ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.324.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 324

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
10 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1185/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO, E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

relativo alle statistiche sui pesticidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 10 novembre 2009 (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3) ha riconosciuto la necessità di un’ulteriore riduzione dell’impatto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi impiegati in agricoltura, sulla salute umana e sull’ambiente. La decisione ha messo in luce l’esigenza di un impiego più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell’impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.

(2)

Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Verso una strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi», la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi a livello comunitario. Tali statistiche si rendono necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell’Unione europea sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l’ambiente correlati all’impiego dei pesticidi.

(3)

È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l’impiego sostenibile dei pesticidi.

(4)

Poiché gli effetti della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4), non saranno visibili finché non sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti per proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari cui si riferisce il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (5), con riguardo ai quali è già stata acquisita una notevole esperienza di rilevazione dei dati.

(5)

Tuttavia si prevede che, alla luce dei risultati del riesame della direttiva 98/8/CE e sulla base di una valutazione dell’impatto, l’ambito di applicazione del presente regolamento sarà esteso onde coprire pure i biocidi.

(6)

Come dimostra l’esperienza maturata dalla Commissione nell’arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi, è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia nella fase di immissione sul mercato sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l’intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l’impiego sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive.

(7)

Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell’impatto della strategia tematica per l’impiego sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della rilevazione obbligatoria di dati, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sull’immissione sul mercato e sull’impiego dei pesticidi in maniera rapida e con un buon rapporto costi/benefici.

(8)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (6), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, in quanto richiede, in particolare, che le statistiche presentino i caratteri dell’indipendenza scientifica, dell’imparzialità, dell’obiettività, dell’affidabilità, del rapporto costi/benefici e del segreto statistico.

(9)

La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009. Le misure adottate conformemente a tale regolamento garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.

(10)

La pubblicazione e la divulgazione di dati raccolti a norma del presente regolamento è regolata dalle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 223/2009. Le misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 assicurano la protezione fisica e logica dei dati soggetti a riservatezza e, nel momento in cui le statistiche comunitarie siano prodotte e diffuse, ne impediscono la divulgazione illecita e un loro utilizzo che esuli dalla statistica.

(11)

I dati attinenti all’immissione sul mercato e all’uso di pesticidi da trasmettere a norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (7), e del regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero essere esaminati conformemente alle disposizioni pertinenti di detta direttiva e di detto regolamento.

(12)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (8), e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (9).

(13)

Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui pesticidi dovrebbero essere prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento.

(14)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(15)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire la superficie trattata e di adeguare l’allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(16)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro di riferimento comune per l’elaborazione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull’uso dei pesticidi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (11), è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull’uso dei pesticidi che sono prodotti fitosanitari a norma dell’articolo 2, lettera a), punto i).

2.   Le statistiche si applicano:

ai quantitativi annuali dei pesticidi immessi in commercio conformemente all’allegato I;

ai quantitativi annuali dei pesticidi utilizzati conformemente all’allegato II.

3.   Le statistiche sono utili in particolare, insieme ad altri dati pertinenti, ai fini degli articoli 4 e 15 della direttiva 2009/128/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«pesticidi»:

i)

i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

ii)

i biocidi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE;

b)

«sostanze», le sostanze quali definite all’articolo 3, punto 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprese le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti;

c)

«sostanze attive», le sostanze attive di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

d)

«antidoti agronomici», gli antidoti agronomici di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009;

e)

«sinergizzanti», i sinergizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1107/2009;

f)

«immissione sul mercato», l’immissione sul mercato di cui all’articolo 3, punto 9 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

g)

«titolare dell'autorizzazione», il titolare dell’autorizzazione quale definito all’articolo 3, punto 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

h)

«uso agricolo», l’applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un prodotto fitosanitario, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell’attività economica di un’azienda agricola;

i)

«utilizzatore professionale», l’utilizzatore professionale quale definito all’articolo 3, punto 1) della direttiva 2009/128/CE;

j)

«azienda agricola», l’azienda agricola quale definita nel regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola (12).

Articolo 3

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

1.   Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate nell’allegato I su base annua e della specificazione delle caratteristiche elencate nell’allegato II con scadenza quinquennale mediante:

indagini;

informazioni riguardo all’immissione sul mercato e all’utilizzo di pesticidi con particolare considerazione per gli obblighi ai sensi dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

fonti amministrative, oppure

una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell’allegato III.

3.   Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente ad un appropriato formato tecnico che la Commissione (Eurostat) deve adottare secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

4.   Per motivi di riservatezza, la Commissione (Eurostat) provvede, prima della loro pubblicazione, all’aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell’allegato III, tenendo adeguatamente conto della protezione dei dati riservati nei singoli Stati membri. A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 223/2009, i dati riservati sono utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici.

Articolo 4

Valutazione della qualità

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, come specificato negli allegati I e II. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 5

Misure di esecuzione

1.   Il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

Se del caso la Commissione può modificare i requisiti relativi alla presentazione delle relazioni sulla qualità di cui alla sezione 6 degli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

2.   La Commissione adotta la definizione di «superficie trattata» di cui alle sezione 2 dell’allegato II. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

3.   La Commissione adatta l’elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell’allegato III su basi regolari e almeno ogni cinque anni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 7

Relazione

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta in particolare la qualità dei dati trasmessi, di cui all’articolo 4, i metodi di raccolta dei dati, l’onere gravante su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali e l’utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l’impiego sostenibile dei pesticidi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi enunciati all’articolo 1. Se del caso, contiene proposte miranti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati e i metodi di raccolta dei dati, perfezionando la copertura e la comparabilità dei dati e riducendo gli oneri che gravano su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali.

La prima relazione è trasmessa entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 (GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 98), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2008 (GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 16 novembre 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009.

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(6)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(7)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(8)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(9)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(12)  GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.


ALLEGATO I

STATISTICHE SULLA IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PESTICIDI

Sezione 1

Copertura

Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell’allegato III contenute nei pesticidi immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra titolari di un’autorizzazione.

Sezione 2

Variabili

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell’allegato III contenuta nei pesticidi immessi sul mercato in ciascuno Stato membro.

Sezione 3

Unità di misura

I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.

Sezione 4

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è l’anno civile.

Sezione 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.

Il primo periodo di riferimento è il secondo anno civile successivo al 30 dicembre 2009.

2.

Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento. Essi pubblicano tali dati, in particolare tramite internet, conformemente ai requisiti in materia di protezione della riservatezza dei dati statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di fornire informazioni del pubblico.

3.

I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

Sezione 6

Relazione sulla qualità

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all’articolo 4, specificante:

la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati.

La relazione è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro qunidici mesi dalla fine dell’anno di riferimento.


ALLEGATO II

STATISTICHE SUGLI USI AGRICOLI DEI PESTICIDI

Sezione 1

Copertura

1.

Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell’allegato III contenute nei pesticidi per una specifica coltivazione selezionata in ciascuno Stato membro.

2.

Ciascuno Stato membro stabilisce la selezione delle coltivazioni da coprire nel periodo quinquennale di cui alla sezione 5. La selezione deve essere rappresentativa delle coltivazioni dello Stato membro e delle sostanze utilizzate.

Nel selezionare le coltivazioni si tiene conto delle coltivazioni di maggiore interesse per i piani d’azione nazionali di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/128/CE.

Sezione 2

Variabili

Per ciascuna coltivazione selezionata sono rilevate le seguenti variabili:

a)

la quantità di ciascuna sostanza elencata nell’allegato III contenuta nei pesticidi utilizzati per tale coltivazione,

b)

la superficie trattata con ciascuna sostanza.

Sezione 3

Unità di misura

1.

Le quantità di sostanze utilizzate sono espresse in chilogrammi.

2.

Le superfici trattate sono espresse in ettari.

Sezione 4

Periodo di riferimento

1.

Il periodo di riferimento è, in linea di principio, un periodo massimo di dodici mesi comprendente tutti i trattamenti fitosanitari direttamente o indirettamente associati alla coltivazione.

2.

Il periodo di riferimento è notificato come l’anno in cui la raccolta è iniziata.

Sezione 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.

Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull’uso dei pesticidi per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento definito nella sezione 4.

2.

Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata.

3.

Il primo periodo quinquennale ha inizio dal primo anno civile successivo al 30 dicembre 2009.

4.

Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale.

5.

I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale e pubblicati, in particolare tramite internet, conformemente ai requisiti in materia di protezione della riservatezza dei dati statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di fornire informazioni del pubblico.

Sezione 6

Relazione sulla qualità

Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all’articolo 4, in cui sono precisati:

il piano della metodologia di campionamento;

la metodologia utilizzata per rilevare i dati;

una stima dell’importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di pesticidi utilizzati;

gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

un confronto tra i dati sui prodotti fitosanitari utilizzati durante il periodo quinquennale e sui pesticidi immessi in commercio nel corrispondente quinquennio;

una descrizione sintetica degli usi non agricoli dei pesticidi recensiti nel contesto degli studi pilota disposti dalla Commissione (Eurostat).


ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DELLE SOSTANZE

GRUPPI PRINCIPALI

Codice

Classe chimica

Denominazione comune delle sostanze

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Categorie di prodotti

 

 

Nomenclatura comune

 

 

Fungicidi e battericidi

F0

 

 

 

 

Fungicidi inorganici

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPOSTI DI RAME

TUTTI I COMPOSTI DI RAME

 

44

 

F1.1

 

POLTIGLIA BORDOLESE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

IDROSSIDO DI RAME

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OSSICLORURO DI RAME

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SOLFATO DI RAME TRIBASICO

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OSSIDO DI RAME (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ALTRI SALI DI RAME

 

44

 

F1.2

ZOLFO INORGANICO

ZOLFO

7704-34-9

18

 

F1.3

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

 

 

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICIDI CARBANILATI

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICIDI CARBAMMATI

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

F2.3

FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicidi a base di benzimidazoli

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI

CARBENDAZINA

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANATO-METIL

23564-05-8

262

Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICIDI CONAZOLICI

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLO

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLO

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLO

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLO

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLO

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLO

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLO

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLO

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLO

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLO)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLO

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLO

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLO

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLO

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLO

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICICLAZOLO

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLO

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLO

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICIDI IMIDAZOLICI

CIAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fungicidi a base di morfoline

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICIDI MORFOLINICI

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Altri fungicidi

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINA

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICIDI AMMIDICI

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICIDI ANILIDICI

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI

KASUGAMICINA

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMICINA

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGICIDI AROMATICI

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICIDI DINITROANILINICI

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICIDI DINITROFENOLICI

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGICIDI FOSFORGANICI

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METILE

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICIDI OSSAZOLICI

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICIDI FENILPIRROLICI

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICIDI FTALIMMIDICI

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICIDI PIRIMIDINICI

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICIDI CHINOLINICI

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICIDI CHINONICI

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICIDI STROBILURINICI

AZOXISTROBINA

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXYM-METILE

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDI UREICI

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FUNGICIDI NON CLASSIFICATI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

ACIDO BENZOICO

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICLOROFENE

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINA

118134-30-8

572

 

F6.19

ALTRI FUNGICIDI

ALTRI FUNGICIDI

 

 

Erbicidi, essiccanti e antimuschio

H0

 

 

 

 

Erbicidi a base di fenossifitoormoni

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ERBICIDI FENOSSICI

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Erbicidi a base di triazine e di triazinoni

H2

 

 

 

 

 

H2.1

ERBICIDI METILTIOTRIAZINICI

METOPROTRINA

841-06-5

94

 

H2.2

ERBICIDI TRIAZINICI

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZINA

5915-41-3

234

 

H2.3

ERBICIDI TRIAZINONICI

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Erbicidi a base di ammidi e di anilidi

H3

 

 

 

 

 

H3.1

ERBICIDI AMMIDICI

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

ERBICIDI ANILIDICI

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

ERBICIDI CLOROACETANILIDICI

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACLOR

87392-12-9

607

Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati

H4

 

 

 

 

 

H4.1

ERBICIDI BISCARBAMMATI

CLORPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

ERBICIDI CARBAMMATI

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ERBICIDI DINITROANILINICI

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea

H6

 

 

 

 

 

H6.1

ERBICIDI SULFONILUREICI

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXISULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

ERBICIDI URACILICI

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

ERBICIDI UREICI

CLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Altri erbicidi

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTILE

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

ERBICIDI BENZOFURANICI

ETOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

ERBICIDI DERIVATI DALL’ACIDO BENZOICO

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

ERBICIDI BIPIRIDILICI

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI

CLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CICLOXIDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXIDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

ERBICIDI DIAZINICI

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

H7.7

ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI

CINIDON-ETILE

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

ERBICIDI DERIVATI DALL’ETERE DI DIFENILE

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

ERBICIDI IMIDAZOLINONICI

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

 

H7.10

ERBICIDI INORGANICI

SULFAMATO DI AMMONIO

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CLORATI

7775-09-9

7

 

H7.11

ERBICIDI ISOSSAZOLICI

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

H7.12

ERBICIDI MORFATTINICI

FLURENOLO

467-69-6

304

 

H7.13

ERBICIDI NITRILICI

BROMOXINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ERBICIDI FOSFORGANICI

GLUFOSINATO

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLIFOSATO

1071-83-6

284

 

H7.15

ERBICIDI FENILPIRAZOLICI

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

ERBICIDI PIRIDAZINONICI

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

ERBICIDI DERIVATI DALL’ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO

CLOPIRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

ERBICIDI DERIVATI DALL’ACIDO PIRIDILOSSIACETICO

FLUOROXIPIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPIR

55335-06-3

376

 

H7.20

ERBICIDI CHINOLINICI

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

THIADIAZINE HERBICIDES

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

H7.22

ERBICIDI TIOCARBAMMATI

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

ERBICIDI TRIAZOLICI

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

ERBICIDI TRIAZOLINONICI

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

ERBICIDI TRIAZOLONICI

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

ERBICIDI TRICHETONICI

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

ERBICIDI NON CLASSIFICATI

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOLO

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

 

 

Insetticidi e acaricidi

I0

 

 

 

 

Insetticidi a base di piretroidi

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSETTICIDI PIRETROIDI

ACRINATRINA

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA CIPERMETRINA

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA CIFLUTRINA

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CIPERMETRINA

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRINA

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRINA

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRINA

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRINA

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CIALOTRINA

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CIALOTRINA

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CIPERMETRINA

52315-07-8

733

Insetticidi a base di idrocarburi clorati

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSETTICIDI ORGANOCLORURATI

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insetticidi a base di carbammati e di ossima-carbammati

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSETTICIDI CARBAMMATI

BENFUROCARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insetticidi a base di organofosfati

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSETTICIDI FOSFORGANICI

AZINFOS METILE

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CLORPIRIFOS-METILE

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOATO

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZATO

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXIDEMETON-METILE

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METILE

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICLORFON

52-68-6

68

Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSETTICIDI BIOLOGICI

AZADIRACTINA

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINA

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRINE

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Altri insetticidi

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSECTTICIDI PRODOTTI MEDIANTE FERMENTAZIONE

ABAMECTINA

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTINA

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSETTICIDI BENZOILUREICI

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSETTICIDI CARBAZATI

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI

METOXIFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CIROMAZINA

66215-27-8

420

 

I6.6

 

EXITIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONI DI INSETTI

(E, Z)-9-DODECENIL ACETATO

35148-19-7

422

 

I6.8

INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE

CLOTIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSETTICIDI STANNORGANICI

AZOCICLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CIEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OSSIDO

13356-08-6

359

 

I6.10

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIAZINE

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSETTICIDI (FENIL-PIRAZOLICI)

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSETTICIDI TETRAZINICI

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSETTICIDI (CARBAMOIL- TRIAZOLICI)

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSETTICIDI UREICI

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSETTICIDI NON CLASSIFICATI

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI

ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI

 

 

Molluschicidi, totale:

M0

 

 

 

 

Molluschicidi

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI

TIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

ALTRI MOLLUSCHICIDI

FOSFATO FERRICO

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEIDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

ALTRI MOLLUSCHICIDI

 

 

Regolatori della crescita delle piante, totale:

PGR0

 

 

 

 

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

CLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

IDRAZIDE MALEICA

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

CALCIO-PROESADIONE

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inibitori di germinazione

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

INIBITORI DI GERMINAZIONE

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CLORPROFAM

101-21-3

43

Altri regolatori della crescita delle piante

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

Altri prodotti fitosanitari, totale:

ZR0

 

 

 

 

Oli minerali

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

OLI MINERALI

OLI DI PETROLIO

64742-55-8

29

Oli vegetali

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

OLI VEGETALI

OLI DI CATRAME

 

30

Sterilizzanti del terreno (incl.usi nematicidi)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURO DI METILE

BROMURO DI METILE

74-83-9

128

 

ZR3.2

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

CLOROPICRINA

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIO

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

 

 

Rodenticidi

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDI

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CLOROFACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ALTRI RODENTICIDI

 

 

Tutti gli altri prodotti fitosanitari

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DISINFETTANTI

ALTRI DISINFETTANTI

 

 

 

ZR5.2

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri del Chemical Abstracts Service (CAS)].

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.


10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/23


REGOLAMENTO (CE) n. 1186/2009 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2009

relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 26, 37 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Salvo specifica deroga stabilita in conformità delle disposizioni del trattato, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità. La stessa cosa vale per i prelievi agricoli e tutte le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a taluni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(3)

Tuttavia, una tassazione di questo tipo non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell’importazione delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia.

(4)

È opportuno prevedere, come nella maggior parte delle legislazioni doganali, che in tali casi l’importazione possa essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall’applicazione dei dazi all’importazione cui sarebbero normalmente soggette.

(5)

Regimi di franchigia di questo tipo risultano anche da convenzioni internazionali di carattere multilaterale di cui sono parti contraenti tutti gli Stati membri o solo alcuni di essi. Se la Comunità è tenuta ad applicare tali convenzioni, detta applicazione presuppone l’istituzione di una disciplina comunitaria delle franchigie doganali tale da eliminare, in conformità delle esigenze dell’unione doganale, le divergenze per quanto riguarda l’oggetto, la portata e le condizioni d’applicazione delle franchigie previste da tali convenzioni, permettendo così a tutte le persone interessate di beneficiare degli stessi vantaggi nell’intera Comunità.

(6)

Alcune franchigie applicate negli Stati membri risultano da convenzioni concluse con paesi terzi od organizzazioni internazionali. Tali convenzioni, dato il loro oggetto, riguardano esclusivamente lo Stato membro firmatario. Non è proficuo determinare a livello comunitario le condizioni di concessione di tali franchigie, ma è sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati ad accordarle, se necessario, mediante una procedura appropriata istituita a tal fine.

(7)

L’attuazione della politica agricola comune ha come conseguenza, in certe circostanze, l’applicazione a talune merci dei dazi all’esportazione. È inoltre opportuno definire, a livello comunitario, i casi in cui può essere accordata una franchigia doganale da questi dazi.

(8)

Per chiarezza giuridica, è opportuno enumerare le disposizioni degli atti comunitari che comportano talune misure di franchigia che non sono toccate dal presente regolamento.

(9)

Il presente regolamento non osta all’applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti o restrizioni all’importazione o all’esportazione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

(10)

Nel caso di franchigie accordate per importi fissati in euro, dovrebbero essere stabilite le norme per la conversione di tali importi nelle valute nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato al momento dell’immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo.

Articolo 2

1.   Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

a)

«dazi all'importazione», i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché i prelievi agricoli e altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

b)

«dazi all'esportazione», i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

c)

«beni personali», i beni destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia.

Costituiscono in particolare «beni personali»:

i)

gli effetti o gli oggetti mobili;

ii)

i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo.

Costituiscono pure «beni personali» le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella, nonché gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato. I beni personali non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale;

d)

«effetti o oggetti mobili», gli effetti personali, la biancheria di casa, oggetti d’arredamento o beni strumentali destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia;

e)

«prodotti alcolici», i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d’alcole, acquaviti, liquori o bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nelle voci da 2203 a 2208 della nomenclatura combinata.

2.   Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, per l’applicazione del titolo II, «paese terzo» comprende anche le parti del territorio degli Stati membri escluse dal territorio doganale della Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4), del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

TITOLO II

FRANCHIGIA DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

CAPO I

Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo nella Comunità

Articolo 3

Fatti salvi gli articoli da 4 a 11, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 4

La franchigia è limitata ai beni personali che:

a)

salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza;

b)

sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare la loro ammissione in franchigia alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese d’origine o nel paese di provenienza, i dazi doganali e/o i diritti fiscali cui sono normalmente soggetti.

Articolo 5

1.   Possono beneficiare della franchigia solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi.

2.   Tuttavia le autorità competenti possono concedere deroghe alla norma di cui al paragrafo 1 qualora l’interessato abbia veramente avuto l’intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per una durata minima di dodici mesi.

Articolo 6

Sono esclusi dalla franchigia:

a)

i prodotti alcolici;

b)

i tabacchi e i prodotti del tabacco;

c)

i mezzi di trasporto a carattere commerciale;

d)

i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.

Articolo 7

1.   Salvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

2.   L’immissione in libera pratica dei beni personali può essere effettuata in più tempi entro il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1.   Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni personali ammessi al beneficio della franchigia non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 9

1.   In deroga all’articolo 7, primo comma, la franchigia può essere accordata per i beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l’interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità, su suo impegno di trasferirvela effettivamente entro un termine di sei mesi. Tale impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità precisano la forma e l’importo.

2.   In caso di ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, il periodo previsto all’articolo 4, lettera a), è calcolato a decorrere dalla data dell’introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 10

1.   Se, a motivo di impegni professionali, l’interessato lascia il paese terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire contemporaneamente tale residenza normale nel territorio doganale della Comunità, ma con l’intenzione di stabilirvisi successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l’ammissione in franchigia dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio.

2.   L’ammissione in franchigia dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 8, fermo restando che:

a)

i termini previsti all’articolo 4, lettera a), e all’articolo 7, primo comma, siano calcolati a decorrere dalla data dell’introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità;

b)

il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 1, sia calcolato a decorrere dalla data in cui l’interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

3.   L’ammissione in franchigia è inoltre subordinata all’impegno dell’interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze. Le autorità competenti possono esigere che questo impegno sia abbinato a una garanzia di cui esse precisano la forma e l’importo.

Articolo 11

Le autorità competenti possono derogare all’articolo 4, lettere a) e b), all’articolo 6, lettere c) e d), e all’articolo 8 quando una persona è indotta, in seguito a circostanze politiche eccezionali, a trasferire la sua residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità.

CAPO II

Beni importati in occasione di un matrimonio

Articolo 12

1.   Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, fatti salvi gli articoli da 13 a 16, i corredi e gli oggetti mobili, anche nuovi, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità in occasione del suo matrimonio.

2.   Sono parimenti ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, con le stesse riserve, i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese terzo. Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può però essere superiore a 1 000 EUR.

Articolo 13

Possono beneficiare della franchigia di cui all’articolo 12 unicamente le persone che:

a)

hanno la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi. Possono essere tuttavia consentite deroghe a tale norma qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi;

b)

forniscono la prova del loro matrimonio.

Articolo 14

Sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Articolo 15

1.   Salvo circostanze eccezionali, la franchigia è accordata unicamente per le merci dichiarate per la libera pratica:

a)

al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio: in questo caso, la franchigia è subordinata alla presentazione di una congrua garanzia, la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità; e

b)

al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio.

2.   L’immissione in libera pratica dei beni menzionati all’articolo 12 può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 16

1.   Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, le merci ammesse al beneficio della franchigia di cui all’articolo 12 non possono formare oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione realizzati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi alle merci in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

CAPO III

Beni personali ricevuti nel quadro di una successione

Articolo 17

1.   Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 20, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

2.   Ai sensi del paragrafo 1, per «beni personali» si intendono tutti i beni contemplati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), che costituiscono l’eredità del defunto.

Articolo 18

Sono esclusi dalla franchigia:

a)

i prodotti alcolici;

b)

i tabacchi e i prodotti del tabacco;

c)

i mezzi di trasporto a carattere commerciale;

d)

i macchinari per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio della professione del defunto;

e)

le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati;

f)

il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti a un approvvigionamento familiare normale.

Articolo 19

1.   La franchigia è accordata unicamente per i beni personali dichiarati per la libera pratica al più tardi allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione).

Tuttavia, una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari.

2.   L’importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Gli articoli 17, 18 e 19 si applicano, mutatis mutandis, ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale della Comunità.

CAPO IV

Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

Articolo 21

1.   Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale di una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nel territorio doganale della Comunità per compiervi studi, e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.

2.   Ai sensi del paragrafo 1 si intende:

a)

per «alunno o studente», ogni persona regolarmente iscritta a un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti;

b)

per «corredo», la biancheria personale o di casa, nonché gli indumenti, anche nuovi;

c)

per «necessario per gli studi», gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente utilizzati da alunni e studenti per i loro studi.

Articolo 22

La franchigia è accordata almeno una volta per anno scolastico.

CAPO V

Spedizioni di valore trascurabile

Articolo 23

1.   Fatto salvo l’articolo 24, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella Comunità.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «merci di valore trascurabile» si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 EUR per spedizione.

Articolo 24

Sono esclusi dalla franchigia:

a)

i prodotti alcolici;

b)

i profumi e l’acqua da toletta;

c)

i tabacchi e i prodotti del tabacco.

CAPO VI

Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

Articolo 25

1.   Fatti salvi gli articoli 26 e 27, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

La franchigia prevista nel presente paragrafo non si applica alle spedizioni provenienti dall’isola di Helgoland.

2.   Ai sensi del paragrafo 1, per «importazioni prive di ogni carattere commerciale» si intendono le importazioni riguardanti spedizioni che, a un tempo:

a)

presentano carattere occasionale;

b)

contengono esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;

c)

sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento.

Articolo 26

1.   La franchigia di cui all’articolo 25, paragrafo 1, è applicata su un valore di 45 EUR per spedizione, ivi compreso il valore delle merci di cui all’articolo 27.

2.   Se il valore globale di varie merci supera per spedizione l’importo previsto al paragrafo 1, la franchigia è accordata fino a concorrenza di tale importo per quelle merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia, fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato.

Articolo 27

Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all’articolo 25, paragrafo 1, è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate:

a)

prodotti del tabacco:

50 sigarette,

25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo),

10 sigari,

50 grammi di tabacco da fumo, o

un assortimento proporzionale di questi vari prodotti;

b)

alcole e bevande alcoliche:

bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro, oppure

bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vini o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 1 litro, oppure un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e

vini tranquilli: 2 litri;

c)

profumi: 50 grammi, o

acqua da toletta: 0,25 litri.

CAPO VII

Beni d’investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nella Comunità

Articolo 28

1.   Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, fatti salvi gli articoli da 29 a 33, i beni d’investimento e gli altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività in un paese terzo per venire a esercitare una simile attività nel territorio doganale della Comunità.

Quando l’impresa trasferita è un’azienda agricola, la franchigia viene accordata anche per il bestiame vivo.

2.   Ai sensi del paragrafo 1, per «impresa» s’intende un’unità economica completa di produzione o servizi.

Articolo 29

La franchigia di cui all’articolo 28 è limitata ai beni di investimento e ai beni strumentali che:

a)

salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell’impresa per almeno dodici mesi prima della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo da cui è trasferita;

b)

sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento;

c)

sono in rapporto con la natura e le dimensioni dell’impresa considerata.

Articolo 30

Sono escluse dal beneficio della franchigia le imprese il cui trasferimento nel territorio doganale della Comunità abbia come causa o scopo la fusione o l’assorbimento con un’impresa stabilita nel territorio doganale della Comunità, senza che vi sia creazione di nuova attività.

Articolo 31

Sono esclusi dalla franchigia:

a)

i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi;

b)

le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali;

c)

i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati;

d)

il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.

Articolo 32

Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, la franchigia di cui all’articolo 28 è accordata unicamente per i beni d’investimento e altri beni strumentali dichiarati per la libera pratica prima della scadenza di un termine di dodici mesi della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo di provenienza.

Articolo 33

1.   Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni d’investimento e gli altri beni strumentali ammessi al beneficio della franchigia non possono essere oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

Tale termine può essere prolungato fino a trentasei mesi per quanto riguarda la locazione o la cessione in caso di rischio di abusi.

2.   Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 34

Gli articoli da 28 a 33 si applicano, mutatis mutandis, ai beni d’investimento e agli altri beni strumentali appartenenti alle persone che esercitano una libera professione e alle persone giuridiche che esercitano un’attività senza scopo di lucro, e che trasferiscono tale attività da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità.

CAPO VIII

Prodotti ottenuti da coltivatori comunitari su fondi situati in un paese terzo

Articolo 35

1.   Fatti salvi gli articoli 36 e 37, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto territorio doganale, in prossimità immediata del paese terzo considerato.

2.   Per beneficiare del paragrafo 1, i prodotti dell’allevamento devono provenire da animali originari della Comunità o che siano stati messi in libera pratica in quest’ultima.

Articolo 36

La franchigia è limitata ai prodotti che non hanno subito un trattamento diverso da quello in uso dopo la raccolta o la produzione.

Articolo 37

La franchigia è accordata unicamente per i prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.

Articolo 38

Gli articoli 35, 36 e 37 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori comunitari nei laghi e corsi d’acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d’acqua da cacciatori comunitari.

CAPO IX

Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali importati da coltivatori di paesi terzi per essere utilizzati su proprietà limitrofe a questi paesi

Articolo 39

Fatto salvo l’articolo 40, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale della Comunità in prossimità immediata di un paese terzo e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità.

Articolo 40

1.   La franchigia è limitata alle quantità di sementi, concimi o altri prodotti necessarie ai bisogni della coltivazione dei fondi.

2.   Essa è accordata unicamente per le sementi, i concimi o gli altri prodotti direttamente introdotti nel territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.

3.   Essa può essere subordinata dagli Stati membri alla condizione di reciprocità.

CAPO X

Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

Articolo 41

Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purché tali importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (5).

Le merci importate nei territori elencati all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.

CAPO XI

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici

Articolo 42

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale di cui all’allegato I, indipendentemente dal loro destinatario e dall’uso cui verranno adibiti.

Articolo 43

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all’allegato II destinati:

a)

a istituti e a organismi pubblici o di pubblica utilità a carattere educativo, scientifico o culturale;

b)

a istituti o a organismi rientranti nelle categorie indicate a fronte di ogni oggetto nella terza colonna dell’allegato II, purché siano stati autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

Articolo 44

1.   Fatti salvi gli articoli da 45 a 49, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e gli apparecchi scientifici, non contemplati dall’articolo 43, importati esclusivamente per scopi non commerciali.

2.   La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli strumenti e agli apparecchi scientifici destinati:

a)

agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica;

b)

agli istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

Articolo 45

La franchigia di cui all’articolo 44, paragrafo 1, si applica anche:

a)

ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a detti strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi:

i)

che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per i pezzi di ricambio o gli accessori specifici; oppure

ii)

che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici;

b)

agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione degli strumenti o apparecchi scientifici, purché detti utensili siano importati contemporaneamente a tali strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi:

i)

che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per gli utensili; oppure

ii)

che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per gli utensili.

Articolo 46

Ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45:

a)

per «strumento o apparecchio scientifico» si intende uno strumento o un apparecchio che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche;

b)

sono considerati «importati per scopi non commerciali» gli strumenti o gli apparecchi scientifici destinati a essere impiegati in attività di ricerca o di insegnamento senza fini di lucro.

Articolo 47

Se necessario, taluni strumenti o apparecchi possono, secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arreca pregiudizio all’industria comunitaria in causa.

Articolo 48

1.   Gli oggetti di cui all’articolo 43 e gli strumenti o apparecchi scientifici che sono stati ammessi al beneficio della franchigia alle condizioni previste agli articoli 45, 46 e 47 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 43 o dell’articolo 44, paragrafo 2, la franchigia resta acquisita se l’istituto o l’organismo utilizza l’oggetto, lo strumento o l’apparecchio per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.

Negli altri casi, l’effettuazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 49

1.   Gli istituti od organismi di cui agli articoli 43 e 44 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detti articoli sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2.   Gli oggetti posseduti dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Gli oggetti utilizzati dall’istituto o dall’organismo beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti dagli articoli 43 e 44 sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti a un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 50

Gli articoli 47, 48 e 49 sono applicabili, mutatis mutandis, ai prodotti di cui all’articolo 45.

Articolo 51

1.   Sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all’esterno della Comunità.

2.   La franchigia è concessa sempreché le attrezzature:

a)

siano destinate a essere utilizzate dai membri o dai rappresentanti degli istituti e organismi di cui al paragrafo 1 o con il loro accordo, nel quadro e nei limiti di accordi di cooperazione scientifica aventi per oggetto lo svolgimento di programmi internazionali di ricerca scientifica, presso gli istituti di ricerca scientifica la cui sede si trovi nella Comunità, abilitati a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri;

b)

rimangano, durante la permanenza nel territorio doganale della Comunità, di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità.

3.   Ai fini del presente articolo e dell’articolo 52:

a)

si intendono per attrezzature gli strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori, compresi i pezzi di ricambio e gli utensili specialmente previsti per la manutenzione, il controllo, la calibrazione o la riparazione, utilizzati ai fini della ricerca scientifica;

b)

si considerano «importate per scopi non commerciali» le attrezzature destinate a essere utilizzate ai fini della ricerca scientifica, effettuata senza scopo di lucro.

Articolo 52

1.   Le attrezzature che siano state ammesse a fruire della franchigia secondo le condizioni stabilite all’articolo 51 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 51, la franchigia resta acquisita qualora il beneficiario utilizzi le attrezzature per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia stessa.

Negli altri casi, fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 45, l’esecuzione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preventivo dei dazi all’importazione, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3.   Gli istituti o gli organismi di cui all’articolo 51, paragrafo 1 che non soddisfino più le condizioni richieste per fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le attrezzature ammesse in franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti da detto articolo sono tenuti a informarne le autorità competenti.

4.   Le attrezzature utilizzate dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposte all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano di essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Fatti salvi gli articoli 44 e 45, le attrezzature utilizzate dall’istituto o dall’organismo beneficiario della franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti dall’articolo 51 sono soggette all’applicazione dei dazi all’importazione, secondo l’aliquota vigente alla data in cui le attrezzature stesse sono destinate ad altro uso, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

CAPO XII

Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

Articolo 53

1.   Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:

a)

gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio;

b)

le sostanze biologiche o chimiche che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, importate esclusivamente per scopi non commerciali.

2.   La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:

a)

a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica;

b)

a istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali merci in franchigia.

3.   Nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), possono figurare soltanto le sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e la cui specificità o il cui grado di purezza conferisce loro il carattere di sostanze atte esclusivamente o principalmente alla ricerca scientifica.

CAPO XIII

Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

Articolo 54

1.   Fatto salvo l’articolo 55, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:

a)

le sostanze terapeutiche di origine umana;

b)

i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni;

c)

i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali.

2.   Ai sensi del paragrafo 1 si intende:

a)

per «sostanze terapeutiche di origine umana», il sangue umano e i suoi derivati (sangue umano totale, plasma umano secco, albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane, immunoglobulina umana, fibrinogeno umano);

b)

per «reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l’individuazione delle incompatibilità sanguigne;

c)

per «reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani.

Articolo 55

La franchigia è limitata ai prodotti:

a)

che sono destinati a organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti, per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici, esclusa ogni operazione commerciale;

b)

che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese terzo di provenienza;

c)

che sono contenuti in recipienti muniti di un’etichetta speciale d’identificazione.

Articolo 56

La franchigia si estende agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze terapeutiche di origine umana o dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o tessutali, nonché ai solventi e agli accessori necessari alla loro utilizzazione che possono eventualmente essere contenuti nei pacchi.

CAPO XIV

Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

Articolo 57

1.   Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, a enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari, purché risulti che:

a)

la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non riflette, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale; e

b)

il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.

2.   La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni:

a)

ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi di cui al paragrafo 1, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia;

b)

agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia.

Articolo 58

Per l’applicazione dell’articolo 57, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti o apparecchi e gli organismi beneficiari ivi contemplati, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 47, 48 e 49.

CAPO XV

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

Articolo 59

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall’Organizzazione mondiale della sanità per garantire il controllo della qualità delle sostanze impiegate nella fabbricazione di medicinali e che sono spedite a destinatari autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali spedizioni in franchigia.

CAPO XVI

Prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

Articolo 60

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria destinati all’uso delle persone o degli animali provenienti da paesi terzi per partecipare a manifestazioni sportive internazionali organizzate nel territorio della Comunità, nel limite necessario per soddisfare i loro bisogni durante il soggiorno in detto territorio.

CAPO XVII

Merci inviate a enti caritativi o filantropici importate a favore dei ciechi e delle altre persone disabili

A.   Per la realizzazione di obiettivi di carattere generale

Articolo 61

1.   Fatti salvi gli articoli 63 e 64, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purché ciò non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza:

a)

le merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti e destinate ad essere distribuite gratuitamente a persone bisognose;

b)

le merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito da persona o organismo stabiliti fuori del territorio doganale della Comunità, senza intento di natura commerciale da parte loro, a enti statali o ad altri organismi a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose;

c)

i beni strumentali e il materiale d’ufficio inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabilito fuori del territorio doganale della Comunità, senza intento di carattere commerciale da parte sua, a enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti e destinati a essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropici da loro perseguiti.

2.   Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), per «merci di prima necessità», si intendono le merci indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone, come i generi alimentari, le medicine, gli indumenti e le coperte.

Articolo 62

Sono esclusi dalla franchigia:

a)

i prodotti alcolici;

b)

i tabacchi e prodotti del tabacco;

c)

il caffè e il tè;

d)

i veicoli a motore diversi dalle ambulanze.

Articolo 63

La franchigia è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.

Articolo 64

1.   Le merci e il materiale di cui all’articolo 61 non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario della franchigia, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un ente abilitato a beneficiare della franchigia in applicazione degli articoli 61 e 63, la franchigia resta acquisita se tale ente utilizza le merci o il materiale per fini che danno diritto alla concessione di tale franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 65

1.   Gli enti di cui all’articolo 61, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le merci o il materiale a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2.   Le merci e il materiale posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3.   Le merci e il materiale utilizzati dall’ente beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti all’articolo 61 sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti a un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

B.   A favore dei disabili

1.   Oggetti destinati ai ciechi

Articolo 66

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti appositamente concepiti per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi e figuranti all’allegato III.

Articolo 67

1.   Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti appositamente concepiti per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi e figuranti all’allegato IV quando sono importati:

a)

dai ciechi stessi e per loro proprio uso;

b)

da istituti od organismi d’educazione o di assistenza per ciechi, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in franchigia.

2.   La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti di cui trattasi nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati in precedenza ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici o per tali utensili.

2.   Oggetti destinati ad altre persone disabili

Articolo 68

1.   Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti appositamente concepiti per l’educazione, l’occupazione e la promozione sociale delle persone portatrici di una disabilità fisica o mentale, diverse dai ciechi, quando siano importati:

a)

dai disabili stessi, per loro proprio uso;

b)

da istituti o organizzazioni aventi come attività principale l’educazione o l’assistenza di tali persone e autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

2.   La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti considerati, nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici e gli utensili in causa.

Articolo 69

Se necessario, taluni oggetti possono, secondo la procedura prevista all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arreca pregiudizio all’industria comunitaria in causa.

3.   Disposizioni comuni

Articolo 70

La concessione diretta della franchigia ai ciechi o agli altri disabili, per loro proprio uso, prevista all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a) è subordinata alla condizione che le disposizioni vigenti negli Stati membri consentano agli interessati di stabilire il loro stato di cieco o di disabile legittimato a beneficiare della franchigia.

Articolo 71

1.   Gli oggetti importati in franchigia dalle persone menzionate agli articoli 67 e 68 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   In caso di prestito, locazione o cessione a persona, istituto o ente legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione degli articoli 67 e 68, la franchigia resta acquisita se la persona, l’istituto o l’ente utilizzano l’oggetto per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 72

1.   Gli oggetti importati da istituti o organizzazioni autorizzati a beneficiare della franchigia alle condizioni previste dagli articoli 67 e 68 possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito, senza scopo di lucro, da detti istituti o organizzazioni ai ciechi e alle persone disabili delle quali essi si occupano senza che ciò comporti il pagamento dei dazi doganali relativi a detti oggetti.

2.   Non si possono effettuare prestiti, locazioni o cessioni in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti.

Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di una persona, un istituto o un’organizzazione legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, o dell’articolo 68, paragrafo 1, la franchigia resta acquisita se la persona, l’istituto o l’organizzazione utilizza l’oggetto considerato per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi doganali, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 73

1.   Gli istituti od organizzazioni di cui agli articoli 67 e 68 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detti articoli sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2.   Gli oggetti posseduti dagli istituti od organizzazioni che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3.   Gli oggetti utilizzati dall’istituto o dall’organizzazione beneficiari della franchigia a fini diversi da quelli previsti agli articoli 67 e 68 sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti a un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

C.   A favore delle vittime di catastrofi

Articolo 74

1.   Fatti salvi gli articoli da 75 a 80, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti

a)

per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri;

b)

per essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati.

2.   Sono anche ammesse al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1, alle stesse condizioni, le merci importate per la libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

Articolo 75

Sono esclusi dalla franchigia i materiali destinati alla ricostruzione delle zone sinistrate.

Articolo 76

La concessione della franchigia è subordinata a una decisione della Commissione, che delibera su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati con procedura d’urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione della franchigia.

In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una catastrofe possono autorizzare l’importazione delle merci per gli scopi previsti dall’articolo 74 sospendendo i relativi dazi all’importazione, con l’impegno dell’ente importatore di pagarli qualora la franchigia non fosse concessa.

Articolo 77

La franchigia è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.

Articolo 78

1.   Le merci di cui all’articolo 74, paragrafo 1, non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario della franchigia, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 74, la franchigia resta acquisita se tale ente utilizza le merci per fini che danno diritto alla concessione di tale franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 79

1.   Quando le merci di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettera b), cessano di essere utilizzate dalle vittime di catastrofi, esse non possono essere prestate, date in locazione o cedute a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 74 o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera a), la franchigia resta acquisita se tali enti utilizzano le merci in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 80

1.   Gli enti di cui all’articolo 74, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le merci ammesse in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2.   Per le merci possedute dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia, quando esse sono cedute a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell’articolo 74 o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera a), la franchigia resta acquisita se questi le utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima. Negli altri casi, tali merci sono sottoposte all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3.   Le merci utilizzate dall’ente beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti all’articolo 74 sono sottoposte all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibite a un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

CAPO XVIII

Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico

Articolo 81

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, purché gli interessati forniscano prove considerate sufficienti alle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale:

a)

le decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale della Comunità;

b)

le coppe, le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che, concessi in un paese terzo a persone aventi la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità in omaggio all’attività da esse svolta in campi quali le arti, le scienze, lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento, sono importati nel territorio doganale della Comunità da queste stesse persone;

c)

le coppe, le medaglie e gli oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti per gli stessi fini di cui alla lettera b), nel territorio doganale della Comunità;

d)

le ricompense, i trofei, i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati a essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in paesi terzi, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche, alcun intento di carattere commerciale.

CAPO XIX

Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali

Articolo 82

Fatto salvo, se del caso, l’articolo 41, e con riserva degli articoli 83 e 84, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti:

a)

importati nel territorio doganale della Comunità da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti;

b)

importati nel territorio doganale della Comunità da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale della Comunità e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti;

c)

offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un’autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo che svolga attività di pubblico interesse, a un’autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale della Comunità, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia.

Articolo 83

Sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Articolo 84

La franchigia è accordata a condizione che:

a)

gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale;

b)

non riflettano, per natura, valore o quantità, alcun intento di carattere commerciale; e

c)

non siano utilizzati a fini commerciali.

CAPO XX

Merci destinate all’uso di sovrani e di capi di Stato

Articolo 85

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti:

a)

i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato;

b)

le merci destinate a essere utilizzate o consumate, durante il loro soggiorno ufficiale nel territorio doganale della Comunità, dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di paesi terzi, nonché dalle personalità che li rappresentano ufficialmente. Tale franchigia può però essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità.

Il primo paragrafo si applica anche alle persone che beneficiano, a livello internazionale, di prerogative analoghe a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato.

CAPO XXI

Merci importate a fini di prospezione commerciale

A.   Campioni di merci di valore trascurabile

Articolo 86

1.   Fatto salvo l’articolo 90, paragrafo 1, lettera a), sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i campioni di merci di qualsiasi tipo il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità.

2.   Le autorità competenti possono esigere che, per essere ammessi al beneficio della franchigia, taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile e indelebile o qualsiasi altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privarli della qualità di campioni.

3.   Ai sensi del paragrafo 1, per «campioni di merci» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione.

B.   Stampati e oggetti a carattere pubblicitario

Articolo 87

Fatto salvo l’articolo 88, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli stampati a carattere pubblicitario, quali i cataloghi, i listini dei prezzi, le istruzioni per l’uso o avvertenze commerciali relativi a:

a)

merci messe in vendita o date in locazione;

b)

prestazioni di servizi offerte in materia di trasporto, di assicurazione commerciale o di banca;

da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

Articolo 88

La franchigia di cui all’articolo 87 è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti:

a)

gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell’impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono;

b)

ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composte di più documenti, una sola copia di ciascun documento. Tuttavia le spedizioni contenenti varie copie di uno stesso documento possono beneficiare della franchigia se il loro peso lordo totale non supera 1 kg;

c)

gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario.

Articolo 89

Sono pure ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine.

C.   Prodotti utilizzati o consumati in occasione di un’esposizione o di una manifestazione simile

Articolo 90

1.   Fatti salvi gli articoli da 91 a 94 sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:

a)

i piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale della Comunità, destinati a un’esposizione o a una manifestazione consimile;

b)

le merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale della Comunità e presentate a un’esposizione o a una manifestazione consimile;

c)

materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati, ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un’esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione;

d)

gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale della Comunità e presentate in un’esposizione o manifestazione consimile.

2.   Ai sensi del paragrafo 1, per «esposizione o manifestazione consimile» si intendono:

a)

le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato;

b)

le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;

c)

le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli;

d)

le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali;

e)

le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo;

eccezion fatta per le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali, per la vendita di merci di paesi terzi.

Articolo 91

La franchigia di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettera a), è limitata ai campioni:

a)

che sono importati gratuitamente in quanto tali da paesi terzi o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa da tali paesi;

b)

che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti;

c)

che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario;

d)

che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio;

e)

che, nel caso di prodotti alimentari e di bevande, non condizionati, come indicato alla lettera d), sono consumati sul posto, nel corso della manifestazione;

f)

che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.

Articolo 92

La franchigia di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettera b), è limitata alle merci:

a)

che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione; e

b)

che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.

Articolo 93

La franchigia di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettera d), è limitata agli stampati e agli oggetti a carattere pubblicitario:

a)

che sono destinati esclusivamente a essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico sul luogo della manifestazione;

b)

che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.

Articolo 94

Sono esclusi dalla franchigia di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e b):

a)

i prodotti alcolici;

b)

il tabacco e i prodotti del tabacco;

c)

i combustibili e i carburanti.

CAPO XXII

Merci importate per esami, analisi o prove

Articolo 95

Fatti salvi gli articoli da 96 a 101, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci destinate a essere sottoposte a esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.

Articolo 96

Fatto salvo l’articolo 99, la concessione della franchigia di cui all’articolo 95 è subordinata alla condizione che le merci sottoposte a esami, analisi o prove siano interamente consumate o distrutte nel corso di dette operazioni.

Articolo 97

Sono escluse dalla franchigia le merci che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale.

Articolo 98

La franchigia è accordata solo per le quantità di merci strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate. Tali quantità sono stabilite in ciascun caso dalle autorità competenti tenendo conto di tale obiettivo.

Articolo 99

1.   La franchigia di cui all’articolo 95 si estende anche alle merci che non sono interamente consumate o distrutte nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti:

a)

sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove; o

b)

sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali; o

c)

sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori del territorio doganale della Comunità.

2.   Ai sensi del paragrafo 1, per «prodotti residui» si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.

Articolo 100

Salvo in caso di applicazione dell’articolo 99, paragrafo 1, i prodotti residui di esami, analisi o prove di cui all’articolo 95 sono soggetti ai dazi all’importazione che sono loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Tuttavia l’interessato può, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti, ridurre in cascame o rottami i prodotti residui. In tal caso, i dazi all’importazione sono quelli che corrispondono a tali cascami o rottami alla data del loro ottenimento.

Articolo 101

Il termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l’utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti.

CAPO XXIII

Spedizioni destinate agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

Articolo 102

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i marchi, i modelli o disegni e i relativi fascicoli di deposito, nonché i fascicoli concernenti le domande di brevetti di invenzione e simili, destinati agli enti competenti in materia di protezione dei diritti di autore o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

CAPO XXIV

Documentazione a carattere turistico

Articolo 103

Fatti salvi gli articoli da 42 a 50, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:

a)

i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, carte geografiche illustrate o meno, vetrofanie, calendari illustrati) destinati a essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri e, in particolare, ad assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata, esclusa la pubblicità commerciale privata a favore di imprese comunitarie, e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale;

b)

gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all’estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata, esclusa ogni pubblicità commerciale privata a favore di imprese comunitarie;

c)

il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati al telefono o al telex, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell’artigianato di valore trascurabile, la documentazione sui musei, le università, le stazioni termali o altre istituzioni analoghe.

CAPO XXV

Documentazione di varia natura

Articolo 104

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:

a)

i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri;

b)

le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente;

c)

le schede elettorali destinate a elezioni organizzate da organismi stabiliti nei paesi terzi;

d)

gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri;

e)

i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari;

f)

gli stampati a carattere ufficiale inviati alle Banche centrali degli Stati membri;

g)

le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società aventi la sede in un paese terzo e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società;

h)

i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione di informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a rilevanti abusi o distorsioni di concorrenza;

i)

gli incartamenti, gli archivi, i formulari e altri documenti simili destinati a essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni;

j)

le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni e altri documenti importati al fine di ottenere o di eseguire ordini in paesi terzi o per partecipare a un concorso organizzato nel territorio doganale della Comunità;

k)

i documenti destinati a essere utilizzati nel corso di esami organizzati nel territorio doganale della Comunità da istituzioni aventi sede in un paese terzo;

l)

i formulari destinati a essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali;

m)

i formulari, le etichette, i titoli di trasporto e documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate in un paese terzo agli uffici di viaggio stabiliti nel territorio doganale della Comunità;

n)

i formulari e i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati;

o)

gli stampati ufficiali emessi da autorità di paesi terzi o internazionali, e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni di paesi terzi ad associazioni corrispondenti situate nel territorio doganale della Comunità per la loro distribuzione;

p)

le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche contenenti didascalie, spediti ad agenzie di stampa o a editori di giornali o periodici;

q)

marche da bollo e simili che certificano il pagamento di tasse in paesi terzi.

CAPO XXVI

Materiali accessori per lo stiramento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

Articolo 105

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione, inclusa la protezione termica, delle merci durante il loro trasporto da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità, e normalmente non utilizzabili una seconda volta.

CAPO XXVII

Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

Articolo 106

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione le lettiere, nonché i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro di animali da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità per essere loro distribuiti durante il viaggio.

CAPO XXVIII

Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali

Articolo 107

1.   Fatti salvi gli articoli 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:

a)

il carburante contenuto nei serbatoi normali:

degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli,

dei contenitori per usi speciali,

che entrano nel territorio doganale della Comunità;

b)

il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo degli autoveicoli da turismo e dei motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante.

2.   Ai sensi del paragrafo 1, si intende:

a)

per «autoveicolo commerciale», ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione e il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso:

di oltre nove persone, compreso il conducente,

di merci,

nonché ogni veicolo stradale per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto;

b)

per «autoveicolo da turismo», ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);

c)

per «serbatoi normali»:

i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi;

i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli;

i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;

d)

per «contenitore per usi speciali», ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati per sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.

Articolo 108

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali di autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l’applicazione della franchigia a 200 litri per veicolo, per contenitore per usi speciali e per viaggio.

Articolo 109

1.   Gli Stati membri hanno facoltà di limitare la quantità di carburante ammissibile in franchigia:

a)

per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d’aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in tale zona;

b)

per gli autoveicoli privati che appartengono a persone che risiedono nella zona frontaliera.

2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), per «zona frontaliera» s’intende, fatte salve le convenzioni vigenti in materia, una zona che, in linea d’aria, non si estende oltre 15 chilometri dalla frontiera. I comuni parzialmente situati in tale zona sono del pari considerati parte di tale zona frontaliera. Gli Stati membri possono prevedere deroghe a tale riguardo.

Articolo 110

1.   I carburanti ammessi in franchigia in virtù degli articoli 107, 108 e 109 non possono essere né utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati, né prelevati dal suddetto veicolo ed essere immagazzinati, salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo, né essere ceduti a titolo oneroso o gratuito dal beneficiario della franchigia.

2.   Il mancato rispetto del paragrafo 1 comporta l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai prodotti in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si è constatato detto inadempimento, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 111

La franchigia di cui all’articolo 107 si applica anche ai lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli e corrispondono alle normali esigenze del loro funzionamento durante il trasporto in corso.

CAPO XXIX

Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra

Articolo 112

Sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci di qualsiasi natura importate da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti, per essere utilizzate per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di paesi terzi, inumati nel territorio doganale della Comunità.

CAPO XXX

Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

Articolo 113

Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:

a)

le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano;

b)

i fiori, le corone e altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono in un paese terzo e si recano a un funerale o vengono a ornare tombe situate nel territorio doganale della Comunità, purché tali importazioni, per la loro natura o quantità, non riflettano alcun intento di carattere commerciale.

TITOLO III

FRANCHIGIA DAI DAZI ALL’ESPORTAZIONE

CAPO I

Spedizioni di valore trascurabile

Articolo 114

Beneficiano d’una franchigia dai dazi all’esportazione le spedizioni inviate al destinatario per lettera o pacco postale contenenti merci il cui valore globale non supera 10 EUR.

CAPO II

Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un’azienda agricola dalla Comunità in un paese terzo

Articolo 115

1.   Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione gli animali domestici che compongono il bestiame di un’azienda agricola la quale, dopo aver cessato la propria attività nel territorio doganale della Comunità, si trasferisce in un paese terzo.

2.   La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali domestici il cui numero è in rapporto con la natura e l’entità di questa azienda agricola.

CAPO III

Prodotti ottenuti da produttori agricoli in fondi situati nella Comunità

Articolo 116

1.   Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione i prodotti dell’agricoltura o dell’allevamento ottenuti nel territorio doganale della Comunità su fondi limitrofi coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo, in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità.

2.   Per beneficiare del paragrafo 1, i prodotti ottenuti da animali domestici devono provenire da animali che sono originari del paese terzo in questione o soddisfano le condizioni richieste per circolarvi liberamente.

Articolo 117

La franchigia di cui all’articolo 116, paragrafo 1, è limitata ai prodotti che hanno subito, come unico trattamento, quello cui essi sono abitualmente sottoposti dopo la raccolta o la produzione.

Articolo 118

La franchigia è accordata unicamente per i prodotti introdotti nel paese terzo in questione dal produttore agricolo o per suo conto.

CAPO IV

Sementi esportate da produttori agricoli per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi

Articolo 119

Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione le sementi destinate a essere utilizzate per la coltivazione di fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità e coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda ha sede in detto territorio in prossimità immediata di tale paese terzo.

Articolo 120

La franchigia di cui all’articolo 119 è limitata alle quantità di sementi necessarie per la coltivazione dei fondi.

Essa è accordata unicamente per le sementi direttamente esportate fuori dal territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.

CAPO V

Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione

Articolo 121

Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati sui mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro degli animali dal territorio doganale della Comunità in un paese terzo, per esser loro distribuiti durante il viaggio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 122

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il titolo II si applica sia alle merci dichiarate per la libera pratica direttamente provenienti da paesi terzi sia a quelle che sono dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte a un altro regime doganale.

2.   I casi in cui non può essere accordata la franchigia a merci dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte a un altro regime doganale sono stabiliti secondo la procedura prevista all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3.   Le merci che possono essere importate in regime di franchigia doganale in conformità del presente regolamento non sono soggette a restrizioni quantitative applicate in virtù di misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato.

Articolo 123

Se la franchigia dai dazi all’importazione è prevista a motivo dell’uso che il destinatario deve fare delle merci, essa può essere accordata solo dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio le merci di cui trattasi devono essere destinate a tale uso.

Articolo 124

Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutte le misure appropriate affinché le merci messe in libera pratica col beneficio di una franchigia dai dazi all’importazione, accordata a causa dell’uso che il destinatario deve fare delle merci, non possano essere utilizzate per altri fini senza che siano corrisposti i relativi dazi all’importazione a meno che il cambiamento di destinazione intervenga nel rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento.

Articolo 125

Quando, conformemente alle diverse disposizioni del presente regolamento, una persona soddisfa simultaneamente le condizioni richieste per la concessione d’una franchigia dai dazi all’importazione o dazi all’esportazione, si applicano congiuntamente le disposizioni in questione.

Articolo 126

Se il presente regolamento prevede che la concessione della franchigia è subordinata al rispetto di talune condizioni, l’interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni.

Articolo 127

Se una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione è accordata nei limiti di un importo fissato in euro, gli Stati membri hanno facoltà di arrotondare per eccesso o per difetto la somma che risulta dalla conversione di tale importo in moneta nazionale.

Gli Stati membri hanno anche la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell’importo fissato in euro se, al momento dell’adeguamento annuale previsto all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo conduce, prima dell’arrotondamento previsto al primo comma del presente articolo, a una modifica del controvalore in moneta nazionale inferiore al 5 % o a una riduzione di detto controvalore.

Articolo 128

1.   Il presente regolamento non osta alla concessione da parte degli Stati membri:

a)

di franchigie risultanti dall’applicazione della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

b)

di franchigie rientranti nei normali privilegi concessi in virtù di accordi internazionali o di accordi di sede di cui sia parte contraente un paese terzo o un’organizzazione internazionale, comprese le franchigie concesse in occasione di riunioni internazionali;

c)

di franchigie rientranti nei normali privilegi concessi in virtù di accordi internazionali conclusi dall’insieme degli Stati membri, che creano una istituzione od organizzazione di diritto internazionale a carattere culturale o scientifico;

d)

di franchigie rientranti nei normali privilegi e immunità concessi nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica conclusi con paesi terzi;

e)

di franchigie particolari concesse nel quadro di accordi conclusi con paesi terzi, che prevedono azioni comuni per la protezione delle persone o dell’ambiente;

f)

di franchigie particolari concesse nel quadro di accordi conclusi con paesi terzi limitrofi, giustificate dalla natura del traffico frontaliero con tali paesi;

g)

di franchigie risultanti dall’applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l’attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell’allegato 9 di detta convenzione (8a edizione, luglio 1980).

2.   Se una convenzione internazionale, che non rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1 e cui uno Stato membro intenda sottoscrivere, prevede la concessione di franchigie, tale Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di applicazione di tali misure e comunica alla Commissione tutti i necessari elementi informativi.

Si delibera su tale richiesta secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 non è prescritta quando la convenzione internazionale prevede la concessione di franchigie che non oltrepassano i limiti fissati dal diritto comunitario.

Articolo 129

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni doganali contenute nelle convenzioni e negli accordi internazionali del tipo menzionato all’articolo 128, paragrafo 1, lettere da b) a g), e paragrafo 3, conclusi dopo il 26 aprile 1983.

2.   La Commissione trasmette agli altri Stati membri il testo delle convenzioni e degli accordi comunicatole conformemente al paragrafo 1.

Articolo 130

Il presente regolamento non osta a che:

a)

la Grecia mantenga lo statuto speciale per il Monte Athos, sancito dall’articolo 105 della costituzione ellenica;

b)

la Spagna e la Francia mantengano, fino all’entrata in vigore di un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, le franchigie risultanti dalle convenzioni da esse stipulate con Andorra rispettivamente il 13 luglio 1867 e il 22 e 23 novembre 1867;

c)

gli Stati membri mantengano, se del caso, fino a un limite di 210 EUR, le franchigie che hanno concesso il 1o gennaio 1983 ai marittimi della marina mercantile che effettuano trasporti internazionali;

d)

il Regno Unito mantenga le franchigie sulle importazioni di merci a uso delle sue forze armate o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense risultanti dal trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960.

Articolo 131

1.   Fino all’adozione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari franchigie alle forze armate che sono di stanza nel loro territorio senza peraltro dipenderne, in applicazione di accordi internazionali.

2.   Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano misure di franchigia ai lavoratori che ritornano in patria dopo aver soggiornato fuori del territorio doganale della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale.

Articolo 132

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio

a)

del regolamento (CEE) n. 2913/92;

b)

delle disposizioni in vigore in materia di rifornimento di navi, aeromobili e treni internazionali;

c)

delle disposizioni di franchigia istituite mediante altri atti comunitari.

Articolo 133

Il regolamento (CEE) n. 918/83, come modificato dagli atti elencati nell’allegato V, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

Articolo134

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

(3)  Cfr. allegato V.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(5)  GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.

(6)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

A.   Libri, pubblicazioni e documenti

Codice NC

Designazione delle merci

3705

Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:

ex 3705 90 10

Microriproduzioni di libri, di album o di libri con illustrazioni e di album da disegno o da colorare per bambini, di libri-quaderni, di raccolte di giochi, di parole incrociate, di giornali e periodici e di documenti o rapporti di carattere non commerciale e di illustrazioni isolate, di pagine stampate e bozze su carta destinate alla produzione di libri

ex 3705 10 00

Pellicole cinematografiche di riproduzione destinate alla produzione di libri

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

4905

Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:

altri:

ex 4905 99 00

– –

altri:

Carte relative a settori scientifici, quali la geologia, la zoologia, la botanica, la mineralogia, la paleontologia, l’archeologia, l’etnologia, la meteorologia, la climatologia e la geofisica

ex 4906 00 00

Piani e disegni di architetti o di carattere industriale o tecnico e loro riproduzioni

4911

Altri stampati, comprese la immagini, le incisioni e le fotografie:

4911 10

Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:

ex 4911 10 90

– –

altri:

Cataloghi di libri e pubblicazioni, posti in vendita da una casa editrice o da un libraio stabiliti fuori del territorio delle Comunità europee

Cataloghi di pellicole cinematografiche, di registrazioni o di qualsiasi altro materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale

Materiali di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche (opuscoli, guide, orari, pieghevoli e pubblicazioni simili), illustrati o no, compresi quelli editi da imprese private, invitanti il pubblico ad effettuare viaggi fuori del territorio delle Comunità europee, comprese le loro microriproduzioni1

Materiale pubblicitario d’informazione bibliografica destinato alla distribuzione gratuita (1)

altri:

4911 99 00

– –

altri:

Illustrazioni isolate, pagine stampate e bozze su carta destinate alla produzione di libri, comprese le microriproduzioni (1)

Microriproduzioni di libri, di album o di loro libri con illustrazioni e di album da disegno o da colorare per bambini, di libri-quaderni, di raccolte di giochi, di parole incrociate, di giornali e periodici e di documenti o rapporti di carattere non commerciale (1)

Pubblicazioni che invitano a recarsi per studio fuori del territorio delle Comunità europee, comprese le loro microriproduzioni (1)

Diagrammi meteorologici e geofisici

9023 00

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell’insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:

ex 9023 00 80

altri:

Carte in rilievo riguardanti settori scientifici quali la geologia, la zoologia, la botanica, la mineralogia, la paleontologia, l’archeologia, l’etnologia, la meteorologia, la climatologia e la geofisica

B.   Materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale

Articoli elencati nell’allegato II A prodotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.


(1)  Sono tuttavia esclusi dalla franchigia gli articoli nei quali la pubblicità occupa più del 25 % dello spazio. Nel caso di pubblicazioni di materiale di propaganda turistica, detta percentuale riguarda soltanto la pubblicità commerciale e privata.


ALLEGATO II

A.   Materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale

Codice NC

Designazione delle merci

Istituto o organismo beneficiario

3704 00

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici impressionati ma non sviluppati:

Qualsiasi organizzazione (compresi gli enti radiofonici o televisivi), istituto o associazione autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

ex 3704 00 10

Lastre e pellicole:

Pellicole cinematografiche, positive di carattere educativo, scientifico o culturale

 

ex 3705

Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate diverse dalle pellicole cinematografiche:

di carattere educativo scientifico o culturale

 

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:

 

3706 10

di larghezza uguale o superiore a 35 mm:

– –

altre:

 

ex 3706 10 99

– – –

altre positive:

Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all’epoca dell’importazione, e importati, a fini di riproduzione, nei limiti di due copie per argomento

Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità

Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini ed ai giovani

non nominate, di carattere educativo, scientifico o culturale

 

3706 90

altre:

– –

altre:

– – –

altre positive:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all’epoca dell’importazione e importati, a fini di riproduzione, e in limiti di due copie per argomento

Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità

Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatta ai bambini e ai giovani

non nominate, di carattere educativo scientifico o culturale

 

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

altri:

 

ex 4911 99 00

– –

altri:

Microschede e altri supporti utilizzati dai servizi d’informazione e di documentazione mediante calcolatore, di carattere educativo, scientifico o culturale

Pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all’insegnamento

 

ex 8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

di carattere educativo, scientifico o culturale

 

ex 9023 00

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell’insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi:

Modelli, plastici e pannelli murali di carattere educativo, scientifico o culturale, destinati esclusivamente alle dimostrazione e all’insegnamento

Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, strutture molecolari o formule matematiche

 

Varie

Ologrammi per proiezione mediante laser

Giochi multimedia

Materiale d’insegnamento programmato anche a forma di telai di presentazione corredato del relativo materiale stampato

 

B.   Oggetti da collezione e opere d’arte di carattere educativo, scientifico o culturale

Codice NC

Designazione delle merci

Istituto o organismo beneficiario

Varie

Oggetti da collezione e opere d’arte non destinati alla vendita

Musei, gallerie e altri istituti autorizzati dalle competenti autorità degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia


ALLEGATO III

Codice NC

Designazione delle merci

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

4911 10

Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:

ex 4911 10 90

– –

altri:

in rilievo per ciechi e ambliopi

altri:

ex 4911 91 00

– –

Immagini, incisioni e fotografie:

in rilievo per ciechi e ambliopi

ex 4911 99 00

– –

altri:

in rilievo per ciechi e ambliopi


ALLEGATO IV

Codice NC

Designazione delle merci

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:

altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo il 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre:

ex 4802 55

– –

di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2 in rotoli

Carta braille

ex 4802 56

– –

di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro non supera 297 mm a foglio spiegato;

Carta braille

4802 57 00

– –

altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2

Carta braille

ex 4802 58

– –

di peso superiore a 150 g per m2

Carta braille

altra carta e altro cartone, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:

ex 4802 61

– –

in rotoli

ex 4802 61 80

– – –

altri

Carta braille

ex 4802 62 00

– –

in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro non supera 297 mm a foglio spiegato

Carta braille

ex 4802 69 00

– –

altri

Carta braille

4805

Altra carta e altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:

altr

ex 4805 91 00

– –

di peso non superiore a 150 g per m2:

Carta braille

ex 4805 92 00

di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2:

Carta braille

4805 93

di peso uguale o superiore a 225 g per m2:

ex 4805 93 80

– – –

altri:

Carta braille

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta, di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

altra carta e altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici:

4823 90

altri:

ex 4823 90 40

– –

Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici:

Carta braille

ex 6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

Bastoni bianchi per ciechi e ambliopi

ex 8469

Macchine da scrivere e macchine per l’elaborazione di testi:

adattate per essere impiegate dai ciechi e dagli ambliopi

ex 8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:

Attrezzatura destinata alla produzione meccanizzata di materiale braille e di registrazione per ciechi

ex 8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:

Apparecchi per dettare e lettori di cassette appositamente ideati o adattati per le esigenze dei ciechi e degli ambliopi

ex 8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

Audiolibri

Nastri magnetici e cassette destinate alla fabbricazione di libri in braille e di audiolibri

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

ex 9013 80

altri dispositivi, apparecchi e strumenti:

Teleingranditori per ciechi e ambliopi

9021

Oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità:

9021 90

altri:

ex 9021 90 90

– –

altri:

Apparecchi elettronici di orientamento e di rilevazione degli ostacoli per i ciechi e gli ambliopi

Teleingranditori per ciechi e ambliopi

Macchine per leggere elettroniche per i ciechi e gli ambliopi

9023 00

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell’insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi:

ex 9023 00 80

altri:

Ausili pedagogici e apparecchi appositamente ideati per essere impiegati dai ciechi e dagli ambliopi

ex 9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:

Orologi braille con casse in materiali diversi dai metalli preziosi

9504

Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling):

9504 90

altri:

ex 9504 90 90

– –

altri:

Tavole da gioco e accessori, adattati all’impiego da parte dei ciechi e degli ambliopi

Varie

Ogni altro oggetto appositamente ideato per la promozione educativa scientifica o culturale dei ciechi e degli ambliopi


ALLEGATO V

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio

(GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1).

 

Atto di adesione del 1985, allegato I, punti I.1(e) e I.17

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 139).

 

Regolamento (CEE) n. 3822/85 del Consiglio

(GU L 370 del 31.12.1985, pag. 22).

 

Regolamento (CEE) n. 3691/87 della Commissione

(GU L 347 dell’11.12.1987, pag. 8).

 

Regolamento (CEE) n. 1315/88 del Consiglio

(GU L 123 del 17.5.1988, pag. 2).

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CEE) n. 4235/88 del Consiglio

(GU L 373 del 31.12.1988, pag. 1).

 

Regolamento (CEE) n. 3357/91 del Consiglio

(GU L 318 del 20.11.1991, pag. 3).

 

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

(GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

limitatamente all’articolo 252, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 355/94 del Consiglio

(GU L 46 del 18.2.1994, pag. 5).

 

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XIII A.I.3

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 274).

 

Regolamento (CE) n. 1671/2000 del Consiglio

(GU L 193 del 29.7.2000, pag. 11).

 

Atto di adesione del 2003, protocollo 3, allegato, parte I, punto 3

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940).

 

Regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio

(GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).

 


ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 918/83

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo comma

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, alinea

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, punto i)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, punto ii)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo comma

Articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, secondo comma

Articolo7, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14, paragrafo 1, alinea

Articolo 15, paragrafo 1, alinea

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 25

Articolo 21

Articolo 26

Articolo 22

Articolo 27, primo comma

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 27, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 24

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 2, alinea

Articolo 25, paragrafo 2, alinea

Articolo 29, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 25, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 29, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 25, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 25, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 30, primo comma

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 30, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 31

Articolo 27

Articolo 32

Articolo 28

Articolo 33

Articolo 29

Articolo 34

Articolo 30

Articolo 35

Articolo 31

Articolo 36

Articolo 32

Articolo 37

Articolo 33

Articolo 38

Articolo 34

Articolo 39

Articolo 35

Articolo 40

Articolo 36

Articolo 41

Articolo 37

Articolo 42

Articolo 38

Articolo 43

Articolo 39

Articolo 44

Articolo 40

Articolo 45

Articolo 41

Articolo 50

Articolo 42

Articolo 51, alinea

Articolo 43, alinea

Articolo 51, primo trattino

Articolo 43, lettera a)

Articolo 51, secondo trattino

Articolo 43, lettera b)

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 52, paragrafo 2, alinea

Articolo 44, paragrafo 2, alinea

Articolo 52, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 44, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 52, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 44, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 53, alinea

Articolo 45, alinea

Articolo 53, lettera a), alinea

Articolo 45, lettera a), alinea

Articolo 53, lettera a), primo trattino

Articolo 45, lettera a), punto i)

Articolo 53, lettera a), secondo trattino

Articolo 45, lettera a), punto ii)

Articolo 53, lettera b), alinea

Articolo 45, lettera b), alinea

Articolo 53, lettera b), primo trattino

Articolo 45, lettera b), punto i)

Articolo 53, lettera b), secondo trattino

Articolo 45, lettera b), punto ii)

Articolo 54, alinea

Articolo 46, alinea

Articolo 54, primo trattino

Articolo 46, lettera a)

Articolo 54, secondo trattino

Articolo 46, lettera b)

Articolo 56

Articolo 47

Articolo 57

Articolo 48

Articolo 58

Articolo 49

Articolo 59

Articolo 50

Articolo 59 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 51, paragrafi 1 e 2

Articolo 59 bis, paragrafo 3, alinea

Articolo 51, paragrafo 3, alinea

Articolo 59 bis, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 51, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 59 bis, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 51, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 59 ter

Articolo 52

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 60, paragrafo 2, alinea

Articolo 53, paragrafo 2, alinea

Articolo 60, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 53, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 60, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 53, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 61, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 61, paragrafo 2, alinea

Articolo 54, paragrafo 2, alinea

Articolo 61, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 54, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 61, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 54, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 61, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 54, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 62

Articolo 55

Articolo 63

Articolo 56

Articolo 63 bis

Articolo 57

Articolo 63 ter

Articolo 58

Articolo 63 quater

Articolo 59

Articolo 64

Articolo 60

Articolo 65

Articolo 61

Articolo 66

Articolo 62

Articolo 67

Articolo 63

Articolo 68

Articolo 64

Articolo 69

Articolo 65

Articolo 70

Articolo 66

Articolo 71, primo paragrafo, alinea

Articolo 67, paragrafo 1, alinea

Articolo 71, primo paragrafo, primo trattino

Articolo 67, paragrafo1, lettera a)

Articolo 71, primo paragrafo, secondo trattino

Articolo 67, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 71, secondo paragrafo

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 72, paragrafo 1, alinea

Articolo 68, paragrafo 1, alinea

Articolo 72, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 68, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 72, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 68, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 72, paragrafo 2

Articolo 68, paragrafo 2

Articolo 73

Articolo 69

Articolo 75

Articolo 70

Articolo 76

Articolo 71

Articolo 77

Articolo 72

Articolo 78

Articolo 73

Articolo 79

Articolo 74

Articolo 80

Articolo 75

Articolo 81

Articolo 76

Articolo 82

Articolo 77

Articolo 83

Articolo 78

Articolo 84

Articolo 79

Articolo 85

Articolo 80

Articolo 86

Articolo 81

Articolo 87

Articolo 82

Articolo 88

Articolo 83

Articolo 89, alinea

Articolo 84, alinea

Articolo 89, primo trattino

Articolo 84, lettera a)

Articolo 89, secondo trattino

Articolo 84, lettera b)

Articolo 89, terzo trattino

Articolo 84, lettera c)

Articolo 90

Articolo 85

Articolo 91

Articolo 86

Articolo 92

Articolo 87

Articolo 93

Articolo 88

Articolo 94

Articolo 89

Articolo 95

Articolo 90

Articolo 96

Articolo 91

Articolo 97

Articolo 92

Articolo 98

Articolo 93

Articolo 99

Articolo 94

Articolo 100

Articolo 95

Articolo 101

Articolo 96

Articolo 102

Articolo 97

Articolo 103

Articolo 98

Articolo 104, paragrafo 1, alinea

Articolo 99, paragrafo 1, alinea

Articolo 104, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 99, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 104, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 99, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 104, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 99, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 104, paragrafo 2

Articolo 99, paragrafo 2

Articolo 105

Articolo 100

Articolo 106

Articolo 101

Articolo 107

Articolo 102

Articolo 108

Articolo 103

Articolo 109

Articolo 104

Articolo 110

Articolo 105

Articolo 111

Articolo 106

Articolo 112

Articolo 107

Articolo 113

Articolo 108

Articolo 114

Articolo 109, paragrafo 1

Articolo 109, paragrafo 2

Articolo 115, primo comma

Articolo 110, paragrafo 1

Articolo 115, secondo comma

Articolo 110, paragrafo 2

Articolo 116

Articolo 111

Articolo 117

Articolo 112

Articolo 118, paragrafo 1

Articolo 113

Articolo 119

Articolo 114

Articolo 120

Articolo 115

Articolo 121

Articolo 116

Articolo 122

Articolo 117

Articolo 123

Articolo 118

Articolo 124

Articolo 119

Articolo 125

Articolo 120

Articolo 126

Articolo 121

Articolo 127

Articolo 122

Articolo 128

Articolo 123

Articolo 129

Articolo 124

Articolo 130

Articolo 125

Articolo 131

Articolo 126

Articolo 132

Articolo 127

Articolo 133

Articolo 128

Articolo 134

Articolo 129

Articolo 135

Articolo 130

Articolo 136

Articolo 131

Articolo 139

Articolo 132

Articolo 140

Articolo 144

Articolo 133

Articolo 145

Articolo 134

Allegati da I a IV

Allegati da I a IV

Allegato V

Allegato VI