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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.313.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/855/CE |
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Commissione |
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2009/856/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MA |
36,9 |
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MK |
52,7 |
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TR |
63,4 |
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ZZ |
51,0 |
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|
0707 00 05 |
MA |
52,9 |
|
TR |
77,3 |
|
|
ZZ |
65,1 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
33,4 |
|
TR |
123,8 |
|
|
ZZ |
78,6 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
67,9 |
|
ZZ |
67,9 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
49,3 |
|
HR |
60,9 |
|
|
MA |
63,0 |
|
|
TR |
79,9 |
|
|
ZZ |
63,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
64,7 |
|
TR |
68,1 |
|
|
ZZ |
66,4 |
|
|
0808 10 80 |
AU |
142,2 |
|
CA |
105,6 |
|
|
CN |
108,9 |
|
|
MK |
22,6 |
|
|
US |
95,7 |
|
|
XS |
24,5 |
|
|
ZA |
125,2 |
|
|
ZZ |
89,2 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
57,1 |
|
TR |
91,0 |
|
|
US |
163,7 |
|
|
ZZ |
103,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2009 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), in particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), in particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (3), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (4), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le direttive 89/665/CEE and 92/13/CEE, modificate dalla direttiva 2007/66/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (5), consentono agli Stati membri di stabilire una riduzione dei termini per chiedere la privazione di effetti di un contratto pubblico, qualora l’ente aggiudicatore o l’amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di aggiudicazione di appalto a norma rispettivamente della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE, senza aver precedentemente pubblicato il bando di gara, a condizione che nell’avviso di aggiudicazione di appalto venga indicata la motivazione della decisione di aggiudicare lo stesso senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(2) |
I modelli di formulari per gli avvisi di aggiudicazione di appalti sono riportati negli allegati III e VI del regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE (6). Al fine di garantire la piena efficacia delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, quali modificate dalla direttiva 2007/66/CE, è opportuno adeguare i modelli di formulari per tali avvisi in modo che gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici possano includervi la motivazione di cui all’articolo 2 septies delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE. |
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(3) |
Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE prevedono l’utilizzo dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante al fine di garantire su base volontaria la trasparenza prima dell’aggiudicazione dell’appalto. È necessario definire un modello di formulario per tale avviso. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1564/2005 di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1564/2005 è modificato come segue:
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1) |
Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici»; |
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2) |
dopo la prima citazione sono inserite le seguenti basi giuridiche: «vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (*1), in particolare l’articolo 3 bis, vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (*2), in particolare l’articolo 3 bis, |
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3) |
è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui all’articolo 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e al più tardi dal 21 dicembre 2009, i modelli di formulari che figurano nell’allegato XIV del presente regolamento. |
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4) |
l’allegato III è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento; |
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5) |
l’allegato VI è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento; |
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6) |
il testo dell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.
(2) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.
(3) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
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28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2008/433/CE della Commissione, del 10 giugno 2008, che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali (2), è stata adottata per proteggere la sanità pubblica a seguito della constatazione nell'aprile 2008 di elevati livelli di paraffina minerale nell'olio di girasole proveniente dall'Ucraina. |
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(2) |
Le autorità ucraine hanno informato i servizi della Commissione dell'instaurazione di un adeguato sistema di controllo in grado di certificare che tutte le partite di olio di girasole destinate all'esportazione nella Comunità europea non contengano livelli di oli minerali tali da rendere l'olio di girasole inidoneo al consumo umano. |
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(3) |
Le particolarità di questo sistema di controllo e di certificazione sono state valutate dai servizi della Commissione e dagli Stati membri e discusse durante la riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 giugno 2008. Si è concluso che tale sistema di controllo e di certificazione poteva essere accettato. |
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(4) |
L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea ha effettuato un'ispezione in Ucraina dal 16 al 24 settembre 2008 al fine di valutare i sistemi in funzione per il controllo della contaminazione da olio minerale dell'olio di girasole destinato ad essere esportato nella Comunità (3). Il gruppo d'ispettori è giunto alla conclusione che le autorità ucraine hanno introdotto il nuovo sistema di controllo ufficiale per evitare la presenza di olio minerale nell'olio di girasole destinato alla Comunità e che detto sistema offre garanzie sufficienti a tal fine. Tuttavia, questi risultati hanno dimostrato che la ricerca effettuata dalle autorità ucraine non aveva rivelato la fonte della contaminazione a causa della mancanza di un campionamento ufficiale e del relativo follow-up. |
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(5) |
Tenuto conto del livello di rischio e conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2008/433/CE, gli Stati membri hanno controllato tutte le partite di olio di girasole originario dell'Ucraina per accertare che esse non contenessero un livello inaccettabile di olio minerale e che le informazioni figuranti nel certificato richiesto fossero corrette. I risultati di detti controlli attestano l'accuratezza e l'affidabilità del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine. Tutti i risultati analitici hanno confermato l'esattezza dei livelli di olio minerale indicati nel certificato. |
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(6) |
È opportuno stabilire che il campionamento delle partite di olio di girasole per rilevare la presenza di olio minerale deve essere eseguito conformemente alle disposizioni in materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (4) e la norma internazionale ISO 5555:2003 relativa al campionamento degli oli e grassi animali e vegetali. |
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(7) |
Di conseguenza, è opportuno riesaminare gli attuali provvedimenti. Dato che si tratta di modifiche sostanziali e che le disposizioni sono direttamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi, la decisione 2008/433/CE va sostituita dal presente regolamento, che potrebbe essere riesaminato in un secondo tempo sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dagli Stati membri. |
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(8) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d'applicazione
Il presente regolamento si applica all'olio di semi di girasole, greggio e raffinato, classificato al codice NC 1512 11 91 o al codice TARIC 1512 19 90 10 (di seguito «olio di girasole»), originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «paraffina minerale» si intendono gli idrocarburi saturi nell'intervallo C10-C56 da fonti esterne ad eccezione degli alcani C27, C29 e C31 che per l'olio di girasole sono considerati di origine endogena.
Articolo 3
Certificazione e notifica preventiva
1. L'olio di girasole importato nella Comunità non contiene più 50 mg/kg di paraffina minerale.
2. Ciascuna partita di olio di girasole presentata all'importazione è corredata da un certificato conforme all'allegato, che attesta che il prodotto non contiene più di 50 mg/kg di paraffina minerale e da una relazione sui risultati analitici, redatta da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi dell'olio minerale presente nell'olio di girasole, indicando i risultati del campionamento e dell'analisi della presenza di olio minerale, l'incertezza di misura del risultato analitico, nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) del metodo analitico.
3. Il certificato e l'acclusa relazione analitica sono firmati da un rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina.
4. Ogni partita di olio di girasole è contraddistinta da un codice che va indicato nel certificato sanitario, nella relazione analitica contenente i risultati dell'analisi e del campionamento e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.
5. L'analisi di cui al paragrafo 2 deve essere eseguita su un campione, prelevato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 e alla norma internazionale ISO 5555:2003.
6. Almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano al primo punto d'entrata la data e l'ora previste.
Articolo 4
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti di uno Stato membro controllano che ogni partita di olio di girasole presentata all'importazione sia corredata di un certificato e di una relazione analitica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.
Gli Stati membri prelevano su base aleatoria e analizzano per accertare la presenza di paraffina minerale le partite di olio di girasole presentate all'importazione nella Comunità, per garantire che esse non contengano più di 50 mg/kg di paraffina minerale.
Gli Stati membri informano la Commissione tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite nelle quali si riscontra la presenza di paraffina minerale in quantità superiore a 50 mg/kg, tenuto conto dell'incertezza di misura.
2. Tutti i controlli ufficiali prima che siano accettate le partite per l'immissione in libera pratica nella Comunità sono effettuati entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è presentata per essere importata e fisicamente disponibile per essere campionata.
Articolo 5
Frazionamento delle partite
Le partite non sono frazionate fino al completamento dei controlli ufficiali da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 4.
In caso di successivo frazionamento della partita, una copia dei documenti ufficiali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, autenticati dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il frazionamento ha avuto luogo, accompagna ciascuna frazione della partita fino all'immissione in libera pratica.
Articolo 6
Provvedimenti in caso di non conformità
I provvedimenti nei confronti di partite di olio di girasole non conformi sono adottati conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5).
Articolo 7
Costi
Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento, dall'analisi, dall'immagazzinamento e da eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.
Articolo 8
Abrogazione
La decisione 2008/433/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 9
Provvedimenti transitori
In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di olio di girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese, prima del 1o gennaio 2010, corredate del certificato previsto all'articolo 1 della decisione 2008/433/CE.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 55.
(3) http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080
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28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti (2) è stata più volte e profondamente modificata. Alcune norme devono essere ancora una volta sostanzialmente modificate per tener specificamente conto della situazione della contaminazione da aflatossine di determinati prodotti disciplinati da detta decisione. Occorre altresì che le disposizioni siano direttamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi; di conseguenza è opportuno sostituire la decisione 2006/504/CE con il presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3), stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti alimentari per tutelare la salute pubblica. In determinati prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi è possibile osservare frequenti superamenti di questi tenori massimi di aflatossine. Questo tipo di contaminazione costituisce una grave minaccia per la salute pubblica nella Comunità e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello comunitario. |
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(3) |
Ai fini della tutela della salute pubblica è importante che nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino anche i prodotti alimentari composti che contengano in quantità significativa i prodotti alimentari contemplati da questo stesso regolamento. Per agevolare l'applicazione dei controlli ai prodotti alimentari trasformati e composti mantenendo nel contempo un'efficacia elevata dei controlli, è opportuno innalzare la soglia di controllo per i prodotti composti. Per lo stesso motivo va innalzato da 5 kg a 20 kg il limite per l'esclusione delle partite dal campo di applicazione del regolamento. Le autorità competenti possono effettuare controlli casuali per verificare la presenza di aflatossine nei prodotti alimentari composti che contengano i prodotti alimentari contemplati dal presente regolamento in misura inferiore al 20 %. Le soglie citate dovranno essere riviste se, in relazione ai prodotti alimentari composti che contengano i prodotti alimentari oggetto del presente regolamento in misura inferiore al 20 %, i dati dei controlli dovessero evidenziare, in diversi casi, la non conformità alla legislazione comunitaria relativa ai tenori massimi di aflatossine. |
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(4) |
La nomenclatura combinata (NC) è cambiata per quanto concerne determinate categorie di prodotti alimentari disciplinate dal presente regolamento. È opportuno modificare di conseguenza i codici NC nel presente regolamento. |
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(5) |
L'esperienza ha dimostrato che per le partite non conformi di noci del Brasile non sgusciate non sono più necessarie ulteriori condizioni, giacché tali partite possono essere trattate in base alle disposizioni generali applicabili alle partite non conformi; di conseguenza è opportuno abrogare tali ulteriori condizioni. Per quanto concerne le importazioni di prodotti alimentari dagli Stati Uniti d'America, è opportuno abrogare, in quanto non più necessarie, le disposizioni transitorie relative ai laboratori non riconosciuti dal dipartimento dell'Agricoltura statunitense (USDA) per l'analisi delle aflatossine. |
|
(6) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (4) prevede l'impiego di un documento comune di entrata per notificare preventivamente l'arrivo delle partite e fornire informazioni sui controlli ufficiali effettuati. È opportuno stabilire l'utilizzo di questo documento e formulare note esplicative specifiche per la sua compilazione in applicazione del presente regolamento. |
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(7) |
L'attuale frequenza dei controlli dovrà essere rivista in base al numero e alla natura delle notifiche nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, ai volumi degli scambi, all'esito delle ispezioni dell'Ufficio alimentare e veterinario e ai risultati dei controlli. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti prodotti alimentari e dei prodotti trasformati e composti che li contengono:
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a) |
i seguenti prodotti alimentari originari del Brasile o da esso provenienti:
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b) |
i seguenti prodotti alimentari originari della Cina o da essa provenienti:
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c) |
i seguenti prodotti alimentari originari dell'Egitto o da esso provenienti:
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d) |
i seguenti prodotti alimentari originari dell'Iran o da esso provenienti:
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e) |
i seguenti prodotti alimentari originari della Turchia o da essa provenienti:
|
|
f) |
i seguenti prodotti alimentari originari degli Stati Uniti d'America o da essi provenienti, rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) posto in essere dall'Almond Board of California nel maggio 2006:
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g) |
i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti d'America, non rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine:
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2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non superi i 20 kg, né ai prodotti alimentari trasformati o composti contenenti i prodotti alimentari di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), in percentuale inferiore al 20 %.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
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a) |
per «punto designato per l'importazione» si intende qualsiasi punto designato dall'autorità competente, attraverso il quale è consentito importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all'articolo 1; |
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b) |
per «primo punto di ingresso» si intende il punto del primo ingresso fisico di una partita nella Comunità. |
Articolo 3
importazione nella Comunità
Le partite dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1 (di seguito denominate «i prodotti alimentari») possono essere importate nella Comunità solo nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento.
Articolo 4
Certificato sanitario e risultati del campionamento e delle analisi
1. I prodotti alimentari presentati all'importazione nella Comunità sono accompagnati dai risultati del campionamento e delle analisi, nonché da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I, compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato:
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a) |
del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile; |
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b) |
dell'Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e per la quarantena della Repubblica popolare cinese, per i prodotti alimentari provenienti dalla Cina; |
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c) |
del ministero egiziano dell'Agricoltura, per i prodotti alimentari provenienti dall'Egitto; |
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d) |
del ministero iraniano della Sanità, per i prodotti alimentari provenienti dall'Iran; |
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e) |
della direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per i prodotti alimentari provenienti dalla Turchia; |
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f) |
del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America. |
2. I certificati sanitari sono redatti in una lingua ufficiale del paese esportatore e in una lingua ufficiale dello Stato membro importatore.
Le autorità competenti interessate possono decidere il ricorso a una qualsiasi altra lingua che i funzionari preposti alla certificazione o i funzionari che effettuano i controlli ufficiali siano in grado di comprendere.
3. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è valido per l'importazione di prodotti alimentari nella Comunità unicamente entro quattro mesi dalla data del suo rilascio.
4. Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (6), o secondo metodi equivalenti.
5. Ogni partita dei prodotti alimentari è contrassegnata da un codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e delle analisi, nonché sul certificato sanitario di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le partite dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), possono essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario.
Articolo 5
Notifica preventiva delle partite
Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano preventivamente la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita presso il primo punto di ingresso nonché la natura della partita.
A tal fine essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009 e lo trasmettono all'autorità competente del primo punto di ingresso almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.
Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento gli operatori del settore alimentare tengono conto delle note esplicative di cui all'allegato II.
Articolo 6
Punti designati per l'importazione
1. Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni da parte dei punti designati per l'importazione:
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a) |
la presenza di personale qualificato per l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle partite dei prodotti alimentari; |
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b) |
l'esistenza di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni e il loro inoltro al laboratorio, in conformità a quanto stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006; |
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c) |
la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in un luogo protetto presso il punto designato per l'importazione. Nel caso in cui per il prelievo dei campioni si renda necessario il trasporto della partita, quest'ultima deve poter essere posta sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente a partire dal punto designato per l'importazione; |
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d) |
la disponibilità di locali di deposito, magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite dei prodotti alimentari trattenute, in attesa dei risultati delle analisi; |
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e) |
la disponibilità di attrezzature di scarico e di apparecchiature di campionamento adeguate; |
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f) |
la disponibilità di un laboratorio ufficiale per le analisi delle aflatossine, la cui ubicazione consenta il trasporto dei campioni in tempi brevi e che sia in grado di effettuare le analisi entro un termine stabilito. |
2. Gli Stati membri conservano e mettono a disposizione del pubblico un elenco aggiornato dei punti designati per l'importazione. Gli Stati membri li comunicano alla Commissione.
3. Gli operatori del settore alimentare garantiscono che della partita di prodotti alimentari venga scaricato il quantitativo necessario a consentire un campionamento rappresentativo.
Nel caso di trasporti speciali o di forme particolari di imballaggio, l'operatore mette a disposizione dell'ispettore ufficiale le apparecchiature di campionamento adeguate qualora le normali apparecchiature non consentano di effettuare un campionamento rappresentativo.
Articolo 7
Controlli ufficiali
1. Tutti i controlli ufficiali che precedono l'autorizzazione all'immissione in libera pratica nella Comunità e la compilazione del documento comune di entrata sono effettuati entro 15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata all'importazione ed è materialmente disponibile per il campionamento presso il punto designato per l'importazione.
2. L'autorità competente del primo punto di ingresso garantisce che i prodotti alimentari destinati all'importazione nella Comunità siano sottoposti a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4 relative ai risultati del campionamento e delle analisi e al certificato sanitario.
Qualora non accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una partita di prodotti alimentari non può essere introdotta nella Comunità a fini di importazione e va invece rispedita nel paese di origine o distrutta.
3. L'autorità competente del primo punto di ingresso autorizza il trasferimento della partita a un punto designato per l'importazione previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2. Durante il trasferimento la partita è accompagnata dal certificato in originale.
4. L'autorità competente del punto designato per l'importazione preleva un campione da alcune partite, secondo la frequenza indicata al paragrafo 5 e in conformità a quanto disposto dall'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare la contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità.
5. Il campionamento per le analisi di cui al paragrafo 4 è effettuato:
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a) |
sul 100 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dal Brasile; |
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b) |
su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dalla Cina; |
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c) |
su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall'Egitto; |
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d) |
su circa il 50 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall'Iran; |
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e) |
su circa il 10 % delle partite di ciascuna categoria di nocciole e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e punti da iv) a viii), su circa il 20 % delle partite di ciascuna categoria di fichi secchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto i) e punti da iv) a vii), nonché su circa il 50 % delle partite di ciascuna categoria di pistacchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punti da iii) a vii); |
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f) |
a caso sulle partite di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f); |
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g) |
su ciascuna partita di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g). |
6. Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti:
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a) |
compilano la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata (DCE); |
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b) |
allegano i risultati del campionamento e delle analisi; |
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c) |
timbrano e firmano l'originale del DCE; |
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d) |
fanno e conservano una copia del DCE firmato e timbrato. |
Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento, l'autorità competente tiene conto delle note esplicative di cui all'allegato II.
7. Durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica la partita è accompagnata dal DCE in originale.
8. L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare o del suo rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.
9. Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti alimentari. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.
Articolo 8
Frazionamento delle partite
Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo quanto disposto dall'articolo 7.
In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del documento comune di entrata fino all'immissione in libera pratica.
Articolo 9
Ulteriori condizioni per le importazioni di prodotti alimentari dagli Stati Uniti d'America
1. Per quanto concerne le importazioni dagli Stati Uniti d'America, le analisi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, devono essere effettuate da un laboratorio riconosciuto dall'USDA per l'analisi delle aflatossine.
2. Il certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che accompagna le partite dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), contiene un riferimento al piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine.
Articolo 10
Costi
Sono a carico dell'operatore del settore alimentare tutti i costi dei controlli ufficiali, compresi il campionamento, le analisi, il magazzinaggio e le eventuali misure adottate per la non conformità.
Articolo 11
Abrogazione
La decisione 2006/504/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le quali abbiano lasciato il paese di origine anteriormente al 1o luglio 2010 accompagnate dal certificato sanitario di cui alla decisione 2006/504/CE.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.
(3) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(4) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.
ALLEGATO I
Certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di
… (*1)
Codice della partita …
Numero del certificato …
Conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. NNN/2009 della Commissione che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE, il/l' …
…
… [autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1)]
CERTIFICA che …
… (inserire i prodotti di cui all'articolo 1)
della presente partita così composta: …
…
… (descrizione della partita, del prodotto, del numero e tipo di colli, peso netto o lordo)
imbarcata a … (luogo di imbarco)
da … (identificazione del trasportatore)
con destinazione … (località e paese di destinazione)
proveniente dallo stabilimento …
… (denominazione e indirizzo dello stabilimento)
sono stati prodotti, selezionati, manipolati, trasformati, confezionati e trasportati nel rispetto di corrette prassi igieniche.
A norma del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, in data … (data) da questa partita sono stati prelevati campioni, che sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data)
presso … (nome del laboratorio)
per determinare il livello di contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali. Si allegano dettagli relativi al campionamento, ai metodi di analisi e tutti i risultati.
Il presente certificato è valido fino al …
Fatto a … il …
Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1
(*1) Prodotto e paese di origine.
ALLEGATO II
Note esplicative per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento nel caso di importazione da alcuni paesi terzi di determinati prodotti alimentari soggetti al rischio di contaminazione da aflatossine
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Nota generale: |
Ai fini dell'impiego del DCE in applicazione del presente regolamento, le occorrenze del termine «PED» vanno intese come «primo punto di ingresso» o «punto designato per l'importazione», secondo quanto precisato nelle note relative a ciascuna casella. Le occorrenze del termine «punto di controllo» vanno intese come «punto designato per l'importazione».
Compilare il documento in stampatello. Le note hanno la stessa numerazione delle caselle cui si riferiscono. |
Parte I Salvo diversa indicazione, questa parte deve essere compilata dall'operatore del settore alimentare o dal suo rappresentante
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Casella I.1. |
Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare) che invia la partita. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail. |
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Casella I.2. |
Tutti e tre i campi di questa casella vanno compilati dalle autorità del punto designato per l'importazione quale definito all'articolo 2. Nel primo campo inserire il numero di riferimento del DCE. Indicare il nome e il numero di unità del punto designato per l'importazione rispettivamente nel secondo e nel terzo campo. |
|
Casella I.3. |
Destinatario: inserire nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare) alla quale la partita è destinata. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail. |
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Casella I.4. |
Responsabile della partita (comprende anche l'agente, il dichiarante o l'operatore del settore alimentare): indicare nome e indirizzo completo della persona che è responsabile della partita al momento della presentazione al primo punto di ingresso e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell'importatore. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail. |
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Casella I.5. |
Paese di origine: indicare il paese di origine della merce o il paese in cui essa è stata coltivata, raccolta o prodotta. |
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Casella I.6. |
Paese di spedizione: indicare il paese in cui la partita è stata caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per la spedizione nella Comunità. |
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Casella I.7. |
Importatore: indicare nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail. |
|
Casella I.8. |
Luogo di destinazione: indicare l'indirizzo di consegna nella Comunità. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail. |
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Casella I.9. |
Arrivo al PED (data prevista): indicare la data prevista di arrivo della partita al primo punto di ingresso. |
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Casella I.10. |
Documenti: indicare, se del caso, la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita. |
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Casella I.11. |
Mezzo di trasporto: apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto all'arrivo.
Identificazione: indicare tutti i dettagli relativi al mezzo di trasporto. Per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, e per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone. Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale. |
|
Casella I.12. |
Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata della merce utilizzando la terminologia dell'articolo 1. |
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Casella I.13. |
Codice del prodotto (codice SA): utilizzare il sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane. |
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Casella I.14. |
Peso lordo: precisare il peso complessivo in chilogrammi o tonnellate. Esso è pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.
Peso netto: precisare il peso del prodotto in chilogrammi o tonnellate, escluso l'imballaggio. Esso è pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio. |
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Casella I.15. |
Numero di colli: precisare il numero dei colli che compongono la partita. |
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Casella I.16. |
Temperatura: apporre una crocetta nella casella corrispondente alla temperatura di trasporto/magazzinaggio appropriata. |
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Casella I.17. |
Tipo di imballaggio: precisare il tipo di imballaggio del prodotto. |
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Casella I.18. |
Merce certificata per: apporre una crocetta nella casella appropriata. «Consumo umano» se la merce è destinata al consumo umano senza preventiva selezione o altro trattamento fisico, «trasformazione supplementare» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale. In quest'ultimo caso non si applicano le disposizioni del presente regolamento. |
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Casella I.19. |
Numero del sigillo e numero del container: indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container. |
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Casella I.20. |
Per il trasporto verso punto di controllo: qualora la partita sia destinata all'importazione (cfr. casella I.22), apporre una crocetta in questa casella e indicare il punto designato per l'importazione. |
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Casella I.21. |
Non pertinente. |
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Casella I.22. |
Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata all'importazione. |
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Casella I.23. |
Non pertinente. |
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Casella I.24. |
Mezzo di trasporto al punto di controllo: apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto verso il punto designato per l'importazione. |
Parte II Questa parte deve essere compilata dall'autorità competente
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Nota generale: |
La casella II.1 deve essere compilata dall'autorità competente del punto designato per l'importazione. Le caselle da II.2 a II.9 devono essere compilate dalle autorità responsabili dei controlli documentali. Le caselle da II.10 a II.21 devono essere compilate dalle autorità competenti del punto designato per l'importazione. |
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Casella II.1. |
Numero di riferimento del DCE: utilizzare lo stesso numero di riferimento del DCE inserito nella casella I.2. |
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Casella II.2. |
Riferimento del documento doganale: casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario. |
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Casella II.3. |
Controlli documentali: da compilare per tutte le partite. |
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Casella II.4. |
Partita selezionata per controlli fisici: non applicabile nel quadro del presente regolamento. |
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Casella II.5. |
IDONEO per il trasferimento: qualora a seguito di un controllo documentale soddisfacente la partita risulti idonea per il trasferimento verso un punto designato per l'importazione, l'autorità competente del primo punto di ingresso appone una crocetta su questa casella e indica verso quale punto designato per l'importazione avverrà il trasferimento della partita in vista di un possibile controllo materiale (sulla base delle informazioni di cui alla casella I.20). |
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Casella II.6. |
NON IDONEI: qualora, a seguito dell'esito non soddisfacente dei controlli documentali, la partita non sia idonea per il trasferimento verso un punto designato per l'importazione, l'autorità competente del primo punto di ingresso seleziona questa casella e precisa chiaramente i provvedimenti da adottare a seguito del rifiuto della partita. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione. |
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Casella II.7. |
Dati relativi alle destinazioni controllate (II.6): indicare il numero di approvazione (se pertinente) e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita sulla base ad esempio della casella II.6 («rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini»). |
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Casella II.8. |
Identificazione completa del PED e timbro ufficiale: indicare qui l'identificazione completa del primo punto di ingresso e il timbro ufficiale dell'autorità competente presso questo punto. |
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Casella II.9. |
Ispettore ufficiale: firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del primo punto di ingresso. |
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Casella II.10. |
Non pertinente. |
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Casella II.11. |
Controllo d'identità: apporre una crocetta in una delle caselle corrispondenti, per indicare se siano stati effettuati, e con quali risultati, i controlli di identità. |
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Casella II.12. |
Controlli materiali: indicare in questa casella i risultati dei controlli materiali. |
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Casella II.13. |
Esami di laboratorio: apporre una crocetta nella casella corrispondente, per indicare se la partita sia stata selezionata ai fini del campionamento e delle analisi.
Per la ricerca di: indicare per quali sostanze (aflatossina B1 e/o aflatossine totali) e con quale metodo di analisi vengano eseguiti gli esami di laboratorio. Risultati: indicare quali siano stati i risultati degli esami di laboratorio selezionando la casella corrispondente. |
|
Casella II.14. |
IDONEO per l'immissione in libera pratica: apporre una crocetta in questa casella qualora la partita sia destinata a essere immessa in libera pratica nella Comunità.
Apporre una crocetta in una delle caselle: «consumo umano», «trasformazione supplementare», «mangimi» o «altri», per indicare a quale ulteriore uso è destinata la merce. |
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Casella II.15. |
Non pertinente. |
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Casella II.16. |
NON AMMESSA: apporre una crocetta in questa casella nel caso di partita rifiutata a causa del risultato non soddisfacente dei controlli di identità o documentali.
Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in questo caso, selezionando una delle caselle previste («rispedizione», «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini»). L'indirizzo dello stabilimento di destinazione va indicato nella casella II.18. |
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Casella II.17. |
Motivo del rifiuto della partita: apporre una crocetta nella casella corrispondente. Da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti. |
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Casella II.18. |
Dati relativi alle destinazioni controllate (II.16): indicare il numero di approvazione (se pertinente) e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita sulla base delle informazioni di cui alla casella II.16. |
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Casella II.19. |
Partita risigillata: utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'atto dell'apertura del container. Per questo deve essere conservato un elenco completo di tutti i sigilli che sono stati utilizzati. |
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Casella II.20. |
Identificazione completa del PED/punto di controllo e timbro ufficiale: inserire qui l'identificazione completa del punto designato per l'importazione e il timbro ufficiale dell'autorità competente presso tale punto. |
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Casella II.21. |
Ispettore ufficiale: inserire la data di rilascio del documento, il nome e cognome (in stampatello) e la firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del punto designato per l'importazione. |
Parte III Questa parte deve essere compilata dall'autorità competente
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Casella III.1. |
Dettagli della rispedizione: l'autorità competente del primo punto di ingresso o del punto designato per l'importazione precisa — non appena noti — il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione. |
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Casella III.2. |
Follow up: indicare l'unità dell'autorità locale competente cui compete, se del caso, la supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini» della partita. L'autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso. |
|
Casella III.3. |
Ispettore ufficiale: in caso di «rispedizione» firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del punto designato per l'importazione. In caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini», firma del funzionario responsabile dell'autorità locale competente. |
|
28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/50 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (2), in particolare l’articolo 2,
vista la decisione 2009/855/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell’allegato del protocollo n. 1 e dell’allegato del protocollo n. 2 e alle modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (3), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il contingente tariffario IL 1 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (4), recante il numero d’ordine 09.4092 e di cui ai codici NC 0207 25 , 0207 27 10 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 e 0207 27 70 (carni di tacchino) stabilisce una riduzione dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo annuo di 1 568 tonnellate. |
|
(2) |
Il contingente tariffario IL 2 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007, recante il numero d’ordine 09.4091 e di cui ai codici NC 0207 32 , 0207 33 , 0207 35 e 0207 36 (carni di anatre) stabilisce una riduzione dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo annuo di 560 tonnellate. |
|
(3) |
In virtù dell’accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele approvato con la decisione 2009/855/CE (di seguito «l’accordo»), i quantitativi e i codici NC previsti attualmente nei contingenti IL 1 e IL 2 devono essere adeguati. Detto accordo entrerà in vigore il 1o gennaio 2010. |
|
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1384/2007. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dall’anno contingentale 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.
(3) Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Numero del gruppo |
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci (1) |
Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%) |
Quantitativi annui (tonnellate) |
|
IL 1 |
09.4092 |
0207 27 10 |
Pezzi di tacchino disossati, congelati |
100 |
4 000 |
|
0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 |
Pezzi di tacchino non disossati, congelati |
||||
|
IL 2 |
09.4091 |
ex 0207 33 |
Carni di anatre e di oche, intere, congelate |
100 |
560 |
|
ex 0207 35 |
Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate |
||||
|
ex 0207 36 |
Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate |
(1) Indipendentemente dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.»
|
28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/52 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari di Israele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nel 2008 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (in appresso: «l’accordo») che è stato approvato con decisione 2009/855/CE del Consiglio (2). |
|
(2) |
L’accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele e alcune modifiche dei contingenti tariffari in vigore per tali prodotti, stabiliti dal regolamento (CE) n. 747/2001. A differenza del passato, l’accordo non prevede concessioni tariffarie nell’ambito di quantitativi di riferimento. |
|
(3) |
Per applicare le disposizioni relative ai nuovi contingenti tariffari, alle modifiche dei contingenti tariffari esistenti e all’abolizione dei quantitativi di riferimento occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001. |
|
(4) |
Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione è opportuno prevedere, in conformità all’accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia prima dell’entrata in vigore dell’accordo stesso siano ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data. |
|
(5) |
Poiché l’accordo entra in vigore il 1o gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.
(2) Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO VII
ISRAELE
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Contingenti tariffari
|
N. d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione) |
Dazio contingentale |
|
09.1361 |
0105 12 00 |
|
Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g |
dall’1.1 al 31.12 |
129 920 pezzi |
Esenzione |
|
09.1302 |
0404 10 |
|
Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
dall’1.1 al 31.12 |
1 300 |
Esenzione |
|
09.1306 |
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 |
|
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
dall’1.1 al 31.12 |
22 196 |
Esenzione |
|
09.1341 |
0603 19 90 |
|
Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
dall’1.11 al 15.4 |
7 840 |
Esenzione |
|
09.1300 |
0701 90 50 |
|
Patate di primizia, fresche o refrigerate |
dall’1.1 al 30.6 |
33 936 |
Esenzione |
|
09.1304 |
ex 0702 00 00 |
07 |
Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati |
dall’1.1 al 31.12 |
28 000 |
Esenzione (1) |
|
09.1342 |
ex 0702 00 00 |
99 |
Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia |
dall’1.1 al 31.12 |
5 000 |
Esenzione (1) |
|
09.1368 |
0707 00 05 |
|
Cetrioli, freschi o refrigerati |
dall’1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione (1) |
|
09.1303 |
0709 60 10 |
|
Peperoni, freschi o refrigerati |
dall’1.1 al 31.12 |
17 248 |
Esenzione |
|
09.1353 |
0710 40 00 2004 90 10 |
|
Granturco dolce, congelato |
dall’1.1 al 31.12 |
10 600 |
70 % del dazio specifico |
|
09.1354 |
0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 |
|
Granturco dolce, non congelato |
dall’1.1 al 31.12 |
5 400 |
70 % del dazio specifico |
|
09.1369 |
0712 90 30 |
|
Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
dall’1.1 al 31.12 |
1 200 |
Esenzione |
|
09.1323 |
0805 10 20 |
|
Arance, fresche |
dall’1.1 al 31.12 |
224 000 |
|
|
ex 0805 10 80 |
10 |
|||||
|
09.1370 |
ex 0805 20 10 |
05 |
Clementine, mandarini e wilking, freschi |
dall’1.1 al 31.12 |
40 000 |
Esenzione (1) |
|
ex 0805 20 50 |
07 , 37 |
|||||
|
09.1371 |
ex 0805 20 10 |
05 |
Clementine, mandarini e wilking, freschi |
dal 15.3 al 30.9 |
15 680 |
Esenzione (1) |
|
ex 0805 20 50 |
07 , 37 |
|||||
|
09.1397 |
0807 19 00 |
|
Meloni, freschi, diversi dai cocomeri |
dall’1.1 al 31.5.2010 |
15 000 |
Esenzione |
|
per ogni periodo successivo dall’1.8 al 31.5 |
30 000 |
|||||
|
09.1398 |
0810 10 00 |
|
Fragole, fresche |
dall’1.1 al 30.4.2010 |
3 333 |
Esenzione |
|
per ogni periodo successivo dall’1.11 al 30.4 |
5 000 |
|||||
|
09.1372 |
1602 31 19 |
|
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle contenenti unicamente carne di tacchino non cotta |
dall’1.1 al 31.12 |
5 000 |
Esenzione |
|
1602 31 30 |
|
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili |
||||
|
09.1373 |
1602 32 19 |
|
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte |
dall’1.1 al 31.12 |
2 000 |
Esenzione |
|
1602 32 30 |
|
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili |
||||
|
09.1374 |
1704 10 90 |
|
Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
dall’1.1 al 31.12 |
100 |
Esenzione |
|
09.1375 |
1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 |
|
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5 % Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
dall’1.1 al 31.12 |
2 500 |
85 % del dazio specifico o dell’elemento agricolo |
|
09.1376 |
1905 20 30 1905 20 90 |
|
Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
dall’1.1 al 31.12 |
3 200 |
70 % del dazio specifico |
|
09.1377 |
2002 90 91 2002 90 99 |
|
Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 % |
dall’1.1 al 31.12 |
784 |
Esenzione |
|
09.1378 |
ex 2008 70 71 |
10 |
Fette di pesca, fritte in olio, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg |
dall’1.1 al 31.12 |
112 |
Esenzione |
|
09.1331 |
2009 11 2009 12 00 2009 19 |
|
Succhi di arancia |
dall’1.1 al 31.12 |
35 000 |
Esenzione |
|
di cui: |
||||||
|
09.1333 |
ex 2009 11 11 |
10 |
Succhi di arancia, in recipienti di 2 litri o meno |
dall’1.1 al 31.12 |
21 280 |
Esenzione |
|
ex 2009 11 19 |
10 |
|||||
|
ex 2009 11 91 |
10 |
|||||
|
ex 2009 11 99 |
11 , 19 92 , 94 |
|||||
|
ex 2009 12 00 |
10 |
|||||
|
ex 2009 19 11 |
11 , 19 |
|||||
|
ex 2009 19 19 |
11 , 19 |
|||||
|
ex 2009 19 91 |
11 , 19 |
|||||
|
ex 2009 19 98 |
11 , 19 |
|||||
|
09.1379 |
ex 2009 90 21 |
40 |
Miscugli di succhi di agrumi |
dall’1.1 al 31.12 |
19 656 |
Esenzione |
|
ex 2009 90 29 |
20 |
|||||
|
ex 2009 90 51 |
30 |
|||||
|
ex 2009 90 59 |
39 |
|||||
|
ex 2009 90 94 |
20 |
|||||
|
ex 2009 90 96 |
20 |
|||||
|
ex 2009 90 98 |
20 |
|||||
|
09.1380 |
2204 |
|
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009 |
dall’1.1 al 31.12 |
6 212 hl |
Esenzione (3) |
|
09.1399 |
3505 20 |
|
Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati |
dall’1.1 al 31.12 |
250 |
Esenzione |
(1) L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
(2) Nell’ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell’elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.
(3) Per i mosti di uva di cui ai codici NC 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 e 2204 30 98 , l’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.»
|
28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/57 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1155/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Truskawka kaszubska»/«kaszëbskô malëna», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
POLONIA
Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (IGP)
|
28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/59 |
REGOLAMENTO N. 1156/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, di determinati animali di specie ricettive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (2) fissa norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all'interno e dalle zone soggette a restrizioni. |
|
(2) |
L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situati in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro, sono esentati dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni risultino conformi alle condizioni indicate in tale articolo. |
|
(3) |
Inoltre, come disposizione transitoria, l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce che fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento soddisfino condizioni supplementari, sulla base di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche dell'introduzione degli animali. |
|
(4) |
La situazione generale della febbre catarrale nella Comunità è migliorata considerevolmente nel 2009. Tuttavia, il virus è ancora presente in parti della Comunità. |
|
(5) |
Inoltre, l'efficacia delle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1266/2007 è influenzata da una combinazione di fattori, tra cui la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi. |
|
(6) |
È perciò opportuno continuare ad applicare la disposizione transitoria di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007, tenendo conto del fatto che la situazione della malattia non è stabile ed è ancora in evoluzione. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1266/2007. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella frase introduttiva dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
|
28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 27/2008, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2010 nell’ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso, zucchero e olio d’oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2010 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (1),
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 148, l’articolo 156 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (4), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (5), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca (6) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 da un lato, e di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 dall’altro. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (7) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione, per i prodotti da esso contemplati, nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (8), il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (9) e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (10) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, per l’orzo nell’ambito del contingente 09.4126 e per il granturco nell’ambito del contingente 09.4131. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (11), il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (12), il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (13) e il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dell’Egitto (14) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per le rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079, per il riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517, per il riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 e per il riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009 (15), che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali, prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli d’importazione nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e da 09.4241 a 09.4247. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (16) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di olio d’oliva nell’ambito del contingente 09.4032. |
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(7) |
Tenuto conto dei giorni festivi del 2010 è opportuno derogare, per determinati periodi, ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e di rilascio dei titoli stessi per permettere di garantire il rispetto dei volumi contingentali di cui trattasi. |
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(8) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (17), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (18), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (19) e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (20), i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare. |
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(9) |
Tenuto conto dei giorni festivi del 2010 e delle conseguenze che ciò comporta per la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. Occorre quindi prolungare tale periodo. |
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(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Patate dolci
1. In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2010 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate né prima di martedì 5 gennaio 2010 né dopo martedì 14 dicembre 2010.
2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alla data indicata nell’allegato I del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato I, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (21).
Articolo 2
Fecola di manioca
1. In deroga all’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2010 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate né prima di martedì 5 gennaio 2010 né dopo martedì 14 dicembre 2010.
2. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alla data indicata nell’allegato II del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato II, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 3
Manioca
1. In deroga all’articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 27/2008, per il 2010 le domande di titoli di importazione di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 non possono essere presentate né prima di lunedì 4 gennaio 2010 né dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di mercoledì 15 dicembre 2010.
2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2008, i titoli di importazione di manioca richiesti alle date indicate nell’allegato III del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato III, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 4
Cereali
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.
2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.
3. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.
Articolo 5
Riso
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.
2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.
3. In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.
4. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 955/2005, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.
Articolo 6
Zucchero
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 e fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 31 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e da 09.4241 a 09.4247.
Articolo 7
Olio d’oliva
In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio d’oliva richiesti lunedì 29 o martedì 30 marzo 2010 nell’ambito del contingente 09.4032 sono rilasciati venerdì 9 aprile 2010, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 8
Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame
In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione per i quali le domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato IV del presente regolamento sono rilasciati nelle corrispondenti date riportate nello stesso allegato.
La deroga di cui al primo comma si applica solo a condizione che non sia stata presa, prima delle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 633/2004.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(4) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(5) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
(6) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.
(7) GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.
(8) GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.
(9) GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.
(10) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.
(11) GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.
(12) GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.
(13) GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.
(14) GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.
(15) GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 14.
(16) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.
(17) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.
(18) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.
(19) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.
ALLEGATO I
Rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 per determinati periodi del 2010
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Data di presentazione delle domande |
Data di rilascio dei titoli |
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martedì 30 marzo 2010 |
venerdì 9 aprile 2010 |
ALLEGATO II
Rilascio dei titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 per determinati periodi del 2010
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Data di presentazione delle domande |
Data di rilascio dei titoli |
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martedì 30 marzo 2010 |
venerdì 9 aprile 2010 |
ALLEGATO III
Rilascio dei titoli di importazione di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 per determinati periodi del 2010
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Date di presentazione delle domande |
Data di rilascio dei titoli |
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lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2010 |
venerdì 9 aprile 2010 |
ALLEGATO IV
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Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame |
Date di rilascio |
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Dal 29 marzo al 2 aprile 2010 |
8 aprile 2010 |
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Dal 17 al 21 maggio 2010 |
27 maggio 2010 |
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Dal 25 al 29 ottobre 2010 |
5 novembre 2010 |
DIRETTIVE
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28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/65 |
DIRETTIVA 2009/149/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
vista la raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA/REC/SAF/02-2008) del 29 settembre 2008,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, versione rettificata, consente di rivedere l'allegato I di detta direttiva per integrarvi le definizioni comuni degli indicatori comuni di sicurezza (CSI, Common Safety Indicators) e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti. |
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(2) |
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE le informazioni relative ai CSI vengono acquisite per facilitare la valutazione della realizzazione degli obiettivi comuni di sicurezza (CST, Common Safety Target). Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della suddetta direttiva, i CST devono essere corredati di una stima dell'impatto economico espresso in termini di accettazione del rischio da parte della società. La finalità principale dei CSI è misurare le prestazioni in materia di sicurezza e agevolare la valutazione dell'impatto economico dei CST. È pertanto necessario abbandonare l'uso di indicatori relativi ai costi connessi a tutti gli incidenti che coinvolgono il settore ferroviario in favore di indicatori relativi all'impatto economico degli incidenti sulla società. |
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(3) |
L'attribuzione di un valore monetario alla maggiore sicurezza va considerata nel contesto delle limitate risorse economiche disponibili per gli interventi pubblici. Pertanto, al fine di selezionare iniziative che garantiscano una ripartizione efficace delle risorse, occorre stabilire un ordine prioritario tra le diverse azioni. |
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(4) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (2) stabilisce che l'Agenzia costituisce una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza e le autorità nazionali incaricate delle indagini al fine di definire il contenuto dei CSI elencati all'allegato I della direttiva 2004/49/CE. In risposta al suddetto mandato, il 29 settembre 2008 l'Agenzia ha trasmesso la sua raccomandazione in merito alla revisione dell'allegato I della direttiva 2004/49/CE: definizioni comuni per i CIS e modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti (ERA/REC/SAF/02-2008). |
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(5) |
L'allegato I della direttiva 2004/49/CE deve pertanto essere modificato. |
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(6) |
Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2004/49/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
ALLEGATO
«ALLEGATO I
INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA
Le autorità preposte alla sicurezza notificano ogni anno gli indicatori comuni di sicurezza. Il primo periodo di riferimento è il 2010.
Gli indicatori relativi alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono trasmessi a parte.
Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all'invio della relazione, l'autorità preposta alla sicurezza provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi all'atto della pubblicazione della relazione annuale successiva.
Laddove l'informazione è disponibile, per gli indicatori relativi a incidenti di cui al punto 1 si applica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (1).
1. Indicatori relativi a incidenti
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1.1. |
Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti gravi e suddivisione in base alla seguente tipologia:
Ogni incidente grave viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell'incidente secondario siano più gravi, ad esempio un incendio che divampa in seguito a un deragliamento. |
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1.2. |
Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di persone gravemente ferite o morte per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:
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2. Indicatori relativi alle merci pericolose
Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose, suddiviso in base alle seguenti categorie:
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— |
incidenti che coinvolgono almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in appendice, |
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— |
numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose. |
3. Indicatori relativi ai suicidi
Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di suicidi.
4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti
Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di:
|
— |
rotaie danneggiate, |
|
— |
sghembi dei binari, |
|
— |
guasti all'apparato di segnalamento laterale, |
|
— |
superamento segnale disposto a via impedita, |
|
— |
ruote e assali danneggiati sul materiale rotabile in servizio. |
Devono essere comunicati tutti i precursori, anche quelli che non hanno dato luogo a incidenti. I precursori che danno luogo a incidenti devono essere notificati nei CSI relativi ai precursori; gli incidenti verificatisi, se gravi, devono essere notificati nei CSI relativi agli incidenti di cui al paragrafo 1.
5. Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti
Costo totale e relativo (per chilometro-treno) in euro:
|
— |
numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il valore della prevenzione delle vittime di incidenti (VPC, Value of Preventing a Casualty), |
|
— |
costo dei danni all'ambiente, |
|
— |
costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura, |
|
— |
costo dei ritardi conseguenti agli incidenti. |
Le autorità preposte alla sicurezza notificano l'impatto economico di tutti gli incidenti o unicamente degli incidenti gravi. La scelta effettuata deve essere chiaramente indicata nella relazione annuale di cui all'articolo 18.
Il VPC è il valore attribuito dalla società alla prevenzione di vittime di incidenti e, in quanto tale, non costituisce un riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti.
6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione
|
6.1. |
Percentuale di binari dotati del sistema di protezione automatica del treno (Automatic Train Protection, ATP) in servizio, percentuale di chilometri-treno dotati del sistema ATP. |
|
6.2. |
Numero di passaggi a livello (totale, per chilometro di linea e per chilometro di binari) dei seguenti otto tipi:
|
7. Indicatori relativi alla gestione della sicurezza
Audit interni svolti dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie quali previsti nella documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza. Numero totale degli audit effettivamente realizzati e percentuale rispetto a quelli richiesti (e/o programmati).
8. Definizioni
Le definizioni comuni per i CIS e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti sono riportate in appendice.
Appendice
Definizioni comuni per i CIS e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti
1. Indicatori relativi a incidenti
|
1.1. |
“Incidente grave”, qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente oppure un'interruzione prolungata del traffico. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi. |
|
1.2. |
“Danno significativo a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente”, danni quantificabili in 150 000 EUR o più. |
|
1.3. |
“Interruzione prolungata del traffico”, i servizi ferroviari su una linea principale sono sospesi per 6 ore o più. |
|
1.4. |
“Treno”, uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso a un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola è considerata un treno. |
|
1.5. |
“Collisione di treni, comprese le collisioni provocate da ostacoli sulla sagoma libera dei binari”, una collisione frontale, laterale o da dietro fra una parte di un treno e una parte di un altro treno o con:
|
|
1.6. |
“Deragliamento di un treno”, tutti i casi in cui almeno una ruota di un treno esce dai binari. |
|
1.7. |
“Incidenti ai passaggi a livello”, incidenti ai passaggi a livello che coinvolgono almeno un veicolo ferroviario e uno o più veicoli che attraversano i binari, altri utilizzatori che attraversano i binari, quali i pedoni, o altri oggetti temporaneamente presenti sui binari o nelle loro vicinanze se smarriti da un veicolo/utilizzatore durante l'attraversamento dei binari. |
|
1.8. |
“Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento”, incidenti che coinvolgono una o più persone urtate da un veicolo ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato dal veicolo. Sono incluse le persone che cadono dai veicoli ferroviari nonché le persone che cadono o che sono colpite da oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli. |
|
1.9. |
“Incendi a bordo del materiale rotabile”, incendi ed esplosioni che si verificano nei veicoli ferroviari (compreso il relativo carico) durante il percorso fra la stazione di partenza e la destinazione, anche durante la sosta nella stazione di partenza, a destinazione o nelle fermate intermedie e durante le operazioni di smistamento dei carri. |
|
1.10. |
“Altri tipi di incidenti”, gli incidenti diversi da quelli già menzionati (collisioni e deragliamenti di treni, incidenti a passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento e incendi a bordo di materiale rotabile). |
|
1.11. |
“Passeggero”, qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento. |
|
1.12. |
“Personale (compreso quello delle imprese appaltatrici e delle imprese appaltatrici indipendenti)”, le persone che lavorano per le ferrovie e che sono in servizio al momento dell'incidente. Sono inclusi l'equipaggio del treno e il personale che gestisce il materiale rotabile e le infrastrutture. |
|
1.13. |
“Utilizzatore dei passaggi a livello”, chiunque utilizzi un passaggio a livello per attraversare la linea ferroviaria con un mezzo di trasporto o a piedi. |
|
1.14. |
“Persone non autorizzate negli impianti ferroviari”, qualsiasi persona presente negli impianti ferroviari, quando tale presenza è vietata, ad eccezione degli utenti dei passaggi a livello. |
|
1.15. |
“Altri (terzi)”, tutte le persone che non rientrano nella definizione di “passeggeri”, “personale incluso il personale delle imprese appaltatrici”, “utilizzatori dei passaggi a livello” o “persone non autorizzate negli impianti ferroviari”. |
|
1.16. |
“Decesso (persona uccisa)”, qualsiasi persona uccisa immediatamente o entro 30 giorni a seguito di un incidente. Sono esclusi i suicidi. |
|
1.17. |
“Lesioni (ferito grave)”, qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di 24 ore a seguito di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio. |
2. Indicatori relativi alle merci pericolose
|
2.1. |
“Incidente riguardante il trasporto di merci pericolose”, qualsiasi incidente che è soggetto a dichiarazione a norma del RID (2)/ADR, punto 1.8.5. |
|
2.2. |
“Merci pericolose”, le sostanze e gli articoli il cui trasporto è vietato a norma del RID o autorizzato soltanto alle condizioni ivi prescritte. |
3. Indicatori relativi ai suicidi
|
3.1. |
“Suicidio”, atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente. |
4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti
|
4.1. |
“Rotaie danneggiate”, una rotaia che si separa in due o più pezzi o una rotaia da cui si stacca un pezzo di metallo provocando un'apertura di oltre 50 mm di lunghezza e 10 mm di profondità sulla superficie di rotolamento. |
|
4.2. |
“Sghembi di binari”, difetti nel binario continuo e nella geometria del binario che richiedono la chiusura del binario o la riduzione immediata della velocità consentita per garantire condizioni di sicurezza. |
|
4.3. |
“Guasto all'apparato di segnalamento laterale”, guasto del sistema di segnalamento (dell'infrastruttura o del materiale rotabile) che causa informazioni di segnalamento meno restrittive di quelle richieste. |
|
4.4. |
“Superamento segnale disposto a via impedita”, i casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato.
Per movimento non autorizzato si intende:
Sono esclusi i casi in cui veicoli senza unità di trazione agganciata o di un treno senza macchinista non rispettano un segnale di via impedita. Sono esclusi i casi in cui, per qualsiasi ragione, il segnale non è posizionato in modalità via impedita in tempo per consentire al macchinista di arrestare il treno prima del segnale. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono notificare separatamente i quattro indici e trasmettono almeno un indicatore aggregato contenente dati sulle quattro voci. |
|
4.5. |
“Ruote e assali danneggiati”, una rottura che interessa le parti essenziali della ruota o dell'assale creando un rischio di incidente (deragliamento o collisione). |
5. Metodologie per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti
|
5.1. |
Il valore della prevenzione di vittime di incidenti (value of preventing a casualty, VPC) è composto dai seguenti elementi:
|
|
5.2. |
Principi comuni per calcolare il valore intrinseco della sicurezza e i costi economici diretti/indiretti.
Per quanto riguarda il valore intrinseco della sicurezza, la determinazione dell'adeguatezza delle stime disponibili si basa sulle considerazioni seguenti:
I costi economici diretti e indiretti devono essere calcolati in base ai costi reali sostenuti dalla società. |
|
5.3. |
“Costo dei danni causati all'ambiente”, i costi che devono essere sostenuti dalle imprese ferroviari o dai gestori dell'infrastruttura, valutati sulla base della loro esperienza, per riportare l'area danneggiata allo stato in cui si trovava prima dell'incidente ferroviario. |
|
5.4. |
“Costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura”, il costo della fornitura del nuovo materiale rotabile o della nuova infrastruttura con funzionalità e parametri tecnici identici a quelli danneggiati in modo irreparabile, e il costo del ripristino del materiale rotabile o dell'infrastruttura riparabile allo stato originario prima dell'incidente. I due costi sono stimati dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura sulla base della loro esperienza. Sono inclusi i costi relativi al noleggio di materiale rotabile a seguito della mancata disponibilità dei veicoli danneggiati. |
|
5.5. |
“Costo dei ritardi a seguito di un incidente”, il valore monetario dei ritardi subiti dagli utenti del trasporto ferroviario (passeggeri e clienti del comparto merci) a seguito di incidenti, calcolato in base al modello seguente:
VT= valore monetario del risparmio dei tempi di percorrenza
CM = costo di 1 minuto di ritardo di un treno
Costo dei ritardi a seguito di un incidente = CMP * (minuti di ritardo dei treni passeggeri) + CMF * (minuti di ritardo dei treni merci) |
Campo di applicazione del modello
Il costo dei ritardi deve essere calcolato per tutti gli incidenti, sia gravi che leggeri.
I ritardi devono essere calcolati come segue:
|
— |
ritardi reali registrati sulle linee ferroviarie dove sono avvenuti gli incidenti, |
|
— |
ritardi reali o, qualora ciò non fosse possibile, ritardi stimati sulle altre linee interessate. |
6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione
|
6.1. |
“Sistema di protezione automatica dei treni (Automatic Train Protection, ATP)”, un sistema che costringe a rispettare i segnali e le limitazioni di velocità mediante controllo della velocità, compreso l'arresto automatico ai segnali. |
|
6.2. |
“Passaggio a livello”, un'intersezione a livello tra la ferrovia e un passaggio, quale riconosciuto dal gestore dell'infrastruttura e aperto a utenti pubblici o privati. Sono esclusi i passaggi fra i marciapiedi nelle stazioni e i passaggi riservati al personale. |
|
6.3. |
“Passaggio”, una strada, via o autostrada pubblica o privata, compresi i sentieri e le piste ciclabili, o un'altra via adibita al passaggio di persone, animali, veicoli o macchinari. |
|
6.4. |
“Passaggio a livello attivo”, un passaggio a livello in cui all'arrivo del treno gli utenti sono protetti o avvertiti mediante l'attivazione di dispositivi quando è pericoloso attraversare il passaggio.
I passaggi a livello attivi sono classificati come segue:
|
|
6.5. |
“Passaggio a livello passivo”, un passaggio a livello privo di sistema di allarme e/o protezione che si attiva quando è pericoloso per l'utente attraversare il passaggio. |
7. Indicatori relativi alla gestione della sicurezza
|
7.1. |
“Audit”, un processo sistematico, indipendente e documentato per l'ottenimento di informazioni comprovanti e la valutazione oggettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i criteri dell'audit sono rispettati. |
8. Definizioni delle basi di calcolo
|
8.1. |
“Km-treno”, unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante. |
|
8.2. |
“Passeggeri-km”, unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero per ferrovia su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante. |
|
8.3. |
“Km di linea”, la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria negli Stati membri il cui campo di applicazione è stabilito all'articolo 2. Per le linee ferroviarie a più binari va presa in considerazione solo la distanza fra il punto di origine e il punto di destinazione. |
|
8.4. |
“Km di binario”, la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria negli Stati membri il cui campo di applicazione è stabilito all'articolo 2. Va preso in considerazione ogni binario di una linea ferroviaria a più binari. |
(1) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.
(2) RID, regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia adottato ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
|
28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/75 |
DIRETTIVA 2009/150/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flocoumafen come principio attivo nell’allegato I della direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il flocoumafen. |
|
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il flocoumafen è stato oggetto di una valutazione in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE. |
|
(3) |
I Paesi Bassi sono stati designati come relatore e il 4 ottobre 2007 hanno presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
|
(4) |
La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 15 maggio 2009, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
|
(5) |
Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti flocoumafen non presentano rischi per l’uomo, salvo nel caso di incidenti fortuiti in cui sono coinvolti bambini. È stato rilevato un rischio per gli animali non bersaglio. Tuttavia al momento il flocoumafen è considerato essenziale per motivi di salute pubblica e di igiene. È quindi giustificato iscriverlo nell’allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti flocoumafen possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. |
|
(6) |
Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti flocoumafen utilizzati come rodenticidi si applichino misure specifiche di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. Tali misure devono essere intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l’uomo e per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull’ambiente. A tal fine occorre imporre in generale alcuni vincoli, come la concentrazione massima, il divieto di commercializzare il principio attivo in prodotti che non sono pronti per l’uso e l’impiego di agenti repulsivi, mentre è opportuno che altre condizioni siano applicate dagli Stati membri valutando i singoli casi. |
|
(7) |
A causa dei rischi rilevati e delle sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, è opportuno che il flocoumafen sia iscritto nell’allegato I solo per cinque anni e che prima di reiscriverlo nell’allegato I sia sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE. |
|
(8) |
È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo flocoumafen, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi. |
|
(9) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione. |
|
(10) |
Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti flocoumafen, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE. |
|
(11) |
La direttiva 98/8/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza. |
|
(12) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
ALLEGATO
La voce «n. 31» è inserita nell’allegato I della direttiva 98/8/CE:
|
N. |
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato |
Data di iscrizione |
Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi) |
Scadenza dell’iscrizione |
Tipo di prodotto |
Disposizioni specifiche (*1) |
||||||||
|
«31 |
Flocoumafen |
4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)cumarina Numero CE: 421-960-0 Numero CAS: 90035-08-8 |
955 g/kg |
1o ottobre 2011 |
30 settembre 2013 |
30 settembre 2016 |
14 |
Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:
|
(*1) Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
|
28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/78 |
DIRETTIVA 2009/151/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tolilfluanide come principio attivo nell’allegato I della direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il tolilfluanide. |
|
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il tolilfluanide è stato oggetto di una valutazione in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE. |
|
(3) |
La Finlandia è stata designata come relatore e il 24 aprile 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
|
(4) |
La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 15 maggio 2009, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
|
(5) |
Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti tolilfluanide possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il tolilfluanide nell’allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno contenenti tolilfluanide possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. |
|
(6) |
Sono stati tuttavia rilevati rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Pertanto i prodotti contenenti tolilfluanide utilizzati come preservanti del legno non devono essere autorizzati per tali usi. |
|
(7) |
Alla luce dei risultati della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti tolilfluanide utilizzati come preservanti del legno si applichino specifiche misure di riduzione del rischio per garantire che i rischi siano mantenuti entro livelli accettabili, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE e dell’allegato VI della stessa. In particolare è opportuno prevedere che i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale siano utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali possono essere ridotti con altri mezzi. Occorre adottare misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua, per le quali durante la valutazione sono emersi rischi inaccettabili. È pertanto necessario fornire istruzioni affinché, dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli siano raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento. |
|
(8) |
È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo tolilfluanide, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi. |
|
(9) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione. |
|
(10) |
Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti tolilfluanide, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE. |
|
(11) |
La direttiva 98/8/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza. |
|
(12) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
ALLEGATO
La voce «N. 29» è inserita nell’allegato I della direttiva 98/8/CE:
|
N. |
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato |
Data di iscrizione |
Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi) |
Scadenza dell’iscrizione |
Tipo di prodotto |
Disposizioni specifiche (*1) |
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«29 |
Tolilfluanide |
Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansolfenammide/ Tolilfluanide Numero CE: 211-986-9 Numero CAS: 731-27-1 |
960 g/kg |
1o ottobre 2011 |
30 settembre 2013 |
30 settembre 2021 |
8 |
I prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento in situ di legno in esterno o per il legno esposto ad agenti atmosferici. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:
|
(*1) Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/81 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2009
sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra
(2009/855/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma degli articoli 14 e 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (1) («accordo di associazione»), in vigore dal 1o giugno 2000, la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. L’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche per i prodotti agricoli trasformati elencati negli allegati da II a VI di tale accordo. |
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(2) |
L’11 aprile 2005 il consiglio di associazione UE-Israele ha adottato un piano di azione della politica europea di vicinato che include una disposizione specifica relativa all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca. |
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(3) |
Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati nell’ambito dell’accordo di associazione per conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca. |
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(4) |
Il 18 luglio 2008 la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di modificare l’accordo di associazione. |
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(5) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo ladecisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2). |
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(6) |
È opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, che modifica l’accordo di associazione e sostituisce, in particolare, i protocolli 1 e 2 di tale accordo, nonché i relativi allegati.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1. La Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione del protocollo 1 e del protocollo 2 secondo la decisione 1999/468/CE.
2. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, istituito dall’articolo 38 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (4), oppure dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato, istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (5), oppure, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6).
Articolo 3
Le eventuali misure di salvaguardia previste dall’accordo di associazione di cui sia necessaria l’adozione da parte della Comunità per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate secondo la procedura prevista dall’articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, o dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2008 del Consiglio. Nel caso di prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate, sulla base del fatto che siano soddisfatte le condizioni fissate dalle pertinenti disposizioni dell’accordo di associazione, a noma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7), del regolamento (CE) n. 2448/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (8).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BORG
(1) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(4) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(5) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
(6) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a determinate modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra
A. Lettera della Comunità europea
Signor/a,
mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’articolo 14 e dell’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («accordo di associazione»), in vigore dal 1o giugno 2000, che prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche sui prodotti agricoli trasformati e dispone che la Comunità e lo Stato di Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di pesce e di prodotti della pesca.
In esito a tali negoziati le parti hanno convenuto le seguenti modifiche all’accordo di associazione:
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1) |
L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e da quelli elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.»; |
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2) |
l’articolo 9 è soppresso; |
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3) |
il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente:
«PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA»; |
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4) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele, elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.»; |
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5) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari di Israele sono, all’importazione nella Comunità, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 1 e 3.»; |
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6) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari della Comunità sono, all’importazione in Israele, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 2 e 3.»; |
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7) |
l’articolo 14 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente: «La Comunità e Israele si riuniscono tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, per esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche negli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.»; |
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8) |
l’articolo 15 è soppresso; |
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9) |
gli allegati da I a VI sono soppressi; |
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10) |
i protocolli 1 e 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti negli allegati I e II del presente accordo in forma di scambio di lettere; |
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11) |
è aggiunta una Dichiarazione comune sulle indicazioni geografiche figuranti nell’allegato III del presente scambio di lettere. |
Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
Le sarei grato se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.
Voglia accettare, Signor/a, l’espressione della mia profonda stima.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
ALLEGATO I
PROTOCOLLO 1
Relativo Al Regime Applicabile All’importazione Nella Comunità Europea Di Prodotti Agricoli, Prodotti Agricoli Trasformati, Pesce E Prodotti Della Pesca Originari Dello Stato Di Israele
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1. |
I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all’importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato. |
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2. |
Dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009 («accordo in forma di scambio di lettere»), sono eliminati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l’elemento agricolo), che sono applicabili all’importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari di Israele, salvo diversa disposizione prevista nella tabella 1 dell’allegato. |
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3. |
Per i prodotti originari di Israele elencati nella tabella 2 dell’allegato, i dazi doganali sono eliminati o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari elencati nella colonna «b».
I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano i contingenti sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «c». Per il primo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore del presente accordo. |
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4. |
In deroga alla condizione di cui al punto 2 del presente protocollo, per i prodotti ai quali si applica un prezzo di entrata a norma dell’articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 (1 2 11) e per i quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, la soppressione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio. |
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5. |
Per i prodotti originari di Israele elencati nella tabella 3, i dazi doganali sono consolidati al livello dei dazi attualmente applicati, elencati nelle colonne «a» e «b». |
ALLEGATO AL PROTOCOLLO 1
Tabella 1
I prodotti non compresi nella tabella sottostante sono esenti da dazi doganali. Ad alcuni dei prodotti sotto elencati si applica un trattamento preferenziale indicato nella tabella 2.
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Codice NC (1 2 11) |
Designazione delle merci (3 12) |
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0105 12 00 |
Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g |
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0207 27 |
Pezzi e frattaglie di tacchino, congelati |
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0207 33 0207 34 0207 35 0207 36 |
Carni di anatre, di oche o di faraone |
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ex 0302 69 99 ex 0303 79 98 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0305 30 90 |
Boga (Boops boops) fresche o refrigerate; congelate; filetti, congelati e altra carne di pesci, fresche o refrigerate; filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati |
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ex 0301 99 80 0302 69 61 0302 69 95 0303 79 71 ex 0303 79 98 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Orate di mare (delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.) e orate (Sparus aurata): vive; fresche o refrigerate; congelate; filetti di pesce e altra carne di pesci, freschi, refrigerati o congelati; secchi, salati o in salamoia; affumicati; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
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ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; filetti di pesce e altra carne di pesci, freschi, refrigerati o congelati; secchi, salati o in salamoia, affumicati; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
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0404 10 |
Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
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0408 11 80 |
Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
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0408 19 89 |
Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi quelli essiccati) |
||||||
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0408 91 80 |
Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (esclusi i tuorli) |
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0409 00 00 |
Miele naturale |
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0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi |
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0701 90 50 |
Patate di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate |
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0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
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0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati |
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0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
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0709 60 10 |
Peperoni, freschi o refrigerati |
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0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
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0710 40 00 |
Granturco dolce, non cotto o cotto all’acqua o al vapore, congelato |
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0710 90 00 |
Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate |
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0711 90 30 |
Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l’alimentazione nello stato in cui è presentato |
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0712 90 30 |
Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
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0805 10 |
Arance, fresche o secche |
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0805 20 10 |
Clementine, fresche o secche |
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0805 20 50 |
Mandarini e wilkings, freschi o secchi |
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0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche |
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0807 19 00 |
Meloni, freschi, diversi dai cocomeri |
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0810 10 00 |
Fragole fresche |
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1509 10 |
Olio di oliva vergine |
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1602 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne) |
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1604 13 |
Preparazioni e conserve di sardine, alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati |
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1604 14 |
Preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti (Sarda spp.), interi o in pezzi, ma non tritati |
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1604 15 |
Preparazioni e conserve di sgombri, interi o in pezzi, ma non tritati |
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1604 19 31 |
Preparazioni e conserve di filetti, detti «loins», di pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], interi o in pezzi, ma non tritati |
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1604 19 39 |
Preparazioni e conserve di pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], interi o in pezzi, ma non tritati, diversi dai filetti detti «loins» |
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1604 20 50 |
Preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor |
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1604 20 70 |
Preparazioni e conserve di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus |
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1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
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ex 1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, ad eccezione del fruttosio chimicamente puro della sottovoce NC 1702 50 00 |
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1704 10 90 |
Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
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ex 1704 90 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao; esclusi:
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1806 10 20 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % |
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1806 10 30 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
||||||
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1806 10 90 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
||||||
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1806 20 |
Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
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ex 1901 90 99 |
Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 60 % |
||||||
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1905 20 30 1905 20 90 |
Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % |
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2001 90 30 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico |
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2002 90 91 2002 90 99 |
Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 % |
||||||
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2004 90 10 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’acido acetico, congelato |
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2005 80 00 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’acido acetico, non congelato |
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ex 2005 99 escluse le voci 2005 99 50 e 2005 99 90 |
Altri ortaggi e legumi |
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2008 70 |
Pesche in scatola, comprese le pesche noci |
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2009 11 2009 12 00 2009 19 |
Succhi di arancia |
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ex 2009 90 |
Miscugli di succhi di agrumi |
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2101 12 98 2101 20 98 |
Preparazioni a base di caffè, tè o mate |
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ex 2106 90 98 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 60 % |
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2204 |
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 |
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2905 43 00 2905 44 |
Mannitolo e D-glucitolo (sorbitolo) |
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3302 10 29 |
Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 5 % di saccarosio o di isoglucosio, uguale o superiore a 5 % di glucosio o di amido o fecola |
||||||
|
3501 10 50 3501 10 90 3501 90 90 |
Caseine, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali, caseinati e altri derivati delle caseine |
||||||
|
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata, per uso alimentare |
||||||
|
3502 19 90 |
Altra ovoalbumina, per uso alimentare |
||||||
|
3502 20 91 |
Lattoalbumina essiccata, per uso alimentare |
||||||
|
3502 20 99 |
Altra lattoalbumina, per uso alimentare |
||||||
|
3505 10 3505 20 |
Destrine ed altri amidi e fecole modificati e colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
||||||
|
3809 10 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee |
||||||
|
3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
Tabella 2
Per i seguenti prodotti è previsto un trattamento preferenziale mediante i contingenti tariffari e i calendari sotto riportati
|
Codice NC (4 13) |
Designazione delle merci (5 14) |
a |
b |
c |
|
Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%) |
Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione) |
Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%) |
||
|
0105 12 00 |
Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g |
100 |
129 920 pezzi |
— |
|
0207 27 10 |
Pezzi di tacchino disossati, congelati |
100 |
4 000 |
— |
|
0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 |
Pezzi di tacchino non disossati, congelati |
|||
|
ex 0207 33 |
Carni di anatre e di oche, intere, congelate |
100 |
560 |
— |
|
ex 0207 35 |
Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate |
|
|
|
|
ex 0207 36 |
Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate |
|
|
|
|
0404 10 |
Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
100 |
1 300 |
— |
|
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi |
100 |
22 196 |
— |
|
0603 19 90 |
Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi dal 1o novembre al 15 aprile |
100 |
7 840 |
— |
|
0701 90 50 |
Patate di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate |
100 |
33 936 |
— |
|
ex 0702 00 00 |
Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati (6 15) |
100 |
28 000 |
— |
|
ex 0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia |
100 |
5 000 |
— |
|
0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati |
100 |
1 000 |
— |
|
0709 60 10 |
Peperoni, freschi o refrigerati |
100 |
17 248 |
40 |
|
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o dicembre alla fine di febbraio |
100 |
— |
— |
|
0710 40 00 2004 90 10 |
Granturco dolce, congelato |
100 % dell’elemento ad valorem del dazio + 30 % dell’elemento agricolo (*1 *3) |
10 600 |
|
|
0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 |
Granturco dolce, non congelato |
100 % dell’elemento ad valorem del dazio + 30 % dell’elemento agricolo (*1 *3) |
5 400 |
|
|
0712 90 30 |
Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
100 |
1 200 |
|
|
ex 0805 10 |
Arance, fresche |
100 |
224 000 (7 16) |
60 |
|
ex 0805 20 10 ex 0805 20 50 |
Clementine, mandarini e wilkings, freschi |
100 |
40 000 |
60 |
|
ex 0805 20 10 ex 0805 20 50 |
Clementine, mandarini e wilkings, freschi dal 15 marzo al 30 settembre |
100 |
15 680 |
60 |
|
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche dal 1o aprile al 31 luglio |
100 |
— |
— |
|
0807 19 00 |
Altri meloni freschi (esclusi i cocomeri), dal 1o agosto al 31 maggio |
100 |
30 000 |
50 |
|
0810 10 00 |
Fragole, fresche, dal 1o novembre al 30 aprile |
100 |
5 000 |
60 |
|
1602 31 19 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili, contenenti unicamente carne di tacchino non cotta |
100 |
5 000 |
— |
|
1602 31 30 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili |
|
|
|
|
1602 32 19 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte |
100 |
2 000 |
— |
|
1602 32 30 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili |
|
|
|
|
1704 10 90 |
Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
100 |
100 |
|
|
ex 1704 90 99 |
Caramelle marshmallows, ossia altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o inferiore a 45 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
100 |
— |
— |
|
1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % |
100 % dell’elemento ad valorem del dazio + 15 % dell’elemento agricolo (*1 *3) |
2 500 |
|
|
1806 20 |
Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
|
|
|
|
1905 20 30 1905 20 90 |
Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % |
100 % dell’elemento ad valorem del dazio + 30 % dell’elemento agricolo (*1 *3) |
3 200 |
|
|
2002 90 91 2002 90 99 |
Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 % |
100 |
784 |
— |
|
ex 2008 70 71 |
Fette di pesca, fritte in olio |
100 |
112 |
— |
|
2009 11 2009 12 00 2009 19 |
Succhi di arancia |
100 |
35 000 hl di cui non più di 21 280 hl in confezioni di capacità inferiore o uguale a 2 l |
70 |
|
ex 2009 90 |
Miscugli di succhi di agrumi |
100 |
19 656 hl |
— |
|
2204 |
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 |
100 |
6 212 hl |
— |
|
3505 20 |
Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
100 |
250 |
Tabella 3
Per i seguenti prodotti i dazi doganali sono consolidati come segue:
|
Codice NC (8 17) |
Designazione delle merci (9) |
a |
b (10) |
||||||
|
Elemento ad valorem del dazio (%) |
Elemento specifico del dazio |
||||||||
|
0710 40 00 |
Granturco dolce, non cotto o cotto all’acqua o al vapore, congelato |
0 |
9,4 EUR/100 kg NET eda |
||||||
|
0711 90 30 |
Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l’alimentazione nello stato in cui è presentato |
0 |
9,4 EUR/100 kg NET eda |
||||||
|
1704 10 90 |
Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
0 |
30,90 EUR/100 kg NET MAX 18,20 % |
||||||
|
ex 1704 90 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao; esclusi:
|
0 |
EA MAX 18,7 % + AD S/Z |
||||||
|
1806 10 20 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % |
0 |
25,2 EUR/100 kg NET |
||||||
|
1806 10 30 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
0 |
31,4 EUR/100 kg NET |
||||||
|
1806 10 90 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
0 |
41,9 EUR/100 kg NET |
||||||
|
ex 1806 20 |
Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg; ad eccezione delle preparazioni dette «Chocolate milk crumb» della sottovoce NC 1806 20 70 |
0 |
EA MAX 18,7 % + AD S/Z |
||||||
|
1806 20 70 |
Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» |
0 |
EA |
||||||
|
ex 1901 90 99 |
Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 60 % |
0 |
EA |
||||||
|
1905 20 30 |
Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % |
0 |
24,6 EUR/100 kg NET |
||||||
|
1905 20 90 |
Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % |
0 |
31,4 EUR/100 kg NET |
||||||
|
2001 90 30 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico |
0 |
9,4 EUR/100 kg NET eda |
||||||
|
2004 90 10 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, congelato |
0 |
9,4 EUR/100 kg NET eda |
||||||
|
2005 80 00 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’acido acetico, non congelato |
0 |
9,4 EUR/100 kg NET eda |
||||||
|
2101 12 98 |
Preparazioni a base di caffè |
0 |
EA |
||||||
|
2101 20 98 |
Preparazioni a base di tè o mate |
0 |
EA |
||||||
|
ex 2106 90 98 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 60 % |
0 |
EA |
||||||
|
2905 43 00 |
Mannitolo |
0 |
125,8 EUR/100 kg NET |
||||||
|
2905 44 11 |
D-glucitolo (sorbitolo) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
0 |
16,1 EUR/100 kg NET |
||||||
|
2905 44 19 |
D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
0 |
37,8 EUR/100 kg NET |
||||||
|
2905 44 91 |
D-glucitolo (sorbitolo) non in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
0 |
23 EUR/100 kg NET |
||||||
|
2905 44 99 |
D-glucitolo (sorbitolo) non in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
0 |
53,7 EUR/100 kg NET |
||||||
|
3302 10 29 |
Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 5 % di saccarosio o di isoglucosio, uguale o superiore a 5 % di glucosio o di amido o fecola |
0 |
EA |
||||||
|
3501 10 50 |
Caseine destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio e diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali |
3 % |
— |
||||||
|
3501 10 90 |
Altre caseine |
9 % |
— |
||||||
|
3501 90 90 |
Caseinati ed altri derivati delle caseine (diversi dalle colle di caseina) |
6,4 % |
— |
||||||
|
3505 10 10 |
Destrina |
0 |
17,7 EUR/100 kg NET |
||||||
|
3505 10 90 |
Altri amidi e fecole modificati, non esterificati o eterificati |
0 |
17,7 EUR/100 kg NET |
||||||
|
3505 20 10 |
Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % |
0 |
4,5 EUR/100 kg NET MAX 11,5 % |
||||||
|
3505 20 30 |
Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % |
0 |
8,9 EUR/100 kg NET MAX 11,5 % |
||||||
|
3505 20 50 |
Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % |
0 |
14,2 EUR/100 kg NET MAX 11,5 % |
||||||
|
3505 20 90 |
Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % |
0 |
17,7 EUR/100 kg NET MAX 11,5 % |
||||||
|
|
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee: |
|
|
||||||
|
3809 10 10 |
|
0 |
8,9 EUR/100 kg NET MAX 12,8 % |
||||||
|
3809 10 30 |
|
0 |
12,4 EUR/100 kg NET MAX 12,8 % |
||||||
|
3809 10 50 |
|
0 |
15,1 EUR/100 kg NET MAX 12,8 % |
||||||
|
3809 10 90 |
|
0 |
17,7 EUR/100 kg NET MAX 12,8 % |
||||||
|
|
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 : |
|
|
||||||
|
3824 60 11 |
|
0 |
16,1 EUR/100 kg NET |
||||||
|
3824 60 19 |
|
0 |
37,8 EUR/100 kg NET |
||||||
|
3824 60 91 |
|
0 |
23 EUR/100 kg NET |
||||||
|
3824 60 99 |
|
0 |
53,7 EUR/100 kg NET |
ALLEGATO II
PROTOCOLLO 2
relativo al regime applicabile all’importazione nello stato di israele di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della comunità europea
|
1. |
I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all’importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato. |
|
2. |
Dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009 («accordo in forma di scambio di lettere»), sono eliminati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l’elemento agricolo), che sono applicabili all’importazione nello Stato di Israele di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Comunità europea, eccettuati i prodotti elencati nella tabella 1 dell’allegato. |
|
3. |
Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 2 dell’allegato, i dazi doganali sono eliminati o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari elencati nella colonna «b».
I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano i contingenti sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «c». Per il primo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore del presente accordo. |
|
4. |
Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 3, i dazi doganali applicati ad valorem sono consolidati nei limiti indicati nella colonna «a», e i dazi specifici applicati sono consolidati nei limiti elencati nella colonna «b». |
ALLEGATO AL PROTOCOLLO 2
Tabella 1
I prodotti non compresi nella tabella sottostante sono esenti da dazi doganali. Ad alcuni dei prodotti sotto elencati si applica un trattamento preferenziale indicato nelle tabelle 2 e 3.
|
Codice SA o tariffa doganale israeliana (1 2 11) |
Designazione delle merci (3 12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex ex 0102 90 |
Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 90 19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 90 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0104 10 |
Animali vivi della specie ovina: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0104 10 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0104 10 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0104 20 |
Animali vivi della specie caprina: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0104 20 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0105 12 |
Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0105 12 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0105 12 80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0105 19 |
Anatre, oche, e faraone, vive, di peso non superiore a 185 g: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0105 19 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0105 19 80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Altri: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0105 94 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0105 99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0106 32 90 |
Psittaformici vivi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0106 39 |
Uccelli vivi, diversi dagli uccelli rapaci e dagli psittaformici: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0106 39 19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0206 10 |
Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0206 80 00 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate |
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0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 |
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0210 20 00 |
Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
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0210 91 |
Di primati, salate o in salamoia, secche o affumicate: |
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0210 91 10 |
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0301 ad eccezione di:
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Pesci vivi |
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0302 ad eccezione di:
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Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 |
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0303 ad eccezione di:
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Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesci della voce 0304 |
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0304 ad eccezione di:
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Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
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0305 41 00 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati, compresi i filetti |
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0305 49 00 |
Altri pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dai salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), dai salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e dai salmoni del Danubio (Hucho hucho) e dalle aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
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0306 ad eccezione di:
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Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana |
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0307 ad eccezione di:
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Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana |
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0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
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0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
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0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
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0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
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0405 10 |
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0405 10 31 |
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0405 10 39 |
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0405 10 91 |
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0405 10 99 |
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0405 20 |
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0405 20 10 |
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0405 20 90 |
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0405 90 19 |
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0405 90 90 |
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0406 |
Formaggi e latticini |
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0407 ad eccezione di: 0407 00 10 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte |
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0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
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0409 |
Miele naturale |
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0701 |
Patate, fresche o refrigerate: |
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0701 90 |
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0702 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
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0703 |
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
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0704 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |
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0705 11 0705 19 |
Lattughe, fresche o refrigerate |
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0706 |
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
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0707 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
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0708 ad eccezione di: 0708 90 20 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
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0709 20 |
Asparagi, freschi o refrigerati |
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0709 30 |
Melanzane, fresche o refrigerate |
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0709 40 |
Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati |
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0709 51 0709 59 |
Funghi, freschi o refrigerati: |
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0709 51 90 |
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0709 59 90 |
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0709 60 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati: |
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0709 70 |
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati |
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0709 90 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati |
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0710 10 |
Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate |
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0710 21 |
Piselli, anche sgranati (Pisum sativum), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
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0710 22 |
Fagioli, anche sgranati (Vigna spp., Phaseolus spp.), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
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0710 29 ad eccezione di: 0710 29 20 |
Altri legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
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0710 30 |
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
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0710 40 |
Granturco dolce, non cotto o cotto all’acqua o al vapore, congelato |
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0710 80 10 |
Carote, cavolfiori, cavoli broccoli, (porri), cavoli, peperoni, sedani, congelati (eu 5) |
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0710 80 40 |
Carote congelate |
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Altri ortaggi o legumi congelati: |
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0710 80 80 |
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0710 80 90 |
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0710 90 |
Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate |
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0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
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0711 20 |
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0711 40 |
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0711 90 |
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0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: |
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0712 20 |
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0712 90 ad eccezione di: 0712 90 40 0712 90 70 |
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0713 20 |
Ceci essiccati |
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0714 20 |
Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets |
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0802 11 90 |
Mandorle con guscio, fresche o secche |
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0802 12 90 |
Mandorle sgusciate, fresche o secche |
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0802 31 0802 32 |
Noci, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
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0802 60 |
Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
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0802 90 20 |
Noci di pecàn, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
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Altre frutta a guscio |
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0802 90 92 |
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0802 90 99 |
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0803 00 10 |
Banane, comprese le frutta del plantano, fresche |
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0804 10 |
Datteri freschi |
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0804 20 |
Fichi freschi e secchi |
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0804 30 10 |
Ananassi freschi |
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0804 40 10 |
Avocadi freschi |
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0804 50 ad eccezione di: 0804 50 90 |
Guaiave, manghi e mangostani, freschi |
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0805 10 10 |
Arance fresche |
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0805 20 10 |
Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi |
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0805 40 10 |
Pompelmi e pomeli, freschi |
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0805 50 10 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), freschi |
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0805 90 11 |
Cedri (Citrus medica), kumquat e limette, freschi |
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0805 90 19 |
Altri agrumi freschi |
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0806 |
Uve, fresche o secche |
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0807 |
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi |
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0808 |
Mele, pere e cotogne, fresche |
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0809 |
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche |
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0810 10 |
Fragole fresche |
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0810 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi |
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0810 50 |
Kiwi, freschi |
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0810 60 |
Durian, freschi |
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0810 90 |
Altre frutta fresche |
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0811 |
Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
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0811 10 |
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0811 20 20 |
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0811 20 90 |
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0811 90 |
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0812 |
Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate |
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0813 20 |
Prugne secche: |
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0813 20 20 |
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0813 20 99 |
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0813 40 00 |
Altra frutta secche |
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0813 50 |
Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 08 |
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0904 |
Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati: |
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0910 10 91 |
Zenzero immesso sul mercato da ottobre a gennaio |
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0910 99 90 |
Altre spezie |
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1001 |
Frumento (grano) e frumento segalato |
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1005 90 10 |
Granturco da popcorn |
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1105 20 00 |
Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
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1108 11 1108 12 1108 13 1108 14 1108 19 |
Amidi e fecole |
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1202 10 00 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate, con guscio |
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1202 20 90 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate, sgusciate |
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1206 00 90 |
Altri semi di girasole, anche frantumati |
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1207 20 00 |
Semi di cotone |
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1207 99 20 |
Semi di ricino |
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1209 91 29 |
Semi di zucca |
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1209 99 20 |
Semi di cocomero |
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1404 90 19 |
Altro polline non destinato all’alimentazione animale |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
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1507 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1508 10 00 |
Olio di arachide greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1508 90 90 |
Altri oli di arachide greggi e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non greggi e non commestibili |
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1509 |
Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1510 |
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
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1511 10 20 |
Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1511 90 90 |
Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non greggi e non commestibili |
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1512 11 1512 19 |
Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni |
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1512 21 90 |
Olio di cotone greggio e sue frazioni, anche depurato del gossipolo |
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1512 29 90 |
Olio di cotone e sue frazioni, anche depurato del gossipolo, non greggio e non commestibile |
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1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1514 ad eccezione di: 1514 91 19 1514 99 19 |
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1515 |
Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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1515 11 90 |
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1515 19 90 |
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1515 21 20 |
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1515 29 90 |
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1515 30 00 |
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1515 50 90 |
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1515 90 |
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1515 90 22 |
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1515 90 30 |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
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1516 10 |
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1516 10 11 |
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1516 10 19 |
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1516 20 |
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1516 20 19 |
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1516 20 91 |
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1516 20 92 |
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1516 20 99 |
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1517 90 21 |
Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 , contenenti olio di oliva |
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1517 90 22 |
Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 , contenenti olio di soia, olio di girasole, olio di cotone, olio di granturco o olio di colza |
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1518 00 21 |
Olio di ricino |
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1601 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
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1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: |
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1602 20 91 |
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1602 20 99 |
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1602 31 90 |
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1602 32 90 |
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1602 39 90 |
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1602 41 00 |
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1602 42 00 |
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1602 49 90 |
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ex ex 1602 50 |
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1602 50 80 |
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1602 50 91 |
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1602 50 99 |
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1602 90 90 |
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1603 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
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1604 ad eccezione di: 1604 11 20 1604 12 10 1604 19 20 1604 15 20 1604 20 10 1604 20 20 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
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1702 30 10 |
Glucosio allo stato liquido |
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1704 10 90 |
Altre gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di gomma base inferiore a 10 % |
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1905 31 10 |
Biscotti - aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10 %, e un tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte |
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1905 32 20 |
Cialde e cialdine – altre, se ripiene |
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1905 32 30 |
Cialde e cialdine – con ripieno avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte |
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1905 32 90 |
Cialde e cialdine – altre, ripiene |
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1905 90 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, altre: |
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1905 90 30 |
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1905 90 91 |
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1905 90 92 |
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2001 |
Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
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2002 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |
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2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
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2004 10 10 |
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2004 10 90 |
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2004 90 11 |
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2004 90 19 |
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2004 90 91 |
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2004 90 93 |
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2004 90 94 |
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2004 90 99 |
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2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
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2005 20 10 |
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2005 20 90 |
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2005 40 10 |
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2005 40 90 |
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2005 51 00 |
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2005 59 10 |
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2005 59 90 |
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2005 60 00 |
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2005 70 |
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2005 80 |
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2005 99 10 |
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2005 99 30 |
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2005 99 40 |
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2005 99 50 |
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2005 99 80 |
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2005 99 90 |
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2006 00 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
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2007 91 00 |
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2007 99 ad eccezione di: 2007 99 93 |
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2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
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2008 11 |
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2008 11 20 |
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2008 11 90 |
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2008 19 32 |
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2008 19 39 |
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2008 19 40 |
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2008 19 91 |
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2008 19 99 |
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2008 20 |
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2008 30 |
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2008 30 20 |
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2008 30 90 |
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2008 40 |
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2008 50 |
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2008 60 |
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2008 70 |
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2008 70 20 |
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2008 70 80 |
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2008 80 |
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2008 91 |
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2008 92 |
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2008 99 12 |
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2008 99 19 |
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|
|
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2008 99 30 |
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2008 99 90 |
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2009 11 2009 12 2009 19 ad eccezione di: 2009 11 11 2009 11 40 2009 19 11 |
Succhi di arancia |
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2009 21 2009 29 ad eccezione di: 2009 29 11 |
Succhi di pompelmo o di pomelo |
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2009 31 2009 39 |
Succhi di altri agrumi |
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2009 50 |
Succhi di pomodoro |
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2009 61 2009 69 |
Succhi di uva (compresi i mosti di uva) |
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2009 71 2009 79 |
Succhi di mela |
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2009 80 |
Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi: |
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|
2009 80 10 |
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|
2009 80 29 |
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2009 80 90 |
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2009 90 |
Miscugli di succhi |
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2104 10 10 |
Zuppe, minestre o brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi |
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2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao: |
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2105 00 11 |
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2105 00 12 |
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2105 00 13 |
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2204 |
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 |
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2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
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|
2206 |
Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
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|
2207 10 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; destinato alla produzione di bevande alcoliche da parte di un produttore autorizzato di bevande alcoliche, nella misura in cui è destinato d’uno scopo prestabilito: |
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2207 10 51 |
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2207 10 80 |
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2207 10 90 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol., altro: |
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|
2207 10 91 |
|
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2208 20 91 |
Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17 %, il cui prezzo al centilitro non supera l’equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD, nell’ambito della Quinta integrazione |
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2208 20 99 |
Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17 %, il cui prezzo al centilitro non supera l’equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD |
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|
2304 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia |
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2306 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 |
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2309 10 ad eccezione di: 2309 10 90 |
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto |
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2309 90 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto: |
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2309 90 20 |
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3502 11 3502 19 |
Ovoalbumina: |
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3502 11 10 |
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3502 11 90 |
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3502 19 10 |
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3502 19 90 |
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3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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|
3505 10 21 |
|
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|
3505 20 00 |
|
Tabella 2
Per i seguenti prodotti è previsto un trattamento preferenziale sotto forma dei contingenti tariffari sotto riportati:
|
Codice SA o tariffa doganale israeliana (4 13) |
Designazione delle merci (5 14) |
a |
b |
c |
||
|
Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%) |
Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione) |
Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%) |
||||
|
ex ex 010 290 |
Animali vivi della specie bovina da macello |
100 |
1 200 |
— |
||
|
ex ex 0105 12 0105 19 |
Anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, di peso non superiore a 185 g |
100 |
2 060 000 pezzi |
— |
||
|
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
100 |
1 120 |
— |
||
|
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
100 |
800 |
— |
||
|
ex ex 0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 , escluse le anatre (carne o fegato) |
100 |
1 200 |
— |
||
|
ex ex 0207 34 |
Fegati grassi di oca |
100 |
100 |
— |
||
|
ex ex 0207 36 |
Carni e fegato di oca, congelati |
100 |
500 |
— |
||
|
0302 31 20 |
Esclusivamente tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) del tipo descritto nella sottovoce 0302 31 00 |
100 |
250 |
— |
||
|
0303 31 10 |
Esclusivamente ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) del tipo descritto nella sottovoce 0303 31 00 |
100 |
100 |
25 |
||
|
0303 33 10 |
Esclusivamente sogliole (Solea spp.) del tipo descritto nella sottovoce 0303 33 00 |
|||||
|
0303 39 10 |
Esclusivamente ippoglossi del tipo descritto nella sottovoce 0303 39 00 (diversi da Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis, Pleuronectes platessa, Solea spp.) |
|||||
|
0303 79 91 |
Approvato dal direttore generale del ministero dell’agricoltura in quanto pesce dei tipi che non crescono o non sono pescati in Israele o nel Mar Mediterraneo |
10 |
— |
— |
||
|
0304 19 41 |
Esclusivamente dei tipi descritti nella sottovoce 0304 19 40 (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Thunnus, tonnetti striati, palamite, aringhe, merluzzi, sardine, eglefini, merluzzi carbonari, sgombri, spinaroli, anguille, naselli, scorfani e persico del Nilo) |
100 |
50 |
— |
||
|
0402 10 21 |
Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % |
100 |
2 180 |
— |
||
|
0402 10 10 |
Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % |
55 |
2 180 |
— |
||
|
0402 21 |
Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
100 |
4 420 |
— |
||
|
ex ex 0402 91 ex ex 0402 99 |
Latte condensato |
100 |
100 |
— |
||
|
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
100 |
200 |
|
||
|
0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
100 |
1 400 |
— |
||
|
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
100 |
650 |
— |
||
|
0405 10 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
0405 10 31 |
|
|||||
|
0405 10 39 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
0405 10 91 |
|
|||||
|
0405 10 99 |
|
|||||
|
0405 20 |
|
|||||
|
0405 20 10 |
|
|||||
|
0405 20 90 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
0405 90 19 |
|
|||||
|
0405 90 90 |
|
|||||
|
0406 |
Formaggi e latticini |
100 |
830 |
— |
||
|
ex ex 0407 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, da consumo |
100 |
8 004 800 pezzi |
— |
||
|
ex ex 0407 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, da cova |
100 |
50 000 pezzi |
— |
||
|
ex ex 0409 |
Miele naturale |
100 |
180 |
— |
||
|
ex ex 0409 |
Miele naturale in imballaggi di peso superiore a 50 kg |
100 |
300 |
— |
||
|
0701 90 |
Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina |
100 |
6 380 |
— |
||
|
0703 10 |
Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati |
100 |
2 300 |
— |
||
|
0703 20 |
Agli, freschi o refrigerati |
100 |
230 |
25 |
||
|
ex ex 0709 20 |
Asparagi bianchi, freschi o refrigerati |
100 |
100 |
— |
||
|
ex ex 0709 51 ex ex 0709 59 |
Funghi, freschi o refrigerati, diversi da quelli messi in circolazione nei mesi da giugno a settembre |
100 |
200 |
— |
||
|
0710 10 |
Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate |
100 |
250 |
— |
||
|
0710 21 |
Piselli, anche sgranati (Pisum sativum), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
100 |
1 090 |
— |
||
|
0710 22 |
Fagioli, anche sgranati (Vigna spp., Phaseolus spp.), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
100 |
1 460 |
— |
||
|
0710 29 |
Altri legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
100 |
660 |
— |
||
|
0710 30 |
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
100 |
650 |
— |
||
|
0710 80 0710 90 |
Altri ortaggi o legumi (anche cotti, in acqua o al vapore), congelati Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate |
100 |
1 580 |
— |
||
|
ex ex 0712 90 |
Altri ortaggi o legumi o miscele di ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, esclusi il granturco dolce, i fagioli non sgranati, i broccoli, l’aglio e i pomodori secchi |
100 |
350 |
— |
||
|
0712 90 81 |
Aglio, secco, intero, tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato |
100 |
60 |
— |
||
|
ex ex 0712 90 30 2002 90 20 |
Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati Pomodori, esclusi quelli interi o a pezzi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, in polvere |
100 |
1 230 |
— |
||
|
0802 60 ex ex 0802 90 |
Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate Noci di pecàn e altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse le noci di pecàn, le noci macadamia e i pinoli |
100 |
560 |
15 |
||
|
ex ex 0804 20 |
Fichi, secchi |
100 |
560 |
20 |
||
|
0805 10 10 |
Arance, fresche |
100 |
1 000 |
— |
||
|
0805 20 10 |
Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi |
100 |
2 000 |
— |
||
|
0805 50 10 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), freschi |
100 |
500 |
— |
||
|
0806 10 |
Uve, fresche |
100 |
500 |
— |
||
|
0806 20 |
Uve, secche |
100 |
120 |
25 |
||
|
0807 11 |
Cocomeri, freschi |
100 |
750 |
— |
||
|
0807 19 |
Meloni, freschi |
100 |
300 |
— |
||
|
0808 10 |
Mele, fresche |
100 |
3 280 |
— |
||
|
ex ex 0808 20 |
Pere, fresche |
100 |
2 140 |
— |
||
|
ex ex 0808 20 |
Cotogne, fresche |
100 |
380 |
— |
||
|
0809 10 |
Albicocche, fresche |
100 |
300 |
— |
||
|
0809 20 |
Ciliegie, fresche |
100 |
100 |
— |
||
|
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
100 |
300 |
— |
||
|
0809 40 |
Prugne e prugnole |
100 |
500 |
— |
||
|
0810 50 |
Kiwi, freschi |
100 |
200 |
— |
||
|
ex ex 0811 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di dolcificanti |
100 |
160 |
— |
||
|
0811 90 |
Altre frutta anche a guscio, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
100 |
660 |
— |
||
|
0812 10 |
Ciliegie temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate |
100 |
620 |
— |
||
|
0812 90 10 |
Fragole, temporaneamente conservate ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate |
100 |
100 |
— |
||
|
0813 20 |
Prugne, secche |
100 |
730 |
— |
||
|
0904 20 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati |
100 |
110 |
— |
||
|
1001 10 |
Frumento duro |
100 |
10 640 |
— |
||
|
1001 90 |
Altro frumento (grano) e frumento segalato |
100 |
190 840 |
— |
||
|
ex ex 1001 90 |
Altro frumento (grano) e frumento segalato (6 15), per l’alimentazione degli animali |
100 |
300 000 |
— |
||
|
1209 99 20 |
Semi di cocomero |
100 |
560 |
— |
||
|
1507 10 10 1507 90 10 |
Olio di soia, anche depurato delle mucillagini, per uso alimentare |
100 |
5 000 |
40 |
||
|
1509 10 1509 90 30 |
Olio di oliva vergine Olio di oliva, diverso dall’olio di oliva vergine, per uso alimentare |
100 |
300 |
— |
||
|
1509 90 90 |
Olio di oliva, diverso dall’olio di oliva vergine, per uso non alimentare |
100 |
700 |
— |
||
|
ex ex 1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per uso alimentare |
40 |
illimitato |
— |
||
|
ex ex 1514 |
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per uso alimentare |
40 |
illimitato |
— |
||
|
1601 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
100 |
500 |
— |
||
|
1602 31 |
Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di tacchino |
100 |
5 000 |
— |
||
|
1602 32 |
Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di galli e di galline |
100 |
2 000 |
— |
||
|
1602 50 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina |
100 |
340 |
— |
||
|
1604 11 10 |
Salmone, in recipienti ermeticamente chiusi |
100 |
100 |
— |
||
|
1604 12 90 |
Altro |
50 |
illimitato |
— |
||
|
1604 13 |
Sardine |
100 |
230 |
— |
||
|
1604 14 |
Tonni |
100 |
330 |
— |
||
|
ex ex 1604 15 90 |
Sgombri |
100 |
80 |
— |
||
|
1604 16 00 |
Acciughe |
50 |
illimitato |
— |
||
|
ex ex 1604 19 90 |
Merluzzi, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell’Alaska |
100 |
150 |
— |
||
|
ex ex 1604 20 90 |
Aringhe, pesci spada, sgombri |
100 |
100 |
— |
||
|
1604 30 |
Caviale e suoi succedanei |
100 |
25 |
— |
||
|
1702 30 10 |
Glucosio allo stato liquido |
15 |
illimitato |
— |
||
|
1704 10 90 |
Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di gomma base uguale o superiore a 10 % |
100 |
75 |
|||
|
1905 31 10 |
Biscotti- aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10 %, un tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte |
100 |
1 200 |
|||
|
1905 32 20 |
Cialde e cialdine, altre, non ripiene |
|||||
|
1905 32 30 |
Cialde e cialdine con ripieno avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte |
|||||
|
1905 32 90 |
Altri |
|||||
|
2001 10 |
Cetrioli e cetriolini preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
17 |
60 |
— |
||
|
2001 90 90 |
Altri, diversi da cetrioli e cetriolini, olive, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
100 |
1 000 |
— |
||
|
2002 10 |
Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico |
100 |
100 |
— |
||
|
ex ex 2002 90 10 ex ex 2002 90 90 |
Concentrato di pomodoro, approvato dal direttore generale del ministero dell’industria, per i produttori di ketchup |
50 |
1 030 |
— |
||
|
ex ex 2004 90 |
Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, diversi dalle preparazioni omogeneizzate, sotto forma di farina o semolino |
100 |
340 |
— |
||
|
ex ex 2004 90 |
Altri ortaggi e legumi, diversi dalle preparazioni omogeneizzate |
65 |
illimitato |
— |
||
|
2005 20 90 |
Patate, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate |
100 |
250 |
— |
||
|
2005 40 90 |
Piselli, diversi dalle preparazioni omogeneizzate, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati |
100 |
300 |
— |
||
|
2005 51 |
Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
100 |
300 |
— |
||
|
2005 70 |
Olive preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate |
100 |
250 |
— |
||
|
2005 99 90 |
Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati |
100 |
1 310 |
— |
||
|
2006 00 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
100 |
100 |
— |
||
|
ex ex 2007 99 |
Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le fragole |
100 |
1 430 |
— |
||
|
2008 40 |
Pere, altrimenti preparate o conservate |
100 |
500 |
— |
||
|
2008 50 |
Albicocche, altrimenti preparate o conservate |
100 |
520 |
— |
||
|
ex ex 2008 60 |
Ciliegie acide, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zucchero |
92 |
270 |
— |
||
|
2008 70 |
Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate |
100 |
2 240 |
— |
||
|
ex ex 2008 80 |
Fragole, altrimenti preparate o conservate, in imballaggi di contenuto non inferiore a 4,5 kg (senza aggiunta di zucchero o alcole) |
100 |
220 |
— |
||
|
ex ex 2008 92 |
Miscugli di frutta tropicali, non contenenti fragole, frutta a guscio e agrumi |
100 |
560 |
— |
||
|
2008 99 |
Altre frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove |
100 |
500 |
— |
||
|
ex ex 2009 11 ex ex 2009 19 |
Succhi di arancia, anche congelati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg |
100 |
illimitato |
— |
||
|
ex ex 2009 29 |
Succhi di pompelmo, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg |
|||||
|
ex ex 2009 31 |
Succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20 |
100 |
560 |
— |
||
|
ex ex 2009 39 11 |
Altri succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 50 |
100 |
1 080 |
— |
||
|
2009 61 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 30 |
100 |
230 |
— |
||
|
ex ex 2009 69 |
Altri succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 |
|||||
|
2009 71 |
Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20 |
100 |
790 |
— |
||
|
ex ex 2009 79 |
Altri succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 20 |
100 |
1 670 |
— |
||
|
ex ex 2009 80 |
Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 |
100 |
880 |
— |
||
|
ex ex 2009 90 |
Miscugli di succhi, esclusi di uva e di pomodoro, di un valore Brix superiore a 20 |
100 |
600 |
— |
||
|
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
Riduzione del 30 % dell’elemento agricolo (*2 *4) |
500 |
|||
|
2204 |
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 |
100 |
4 300 hl |
— |
||
|
2205 10 2205 90 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
100 |
2 000 hl |
|||
|
2207 10 51 2207 10 91 |
Alcole etilico non denaturato ottenuto dall’uva, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. |
100 |
3 450 |
|||
|
2208 20 91 |
Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17 %, il cui prezzo al centilitro supera l’equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD |
100 |
2 000 Hpa |
|||
|
2304 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia |
100 |
5 220 |
— |
||
|
2306 30 00 |
Panelli e altri residui solidi |
Dazio applicabile: 2,5 % |
10 000 |
— |
||
|
2306 41 |
Farine di semi di ravizzone |
Dazio applicabile: 4,5 % |
3 920 |
— |
||
|
2309 10 20 |
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 % |
100 |
1 150 |
— |
||
|
2309 90 20 |
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 % e alimenti preparati per pesci e uccelli ornamentali |
100 |
1 610 |
— |
||
|
3502 11 3502 19 |
Ovoalbumina |
100 |
50 |
Tabella 3
Per i seguenti prodotti i dazi doganali sono consolidati come segue:
|
Codice di Israele (7 16) |
Aliquote ad valorem da consolidare (%) |
Dazi specifici da consolidare (8 17) |
|
|
(a) |
(b) |
|
0104 10 90 |
110 |
|
|
0105 12 10 |
60 |
|
|
0105 19 10 |
60 |
|
|
0105 94 00 |
110 |
|
|
0105 99 00 |
110 |
|
|
0204 10 19 |
50 |
|
|
0204 10 99 |
50 |
|
|
0204 21 19 |
50 |
|
|
0204 21 99 |
50 |
|
|
0204 22 19 |
50 |
|
|
0204 22 99 |
50 |
|
|
0204 23 19 |
50 |
|
|
0204 23 99 |
50 |
|
|
0204 30 90 |
50 |
|
|
0204 41 90 |
50 |
|
|
0204 42 90 |
50 |
|
|
0204 43 90 |
50 |
|
|
0204 50 19 |
50 |
|
|
0206 80 00 |
60 |
|
|
0207 11 10 |
80 |
|
|
0207 11 90 |
80 |
|
|
0207 12 10 |
80 |
|
|
0207 12 90 |
80 |
|
|
0207 13 00 |
110 |
|
|
0207 14 10 |
110 |
|
|
0207 14 90 |
110 |
|
|
0207 24 00 |
80 |
|
|
0207 25 00 |
80 |
|
|
0207 26 00 |
110 |
|
|
0207 27 10 |
110 |
|
|
0207 27 90 |
110 |
|
|
0210 20 00 |
110 |
|
|
0408 91 00 |
110 |
|
|
0408 99 00 |
110 |
|
|
0702 00 10 |
150 |
|
|
0702 00 90 |
150 |
|
|
0703 90 00 |
75 |
|
|
0704 10 10 |
75 |
|
|
0704 10 20 |
75 |
|
|
0704 10 90 |
75 |
|
|
0704 20 00 |
75 |
|
|
0704 90 10 |
75 |
|
|
0704 90 20 |
75 |
|
|
0704 90 30 |
75 |
|
|
0704 90 90 |
75 |
|
|
0705 11 00 |
60 |
|
|
0705 19 00 |
60 |
|
|
0706 90 10 |
75 |
|
|
0706 90 30 |
75 |
|
|
0706 90 50 |
110 |
|
|
0706 90 90 |
75 |
|
|
0708 10 00 |
75 |
|
|
0708 20 00 |
75 |
|
|
0708 90 10 |
75 |
|
|
0709 20 00 |
75 |
|
|
0709 40 00 |
60 |
|
|
0709 51 90 |
60 |
|
|
0709 59 90 |
60 |
|
|
0709 70 00 |
80 |
|
|
0709 90 31 |
75 |
|
|
0709 90 33 |
75 |
|
|
0709 90 90 |
75 |
|
|
0710 29 90 |
20 |
|
|
0710 30 90 |
30 |
|
|
0710 40 00 |
0 |
0,63 NIS per kg |
|
0711 90 41 |
0 |
0,55 NIS per kg |
|
0805 40 10 |
90 |
|
|
0805 50 10 |
120 |
|
|
0805 90 11 |
100 |
|
|
0805 90 19 |
75 |
|
|
0806 10 00 |
150 |
|
|
0806 20 90 |
150 |
|
|
0807 11 10 |
50 |
|
|
0807 19 90 |
70 |
|
|
0808 20 19 |
80 |
|
|
0809 10 90 |
60 |
|
|
0809 30 90 |
50 |
|
|
0809 40 90 |
60 |
|
|
0810 20 00 |
30 |
|
|
ex ex 0810 90 |
30 |
|
|
0811 20 90 |
12 |
|
|
0811 90 11 |
20 |
|
|
0811 90 19 |
30 |
|
|
0812 90 90 |
12 |
|
|
0813 40 00 |
20 |
|
|
0904 11 00 |
8 |
|
|
0904 12 00 |
15 |
|
|
0904 20 90 |
12 |
|
|
0910 99 90 |
15 |
|
|
1001 10 90 |
50 |
|
|
1001 90 90 |
50 |
|
|
1105 20 00 |
14,4 |
|
|
1108 11 00 |
15 |
|
|
1108 12 10 |
8 |
|
|
1108 12 90 |
12 |
|
|
1108 13 00 |
8 |
|
|
1108 14 00 |
8 |
|
|
1108 19 00 |
8 |
|
|
1209 91 29 |
12 |
|
|
1404 90 19 |
19,5 |
|
|
1501 00 00 |
12 |
|
|
1507 10 90 |
8 |
|
|
1507 90 90 |
8 |
|
|
1508 10 00 |
8 |
|
|
1508 90 90 |
8 |
|
|
1510 00 90 |
8 |
|
|
1511 10 20 |
8 |
|
|
1511 90 90 |
8 |
|
|
1512 11 90 |
8 |
|
|
1512 19 90 |
8 |
|
|
1512 21 90 |
8 |
|
|
1512 29 90 |
8 |
|
|
1513 11 90 |
8 |
|
|
1513 19 90 |
8 |
|
|
1513 21 20 |
8 |
|
|
1513 29 90 |
8 |
|
|
1514 11 90 |
8 |
|
|
1514 19 90 |
8 |
|
|
1514 91 90 |
8 |
|
|
1514 99 90 |
8 |
|
|
1515 11 90 |
4 |
|
|
1515 19 90 |
4 |
|
|
1515 21 20 |
8 |
|
|
1515 29 90 |
8 |
|
|
1515 30 00 |
8 |
|
|
1515 50 90 |
8 |
|
|
1515 90 22 |
8 |
|
|
1515 90 30 |
8 |
|
|
1516 10 11 |
28 |
|
|
1516 20 19 |
8 |
|
|
1516 20 91 |
12 |
|
|
1516 20 92 |
4 |
|
|
1516 20 99 |
8 |
|
|
1601 00 90 |
12 |
|
|
1602 20 99 |
12 |
|
|
1602 41 00 |
12 |
|
|
1602 42 00 |
12 |
|
|
1602 49 90 |
12 |
|
|
1602 50 91 |
12 |
|
|
1602 50 99 |
12 |
|
|
1602 90 90 |
12 |
|
|
1603 00 00 |
12 |
|
|
1704 10 90 |
0 |
0,11 NIS per kg |
|
1905 31 10 |
0 |
1,05 NIS per kg ma senza superare il 112 % |
|
1905 32 20 |
0 |
0,42 NIS per kg ma senza superare il 112 % |
|
1905 32 30 |
0 |
1,05 NIS per kg ma senza superare il 112 % |
|
1905 32 90 |
0 |
0,42 NIS per kg ma senza superare il 112 % |
|
1905 90 30 |
6,3 |
|
|
1905 90 91 |
0 |
1,05 NIS per kg ma senza superare il 112 % |
|
1905 90 92 |
0 |
0,17 NIS per kg ma senza superare il 112 % |
|
2001 90 30 |
0 |
0,71 NIS per kg |
|
2001 90 40 |
0 |
1,95 NIS per kg |
|
2004 10 10 |
8 |
|
|
2004 90 19 |
8 |
|
|
2004 90 93 |
0 |
0,71 NIS per kg |
|
2005 20 10 |
8 |
|
|
2005 40 10 |
5,8 |
|
|
2005 51 00 |
12 |
|
|
2005 59 10 |
6,3 |
|
|
2005 60 00 |
12 |
|
|
2005 80 20 |
0 |
0,71 NIS per kg ma senza superare il 12 % |
|
2005 80 91 |
12 |
— |
|
2005 80 99 |
0 |
0,71 NIS per kg |
|
2005 99 10 |
6 |
|
|
2006 00 00 |
12 |
|
|
2007 91 00 |
12 |
|
|
2007 99 91 |
12 |
|
|
2007 99 92 |
12 |
|
|
2008 19 32 |
40 |
|
|
2008 19 40 |
12 |
|
|
2008 19 91 |
30 |
|
|
2008 20 20 |
12 |
|
|
2008 20 90 |
12 |
|
|
2008 30 20 |
12 |
|
|
2008 40 20 |
12 |
|
|
2008 50 20 |
12 |
|
|
2008 60 20 |
12 |
|
|
2008 70 20 |
12 |
|
|
2008 80 20 |
12 |
|
|
2008 91 00 |
12 |
|
|
2008 92 30 |
12 |
|
|
2008 99 12 |
12 |
|
|
2008 99 19 |
40 |
|
|
2008 99 30 |
12 |
|
|
2009 11 19 |
30 |
|
|
2009 11 20 |
45 |
|
|
2009 11 90 |
30 |
|
|
2009 12 90 |
30 |
|
|
2009 19 19 |
30 |
|
|
2009 19 90 |
45 |
|
|
2009 21 90 |
30 |
|
|
2009 29 19 |
30 |
|
|
2009 29 90 |
45 |
|
|
2009 31 10 |
12 |
|
|
2009 31 90 |
12 |
|
|
2009 39 11 |
12 |
|
|
2009 39 19 |
12 |
|
|
2009 39 90 |
12 |
|
|
2009 71 10 |
25 |
|
|
2009 71 90 |
30 |
|
|
2009 79 30 |
20 |
|
|
2009 79 90 |
45 |
|
|
2009 90 21 |
35 |
|
|
2009 90 24 |
30 |
|
|
2104 10 10 |
8 |
|
|
2105 00 11 |
0 |
0,24 NIS per kg ma senza superare l’85 % |
|
2105 00 12 |
0 |
1,22 NIS per kg ma senza superare l’85 % |
|
2105 00 13 |
0 |
1,87 NIS per kg ma senza superare l’85 % |
|
2205 10 00 |
20 |
|
|
2205 90 00 |
20 |
|
|
2207 10 51 |
0 |
8,90 NIS per litro di alcole |
|
2207 10 91 |
0 |
8,90 NIS per litro di alcole |
|
2208 20 99 |
0 |
7,5 NIS per litro di alcole |
|
3502 11 90 |
0 |
8,4 NIS per kg. ma senza superare il 50 % |
|
3502 19 90 |
0 |
3,25 NIS per kg. ma senza superare il 50 % |
|
3505 10 21 |
8 |
|
|
3505 20 00 |
8 |
|
ALLEGATO III
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Le parti convengono di riunirsi nuovamente a tempo debito per esaminare la possibilità di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e altri prodotti alimentari.
B. Lettera dello Stato di Israele
Signor/a,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Signor/a,
mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’articolo 14 e dell’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (“accordo di associazione”), in vigore dal 1o giugno 2000, che prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche sui prodotti agricoli trasformati e dispone che la Comunità e lo Stato di Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di pesce e di prodotti della pesca.
In esito a tali negoziati le parti hanno convenuto le seguenti modifiche all’accordo di associazione:
|
1) |
L’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e da quelli elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.”; |
|
2) |
l’articolo 9 è soppresso. |
|
3) |
il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente:
“PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA”; |
|
4) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele, elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.”; |
|
5) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: “I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari di Israele sono, all’importazione nella Comunità, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 1 e 3.”; |
|
6) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: “I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari della Comunità sono, all’importazione in Israele, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 2 e 3.”; |
|
7) |
l’articolo 14 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente: “La Comunità e Israele si riuniscono tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, per esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche negli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.”; |
|
8) |
l’articolo 15 è soppresso; |
|
9) |
gli allegati da I a VI sono soppressi; |
|
10) |
i protocolli 1 e 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti negli allegati I e II del presente accordo in forma di scambio di lettere; |
|
11) |
è aggiunta una Dichiarazione comune sulle indicazioni geografiche figuranti nell’allegato III del presente scambio di lettere. |
Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.»
Mi pregio confermarLe l’accordo dello Stato di Israele sul contenuto della presente lettera.
Voglia accettare, Signor/a, l’espressione della mia profonda stima.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
За Държавата Израел
Por el Estado de Israel
Za Stát Izrael
For Staten Israel
Für den Staat Israel
Iisraeli Riigi nimel
Για το Κράτος του Ισραήλ
For the State of Israel
Pour l'État d'Israël
Per lo Stato d'Israele
Izraēlas Valsts vārdā
Izraelio Valstybės vardu
Izrael Állam részéről
Għall-Istat tal-Iżraël
Voor de Staat Israël
W imieniu Państwa Izrael
Pelo Estado de Israel
Pentru Statul Israel
Za Izraelský stát
Za Državo Izrael
Israelin valtion puolesta
För Staten Israel
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).
(3) In deroga alle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
(4) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).
(5) In deroga alle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
(6) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [regolamento (CE) n. 790/2000, GU L 95 del 15.4.2000, pag. 24] e successive modifiche.
(*1) Nella fattispecie l’elemento agricolo è la parte specifica del dazio stabilito dal regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).
(*2) Per questi prodotti il dazio applicabile ai quantitativi che superano il contingente tariffario è fissato nella tabella 3 del presente allegato.
(7) Nell’ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell’elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Commissione europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo d’entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d’entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d’entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.
(8) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).
(9) In deroga alle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
(10) Le indicazioni «EA» e «AD S/Z» si riferiscono all’elemento agricolo e ai dazi addizionali sullo zucchero, i cui importi sono fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).
(11) I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1o gennaio 2007, versione 957.
(12) Fatte salve le regole per l’interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati «ex» codici SA o «ex» codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.
(13) I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1o gennaio 2007, versione 957.
(14) Fatte salve le regole per l’interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati «ex» codici SA o «ex» codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.
(15) Approvato dal direttore generale del ministero dell’Agricoltura.
(*3) Dazi preferenziali oltre il contingente tariffario fissato nella tabella 3 del presente allegato.
(*4) L’elemento agricolo continuerà ad essere fissato in base alle linee direttrici contenute nel Memorandum relativo al sistema di compensazione dei prezzi che Israele è tenuto ad applicare ai prodotti agricoli trasformati contemplati dall’accordo commerciale CE-Israele, pubblicato dallo Stato d’Israele, ministero dell’Industria e del commercio, Amministrazione commercio estero, del settembre 1995 (rif. n.2536/G). Israele informerà la Comunità di ogni nuova fissazione di tali elementi agricoli.
(16) I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1o gennaio 2007, versione 957.
(17) BNM stands for «but not more».
Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra
Il suddetto accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, entrerà in vigore il 1o gennaio 2010.
Commissione
|
28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/126 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
concernente l’adozione di una decisione di finanziamento per il 2010 destinato a misure di comunicazione, studi, valutazioni e a una sovvenzione diretta all’OIE in base all’articolo 168, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
(2009/856/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 20, 23 e 41,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (di seguito «regolamento finanziario»), in particolare il suo articolo 75,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (di seguito «modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2009/470/CE stabilisce le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, in particolare per quanto concerne la politica d’informazione in materia di salute degli animali, benessere degli animali e sicurezza degli alimenti, nonché misure tecnico-scientifiche. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 19 della decisione 2009/470/CE, la Comunità fornisce un contributo finanziario per la realizzazione di una politica di informazione riguardante la salute e il benessere degli animali e la sicurezza degli alimenti di origine animale, inclusa la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore del benessere degli animali. |
|
(3) |
Il programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (4) prevede in particolare di coinvolgere e informare gli allevatori/commercianti di bestiame nonché il grande pubblico in merito alle norme attuali per la protezione e il benessere degli animali e di continuare a sostenere e ad avviare ulteriori iniziative internazionali per rafforzare la consapevolezza e creare un maggiore consenso sul benessere degli animali. In merito sta per essere elaborata una strategia europea per discutere del benessere degli animali in Europa e nel resto del mondo, per spiegare ai cittadini i cambiamenti nei sistemi di produzione animale nonché i costi e i vantaggi di standard più elevati nel settore del benessere degli animali. |
|
(4) |
La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013) riconosce l’importanza del dialogo tra cittadini, associazioni della società civile e le istituzioni comunitarie (in particolare la Commissione). |
|
(5) |
In passato è stata elaborata una strategia di comunicazione efficace per promuovere le questioni di salute animale e i principi della strategia per la salute animale presso gli interessati, le organizzazioni e la società nel suo insieme. Occorre continuare tale strategia di comunicazione. Durante la settimana veterinaria dell’UE nel 2010, la Commissione intende promuovere in particolare l’importanza dell’identificazione e della tracciabilità degli animali vivi e durante tutte le fasi della catena alimentare. |
|
(6) |
Il 2011 è stato designato come l’«Anno veterinario mondiale 2011» e coinciderà con il 250o anniversario dell’istruzione in campo veterinario a livello mondiale. Per sottolineare l’importanza di tale anno e informare le parti interessate circa le varie manifestazioni che saranno organizzate in tale occasione, verrà elaborata una strategia di comunicazione mirata alle varie parti interessate. |
|
(7) |
L’articolo 41 della decisione 2009/470/CE prevede che la Commissione presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione sanitaria degli animali e sul rapporto costo-efficacia dell’attuazione di programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali. |
|
(8) |
È dunque opportuno che per l’anno 2010 la Comunità finanzi studi, valutazioni dell’impatto, valutazioni e la politica di informazione riguardanti il settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica. È opportuno specificare l’importo massimo da stanziare per tali azioni. |
|
(9) |
In forza dell’articolo 22 della decisione 2009/470/CE la Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organismi internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario e per lo sviluppo dell’istruzione e formazione in campo veterinario. |
|
(10) |
L’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) è l’organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello mondiale. Essa è riconosciuta come organizzazione di riferimento dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per la definizione di standard per il commercio internazionale di animali e di prodotti di origine animale. |
|
(11) |
L’OIE ha organizzato, dal 12 al 14 ottobre 2009, una conferenza mondiale sul tema «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro». |
|
(12) |
La conferenza dell’OIE potrà fornire una migliore comprensione della politica comunitaria in materia di salute degli animali tra i rettori e i direttori di istituti veterinari e i principali decisori politici nazionali provenienti da tutto il mondo e a contribuire a sviluppare l’istruzione in campo veterinario nei paesi partecipanti. Il contributo finanziario della Comunità per la diffusione dei risultati della conferenza globale dell’OIE è quindi coerente con il suo obiettivo di migliorare la situazione veterinaria nella Comunità. |
|
(13) |
L’OIE sta pianificando una conferenza internazionale sull’afta epizootica. Questa conferenza servirà da sostegno alle azioni individuate nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013). È quindi giusto che la Comunità contribuisca a questa iniziativa in modo da rafforzare lo sviluppo della legislazione comunitaria relativa a questa malattia. Quindi la Comunità deve contribuire a quest’iniziativa dell’OIE. |
|
(14) |
Conformemente all’articolo 75 del regolamento finanziario e all’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa dal bilancio comunitario è preceduto da una decisione di finanziamento che fissa gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità alle quali l’istituzione ha delegato poteri. |
|
(15) |
Conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, lettera c), delle modalità d’esecuzione, è possibile concedere sovvenzioni senza un invito a presentare proposte nel caso di organismi con un monopolio de facto. L’OIE detiene in questo settore un monopolio de facto, per cui non è richiesto un invito a presentare proposte per poter beneficiare di un contributo comunitario per la diffusione di materiale tecnico e scientifico relativo alla conferenza dell’OIE «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro» e per l’organizzazione e l’accoglienza di una conferenza internazionale sull’afta epizootica. |
|
(16) |
La presente decisione di finanziamento può coprire altresì i pagamenti di interessi di mora in base all’articolo 83 del regolamento finanziario e all’articolo 106, paragrafo 5, delle modalità d’esecuzione. |
|
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono approvate le attività per l’attuazione di misure di comunicazione, di studi e di valutazioni e per una sovvenzione diretta all’OIE, come previsto all’allegato. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.
Articolo 2
Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per l’attuazione del programma è fissato a 3 685 000 EUR da finanziare dalla seguente linea di bilancio del bilancio generale delle Comunità europee per il 2009:
|
— |
Linea di bilancio 17 04 02 01: 3 685 000 EUR |
Gli stanziamenti possono altresì coprire il pagamento di interessi di mora.
Articolo 3
Le sovvenzioni per l’OIE sono concesse mediante una convenzione di sovvenzione senza un invito a presentare proposte, in quanto l’OIE è un’organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello mondiale e detiene quindi un monopolio de facto, conformemente alle condizioni elencate nel programma di lavoro allegato.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(4) COM(2006) 13 def.
ALLEGATO
DECISIONE 2009/470/CE DEL CONSIGLIO, DEL 25 MAGGIO 2009, RELATIVA A TALUNE SPESE NEL SETTORE VETERINARIO, IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 20, 22, 23 E 41 — ATTIVITÀ PER IL 2010
1.1. Introduzione
Il programma contiene sei misure di esecuzione per il 2010. In base agli obiettivi presentati nella decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario, la distribuzione del bilancio e le azioni principali sono le seguenti:
|
— |
per sovvenzioni (mediante gestione centralizzata diretta) (1.2):
|
|
— |
per appalti (mediante gestione centralizzata diretta) (1.3):
|
1.2. Concessione delle sovvenzioni
1.2.1. Contributo finanziario comunitario per il finanziamento della diffusione dei risultati della conferenza internazionale «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro», organizzata dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) dal 12 al 14 ottobre 2009
Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta.
Articolo 23 della decisione 2009/470/CE
17 04 02 01
L’OIE ha organizzato una conferenza mondiale «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro» dal 12 al 14 ottobre 2009.
La conferenza dell’OIE potrebbe migliorare la comprensione della politica comunitaria in materia di salute degli animali tra decani e direttori di istituti veterinari e responsabili chiave delle politiche nazionali di tutto il mondo e sviluppare l’istruzione in campo veterinario nei paesi partecipanti. Di conseguenza, il sostegno comunitario per la diffusione dei risultati relativi alla conferenza globale dell’OIE è in linea con il suo obiettivo di migliorare la situazione veterinaria nella Comunità.
Un contributo finanziario comunitario per il finanziamento della diffusione dei risultati della conferenza internazionale «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro», organizzata dall’OIE dal 12 al 14 ottobre 2009.
Centralizzata diretta
Articolo 168, paragrafo 1, lettera c)
Un massimo dell’80 % dei costi ammissibili totali
1.2.2. Contributo finanziario comunitario per il finanziamento della Conferenza internazionale sull’afta epizootica, organizzata dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) nel 2010
Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta.
Articolo 23 della decisione 2009/470/CE
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L’OIE sta pianificando una conferenza internazionale sull’afta epizootica durante il 2010. Questa conferenza servirà da sostegno alle azioni individuate nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013). È pertanto opportuno che la Comunità contribuisca a quest’iniziativa in modo da realizzare una protezione migliore contro tale malattia.
La Comunità sosterrà l’OIE nell’organizzazione di questa conferenza internazionale.
Centralizzata diretta
Articolo 168, paragrafo 1, lettera c)
Un massimo del 33 % dei costi ammissibili complessivi connessi all’organizzazione della conferenza internazionale
1.3. Appalti
La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso del 2009 è pari a 3 435 000 EUR.
1.3.1. Realizzazione di uno studio a supporto di una relazione sulla situazione della salute animale e sul rapporto costo/efficacia dell’applicazione dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali.
Articolo 41 della decisione 2009/470/CE
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Un contratto di servizi (utilizzazione del contratto quadro esistente)
Elaborazione di uno studio che verrà utilizzato come contributo per il completamento della relazione di cui all’articolo 41 della decisione 2009/470/CE
Centralizzata diretta
Conclusione di un contratto specifico di servizi (durante il primo trimestre del 2010) nell’ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2008/01/055
1.3.2. Campagna di comunicazione per promuovere l’«Anno veterinario mondiale 2011»
Articolo 20 della decisione 2009/470/CE
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Un contratto di servizi (utilizzazione del contratto quadro esistente)
Elaborazione di una campagna di comunicazione, incluse varie azioni di comunicazione in preparazione dell’«Anno veterinario mondiale 2011», al fine di promuovere durante tale anno la politica comunitaria in materia di salute degli animali.
Centralizzata diretta
Conclusione di un contratto specifico di servizi (durante il secondo trimestre del 2010) nell’ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2009/A1/005
1.3.3. Pubblicazioni e diffusione di informazioni connesse alla strategia in materia di benessere degli animali
Articolo 20 della decisione 2009/470/CE
17 04 02 01
Un massimo di tre contratti di servizi (utilizzazione dei contratti quadro esistenti)
Come previsto nel Programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010, per il 2010 sono previste le seguenti attività, corrispondenti ai settori 4 e 5 del programma:
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allestire un sito web interattivo sul benessere degli animali al fine di promuovere le strategie e le iniziative in materia di benessere degli animali, come pure aggiornare e gestire il suo contenuto, |
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seguito del progetto Welfare Quality® (http://www.welfarequality.net/everyone). Il progetto Welfare Quality® è sostenuto dalla Commissione e mira a creare indicatori di benessere basati sugli animali e a migliorare la commercializzazione dei prodotti di origine animale con un elevato contenuto di benessere, |
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ulteriori sviluppi del sito web Farmland e degli strumenti per gli insegnanti; introduzione di nuove lingue per il sito web, integrazione di progetti simili nella strategia del materiale per i professori «Farmland» ed elaborazione di uno studio europeo sui programmi educativi esistenti in materia di benessere degli animali, |
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organizzazione di manifestazioni/conferenze sull’istruzione in materia di benessere degli animali, |
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organizzazione di un concorso di disegno per bambini al fine di elaborare un nuovo concetto da utilizzare per il materiale promozionale. |
Centralizzata diretta
Conclusione di un massimo di tre contratti specifici di servizi (durante il primo trimestre del 2010) nell’ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2009/A1/005.
1.3.4. Pubblicazioni e diffusione di informazioni per promuovere gli aspetti relativi alla salute degli animali e i principi della strategia per la salute degli animali
Articolo 20 della decisione 2009/470/CE
17 04 02 01
Un massimo di sette contratti di servizi (utilizzazione dei contratti quadro esistenti)
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Settimana veterinaria 2010:
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promozione della politica comunitaria sulla salute degli animali conformemente alla strategia di salute degli animali:
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Centralizzata diretta
Conclusione di un massimo di sette contratti specifici di servizi (durante il primo e il secondo trimestre del 2010) nell’ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2009/A1/005