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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.321.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/895/CE |
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2009/896/CE |
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2009/897/CE |
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2009/898/CE |
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2009/899/CE |
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2009/900/CE |
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2009/901/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE |
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V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom |
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ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA |
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ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA |
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2009/903/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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8.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2009 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2009
che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 8, primo trattino, e l’articolo 16, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (2), i contributi alla produzione sono stati stabiliti nel seguente modo:
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(2) |
L’8 maggio 2008 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, nella quale si afferma che occorre interpretare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1260/2001, nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire la perdita media stimata per tonnellata di prodotto. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato invalidi i regolamenti della Commissione (CE) n. 1762/2003, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002-2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e (CE) n. 1775/2004, del 14 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003-2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero. |
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(3) |
Nella stessa ottica, al fine di calcolare la perdita media stimata per tonnellata di prodotto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, con le ordinanze in data 6 ottobre 2008 nelle cause riunite da C-175/07 a C-184/07 nonché nelle cause C-466/06 e C-200/06, la Corte ha dichiarato invalido il regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero. |
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(4) |
Il metodo dichiarato invalido dalla Corte per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 è stato applicato anche alla campagna 2005-2006. Pertanto, per tale campagna di commercializzazione devono essere fissati nuovi contributi alla produzione dello zucchero in base al nuovo metodo di calcolo. |
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(5) |
Nella sentenza dell’8 maggio 2008 relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, la Corte è giunta alla conclusione che l’esame del regolamento (CE) n. 1837/2002, del 15 ottobre 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001-2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (7), non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità. Per stabilire gli importi dei contributi alla produzione in tale campagna di commercializzazione, è opportuno che la Commissione calcoli la perdita media in base ai quantitativi complessivi di zucchero esportato sotto forma di prodotti trasformati, indipendentemente dall’ammissibilità o meno alle restituzioni. |
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(6) |
Occorre pertanto che la Commissione stabilisca gli importi dei contributi alla produzione, incluso eventualmente un coefficiente per il contributo complementare, facendo uso dello stesso metodo di calcolo utilizzato per la campagna di commercializzazione 2001-2002. |
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(7) |
La stima della perdita complessiva constatata nella campagna di commercializzazione 2002-2003, in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha portato a calcolare il contributo di base e il contributo B in conformità dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo. Il contributo di base è stato fissato al 2 % e il contributo B al 19,962 %. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B e per la campagna di commercializzazione 2002-2003 non è stato necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato. Dall’applicazione del metodo di calcolo indicato al considerando 5 risulta un contributo di base del 2 % e un contributo B del 19,958 %. La perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Per la campagna di commercializzazione 2002-2003, non occorre pertanto stabilire il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato. |
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(8) |
La stima della perdita complessiva in origine constatata per la campagna di commercializzazione 2003-2004 in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha richiesto il calcolo del contributo di base e del contributo B, in conformità dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo. Il contributo di base è stato fissato al 2 % e il contributo B al 27,050 %. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B e per la campagna di commercializzazione 2003-2004 non è stato necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato. Dall’applicazione del metodo di calcolo indicato al considerando 5 risulta un contributo di base del 2 % e un contributo B del 27,169 %. La perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Per la campagna di commercializzazione 2003-2004, non occorre pertanto stabilire il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato. |
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(9) |
In virtù del regolamento (CE) n. 1462/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, recante, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, revisione dell’importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero (8), l’importo massimo del contributo B di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco. In tale campagna di commercializzazione, la stima della perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha portato all’adozione di un importo massimo del 2 % per il contributo di base e del 37,5 % per il contributo B. L’applicazione del metodo di calcolo di cui al considerando 5 non modifica il contributo di base e il contributo B per detta campagna di commercializzazione. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede la riscossione di un contributo complementare qualora la perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento non risulti interamente coperta dal gettito del contributo alla produzione di base e del contributo B. Per la campagna 2004-2005, con il nuovo metodo di calcolo si è stabilito che l’importo della perdita complessiva non coperta ammonta a 125 129 948 EUR. È pertanto necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Per determinare il coefficiente in questione occorre tener conto degli importi dei contributi fissati in eccesso per la campagna 2003-2004, concernenti gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004. |
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(10) |
La stima della perdita complessiva constatata per la campagna di commercializzazione 2005-2006 in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha portato a stabilire il contributo di base all’1,0022 %, in conformità del paragrafo 3 di detto articolo. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e non è stato necessario stabilire un contributo B o un coefficiente relativo a un contributo complementare per la campagna di commercializzazione 2005-2006. Dall’applicazione del metodo di calcolo previsto al considerando 5 risulta che il contributo di base è dello 0,9706 % e un contributo B non è necessario. La perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base e non occorre fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato. |
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(11) |
Occorre pertanto rettificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007. |
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(12) |
Ai fini della certezza del diritto, le rettifiche proposte si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da rettificare. |
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(13) |
Ai fini della certezza del diritto e per garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri, occorre stabilire una data comune a decorrere dalla quale è opportuno che i contributi rettificati in conformità del presente regolamento siano stabiliti a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (9). |
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(14) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli ha formulato un parere sfavorevole alle misure previste dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1762/2003 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002-2003 sono fissati a:
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a) |
12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; |
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b) |
126,113 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B; |
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c) |
5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B; |
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d) |
55,082 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B; |
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e) |
12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B; |
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f) |
126,113 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.». |
Articolo 2
Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1775/2004 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2003-2004 sono fissati a:
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a) |
12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; |
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b) |
171,679 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B; |
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c) |
5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B; |
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d) |
73,310 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B; |
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e) |
12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B; |
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f) |
171,679 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.» |
Articolo 3
Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004-2005 sono fissati a:
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a) |
12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; |
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b) |
236,963 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B; |
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c) |
5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B; |
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d) |
99,424 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B; |
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e) |
12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B; |
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f) |
236,963 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B. |
Articolo 2
Per la campagna di commercializzazione 2004-2005, il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato a 0,25466 per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e a 0,14911 per gli altri Stati membri.»
Articolo 4
Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 164/2007 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005-2006 sono fissati a:
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a) |
6,133 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; |
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b) |
2,726 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B; |
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c) |
6,133 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B.» |
Articolo 5
La data di liquidazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, dei contributi rettificati in conformità del presente regolamento, è al più tardi l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dall’8 ottobre 2003.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 15 ottobre 2004.
L’articolo 3 si applica a decorrere dal 18 ottobre 2005.
L’articolo 4 si applica a decorrere dal 23 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato abrogato e sostituito a partire dalla campagna di commercializzazione 2006-2007 dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, poi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Il regolamento (CE) n. 314/2002 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39).
(3) GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 4.
(4) GU L 316 del 15.10.2004, pag. 64.
(5) GU L 271 del 15.10.2005, pag. 12.
(6) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 17.
(7) GU L 278, del 16.10.2002, pag. 13.
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8.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2009 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione, in particolare introdurre la definizione del concetto di sede principale di attività; per migliorare il contenuto del certificato di ammissione in servizio/autorizzazione «modulo AESA 1» e rivedere le disposizioni in materia di permesso di volo. |
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(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (2). |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi (3) dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «'l'Agenzia») conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere e), f), g) e h): «e) “sede principale di attività”: la sede centrale o la sede legale dell'impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento; f) “articolo”: qualsiasi parte o pertinenza idonea all'impiego in aeromobili civili; g) “ETSO”: European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall'Agenzia al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto; h) “EPA”: European Part Approval. Lo «European Part Approval» significa che l'articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»; |
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2) |
all'articolo 3, paragrafo 5, il riferimento «21A.112» è sostituito da «21A.112A»; |
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3) |
all'articolo 5 è aggiunto il seguente punto 5: «5. In deroga al paragrafo 1, le imprese di produzione approvate in conformità della sezione A dei capitoli F e G dell'allegato (parte-21) al presente regolamento, possono continuare a rilasciare certificati di messa in servizio o dichiarazioni di conformità utilizzando il modulo 1 AESA, primo rilascio, come stabilito all'appendice I dell'allegato (parte-21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, fino al 28 settembre 2010.»; |
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4) |
l'allegato (parte-21) è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1
(2) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.
(3) Parere 03/2006 sulle modifiche editoriali, parere 05/2006 sulla sede principale di attività, parere 06/2008 sul formulario 1 dell'EASA, parere 04/2007 sul permesso di volo.
ALLEGATO
L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:
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1) |
l'indice è così sostituito: « Indice
SEZIONE A — REQUISITI TECNICI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA
CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE
SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI (CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE (CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI (CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE APPENDICI — MODULI AESA»; |
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2) |
il titolo della sezione A è sostituito dal seguente: « SEZIONE A REQUISITI TECNICI»; |
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3) |
al punto 21.A.14(b), il punto 5 è sostituito dal seguente:
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4) |
al punto 21A.35(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:
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5) |
il punto 21A.112 è sostituito dal seguente: «21A.112A Ammissibilità Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione supplementare ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche (“imprese”) che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21A.112B.»; |
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6) |
al punto 21.A.124(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:
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|
7) |
il punto 21A.125 è sostituito dal seguente: «21A.125A Rilascio di un'autorizzazione a procedere L'Autorità competente rilascerà al richiedente un'autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:
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8) |
al punto 21A.125B(c), il riferimento «21B.143» è sostituito da «21B.125»; |
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9) |
il punto 21A.126 è così modificato:
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10) |
al punto 21A.127(a), «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»; |
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11) |
al punto 21A.128, «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»; |
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12) |
il punto 21A.165 è così modificato:
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13) |
al punto 21A.174(b)3(ii), «21A.184(c)» è sostituito da «21B.327(c)»; |
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14) |
il punto 21A.183 è soppresso; |
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15) |
il punto 21A.184 è soppresso; |
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16) |
il punto 21A.205 è soppresso; |
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17) |
al punto 21A.245, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:
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18) |
il punto 21A.263 è così modificato:
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19) |
al punto 21A.265, il paragrafo g) è sostituito dal seguente:
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20) |
al punto 21A.307, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:
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21) |
il punto 21A.432 è sostituito dal seguente: «21A.432A Ammissibilità
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22) |
il punto 21A.601, paragrafo b) è soppresso; |
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23) |
al punto 21A.605(d), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»; |
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24) |
al punto 21A.606, il paragrafo c) è sostituito dal seguente:
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25) |
al punto 21A.609, il paragrafo f) è sostituito dal seguente:
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26) |
il punto 21A.701 è sostituito dal seguente: «21A.701 Campo d'applicazione
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27) |
il punto 21A.703 è sostituito dal seguente: «21A.703 Ammissibilità
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28) |
il punto 21A.710(c) è sostituito dal seguente:
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29) |
il punto 21A.711 è sostituito dal seguente: «21A.711 Rilascio del permesso di volo
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30) |
al punto 21A.723, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:
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31) |
al punto 21A.801, il paragrafo d) è sostituito dal seguente:
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32) |
al punto 21A.804, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:
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33) |
il punto 21B.125 è così modificato: «21B.125 Non conformità
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34) |
al punto 21.B.135(b)2), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»; |
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35) |
il punto 21B.143 è soppresso; |
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36) |
il punto 21B.145 è sostituito dal seguente: «21B.145 Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere
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37) |
il punto 21B.225 è sostituito dal seguente: «21B.225 Non conformità
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38) |
al punto 21B.235, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:
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39) |
il punto 21B.325 è sostituito dal seguente: «21B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità
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40) |
è aggiunto il seguente paragrafo 21B.326: «21B.326 Certificato di aeronavigabilità L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:
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41) |
è aggiunto il seguente paragrafo 21B.327: «21B.327 Certificato di aeronavigabilità limitato
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42) |
il punto 21B.525 è sostituito dal seguente: «21B.525 Rilascio del permesso di volo L'autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio:
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43) |
L' appendice I è sostituita dalla seguente: «Appendice I Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione — Modulo AESA 1 di cui all'allegato (parte 21)
Istruzioni per l'uso del modulo 1 AESA Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l'attenzione all'appendice II dell'allegato I (Parte-M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l'uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione. 1. OGGETTO E USO
2. FORMATO GENERALE
3. COPIE
4. ERRORI SU UN CERTIFICATO
5. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE Campo 1 Autorità competente di approvazione/Stato Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l'Autorità competente è l'Agenzia, indicare solo “AESA”. Campo 2 Intestazione del modulo 1 AESA “CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO 1 AESA” Campo 3 Numero di riferimento del modulo Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell'impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici. Campo 4 Società (nome e indirizzo) Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa di produzione (riferimento al modulo 55 AESA foglio A) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo. Campo 5 Ordine/Contratto/Fattura Per facilitare la tracciabilità dell'acquirente degli elementi, inserire il numero dell'ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi. Campo 6 Elemento Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12. Campo 7 Descrizione Inserire il nome o la descrizione dell'elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell'aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti). Campo 8 Numero della parte Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo. Campo 9 Quantità Indicare il quantitativo di elementi. Campo 10 Numero di serie Se il regolamento richiede che l'elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull'elemento, inserire “n.d.”. Campo 11 Status/Lavoro Inserire o “PROTOTIPO” o “NUOVO”. Inserire “PROTOTIPO” per:
Inserire “NUOVO” per:
Campo 12 Osservazioni Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all'utilizzatore o all'installatore per stabilire l'aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà “Nulla”. Inserire la giustificazione dell'autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati). Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo. Campo 13a Indicare solo uno dei due riquadri:
Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati. Campo 13b Firma autorizzata Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche della autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata. Campo 13c Numero di approvazione/autorizzazione Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente. Campo 13d Nome Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile. Campo 13e Data Inserire la data alla quale il campo 13 è firmato, la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno. Campi 14a-14e Requisiti generali per i campi 14a-14e: Autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato. Responsabilità dell'utente/installatore Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l'installazione e l'uso degli elementi accompagnati dal modulo: “IL PREESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE. SE L'UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN'AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L'AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL'AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1. LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L'AEROMOBILE TORNI A VOLARE.” »; |
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44) |
l'appendice II è sostituita dalla seguente: |
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45) |
L'appendice IV è sostituita dalla seguente: «Appendice IV Certificato di aeronavigabilità limitata — Modulo AESA 24 LOGO dell'autorità competente CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA
Modulo AESA 24 Versione 2 Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti I voli |
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46) |
l'appendice V è sostituita dalla seguente: «Appendice V Certificato di aeronavigabilità — Modulo AESA 25 LOGO dell'autorità competente CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ
Modulo AESA 25 Versione 2 Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti i voli |
|||||||||||||||||||||||||||||||
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47) |
l'appendice VII è sostituita dalla seguente: «Appendice VII Dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo AESA 52
Modulo AESA 52 Versione 2 Istruzioni per l'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo 52 AESA 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. GENERALITÀ
3. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE
Campo 1 Inserire il nome dello Stato di produzione. Campo 2 Autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità. Campo 3 In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Tranne nel caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico. Campo 4 Il nome e l'indirizzo completi dell'impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo. Campo 5 Descrizione completa del tipo di aeromobile come viene definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Campo 6 Numeri di riferimento del certificato di omologazione per l'aeromobile in oggetto. Campo 7 Se l'aeromobile è registrato, tale marca sarà la marca di registrazione. Se l'aeromobile non è registrato si adotterà una marca che venga accettata dalla autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dalla autorità competente di un paese terzo. Campo 8 Il numero di identificazione assegnato dal costruttore a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come numero di serie del fabbricante o del costruttore. Campo 9 Descrizione completa del tipo di motore e dell'elica come vengono definiti nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Deve figurare anche il numero di identificazione del costruttore e la relativa ubicazione. Campo 10 Modifiche di progettazione approvate alla definizione dell'aeromobile. Campo 11 Elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili ed una dichiarazione di conformità, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile inclusi prodotti e parti installati, pertinenze ed equipaggiamenti. Indicare eventuali termini imposti per la conformità. Campo 12 Indicare deviazioni approvate non intenzionali dal progetto omologato indicate talvolta come concessioni, divergenze o non conformità. Campo 13 Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate. Campo 14 Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sulla aeronavigabilità dell'aeromobile. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: “NULLA”. Campo 15 Inserire “Certificato di aeronavigabilità” o “Certificato di aeronavigabilità limitata” o per il Certificato di aeronavigabilità richiesto. Campo 16 In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore. Campo 17 La validità della dichiarazione di conformità dipende dalla completa compilazione di tutti i campi del modulo. Copia della relazione della prova di volo, assieme a eventuali difetti registrati e particolari di correzioni, deve essere conservata in archivio dal titolare della approvazione di impresa di costruzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l'ingegnere che hanno effettuato la prova di volo. Le prove di volo effettuate sono quelle definite al sistema di controllo della qualità, stabilito al punto 21A.139, in particolare 21A.139(b)(1)(vi), per garantire che l'aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento. L'elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento di questa dichiarazione devono essere conservati in archivio dal titolare dell'approvazione di impresa di produzione. Campo 18 La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata a farlo dal titolare dell'approvazione di produzione in conformità al punto 21A.145(d). Non utilizzare timbri di gomma per la firma. Campo 19 Il nome della persona che firma il certificato deve essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile. Campo 20 Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità. Campo 21 Indicare il riferimento dell'autorizzazione dell'autorità competente.»; |
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48) |
l'appendice IX è sostituita dalla seguente: «Appendice IX Certificati di approvazione dell'impresa di produzione di cui al capitolo G dell'allegato (parte 21) — Modulo 55 AESA
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49) |
l'appendice X è sostituita dalla seguente: «Appendice X Autorizzazione a procedere — Modulo AESA 65 di cui all'allegato (parte 21), capitolo F
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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8.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/36 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2009
sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano
(2009/895/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 111, paragrafo 3,
vista la raccomandazione della Commissione,
previa consultazione della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Dalla data d’introduzione dell’euro la Comunità ha competenza per le questioni monetarie e valutarie. |
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(2) |
Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario. |
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(3) |
La Repubblica italiana, per conto della Comunità, ha concluso il 29 dicembre 2000 una convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano. |
|
(4) |
Nelle conclusioni del 10 febbraio 2009, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il funzionamento degli accordi monetari vigenti e a considerare l’eventuale incremento dei massimali di emissione di monete. |
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(5) |
La Commissione, nella comunicazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano, ha riconosciuto la necessità di modificare la convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano nella forma attualmente vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra la Comunità e i paesi che hanno sottoscritto accordi monetari. |
|
(6) |
La convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano dovrebbe pertanto essere rinegoziata quanto prima, affinché il nuovo regime entri in vigore il 1o gennaio 2010 insieme alle nuove norme sulle modalità d’introduzione delle monete in euro stabilite dalla raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, sugli orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (1), approvata dal Consiglio nelle conclusioni del 10 febbraio 2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica italiana notifica allo Stato della Città del Vaticano la necessità di modificare quanto prima la vigente convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano (la «convenzione») e propone di rinegoziare le disposizioni pertinenti della convenzione.
Articolo 2
In sede di rinegoziazione della convenzione con lo Stato della Città del Vaticano, la Comunità persegue le seguenti modifiche:
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a) |
la convenzione è conclusa tra la Comunità e lo Stato della Città del Vaticano. Il testo della convenzione è una versione codificata della convenzione vigente con l’inclusione delle modifiche; |
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b) |
lo Stato della Città del Vaticano s’impegna ad adottare le opportune misure, mediante la trasposizione diretta o eventuali azioni equivalenti, per applicare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, prevenzione della frode e contraffazione di mezzi di pagamento in contanti e diversi dai contanti. Esso si impegna altresì ad adottare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria se e qualora sia creato un settore bancario nello Stato della Città del Vaticano; |
|
c) |
il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro del Vaticano è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa, intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete del Vaticano siano oggetto di un’eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse nell’anno n-1 nella Repubblica italiana per il numero di abitanti dello Stato della Città del Vaticano. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, la convenzione fissa al 51 % la proporzione minima delle monete in euro del Vaticano da introdurre al loro valore facciale; |
|
d) |
per controllare i progressi compiuti nell’attuazione della convenzione è istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE, ed ha la possibilità di rivedere ogni anno la parte fissa del massimale per tenere conto dell’inflazione e dell’evoluzione del mercato delle monete da collezione. Esso esamina ogni cinque anni l’adeguamento della proporzione minima delle monete da introdurre al loro valore facciale e può decidere di aumentare tale proporzione. Esso adotta le proprie decisioni all’unanimità e si dota di un regolamento interno; |
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e) |
le monete in euro dello Stato della Città del Vaticano sono coniate dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Lo Stato della Città del Vaticano ha tuttavia la possibilità di concludere un contratto, con l’accordo del comitato misto, con un’altra zecca dell’Unione europea che conia monete in euro. Ai fini dell’approvazione del volume di emissione da parte della BCE, il volume delle monete emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume delle monete emesse dalla Repubblica italiana; |
|
f) |
la Corte di giustizia delle Comunità europee è l’organo prescelto per risolvere le controversie che possono derivare dall’applicazione della convenzione. |
Se la Comunità o lo Stato della Città del Vaticano ritiene che l’altra parte non abbia adempiuto ad un obbligo stabilito dalla convenzione monetaria, può adire la Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti, che adotteranno le opportune misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte di giustizia nella medesima sentenza. Qualora la Comunità o il Vaticano non adottino le opportune misure per conformarsi alla sentenza entro il periodo prescritto, l’altra parte può porre immediatamente fine alla convenzione.
Articolo 3
I negoziati con lo Stato della Città del Vaticano sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Repubblica italiana e la Commissione sono legittimate a siglare la convenzione per conto della Comunità. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati e l’accordo della medesima è richiesto nelle materie che rientrano nella sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario (CEF) affinché esprima il proprio parere al riguardo.
Articolo 4
Una volta siglata la convenzione, la Commissione è legittimata a concludere la stessa per conto della Comunità, a meno che il CEF o la BCE non ritengano che la convenzione debba essere sottoposta al Consiglio.
Articolo 5
La Repubblica italiana, la Commissione e la BCE sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BJÖRKLUND
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8.12.2009 |
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L 321/38 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/896/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»). |
|
(2) |
L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2009/478/CE del Consiglio (2). |
|
(3) |
È opportuno approvare l'accordo. |
|
(4) |
L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato. |
|
(5) |
Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo (4).
Articolo 3
La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall’articolo 6 dell’accordo.
Articolo 4
La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4 dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 1.
(3) Per il testo dell'accordo cfr. GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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8.12.2009 |
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L 321/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/897/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»). |
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(2) |
L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2009/481/CE del Consiglio (2). |
|
(3) |
È opportuno approvare l'accordo. |
|
(4) |
L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato. |
|
(5) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo (4).
Articolo 3
La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall’articolo 6 dell’accordo.
Articolo 4
La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4 dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 23.
(3) Per il testo dell'accordo cfr. GU L 169 del 30.6.2009, pag. 24.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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8.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/40 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/898/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»). |
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(2) |
L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2009/479/CE del Consiglio (2). |
|
(3) |
È opportuno approvare l'accordo. |
|
(4) |
L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato. |
|
(5) |
Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo (4).
Articolo 3
La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall’articolo 6 dell’accordo.
Articolo 4
La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4 dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 9.
(3) Per il testo dell'accordo cfr. GU L 169 del 30.6.2009, pag. 10.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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8.12.2009 |
IT |
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L 321/41 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/899/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»). |
|
(2) |
L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio 2009/480/CE (2). |
|
(3) |
È opportuno approvare l'accordo. |
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(4) |
L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione di tale regolamento interno. |
|
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Articolo 3
La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall’articolo 6 dell’accordo.
Articolo 4
La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 16.
(3) Per il testo dell'accordo si veda GU L 169 del 30.6.2009, pag. 17.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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8.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/42 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/900/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»). |
|
(2) |
L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio 2009/482/CE (2). |
|
(3) |
È opportuno approvare l'accordo. |
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(4) |
L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione di tale regolamento interno. |
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(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (4).
Articolo 3
La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.
Articolo 4
La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 30.
(3) Per il testo dell'accordo si veda GU L 169 del 30.6.2009, pag. 31.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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8.12.2009 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/43 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/901/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo»). |
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(2) |
L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità, il 28 maggio 2009 ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2009/483/CE (2) del Consiglio. |
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(3) |
È opportuno approvare l'accordo. |
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(4) |
L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato. |
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(5) |
Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo (4).
Articolo 3
La Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, nel comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.
Articolo 4
La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 dell'accordo.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 37.
(3) Per il testo dell'accordo cfr. GU L 169 del 30.6.2009, pag. 38.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE
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8.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/44 |
DECISIONE 2009/902/GAI DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Ungheria, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1),
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha concluso che era necessario sviluppare misure di prevenzione della criminalità, scambiare migliori prassi e rafforzare la rete delle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra le organizzazioni nazionali impegnate in tale settore, precisando che le priorità per tale cooperazione potrebbero essere, innanzi tutto, la delinquenza giovanile, la criminalità urbana e la criminalità connessa alla droga. A tal fine si auspicava un esame della possibilità di un programma finanziato dalla Comunità. |
|
(2) |
A norma della raccomandazione n. 6 della strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio relativa alla prevenzione e al controllo della criminalità organizzata (2), il Consiglio dev'essere opportunamente assistito da esperti qualificati in materia di prevenzione della criminalità, quali i punti focali nazionali, o mediante la costituzione di una rete di esperti appartenenti alle organizzazioni nazionali incaricate della prevenzione della criminalità. |
|
(3) |
La decisione 2001/427/GAI del Consiglio ha istituito la rete europea di prevenzione della criminalità (3). |
|
(4) |
Una valutazione esterna della rete europea di prevenzione della criminalità, effettuata nel 2008-2009, ha individuato possibilità di consolidamento della rete che sono state accettate dal consiglio di amministrazione della REPC e che rendono necessaria l'abrogazione della decisione 2001/427/GAI e la sua sostituzione con una nuova decisione del Consiglio relativa alla rete. |
|
(5) |
La valutazione ha individuato la necessità di un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti nazionali nelle attività della rete. |
|
(6) |
Per consolidare la rete è necessaria una serie di modifiche, ivi comprese le modifiche delle disposizioni relative ai punti di contatto, al segretariato, alla struttura del consiglio di amministrazione e alle sue funzioni, inclusa la nomina del presidente. |
|
(7) |
Le modifiche relative alla composizione della rete dovrebbero essere efficaci ed efficienti in termini di costi, in base alle precedenti esperienze degli Stati membri in materia di finanziamento ed espletamento delle attività di segretariato e delle altre attività della rete. Il consiglio di amministrazione dovrebbe cooperare maggiormente per esplorare e sfruttare appieno le possibilità di finanziamento mediante il bilancio generale dell'Unione europea. Ciò potrebbe essere realizzato sulla base di partenariati quadro o includendo la rete nell'elenco degli organismi riconosciuti in situazione di monopolio del pertinente programma di finanziamento. |
|
(8) |
Le altre disposizioni dovrebbero essere basate sulla decisione 2001/427/GAI, |
DECIDE:
Articolo 1
Istituzione
È istituita una rete europea di prevenzione della criminalità (in appresso «la rete»). Essa succede alla rete europea di prevenzione della criminalità istituita con la decisione 2001/427/GAI.
Articolo 2
Oggetto
1. La rete contribuisce a sviluppare i vari aspetti della prevenzione della criminalità a livello dell'Unione, tenendo conto della strategia dell'Unione Europea in materia di prevenzione della criminalità, e fornisce sostegno alle azioni di prevenzione della criminalità a livello nazionale e locale.
2. La prevenzione della criminalità comprende tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, sia quantitativamente che qualitativamente, scoraggiando le attività criminali direttamente o mediante il ricorso a politiche e azioni intese a ridurre il potenziale criminoso e a limitarne le cause. Essa include l'azione dei governi, delle autorità competenti, delle istituzioni giudiziarie del settore penale, delle autorità locali e delle associazioni specializzate che hanno istituito in Europa, del settore privato e del volontariato, dei ricercatori e del pubblico, con il sostegno dei mezzi di comunicazione.
Articolo 3
Struttura e composizione
1. La rete è composta da un consiglio di amministrazione e da un segretariato, così come dai punti di contatto che possono essere designati da ciascuno Stato membro.
2. Il consiglio di amministrazione è composto dai rappresentanti nazionali, con un presidente e un comitato esecutivo.
3. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante nazionale e può nominare un supplente.
4. Il presidente è nominato tra i rappresentanti nazionali.
5. Il comitato esecutivo è guidato dal presidente ed è composto da un massimo di altri sei membri del consiglio di amministrazione e da un rappresentante designato dalla Commissione.
Articolo 4
Funzioni della rete
La rete, in particolare:
|
a) |
facilita la cooperazione, i contatti e gli scambi d'informazioni e di esperienze tra gli operatori nel settore della prevenzione della criminalità; |
|
b) |
raccoglie, valuta e comunica le informazioni basate su elementi di valutazione, incluse le buone prassi sulle azioni di prevenzione in atto; |
|
c) |
organizza conferenze, in particolare una conferenza annuale sulle migliori prassi, ed altre attività, compreso il premio annuale europeo per la prevenzione della criminalità, intese a raggiungere gli obiettivi della rete e a condividerne ampiamente i risultati; |
|
d) |
fornisce la necessaria consulenza al Consiglio e alla Commissione; |
|
e) |
riferisce ogni anno al Consiglio sulle sue attività tramite il consiglio di amministrazione e le competenti strutture operative. Il Consiglio è invitato ad approvare la relazione e a trasmetterla al Parlamento europeo; |
|
f) |
sviluppa ed attua un programma di lavoro basato su una strategia chiaramente definita che tenga conto dell'identificazione delle pertinenti minacce della criminalità e della maniera di farvi fronte. |
Articolo 5
Scambio di informazioni
Per raggiungere i suoi obiettivi la rete:
|
a) |
privilegia un approccio pluridisciplinare; |
|
b) |
si tiene in stretto rapporto, tramite i rappresentanti nazionali e i punti di contatto, con gli organismi incaricati della prevenzione della criminalità, con le autorità locali, con i partenariati locali e con la società civile, nonché con gli istituti di ricerca e le organizzazioni non governative degli Stati membri; |
|
c) |
crea e tiene aggiornato il proprio sito web contenente le relazioni periodiche e qualsiasi altra informazione utile, in particolare una raccolta delle migliori prassi; |
|
d) |
si adopera per utilizzare e promuovere i risultati dei progetti pertinenti per la prevenzione della criminalità finanziati nell'ambito dei programmi dell'Unione. |
Articolo 6
Responsabilità
1. Il Comitato esecutivo sostiene il presidente per assicurare, tra l'altro:
|
a) |
l'elaborazione della strategia della rete che è approvata dal consiglio di amministrazione; |
|
b) |
l'efficace funzionamento del consiglio di amministrazione, e |
|
c) |
l'elaborazione e l'esecuzione del programma di lavoro. |
2. Tra le funzioni del consiglio di amministrazione rientrano:
|
a) |
la garanzia del corretto funzionamento della rete conformemente alla presente decisione, comprese le decisioni sull'organizzazione pratica delle attività del segretariato; |
|
b) |
l'elaborazione e l'adozione del regolamento finanziario; |
|
c) |
l'approvazione della strategia della rete, che contribuisca a sviluppare la prevenzione della criminalità a livello dell'Unione; |
|
d) |
l'adozione e la garanzia della realizzazione del programma di lavoro della rete; |
|
e) |
l'adozione di una relazione annuale sulle attività della rete. |
3. Il consiglio di amministrazione adotta all'unanimità il proprio regolamento interno che include, tra l'altro, le disposizioni sulla nomina e la durata del mandato del presidente e dei membri del comitato esecutivo, sulle modalità di decisione del consiglio di amministrazione, sul regime linguistico, sui compiti, l'organizzazione e le risorse del segretariato e sulle modalità amministrative della cooperazione con altre strutture di cui all'articolo 8.
4. Il segretariato assiste il consiglio di amministrazione, è operativo a titolo permanente, a beneficio totale della rete, nel rispetto della riservatezza richiesta e ha i seguenti compiti:
|
a) |
fornire supporto amministrativo e generale per la preparazione di riunioni, seminari e conferenze; redigere la relazione annuale e il programma di lavoro, sostenere l'attuazione del programma di lavoro e fungere da punto focale per la comunicazione con i membri della rete; |
|
b) |
svolgere una funzione di analisi e di supporto per individuare l'attività di ricerca in corso nel settore della prevenzione della criminalità e le relative informazioni utili per la rete; |
|
c) |
assumere la responsabilità generale di ospitare, sviluppare e aggiornare il sito web della rete. |
5. Ogni rappresentante nazionale promuove le attività della rete a livello nazionale e locale e facilita la fornitura, l'aggiornamento e lo scambio di materiale relativo alla prevenzione della criminalità tra il relativo Stato membro e la rete.
6. I punti di contatto assistono i rappresentanti nazionali nello scambio di informazioni e competenze sulla prevenzione della criminalità a livello nazionale nell'ambito della rete.
7. Il segretariato riferisce al presidente e al comitato esecutivo, che ne controllano l'operato.
8. Gli Stati membri sono responsabili del finanziamento della rete e delle sue attività. Tramite il consiglio di amministrazione, gli Stati membri cooperano per assicurare il finanziamento efficiente in termini di costi della rete e delle sue attività.
9. Il paragrafo 8 non osta alla possibilità di chiedere ed ottenere un sostegno finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
Articolo 7
Riunioni del consiglio
Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta per semestre su convocazione del presidente.
Articolo 8
Cooperazione con altre strutture
La rete può cooperare con altre strutture competenti in materia di prevenzione della criminalità qualora sia pertinente al raggiungimento dei suoi obiettivi.
Articolo 9
Valutazione
La Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione in merito alle attività della rete concentrandosi in particolare sull'efficienza dei lavori della rete e del segretariato, tenendo debito conto dell'interazione tra la rete ed altri soggetti pertinenti entro 30 novembre 2012. In base ai risultati di tale valutazione sono individuate eventuali opportunità che potrebbero essere realizzate ad esempio trasferendo il segretariato ad un'agenzia esistente.
Articolo 10
Abrogazione
La decisione 2001/427/GAI è abrogata.
Articolo 11
Decorrenza degli effetti
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) GU C 222 del 15.9.2009, pag. 2.
V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom
ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA
|
8.12.2009 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/47 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1195/2009 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 8 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2009.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
43,8 |
|
MA |
40,6 |
|
|
TR |
61,8 |
|
|
ZZ |
48,7 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
49,3 |
|
TR |
75,7 |
|
|
ZZ |
62,5 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
41,0 |
|
TR |
115,8 |
|
|
ZZ |
78,4 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
70,4 |
|
MA |
50,6 |
|
|
TR |
64,6 |
|
|
ZA |
48,5 |
|
|
ZZ |
58,5 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
73,0 |
|
ZZ |
73,0 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
132,8 |
|
HR |
67,9 |
|
|
IL |
68,7 |
|
|
TR |
77,1 |
|
|
ZZ |
86,6 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
74,9 |
|
ZZ |
74,9 |
|
|
0808 10 80 |
AU |
161,8 |
|
CA |
65,1 |
|
|
CN |
83,6 |
|
|
MK |
20,3 |
|
|
US |
90,6 |
|
|
ZA |
106,2 |
|
|
ZZ |
87,9 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
36,7 |
|
US |
213,0 |
|
|
ZZ |
124,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
8.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/49 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1196/2009 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2009
che vieta la pesca dello scorfano nella zona NAFO, divisione 3M, da parte di navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), in particolare per taluni stock ittici della zona NAFO, fissa i contingenti per il 2009. |
|
(2) |
Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi comunitarie e di navi di altre parti contraenti hanno esaurito il TAC (totale ammissibile di catture) assegnato per il 2009. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock, conformemente alla nota 1 del citato regolamento, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il TAC assegnato per il 2009 alle parti contraenti della NAFO di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si considera esaurito.
Articolo 2
Divieti
È vietata la pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in esso immatricolate. Sono inoltre vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle catture provenienti da tale stock effettuate dalle navi suddette.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
ALLEGATO
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N. |
02/09/NA |
|
Stato membro |
Tutti gli Stati membri |
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Codice dello stock |
RED/N3M. |
|
Specie |
Scorfani (Sebastes spp.) |
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Zona |
Zona di regolamentazione NAFO, divisione 3.M |
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Data |
23.11.2009 |
ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA
|
8.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/51 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
di comune accordo con il presidente eletto della Commissione,
del 4 dicembre 2009
relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione
(2009/903/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, paragrafo 4 e paragrafo 7, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le circostanze legate al processo di ratifica del trattato di Lisbona hanno fatto sì che la Commissione nominata il 22 novembre 2004 sia rimasta in funzione dopo il 31 ottobre 2009, in attesa che fosse ultimato il processo di nomina della nuova Commissione, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, modificate dal trattato di Lisbona. |
|
(2) |
Una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, compresi il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, deve essere nominata fino al 31 ottobre 2014. |
|
(3) |
Il Consiglio europeo ha designato José Manuel DURÃO BARROSO come la personalità proposta al Parlamento europeo come presidente della Commissione e il Parlamento europeo ha eletto il candidato designato. |
|
(4) |
Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, spetta al Consiglio europeo, con l'accordo del presidente della Commissione, nominare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. |
|
(5) |
Il Consiglio deve adottare, di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione fino al 31 ottobre 2014. |
|
(6) |
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, terzo comma del trattato sull'Unione europea, il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Di comune accordo con José Manuel DURÃO BARROSO, presidente eletto della Commissione, il Consiglio propone di nominare membri della Commissione, fino al 31 ottobre 2014, le seguenti personalità:
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Joaquín ALMUNIA AMANN |
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László ANDOR |
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Michel BARNIER |
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Dacian CIOLOȘ |
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John DALLI |
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Maria DAMANAKI |
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Karel DE GUCHT |
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Štefan FÜLE |
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Màire GEOGHEGAN-QUINN |
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Johannes HAHN |
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Connie HEDEGAARD |
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Rumiana JELEVA |
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Siim KALLAS |
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Neelie KROES |
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Janusz LEWANDOWSKI |
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Cecilia MALMSTRÖM |
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Günther H. OETTINGER |
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Andris PIEBALGS |
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Janez POTOČNIK |
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Viviane REDING |
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Olli REHN |
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Maroš ŠEFČOVIČ |
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Algirdas ŠEMETA |
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Antonio TAJANI |
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Androulla VASSILIOU |
Articolo 2
La presente decisione è trasmessa al Parlamento europeo.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
E. BJÖRLING