|
ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.332.ita |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
|
Sommario |
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
pagina |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
|
Commissione |
|
|
|
|
2009/967/CE |
|
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili [notificata con il numero C(2009) 9523] ( 1 ) |
|
|
|
III Atti adottati a norma del trattato UE |
|
|
|
|
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE |
|
|
|
* |
|
|
|
IV Altri atti |
|
|
|
|
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
|
|
|
|
Comitato misto SEE |
|
|
|
* |
|
|
|
V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom |
|
|
|
|
ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA |
|
|
|
|
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
* |
||
|
|
|
ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA |
|
|
|
|
2009/970/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/1 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili
[notificata con il numero C(2009) 9523]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/967/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica. |
|
(3) |
I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica rimangono validi per quattro anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per rivestimenti del suolo di materie tessili si intendono i rivestimenti del suolo generalmente in tessuto, tessuto a maglia o agugliato (tufted), di solito fissati con bullette, graffette o adesivi. Sono esclusi i rivestimenti per pareti o per uso esterno.
Non rientrano in questo gruppo di prodotti i tessili trattati con biocidi, a meno che il principio attivo in essi contenuto non figuri nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che sia autorizzata per l’utilizzo in questione, conformemente all’allegato V della direttiva 98/8/CE.
Articolo 2
Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un rivestimento del suolo di materie tessili deve rientrare nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo di materie tessili» definito all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici riportati in allegato.
Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo di materie tessili» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 4
Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo di materie tessili» per scopi amministrativi è «34».
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
ALLEGATO
OSSERVAZIONI GENERALI
Finalità dei criteri
I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:
|
— |
la riduzione degli impatti sugli habitat e sulle rispettive risorse, |
|
— |
la riduzione del consumo di energia, |
|
— |
la riduzione delle sostanze tossiche o inquinanti rilasciate nell’ambiente, |
|
— |
la riduzione dell’uso di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti finiti, |
|
— |
la sicurezza e l’assenza di rischi per la salute nell’ambiente abitativo, |
|
— |
le informazioni che consentano al consumatore di usare il prodotto in maniera efficiente, riducendo al minimo l’impatto ambientale complessivo. |
I criteri sono fissati a livelli tali da favorire l’attribuzione del marchio di qualità ecologica ai rivestimenti con impatto ridotto sull’ambiente.
Requisiti di valutazione e verifica
Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.
Questo gruppo di prodotti comprende i tappeti, definiti come «rivestimenti del suolo generalmente in tessuto, tessuto a maglia o agugliato (tufted), di solito fissati con bullette o graffette o adesivi».
Sono esclusi i rivestimenti per pareti o per uso esterno e le stuoie e i tappetini non fissati.
La definizione del gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo di materie tessili» è conforme alla norma DIN ISO 2424.
L’industria europea dei rivestimenti del suolo di materie tessili definisce la propria posizione tecnica nel comitato europeo di normalizzazione CEN/TC 134.
L’unità funzionale cui si riferiscono gli input e gli output è 1 m2 di prodotto finito.
Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente a esaminare la richiesta.
Se possibile, le prove vanno effettuate da laboratori opportunamente accreditati o da laboratori che soddisfano i requisiti generali della norma EN ISO 17025.
Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.
CRITERI PER I RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI
1. MATERIE PRIME
Specifiche generiche per le materie prime
Le materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto non possono contenere alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe essere assegnata al momento della domanda, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):
|
R23 |
(tossico per inalazione), |
|
R24 |
(tossico a contatto con la pelle), |
|
R25 |
(tossico per ingestione), |
|
R26 |
(molto tossico per inalazione), |
|
R27 |
(molto tossico a contatto con la pelle), |
|
R28 |
(molto tossico per ingestione), |
|
R39 |
(pericolo di effetti irreversibili molto gravi), |
|
R40 |
(possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti), |
|
R42 |
(può provocare sensibilizzazione per inalazione), |
|
R43 |
(può comportare sensibilizzazione per contatto con la pelle), |
|
R45 |
(può provocare il cancro), |
|
R46 |
(può provocare alterazioni genetiche ereditarie), |
|
R48 |
(pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata), |
|
R49 |
(può provocare il cancro per inalazione), |
|
R50 |
(altamente tossico per gli organismi acquatici), |
|
R51 |
(tossico per gli organismi acquatici), |
|
R52 |
(nocivo per gli organismi acquatici), |
|
R53 |
(può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico), |
|
R60 |
(può ridurre la fertilità), |
|
R61 |
(può danneggiare il feto), |
|
R62 |
(possibile rischio di ridotta fertilità), |
|
R63 |
(possibile rischio di danni al feto), |
|
R68 |
(possibilità di effetti irreversibili), |
di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (1) (direttiva sulle sostanze pericolose), e successive modifiche, e tenendo conto della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (direttiva sui preparati pericolosi).
In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (3). In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.
in termini di analisi chimica, il richiedente deve fornire la tipologia e la formulazione delle materie prime insieme a una dichiarazione di conformità ai criteri di cui sopra.
1.1. Fibre tessili — sostanze chimiche
Se le fibre sono riciclate, i criteri stabiliti nella presente sezione non si applicano. Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, si applicano i requisiti illustrati nel criterio 1 «Specifiche generiche per le materie prime».
In questa sezione sono fissati criteri specifici per tipo di fibra: lana, poliammide, poliestere, polipropilene.
Trattamenti della lana
|
a) |
Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm:
|
|
b) |
Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm:
|
|
c) |
Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm:
|
|
d) |
Il contenuto totale delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm:
|
I requisiti di cui sopra [precisati alle lettere a), b), c) e d) e considerati separatamente] non si applicano se può essere documentata l’identità degli allevatori che producono almeno il 75 % della lana o delle fibre cheratiniche in questione e se viene presentata una dichiarazione degli stessi attestante che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o sugli animali in questione.
il richiedente deve produrre la documentazione di cui sopra o un rapporto di prova realizzata seguendo il metodo IWTO Draft Test Method 59. Se alle materie prime tessili utilizzate è assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti tessili, i requisiti sono soddisfatti e il richiedente fornisce soltanto la documentazione pertinente.
Fibre di poliammide
La media annua delle emissioni nell’atmosfera di N2O durante la produzione di monomeri non deve superare 10 g/kg di fibra finita di poliammide -6 prodotta o 50 g/kg di fibra di poliammide -6,6 prodotta.
il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. Se alle materie prime tessili utilizzate è assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti tessili, i requisiti sono soddisfatti e il richiedente deve fornire soltanto la documentazione pertinente.
Poliestere
|
a) |
Il quantitativo di antimonio nelle fibre di poliestere non deve superare 260 ppm. Se non viene utilizzato antimonio, il richiedente può apporre la menzione «privo di antimonio» (o una menzione equivalente) vicino al marchio di qualità ecologica. |
|
b) |
La media annua delle emissioni di COV risultati dalla polimerizzazione e dalla produzione di fibre di poliestere, misurate nelle tappe del processo nel corso del quale si producono e ivi comprese le emissioni fuggitive, deve essere inferiore a 1,2 g/kg di resina del poliestere prodotta. (Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che, a 293,15 K, abbia una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente nelle condizioni d’uso particolari). |
per il requisito di cui alla lettera a), il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di antimonio o un rapporto di prova realizzata seguendo il metodo di determinazione diretta mediante spettrofotometria di assorbimento atomico. Il test deve essere effettuato sulla fibra grezza prima di qualsiasi trattamento a umido. Per il requisito di cui alla lettera b), il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. Se alle materie prime tessili utilizzate è assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti tessili, i requisiti sono soddisfatti e il richiedente deve fornire soltanto la documentazione pertinente.
Polipropilene
|
a) |
Non devono essere usati pigmenti a base di piombo.
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. |
|
b) |
Le emissioni di NOx e di SO2 derivanti dalla produzione di PP (produzione di monomeri, polimerizzazione e granulazione) non devono superare i limiti seguenti:
il produttore delle fibre deve misurare o calcolare le quantità di NOx e SO2 emesse durante la produzione di PP e presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio. Il richiedente deve fornire soltanto la documentazione pertinente. |
1.2. Supporti
Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, si applicano i requisiti illustrati nel criterio 1 «Specifiche generiche per le materie prime».
Schiuma di gomma (lattice e poliuretano naturale e sintetico)
Nota: i criteri sotto riportati si applicano solo se la schiuma di lattice costituisce più del 5 % del peso totale del tappeto.
|
a) |
Metalli pesanti estraibili: la concentrazione dei seguenti metalli non deve superare i valori indicati nella tabella:
il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il seguente metodo: campione macinato estratto conformemente alla norma DIN 38414-S4, L/S = 10; filtratura con filtro a membrana di 0,45 μm; analisi mediante spettroscopia ad emissione atomica con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-AES) o con la tecnica dell’idruro o del vapore freddo. |
|
b) |
Composti organici volatili (4) (COV): la concentrazione di COV non deve essere superiore a 0,5 mg/m3.
il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il metodo in camera di prova in combinazione con la norma DIN ISO 16000-6 per il campionamento e l’analisi dell’aria. |
|
c) |
Coloranti a complesso metallico: non è consentito l’uso di coloranti a complesso metallico a base di rame, piombo, cromo o nichel.
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. |
|
d) |
Clorofenoli: la concentrazione di clorofenoli (sali ed esteri) non deve essere superiore a 0,1 ppm, a eccezione dei monoclorofenoli e dei diclorofenoli (sali ed esteri), la cui concentrazione non deve essere superiore a 1 ppm.
il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il metodo: macinatura di un campione di 5 g, estrazione del clorofenolo o del suo sale sodico; analisi mediante gascromatografia (GC), rilevazione con spettrometro di massa o rivelatore a cattura elettronica (ECD). |
|
e) |
Butadiene: la concentrazione di butadiene non deve essere superiore a 1 ppm.
il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il metodo: macinatura e pesatura del campione; campionamento mediante campionatore «headspace»; analisi mediante gascromatografia, rilevazione col metodo a ionizzazione di fiamma. |
|
f) |
Nitrosamine: la concentrazione di N-nitrosamine misurata con il metodo in camera di prova non deve essere superiore a 0,001 mg/m3.
il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il metodo in camera di prova in combinazione con il metodo ZH 1/120,23 (o equivalente) dell’Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften per il campionamento e l’analisi dell’aria. |
Schiuma di gomma (solo per il poliuretano)
|
a) |
Composti organostannici: non è consentito l’impiego di stagno in forma organica (stagno legato a un atomo di carbonio).
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. |
|
b) |
Agenti schiumogeni: i CFC, HCFC, HFC o il cloruro di metilene non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.
il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti il non utilizzo di tali agenti schiumogeni. |
Schiuma vulcanizzata
Non è consentito l’impiego di schiume vulcanizzate per il retro del rivestimento.
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.
Formaldeide
La concentrazione di formaldeide misurata secondo la norma EN ISO 14184-1 non deve essere superiore a 30 ppm; se misurata con il metodo in camera di prova, non deve essere superiore a 0,01 mg/m3.
il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzata utilizzando il metodo EN/ISO 14184-1. Campione di 1 g con 100 g di acqua scaldata a 40 °C per un’ora. Analisi della formaldeide in estratto con acetilacetone, fotometrica.
In alternativa, è possibile utilizzare il metodo in camera di prova di emissione ENV 13419-1, in combinazione con EN ISO 16000-3 o VDI 3484-1 per il campionamento e l’analisi dell’aria.
2. PRODUZIONE DI TUTTI I MATERIALI
Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, si applicano i requisiti illustrati nel criterio 1 «Specifiche generiche per le materie prime».
Il richiedente deve soddisfare inoltre i seguenti requisiti specifici:
Ritardanti di fiamma
Nel prodotto possono essere utilizzati solo i ritardanti di fiamma chimicamente legati alla fibra polimerica o alla superficie della fibra (ritardanti di fiamma reattivi). Se ai ritardanti di fiamma utilizzati corrisponde una delle frasi R elencate qui di seguito, al momento dell’applicazione questi dovrebbero cambiare di natura chimica in modo da non richiedere più una classificazione secondo le frasi di rischio (nel filato o nel tessuto trattati può rimanere meno dello 0,1 % di ritardante di fiamma nella forma precedente all’applicazione):
|
R40 |
(possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti), |
|
R45 |
(può provocare il cancro), |
|
R46 |
(può provocare alterazioni genetiche ereditarie), |
|
R49 |
(può provocare il cancro per inalazione), |
|
R50 |
(altamente tossico per gli organismi acquatici), |
|
R51 |
(tossico per gli organismi acquatici), |
|
R52 |
(nocivo per gli organismi acquatici), |
|
R53 |
(può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico), |
|
R60 |
(può ridurre la fertilità), |
|
R61 |
(può danneggiare il feto), |
|
R62 |
(possibile rischio di ridotta fertilità), |
|
R63 |
(possibile rischio di danni al feto), |
|
R68 |
(possibilità di effetti irreversibili), |
di cui alla direttiva 67/548/CEE.
In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.
Non possono essere utilizzati ritardanti di fiamma che sono soltanto mescolati fisicamente alla fibra polimerica o a un rivestimento tessile (additivi ritardanti di fiamma).
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che non sono stati usati additivi ritardanti di fiamma e deve indicare quali ritardanti di fiamma reattivi sono stati eventualmente utilizzati, fornendo la relativa documentazione (ad esempio schede di sicurezza) e/o dichiarazioni indicanti che tali ritardanti di fiamma sono conformi al presente criterio.
Plastificanti
Se nel processo di produzione sono impiegate sostanze plastificanti, si possono utilizzare solo gli ftalati che al momento della richiesta sono stati sottoposti a valutazione del rischio e ai quali non è stata assegnata una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):
|
R50 |
(altamente tossico per gli organismi acquatici), |
|
R51 |
(tossico per gli organismi acquatici), |
|
R52 |
(nocivo per gli organismi acquatici), |
|
R53 |
(può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico), |
|
R60 |
(può ridurre la fertilità), |
|
R61 |
(può danneggiare il feto), |
|
R62 |
(possibile rischio di ridotta fertilità), |
di cui alla direttiva 67/548/CEE.
In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df.
Inoltre, nel prodotto non sono autorizzati il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile).
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze. I rivestimenti del suolo di materie tessili non devono contenere ftalato sotto forma di impurità in misura superiore allo 0,1 % in massa, come stabilito nella direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
2.1. Prodotti chimici ausiliari per il trattamento delle fibre tessili
Le seguenti sostanze non devono essere utilizzate né contenute in alcuna preparazione o formulazione impiegata: alchilfenoletossilati (APEO), alchilbenzene sulfonato lineare (LAS), cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC), cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC), cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC), etilendiammina tetracetato (EDTA) e dietilen-triamino-penta-acetato (DTPA).
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.
2.2. Coloranti e pigmenti
Coloranti azoici
Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine a una delle seguenti ammine aromatiche:
|
|
4-amminodifenile (92-67-1) |
|
|
Benzidina (92-87-5) |
|
|
4-cloro-o-toluidina (95-69-2) |
|
|
2-naftilammina (91-59-8) |
|
|
o-ammino-azotoluene (97-56-3) |
|
|
2-ammino-4-nitrotoluene (99-55-8) |
|
|
p-cloroanilina (106-47-8) |
|
|
2,4,-diamminoanisolo (615-05-4) |
|
|
4,4’-diamminodifenilmetano (101-77-9) |
|
|
3,3’-diclorobenzidina (91-94-1) |
|
|
3,3’-dimetossibenzidina (119-90-4) |
|
|
3,3’-dimetilbenzidina (119-93-7) |
|
|
3,3’-dimetil-4,4’-diamminodifenilmetano (838-88-0) |
|
|
p-cresidina (120-71-8) |
|
|
4,4’-ossidianilina (101-80-4) |
|
|
4,4’-tiodianilina (139-65-1) |
|
|
o-toluidina (95-53-4) |
|
|
2,4-diamminotoluene (95-80-7) |
|
|
2,4,5-trimetilanilina (137-17-7) |
|
|
4-amminoazobenzene (60-09-3) |
|
|
o-anisidina (90-04-0) |
|
|
2,4-xilidina |
|
|
2,6-xilidina |
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti. Ai fini dell’eventuale verifica di questa dichiarazione deve essere utilizzato lo standard EN 14362-1 e 2. (N.B.: sono possibili falsi positivi in relazione alla presenza di 4-amminiazobenzene: si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma).
Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione
|
a) |
Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti. |
|
b) |
Non è consentito l’uso di sostanze o preparati coloranti contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:
di cui alla direttiva 67/548/CEE. In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341. il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti. |
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti
Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:
|
|
C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 |
|
|
C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 |
|
|
C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 |
|
|
C.I. Disperse Blue 35 |
|
|
C.I. Disperse Blue 102 |
|
|
C.I. Disperse Blue 106 |
|
|
C.I. Disperse Blue 124 |
|
|
C.I. Disperse Brown 1 |
|
|
C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 |
|
|
C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11005 |
|
|
C.I. Disperse Orange 37 |
|
|
C.I. Disperse Orange 76 |
|
|
(precedentemente denominato Orange 37) |
|
|
C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 |
|
|
C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 |
|
|
C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 |
|
|
C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 |
|
|
C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 |
|
|
C.I. Disperse Yellow 39 |
|
|
C.I. Disperse Yellow 49 |
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.
Metalli pesanti
I coloranti e pigmenti contenenti piombo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) o cromo (cromo totale) o Cr(VI) come ingredienti del componente colorante non possono essere utilizzati per colorare i materiali.
Il valore limite del contenuto totale di metalli pesanti di moquette è pari a 100 mg/kg.
il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti, unitamente alla documentazione che provi che il limite imposto non è superato.
Se i prodotti utilizzati hanno il marchio GUT, il requisito è rispettato e il richiedente deve presentare la documentazione adeguata.
2.3. Acque reflue
Lana — COD
Il COD degli effluenti del lavaggio della lana scaricati nelle fognature non deve superare 60 g/kg di lana sucida; gli effluenti devono essere trattati all’esterno del sito di produzione in modo da conseguire un’ulteriore riduzione di almeno il 75 % del tenore di COD, espresso in media annua.
Il COD degli effluenti del lavaggio della lana trattati nel sito di produzione e scaricati nelle acque di superficie non deve superare 45 g/kg di lana sucida. Il pH degli effluenti scaricati nelle acque di superficie deve essere compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e la temperatura deve essere inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore). L’impianto per il lavaggio della lana descrive in dettaglio il trattamento degli effluenti di lavaggio e controlla costantemente i livelli di COD.
il richiedente deve fornire i dati pertinenti e un rapporto di prova che dimostri la conformità a questo criterio, realizzata utilizzando il metodo ISO 6060.
Scarichi idrici derivanti dal trattamento a umido
|
a) |
Le acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento a umido (a eccezione dei siti per il lavaggio della lana sucida), quando scaricate dopo il trattamento (nel sito o all’esterno), devono presentare un COD, espresso come media annua, inferiore a 20 g/kg.
il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e rapporti di prove realizzate utilizzando il metodo ISO 6060, che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. |
|
b) |
Gli effluenti, qualora trattati nel sito e scaricati direttamente nelle acque di superficie, dovranno avere un pH compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e una temperatura inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore).
il richiedente deve fornire documenti e rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità. Se ai prodotti utilizzati è assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, questo criterio è soddisfatto e il richiedente fornisce la documentazione pertinente. |
Detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti
In ciascun sito per il trattamento a umido, almeno il 95 % in peso dei detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti utilizzati deve essere sufficientemente degradabile o eliminabile in impianti di trattamento delle acque reflue. In ogni sito per il trattamento a umido, i detergenti utilizzati (contenenti tensioattivi) devono rispettare il seguente criterio: i tensioattivi soddisfano il requisito di biodegradazione aerobica completa. Almeno il 95 % in peso delle altre sostanze componenti deve essere sufficientemente biodegradabile o eliminabile negli impianti di depurazione delle acque reflue.
si ritiene che una sostanza sia «sufficientemente biodegradabile»:
|
— |
se, quando testata con uno dei metodi di prova OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 70 % entro 28 giorni, oppure |
|
— |
se, quando testata con uno dei metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 60 % entro 28 giorni, oppure |
|
— |
se, quando testata con uno dei metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno l’80 % entro 28 giorni, o infine |
|
— |
se viene dimostrato un equivalente livello di biodegradazione o eliminazione, nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili. |
Il richiedente deve fornire la documentazione opportuna, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che menzionino i metodi di prova e i risultati delle prove come sopra indicato e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti i detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti utilizzati.
Coloranti a complesso metallico
|
a) |
Per la tintura delle fibre di cellulosa, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 20 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell’impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all’esterno).
Per tutti gli altri processi di tintura, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 7 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell’impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all’esterno). |
|
b) |
Lo scarico in acqua dopo il trattamento non deve superare i seguenti valori: Cu 75 mg/kg (fibra, filato o tessuto); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg. |
a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prove realizzate seguendo i metodi ISO 8288 per il rame e il nickel; EN 1233 per il cromo.
2.4. Consumo energetico
Il consumo di energia corrisponde all’energia utilizzata nel processo di produzione dei rivestimenti per il suolo.
L’energia consumata nel processo, calcolata come indicato nell’allegato tecnico, deve superare i seguenti valori (P = valore limite):
|
Gruppo di prodotti |
Valore limite (P) |
|
Tappeti sintetici |
8 |
il richiedente deve calcolare il consumo di energia del processo produttivo secondo le istruzioni contenute nell’allegato tecnico e deve fornire i risultati e la documentazione giustificativa.
3. FASE D’USO
3.1. Rilascio di sostanze pericolose
Le seguenti soglie di emissione non devono essere superate:
|
Sostanza |
Prescrizione (dopo 3 giorni) |
|
Composti organici totali. Ritenzione: C6-C16 (TCOV) |
0,25 mg/m3 aria |
|
Composti organici totali. Ritenzione: > C16-C22 (TCOSV) |
0,03 mg/m3 aria |
|
COV totali senza LCI (*1) |
0,05 mg/m3 aria |
il richiedente fornisce un certificato di prova conformemente ai test sulle emissioni effettuati secondo il metodo prEN 15052 o DIN ISO 16000-9.
4. IDONEITÀ ALL’USO
Il prodotto deve essere idoneo all’uso: la documentazione giustificativa potrà comprendere dati ottenuti mediante opportuni metodi di prova ISO, CEN o equivalenti, quali procedure di prova nazionali.
il richiedente deve fornire una descrizione dettagliata delle procedure di prova e dei risultati, unitamente a una dichiarazione di idoneità all’uso del prodotto, basata su tutte le altre informazioni riguardanti il migliore uso per l’utilizzatore finale. Secondo la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (6), si presume che un prodotto è idoneo all’uso se è conforme a una norma armonizzata, a un’omologazione tecnica europea o a una specifica tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario. Il marchio comunitario di conformità «CE» per i prodotti da costruzione fornisce ai produttori un attestato di conformità facilmente riconoscibile e può essere ritenuto sufficiente nel presente contesto. Inoltre la norma CEN/TS 14472-2 può essere utilizzata per dimostrare il rispetto di questo criterio.
5. INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI
Il prodotto deve essere venduto corredato di informazioni per l’utilizzatore, contenenti consigli sull’uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sull’imballaggio e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:
|
a) |
indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio; |
|
b) |
consigli per l’uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni pertinenti, specialmente sulla manutenzione e sull’uso dei prodotti. Se del caso, deve essere fatto riferimento alle caratteristiche d’uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell’acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di lavaggio e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché periodicità della pulizia. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori; |
|
c) |
indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per informare il consumatore circa le potenziali prestazioni elevate del prodotto); |
|
d) |
informazioni sul marchio di qualità ecologica dell’UE e sui relativi gruppi di prodotto, compreso il seguente testo (o equivalente): «Per maggiori informazioni visitare il sito Internet del marchio comunitario di qualità ecologica: http://www.ecolabel.eu». |
il richiedente deve fornire un campione dell’imballaggio e/o copia dei testi allegati in conformità con la norma ISO 6347: Rivestimenti del suolo di materie tessili - Informazioni ai consumatori.
6. INFORMAZIONI PRESENTI SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA
Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
|
— |
uso limitato di sostanze pericolose e tossiche, |
|
— |
consumo energetico ridotto nel processo produttivo, |
|
— |
limitati scarichi inquinanti in acqua, |
|
— |
basso rischio per la salute nell’ambiente abitativo. |
(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(3) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(4) Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che, a 293,15 K, abbia una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente nelle condizioni d’uso particolari.
(5) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 40.
(*1) Concentrazione minima d’interesse (LCI — Lowest Concentration of Interest).
Allegato tecnico per rivestimenti del suolo di materie tessili
CALCOLO DEL CONSUMO DI ENERGIA
Il consumo di energia è calcolato come media annua dell’energia utilizzata durante il processo produttivo (escluso il riscaldamento dei locali), dalle materie prime al rivestimento del suolo finito.
Per le materie prime sintetiche (non rinnovabili), i calcoli comprendono la fabbricazione del prodotto utilizzato. Non è considerato il contenuto energetico delle materie prime (cioè l’energia delle materie prime).
Il calcolo dell’energia comprende almeno il 95 % dell’energia necessaria a produrre le materie prime. L’energia necessaria per produrre gli adesivi non è compresa nel calcolo.
L’unità di misura scelta per il calcolo è il MJ/m2.
I contenuti energetici dei vari combustibili sono forniti.
Per consumo di elettricità si intende l’elettricità acquistata da un fornitore esterno.
Se il produttore ha un’eccedenza energetica che vende come elettricità, vapore o calore, la quantità venduta può essere dedotta dal consumo di combustibile. Il calcolo tiene conto solo del combustibile effettivamente utilizzato nella produzione dei rivestimenti del suolo.
Parametri ambientali
|
A |
= |
percentuale di materie prime rinnovabili e riciclate non rinnovabili (*1) |
|
B |
= |
percentuale di combustibili rinnovabili |
|
C |
= |
consumo di elettricità (MJ/m2) |
|
D |
= |
consumo di combustibile (MJ/m2) |
I contenuti energetici dei vari combustibili sono indicati nella tabella seguente.
Tabella per il calcolo del consumo di combustibile
Periodo di produzione — anno:
Giorni:
Dal:
Al:
|
Tipo di combustibile |
Quantità |
Unità |
Coefficiente di conversione |
Energia (MJ) |
|
Paglia (15 % W) |
|
kg |
14,5 |
|
|
Pellet (7 % W) |
|
kg |
17,5 |
|
|
Residui legnosi (20 % W) |
|
kg |
14,7 |
|
|
Trucioli di legno (45 % W) |
|
kg |
9,4 |
|
|
Torba |
|
kg |
20 |
|
|
Gas naturale |
|
kg |
54,1 |
|
|
Gas naturale |
|
Nm3 |
38,8 |
|
|
Butano |
|
kg |
49,3 |
|
|
Cherosene |
|
kg |
46,5 |
|
|
Benzina |
|
kg |
52,7 |
|
|
Diesel |
|
kg |
44,6 |
|
|
Gasolio |
|
kg |
45,2 |
|
|
Olio combustibile pesante |
|
kg |
42,7 |
|
|
Carbone secco da vapore |
|
kg |
30,6 |
|
|
Antracite |
|
kg |
29,7 |
|
|
Carbone di legna |
|
kg |
33,7 |
|
|
Coke industriale |
|
kg |
27,9 |
|
|
Elettricità (dalla rete) |
|
kWh |
3,6 |
|
|
Energia totale (MJ) |
|
|||
(*1) L’impiego di «materie prime rinnovabili» e/o di «materie prime riciclate non rinnovabili» avviene su base volontaria.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/17 |
DECISIONE 2009/968/GAI DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (1) («decisione Europol»), in particolare l’articolo 40,
visto il progetto di norme presentato dal consiglio di amministrazione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che a norma della decisione Europol spetta al Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adottare le norme di attuazione in materia di riservatezza delle informazioni provenienti da Europol o con esso scambiate (le «norme»),
DECIDE:
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini delle presenti norme si intende per:
|
a) |
«trattamento delle informazioni» o «trattamento», qualsiasi operazione, o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali e non, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione; |
|
b) |
«terzi», entità di cui all’articolo 22, paragrafo 1 e all’articolo 23, paragrafo 1, della decisione Europol; |
|
c) |
«comitato di sicurezza», il comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e di Europol descritto nell’articolo 4; |
|
d) |
«coordinatore della sicurezza», il vicedirettore a cui il direttore, a norma dell’articolo 38, paragrafo 2 della decisione Europol, affida, accanto agli altri compiti di sua competenza, funzioni di coordinamento e controllo in materia di sicurezza; |
|
e) |
«responsabili della sicurezza», membri del personale di Europol nominati dal direttore, incaricati delle questioni di sicurezza ai sensi dell’articolo 6; |
|
f) |
«manuale di sicurezza», il manuale di applicazione delle presenti norme, che sarà elaborato ai sensi dell’articolo 7; |
|
g) |
«livello di classifica», il contrassegno di sicurezza attribuito a un documento trattato da Europol o mediante esso, di cui all’articolo 10; |
|
h) |
«pacchetto di sicurezza», l’insieme di misure specifiche in materia di sicurezza che devono essere applicate alle informazioni oggetto di uno dei livelli di classifica Europol, di cui all’articolo 10; |
|
i) |
«livello di protezione minimo», il livello di protezione che è applicato a tutte le informazioni trattate da Europol o mediante esso, salvo quelle espressamente contrassegnate come informazioni pubbliche o palesemente riconoscibili in quanto tali, di cui all’articolo 10, paragrafo 1; |
|
j) |
«personale», il personale temporaneo e contrattuale di cui all’articolo 39, paragrafo 4 della decisione Europol; |
|
k) |
«informazioni classificate Europol», le informazioni e il materiale, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi essenziali di Europol o di uno o più Stati membri e per le quali occorre applicare adeguate misure di sicurezza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b). |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Le presenti norme stabiliscono le misure di sicurezza che devono essere applicate a tutte le informazioni trattate da Europol o mediante esso.
2. I canali di comunicazione tra Europol e le unità nazionali degli Stati membri di cui all’articolo 8 della decisone Europol assicurano un livello di protezione equivalente a quello garantito dalle presenti misure. Uno standard comune per questi canali di comunicazione è approvato dal comitato di sicurezza.
3. L’allegato riporta una descrizione sintetica dei livelli di classifica Europol, di cui all’articolo 10, e i corrispondenti contrassegni attualmente applicati dagli Stati membri alle informazioni soggette a tali livelli di classifica. Quando uno Stato membro informa gli altri Stati membri ed Europol circa eventuali modifiche delle sue disposizioni nazionali in materia di livelli di classifica o corrispondenti contrassegni, Europol elabora una versione riveduta della descrizione sintetica di cui all’allegato. Almeno una volta l’anno il comitato di sicurezza verifica se la descrizione sintetica è aggiornata.
CAPO II
COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 3
Competenze degli Stati membri
1. Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che, nei rispettivi territori, le informazioni Europol ricevano un livello di protezione equivalente a quello garantito dalle misure di sicurezza stabilite dalle presenti norme.
2. Gli Stati membri si impegnano a informare il coordinatore della sicurezza di tutte le violazioni della sicurezza che possono compromettere gli interessi di Europol o di uno Stato membro. In quest’ultimo caso lo Stato membro interessato è informato direttamente anche per il tramite dell’unità nazionale.
Articolo 4
Comitato di sicurezza
1. È istituito un comitato di sicurezza, composto di rappresentanti degli Stati membri e di Europol che si riunisce almeno due volte all’anno.
2. Il comitato di sicurezza svolge funzioni di consulenza per il consiglio di amministrazione e per il direttore di Europol su questioni inerenti alla politica di sicurezza, inclusa l’applicazione del manuale di sicurezza.
3. Il comitato di sicurezza stabilisce il suo regolamento interno. Le riunioni del comitato sono presiedute dal coordinatore della sicurezza.
Articolo 5
Coordinatore della sicurezza
1. Il coordinatore della sicurezza ha competenze generali per tutte le questioni inerenti alla sicurezza, comprese le pertinenti misure previste nelle presenti norme e nel manuale di sicurezza. Il coordinatore della sicurezza controlla l’applicazione delle disposizioni di sicurezza e comunica tutte le violazioni verificatesi in questo ambito al direttore. Nei casi gravi il direttore riferisce al consiglio di amministrazione. Qualora siffatte violazioni siano tali da pregiudicare gli interessi di uno Stato membro, quest’ultimo ne viene ugualmente informato.
2. Il coordinatore della sicurezza risponde direttamente al direttore di Europol.
3. Il coordinatore della sicurezza dispone del nulla osta di sicurezza del livello più elevato in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nello Stato membro di cui il coordinatore della sicurezza è cittadino.
Articolo 6
Responsabili della sicurezza
1. I responsabili della sicurezza affiancano il direttore nell’attuazione delle misure di sicurezza previste nelle presenti norme e nel manuale di sicurezza. I responsabili della sicurezza rispondono direttamente al coordinatore della sicurezza. Essi sono incaricati di:
|
a) |
istruire, assistere e consigliare tutto il personale Europol nonché tutte le altre persone in relazione con le attività di Europol sottoposte ad un obbligo particolare di segreto e riservatezza sui rispettivi compiti ai sensi delle presenti norme e del manuale di sicurezza; |
|
b) |
applicare le disposizioni in materia di sicurezza, indagare sulle violazioni delle stesse e informarne immediatamente il coordinatore della sicurezza; |
|
c) |
verificare regolarmente l’adeguatezza delle misure di sicurezza in base alla valutazione del rischio; a tal fine informano il coordinatore della sicurezza in linea di massima almeno una volta al mese e, in casi eccezionali, ogniqualvolta necessario, e forniscono opportune raccomandazioni e consulenze; |
|
d) |
eseguire i compiti loro assegnati ai sensi delle presenti norme o del manuale di sicurezza; e |
|
e) |
eseguire altri compiti loro assegnati dal coordinatore della sicurezza. |
2. I responsabili della sicurezza dispongono del nulla osta di sicurezza del livello richiesto dai loro compiti in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili negli Stati membri di cui sono cittadini.
Articolo 7
Manuale di sicurezza, procedure e contenuti
1. Il manuale di sicurezza è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione del comitato di sicurezza.
2. Il manuale di sicurezza fornisce guida e sostegno nella gestione in materia di sicurezza secondo le esigenze operative e delinea l’impostazione di Europol per tale gestione. Il manuale di sicurezza contiene:
|
a) |
regole precise per le misure di sicurezza da applicare all’interno di Europol, che contemplino un livello di protezione minimo di cui all’articolo 10, paragrafo 1 delle presenti norme, basate sull’articolo 35 e sull’articolo 41, paragrafo 2 della decisione Europol, e tenuto conto dell’articolo 40, paragrafo 3 della stessa; e |
|
b) |
regole precise per le misure di sicurezza connesse ai diversi livelli di classifica Europol e ai corrispondenti pacchetti di sicurezza di cui all’articolo 10, paragrafi 2 e 3; il manuale di sicurezza tiene altresì conto dell’articolo 46 della decisione Europol. |
3. Il manuale di sicurezza è esaminato regolarmente o in caso di modifiche significative, per continuare a garantirne l’adeguatezza, la rispondenza e l’efficacia.
4. Le modifiche del manuale di sicurezza sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
Articolo 8
Accreditamento di sicurezza dei sistemi
1. Tutti i sistemi Europol usati per il trattamento di informazioni classificate Europol sono accreditati dal consiglio di amministrazione previa consultazione del comitato di sicurezza e previo accertamento dell’effettiva attuazione delle misure di sicurezza imposte dai requisiti di sicurezza specifici del sistema (RSSS), dal registro dei rischi per le informazioni e altra documentazione pertinente. I sottosistemi e i terminali o postazioni remoti sono accreditati in quanto parte di tutti i sistemi a cui sono collegati.
2. Il consiglio di amministrazione, previa consultazione del comitato di sicurezza, adotta e modifica gli RSSS. Gli RSSS sono conformi alle disposizioni pertinenti del manuale di sicurezza.
Articolo 9
Osservanza
1. Le misure di sicurezza previste dalle presenti norme e dal manuale di sicurezza sono osservate da tutte le persone presso l’Europol, nonché dalle persone coinvolte in attività connesse con l’Europol sottoposte ad un obbligo particolare di segreto e riservatezza.
2. Il direttore, gli uffici di collegamento e le unità nazionali Europol sono responsabili dell’osservanza delle presenti norme e del manuale di sicurezza ai sensi del paragrafo 1.
CAPO III
PRINCIPI GENERALI
Articolo 10
Livello di protezione minimo, livelli di classifica e pacchetti di sicurezza
1. A tutte le informazioni trattate da Europol o mediante esso, salvo quelle espressamente contrassegnate come informazioni pubbliche o palesemente riconoscibili in quanto tali, è attribuito un livello di protezione minimo all’interno di Europol e negli Stati membri.
2. Ai sensi dell’articolo 3 gli Stati membri assicurano l’applicazione del livello di protezione minimo di cui al paragrafo 1 con varie misure, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, tra cui l’obbligo del segreto e della riservatezza, la limitazione dell’accesso alle informazioni al personale autorizzato, i requisiti di protezione dei dati per i dati personali e le misure generali di ordine tecnico e procedurale per tutelare la sicurezza delle informazioni, tenuto conto dell’articolo 41, paragrafo 2 della decisione Europol.
3. Alle informazioni che richiedano ulteriori misure di sicurezza è attribuito un livello di classifica Europol con il contrassegno corrispondente. Tale livello di sicurezza è attribuito soltanto se ciò è indispensabile e solo per il tempo necessario.
4. Sono utilizzati i seguenti livelli di classifica Europol:
a) «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» (Europol riservato): questa classifica si applica alle informazioni e al materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere contraria agli interessi di Europol ovvero di uno o più Stati membri;
b) «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» (Europol riservatissimo): questa classifica si applica alle informazioni e al materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi essenziali di Europol ovvero di uno o più Stati membri;
c) «SECRET UE/EU SECRET» (Europol segreto): questa classifica si applica esclusivamente alle informazioni e al materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe gravemente danneggiare gli interessi essenziali di Europol ovvero di uno o più Stati membri.
d) «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» (Europol segretissimo): questa classifica si applica esclusivamente alle informazioni e al materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare un pregiudizio eccezionalmente grave agli interessi essenziali di Europol ovvero di uno o più Stati membri.
Tali informazioni e materiali classificati recano, sotto il contrassegno di classifica, un contrassegno aggiuntivo «Europol» per indicare che provengono da Europol.
Ad ognuno dei livelli di classifica Europol corrispondono pacchetti di sicurezza specifici da applicare all’interno di Europol. I pacchetti di sicurezza offrono livelli diversi di protezione, a seconda del contenuto delle informazioni e del danno che l’accesso, la diffusione o l’uso non autorizzati di tali informazioni potrebbero arrecare agli interessi di Europol o degli Stati membri.
Qualora vengano raggruppate informazioni classificate a livelli diversi, il livello di classifica da applicare è almeno pari a quello delle informazioni classificate al livello più elevato. In ogni caso, a un gruppo di informazioni può essere attribuito un livello di protezione superiore a quello di ciascuno dei suoi elementi.
Alla traduzione di un documento classificato sono attribuiti lo stesso livello di classifica e la stessa protezione del documento originale.
5. Un’avvertenza può essere usata per specificare condizioni aggiuntive, ad esempio la distribuzione delle informazioni limitata a canali specifici di scambio, l’embargo e una distribuzione particolare sulla base del principio della necessità di conoscere. Le avvertenze sono definite nel manuale di sicurezza.
6. I pacchetti di sicurezza comprendono un insieme di misure materiali, tecniche, organizzative o amministrative, come previsto dal manuale di sicurezza.
Articolo 11
Attribuzione del livello di classifica
1. Gli Stati membri che forniscono informazioni a Europol sono responsabili dell’attribuzione di un adeguato livello di classifica conformemente all’articolo 10. Allorché le forniscono a Europol gli Stati membri contrassegnano se del caso le informazioni con un livello di classifica Europol di cui all’articolo 10, paragrafo 4.
2. Nell’attribuire un livello di classifica, gli Stati membri tengono conto della classifica delle informazioni ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, della flessibilità operativa necessaria per il corretto funzionamento di Europol e del requisito secondo cui la classifica delle informazioni relative all’applicazione della legge dovrebbe costituire l’eccezione e secondo cui, se la classifica di tali informazioni è necessaria, dovrebbe essere al livello più basso.
3. Se Europol accerta, in base alle informazioni già in suo possesso, che l’attribuzione di un livello di classifica deve essere modificata (ad esempio abbassando o aumentando il livello) di classifica di un documento oggetto in precedenza del livello di protezione minimo ne informa lo Stato membro interessato e si adopera per convenire con quest’ultimo un livello di classifica idoneo. In mancanza di tale accordo Europol non specifica, modifica, aumenta o abbassa un livello di classifica.
4. Qualora le informazioni elaborate da Europol contengano informazioni fornite da uno Stato membro o siano basate su tali informazioni, Europol stabilisce di concerto con lo Stato membro interessato se sia sufficiente il livello di protezione minimo o se sia necessario attribuire un livello di classifica Europol.
5. Qualora le informazioni siano originate da Europol e non contengano informazioni fornite da uno Stato membro né siano basate su di esse, Europol stabilisce un livello di classifica idoneo per tali informazioni secondo i criteri stabiliti dal comitato di sicurezza. Se del caso, Europol contrassegna di conseguenza tali informazioni.
6. Quando le informazioni riguardano anche gli interessi fondamentali di un altro Stato membro, gli Stati membri ed Europol lo consultano per appurare se si debba attribuire un livello di classifica a tali informazioni e, in caso affermativo, quale livello di classifica dovrebbe essere attribuito.
Articolo 12
Modifica del livello di classifica
1. Gli Stati membri che hanno fornito informazioni a Europol possono sempre esigere di modificare il livello di classifica attribuito ed eventualmente di abbassarlo o di aumentarlo. Europol ha l’obbligo di procedere a tali modifiche conformemente alle richieste degli Stati membri interessati.
2. Gli Stati membri interessati, non appena le circostanze lo consentano, chiedono di ridurre il livello di classifica, oppure di sopprimerlo.
3. Gli Stati membri che forniscono informazioni a Europol possono specificare il periodo di validità di un livello di classifica attribuito ed eventuali modifiche dello stesso successivamente.
4. Se il livello di protezione minimo o il livello di classifica è stato attribuito da Europol ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, una modifica della protezione minima o del livello di classifica può essere apportata da Europol soltanto di concerto con lo Stato membro interessato.
5. Se il livello di classifica è stato attribuito da Europol ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, Europol può modificarlo o sopprimerlo in qualsiasi momento qualora lo ritenga necessario.
6. Qualora siano già state fornite ad altri Stati membri informazioni di cui si è modificato nel frattempo il livello di classifica ai sensi del presente articolo, Europol notifica ai destinatari la modifica del livello di classifica.
Articolo 13
Trattamento, accesso e nulla osta di sicurezza
1. L’accesso alle informazioni e relativo possesso è limitato all’interno dell’organizzazione Europol alle persone che devono conoscerle o trattarle nello svolgimento delle loro funzioni. Le persone incaricate del trattamento delle informazioni sono in possesso di un idoneo nulla osta di sicurezza e ricevono inoltre una formazione specifica.
2. Tutte le persone che possono avere accesso alle informazioni soggette ad un livello di classifica ed elaborate da Europol sono sottoposte ad indagini di sicurezza conformemente all’articolo 40, paragrafo 2 della convenzione Europol e al manuale di sicurezza. Il coordinatore della sicurezza, in base all’esito della procedura e fatte salve le disposizioni del manuale di sicurezza, autorizza le persone in possesso di un nulla osta di sicurezza nazionale del livello adeguato, che, nello svolgimento delle loro funzioni, devono essere a conoscenza di informazioni soggette a un livello di classifica Europol. L’autorizzazione è soggetta a riesame periodico da parte del coordinatore della sicurezza. Quest’ultimo può revocarla con effetto immediato se sussistono motivi legittimi per procedervi. Il coordinatore della sicurezza è altresì competente a garantire l’applicazione del paragrafo 3.
3. Non hanno accesso alle informazioni soggette ad un livello di classifica coloro che sono sprovvisti del nulla osta di sicurezza di livello adeguato. Tuttavia, in casi eccezionali, previa consultazione di un responsabile della sicurezza il coordinatore della sicurezza può:
|
a) |
dare a persone in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» un’autorizzazione specifica e limitata per accedere a determinate informazioni classificate fino al livello «SECRET UE/EU SECRET» se, nello svolgimento delle loro funzioni, in un caso specifico, tali persone devono essere a conoscenza di informazioni soggette ad un livello di classifica Europol superiore; o |
|
b) |
autorizzare temporaneamente l’accesso a informazioni classificate per non oltre sei mesi, in attesa dell’esito della procedura di cui al paragrafo 2, nell’interesse di Europol e previa notifica alle autorità nazionali competenti e in mancanza di reazioni di queste entro tre mesi; il coordinatore della sicurezza informa le autorità nazionali competenti interessate di questa autorizzazione temporanea. Tale autorizzazione temporanea non dà accesso a informazioni classificate di livello «SECRET UE/EU SECRET» o superiore. |
4. Tale autorizzazione non è concessa qualora uno Stato membro, allorché trasmette le informazioni in questione, abbia specificato che il potere discrezionale attribuito al coordinatore della sicurezza ai sensi del paragrafo 3 non è esercitato per quanto concerne tali informazioni.
Articolo 14
Terzi
Nella conclusione di accordi di riservatezza con terzi o nella conclusione di accordi conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, e all’articolo 23, paragrafo 7 della decisione Europol, Europol tiene conto dei principi stabiliti nelle presenti norme e nel manuale di sicurezza, che dovrebbero essere applicati di conseguenza alle informazioni scambiate con questi terzi.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Revisione delle norme
Le proposte di modifica delle presenti norme sono esaminate dal consiglio di amministrazione in vista della loro adozione da parte del Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 1 della decisione Europol.
Articolo 16
Entrata in vigore
Le presenti norme entrano in vigore il 1o gennaio 2010.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
ALLEGATO
TABELLA DI EQUIVALENZA DEI LIVELLI DI CLASSIFICA
|
Equivalenza dei livelli di classifica |
||||
|
Europol (1) |
«TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» |
«SECRET UE/EU SECRET» |
«CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» |
«RESTREINT UE/EU RESTRICTED» |
|
Belgio |
Très Secret Zeer Geheim |
Secret Geheim |
Confidentiel Vertrouwelijk |
Diffusion restreinte Beperkte verspreiding |
|
Bulgaria |
СТРОГО СЕКРЕТНО |
СЕКРЕТНО |
ПОВЕРИТЕЛНО |
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ |
|
Repubblica ceca |
Přísně tajné |
Tajné |
Důvěrné |
Vyhrazené |
|
Danimarca |
Yderst hemmeligt |
Hemmeligt |
Fortroligt |
Til tjenestebrug |
|
Germania |
Streng geheim |
Geheim |
VS — Vertraulich |
VS — Nur für den Dienstgebrauch |
|
Estonia |
Täiesti Salajane |
Salajane |
Konfidentsiaalne |
Piiratud |
|
Irlanda |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Confidential |
|
Grecia |
Άκρως Απόρρητο |
Απόρρητο |
Εμπιστευτικό |
Περιορισμένης Χρήσης |
|
Spagna |
Secreto |
Reservado |
Confidencial |
Difusión Limitada |
|
Francia |
Très Secret Défense |
Secret Défense |
Confidentiel Défense |
|
|
Italia |
Segretissimo |
Segreto |
Riservatissimo |
Riservato |
|
Cipro |
Άκρως Απόρρητο |
Απόρρητο |
Εμπιστευτικό |
Περιορισμένης Χρήσης |
|
Lettonia |
Sevišķi slepeni |
Slepeni |
Konfidenciāli |
Dienesta vajadzībām |
|
Lituania |
Visiškai slaptai |
Slaptai |
Konfidencialiai |
Riboto naudojimo |
|
Lussemburgo |
Très secret |
Secret |
Confidentiel |
Diffusion restreinte |
|
Ungheria |
Szigorúan titkos! |
Titkos! |
Bizalmas! |
Korlátozott terjesztésű! |
|
Malta |
L-Ghola Segretezza |
Sigriet |
Kunfidenzjali |
Ristrett |
|
Paesi Bassi |
BE Zeer geheim |
STG Zeer geheim |
STG Confidentieel |
Vertrouwelijk |
|
Austria |
Streng geheim |
Geheim |
Vertraulich |
Eingeschränkt |
|
Polonia |
Ściśle Tajne |
Tajne |
Poufne |
Zastrzeżone |
|
Portogallo |
Muito Secreto |
Secreto |
Confidencial |
Reservado |
|
Romania |
Strict secret de importanță deosebită |
Strict secret |
Secret |
Secret de serviciu |
|
Slovenia |
Strogo tajno |
Tajno |
Zaupno |
Interno |
|
Slovacchia |
Prísne tajné |
Tajné |
Dôverné |
Vyhradené |
|
Finlandia |
Erittäin salainen |
Salainen |
Luottamuksellinen |
Viranomaiskäyttö |
|
Svezia |
Kvalificerat hemlig |
Hemlig |
Hemlig |
Hemlig |
|
Regno Unito |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
(1) Il contrassegno «Europol» è inserito sotto il contrassegno di classifica.
IV Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/23 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
n. 191/08/COL
del 17 marzo 2008
sul personale non retribuito attivo nel settore della ricerca e sviluppo (Norvegia)
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,
visti l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della parte I e l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 4, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,
vista la guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità (4) sull’applicazione e sull’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, in particolare la sezione sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione,
vista la decisione n. 59/06/COL dell’Autorità, dell’8 marzo 2006, di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, della parte I e dall’articolo 6 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,
dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detta disposizione (5),
considerando quanto segue:
I. FATTI
1. PROCEDIMENTO
Con lettera del 14 ottobre 2005 della Missione norvegese presso l’Unione europea, recante una lettera del ministero norvegese per il Commercio e l’Industria del 5 ottobre 2005, entrambe ricevute e registrate dall’Autorità il 17 ottobre 2005 (doc. n. 346675), le autorità norvegesi hanno notificato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, una proposta di un nuovo regime di aiuti di Stato a sostegno del personale non retribuito attivo nel settore della ricerca e sviluppo. Il regime proposto è denominato nel presente documento «regime del personale di R&D non retribuito».
Con lettera dell’8 marzo 2006 (doc. n. 364666), e dopo vari scambi di corrispondenza (6), l’Autorità ha informato le autorità norvegesi della decisione di avviare, relativamente al regime del personale di R&D non retribuito, il procedimento di cui all’articolo 6 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, e le ha invitate a presentare le loro osservazioni sulla decisione.
Con lettera del 19 aprile 2006 della missione norvegese presso l’Unione europea, recante lettere del ministero della Pubblica amministrazione e della riforma e del ministero per il Commercio e l’industria, rispettivamente dell’11 e del 7 aprile 2006, le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni. La lettera è stata ricevuta e registrata dall’Autorità il 20 aprile 2006 (doc. n. 370829).
La decisione n. 59/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul relativo supplemento SEE (7). L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. L’Autorità non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.
Infine, in una lettera inviata per via elettronica il 15 febbraio 2008 dal ministero della Pubblica amministrazione e della riforma (doc. n. 465311), le autorità norvegesi hanno consolidato le informazioni trasmesse in seguito a un contatto informale sia telefonico che per e-mail nel corso del 2007 e del gennaio 2008.
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA PROPOSTA
2.1. OBIETTIVO, BASE GIURIDICA E FUNZIONAMENTO DEL REGIME DEL PERSONALE DI R&D NON RETRIBUITO
Obiettivo
Dai lavori legislativi preparatori risulta che l’obiettivo generale del regime del personale di R&D non retribuito è quello di stimolare un aumento degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, in particolare da parte delle piccole imprese, come società di imprenditori e imprese unipersonali (8). Più specificamente, l’obiettivo del nuovo regime è stimolare gli sforzi delle persone nelle imprese orientate verso la ricerca e sviluppo che, nella fase start-up, dipendono spesso da risorse lavorative che non possono retribuire. Le imprese orientate verso la ricerca e sviluppo sono ritenute dalle autorità norvegesi come importanti per la creazione di valori derivanti dalla ricerca così come per l’innovazione.
A un livello più dettagliato, le autorità norvegesi hanno spiegato che l’introduzione del regime del personale di R&D non retribuito è stata motivata dal fatto che, nell’ambito dell’esistente «regime Skattefunn» (9), non è possibile sostenere il lavoro non retribuito legato alle attività di ricerca e sviluppo intraprese da società di imprenditori e imprese unipersonali, dato che il regime Skattefunn è un regime di deduzione fiscale (10). A tale proposito, le autorità hanno spiegato che, nell’ambito del regime Skattefunn, l’aiuto è concesso alle attività di ricerca e sviluppo nella forma di una deduzione fiscale (o credito fiscale), in virtù della quale un importo corrispondente a una percentuale dei costi ammissibili è dedotto dalle imposte dovute dall’impresa. Le autorità norvegesi hanno tuttavia ritenuto non conforme con la legislazione fiscale generale dedurre, dall’importo da versare sotto forma di imposta, un importo non basato su costi ammissibili reali ma piuttosto su lavoro non retribuito, cioè su «costi» che non sono stati sostenuti nel senso che non è stato versato alcun salario e non vi è alcuna traccia nella contabilità dell’impresa. Su questa base è stato ritenuto che il lavoro non retribuito non potesse essere considerato fra i costi ammissibili nell’ambito del regime Skattefunn.
È in questo contesto che le autorità norvegesi hanno proposto di predisporre il regime del personale di R&D non retribuito, nell’ambito del quale il sostegno finanziario è accordato al lavoro non retribuito connesso ad attività di ricerca e sviluppo nella forma di sovvenzioni esenti da imposta. Le autorità norvegesi ritengono in questo modo il regime del personale di R&D non retribuito come una correzione o integrazione del regime Skattefunn esistente.
Nella notifica, le autorità norvegesi hanno inoltre spiegato che numerose imprese hanno progetti approvati nel quadro del regime Skattefunn, per i quali tuttavia non hanno successivamente potuto beneficiare della deduzione fiscale (o hanno dovuto rimborsare un importo corrispondente alla deduzione già ottenuta) a causa del fatto che i progetti implicavano lavoro non retribuito. Le autorità norvegesi hanno quindi deciso di introdurre un regime di compensazione delle imprese per le perdite subite a livello dei progetti di ricerca e sviluppo negli anni 2002-2004 a causa del fatto che il lavoro non retribuito non poteva essere coperto dal regime Skattefunn (11). Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti del regime del personale di R&D non retribuito, l’Autorità ha ritenuto che gli aiuti concessi alle imprese nel quadro del regime di compensazione possono essere considerati come aiuti de minimis ai sensi del «regolamento de minimis » (12). Il regime di compensazione non è stato fatto rientrare nel procedimento di indagine formale.
Base giuridica
Nella proposta originaria di bilancio presentata dal Governo norvegese al Parlamento norvegese (13), seguita da una raccomandazione di una Commissione parlamentare al Parlamento (14), il Governo ha proposto di stanziare un totale di 70 milioni di NOK per il regime del personale di R&D non retribuito e per il regime di compensazione (15). Nell’attesa dell’approvazione da parte dell’Autorità non sono stati erogati fondi nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito, ma le autorità norvegesi hanno spiegato che lo stanziamento annuale per il regime è previsto al massimo a circa 50 milioni di NOK (16).
Parallelamente all’adozione del bilancio originario per il regime del personale di R&D non retribuito, il Parlamento norvegese ha adottato, il 17 giugno 2005 una proposta di modifica della legge norvegese sulla tassazione del patrimonio e del reddito, introducendo disposizioni sul trattamento fiscale e sui tetti in relazione al finanziamento nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito (in appresso «legge fiscale sul regime del personale di R&D non retribuito») (17).
Oltre ad adottare il bilancio e la legge fiscale sul regime del personale di R&D non retribuito, il ministero norvegese per il Commercio e l’industria ha emanato un progetto di orientamenti sull’attuazione del regime del personale di R&D non retribuito (in appresso «Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito») (18). In base a detto progetto il « Norges forskningsråd » (il Consiglio norvegese per la ricerca) sarà l’organismo responsabile della gestione e dell’applicazione del regime.
Funzionamento del regime del personale di R&D non retribuito — Progetti ammissibili
Gli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito prevedono che i progetti ammissibili debbano implicare attività di ricerca e sviluppo svolte da persone che non ricevano alcuna retribuzione o altra compensazione per il loro lavoro. Non sono contemplate le persone che ricevono pagamenti attraverso altre fonti pubbliche (19).
Conformemente a detti Orientamenti sono ammissibili:
|
i) |
i progetti che comportano la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. I progetti comprendono la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini di tale ricerca, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto ii) (20); e |
|
ii) |
i progetti che mirano a fornire nuove informazioni, conoscenze o esperienze ritenute utili per l’impresa in relazione allo sviluppo di prodotti, servizi o metodi di produzione nuovi o migliori. Sono inoltre ammissibili attività in cui i risultati della ricerca industriale sono tradotti in un piano, un progetto o un’idea per prodotti, servizi o processi produttivi nuovi e migliori, così come lo sviluppo di un primo prototipo o di un progetto pilota che non possono essere sfruttati commercialmente (21). |
Le autorità norvegesi hanno indicato che queste definizioni dei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili sono identiche a quelle dell’esistente regime Skattefunn. Di fatto, in pratica le autorità norvegesi si riferiscono ai progetti ammissibili nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito come a progetti che soddisfano i «criteri Skattefunn» o che sono stati approvati nell’ambito del regime Skattefunn (22).
Come indicato sopra, il regime del personale di R&D non retribuito sarà gestito e applicato dal Consiglio norvegese per la ricerca, che assolve anche le funzioni di segretariato e di organismo di gestione che valuta l’ammissibilità dei progetti nel quadro del regime Skattefunn (23). Le autorità norvegesi hanno spiegato che il fatto che le attività di ricerca e sviluppo ammissibili siano definite nello stesso modo nel regime Skattefunn e nel regime del personale di R&D non retribuito, e il fatto che l’organismo di gestione, che valuta l’ammissibilità dei progetti, sia lo stesso per entrambi i regimi, significa che, ai fini dell’applicazione, i due regimi sono strettamente coordinati. A tale riguardo l’intenzione è che i richiedenti, che presentano domanda di sovvenzione per attività di ricerca e sviluppo ammissibili, debbano compilare solo un modulo di domanda indicando se chiedono la sovvenzione per lavoro retribuito e/o non retribuito in relazione all’attività di ricerca e sviluppo rilevante (24). Inoltre, quando i richiedenti presentano domanda di sovvenzione anche a norma del regime Skattefunn, si terrà conto del sostegno da accordare nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito, e l’aiuto complessivo sarà soggetto al limite massimo previsto dal regime Skattefunn (25). In effetti, secondo le autorità norvegesi, l’unica differenza fra i due regimi è il tipo di costi ammissibili (ossia lavoro retribuito/lavoro non retribuito) e la forma in cui è accordato il sostegno (ossia deduzione fiscale/sovvenzione esente da imposta).
Le autorità norvegesi hanno inoltre affermato che, per poter essere considerati ammissibili nell’ambito del regime del personale di R&D non retribuito, i progetti non devono essere avviati prima della richiesta di sovvenzione (26).
2.2. BENEFICIARI
Nella notifica, le autorità norvegesi hanno spiegato che il regime del personale di R&D non retribuito è aperto a tutti i contribuenti con obblighi fiscali in Norvegia, incluse tutte le imprese indipendentemente dalle dimensioni, dal settore e dalla regione (27). Possono beneficiare del regime anche le imprese che partecipano congiuntamente a un progetto di cooperazione (28).
Le autorità norvegesi hanno indicato che il regime del personale di R&D non retribuito include imprese medie e grandi per mantenere condizioni analoghe a quelle del regime Skattefunn (che è aperto a tutte le imprese indipendentemente dalle dimensioni). A tale riguardo le autorità norvegesi hanno dichiarato che « anche per questo non vi è una discriminazione formale contro le grandi imprese nella definizione dei beneficiari del regime del personale di R&D non retribuito » (sottolineatura aggiunta) (29).
Tuttavia, le autorità norvegesi hanno anche espresso chiaramente che, in pratica, il regime del personale di R&D non retribuito è destinato solo a società di imprenditori e imprese unipersonali: « Anche se il regime comprende imprese di tutte le dimensioni, la sua effettiva natura (sostegno per il lavoro non retribuito) implica che l’effetto di incentivazione sarà più significativo per le società di imprenditori e le imprese unipersonali » (30). Analogamente, le autorità hanno dichiarato che il regime del personale di R&D non retribuito « … è rivolto principalmente a imprese a base tecnologica recentemente istituite, che non sono in grado di pagare stipendi alle persone che svolgono attività di R&D », e che « dato che il regime del personale di R&D non retribuito darà sostegno al lavoro non retribuito svolto da personale di R&D che non riceve stipendi né altra compensazione per tale attività, esso non sarà rilevante per normali imprese medie e grandi » (31).
In base a ciò le autorità norvegesi hanno affermato che « Le imprese con un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo corrispondente alla definizione dell’Autorità di media impresa in pratica non riceveranno alcun sostegno per il lavoro non retribuito » (32). Le autorità hanno aggiunto che « Le imprese più grosse generalmente si avvalgono di personale di R&D assunto e retribuito per effettuare le attività di R&D nell’ambito di un progetto Skattefunn » e « i costi di questi dipendenti saranno ammissibili per un rimborso fiscale nel quadro del regime Skattefunn, e queste imprese non avranno quindi né la necessità né le basi per chiedere una sovvenzione nell’ambito del regime del personale R&D non retribuito » (33).
Infine, le autorità norvegesi hanno affermato che, poiché il limite massimo del sostegno a un progetto ammissibile è lo stesso — sia che il sostegno sia concesso solo nella forma di deduzione fiscale nell’ambito del regime Skattefunn, che con una combinazione di deduzione fiscale e sovvenzione nel quadro del regime del personale R&D non retribuito — le grandi imprese non sono spinte a chiedere sostegno nell’ambito dei due regimi.
Di conseguenza, con lettera del 15 febbraio 2008 (doc. n. 465311), le autorità norvegesi hanno informato l’Autorità che « il regime è formalmente limitato alla definizione dell’Autorità di piccole e microimprese ».
2.3. COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ D’AIUTO
Costi ammissibili
Le autorità norvegesi hanno notificato che, ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito, le spese ammissibili sono i costi del lavoro non retribuito in relazione a un progetto ammissibile (34). Per quanto riguarda la determinazione della tariffa oraria adeguata per il lavoro non retribuito, le autorità norvegesi hanno spiegato che, poiché le qualifiche formali di una persona non si riflettono sempre nella sua capacità di realizzare progetti di ricerca e sviluppo, è difficile individuare tariffe separate che corrispondano all’istruzione, esperienza e settore di lavoro rilevante. È stato così deciso di utilizzare una tariffa oraria comune per il calcolo del sostegno nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito.
La tariffa oraria proposta dalle autorità norvegesi è calcolata come l’1,6 ‰ del salario nominale annuo di un lavoratore nel settore dell’industria per il 2005 (348 300 NOK) (35): ciò porta ad una tariffa oraria di 557,28 NOK che per semplicità è stata arrotondata a 500 NOK. La tariffa oraria di 500 NOK può essere soggetta ad adeguamenti da parte del ministero per il Commercio e l’industria in base al generale andamento salariale.
La metodologia di calcolo della tariffa oraria (come 1,6 ‰ del salario nominale annuo) è stata elaborata dal Consiglio norvegese per la ricerca. A tale riguardo le autorità norvegesi hanno spiegato che una tariffa oraria per un lavoro può essere facilmente stabilita facendo semplice riferimento al salario medio annuo (in base alle statistiche) e alle ore lavorative medie annue. Tuttavia, per semplificare la concessione del sostegno alle attività di ricerca e sviluppo il Consiglio norvegese per la ricerca ha voluto fare di più. Ha sviluppato così una metodologia secondo la quale la tariffa oraria include non solo i) i puri costi salariali, ma anche ii) «altri costi di funzionamento» calcolati per dipendente e che consistono nei: a) costi sociali legati al salario (come pensione, sicurezza sociale, ecc.); b) costi dell’uso delle attrezzature per dipendente (ad esempio uso di telefono, apparecchiature TI/informatiche, fotocopiatrici, ecc); c) costi generali di elettricità, riscaldamento, affitto degli uffici, mensa e personale di servizio e ricorso temporaneo a personale di supporto; e d) noleggio/acquisto di strumenti e forniture per ufficio.
La tariffa oraria per il «lavoro non retribuito» comprende quindi non solo i puri costi salariali ma anche «altri costi di funzionamento» calcolati per dipendente (36).
Per stabilire la metodologia, il Consiglio norvegese per la ricerca ha passato in rassegna la contabilità di una serie di imprese norvegesi, da cui è emerso che, in media, i costi annui di funzionamento sono 1,8 volte più alti dei costi salariali annui (inclusi i costi sociali) (37). Dopo aver corretto i costi salariali annui per il fatto che essi includevano i costi sociali (pari al 40 % del salario), i costi di funzionamento medi si sono rivelati 2,52 volte più alti dei puri costi salariali. Dividendo questa cifra per la media annua di ore lavorative (1 500) (38), i costi di funzionamento, calcolati su base oraria, sono risultati essere l’1,68 ‰ (arrotondato a 1,6 ‰) volte più alti rispetto ai puri costi salariali. Di conseguenza, secondo la metodologia applicata, il tasso orario per il lavoro non retribuito (comprendente sia i puri costi salariali che «gli altri costi di funzionamento») è calcolato come l’1,6 ‰ del salario annuo pertinente.
Gli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito prevedono che i costi ammissibili per il lavoro non retribuito siano soggetti a un tetto fisso annuo di 2 milioni di NOK per impresa (39).
Infine, per quanto riguarda le misure di controllo, il lavoro non retribuito e gli altri costi del progetto devono essere certificati da un contabile per ogni domanda di sovvenzione (40). Per quanto riguarda gli «altri costi di funzionamento», la prova che essi siano stati sostenuti avviene tramite le fatture. Quanto alle ore di lavoro non retribuito comunicate, le autorità norvegesi hanno spiegato che, poiché non vi è alcuna prova a riguardo, le imprese sono tenute a registrare la data, i compiti, il numero di ore effettuate e il nome della persona interessata. Nei progetti che coinvolgono più di una persona, i registri devono essere firmati sia dalla persona che ha svolto il lavoro non retribuito che dal responsabile del progetto. Inoltre, il numero di ore dichiarate può essere ridotto dal Consiglio norvegese per la ricerca se nel corso della procedura emerge che esso è inesatto.
Intensità d’aiuto
Gli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito prevedono che le sovvenzioni concesse nell’ambito del regime siano soggette alle soglie di cui alla sezione 16-40 della legge norvegese sulla tassazione del patrimonio e del reddito (41). Tale disposizione è la base del regime Skattefunn e prevede che, per le piccole e medie imprese (PMI), le intensità d’aiuto fino al 20 % siano accettabili.
Nella notifica, le autorità norvegesi hanno presentato informazioni su intensità d’aiuto lorde del 27,8 % per le PMI (42). Il sostegno del regime del personale di R&D non retribuito è erogato in forma di una sovvenzione pari al 20 % dei costi ammissibili (43). Inoltre, tuttavia, in virtù della legge fiscale sul regime del personale di R&D non retribuito, le sovvenzioni sono esenti dall’imposta sulle società, il cui tasso è attualmente del 28 %. Una sovvenzione esente da imposta pari al 20 % dei costi ammissibili corrisponde quindi a una sovvenzione imponibile del 27,8 % di tali costi. L’intensità d’aiuto lorda è quindi del 27,8 %.
Le sovvenzioni concesse nell’ambito del regime del personale di R&D non retribuito sono esaminate in combinazione con gli aiuti ricevuti nel quadro del regime Skattefunn, e il sostegno ricevuto dal regime R&D viene incluso quando si calcolano i limiti previsti dal regime Skattefunn. Nel quadro del regime Skattefunn, l’importo totale del sostegno per le PMI non può superare il 20 % dei costi ammissibili, che non possono essere più di 4 milioni di NOK per anno e per impresa. Se l’importo totale del sostegno finanziario oltrepassa i limiti stabiliti dal regime Skattefunn, la deduzione fiscale sarà ridotta di conseguenza. Le autorità norvegesi hanno spiegato che questi limiti, tuttavia, non pregiudicano il fatto che i costi attribuiti al lavoro non retribuito devono in ogni caso rispettare il sopra menzionato tetto di 2 milioni di NOK all’anno e per impresa. Le autorità hanno spiegato infine che, nei casi in cui un progetto riceva sovvenzioni nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito e sostegno pubblico da altre fonti, diverse dal regime Skattefunn, che insieme superano i limiti fissati per il sostegno totale, sarà applicata una riduzione del sostegno concesso ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito.
2.4. STANZIAMENTO E DURATA
Come indicato sopra, le autorità norvegesi prevedono, per il regime del personale di R&D non retribuito, uno stanziamento futuro di massimo 50 milioni di NOK circa all’anno.
Il regime del personale di R&D non retribuito è stato notificato come regime illimitato nel tempo. Tuttavia, con lettera del 15 febbraio 2008 (doc. n. 465311), le autorità norvegesi hanno dichiarato che la durata massima del regime è legata alla durata dell’attuale disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (in appresso «disciplina RSI»), che scade il 31 dicembre 2013. Le autorità norvegesi sono consapevoli del fatto che una durata maggiore del regime del personale di R&D non retribuito richiede una nuova notifica.
3. MOTIVI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
L’Autorità ha avviato il procedimento d’indagine formale sulla base della constatazione preliminare che il regime del personale di R&D non retribuito implica aiuti di Stato che non è sicuro siano compatibili con l’accordo SEE. Una delle preoccupazioni dell’Autorità era la possibilità che le intensità d’aiuto del regime del personale di R&D non retribuito potessero essere superiori a quelle previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato (44). In effetti, le sovvenzioni che possono essere concesse a norma del regime del personale di R&D non retribuito sono esenti da imposta e un cambiamento nell’aliquota fiscale potrebbe quindi sfociare in un’intensità d’aiuto lorda maggiore. Inoltre, poiché i costi del «lavoro non retribuito» non sono in realtà sostenuti, l’Autorità nutriva dubbi sul fatto che potessero qualificarsi come costi ammissibili ai sensi della disciplina. A tale riguardo, l’Autorità ha tenuto conto del fatto che nel quadro del Sesto programma quadro comunitario di ricerca, il sostegno per il lavoro «non retribuito» non era consentito. Infine, l’Autorità nutriva preoccupazioni sul necessario effetto di incentivazione.
4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ NORVEGESI
Le autorità norvegesi hanno precisato che, se l’aliquota fiscale aumenta, la sovvenzione nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito sarà, se necessario, ridotta, per garantire che l’intensità d’aiuto non superi le intensità massime d’aiuto stabilite dalla disciplina RSI. Le autorità norvegesi basano tale dichiarazione sull’ultimo paragrafo della sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito, che prevede che: « quando si considera il finanziamento pubblico totale del progetto, la sovvenzione [per il lavoro non retribuito] è contabilizzata nello stesso modo della deduzione fiscale. Se il finanziamento pubblico totale del progetto supera [il tetto] degli aiuti autorizzati secondo le regole dell’Autorità, la deduzione fiscale viene ridotta. Se il sostegno per il lavoro non retribuito porta, in sé, a superare il limite fissato per gli aiuti totali autorizzati, la sovvenzione per il lavoro non retribuito sarà ridotta » (45).
In relazione alla dichiarazione secondo la quale « Le persone fisiche non possono imputare gli oneri salariali relativi alla loro partecipazione personale al progetto », contenuta nel Sesto programma quadro comunitario di ricerca, le autorità norvegesi hanno affermato che il termine « persone fisiche » si riferisce al personale impiegato in università/istituti di studi superiori, che riceve uno stipendio dall’istituto di ricerca (in contrapposizione alle imprese unipersonali). Poiché tali persone non sono in ogni caso ammissibili ad aiuti nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito, le autorità norvegesi ritengono il riferimento al Sesto programma quadro comunitario di ricerca non pertinente.
Per quanto riguarda la tariffa oraria proposta, le autorità norvegesi hanno indicato che il punto di partenza per calcolare tale tariffa di 500 NOK è il salario nominale annuo di un lavoratore nel settore dell’industria, che è molto più basso del salario nominale annuo del personale per la ricerca e sviluppo. Poiché il livello d’istruzione nelle imprese unipersonali e nelle società di imprenditori corrisponde generalmente al livello di istruzione più alto del personale di ricerca e sviluppo, il calcolo della tariffa oraria ai fini del regime del personale di R&D non retribuito avrebbe potuto basarsi sul salario più alto degli ingegneri civili. Per il 2005, tale salario era pari a 460 000 o a 530 000 NOK (a seconda dell’esperienza di cinque o dieci anni), il che porterebbe a una tariffa oraria di 772,80 o 890,40 NOK (46). Su questa base le autorità norvegesi hanno argomentato che, proponendo una tariffa oraria calcolata in funzione del molto inferiore salario nominale annuo dei lavoratori del settore dell’industria, l’hanno tenuta al minimo.
Quanto all’incentivazione, le autorità norvegesi argomentano che, poiché le liquidità costituiscono un grosso problema per le imprese in fase iniziale, un effetto di questo tipo si verificherà automaticamente per i principali gruppi destinatari del regime, in particolare le società di imprenditori e le imprese unipersonali.
II. VALUTAZIONE
1. PRESENZA DI AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO SEE
L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE stabilisce che:
« Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ».
Perché una misura configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, devono ricorrere contemporaneamente i quattro criteri seguenti: i) la misura deve conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale; ii) il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali; iii) la misura deve essere selettiva, favorendo talune imprese o talune produzioni; iv) la misura deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra Parti contraenti. Si esamina qui di seguito se nel presente caso siano soddisfatti i quattro criteri cumulativi.
1.1. VANTAGGIO ECONOMICO
La misura deve conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale.
Nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito, le autorità norvegesi concederanno sovvenzioni finanziarie a contribuenti, fra cui imprese. Le imprese che otterranno tali sovvenzioni riceveranno quindi un vantaggio economico, cioè una sovvenzione, che non avrebbero avuto nel corso della normale attività imprenditoriale.
Inoltre, le sovvenzioni sono esenti dall’imposta sulle società. L’esenzione fiscale alleggerisce i beneficiari da un onere normalmente sostenuto dal loro bilancio, e costituisce così un ulteriore vantaggio economico in aggiunta alla sovvenzione in sé.
1.2. PRESENZA DI RISORSE STATALI
La misura deve essere concessa dallo Stato o tramite risorse statali.
Le sovvenzioni accordate nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito sono finanziate dal ministero per il Commercio e l’industria, quindi dallo Stato.
Inoltre, per quanto riguarda l’esenzione delle sovvenzioni dall’imposta sulle società, un’esenzione fiscale implica che lo Stato rinunci a entrate fiscali, e una tale perdita è equivalente a un consumo di risorse statali sotto forma di spese fiscali (47).
1.3. FAVORIRE TALUNE IMPRESE O TALUNE PRODUZIONI
La misura deve essere selettiva, nel senso che deve favorire « talune imprese o talune produzioni ».
La notifica indicava che il finanziamento nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito sarebbe stato aperto a tutte le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore e dalla regione.
Nella sua decisione n. 16/03/COL del 5 febbraio 2003, che autorizza l’estensione del regime Skattefunn a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore (48), l’Autorità ha constatato che l’organismo incaricato di gestire e attuare il regime Skattefunn (il Consiglio norvegese per la ricerca) aveva poteri discrezionali ai fini della valutazione del carattere di ricerca dei progetti e dell’effetto di incentivazione della misura di sostegno.
Alla luce di ciò, e in base al fatto che i criteri per determinare l’ammissibilità dei progetti nell’ambito del regime Skattefunn e del regime del personale di R&D non retribuito sono gli stessi e sono valutati dallo stesso organismo di gestione, cioè il Consiglio norvegese per la ricerca, l’Autorità ritiene che quest’ultimo goda di poteri discrezionali anche ai fini dell’attuazione del regime del personale di R&D non retribuito. A tale riguardo l’Autorità ricorda che la Corte europea di giustizia ha dichiarato che il fatto che un’autorità pubblica che gestisce un regime di sostegno finanziario disponga di poteri discrezionali significa che il regime è, di fatto, selettivo (49). Di conseguenza, l’Autorità conclude che un regime di questo tipo sarebbe, di fatto, selettivo.
In effetti, le dichiarazioni delle autorità norvegesi — secondo le quali anche se « non vi è una discriminazione formale contro le grandi imprese nella definizione dei beneficiari del regime del personale di R&D non retribuito» (sottolineatura aggiunta), « le imprese con un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo corrispondente alla definizione dell’Autorità di media impresa in pratica non riceveranno alcun sostegno per il lavoro non retribuito » — confermano che il Consiglio norvegese per la ricerca si sarebbe avvalso dei suoi poteri discrezionali per rifiutare in pratica il sostegno alle grandi imprese.
La valutazione di cui sopra sarebbe altrettanto valida per l’esenzione dall’imposta sulle società di cui beneficiano i destinatari delle sovvenzioni nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito.
Pertanto, nel corso del procedimento d’indagine formale, le autorità norvegesi hanno deciso di limitare formalmente il regime del personale di R&D non retribuito alle piccole e microimprese in linea con la definizione datane dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (50). Il regime è quindi selettivo.
1.4. DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTO SUGLI SCAMBI FRA PARTI CONTRAENTI
La misura deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra le parti contraenti.
Il regime del personale di R&D non retribuito si applica a tutti i settori economici della Norvegia. Dato che, nel 2006, le esportazioni verso l’UE hanno rappresentato circa l’82 % delle esportazioni totali della Norvegia, e le importazioni dall’UE hanno rappresentato circa il 69 % delle importazioni totali della Norvegia, si può affermare che fra la Norvegia e l’UE gli scambi sono intensi (51).
In tali circostanze, l’Autorità ritiene che la concessione del sostegno e l’esenzione fiscale ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito rafforzeranno la posizione relativa dei beneficiari rispetto ad imprese situate in altri paesi EFTA e che sono concorrenti in settori o attività simili. Inoltre, tenuto conto dell’esclusione formale delle grandi imprese dal regime, la posizione delle piccole e microimprese che ricevono il sostegno nel quadro del regime sarà rafforzata. Il regime del personale di R&D non retribuito deve essere quindi considerato come un regime che incide sugli scambi e falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
1.5. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità conclude che la concessione di un sostegno, compresa l’esenzione fiscale, ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito, configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
2. OBBLIGHI PROCEDURALI
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte « all’Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale ».
Con lettera del 14 ottobre 2005, le autorità norvegesi hanno notificato il regime del personale di R&D non retribuito. Secondo i lavori legislativi preparatori, il regime del personale di R&D non retribuito può entrare in vigore solo dopo la notifica all’Autorità e l’approvazione di quest’ultima (52). Pertanto, l’autorizzazione, da parte delle autorità norvegesi, dell’entrata in vigore della legge fiscale sul regime del personale di R&D non retribuito e l’adozione definitiva del progetto di Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito dipendono entrambe dall’approvazione preliminare del regime da parte dell’Autorità (53).
In tali circostanze, l’Autorità ritiene che le autorità norvegesi abbiano rispettato gli obblighi di notifica e di status quo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.
3. COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO
Poiché la conclusione dell’Autorità è che il regime del personale di R&D non retribuito comporta un aiuto di Stato, occorre esaminare se tale regime può essere considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell’accordo stesso.
3.1. COMPATIBILITÀ CON L’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO SEE
Nessuna delle deroghe previste all’articolo 61, paragrafo 2, SEE è applicabile al presente caso, poiché il regime del personale di R&D non retribuito non è destinato agli obiettivi elencati in tali disposizioni.
3.2. COMPATIBILITÀ CON L’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, DELL’ACCORDO SEE
Una misura di aiuto di Stato è considerata compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE se è destinata a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Tuttavia, poiché zone di questo tipo non sono definite nella carta norvegese degli aiuti regionali tale disposizione non è d’applicazione (54).
Inoltre, la deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE non si applica poiché l’aiuto di Stato concesso a titolo del regime del personale di R&D non retribuito non è volto a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia della Norvegia.
Nondimeno, può essere applicabile la deroga prevista all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), del suddetto accordo che prevede che si possano considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Qui di seguito l’Autorità esamina la compatibilità del regime del personale di R&D non retribuito con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), del relativo accordo sulla base della disciplina RSI.
Aiuti a favore della RSI
A norma della disciplina RSI, un aiuto è generalmente ritenuto compatibile ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE purché soddisfi le condizioni di cui alla sezione 5 di detta disciplina e costituisca un incentivo a impegnarsi in altre attività di ricerca e sviluppo ai sensi della sezione 6 della disciplina (55).
La sezione 5 della disciplina RSI elenca diversi tipi di attività di ricerca e sviluppo, quali la « ricerca fondamentale », la « ricerca industriale » e lo « sviluppo sperimentale », e indica le intensità d’aiuto applicabili a ciascuna categoria di ricerca.
Nella sezione 2.2, lettera f), della disciplina RSI la « ricerca industriale » è definita come « ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g) [sviluppo sperimentale]». La lettera g) della stessa sezione definisce lo « sviluppo sperimentale » come « acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili ».
L’Autorità ritiene che la descrizione dei progetti ammissibili nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito presentata sopra, nella sezione 2.1 della parte I della presente decisione, sia in linea con le definizioni di « ricerca industriale » e « sviluppo sperimentale » di cui alla sezione 2.2, lettere f) e g), della disciplina RSI.
i) Intensità d’aiuto
Conformemente alla sezione 5.1.2 della disciplina RSI, l’intensità lorda consentita per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale è fissata rispettivamente al 50 % e al 25 % dei costi ammissibili. Inoltre, a norma della sezione 5.1.3, quando l’aiuto è destinato a PMI (quali definite all’allegato del regolamento d’esenzione per categoria nel settore degli aiuti alle PMI), può essere concessa una maggiorazione di 10 punti percentuali (per le medie imprese) o di 20 punti percentuali (per le piccole imprese) (56). Ciò porta l’intensità di aiuto consentita fino al 60 % (medie imprese) o al 70 % (piccole imprese) dei cisti ammissibili per la ricerca industriale. Nel caso dello sviluppo sperimentale l’intensità di aiuto massima diventa il 35 % (medie imprese) o il 45 % (piccole imprese).
Anche se le autorità norvegesi hanno notificato le intensità d’aiuto nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito sia per le PMI che per le grandi imprese, va ricordato che hanno deciso di limitare il regime solo alle piccole e microimprese. Di conseguenza, solo l’intensità d’aiuto per le PMI (20 %) è rilevante. La sovvenzione è esente da imposta al tasso attuale del 28 %. L’intensità d’aiuto lorda è quindi del 27,8 % (57). L’intensità d’aiuto massima per le piccole e microimprese nel quando del regime del personale di R&D non retribuito si situa quindi a un livello accettabile alla luce della sezione 5 della disciplina RSI.
Se l’aliquota dell’imposta sulle società dovesse aumentare, aumenterebbe di conseguenza l’intensità d’aiuto lorda. Tuttavia, a tale riguardo, le autorità norvegesi hanno chiarito che, anche se aumentasse l’aliquota fiscale, gli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito stabiliscono che le sovvenzioni non debbano oltrepassare l’intensità d’aiuto risultante dall’applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato. Poiché il regime del personale di R&D non retribuito è limitato alle piccole e microimprese, il tetto massimo rilevante è quindi del 70 % per la ricerca industriale e del 45 % per lo sviluppo sperimentale, sulla base dell’attuale disciplina RSI. L’Autorità accetta che, se l’aliquota dell’imposta sulle società dovesse aumentare, l’intensità d’aiuto totale per le piccole e microimprese ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito possa aumentare fino a questi livelli massimi.
In conclusione l’Autorità approva l’intensità d’aiuto applicabile alle piccole e microimprese (27,8 %), e osserva che tale intensità può, in seguito a un aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società, raggiungere il 70 % per la ricerca industriale e il 45 % per lo sviluppo sperimentale. Le autorità norvegesi hanno comunicato all’Autorità che gli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito saranno formalmente modificati per rispecchiare sia il limite generale per ogni categoria di ricerca che il livello massimo che l’aiuto può raggiungere in seguito a un aumento dell’aliquota fiscale (58).
ii) Costi ammissibili
La sezione 5.1.4 della disciplina RSI riporta un elenco di costi da considerarsi ammissibili ai fini del calcolo dell’intensità d’aiuto. Essi includono fra l’altro: i) spese di personale, che coprono quelle per ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario impiegato solo per l’attività di ricerca; ii) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca; e iii) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca (59).
Programma quadro comunitario di ricerca — Costo del lavoro
La sezione 5.1.4 della disciplina RSI non specifica se le spese di personale possono coprire quelle per il lavoro non retribuito. Tuttavia, l’Autorità ritiene che una guida per interpretare il termine nel quadro nella disciplina in materia di aiuti di Stato si può avere esaminando il modo in cui esso è usato nel contesto del cosiddetto Programma quadro comunitario di ricerca (60).
Come indicato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, il Sesto programma quadro non prevede la possibilità di ottenere un sostegno finanziario dalla Comunità per i costi legati al lavoro non retribuito. Nella parte B.II.22.3 dell’allegato II del modello di accordo generale, utilizzato per la concessione di sovvenzioni nell’ambito del Sesto programma quadro, figura che « Le persone fisiche non possono imputare gli oneri salariali relativi alla loro partecipazione personale al progetto », e nella parte B.II.19.1(a) figura che i costi ammissibili « devono essere effettivi, economici e necessari per l’esecuzione del progetto ». In tale contesto la Commissione europea ha adottato una posizione secondo la quale, se il valore del costo del lavoro non può essere individuato e registrato nella contabilità dell’impresa, non può neanche essere imputato nel Programma. In linea con tale posizione l’Autorità, nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti del regime del personale di R&D non retribuito, ha espresso dubbi sul fatto che i costi per il lavoro non retribuito potessero essere considerati ammissibili ai sensi della disciplina RSI.
È stato tuttavia adottato ora il Settimo programma quadro, che prevede che, a certe condizioni, possa essere chiesto aiuto per costi che non sono «effettivi» (61). A tale riguardo, nella convenzione di sovvenzione standard usata dalla Commissione europea (il modello di accordo generale per le sovvenzioni nell’ambito del Settimo programma quadro) figura che, nonostante la condizione generale secondo cui i costi ammissibili devono essere effettivi, « i beneficiari possono scegliere di dichiarare spese medie per il personale se basate su una metodologia certificata approvata dalla Commissione e coerente con i principi di gestione e la pratiche contabili abituali del beneficiario. Si ritiene che le spese medie per il personale addebitate nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione da un beneficiario che ha fornito un certificato sulla metodologia non differiscano molto dalle spese per il personale effettivamente sostenute » (62).
Nei documenti orientativi rilevanti, è spiegato che la regola sopra citata, detta « metodo delle spese medie per il personale basate su una metodologia certificata », dà i) alle persone fisiche assimilate a una PMI; e ii) ai proprietari di PMI non remunerati per il loro lavoro per l’impresa la possibilità di chiedere e di ricevere un sostegno per l’impegno investito in progetti di R&D. Anche se non c’è nessun requisito quanto alla metodologia da utilizzare, dai documenti orientativi appare chiaramente che « metodologia certificata » ai sensi del Programma comunitario significa che un revisore deve certificare la metodologia che serve da base per calcolare il valore dell’impegno fornito, o «costo del lavoro» (di fatto, la tariffa oraria).
Quanto alle metodologie accettabili, l’Autorità osserva in primo luogo che gli orientamenti riguardanti le persone fisiche fanno riferimento a un metodo di calcolo della tariffa oraria sulla base del reddito (ad esempio le dichiarazioni fiscali) (63). Tuttavia, in particolare alla luce degli orientamenti della Commissione europea per i proprietari di PMI non retribuiti e nell’impossibilità di mostrare una qualsiasi traccia del loro costo di lavoro nella contabilità dell’impresa — cosa che indica che i costi possono essere calcolati in base a stime —, l’Autorità ritiene che il riferimento a una metodologia basata sul reddito non basti a escludere automaticamente l’uso di altre metodologie. Lo scopo del Settimo programma quadro è consentire il calcolo del valore dell’impegno lavorativo fornito in relazione a progetti di R&D. Non è posta la condizione esplicita, per il potenziale beneficiario, di ottenere un reddito da tale attività. Su questa base, l’Autorità ritiene che, per le persone di cui ai punti i) e ii) sopra, l’esistenza di un reddito non sia in sé una condizione d’ammissibilità al sostegno e che possano essere accettate altre metodologie per il calcolo della tariffa oraria.
Per quanto riguarda la metodologia proposta dalle autorità norvegesi, l’Autorità osserva, come punto preliminare, che l’approccio che porta all’1,6 ‰ del salario annuo nominale è quello di una tariffa oraria che include non solo l’elemento del costo del lavoro ma anche l’elemento «altri costi di funzionamento». Così, benché lo scopo della presente analisi sia di verificare se i costi del lavoro sono ammissibili, per poter concludere in via definitiva se la metodologia è accettabile, è anche necessario verificare se l’elemento «altri costi di funzionamento» può essere considerato come costo ammissibile ai sensi della disciplina RSI. Questi due elementi sono pertanto analizzati separatamente qui di seguito.
Costo del lavoro «non retribuito»
Per quanto riguarda i costi del lavoro non retribuito, questo elemento della metodologia è semplicemente definito in relazione alle statistiche salariali In effetti, la metodologia proposta implica che l’elemento del costo del lavoro sia equivalente al risultato che sarebbe stato ottenuto se la tariffa oraria fosse stata calcolata dividendo le ore lavorative annue medie per il salario nominale annuo di un lavoratore nel settore dell’industria, quale figura nelle statistiche per il 2005. L’elemento del costo del lavoro per il salario di un lavoratore nel settore dell’industria corrisponde a una tariffa oraria di 232,20 NOK (348 300/1 500).
L’Autorità ritiene che una tariffa oraria calcolata in base alle statistiche salariali ufficiali (per il 2005) garantisca che l’elemento del costo del lavoro non sia esagerato. Inoltre, il fatto che la tariffa oraria sia calcolata in base al salario annuo di un lavoratore nel settore dell’industria (piuttosto che sulla base del salario molto più elevato di, ad esempio, un ingegnere civile) significa che l’elemento del costo del lavoro è tenuto a un livello relativamente basso (64). Il fatto, poi, che il numero di ore non retribuite dichiarate debba essere co-firmato dal responsabile del progetto e certificato da un contabile per ogni domanda di sovvenzione garantisce la presenza di un controllo di audit che è sullo stesso livello, se non più severo, della certificazione di audit di cui al modello di accordo generale nel quadro del Settimo programma quadro (65). Infine, l’Autorità osserva che il controllo è anche esercitato dal Consiglio norvegese per la ricerca, che verifica che le cifre dichiarate non siano manifestamente inesatte.
In tali circostanze l’Autorità conclude che il calcolo dell’elemento del costo del lavoro non retribuito nella metodologia per determinare la tariffa oraria sia accettabile. Il costo del lavoro non retribuito, preso isolatamente, può quindi essere considerato come un costo per il personale ammissibile ai sensi della disciplina RSI.
«Altri costi di funzionamento»
L’Autorità ritiene che la descrizione degli «altri costi di funzionamento» nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito (si veda la sezione 2.3 della parte I del presente documento) corrisponda ai costi ammissibili « spese generali supplementari » e/o « altri costi d’esercizio » di cui alle lettere e) e f) della sezione 5.1.4 della disciplina RSI. Il livello dei costi di funzionamento è calcolato automaticamente su base oraria e per dipendente in relazione al salario di un lavoratore nel settore dell’industria, invece che essere basato sul livello dei costi figuranti nelle fatture (66). Tuttavia, l’elemento dei costi di funzionamento, legato a questa metodologia, è stato calcolato sulla base dell’analisi delle imprese svolta dal Consiglio norvegese per la ricerca, e ciò garantisce che il livello dei costi di funzionamento sia realistico. Inoltre, la parte dei costi di funzionamento è calcolata sulla base del salario non elevato di un lavoratore nel settore dell’industria, e l’elemento dei costi di funzionamento è mantenuto a un massimo fissato all’ora. Su questa base, e tenuto conto del fatto che l’esistenza reale dei costi di funzionamento è verificata attraverso le fatture nel quadro del controllo di audit, l’Autorità ritiene che la metodologia proposta costituisca una maniera accettabile di determinare il livello degli «altri costi di funzionamento», che possono quindi essere accettati come costi ammissibili ai sensi della disciplina RSI.
Conclusioni sulla metodologia
In conclusione, l’Autorità ritiene che, in seguito al cambiamento di principio del Settimo programma quadro, il costo del lavoro non retribuito possa essere accettato come costo ammissibile, in funzione del metodo scelto per il calcolo della tariffa oraria. Come emerge da quanto precede, l’Autorità ritiene che, nel quadro della metodologia proposta dalle autorità norvegesi, il modo in cui è determinato il livello sia del costo del lavoro che dei costi di funzionamento sia accettabile. La metodologia è quindi approvata e i costi sono considerati ammissibili ai sensi della disciplina RSI. Questa conclusione è anche in linea con la posizione adottata dall’autorità nel 2002 nella sua decisione sul regime Skattefunn, nel cui contesto l’Autorità aveva approvato una metodologia identica per il calcolo (del livello) dei costi ammissibili (67).
Benché la metodologia proposta implichi che sia applicata una sola tariffa oraria anche se la dimensione dei potenziali beneficiari del regime può variare, va ricordato che le autorità norvegesi hanno deciso di limitare il regime alle piccole e microimprese, e i potenziali beneficiari rappresentano quindi un gruppo piuttosto omogeneo. L’Autorità pertanto approva il ricorso a una tariffa comune.
iii) Effetto di incentivazione
Secondo la sezione 6 della disciplina RSI, l’effetto di incentivazione è automaticamente presente se il progetto di RSI sovvenzionato non è stato avviato prima della domanda di sostegno, se il beneficiario è una PMI e l’importo degli aiuti è inferiore a 7,5 milioni di euro per progetto e per PMI (68).
Come appare da quanto precede, le autorità norvegesi hanno limitato il regime del personale di R&D non retribuito alle piccole e microimprese. Inoltre, dato che i costi ammissibili ai sensi di tale regime sono soggetti a un tetto fisso di 2 milioni di NOK annui per impresa, e dato che l’intensità d’aiuto applicabile è pari al 27,8 %, il valore massimo degli aiuti concessi per impresa per un anno è di 556 000 NOK (circa 70 500 EUR, il che è molto inferiore al limite massimo sopramenzionato. Anche considerando un’intensità d’aiuto massima fino al 45 % (in seguito ad un aumento dell’aliquota fiscale), l’importo massimo di aiuto sarebbe di 900 000 NOK (circa 114 000 EUR), il che è ancora molto al di sotto del limite massimo fossato nella disciplina RSI (69).
Infine, le autorità norvegesi hanno confermato che, nel quadro del regime, non sarà concesso alcun sostegno a progetti di ricerca avviati prima della domanda dell’aiuto.
Su questa base l’Autorità ritiene che le sovvenzioni che possono essere accordate nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito hanno un effetto di incentivazione ai sensi della sezione 6 della disciplina RSI.
iv) Durata
Le autorità norvegesi hanno notificato il regime del personale di R&D non retribuito come illimitato nel tempo. Hanno accettato tuttavia di limitarne formalmente la durata al 31 dicembre 2013, che è la data di scadenza dell’attuale disciplina RSI. Su questa base, l’Autorità ritiene che la durata del regime possa essere accettata.
3.3. CONCLUSIONI SULLA COMPATIBILITÀ DEL REGIME CON L’ACCORDO SEE
Come risulta da quanto precede, l’Autorità ritiene che sia i progetti che gli elementi di costo nel quadro del regime del personale di R&D non retribuito possano essere considerati ammissibili ai sensi della disciplina RSI. Poiché il regime è limitato alle piccole e microimprese, le intensità d’aiuto sono conformi a tale disciplina, è stato dimostrato l’effetto di incentivazione e la durata del regime è stata limitata sempre a norma della disciplina, l’Autorità ritiene che il regime del personale di R&D non retribuito sia compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.
4. DECISIONE
Sulla base della valutazione di cui sopra, l’Autorità ritiene il regime del personale di R&D non retribuito compatibile con l’accordo SEE a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
|
a) |
il campo d’applicazione del regime del personale di R&D non retribuito è limitato alle piccole e microimprese quali definite nella disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; |
|
b) |
l’intensità d’aiuto totale per le piccole e microimprese è fissata al 27,8 %, percentuale che può diventare più alta in seguito a un eventuale aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società (nel qual caso i tetti applicabili sono al massimo del 45 % per lo sviluppo sperimentale e del 70 % per la ricerca industriale); |
|
c) |
la durata del regime non va oltre il 31 dicembre 2013, data di scadenza dell’attuale disciplina RSI. |
Si ricorda alle autorità norvegesi l’obbligo di presentare relazioni annuali sull’attuazione del regime, come stabilito dall’articolo 21 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte in combinato disposto con l’articolo 6 della decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004.
Le autorità norvegesi hanno dichiarato che la tariffa oraria applicata ai sensi del regime del personale di R&D non retribuito può essere adattata in funzione dell’andamento salariale. A tale riguardo, l’Autorità ricorda alle autorità norvegesi l’obbligo di notificare, ai sensi dell’articolo 1 della parte 1 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, qualsiasi cambiamento che possa essere inteso come modifica ai sensi dell’articolo 1 della parte II del protocollo 3 dell’ accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (70),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regime del personale di R&D non retribuito che le autorità norvegesi intendono attuare costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 dell’accordo SEE, ma può essere dichiarato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), di tale accordo e sulla base della disciplina RSI alle condizioni di cui all’articolo 2 qui di seguito.
Articolo 2
Il regime del personale di R&D non retribuito è limitato alle piccole e microimprese quali definite nella disciplina in materia di aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), e l’intensità massima totale degli aiuti è del 27,8 %, percentuale che può diventare più alta in caso di un eventuale aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società (nel qual caso i tetti applicabili sono al massimo del 45 % per lo sviluppo sperimentale e del 70 % per la ricerca industriale). La durata del regime del personale di R&D non retribuito è limitata al 31 dicembre 2013.
Articolo 3
Le autorità norvegesi informano l’Autorità di vigilanza EFTA, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure prese per conformarvisi.
Articolo 4
Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.
Articolo 5
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kurt JAEGER
Membro del collegio
(1) In appresso denominata «Autorità».
(2) In appresso denominato «accordo SEE».
(3) In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(4) Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato — Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 della parte I del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata e pubblicata dall’Autorità il 19 gennaio 1994 sulla GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo dalla decisione n. 154/07/COL dell’Autorità del 3 maggio 2007 ed è in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato».
(5) GU C 258 del 26.10.2006, pag. 28, e supplemento SEE n. 53 del 26.10.2006.
(6) Per informazioni più dettagliate su questa corrispondenza si rinvia alla decisione n. 59/06/COL di avviare il procedimento di indagine formale, una sintesi della quale è pubblicata sulla GU C 258 del 26.10.2006, pag. 28, e supplemento SEE n. 53 del 26.10.2006. Il testo integrale della decisione è pubblicato sul sito web dell’Autorità (www.eftasurv.int).
(7) I dettagli relativi alla pubblicazione figurano nella nota 6.
(8) Sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005).
(9) Il regime Skattefunn è stato approvato dall’Autorità nella decisione n. 171/02/COL del 25 settembre 2002, e modifiche a tale regime sono state approvate dall’Autorità nella decisione n. 16/03/COL del 5 febbraio 2003.
(10) I termini usati dalle autorità norvegesi per indicare le forme d’impresa sopra menzionate sono « gründerselskaper » e « enkeltpersonforetak ».
(11) Il 2 luglio 2006 le autorità norvegesi hanno adottato il decreto regio n. 123 sull’attuazione del regime di compensazione: « Forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 ». Si veda anche una descrizione nella sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005).
(12) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30), incorporato nel punto 1(e) dell’allegato XV dell’accordo SEE.
(13) Sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005), capitolo 928, voce 71.
(14) Sezione 10.1.1.2, Innst. S. n. 240 (2004-2005), capitolo 928, voce 71.
(15) Il bilancio è stato approvato dal Parlamento il 17 giugno 2005. 35 milioni di NOK sono stati accordati nel periodo 2006-2007 nel quadro del regime di compensazione.
(16) Si tratta di una stima e non vi sono riscontri in nessuna base giuridica.
(17) Lov 2005-06-17 nr 74: Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). La proposta del Governo al Parlamento figura nella sezione 14.1, Ot. prp. n. 92 (2004-2005), e si richiama alla proposta originaria di bilancio, St. prp. n. 65 (2004-2005). La proposta è stata sostenuta da una raccomandazione della Commissione Finanze del Parlamento, si veda la sezione 15.1, Innst. O. n. 125 (2004-2005).
(18) Il progetto degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito è un’istruzione amministrativa emessa sulla base di due regolamenti interni sulla gestione delle finanze nello Stato (« Reglement for økonomistrying i staten » e « Bestemmelser om økonomistyring i staten »).
(19) Sezione 6 della parte III.6.A del modulo di notifica standard e sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito.
(20) La notifica si richiama al regime Skattefunn, ma nello specifico menziona solo il tipo di progetti di cui al punto ii), e non era quindi chiaro se altri tipi di progetti fossero comunque inclusi nell’ambito del regime del personale di R&D non retribuito. Con un’e-mail del 12 marzo 2008 (doc. n. 469276), le autorità norvegesi hanno tuttavia confermato che il tipo di attività di ricerca e sviluppo descritto al punto i) rientra nel regime.
(21) Sezione 6 della parte I del modulo di notifica standard e sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito. Tuttavia, il normale sviluppo commerciale di prodotti, non avente carattere di ricerca, non è coperto, ad esempio i progetti che hanno carattere continuativo o che comportano modifiche metodologiche senza richiedere lo sviluppo di nuove conoscenze o l’utilizzo di conoscenze esistenti in modi nuovi, che sono di tipo organizzativo, o consistono di indagini, ecc.
(22) Sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito e sezione IX della legge fiscale sul regime del personale di R&D non retribuito.
(23) Sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005), sezione 14.1, Ot. prp. n. 92 (2004-2005), e introduzione agli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito. Benché « Innovasjon Norge », anteriormente « Statens nærings- og distriktsutviklingsfond », partecipi anche alla gestione del regime Skattefunn, esso ha solo un ruolo subordinato.
(24) Sezione 7 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito.
(25) Si veda sotto la sezione 2.3 (« Costi ammissibili e intensità d’aiuto »).
(26) E-mail del 12 marzo 2008 delle autorità norvegesi (doc. n. 469275).
(27) Cfr. anche la sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005), in cui figura che il regime del personale di R&D non retribuito è aperto a imprese unipersonali, società a responsabilità limitata e altri tipi di imprese.
(28) In tal caso i costi del progetto sono suddivisi fra le parti proporzionalmente alla loro partecipazione.
(29) Lettera del 10 gennaio 2006 delle autorità norvegesi (doc. n. 356994).
(30) Sezione 8.1 della parte III.6.A del modulo di notifica standard.
(31) Cfr. nota 29.
(32) Cfr. nota 29.
(33) Cfr. nota 29.
(34) Sezione 6 della parte III.6.A del modulo di notifica standard.
(35) Si veda NOU: 2004:14, dal titolo « Om grunnlaget for inntektsoppgjørene », che passa in rassegna il background per stabilire i livelli salariali nelle statistiche pubbliche emanate da un organismo istituito dal Governo. Stando a questa relazione, il salario medio annuo di un lavoratore nel settore dell’industria (per dipendenti a tempo pieno) per il 2003 era di 319 600 NOK. Tenendo conto della crescita salariale annua stimata al 4,4 % fra il 2004 e il 2005 (che corrisponde alla crescita salariale annua fra il 2002 e il 2003), il salario medio annuo di un lavoratore nel settore dell’industria per il 2005 è stato stimato a 348 300 NOK. La ragione di questo approccio è che all’epoca della notifica, nel 2005, questi erano i migliori dati disponibili. A titolo di raffronto: NOU: 2007:3 mostra che il salario medio di un lavoratore nel settore dell’industria per il 2006 è risultato essere 355 600 NOK.
(36) Se il livello degli «altri costi di funzionamento» è calcolato per dipendente/ora, il fatto che tali costi siano effettivamente sostenuti è verificato tramite le fatture, come spiegato sotto.
(37) Tale rassegna ha avuto luogo nel 1990 e ha interessato una serie di imprese di varie dimensioni.
(38) Tenuto conto di malattie, aspettative per maternità, ecc.
(39) Sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito. Dalla sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005), emerge che il tetto è fondamentalmente il 50 % del limite massimo dei costi (in relazione a progetti realizzati dall’impresa) nell’ambito del regime Skattefunn (4 milioni di NOK).
(40) Sezione 4 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito.
(41) Sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito.
(42) Sezione 7 della parte III.6.A del modulo di notifica standard.
(43) Le autorità norvegesi hanno affermato che, dato che il tetto dei costi ammissibili per il lavoro non retribuito è 2 milioni di NOK, e dato che l’intensità d’aiuto è del 20 % per le PMI, il tetto della sovvenzione in cifre assolute sarebbe di 400 000 NOK su base annuale. Si veda la sezione 3 degli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito e la sezione 6 della parte I del modulo di notifica standard.
(44) La precedente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo è stata sostituita dalla nuova disciplina a favore di ricerca, aiuto e innovazione dal 7 febbraio 2007. Al momento della decisione di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti del regime del personale di R&D non retribuito, era applicabile la disciplina precedente. Tuttavia, poiché le regole sostanziali pertinenti per la valutazione del caso in oggetto sono rimaste ampiamente le stesse, il cambiamento legislativo non verrà più commentato nel seguito del presente documento.
(45) Traduzione dell'Autorità.
(46) Fonte: Statistica sui salari pubblicata nel 2007 dall’Associazione norvegese degli alti diplomati in ingegneria, « TEKNA ».
(47) Sezione 3(3) degli orientamenti sull’Applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.
(48) Benché non esplicitamente indicato, il finanziamento era anche concesso indipendentemente dalla regione.
(49) Cfr. causa C-241/94 Francia/Commissione, Racc. 1996, pag. I-4551, punti 23 e 24; causa C-200/97 Ecotrade/AFS, Racc. 1998, pag. I-7907, punto 40; e causa C-295/97 Piaggio/Ifitalia, Racc. 1999, pag. I-3735, punto 39.
(50) Lettera delle autorità norvegesi del 15 febbraio 2008 (doc. n. 465311). Secondo la sezione 2.2 della disciplina in materia di aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR, e si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Le strutture proprietarie possono escludere la qualificazione di piccole e microimprese di cui nella disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
(51) Le statistiche rilevanti sono state pubblicate dal « Statistisk Sentralbyrå » col titolo « Utenrikshandel med varer, årsserier 2006 » (tabella 17 « Import etter handelsområder, verdensdeler og land » per il 2001-2006 e tabella 18 « Eksport etter handelsområder, verdensdeler og land » per il 2001-2006). Le statistiche sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.ssb.no/emner/09/05/nos_utenriks/
(52) Sezione 14.3, Ot. prp. n. 92 (2004-2005) dove si rinvia alla sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005).
(53) Sezione 15.1, Innst. O. n. 125 (2004-2005) e sezione 14.3, Ot. prp. n. 92 (2004-2005) dove si rinvia alla sezione 3.9, St. prp. n. 65 (2004-2005).
(54) Decisione n. 226/06/COL del 19 luglio 2006 relativa alla carta delle regioni assistite e ai livelli di aiuto in Norvegia.
(55) Punti 29 e 30 della sezione 1.4 della disciplina RSI.
(56) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22). Entrambi i regolamenti sono stati incorporati nel punto 1(f) dell’allegato XV dell’accordo SEE. La definizione ivi contenuta corrisponde alla definizione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (cfr. sezione 1.3 della parte II della presente decisione).
(57) Ricevere una sovvenzione del 20 % dei costi, esente da imposta, corrisponde, per un tasso del 28 %, a ricevere il 27,8 % dei costi lordi (28 % di 27,8 = 7,8 da «pagare» come imposte e 20 che restano come sovvenzione).
(58) La dichiarazione che figura negli Orientamenti sul regime del personale di R&D non retribuito, che indica che le intensità massime di aiuto sono quelle di cui alla disciplina RSI, è insufficiente.
(59) Si veda la sezione 5.1.4 della disciplina RSI, lettera a) spese di personale, lettera e) spese generali supplementari, e lettera f) altri costi di esercizio.
(60) Il Programma quadro comunitario di ricerca è il principale strumento della Comunità per il finanziamento della ricerca in Europa, ed è menzionato nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).
(61) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).
(62) Parte B.II.14.1(g) dell’allegato II del modello di accordo generale per le sovvenzioni nell’ambito del Settimo programma quadro. Il testo dell’accordo è disponibile sul sito web della DG Ricerca al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/research/index.cfm
(63) Secondo l’articolo II.12.3 «Costi non ammissibili», pag. 42 della Guida relativa alle questioni finanziarie in relazione alle azioni indirette del Settimo programma quadro (preparata per interpretare il modello di convenzione di sovvenzione per tale Programma quadro), queste persone possono scegliere di « dichiarare spese medie per il personale basate su una metodologia certificata approvata dalla Commissione e basate sul loro reddito (ad es. dichiarazioni fiscali) quali riconosciute dal diritto nazionale (generalmente diritto tributario) ».
(64) In base a questa metodologia, il salario annuo di un lavoratore nel settore dell’industria, di 348 300 NOK, a fronte di quello di 460 000 NOK (o 530 000 NOK) di un ingegnere civile, porta a una tariffa oraria di 500 NOK a fronte di 772,80 NOK (o 890,40 NOK). L’elemento del costo del lavoro corrisponde a 232,20 NOK per il lavoratore nel settore dell’industria a fronte di 333,33 NOK o 353,33 per gli ingegneri civili.
(65) In effetti, un controllo di ogni singolo caso è sullo stesso piano, se non più rigoroso, di un unico controllo di audit della metodologia.
(66) L’elemento dei costi di funzionamento rappresenta 267,80 NOK, cioè la differenza fra la tariffa oraria combinata e l’elemento del costo del lavoro: 500 NOK – 232,20 NOK = 267,80 NOK.
(67) Decisione n. 171/02/COL del 25 settembre 2002, quale modificata dalla decisione n. 16/03/COL del 5 febbraio 2003.
(68) Punti 122-124 della disciplina RSI.
(69) In effetti, un limite per impresa è più severo di un limite per progetto. Inoltre, anche se un’impresa dovesse ricevere, nel quadro del regime, finanziamenti per uno stesso progetto corrispondenti al massimo annuo per tutta la durata del regime, il tetto di 7,5 milioni di EUR non sarebbe ancora superato.
(70) Salvo se le modifiche debbano essere oggetto di notifica ai sensi della procedura semplificata conformemente alla decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37).
V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom
ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/36 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1235/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
54,6 |
|
MA |
78,2 |
|
|
TN |
111,3 |
|
|
TR |
73,2 |
|
|
ZZ |
79,3 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
155,5 |
|
MA |
59,4 |
|
|
TR |
89,2 |
|
|
ZZ |
101,4 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
45,7 |
|
TR |
104,6 |
|
|
ZZ |
75,2 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
175,4 |
|
ZZ |
175,4 |
|
|
0805 10 20 |
MA |
58,2 |
|
TR |
70,0 |
|
|
ZA |
57,0 |
|
|
ZZ |
61,7 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
77,7 |
|
TR |
58,0 |
|
|
ZZ |
67,9 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
HR |
38,5 |
|
IL |
65,1 |
|
|
TR |
71,4 |
|
|
ZZ |
58,3 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
68,6 |
|
ZZ |
68,6 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
76,2 |
|
CN |
98,3 |
|
|
MK |
24,5 |
|
|
US |
90,8 |
|
|
ZZ |
72,5 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
41,5 |
|
TR |
97,0 |
|
|
US |
151,3 |
|
|
ZZ |
96,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/38 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1236/2009 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2009
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,
sentito il comitato delle preferenze generalizzate,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2008/938/CE della Commissione, del 9 dicembre 2008 (2), modificata dalla decisione 2009/454/CE (3), stabilisce l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. |
|
(2) |
La colonna E dell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 deve contenere informazioni relative ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Paesi (1) e territori beneficiari del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate
|
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità |
|
Colonna B |
: |
nome del paese o del territorio |
|
Colonna C |
: |
sezioni nei confronti delle quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 13) |
|
Colonna D |
: |
paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (articolo 11) |
|
Colonna E |
: |
paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 7) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
AE |
Emirati Arabi Uniti |
|
|
|
|
|
AF |
Afghanistan |
|
|
X |
|
|
AG |
Antigua e Barbuda |
|
|
|
|
|
AI |
Anguilla |
|
|
|
|
|
AM |
Armenia |
|
|
|
X |
|
AN |
Antille olandesi |
|
|
|
|
|
AO |
Angola |
|
|
X |
|
|
AQ |
Antartide |
|
|
|
|
|
AR |
Argentina |
|
|
|
|
|
AS |
Samoa americane |
|
|
|
|
|
AW |
Aruba |
|
|
|
|
|
AZ |
Azerbaigian |
|
|
|
X |
|
BB |
Barbados |
|
|
|
|
|
BD |
Bangladesh |
|
|
X |
|
|
BF |
Burkina Faso |
|
|
X |
|
|
BH |
Bahrein |
|
|
|
|
|
BI |
Burundi |
|
|
X |
|
|
BJ |
Benin |
|
|
X |
|
|
BM |
Bermuda |
|
|
|
|
|
BN |
Brunei Darussalam |
|
|
|
|
|
BO |
Bolivia |
|
|
|
X |
|
BR |
Brasile |
S-IV |
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati |
|
|
|
S-IX |
Legno e articoli di legno; e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; legno e sughero, esclusi i mobili; |
|
|
||
|
BS |
Bahama |
|
|
|
|
|
BT |
Bhutan |
|
|
X |
|
|
BV |
Isola di Bouvet |
|
|
|
|
|
BW |
Botswana |
|
|
|
|
|
BY |
Bielorussia |
|
|
|
|
|
BZ |
Belize |
|
|
|
|
|
CC |
Isole Cocos (Keeling) |
|
|
|
|
|
CD |
Congo, Repubblica democratica del |
|
|
X |
|
|
CF |
Repubblica centrafricana |
|
|
X |
|
|
CG |
Congo |
|
|
|
|
|
CI |
Costa d’Avorio |
|
|
|
|
|
CK |
Isole Cook |
|
|
|
|
|
CM |
Camerun |
|
|
|
|
|
CN |
Repubblica popolare cinese |
S-VI |
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse |
|
|
|
S-VII |
Materie plastiche e articoli di materia plastica; gomma e lavori di gomma |
|
|
||
|
S-VIII |
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e articoli di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella |
|
|
||
|
S-IX |
Legno e articoli di legno; e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio |
|
|
||
|
S-XI(a) |
Prodotti tessili; S-XI(b) Manufatti tessili |
|
|
||
|
S-XII |
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli |
|
|
||
|
S-XIII |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, eccetto: prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro |
|
|
||
|
S-XIV |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete |
|
|
||
|
S-XV |
Metalli comuni e loro lavori |
|
|
||
|
S-XVI |
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi |
|
|
||
|
S-XVII |
Materiale da trasporto |
|
|
||
|
S-XVIII |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; orologeria; strumenti musicali; loro parti ed accessori |
|
|
||
|
S-XX |
Merci e prodotti diversi |
|
|
||
|
CO |
Colombia |
|
|
|
X |
|
CR |
Costa Rica |
|
|
|
X |
|
CU |
Cuba |
|
|
|
|
|
CV |
Capo Verde |
|
|
X |
|
|
CX |
Isola Christmas |
|
|
|
|
|
DJ |
Gibuti |
|
|
X |
|
|
DM |
Dominica |
|
|
|
|
|
DO |
Repubblica Dominicana |
|
|
|
|
|
DZ |
Algeria |
|
|
|
|
|
EC |
Ecuador |
|
|
|
X |
|
EG |
Egitto |
|
|
|
|
|
ER |
Eritrea |
|
|
X |
|
|
ET |
Etiopia |
|
|
X |
|
|
FJ |
Figi |
|
|
|
|
|
FK |
Isole Falkland |
|
|
|
|
|
FM |
Stati federati di Micronesia |
|
|
|
|
|
GA |
Gabon |
|
|
|
|
|
GD |
Grenada |
|
|
|
|
|
GE |
Georgia |
|
|
|
X |
|
GH |
Ghana |
|
|
|
|
|
GI |
Gibilterra |
|
|
|
|
|
GL |
Groenlandia |
|
|
|
|
|
GM |
Gambia |
|
|
X |
|
|
GN |
Guinea |
|
|
X |
|
|
GQ |
Guinea equatoriale |
|
|
X |
|
|
GS |
Isole Georgia del Sud e Sandwich del Sud |
|
|
|
|
|
GT |
Guatemala |
|
|
|
X |
|
GU |
Guam |
|
|
|
|
|
GW |
Guinea-Bissau |
|
|
X |
|
|
GY |
Guiana |
|
|
|
|
|
HM |
Isola Heard e Isole McDonald |
|
|
|
|
|
HN |
Honduras |
|
|
|
X |
|
HT |
Haiti |
|
|
X |
|
|
ID |
Indonesia |
S-III |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |
|
|
|
IN |
India |
S-XI(a) |
Prodotti tessili |
|
|
|
IO |
Territorio britannico dell’Oceano Indiano |
|
|
|
|
|
IQ |
Iraq |
|
|
|
|
|
IR |
Iran |
|
|
|
|
|
JM |
Giamaica |
|
|
|
|
|
JO |
Giordania |
|
|
|
|
|
KE |
Kenia |
|
|
|
|
|
KG |
Kirghizistan |
|
|
|
|
|
KH |
Cambogia |
|
|
X |
|
|
KI |
Kiribati |
|
|
X |
|
|
KM |
Comore |
|
|
X |
|
|
KN |
Saint Kitts e Nevis |
|
|
|
|
|
KW |
Kuwait |
|
|
|
|
|
KY |
Isole Cayman |
|
|
|
|
|
KZ |
Kazakistan |
|
|
|
|
|
LA |
Repubblica democratica popolare del Laos |
|
|
X |
|
|
LB |
Libano |
|
|
|
|
|
LC |
Saint Lucia |
|
|
|
|
|
LK |
Sri Lanka |
|
|
|
X |
|
LR |
Liberia |
|
|
X |
|
|
LS |
Lesotho |
|
|
X |
|
|
LY |
Gran Giamahiria araba libica popolare socialista |
|
|
|
|
|
MA |
Marocco |
|
|
|
|
|
MG |
Madagascar |
|
|
X |
|
|
MH |
Isole Marshall |
|
|
|
|
|
ML |
Mali |
|
|
X |
|
|
MN |
Myanmar |
|
|
X |
|
|
MM |
Mongolia |
|
|
|
X |
|
MO |
Macao |
|
|
|
|
|
MP |
Marianne settentrionali |
|
|
|
|
|
MR |
Mauritania |
|
|
X |
|
|
MS |
Montserrat |
|
|
|
|
|
MU |
Maurizio |
|
|
|
|
|
MV |
Maldive |
|
|
X |
|
|
MW |
Malawi |
|
|
X |
|
|
MX |
Messico |
|
|
|
|
|
MY |
Malaysia |
S-III |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |
|
|
|
MZ |
Mozambico |
|
|
X |
|
|
NA |
Namibia |
|
|
|
|
|
NC |
Nuova Caledonia |
|
|
|
|
|
NE |
Niger |
|
|
X |
|
|
NF |
Isola Norfolk |
|
|
|
|
|
NG |
Nigeria |
|
|
|
|
|
NI |
Nicaragua |
|
|
|
X |
|
NP |
Nepal |
|
|
X |
|
|
NR |
Nauru |
|
|
|
|
|
NU |
Niue |
|
|
|
|
|
OM |
Oman |
|
|
|
|
|
PA |
Panama |
|
|
|
|
|
PE |
Perù |
|
|
|
X |
|
PF |
Polinesia francese |
|
|
|
|
|
PG |
Papua Nuova Guinea |
|
|
|
|
|
PH |
Filippine |
|
|
|
|
|
PK |
Pakistan |
|
|
|
|
|
PM |
Saint-Pierre e Miquelon |
|
|
|
|
|
PN |
Isole Pitcairn |
|
|
|
|
|
PW |
Palau |
|
|
|
|
|
PY |
Paraguay |
|
|
|
X |
|
QA |
Qatar |
|
|
|
|
|
RU |
Federazione russa |
|
|
|
|
|
RW |
Ruanda |
|
|
X |
|
|
SA |
Arabia Saudita |
|
|
|
|
|
SB |
Isole Salomone |
|
|
X |
|
|
SC |
Seicelle |
|
|
|
|
|
SD |
Sudan |
|
|
X |
|
|
SH |
Sant’Elena |
|
|
|
|
|
SL |
Sierra Leone |
|
|
X |
|
|
SN |
Senegal |
|
|
X |
|
|
SO |
Somalia |
|
|
X |
|
|
SR |
Suriname |
|
|
|
|
|
ST |
São Tomé e Príncipe |
|
|
X |
|
|
SV |
El Salvador |
|
|
|
X |
|
SY |
Repubblica araba siriana |
|
|
|
|
|
SZ |
Swaziland |
|
|
|
|
|
TC |
Isole Turks e Caicos |
|
|
|
|
|
TD |
Ciad |
|
|
X |
|
|
TF |
Terre australi e antartiche francesi |
|
|
|
|
|
TG |
Togo |
|
|
X |
|
|
TH |
Tailandia |
S-XIV |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete |
|
|
|
TJ |
Tagikistan |
|
|
|
|
|
TK |
Tokelau |
|
|
|
|
|
TL |
Timor orientale |
|
|
X |
|
|
TM |
Turkmenistan |
|
|
|
|
|
TN |
Tunisia |
|
|
|
|
|
TO |
Tonga |
|
|
|
|
|
TT |
Trinidad e Tobago |
|
|
|
|
|
TV |
Tuvalu |
|
|
X |
|
|
TZ |
Tanzania |
|
|
X |
|
|
UA |
Ucraina |
|
|
|
|
|
UG |
Uganda |
|
|
X |
|
|
UM |
Isole minori lontane degli Stati Uniti |
|
|
|
|
|
UY |
Uruguay |
|
|
|
|
|
UZ |
Uzbekistan |
|
|
|
|
|
VC |
Saint Vincent e Grenadine |
|
|
|
|
|
VE |
Venezuela |
|
|
|
|
|
VG |
Isole Vergini britanniche |
|
|
|
|
|
VI |
Isole Vergini americane |
|
|
|
|
|
VN |
Vietnam |
S-XII |
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli |
|
|
|
VU |
Vanuatu |
|
|
X |
|
|
WF |
Wallis e Futuna |
|
|
|
|
|
WS |
Samoa |
|
|
X |
|
|
YE |
Yemen |
|
|
X |
|
|
YT |
Mayotte |
|
|
|
|
|
ZA |
Sudafrica |
|
|
|
|
|
ZM |
Zambia |
|
|
X |
|
|
ZW |
Zimbabwe» |
|
|
|
|
(1) L’elenco include paesi che sono temporaneamente sospesi dal SPG comunitario o che non hanno rispettato le prescrizioni di cooperazione amministrativa (condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci). La Commissione o le competenti autorità del paese interessato forniranno un elenco aggiornato.
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/46 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1237/2009 DELLA COMMISSIONE
dell’11 dicembre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marrone di Caprese Michelangelo (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
ITALIA
Marrone di Caprese Michelangelo (DOP)
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/48 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1238/2009 DELLA COMMISSIONE
dell’11 dicembre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
ITALIA
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (DOP)
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/50 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1239/2009 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Crudo di Cuneo (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Crudo di Cuneo», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
ITALIA
[Crudo di Cuneo (DOP)]
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/52 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1240/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 428/2008 che fissa i centri d'intervento per i cereali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 41, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Estonia e la Romania hanno presentato domanda di modifica di taluni centri d'intervento figuranti all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2008 della Commissione (2) allo scopo di migliorarne la localizzazione o di rispondere con maggiore efficacia alle condizioni richieste. È opportuno dare seguito alle suddette domande. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 428/2008 va pertanto modificato. |
|
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2008 è modificato come segue:
|
1) |
la tabella intitolata «ESTONIA» è sostituita dalla seguente:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
la tabella intitolata «ROMANIA» è modificata come segue:
|
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/54 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1241/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2009
che proroga e aggiorna il campo di applicazione della vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (1), del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, in particolare l’articolo 11,
visto il regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (2), del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 76/2002 (3), del 17 gennaio 2002, la Commissione ha introdotto una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di paesi terzi. |
|
(2) |
Le statistiche sul commercio estero dell’Unione non sono disponibili entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (4). |
|
(3) |
Benché la situazione sia cambiata successivamente all’introduzione della vigilanza nel 2002, l’evoluzione del mercato mondiale dell’acciaio rende tuttora necessario un sistema informativo attendibile e rapido sulle future importazioni dell’Unione. |
|
(4) |
Sono stati analizzati gli andamenti delle importazioni dei prodotti attualmente oggetto della vigilanza come pure dei prodotti piatti di acciaio inossidabile e dei tubi grandi saldati, che attualmente non rientrano nel sistema di sorveglianza. Si è ritenuto necessario esaminare gli andamenti relativi anche a questi prodotti in quanto si tratta dei prodotti a maggior valore aggiunto sul mercato. |
|
(5) |
Negli ultimi anni le importazioni di tali prodotti siderurgici nell’UE sono notevolmente aumentate (40 %) in termini assoluti tra il 2005 e il 2008. Benché le importazioni abbiano cominciato a diminuire a partire dalla fine del 2008, esse hanno semplicemente seguito il calo della domanda e si sono mantenute a livelli significativi in termini di consumi. |
|
(6) |
Nel periodo 2006-2008 la capacità mondiale di produzione dell’acciaio ha registrato un incremento e dovrebbe continuare a crescere fino al 2010. Nei prossimi due anni è prevista una crescita della capacità pari o superiore al 10 % in varie regioni, segnatamente in Cina, India, Brasile e Medio Oriente. La Cina, il principale paese in termini di incremento della capacità, rappresenta attualmente il 40 % circa della capacità mondiale di produzione di acciaio grezzo e circa tre volte il consumo annuo di acciaio dell’UE. |
|
(7) |
Poiché l’UE costituisce un importante mercato per l’acciaio in termini di dimensioni e prezzi, soprattutto in presenza di una valuta forte, è probabile che, non appena vi sarà una ripresa dei mercati e della domanda sul mercato dell’Unione, le eventuali eccedenze di capacità di produzione dell’acciaio siano reindirizzate verso l’UE. Negli ultimi tempi l’accesso ai mercati dei paesi terzi si è invece ridotto in varia misura poiché paesi di diverse aree geografiche (Americhe, Asia, Medio Oriente) hanno adottato misure volte a tutelare o sostenere la propria industria dell’acciaio. Queste misure hanno assunto varie forme, fra cui aumenti dei dazi, obblighi di licenza, obblighi di acquistare localmente, e hanno riguardato mercati che rappresentano una quota significativa dei consumi mondiali. |
|
(8) |
La produzione di acciaio grezzo e di prodotti piatti di acciaio inossidabile nell’UE ha raggiunto il suo massimo rispettivamente nel 2007 e nel 2006, per poi cominciare a diminuire nel 2008. Nel primo semestre del 2009 vi è stata una contrazione del 43,2 % rispetto al primo semestre del 2008 e nello stesso periodo si è registrata una riduzione della produzione mondiale di acciaio del 22,4 %. La crisi ha avuto un impatto su tutti i maggiori paesi dell’UE che producono acciaio e i produttori hanno reagito riducendo il numero di giorni di produzione, aumentando così le capacità inutilizzate. |
|
(9) |
Tutti i produttori hanno notevolmente ridotto il numero di addetti. Nel giugno del 2009 il 40 % circa della forza lavoro del settore dell’acciaio nell’UE ha subito gli effetti della crisi economica sotto forma di licenziamenti temporanei o definitivi o di riduzione dell’orario di lavoro. |
|
(10) |
Sulla base del recente andamento delle importazioni di prodotti siderurgici, dell’attuale vulnerabilità dell’industria dell’UE, del persistere della debolezza della domanda sul mercato dell’UE nonché della probabilità che le capacità in eccesso attuali e future vengano reindirizzate verso l’UE in caso di ripresa della domanda, si può ritenere che esista un rischio di pregiudizio nei confronti dei produttori dell’Unione a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 260/2009. |
|
(11) |
Di conseguenza, è nell’interesse dell’Unione mantenere la vigilanza preventiva delle importazioni di determinati prodotti siderurgici, affinché possano essere raccolte informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l’andamento delle importazioni. È necessario poter disporre rapidamente e con tempestività di dati relativi agli scambi commerciali per poter ovviare alla vulnerabilità del mercato europeo dell’acciaio di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati siderurgici mondiali. Ciò risulta tanto più importante nel quadro dell’attuale crisi, caratterizzata da incertezze circa la possibilità di una ripresa strutturale della domanda di cui l’industria dell’UE possa effettivamente beneficiare. |
|
(12) |
Inoltre, alla luce dell’andamento del mercato dei prodotti piatti di acciaio inossidabile e dei grossi tubi saldati nonché della situazione delle industrie interessate, e dato che sistemi analoghi di monitoraggio delle importazioni di acciaio includono tali prodotti, è opportuno che il campo di applicazione del sistema comprenda i prodotti di cui all’allegato I. |
|
(13) |
Tenendo conto dell’andamento delineato sopra e dato che altri importanti paesi produttori di acciaio, come Canada e Stati Uniti d’America, hanno recentemente deciso di prorogare i sistemi analoghi di monitoraggio delle importazioni di acciaio (rispettivamente fino al 31 agosto 2011 e al 21 marzo 2013), è opportuno che tale sistema continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012. |
|
(14) |
Al fine di minimizzare le restrizioni inutili e di non perturbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere, il peso netto delle importazioni escluse dall’applicazione del presente regolamento resta pari a 2 500 kg, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 76/2002 è così modificato:
|
1) |
il campo di applicazione della vigilanza preventiva è esteso ai prodotti elencati nell’allegato I; |
|
2) |
all’articolo 6, la data del «31 dicembre 2009» è soppressa e sostituita da quella del «31 dicembre 2012»; |
|
3) |
l’elenco delle competenti autorità nazionali è sostituito dall’elenco di cui all’allegato II. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.
(2) GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
Elenco di prodotti da aggiungere all’elenco di prodotti soggetti a vigilanza preventiva
|
|
7219 11 00 |
|
|
7219 12 10 |
|
|
7219 12 90 |
|
|
7219 13 10 |
|
|
7219 13 90 |
|
|
7219 14 10 |
|
|
7219 14 90 |
|
|
7219 21 10 |
|
|
7219 21 90 |
|
|
7219 22 10 |
|
|
7219 22 90 |
|
|
7219 23 00 |
|
|
7219 24 00 |
|
|
7219 31 00 |
|
|
7219 32 10 |
|
|
7219 32 90 |
|
|
7219 33 10 |
|
|
7219 33 90 |
|
|
7219 34 10 |
|
|
7219 34 90 |
|
|
7219 35 10 |
|
|
7219 35 90 |
|
|
7219 90 20 |
|
|
7219 90 80 |
|
|
7220 11 00 |
|
|
7220 12 00 |
|
|
7220 20 21 |
|
|
7220 20 29 |
|
|
7220 20 41 |
|
|
7220 20 49 |
|
|
7220 20 81 |
|
|
7220 20 89 |
|
|
7220 90 20 |
|
|
7220 90 80 |
|
|
7228 50 20 |
|
|
Tutta la voce NC 7305 |
ALLEGATO II
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TAL-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
|
БЪЛГАРИЯ
|
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
|
DANMARK
|
|
|
DEUTSCHLAND
|
|
|
EESTI
|
|
|
FRANCE
|
|
|
ITALIA
|
|
|
ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS
|
|
|
IRELAND
|
|
|
ΕΛΛΑΣ
|
|
|
ESPAÑA
|
|
|
LATVIJA
|
|
|
LIETUVA
|
|
|
LUXEMBOURG
|
|
|
MAGYARORSZÁG
|
|
|
MALTA
|
|
|
NEDERLAND
|
|
|
ROMÂNIA
|
|
|
SLOVENIJA
|
|
|
SLOVENSKO
|
|
|
ÖSTERREICH
|
|
|
POLSKA
|
|
|
PORTUGAL
|
|
|
SUOMI/FINLAND
|
|
|
SVERIGE
|
|
|
UNITED KINGDOM
|
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/60 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1242/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2009
che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di determinati sistemi di scansione dei container originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura del procedimento
|
(1) |
Il 18 marzo 2009 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»), l'avvio di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di determinati sistemi di scansione dei container (scanner) originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
|
(2) |
Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 2 febbraio 2009 dal produttore comunitario Smiths Detection Group Limited («il denunciante») che rappresenta una proporzione ragguardevole (oltre l'80%) della produzione comunitaria totale di sistemi di scansione dei container. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole che ne è derivato, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. |
1.2. Parti interessate dal procedimento
|
(3) |
La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunciante, il solo produttore esportatore noto nella RPC, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori negli Stati Uniti d'America (USA), previsto come paese di riferimento. Inoltre, la Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori comunitari noti del prodotto in esame/del prodotto simile. La parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
|
(4) |
Per consentire al solo produttore esportatore noto della RPC di presentare un'eventuale richiesta di riconoscimento dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato (MET) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta al produttore esportatore notoriamente interessato e alle autorità della RPC. Il solo produttore esportatore noto della RPC non ha richiesto lo status di MET a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, ma ha richiesto invece il TI. |
|
(5) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. |
|
(6) |
Risposte ai questionari sono state ricevute dal solo produttore esportatore noto della RPC, da due produttori comunitari, da un produttore degli USA (paese di riferimento) e da nove utilizzatori comunitari. |
|
(7) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini tanto della concessione del TEM/TI quanto di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
|
(8) |
Vista l'esigenza di determinare un valore normale per il produttore/esportatore della RPC che non ha richiesto il TEM, è stata effettuata una visita di verifica per determinare un valore normale in base ai dati di un paese di riferimento, in questo caso gli USA, presso la sede della seguente azienda: Rapiscan Systems Inc., Torrance, CA, USA |
1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
|
(9) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 31 dicembre 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria a valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del PI («periodo in esame»). Per quanto riguarda la lunghezza del PI si nota che il periodo di 18 mesi è stato scelto a causa delle particolarità specifiche del prodotto in esame/mercato del prodotto simile, vale a dire l'esistenza di procedure di gare pubbliche che comportano lunghi periodi per la materializzazione di un'operazione e l'esistenza di relativamente poche operazioni. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
|
(10) |
Il prodotto in esame è costituito da sistemi di scansione dei container, basati su tecnologie neutroniche, sull'uso di raggi X con una sorgente a raggi X da 250 KeV o più, oppure sull'utilizzo di radiazioni alfa, beta o gamma attualmente rientranti nei codici NC ex 9022 19 00 , ex 9022 29 00 , ex 9027 80 17 e ex 9030 10 00 , nonché da veicoli a motore dotati di tali sistemi e attualmente classificati nel codice NC ex 8705 90 90 , originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). |
|
(11) |
Tali scanner costituiscono sistemi di controllo ad alta tecnologia per il monitoraggio dei container. Essi contribuiscono ad aumentare la sicurezza mediante il rilevamento di carichi di, tra l'altro, esplosivi, armi, materiali radioattivi, narcotici e beni di contrabbando o falsificati. Essi costituiscono uno strumento indispensabile per le autorità doganali e portuali, nonché per alcune compagnie aeree di trasporto di merci e per altri operatori privati specializzati nella sicurezza; esso consente loro di identificare merci sospette in container non aperti che transitano per mare, strada, aereo o su binari. |
|
(12) |
Il prodotto in esame esiste in diverse configurazioni a seconda dell'oggetto da sottoporre a scansione, e può essere mobile o statico. Le principali configurazioni sono le seguenti: scanner stazionari (che sono installati in modo permanente in un sito dedicato), scanner trasportabili (scanner leggeri che si spostano su binari e possono essere trasferiti in altri siti), scanner su binari, scanner mobili (che hanno sistemi di scansione incorporati in un veicolo a motore), scanner a passaggio e sistemi a portale. Nella stessa configurazione i sistemi di scansione delle merci condividono le stesse caratteristiche generali, fisiche, tecnologiche e prestazioni, servono allo stesso scopo in termini di utilizzo, sono venduti esclusivamente agli utilizzatori finali e sono prodotti utilizzando lo stesso tipo di attrezzatura. |
|
(13) |
Secondo l'unico produttore esportatore cinese cooperante, il campo di applicazione del prodotto in esame dovrebbe essere radicalmente ridotto e includere solo un parte determinata dei sistemi di scansione a raggi X delle merci, vale a dire i sistemi di scansione non mobili basati sull'uso di raggi X (con una sorgente a raggi X superiore a 450 KeV), ad esclusione dei sistemi di scansione contenenti le tecnologie Interlaced Dual-Energy (IDE), binocular stereoscopic (BS) e le tecnologia a scansione veloce. È stato argomentato che talune tecnologie non sono scientificamente o tecnicamente adatte per gli scanner di container. Inoltre, secondo questo produttore esportatore, in alcuni casi le tecnologie, gli utilizzatori finali e le percezioni dei consumatori sono diversi. La società asserisce che le tecnologie a base di radiazioni di raggi alfa o beta non sono scientificamente o tecnicamente compatibili con l'uso negli scanner di container. Secondo questa società, gli scanner di container con tecnologie neutroniche o a base di raggi gamma non sono prodotti nella Comunità e inoltre, taluni sistemi di scansione sono diversi (ad es. gli scanner mobili, gli scanner con tecnologia a scansione veloce, scanner con tecnologia IDE o BS, gli scanner con un determinato livello di energia) e quindi non possono essere considerati alla pari del prodotto in esame. Infine afferma che taluni tipi di prodotto sono diversi e che alcuni tipi di prodotto non sono fabbricati nella RPC o nella Comunità. |
|
(14) |
L'inchiesta ha dimostrato che tutte le tecnologie coperte dal campo di applicazione del prodotto possono essere utilizzate nei sistemi di scansione dei container e che tutti i tipi di prodotto servono allo stesso scopo, vale a dire a scansionare i container utilizzando la stessa caratteristica principale, l'emissione di radiazioni concentrate nella scansione del container. Per questo motivo le diversità della fonte o del livello di energia nonché la migliore adattabilità di alcune tecnologie per tipi specifici di merci da sottoporre a scansione (ad esempio prodotti organici) non possono giustificare l'esclusione di un certo tipo di prodotto. Nel contempo tutti i tipi di prodotto, indipendentemente dalle tecnologie, servono a soddisfare lo stesso obiettivo perseguito dall'utilizzatore del prodotto: sottoporre a scansione il container. Inoltre, i bandi di gara nell'Unione europea generalmente non escludono alcun tipo di tecnologia, indipendentemente da dove viene fabbricato il prodotto corrispondente. Sembra inoltre che le tecnologie a base di radiazioni alfa e beta possono essere utilizzati per certi tipi di container. Per quanto riguarda i tipi di prodotto non fabbricati nell'Unione europea si nota che questo elemento non è pertinente. Ne consegue dalla prassi costante delle istituzioni che la definizione del campo di applicazione di un prodotto dipende dalla condivisione delle stesse caratteristiche fisiche e tecniche e dalla destinazione ad essenzialmente gli stessi utilizzatori finali. Limitare il campo di applicazione del prodotto solo ad esattamente gli stessi tipi di prodotto fabbricati dall'industria comunitaria invaliderebbe la definizione del prodotto e renderebbe infattibile ogni misura antidumping. Per quanto riguarda l'affermazione che taluni scanner a raggi X potrebbero essere esclusi meramente per il motivo che essi sono combinati a taluni tipi di tecnologie, si deve notare che l'esistenza di caratteristiche o funzionalità supplementari di uno scanner a raggi X per container non mette in questione il fatto che tale prodotto sia utilizzato nello stesso modo del prodotto in esame e condivida le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Per quanto riguarda la distinzione tra sistemi di scansione mobili e non, si nota che entrambi servono allo stesso scopo, impiegano la stessa tecnologia di base e in entrambi la tecnologia di scansione è integrata in una struttura più ampia, che sia un camion o una struttura permanente. Infine, per quanto riguarda i livelli di energia, va notato che nei sistemi di scansione dei container sono utilizzati sia livelli di energia alti che bassi e quindi tutti i tipi di prodotto condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche principali, a condizione che il livello di energia sia entro i limiti definiti nell'avviso di apertura. Sembrerebbe quindi illogico escludere gli scanner con un determinato livello di energia, in particolare se si tiene conto del fatto che i bandi di gara generalmente non specificano il livello di energia e che spetta al fornitore dello scanner determinare il livello appropriato nella sua offerta. Pertanto, tutti i tipi esistenti sono considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta. |
|
(15) |
È stato inoltre osservato che il componente primario del prodotto in esame (l'acceleratore) non è prodotto dal denunciante e quindi esso non va considerato un produttore. A questo riguardo si nota che gli scanner di container e gli acceleratori sono prodotti diversi. La produzione di acceleratori è un altro tipo di commercio, in quanto gli acceleratori sono utilizzati in una varietà di settori e applicazioni. La scansione di container costituisce solo un'applicazione degli acceleratori. A livello mondiale i produttori di scanner generalmente non producono gli acceleratori. A conoscenza della Commissione solo Nuctech è integrato verticalmente e produce anche il prodotto a monte. |
2.2. Prodotto simile
|
(16) |
Il prodotto in esame nella RPC, quello prodotto e venduto sul mercato interno statunitense, che rappresenta il paese di riferimento, nonché quello prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria, sono identici in termini di caratteristiche fisiche e tecniche generali. Inoltre non vi sono differenze d'impiego tra questi prodotti. Ciò è confermato dal fatto che i prodotti generalmente competono a gare d'appalto pubbliche, dove devono essere conformi agli stessi requisiti. I relativi bandi di gara sono pubblicati da autorità governative (generalmente le autorità doganali che sono gli acquirenti/utilizzatori del prodotto). I bandi di gara contengono specifiche dettagliate del prodotto da fornire, talvolta insieme a requisiti concreti per l'installazione, l'assistenza dopo la vendita e i requisiti di manutenzione. Per definizione qualsiasi offerta presentata da un produttore in una gara d'appalto generalmente comporta che i prodotti in gara abbiano le stesse caratteristiche fisiche tecniche e siano destinati agli stessi usi. Inoltre, vista la trasparenza del mercato in termini di dimensioni ( basso volume di operazioni) e il numero limitato di partecipanti, nonché i requisiti rigorosi degli inviti a presentare offerte, la possibilità di differenziare i prodotti è limitata considerevolmente. |
|
(17) |
Si conclude pertanto in via provvisoria che tutti i tipi di sistemi di scansione dei container sono considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. |
3. DUMPING
3.1. Metodologia generale
|
(18) |
La metodologia generale illustrata qui di seguito è stata applicata all'unico produttore esportatore cooperante della RPC. |
3.2. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
|
(19) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni provenienti dalla RPC, per i produttori esportatori risultati conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di tale articolo. |
|
(20) |
Tuttavia, come indicato nel considerato 4, l'unico produttore esportatore cooperante nella RPC ha richiesto solo il trattamento individuale (TI). Questi criteri quindi non sono stati esaminati. |
3.3. Trattamento individuale (TI)
|
(21) |
In generale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, per i paesi cui si applica tale articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l'intero paese, ad eccezione delle imprese in grado di dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. Sono di seguito sintetizzati brevemente, e solo al fine di agevolare la consultazione, tali criteri:
|
|
(22) |
L'unico produttore esportatore cooperante della RPC ha richiesto il TI e ha fornito tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta entro i termini stabiliti. |
|
(23) |
In base alle informazioni disponibili e verificate nel corso della visita di verifica è stata constatata la forte possibilità di ingerenza dello stato nelle attività commerciali di questa società per quanto riguarda il prodotto in esame. In effetti, l'unico produttore esportatore cooperante della RPC non ha potuto di dimostrare di essere sufficientemente indipendente dall'ingerenza dello stato, poiché l'azionista di maggioranza è una società controllata di un'università cinese. Inoltre qualsiasi modifica nella struttura delle quote della società deve essere approvata preventivamente dalle autorità statali, perché sono stati utilizzati beni dello stato nel capitale di avviamento della società. La Commissione ha notato inoltre l'esistenza di un contratto connesso ad un accordo intergovernativo tra la RPC e un altro paese terzo. Ciò costituisce un'ulteriore indicazione di qualche forma di ingerenza statale per quanto riguarda le attività commerciali della società e più specificamente la capacità di determinare liberamente prezzi all'esportazione e quantità, nonché condizioni di vendita. |
|
(24) |
Si ricorda che la società cinese in questione è il solo produttore esportatore della RPC del prodotto in esame. Quindi un eventuale dazio individuale stabilito sarà applicato a livello nazionale poiché il dazio doganale sarà istituito senza discriminazioni sulle importazioni del prodotto in esame dal solo fornitore produttore del prodotto in esame nella RPC che è oggetto di dumping e causa pregiudizio. |
|
(25) |
Tenendo conto di quanto sopra, nonché del fatto che statistiche precise sulle importazioni/esportazioni del prodotto in esame non possono essere ottenute mediante il sistema armonizzato e la nomenclatura combinata, si stabilisce provvisoriamente che all'unico produttore esportatore cooperante non può essere concesso il TI a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. |
3.4. Valore normale
3.4.1. Paese di riferimento
|
(26) |
L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base prevede che, in caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del medesimo regolamento il valore normale va determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento. |
|
(27) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato l'intenzione di utilizzare gli Stati Uniti d'America (USA) come il paese di riferimento appropriato per determinare il valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi in merito. |
|
(28) |
L'unico produttore esportare cooperante nella RPC ha trasmesso le sue osservazioni, esprimendo scetticismo sull'uso degli USA come paese di riferimento appropriato. L'argomentazione contro l'uso di questo paese di riferimento era il protezionismo del mercato americano degli appalti pubblici con l'enfasi su «Buy American» (acquista americano) che comporta prezzi artificiali sul mercato statunitense. |
|
(29) |
La Commissione ha chiesto la collaborazione di tutti i produttori conosciuti negli USA. Lettere e questionari sono stati inviati a cinque società note indicate nella denuncia. Di tutte queste società, soltanto un produttore ha presentato a tempo debito tutte le informazioni necessarie per determinare il valore normale ed ha accettato di collaborare all'inchiesta. |
|
(30) |
La Commissione ha inviato solleciti alle società statunitensi inizialmente contattate. Inoltre ha chiesto al denunciante e al solo produttore esportatore cooperante all'inchiesta nella RPC per osservazioni riguardanti la selezione del paese terzo con economia di mercato. |
|
(31) |
L'unico produttore esportatore cooperante nella RPC ha indicato che una società stabilita negli USA e connessa al denunciante non stava cooperando all'inchiesta nel paese di riferimento previsto. È stato sostenuto che a causa della mancata cooperazione della società controllata nel paese di riferimento il denunciante poteva essere qualificato come non cooperante e il procedimento doveva essere chiuso. Il denunciante ha dichiarato che la società controllata negli USA non era un produttore ai sensi delle norme antidumping dell'Unione europea e quindi non è stata indicata nella denuncia. |
|
(32) |
Le argomentazioni presentate dal produttore esportatore cooperante non sono convincenti. L'esistenza di legami di partecipazioni azionarie tra i produttori comunitari e i produttori in un eventuale paese di riferimento non può essere considerata determinante nella selezione del paese di riferimento. Importante è invece se la produzione e le vendite in un paese preso in considerazione come eventuale paese di riferimento possano essere considerate rappresentative delle esportazioni del paese in esame al fine di stabilire un valore normale. Nessun produttore in un paese di riferimento è obbligato a cooperare con l'inchiesta antidumping della Commissione. Inoltre, nessuna informazione specifica è stata presentata che suggerisce che la mancata cooperazione della società controllata negli USA del denunciante avrebbe indebitamente influenzato il risultato dell'inchiesta. Tale fatto è ancora più rilevante poiché un produttore statunitense non collegato ha cooperato all'inchiesta. |
|
(33) |
L'inchiesta ha stabilito che gli USA sono l'unico altro mercato oltre alla RPC e la Comunità in cui il prodotto in esame/il prodotto simile è fabbricato. È stato inoltre dimostrato che negli USA esiste un mercato competitivo per il prodotto simile che è venduto ad acquirenti sia a privati che pubblici. |
|
(34) |
Tutte le vendite al governo statunitense sono disciplinate dal «Federal Acquisition Regulation» (regolamento federale sugli acquisti) che fa riferimento alla legge «Buy American» in relazione all'acquisto dall'estero di forniture. Con questa legge il governo statunitense dà la preferenza a prodotti nazionali nei suoi acquisti se il paese esportatore non ha firmato l'accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici. La legge «Buy American» prevede eccezioni alla norma generale di acquisti nazionali nel caso di interesse pubblico o di non disponibilità. L'unico produttore esportatore cooperante nella RPC asserisce che il «Federal Acquisition Regulation» e la legge «Buy American» costituiscono una distorsione nell'acquisto di materie prime, aumentano i costi d'acquisto in particolare per le società estere e impediscono la concorrenza nel mercato statunitense. |
|
(35) |
In base alle informazioni disponibili è risultato che l'unico produttore esportatore cinese cooperante aveva partecipato in passato ad una gara d'appalto pubblica negli USA. L'inchiesta non ha dimostrato che i produttori di paesi esteri firmatari dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici non possono partecipare alle gare d'appalto pubbliche negli USA alle stesse condizioni. Quindi è respinta l'argomentazione che gli USA non possono essere utilizzati come paese di riferimento a causa del «Federal Acquisition Regulation». |
|
(36) |
Inoltre l'inchiesta ha dimostrato che il volume di produzione del produttore statunitense cooperante corrisponde a oltre il 5% del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nella Comunità. Per quanto riguarda la qualità, le specifiche tecniche e gli standard del prodotto simile negli USA, non è stata rilevata nessuna differenza globale importante rispetto ai prodotti cinesi. Il mercato statunitense è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la RPC. |
|
(37) |
Sulla scorta di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che gli Stati Uniti costituiscono un paese di riferimento appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. |
3.4.2. Determinazione del valore normale
|
(38) |
Poiché quale paese di riferimento sono stati scelti gli USA, il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati verificati presso la sede dell'unico produttore statunitense cooperante. |
|
(39) |
Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore statunitense sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto al prodotto in esame esportate verso la Comunità dall'unico produttore esportatore cooperante della RPC. |
|
(40) |
È stato inoltre valutato se le vendite interne potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, stabilendo la percentuale delle vendite remunerative a clienti indipendenti. La verifica eseguita presso il produttore statunitense ha rivelato che le vendite da esso realizzate ad un prezzo netto pari o superiore al costo unitario, rappresentavano oltre l'80 % del volume totale di vendite. Pertanto, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato per tipo di prodotto sul mercato interno, calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI. |
|
(41) |
Si sottolinea che il produttore statunitense cooperante ha prodotto e venduto nel mercato statunitense solo un tipo del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta. |
|
(42) |
Per i tipi di prodotto in esame, per i quali non è stato possibile calcolare un valore normale in base ai dati disponibili nel paese di riferimento, il valore normale è stato stabilito in base ad informazioni verificate provenienti dall'industria comunitaria per lo stesso tipo di prodotti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base che dispone che i costi e i prezzi dell'industria comunitaria possono essere utilizzati come un'altra base equa per determinare il valore normale nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato. |
3.5. Prezzo all'esportazione
|
(43) |
Le esportazioni nella Comunità dell'unico produttore esportatore cooperante nella RPC erano destinate solo ad autorità pubbliche in seguito all'aggiudicazione di una gara d'appalto pubblica. |
|
(44) |
L'inchiesta ha dimostrato l'esistenza di lacune nella contabilità della società e quindi non è stato possibile stabilire con certezza i dettagli esatti delle vendite e dei prezzi all'esportazione per una serie di operazioni. I contratti aggiudicati includevano lavori di costruzione in loco e costi di installazione e servizio nella Comunità che non sempre potevano essere rintracciati nella contabilità della società, anche se normalmente avrebbero dovuto essere disponibili. Inoltre alcuni costi connessi all'esportazione non erano riportati correttamente nella contabilità della società, dando adito a dubbi sulla completezza di quest'ultima. Quindi non è stato possibile stabilire con il desiderato livello di precisione taluni adeguamenti necessari ai prezzi all'esportazione ai fini di un confronto equo con il valore normale. |
|
(45) |
La società è stata informata di quanto sopra e della possibilità di applicare l'articolo 18 del regolamento di base in modo da stabilire il prezzo all'esportazione del prodotto in esame. Alla società è stato chiesto di trasmettere le proprie osservazioni, ma le osservazioni ricevute erano di carattere generale e non riguardavano i problemi indicati. |
|
(46) |
Visto quanto illustrato sopra, i prezzi all'esportazione del prodotto in esame sono stati stabiliti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base secondo i prezzi pagati per il prodotto in esame. |
3.6. Confronto
|
(47) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato franco fabbrica. |
|
(48) |
Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescritto dall'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. In quanto opportuni e giustificati, sono stati concessi al produttore esportatore nella RPC adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, assicurazione, i costi di imballaggio, credito e garanzia e le commissioni, lavori e installazione in loco, nonché di servizio. A questo riguardo, conformemente al considerando 45, i dati disponibili secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base sono stati utilizzati per determinare i costi di servizio. |
3.7. Margine di dumping
|
(49) |
In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, per l'unico produttore esportatore cooperante il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata del prezzo all'esportazione, per tipo di prodotto, secondo il metodo summenzionato. |
|
(50) |
In base alle informazioni disponibili dal denunciante e dall'esportatore produttore cinese cooperante non vi sono altri produttori noti del prodotto in esame nella RPC. Quindi il margine di dumping per tutto il paese che deve essere stabilito per la RPC deve essere uguale al margine di dumping stabilito per l'unico produttore esportatore cooperante nella RPC. |
|
(51) |
Il margine di dumping provvisorio per la RPC così calcolato, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 36,6%. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Produzione comunitaria
|
(52) |
I risultati provvisori dell'inchiesta indicano che il prodotto simile è fabbricato nella Comunità da due produttori con siti di produzione in Francia, Germania e il Regno Unito. |
|
(53) |
La produzione delle suddette società costituisce la produzione comunitaria totale. |
|
(54) |
Si ricorda che in questo caso esistono solo due produttori comunitari e un produttore esportatore che rappresentano la maggioranza del mercato comunitario. Di conseguenza, al fine di proteggere le informazioni riservate delle imprese, non si possono fornire cifre precise. In queste circostanze gli indicatori figurano sotto forma di indici o serie di valori. |
4.2. Definizione dell'industria comunitaria
|
(55) |
La denuncia è stata presentata da un produttore comunitario, che rappresenta oltre l'80% della produzione comunitaria nota del prodotto simile. |
|
(56) |
L'altro produttore comunitario ha cooperato inizialmente all'inchiesta fornendo risposte al questionario, ma in seguito non ha più partecipato attivamente all'inchiesta. |
4.3. Consumo comunitario
|
(57) |
Si ricorda che non esistono statistiche Eurostat precise sulle importazioni del prodotto in esame. A tutte le parti interessate è stato chiesto di fornire informazioni sul consumo comunitario. Dove possibile, le informazioni sono state sottoposte a verifiche incrociate con le altre informazioni disponibili dai produttori del prodotto in esame in Cina e negli USA, dagli utilizzatori dell'Unione europea, nonché con le informazioni sui contratti e sulle gare perse dall'industria comunitaria. Il consumo nella Comunità è stato calcolato sommando il volume delle vendite dell'industria comunitaria del prodotto simile sul mercato interno della Comunità, il volume delle vendite dell'altro produttore comunitario noto del prodotto simile sul mercato interno della Comunità ed il volume delle importazioni provenienti da paesi terzi del prodotto in esame. La data della firma dei contratti di vendita risultante dalle procedure di gara è stata utilizzata come data per determinare se un'operazione è stata effettuata entro un periodo di tempo specifico. Sulla base di tali dati, il consumo ha presentato il seguente andamento:
|
||||||||||||||||||
|
(58) |
Il consumo nella Comunità del prodotto in esame e del prodotto simile è raddoppiato nel periodo in esame a causa delle maggiori preoccupazioni di sicurezza, lotta antifrode e lotta al crimine. L'acquisto di poche unità è stato finanziato dall'UE nel quadro di una serie di iniziative antifrode o di protezione delle frontiere. |
4.4. Importazioni dal paese in esame
4.4.1. Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame
|
(59) |
Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato in misura significativa per tutto il periodo in esame. Le importazioni durante il PI sono aumentate significativamente dal 2004.
|
||||||||||||||||||
|
(60) |
Il prezzo medio all'importazione varia considerevolmente da un'importazione all'altra, perché la configurazione del sistema ha un enorme impatto sul prezzo unitario medio. Di conseguenza l'elaborazione di prezzi unitari medi non è di per sé significativo.
|
||||||||||||||||||
|
(61) |
La quota di mercato delle importazioni dal paese in esame è più che quadruplicata nel periodo in esame. In tale contesto è opportuno anche osservare che le importazioni dal paese in esame costituiscono la stragrande maggioranza delle importazioni verso l'Unione europea nel periodo in esame.
|
||||||||||||||||||||||||
4.4.2. Sottoquotazione
|
(62) |
Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi all'importazione del produttore esportatore cooperante sono stati confrontati con i prezzi offerti in gare d'appalto dall'industria comunitaria durante il PI, in base a configurazioni comparabili del prodotto. Questo confronto è stato fatto per tutte le operazioni in cui sia l'industria comunitaria che il produttore esportatore hanno presentato un'offerta e nei casi in cui tali offerte siano state presentate alle stesse condizioni e accettate dall'amministrazione aggiudicatrice. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati al livello netto franco fabbrica e confrontati ai prezzi all'importazione CIF franco frontiera dell'Unione europea, dazio corrisposto. |
|
(63) |
In base ai prezzi praticati dal produttore esportatore cooperante, la media ponderata del margine di sottoquotazione rilevata, espressa in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, si situa tra il 20% ed il 25%. |
4.5. Situazione dell'industria comunitaria
4.5.1. Osservazioni preliminari
|
(64) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici che potevano incidere sulla situazione dell'industria comunitaria. |
|
(65) |
Va ricordato che questo tipo di commercio è ad «alta intensità di conoscenze» piuttosto che ad «alta intensità di macchinari»; inoltre la produzione è basata sulle commesse. Questo fatto va tenuto in considerazione nell'interpretazione di una serie di indicatori di pregiudizio e nella determinazione della loro importanza per l'analisi del pregiudizio. Gli indicatori di cui sopra includono informazioni su prezzi medi, rendimento delle attività, indicatori degli stock, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti. Per quanto riguarda i prezzi medi l'informazione non è considerata significativa a causa del basso livello dei volumi e delle differenze nei vari tipi di sistemi di scansione da un anno all'altro. Per quanto riguarda il rendimento delle attività e gli indicatori degli stock, le informazioni fornite non presentano una quadro chiaro della situazione, poiché il primo è basato su attività che sono già state ammortizzate, mentre gli altri costituiscono un'immagine del mercato «sale-to-order». La capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti sono indicatori che hanno una rilevanza molto limitata perché i prodotti sono generalmente fabbricati quando i contratti sono aggiudicati in seguito alle gare d'appalto. |
4.5.2. Indicatori di pregiudizio
Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
PI |
|
Produzione |
100 |
75 |
89 |
163 |
166 |
|
Capacità |
100 |
82 |
83 |
168 |
222 |
|
Utilizzazione degli impianti |
100 |
92 |
107 |
97 |
75 |
|
Indice: 2004=100 Fonte: Risposte al questionario |
|||||
|
(66) |
Nel periodo in esame la produzione dell'industria comunitaria è aumentata dell'66%. Questa tendenza positiva è dovuta principalmente al buon livello di vendite all'esportazione del prodotto simile. L'industria comunitaria ha più che raddoppiato la sua capacità produttiva nel periodo in esame per lo stesso motivo. Nel periodo in esame l'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è scesa del 25%. Scorte
|
||||||||||||||||||
|
(67) |
Il livello delle scorte dell'industria comunitaria è oscillato durante l'intero periodo in esame. Tuttavia, la produzione del prodotto simile è effettuata su commessa e gli stock sono sempre mantenuti al livello minimo. Volume e prezzo delle vendite e quota di mercato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(68) |
Le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite durante il periodo in esame e nel corso del PI sono scese a quasi metà del loro volume originario. L'industria comunitaria ha perso il 73% della sua quota di mercato tra il 2004 e la fine del PI. |
|
(69) |
Il prezzo di vendita medio della produzione propria dell'industria comunitaria dipende molto dalla configurazione dello scanner venduto e dal numero di unità venduto per contratto in ogni periodo. Un confronto delle cifre durante tutto il periodo in esame non è quindi considerato significativo. Redditività
|
||||||||||||||||||
|
(70) |
Nel periodo in esame l'industria comunitaria ha incominciato ad accumulare perdite. La situazione era particolarmente negativa durante il PI. E' evidente che i livelli di redditività osservati nel 2007 e nel PI mettono in questione la sopravvivenza dell'industria comunitaria. Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(71) |
Nel periodo in esame gli investimenti sono rimasti a livelli bassi. La maggior parte degli investimenti è stata dedicata alla manutenzione dei macchinari dell'industria comunitaria. Il livello superiore di investimenti osservato nel 2007 riguarda un nuovo brevetto per migliorare la performance del prodotto in esame. Si ricorda che questo settore è ad alta intensità di know-how. |
|
(72) |
L'utile sul capitale investito, espresso in termini di utili netti dell'industria comunitaria e di valore contabile residuo dei suoi investimenti, è crollato nel corso del periodo in esame. Tuttavia non è un buon indicatore del pregiudizio perché riflette principalmente attività che sono già state ammortizzate. |
|
(73) |
La situazione del flusso di cassa dell'industria comunitaria è notevolmente peggiorata nel periodo in esame. Occupazione, produttività e salari
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(74) |
Nel periodo in esame il numero di dipendenti dell'industria comunitaria del prodotto simile è aumentato grazie ai buoni risultati delle esportazioni del denunciante. Il costo medio della manodopera per lavoratore è aumentato, riflettendo il livello salariale di personale più qualificato. |
|
(75) |
La produttività, espressa in termini di produzione per addetto, è aumentata del 21% nel periodo in esame, quindi riflette l'aumento dell'attività per i mercati non UE. |
4.5.3. Entità del dumping
|
(76) |
Dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping dal paese in esame, l'incidenza sul mercato comunitario dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile. |
4.6. Conclusioni relative al pregiudizio
|
(77) |
Durante il periodo in esame la presenza di importazioni a prezzo di dumping dalla RPC è aumentata notevolmente. In termini di volume, le importazioni dal paese in esame hanno raggiunto livelli molto elevati entro la fine del periodo in esame. Nello stesso periodo la quota di mercato del prodotto in esame nella Comunità è aumentata del 440%. |
|
(78) |
L'analisi degli indicatori economici dell'industria comunitaria ha rivelato che il pregiudizio è consistito in una diminuzione sia del volume (– 47%) e del prezzo di vendita, sia della quota di mercato (– 73%). Ciò ha avuto un ulteriore impatto negativo diretto sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria. In effetti, gli indicatori finanziari confermano che il futuro dell'industria comunitaria è a rischio e che la presenza di importazioni oggetto di dumping dal paese in esame le impedisce di incrementare il volume delle vendite e/o i prezzi a livelli che le consentirebbero di risanare la sua situazione finanziaria. |
|
(79) |
Il pregiudizio è stato valutato per tutta l'industria comunitaria (indicatori macroeconomici). Su questa base non sono state individuate differenze significative tra il denunciante e il resto dell'industria comunitaria. |
|
(80) |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si stabilisce in via provvisoria che la maggioranza dell'industria comunitaria ha subito un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Introduzione
|
(81) |
A norma delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dalla RPC abbiano causato all'industria comunitaria un pregiudizio che possa essere definito significativo. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto danneggiare l'industria comunitaria nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori. |
5.2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
|
(82) |
Occorre anzitutto ricordare che l'inchiesta ha rivelato che i sistemi di scansione dei container importati dal paese in esame sono in concorrenza diretta con quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria, anche perché competono in gare d'appalto. |
|
(83) |
Il sensibile aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dal paese in esame è risultato nell'ulteriore deteriorarsi della situazione economica dell'industria comunitaria. Questo deterioramento è consistito, tra l'altro, in una contrazione delle vendite e dei prezzi della produzione comunitaria venduta nella Comunità durante lo stesso periodo. |
|
(84) |
La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 440% durante il periodo in esame, mentre l'industria comunitaria ha perso oltre due terzi del mercato. Questi eventi negativi per l'industria comunitaria si sono verificati in uno scenario in cui il consumo comunitario è raddoppiato tra il 2004 e il PI. |
|
(85) |
Dal momento che i prodotti importati in dumping sono stati venduti ad un prezzo nettamente inferiore a quello praticato dall'industria comunitaria, si può ragionevolmente concludere che tali importazioni oggetto di dumping sono all'origine del contenimento dei prezzi, causa del deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. |
|
(86) |
Poiché è chiaramente dimostrato che l'afflusso di prodotti importati in dumping, venduti a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria è coinciso temporalmente con la crisi dell'industria comunitaria, caratterizzata dal calo delle vendite e della produzione, dalla diminuzione delle quote di mercato e dalla contrazione dei prezzi, si conclude provvisoriamente che tali importazioni oggetto di dumping hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria comunitaria. |
5.3. Effetti di altri fattori
5.3.1. Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
PI |
|
Prodotti comunitari esportati |
100 |
83 |
42 |
96 |
108 |
|
Prezzo all'esportazione |
100 |
76 |
56 |
35 |
65 |
|
Indice: 2004=100 Fonte: Risposte al questionario. |
|||||
|
(87) |
Il volume delle esportazioni realizzate dall'industria comunitaria è aumentato nel periodo in esame. Nel PI le esportazioni hanno rappresentato la stragrande maggioranza (tra 90 e 95%) del volume totale della produzione comunitaria e l'industria comunitaria ha venduto il prodotto in esame sia ad acquirenti indipendenti che ad acquirenti collegati. Le vendite dell'industria comunitaria all'esterno dell'UE consistono in tipi di prodotto identici a quelli venduti nell'UE. Le esportazioni dell'industria comunitaria sono state generalmente redditizie durante il periodo in esame, anche se tale redditività ha dimostrato una tendenza a diminuire. I prezzi all'esportazione sono diminuiti ma sono rimasti più elevati dei prezzi di vendita nella Comunità. I buoni risultati all'esportazione suggeriscono che questo tipo di industria è valida e competitiva. |
|
(88) |
Quindi i risultati dell'esportazione dell'industria comunitaria ha contribuito a mantenere l'industria e non ha contribuito al pregiudizio subito. |
5.3.2. Concorrenza tra produttori comunitari
|
(89) |
Il secondo produttore nella Comunità è collegato ad un produttore statunitense del prodotto in esame che opera da molti anni. Questo produttore non fabbricava il prodotto in esame all'inizio del periodo in esame. Esso è entrato nel mercato nel 2007, vincendo due appalti durante il PI. A questo riguardo va notato che i contratti riguardano un'offerta cui ha partecipato solo questo produttore e l'aggiudicazione di un contratto che è stata il risultato di una disputa legale. Inoltre, indicatori del pregiudizio simili del secondo produttore nella Comunità seguono schemi simili a quelli del denunciante. Quindi il pregiudizio causato al denunciante, che risulta chiaramente dal deterioramento degli indicatori di pregiudizio durante il periodo in esame, non poteva essere attribuito a questo nuovo operatore nel mercato comunitario. |
5.3.3. Importazioni da paesi terzi
|
(90) |
Le importazioni da paesi terzi sono state quasi inesistenti durante il PI, come nel periodo in esame. Questa è la conclusione tratta dalle informazioni presentate dalle parti interessate, poiché le statistiche pertinenti di Eurostat non sono abbastanza dettagliate per indicare solo il prodotto in esame o una stima equa. In effetti, le informazioni pertinenti illustrano solo alcune importazioni sporadiche dagli USA, che non potevano causare un pregiudizio all'industria comunitaria visto il numero insignificante.
|
||||||||||||||||||
5.3.4. L'industria comunitaria non ha presentato un'offerta per tutte le gare d'appalto indette durante il PI
|
(91) |
Si ricorda che il mercato comunitario viene rifornito principalmente mediante gare d'appalto. Vista la natura trasparente del mercato, è stato osservato che alcuni documenti di gara sono il risultato di un processo di scambio di pareri tra l'amministrazione aggiudicatrice e i produttori prima della pubblicazione della gara stessa. Quindi in questi casi le condizioni di gara sembrano scoraggiare altri operatori dal partecipare alle procedure di gara. L'inchiesta ha confermato che né l'industria comunitaria né l'unico esportatore produttore cinese cooperante hanno presentato un'offerta per ogni gara d'appalto indetta. L'industria comunitaria ha presentato offerte solo nei casi in cui poteva presentare un'offerta commerciale ragionevole. Non è stato trovato alcun elemento che suggerisce che il pregiudizio chiaramente osservato nel periodo in esame sia il risultato della non partecipazione dell'industria comunitaria alle gare che non erano considerate commercialmente valide. |
5.3.5. Impatto di fattori del prodotto in esame non collegati al prezzo
|
(92) |
L'inchiesta ha dimostrato che le gare d'appalto possono coprire non solo il prodotto in esame, ma anche altri elementi come la manutenzione, i servizi o i lavori di costruzione. Inoltre, il prezzo non è sempre l'unico criterio di aggiudicazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono introdurre altri criteri diversi dal prezzo, quali criteri riguardanti le capacità tecniche del prodotto o elementi aggiuntivi non collegati al prodotto. Tuttavia, anche se i criteri di aggiudicazione contengono tali elementi, l'inchiesta ha dimostrato che i punti riguardanti il prezzo costituiscono una parte significativa dei punti che possono essere aggiudicati. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che nessuna amministrazione aggiudicatrice ha escluso un'offerta per il solo fatto che essa non includeva alcune caratteristiche supplementari. In altre parole, i requisiti fondamentali erano sempre soddisfatti. Le caratteristiche supplementari generalmente comportano un costo aggiuntivo. Il fatto che l'esportatore in esame abbia offerto in alcuni casi caratteristiche supplementari oltre a quelle richieste dimostra semplicemente il livello basso e pregiudizievole dei prezzi di dumping delle importazioni. |
|
(93) |
Tenendo conto di quanto appena detto, solo le importazioni dal paese in esame possono aver arrecato notevole pregiudizio all'industria comunitaria. |
5.4. Conclusione in merito al nesso di causalità
|
(94) |
In conclusione, è confermato provvisoriamente che il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria, consistente in un calo delle vendite nell'UE e in una diminuzione della quota del mercato comunitario, nonché in risultati finanziari negativi, è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping in questione. Infatti, i risultati di esportazione dell'industria comunitaria, le importazioni da paesi terzi, la concorrenza tra produttori comunitari e le questioni inerenti alle gare d'appalto di cui sopra non hanno avuto un effetto significativo sull'andamento negativo dell'industria comunitaria. |
|
(95) |
Alla luce dell'analisi che precede, nella quale gli effetti sull'industria comunitaria di tutti gli altri fattori noti sono stati debitamente distinti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che questi altri fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare la conclusione che il pregiudizio accertato dev'essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping. |
6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
6.1. Osservazioni generali
|
(96) |
La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie sull'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, esistessero validi motivi per ritenere che, nella fattispecie, l'adozione di misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le conseguenze della decisione di non adottare misure. |
6.2. Interesse dell'industria comunitaria
|
(97) |
L'analisi del pregiudizio ha chiaramente dimostrato che l'industria comunitaria è stata danneggiata dalle importazioni oggetto di dumping. La maggiore presenza di importazioni oggetto di dumping negli ultimi anni ha indotto una contrazione dei prezzi e dei volumi di vendita sul mercato comunitario ed una riduzione della quota di mercato dell'industria comunitaria. Questi fenomeni hanno impedito all'industria comunitaria di raggiungere livelli di redditività corrispondenti alle sue capacità concorrenziali. |
|
(98) |
In assenza di misure della Comunità, la situazione finanziaria già difficile dell'industria comunitaria peggiorerebbe decisamente e la costringerebbe alla chiusura. Istituendo misure si eviterebbe un ulteriore incremento sostanziale delle importazioni in dumping dal paese in esame, consentendo all'industria comunitaria almeno di mantenere la sua attuale posizione sul mercato. L'inchiesta ha dimostrato che qualsiasi aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese in esame avviene direttamente a spese dell'industria comunitaria. Inoltre, si ricorda che sia probabile l'ulteriore crescita del mercato del prodotto in esame nel medio e lungo termine, vista la crescente importanza della politica di sicurezza e l'imminente applicazione da parte di paesi terzi (USA) della scansione obbligatoria delle esportazioni prima di lasciare il punto di partenza nell'Unione europea. In questo contesto l'industria comunitaria ha un chiaro interesse a prevenire l'ulteriore peggioramento della sua posizione in modo da beneficiare dal futuro sviluppo positivo del mercato di cui sopra. |
|
(99) |
Istituendo misure si riporta il prezzo all'importazione a livelli non pregiudizievoli e si consente all'industria comunitaria di competere in condizioni eque, sulla base di un vero vantaggio comparato. |
|
(100) |
Si conclude pertanto in via provvisoria che l'adozione di misure antidumping è chiaramente nell'interesse dell'industria comunitaria. |
6.3. Interesse degli importatori/distributori
|
(101) |
L'impatto probabile delle misure sugli importatori/distributori non è stato preso in considerazione poiché non risulta esistano nella Comunità importatori/distributori del prodotto in esame. |
6.4. Interesse dei fornitori a monte
|
(102) |
Non si sono manifestati presso la Commissione fornitori a monte, né hanno fornito informazioni ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base. |
6.5. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori
|
(103) |
In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura del presente procedimento non sono state ricevute osservazioni da parte di organizzazioni dei consumatori. Per tale motivo, e perché il prodotto in esame non è utilizzato nella produzione di beni di consumo, l'analisi è stata limitata all'effetto delle misure sugli utilizzatori. |
|
(104) |
Sono stati inviati questionari a tutte le autorità doganali nella Comunità. Non si sono presentati altri utilizzatori dopo la pubblicazione dell'avvio del procedimento. Le autorità doganali e/o portuali di Malta, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Repubblica ceca, Lettonia and Slovacchia hanno cooperato all'inchiesta, anche se in misura diversa. Questi utilizzatori rappresentano quasi 6 milioni di fatturato del prodotto in esame e il 15% del consumo comunitario nel PI. L'inchiesta ha dimostrato che durante il PI questi utilizzatori hanno acquistato 5 unità del prodotto in esame dall'unico produttore esportatore cinese cooperante, un'unità da un produttore statunitense e nessuna dall'industria comunitaria. |
|
(105) |
Si nota che nel periodo in esame alcuni utilizzatori hanno usufruito di varie fonti di approvvigionamento. Uno degli utilizzatori ha espresso preoccupazioni sulla possibilità di approvvigionarsi velocemente e in linea con i propri bisogni. A questo riguardo si nota che l'industria comunitaria sarebbe chiaramente in grado di fornire, come ha fatto in passato, le operazioni europee di qualsiasi utilizzatore, tenendo conto che il tempo tra la programmazione di una gara d'appalto e l'aggiudicazione del contratto consentirà all'industria comunitaria di rispondere a qualsiasi domanda senza problemi di rilievo. |
|
(106) |
Due utilizzatori cooperanti hanno espresso preoccupazioni sull'impatto negativo che le misure potrebbero avere sulla concorrenza e sullo sviluppo di soluzioni innovative, ma non sono state fornite prove concrete in merito. A questo riguardo va notato inoltre che l'imposizione eventuale di misure antidumping mira a correggere pratiche commerciali sleali e non a impedire la concorrenza. Inoltre il numero di operatori in questo mercato particolare e i tipi di prodotto fabbricati (ad alta intensità di know-how) garantiscono che l'innovazione rimarrà una delle priorità più importanti del mercato. |
|
(107) |
La principale preoccupazione degli utilizzatori comunitari è che le misure possano avere un impatto negativo sui loro bilanci e aumentare il costo degli investimenti delle amministrazioni doganali. Tuttavia alcuni utilizzatori indicano che eventuali procedure doganali e quindi eventuali dazi antidumping devono essere a carico del venditore del prodotto in esame. Ciò potrebbe costituire una variazione del prezzo normale a norma dell'articolo 12 del regolamento di base. In ogni caso la quota globale del prodotto in esame nel bilancio degli utilizzatori sarebbe bassa. |
|
(108) |
Inoltre il prodotto in esame è considerato un investimento fisso vista il suo lungo ciclo di vita (generalmente oltre 10 anni). Quindi eventuali dazi antidumping pagati sarebbero ammortizzati durante la vita utile del sistema di scansione dei container. |
|
(109) |
L'inchiesta non ha riscontrato prove che suggeriscono che le misure potrebbero avere un impatto sulle attività degli utilizzatori o sul numero di personale che opera questo tipo di sistema, sul personale doganale o sul personale responsabile per eventuali servizi ausiliari. |
|
(110) |
Inoltre è stato argomentato che le autorità pubbliche all'interno dell'UE rispettano regole severe riguardanti le gare d'appalto che garantiscono procedure di selezione trasparenti. A questo riguardo occorre notare che le procedure di gara pubbliche non sono volte a contrastare le pratiche antidumping. Al contrario, l'esistenza di un mercato trasparente evidenzia eventuali tentativi di pratiche commerciali sleali e rafforza la necessità di correggere la situazione nel mercato. |
|
(111) |
L'industria comunitaria trarrebbe chiaramente beneficio dall'istituzione di misure, grazie a maggiori economie di scala dovute ad un aumento della produzione e delle vendite. |
|
(112) |
Per i suddetti motivi si ritiene che, nella situazione attuale, l'istituzione di misure nei confronti della RPC non avrà effetti negativi significativi per gli utilizzatori della Comunità. |
6.6. Conclusioni sull'interesse della Comunità
|
(113) |
Avendo esaminato i vari interessi in gioco, si è concluso in via provvisoria che, dal punto di vista dell'interesse generale della Comunità, nessun interesse è superiore all'interesse dell'industria comunitaria di istituire misure provvisorie con l'obiettivo di eliminare gli effetti di distorsione degli scambi dovuti alle importazioni in dumping. |
7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
|
(114) |
Viste le conclusioni di cui sopra relative al dumping, al pregiudizio che ne è derivato e all'interesse della Comunità, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC per evitare che le importazioni oggetto di dumping danneggino ulteriormente l'industria comunitaria. |
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
|
(115) |
Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. |
|
(116) |
Nel calcolare il dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la Commissione ha ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i suoi costi e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping. Il margine di utile al lordo delle imposte utilizzato in questo calcolo è pari al 12 -16% del fatturato (la cifra esatta non può essere pubblicata per motivi di riservatezza). È stato dimostrato che questo era il livello di profitto che ci si poteva ragionevolmente attendere in assenza di dumping pregiudizievole, poiché questo tipo di margine di profitto è in linea con quello che l'industria comunitaria poteva realizzare prima della comparsa delle importazioni cinesi nella Comunità. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole per l'industria comunitaria del prodotto simile. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile. |
|
(117) |
Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria nel mercato comunitario. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all'importazione. Per quanto riguarda l'unico produttore esportatore cinese cooperante, questa differenza è risultata superiore al margine di dumping rilevato. |
7.2. Misure provvisorie
|
(118) |
Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base si ritiene che debbano essere istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni originarie della RPC, al livello di pregiudizio riscontrato. |
|
(119) |
Alla luce di quanto sopra l'aliquota del dazio antidumping provvisorio per la RPC è fissata a 36,6%. |
|
(120) |
Si ricorda che il mercato nell'Unione europea è disciplinato principalmente da procedimenti di gare d'appalto pubbliche con una dimensione di mercato e un numero di operatori relativamente esiguo. Quindi per motivi di trasparenza e di monitoraggio attento dell'efficacia delle misure si considera appropriato chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di fornire periodicamente alla Commissione, in via riservata, informazioni sull'aggiudicazione degli appalti. |
8. DISPOSIZIONE FINALE
|
(121) |
Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni sull'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui sistemi di scansione dei container, basati su tecnologie neutroniche, sull'uso di raggi X con una sorgente a raggi X da 250 KeV o più, oppure sull'utilizzo di radiazioni alfa, beta o gamma, attualmente classificati nei codici NC ex 9022 19 00 , ex 9022 29 00 , ex 9027 80 17 e ex 9030 10 00 (codici TARIC 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 and 9030 10 00 91), nonché da veicoli a motore dotati di tali sistemi e attualmente classificati nel codice NC ex 8705 90 90 (codice TARIC 8705 90 90 10), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione europea, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 36,6%.
3. L'immissione in libera pratica nell'Unione europea del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
A norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/73 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1243/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2009
recante modifica del regolamento (UE) n. 1231/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2009 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 1231/2009 della Commissione (3). |
|
(2) |
Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 1231/2009. |
|
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1231/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1231/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 17 dicembre 2009
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
|
di media qualità |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
5,68 |
|
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
1002 00 00 |
SEGALA |
31,46 |
|
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
16,87 |
|
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
16,87 |
|
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
31,46 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
15.12.2009
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/76 |
DECISIONE 2009/969/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2009
che proroga le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, stabilite nella posizione comune 2006/276/PESC, e che abroga la posizione comune 2009/314/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1). |
|
(2) |
La posizione comune 2009/314/PESC del 6 aprile 2009 che modifica la posizione comune 2006/276/PESC (2) ha prorogato le misure restrittive sino al 15 marzo 2010. Tuttavia, i divieti di soggiorno nei confronti di alcuni responsabili bielorussi, ad eccezione di coloro che sono implicati nelle sparizioni verificatesi tra il 1999 e il 2000 e della presidente della Commissione elettorale centrale, sono stati sospesi sino al 15 dicembre 2009. |
|
(3) |
Il 17 novembre 2009 il Consiglio ha convenuto che, a causa dell’assenza di progressi tangibili nei settori individuati nelle conclusioni del Consiglio del 13 ottobre 2008, le misure restrittive stabilite con la posizione comune 2006/276/PESC dovrebbero essere prorogate fino a ottobre 2010, mentre dovrebbe altresì essere prorogata fino a ottobre 2010 la sospensione dei divieti di soggiorno nei confronti di determinati responsabili bielorussi, ad eccezione di coloro che sono implicati nelle sparizioni verificatesi tra il 1999 e il 2000 e della presidente della Commissione elettorale centrale. Alla fine di tale periodo il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce della situazione in Bielorussia. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di applicare nuovamente o di revocare i divieti di soggiorno, alla luce delle azioni delle autorità bielorusse in materia di democrazia e di diritti umani. |
|
(4) |
È opportuno, pertanto, abrogare la posizione comune 2009/314/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure restrittive di cui alla posizione comune 2006/276/PESC sono prorogate fino al 31 ottobre 2010.
Articolo 2
1. Le misure previste all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) della posizione comune 2006/276/PESC, nella misura in cui si applicano al sig. Youri Nikolaïevitch Podobed, sono sospese fino al 31 ottobre 2010.
2. Le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) della posizione comune 2006/276/PESC sono sospese fino al 31 ottobre 2010.
Articolo 3
La presente decisione è riesaminata prima del 31 ottobre 2010 alla luce della situazione in Bielorussia.
Articolo 4
La posizione comune 2009/314/PESC è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/77 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2009
recante modifica dell’appendice 2A dell’allegato alla decisione 2007/65/CE, con riferimento all’accesso agli edifici della Commissione del personale delle varie imprese fornitrici
(2009/970/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato dell’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249, paragrafo 1,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La comunicazione della Commissione sul sistema di accesso e di sicurezza negli edifici della Commissione [documento C(2007) 797] mira ad accrescere il livello di sicurezza delle persone, delle informazioni e degli edifici o di altri beni. |
|
(2) |
A tale scopo è stato varato il progetto di sicurezza globale (PSG), che prevede l’allestimento di sistemi automatizzati di controllo d’accesso in tutti gli edifici della Commissione, sulla base di tecnologie di controllo d’accesso moderne ed efficaci. |
|
(3) |
Uno degli elementi essenziali di tale progetto consiste nel razionalizzare e diminuire il gran numero di modelli di tessera di riconoscimento attualmente in circolazione, nonché nel semplificare le procedure di rilascio di dette tessere e dei titoli di accesso alla Commissione per le varie categorie di dipendenti e visitatori. |
|
(4) |
Onde permettere l’attuazione della prima fase di esecuzione del nuovo sistema di rilascio delle tessere di riconoscimento, in particolare per il personale delle imprese fornitrici, è opportuno apportare qualche modifica di tipo meramente amministrativo e tecnico alla decisione della Commissione 2007/65/CE, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure di sicurezza standard e i livelli d’allerta presso la Commissione, oltre a modificare il regolamento interno in ordine alle procedure operative di gestione delle situazioni di crisi (1), |
DECIDE:
Articolo 1
Il punto 4.2.b) dell’appendice 2A dell’allegato alla decisione 2007/65/CE è sostituito dal testo seguente:
|
«b) |
A tutti gli altri membri del personale che devono accedere agli edifici della Commissione per ottemperare a obblighi contrattuali assunti con i servizi della Commissione sono rilasciati titoli di accesso. I titoli di accesso rilasciati al personale con un contratto a tempo determinato non devono superare il periodo di durata del contratto, salvo autorizzazione della direzione della sicurezza presso la Commissione. Vengono rilasciati titoli di accesso altresì al personale di un’impresa fornitrice che ha bisogno di accedere agli edifici della Commissione per ottemperare agli obblighi contrattuali dell’impresa stessa. Questi titoli d’accesso verranno rilasciati al personale dell’impresa in funzione della data di scadenza del contratto con la Commissione sempreché la persona in questione disponga di un documento d’identità valido alla data di scadenza del contratto. Ove quest’ultima condizione non risulti soddisfatta, il titolo d’accesso verrà rilasciato in funzione della data di validità del documento d’identità. Se un membro del Parlamento europeo intende entrare in un edificio della Commissione, può farlo presentando all’agente di turno del servizio di sorveglianza il titolo di accesso rilasciato dal Parlamento europeo, senza dover subire i controlli di sicurezza supplementari cui devono sottostare i visitatori esterni.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
|
17.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/78 |
DECISIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
del 2 dicembre 2009
relativa alla firma di regolamenti e direttive della Commissione, nonché di sue decisioni quando queste ultime non designano i destinatari
[C(2009) 9848]
Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 297, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I regolamenti e le direttive della Commissione, nonché le sue decisioni quando queste ultime non designano i destinatari, adottati con procedura verbale a norma dell’articolo 8 del regolamento interno della Commissione, sono firmati in calce ad una nota riepilogativa nella riunione della Commissione in cui i provvedimenti vengono adottati. La nota è firmata dal presidente o dal membro della Commissione che lo sostituisce, nell’ordine di precedenza stabilito dal presidente.
I regolamenti e le direttive della Commissione, nonché le sue decisioni quando queste ultime non designano i destinatari, adottati con procedura scritta a norma dell’articolo 12 del regolamento interno della Commissione, sono elencati in una nota giornaliera. Le note giornaliere sono menzionate nella nota riepilogativa, e ad essa accluse, che viene predisposta per la riunione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento interno, e firmata in riunione dal presidente. Tuttavia, il presidente delega al segretario generale la firma degli atti la cui pubblicazione ed entrata in vigore, per la loro urgenza, non possono essere rinviate alla successiva riunione della Commissione.
La firma di regolamenti e direttive della Commissione, nonché di sue decisioni quando queste ultime non designano i destinatari, adottati mediante la procedura di delega di cui all’articolo 13 del regolamento interno, incombe ai membri della Commissione a cui è demandato il potere di adottare tali atti.
La firma di regolamenti e direttive della Commissione, nonché di sue decisioni quando queste ultime non designano i destinatari, adottati mediante la procedura di delega o subdelega di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento interno, è demandata ai funzionari abilitati ad adottare tali atti.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2009.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2009.
Il presidente
José Manuel BARROSO