ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.313.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
28 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1149/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1151/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE ( 1 )

36

 

*

Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE ( 1 )

40

 

*

Regolamento (CE) n. 1153/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento

50

 

*

Regolamento (CE) n. 1154/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari di Israele

52

 

*

Regolamento (CE) n. 1155/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (IGP)]

57

 

*

Regolamento n. 1156/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, di determinati animali di specie ricettive ( 1 )

59

 

*

Regolamento (CE) n. 1157/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 27/2008, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2010 nell’ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso, zucchero e olio d’oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2010 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

60

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti ( 1 )

65

 

*

Direttiva 2009/150/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flocoumafen come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

75

 

*

Direttiva 2009/151/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tolilfluanide come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

78

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/855/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2009, sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra

81

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a determinate modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra

83

 

 

Commissione

 

 

2009/856/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009, concernente l’adozione di una decisione di finanziamento per il 2010 destinato a misure di comunicazione, studi, valutazioni e a una sovvenzione diretta all’OIE in base all’articolo 168, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002

126

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

36,9

MK

52,7

TR

63,4

ZZ

51,0

0707 00 05

MA

52,9

TR

77,3

ZZ

65,1

0709 90 70

MA

33,4

TR

123,8

ZZ

78,6

0805 20 10

MA

67,9

ZZ

67,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

49,3

HR

60,9

MA

63,0

TR

79,9

ZZ

63,3

0805 50 10

AR

64,7

TR

68,1

ZZ

66,4

0808 10 80

AU

142,2

CA

105,6

CN

108,9

MK

22,6

US

95,7

XS

24,5

ZA

125,2

ZZ

89,2

0808 20 50

CN

57,1

TR

91,0

US

163,7

ZZ

103,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), in particolare l’articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), in particolare l’articolo 3 bis,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (3), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (4), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 89/665/CEE and 92/13/CEE, modificate dalla direttiva 2007/66/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (5), consentono agli Stati membri di stabilire una riduzione dei termini per chiedere la privazione di effetti di un contratto pubblico, qualora l’ente aggiudicatore o l’amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di aggiudicazione di appalto a norma rispettivamente della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE, senza aver precedentemente pubblicato il bando di gara, a condizione che nell’avviso di aggiudicazione di appalto venga indicata la motivazione della decisione di aggiudicare lo stesso senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2)

I modelli di formulari per gli avvisi di aggiudicazione di appalti sono riportati negli allegati III e VI del regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE (6). Al fine di garantire la piena efficacia delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, quali modificate dalla direttiva 2007/66/CE, è opportuno adeguare i modelli di formulari per tali avvisi in modo che gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici possano includervi la motivazione di cui all’articolo 2 septies delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

(3)

Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE prevedono l’utilizzo dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante al fine di garantire su base volontaria la trasparenza prima dell’aggiudicazione dell’appalto. È necessario definire un modello di formulario per tale avviso.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1564/2005 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1564/2005 è modificato come segue:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici»;

2)

dopo la prima citazione sono inserite le seguenti basi giuridiche:

«vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (*1), in particolare l’articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (*2), in particolare l’articolo 3 bis,

(*1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33."

(*2)   GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.»;"

3)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui all’articolo 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e al più tardi dal 21 dicembre 2009, i modelli di formulari che figurano nell’allegato XIV del presente regolamento.

(*3)   GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.»;"

4)

l’allegato III è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento;

5)

l’allegato VI è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento;

6)

il testo dell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

(2)   GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

(3)   GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(5)   GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.

(6)   GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/433/CE della Commissione, del 10 giugno 2008, che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali (2), è stata adottata per proteggere la sanità pubblica a seguito della constatazione nell'aprile 2008 di elevati livelli di paraffina minerale nell'olio di girasole proveniente dall'Ucraina.

(2)

Le autorità ucraine hanno informato i servizi della Commissione dell'instaurazione di un adeguato sistema di controllo in grado di certificare che tutte le partite di olio di girasole destinate all'esportazione nella Comunità europea non contengano livelli di oli minerali tali da rendere l'olio di girasole inidoneo al consumo umano.

(3)

Le particolarità di questo sistema di controllo e di certificazione sono state valutate dai servizi della Commissione e dagli Stati membri e discusse durante la riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 giugno 2008. Si è concluso che tale sistema di controllo e di certificazione poteva essere accettato.

(4)

L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea ha effettuato un'ispezione in Ucraina dal 16 al 24 settembre 2008 al fine di valutare i sistemi in funzione per il controllo della contaminazione da olio minerale dell'olio di girasole destinato ad essere esportato nella Comunità (3). Il gruppo d'ispettori è giunto alla conclusione che le autorità ucraine hanno introdotto il nuovo sistema di controllo ufficiale per evitare la presenza di olio minerale nell'olio di girasole destinato alla Comunità e che detto sistema offre garanzie sufficienti a tal fine. Tuttavia, questi risultati hanno dimostrato che la ricerca effettuata dalle autorità ucraine non aveva rivelato la fonte della contaminazione a causa della mancanza di un campionamento ufficiale e del relativo follow-up.

(5)

Tenuto conto del livello di rischio e conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2008/433/CE, gli Stati membri hanno controllato tutte le partite di olio di girasole originario dell'Ucraina per accertare che esse non contenessero un livello inaccettabile di olio minerale e che le informazioni figuranti nel certificato richiesto fossero corrette. I risultati di detti controlli attestano l'accuratezza e l'affidabilità del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine. Tutti i risultati analitici hanno confermato l'esattezza dei livelli di olio minerale indicati nel certificato.

(6)

È opportuno stabilire che il campionamento delle partite di olio di girasole per rilevare la presenza di olio minerale deve essere eseguito conformemente alle disposizioni in materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (4) e la norma internazionale ISO 5555:2003 relativa al campionamento degli oli e grassi animali e vegetali.

(7)

Di conseguenza, è opportuno riesaminare gli attuali provvedimenti. Dato che si tratta di modifiche sostanziali e che le disposizioni sono direttamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi, la decisione 2008/433/CE va sostituita dal presente regolamento, che potrebbe essere riesaminato in un secondo tempo sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dagli Stati membri.

(8)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'olio di semi di girasole, greggio e raffinato, classificato al codice NC 1512 11 91 o al codice TARIC 1512 19 90 10 (di seguito «olio di girasole»), originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «paraffina minerale» si intendono gli idrocarburi saturi nell'intervallo C10-C56 da fonti esterne ad eccezione degli alcani C27, C29 e C31 che per l'olio di girasole sono considerati di origine endogena.

Articolo 3

Certificazione e notifica preventiva

1.   L'olio di girasole importato nella Comunità non contiene più 50 mg/kg di paraffina minerale.

2.   Ciascuna partita di olio di girasole presentata all'importazione è corredata da un certificato conforme all'allegato, che attesta che il prodotto non contiene più di 50 mg/kg di paraffina minerale e da una relazione sui risultati analitici, redatta da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi dell'olio minerale presente nell'olio di girasole, indicando i risultati del campionamento e dell'analisi della presenza di olio minerale, l'incertezza di misura del risultato analitico, nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) del metodo analitico.

3.   Il certificato e l'acclusa relazione analitica sono firmati da un rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina.

4.   Ogni partita di olio di girasole è contraddistinta da un codice che va indicato nel certificato sanitario, nella relazione analitica contenente i risultati dell'analisi e del campionamento e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

5.   L'analisi di cui al paragrafo 2 deve essere eseguita su un campione, prelevato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 e alla norma internazionale ISO 5555:2003.

6.   Almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano al primo punto d'entrata la data e l'ora previste.

Articolo 4

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro controllano che ogni partita di olio di girasole presentata all'importazione sia corredata di un certificato e di una relazione analitica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

Gli Stati membri prelevano su base aleatoria e analizzano per accertare la presenza di paraffina minerale le partite di olio di girasole presentate all'importazione nella Comunità, per garantire che esse non contengano più di 50 mg/kg di paraffina minerale.

Gli Stati membri informano la Commissione tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite nelle quali si riscontra la presenza di paraffina minerale in quantità superiore a 50 mg/kg, tenuto conto dell'incertezza di misura.

2.   Tutti i controlli ufficiali prima che siano accettate le partite per l'immissione in libera pratica nella Comunità sono effettuati entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è presentata per essere importata e fisicamente disponibile per essere campionata.

Articolo 5

Frazionamento delle partite

Le partite non sono frazionate fino al completamento dei controlli ufficiali da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 4.

In caso di successivo frazionamento della partita, una copia dei documenti ufficiali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, autenticati dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il frazionamento ha avuto luogo, accompagna ciascuna frazione della partita fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 6

Provvedimenti in caso di non conformità

I provvedimenti nei confronti di partite di olio di girasole non conformi sono adottati conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5).

Articolo 7

Costi

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento, dall'analisi, dall'immagazzinamento e da eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2008/433/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 9

Provvedimenti transitori

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di olio di girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese, prima del 1o gennaio 2010, corredate del certificato previsto all'articolo 1 della decisione 2008/433/CE.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 55.

(3)  http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080

(4)   GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29.

(5)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

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Testo di immagine

28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti (2) è stata più volte e profondamente modificata. Alcune norme devono essere ancora una volta sostanzialmente modificate per tener specificamente conto della situazione della contaminazione da aflatossine di determinati prodotti disciplinati da detta decisione. Occorre altresì che le disposizioni siano direttamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi; di conseguenza è opportuno sostituire la decisione 2006/504/CE con il presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3), stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti alimentari per tutelare la salute pubblica. In determinati prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi è possibile osservare frequenti superamenti di questi tenori massimi di aflatossine. Questo tipo di contaminazione costituisce una grave minaccia per la salute pubblica nella Comunità e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello comunitario.

(3)

Ai fini della tutela della salute pubblica è importante che nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino anche i prodotti alimentari composti che contengano in quantità significativa i prodotti alimentari contemplati da questo stesso regolamento. Per agevolare l'applicazione dei controlli ai prodotti alimentari trasformati e composti mantenendo nel contempo un'efficacia elevata dei controlli, è opportuno innalzare la soglia di controllo per i prodotti composti. Per lo stesso motivo va innalzato da 5 kg a 20 kg il limite per l'esclusione delle partite dal campo di applicazione del regolamento. Le autorità competenti possono effettuare controlli casuali per verificare la presenza di aflatossine nei prodotti alimentari composti che contengano i prodotti alimentari contemplati dal presente regolamento in misura inferiore al 20 %. Le soglie citate dovranno essere riviste se, in relazione ai prodotti alimentari composti che contengano i prodotti alimentari oggetto del presente regolamento in misura inferiore al 20 %, i dati dei controlli dovessero evidenziare, in diversi casi, la non conformità alla legislazione comunitaria relativa ai tenori massimi di aflatossine.

(4)

La nomenclatura combinata (NC) è cambiata per quanto concerne determinate categorie di prodotti alimentari disciplinate dal presente regolamento. È opportuno modificare di conseguenza i codici NC nel presente regolamento.

(5)

L'esperienza ha dimostrato che per le partite non conformi di noci del Brasile non sgusciate non sono più necessarie ulteriori condizioni, giacché tali partite possono essere trattate in base alle disposizioni generali applicabili alle partite non conformi; di conseguenza è opportuno abrogare tali ulteriori condizioni. Per quanto concerne le importazioni di prodotti alimentari dagli Stati Uniti d'America, è opportuno abrogare, in quanto non più necessarie, le disposizioni transitorie relative ai laboratori non riconosciuti dal dipartimento dell'Agricoltura statunitense (USDA) per l'analisi delle aflatossine.

(6)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (4) prevede l'impiego di un documento comune di entrata per notificare preventivamente l'arrivo delle partite e fornire informazioni sui controlli ufficiali effettuati. È opportuno stabilire l'utilizzo di questo documento e formulare note esplicative specifiche per la sua compilazione in applicazione del presente regolamento.

(7)

L'attuale frequenza dei controlli dovrà essere rivista in base al numero e alla natura delle notifiche nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, ai volumi degli scambi, all'esito delle ispezioni dell'Ufficio alimentare e veterinario e ai risultati dei controlli.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti prodotti alimentari e dei prodotti trasformati e composti che li contengono:

a)

i seguenti prodotti alimentari originari del Brasile o da esso provenienti:

i)

noci del Brasile con guscio di cui al codice NC 0801 21 00 ;

ii)

miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio;

b)

i seguenti prodotti alimentari originari della Cina o da essa provenienti:

i)

arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ;

ii)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

c)

i seguenti prodotti alimentari originari dell'Egitto o da esso provenienti:

i)

arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ;

ii)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);

iii)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

d)

i seguenti prodotti alimentari originari dell'Iran o da esso provenienti:

i)

pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ;

ii)

pistacchi tostati di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

e)

i seguenti prodotti alimentari originari della Turchia o da essa provenienti:

i)

fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 ;

ii)

nocciole (Corylus spp.) con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00 ;

iii)

pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ;

iv)

miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;

v)

pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole di cui ai codici NC 1106 30 90 , 2007 10 o 2007 99 ;

vi)

nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19 .

vii)

farine, semolini e polveri di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90 ;

viii)

nocciole tagliate in pezzi o a fette e spezzate di cui ai codici NC 0802 22 00 e 2008 19 ;

f)

i seguenti prodotti alimentari originari degli Stati Uniti d'America o da essi provenienti, rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) posto in essere dall'Almond Board of California nel maggio 2006:

i)

mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 11 o 0802 12 ;

ii)

mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii)

miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti mandorle;

g)

i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti d'America, non rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine:

i)

mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 11 o 0802 12 ;

ii)

mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii)

miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti mandorle.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non superi i 20 kg, né ai prodotti alimentari trasformati o composti contenenti i prodotti alimentari di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), in percentuale inferiore al 20 %.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

per «punto designato per l'importazione» si intende qualsiasi punto designato dall'autorità competente, attraverso il quale è consentito importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all'articolo 1;

b)

per «primo punto di ingresso» si intende il punto del primo ingresso fisico di una partita nella Comunità.

Articolo 3

importazione nella Comunità

Le partite dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1 (di seguito denominate «i prodotti alimentari») possono essere importate nella Comunità solo nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento.

Articolo 4

Certificato sanitario e risultati del campionamento e delle analisi

1.   I prodotti alimentari presentati all'importazione nella Comunità sono accompagnati dai risultati del campionamento e delle analisi, nonché da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I, compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato:

a)

del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile;

b)

dell'Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e per la quarantena della Repubblica popolare cinese, per i prodotti alimentari provenienti dalla Cina;

c)

del ministero egiziano dell'Agricoltura, per i prodotti alimentari provenienti dall'Egitto;

d)

del ministero iraniano della Sanità, per i prodotti alimentari provenienti dall'Iran;

e)

della direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per i prodotti alimentari provenienti dalla Turchia;

f)

del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America.

2.   I certificati sanitari sono redatti in una lingua ufficiale del paese esportatore e in una lingua ufficiale dello Stato membro importatore.

Le autorità competenti interessate possono decidere il ricorso a una qualsiasi altra lingua che i funzionari preposti alla certificazione o i funzionari che effettuano i controlli ufficiali siano in grado di comprendere.

3.   Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è valido per l'importazione di prodotti alimentari nella Comunità unicamente entro quattro mesi dalla data del suo rilascio.

4.   Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (6), o secondo metodi equivalenti.

5.   Ogni partita dei prodotti alimentari è contrassegnata da un codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e delle analisi, nonché sul certificato sanitario di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le partite dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), possono essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario.

Articolo 5

Notifica preventiva delle partite

Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano preventivamente la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita presso il primo punto di ingresso nonché la natura della partita.

A tal fine essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009 e lo trasmettono all'autorità competente del primo punto di ingresso almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento gli operatori del settore alimentare tengono conto delle note esplicative di cui all'allegato II.

Articolo 6

Punti designati per l'importazione

1.   Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni da parte dei punti designati per l'importazione:

a)

la presenza di personale qualificato per l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle partite dei prodotti alimentari;

b)

l'esistenza di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni e il loro inoltro al laboratorio, in conformità a quanto stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006;

c)

la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in un luogo protetto presso il punto designato per l'importazione. Nel caso in cui per il prelievo dei campioni si renda necessario il trasporto della partita, quest'ultima deve poter essere posta sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente a partire dal punto designato per l'importazione;

d)

la disponibilità di locali di deposito, magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite dei prodotti alimentari trattenute, in attesa dei risultati delle analisi;

e)

la disponibilità di attrezzature di scarico e di apparecchiature di campionamento adeguate;

f)

la disponibilità di un laboratorio ufficiale per le analisi delle aflatossine, la cui ubicazione consenta il trasporto dei campioni in tempi brevi e che sia in grado di effettuare le analisi entro un termine stabilito.

2.   Gli Stati membri conservano e mettono a disposizione del pubblico un elenco aggiornato dei punti designati per l'importazione. Gli Stati membri li comunicano alla Commissione.

3.   Gli operatori del settore alimentare garantiscono che della partita di prodotti alimentari venga scaricato il quantitativo necessario a consentire un campionamento rappresentativo.

Nel caso di trasporti speciali o di forme particolari di imballaggio, l'operatore mette a disposizione dell'ispettore ufficiale le apparecchiature di campionamento adeguate qualora le normali apparecchiature non consentano di effettuare un campionamento rappresentativo.

Articolo 7

Controlli ufficiali

1.   Tutti i controlli ufficiali che precedono l'autorizzazione all'immissione in libera pratica nella Comunità e la compilazione del documento comune di entrata sono effettuati entro 15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata all'importazione ed è materialmente disponibile per il campionamento presso il punto designato per l'importazione.

2.   L'autorità competente del primo punto di ingresso garantisce che i prodotti alimentari destinati all'importazione nella Comunità siano sottoposti a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4 relative ai risultati del campionamento e delle analisi e al certificato sanitario.

Qualora non accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una partita di prodotti alimentari non può essere introdotta nella Comunità a fini di importazione e va invece rispedita nel paese di origine o distrutta.

3.   L'autorità competente del primo punto di ingresso autorizza il trasferimento della partita a un punto designato per l'importazione previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2. Durante il trasferimento la partita è accompagnata dal certificato in originale.

4.   L'autorità competente del punto designato per l'importazione preleva un campione da alcune partite, secondo la frequenza indicata al paragrafo 5 e in conformità a quanto disposto dall'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare la contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità.

5.   Il campionamento per le analisi di cui al paragrafo 4 è effettuato:

a)

sul 100 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;

b)

su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dalla Cina;

c)

su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall'Egitto;

d)

su circa il 50 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall'Iran;

e)

su circa il 10 % delle partite di ciascuna categoria di nocciole e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e punti da iv) a viii), su circa il 20 % delle partite di ciascuna categoria di fichi secchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto i) e punti da iv) a vii), nonché su circa il 50 % delle partite di ciascuna categoria di pistacchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punti da iii) a vii);

f)

a caso sulle partite di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f);

g)

su ciascuna partita di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g).

6.   Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti:

a)

compilano la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata (DCE);

b)

allegano i risultati del campionamento e delle analisi;

c)

timbrano e firmano l'originale del DCE;

d)

fanno e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento, l'autorità competente tiene conto delle note esplicative di cui all'allegato II.

7.   Durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica la partita è accompagnata dal DCE in originale.

8.   L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare o del suo rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.

9.   Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti alimentari. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

Articolo 8

Frazionamento delle partite

Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo quanto disposto dall'articolo 7.

In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del documento comune di entrata fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 9

Ulteriori condizioni per le importazioni di prodotti alimentari dagli Stati Uniti d'America

1.   Per quanto concerne le importazioni dagli Stati Uniti d'America, le analisi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, devono essere effettuate da un laboratorio riconosciuto dall'USDA per l'analisi delle aflatossine.

2.   Il certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che accompagna le partite dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), contiene un riferimento al piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine.

Articolo 10

Costi

Sono a carico dell'operatore del settore alimentare tutti i costi dei controlli ufficiali, compresi il campionamento, le analisi, il magazzinaggio e le eventuali misure adottate per la non conformità.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 2006/504/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le quali abbiano lasciato il paese di origine anteriormente al 1o luglio 2010 accompagnate dal certificato sanitario di cui alla decisione 2006/504/CE.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.

(3)   GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(4)   GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

(5)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)   GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.


ALLEGATO I

Certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di

… (*1)

Codice della partita

Numero del certificato

Conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. NNN/2009 della Commissione che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE, il/l' …

… [autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1)]

CERTIFICA che …

… (inserire i prodotti di cui all'articolo 1)

della presente partita così composta: …

… (descrizione della partita, del prodotto, del numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a … (luogo di imbarco)

da … (identificazione del trasportatore)

con destinazione … (località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento …

… (denominazione e indirizzo dello stabilimento)

sono stati prodotti, selezionati, manipolati, trasformati, confezionati e trasportati nel rispetto di corrette prassi igieniche.

A norma del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, in data … (data) da questa partita sono stati prelevati campioni, che sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data)

presso … (nome del laboratorio)

per determinare il livello di contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali. Si allegano dettagli relativi al campionamento, ai metodi di analisi e tutti i risultati.

Il presente certificato è valido fino al …

Fatto a … il …

Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1


(*1)  Prodotto e paese di origine.


ALLEGATO II

Note esplicative per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento nel caso di importazione da alcuni paesi terzi di determinati prodotti alimentari soggetti al rischio di contaminazione da aflatossine

Nota generale:

Ai fini dell'impiego del DCE in applicazione del presente regolamento, le occorrenze del termine «PED» vanno intese come «primo punto di ingresso» o «punto designato per l'importazione», secondo quanto precisato nelle note relative a ciascuna casella. Le occorrenze del termine «punto di controllo» vanno intese come «punto designato per l'importazione».

Compilare il documento in stampatello. Le note hanno la stessa numerazione delle caselle cui si riferiscono.

Parte I   Salvo diversa indicazione, questa parte deve essere compilata dall'operatore del settore alimentare o dal suo rappresentante

Casella I.1.

Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare) che invia la partita. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.2.

Tutti e tre i campi di questa casella vanno compilati dalle autorità del punto designato per l'importazione quale definito all'articolo 2. Nel primo campo inserire il numero di riferimento del DCE. Indicare il nome e il numero di unità del punto designato per l'importazione rispettivamente nel secondo e nel terzo campo.

Casella I.3.

Destinatario: inserire nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare) alla quale la partita è destinata. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.4.

Responsabile della partita (comprende anche l'agente, il dichiarante o l'operatore del settore alimentare): indicare nome e indirizzo completo della persona che è responsabile della partita al momento della presentazione al primo punto di ingresso e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell'importatore. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.5.

Paese di origine: indicare il paese di origine della merce o il paese in cui essa è stata coltivata, raccolta o prodotta.

Casella I.6.

Paese di spedizione: indicare il paese in cui la partita è stata caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per la spedizione nella Comunità.

Casella I.7.

Importatore: indicare nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.8.

Luogo di destinazione: indicare l'indirizzo di consegna nella Comunità. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.9.

Arrivo al PED (data prevista): indicare la data prevista di arrivo della partita al primo punto di ingresso.

Casella I.10.

Documenti: indicare, se del caso, la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita.

Casella I.11.

Mezzo di trasporto: apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto all'arrivo.

Identificazione: indicare tutti i dettagli relativi al mezzo di trasporto. Per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, e per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone.

Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

Casella I.12.

Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata della merce utilizzando la terminologia dell'articolo 1.

Casella I.13.

Codice del prodotto (codice SA): utilizzare il sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

Casella I.14.

Peso lordo: precisare il peso complessivo in chilogrammi o tonnellate. Esso è pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.

Peso netto: precisare il peso del prodotto in chilogrammi o tonnellate, escluso l'imballaggio. Esso è pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio.

Casella I.15.

Numero di colli: precisare il numero dei colli che compongono la partita.

Casella I.16.

Temperatura: apporre una crocetta nella casella corrispondente alla temperatura di trasporto/magazzinaggio appropriata.

Casella I.17.

Tipo di imballaggio: precisare il tipo di imballaggio del prodotto.

Casella I.18.

Merce certificata per: apporre una crocetta nella casella appropriata. «Consumo umano» se la merce è destinata al consumo umano senza preventiva selezione o altro trattamento fisico, «trasformazione supplementare» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale. In quest'ultimo caso non si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Casella I.19.

Numero del sigillo e numero del container: indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Casella I.20.

Per il trasporto verso punto di controllo: qualora la partita sia destinata all'importazione (cfr. casella I.22), apporre una crocetta in questa casella e indicare il punto designato per l'importazione.

Casella I.21.

Non pertinente.

Casella I.22.

Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata all'importazione.

Casella I.23.

Non pertinente.

Casella I.24.

Mezzo di trasporto al punto di controllo: apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto verso il punto designato per l'importazione.

Parte II   Questa parte deve essere compilata dall'autorità competente

Nota generale:

La casella II.1 deve essere compilata dall'autorità competente del punto designato per l'importazione. Le caselle da II.2 a II.9 devono essere compilate dalle autorità responsabili dei controlli documentali. Le caselle da II.10 a II.21 devono essere compilate dalle autorità competenti del punto designato per l'importazione.

Casella II.1.

Numero di riferimento del DCE: utilizzare lo stesso numero di riferimento del DCE inserito nella casella I.2.

Casella II.2.

Riferimento del documento doganale: casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario.

Casella II.3.

Controlli documentali: da compilare per tutte le partite.

Casella II.4.

Partita selezionata per controlli fisici: non applicabile nel quadro del presente regolamento.

Casella II.5.

IDONEO per il trasferimento: qualora a seguito di un controllo documentale soddisfacente la partita risulti idonea per il trasferimento verso un punto designato per l'importazione, l'autorità competente del primo punto di ingresso appone una crocetta su questa casella e indica verso quale punto designato per l'importazione avverrà il trasferimento della partita in vista di un possibile controllo materiale (sulla base delle informazioni di cui alla casella I.20).

Casella II.6.

NON IDONEI: qualora, a seguito dell'esito non soddisfacente dei controlli documentali, la partita non sia idonea per il trasferimento verso un punto designato per l'importazione, l'autorità competente del primo punto di ingresso seleziona questa casella e precisa chiaramente i provvedimenti da adottare a seguito del rifiuto della partita. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

Casella II.7.

Dati relativi alle destinazioni controllate (II.6): indicare il numero di approvazione (se pertinente) e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita sulla base ad esempio della casella II.6 («rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini»).

Casella II.8.

Identificazione completa del PED e timbro ufficiale: indicare qui l'identificazione completa del primo punto di ingresso e il timbro ufficiale dell'autorità competente presso questo punto.

Casella II.9.

Ispettore ufficiale: firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del primo punto di ingresso.

Casella II.10.

Non pertinente.

Casella II.11.

Controllo d'identità: apporre una crocetta in una delle caselle corrispondenti, per indicare se siano stati effettuati, e con quali risultati, i controlli di identità.

Casella II.12.

Controlli materiali: indicare in questa casella i risultati dei controlli materiali.

Casella II.13.

Esami di laboratorio: apporre una crocetta nella casella corrispondente, per indicare se la partita sia stata selezionata ai fini del campionamento e delle analisi.

Per la ricerca di: indicare per quali sostanze (aflatossina B1 e/o aflatossine totali) e con quale metodo di analisi vengano eseguiti gli esami di laboratorio.

Risultati: indicare quali siano stati i risultati degli esami di laboratorio selezionando la casella corrispondente.

Casella II.14.

IDONEO per l'immissione in libera pratica: apporre una crocetta in questa casella qualora la partita sia destinata a essere immessa in libera pratica nella Comunità.

Apporre una crocetta in una delle caselle: «consumo umano», «trasformazione supplementare», «mangimi» o «altri», per indicare a quale ulteriore uso è destinata la merce.

Casella II.15.

Non pertinente.

Casella II.16.

NON AMMESSA: apporre una crocetta in questa casella nel caso di partita rifiutata a causa del risultato non soddisfacente dei controlli di identità o documentali.

Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in questo caso, selezionando una delle caselle previste («rispedizione», «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini»). L'indirizzo dello stabilimento di destinazione va indicato nella casella II.18.

Casella II.17.

Motivo del rifiuto della partita: apporre una crocetta nella casella corrispondente. Da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti.

Casella II.18.

Dati relativi alle destinazioni controllate (II.16): indicare il numero di approvazione (se pertinente) e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita sulla base delle informazioni di cui alla casella II.16.

Casella II.19.

Partita risigillata: utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'atto dell'apertura del container. Per questo deve essere conservato un elenco completo di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

Casella II.20.

Identificazione completa del PED/punto di controllo e timbro ufficiale: inserire qui l'identificazione completa del punto designato per l'importazione e il timbro ufficiale dell'autorità competente presso tale punto.

Casella II.21.

Ispettore ufficiale: inserire la data di rilascio del documento, il nome e cognome (in stampatello) e la firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del punto designato per l'importazione.

Parte III   Questa parte deve essere compilata dall'autorità competente

Casella III.1.

Dettagli della rispedizione: l'autorità competente del primo punto di ingresso o del punto designato per l'importazione precisa — non appena noti — il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione.

Casella III.2.

Follow up: indicare l'unità dell'autorità locale competente cui compete, se del caso, la supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini» della partita. L'autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.

Casella III.3.

Ispettore ufficiale: in caso di «rispedizione» firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del punto designato per l'importazione. In caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini», firma del funzionario responsabile dell'autorità locale competente.

28.11.2009   

IT

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L 313/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (2), in particolare l’articolo 2,

vista la decisione 2009/855/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell’allegato del protocollo n. 1 e dell’allegato del protocollo n. 2 e alle modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (3), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il contingente tariffario IL 1 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (4), recante il numero d’ordine 09.4092 e di cui ai codici NC 0207 25 , 0207 27 10 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 e 0207 27 70 (carni di tacchino) stabilisce una riduzione dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo annuo di 1 568 tonnellate.

(2)

Il contingente tariffario IL 2 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007, recante il numero d’ordine 09.4091 e di cui ai codici NC 0207 32 , 0207 33 , 0207 35 e 0207 36 (carni di anatre) stabilisce una riduzione dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo annuo di 560 tonnellate.

(3)

In virtù dell’accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele approvato con la decisione 2009/855/CE (di seguito «l’accordo»), i quantitativi e i codici NC previsti attualmente nei contingenti IL 1 e IL 2 devono essere adeguati. Detto accordo entrerà in vigore il 1o gennaio 2010.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1384/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dall’anno contingentale 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

(3)  Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero del gruppo

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF

(%)

Quantitativi annui

(tonnellate)

IL 1

09.4092

0207 27 10

Pezzi di tacchino disossati, congelati

100

4 000

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Pezzi di tacchino non disossati, congelati

IL 2

09.4091

ex 0207 33

Carni di anatre e di oche, intere, congelate

100

560

ex 0207 35

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate

ex 0207 36

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate


(1)  Indipendentemente dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.»


28.11.2009   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2008 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (in appresso: «l’accordo») che è stato approvato con decisione 2009/855/CE del Consiglio (2).

(2)

L’accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele e alcune modifiche dei contingenti tariffari in vigore per tali prodotti, stabiliti dal regolamento (CE) n. 747/2001. A differenza del passato, l’accordo non prevede concessioni tariffarie nell’ambito di quantitativi di riferimento.

(3)

Per applicare le disposizioni relative ai nuovi contingenti tariffari, alle modifiche dei contingenti tariffari esistenti e all’abolizione dei quantitativi di riferimento occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4)

Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione è opportuno prevedere, in conformità all’accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia prima dell’entrata in vigore dell’accordo stesso siano ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

(5)

Poiché l’accordo entra in vigore il 1o gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

(2)  Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO VII

ISRAELE

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

N. d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)

Dazio contingentale

09.1361

0105 12 00

 

Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g

dall’1.1 al 31.12

129 920 pezzi

Esenzione

09.1302

0404 10

 

Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

dall’1.1 al 31.12

1 300

Esenzione

09.1306

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall’1.1 al 31.12

22 196

Esenzione

09.1341

0603 19 90

 

Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall’1.11 al 15.4

7 840

Esenzione

09.1300

0701 90 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall’1.1 al 30.6

33 936

Esenzione

09.1304

ex 0702 00 00

07

Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati

dall’1.1 al 31.12

28 000

Esenzione (1)

09.1342

ex 0702 00 00

99

Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia

dall’1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (1)

09.1368

0707 00 05

 

Cetrioli, freschi o refrigerati

dall’1.1 al 31.12

1 000

Esenzione (1)

09.1303

0709 60 10

 

Peperoni, freschi o refrigerati

dall’1.1 al 31.12

17 248

Esenzione

09.1353

0710 40 00

2004 90 10

 

Granturco dolce, congelato

dall’1.1 al 31.12

10 600

70 % del dazio specifico

09.1354

0711 90 30

2001 90 30

2005 80 00

 

Granturco dolce, non congelato

dall’1.1 al 31.12

5 400

70 % del dazio specifico

09.1369

0712 90 30

 

Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

dall’1.1 al 31.12

1 200

Esenzione

09.1323

0805 10 20

 

Arance, fresche

dall’1.1 al 31.12

224 000

Esenzione (1)  (2)

ex 0805 10 80

10

09.1370

ex 0805 20 10

05

Clementine, mandarini e wilking, freschi

dall’1.1 al 31.12

40 000

Esenzione (1)

ex 0805 20 50

07 , 37

09.1371

ex 0805 20 10

05

Clementine, mandarini e wilking, freschi

dal 15.3 al 30.9

15 680

Esenzione (1)

ex 0805 20 50

07 , 37

09.1397

0807 19 00

 

Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

dall’1.1 al 31.5.2010

15 000

Esenzione

per ogni periodo successivo dall’1.8 al 31.5

30 000

09.1398

0810 10 00

 

Fragole, fresche

dall’1.1 al 30.4.2010

3 333

Esenzione

per ogni periodo successivo dall’1.11 al 30.4

5 000

09.1372

1602 31 19

 

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

dall’1.1 al 31.12

5 000

Esenzione

1602 31 30

 

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili

09.1373

1602 32 19

 

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte

dall’1.1 al 31.12

2 000

Esenzione

1602 32 30

 

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili

09.1374

1704 10 90

 

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

dall’1.1 al 31.12

100

Esenzione

09.1375

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20

 

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5 %

Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

dall’1.1 al 31.12

2 500

85 % del dazio specifico o dell’elemento agricolo

09.1376

1905 20 30

1905 20 90

 

Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

dall’1.1 al 31.12

3 200

70 % del dazio specifico

09.1377

2002 90 91

2002 90 99

 

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %

dall’1.1 al 31.12

784

Esenzione

09.1378

ex 2008 70 71

10

Fette di pesca, fritte in olio, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg

dall’1.1 al 31.12

112

Esenzione

09.1331

2009 11

2009 12 00

2009 19

 

Succhi di arancia

dall’1.1 al 31.12

35 000

Esenzione

di cui:

09.1333

ex 2009 11 11

10

Succhi di arancia, in recipienti di 2 litri o meno

dall’1.1 al 31.12

21 280

Esenzione

ex 2009 11 19

10

ex 2009 11 91

10

ex 2009 11 99

11 , 19

92 , 94

ex 2009 12 00

10

ex 2009 19 11

11 , 19

ex 2009 19 19

11 , 19

ex 2009 19 91

11 , 19

ex 2009 19 98

11 , 19

09.1379

ex 2009 90 21

40

Miscugli di succhi di agrumi

dall’1.1 al 31.12

19 656

Esenzione

ex 2009 90 29

20

ex 2009 90 51

30

ex 2009 90 59

39

ex 2009 90 94

20

ex 2009 90 96

20

ex 2009 90 98

20

09.1380

2204

 

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009

dall’1.1 al 31.12

6 212 hl

Esenzione (3)

09.1399

3505 20

 

Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati

dall’1.1 al 31.12

250

Esenzione


(1)  L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2)  Nell’ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell’elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(3)  Per i mosti di uva di cui ai codici NC 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 e 2204 30 98 , l’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.»


28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/57


REGOLAMENTO (CE) N. 1155/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Truskawka kaszubska»/«kaszëbskô malëna», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 89 del 18.4.2009, pag. 4.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

POLONIA

Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (IGP)


28.11.2009   

IT

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L 313/59


REGOLAMENTO N. 1156/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, di determinati animali di specie ricettive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (2) fissa norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all'interno e dalle zone soggette a restrizioni.

(2)

L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situati in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro, sono esentati dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni risultino conformi alle condizioni indicate in tale articolo.

(3)

Inoltre, come disposizione transitoria, l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce che fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento soddisfino condizioni supplementari, sulla base di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche dell'introduzione degli animali.

(4)

La situazione generale della febbre catarrale nella Comunità è migliorata considerevolmente nel 2009. Tuttavia, il virus è ancora presente in parti della Comunità.

(5)

Inoltre, l'efficacia delle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1266/2007 è influenzata da una combinazione di fattori, tra cui la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi.

(6)

È perciò opportuno continuare ad applicare la disposizione transitoria di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007, tenendo conto del fatto che la situazione della malattia non è stabile ed è ancora in evoluzione. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1266/2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella frase introduttiva dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)   GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.


28.11.2009   

IT

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L 313/60


REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 27/2008, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2010 nell’ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso, zucchero e olio d’oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2010 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 148, l’articolo 156 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (4), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (5), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca (6) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 da un lato, e di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 dall’altro.

(2)

Il regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (7) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione, per i prodotti da esso contemplati, nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (8), il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (9) e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (10) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, per l’orzo nell’ambito del contingente 09.4126 e per il granturco nell’ambito del contingente 09.4131.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10  (11), il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (12), il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (13) e il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dell’Egitto (14) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per le rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079, per il riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517, per il riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 e per il riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097.

(5)

Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009 (15), che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali, prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli d’importazione nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e da 09.4241 a 09.4247.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (16) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di olio d’oliva nell’ambito del contingente 09.4032.

(7)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2010 è opportuno derogare, per determinati periodi, ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e di rilascio dei titoli stessi per permettere di garantire il rispetto dei volumi contingentali di cui trattasi.

(8)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (17), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (18), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (19) e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (20), i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(9)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2010 e delle conseguenze che ciò comporta per la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. Occorre quindi prolungare tale periodo.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Patate dolci

1.   In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2010 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate né prima di martedì 5 gennaio 2010 né dopo martedì 14 dicembre 2010.

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alla data indicata nell’allegato I del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato I, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (21).

Articolo 2

Fecola di manioca

1.   In deroga all’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2010 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate né prima di martedì 5 gennaio 2010 né dopo martedì 14 dicembre 2010.

2.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alla data indicata nell’allegato II del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato II, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Manioca

1.   In deroga all’articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 27/2008, per il 2010 le domande di titoli di importazione di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 non possono essere presentate né prima di lunedì 4 gennaio 2010 né dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di mercoledì 15 dicembre 2010.

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2008, i titoli di importazione di manioca richiesti alle date indicate nell’allegato III del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato III, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 4

Cereali

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

Articolo 5

Riso

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

3.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

4.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 955/2005, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

Articolo 6

Zucchero

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 e fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 31 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e da 09.4241 a 09.4247.

Articolo 7

Olio d’oliva

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio d’oliva richiesti lunedì 29 o martedì 30 marzo 2010 nell’ambito del contingente 09.4032 sono rilasciati venerdì 9 aprile 2010, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 8

Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione per i quali le domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato IV del presente regolamento sono rilasciati nelle corrispondenti date riportate nello stesso allegato.

La deroga di cui al primo comma si applica solo a condizione che non sia stata presa, prima delle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 633/2004.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(2)   GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)   GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(5)   GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(6)   GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.

(7)   GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.

(8)   GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(9)   GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(10)   GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

(11)   GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.

(12)   GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.

(13)   GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.

(14)   GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.

(15)   GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 14.

(16)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

(17)   GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(18)   GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

(19)   GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.

(20)   GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.

(21)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 per determinati periodi del 2010

Data di presentazione delle domande

Data di rilascio dei titoli

martedì 30 marzo 2010

venerdì 9 aprile 2010


ALLEGATO II

Rilascio dei titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 per determinati periodi del 2010

Data di presentazione delle domande

Data di rilascio dei titoli

martedì 30 marzo 2010

venerdì 9 aprile 2010


ALLEGATO III

Rilascio dei titoli di importazione di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 per determinati periodi del 2010

Date di presentazione delle domande

Data di rilascio dei titoli

lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2010

venerdì 9 aprile 2010


ALLEGATO IV

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame

Date di rilascio

Dal 29 marzo al 2 aprile 2010

8 aprile 2010

Dal 17 al 21 maggio 2010

27 maggio 2010

Dal 25 al 29 ottobre 2010

5 novembre 2010


DIRETTIVE

28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/65


DIRETTIVA 2009/149/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA/REC/SAF/02-2008) del 29 settembre 2008,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, versione rettificata, consente di rivedere l'allegato I di detta direttiva per integrarvi le definizioni comuni degli indicatori comuni di sicurezza (CSI, Common Safety Indicators) e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE le informazioni relative ai CSI vengono acquisite per facilitare la valutazione della realizzazione degli obiettivi comuni di sicurezza (CST, Common Safety Target). Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della suddetta direttiva, i CST devono essere corredati di una stima dell'impatto economico espresso in termini di accettazione del rischio da parte della società. La finalità principale dei CSI è misurare le prestazioni in materia di sicurezza e agevolare la valutazione dell'impatto economico dei CST. È pertanto necessario abbandonare l'uso di indicatori relativi ai costi connessi a tutti gli incidenti che coinvolgono il settore ferroviario in favore di indicatori relativi all'impatto economico degli incidenti sulla società.

(3)

L'attribuzione di un valore monetario alla maggiore sicurezza va considerata nel contesto delle limitate risorse economiche disponibili per gli interventi pubblici. Pertanto, al fine di selezionare iniziative che garantiscano una ripartizione efficace delle risorse, occorre stabilire un ordine prioritario tra le diverse azioni.

(4)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (2) stabilisce che l'Agenzia costituisce una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza e le autorità nazionali incaricate delle indagini al fine di definire il contenuto dei CSI elencati all'allegato I della direttiva 2004/49/CE. In risposta al suddetto mandato, il 29 settembre 2008 l'Agenzia ha trasmesso la sua raccomandazione in merito alla revisione dell'allegato I della direttiva 2004/49/CE: definizioni comuni per i CIS e modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti (ERA/REC/SAF/02-2008).

(5)

L'allegato I della direttiva 2004/49/CE deve pertanto essere modificato.

(6)

Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2004/49/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(2)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA

Le autorità preposte alla sicurezza notificano ogni anno gli indicatori comuni di sicurezza. Il primo periodo di riferimento è il 2010.

Gli indicatori relativi alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono trasmessi a parte.

Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all'invio della relazione, l'autorità preposta alla sicurezza provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi all'atto della pubblicazione della relazione annuale successiva.

Laddove l'informazione è disponibile, per gli indicatori relativi a incidenti di cui al punto 1 si applica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (1).

1.   Indicatori relativi a incidenti

1.1.

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti gravi e suddivisione in base alla seguente tipologia:

collisionidi treni, comprese le collisioni provocate da ostacoli sulla sagoma libera dei binari,

deragliamenti di treni,

incidenti ai passaggi a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono i pedoni,

incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento, eccetto i suicidi,

incendi al materiale rotabile,

altri.

Ogni incidente grave viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell'incidente secondario siano più gravi, ad esempio un incendio che divampa in seguito a un deragliamento.

1.2.

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di persone gravemente ferite o morte per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:

passeggeri (anche in rapporto al numero totale di passeggeri-chilometri e di passeggeri per chilometro-treno),

addetti, compreso il personale delle imprese appaltatrici,

utilizzatori dei passaggi a livello,

persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari,

altri.

2.   Indicatori relativi alle merci pericolose

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose, suddiviso in base alle seguenti categorie:

incidenti che coinvolgono almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in appendice,

numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose.

3.   Indicatori relativi ai suicidi

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di suicidi.

4.   Indicatori relativi ai precursori di incidenti

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di:

rotaie danneggiate,

sghembi dei binari,

guasti all'apparato di segnalamento laterale,

superamento segnale disposto a via impedita,

ruote e assali danneggiati sul materiale rotabile in servizio.

Devono essere comunicati tutti i precursori, anche quelli che non hanno dato luogo a incidenti. I precursori che danno luogo a incidenti devono essere notificati nei CSI relativi ai precursori; gli incidenti verificatisi, se gravi, devono essere notificati nei CSI relativi agli incidenti di cui al paragrafo 1.

5.   Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti

Costo totale e relativo (per chilometro-treno) in euro:

numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il valore della prevenzione delle vittime di incidenti (VPC, Value of Preventing a Casualty),

costo dei danni all'ambiente,

costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura,

costo dei ritardi conseguenti agli incidenti.

Le autorità preposte alla sicurezza notificano l'impatto economico di tutti gli incidenti o unicamente degli incidenti gravi. La scelta effettuata deve essere chiaramente indicata nella relazione annuale di cui all'articolo 18.

Il VPC è il valore attribuito dalla società alla prevenzione di vittime di incidenti e, in quanto tale, non costituisce un riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti.

6.   Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione

6.1.

Percentuale di binari dotati del sistema di protezione automatica del treno (Automatic Train Protection, ATP) in servizio, percentuale di chilometri-treno dotati del sistema ATP.

6.2.

Numero di passaggi a livello (totale, per chilometro di linea e per chilometro di binari) dei seguenti otto tipi:

a)

passaggio a livello attivo con:

i)

allarme automatico lato utente;

ii)

protezione automatica lato utente;

iii)

protezione e allarme automatici lato utente;

iv)

protezione e allarme automatici lato utente e protezione lato rotaia;

v)

allarme manuale lato utente;

vi)

protezione manuale lato utente;

vii)

protezione e allarme manuali lato utente;

b)

passaggi a livello con misure di sicurezza passiva.

7.   Indicatori relativi alla gestione della sicurezza

Audit interni svolti dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie quali previsti nella documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza. Numero totale degli audit effettivamente realizzati e percentuale rispetto a quelli richiesti (e/o programmati).

8.   Definizioni

Le definizioni comuni per i CIS e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti sono riportate in appendice.

Appendice

Definizioni comuni per i CIS e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti

1.   Indicatori relativi a incidenti

1.1.

“Incidente grave”, qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente oppure un'interruzione prolungata del traffico. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi.

1.2.

“Danno significativo a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente”, danni quantificabili in 150 000 EUR o più.

1.3.

“Interruzione prolungata del traffico”, i servizi ferroviari su una linea principale sono sospesi per 6 ore o più.

1.4.

“Treno”, uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso a un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola è considerata un treno.

1.5.

“Collisione di treni, comprese le collisioni provocate da ostacoli sulla sagoma libera dei binari”, una collisione frontale, laterale o da dietro fra una parte di un treno e una parte di un altro treno o con:

i)

materiale rotabile di manovra,

ii)

oggetti fissi o temporaneamente presenti su o vicino al binario (ad eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello smarriti da un veicolo o un utilizzatore che attraversa i binari).

1.6.

“Deragliamento di un treno”, tutti i casi in cui almeno una ruota di un treno esce dai binari.

1.7.

“Incidenti ai passaggi a livello”, incidenti ai passaggi a livello che coinvolgono almeno un veicolo ferroviario e uno o più veicoli che attraversano i binari, altri utilizzatori che attraversano i binari, quali i pedoni, o altri oggetti temporaneamente presenti sui binari o nelle loro vicinanze se smarriti da un veicolo/utilizzatore durante l'attraversamento dei binari.

1.8.

“Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento”, incidenti che coinvolgono una o più persone urtate da un veicolo ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato dal veicolo. Sono incluse le persone che cadono dai veicoli ferroviari nonché le persone che cadono o che sono colpite da oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli.

1.9.

“Incendi a bordo del materiale rotabile”, incendi ed esplosioni che si verificano nei veicoli ferroviari (compreso il relativo carico) durante il percorso fra la stazione di partenza e la destinazione, anche durante la sosta nella stazione di partenza, a destinazione o nelle fermate intermedie e durante le operazioni di smistamento dei carri.

1.10.

“Altri tipi di incidenti”, gli incidenti diversi da quelli già menzionati (collisioni e deragliamenti di treni, incidenti a passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento e incendi a bordo di materiale rotabile).

1.11.

“Passeggero”, qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento.

1.12.

“Personale (compreso quello delle imprese appaltatrici e delle imprese appaltatrici indipendenti)”, le persone che lavorano per le ferrovie e che sono in servizio al momento dell'incidente. Sono inclusi l'equipaggio del treno e il personale che gestisce il materiale rotabile e le infrastrutture.

1.13.

“Utilizzatore dei passaggi a livello”, chiunque utilizzi un passaggio a livello per attraversare la linea ferroviaria con un mezzo di trasporto o a piedi.

1.14.

“Persone non autorizzate negli impianti ferroviari”, qualsiasi persona presente negli impianti ferroviari, quando tale presenza è vietata, ad eccezione degli utenti dei passaggi a livello.

1.15.

“Altri (terzi)”, tutte le persone che non rientrano nella definizione di “passeggeri”, “personale incluso il personale delle imprese appaltatrici”, “utilizzatori dei passaggi a livello” o “persone non autorizzate negli impianti ferroviari”.

1.16.

“Decesso (persona uccisa)”, qualsiasi persona uccisa immediatamente o entro 30 giorni a seguito di un incidente. Sono esclusi i suicidi.

1.17.

“Lesioni (ferito grave)”, qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di 24 ore a seguito di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio.

2.   Indicatori relativi alle merci pericolose

2.1.

“Incidente riguardante il trasporto di merci pericolose”, qualsiasi incidente che è soggetto a dichiarazione a norma del RID (2)/ADR, punto 1.8.5.

2.2.

“Merci pericolose”, le sostanze e gli articoli il cui trasporto è vietato a norma del RID o autorizzato soltanto alle condizioni ivi prescritte.

3.   Indicatori relativi ai suicidi

3.1.

“Suicidio”, atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente.

4.   Indicatori relativi ai precursori di incidenti

4.1.

“Rotaie danneggiate”, una rotaia che si separa in due o più pezzi o una rotaia da cui si stacca un pezzo di metallo provocando un'apertura di oltre 50 mm di lunghezza e 10 mm di profondità sulla superficie di rotolamento.

4.2.

“Sghembi di binari”, difetti nel binario continuo e nella geometria del binario che richiedono la chiusura del binario o la riduzione immediata della velocità consentita per garantire condizioni di sicurezza.

4.3.

“Guasto all'apparato di segnalamento laterale”, guasto del sistema di segnalamento (dell'infrastruttura o del materiale rotabile) che causa informazioni di segnalamento meno restrittive di quelle richieste.

4.4.

“Superamento segnale disposto a via impedita”, i casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato.

Per movimento non autorizzato si intende:

un segnale luminoso colorato di via o un semaforo a via impedita, un ordine di arrestarsi, quando non è in funzione un sistema di controllo della marcia del treno (Automatic Train Control System, ATCS) o un sistema ATP,

la fine di un'autorizzazione di movimento connessa alla sicurezza prevista nel sistema ATCS o ATP,

un punto comunicato mediante autorizzazione orale o scritta previsto nei regolamenti,

pannelli di arresto (sono esclusi i respingenti fissi) o segnali manuali.

Sono esclusi i casi in cui veicoli senza unità di trazione agganciata o di un treno senza macchinista non rispettano un segnale di via impedita. Sono esclusi i casi in cui, per qualsiasi ragione, il segnale non è posizionato in modalità via impedita in tempo per consentire al macchinista di arrestare il treno prima del segnale.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono notificare separatamente i quattro indici e trasmettono almeno un indicatore aggregato contenente dati sulle quattro voci.

4.5.

“Ruote e assali danneggiati”, una rottura che interessa le parti essenziali della ruota o dell'assale creando un rischio di incidente (deragliamento o collisione).

5.   Metodologie per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti

5.1.

Il valore della prevenzione di vittime di incidenti (value of preventing a casualty, VPC) è composto dai seguenti elementi:

1)

valore intrinseco della sicurezza: valori della disponibilità a pagare (willingness to pay, WTP) basati su studi delle preferenze dichiarate realizzati negli Stati membri nei quali sono applicati;

2)

costi economici diretti e indiretti: costi stimati nello Stato membro, costituiti dalle seguenti voci:

spese mediche e di riabilitazione,

spese legali e processuali, spese di polizia, indagini private relative agli incidenti, servizi di pronto intervento e costi amministrativi connessi all'assicurazione,

perdite di produzione: valore per la società dei beni e servizi che la persona in questione avrebbe potuto produrre se l'incidente non si fosse verificato.

5.2.

Principi comuni per calcolare il valore intrinseco della sicurezza e i costi economici diretti/indiretti.

Per quanto riguarda il valore intrinseco della sicurezza, la determinazione dell'adeguatezza delle stime disponibili si basa sulle considerazioni seguenti:

le stime devono riguardare un sistema di valutazione di riduzione del rischio di mortalità nel settore dei trasporti e seguire un approccio basato sull'elemento WTP secondo i metodi delle preferenze dichiarate,

il campione di intervistati utilizzato per i valori deve essere rappresentativo della popolazione interessata. In particolare, il campione deve rispecchiare la distribuzione di età e di reddito così come altre pertinenti caratteristiche socioeconomiche/demografiche della popolazione,

metodo per ottenere i valori WTP: lo studio deve essere concepito in modo tale che le domande siano chiare e rilevanti per gli intervistati.

I costi economici diretti e indiretti devono essere calcolati in base ai costi reali sostenuti dalla società.

5.3.

“Costo dei danni causati all'ambiente”, i costi che devono essere sostenuti dalle imprese ferroviari o dai gestori dell'infrastruttura, valutati sulla base della loro esperienza, per riportare l'area danneggiata allo stato in cui si trovava prima dell'incidente ferroviario.

5.4.

“Costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura”, il costo della fornitura del nuovo materiale rotabile o della nuova infrastruttura con funzionalità e parametri tecnici identici a quelli danneggiati in modo irreparabile, e il costo del ripristino del materiale rotabile o dell'infrastruttura riparabile allo stato originario prima dell'incidente. I due costi sono stimati dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura sulla base della loro esperienza. Sono inclusi i costi relativi al noleggio di materiale rotabile a seguito della mancata disponibilità dei veicoli danneggiati.

5.5.

“Costo dei ritardi a seguito di un incidente”, il valore monetario dei ritardi subiti dagli utenti del trasporto ferroviario (passeggeri e clienti del comparto merci) a seguito di incidenti, calcolato in base al modello seguente:

VT= valore monetario del risparmio dei tempi di percorrenza

Valore del tempo per un passeggero di un treno (per un'ora)

VTP = [VT dei passeggeri che viaggiano per lavoro] * [percentuale media annuale dei passeggeri che viaggiano per lavoro] + [VT dei passeggeri che non viaggiano per lavoro]*[percentuale media annuale dei passeggeri che non viaggiano per lavoro]

VT è misurato in euro per passeggero e per ora

Valore del tempo per un treno merci (per un'ora)

VTF = [VT dei treni merci] * [(t-km)/(treno-km)]

VT è misurato in euro per tonnellata di merci e per ora

Media delle tonnellate di merci trasportate per treno in un anno (t/km)/(treno/km)

CM = costo di 1 minuto di ritardo di un treno

Treno passeggeri

CMP = K1 * (VTP/60) * [(passeggeri-km)/(treno-km)]

Media del numero di passeggeri per treno in un anno = (passeggeri/km)/(treno/km)

Treno merci

CMF = K2 * (VTF/60)

I fattori K1 e K2 sono compresi fra il valore del tempo e quello del ritardo, come stimati negli studi delle preferenze dichiarate, per tenere conto del fatto che la perdita di tempo dovuta ai ritardi è percepita in modo molto più negativo del normale tempo di percorrenza.

Costo dei ritardi a seguito di un incidente = CMP * (minuti di ritardo dei treni passeggeri) + CMF * (minuti di ritardo dei treni merci)

Campo di applicazione del modello

Il costo dei ritardi deve essere calcolato per tutti gli incidenti, sia gravi che leggeri.

I ritardi devono essere calcolati come segue:

ritardi reali registrati sulle linee ferroviarie dove sono avvenuti gli incidenti,

ritardi reali o, qualora ciò non fosse possibile, ritardi stimati sulle altre linee interessate.

6.   Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione

6.1.

“Sistema di protezione automatica dei treni (Automatic Train Protection, ATP)”, un sistema che costringe a rispettare i segnali e le limitazioni di velocità mediante controllo della velocità, compreso l'arresto automatico ai segnali.

6.2.

“Passaggio a livello”, un'intersezione a livello tra la ferrovia e un passaggio, quale riconosciuto dal gestore dell'infrastruttura e aperto a utenti pubblici o privati. Sono esclusi i passaggi fra i marciapiedi nelle stazioni e i passaggi riservati al personale.

6.3.

“Passaggio”, una strada, via o autostrada pubblica o privata, compresi i sentieri e le piste ciclabili, o un'altra via adibita al passaggio di persone, animali, veicoli o macchinari.

6.4.

“Passaggio a livello attivo”, un passaggio a livello in cui all'arrivo del treno gli utenti sono protetti o avvertiti mediante l'attivazione di dispositivi quando è pericoloso attraversare il passaggio.

Protezione mediante l'uso di dispositivi fisici:

barriere complete o semibarriere,

cancelli.

Allarme mediante l'uso di attrezzature fisse ai passaggi a livello:

dispositivi visibili: luci,

dispositivi sonori: campane, trombe, claxon, ecc.,

dispositivi fisici, per esempio vibrazioni causate da dossi stradali.

I passaggi a livello attivi sono classificati come segue:

1)

“passaggio a livello con protezione e/o allarme automatico lato utente”, un passaggio a livello in cui la protezione e/o l'allarme sono attivati dal treno in avvicinamento.

I passaggi a livello in questione sono classificati come segue:

i)

allarme automatico lato utente;

ii)

protezione automatica lato utente;

iii)

protezione e allarme automatici lato utente;

iv)

protezione e allarme automatici lato utente e protezione lato rotaia.

“Protezione lato rotaia”, un segnale o un altro sistema di protezione dei treni che autorizza un treno a procedere soltanto se il passaggio a livello è protetto lato utente ed è libero da ostacoli; in quest'ultimo caso si utilizzano strumenti di sorveglianza e/o rilevamento di ostacoli;

2)

“passaggio a livello con protezione e/o allarme manuale lato utente”, un passaggio a livello in cui la protezione e/o l'allarme sono attivati manualmente e in cui non esiste un segnale ferroviario di interblocco che segnala al treno che può proseguire solo quando la protezione e/o l'allarme del passaggio a livello sono attivati.

I passaggi a livello in questione sono classificati come segue:

v)

allarme manuale lato utente;

vi)

protezione manuale lato utente;

vii)

protezione e allarme manuali lato utente.

6.5.

“Passaggio a livello passivo”, un passaggio a livello privo di sistema di allarme e/o protezione che si attiva quando è pericoloso per l'utente attraversare il passaggio.

7.   Indicatori relativi alla gestione della sicurezza

7.1.

“Audit”, un processo sistematico, indipendente e documentato per l'ottenimento di informazioni comprovanti e la valutazione oggettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i criteri dell'audit sono rispettati.

8.   Definizioni delle basi di calcolo

8.1.

“Km-treno”, unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.

8.2.

“Passeggeri-km”, unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero per ferrovia su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.

8.3.

“Km di linea”, la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria negli Stati membri il cui campo di applicazione è stabilito all'articolo 2. Per le linee ferroviarie a più binari va presa in considerazione solo la distanza fra il punto di origine e il punto di destinazione.

8.4.

“Km di binario”, la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria negli Stati membri il cui campo di applicazione è stabilito all'articolo 2. Va preso in considerazione ogni binario di una linea ferroviaria a più binari.
»

(1)   GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.

(2)  RID, regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia adottato ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/75


DIRETTIVA 2009/150/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flocoumafen come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il flocoumafen.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il flocoumafen è stato oggetto di una valutazione in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

I Paesi Bassi sono stati designati come relatore e il 4 ottobre 2007 hanno presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 15 maggio 2009, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti flocoumafen non presentano rischi per l’uomo, salvo nel caso di incidenti fortuiti in cui sono coinvolti bambini. È stato rilevato un rischio per gli animali non bersaglio. Tuttavia al momento il flocoumafen è considerato essenziale per motivi di salute pubblica e di igiene. È quindi giustificato iscriverlo nell’allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti flocoumafen possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(6)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti flocoumafen utilizzati come rodenticidi si applichino misure specifiche di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. Tali misure devono essere intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l’uomo e per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull’ambiente. A tal fine occorre imporre in generale alcuni vincoli, come la concentrazione massima, il divieto di commercializzare il principio attivo in prodotti che non sono pronti per l’uso e l’impiego di agenti repulsivi, mentre è opportuno che altre condizioni siano applicate dagli Stati membri valutando i singoli casi.

(7)

A causa dei rischi rilevati e delle sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, è opportuno che il flocoumafen sia iscritto nell’allegato I solo per cinque anni e che prima di reiscriverlo nell’allegato I sia sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.

(8)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo flocoumafen, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti flocoumafen, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(11)

La direttiva 98/8/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)   GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

La voce «n. 31» è inserita nell’allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3

(ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (*1)

«31

Flocoumafen

4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)cumarina

Numero CE: 421-960-0

Numero CAS: 90035-08-8

955  g/kg

1o ottobre 2011

30 settembre 2013

30 settembre 2016

14

Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

1)

la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve superare 50 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all’uso;

2)

i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;

3)

i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante;

4)

l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l’altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»


(*1)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/78


DIRETTIVA 2009/151/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tolilfluanide come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il tolilfluanide.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il tolilfluanide è stato oggetto di una valutazione in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

La Finlandia è stata designata come relatore e il 24 aprile 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 15 maggio 2009, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti tolilfluanide possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il tolilfluanide nell’allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno contenenti tolilfluanide possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(6)

Sono stati tuttavia rilevati rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Pertanto i prodotti contenenti tolilfluanide utilizzati come preservanti del legno non devono essere autorizzati per tali usi.

(7)

Alla luce dei risultati della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti tolilfluanide utilizzati come preservanti del legno si applichino specifiche misure di riduzione del rischio per garantire che i rischi siano mantenuti entro livelli accettabili, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE e dell’allegato VI della stessa. In particolare è opportuno prevedere che i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale siano utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali possono essere ridotti con altri mezzi. Occorre adottare misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua, per le quali durante la valutazione sono emersi rischi inaccettabili. È pertanto necessario fornire istruzioni affinché, dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli siano raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

(8)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo tolilfluanide, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti tolilfluanide, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(11)

La direttiva 98/8/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)   GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

La voce «N. 29» è inserita nell’allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3

(ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (*1)

«29

Tolilfluanide

Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansolfenammide/ Tolilfluanide

Numero CE: 211-986-9

Numero CAS: 731-27-1

960 g/kg

1o ottobre 2011

30 settembre 2013

30 settembre 2021

8

I prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento in situ di legno in esterno o per il legno esposto ad agenti atmosferici.

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

1.

Alla luce delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

2.

In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prendere opportune misure di riduzione del rischio al fine di tutelare dette matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale o professionale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»


(*1)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/81


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2009

sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra

(2009/855/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 14 e 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (1) («accordo di associazione»), in vigore dal 1o giugno 2000, la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. L’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche per i prodotti agricoli trasformati elencati negli allegati da II a VI di tale accordo.

(2)

L’11 aprile 2005 il consiglio di associazione UE-Israele ha adottato un piano di azione della politica europea di vicinato che include una disposizione specifica relativa all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

(3)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati nell’ambito dell’accordo di associazione per conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

(4)

Il 18 luglio 2008 la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di modificare l’accordo di associazione.

(5)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo ladecisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(6)

È opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, che modifica l’accordo di associazione e sostituisce, in particolare, i protocolli 1 e 2 di tale accordo, nonché i relativi allegati.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione del protocollo 1 e del protocollo 2 secondo la decisione 1999/468/CE.

2.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, istituito dall’articolo 38 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (4), oppure dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato, istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (5), oppure, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6).

Articolo 3

Le eventuali misure di salvaguardia previste dall’accordo di associazione di cui sia necessaria l’adozione da parte della Comunità per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate secondo la procedura prevista dall’articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, o dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2008 del Consiglio. Nel caso di prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate, sulla base del fatto che siano soddisfatte le condizioni fissate dalle pertinenti disposizioni dell’accordo di associazione, a noma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7), del regolamento (CE) n. 2448/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (8).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1)   GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(2)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)   GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(5)   GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(6)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104.

(8)   GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a determinate modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra

A.   Lettera della Comunità europea

Signor/a,

mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’articolo 14 e dell’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («accordo di associazione»), in vigore dal 1o giugno 2000, che prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche sui prodotti agricoli trasformati e dispone che la Comunità e lo Stato di Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di pesce e di prodotti della pesca.

In esito a tali negoziati le parti hanno convenuto le seguenti modifiche all’accordo di associazione:

1)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e da quelli elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.»;

2)

l’articolo 9 è soppresso;

3)

il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente:

 

«PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA»;

4)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele, elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.»;

5)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari di Israele sono, all’importazione nella Comunità, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 1 e 3.»;

6)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari della Comunità sono, all’importazione in Israele, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 2 e 3.»;

7)

l’articolo 14 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:

«La Comunità e Israele si riuniscono tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, per esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche negli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.»;

8)

l’articolo 15 è soppresso;

9)

gli allegati da I a VI sono soppressi;

10)

i protocolli 1 e 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti negli allegati I e II del presente accordo in forma di scambio di lettere;

11)

è aggiunta una Dichiarazione comune sulle indicazioni geografiche figuranti nell’allegato III del presente scambio di lettere.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

Le sarei grato se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor/a, l’espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 30

Image 31

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image 32

Image 33

 

ALLEGATO I

PROTOCOLLO 1

Relativo Al Regime Applicabile All’importazione Nella Comunità Europea Di Prodotti Agricoli, Prodotti Agricoli Trasformati, Pesce E Prodotti Della Pesca Originari Dello Stato Di Israele

1.

I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all’importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2.

Dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009 («accordo in forma di scambio di lettere»), sono eliminati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l’elemento agricolo), che sono applicabili all’importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari di Israele, salvo diversa disposizione prevista nella tabella 1 dell’allegato.

3.

Per i prodotti originari di Israele elencati nella tabella 2 dell’allegato, i dazi doganali sono eliminati o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari elencati nella colonna «b».

I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano i contingenti sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «c».

Per il primo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

4.

In deroga alla condizione di cui al punto 2 del presente protocollo, per i prodotti ai quali si applica un prezzo di entrata a norma dell’articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 (1 2 11) e per i quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, la soppressione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

5.

Per i prodotti originari di Israele elencati nella tabella 3, i dazi doganali sono consolidati al livello dei dazi attualmente applicati, elencati nelle colonne «a» e «b».

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 1

Tabella 1

I prodotti non compresi nella tabella sottostante sono esenti da dazi doganali. Ad alcuni dei prodotti sotto elencati si applica un trattamento preferenziale indicato nella tabella 2.

Codice NC (1 2 11)

Designazione delle merci (3 12)

0105 12 00

Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g

0207 27

Pezzi e frattaglie di tacchino, congelati

0207 33

0207 34

0207 35

0207 36

Carni di anatre, di oche o di faraone

ex 0302 69 99

ex 0303 79 98

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0305 30 90

Boga (Boops boops) fresche o refrigerate; congelate; filetti, congelati e altra carne di pesci, fresche o refrigerate; filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

ex 0301 99 80

0302 69 61

0302 69 95

0303 79 71

ex 0303 79 98

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare (delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.) e orate (Sparus aurata): vive; fresche o refrigerate; congelate; filetti di pesce e altra carne di pesci, freschi, refrigerati o congelati; secchi, salati o in salamoia; affumicati; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; filetti di pesce e altra carne di pesci, freschi, refrigerati o congelati; secchi, salati o in salamoia, affumicati; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

0404 10

Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0408 11 80

Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0408 19 89

Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi quelli essiccati)

0408 91 80

Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (esclusi i tuorli)

0409 00 00

Miele naturale

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi

0701 90 50

Patate di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

0710 40 00

Granturco dolce, non cotto o cotto all’acqua o al vapore, congelato

0710 90 00

Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate

0711 90 30

Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l’alimentazione nello stato in cui è presentato

0712 90 30

Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0805 10

Arance, fresche o secche

0805 20 10

Clementine, fresche o secche

0805 20 50

Mandarini e wilkings, freschi o secchi

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0807 19 00

Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

0810 10 00

Fragole fresche

1509 10

Olio di oliva vergine

1602

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne)

1604 13

Preparazioni e conserve di sardine, alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati

1604 14

Preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti (Sarda spp.), interi o in pezzi, ma non tritati

1604 15

Preparazioni e conserve di sgombri, interi o in pezzi, ma non tritati

1604 19 31

Preparazioni e conserve di filetti, detti «loins», di pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], interi o in pezzi, ma non tritati

1604 19 39

Preparazioni e conserve di pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], interi o in pezzi, ma non tritati, diversi dai filetti detti «loins»

1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

1604 20 70

Preparazioni e conserve di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, ad eccezione del fruttosio chimicamente puro della sottovoce NC 1702 50 00

1704 10 90

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

ex 1704 90

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao; esclusi:

estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10 ,

preparazione detta «cioccolato bianco» della voce NC 1704 90 30 ,

impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg, della voce NC 1704 90 51

1806 10 20

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

1806 10 30

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

1806 10 90

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

1806 20

Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

ex 1901 90 99

Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 60 %

1905 20 30

1905 20 90

Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 %

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico

2002 90 91

2002 90 99

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’acido acetico, congelato

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’acido acetico, non congelato

ex 2005 99 escluse le voci 2005 99 50 e 2005 99 90

Altri ortaggi e legumi

2008 70

Pesche in scatola, comprese le pesche noci

2009 11

2009 12 00

2009 19

Succhi di arancia

ex 2009 90

Miscugli di succhi di agrumi

2101 12 98

2101 20 98

Preparazioni a base di caffè, tè o mate

ex 2106 90 98

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 60 %

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

2905 43 00

2905 44

Mannitolo e D-glucitolo (sorbitolo)

3302 10 29

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 5 % di saccarosio o di isoglucosio, uguale o superiore a 5 % di glucosio o di amido o fecola

3501 10 50

3501 10 90

3501 90 90

Caseine, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali, caseinati e altri derivati delle caseine

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata, per uso alimentare

3502 19 90

Altra ovoalbumina, per uso alimentare

3502 20 91

Lattoalbumina essiccata, per uso alimentare

3502 20 99

Altra lattoalbumina, per uso alimentare

3505 10

3505 20

Destrine ed altri amidi e fecole modificati e colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Tabella 2

Per i seguenti prodotti è previsto un trattamento preferenziale mediante i contingenti tariffari e i calendari sotto riportati

Codice NC (4 13)

Designazione delle merci (5 14)

a

b

c

Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)

Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione)

Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)

0105 12 00

Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g

100

129 920 pezzi

0207 27 10

Pezzi di tacchino disossati, congelati

100

4 000

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Pezzi di tacchino non disossati, congelati

ex 0207 33

Carni di anatre e di oche, intere, congelate

100

560

ex 0207 35

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate

 

 

 

ex 0207 36

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate

 

 

 

0404 10

Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

100

1 300

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi

100

22 196

0603 19 90

Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi dal 1o novembre al 15 aprile

100

7 840

0701 90 50

Patate di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate

100

33 936

ex 0702 00 00

Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati (6 15)

100

28 000

ex 0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia

100

5 000

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

100

1 000

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

100

17 248

40

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o dicembre alla fine di febbraio

100

0710 40 00

2004 90 10

Granturco dolce, congelato

100 % dell’elemento ad valorem del dazio + 30 % dell’elemento agricolo (*1 *3)

10 600

 (*2 *4)

0711 90 30

2001 90 30

2005 80 00

Granturco dolce, non congelato

100 % dell’elemento ad valorem del dazio + 30 % dell’elemento agricolo (*1 *3)

5 400

 (*2 *4)

0712 90 30

Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

100

1 200

 

ex 0805 10

Arance, fresche

100

224 000  (7 16)

60

ex 0805 20 10

ex 0805 20 50

Clementine, mandarini e wilkings, freschi

100

40 000

60

ex 0805 20 10

ex 0805 20 50

Clementine, mandarini e wilkings, freschi dal 15 marzo al 30 settembre

100

15 680

60

0806 10 10

Uve da tavola, fresche dal 1o aprile al 31 luglio

100

0807 19 00

Altri meloni freschi (esclusi i cocomeri), dal 1o agosto al 31 maggio

100

30 000

50

0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o novembre al 30 aprile

100

5 000

60

1602 31 19

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili, contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

100

5 000

1602 31 30

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

 

 

 

1602 32 19

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte

100

2 000

1602 32 30

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

 

 

 

1704 10 90

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

100

100

 (*2 *4)

ex 1704 90 99

Caramelle marshmallows, ossia altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o inferiore a 45 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

100

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 %

100 % dell’elemento ad valorem del dazio + 15 % dell’elemento agricolo (*1 *3)

2 500

 (*2 *4)

1806 20

Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

 

 

 

1905 20 30

1905 20 90

Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 %

100 % dell’elemento ad valorem del dazio + 30 % dell’elemento agricolo (*1 *3)

3 200

 (*2 *4)

2002 90 91

2002 90 99

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %

100

784

ex 2008 70 71

Fette di pesca, fritte in olio

100

112

2009 11

2009 12 00

2009 19

Succhi di arancia

100

35 000 hl di cui non più di 21 280 hl in confezioni di capacità inferiore o uguale a 2 l

70

ex 2009 90

Miscugli di succhi di agrumi

100

19 656 hl

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

100

6 212 hl

3505 20

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

100

250

 (*2 *4)

Tabella 3

Per i seguenti prodotti i dazi doganali sono consolidati come segue:

Codice NC (8 17)

Designazione delle merci (9)

a

b (10)

Elemento ad valorem del dazio (%)

Elemento specifico del dazio

0710 40 00

Granturco dolce, non cotto o cotto all’acqua o al vapore, congelato

0

9,4 EUR/100 kg NET eda

0711 90 30

Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l’alimentazione nello stato in cui è presentato

0

9,4 EUR/100 kg NET eda

1704 10 90

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

30,90 EUR/100 kg NET MAX 18,20 %

ex 1704 90

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao; esclusi:

estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10 ;

preparazione detta «cioccolato bianco» della voce NC 1704 90 30 ;

impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg, della voce NC 1704 90 51

0

EA MAX 18,7 % + AD S/Z

1806 10 20

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

0

25,2 EUR/100 kg NET

1806 10 30

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

0

31,4 EUR/100 kg NET

1806 10 90

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

0

41,9 EUR/100 kg NET

ex 1806 20

Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg; ad eccezione delle preparazioni dette «Chocolate milk crumb» della sottovoce NC 1806 20 70

0

EA MAX 18,7 % + AD S/Z

1806 20 70

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

0

EA

ex 1901 90 99

Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 60 %

0

EA

1905 20 30

Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %

0

24,6 EUR/100 kg NET

1905 20 90

Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %

0

31,4 EUR/100 kg NET

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico

0

9,4 EUR/100 kg NET eda

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, congelato

0

9,4 EUR/100 kg NET eda

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’acido acetico, non congelato

0

9,4 EUR/100 kg NET eda

2101 12 98

Preparazioni a base di caffè

0

EA

2101 20 98

Preparazioni a base di tè o mate

0

EA

ex 2106 90 98

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 60 %

0

EA

2905 43 00

Mannitolo

0

125,8 EUR/100 kg NET

2905 44 11

D-glucitolo (sorbitolo) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

16,1 EUR/100 kg NET

2905 44 19

D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

37,8 EUR/100 kg NET

2905 44 91

D-glucitolo (sorbitolo) non in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

23 EUR/100 kg NET

2905 44 99

D-glucitolo (sorbitolo) non in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

53,7 EUR/100 kg NET

3302 10 29

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 5 % di saccarosio o di isoglucosio, uguale o superiore a 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

EA

3501 10 50

Caseine destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio e diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali

3 %

3501 10 90

Altre caseine

9 %

3501 90 90

Caseinati ed altri derivati delle caseine (diversi dalle colle di caseina)

6,4  %

3505 10 10

Destrina

0

17,7 EUR/100 kg NET

3505 10 90

Altri amidi e fecole modificati, non esterificati o eterificati

0

17,7 EUR/100 kg NET

3505 20 10

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

0

4,5 EUR/100 kg NET MAX 11,5 %

3505 20 30

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

0

8,9 EUR/100 kg NET MAX 11,5 %

3505 20 50

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

0

14,2 EUR/100 kg NET MAX 11,5 %

3505 20 90

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

0

17,7 EUR/100 kg NET MAX 11,5 %

 

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee:

 

 

3809 10 10

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

0

8,9 EUR/100 kg NET MAX 12,8 %

3809 10 30

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

0

12,4 EUR/100 kg NET MAX 12,8 %

3809 10 50

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

0

15,1 EUR/100 kg NET MAX 12,8 %

3809 10 90

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

0

17,7 EUR/100 kg NET MAX 12,8 %

 

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 :

 

 

3824 60 11

in soluzione acquosa:

– –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

16,1 EUR/100 kg NET

3824 60 19

in soluzione acquosa:

– –

contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

37,8 EUR/100 kg NET

3824 60 91

non in soluzione acquosa:

– –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

23 EUR/100 kg NET

3824 60 99

non in soluzione acquosa:

– –

contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

53,7 EUR/100 kg NET

ALLEGATO II

PROTOCOLLO 2

relativo al regime applicabile all’importazione nello stato di israele di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della comunità europea

1.

I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all’importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2.

Dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009 («accordo in forma di scambio di lettere»), sono eliminati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l’elemento agricolo), che sono applicabili all’importazione nello Stato di Israele di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Comunità europea, eccettuati i prodotti elencati nella tabella 1 dell’allegato.

3.

Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 2 dell’allegato, i dazi doganali sono eliminati o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari elencati nella colonna «b».

I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano i contingenti sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «c».

Per il primo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

4.

Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 3, i dazi doganali applicati ad valorem sono consolidati nei limiti indicati nella colonna «a», e i dazi specifici applicati sono consolidati nei limiti elencati nella colonna «b».

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 2

Tabella 1

I prodotti non compresi nella tabella sottostante sono esenti da dazi doganali. Ad alcuni dei prodotti sotto elencati si applica un trattamento preferenziale indicato nelle tabelle 2 e 3.

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1 2 11)

Designazione delle merci (3 12)

ex ex 0102 90

Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura:

0102 90 19

nell’ambito della Quinta integrazione

0102 90 90

altri

0104 10

Animali vivi della specie ovina:

0104 10 20

nell’ambito della Quinta integrazione

0104 10 90

altri

0104 20

Animali vivi della specie caprina:

0104 20 90

altri

0105 12

Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g:

0105 12 10

di valore non superiore a 12 NIS ciascuno

0105 12 80

nell’ambito della Quinta integrazione

0105 19

Anatre, oche, e faraone, vive, di peso non superiore a 185 g:

0105 19 10

di valore non superiore a 12 NIS ciascuna

0105 19 80

nell’ambito della Quinta integrazione

 

Altri:

0105 94

Galli e galline

0105 99

altri

0106 32 90

Psittaformici vivi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)

0106 39

Uccelli vivi, diversi dagli uccelli rapaci e dagli psittaformici:

0106 39 19

uccelli da compagnia, canterini e ornamentali

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0206 10

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0206 80 00

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

0210 20 00

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 91

Di primati, salate o in salamoia, secche o affumicate:

0210 91 10

Carni e frattaglie commestibili

0301

ad eccezione di:

 

0301 10 10

 

0301 91 10

 

0301 92 10

 

0301 92 90

 

0301 93 10

 

0301 94 10

 

0301 94 90

 

0301 95 10

 

0301 95 90

 

0301 99 10

Pesci vivi

0302

ad eccezione di:

 

0302 40 20

 

0302 50 20

 

0302 62 20

 

0302 63 20

 

0302 64 10

 

0302 65 20

 

0302 66 10

 

0302 68 10

 

0302 70 10

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0303

ad eccezione di:

 

0303 11 10

 

0303 19 10

 

0303 22 10

 

0303 29 10

 

0303 43 30

 

0303 51 10

 

0303 52 10

 

0303 71 30

 

0303 72 10

 

0303 73 10

 

0303 74 10

 

0303 75 10

 

0303 76 10

 

0303 78 10

 

0303 79 30

 

0303 79 51

 

0303 80 10

Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesci della voce 0304

0304

ad eccezione di:

 

0304 11 10

 

0304 12 10

 

0304 19 22

 

0304 19 92

 

0304 22 00

 

0304 29 22

 

0304 29 42

 

0304 29 92

 

0304 91 10

 

0304 92 10

 

0304 99 20

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

0305 41 00

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati, compresi i filetti

0305 49 00

Altri pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dai salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), dai salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e dai salmoni del Danubio (Hucho hucho) e dalle aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0306

ad eccezione di:

 

0306 11 10

 

0306 12 10

 

0306 14 20

 

0306 19 20

 

0306 21 10

 

0306 22 10

 

0306 24 20

 

0306 29 10

 

0306 29 92

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

0307

ad eccezione di:

 

0307 10 20

 

0307 21 20

 

0307 29 20

 

0307 31 20

 

0307 39 20

 

0307 60 10

 

0307 60 92

 

0307 91 20

 

0307 99 20

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 10

Burro:

 

– – –

in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg:

0405 10 31

– – – –

nell’ambito della Quinta integrazione

0405 10 39

– – – –

altro

 

– – –

in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

0405 10 91

– – – –

nell’ambito della Quinta integrazione

0405 10 99

– – – –

altri

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– – –

nell’ambito della Quinta integrazione

0405 20 90

– – –

altri

 

altre materie grasse provenienti dal latte:

0405 90 19

– – –

nell’ambito della Quinta integrazione

0405 90 90

– – –

altri

0406

Formaggi e latticini

0407

ad eccezione di:

0407 00 10

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0409

Miele naturale

0701

Patate, fresche o refrigerate:

0701 90

non da semina

0702

Pomodori, freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705 11

0705 19

Lattughe, fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708

ad eccezione di:

0708 90 20

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0709 20

Asparagi, freschi o refrigerati

0709 30

Melanzane, fresche o refrigerate

0709 40

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

0709 51

0709 59

Funghi, freschi o refrigerati:

0709 51 90

Funghi del genere Agaricus

0709 59 90

altri

0709 60

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati:

0709 70

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

0709 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0710 10

Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

0710 21

Piselli, anche sgranati (Pisum sativum), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 22

Fagioli, anche sgranati (Vigna spp., Phaseolus spp.), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 29

ad eccezione di:

0710 29 20

Altri legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 30

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 40

Granturco dolce, non cotto o cotto all’acqua o al vapore, congelato

0710 80 10

Carote, cavolfiori, cavoli broccoli, (porri), cavoli, peperoni, sedani, congelati (eu 5)

0710 80 40

Carote congelate

 

Altri ortaggi o legumi congelati:

0710 80 80

nell’ambito della Quinta integrazione

0710 80 90

altri

0710 90

Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 20

Olive

0711 40

Cetrioli e cetriolini

0711 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

0712 20

Cipolle

0712 90

ad eccezione di:

0712 90 40

0712 90 70

altri ortaggi o legumi essiccati, miscele di ortaggi o legumi

0713 20

Ceci essiccati

0714 20

Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets

0802 11 90

Mandorle con guscio, fresche o secche

0802 12 90

Mandorle sgusciate, fresche o secche

0802 31

0802 32

Noci, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 60

Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 90 20

Noci di pecàn, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

Altre frutta a guscio

0802 90 92

nell’ambito della Quinta integrazione

0802 90 99

altre frutta a guscio

0803 00 10

Banane, comprese le frutta del plantano, fresche

0804 10

Datteri freschi

0804 20

Fichi freschi e secchi

0804 30 10

Ananassi freschi

0804 40 10

Avocadi freschi

0804 50

ad eccezione di:

0804 50 90

Guaiave, manghi e mangostani, freschi

0805 10 10

Arance fresche

0805 20 10

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

0805 40 10

Pompelmi e pomeli, freschi

0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), freschi

0805 90 11

Cedri (Citrus medica), kumquat e limette, freschi

0805 90 19

Altri agrumi freschi

0806

Uve, fresche o secche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810 10

Fragole fresche

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

0810 50

Kiwi, freschi

0810 60

Durian, freschi

0810 90

Altre frutta fresche

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 10

Fragole

 

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

0811 20 20

– – –

nell’ambito della Quinta integrazione

0811 20 90

– – –

altri

0811 90

Altre frutta

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

0813 20

Prugne secche:

0813 20 20

nell’ambito della Quinta integrazione

0813 20 99

altri

0813 40 00

Altra frutta secche

0813 50

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 08

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

0910 10 91

Zenzero immesso sul mercato da ottobre a gennaio

0910 99 90

Altre spezie

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

1005 90 10

Granturco da popcorn

1105 20 00

Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1108 11

1108 12

1108 13

1108 14

1108 19

Amidi e fecole

1202 10 00

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate, con guscio

1202 20 90

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate, sgusciate

1206 00 90

Altri semi di girasole, anche frantumati

1207 20 00

Semi di cotone

1207 99 20

Semi di ricino

1209 91 29

Semi di zucca

1209 99 20

Semi di cocomero

1404 90 19

Altro polline non destinato all’alimentazione animale

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 10 00

Olio di arachide greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 90 90

Altri oli di arachide greggi e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non greggi e non commestibili

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1511 10 20

Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511 90 90

Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non greggi e non commestibili

1512 11

1512 19

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

1512 21 90

Olio di cotone greggio e sue frazioni, anche depurato del gossipolo

1512 29 90

Olio di cotone e sue frazioni, anche depurato del gossipolo, non greggio e non commestibile

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

ad eccezione di:

1514 91 19

1514 99 19

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

Olio di lino e sue frazioni:

1515 11 90

– – –

olio greggio, non commestibile

1515 19 90

– – –

altri, non commestibili

 

Olio di granturco e sue frazioni:

1515 21 20

– – –

olio greggio, non commestibile

1515 29 90

– – –

altri, non commestibili

1515 30 00

Olio di ricino e sue frazioni

1515 50 90

altri non commestibili, olio di sesamo e sue frazioni

1515 90

altri:

1515 90 22

– – –

altri oli, di semi o noccioli di frutti o frutta a guscio, quali descritti alle voci 0802 e 1212

1515 90 30

– – –

altri

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 10

Grassi e oli animali e loro frazioni:

1516 10 11

– – –

grassi alimentari solidi

1516 10 19

– – –

altri grassi solidi

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 19

– – –

altri grassi solidi

1516 20 91

– – –

Olio di ricino

1516 20 92

– – –

Olio di lino

1516 20 99

– – –

altri

1517 90 21

Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 , contenenti olio di oliva

1517 90 22

Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 , contenenti olio di soia, olio di girasole, olio di cotone, olio di granturco o olio di colza

1518 00 21

Olio di ricino

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

1602 20 91

di fegato di qualsiasi animale contenente fegato di pollo

1602 20 99

di fegato di qualsiasi animale, altre

1602 31 90

di tacchino

1602 32 90

di galli e di galline

1602 39 90

di altri volatili della voce 0105

 

della specie suina:

1602 41 00

– – –

Prosciutti e loro pezzi

1602 42 00

– – –

Spalle e loro pezzi

1602 49 90

– – –

altre, compresi i miscugli

ex ex 1602 50

della specie bovina:

1602 50 80

– – –

nell’ambito della Quinta integrazione

1602 50 91

– – –

aventi tenore, in peso, di carne di pollo superiore al 20 %

1602 50 99

– – –

altre

1602 90 90

altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1604

ad eccezione di:

1604 11 20

1604 12 10

1604 19 20

1604 15 20

1604 20 10

1604 20 20

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1702 30 10

Glucosio allo stato liquido

1704 10 90

Altre gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di gomma base inferiore a 10 %

1905 31 10

Biscotti - aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10 %, e un tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte

1905 32 20

Cialde e cialdine – altre, se ripiene

1905 32 30

Cialde e cialdine – con ripieno avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte

1905 32 90

Cialde e cialdine – altre, ripiene

1905 90

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, altre:

1905 90 30

pasta precotta per la preparazione dei prodotti della voce 1905

1905 90 91

altre, aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10 %, e un tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte

1905 90 92

altre, contenenti farina, diversa dalla farina di frumento, in quantità superiore al 15 % del peso totale della farina

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2004 10 10

patate – in forma di farina o semolino

2004 10 90

patate, altre

 

altri ortaggi e legumi, in forma di farina o semolino:

2004 90 11

– – –

nell’ambito della Quinta integrazione

2004 90 19

– – –

altri

 

altri ortaggi e legumi:

2004 90 91

– – –

nell’ambito della Quinta integrazione

2004 90 93

– – –

Granturco dolce

2004 90 94

– – –

Ortaggi e legumi

2004 90 99

– – –

altri ortaggi e legumi

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 20 10

Patate – in forma di farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

2005 20 90

altre, patate

2005 40 10

Piselli (Pisum sativum) – in forma di farina o semolino

2005 40 90

altri, piselli (Pisum sativum)

2005 51 00

Fagioli, sgranati

2005 59 10

altri fagioli, in forma di farina o semolino

2005 59 90

altri fagioli

2005 60 00

Asparagi

2005 70

Olive

2005 80

Baby mais, altro e granturco dolce

 

altri ortaggi e legumi:

2005 99 10

– – –

prodotti in forma di farina o semolino

2005 99 30

– – –

Carote, escluse quelle della voce 9020

2005 99 40

– – –

Ceci

2005 99 50

– – –

Cetrioli

2005 99 80

– – –

nell’ambito della Quinta integrazione

2005 99 90

– – –

altri

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007 91 00

di agrumi

2007 99

ad eccezione di:

2007 99 93

altre

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008 11

Arachidi:

2008 11 20

– – –

tostate

2008 11 90

– – –

altre

2008 19 32

altre mandorle, tostate

2008 19 39

altre frutta a guscio e altri semi tostati

2008 19 40

altre frutta a guscio e altri semi - con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2 % mas

2008 19 91

altre mandorle

2008 19 99

altre frutta a guscio e altri semi

2008 20

Ananassi

2008 30

Agrumi:

2008 30 20

– – –

con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2 % mas

2008 30 90

– – –

altri

2008 40

Pere

2008 50

Albicocche

2008 60

Ciliegie

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci:

2008 70 20

– – –

con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2 % mas

2008 70 80

– – –

nell’ambito della Quinta integrazione

2008 80

Fragole

2008 91

Cuori di palma

2008 92

Miscugli

 

Prugne:

2008 99 12

– – –

con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2 % mas

2008 99 19

– – –

altre

 

altre frutta e frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante:

2008 99 30

– – –

con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2 % mas

2008 99 90

– – –

altri

2009 11

2009 12

2009 19

ad eccezione di:

2009 11 11

2009 11 40

2009 19 11

Succhi di arancia

2009 21

2009 29

ad eccezione di:

2009 29 11

Succhi di pompelmo o di pomelo

2009 31

2009 39

Succhi di altri agrumi

2009 50

Succhi di pomodoro

2009 61

2009 69

Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

2009 71

2009 79

Succhi di mela

2009 80

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:

2009 80 10

nell’ambito della Quinta integrazione

2009 80 29

altri succhi condensati

2009 80 90

altri succhi

2009 90

Miscugli di succhi

2104 10 10

Zuppe, minestre o brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

2105 00 11

aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte inferiore a 3 %

2105 00 12

aventi tenore uguale o superiore a 3 %, ma inferiore a 7 %, di materie grasse provenienti dal latte

2105 00 13

aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 7 %

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2206

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2207 10

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; destinato alla produzione di bevande alcoliche da parte di un produttore autorizzato di bevande alcoliche, nella misura in cui è destinato d’uno scopo prestabilito:

2207 10 51

alcole di uva

2207 10 80

nell’ambito della Quinta integrazione

2207 10 90

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol., altro:

2207 10 91

alcole di uva

2208 20 91

Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17 %, il cui prezzo al centilitro non supera l’equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD, nell’ambito della Quinta integrazione

2208 20 99

Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17 %, il cui prezzo al centilitro non supera l’equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD

2304

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

2309 10

ad eccezione di:

2309 10 90

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

2309 90

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto:

2309 90 20

aventi tenore, in peso, non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % di sostanze proteiche e non inferiore a 4 % di materie grasse

3502 11

3502 19

Ovoalbumina:

3502 11 10

essiccata, nell’ambito della Quinta integrazione

3502 11 90

essiccata, altra

3502 19 10

non essiccata, nell’ambito della Quinta integrazione

3502 19 90

non essiccata, altra

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10 21

Amidi e fecole — a base di frumento o granturco (escluso il mais ceroso)

3505 20 00

Colle

Tabella 2

Per i seguenti prodotti è previsto un trattamento preferenziale sotto forma dei contingenti tariffari sotto riportati:

Codice SA o tariffa doganale israeliana (4 13)

Designazione delle merci (5 14)

a

b

c

Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)

Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)

Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)

ex ex 010 290

Animali vivi della specie bovina da macello

100

1 200

ex ex 0105 12

0105 19

Anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, di peso non superiore a 185 g

100

2 060 000 pezzi

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

100

1 120

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

100

800

ex ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 , escluse le anatre (carne o fegato)

100

1 200

ex ex 0207 34

Fegati grassi di oca

100

100

ex ex 0207 36

Carni e fegato di oca, congelati

100

500

0302 31 20

Esclusivamente tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) del tipo descritto nella sottovoce 0302 31 00

100

250

0303 31 10

Esclusivamente ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) del tipo descritto nella sottovoce 0303 31 00

100

100

25

0303 33 10

Esclusivamente sogliole (Solea spp.) del tipo descritto nella sottovoce 0303 33 00

0303 39 10

Esclusivamente ippoglossi del tipo descritto nella sottovoce 0303 39 00 (diversi da Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis, Pleuronectes platessa, Solea spp.)

0303 79 91

Approvato dal direttore generale del ministero dell’agricoltura in quanto pesce dei tipi che non crescono o non sono pescati in Israele o nel Mar Mediterraneo

10

0304 19 41

Esclusivamente dei tipi descritti nella sottovoce 0304 19 40 (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Thunnus, tonnetti striati, palamite, aringhe, merluzzi, sardine, eglefini, merluzzi carbonari, sgombri, spinaroli, anguille, naselli, scorfani e persico del Nilo)

100

50

0402 10 21

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

100

2 180

0402 10 10

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

55

2 180

0402 21

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

100

4 420

ex ex 0402 91

ex ex 0402 99

Latte condensato

100

100

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

100

200

per lo yogurt contenente cacao, sostanze aromatizzanti e/o con aggiunta di zucchero si applica solo l’elemento agricolo (*2 *4)

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

100

1 400

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

100

650

0405 10

Burro:

 

– – –

in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg:

0405 10 31

– – – –

nell’ambito della Quinta integrazione

0405 10 39

– – – –

altri

 

– – –

in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

0405 10 91

– – – –

nell’ambito della Quinta integrazione

0405 10 99

– – – –

altri

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– – –

nell’ambito della Quinta integrazione

0405 20 90

– – –

altri

 

altre materie grasse provenienti dal latte:

0405 90 19

– – –

nell’ambito della Quinta integrazione

0405 90 90

– – –

altri

0406

Formaggi e latticini

100

830

ex ex 0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, da consumo

100

8 004 800 pezzi

ex ex 0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, da cova

100

50 000 pezzi

ex ex 0409

Miele naturale

100

180

ex ex 0409

Miele naturale in imballaggi di peso superiore a 50 kg

100

300

0701 90

Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina

100

6 380

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

100

2 300

0703 20

Agli, freschi o refrigerati

100

230

25

ex ex 0709 20

Asparagi bianchi, freschi o refrigerati

100

100

ex ex 0709 51

ex ex 0709 59

Funghi, freschi o refrigerati, diversi da quelli messi in circolazione nei mesi da giugno a settembre

100

200

0710 10

Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

100

250

0710 21

Piselli, anche sgranati (Pisum sativum), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

100

1 090

0710 22

Fagioli, anche sgranati (Vigna spp., Phaseolus spp.), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

100

1 460

0710 29

Altri legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

100

660

0710 30

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

100

650

0710 80

0710 90

Altri ortaggi o legumi (anche cotti, in acqua o al vapore), congelati

Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate

100

1 580

ex ex 0712 90

Altri ortaggi o legumi o miscele di ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, esclusi il granturco dolce, i fagioli non sgranati, i broccoli, l’aglio e i pomodori secchi

100

350

0712 90 81

Aglio, secco, intero, tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato

100

60

ex ex 0712 90 30

2002 90 20

Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

Pomodori, esclusi quelli interi o a pezzi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, in polvere

100

1 230

0802 60

ex ex 0802 90

Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

Noci di pecàn e altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse le noci di pecàn, le noci macadamia e i pinoli

100

560

15

ex ex 0804 20

Fichi, secchi

100

560

20

0805 10 10

Arance, fresche

100

1 000

0805 20 10

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

100

2 000

0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), freschi

100

500

0806 10

Uve, fresche

100

500

0806 20

Uve, secche

100

120

25

0807 11

Cocomeri, freschi

100

750

0807 19

Meloni, freschi

100

300

0808 10

Mele, fresche

100

3 280

ex ex 0808 20

Pere, fresche

100

2 140

ex ex 0808 20

Cotogne, fresche

100

380

0809 10

Albicocche, fresche

100

300

0809 20

Ciliegie, fresche

100

100

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

100

300

0809 40

Prugne e prugnole

100

500

0810 50

Kiwi, freschi

100

200

ex ex 0811 20

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di dolcificanti

100

160

0811 90

Altre frutta anche a guscio, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

100

660

0812 10

Ciliegie temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

100

620

0812 90 10

Fragole, temporaneamente conservate ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

100

100

0813 20

Prugne, secche

100

730

0904 20

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

100

110

1001 10

Frumento duro

100

10 640

1001 90

Altro frumento (grano) e frumento segalato

100

190 840

ex ex 1001 90

Altro frumento (grano) e frumento segalato (6 15), per l’alimentazione degli animali

100

300 000

1209 99 20

Semi di cocomero

100

560

1507 10 10

1507 90 10

Olio di soia, anche depurato delle mucillagini, per uso alimentare

100

5 000

40

1509 10

1509 90 30

Olio di oliva vergine

Olio di oliva, diverso dall’olio di oliva vergine, per uso alimentare

100

300

1509 90 90

Olio di oliva, diverso dall’olio di oliva vergine, per uso non alimentare

100

700

ex ex 1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per uso alimentare

40

illimitato

ex ex 1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per uso alimentare

40

illimitato

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

100

500

1602 31

Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di tacchino

100

5 000

1602 32

Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di galli e di galline

100

2 000

1602 50

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina

100

340

1604 11 10

Salmone, in recipienti ermeticamente chiusi

100

100

1604 12 90

Altro

50

illimitato

1604 13

Sardine

100

230

1604 14

Tonni

100

330

ex ex 1604 15 90

Sgombri

100

80

1604 16 00

Acciughe

50

illimitato

ex ex 1604 19 90

Merluzzi, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell’Alaska

100

150

ex ex 1604 20 90

Aringhe, pesci spada, sgombri

100

100

1604 30

Caviale e suoi succedanei

100

25

1702 30 10

Glucosio allo stato liquido

15

illimitato

1704 10 90

Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di gomma base uguale o superiore a 10 %

100

75

 (*1 *3)

1905 31 10

Biscotti- aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10 %, un tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte

100

1 200

 (*1 *3)

1905 32 20

Cialde e cialdine, altre, non ripiene

 (*1 *3)

1905 32 30

Cialde e cialdine con ripieno avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte

 (*1 *3)

1905 32 90

Altri

 (*1 *3)

2001 10

Cetrioli e cetriolini preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

17

60

2001 90 90

Altri, diversi da cetrioli e cetriolini, olive, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

100

1 000

2002 10

Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

100

100

ex ex 2002 90 10

ex ex 2002 90 90

Concentrato di pomodoro, approvato dal direttore generale del ministero dell’industria, per i produttori di ketchup

50

1 030

ex ex 2004 90

Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, diversi dalle preparazioni omogeneizzate, sotto forma di farina o semolino

100

340

ex ex 2004 90

Altri ortaggi e legumi, diversi dalle preparazioni omogeneizzate

65

illimitato

2005 20 90

Patate, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate

100

250

2005 40 90

Piselli, diversi dalle preparazioni omogeneizzate, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati

100

300

2005 51

Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

300

2005 70

Olive preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate

100

250

2005 99 90

Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati

100

1 310

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

100

100

ex ex 2007 99

Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le fragole

100

1 430

2008 40

Pere, altrimenti preparate o conservate

100

500

2008 50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

100

520

ex ex 2008 60

Ciliegie acide, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zucchero

92

270

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate

100

2 240

ex ex 2008 80

Fragole, altrimenti preparate o conservate, in imballaggi di contenuto non inferiore a 4,5 kg (senza aggiunta di zucchero o alcole)

100

220

ex ex 2008 92

Miscugli di frutta tropicali, non contenenti fragole, frutta a guscio e agrumi

100

560

2008 99

Altre frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

100

500

ex ex 2009 11

ex ex 2009 19

Succhi di arancia, anche congelati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg

100

illimitato

ex ex 2009 29

Succhi di pompelmo, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg

ex ex 2009 31

Succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20

100

560

ex ex 2009 39 11

Altri succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 50

100

1 080

2009 61

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 30

100

230

ex ex 2009 69

Altri succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67

2009 71

Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20

100

790

ex ex 2009 79

Altri succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 20

100

1 670

ex ex 2009 80

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67

100

880

ex ex 2009 90

Miscugli di succhi, esclusi di uva e di pomodoro, di un valore Brix superiore a 20

100

600

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

Riduzione del 30 % dell’elemento agricolo (*2 *4)

500

 (*1 *3)

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

100

4 300 hl

2205 10

2205 90

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

100

2 000 hl

 (*1 *3)

2207 10 51

2207 10 91

Alcole etilico non denaturato ottenuto dall’uva, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.

100

3 450

 (*1 *3)

2208 20 91

Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17 %, il cui prezzo al centilitro supera l’equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD

100

2 000 Hpa

 (*1 *3)

2304

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

100

5 220

2306 30 00

Panelli e altri residui solidi

Dazio applicabile: 2,5 %

10 000

2306 41

Farine di semi di ravizzone

Dazio applicabile: 4,5 %

3 920

2309 10 20

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 %

100

1 150

2309 90 20

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 % e alimenti preparati per pesci e uccelli ornamentali

100

1 610

3502 11

3502 19

Ovoalbumina

100

50

 (*1 *3)

Tabella 3

Per i seguenti prodotti i dazi doganali sono consolidati come segue:

Codice di Israele (7 16)

Aliquote ad valorem da consolidare (%)

Dazi specifici da consolidare (8 17)

 

(a)

(b)

0104 10 90

110

 

0105 12 10

60

 

0105 19 10

60

 

0105 94 00

110

 

0105 99 00

110

 

0204 10 19

50

 

0204 10 99

50

 

0204 21 19

50

 

0204 21 99

50

 

0204 22 19

50

 

0204 22 99

50

 

0204 23 19

50

 

0204 23 99

50

 

0204 30 90

50

 

0204 41 90

50

 

0204 42 90

50

 

0204 43 90

50

 

0204 50 19

50

 

0206 80 00

60

 

0207 11 10

80

 

0207 11 90

80

 

0207 12 10

80

 

0207 12 90

80

 

0207 13 00

110

 

0207 14 10

110

 

0207 14 90

110

 

0207 24 00

80

 

0207 25 00

80

 

0207 26 00

110

 

0207 27 10

110

 

0207 27 90

110

 

0210 20 00

110

 

0408 91 00

110

 

0408 99 00

110

 

0702 00 10

150

 

0702 00 90

150

 

0703 90 00

75

 

0704 10 10

75

 

0704 10 20

75

 

0704 10 90

75

 

0704 20 00

75

 

0704 90 10

75

 

0704 90 20

75

 

0704 90 30

75

 

0704 90 90

75

 

0705 11 00

60

 

0705 19 00

60

 

0706 90 10

75

 

0706 90 30

75

 

0706 90 50

110

 

0706 90 90

75

 

0708 10 00

75

 

0708 20 00

75

 

0708 90 10

75

 

0709 20 00

75

 

0709 40 00

60

 

0709 51 90

60

 

0709 59 90

60

 

0709 70 00

80

 

0709 90 31

75

 

0709 90 33

75

 

0709 90 90

75

 

0710 29 90

20

 

0710 30 90

30

 

0710 40 00

0

0,63 NIS per kg

0711 90 41

0

0,55 NIS per kg

0805 40 10

90

 

0805 50 10

120

 

0805 90 11

100

 

0805 90 19

75

 

0806 10 00

150

 

0806 20 90

150

 

0807 11 10

50

 

0807 19 90

70

 

0808 20 19

80

 

0809 10 90

60

 

0809 30 90

50

 

0809 40 90

60

 

0810 20 00

30

 

ex ex 0810 90

30

 

0811 20 90

12

 

0811 90 11

20

 

0811 90 19

30

 

0812 90 90

12

 

0813 40 00

20

 

0904 11 00

8

 

0904 12 00

15

 

0904 20 90

12

 

0910 99 90

15

 

1001 10 90

50

 

1001 90 90

50

 

1105 20 00

14,4

 

1108 11 00

15

 

1108 12 10

8

 

1108 12 90

12

 

1108 13 00

8

 

1108 14 00

8

 

1108 19 00

8

 

1209 91 29

12

 

1404 90 19

19,5

 

1501 00 00

12

 

1507 10 90

8

 

1507 90 90

8

 

1508 10 00

8

 

1508 90 90

8

 

1510 00 90

8

 

1511 10 20

8

 

1511 90 90

8

 

1512 11 90

8

 

1512 19 90

8

 

1512 21 90

8

 

1512 29 90

8

 

1513 11 90

8

 

1513 19 90

8

 

1513 21 20

8

 

1513 29 90

8

 

1514 11 90

8

 

1514 19 90

8

 

1514 91 90

8

 

1514 99 90

8

 

1515 11 90

4

 

1515 19 90

4

 

1515 21 20

8

 

1515 29 90

8

 

1515 30 00

8

 

1515 50 90

8

 

1515 90 22

8

 

1515 90 30

8

 

1516 10 11

28

 

1516 20 19

8

 

1516 20 91

12

 

1516 20 92

4

 

1516 20 99

8

 

1601 00 90

12

 

1602 20 99

12

 

1602 41 00

12

 

1602 42 00

12

 

1602 49 90

12

 

1602 50 91

12

 

1602 50 99

12

 

1602 90 90

12

 

1603 00 00

12

 

1704 10 90

0

0,11 NIS per kg

1905 31 10

0

1,05 NIS per kg ma senza superare il 112 %

1905 32 20

0

0,42 NIS per kg ma senza superare il 112 %

1905 32 30

0

1,05 NIS per kg ma senza superare il 112 %

1905 32 90

0

0,42 NIS per kg ma senza superare il 112 %

1905 90 30

6,3

 

1905 90 91

0

1,05 NIS per kg ma senza superare il 112 %

1905 90 92

0

0,17 NIS per kg ma senza superare il 112 %

2001 90 30

0

0,71 NIS per kg

2001 90 40

0

1,95 NIS per kg

2004 10 10

8

 

2004 90 19

8

 

2004 90 93

0

0,71 NIS per kg

2005 20 10

8

 

2005 40 10

5,8

 

2005 51 00

12

 

2005 59 10

6,3

 

2005 60 00

12

 

2005 80 20

0

0,71 NIS per kg ma senza superare il 12 %

2005 80 91

12

2005 80 99

0

0,71 NIS per kg

2005 99 10

6

 

2006 00 00

12

 

2007 91 00

12

 

2007 99 91

12

 

2007 99 92

12

 

2008 19 32

40

 

2008 19 40

12

 

2008 19 91

30

 

2008 20 20

12

 

2008 20 90

12

 

2008 30 20

12

 

2008 40 20

12

 

2008 50 20

12

 

2008 60 20

12

 

2008 70 20

12

 

2008 80 20

12

 

2008 91 00

12

 

2008 92 30

12

 

2008 99 12

12

 

2008 99 19

40

 

2008 99 30

12

 

2009 11 19

30

 

2009 11 20

45

 

2009 11 90

30

 

2009 12 90

30

 

2009 19 19

30

 

2009 19 90

45

 

2009 21 90

30

 

2009 29 19

30

 

2009 29 90

45

 

2009 31 10

12

 

2009 31 90

12

 

2009 39 11

12

 

2009 39 19

12

 

2009 39 90

12

 

2009 71 10

25

 

2009 71 90

30

 

2009 79 30

20

 

2009 79 90

45

 

2009 90 21

35

 

2009 90 24

30

 

2104 10 10

8

 

2105 00 11

0

0,24 NIS per kg ma senza superare l’85 %

2105 00 12

0

1,22 NIS per kg ma senza superare l’85 %

2105 00 13

0

1,87 NIS per kg ma senza superare l’85 %

2205 10 00

20

 

2205 90 00

20

 

2207 10 51

0

8,90 NIS per litro di alcole

2207 10 91

0

8,90 NIS per litro di alcole

2208 20 99

0

7,5 NIS per litro di alcole

3502 11 90

0

8,4 NIS per kg. ma senza superare il 50 %

3502 19 90

0

3,25 NIS per kg. ma senza superare il 50 %

3505 10 21

8

 

3505 20 00

8

 

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le parti convengono di riunirsi nuovamente a tempo debito per esaminare la possibilità di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e altri prodotti alimentari.

B.   Lettera dello Stato di Israele

Signor/a,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Signor/a,

mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’articolo 14 e dell’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (“accordo di associazione”), in vigore dal 1o giugno 2000, che prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche sui prodotti agricoli trasformati e dispone che la Comunità e lo Stato di Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di pesce e di prodotti della pesca.

In esito a tali negoziati le parti hanno convenuto le seguenti modifiche all’accordo di associazione:

1)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e da quelli elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.”;

2)

l’articolo 9 è soppresso.

3)

il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente:

 

“PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA”;

4)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele, elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.”;

5)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari di Israele sono, all’importazione nella Comunità, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 1 e 3.”;

6)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari della Comunità sono, all’importazione in Israele, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 2 e 3.”;

7)

l’articolo 14 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:

“La Comunità e Israele si riuniscono tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, per esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche negli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.”;

8)

l’articolo 15 è soppresso;

9)

gli allegati da I a VI sono soppressi;

10)

i protocolli 1 e 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti negli allegati I e II del presente accordo in forma di scambio di lettere;

11)

è aggiunta una Dichiarazione comune sulle indicazioni geografiche figuranti nell’allegato III del presente scambio di lettere.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.»

Mi pregio confermarLe l’accordo dello Stato di Israele sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor/a, l’espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 34

Image 35

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato d'Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat tal-Iżraël

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský stát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image 36

Image 37

 


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

(3)  In deroga alle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(4)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

(5)  In deroga alle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(6)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [regolamento (CE) n. 790/2000, GU L 95 del 15.4.2000, pag. 24] e successive modifiche.

(*1)  Nella fattispecie l’elemento agricolo è la parte specifica del dazio stabilito dal regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

(*2)  Per questi prodotti il dazio applicabile ai quantitativi che superano il contingente tariffario è fissato nella tabella 3 del presente allegato.

(7)  Nell’ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell’elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Commissione europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo d’entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d’entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d’entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(8)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

(9)  In deroga alle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(10)  Le indicazioni «EA» e «AD S/Z» si riferiscono all’elemento agricolo e ai dazi addizionali sullo zucchero, i cui importi sono fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

(11)  I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1o gennaio 2007, versione 957.

(12)  Fatte salve le regole per l’interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati «ex» codici SA o «ex» codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.

(13)  I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1o gennaio 2007, versione 957.

(14)  Fatte salve le regole per l’interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati «ex» codici SA o «ex» codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.

(15)  Approvato dal direttore generale del ministero dell’Agricoltura.

(*3)  Dazi preferenziali oltre il contingente tariffario fissato nella tabella 3 del presente allegato.

(*4)  L’elemento agricolo continuerà ad essere fissato in base alle linee direttrici contenute nel Memorandum relativo al sistema di compensazione dei prezzi che Israele è tenuto ad applicare ai prodotti agricoli trasformati contemplati dall’accordo commerciale CE-Israele, pubblicato dallo Stato d’Israele, ministero dell’Industria e del commercio, Amministrazione commercio estero, del settembre 1995 (rif. n.2536/G). Israele informerà la Comunità di ogni nuova fissazione di tali elementi agricoli.

(16)  I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1o gennaio 2007, versione 957.

(17)  BNM stands for «but not more».

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

Il suddetto accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, entrerà in vigore il 1o gennaio 2010.


Commissione

28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/126


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

concernente l’adozione di una decisione di finanziamento per il 2010 destinato a misure di comunicazione, studi, valutazioni e a una sovvenzione diretta all’OIE in base all’articolo 168, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002

(2009/856/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 20, 23 e 41,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (di seguito «regolamento finanziario»), in particolare il suo articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (di seguito «modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, in particolare per quanto concerne la politica d’informazione in materia di salute degli animali, benessere degli animali e sicurezza degli alimenti, nonché misure tecnico-scientifiche.

(2)

A norma dell’articolo 19 della decisione 2009/470/CE, la Comunità fornisce un contributo finanziario per la realizzazione di una politica di informazione riguardante la salute e il benessere degli animali e la sicurezza degli alimenti di origine animale, inclusa la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore del benessere degli animali.

(3)

Il programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (4) prevede in particolare di coinvolgere e informare gli allevatori/commercianti di bestiame nonché il grande pubblico in merito alle norme attuali per la protezione e il benessere degli animali e di continuare a sostenere e ad avviare ulteriori iniziative internazionali per rafforzare la consapevolezza e creare un maggiore consenso sul benessere degli animali. In merito sta per essere elaborata una strategia europea per discutere del benessere degli animali in Europa e nel resto del mondo, per spiegare ai cittadini i cambiamenti nei sistemi di produzione animale nonché i costi e i vantaggi di standard più elevati nel settore del benessere degli animali.

(4)

La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013) riconosce l’importanza del dialogo tra cittadini, associazioni della società civile e le istituzioni comunitarie (in particolare la Commissione).

(5)

In passato è stata elaborata una strategia di comunicazione efficace per promuovere le questioni di salute animale e i principi della strategia per la salute animale presso gli interessati, le organizzazioni e la società nel suo insieme. Occorre continuare tale strategia di comunicazione. Durante la settimana veterinaria dell’UE nel 2010, la Commissione intende promuovere in particolare l’importanza dell’identificazione e della tracciabilità degli animali vivi e durante tutte le fasi della catena alimentare.

(6)

Il 2011 è stato designato come l’«Anno veterinario mondiale 2011» e coinciderà con il 250o anniversario dell’istruzione in campo veterinario a livello mondiale. Per sottolineare l’importanza di tale anno e informare le parti interessate circa le varie manifestazioni che saranno organizzate in tale occasione, verrà elaborata una strategia di comunicazione mirata alle varie parti interessate.

(7)

L’articolo 41 della decisione 2009/470/CE prevede che la Commissione presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione sanitaria degli animali e sul rapporto costo-efficacia dell’attuazione di programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali.

(8)

È dunque opportuno che per l’anno 2010 la Comunità finanzi studi, valutazioni dell’impatto, valutazioni e la politica di informazione riguardanti il settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica. È opportuno specificare l’importo massimo da stanziare per tali azioni.

(9)

In forza dell’articolo 22 della decisione 2009/470/CE la Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organismi internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario e per lo sviluppo dell’istruzione e formazione in campo veterinario.

(10)

L’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) è l’organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello mondiale. Essa è riconosciuta come organizzazione di riferimento dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per la definizione di standard per il commercio internazionale di animali e di prodotti di origine animale.

(11)

L’OIE ha organizzato, dal 12 al 14 ottobre 2009, una conferenza mondiale sul tema «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro».

(12)

La conferenza dell’OIE potrà fornire una migliore comprensione della politica comunitaria in materia di salute degli animali tra i rettori e i direttori di istituti veterinari e i principali decisori politici nazionali provenienti da tutto il mondo e a contribuire a sviluppare l’istruzione in campo veterinario nei paesi partecipanti. Il contributo finanziario della Comunità per la diffusione dei risultati della conferenza globale dell’OIE è quindi coerente con il suo obiettivo di migliorare la situazione veterinaria nella Comunità.

(13)

L’OIE sta pianificando una conferenza internazionale sull’afta epizootica. Questa conferenza servirà da sostegno alle azioni individuate nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013). È quindi giusto che la Comunità contribuisca a questa iniziativa in modo da rafforzare lo sviluppo della legislazione comunitaria relativa a questa malattia. Quindi la Comunità deve contribuire a quest’iniziativa dell’OIE.

(14)

Conformemente all’articolo 75 del regolamento finanziario e all’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa dal bilancio comunitario è preceduto da una decisione di finanziamento che fissa gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità alle quali l’istituzione ha delegato poteri.

(15)

Conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, lettera c), delle modalità d’esecuzione, è possibile concedere sovvenzioni senza un invito a presentare proposte nel caso di organismi con un monopolio de facto. L’OIE detiene in questo settore un monopolio de facto, per cui non è richiesto un invito a presentare proposte per poter beneficiare di un contributo comunitario per la diffusione di materiale tecnico e scientifico relativo alla conferenza dell’OIE «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro» e per l’organizzazione e l’accoglienza di una conferenza internazionale sull’afta epizootica.

(16)

La presente decisione di finanziamento può coprire altresì i pagamenti di interessi di mora in base all’articolo 83 del regolamento finanziario e all’articolo 106, paragrafo 5, delle modalità d’esecuzione.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvate le attività per l’attuazione di misure di comunicazione, di studi e di valutazioni e per una sovvenzione diretta all’OIE, come previsto all’allegato. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per l’attuazione del programma è fissato a 3 685 000 EUR da finanziare dalla seguente linea di bilancio del bilancio generale delle Comunità europee per il 2009:

Linea di bilancio 17 04 02 01: 3 685 000 EUR

Gli stanziamenti possono altresì coprire il pagamento di interessi di mora.

Articolo 3

Le sovvenzioni per l’OIE sono concesse mediante una convenzione di sovvenzione senza un invito a presentare proposte, in quanto l’OIE è un’organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello mondiale e detiene quindi un monopolio de facto, conformemente alle condizioni elencate nel programma di lavoro allegato.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  COM(2006) 13 def.


ALLEGATO

DECISIONE 2009/470/CE DEL CONSIGLIO, DEL 25 MAGGIO 2009, RELATIVA A TALUNE SPESE NEL SETTORE VETERINARIO, IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 20, 22, 23 E 41 — ATTIVITÀ PER IL 2010

1.1.   Introduzione

Il programma contiene sei misure di esecuzione per il 2010. In base agli obiettivi presentati nella decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario, la distribuzione del bilancio e le azioni principali sono le seguenti:

per sovvenzioni (mediante gestione centralizzata diretta) (1.2):

un contributo finanziario comunitario di 50 000 EUR per il finanziamento della diffusione dei risultati della conferenza internazionale «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro», organizzata dall’OIE dal 12 al 14 ottobre 2009, che rappresenta un cofinanziamento comunitario di un massimo dell’80 % dei costi ammissibili complessivi,

per il finanziamento della conferenza internazionale sull’afta epizootica, organizzata dall’OIE nel 2010, un contributo finanziario comunitario pari a 200 000 EUR, che costituisce un cofinanziamento massimo del 33 % delle spese totali ammissibili,

per appalti (mediante gestione centralizzata diretta) (1.3):

utilizzazione di un contratto quadro per l’esecuzione di uno studio a supporto di una relazione sulla situazione della salute degli animali e il rapporto costo/efficacia dell’attuazione di programmi per la eradicazione, la lotta e la sorveglianza di malattie degli animali fino ad un massimo di 100 000 EUR,

utilizzazione di un contratto quadro per la realizzazione di una campagna di comunicazione al fine di promuovere l’«Anno veterinario mondiale 2011» fino a concorrenza di 200 000 EUR,

utilizzazione di un contratto quadro per pubblicazioni e la diffusione di informazioni e strategia in merito al benessere degli animali fino a un massimo di 230 000 EUR,

utilizzazione di un contratto quadro per pubblicazioni e la diffusione di informazioni per promuovere gli aspetti relativi alla salute degli animali e i principi della strategia per la salute degli animali fino ad un massimo di 2 905 000 EUR.

1.2.   Concessione delle sovvenzioni

1.2.1.   Contributo finanziario comunitario per il finanziamento della diffusione dei risultati della conferenza internazionale «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro», organizzata dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) dal 12 al 14 ottobre 2009

Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta.

Base giuridica

Articolo 23 della decisione 2009/470/CE

Linea di bilancio

17 04 02 01

Obiettivi prefissi e risultati previsti

L’OIE ha organizzato una conferenza mondiale «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro» dal 12 al 14 ottobre 2009.

La conferenza dell’OIE potrebbe migliorare la comprensione della politica comunitaria in materia di salute degli animali tra decani e direttori di istituti veterinari e responsabili chiave delle politiche nazionali di tutto il mondo e sviluppare l’istruzione in campo veterinario nei paesi partecipanti. Di conseguenza, il sostegno comunitario per la diffusione dei risultati relativi alla conferenza globale dell’OIE è in linea con il suo obiettivo di migliorare la situazione veterinaria nella Comunità.

Descrizione e obiettivi della misura di esecuzione

Un contributo finanziario comunitario per il finanziamento della diffusione dei risultati della conferenza internazionale «Evoluzione dell’istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro», organizzata dall’OIE dal 12 al 14 ottobre 2009.

Esecuzione

Centralizzata diretta

Aggiudicazione diretta

Articolo 168, paragrafo 1, lettera c)

Percentuale massima di cofinanziamento possibile

Un massimo dell’80 % dei costi ammissibili totali

1.2.2.   Contributo finanziario comunitario per il finanziamento della Conferenza internazionale sull’afta epizootica, organizzata dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) nel 2010

Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta.

Base giuridica

Articolo 23 della decisione 2009/470/CE

Linea di bilancio

17 04 02 01

Obiettivi prefissi e risultati previsti

L’OIE sta pianificando una conferenza internazionale sull’afta epizootica durante il 2010. Questa conferenza servirà da sostegno alle azioni individuate nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013). È pertanto opportuno che la Comunità contribuisca a quest’iniziativa in modo da realizzare una protezione migliore contro tale malattia.

Descrizione e obiettivo della misura di esecuzione

La Comunità sosterrà l’OIE nell’organizzazione di questa conferenza internazionale.

Esecuzione

Centralizzata diretta

Aggiudicazione diretta

Articolo 168, paragrafo 1, lettera c)

Percentuale massima di cofinanziamento possibile

Un massimo del 33 % dei costi ammissibili complessivi connessi all’organizzazione della conferenza internazionale

1.3.   Appalti

La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso del 2009 è pari a 3 435 000 EUR.

1.3.1.   Realizzazione di uno studio a supporto di una relazione sulla situazione della salute animale e sul rapporto costo/efficacia dell’applicazione dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali.

Base giuridica

Articolo 41 della decisione 2009/470/CE

Linea di bilancio

17 04 02 01

Numero indicativo e tipo di contratti previsti

Un contratto di servizi (utilizzazione del contratto quadro esistente)

Oggetto dei contratti previsti

Elaborazione di uno studio che verrà utilizzato come contributo per il completamento della relazione di cui all’articolo 41 della decisione 2009/470/CE

Esecuzione

Centralizzata diretta

Calendario indicativo per l’avvio della procedura di aggiudicazione

Contratto specifico

Conclusione di un contratto specifico di servizi (durante il primo trimestre del 2010) nell’ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2008/01/055

1.3.2.   Campagna di comunicazione per promuovere l’«Anno veterinario mondiale 2011»

Base giuridica

Articolo 20 della decisione 2009/470/CE

Linea di bilancio

17 04 02 01

Numero indicativo e tipo di contratti previsti

Un contratto di servizi (utilizzazione del contratto quadro esistente)

Oggetto dei contratti previsti

Elaborazione di una campagna di comunicazione, incluse varie azioni di comunicazione in preparazione dell’«Anno veterinario mondiale 2011», al fine di promuovere durante tale anno la politica comunitaria in materia di salute degli animali.

Esecuzione

Centralizzata diretta

Calendario indicativo per l’avvio della procedura di aggiudicazione

Contratto specifico

Conclusione di un contratto specifico di servizi (durante il secondo trimestre del 2010) nell’ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2009/A1/005

1.3.3.   Pubblicazioni e diffusione di informazioni connesse alla strategia in materia di benessere degli animali

Base giuridica

Articolo 20 della decisione 2009/470/CE

Linea di bilancio

17 04 02 01

Numero indicativo e tipo di contratti previsti

Un massimo di tre contratti di servizi (utilizzazione dei contratti quadro esistenti)

Oggetto dei contratti previsti

Come previsto nel Programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010, per il 2010 sono previste le seguenti attività, corrispondenti ai settori 4 e 5 del programma:

allestire un sito web interattivo sul benessere degli animali al fine di promuovere le strategie e le iniziative in materia di benessere degli animali, come pure aggiornare e gestire il suo contenuto,

seguito del progetto Welfare Quality® (http://www.welfarequality.net/everyone). Il progetto Welfare Quality® è sostenuto dalla Commissione e mira a creare indicatori di benessere basati sugli animali e a migliorare la commercializzazione dei prodotti di origine animale con un elevato contenuto di benessere,

ulteriori sviluppi del sito web Farmland e degli strumenti per gli insegnanti; introduzione di nuove lingue per il sito web, integrazione di progetti simili nella strategia del materiale per i professori «Farmland» ed elaborazione di uno studio europeo sui programmi educativi esistenti in materia di benessere degli animali,

organizzazione di manifestazioni/conferenze sull’istruzione in materia di benessere degli animali,

organizzazione di un concorso di disegno per bambini al fine di elaborare un nuovo concetto da utilizzare per il materiale promozionale.

Esecuzione

Centralizzata diretta

Calendario indicativo per l’avvio della procedura di aggiudicazione

Contratto specifico

Conclusione di un massimo di tre contratti specifici di servizi (durante il primo trimestre del 2010) nell’ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2009/A1/005.

1.3.4.   Pubblicazioni e diffusione di informazioni per promuovere gli aspetti relativi alla salute degli animali e i principi della strategia per la salute degli animali

Base giuridica

Articolo 20 della decisione 2009/470/CE

Linea di bilancio

17 04 02 01

Numero indicativo e tipo di contratti previsti

Un massimo di sette contratti di servizi (utilizzazione dei contratti quadro esistenti)

Oggetto dei contratti previsti

Settimana veterinaria 2010:

una conferenza di due giorni a Bruxelles con tutte le parti interessate,

elaborazione di un video e di materiale stampato per il grande pubblico in merito all’importanza dell’identificazione e della tracciabilità degli animali,

manifestazioni da organizzare in tutti gli Stati membri per studenti della facoltà di veterinaria e il grande pubblico durante la Settimana veterinaria e elaborazione di materiali di supporto per aumentare la consapevolezza circa le questioni inerenti alla salute degli animali, inclusa, per esempio, la strategia europea per la salute degli animali, l’identificazione e la tracciabilità degli animali e la rabbia,

promozione della politica comunitaria sulla salute degli animali conformemente alla strategia di salute degli animali:

prolungamento della campagna di promozione utilizzando un furgoncino apposito che si sposti in tutta l’UE, fermandosi in occasione di fiere agricole, convenzioni veterinarie, fiere del turismo e scuole,

elaborazione di materiale stampato per il grande pubblico in materia di passaporti per animali domestici, in tutte le lingue dell’UE,

elaborazione di un manuale on line relativo alla prevenzione della rabbia destinato al grande pubblico, da tradurre in varie lingue chiave.

Esecuzione

Centralizzata diretta

Calendario indicativo per l’avvio della procedura di aggiudicazione

Contratto specifico

Conclusione di un massimo di sette contratti specifici di servizi (durante il primo e il secondo trimestre del 2010) nell’ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2009/A1/005