ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.330.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
16 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas ( 1 )

10

 

*

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro ( 1 )

28

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/954/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma e conclusione da parte della Commissione europea dello Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC) e del Memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica

37

 

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

*

Regolamento (UE) n. 1227/2009 del Consiglio, del 15 dicembre 2009, che abroga il regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

48

 

*

Regolamento (UE) n. 1228/2009 del Consiglio, del 15 dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

49

 

 

Regolamento (UE) n. 1229/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

61

 

 

Regolamento (UE) n. 1230/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

63

 

 

Regolamento (UE) n. 1231/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2009

65

 

*

Regolamento (UE) n. 1232/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Wiśnia nadwiślanka (DOP)]

68

 

*

Regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario

70

 

*

Regolamento (UE) n. 1234/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante apertura, per il 2010, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

73

 

*

Decisione 2009/955/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2009, che modifica l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

76

 

*

Decisione 2009/956/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2009, che modifica l'azione comune 2009/131/PESC relativa alla proroga del rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia

77

 

 

2009/957/PESC

 

*

Decisione EUPOL COPPS/2/2009 del comitato politico e di sicurezza, del 15 dicembre 2009, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

78

 

 

2009/958/PESC

 

*

Decisione EUPM/1/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 dicembre 2009, relativa alla proroga del mandato del capomissione della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

79

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

 

 

2009/959/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [notificata con il numero C(2009) 9895]  ( 1 )

80

 

 

2009/960/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne l’autorizzazione dell’importazione di gelatina fotografica nella Repubblica ceca [notificata con il numero C(2009) 9899]

82

 

 

2009/961/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2009, relativa all’aiuto finanziario dell’Unione per alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2010 [notificata con il numero C(2009) 9965]

88

 

 

2009/962/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2009, che modifica l’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2009) 9976]  ( 1 )

93

 

 

2009/963/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2009, che modifica l’Indirizzo BCE/2008/18 relativo a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie (BCE/2009/24)

95

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2009 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2009

recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (3), in particolare l’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e della consulenza del Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca.

(6)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate ai sensi della pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (5), del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (6) del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (7), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (8), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (9), del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (10), del regolamento (CE) n. 1098/2007, nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) (11).

(8)

Per garantire che le possibilità di pesca annuali siano stabilite ad un livello che consenta uno sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale, economico e sociale, si è tenuto conto dei principi guida per la fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC), esposti nella comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2010.

(9)

Al fine di ridurre i rigetti in mare, è opportuno istituire un divieto di rigetto selettivo per tutte le specie soggette a contingente, che comporti la proibizione di rigetto in mare delle specie soggette a contingente che possono essere legalmente catturate e sbarcate in applicazione della normativa comunitaria in materia di pesca.

(10)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2010 vengano applicate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(11)

Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2010. Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2010 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni che figurano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)», le zone sono le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005;

b)

«Mar Baltico», sottodivisioni CIEM da 22 a 32;

c)

«totale ammissibile di catture» (TAC), il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«contingente», la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;

e)

«giorno di assenza dal porto», qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e ripartizione

I limiti di cattura, la ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura che figura nell’allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/2008.

2.   Ai fini del riporto dei contingenti al 2011, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 può essere applicato, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1.   È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se:

a)

le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto, mescolate ad altre specie, le catture non sono state sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco e sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm.

2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3.   In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca in cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

4.   In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.

Articolo 7

Divieto di selezione qualitativa

Tutte le specie soggette a contingente catturate nell’ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria sulla pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione, e in particolare dal presente regolamento e dai regolamenti (CE) n. 2187/2005, (CEE) n. 2847/1993 e (CE) n. 2371/2002.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

1.   Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

2.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento.

3.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

Articolo 9

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato III.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(4)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

(5)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

(6)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(7)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

(8)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(9)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(10)  GU L 16 del 20.1.2005, pag. 184.

(11)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

LIMITAZIONI DELLE CATTURE E CONDIZIONI ASSOCIATE PER LA GESTIONE ANNUALE DEI LIMITI DI CATTURA APPLICABILI AI PESCHERECCI COMUNITARI IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA PER SPECIE E PER ZONA.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Platichthys flesus

FLX

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

84 721

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

18 615

CE

103 336

TAC

103 336


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

3 181

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

12 519

Finlandia

2

Polonia

2 953

Svezia

4 037

CE

22 692

TAC

22 692


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

2 780

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

737

Estonia

14 198

Finlandia

27 714

Lettonia

3 504

Lituania

3 689

Polonia

31 486

Svezia

42 268

CE

126 376

TAC

Non pertinente


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisione 28,1

HER/03D.RG

Estonia

16 809

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

19 591

CE

36 400

TAC

36 400


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 25-32 (acque CE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

11 777

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

4 685

Estonia

1 148

Finlandia

901

Lettonia

4 379

Lituania

2 885

Polonia

13 561

Svezia

11 932

CE

51 267

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

7 726

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

3 777

Estonia

171

Finlandia

152

Lettonia

639

Lituania

415

Polonia

2 067

Svezia

2 753

CE

17 700

TAC

17 700


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

Sottodivisioni 22-32 (acque CE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 179

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

242

Polonia

456

Svezia

164

CE

3 041

TAC

3 041


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisioni 22-31 (acque CE)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

60 975 (1)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

6 784 (1)

Estonia

6 197 (1)

Finlandia

76 031 (1)

Lettonia

38 783 (1)

Lituania

5 594 (1)

Polonia

18 497 (1)

Svezia

82 420 (1)

CE

294 246 (1)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisione 32 (acque CE)

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (2)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Finlandia

13 838 (2)

CE

15 419 (2)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

Sottodivisioni 22-32 (acque CE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

37 480

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

23 745

Estonia

43 522

Finlandia

19 620

Lettonia

52 565

Lituania

19 015

Polonia

111 552

Svezia

72 456

CE

379 955

TAC

Non pertinente


(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.


ALLEGATO II

Limitazioni dello sforzo di pesca

1.

Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» sia autorizzata per un numero massimo di:

a)

181 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22, 23 e 24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

b)

160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25, 26, 27 e 28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.

Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.


ALLEGATO III

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

A.   Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1.

È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie

Zona geografica

Periodo

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29, a sud di 59°30′N

Sottodivisione 32

dal 15 febbraio al 15 maggio

dal 15 febbraio al 31 maggio

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni 25, 26 e 28, a sud di 56°50′N

dal 1o giugno al 31 luglio

2.

In deroga al punto 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al punto 1.

B.   Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore BACOMA

1.

In deroga al punto 1, lettera e), punto i), dell’appendice 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005, le maglie della finestra hanno un’apertura minima di 120 mm dal 1o gennaio nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 e dal 1o marzo nelle sottodivisioni da 25 a 32.

2.

In deroga al punto 1, lettera d), punto ii), dell’appendice 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005, la finestra ha una lunghezza minima di 5,5 m dal 1o gennaio nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 e dal 1o marzo nelle sottodivisioni da 25 a 32.

3.

In deroga al punto 2 la finestra ha una lunghezza minima di 6 m se ad essa è attaccato un sensore per misurare il volume delle catture, dal 1o gennaio nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 e dal 1o marzo nelle sottodivisioni da 25 a 32.

C.   Specifiche delle reti da traino T90

In deroga al punto b) dell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005, la dimensione di maglia è pari ad almeno 120 mm dal 1o gennaio nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 e dal 1o marzo nelle sottodivisioni da 25 a 32.


DIRETTIVE

16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/10


DIRETTIVA 2009/142/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

in materia di apparecchi a gas

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

ai sensi della procedura prevista all’articolo 251 del Trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (3) ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Gli Stati membri sono tenuti a garantire sul proprio territorio la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni dai rischi derivanti dall'uso degli apparecchi a gas.

(3)

In taluni Stati membri disposizioni cogenti determinano in particolare il livello di sicurezza richiesto agli apparecchi a gas attraverso la specificazione delle caratteristiche di progettazione e di funzionamento e la definizione delle procedure di ispezione. Queste disposizioni cogenti non determinano necessariamente un diverso livello di sicurezza da uno Stato membro all'altro, ma ostacolano invece, per la loro diversità, il commercio all'interno della Comunità.

(4)

Negli Stati membri sono fissate condizioni diverse in materia di tipi di gas e di pressioni di alimentazione. Queste condizioni non sono armonizzate in quanto si deve tener conto delle caratteristiche peculiari della situazione di ciascuno Stato membro in fatto di approvvigionamento e distribuzione dell'energia.

(5)

Il diritto comunitario, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità consistente nella libera circolazione delle merci, prevede che gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria, dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali sulla commercializzazione dei prodotti, debbano essere ammessi qualora tali ostacoli possano essere riconosciuti necessari per far fronte ad esigenze imperative. Quindi l'armonizzazione legislativa dovrebbe limitarsi, nel caso presente, alle sole prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti imperativi ed essenziali della sicurezza, della salute e del risparmio energetico relativi agli apparecchi a gas. Questi requisiti dovrebbero sostituire le prescrizioni nazionali in materia poiché essi sono essenziali.

(6)

Il mantenimento o il miglioramento del livello di sicurezza raggiunto negli Stati membri costituiscono un obiettivo essenziale della presente direttiva e della sicurezza quale essa è definita dai requisiti essenziali.

(7)

I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati per garantire la sicurezza degli apparecchi a gas. L'efficienza energetica è un requisito essenziale. Detti requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione.

(8)

La presente direttiva dovrebbe pertanto definire unicamente i requisiti essenziali. Per facilitare la prova della conformità con i requisiti essenziali è necessario disporre di norme armonizzate a livello comunitario, che riguardino in particolare la costruzione, il funzionamento e l'installazione degli apparecchi a gas e il cui rispetto assicuri al prodotto una presunzione di conformità con detti requisiti essenziali. Queste norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro carattere di disposizioni non cogenti. A tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione delle norme armonizzate, conformemente agli orientamenti generali sulla cooperazione tra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organismi, firmati 28 marzo 2003 (5). Per «norma armonizzata» si intende una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal CEN, dal CENELEC o dall'ETSI o da due o tre di detti organismi, su mandato della Commissione, conformemente alle disposizioni della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (6), nonché ai sensi degli orientamenti generali sulla cooperazione sopra citati;

(9)

Il Consiglio ha adottato diverse direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (7); ognuna delle suddette direttive contempla l'apposizione della marcatura CE. La Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove (8), ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE avente un simbolo grafico comune. Nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (9), il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE. I due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità.

(10)

È necessario verificare la conformità ai requisiti tecnici in questione per proteggere efficacemente gli utilizzatori e i terzi. Le procedure di certificazione esistenti differiscono da uno Stato membro all'altro. Per evitare il moltiplicarsi delle ispezioni, risultanti in pratica in ostacoli alla libera circolazione degli apparecchi a gas, è opportuno prevedere il reciproco riconoscimento delle procedure di certificazione applicate dagli Stati membri. Al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle procedure di certificazione, è opportuno in particolare stabilire procedure comunitarie armonizzate e i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi incaricati dell'esecuzione di tali procedure.

(11)

La responsabilità degli Stati membri sul loro territorio per la sicurezza, la salute e l'efficienza energetica considerati nei requisiti essenziali dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che prevede adeguate procedure comunitarie.

(12)

I destinatari di qualsiasi decisione presa nel quadro della presente direttiva dovrebbero conoscere le motivazioni di tale decisione e i mezzi di ricorso loro offerti.

(13)

La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e alla data di applicazione indicati nell'allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica ad apparecchi e dispositivi.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione definito nel paragrafo 1 gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.

2.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «apparecchi» si intendono gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 °C. Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati;

b)

per «dispositivi» si intendono i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, i quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas;

c)

per «combustibile gassoso» si intende qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso ad una temperatura di 15 °C e ad una pressione di 1 bar.

3.   Ai fini della presente direttiva un apparecchio si considera «usato normalmente» quando è:

a)

correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;

b)

usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione e

c)

usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché gli apparecchi possano essere immessi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

2.   Gli Stati membri comunicano in tempo utile agli altri Stati membri ed alla Commissione qualsiasi modifica dei tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio, che sono stati comunicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/396/CEE.

La Commissione provvede alla pubblicazione di tali dati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli apparecchi e i dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato I.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi conformi alla presente direttiva, quando siano muniti della marcatura CE prevista all'articolo 10.

2.   Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei dispositivi corredati dall'attestato di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali definiti all'allegato I gli apparecchi e i dispositivi conformi:

a)

alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

b)

alle norme nazionali che li riguardano, nella misura in cui nel settore coperto da tali norme nazionali non esistono norme armonizzate.

2.   Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali di cui al paragrafo 1, lettera a).

Essi comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali previste al paragrafo 1, lettera b), e che essi considerano conformi ai requisiti essenziali definiti nell’allegato I.

La Commissione trasmette il testo di tali norme agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione notifica agli Stati membri le norme nazionali che beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali definiti nell’allegato I.

Articolo 6

1.   Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non soddisfano pienamente i requisiti essenziali definiti all’allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato adisce il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, in seguito denominato «comitato», esponendone i propri motivi.

Il comitato esprime un parere con urgenza.

Visto il parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se sia o non sia necessario procedere alla cancellazione delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.

2.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 secondo comma, la Commissione consulta il comitato.

Entro un mese dal ricevimento del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se la norma o le norme nazionali in questione beneficiano della presunzione di conformità. In caso affermativo, gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme.

La Commissione pubblica anche tali riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

1.   Se uno Stato membro constata che alcuni apparecchi normalmente utilizzati e muniti della marcatura CE possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure utili per ritirare tali apparecchi dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato.

Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione di tutte le misure prese, indicando i motivi della propria decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a)

alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali definiti all’allegato I, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

b)

ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

c)

ad una carenza delle norme stesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   La Commissione avvia il più rapidamente possibile una consultazione con le parti interessate. Se la Commissione constata, dopo tale consultazione, che le misure di cui al paragrafo 1 sono giustificate, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso le misure e gli altri Stati membri.

Se la decisione di cui al paragrafo 1 è determinata da una carenza delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle e avvia le procedure di cui all'articolo 6.

3.   Se un apparecchio non conforme è munito della marcatura CE, lo Stato membro competente prende le misure del caso nei confronti di chi ha apposto la marcatura CE e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4.   La Commissione provvede a tenere informati gli Stati membri degli sviluppi e dei risultati di detta procedura.

CAPITOLO 2

MEZZI PER ATTESTARE LA CONFORMITÀ

Articolo 8

1.   I mezzi per attestare la conformità degli apparecchi fabbricati in serie sono i seguenti:

a)

l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1, e

b)

prima dell'immissione sul mercato, a scelta del fabbricante:

i)

la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista all'allegato II, punto 2, oppure

ii)

la dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) prevista all'allegato II, punto 3, oppure

iii)

la dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità del prodotto) prevista all'allegato II, punto 4, oppure

iv)

la verifica CE prevista all'allegato II, punto 5.

2.   Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantità, il fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista all'allegato II, punto 6.

3.   Dopo la conclusione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE secondo le modalità fissate all'articolo 10.

4.   Ai dispositivi previsti all'articolo 1 si applicano la prova di conformità, tranne l'apposizione della marcatura CE di conformità ed eventualmente la compilazione della dichiarazione di conformità.

È rilasciato un attestato in cui si dichiara la conformità dei dispositivi alle disposizioni della presente direttiva ad essi applicabili, e che fornisca le caratteristiche dei dispositivi, nonché le condizioni di incorporamento in un apparecchio o di montaggio, che contribuiscano al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi terminati definiti all’allegato I.

L'attestato è fornito insieme al dispositivo.

5.   Qualora gli apparecchi siano disciplinati da altre direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli apparecchi si presumono corrispondere altresì alle disposizioni di queste direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano tali apparecchi.

6.   I fascicoli e la corrispondenza relativi ai mezzi di attestazione della conformità sono redatti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo incaricato dell'esecuzione di queste procedure o in una lingua accettata da detto organismo.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8 nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2.   Gli Stati membri applicano i criteri fissati nell'allegato V per valutare gli organismi da notificare.

Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione fissati nelle corrispondenti norme armonizzate soddisfino i criteri fissati in detto allegato.

3.   Lo Stato membro che abbia notificato un organismo deve revocare l'autorizzazione se ritiene che l'organismo in questione non soddisfi più i criteri definiti all’allegato V. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

CAPITOLO 3

MARCATURA CE

Articolo 10

1.   La marcatura CE nonché la scheda delle caratteristiche di cui all'allegato III sono apposti in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sull'apparecchio o su una targhetta di identificazione ad esso fissata. La targhetta di identificazione deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata.

2.   È vietato apporre sugli apparecchi marcature che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targhetta di identificazione, può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 7:

a)

ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro;

b)

nel caso in cui persista la mancanza di conformità lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 7.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni all'immissione sul mercato e/o in servizio di un apparecchio è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con la massima sollecitudine, con l'indicazione dei mezzi legali di ricorso offerti dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro cui si devono introdurre tali ricorsi.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

La direttiva 90/396/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e alla data di applicazione indicati all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VII.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU C 151 del 17.6.2008, pag. 12.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.

(3)  GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.

(4)  V. Allegato VI, Parte A.

(5)  GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.

(6)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(7)  GU C 136, 4.6.1985, pag. 1.

(8)  GU C 231, 8.9.1989, pag. 3 e GU C 267, 19.10.1989, pag. 3.

(9)  GU C 10, 16.1.1990, pag. 1.


ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Gli obblighi derivanti dai requisiti enunciati nel presente allegato per gli apparecchi si applicano anche ai dispositivi quando esiste un rischio corrispondente.

1.   CONDIZIONI GENERALI

1.1.   Ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare pericoli per le persone, gli animali domestici ed i beni, qualora venga usato normalmente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della presente direttiva.

1.2.   L'apparecchio immesso sul mercato deve:

essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l'installatore,

essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente,

contenere, così come il suo imballaggio, le avvertenze del caso.

Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro di destinazione.

1.2.1.

L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo così l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:

il tipo di gas utilizzato,

la pressione di alimentazione utilizzata,

l'aerazione dei locali richiesta:

per l'alimentazione con aria per la combustione;

per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3,

le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione,

per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio calore destinati ad essere attrezzati con i bruciatori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti e, se necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante.

1.2.2.

Le istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente devono contenere tutte le informazioni necessarie per un'utilizzazione sicura e devono soprattutto richiamare l'attenzione dell'utente sulle eventuali restrizioni in materia di utilizzazione.

1.2.3.

Le avvertenze che figurano sull'apparecchio e sul suo imballaggio devono indicare in modo non ambiguo il tipo di gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l'uso, in particolare la restrizione secondo la quale si deve installare l'apparecchio unicamente in locali sufficientemente aerati.

1.3.   Ogni dispositivo destinato ad essere utilizzato in un apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da funzionare correttamente per l'uso cui è destinato se montato conformemente alle istruzioni tecniche relative all'installazione.

Le istruzioni relative all'installazione, alla regolazione, al funzionamento e alla manutenzione devono essere fornite con il dispositivo.

2.   MATERIALI

2.1.

I materiali devono essere appropriati all'uso cui sono destinati e resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche cui saranno prevedibilmente sottoposti.

2.2.

Le proprietà dei materiali importanti ai fini della sicurezza vengono garantite dal fabbricante dell'apparecchio o dal fornitore.

3.   PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE

3.1.   Aspetti generali

3.1.1.

Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo che, qualora venga usato normalmente, non si producano instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne diminuiscano la sicurezza.

3.1.2.

La condensazione prodotta all'accensione e/o durante il funzionamento non devono diminuire la sicurezza dell'apparecchio.

3.1.3.

Ogni apparecchio deve essere concepito e costruito in modo che il rischio di esplosione in caso di incendio di origine esterna sia ridotto al minimo.

3.1.4.

L'apparecchio deve essere fabbricato in modo da evitare infiltrazioni di acqua e di aria parassita nel circuito a gas.

3.1.5.

L'apparecchio deve continuare a funzionare in condizioni di sicurezza anche in caso di una normale fluttuazione dell'energia ausiliaria.

3.1.6.

Una fluttuazione anomala o un'interruzione dell'alimentazione dell'energia ausiliaria o il suo ripristino non deve rappresentare una fonte di pericolo.

3.1.7.

Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi di origine elettrica. Nel suo settore di applicazione si presume la conformità a questo requisito laddove siano rispettati gli obiettivi di sicurezza relativi ai pericoli elettrici previsti nella direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

3.1.8.

Tutte le parti sotto pressione di un apparecchio devono resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono sottoposte senza che si producano deformazioni pregiudizievoli per la sicurezza.

3.1.9.

Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo che il guasto di un dispositivo di sicurezza, di controllo e di regolazione non possa rappresentare una fonte di pericolo.

3.1.10.

In un apparecchio dotato di dispositivi di sicurezza e di regolazione, l'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere indipendente dal funzionamento dei dispositivi di regolazione.

3.1.11.

Tutte le parti di un apparecchio montate in fase di fabbricazione e non destinate ad essere manipolate dall'utente o dall'installatore devono essere adeguatamente protette.

3.1.12.

Le leve o gli organi di comando o di regolazione devono essere individuati in modo preciso e recare le indicazioni utili per evitare manovre errate. Essi devono essere progettati in modo da impedire manipolazioni intempestive.

3.2.   Rilascio di gas incombusto

3.2.1.

Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che il tasso di fuga di gas non provochi alcun rischio.

3.2.2.

Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che le fughe di gas, che avvengono durante l'accensione, la riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma, siano sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo di gas incombusto nell'apparecchio.

3.2.3.

Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.

Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato.

Gli Stati membri, tenendo conto delle caratteristiche di questi apparecchi, possono definire sul proprio territorio le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la loro installazione.

Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a gas contenenti componenti tossiche devono essere attrezzati con questo dispositivo.

3.3.   Accensione

Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, qualora sia utilizzato normalmente,

l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente;

sia assicurata una inter-accensione.

3.4.   Combustione

3.4.1.

Ogni apparecchio deve essere costruito in modo che, quando è utilizzato normalmente, la fiamma sia stabile e i prodotti della combustione non contengano concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive per la salute.

3.4.2.

Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, quando è utilizzato normalmente, non si producano indebite esalazioni di prodotti di combustione.

3.4.3.

Ogni apparecchio collegato ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione deve essere costruito in modo che in caso di tiraggio anomalo non si producano esalazioni di prodotti di combustione in quantità pericolosa nel locale in cui è situato.

3.4.4.

Gli apparecchi di riscaldamento indipendenti per uso domestico e gli scaldacqua istantanei, non collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione, non devono provocare una concentrazione di monossido di carbonio che possa rappresentare un rischio di natura tale da intaccare la salute delle persone esposte in funzione del tempo di esposizione previsto di tali persone.

3.5.   Utilizzazione razionale dell'energia

Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo da garantire un'utilizzazione razionale dell'energia, la quale risponda al livello delle conoscenze e delle tecniche e tenga conto delle esigenze di sicurezza.

3.6.   Temperature

3.6.1.

Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante.

3.6.2.

La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinate ad essere manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.

3.6.3.

La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione di trasmissione del calore, non deve superare, durante il funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve tener conto di un tempo di reazione adeguato.

3.7.   Alimenti ed acqua ad uso sanitario

Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i materiali ed i componenti utilizzati nella fabbricazione di un apparecchio non devono alterare la qualità degli alimenti o dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero venire in contatto.


(1)  GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.


ALLEGATO II

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1.   ESAME CE DEL TIPO

1.1.   L'esame CE del tipo è, nella procedura, l'atto con cui l'organismo notificato accerta e certifica che un apparecchio rappresentativo della produzione prevista soddisfa le disposizioni della direttiva che lo riguarda.

1.2.   La richiesta di esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità ad un solo organismo notificato.

1.2.1.

La richiesta contiene:

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

la documentazione relativa al progetto, secondo quanto indicato nell'allegato IV.

1.2.2.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un apparecchio rappresentativo della produzione prevista, in seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere ulteriori esemplari del tipo, se ciò è necessario per il programma di prova.

Il tipo può anche comprendere varianti di prodotto, purché le caratteristiche di queste varianti non siano diverse, per quanto riguarda i tipi di rischio.

1.3.   L'organismo notificato:

1.3.1.

esamina la documentazione relativa al progetto, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente alla documentazione stessa e precisa gli elementi che sono stati progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 5 e dei requisiti essenziali previsti nella presente direttiva;

1.3.2.

esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante rispondano ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;

1.3.3.

esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare se le norme applicabili siano state effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante abbia deciso di applicarle, garantendo in tal modo la conformità con i requisiti essenziali.

1.4.   Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al richiedente un certificato di esame CE del tipo. Il certificato deve contenere le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato nonché, se necessario, la descrizione del suo funzionamento. I relativi elementi tecnici, quali disegni e schemi, sono allegati al certificato.

1.5.   L'organismo notificato informa immediatamente gli altri organismi notificati del rilascio del certificato di esame CE del tipo e dei certificati addizionali previsti al punto 1.7. Gli altri organismi notificati possono ottenere una copia del certificato di esame CE del tipo e/o dei certificati addizionali e, su richiesta motivata, possono ottenere una copia degli allegati del certificato nonché i rapporti relativi agli esami e prove effettuati.

1.6.   Un organismo notificato che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di esame CE del tipo ne informa lo Stato membro che ha notificato l'organismo in questione e gli altri organismi notificati e precisa i motivi della propria decisione.

1.7.   Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo in merito a tutte le modifiche al tipo approvato che possono avere una ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali.

Le modifiche ad un tipo approvato devono essere oggetto di un'omologazione addizionale da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora tali modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali o delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa omologazione addizionale assume la forma di un'aggiunta al certificato originale di esame CE del tipo.

2.   DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO

2.1.

La dichiarazione CE di conformità al tipo è, nella procedura, l'atto con cui il fabbricante dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Questa dichiarazione di conformità riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato incaricato dei controlli improvvisi previsti al punto 2.3.

2.2.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione, inclusi l'ispezione finale dell'apparecchio e le prove, garantisca l'omogeneità della produzione e la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva. Un organismo notificato, scelto dal fabbricante, effettua i controlli improvvisi sugli apparecchi secondo quanto stabilito al punto 2.3.

2.3.

A intervalli almeno annuali l'organismo notificato effettua controlli improvvisi in loco degli apparecchi. Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed effettuare prove appropriate definite nelle norme applicabili previste all'articolo 5 o prove equivalenti per accertare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali corrispondenti applicabili enunciati nella presente direttiva. L'organismo notificato deve in ogni caso determinare se si debbano effettuare le prove in tutto o in parte. Se uno o più apparecchi sono respinti, l'organismo notificato prende le misure appropriate per evitarne la commercializzazione.

3.   DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO (Garanzia della qualità della produzione)

3.1.

La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) è, nella procedura, l'atto con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3.2 dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile del controllo CE.

3.2.

Il fabbricante applica un sistema di qualità della produzione il quale garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva. Il fabbricante è soggetto al controllo CE secondo le modalità specificate al punto 3.4.

3.3   Sistema di qualità

3.3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo notificato di sua scelta per gli apparecchi in questione.

La domanda contiene:

la documentazione relativa al sistema di qualità;

l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;

l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità approvato;

la documentazione relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame CE del tipo.

3.3.2.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione comune dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità. Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità, dell'organigramma e delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;

dei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità che saranno utilizzati e degli interventi sistematici che saranno attuati;

degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della richiesta qualità dell'apparecchio e il funzionamento efficace del sistema di qualità.

3.3.3.

L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino le corrispondenti norme armonizzate.

Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi notificati. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.

3.3.4.

Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento del sistema di qualità reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.

L'organismo notificato esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.

3.3.5.

L'organismo notificato che revochi l'approvazione di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi notificati, motivando la propria decisione.

3.4.   Sorveglianza CE

3.4.1.

Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

3.4.2.

Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, dell'organismo notificato ai locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

la documentazione sul sistema di qualità,

le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto.

3.4.3.

L'organismo notificato effettua controlli almeno una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

3.4.4.

Inoltre l'organismo notificato può far visite improvvise al fabbricante. Nel corso di tali visite l'organismo può effettuare o far effettuare prove sugli apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto di prova.

3.4.5.

Il fabbricante è in grado di presentare, su richiesta, il rapporto dell'organismo notificato.

4.   DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO (Garanzia della qualità della produzione

4.1.   La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) è, nella procedura, l'atto con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 4.2 dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile del controllo CE.

4.2.   Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità per l'ispezione finale degli apparecchi e per le prove, come specificato al punto 4.3, ed è soggetto al controllo CE, come specificato al punto 4.4.

4.3.   Sistema di qualità

4.3.1

Nell'ambito di questa procedura, il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo notificato di sua scelta per gli apparecchi in questione.

La domanda contiene:

la documentazione relativa al sistema di qualità;

l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;

l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità approvato;

la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia del certificato di esame CE del tipo.

4.3.2.

Nell'ambito del sistema di qualità, ciascun apparecchio viene esaminato e vengono effettuate prove adeguate, definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, al fine di verificarne la conformità ai requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione comune dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità.

La documentazione sul sistema di qualità deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;

dei controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la fabbricazione;

dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del sistema di qualità.

4.3.3.

L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di qualità, per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 4.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino la corrispondente norma armonizzata. Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi notificati. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.

4.3.4.

Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento del sistema reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.

L'organismo notificato esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.

4.3.5.

L'organismo notificato che revochi l'omologazione di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi notificati, motivando la propria decisione.

4.4   Sorveglianza CE

4.4.1.

Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.4.2.

Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, dell'organismo notificato, ai locali di ispezione, collaudo e deposito e fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

la documentazione sul sistema di qualità,

le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto.

4.4.3.

L'organismo notificato effettua un audit almeno una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sull'audit effettuato.

4.4.4.

Inoltre l'organismo notificato può fare visite improvvise al fabbricante. Nel corso di tali visite l'organismo può effettuare o far effettuare collaudi sugli apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto sull'audit.

4.4.5.

Il fabbricante è in grado di presentare, su richiesta, il rapporto dell'organismo notificato.

5.   VERIFICA CE

5.1.   La verifica CE è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che gli apparecchi sottoposti alle prescrizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo descritto nel certificato «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

5.2.   Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato «CE del tipo» e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ogni apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di conformità. La dichiarazione di conformità può riguardare uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

5.3.   L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità dell'apparecchio ai requisiti della presente direttiva, a scelta del fabbricante o con controllo e prove di ogni apparecchio, come al punto 5.4, o con controllo e prove dell'apparecchio su base statistica, come al punto 5.5.

5.4.   Verifica per controllo e prove di ciascun apparecchio

5.4.1.

Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti al fine di verificarne la conformità al tipo descritto dal certificato «CE del tipo» e ai requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva.

5.4.2

L'organismo notificato appone o fa apporre su ciascun apparecchio approvato il suo numero di identificazione e fornisce un attestato scritto di conformità alle prove effettuate. L'attestato di conformità può riguardare uno o più apparecchi.

5.4.3.

Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

5.5.   Verifica statistica

5.5.1.

Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di lavorazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

5.5.2.

La procedura statistica utilizza i seguenti elementi:

Gli apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per attributi e devono pertanto essere raggruppati in lotti identificabili, costituiti da esemplari di un unico modello, fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli indeterminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, onde determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto.

Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti caratteristiche di funzionamento:

un livello standard della qualità pari ad una probabilità di accettazione del 95 %, con una percentuale di non conformità compresa tra lo 0,5 % e l'1,5 %;

un limite di qualità pari ad una probabilità di accettazione del 5 % con una percentuale di non conformità compresa tra il 5 % e il 10 %.

5.5.3.

Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni apparecchio e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui si è constatata la non conformità.

Qualora un lotto venga respinto, l'organismo notificato competente prende le misure appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un lotto venga respinto, l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica.

Sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante può apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione.

5.5.4.

Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, se richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

6.   VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO

6.1.

La verifica CE dell'esemplare unico è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione di cui al punto 2, è conforme ai requisiti della presente direttiva che ad esso si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE sull'apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di conformità che conserva.

6.2.

L'organismo notificato esamina l'apparecchio ed effettua le prove del caso, tenendo conto del documento del progetto per verificarne la conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio approvato e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.

6.3.

La documentazione relativa al progetto, di cui all'allegato IV, permette la valutazione della conformità ai requisiti della direttiva nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dell'apparecchio.

La documentazione del progetto di cui all'allegato IV è a disposizione dell'organismo notificato.

6.4.

Se l'organismo notificato lo ritiene necessario, gli esami e le opportune prove possono essere effettuati dopo l'installazione dell'apparecchio.

6.5.

Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.


ALLEGATO III

MARCATURA CE E ISCRIZIONI

1.

La marcatura CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

Image

La marcatura CE è seguita dal numero d'identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione.

2.

L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche deve contenere il marchio CE nonché le seguenti indicazioni:

il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;

la denominazione commerciale dell'apparecchio;

il tipo di alimentazione elettrica;

la categoria di apparecchio;

le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

Eventuali informazioni complementari riguardanti l'installazione devono essere fornite in funzione delle caratteristiche particolari dell'apparecchio.

3.

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.


ALLEGATO IV

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO

La documentazione relativa al progetto deve contenere le informazioni seguenti, quando esse siano necessarie all'organismo notificato a fini di valutazione:

una descrizione generale dell'apparecchio;

il progetto di massima nonché gli schemi e i disegni di fabbricazione di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi precedenti, inclusa la descrizione del funzionamento;

un elenco delle norme di cui all'articolo 5 applicate in tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali nei casi in cui non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;

i rapporti sulle prove effettuate;

i manuali per l'installazione e per l'uso.

Eventualmente la documentazione relativa al progetto comprende i seguenti elementi:

gli attestati relativi alle apparecchiature incorporate nell'apparecchio,

gli attestati ed i certificati relativi ai metodi di fabbricazione e/o di ispezione e/o di controllo dell'apparecchio,

qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di migliorare la propria valutazione.


ALLEGATO V

CRITERI MINIMI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

Gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

disponibilità del personale e degli strumenti e apparecchi necessari;

competenza tecnica ed integrità professionale del personale;

indipendenza del personale nei riguardi degli ambienti, dei gruppi o delle persone direttamente o indirettamente interessati agli apparecchi nell'effettuazione delle prove, nella preparazione dei rapporti, nel rilascio dei certificati e nell'esecuzione dei controlli previsti dalla presente direttiva;

rispetto del segreto professionale;

contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla normativa nazionale.

La rispondenza ai requisiti dei primi due trattini verrà verificata regolarmente dalle autorità competenti dello Stato membro o da organismi designati dallo Stato membro stesso.


ALLEGATO VI

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modificazione successiva

(di cui all’articolo 14)

Direttiva 90/396/CEE del Consiglio

(GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15)

 

Direttiva 93/68/CEE del Consiglio

(GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)

limitatamente all’articolo 10

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento e data di applicazione nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 14)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

90/396/CEE

30 giugno 1991

1 gennaio 1992

93/68/CEE

30 giugno 1994

1 gennaio 1995


ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Direttiva 90/396/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, alinea

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, prima e seconda frase

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2, terza frase

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articoli 3 e 4

Articoli 3 e 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, par. 2, prima frase

Articolo 5, par. 2, secondo comma

Articolo 5, par. 2, terza frase

Articolo 5, par. 2, terzo comma

Articolo 6, par. 1, primo comma, prima frase

Articolo 6, par. 1, primo comma

Articolo 6, par. 1, primo comma, seconda frase

Articolo 6, par. 1, secondo comma

Articolo 6, par. 1, secondo comma

Articolo 6, par. 1, terzo comma

Articolo 6, par. 2, prima frase

Articolo 6, par. 2, primo comma

Articolo 6, par. 2, seconda frase

Articolo 6, par. 2, secondo comma

Articolo 6, par. 2, terza frase

Articolo 6, par. 2, terzo comma

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, par. 1, lett. a)

Articolo 8, par. 1, lett. a)

Articolo 8, par. 1, lett. b), alinea

Articolo 8, par. 1, lett. b), alinea

Articolo 8, par. 1, lett. b), commi da 1 a 4

Articolo 8, par. 1, lett. b), da i) a iv)

Articolo 8, par. 2 e 3

Articolo 8, par. 2 e 3

Articolo 8, par. 4, primo comma, prima frase

Articolo 8, par. 4, primo comma

Articolo 8, par. 4, primo comma, seconda frase

Articolo 8, par. 4, secondo comma

Articolo 8, par. 4, secondo comma

Articolo 8, par. 4, terzo comma

Articolo 8, par. 5, lett. a)

Articolo 8, par. 5, primo comma

Articolo 8, par. 5, lett. b)

Articolo 8, par. 5, secondo comma

Articolo 8, par. 6

Articolo 8, par. 6

Articoli da 9 a 12

Articoli da 9 a 12

Articolo 13

Articolo 14, par. 1 e 2

Articolo 14, par. 3

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Allegati da I a V

Allegati da I a V

Allegato VI

Allegato VII


16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/28


DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CE) (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2)

L’amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro e, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute. La crocidolite è considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa.

(3)

Le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute; tuttavia, riducendo il tempo di esposizione all’amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse. È quindi necessario prevedere l’istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori contro l’amianto. La presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute in base all’esperienza acquisita e all’evoluzione della tecnica in questo campo.

(4)

La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili, nocive alla salute, è comunque il metodo più usato per una regolare misurazione dell’amianto.

(5)

Misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all’amianto e dell’impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti.

(6)

Al fine di garantire la chiarezza della definizione delle fibre, occorre definirle sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).

(7)

Fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell’amianto, una limitazione delle attività che comportano un’esposizione all’amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.

(8)

Il sistema di notifica delle attività comportanti un’esposizione all’amianto dovrebbe essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.

(9)

Il divieto dell’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo non è sufficiente per evitare la presenza di particelle di amianto nell’atmosfera. Occorre vietare anche le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l’estrazione dell’amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti fibre d’amianto aggiunte deliberatamente, tenuto conto che il livello d’esposizione delle stesse è elevato e difficile da prevenire.

(10)

Tenuto conto delle conoscenze tecniche più recenti, occorre definire la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di amianto nell’aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.

(11)

Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l’amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre al minimo l’esposizione professionale dei lavoratori all’amianto.

(12)

È opportuno che i datori di lavoro siano tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, la presenza o l’eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all’amianto per via dell’utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività all’interno o all’esterno di essi.

(13)

È indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.

(14)

Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all’amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.

(15)

A fini di un’individuazione precoce delle patologie dovute all’amianto è opportuno prevedere, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti.

(16)

Poiché l’obiettivo dell’azione prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

Le disposizioni che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. Tali disposizioni sono limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

(18)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.

Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell’amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi:

a)

l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS (5);

b)

la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS (5);

c)

l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS (5);

d)

il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS (5);

e)

la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS (5);

f)

la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS (5).

Articolo 3

1.   La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto.

2.   Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

3.   Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all’amianto non sarà superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:

a)

brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b)

la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

c)

l’incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d)

la sorveglianza e il controllo dell’aria e il prelievo di campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

4.   Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.

5.   La valutazione di cui al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.

Articolo 4

1.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 dev’essere presentata dal datore di lavoro all’autorità responsabile dello Stato membro, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:

a)

dell’ubicazione del cantiere;

b)

del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;

c)

delle attività e dei procedimenti applicati;

d)

del numero dei lavoratori interessati;

e)

della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f)

delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

4.   I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, relativa all’impresa o allo stabilimento, in conformità delle legislazioni nazionali.

5.   Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.

Articolo 5

Sono vietati l’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell’amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l’estrazione dell’amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto.

Articolo 6

Per tutte le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:

a)

il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

b)

i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria;

c)

tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;

d)

l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

e)

i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto; questa misura non si applica alle attività estrattive; detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (6).

Articolo 7

1.   Per garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro dev’essere effettuata regolarmente.

2.   Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.

3.   I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento.

4.   Il prelievo dei campioni dev’essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre.

5.   La durata dei campionamenti dev’essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6.   Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 (7) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Articolo 8

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

Articolo 9

Le modifiche necessarie per l’adeguamento dell’allegato I della presente direttiva al progresso tecnico sono apportate secondo la procedura di cui all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (8).

Articolo 10

1.   Quando il valore limite fissato all’articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

2.   Per verificare l’efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente a una nuova determinazione del tenore di amianto nell’aria.

3.   Quando l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.

Articolo 11

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 12

Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all’articolo 8 nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell’aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:

a)

i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;

b)

sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all’articolo 8; e

c)

è evitata la dispersione della polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.

I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.

Articolo 13

1.   Un piano di lavoro è predisposto prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi.

2.   Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve in particolare prevedere che:

a)

l’amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b)

vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all’articolo 12, primo comma, lettera a);

c)

al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:

a)

natura e durata probabile dei lavori;

b)

luogo di esecuzione dei lavori;

c)

metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

d)

caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini:

i)

della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

ii)

della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest’ultimo.

3.   Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell’inizio dei lavori previsti.

Articolo 14

1.   I datori di lavoro devono prevedere un’idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e a intervalli regolari.

2.   Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a)

le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico dovuto al fumare;

b)

i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c)

le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d)

le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e)

la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f)

le procedure di emergenza;

g)

le procedure di decontaminazione;

h)

l’eliminazione dei residui;

i)

la necessità del controllo sanitario.

3.   Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all’eliminazione dell’amianto sono messi a punto a livello comunitario.

Articolo 15

Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Articolo 16

1.   Per tutte le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:

a)

i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

i)

chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

ii)

accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

iii)

oggetto di un divieto di fumare;

b)

siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c)

siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all’interno dell’impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all’esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l’impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;

d)

gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

e)

i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

f)

l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all’uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.

2.   Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

Articolo 17

1.   Per qualsiasi attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa:

a)

i rischi potenziali per la salute, dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto;

b)

l’esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;

c)

le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;

d)

le precauzioni da prendere per l’uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;

e)

le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l’esposizione.

2.   Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché:

a)

i lavoratori e/o i loro rappresentanti all’interno dell’impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell’aria e possano essere informati del significato di tali risultati;

b)

qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato all’articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento siano informati il più rapidamente possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.

Articolo 18

1.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Prima dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L’allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l’accertamento clinico; queste raccomandazioni sono adattate in funzione del progresso tecnico, conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Durante l’esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.

3.   In base all’accertamento clinico di cui al paragrafo 2, secondo comma, il medico o l’autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori si pronunciano, in conformità delle legislazioni nazionali, sulle eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da prendere o stabiliscono dette misure.

Tali misure possono comprendere, se necessario, l’allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

4.   Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell’esposizione.

Il medico o l’autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.

5.   Il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere la revisione degli accertamenti di cui al paragrafo 3, in conformità delle legislazioni nazionali.

Articolo 19

1.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   I lavoratori incaricati di svolgere le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l’esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l’autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.

3.   Il registro di cui al paragrafo 2 e le cartelle cliniche individuali di cui all’articolo 18, paragrafo 2, quarto comma devono essere conservati per un periodo minimo di quarant’anni a partire dalla fine dell’esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

4.   I documenti di cui al paragrafo 3 vanno messi a disposizione dell’autorità responsabile qualora l’impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Articolo 20

Gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 21

Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.

Articolo 22

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma di detto articolo 17 bis, paragrafo 4.

Articolo 23

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

La direttiva 83/477/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.

(3)  GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).

(6)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(7)  Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell’aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Ginevra 1997.

(8)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.


ALLEGATO I

Raccomandazioni pratiche per l’accertamento clinico dei lavoratori, di cui all’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

1.

In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni:

asbestosi,

mesotelioma,

cancro del polmone,

cancro gastrointestinale.

2.

Il medico e/o l’autorità che ha il compito di effettuare il controllo medico dei lavoratori esposti all’amianto devono essere a conoscenza delle condizioni o delle circostanze nelle quali ciascun lavoratore ha subito l’esposizione.

3.

L’accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure:

tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore,

colloquio individuale,

esame clinico generale e segnatamente del torace,

esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

Il medico e/o l’autorità preposta alla sorveglianza medica devono decidere, alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell’opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 24)

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio

(GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25)

 

Direttiva 91/382/CEE del Consiglio

(GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16)

 

Direttiva 98/24/CE del Consiglio

(GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11)

unicamente l’articolo 13, paragrafo 2

Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48)

 

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21)

unicamente l’articolo 2, paragrafo 1

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 24)

Direttiva

Termine di recepimento

83/477/CEE

31 dicembre 1986 (1)

91/382/CEE

1o gennaio 1993 (2)

98/24/CE

5 maggio 2001

2003/18/CE

14 aprile 2006

2007/30/CE

31 dicembre 2012


(1)  Tale data è sostituita da quella del 31 dicembre 1989 per quanto riguarda le attività estrattive dell’amianto.

(2)  Per la Repubblica ellenica il termine di recepimento della direttiva è il 1o gennaio 1996. Tuttavia, il termine di recepimento delle disposizioni riguardanti le attività estrattive dell’amianto è il 1o gennaio 1996 per tutti gli Stati membri e il 1o gennaio 1999 per la Repubblica ellenica.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 83/477/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, dal primo al sesto trattino

Articolo 2, lettere da a) a f)

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 3 bis

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, alinea

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, punto 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, punto 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, punto 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, punto 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, punti da 1 a 5

Articolo 6, lettere da a) a e)

Articoli 7 e 8

Articoli 7 e 8

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, primo e secondo comma

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma,terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, primo sotto-trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto i)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, secondo sotto-trattino

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto ii)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12 bis

Articolo 14

Articolo 12 ter

Articolo 15

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) i) e ii)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iii)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iv)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) v)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1, alinea

Articolo 17, paragrafo 1, alinea

Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino

Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a e)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 15, alinea

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 15, punti da 1 a 4

Articolo 18, paragrafi da 2 a 5

Articolo 16, alinea

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, punti 1), 2) e 3)

Articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 16 bis

Articolo 20

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 17 bis

Articolo 22

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 19

Articolo 26

Allegato II

Allegato I

Allegato II

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla firma e conclusione da parte della Commissione europea dello «Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC)» e del «Memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica»

(2009/954/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, e l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Su iniziativa della Commissione europea, nel giugno 2008 i membri del G8, la Cina, l’India, la Corea del Sud e la Commissione hanno deciso di dare vita alla Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC) con l’obiettivo di favorire le iniziative che permettono di migliorare considerevolmente l’efficienza energetica. L’IPEEC offrirà un forum per discussioni, consultazioni e scambio di informazioni, aperto ad altri paesi e organizzazioni intergovernative.

(2)

Il 24 maggio 2009 a Roma dodici Stati, tra cui quattro Stati membri della Comunità europea, hanno firmato lo statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (lo «statuto»).

(3)

Lo statuto descrive le attività di cooperazione dell’IPEEC, ne stabilisce l’organizzazione, definisce i criteri per accogliere potenziali nuovi membri e contiene disposizioni generali attinenti, tra l’altro, al finanziamento della partnership e ai diritti di proprietà intellettuale.

(4)

L’articolo 4.2 dello statuto stabilisce che le organizzazioni intergovernative possono divenire membri dell’IPEEC e che la loro adesione è subordinata alla firma dello statuto.

(5)

Ai fini della gestione amministrativa dell’IPEEC la soluzione migliore appare l’istituzione di un segretariato. Il 24 maggio e il 22 giugno 2009 a Roma dodici Stati, tra cui quattro Stati membri della Comunità europea, hanno firmato un memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del segretariato dell’IPEEC (il «memorandum»). L’AIE ha firmato il 18 giugno 2009.

(6)

Il memorandum delinea i principi generali per l’organizzazione del segretariato e contiene disposizioni relative al personale del segretariato e alle procedure di assunzione, agli aspetti dei finanziamenti e alle procedure di bilancio.

(7)

Il punto 16 del memorandum stabilisce che le eventuali organizzazioni intergovernative che vogliano aderire all’IPEEC saranno invitate a firmare il memorandum.

(8)

È opportuno che la Comunità europea firmi lo statuto e il memorandum.

(9)

È opportuno che la Comunità europea versi all’IPEEC un contributo per le spese amministrative,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Lo statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC) – allegato I della presente decisione – è approvato a nome della Comunità europea.

2.   Il memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica – allegato II della presente decisione – è approvato a nome della Comunità europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare a nome della Comunità al fine di esprimere l’assenso della Comunità ad essere vincolata:

dallo statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC), e

dal memorandum relativo all’istituzione presso l’Agenzia internazionale dell’energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  Parere adottato il 26 novembre 2009, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Le sottoscritte entità statali nazionali (collettivamente i «membri») stabiliscono il seguente statuto per la Partnership internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC), che fungerà da quadro di riferimento per la cooperazione internazionale in materia di efficienza energetica e favorirà una cooperazione internazionale agile e produttiva nel campo della promozione dell’efficienza energetica e del risparmio energetico. L’IPEEC promuoverà lo scambio di idee e cercherà la collaborazione con altre organizzazioni e organismi internazionali per realizzare sinergie ed evitare inutili doppioni.

1.   Scopo dell’IPEEC

L’IPEEC si propone di agevolare le azioni che comportano un aumento sensibile dell’efficienza energetica. I membri possono scegliere di intraprendere queste azioni su base volontaria, nei casi in cui ritengano che possano apportare loro un valore aggiunto, tenendo conto della propria situazione economica e tecnologica e di altre circostanze. L’IPEEC promuove l’efficienza energetica su scala mondiale fungendo da forum ad alto livello per le discussioni, le consultazioni e lo scambio di informazioni. Non elabora né adotta norme o obiettivi in materia di efficienza per i propri membri.

2.   Attività di cooperazione dell’IPEEC

2.1.

L’IPEEC può svolgere attività di cooperazione tra i membri intese a:

2.1.1.

sostenere i lavori in corso dei membri diretti a promuovere l’efficienza energetica, inclusa l’elaborazione di indicatori dell’efficienza energetica definiti a livello nazionale, il repertoriamento delle migliori pratiche e il potenziamento degli sforzi nazionali di raccolta dei dati;

2.1.2.

scambiare informazioni sulle misure atte a migliorare in misura sensibile l’efficienza energetica su base settoriale e intersettoriale, tra cui: norme/codici/regole e marchi per edifici, prodotti e servizi consumatori di energia intesi ad accelerare la penetrazione nel mercato delle migliori pratiche, tenendo conto della situazione specifica dei singoli membri; metodologie per la misurazione dell’energia, procedure di controllo e di verifica, protocolli di certificazione ed altri strumenti volti ad ottimizzare la prestazione energetica durante il ciclo di vita di edifici, processi industriali, prodotti, apparecchi e impianti pertinenti; promozione delle condizioni e degli strumenti necessari per il finanziamento di misure di efficienza energetica e definizione di principi diretti ad incentivare gli investimenti in efficienza energetica; politiche di appalti pubblici volte a promuovere l’acquisizione di prodotti, servizi e tecnologie efficienti sotto il profilo energetico; programmi che aiutino le istituzioni pubbliche a diventare più efficienti nell’acquisto e nell’utilizzazione di edifici, veicoli, prodotti e servizi; attività di sensibilizzazione dei consumatori e delle parti interessate mediante la divulgazione di informazioni chiare, attendibili e accessibili sull’efficienza energetica, che permettano di prendere decisioni con cognizione di causa; linee guida sulle migliori pratiche per valutare l’efficacia delle politiche e delle misure in materia di efficienza energetica; cooperazione pubblico-privato per promuovere la ricerca, lo sviluppo, la commercializzazione e l’impiego di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, al fine di accelerarne l’impiego, la diffusione e il trasferimento; nonché azioni volte ad accelerare la divulgazione e il trasferimento delle migliori pratiche e di tecnologie efficienti e lo sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo;

2.1.3.

creare partenariati pubblico-privati volti a migliorare l’efficienza energetica intra e intersettoriale in settori chiave del consumo energetico, facendo leva sulle iniziative pertinenti;

2.1.4.

promuovere progetti di ricerca e sviluppo congiunti riguardanti tecnologie chiave dell’efficienza energetica, in particolare per applicazioni da parte dei membri;

2.1.5.

agevolare la diffusione dei prodotti e servizi del settore dell’energia che contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica nonché

2.1.6.

realizzare altre attività che promuovano gli obiettivi dell’IPEEC, stabilite di comune accordo dai membri.

3.   Organizzazione dell’IPEEC

3.1.

I membri istituiscono un comitato politico, composto da un rappresentante ad alto livello per ciascun membro, e un comitato esecutivo, composto da un rappresentante a medio livello per ciascun membro.

3.2.

Il comitato politico definisce la struttura generale e le politiche dell’IPEEC, comprese le modalità finanziarie, esamina i progressi compiuti dai gruppi di lavoro e i lavori del comitato esecutivo e del segretariato e fornisce direttive al comitato esecutivo. Il comitato politico si riunisce almeno una volta all’anno. La data e il luogo delle riunioni saranno stabiliti dai suoi membri.

3.3.

Il comitato esecutivo sovrintende l’organizzazione delle riunioni annuali del comitato politico, esamina e adotta il programma di lavoro e il bilancio annuali, esamina le domande di adesione, orienta e sovrintende i lavori del segretariato, elabora proposte per i gruppi di lavoro e ne esamina i lavori. Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta all’anno. La data e il luogo delle riunioni saranno stabiliti dai suoi membri.

3.4.

Salvo disposizione contraria, il comitato politico e il comitato esecutivo decidono per consenso.

3.5.

Il comitato esecutivo può approvare la creazione di gruppi di lavoro, composti da rappresentanti di una parte o della totalità dei membri, per lavorare, se necessario, su singoli progetti.

3.6.

Su richiesta, un rappresentante di ciascun gruppo operativo, scelto dal gruppo, riferisce al comitato esecutivo, per iscritto o di persona, sui progressi compiuti nell’esecuzione del progetto. I gruppi di lavoro si riuniscono con la frequenza necessaria per esaminare i progressi compiuti nello svolgimento delle rispettive attività, individuare orientamenti promettenti per il loro lavoro futuro e presentare raccomandazioni al comitato esecutivo e al comitato politico sulle azioni richieste.

3.7.

Il comitato politico e il comitato esecutivo eleggono ciascuno tra i membri un presidente e uno o più vicepresidenti per un periodo di due anni.

3.8.

L’IPEEC può tenere riunioni a livello ministeriale, quando necessario. Nel corso di dette riunioni saranno esaminati i progressi della collaborazione nell’ambito dell’IPEEC e saranno forniti orientamenti generali sulle priorità per il lavoro futuro.

3.9.

Il principale coordinatore delle comunicazioni e delle attività dell’IPEEC è il segretariato dell’IPEEC. Il segretariato svolge le seguenti funzioni: 1) organizza le riunioni del comitato politico e del comitato esecutivo; 2) organizza attività particolari quali teleconferenze e seminari; 3) riceve e inoltra al comitato esecutivo le nuove domande di adesione; 4) coordina le comunicazioni sulle attività dell’IPEEC e sul relativo stato di avanzamento, inclusa la creazione e il mantenimento di un sito web dell’IPEEC; 5) funge da centro di smistamento dell’informazione per l’IPEEC; 6) conserva documentazione di archivio per il comitato politico e il comitato esecutivo; 7) prepara una relazione annuale sotto la supervisione del comitato esecutivo e 8) svolge altri compiti indicati dal comitato esecutivo. Le funzioni svolte dal segretariato sono di natura amministrativa.

3.10.

Per assicurare la sostenibilità e la coerenza delle attività dell’IPEEC sarà istituito un apposito segretariato. Il segretariato dell’IPEEC sarà ospitato presso l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), in modo da consentire all’IPEEC di mettere pienamente a frutto le conoscenze, l’esperienza e le capacità dell’AIE. Il segretariato sarà aperto alla partecipazione di tutti i membri dell’IPEEC. Riceverà direttive dal comitato esecutivo e riferirà a detto comitato. Il segretariato sarà finanziato dai contributi volontari (finanziari o in natura) di tutti i membri.

3.11.

In aggiunta al personale impiegato dal segretariato, quest’ultimo può, su decisione del comitato esecutivo, ricorrere ai servizi del personale impiegato dai membri e da essi messo a disposizione del segretariato. Questo personale dovrà essere remunerato dal suo rispettivo datore di lavoro e restare soggetto alle condizioni di lavoro di quest’ultimo.

3.12.

Ciascun membro stabilisce individualmente la natura della sua partecipazione alle attività dell’IPEEC.

4.   Membri

4.1.

Il presente statuto, di natura amministrativa, non crea obblighi giuridicamente vincolanti fra i suoi membri. Ciascun membro svolge le attività contemplate dal presente statuto in conformità delle normative e dei regolamenti cui è soggetto e degli accordi internazionali di cui esso o il suo stato è parte, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

4.2.

L’IPEEC è aperto ad altre entità statali nazionali e organizzazioni intergovernative. La loro adesione sarà decisa per consenso dal comitato politico. L’adesione all’IPEEC è subordinata alla firma dello statuto dell’IPEEC. I paesi dei membri sono elencati nell’appendice A. L’appendice A può essere modificata per consenso dal comitato politico.

4.3.

Su invito del comitato esecutivo possono partecipare ai gruppi di lavoro tecnici ed altri esperti facenti parte o no dei membri.

5.   Finanziamento

5.1.

Fatto salvo il punto 3.11, ciascun membro può contribuire con fondi e altre risorse al finanziamento dell’IPECC, nel rispetto delle normative, dei regolamenti e delle politiche applicabili a tale membro. Ciascun gruppo di lavoro è finanziato dai membri che vi partecipano in conformità delle normative, dei regolamenti e delle politiche applicabili a detti membri.

5.2.

Ciascun membro dovrà farsi carico delle seguenti spese, sostenute in connessione con le riunioni del comitato politico, del comitato esecutivo e dei relativi gruppi di lavoro:

spese di viaggio e di soggiorno dei rappresentanti dei membri;

spese di alloggio dei rappresentanti dei membri nonché

altre spese connesse.

5.3.

Prima di adottare il programma di lavoro e il bilancio annuali, ciascun membro è invitato a precisare il suo contributo all’IPEEC.

5.4.

Il presente statuto non crea diritti né offre benefici, di fatto o procedurali, che possano essere fatti valere per legge o per equità nei confronti dei membri, dei loro funzionari o dipendenti o di qualsiasi altra persona. Nessun membro può presentare una richiesta di indennizzo ad un altro membro per attività da esso svolte nell’ambito del presente statuto. Il presente statuto non è diretto e non si applica ad alcun soggetto al di fuori dei membri.

6.   Ricerca aperta e proprietà intellettuale

6.1.

La proprietà intellettuale creata dall’IPEEC, esclusa quella risultante dall’attività dei gruppi di lavoro, è aperta e non soggetta a diritti di proprietà, salvo decisione contraria del comitato esecutivo.

6.2.

La proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso dell’attuazione di progetti eseguiti nell’ambito dei gruppi di lavoro beneficia di un’adeguata ed efficace protezione. L’attribuzione di diritti per tale proprietà intellettuale e il trattamento dell’informazione soggetta a diritti di proprietà intellettuale sono definiti da accordi di attuazione specifici conclusi tra i membri interessati.

7.   Inizio, proroga, modifica, ritiro e cessazione

7.1.

Il presente statuto avrà inizio il 24 maggio 2009 e resterà in vigore per 10 anni, a meno che non sia oggetto di proroga o cessazione da parte dei membri.

7.2.

Il presente statuto può essere modificato per iscritto in qualsiasi momento per consenso dei membri.

7.3.

Un membro può ritirarsi dall’IPEEC. In tal caso provvederà a darne notifica scritta agli altri membri almeno 90 giorni prima della data di ritiro prevista.

Appendice A: Repubblica federativa del Brasile, Canada, Repubblica popolare cinese, Francia, Germania, Italia, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Federazione russa, Regno Unito, Stati Uniti d’America

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Edison LΟΒΑΟ

Ministro delle miniere e dell’energia della Repubblica federativa del Brasile

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Cassie DOYLE

Viceministro delle risorse naturali del Canada

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

XIE Ji

Rappresentante della Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma della Repubblica popolare cinese

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Jean-Louis BORLOO

Ministro di Stato, ministro per l’ecologia, l’energia, lo sviluppo sostenibile e la pianificazione territoriale della Francia

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Bernd PFAFFENBACH

Segretario di Stato del ministro federale dell’economia e della tecnologia della Germania

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Claudio SCAJOLA

Ministro dello sviluppo economico dell’Italia

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Toshihiro NIKAI

Ministro dell’economia, del commercio e dell’industria del Giappone

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Young Hak KIM

Rappresentante del ministero dell’economia della conoscenza della Corea

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Georgina KESSEL MARTINEZ

Segretaria per l’energia del Messico

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Sergey SHMATKO

Ministro dell’energia della Federazione russa

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Ed MILIBAND

Segretario di Stato per l’energia e il cambiamento climatico del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Steven CHU

Segretario per l’energia degli Stati Uniti d’America

Date: 24 maggio 2009

STATUTO PER LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

[Osservatore]

(firma)

Andris PIEBALGS

Commissario per l’energia della Commissione europea

Date: 24 maggio 2009


ALLEGATO II

MEMORAND UM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (IPEEC)

Il segretariato dell’Agenzia internazionale per l’energia («AÌ»), le entità statali nazionali, le entità intergovernative che hanno firmato il presente memorandum (collettivamente i «membri dell’IPEEC»); riconoscendo che i membri dell’IPEEC hanno firmato lo statuto dell’IPEEC il 24 maggio 2009 (lo «statuto»); constatando che l’IPEEC è indipendente sotto il profilo dei finanziamenti e del programma di lavoro; riconoscendo che le funzioni amministrative dell’IPEEC sarebbero meglio gestite attraverso l’istituzione di un segretariato (il «segretariato dell’IPEEC») e di eventuali unità speciali per gruppi di lavoro specifici; considerando che gli obiettivi dell’IPEEC e dell’AIE sarebbero promossi dalle possibili attività di rete da realizzarsi con reciproco vantaggio tra l’AIE ed il segretariato dell’IPEEC; e considerando, in tale contesto, la necessità di definire con precisione le modalità con cui il segretariato dell’IPEEC sarà ospitato dall’AIE;

hanno deciso quanto segue:

Principi generali

1.

Il segretariato dell’IPEEC opererà sotto la direzione effettiva del comitato esecutivo (come definito nello statuto). Il programma di lavoro del segretariato dell’IPEEC sarà deciso dal comitato esecutivo.

2.

Resta inteso per i membri dell’IPEEC che l’AIE non assumerà responsabilità finanziarie con riguardo all’IPEEC e al segretariato dell’IPEEC. Salvo decisione contraria dei membri dell’IPEEC, tutti i costi di funzionamento e di personale del segretariato dell’IPEEC, compresi i costi connessi alla cessazione di incarichi, saranno sostenuti mediante contributi volontari dei membri dell’IPEEC e/o di altre entità riconosciute dal comitato esecutivo.

3.

A condizione di disporre di contributi volontari sufficienti, il segretariato dell’IPEEC si propone di assolvere i compiti che gli sono stati attribuiti nello statuto.

4.

Il segretariato dell’IPEEC, o un’unità al suo interno, può inoltre assolvere compiti analoghi per un determinato gruppo di lavoro (come definito nello statuto), a condizione che i contributi volontari all’uopo destinati da parte dei membri dell’IPEEC che partecipano a detto gruppo di lavoro siano sufficienti.

Assunzioni e dotazione di personale del segretariato dell’IPEEC

5.

Su richiesta e previa consultazione del comitato esecutivo, l’AIE procederà al reclutamento di personale per il segretariato dell’IPEEC in conformità delle norme e delle procedure vigenti dell’AIE, garantendo parità di trattamento tra i candidati dei membri dell’IPEEC.

6.

Su richiesta del comitato esecutivo, in conformità della legislazione del paese in cui ha sede l’AIE e delle norme e procedure vigenti dell’AIE, il segretariato dell’IPEEC può accogliere personale prestato da membri dell’IPEEC. Ciascun membro dell’IPEEC che presta uno dei suoi dipendenti al segretariato dell’IPEEC deve continuare a farsi carico dello stipendio e delle indennità del dipendente di cui trattasi, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese di viaggio e di trasferimento verso e dall’AIE da esso sostenute per iniziare e terminare le sue funzioni presso il segretariato dell’IPEEC. L’AIE e gli altri membri dell’IPEEC non rispondono finanziariamente per questo tipo di spese.

7.

Tutto il personale dell’IPEEC e il personale prestato dai membri dell’IPEEC lavorerà solo all’interno del segretariato dell’IPEEC e non presterà alcuna attività lavorativa per conto dell’AIE.

8.

Fatti salvi i termini del presente memorandum, l’AIE assicura che il segretariato dell’IPEEC disponga di spazi ad uso ufficio attrezzati secondo le norme dell’AIE. Il personale del segretariato dell’IPEEC ha accesso ai servizi di supporto che l’AIE fornisce al proprio personale, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i servizi legali, i servizi del personale, i servizi finanziari, come pure i servizi in materia di pubblicazioni e mezzi di comunicazione, tecnologia dell’informazione, sicurezza, pulizia e manutenzione, spostamenti di lavoro e utilizzazione di spazi di riunione.

Procedure di finanziamento e di bilancio

9.

I costi del segretariato dell’IPEEC e le spese relative alla sua ospitalità presso la sede dell’AIE saranno totalmente finanziati mediante contributi volontari dei membri dell’IPEEC e/o di altre entità riconosciute dal comitato esecutivo. La dotazione di personale e il bilancio del segretariato dell’IPEEC devono essere adottati dal comitato esecutivo previa consultazione del segretariato dell’AIE.

10.

I membri dell’IPEEC decideranno di comune accordo l’importo e la tempistica degli eventuali contributi finanziari rispettivi. Essi prendono nota del fatto che i contributi a sostegno dell’ospitalità offerta dall’AIE al segretariato dell’IPEEC devono essere effettuati all’AIE in conformità delle norme e delle procedure finanziarie dell’AIE relative ai contributi volontari. I membri dell’IPEEC sono invitati ad utilizzare un modello di lettera fornito dall’AIE per agevolare il versamento dei contributi volontari.

11.

Nel caso in cui preveda che le spese dell’IPEEC possano eccedere i contributi dei membri dell’IPEEC all’uopo destinati, l’AIE avverte il comitato esecutivo del fatto che i contributi non sono sufficienti per il segretariato dell’IPEEC per portare avanti le operazioni programmate. Il comitato esecutivo fornisce orientamenti all’AIE per ridurre le spese del segretariato dell’IPEEC e/o fornisce all’AIE fondi aggiuntivi in modo che il segretariato dell’IPEEC abbia fondi sufficienti per continuare ad operare in seno all’AIE. Nel caso in cui i membri dell’IPEEC non forniscano i necessari orientamenti e/o fondi aggiuntivi sufficienti oppure l’AIE ritenga detti orientamenti insufficienti, l’AIE può decidere di non ospitare più il segretariato dell’IPEEC.

12.

I contributi volontari che non sono stati utilizzati per il segretariato dell’IPEEC al 31 dicembre di un determinato anno devono essere automaticamente riportati all’anno successivo in conformità delle procedure standard dell’AIE, purché nell’anno successivo l’AIE continui ad ospitare il segretariato dell’IPEEC.

Data di inizio, esecuzione, modifica, prosecuzione e termine

13.

Le attività previste nell’ambito del presente memorandum iniziano il [data]. Nonostante quanto precede, i membri dell’IPEEC riconoscono che il segretariato dell’IPEEC non è tenuto ad assumere le sue funzioni fino a quando non siano stati assicurati i contributi volontari dei membri dell’IPEEC per il finanziamento del segretariato dell’IPEEC fino al 31 dicembre 2010, per un importo che secondo le stime dell’AIE ammonta a 1,3 milioni di EUR.

14.

Il segretariato dell’AIE e il comitato esecutivo si riuniscono, se necessario, per discutere le questioni relative all’attuazione pratica e al funzionamento del presente memorandum.

15.

Il memorandum può essere modificato mediante consenso espresso per iscritto dall’AIE e dal comitato esecutivo.

16.

Un’entità statale nazionale o un’organizzazione intergovernativa che dopo l’inizio delle attività desideri diventare membro dell’IPEEC sarà invitata a firmare il presente memorandum e sarà definita membro dell’IPEEC ai fini del presente memorandum. Qualsiasi nuovo membro dell’IPEEC deve avere diritto ad avere persone in servizio presso il segretariato dell’IPEEC, alle condizioni sopra enunciate ai punti da 5 a 8.

17.

Il presente memorandum può essere denunciato in qualsiasi momento dall’AIE o dal comitato esecutivo. In tal caso ciascuna delle due parti provvede a darne notifica scritta all’altra parte con almeno dodici mesi di anticipo.

18.

Se un membro dell’IPEEC si ritira dall’IPEEC alle condizioni previste dallo statuto, la notifica di ritiro presentata dal membro dell’IPEEC in conformità di dette condizioni costituisce notifica di ritiro ai sensi del presente memorandum. Nonostante quanto precede, i membri dell’IPEEC provvedono a che il segretariato dell’IPEEC informi immediatamente per iscritto l’AIE in merito a detta notifica di ritiro. Un membro dell’IPEEC che si ritira dall’IPEEC non ha diritto a ricevere dall’AIE alcun rimborso per i contributi volontari da esso precedentemente effettuati.

19.

Nel caso in cui il comitato esecutivo e l’AIE non abbiano deciso di cessare le attività ai sensi del presente memorandum prima del 30 giugno di un determinato anno, l’AIE, se necessario, procederà attraverso il comitato esecutivo ad una raccolta di fondi presso tutti i membri dell’IPEEC in modo da contribuire a garantire che il segretariato dell’IPEEC disponga di fondi sufficienti per il successivo anno di calendario. Se non riceve fondi sufficienti entro il 30 settembre di un determinato anno l’AIE può decidere di cessare di ospitare il segretariato dell’IPEEC.

20.

In caso di modifica o di denuncia del presente memorandum, in forza della quale il segretariato dell’IPEEC non è più ospitato dall’AIE, i costi relativi al distacco dall’AIE di personale retribuito del segretariato dell’IPEEC nonché tutti gli altri costi diretti connessi all’ordinaria risoluzione del presente accordo dovranno essere sostenuti interamente dai membri dell’IPEEC e/o da altre entità riconosciute dal comitato esecutivo, i quali verseranno al bilancio del segretariato dell’IPEEC contributi volontari a concorrenza dell’importo a tal fine necessario, stabilito di comune accordo dall’AIE e dal comitato esecutivo; detti contributi dovranno essere effettuati in conformità delle normative e dei regolamenti dei rispettivi membri dell’IPEEC. Nel caso in cui ci sia un’eccedenza di contributi volontari nel momento in cui il segretariato dell’IPEEC non è più ospitato dall’AIE, i fondi non utilizzati dovranno essere assegnati dall’AIE ai membri dell’IPEEC in misura proporzionale ai contributi di ciascuno al bilancio dell’esercizio in corso. Questo punto deve restare in vigore anche dopo il termine del presente memorandum.

21.

Il presente memorandum non impone, né intende imporre, obblighi o impegni giuridicamente vincolanti ai membri dell’IPEEC o all’AIE.

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Ambasciatore, Richard H. JONES

Rappresentante dell’Agenzia internazionale per l’energia

Date: 18 giugno 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Andre CORREA DO LAGO

Rappresentante del ministero delle relazioni esterne della Repubblica federativa del Brasile

Date: 24 maggio 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Kevin STRINGER

Rappresentante del ministero delle risorse naturali del Canada

Date: 24 maggio 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

XIE Ji

Rappresentante della Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma della Repubblica popolare cinese

Date: 24 maggio 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Pierre-Marie ABADIE

Rappresentante del ministero per l’ecologia, l’energia, lo sviluppo sostenibile e la pianificazione territoriale della Francia

Date: 22/06/09

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Detlef DAUKE

Rappresentante del ministero federale dell’economia e della tecnologia della Germania

Date: 24 maggio 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Daniele MANCINI

Rappresentante del ministero dello sviluppo economico dell’Italia

Date: 24 maggio 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Тогu ISHIDA

Rappresentante del ministero dell’economia, del commercio e dell’industria del Giappone

Date: 24 maggio 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Tae Hyun CHOI

Rappresentante del ministero dell’economia della conoscenza della Corea

Date: 24 maggio 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Aldo FLORES

Rappresentante del segretariato dell’energia del Messico

Date: 24 maggio 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Sergey MIKHAYLOV

Rappresentante del ministero dell’energia della Federazione russa

Date: 24 maggio 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

Graham WHITE

Rappresentante del ministero dell’energia e del cambiamento climatico del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Date: 24 maggio 2009

MEMORANDUM RELATIVO ALL’ISTITUZIONE PRESSO L’AIE DEL SEGRETARIATO DELLA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

(firma)

David SANDALOW

Rappresentante del ministero dell’energia degli Stati Uniti

Date: 24 maggio 2009


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/48


REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2009 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2009

che abroga il regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la posizione comune 2007/734/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (1), quale modificata e prorogata dalla posizione comune 2008/843/PESC del Consiglio (2),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (3), vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione nell'Uzbekistan di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e la fornitura di taluni finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dell’Uzbekistan o da usare nel territorio di tale paese.

(2)

Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha concluso che le misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan contemplate dalla posizione comune 2007/734/PESC, quale modificata e prorogata dalla posizione comune 2008/843/PESC, non dovrebbero essere prorogate oltre la data di scadenza del 13 novembre 2009.

(3)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1859/2005 con effetto dalla scadenza delle misure restrittive di cui alla posizione comune 2007/734/PESC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1859/2005 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34.

(2)  GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 55.

(3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 23.


16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/49


REGOLAMENTO (UE) N. 1228/2009 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla posizione comune 2007/140/PESC, il regolamento (CE) n. 423/2007 (2), vieta in particolare la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di beni e tecnologie, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni, che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazioni o ha identificato come questioni in sospeso.

(2)

Tali articoli figurano nell'elenco di cui all'allegato I BIS del regolamento (CE) n. 423/2007. È opportuno rettificare alcuni riferimenti di detto allegato.

(3)

Il regolamento (CE) n. 423/2007 limita altresì l'esportazione di alcuni altri beni e tecnologie che figurano nell'elenco di cui all'allegato II. È opportuno rivedere detto elenco al fine di mantenerne l'efficacia.

(4)

Per motivi di opportunità la Commissione dovrebbe essere abilitata a mantenere gli elenchi di beni e tecnologie vietati e soggetti a controllo e a modificarli sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal comitato per le sanzioni o dagli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 423/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1.bis   Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione a norma del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (3). L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio dell'Unione.

2)

all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione:

a)

modifica l'allegato I sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;

b)

modifica l'allegato I BIS e l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

c)

modifica l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

d)

modifica l'allegato IV sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;

e)

modifica l'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio.»;

3)

l'allegato I BIS è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

4)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

(2)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

(3)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;


ALLEGATO I

L'allegato I BIS del regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

1)

la descrizione di cui alla voce IA.A1.009 è sostituita dalla seguente:

«“Materiali fibrosi o filamentosi” o materiali preimpregnati, come segue:

a.

“materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 10 × 106 m, o

2.

“carico di rottura specifico” superiore a 17 × 104 m;

b.

“materiali fibrosi o filamentosi” di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

“modulo specifico” superiore a 3,18 × 106 m, o

2.

“carico di rottura specifico” superiore a 76,2 × 103 m;

c.

“filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai “materiali fibrosi o filamentosi” di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in IA.A1.010.a. o b.

Nota: questa voce non contempla i “materiali fibrosi o filamentosi” definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.»;

2)

la descrizione di cui alla voce IA.A1.010 è sostituita dalla seguente:

«Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o “preformati di fibre di carbonio”, come segue:

a.

costituiti dai “materiali fibrosi o filamentosi” specificati in IA.A1.009;

b.

“materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impregnati inclusi in una “matrice” di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

Nota: questa voce non contempla i “materiali fibrosi o filamentosi” definiti alla voce 1C010.e.».


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 3

NOTE INTRODUTTIVE

1.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata “Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009” indica che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna “Descrizione” esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.

Le definizioni di termini tra “virgolette singole” sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

NOTE GENERALI

1.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora di tali beni facciano parte componenti, specificati nell'elenco, che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto di quantità, valore e contenuto tecnologico dei componenti stessi nonché di altre circostanze particolari che potrebbero farli individuare come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I beni di cui al presente elenco possono essere sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)

1.

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione II.B.

2.

La “tecnologia” necessaria per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

3.

I controlli non si applicano per la quantità minima di “tecnologia” necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007.

4.

L'autorizzazione all'esportazione di “tecnologia” non è richiesta per le informazioni “di pubblico dominio”, per la “ricerca scientifica di base” o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A.   BENI

A0.   Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm

II.A0.008

Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

 

pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s,

 

pompe a vuoto rotative di tipo “Roots” con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h.

 

Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.

 


A1.   Materiali, prodotti chimici, “microrganismi” e “tossine”

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a.

copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.

poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c.

elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.

policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel F ®);

e.

fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoroetilene (PTFE).

 

II.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.

Nota: questa voce non contempla i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Catalizzatori diversi da quelli vietati in I.1A.003, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1B231, 1A225

II.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C) o

b.

con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.014

Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

 

II.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

 

II.A1.016

Acciaio Maraging, diverso da quelli vietati in I.1A.030, I.1A.035 o IA.A1.012.

Nota tecnica:

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.

 

II.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a.

tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli vietati in I.1A.031, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

b.

molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli vietati in I.1A.031, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;

c.

materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli vietati in I.1A.037 o IA.A1.013, composti dai seguenti materiali:

1.

tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

2.

tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di tungsteno; o

3.

argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.

 

II.A1.018

Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica:

a)

contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

b)

contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

 

II.A1.019

“Materiali fibrosi o filamentosi” o preimpregnati, non vietati nell'allegato I o nell'allegato I BIS (voci IA.A1.009 e IA.A1.010) del presente regolamento oppure non specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, come segue:

a)

“materiali fibrosi o filamentosi” di carbonio:

Nota: la voce II.A1.019a. non contempla i tessuti.

b)

“filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui impregnati di resina termoindurente costituiti da “materiali fibrosi o filamentosi” di carbonio;

c)

“filati”, “fasci di fibre”, “cavi” o “nastri” continui di poliacrilonitrile (PAN).

 


A2.   Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A2.002

Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con “tutte le compensazioni disponibili” uguale o inferiore (migliore) a 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno degli assi lineari.

Nota: questa voce non contempla le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in II.A2.002.

 

II.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.

macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.

che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.

che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e

4.

che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

b.

teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

Nota tecnica:

le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

II.A2.005

Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue:

forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

Nota: questa voce non contempla i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.

2B226, 2B227

II.A2.007

“Trasduttori di pressione”, diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da “Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)” e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

fondo scala inferiore a 200 kPa e “precisione” migliore di ± 1 % (fondo scala), o

2.

fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e “precisione” migliore di 2 kPa.

Nota tecnica:

ai fini di 2B230, la “precisione” include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

2B230

II.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

1.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri;

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

grafite o “grafite di carbonio”;

5.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.

tantalio o leghe di tantalio;

7.

titanio o leghe di titanio;

8.

zirconio o leghe di zirconio, oppure

9.

acciai inossidabili.

Nota tecnica:

La “grafite di carbonio” è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e

II.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati in 2B350.d, come segue:

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:

1.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri;

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

grafite o “grafite di carbonio”;

5.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.

tantalio o leghe di tantalio;

7.

titanio o leghe di titanio;

8.

zirconio o leghe di zirconio,

9.

carburo di silicio;

10.

carburo di titanio; o

11.

acciai inossidabili.

Nota: questa voce non contempla i radiatori per veicoli.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d

II.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

1.

leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

ceramica;

3.

ferrosilicio;

4.

fluoropolimeri;

5.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

6.

grafite o “grafite di carbonio”;

7.

nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

8.

tantalio o leghe di tantalio;

9.

titanio o leghe di titanio;

10.

zirconio o leghe di zirconio,

11.

niobio (columbio) o leghe di niobio;

12.

acciaio inossidabile; o

13.

leghe di alluminio.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.

2B350.d

II.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle contemplate in 2B009 o vietate in I.2A.009 o I.2A.020, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.

Nota tecnica:

Ai fini di II.2A.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

 


A3.   Materiali elettronici

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A3.003

Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli vietati in I.0A.002.b.13 o I.3A.004, nonché loro componenti e software appositamente progettati, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a.

uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b.

capacità di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000Hz, e

c.

controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.

Nota tecnica:

I variatori di frequenza in I.3A.003 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

 

II.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

 


A6.   Sensori e laser

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002, 6A004.b, come segue:

apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002, 6A004.b

II.A6.005

“Laser” a semiconduttore e loro componenti, come segue:

a.

“laser” a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b.

cortine di “laser” a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

1.

I “laser” a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

2.

Questa voce non contempla i laser definiti alla voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.

3.

Questa voce non contempla i diodi “laser” con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

“Laser”“accordabili” allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

laser in titanio-zaffiro,

b.

laser in alessandrite.

Nota: questa voce non contempla i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.

tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1kHz;

b.

componenti a frequenza di ripetizione;

c.

celle di Pockels.

6A203.b.4.c


A7.   Materiale avionico e di navigazione

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A7.001

Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:

I.

sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su “aeromobili civili” dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.

sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o “veicoli spaziali” per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati,:

1.

errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora “errore circolare probabile” (CEP) o inferiore (migliore); o

2.

specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

b.

sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di “navigazione con riferimenti a basi di dati” (“DBRN”) per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un “errore circolare probabile” (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o “DBRN” per un massimo di quattro minuti;

c.

apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.

progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine; o

2.

progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.

Nota: i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:

1.

vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.

valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz; e

b.

attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 a 2 000 Hz;

2.

rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s); o

3.

conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.

1.

I.b si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.

“Errore circolare probabile” (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

II.

Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

III.

Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per misurazioni durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) da utilizzare nelle operazioni a fondo pozzo.

7A003, 7A103


A9.   Materiale aerospaziale e propulsione

II.A9.001

Bulloni esplosivi.

 

II.B.   TECNOLOGIE

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.B.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli di cui alla parte II A (Beni).

Nota tecnica:

A norma dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 423/2007, il termine “tecnologie” include i software.»

 


16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/61


REGOLAMENTO (UE) N. 1229/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

48,0

MA

78,7

TN

111,3

TR

71,6

ZZ

77,4

0707 00 05

EG

155,5

MA

59,4

TR

94,2

ZZ

103,0

0709 90 70

MA

46,5

TR

119,6

ZZ

83,1

0709 90 80

EG

175,4

ZZ

175,4

0805 10 20

MA

52,0

TR

69,6

ZA

62,7

ZZ

61,4

0805 20 10

MA

78,3

TR

58,0

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

38,7

IL

65,1

TR

85,2

ZZ

63,0

0805 50 10

TR

72,1

ZZ

72,1

0808 10 80

CA

76,2

CN

85,4

MK

24,5

US

91,4

ZZ

69,4

0808 20 50

CN

73,3

TR

97,0

US

163,3

ZZ

111,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/63


REGOLAMENTO (UE) N. 1230/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1214/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 327 del 12.12.2009, pag. 38.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 16 dicembre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

40,08

0,00

1701 11 90 (1)

40,08

2,88

1701 12 10 (1)

40,08

0,00

1701 12 90 (1)

40,08

2,58

1701 91 00 (2)

44,38

4,16

1701 99 10 (2)

44,38

1,02

1701 99 90 (2)

44,38

1,02

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


16.12.2009   

IT

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L 330/65


REGOLAMENTO (UE) N. 1231/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 dicembre 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 dicembre 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

5,68

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

31,46

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

22,02

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

22,02

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

31,46


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

1.12.2009-14.12.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

151,95

105,28

Prezzo FOB USA

134,05

124,05

104,05

79,70

Premio sul Golfo

8,14

Premio sui Grandi laghi

6,55

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

23,02 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

47,30 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


16.12.2009   

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L 330/68


REGOLAMENTO (UE) N. 1232/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Wiśnia nadwiślanka» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Wiśnia nadwiślanka», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 104 del 6.5.2009, pag. 21.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

POLONIA

«Wiśnianadwiślanka(DOP)»


16.12.2009   

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L 330/70


REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 186 e l’articolo 188, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, in particolare per la contrazione della domanda determinata dalla crisi finanziaria ed economica. I prezzi del mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari sono diminuiti anche in conseguenza della crisi e dei cambiamenti dell’offerta.

(2)

La caduta dei prezzi dei prodotti in questione nell’Unione europea ha fortemente pregiudicato il livello dei prezzi alla produzione. Per una ripresa duratura è necessario un periodo relativamente lungo, pertanto è opportuno concedere agli Stati membri una dotazione finanziaria per sostenere i produttori di latte gravemente pregiudicati dalla crisi del settore e aventi problemi di liquidità in queste situazioni.

(3)

La dotazione finanziaria per ogni Stato membro è calcolata sulla base della produzione lattiera 2008/2009 nell’ambito delle quote nazionali. Gli Stati membri devono distribuire l’importo nazionale disponibile sulla base di criteri obiettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando nel contempo qualsiasi distorsione del mercato e della concorrenza.

(4)

L’attuazione del presente regolamento deve avvenire nel rispetto degli accordi istituzionali di ogni Stato membro.

(5)

Il sostegno ai produttori di latte deve essere concesso come un intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2).

(6)

Per ragioni di bilancio la Comunità finanzierà le spese sopportate dagli Stati membri per il sostegno finanziario dei produttori di latte solo qualora i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato.

(7)

Per garantire la trasparenza e il controllo della corretta amministrazione delle dotazioni finanziarie nazionali, gli Stati membri devono informare la Commissione dei criteri obiettivi impiegati per determinare i metodi di concessione del sostegno e delle disposizioni adottate per evitare la distorsione del mercato.

(8)

Per garantire che i produttori di latte ricevano il finanziamento il più presto possibile, gli Stati membri devono essere abilitati ad attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. Pertanto è necessaria la sua immediata entrata in vigore.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano gli importi di cui all’allegato per sostenere i produttori di latte gravemente colpiti dalla crisi del settore lattiero-caseario sulla base di criteri obiettivi e in modo non discriminatorio, a condizione che i pagamenti in questione non provochino una distorsione della concorrenza.

Articolo 2

1.   Le misure di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono considerate misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2.   I pagamenti connessi al sostegno di cui all’articolo 1 sono effettuati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2010.

Articolo 3

Relativamente al sostegno di cui all’articolo 1 del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

senza ritardo ed entro il 31 marzo 2010, una definizione dei criteri obiettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno e le disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato;

b)

entro il 30 agosto 2010, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO (1)

milioni di EUR

BE

7,212824

BG

1,842622

CZ

5,792943

DK

9,859564

DE

61,203560

EE

1,302069

IE

11,502500

EL

1,581891

ES

12,792178

FR

51,127334

IT

23,031475

CY

0,316812

LV

1,445181

LT

3,099461

LU

0,597066

HU

3,565265

MT

0,084511

NL

24,586045

AT

6,052604

PL

20,211209

PT

4,084693

RO

5,010401

SI

1,143094

SK

2,034727

FI

4,831752

SE

6,427521

UK

29,260698

UE-27

300,000000


(1)  Sulla base della produzione lattiera 2008/2009 nell’ambito delle quote nazionali.


16.12.2009   

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L 330/73


REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

recante apertura, per il 2010, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quando segue:

(1)

È opportuno disporre l’apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2010. Occorre fissare i dazi applicabili e i quantitativi contingentali in conformità agli accordi internazionali in vigore nel corso del 2010.

(2)

Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2), ha previsto l’apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1o febbraio 2003. Saranno pertanto aggiunte ulteriori 200 tonnellate al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2010.

(3)

Alcuni contingenti tariffari sono stabiliti per il periodo che va dal 1o luglio di un dato anno al 30 giugno dell’anno successivo. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2010 con riguardo ai contingenti di cui trattasi corrispondono alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 sommata alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011.

(4)

Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa.

(5)

I contingenti relativi ai prodotti a base di carni ovine e caprine devono essere gestiti in conformità all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (3). Ciò deve avvenire in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(6)

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto, le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell’ambito dei suddetti contingenti conformemente all’articolo 308 quater, paragrafo 1, e all’articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione all’altro, è opportuno che non si applichi l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

(7)

È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l’operatore per attestare l’origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(8)

Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall’operatore alle autorità doganali per l’importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l’applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell’origine contenga una precisazione al riguardo.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1150/2008 della Commissione, del 19 novembre 2008, recante apertura, per il 2009, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (5) diviene obsoleto alla fine del 2009. Per tale motivo, deve essere abrogato.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di ovini e caprini vivi e di carni ovine e caprine relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili ai prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, i codici NC, i paesi di origine, elencati per gruppi di paesi, e i numeri d’ordine sono indicati nell’allegato.

Articolo 3

1.   I quantitativi, espressi in «equivalente peso carcassa», per le importazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, sono indicati nell’allegato.

2.   Per il calcolo dell’equivalente peso carcassa dei quantitativi di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

a)

animali vivi: 0,47;

b)

carni di agnello e di capretto disossate: 1,67;

c)

carni disossate di pecora e di capra, escluse le carni di capretto, e miscugli delle medesime: 1,81;

d)

prodotti non disossati: 1,00.

Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010 i contingenti tariffari fissati nell’allegato del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli di importazione.

Articolo 5

1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell’allegato, è presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi.

L’origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2.   La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

nel caso dei contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;

b)

nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:

il codice NC (almeno le prime quattro cifre),

il numero o i numeri d’ordine del contingente tariffario di cui trattasi,

il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)

se i contingenti di un paese rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione di immissione in libera pratica, può contenere più numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa contiene un solo numero d’ordine.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1150/2008 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

a nome del presidente

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(3)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 309 del 20.11.2008, pag. 5.


ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa] CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER IL 2010

Gruppo di paesi n.

Codici NC

Dazi ad valorem

%

Dazi specifici

EUR/100 Kg

Numero d’ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito»

Origine

Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa

Animali vivi

(coefficiente = 0,47)

Carni disossate di agnello (1)

(coefficiente = 1,67)

Carni disossate di pecora e montone (2)

(coefficiente = 1,81)

Carni non disossate e carcasse

(coefficiente = 1,00)

1

0204

Zero

Zero

09,2101

09,2102

09,2011

Argentina

23 000

09,2105

09,2106

09,2012

Australia

18 786

09,2109

09,2110

09,2013

Nuova Zelanda

227 854

09,2111

09,2112

09,2014

Uruguay

5 800

09,2115

09,2116

09,1922

Cile

6 400

09,2121

09,2122

09,0781

Norvegia

300

09,2125

09,2126

09,0693

Groenlandia

100

09,2129

09,2130

09,0690

Isole Færøer

20

09,2131

09,2132

09,0227

Turchia

200

09,2171

09,2175

09,2015

Altri (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Zero

Zero

09,2119

09,2120

09,0790

Islanda

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Zero

09,2181

09,2019

Erga omnes (4)

92


(1)  e di capretto.

(2)  e di capra, escluso il capretto.

(3)  Per «altri» si intendono paesi di origine diversi da quelli menzionati nella presente tabella.

(4)  Per «Erga omnes» si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.


16.12.2009   

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L 330/76


DECISIONE 2009/955/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2009

che modifica l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1) (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006. L’azione comune 2005/797/PESC è stata prorogata dall’azione comune 2008/958/PESC (2) fino al 31 dicembre 2010.

(2)

Occorre fissare l'importo finanziario di riferimento necessario per coprire le spese relative a EUPOL COPPS per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2010.

(3)

Occorre precisare le condizioni per l'assunzione di personale su base contrattuale da parte di EUPOL COPPS.

(4)

EUPOL COPPS dovrebbe disporre di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti.

(5)

L'azione comune 2005/797/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/797/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

la Missione dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la Missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla Missione e a sostegno dei suoi obiettivi.»;

2)

all'articolo 8:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   EUPOL COPPS assume cittadini degli Stati membri su base contrattuale, in funzione delle necessità, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri.»;

b)

è inserito un nuovo paragrafo:

«4.   EUPOL COPPS assume altresì personale locale, in funzione delle necessità.»,

e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza.

Articolo 2

L'importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con EUPOL COPPS per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2010 ammonta a 6 650 000 EUR.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)  GU L 338 del 17.12.2008, pag. 75.


16.12.2009   

IT

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L 330/77


DECISIONE 2009/956/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2009

che modifica l'azione comune 2009/131/PESC relativa alla proroga del rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/760/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia fino al 28 febbraio 2009.

(2)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/131/PESC (2), che proroga il mandato dell'RSUE fino al 31 agosto 2009, e il 27 luglio 2009 ha adottato l'azione comune 2009/571/PESC (3), che proroga ulteriormente il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2010.

(3)

Dovrebbe essere previsto un nuovo importo di riferimento finanziario a copertura delle spese connesse al mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2010.

(4)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2009/131/PESC è così modificata:

l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo che va dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 517 000 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 259 del 27.9.2008, pag. 16.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 47.

(3)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 109.


16.12.2009   

IT

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L 330/78


DECISIONE EUPOL COPPS/2/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 dicembre 2009

relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

(2009/957/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/797/PESC, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (1) (EUPOL COPPS), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/797/PESC, il comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUPOL COPPS, in particolare la decisione di nominare il capomissione.

(2)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il sig. Henrik MALMQUIST capo della missione EUPOL COPPS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Henrik MALMQUIST è nominato capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione è notificata a Henrik MALMQUIST.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.


16.12.2009   

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L 330/79


DECISIONE EUPM/1/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 dicembre 2009

relativa alla proroga del mandato del capomissione della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

(2009/958/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2009, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della decisione 2009/906/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate ai fini dell'esercizio del controllo politico e della direzione strategica dell'EUPM, e in particolare quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 24 ottobre 2008, su proposta del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR), il CPS ha nominato con decisione 2008/835/PESC (2) il sig. Stefan FELLER quale capomissione dell'EUPM fino al 31 dicembre 2009.

(3)

Il 13 novembre 2009, il SG/AR ha proposto al CPS di prorogare di un anno il mandato del sig. Stefan FELLER quale capomissione dell'EUPM, fino al 31 dicembre 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Stefan FELLER quale capomissione della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2010.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 322 del 9.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 30.


ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

16.12.2009   

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L 330/80


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

[notificata con il numero C(2009) 9895]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/959/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3 e l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Le registrazioni del tachigrafo sono la prima fonte di informazioni ottenute dai controlli stradali. La mancanza di registrazioni può essere giustificata solo se le registrazioni tachigrafiche, comprese quelle inserite manualmente, non erano possibili per ragioni obiettive. In questi casi occorre stabilire un’attestazione che confermi queste ragioni.

(2)

Il modulo dell’attestazione di cui all’allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione (2) si è rilevato insufficiente per comprendere tutti i casi in cui è tecnicamente impossibile registrare le attività di un conducente su un apparecchio di controllo.

(3)

Per migliorare il funzionamento e l’efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (3), occorre modificare il modulo inserendo elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

(4)

Il modulo di attestazione deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche, per ragioni obiettive e tecniche, non sono in grado di dimostrare che sono state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.

(5)

Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 2007/230/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35.

(2)  GU L 99 del 14.4.2007, pag. 14.

(3)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.

(4)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.


ALLEGATO

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16.12.2009   

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L 330/82


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne l’autorizzazione dell’importazione di gelatina fotografica nella Repubblica ceca

[notificata con il numero C(2009) 9899]

(I testi in lingua ceca, olandese, inglese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/960/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l’importazione e il transito nell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati qualora non siano stati autorizzati a norma di tale regolamento.

(2)

La decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (2) autorizza il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito a consentire l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica («gelatina fotografica») nel rispetto delle prescrizioni di tale decisione.

(3)

La decisione 2004/407/CE consente l’importazione di gelatina fotografica esclusivamente dai paesi terzi elencati nell’allegato di tale decisione, ossia Giappone e Stati Uniti. Conformemente a tale decisione la gelatina importata deve essere trasportata nell’impianto di destinazione nel rispetto di rigorose norme di consegna, al fine di evitare ogni potenziale rischio per la salute dell’uomo e degli animali.

(4)

La Repubblica ceca ha presentato domanda di autorizzazione all’importazione di gelatina fotografica da tali paesi terzi verso un impianto ubicato sul suo territorio. La Repubblica ceca ha confermato che, al fine di evitare ogni potenziale rischio per la salute, saranno applicate le rigorose norme di consegna di cui alla decisione 2004/407/CE.

(5)

Di conseguenza, e in attesa del riesame delle prescrizioni tecniche relative all’importazione di sottoprodotti di origine animale a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) riveduto, va consentito alla Repubblica ceca di autorizzare l’importazione di gelatina fotografica a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui alla decisione 2004/407/CE. Tuttavia, per motivi geografici, tali importazioni potrebbero aver luogo attraverso la Germania.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/407/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/407/CE della Commissione è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica

In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e nel rispetto delle prescrizioni della presente decisione, il Belgio, la Repubblica ceca, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiali di categoria 1 a norma del citato regolamento.»;

2)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.»;

3)

gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11.

(3)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I e III sono così modificati:

1)

L’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PAESI TERZI E IMPIANTI DI ORIGINE, STATI MEMBRI DI DESTINAZIONE, POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI DEL PRIMO PUNTO DI ENTRATA NELL’UNIONE EUROPEA E STABILIMENTI FOTOGRAFICI RICONOSCIUTI

Paese terzo di origine

Impianti di origine

Stato membro di destinazione

Posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata nell’Unione europea

Stabilimenti fotografici riconosciuti

Giappone

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City, Osaka

581 – 0024 GIAPPONE

Jellie Co. ltd.

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku,

Sendai-city, Miyagi,

982 Giappone

NIPPI Inc. Gelatin Division

1 Yumizawa-Cho

Fujinomiya City Shizuoka

418 – 0073 GIAPPONE

Paesi Bassi

Rotterdam

FUJIFILM Europe B.V.,

Oudenstaart 1

5047 TK Tilburg,

PAESI BASSI

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City, Osaka

581 – 0024 GIAPPONE

Regno Unito

Liverpool Felixstowe

Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX

HA4 4TY,

REGNO UNITO

Repubblica ceca

Amburgo

FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

Jana Krušinky 1604

501 04 Hradec Králove,

REPUBBLICA CECA

Stati Uniti d’America

Eastman Gelatine Corporation,

227 Washington Street,

Peabody, MA, 01960 Stati Uniti

Gelita North America,

2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 STATI UNITI

Lussemburgo

Anversa

Zaventem

Lussemburgo

DuPont Teijin

Luxembourg SA

PO Box 1681

L-1016

LUSSEMBURGO

Regno Unito

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY,

REGNO UNITO

Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street,

Peabody, MA, 01960 STATI UNITI

Repubblica ceca

Amburgo

FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

Jana Krušinky 1604

501 04 Hradec Králove,

REPUBBLICA CECA»

2)

l’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Modello di certificato sanitario per l’importazione da paesi terzi di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell’industria fotografica

Note

a)

I certificati veterinari per l’importazione di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell’industria fotografica devono essere rilasciati dal paese esportatore, secondo il modello di cui all’allegato III. Tali certificati devono contenere le attestazioni prescritte per tutti i paesi terzi ed eventualmente le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte dello stesso.

b)

L’originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE in cui verrà effettuata l’ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di altre lingue accompagnate, se necessario, da una traduzione ufficiale.

d)

Se, per motivi legati all’identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l’apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

e)

Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in calce, una numerazione del tipo «— (numero di pagina) (numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall’autorità competente.

f)

L’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. In tal modo le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

g)

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L’originale del certificato deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontaliero dell’UE fino all’arrivo allo stabilimento fotografico di destinazione.

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16.12.2009   

IT

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L 330/88


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

relativa all’aiuto finanziario dell’Unione per alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2010

[notificata con il numero C(2009) 9965]

(Le versioni in lingua danese, francese, inglese, spagnola, tedesca e svedese sono le sole facenti fede)

(2009/961/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto dell’Unione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) dispone che l’aiuto dell’Unione sia accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari forniscano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

(3)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

(4)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l’anno 2010.

(5)

Di conseguenza, è opportuno concedere l’aiuto finanziario dell’Unione ai laboratori comunitari di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti previsti nei seguenti atti:

direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (4),

direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (5),

direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (6),

direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (7),

direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (8),

decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (9),

direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (10),

direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (11),

direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (12),

direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (13),

decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (14),

regolamento (CE) n. 882/2004 relativamente alla brucellosi,

direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (15),

direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (16),

regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17),

regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(6)

L’aiuto finanziario per le attività e l’organizzazione di seminari dei laboratori comunitari di riferimento deve inoltre rispettare le regole di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento; inoltre limita l’aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Deroghe a tale limite vanno accordate, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, ai laboratori comunitari di riferimento che abbiano bisogno di un contributo per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari. Possono essere ottenute deroghe nel caso in cui un laboratorio comunitario di riferimento assuma la guida e la responsabilità dell’organizzazione di un seminario con un altro laboratorio comunitario di riferimento.

(8)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (19), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 2009/470/CE relativa a talune spese nel settore veterinario siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la peste equina l’Unione concede un aiuto finanziario al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/35/CEE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010; nell’ambito di tale importo, non oltre 50 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla peste equina.

Come specificato all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al primo comma può chiedere un aiuto finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 2

Per la malattia di Newcastle l’Unione concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 88 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Per la malattia vescicolare dei suini l’Unione concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/119/CEE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 120 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 4

Per le malattie dei pesci l’Unione concede un aiuto finanziario alla Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Århus, Danimarca per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VI della direttiva 2006/88/CE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 255 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 5

Per le malattie dei molluschi bivalvi l’Unione concede un aiuto finanziario all’IFREMER, La Tremblade, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VI della direttiva 2006/88/CE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 105 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 6

Per i test sierologici della rabbia l’Unione concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 2000/258/CE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 140 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 7

Per la febbre catarrale degli ovini l’Unione concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II B della direttiva 2000/75/CE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 280 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 8

Per la peste suina classica l’Unione concede un aiuto finanziario all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Germania per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 385 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010; un importo massimo di 25 000 EUR è destinato all’organizzazione di un seminario tecnico sulla febbre suina classica.

Articolo 9

Per la peste suina l’Unione concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro di ricerca per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 140 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 10

Per l’afta epizootica l’Unione concede un aiuto finanziario all’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 350 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 11

Per collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura l’Unione concede un aiuto finanziario all’INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Svezia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 12

Per la brucellosi l’Unione concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 240 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 13

Per l’influenza aviaria l’Unione concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VII della direttiva 2005/94/CE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 380 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 14

Per le malattie dei crostacei, l’Unione concede un aiuto finanziario al Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 140 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010; nell’ambito di tale importo, non più di 30 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie dei crostacei.

Articolo 15

Per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, l’Unione concede un aiuto finanziario all’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 180/2008.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 530 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010; nell’ambito di tale importo, non più di 30 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie degli equini.

Article 16

Per la rabbia l’Unione concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2008.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 275 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010; nell’ambito di tale importo, non più di 25 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla rabbia.

Articolo 17

Per la tubercolosi l’Unione concede un aiuto finanziario al Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) della Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 737/2008.

L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 18

I destinatari della presente decisione sono:

peste equina: Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ctra. De Algete km 8, Valdeolmos, 28110 Algete (Madrid), Spagna,

malattia di Newcastle: Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito,

malattia vescicolare dei suini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Regno Unito,

malattie dei pesci: the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Hangøvej 2, 8200 Århus, Danimarca,

malattie dei molluschi bivalvi: IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia,

test sierologici della rabbia: AFSSA, laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, 54220 Malzéville, Francia,

febbre catarrale degli ovini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Regno Unito,

peste suina classica: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, 3000 Hannover, Germania,

peste suina africana: Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, Valdeolmos, 28130 Madrid, Spagna,

afta epizootica: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Regno Unito,

INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Box 7023, SE-750 07 Uppsala, Svezia,

brucellosi: AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Francia,

influenza aviaria: Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito,

malattie dei crostacei: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Regno Unito,

malattie degli equini: AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Francia,

rabbia: AFSSA, laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, 54220 Malzéville, Francia,

tubercolosi: VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spagna.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

(4)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

(5)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(6)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(7)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

(8)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

(9)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(10)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(11)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(12)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(13)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(14)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

(15)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(16)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(17)  GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

(18)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

(19)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/93


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

che modifica l’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2009) 9976]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/962/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettera f), primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’atto di adesione della Bulgaria e della Romania ha accordato alla Bulgaria dei periodi di transizione per permettere ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di conformarsi al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (1).

(2)

La Bulgaria ha fornito garanzie a conferma del fatto che ventuno stabilimenti di trasformazione del latte hanno portato a termine il processo di ammodernamento e sono quindi completamente conformi alla legislazione dell’Unione europea. Tredici di questi stabilimenti sono autorizzati a ricevere e a trasformare latte crudo conforme e non conforme senza separazione. Uno di questi tredici stabilimenti figurava già nell’elenco di cui al capitolo I dell’appendice dell’allegato VI. È quindi opportuno includere dodici stabilimenti nell’elenco di cui al capitolo I dell’appendice dell’allegato VI.

(3)

L’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania va pertanto modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice dell’allegato VI all’atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO

Nel capitolo I dell’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o villaggio, regione

«65

BG 2412037

“Stelimeks” EOOD

s. Asen

66

0912015

“Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

67

0912016

OOD “Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

68

1012014

ET “Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

69

1012018

“Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

70

1112017

ET “Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

71

1312023

“Inter-D” OOD

s. Kozarsko

72

1612049

“Alpina-Milk”EOOD

s. Zhelyazno

73

1612064

OOD “Ikay”

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

74

2112008

MK “Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

75

2412039

“Penchev” EOOD

gr. Chirpan

ul. “Septemvriytsi” 58

76

2512021

“Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen»


16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/95


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 dicembre 2009

che modifica l’Indirizzo BCE/2008/18 relativo a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2009/24)

(2009/963/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1, con l’articolo 18.2 e con il primo paragrafo dell’articolo 20,

Considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di prolungare l’ampliamento di taluni criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nell’Indirizzo BCE/2008/18 del 21 novembre 2008 relativo a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie (1).

(2)

È pertanto necessario modificare l’Indirizzo BCE/2008/18 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’Indirizzo BCE/2008/18 è modificato come segue:

L’articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Il presente indirizzo si applica a decorrere dal 1odicembre 2008 fino al 31 dicembre 2010 o fino alla data di scadenza dell’ultima operazione di rifinanziamento a 12 mesi avviata entro il 31 dicembre 2010, nel caso in cui questa abbia avuto luogo dopo tale data.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

Destinatari e misure di attuazione

1.   Le Banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Le BCN comunicano alla BCE le modalità con cui intendono conformarsi al presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 314 del 25.11.2008, pag. 14.