ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.345.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 345

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
23 dicembre 2009


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/971/CE

 

*

Decisione della Commissione del 12 maggio 2009 sull’aiuto di Stato C 43/08 (ex N 390/08), al quale la Germania intende dare esecuzione per la ristrutturazione della WestLB AG [notificata con il numero C(2009) 3900]  ( 1 )

1

 

 

2009/972/CE

 

*

Decisione della Commissione del 17 giugno 2009 relativa al regime di aiuti C 41/06 (ex N 318/A/04) al quale la Danimarca intende dare esecuzione per il rimborso dell’imposta sulle emissioni di CO2 in relazione al consumo di combustibile nell’industria in regime di quote di emissione [notificata con il numero C(2009) 4517]  ( 1 )

18

 

 

2009/973/CE

 

*

Decisione della Commissione del 13 luglio 2009 relativa agli aiuti alla ristrutturazione a favore di COMBUS AS [notificata con il numero C(2009) 4538]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

sull’aiuto di Stato C 43/08 (ex N 390/08), al quale la Germania intende dare esecuzione per la ristrutturazione della WestLB AG

[notificata con il numero C(2009) 3900]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/971/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nella sua decisione del 30 aprile 2008 (2) (in prosieguo «la decisione del 30 aprile 2008») la Commissione ha dichiarato che la garanzia di rischio accordata l’8 febbraio 2008 dai proprietari di WestLB AG (il Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband, il Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, nonché — direttamente e indirettamente per il tramite della NRW. BANK — il Land Nordrhein-Westfalen, il Landschaftsverband Westfalen Lippe e il Landschaftsverband Rheinland, in prosieguo «i proprietari») a favore della WestLB AG (in prosieguo la «WestLB») costituiva aiuto di Stato. La Commissione ha tuttavia dichiarato che la misura era compatibile con il mercato comune in quanto si trattava di aiuti finalizzati al salvataggio e l’ha autorizzata, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (3) (in prosieguo gli «orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione»), per un periodo di sei mesi ovvero, dietro presentazione di un piano di ristrutturazione, sino alla decisione definitiva al riguardo.

(2)

L’8 agosto 2008 la Germania ha notificato alla Commissione un aiuto alla ristrutturazione per la WestLB con il relativo piano. La notifica conteneva l’impegno a presentare entro il 31 dicembre 2008«una concretizzazione» della modifica dell’assetto proprietario.

(3)

Con lettera del 1o ottobre 2008 la Commissione ha informato la Germania della sua intenzione, con riferimento alla misura in oggetto, di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di esame (in prosieguo «l’avviso di apertura») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a prendere posizione sull’aiuto in oggetto. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di altri interessati.

(5)

La Germania ha reso nota la sua posizione in merito all’apertura del procedimento formale di esame il 24 novembre 2008.

(6)

Il 16 dicembre 2008 la WestLB ha richiesto una proroga del termine per la comunicazione di indicazioni concrete in merito alla modifica dell’assetto proprietario. La Commissione ha accordato una proroga del termine fino al 31 marzo 2009.

(7)

Il 27 febbraio 2009 la Germania ha trasmesso una relazione intermedia sui progressi compiuti sino alla fine di febbraio 2009.

(8)

Dal 6 all’8 aprile 2009 hanno avuto luogo colloqui tra la Commissione, la Germania, i proprietari di WestLB e la WestLB in merito alla ristrutturazione.

(9)

Il 17 aprile 2009 la Germania ha comunicato ulteriori informazioni circa la ristrutturazione. Il 30 aprile 2009 la Germania ha trasmesso un piano di ristrutturazione modificato.

(10)

Il 12 maggio 2009 la Commissione ha adottato la sua decisione. Il testo della decisione del 12 maggio 2009 conteneva alcuni piccoli errori, che non incidono sul tenore e sulla motivazione della decisione. Al fine di garantirne la correttezza, viene adottata la presente decisione che sostituisce la decisione del 12 maggio 2009 [C(2009) 3900].

2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

2.1.   Beneficiario

(11)

Beneficiario è la WestLB, una banca d’affari europea con sede nel Nordrhein-Westfalen (in prosieguo il «NRW»). Con un totale di bilancio di 286,5 miliardi di EUR (al 31 dicembre 2007), la WestLB è uno degli operatori finanziari leader in Germania. Opera quale banca centrale per le casse di risparmio nel NRW e nel Brandeburgo e, quale banca d’affari operativa a livello internazionale, svolge per le casse di risparmio un ruolo di ponte verso i mercati finanziari globali. In stretta collaborazione con le casse di risparmio, la WestLB offre la gamma completa di prodotti e servizi di una banca universale, svolgendo in particolare operazioni di credito e attività nei settori del finanziamento strutturato, del mercato di capitali, dell’amministrazione di patrimoni privati, della gestione di investimenti, della gestione dei pagamenti e del finanziamento di immobili. Al 30 dicembre 2007 la WestLB contava 6 147 dipendenti.

(12)

La WestLB è una società per azioni con sedi principali a Düsseldorf e Münster nata dalla trasformazione, il 30 agosto 2002, dell’allora Westdeutsche Landesbank Girozentrale, dopo che le attività del settore pubblico erano state trasferite in capo alla Landesbank NRW, un soggetto di diritto pubblico fondato il 1o agosto 2002.

(13)

Gli attuali proprietari della WestLB sono il Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband (WLSGV) con il 25,03 %, il Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) con il 25,03 % e — direttamente ed indirettamente tramite la NRW. BANK (ex Landesbank NRW) — il Land NRW con il 37,74 %, la Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) con il 6,09 % e il Landschaftsverband Rheinland (LVR) con il 6,09 %.

(14)

La WestLB è uno degli istituti di credito tedeschi di diritto pubblico che sino al 18 luglio 2005 poteva godere, nell’ambito del sistema di garanzie di Stato a favore delle banche pubbliche («Anstaltslast» e «Gewährträgerhaftung»), di garanzie statali illimitate, che hanno dovuto essere abolite in virtù di una serie di accordi tra la Germania e la Commissione (5).

(15)

In seguito all’abolizione delle citate garanzie statali, nel 2002 la preesistente WestLB è stata scissa nella NRW. BANK e nella WestLB. Tra il 2003 e il 2005 la WestLB è stata oggetto di ristrutturazione; tra il 2002 e il 2005 hanno avuto luogo svariati aumenti di capitale. Nella sua decisione del 18 luglio 2007 (6) la Commissione ha dichiarato che non si trattava di aiuti di Stato.

2.2.   Difficoltà finanziarie della WestLB

(16)

A far data dalla metà del 2007, gli investimenti di portafoglio strutturati detenuti dalla WestLB, comprendenti anche titoli del mercato statunitense dei prestiti subprime, presentavano, a causa della protratta crisi dei mercati finanziari, un andamento negativo. Il valore di mercato dei titoli subiva un ribasso e la WestLB non riusciva a rifinanziare il portafoglio titoli strutturato mediante la collocazione di obbligazioni, tanto da vedersi costretta a iscrivere a bilancio le perdite registrate sul portafoglio.

(17)

L’8 febbraio 2008 i proprietari della WestLB si accordavano, con il cosiddetto «accordo quadro» («Eckpunktepapier»), sugli elementi fondamentali di un’ulteriore misura (7). Prendevano parte ai colloqui anche il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ente di vigilanza sui servizi finanziari tedesco, «BaFin») e la Deutsche Bundesbank. I proprietari della WestLB concordavano sostanzialmente la costituzione di una struttura, assistita da una garanzia di rischio dell’importo di 5 miliardi di EUR (8) (comprensivo degli apporti di capitale concordati in precedenza), volta a permettere lo scorporo dei pesanti rischi connessi al portafoglio titoli strutturato.

(18)

L’accordo nasceva dalla volontà dei proprietari di proteggere la WestLB dalla volatilità dei mercati. La WestLB, in virtù dei principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS) applicati, deve avvalersi del metodo del valore di mercato e deve rivalutare regolarmente gran parte delle proprie attività. Con la crisi dei subprime la domanda di prodotti di investimento strutturati è crollata, con la conseguenza che, su un portafoglio titoli di circa 23 miliardi di EUR, a fine 2007 era maturata una perdita di valore di mercato nell’ordine di [(1,5-2,5)] (*1) miliardi di EUR che doveva essere esposta in bilancio.

(19)

La garanzia di rischio costituisce la base giuridica per il trasferimento delle attività della WestLB che hanno subito una riduzione di valore ad una società veicolo, la Phoenix Light SF Limited; in tal modo si evita che gli effetti della volatilità del mercato su questi portafogli di titoli si ripercuotano sui bilanci della WestLB. Con il trasferimento delle attività e l’intervento della garanzia, gli effetti della volatilità dei mercati smetteranno di pesare sul bilancio della WestLB. Detta società veicolo, garantita dallo Stato, opera, quindi, quale «bad bank» per un singolo istituto.

(20)

Il 31 marzo 2008 i proprietari della WestLB autorizzavano le misure con riserva di approvazione da parte del Landtag del NWR. La banca e i revisori, convinti che il Landtag avrebbe, con tutta probabilità, dato la sua approvazione, ritenevano la decisione sufficiente per trasferire, il 31 marzo 2008, il rischio sui proprietari. Le misure venivano successivamente approvate dal Landtag.

2.3.   La misura

(21)

Il piano di ristrutturazione prevede di mantenere la garanzia di rischio per la società veicolo Phoenix Light SF Limited, una società a responsabilità limitata di diritto irlandese (in prosieguo la «Phoenix Light»), nonché il passaggio da una struttura provvisoria ad una permanente. Non è stata però apportata alcuna modifica alla struttura della garanzia di rischio.

(22)

La garanzia di rischio si compone di

una garanzia prestata dai proprietari della WestLB, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e fino all’importo di 2 miliardi di EUR, a copertura dei crediti della WestLB verso Phoenix Light, società alla quale la WestLB trasferirà un portafoglio titoli strutturato con un valore nominale di 23 miliardi di EUR, e

una garanzia del Land NRW a copertura dei crediti della WestLB verso Phoenix Light per un importo ulteriore di 3 miliardi EUR.

(23)

L’operazione si è svolta con le seguenti modalità:

la WestLB deteneva, sino al 31 marzo 2008, un portafoglio titoli con un volume di 23 miliardi di EUR, comprendente prevalentemente titoli e obbligazioni strutturati (Commercial Papers, Medium-Term Notes, Income e Capital Notes) dei tre veicoli di investimento Greyhawk, Harrier e Kestrel (9),

con efficacia dal 31 marzo 2008, la WestLB cedeva il citato portafoglio titoli alla Phoenix Light ad un valore nominale di 23 miliardi di EUR. Per reperire il prezzo di acquisto di 23 miliardi di EUR, Phoenix Light emetteva obbligazioni, nella misura del valore nominale del portafoglio, che venivano collocate in due tranche. La tranche inferiore è costituita da Junior Notes, maggiormente esposte alle conseguenze dell’insolvenza derivante dalle attività trasferite (su cui gravano, quindi, tutti i rischi), per un valore nominale complessivo di 5 miliardi di EUR. La tranche superiore è composta da Senior Notes con un valore complessivo di 18 miliardi di EUR,

il Land NRW concedeva una garanzia per le Junior Notes, grazie alla quale queste potevano essere considerate sicure. Immediatamente dopo la concessione della garanzia la WestLB acquistava le Notes, segnatamente per due ordini di motivi: i revisori dei conti, in primo luogo, rinunciavano, alla luce dell’intervenuta copertura dei titoli, a rivederne verso il basso il valore nel bilancio della WestLB (diversamente dagli investimenti di portafoglio originari). La WestLB ha potuto, inoltre, utilizzare le Notes come garanzia in sede di reperimento dei fondi necessari per il loro acquisto,

la Phoenix Light versa ai garanti una commissione di avallo dello [(0,2-1,0)] % all’anno per la concessione della garanzia di 5 miliardi di EUR, nonché un corrispettivo a favore del/dei detentore/i delle Senior e Junior Notes (nel periodo della struttura provvisoria la WestLB). Detti costi, oltre a tutti i costi amministrativi, sono stati coperti con il corrispettivo dei titoli trasferiti alla Phoenix Light. Il corrispettivo versato da Phoenix Light per le Senior e Junior Notes è stato calcolato in modo tale da permettere alla WestLB di coprire i propri costi di rifinanziamento,

nella fase del salvataggio, la WestLB doveva detenere sia le Junior che le Senior Notes al fine di garantire la loro riconvertibilità. Una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione, la struttura provvisoria veniva convertita in una struttura permanente. Nella struttura permanente la WestLB detiene sino alla scadenza le Junior Notes garantite. Le Senior Notes, al contrario, sono destinate a essere piazzate dalla Phoenix Light sui mercati dei capitali, non appena le condizioni di mercato rendano possibile una simile operazione. Per tale motivo la WestLB manterrà le Senior Notes nella struttura permanente sino a quando queste possano essere nuovamente piazzate sui mercati. A quel punto le Senior Notes, attualmente detenute dalla WestLB, verrebbero poi riacquisite dalla Phoenix Light e cedute a terzi.

(24)

Nei rapporti con i terzi, il Land NRW risponde esclusivamente sino al completo importo della garanzia di 5 miliardi di EUR. Con riguardo alla prima tranche di 2 miliardi di EUR, il Land, nell’ambito dei rapporti interni, può rivalersi sugli altri quattro proprietari in proporzione alla rispettiva partecipazione nella WestLB. Per l’importo della garanzia eccedente tale somma, sino a 3 miliardi di EUR, al Land NRW non è riconosciuto un diritto di rivalsa. In cambio di ciò il Land NRW ha ottenuto dagli altri interessati un adeguamento dei diritti societari e un conguaglio che il Land può esigere in contanti o mediante l’acquisizione di azioni della WestLB.

(25)

Per quanto attiene all’adeguamento del contratto consortile, che avrà luogo in ogni caso, si è concordato di eliminare o adeguare determinati diritti delle Sparkassenverbände (associazioni bancarie di casse di risparmio) e delle Giroverbände (associazioni di banche che effettuano operazioni di giroconto) (10). Le modifiche dovevano ancora essere stabilite nel dettaglio da tutti i proprietari della WestLB.

(26)

Con riguardo al conguaglio a favore del NRW, il Land ha diritto al trasferimento di un determinato numero di azioni della WestLB, attualmente detenute dalle Sparkassenverbände e dalle Landschaftsverbände (associazioni regionali), se e nella misura in cui il Land NRW sarà chiamato a rispondere in relazione alla parte di garanzia di rischio di 3 miliardi di EUR per la quale il NRW è l’unico garante senza diritto di rivalsa. Per il calcolo del credito deve considerarsi un valore di 220 EUR per azione, detratto un ribasso di 20 EUR per ciascuna di esse. Quanto alle Landschaftsverbände, il valore da considerare è 220 EUR per azione. Gli interessati possono, in alternativa al trasferimento delle azioni, accordarsi su un conguaglio in denaro.

(27)

Con la decisione del 30 aprile 2008, la Commissione dichiarava la citata garanzia di rischio, quale aiuto temporaneo al salvataggio, compatibile con il mercato comune e la autorizzava sino all’8 agosto 2008 conformemente agli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione. Contemporaneamente la Commissione invitava la Germania a presentare un piano di ristrutturazione di ampia portata e credibile. La Germania comunicava il piano di ristrutturazione l’8 agosto 2008.

2.4.   Il piano di ristrutturazione

(28)

La notifica comprende un accordo quadro raggiunto tra i proprietari l’8 agosto 2008 e un piano di ristrutturazione «stand alone» di ampia portata, modificato in seguito ai colloqui con la Commissione. Il piano di ristrutturazione presentato dalla WestLB può essere riassunto come di seguito descritto.

(29)

Punto centrale dell’accordo quadro e del piano di ristrutturazione è l’impegno, da parte della Germania e dei proprietari, a concretizzare la modifica dell’assetto proprietario, presentando, ad esempio, entro il 31 dicembre 2008, una lettera di intenti. Questa concretizzazione non ha però avuto luogo. Le misure di ridimensionamento, riduzione dei costi, diminuzione dei rischi e riorganizzazione dovrebbero agevolare la cessione. Pertanto, dopo la separazione, la WestLB verrà messa in vendita — nel suo insieme o per singole unità operative indipendenti — nell’ambito di una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria, che verrà indetta entro la fine di agosto 2010 e si concluderà entro la fine di [(giugno-ottobre)] del 2011, cosicché la cessione diventerà efficace, al più tardi, il 1o gennaio 2012.

(30)

Il piano di ristrutturazione prevede che venga indetta una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, rivolta ad ogni potenziale acquirente, nazionale e internazionale. L’alienazione deve venire adeguatamente resa nota, mediante la pubblicazione in almeno un mezzo di stampa internazionale in lingua inglese diffuso a livello comunitario. La WestLB opera quale banca centrale per le casse di risparmio nel NRW. Si tratta però di una banca d’affari avente forma giuridica di società per azioni. Pertanto, né la sua attuale funzione di banca centrale per le casse di risparmio, né il nome WestLB possono essere addotti quali argomenti per impedire la vendita totale della banca a un investitore privato.

(31)

L’obiettivo primario della gara è la modifica dell’assetto proprietario e, pertanto, il trasferimento integrale dei diritti di voto. L’alienazione integrale di uno o più settori distinti viene privilegiata rispetto al mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto («50 % più un’azione»). Il mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto a favore di un nuovo acquirente viene ammesso esclusivamente nel caso in cui, nell’ambito della procedura di gara, non sia stata presentata alcuna offerta per l’acquisto integrale di uno o più settori distinti. Pur privilegiando il trasferimento integrale dei diritti di voto, la Commissione, in considerazione della situazione imprevedibile dei mercati finanziari e dei tentativi infruttuosi compiuti per modificare l’assetto proprietario della WestLB, ha ammesso soluzioni alternative, quali il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto e il consolidamento tra banche regionali in Germania. La Commissione non ha nulla da obiettare contro una ristrutturazione delle banche a un più alto livello e ammette che il piano di ristrutturazione possa venir attuato nell’ambito della ristrutturazione del settore delle banche regionali in Germania. La Commissione reputa tuttavia necessaria la nomina di un esperto («trustee») al fine di poter vigilare sulla corretta attuazione del piano di ristrutturazione anche qualora si percorra una soluzione alternativa alla modifica dell’assetto proprietario.

(32)

Al fine di agevolare l’alienazione della WestLB, nel suo insieme o in singoli settori, il piano di ristrutturazione prevede misure per la riduzione dei costi e un ridimensionamento. È prevista, in particolare, la vendita di partecipazioni e la chiusura di siti. Nell’ambito della riduzione dei costi e del ridimensionamento, onde permettere il finanziamento delle misure di ristrutturazione, devono essere cedute tutte le partecipazioni di grande entità. La vendita avrà luogo in due tranche. La prima tranche di partecipazioni, relativa a Weberbank, […] e […] sarà oggetto di cessione entro la fine [febbraio-maggio] 2010 (11); la seconda, relativa a […] e […], entro la fine [febbraio-maggio] 2011 (12).

(33)

Per attuare la riduzione dei costi e il ridimensionamento, la WestLB provvederà inoltre, al più tardi entro il […] 2010, a chiudere cinque dei suoi undici siti in Germania (Bielefeld, Münster, Dortmund, Colonia, Magonza) (13). Entro il […] 2010 (14), la WestLB provvederà altresì a ridurre il numero dei suoi siti al di fuori della Germania da oltre trenta a sette (15).

(34)

Il programma di ridimensionamento prevede, in base al piano di ristrutturazione, le seguenti modalità:

il totale di bilancio (16) verrà ridotto, rispetto al livello del bilancio di fine esercizio 2007, del 25 % entro fine marzo del 2010 e del 50 % entro fine marzo del 2011. Il totale di bilancio passerà, quindi, dai [200-280] miliardi di EUR a [150-250] miliardi di EUR entro il 31 marzo 2010, e a [80-180] entro il 31 marzo 2011,

l’ammontare delle attività ponderate per il rischio (RWA) verrà ridotto, inoltre, rispetto al livello del bilancio di fine esercizio 2007, del 25 % entro fine marzo 2010 e del 50 % entro fine marzo 2011. L’attivo ponderato per il rischio passerà, quindi, da 104 miliardi di EUR a 78 miliardi di EUR entro il 31 marzo 2010 e a 52 miliardi di EUR entro il 31 marzo 2011,

questi obiettivi saranno raggiunti preferibilmente mediante l'alienazione/lo scorporo di una serie di attività preventivamente raccolte in un portafoglio di uscita.

(35)

Il piano di ristrutturazione comporta, oltre alla riduzione dei costi e al ridimensionamento, anche un’estesa riorganizzazione e la riduzione dei rischi nell’ambito di tutte le attività. Sono previste, in particolare, le seguenti misure:

creazione di tre settori centrali separati e conseguente separazione, sotto il profilo organizzativo, di tutti i processi commerciali,

ritiro totale dall’attività di gestione di investimenti, che viene liquidata,

netta riduzione del volume di attività nel campo dei finanziamenti strutturati, compresa l’attività di finanziamento internazionale di progetti (Global origination), e limitazione della medesima a settori selezionati,

limitazione delle operazioni sul mercato internazionale dei capitali alle attività svolte per conto dei clienti della banca.

(36)

Nell’ambito della realizzazione di tre settori centrali distinti, la WestLB provvederà entro fine ottobre 2009 a separare tutti i processi commerciali e ad istituire le seguenti unità che non potranno subire alcun incremento esterno mediante acquisizioni o concentrazioni:

servizi bancari di base,

consorzi/piccole e medie imprese,

mercato dei capitali, imprese e finanziamenti strutturati.

(37)

In vista del ritiro dall’attività di gestione di investimenti, la WestLB cesserà ogni transazione per conto proprio e, fino alla sua alienazione, non svolgerà attività di «relative value trading» e di arbitraggio (17); per quanto attiene alle transazioni commerciali per conto di clienti, l’attività verrà limitata ai siti di Düsseldorf, New York, Londra e Hong Kong.

(38)

Per quanto riguarda la riduzione delle transazioni sui mercati di capitali, il relativo volume d’affari verrà limitato, prima dell’alienazione della WestLB, con le seguenti modalità: nel corso del 2009, entro il 31 dicembre 2009, a [70-100] miliardi di EUR; nel corso del 2010, entro il 31 dicembre 2010, a [60-90] miliardi di EUR; nel corso del 2011, entro il 31 dicembre 2011, a [50-80] miliardi di EUR.

(39)

Nell’ambito della riduzione delle transazioni sui mercati di capitali, l’attivo ponderato per il rischio (RWA) riconducibile a detto settore verrà limitato come segue: entro il 31 dicembre 2009 a [10-25] miliardi di EUR, entro il 31 dicembre 2010 a [5-25] miliardi di EUR ed entro il 31 dicembre 2011 a [5-25] miliardi di EUR.

(40)

Nell’ambito della riduzione del settore imprese e finanziamenti strutturati (parte del settore mercato di capitali, imprese e finanziamenti strutturati), prima dell’alienazione della WestLB il relativo volume d’affari verrà ridotto come segue: nel corso del 2009, entro il 31 dicembre 2009, a [20-40] miliardi di EUR; nel corso del 2010, entro il 31 dicembre 2010, a [15-35] miliardi di EUR; nel corso del 2011, entro il 31 dicembre 2011, a [10-30] miliardi di EUR.

(41)

Nell’ambito della riduzione del settore imprese e finanziamenti strutturati (parte del settore mercato di capitali, imprese e finanziamenti strutturati), verrà inoltre ridotto, prima dell’alienazione di WestLB, l’attivo ponderato per il rischio (RWA) riconducibile a tale settore, come segue: entro il 31 dicembre 2009 a [30-60] miliardi di EUR, entro il 31 dicembre 2010 a [20-50] miliardi di EUR ed entro il 31 dicembre 2011 a [20-50] miliardi di EUR.

(42)

Tutte le rimanenti attività, le unità e i siti istituiti come filiali, succursali o rappresentanze che non potranno essere ceduti entro la fine di dicembre del 2011 verranno liquidati dai proprietari. Tutte le modifiche al piano di ristrutturazione dell’8 agosto 2008 sono state discusse con la Commissione, accettate dalla Germania e successivamente presentate alla Commissione il 30 aprile 2009 come modifiche al piano di ristrutturazione. Tre dei cinque soci della WestLB non hanno però ancora ufficialmente confermato il piano modificato. Per tale motivo, il piano di ristrutturazione, seppur accettato dalla Germania e dai proprietari, non può essere considerato vincolante. Nel corso del procedimento la Commissione ha rilevato che i proprietari non riuscivano a rispettare la tempistica originariamente prevista per il piano di ristrutturazione approvato e che la gestione dell’agenda degli organi decisionali rallentava il procedimento. Per tale motivo la Commissione ritiene necessario subordinare la propria decisione a condizioni specifiche.

(43)

In considerazione della complessità delle misure di ristrutturazione proposte e della stretta tempistica prevista per la realizzazione, la Commissione ritiene necessario che la fase di realizzazione venga controllata da un esperto fiduciario («trustee»), che terrà informata la Commissione in merito ai passi compiuti. La nomina di un tale esperto riveste particolare importanza, in considerazione, in primo luogo, della flessibilità accordata dalla Commissione quanto alla tempistica per l’attuazione della ristrutturazione. La vendita delle partecipazioni deve concludersi, in linea di principio, entro il [(febbraio-maggio] 2010. Potrà essere però rimandata nel caso in cui la WestLB provi che l’alienazione sarebbe stata possibile soltanto ad un prezzo di vendita inferiore al valore contabile. La decisione prevede, inoltre, anche la possibilità di una trattativa privata o di un consolidamento tra banche regionali in Germania, ammettendo così scenari alternativi alla gara. L’esperto sarà tenuto a vigilare sull’attuazione del piano di ristrutturazione, a relazionare in merito alle decisioni assunte nella fase di ristrutturazione in virtù dei margini di discrezionalità accordati e ad agevolare la comunicazione con la Commissione.

3.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA SULL’AVVISO DI APERTURA

(44)

In risposta all’avviso di apertura la Germania comunicava le proprie osservazioni in merito alla valutazione in materia di aiuti.

(45)

Quanto alla determinazione dell’entità dell’aiuto, a differenza della Commissione, la Germania ritiene che, ai fini del calcolo dell’entità dell’aiuto, rilevi unicamente il momento della costituzione e della pubblicazione della garanzia di rischio e non il successivo momento in cui la struttura provvisoria viene convertita in una struttura permanente.

(46)

Il trasferimento da una struttura temporanea a una definitiva, osserva la Germania, deve ritenersi irrilevante con riguardo alla natura della garanzia di rischio. Il requisito esaminato dalla Commissione per l’ammissione della misura, ovvero la sua reversibilità, deve ritenersi soddisfatto anche se la garanzia di rischio non era a tempo determinato.

(47)

In relazione all’importo dell’aiuto, la Germania argomenta che l’elemento di aiuto di una garanzia approntata a favore di un’impresa che si trova in difficoltà corrisponde all’importo effettivamente coperto dalla garanzia solo quando è molto probabile che si verifichi un’insolvenza totale. Sia i calcoli eseguiti dalla WestLB, presentati a BaFin e alla Deutsche Bundesbank nel dicembre 2007 e nel gennaio 2008, in base ai quali la perdita nominale prevista per il portafoglio a fine gennaio 2008 si attestava su […] milioni di EUR, sia i conteggi della Morgan Stanley del febbraio 2008, che indicavano un valore considerevolmente più alto, attestandosi sui […] milioni di EUR, si posizionerebbero comunque chiaramente al di sotto dell’importo nominale di 5 miliardi di EUR non consentendo, quindi, di ritenere molto probabile un’insolvenza totale. Già il calcolo della WestLB si sarebbe riferito, inoltre, ad uno scenario «bad-case», considerato che i rating attuali di tutti gli strumenti oggetto di valutazione sono stati declassati di due livelli; la perizia di Morgan Stanley, che prevedeva — oltre ad altre differenti ipotesi — un declassamento di quattro livelli, dovrebbe ritenersi invece troppo pessimistica.

(48)

Quanto al fondamento giuridico, la Germania argomenta che l’aiuto andrebbe dichiarato compatibile con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, in quanto, al momento della sua erogazione, era riscontrabile un grave turbamento dell’economia, e la garanzia di rischio a favore della WestLB, oltre ad avere rilevanza sistematica, interverrebbe parimenti a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia. La misura risulterebbe inoltre idonea, necessaria e adeguata.

(49)

Riguardo alla compatibilità degli aiuti con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, il piano di ristrutturazione, osserva la Germania, prevede non soltanto ulteriori miglioramenti, ma anche una rilevante riduzione delle operazioni per conto proprio della WestLB, un chiaro miglioramento del suo profilo di rischio e una stabilizzazione degli utili.

(50)

La Germania rileva infine che le misure previste per la limitazione di potenziali distorsioni della concorrenza non sarebbero necessarie al fine del ripristino della redditività a lungo termine e che il loro importo complessivo, se comparato all’aiuto conseguito, sarebbe chiaramente più alto rispetto a quanto si rileva in altri casi simili, come Crédit Lyonnais II (18), Banco di Napoli, Crédit Foncier de France, Societé Marseillaise de Crédit, BAWAG P.S. K. (19), Bankgesellschaft Berlin (20) e IKB (21).

4.   VALUTAZIONE

4.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(51)

Si è reso innanzitutto necessario verificare se la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Ai sensi di tale norma, sono aiuti di Stato, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(52)

Si deve rilevare che, quanto alla garanzia di rischio, si tratta di una continuazione degli aiuti al salvataggio concessi dai proprietari e, come già osservato nella decisione del 30 aprile 2008, essa costituisce un aiuto di Stato, circostanza questa che non è stata contestata dalla Germania.

4.2.   Importo dell’aiuto

(53)

La Commissione non può condividere il punto di vista della Germania, secondo cui l’importo dell’aiuto andrebbe quantificato sulla base delle perdite previste.

(54)

Riguardo al metodo adottato, la Commissione ribadisce, in primo luogo, che la garanzia di rischio è stata approvata come aiuto al salvataggio in considerazione della sua reversibilità. La conversione della garanzia di rischio in una struttura permanente rendeva necessaria una nuova quantificazione dell’importo dell’aiuto nella fase di ristrutturazione. Nonostante la richiesta formulata nell’avviso di apertura, non è stata comunicata alcuna nuova valutazione delle perdite previste, quantunque esistano dati più attuali che il beneficiario ben avrebbe potuto trasmettere. La perizia di Morgan Stanley, nella quale si fa riferimento a un valore notevolmente più elevato, nell’ordine di […] miliardi di EUR, evidenzia la diversità di risultati cui possono portare simili calcoli a seconda del metodo applicato e delle ipotesi sui cui vengono fondati.

(55)

La Commissione ricorda inoltre come, nella decisione relativa alla Sachsen LB (22), sia giunta alla conclusione che, nell’attuale situazione dei mercati finanziari caratterizzata da circostanze così imprevedibili, un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe messo in conto, nel prevedere le perdite, quanto meno uno scenario pessimistico. Per tale motivo la Commissione non condivide l’opinione della Germania, a detta della quale i modelli discordanti considerati nella perizia di Morgan Stanley sarebbero stati troppo pessimistici e la WestLB avrebbe già preso in considerazione uno scenario «bad-case»; l’entità delle perdite previste viene infatti influenzata in maniera sensibile solo nel caso di un declassamento più netto. Questa conclusione è conforme alla decisione adottata nel caso Bankgesellschaft Berlin (23).

(56)

La Commissione ritiene inoltre che la garanzia di 5 miliardi di EUR, grazie alla quale la banca ha potuto sgravare il proprio bilancio da un portafoglio titoli di 23 miliardi di EUR, equivalesse nel presente caso — considerati i suoi effetti e le sue caratteristiche — a un apporto di capitali. Per tale motivo l’importo dell’aiuto corrisponde al capitale che sarebbe stato necessario per ottenere la medesima stabilizzazione del portafoglio (24).

(57)

Per prassi consolidata della Commissione (25) e secondo una giurisprudenza costante, nonché in base alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (26), l’elemento di aiuto di una garanzia accordata a un’impresa che si trova in difficoltà può essere della stessa entità dell’importo effettivamente coperto dalla garanzia (in questo caso, 5 miliardi di EUR).

(58)

Conformemente al punto 39 della comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (27) (in prosieguo la «comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione»), l’importo dell’aiuto corrisponde alla differenza tra il valore di trasferimento delle attività (basato di norma sul loro valore economico reale) e il prezzo di mercato. Per tale motivo, quando possibile, le attività dovrebbero essere valutate sulla base del loro attuale valore di mercato. Poiché, in base alle indicazioni fornite dalla Germania, il mercato riferito alle attività di portafoglio è quasi completamente fermo, non risulta possibile individuare un valore di mercato ai sensi della comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione, in quanto non esiste un mercato. Se ne deve pertanto dedurre che l’importo dell’aiuto corrisponde all’importo della garanzia (5 miliardi di EUR).

(59)

Oltretutto la commissione di avallo, nella percentuale del [(0,2-1,0)] %, si trova chiaramente al di sotto della remunerazione che un investitore operante secondo i principi dell’economia di mercato si può aspettare ai sensi della comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione (28).

(60)

Il valore economico dell’aiuto è pertanto sensibilmente più alto rispetto alle perdite preventivate dalla Germania e rispetto all’importo calcolato da Morgan Stanley in […] miliardi di EUR. Ne consegue che l’importo dell’aiuto corrisponderà, in tutta probabilità, al valore nominale di 5 miliardi di EUR.

4.3.   Base giuridica per la valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune

(61)

Nell’avviso di apertura del procedimento formale di esame si è stabilito che la valutazione in merito alla compatibilità della misura deve avvenire sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione ha verificato altresì se la misura doveva essere esaminata anche sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, in base al quale può essere considerato compatibile con il mercato comune l’aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. La Commissione ha accertato che, nel momento in cui è stata adottata la misura a sostegno della WestLB, la crisi sul mercato dei prestiti subprime non aveva ancora condotto a un grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b). La Germania non ha, inoltre, fornito alcuna prova del fatto che la mancata concessione dell’aiuto statale a favore della WestLB avrebbe comportato un grave turbamento dell’economia.

(62)

Nel frattempo la Commissione ha riconosciuto, in tre distinte comunicazioni (29) e nell’ambito dell’approvazione del pacchetto di misure di salvataggio tedesco (30), che esiste il pericolo di un grave turbamento dell’economia e che le misure a sostegno delle banche sono idonee ad eliminare tale turbamento. Per tale motivo la misura di aiuto dovrebbe essere valutata in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

(63)

Come esposto dalla Commissione nelle tre comunicazioni adottate in relazione all’attuale crisi finanziaria (31), le misure di aiuto a sostegno delle banche nel contesto dell’attuale crisi finanziaria devono essere valutate secondo i principi degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione e prendendo in considerazione le caratteristiche peculiari della crisi sistematica sui mercati finanziari (32). In base agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, gli aiuti di Stato possono essere approvati solo nel caso in cui un’approfondita ristrutturazione permetta di ripristinare la redditività, il beneficiario contribuisca in maniera adeguata ai costi necessari per la ristrutturazione e vengano adottate misure compensative contro potenziali distorsioni della concorrenza. Questi orientamenti rappresentano pertanto la cornice adeguata per valutare anche la ristrutturazione della WestLB nel contesto della crisi. In considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell’odierna crisi occorre però tenere conto di alcuni ulteriori aspetti specifici connessi alle attuali condizioni di mercato. Ne consegue che i principi degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione devono, in sede di applicazione alla ristrutturazione della WestLB e nell’ambito dell’odierna crisi, subire un adattamento. Particolare attenzione meritano le regole previste da tali orientamenti in merito all’importo del contributo reso dal beneficiario. Dato il finanziamento esterno della WestLB […], l’obiettivo del 50 % di contributo proprio definito da detti orientamenti difficilmente potrà essere soddisfatto e la Commissione ammette che potrebbe essere inopportuno, in presenza di una crisi sistematica sui mercati finanziari, pretendere un contributo specificamente determinato. Inoltre la formulazione ed esecuzione delle misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza dovranno forse essere riviste nel caso in cui la WestLB, alla luce delle attuali condizioni di mercato, dovesse necessitare di più tempo per la loro esecuzione.

(64)

Come riconosciuto in due delle comunicazioni adottate in relazione all’attuale crisi finanziaria (33), l’entità della ristrutturazione necessaria per ripristinare la redditività dovrebbe essere direttamente proporzionale all’entità e all’importo degli aiuti a favore della WestLB, da un lato, e al grado di solidità del suo particolare modello operativo, dall’altro.

4.4.   Valutazione della compatibilità ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

(65)

Nell’ambito della valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo, 3, lettera b), del trattato CE occorre verificare il rispetto delle seguenti condizioni previste dagli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione ai fini dell’autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione: i) l’aiuto si fonda su un piano di ristrutturazione dal quale emerge chiaramente che l’impresa potrà ripristinare la redditività a lungo termine; ii) è limitato, quanto alla durata e all’importo, al minimo necessario; il beneficiario deve contribuire in maniera significativa ai costi di ristrutturazione; e iii) l’aiuto non falsa la concorrenza in misura contraria all’interesse comune; a tale riguardo, la Commissione può porre determinate condizioni al beneficiario.

4.4.1.   Ripristino della redditività a lungo termine

(66)

In base a quanto previsto al punto 34 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione, la concessione degli aiuti deve essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dalla Commissione. La Commissione deve altresì verificare se il piano di ristrutturazione permette prevedibilmente di ripristinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine dell’impresa. Il piano di ristrutturazione deve avere durata limitata e basarsi su ipotesi realistiche. Deve descrivere le circostanze all’origine delle difficoltà d’impresa, in modo da poter valutare l’adeguatezza delle misure proposte. Deve, inoltre, permettere una transizione verso una nuova struttura che offra all’impresa prospettive di redditività a lungo termine e le consenta di funzionare con i propri mezzi. Ciò significa che deve consentire all’impresa di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari, e di raggiungere un rendimento del capitale tale da poter affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze.

(67)

Nel valutare la misura la Commissione si basa sulle informazioni trasmesse dalla Germania, quali, ad esempio, il piano di ristrutturazione e le successive ampie modifiche comunicate dalla Germania a seguito dei colloqui intercorsi con la Commissione, insieme alla precisa tempistica per l’alienazione di determinate attività in una fase successiva del procedimento.

(68)

Nell’avviso di apertura la Commissione aveva manifestato dubbi circa il fatto che i documenti inizialmente trasmessi dalla Germania potessero integrare un corretto piano di ristrutturazione ai sensi dei punti 32-51 degli orientamenti in materia di salvataggio e la ristrutturazione. Aveva, inoltre, sostenuto che la difficile situazione della WestLB dovesse essere ricondotta, tra l’altro, all’assetto proprietario della banca e agli interessi, tra loro diversi, dei proprietari. Per tale ragione la Commissione ritiene che la modifica dell’assetto proprietario — che dovrà avvenire entro la fine del 2011 nell’ambito di una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria — sia di centrale importanza per la risoluzione delle difficoltà emerse e per la ripresa economica della banca.

(69)

La WestLB e i suoi proprietari hanno accettato questo punto e si sono impegnati in primo luogo a fornire, entro il 31 dicembre 2008, una prova della concretizzazione della modifica dell’assetto proprietario, nella forma, ad esempio, di una lettera di intenti. Su richiesta della Germania, il termine è stato prorogato sino al 31 marzo 2009. Nella relazione intermedia presentata il 27 febbraio 2009 (34) la Germania ha illustrato i progressi compiuti sino alla fine di febbraio 2009. L’approccio privilegiato per la soluzione prevedeva di realizzare, mediante la fusione delle due banche regionali, la WestLB e la Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), un gruppo consolidato sovraregionale, denominato «Landesbank Mitte». Quale misura integrativa veniva altresì proposta l’acquisizione della DekaBank Deutsche Girozentrale. Entrambe le opzioni si sono però dimostrate infruttuose per svariati motivi. Uno di questi va ravvisato nei differenti interessi dei proprietari di WestLB. Le casse di risparmio e il Land NRW perseguono talora interessi differenti tra loro, circostanza questa che prova la fondatezza dell’opinione manifestata dalla Commissione nell’avviso di apertura e conferma altresì che la modifica dell’assetto proprietario riveste la massima importanza per ripristinare la redditività a lungo termine della banca.

(70)

In considerazione del fallimento del primo tentativo di privatizzare la WestLB, la Commissione vuole essere certa del fatto che la banca, grazie al piano di ristrutturazione presentato, potrà ritornare ed essere rimunerativa.

(71)

Il piano modificato contiene non soltanto informazioni dettagliate sulle misure previste, ma comprende diverse altre importanti misure, quali una riduzione del totale di bilancio e dell’entità dell’attivo ponderato per il rischio (RWA), di quasi il 50 % per entrambe le voci, l’alienazione della banca, nel suo insieme o per singole unità, nell’ambito di una gara, la vendita di quasi tutte le filiali, compresa la Westdeutsche ImmobilienBank, e la chiusura della maggior parte dei siti.

(72)

L’alienazione della banca deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2011. I proprietari della WestLB, al più tardi entro il 31 agosto 2010, devono indire una gara aperta, trasparente e non discriminatoria e arrivare alla stipula del contratto di vendita con l’acquirente entro e non oltre il [giugno-ottobre] 2011, cosicché il trasferimento possa divenire efficace entro il 1o gennaio 2012. L’obiettivo primario è l’integrale trasferimento dei diritti di voto. In considerazione dell’imprevedibilità dei mercati finanziari, la Commissione ha però anche accettato eventuali soluzioni alternative, quali il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto. Pur riconoscendo che i tentativi di consolidamento tra banche regionali in Germania non hanno avuto sinora successo, la Commissione non ha nulla da obiettare contro un’eventuale ristrutturazione delle banche ad un più alto livello che comporti l’esecuzione del piano di ristrutturazione nel più ampio ambito di una ristrutturazione dell’intero settore tedesco delle banche regionali. Un esperto fiduciario, nominato dalla WestLB con l’accordo della Commissione, vigilerà sulla modifica dell’assetto proprietario.

(73)

Da una parte, la preventiva separazione delle attività commerciali e il loro accorpamento nell’ambito di tre settori centrali — che verranno poi messi in vendita singolarmente o come pacchetto complessivo nell’ambito della gara — faciliterà l’alienazione della banca; dall’altra parte, inoltre, il totale di bilancio complessivo e le attività ponderate per il rischio della WestLB verranno ridotti, rispetto ai livelli del bilancio di esercizio 2007, del 25 % entro fine marzo 2010 e del 50 % entro fine marzo 2011.

(74)

L’indagine effettuata ha confermato altresì che la WestLB ha riorganizzato la propria attività commerciale. Si è ritirata da settori deficitari, come la gestione degli investimenti e le transazioni per proprio conto, che erano state la causa scatenante della crisi, e si è concentrata sulle attività rivolte alla clientela. Il piano di ristrutturazione modificato prevede che la WestLB concentri di nuovo la propria attività nel NRW e in Germania, procedendo alla chiusura di oltre venti siti e filiali, e che ripresa altresì a privilegiare i settori dei servizi bancari di base, consorzi/piccole e medie imprese e mercato dei capitali/imprese/finanziamenti strutturati. Con il ritiro dalle attività ad alto rischio e il ritorno ad attività meno volatili, come i servizi bancari di base e la collaborazione con le casse di risparmio, la clientela privata e le piccole e medie imprese, viene ad essere incrementata quella componente delle attività della WestLB che garantisce, a lungo termine, stabilità e contribuisce al ripristino della redditività della banca. La Commissione riconosce come il piano di ristrutturazione modificato comporti, per alcuni aspetti essenziali, per la WestLB un allontanamento dal modello di attività sino ad oggi seguito. Il piano di ristrutturazione modifica, quindi, in maniera sostanziale una strategia che in passato ha dimostrato di non essere, alla lunga, sostenibile.

(75)

La Commissione prende atto, inoltre, delle misure per la riduzione dei costi che dovranno essere poste in essere entro la fine del 2010. La WestLB ha adottato altresì misure finalizzate ad una più oculata gestione dei rischi e ha migliorato considerevolmente il proprio profilo di rischio. La Commissione ha esaminato le ipotesi su cui si fonda il progetto di ristrutturazione e non ritiene sussista alcun motivo per non considerarlo del tutto realistico. Ritiene pertanto che il piano di ristrutturazione modificato sia idoneo a permettere alla WestLB di riacquistare la redditività a lungo termine.

4.4.2.   Limitazione dell’aiuto al minimo necessario

(76)

I dubbi in merito alla limitazione dell’aiuto al minimo necessario sono stati superati. Si può oggi concludere che l’aiuto è limitato al minimo necessario e che viene prestato un significativo contributo proprio. Va riconosciuto che l’obiettivo di un contributo del 50 % indicato al punto 44 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione, nel caso della ristrutturazione della WestLB e alla luce dell’attuale crisi, deve essere rivisto.

(77)

La Commissione ritiene che, per quanto possibile nelle attuali condizioni, la banca debba sostenere in proprio i costi della ristrutturazione mediante la vendita di attività e filiali. Queste cessioni hanno un duplice effetto: da un lato, viene ad essere ridotta l’entità dell’attivo ponderato per il rischio, così da smobilizzare capitale e aumentare il grado di capitalizzazione. Dall’altro, con le vendite viene realizzata liquidità che può essere utilizzata per il finanziamento della ristrutturazione o anche per rafforzare la base di liquidità (35). Parte dell’afflusso di capitale previsto è già stato realizzato, mentre un’altra parte sarà disponibile nel prossimo futuro. Quand’anche la Commissione non considerasse l’apporto di capitale previsto che potrà essere realizzato solo nel 2011 e, precauzionalmente, partisse dal presupposto che forse non tutti i ricavi attesi verranno conseguiti, arriverebbe comunque alla conclusione che il contributo della banca può essere valutato come rilevante.

(78)

Indipendentemente dall’intervenuto adeguamento dell’obiettivo di contributo proprio, la Commissione continua ad esigere un apporto possibilmente alto da parte degli azionisti (ovvero una ripartizione degli oneri). Ciò significa che anche gli investitori titolari di strumenti ibridi di capitale devono partecipare alla ristrutturazione della banca. La Commissione ritiene che nei casi in cui vengono concessi aiuti di Stato risulti problematico, per due ordini di ragioni, liquidare riserve di capitali per poter corrispondere interessi al capitale ibrido ed evitare così una partecipazione alle perdite. In primo luogo in quanto, in caso contrario, l’aiuto di Stato non potrebbe essere contenuto entro il minimo necessario, mentre il criterio della limitazione di tale aiuto al minimo necessario è un principio generale della politica degli aiuti di Stato. La liquidazione di riserve per corrispondere interessi ai titolari di strumenti ibridi di capitale rappresenta un prelevamento diretto di capitale proprio, che comporterebbe un incremento dell’importo necessario per la ricapitalizzazione e, in tal modo, dell’importo dell’aiuto. In secondo luogo, in tal modo si violerebbe il principio della ripartizione degli oneri determinando un aumento dei rischi morali. Ove vengano corrisposti interessi ai titolari di strumenti ibridi di capitale, senza che sussista un obbligo previsto per legge in tal senso, si finirebbe col proteggerli dalle conseguenze delle perdite; allo stesso tempo essi non sarebbero esposti a tutti i rischi che si sono assunti investendo in strumenti per loro natura rischiosi e, proprio in considerazione di questo, meglio remunerati. Gli strumenti ibridi di capitale, inoltre, partecipano alle perdite. La Commissione esige pertanto che vengano vietati, sino alla vendita della WestLB e in caso di perdite, i pagamenti di interessi a detti strumenti e che gli stessi partecipino alle perdite nel caso in cui il bilancio della WestLB presenti, non procedendo alla liquidazione di riserve di capitale, un risultato negativo. Ciò vale in particolare per la WestLB, in quanto la banca è destinata ad essere alienata e la fiducia degli investitori negli attuali proprietari non risulta di particolare importanza (36).

(79)

La Commissione riconosce pertanto che la WestLB apporterà il massimo contributo possibile alla ristrutturazione anche se verosimilmente non verrà raggiunto l’obiettivo del 50 %.

4.4.3.   Prevenzione delle distorsioni eccessive della concorrenza

(80)

In base ai punti 35-39 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione devono essere adottate misure per contenere il più possibile gli eventuali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza. Questa condizione comporta generalmente che l’impresa limiti o riduca la propria presenza sui mercati pertinenti del prodotto, alienando una parte di capacità produttiva o talune filiali, oppure riducendo i settori di attività. La limitazione o riduzione deve essere proporzionata agli effetti distorsivi causati dall’aiuto.

(81)

A seguito della propria indagine la Commissione è giunta alla conclusione che le misure adottate devono ritenersi sufficienti per attenuare il più possibile gli eventuali effetti pregiudizievoli degli aiuti per la concorrenza.

(82)

La Commissione rileva che la WestLB si ritira dal settore della gestione degli investimenti e riduce considerevolmente il volume d’affari in due dei settori principali della sua attività, i finanziamenti strutturati e le operazioni sul mercato dei capitali.

(83)

La Commissione ritiene che il ritiro dal settore della gestione degli investimenti e circa la metà della complessiva riduzione del volume di attività siano necessari per il ripristino della redditività. Ai sensi del punto 40 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione, tali misure non possono pertanto essere riconosciute quali misure per il contenimento delle distorsioni della concorrenza. Il ritiro dal settore della gestione di investimenti non può, quindi, essere valutato come misura volta alla limitazione delle distorsioni della concorrenza, ma si ripercuote comunque sulle dimensioni della banca e delle sue attività.

(84)

Il totale di bilancio della WestLB verrà ridotto entro fine marzo 2010 del 25 %, ed entro fine marzo 2011 del 50 %. Contemporaneamente verrà ridotto l’attivo ponderato per il rischio (RWA) e, precisamente, del 25 % entro fine marzo 2010 e del 50 % entro fine marzo 2011.

(85)

La Commissione ritiene che lo snellimento della rete commerciale, che passerà a sei filiali sul territorio nazionale e sette siti all’estero, la cessazione delle transazioni per conto proprio e le limitazioni previste in relazione all’attività svolta per conto dei clienti costituiscano misure adeguate per il contenimento delle distorsioni della concorrenza.

(86)

Il piano di ristrutturazione prevede anche misure per la riduzione dei costi e per il ridimensionamento. Quasi tutte le partecipazioni nelle filiali verranno alienate. La vendita avverrà in due tranche. La prima tranche di partecipazioni, relativa a 16 filiali, verrà ceduta entro fine [febbraio-maggio] del 2010 (37), la seconda tranche di partecipazioni, relativa a tre filiali, entro fine [febbraio-maggio] del 2011.

(87)

Vengono inoltre posti limiti allo sviluppo dell’attività nei settori centrali della WestLB — finanziamenti strutturati, imprese e mercato dei capitali — in relazione sia alle nuove attività, sia all’attivo ponderato per il rischio (RWA).

(88)

Nel complesso, le misure compensative risultano adeguate rispetto agli effetti distorsivi indotti dall’aiuto concesso alla WestLB e sono idonee a limitare per quanto possibile detti effetti.

5.   CONCLUSIONI

(89)

La misura costituisce un aiuto alla ristrutturazione che può essere ritenuto compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, purché vengano rispettate le condizioni stabilite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto sotto forma di garanzia per un importo di 5 miliardi di EUR a cui la Germania intende dare esecuzione a favore della WestLB AG (WestLB) è compatibile con il mercato comune alle condizioni riportate nell’articolo 2 e nell’allegato.

Articolo 2

(1)   Il piano di ristrutturazione della WestLB trasmesso dalla Germania in data 8 agosto 2008, modificato da ultimo conformemente alla comunicazione della Germania del 30 aprile 2009, deve essere integralmente realizzato, nel rispetto delle condizioni enunciate in allegato e secondo la tempistica stabilita.

(2)   La Commissione può, sulla base di una richiesta adeguatamente motivata da parte della Germania, per esempio qualora ciò si renda opportuno alla luce del perdurare della crisi sui mercati finanziari:

a)

accordare una proroga dei termini stabiliti nell’allegato; oppure

b)

in circostanze eccezionali, rinunciare ad applicare, modificare o sostituire una o più delle condizioni riportate nell’allegato.

Nel caso intenda richiedere la proroga di un termine, la Germania è tenuta a presentare alla Commissione, al più tardi due mesi prima della scadenza, un’istanza sufficientemente motivata in tal senso.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

La Germania inoltra immediatamente una copia della presente decisione al beneficiario dell’aiuto in oggetto.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU C 322 del 17.12.2008, pag. 16.

(2)   GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3.

(3)   GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  L’Anstaltslast conferiva agli istituti di credito dei diritti nei confronti dei loro proprietari, mentre dalla Gewährträgerhaftung derivavano diritti in capo ai creditori degli istituti di credito nei confronti dei proprietari. A seguito del primo dei citati accordi del 17 luglio 2001 e nell’ambito di una regolamentazione dei rapporti preesistenti — il cosiddetto «grandfathering» –, nella fase transitoria compresa tra il 19 luglio 2001 e il 18 luglio 2005 le nuove obbligazioni godevano ancora dell’obbligo di garanzia, sempre che la loro scadenza non fosse successiva al 31 dicembre 2015. Cfr., nel dettaglio, il caso relativo all’aiuto E 10/2000 (GU C 146 del 19.6.2002, pag. 6, e GU C 150 del 22.6.2002, pag. 7).

(6)   GU C 4 del 9.1.2008, pag. 1. Cfr. anche http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-19-2006-WLWL-en-18.07.2007.pdf.

(7)  Cfr. comunicato stampa dell’8 febbraio 2008 al seguente indirizzo web: http://www.westlb.de/cms/sitecontent/westlb/ui/en/news/newscontainer/news_2008/S_P.standard.gid-N2FkNDZmMzU4OWFmYTIyMWM3N2Q2N2Q0YmU1NmI0OGU_.html

(8)  In realtà questa misura potrebbe essere considerata un sostegno a fronte di attività deteriorate (ai sensi della comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario, GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); si distingue però da tali forme di sostegno innanzitutto in quanto, nel caso del trasferimento del portafoglio a Phoenix Light, tutti i proprietari della WestLB partecipano, in proporzione alle rispettive quote, ai costi della transazione. La misura ha effetti analoghi a quelli di un apporto di capitale da parte degli azionisti. Pur essendo i proprietari della WestLB il Land NRW e altre istituzioni pubbliche, gli azionisti hanno quindi agito nella loro qualità di proprietari della banca e non come terzi indipendenti. L’operazione è stata, inoltre, posta in essere nel marzo 2008, mentre la comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione è stata approvata solo nel febbraio 2009 e non è pertanto applicabile al caso di specie.

(*1)  Informazioni riservate.

(9)  Composizione del portafoglio da 23 miliardi di EUR in base alla tipologia dei titoli: […] miliardi di EUR: obbligazioni collaterali di debito (CDO) statunitensi ed europee, […] miliardi di EUR: finanziamenti commerciali garantiti da immobili, […] miliardi di EUR: finanziamenti immobiliari garantiti da immobili, […] miliardi di EUR: altre voci. All’80 % dei titoli S&P ha attribuito, al 31 dicembre 2007, il rating AAA.

(10)  A metà 2004, all’atto dell’acquisizione di ampie partecipazioni, alle associazioni di casse di risparmio regionali erano stati riconosciuti determinati diritti.

(11)  A condizione che la vendita possa avvenire ad un prezzo superiore al valore contabile; diversamente l’operazione avverrà entro la fine del 2010.

(12)  Nell’ipotesi in cui una delle filiali coincida con uno dei sette siti esteri che possono essere mantenuti, verrà ceduta nell’ambito della vendita di WestLB entro la fine del 2011.

(13)  Possono essere mantenuti i seguenti siti nazionali: Düsseldorf, Berlino, Francoforte, Amburgo, Monaco di Baviera e Stoccarda.

(14)  Al fine di incoraggiare i proprietari ad accelerare il processo di vendita, il nuovo proprietario potrà mantenere, ove l’acquisto venga concluso entro la fine del 2010, altri tre siti della WestLB.

(15)  Possono essere mantenuti i seguenti siti: Londra, New York, Hong Kong, Mosca, Sydney, Istanbul e San Paolo.

(16)  Non viene considerato il valore di mercato dei derivati.

(17)  Continueranno a poter essere eseguite le transazioni per conto dei clienti e le operazioni di gestione del totale di bilancio tipiche del settore.

(18)  Decisione della Commissione del 20 maggio 1998, caso C 1454/08, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28).

(19)  Decisione della Commissione del 27 giugno 2007, caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7).

(20)  Decisione della Commissione del 18 febbraio 2004, caso C 327/04, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1).

(21)  Decisione della Commissione del 21 orttobre 2008, caso C 50/10, IKB (non ancora pubblicata).

(22)  Decisione della Commissione del 4 giugno 2008, caso C 9/2008, Sachsen LB (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale): http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-9-2008-WLWL-en-04.06.2008.pdf.

(23)  Decisione della Commissione del 18 febbraio 2004, caso C 28/2002, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 14.5.2005, pag. 1; punto 140).

(24)  Comunicazione della Commissione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

(25)  Cfr. decisione della Commissione del 21 ottobre 2008, caso C 50/10, IKB (non ancora pubblicata).

(26)   GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(27)   GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(28)  Cfr. allegato4, punto II, della comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1). Nel caso in cui la remunerazione non corrisponda alle indicazioni della comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione, si dovrebbe provvedere ad una ristrutturazione approfondita della banca (cfr. punto 41 della comunicazione); nel caso della WestLB si procede ad una ristrutturazione di tale tipo. Ne consegue che il corrispettivo non necessita di venire adeguato.

(29)  Comunicazione della Commissione — L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziare nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8); comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

(30)  Decisione della Commissione del 12 dicembre 2008, caso N 625/08, Pacchetto di misure di salvataggio per gli istituti finanziari in Germania.

(31)  Comunicazione della Commissione — L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziare nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8, punti 10, 32 e 42); comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2, punto 44); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1, punti 17 e 58 e 59).

(32)  Cfr., in maniera esplicita, la comunicazione della Commissione — L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziare nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8; punto 42);

(33)  Cfr. punto 52 della comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario e il punto 44 della comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza.

(34)  Cfr. allegato 2 (comunicazione della Repubblica federale di Germania alla Commissione europea: Relazione intermedia sui progressi delle trattative sul consolidamento)

(35)  Tale aspetto è legato al valore contabile delle voci dell’attivo e alla scadenza dei titoli di credito. Questo ragionamento è presente già in precedenti casi esaminati dalla Commissione; cfr. a tale riguardo le seguenti decisioni della Commissione: decisione del 20 dicembre 2006, caso C 44/05, Huta Stalowa Wola (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 67; punto 71); decisione del 10 luglio 2007, caso C 20/06, Novoles Straža (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 7); decisione del 12 settembre 2007, caso C 54/06, Bison Bial (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 41); decisione del 4 giugno 2008, caso C 9/08, Sachsen LB (non ancora pubblicata), e decisione del 21 ottobre 2008, C 10/08, IKB (non ancora pubblicata).

(36)  Ad una diversa conclusione si potrebbe arrivare nel caso in cui gli strumenti ibridi di capitale fossero stati emessi dallo Stato nell’ambito delle operazioni di salvataggio.

(37)  A condizione che la vendita possa avvenire ad un prezzo superiore al valore contabile; diversamente la vendita potrà avvenire entro il […] 2010.


ALLEGATO

IN MERITO ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

1.1.   Tutte le misure, in particolare, tenuto adeguatamente conto delle caratteristiche del caso WestLB, gli ulteriori aiuti necessari per la realizzazione del piano di ristrutturazione, sono conformi alle comunicazioni e alla prassi decisionale della Commissione. Non le eludono, né le privano di efficacia. Ciò vale in particolare nel caso di esecuzione del piano di ristrutturazione mediante lo scorporo di voci di bilancio e la loro attribuzione ad un veicolo costituito dai proprietari della WestLB ai fini della liquidazione, per misure previste dal Sonderfond Finanzmarktstabilisierung (fondo speciale per la stabilizzazione dei mercati) o per misure finalizzate a garantire il rifinanziamento della WestLB. Qualsiasi aiuto di Stato a favore della WestLB dovrà essere preventivamente e singolarmente comunicato alla Commissione.

2.1.   I proprietari della WestLB: il Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband, il Rheinische Sparkassen- und Giroverband, nonché — direttamente e indirettamente tramite la NRW. BANK — il Land Nordrhein-Westfalen, il Landschaftsverband Rheinland e il Landschaftsverband Westfalen-Lippe, entro il 31 dicembre 2011 alieneranno la WestLB, nel suo insieme o per singole unità, alle condizioni di seguito indicate.

2.2.   I proprietari della WestLB, in conformità dei paragrafi 6.1-6.7, indiranno una gara entro il 31 agosto 2010; il contratto di vendita con l’acquirente sarà concluso entro il 31 agosto 2011 cosicché la cessione potrà avere efficacia dal 31 dicembre 2011. In casi debitamente giustificati, la Commissione potrà autorizzare, prima o nel corso della gara, il ricorso alla trattativa privata o al consolidamento tra banche regionali.

3.1.   Il totale di bilancio della WestLB verrà ridotto, rispetto al valore certificato alla data del 31 dicembre 2007 (287 miliardi di EUR), complessivamente del 25 % entro il 31 marzo 2010 e del 50 % entro il 31 marzo 2011, in entrambi i casi senza considerare il valore di mercato dei derivati ([20-60] miliardi di EUR al 31 dicembre 2007). Il totale di bilancio depurato di [200-280] miliardi di EUR passerà, quindi, a un importo massimo di [150-250] miliardi di EUR entro il 31 marzo 2010 (senza considerare il valore di mercato dei derivati) e a un importo massimo di [80-180] miliardi di EUR entro il 31 marzo 2011 (senza considerare il mercato dei derivati).

3.2.   L’importo delle attività ponderate per il rischio della WestLB verrà ridotto, avendo come riferimento l’importo al 31 dicembre 2007 (104 miliardi di EUR), complessivamente del 25 % entro il 31 marzo 2010 e complessivamente del 50 % entro il 31 marzo 2011. Le attività ponderate per il rischio passeranno, quindi, entro il 31 marzo 2010 a un importo massimo di 78 miliardi di EUR ed entro al 31 marzo 2011 a un importo massimo di 52 miliardi di EUR. A tale riguardo la Commissione e l’esperto fiduciario («trustee») terranno in debita considerazione l’eventualità che fattori esterni e non controllabili da parte dei proprietari (quali, ad esempio, rating, tasso dei cambi) possano avere, in maniera inaspettata, una forte influenza sull’andamento delle attività ponderate per il rischio.

3.3.   La riduzione del totale di bilancio e delle attività ponderate per il rischio di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 si basa sul presupposto che il portafoglio di uscita venga integralmente estromesso dal bilancio della banca. Se ciò non fosse possibile, come misura compensativa, verranno ridotte in altri settori poste attive e attività ponderate per il rischio per un importo analogo.

4.1.   Il core business della WestLB verrà separato, al più tardi entro il 30 ottobre 2009, e ricondotto ai seguenti settori, suddivisi in modo trasparente sotto il profilo della gestione operativa:

a)

servizi bancari di base;

b)

consorzi/piccole e medie imprese;

c)

imprese/mercato dei capitali/finanziamenti strutturati.

4.2.   I settori indicati al paragrafo 4.1 verranno alienati, in maniera unitaria o separatamente, entro il 31 dicembre 2011.

4.3.   Sino alla loro alienazione non sarà ammesso, in nessuno dei settori indicati al paragrafo 4.1, alcun incremento dell’attività mediante acquisizioni o concentrazioni con altre imprese (nessuna crescita esterna).

4.4.   Nel settore consorzi/piccole e medie imprese si colloca l’attività di commercializzazione di prodotti finanziari a favore delle casse di risparmio, volta ad offrire agli associati le prestazioni rientranti nelle attività del mercato dei capitali, imprese, finanziamenti strutturati e servizi bancari di base. […] non costituisce parte di questo settore e dovrà invece essere oggetto di cessione separata da parte della WestLB entro il 31 [(febbraio-maggio)] 2010.

4.5.   Per le attività sul mercato dei capitali rientranti nel settore mercato dei capitali/imprese/finanziamenti strutturati si applicheranno, sino all’alienazione, le seguenti limitazioni:

a)

il volume d’affari nel settore del mercato dei capitali non potrà superare, con riferimento al totale di bilancio, nel 2009 e sino al 31 dicembre 2009, l’importo di [70-100] miliardi di EUR, nel 2010, sino al 31 dicembre 2010, l’importo di [60-90] miliardi di EUR e nel 2011, sino al 31 dicembre 2011, l’importo di [50-80] miliardi di EUR;

b)

le attività ponderate per il rischio (RWA) imputabili all’attività sul mercato dei capitali non potranno superare alla data del 31 dicembre 2009 l’importo di [10-25] miliardi di EUR, alla data del 31 dicembre 2010 l’importo di [5-25] miliardi di EUR e alla data del 31 dicembre 2011 l’importo di [5-25] miliardi di EUR;

c)

la WestLB cesserà ogni transazione per conto proprio. Questo vale con riguardo sia alle attività di relative value trading che a quelle di arbitraggio. Continueranno ad essere ammesse le transazioni per conto dei clienti e le operazioni di gestione del totale di bilancio tipiche del settore;

d)

l’esecuzione operativa delle transazioni nel settore del mercato dei capitali avverrà unicamente presso i siti di Düsseldorf, New York, Hong Kong e Londra.

4.6.   Per le attività rientranti nell’ambito imprese/finanziamenti strutturati nel settore mercato dei capitali/imprese/finanziamenti strutturati si applicheranno, sino all’alienazione, le seguenti limitazioni:

a)

con riferimento al totale di bilancio, le nuove attività generate nel settore imprese/finanziamenti strutturati non potranno superare nel 2009, sino al 31 dicembre 2009, l’importo di [20-40] miliardi di EUR, nel 2010, sino al 31 dicembre 2010, l’importo di [15-35] miliardi di EUR e nel 2011, sino al 31 dicembre 2011, l’importo di [10-30] miliardi di EUR;

b)

le attività ponderate per il rischio imputabili al settore imprese/finanziamenti strutturati non potrà superare, alla data del 31 dicembre 2009, l’importo di [30-60] miliardi di EUR, alla data del 31 dicembre 2010 l’importo di [20-50] miliardi di EUR, e alla data del 31 dicembre 2011 l’importo di [20-50] miliardi di EUR;

c)

i seguenti siti verranno chiusi al più presto e, comunque, entro il […] 2010:

Münster,

Bielefeld,

Colonia,

Dortmund,

Magonza;

d)

i seguenti siti, istituiti come filiali, succursali o rappresentanze, verranno chiusi al più presto e, comunque, entro il […] 2010:

Toronto,

Houston,

Città del Messico,

Madrid,

Milano,

Parigi,

Kiew,

Dubai,

Johannesburg,

Praga,

Shanghai,

Singapore,

Tokyo,

Mumbai,

Seul,

Pechino;

e)

nel caso in cui l’alienazione della WestLB, nel suo insieme o in singole parti, avvenga prima del 31 dicembre 2010, l’acquirente potrà mantenere altri tre siti;

f)

le attività che non siano cessate al momento della chiusura dei siti indicati al paragrafo 4.6, lett. c) e d), verranno trasferite o liquidate in altro modo adeguato;

g)

i seguenti siti potranno essere mantenuti:

Londra,

New York,

Hong Kong,

Mosca,

Sydney,

Istanbul,

San Paolo,

Düsseldorf,

Berlino,

Francoforte sul Meno,

Amburgo,

Monaco di Baviera,

Stoccarda;

h)

prima della vendita non potranno essere istituiti nuovi siti sotto forma di filiali, succursali o rappresentanze.

5.1.   Tutte le partecipazioni di WestLB di seguito elencate verranno alienate integralmente al più presto e, comunque, entro il [(febbraio-maggio)] 2010:

Weberbank Actiengesellschaft, Berlino

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…],

[…].

5.2.   Nell’eventualità che gli sforzi compiuti dalla WestLB per alienare le proprie partecipazioni in […] e in […] non abbiano prodotto risultati entro [(febbraio-maggio)] 2010, dette partecipazioni potranno essere vendute insieme a WestLB nell’ambito della gara di cui al paragrafo 6.1.

5.3.   L’alienazione delle partecipazioni indicate al paragrafo 5.1 potrà essere rimandata al massimo sino al 31 dicembre 2010, qualora la WestLB provi che il prezzo di cessione conseguibile è inferiore al corrispondente valore contabile iscritto a bilancio dalla WestLB ai sensi dell’Handelsgesetzbuch (codice di commercio) o comporti delle perdite nel bilancio consolidato in conformità dei principi contabili internazionali IFRS.

5.4.   La […] verrà alienata nell’ambito di una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conformemente a quanto previsto ai paragrafi 6.1-6.7 e nel rispetto dei termini fissati ai paragrafi 5.1-5.3.

5.5.   Tutte le partecipazioni della WestLB di seguito elencate verranno alienate al più presto e comunque entro [(febbraio-maggio)] 2011:

[…],

[…],

[…].

5.6.   I ricavi derivanti dalla vendita delle partecipazioni della WestLB verranno impiegati integralmente per finanziare il piano di ristrutturazione.

5.7.   Le attività riconducibili a partecipazioni che non siano state alienate entro i termini indicati ai paragrafi 5.1 e 5.2 verranno cedute o, a partire da tale data, portate a termine in base alla relativa scadenza. Non verranno intraprese nuove attività.

5.8.   Sino al momento della vendita, la WestLB non effettuerà, in caso di perdite, alcun pagamento a favore degli strumenti ibridi di capitale. Questi strumenti parteciperanno altresì alle perdite nel caso in cui, non procedendo alla liquidazione di riserve di capitale, il bilancio della WestLB presenti una perdita.

6.1.   La WestLB verrà alienata, nel suo insieme o in singole unità, nell’ambito di una gara aperta, trasparente e non discriminatoria nel rispetto dei termini stabiliti ai paragrafi 2.1 e 2.2.

6.2.   La gara sarà aperta a ogni potenziale acquirente, nazionale o internazionale. Le condizioni di vendita non dovranno contenere clausole atte a limitare in modo inopportuno il numero dei potenziali candidati oppure a favorire determinati soggetti.

6.3.   L’alienazione verrà sufficientemente resa nota, segnatamente, mediante la pubblicazione in almeno un mezzo di stampa internazionale in lingua inglese diffuso a livello comunitario. Se giuridicamente consentito, agli offerenti verrà accordata l’opportunità di accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie nella procedura di «due diligence». Gli acquirenti verranno selezionati secondo criteri economici.

6.4.   L’acquirente dovrà

a)

essere un soggetto terzo indipendente dai proprietari di WestLB; ai fini della presente previsione si considera indipendente il soggetto che non è collegato ad alcuna delle società appartenenti al gruppo WestLB ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione (1);

b)

essere ragionevolmente in grado di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza e di altre autorità per l’acquisizione della partecipazione nella WestLB;

c)

essere idoneo, grazie alla propria capacità finanziaria e in particolare al proprio rating, a garantire la duratura solvibilità della banca.

6.5.   Deve essere privilegiata, rispetto al mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto («50 % più un’azione»), l’alienazione completa di settori distinti. Il mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto è ammesso soltanto nel caso in cui nell’ambito della gara non venga presentata alcuna offerta per l’acquisto integrale di uno o più settori distinti. La Commissione europea verrà informata dell’aggiudicazione e si riserva il diritto di presentare opposizione.

6.6.   Resta ferma la possibilità, prevista al paragrafo 2.2, di ricorrere, previa autorizzazione della Commissione, alla trattativa privata o al consolidamento tra banche regionali. In tale caso, ove venga ceduto il controllo, i precedenti proprietari potranno divenire soci di minoranza.

6.7.   I settori e le attività che non siano stati alienati nell’ambito della gara verranno definitivamente abbandonati entro il 31 dicembre 2011 o, a partire da tale data, verranno portati a termine in base alla relativa scadenza.

7.1.   La completa e corretta esecuzione di tutte le condizioni verrà continuamente monitorata in tutti gli aspetti e verificata nel dettaglio da un esperto fiduciario («trustee») con adeguata qualificazione, preferibilmente un revisore dei conti. La WestLB proporrà alla Commissione, entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, il nominativo di un esperto indipendente che possa ritenersi adatto all’incarico («trustee»). La nomina del fiduciario è subordinata all’approvazione della Commissione. La Commissione potrà richiedere al fiduciario spiegazioni e chiarimenti. I costi dell’esperto fiduciario saranno a carico della WestLB.

7.2.   Nella fase di attuazione della presente decisione la Commissione avrà accesso illimitato a tutte le informazioni necessarie allo scopo di monitorare l’attuazione della decisione. La Commissione potrà richiedere alla WestLB spiegazioni e chiarimenti. La Germania e la WestLB collaboreranno ampiamente con la Commissione e con il fiduciario che agisce per suo conto («trustee») in tutte le questioni inerenti al monitoraggio dell’esecuzione della presente decisione.

7.3.   Fino al 2011 incluso la Germania invierà annualmente alla Commissione una relazione relativa allo stato di avanzamento, alla cui redazione collaborerà il fiduciario di cui al paragrafo 7.1. Tale relazione deve contenere un riepilogo inerente ai progressi conseguiti nel corso dell’attuazione del piano di ristrutturazione, nonché i dettagli di tutte le operazioni di vendita di partecipazioni e di chiusura di filiali, settori e siti ai sensi della presente decisione. Deve essere indicata la data della vendita o della chiusura, il valore contabile al 31 dicembre 2007, il prezzo di acquisto, tutti i profitti e le perdite connessi con la summenzionata vendita o chiusura, nonché i dettagli relativi ai provvedimenti di attuazione ancora in sospeso del piano di ristrutturazione. La relazione verrà inviata entro un mese dall’approvazione del bilancio d’esercizio della WestLB a cura del Consiglio di vigilanza della WestLB e, comunque, al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno.

IN MERITO ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

All’atto dell’applicazione della clausola di revisione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, la Commissione terrà debito conto delle condizioni dell’offerta e della situazione in corso sui mercati finanziari.


(1)   GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2009

relativa al regime di aiuti C 41/06 (ex N 318/A/04) al quale la Danimarca intende dare esecuzione per il rimborso dell’imposta sulle emissioni di CO2 in relazione al consumo di combustibile nell’industria in regime di quote di emissione

[notificata con il numero C(2009) 4517]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/972/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al citato articolo 88, paragrafo 2, primo comma (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 20 luglio 2004, registrata alla Commissione il 22 luglio 2004 (SG/A/7988), le autorità danesi hanno comunicato alla Commissione la misura descritta qui di seguito.

(2)

Con lettere del 13 settembre 2004 e del 14 dicembre 2004, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che sono state ricevute con lettere del 14 ottobre 2004, registrata il 18 ottobre 2004 (A/37970), e del 15 marzo 2005, registrata il 15 marzo 2005 (SG/A/2724).

(3)

A seguito di una riunione con la DG Concorrenza e la DG Fiscalità e unione doganale tenutasi il 27 aprile 2005, le autorità danesi, con lettera del 12 maggio 2005, registrata il 17 maggio 2005 (A/33975), hanno chiesto di potere disporre di più tempo per completare la loro notifica.

(4)

Dopo alcune modifiche della misura, il caso è stato ulteriormente discusso nelle riunioni tra i rappresentanti della Commissione e delle autorità danesi tenutesi il 12 ottobre 2005, il 15 dicembre 2005 e il 21 febbraio 2006.

(5)

Con lettera del 10 luglio 2006, registrata l’11 luglio 2006 (A/35577), le autorità danesi hanno informato la Commissione che consideravano la notifica completa e hanno chiesto alla Commissione di continuare l’esame preliminare della misura nella forma che era stata presentata nella riunione del 12 ottobre 2005.

(6)

Con lettera del 26 settembre 2006, la Commissione ha informato la Danimarca della sua decisione di aprire il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alla misura di aiuto.

(7)

La decisione di aprire il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito alla misura in questione.

(8)

Con lettera del 24 novembre 2006, registrata il 27 novembre 2006 (A/39579), il governo danese ha presentato le sue osservazioni sull’apertura del procedimento.

(9)

La Commissione ha inoltre ricevuto le osservazioni delle seguenti parti interessate: il governo svedese (8 dicembre 2006, A/40067), Novo Nordisk (8 dicembre 2006, A/40027), Novozymes (11 dicembre 2006, A/40089) e Dansk Industri (12 dicembre 2006, A/40147). Le osservazioni sono state trasmesse alle autorità danesi, che hanno avuto la possibilità di reagire. Le osservazioni del governo danese sono state ricevute con lettera del 5 febbraio 2007, registrata lo stesso giorno (A/31115).

(10)

Il 12 settembre 2007 si è svolta una riunione tra il gabinetto di Neelie Kroes e il ministro danese della fiscalità, Kristian Jensen. In quella riunione è stato convenuto di attendere l’adozione della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale prima di prendere una decisione sullo sgravio fiscale proposto.

(11)

Con lettera del 14 maggio 2008 la Commissione ha chiesto, in relazione alla nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (3), informazioni circa le norme sulle esenzioni dalle imposte ambientali. La Danimarca ha risposto con lettera del 22 luglio 2008 (A/15183) con un supplemento (A/15244).

(12)

La richiesta di informazioni e la risposta sono state comunicate alle parti che avevano inviato osservazioni sull’apertura del procedimento di indagine formale. A seguito di questa comunicazione sono state ricevute osservazioni da Dansk Industri (6 ottobre 2008, A/20427), Novo Nordisk (7 ottobre 2008, A/20550), Novozymes (8 ottobre 2008, A/20739) e dal governo svedese (15 ottobre 2008, A/21433).

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   Contesto

(13)

Nel 1992 è stata introdotta in Danimarca un’imposta sulle emissioni di CO2, applicata sui prodotti energetici e sull’elettricità. L’imposta è un’imposta sul consumo, che attualmente ammonta a 90 DKK per tonnellata di CO2 emessa. Lo scopo dell’imposta è principalmente quello di scoraggiare le emissioni di CO2. L’aliquota d’imposta per ogni combustibile è relativa al tenore di carbonio del prodotto energetico (4). Dal 1977 è inoltre prelevata un’imposta sull’energia.

(14)

Per quanto riguarda l’imposta sull'energia, le famiglie in generale e certe parti del settore dei servizi pagano interamente l'imposta, mentre tutte le altre società iscritte nel registro dell’IVA sono completamente esentate dall’imposta. Per quanto riguarda l’imposta sulle emissioni di CO2, le famiglie in generale e certe parti del settore dei servizi pagano interamente l’imposta, mentre alle altre società iscritte nel registro dell’IVA è applicata un’aliquota speciale, detta aliquota commerciale, che è stata approvata dalla Commissione nel novembre 2005 (5). Per l’energia utilizzata in determinati «processi pesanti» (6), le imprese beneficiano di un’ulteriore riduzione dell’aliquota commerciale generale. L’aliquota d’imposta inferiore applicata a tali processi è stata approvata dalla Commissione nel settembre 2005 (7). L’approvazione è stata motivata dal fatto che i beneficiari continuavano a pagare l’imposta sullle emissioni di CO2 per rispettare i livelli minimi comunitari di imposizione, che sono fissati dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (8) (di seguito «la direttiva sulla tassazione dell’energia»). Inoltre, certe imprese a forte consumo di energia hanno concluso accordi volontari di risparmio energetico con il governo danese. Se raggiungono gli obiettivi fissati in questi accordi, le imprese beneficiano a titolo di compensazione di un’ulteriore riduzione dell’imposta sulle emissioni di CO2, che è stata approvata dalla Commissione nell’aprile 2003 (9).

(15)

Come disposto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che stabilisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (10) (qui di seguito «direttiva quote»), il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni (qui di seguito «sistema comunitario di quote») è entrato in vigore il 1o gennaio 2005. Di conseguenza, il gestore di un impianto cui si applica la direttiva deve detenere quote per le sue emissioni di gas a effetto serra. Le quote sono assegnate gratuitamente al gestore all’inizio di ogni periodo di scambio, o acquistate dal gestore all’asta e/o sul mercato. Nel primo periodo di applicazione del sistema (dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2007), gli Stati membri erano tenuti ad assegnare gratuitamente almeno il 95 % delle quote. La Danimarca ha scelto di vendere il restante 5 % in aste pubbliche. Per il secondo periodo (dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2012), gli Stati membri hanno la possibilità di vendere all’asta il 10 % delle quote. La Danimarca ha scelto di assegnare gratuitamente tutte le quote (11).

2.2.   Il regime di aiuto notificato

(16)

In base al regime notificato, le autorità danesi propongono che tutte le imprese a forte consumo di energia (12) cui si applica il sistema comunitario di quote siano completamente esentate (mediante rimborso) dall’imposta sulle emissioni di CO2. Altre imprese cui si applica il sistema pagherebbero un’imposta corrispondente al 50 % dei livelli d’imposta minimi. Secondo le autorità danesi, tutte le imprese cui attualmente si applica il sistema comunitario di quote sono imprese a forte consumo di energia, secondo la definizione della direttiva sulla tassazione dell’energia. Di conseguenza, il consumo di combustibili dell’intero processo industriale cui si applica il sistema comunitario di quote potrà, se la misura notificata è autorizzata, dare diritto a un rimborso totale dell’imposta sulle emissioni di CO2.

(17)

L’esenzione notificata riguarda soltanto il consumo di combustibili (prodotti petroliferi, gas e carbone) nelle attività industriali cui si applica il sistema comunitario di quote. Non riguarda il consumo di elettricità e di calore, né i combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico e l’acqua calda.

(18)

La base giuridica delle esenzioni proposte è la legge n. 464 del 9 giugno 2004.

(19)

Si propone che il consumo di combustibili legato a tutte le attività industriali cui si applica la direttiva sul sistema di scambio di quote, ad eccezione della produzione d’elettricità e di calore, sia in tutto o in parte esonerato dall’imposta sulle emissioni di CO2, come indicato sopra. Si prevede che il numero di beneficiari rappresenti circa 85 processi di produzione distribuiti su 120 unità di produzione.

(20)

Le autorità danesi stimano in circa 30 milioni di DKK (circa 4 milioni di EUR) la perdita annuale di gettito fiscale dovuta a questa misura. Nella loro lettera del 22 luglio 2008, le autorità danesi indicano tuttavia che il bilancio del regime sarà inferiore a questa stima.

(21)

Le autorità danesi hanno adottato la base giuridica del regime proposto nel 2004 ma hanno assicurato che la applicheranno soltanto se la Commissione darà la sua autorizzazione. Questa base giuridica sarà applicata, eventualmente, con effetto dal 1o gennaio 2005. Il regime non è limitato nel tempo, ma le autorità danesi si sono impegnate, se sarà autorizzato, a notificarlo nuovamente dopo dieci anni.

3.   MOTIVAZIONE DELL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO FORMALE DI INDAGINE DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

(22)

Nella sua decisione di avviare il procedimento formale di indagine, la Commissione ha dichiarato di ritenere che la misura sia finanziata mediante fondi statali. Essa si applica soltanto a imprese soggette al sistema comunitario di quote ed esonera queste imprese da costi che altrimenti sarebbero a carico del loro bilancio di funzionamento; la misura conferisce perciò a tali imprese un vantaggio economico. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il carattere selettivo della misura sia giustificato dal carattere e dalla struttura del sistema fiscale. I beneficiari operano in mercati aperti alla concorrenza e agli scambi tra Stati membri. La misura può quindi falsare la concorrenza e incidere sugli scambi commerciali intracomunitari. La Commissione ha quindi ritenuto che la misura possa costituire un aiuto di Stato.

(23)

La Commissione ha esaminato se la misura possa essere considerata compatibile con l’allora vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (13), adottata nel 2001, poiché l’imposta pagata dalle imprese nell’ambito del regime proposto sarebbe inferiore ai livelli minimi fissati dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, senza che i beneficiari sottoscrivano un impegno o un accordo volontario per adottare misure che vadano oltre il rispetto di un obbligo comunitario armonizzato.

(24)

La Commissione ha esaminato se l’eventuale aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE sulla base dell’affermata necessità di eliminare la «doppia regolamentazione». In questo contesto, la Commissione ha indicato che le imposte nazionali sulle emissioni di CO2 entrano a far parte del calcolo del livello nazionale di tassazione dei prodotti energetici ai fini dell’applicazione delle disposizioni della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Pertanto, lo sgravio proposto rischia di distorcere la concorrenza sul mercato interno, in quanto aumenterebbe la differenziazione fiscale in un settore in cui le imposte sono state armonizzate a livello comunitario. Inoltre, sarebbe contrario al principio «chi inquina paga» concedere un’esenzione dall’imposta sulle emissioni di CO2 a tutte le imprese partecipanti al sistema comunitario di quote, dato che l’esenzione questa riduzione riguarderebbe anche imprese cui sono state assegnate gratuitamente quote di emissioni. La Commissione ha invitato la Danimarca a fornire informazioni sul regime, affinché sia possibile stabilire, per ciascuna impresa, l’esistenza e l’importo di un eventuale onere che si aggiunga all’imposta sulle emissioni di CO2, e solo le imprese su cui realmente grava quest’onere supplementare fruiscano delle esenzioni fiscali. La Commissione ha tuttavia osservato che sarebbe contrario alla logica ambientale concedere l’esenzione solo alle imprese che devono acquistare quote supplementari, perché questo favorirebbe le imprese che non limitano il loro inquinamento.

4.   OSSERVAZIONI COMUNICATE DALLE PARTI INTERESSATE

(25)

Le autorità svedesi hanno indicato che la Commissione dovrebbe procedere ad un’approfondita analisi economica e giuridica dell’esenzione notificata. Hanno fatto riferimento alle argomentazioni avanzate nella loro notifica di una misura simile (14), per la quale la Commissione ha anche aperto un procedimento di indagine formale.

(26)

Dansk Industri ha sostenuto che occorre in primo luogo stabilire che la misura non è un aiuto di Stato e, in secondo luogo, che è compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. A questo riguardo, va tenuto presente che le imprese industriali danesi sono soggette all’imposta sulle emissioni di CO2, all’imposta sull’energia, all’imposta sulle emissioni di SO2 e a un sovrapprezzo gestito da Energinet.dk e distribuito ai produttori di energia elettrica verde. Le imprese danesi pagano quindi per l’energia che consumano un prezzo molto più elevato dei loro concorrenti europei e internazionali.

(27)

Secondo Novo Nordisk A/S, il beneficio fiscale annuale per l’impresa derivante dalla misura proposta ammonterà a 200 000 DKK. L’impresa sostiene che questo risparmio non sarà tale da falsare la concorrenza, in particolare perché, con il sistema di quote di emissioni, l’impresa deve spendere circa 400 000 DKK per riuscire a ridurre le sue emissioni di CO2. L’impresa rinvia alle norme de minimis che le consentono di percepire aiuti fino a 200 000 EUR (circa 1,5 milioni di DKK) su un periodo di tre anni. Quanto al rispetto delle disposizioni della direttiva sulle tassazione dei prodotti energetici, Novo Nordisk ha fatto presente che utilizza energia prodotta dalla generazione combinata di elettricità e calore e può quindi fruire di un’esenzione o di una riduzione della tassazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. L’impresa è inoltre a forte consumo di energia e il costo totale dei suoi consumi energetici (l’imposta in questione e i costi sostenuti per ridurre le emissioni di CO2) è superiore ai livelli minimi comunitari. Novo Nordisk fa anche riferimento al settimo considerando della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, in cui si afferma che la tassazione dei prodotti energetici è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto (cioè gli stessi obiettivi del sistema comunitario di quote) e conclude che in tal caso si tratta di una doppia regolamentazione. Infine, per quanto riguarda la proposta della Commissione di valutare l’onere potenziale per ogni beneficiario, Novo Nordisk nota che procedere in questo modo comporterebbe difficoltà rilevanti nell’attribuzione al periodo corretto ecc., tra l’altro perché il momento dell’acquisto delle quote non corrisponde necessariamente al momento del consumo d’energia.

(28)

Novozymes A/S ha osservato che l’impresa, in collegamento con la sua produzione di enzimi, produce elettricità e riscaldamento in impianti di cogenerazione. La produzione dell’impresa è considerata un processo pesante ed è perciò soggetta a un’imposta compresa tra 3 e 25 DKK per tonnellata di emissioni di CO2 dai combustibili utilizzati. Inoltre, l’impresa è soggetta al sistema comunitario di quote. Le osservazioni formulate da Novozymes sono identiche a quelle di Novo Nordisk.

5.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DANESI

Assenza di vantaggio selettivo

(29)

Le autorità danesi sostengono, in riferimento alla sentenza della Corte del 16 maggio 2000 nella causa C-83/98 P (Repubblica francese contro Ladbroke Racing Limited e Commissione) (15), che nel caso in questione non si ha un vantaggio selettivo. La Corte ha stabilito in varie cause (16) che se un regime presenta un carattere generale di politica economica o sociale e non favorisce determinate attività o settori economici, non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Nel caso della causa Adria-Wien, una riduzione dell’imposta energetica conferiva un vantaggio economico alle imprese produttrici di beni rispetto alle imprese del settore dei servizi, quantunque le imprese di servizi possano anch’esse consumare quantità di energia relativamente elevate. Le autorità danesi sostengono che il regime in questione non conferisce un vantaggio ad un gruppo particolare di imprese ma consiste in uno sgravio fiscale per tutte le imprese che si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica (17). Le autorità danesi ritengono perciò che il regime proposto non rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(30)

Le autorità danesi si sono inoltre richiamate alla sentenza della Corte nella causa Adria-Wien, secondo cui un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema in cui si inserisce non soddisfa la condizione di selettività. Nel caso in questione e dopo l’introduzione del sistema comunitario di scambio di quote d’emissione, le autorità danesi sono del parere che l’imposta non abbia più un valore ambientale. Dato che l’obiettivo perseguito dall’imposta non può più, in tutto o in parte, essere raggiunto, è nella logica e nella natura del sistema fiscale esonerare dall’imposta le imprese interessate.

(31)

Sia il sistema comunitario di quote, sia l’imposta sulle emissioni di CO2 sono strumenti efficaci in rapporto al costo basati sul mercato che mirano a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal consumo d’energia. Questi due strumenti portano a un aumento del costo marginale del consumo di energia, anche se le quote sono assegnate gratuitamente. Le quote e le imposte determinano un aumento dei costi di produzione. Il totale delle emissioni di CO2 è limitato al totale delle quote. Pertanto, se un’impresa riduce le proprie emissioni, ad esempio a motivo delle imposte, darà ad altre imprese la possibilità di aumentare le loro emissioni. A causa della doppia regolamentazione, l’imposta non è quindi più uno strumento di gestione efficace in rapporto al costo. Non ha un effetto ambientale aggiuntivo ma rappresenta soltanto un onere finanziario supplementare per le imprese interessate. Le autorità danesi ritengono perciò che il regime in questione sia corrispondente alla natura e alla logica del sistema fiscale.

Il regime proposto è conforme alla disciplina comunitaria 2001

(32)

In primo luogo, le autorità danesi rilevano che la disciplina comunitaria 2001 è un atto di carattere non vincolante, che definisce i criteri di valutazione della Commissione in materia di aiuti di Stato. Al momento della notifica e della decisione della Commissione di aprire il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la disciplina applicabile era quella adottata nel 2001. Questa disciplina non si può considerare contenente criteri per la valutazione di regimi come quello in questione, essendo entrata in vigore oltre due anni prima dell’adozione della direttiva sul sistema di scambio di quote e della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Le autorità danesi hanno perciò sostenuto che l’interpretazione che la Commissione dà degli accordi e degli impegni volontari di cui al punto 51, paragrafo 1, lettera a), è troppo restrittiva, in particolare per il fatto che nel secondo comma si precisa che le disposizioni si applicano anche nell’ipotesi in cui lo Stato membro subordini lo sgravio fiscale a condizioni aventi lo stesso effetto degli accordi o di impegni che abbiano il carattere di accordi volontari. Secondo le autorità danesi, il sistema comunitario di quote ha gli stessi effetti che si sarebbero ottenuti con accordi volontari o con l’imposta sulle emissioni di CO2.

Il regime proposto può essere autorizzato in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(33)

Le autorità danesi sono del parere che, se la Commissione non considera il regime compatibile con la disciplina comunitaria 2001, il regime possa essere autorizzato direttamente sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in ragione del fatto che la situazione è notevolmente cambiata dall’adozione della direttiva sulle tassazione dei prodotti energetici e della direttiva sul sistema comunitario di quote, e che le imprese interessate sono ora soggette a una doppia regolamentazione.

(34)

La Danimarca ha fatto riferimento a un documento di lavoro dei servizi della Commissione (18) predisposto nel contesto dell’adozione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. In quel documento la Commissione affermava che un’esenzione dall’imposta sulle emissioni di CO2 concessa a imprese soggette al sistema comunitario di quote non costituiva un aiuto di Stato in quanto l’applicazione di un’imposta sulle emissioni di CO2 e di un limite massimo di emissioni avrebbe potuto condurre a una forma di doppia imposizione, che è da evitare. Inoltre, nel processo verbale (19) riguardante la direttiva il Consiglio si è impegnato, sulla base di una proposta della Commissione, a esaminare positivamente le misure fiscali che accompagneranno l’attuazione del sistema comunitario di quote, in particolare per evitare i casi di doppia imposizione.

Il regime proposto è conforme alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici

(35)

Nella sua decisione di aprire il procedimento di indagine formale, la Commissione ha chiesto al governo danese di fornire informazioni che dimostrino che il regime proposto permetterà di raggiungere obiettivi ambientali o una maggiore efficienza energetica, all’incirca equivalente a quelli che sarebbero stati raggiunti se fossero stati rispettati gli standard minimi comunitari. Le autorità danesi hanno indicato che tali informazioni risultavano già dal loro confronto tra il prezzo delle quote e i livelli minimi comunitari. Quando la Danimarca ha formulato le sue osservazioni, il prezzo delle quote era di 13 EUR per tonnellata di CO2, mentre i livelli minimi comunitari convertiti in EUR per tonnellata di CO2 erano di 1,55 per il carbone e il coke, 6,66 per il gasolio e 2,64 per il gas naturale. Una quota di emissioni di CO2 al prezzo di 13 EUR a tonnellata costituisce quindi un incentivo economico alla riduzione delle emissioni assai maggiore dell'imposta. Conformemente al piano nazionale d’assegnazione della Danimarca per il 2005-2007, all’industria soggetta al regime di quote sono state assegnate quote il cui livello era inferiore del 7,1 % alle emissioni di CO2 che si sarebbero avute nelle condizioni abituali (imposte e accordi volontari compresi) per lo stesso periodo.

6.   VALUTAZIONE DELLA MISURA PROPOSTA

6.1.   Aiuti di Stato

(36)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(37)

La misura proposta ha per effetto una perdita di introiti per lo Stato ed è quindi finanziata dalla Danimarca mediante risorse statali. Poiché i beneficiari operano su mercati aperti alla concorrenza e agli scambi tra Stati membri, la misura rischia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. Per determinare se la misura proposta è da considerarsi un aiuto concesso dallo Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, occorre stabilire se essa conferisce o no un vantaggio economico ai beneficiari.

(38)

Le autorità danesi hanno sostenuto che lo sgravio fiscale proposto non conferisce un vantaggio selettivo ai beneficiari dato che riguarda tutte le imprese che si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica, cioè quelle che sono soggette a una doppia regolamentazione. Quand’anche si ipotizzasse l’esistenza di un vantaggio selettivo, secondo le autorità danesi esso sarebbe giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema. Infatti, l’imposta sulle emissioni di CO2 e il sistema comunitario di quote hanno lo stesso obiettivo, la riduzione delle emissioni di CO2. Da quando è stato introdotto il sistema comunitario di quote, l’imposta sulle emissioni di CO2 non ha più alcuna utilità sul piano ambientale. Per le imprese soggette al sistema comunitario di quote, l’imposta sulle emissioni di CO2 costituisce quindi non uno strumento efficace di riduzione delle emissioni totali di CO2, ma soltanto un onere finanziario aggiuntivo.

(39)

La Commissione osserva che, secondo quando stabilisce la sentenza pronunciata nella causa Adria-Wien (20), «occorre unicamente determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal provvedimento interessato». Esiste una giurisprudenza recente (21) sull’interpretazione delle nozioni di vantaggio e di selettività. Nella sentenza «Gibilterra» si definisce un’analisi standardizzata degli aiuti di Stato in materia di fiscalità (22). Secondo il Tribunale di primo grado, tale analisi si articola in tre momenti: 1) l’individuazione del sistema di riferimento, 2) l’accertamento dell’esistenza di una deroga a tale sistema di riferimento, 3) la possibilità di giustificare la deroga in base alla natura e alla struttura del sistema.

(40)

Per quanto riguarda la nozione di vantaggio selettivo, la Commissione deve quindi in primo luogo individuare il sistema di riferimento. Nel caso in questione, la Commissione considera, secondo l’analisi standard, come sistema di riferimento il regime generale di tassazione dell’energia esistente (comprendente tutte le imposte prelevate sul consumo di ogni prodotto energetico, ossia l’imposta sulle emissioni di CO2 e l’imposta sull’elettricità). Questo è conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, secondo cui tutte le imposte indirette gravanti su uno stesso prodotto energetico possono essere cumulate ai fini del calcolo dei livelli minimi comunitari. Nel 2004 la Danimarca ha inoltre presentato le due imposte come facenti parte del sistema nazionale di tassazione dell’energia per dimostrare la conformità alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e giustificare ai fini degli aiuti di Stato l’esenzione dall’imposta sull’elettricità (23). Esentandoli da un onere finanziario che avrebbe altrimenti fatto parte dei loro costi di produzione, il regime conferisce palesemente ai beneficiari un vantaggio economico rispetto alle imprese non esonerate e deroga quindi al sistema di riferimento. Le autorità danesi hanno sostenuto che nel valutare se esiste un vantaggio selettivo occorre tenere conto dell’onere che comporta per i beneficiari il sistema comunitario di quote. La Commissione osserva che il regime di tassazione dell’energia ha solo in parte gli stessi obiettivi del sistema comunitario di quote. Mentre quest’ultimo ha unicamente lo scopo di ridurre le emissioni di CO2, il regime di tassazione dell’energia ha anche altri obiettivi, come quelli di promuovere l’efficienza energetica e di finanziare l’erario. Ci sono inoltre notevoli differenze nel funzionamento di un’imposta e di un sistema di scambio di quote (ad esempio, il sistema comunitario non sempre comporta un costo reale sostenuto da ciascun beneficiario per ciascuna unità di energia consumata). Per questi motivi, la Commissione non condivide il parere della Danimarca, secondo cui l’imposta sulle emissioni di CO2 e il sistema comunitario di quote sarebbero da considerare complessivamente come il sistema di riferimento.

(41)

Nella sentenza NOx il Tribunale di primo grado ha considerato non selettivo il regime perché il vantaggio (la concessione di diritti di emissione) era conferito soltanto a imprese soggette ad obbligazioni imposte nell’ambito dello stesso regime e che quindi non potevano essere considerate nella stessa situazione giuridica e fattuale delle imprese cui tale regime non si applica (24). La Commissione è del parere che nel caso NOx la situazione sia diversa da quella in esame. Nel caso NOx il vantaggio (diritti di emissione di NOx concessi gratuitamente) era subordinato alla condizione che i beneficiari fossero soggetti al limite massimo di emissione dello stesso regime. Nel caso in questione, invece, si propone un’esenzione dall’imposta sulle emissioni di CO2 al cui pagamento sono di norma soggetti tutti i consumatori d’energia. Lo sgravio è motivato dal fatto che i beneficiari sono soggetti a un altro regime (non fiscale). Secondo la Commissione, in questo caso la situazione è più simile a quella oggetto della citata sentenza Adria-Wien, nella quale la Corte ha ritenuto esservi un effettivo vantaggio selettivo per il fatto che l’esenzione dall’imposta sull’energia favoriva talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese in una situazione giuridica e fattuale analoga in rapporto all’obiettivo perseguito dall’imposta in questione.

(42)

Secondo la comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (25), le misure di pura tecnica fiscale (come le disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione) sono di norma considerate misure generali (26). Come si è detto sopra, esistono importanti differenze tra un’imposta e il sistema comunitario di quote. Quest’ultimo non può dunque essere considerato misura fiscale ai sensi della suddetta comunicazione.

(43)

Per queste ragioni la Commissione ritiene che lo sgravio fiscale conferisca di per sé un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(44)

Per quanto riguarda la logica del sistema, la Commissione osserva nuovamente che il regime di tassazione dell’energia ha soltanto in parte lo stesso obiettivo del sistema comunitario di quote. Nel caso presente, il sistema di riferimento è il sistema di tassazione dell’energia. La logica di questo sistema è quella di tassare ogni prodotto energetico consumato e l’esenzione fiscale proposta non risponde a questa logica. A questo riguardo, la Danimarca indica che la doppia regolamentazione accresce i costi marginali delle imprese senza ridurre le emissioni complessive di CO2. La Commissione ritiene però questo argomento pertinente soltanto per quanto riguarda la compatibilità di un potenziale aiuto di Stato, in particolare con riferimento alla proporzionalità dell’aiuto di Stato. Infatti, gli effetti del sistema comunitario di quote non fanno parte del sistema di riferimento per la definizione di un aiuto di Stato. In ogni caso, anche se la Commissione includesse il sistema comunitario di quote nel sistema di riferimento, la proposta esenzione dall’imposta sulle emissioni di CO2 non riguarderebbe tutte le attività generatrici di emissioni né un obbligo corrispondente di cedere quote di emissioni in applicazione del sistema comunitario di quote (27). Questo sarebbe in contrasto con la logica generale invocata dalla Danimarca e pertanto l’esenzione non sarebbe pienamente conforme alla logica del sistema.

(45)

La Commissione non ritiene quindi che il carattere selettivo dell’esenzione proposta sia giustificato dalla natura e dalla logica del sistema di tassazione.

(46)

La classificazione della misura proposta come aiuto di Stato è conforme alla prassi costante della Commissione, secondo la quale le esenzioni dalle imposte ambientali o le riduzioni delle stesse sono di norma considerate aiuti di Stato. In particolare, la Commissione ha considerato aiuti di Stato i regimi in cui sono state introdotte riduzioni delle imposte sulle emissioni di CO2 per le imprese soggette al sistema comunitario di quote (28).

(47)

La Commissione conclude pertanto che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

6.2.   Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

(48)

Dopo che è stata presa la decisione di aprire un procedimento di indgine formale, è stata adottata una nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (3). Al punto 204 vi si precisa che la Commissione applica la nuova disciplina a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente alla pubblicazione della disciplina medesima nella Gazzetta ufficiale, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione stessa. Al punto 68 si indica però che al momento della pubblicazione della disciplina la Commissione non disponeva ancora di un’esperienza sufficiente a valutare la compatibilità degli sgravi dalle imposte ambientali in situazioni nelle quali le imprese prendono parte a regimi di autorizzazioni scambiabili, e che, al momento dell’adozione della disciplina 2008, era troppo presto per fornire orientamenti generali in materia. La valutazione di tali casi sarebbe dunque avvenuta sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Quando valuta questioni ambientali non coperte dalla disciplina, la Commissione si ispira di norma ai criteri che vi sono enunciati. In questo caso, esistono criteri di valutazione degli sgravi e delle esenzioni dalle imposte sull’energia e sarebbe incoerente non ispirarsi almeno a questi criteri, in particolare nel valutare se l’aiuto è necessario e proporzionato all’obiettivo perseguito.

(49)

In primo luogo, nel valutare la compatibilità con il trattato CE, la Commissione considera gli effetti positivi della misura d’aiuto sul raggiungimento di un obiettivo d’interesse comune (ad esempio, un livello più elevato di tutela dell’ambiente) in rapporto ai suoi possibili effetti negativi sugli scambi e la concorrenza. In questo caso, è difficile stabilire se l’introduzione del regime proposto comporta un vantaggio ambientale. Mentre il sistema comunitario di quote e l’imposta sulle emissioni di CO2 mirano a ottenere un livello più elevato di tutela dell’ambiente, l’esenzione ha in quanto tale lo scopo di alleviare le imprese di un onere fiscale. L’effetto della misura proposta è perciò quello di conferire ai beneficiari un vantaggio concorrenziale che non può di per sé essere considerato un obiettivo d’interesse comune. Questo non esclude tuttavia che possa esserci un beneficio ambientale diretto derivante dal fatto che la riduzione permette di introdurre o di mantenere per altre imprese livelli di imposizione più elevati dei livelli minimi comunitari (29).

(50)

In secondo luogo, al punto 152 della disciplina 2008 è indicato che, per poter essere autorizzati a norma del’articolo 87 del trattato CE, gli sgravi o le esenzioni da imposte armonizzate devono essere compatibili con la normativa comunitaria applicabile. L’obbligo di rispettare le direttive in materia fiscale è stato confermato nella giurisprudenza dalla sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2001 nella causa T-184/97, BP Chemicals Ltd contro Commissione delle Comunità europee (30). In casi come questo, riguardante uno sgravio dall’imposta sulle emissioni di CO2, ciò significa in primo luogo il rispetto della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Secondo questa direttiva, i livelli di tassazione devono rispettare un determinato livello minimo comunitario per ogni prodotto energetico e per l’elettricità. I livelli minimi sono specificati nell’allegato I della direttiva. Come si è già detto, secondo l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici i livelli minimi possono essere raggiunti sommando tutte le imposte indirette (eccetto l’IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità all’atto dell’immissione in consumo. Secondo l’articolo 17, paragrafo 4, della stessa direttiva, le imprese che beneficiano di un livello di tassazione inferiore ai livelli minimi comunitari sottoscrivono accordi, regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti che devono portare al conseguimento di obiettivi di protezione ambientale in misura globalmente equivalente al risultato che si sarebbe ottenuto in caso di osservanza dei minimi comunitari. Nella sua decisione di aprire un procedimento di indagine formale, la Commissione ha invitato la Danimarca a presentare informazioni supplementari a sostegno della sua tesi secondo cui il sistema comunitario di quote avrebbe globalmente gli stessi effetti dell’imposta. La Danimarca non ha presentato informazioni supplementari a questo riguardo. Considerando il livello dei prezzi previsti dal sistema comunitario di quote rispetto ai livelli minimi comunitari, non si può però escludere che gli effetti del sistema comunitario di quote siano globalmente equivalenti al risultato che si sarebbe ottenuto con l’imposta sulle emissioni di CO2 (31).

(51)

La Danimarca ha fatto riferimento al Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi (32), che la Commissione ha presentato come base per la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (33). A tale riguardo, va osservato che il Libro verde è un documento di riflessione che serve da base per un dibattito, precedente l’elaborazione delle proposte, sulle possibili scelte politiche, e non ha quindi il carattere di atto vincolante. Nel Libro verde la Commissione riconosce che il sistema comunitario di quote e la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici hanno, almeno in una certa misura, lo stesso obiettivo e rileva che vanno evitate sovrapposizioni. Per quanto riguarda la tassazione dei prodotti energetici, il Libro verde solleva anche il problema della pluralità degli obiettivi della tassazione dei prodotti energetici e propone di scindere la tassazione in una componente CO2 e una componente energia. Logicamente, la componente CO2 non dovrebbe applicarsi agli impianti soggetti al sistema comunitario di quote. Dato che in Danimarca le imprese soggette al sistema comunitario di quote sono già esonerate dall’imposta sui prodotti energetici, se la misura proposta fosse autorizzata queste imprese non pagherebbero alcuna imposta sull’energia consumata nei loro processi di produzione. La Commissione non ritiene quindi che la misura proposta dalla Danimarca sia in armonia con le idee espresse nel Libro verde.

(52)

Se la normativa comunitaria pertinente è rispettata, il principio che informa le disposizioni in materia di aiuti di Stato relative agli sgravi e alle esenzioni da imposte ambientali è quello di accettare le situazioni in cui i livelli comunitari di tassazione sono rispettati ma seguire una prassi più rigorosa nelle situazioni in cui i beneficiari si collocherebbero a un livello inferiore a quello che garantisce pari condizioni concorrenziali, fissato dai minimi comunitari. Questo significa che gli sgravi fiscali nei casi in cui i livelli minimi comunitari sono rispettati possono essere accettati senza ulteriore analisi, mentre gli sgravi fiscali che scendono al di sotto dei livelli minimi sono considerati tali da falsare la concorrenza, e la Commissione analizza perciò nel dettaglio la necessità e la proporzionalità di tali aiuti. La Commissione basa la sua valutazione sulle informazioni ricevute dagli Stati membri.

(53)

Per quanto riguarda la necessità dell’aiuto, la Commissione deve, secondo il punto 158 della disciplina 2008, considerare: 1) se la scelta dei beneficiari è fondata su criteri oggettivi e trasparenti; 2) se vi è un aumento sostanziale dei costi di produzione; 3) se è possibile far gravare sul consumatore l’aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una notevole contrazione delle vendite (il che può essere stabilito per mezzo di stime dell’elasticità dei prezzi dei prodotti nel settore interessato, del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato).

(54)

Nel caso in questione, i beneficiari sono scelti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, cioè la partecipazione al sistema comunitario di quote. Per quanto riguarda il secondo criterio, tutte le imprese interessate, almeno attualmente, sono imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e questo criterio si può quindi considerare soddisfatto. Informazioni sul calo del fatturato e/o delle quote di mercato dei beneficiari interessati avrebbero fornito indicazioni preziose sulla necessità della misura. La Danimarca non ha però fornito tali informazioni; ha invece presentato un elenco di tutti i beneficiari in cui sono specificate le rispettive emissioni di CO2 negli anni 2005, 2006 e 2007. Alcuni di essi hanno ridotto le loro emissioni nel corso di questo triennio, altri nello stesso periodo le hanno aumentate. Le imprese che hanno beneficiato in maggior misura dell’aiuto appartengono all’industria del cemento (in cui la base imponibile è di circa 2,8 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all’anno), all’industria saccarifera (0,2 milioni di tonnellate all’anno) e al settore della raffinazione del petrolio (0,1 milioni di tonnellate all’anno). La Danimarca non ha quindi dimostrato che il fatto che i due sistemi siano stati applicati parallelamente ha determinato un aumento sostanziale dei costi di produzione che non può essere ripercosso sui consumatori senza causare una notevole contrazione delle vendite.

(55)

La Commissione non può quindi concludere che il regime proposto è necessario.

(56)

Per quanto riguarda la proporzionalità, ciascun beneficiario deve, secondo quanto prevede il punto 159 della disciplina 2008, soddisfare uno dei criteri seguenti: 1) ciascun beneficiario corrisponde una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE. Le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa possono beneficiare al massimo di una riduzione pari all’aumento dei costi di produzione indotto dall’imposta, che non è possibile far gravare sul consumatore; 2) i beneficiari corrispondono almeno il 20 % dell’imposta nazionale, a meno che sia giustificata un’aliquota inferiore; 3) i beneficiari concludono con gli Stati membri accordi in forza dei quali si impegnano a raggiungere obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti a quelli che si otterrebbero applicando i punti 1 o 2 o i livelli minimi comunitari.

(57)

Nel caso in questione, le autorità danesi hanno risposto che non disponevano di informazioni sulla tecnica più efficiente e che comunque questo non era richiesto in relazione alla misura proposta. Il secondo criterio non è soddisfatto e, in ogni caso, il pagamento del 20 % dell’imposta nazionale condurrebbe nel loro caso a un livello di tassazione ben superiore ai livelli minimi comunitari. Per quanto riguarda il terzo criterio, alcuni beneficiari hanno già concluso accordi volontari in forza dei quali sono autorizzati a versare un’imposta inferiore ai livelli minimi comunitari. Questa misura ha lo scopo di sostituire tali accordi con il sistema comunitario di quote, sistema che è già in atto indipendentemente dalla misura fiscale proposta, e quindi alla Danimarca non è richiesto alcuno sforzo supplementare in compensazione dello sgravio fiscale proposto.

(58)

Nella sua decisione di aprire il procedimento di indagine formale, la Commissione ha chiesto alle autorità danesi di comunicare informazioni sui meccanismi che intendessero eventualmente adottare per far sì che le esenzioni possano essere concesse soltanto alle imprese per le quali la partecipazione al sistema comunitario di quote comporta un costo netto, e che le esenzioni coprano solo questo costo netto. Tali informazioni avrebbero dato indicazioni sulla proporzionalità dell’aiuto, anche se appare discutibile la logica ambientale di questo approccio, dato che verrebbero favorite le imprese che hanno dovuto acquistare quote di emissioni perché non hanno ridotto il loro inquinamento. In ogni caso, le autorità danesi non hanno dimostrato né garantito che le esenzioni sarebbero limitate alle imprese che hanno acquistato quote di emissioni (34).

(59)

Le autorità danesi non hanno quindi dimostrato la proporzionalità dell’aiuto proposto.

(60)

Per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza, le imprese stabilite in Danimarca che non sono soggette al sistema comunitario di quote e le imprese stabilite in altri Stati membri o rispettano le condizioni di concorrenza definite dai livelli minimi comunitari o si conformano alle regole specificate nella disciplina 2008. L’esenzione proposta accrescerebbe quindi la competitività delle imprese soggette al sistema comunitario di quote operanti in Danimarca e avrebbe l’effetto di falsare la concorrenza con le imprese di altri Stati membri.

(61)

Atteso quanto sopra, la Commissione ritiene, sulla base dei principi della disciplina 2008, che la misura proposta non possa essere considerata compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(62)

Dopo l’apertura del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni di parti interessate relative al fatto che gli importi delle esenzioni o degli sgravi sono nella maggior parte dei casi inferiori alle soglie fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) (35) (qui di seguito, il regolamento «de minimis»). Se le autorità danesi si impegnassero a garantire il rispetto delle norme «de minimis» in tutti i casi, la misura d’aiuto potrebbe essere considerata non rispondente ai criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato ed essere applicata senza essere notificata alla Commissione.

(63)

Come la Commissione ha indicato nella sua decisione di aprire il procedimento di indagine formale, il regime proposto potrà essere dichiarato compatibile con il mercato comune se saranno rispettati i livelli minimi comunitari previsti dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. I dubbi espressi dalla Commissione in questa decisione sul rispetto del principio «chi inquina paga» verranno meno, inoltre, nel caso in cui l’importo corrisposto dai beneficiari si situerà al livello dei minimi comunitari. In realtà, gli sgravi da imposte ambientali fino al livello minimo comunitario sono previsti dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (36) e pertanto non sono soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione.

(64)

L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (37) dispone che la Commissione può chiudere il procedimento di indagine formale con una decisione positiva subordinata a condizioni che consentono di considerare l’aiuto compatibile con il mercato comune. Il rispetto di tali condizioni è strettamente controllato.

(65)

La Commissione ritiene nel caso in questione che l’aiuto possa essere autorizzato a condizione che i suoi beneficiari continuino a pagare un’imposta almeno corrispondente ai livelli minimi comunitari applicabili ad ogni fonte di energia, in forma di imposta sulle emissioni di CO2 o di altra imposta sull’energia. La Commissione è però del parere che, se per effetto dello sgravio il livello di imposizione scende al di sotto di tali minimi, l’aiuto non sia compatibile con il trattato CE e che non possa quindi essergli data esecuzione.

(66)

Nelle condizioni sopra descritte, è inoltre evidente che il regime notificato sarebbe conforme alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, e in particolare all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a). Infatti, i beneficiari dell’aiuto sono imprese a forte consumo di energia ai sensi di questa disposizione e i livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva sono rispettati.

7.   CONCLUSIONE

(67)

La Commissione ritiene che il regime proposto «Modifica dell’imposta sulle emissioni di CO2 in relazione al consumo di combustibili nell’industria in regime di quote di emissione» costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(68)

A condizione che tutti i beneficiari dell’aiuto restino soggetti per ogni fonte d’energia a un’imposta che rispetti i livelli minimi comunitari, l’aiuto è dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(69)

La parte del regime proposto che dà luogo a un livello di tassazione inferiore ai livelli minimi armonizzati è incompatibile con il trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime danese previsto (legge n. 464 del 9 giugno 2004), in quanto non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un aiuto di Stato che è compatibile con il mercato comune soltanto a condizione che i beneficiari dell’aiuto siano soggetti a un’imposta sul rispettivo consumo di energia almeno equivalente ai livelli minimi comunitari di imposizione definiti nell’allegato I della direttiva 2003/96/CE.

Se la Danimarca intende dare esecuzione a questa misura d’aiuto, essa deve essere modificata in conformità a quanto precede.

Articolo 2

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Danimarca informa la Commissione circa le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU C 274 del 10.11.2006, pag. 25.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)   GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.

(4)  L’aliquota d’imposta per l’elettricità è basata sul tenore di carbonio di carbone perché la maggior parte delle centrali elettriche in Danimarca sono a carbone.

(5)  Aiuto di Stato NN 75/2004, GU C 275 dell’8.11.2005, pag. 4.

(6)  Per «processi pesanti» s’intendono i processi di produzione per i quali un’imposta pari a DKK 50 per tonnellata di CO2 rappresenta più del 3 % del valore aggiunto e più dell’1 % del valore della produzione. Entrambi i criteri devono essere soddisfatti.

(7)  Aiuto di Stato N 317/A/04, GU C 226 del 15.9.2005, pag. 6.

(8)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(9)  Aiuto di Stato N 540/02, GU C 78 dell’1.4.2003, pag. 3.

(10)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(11)  Le eventuali eccedenze di quote della riserva per i nuovi entranti e le quote e le quote eccedenti provenienti da impianti che hanno cessato l’attività possono però essere vendute all’asta.

(12)  In questa categoria la Danimarca include le imprese soggette a un’imposta nazionale di ammontare pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto e le attività industriali definite «processi pesanti» a norma della legge danese sulle emissioni di CO2 (cfr. nota 4).

(13)   GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(14)  Aiuto di Stato C 46/06 (GU C 55 del 28.2.2008, pag. 28).

(15)   Racc. 2000, pag. I-3271, in cui la sentenza del Tribunale di primo grado del 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Racc.1998, pag. II-1, è stata confermata.

(16)  Si veda ad esempio la sentenza della Corte del 17 giugno1999, causa C-75/97, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1999, pag. I-3671, e la sentenza dell’8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contro Finanzlandesdirektion für Kärnten, Racc. 2001, pag. I-8365.

(17)  Al riguardo, la Danimarca rimanda alla sentenza della Corte del 29 aprile 2004, causa C-308/01, GIL Insurance Ltd e altri contro Commissioners of Customs & Excise, Racc. 2004, pag. I-4777, in particolare il punto 68.

(18)  Documento di lavoro della Commissione del 24.10.2002, SEC(2002) 1142.

(19)  Processo verbale del Consiglio del 3 aprile 2003, 8084/03 ADD 1, FISC 59.

(20)  Cfr. nota 16.

(21)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 aprile 2008, causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (sentenza detta «NOx»), Racc. 2008, pag. II-591; sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, causa C-487/06 P, British Aggregates Association contro Commissione delle Comunità europee e Regno Unito, non ancora pubblicata nella Raccolta; sentenza del Tribunale di primo grado del 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04, Government of Gibraltar e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee (sentenza detta «Gibilterra»), non ancora pubblicata nella Raccolta.

(22)  La Commissione ha interposto appello avverso la sentenza «Gibilterra», ma l’appello non riguarda i tre punti citati in cui l’analisi deve articolarsi.

(23)  Cfr. nota 5.

(24)  Va notato che la Commissione ha interposto appello avverso la sentenza «NOx» in ragione delle conclusioni relative alla selettività.

(25)   GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(26)  Cfr. punto 13, primo trattino, della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(27)  Ad esempio, alla produzione di calore e di elettricità si applica il sistema comunitario di scambio di quote, ma non lo sgravio d’imposta.

(28)  Ad esempio, aiuti di Stato C44/04 e C47/04 (GU L 268 del 27.9.2006, pag. 19) (Slovenia) e aiuto di Stato N22/08 (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 5) (Svezia).

(29)  Cfr. punto 57 della disciplina 2008.

(30)   Racc. 2000, pag II-3145.

(31)  Tenuto conto dell’analisi che segue (punti 51 e seguenti), è questione che si può lasciare aperta se l’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici si applichi anche al regime di autorizzazioni scambiabili nel quadro del sistema comunitario di scambio di quote, o se, ai fini di questa disposizione, gli operatori in questione debbano essere soggetti a regimi distinti e non obbligatori in forza del diritto comunitario.

(32)  Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi, COM(2007) 140 def. {SEC(2007) 388}

(33)  La revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici figura nel programma legislativo e di lavoro della Commissione.

(34)  Secondo le osservazioni di parti interessate (due imprese danesi), procedere in questo modo comporterebbe difficoltà rilevanti nell’attribuzione al periodo corretto ecc., tra l’altro perché il momento dell’acquisto delle quote non corrisponde necessariamente al momento del consumo d’energia.

(35)   GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(36)   GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(37)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2009

relativa agli aiuti alla ristrutturazione a favore di COMBUS AS

[notificata con il numero C(2009) 4538]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/973/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste queste osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 30 novembre 2000 le autorità danesi hanno notificato la loro intenzione di fornire sostegno finanziario all’impresa di autobus di proprietà statale Combus A/S (nel prosieguo «Combus») in relazione alla sua vendita ad Arriva Danmark A/S (nel prosieguo «Arriva»).

(2)

Prima della notifica, la Commissione aveva ricevuto una lettera del 25 giugno 1999 e un reclamo dell’11 novembre 1999 dall’associazione di categoria «Danske Busvognmaend» (2), nei quali l’associazione criticava il sostegno finanziario concesso a Combus nel passato e i possibili ulteriori aiuti finanziari in arrivo.

(3)

La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni alle autorità danesi con lettera del 15 dicembre 2000, alla quale le autorità danesi hanno risposto con lettera del 18 dicembre 2000. L’autorità danese responsabile della concorrenza ha inoltre fornito informazioni con lettera del 20 dicembre 2000. Le autorità danesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera dell’8 gennaio 2001. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni il 9 gennaio 2001, a cui le autorità danesi hanno risposto nella medesima giornata. Le autorità danesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 23 gennaio 2001 e con lettera del 26 febbraio 2001.

(4)

Gli incontri tra le autorità danesi e i servizi della Commissione hanno avuto luogo a Bruxelles il 23 novembre 2000 e il 19 dicembre 2000 e a Copenhagen il 4 gennaio 2001 e il 15 gennaio 2001.

(5)

Con decisione SG(2001) D/287297 del 28 marzo 2001 (in prosieguo «la decisione iniziale»), la Commissione, dopo una valutazione preliminare, ha deciso di non sollevare obiezioni alle misure notificate, tenuto conto che tali misure

non costituivano aiuti di Stato (per quanto riguarda l’indennizzo di 100 milioni di DKK per oneri pensionistici), o

risultavano compatibili con il mercato comune per un importo di 162 milioni di DKK (3) in base all’articolo 73 del trattato CE o all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in combinato disposto con gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (in prosieguo «gli orientamenti per la ristrutturazione del 1999»), o

risultavano compatibili, per un importo di 328 milioni di DKK (5), con il mercato comune in base al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (6).

(6)

La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2001 (7). Con lettera dell’8 maggio 2001, la Commissione ha informato «Danske Busvognmaend» della decisione iniziale.

(7)

Con lettere del 6 novembre 2002, ricevuta dalla Commissione il 12 novembre 2002, e del 19 gennaio 2004, ricevuta dalla Commissione il 20 gennaio 2004, le autorità danesi hanno riferito alla Commissione in merito all’attuazione del piano di ristrutturazione per Combus.

(8)

L’11 luglio 2001«Danske Busvognmaend» ha introdotto un ricorso d’annullamento della decisione iniziale dinanzi al Tribunale di primo grado (in prosieguo «il Tribunale»).

(9)

Con sentenza del 16 marzo 2004 (in prosieguo «la sentenza Combus»), il Tribunale ha annullato la decisione iniziale «in quanto dichiara compatibile con il mercato comune gli aiuti accordati dalle autorità danesi alla Combus A/S sotto forma di conferimenti di capitali di un importo di DKK 162 milioni e di DKK 328 milioni» (8).

(10)

Per quanto concerne il conferimento di capitale di 328 milioni di DKK, il TPG ha constatato, in primo luogo, che la decisione iniziale è «viziata da un errore nella parte in cui considera il versamento della somma di DKK 328 milioni come una compensazione di obblighi di servizio pubblico ai sensi degli articoli 2 e 10-13 del regolamento (CEE) n. 1191/69. […] Si deve di conseguenza annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa ha autorizzato l’erogazione di una somma di DKK 328 milioni in base a tale regolamento, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi sollevati su tale punto» (9).

(11)

Ancora a proposito del conferimento di capitale di 328 milioni di DKK, il TPG ha constatato, in secondo luogo, che per quanto riguarda l’articolo 73 del trattato CE, «gli Stati membri non sono più autorizzati ad invocare direttamente il beneficio dell’articolo 73 CE fuori dai casi a cui fa riferimento il diritto comunitario derivato. Infatti, dal momento che il regolamento n. 1191/69 non è applicabile e che il versamento di DKK 328 milioni ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, è il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1) che enuncia, in modo esaustivo, le condizioni in base alle quali le autorità degli Stati membri possono concedere aiuti ai sensi dell’articolo 73 CE (*1). Di conseguenza, va accolto il motivo diretto contro la decisione impugnata nella parte in cui autorizza il versamento di DKK 328 milioni in base all’articolo 73 CE.

(12)

Per quanto riguarda il conferimento di capitale di 162 milioni di DKK autorizzato in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in combinato disposto con gli Orientamenti per la ristrutturazione del 1999, il Tribunale ha constatato che «la decisione impugnata non può essere interpretata nel senso che il collegio dei membri della Commissione ha accordato un’autorizzazione chiara, incondizionata e definitiva dell’erogazione dell’importo di DKK 162 milioni, basata sull’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e sugli Orientamenti. La tesi della Commissione deve essere considerata, al contrario, come l’espressione di un serio dubbio sulla redditività della Combus ai sensi della disposizione citata e degli Orientamenti, dubbio che tuttavia la Commissione non si sentiva obbligata a chiarire poiché l’articolo 73 CE le sembrava costituire un fondamento normativo sufficiente per l’autorizzazione dell’aiuto in questione. Orbene, poiché quest’ultima disposizione non può essere invocata a tale effetto (cfr. punti 100 e 101 sopra), il versamento di DKK 328 milioni non trova più una valida autorizzazione nella decisione impugnata. Da quanto precede risulta che l’autorizzazione all’erogazione di DKK 162 milioni deve essere integralmente annullata, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi sollevati su tale punto» (11).

(13)

Dopo la sentenza del TPG la Commissione ha preparato una nuova decisione. L’11 gennaio 2005 i servizi della Commissione hanno incontrato le autorità danesi allo scopo di ottenere ulteriori informazioni sullo sviluppo di Arriva/Combus nel lasso di tempo trascorso dalla decisione iniziale. Il 1o marzo 2005 le autorità danesi hanno inviato alla Commissione un memorandum sullo sviluppo del mercato danese del trasporto pubblico con autobus preparato dall’Ufficio danese dei Trasporti (Trafikstyrelse).

(14)

Con lettera del 3 marzo 2005 [SG (2005) D/200926], la Commissione ha informato la Danimarca della sua decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo a queste misure (nel prosieguo «la decisione di avvio del procedimento»), e ha invitato la Danimarca a presentare le sue osservazioni in proposito. Il governo danese ha richiesto due volte una proroga del periodo per la presentazione delle sue osservazioni, che la Commissione ha concesso mediante lettere del 5 aprile 2005 [TREN D (2005) 106964] e del 24 giugno 2005 [TREN D (2005) 113062]. Il 21 giugno 2005 si è tenuta una riunione tra la Commissione e il governo danese. Il 30 giugno 2005 le autorità danesi hanno inviato le loro osservazioni riguardo alla decisione di avvio del procedimento formale.

(15)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12) il 22 settembre 2005. La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare le loro osservazioni sulle misure oggetto di questa decisione entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione, cioè entro il 23 ottobre 2005.

(16)

La Commissione ha informato Danske Busvognmaend della sua decisione di avvio del procedimento con lettera del 12 maggio 2005 (TREN (2005) D 109473). La Commissione, facendo seguito alle richieste di Danske Busvognmaend, ha prorogato per due volte i termini previsti per il ricevimento delle osservazioni [lettera del 15 luglio 2005, TREN (2005) D 115786 e lettera del 16 agosto 2005, TREN (2005) D 117806].

(17)

Con lettera in data 17 giugno 2005 [TREN (2005) A 15223], Danske Busvognmaend ha chiesto alla Commissione l’invio di una copia della decisione di avvio del procedimento, comprendente le informazioni che erano state espunte su richiesta della Danimarca. Con lettera del 15 luglio 2005, la Commissione ha risposto che, a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (13), la Commissione è tenuta a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del regolamento stesso. La Commissione ha inoltre spiegato che, poiché gli elementi informativi cancellati dalla copia della decisione inviata a Danske Busvognmaend erano protetti dal segreto professionale, essa non poteva rivelarli.

(18)

Nella medesima lettera del 17 giugno 2005, Danske Busvognmaend ha inoltre chiesto alla Commissione una copia delle osservazioni del governo danese sulla decisione di avvio del procedimento formale. La Commissione ha risposto che l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 659/1999, che stabilisce i diritti delle parti interessate, non prevede la trasmissione della risposta dello Stato membro al ricorrente, e che pertanto la Commissione non avrebbe potuto trasmettere copia delle osservazioni del governo danese a Danske Busvognmaend.

(19)

Con lettera del 23 settembre 2005, Danske Busvognmaend ha presentato le sue osservazioni. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle autorità danesi con lettera del 25 ottobre 2005 [TREN D (2005) 122503], offrendo alla Danimarca la possibilità di rispondere alle osservazioni entro il termine di un mese. La Commissione ha ricevuto la risposta della Danimarca a tali osservazioni con lettera del 23 dicembre 2005 [SG (2006) A 80], dopo aver prorogato di un mese il termine previsto per la risposta su richiesta del governo danese.

(20)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da una parte interessata, Arriva Danmark A/S, comunicate con lettera del 21 ottobre 2005 [TREN (2005) A 27196]. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alla Danimarca con lettera del 24 novembre 2005, offrendo alla Danimarca la possibilità di rispondere alle osservazioni entro il termine di un mese. La Commissione ha ricevuto la risposta della Danimarca alle osservazioni di Arriva con la succitata lettera del 23 dicembre 2005.

(21)

Le autorità danesi hanno presentato informazioni fattuali aggiuntive con lettere del 22 febbraio 2007 e del 2 aprile 2007 [TREN (2007) A 28850].

2.   FATTI

2.1.   IL MERCATO DANESE DEL TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

2.1.1.   DESCRIZIONE GENERALE DEL MERCATO

(22)

La decisione di avvio del procedimento contiene (considerando da 13 a 22) una descrizione dettagliata del mercato danese dei servizi di trasporto con autobus. Pertanto, in questa sede la descrizione del mercato del trasporto con autobus si limiterà alle principali caratteristiche del mercato in relazione al caso in oggetto e alle informazioni fattuali aggiuntive fornite dal governo danese e dalle parti interessate.

(23)

A partire dal 1990, la Danimarca ha gradualmente aperto alla concorrenza il mercato del trasporto con autobus, indicendo gare di appalto per i contratti di servizio pubblico che le autorità stipulano con gli operatori di autobus della Danimarca. A partire dal 1994, la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici (direttiva 92/50/CE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (14)) obbliga la Danimarca a indire gare per l’appalto dei servizi pubblici di trasporto con autobus, eccetto in caso di affidamento interno di tali servizi (15).

(24)

Nel 1999, l’anno in cui Combus ha beneficiato per la prima volta di aiuti finanziari dallo Stato danese, 9 dei 12 dipartimenti danesi appaltavano il 100 % delle rispettive linee. I tre dipartimenti restanti appaltavano rispettivamente il 96 % (Copenhagen), il 35 % (Ribe) e il 21 % (Vyborg) delle proprie linee (16). In Danimarca i contratti di servizio pubblico hanno una durata di 5 anni e alcuni di essi prevedono la possibilità di un’ulteriore proroga di 3 anni.

(25)

Il mercato danese del trasporto con autobus è stato caratterizzato da un processo di concentrazione ininterrotto. Nel 1988 più di 400 imprese offrivano servizi di trasporto mediante autobus, mentre nel 2004 solo un centinaio di operatori risultavano ancora in attività. Storicamente le Ferrovie danesi, attraverso la loro filiale nel settore autobus, rappresentavano il maggiore operatore singolo. Nel giugno del 1995 le Ferrovie danesi hanno scorporato la loro filiale del settore autobus, trasformandola in società per azioni con la denominazione DSB Busser a/s. Nel 1997 la denominazione della società è stata modificata in Combus a/s e lo Stato danese ha mantenuto il 100 % delle quote della società. Durante gli anni ’90, Combus e il suo predecessore detenevano una quota di mercato del 20 % in Danimarca.

(26)

Nel 1997 Arriva Danmark a/s (nel prosieguo «Arriva»), una filiale della società britannica Arriva plc, e Connex Danmark a/s (nel prosieguo «Connex»), una filiale della società francese Veolia, hanno fatto il loro ingresso nel mercato danese del trasporto con autobus attraverso una serie di acquisizioni (17). Nel 1999 e nel 2004, l’ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, le quote di mercato delle tre società erano le seguenti:

Tabella 1

Quote di mercato di Combus, Arriva e Connex nel 1999 e nel 2004

(in %)

 

Combus

1999

Combus

2004

ARRIVA

1999

ARRIVA

2004

Connex

1999

Connex

2004

Nordjylland

64,85

0

0

18,64

7,17

24,72

Viborg

17,27

0

0

17,40

0

0,33

Århus

54,24

0

0

10,15

9,11

41,07

Ringkjøbing

38,18

0

0

27,38

0

0

Vejle

56,96

0

21,68

13,29

0

17,22

Ribe

0

0

0

0

0

39,23

Sønderjylland

32,41

0

0

0

0

0

Fyn

97,80

0

0

100,00

0

0

Vestsjælland

25,20

0

24,00

33,86

32,60

35,26

Storstrøm

19,78

0

1,80

28,51

64,49

33,00

Bornholm

28,00

0

0

0

50,67

81,02

Danimarca metropolitana

22,26

0

50,47

46,73

8,60

27,95

Tutto il territorio danese

33,98

0

26,59

34,46

10,99

25,14

Tutto il territorio esclusa la Danimarca metropolitana

56,06

0

5,82

23,94

13,06

22,73

(27)

Per l’interpretazione di questi dati sono necessarie le seguenti informazioni: nel 2001 Arriva ha acquisito Combus. Più avanti, nel corso dello stesso anno, Connex ha acquisito da Arriva il 50 % delle linee inizialmente operate da Combus. Nel 2004 Arriva ha rafforzato ulteriormente la propria posizione acquisendo l’azienda Wulff Bus a/s che aveva una quota di mercato del 10 % nella provincia dello Jutland.

(28)

Il mercato danese del trasporto pubblico con autobus rappresenta un volume d’affari totale di circa di circa 5,5 miliardi di DKK l’anno.

2.1.2.   Le DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DI COMBUS

(29)

Come spiegato nella decisione di avvio del procedimento (considerando 34 e successivi), Combus, dopo la scorporo dalle Ferrovie danesi, ha intrapreso una ambiziosa politica di espansione. Si è aggiudicata numerosi nuovi contratti, soprattutto nell’area di Copenhagen, e tra il 1995 e il 1999 ha aumentato il suo fatturato di oltre il 40 %. Tuttavia, la maggior parte di quei nuovi contratti si è rivelata deficitaria.

(30)

Di conseguenza, a partire dal 1998 Combus ha iniziato ad attraversare gravi difficoltà economiche. Le due tabelle seguenti illustrano tali difficoltà in termini sia assoluti che percentuali.

Tabella 2

Principali risultati di Combus A/S 1995-2000

(valori assoluti)

DKK 1 000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fatturato netto

625 392

686 123

763 432

1 049 489

1 097 535

1 091 253

Risultato lordo

84 172

100 003

81 776

11 910

–17 230

68 206

Risultato al lordo degli interessi

30 870

37 423

12 227

– 105 029

– 134 812

–50 035

Risultato annuale

31 184

28 546

7 684

– 139 128

– 168 267

–82 249


Tabella 3

Principali risultati di Combus A/S 1995-2000

(in %)

DKK 1 000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Margine operativo

4,9

5,5

1,6

neg.

neg.

neg.

Rendimento del capitale

4,0

5,5

1,3

neg.

neg.

neg.

Margine lordo

13,5

14,6

10,7

6,3

–1,6

1,1

ROE

23,5

18,2

2,5

neg.

neg.

neg.

La privatizzazione di Combus

(31)

Nel processo di privatizzazione di Combus si possono distinguere tre periodi. Nel periodo 1995-1998, lo Stato danese ha perseguito l’obiettivo di vendere solo una quota di minoranza del 25 %, senza riuscirvi. A partire dalla fine del 1998, lo Stato danese ha fatto un primo tentativo di vendere il 100 % delle azioni, fallito nel luglio del 1999. Allora il governo danese ha deciso di ristrutturare la società per poi venderla. Questo piano si è tradotto nella vendita di Combus ad Arriva all’inizio del 2001.

Tentativo di vendere una quota di minoranza (1995-1998)

(32)

La legge n. 232 del 1995 riguardante DSB Busser A/S, in virtù della quale Combus a/s è stata costituita in società indipendente, prevedeva che lo Stato danese avrebbe venduto fino al 25 % delle azioni della società entro la fine del 1998. A tal fine è stato istituito un comitato direttivo composto da rappresentanti del ministero delle finanze, del ministero dei trasporti, di Combus e di consulenti legali e finanziari esterni. Il comitato direttivo ha tenuto in tutto 7 riunioni prima che la sua attività venisse sospesa a metà del 1997.

Primo tentativo di realizzare una privatizzazione completa (1998-1999)

(33)

All’inizio di novembre del 1998 il comitato direttivo ha ripreso la sua attività, questa volta con l’incarico di preparare la vendita quantomeno di una partecipazione di maggioranza di Combus. Il comitato ha iniziato l’attività effettuando una valutazione finanziaria della società.

(34)

Come base per la valutazione, a metà novembre 1998 Combus ha presentato una proiezione dei suoi risultati contabili per il 1998 e una proiezione dei dati di bilancio per il periodo 1999-2001. In base a tali dati, il consulente finanziario del governo, ovvero la sede di Copenhagen di Alfred Berg Corporate Finance (nel prosieguo «Alfred Berg»), è giunto alle seguenti conclusioni:

«… si può concludere che il capitale azionario totale di Combus ha un valore di mercato negativo di centinaia di milioni di corone danesi. Oltre alla significativa riduzione della redditività dell’attività principale, registrata negli ultimi due anni circa, il valore stimato risulta ulteriormente ridotto per via del significativo e oneroso indebitamento netto accumulato dalla società nel corso del medesimo periodo. La maggior parte dei potenziali acquirenti, tuttavia, è consapevole del fatto che società molto indebolite dal punto di vista finanziario ed economico come Combus non possono essere quotate a prezzi significativamente negativi in quanto in tal caso al venditore converrebbe chiudere l’azienda.

In questo contesto consigliamo, nell’ambito della procedura di vendita e nella documentazione predisposta a tal fine, di optare per una strategia che, per quanto possibile, preveda di fissare il prezzo di Combus sulla base del valore effettivo del capitale sociale della società, con uno sconto. Su queste premesse e considerando:

i potenziali miglioramenti operativi,

le potenziali sinergie,

il valore strategico della società grazie alla sua ampia quota di mercato nel comparto danese del trasporto con autobus,

si può ancora presumere che, malgrado il continuo deterioramento della situazione economica e finanziaria della società, si riuscirà a trovare un acquirente di Combus, cosicché lo Stato danese (“lo Stato”) potrà alienare la società garantendo piena copertura ai suoi creditori.

È inoltre probabile che la maggior parte dei potenziali acquirenti, vista la debolissima struttura di capitale e la bassa redditività di Combus, ritenga che l’esigenza di un conferimento di capitale nella società sia tale da rendere svantaggioso l’acquisto dell’intero capitale azionario di Combus per un importo positivo.

Tuttavia, la considerevole incertezza circa le condizioni alle quali lo Stato potrà alienare Combus può essere superata solo portando avanti la procedura di vendita in corso.»

(35)

Alfred Berg ha elencato le seguenti opzioni come alternative alla vendita rapida di Combus A/S:

«—

effettuare una chiusura controllata della società che, tra l’altro, imporrebbe allo Stato/DSB di farsi carico di tutti i dipendenti pubblici attualmente distaccati da DSB in Combus, con i relativi obblighi finanziari. Risulta dubbia l’ipotesi secondo cui Combus, malgrado il valore contabile positivo del capitale e delle riserve, possa essere liquidata riuscendo al tempo stesso a rimborsare pienamente i creditori della società, e pertanto vi è il rischio di un’immagine pubblica negativa della gestione del caso da parte dello Stato che potrebbe essere diffusa dai prestatori, dalla stampa, ecc.

mantenere la proprietà allo scopo di procedere con interventi drastici a razionalizzare e rendere più efficiente Combus, in modo da garantire che la società recuperi la redditività entro 2-3 anni e quindi sia più facilmente vendibile. In considerazione della debolissima struttura di capitale e del forte indebitamento al momento attuale, ciò significherà probabilmente che lo Stato dovrà conferire a breve termine nuovo capitale sociale per un importo a nove cifre. Vi sono rischi considerevoli nell’investire in una “riconversione” di Combus e non vi è alcuna garanzia di rendimento positivo dell’investimento statale.»

(36)

Sulla base di questa valutazione, il consulente finanziario ha formulato la seguente raccomandazione:

«Nessuna delle due alternative summenzionate appare attraente nell’immediato; inoltre dipendono entrambe dall’intenzione dello Stato di conferire ulteriore capitale azionario in Combus e di assumersi la responsabilità di effettuare una radicale ristrutturazione della società.

Pertanto, Alfred Berg consiglia allo Stato di proseguire la procedura in corso per la vendita di Combus allo scopo di ottenere un quadro più preciso degli aspetti rilevanti (per esempio, andamenti tendenziali dei risultati, struttura del capitale, quota di mercato, ordinativi, condizioni del parco autobus, mezzi di gestione, potenziali miglioramenti operativi e sinergie, ecc.) cui sarà dato maggior peso da parte dei potenziali acquirenti nella loro valutazione complessiva della società.

Qualora questo processo non dovesse condurre all’individuazione di un potenziale acquirente che possa apparire interessante rispetto alle condizioni delle due summenzionate alternative, lo Stato sceglierà l’alternativa che riterrà finanziariamente più attraente e politicamente più opportuna in quel momento.»

(37)

Seguendo questa raccomandazione, il Parlamento danese, nel dicembre del 1998, ha approvato una legge che consentiva allo Stato di alienare tutte le azioni di Combus in suo possesso (il 100 %) (18).

(38)

In seguito Alfred Berg ha effettuato un’analisi di mercato basata su cinque criteri; il potenziale acquirente avrebbe dovuto:

operare nell’ambito della pubblica amministrazione,

avere una posizione finanziaria solida,

avere una certa dimensione («gestire oltre 1 000 autobus»),

avere un fatturato significativo («superiore a 1 miliardo di DKK»),

operare su mercati analoghi a quelli di Combus.

(39)

L’analisi di Alfred Berg ha individuato 12 potenziali acquirenti.

(40)

Il comitato direttivo ha quindi stabilito il seguente calendario: tra il 9 e il 18 febbraio 1999 si sarebbero svolte le presentazioni della direzione per i 12 potenziali acquirenti preselezionati. Il termine per la presentazione delle «manifestazioni di interesse» è stato fissato a fine febbraio 1999, e le «manifestazioni di interesse» sarebbero poi state valutate all’inizio di marzo. Gli acquirenti selezionati avrebbero avuto accesso alla «sala dati» tra il 10 e il 24 marzo. I candidati avrebbero quindi dovuto presentare le loro offerte definitive il 1o aprile, e l’8 aprile il comitato direttivo avrebbe scelto l’acquirente definitivo.

(41)

Dei 12 potenziali acquirenti, 7 hanno partecipato alla presentazione della direzione di Combus. In occasione della presentazione, ai potenziali acquirenti è stata consegnata una lettera che descriveva il successivo processo di acquisizione e informava i candidati che avrebbero potuto accedere ai dati di Combus e partecipare ad ulteriori incontri con i dirigenti della società, se lo avessero desiderato. Per usufruire di queste possibilità, i potenziali acquirenti avrebbero dovuto presentare una «manifestazione di interesse» entro la fine di febbraio del 1999.

(42)

Alfred Berg ha ricevuto manifestazioni di interesse da 6 dei potenziali acquirenti preselezionati nel febbraio 1999. Nel marzo 1999, due di questi potenziali acquirenti sono stati selezionati per l’accesso alla sala dati. Una volta presa conoscenza dei dati, entrambi i candidati hanno ridotto le loro offerte di prezzo in modo così sostanziale da farle corrispondere a un valore di mercato negativo di parecchie centinaia di milioni di DKK.

(43)

Il 9 aprile 1999 Alfred Berg ha presentato al comitato direttivo un memorandum nel quale concludeva che difficilmente Combus A/S avrebbe potuto essere venduta per un corrispettivo positivo. Alla luce di questo scenario, Alfred Berg ha formulato tre alternative alla vendita della società:

« Opzione 1: lo Stato conserva la proprietà allo scopo di procedere con interventi drastici a razionalizzare e rendere più efficiente Combus, in modo da garantire che la società torni ad essere remunerativa entro 2-3 anni e quindi più facilmente vendibile. In considerazione della debolissima struttura di capitale e del forte indebitamento al momento attuale, ciò significherà probabilmente che lo Stato dovrà conferire a breve termine nuovo capitale sociale per un importo a nove cifre. Vi sono rischi considerevoli nell’investire in una “riconversione” di Combus e non vi è alcuna garanzia di rendimento positivo dell’investimento statale.

Opzione 2: effettuare una chiusura controllata della società e/o “passare la mano” ai creditori. Risulta dubbia l’ipotesi secondo cui Combus, malgrado il valore contabile positivo del capitale e delle riserve, possa essere liquidata riuscendo al tempo stesso a rimborsare pienamente i creditori della società, e pertanto vi è il rischio di un’immagine pubblica negativa della gestione del caso da parte dello Stato che potrebbe essere diffusa dai prestatori, dalla stampa, ecc.

Opzione 3: Combus scorpora l’esercizio ordinario degli autobus affidandolo a una filiale indipendente. In altri termini, le attività attuali (parco autobus ecc.) e le passività attuali (prestiti ecc.) sarebbero mantenute tali e quali da Combus, mentre i diritti di appalto dei servizi di autobus ecc. verrebbero affidati a una nuova [e indipendente] filiale che poi prenderebbe in locazione da Combus le relative attività (autobus, ecc.). Si tenterebbe quindi di vendere la nuova filiale e di utilizzare i proventi della vendita per ridurre l’indebitamento di Combus, che resterebbe al 100 % di proprietà dello Stato. Si potrebbe fare un tentativo per ridurre l’indebitamento residuo di Combus utilizzando i proventi della locazione delle attuali attività alla nuova filiale. Questo modello non offre alcuna garanzia che i creditori della società potranno emergere dai loro impegni con Combus senza subire perdite. Pertanto è probabile che i creditori esigeranno qualche forma di garanzia da parte dello Stato, ecc …»

(44)

Sulla base di questa valutazione di Alfred Berg, il governo danese ha deciso di mantenere Combus in attività mediante un processo di ristrutturazione seguito da vendita (l’opzione 1 proposta da Alfred Berg). Tale processo di ristrutturazione è descritto dettagliatamente nella sottosezione seguente.

(45)

Il 23 aprile 1999 Alfred Berg ha informato il governo di aver ricevuto una nuova «manifestazione di interesse» da parte di Arriva, con un’offerta intesa a rilevare il 100 % del capitale azionario di Combus A/S per 35 milioni di DKK. Le condizioni riguardanti l’importo del capitale azionario e i risultati societari erano allegate all'offerta, con una clausola di riduzione «corona per corona» in caso di differenze. L’offerta si basava su un valore del capitale sociale pari a 131 milioni di DKK, mentre Alfred Berg stimava che in quel momento il valore del capitale azionario era inferiore di 10 milioni di DKK. Alfred Berg ha consigliato il proseguimento della procedura di vendita con tale acquirente parallelamente alla messa a punto dell’opzione di ristrutturazione, sottolineando che sarebbe stato necessario discutere ancora di questioni particolarmente spinose, che rischiavano di rendere difficile il raggiungimento di un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

(46)

Il 27 aprile 1999 il ministero dei trasporti e Arriva hanno firmato una lettera di intenti per l’acquisizione di Combus per 45 milioni di DKK, a condizione che il capitale sociale della società al momento della cessione avesse un valore di 131 milioni di DKK.

(47)

All’inizio di giugno, le trattative con Arriva erano talmente avanzate che i consulenti hanno ritenuto che un accordo di vendita definitivo avrebbe potuto realisticamente essere raggiunto nella prima metà di luglio del 1999. Nel prosieguo del mese di giugno, tuttavia, il caso Combus ha avuto un grande risalto giornalistico, con particolare riguardo alle dichiarazioni di numerosi partiti politici sulla necessità di regolamentare il trasporto con autobus in Danimarca in termini di quote di mercato. Alla luce delle illazioni sulle restrizioni di mercato, Arriva ha perso interesse nell’acquisizione di Combus. Arriva ha tuttavia sottolineato che, in funzione dell’eventuale introduzione di restrizioni di mercato, sarebbe stata interessata all’acquisizione di Combus nel lungo termine.

Ristrutturazione finalizzata a preparare la vendita di Combus: conferimento di capitale del maggio 1999

(48)

Nell’aprile 1999 la ristrutturazione di Combus era divenuta estremamente urgente poiché, a norma della legge danese in materia di bilanci annuali, Combus doveva tenere la propria assemblea generale annuale entro la fine di maggio 1999 e a presentare i propri conti certificati per il 1998. I conti annuali dovevano essere disponibili per la stampa e il pubblico al più tardi 14 giorni prima dell’assemblea generale.

(49)

Le finanze della società erano in uno stato tale da indurre gli esperti contabili a affermare che i conti annuali non potevano essere presentati senza formulare riserve quanto al principio della continuità delle attività. Sulla base dell’analisi dei contratti della società effettuata dagli esperti contabili, da cui era emersa la necessità di accantonare circa 65 milioni di DKK per coprire i contratti in perdita, la società, a difetto di un’ulteriore ricapitalizzazione, avrebbe dovuto essere messa in amministrazione controllata. Sussisteva inoltre il rischio imminente che la società fosse costretta a rimborsare obbligatoriamente i contratti di prestito contratti con una serie di istituzioni finanziarie, i quali prevedevano tutti l’obbligo di mantenere fondi propri pari al 10 % del bilancio totale ma comunque non inferiori a 125 milioni di DKK.

(50)

Nell’aprile 1999, per contribuire alla soluzione dei problemi finanziari di Combus, il ministero danese dei trasporti ha nominato un consulente legale, la società Kromann e Münter, che, in una nota della metà di maggio 1999, ha suggerito di ricapitalizzare la società conferendovi un totale di 300 milioni di DKK. Il 21 maggio 1999, sulla base di tale nota, il ministero dei trasporti ha presentato alla commissione finanze del parlamento danese un progetto di legge riservato che proponeva di iniettare 300 milioni di DKK nel capitale della società e che è stato approvato a maggioranza dalla commissione finanze il 27 maggio 1999 (19).

(51)

In relazione alla situazione finanziaria di Combus, il progetto di legge indicava che nel 1998 la società aveva dovuto adeguare per sette volte le previsioni sui risultati dello stesso anno. Più recentemente, dopo l’adozione nel dicembre 1998 della legge sulla vendita di tutte le parti azionarie di Combus, le finanze della società avevano subito un significativo deterioramento.

(52)

La legge indicava che Combus correva il rischio imminente di fallire o entrare in amministrazione controllata ma che una ricapitalizzazione avrebbe garantito la sopravvivenza della società in prospettiva di una sua vendita in una fase successiva. La necessità di un conferimento di capitale dell’ordine di 300 milioni di DKK era spiegata alla luce dei requisiti in materia di fondi propri imposti dai contratti di prestito sottoscritti dalla società e della necessità di un rapporto adeguato tra debito e fondi propri.

(53)

La legge prevedeva inoltre di continuare a valutare l’opzione di una vendita di Combus, considerando improbabile che nel breve termine lo Stato potesse recuperare il capitale conferito alla società. La ricapitalizzazione, del resto, avevo lo scopo di garantire il funzionamento futuro della società mettendole a disposizione adeguati fondi propri a tal fine.

(54)

Il progetto di legge è stata approvato a maggioranza dalla commissione finanze il 27 maggio 1999.

Il secondo tentativo, coronato da successo, di vendere Combus

Secondo esame approfondito del mercato

(55)

La procedura di vendita è stata ripresa nella primavera del 2000 dopo che nel maggio dello stesso anno l’assemblea generale aveva approvato i conti annuali di Combus. Fu stabilito che Alfred Berg avrebbe continuato a partecipare ai negoziati di vendita come consulente finanziario e Kromann e Münter come consulente legale.

(56)

Alla metà di luglio del 2000 Alfred Berg ha presentato una valutazione indicativa di Combus, nella convinzione che i metodi tradizionali di valutazione non potessero essere usati nel caso di Combus dato l’elevato livello di incertezza che la caratterizzava. I consulenti hanno effettuato una valutazione basata su proiezioni dei risultati della società fino al 2004, utilizzando una serie di ipotesi ponderate sull’andamento del fatturato e le misure di ristrutturazione. Il valore della società è stato calcolato in relazione a una data futura, tenendo conto di profitti/perdite nel periodo intermedio e del loro effetto sul saldo netto negativo della società a una data futura. Gli effettivi valori di vendita sono stati stabiliti attualizzando a ritroso il valore futuro calcolato delle vendite. I risultati di tale valutazione sono indicati nella tabella riportata di seguito.

Tabella 4

Sintesi della valutazione di Combus realizzata da Alfred Berg

 

Scenario

Più negativo

Neutro/negativo

Neutro/positivo

Più positivo

Ipotesi:

Fatturato

Invariato

Invariato

In aumento

In aumento

Margine lordo

Invariato

Invariato

Invariato

In aumento

Misure correttive

No

Valore in milioni di DKK dei fondi propri al luglio 2005

÷ 1 116,2

÷ 431,9

6,0

674,2

Valore attuale in milioni di DKK dei fondi propri (riduzione del 10 %)

÷ 693,1

÷ 268,2

3,7

418,6

Fonte: Valutazione indicativa dei consulenti finanziari

(57)

Per comprendere tale valutazione è necessario precisare quanto segue: il «fatturato invariato» suppone che i contratti nella regione di Copenhagen non siano sostituiti da nuovi contratti alla loro scadenza e che restino in vigore senza modifiche quelli sottoscritti nelle regioni. Con «fatturato in aumento» si suppone che il fatturato in altre regioni aumenti quando vengono a scadenza i contratti in vigore nella regione di Copenhagen. I risultati degli effetti delle misure correttive adottate dalla nuova gestione sono stati stimati in 48,7 milioni di DKK all’anno a partire dal 2002. La tabella indica che il valore di Combus ha dovuto essere stimato come molto negativo, soprattutto perché apparivano di problematica realizzazione le ipotesi relative a fatturato e margine lordo oltre che l’attuazione delle misure correttive in un lasso di tempo così limitato.

(58)

Il dibattito politico sull’introduzione di limitazioni di mercato per gli operatori di autobus ha costituito un aspetto importante del processo di privatizzazione. La commissione trasporti del parlamento danese aveva chiesto una relazione su concentrazioni e concorrenza nel mercato danese degli autobus che è stata poi realizzata nell’autunno 1999 da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’autorità danese della concorrenza e dei ministeri delle finanze e dei trasporti. Dalla relazione è emerso che la maggioranza dei servizi regionali e locali di autobus era oggetto di appalti pubblici, che il mercato era caratterizzato da un’accesa concorrenza tra contraenti, nonostante un processo di concentrazione in corso, e che non vi erano indizi del fatto che un unico contraente avesse una posizione dominante sul mercato a detrimento della concorrenza. Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che dalla valutazione del mercato danese del trasporto con autobus non emerge la necessità di introdurre limitazioni di mercato. Nell’autunno del 1999 la commissione trasporti ha approvato le conclusioni della relazione e ha ribadito la non opportunità di introdurre limitazioni di mercato.

(59)

In seguito il governo danese ha ricontattato un certo numero di acquirenti potenziali. Dopo la presentazione dei conti di Combus due potenziali acquirenti hanno dichiarato il loro interesse ad acquisire il 100 % delle azioni di Combus. Un terzo potenziale acquirente ha invece manifestato un interesse più cauto.

(60)

Uno degli acquirenti interessati era Arriva la cui offerta indicativa corrispondeva a un prezzo di vendita negativo di 200-250 milioni di DKK.

(61)

L’altro acquirente interessato era Metroline, la cui offerta era a prima vista più attraente, in quanto la società proponeva di acquistare le azioni a un prezzo positivo nell’ordine di 10-24 milioni di DKK. Metroline aveva tuttavia aggiunto che all’atto della presentazione dei conti di Combus era emersa una serie di punti che intendeva esaminare più nel dettaglio.

(62)

Il 18 ottobre 2000 Alfred Berg ha comunicato al governo danese di aver ricevuto un’offerta riveduta da parte di Metroline che proponeva ora di acquisire Combus per un prezzo negativo di 500 milioni di DKK e richiedeva inoltre un certo numero di garanzie.

(63)

Dopo la presentazione di tale offerta Alfred Berg raccomandava di mettere fine alle discussioni in corso con il terzo potenziale acquirente, non ravvisando un interesse sufficiente da parte di quest’ultimo. Il gruppo direttivo invitava quindi Alfred Berg a prendere contatto con Arriva – la cui offerta indicativa era ora chiaramente migliore di quella di Metroline – al fine di analizzare le possibilità di vendita.

Negoziati con Arriva

(64)

Il 3 novembre 2000 Arriva ha comunicato con lettera ad Alfred Berg di aver completato il processo di due diligence e di essere in grado di fornire indicazioni su come procedere. Nella lettera Arriva comunicava di aver cooperato con Connex ai fini della valutazione e di aver preventivamente informato i consulenti finanziari quanto all’interesse congiunto delle due società di autobus.

(65)

Secondo i termini della proposta Arriva offriva di versare 100 DKK per tutte le quote azionarie di Combus ma subordinava la propria offerta alla trasformazione del prestito di 100 milioni di DKK erogato nel 1999 dal ministero dei trasporti in capitale azionario e a un’ulteriore ricapitalizzazione di Combus pari a 290 milioni di DKK. L’offerta era inoltre subordinata al fatto che gli aggiustamenti di bilancio necessari per ovviare a aspetti individuati nel corso della due diligence fossero coperti da un’ulteriore iniezione di fondi. Arriva ha presentato una serie di esempi di tali aggiustamenti che richiedevano un apporto di nuovi fondi pari a circa 109 milioni di DKK e ha indicato al governo danese il termine dell’8 novembre 2000 per raggiungere un accordo.

(66)

Un esame della proposta di Arriva effettuato dai consulenti finanziari ha evidenziato che l’offerta rendeva necessaria una nuova ricapitalizzazione di Combus pari a 399 milioni di DKK e che il ministero dei trasporti avrebbe dovuto convertire in azioni il prestito subordinato di 100 milioni di DKK, con una perdita complessiva per lo Stato di 499 milioni di DKK. A ciò andava aggiunta la perdita del rimanente capitale azionario di Combus, stimata a 38 milioni di DKK al 30 settembre 2000.

(67)

I ministeri dei trasporti e delle finanze hanno ritenuto da un lato che l’offerta di Arriva fosse troppo bassa ma che, dall’altro, nessuna delle offerte precedentemente pervenute fosse migliore di quella di Arriva. Metroline aveva offerto lo stesso prezzo negativo di Arriva, ovvero circa 500 milioni di DKK e il terzo acquirente interessato si era limitato a presentare un’offerta vaga e non vincolante a un prezzo negativo di circa 350 milioni di DKK.

(68)

A quel punto si è deciso che, come primo passo, il ministero dei trasporti avrebbe contattato Arriva per ottenere da quest’ultima un prezzo migliore per l’acquisizione di Combus. Allo stesso tempo il ministero ha esaminato diversi scenari per la liquidazione o lo sviluppo di Combus, che non si basavano su una valutazione diretta della società bensì sul calcolo delle esigenze di liquidità della stessa in diversi scenari in rapporto all’offerta di Arriva. La tabella che segue indica i risultati del calcolo, approvati da Combus, dai revisori e dagli avvocati della società:

Tabella 5

Scenari per la liquidazione/sviluppo di Combus

Scenario

Liquidità alla fine del periodo in milioni di DKK

Osservazioni

Liquidazione graduale nell’arco di cinque anni

– 331

Scenario incerto

Proseguimento dell’attività con nuovi e migliori contratti

– 315

Scenario ancora più incerto

Proseguimento dell’attività per un anno senza rifinanziamento del debito

71

Imporrebbe, tra l’altro, di contrarre nuovi debiti con le banche per 107 milioni di DKK. Permetterebbe di guadagnare tempo ma la situazione di vendita in seguito resterebbe con ogni probabilità immutata.

Fallimento

– 649

Perdita totale, dividendo 35-40 %. I creditori perderebbero 280-300 milioni di DKK.

Offerta di Arriva

– 399

 

Fonte: ministero dei trasporti

(69)

Secondo una nota interna del ministero, quest’ultimo riteneva che sulla base degli scenari illustrati i creditori non avessero nulla da guadagnare dal mantenimento in vita della società, sia in vista di una sua liquidazione sia di una continuazione delle attività, in quanto nessuno degli scenari era significativamente migliore dell’offerta di Arriva. L’incertezza per il futuro avrebbe probabilmente indotto i creditori a preferire l’opzione di una vendita in tempi rapidi.

(70)

Secondo il ministero, inoltre, gli scenari contemplati indicavano che l’offerta di Arriva era probabilmente basata sulla situazione finanziaria di Combus nel breve termine piuttosto che su un’effettiva valutazione della società. In sostanza, alla luce della situazione illustrata, sarebbe stato probabilmente difficile convincere Arriva che il ministero disponeva di alternative migliori in forma di una graduale liquidazione o di un proseguimento delle attività.

(71)

La nota sottolineava inoltre che non era interamente da escludere che una graduale liquidazione della società combinata con una progressiva cessione dei contratti dei servizi di autobus in piccoli pacchetti, ripartiti geograficamente, a società locali di trasporto con autobus potesse costituire un’alternativa valida agli scenari delineati. Un tale scenario non è stato approfondito ma presentava notevoli margini di incertezza in quanto, secondo Combus, avrebbe probabilmente suscitato l’interesse di diverse piccole società di autobus ma, nella migliore delle ipotesi, solo poche di esse avrebbero avuto la capacità finanziaria necessaria per rilevare anche solo piccole parti.

(72)

Il ministero giungeva quindi alla conclusione che, qualora l’offerta di Arriva fosse stata migliorata fino a un prezzo negativo di 290 milioni di DKK, sarebbe risultata chiaramente l’opzione migliore da perseguire con i creditori.

(73)

I negoziati in parola hanno portato il 21 novembre 2000 a un accordo sfociato in una lettera di intenti relativa alla vendita di Combus a Arriva firmata dal ministero danese dei trasporti, in veste di venditore di Combus, di Arriva, in quanto acquirente di Combus, e dai creditori commerciali privati di Combus.

(74)

La lettera di intenti conteneva i seguenti elementi principali:

lo Stato avrebbe ricevuto 100 DKK per il trasferimento di tutte le quote azionarie di Combus (100 %),

lo Stato avrebbe convertito in anticipo il prestito subordinato di 100 milioni di DKK in capitale azionario,

la base di capitale di Combus sarebbe stata rafforzata grazie a un apporto di ulteriori 240 milioni di DKK in forma di ricapitalizzazione o di annullamento/conversione del debito bancario,

lo Stato avrebbe inoltre fornito garanzie limitate per un totale di 57,5 milioni di DKK in forma di i) garanzia per potenziali costi ambientali pari a 22,5 milioni di DKK da liberarsi qualora tali costi avessero superato l’importo di 10 milioni di DKK già assegnato alla società per i costi ambientali e ii) una garanzia fino a un massimo di 35 milioni di DKK per tutte le questioni relative al controllo dei fondi propri della società in relazione al bilancio presentato dalla direzione a fine settembre 2000 e per altri impegni,

lo Stato avrebbe fornito garanzie illimitate a Arriva per eventuali importi reclamati dall’erario e relativi al periodo precedente al trasferimento, per le perdite subite in seguito a reclami di ex dipendenti, per le eventuali perdite risultanti dalla precedente vendita di Combus International da parte di Combus e per tutte le perdite finanziarie di cui Arriva avesse potuto stabilire l’origine nell’imminente rapporto di audit,

il trasferimento sarebbe avvenuto con decorrenza 1o gennaio 2001,

la transazione sarebbe stata conclusa subordinatamente all’approvazione da parte delle società di trasporto e dell’agenzia danese per la sicurezza e il trasporto su strada del passaggio dei contratti dei servizi di autobus al nuovo proprietario oltre che all’approvazione delle autorità della concorrenza.

(75)

In una seconda fase, come concordato nella lettera di intenti il ministero dei trasporti e Arriva – fatta salva l’approvazione preventiva della commissione finanze del parlamento danese e della direzione di Arriva – avrebbero avviato una trattativa per giungere a un accordo finale in conformità delle linee guida di cui sopra. La conclusione dell’accordo sarebbe avvenuta soltanto una volta ottenute tutte le necessarie approvazioni esterne ma comunque non oltre il 1o febbraio 2001.

(76)

In forma di appendice alla lettera di intenti il ministero dei trasporti ha negoziato con i creditori la ripartizione dei 240 milioni di DKK conferiti alla società, pervenendo a un accordo in virtù del quale il governo danese avrebbe apportato nuovi capitali per 140 milioni di DKK e i creditori avrebbero convertito i debiti in capitale azionario per un importo equivalente a 100 milioni di DKK o cancellato il debito per tale importo.

(77)

Nella nota il governo danese si era impegnato a adeguare il prezzo di vendita (limitato a un importo massimo di 35 milioni di DKK), a condizione che i conti della società al 31 dicembre 2000 evidenziassero una riserva di capitale pari a 31,8 milioni di DKK, conformemente alle aspettative della direzione al momento della firma della lettera di intenti tra le parti. Al 31 dicembre 2000, tuttavia, le riserve di capitale ammontavano a 10,3 milioni di DKK e quindi il governo danese si vedeva costretto a versare 20,5 milioni di DKK per onorare gli obblighi previsti dalla garanzia.

(78)

Arriva si è assunta i passivi residui di Combus che all’epoca ammontavano a 208 milioni di DKK. Arriva ha pagato immediatamente tali debiti una volta completato l’acquisto di Combus e li ha sostituiti con un prestito contratto presso la sua società madre Arriva plc.

(79)

Rispetto all’offerta iniziale di Arriva il governo Danese ha negoziato i seguenti cambiamenti significativi:

i creditori di Combus hanno accettato di partecipare al processo di ristrutturazione rinunciando a una parte dei crediti (in totale 100 milioni di DKK),

la richiesta di una nuova ricapitalizzazione per 290 milioni di DKK è stata ridotta a 240 milioni di DKK,

l’accordo contemplava garanzie limitate di copertura per un totale di 57,5 milioni di DKK e una serie di garanzie illimitate,

il governo danese ha garantito il valore degli attivi netti di Combus al 31 dicembre 2000 – dopo gli adeguamenti per riduzioni ecc. previste dall’accordo – per un totale di 31,8 milioni di DKK,

Arriva ha convenuto che le richieste di adeguamenti pari a un totale di 109 milioni di DKK (formulate nella proposta del 3 novembre 2000) non erano più pertinenti.

(80)

In conclusione si può dire che il ministero dei trasporti ha condotto con successo i negoziati sul contenuto della lettera di intenti, riducendo significativamente le richieste di Arriva in materia di prezzo rispetto alla proposta del 3 novembre 2000.

Approvazione da parte della commissione finanze del Parlamento danese e vendita a Arriva

(81)

Il 13 dicembre 2000 il ministero dei trasporti ha sottoposto alla commissione finanze un progetto di legge riservato per autorizzare lo Stato a liquidare tutte le parti di Combus, che la commissione finanze ha approvato a maggioranza lo stesso giorno.

(82)

L'«accordo di vendita delle quote azionarie» è stato firmato il 15 gennaio 2001; il 2 aprile 2001, dopo l’adozione della decisione iniziale della Commissione, con effetto retroattivo al 1o gennaio 2001, Combus è stata trasferita ad Arriva. La vendita è stata finalizzata il 2 aprile 2001 tra il ministero dei trasporti e Arriva.

(83)

Una bozza precedente dell’accordo di vendita delle quote azionarie, inviata dalle autorità danesi alla Commissione il 18 dicembre 2000, conteneva una clausola in virtù della quale il governo danese garantiva Arriva in caso di ricorsi presentati da istituzioni pubbliche (ad esempio, autorità della concorrenza e Commissione europea). Con lettera del 23 gennaio 2001 il governo danese ha informato la Commissione europea che tale clausola non era stata inserita nell’accordo finale di vendita delle quote azionarie, adducendo come ragione del cambiamento il fatto che «il governo danese ha deciso di chiedere l’approvazione delle pertinenti autorità prima di finalizzare la vendita».

Valutazione dell’Ufficio del verificatore generale di Danimarca

(84)

Il processo di vendita è stato oggetto di una relazione speciale dell’Ufficio del verificatore generale di Danimarca (20).

(85)

La conclusione (pag. 60) della relazione recita:

«L’inchiesta condotta dell’Ufficio del verificatore generale di Danimarca ha dimostrato che l’offerta di Arriva era sì bassa ma che nessun’altra offerta seria offriva condizioni migliori.

L’Ufficio del verificatore generale di Danimarca ha stabilito che dall’analisi del ministero dei trasporti si poteva evincere che la vendita integrale delle parti azionarie era preferibile a un graduale smantellamento della società o all’amministrazione controllata.

L’Ufficio del verificatore generale di Danimarca ha ritenuto fondate le considerazioni formulate dal ministero dei trasporti nella preparazione ed esecuzione della procedura di vendita delle quote azionarie. Grazie ai negoziati il ministero dei trasporti è riuscito a ridurre il prezzo chiesto da Arriva per acquisire le quote azionarie e, sempre negoziando, ha saputo coinvolgere i creditori di Combus nell’operazione di vendita. Sulla base delle valutazioni e delle informazioni disponibili l’Ufficio del verificatore generale di Danimarca è giunto alla conclusione che l’accordo è da considerarsi soddisfacente. Era pertanto necessario che lo Stato ricapitalizzasse Combus per140 milioni di DKK e fornisse garanzie per circa 58 milioni di DKK a favore della società in relazione all’accordo di vendita.»

La successiva vendita del 50 % di Combus a Connex

(86)

Al considerando 66 della decisione di avvio del procedimento la Commissione aveva sollevato dubbi sul fatto che il prezzo di vendita di Combus a Arriva fosse il prezzo di mercato. Tali dubbi si fondavano in particolare sulla constatazione che, secondo la stampa danese, la vendita del 50 % di Combus a Connex, avvenuta il primo maggio 2001, meno di un mese dopo la firma dell’accordo di vendita tra Arriva e il governo danese, era stata conclusa a un prezzo di 223 milioni di DKK.

(87)

Il governo danese e Arriva hanno trasmesso alla Commissione informazioni fattuali aggiuntive su questo punto.

(88)

I negoziati tra Arriva e Connex sono iniziate nel 2000. Il 10 ottobre 2000 Arriva e Connex hanno concordato un «Memorandum d’intesa» a livello di gestione europea che stabiliva i principi di cooperazione tra le parti ai fini dell’acquisizione di Combus. L’idea iniziale era che le due società presentassero un’offerta congiunta.

(89)

Prima di redigere la dichiarazione di intenti, Connex, come anche Arriva, aveva partecipato al processo di screening condotto da Alfred Berg, salvo poi decidere di proseguire per conto proprio. Conformemente al «Memorandum d'intesa» entrambe le parti avevano avuto accesso ai dati necessari per valutare il valore della società e i rischi connessi con l’acquisto della stessa.

(90)

Arriva e Connex si sono scambiate pareri sull’analisi dei dati da cui è emerso che tra le due società esistevano divergenze notevoli quanto alle aspettative e alla valutazione di Combus. Secondo la valutazione di Arriva, infatti, la società aveva un valore negativo di circa 300 milioni di DKK mentre secondo Connex tale valore (sempre negativo) si collocava in una forchetta compresa tra 700 e 1 000 milioni di DKK.

(91)

Pertanto poiché tra le parti esisteva un profondo disaccordo sui rischi associati all’acquisizione di Combus, i negoziati relativi a una divisione di quest’ultima sono stati interrotti e Arriva ha proseguito da sola i negoziati con lo Stato danese. Come accennato in precedenza, questi negoziati sono sfociati successivamente nella vendita di Combus a Arriva nel maggio 2001.

(92)

Alla fine di dicembre del 2000 Arriva e Connex hanno ripreso i negoziati, questa volta in prospettiva della vendita di determinate attività (ovvero contratti e autobus) di Combus a Connex. Connex ha avuto pieno accesso al materiale della due diligence raccolto e Arriva ha illustrato a Connex i dettagli dell’analisi economica stilata dalla stessa società. Sulla base di questi aspetti le parti hanno raggiunto un accordo, definito «Head of Terms» e firmato il 21 febbraio 2001, concordando il prezzo di 230 milioni di DKK, un importo che corrispondeva al valore contabile della attività considerate (autobus, infrastrutture e contratti di servizio pubblico deficitari in essere, soprattutto nella zona di Copenhagen).

(93)

A seguito di ulteriori negoziati, che hanno comportato in particolare una dettagliata analisi dei flussi di cassa, nell’accordo di vendita firmato il 30 aprile 2001 è stato fissato un prezzo definitivo di 113,9 milioni di DKK. La revisione al ribasso del prezzo si deve al fatto che le perdite dovute ai contratti di servizio pubblico in essere sono risultate molto superiori a quanto inizialmente previsto, come è emerso dall’analisi dei flussi di cassa. Di conseguenza Arriva ha dovuto utilizzare in toto gli accantonamenti previsti dal bilancio di Combus per i contratti di servizio pubblico deficitari.

(94)

In risposta al considerando 118 della decisione di avvio del procedimento, in cui la Commissione si chiedeva se Arriva sarebbe riuscita a vendere i contratti nei casi in cui erano presenti clausole legali che impedivano di mettere fine agli stessi, il governo danese ha spiegato che la vendita dei contratti significa un semplice cambiamento di prestatore che richiede il consenso dei destinatari (comuni e dipartimenti) e implica il mantenimento dei servizi di trasporto con autobus ai prezzi precedentemente fissati e con le modalità precedentemente concordate. E nel caso del trasferimento dei contratti da Arriva a Connex i comuni e i dipartimenti interessati hanno dato il loro consenso.

2.1.3.   Le MISURE DI RISTRUTTURAZIONE DEL 1999 E DEL 2001

(95)

I conferimenti di capitale del 1999 e 2001 sono stati affiancati da misure di ristrutturazione che sono illustrate nei dettagli nelle seguenti sezioni.

Le misure di ristrutturazione del 1999

(96)

Nell’aprile 2007 le autorità danesi hanno presentato alla Commissione quattro note distinte, tre delle quali (datate 26 aprile 1999, 15 maggio 1999 e 18 maggio 1999) erano state redatte da Kromann e Münter e una (datata 18 maggio 1999) da KPMG. Secondo le autorità danesi la nota di KPMG costituisce il piano di ristrutturazione operativo per il conferimento di capitale del 1999 mentre le tre note di Kromann e Münter rappresentano il piano di ristrutturazione finanziaria.

La nota di KPMG

(97)

Nel maggio 1999 KPMG, una delle società di revisione di Combus, ha effettuato un esame della redditività di una serie di contratti di servizi di autobus e ne ha esposto i risultati in una nota del 18 maggio 1999 dal titolo «Redditività di una serie di contratti di servizio di trasporto nel periodo 1999/2001».

(98)

L’esame era basato sui bilanci operativi di Combus per gli anni 1999/2001, approvati dalla direzione di Combus nel novembre 1998, rettificati in seguito da una stima di bilancio predisposta dalla direzione nell’aprile 1999. Nella nota citata i revisori di KPMG asserivano che il lavoro effettuato non costituiva un esame del bilancio, ovvero non avevano valutato se i bilanci nell’insieme contenessero tutte le informazioni necessarie per una valutazione indipendente dell’andamento atteso di Combus né se essi riflettessero gli sviluppi più probabili.

(99)

Nella nota i revisori asserivano che la redditività non poteva essere valutata in base ai contratti quanto piuttosto in base alle aree in cui operavano i servizi di autobus. Una valutazione della redditività in base a tali aree costituiva allo stesso tempo una valutazione indiretta dei contratti di servizio degli autobus associati a una determinata area. I revisori hanno esaminato i bilanci operativi relativi a cinque aree e

(100)

Una sintesi dei risultati della loro analisi è riportata nella tabella 6.

Tabella 6

Bilanci cumulati relativi al periodo 1999-2001

(in milioni di DKK)

 

Fatturato netto

Risultato prima degli accantonamenti

Accantonamenti 1998

Risultato prima delle imposte

Servizi di autobus zona di Copenhagen

927,1

–90,0

60,0 (21)

–30,0

Servizi di autobus zona di Sjælland

230,4

4,8

 

4,8

Servizi di autobus zona di Århus

353,3

19,8

 

19,8

Servizi di autobus zona di Vejle

351,0

0,5

 

0,5

Servizi di autobus zona di Fyn

371,6

4,7

 

4,7

Totale delle zone selezionate

2 233,4

–60,2

 

–0,2

Totale altre zone coperte da servizi di autobus

725,2

34,4

 

34,4

Costi generali

 

–77,4

 

–77,4

Totale zone coperte da servizi di autobus + costi generali

2 958,6

– 103,2

60

43,2

Semplificazione e razionalizzazione

 

105,9

 

105,9

Anticipazione dei risultati futuri

2 958,6

2,7

60

62,7

Fonte: Nota dal titolo «Redditività di una serie di contratti di servizio di trasporti nel periodo 1999/2001».

(101)

La tabella indica che per il periodo 1991-2001 la direzione di Combus si attendeva complessivamente un utile di 62,7 milioni di DKK.

(102)

Come si evince dalla tabella, invece, i bilanci operativi per le zone in cui operavano i servizi di autobus e per i costi generali evidenziano un passivo di 103,2 milioni di DKK. Nell’aprile 1999 la direzione stimava che, grazie alle misure (attuate o previste) di semplificazione e razionalizzazione, nel biennio 1999-2001 avrebbe potuto realizzare risparmi nell’ordine di 105,9 milioni di DKK. Nella fattispecie erano previste le seguenti misure di riduzione dei costi:

risparmi ottenuti dalla trasformazione di contratti del pubblico impiego in contratti normali,

riduzione dei contributi assistenziali,

migliore uso della logistica da parte dei dipendenti pubblici,

migliore pianificazione dei compiti,

riduzione del personale amministrativo,

riduzione dei costi di manutenzione,

riduzione dei costi di acquisto,

ristrutturazione della sede centrale.

(103)

I risparmi previsti non erano ripartiti per zone ma, stando alla nota, la direzione riteneva che una parte rilevante degli stessi potesse essere realizzata nella zona di Copenhagen.

Note di Kromann e Münter

(104)

Dalle tre note di Kromann e Münter si evince che lo studio legale e i revisori avevano esaminato la redditività di una serie di contratti della società allo scopo di valutare l’andamento della stessa e che da tale analisi era emersa la necessità di operare un ulteriore accantonamento di circa 65 milioni di DKK per coprire fino alla loro scadenza i contratti in perdita. I fondi propri della società ammontavano di conseguenza a 47 milioni di DKK. Era pertanto evidente che la società non sarebbe stata in grado di onorare i prestiti contratti e che i revisori non avrebbero potuto presentare i conti annuali senza formulare riserve quanto al principio della continuità delle attività a meno di non introdurre cambiamenti significativi.

(105)

I consulenti ritenevano che una ristrutturazione della società avrebbe richiesto un apporto di capitali nell’ordine di 300 milioni di DKK, giustificando tale importo come segue:

i requisiti in materia di fondi propri imposti dai contratti dei prestiti accesi presso diverse banche sarebbero passati dal 10 % al 20 % al 31 dicembre 1999, rendendo necessario un aumento del capitale (22),

un aumento di capitale dell’importo citato avrebbe garantito un adeguato rapporto debiti/fondi propri.

(106)

Una ricapitalizzazione di tale entità avrebbe permesso secondo la società di consulenza di risolvere la situazione finanziaria della società.

Le misure di ristrutturazione del 2001

(107)

In parallelo alla preparazione della vendita di Combus a Arriva, il governo danese ha chiesto a quest’ultima di predisporre un piano economico e di ristrutturazione per Combus, che nel gennaio 2001 il governo danese ha presentato alla Commissione in due fasi distinte, l’8 e il 23 gennaio 2001. La presentazione del piano costituiva parte integrante del fascicolo di aiuti di Stato NN 127/00 che ha poi condotto alla decisione iniziale della Commissione.

(108)

Il piano di ristrutturazione comportava i seguenti elementi:

un’analisi di mercato,

una descrizione dettagliata di tutte le circostanze che hanno determinato le gravi difficoltà finanziarie di Combus,

una descrizione dettagliata di tutti i cambiamenti previsti per fare in modo che la società sia in grado di coprire, in modo autonomo, tutti i costi, compresi quelli finanziari e i rimborsi, e di fare fronte alla concorrenza una volta conclusa la fase di ristrutturazione,

una descrizione dettagliata delle modalità di finanziamento della ristrutturazione.

Analisi di mercato

(109)

L’analisi di mercato ha stabilito che il mercato danese del trasporto con autobus si è stabilizzato dopo la deregolamentazione avviata negli anni Novanta.

(110)

I prezzi della fornitura di servizi di trasporto sono diminuiti in modo costante tra il 1990 e il 1997, un andamento dovuto con ogni probabilità all’apertura del mercato avviata all’inizio degli anni Novanta. La discesa dei prezzi sembra essersi arrestata nel 1997, dopo di che si è registrato un recupero e un leggero, ma costante, aumento.

(111)

Nel 1999 il mercato danese del trasporto pubblico con autobus era dominato da quattro grandi operatori, che insieme detenevano circa i due terzi dei servizi appaltati (23).

(112)

Secondo una relazione dell’autorità danese della concorrenza del 2000, a cui fa riferimento l’analisi di mercato, il mercato danese del trasporto con autobus non era probabilmente caratterizzato da sovraccapacità. Poiché le autorità locali e regionali sovvenzionano i collegamenti con autobus per oltre il 50 %, un operatore offre i propri servizi soltanto se si aggiudica un appalto. Per questo motivo gli operatori stipulano accordi relativi al numero di autobus e di conducenti necessari per assicurare il servizio soltanto dopo essersi aggiudicati il contratto a seguito di una procedura di appalto.

(113)

La relazione dell’autorità danese della concorrenza indica inoltre che gli ostacoli all’ingresso sul mercato sono ridotti in ragione di due fattori:

in primo luogo tutti i contratti di servizio pubblico sono oggetto di gara d’appalto ogni cinque anni. Ne consegue che ogni anno nuovi operatori possono competere per circa il 20 % del mercato,

in secondo luogo sia autobus che personale non sono eccessivamente costosi e possono essere facilmente reperiti sul mercato danese.

(114)

Alla luce di tale situazione l’autorità danese della concorrenza ha concluso che il mercato danese era caratterizzato da un «potere dell’acquirente», una considerazione che trovava riscontro nell’andamento dei prezzi successivo alla deregolamentazione del mercato danese del trasporto con autobus.

Descrizione dettagliata delle circostanze che hanno determinato le gravi difficoltà finanziarie di Combus

(115)

La descrizione dettagliata di tutte le circostanze che hanno determinato le gravi difficoltà finanziarie di Combus evidenzia che i problemi finanziari della società erano dovuti alla politica aggressiva di espansione di Combus sul mercato danese e in particolare nell’area di Copenhagen. Combus si è infatti aggiudicata contratti a prezzi eccessivamente bassi che ne hanno determinato i problemi finanziari. In conseguenza di tale politica espansiva Combus si ritrovata a operare un gran numero di servizi di autobus in perdita (24).

Descrizione dettagliata di tutti i cambiamenti previsti

(116)

I documenti relativi al piano di ristrutturazione inviati l’8 gennaio 2001 indicano tra l’altro le misure che Arriva avrebbe adottato e il contributo della società in relazione all’acquisizione di Combus.

(117)

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata dei cambiamenti previsti il piano di ristrutturazione delinea 6 misure di riduzione dei costi che Arriva avrebbe adottato successivamente all’acquisizione di Combus. Il piano di ristrutturazione prevede inoltre un aumento dei costi di manutenzione e carburante come pure alcuni costi straordinari relativi alla ristrutturazione di Combus.

(118)

Per quanto riguarda i cambiamenti delineati, i costi relativi alla ristrutturazione di Combus sono stati divisi in costi operativi, finanziari e straordinari.

Cambiamenti nei costi operativi

(119)

La tabella 7 fornisce una panoramica succinta di aumenti e riduzioni in relazione ai costi operativi.

Tabella 7

Aumenti e riduzioni in relazione ai costi operativi previsti (DKK per anno)

(in milioni di DKK)

Aumenti dei costi

Aumento dei costi di manutenzione

–28,0

Aumento dei costi del carburante

–3,0

 

–31,0

Riduzione dei costi

Riduzione dei contributi assistenziali

3,5

Riduzione dei costi di manutenzione

7,0

Riduzione dei costi assicurativi

2,0

Chiusura e cessione di locali commerciali

3,0

Raggruppamento delle sedi

39,0

 

+54,5

Effetto netto annuale

+23,5

Fonte: Arriva

(120)

Come si evince dalla tabella 7, i costi operativi generali saranno ridotti grazie a una diminuzione dei congedi malattia, dei costi per le riparazioni degli autobus, dei costi assicurativi e amministrativi e grazie alla vendita di infrastrutture superflue.

(121)

Per quanto riguarda i congedi malattia dei dipendenti, il piano di ristrutturazione ha confermato che i dipendenti di Combus si assentano più di quelli di Arriva. Arriva intende applicare i propri metodi per la gestione del personale con numerose assenze per malattia e in questo modo si aspetta di ridurre i costi di circa 3,5 milioni di DKK.

(122)

Per quanto riguarda la riduzione dei costi assicurativi e di riparazione degli autobus, Arriva intende applicare i propri metodi e contratti assicurativi per ridurre i costi di Combus in questo settore. In questo modo Arriva si aspetta di ridurre i costi delle assicurazioni per i dipendenti di 2 milioni di DKK e delle assicurazioni per i veicoli di 7 milioni di DKK.

(123)

Per quanto riguarda la riduzione dei costi amministrativi, Arriva prevede che il raggruppamento delle sedi consentirà riduzioni di costi dell’ordine di 39 milioni di DKK a partire dal 2002.

(124)

Infine Arriva intende vendere quattro depositi che saranno superflui dopo la fusione, con una riduzione dei costi quantificabile in 3 milioni di DKK per anno. In totale le riduzioni dei costi previste da Arriva dovrebbero attestarsi a 54,5 milioni di DKK per anno.

(125)

Arriva, tuttavia, prevede un aumento dei costi di manutenzione. Secondo le informazioni comunicate da Combus, i costi di manutenzione sostenuti dalla società ammontavano nel 2000 a 70 000 DKK per autobus. Arriva prevede un aumento di tali costi fino a 120 000 DKK per gli autobus urbani e a 80 000 DKK per gli autobus extraurbani, ovvero in totale un aumento dei costi di manutenzione pari a 28 milioni di DKK. Arriva prevede inoltre un aumento dei costi del carburante quantificabile in 3 milioni di DKK per anno.

Cambiamenti nei costi finanziari

(126)

Per quanto riguarda la prevista riduzione dei costi finanziari, va rilevato che Arriva è tenuta per contratto a rimborsare tutti i debiti residui di Combus ai creditori privati.

(127)

In questo senso l’accordo di vendita prevede che lo Stato danese e i creditori commerciali privati di Combus annullino in parte i debiti di Combus prima della vendita della società a Arriva, lasciando a quest’ultima debiti per 208 milioni di DKK e che Arriva, una volta finalizzata la vendita, rimborsi immediatamente i debiti residui.

(128)

Il piano di ristrutturazione prevede che Arriva sostituisca il debito contratto con privati con un prestito intragruppo, i cui interessi annui ammonteranno a 13,5 milioni di DKK.

Cambiamenti nei costi straordinari

(129)

Arriva stima che i costi straordinari relativi alla ristrutturazione di Combus ammonteranno a 35,6 milioni di DKK per il biennio 2001/2002, di cui circa 15 milioni di DKK relativi a dismissioni necessarie per ridurre i costi generali (25). L’importo rimanente è relativo all’integrazione dei sistemi informatici delle due società (5 milioni di DKK), all’acquisto di nuove divise per i conducenti di autobus (7,2 milioni di DKK), alle spese economico-legali per la fusione e la ristrutturazione (7 milioni di DKK) e infine a altre spese di entità minore (2,5 milioni di DKK).

(130)

Arriva intende inoltre ridurre i costi mettendo fine in un secondo tempo ai contratti deficitari di Combus. Arriva propone si propone inoltre di costituire una riserva in previsione della scadenza dei contratti a Copenhagen e Aalborg dato il rischio che gli autobus urbani utilizzati in tali città non possano essere utilizzati in altri contesti, sia perché ormai superati (per Copenhagen la riserva ammonterà a 45 milioni di DKK), sia perché troppo specifici per essere utilizzati in un’altra città (per Aalborg la riserva ammonterà a 18 milioni di DKK).

(131)

Il piano di ristrutturazione prevedeva che Combus, grazie alle misure adottate da Arriva, avrebbe recuperato la redditività economica a partire dal 2006. La tabella 8 illustra le previsioni di fatturato e profitti/perdite di Combus nel periodo 2000-2007.

Tabella 8

Previsioni di fatturato e profitti/perdite di Combus nel periodo 2000-2007

(in milioni di DKK)

Anno

2000

2001

2002

2001

2004

2005

2006

2007

Fatturato

1 089

1 055

934

824

696

440

206

60

Profitti/perdite

– 118

–66

–59

–53

–43

–21

+6

+2

Descrizione del finanziamento della ristrutturazione

(132)

Il finanziamento dei costi di ristrutturazione sarà realizzato mediante:

gli aiuti alla ristrutturazione garantiti dal governo danese,

la ristrutturazione del debito di Combus, e

i contributi di Combus e Arriva.

(133)

I dettegli del contributo del governo danese sono stati illustrati in precedenza nella descrizione del processo di privatizzazione. Nella sezione successiva è riportata una tabella con una panoramica dei diversi contributi.

(134)

Il contributo dei creditori privati di Combus è consistito nella cancellazione di debiti per 100 milioni di DKK.

(135)

Combus e Arriva hanno contributo con le modalità illustrate di seguito:

Arriva

pagamento dei prestiti ancora in essere immediatamente dopo l’acquisizione di Combus;

contributo diretto, pari a 33,6 milioni di DKK, ai costi di ristrutturazione;

vendita al prezzo di 113,9 milioni di DKK del 50 % di Combus a Connex;

prezzo di vendita di 100 DKK.

Combus

i risparmi previsti dal piano di ristrutturazione illustrati sopra.

2.1.4.   Sintesi del sostegno dello Stato danese a Combus

(136)

Alla tabella 11 della decisione iniziale e al considerando 68 e alla tabella 8 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha sintetizzato i contributi per le misure di ristrutturazione versati a Combus dallo Stato danese. Tra le cifre esiste una discrepanza apparente che si spiega con il fatto che la tabella 7 della decisione iniziale presenta gli importi nel 2001 in valore attuale netto mentre la tabella 8 della decisione di avvio del procedimento presenta gli importi in termini reali.

(137)

Nelle sue osservazioni il governo danese ha attirato l’attenzione della Commissione sul fatto che l’importo di 100 milioni di DKK indicato nella tabella 8 della decisione di avvio del procedimento era fuorviante in quanto Combus aveva ricevuto tale importo solo una volta (26). Alla luce di tali osservazioni del governo danese la Commissione ha adeguato la tabella, come si evince dalla tabella 9 riportata di seguito.

Tabella 9

Sintesi corretta dei contributi finanziari versati a Combus dallo Stato danese in termini reali

Tipo di contributo

Anno

Importi

(milioni di DKK)

Accantonamento nel bilancio di apertura per i dipendenti pubblici (questo pagamento è stato autorizzato dalla parte della decisione iniziale che il TPG ha mantenuto)

1995

140

Pagamento una tantum ai dipendenti pubblici per il cambio di statuto (questo pagamento è stato autorizzato dalla parte della decisione iniziale che il TPG ha mantenuto)

1999

100

Aumento di capitale

1999

200

Prestito subordinato

(Questo prestito è stato cancellato nel 2001)

1999

100

Aumento di capitale

2001

140

Garanzie (cfr. di seguito la descrizione dettagliata nella tabella 9)

2001 e successivi

37,1

Totale

dal 1995 al 2001

717,1

(138)

Nella tabella 8 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha indicato l’importo massimo delle garanzie fornite nel 2001 in relazione alla conclusione dell’accordo di vendita con Arriva.

(139)

Nella tabella 10 che segue, oltre alla copertura massima, la Commissione indica inoltre a titolo informativo gli importi effettivamente erogati in relazione alle garanzie alla fine di febbraio 2005.

Tabella 10

Sintesi delle richieste e dei pagamenti secondo le garanzie fornite

Garanzia

Copertura massima

Importo pagato

Costi ambientali

22,5 milioni di DKK

Nessun pagamento

Riduzione dei fondi propri

35,5 milioni di DKK

20,5 milioni di DKK

Ulteriori impegni in relazione alla garanzia sui fondi propri

0,9 milioni di DKK

0,9 milioni di DKK

Richieste dell’erario nel periodo precedente al trasferimento di Combus

Illimitata

Sono state presentate richieste di pagamento per 6,2 milioni di DKK (causa in corso presso il foro erariale nazionale)

Perdite dovute ai contratti di dipendenti pubblici precedentemente impiegati

Illimitata

Nessuna richiesta o pagamento

Perdite connesse con la vendita di Combus International (Comfort Bus Danmark A/S).

Illimitata

9,5 milioni di DKK (rimborso parziale del pagamento dei dividendi da parte di Comfort Bus Danmark A/S u/k.)

Eventuali perdite accertate dall’audit condotto su Combus A/S.

Illimitata

Nessuna richiesta o pagamento

Totale

 

37,1 milioni di DKK

(140)

Le due tabelle precedenti possono essere sintetizzate come segue:

Tabella 11

Sintesi degli interventi statali di sostegno

Misure e anno

Importi

(milioni di DKK)

Osservazioni

Aumento di capitale, 1999

200

 

Prestito subordinato, 1999

100

Cancellati nel 2001

Aumento di capitale, 2001

140

 

Importo totale versato in virtù delle garanzie, 2001

37,1

Il massimale delle garanzie limitate era fissato a 58,9 milioni di DKK, di cui sono stati utilizzati 21,4 milioni di DKK; per quanto riguarda le garanzie illimitate, sono stati utilizzati in totale 15,7 milioni di DKK.

Totale 1999

300

In termini reali (1999)

Totale 2001

177,1

In termini reali (2001)

(141)

I dati sopra riportati si discostano leggermente sia dai dati riportati nella decisione iniziale, tabella 7, che dai dati riportati nella decisione di avvio del provvedimento. Gli scostamenti si spiegano con il fatto che la decisione iniziale aveva convertito i dati in valori netti attuali del 2001 e che sia la decisione iniziale sia la decisione di avvio del provvedimento non calcolavano in modo coerente il valore monetario delle garanzie.

2.1.5.   ANDAMENTO DI ARRIVA/COMBUS DOPO LA PRIVATIZZAZIONE

(142)

Dopo la conclusione dell’accordo di vendita delle quote azionarie, il 2 aprile 2001 (27), Arriva si è mossa come indicato di seguito:

Combus è divenuta una filiale al 100 % di Arriva.

In un accordo dell’11 aprile 2001, Arriva Scandinavia a/s, un’altra filiale al 100 % di Arriva, ha acquisito da Combus attività e passività in cambio di un’azione di Arriva Scandinavia del valore nominale di 1 000 DKK. Le attività e passività incluse nell’accordo in parola sono elencate e specificate nel contratto di vendita e coprono tutti gli attivi e i debiti riportati nei libri di Combus a tale data.

Il 1o maggio 2001 il 50 % delle attività (ovvero contratti, autobus e infrastrutture) di proprietà di Combus al momento della vendita della società a Arriva è stato trasferito a Connex da Arriva Scandinavia A/S al prezzo di 113,9 milioni di DKK in contanti (si veda la spiegazione dettagliata riportata in precedenza).

3.   LE PERPLESSITÀ DELLA COMMISSIONE

(143)

Al considerando 121 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha elencato cinque punti non del tutto chiari. Il primo di essi riguardava le misure di ristrutturazione del 1999 e del 2001: la Commissione si chiedeva in particolare se esse costituissero due misure distinte o dovessero essere esaminate come un’unica misura. Gli altri quattro punti riguardavano il criterio dell’investitore privato e la valutazione delle misure di ristrutturazione alla luce degli orientamenti per la ristrutturazione del 1994 e/o del 1999, qualora si configurassero come aiuti di Stato.

4.   OSSERVAZIONI DELLA DANIMARCA E DELLE PARTI INTERESSATE

4.1.   RISPOSTA DEL GOVERNO DANESE

(144)

Le osservazioni del governo danese riguardano la possibilità di mettere fine ai contratti di servizio pubblico di Combus, il principio dell’investitore privato e la compatibilità dell’aiuto alla luce degli orientamenti per la ristrutturazione del 1999.

4.1.1.   LA RESCISSIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO DI COMBUS

(145)

Il governo danese ritiene che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, i contratti di servizio pubblico conclusi a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69 non possono essere rescissi prima della loro scadenza.

(146)

Il governo danese ha indicato a tale proposito che la Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento ha interpretato erroneamente l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1191/69 e ha richiamato l’attenzione della Commissione sul fatto che, come espressamente sancito dall’articolo in questione, un servizio di trasporto può essere interrotto in conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, soltanto se tale servizio non è coperto da un contratto o da un obbligo di servizio pubblico. I contratti sottoscritti da Combus rientravano in queste categorie in quanto contratti generali acquisiti mediante gara d’appalto, come confermato dal TPG al punto 78 e seguenti della sentenza Combus. I contratti non potevano pertanto essere rescissi in virtù dell’articolo 14, paragrafo 4.

(147)

Se Combus avesse tuttavia interrotto, sospeso o cercato in qualche modo di mettere fine agli accordi di trasporto sottoscritti senza che nei contratti fosse prevista una base giuridica in tal senso, in virtù della legislazione civile danese la società sarebbe stata passibile di provvedimenti per violazione degli obblighi contrattuali.

4.1.2.   APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’INVESTITORE PRIVATO IN UN’ECONOMIA DI MERCATO

(148)

Il governo danese ritiene che le misure che ha adottato nel caso di cui trattasi siano da considerare investimenti effettuati in conformità del principio dell’investitore privato in un’economia di mercato.

(149)

In risposta alle argomentazioni del considerando 89 della decisione di avvio del procedimento, in cui la Commissione aveva affermato che un investitore privato avrebbe agito come lo Stato danese soltanto se fosse stato meno costoso ristrutturare la società in vista di una sua vendita che non consentirne il fallimento, il governo danese ammette che nel presente caso le perdite dirette in caso di fallimento non sarebbero state superiori a quelle registrate nella vendita.

(150)

Tuttavia, nonostante il fatto che considerando il «valore facciale» la vendita sia risultata «più costosa» di un eventuale fallimento della società, il governo danese ha deciso di optare per la prima soluzione. In realtà, il governo danese, basandosi sull’analisi predisposta dai suoi consulenti, ha ritenuto che nel lungo termine sarebbe stato probabilmente più oneroso lasciar fallire Combus, date le perdite indirette latenti e il danno che ciò avrebbe comportato nel caso di future privatizzazioni. A supporto di tali argomentazioni il governo danese ha presentato una «valutazione di gruppo» (valutazione collettiva) della decisione di privatizzare Combus, sottolineando che, in vista di future privatizzazioni, era importante preservare la reputazione dello Stato.

La «valutazione collettiva»

(151)

Il governo danese ritiene che gli investimenti degli Stati membri non possono essere comparati in tutto e per tutto a quelli di normali investitori privati, dal momento che questi ultimi si attendono normalmente rendimenti nel breve termine. In tale contesto ritiene che la Corte di giustizia ha stabilito in molti casi che lo Stato in quanto investitore è più assimilabile nel suo operato alle holding o ai gruppi di imprese private che perseguono una politica di investimento maggiormente mirata sul lungo termine e che tiene conto della strategia a livello mondiale o settoriale della società (28). In particolare il governo danese si richiama alla causa C-305/89, Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee (29):

«… sebbene il comportamento di un investitore privato, con il quale si deve paragonare quello di un investitore pubblico che persegua obiettivi di politica economica, non debba necessariamente coincidere con il comportamento di un investitore comune che investe capitali al fine di realizzare profitti in tempi relativamente brevi, esso deve però almeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo di imprese private che perseguono una politica strutturale, sia essa generale o settoriale, guidate dalla prospettiva della redditività a lungo termine.»

(152)

Il governo danese ritiene di aver adottato lo stesso approccio nel decidere in merito all’eventuale fallimento di Combus.

La reputazione dello Stato

(153)

Il governo danese ribadisce la propria posizione, quale figura ai considerando 86 e 87 della decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la questione della reputazione dello Stato e i riferimenti alla causa C-303/88, Italia/Commissione, effettuati in tale contesto.

(154)

Il governo danese si richiama a una posizione della Commissione – ad esempio nell’intervento di quest’ultima presso il TPG citata nell’ultimo paragrafo del punto 106 della sentenza Combus – secondo cui una «restrizione del settore pubblico contribuisce in generale a promuovere il libero scambio».

(155)

Il governo danese ritiene che il collegamento tra lo Stato in quanto proprietario di una società e la privatizzazione delle società pubbliche sia chiaro: solo se riesce a tutelare la propria reputazione in quanto proprietario di società e di investitore serio e responsabile, lo Stato può garantire il successo di future privatizzazioni e quindi aumentare la concorrenza e migliorare la situazione di mercato per gli operatori su tale mercato in tutta la UE.

(156)

Secondo il governo danese le misure di aiuto connesse con la ristrutturazione e la privatizzazione di Combus hanno tenuto conto in larga misura della questione della reputazione dello Stato in quanto datore di lavoro, investitore e proprietario di una società. Se lo Stato avesse consentito il fallimento di Combus, ciò avrebbe avuto con ogni probabilità ripercussioni sui tassi di interesse – e più in generale sulle condizioni del credito – praticati alle imprese di proprietà statale dalle istituzioni finanziarie danesi e straniere.

(157)

A tale proposito il governo danese spiega che negli ultimi anni la Danimarca ha privatizzato una serie di società di proprietà statale e che prevede di procedere a ulteriori privatizzazioni. Una delle società convertite in società anonime in vista di una successiva privatizzazione, dopo quella di Combus, è Post Danmark A/S (30). Lo Stato danese ha concluso un accordo condizionale per la vendita del 25 % del pacchetto azionario della società. Il prezzo di vendita del 22 % delle azioni (il restante 3 % sarà offerto ai dipendenti) ceduto a Post Invest (parte del gruppo CVC) è di 1,27 miliardi di DKK.

(158)

Prima della conversione in società anonima e della privatizzazione parziale, nel 2001 si è proceduto a modificare lo statuto di una parte dei dipendenti della società. A quella data Post Danmark aveva circa 30 000 dipendenti di cui circa 11 800 con contratto di dipendenti pubblici. A questi ultimi è stata offerta la possibilità di passare a un impiego disciplinato da un contratto collettivo, mantenendo tuttavia il trattamento dei dipendenti pubblici ai fini pensionistici. La proposta è stata accolta da una larga maggioranza dei dipendenti (96 %), ovvero più di 10 500 dipendenti pubblici hanno optato per una formula lavorativa disciplinata da un contratto collettivo che prevedeva il versamento a ciascuno di essi di una somma forfettaria lorda di 50 000 DKK da parte di Post Danmark. Allo stesso tempo i dipendenti hanno accettato una interpretazione più ampia delle mansioni a cui potevano essere destinati. Gli altri dipendenti (approssimativamente 650) hanno accettato di essere inquadrati nell’ambito di un contratto collettivo conformemente a un modello che di fatto garantiva loro le stesse condizioni dei dipendenti pubblici, senza ricevere in questo caso alcuna somma forfettaria. Un numero minore di dipendenti pubblici (circa 480) ha espresso il desiderio di mantenere lo statuto di dipendente pubblico e, dopo la creazione di Post Danmark A/S, è stato distaccato dallo Sato presso la nuova società anonima.

(159)

In concomitanza con la creazione di Post Danmark A/S, è stata accantonata una somma di circa 1,7 miliardi di DKK (1,190 miliardi di DKK dopo le imposte) per versare allo Stato una somma forfettaria, calcolata con il metodo attuariale, finalizzata a ridurre i contributi pensionistici annui futuri dal 20 % al 12 % sui salari degli ex dipendenti pubblici e dei dipendenti pubblici rimasti nella società, per quali essa era tenuta al versamento dei contributi previdenziali, ecc. Tale importo è stato poi versato nel 2002. Ciò ha permesso di conseguire la parità di trattamento in materia pensionistica tra gli ex dipendenti pubblici e quelli impiegati sulla base di un contratto privato collettivo.

(160)

Il governo danese ritiene che la sua posizione negoziale con i dipendenti pubblici in seno a Post Danmark sarebbe stata estremamente difficile, e il risultato dei negoziati finanziariamente molto più oneroso, se lo Stato danese avesse consentito il fallimento di Combus, determinando con ciò una massiccia disoccupazione tra i dipendenti che avevano rinunciato allo statuto di dipendenti pubblici prima della privatizzazione di Combus.

(161)

A questo proposito il governo danese sottolinea che lo statuto di dipendente pubblico garantisce sostanzialmente ai singoli lavoratori un impiego fisso fino all’età pensionabile e successivamente una pensione a vita. Passando a un impiego disciplinato da un contratto privato collettivo, il dipende rinuncia a questi diritti. Quando le imprese statali sono trasferite sotto il controllo privato, i dipendenti pubblici possono considerare il passaggio come un trasferimento ingiustificato e chiedere quindi di lasciare la società; in questi casi al singolo funzionario pubblico viene versata una compensazione particolarmente elevata.

(162)

Da un punto di vista finanziario per la Danimarca è particolarmente importante riuscire a trovare un accordo con i singoli dipendenti pubblici per favorirne il trasferimento a una formula lavorativa disciplinata da un contratto collettivo in cambio di una compensazione di importo ragionevole prima della privatizzazione di società di proprietà dello Stato.

(163)

Il governo danese ritiene che l’importo della compensazione richiesta dai dipendenti pubblici dipende in larga parte dalla loro percezione della sicurezza del posto di lavoro dopo il trasferimento a un contratto collettivo di lavoro. Se lo Stato dovesse «abbandonare» gli ex dipendenti pubblici lasciando fallire la società poco tempo dopo aver concluso un accordo con gli stessi dipendenti in vista di un loro trasferimento a un impiego disciplinato da un contratto collettivo di lavoro, con ogni probabilità tutti gli altri dipendenti pubblici in una situazione analoga richiederebbero in futuro una compensazione molto più ingente per rinunciare al loro statuto.

(164)

A tale proposito il governo danese cita l’esempio della vendita di certe divisioni di Banedanmark (31). Il 1o luglio 2001 (32) la divisione consulenza di Banedanmark è stata venduta a WS Atkins International Limited per un prezzo di 70 milioni di DKK. In aggiunta al prezzo di vendita lo Stato si è assicurato un pagamento in contanti di circa 35 milioni di DKK.

(165)

La divisione consulenza di Banedanmark impiegava 326 persone, di cui 66 dipendenti pubblici. Nel trasferimento della divisione consulenza il personale di Banedanmark con lo statuto di dipendente pubblico ha in generale mantenuto tale statuto in quanto nessuna norma lo obbligava a passare a un contratto privato di lavoro. Su base volontaria, tuttavia, i singoli dipendenti pubblici potevano decidere di essere distaccati presso l’acquirente.

(166)

I dipendenti pubblici che optavano per il passaggio a un contratto collettivo di lavoro presso la società acquirente avrebbero ricevuto l’equivalente di 15 mesi di salario da Banedanmark al momento della cessione. L’offerta è stata poi mantenuta fino a un anno dopo il passaggio di proprietà. Il costo del passaggio dei dipendenti pubblici a un contratto collettivo privato, coperto mediante i proventi della vendita, sarebbe ammontato a 23 milioni di DKK se tutti i dipendenti pubblici fossero passati a un impiego coperto da un contratto di lavoro collettivo privato.

(167)

Attualmente la Danimarca progetta di vendere in toto la divisione ingegneria civile di Banedanmark (33). Nel 2004 la divisione ingegneria civile aveva un fatturato di circa 1,3 milioni di DKK e aveva, alla fine di tale anno, circa 1 470 addetti, di cui 740 erano dipendenti pubblici. Anche nel caso di una vendita della divisione ingegneria civile, i dipendenti pubblici non sarebbero obbligati a optare per un altro regime contrattuale presso l’acquirente e quindi dovrebbe essere trovata una soluzione per la loro situazione, come nel caso di altre privatizzazioni.

(168)

Un’altra possibile privatizzazione attualmente in esame riguarda la vendita della società DSB (ferrovie danesi), una società pubblica indipendente che opera servizi di trasporto passeggeri nell’ambito di un contratto di servizio pubblico negoziato e sottoscritto con lo Stato danese. Circa la metà degli 8 500 addetti della società sono dipendenti pubblici. La privatizzazione di DSB implicherebbe il passaggio a un regime contrattuale privato per tutti i dipendenti pubblici impiegati dalla società.

(169)

La Danimarca ritiene che se lo Stato non avesse impedito il fallimento di Combus dopo aver erogato una compensazione ai dipendenti pubblici per indurli a passare a un regime contrattuale collettivo, si sarebbe rivelato impossibile, nel caso di altre privatizzazioni, convincere i dipendenti pubblici a rinunciare al loro statuto per passare a tale regime contrattuale.

(170)

Lo Stato quindi non avrebbe più potuto – o avrebbe comunque avuto margini di manovra più ridotti – privatizzare società a capitale pubblico con dipendenti pubblici tra i loro addetti. La Danimarca ritiene che, nella migliore delle ipotesi, il fallimento di Combus avrebbe danneggiato la credibilità dello Stato e, di conseguenza, i dipendenti pubblici avrebbero preteso condizioni migliori, ovvero compensazioni di importo significativamente superiore, per rinunciare ai loro diritti di dipendenti pubblici e passare a un regime contrattuale collettivo privato. Prendendo ad esempio il caso di Post Danmark, un raddoppio della compensazione erogata ai singoli dipendenti pubblici di tale società avrebbe significato per lo Stato danese un esborso di ulteriori 500 milioni di DKK.

(171)

In questo ambito il governo danese fa presente inoltre che in passato aveva consentito il fallimento di una società, Statens Konfektion, che era stata convertita poco tempo prima (1992) in società anonima. Prima della conversione a tutti i dipendenti pubblici della società era stato offerto di passare a un regime contrattuale collettivo privato in cambio di una compensazione finanziaria. Quando in seguito le forze armate, che erano il principale cliente della società, hanno deciso di bandire appalti pubblici per i loro contratti di forniture, l’attività economica della società ne è uscita fortemente ridimensionata. Quando nel 1992 la società è fallita il governo danese è stato oggetto di aspre critiche, anche da parte degli ex dipendenti pubblici della stessa.

(172)

Il governo ritiene che, alla luce dell’esperienza fatta con Statens Konfektion, nel caso della vendita di Combus non aveva scelta, in quanto un altro fallimento avrebbe avuto effetti devastanti nei negoziati con i dipendenti pubblici in vista di future privatizzazioni.

(173)

Il governo danese spiega inoltre che se non è possibile trasferire i dipendenti pubblici a un regime contrattuale collettivo privato contestualmente alla privatizzazione, il licenziamento di tali dipendenti pubblici è spesso l’unica alternativa praticabile, non essendo possibile offrire loro un altro impiego nel loro settore di occupazione che siano obbligati ad accettare. Nel caso della vendita delle quote azionarie di Post Danmark si è stimato in 2 milioni di DKK il costo del licenziamento di un dipendente pubblico. Un tale esborso per singolo dipendente pubblico nel caso di future privatizzazioni avrebbe conseguenze devastanti sui piani di privatizzazione dello Stato e la spesa da sostenere per i licenziamenti comprometterebbe in gran parte i benefici finanziari della privatizzazione. Ed è chiaro che una spesa di tale entità supererebbe di gran lunga gli oneri sostenuti dallo Stato per la ricapitalizzazione di Combus.

(174)

Oltre alla questione del cambiamento di regime contrattuale dei dipendenti pubblici in vista delle privatizzazioni, la Danimarca ritiene che l’eventuale fallimento di Combus avrebbe avuto un impatto negativo su tutte le attività finanziarie dello Stato e sulle sue opzioni future di investimento. In particolare il governo danese ritiene che un fallimento avrebbe avuto conseguenze negative sui tassi di interesse – e più in generale sulle condizioni generali del credito – praticati alle imprese di proprietà statale.

(175)

In conclusione il governo danese ritiene che lo Stato – soprattutto alla luce del problema specifico dello statuto dei dipendenti pubblici – non avrebbe agito come investitore responsabile e leale se avesse deciso di lasciar fallire Combus.

(176)

In relazione al considerando 88 della decisione di avvio del procedimento – in cui la Commissione sostiene che la Corte di giustizia accetta le argomentazioni sulla reputazione dello Stato come motivi che giustificano ricapitalizzazione soltanto se è possibile che la società torni alla redditività in misura tale da convincere un investitore privato nella stessa situazione ad assumersi il rischio – il governo danese rileva che Arriva si è effettivamente assunta tale rischio quando ha acquistato Combus.

4.1.3.   COMPATIBILITÀ CON GLI ORIENTAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL 1999

(177)

Il governo danese ritiene che la misura in oggetto rispetta tutte le condizioni di cui agli orientamenti per la ristrutturazione del 1999. Con riferimento ai punti sui quali la Commissione ha sollevato perplessità nella sua decisione di avvio del procedimento, il governo danese presenta le seguenti osservazioni:

«Aiuto una tantum»

(178)

Per quanto riguarda la questione se le misure di aiuto del 1999 e del 2001costituiscano una sola misura o due misure separate, il governo danese ritiene che le misure erano così intimamente connesse – sia sul piano cronologico che per quanto riguarda i loro obiettivi – da doversi considerare come un’unica misura. Ne risulta che alla presente misura di aiuto si debbano applicare gli orientamenti per la ristrutturazione del 1999. La Danimarca giustifica questa posizione sulla base di una serie di argomentazioni.

La sentenza del TPG non annulla il punto 3.4.6 della decisione iniziale

(179)

In relazione a questo punto il governo danese rileva che, al punto 3.4.6 della decisione iniziale, la Commissione riguardo all’aiuto «una tantum» afferma quanto segue:

«Nel caso di Combus sia la successione cronologica che gli obiettivi delle ricapitalizzazioni effettuate dal governo danese, come pure la situazione di Combus, indicano che le due misure dovrebbero essere trattate come parte di un processo di ristrutturazione continuo. In particolare il primo conferimento di capitale del 1999 è servito a ridurre i debiti della società derivanti dalle ingenti perdite degli anni precedenti. Sforzi sono stati prodigati inoltre per modificare i contratti dei conducenti. L’obiettivo chiaro era la privatizzazione della società, ovvero la parte finale della strategia di ristrutturazione.»

(180)

La Commissione ha ribadito tale convinzione nei punti 50 e 54 della difesa presentata al TPG. A tale proposito il governo danese ritiene che la valutazione della misura come provvedimento «una tantum» effettuata dalla Commissione non sembra aver sollevato critiche nella sentenza Combus (34).

L’applicazione della giurisprudenza relativa a BP Chemicals indica che le due misure devono essere trattate come misura unica.

(181)

Il governo danese rileva che nella causa T-11/95, BP Chemicals (35), il TPG aveva sottolineato che per valutare l’opportunità di separare un pagamento da un altro è necessario tenere conto della cronologia dei conferimenti di capitale, dei loro obiettivi e della situazione della società nel momento in cui sono state adottate le decisioni sui singoli conferimenti di capitale.

(182)

Le due misure avevano lo stesso obiettivo Un accordo politico per la riorganizzazione di Combus e la vendita delle azioni della società è stato raggiunto tra governo e opposizione il 26 novembre 1998 contestualmente all’accordo sul bilancio 1999. Come indicato espressamente nel progetto di legge della commissione finanze del 27 maggio 1999, la ricapitalizzazione del 1999 aveva l’obiettivo di riorganizzare Combus prima della vendita delle azioni, ovvero della privatizzazione completa della società.

(183)

La riorganizzazione in vista della privatizzazione era necessaria perché la situazione economica della società si era fortemente deteriorata. Si era stimato infatti che i fondi propri di Combus al 31 dicembre 1999 sarebbero ammontati a circa 47 milioni di DKK a fonte di una necessità di almeno 125 milioni di DKK, come richiesto dai creditori della società.

(184)

L’accordo politico sulla privatizzazione poteva pertanto trovare applicazione soltanto se il governo danese avesse garantito a Combus mezzi propri sufficienti per continuare l’attività fino a che fosse trovato un acquirente.

(185)

L’aiuto erogato nel 2001 aveva esattamente lo stesso obiettivo del conferimento di capitale del 1999. Poiché nel 2000 si è manifestato un potenziale acquirente, la cancellazione del prestito subordinato del 1999 e le garanzie fornite vanno intese come l’ultimo tassello del mosaico economico che avrebbe consentito la vendita di tutte le azioni di Combus. La misura del 2001 costituiva pertanto la fase finale di un processo atto a agevolare la vendita della società.

(186)

L’obiettivo delle due misure era pertanto esattamente lo stesso: rendere la vendita di Combus più appetibile in vista della privatizzazione della società. Esisteva pertanto una connessione diretta e ovvia – di tipo legale, finanziario e logico – tra le misure del 1999 e del 2001.

(187)

Tra le due misure esiste una stretta connessione cronologica. A seguito dell’accordo politico sulla privatizzazione di Combus, il 27 maggio 1999 è stato approvato il progetto di legge della commissione finanze. Il governo danese ha quindi proceduto a una ricapitalizzazione della società per un totale di 300 milioni di DKK, di cui 100 milioni in forma di prestito subordinato, acceso in virtù di un accordo di prestito stipulato il 30 maggio 1999.

(188)

Il progetto di legge della commissione finanze del 13 dicembre 2000 autorizzava il ministero dei trasporti a vendere tutte le azioni della società anonima Combus detenuta al 100 % dallo Stato danese.

(189)

Il ministero dei trasporti veniva inoltre autorizzato a fornire una serie di garanzie agli acquirenti in relazione alla conclusione dell’accordo di vendita. Le garanzie, menzionate nel progetto di legge, erano parte integrante dell’accordo di vendita del 15 gennaio 2001. La commissione finanze del parlamento danese è stato informata delle garanzie in oggetto con progetto di legge 190 del 25 giugno 2002.

(190)

Poco più di 18 mesi sono trascorsi tra la data della decisione di operare il primo conferimento di capitale e la vendita di Combus. Considerando le dimensioni e l’importanza della società per lo Stato danese e le procedure complesse necessarie per ottenere le offerte di potenziali acquirenti, il governo danese ritiene che i due conferimenti di capitale fossero talmente collegati sul piano temporale da non lasciare dubbio alcuno sul fatto che si trattasse di un’unica misura finanziaria.

(191)

Il governo danese sottolinea come sia significativo che la data della decisione di attuare la misura nel 2001 era esclusivamente in funzione del momento in cui il governo danese avrebbe avuto elementi sufficienti per valutare la necessità di una ricapitalizzazione e della concessione di garanzie in relazione alla vendita. La data delle misure nel 2001 era pertanto interamente in funzione della durata e dei risultati del processo di vendita.

(192)

In questo ambito il governo danese rileva inoltre che, nel caso di BP Chemicals, il primo conferimento di capitale è avvenuto il 1o ottobre 1992, il secondo è stato approvato dalla direzione il 2 dicembre 1993 e un terzo è stato approvato, sempre dalla direzione il 29 giugno 1994.

(193)

Al punto 178 della sentenza il tribunale ha sottolineato il fatto che i tre conferimenti di capitale sono avvenuti in un periodo relativamente breve, da ottobre 1992 a luglio 1994. E per quanto riguarda la relazione cronologica tra il secondo e il terzo conferimento di capitale, il tribunale ha sottolineato il breve intervallo di tempo intercorso tra gli stessi.

(194)

A tale proposito il governo danese sottolinea che la ricapitalizzazione del 2001 non sarebbe potuta avvenire anteriormente a tale data poiché i negoziati con l’acquirente dovevano essere conclusi prima di determinare l’entità delle esigenze di nuovi capitali in connessione con la vendita.

(195)

La situazione di Combus al momento dei conferimenti di capitale Il governo danese sottoscrive le valutazioni formulate dalla Commissione al considerando 75 della decisione di avvio del procedimento, secondo cui nel 1999 e nel 2001 Combus versava in serie difficoltà dovute al fatto che la società aveva sottoscritto negli anni precedenti contratti di trasporto con autobus a condizioni svantaggiose. La Commissione concludeva che la situazione di Combus era pertanto immutata alle date citate.

(196)

Il governo danese spiega inoltre che nel 1998-2000 Combus registrava un passivo significativo da attribuire quasi esclusivamente ai contratti in perdita nell’area di Copenhagen. Inoltre, nel 1998 e 1999, sono stati accantonati importi significativi (rispettivamente65 000 000 e 53 637 000 DKK) a copertura di perdite future derivanti dai citati contratti. Tali accantonamenti erano necessari in quanto la società era tenuta a onorare detti contratti fino alla loro scadenza.

(197)

Il governo danese ritiene che, se il tribunale nella sentenza su BP Chemicals afferma che, per stabilire se si tratta di un’unica misura di aiuto, bisogna tenere conto della «situazione […] al momento in cui sono state adottate le decisioni di effettuare ciascuno dei conferimenti considerati», è perché è necessario valutare se, nel periodo tra i singoli conferimenti di capitale, sono intervenuti cambiamenti nella situazione finanziaria della società che dimostrano che tali conferimenti – nonostante eventuali collegamenti cronologici e relativi – coprono effettivamente esigenze diverse. Secondo il governo danese ciò non si è verificato nella situazione in esame per le seguenti ragioni:

(198)

Gli apporti di capitale effettuati nel 1999 e nel 2001 erano intesi a coprire le necessità di capitale derivanti dal fatto che la società aveva sottoscritto contratti svantaggiosi nel periodo precedente il 1999. Tali apporti di capitale sono avvenuti in due fasi perché soltanto alla fine dei negoziati con l’acquirente Arriva è emerso con chiarezza quali fossero le reali necessità di capitale, per quanto, obiettivamente tali necessità fossero già presenti al momento del primo conferimento di capitale nel 1999.

(199)

Conclusione: In conclusione il governo danese ritiene che sono stati rispettati tutti i criteri considerati importanti nell’ambito della causa BP Chemicals per valutare se conferimenti di capitale cronologicamente distinti costituiscano un’unica misura finanziaria. In relazione ai conferimenti di capitale del 1999 e del 2001, pertanto, è stato soddisfatto il criterio dell’aiuto «una tantum» sancito dagli orientamenti per la ristrutturazione.

Redditività economica di Combus

(200)

Il governo danese ritiene che grazie alle ricapitalizzazioni del 1999 e 2001 Combus abbia recuperato la redditività economica. Il fatto che la società non sia tornata in attivo prima del 2006 è dovuto esclusivamente ai contratti in perdita che Combus si era aggiudicata in seguito a gare d’appalto.

(201)

La vendita di tutte le quote azionarie di Combus a Arriva dimostra, secondo il governo danese, che Combus aveva recuperato interamente la redditività economica dopo l’erogazione degli aiuti alla ristrutturazione. Un investitore privato quale Arriva non si sarebbe assunto il significativo rischio finanziario di acquisire Combus se, dopo un accurato processo di due diligence, non si fosse convinto che tale società era tornata alla redditività e presentava soddisfacenti potenzialità di generare redditi in una situazione normale di economia di mercato.

(202)

Il governo rileva che, ai considerando 107 e 108 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso perplessità su due aspetti: in primo luogo la questione della rescissione dei contratti e in secondo luogo la differenza tra il passivo accumulato e gli aiuti erogati.

(203)

Le osservazioni del governo danese quanto alla possibilità di mettere fine ai contratti sono state riportate in precedenza.

(204)

Per quanto riguarda invece la questione della differenza tra il passivo accumulato nel periodo 2000-2005 (360 milioni di DKK) e l’importo totale dell’aiuto (291 milioni di DKK) versato nel 2001, il governo ritiene che l’affermazione della Commissione sia frutto di un malinteso.

(205)

L’importo indicato in relazione al passivo accumulato nel periodo 2000-2005 è corretto ma i fondi conferiti a Combus nel 2001 sono superiori a tale passivo. I fondi conferiti dal governo sono ammontati a 291 milioni di DKK (cfr. le osservazioni secondo cui per il calcolo dell’aiuto si deve considerare l’importo effettivamente versato sulla base delle garanzie).

(206)

Un punto ancora più importante da prendere in considerazione è che all’importo versato dal governo vanno aggiunti 100 milioni di DKK derivanti dai debiti cancellati dai creditori. Il capitale conferito nel 2001 superava pertanto le stime sul passivo accumulato nel periodo 2000-2005.

Misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti

(207)

Il governo danese ritiene in primo luogo che gli orientamenti per la ristrutturazione del 1999 debbano essere interpretati nel senso che l’uso di misure in grado di controbilanciare le ripercussioni negative degli aiuti sui concorrenti è facoltativo e vada richiesto soltanto quando siffatte misure sono necessarie. Questo aspetto è sottolineato dall’uso del verbo «dovrebbe» al punto 35 degli orientamenti e dalla formulazione di tutto il punto 39, ii). Il governo danese, inoltre, sottolinea che la Commissione, nell’adottare la sua decisione iniziale, non aveva richiesto che Arriva facesse concessioni o adottasse misure per controbilanciare potenziali distorsioni della concorrenza in connessione con la vendita. In secondo luogo il governo danese fa presente che non esiste un problema di sovraccapacità nel settore del trasporto con autobus.

(208)

In secondo luogo il governo danese fa presente che non esiste un problema di sovraccapacità nel settore del trasporto con autobus. Ricorda inoltre che le autorità danesi della concorrenza hanno sottolineato al contrario che tale mercato è contraddistinto da una concorrenza particolarmente attiva ed efficace ed è facilmente accessibile grazie alle ridotte barriere di accesso garantite dalla normativa europea sugli appalti. Il governo danese, pertanto, ritiene che non sussisteva la necessità di controbilanciare le possibili ripercussioni negative degli aiuti in quanto non esistevano indizi delle stesse.

(209)

In terzo luogo il governo danese sostiene che ricapitalizzazioni di Combus corrispondevano al prezzo negativo di mercato della società, stabilito a seguito di una procedura di presentazione delle offerte del tutto aperta, cui hanno potuto concorrere tutti i potenziali interessati e che la misura di aiuto non ha pertanto creato distorsione della concorrenza sul mercato.

(210)

In quarto luogo il governo danese ritiene che la successiva vendita di una serie di attività e passività a Connex abbia costituito una misura capace di ridurre potenziali effetti negativi sulle condizioni di mercato. Vendendo a Connex almeno il 50 % delle attività di Combus Arriva ha certamente controbilanciato i potenziali vantaggi competitivi che aveva acquisito grazie all’acquisizione di Combus. Con la vendita di tali attività a Connex, infatti, Arriva ha sensibilmente ridotto la sua quota di mercato nell’area di Copenhagen.

(211)

Infine il governo danese fa notare che i contratti in perdita arriveranno a scadenza al più tardi nel 2006 e saranno quindi oggetto di gare d’appalto pubbliche aperte a tutti gli operatori di mercato. Anche se la misura avesse un’incidenza negativa sulla concorrenza – che, secondo il governo danese, sarebbe comunque minima – essa sarebbe comunque limitata nel tempo.

Aiuti limitati allo stretto necessario

(212)

Il governo danese ritiene che le misure di aiuto sono state limitate allo stretto necessario e che erano pertanto conformi alle pertinenti condizioni stabilite negli orientamenti per la ristrutturazione del 1999.

(213)

L’importo del conferimento di capitale del 1999 è stato suggerito dalla società di consulenza legale Kromann e Münter, dopo un’analisi effettuata da KPMG in collegamento con la ristrutturazione di Combus, e il consulente finanziario del governo danese, Alfred Berg, ha contribuito a tale valutazione.

(214)

Per quanto riguarda i conferimenti di capitale del 2001, il governo danese ha chiarito che gli importi sono stati determinati tenendo conto sia della situazione finanziaria della società sia dei negoziati che il governo danese aveva in corso con Arriva e altri acquirenti potenziali. Poiché l’importo della ricapitalizzazione richiesta è stato definito a seguito dei negoziati con i potenziali acquirenti – che si erano manifestati nell’ambito di una procedura di vendita aperta, trasparente e non discriminatoria – le misure di aiuto erano in linea con il prezzo di mercato della società e pertanto limitati allo stretto necessario.

Contributo al piano di ristrutturazione

(215)

Al considerando 119 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha stabilito che anche il beneficiario deve contribuire al piano di ristrutturazione e che l’assunzione da parte di Arriva di una quota del debito di Combus costituiva un contributo in tal senso. In questo ambito la Commissione aveva chiesto informazioni su eventuali altri contributi di Combus e/o Arriva.

(216)

Il governo danese ritiene che i risparmi e le razionalizzazioni previste nel piano di ristrutturazione si configurano come contributo del beneficiario a norma del punto 40 degli orientamenti per la ristrutturazione. Secondo il governo danese altri contributi sono il prezzo di vendita di 100 DKK, gli introiti della vendita del 50 % di Combus a Connex (113,9 milioni di DKK) e il contributo diretto di Arriva ai costi della ristrutturazione (33,6 milioni di DKK).

4.2.   Osservazioni di Danske Busvognmaend

4.2.1.   RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVESTITORE PRIVATO IN UN’ECONOMIA DI MERCATO

(217)

Danske Busvognmaend ritiene che non sono state dimostrate le prospettive di Combus di recuperare efficienza e redditività. Anzi, facendo riferimento al punto 19 della sentenza Combus, Danske Busvognmaend si dice convinta che un investitore privato non avrebbe agito come il governo danese nel momento in cui ha concesso l’aiuto.

(218)

Oltre agli elementi fattuali forniti dalla Commissione, Danske Busvognmaend fa riferimento a tre rapporti presentati in Danimarca successivamente alla sentenza Combus (36), in cui, secondo tale associazione di categoria, si asserisce che un investitore privato non avrebbe agito come il governo danese in una situazione analoga.

(219)

Danske Busvognmaend ricorda che, quando nel maggio 1999 il governo danese ha concesso a Combus un aiuto economico di 300 milioni di DKK si è richiamato al principio dell’investitore nell’economia di mercato (cfr. pagina 22, nota 36, della domanda). Il ministro dei trasporti dell’epoca aveva dichiarato:

«in sostanza ritengo che la ricapitalizzazione di Combus A/S da parte del ministero dei trasporti non costituisce aiuto di Stato e che, di conseguenza, questa operazione non vada notificata alla Commissione, in quanto il ministero ha effettuato una valutazione da cui si evince che la ricapitalizzazione era necessaria e sufficiente, che l’impresa poteva essere ristrutturata in vista di un suo ritorno alla redditività e che si poteva ritenere che il capitale supplementare investito avrebbe generato profitti o interessi o sarebbe stato rimborsato. Per questa ragione ritengo che l’investimento in parola sia conforme al principio dell’investitore in un’economia di mercato».

(220)

Danske Busvognmaend ricorda che in seguito la Corte dei conti danese ha analizzato la questione (cfr. allegato A 22) e si richiama alle conclusioni di quest’ultima (capitolo V, pagine 37 e 39 e, soprattutto, pagine 41 e 43), in cui la Corte ha spiegato che:

«l’inchiesta realizzata dalla Corte dei conti ha dimostrato che, quando ha elaborato il piano di ricapitalizzazione di Combus, il ministero dei trasporti doveva essere al corrente della cattiva gestione dell’impresa e dell’assenza di solide basi per adottare decisioni di natura economica, in particolare per quanto riguardava il controllo della redditività dei contratti di trasporto con autobus e dell’evoluzione dei costi generali».

(221)

Danske Busvognmaend ritiene che l’incertezza quanto alla redditività dell’investimento era tale da rendere impossibile l’applicazione del criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato. Ritiene inoltre che la ricapitalizzazione da 300 milioni di DKK del 1999 è stata fatta per evitare il fallimento dell’impresa che era imminente (cfr. punto 38 della risposta e le citazioni ivi contenute).

(222)

Danske Busvognmaend è convinta inoltre che, in seguito, le cose si siano svolte in modo diverso da quanto dichiarato ufficialmente dal ministro dei trasporti. Nella primavera del 2001, infatti, si è dovuto procedere a una nuova ricapitalizzazione e a una cancellazione di debiti per un totale di 240 milioni di DKK. I creditori privati inoltre hanno dovuto trovare un accordo che ha portato alla cancellazione di 100 milioni di DKK di crediti vantati nei confronti di Combus.

(223)

Danske Busvognmaend conclude sostenendo che nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe agito, in circostanze analoghe, come lo Stato danese, poiché non avrebbe potuto attendersi alcuna remunerazione del capitale investito. Un normale investitore privato, secondo Danske Busvognmaend, avrebbe cercato di mettere fine ai contratti in perdita, lasciando che se ne facessero carico altre imprese, per garantire in questo modo la redditività di Combus.

(224)

Sulla base di tale posizione Danske Busvognmaend ricorda che nella causa T-157/01 il TPG, al punto 94, afferma che «il mercato danese del trasporto mediante autobus è capace di adattarsi rapidamente alle richieste delle autorità competenti in materia di trasporti e che, in caso di liquidazione di un’impresa aggiudicataria, si può facilmente fare ricorso ad altre imprese finché non venga indetta una nuova gara d’appalto. Di conseguenza, altri operatori avrebbero potuto rilevare i contratti di trasporto assicurati dalla Combus nel caso di una liquidazione di quest’ultima».

(225)

Per Danske Busvognmaend appare dunque evidente che un investitore privato avrebbe valutato con maggiore attenzione la possibilità di cedere i contratti esistenti o di consentire il fallimento dell’impresa. Una tale valutazione invece non è stata effettuata. È evidente che una serie di altri operatori del mercato del trasporto con autobus sarebbe stata interessata alla ripresa delle linee cedute da Combus. In particolare nella regione della capitale Combus era penalizzata sia dal fatto che la sua offerta era particolarmente bassa, sia perché doveva costruire infrastrutture di cui non disponeva (garage, ecc.). Si può supporre che Arriva sarebbe stata interessata a riprendere i contratti che Combus le aveva impedito di ottenere, in quanto Arriva disponeva delle strutture necessarie (garage, infrastrutture, ecc.) e avrebbe quindi potuto effettuare i trasporti a un costo inferiore.

(226)

Danske Busvognmaend ritiene che da talune dichiarazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee si può desumere che può essere conforme al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato il fatto di aiutare un’impresa nel momento in cui si cerca di venderla per il fatto che il fallimento di tale impresa sarebbe più oneroso. Affinché tuttavia una tale misura possa essere giustificata sulla base del principio dell’investitore privato in un’economia di mercato occorre presentare una documentazione basata su dati economici affidabili indicanti che tale misura è più favorevole per la cosa pubblica di una liquidazione o fallimento. Secondo Danske Busvognmaend, però, le autorità danesi non hanno presentato alcun documento da cui emerga che sarebbe stato più oneroso per lo Stato procedere alla liquidazione di Combus o dichiararla in fallimento anziché mantenerla in vita e venderla, come poi è avvenuto. L’associazione ritiene al contrario che si sarebbe rivelato meno oneroso per lo Stato procedere alla liquidazione di Combus o dichiararla in fallimento. La cessione dei contratti ad altri operatori di trasporto avrebbe permesso di evitare le notevoli perdite di esercizio e i pesanti debiti registrati in seguito e avrebbe permesso di vendere il materiale e le infrastrutture all’altra parte a prezzi realistici.

4.2.2.   RISPETTO DEGLI ORIENTAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL 1999

(227)

Danske Busvognmaend ritiene che non siano state rispettate le condizioni definite negli orientamenti per la ristrutturazione del 1999.

«Aiuto una tantum»

(228)

Danske Busvognmaend è dell’avviso che le due misure siano da considerare due misure di aiuto distinte. Secondo tale associazione né il governo danese né Arriva sono riusciti a dimostrare che le due misure costituiscano due tranche dello stesso aiuto. Per Danske Busvognmaend il caso in esame indica anzi in modo chiaro che Combus era una società gestita male (e il governo danese ne era pienamente consapevole) e che nel 1999 le è stato erogato un sostegno finanziario senza valutazione e follow-up adeguati, rendendo poi necessaria l’erogazione di un ulteriore aiuto finanziario nel 2001.

Piano di ristrutturazione

(229)

Danske Busvognmaend sostiene che il governo danese non aveva fornito alcun piano di ristrutturazione anteriormente alla prima ricapitalizzazione del 1999 e che non è possibile presentare un piano di ristrutturazione a posteriori (37). In questo senso Danske Busvognmaend non condivide la posizione della Commissione quale illustrata ai considerando 36, 48 e 49 della decisione di avvio del procedimento.

Redditività economica

(230)

Danske Busvognmaend sostiene che Combus, da impresa pubblica, non avrebbe mai raggiunto la redditività e, quindi, l’efficienza economica, ritenendo che quest’ultima potesse essere conseguita soltanto mediante la vendita di Combus a Arriva. A tal fine fa riferimento alla decisione di avvio del procedimento e alla posizione del TPG nella sentenza Combus, punti 115 e 116.

Misure per ridurre indebite distorsioni della concorrenza

(231)

Danske Busvognmaend ritiene che le misure di aiuto a favore di Combus distorcono de facto la concorrenza sul mercato, in quanto hanno consentito ad Arriva di acquisire una quota di mercato di circa il 70 % grazie all’acquisizione di Combus. Di conseguenza Arriva si è trovata a detenere una posizione dominante sul mercato danese, mentre allo stesso tempo molte società che operano trasporto con autobus si sono trovate sull’orlo del fallimento. Danske Busvognmaend è del parere che il governo danese non abbia fatto nulla per evitare la distorsione della concorrenza; Combus, infatti, non ha rinunciato a nessuno dei suoi contratti quando, nel 1999, le è stato concesso l’aiuto, mentre le misure di aiuto del 2001 sono addirittura andate a vantaggio di Arriva. E ciò ha permesso ad Arriva di vendere una parte di Combus a Connex realizzando un profitto a scapito dei suoi concorrenti.

(232)

Sulla base degli orientamenti per la ristrutturazione e delle condizioni per ridurre quanto possibile indebite distorsioni della concorrenza, Combus avrebbe dovuto quantomeno rinunciare ai propri contratti. In questo senso Danske Busvognmaend condivide la posizione della Commissione quale illustrata al considerando 112 della decisione di avvio del procedimento.

Limitazione dell’aiuto al minimo indispensabile

(233)

Danske Busvognmaend ritiene che in relazione alla vendita di Combus il governo danese non abbia tenuto in alcuna considerazione questo punto e che non vi sia alcuna certezza che la vendita è stata realizzata al prezzo di mercato, cosa che avrebbe garantito la limitazione dell’aiuto al minimo indispensabile.

(234)

Secondo Danske Busvognmaend il governo danese ha riconosciuto chiaramente che non vi è stato un controllo sulla misura, tale da stabilire che l’aiuto concesso si limitava al minimo indispensabile e a questo titolo cita la pagina 6 dell’allegato K del caso Combus, dove il governo danese dichiara: «La ricapitalizzazione negoziata, richiesta da Arriva come condizione per acquisire le quote azionarie (di Combus), è basata su un piano economico che, ovviamente, è ignoto al venditore». E alla pagina 6 dell’allegato I dichiara altresì: «… il governo ritiene che la ricapitalizzazione richiesta da Arriva rifletta l’attuale valore di mercato della società …».

(235)

Danske Busvognmaend ritiene che vi siano buone ragioni per mettere fortemente in dubbio che l’aiuto concesso a Combus in relazione della vendita della società a Arriva si sia limitato al minimo indispensabile. L’associazione si dice anzi convinta che Arriva abbia fatto un buon affare e rimanda a questo proposito al capitolo 8 della sua nota del 24 febbraio 2003 e fa presente che il governo danese avrebbe fatto meglio a ricorrere a esperti indipendenti ai fini della vendita, come spesso previsto dalla Commissione nei casi di cessione di attività, e che la vendita non è stata effettuata a condizioni trasparenti e con procedure aperte a tutti i concorrenti in un dato ambito.

4.3.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA ARRIVA

(236)

Alla Commissione sono pervenute inoltre le osservazioni (illustrate nella parte II della presente decisione) di Arriva Danmark A/S relative a un punto ben distinto, ovvero il prezzo di vendita concordato tra Arriva e Connex.

5.   RISPOSTA DEL GOVERNO DANESE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA DANSKE BUSVOGNMAEND E ARRIVA

5.1.   IL PRINCIPIO DELL’INVESTITORE OPERANTE IN UN’ECONOMIA DI MERCATO

(237)

In primo luogo il governo danese ritiene che, citando un brano della relazione dell’Ufficio del verificatore generale di Danimarca estrapolato dal suo contesto, Danske Busvognmaend abbia fornito un’impressione distorta della realtà. Secondo il governo danese il brano citato è estratto da pagina 47 della relazione dal titolo «Osservazioni dell’Ufficio del verificatore generale di Danimarca» e fa riferimento a dati oggettivi che formano la base del progetto di legge presentato dal ministero dei trasporti alla commissione finanze del parlamento, base giuridica della ricapitalizzazione di Combus per 300 milioni di DKK.

(238)

A pagina 47 a proposito dei dati su cui si basa il progetto di legge, l’Ufficio del verificatore generale di Danimarca afferma:

«Dalle informazioni contenute nel progetto di legge si deve desumere che, dopo aver iscritto nel bilancio 1998 accantonamenti per 65 milioni di DKK, il quadro della situazione finanziaria di Combus alla fine del 1998 era sufficientemente accurato e costituiva quindi un ragionevole punto di partenza per stabilire le necessità di capitale dell’impresa. Il ministero dei trasporti, tuttavia, non ha asserito che le informazioni finanziarie sulla base delle quali è stato deciso l’accantonamento di 65 milioni di DKK provenivano soltanto da bilanci, stime e risparmi previsti comunicati dalla società.

L’Ufficio del verificatore generale di Danimarca ritiene che il ministero dei trasporti avesse la responsabilità di valutare il materiale presentato al fine di fornire al ministro e alla commissione finanze tutte le pertinenti informazioni collegate al progetto di legge. Il ministero dei trasporti non avrebbe dovuto preasentare il progetto di legge sulla base dei dati esistenti. In alternativa il ministero avrebbe potuto sottolineare, tenendo conto della necessità di procedere in tempi rapidi a una ricapitalizzazione di Combus, che il progetto di legge si basava esclusivamente sui bilanci e le stime formulate dalla società».

(239)

Secondo il governo danese, quindi, l’Ufficio del verificatore generale di Danimarca non ha criticato il fatto che il ministero abbia raccomandato la ricapitalizzazione di Combus per 300 milioni di DKK, quanto piuttosto il fatto che non abbia fatto presente alla commissione finanze che il progetto di legge era basato su bilanci e stime formulati dalla direzione di Combus. Poiché la ricapitalizzazione era urgente, il ministero dei trasporti non aveva altra scelta che raccomandare l’adozione di questo provvedimento, considerato necessario per evitare il fallimento di Combus e, di conseguenza, per realizzarne la vendita.

(240)

In secondo luogo il governo danese rileva che le osservazioni di Danske Busvognmaend sono centrate esclusivamente sulla questione se e in quale misura un investitore privato avrebbe provveduto a una simile ricapitalizzazione nel 1999 sulla base del fatto che i futuri profitti di Combus, in se stessi, avrebbero garantito un adeguato rendimento del capitale investito.

(241)

Tuttavia, nell’ottica del governo danese il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato non si basa solo su rendimento diretto che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare dall’investimento dello Stato. Al contrario ritiene che si debba tenere conto delle perdite indirette latenti e degli effetti negativi sulle future privatizzazioni (ma non solo) determinati da un eventuale fallimento.

(242)

In terzo luogo il governo danese contesta l’asserzione secondo cui esistevano operatori interessati ad acquisire i contratti in perdita. Quand’anche fossero vi fossero stati potenziali acquirenti per tali contratti, un loro trasferimento avrebbe significato un’immediata conferma delle perdite realizzate su tali contratti e avrebbe avuto conseguenze finanziarie immediate e incalcolabili per Combus.

(243)

Il governo danese contesta inoltre l’asserzione secondo cui qualsiasi operatore avrebbe rilevato i contratti in perdita per un valore anche di poco superiore al loro valore negativo. Una vendita dei contratti sarebbe stata pertanto possibile soltanto a un prezzo di acquisto negativo. In ogni caso la vendita di singoli contratti e/o di singole immobilizzazioni o attività operative non sarebbe stata più vantaggiosa di una vendita di tutta la società. Tale valutazione è sottoscritta dall’Ufficio del verificatore generale di Danimarca (38).

(244)

Con riferimento al punto 94 della sentenza Combus, Danske Busvognmaend asserisce che in caso di fallimento di Combus altri operatori sarebbero stati pronti a rilevare in tempi rapidi i contratti di quest’ultima. Il governo danese non mette in dubbio la fondatezza di questa asserzione ma rileva che ciò non incide sulla valutazione legale del fatto che lo Stato abbia agito o no in conformità del principio dell’investitore privato in un’economia di mercato. L’informazione può tuttavia essere utile per valutare in che misura il fallimento di Combus inciderebbe sulla gestione dei trasporti pubblici e provocherebbe una turbativa dei servizi di trasporto.

5.2.   AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

«Aiuto una tantum»

(245)

In relazione alle argomentazioni di Danske Busvognmaend il governo danese rileva che eventuali riserve quanto al pagamento dell’aiuto in occasioni successive non incide sul fatto che un aiuto di un dato importo non possa essere considerato come singola misura di aiuto erogata in più di una rata. Elemento decisivo in questo contesto è invece una valutazione globale per accertare se i singoli importi degli aiuti siano collegati a livello cronologico e di obiettivi in modo tale da poter essere considerati un’unica misura.

Il piano di ristrutturazione

(246)

Il governo danese ammette che contestualmente alla ricapitalizzazione per 300 milioni di DKK non ha presentato un piano di ristrutturazione alla Commissione e che non ha comunicato a quest’ultima i dettagli sulla vendita di Combus una volta raggiunto un accordo con Arriva nel novembre 2000.

(247)

Il governo danese non condivide tuttavia l’interpretazione che Danske Busvognmaend dà della sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C-17/99, Francia/Commissione, ovvero che uno Stato membro non possa trasmettere un piano di ristrutturazione alla Commissione se ha già erogato l’aiuto.

(248)

Il governo danese rileva in primis che gli orientamenti per la ristrutturazione del 1999 non contengono norme o istruzioni sui tempi per presentare un piano di ristrutturazione alla Commissione. L’unica condizione chiara è che la Commissione non può approvare un aiuto alla ristrutturazione senza prima aver ricevuto il relativo piano.

(249)

Il governo danese ritiene che anche quando una misura di aiuto viene attuata senza preventiva notifica alla Commissione, quest’ultima deve verificare che l’aiuto soddisfi le condizioni per una sua approvazione. Ciò è stabilito tra l’altro dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 (di seguito il «regolamento di procedura»), in virtù del quale è perfettamente accettabile che la Commissione riceva un piano di ristrutturazione approvato prima che la Commissione stessa abbia deciso se l’aiuto è compatibile o no con il mercato comune.

(250)

In relazione al punto 43 nella causa C-17/99, Francia/Commissione (39), il governo danese rileva che, secondo il punto 41, la Commissione, nella decisione oggetto della causa, aveva affermato che «il governo francese non ha presentato un programma di ristrutturazione credibile» e che «dopo l’avvio del procedimento le autorità francesi non hanno presentato nessun programma di ristrutturazione». ″

(251)

Secondo il governo danese dalla formulazione utilizzata dalla Commissione emerge con chiarezza che sarebbe stato sufficiente soddisfare le condizioni previste dagli orientamenti per la ristrutturazione del 1999 per poter presentare un piano di ristrutturazione dopo l’avvio del procedimento formale. Il fattore decisivo pertanto non è il momento preciso in cui viene presentato il piano di ristrutturazione ma il fatto che esso sia presentato prima che la Commissione adotti una decisione finale.

(252)

Il governo danese ritiene pertanto che i piani di ristrutturazione dell’8 e 23 gennaio 2001 sono stati presentati in tempo e che soddisfano le condizioni previste dagli orientamenti per la ristrutturazione del 1999.

(253)

Nelle comunicazioni di febbraio e aprile 2007, il governo danese rileva che un piano di ristrutturazione finanziario e operativo era disponibile quando la commissione finanze aveva approvato la ricapitalizzazione del 1999.

Controbilanciare gli effetti negativi dell’aiuto

(254)

Il governo danese ritiene che la vendita a Connex di una parte di Combus da parte di Arriva non si sia tradotta in profitti superiori ai calcoli e alle aspettative del governo danese e di Arriva al momento della vendita di Combus a quest’ultima.

Limitazione dell’aiuto al minimo indispensabile

(255)

In risposta alle asserzioni di Danske Busvognmaend, secondo cui la vendita non è stata oggetto di gara pubblica, il governo danese afferma che il processo di vendita è stato particolarmente lungo, competitivo, non discriminatorio e trasparente e che il prezzo finale non è risultato molto diverso dall’offerta originaria.

(256)

All’affermazione secondo cui il prezzo di mercato non è stato oggetto di controlli indipendenti, il governo danese risponde che la vendita è stata approvata dalla commissione finanze del parlamento sulla base di analisi effettuate dal consulente finanziario dello Stato, Alfred Berg. Il governo danese è dell’avviso che tale controllo sia sufficiente. Secondo il governo danese i brani tratti dall’allegato alla causa presso il TPG, citati da Danske Busvognmaend, non contengono alcun rilievo quanto a eventuali lacune nei controlli per verificare che l’aiuto fosse limitato al minimo indispensabile.

(257)

Il governo danese spiega inoltre che dopo la vendita sono state realizzate tre indagini indipendenti sul prezzo di quest'ultima, ovvero «Relazione sull’indagine relativa a Combus A/S», «Inchiesta legale sulla gestione della proprietà di Combus A/S da parte dello Stato» e la «Relazione del controllore generale».

(258)

Alla luce di quanto precede il governo danese contesta l’affermazione secondo cui non sono stati effettuati controlli per garantire che l’aiuto fosse limitato al minimo indispensabile. Il riferimento fatto da Danske Busvognmaend agli allegati K e I della causa non ha nulla a che vedere con la questione di cui trattasi (ovvero che l’aiuto fosse o no limitato al minimo indispensabile). Tuttavia le citazioni in parola dimostrano che la vendita a Arriva è stata preparata sulla base di un piano economico e che il prezzo di vendita rifletteva quello di mercato.

(259)

Il governo danese infine non ritiene che l’impiego di revisori indipendenti avrebbe determinato una valutazione o un prezzo di vendita differenti per le azioni di Combus. Per il governo danese il test decisivo è stato quello del mercato.

6.   VALUTAZIONE GIURIDICA DELLA COMMISSIONE

6.1.   VALUTAZIONE DELL’ESISTENZA DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO CE

(260)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

6.1.1.   QUESTIONE PRELIMINARE: LE MISURE DEL 1999 E DEL 2001 COSTITUISCONO UNA MISURA SINGOLA O DUE MISURE DISTINTE DA ANALIZZARE ALLA LUCE DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE?

(261)

Come descritto in precedenza, Combus ha ricevuto un sostegno da parte del governo danese in forma di conferimenti di capitale (nel 1999 e 2001), di un prestito subordinato (nel 1999), della successiva conversione del prestito subordinato in capitale azionario e di garanzie fornite all’acquirente. È quindi importante ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, stabilire se il sostegno finanziario erogato rispettivamente nel 1999 e nel 2001 nell’ambito del processo di privatizzazione sia da considerarsi come un’unica misura (sostegno erogato in due tranche) o come due misure distinte.

(262)

Nella causa relativa a BP Chemicals il TPG ha indicato come importanti ai fini di tale valutazione gli aspetti riportati di seguito:

la successione cronologica dei conferimenti di capitale,

il loro scopo,

la situazione in cui versa la società al momento in cui viene presa la decisione di procedere a un conferimento di capitale (40).

(263)

Alla luce delle osservazioni del governo danese e delle terze parti, la Commissione qui di seguito analizza se siano rispettati nel caso di cui trattasi i criteri stabiliti dal TPG nella causa relativa a BP Chemicals.

Successione cronologica delle misure

(264)

Le misure in oggetto sono state adottate rispettivamente il 27 maggio 1999 e il 15 gennaio 2001. Pertanto tra le due decisioni sono intercorsi circa 18 mesi.

(265)

Il governo danese sostiene che, data la complessità del processo di privatizzazione, 18 mesi costituiscono un lasso di tempo ragionevolmente breve e si richiama a questo proposito al caso di BP Chemicals, in cui sono trascorsi 22 mesi tra l’erogazione della prima e della seconda rata dell’aiuto.

(266)

La Commissione non è convinta delle argomentazioni avanzate dal governo danese. In primo luogo esiste un’importante differenza fattuale tra il fascicolo BP Chemicals e quello in oggetto. Nel caso di BP Chemicals, la società pubblica ENI ha ricapitalizzato a tre riprese l’impresa ENIChem, nel 1992, 1993 e 1994. Il TPG doveva verificare se la Commissione avesse valutato adeguatamente il terzo conferimento di capitale – nel senso della sua conformità con il principio dell’investitore privato – mentre i primi due erano stati qualificati come aiuti di Stato. In relazione alla successione cronologica delle misure il TPG ha riscontrato che il terzo conferimento di capitale era già previsto dal piano di ristrutturazione adottato dalla direzione dell’ENI lo stesso giorno del secondo conferimento di capitale, nel dicembre 1993. La decisione di autorizzare un terzo conferimento di capitale è stata poi adottata meno di un mese dopo, nel gennaio 1994.

(267)

Nel caso di cui trattasi, al contrario, nessun elemento indica che nel 1999, quando hanno deciso il primo conferimento di capitale, le autorità danesi prevedessero una seconda ricapitalizzazione in una fase successiva della ristrutturazione. anzi: il primo conferimento di capitale era stato calcolato in modo da essere sufficiente per ripristinare la redditività economica di Combus. Il secondo conferimento di capitale è stato deciso più di un anno e sei mesi dopo il primo del dicembre 2000, quando è risultato chiaro che la prima ricapitalizzazione non era stata sufficiente.

(268)

Se si prende in esame la sequenza cronologica, due argomentazioni depongono a favore dell’ipotesi che le due ricapitalizzazioni costituiscano due misure separate:

il secondo conferimento di capitale non era stato previsto dalle autorità danesi nel momento in cui avevano deciso il primo, come invece è avvenuto nel caso di BP Chemicals,

il secondo conferimento di capitale è stato deciso un anno e sei mesi dopo il primo, mentre nel caso di BP Chemicals è trascorso solo un mese tra le due misure.

Scopo delle misure

(269)

Il governo danese ritiene che le misure del 1999 e del 2001 perseguivano lo stesso scopo, ovvero la ristrutturazione e la ricapitalizzazione di Combus in vista della privatizzazione della società.

(270)

La Commissione non è di questo parere. La descrizione dettagliata dei fatti riportata in precedenza indica che la ricapitalizzazione di Combus nel 1999 è stata decisa per evitare il fallimento imminente della società. Non aveva quindi come obiettivo la privatizzazione di Combus ma si era resa necessaria poiché era fallito il primo tentativo di privatizzare Combus.

(271)

La seconda ricapitalizzazione aveva invece l’obiettivo di aumentare il capitale di Combus a un livello tale da indurre l’acquirente Arriva rilevare la società benché dietro pagamento di un prezzo simbolico.

(272)

La Commissione riconosce che entrambi i conferimenti di capitale sono stati corredati di misure di ristrutturazione e che erano finalizzati ad assorbire le perdite generate dai contratti per i quali Combus aveva presentato offerte eccessivamente basse.

(273)

La Commissione ritiene tuttavia che l’obiettivo primario delle ricapitalizzazioni fosse differente, ovvero evitare il fallimento nel primo caso e preparare la privatizzazione nel secondo.

i. Situazione della società al momento dell’adozione delle misure

(274)

La situazione di Combus al momento dell’adozione delle misure non registrava cambiamenti significativi; la società era in perdita a causa di contratti di servizio pubblico conclusi a un prezzo insufficiente per la fornitura dei servizi.

Conclusione: le misure del 1999 e del 2001 costituiscono due misure distinte

(275)

La Commissione, esaminate le osservazioni delle parti e applicando le argomentazioni svolte dal TPG nella causa BP Chemicals, ritiene che le due misure di ristrutturazione adottate nel 1999 e nel 2001 costituiscano due misure distinte ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. E ciò per tre ragioni fondamentali:

la ricapitalizzazione del 2001 non era prevista nel 1999 quando era stato deciso il primo conferimento di capitale; anzi: le autorità danesi ritenevano che la ricapitalizzazione del 1999 sarebbe stata sufficiente,

tra le decisioni di procedere alla prima e alla seconda ricapitalizzazione è intercorso un periodo di un anno e sei mesi,

l’obiettivo della prima ricapitalizzazione era evitare l’imminente fallimento di Combus, mentre la seconda mirava a rendere possibile la privatizzazione a un prezzo positivo, per quanto simbolico.

(276)

Ne consegue che esse saranno valutate a livello giuridico come due misure distinte.

6.1.2.   RISORSE STATALI E SPECIFICITÀ

(277)

La Danimarca ha finanziato entrambe le misure dal proprio bilancio, quindi con risorse statali.

(278)

Le misure riguardano un’unica impresa, Combus, e sono quindi specifiche.

6.1.3.   ESISTENZA DI UN VANTAGGIO PER L’IMPRESA BENEFICIARIA

(279)

Per essere qualificate come aiuti di Stato le misure devono conferire un vantaggio all’impresa. In questo senso si pongono due questioni:

i)

le misure non conferiscono un vantaggio a Combus se il governo danese ha agito come un investitore privato in un’economia di mercato;

ii)

le misure non conferiscono un vantaggio a Combus se sono esclusivamente finalizzate a compensare la società per gli obblighi di servizio pubblico e rispettano i quattro criteri Altmark.

Applicazione del principio dell’investitore privato in un’economia di mercato

(280)

Il principio dell’investitore privato nell’economia di mercato è stato definito nei suoi tratti essenziali nella comunicazione della Commissione agli Stati membri «Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell’articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera» (41) (di seguito la «comunicazione»). Tale principio è stato inoltre chiarito da sentenze della Corte europea di giustizia e del TPG (42).

(281)

Conformemente ai testi e alle sentenze citate, la Commissione prende in considerazione le reali possibilità della società beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti facendo ricorso al normale mercato dei capitali. Non si configura un aiuto di Stato qualora vengano messi a disposizione nuovi capitali a condizioni che sarebbero accettabili per un investitore privato operante in circostanze normali di economia di mercato (43).

(282)

Il punto 35 della comunicazione è dedicato agli apporti di capitale. Esso stabilisce che si è in presenza di un aiuto quando la posizione finanziaria dell’impresa, e in particolare la struttura e il volume dei suoi debiti sono tali da non permettere di attendersi, entro un lasso di tempo ragionevole un rendimento normale dell’investimento (sotto forma di dividendi o di incremento di valore del capitale).

(283)

Il punto 39 della comunicazione fissa criteri analoghi per i prestiti, stabilendo che quando un prestito non garantito è erogato a un’impresa che in circostanze normali non sarebbe in grado di ottenere finanziamenti (ad esempio perché esistono poche possibilità che riesca a rimborsarli), il prestito di fatto è equivalente a una sovvenzione e viene analizzato come tale dalla Commissione.

(284)

Il comportamento dell’investitore pubblico deve quindi essere paragonato a quello ipotetico di un investitore privato, come una holding privata o un gruppo privato di società che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, in una prospettiva di redditività a lungo termine (44). Un apporto di capitale necessario per garantire la sopravvivenza di un’impresa che incontra difficoltà temporanee ma che, eventualmente, dopo l’attuazione delle misure necessarie potrebbe essere in grado di recuperare la redditività, non costituisce necessariamente aiuto se è stabilito che un investitore privato avrebbe operato le stesse scelte.

(285)

Di conseguenza la Commissione deve valutare se un investitore privato e titolare di una società quale Combus avrebbe agito come il governo danese quando quest’ultimo ha adottato le misure in esame. Se la Commissione conclude che il governo danese ha agito in conformità del principio dell’investitore privato nel caso di una o entrambe le misure, quest’ultima o queste ultime non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(286)

Ai considerando 82-89 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha sollevato dubbi sul fatto che un investitore privato avrebbe agito alla stregua del governo danese in una situazione analoga.

Valutazione della misura del 1999 alla luce del principio dell’investitore privato in un’economia di mercato

(287)

Il governo danese sostiene che la misura del 1999 rispetta il principio dell’investitore privato e che per questo motivo non l’ha notificata alla Commissione prima della sua attuazione.

(288)

La Commissione rileva che la Danimarca in nessuna fase ha presentato un’analisi economica dalla quale risultasse che grazie alla misura in oggetto si sarebbe probabilmente ottenuto un rendimento dell’investimento comparabile a quello che avrebbe potuto attendersi un investitore privato nel settore del trasporto con autobus.

(289)

La Commissione rileva inoltre che il consulente finanziario del governo danese, Alfred Berg, nelle sue note del novembre 1998 e dell’aprile 1999, aveva sostenuto che non esisteva la «garanzia di un rendimento positivo dell'investimento», qualora la Danimarca avesse deciso di mantenere la proprietà di Combus e di ristrutturare la società dopo una sua ricapitalizzazione. Inoltre, il progetto di legge che autorizzava la ricapitalizzazione, adottato dal parlamento danese nel maggio 1999, indicava come improbabile che lo Stato potesse recuperare il capitale che si accingeva a investire in Combus.

(290)

La Commissione conclude che la Danimarca non ha fornito prove convincenti del fatto che lo Stato poteva ragionevolmente attendersi un rendimento dell’investimento comparabile a quello cui avrebbe aspirato un investitore privato.

(291)

Per quanto riguarda l’argomentazione della «valutazione collettiva» (valutazione a livello di gruppo), conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza (causa C-303/88), la Commissione non esclude che le società statali o pubbliche possano farsi carico delle perdite di una delle loro filiali al fine di consentirne la chiusura nelle migliori condizioni possibili, purché siano in grado di dimostrare che i costi che ciò comporta sono inferiori al danno economico che subirebbero in scenari differenti. Ad esempio la Commissione ha adottato un’impostazione analoga nella causa C-53/2003, ABX (45), punti 196-216, in cui ha tenuto conto dei costi sostenuti da altri settori del gruppo che avevano un legame economico diretto con la filiale in difficoltà e per i quali la relazione tra la chiusura della filiale e le ripercussioni sul resto del gruppo era stata effettivamente dimostrata. La Commissione ritiene che ciò non avvenga nella situazione in esame, dal momento che le autorità danesi non hanno dimostrato che il collegamento tra le attività economiche di Combus e le altre attività economiche dello Stato (soprattutto in quanto proprietario di altre società per le quali non è dimostrato un legame particolare con Combus) è sufficientemente solido da configurare un caso analogo a quello sopradescritto. In particolare, in assenza di altre argomentazioni, la Commissione non è convinta che il rating delle altre società pubbliche, che è normalmente basato sul merito di ciascuna di esse, sarebbe stato particolarmente influenzato dal destino di Combus.

(292)

Né la Commissione è convinta dell’argomentazione secondo cui il fallimento di Combus avrebbe danneggiato la reputazione dello Stato in quanto investitore o ne avrebbe messo a repentaglio il programma di privatizzazioni, sollevando dubbi quanto alla sicurezza del posto di lavoro degli ex funzionari pubblici. Per quanto riguarda il primo punto, gli investitori ragionevoli arrivano spesso alla conclusione che sia necessario chiudere le attività in perdita; per quanto riguarda il secondo punto, appare piuttosto contraddittorio sostenere che lo Sato abbia dovuto indennizzare i funzionari pubblici per far loro accettare contratti privati e che, al contempo, abbia continuato a sostenere i costi relativi al mantenimento del loro posto di lavoro.

Valutazione della misura del 2001 alla luce del principio dell’investitore privato in un’economia di mercato

(293)

In relazione alla misura del 2001 la Commissione nota che il governo danese, dopo aver ricevuto l’offerta iniziale di Arriva nell’autunno del 2000, ha svolto una valutazione delle differenti opzioni disponibili in relazione a Combus, ovvero una graduale liquidazione della società nell’arco di cinque anni, un proseguimento dell’attività con contratti migliori per sei anni, la continuazione dell’operatività per un anno senza rifinanziamento del debito, il fallimento immediato e l’offerta presentata da Arriva. Il risultato di questa analisi, presentato nella tabella 5 della presente decisione, dimostra che l’opzione «continuazione dell’operatività per un anno» (valore positivo di 71 milioni di DKK) era di gran lunga la più convincente, seguita dalla graduale liquidazione nell’arco di cinque anni (– 331 milioni di DKK) e dal proseguimento dell’attività con contratti migliori per sei anni (– 315 milioni di DKK). La vendita sulla base dell’offerta iniziale di Arriva era valutata a – 390 milioni di DKK.

(294)

Alla Commissione non risulta che il governo danese abbia effettuato nuovamente tale valutazione dopo che Arriva aveva migliorato la propria offerta. Poiché l’importo investito dal governo danese per attuare la misura del 2001, ovvero 140 milioni di DKK, associato a garanzie illimitate e garanzie limitate con un massimale di 58,9 milioni di DKK, è decisamente superiore alla prima opzione valutata nello studio, la Commissione ritiene che le autorità danesi, nel decidere le misure del 2001, non potevano ragionevolmente pensare che un investitore privato avrebbe agito nello stesso modo.

(295)

Per quanto riguarda la valutazione collettiva e la tutela dell’immagine del governo danese, la Commissione non accetta le argomentazioni addotte per gli stessi motivi enunciati a proposito delle misure del 1999.

(296)

In conclusione la Commissione ritiene che un investitore privato non avrebbe agito come il governo danese nel caso della misura del 2001.

Applicazione della giurisprudenza Altmark

(297)

Secondo la sentenza Altmark «le sovvenzioni pubbliche volte a consentire l’esercizio di servizi di linea urbani, extraurbani o regionali non ricadono nella sfera di tale disposizione qualora debbano essere considerate una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni fornite dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico» (46). In relazione a questo punto la Corte di giustizia ha definito quattro condizioni che devono essere soddisfatte perché una sovvenzione pubblica possa essere considerata una «contropartita delle prestazioni fornite … per adempiere obblighi di servizio pubblico».

(298)

Il TPG, tuttavia, nella sentenza Combus ha dichiarato che almeno una delle quattro condizioni non era soddisfatta nel caso in esame, in quanto i parametri sulla base dei quali è stata calcolata la misura di ristrutturazione non erano stati definiti in modo obiettivo e trasparente prima della conclusione dei contratti di servizio pubblico (47).

(299)

Ne consegue che la giurisprudenza Altmark non può essere applicata alla misura di ristrutturazione adottata dal governo danese a favore di Combus (48).

Conclusione: esistenza di un vantaggio

(300)

Da quanto sopra segue che sia la misura del 1999 che quella del 2001 hanno conferito un vantaggio economico a Combus.

6.1.4.   EFFETTI SUGLI SCAMBI E LA CONCORRENZA INTRACOMUNITARI

(301)

Per essere qualificata come aiuto una misura deve inoltre falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

(302)

A questo proposito va osservato che non si può escludere che una sovvenzione pubblica concessa a un’impresa attiva solo nella gestione di servizi di trasporto locale o regionale e non di servizi di trasporto al di fuori del suo Stato d’origine possa, tuttavia, incidere sugli scambi tra Stati membri.

(303)

Nella sentenza Altmark la Corte ha sostenuto che «quando uno Stato membro concede una sovvenzione pubblica a un'impresa, la fornitura di servizi di trasporto da parte della suddetta impresa può risultarne invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi di trasporto sul mercato di tale Stato membro ne risultano diminuite (cfr., in tal senso, causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. 1988, pag. 4067, punto 19; causa C-305/89, Italia/Commissione, Racc. 1991 pag. I-1603, punto 26; e Spagna/Commissione, cit., punto 40)» (49).

(304)

In effetti fin dal 1995 diversi Stati membri hanno iniziato unilateralmente ad aprire alcuni mercati di trasporto alla concorrenza di imprese stabilite in altri Stati membri, cosicché più di un’impresa offre già i propri servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali in Stati membri diversi dal suo Stato di origine (50).

(305)

In Danimarca la deregolamentazione del mercato del trasporto con autobus, intervenuta nel 1990, ha cambiato la natura della fornitura di tali servizi di trasporto e il mercato, da chiuso che era, si è aperto alla concorrenza di imprese diverse. Sia le società danesi che altre società della UE possono competere per fornire servizi appaltati dalle autorità governative locali e regionali. Condizioni simili si riscontano anche in altri Stati membri: Arriva, ad esempio, opera anche in Svezia e nei Paesi Bassi.

(306)

La liberalizzazione del mercato del trasporto con autobus in Danimarca e negli altri Stati membri è stata accompagnata a livello comunitario dalla direttiva 92/50/CEE, che impone agli Stati membri di appaltare i contratti dei servizi pubblici di trasporto con autobus. Richiamandosi alla direttiva 92/50/CEE, la Corte di giustizia, nella causa Concordia, ha asserito che il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha l’obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi (51).

(307)

Poiché il mercato del trasporto con autobus nella Comunità è parzialmente liberalizzato grazie alla decisione unilaterale di diversi Stati membri di aprire i rispettivi mercati, che è avvenuta contestualmente all’entrata in vigore della direttiva 92/50/CEE, vi è concorrenza tra i diversi operatori di questo segmento del mercato.

(308)

Di conseguenza le misure in esame potrebbero migliorare la posizione di Combus e dei suoi acquirenti in rapporto ai loro concorrenti nella UE con effetti sia sulla concorrenza tra imprese che sugli scambi tra Stati membri.

6.1.5.   CONCLUSIONE: ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

(309)

La Commissione ritiene che la misura di ristrutturazione costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

6.2.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO CON IL MERCATO COMUNE

6.2.1.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO CON IL MERCATO COMUNE

(310)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune. L’aiuto di Stato di cui trattasi potrebbe essere tuttavia compatibile con il mercato comune ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 o dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, come specificato dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999. Nessuna altra disposizione in materia di compatibilità è applicabile a caso in esame.

6.2.2.   COMPATIBILITÀ DELLA MISURA DEL 1999 E/O DELLA MISURA DEL 2001 IN VIRTÙ DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1191/69.

(311)

La decisione di avvio del procedimento (considerando 90-96) offre una breve descrizione dei motivi per cui le misure di ristrutturazione adottate dallo Stato danese a favore di Combus non possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 73 del trattato CE e del regolamento (CEE) n. 1191/69. Né il governo danese né le terzi parti hanno contestato le argomentazioni della Commissione su questo punto.

(312)

La Commissione conclude pertanto, per le ragioni esposte nella decisione di avvio del procedimento, che le misure di ristrutturazione in oggetto non possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 73 del trattato CE e del regolamento (CEE) n. 1191/69.

6.2.3.   COMPATIBILITÀ DELLA MISURA DEL 1999 AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE

(313)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE stabilisce che «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

(314)

Sulla base di tale articolo la Commissione ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. I primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà sono stati adottati dalla Commissione nel 1994 (52). Una nuova versione degli orientamenti è stata adottata nel 1999 (4) seguita da un’ulteriore versione nel 2004 (53).

(315)

Per quanto riguarda l’applicazione ratione temporis degli orientamenti, i punti 103 e 104 degli orientamenti del 2004 stabiliscono, per quanto riguarda gli aiuti non notificati:

«la Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l’autorizzazione della Commissione e pertanto in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»

(316)

I punti 100 e 101 degli orientamenti del 1999 hanno lo stesso contenuto di quelli del 2004.

(317)

La misura del 1999 a favore di Combus costituisce un aiuto non notificato. Poiché la misura è stata adottata prima dell’entrata in vigore degli orientamenti del 1999, ad essa si applicano gli orientamenti per la ristrutturazione del 1994.

(318)

Il punto 3.2.2 degli orientamenti per la ristrutturazione del 1994 fissa le seguenti condizioni per autorizzare un aiuto per la ristrutturazione:

Piano di ristrutturazione: Gli aiuti alla ristrutturazione devono essere collegati ad un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile, da presentare alla Commissione completo di tutti i particolari pertinenti.

Redditività economica: deve essere ripristinata la redditività economica della società.

Attenuazione delle conseguenze negative per i concorrenti: È necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti.

Proporzionalità: l’aiuto deve essere proporzionale ai costi e ai benefici della ristrutturazione.

Relazione annuale e monitoraggio: gli Stati membri devono presentare una relazione annuale sugli aiuti per consentire alla Commissione di verificare che il suo piano di ristrutturazione sia attuato in maniera adeguata;

« Aiuto una tantum »: in generale gli aiuti per la ristrutturazione devono essere concessi una sola volta.

Piano di ristrutturazione e redditività economica

(319)

In relazione al piano di ristrutturazione, il punto 3.2.2.A degli orientamenti per la ristrutturazione del 1994 fissa i seguenti requisiti:

«La condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell’impresa interessata, ripristinandone l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile, da presentare alla Commissione completo di tutti i particolari pertinenti. Il piano deve permettere di ripristinare la competitività dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interno contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali incrementi dei prezzi e della domanda, sui quali l’impresa non può esercitare un’influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute. Una ristrutturazione efficace dovrebbe comportare l’abbandono delle attività che strutturalmente comportano perdite.

Per rispondere ai criteri di redditività, il piano di ristrutturazione dovrà risultare idoneo a consentire all’azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l’ammortamento e gli oneri finanziari, e permettere inoltre un minimo di rendimento del capitale, in modo da garantire che, una volta realizzato il programma di ristrutturazione, l’impresa non avrà più bisogno di ulteriori iniezioni di aiuti di Stato e sarà in grado di affrontare la concorrenza sul mercato, facendo affidamento sulle proprie risorse.»

(320)

Nel 1999, prima della ricapitalizzazione, la società Kromann e Münter aveva presentato al governo danese un piano per realizzare il risanamento finanziario di Combus e la direzione di quest’ultima aveva predisposto un piano operativo di ristrutturazione, formalizzato in una relazione di KPMG. All’epoca la Danimarca non aveva presentato tali documenti alla Commissione, poiché riteneva che la decisione rispettasse il principio dell’investitore privato.

(321)

Nel corso della procedura sono emersi due interrogativi in merito al piano di ristrutturazione e alla redditività economica di Combus:

il primo è stato sollevato da Danske Busvognmaend secondo cui al momento della ricapitalizzazione del 1999 non era disponibile alcun piano di ricapitalizzazione e un piano di ristrutturazione non può essere definito a posteriori;

il secondo riguarda il rispetto o no delle condizioni fissate dagli orientamenti per la ristrutturazione del 1994.

Data di disponibilità del piano di ristrutturazione

(322)

Per quanto riguarda la data di disponibilità del piano di ristrutturazione, la Commissione ritiene che sia necessario distinguere tra l’esistenza effettiva del piano e la su presentazione alla Commissione.

(323)

Esistenza effettiva del piano di ristrutturazione Nella causa Francia/Commissione la Corte di giustizia ha stabilito che le autorità dello Stato membro che concede l’aiuto devono effettivamente disporre «al momento della concessione degli aiuti controversi, di un piano di ristrutturazione rispondente ai requisiti [degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione]» (54). Per il caso in esame ciò significa che la Danimarca doveva disporre di un piano di ristrutturazione conforme ai requisiti per la ristrutturazione del 1994 al più tardi al momento della prima ricapitalizzazione del 1999.

(324)

Come illustrato in precedenza, la ricapitalizzazione del 1999 si era basata sulle esigenze di capitale di Combus e su un piano di ristrutturazione elaborato dalla società Kromann e Münter e dalla direzione di Combus. Il piano di ristrutturazione prevedeva che, con un conferimento di capitale di 300 milioni di DKK e l’applicazione da parte della direzione delle previste misure di ristrutturazione, Combus avrebbe recuperato la redditività economica nel 2001. Il piano di ristrutturazione costituiva la base utilizzata dal ministero danese dei trasporti per elaborare il progetto di legge riservato del 27 maggio 1999 che ha approvato la ricapitalizzazione.

(325)

La Commissione conclude che l’aiuto per la ristrutturazione è stato concesso a Combus solo dopo che un piano di ristrutturazione era stato messo a disposizione del governo danese. A questo punto resta da valutare se tale piano di ristrutturazione soddisfi i requisiti degli orientamenti per la ristrutturazione del 1994.

(326)

Presentazione del piano di ristrutturazione alla Commissione La Commissione, come giustamente sottolineato dal governo danese, nel testo inviato alla Corte di giustizia in relazione alla causa Francia/Commissione asseriva che «il governo francese non ha presentato un programma di ristrutturazione credibile»alla Commissione e che«dopo l’avvio del procedimento le autorità francesi non hanno presentato nessun programma di ristrutturazione» (55). Da tale asserzione, non contestata dalla Corte di giustizia, si desume che il piano di ristrutturazione deve essere disponibile alla Commissione al più tardi nel momento in cui quest’ultima adotta la sua decisione.

(327)

In relazione al caso in esame, e fino all’aprile 2007, le autorità danesi hanno presentato alla Commissione quattro note datate 26 aprile 1999, 15 maggio 1999 e 18 maggio 1999 (2 note). Tre delle note citate sono state redatte da Kromann e Münter e una da KPMG. Secondo le autorità danesi le tre note di Kromann e Münter rappresentano il piano finanziario di ristrutturazione e la nota di KPMG il piano di ristrutturazione operativo.

Piano di ristrutturazione conforme agli orientamenti del 1994

(328)

Il governo danese ha presentato alla Commissione le quattro note di Kromann e Münter e KPMG sostenendo che si tratta di un piano di ristrutturazione conforme ai requisiti degli orientamenti del 1994.

(329)

La Commissione rileva che la nota di KPMG si limita a ribadire le intenzioni della direzione e del management di Combus, quali erano state formulate nel novembre 1998 e nell’aprile 1999. KPMG sottolinea di non aver effettuato un esame del bilancio ma di aver lavorato sulle ipotesi formulate da Combus. In altri termini KPMG non ha verificato la fondatezza delle ipotesi su cui ha basato il suo lavoro. La Commissione ritiene pertanto che il piano di ristrutturazione non soddisfi il criterio secondo cui esso deve essere «basato su ipotesi realistiche», perché il governo danese non ha mai effettuato tale verifica.

(330)

La Commissione rileva inoltre che la nota di KPMG si limita ad analizzare alcune aree di attività di Combus e a tal fine non si basa sui singoli contratti sottoscritti dalla società bensì su ipotesi generali relative alle zone coperte da servizi di autobus. Il piano di ristrutturazione è pertanto incompleto perché riguarda solo una parte delle attività di Combus, non è sufficientemente dettagliato e non è basato sui singoli contratti che costituiscono la base dell’attività economica di Combus.

(331)

La Commissione rileva infine che le misure di ristrutturazione proposte non sono articolate per aree in cui operano i servizi di autobus e che i singoli obiettivi di riduzione dei costi non sono collegati alle specifiche misure di ristrutturazione. I revisori inoltre non hanno verificato se le riduzioni dei costi attese dal management della società fossero o no realistiche.

(332)

I tre documenti relativi alla ristrutturazione finanziaria non prendono assolutamente in esame la ristrutturazione operativa e, pertanto, non vengono a colmare le lacune presenti nel testo di KPMG.

(333)

Alla luce di tali elementi la Commissione conclude che i quattro documenti presentati dalla Danimarca come piano di ristrutturazione non soddisfano i requisiti stabiliti dagli orientamenti del 1994 in relazione ai piani di ristrutturazione.

Conclusioni sulla misura del 1999

(334)

L’esistenza di un piano di ristrutturazione conforme ai requisiti degli orientamenti è una conditio sine qua non per l’approvazione degli aiuti per la ristrutturazione. Pertanto, anche senza prendere in considerazione gli altri criteri, la Commissione conclude che la misura del 1999 non può essere autorizzata sulla base degli orientamenti per la ristrutturazione del 1994.

6.2.4.   COMPATIBILITÀ DELLA MISURA DEL 2001 AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE

(335)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE stabilisce che «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

(336)

Sulla base di tale articolo la Commissione ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. I primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà sono stati adottati dalla Commissione nel 1994 (56). Una nuova versione degli orientamenti è stata adottata nel 1999 (57) seguita da un’ulteriore versione nel 2004 (58).

(337)

Per quanto riguarda l’applicazione ratione temporis degli orientamenti, i punti 103 e 104 degli orientamenti del 2004 stabiliscono, per quanto riguarda gli aiuti notificati:

«le notificazioni registrate dalla Commissione prima del 10 ottobre 2004 saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notificazione».

(338)

I punti 100 e 101 degli orientamenti del 1999 hanno lo stesso contenuto di quelli del 2004.

(339)

La misura del 2001 a favore di Combus costituisce un aiuto notificato. Esso è stato notificato prima dell’entrata in vigore degli orientamenti del 2004 e dopo l’entrata in vigore degli orientamenti del 1999. ad essa si applicano gli orientamenti per la ristrutturazione del 1999.

(340)

Il punto 3.2. degli orientamenti per la ristrutturazione del 1999 fissa le seguenti condizioni per autorizzare un aiuto per la ristrutturazione:

la società deve poter essere considerata in difficoltà in conformità degli stessi orientamenti;

deve essere ripristinata la redditività economica della società. La concessione dell’aiuto è pertanto subordinata all’attuazione del piano di ristrutturazione che deve essere approvato dalla Commissione; la società deve attuare integralmente il piano di ristrutturazione;

È necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti.

l’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile e il beneficiario deve contribuire in maniera significativa;

gli Stati membri devono presentare una relazione annuale sugli aiuti per consentire alla Commissione di verificare che il suo piano di ristrutturazione sia attuato in maniera adeguata;

in generale gli aiuti per la ristrutturazione devono essere concessi una sola volta.

Combus quale impresa in difficoltà

(341)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha stabilito che Combus era un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per la ristrutturazione del 1999. Poiché né il governo danese né Danske Busvognmaend hanno contestato questa affermazione, la Commissione conclude che Combus era un’impresa in difficoltà.

Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine

(342)

La concessione di un aiuto per la ristrutturazione è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, per tutti gli aiuti individuali, deve essere approvato dalla Commissione. Gli aiuti per la ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un piano di ristrutturazione realizzabile, che lo Stato membro si impegna a attuare (59).

(343)

In particolare, il piano di ristrutturazione deve comprendere:

uno studio di mercato;

una descrizione delle circostanze all’origine delle difficoltà dell’impresa, in modo da consentire di valutare l’adeguatezza delle misure proposte; esso deve permettere una transizione verso una nuova struttura che offra all’impresa prospettive di redditività a lungo termine e le consenta di funzionare con i propri mezzi;

una descrizione dei cambiamenti che saranno introdotti per consentire all’impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari; il rendimento previsto del capitale proprio deve essere sufficiente per permettere all’impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze.

(344)

Il governo danese ha trasmesso il piano di ristrutturazione di Combus alla Commissione l’8 e il 23 gennaio 2001 (cfr. descrizione dettagliata alla parte II).

(345)

In relazione al piano di ristrutturazione del 2001 e alla redditività economica di Combus la Commissione ha sollevato dubbi nella decisione di avvio del procedimento.

(346)

A questo proposito i punti da 31 a 34 degli orientamenti per la ristrutturazione del 1999 stabiliscono che il piano di ristrutturazione «deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future» e che «il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l’impresa non può esercitare un’influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute». La ristrutturazione deve prevedere «l’abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie».

(347)

Nelle sue osservazioni Danske Busvognmaend ha sostenuto che Combus non era economicamente redditizia come società pubblica ma lo è diventata soltanto dopo la sua vendita a Arriva.

(348)

Nella sentenza Combus il TPG ha riconosciuto che «la tesi della Commissione deve essere considerata, al contrario, come l’espressione di un serio dubbio sulla redditività della Combus ai sensi della disposizione citata [ovvero l’articolo 87 del trattato CE] e degli orientamenti, dubbio che tuttavia la Commissione non si sentiva obbligata a chiarire poiché l’articolo 73 CE le sembrava costituire un fondamento normativo sufficiente per l’autorizzazione dell’aiuto in questione. Orbene, poiché quest’ultima disposizione non può essere invocata a tale effetto […], il versamento di 300 milioni di DKK non trova più una valida autorizzazione nella decisione impugnata. […] Di conseguenza, la redditività della Combus non può essere in alcun caso considerata acquisita» (60)..

(349)

Questi dubbi, che la Commissione ha poi illustrato nella decisione di avvio del procedimento (considerando da 106 a 109), erano relativi al fatto che la Commissione non aveva stabilito la redditività di Combus senza la parte di aiuto di Stato che la stessa Commissione aveva autorizzato, nella decisione iniziale, come compensazione per obblighi di servizio pubblico. Poiché il TPG ha sentenziato che tale aiuto non poteva essere autorizzato come compensazione per obblighi di servizio pubblico, è giunto alla conclusione che la redditività di Combus non poteva più considerarsi acquisita nella decisione iniziale della Commissione.

(350)

Come sostenuto correttamente dal governo danese, il TPG non ha effettuato un’analisi economica del piano di ristrutturazione per invalidare la decisione iniziale della Commissione. Al contrario l’argomentazione è di tipo logico-formale: poiché nella sua decisione iniziale la Commissione aveva deciso in merito alla redditività economica sulla base della parte di aiuto che aveva autorizzato in virtù dell’articolo 73 del trattato CE (328 milioni di DKK) come compensazione per contratti di servizio pubblico, e poiché il TPG aveva stabilito che tale aiuto non potesse essere autorizzato sulla scorta di tale base giuridica, era giunta alla conclusione che il pagamento di tale parte dell’aiuto non poteva più essere autorizzato e che quindi veniva logicamente a mancare la base su cui si fondava la convinzione della redditività economica dell’impresa.

(351)

In effetti nella sua decisione iniziale la Commissione aveva sostenuto che di 490 milioni di DKK 328 costituissero una compensazione per obblighi di servizio pubblico e solo 162 milioni di DKK un aiuto alla ristrutturazione (61). Sulla base di questa valutazione la Commissione aveva concluso:

«tenendo conto delle misure di ristrutturazione e degli aiuti di Stato già analizzati con riferimento al regolamento (CEE) n. 1191/69, si potrebbe ritenere che Combus sia tornata alla redditività. Tale redditività tuttavia non è, in senso stretto, conforme agli orientamenti in quanto dipende da altri aiuti di Stato.»

(352)

Nella presente decisione la Commissione valuta le misure del 1999 e del 2001 come due misure distinte. La misura del 1999 – un aumento di capitale di 200 milioni di DKK e un prestito subordinato di 100 milioni di DKK – come dimostrato nella precedente sezione, costituiva un aiuto di stato illegale e non compatibile, che deve essere recuperato da Combus. Ne consegue che Combus non poteva basarsi su tali fondi per dimostrare il ripristino della propria redditività economica.

(353)

Anche se gli aiuti totali (61), previsti dalle misure del 1999 e del 2001 nel loro insieme, avrebbero potuto permettere a Combus di tornare alla redditività a partire dal 2006 (cfr. tabella 7 per le previsioni su fatturato e utili), il ritorno alla redditività diviene irrealistico qualora Combus debba restituire 300 milioni di DKK al governo danese, in quanto aiuti di Stato illegali e incompatibili.

(354)

La Commissione conclude che, anche se Combus avrebbe potuto recuperare la redditività economica entro il 2006 sulla base del piano di ristrutturazione presentato nel 2001, la prospettiva cessava di essere realistica dal momento in cui le misure del 1999 costituivano aiuti di Stato illegali e incompatibili.

(355)

La Commissione ritiene pertanto che il piano di ristrutturazione non garantisca la redditività economica di Combus in quanto si fonda sull’ipotesi erronea che Combus non debba restituire al governo danese gli aiuti illegali e incompatibili ricevuti nel 1999.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall’aiuto

(356)

I punti da 35 a 39 degli orientamenti per la ristrutturazione del 1999 fissano le seguenti condizioni:

«c)   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall’aiuto

(35)

È necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti sarebbero “contrari all’interesse comune” e quindi incompatibili con il mercato comune.

(36)

Questa condizione determina sovente una limitazione della presenza che l’impresa può avere sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di ristrutturazione.

[…]

(37)

La limitazione o riduzione forzata della presenza sul mercato o sui mercati rilevante (i) sui quali opera l’impresa rappresenta una contropartita per i concorrenti e deve essere proporzionata agli effetti distorsivi dell’aiuto e, in particolare, al peso relativo dell’impresa sul suo mercato (o mercati). La Commissione stabilisce la portata di tale riduzione basandosi sullo studio di mercato che accompagna il piano di ristrutturazione oltre che, quando è stata avviata la procedura, sulle informazioni fornite da coloro che intervengono. La riduzione della presenza dell’impresa viene realizzata nel quadro del piano di ristrutturazione e attraverso le condizioni ad esso eventualmente collegate.

[…]

(39)

Le contropartite potranno assumere forme diverse, a seconda che l’impresa operi o meno su un mercato caratterizzato da eccesso di capacità. […] se invece il mercato in cui opera il beneficiario dell’aiuto non è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità produttiva strutturale nella Comunità o nel SEE, la Commissione valuterà comunque l’opportunità di esigere una contropartita; qualora la contropartita preveda una riduzione della capacità dell’impresa interessata, tale riduzione potrà assumere la forma di una cessione di attività o di affiliate. La Commissione dovrà valutare le contropartite proposte dallo Stato membro, in qualsiasi forma, e stabilire se la loro portata sia sufficiente ad attenuare i potenziali effetti di distorsione della concorrenza. Nell’esaminare le necessarie contropartite, la Commissione terrà conto della situazione del mercato e, in particolare, del suo livello di crescita e del grado di copertura della domanda.»

(357)

Nella decisione di avvio del procedimento (punti 110-115) la Commissione ha sollevato dubbi sul fatto che le particolari circostanze del caso in oggetto giustificassero la mancata adozione di misure atte a controbilanciare le ripercussioni negative sui concorrenti.

(358)

In particolare la Commissione aveva prospettato la possibilità che Combus immettesse sul mercato una parte dei suoi contratti di servizio pubblico. I contratti di servizio pubblico di Combus sono arrivati progressivamente a scadenza. Ad esempio entro la fine del 2003 doveva arrivare a scadenza circa il 50 % dei contratti (misurato in termine di valore). L’ultimo contratto è arrivato a scadenza nel 2006.

(359)

Nella decisione di avvio del procedimento (punto 113) la Commissione ha sottolineato che è importante valutare ex tunc, ovvero al momento della concessione degli aiuti alla ristrutturazione, se questi ultimi possono avere indebiti effetti sulla concorrenza.

(360)

In questo senso la Commissione ha sostenuto che Combus avrebbe potuto mettere fine ai suoi contratti di servizio pubblico a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1191/69 e che questa avrebbe potuto costituire un’adeguata misura di compensazione.

(361)

Nella sua risposta alla citata decisione la Danimarca contesta l’esistenza di tale possibilità. L’articolo 14, paragrafo 4, stabilisce quanto segue:

«L’impresa che desidera metter fine o apportare modifiche sostanziali ad un servizio di trasporto che essa fornisce alla collettività in modo continuo e regolare e che non è coperto dal contratto o dall’obbligo di servizio pubblico ne informa le autorità competenti dello Stato membro con un preavviso di almeno tre mesi. Le autorità competenti possono rinunciare a questa informazione. Questa disposizione non pregiudica le altre procedure nazionali che disciplinano il diritto di metter fine o di apportare modifiche ad un servizio di trasporto»  (62).

(362)

Quindi, conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, è possibile mettere fine a un servizio di trasporto soltanto se tale servizio non è coperto dal contratto o dall’obbligo di servizio pubblico. È chiaro dalle circostanze del caso in esame che i contratti di Combus erano coperti dal contratto o dall’obbligo di servizio pubblico (63). Se Combus avesse messo fine unilateralmente ai propri contratti di servizio pubblico, avrebbe corso il rischio di subire cause civili da parte delle autorità municipali o regionali, con cui tali contratti erano stati conclusi.

(363)

Da quanto precede la Commissione ritiene valida l’argomentazione del governo danese, secondo cui Combus non avrebbe potuto mettere fine ai contratti a norma dell’articolo 14, paragrafo 4.

(364)

La Commissione rileva tuttavia che Combus avrebbe potuto certamente vendere i contratti di servizio pubblico, dal momento che, pochi mesi dopo aver acquisito Combus, Arriva ha venduto il 50 % dei contratti a Connex.

(365)

Nel momento in cui è stato erogato l’aiuto alla ristrutturazione le autorità danesi non hanno obbligato Combus a cedere un solo contratto di sevizio pubblico e Combus li ha mantenuti tutti. Dalle note elaborate dal consulente finanziario del governo danese, la società Alfred Berg, emerge che tale decisione è stata adottata consapevolmente, in quanto si riteneva che una vendita in blocco avrebbe consentito di ottenere un prezzo di vendita più elevato.

(366)

Ai fini della valutazione del caso in esame non è rilevante che Combus sia stata effettivamente scissa in due entità mediante la vendita del 50 % dei suoi attivi a Connex nel maggio 2001. Per le ragioni già illustrate nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la scissione in quanto tale non può essere considerata una sufficiente misura di compensazione (64), in quanto Arriva, ai sensi del contratto di vendita, non era legalmente obbligata a vendere parte delle attività. La Commissione rileva inoltre che la vendita non è avvenuta mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria bensì mediante negoziati esclusivi tra Arriva e Connex.

(367)

La Commissione conclude che la Danimarca non ha adottato alcuna misura di compensazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza e ciò nonostante esistesse almeno una possibilità in tal senso, ovvero la vendita di talune quote dei contratti di servizio pubblico di Combus ai concorrenti mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

(368)

Data l’elevata quota di mercato detenuta da Combus e Arriva sul mercato danese al momento della vendita di Combus, la Commissione ritiene che l’assenza di qualsiasi misura di compensazione ha determinato un’indebita distorsione della concorrenza sul mercato danese del trasporto con autobus. La Commissione ritiene pertanto che la misura del 2001 non soddisfi le condizioni di cui ai punti 35-39 degli orientamenti per la ristrutturazione del 1999.

Conclusione: incompatibilità delle misure del 2001

(369)

La Commissione conclude che le misure del 2001 non sono conformi ad almeno due delle condizioni stabilite dagli orientamenti per la ristrutturazione del 1999, ovvero quella della «redditività economica» e quella relativa alla «prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza».

(370)

Non è pertanto necessario analizzare le rimanenti condizioni per concludere che le misure del 2001 sono incompatibili con il mercato comune.

6.3.   CONCLUSIONE: LE MISURE DEL 1999 E DEL 2001 COSTITUISCONO AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI

(371)

La Commissione ritiene che le misure del 1999 e del 2001 adottate dalla Danimarca a favore di Combus non sono compatibili con il mercato comune in base a nessuna disposizione del trattato.

7.   RECUPERO

(372)

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce quanto segue:

«nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.»

(373)

Deve essere verificato pertanto se il recupero dell’aiuto nel presente caso sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Nel caso in esame ci si deve chiedere se la decisione iniziale della Commissione, che ha autorizzato le misure del 1999 e del 2001, possa aver creato aspettative legittime da parte di Combus.

(374)

Nella decisione 2005/786/CE del 2 marzo 2005 relativa all’aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Chemische Werke Piesteritz (65), la Commissione ha deciso che qualora una decisione favorevole della Commissione sia stata impugnata entro i termini previsti e sia stata annullata dal Tribunale di primo grado, i principi generali del diritto comunitario, segnatamente i principi della certezza di diritto e della tutela del legittimo affidamento, non ostano il recupero dei fondi erogati.

(375)

Una diversa soluzione priverebbe di effetto utile il sindacato svolto dal giudice comunitario in ordine alla legittimità degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in conformità all’articolo 220, all’articolo 230, primo comma, e all’articolo 233 del trattato CE.

(376)

L’aiuto illegale e incompatibile deve essere recuperato presso le imprese che ne hanno effettivamente tratto vantaggio (66). Nel caso presente il beneficiario dell’aiuto è Combus, una società che continua a operare.

(377)

Ci si deve chiedere tuttavia se l’azione di recupero debba essere estesa anche a altre imprese. Nel caso in esame le quote azionarie di Combus sono state vendute a Arriva Danmark a/s, di cui Combus è divenuta filiale al 100 %.

(378)

In seguito a tale transazione Combus ha venduto tutte le attività e passività presenti nei suoi libri a un’altra filiale al 100 % di Arriva Danmark a/s, ovvero Arriva Scandinavia a/s, in cambio di un’azione di Arriva Scandinavia del valore nominale di 1 000 DKK. Successivamente a tale transazione Arriva Scandinavia a/s ha venduto circa il 50 % delle attività di Combus a Connex.

(379)

La concessione di un aiuto illegale e incompatibile è stata quindi seguita da un accordo azionario e da due successivi accordi sulle attività. La parte che segue illustra l’impatto di tali accordi sul recupero degli aiuti.

7.1.   ACCORDO PER LA CESSIONE DI AZIONI TRA ARRIVA DANMARK A/S E LO STATO DANESE

(380)

Le corti comunitarie hanno fornito alcuni orientamenti sulle condizioni in base alle quali l’obbligo di recupero deve essere esteso a imprese diverse dal beneficiario iniziale dell’aiuto illegale e incompatibile. Per quanto concerne il trasferimento di azioni di un’impresa che deve rimborsare un aiuto illegale e incompatibile (cessione di azioni), la Corte di giustizia europea ha statuito che la vendita a un terzo di azioni di una siffatta società non influisce sull’obbligo di recupero (67). Laddove si possa stabilire che l’acquirente delle azioni ha pagato il prezzo di mercato prevalente per le azioni di quella impresa, non si può ritenere che abbia fruito di un vantaggio che potrebbe configurare un aiuto di Stato (68).

(381)

Nel caso in esame la vendita di Combus a Arriva Danmark a/s costituisce un siffatto caso di cessione di azioni. Si deve pertanto verificare se Arriva Danmark a/s abbia pagato un prezzo di mercato per acquisire Combus.

(382)

A tale proposito la Commissione rileva innanzitutto che la vendita è stata preceduta da una procedura pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria e che in tale contesto Arriva Danmark a/s ha presentato l’offerta migliore. Si tratta di una prima, solida, indicazione che Arriva Danmark a/s ha effettivamente pagato il prezzo di mercato.

(383)

La Commissione, inoltre, ha chiesto a un esperto finanziario indipendente, la società Ecorys Netherlands BV (di seguito: Ecorys), di valutare il valore finanziario di Combus al momento della sua vendita a Arriva Danmark a/s. Ecorys Netherlands BV si è avvalsa a tal fine di Cowi a/s, un gabinetto danese indipendente di consulenza in materia di trasporti.

(384)

Il rapporto di valutazione di Combus predisposto da Ecorys si basa sul metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa, una prassi comune per la valutazione delle imprese. Il valore di Combus è stato stimato alla data del 1o gennaio 2001 sulla base delle informazioni di cui disponeva all’epoca l’acquirente, ovvero Arriva Danmark a/s. Tra le informazioni figurano in particolare le relazioni sulla due diligence stilate per Arriva Danmark a/s e i dati che erano disponibili per l’esercizio di due diligence.

(385)

Ecorys ha stabilito tre scenari: inferiore, di base e superiore, che sono definiti come segue:

«Nello scenario di base si suppone che il livello di fatturato di Combus rimarrà stabile, l’efficienza operativa migliorerà leggermente (di un punto percentuale per anno) e che gli investimenti saranno destinati a rinnovare il parco autobus invecchiato (8 anni per gli autobus urbani e 12 per quelli extraurbani). Esso presuppone inoltre che le banche siano disposte a finanziare il 50 % delle necessità di fondi.

Lo scenario inferiore presuppone una dimensione di mercato stabile in cui tuttavia Combus non riuscirà a ottenere altri contratti e vedrà un declino del suo fatturato. In questo caso non saranno necessari ulteriori investimenti in quanto gli autobus non utilizzati potranno sostituire quelli troppo vecchi. Questo scenario ipotizza inoltre che le banche siano disposte a finanziare il 25 % delle necessità di fondi.

Lo scenario superiore ipotizza che i debitori siano disposti a cancellare debiti per 340 milioni di DKK alla data della transazione. La dimensione di mercato aumenterà a livello temporaneo grazie alle gare d’appalto nelle regioni di Aarhus e Odens, la quota di mercato di Combus rimarrà stabile ma si assisterà a un leggero aumento del fatturato di circa un punto percentuale all'anno. Combus riuscirà a migliorare gli indicatori di efficienza operativa ai livelli degli standard industriali, con contestuali aumento dell’efficienza operativa e riduzione dei costi. In questo scenario saranno necessari investimenti per sostituire gli autobus vecchi e per ampliare il parco autobus. Le banche saranno disposte a finanziare il 50 % delle necessità di fondi.»

(386)

Nel suo rapporto Ecorys distingue tra valore d’impresa e valore contabile di Combus. Il valore d’impresa è definito come il valore di Combus come società nell’ipotesi che fruisca di finanziamenti efficaci (in linea con società comparabili). Il valore contabile corrisponde al valore delle quote azionarie di Combus alla luce dei finanziamenti attuali. Quanto al valore d’impresa Ecorys conclude:

«L’analisi illustra che il valore di Combus al 1o gennaio 2001 è un valore negativo di 567 milioni di DKK [scenario inferiore] e un valore positivo di 1 297 milioni di DKK [scenario superiore]. Il valore più verosimile è comunque pari a un valore positivo di 426 milioni di DKK [scenario di base].

Ciò indica che Combus di per sé può essere una società redditizia nell’ipotesi di un finanziamento efficace (in linea con quello di cui fruiscono società comparabili), benché per conseguire i risultati attesi debbano prodursi una serie di condizioni, ovvero:

1.

Combus deve mantenere un livello di fatturato almeno comparabile, una condizione non irrealistica data la sua posizione di leader del mercato a quell’epoca. Di preferenza i singoli contratti dovrebbero essere in attivo benché non si tratti di un prerequisito, in quanto il principio chiave per l’ottimizzazione dei profitti è che i ricavi marginali devono essere superiori ai costi marginali. La redditività dei contratti deve dunque essere valutata sulla base di tale principio economico. Si tratta tuttavia di un’analisi che va oltre la portata dello studio soggiacente.

2.

Una seconda condizione da rispettare riguarda il miglioramento dell’efficienza operativa da parte di Combus per allinearla maggiormente agli standard industriali. Anche qui non si tratta di una condizione irrealistica dato anche il recente cambiamento di status dei suoi dipendenti, che consente maggiore flessibilità operativa e riduzioni di costi.»

(387)

Per quanto riguarda il valore contabile Ecorys conclude:

«All’epoca [ovvero al 1o gennaio 2001] il valore contabile di Combus era un valore negativo di 845 milioni di DKK [scenario inferiore]] e un valore positivo di 140 milioni di DKK [scenario superiore]. Il valore più verosimile era comunque pari a un valore negativo di 543 milioni di DKK [scenario di base].

La ragione principale per cui il valore contabile è significativamente inferiore al valore d’impresa è che quest’ultimo presuppone un efficace finanziamento. Tuttavia la rapida crescita dell’attività di Combus è stata finanziata in modo estremamente inefficiente, soprattutto con il debito, determinando una situazione lungi dall’essere comparabile agli standard industriali.»

(388)

Arriva Danmark a/s ha acquisito Combus a un prezzo negativo di 340 milioni di DKK. Arriva quindi ha accettato di pagare un prezzo superiore di 203 milioni di DKK al valore più probabile. Ecorys si interroga sulle motivazioni di Arriva e osserva quanto segue:

Apparentemente Arriva era convinta di poter conseguire miglioramenti dell’efficienza operativa e mantenere il livello di fatturato anche al di là del valore (negativo) più probabile di 534 milioni di DKK stimato dal presente studio. Con ogni probabilità Arriva si aspettava miglioramenti possibili grazie a sinergie che non sono state prese in esame dal presente studio.

(389)

Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che l’acquirente delle quote azionarie di Combus, Arriva Danmark a/s, ha pagato quantomeno il prezzo prevalente sul mercato. Di conseguenza si può ritenere che non abbia beneficiato di vantaggi che si potrebbero configurare come aiuti di Stato.

7.2.   Accordo sulle attività tra Combus e Arriva Scandinavia a/s

(390)

La Corte di giustizia ha stabilito che un ordine di recupero può essere esteso a una terza impresa, se quest’ultima è stata costituita allo scopo di eludere l’ordine di recupero (69). Casi tipici di elusione dell’obbligo di recupero sono quelli in cui il trasferimento non rispecchia alcuna logica economica, eccetto quella di invalidare l’ordine di recupero (70). Come asserito dalla Corte di giustizia «ciò si verifica quando, in seguito all’indagine o alla decisione della Commissione, gli attivi e i debiti “ongoing-concern” dell’impresa sono trasferiti ad un’altra società, controllata dalle stesse persone, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato o attraverso procedure non trasparenti. Una tale operazione può essere diretta a mettere detti attivi al riparo dagli effetti della decisione della Commissione e a continuare all’infinito l’attività economica in causa» (71).

(391)

Se la Commissione riscontra che un accordo sulle attività ha lo scopo di eludere il recupero di un aiuto di Stato, essa deve esigere che il recupero non si limiti all’impresa originaria ma si estenda all’impresa che continua l’attività dell’impresa originaria utilizzando i mezzi di produzione trasferiti, laddove certi elementi del trasferimento permettano di constatare una continuità economica tra le due imprese. L’analisi dell’esistenza di un tentativo di eludere l’obbligo di recuperare l’aiuto è basata su una serie di criteri obiettivi, tra i quali l’oggetto del trasferimento (attivi e passivi, continuità della forza lavoro, attivi bundled), il prezzo del trasferimento, l’identità degli azionisti o dei proprietari dell’impresa acquirente e di quella originaria, il momento in cui il trasferimento è realizzato (dopo l’inizio delle indagini, dell’avvio del procedimento o della decisione finale) o infine la logica economica dell’operazione (72).

(392)

Questa impostazione è stata confermata dal TPG in una sentenza del 1o luglio 2009 relativa alla causa T-291/06 Operator ARP/Commissione (73), in cui è sancito che l’estensione della cerchia degli enti tenuti al rimborso dell’aiuto può essere giustificata soltanto se un trasferimento di attivi comporta il rischio di un’elusione degli effetti dell’ordine di recupero e, segnatamente, se, in seguito al riacquisto di attivi, il beneficiario originario dell’aiuto resta come un «guscio vuoto» rispetto al quale non è possibile ottenere la restituzione degli aiuti illegali.

(393)

Nella comunicazione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (74), la Commissione ha stabilito che fintantoché l’aiuto non sia stato integralmente recuperato, lo Stato membro dovrebbe opporsi a qualsiasi trasferimento dei beni patrimoniali che non sia effettuato a condizioni di mercato e/o che sia organizzato per eludere la decisione di recupero.

(394)

È pertanto necessario accertarsi, applicando detti criteri, che l’accordo tra Combus e Arriva Scandinavia a/s non abbia l’obiettivo di eludere la decisione di recupero dell’aiuto di Stato.

(395)

La Commissione rileva che tutte le attività e passività sono state trasferite nel rispetto del principio della continuità delle attività e che il trasferimento è avvenuto tra due società controllate dalla stessa società madre, Arriva Danmark. Inoltre il trasferimento è avvenuto 9 giorni dopo l’accordo per lo scambio di azioni tra lo Stato danese e Arriva Danmark a/s.

(396)

Per quanto tali aspetti siano rilevanti in questo contesto, la Commissione constata che al momento del trasferimento la Commissione aveva adottato una decisione di non sollevare obiezioni alle misure notificate.

(397)

All’epoca, pertanto, una eventuale decisione di recupero da parte della Commissione era puramente ipotetica.

(398)

Inoltre va rilevato quanto segue: Arriva non aveva effettuato accantonamenti in vista di una possibile richiesta di recupero dell’aiuto di Stato e né l’accordo di vendita delle quote azionarie tra il governo danese e Arriva Danmark, né il contratto di vendita delle attività tra Combus e Arriva Scandinavia, menzionano possibili richieste di recupero, mentre elencano in modo puntiglioso tutti gli altri rischi legati a possibili contenziosi.

(399)

Infine va notato che nel momento delle ricapitalizzazioni di Combus, si era già pensato che la sua integrazione in un’altra impresa presente sul mercato fosse una soluzione migliore per attuare misure di riduzione dei costi e di promozione dell’efficienza di quanto avrebbe potuto fare Combus da sola. La piena attuazione del piano di ristrutturazione presentato alla Commissione al momento nella notifica della seconda tranche della ricapitalizzazione, basato tra l’altro su un aumento dell’efficienza e su riduzioni dei costi, è stata possibile soprattutto grazie all’integrazione delle attività di Combus in quelle di Arriva che – data inoltre la natura dell’attività economica in questione (industrie di rete) e le possibili economie di scala – era una scelta razionale nella prospettiva di quest’ultima. Ciò spiega perché l’accordo sulle attività è intervenuto poco tempo dopo lo scambio delle quote azionarie.

(400)

Alla luce di quanto precede, e tenuto conto delle circostanze molto specifiche del caso in esame, la Commissione ritiene che non vi siano indizi sufficienti per sostenere che l’accordo di cessione delle attività sia avvenuto allo scopo di eludere il recupero dell’aiuto.

(401)

Questa conclusione è ulteriormente suffragata dal fatto che al momento della conclusione degli accordi di vendita la Commissione è stata consultata dalle autorità danesi in merito all’intenzione di quest’ultime di introdurre una clausola di responsabilità per garantire Arriva contro possibili azioni di istituzioni pubbliche in relazione a Combus (ad esempio autorità della concorrenza e Commissione europea). Alle autorità danesi fu tuttavia consigliato di attendere l’adozione di una decisione finale prima di procedere con la vendita in questione (75).

(402)

Ne consegue che secondo la Commissione non sussistono ragioni per estendere l’ordine di recupero a Arriva Scandinavia.

7.3.   Accordo sulle attività tra Arriva Scandinavia a/s e Connex

(403)

La Commissione inoltre non ha indicazioni del fatto che il prezzo pagato da Connex a Arriva Scandinavia per le attività di quest’ultima fosse inferiore al prezzo di mercato. Si può presumere infatti che tale prezzo, concordato da due società di proprietà privata e attive sul mercato, corrisponda al prezzo di mercato. Pertanto non vi è ragione di estendere l’obbligo di recupero a Connex.

(404)

La Commissione conclude quindi che l’aiuto illegale e incompatibile debba essere recuperato da Combus.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato che il Regno di Danimarca ha concesso nel 1999 e 2001, in forma di ricapitalizzazione, prestito subordinato e garanzie, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.   Il Regno di Danimarca adotta i necessari provvedimenti per recuperare da Combus gli aiuti di cui all’articolo 1 posti illegalmente a sua disposizione.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (76) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (77) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   Il Regno di Danimarca deve assicurare che questa decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno di Danimarca trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   Il Regno di Danimarca informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Esso trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)   GU C 233 del 22.9.2005, pag. 28.

(2)  Questa associazione rappresenta più del 90 % (in relazione al numero complessivo di aziende) delle imprese di autotrasporto pubblico regionale in Danimarca.

(3)  Cfr. tabella 7 della decisione iniziale; tale importo è espresso al suo valore attuale netto 2001.

(4)   GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(5)  Cfr. nota 3.

(6)   GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1.

(7)   GU C 133 del 5.5.2001, pag. 21.

(8)  Causa T-157/01, Danske Busvognmaend/Commissione, Racc. 2004, pag. II-917 (in prosieguo la «sentenza Combus»).

(9)  Sentenza Combus, punti 83 e 99.

(*1)  Causa C-280/00, Altmark Trans/Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. 2003, pag. I-7747, punti 107 e 108 (nel prosieguo la “sentenza Altmark”)»  (10).

(10)  Sentenza Combus, punti 100 e 101.

(11)  Sentenza Combus, punto 114 sgg.

(12)  Cfr. nota 1.

(13)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(14)   GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

(15)  Cfr. Trafikredegorelse 2004, pubblicato dal ministero dei Trasporti danese, pag. 121, e la giurisprudenza della Corte in materia di «appalti in house».

(16)  Cfr. la decisione di avvio del procedimento, punto 16 e tabella 1.

(17)  Arriva ha acquisito Unibus Rutetrafik a/s e Bus Danmark a/s, Connex ha acquisito Liniebus a/s.

(18)  Legge 1046 del 23 dicembre 1998.

(19)  Progetto di legge del 1999 relativo a un conferimento di capitale di 300 milioni di DKK. Approvato dalla commissione finanze il 27 maggio 1999.

(20)  Relazione 10/01 su Combus A/S 1995-2001. Alle pagine 49-60 la relazione fornisce una descrizione dettagliata del processo di vendita, dell’offerta di Arriva e delle garanzie fornite in relazione allo stesso.

(21)  Deve essere effettuato un ulteriore accantonamento di 5 milioni di EUR per il 2002.

(22)  Tali requisiti prevedevano che i fondi propri della società fossero pari ad almeno il 10 % del bilancio fino al 1998 e ad almeno il 20 % a partire dal 1999. Alla fine del 1998 il bilancio della società era pari a 1,24 miliardi di DKK e ci si aspettava che sarebbe aumentato nel 1999. Con un passivo atteso di circa 25 milioni di DKK nel 1999, i fondi propri sarebbero diminuiti a 20 milioni di DKK alla fine del 1999. Ipotizzando a titolo di esempio un bilancio pari a 1,3 miliardi di DKK alla fine del 1999, il requisito del 20 % avrebbe imposto alla società di detenere fondi propri pari ad almeno 260 milioni di DKK. Un apporto di capitale di 300 milioni di DKK avrebbe implicato il mantenimento di una riserva di 60 milioni di DKK che, secondo i consulenti, non poteva ritenersi troppo elevata alla luce della situazione incerta in cui versava la società.

(23)  Combus 28 %, Arriva 25 %, City-Trafik 7 %, Linjebus 10 %.

(24)  Cfr. anche la sentenza Combus, punto 87.

(25)  Tali costi sono ripartiti come segue: costi per esuberi a livello di direzione 5,2 milioni di DKK, costi per esuberi in altre sedi 6,7 DKK, altri costi per esuberi 2,0 milioni di DKK.

(26)  Cfr. riga 5, colonna 3 e riga 6, colonna 3 della tabella 8 della decisione di avvio del procedimento.

(27)  Cfr. considerando 83.

(28)  Causa C-278/92 Spagna- Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punti 13 e 14, e cause riunite T-126/96 e T-127/96 Breda Fucine Meridionali, Racc. 1998, pag. II-3437, punto 79.

(29)  Causa C-305/89, Italia contro Commissione, Racc. 1991, pag. I-1603, punto 20.

(30)  Post Danmark è uno dei maggiori datori di lavoro in Danimarca e nel 2004 ha registrato un fatturato di 11 227 milioni di DKK (1 509 milioni di EUR), profitti prima delle imposte di 836 milioni di DKK (112 milioni di EUR) e un EBITDA di 1 115 milioni di DKK (244 milioni di EUR).

(31)  Anteriormente al 1o marzo 2004 Banedanmark si chiamava Banestyrelsen. Si tratta della società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria dello Stato e opera inoltre come gestore dell’infrastruttura in alcune altre parti della rete ferroviaria.

(32)  Legge 273 del 27 giugno 2001.

(33)  L’unità chiamata «Enterprise» costituisce oggi un’unità organizzativa indipendente in seno a Banedanmark e vende servizi di ingegneria ferroviaria «chiavi in mano» e in subappalto.

(34)  Sentenza Combus, punto 109.

(35)  Causa T-11/95 BP Chemicals contro Commissione, Racc. 1998, II-3235, punto 171.

(36)   «Beretning om Granskning af Combus A/S», aprile 2001; «Advokatundersogelse om Statens Varetagelse af Ejerskabet til Combus A/S», agosto 2001; «Beretning fra Rigsrevisionen», aprile 2002.

(37)  Cfr. causa C-17/99 Francia/Commissione, Racc. 2001, pag. I-2481, punto 43.

(38)  Pagina 60.

(39)  Cfr. la causa C-17/99 precedentemente citata.

(40)  Causa T-11/95, precitata, punto 171.

(41)   GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3. Cfr. anche una precedente comunicazione della Commissione, del 17 settembre 1984, sulle partecipazioni delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese, pubblicata nel Bollettino di settembre 1984.

(42)  Causa C-482/99, Francia contro Commissione (Stardust), Racc. 2002, parte I, pag. 4397, punto 56. Cfr. anche il parere dell’Avvocato generale Geelhoed nelle cause riunite C-328/99 e C-399/00 Italia e SIM 2 Multimedia contro Commissione, Racc. 2003, parte I, pag. 4035.

(43)  Cause riunite 296/82 e 318/82, Regno dei Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. 1985, pag. 809, punto 17.

(44)  Causa C-305/89, Italia/Commissione («Alfa Romeo»), Racc. 1991 pag. I-1603, punto 20.

(45)  Decisione 2006/947/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’Aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della ABX Logistics (GU L 383 del 28.12.2006, pag. 21).

(46)  Sentenza Altmark, punto 95.

(47)  Sentenza Combus, punto 98.

(48)  Sentenza Combus, punto 99.

(49)  Sentenza Altmark, punto 78.

(50)  Sentenza Altmark, punto 79.

(51)  Cfr. tra l’altro la causa C-513/99, Concordia Bus Finland contro Helsingin kaupunki e HKL-Bussiliikenne, punto 56.

(52)   GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(53)   GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(54)  Cfr. causa C-17/99 Francia/Commissione, Racc. 2001, pag. I-2481, punto 46.

(55)  causa C-17/99, Francia/Commissione, Racc. 2001, pag. I-02481, punto 41.

(56)  Cfr. nota 51.

(57)  Cfr. nota 52.

(58)  Cfr. nota 53.

(59)  Punti 31 e 32 degli orientamenti.

(60)  Sentenza Combus, punti 114 e 115.

(61)  Cfr. tabella 7 della decisione iniziale; come spiegato in precedenza, i dati in questione sono espressi al loro valore attuale netto 2001, anziché in termini reali.

(62)  Le sottolineature sono della Commissione.

(63)  Sentenza Combus, punto 78 sgg. e in particolare il punto 88.

(64)  Cfr. il punto 110 della decisione di avvio del procedimento.

(65)   GU L 296 del 12.11.2005, pag. 19.

(66)  Causa C-303/88 Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1433, punto 57, e causa C-277/00, Germania/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3925, punto 75.

(67)  Cause C-328/99 e C-399/00, citate in precedenza, punto 83.

(68)  Causa 277/00, precitata, punto 80.

(69)  Causa 277/00, precitata, punto 86.

(70)  Causa C-415/03 Commissione/Grecia («Olympic Airways»), Racc. 2005, pag. I-3875 e cause riunite C-328/99 e C-399/00, sopracitate, punto 69.

(71)  Cause riunite C-328/99 e C-399/00, citate in precedenza, punto 69.

(72)  Decisione 2000/536/CE della Commissione, del 2 giugno 1999, relativa all’aiuto di Stato concesso dall’Italia all’impresa Seleco SpA (GU L 227 del 7.9.2000, pag. 24), considerando 116 e 117. A tale proposito, per quanto riguarda il controllo da parte del TPG dell’applicazione di tali criteri da parte della Commissione, si veda la causa T-318/00, Freistaat Thüringen/Commissione, Racc. 2005 pag. II-4179.

(73)  Non ancora pubblicata.

(74)   GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

(75)  Dall’adozione della citata comunicazione della Commissione del 2007 un caso siffatto non può più riprodursi. La comunicazione stabilisce infatti che «in caso di privatizzazione di un’impresa che abbia ricevuto un aiuto di Stato dichiarato compatibile dalla Commissione, lo Stato membro può introdurre una clausola di responsabilità nell’accordo di privatizzazione per tutelare l’acquirente dell’impresa dal rischio che la decisione iniziale della Commissione di autorizzazione dell’aiuto possa essere rovesciata dalle Corti comunitarie e sostituita da una decisione della Commissione che ordini il recupero di siffatto aiuto dal beneficiario. Tale clausola potrebbe prevedere un aggiustamento del prezzo pagato dall’acquirente per l’impresa privatizzata onde tener debitamente conto della nuova responsabilità in termini di recupero».

(76)   GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(77)   GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.