ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.308.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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RACCOMANDAZIONI |
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Commissione |
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2009/848/CE |
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Raccomandazione della Commissione, del 28 ottobre 2009, agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
24.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
38,6 |
MA |
35,0 |
|
MK |
37,7 |
|
TR |
59,5 |
|
ZZ |
42,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MA |
52,9 |
|
TR |
76,4 |
|
ZZ |
100,4 |
|
0709 90 70 |
MA |
50,7 |
TR |
119,5 |
|
ZZ |
85,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
76,0 |
ZZ |
76,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
50,4 |
HR |
53,0 |
|
MA |
74,5 |
|
TR |
78,7 |
|
ZZ |
64,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
58,1 |
TR |
68,2 |
|
ZA |
61,6 |
|
ZZ |
62,6 |
|
0808 10 80 |
CA |
63,9 |
MK |
20,3 |
|
NZ |
102,0 |
|
US |
106,2 |
|
XS |
24,5 |
|
ZA |
87,3 |
|
ZZ |
67,4 |
|
0808 20 50 |
CN |
61,9 |
TR |
85,0 |
|
ZZ |
73,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
24.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1124/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2009
recante divieto di pesca dello smeriglio nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
30/T&Q |
Stato membro |
Regno Unito/GBR |
Stock |
POR/1-14CI |
Specie |
Smeriglio (Lamna nasus) |
Zona |
Acque CE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
Data |
30 ottobre 2009 |
24.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.2, la parte III.3 e la parte III.7 dell’allegato I
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 27,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2), prevede moduli obbligatori esaustivi di notificazione degli aiuti di Stato. |
(2) |
A seguito dell’adozione da parte della Commissione della comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità dei casi di aiuto di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale (3) e della comunicazione della Commissione sui criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (4), è necessario modificare parte dei moduli di notificazione allegati al regolamento (CE) n. 794/2004. |
(3) |
A causa di un errore riscontrato, è necessario modificare una parte del modulo di notificazione allegato al regolamento (CE) n. 794/2004. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte III.2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dall’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La parte III.3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
La parte III.7.a, domanda 2.3, e la parte III.7.b, domanda 2.3, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 sono modificate in conformità dell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(2) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 1.
(4) GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 6.
ALLEGATO I
«PARTE III.2
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO DESTINATI ALLA FORMAZIONE
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione di aiuti individuali a cui si applica l’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (1) e che soddisfano i criteri per l’analisi della compatibilità dei casi di aiuti di Stato destinati alla formazione soggetti a notificazione individuale (di seguito “i criteri per l’analisi della compatibilità”) (2). Essa deve inoltre essere utilizzata per tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.
Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.
COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE — VALUTAZIONE DETTAGLIATA
Gli aiuti destinati alla formazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto destinati alla formazione non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano piuttosto al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall’aiuto di Stato in termini di trasmissione di conoscenza sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.
Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e le motivazioni che ne sono alla base, in modo da garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione del caso.
Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.
Caratteristiche della misura notificata
1. |
Fornire una breve descrizione della misura specificando l’obiettivo o gli obiettivi della misura, lo strumento di aiuto, la struttura/organizzazione della formazione, i beneficiari, la dotazione, l’importo dell’aiuto, lo schema dei pagamenti, l’intensità di aiuto e i costi ammissibili. |
2. |
La misura di aiuto riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE?
|
3. |
La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell’acquacoltura di cui all’allegato I del trattato CE?
|
4. |
L’aiuto è destinato al settore dei trasporti marittimi?
In caso affermativo, rispondere alle domande seguenti:
|
5. |
La misura notificata riguarda:
|
6. |
Fornire una descrizione dettagliata del progetto di formazione compresi programma, abilità da acquisire, calendario, numero di ore, partecipanti, organizzatori, dotazione ecc. |
7. |
Fornire dettagli sul beneficiario, compresi identità, gruppo del quale fa parte il beneficiario, fatturato annuo, numero di dipendenti e attività commerciali. |
8. |
Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica. |
9. |
Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari. |
Obiettivo dell’aiuto
10. |
Fornire una descrizione dettagliata degli obiettivi di comune interesse perseguiti dalla misura notificata. |
Esistenza di esternalità positive (6)
11. |
Dimostrare che la formazione genererà esteriorità positive e fornire i relativi documenti giustificativi. Per dimostrare le esternalità positive si possono utilizzare gli elementi indicati di seguito. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi:
|
Strumento adeguato (7)
12. |
Illustrare in che modo la misura notificata rappresenta uno strumento adeguato per aumentare le attività di formazione, fornendo i relativi documenti giustificativi. |
Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti (8)
Per dimostrare l’effetto di incentivazione, la Commissione esige una valutazione da parte dello Stato membro che provi che in assenza di aiuti, ovvero nella situazione controfattuale, la quantità o qualità delle attività di formazione sarebbe inferiore.
13. |
I progetti oggetto dell’aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?
In caso affermativo, la Commissione ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario. |
14. |
In caso negativo, indicare le seguenti date: data in cui avrà inizio il progetto di formazione: data in cui il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali: Fornire i relativi documenti giustificativi. |
15. |
Fornire i documenti interni del beneficiario sui costi di formazione, i partecipanti, i contenuti e il calendario per due diverse ipotesi: progetto di formazione con aiuto e progetto di formazione privo di aiuto. Spiegare, sulla base di tali informazioni, in che modo l’aiuto di Stato aumenta la quantità e/o la qualità delle attività di formazione previste. |
16. |
Confermare che non esiste per i datori di lavoro alcun obbligo giuridico di fornire il tipo di formazione a cui si applica la misura notificata. |
17. |
Fornire gli importi destinati dal beneficiario alla formazione negli anni precedenti. |
18. |
Spiegare il rapporto tra il programma di formazione e le attività commerciali del beneficiario dell’aiuto. |
Proporzionalità degli aiuti (9)
Costi ammissibili
I costi ammissibili devono essere calcolati ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 e devono essere limitati ai sovraccosti necessari a realizzare un aumento delle attività di formazione.
19. |
Precisare i costi ammissibili previsti dalla misura:
|
20. |
Fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili della misura notificata, garantendo che i costi ammissibili siano limitati alla parte di sovraccosti necessaria a realizzare un aumento qualitativo o quantitativo delle attività di formazione. |
21. |
Dimostrare che gli aiuti sono limitati al minimo necessario, ossia alla parte dei costi supplementari della formazione che l’impresa non può recuperare beneficiando direttamente delle competenze acquisite dai suoi dipendenti durante la formazione. |
Intensità di aiuto per la formazione generale
22. |
Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata. |
23. |
La formazione generale prevista dalla misura notificata è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili?
|
24. |
Natura del beneficiario:
|
Intensità di aiuto per la formazione specifica
25. |
Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata. |
26. |
La formazione specifica prevista dalla misura notificata è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili?
|
27. |
Natura del beneficiario:
|
Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi (11)
28. |
Precisare se il beneficiario ha ricevuto in passato aiuti alla formazione e fornire dettagli sugli aiuti precedenti (date, importo di aiuto e durata dei progetti di formazione). |
29. |
Precisare i costi di formazione sostenuti annualmente dal beneficiario (importo totale destinato alla formazione negli ultimi tre anni, rapporto tra i costi di formazione e i costi complessivi) e spiegare in che modo l’aiuto incide sui costi del beneficiario (ad esempio percentuale dei costi di formazione annui e costi complessivi coperti dall’aiuto ecc.). |
30. |
Precisare quali sono i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti sui quali opera il beneficiario e sui quali l’aiuto può avere un’incidenza. |
31. |
Per ciascuno di tali mercati precisare:
|
32. |
Descrivere la struttura e la situazione della concorrenza sui mercati rilevanti e fornire i relativi documenti giustificativi (ad esempio barriere all’ingresso e all’uscita dal mercato, differenziazione del prodotto, carattere della concorrenza tra operatori del mercato ecc.). |
33. |
Descrivere le caratteristiche del settore in cui opera il beneficiario (ad esempio l’importanza della manodopera qualificata per l’azienda, l’esistenza di sovraccapacità, le strategie di finanziamento della formazione per i concorrenti ecc.). |
34. |
Se del caso, fornire informazioni sull’incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio). |
CUMULO
35. |
L’aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?
In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata: |
ALTRE INFORMAZIONI
36. |
Indicare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione. |
(1) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
(2) GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 1.
(3) Come definita all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008.
(4) Come definita all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008.
(5) Come definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008.
(6) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.1.
(7) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.2.
(8) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.3.
(9) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.4.
(10) Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti prendono effettivamente parte alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.
(11) La presente sezione non si applica alle misure inferiori a 2 milioni di EUR a condizione che sia stata debitamente compilata la risposta alla domanda 10.3 nella parte I del presente allegato.»
ALLEGATO II
«PARTE III.3
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DISABILI
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione di aiuti individuali a cui si applica l’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 800/2008 e che soddisfano i criteri per l’analisi della compatibilità dei casi di aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a notificazione individuale (di seguito “i criteri per l’analisi della compatibilità”) (1). Essa deve inoltre essere utilizzata per tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.
Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.
COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE — VALUTAZIONE DETTAGLIATA
Gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall’aiuto di Stato in termini di incremento netto dell’occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili oggetto della misura sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.
Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e le motivazioni che ne sono alla base, in modo da garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione del caso.
Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.
Caratteristiche della misura notificata
1) |
Fornire una breve descrizione della misura notificata specificando l’obiettivo dell’aiuto, lo strumento di aiuto, i beneficiari, le categorie di lavoratori interessati, l’importo dell’aiuto, lo schema dei pagamenti, la durata, l’intensità di aiuto e i costi ammissibili. |
2) |
La misura di aiuto riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE?
|
3) |
La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell’acquacoltura di cui all’allegato I del trattato CE?
|
4) |
Fornire dettagli sul beneficiario, compresa identità, gruppo del quale fa parte il beneficiario, fatturato, numero di dipendenti e attività commerciali. |
5) |
La misura notificata riguarda:
|
6) |
Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica: |
7) |
Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari. |
Obiettivo dell’aiuto
8) |
Fornire una descrizione dettagliata degli obiettivi di comune interesse perseguiti dalla misura notificata. Obiettivo di equità di comune interesse (5) |
9) |
Dimostrare che la misura notificata determinerà un aumento netto dell’occupazione dei lavoratori svantaggiati e disabili oggetto della misura stessa e quantificare tale aumento. |
10) |
I seguenti elementi possono essere utilizzati per dimostrare che la misura notificata contribuisce al raggiungimento di un obiettivo di equità di comune interesse. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i relativi documenti giustificativi:
|
Strumento adeguato (6)
11) |
Illustrare in che modo la misura notificata rappresenta uno strumento adeguato per aumentare l’occupazione di lavoratori svantaggiati e/o disabili e fornire i relativi documenti giustificativi. |
Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti (7)
Per dimostrare l’effetto di incentivazione, la Commissione richiede allo Stato membro di presentare una valutazione che dimostri che l’integrazione salariale riguarda soltanto un lavoratore svantaggiato o disabile in un’impresa in cui l’assunzione non sarebbe avvenuta in assenza dell’aiuto.
12) |
I progetti oggetto dell’aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?
In caso affermativo, la Commissione ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario ad operare un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti. |
13) |
In caso negativo, indicare le seguenti date: data in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro: data in cui il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali: Fornire i relativi documenti giustificativi. |
14) |
L’assunzione ha determinato un aumento, rispetto alla situazione che sussisterebbe in mancanza di aiuto, del numero di lavoratori svantaggiati o disabili nella o nelle imprese interessate?
|
15) |
In caso negativo, il posto o i posti si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di invalidità, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale?
|
16) |
Descrivere eventuali integrazioni salariali attuali e passate destinate all’impresa in questione: le categorie e il numero di lavoratori oggetto delle integrazioni. |
Proporzionalità degli aiuti (8)
Costi ammissibili
I costi ammissibili devono essere calcolati ai sensi de gli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008 e devono essere limitati ai sovraccosti necessari a realizzare un aumento netto dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati.
17) |
Quali sono i costi ammissibili previsti dalla misura di aiuto notificata?
|
18) |
Fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del periodo coperto (9) dalla misura notificata, garantendo che i costi ammissibili siano limitati ai costi necessari per realizzare un aumento netto dell’occupazione delle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura. |
19) |
Dimostrare che gli aiuti sono limitati al minimo necessario, ossia che l’importo degli aiuti non supera i sovraccosti netti imputabili all’assunzione delle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura rispetto ai costi di assunzione di lavoratori non svantaggiati e non disabili. |
Intensità di aiuto per lavoratori svantaggiati
20) |
Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata. |
Intensità di aiuto per lavoratori disabili
21) |
Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata. |
Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi (10)
22) |
Fornire informazioni sull’importo dell’aiuto, sullo schema dei pagamenti e sullo strumento di aiuto. |
23) |
Precisare se il beneficiario ha ricevuto in passato aiuti per i lavoratori svantaggiati o disabili e fornire dettagli sulle misure di aiuto precedenti (date, importo dell’aiuto, categorie e numero di lavoratori interessati e durata dell’integrazione salariale). |
24) |
Precisare i costi di personale sostenuti dal beneficiario (costi di personale totali, costi di personale relativi ai lavoratori svantaggiati e disabili, rapporto tra i costi di personale e i costi complessivi) e spiegare in che modo l’aiuto incide sui costi del beneficiario (ad esempio percentuale dei costi di personale e costi complessivi coperti dall’aiuto). |
25) |
Precisare quali sono i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti sui quali opera il beneficiario e sui quali l’aiuto può avere un’incidenza. |
26) |
Per ciascuno di tali mercati precisare:
|
27) |
Descrivere la struttura e la situazione della concorrenza sui mercati rilevanti e fornire i relativi documenti giustificativi (ad esempio barriere all’ingresso e all’uscita dal mercato, differenziazione del prodotto, carattere della concorrenza tra operatori del mercato ecc.). |
28) |
Descrivere le caratteristiche del settore in cui opera il beneficiario (ad esempio l’importanza dei costi di manodopera per il settore, l’esistenza di sovraccapacità ecc.). |
29) |
Descrivere la situazione del mercato del lavoro nazionale/regionale (ad esempio tassi di disoccupazione e di occupazione, livelli delle retribuzioni, diritto del lavoro ecc.). |
30) |
Se del caso, fornire informazioni sull’incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio). |
CUMULO
31) |
L’aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?
|
32) |
In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata: |
ALTRE INFORMAZIONI
33) |
Indicare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione.» |
(1) GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 6.
(2) Come definiti all’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 800/2008.
(3) Come definiti all’articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 800/2008.
(4) Come definiti all’articolo 2, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 800/2008.
(5) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.1.
(6) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.2.
(7) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.3.
(8) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.4.
(9) Per l’occupazione di lavoratori svantaggiati i costi ammissibili saranno i costi salariali su un periodo massimo di 12 mesi (o di 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati) dopo l’assunzione. Per l’occupazione di lavoratori disabili i costi ammissibili saranno i costi salariali per qualsiasi periodo di tempo durante il quale il lavoratore disabile è impiegato.
(10) La presente sezione non si applica alle misure inferiori a 5 milioni di EUR per l’occupazione di lavoratori svantaggiati e a 10 milioni di EUR per l’occupazione di lavoratori disabili, a condizione che sia stata debitamente compilata la risposta alla domanda 10.3 nella parte I del presente allegato.
ALLEGATO III
1) |
La parte III.7.a, domanda 2.3, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la parte III.7.b, domanda 2.3, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dalla seguente:
|
24.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2009
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, e l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 24 giugno 2008, in merito all’adattamento degli allegati 1 e 2 (2), detti allegati 1 e 2 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l’accordo») sono stati sostituiti. |
(2) |
L’allegato 2 dell’accordo, nella sua versione modificata, stabilisce le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità alle importazioni di prodotti agricoli originari della Svizzera. Alcune di queste concessioni tariffarie si applicano ai contingenti tariffari gestiti ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale (3). |
(3) |
A fini di chiarezza, è opportuno stabilire le disposizioni di applicazione di tali contingenti tariffari per i prodotti agricoli in un unico atto legislativo che sostituisca il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione (4). Conformemente all’accordo i contingenti tariffari devono essere aperti per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre. |
(4) |
Poiché la decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura entrerà in vigore il 1o gennaio 2010, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere da questa stessa data. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti tariffari per i prodotti originari della Svizzera elencati nell’allegato sono aperti annualmente alle aliquote doganali di cui all’allegato.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 933/2002 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 228 del 27.8.2008, pag. 3.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 11.
(4) GU L 144 dell’1.6.2002, pag. 22.
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo. Il regime preferenziale nel presente allegato si riferisce ai codici NC così come sono al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione della merce |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) |
Dazio contingentale |
09.0919 |
ex 0210 19 50 |
10 |
Prosciutti in salamoia, disossati, della specie suina domestica, insaccati in vescica o in budello artificiale |
1.1-31.12 |
1 900 |
esente |
ex 0210 19 81 |
10 |
Carni di animali della specie suina domestica di cotoletta, disossate, affumicate |
||||
ex 1601 00 10 |
10 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali |
||||
ex 1601 00 91 |
10 |
|||||
ex 1601 00 99 |
10 |
|||||
ex 0210 19 81 |
20 |
Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili |
||||
ex 1602 49 19 |
10 |
|||||
09.0921 |
0701 10 00 |
|
Patate da semina, fresche o refrigerate |
1.1-31.12 |
4 000 |
esente |
09.0922 |
0702 00 00 |
|
Pomodori, freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
1 000 |
esente (1) |
09.0923 |
0703 10 19 0703 90 |
|
Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
5 000 |
esente |
09.0924 |
0704 10 00 0704 90 |
|
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
5 500 |
esente |
09.0925 |
0705 |
|
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp), fresche o refrigerate |
1.1-31.12 |
3 000 |
esente |
09.0926 |
0706 10 00 |
|
Carote e navoni, freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
5 000 |
esente |
09.0927 |
0706 90 10 0706 90 90 |
|
Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
3 000 |
esente |
09.0928 |
0707 00 05 |
|
Cetrioli, freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
1 000 |
esente (1) |
09.0929 |
0708 20 00 |
|
Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
1 000 |
esente |
09.0930 |
0709 30 00 |
|
Melanzane, fresche o refrigerate |
1.1-31.12 |
500 |
esente |
09.0931 |
0709 40 00 |
|
Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
500 |
esente |
09.0932 |
0709 70 00 |
|
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
1 000 |
esente |
09.0933 |
0709 90 10 |
|
Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate |
1.1-31.12 |
1 000 |
esente |
09.0950 |
0709 90 20 |
|
Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
300 |
esente |
09.0934 |
0709 90 50 |
|
Finocchi, freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
1 000 |
esente |
09.0935 |
0709 90 70 |
|
Zucchine, fresche o refrigerate |
1.1-31.12 |
1 000 |
esente (1) |
09.0936 |
0709 90 90 |
|
Altri ortaggi, freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
1 000 |
esente |
09.0945 |
0710 10 00 |
|
Patate, anche cotte, in acqua o al vapore, congelate |
1.1-31.12 |
3 000 |
esente |
2004 10 10 2004 10 99 |
Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi |
|||||
2005 20 80 |
Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi e le preparazioni a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate |
|||||
09.0937 |
ex 0808 10 80 |
90 |
Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche |
1.1-31.12 |
3 000 |
esente (1) |
09.0938 |
0808 20 |
|
Pere e cotogne, fresche |
1.1-31.12 |
3 000 |
esente (1) |
09.0939 |
0809 10 00 |
|
Albicocche, fresche |
1.1-31.12 |
500 |
esente (1) |
09.0940 |
0809 20 95 |
|
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche |
1.1-31.12 |
1 500 |
esente (1) |
09.0941 |
0809 40 |
|
Prugne e prugnole, fresche |
1.1-31.12 |
1 000 |
esente (1) |
09.0948 |
0810 10 00 |
|
Fragole, fresche |
1.1-31.12 |
200 |
esente |
09.0942 |
0810 20 10 |
|
Lamponi, freschi |
1.1-31.12 |
100 |
esente |
09.0943 |
0810 20 90 |
|
More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche |
1.1-31.12 |
100 |
esente |
09.0946 |
ex 0811 90 19 |
12 |
Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti |
1.1-31.12 |
500 |
esente |
ex 0811 90 39 |
12 |
|||||
0811 90 80 |
|
Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti |
||||
2008 60 |
|
Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove |
||||
09.0944 |
1106 30 10 |
|
Farine, semolini e polveri di banane |
1.1-31.12 |
5 |
esente |
(1) La riduzione dell’aliquota di dazio nell’ambito di questi contingenti tariffari è limitata all’elemento ad valorem. I prezzi di entrata e i dazi specifici rimangono di applicazione.
24.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1090/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1090/2009 della Commissione (3). |
(2) |
Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1090/2009. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1090/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1090/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 24 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
(3) GU L 299 del 14.11.2009, pag. 3.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 24 novembre 2009
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,28 |
|
di bassa qualità |
20,28 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
38,58 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
15,68 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
15,68 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
38,58 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
13.11.2009-20.11.2009
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
DIRETTIVE
24.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/20 |
DIRETTIVA 2009/141/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2009
che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentano un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima. |
(2) |
Per quanto concerne i mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini, dati recenti forniti dalle autorità competenti degli Stati membri riguardanti la presenza di arsenico totale (insieme di arsenico organico ed inorganico) indicano che occorre aumentare alcuni livelli massimi di arsenico totale. I sottoprodotti dell’industria della filettatura del pesce sono materie prime importanti nella produzione di farina di pesce e di olio di pesce destinati all’uso in mangimi composti, in particolare nei mangimi per pesci. |
(3) |
L’aumento dei livelli massimi di arsenico totale nei mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini e nei mangimi per pesce non comporta alcuna variazione dei livelli massimi di arsenico inorganico. Dato che i potenziali effetti negativi dell’arsenico per la salute animale ed umana sono determinati dalla frazione inorganica in un particolare prodotto destinato all’alimentazione animale o umana e i composti organici dell’arsenico presentano un potenziale di tossicità molto basso (2), l’aumento dei livelli dell’arsenico totale non influisce sulla tutela della salute animale o della salute pubblica. |
(4) |
Nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE, i livelli massimi per l’arsenico si riferiscono all’arsenico totale, dato che non esiste un metodo standard per l’analisi dell’arsenico inorganico. Per i casi in cui le autorità competenti richiedono un’analisi del contenuto di arsenico inorganico, tuttavia, l’allegato fissa il livello massimo di arsenico inorganico. |
(5) |
Poiché il metodo di estrazione in certi casi influisce in misura significativa sul risultato analitico dell’arsenico totale, è opportuno stabilire una procedura di estrazione da utilizzare nei controlli ufficiali. |
(6) |
Le informazioni fornite dalle autorità competenti e da organizzazioni interessate indicano livelli significativi di arsenico negli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi autorizzati in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È opportuno definire i livelli massimi di arsenico in tali additivi per proteggere la salute pubblica e quella degli animali. |
(7) |
Per quanto concerne la teobromina, dal parere dell’Autorità europea per la salute alimentare del 10 giugno 2008 (4) risulta che gli attuali livelli massimi di teobromina potrebbero non garantire una completa protezione di alcune specie animali. Il parere riferisce di potenziali effetti nocivi in suini, cani, cavalli e per la produzione di latte nelle mucche da latte. È dunque opportuno fissare livelli massimi più bassi. |
(8) |
Per quanto riguarda gli alcaloidi presenti nelle piante di Datura sp., dal parere dell’EFSA del 9 aprile 2008 (5) risulta che, poiché alcaloidi tropanici sono presenti in tutte le specie di Datura, è opportuno, per garantire la protezione della salute degli animali, in particolare dei suini, estendere i livelli massimi per la Datura stramonium L. di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE, a tutte le specie di Datura. |
(9) |
Per quanto concerne il ricino (Ricinus communis L.), dal parere dell’EFSA del 10 giugno 2008 (6) risulta che, dati i simili effetti tossici delle tossine di Ricinus communis L. (ricino), Croton tiglium L. (crotina) e Abrus precatorius L (abrina), è opportuno applicare i livelli massimi per Ricinus communis L di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE, anche a Croton tiglium L. e Abrus precatorius L, separatamente o in associazione. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE. |
(11) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come indicato nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(2) Parere scientifico del gruppo di esperti sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), su richiesta della Commissione europea, relativo all’arsenico quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione animale, The EFSA Journal (2005) 180, 1-35.
(3) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(4) Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on theobromine as undesirable substances in animal feed. The EFSA Journal (2008) 725, 1-66.
(5) Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on Tropane alkaloids (from Datura sp.) as undesirable substances in animal feed. The EFSA Journal (2008) 691, 1-55.
(6) Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on ricin (from Ricinus communis) as undesirable substances in animal feed. The EFSA Journal (2008) 726, 1-38.
ALLEGATO
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:
1) |
La riga 1, Arsenico, è sostituita dal testo seguente:
|
2) |
la riga 10, Teobromina, è sostituita dal testo seguente:
|
3) |
la riga 14, Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, è sostituita dalla seguente:
|
4) |
la riga 15 Rizinus — Ricinus communis L., è sostituita dal testo seguente:
|
5) |
la riga 34, Croton — Croton tiglium L., è soppressa. |
(1) I livelli massimi si riferiscono all’arsenico totale.
(2) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica dell’arsenico, in cui l’estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.
(3) Su richiesta delle autorità competenti, l’operatore responsabile deve eseguire un’analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (Hizikia fusiforme).»;
(4) Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.»;
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
RACCOMANDAZIONI
Commissione
24.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/24 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2009
agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/848/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) |
Nelle sue conclusioni del 12 giugno 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a definire una base coerente per l’uso coordinato dello spettro reso disponibile grazie al passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale (il cosiddetto dividendo digitale), su base non esclusiva e non vincolante. Vi dovrebbero essere inclusi in particolare gli aspetti tecnici, l’analisi dei costi e l’impatto socioeconomico delle varie opzioni, nonché le condizioni normative per l’accesso alle frequenze. |
(2) |
Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 24 settembre 2008«Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all’uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale» (1), ha sottolineato i possibili vantaggi di un approccio coordinato all’uso dello spettro nell’Unione europea per realizzare economie di scala, sviluppare servizi senza fili interoperabili ed evitare la frammentazione che condurrebbe a un uso non ottimale di questa risorsa limitata. Il Parlamento ha perciò invitato gli Stati membri a collaborare attivamente per superare gli ostacoli nazionali alla (ri)distribuzione efficiente del dividendo digitale. |
(3) |
In precedenza, nelle conclusioni del 1o dicembre 2005, il Consiglio aveva già invitato gli Stati membri a portare a termine il passaggio al digitale per quanto possibile entro il 2012. |
(4) |
In base al quadro normativo per le comunicazioni elettroniche gli Stati membri hanno il compito di incoraggiare l’uso efficiente dello spettro radio e garantirne la gestione efficace. In connessione con il principio di una migliore regolamentazione questo presuppone la necessità di allocare lo spettro radio in modo da ottenere i maggiori benefici possibili per la collettività in termini culturali, economici e sociali. Alla luce dei diversi contesti nazionali e delle diverse situazioni preesistenti è necessario, tuttavia, che questo principio sia applicato gradualmente e con sufficiente flessibilità. |
(5) |
I potenziali vantaggi sociali ed economici dei servizi futuri che sfrutteranno le frequenze del dividendo digitale non si potranno realizzare appieno fin tanto che non saranno liberate le porzioni dello spettro radio che erano o sono ancora utilizzate per l’emittenza radiotelevisiva in forma analogica. Inoltre, la tecnologia della televisione digitale terrestre è sempre più accessibile per utenti e consumatori a prezzi convenienti. Molti Stati membri hanno già «spento» le tecnologie di radiotrasmissione analogica e molti altri hanno deciso che entro il 2012 tutte le trasmissioni radiotelevisive useranno la tecnologia digitale. |
(6) |
È quindi essenziale attuare una politica europea coerente per la transizione alla tecnologia digitale e lo spegnimento delle trasmissioni analogiche, in modo da poter portare a termine quanto prima questo passaggio in linea con i piani già presentati da alcuni Stati membri. Se per farlo sono concessi aiuti statali, è necessario che siano rispettate le regole in materia di aiuti di Stato. |
(7) |
L’attuale crisi economica ha evidenziato l’urgenza di mettere una porzione sufficiente dello spettro radio a disposizione dello sviluppo di un’infrastruttura ad alta velocità senza fili, destinata a fornire servizi a banda larga, per realizzare incrementi di produttività e risparmi di costi in tutti i settori dell’economia. Questo è in linea con gli obiettivi del Piano di ripresa economica approvato dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2008, che si prefigge di raggiungere la copertura al 100 % della banda larga tra il 2010 il 2013. Come sottolineato nel documento sui punti chiave del Consiglio «Competitività» del 2 marzo 2009, quest’obiettivo può essere raggiunto soltanto usando le tecnologie senza fili, ad esempio nelle zone rurali dove l’infrastruttura cablata pone problemi pratici non indifferenti. Lo spegnimento tempestivo della radiotrasmissione analogica è quindi essenziale per garantire che i nuovi servizi resi possibili dall’uso dello spettro radio liberato dal dividendo digitale contribuiscano efficacemente agli sforzi di ripresa economica in atto nell’UE. |
(8) |
Nell’ambito della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell’UIT del giugno 2006 (RRC-06) e della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni dell’UIT (WRC-07) del novembre 2007 sono già stati conclusi accordi internazionali con i quali si è deciso che a partire dal 2015, o anche prima di tale data attraverso, se necessario, un coordinamento tecnico con altri paesi, una parte delle frequenze del dividendo digitale (la sottobanda 790-862 MHz), sia allocata soprattutto ai servizi mobili accanto ai servizi fissi e di radiotrasmissione. Inoltre alcuni Stati membri hanno già annunciato che stanno programmando o valutando concretamente l’idea di aprire la sottobanda 790-862 MHz per servizi diversi dalla radiotrasmissione terrestre ad alta potenza. |
(9) |
Tenendo conto di tali sviluppi è urgente sviluppare un approccio coordinato all’uso del dividendo digitale nell’Unione europea per evitare che si venga a creare una situazione di frammentazione tra gli Stati membri. In caso contrario il mercato unico dei servizi e delle attrezzature ne risulterebbe ostacolato, andrebbero perdute le connesse economie di scala e il dividendo digitale non sarebbe in grado di contribuire efficacemente alla ripresa economica dell’UE. Inoltre per raggiungere quest’obiettivo la Commissione potrebbe assistere gli Stati membri nelle trattative con i paesi terzi, su base bilaterale o multilaterale. |
(10) |
Nel suo parere del 18 settembre 2009 sul dividendo digitale, il gruppo per la politica dello spettro radio ha raccomandato che la Commissione europea adotti entro il 31 ottobre 2009 provvedimenti per ridurre al minimo l’incertezza a livello UE quanto alla capacità degli Stati membri di liberare la sottobanda 790-862 MHz in modo da promuovere la crescita, la competitività e l’innovazione nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche. Il medesimo gruppo ha incoraggiato anche gli Stati membri che stanno mettendo la sottobanda 790-862 MHz a disposizione di nuovi o più efficaci servizi e reti di comunicazioni elettroniche ad applicare, in particolare, i principi della neutralità del servizio e della tecnologia, secondo condizioni atte a garantire l’assenza di ripercussioni negative sui servizi emittenti. |
(11) |
Dagli studi compiuti sugli aspetti socioeconomici di un approccio coordinato al dividendo digitale è emerso che si potrebbero trarre vantaggi socioeconomici significativi da un’attribuzione coordinata a livello UE di una parte del dividendo digitale a nuovi usi, come i servizi a banda larga nelle zone rurali e, più in generale, in termini di riduzione del divario della banda larga connesso alla mancata disponibilità di tali servizi. |
(12) |
Per questi motivi la Commissione intende adottare nei prossimi mesi una decisione per fissare requisiti tecnici armonizzati per l’uso futuro della sottobanda 790-862 MHz per le reti di comunicazioni elettroniche di potenza medio-bassa. È opportuno che questa misura tecnica di attuazione sia adottata con l’assistenza del comitato per lo spettro radio, ai sensi dell’articolo 4 della decisione sullo spettro radio (2). Uno Stato membro sarebbe tenuto ad applicare le condizioni tecniche armonizzate solo se e in quanto decida di aprire la banda di frequenze per servizi diversi dalla radiodiffusione. |
(13) |
Per preparare questa armonizzazione tecnica la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (la CEPT) il compito di definire condizioni tecniche applicabili alla sottobanda 790-862 MHz, ottimizzate per le reti di comunicazioni senza fili, fisse o mobili, ma non limitate a queste reti. La CEPT ha quindi presentato alla Commissione una serie di relazioni contenenti le condizioni tecniche meno restrittive, e i relativi orientamenti, da applicare alle stazioni di base e alle stazioni terminali che operano nella sottobanda 790-862 MHz per gestire il rischio di interferenze dannose. |
(14) |
Poiché l’ulteriore utilizzo della sottobanda 790-862 MHz per la radiodiffusione ad alta potenza in uno Stato membro potrebbe ostacolare gravemente l’allocazione di parte delle frequenze del dividendo digitale a nuovi usi possibili in Stati membri confinanti, visto che i segnali ad alta potenza viaggiano su lunghe distanze e possono causare interferenze dannose, gli Stati membri, pur senza essere obbligati a ritirare le emittenti ad alta potenza o ad aprire questa sottobanda ai servizi di comunicazioni elettroniche, dovrebbero tuttavia agevolare in futuro la riorganizzazione della stessa sottobanda per permetterne, a lungo termine, l’uso ottimale da parte dei servizi di comunicazioni elettroniche di potenza medio-bassa. |
(15) |
È quindi essenziale che gli Stati membri non introducano misure nazionali che possano compromettere l’applicazione di atti comunitari alle stesse frequenze, in particolare qualsiasi misura tecnica di armonizzazione applicabile a nuovi servizi di comunicazioni elettroniche da attivare nella sottobanda 790-862 MHz, |
RACCOMANDA:
1. |
Che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a garantire che tutti i servizi di radiodiffusione televisiva terrestre usino la tecnologia di trasmissione digitale e cessino di usare la tecnologia analogica sul loro territorio entro il 1o gennaio 2012. |
2. |
Che gli Stati membri sostengano le iniziative regolamentari atte a stabilire condizioni armonizzate di uso della sottobanda 790-862 MHz nella Comunità per servizi di comunicazioni elettroniche diversi dai servizi di radiodiffusione, e ad essi complementari, e si astengano dall’adozione di ogni provvedimento che possa ostacolare o impedire lo sviluppo di detti servizi di comunicazione nella medesima sottobanda. |
3. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) 2008/2099 (INI).
(2) Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
Rettifiche
24.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/27 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321 del 1o dicembre 2008 )
1) |
Pagina 14, considerando 2: |
anziché:
«(2) |
È opportuno che il programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, realizzate su base comunitaria dal 1966-67, prosegua per consentire un esame delle dinamiche a livello comunitario. A fini di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 571/88 con il presente regolamento.», |
leggi:
«(2) |
È opportuno che il programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, realizzate su base comunitaria dal 1966-67, prosegua per consentire un esame delle dinamiche a livello comunitario. Per chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 571/88 con il presente regolamento.» |
2) |
Pagina 14, considerando 5: |
anziché:
«(5) |
Nelle conclusioni del 19 dicembre 2006 sugli indicatori agroambientali il Consiglio ha riconosciuto l'esigenza di dati comparabili sulle attività agricole, a livello geografico adeguato, e che coprano l'intera Comunità. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di intraprendere le azioni proposte nella sua comunicazione del 15 settembre 2006 (1), che comprendono la produzione di dati statistici concernenti in particolare le pratiche di gestione delle aziende agricole e l'uso dei fattori di produzione agricoli.», |
leggi:
«(5) |
Nelle conclusioni del 19 dicembre 2006 sugli indicatori agroambientali il Consiglio ha riconosciuto l'esigenza di dati comparabili sulle attività agricole, a livello geografico adeguato, che coprano l'intera Comunità. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di intraprendere le azioni proposte nella sua comunicazione del 15 settembre 2006 (1), che comprendono la produzione di dati statistici concernenti in particolare le pratiche di gestione delle aziende agricole e l'uso dei fattori di produzione aziendale.» |
3) |
Pagina 16, articolo 2, lettera e): |
anziché:
«e) |
“ubicazione dell'azienda”: le coordinate di latitudine e di longitudine nell'arco di cinque minuti che non permettono l'identificazione diretta di una singola azienda. Se nell'ubicazione latitudinale e longitudinale è compresa un'unica azienda agricola, quest'ultima è attribuita ad un'ubicazione vicina che contiene almeno un'altra azienda agricola.», |
leggi:
«e) |
“ubicazione dell'azienda”: le coordinate di latitudine e di longitudine nell'arco di cinque primi che non permettano l'identificazione diretta di una singola azienda. Se nell'ubicazione latitudinale e longitudinale è compresa un'unica azienda agricola, quest'ultima è attribuita ad un'ubicazione vicina che contiene almeno un'altra azienda agricola.» |
4) |
Pagina 16, articolo 3, paragrafo 1, lettera a): |
anziché:
«a) |
le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è uguale o superiore ad un ettaro;», |
leggi:
«a) |
le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è uguale o superiore ad un ettaro;». |
5) |
Pagina 17, articolo 10: |
anziché:
«Per l'aggiornamento del piano di campionamento per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole, gli Stati membri consentono alle autorità nazionali responsabili di dette indagini di accedere alle informazioni sulle aziende agricole contenute negli archivi amministrativi costituiti sul proprio territorio nazionale.»,
leggi:
«Per l'aggiornamento della lista di campionamento per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole, gli Stati membri consentono alle autorità nazionali responsabili di dette indagini di accedere alle informazioni sulle aziende agricole contenute negli archivi amministrativi costituiti sul proprio territorio nazionale.»
6) |
Pagina 17, articolo 11, paragrafo 4: |
anziché:
«4. Per ciascuna azienda oggetto d'indagine, gli Stati membri forniscono anche una stima del volume d'acqua utilizzato per l'irrigazione nell'azienda (in metri cubi). La stima può essere preparata tramite un modello.»,
leggi:
«4. Per ciascuna azienda oggetto d'indagine, gli Stati membri forniscono anche una stima del volume d'acqua utilizzato per l'irrigazione nell'azienda (in metri cubi). La stima può essere prodotta tramite un modello.»
7) |
Pagina 18, articolo 13, paragrafo 2: |
anziché:
«2. Quando il presente regolamento entra in vigore, la Commissione fornisce, agli Stati membri che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica e a livello di consulenza necessaria in materia di localizzazione satellitare delle aziende agricole.»,
leggi:
«2. All’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione fornisce, agli Stati membri che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria in materia di localizzazione satellitare delle aziende agricole.»
8) |
L'allegato III è sostituito dall'allegato seguente: |
«ALLEGATO III
Elenco delle caratteristiche per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole
CARATTERISTICHE |
UNITÀ/CATEGORIE |
I. Caratteristiche generali |
|
– Localizzazione dell'azienda |
|
– – Latitudine (nell'arco di cinque primi o minore) |
Gradi: primi |
– – Longitudine (nell'arco di cinque primi o minore) |
Gradi: primi |
– Personalità giuridica dell'azienda |
|
– – La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da: |
|
– – – una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente? |
Sì/no |
– – – – Se la risposta alla domanda precedente è stata affermativa, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda? |
Sì/no |
– – – – – Se il conduttore non è il capo azienda, quest'ultimo è un membro della famiglia del conduttore? |
Sì/no |
– – – – – Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore? (1) |
Sì/no |
– – – una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende? |
Sì/no |
– – – una persona giuridica? |
Sì/no |
– Titolo di possesso (rispetto al conduttore) e sistema di conduzione |
|
– – Superficie agricola utilizzata: |
|
– – – in proprietà |
ha |
– – – in affitto |
ha |
– – – a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione |
ha |
– – Agricoltura biologica |
|
– – – Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea |
ha |
– – – Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in fase di conversione ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea |
ha |
– – – Superficie dell'azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea o in fase di conversione da certificare |
|
– – – – Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) |
ha |
– – – – Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi) |
ha |
– – – – Patate (comprese le patate primaticce e da semina) |
ha |
– – – – Barbabietola da zucchero (escluse le sementi) |
ha |
– – – – Semi oleosi |
ha |
– – – – Ortaggi freschi, meloni e fragole |
ha |
– – – – Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri |
ha |
– – – – Frutteti e piantagioni di bacche |
ha |
– – – – Agrumeti |
ha |
– – – – Oliveti |
ha |
– – – – Vigneti |
ha |
– – – – Altre colture (colture tessili, ecc.) |
ha |
– – – Metodi di produzione biologica applicati all'allevamento di bestiame e certificati conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea |
|
– – – – Bovini |
Capi |
– – – – Suini |
Capi |
– – – – Ovini e caprini |
Capi |
– – – – Pollame |
Capi |
– – – – Altri animali |
Sì/no |
– – Destinazione della produzione dell'azienda |
|
– – – La famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell'azienda |
Sì/no |
– – – Le vendite dirette ai consumatori finali rappresentano oltre il 50 % delle vendite complessive dell'azienda (1) |
Sì/no |
II. Superfici |
|
– Seminativi |
|
– – Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) |
|
– – – Frumento (grano) tenero e spelta |
ha |
– – – Frumento (grano) duro |
ha |
– – – Segala |
ha |
– – – Orzo |
ha |
– – – Avena |
ha |
– – – Granturco |
ha |
– – – Riso |
ha |
– – – Altri cereali per la produzione di granella |
ha |
– – Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi) |
ha |
– – – di cui piselli, fave e favette, lupini dolci |
ha |
– – Patate (comprese le patate primaticce e da semina) |
ha |
– – Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) |
ha |
– – Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi) |
ha |
– – Colture industriali: |
|
– – – tabacco |
ha |
– – – luppolo |
ha |
– – – cotone |
ha |
– – – colza e ravizzone |
ha |
– – – girasole |
ha |
– – – soia |
ha |
– – – semi di lino |
ha |
– – – altri semi oleosi |
ha |
– – – lino |
ha |
– – – canapa |
ha |
– – – altre colture tessili |
ha |
– – – piante aromatiche, medicinali e spezie |
ha |
– – – altre colture industriali, non menzionate altrove |
ha |
– – Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui: |
|
– – – coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile) |
ha |
– – – – coltivazione di pieno campo |
ha |
– – – – coltivazione in orti stabili |
ha |
– – – coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili) |
ha |
– – Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) |
|
– – – coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile) |
ha |
– – – coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili) |
ha |
– – Piante raccolte verdi |
|
– – – Erbai temporanei |
ha |
– – – Altre piante raccolte verdi |
|
– – – – Mais verde |
ha |
– – – – Leguminose |
ha |
– – – – Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove |
ha |
– – Sementi e piantine per seminativi |
ha |
– – Altre coltivazioni per seminativi |
ha |
– – Terreni a riposo senza aiuti finanziari |
ha |
– – Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente |
ha |
– Orti familiari |
ha |
– Prati permanenti |
ha |
– – Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri |
ha |
– – Pascoli magri |
ha |
– – Prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari |
ha |
– Colture permanenti |
|
– – Frutteti e piantagioni di bacche |
ha |
– – – frutta fresca, di cui: |
ha |
– – – – frutta di origine temperata |
ha |
– – – – frutta di origine subtropicale |
ha |
– – – bacche |
ha |
– – – frutta in guscio |
ha |
– – Agrumeti |
ha |
– – Oliveti |
ha |
– – – per la produzione di olive da tavola |
ha |
– – – per la produzione di olive da olio |
ha |
– – Vigneti per la produzione di: |
ha |
– – – vini di qualità |
ha |
– – – altri vini |
ha |
– – – uve da tavola |
ha |
– – – uva passa |
ha |
– – Vivai |
ha |
– – Altre coltivazioni permanenti |
ha |
– – – di cui alberi di Natale (1) |
ha |
– – Coltivazioni permanenti in serra |
ha |
– Altre superfici |
|
– – Superfici agricole non utilizzate |
ha |
– – Superficie boscata |
ha |
– – – di cui bosco ceduo a rotazione rapida |
ha |
– – Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.) |
ha |
– Funghi, superfici irrigate, piante energetiche e colture geneticamente modificate |
|
– – Funghi |
ha |
– – Superficie irrigata |
|
– – – Superficie irrigabile totale |
ha |
– – – Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti |
ha |
– – Piante energetiche (per la produzione di biocarburanti e altre fonti energetiche rinnovabili) |
ha |
– – – di cui superfici messe a riposo |
ha |
– – Colture geneticamente modificate |
ha |
III. Patrimonio zootecnico |
|
– Equini |
Capi |
– Bovini |
|
– – Bovini di età inferiore a un anno, maschi e femmine |
Capi |
– – Bovini maschi, da un anno a meno di due anni |
Capi |
– – Bovini femmina, da un anno a meno di due anni |
Capi |
– – Bovini maschi di due anni e più |
Capi |
– – Giovenche di due anni e più |
Capi |
– – Vacche da latte |
Capi |
– – Altre vacche |
Capi |
– Ovini e caprini |
|
– – Ovini (di tutte le età) |
Capi |
– – – Femmine da riproduzione |
Capi |
– – – Altri ovini |
Capi |
– – Caprini (di tutte le età) |
Capi |
– – – Femmine da riproduzione |
Capi |
– – – Altri caprini |
Capi |
– Suini |
|
– – Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg |
Capi |
– – Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg |
Capi |
– – Altri suini |
Capi |
– Pollame |
|
– – Polli da carne |
Capi |
– – Galline ovaiole |
Capi |
– – Altro pollame |
Capi |
– – – Tacchini (1) |
Capi |
– – – Anatre (1) |
Capi |
– – – Oche (1) |
Capi |
– – – Struzzi (1) |
Capi |
– – – Altro pollame, non menzionato altrove (1) |
Capi |
– Coniglie fattrici |
Capi |
– Api |
Alveari |
– Altri animali, non menzionati altrove |
Sì/no |
IV. Macchine e impianti |
|
IV. i) Macchine |
|
– di proprietà esclusiva dell'azienda |
|
– – Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi |
Numero |
– – Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici |
Numero |
– – Mietitrebbiatrici |
Numero |
– – Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata |
Numero |
– Macchine utilizzate da più aziende |
|
– – Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi |
Sì/no |
– – Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici |
Sì/no |
– – Mietitrebbiatrici |
Sì/no |
– – Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata |
Sì/no |
IV. ii) Impianti |
|
– Impianti utilizzati per la produzione di energia rinnovabile, suddivisi per fonte di energia: |
|
– – eolica |
Sì/no |
– – biomassa |
Sì/no |
– – – di cui biogas |
Sì/no |
– – solare |
Sì/no |
– – idroenergia |
Sì/no |
– – altri tipi di fonti di energia rinnovabile |
Sì/no |
V. Manodopera |
|
V. i) Lavoro agricolo nell'azienda |
|
– Conduttore |
|
– – Sesso |
M/F |
– – Età |
Fasce d'età (2) |
– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico) |
Fascia percentuale ULA 1 (3) |
– Capo azienda |
|
– – Sesso |
M/F |
– – Età |
Fasce d'età |
– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico) |
Fascia percentuale ULA 2 (4) |
– Formazione del capo azienda |
|
– – Formazione agraria del capo azienda |
Tipologie di formazione (5) |
– – Formazione professionale seguita dal capo azienda nel corso degli ultimi 12 mesi (6) |
Sì/no |
– Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda — maschi |
|
– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico) |
Fascia percentuale ULA 2 |
– Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda — femmine |
|
– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico) |
Fascia percentuale ULA 2 |
– Manodopera non familiare occupata in forma continuativa — maschi |
|
– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico) |
Fascia percentuale ULA 2 |
– Manodopera non familiare occupata in forma continuativa — femmine |
|
– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico) |
Fascia percentuale ULA 2 |
– Manodopera non familiare occupata in forma saltuaria — maschi e femmine |
Giornate di lavoro a tempo pieno |
– Numero totale di giornate di lavoro agricolo equivalenti a giornate a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese alle voci precedenti, prestate nell'azienda da persone non direttamente dipendenti dall'azienda (ad esempio dipendenti di imprese di lavori per conto terzi) |
Giornate di lavoro a tempo pieno |
V. ii) Altre attività remunerative (lavori non agricoli nell'azienda e lavoro all'esterno dell'azienda) |
|
– Altre attività remunerative del conduttore che è al tempo stesso il capo azienda |
|
– – A titolo di attività principale |
Sì/no |
– – A titolo di attività secondaria |
Sì/no |
– – Se sono svolte altre attività remunerative |
|
– – – Attività direttamente connesse all'azienda |
Sì/no |
– – – Attività non direttamente connesse all'azienda |
Sì/no |
– Altre attività remunerative del coniuge del conduttore unico |
|
– – A titolo di attività principale |
Sì/no |
– – A titolo di attività secondaria |
Sì/no |
– – Se sono svolte altre attività remunerative |
|
– – – Attività direttamente connesse all'azienda |
Sì/no |
– – – Attività non direttamente connesse all'azienda |
Sì/no |
– Altre attività remunerative degli altri membri della famiglia del titolare unico: |
|
– – A titolo di attività principale |
Sì/no |
– – A titolo di attività secondaria |
Sì/no |
– – Se sono svolte altre attività remunerative |
|
– – – Attività direttamente connesse all'azienda |
Sì/no |
– – – Attività non direttamente connesse all'azienda |
Sì/no |
– Manodopera non familiare impiegata direttamente su base continuativa e che svolge altre attività remunerative nell'azienda che sono direttamente connesse all'azienda |
|
– – A titolo di attività principale |
Sì/no |
– – A titolo di attività secondaria |
Sì/no |
VI. Altre attività remunerative dell'azienda (direttamente connesse all'azienda) |
|
VI. i) Elenco delle altre attività remunerative |
|
– Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero |
Sì/no |
– Artigianato |
Käsitöö |
– Lavorazione di prodotti agricoli |
Sì/no |
– Produzione di energia rinnovabile |
Sì/no |
– Lavorazione del legno (ad esempio segatura) |
Sì/no |
– Acquacoltura |
Sì/no |
– Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell'azienda) |
|
– – agricoli (per altre aziende) |
Sì/no |
– – non agricoli |
Sì/no |
– Silvicoltura |
Sì/no |
– Altro |
Sì/no |
VI. ii) Importanza delle altre attività non agricole direttamente collegate all'azienda |
|
– Percentuale della produzione finale dell'azienda |
Fasce percentuali (7) |
VII. Sostegno allo sviluppo rurale |
|
– L'azienda ha usufruito di una delle seguenti misure per lo sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni |
Sì/no |
– – Utilizzo di servizi di consulenza |
Sì/no |
– – Ammodernamento delle aziende agricole |
Sì/no |
– – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali |
Sì/no |
– – Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria |
Sì/no |
– – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare |
Sì/no |
– – Indennità Natura 2000 per terreni agricoli |
Sì/no |
– – Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (8)seotud toetused |
Sì/no |
– – Pagamenti agroambientali |
Sì/no |
– – – di cui nel quadro dell'agricoltura biologica |
Sì/no |
– – Pagamenti per il benessere degli animali |
Sì/no |
– – Diversificazione in attività non agricole |
Sì/no |
– – Incentivazione di attività turistiche |
Sì/no |
9) |
Pagina 30, allegato IV, elenco «Categorie di precisione per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole», sottoelenco «Caratteristiche relative alle produzioni vegetali», nono trattino: |
anziché:
«prati e pascoli, esclusi i pascoli magri»,
leggi:
«prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri».
10) |
L'allegato V è sostituito dall'allegato seguente: |
«ALLEGATO V
Caratteristica |
Unità/categorie |
|||
Metodi di lavorazione del terreno |
Lavorazione convenzionale (aratro a versoio o aratro a disco) |
ha |
||
Lavorazione conservativa (ridotta lavorazione) |
ha |
|||
Nessuna o minima lavorazione del terreno (semina diretta) |
ha |
|||
Conservazione del suolo |
Copertura invernale del suolo |
Normale coltura invernale |
ha |
|
Coltura di copertura o coltura intercalare |
ha |
|||
Residui colturali |
ha |
|||
Nessuna copertura |
ha |
|||
Rotazione colturale |
Quota di seminativi fuori dal piano rotazione colturale programmata |
Fascia percentuale S (9) |
||
Elementi paesaggistici |
Elementi lineari sottoposti a manutenzione negli ultimi tre anni, tra cui: |
siepi |
Sì/no |
|
filari di alberi |
Sì/no |
|||
muretti |
Sì/no |
|||
Elementi lineari di nuova realizzazione negli ultimi tre anni, di cui: |
siepi |
Sì/no |
||
filari di alberi |
Sì/no |
|||
muretti |
Sì/no |
|||
Pascoli |
Pascolo nell'azienda agricola |
Superficie pascolata nell'ultimo anno |
ha |
|
Durata del pascolo degli animali all'aperto |
Mesi l'anno |
|||
Pascolo su terre comuni |
Totale degli animali al pascolo su terre comuni |
Capi |
||
Durata del pascolo degli animali su terre comuni |
Mesi l'anno |
|||
Ricoveri degli animali |
Bovini |
Stabulazione fissa con produzione di letame solido e colaticcio |
Posti |
|
Stabulazione fissa con produzione di liquame |
Posti |
|||
Stabulazione libera con produzione di letame solido e colaticcio |
Posti |
|||
Stabulazione libera — con liquame |
Posti |
|||
Altro |
Posti |
|||
Suini |
su pavimentazione parzialmente fessurata |
Posti |
||
su pavimentazione totalmente fessurata |
Posti |
|||
su lettiera di paglia (lettiera permanente — stabulazione libera) |
Posti |
|||
Altro |
Posti |
|||
Galline ovaiole |
su lettiera di paglia (lettiera permanente — stabulazione libera) |
Posti |
||
In gabbia (di ogni tipo) |
Posti |
|||
In gabbia con nastro trasportatore della pollina |
Posti |
|||
Gabbia di batteria con fossa profonda |
Posti |
|||
Gabbia di batteria di tipo sopraelevato |
Posti |
|||
Altro |
Posti |
|||
Applicazione degli effluenti zootecnici |
Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il letame solido/stallatico: |
Totale |
Fascia percentuale SAU (10) |
|
Con incorporazione immediata |
Fascia percentuale SAU (10) |
|||
Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il liquame: |
Totale |
Fascia percentuale SAU (10) |
||
con incorporazione immediata o iniezione |
Fascia percentuale SAU (10) |
|||
Percentuale della produzione totale di letame esportata dall'azienda |
Fascia percentuale (11) |
|||
Strutture di stoccaggio e trattamento del letame |
Strutture di stoccaggio del: |
letame solido |
Sì/no |
|
colaticcio |
Sì/no |
|||
liquame |
vasca |
Sì/no |
||
laguna |
Sì/no |
|||
|
Le strutture di stoccaggio sono coperte? |
letame solido |
Sì/no |
|
colaticcio |
Sì/no |
|||
liquame |
Sì/no |
|||
Irrigazione |
Superficie irrigata: |
Superficie media irrigata nel corso degli ultimi tre anni |
ha |
|
Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti: |
Totale |
ha |
||
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) (esclusi granturco e riso) |
ha |
|||
Granturco (granella e mais verde) |
ha |
|||
Riso |
ha |
|||
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi) |
ha |
|||
Patate (comprese le patate primaticce e da semina) |
ha |
|||
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) |
ha |
|||
Colza e ravizzone |
ha |
|||
Girasole |
ha |
|||
Colture tessili (lino, canapa, altre colture tessili) |
ha |
|||
Ortaggi freschi, meloni e fragole — di pieno campo |
ha |
|||
Erbai temporanei e prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri |
ha |
|||
Altri seminativi |
ha |
|||
Frutteti e piantagioni di bacche |
ha |
|||
Agrumeti |
ha |
|||
Oliveti |
ha |
|||
Vigneti |
ha |
|||
Metodi di irrigazione utilizzati |
Irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, per infiltrazione laterale) |
Sì/no |
||
Irrigazione per aspersione |
Sì/no |
|||
Irrigazione a goccia |
Sì/no |
|||
Acque utilizzate nell'azienda per l'irrigazione |
Acque sotterranee all'interno dell'azienda |
Sì/no |
||
Acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali o artificiali) |
Sì/no |
|||
Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda |
Sì/no |
|||
Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell'acqua |
Sì/no |
|||
Altre fonti |
Sì/no |
(1) Da non indicare nel 2010.
(2) Fasce d'età: (dalla fine della scuola dell'obbligo a 24 anni), (25-34), (35-44), (45-54), (55-64), (65 anni e oltre).
(3) Fascia percentuale 1 di unità di lavoro annuale (ULA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
(4) Fascia percentuale 2 di unità di lavoro annuale (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
(5) Tipologie di formazione: (esclusivamente esperienza agraria pratica), (formazione agraria elementare), (formazione agraria completa).
(6) Da non indicare nel 2013.
(7) Fasce percentuali: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).
(8) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).»
(9) Fascia percentuale seminativi (S): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).
(10) Fascia percentuale di superficie agricola utilizzata (SAU): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).
(11) Fascia percentuale: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).»