ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.324.ita |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
10.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1185/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO, E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2009
relativo alle statistiche sui pesticidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 10 novembre 2009 (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3) ha riconosciuto la necessità di un’ulteriore riduzione dell’impatto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi impiegati in agricoltura, sulla salute umana e sull’ambiente. La decisione ha messo in luce l’esigenza di un impiego più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell’impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti. |
(2) |
Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Verso una strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi», la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi a livello comunitario. Tali statistiche si rendono necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell’Unione europea sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l’ambiente correlati all’impiego dei pesticidi. |
(3) |
È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l’impiego sostenibile dei pesticidi. |
(4) |
Poiché gli effetti della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4), non saranno visibili finché non sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti per proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari cui si riferisce il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (5), con riguardo ai quali è già stata acquisita una notevole esperienza di rilevazione dei dati. |
(5) |
Tuttavia si prevede che, alla luce dei risultati del riesame della direttiva 98/8/CE e sulla base di una valutazione dell’impatto, l’ambito di applicazione del presente regolamento sarà esteso onde coprire pure i biocidi. |
(6) |
Come dimostra l’esperienza maturata dalla Commissione nell’arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi, è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia nella fase di immissione sul mercato sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l’intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l’impiego sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive. |
(7) |
Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell’impatto della strategia tematica per l’impiego sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della rilevazione obbligatoria di dati, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sull’immissione sul mercato e sull’impiego dei pesticidi in maniera rapida e con un buon rapporto costi/benefici. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (6), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, in quanto richiede, in particolare, che le statistiche presentino i caratteri dell’indipendenza scientifica, dell’imparzialità, dell’obiettività, dell’affidabilità, del rapporto costi/benefici e del segreto statistico. |
(9) |
La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009. Le misure adottate conformemente a tale regolamento garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie. |
(10) |
La pubblicazione e la divulgazione di dati raccolti a norma del presente regolamento è regolata dalle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 223/2009. Le misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 assicurano la protezione fisica e logica dei dati soggetti a riservatezza e, nel momento in cui le statistiche comunitarie siano prodotte e diffuse, ne impediscono la divulgazione illecita e un loro utilizzo che esuli dalla statistica. |
(11) |
I dati attinenti all’immissione sul mercato e all’uso di pesticidi da trasmettere a norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (7), e del regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero essere esaminati conformemente alle disposizioni pertinenti di detta direttiva e di detto regolamento. |
(12) |
L’applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (8), e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (9). |
(13) |
Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui pesticidi dovrebbero essere prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento. |
(14) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10). |
(15) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire la superficie trattata e di adeguare l’allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(16) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro di riferimento comune per l’elaborazione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull’uso dei pesticidi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(17) |
Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (11), è stato consultato, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi
1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull’uso dei pesticidi che sono prodotti fitosanitari a norma dell’articolo 2, lettera a), punto i).
2. Le statistiche si applicano:
— |
ai quantitativi annuali dei pesticidi immessi in commercio conformemente all’allegato I; |
— |
ai quantitativi annuali dei pesticidi utilizzati conformemente all’allegato II. |
3. Le statistiche sono utili in particolare, insieme ad altri dati pertinenti, ai fini degli articoli 4 e 15 della direttiva 2009/128/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«pesticidi»:
|
b) |
«sostanze», le sostanze quali definite all’articolo 3, punto 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprese le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti; |
c) |
«sostanze attive», le sostanze attive di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009; |
d) |
«antidoti agronomici», gli antidoti agronomici di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009; |
e) |
«sinergizzanti», i sinergizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1107/2009; |
f) |
«immissione sul mercato», l’immissione sul mercato di cui all’articolo 3, punto 9 del regolamento (CE) n. 1107/2009; |
g) |
«titolare dell'autorizzazione», il titolare dell’autorizzazione quale definito all’articolo 3, punto 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009; |
h) |
«uso agricolo», l’applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un prodotto fitosanitario, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell’attività economica di un’azienda agricola; |
i) |
«utilizzatore professionale», l’utilizzatore professionale quale definito all’articolo 3, punto 1) della direttiva 2009/128/CE; |
j) |
«azienda agricola», l’azienda agricola quale definita nel regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola (12). |
Articolo 3
Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati
1. Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate nell’allegato I su base annua e della specificazione delle caratteristiche elencate nell’allegato II con scadenza quinquennale mediante:
— |
indagini; |
— |
informazioni riguardo all’immissione sul mercato e all’utilizzo di pesticidi con particolare considerazione per gli obblighi ai sensi dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009; |
— |
fonti amministrative, oppure |
— |
una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti. |
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell’allegato III.
3. Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente ad un appropriato formato tecnico che la Commissione (Eurostat) deve adottare secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
4. Per motivi di riservatezza, la Commissione (Eurostat) provvede, prima della loro pubblicazione, all’aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell’allegato III, tenendo adeguatamente conto della protezione dei dati riservati nei singoli Stati membri. A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 223/2009, i dati riservati sono utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici.
Articolo 4
Valutazione della qualità
1. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, come specificato negli allegati I e II. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.
Articolo 5
Misure di esecuzione
1. Il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
Se del caso la Commissione può modificare i requisiti relativi alla presentazione delle relazioni sulla qualità di cui alla sezione 6 degli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
2. La Commissione adotta la definizione di «superficie trattata» di cui alle sezione 2 dell’allegato II. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
3. La Commissione adatta l’elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell’allegato III su basi regolari e almeno ogni cinque anni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 6
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 7
Relazione
Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta in particolare la qualità dei dati trasmessi, di cui all’articolo 4, i metodi di raccolta dei dati, l’onere gravante su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali e l’utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l’impiego sostenibile dei pesticidi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi enunciati all’articolo 1. Se del caso, contiene proposte miranti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati e i metodi di raccolta dei dati, perfezionando la copertura e la comparabilità dei dati e riducendo gli oneri che gravano su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali.
La prima relazione è trasmessa entro il 31 dicembre 2016.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, 25 novembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
Å. TORSTENSSON
(1) GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86.
(2) Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 (GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 98), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2008 (GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 16 novembre 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009.
(3) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(5) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(6) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(7) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.
(8) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(9) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(11) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(12) GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.
ALLEGATO I
STATISTICHE SULLA IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PESTICIDI
Sezione 1
Copertura
Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell’allegato III contenute nei pesticidi immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra titolari di un’autorizzazione.
Sezione 2
Variabili
È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell’allegato III contenuta nei pesticidi immessi sul mercato in ciascuno Stato membro.
Sezione 3
Unità di misura
I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.
Sezione 4
Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento è l’anno civile.
Sezione 5
Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati
1. |
Il primo periodo di riferimento è il secondo anno civile successivo al 30 dicembre 2009. |
2. |
Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento. Essi pubblicano tali dati, in particolare tramite internet, conformemente ai requisiti in materia di protezione della riservatezza dei dati statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di fornire informazioni del pubblico. |
3. |
I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell’anno di riferimento. |
Sezione 6
Relazione sulla qualità
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all’articolo 4, specificante:
— |
la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati; |
— |
gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati; |
— |
una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati. |
La relazione è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro qunidici mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
ALLEGATO II
STATISTICHE SUGLI USI AGRICOLI DEI PESTICIDI
Sezione 1
Copertura
1. |
Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell’allegato III contenute nei pesticidi per una specifica coltivazione selezionata in ciascuno Stato membro. |
2. |
Ciascuno Stato membro stabilisce la selezione delle coltivazioni da coprire nel periodo quinquennale di cui alla sezione 5. La selezione deve essere rappresentativa delle coltivazioni dello Stato membro e delle sostanze utilizzate. Nel selezionare le coltivazioni si tiene conto delle coltivazioni di maggiore interesse per i piani d’azione nazionali di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/128/CE. |
Sezione 2
Variabili
Per ciascuna coltivazione selezionata sono rilevate le seguenti variabili:
a) |
la quantità di ciascuna sostanza elencata nell’allegato III contenuta nei pesticidi utilizzati per tale coltivazione, |
b) |
la superficie trattata con ciascuna sostanza. |
Sezione 3
Unità di misura
1. |
Le quantità di sostanze utilizzate sono espresse in chilogrammi. |
2. |
Le superfici trattate sono espresse in ettari. |
Sezione 4
Periodo di riferimento
1. |
Il periodo di riferimento è, in linea di principio, un periodo massimo di dodici mesi comprendente tutti i trattamenti fitosanitari direttamente o indirettamente associati alla coltivazione. |
2. |
Il periodo di riferimento è notificato come l’anno in cui la raccolta è iniziata. |
Sezione 5
Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati
1. |
Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull’uso dei pesticidi per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento definito nella sezione 4. |
2. |
Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata. |
3. |
Il primo periodo quinquennale ha inizio dal primo anno civile successivo al 30 dicembre 2009. |
4. |
Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale. |
5. |
I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale e pubblicati, in particolare tramite internet, conformemente ai requisiti in materia di protezione della riservatezza dei dati statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di fornire informazioni del pubblico. |
Sezione 6
Relazione sulla qualità
Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all’articolo 4, in cui sono precisati:
— |
il piano della metodologia di campionamento; |
— |
la metodologia utilizzata per rilevare i dati; |
— |
una stima dell’importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di pesticidi utilizzati; |
— |
gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati; |
— |
un confronto tra i dati sui prodotti fitosanitari utilizzati durante il periodo quinquennale e sui pesticidi immessi in commercio nel corrispondente quinquennio; |
— |
una descrizione sintetica degli usi non agricoli dei pesticidi recensiti nel contesto degli studi pilota disposti dalla Commissione (Eurostat). |
ALLEGATO III
CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DELLE SOSTANZE
GRUPPI PRINCIPALI |
Codice |
Classe chimica |
Denominazione comune delle sostanze |
CAS RN (1) |
CIPAC (2) |
Categorie di prodotti |
|
|
Nomenclatura comune |
|
|
Fungicidi e battericidi |
F0 |
|
|
|
|
Fungicidi inorganici |
F1 |
|
|
|
|
|
F1.1 |
COMPOSTI DI RAME |
TUTTI I COMPOSTI DI RAME |
|
44 |
|
F1.1 |
|
POLTIGLIA BORDOLESE |
8011-63-0 |
44 |
|
F1.1 |
|
IDROSSIDO DI RAME |
20427-59-2 |
44 |
|
F1.1 |
|
OSSICLORURO DI RAME |
1332-40-7 |
44 |
|
F1.1 |
|
SOLFATO DI RAME TRIBASICO |
1333-22-8 |
44 |
|
F1.1 |
|
OSSIDO DI RAME (I) |
1319-39-1 |
44 |
|
F1.1 |
|
ALTRI SALI DI RAME |
|
44 |
|
F1.2 |
ZOLFO INORGANICO |
ZOLFO |
7704-34-9 |
18 |
|
F1.3 |
ALTRI FUNGICIDI INORGANICI |
ALTRI FUNGICIDI INORGANICI |
|
|
Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati |
F2 |
|
|
|
|
|
F2.1 |
FUNGICIDI CARBANILATI |
DIETHOFENCARB |
87130-20-9 |
513 |
|
F2.2 |
FUNGICIDI CARBAMMATI |
BENTHIAVALICARB |
413615-35-7 |
744 |
|
F2.2 |
|
IPROVALICARB |
140923-17-7 |
620 |
|
F2.2 |
|
PROPAMOCARB |
24579-73-5 |
399 |
|
F2.3 |
FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI |
MANCOZEB |
8018-01-7 |
34 |
|
F2.3 |
|
MANEB |
12427-38-2 |
61 |
|
F2.3 |
|
METIRAM |
9006-42-2 |
478 |
|
F2.3 |
|
PROPINEB |
12071-83-9 |
177 |
|
F2.3 |
|
THIRAM |
137-26-8 |
24 |
|
F2.3 |
|
ZIRAM |
137-30-4 |
31 |
Fungicidi a base di benzimidazoli |
F3 |
|
|
|
|
|
F3.1 |
FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI |
CARBENDAZINA |
10605-21-7 |
263 |
|
F3.1 |
|
FUBERIDAZOLE |
3878-19-1 |
525 |
|
F3.1 |
|
THIABENDAZOLE |
148-79-8 |
323 |
|
F3.1 |
|
TIOFANATO-METIL |
23564-05-8 |
262 |
Fungicidi a base di imidazoli e triazoli |
F4 |
|
|
|
|
|
F4.1 |
FUNGICIDI CONAZOLICI |
BITERTANOL |
55179-31-2 |
386 |
|
F4.1 |
|
BROMUCONAZOLO |
116255-48-2 |
680 |
|
F4.1 |
|
CYPROCONAZOLO |
94361-06-5 |
600 |
|
F4.1 |
|
DIFENOCONAZOLO |
119446-68-3 |
687 |
|
F4.1 |
|
DINICONAZOLO |
83657-24-3 |
690 |
|
F4.1 |
|
EPOXICONAZOLO |
106325-08-0 |
609 |
|
F4.1 |
|
ETRIDIAZOLO |
2593-15-9 |
518 |
|
F4.1 |
|
FENBUCONAZOLO |
114369-43-6 |
694 |
|
F4.1 |
|
FLUQUINCONAZOLO |
136426-54-5 |
474 |
|
F4.1 |
|
FLUSILAZOLO |
85509-19-9 |
435 |
|
F4.1 |
|
FLUTRIAFOL |
76674-21-0 |
436 |
|
F4.1 |
|
HEXACONAZOLE |
79983-71-4 |
465 |
|
F4.1 |
|
IMAZALIL (ENILCONAZOLO) |
58594-72-2 |
335 |
|
F4.1 |
|
METCONAZOLO |
125116-23-6 |
706 |
|
F4.1 |
|
MYCLOBUTANIL |
88671-89-0 |
442 |
|
F4.1 |
|
PENCONAZOLO |
66246-88-6 |
446 |
|
F4.1 |
|
PROPICONAZOLO |
60207-90-1 |
408 |
|
F4.1 |
|
PROTHIOCONAZOLE |
178928-70-6 |
745 |
|
F4.1 |
|
TEBUCONAZOLO |
107534-96-3 |
494 |
|
F4.1 |
|
TETRACONAZOLO |
112281-77-3 |
726 |
|
F4.1 |
|
TRIADIMENOL |
55219-65-3 |
398 |
|
F4.1 |
|
TRICICLAZOLO |
41814-78-2 |
547 |
|
F4.1 |
|
TRIFLUMIZOLO |
99387-89-0 |
730 |
|
F4.1 |
|
TRITICONAZOLO |
131983-72-7 |
652 |
|
F4.2 |
FUNGICIDI IMIDAZOLICI |
CIAZOFAMIDE |
120116-88-3 |
653 |
|
F4.2 |
|
FENAMIDONE |
161326-34-7 |
650 |
|
F4.2 |
|
TRIAZOXIDE |
72459-58-6 |
729 |
Fungicidi a base di morfoline |
F5 |
|
|
|
|
|
F5.1 |
FUNGICIDI MORFOLINICI |
DIMETOMORF |
110488-70-5 |
483 |
|
F5.1 |
|
DODEMORF |
1593-77-7 |
300 |
|
F5.1 |
|
FENPROPIMORF |
67564-91-4 |
427 |
Altri fungicidi |
F6 |
|
|
|
|
|
F6.1 |
FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI |
CYMOXANIL |
57966-95-7 |
419 |
|
F6.1 |
|
DODINE |
2439-10-3 |
101 |
|
F6.1 |
|
GUAZATINA |
108173-90-6 |
361 |
|
F6.2 |
FUNGICIDI AMMIDICI |
BENALAXIL |
71626-11-4 |
416 |
|
F6.2 |
|
BOSCALID |
188425-85-6 |
673 |
|
F6.2 |
|
FLUTOLANIL |
66332-96-5 |
524 |
|
F6.2 |
|
MEPRONIL |
55814-41-0 |
533 |
|
F6.2 |
|
METALAXIL |
57837-19-1 |
365 |
|
F6.2 |
|
METALAXYL-M |
70630-17-0 |
580 |
|
F6.2 |
|
PROCLORAZ |
67747-09-5 |
407 |
|
F6.2 |
|
SILTHIOFAM |
175217-20-6 |
635 |
|
F6.2 |
|
TOLYLFLUANID |
731-27-1 |
275 |
|
F6.2 |
|
ZOXAMIDE |
156052-68-5 |
640 |
|
F6.3 |
FUNGICIDI ANILIDICI |
CARBOXIN |
5234-68-4 |
273 |
|
F6.3 |
|
FENHEXAMID |
126833-17-8 |
603 |
|
F6.4 |
FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI |
KASUGAMICINA |
6980-18-3 |
703 |
|
F6.4 |
|
POLYOXINS |
11113-80-7 |
710 |
|
F6.4 |
|
STREPTOMICINA |
57-92-1 |
312 |
|
F6.5 |
FUNGICIDI AROMATICI |
CHLOROTHALONIL |
1897-45-6 |
288 |
|
F6.5 |
|
DICLORAN |
99-30-9 |
150 |
|
F6.6 |
FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI |
IPRODIONE |
36734-19-7 |
278 |
|
F6.6 |
|
PROCYMIDONE |
32809-16-8 |
383 |
|
F6.7 |
FUNGICIDI DINITROANILINICI |
FLUAZINAM |
79622-59-6 |
521 |
|
F6.8 |
FUNGICIDI DINITROFENOLICI |
DINOCAP |
39300-45-3 |
98 |
|
F6.9 |
FUNGICIDI FOSFORGANICI |
FOSETYL |
15845-66-6 |
384 |
|
F6.9 |
|
TOLCLOFOS-METILE |
57018-04-9 |
479 |
|
F6.10 |
FUNGICIDI OSSAZOLICI |
HYMEXAZOL |
10004-44-1 |
528 |
|
F6.10 |
|
FAMOXADONE |
131807-57-3 |
594 |
|
F6.10 |
|
VINCLOZOLIN |
50471-44-8 |
280 |
|
F6.11 |
FUNGICIDI FENILPIRROLICI |
FLUDIOXONIL |
131341-86-1 |
522 |
|
F6.12 |
FUNGICIDI FTALIMMIDICI |
CAPTAN |
133-06-2 |
40 |
|
F6.12 |
|
FOLPET |
133-07-3 |
75 |
|
F6.13 |
FUNGICIDI PIRIMIDINICI |
BUPIRIMATE |
41483-43-6 |
261 |
|
F6.13 |
|
CYPRODINIL |
121552-61-2 |
511 |
|
F6.13 |
|
FENARIMOL |
60168-88-9 |
380 |
|
F6.13 |
|
MEPANIPYRIM |
110235-47-7 |
611 |
|
F6.13 |
|
PIRIMETANIL |
53112-28-0 |
714 |
|
F6.14 |
FUNGICIDI CHINOLINICI |
QUINOXYFEN |
124495-18-7 |
566 |
|
F6.14 |
|
8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE |
134-31-6 |
677 |
|
F6.15 |
FUNGICIDI CHINONICI |
DITHIANON |
3347-22-6 |
153 |
|
F6.16 |
FUNGICIDI STROBILURINICI |
AZOXISTROBINA |
131860-33-8 |
571 |
|
F6.16 |
|
DIMOXYSTROBIN |
149961-52-4 |
739 |
|
F6.16 |
|
FLUOXASTROBIN |
361377-29-9 |
746 |
|
F6.16 |
|
KRESOXYM-METILE |
143390-89-0 |
568 |
|
F6.16 |
|
PICOXYSTROBINE |
117428-22-5 |
628 |
|
F6.16 |
|
PYRACLOSTROBINE |
175013-18-0 |
657 |
|
F6.16 |
|
TRIFLOXYSTROBINE |
141517-21-7 |
617 |
|
F6.17 |
FUNGICIDI UREICI |
PENCYCURON |
66063-05-6 |
402 |
|
F6.18 |
FUNGICIDI NON CLASSIFICATI |
ACIBENZOLAR |
126448-41-7 |
597 |
|
F6.18 |
|
ACIDO BENZOICO |
65-85-0 |
622 |
|
F6.18 |
|
DICLOROFENE |
97-23-4 |
325 |
|
F6.18 |
|
FENPROPIDIN |
67306-00-7 |
520 |
|
F6.18 |
|
METRAFENONE |
220899-03-6 |
752 |
|
F6.18 |
|
2-PHENYPHENOL |
90-43-7 |
246 |
|
F6.18 |
|
SPIROXAMINA |
118134-30-8 |
572 |
|
F6.19 |
ALTRI FUNGICIDI |
ALTRI FUNGICIDI |
|
|
Erbicidi, essiccanti e antimuschio |
H0 |
|
|
|
|
Erbicidi a base di fenossifitoormoni |
H1 |
|
|
|
|
|
H1.1 |
ERBICIDI FENOSSICI |
2,4-D |
94-75-7 |
1 |
|
H1.1 |
|
2,4-DB |
94-82-6 |
83 |
|
H1.1 |
|
DICHLORPROP-P |
15165-67-0 |
476 |
|
H1.1 |
|
MCPA |
94-74-6 |
2 |
|
H1.1 |
|
MCPB |
94-81-5 |
50 |
|
H1.1 |
|
MECOPROP |
7085-19-0 |
51 |
|
H1.1 |
|
MECOPROP-P |
16484-77-8 |
475 |
Erbicidi a base di triazine e di triazinoni |
H2 |
|
|
|
|
|
H2.1 |
ERBICIDI METILTIOTRIAZINICI |
METOPROTRINA |
841-06-5 |
94 |
|
H2.2 |
ERBICIDI TRIAZINICI |
SIMETRYN |
1014-70-6 |
179 |
|
H2.2 |
|
TERBUTILAZINA |
5915-41-3 |
234 |
|
H2.3 |
ERBICIDI TRIAZINONICI |
METAMITRON |
41394-05-2 |
381 |
|
H2.3 |
|
METRIBUZIN |
21087-64-9 |
283 |
Erbicidi a base di ammidi e di anilidi |
H3 |
|
|
|
|
|
H3.1 |
ERBICIDI AMMIDICI |
BEFLUBUTAMID |
113614-08-7 |
662 |
|
H3.1 |
|
DIMETHENAMID |
87674-68-8 |
638 |
|
H3.1 |
|
FLUPOXAM |
119126-15-7 |
8158 |
|
H3.1 |
|
ISOXABEN |
82558-50-7 |
701 |
|
H3.1 |
|
NAPROPAMIDE |
15299-99-7 |
271 |
|
H3.1 |
|
PETHOXAMIDE |
106700-29-2 |
665 |
|
H3.1 |
|
PROPYZAMIDE |
23950-58-5 |
315 |
|
H3.2 |
ERBICIDI ANILIDICI |
DIFLUFENICAN |
83164-33-4 |
462 |
|
H3.2 |
|
FLORASULAM |
145701-23-1 |
616 |
|
H3.2 |
|
FLUFENACET |
142459-58-3 |
588 |
|
H3.2 |
|
METOSULAM |
139528-85-1 |
707 |
|
H3.2 |
|
METAZACHLOR |
67129-08-2 |
411 |
|
H3.2 |
|
PROPANIL |
709-98-8 |
205 |
|
H3.3 |
ERBICIDI CLOROACETANILIDICI |
ACETOCHLOR |
34256-82-1 |
496 |
|
H3.3 |
|
ALACLOR |
15972-60-8 |
204 |
|
H3.3 |
|
DIMETHACHLOR |
50563-36-5 |
688 |
|
H3.3 |
|
PRETILACLOR |
51218-49-6 |
711 |
|
H3.3 |
|
PROPACLOR |
1918-16-7 |
176 |
|
H3.3 |
|
S-METOLACLOR |
87392-12-9 |
607 |
Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati |
H4 |
|
|
|
|
|
H4.1 |
ERBICIDI BISCARBAMMATI |
CLORPROFAM |
101-21-3 |
43 |
|
H4.1 |
|
DESMEDIFAM |
13684-56-5 |
477 |
|
H4.1 |
|
FENMEDIFAM |
13684-63-4 |
77 |
|
H4.2 |
ERBICIDI CARBAMMATI |
ASULAM |
3337-71-1 |
240 |
|
H4.2 |
|
CARBETAMIDE |
16118-49-3 |
95 |
Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline |
H5 |
|
|
|
|
|
H5.1 |
ERBICIDI DINITROANILINICI |
BENFLURALIN |
1861-40-1 |
285 |
|
H5.1 |
|
BUTRALIN |
33629-47-9 |
504 |
|
H5.1 |
|
ETHALFLURALIN |
55283-68-6 |
516 |
|
H5.1 |
|
ORYZALIN |
19044-88-3 |
537 |
|
H5.1 |
|
PENDIMETHALIN |
40487-42-1 |
357 |
|
H5.1 |
|
TRIFLURALIN |
2582-09-8 |
183 |
Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea |
H6 |
|
|
|
|
|
H6.1 |
ERBICIDI SULFONILUREICI |
AMIDOSULFURON |
120923-37-7 |
515 |
|
H6.1 |
|
AZIMSULFURON |
120162-55-2 |
584 |
|
H6.1 |
|
BENSULFURON |
99283-01-9 |
502 |
|
H6.1 |
|
CLORSULFURON |
64902-72-3 |
391 |
|
H6.1 |
|
CINOSULFURON |
94593-91-6 |
507 |
|
H6.1 |
|
ETHOXISULFURON |
126801-58-9 |
591 |
|
H6.1 |
|
FLAZASULFURON |
104040-78-0 |
595 |
|
H6.1 |
|
FLUPYRSULFURON |
150315-10-9 |
577 |
|
H6.1 |
|
FORAMSULFURON |
173159-57-4 |
659 |
|
H6.1 |
|
IMAZOSULFURON |
122548-33-8 |
590 |
|
H6.1 |
|
IODOSULFURON |
185119-76-0 |
634 |
|
H6.1 |
|
MESOSULFURON |
400852-66-6 |
663 |
|
H6.1 |
|
METSULFURON |
74223-64-6 |
441 |
|
H6.1 |
|
NICOSULFURON |
111991-09-4 |
709 |
|
H6.1 |
|
OXASULFURON |
144651-06-9 |
626 |
|
H6.1 |
|
PRIMISULFURON |
113036-87-6 |
712 |
|
H6.1 |
|
PROSULFURON |
94125-34-5 |
579 |
|
H6.1 |
|
RIMSULFURON |
122931-48-0 |
716 |
|
H6.1 |
|
SULFOSULFURON |
141776-32-1 |
601 |
|
H6.1 |
|
TIFENSULFURON |
79277-67-1 |
452 |
|
H6.1 |
|
TRIASULFURON |
82097-50-5 |
480 |
|
H6.1 |
|
TRIBENURON |
106040-48-6 |
546 |
|
H6.1 |
|
TRIFLUSULFURON |
135990-29-3 |
731 |
|
H6.1 |
|
TRITOSULFURON |
142469-14-5 |
735 |
|
H6.2 |
ERBICIDI URACILICI |
LENACIL |
2164-08-1 |
163 |
|
H6.3 |
ERBICIDI UREICI |
CLORTOLURON |
15545-48-9 |
217 |
|
H6.3 |
|
DIURON |
330-54-1 |
100 |
|
H6.3 |
|
FLUOMETURON |
2164-17-2 |
159 |
|
H6.3 |
|
ISOPROTURON |
34123-59-6 |
336 |
|
H6.3 |
|
LINURON |
330-55-2 |
76 |
|
H6.3 |
|
METABENZTIAZURON |
18691-97-9 |
201 |
|
H6.3 |
|
METOBROMURON |
3060-89-7 |
168 |
|
H6.3 |
|
METOXURON |
19937-59-8 |
219 |
Altri erbicidi |
H7 |
|
|
|
|
|
H7.1 |
ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI |
CLODINAFOP |
114420-56-3 |
683 |
|
H7.1 |
|
CYHALOFOP |
122008-85-9 |
596 |
|
H7.1 |
|
DICLOFOP |
40843-25-2 |
358 |
|
H7.1 |
|
FENOXAPROP-P |
113158-40-0 |
484 |
|
H7.1 |
|
FLUAZIFOP-P-BUTILE |
79241-46-6 |
395 |
|
H7.1 |
|
HALOXIFOP |
69806-34-4 |
438 |
|
H7.1 |
|
HALOXYFOP-R |
72619-32-0 |
526 |
|
H7.1 |
|
PROPAQUIZAFOP |
111479-05-1 |
713 |
|
H7.1 |
|
QUIZALOFOP |
76578-12-6 |
429 |
|
H7.1 |
|
QUIZALOFOP-P |
94051-08-8 |
641 |
|
H7.2 |
ERBICIDI BENZOFURANICI |
ETOFUMESATE |
26225-79-6 |
233 |
|
H7.3 |
ERBICIDI DERIVATI DALL’ACIDO BENZOICO |
CHLORTHAL |
2136-79-0 |
328 |
|
H7.3 |
|
DICAMBA |
1918-00-9 |
85 |
|
H7.4 |
ERBICIDI BIPIRIDILICI |
DIQUAT |
85-00-7 |
55 |
|
H7.4 |
|
PARAQUAT |
4685-14-7 |
56 |
|
H7.5 |
ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI |
CLETODIM |
99129-21-2 |
508 |
|
H7.5 |
|
CICLOXIDIM |
101205-02-1 |
510 |
|
H7.5 |
|
TEPRALOXIDIM |
149979-41-9 |
608 |
|
H7.5 |
|
TRALKOXIDIM |
87820-88-0 |
544 |
|
H7.6 |
ERBICIDI DIAZINICI |
PYRIDATE |
55512-33-9 |
447 |
|
H7.7 |
ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI |
CINIDON-ETILE |
142891-20-1 |
598 |
|
H7.7 |
|
FLUMIOXAZIN |
103361-09-7 |
578 |
|
H7.8 |
ERBICIDI DERIVATI DALL’ETERE DI DIFENILE |
ACLONIFEN |
74070-46-5 |
498 |
|
H7.8 |
|
BIFENOX |
42576-02-3 |
413 |
|
H7.8 |
|
NITROFEN |
1836-75-5 |
170 |
|
H7.8 |
|
OXIFLUORFEN |
42874-03-3 |
538 |
|
H7.9 |
ERBICIDI IMIDAZOLINONICI |
IMAZAMETABENZ |
100728-84-5 |
529 |
|
H7.9 |
|
IMAZAMOX |
114311-32-9 |
619 |
|
H7.9 |
|
IMAZETAPIR |
81335-77-5 |
700 |
|
H7.10 |
ERBICIDI INORGANICI |
SULFAMATO DI AMMONIO |
7773-06-0 |
679 |
|
H7.10 |
|
CLORATI |
7775-09-9 |
7 |
|
H7.11 |
ERBICIDI ISOSSAZOLICI |
ISOXAFLUTOLE |
141112-29-0 |
575 |
|
H7.12 |
ERBICIDI MORFATTINICI |
FLURENOLO |
467-69-6 |
304 |
|
H7.13 |
ERBICIDI NITRILICI |
BROMOXINIL |
1689-84-5 |
87 |
|
H7.13 |
|
DICLOBENIL |
1194-65-6 |
73 |
|
H7.13 |
|
IOXINIL |
1689-83-4 |
86 |
|
H7.14 |
ERBICIDI FOSFORGANICI |
GLUFOSINATO |
51276-47-2 |
437 |
|
H7.14 |
|
GLIFOSATO |
1071-83-6 |
284 |
|
H7.15 |
ERBICIDI FENILPIRAZOLICI |
PYRAFLUFEN |
129630-19-9 |
605 |
|
H7.16 |
ERBICIDI PIRIDAZINONICI |
CHLORIDAZON |
1698-60-8 |
111 |
|
H7.16 |
|
FLURTAMONE |
96525-23-4 |
569 |
|
H7.17 |
ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI |
PICOLINAFEN |
137641-05-5 |
639 |
|
H7.18 |
ERBICIDI DERIVATI DALL’ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO |
CLOPIRALID |
1702-17-6 |
455 |
|
H7.18 |
|
PICLORAM |
1918-02-1 |
174 |
|
H7.19 |
ERBICIDI DERIVATI DALL’ACIDO PIRIDILOSSIACETICO |
FLUOROXIPIR |
69377-81-7 |
431 |
|
H7.19 |
|
TRICLOPIR |
55335-06-3 |
376 |
|
H7.20 |
ERBICIDI CHINOLINICI |
QUINCLORAC |
84087-01-4 |
493 |
|
H7.20 |
|
QUINMERAC |
90717-03-6 |
563 |
|
H7.21 |
THIADIAZINE HERBICIDES |
BENTAZONE |
25057-89-0 |
366 |
|
H7.22 |
ERBICIDI TIOCARBAMMATI |
EPTC |
759-94-4 |
155 |
|
H7.22 |
|
MOLINATE |
2212-67-1 |
235 |
|
H7.22 |
|
PROSULFOCARB |
52888-80-9 |
539 |
|
H7.22 |
|
TIOBENCARB |
28249-77-6 |
388 |
|
H7.22 |
|
TRI-ALLATE |
2303-17-5 |
97 |
|
H7.23 |
ERBICIDI TRIAZOLICI |
AMITROL |
61-82-5 |
90 |
|
H7.24 |
ERBICIDI TRIAZOLINONICI |
CARFENTRAZONE |
128639-02-1 |
587 |
|
H7.25 |
ERBICIDI TRIAZOLONICI |
PROPOXYCARBAZONE |
145026-81-9 |
655 |
|
H7.26 |
ERBICIDI TRICHETONICI |
MESOTRIONE |
104206-82-8 |
625 |
|
H7.26 |
|
SULCOTRIONE |
99105-77-8 |
723 |
|
H7.27 |
ERBICIDI NON CLASSIFICATI |
CLOMAZONE |
81777-89-1 |
509 |
|
H7.27 |
|
FLUROCLORIDONE |
61213-25-0 |
430 |
|
H7.27 |
|
QUINOCLAMINE |
2797-51-5 |
648 |
|
H7.27 |
|
METAZOLO |
20354-26-1 |
369 |
|
H7.27 |
|
OXADIARGIL |
39807-15-3 |
604 |
|
H7.27 |
|
OXADIAZON |
19666-30-9 |
213 |
|
H7.27 |
ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO |
ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO |
|
|
Insetticidi e acaricidi |
I0 |
|
|
|
|
Insetticidi a base di piretroidi |
I1 |
|
|
|
|
|
I1.1 |
INSETTICIDI PIRETROIDI |
ACRINATRINA |
101007-06-1 |
678 |
|
I1.1 |
|
ALFA CIPERMETRINA |
67375-30-8 |
454 |
|
I1.1 |
|
BETA CIFLUTRINA |
68359-37-5 |
482 |
|
I1.1 |
|
BETA-CIPERMETRINA |
65731-84-2 |
632 |
|
I1.1 |
|
BIFENTRINA |
82657-04-3 |
415 |
|
I1.1 |
|
CIFLUTRINA |
68359-37-5 |
385 |
|
I1.1 |
|
CIPERMETRINA |
52315-07-8 |
332 |
|
I1.1 |
|
DELTAMETRINA |
52918-63-5 |
333 |
|
I1.1 |
|
ESFENVALERATE |
66230-04-4 |
481 |
|
I1.1 |
|
ETOFENPROX |
80844-07-1 |
471 |
|
I1.1 |
|
GAMMA-CIALOTRINA |
76703-62-3 |
768 |
|
I1.1 |
|
LAMBDA-CIALOTRINA |
91465-08-6 |
463 |
|
I1.1 |
|
TAU-FLUVALINATE |
102851-06-9 |
432 |
|
I1.1 |
|
TEFLUTRIN |
79538-32-2 |
451 |
|
I1.1 |
|
ZETA-CIPERMETRINA |
52315-07-8 |
733 |
Insetticidi a base di idrocarburi clorati |
I2 |
|
|
|
|
|
I2.1 |
INSETTICIDI ORGANOCLORURATI |
DICOFOL |
115-32-2 |
123 |
|
I2.1 |
|
TETRASUL |
2227-13-6 |
114 |
Insetticidi a base di carbammati e di ossima-carbammati |
I3 |
|
|
|
|
|
I3.1 |
INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI |
METOMIL |
16752-77-5 |
264 |
|
I3.1 |
|
OXAMIL |
23135-22-0 |
342 |
|
I3.2 |
INSETTICIDI CARBAMMATI |
BENFUROCARB |
82560-54-1 |
501 |
|
I3.2 |
|
CARBARIL |
63-25-2 |
26 |
|
I3.2 |
|
CARBOFURAN |
1563-66-2 |
276 |
|
I3.2 |
|
CARBOSULFAN |
55285-14-8 |
417 |
|
I3.2 |
|
FENOXYCARB |
79127-80-3 |
425 |
|
I3.2 |
|
FORMETANATE |
22259-30-9 |
697 |
|
I3.2 |
|
METIOCARB |
2032-65-7 |
165 |
|
I3.2 |
|
PIRIMICARB |
23103-98-2 |
231 |
Insetticidi a base di organofosfati |
I4 |
|
|
|
|
|
I4.1 |
INSETTICIDI FOSFORGANICI |
AZINFOS METILE |
86-50-0 |
37 |
|
I4.1 |
|
CADUSAFOS |
95465-99-9 |
682 |
|
I4.1 |
|
CLORPIRIFOS |
2921-88-2 |
221 |
|
I4.1 |
|
CLORPIRIFOS-METILE |
5589-13-0 |
486 |
|
I4.1 |
|
COUMAPHOS |
56-72-4 |
121 |
|
I4.1 |
|
DIAZINON |
333-41-5 |
15 |
|
I4.1 |
|
DICLORVOS |
62-73-7 |
11 |
|
I4.1 |
|
DIMETOATO |
60-51-5 |
59 |
|
I4.1 |
|
ETOPROFOS |
13194-48-4 |
218 |
|
I4.1 |
|
FENAMIFOS |
22224-92-6 |
692 |
|
I4.1 |
|
FENITROTION |
122-14-5 |
35 |
|
I4.1 |
|
FOSTIAZATO |
98886-44-3 |
585 |
|
I4.1 |
|
ISOFENFOS |
25311-71-1 |
412 |
|
I4.1 |
|
MALATION |
121-75-5 |
12 |
|
I4.1 |
|
METAMIDOFOS |
10265-92-6 |
355 |
|
I4.1 |
|
NALED |
300-76-5 |
195 |
|
I4.1 |
|
OXIDEMETON-METILE |
301-12-2 |
171 |
|
I4.1 |
|
FOSALONE |
2310-17-0 |
109 |
|
I4.1 |
|
FOSMET |
732-11-6 |
318 |
|
I4.1 |
|
FOXIM |
14816-18-3 |
364 |
|
I4.1 |
|
PIRIMIFOS-METILE |
29232-93-7 |
239 |
|
I4.1 |
|
TRICLORFON |
52-68-6 |
68 |
Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici |
I5 |
|
|
|
|
|
I5.1 |
INSETTICIDI BIOLOGICI |
AZADIRACTINA |
11141-17-6 |
627 |
|
I5.1 |
|
NICOTINA |
54-11-5 |
8 |
|
I5.1 |
|
PIRETRINE |
8003-34-7 |
32 |
|
I5.1 |
|
ROTENONE |
83-79-4 |
671 |
Altri insetticidi |
I6 |
|
|
|
|
|
I6.1 |
INSECTTICIDI PRODOTTI MEDIANTE FERMENTAZIONE |
ABAMECTINA |
71751-41-2 |
495 |
|
I6.1 |
|
MILBEMECTINA |
51596-10-2 51 596-11-3 |
660 |
|
I6.1 |
|
SPINOSAD |
168316-95-8 |
636 |
|
I6.3 |
INSETTICIDI BENZOILUREICI |
DIFLUBENZURON |
35367-38-5 |
339 |
|
I6.3 |
|
FLUFENOXURON |
101463-69-8 |
470 |
|
I6.3 |
|
HEXAFLUMURON |
86479-06-3 |
698 |
|
I6.3 |
|
LUFENURON |
103055-07-8 |
704 |
|
I6.3 |
|
NOVALURON |
116714-46-6 |
672 |
|
I6.3 |
|
TEFLUBENZURON |
83121-18-0 |
450 |
|
I6.3 |
|
TRIFLUMURON |
64628-44-0 |
548 |
|
I6.4 |
INSETTICIDI CARBAZATI |
BIFENAZATE |
149877-41-8 |
736 |
|
I6.5 |
INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI |
METOXIFENOZIDE |
161050-58-4 |
656 |
|
I6.5 |
|
TEBUFENOZIDE |
112410-23-8 |
724 |
|
I6.6 |
REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI |
BUPROFEZIN |
69327-76-0 |
681 |
|
I6.6 |
|
CIROMAZINA |
66215-27-8 |
420 |
|
I6.6 |
|
EXITIAZOX |
78587-05-0 |
439 |
|
I6.7 |
FEROMONI DI INSETTI |
(E, Z)-9-DODECENIL ACETATO |
35148-19-7 |
422 |
|
I6.8 |
INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE |
CLOTIANIDIN |
210880-92-5 |
738 |
|
I6.8 |
|
THIAMETHOXAM |
153719-23-4 |
637 |
|
I6.9 |
INSETTICIDI STANNORGANICI |
AZOCICLOTIN |
41083-11-8 |
404 |
|
I6.9 |
|
CIEXATIN |
13121-70-5 |
289 |
|
I6.9 |
|
FENBUTATIN OSSIDO |
13356-08-6 |
359 |
|
I6.10 |
INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIAZINE |
INDOXACARB |
173584-44-6 |
612 |
|
I6.11 |
INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI |
PYRIPROXYFEN |
95737-68-1 |
715 |
|
I6.12 |
INSETTICIDI (FENIL-PIRAZOLICI) |
FENPYROXIMATE |
134098-61-6 |
695 |
|
I6.12 |
|
FIPRONIL |
120068-37-3 |
581 |
|
I6.12 |
|
TEBUFENPIRAD |
119168-77-3 |
725 |
|
I6.13 |
INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE |
PYMETROZINE |
123312-89-0 |
593 |
|
I6.14 |
INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE |
ACETAMIPRID |
135410-20-7 |
649 |
|
I6.14 |
|
IMIDACLOPRID |
138261-41-3 |
582 |
|
I6.14 |
|
THIACLOPRID |
111988-49-9 |
631 |
|
I6.15 |
INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO |
PROPARGITE |
2312-35-8 |
216 |
|
I6.16 |
INSETTICIDI TETRAZINICI |
CLOFENTEZINE |
74115-24-5 |
418 |
|
I6.17 |
INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO |
SPIRODICLOFEN |
148477-71-8 |
737 |
|
I6.18 |
INSETTICIDI (CARBAMOIL- TRIAZOLICI) |
TRIAZAMATE |
112143-82-5 |
728 |
|
I6.19 |
INSETTICIDI UREICI |
DIAFENTHIURON |
80060-09-9 |
8097 |
|
I6.20 |
INSETTICIDI NON CLASSIFICATI |
ETOXAZOLE |
153233-91-1 |
623 |
|
I6.20 |
|
FENAZAQUIN |
120928-09-8 |
693 |
|
I6.20 |
|
PYRIDABEN |
96489-71-3 |
583 |
|
I6.21 |
ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI |
ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI |
|
|
Molluschicidi, totale: |
M0 |
|
|
|
|
Molluschicidi |
M1 |
|
|
|
|
|
M1.1 |
MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI |
TIODICARB |
59669-26-0 |
543 |
|
M1.2 |
ALTRI MOLLUSCHICIDI |
FOSFATO FERRICO |
10045-86-0 |
629 |
|
M1.2 |
|
METALDEIDE |
108-62-3 |
62 |
|
M1.2 |
|
ALTRI MOLLUSCHICIDI |
|
|
Regolatori della crescita delle piante, totale: |
PGR0 |
|
|
|
|
Regolatori fisiologici della crescita delle piante |
PGR1 |
|
|
|
|
|
PGR1.1 |
REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE |
CLORMEQUAT |
999-81-5 |
143 |
|
PGR1.1 |
|
CYCLANILIDE |
113136-77-9 |
586 |
|
PGR1.1 |
|
DAMINOZIDE |
1596-84-5 |
330 |
|
PGR1.1 |
|
DIMETHIPIN |
55290-64-7 |
689 |
|
PGR1.1 |
|
DIPHENYLAMINE |
122-39-4 |
460 |
|
PGR1.1 |
|
ETEFON |
16672-87-0 |
373 |
|
PGR1.1 |
|
ETHOXYQUIN |
91-53-2 |
517 |
|
PGR1.1 |
|
FLORCHLORFENURON |
68157-60-8 |
633 |
|
PGR1.1 |
|
FLURPRIMIDOL |
56425-91-3 |
696 |
|
PGR1.1 |
|
IMAZAQUIN |
81335-37-7 |
699 |
|
PGR1.1 |
|
IDRAZIDE MALEICA |
51542-52-0 |
310 |
|
PGR1.1 |
|
MEPIQUAT |
24307-26-4 |
440 |
|
PGR1.1 |
|
1-METHYLCYCLOPROPENE |
3100-04-7 |
767 |
|
PGR1.1 |
|
PACLOBUTRAZOL |
76738-62-0 |
445 |
|
PGR1.1 |
|
CALCIO-PROESADIONE |
127277-53-6 |
567 |
|
PGR1.1 |
|
SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE |
67233-85-6 |
718 |
|
PGR1.1 |
|
SODIUM O-NITROPHENOLATE |
824-39-5 |
720 |
|
PGR1.1 |
|
TRINEXAPAC-ETHYL |
95266-40-3 |
8349 |
Inibitori di germinazione |
PGR2 |
|
|
|
|
|
PGR2.2 |
INIBITORI DI GERMINAZIONE |
CARVONE |
99-49-0 |
602 |
|
PGR2.2 |
|
CLORPROFAM |
101-21-3 |
43 |
Altri regolatori della crescita delle piante |
PGR3 |
|
|
|
|
|
PGR3.1 |
ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE |
ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE |
|
|
Altri prodotti fitosanitari, totale: |
ZR0 |
|
|
|
|
Oli minerali |
ZR1 |
|
|
|
|
|
ZR1.1 |
OLI MINERALI |
OLI DI PETROLIO |
64742-55-8 |
29 |
Oli vegetali |
ZR2 |
|
|
|
|
|
ZR2.1 |
OLI VEGETALI |
OLI DI CATRAME |
|
30 |
Sterilizzanti del terreno (incl.usi nematicidi) |
ZR3 |
|
|
|
|
|
ZR3.1 |
BROMURO DI METILE |
BROMURO DI METILE |
74-83-9 |
128 |
|
ZR3.2 |
ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO |
CLOROPICRINA |
76-06-2 |
298 |
|
ZR3.2 |
|
DAZOMET |
533-74-4 |
146 |
|
ZR3.2 |
|
1,3-DICLOROPROPENE |
542-75-6 |
675 |
|
ZR3.2 |
|
METAM-SODIO |
137-42-8 |
20 |
|
ZR3.2 |
|
ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO |
|
|
Rodenticidi |
ZR4 |
|
|
|
|
|
ZR4.1 |
RODENTICIDI |
BRODIFACOUM |
56073-10-0 |
370 |
|
ZR4.1 |
|
BROMADIOLONE |
28772-56-7 |
371 |
|
ZR4.1 |
|
CLORALOSE |
15879-93-3 |
249 |
|
ZR4.1 |
|
CLOROFACINONE |
3691-35-8 |
208 |
|
ZR4.1 |
|
COUMATETRALYL |
5836-29-3 |
189 |
|
ZR4.1 |
|
DIFENACOUM |
56073-07-5 |
514 |
|
ZR4.1 |
|
DIFETIALONE |
104653-34-1 |
549 |
|
ZR4.1 |
|
FLOCOUMAFEN |
90035-08-8 |
453 |
|
ZR4.1 |
|
WARFARIN |
81-81-2 |
70 |
|
ZR4.1 |
|
ALTRI RODENTICIDI |
|
|
Tutti gli altri prodotti fitosanitari |
ZR5 |
|
|
|
|
|
ZR5.1 |
DISINFETTANTI |
ALTRI DISINFETTANTI |
|
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ZR5.2 |
ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI |
ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI |
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(1) Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri del Chemical Abstracts Service (CAS)].
(2) Collaborative International Pesticides Analytical Council.
10.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/23 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1186/2009 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2009
relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
(versione codificata)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 26, 37 e 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Salvo specifica deroga stabilita in conformità delle disposizioni del trattato, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità. La stessa cosa vale per i prelievi agricoli e tutte le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a taluni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. |
(3) |
Tuttavia, una tassazione di questo tipo non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell’importazione delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia. |
(4) |
È opportuno prevedere, come nella maggior parte delle legislazioni doganali, che in tali casi l’importazione possa essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall’applicazione dei dazi all’importazione cui sarebbero normalmente soggette. |
(5) |
Regimi di franchigia di questo tipo risultano anche da convenzioni internazionali di carattere multilaterale di cui sono parti contraenti tutti gli Stati membri o solo alcuni di essi. Se la Comunità è tenuta ad applicare tali convenzioni, detta applicazione presuppone l’istituzione di una disciplina comunitaria delle franchigie doganali tale da eliminare, in conformità delle esigenze dell’unione doganale, le divergenze per quanto riguarda l’oggetto, la portata e le condizioni d’applicazione delle franchigie previste da tali convenzioni, permettendo così a tutte le persone interessate di beneficiare degli stessi vantaggi nell’intera Comunità. |
(6) |
Alcune franchigie applicate negli Stati membri risultano da convenzioni concluse con paesi terzi od organizzazioni internazionali. Tali convenzioni, dato il loro oggetto, riguardano esclusivamente lo Stato membro firmatario. Non è proficuo determinare a livello comunitario le condizioni di concessione di tali franchigie, ma è sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati ad accordarle, se necessario, mediante una procedura appropriata istituita a tal fine. |
(7) |
L’attuazione della politica agricola comune ha come conseguenza, in certe circostanze, l’applicazione a talune merci dei dazi all’esportazione. È inoltre opportuno definire, a livello comunitario, i casi in cui può essere accordata una franchigia doganale da questi dazi. |
(8) |
Per chiarezza giuridica, è opportuno enumerare le disposizioni degli atti comunitari che comportano talune misure di franchigia che non sono toccate dal presente regolamento. |
(9) |
Il presente regolamento non osta all’applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti o restrizioni all’importazione o all’esportazione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. |
(10) |
Nel caso di franchigie accordate per importi fissati in euro, dovrebbero essere stabilite le norme per la conversione di tali importi nelle valute nazionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato al momento dell’immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo.
Articolo 2
1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:
a) |
«dazi all'importazione», i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché i prelievi agricoli e altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; |
b) |
«dazi all'esportazione», i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; |
c) |
«beni personali», i beni destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia. Costituiscono in particolare «beni personali»:
Costituiscono pure «beni personali» le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella, nonché gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato. I beni personali non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale; |
d) |
«effetti o oggetti mobili», gli effetti personali, la biancheria di casa, oggetti d’arredamento o beni strumentali destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia; |
e) |
«prodotti alcolici», i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d’alcole, acquaviti, liquori o bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nelle voci da 2203 a 2208 della nomenclatura combinata. |
2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, per l’applicazione del titolo II, «paese terzo» comprende anche le parti del territorio degli Stati membri escluse dal territorio doganale della Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4), del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.
TITOLO II
FRANCHIGIA DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE
CAPO I
Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo nella Comunità
Articolo 3
Fatti salvi gli articoli da 4 a 11, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità.
Articolo 4
La franchigia è limitata ai beni personali che:
a) |
salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza; |
b) |
sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale. |
Gli Stati membri possono inoltre subordinare la loro ammissione in franchigia alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese d’origine o nel paese di provenienza, i dazi doganali e/o i diritti fiscali cui sono normalmente soggetti.
Articolo 5
1. Possono beneficiare della franchigia solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi.
2. Tuttavia le autorità competenti possono concedere deroghe alla norma di cui al paragrafo 1 qualora l’interessato abbia veramente avuto l’intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per una durata minima di dodici mesi.
Articolo 6
Sono esclusi dalla franchigia:
a) |
i prodotti alcolici; |
b) |
i tabacchi e i prodotti del tabacco; |
c) |
i mezzi di trasporto a carattere commerciale; |
d) |
i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni. |
Articolo 7
1. Salvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità.
2. L’immissione in libera pratica dei beni personali può essere effettuata in più tempi entro il termine di cui al paragrafo 1.
Articolo 8
1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni personali ammessi al beneficio della franchigia non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 9
1. In deroga all’articolo 7, primo comma, la franchigia può essere accordata per i beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l’interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità, su suo impegno di trasferirvela effettivamente entro un termine di sei mesi. Tale impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità precisano la forma e l’importo.
2. In caso di ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, il periodo previsto all’articolo 4, lettera a), è calcolato a decorrere dalla data dell’introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità.
Articolo 10
1. Se, a motivo di impegni professionali, l’interessato lascia il paese terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire contemporaneamente tale residenza normale nel territorio doganale della Comunità, ma con l’intenzione di stabilirvisi successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l’ammissione in franchigia dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio.
2. L’ammissione in franchigia dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 8, fermo restando che:
a) |
i termini previsti all’articolo 4, lettera a), e all’articolo 7, primo comma, siano calcolati a decorrere dalla data dell’introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità; |
b) |
il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 1, sia calcolato a decorrere dalla data in cui l’interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio doganale della Comunità. |
3. L’ammissione in franchigia è inoltre subordinata all’impegno dell’interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze. Le autorità competenti possono esigere che questo impegno sia abbinato a una garanzia di cui esse precisano la forma e l’importo.
Articolo 11
Le autorità competenti possono derogare all’articolo 4, lettere a) e b), all’articolo 6, lettere c) e d), e all’articolo 8 quando una persona è indotta, in seguito a circostanze politiche eccezionali, a trasferire la sua residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità.
CAPO II
Beni importati in occasione di un matrimonio
Articolo 12
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, fatti salvi gli articoli da 13 a 16, i corredi e gli oggetti mobili, anche nuovi, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità in occasione del suo matrimonio.
2. Sono parimenti ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, con le stesse riserve, i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese terzo. Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può però essere superiore a 1 000 EUR.
Articolo 13
Possono beneficiare della franchigia di cui all’articolo 12 unicamente le persone che:
a) |
hanno la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi. Possono essere tuttavia consentite deroghe a tale norma qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi; |
b) |
forniscono la prova del loro matrimonio. |
Articolo 14
Sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Articolo 15
1. Salvo circostanze eccezionali, la franchigia è accordata unicamente per le merci dichiarate per la libera pratica:
a) |
al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio: in questo caso, la franchigia è subordinata alla presentazione di una congrua garanzia, la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità; e |
b) |
al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio. |
2. L’immissione in libera pratica dei beni menzionati all’articolo 12 può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 16
1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, le merci ammesse al beneficio della franchigia di cui all’articolo 12 non possono formare oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione realizzati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi alle merci in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
CAPO III
Beni personali ricevuti nel quadro di una successione
Articolo 17
1. Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 20, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale della Comunità.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per «beni personali» si intendono tutti i beni contemplati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), che costituiscono l’eredità del defunto.
Articolo 18
Sono esclusi dalla franchigia:
a) |
i prodotti alcolici; |
b) |
i tabacchi e i prodotti del tabacco; |
c) |
i mezzi di trasporto a carattere commerciale; |
d) |
i macchinari per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio della professione del defunto; |
e) |
le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati; |
f) |
il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti a un approvvigionamento familiare normale. |
Articolo 19
1. La franchigia è accordata unicamente per i beni personali dichiarati per la libera pratica al più tardi allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione).
Tuttavia, una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari.
2. L’importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1.
Articolo 20
Gli articoli 17, 18 e 19 si applicano, mutatis mutandis, ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale della Comunità.
CAPO IV
Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti
Articolo 21
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale di una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nel territorio doganale della Comunità per compiervi studi, e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende:
a) |
per «alunno o studente», ogni persona regolarmente iscritta a un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti; |
b) |
per «corredo», la biancheria personale o di casa, nonché gli indumenti, anche nuovi; |
c) |
per «necessario per gli studi», gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente utilizzati da alunni e studenti per i loro studi. |
Articolo 22
La franchigia è accordata almeno una volta per anno scolastico.
CAPO V
Spedizioni di valore trascurabile
Articolo 23
1. Fatto salvo l’articolo 24, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella Comunità.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «merci di valore trascurabile» si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 EUR per spedizione.
Articolo 24
Sono esclusi dalla franchigia:
a) |
i prodotti alcolici; |
b) |
i profumi e l’acqua da toletta; |
c) |
i tabacchi e i prodotti del tabacco. |
CAPO VI
Spedizioni inviate da un privato a un altro privato
Articolo 25
1. Fatti salvi gli articoli 26 e 27, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.
La franchigia prevista nel presente paragrafo non si applica alle spedizioni provenienti dall’isola di Helgoland.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per «importazioni prive di ogni carattere commerciale» si intendono le importazioni riguardanti spedizioni che, a un tempo:
a) |
presentano carattere occasionale; |
b) |
contengono esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale; |
c) |
sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento. |
Articolo 26
1. La franchigia di cui all’articolo 25, paragrafo 1, è applicata su un valore di 45 EUR per spedizione, ivi compreso il valore delle merci di cui all’articolo 27.
2. Se il valore globale di varie merci supera per spedizione l’importo previsto al paragrafo 1, la franchigia è accordata fino a concorrenza di tale importo per quelle merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia, fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato.
Articolo 27
Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all’articolo 25, paragrafo 1, è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate:
a) |
prodotti del tabacco:
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b) |
alcole e bevande alcoliche:
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c) |
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CAPO VII
Beni d’investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nella Comunità
Articolo 28
1. Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, fatti salvi gli articoli da 29 a 33, i beni d’investimento e gli altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività in un paese terzo per venire a esercitare una simile attività nel territorio doganale della Comunità.
Quando l’impresa trasferita è un’azienda agricola, la franchigia viene accordata anche per il bestiame vivo.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per «impresa» s’intende un’unità economica completa di produzione o servizi.
Articolo 29
La franchigia di cui all’articolo 28 è limitata ai beni di investimento e ai beni strumentali che:
a) |
salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell’impresa per almeno dodici mesi prima della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo da cui è trasferita; |
b) |
sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento; |
c) |
sono in rapporto con la natura e le dimensioni dell’impresa considerata. |
Articolo 30
Sono escluse dal beneficio della franchigia le imprese il cui trasferimento nel territorio doganale della Comunità abbia come causa o scopo la fusione o l’assorbimento con un’impresa stabilita nel territorio doganale della Comunità, senza che vi sia creazione di nuova attività.
Articolo 31
Sono esclusi dalla franchigia:
a) |
i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi; |
b) |
le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali; |
c) |
i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati; |
d) |
il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame. |
Articolo 32
Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, la franchigia di cui all’articolo 28 è accordata unicamente per i beni d’investimento e altri beni strumentali dichiarati per la libera pratica prima della scadenza di un termine di dodici mesi della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo di provenienza.
Articolo 33
1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni d’investimento e gli altri beni strumentali ammessi al beneficio della franchigia non possono essere oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
Tale termine può essere prolungato fino a trentasei mesi per quanto riguarda la locazione o la cessione in caso di rischio di abusi.
2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 34
Gli articoli da 28 a 33 si applicano, mutatis mutandis, ai beni d’investimento e agli altri beni strumentali appartenenti alle persone che esercitano una libera professione e alle persone giuridiche che esercitano un’attività senza scopo di lucro, e che trasferiscono tale attività da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità.
CAPO VIII
Prodotti ottenuti da coltivatori comunitari su fondi situati in un paese terzo
Articolo 35
1. Fatti salvi gli articoli 36 e 37, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto territorio doganale, in prossimità immediata del paese terzo considerato.
2. Per beneficiare del paragrafo 1, i prodotti dell’allevamento devono provenire da animali originari della Comunità o che siano stati messi in libera pratica in quest’ultima.
Articolo 36
La franchigia è limitata ai prodotti che non hanno subito un trattamento diverso da quello in uso dopo la raccolta o la produzione.
Articolo 37
La franchigia è accordata unicamente per i prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.
Articolo 38
Gli articoli 35, 36 e 37 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori comunitari nei laghi e corsi d’acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d’acqua da cacciatori comunitari.
CAPO IX
Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali importati da coltivatori di paesi terzi per essere utilizzati su proprietà limitrofe a questi paesi
Articolo 39
Fatto salvo l’articolo 40, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale della Comunità in prossimità immediata di un paese terzo e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità.
Articolo 40
1. La franchigia è limitata alle quantità di sementi, concimi o altri prodotti necessarie ai bisogni della coltivazione dei fondi.
2. Essa è accordata unicamente per le sementi, i concimi o gli altri prodotti direttamente introdotti nel territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.
3. Essa può essere subordinata dagli Stati membri alla condizione di reciprocità.
CAPO X
Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori
Articolo 41
Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purché tali importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (5).
Le merci importate nei territori elencati all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.
CAPO XI
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici
Articolo 42
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale di cui all’allegato I, indipendentemente dal loro destinatario e dall’uso cui verranno adibiti.
Articolo 43
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all’allegato II destinati:
a) |
a istituti e a organismi pubblici o di pubblica utilità a carattere educativo, scientifico o culturale; |
b) |
a istituti o a organismi rientranti nelle categorie indicate a fronte di ogni oggetto nella terza colonna dell’allegato II, purché siano stati autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia. |
Articolo 44
1. Fatti salvi gli articoli da 45 a 49, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e gli apparecchi scientifici, non contemplati dall’articolo 43, importati esclusivamente per scopi non commerciali.
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli strumenti e agli apparecchi scientifici destinati:
a) |
agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica; |
b) |
agli istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia. |
Articolo 45
La franchigia di cui all’articolo 44, paragrafo 1, si applica anche:
a) |
ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a detti strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi:
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b) |
agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione degli strumenti o apparecchi scientifici, purché detti utensili siano importati contemporaneamente a tali strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi:
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Articolo 46
Ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45:
a) |
per «strumento o apparecchio scientifico» si intende uno strumento o un apparecchio che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche; |
b) |
sono considerati «importati per scopi non commerciali» gli strumenti o gli apparecchi scientifici destinati a essere impiegati in attività di ricerca o di insegnamento senza fini di lucro. |
Articolo 47
Se necessario, taluni strumenti o apparecchi possono, secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arreca pregiudizio all’industria comunitaria in causa.
Articolo 48
1. Gli oggetti di cui all’articolo 43 e gli strumenti o apparecchi scientifici che sono stati ammessi al beneficio della franchigia alle condizioni previste agli articoli 45, 46 e 47 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 43 o dell’articolo 44, paragrafo 2, la franchigia resta acquisita se l’istituto o l’organismo utilizza l’oggetto, lo strumento o l’apparecchio per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.
Negli altri casi, l’effettuazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 49
1. Gli istituti od organismi di cui agli articoli 43 e 44 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detti articoli sono tenuti a informarne le autorità competenti.
2. Gli oggetti posseduti dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Gli oggetti utilizzati dall’istituto o dall’organismo beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti dagli articoli 43 e 44 sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti a un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 50
Gli articoli 47, 48 e 49 sono applicabili, mutatis mutandis, ai prodotti di cui all’articolo 45.
Articolo 51
1. Sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all’esterno della Comunità.
2. La franchigia è concessa sempreché le attrezzature:
a) |
siano destinate a essere utilizzate dai membri o dai rappresentanti degli istituti e organismi di cui al paragrafo 1 o con il loro accordo, nel quadro e nei limiti di accordi di cooperazione scientifica aventi per oggetto lo svolgimento di programmi internazionali di ricerca scientifica, presso gli istituti di ricerca scientifica la cui sede si trovi nella Comunità, abilitati a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri; |
b) |
rimangano, durante la permanenza nel territorio doganale della Comunità, di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità. |
3. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 52:
a) |
si intendono per attrezzature gli strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori, compresi i pezzi di ricambio e gli utensili specialmente previsti per la manutenzione, il controllo, la calibrazione o la riparazione, utilizzati ai fini della ricerca scientifica; |
b) |
si considerano «importate per scopi non commerciali» le attrezzature destinate a essere utilizzate ai fini della ricerca scientifica, effettuata senza scopo di lucro. |
Articolo 52
1. Le attrezzature che siano state ammesse a fruire della franchigia secondo le condizioni stabilite all’articolo 51 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 51, la franchigia resta acquisita qualora il beneficiario utilizzi le attrezzature per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia stessa.
Negli altri casi, fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 45, l’esecuzione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preventivo dei dazi all’importazione, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
3. Gli istituti o gli organismi di cui all’articolo 51, paragrafo 1 che non soddisfino più le condizioni richieste per fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le attrezzature ammesse in franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti da detto articolo sono tenuti a informarne le autorità competenti.
4. Le attrezzature utilizzate dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposte all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano di essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Fatti salvi gli articoli 44 e 45, le attrezzature utilizzate dall’istituto o dall’organismo beneficiario della franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti dall’articolo 51 sono soggette all’applicazione dei dazi all’importazione, secondo l’aliquota vigente alla data in cui le attrezzature stesse sono destinate ad altro uso, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
CAPO XII
Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca
Articolo 53
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:
a) |
gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio; |
b) |
le sostanze biologiche o chimiche che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, importate esclusivamente per scopi non commerciali. |
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:
a) |
a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica; |
b) |
a istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali merci in franchigia. |
3. Nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), possono figurare soltanto le sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e la cui specificità o il cui grado di purezza conferisce loro il carattere di sostanze atte esclusivamente o principalmente alla ricerca scientifica.
CAPO XIII
Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali
Articolo 54
1. Fatto salvo l’articolo 55, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:
a) |
le sostanze terapeutiche di origine umana; |
b) |
i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni; |
c) |
i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali. |
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende:
a) |
per «sostanze terapeutiche di origine umana», il sangue umano e i suoi derivati (sangue umano totale, plasma umano secco, albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane, immunoglobulina umana, fibrinogeno umano); |
b) |
per «reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l’individuazione delle incompatibilità sanguigne; |
c) |
per «reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani. |
Articolo 55
La franchigia è limitata ai prodotti:
a) |
che sono destinati a organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti, per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici, esclusa ogni operazione commerciale; |
b) |
che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese terzo di provenienza; |
c) |
che sono contenuti in recipienti muniti di un’etichetta speciale d’identificazione. |
Articolo 56
La franchigia si estende agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze terapeutiche di origine umana o dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o tessutali, nonché ai solventi e agli accessori necessari alla loro utilizzazione che possono eventualmente essere contenuti nei pacchi.
CAPO XIV
Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici
Articolo 57
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, a enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari, purché risulti che:
a) |
la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non riflette, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale; e |
b) |
il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia. |
2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni:
a) |
ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi di cui al paragrafo 1, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia; |
b) |
agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia. |
Articolo 58
Per l’applicazione dell’articolo 57, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti o apparecchi e gli organismi beneficiari ivi contemplati, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 47, 48 e 49.
CAPO XV
Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali
Articolo 59
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall’Organizzazione mondiale della sanità per garantire il controllo della qualità delle sostanze impiegate nella fabbricazione di medicinali e che sono spedite a destinatari autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali spedizioni in franchigia.
CAPO XVI
Prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali
Articolo 60
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria destinati all’uso delle persone o degli animali provenienti da paesi terzi per partecipare a manifestazioni sportive internazionali organizzate nel territorio della Comunità, nel limite necessario per soddisfare i loro bisogni durante il soggiorno in detto territorio.
CAPO XVII
Merci inviate a enti caritativi o filantropici importate a favore dei ciechi e delle altre persone disabili
A. Per la realizzazione di obiettivi di carattere generale
Articolo 61
1. Fatti salvi gli articoli 63 e 64, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purché ciò non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza:
a) |
le merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti e destinate ad essere distribuite gratuitamente a persone bisognose; |
b) |
le merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito da persona o organismo stabiliti fuori del territorio doganale della Comunità, senza intento di natura commerciale da parte loro, a enti statali o ad altri organismi a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose; |
c) |
i beni strumentali e il materiale d’ufficio inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabilito fuori del territorio doganale della Comunità, senza intento di carattere commerciale da parte sua, a enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti e destinati a essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropici da loro perseguiti. |
2. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), per «merci di prima necessità», si intendono le merci indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone, come i generi alimentari, le medicine, gli indumenti e le coperte.
Articolo 62
Sono esclusi dalla franchigia:
a) |
i prodotti alcolici; |
b) |
i tabacchi e prodotti del tabacco; |
c) |
il caffè e il tè; |
d) |
i veicoli a motore diversi dalle ambulanze. |
Articolo 63
La franchigia è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.
Articolo 64
1. Le merci e il materiale di cui all’articolo 61 non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario della franchigia, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente abilitato a beneficiare della franchigia in applicazione degli articoli 61 e 63, la franchigia resta acquisita se tale ente utilizza le merci o il materiale per fini che danno diritto alla concessione di tale franchigia.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 65
1. Gli enti di cui all’articolo 61, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le merci o il materiale a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.
2. Le merci e il materiale posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
3. Le merci e il materiale utilizzati dall’ente beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti all’articolo 61 sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti a un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
B. A favore dei disabili
1. Oggetti destinati ai ciechi
Articolo 66
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti appositamente concepiti per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi e figuranti all’allegato III.
Articolo 67
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti appositamente concepiti per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi e figuranti all’allegato IV quando sono importati:
a) |
dai ciechi stessi e per loro proprio uso; |
b) |
da istituti od organismi d’educazione o di assistenza per ciechi, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in franchigia. |
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti di cui trattasi nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati in precedenza ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici o per tali utensili.
2. Oggetti destinati ad altre persone disabili
Articolo 68
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti appositamente concepiti per l’educazione, l’occupazione e la promozione sociale delle persone portatrici di una disabilità fisica o mentale, diverse dai ciechi, quando siano importati:
a) |
dai disabili stessi, per loro proprio uso; |
b) |
da istituti o organizzazioni aventi come attività principale l’educazione o l’assistenza di tali persone e autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia. |
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti considerati, nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici e gli utensili in causa.
Articolo 69
Se necessario, taluni oggetti possono, secondo la procedura prevista all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arreca pregiudizio all’industria comunitaria in causa.
3. Disposizioni comuni
Articolo 70
La concessione diretta della franchigia ai ciechi o agli altri disabili, per loro proprio uso, prevista all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a) è subordinata alla condizione che le disposizioni vigenti negli Stati membri consentano agli interessati di stabilire il loro stato di cieco o di disabile legittimato a beneficiare della franchigia.
Articolo 71
1. Gli oggetti importati in franchigia dalle persone menzionate agli articoli 67 e 68 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a persona, istituto o ente legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione degli articoli 67 e 68, la franchigia resta acquisita se la persona, l’istituto o l’ente utilizzano l’oggetto per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 72
1. Gli oggetti importati da istituti o organizzazioni autorizzati a beneficiare della franchigia alle condizioni previste dagli articoli 67 e 68 possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito, senza scopo di lucro, da detti istituti o organizzazioni ai ciechi e alle persone disabili delle quali essi si occupano senza che ciò comporti il pagamento dei dazi doganali relativi a detti oggetti.
2. Non si possono effettuare prestiti, locazioni o cessioni in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti.
Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di una persona, un istituto o un’organizzazione legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, o dell’articolo 68, paragrafo 1, la franchigia resta acquisita se la persona, l’istituto o l’organizzazione utilizza l’oggetto considerato per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi doganali, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 73
1. Gli istituti od organizzazioni di cui agli articoli 67 e 68 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detti articoli sono tenuti a informarne le autorità competenti.
2. Gli oggetti posseduti dagli istituti od organizzazioni che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
3. Gli oggetti utilizzati dall’istituto o dall’organizzazione beneficiari della franchigia a fini diversi da quelli previsti agli articoli 67 e 68 sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti a un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
C. A favore delle vittime di catastrofi
Articolo 74
1. Fatti salvi gli articoli da 75 a 80, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti
a) |
per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri; |
b) |
per essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati. |
2. Sono anche ammesse al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1, alle stesse condizioni, le merci importate per la libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
Articolo 75
Sono esclusi dalla franchigia i materiali destinati alla ricostruzione delle zone sinistrate.
Articolo 76
La concessione della franchigia è subordinata a una decisione della Commissione, che delibera su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati con procedura d’urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione della franchigia.
In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una catastrofe possono autorizzare l’importazione delle merci per gli scopi previsti dall’articolo 74 sospendendo i relativi dazi all’importazione, con l’impegno dell’ente importatore di pagarli qualora la franchigia non fosse concessa.
Articolo 77
La franchigia è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.
Articolo 78
1. Le merci di cui all’articolo 74, paragrafo 1, non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario della franchigia, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 74, la franchigia resta acquisita se tale ente utilizza le merci per fini che danno diritto alla concessione di tale franchigia.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 79
1. Quando le merci di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettera b), cessano di essere utilizzate dalle vittime di catastrofi, esse non possono essere prestate, date in locazione o cedute a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 74 o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera a), la franchigia resta acquisita se tali enti utilizzano le merci in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 80
1. Gli enti di cui all’articolo 74, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le merci ammesse in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.
2. Per le merci possedute dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia, quando esse sono cedute a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell’articolo 74 o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera a), la franchigia resta acquisita se questi le utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima. Negli altri casi, tali merci sono sottoposte all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
3. Le merci utilizzate dall’ente beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti all’articolo 74 sono sottoposte all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibite a un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
CAPO XVIII
Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico
Articolo 81
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, purché gli interessati forniscano prove considerate sufficienti alle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale:
a) |
le decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale della Comunità; |
b) |
le coppe, le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che, concessi in un paese terzo a persone aventi la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità in omaggio all’attività da esse svolta in campi quali le arti, le scienze, lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento, sono importati nel territorio doganale della Comunità da queste stesse persone; |
c) |
le coppe, le medaglie e gli oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti per gli stessi fini di cui alla lettera b), nel territorio doganale della Comunità; |
d) |
le ricompense, i trofei, i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati a essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in paesi terzi, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche, alcun intento di carattere commerciale. |
CAPO XIX
Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali
Articolo 82
Fatto salvo, se del caso, l’articolo 41, e con riserva degli articoli 83 e 84, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti:
a) |
importati nel territorio doganale della Comunità da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti; |
b) |
importati nel territorio doganale della Comunità da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale della Comunità e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti; |
c) |
offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un’autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo che svolga attività di pubblico interesse, a un’autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale della Comunità, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia. |
Articolo 83
Sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Articolo 84
La franchigia è accordata a condizione che:
a) |
gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale; |
b) |
non riflettano, per natura, valore o quantità, alcun intento di carattere commerciale; e |
c) |
non siano utilizzati a fini commerciali. |
CAPO XX
Merci destinate all’uso di sovrani e di capi di Stato
Articolo 85
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti:
a) |
i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato; |
b) |
le merci destinate a essere utilizzate o consumate, durante il loro soggiorno ufficiale nel territorio doganale della Comunità, dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di paesi terzi, nonché dalle personalità che li rappresentano ufficialmente. Tale franchigia può però essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità. |
Il primo paragrafo si applica anche alle persone che beneficiano, a livello internazionale, di prerogative analoghe a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato.
CAPO XXI
Merci importate a fini di prospezione commerciale
A. Campioni di merci di valore trascurabile
Articolo 86
1. Fatto salvo l’articolo 90, paragrafo 1, lettera a), sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i campioni di merci di qualsiasi tipo il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità.
2. Le autorità competenti possono esigere che, per essere ammessi al beneficio della franchigia, taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile e indelebile o qualsiasi altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privarli della qualità di campioni.
3. Ai sensi del paragrafo 1, per «campioni di merci» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione.
B. Stampati e oggetti a carattere pubblicitario
Articolo 87
Fatto salvo l’articolo 88, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli stampati a carattere pubblicitario, quali i cataloghi, i listini dei prezzi, le istruzioni per l’uso o avvertenze commerciali relativi a:
a) |
merci messe in vendita o date in locazione; |
b) |
prestazioni di servizi offerte in materia di trasporto, di assicurazione commerciale o di banca; |
da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.
Articolo 88
La franchigia di cui all’articolo 87 è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti:
a) |
gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell’impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono; |
b) |
ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composte di più documenti, una sola copia di ciascun documento. Tuttavia le spedizioni contenenti varie copie di uno stesso documento possono beneficiare della franchigia se il loro peso lordo totale non supera 1 kg; |
c) |
gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario. |
Articolo 89
Sono pure ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine.
C. Prodotti utilizzati o consumati in occasione di un’esposizione o di una manifestazione simile
Articolo 90
1. Fatti salvi gli articoli da 91 a 94 sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:
a) |
i piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale della Comunità, destinati a un’esposizione o a una manifestazione consimile; |
b) |
le merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale della Comunità e presentate a un’esposizione o a una manifestazione consimile; |
c) |
materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati, ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un’esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione; |
d) |
gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale della Comunità e presentate in un’esposizione o manifestazione consimile. |
2. Ai sensi del paragrafo 1, per «esposizione o manifestazione consimile» si intendono:
a) |
le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato; |
b) |
le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico; |
c) |
le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli; |
d) |
le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali; |
e) |
le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo; |
eccezion fatta per le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali, per la vendita di merci di paesi terzi.
Articolo 91
La franchigia di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettera a), è limitata ai campioni:
a) |
che sono importati gratuitamente in quanto tali da paesi terzi o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa da tali paesi; |
b) |
che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti; |
c) |
che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario; |
d) |
che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio; |
e) |
che, nel caso di prodotti alimentari e di bevande, non condizionati, come indicato alla lettera d), sono consumati sul posto, nel corso della manifestazione; |
f) |
che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore. |
Articolo 92
La franchigia di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettera b), è limitata alle merci:
a) |
che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione; e |
b) |
che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore. |
Articolo 93
La franchigia di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettera d), è limitata agli stampati e agli oggetti a carattere pubblicitario:
a) |
che sono destinati esclusivamente a essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico sul luogo della manifestazione; |
b) |
che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore. |
Articolo 94
Sono esclusi dalla franchigia di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e b):
a) |
i prodotti alcolici; |
b) |
il tabacco e i prodotti del tabacco; |
c) |
i combustibili e i carburanti. |
CAPO XXII
Merci importate per esami, analisi o prove
Articolo 95
Fatti salvi gli articoli da 96 a 101, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci destinate a essere sottoposte a esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.
Articolo 96
Fatto salvo l’articolo 99, la concessione della franchigia di cui all’articolo 95 è subordinata alla condizione che le merci sottoposte a esami, analisi o prove siano interamente consumate o distrutte nel corso di dette operazioni.
Articolo 97
Sono escluse dalla franchigia le merci che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale.
Articolo 98
La franchigia è accordata solo per le quantità di merci strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate. Tali quantità sono stabilite in ciascun caso dalle autorità competenti tenendo conto di tale obiettivo.
Articolo 99
1. La franchigia di cui all’articolo 95 si estende anche alle merci che non sono interamente consumate o distrutte nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti:
a) |
sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove; o |
b) |
sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali; o |
c) |
sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori del territorio doganale della Comunità. |
2. Ai sensi del paragrafo 1, per «prodotti residui» si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.
Articolo 100
Salvo in caso di applicazione dell’articolo 99, paragrafo 1, i prodotti residui di esami, analisi o prove di cui all’articolo 95 sono soggetti ai dazi all’importazione che sono loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Tuttavia l’interessato può, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti, ridurre in cascame o rottami i prodotti residui. In tal caso, i dazi all’importazione sono quelli che corrispondono a tali cascami o rottami alla data del loro ottenimento.
Articolo 101
Il termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l’utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti.
CAPO XXIII
Spedizioni destinate agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale
Articolo 102
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i marchi, i modelli o disegni e i relativi fascicoli di deposito, nonché i fascicoli concernenti le domande di brevetti di invenzione e simili, destinati agli enti competenti in materia di protezione dei diritti di autore o di protezione della proprietà industriale e commerciale.
CAPO XXIV
Documentazione a carattere turistico
Articolo 103
Fatti salvi gli articoli da 42 a 50, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:
a) |
i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, carte geografiche illustrate o meno, vetrofanie, calendari illustrati) destinati a essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri e, in particolare, ad assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata, esclusa la pubblicità commerciale privata a favore di imprese comunitarie, e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale; |
b) |
gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all’estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata, esclusa ogni pubblicità commerciale privata a favore di imprese comunitarie; |
c) |
il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati al telefono o al telex, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell’artigianato di valore trascurabile, la documentazione sui musei, le università, le stazioni termali o altre istituzioni analoghe. |
CAPO XXV
Documentazione di varia natura
Articolo 104
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:
a) |
i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri; |
b) |
le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente; |
c) |
le schede elettorali destinate a elezioni organizzate da organismi stabiliti nei paesi terzi; |
d) |
gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri; |
e) |
i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari; |
f) |
gli stampati a carattere ufficiale inviati alle Banche centrali degli Stati membri; |
g) |
le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società aventi la sede in un paese terzo e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società; |
h) |
i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione di informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a rilevanti abusi o distorsioni di concorrenza; |
i) |
gli incartamenti, gli archivi, i formulari e altri documenti simili destinati a essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni; |
j) |
le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni e altri documenti importati al fine di ottenere o di eseguire ordini in paesi terzi o per partecipare a un concorso organizzato nel territorio doganale della Comunità; |
k) |
i documenti destinati a essere utilizzati nel corso di esami organizzati nel territorio doganale della Comunità da istituzioni aventi sede in un paese terzo; |
l) |
i formulari destinati a essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali; |
m) |
i formulari, le etichette, i titoli di trasporto e documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate in un paese terzo agli uffici di viaggio stabiliti nel territorio doganale della Comunità; |
n) |
i formulari e i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati; |
o) |
gli stampati ufficiali emessi da autorità di paesi terzi o internazionali, e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni di paesi terzi ad associazioni corrispondenti situate nel territorio doganale della Comunità per la loro distribuzione; |
p) |
le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche contenenti didascalie, spediti ad agenzie di stampa o a editori di giornali o periodici; |
q) |
marche da bollo e simili che certificano il pagamento di tasse in paesi terzi. |
CAPO XXVI
Materiali accessori per lo stiramento e la protezione delle merci durante il loro trasporto
Articolo 105
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione, inclusa la protezione termica, delle merci durante il loro trasporto da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità, e normalmente non utilizzabili una seconda volta.
CAPO XXVII
Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto
Articolo 106
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione le lettiere, nonché i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro di animali da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità per essere loro distribuiti durante il viaggio.
CAPO XXVIII
Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali
Articolo 107
1. Fatti salvi gli articoli 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:
a) |
il carburante contenuto nei serbatoi normali:
che entrano nel territorio doganale della Comunità; |
b) |
il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo degli autoveicoli da turismo e dei motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante. |
2. Ai sensi del paragrafo 1, si intende:
a) |
per «autoveicolo commerciale», ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione e il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso:
nonché ogni veicolo stradale per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto; |
b) |
per «autoveicolo da turismo», ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a); |
c) |
per «serbatoi normali»:
|
d) |
per «contenitore per usi speciali», ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati per sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili. |
Articolo 108
Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali di autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l’applicazione della franchigia a 200 litri per veicolo, per contenitore per usi speciali e per viaggio.
Articolo 109
1. Gli Stati membri hanno facoltà di limitare la quantità di carburante ammissibile in franchigia:
a) |
per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d’aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in tale zona; |
b) |
per gli autoveicoli privati che appartengono a persone che risiedono nella zona frontaliera. |
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), per «zona frontaliera» s’intende, fatte salve le convenzioni vigenti in materia, una zona che, in linea d’aria, non si estende oltre 15 chilometri dalla frontiera. I comuni parzialmente situati in tale zona sono del pari considerati parte di tale zona frontaliera. Gli Stati membri possono prevedere deroghe a tale riguardo.
Articolo 110
1. I carburanti ammessi in franchigia in virtù degli articoli 107, 108 e 109 non possono essere né utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati, né prelevati dal suddetto veicolo ed essere immagazzinati, salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo, né essere ceduti a titolo oneroso o gratuito dal beneficiario della franchigia.
2. Il mancato rispetto del paragrafo 1 comporta l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai prodotti in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si è constatato detto inadempimento, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 111
La franchigia di cui all’articolo 107 si applica anche ai lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli e corrispondono alle normali esigenze del loro funzionamento durante il trasporto in corso.
CAPO XXIX
Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra
Articolo 112
Sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci di qualsiasi natura importate da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti, per essere utilizzate per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di paesi terzi, inumati nel territorio doganale della Comunità.
CAPO XXX
Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre
Articolo 113
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:
a) |
le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano; |
b) |
i fiori, le corone e altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono in un paese terzo e si recano a un funerale o vengono a ornare tombe situate nel territorio doganale della Comunità, purché tali importazioni, per la loro natura o quantità, non riflettano alcun intento di carattere commerciale. |
TITOLO III
FRANCHIGIA DAI DAZI ALL’ESPORTAZIONE
CAPO I
Spedizioni di valore trascurabile
Articolo 114
Beneficiano d’una franchigia dai dazi all’esportazione le spedizioni inviate al destinatario per lettera o pacco postale contenenti merci il cui valore globale non supera 10 EUR.
CAPO II
Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un’azienda agricola dalla Comunità in un paese terzo
Articolo 115
1. Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione gli animali domestici che compongono il bestiame di un’azienda agricola la quale, dopo aver cessato la propria attività nel territorio doganale della Comunità, si trasferisce in un paese terzo.
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali domestici il cui numero è in rapporto con la natura e l’entità di questa azienda agricola.
CAPO III
Prodotti ottenuti da produttori agricoli in fondi situati nella Comunità
Articolo 116
1. Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione i prodotti dell’agricoltura o dell’allevamento ottenuti nel territorio doganale della Comunità su fondi limitrofi coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo, in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità.
2. Per beneficiare del paragrafo 1, i prodotti ottenuti da animali domestici devono provenire da animali che sono originari del paese terzo in questione o soddisfano le condizioni richieste per circolarvi liberamente.
Articolo 117
La franchigia di cui all’articolo 116, paragrafo 1, è limitata ai prodotti che hanno subito, come unico trattamento, quello cui essi sono abitualmente sottoposti dopo la raccolta o la produzione.
Articolo 118
La franchigia è accordata unicamente per i prodotti introdotti nel paese terzo in questione dal produttore agricolo o per suo conto.
CAPO IV
Sementi esportate da produttori agricoli per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi
Articolo 119
Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione le sementi destinate a essere utilizzate per la coltivazione di fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità e coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda ha sede in detto territorio in prossimità immediata di tale paese terzo.
Articolo 120
La franchigia di cui all’articolo 119 è limitata alle quantità di sementi necessarie per la coltivazione dei fondi.
Essa è accordata unicamente per le sementi direttamente esportate fuori dal territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.
CAPO V
Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione
Articolo 121
Beneficiano di una franchigia dai dazi all’esportazione i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati sui mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro degli animali dal territorio doganale della Comunità in un paese terzo, per esser loro distribuiti durante il viaggio.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 122
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il titolo II si applica sia alle merci dichiarate per la libera pratica direttamente provenienti da paesi terzi sia a quelle che sono dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte a un altro regime doganale.
2. I casi in cui non può essere accordata la franchigia a merci dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte a un altro regime doganale sono stabiliti secondo la procedura prevista all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
3. Le merci che possono essere importate in regime di franchigia doganale in conformità del presente regolamento non sono soggette a restrizioni quantitative applicate in virtù di misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato.
Articolo 123
Se la franchigia dai dazi all’importazione è prevista a motivo dell’uso che il destinatario deve fare delle merci, essa può essere accordata solo dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio le merci di cui trattasi devono essere destinate a tale uso.
Articolo 124
Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutte le misure appropriate affinché le merci messe in libera pratica col beneficio di una franchigia dai dazi all’importazione, accordata a causa dell’uso che il destinatario deve fare delle merci, non possano essere utilizzate per altri fini senza che siano corrisposti i relativi dazi all’importazione a meno che il cambiamento di destinazione intervenga nel rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento.
Articolo 125
Quando, conformemente alle diverse disposizioni del presente regolamento, una persona soddisfa simultaneamente le condizioni richieste per la concessione d’una franchigia dai dazi all’importazione o dazi all’esportazione, si applicano congiuntamente le disposizioni in questione.
Articolo 126
Se il presente regolamento prevede che la concessione della franchigia è subordinata al rispetto di talune condizioni, l’interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni.
Articolo 127
Se una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione è accordata nei limiti di un importo fissato in euro, gli Stati membri hanno facoltà di arrotondare per eccesso o per difetto la somma che risulta dalla conversione di tale importo in moneta nazionale.
Gli Stati membri hanno anche la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell’importo fissato in euro se, al momento dell’adeguamento annuale previsto all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo conduce, prima dell’arrotondamento previsto al primo comma del presente articolo, a una modifica del controvalore in moneta nazionale inferiore al 5 % o a una riduzione di detto controvalore.
Articolo 128
1. Il presente regolamento non osta alla concessione da parte degli Stati membri:
a) |
di franchigie risultanti dall’applicazione della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali; |
b) |
di franchigie rientranti nei normali privilegi concessi in virtù di accordi internazionali o di accordi di sede di cui sia parte contraente un paese terzo o un’organizzazione internazionale, comprese le franchigie concesse in occasione di riunioni internazionali; |
c) |
di franchigie rientranti nei normali privilegi concessi in virtù di accordi internazionali conclusi dall’insieme degli Stati membri, che creano una istituzione od organizzazione di diritto internazionale a carattere culturale o scientifico; |
d) |
di franchigie rientranti nei normali privilegi e immunità concessi nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica conclusi con paesi terzi; |
e) |
di franchigie particolari concesse nel quadro di accordi conclusi con paesi terzi, che prevedono azioni comuni per la protezione delle persone o dell’ambiente; |
f) |
di franchigie particolari concesse nel quadro di accordi conclusi con paesi terzi limitrofi, giustificate dalla natura del traffico frontaliero con tali paesi; |
g) |
di franchigie risultanti dall’applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l’attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell’allegato 9 di detta convenzione (8a edizione, luglio 1980). |
2. Se una convenzione internazionale, che non rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1 e cui uno Stato membro intenda sottoscrivere, prevede la concessione di franchigie, tale Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di applicazione di tali misure e comunica alla Commissione tutti i necessari elementi informativi.
Si delibera su tale richiesta secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 non è prescritta quando la convenzione internazionale prevede la concessione di franchigie che non oltrepassano i limiti fissati dal diritto comunitario.
Articolo 129
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni doganali contenute nelle convenzioni e negli accordi internazionali del tipo menzionato all’articolo 128, paragrafo 1, lettere da b) a g), e paragrafo 3, conclusi dopo il 26 aprile 1983.
2. La Commissione trasmette agli altri Stati membri il testo delle convenzioni e degli accordi comunicatole conformemente al paragrafo 1.
Articolo 130
Il presente regolamento non osta a che:
a) |
la Grecia mantenga lo statuto speciale per il Monte Athos, sancito dall’articolo 105 della costituzione ellenica; |
b) |
la Spagna e la Francia mantengano, fino all’entrata in vigore di un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, le franchigie risultanti dalle convenzioni da esse stipulate con Andorra rispettivamente il 13 luglio 1867 e il 22 e 23 novembre 1867; |
c) |
gli Stati membri mantengano, se del caso, fino a un limite di 210 EUR, le franchigie che hanno concesso il 1o gennaio 1983 ai marittimi della marina mercantile che effettuano trasporti internazionali; |
d) |
il Regno Unito mantenga le franchigie sulle importazioni di merci a uso delle sue forze armate o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense risultanti dal trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960. |
Articolo 131
1. Fino all’adozione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari franchigie alle forze armate che sono di stanza nel loro territorio senza peraltro dipenderne, in applicazione di accordi internazionali.
2. Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano misure di franchigia ai lavoratori che ritornano in patria dopo aver soggiornato fuori del territorio doganale della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale.
Articolo 132
Il presente regolamento si applica senza pregiudizio
a) |
del regolamento (CEE) n. 2913/92; |
b) |
delle disposizioni in vigore in materia di rifornimento di navi, aeromobili e treni internazionali; |
c) |
delle disposizioni di franchigia istituite mediante altri atti comunitari. |
Articolo 133
Il regolamento (CEE) n. 918/83, come modificato dagli atti elencati nell’allegato V, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.
Articolo134
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.
(3) Cfr. allegato V.
(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(5) GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.
(6) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO I
A. Libri, pubblicazioni e documenti
Codice NC |
Designazione delle merci |
||||||||||||
3705 |
Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche: |
||||||||||||
ex 3705 90 10 |
|
||||||||||||
ex 3705 10 00 |
|
||||||||||||
ex 3705 90 90 |
|
||||||||||||
4903 00 00 |
Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini |
||||||||||||
4905 |
Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:
|
||||||||||||
ex 4905 99 00 |
|
||||||||||||
ex 4906 00 00 |
Piani e disegni di architetti o di carattere industriale o tecnico e loro riproduzioni |
||||||||||||
4911 |
Altri stampati, comprese la immagini, le incisioni e le fotografie: |
||||||||||||
4911 10 |
|
||||||||||||
ex 4911 10 90 |
|
||||||||||||
4911 99 00 |
|
||||||||||||
9023 00 |
Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell’insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi: |
||||||||||||
ex 9023 00 80 |
|
B. Materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale
Articoli elencati nell’allegato II A prodotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.
(1) Sono tuttavia esclusi dalla franchigia gli articoli nei quali la pubblicità occupa più del 25 % dello spazio. Nel caso di pubblicazioni di materiale di propaganda turistica, detta percentuale riguarda soltanto la pubblicità commerciale e privata.
ALLEGATO II
A. Materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale
Codice NC |
Designazione delle merci |
Istituto o organismo beneficiario |
||||||||||
3704 00 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici impressionati ma non sviluppati: |
Qualsiasi organizzazione (compresi gli enti radiofonici o televisivi), istituto o associazione autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia |
||||||||||
ex 3704 00 10 |
|
|
||||||||||
ex 3705 |
Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate diverse dalle pellicole cinematografiche:
|
|
||||||||||
3706 |
Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono: |
|
||||||||||
3706 10 |
|
|
||||||||||
ex 3706 10 99 |
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|
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3706 90 |
|
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ex 3706 90 51 ex 3706 90 91 ex 3706 90 99 |
|
|
||||||||||
4911 |
Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:
|
|
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ex 4911 99 00 |
|
|
||||||||||
ex 8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
|
|
||||||||||
ex 9023 00 |
Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell’insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi:
|
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||||||||||
Varie |
Ologrammi per proiezione mediante laser Giochi multimedia Materiale d’insegnamento programmato anche a forma di telai di presentazione corredato del relativo materiale stampato |
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B. Oggetti da collezione e opere d’arte di carattere educativo, scientifico o culturale
Codice NC |
Designazione delle merci |
Istituto o organismo beneficiario |
Varie |
Oggetti da collezione e opere d’arte non destinati alla vendita |
Musei, gallerie e altri istituti autorizzati dalle competenti autorità degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia |
ALLEGATO III
Codice NC |
Designazione delle merci |
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4911 |
Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie: |
||||||
4911 10 |
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ex 4911 10 90 |
|
||||||
ex 4911 91 00 |
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||||||
ex 4911 99 00 |
|
ALLEGATO IV
Codice NC |
Designazione delle merci |
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4802 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:
|
||||||||
ex 4802 55 |
|
||||||||
ex 4802 56 |
|
||||||||
4802 57 00 |
|
||||||||
ex 4802 58 |
|
||||||||
ex 4802 61 |
|
||||||||
ex 4802 61 80 |
|
||||||||
ex 4802 62 00 |
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||||||||
ex 4802 69 00 |
|
||||||||
4805 |
Altra carta e altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:
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||||||||
ex 4805 91 00 |
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ex 4805 92 00 |
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||||||||
4805 93 |
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||||||||
ex 4805 93 80 |
|
||||||||
4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta, di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
|
||||||||
4823 90 |
|
||||||||
ex 4823 90 40 |
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||||||||
ex 6602 00 00 |
Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
|
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ex 8469 |
Macchine da scrivere e macchine per l’elaborazione di testi:
|
||||||||
ex 8471 |
Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
|
||||||||
ex 8519 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:
|
||||||||
ex 8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
|
||||||||
9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo: |
||||||||
ex 9013 80 |
|
||||||||
9021 |
Oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità: |
||||||||
9021 90 |
|
||||||||
ex 9021 90 90 |
|
||||||||
9023 00 |
Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell’insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi: |
||||||||
ex 9023 00 80 |
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||||||||
ex 9102 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:
|
||||||||
9504 |
Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling): |
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9504 90 |
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ex 9504 90 90 |
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||||||||
Varie |
Ogni altro oggetto appositamente ideato per la promozione educativa scientifica o culturale dei ciechi e degli ambliopi |
ALLEGATO V
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio |
|
Atto di adesione del 1985, allegato I, punti I.1(e) e I.17 |
|
Regolamento (CEE) n. 3822/85 del Consiglio |
|
Regolamento (CEE) n. 3691/87 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 1315/88 del Consiglio |
limitatamente all’articolo 2 |
Regolamento (CEE) n. 4235/88 del Consiglio |
|
Regolamento (CEE) n. 3357/91 del Consiglio |
|
Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio |
limitatamente all’articolo 252, paragrafo 1 |
Regolamento (CE) n. 355/94 del Consiglio |
|
Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XIII A.I.3 |
|
Regolamento (CE) n. 1671/2000 del Consiglio |
|
Atto di adesione del 2003, protocollo 3, allegato, parte I, punto 3 |
|
Regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio |
|
ALLEGATO VI
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 918/83 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, alinea |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, alinea |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, punto i) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, punto ii) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e) |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 6, secondo comma |
Articolo7, paragrafo 2 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14, paragrafo 1, alinea |
Articolo 15, paragrafo 1, alinea |
Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo15 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 20 |
Articolo 25 |
Articolo 21 |
Articolo 26 |
Articolo 22 |
Articolo 27, primo comma |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 27, secondo comma |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 28 |
Articolo 24 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 2, alinea |
Articolo 25, paragrafo 2, alinea |
Articolo 29, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 29, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino |
Articolo 25, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 30, primo comma |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 30, secondo comma |
Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 31 |
Articolo 27 |
Articolo 32 |
Articolo 28 |
Articolo 33 |
Articolo 29 |
Articolo 34 |
Articolo 30 |
Articolo 35 |
Articolo 31 |
Articolo 36 |
Articolo 32 |
Articolo 37 |
Articolo 33 |
Articolo 38 |
Articolo 34 |
Articolo 39 |
Articolo 35 |
Articolo 40 |
Articolo 36 |
Articolo 41 |
Articolo 37 |
Articolo 42 |
Articolo 38 |
Articolo 43 |
Articolo 39 |
Articolo 44 |
Articolo 40 |
Articolo 45 |
Articolo 41 |
Articolo 50 |
Articolo 42 |
Articolo 51, alinea |
Articolo 43, alinea |
Articolo 51, primo trattino |
Articolo 43, lettera a) |
Articolo 51, secondo trattino |
Articolo 43, lettera b) |
Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 52, paragrafo 2, alinea |
Articolo 44, paragrafo 2, alinea |
Articolo 52, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 44, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 52, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 44, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 53, alinea |
Articolo 45, alinea |
Articolo 53, lettera a), alinea |
Articolo 45, lettera a), alinea |
Articolo 53, lettera a), primo trattino |
Articolo 45, lettera a), punto i) |
Articolo 53, lettera a), secondo trattino |
Articolo 45, lettera a), punto ii) |
Articolo 53, lettera b), alinea |
Articolo 45, lettera b), alinea |
Articolo 53, lettera b), primo trattino |
Articolo 45, lettera b), punto i) |
Articolo 53, lettera b), secondo trattino |
Articolo 45, lettera b), punto ii) |
Articolo 54, alinea |
Articolo 46, alinea |
Articolo 54, primo trattino |
Articolo 46, lettera a) |
Articolo 54, secondo trattino |
Articolo 46, lettera b) |
Articolo 56 |
Articolo 47 |
Articolo 57 |
Articolo 48 |
Articolo 58 |
Articolo 49 |
Articolo 59 |
Articolo 50 |
Articolo 59 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 51, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 59 bis, paragrafo 3, alinea |
Articolo 51, paragrafo 3, alinea |
Articolo 59 bis, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 51, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 59 bis, paragrafo 3, secondo trattino |
Articolo 51, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 59 ter |
Articolo 52 |
Articolo 60, paragrafo 1 |
Articolo 53, paragrafo 1 |
Articolo 60, paragrafo 2, alinea |
Articolo 53, paragrafo 2, alinea |
Articolo 60, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 53, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 60, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 53, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 60, paragrafo 3 |
Articolo 53, paragrafo 3 |
Articolo 61, paragrafo 1 |
Articolo 54, paragrafo 1 |
Articolo 61, paragrafo 2, alinea |
Articolo 54, paragrafo 2, alinea |
Articolo 61, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 54, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 61, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 54, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 61, paragrafo 2, terzo trattino |
Articolo 54, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 62 |
Articolo 55 |
Articolo 63 |
Articolo 56 |
Articolo 63 bis |
Articolo 57 |
Articolo 63 ter |
Articolo 58 |
Articolo 63 quater |
Articolo 59 |
Articolo 64 |
Articolo 60 |
Articolo 65 |
Articolo 61 |
Articolo 66 |
Articolo 62 |
Articolo 67 |
Articolo 63 |
Articolo 68 |
Articolo 64 |
Articolo 69 |
Articolo 65 |
Articolo 70 |
Articolo 66 |
Articolo 71, primo paragrafo, alinea |
Articolo 67, paragrafo 1, alinea |
Articolo 71, primo paragrafo, primo trattino |
Articolo 67, paragrafo1, lettera a) |
Articolo 71, primo paragrafo, secondo trattino |
Articolo 67, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 71, secondo paragrafo |
Articolo 67, paragrafo 2 |
Articolo 72, paragrafo 1, alinea |
Articolo 68, paragrafo 1, alinea |
Articolo 72, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 68, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 72, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 68, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 72, paragrafo 2 |
Articolo 68, paragrafo 2 |
Articolo 73 |
Articolo 69 |
Articolo 75 |
Articolo 70 |
Articolo 76 |
Articolo 71 |
Articolo 77 |
Articolo 72 |
Articolo 78 |
Articolo 73 |
Articolo 79 |
Articolo 74 |
Articolo 80 |
Articolo 75 |
Articolo 81 |
Articolo 76 |
Articolo 82 |
Articolo 77 |
Articolo 83 |
Articolo 78 |
Articolo 84 |
Articolo 79 |
Articolo 85 |
Articolo 80 |
Articolo 86 |
Articolo 81 |
Articolo 87 |
Articolo 82 |
Articolo 88 |
Articolo 83 |
Articolo 89, alinea |
Articolo 84, alinea |
Articolo 89, primo trattino |
Articolo 84, lettera a) |
Articolo 89, secondo trattino |
Articolo 84, lettera b) |
Articolo 89, terzo trattino |
Articolo 84, lettera c) |
Articolo 90 |
Articolo 85 |
Articolo 91 |
Articolo 86 |
Articolo 92 |
Articolo 87 |
Articolo 93 |
Articolo 88 |
Articolo 94 |
Articolo 89 |
Articolo 95 |
Articolo 90 |
Articolo 96 |
Articolo 91 |
Articolo 97 |
Articolo 92 |
Articolo 98 |
Articolo 93 |
Articolo 99 |
Articolo 94 |
Articolo 100 |
Articolo 95 |
Articolo 101 |
Articolo 96 |
Articolo 102 |
Articolo 97 |
Articolo 103 |
Articolo 98 |
Articolo 104, paragrafo 1, alinea |
Articolo 99, paragrafo 1, alinea |
Articolo 104, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 99, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 104, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 99, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 104, paragrafo 1, terzo trattino |
Articolo 99, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 104, paragrafo 2 |
Articolo 99, paragrafo 2 |
Articolo 105 |
Articolo 100 |
Articolo 106 |
Articolo 101 |
Articolo 107 |
Articolo 102 |
Articolo 108 |
Articolo 103 |
Articolo 109 |
Articolo 104 |
Articolo 110 |
Articolo 105 |
Articolo 111 |
Articolo 106 |
Articolo 112 |
Articolo 107 |
Articolo 113 |
Articolo 108 |
Articolo 114 |
Articolo 109, paragrafo 1 |
— |
Articolo 109, paragrafo 2 |
Articolo 115, primo comma |
Articolo 110, paragrafo 1 |
Articolo 115, secondo comma |
Articolo 110, paragrafo 2 |
Articolo 116 |
Articolo 111 |
Articolo 117 |
Articolo 112 |
Articolo 118, paragrafo 1 |
Articolo 113 |
Articolo 119 |
Articolo 114 |
Articolo 120 |
Articolo 115 |
Articolo 121 |
Articolo 116 |
Articolo 122 |
Articolo 117 |
Articolo 123 |
Articolo 118 |
Articolo 124 |
Articolo 119 |
Articolo 125 |
Articolo 120 |
Articolo 126 |
Articolo 121 |
Articolo 127 |
Articolo 122 |
Articolo 128 |
Articolo 123 |
Articolo 129 |
Articolo 124 |
Articolo 130 |
Articolo 125 |
Articolo 131 |
Articolo 126 |
Articolo 132 |
Articolo 127 |
Articolo 133 |
Articolo 128 |
Articolo 134 |
Articolo 129 |
Articolo 135 |
Articolo 130 |
Articolo 136 |
Articolo 131 |
Articolo 139 |
Articolo 132 |
Articolo 140 |
— |
Articolo 144 |
— |
— |
Articolo 133 |
Articolo 145 |
Articolo 134 |
Allegati da I a IV |
Allegati da I a IV |
— |
Allegato V |
— |
Allegato VI |