ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.321.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 321

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
8 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ( 1 )

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/895/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano

36

 

 

2009/896/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

38

 

 

2009/897/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

39

 

 

2009/898/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

40

 

 

2009/899/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

41

 

 

2009/900/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

42

 

 

2009/901/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

43

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI

44

 

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

 

Regolamento (UE) n. 1195/2009 della Commissione, del 7 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

47

 

*

Regolamento (UE) n. 1196/2009 della Commissione, del 4 dicembre 2009, che vieta la pesca dello scorfano nella zona NAFO, divisione 3M, da parte di navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri

49

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

 

 

2009/903/UE

 

*

Decisione del Consiglio di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, del 4 dicembre 2009 relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

8.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2009

che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 8, primo trattino, e l’articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (2), i contributi alla produzione sono stati stabiliti nel seguente modo:

per la campagna di commercializzazione 2002-2003 dal regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione (3),

per la campagna di commercializzazione 2003-2004 dal regolamento (CE) n. 1775/2004 della Commissione (4),

per la campagna di commercializzazione 2004-2005 dal regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione (5) e

per la campagna di commercializzazione 2005-2006 dal regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione (6).

(2)

L’8 maggio 2008 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, nella quale si afferma che occorre interpretare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1260/2001, nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire la perdita media stimata per tonnellata di prodotto. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato invalidi i regolamenti della Commissione (CE) n. 1762/2003, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002-2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e (CE) n. 1775/2004, del 14 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003-2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero.

(3)

Nella stessa ottica, al fine di calcolare la perdita media stimata per tonnellata di prodotto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, con le ordinanze in data 6 ottobre 2008 nelle cause riunite da C-175/07 a C-184/07 nonché nelle cause C-466/06 e C-200/06, la Corte ha dichiarato invalido il regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero.

(4)

Il metodo dichiarato invalido dalla Corte per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 è stato applicato anche alla campagna 2005-2006. Pertanto, per tale campagna di commercializzazione devono essere fissati nuovi contributi alla produzione dello zucchero in base al nuovo metodo di calcolo.

(5)

Nella sentenza dell’8 maggio 2008 relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, la Corte è giunta alla conclusione che l’esame del regolamento (CE) n. 1837/2002, del 15 ottobre 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001-2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (7), non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità. Per stabilire gli importi dei contributi alla produzione in tale campagna di commercializzazione, è opportuno che la Commissione calcoli la perdita media in base ai quantitativi complessivi di zucchero esportato sotto forma di prodotti trasformati, indipendentemente dall’ammissibilità o meno alle restituzioni.

(6)

Occorre pertanto che la Commissione stabilisca gli importi dei contributi alla produzione, incluso eventualmente un coefficiente per il contributo complementare, facendo uso dello stesso metodo di calcolo utilizzato per la campagna di commercializzazione 2001-2002.

(7)

La stima della perdita complessiva constatata nella campagna di commercializzazione 2002-2003, in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha portato a calcolare il contributo di base e il contributo B in conformità dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo. Il contributo di base è stato fissato al 2 % e il contributo B al 19,962 %. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B e per la campagna di commercializzazione 2002-2003 non è stato necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato. Dall’applicazione del metodo di calcolo indicato al considerando 5 risulta un contributo di base del 2 % e un contributo B del 19,958 %. La perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Per la campagna di commercializzazione 2002-2003, non occorre pertanto stabilire il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

(8)

La stima della perdita complessiva in origine constatata per la campagna di commercializzazione 2003-2004 in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha richiesto il calcolo del contributo di base e del contributo B, in conformità dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo. Il contributo di base è stato fissato al 2 % e il contributo B al 27,050 %. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B e per la campagna di commercializzazione 2003-2004 non è stato necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato. Dall’applicazione del metodo di calcolo indicato al considerando 5 risulta un contributo di base del 2 % e un contributo B del 27,169 %. La perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Per la campagna di commercializzazione 2003-2004, non occorre pertanto stabilire il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

(9)

In virtù del regolamento (CE) n. 1462/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, recante, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, revisione dell’importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero (8), l’importo massimo del contributo B di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco. In tale campagna di commercializzazione, la stima della perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha portato all’adozione di un importo massimo del 2 % per il contributo di base e del 37,5 % per il contributo B. L’applicazione del metodo di calcolo di cui al considerando 5 non modifica il contributo di base e il contributo B per detta campagna di commercializzazione. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede la riscossione di un contributo complementare qualora la perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento non risulti interamente coperta dal gettito del contributo alla produzione di base e del contributo B. Per la campagna 2004-2005, con il nuovo metodo di calcolo si è stabilito che l’importo della perdita complessiva non coperta ammonta a 125 129 948 EUR. È pertanto necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Per determinare il coefficiente in questione occorre tener conto degli importi dei contributi fissati in eccesso per la campagna 2003-2004, concernenti gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

(10)

La stima della perdita complessiva constatata per la campagna di commercializzazione 2005-2006 in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha portato a stabilire il contributo di base all’1,0022 %, in conformità del paragrafo 3 di detto articolo. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e non è stato necessario stabilire un contributo B o un coefficiente relativo a un contributo complementare per la campagna di commercializzazione 2005-2006. Dall’applicazione del metodo di calcolo previsto al considerando 5 risulta che il contributo di base è dello 0,9706 % e un contributo B non è necessario. La perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base e non occorre fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

(11)

Occorre pertanto rettificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007.

(12)

Ai fini della certezza del diritto, le rettifiche proposte si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da rettificare.

(13)

Ai fini della certezza del diritto e per garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri, occorre stabilire una data comune a decorrere dalla quale è opportuno che i contributi rettificati in conformità del presente regolamento siano stabiliti a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (9).

(14)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli ha formulato un parere sfavorevole alle misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1762/2003 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002-2003 sono fissati a:

a)

12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

126,113 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

c)

5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

d)

55,082 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B;

e)

12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

f)

126,113 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.».

Articolo 2

Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1775/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2003-2004 sono fissati a:

a)

12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

171,679 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

c)

5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

d)

73,310 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B;

e)

12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

f)

171,679 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.»

Articolo 3

Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004-2005 sono fissati a:

a)

12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

236,963 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

c)

5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

d)

99,424 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B;

e)

12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

f)

236,963 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2004-2005, il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato a 0,25466 per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e a 0,14911 per gli altri Stati membri.»

Articolo 4

Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 164/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005-2006 sono fissati a:

a)

6,133 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

2,726 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

c)

6,133 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B.»

Articolo 5

La data di liquidazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, dei contributi rettificati in conformità del presente regolamento, è al più tardi l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dall’8 ottobre 2003.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 15 ottobre 2004.

L’articolo 3 si applica a decorrere dal 18 ottobre 2005.

L’articolo 4 si applica a decorrere dal 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato abrogato e sostituito a partire dalla campagna di commercializzazione 2006-2007 dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, poi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)   GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Il regolamento (CE) n. 314/2002 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39).

(3)   GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 4.

(4)   GU L 316 del 15.10.2004, pag. 64.

(5)   GU L 271 del 15.10.2005, pag. 12.

(6)   GU L 51 del 20.2.2007, pag. 17.

(7)   GU L 278, del 16.10.2002, pag. 13.

(8)   GU L 270 del 18.8.2004, pag. 4.

(9)   GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.


8.12.2009   

IT

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L 321/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione, in particolare introdurre la definizione del concetto di sede principale di attività; per migliorare il contenuto del certificato di ammissione in servizio/autorizzazione «modulo AESA 1» e rivedere le disposizioni in materia di permesso di volo.

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi (3) dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «'l'Agenzia») conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere e), f), g) e h):

«e)   “sede principale di attività”: la sede centrale o la sede legale dell'impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

f)   “articolo”: qualsiasi parte o pertinenza idonea all'impiego in aeromobili civili;

g)   “ETSO”: European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall'Agenzia al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;

h)   “EPA”: European Part Approval. Lo «European Part Approval» significa che l'articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»;

2)

all'articolo 3, paragrafo 5, il riferimento «21A.112» è sostituito da «21A.112A»;

3)

all'articolo 5 è aggiunto il seguente punto 5:

«5.   In deroga al paragrafo 1, le imprese di produzione approvate in conformità della sezione A dei capitoli F e G dell'allegato (parte-21) al presente regolamento, possono continuare a rilasciare certificati di messa in servizio o dichiarazioni di conformità utilizzando il modulo 1 AESA, primo rilascio, come stabilito all'appendice I dell'allegato (parte-21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, fino al 28 settembre 2010.»;

4)

l'allegato (parte-21) è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1

(2)   GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(3)  Parere 03/2006 sulle modifiche editoriali, parere 05/2006 sulla sede principale di attività, parere 06/2008 sul formulario 1 dell'EASA, parere 04/2007 sul permesso di volo.


ALLEGATO

L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1)

l'indice è così sostituito:

« Indice

21.1.

Generalità

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21A.1

Campo d'applicazione

21A.2

Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

21A.3

Avarie, malfunzionamenti e difetti

21A.3B

Direttive di aeronavigabilità

21A.4

Coordinamento tra progettazione e produzione

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21A.11

Campo d'applicazione

21A.13

Ammissibilità

21A.14

Dimostrazione di idoneità

21A.15

Domanda

21A.16A

Codici di aeronavigabilità

21A.16B

Condizioni speciali

21A.17

Premesse fondamentali per la base di certificazione di omologazione

21A.18

Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili

21A.19

Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione

21A.20

Conformità alla base di certificazione di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale

21A.21

Rilascio del certificato di omologazione

21A.23

Rilascio del certificato ristretto di omologazione

21A.31

Progetto di tipo

21A.33

Indagini e prove

21A.35

Prove di volo

21A.41

Certificato di omologazione

21A.44

Obblighi del titolare

21A.47

Trasferibilità

21A.51

Durata e validità

21A.55

Conservazione della documentazione

21A.57

Manuali

21A.61

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21A.90

Campo d'applicazione

21A.91

Classificazione delle modifiche al progetto di tipo

21A.92

Ammissibilità

21A.93

Domanda

21A.95

Modifiche di minore entità

21A.97

Modifiche di maggiore entità

21A.101

Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili

21A.103

Rilascio dell'approvazione

21A.105

Conservazione della documentazione

21A.107

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21A.109

Obblighi e contrassegno EPA

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE

21A.111

Campo d'applicazione

21A.112A

Ammissibilità

21A.112B

Dimostrazione di idoneità

21A.113

Domanda di un certificato supplementare di omologazione

21A.114

Dimostrazione di conformità

21A.115

Rilascio di un certificato supplementare di omologazione

21A.116

Trasferibilità

21A.117

Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

21A.118A

Obblighi e contrassegno EPA

21A.118B

Durata e validità

21A.119

Manuali

21A.120

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21A.121

Campo d'applicazione

21A.122

Ammissibilità

21A.124

Domanda

21A.125A

Rilascio di un'autorizzazione a procedere

21A.125B

Non conformità

21A.125C

Durata e validità

21A.126

Sistema di verifica della produzione

21A.127

Prove: aeromobile

21A.128

Prove: motori ed eliche

21A.129

Obblighi del costruttore

21A.130

Dichiarazione di conformità

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21A.131

Campo d'applicazione

21A.133

Ammissibilità

21A.134

Domanda

21A.135

Rilascio dell'approvazione di impresa di produzione

21A.139

Sistema qualità

21A.143

Manuale d'impresa

21A.145

Requisiti per l'approvazione

21A.147

Modifiche all'impresa di produzione approvata

21A.148

Trasferimenti di sede

21A.149

Trasferibilità

21A.151

Condizioni di approvazione

21A.153

Modifiche alle condizioni di approvazione

21A.157

Indagini

21A.158

Non conformità

21A.159

Durata e validità

21A.163

Privilegi

21A.165

Obblighi del titolare

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

21A.171

Campo d'applicazione

21A.172

Ammissibilità

21A.173

Classificazione

21A.174

Domanda

21A.175

Lingua

21A.177

Emendamenti o modifiche

21A.179

Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21A.180

Ispezioni

21A.181

Durata e validità

21A.182

Identificazione degli aeromobili

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21A.201

Campo d'applicazione

21A.203

Ammissibilità

21A.204

Domanda

21A.207

Emendamenti o modifiche

21A.209

Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21A.210

Ispezioni

21A.211

Durata e validità

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

21A.231

Campo d'applicazione

21A.233

Ammissibilità

21A.234

Domanda

21A.235

Rilascio dell'approvazione di impresa di progettazione

21A.239

Assicurazione qualità del progetto

21A.243

Informazioni

21A.245

Requisiti per l'approvazione

21A.247

Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

21A.249

Trasferibilità

21A.251

Condizioni di approvazione

21A.253

Modifiche alle condizioni di approvazione

21A.257

Indagini

21A.258

Non conformità

21A.259

Durata e validità

21A.263

Privilegi

21A.265

Obblighi del titolare

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

21A.301

Campo d'applicazione

21A.303

Conformità ai requisiti applicabili

21A.305

Approvazione di parti e pertinenze

21A.307

Messa in servizio di parti e pertinenze per l'installazione

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

21A.431

Campo d'applicazione

21A.432A

Ammissibilità

21A.432B

Dimostrazione di idoneità

21A.433

Progetto di riparazione

21A.435

Classificazione delle riparazioni

21A.437

Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

21A.439

Produzione di parti per la riparazione

21A.441

Esecuzione delle riparazioni

21A.443

Limitazioni

21A.445

Danni non riparati

21A.447

Conservazione della documentazione

21A.449

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21A.451

Obblighi e contrassegno EPA

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

21A.601

Campo d'applicazione

21A.602A

Ammissibilità

21A.602B

Dimostrazione di idoneità

21A.603

Domanda

21A.604

Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

21A.605

Requisiti relativi ai dati

21A.606

Rilascio dell'autorizzazione ETSO

21A.607

Privilegi dell'autorizzazione ETSO

21A.608

Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

21A.609

Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

21A.610

Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

21A.611

Modifiche di progetto

21A.613

Conservazione della documentazione

21A.615

Verifiche dell'Agenzia

21A.619

Durata e validità

21A.621

Trasferibilità

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21A.701

Campo d'applicazione

21A.703

Ammissibilità

21A.705

Autorità competente

21A.707

Domanda di permesso di volo

21A.708

Condizioni di volo

21A.709

Domanda di approvazione delle condizioni di volo

21A.710

Approvazione delle condizioni di volo

21A.711

Rilascio del permesso di volo

21A.713

Modifiche

21A.715

Lingua

21A.719

Trasferibilità

21A.721

Ispezioni

21A.723

Durata e validità

21A.725

Rinnovo del permesso di volo

21A.727

Obblighi del titolare di un permesso di volo

21A.729

Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

21A.801

Identificazione di prodotti

21A.803

Trattamento dei dati identificativi

21A.804

Identificazione di parti e pertinenze

21A.805

Identificazione di parti critiche

21A.807

Identificazione degli articoli ETSO

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21B.5

Campo d'applicazione

21B.20

Obblighi dell'Autorità competente

21B.25

Requisiti d'impresa per l'Autorità competente

21B.30

Procedure documentate

21B.35

Modifiche organizzative e delle procedure

21B.40

Composizione delle controversie

21B.45

Resoconti/coordinamento

21B.55

Conservazione della documentazione

21B.60

Direttive di aeronavigabilità

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21B.120

Indagini

21B.125

Non conformità

21B.130

Rilascio di autorizzazione a procedere

21B.135

Mantenimento dell'autorizzazione a procedere

21B.140

Emendamento dell'autorizzazione a procedere

21B.145

Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere

21B.150

Conservazione della documentazione

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21B.220

Non conformità

21B.225

Non conformità

21B.230

Rilascio del certificato

21B.235

Monitoraggio continuo

21B.240

Emendamento di una approvazione di impresa di produzione

21B.245

Sospensione e revoca dell'approvazione di impresa di produzione

21B.260

Conservazione della documentazione

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

21B.320

Indagini

21B.325

Rilascio del certificato di aeronavigabilità

21B.326

Certificato di aeronavigabilità

21B.327

Certificato di aeronavigabilità limitato

21B.330

Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati di aeronavigabilità limitata

21B.345

Conservazione della documentazione

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21B.420

Indagini

21B.425

Rilascio di certificati acustici

21B.430

Sospensione e revoca di certificati acustici

21B.445

Conservazione della documentazione

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21B.520

Indagine

21B.525

Rilascio del permesso di volo

21B.530

Revoca del permesso di volo

21B.545

Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

APPENDICI — MODULI AESA»;

2)

il titolo della sezione A è sostituito dal seguente:

« SEZIONE A

REQUISITI TECNICI»;

3)

al punto 21.A.14(b), il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

un'elica a passo fisso o variabile.»;

4)

al punto 21A.35(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

per gli aeromobili da certificare ai sensi della presente Sezione, fatta eccezione per i) palloni ad aria calda, palloni a gas liberi, palloni a gas “al guinzaglio”, alianti, motoalianti e ii) aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 2 722 kg, verificare che vi siano garanzie sufficienti che l'aeromobile, le sue parti e pertinenze siano affidabili e funzionino correttamente.»;

5)

il punto 21A.112 è sostituito dal seguente:

«21A.112A    Ammissibilità

Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione supplementare ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche (“imprese”) che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21A.112B.»;

6)

al punto 21.A.124(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

una sintesi delle informazioni richieste al punto 21A.125A(b).»;

7)

il punto 21A.125 è sostituito dal seguente:

«21A.125A    Rilascio di un'autorizzazione a procedere

L'Autorità competente rilascerà al richiedente un'autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:

a)

avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti o pertinenze sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;

b)

avrà fornito un manuale che contiene:

1.

una descrizione del sistema di verifica della produzione richiesto al paragrafo a);

2.

una descrizione delle modalità di ispezione e dei termini di giudizio in merito al sistema di verifica della produzione;

3.

una descrizione delle prove di cui alle parti 21A.127 e 21A.128, e i nomi delle persone autorizzate ai fini del punto 21A.130(a);

c)

avrà dimostrato di essere in grado di ottemperare ai requisiti dei punti 21A.3 e 21A.129(d).»;

8)

al punto 21A.125B(c), il riferimento «21B.143» è sostituito da «21B.125»;

9)

il punto 21A.126 è così modificato:

i)

al punto a), «21A.125» è sostituito da «21A.125A(a)»;

ii)

al punto b), «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

10)

al punto 21A.127(a), «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

11)

al punto 21A.128, «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

12)

il punto 21A.165 è così modificato:

i)

al paragrafo c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati in condizioni di sicurezza di funzionamento e, nel caso di motori, accertare, alla luce dei dati forniti dal titolare del certificato di omologazione del motore, che ciascun motore completo rispetti i parametri delle emissioni applicabili di cui al punto 21A.18(b) e vigenti alla data di fabbricazione, al fine di certificare la conformità delle emissioni; oppure»;

ii)

il paragrafo k) è sostituito dal seguente:

«k)

Se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21A.163(e), stabilire la conformità con il punto 21A.711 c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.»;

13)

al punto 21A.174(b)3(ii), «21A.184(c)» è sostituito da «21B.327(c)»;

14)

il punto 21A.183 è soppresso;

15)

il punto 21A.184 è soppresso;

16)

il punto 21A.205 è soppresso;

17)

al punto 21A.245, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a)

il personale di tutte le divisioni tecniche è all'altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, ed è stato investito di poteri sufficienti a svolgerli; e la natura di questi compiti, unitamente alla sistemazione, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti, consente al personale di soddisfare gli obiettivi di aeronavigabilità e protezione dell'ambiente stabiliti per il prodotto.»;

18)

il punto 21A.263 è così modificato:

a)

al paragrafo b), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

un'autorizzazione ETSO in conformità al punto 21A.602B(b)(1); oppure»;

b)

il paragrafo c) è così modificato:

i)

il testo dei punti 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

«3.

pubblicare informazioni o istruzioni contenenti la seguente dicitura: il contenuto tecnico del presente documento è approvato conformemente alla DOA rif. AESA.21J.[XXXX].

4.

approvare modifiche documentarie al manuale di volo dell'aeromobile e suoi supplementi, e pubblicare dette modifiche accompagnate della seguente dicitura: la revisione n. [YY] al manuale di volo (o supplemento) rif. [ZZ], è approvata conformemente alla DOA rif. EASA.21J.[XXXX].»;

ii)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21A.711(b) per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato a norma del punto 21A.263(c)6 le condizioni alle quali il permesso di volo è stato rilasciato, e qualora l'impresa di progettazione stessa in virtù della propria approvazione di impresa di progettazione (DOA) controlli la configurazione dell'aeromobile e ne attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate per il volo.»;

19)

al punto 21A.265, il paragrafo g) è sostituito dal seguente:

«g)

Se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21A.263(c)7, stabilire la conformità con il punto 21A.711(b) ed (e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.»;

20)

al punto 21A.307, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a)

Accompagnato da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (Modulo AESA 1), che attesta che il prodotto è stato fabbricato in conformità dei dati di progettazione approvati ed è in condizione idonee a garantire la sicurezza di funzionamento; e»;

21)

il punto 21A.432 è sostituito dal seguente:

«21A.432A    Ammissibilità

a)

Sono ammesse a richiedere l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21A.432B.

b)

Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l'approvazione di progetti di riparazioni minori.»;

22)

il punto 21A.601, paragrafo b) è soppresso;

23)

al punto 21A.605(d), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»;

24)

al punto 21A.606, il paragrafo c) è sostituito dal seguente:

«c)

essersi impegnato espressamente al rispetto del punto 21A.609.»;

25)

al punto 21A.609, il paragrafo f) è sostituito dal seguente:

«f)

conformarsi alle disposizioni dei punti 21A.3, 21A.3B e 21A.4.»;

26)

il punto 21A.701 è sostituito dal seguente:

«21A.701    Campo d'applicazione

a)

Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:

1.

sviluppo;

2.

dimostrazione della conformità a regolamenti o specifiche di certificazione;

3.

formazione del personale di imprese di progettazione o produzione;

4.

voli di prova di aeromobili di nuova produzione;

5.

voli di aeromobili in corso di produzione tra gli impianti di produzione;

6.

voli finalizzati a ottenere l'accettazione da parte dei clienti;

7.

consegna o esportazione dell'aeromobile;

8.

voli finalizzati a ottenere l'autorizzazione delle autorità;

9.

indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente;

10.

mostre ed esibizioni aeree;

11.

voli per spostare l'aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell'aeronavigabilità o in un luogo di deposito;

12.

voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche, o o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l'atterraggio o della possibilità di fare rifornimento di carburante;

13.

tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe;

14.

voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali;

15.

attività di volo non commerciali su singoli aeromobili non complessi o tipi di aeromobili per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato di aeronavigabilità limitata.

b)

Il presente capitolo stabilisce la procedura per il rilascio dei permessi volo e di approvazione delle relative condizioni di volo e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti permessi e dette approvazioni di condizioni di volo.»;

27)

il punto 21A.703 è sostituito dal seguente:

«21A.703    Ammissibilità

a)

Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21A.701(a)15, nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario.

b)

Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l'approvazione di condizioni di volo.»;

28)

il punto 21A.710(c) è sostituito dal seguente:

«c)

Prima di approvare le condizioni di volo, l'Agenzia, l'autorità competente o l'impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l'aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L'agenzia o l'autorità competente possono effettuare o imporre al richiedente di effettuare tutte le ispezioni o le prove necessarie a tal fine.»;

29)

il punto 21A.711 è sostituito dal seguente:

«21A.711    Rilascio del permesso di volo

a)

L'autorità competente può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. appendice) alle condizioni specificate al punto 21B.525.

b)

Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.263(c)7, quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

c)

Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.163(e), quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

d)

Un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto M.A.711 dell'allegato I (Parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003, quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 siano state approvate conformemente al punto 21A.710.

e)

Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi e le eventuali condizioni e limitazioni approvate ai sensi del punto 21A.710.

f)

Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b), c) o d) una copia del permesso di volo e delle relative condizioni di volo deve essere presentata all'autorità competente entro e non oltre tre giorni.

g)

Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un'impresa ha rilasciato a norma del comma b), c) o d), l'impresa revoca immediatamente il permesso di volo e ne informa subito l'autorità competente.»;

30)

al punto 21A.723, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a)

Un permesso di volo viene rilasciato per un massimo di 12 mesi e resta valido a condizione che:

1.

sia mantenuta la conformità alle condizioni e limitazioni di cui al punto 21A.711(e) associate al permesso di volo;

2.

il permesso di volo non venga restituito o revocato;

3.

l'aeromobile rimanga sullo stesso registro.»;

31)

al punto 21A.801, il paragrafo d) è sostituito dal seguente:

«d)

Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione di cui al comma b) deve essere fissata all'involucro dell'aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall'operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.»;

32)

al punto 21A.804, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a)

Tutte le parti o pertinenze devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile con:

1.

un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili; nonché

2.

il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; nonché

3.

le lettere EPA (European Part Approval) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del tipo del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»;

33)

il punto 21B.125 è così modificato:

«21B.125    Non conformità

a)

Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l'autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare dell'autorizzazione a procedere dei requisiti applicabili della sezione A dell'allegato (parte 21), tali non conformità saranno trattate conformemente al punto 21A.125B(a).

b)

L'autorità competente prenderà le seguenti misure:

1.

in presenza di non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà un'azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l'impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

2.

per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

c)

L'autorità competente è tenuta a sospendere l'autorizzazione a procedere, in toto o in parte, in caso di incapacità a conformarsi entro il termine concesso dall'autorità competente.»;

34)

al punto 21.B.135(b)2), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»;

35)

il punto 21B.143 è soppresso;

36)

il punto 21B.145 è sostituito dal seguente:

«21B.145    Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere

a)

La limitazione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a procedere devono essere comunicate per iscritto al titolare della stessa. L'autorità competente è tenuta a comunicare le ragioni per la limitazione, la sospensione o la revoca e informare il titolare dell'autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.

b)

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione può essere annullato solo dopo che sia stata ripristinata la conformità alla sezione A del capitolo F dell'allegato (parte-21)»;

37)

il punto 21B.225 è sostituito dal seguente:

«21B.225    Non conformità

a)

Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l'autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare di un'approvazione di impresa di produzione dei requisiti applicabili della sezione A dell'allegato (parte 21), le non conformità saranno trattate conformemente al punto 21A.158(a).

b)

L'autorità competente prenderà le seguenti misure:

1.

in presenza di non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà un'azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto od in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l'impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

2.

per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo e in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

c)

Nel caso in cui l'impresa non si adegui alla tempistica concordata, l'autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell'approvazione.»;

38)

al punto 21B.235, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a)

Per giustificare il mantenimento dell'approvazione dell'impresa di produzione, l'Autorità competente deve sottoporre quest'ultima a una costante sorveglianza, diretta a:

1.

verificare che il sistema qualità del titolare dell'approvazione sia sempre conforme alla sezione A, capitolo G del presente allegato (parte 21);

2.

verificare che l'impresa del titolare dell'approvazione operi in conformità del manuale; nonché

3.

verificare l'efficacia delle procedure delineate nel manuale d'impresa; nonché

4.

monitorare tramite campionatura gli standard relativi a prodotti, parti o pertinenze.»;

39)

il punto 21B.325 è sostituito dal seguente:

«21B.325    Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

a)

Accertata la conformità ai requisiti del punto 21B.326 e ai requisiti applicabili della aezione A, capitolo H del presente allegato (parte 21), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio.

b)

Accertata la conformità ai requisiti del punto 21B.327 e ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo H del presente allegato (parte 21), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica un certificato di aeronavigabilità limitata (modulo 24 AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio.

c)

Nel caso di aeromobili nuovi, o aeromobili usati provenienti da uno Stato terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui al paragrafo a) o b), l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo 15a AESA, cfr. appendice).»;

40)

è aggiunto il seguente paragrafo 21B.326:

«21B.326    Certificato di aeronavigabilità

L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:

a)

aeromobili nuovi:

1.

su presentazione della documentazione di cui alla parte 21A.174(b)(2);

2.

se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

b)

aeromobili usati:

1.

su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) e comprovante che:

i)

l'aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione del tipo e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato (parte 21); nonché

ii)

le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

iii)

l'aeromobile è stato ispezionato in conformità delle disposizioni applicabili dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;

2.

se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.»;

41)

è aggiunto il seguente paragrafo 21B.327:

«21B.327    Certificato di aeronavigabilità limitato

a)

L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità per:

1.

aeromobili nuovi:

i)

su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(2);

ii)

quando l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del tipo o in conformità di determinate specifiche di aeronavigabilità ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

2.

aeromobili usati:

i)

su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) e comprovante che:

A)

l'aeromobile è conforme a un progetto approvato sulla base di un certificato di omologazione limitato o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni, approvati in conformità al presente allegato (parte 21); nonché

B)

le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

C)

l'aeromobile è stato ispezionato in conformità delle disposizioni applicabili dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;

ii)

se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.

b)

Per gli aeromobili non conformi ai requisiti fondamentali citati nel regolamento di base, e pertanto non idonei all'omologazione limitata, l'Agenzia, tenuto debito conto delle discrepanze da detti requisiti fondamentali, provvederà a:

1.

certificare e verificare la conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei limiti delle destinazioni d'uso; nonché

2.

definire le limitazioni per l'impiego dei suddetti aeromobili.

c)

Le limitazioni d'uso accompagneranno i certificati di aeronavigabilità limitata e potranno includere restrizioni dello spazio aereo, per tener conto delle divergenze dai requisiti fondamentali di aeronavigabilità stabiliti nel regolamento di base.»;

42)

il punto 21B.525 è sostituito dal seguente:

«21B.525    Rilascio del permesso di volo

L'autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio:

1.

su presentazione delle informazioni richieste al punto 21A.707; nonché

2.

quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 siano state approvate conformemente al punto 21A.710; nonché

3.

quando l'autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere ispezioni, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l'aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21A.708 prima del volo.»

43)

L' appendice I è sostituita dalla seguente:

«Appendice I

Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione — Modulo AESA 1 di cui all'allegato (parte 21)

Image 1

Testo di immagine

Istruzioni per l'uso del modulo 1 AESA

Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l'attenzione all'appendice II dell'allegato I (Parte-M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l'uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione.

1.   OGGETTO E USO

1.1.

Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l'aeronavigabilità di nuovi prodotti, parti e pertinenze (di seguito “elementi”).

1.2.

Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L'originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3.

Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere da accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall'autorità di aeronavigabilità. I “dati di progetto approvati” menzionati nel presente certificato significano che sono approvati dall'autorità di aeronavigabilità del paese di importazione.

1.4.

Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5.

Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6.

Il certificato non costituisce approvazione per l'installazione dell'elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all'utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

1.7.

Lo stesso certificato non può riguardare l'autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

1.8.

Lo stesso certificato non può riguardare elementi certificati in conformità di “dati approvati” e di «dati non approvati».

2.   FORMATO GENERALE

2.1.

Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2.

Il certificato deve essere in formato “landscape” ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l'autorità competente.

2.3.

La dichiarazione di responsabilità dell'utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4.

Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5.

Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6.

Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7.

Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità.

2.8.

Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l'uso di abbreviazioni.

2.9.

Lo spazio disponibile sul retro del certificato essere utilizzato dal dichiarante per l'aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L'eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel campo appropriato sul fronte del certificato.

3.   COPIE

3.1.

Non c'è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1.

Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest'ultimo può rilasciare un nuovo certificato se è possibile verificare e correggere l'errore.

4.2.

Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3.

La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell'elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel campo 12 con la seguente dichiarazione; “Il presente certificato corregge gli errori presenti nel campo(i) [inserire campo(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio”. Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Campo 1 Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l'Autorità competente è l'Agenzia, indicare solo “AESA”.

Campo 2 Intestazione del modulo 1 AESA

“CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO 1 AESA”

Campo 3 Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell'impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Campo 4 Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa di produzione (riferimento al modulo 55 AESA foglio A) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5 Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell'acquirente degli elementi, inserire il numero dell'ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Campo 6 Elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Campo 7 Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell'elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell'aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).

Campo 8 Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Campo 9 Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Campo 10 Numero di serie

Se il regolamento richiede che l'elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull'elemento, inserire “n.d.”.

Campo 11 Status/Lavoro

Inserire o “PROTOTIPO” o “NUOVO”.

Inserire “PROTOTIPO” per:

i)

La produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione non approvati.

ii)

Ricertificazione da parte dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell'immissione in servizio (ad esempio, dopo l'inserimento di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un'ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell'immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

Inserire “NUOVO” per:

i)

La produzione di un nuovo elemento in conformità dei dati di progettazione approvati.

ii)

Ricertificazione da parte dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente dopo il lavoro di alterazione o correzione su un elemento, prima dell'entrata in servizio (ad esempio, dopo l'incorporazione di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un'ispezione o un test o il rinnovo della durata a magazzino). I particolari dell'immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

iii)

Ricertificazione da parte del fabbricante del prodotto o dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente di elementi da “prototipo” (conformità solo a dati non approvati) a “nuovo” (conformità a dati approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento), successivamente all'approvazione dei dati di progettazione applicabili, a condizione che i dati di progettazione non siano cambiati. Deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA “PROTOTIPO” A “NUOVO”. IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L'APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE NUMERO CO/COS, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I).

Il riquadro “dati di progettazione approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento” deve essere riportato nel campo 13a.

iv)

L'esame di un nuovo elemento autorizzato in precedenza, prima dell'immissione in servizio in conformità a norme o specifiche stabilite dall'acquirente (i cui particolari e quelli dell'autorizzazione originale devono essere inseriti nel campo 12) o per stabilire l'aeronavigabilità (una spiegazione della base di ammissione e i particolari del rilascio originale devono essere inseriti nel campo 12).

Campo 12 Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all'utilizzatore o all'installatore per stabilire l'aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà “Nulla”.

Inserire la giustificazione dell'autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo.

Campo 13a

Indicare solo uno dei due riquadri:

1)

Contrassegnare il riquadro “i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento” se l'elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione approvati e considerato in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

2)

Contrassegnare il riquadro “i dati di progettazione non approvati specificati nel campo 12” se l'elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione non approvati applicabili. Identificare i dati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati.

Campo 13b Firma autorizzata

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche della autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Campo 13c Numero di approvazione/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente.

Campo 13d Nome

Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile.

Campo 13e Data

Inserire la data alla quale il campo 13 è firmato, la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.

Campi 14a-14e

Requisiti generali per i campi 14a-14e:

Autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

Responsabilità dell'utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l'installazione e l'uso degli elementi accompagnati dal modulo:

“IL PREESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L'UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN'AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L'AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL'AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L'AEROMOBILE TORNI A VOLARE.” »;

44)

l'appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Certificato di revisione dell'aeronavigabilità - Modulo AESA 15a

Image 2

Testo di immagine

45)

L'appendice IV è sostituita dalla seguente:

«Appendice IV

Certificato di aeronavigabilità limitata — Modulo AESA 24

LOGO dell'autorità competente

CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

 (*1)

[Stato membro di registrazione]

[AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]

 (*1)

1.

Nazionalità e marche di registrazione

2.

Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore

3.

Numero di serie dell'aeromobile

4.

Categorie

5.

Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della (*2) [Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944] e del regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 5, paragrafo 4, lettera b), nei confronti dell'aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative.

Inoltre, si applicano le seguenti restrizioni:

 (*1)

 (*2) [L'aeromobile può essere utilizzato nella navigazione internazionale nonostante le restrizioni di cui sopra].

 

Data di rilascio:

 

Firma:

6.

Il certificato di aeronavigabilità limitata è valido a meno che venga revocato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell'aeronavigabilità.

Modulo AESA 24 Versione 2

Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti I voli

46)

l'appendice V è sostituita dalla seguente:

«Appendice V

Certificato di aeronavigabilità — Modulo AESA 25

LOGO dell'autorità competente

CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ

 (*3)

[Stato membro di registrazione]

[AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]

 (*3)

1.

Nazionalità e marche di registrazione

2.

Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore

3.

Numero di serie dell'aeromobile

4.

Categorie

5.

Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 e del regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 5, paragrafo 2, lettera b), nei confronti dell'aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative.

Limitazioni/Osservazioni:

 (*3)

 

Data di rilascio:

 

Firma:

6.

Il presente certificato di aeronavigabilità è valido a meno che venga revocato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell'aeronavigabilità.

Modulo AESA 25 Versione 2

Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti i voli

47)

l'appendice VII è sostituita dalla seguente:

«Appendice VII

Dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo AESA 52

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'AEROMOBILE

1.

Stato di costruzione

2.

[STATO MEMBRO] (*4) Uno Stato membro dell'Unione europea (*5)

3.

N. di riferimento della dichiarazione:

4.

Impresa

5.

Tipo di aeromobile

6.

Riferimenti del certificato di omologazione:

7.

Registrazione o marche dell'aeromobile

8.

N. di identificazione del costruttore

9.

Particolari del motore/elica (*6)

10.

Bollettini di modifiche e/o servizio (*6)

11.

Direttive relative all'aeronavigabilità

12.

Concessioni

13.

Esenzioni, rinunce o deroghe (*6)

14.

Osservazioni

15.

Certificato di aeronavigabilità

16.

Requisiti supplementari

17.

Dichiarazione di conformità

Si certifica che il presente aeromobile è pienamente conforme al progetto omologato e agli elementi dei riquadri 9, 10, 11, 12 e 13.

L'aeromobile è n condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

L'aeromobile è stato provato in volo con successo.

18.

Firmato

19.

Nome

20.

Data (g/m/a)

21.

Riferimento dell'autorizzazione dell'impresa di produzione

Modulo AESA 52 Versione 2

Istruzioni per l'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo 52 AESA

1.   OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.

L'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile rilasciata da un costruttore nell'ambito della parte 21, sezione A, capitolo F, è descritta al punto 21A.130 e nei corrispondenti strumenti di messa in conformità accettabili.

1.2.

Lo scopo della dichiarazione di conformità dell'aeromobile (modulo 52 AESA) rilasciata a norma della parte 21, sezione A, capitolo G, è di consentire al titolare di una adeguata approvazione di impresa di produzione di esercitare il diritto di ottenere un certificato di aeronavigabilità di un singolo aeromobile dalla autorità competente dello Stato membro di registrazione.

2.   GENERALITÀ

2.1.

La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio consultare l'autorità competente.

2.2.

La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità del modello allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.

2.3.

La compilazione può essere fatta a macchina o mediante il computer, oppure a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità. È accettabile la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento.

2.4.

Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall'impresa di produzione riconosciuta.

3.   COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE

3.1.

In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento.

3.2.

Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata alla autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell'aeromobile e i suoi prodotti installati siano approvati.

3.3.

Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati separati conservati in archivio dall'impresa di produzione, a meno che l'autorità competente disponga altrimenti.

3.4.

Questa dichiarazione di conformità non deve includere quegli elementi dell'equipaggiamento dei quali si può chiedere l'installazione per soddisfare norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali però possono essere inclusi nel campo 10 o nella progettazione omologata. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità alle norme operative applicabili per il loro funzionamento.

Campo 1

Inserire il nome dello Stato di produzione.

Campo 2

Autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità.

Campo 3

In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Tranne nel caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico.

Campo 4

Il nome e l'indirizzo completi dell'impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5

Descrizione completa del tipo di aeromobile come viene definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica.

Campo 6

Numeri di riferimento del certificato di omologazione per l'aeromobile in oggetto.

Campo 7

Se l'aeromobile è registrato, tale marca sarà la marca di registrazione. Se l'aeromobile non è registrato si adotterà una marca che venga accettata dalla autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dalla autorità competente di un paese terzo.

Campo 8

Il numero di identificazione assegnato dal costruttore a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come numero di serie del fabbricante o del costruttore.

Campo 9

Descrizione completa del tipo di motore e dell'elica come vengono definiti nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Deve figurare anche il numero di identificazione del costruttore e la relativa ubicazione.

Campo 10

Modifiche di progettazione approvate alla definizione dell'aeromobile.

Campo 11

Elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili ed una dichiarazione di conformità, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile inclusi prodotti e parti installati, pertinenze ed equipaggiamenti. Indicare eventuali termini imposti per la conformità.

Campo 12

Indicare deviazioni approvate non intenzionali dal progetto omologato indicate talvolta come concessioni, divergenze o non conformità.

Campo 13

Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate.

Campo 14

Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sulla aeronavigabilità dell'aeromobile. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: “NULLA”.

Campo 15

Inserire “Certificato di aeronavigabilità” o “Certificato di aeronavigabilità limitata” o per il Certificato di aeronavigabilità richiesto.

Campo 16

In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore.

Campo 17

La validità della dichiarazione di conformità dipende dalla completa compilazione di tutti i campi del modulo. Copia della relazione della prova di volo, assieme a eventuali difetti registrati e particolari di correzioni, deve essere conservata in archivio dal titolare della approvazione di impresa di costruzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l'ingegnere che hanno effettuato la prova di volo. Le prove di volo effettuate sono quelle definite al sistema di controllo della qualità, stabilito al punto 21A.139, in particolare 21A.139(b)(1)(vi), per garantire che l'aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

L'elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento di questa dichiarazione devono essere conservati in archivio dal titolare dell'approvazione di impresa di produzione.

Campo 18

La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata a farlo dal titolare dell'approvazione di produzione in conformità al punto 21A.145(d). Non utilizzare timbri di gomma per la firma.

Campo 19

Il nome della persona che firma il certificato deve essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile.

Campo 20

Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità.

Campo 21

Indicare il riferimento dell'autorizzazione dell'autorità competente.»;

48)

l'appendice IX è sostituita dalla seguente:

«Appendice IX

Certificati di approvazione dell'impresa di produzione di cui al capitolo G dell'allegato (parte 21) — Modulo 55 AESA

Image 3

Testo di immagine

Image 4

Testo di immagine

49)

l'appendice X è sostituita dalla seguente:

«Appendice X

Autorizzazione a procedere — Modulo AESA 65 di cui all'allegato (parte 21), capitolo F

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Testo di immagine


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

8.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/36


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2009

sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano

(2009/895/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 111, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Dalla data d’introduzione dell’euro la Comunità ha competenza per le questioni monetarie e valutarie.

(2)

Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario.

(3)

La Repubblica italiana, per conto della Comunità, ha concluso il 29 dicembre 2000 una convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano.

(4)

Nelle conclusioni del 10 febbraio 2009, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il funzionamento degli accordi monetari vigenti e a considerare l’eventuale incremento dei massimali di emissione di monete.

(5)

La Commissione, nella comunicazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano, ha riconosciuto la necessità di modificare la convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano nella forma attualmente vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra la Comunità e i paesi che hanno sottoscritto accordi monetari.

(6)

La convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano dovrebbe pertanto essere rinegoziata quanto prima, affinché il nuovo regime entri in vigore il 1o gennaio 2010 insieme alle nuove norme sulle modalità d’introduzione delle monete in euro stabilite dalla raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, sugli orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (1), approvata dal Consiglio nelle conclusioni del 10 febbraio 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana notifica allo Stato della Città del Vaticano la necessità di modificare quanto prima la vigente convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano (la «convenzione») e propone di rinegoziare le disposizioni pertinenti della convenzione.

Articolo 2

In sede di rinegoziazione della convenzione con lo Stato della Città del Vaticano, la Comunità persegue le seguenti modifiche:

a)

la convenzione è conclusa tra la Comunità e lo Stato della Città del Vaticano. Il testo della convenzione è una versione codificata della convenzione vigente con l’inclusione delle modifiche;

b)

lo Stato della Città del Vaticano s’impegna ad adottare le opportune misure, mediante la trasposizione diretta o eventuali azioni equivalenti, per applicare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, prevenzione della frode e contraffazione di mezzi di pagamento in contanti e diversi dai contanti. Esso si impegna altresì ad adottare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria se e qualora sia creato un settore bancario nello Stato della Città del Vaticano;

c)

il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro del Vaticano è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa, intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete del Vaticano siano oggetto di un’eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse nell’anno n-1 nella Repubblica italiana per il numero di abitanti dello Stato della Città del Vaticano. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, la convenzione fissa al 51 % la proporzione minima delle monete in euro del Vaticano da introdurre al loro valore facciale;

d)

per controllare i progressi compiuti nell’attuazione della convenzione è istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE, ed ha la possibilità di rivedere ogni anno la parte fissa del massimale per tenere conto dell’inflazione e dell’evoluzione del mercato delle monete da collezione. Esso esamina ogni cinque anni l’adeguamento della proporzione minima delle monete da introdurre al loro valore facciale e può decidere di aumentare tale proporzione. Esso adotta le proprie decisioni all’unanimità e si dota di un regolamento interno;

e)

le monete in euro dello Stato della Città del Vaticano sono coniate dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Lo Stato della Città del Vaticano ha tuttavia la possibilità di concludere un contratto, con l’accordo del comitato misto, con un’altra zecca dell’Unione europea che conia monete in euro. Ai fini dell’approvazione del volume di emissione da parte della BCE, il volume delle monete emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume delle monete emesse dalla Repubblica italiana;

f)

la Corte di giustizia delle Comunità europee è l’organo prescelto per risolvere le controversie che possono derivare dall’applicazione della convenzione.

Se la Comunità o lo Stato della Città del Vaticano ritiene che l’altra parte non abbia adempiuto ad un obbligo stabilito dalla convenzione monetaria, può adire la Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti, che adotteranno le opportune misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte di giustizia nella medesima sentenza. Qualora la Comunità o il Vaticano non adottino le opportune misure per conformarsi alla sentenza entro il periodo prescritto, l’altra parte può porre immediatamente fine alla convenzione.

Articolo 3

I negoziati con lo Stato della Città del Vaticano sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Repubblica italiana e la Commissione sono legittimate a siglare la convenzione per conto della Comunità. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati e l’accordo della medesima è richiesto nelle materie che rientrano nella sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario (CEF) affinché esprima il proprio parere al riguardo.

Articolo 4

Una volta siglata la convenzione, la Commissione è legittimata a concludere la stessa per conto della Comunità, a meno che il CEF o la BCE non ritengano che la convenzione debba essere sottoposta al Consiglio.

Articolo 5

La Repubblica italiana, la Commissione e la BCE sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BJÖRKLUND


(1)   GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.


8.12.2009   

IT

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L 321/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

(2009/896/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»).

(2)

L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2009/478/CE del Consiglio (2).

(3)

È opportuno approvare l'accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato.

(5)

Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo (4).

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall’articolo 6 dell’accordo.

Articolo 4

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4 dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 169 del 30.6.2009, pag. 1.

(3)  Per il testo dell'accordo cfr. GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


8.12.2009   

IT

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L 321/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

(2009/897/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»).

(2)

L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2009/481/CE del Consiglio (2).

(3)

È opportuno approvare l'accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato.

(5)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo (4).

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall’articolo 6 dell’accordo.

Articolo 4

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4 dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 169 del 30.6.2009, pag. 23.

(3)  Per il testo dell'accordo cfr. GU L 169 del 30.6.2009, pag. 24.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


8.12.2009   

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L 321/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

(2009/898/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»).

(2)

L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2009/479/CE del Consiglio (2).

(3)

È opportuno approvare l'accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato.

(5)

Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo (4).

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall’articolo 6 dell’accordo.

Articolo 4

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4 dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 169 del 30.6.2009, pag. 9.

(3)  Per il testo dell'accordo cfr. GU L 169 del 30.6.2009, pag. 10.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


8.12.2009   

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L 321/41


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

(2009/899/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»).

(2)

L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio 2009/480/CE (2).

(3)

È opportuno approvare l'accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione di tale regolamento interno.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall’articolo 6 dell’accordo.

Articolo 4

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 169 del 30.6.2009, pag. 16.

(3)  Per il testo dell'accordo si veda GU L 169 del 30.6.2009, pag. 17.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


8.12.2009   

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L 321/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

(2009/900/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»).

(2)

L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio 2009/482/CE (2).

(3)

È opportuno approvare l'accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione di tale regolamento interno.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (4).

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 169 del 30.6.2009, pag. 30.

(3)  Per il testo dell'accordo si veda GU L 169 del 30.6.2009, pag. 31.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


8.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

(2009/901/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»).

(2)

L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2009/483/CE (2) del Consiglio.

(3)

È opportuno approvare l'accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato.

(5)

Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo (4).

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 169 del 30.6.2009, pag. 37.

(3)  Per il testo dell'accordo cfr. GU L 169 del 30.6.2009, pag. 38.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

8.12.2009   

IT

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L 321/44


DECISIONE 2009/902/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Ungheria, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha concluso che era necessario sviluppare misure di prevenzione della criminalità, scambiare migliori prassi e rafforzare la rete delle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra le organizzazioni nazionali impegnate in tale settore, precisando che le priorità per tale cooperazione potrebbero essere, innanzi tutto, la delinquenza giovanile, la criminalità urbana e la criminalità connessa alla droga. A tal fine si auspicava un esame della possibilità di un programma finanziato dalla Comunità.

(2)

A norma della raccomandazione n. 6 della strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio relativa alla prevenzione e al controllo della criminalità organizzata (2), il Consiglio dev'essere opportunamente assistito da esperti qualificati in materia di prevenzione della criminalità, quali i punti focali nazionali, o mediante la costituzione di una rete di esperti appartenenti alle organizzazioni nazionali incaricate della prevenzione della criminalità.

(3)

La decisione 2001/427/GAI del Consiglio ha istituito la rete europea di prevenzione della criminalità (3).

(4)

Una valutazione esterna della rete europea di prevenzione della criminalità, effettuata nel 2008-2009, ha individuato possibilità di consolidamento della rete che sono state accettate dal consiglio di amministrazione della REPC e che rendono necessaria l'abrogazione della decisione 2001/427/GAI e la sua sostituzione con una nuova decisione del Consiglio relativa alla rete.

(5)

La valutazione ha individuato la necessità di un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti nazionali nelle attività della rete.

(6)

Per consolidare la rete è necessaria una serie di modifiche, ivi comprese le modifiche delle disposizioni relative ai punti di contatto, al segretariato, alla struttura del consiglio di amministrazione e alle sue funzioni, inclusa la nomina del presidente.

(7)

Le modifiche relative alla composizione della rete dovrebbero essere efficaci ed efficienti in termini di costi, in base alle precedenti esperienze degli Stati membri in materia di finanziamento ed espletamento delle attività di segretariato e delle altre attività della rete. Il consiglio di amministrazione dovrebbe cooperare maggiormente per esplorare e sfruttare appieno le possibilità di finanziamento mediante il bilancio generale dell'Unione europea. Ciò potrebbe essere realizzato sulla base di partenariati quadro o includendo la rete nell'elenco degli organismi riconosciuti in situazione di monopolio del pertinente programma di finanziamento.

(8)

Le altre disposizioni dovrebbero essere basate sulla decisione 2001/427/GAI,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione

È istituita una rete europea di prevenzione della criminalità (in appresso «la rete»). Essa succede alla rete europea di prevenzione della criminalità istituita con la decisione 2001/427/GAI.

Articolo 2

Oggetto

1.   La rete contribuisce a sviluppare i vari aspetti della prevenzione della criminalità a livello dell'Unione, tenendo conto della strategia dell'Unione Europea in materia di prevenzione della criminalità, e fornisce sostegno alle azioni di prevenzione della criminalità a livello nazionale e locale.

2.   La prevenzione della criminalità comprende tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, sia quantitativamente che qualitativamente, scoraggiando le attività criminali direttamente o mediante il ricorso a politiche e azioni intese a ridurre il potenziale criminoso e a limitarne le cause. Essa include l'azione dei governi, delle autorità competenti, delle istituzioni giudiziarie del settore penale, delle autorità locali e delle associazioni specializzate che hanno istituito in Europa, del settore privato e del volontariato, dei ricercatori e del pubblico, con il sostegno dei mezzi di comunicazione.

Articolo 3

Struttura e composizione

1.   La rete è composta da un consiglio di amministrazione e da un segretariato, così come dai punti di contatto che possono essere designati da ciascuno Stato membro.

2.   Il consiglio di amministrazione è composto dai rappresentanti nazionali, con un presidente e un comitato esecutivo.

3.   Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante nazionale e può nominare un supplente.

4.   Il presidente è nominato tra i rappresentanti nazionali.

5.   Il comitato esecutivo è guidato dal presidente ed è composto da un massimo di altri sei membri del consiglio di amministrazione e da un rappresentante designato dalla Commissione.

Articolo 4

Funzioni della rete

La rete, in particolare:

a)

facilita la cooperazione, i contatti e gli scambi d'informazioni e di esperienze tra gli operatori nel settore della prevenzione della criminalità;

b)

raccoglie, valuta e comunica le informazioni basate su elementi di valutazione, incluse le buone prassi sulle azioni di prevenzione in atto;

c)

organizza conferenze, in particolare una conferenza annuale sulle migliori prassi, ed altre attività, compreso il premio annuale europeo per la prevenzione della criminalità, intese a raggiungere gli obiettivi della rete e a condividerne ampiamente i risultati;

d)

fornisce la necessaria consulenza al Consiglio e alla Commissione;

e)

riferisce ogni anno al Consiglio sulle sue attività tramite il consiglio di amministrazione e le competenti strutture operative. Il Consiglio è invitato ad approvare la relazione e a trasmetterla al Parlamento europeo;

f)

sviluppa ed attua un programma di lavoro basato su una strategia chiaramente definita che tenga conto dell'identificazione delle pertinenti minacce della criminalità e della maniera di farvi fronte.

Articolo 5

Scambio di informazioni

Per raggiungere i suoi obiettivi la rete:

a)

privilegia un approccio pluridisciplinare;

b)

si tiene in stretto rapporto, tramite i rappresentanti nazionali e i punti di contatto, con gli organismi incaricati della prevenzione della criminalità, con le autorità locali, con i partenariati locali e con la società civile, nonché con gli istituti di ricerca e le organizzazioni non governative degli Stati membri;

c)

crea e tiene aggiornato il proprio sito web contenente le relazioni periodiche e qualsiasi altra informazione utile, in particolare una raccolta delle migliori prassi;

d)

si adopera per utilizzare e promuovere i risultati dei progetti pertinenti per la prevenzione della criminalità finanziati nell'ambito dei programmi dell'Unione.

Articolo 6

Responsabilità

1.   Il Comitato esecutivo sostiene il presidente per assicurare, tra l'altro:

a)

l'elaborazione della strategia della rete che è approvata dal consiglio di amministrazione;

b)

l'efficace funzionamento del consiglio di amministrazione, e

c)

l'elaborazione e l'esecuzione del programma di lavoro.

2.   Tra le funzioni del consiglio di amministrazione rientrano:

a)

la garanzia del corretto funzionamento della rete conformemente alla presente decisione, comprese le decisioni sull'organizzazione pratica delle attività del segretariato;

b)

l'elaborazione e l'adozione del regolamento finanziario;

c)

l'approvazione della strategia della rete, che contribuisca a sviluppare la prevenzione della criminalità a livello dell'Unione;

d)

l'adozione e la garanzia della realizzazione del programma di lavoro della rete;

e)

l'adozione di una relazione annuale sulle attività della rete.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta all'unanimità il proprio regolamento interno che include, tra l'altro, le disposizioni sulla nomina e la durata del mandato del presidente e dei membri del comitato esecutivo, sulle modalità di decisione del consiglio di amministrazione, sul regime linguistico, sui compiti, l'organizzazione e le risorse del segretariato e sulle modalità amministrative della cooperazione con altre strutture di cui all'articolo 8.

4.   Il segretariato assiste il consiglio di amministrazione, è operativo a titolo permanente, a beneficio totale della rete, nel rispetto della riservatezza richiesta e ha i seguenti compiti:

a)

fornire supporto amministrativo e generale per la preparazione di riunioni, seminari e conferenze; redigere la relazione annuale e il programma di lavoro, sostenere l'attuazione del programma di lavoro e fungere da punto focale per la comunicazione con i membri della rete;

b)

svolgere una funzione di analisi e di supporto per individuare l'attività di ricerca in corso nel settore della prevenzione della criminalità e le relative informazioni utili per la rete;

c)

assumere la responsabilità generale di ospitare, sviluppare e aggiornare il sito web della rete.

5.   Ogni rappresentante nazionale promuove le attività della rete a livello nazionale e locale e facilita la fornitura, l'aggiornamento e lo scambio di materiale relativo alla prevenzione della criminalità tra il relativo Stato membro e la rete.

6.   I punti di contatto assistono i rappresentanti nazionali nello scambio di informazioni e competenze sulla prevenzione della criminalità a livello nazionale nell'ambito della rete.

7.   Il segretariato riferisce al presidente e al comitato esecutivo, che ne controllano l'operato.

8.   Gli Stati membri sono responsabili del finanziamento della rete e delle sue attività. Tramite il consiglio di amministrazione, gli Stati membri cooperano per assicurare il finanziamento efficiente in termini di costi della rete e delle sue attività.

9.   Il paragrafo 8 non osta alla possibilità di chiedere ed ottenere un sostegno finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 7

Riunioni del consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta per semestre su convocazione del presidente.

Articolo 8

Cooperazione con altre strutture

La rete può cooperare con altre strutture competenti in materia di prevenzione della criminalità qualora sia pertinente al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Articolo 9

Valutazione

La Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione in merito alle attività della rete concentrandosi in particolare sull'efficienza dei lavori della rete e del segretariato, tenendo debito conto dell'interazione tra la rete ed altri soggetti pertinenti entro 30 novembre 2012. In base ai risultati di tale valutazione sono individuate eventuali opportunità che potrebbero essere realizzate ad esempio trasferendo il segretariato ad un'agenzia esistente.

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2001/427/GAI è abrogata.

Articolo 11

Decorrenza degli effetti

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)   GU C 222 del 15.9.2009, pag. 2.

(2)   GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.

(3)   GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

8.12.2009   

IT

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L 321/47


REGOLAMENTO (UE) N. 1195/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

43,8

MA

40,6

TR

61,8

ZZ

48,7

0707 00 05

MA

49,3

TR

75,7

ZZ

62,5

0709 90 70

MA

41,0

TR

115,8

ZZ

78,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

50,6

TR

64,6

ZA

48,5

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

132,8

HR

67,9

IL

68,7

TR

77,1

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

74,9

ZZ

74,9

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

83,6

MK

20,3

US

90,6

ZA

106,2

ZZ

87,9

0808 20 50

CN

36,7

US

213,0

ZZ

124,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


8.12.2009   

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L 321/49


REGOLAMENTO (UE) N. 1196/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2009

che vieta la pesca dello scorfano nella zona NAFO, divisione 3M, da parte di navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), in particolare per taluni stock ittici della zona NAFO, fissa i contingenti per il 2009.

(2)

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi comunitarie e di navi di altre parti contraenti hanno esaurito il TAC (totale ammissibile di catture) assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock, conformemente alla nota 1 del citato regolamento, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il TAC assegnato per il 2009 alle parti contraenti della NAFO di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si considera esaurito.

Articolo 2

Divieti

È vietata la pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in esso immatricolate. Sono inoltre vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle catture provenienti da tale stock effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per la Commissione,

a nome del presidente

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)   GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

02/09/NA

Stato membro

Tutti gli Stati membri

Codice dello stock

RED/N3M.

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

Zona di regolamentazione NAFO, divisione 3.M

Data

23.11.2009


ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

8.12.2009   

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L 321/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

di comune accordo con il presidente eletto della Commissione,

del 4 dicembre 2009

relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione

(2009/903/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, paragrafo 4 e paragrafo 7, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Le circostanze legate al processo di ratifica del trattato di Lisbona hanno fatto sì che la Commissione nominata il 22 novembre 2004 sia rimasta in funzione dopo il 31 ottobre 2009, in attesa che fosse ultimato il processo di nomina della nuova Commissione, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, modificate dal trattato di Lisbona.

(2)

Una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, compresi il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, deve essere nominata fino al 31 ottobre 2014.

(3)

Il Consiglio europeo ha designato José Manuel DURÃO BARROSO come la personalità proposta al Parlamento europeo come presidente della Commissione e il Parlamento europeo ha eletto il candidato designato.

(4)

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, spetta al Consiglio europeo, con l'accordo del presidente della Commissione, nominare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(5)

Il Consiglio deve adottare, di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione fino al 31 ottobre 2014.

(6)

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, terzo comma del trattato sull'Unione europea, il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con José Manuel DURÃO BARROSO, presidente eletto della Commissione, il Consiglio propone di nominare membri della Commissione, fino al 31 ottobre 2014, le seguenti personalità:

 

Joaquín ALMUNIA AMANN

 

László ANDOR

 

Michel BARNIER

 

Dacian CIOLOȘ

 

John DALLI

 

Maria DAMANAKI

 

Karel DE GUCHT

 

Štefan FÜLE

 

Màire GEOGHEGAN-QUINN

 

Johannes HAHN

 

Connie HEDEGAARD

 

Rumiana JELEVA

 

Siim KALLAS

 

Neelie KROES

 

Janusz LEWANDOWSKI

 

Cecilia MALMSTRÖM

 

Günther H. OETTINGER

 

Andris PIEBALGS

 

Janez POTOČNIK

 

Viviane REDING

 

Olli REHN

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Algirdas ŠEMETA

 

Antonio TAJANI

 

Androulla VASSILIOU

Articolo 2

La presente decisione è trasmessa al Parlamento europeo.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

E. BJÖRLING