ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.329.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
15 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni ( 1 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 329/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2009 della Commissione,

del 30 novembre 2009,

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1166/2008 stabilisce un nuovo quadro per la produzione di statistiche comunitarie comparabili e per un’indagine sui metodi di produzione agricola.

(2)

Le unità di bestiame sono utilizzate in luogo del numero reale dei capi per formare aggregati comparabili di animali appartenenti a specie diverse.

(3)

I coefficienti applicati per la conversione in unità di bestiame devono basarsi su una serie comune di valori, di modo che la comparabilità sia assicurata in tutta la Comunità per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti di copertura e di precisione.

(4)

Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1166/2008, è necessario stabilire i coefficienti di conversione in unità di bestiame da utilizzare per le indagini sulla struttura delle aziende agricole e per l’indagine sui metodi di produzione agricola.

(5)

Affinché sia assicurata la comparabilità, i termini contenuti nell’elenco delle caratteristiche devono essere interpretati e applicati in modo uniforme in tutta la Comunità.

(6)

In applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1166/2008, è necessario adottare le definizioni delle caratteristiche da utilizzare per l’indagine sulla struttura delle aziende agricole.

(7)

In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1166/2008, è necessario adottare le definizioni delle caratteristiche da utilizzare per l’indagine sui metodi di produzione agricola.

(8)

La decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all’elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (2) contiene disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (3). È opportuno sostituire tale decisione con il presente regolamento.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di conversione in unità di bestiame da utilizzare ai fini dell’applicazione dei requisiti di copertura e di precisione per le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e per l’indagine sui metodi di produzione agricola figurano nell’allegato I.

Articolo 2

Le definizioni delle caratteristiche da utilizzare per le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole figurano nell’allegato II.

Articolo 3

Le definizioni delle caratteristiche da utilizzare per l’indagine comunitaria sui metodi di produzione agricola figurano nell’allegato III.

Articolo 4

La decisione 2000/115/CE è abrogata.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.

(2)  GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

(3)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

(4)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNITÀ DI BESTIAME

Bovini

Di meno di 1 anno

0,400

Da 1 anno a meno di due anni

0,700

Maschi di due anni e più

1,000

Giovenche di due anni e più

0,800

Vacche da latte

1,000

Altre vacche di due anni e più

0,800

Ovini e caprini

0,100

Equini

0,800

Suini

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

0,027

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

0,500

Altri suini

0,300

Pollame

Polli da carne

0,007

Galline ovaiole

0,014

Struzzi

0,350

Altro pollame

0,030

Coniglie fattrici

0,020


ALLEGATO II

Definizioni delle caratteristiche da utilizzare per le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (1)

I.   CARATTERISTICHE GENERALI

1.01

Ubicazione geografica dell’azienda

L’ubicazione geografica dell’azienda è definita all’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1166/2008.

1.01.01

 

Latitudine (nell’arco di cinque minuti o minore)

1.01.02

 

Longitudine (nell’arco di cinque minuti o minore)

1.02

Personalità giuridica dell’azienda

La personalità giuridica dell’azienda dipende dallo status del conduttore.

1.02.01

 

La responsabilità giuridica ed economica dell’azienda è assunta da:

1.02.01.01

 

 

Una persona fisica che è unico conduttore di un’azienda indipendente?

Una persona fisica che è l’unico conduttore di un’azienda che non è vincolata ad altre aziende di altri conduttori da una gestione comune o da accordi simili.

1.02.01.01.01

 

 

 

Se la risposta alla domanda precedente è «sì», il conduttore è anche il capo azienda?

1.02.01.01.01.a

 

 

 

 

Se il conduttore non è il capo azienda, quest’ultimo è un membro della famiglia del conduttore?

1.02.01.01.01.b

 

 

 

 

Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore? (2)

1.02.01.02

 

 

Una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende?

I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che hanno la proprietà, affittano o gestiscono in comune un’unica azienda agricola, o le loro diverse aziende individuali come se fosse una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalla legge o da un accordo scritto.

1.02.01.03

 

 

Una persona giuridica?

Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citato in giudizio (capacità giuridica propria).

1.03

Sistema di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione

1.03.01

 

Superficie agricola utilizzata:

La totalità della superficie dei seminativi, dei pascoli e prati permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari utilizzata dall’azienda, indipendentemente dal sistema di conduzione e dal fatto che sia utilizzata come parte di un terreno comune.

Il terreno comune è la superficie agricola che è utilizzata dall’azienda agricola ma non le appartiene direttamente, cioè a cui si applicano diritti di godimento. Gli Stati membri possono applicare ai terreni comuni il metodo d’indagine che ritengono appropriato.

1.03.01.01

 

 

In conduzione diretta

Superficie agricola utilizzata dall’azienda di proprietà del conduttore o da lui condotta a titolo di usufruttuario, enfiteuta o ad altro titolo equivalente.

1.03.01.02

 

 

In affitto

Superficie agricola utilizzata concessa in affitto al conduttore sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro e/o in natura. Una superficie agricola utilizzata è imputata a una sola azienda. Se nel corso dell’anno di riferimento una superficie agricola utilizzata è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all’azienda a cui è associata il giorno di riferimento dell’indagine o a quella a cui è stata affittata per il periodo di tempo più lungo durante l’anno di riferimento.

1.03.01.03

 

 

A mezzadria o attraverso altre forme di conduzione

a)

Superficie agricola utilizzata (eventualmente un’azienda intera) condotta in associazione dal concedente e dal mezzadro sulla base di un contratto (scritto o verbale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra di loro il risultato (economico o in natura) secondo quote prestabilite.

b)

Superficie agricola utilizzata ad altre forme di conduzione non comprese nelle precedenti rubriche.

1.03.02

 

Agricoltura biologica

Agricoltura praticata conformemente agli standard e alle norme specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali corrispondenti per la produzione biologica.

1.03.02.01

 

 

Totale della superficie agricola utilizzata dell’azienda in cui sono applicati metodi di produzione dell’agricoltura biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

La parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda in cui la produzione è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali corrispondenti relative alla certificazione della produzione biologica.

1.03.02.02

 

 

Totale della superficie agricola utilizzata dell’azienda in fase di conversione a metodi di produzione dell’agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

La parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda in cui si applicano metodi di produzione biologica, ma non è stato ancora completato il periodo di transizione necessario a considerarla pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio o, se del caso, nella legislazione più recente e ii) nelle norme nazionali corrispondenti relative alla certificazione della produzione biologica.

1.03.02.03

 

 

Superficie dell’azienda in cui metodi certificati di produzione dell’agricoltura biologica o sono applicati e certificati conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea o in fase di conversione da certificare

La superficie agricola utilizzata dell’azienda in cui metodi di produzione biologica o sono applicati e certificati o sono in fase di conversione da certificare conformemente agli standard e alle norme specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali corrispondenti per la produzione biologica, da ripartire per categoria di coltura.

Le colture sono definite nella sezione II «Superfici».

1.03.02.03.01

 

 

 

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

1.03.02.03.02

 

 

 

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

1.03.02.03.03

 

 

 

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

1.03.02.03.04

 

 

 

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

1.03.02.03.05

 

 

 

Semi oleosi

1.03.02.03.06

 

 

 

Ortaggi freschi, meloni e fragole

1.03.02.03.07

 

 

 

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

1.03.02.03.08

 

 

 

Frutteti e piantagioni di bacche

1.03.02.03.09

 

 

 

Agrumeti

1.03.02.03.10

 

 

 

Oliveti

1.03.02.03.11

 

 

 

Vigneti

1.03.02.03.99

 

 

 

Altre colture (colture tessili, ecc.)

1.03.02.04

 

 

Metodi di produzione biologica applicati all’allevamento di bestiame e certificati conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

Il numero di animali allevati nell’azienda in cui la totalità o una parte della produzione animale è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti i) dal regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, dalla legislazione più recente; e ii) delle norme nazionali corrispondenti relative alla certificazione della produzione biologica, da ripartire per categorie di animali.

Il bestiame è definito nella sezione III «Patrimonio zootecnico».

1.03.02.04.01

 

 

 

Bovini

1.03.02.04.02

 

 

 

Suini

1.03.02.04.03

 

 

 

Ovini e caprini

1.03.02.04.04

 

 

 

Pollame

1.03.02.04.99

 

 

 

Altri animali

1.03.03

 

Destinazione della produzione dell’azienda

1.03.03.01

 

 

La famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell’azienda

La famiglia è l’unità familiare cui appartiene il conduttore e i cui membri condividono la stessa abitazione, mettono in comune una parte o la totalità dei loro redditi e del loro patrimonio e consumano collettivamente alcuni tipi di beni e di servizi, principalmente l’alloggio e l’alimentazione.

Il concetto di produzione finale cui fa riferimento questa caratteristica corrisponde alla definizione di produzione utilizzabile dei conti economici dell’agricoltura, come stabilito nel regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

1.03.03.02

 

 

Le vendite dirette ai consumatori finali rappresentano oltre il 50 % delle vendite complessive dell’azienda  (2)

La vendita diretta ai consumatori finali è la vendita da parte dell’azienda di prodotti della sua produzione agricola, trasformati o no, direttamente a consumatori per il loro consumo.

II.   SUPERFICI

La superficie totale dell’azienda comprende la superficie agricola utilizzata (seminativi, prati e pascoli permanenti, terreni destinati a coltivazioni permanenti e orti familiari) e le altre superfici (superficie agricola non utilizzata, superficie boscate ed altre superfici).

2.01

Seminativi

Terreni lavorati (arati o coltivati) regolarmente che entrano generalmente nell’avvicendamento.

L’avvicendamento consiste nell’alternare le colture annuali su un determinato appezzamento secondo un ordine o una sequenza predefiniti, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente sullo stesso appezzamento. Di norma l’avvicendamento delle colture è annuale, ma può anche essere pluriennale. Per distinguere i seminativi dalle coltivazioni permanenti o dai prati e pascoli permanenti si utilizza una soglia di cinque anni. Questo significa che, se un appezzamento è utilizzato per la stessa coltura per cinque anni o più, senza che la coltura precedente venga eliminata e ne venga introdotta una nuova, non è considerato seminativo.

2.01.01

 

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltura di cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dal loro utilizzo (compresi i cereali destinati alla produzione di energia rinnovabile).

2.01.01.01

 

 

Frumento (grano) tenero e spelta

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. e Triticum monococcum L.

2.01.01.02

 

 

Frumento duro

Triticum durum Desf.

2.01.01.03

 

 

Segala

Secale cereale L., compresi i miscugli di segala e altri cerali seminati in autunno (segalata).

2.01.01.04

 

 

Orzo

Hordeum vulgare L.

2.01.01.05

 

 

Avena

Avena sativa L., compresi i miscugli di avena e altri cereali seminati in primavera.

2.01.01.06

 

 

Granoturco

Granoturco (Zea mays L.) coltivato per granella.

2.01.01.07

 

 

Riso

Oryza sativa L.

2.01.01.99

 

 

Altri cereali per la produzione di granella

Cereali seminati in coltura pura, raccolti secchi per granella e non registrati nelle rubriche precedenti.

2.01.02

 

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

Colture seminate e raccolte essenzialmente per il contenuto proteico.

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltura di legumi secchi e alle colture proteiche, raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dal loro utilizzo (comprese le colture destinate alla produzione di energia rinnovabile).

2.01.02.01

 

 

Di cui piselli, fave e favette, lupini dolci

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., seminati in colture pure, raccolti secchi per granella.

2.01.03

 

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

Solanum tuberosum L.

2.01.04

 

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

Beta vulgaris L. destinate all’industria saccarifera e alla produzione di alcol (comprese quelle destinate alla produzione di energia).

2.01.05

 

Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

Barbabietole da foraggio (Beta vulgaris L.) e piante della famiglia Brassicae destinate principalmente a foraggio, siano le radici o i gambi ad essere utilizzati, e altre piante coltivate essenzialmente per le radici da foraggio, non menzionate altrove.

2.01.06

 

Piante industriali

Piante non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell’utilizzazione finale.

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltura di piante industriali, quale che ne sia l’utilizzo (comprese le piante destinate alla produzione di energia rinnovabile).

2.01.06.01

 

 

Tabacco

Nicotiana tabacum L.

2.01.06.02

 

 

Luppolo

Humulus lupulus L.

2.01.06.03

 

 

Cotone

Gossypium spp., raccolto per le fibre e per i semi oleosi.

2.01.06.04

 

 

Colza e ravizzone

Brassica napus L. (partim) e Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Briggs, coltivati per la produzione di olio, raccolti secchi per granella.

2.01.06.05

 

 

Girasole

Helianthus annuus L., raccolto secco per granella.

2.01.06.06

 

 

Soia

Glycine max L. Merril, raccolto secco per granella.

2.01.06.07

 

 

Semi di lino

Linum usitatissimum L., varietà coltivate essenzialmente per produrre olio, raccolte secche per granella.

2.01.06.08

 

 

Altri semi oleosi

Altre piante coltivate essenzialmente per il contenuto oleoso, raccolte secche per granella, non menzionate altrove.

2.01.06.09

 

 

Lino

Linum usitatissimum L., varietà coltivate essenzialmente per produrre fibre.

2.01.06.10

 

 

Canapa

Cannabis sativa L.

2.01.06.11

 

 

Altre colture tessili

Altre piante coltivate essenzialmente per il contenuto di fibre, non menzionate altrove.

2.01.06.12

 

 

Piante aromatiche, piante medicinali e spezie

Piante o parti di piante utilizzate per la fabbricazione di medicinali o di profumi o destinate al consumo umano.

Le piante per uso culinario si distinguono dagli ortaggi per il fatto che sono utilizzate in piccole quantità, non come alimenti ma per aromatizzare gli alimenti.

2.01.06.99

 

 

Altre colture industriali, non menzionate altrove

Altre colture industriali che non sono state menzionate altrove.

Sono comprese le superfici di colture destinate esclusivamente alla produzione di energia rinnovabile.

2.01.07

 

Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui:

2.01.07.01

 

 

Coltivati all’aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

Ortaggi freschi, meloni, fragole, coltivati all’aperto o sotto protezione bassa (non accessibile).

2.01.07.01.01

 

 

 

Coltivati in pieno campo

Ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni agricole.

2.01.07.01.02

 

 

 

Coltivati in orti stabili

Ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive.

2.01.07.02

 

 

Coltivati in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

Coltivazioni praticate in serre o ripari di altezza sufficiente per potervi accedere, fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso.

2.01.08

 

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

2.01.08.01

 

 

Coltivati all’aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) coltivati all’aperto o sotto protezione bassa (non accessibile).

2.01.08.02

 

 

Coltivati in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

Fiori e piante ornamentali che durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior di esso sono coperti da serre in serre o ripari fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) di altezza sufficiente per potervi accedere.

2.01.09

 

Piante raccolte verdi

Tutte le coltivazioni erbacee seminative destinate all’alimentazione animale, coltivate in avvicendamento con altre colture, che occupano la stessa superficie per meno di cinque anni (coltivazioni foraggiere annuali o pluriennali).

Sono comprese le coltivazioni erbacee utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall’azienda che vengono vendute ad altre aziende per uso diretto o all’industria.

2.01.09.01

 

 

Erbai temporanei

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento, incluse come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un’annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata di nuovo.

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le graminacee e altre colture foraggiere (di norma leguminose), utilizzati per pascolo, raccolti verdi o come fieno secco.

2.01.09.02

 

 

Altro foraggio verde

Altri foraggi annuali o pluriennali (meno di cinque anni).

2.01.09.02.01

 

 

 

Mais verde

Tutti i tipi di mais (Zea mays L.) coltivati principalmente per l’insilamento e non raccolti per la granella (tutoli interi, parti di una pianta o pianta intera).

Sono compresi il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) e i tutoli interi (grano, rachide, glumella) raccolti per l’uso come mangimi o per l’insilamento e per la produzione di energia rinnovabile.

2.01.09.02.02

 

 

 

Leguminose

Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > all’80 %) e le piante erbacee, raccolti verdi o come fieno secco.

2.01.09.02.99

 

 

 

Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove

Altre coltivazioni per seminativi destinate all’alimentazione animale, raccolte verdi, non menzionate altrove.

2.01.10

 

Sementi e piantine per seminativi

Superfici per la produzione di sementi e piantine destinate alla vendita, esclusi cereali, riso e legumi secchi, patate e piante da semi oleosi.

2.01.11

 

Altre coltivazioni per seminativi

Coltivazioni per seminativi non comprese altrove.

2.01.12

 

Terreni a riposo

Tutti i seminativi inclusi nel sistema di rotazione, lavorati o meno, ma che non sono destinati a produrre un raccolto per tutta la durata dell’annata agraria.

La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell’essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata della annata agraria.

I terreni a riposo possono essere:

1)

terreni nudi senza alcuna coltivazione;

2)

terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come alimento per il bestiame o come sovescio;

3)

terreni seminati esclusivamente per la produzione di foraggio verde (sovescio).

Sono comprese tutte le superfici di seminativi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali secondo le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (5) o, se del caso, della legislazione più recente, facciano parte o no del sistema di avvicendamento.

2.01.12.01

 

 

Terreni a riposo senza aiuti finanziari

Terreni a riposo che non sono soggetti a regimi di aiuto o sussidio.

2.01.12.02

 

 

Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente

Terreni a riposo per i quali l’azienda ha diritto ad aiuti finanziari.

2.02

Orti familiari

Superfici riservate alla coltivazione di prodotti agricoli destinati al consumo del conduttore e della sua famiglia, di norma separate dagli altri terreni agricoli e riconoscibili come orti familiari.

Solo eccedenze occasionali prodotte da questa superficie vengono vendute all’esterno dell’azienda. Tutte le superfici i cui prodotti vengono costantemente venduti sul mercato rientrano in altre rubriche, anche se parte di tali prodotti viene consumata dal conduttore e dalla sua famiglia.

2.03

Prati permanenti

Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell’avvicendamento delle colture dell’azienda.

Le superfici possono essere utilizzate per pascolare e falciare per l’insilamento o la fienagione o essere utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

2.03.01

 

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

2.03.02

 

Pascoli magri

Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e in genere non sono falciate o falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di animali.

2.03.03

 

Prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

Superfici di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione che, conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 o, se del caso, alla legislazione più recente, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammessi a beneficiare di aiuti finanziari.

2.04

Colture permanenti

Coltivazioni fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti.

2.04.01

 

Frutteti e piantagioni di bacche

Superfici investite ad alberi da frutto, arbusti e piante perenni di bacche diverse dalle fragole per la produzione di frutta. I frutteti possono essere di tipo continuo, con spazi minimi tra gli alberi, o di tipo non continuo, con ampi spazi.

2.04.01.01

 

 

Specie di frutta, di cui:

2.04.01.01.01

 

 

 

Frutta di origine temperata

Piantagioni di frutta, tradizionalmente coltivate in climi temperati per la produzione di frutta fresca.

2.04.01.01.02

 

 

 

Frutta di origine subtropicale

Piantagioni di frutta, tradizionalmente coltivate in climi subtropicali per la produzione di frutta fresca.

2.04.01.02

 

 

Bacche

Piantagioni di bacche, tradizionalmente coltivate in climi temperati e subtropicali per la produzione di frutta fresca.

2.04.01.03

 

 

Frutta a guscio

Piantagioni di frutta a guscio, tradizionalmente coltivate in climi temperati e subtropicali.

2.04.02

 

Agrumeti

Piantagioni di Citrus spp.

2.04.03

 

Oliveti

Piantagioni di Olea europea L.

2.04.03.01

 

 

Per la produzione di olive da tavola

Piantagioni di oliveti atti alla produzione di olive da tavola.

2.04.03.02

 

 

Per la produzione di olive da olio

Piantagioni di oliveti atti alla produzione di olio d’oliva.

2.04.04

 

Vigneti per la produzione di:

piantagioni di Vitis vinifera L.

2.04.04.01

 

 

Vini di qualità

Varietà di uve atte alla produzione di vini con denominazione d’origine protetta (DOP) che rispondono ai requisiti i) del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (6) o, se del caso, della legislazione più recente, e ii) delle corrispondenti normative nazionali.

Varietà di uve atte alla produzione di vini con indicazione geografica protetta (IGP) che rispondono ai requisiti i) del regolamento (CE) n. 479/2008 o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle corrispondenti normative nazionali.

2.04.04.02

 

 

Altri vini

Varietà di uve atte alla produzione di vini che non fruiscono né di una denominazione d’origine protetta né di un’indicazione geografica protetta.

2.04.04.03

 

 

Da tavola

Varietà di uve atte alla produzione di uva da tavola.

2.04.04.04

 

 

Uva passa

Varietà di uve atte alla produzione di uva passa.

2.04.05

 

Vivai

Superfici investite a piantine legnose in piena aria, destinate ad essere trapiantate:

a)

vivai viticoli e viti madri di portainnesti;

b)

vivai di alberi da frutto e piante da bacche;

c)

vivai ornamentali;

d)

vivai forestali (non compresi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell’azienda);

e)

alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate, ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali; nonché relativi portainnesti e virgulti.

2.04.06

 

Altre coltivazioni permanenti

Coltivazioni permanenti dall’aperto non comprese alle rubriche precedenti, in particolare le piante da intreccio, in genere raccolte annualmente.

2.04.06.01

 

 

Di cui alberi di Natale  (2)

Alberi piantati sulla superficie agricola utilizzata per essere commercializzati come alberi di Natale.

2.04.07

 

Coltivazioni permanenti in serra

2.05

Altre superfici

Per «altre superfici» si intendono la superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o altre e che non sono utilizzate per la rotazione delle colture) e superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce, ecc.

2.05.01

 

Superfici agricole non utilizzate

Superficie precedentemente utilizzata come superficie agricola, ma che, nel corso dell’anno di riferimento dell’indagine, per motivi economici, sociali o altri non viene più utilizzata per scopi agricoli e non entra nell’avvicendamento. Per essa è esclusa un’utilizzazione agricola.

Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con l’intervento dei mezzi normalmente disponibili in un’azienda.

2.05.02

 

Superficie boscata

Superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi i pioppeti dentro o fuori foresta, nonché i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell’azienda, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname, ecc.).

2.05.02.01

 

 

Di cui bosco ceduo a rotazione rapida

Superficie boschiva coltivata per la produzione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o inferiore a 20 anni.

Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/piantagione degli alberi e la raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali operazioni di gestione quali il diradamento.

2.05.03

 

Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)

Tutte le parti della superficie totale dell’azienda agricola che non sono comprese né nella superficie agricola utilizzata, né nella superficie agricola non utilizzata, né nella superficie boscata.

2.06

Funghi, superfici irrigate, piante energetiche e colture geneticamente modificate

2.06.01

 

Funghi

Funghi derivati da colture effettuate in fabbricati appositi o adattati per la coltivazione dei funghi, ovvero in sotterranei, grotte e cantine.

2.06.02

 

Superficie irrigata

2.06.02.01

 

 

Superficie irrigabile totale

Superficie massima che, nel corso dell’anno di riferimento, potrebbe, ove necessario, essere irrigata con l’ausilio di impianti tecnici e con una quantità d’acqua normalmente disponibile nell’azienda.

2.06.02.02

 

 

Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti

Superficie delle coltivazioni che, nel corso dei dodici mesi antecedenti il giorno dell’indagine, sono state effettivamente irrigate almeno una volta.

2.06.03

 

Piante energetiche (per la produzione di biocarburanti e altre fonti energetiche rinnovabili)

Superficie destinata alla produzione di piante energetiche che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, beneficiano dei seguenti regimi di aiuto:

aiuto specifico per le colture energetiche (articolo 88),

pagamento in relazione ai diritti di ritiro, quando la produzione avviene su una superficie messa a riposo (articolo 55 o 56).

Le altre superfici utilizzate per la produzione di piante energetiche (che beneficiano in particolare del pagamento in relazione ai diritti «normali» a titolo del regime di pagamento unico o del regime semplificato di pagamento per superficie) ne sono escluse.

2.06.03.01

 

 

Di cui superfici messe a riposo

Superficie destinata alla produzione di piante energetiche che beneficiano del pagamento in relazione ai diritti di ritiro, quando la produzione avviene su una superficie messa a riposo [articolo 55 o 56 del regolamento (CE) n. 1782/2003].

2.06.04

 

Colture geneticamente modificate

Per «colture geneticamente modificate» s’intendono gli organismi definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Consiglio (7) o, se del caso, nella legislazione più recente.

III.   PATRIMONIO ZOOTECNICO

Numero di animali da allevamento posseduti o allevati direttamente dall’azienda il giorno di riferimento dell’indagine.

Gli animali non sono necessariamente proprietà del conduttore. Possono trovarsi nell’azienda stessa su superfici o in stalle utilizzate dall’azienda o anche al di fuori di essa (superfici comuni, migrazione, ecc.).

3.01

Equini

Animali domestici della famiglia Equidae, genere Equus (cavalli, asini, ecc.).

3.02

Bovini

Animali domestici delle specie Bos Taurus e Bubalus bubalus, compresi gli ibridi come il beefalo.

3.02.01

 

Bovini di meno di 1 anno, maschi e femmine

3.02.02

 

Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi

3.02.03

 

Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, femmine

3.02.04

 

Bovini di 2 anni e più, maschi

3.02.05

 

Giovenche di 2 anni e più

Bovine di 2 anni e più che non hanno ancora partorito.

3.02.06

 

Vacche da latte

Bovine che hanno già partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

3.02.99

 

Altre vacche

Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli ed il cui latte non viene destinato al consumo umano, né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

3.03

Ovini e caprini

3.03.1

 

Ovini (di tutte le età)

Animali domestici della specie Ovis aries.

3.03.01.01

 

 

Femmine da riproduzione

Pecore e agnelle montate.

3.03.01.99

 

 

Altri ovini

Tutti gli ovini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

3.03.02

 

Caprini (di tutte le età)

Animali domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus.

3.03.02.01

 

 

Femmine da riproduzione

Capre aventi già figliato e capre montate.

3.03.02.99

 

 

Altri caprini

Tutti i caprini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

3.04

Suini

Animali domestici della specie Sus scrofa domesticus.

3.04.01

 

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

Lattonzoli di peso vivo generalmente inferiore a 20 kg.

3.04.02

 

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

Suini femmine da riproduzione di almeno 50 kg, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno partorito.

3.04.99

 

Altri suini

Suini non specificati altrove.

3.05

Pollame

3.05.01

 

Polli da carne

Animali domestici della specie Gallus gallus destinati alla produzione di carne.

3.05.02

 

Galline ovaiole

Animali domestici della specie Gallus gallus che hanno raggiunto l’età dell’entrata in deposizione e sono destinati alla produzione di uova.

3.05.03

 

Altro pollame

Pollame non menzionato sotto le voci «Polli da carne» o «Galline ovaiole».

3.05.03.01

 

 

Tacchini  (2)

Animali domestici della specie Meleagris.

3.05.03.02

 

 

Anatre  (2)

Animali domestici delle specie Anas e Cairina moschata.

3.05.03.03

 

 

Oche  (2)

Animali domestici della specie Anser anser dom.

3.05.03.04

 

 

Struzzi  (2)

Struzzi (Struthio camelus).

3.05.03.99

 

 

Altro pollame, non menzionato altrove  (2)

3.06

Coniglie fattrici

Conigli femmine (della specie Oryctolagus) destinate alla produzione di conigli da ingrasso, che hanno già partorito.

3.07

Api

Numero di alveari occupati da api (Apis mellifera) destinate alla produzione di miele.

3.99

Altri animali, non menzionati altrove

Altri animali d’allevamento non menzionati altrove in questa sezione.

IV.   MACCHINE E IMPIANTI

4.01

IV. i) Macchine  (2)

Mezzi a trazione meccanica e macchine utilizzate dall’azienda agricola nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine.

4.01.01

 

di proprietà esclusiva dell’azienda

Mezzi a trazione meccanica e macchine di proprietà esclusiva dell’azienda agricola il giorno di riferimento dell’indagine.

4.01.01.a

 

 

Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi

Tutte le trattrici con almeno due assi e tutti gli altri veicoli a motore che vengono utilizzati come trattrici agricole.

4.01.01.b

 

 

Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

Veicoli a motori a un solo asse o privi di asse utilizzati nell’agricoltura, nell’orticoltura e nella viticoltura.

4.01.01.c

 

 

Mietitrebbiatrici

Macchine semoventi, trainate o portate da trattrice, utilizzate per la raccolta (mietitura e trebbiatura) di cereali, colture proteiche, semi oleosi, sementi di leguminose e graminacee, ecc.

4.01.01.d

 

 

Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

Macchine, diverse dalle mietitrebbiatrici, semoventi, trainate o portate da trattrice, che vengono utilizzate per la raccolta continua delle barbabietole da zucchero delle patate o delle colture da foraggio.

4.01.02

 

Macchine utilizzate da più aziende

Mezzi a trazione meccanica e macchine utilizzate dall’azienda agricola nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine, ma che sono proprietà:

di un’altra azienda agricola (ad esempio utilizzati nel quadro di accordi di aiuto reciproco o noleggiati presso un consorzio per il noleggio di macchine agricole),

di una cooperativa,

di due o più aziende agricole (in comproprietà),

di un consorzio per l’uso di macchine agricole,

di un’impresa di lavori agricoli.

4.01.02.a

 

 

Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi

4.01.02.b

 

 

Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

4.01.02.c

 

 

Mietitrebbiatrici

4.01.02.d

 

 

Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

4.02

IV. ii) Impianti

4.02.01

 

Impianti utilizzati per la produzione di energia rinnovabile, suddivisi per fonte di energia

Impianti utilizzati dall’azienda agricola per la produzione nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine di energia rinnovabile, destinata alla vendita (non collegati alla rete) o alla produzione agricola dell’azienda (non collegati alla rete).

Sono esclusi gli impianti ubicati su superfici appartenenti all’azienda se il conduttore non interviene nella produzione di energia, o mediante investimenti o con una partecipazione attiva (ossia se il conduttore si limita a percepire un affitto per l’occupazione del terreno).

4.02.01.01

 

 

Di origine eolica

Impianti utilizzati dall’azienda agricola per la produzione di energia rinnovabile d’origine eolica.

L’energia eolica è l’energia cinetica del vento sfruttata per la produzione di energia elettrica nelle turbine eoliche.

È compresa anche l’energia meccanica derivante direttamente dal vento.

4.02.01.02

 

 

Biomassa

Impianti utilizzati dall’azienda agricola per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.

La biomassa è costituita dai materiali organici non fossili solidi, liquidi o gassosi d’origine biologica che sono utilizzati per la produzione di calore, elettricità o carburanti.

4.02.01.02.01

 

 

 

Di cui biometano

Impianti utilizzati dall’azienda agricola per la produzione di biogas a partire dalla biomassa.

Il biogas è un gas composto principalmente di metano e di biossido di carbonio prodotto per digestione anaerobica della biomassa.

4.02.01.03

 

 

Di origine solare

Impianti utilizzati dall’azienda agricola per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla radiazione solare.

La radiazione solare è sfruttata per la produzione di energia elettrica e di acqua calda.

4.02.01.04

 

 

Idroelettrica

Impianti utilizzati dall’azienda agricola per la produzione di energia rinnovabile a partire dall’energia idraulica.

L’energia idraulica è l’energia potenziale e cinetica dell’acqua convertita in energia elettrica nelle centrali idroelettriche.

È compresa anche l’energia meccanica derivante direttamente dall’acqua.

4.02.01.99

 

 

Altri tipi di fonti di energia rinnovabile

Altri impianti utilizzati dall’azienda agricola per la produzione di energia rinnovabile, non menzionati altrove in questa sezione.

V.   MANODOPERA

5.01

V. i) Lavori agricoli nell’azienda

 

 

Manodopera agricola

La manodopera agricola dell’azienda comprende tutte le persone di età superiore a quella corrispondente al termine della scuola dell’obbligo che, nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine, hanno effettuato lavori agricoli nell’azienda.

Se le leggi nazionali non stabiliscono un’età minima di fine della scolarità obbligatoria a tempo pieno e a tempo parziale, tale è fissata convenzionalmente a 15 anni.

I conduttori unici che non svolgono lavori agricoli sull’azienda sono rilevati nell’indagine ma non calcolati nel «Totale della manodopera agricola».

Le persone che, pur avendo raggiunto l’età della pensione, continuano a lavorare nell’azienda, devono essere incluse nella manodopera agricola.

È esclusa la manodopera che lavora nell’azienda agricola, ma alle dipendenze di terzi o a titolo di aiuto reciproco (ad esempio, manodopera di un appaltatore agricolo o di una cooperativa).

 

 

Lavori agricoli

Per «lavori agricoli» s’intendono tutti i tipi di lavori eseguiti nell’azienda che contribuiscono i) alle attività definite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1166/2008; o ii) alla manutenzione dei mezzi di produzione; o iii) alle attività che derivano direttamente da tali attività di produzione.

 

 

Tempo di lavoro agricolo nell’azienda

Per «tempo di lavoro agricolo nell’azienda» s’intende il tempo di lavoro dedicato effettivamente ai lavori agricoli per l’azienda, esclusi i lavori domestici nell’abitazione del conduttore o del capo azienda.

 

 

Unità di lavoro annuo (ULA)

L’occupazione equivalente tempo pieno, ossia il numero totale di ore di lavoro prestate diviso per il numero medio di ore di lavoro prestate all’anno in impieghi a tempo pieno nel paese.

Per «tempo pieno» si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se questi non precisano il numero di ore annue, il dato minimo da considerare è di 1 800 ore (pari a 225 giorni di lavoro di 8 ore).

5.01.01

 

Conduttore

Il conduttore è la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica per conto e in nome del quale l’azienda viene condotta ed è giuridicamente ed economicamente responsabile dell’azienda, cioè sostiene i rischi economici legati all’azienda.

Il conduttore può essere proprietario, affittuario, enfiteuta, usufruttuario o amministratore fiduciario.

5.01.01.01

 

 

Sesso

5.01.01.02

 

 

Età

5.01.01.03

 

 

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico)

5.01.02

 

Capo azienda

La persona fisica responsabile della produzione, delle questioni finanziarie e della gestione corrente e quotidiana dell’azienda.

5.01.02.01

 

 

Sesso

5.01.02.02

 

 

Età

5.01.02.03

 

 

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico)

5.01.02.04

 

 

Formazione del capo azienda

5.01.02.04.a

 

 

 

Formazione agraria del capo azienda

Esperienza agraria esclusivamente pratica

Esperienza acquisita mediante un lavoro pratico in un’azienda agricola.

Formazione agraria elementare

Ogni ciclo di formazione completato in una scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione limitato ad alcune discipline (ivi comprese l’orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la tecnologia agraria e discipline affini). Rientra altresì nella formazione elementare ogni apprendistato agricolo portato a termine.

Formazione agraria completa

Ogni ciclo di formazione equivalente ad almeno due anni di formazione a tempo pieno dopo la fine della scuola dell’obbligo, completato presso un istituto per la formazione agraria, un istituto superiore o un’università nelle discipline agricoltura, orticoltura, viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, scienza veterinaria, tecnologia agraria e discipline affini.

5.01.02.04.b

 

 

 

Formazione professionale seguita dal capo azienda nel corso degli ultimi 12 mesi  (8)

La formazione professionale è una misura o un’attività di formazione prestata da un istruttore o da un istituto di formazione e che ha come scopo principale l’acquisizione di nuove competenze in relazione con le attività dell’azienda o con attività direttamente collegate all’azienda, o lo sviluppo e il miglioramento di competenze esistenti.

5.01.03

 

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell’azienda

Membri della famiglia del conduttore unico, compreso il coniuge, addetti a lavori agricoli nell’azienda, ma che non vivono necessariamente nell’azienda.

Generalmente, per «membri della famiglia del conduttore» si intendono: il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio e da adozione) ed i fratelli e le sorelle del conduttore e del suo coniuge.

Due persone che convivono more uxorio sono assimilate a coniugi.

5.01.03.01

 

 

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell’azienda — maschi

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico).

5.01.03.02

 

 

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell’azienda — femmine

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico).

5.01.04

 

Manodopera non familiare occupata regolarmente

Tutte le persone che effettuano lavori agricoli per l’azienda contro una retribuzione (salario, stipendio, profitto o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura), tranne il conduttore e i membri della sua famiglia.

Per manodopera occupata regolarmente s’intendono le persone che nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine hanno lavorato ogni settimana nell’azienda, indipendentemente dalla durata settimanale del lavoro.

Sono comprese le persone che, pur avendo lavorato regolarmente per una parte di questo periodo, non hanno potuto lavorare per tutto il periodo per uno dei seguenti motivi:

1)

condizioni particolari di produzione nell’azienda (ad esempio, aziende specializzate nella viticoltura o olivicoltura oppure nell’ingrassamento degli animali al pascolo o nell’ortofrutticoltura in pieno campo, per le quali è necessaria una manodopera solo per un numero limitato di mesi);

2)

assenza dal lavoro per congedo, servizio militare, malattia, infortunio, morte;

3)

assunzione nell’azienda o licenziamento dalla stessa (sono comprese anche le persone che nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine hanno cessato di lavorare nell’azienda per iniziare a lavorare in un’altra);

4)

sospensione totale del lavoro nell’azienda, per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio, ecc.).

5.01.04.01

 

 

Manodopera non familiare occupata regolarmente: maschi

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico).

5.01.04.02

 

 

Manodopera non familiare, occupata regolarmente: femmine

Lavoro agricolo nell’azienda (escluso il lavoro domestico).

5.01.05

 

Manodopera non familiare occupata non regolarmente: maschi e femmine

La manodopera occupata non regolarmente comprende le persone che, nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine, non hanno lavorato ogni settimana nell’azienda per un motivo diverso da quelli indicati alla rubrica «Manodopera non familiare occupata regolarmente».

I giorni di lavoro prestati da manodopera non familiare occupata non regolarmente sono i giorni lavorativi di durata tale da essere remunerati (in forma di salario, stipendio, profitto o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura) come una giornata intera di lavoro, corrispondente al lavoro normalmente effettuato da un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno. I giorni di ferie e di malattia non contano come giornate di lavoro.

Per giornata di lavoro intera s’intende una giornata di lavoro normale per un lavoratore occupato regolarmente a tempo pieno.

5.01.06

 

Numero totale di giornate di lavoro agricolo equivalenti a giornate a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell’indagine, non comprese alle voci precedenti, prestate nell’azienda da persone non direttamente dipendenti dall’azienda (ad esempio dipendenti di imprese di lavori per conto terzi)

Ogni tipo di lavoro agricolo svolto all’interno dell’azienda per l’azienda stessa da persone non assunte direttamente dall’azienda, ma che lavorano in proprio o sono state assunte da terzi, ad esempio da imprese appaltatrici o cooperative.

Le ore di lavoro prestate vanno convertite in giornate o settimane equivalenti di lavoro a tempo pieno.

5.02

V. ii) Altre attività lucrative (lavori non agricoli nell’azienda e lavoro all’esterno dell’azienda)

Qualsiasi attività, esclusa quella relativa ai lavori agricoli quali definiti nella sezione V, punto i), esercitata come corrispettivo di una retribuzione (in forma di salario, stipendio, profitti o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura, a seconda dell’attività esercitata).

Sono inclusi i lavori agricoli effettuati dalla manodopera di un’azienda agricola per conto di un’altra azienda.

I dati sono raccolti solo per le aziende il cui conduttore è una persona fisica (cioè quando il conduttore è anche il capo azienda). Le persone giuridiche sono escluse.

Le attività lucrative secondarie non attinenti all’agricoltura non separabili esercitate nell’azienda sono escluse in quanto sono incluse nei lavori agricoli.

 

Attività principale

Attività che occupano più tempo di quella relativa ai lavori agricoli effettuati per l’azienda.

 

Attività secondaria

Attività che occupano meno tempo di quella relativa ai lavori agricoli effettuati per l’azienda.

5.02.01

 

Altre attività lucrative del conduttore che è al tempo stesso il capo azienda:

5.02.01.01

 

 

A titolo di attività principale

5.02.01.02

 

 

A titolo di attività secondaria

 

 

 

Se sono svolte altre attività remunerative

5.02.01.03

 

 

 

Attività direttamente connesse all’azienda

5.02.01.04

 

 

 

Attività non direttamente connesse all’azienda

5.02.02

 

Altre attività lucrative del coniuge del conduttore unico:

5.02.02.01

 

 

A titolo di attività principale

5.02.02.02

 

 

A titolo di attività secondaria

 

 

 

Se sono svolte altre attività remunerative

5.02.02.03

 

 

 

Attività direttamente connesse all’azienda

5.02.02.04

 

 

 

Attività non direttamente connesse all’azienda

5.02.03

 

Altre attività lucrative degli altri membri della famiglia del conduttore unico:

5.02.03.01

 

 

A titolo di attività principale

5.02.03.02

 

 

A titolo di attività secondaria

 

 

 

Se sono svolte altre attività lucrative

5.02.03.03

 

 

 

Attività direttamente connesse all’azienda

5.02.03.04

 

 

 

Attività non direttamente connesse all’azienda

5.02.04

 

Manodopera non familiare impiegata direttamente in modo regolare e che svolge altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda

5.02.04.01

 

 

A titolo di attività principale

5.02.04.02

 

 

A titolo di attività secondaria

VI.   ALTRE ATTIVITÀ LUCRATIVE DELL’AZIENDA (collegate direttamente all’azienda)

6.01

VI. i) Elenco delle altre attività lucrative

Le altre attività lucrative dell’azienda comprendono tutte le attività diverse dai lavori agricoli che sono collegate direttamente all’azienda e hanno per essa conseguenze economiche.

Le «attività collegate direttamente all'azienda» sono le attività che utilizzano o le risorse dell’azienda (superficie, fabbricati, macchinari, ecc.), o i suoi prodotti. Se viene utilizzata solo manodopera dell’azienda (familiare e non familiare) e non vengono impiegate altre risorse dell’azienda, si considera che i lavoratori siano occupati in due attività diverse. Tali attività non vengono pertanto considerate come direttamente collegate all’azienda.

Sono compresi i lavori agricoli e non agricoli effettuati per altre aziende.

Il termine di attività lucrative designa in questo contesto il lavoro attivo ed esclude quindi gli investimenti di carattere puramente finanziario. È anche escluso l’affitto di terreni per attività diverse senza partecipazione ad esse.

6.01.01

 

Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero

Tutte le attività relative al turismo, ai servizi di alloggio, alle visite dell’azienda destinate a turisti o ad altri gruppi, allo sport e ad altre attività ricreative che comportano l’utilizzo della superficie, dei fabbricati o di altre risorse dell’azienda.

6.01.02

 

Artigianato

Attività artigianali esercitate nell’azienda dal conduttore, dai membri della sua famiglia o da manodopera non familiare, a condizione che queste persone siano addette anche a lavori agricoli. Il modo in cui i prodotti vengono venduti è irrilevante.

6.01.03

 

Trasformazione di prodotti agricoli

Qualsiasi trasformazione di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario lavorato. È irrilevante se la materia prima viene prodotta dall’azienda o acquistata da terzi. Sono comprese la lavorazione della carne, la caseificazione, ecc.

È compresa in questa rubrica qualsiasi trasformazione di prodotti agricoli, tranne se la trasformazione è considerata parte dell’attività agricola. La vinificazione e la produzione di olio d’oliva sono quindi escluse, tranne se la proporzione di vino o di olio d’oliva acquistata all’esterno è significativa.

6.01.04

 

Produzione di energia rinnovabile

La produzione di energia rinnovabile destinata alla vendita, compresi biogas, biocarburanti ed elettricità, per mezzo di turbine eoliche o altri impianti attrezzature o a partire da materie prime agricole.

Non è compresa l’energia rinnovabile prodotta esclusivamente ad uso dell’azienda.

6.01.05

 

Lavorazione del legno (ad esempio segatura)

La lavorazione nell’azienda di legname grezzo per il mercato (segatura di legname, ecc.).

6.01.06

 

Acquacoltura

Itticoltura esercitata nell’azienda. Sono escluse le attività concernenti esclusivamente la pesca.

6.01.07

 

Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell’azienda)

Lavori su contratto, effettuati utilizzando l’attrezzatura dell’azienda, distinguendo se all’interno o all’esterno dell’azienda, ad esempio sgombero della neve, trasporti, manutenzione del paesaggio, servizi agricoli ed ambientali, ecc.

6.01.07.01

 

 

Agricoli (per altre aziende)

6.01.07.02

 

 

Non agricoli

6.01.08

 

Silvicoltura

Lavori di silvicoltura realizzati per mezzo della manodopera agricola e dei macchinari e degli impianti dell’azienda utilizzati in generale per scopi agricoli.

6.01.99

 

Altro

Altre attività lucrative collegate direttamente all’azienda non menzionate altrove.

6.02

VI. ii) Entità delle altre attività remunerative collegate direttamente all’azienda

6.02.01

 

Percentuale della produzione finale dell’azienda

Quota del fatturato delle altre attività lucrative collegate direttamente all’azienda rispetto al fatturato totale dell’azienda (compresi i pagamenti diretti).

Formula

VII.   SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

7.01

L’azienda ha usufruito di una delle seguenti misure per lo sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni

Devono essere raccolte informazioni per stabilire se l’azienda nel corso degli ultimi tre anni ha usufruito di una delle seguenti misure di sviluppo rurale secondo gli standard e le norme specificate nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (9) o, se del caso, nella legislazione più recente.

7.01.01

 

Utilizzo di servizi di consulenza

Articolo 24 del regolamento (CE) n. 1698/2005: utilizzo di servizi di consulenza.

7.01.02

 

Ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1698/2005: ammodernamento delle aziende agricole.

7.01.03

 

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali.

7.01.04

 

Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria

Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005: rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria.

7.01.05

 

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005: partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.

7.01.06

 

Indennità Natura 2000 per terreni agricoli

Articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005: indennità Natura 2000.

7.01.07

 

Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005: indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

7.01.08

 

Pagamenti agroambientali

Articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005: pagamenti agroambientali.

7.01.08.01

 

 

Di cui nel quadro dell’agricoltura biologica

Articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005: pagamenti agroambientali, quando l’azienda pratica l’agricoltura secondo gli standard e le norme specificati nel regolamento (CE) n. 834/2007.

7.01.09

 

Pagamenti per il benessere degli animali

Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005: pagamenti per il benessere degli animali.

7.01.10

 

Diversificazione in attività non agricole

Articolo 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005: diversificazione in attività non agricole.

7.01.11

 

Incentivazione di attività turistiche

Articolo 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005: incentivazione di attività turistiche.


(1)  Le definizioni di base dell’azienda agricola e dell’unità di bestiame figurano all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1166/2008.

(2)  Da non indicare nel 2010.

(3)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(4)  GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(6)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(7)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(8)  Da non indicare nel 2013.

(9)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(10)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.


ALLEGATO III

Definizioni delle caratteristiche da utilizzare per l’indagine comunitaria sui metodi di produzione agricola

I.   METODI DI LAVORAZIONE DEL TERRENO

1.01

Lavorazione convenzionale (aratro a versoio o aratro a disco)

Seminativi lavorati in modo convenzionale, mediante rovesciamento del terreno, abitualmente con aratro a versoio o aratro a disco, seguito da una seconda aratura effettuata con un erpice a dischi.

1.02

Lavorazione conservativa (lavorazione ridotta)

Seminativi trattati con aratura conservativa (ridotta), una tecnica o un insieme di tecniche che lasciano residui vegetali (almeno 30 %) sulla superficie del suolo per limitare l’erosione e trattenere l’umidità, di norma senza rovesciamento del terreno.

1.03

Non lavorazione del terreno (semina diretta)

Seminativi che non sono lavorati tra il raccolto e la semina.

II.   CONSERVAZIONE DEL SUOLO

2.01

Copertura invernale del suolo

Modo in cui i seminativi sono coperti di piante o di loro residui o lasciati nudi in inverno.

2.01.01

 

Coltura invernale normale

Seminativi seminati in autunno per la coltura di piante invernali (piante che crescono in inverno, come il frumento invernale), abitualmente raccolte o utilizzate come pascolo.

2.01.02

 

Coltura di copertura o coltura intercalare

Seminativi sui quali piante sono seminate allo scopo specifico di ridurre le perdite di suolo, nutrienti e prodotti fitosanitari in inverno o in altri periodi in cui, senza queste colture, le terre sarebbero nude ed esposte a tali perdite. Sono coltivazioni di interesse economico ridotto, che hanno come scopo principale la protezione dei terreni.

Sono abitualmente arate in primavera prima di seminare un’altra coltura e non vengono raccolte o utilizzate per il pascolo.

2.01.03

 

Residui colturali

Seminativi coperti in inverno dai residui vegetali e delle stoppie dell’annata agraria precedente. Le colture intercalari e di copertura sono escluse.

2.01.04

 

Suolo nudo

Seminativi che sono arati o altrimenti lavorati in autunno e che in inverno non sono seminati né coperti da residui vegetali e restano nudi fino alle operazioni agrotecniche di pre-semina o di semina della primavera seguente.

2.02

Rotazione colturale

2.02.01

 

Quota di seminativi non compresi nella rotazione colturale programmata

Seminativi che sono utilizzati per la stessa coltura durante almeno tre anni consecutivi e non entrano nella rotazione programmata.

La rotazione è la pratica che consiste nell’alternare colture annuali su un dato appezzamento in un ordine o una sequenza predefiniti in annate agricole successive, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente sullo stesso appezzamento. Se la stessa pianta è coltivata in maniera continuata, si può utilizzare per designare la situazione il termine di monocoltura.

III.   ELEMENTI PAESAGGISTICI

3.01

Elementi lineari sottoposti a manutenzione negli ultimi tre anni

Gli elementi lineari sono gli allineamenti dovuti all’opera dell’uomo di alberi, arbusti o cespugli, pareti di pietre, ecc. che servono generalmente a delimitare gli appezzamenti.

3.01.a

 

Siepi

Allineamenti di arbusti o di cespugli che formano una siepe, talvolta con un filare centrale di alberi.

3.01.b

 

Filari di alberi

Allineamenti continui di vegetazione boscosa, che delimita generalmente appezzamenti all’interno delle superfici agricole o lungo strade o corsi d’acqua.

3.01.c

 

Muri di pietra

Strutture di mattoni o di pietre create dall’uomo, ad esempio muri a secco o a malta.

3.02

Elementi lineari di nuova realizzazione negli ultimi tre anni

3.02.a

 

Siepi

3.02.b

 

Filari di alberi

3.02.c

 

Muri di pietra

IV.   PASCOLI

4.01

Pascolo nell’azienda agricola

4.01.01

 

Superficie pascolata nell’anno di riferimento

Superficie totale dei prati di proprietà dell’azienda agricola, affittati da essa o attribuiti ad essa in altro modo e utilizzati per il pascolo degli animali durante l’anno di riferimento.

4.01.02

 

Durata del pascolo degli animali all’aperto

Numero di mesi di pascolo su prati di proprietà dell’azienda agricola, affittati da essa o attribuiti ad essa in altro modo durante l’anno di riferimento.

4.02

Pascolo su terre comuni

Le terre comuni sono terre che non appartengono direttamente all’azienda agricola, ma a cui si applicano diritti di godimento. Può trattarsi di pascoli, di superfici orticole o altre superfici.

Generalmente, le terre comuni sono superficie agricola utilizzata di proprietà di un ente pubblico (Stato, comune, ecc.) e sulla quale una persona può esercitare un diritto di godimento, in generale con altre persone.

4.02.01

 

Totale degli animali al pascolo su terre comuni

4.02.02

 

Durata del pascolo degli animali su terre comuni

Numero di mesi di pascolo su prati comuni durante l’anno di riferimento.

V.   RICOVERI DEGLI ANIMALI

5.01

Bovini

5.01.01

 

Stabulazione fissa con letame solido e purino

Edifici in cui gli animali sono attaccati al loro posto e non sono liberi di muoversi, e in cui le deiezioni sono di norma rimosse meccanicamente come letame solido/stallatico.

5.01.02

 

Stabulazione fissa con liquame

Edifici in cui gli animali sono attaccati al loro posto e non sono liberi di muoversi, in cui le deiezioni solide e liquide sono smaltite sotto il suolo in un pozzo dove formano il liquame.

5.01.03

 

Stabulazione libera con letame solido e purino

Edifici in cui gli animali sono liberi di muoversi e in cui le deiezioni sono di norma rimosse meccanicamente come letame solido/stallatico.

5.01.04

 

Stabulazione libera con liquame

Edifici in cui gli animali sono liberi di muoversi, le deiezioni solide e liquide sono smaltite sotto il suolo in un pozzo dove formano il liquame, o possono essere raschiate dai corridoi in cemento e raccolte in vasche o bacini, con il liquame depositato su aree esterne.

5.01.99

 

Altro

Altri tipi di edifici non corrispondenti alle descrizioni precedenti.

5.02

Suini

5.02.01

 

Su pavimentazione parzialmente fessurata

Edifici il cui suolo è parzialmente fessurato; una parte del suolo presenta fessure per lo smaltimento delle deiezioni solide e liquide, che cadono in un pozzo dove formano il liquame.

5.02.02

 

Su pavimentazione totalmente fessurata

Edifici il cui suolo è interamente fessurato; tutto il suolo presenta fessure per lo smaltimento delle deiezioni solide e liquide, che cadono in un pozzo dove formano il liquame.

5.02.03

 

Su lettiera di paglia (lettiera permanente-stabulazione libera)

Edifici il cui suolo è coperto di uno strato spesso di lettiera (paglia, torba, segatura o altro materiale simile che agglomera le deiezioni solide e liquidi), che è rimosso solo ad intervalli di tempo che possono essere di molti mesi.

5.02.99

 

Altro

Altri tipi di edifici non corrispondenti alle descrizioni precedenti.

5.03

Galline ovaiole

5.03.01

 

Su lettiera di paglia (lettiera permanente-stabulazione libera)

Edifici il cui suolo è coperto di uno strato spesso di lettiera (paglia, torba, segatura o altro materiale simile che agglomera le deiezioni solide e liquidi), che è rimosso solo ad intervalli di tempo che possono essere di molti mesi.

5.03.02

 

In gabbia (di ogni tipo)

Edifici in cui le galline ovaiole sono tenute in gabbie, ciascuna delle quali può contenerne una o più.

5.03.02.01

 

 

In gabbia con nastro trasportatore della pollina

Gabbie in batteria in cui le deiezioni sono raccolte meccanicamente da un nastro trasportatore che passa sotto le gabbie e trasportate fuori dell’edificio per formare letame solido/stallatico.

5.03.02.02

 

 

Gabbia di batteria con fossa profonda

Gabbie in batteria in cui le deiezioni cadono in un pozzo situato sotto le gabbie dove formano il liquame.

5.03.02.03

 

 

Gabbia di batteria di tipo sopraelevato

Gabbie in batteria in cui le deiezioni cadono sul suolo sotto le gabbie dove formano letame solido/stallatico, che è rimosso meccanicamente a intervalli regolari.

5.03.99

 

Altro

Altri tipi di edifici non corrispondenti alle descrizioni precedenti.

VI.   APPLICAZIONE DEL LETAME

6.01

Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il letame solido/stallatico

6.01.01

 

Totale

Superficie agricola utilizzata totale dell’azienda sulla quale è stato sparso durante l’anno di riferimento letame solido/stallatico.

6.01.02

 

Con incorporazione immediata

Superficie agricola utilizzata totale dell’azienda sulla quale il letame sparso è stato incorporato meccanicamente nel suolo mediante tecniche che permettono il suo assorbimento immediato.

6.02

Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il liquame

6.02.01

 

Totale

Superficie agricola utilizzata totale dell’azienda sulla quale è stato sparso durante l’anno di riferimento liquame.

6.02.02

 

Con incorporazione immediata o iniezione

Superficie agricola utilizzata totale dell’azienda sulla quale il liquame sparso è stato incorporato meccanicamente nel suolo mediante tecniche che permettono il suo assorbimento immediato, o nella quale il liquame è stato iniettato direttamente durante la sua applicazione.

6.03

Percentuale della produzione totale di letame esportata dall’azienda

Quantità di concime e di liquame venduto o rimosso dall’azienda, stimata in percentuale del volume totale di concime e di liquame prodotto nell’azienda durante l’anno di riferimento.

VII.   STRUTTURE DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEL LETAME

7.01

Strutture di stoccaggio del:

7.01.01

 

Letame solido

Strutture di stoccaggio del letame solido su una superficie impermeabile con un dispositivo di contenimento dello scolo, con o senza tetto.

Il letame solido è costituito da escrementi di animali domestici, con o senza strame, comprendenti eventualmente una piccola parte di urine.

7.01.02

 

Purino

Serbatoio stagno, coperto o no, o bacino a pareti multiple destinato allo stoccaggio di purino.

Il purino è costituito da urine di animali domestici, comprendenti eventualmente una piccola parte di escrementi e/o d’acqua.

7.01.03

 

Liquame

Serbatoio stagno, coperto o no, o bacino a pareti multiple destinato allo stoccaggio di liquame.

Per liquame s’intende il letame liquido, cioè una miscela di escrementi e di urine di animali domestici, addizionati eventualmente d’acqua e comprendenti, se del caso, una piccola parte di strame.

7.01.03.01

 

 

Vasca per liquame

Vasca, generalmente in materiale stagno, utilizzata per lo stoccaggio del liquame.

7.01.03.02

 

 

Laguna

Pozzo scavato nel suolo, generalmente a pareti multiple, utilizzato per lo stoccaggio del liquame.

7.02

Le strutture di stoccaggio sono coperte?

Strutture di stoccaggio del letame coperte (ad esempio con un coperchio in calcestruzzo, un telone, ecc.) in un modo che le protegge dalla pioggia o da altre precipitazioni e che permette di ridurre le emanazioni di ammoniaca.

 

 

Letame solido

 

 

Purino

 

 

Liquame

VIII.   IRRIGAZIONE

8.01

Superficie irrigata

8.01.01

 

Superficie media irrigata nel corso degli ultimi tre anni

Superficie agricola utilizzata media dell’azienda che è stata irrigata nel corso degli ultimi tre anni, compreso l’anno di riferimento.

8.01.02

 

Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti

Superficie delle colture che, nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine, sono state effettivamente irrigate almeno una volta, ripartita per categorie di colture.

Le colture sono definite nella sezione II «Superfici».

8.01.02.01

 

 

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) (esclusi granturco e riso)

8.01.02.02

 

 

Granturco (granella e mais verde)

8.01.02.03

 

 

Riso

8.01.02.04

 

 

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

8.01.02.05

 

 

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

8.01.02.06

 

 

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

8.01.02.07

 

 

Colza e ravizzone

8.01.02.08

 

 

Girasole

8.01.02.09

 

 

Colture tessili (lino, canapa, altre colture tessili)

8.01.02.10

 

 

Ortaggi freschi, meloni e fragole — di pieno campo

8.01.02.11

 

 

Erbai temporanei e prati e pascoli permanenti

8.01.02.12

 

 

Altre coltivazioni per seminativi

8.01.02.13

 

 

Frutteti e piantagioni di bacche

8.01.02.14

 

 

Agrumeti

8.01.02.15

 

 

Oliveti

8.01.02.16

 

 

Vigneti

8.02

Metodi d’irrigazione utilizzati

8.02.01

 

Irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, a solchi)

Scorrimento dell’acqua sul terreno, per sommersione dell’intera superficie o scorrimento lungo piccoli solchi tra le file delle colture, utilizzando la forza di gravità.

8.02.02

 

Irrigazione per aspersione

Irrigazione delle piante aspergendo i blocchi di terreno con acqua ad alta pressione in forma di pioggia.

8.02.03

 

Irrigazione a goccia

Irrigazione mediante sgocciolamento dell’acqua ai piedi delle piante, o con microirroratori o mediante nebulizzazione.

8.03

Provenienza delle acque utilizzate nell’azienda per l’irrigazione

Provenienza delle acque, o della maggior parte di esse, utilizzate nell’azienda per l’irrigazione.

8.03.01

 

Acque sotterranee all’interno dell’azienda

Fonti situate nell’azienda o nelle vicinanze, che utilizzano acqua pompata da pozzi forati o scavati o che fluisce liberamente da fonti naturali o simili.

8.03.02

 

Acque superficiali all’interno dell’azienda (bacini naturali o artificiali)

Piccoli bacini naturali o artificiali, interamente situati nell’azienda o utilizzati da una sola azienda.

8.03.03

 

Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d’acqua al di fuori dell’azienda

Acque dolci superficiali (laghi, fiumi, altri corsi d’acqua), non create artificialmente a scopo d’irrigazione.

8.03.04

 

Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell’acqua

Fonti d’acqua esterne all’azienda, diverse da quelle menzionate alla rubrica «Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d’acqua al di fuori dell’azienda», accessibili almeno a due aziende. L’accesso a queste fonti d’acqua è generalmente a pagamento.

8.03.99

 

Altre fonti

Altre fonti d’acqua di irrigazione, non menzionate altrove. Può trattarsi di fonti altamente saline come l’Atlantico e il Mediterraneo, che vengono trattate (desalinizzate) per ridurne la concentrazione di sale prima dell’utilizzazione, oppure di fonti salmastre (di basso tenore salino), come il Mar Baltico e alcuni fiumi, che possono essere utilizzate direttamente senza trattamento. Può anche trattarsi di acque reflue sottoposte a trattamento e distribuite agli utenti come acque reflue depurate.

8.04

Volume d’acqua utilizzato annualmente per l’irrigazione

Volume d’acqua utilizzata per l’irrigazione nell’azienda nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine, indipendentemente dalla sua origine.


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 329/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2009 DELLA COMMISSIONE,

del 30 novembre 2009,

recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per poter assicurare la comparabilità dei dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni effettuati negli Stati membri e l'attendibilità dei documenti di sintesi da compilare a livello comunitario è necessario che le variabili dei censimenti di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 siano definite e disaggregate in modo identico in tutti gli Stati membri. Conformemente al regolamento (CE) n. 763/2008 la Commissione europea è pertanto tenuta a adottare specifiche tecniche per tali variabili e le loro classificazioni.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e le loro classificazioni, necessarie ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008. L'allegato del presente regolamento elenca le specifiche tecniche da applicare ai dati da trasmettere alla Commissione europea per l'anno di riferimento 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14.


ALLEGATO

Specifiche tecniche delle variabili dei censimenti e delle loro classificazioni

Le specifiche tecniche sono presentate come segue:

a ogni variabile è attribuita una denominazione;

la denominazione della variabile può essere seguita da specifiche tecniche che si riferiscono a tale variabile in generale;

seguono poi una o più classificazioni della variabile; per alcune variabili sono fornite infatti più di una classificazione, ciascuna con un differente livello di disaggregazione: in tal caso, le classificazioni con il maggior livello di dettaglio sono contraddistinte con la lettera «H», quelle con un livello di dettaglio medio con la lettera «M» e quelle con il livello di dettaglio minimo con la lettera «L»;

i totali cui si applicano le disaggregazioni sono specificati; ciascuna classificazione può essere seguita da ulteriori specifiche tecniche proprie a tale disaggregazione.

Le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 763/2008 si applicano anche al presente regolamento.

Variabile «Luogo di dimora abituale»

Nell'applicare la definizione di «dimora abituale» di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008 gli Stati membri riservano il seguente trattamento ai casi speciali.

a)

Se una persona risiede regolarmente in più luoghi durante l'anno, si considera come suo luogo di dimora abituale quello in cui essa trascorre la maggior parte dell'anno, a prescindere dal fatto che tale luogo sia ubicato in un'altra parte del paese o all'estero. Tuttavia, per le persone che lavorano lontano da casa durante la settimana e che fanno ritorno a casa nei weekend, si considera come luogo di dimora abituale il luogo in cui abitano, a prescindere dal fatto che il loro posto di lavoro sia ubicato in un'altra parte del paese o all'estero.

b)

Per gli alunni delle scuole elementari e gli studenti delle scuole secondarie che risiedono lontano da casa durante l'anno scolastico si considera come luogo di dimora abituale il luogo di residenza della famiglia, a prescindere dal fatto che il loro luogo di studio sia ubicato in un'altra parte del paese o all'estero.

c)

Per gli studenti universitari che risiedono lontano da casa durante gli studi si considera come luogo di dimora abituale quello del loro alloggio nel corso degli studi, a prescindere dal fatto che si tratti di una convivenza (convitto) o di un alloggio privato e a prescindere dal fatto che il loro luogo di studio sia ubicato in un'altra parte del paese o all'estero. Eccezionalmente, quando il luogo di studio sia ubicato nello stesso paese, si può considerare come luogo di dimora abituale il luogo di residenza della famiglia.

d)

Una convivenza è considerata il luogo di dimora abituale di tutti coloro che vivono in tale convivenza e che al momento del censimento vi hanno trascorso, o prevedono di trascorrervi, 12 mesi o più.

e)

La regola generale circa il luogo in cui è trascorsa la maggior parte del proprio periodo quotidiano di riposo si applica ai militari di leva e ai membri delle forze armate che vivono in caserme o campi militari.

f)

Come luogo di dimora abituale delle persone senza fissa dimora o senza tetto, dei nomadi, dei vagabondi e delle persone cui è estraneo il concetto di dimora abituale si prende in considerazione il luogo di censimento.

g)

Per il bambino che abita alternativamente in due luoghi distinti (ad esempio, il figlio di genitori divorziati) si considera come suo luogo di dimora abituale quello dove trascorre la maggior parte del tempo. Qualora il tempo trascorso dal bambino con i genitori sia equamente diviso tra questi, si prende in considerazione il luogo in cui si trova il bambino la notte del censimento.

Sulla base della definizione del luogo di dimora abituale, le persone abitualmente residenti nel luogo di censimento ma assenti alla data del censimento, o che si suppone siano assenti per meno di un anno, sono considerate come persone temporaneamente assenti e sono incluse pertanto nel totale della popolazione. Per contro, le persone che vivono, o che si suppone vivranno, al di fuori del luogo di censimento per un anno o più non sono considerate temporaneamente assenti e sono pertanto escluse dal totale della popolazione. Ciò a prescindere dal fatto dalla durata delle visite che tali persone possano fare di tanto in tanto alle loro famiglie.

Le persone censite che non soddisfano i criteri riguardo alla dimora abituale nel luogo di censimento, ossia che non vivono o non prevedono di vivere nel luogo di censimento per un periodo continuativo di almeno 12 mesi, sono considerate temporaneamente presenti e non sono pertanto incluse nel totale della popolazione abitualmente dimorante.

Area geografica (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

Totale (sul territorio dello Stato membro)

0.

0.

0.

0.

x.

Tutte le regioni NUTS 1 dello Stato membro

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Tutte le regioni NUTS 2 dello Stato membro

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Tutte le regioni NUTS 3 dello Stato membro

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Tutte le regioni LAU 2 dello Stato membro

 

 

 

x.x.x.x.

Sono da disaggregare per «area geografica» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone (luogo di dimora abituale). Tale articolazione può anche essere utilizzata per disaggregare regionalmente i totali cui non si applicano le variabili «Luogo di dimora abituale» né «Luogo di lavoro».

Per le disaggregazioni per «area geografica» si utilizzano le versioni della classificazione delle unità territoriali a fini statistici (NUTS) e della classificazione delle unità amministrative locali (LAU) applicabili alla data del 1o gennaio 2011.

Variabile «Luogo di lavoro»

Il luogo di lavoro è l'area geografica nella quale lavora una persona occupata alla data di riferimento.

Il luogo di lavoro delle persone che lavorano principalmente a casa propria coincide con la loro dimora abituale. Con il termine «lavorano» si intende il lavoro svolto in qualità di «occupato» secondo la definizione data nella variabile «Condizione professionale attuale». Per persone che lavorano «principalmente» a casa propria si intendono le persone che lavorano esclusivamente o per la maggior parte del tempo a casa loro e non, o solo in misura minore, in un luogo di lavoro diverso dal luogo in cui abitano.

Luogo di lavoro (2)

LPW.N.

LPW.L.

0.

Totale

0.

0.

1.

Sul territorio dello Stato membro

1.

1.

 

1.x.

Tutte le regioni NUTS 1 dello Stato membro

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Tutte le regioni NUTS 2 dello Stato membro

 

1.x.x.

2.

Non sul territorio dello Stato membro

2.

2.

3.

Non applicabile (la persona non lavora)

3.

3.

Sono da disaggregare per «luogo di lavoro» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Per le disaggregazioni per «luogo di lavoro» si utilizza la versione della classificazione delle unità territoriali a fini statistici (NUTS) applicabili alla data del 1o gennaio 2011.

Variabile «Località»

Per località si intende un insieme di popolazione a sé stante, ossia un'area definita dalla popolazione che abita in edifici vicini o contigui. Tali edifici possono:

a)

formare uno spazio edificato continuo, con una struttura stradale chiaramente riconoscibile;

b)

comprendere, pur senza costituire un siffatto spazio edificato, un gruppo di edifici conosciuto localmente con un nome proprio; oppure

c)

costituire, pur senza soddisfare nessuno dei due suddetti criteri, un gruppo di edifici separati l'uno dall'altro da un intervallo non superiore a 200 metri.

Nell'applicare tale definizione si considera che determinate categorie di utilizzazione del territorio non interrompono la continuità di uno spazio edificato. Queste categorie comprendono: fabbricati e impianti industriali e commerciali, parchi pubblici, parchi giochi e giardini, campi da calcio e altri impianti sportivi, fiumi attraversati da ponti, linee ferroviarie, canali, cimiteri, parcheggi e altre infrastrutture di trasporto.

Le regioni LAU 2 con una popolazione totale inferiore a 2 000 abitanti possono essere considerate come un'unica località.

Per abitanti di una località si intendono le persone che dimorano abitualmente in quella località.

Una casa sparsa deve essere assegnata alla categoria prevista per il numero di persone che hanno dimora abituale in quell'edificio.

Dimensione della località

LOC.

0.

Totale

0.

1.

1 000 000 di abitanti e più

1.

2.

500 000 - 999 999 abitanti

2.

3.

200 000 - 499 999 abitanti

3.

4.

100 000 - 199 999 abitanti

4.

5.

50 000 - 99 999 abitanti

5.

6.

20 000 - 49 999 abitanti

6.

7.

10 000 - 19 999 abitanti

7.

8.

5 000 - 9 999 abitanti

8.

9.

2 000 - 4 999 abitanti

9.

10.

1 000 - 1 999 abitanti

10.

11.

500 - 999 abitanti

11.

12.

200 - 499 abitanti

12.

13.

Meno di 200 abitanti

13.

Sono da disaggregare per «dimensione della località» tutti i totali o i totali parziali delle unità che possono essere ubicate in «località», compresi tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Variabile «Sesso»

Sesso

SEX.

0.

Totale

0.

1.

Maschi

1.

2.

Femmine

2.

Sono da disaggregare per «sesso» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Variabile «Età»

Va registrata l'età alla data di riferimento (in anni compiuti).

Età

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

Meno di 15 anni

1.

1.

1.

 

1.1.

Meno di 5 anni

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

Meno di 1 anno

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2.

1 anno

 

 

1.1.2.

 

 

1.1.3.

2 anni

 

 

1.1.3.

 

 

1.1.4.

3 anni

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

4 anni

 

 

1.1.5.

 

1.2.

Da 5 a 9 anni

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

5 anni

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

6 anni

 

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

7 anni

 

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

8 anni

 

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

9 anni

 

 

1.2.5.

 

1.3.

Da 10 a 14 anni

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

10 anni

 

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

11 anni

 

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

12 anni

 

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

13 anni

 

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

14 anni

 

 

1.3.5.

2.

Da 15 a 29 anni

2.

2.

2.

 

2.1.

Da 15 a 19 anni

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

15 anni

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

16 anni

 

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

17 anni

 

 

2.1.3.

 

 

2.1.4.

18 anni

 

 

2.1.4.

 

 

2.1.5.

19 anni

 

 

2.1.5.

 

2.2.

Da 20 a 24 anni

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

20 anni

 

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

21 anni

 

 

2.2.2.

 

 

2.2.3.

22 anni

 

 

2.2.3.

 

 

2.2.4.

23 anni

 

 

2.2.4.

 

 

2.2.5.

24 anni

 

 

2.2.5.

 

2.3.

Da 25 a 29 anni

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1.

25 anni

 

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

26 anni

 

 

2.3.2.

 

 

2.3.3.

27 anni

 

 

2.3.3.

 

 

2.3.4.

28 anni

 

 

2.3.4.

 

 

2.3.5.

29 anni

 

 

2.3.5.

3.

Da 30 a 49 anni

3.

3.

3.

 

3.1.

Da 30 a 34 anni

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

30 anni

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

31 anni

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

32 anni

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

33 anni

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

34 anni

 

 

3.1.5.

 

3.2.

Da 35 a 39 anni

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1.

35 anni

 

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

36 anni

 

 

3.2.2.

 

 

3.2.3.

37 anni

 

 

3.2.3.

 

 

3.2.4.

38 anni

 

 

3.2.4.

 

 

3.2.5.

39 anni

 

 

3.2.5.

 

3.3.

Da 40 a 44 anni

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1.

40 anni

 

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

41 anni

 

 

3.3.2.

 

 

3.3.3.

42 anni

 

 

3.3.3.

 

 

3.3.4.

43 anni

 

 

3.3.4.

 

 

3.3.5.

44 anni

 

 

3.3.5.

 

3.4.

Da 45 a 49 anni

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1.

45 anni

 

 

3.4.1.

 

 

3.4.2.

46 anni

 

 

3.4.2.

 

 

3.4.3.

47 anni

 

 

3.4.3.

 

 

3.4.4.

48 anni

 

 

3.4.4.

 

 

3.4.5.

49 anni

 

 

3.4.5.

4.

Da 50 a 64 anni

4.

4.

4.

 

4.1.

Da 50 a 54 anni

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

50 anni

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

51 anni

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

52 anni

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

53 anni

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

54 anni

 

 

4.1.5.

 

4.2.

Da 55 a 59 anni

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1.

55 anni

 

 

4.2.1.

 

 

4.2.2.

56 anni

 

 

4.2.2.

 

 

4.2.3.

57 anni

 

 

4.2.3.

 

 

4.2.4.

58 anni

 

 

4.2.4.

 

 

4.2.5.

59 anni

 

 

4.2.5.

 

4.3.

Da 60 a 64 anni

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1.

60 anni

 

 

4.3.1.

 

 

4.3.2.

61 anni

 

 

4.3.2.

 

 

4.3.3.

62 anni

 

 

4.3.3.

 

 

4.3.4.

63 anni

 

 

4.3.4.

 

 

4.3.5.

64 anni

 

 

4.3.5.

5.

Da 65 a 84 anni

5.

5.

5.

 

5.1.

Da 65 a 69 anni

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1.

65 anni

 

 

5.1.1.

 

 

5.1.2.

66 anni

 

 

5.1.2.

 

 

5.1.3.

67 anni

 

 

5.1.3.

 

 

5.1.4.

68 anni

 

 

5.1.4.

 

 

5.1.5.

69 anni

 

 

5.1.5.

 

5.2.

Da 70 a 74 anni

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1.

70 anni

 

 

5.2.1.

 

 

5.2.2.

71 anni

 

 

5.2.2.

 

 

5.2.3.

72 anni

 

 

5.2.3.

 

 

5.2.4.

73 anni

 

 

5.2.4.

 

 

5.2.5.

74 anni

 

 

5.2.5.

 

5.3.

Da 75 a 79 anni

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1.

75 anni

 

 

5.3.1.

 

 

5.3.2.

76 anni

 

 

5.3.2.

 

 

5.3.3.

77 anni

 

 

5.3.3.

 

 

5.3.4.

78 anni

 

 

5.3.4.

 

 

5.3.5.

79 anni

 

 

5.3.5.

 

5.4.

Da 80 a 84 anni

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1.

80 anni

 

 

5.4.1.

 

 

5.4.2.

81 anni

 

 

5.4.2.

 

 

5.4.3.

82 anni

 

 

5.4.3.

 

 

5.4.4.

83 anni

 

 

5.4.4.

 

 

5.4.5.

84 anni

 

 

5.4.5.

6.

85 anni e più

6.

6.

6.

 

6.1.

Da 85 a 89 anni

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1.

85 anni

 

 

6.1.1.

 

 

6.1.2.

86 anni

 

 

6.1.2.

 

 

6.1.3.

87 anni

 

 

6.1.3.

 

 

6.1.4.

88 anni

 

 

6.1.4.

 

 

6.1.5.

89 anni

 

 

6.1.5.

 

6.2.

Da 90 a 94 anni

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1.

90 anni

 

 

6.2.1.

 

 

6.2.2.

91 anni

 

 

6.2.2.

 

 

6.2.3.

92 anni

 

 

6.2.3.

 

 

6.2.4.

93 anni

 

 

6.2.4.

 

 

6.2.5.

94 anni

 

 

6.2.5.

 

6.3.

Da 95 a 99 anni

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1.

95 anni

 

 

6.3.1.

 

 

6.3.2.

96 anni

 

 

6.3.2.

 

 

6.3.3.

97 anni

 

 

6.3.3.

 

 

6.3.4.

98 anni

 

 

6.3.4.

 

 

6.3.5.

99 anni

 

 

6.3.5.

 

6.4.

100 anni e più

 

6.4.

6.4.

Sono da disaggregare per «età» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Variabile «Stato civile de jure»

Lo stato civile è definito come la posizione (giuridica) di un individuo relativamente alle disposizioni di legge (o agli usi) in materia di matrimonio del paese (ossia lo stato de jure).

Una persona è classificata secondo lo stato civile de jure più recentemente acquisito alla data di riferimento.

Gli Stati membri trasmettono dati sulle convivenze registrate se dispongono di un quadro giuridico per disciplinare le convivenze che:

a)

determinano obblighi giuridici coniugali tra due persone,

b)

non sono matrimoni e

c)

impediscono a una persona coniugata o gravata dagli obblighi giuridici derivanti da una siffatta attuale convivenza di assumere contemporaneamente un obbligo giuridico in forza di un nuovo matrimonio o di un'altra siffatta convivenza con una persona diversa.

Stato civile de jure

LMS.

0.

Totale

0.

1.

Mai coniugati e mai conviventi registrati

1.

2.

Coniugati

2.

 

2.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

2.1.

 

2.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

2.2.

3.

Vedovi (non risposati né conviventi registrati)

3.

4.

Divorziati (non risposati né conviventi registrati)

4.

5.

Conviventi registrati

5.

 

5.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

5.1.

 

5.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

5.2.

6.

Convivenze registrate sciolte per la morte del convivente (persone non risposate né in una nuova convivenza registrata)

6.

7.

Convivenze registrate sciolte per decisione giudiziale (persone non risposate né in una nuova convivenza registrata)

7.

8.

Non precisato

8.

Sono da disaggregare per «stato civile de jure» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

In quegli Stati membri in cui la legislazione contempla la separazione legale dei coniugi, le persone separate legalmente sono classificate nella modalità «Coniugati» (LMS.2.).

Variabile «Condizione professionale attuale»

Per «condizione professionale attuale» si intende la relazione di una persona con l'attività economica sulla base di un periodo di riferimento di una settimana. Quest'ultima può essere specificata, recente, fissa, di calendario, l'ultima settimana completa di calendario o corrispondere agli ultimi sette giorni precedenti il censimento.

La «popolazione attualmente economicamente attiva» comprende tutte le persone che soddisfano le condizioni per essere incluse tra gli occupati o i disoccupati.

Gli occupati comprendono tutte le persone di 15 anni o più che durante la settimana di riferimento:

a)

hanno prestato almeno un'ora di lavoro retribuita, o remunerata in denaro o in natura, oppure

b)

erano temporaneamente assenti da un lavoro subordinato che avevano già svolto e con il quale mantenevano un legame formale o da un lavoro autonomo.

I lavoratori dipendenti temporaneamente non al lavoro sono considerati lavoratori retribuiti a condizione che mantengano un legame formale con il loro lavoro. I possibili motivi per tali assenze temporanee sono:

a)

malattia o infortunio;

b)

festività o ferie;

c)

sciopero o serrata;

d)

assenza per ragioni di studio o di formazione;

e)

maternità o congedo parentale;

f)

riduzione dell'attività economica;

g)

sospensione temporanea del lavoro per vari motivi, quali maltempo, guasti tecnici o elettrici, mancanza di materie prime o di carburante; oppure

h)

altra assenza temporanea, con o senza permesso.

Il legame formale con il lavoro è determinato secondo uno o più dei seguenti criteri:

a)

la percezione in via continuativa di un salario o di uno stipendio;

b)

la garanzia di riprendere il lavoro al termine del periodo di inattività o l'esistenza di un accordo circa la data della ripresa del lavoro;

c)

il periodo di assenza dal lavoro trascorso che, quantunque rilevante, può corrispondere al periodo per il quale i lavoratori hanno diritto a percepire una indennità senza essere obbligati ad accettare altri lavori.

I lavoratori indipendenti (esclusi i coadiuvanti familiari) sono considerati «occupati» se hanno lavorato come tali durante la settimana di riferimento o se sono temporaneamente assenti dal lavoro mentre nel frattempo la loro impresa continua ad esistere.

I coadiuvanti familiari sono considerati «occupati» se hanno lavorato come tali durante la settimana di riferimento.

I disoccupati comprendono tutte le persone di 15 anni o più che erano:

a)

«senza lavoro», ossia non erano lavoratori retribuiti o lavoratori indipendenti durante la settimana di riferimento,

b)

«disponibili a lavorare», ossia erano disponibili a lavorare come lavoratori retribuiti o lavoratori indipendenti durante la settimana di riferimento e nelle due settimane successive, e

c)

«in cerca di lavoro», ossia avevano assunto iniziative specifiche per poter lavorare come lavoratori retribuiti o lavoratori indipendenti nelle quattro settimane che si sono concluse con la settimana di riferimento.

La modalità «Persone attualmente non economicamente attive» comprende le persone che non hanno raggiunto l'età minima fissata a livello nazionale per svolgere un'attività economica.

Nell'attribuire a ciascuna persona una singola condizione professionale, va data la preferenza alla condizione di «occupato» rispetto a quella di «disoccupato» e alla condizione di «disoccupato» rispetto a quella di «persona attualmente non economicamente attiva».

Condizione professionale attuale

CAS.L.

CAS.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Persone attualmente economicamente attive

1.

1.

 

1.1.

Occupati

1.1.

1.1.

 

1.2.

Disoccupati

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

Disoccupati, precedentemente occupati

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Disoccupati, mai precedentemente occupati

 

1.2.2.

2.

Persone attualmente non economicamente attive

2.

2.

 

2.1.

Persone che non hanno raggiunto l'età minima fissata a livello nazionale per svolgere un'attività economica

 

2.1.

 

2.2.

Titolari di pensioni o percettori di redditi da capitale

 

2.2.

 

2.3.

Studenti (non economicamente attivi)

 

2.3.

 

2.4.

Casalinghe e altri

 

2.4.

 

 

2.4.1.

Casalinghe (facoltativo)

 

2.4.1.

 

 

2.4.2.

Altri (facoltativo)

 

2.4.2.

3.

Non precisata

3.

3.

Sono da disaggregare per «condizione professionale attuale» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Nell'attribuire a ciascuna persona attualmente non economicamente attiva una singola condizione professionale, va data la preferenza alla condizione di «persona che non ha raggiunto l'età minima fissata a livello nazionale per svolgere un'attività economica» rispetto a quella di «titolare di pensione o percettore di redditi da capitale», alla condizione di «titolare di pensione o percettore di redditi da capitale» rispetto a quella di «studente (non economicamente attivo)» e alla condizione di «studente (non economicamente attivo)» rispetto a quella di «casalinga e altro».

La modalità «Studenti (non economicamente attivi)» (CAS.H.2.3.) comprende pertanto gli studenti dell'insegnamento secondario e superiore che:

hanno raggiunto l'età minima fissata a livello nazionale per svolgere un'attività economica,

non sono economicamente attivi e

non sono titolari di una pensione o percettori di redditi da capitale.

Variabile «Professione»

Per «professione» si intende il tipo di lavoro svolto. Il «tipo di lavoro» è definito dalle mansioni e dalle funzioni principali del lavoro.

L'assegnazione di una persona nelle varie modalità delle variabili «Professione», «Settore di attività economica» e «Posizione nella professione» è basata sullo stesso lavoro. Nel caso delle persone che prestano più di un'attività lavorativa la professione è determinata sulla base del loro lavoro principale, da individuare secondo:

1)

il tempo trascorso al lavoro o, se tale informazione non è disponibile,

2)

il reddito percepito.

Professione

OCC.

0.

Totale

0.

1.

Dirigenti

1.

2.

Professioni intellettuali

2.

3.

Professioni tecniche e assimilate

3.

4.

Impiegati

4.

5.

Professioni nelle attività commerciali e nei servizi

5.

6.

Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste e della pesca

6.

7.

Artigiani e assimilati

7.

8.

Conduttori di impianti e di macchinari e addetti al montaggio

8.

9.

Professioni non qualificate

9.

10.

Forze armate

10.

11.

Non precisata

11.

12.

Non applicabile

12.

Sono da disaggregare per «professione» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Le persone di 15 anni o più che:

erano occupate durante la settimana di riferimento o

erano disoccupate durante la settimana di riferimento, ma precedentemente avevano avuto un'occupazione,

sono classificate in una sola modalità da OCC.1. a OCC.11., in funzione della professione esercitata nel corso della loro occupazione più recente. Le modalità da OCC.1. a OCC.10. della variabile «Professione» corrispondono ai 10 gruppi principali della classificazione ISCO-08 (COM).

Se la denominazione delle categorie della classificazione ISCO (COM) applicabile il 1o gennaio 2011 si discosta da quella delle modalità da OCC.1. a OCC.10., si utilizza la denominazione della classificazione ISCO (COM) applicabile il 1o gennaio 2011.

Le persone di età inferiore a 15 anni, come pure le persone di 15 anni o più, che:

non erano economicamente attive durante la settimana di riferimento o

erano disoccupate senza aver mai lavorato in precedenza (ossia che non sono mai state occupate in vita loro)

sono classificate nella modalità «Non applicabile» (OCC.12.).

Variabile «Settore di attività economica»

Per «settore di attività economica» si intende il tipo di produzione o di attività dell'unità di attività economica in cui lavora una persona attualmente economicamente attiva. Per le persone assunte e occupate da un'impresa ma che lavorano in realtà per un'altra impresa (dipendenti di agenzie di lavoro temporaneo, lavoratori distaccati), va registrato il settore di attività economica dell'unità di attività economica in cui la persona effettivamente lavora.

L'assegnazione di una persona nelle varie modalità delle variabili «Professione», «Settore di attività economica» e «Posizione nella professione» è basata sullo stesso lavoro. Nel caso delle persone che prestano più di un'attività lavorativa il settore di attività economica è determinato sulla base del loro lavoro principale, da individuare secondo:

il tempo trascorso al lavoro o, se tale informazione non è disponibile,

il reddito percepito.

Settore di attività economica

IND.L.

IND.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

1.

1.

2.

Attività estrattiva, attività manifatturiere e altre attività

2.

2.

 

2.1.

Attività estrattiva

 

2.1.

 

2.2.

Attività manifatturiere

 

2.2.

 

2.3.

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

 

2.3.

 

2.4.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

 

2.4.

3.

Costruzioni

3.

3.

4.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione

4.

4.

 

4.1.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

 

4.1.

 

4.2.

Trasporto e magazzinaggio

 

4.2.

 

4.3.

Servizi di alloggio e di ristorazione

 

4.3.

5.

Servizi di informazione e comunicazione

5.

5.

6.

Attività finanziarie e assicurative

6.

6.

7.

Attività immobiliari

7.

7.

8.

Attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e di servizi di supporto

8.

8.

 

8.1.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

 

8.1.

 

8.2.

Attività amministrative e di servizi di supporto

 

8.2.

9.

Amministrazione pubblica e difesa; istruzione; sanità e assistenza sociale

9.

9.

 

9.1.

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

 

9.1.

 

9.2.

Istruzione

 

9.2.

 

9.3.

Sanità e assistenza sociale

 

9.3.

10.

Altri servizi

10.

10.

 

10.1.

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

 

10.1.

 

10.2.

Altre attività di servizi

 

10.2.

 

10.3.

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

10.3.

 

10.4.

Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

 

10.4.

11.

Non precisato

11.

11.

12.

Non applicabile

12.

12.

Sono da disaggregare per «settore di attività economica» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Le persone di 15 anni o più che:

erano occupate durante la settimana di riferimento o

erano disoccupate durante la settimana di riferimento, ma precedentemente avevano avuto un'occupazione,

sono classificate rispettivamente nelle modalità da IND.L.1. a IND.L.10. e da IND.H.1. a IND.H.10.4., in funzione del settore di attività economica in cui hanno lavorato nel corso della loro occupazione più recente. Le modalità da IND.H.1. a IND.H.10.4. della variabile «Settore di attività economica» corrispondono alle 21 sezioni della NACE Rev. 2 e a opportuni aggregati.

Se la denominazione delle sezioni della classificazione NACE applicabile il 1o gennaio 2011 si discosta da quella delle modalità della variabile «Settore di attività economica», si utilizza la denominazione della classificazione NACE applicabile il 1o gennaio 2011.

Le persone di età inferiore a 15 anni, come pure le persone di 15 anni o più, che:

non erano economicamente attive durante la settimana di riferimento o

erano disoccupate senza aver mai lavorato in precedenza (ossia che non sono mai state occupate in vita loro)

sono classificate nella modalità «Non applicabile» (IND.L.12., IND.H.12.).

Variabile «Posizione nella professione»

Un lavoratore dipendente è una persona che svolge un lavoro retribuito, ossia un lavoro per il quale il relativo contratto implicito o esplicito riconosce al lavoratore come corrispettivo una remunerazione di base che è indipendente dai proventi dell'unità per la quale la persona lavora (tale unità può consistere in una società, un'istituzione senza scopo di lucro, un'amministrazione pubblica o una famiglia). Le persone che prestano un lavoro retribuito sono generalmente remunerate mediante salari e stipendi, ma possono percepire anche commissioni sulle vendite, retribuzioni a cottimo, premi o pagamenti in natura come prodotti alimentari, alloggi o formazione. Gli attrezzi, i beni strumentali, i sistemi d'informazione e/o i locali utilizzati dal lavoratore possono essere totalmente o in parte di proprietà di altri, e il lavoratore può operare sotto la diretta supervisione del proprietario o dei proprietari, o di persone dipendenti da questi, oppure secondo le precise direttive da questi fissate.

Un datore di lavoro è una persona che, lavorando da solo o con un numero ristretto di collaboratori, svolge un lavoro indipendente e, in questa veste, ha assunto in via continuativa (compresa la settimana di riferimento) una o più persone per lavorare per suo conto come «lavoratori dipendenti». Il datore di lavoro assume le decisioni operative concernenti l'impresa o delega tali decisioni pur restando responsabile dell'andamento dell'impresa.

Una persona che è contemporaneamente datore di lavoro e lavoratore dipendente è assegnata a un solo gruppo secondo:

il tempo trascorso al lavoro o, se tale informazione non è disponibile,

il reddito percepito.

Un lavoratore indipendente è una persona che, lavorando da sola o con un numero ristretto di collaboratori, svolge un lavoro indipendente e non ha assunto in via continuativa (compresa la settimana di riferimento) alcun «lavoratore dipendente».

Un coadiuvante familiare è una persona che:

svolge un lavoro indipendente in una unità di attività economica che opera per il mercato, gestita da un familiare che vive nella stessa famiglia, e

non può essere considerata come socio (ossia come datore di lavoro o lavoratore indipendente) perché il grado di coinvolgimento nella gestione dell'unità di attività economica, in termini di orario di lavoro o di altri fattori da determinare in base alle situazioni nazionali, non raggiunge un livello comparabile a quello del responsabile dell'unità.

Un socio di una cooperativa di produzione è una persona che svolge un lavoro indipendente in una unità di attività economica organizzata come cooperativa, nella quale ciascun socio interviene in condizioni di parità con gli altri soci nella determinazione dell'organizzazione della produzione, delle vendite e/o di altri lavori, degli investimenti e della distribuzione degli utili tra i soci.

L'assegnazione di una persona nelle varie modalità delle variabili «Professione», «Settore di attività economica» e «Posizione nella professione» è basata sullo stesso lavoro. Nel caso delle persone che prestano più di un'attività lavorativa la posizione nella professione è determinata sulla base del loro lavoro principale, da individuare secondo:

il tempo trascorso al lavoro o, se tale informazione non è disponibile,

il reddito percepito.

Posizione nella professione

SIE.

0.

Totale

0.

1.

Lavoratori dipendenti

1.

2.

Datori di lavoro

2.

3.

Lavoratori indipendenti

3.

4.

Altri («coadiuvanti familiari» e «soci di cooperative di produzione»)

4.

 

4.1.

Coadiuvanti familiari (facoltativo)

4.1.

 

4.2.

Soci di cooperative di produzione (facoltativo)

4.2.

5.

Non precisata

5.

6.

Non applicabile

6.

Sono da disaggregare per «posizione nella professione» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Le persone di 15 anni o più che:

erano occupate durante la settimana di riferimento o

erano disoccupate durante la settimana di riferimento, ma precedentemente avevano avuto un'occupazione,

sono classificate in una sola modalità da SIE.1. a SIE.5., in funzione della loro posizione nella professione nel corso della loro occupazione più recente.

Le persone di età inferiore a 15 anni, come pure le persone di 15 anni o più, che:

non erano economicamente attive durante la settimana di riferimento o

erano disoccupate senza aver mai lavorato in precedenza (ossia che non sono mai state occupate in vita loro)

sono classificate nella modalità «Non applicabile» (SIE.6.).

Variabile «Grado di istruzione»

Per grado di istruzione si intende il livello di istruzione più alto completato con successo nel sistema educativo del paese in cui l'istruzione è stata ricevuta. Si prende in considerazione tutta l'istruzione che è pertinente al completamento di un livello, anche se questa è impartita in sedi diverse da scuole e università.

Grado di istruzione (livello completato più alto)

EDU.

0.

Totale

0.

1.

Nessuna istruzione scolastica

1.

2.

Livello ISCED 1. Istruzione primaria

2.

3.

Livello ISCED 2. Istruzione secondaria inferiore

3.

4.

Livello ISCED 3. Istruzione secondaria superiore

4.

5.

Livello ISCED 4. Istruzione post-secondaria non universitaria

5.

6.

Livello ISCED 5. Istruzione universitaria di primo livello

6.

7.

Livello ISCED 6. Istruzione universitaria di secondo livello

7.

8.

Non precisato (persone di 15 anni o più)

8.

9.

Non applicabile (persone di meno di 15 anni)

9.

Sono da disaggregare per «grado di istruzione (livello completato più alto)» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Le persone di 15 anni o più sono classificate in una sola delle modalità da EDU.1. a EDU.8., in funzione del grado di istruzione (livello completato più alto). Le persone di meno di 15 anni sono classificate nella modalità «Non applicabile» (EDU.9.).

Se la denominazione delle categorie della classificazione ISCED applicabile il 1o gennaio 2011 si discosta da quella delle modalità da EDU.2. a EDU.7., si utilizza la denominazione della classificazione ISCED applicabile il 1o gennaio 2011.

Variabile «Paese/luogo di nascita»

Le informazioni sul «luogo di nascita» sono rilevate prendendo in considerazione il luogo di dimora abituale della madre al momento della nascita, o, se tale informazione non è disponibile, il luogo in cui è avvenuta la nascita.

Le informazioni sul paese di nascita sono rilevate tenendo conto dei confini internazionali esistenti alla data del 1o gennaio 2011.

Per «Stato membro dell'UE» si intende un paese che è membro dell'Unione europea alla data del 1o gennaio 2011.

Paese/luogo di nascita

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

Luogo di nascita nel paese dichiarante

1.

1.

1.

2.

Luogo di nascita in un paese diverso dal paese dichiarante

2.

2.

2.

 

2.1.

Altro Stato membro dell'UE

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgio

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgaria

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Repubblica ceca

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danimarca

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Germania

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonia

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlanda

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grecia

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Spagna

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Francia

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Italia

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Cipro

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Lettonia

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lituania

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Lussemburgo

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Ungheria

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Malta

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Paesi Bassi

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Austria

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Polonia

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Portogallo

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Romania

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Slovenia

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovacchia

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Finlandia

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Svezia

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Regno Unito

 

 

2.1.27.

 

2.2.

Paese non membro dell'UE

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Paese europeo non membro dell'UE

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albania

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Bielorussia

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Croazia

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3)

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Gibilterra

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Guernsey

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Islanda

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Isola di Man

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Jersey

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Kosovo (Risoluzione 1244/99 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite)

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Moldova

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

Monaco

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Montenegro

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Norvegia

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Bosnia-Erzegovina

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Federazione russa

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

San Marino

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Sark

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Serbia

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Svizzera

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Ucraina

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Città del Vaticano

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Isole Faer Øer

 

 

2.2.1.25.

 

 

2.2.2.

Africa

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algeria

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Camerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Capo Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Repubblica centrafricana

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Ciad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comore

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d'Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Repubblica democratica del Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Gibuti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egitto

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Guinea equatoriale

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopia

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinea-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libia

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagascar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritania

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Maurizio

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Mayotte

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Marocco

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Mozambico

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Namibia

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Niger

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Nigeria

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Ruanda

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Sant'Elena

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

São Tomé e Príncipe

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Senegal

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Seychelles

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Somalia

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sud Africa

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Sudan

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Swaziland

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunisia

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Uganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzania

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambia

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

2.2.3.

Caraibi, America centrale o meridionale

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua e Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentina

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamas

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbados

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bermuda

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Bolivia

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Brasile

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Isole Vergini britanniche

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Isole Cayman

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Cile

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Colombia

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Costa Rica

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Cuba

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominica

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Repubblica dominicana

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Ecuador

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Isole Falkland (Malvine)

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Territori australi francesi

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Grenada

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guatemala

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Guyana

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Haiti

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Honduras

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Giamaica

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Messico

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Montserrat

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Antille olandesi

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Nicaragua

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Panama

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Paraguay

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Perù

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Saint-Barthélemy

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Saint Lucia

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint-Martin

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Saint Pierre e Miquelon

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Saint Vincent e Grenadine

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Suriname

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Trinidad e Tobago

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Isole Turks e Caicos

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Uruguay

 

 

2.2.3.45.

 

 

 

2.2.3.46.

Venezuela

 

 

2.2.3.46.

 

 

2.2.4.

America settentrionale

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Groenlandia

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Stati Uniti d'America

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Asia

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenia

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbaigian

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrein

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambogia

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Cina

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Georgia

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

India

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonesia

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Iraq

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israele

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Giappone

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Giordania

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Corea del Nord

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Corea del Sud

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuwait

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirghizistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libano

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaysia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldive

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolia

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filippine

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabia Saudita

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapore

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Siria

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwan; Provincia della Cina

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tagikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thailandia

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor orientale

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turchia

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Emirati arabi uniti

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Vietnam

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

2.2.6.

Oceania

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australia

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Stati federati di Micronesia

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Figi

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Polinesia francese

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Kiribati

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Isole Marshall

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nauru

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Nuova Caledonia

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nuova Zelanda

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Palau

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Papua Nuova Guinea

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Samoa

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Isole Salomone

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Tonga

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Tuvalu

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Pitcairn

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Vanuatu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Wallis e Futuna

 

 

2.2.6.18.

3.

Altro

3.

3.

3.

 

3.1.

Informazione non classificabile secondo gli attuali confini (facoltativo)

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.01.

Cecoslovacchia (facoltativo)

 

 

3.1.01.

 

 

3.1.02.

Unione sovietica (facoltativo)

 

 

3.1.02.

 

 

3.1.03.

Iugoslavia (facoltativo)

 

 

3.1.03.

 

 

3.1.04.

Altra entità (facoltativo)

 

 

3.1.04.

 

3.2.

Fuori dai confini di qualsiasi paese (facoltativo)

 

3.2.

3.2.

4.

Non precisato

4.

4.

4.

Sono da disaggregare per «paese/luogo di nascita» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

L'elenco dei paesi di cui alla variabile «Paese/luogo di nascita» è utilizzato esclusivamente a fini statistici.

Per i paesi dichiaranti che sono membri dell'UE, la rubrica che nell'ambito della modalità «Altro Stato membro dell'UE» (POB.H.2.1.) si riferisce al loro Stato membro non si applica. Per i paesi dichiaranti che non sono membri dell'UE, la denominazione della modalità «Altro Stato membro dell'UE» (POB.L.2.1., POB.M.2.1., POB.H.2.1.) è sostituita con «Stato membro dell'UE».

La modalità «Informazione non classificabile secondo gli attuali confini» (POB.M.3.1., POB.H.3.1.) concerne le persone nate in un paese che non esiste più al momento del censimento e che non possono essere assegnate ad un paese esistente al momento del censimento, ossia sulla base degli attuali confini.

La modalità «Fuori dai confini di qualsiasi paese» (POB.M.3.2, POB.H.3.2.) concerne le persone delle quali non è nota la dimora abituale della madre al momento della nascita e che sono nate fuori dai confini di qualsiasi paese, ad esempio in mare o in volo.

Variabile «Paese di cittadinanza»

La cittadinanza è definita come lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale.

Per una persona che possiede due o più cittadinanze viene rilevato un solo paese di cittadinanza, da determinare nel seguente ordine:

1.

paese dichiarante;

2.

altro Stato membro dell'UE;

3.

se la persona non ha la cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE, altro paese non membro dell'Unione europea.

Nei casi di doppia cittadinanza in cui entrambi i paesi sono Stati membri dell'Unione europea ma nessuno è il paese dichiarante, gli Stati membri determinano il paese di cittadinanza da considerare.

Per «Stato membro dell'UE» si intende un paese che è membro dell'Unione europea alla data del 1o gennaio 2011.

Paese di cittadinanza

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

Cittadinanza del paese dichiarante

1.

1.

1.

2.

Cittadinanza di un paese diverso dal paese dichiarante

2.

2.

2.

 

2.1.

Cittadinanza di un paese diverso dal paese dichiarante: Stato membro dell'UE

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgio

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgaria

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Repubblica ceca

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danimarca

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Germania

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonia

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlanda

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grecia

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Spagna

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Francia

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Italia

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Cipro

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Lettonia

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Lituania

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Lussemburgo

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Ungheria

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Malta

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Paesi Bassi

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Austria

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Polonia

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Portogallo

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Romania

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Slovenia

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovacchia

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Finlandia

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Svezia

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Regno Unito

 

 

2.1.27.

 

2.2.

Cittadinanza di un paese non membro dell'UE

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Altro paese europeo

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albania

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Bielorussia

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Croazia

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

modalità non utilizzata

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Guernsey

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Islanda

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Isola di Man

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Jersey

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

modalità non utilizzata

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Moldova

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

Monaco

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Montenegro

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Norvegia

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Bosnia-Erzegovina

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Federazione russa

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

San Marino

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Sark

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Serbia

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Svizzera

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Ucraina

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Città del Vaticano

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Non cittadini riconosciuti

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Altro

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2.

Paese in Africa

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algeria

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Camerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Capo Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Repubblica centrafricana

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Ciad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comore

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d'Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Repubblica democratica del Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Gibuti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egitto

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Guinea equatoriale

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopia

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinea-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libia

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagascar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritania

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Maurizio

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Mayotte

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Marocco

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Mozambico

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Namibia

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Niger

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Nigeria

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Ruanda

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Sant'Elena

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

São Tomé e Príncipe

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Senegal

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Seychelles

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Somalia

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sud Africa

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Sudan

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Swaziland

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunisia

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Uganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzania

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambia

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

2.2.3.

Paese dei Caraibi o dell'America centrale o meridionale

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua e Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentina

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamas

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbados

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bermuda

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Bolivia

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Brasile

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Isole Vergini britanniche

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Isole Cayman

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Cile

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Colombia

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Costa Rica

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Cuba

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominica

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Repubblica dominicana

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Ecuador

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Isole Falkland (Malvine)

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Territori australi francesi

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Grenada

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guatemala

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Guyana

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Haiti

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Honduras

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Giamaica

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Messico

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Montserrat

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Antille olandesi

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Nicaragua

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Panama

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Paraguay

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Perù

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Saint-Barthélemy

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Saint Lucia

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint-Martin

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Saint Pierre e Miquelon

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Saint Vincent e Grenadine

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Suriname

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Trinidad e Tobago

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Isole Turks e Caicos

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Uruguay

 

 

2.2.3.45.

 

 

 

2.2.3.46.

Venezuela

 

 

2.2.3.46.

 

 

2.2.4.

Paese dell'America settentrionale

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

modalità non utilizzata

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Stati Uniti d'America

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Paese in Asia

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenia

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbaigian

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrein

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambogia

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Cina

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Georgia

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

India

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonesia

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Iraq

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israele

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Giappone

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Giordania

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Corea del Nord

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Corea del Sud

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuwait

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirghizistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libano

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaysia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldive

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolia

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filippine

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabia Saudita

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapore

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Siria

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwan; Provincia della Cina

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tagikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thailandia

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor orientale

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turchia

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Emirati arabi uniti

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Vietnam

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

2.2.6.

Paese in Oceania

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australia

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Stati federati di Micronesia

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Figi

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Polinesia francese

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Kiribati

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Isole Marshall

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nauru

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Nuova Caledonia

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nuova Zelanda

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Palau

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Papua Nuova Guinea

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Samoa

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Isole Salomone

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Tonga

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Tuvalu

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Pitcairn

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Vanuatu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Wallis e Futuna

 

 

2.2.6.18.

3.

Apolidi

3.

3.

3.

4.

Non precisato

4.

4.

4.

Sono da disaggregare per «paese di cittadinanza» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

L'elenco dei paesi di cui alla variabile «Paese di cittadinanza» è utilizzato esclusivamente a fini statistici.

Per i paesi dichiaranti che sono membri dell'UE, la rubrica che nell'ambito della modalità «Cittadinanza di un paese diverso dal paese dichiarante: Stato membro dell'UE» (COC.H.2.1.) si riferisce al loro Stato membro non si applica. Per i paesi dichiaranti che non sono membri dell'UE, la denominazione della modalità «Cittadinanza di un paese diverso dal paese dichiarante: Stato membro dell'UE» (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) è sostituita con «Cittadinanza di uno Stato membro dell'UE».

Le persone che non sono né cittadini di un paese né apolidi, ma cui sono riconosciuti alcuni anche se non tutti i diritti e i doveri associati alla cittadinanza sono classificati come «Non cittadini riconosciuti» (COC.H.2.2.1.25.).

Variabile «Eventuale residenza all'estero e anno d'arrivo nel paese (dal 1980)»

L'anno d'arrivo è l'anno civile nel quale una persona ha più recentemente posto la sua dimora abituale nel paese. Va rilevato l'anno dell'arrivo più recente nel paese anziché l'anno del primo arrivo (ciò significa che la variabile «Anno d'arrivo nel paese» non fornisce informazioni su soggiorni interrotti).

Anno d'arrivo nel paese dal 2000 in poi

YAT.

0.

Totale

0.

1.

Persone che risiedevano all'estero e sono arrivate nel 2000 o successivamente

1.

2.

Persone che risiedevano all'estero e sono arrivate nel 1999 o prima o non hanno mai risieduto all'estero

2.

3.

Non precisato

3.

Sono da disaggregare per «anno d'arrivo nel paese dal 2000 in poi» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

La disaggregazione secondo l'«anno d'arrivo nel paese dal 2000 in poi» è focalizzata sulle migrazioni internazionali dal 2000 in poi.

Anno d'arrivo nel paese dal 1980 in poi

YAE.L.

YAE.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Persone che risiedevano all'estero e sono arrivate nel 1980 o successivamente

1.

1.

 

1.1.

2010-2011

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

2011

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

2010

 

1.1.2.

 

1.2.

2005-2009

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

2009

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

2008

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

2007

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

2006

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

2005

 

1.2.5.

 

1.3.

2000-2004

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

2004

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

2003

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

2002

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

2001

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

2000

 

1.3.5.

 

1.4.

1995-1999

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1.

1999

 

1.4.1.

 

 

1.4.2.

1998

 

1.4.2.

 

 

1.4.3.

1997

 

1.4.3.

 

 

1.4.4.

1996

 

1.4.4.

 

 

1.4.5.

1995

 

1.4.5.

 

1.5.

1990-1994

1.5.

1.5.

 

 

1.5.1.

1994

 

1.5.1.

 

 

1.5.2.

1993

 

1.5.2.

 

 

1.5.3.

1992

 

1.5.3.

 

 

1.5.4.

1991

 

1.5.4.

 

 

1.5.5.

1990

 

1.5.5.

 

1.6.

1985-1989

1.6.

1.6.

 

 

1.6.1.

1989

 

1.6.1.

 

 

1.6.2.

1988

 

1.6.2.

 

 

1.6.3.

1987

 

1.6.3.

 

 

1.6.4.

1986

 

1.6.4.

 

 

1.6.5.

1985

 

1.6.5.

 

1.7.

1980-1984

1.7.

1.7.

 

 

1.7.1.

1984

 

1.7.1.

 

 

1.7.2.

1983

 

1.7.2.

 

 

1.7.3.

1982

 

1.7.3.

 

 

1.7.4.

1981

 

1.7.4.

 

 

1.7.5.

1980

 

1.7.5.

2.

Persone che risiedevano all'estero e sono arrivate nel 1979 o prima o non hanno mai risieduto all'estero

2.

2.

 

2.1.

Persone che risiedevano all'estero e sono arrivate nel 1979 o prima (facoltativo)

2.1.

2.1.

 

2.2.

Persone che non hanno mai risieduto all'estero (facoltativo)

2.2.

2.2.

3.

Non precisato

3.

3.

Sono da disaggregare per «anno d'arrivo nel paese dal 1980 in poi» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Le disaggregazioni secondo l'«anno d'arrivo nel paese dal 1980 in poi» è focalizzata sulle migrazioni internazionali dal 1980 in poi.

I dati per il 2011 si riferiscono al periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la data di riferimento.

Variabile   «Luogo precedente di dimora abituale e data d'arrivo nell'attuale luogo di dimora abituale o luogo di dimora abituale un anno prima del censimento»

Va registrata la relazione tra l'attuale luogo di dimora abituale e il luogo di dimora abituale un anno prima del censimento.

Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

ROY.

0.

Totale

0.

1.

Dimora abituale invariata

1.

2.

Dimora abituale modificata

2.

 

2.1.

Trasferimento all'interno del paese dichiarante

2.1.

 

 

2.1.1.

Dimora abituale un anno prima del censimento nella stessa zona NUTS 3 dell'attuale dimora abituale

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Dimora abituale un anno prima del censimento non nella stessa zona NUTS 3 dell'attuale dimora abituale

2.1.2.

 

2.2.

Trasferimento dall'estero

2.2.

3.

Non precisato

3.

4.

Non applicabile

4.

Sono da disaggregare per «luogo di dimora abituale un anno prima del censimento» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Per quanto riguarda la variabile «Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento» qualsiasi modifica della residenza si riferisce al periodo di tempo compreso tra un anno prima della data di riferimento e la data di riferimento.

I bambini di meno di un anno sono classificati nella modalità «Non applicabile» (ROY.4.).

I paesi che rilevano informazioni sulla variabile «Luogo precedente di dimora abituale e data d'arrivo nell'attuale luogo di dimora abituale» classificano tutte le persone che hanno mutato la loro dimora abituale più di una volta nel corso dell'anno precedente la data di riferimento secondo il loro precedente luogo di dimora abituale, ossia il luogo di dimora abituale dal quale si sono trasferiti nell'attuale luogo di dimora abituale.

Variabile «Posizione in famiglia o non in famiglia»

Per individuare le famiglie gli Stati membri applicano il concetto dei «consumi in comune» o, se ciò non fosse possibile, il concetto di «coresidenza».

1.   Concetto dei consumi in comune

Secondo il concetto dei consumi in comune, una famiglia può essere:

a)

una famiglia unipersonale, costituita da una persona che vive da sola in un'unità abitativa distinta o che occupa, come pensionante, uno o più locali distinti di un'unità abitativa senza formare con nessuno degli altri occupanti dell'unità abitativa una famiglia pluripersonale come definita qui di seguito, oppure

b)

una famiglia pluripersonale, costituita da un gruppo di due o più persone che decidono di occupare in tutto o in parte un'unità abitativa e di condividere i pasti ed eventualmente l'acquisto di altri beni essenziali. La misura in cui i membri del gruppo possono mettere in comune i loro redditi può variare.

2.   Concetto di coresidenza

Il concetto di coresidenza considera tutte le persone che vivono in un'unità abitativa come membri della stessa famiglia, in modo tale che esiste una sola famiglia per ogni unità abitativa occupata. Nel concetto di coresidenza, inoltre, il numero di unità abitative occupate coincide con il numero di famiglie che le occupano e il luogo in cui sono ubicate le unità abitative con quello di dimora delle famiglie.

La modalità «Persone che vivono in famiglia» comprende i «Componenti di un nucleo familiare» (modalità 1.1.) e le «Persone non componenti di un nucleo familiare» (modalità 1.2.). Nella modalità «Componenti di un nucleo familiare» sono incluse tutte le persone che appartengono a una famiglia contenente un nucleo familiare del quale esse sono uno dei componenti. Le «Persone non componenti di un nucleo familiare» comprendono tutte le persone che appartengono a una famiglia senza nuclei o che appartengono a una famiglia senza essere membro di alcun nucleo familiare di quella famiglia.

Posizione in famiglia o non in famiglia

HST.L.

HST.M.

HST.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

Persone che vivono in famiglia

1.

1.

1.

 

1.1.

Componenti di un nucleo familiare

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

Coniugi

 

 

1.1.1.

 

 

 

1.1.1.1.

Componenti di una coppia formata da marito e moglie (facoltativo)

 

 

1.1.1.1.

 

 

 

1.1.1.2.

Componenti di una coppia di coniugi dello stesso sesso (facoltativo)

 

 

1.1.1.2.

 

 

1.1.2.

Partner di una convivenza registrata

 

 

1.1.2.

 

 

 

1.1.2.1.

Partner di sesso diverso di una convivenza registrata (facoltativo)

 

 

1.1.2.1.

 

 

 

1.1.2.2.

Partner dello stesso sesso di una convivenza registrata (facoltativo)

 

 

1.1.2.2.

 

 

1.1.3.

Partner di un'unione consensuale

 

 

1.1.3.

 

 

 

1.1.3.1.

Partner di sesso diverso di un'unione consensuale (facoltativo)

 

 

1.1.3.1.

 

 

 

1.1.3.2.

Partner dello stesso sesso di un'unione consensuale (facoltativo)

 

 

1.1.3.2.

 

 

1.1.4.

Genitori soli

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

Figli

 

 

1.1.5.

 

 

 

1.1.5.1.

non di genitori soli (facoltativo)

 

 

1.1.5.1.

 

 

 

1.1.5.2.

di genitori soli (facoltativo)

 

 

1.1.5.2.

 

1.2.

Persone non componenti di un nucleo familiare

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

che vivono sole

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

che non vivono sole

 

 

1.2.2.

 

 

 

1.2.2.1.

Persone coabitanti con uno o più parenti (facoltativo)

 

 

1.2.2.1.

 

 

 

1.2.2.2.

Persone coabitanti con una o più persone non parenti (facoltativo)

 

 

1.2.2.2.

 

1.3.

Persone che vivono in famiglia (modalità non specificata)

 

1.3.

1.3.

2.

Persone che non vivono in famiglia

2.

2.

2.

 

2.1.

Persone in una convivenza

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

Persone non componenti di un nucleo familiare (facoltativo)

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Componenti di un nucleo familiare (facoltativo)

 

 

2.1.2.

 

 

 

2.1.2.1.

Partner (facoltativo)

 

 

2.1.2.1.

 

 

 

2.1.2.2.

Genitori soli (facoltativo)

 

 

2.1.2.2.

 

 

 

2.1.2.3.

Figli (facoltativo)

 

 

2.1.2.3.

 

2.2.

Persone senza fissa dimora (di tipo primario)

 

2.2.

2.2.

 

2.3.

Persone che non vivono in famiglia (modalità non specificata)

 

2.3.

2.3.

Sono da disaggregare per «posizione in famiglia o non in famiglia» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Una famiglia senza nuclei può essere costituita da una famiglia unipersonale (persone «che vivono sole» (HST.H.1.2.1.)) o da una famiglia pluripersonale senza alcun nucleo familiare. La modalità di persone «che non vivono sole» (HST.H.1.2.2.) comprende le persone che vivono in una famiglia pluripersonale senza alcun nucleo familiare o in una famiglia senza essere membro di alcun nucleo familiare di quella famiglia. Le persone che appartengono a una famiglia di soli nonni e nipoti senza essere membro di alcun nucleo familiare di quella famiglia sono classificate nella modalità facoltativa «Persone coabitanti con uno o più parenti» (HST.H.1.2.2.1.).

La nozione di «figli» coincide con quella definita nelle specifiche tecniche per la variabile «Posizione nel nucleo familiare».

Per «coppia formata da marito e moglie» si intende una coppia di coniugi di sesso diverso.

La nozione di «convivenza registrata» coincide con quella definita nelle specifiche tecniche per la variabile «Stato civile de jure». La nozione di «unione consensuale» coincide con quella definita nelle specifiche tecniche per la variabile «Posizione nel nucleo familiare».

La modalità «Partner» (HST.H.2.1.2.1.) comprende i «Coniugi», i «Partner di una convivenza registrata» e i «Partner di un'unione consensuale».

Le «Persone senza fissa dimora (di tipo primario)» (HST.H.2.2.) sono le persone che vivono per strada e non dispongono di un alloggio quale è definito nelle specifiche tecniche della variabile «Tipo di alloggio».

Variabile «Posizione nel nucleo familiare»

Il concetto di nucleo familiare è da intendersi restrittivamente come l'insieme di due o più persone che appartengono alla stessa famiglia e che formano una relazione di coppia (di coniugi, di partner di una convivenza registrata e di partner di un'unione consensuale) o di tipo genitore-figlio. Un nucleo familiare comprende pertanto una coppia senza figli, una coppia con uno o più figli o anche un solo genitore con uno o più figli. Questo concetto di nucleo familiare limita la relazione tra bambini e adulti alla sola relazione diretta (di primo grado) tra genitori e figli.

Per «figli» si intendono i figli propri, i figliastri o i figli adottivi (indipendentemente dall'età o dallo stato civile) che dimorano abitualmente nella famiglia di almeno uno dei genitori e che non hanno un partner o figli propri nella stessa famiglia. I bambini in affido non sono inclusi. Un figlio o una figlia che vivono con un coniuge, con un partner di una convivenza registrata, con un partner di un'unione consensuale, o con uno o più figli propri, non sono considerati «figli». Per il bambino che vive alternativamente in due famiglie (ad esempio, il figlio di genitori divorziati) si considera come famiglia quella con cui trascorre la maggior parte del tempo. Qualora il tempo trascorso dal bambino con i genitori sia equamente diviso tra questi, si prende in considerazione la famiglia nella quale il bambino si trova la notte del censimento.

Per coppia si intende una coppia di coniugi, di partner di una convivenza registrata e di partner di un'unione consensuale. La nozione di «convivenza registrata» coincide con quella definita nelle specifiche tecniche per la variabile «Stato civile de jure».

Due persone sono considerate come partner di una «unione consensuale» quando:

appartengono alla stessa famiglia,

intrattengono tra loro una relazione di tipo coniugale e

non sono coniugati tra loro, né sono partner di una convivenza registrata.

Le famiglie di soli nonni e nipoti (composte da un nonno o da nonni e uno o più nipoti, ma senza i genitori di questi ultimi) non sono incluse nella definizione di famiglia.

La distinzione tra componenti di coppie di sesso diverso e di coppie dello stesso sesso è facoltativa. Per «coppia formata da marito e moglie» si intende una coppia di coniugi di sesso diverso.

Posizione nel nucleo familiare

FST.L.

FST.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Partner

1.

1.

 

1.1.

Coniugi

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Componenti di una coppia formata da marito e moglie (facoltativo)

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Componenti di una coppia di coniugi dello stesso sesso (facoltativo)

 

1.1.2.

 

1.2.

Partner di una convivenza registrata

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Partner di sesso diverso di una convivenza registrata (facoltativa)

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Partner dello stesso sesso di una convivenza registrata (facoltativo)

 

1.2.2.

 

1.3.

Partner di un'unione consensuale

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Partner di sesso diverso di un'unione consensuale (facoltativo)

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Partner dello stesso sesso di un'unione consensuale (facoltativo)

 

1.3.2.

2.

Genitori soli

2.

2.

3.

Figli

3.

3.

 

3.1.

non di genitori soli (facoltativo)

 

3.1.

 

3.2.

di genitori soli (facoltativo)

 

3.2.

4.

Non precisata

4.

4.

5.

Non applicabile

5.

5.

Sono da disaggregare per «posizione nel nucleo familiare» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

La modalità «Partner» (FST.L.1.) comprende i «Coniugi», i «Partner di una convivenza registrata» e i «Partner di un'unione consensuale».

Le persone che non sono membri di un nucleo familiare sono classificate nella modalità «Non applicabile» (FST.L.5., FST.H.5.).

Variabile «Tipo di nucleo familiare»

Le specifiche per le nozioni riguardanti il nucleo familiare e le definizioni dei termini «nucleo familiare», «figli», «coppia» e «unione consensuale» fornite per la variabile «Posizione nel nucleo familiare» si applicano anche alla variabile «Tipo di nucleo familiare».

Tipo di nucleo familiare

TFN.L.

TFN.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Coppie di coniugi

1.

1.

 

1.1.

Coppie di coniugi senza figli residenti

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Coppie formate da marito e moglie (facoltativo)

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Coppie di coniugi dello stesso sesso (facoltativo)

 

1.1.2.

 

1.2.

Coppie di coniugi con almeno un figlio residente di meno di 25 anni

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Coppie formate da marito e moglie (facoltativo)

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Coppie di coniugi dello stesso sesso (facoltativo)

 

1.2.2.

 

1.3.

Coppie di coniugi il cui figlio residente più giovane ha 25 anni o più

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Coppie formate da marito e moglie (facoltativo)

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Coppie di coniugi dello stesso sesso (facoltativo)

 

1.3.2.

2.

Coppie di conviventi registrati

2.

2.

 

2.1.

Coppie di conviventi registrati senza figli residenti

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Coppie di conviventi di sesso diverso (facoltativo)

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Coppie di conviventi dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.1.2.

 

2.2.

Coppie di conviventi registrati con almeno un figlio residente di meno di 25 anni

 

2.2.

 

 

2.2.1.

Coppie di conviventi di sesso diverso (facoltativo)

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

Coppie di conviventi dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.2.2.

 

2.3.

Coppie di conviventi registrati il cui figlio residente più giovane ha 25 anni o più

 

2.3.

 

 

2.3.1.

Coppie di conviventi di sesso diverso (facoltativo)

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

Coppie di conviventi dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.3.2.

3.

Coppie di partner di un unione consensuale

3.

3.

 

3.1.

Coppie in unione consensuale senza figli residenti

 

3.1.

 

 

3.1.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

3.1.2.

 

3.2.

Coppie in unione consensuale con almeno un figlio residente di meno di 25 anni

 

3.2.

 

 

3.2.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

3.2.2.

 

3.3.

Coppie in unione consensuale il cui figlio residente più giovane ha 25 anni o più

 

3.3.

 

 

3.3.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

3.3.2.

4.

Nuclei monogenitore: padri con figli

4.

4.

 

4.1.

Padri soli con almeno un figlio residente di meno di 25 anni

 

4.1.

 

4.2.

Padri soli il cui figlio residente più giovane ha 25 anni o più

 

4.2.

5.

Nuclei monogenitore: madri con figli

5.

5.

 

5.1.

Madri sole con almeno un figlio residente di meno di 25 anni

 

5.1.

 

5.2.

Madri sole il cui figlio residente più giovane ha 25 anni o più

 

5.2.

Sono da disaggregare per «tipo di nucleo familiare» il totale dei «nuclei familiari» e tutti i totali parziali.

Variabile «Dimensione del nucleo familiare»

La definizione del termine «nucleo familiare» fornita per la variabile «Posizione nel nucleo familiare» si applica anche alla variabile «Dimensione del nucleo familiare».

Dimensione del nucleo familiare

SFN.L.

SFN.M.

SFN.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

2 componenti

1.

1.

1.

2.

3-5 componenti

2.

2.

2.

 

2.1.

3 componenti

 

2.1.

2.1.

 

2.2.

4 componenti

 

2.2.

2.2.

 

2.3.

5 componenti

 

2.3.

2.3.

3.

6 componenti e più

3.

3.

3.

 

3.1.

6-10 componenti

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

6 componenti

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

7 componenti

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

8 componenti

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

9 componenti

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

10 componenti

 

 

3.1.5.

 

3.2.

11 componenti e più

 

3.2.

3.2.

Sono da disaggregare per «dimensione del nucleo familiare» il totale dei «nuclei familiari» e tutti i totali parziali.

Variabile «Tipo di famiglia»

Le specifiche definite per la variabile «Posizione in famiglia o non in famiglia» si applicano anche alla variabile «Tipo di famiglia».

Tipo di famiglia

TPH.L.

TPH.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Famiglie senza nuclei

1.

1.

 

1.1.

Famiglie unipersonali

1.1.

1.1.

 

1.2.

Famiglie pluripersonali

1.2.

1.2.

2.

Famiglie con un solo nucleo

2.

2.

 

2.1.

Coppie di coniugi

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Coppie di coniugi senza figli residenti

 

2.1.1.

 

 

 

2.1.1.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

2.1.1.1.

 

 

 

2.1.1.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.1.1.2.

 

 

2.1.2.

Coppie di coniugi con almeno un figlio residente di meno di 25 anni

 

2.1.2.

 

 

 

2.1.2.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

2.1.2.1.

 

 

 

2.1.2.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.1.2.2.

 

 

2.1.3.

Coppie di coniugi il cui figlio residente più giovane ha 25 anni o più

 

2.1.3.

 

 

 

2.1.3.1

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

2.1.3.1.

 

 

 

2.1.3.2

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.1.3.2.

 

2.2.

Coppie di conviventi registrati

 

2.2.

 

 

2.2.1.

Coppie di conviventi registrati senza figli residenti

 

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

2.2.1.1.

 

 

 

2.2.1.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.2.1.2.

 

 

2.2.2.

Coppie di conviventi registrati con almeno un figlio residente di meno di 25 anni

 

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

2.2.2.1.

 

 

 

2.2.2.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.2.2.2.

 

 

2.2.3.

Coppie di conviventi registrati il cui figlio residente più giovane ha 25 anni o più

 

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

2.2.3.1.

 

 

 

2.2.3.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.2.3.2.

 

2.3.

Coppie di partner di un unione consensuale

 

2.3.

 

 

2.3.1.

Coppie in unione consensuale senza figli residenti

 

2.3.1.

 

 

 

2.3.1.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

2.3.1.1.

 

 

 

2.3.1.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.3.1.2.

 

 

2.3.2.

Coppie in unione consensuale con almeno un figlio residente di meno di 25 anni

 

2.3.2.

 

 

 

2.3.2.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

2.3.2.1.

 

 

 

2.3.2.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.3.2.2.

 

 

2.3.3.

Coppie in unione consensuale il cui figlio residente più giovane ha 25 anni o più

 

2.3.3.

 

 

 

2.3.3.1.

Coppie di sesso diverso (facoltativo)

 

2.3.3.1.

 

 

 

2.3.3.2.

Coppie dello stesso sesso (facoltativo)

 

2.3.3.2.

 

2.4.

Famiglie monogenitore: padri con figli

 

2.4.

 

 

2.4.1.

Padri soli con almeno un figlio residente di meno di 25 anni

 

2.4.1.

 

 

2.4.2.

Padri soli il cui figlio residente più giovane ha 25 anni o più

 

2.4.2.

 

2.5.

Famiglie monogenitore: madri con figli

 

2.5.

 

 

2.5.1.

Madri sole con almeno un figlio residente di meno di 25 anni

 

2.5.1.

 

 

2.5.2.

Madri sole il cui figlio residente più giovane ha 25 anni o più

 

2.5.2.

3.

Famiglie con due o più nuclei

3.

3.

Sono da disaggregare per «tipo di famiglia» il totale delle «famiglie» e tutti i totali parziali.

Variabile «Dimensione della famiglia»

Le specifiche per le nozioni riguardanti la famiglia fornite per la variabile «Posizione in famiglia o non in famiglia» si applicano anche alla variabile «Dimensione della famiglia».

Dimensione della famiglia

SPH.L.

SPH.M.

SPH.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

1 componente

1.

1.

1.

2.

2 componenti

2.

2.

2.

3.

3-5 componenti;

3.

3.

3.

 

3.1.

3 componenti

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

4 componenti

 

3.2.

3.2.

 

3.3.

5 componenti

 

3.3.

3.3.

4.

6 componenti e più

4.

4.

4.

 

4.1.

6-10 componenti

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

6 componenti

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

7 componenti

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

8 componenti

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

9 componenti

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

10 componenti

 

 

4.1.5.

 

4.2.

11 o più componenti

 

4.2.

4.2.

Sono da disaggregare per «dimensione della famiglia» il totale delle «famiglie» e tutti i totali parziali.

Variabile «Titolo di godimento dell'unità abitativa»

La variabile «Titolo di godimento dell'unità abitativa» si riferisce alle modalità con le quali una famiglia occupa in tutto o in parte un'unità abitativa.

Titolo di godimento dell'unità abitativa

TSH.

0.

Totale

0.

1.

Famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'unità abitativa

1.

2.

Famiglie di cui almeno un componente è locatario dell'intera unità abitativa o di una parte di essa

2.

3.

Famiglie che occupano in tutto o in parte un'unità abitativa a qualche altro titolo di godimento

3.

4.

Non precisato

4.

Sono da disaggregare per «titolo di godimento dell'unità abitativa» il totale delle «famiglie» e tutti i totali parziali.

Le famiglie che stanno per estinguere il mutuo contratto per l'unità abitativa in cui vivono o che stanno rateizzando l'acquisto della loro unità abitativa sulla base di altri accordi finanziari sono classificate nella modalità «Famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'unità abitativa» (TSH.1.).

Le famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'unità abitativa e almeno un componente è locatario dell'intera unità abitativa o di una parte di essa sono classificate nella modalità «Famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'unità abitativa» (TSH.1.).

Variabile «Sistemazione abitativa»

La variabile «Sistemazione abitativa» riguarda l'intera popolazione e si riferisce al tipo di alloggio nel quale una persona dimora abitualmente al momento del censimento. Sono comprese tutte le persone che dimorano abitualmente in alloggi di vario tipo, che non dispongono di una dimora abituale e occupano temporaneamente un qualche tipo di alloggio o che, al momento del censimento, sono senza tetto, dormono all'aperto o in ricoveri di fortuna.

Le persone che occupano un alloggio sono le persone che dimorano abitualmente in uno degli alloggi classificati nelle varie modalità.

Per «abitazioni convenzionali» si intendono gli alloggi strutturalmente separati e indipendenti di tipo fisso, dotati di requisiti che li rendono adatti ad essere dimora stabile di una o più persone, e che alla data di riferimento:

a)

sono utilizzati come abitazione;

b)

sono liberi; oppure

c)

sono destinati a essere utilizzati come abitazione stagionale o secondaria.

Un alloggio è «separato» se è circondato da pareti e coperto da un tetto o da un soffitto di modo che una o più persone vi si possano ritirare. Un alloggio è «indipendente» quando è dotato di accesso diretto dalla strada o da scale, atri, ballatoi o cortili.

Per «altre unità abitative» si intendono capanne, baracche, casupole, roulotte, case galleggianti, fienili, mulini, grotte o qualsiasi altro riparo utilizzato per il ricovero di persone al momento del censimento, a prescindere dal fatto che sia destinato o meno a essere utilizzato come abitazione.

Gli «alloggi collettivi» sono alloggi destinati a ospitare grandi gruppi di persone o numerose famiglie, che sono utilizzati come dimora abituale da almeno una persona al momento del censimento.

Le «abitazioni convenzionali occupate», le altre unità abitative e gli alloggi collettivi costituiscono insieme gli «alloggi». Ogni «alloggio» deve servire da dimora abituale ad almeno una persona.

L'insieme delle abitazioni convenzionali occupate e delle altre unità abitative costituisce le «unità abitative».

Le persone senza fissa dimora (che non dimorano abitualmente in nessuno degli alloggi rientranti nelle diverse modalità) possono essere persone che vivono per strada, senza un riparo suscettibile di essere classificato come alloggio (senza fissa dimora di tipo primario), o persone che si spostano frequentemente tra alloggi temporanei (senza fissa dimora di tipo secondario).

Sistemazione abitativa

HAR.L.

HAR.H.

0.

Totale

0.

0.

1.

Persone che occupano un'abitazione convenzionale o un alloggio collettivo

1.

1.

 

1.1.

Persone che occupano un'abitazione convenzionale

1.1.

1.1.

 

1.2.

Persone che occupano un alloggio collettivo

1.2.

1.2.

2.

Persone che occupano un'altra unità abitativa e persone senza fissa dimora

2.

2.

 

2.1.

Persone che occupano un'altra unità abitativa

 

2.1.

 

2.2

Persone senza fissa dimora

 

2.2.

3.

Non precisata

3.

3.

Sono da disaggregare per «sistemazione abitativa» tutti i totali o i totali parziali relativi alle persone.

Nella disaggregazione HAR.L., le modalità «Totale» (HAR.L.0.) e «Persone che occupano un'altra unità abitativa e persone senza fissa dimora» (HAR.L.2.) sono facoltative.

Variabile «Tipo di alloggio»

Per alloggio si intende il luogo di dimora abituale di una o più persone. Si applicano le definizioni dei concetti di «abitazioni convenzionali», «altre unità abitative» e «alloggi collettivi» della variabile «Sistemazione abitativa».

Tipo di alloggio

TLQ.

0.

Totale

0.

1.

Abitazioni convenzionali occupate

1.

2.

Altre unità abitative

2.

3.

Alloggi collettivi

3.

4.

Non precisato

4.

Sono da disaggregare per «tipo di alloggio» il totale degli «alloggi» e tutti i totali parziali.

Variabile «Stato di occupazione delle abitazioni convenzionali»

Per «abitazioni convenzionali occupate» si intendono le abitazioni convenzionali in cui al momento del censimento dimorano abitualmente una o più persone. Per «abitazioni convenzionali non occupate» si intendono le abitazioni convenzionali in cui al momento del censimento non dimora abitualmente nessuno.

Stato di occupazione delle abitazioni convenzionali

OCS.

0.

Totale

0.

1.

Abitazioni convenzionali occupate

1.

2.

Abitazioni convenzionali non occupate

2.

 

2.1.

Abitazioni destinate a essere utilizzate come abitazione stagionale o secondaria (facoltativo)

2.1.

 

2.2.

Abitazioni vuote (facoltativo)

2.2.

3.

Non precisato

3.

Sono da disaggregare per «stato di occupazione delle abitazioni convenzionali» il totale delle «abitazioni convenzionali» e tutti i totali parziali.

Le abitazioni convenzionali in cui sono presenti persone non incluse nel censimento sono classificate nella modalità «Abitazioni destinate a essere utilizzate come abitazione stagionale o secondaria» (OCS.2.1.).

Variabile «Tipo di proprietà»

La variabile «Tipo di proprietà» si riferisce alla proprietà dell'abitazione e non a quella del terreno su cui insiste il fabbricato.

Le «abitazioni occupate dal proprietario» sono quelle totalmente o in parte di proprietà di almeno uno degli occupanti dell'abitazione.

Per «proprietà cooperativa» si intende la proprietà nel quadro di una cooperativa di abitazione.

Le «abitazioni affittate» sono gli alloggi per la cui occupazione almeno uno degli occupanti paga un affitto e dei quali nessun occupante è in tutto o in parte proprietario.

Tipo di proprietà

OWS.

0.

Totale

0.

1.

Abitazioni occupate dal proprietario

1.

2.

Abitazioni in proprietà cooperativa

2.

3.

Abitazioni affittate

3.

4.

Abitazioni con altri tipi di proprietà

4.

5.

Non precisato

5.

6.

Non applicabile

6.

Sono da disaggregare per «tipo di proprietà» il totale delle «abitazioni convenzionali» e tutti i totali parziali.

Le abitazioni convenzionali non occupate sono classificate nella modalità «Non applicabile» (OWS.6.).

Variabile «Numero di occupanti»

Il numero di occupanti di un'unità abitativa corrisponde al numero di persone che vi dimorano abitualmente.

Numero di occupanti

NOC.L.

NOC.M.

NOC.H.

0.

Totale

0.

0.

0.

1.

1 persona

1.

1.

1.

2.

2 persone

2.

2.

2.

3.

3-5 persone

3.

3.

3.

 

3.1.

3 persone

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

4 persone

 

3.2.

3.2.

 

3.3

5 persone

 

3.3.

3.3.

4.

6 persone e più

4.

4.

4.

 

4.1.

6-10 persone

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

6 persone

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

7 persone

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

8 persone

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

9 persone

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

10 persone

 

 

4.1.5.

 

4.2.

11 o più persone

 

4.2.

4.2.

Sono da disaggregare per «numero di occupanti» il totale delle «unità abitative» e tutti i totali parziali.

Variabile «Superficie utile e/o numero di stanze delle unità abitative»

Per superficie utile si intende:

la superficie di pavimento degli alloggi misurata all'interno dei muri perimetrali, esclusi cantine e sottotetti non abitabili e, nei fabbricati pluriresidenziali, tutti gli spazi comuni, oppure

la superficie di pavimento dei locali che rientrano nel concetto di «stanza».

Per «stanza» si intende un locale in un'unità abitativa, circoscritto da pareti che dal pavimento salgono al soffitto o al tetto, avente dimensioni (almeno 4 metri quadrati) tali da consentire la collocazione di un letto per un adulto e un'altezza di almeno 2 metri per la maggior parte della superficie del soffitto.

Gli Stati membri rilevano la «superficie utile» o, qualora ciò non fosse possibile, il «numero di stanze».

Superficie utile

UFS.

0.

Totale

0.

1.

Meno di 30 metri quadrati

1.

2.

Da 30 a meno di 40 metri quadrati

2.

3.

Da 40 a meno di 50 metri quadrati

3.

4.

Da 50 a meno di 60 metri quadrati

4.

5.

Da 60 a meno di 80 metri quadrati

5.

6.

Da 80 a meno di 100 metri quadrati

6.

7.

Da 100 a meno di 120 metri quadrati

7.

8.

Da 120 a meno di 150 metri quadrati

8.

9.

150 metri quadrati e più

9.

10.

Non precisata

10.

Sono da disaggregare per «superficie utile» il totale delle «unità abitative» e tutti i totali parziali. Tale articolazione può anche essere utilizzata per disaggregare il totale delle «abitazioni convenzionali» e tutti i totali parziali.

Numero di stanze

NOR.

0.

Totale

0.

1.

1 stanza

1.

2.

2 stanze

2.

3.

3 stanze

3.

4.

4 stanze

4.

5.

5 stanze

5.

6.

6 stanze

6.

7.

7 stanze

7.

8.

8 stanze

8.

9.

9 stanze e più

9.

10.

Non precisato

10.

Sono da disaggregare per «numero di stanze» il totale delle «unità abitative» e tutti i totali parziali. Tale articolazione può anche essere utilizzata per disaggregare il totale delle «abitazioni convenzionali» e tutti i totali parziali.

Variabile «Densità abitativa»

La variabile «Densità abitativa» mette in rapporto la superficie utile in metri quadrati o il numero di stanze con il numero di occupanti quale è definito nella variabile «Numero di occupanti».

Gli Stati membri rilevano la densità in rapporto alla «superficie utile» o, qualora ciò non fosse possibile, al «numero di stanze».

Densità abitativa (superficie)

DFS.

0.

Totale

0.

1.

Meno di 10 metri quadrati per occupante

1.

2.

Da 10 a meno di 15 metri quadrati per occupante

2.

3.

Da 15 a meno di 20 metri quadrati per occupante

3.

4.

Da 20 a meno di 30 metri quadrati per occupante

4.

5.

Da 30 a meno di 40 metri quadrati per occupante

5.

6.

Da 40 a meno di 60 metri quadrati per occupante

6.

7.

Da 60 a meno di 80 metri quadrati per occupante

7.

8.

80 metri quadrati e più per occupante

8.

9.

Non precisata

9.

Sono da disaggregare per «densità abitativa (superficie)» il totale delle «unità abitative» e tutti i totali parziali.

Densità abitativa (numero di stanze)

DRM.

0.

Totale

0.

1.

Meno di 0,5 stanze per occupante

1.

2.

Da 0,5 a meno di 1 stanza per occupante

2.

3.

Da 1 a meno di 1,25 stanze per occupante

3.

4.

Da 1,25 a meno di 1,5 stanze per occupante

4.

5.

Da 1,5 a meno di 2 stanze per occupante

5.

6.

Da 2 a meno di 2,5 stanze per occupante

6.

7.

Da 2,5 a meno di 3 stanze per occupante

7.

8.

3 stanze e più per occupante

8.

9.

Non precisata

9.

Sono da disaggregare per «densità abitativa (numero di stanze)» il totale delle «unità abitative» e tutti i totali parziali.

Variabile «Sistema di alimentazione idrica»

Sistema di alimentazione idrica

WSS.

0.

Totale

0.

1.

Con acqua corrente nell'unità abitativa

1.

2.

Senza acqua corrente nell'unità abitativa

2.

3.

Non precisato

3.

Sono da disaggregare per «sistema di alimentazione idrica» il totale delle «unità abitative» e tutti i totali parziali. Tale articolazione può anche essere utilizzata per disaggregare il totale delle «abitazioni convenzionali» e tutti i totali parziali.

Variabile «Disponibilità di servizi igienici»

Disponibilità di servizi igienici

TOI.

0.

Totale

0.

1.

Con servizi igienici con acqua corrente nell'unità abitativa

1.

2.

Senza servizi igienici con acqua corrente nell'unità abitativa

2.

3.

Non precisata

3.

Sono da disaggregare per «disponibilità di servizi igienici» il totale delle «unità abitative» e tutti i totali parziali. Tale articolazione può anche essere utilizzata per disaggregare il totale delle «abitazioni convenzionali» e tutti i totali parziali.

Variabile «Bagni»

Per bagno si intende qualsiasi impianto, compresa la doccia, che consenta di lavarsi interamente il corpo.

Bagni

BAT.

0.

Totale

0.

1.

Con vasca da bagno fissa o doccia nell'unità abitativa

1.

2.

Senza vasca da bagno fissa o doccia nell'unità abitativa

2.

3.

Non precisato

3.

Sono da disaggregare per «bagni» il totale delle «unità abitative» e tutti i totali parziali. Tale articolazione può anche essere utilizzata per disaggregare il totale delle «abitazioni convenzionali» e tutti i totali parziali.

Variabile «Tipo di impianto di riscaldamento»

Si considera che un'unità abitativa disponga di impianto di riscaldamento centralizzato quando il riscaldamento sia fornito da un impianto di riscaldamento collettivo o da un impianto fisso installato nell'edificio o nell'unità abitativa a fini di riscaldamento, indipendentemente dalla fonte di energia.

Tipo di impianto di riscaldamento

TOH.

0.

Totale

0.

1.

Riscaldamento centralizzato

1.

2.

Riscaldamento non centralizzato

2.

3.

Non precisato

3.

Sono da disaggregare per «tipo di impianto di riscaldamento» il totale delle «unità abitative» e tutti i totali parziali. Tale articolazione può anche essere utilizzata per disaggregare il totale delle «abitazioni convenzionali» e tutti i totali parziali.

Variabile «Abitazioni per tipo di edificio»

La variabile «Abitazioni per tipo di edificio» si riferisce al numero di abitazioni nell'edificio in cui si trova l'abitazione.

Abitazioni per tipo di edificio

TOB.

0.

Totale

0.

1.

Abitazioni convenzionali in edifici a uso abitativo

1.

 

1.1.

Abitazioni convenzionali in edifici con una abitazione

1.1.

 

1.2.

Abitazioni convenzionali in edifici con due abitazioni

1.2.

 

1.3.

Abitazioni convenzionali in edifici con tre o più abitazioni

1.3.

2.

Abitazioni convenzionali in edifici non a uso abitativo

2.

3.

Non precisato

3.

Sono da disaggregare per «abitazioni per tipo di edificio» il totale delle «abitazioni convenzionali» e tutti i totali parziali.

Variabile «Abitazioni per periodo di costruzione»

La variabile «Abitazioni per periodo di costruzione» si riferisce all'anno in cui è stato completato l'edificio in cui si trova l'abitazione.

Abitazioni per periodo di costruzione

POC.

0.

Totale

0.

1.

Prima del 1919

1.

2.

1919 – 1945

2.

3.

1946 – 1960

3.

4.

1961 – 1970

4.

5.

1971 – 1980

5.

6.

1981 – 1990

6.

7.

1991 – 2000

7.

8.

2001 – 2005

8.

9.

2006 e anni successivi

9.

10.

Non precisato

10.

Sono da disaggregare per «abitazioni per periodo di costruzione» il totale delle «abitazioni convenzionali» e tutti i totali parziali.


(1)  I codici «x.», «x.x.» e «x.x.x.» variano in funzione della classificazione NUTS e il codice «x.x.x.x.» in funzione della classificazione LAU, applicabili per lo Stato membro alla data del 1o gennaio 2011. La lettera «N» contraddistingue la classificazione che si riferisce al livello nazionale.

(2)  I codici «1.x.» e «1.x.x.» variano in funzione della classificazione NUTS applicabile per lo Stato membro alla data del 1o gennaio 2011. La lettera «N» contraddistingue la classificazione che si riferisce al livello nazionale.

(3)  Denominazione provvisoria che non influisce sulla denominazione definitiva del paese, da attribuire a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

(4)  Denominazione provvisoria che non influisce sulla denominazione definitiva del paese, da attribuire a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.