ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.322.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
9 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1197/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 2115/2005 che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote ( 1 )

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/904/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino

12

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

14

 

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

 

Regolamento (UE) n. 1198/2009 della Commissione, dell'8 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

Regolamento (UE) n. 1199/2009 della Commissione, dell’8 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2009

19

 

 

2009/906/PESC

 

*

Decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

22

 

 

2009/907/PESC

 

*

Decisione 2009/907/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

27

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

 

 

2009/908/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio

28

 

 

2009/909/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo

35

 

 

2009/910/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

36

 

 

2009/911/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che nomina il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea

37

 

 

2009/912/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea

38

 

 

2009/913/UE

 

*

Decisione adottata di comune accordo dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri il 7 dicembre 2009 relativa alla fissazione della sede dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

39

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2009/442/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione (GU L 148 dell’11.6.2009)

40

 

*

Rettifica della decisione 2009/721/CE della Commissione, del 24 settembre 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 257 del 30.9.2009)

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 2115/2005 che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio (1) attua un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero adottato dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale («NAFO»).

(2)

Nella sua 29a riunione annuale del settembre 2007 la NAFO ha adottato una serie di modifiche di detto piano di ricostituzione. Tali modifiche riguardano il rafforzamento delle misure in materia di dichiarazione delle catture e misure di controllo supplementari intese a potenziare le ispezioni in mare per le navi in entrata e in uscita dalla zona NAFO.

(3)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2115/2005 al fine di attuare le modifiche apportate al piano di ricostituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2115/2005 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Entrata nella zona di regolamentazione NAFO

1.   Le navi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per praticare la pesca dell’ippoglosso nero soltanto:

a)

se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate; oppure

b)

se rispettano la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Se una nave detiene a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO, essa comunica al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell’entrata nella zona di regolamentazione NAFO:

a)

il quantitativo delle catture detenute a bordo;

b)

la posizione stimata (latitudine/longitudine) della zona in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca; e

c)

l’orario di arrivo previsto in tale posizione.

3.   Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala l’intenzione di procedere a un’ispezione, essa comunica a tal fine alla nave da pesca le coordinate di un punto di controllo. Il punto di controllo non dista più di 60 miglia nautiche dalla posizione stimata in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca.

4.   La nave di cui al paragrafo 2 può procedere alla pesca in uno dei casi seguenti:

a)

se riceve una notifica in tal senso da parte del segretariato della NAFO;

b)

se, a seguito di un’ispezione effettuata in conformità del paragrafo 3, riceve dalla nave di ispezione l’autorizzazione a procedere alla pesca;

c)

se la nave di ispezione non ha dato inizio all’ispezione entro tre ore dall’arrivo della nave da pesca al punto di controllo designato in conformità del paragrafo 3;

d)

se, all’entrata nella zona di regolamentazione, non le è stata comunicata dal segretariato della NAFO o da una nave di ispezione l’intenzione di procedere a un’ispezione in conformità del paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i quantitativi di ippoglosso nero catturati ogni cinque giorni, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all’entrata della nave nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO;»

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio al segretariato della NAFO le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2 abbiano raggiunto il 75 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.


DIRETTIVE

9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/3


DIRETTIVA 2009/139/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla sua codificazione.

(2)

La direttiva 93/34/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5), e fissa disposizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei veicoli a motore a due o tre ruote per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva.

(3)

È opportuno che la presente direttiva non impedisca ad alcuni Stati membri di mantenere, per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari applicabili ai veicoli a motore a due o a tre ruote e su base non discriminatoria, prescrizioni speciali vincolanti ai fini dell’applicazione delle norme di circolazione, sempreché tali requisiti specifici riguardino l’uso di detti veicoli e non implichino modifiche nella loro costruzione tali da ostacolare l’omologazione comunitaria di questo tipo di veicolo.

(4)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle iscrizioni regolamentari di tutti i tipi di veicoli di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 2

La procedura per la concessione dell’omologazione CE relativamente alle iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote e le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 2002/24/CE, rispettivamente ai capi II e III.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell’allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, rifiutare l’omologazione CE o rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a due o tre ruote conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri rifiutano, per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, l’omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote non conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La direttiva 93/34/CEE, come modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato III.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2010.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 77 del 31.3.2009, pag. 41.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 novembre 2009.

(3)  GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI PER I VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE

1.   GENERALITÀ

1.1.

Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte qui di seguito. La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal costruttore o dal suo mandatario.

2.   TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

2.1.

In zona facilmente accessibile, su un pezzo che normalmente non viene sostituito durante l’impiego, deve essere apposta, in modo da risultare solidamente fissata, una targhetta del costruttore, il cui esempio figura all’appendice 1, contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili e indelebili, elencate nel seguente ordine:

2.1.1.

nome del costruttore;

2.1.2.

marchio di omologazione descritto all’articolo 8 della direttiva 2002/24/CE;

2.1.3.

numero d’identificazione del veicolo (VIN);

2.1.4.

livello sonoro a veicolo fermo … dB(A) a … g/min.

2.2.

Il marchio di omologazione secondo le prescrizioni del punto 2.1.2, i valori del livello sonoro a veicolo fermo e il numero di g/min secondo le prescrizioni del punto 2.1.4 non vengono indicati all’atto dell’omologazione CE per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari. Questi elementi devono però essere apposti su tutti i veicoli prodotti in conformità del tipo omologato.

2.3.

Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, all’esterno di un rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le indicazioni prescritte ai punti da 2.1.1 a 2.1.4 (cfr. appendice 1).

3.   NUMERO D’IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Il numero d’identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri, attribuita dal costruttore a un singolo veicolo. La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore, senza che occorrano altre indicazioni, ogni veicolo per un periodo di 30 anni. Il numero d’identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

3.1.

il numero d’identificazione del veicolo deve essere segnato sulla targhetta del costruttore. Esso deve essere segnato anche mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura, in modo da evitare che si cancelli o si alteri, sul telaio o sull’intelaiatura, in zona facilmente accessibile nella metà destra del veicolo;

3.1.1.

il numero d’identificazione del veicolo deve essere composto da tre parti:

3.1.1.1.

la prima parte consiste in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentirne l’identificazione. Tale codice è costituito da tre caratteri (lettere o cifre) assegnati dalle autorità competenti del paese in cui il costruttore ha la sede sociale, d’accordo con l’agenzia internazionale che opera su autorizzazione dell’Organismo internazionale di normalizzazione (ISO). Il primo carattere designa una zona geografica, il secondo un paese all’interno di una zona geografica, il terzo un determinato costruttore. Se il costruttore produce meno di 500 veicoli all’anno, il terzo carattere sarà sempre un 9. Per l’identificazione di detto costruttore, l’autorità di cui sopra assegna anche il terzo, il quarto e il quinto carattere della terza parte;

3.1.1.2.

la seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e, nel caso di ciclomotori, versione); ciascuna caratteristica può comprendere vari caratteri. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso;

3.1.1.3.

la terza parte è costituita da otto caratteri, di cui gli ultimi quattro devono essere numerici, e deve consentire, in combinazione con le altre due parti, di identificare in modo inequivocabile un dato veicolo. In tutti gli spazi non utilizzati va inserita la cifra zero in modo da ottenere il numero completo dei caratteri prescritti;

3.1.2.

il numero d’identificazione del veicolo deve essere disposto possibilmente su un’unica riga. L’inizio e la fine di questa riga devono essere delimitati da un simbolo; quest’ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.

In casi eccezionali e per motivi tecnici è anche ammessa la disposizione su due righe. In tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l’inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.

Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all’interno di una riga.

Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.

4.   CARATTERI

4.1.

Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 si devono usare lettere latine e cifre arabe. Tuttavia, le lettere latine usate per le indicazioni previste dai punti 2.1.1, 2.1.3 e 3 devono essere in caratteri maiuscoli.

4.2.

Per le indicazioni del numero d’identificazione del veicolo:

4.2.1.

non è autorizzato l’impiego delle lettere I, O e Q nonché di trattini, asterischi o altri segni particolari;

4.2.2.

le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime:

4.2.2.1.

4 mm per i caratteri segnati direttamente sul telaio o sull’intelaiatura o su una struttura analoga del veicolo;

4.2.2.2.

3 mm per i caratteri segnati sulla targhetta del costruttore.

Appendice 1

Esempio di targhetta del costruttore

L’esempio che segue non pregiudica le indicazioni che figurano effettivamente sulle targhette del costruttore né le dimensioni della targhetta, delle lettere e delle cifre; esso viene dato unicamente a titolo indicativo.

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.3 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte nel rettangolo riportato qui di seguito.

STELLA FABBRICA MOTOCICLI

e3 5364

3 G S K L M 3 A C 8 B 1 2 0 0 0 0

80 dB(A) — 3 750 rev/min

Legenda:

Nell’esempio di targhetta illustrato, il veicolo in questione è costruito dalla «Stella Fabbrica Motocicli», omologato in Italia (e3), sotto il numero 5364.

Il numero d’identificazione (3GSKLM3AC8B120000) ha il seguente significato:

prima parte (3GS):

—   3: zona geografica (Europa),

—   G: paese all’interno della zona geografica (Germania),

—   S: costruttore (Stella Fabbrica Motocicli),

seconda parte (KLM3AC):

—   KL: tipo di veicolo,

—   M3: variante (carrozzeria del veicolo),

—   AC: versione (motore del veicolo),

terza parte (8B120000):

:

8B12

:

identificazione del veicolo insieme alle altre due parti del numero d’identificazione,

:

0000

:

spazi non utilizzati riempiti con degli zeri per ottenere il numero completo di caratteri prescritti.

Il livello sonoro a veicolo fermo è 80 dB(A) a 3 750 g/min.

Appendice 2

Scheda informativa concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

(da unire alla domanda di omologazione CE qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)

Numero d’ordine (attribuito dal richiedente): …

La domanda di omologazione CE concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui ai seguenti punti della parte I, lettera A, dell’allegato II della direttiva 2002/24/CE:

0.1

0.2

da 0.4 a 0.6

da 9.3.1 a 9.3.3.

Appendice 3

Indicazione dell’amministrazione

Certificato di omologazione CE concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

MODELLO

Verbale n. … del servizio tecnico … in data …

Numero di omologazione CE: … Numero di estensione: …

1.

Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: …

2.

Tipo di veicolo: …

3.

Nome e indirizzo del costruttore: …

4.

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

5.

Veicolo presentato alla prova il: …

6.

L’omologazione CE è concessa/rifiutata: (1)

7.

Luogo: …

8.

Data: …

9.

Firma: …


(1)  Cancellare la dicitura inutile.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 5)

Direttiva 93/34/CEE del Consiglio

(GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38).

 

Direttiva 1999/25/CE della Commissione

(GU L 104 del 21.4.1999, pag. 19).

 

Direttiva 2006/27/CE della Commissione

(GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 7).

limitatamente all’articolo 2 e all’allegato II

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 5)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

93/34/CEE

14 dicembre 1994

14 giugno 1995

1999/25/CE

31 dicembre 1999

1o gennaio 2000 (1)

2006/27/CE

31 dicembre 2006 (2)


(1)  In conformità dell’articolo 2 della direttiva 1999/25/CE:

«1.   A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli Stati membri non possono:

rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi concernenti le iscrizioni regolamentari, se dette iscrizioni sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2.   A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva.»

(2)  In conformità dell’articolo 5 della direttiva 2006/27/CE:

«1.   A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli Stati membri non possono, per motivi relativi all’oggetto della direttiva in questione, rifiutare l’omologazione CE o vietare la registrazione, la vendita o l’entrata in servizio dei veicoli a due o tre ruote conformi alle disposizioni rispettive delle direttive […], 93/34/CEE, […], quali modificate dalla presente direttiva.

2.   A decorrere dal 1o luglio 2007, gli Stati membri rifiutano, per motivi relativi all’oggetto della direttiva in questione, l’omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote che non sia conforme alle disposizioni rispettive delle direttive […], 93/34/CEE, […], quali modificate dalla presente direttiva.».


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 93/34/CEE

Direttiva 2006/27/CE

Presente direttiva

Articoli 1, 2 e 3

 

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 5

 

Articolo 6

Articolo 5

 

Articolo 7

Allegato

 

Allegato I

 

Allegato II

 

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2009

sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino

(2009/904/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

dalla data d'introduzione dell'euro la Comunità ha competenza per le questioni monetarie e valutarie.

(2)

Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario.

(3)

La Repubblica italiana, per conto della Comunità, ha concluso il 29 novembre 2000 una convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino.

(4)

Nelle conclusioni del 10 febbraio 2009, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il funzionamento degli accordi vigenti e a considerare l'eventuale incremento dei massimali di emissione di monete.

(5)

La Commissione, nella comunicazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano, ha riconosciuto la necessità di modificare la convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino nella forma attualmente vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra la Comunità e i paesi che hanno sottoscritto accordi monetari.

(6)

La convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino dovrebbe pertanto essere rinegoziata quanto prima, affinché il nuovo regime entri in vigore il 1o gennaio 2010 insieme alle nuove norme sulle modalità d'introduzione delle monete in euro stabilite dalla raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, sugli orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (1), approvata dal Consiglio nelle conclusioni del 10 febbraio 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana notifica alla Repubblica di San Marino la necessità di modificare quanto prima la vigente convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino (la «convenzione») e propone di rinegoziare le disposizioni pertinenti della convenzione.

Articolo 2

In sede di rinegoziazione della convenzione con la Repubblica di San Marino, la Comunità persegue le seguenti modifiche:

a)

la convenzione è conclusa tra la Comunità e la Repubblica di San Marino. Il testo della convenzione è una versione codificata della convenzione vigente con l'inclusione delle modifiche;

b)

la Repubblica di San Marino s'impegna ad adottare le opportune misure, mediante la trasposizione diretta o eventuali azioni equivalenti:

per applicare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria, in particolare le disposizioni che disciplinano l'attività e la vigilanza degli enti interessati;

per applicare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, prevenzione della frode e contraffazione di mezzi di pagamento in contanti e diversi dai contanti, medaglie e gettoni nonché adempimento degli obblighi di trasmissione di dati statistici.

La Repubblica di San Marino provvede a che tutta la normativa comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria sia attuata nel proprio territorio entro il 1o gennaio 2015. La convenzione contiene un allegato in cui sono specificati i termini entro cui adottare tali misure;

c)

il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro di San Marino è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa, intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete sanmarinesi siano oggetto di un'eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse nell'anno n-1 nella Repubblica italiana per il numero di abitanti della Repubblica di San Marino;

d)

per controllare i progressi compiuti nell'attuazione della convenzione è istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE, ed ha la possibilità di rivedere ogni anno la parte fissa del massimale per tenere conto dell'inflazione e dell'evoluzione del mercato delle monete da collezione. Esso adotta le proprie decisioni all'unanimità e si dota di un regolamento interno;

e)

le monete in euro della Repubblica di San Marino sono coniate dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La Repubblica di San Marino ha tuttavia la possibilità di concludere un contratto, con l'accordo del comitato misto, con un'altra zecca dell'Unione europea che conia monete in euro. Ai fini dell'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, il volume delle monete emesse dalla Repubblica di San Marino si aggiunge al volume delle monete emesse dalla Repubblica italiana;

f)

la Corte di giustizia delle Comunità europee è l'organo prescelto per risolvere le controversie che possono derivare dall'applicazione della convenzione.

Se la Comunità o la Repubblica di San Marino ritiene che l'altra Parte non abbia adempiuto ad un obbligo stabilito dalla convenzione monetaria, può adire la Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le Parti, che adotteranno le opportune misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte di giustizia nella medesima sentenza. Qualora la Comunità o la Repubblica di San Marino non adottino le opportune misure per conformarsi alla sentenza entro il periodo prescritto, l'altra Parte può porre immediatamente fine alla convenzione.

Articolo 3

I negoziati con la Repubblica di San Marino sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Repubblica italiana e la Commissione sono legittimate a siglare la convenzione per conto della Comunità. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati e l'accordo della medesima è richiesto nelle materie che rientrano nella sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario (CEF) affinché esprima il proprio parere al riguardo.

Articolo 4

Una volta siglata la convenzione, la Commissione è legittimata a concludere la stessa per conto della Comunità, a meno che il CEF o la BCE non ritengano che la convenzione debba essere sottoposta al Consiglio.

Articolo 5

La Repubblica italiana, la Commissione e la BCE sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BJÖRKLUND


(1)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/14


DECISIONE QUADRO 2009/905/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Svezia e del Regno di Spagna (1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si è posta l'obiettivo di far sì che l'Unione continui ad essere e si sviluppi come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Un elevato livello di sicurezza deve essere offerto dall'azione comune degli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

(2)

Tale obiettivo deve essere perseguito prevenendo e contrastando la criminalità mediante una cooperazione più stretta fra le autorità di contrasto degli Stati membri, fermo restando il rispetto dei principi e delle norme riguardanti i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto su cui l'Unione si fonda e che sono comuni agli Stati membri.

(3)

Lo scambio di informazioni ed intelligence sulla criminalità e sulle attività criminali è fondamentale affinché le autorità di contrasto possano agire efficacemente nella prevenzione e nell'individuazione dei reati e delle attività criminali e nelle indagini al riguardo. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del trattato implica la necessità di trattare le informazioni pertinenti, nel rispetto di adeguate disposizioni sulla protezione dei dati personali.

(4)

Il più intenso scambio delle informazioni riguardanti le prove forensi e il maggiore utilizzo degli elementi di prova provenienti da uno Stato membro nei procedimenti giudiziari di un altro Stato membro sottolineano la necessità di stabilire norme comuni per i fornitori di servizi forensi.

(5)

Attualmente, le informazioni ottenute tramite procedure forensi in uno Stato membro possono creare in un altro Stato membro incertezza sul trattamento riservato a un reperto, sui metodi utilizzati e sull'interpretazione dei risultati.

(6)

Al punto 3.4, lettera h) del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea (2), gli Stati membri hanno evidenziato la necessità di una definizione delle norme di qualità relative ai laboratori di polizia scientifica entro il 2008.

(7)

È particolarmente importante introdurre norme comuni per i fornitori di servizi forensi per quanto riguarda i dati personali sensibili come i profili del DNA e i dati dattiloscopici.

(8)

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (3), gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l’integrità dei profili del DNA messi a disposizione degli altri Stati membri, o ad essi inviati per raffronto, e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma EN ISO/IEC 17025 — «Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura» («norma EN ISO/IEC 17025»).

(9)

I profili del DNA e i dati dattiloscopici non soltanto sono utilizzati nei procedimenti penali, ma sono anche essenziali per l'identificazione delle vittime, in particolare a seguito di catastrofi.

(10)

L'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è un importante passo verso uno scambio più sicuro ed efficace delle prove scientifiche all'interno dell'Unione.

(11)

L'accreditamento è accordato dall'organismo nazionale di accreditamento che ha la competenza esclusiva di valutare se un laboratorio soddisfi i criteri stabiliti da norme armonizzate. L'autorità dell'organismo di accreditamento deriva dallo Stato. Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (4), contiene disposizioni particolareggiate sulla competenza di tali organismi nazionali di accreditamento. In particolare, l'articolo 7 di detto regolamento disciplina l'accreditamento transfrontaliero nel caso in cui l'accreditamento può essere richiesto da un altro organismo nazionale di accreditamento.

(12)

La mancanza di un accordo ai fini dell'applicazione di una norma di accreditamento comune per l'analisi delle prove scientifiche è una carenza cui è opportuno rimediare; è pertanto necessario adottare uno strumento giuridicamente vincolante sull'accreditamento di tutti i fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio. L'accreditamento offre le garanzie necessarie del fatto che le attività di laboratorio sono svolte conformemente alle norme internazionali pertinenti, in particolare la norma EN ISO/IEC 17025, nonché agli orientamenti applicabili in materia.

(13)

Una norma di accreditamento consente allo Stato membro che lo desideri di disporre norme supplementari per le attività di laboratorio che rientrano nella sua giurisdizione nazionale.

(14)

L'accreditamento contribuirà a creare fiducia reciproca nella validità dei metodi analitici di base seguiti. L'accreditamento, tuttavia, non stabilisce quale metodo debba essere seguito, ma soltanto che il metodo seguito deve rispondere allo scopo prefisso.

(15)

Qualsiasi misura adottata al di fuori di un laboratorio esula dall'ambito d'applicazione della presente decisione quadro. Sono esclusi dal suo ambito d'applicazione, ad esempio, sia il rilevamento dei dati dattiloscopici sia le misure adottate sulla scena dell'incidente o sulla scena del delitto sia le analisi forensi compiute al di fuori dei laboratori.

(16)

La presente decisione quadro non intende armonizzare le norme nazionali riguardanti la valutazione giudiziaria delle prove forensi.

(17)

La presente decisione non pregiudica la validità, stabilita conformemente alle norme nazionali applicabili, dei risultati delle attività di laboratorio effettuate anteriormente alla sua attuazione, anche se il fornitore di servizi forensi non era accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Scopo della presente decisione quadro è assicurare che le autorità responsabili della prevenzione e individuazione dei reati e delle relative indagini riconoscano ai risultati delle attività di laboratorio svolte da fornitori di servizi forensi accreditati in uno Stato membro la stessa attendibilità dei risultati delle attività di laboratorio svolte da fornitori di servizi forensi accreditati per la norma EN ISO/IEC 17025 in qualsiasi altro Stato membro.

2.   L'obiettivo è conseguito assicurando che un organismo nazionale di accreditamento attesti che i fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17025.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

La presente decisione quadro si applica alle attività di laboratorio che riguardano:

a)

profilo del DNA; e

b)

dati dattiloscopici.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

«attività di laboratorio»: qualsiasi misura adottata in un laboratorio nel quadro del reperimento e del recupero di tracce sui reperti, nonché nel quadro dell'elaborazione, dell'analisi e dell'interpretazione di prove forensi al fine di fornire perizie o scambiare prove forensi;

b)

«risultati delle attività di laboratorio»: qualsiasi risultato analitico e interpretazione direttamente associata;

c)

«fornitore di servizi forensi»: qualsiasi organismo, pubblico o privato, che svolge attività di laboratorio forense a richiesta delle competenti autorità di polizia o giudiziarie;

d)

«organismo nazionale di accreditamento»: l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

e)

«profilo del DNA»: un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;

f)

«dati dattiloscopici»: immagini di impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate).

Articolo 4

Accreditamento

Gli Stati membri provvedono a che un organismo nazionale di accreditamento attesti che i loro fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17025.

Articolo 5

Riconoscimento dei risultati

1.   Ciascuno Stato membro provvede a che le sue autorità responsabili della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini riconoscano ai risultati ottenuti dai fornitori di servizi forensi accreditati che effettuano attività di laboratorio in un altro Stato membro la stessa attendibilità dei risultati ottenuti dai fornitori nazionali di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio accreditati per la norma EN ISO/IEC 17025.

2.   La presente decisione quadro lascia impregiudicate le norme nazionali riguardanti la valutazione giudiziaria delle prove.

Articolo 6

Costi

1.   Ogni Stato membro sostiene la spesa pubblica risultante dalla presente decisione quadro in conformità ai regimi nazionali.

2.   La Commissione esamina i mezzi per fornire un sostegno finanziario del bilancio generale dell'Unione europea ai progetti nazionali e transnazionali volti a contribuire all'attuazione della presente decisione quadro, tra l'altro per lo scambio di esperienze, la divulgazione delle conoscenze tecniche e le verifiche della competenza.

Articolo 7

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro relative ai profili del DNA entro 30 novembre 2013.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro relative ai dati dattiloscopici entro 30 novembre 2015.

3.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro entro 30 maggio 2016.

4.   Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 3 e di altre informazioni fornite dagli Stati membri su sua richiesta, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o luglio 2018, una relazione sull’attuazione e sull'applicazione della presente decisione quadro.

5.   Il Consiglio esamina, entro il 2018, in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU C 174 del 28.7.2009, pag. 7.

(2)  GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

(4)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/17


REGOLAMENTO (UE) N. 1198/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

29,4

MA

43,4

TN

81,6

TR

64,5

ZZ

54,7

0707 00 05

MA

52,9

TR

78,4

ZZ

65,7

0709 90 70

MA

43,6

TR

118,8

ZZ

81,2

0805 10 20

AR

70,4

MA

53,2

TR

52,2

ZA

60,0

ZZ

59,0

0805 20 10

MA

66,7

ZZ

66,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

55,1

IL

68,7

TR

77,7

ZZ

83,6

0805 50 10

TR

69,5

ZZ

69,5

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

77,8

MK

24,5

US

92,3

ZA

106,2

ZZ

88,0

0808 20 50

CN

69,2

US

223,0

ZZ

146,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/19


REGOLAMENTO (UE) N. 1199/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1159/2009 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1159/2009.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1159/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1159/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 9 dicembre 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

8,78

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

37,85

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

17,53

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

17,53

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

37,85


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.11.2009-7.12.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

152,42

103,68

Prezzo FOB USA

131,77

121,77

101,77

75,75

Premio sul Golfo

14,49

Premio sui Grandi laghi

13,89

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

22,85 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

46,48 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/22


DECISIONE 2009/906/PESC DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2009

relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1). Tale azione comune scade il 31 dicembre 2009.

(2)

La struttura di comando e controllo dell’EUPM dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l’esecuzione del bilancio dell’EUPM.

(3)

Per l’EUPM dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza.

(4)

L’EUPM sarà condotta nel contesto di una situazione che può deteriorarsi e potrebbe compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall’articolo 21 del trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, istituita dall’azione comune 2002/210/PESC (2), prosegue a decorrere dal 1o gennaio 2010.

2.   L’EUPM opera conformemente al mandato della missione definito all’articolo 2 e svolge i compiti essenziali di cui all’articolo 3.

Articolo 2

Mandato della missione

Nell’ambito di un’impostazione più ampia improntata allo stato di diritto nella Bosnia-Erzegovina e nella regione, l’EUPM, pur conservando capacità residuali in materia di riforma e di responsabilizzazione della polizia, sostiene in primo luogo i pertinenti servizi di contrasto della Bosnia-Erzegovina nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, concentrandosi segnatamente sui servizi di contrasto a livello statale, sul rafforzamento dell’interazione tra polizia e procura e sulla cooperazione regionale e internazionale.

L’EUPM fornisce consulenza operativa al rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per coadiuvarlo nelle sue funzioni. Attraverso il suo operato e la sua rete all’interno del paese, l’EUPM contribuisce agli sforzi globali volti ad assicurare la piena informazione dell’UE in merito agli sviluppi in Bosnia-Erzegovina.

L’EUPM agisce in linea con gli obiettivi generali di cui all’allegato 11 dell’accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina e il suo obiettivo è sostenuto dagli strumenti della Comunità europea.

Articolo 3

Compiti essenziali della missione

Ai fini della realizzazione della missione, i compiti essenziali dell’EUPM saranno i seguenti:

1)

rafforzare la capacità operativa e la capacità congiunta dei servizi di contrasto impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione;

2)

prestare assistenza e sostegno alla pianificazione e allo svolgimento di indagini nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione nel quadro di un approccio sistematico;

3)

agevolare e promuovere lo sviluppo delle capacità investigative in materia penale della Bosnia-Erzegovina;

4)

intensificare la cooperazione tra polizia e procura;

5)

rafforzare la cooperazione tra polizia e sistema penitenziario;

6)

contribuire ad assicurare un livello adeguato di responsabilità.

Articolo 4

Struttura della missione

1.   L’EUPM è strutturata nel modo seguente:

a)

comando principale a Sarajevo, composto del capomissione e del personale definito nel piano operativo (OPLAN);

b)

quattro uffici regionali a Sarajevo, Banja Luka, Mostar e Tuzla;

c)

affiancamento nell’ambito dei pertinenti servizi di contrasto impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione ad alto livello dirigenziale e ad altri livelli chiave ritenuti necessari (agenzia statale di investigazione e protezione, polizia di frontiera, autorità per le imposte indirette, direzione per il coordinamento di polizia, procura generale dello Stato, ecc.).

2.   Tali elementi sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate dell’OPLAN. Il Consiglio approva il concetto operativo (CONOPS) e l’OPLAN.

Articolo 5

Comandante civile dell’operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’operazione dell’EUPM.

2.   Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUPM.

3.   Il comandante civile dell’operazione assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.   Il comandante civile dell’operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’UE sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante civile dell’operazione e l’RSUE si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EUPM a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EUPM.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’EUPM per la condotta efficace dell’EUPM sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.

4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’EUPM. A tal fine, firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dell’UE interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l’EUPM nell’area delle operazioni e ne assicura un’adeguata visibilità.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, con altri attori dell’UE. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE.

Articolo 7

Personale dell’EUPM

1.   Il personale dell’EUPM è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all’articolo 2, con i compiti essenziali di cui all’articolo 3 e con la struttura di cui all’articolo 4.

2.   L’EUPM è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’UE. Ogni Stato membro o istituzione dell’UE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3.   L’EUPM può anche assumere, all’occorrenza, personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell’UE per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell’UE affidategli nell’esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3) (le «norme di sicurezza del Consiglio»).

Articolo 8

Status della missione e del personale dell’EUPM

1.   Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell’accordo del 4 ottobre 2002 tra l’UE e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell’EUPM nella Bosnia-Erzegovina per la durata dell’EUPM.

2.   Lo Stato o l’istituzione dell’UE che ha distaccato un membro del personale è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco, presentati dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell’UE in questione è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale civile locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   L’EUPM dispone di una catena di comando unificata, come un’operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUPM.

3.   Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EUPM a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante civile dell’operazione riferisce al Consiglio tramite l’AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell’EUPM a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUPM. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e di modificare il CONOPS e l’OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’EUPM restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell’operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 11

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, gli Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPM, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Bosnia-Erzegovina, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi operativi dell’EUPM.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUPM hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell’EUPM, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi da stipulare conformemente all’articolo 37 del trattato. L’AR può negoziare tali accordi. Se l’UE e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della missione.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario per il 2010 destinato a coprire le spese connesse all’EUPM è pari a 14 100 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea. In conformità del regolamento finanziario, il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all’EUPM. Il capomissione è responsabile della gestione di un deposito di stoccaggio delle attrezzature usate che possono essere utilizzate anche per rispondere a urgenze nel quadro degli spiegamenti in ambito PESD. Le gare d’appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi partecipanti e ai cittadini dello Stato ospitante.

3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EUPM, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle sue squadre.

5.   Le spese connesse all’EUPM sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 13

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUPM a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUPM e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUPM, in linea con la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio.

4.   Il capomissione nomina funzionari della sicurezza di zona nei quattro uffici regionali, responsabili, sotto l’autorità dell’alto responsabile della sicurezza della missione, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell’EUPM.

5.   Il personale dell’EUPM è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

Articolo 14

Coordinamento

1.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell’UE in Bosnia-Erzegovina al fine di garantire la coerenza dell’azione dell’UE a sostegno della Bosnia-Erzegovina.

2.   Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione dell’UE in Bosnia-Erzegovina.

3.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare l’OSCE, il Consiglio d’Europa e il Programma internazionale di assistenza alla formazione sull’investigazione criminale (ICITAP).

Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’EUPM, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’EUPM, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’EUPM, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l’UE.

3.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUPM, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

Articolo 16

Revisione

Un processo di revisione semestrale, conforme ai criteri di valutazione che figurano nel CONOPS e nell’OPLAN, consente di apportare, se necessario, adeguamenti alle attività dell’EUPM.

Articolo 17

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l’EUPM.

Articolo 18

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2011. Il Consiglio decide in separata sede del bilancio relativo al 2011.

Articolo 19

Pubblicazione

1.   La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Le decisioni del CPS ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono parimenti pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2009.

Per il Consiglio

II presidente

C. BILDT


(1)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 40.

(2)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

(3)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.

(4)  Decisione 2006/683/CE Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).


9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/27


DECISIONE 2009/907/PESC DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2009

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1).

(2)

Alla luce dell'esperienza acquisita nel primo anno dell'operazione, è necessario apportare modifiche all'azione comune 2008/851/PESC per consentire alla forza navale diretta dall'Unione europea di contribuire alla sorveglianza delle attività di pesca al largo delle coste somale.

(3)

Atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l'inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del Programma alimentare mondiale.

(4)

È pertanto necessario prorogare l'operazione di un altro anno.

(5)

Il 30 novembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1897 (2009).

(6)

È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/851/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:

a)

all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Inoltre, Atalanta contribuisce alla sorveglianza delle attività di pesca al largo delle coste somale;».

b)

all'articolo 2, la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

«f)

stabilisce un collegamento e coopera con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armato al largo della Somalia, in particolare la forza marittima “Combined Task Force 150” che opera nel quadro dell'operazione “Libertà duratura”.

g)

una volta compiuti sufficienti progressi a terra in termini di costruzione di capacità marittime, comprese misure di sicurezza per lo scambio di informazioni, assiste le autorità somale rendendo disponibili i dati riguardanti le attività di pesca raccolti nel corso dell'operazione.»;

c)

all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2010.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.


ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2009

che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio

(2009/908/UE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 9,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 236, lettera b),

vista la decisione del Consiglio europeo del 1o dicembre 2009 sull'esercizio della presidenza del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, terzo comma, e l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio («la decisione del Consiglio europeo»).

(2)

Tali modalità di applicazione includono l'ordine in cui i gruppi predeterminati di tre Stati membri esercitano a turno la presidenza per periodi consecutivi di 18 mesi, tenendo conto del fatto che dal 1o gennaio 2007, conformemente al regolamento interno del Consiglio, esiste un sistema basato su programmi di 18 mesi del Consiglio concordati dalle tre presidenze in carica nel periodo interessato.

(3)

A norma dell'articolo 1 della decisione del Consiglio europeo, la composizione dei gruppi deve tener conto della diversità degli Stati membri e degli equilibri geografici nell'Unione.

(4)

La ripartizione dei compiti tra Stati membri all'interno di ciascun gruppo risulta dall'articolo 1, paragrafo 2 della decisione del Consiglio europeo. Nelle due ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione, le modalità pratiche che disciplinano la collaborazione degli Stati membri in ciascun gruppo sono definite di comune accordo dagli Stati membri in questione.

(5)

Inoltre, le suddette modalità di applicazione dovrebbero includere norme specifiche sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio «Affari esteri», come previsto dall'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio europeo.

(6)

La maggior parte di detti organi preparatori dovrebbe essere presieduta da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («l'alto rappresentante»), mentre gli altri organi dovrebbero continuare ad essere presieduti dalla presidenza semestrale. Nel caso in cui il presidente di tali organi sia un rappresentante dell'alto rappresentante può applicarsi un periodo transitorio.

(7)

Gli organi preparatori che sono presieduti secondo un sistema diverso dalla presidenza semestrale dovrebbero essere parimenti elencati nella presente decisione, come previsto dall'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio europeo.

(8)

La presidenza degli organi preparatori non elencati nella presente decisione sarà esercitata conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'ordine in cui gli Stati membri sono chiamati ad esercitare la presidenza del Consiglio a decorrere dal 1o gennaio 2007 è stabilito nella decisione del Consiglio, del 1o gennaio 2007, relativa all'ordine dell'esercizio della presidenza del Consiglio (2).

La suddivisione di tale ordine delle presidenze in gruppi di tre Stati membri, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione del Consiglio europeo, figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

1.   Ciascun membro di un gruppo di cui all'articolo 1, secondo comma assicura a turno, per un periodo di sei mesi, la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri». Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base del programma di 18 mesi del Consiglio.

2.   I membri di un gruppo di cui all'articolo 1 possono decidere tra loro modalità alternative.

3.   In ciascuna delle ipotesi previste ai paragrafi 1 e 2, le modalità pratiche che disciplinano la collaborazione degli Stati membri in ciascun gruppo sono definite di comune accordo dagli Stati membri in questione.

Articolo 3

L'ordine in cui gli Stati membri saranno chiamati ad esercitare la presidenza a partire dal 1o luglio 2020 è deciso dal Consiglio anteriormente al 1o luglio 2017.

Articolo 4

Gli organi preparatori del Consiglio «Affari esteri» sono presieduti conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato II.

Articolo 5

Gli organi preparatori del Consiglio elencati nell'allegato III sono presieduti da presidenze fisse come indicato in detto allegato.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50.

(2)  GU L 1 del 4.1.2007, pag. 11.


ALLEGATO I

Germania

gennaio-giugno

2007

Portogallo

luglio-dicembre

2007

Slovenia

gennaio-giugno

2008

Francia

luglio-dicembre

2008

Repubblica ceca

gennaio-giugno

2009

Svezia

luglio-dicembre

2009

Spagna

gennaio-giugno

2010

Belgio

luglio-dicembre

2010

Ungheria

gennaio-giugno

2011

Polonia

luglio-dicembre

2011

Danimarca

gennaio-giugno

2012

Cipro

luglio-dicembre

2012

Irlanda

gennaio-giugno

2013

Lituania

luglio-dicembre

2013

Grecia

gennaio-giugno

2014

Italia

luglio-dicembre

2014

Lettonia

gennaio-giugno

2015

Lussemburgo

luglio-dicembre

2015

Paesi Bassi

gennaio-giugno

2016

Slovacchia

luglio-dicembre

2016

Malta

gennaio-giugno

2017

Regno Unito

luglio-dicembre

2017

Estonia

gennaio-giugno

2018

Bulgaria

luglio-dicembre

2018

Austria

gennaio-giugno

2019

Romania

luglio-dicembre

2019

Finlandia

gennaio-giugno

2020


ALLEGATO II

PRESIDENZA DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO «AFFARI ESTERI» (1)

La presidenza degli organi preparatori del Consiglio «Affari esteri» di cui alle categorie da 1 a 4 della tabella in appresso dovrebbe essere organizzata come segue:

1)

Categoria 1 (organi preparatori nei settori del commercio e dello sviluppo):

Gli organi preparatori sono presieduti dalla presidenza semestrale.

2)

Categoria 2 (organi preparatori geografici)

Gli organi preparatori sono presieduti da un rappresentante dell'alto rappresentante.

3)

Categoria 3 (organi preparatori orizzontali, soprattutto PESC)

Gli organi preparatori sono presieduti da un rappresentante dell'alto rappresentante, tranne per quanto riguarda i seguenti organi preparatori, che sono presieduti dalla presidenza semestrale:

Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX);

Gruppo «Terrorismo (aspetti internazionali)» (COTER);

Gruppo «Applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo» (COCOP);

Gruppo «Affari consolari» (COCON);

Gruppo «Diritto internazionale pubblico» (COJUR), nonché

Gruppo «Diritto del mare» (COMAR).

4)

Categoria 4 (organi preparatori connessi alla PESD)

Gli organi preparatori connessi alla PESD sono presieduti da un rappresentante dell'alto rappresentante (2).

L'alto rappresentante e la presidenza semestrale cooperano strettamente al fine di assicurare la coerenza dell'insieme degli organi preparatori del Consiglio «Affari generali».

Per quanto riguarda le categorie 3 e 4, la presidenza semestrale continua a presiedere gli organi preparatori durante un periodo transitorio di durata non superiore a sei mesi dopo l'adozione della decisione del Consiglio relativa all'organizzazione e al funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Per la categoria 2 il periodo transitorio ha una durata non superiore a 12 mesi.

Modalità di nomina dei presidenti

Laddove la decisione del Consiglio europeo o la presente decisione indichino che un organo preparatorio (CPS e gruppi pertinenti) è presieduto da un rappresentante dell'alto rappresentante, la responsabilità della nomina del presidente spetta all'alto rappresentante. Si procede alle nomine sulla base della competenza, assicurando opportunamente equilibrio geografico e trasparenza. L'alto rappresentante si accerta che la persona che intende nominare presidente goda della fiducia degli Stati membri. Se la persona in questione non è ancora membro del SEAE, lo diventa secondo le procedure di assunzione del SEAE, quantomeno per la durata dell'incarico. Una valutazione del funzionamento del presente dispositivo è effettuata nell'ambito della relazione sulla situazione concernente il SEAE, prevista per il 2012.

1.

Organi preparatori nei settori del commercio e dello sviluppo

Comitato dell'articolo 207

Gruppo ACP

Gruppo «Cooperazione allo sviluppo» (DEVGEN)

Gruppo EFTA

Gruppo «Beni a duplice uso»

Gruppo «Questioni commerciali»

Gruppo «Prodotti di base»

Gruppo «Sistema di preferenze generalizzate»

Gruppo «Preparazione delle conferenze internazionali sullo sviluppo»/UNCCD-desertificazione/UNCTAD

Gruppo «Aiuto umanitario e alimentare»

Gruppo «Crediti all'esportazione»

2.

Organi preparatori geografici

Gruppo «Mashreq/Maghreb» (COMAG /MaMa )

Gruppo «Europa orientale e Asia centrale» (COEST)

Gruppo «Regione dei Balcani occidentali» (COWEB)

Gruppo «Medio Oriente /Golfo» (COMEM/MOG)

Gruppo «Asia/Oceania» (COASI)

Gruppo «America latina» (COLAT)

Gruppo «Relazioni transatlantiche» (COTRA)

Gruppo «Africa» (COAFR)

3.

Organi preparatori orizzontali (soprattutto PESC)

Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX)

Gruppo Nicolaidis

Gruppo «Disarmo globale e controllo degli armamenti» (CODUN)

Gruppo «Non proliferazione» (CONOP)

Gruppo «Esportazione di armi convenzionali» (COARM)

Gruppo «Diritti umani» (COHOM)

Gruppo «Terrorismo (aspetti internazionali)» (COTER) (3)

Gruppo «Applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo» (COCOP) (3);

Gruppo «OSCE e Consiglio d'Europa» (COSCE)

Gruppo «Nazioni Unite» (CONUN)

Gruppo ad hoc «Processo di pace in Medio Oriente» (COMEP)

Gruppo «Diritto internazionale pubblico» (COJUR, COJUR-ICC)

Gruppo «Diritto del mare» (COMAR)

Gruppo «Affari consolari» (COCON)

Gruppo «Affari amministrativi e protocollo PESC» (COADM)

4.

Organi preparatori connessi alla PESD

Comitato militare (EUMC)

Gruppo del Comitato militare (EUMCWG)

Gruppo politico-militare (PMG)

Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CIVCOM)

Gruppo «Politica europea degli armamenti»


(1)  Un riesame dell'ambito di azione e dell'organizzazione delle strutture di lavoro nel settore degli affari esteri dovrebbe essere condotto in tempi brevi dopo il 1o dicembre 2009, in particolare per quanto riguarda il settore dello sviluppo. Le disposizioni concernenti la presidenza dei gruppi di lavoro a seguito del riesame dovrebbero, se necessario, essere adeguate conformemente ai principi generali esposti nel presente allegato.

(2)  Il Comitato militare (EUMC) e il Gruppo del Comitato militare (EUMCWG) continuano ad essere presieduti da un presidente eletto come avveniva prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

(3)  La questione del Gruppo «Terrorismo (aspetti internazionali)» (COTER) e del Gruppo «Applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo» (COCOP) sarà trattata anche nel contesto dei dibattiti sulle strutture di lavoro del settore GAI.


ALLEGATO III

PRESIDENTI DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO CON PRESIDENZA FISSA

Presidenti eletti

 

Comitato economico e finanziario

 

Comitato per l'occupazione

 

Comitato per la protezione sociale

 

Comitato militare (1)

 

Comitato di politica economica

 

Comitato per i servizi finanziari

 

Gruppo del Comitato militare (1)

 

Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)»

Presieduti dal Segretariato generale del Consiglio

 

Comitato per la sicurezza

 

Gruppo «Informazione»

 

Gruppo «Informatica giuridica»

 

Gruppo «Comunicazioni elettroniche»

 

Gruppo «Codificazione legislativa»

 

Gruppo dei giuristi-linguisti

 

Gruppo «Nuovi edifici»


(1)  Cfr. anche l'allegato II.


9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2009

concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo

(2009/909/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 243,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona trasforma il Consiglio europeo in un’istituzione dell’Unione europea e istituisce la carica di presidente del Consiglio europeo con un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

(2)

È opportuno fissare le condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al presidente del Consiglio europeo si applicano per analogia le disposizioni del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, che si applicano al presidente della Commissione.

2.   Lo stipendio base mensile del presidente del Consiglio europeo è pari all’importo che risulta dall’applicazione del 138 % allo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto.

Articolo 2

La presente decisione è notificata al presidente del Consiglio europeo a cura del presidente del Consiglio.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 187 dell’8.8.1967, pag. 1.


9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/36


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2009

concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

(2009/910/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 243,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona istituisce la carica di alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che, conformemente all’articolo 18 del trattato sull’Unione europea, guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, presiede il Consiglio «Affari esteri» ed è uno dei vicepresidenti della Commissione.

(2)

È opportuno fissare le condizioni di impiego dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   All’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si applicano per analogia le disposizioni del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, che si applicano ai membri della Commissione, comprese quelle applicabili ai vicepresidenti della Commissione.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, lo stipendio base mensile dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è pari all’importo che risulta dall’applicazione del 130 % allo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto.

Articolo 2

La presente decisione è notificata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a cura del presidente del Consiglio.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 187 dell’8.8.1967, pag. 1.


9.12.2009   

IT

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L 322/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2009

che nomina il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea

(2009/911/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 2, primo comma,

considerando che è opportuno nominare il segretario generale del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Pierre de BOISSIEU è nominato segretario generale del Consiglio dell’Unione europea per il periodo dal 1o dicembre 2009 al giorno successivo la riunione del Consiglio europeo del giugno 2011.

Articolo 2

La presente decisione è notificata a Pierre de BOISSIEU a cura del presidente del Consiglio.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


9.12.2009   

IT

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L 322/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2009

concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea

(2009/912/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 243,

considerando che è opportuno fissare le condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea riceve una retribuzione base pari a quella di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto maggiorata del 100 %. Egli beneficia degli assegni familiari e delle altre indennità previste nello statuto dei funzionari dell’Unione europea (1).

Egli beneficia altresí di un regime di rimborso spese e di sicurezza sociale fissato in analogia a quello previsto nel suddetto statuto e allo stesso si applica per analogia l’articolo 17 dell’allegato VII dello statuto.

Articolo 2

Alla retribuzione di cui all’articolo 1, primo comma si applica il coefficiente correttore fissato dal Consiglio a norma degli articoli 64 e 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europee per i funzionari che prestano servizio in Belgio.

Articolo 3

Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea beneficia di un’indennità di residenza stabilita a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (2), nonché di un regime pensionistico e di un’indennità transitoria in caso di cessazione delle funzioni fissati in analogia a quelli previsti dal suddetto regolamento.

Articolo 4

Al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea si applica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (3).

Articolo 5

Salvo disposizioni contrarie della presente decisione, al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea si applicano gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, nonché tutte le disposizioni pertinenti dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, escluso l’articolo 52.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2009.

Essa è notificata al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea a cura del presidente del Consiglio.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(2)  GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1.

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8.


9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/39


DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

il 7 dicembre 2009

relativa alla fissazione della sede dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(2009/913/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

visto l'articolo 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia è stata creata con il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (1).

(2)

Occorre fissare la sede di tale Agenzia,

DECIDONO:

Articolo 1

L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ha sede a Lubiana.

Articolo 2

La presente decisione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applica a decorrere dalla data di applicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. OLOFSSON


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.


Rettifiche

9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/40


Rettifica della decisione 2009/442/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 148 dell’11 giugno 2009 )

Nella seconda pagina di copertina, alla fine del titolo della decisione 2009/442/CE della Commissione, il richiamo alla nota a piè di pagina «(1)» è soppresso.

A pagina 18, il sottotitolo «(Testo rilevante ai fini del SEE)» è soppresso.


9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/40


Rettifica della decisione 2009/721/CE della Commissione, del 24 settembre 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 257 del 30 settembre 2009 )

A pagina 37, allegato, tabella «Voce di bilancio 6711», colonna «Misura»:

anziché:

«Sviluppo rurale FEASR, Asse 2 (2007 DE06RPO 020)»,

leggi:

«Sviluppo rurale FEASR, Asse 2 (2007 DE06RPO 019)».