ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.308.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 308

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
24 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1123/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1124/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009, recante divieto di pesca dello smeriglio nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1125/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.2, la parte III.3 e la parte III.7 dell’allegato I

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1126/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1127/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1090/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009

17

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. ( 1 )

20

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/848/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 28 ottobre 2009, agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea ( 1 )

24

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 del 1.12.2008)

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

38,6

MA

35,0

MK

37,7

TR

59,5

ZZ

42,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

52,9

TR

76,4

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

50,7

TR

119,5

ZZ

85,1

0805 20 10

MA

76,0

ZZ

76,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,4

HR

53,0

MA

74,5

TR

78,7

ZZ

64,2

0805 50 10

AR

58,1

TR

68,2

ZA

61,6

ZZ

62,6

0808 10 80

CA

63,9

MK

20,3

NZ

102,0

US

106,2

XS

24,5

ZA

87,3

ZZ

67,4

0808 20 50

CN

61,9

TR

85,0

ZZ

73,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1124/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2009

recante divieto di pesca dello smeriglio nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

30/T&Q

Stato membro

Regno Unito/GBR

Stock

POR/1-14CI

Specie

Smeriglio (Lamna nasus)

Zona

Acque CE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

Data

30 ottobre 2009


24.11.2009   

IT

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L 308/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.2, la parte III.3 e la parte III.7 dell’allegato I

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 27,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2), prevede moduli obbligatori esaustivi di notificazione degli aiuti di Stato.

(2)

A seguito dell’adozione da parte della Commissione della comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità dei casi di aiuto di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale (3) e della comunicazione della Commissione sui criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (4), è necessario modificare parte dei moduli di notificazione allegati al regolamento (CE) n. 794/2004.

(3)

A causa di un errore riscontrato, è necessario modificare una parte del modulo di notificazione allegato al regolamento (CE) n. 794/2004.

(4)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte III.2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La parte III.3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La parte III.7.a, domanda 2.3, e la parte III.7.b, domanda 2.3, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 sono modificate in conformità dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 1.

(4)  GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 6.


ALLEGATO I

«PARTE III.2

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO DESTINATI ALLA FORMAZIONE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione di aiuti individuali a cui si applica l’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (1) e che soddisfano i criteri per l’analisi della compatibilità dei casi di aiuti di Stato destinati alla formazione soggetti a notificazione individuale (di seguito “i criteri per l’analisi della compatibilità”) (2). Essa deve inoltre essere utilizzata per tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.

Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE — VALUTAZIONE DETTAGLIATA

Gli aiuti destinati alla formazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto destinati alla formazione non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano piuttosto al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall’aiuto di Stato in termini di trasmissione di conoscenza sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e le motivazioni che ne sono alla base, in modo da garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione del caso.

Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

Caratteristiche della misura notificata

1.

Fornire una breve descrizione della misura specificando l’obiettivo o gli obiettivi della misura, lo strumento di aiuto, la struttura/organizzazione della formazione, i beneficiari, la dotazione, l’importo dell’aiuto, lo schema dei pagamenti, l’intensità di aiuto e i costi ammissibili.

2.

La misura di aiuto riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE?

no

3.

La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell’acquacoltura di cui all’allegato I del trattato CE?

no

4.

L’aiuto è destinato al settore dei trasporti marittimi?

no

In caso affermativo, rispondere alle domande seguenti:

a)

Il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell’equipaggio, ma soprannumerario?

no

b)

La formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari?

no

5.

La misura notificata riguarda:

 

la formazione specifica (3):

no

 

la formazione generale (4):

no

 

una combinazione di formazione generale e specifica:

no

 

la formazione di lavoratori svantaggiati o disabili (5):

no

6.

Fornire una descrizione dettagliata del progetto di formazione compresi programma, abilità da acquisire, calendario, numero di ore, partecipanti, organizzatori, dotazione ecc.

7.

Fornire dettagli sul beneficiario, compresi identità, gruppo del quale fa parte il beneficiario, fatturato annuo, numero di dipendenti e attività commerciali.

8.

Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica.

9.

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

Obiettivo dell’aiuto

10.

Fornire una descrizione dettagliata degli obiettivi di comune interesse perseguiti dalla misura notificata.

Esistenza di esternalità positive  (6)

11.

Dimostrare che la formazione genererà esteriorità positive e fornire i relativi documenti giustificativi.

Per dimostrare le esternalità positive si possono utilizzare gli elementi indicati di seguito. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi:

natura della formazione

trasferibilità delle competenze acquisite durante la formazione

partecipanti alla formazione.

Strumento adeguato (7)

12.

Illustrare in che modo la misura notificata rappresenta uno strumento adeguato per aumentare le attività di formazione, fornendo i relativi documenti giustificativi.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti (8)

Per dimostrare l’effetto di incentivazione, la Commissione esige una valutazione da parte dello Stato membro che provi che in assenza di aiuti, ovvero nella situazione controfattuale, la quantità o qualità delle attività di formazione sarebbe inferiore.

13.

I progetti oggetto dell’aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?

no

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario.

14.

In caso negativo, indicare le seguenti date:

data in cui avrà inizio il progetto di formazione:

data in cui il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali:

Fornire i relativi documenti giustificativi.

15.

Fornire i documenti interni del beneficiario sui costi di formazione, i partecipanti, i contenuti e il calendario per due diverse ipotesi: progetto di formazione con aiuto e progetto di formazione privo di aiuto. Spiegare, sulla base di tali informazioni, in che modo l’aiuto di Stato aumenta la quantità e/o la qualità delle attività di formazione previste.

16.

Confermare che non esiste per i datori di lavoro alcun obbligo giuridico di fornire il tipo di formazione a cui si applica la misura notificata.

17.

Fornire gli importi destinati dal beneficiario alla formazione negli anni precedenti.

18.

Spiegare il rapporto tra il programma di formazione e le attività commerciali del beneficiario dell’aiuto.

Proporzionalità degli aiuti (9)

Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere calcolati ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 e devono essere limitati ai sovraccosti necessari a realizzare un aumento delle attività di formazione.

19.

Precisare i costi ammissibili previsti dalla misura:

costi del personale docente;

spese di trasferta, compreso l’alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione

costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;

costi indiretti (spese amministrative, spese di locazione, spese generali, spese di trasporto e di iscrizione dei partecipanti), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui sopra;

costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione (10).

20.

Fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili della misura notificata, garantendo che i costi ammissibili siano limitati alla parte di sovraccosti necessaria a realizzare un aumento qualitativo o quantitativo delle attività di formazione.

21.

Dimostrare che gli aiuti sono limitati al minimo necessario, ossia alla parte dei costi supplementari della formazione che l’impresa non può recuperare beneficiando direttamente delle competenze acquisite dai suoi dipendenti durante la formazione.

Intensità di aiuto per la formazione generale

22.

Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.

23.

La formazione generale prevista dalla misura notificata è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili?

no

24.

Natura del beneficiario:

grande impresa

no

media impresa

no

piccola impresa

no

Intensità di aiuto per la formazione specifica

25.

Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.

26.

La formazione specifica prevista dalla misura notificata è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili?

no

27.

Natura del beneficiario:

grande impresa

no

media impresa

no

piccola impresa

no

Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi (11)

28.

Precisare se il beneficiario ha ricevuto in passato aiuti alla formazione e fornire dettagli sugli aiuti precedenti (date, importo di aiuto e durata dei progetti di formazione).

29.

Precisare i costi di formazione sostenuti annualmente dal beneficiario (importo totale destinato alla formazione negli ultimi tre anni, rapporto tra i costi di formazione e i costi complessivi) e spiegare in che modo l’aiuto incide sui costi del beneficiario (ad esempio percentuale dei costi di formazione annui e costi complessivi coperti dall’aiuto ecc.).

30.

Precisare quali sono i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti sui quali opera il beneficiario e sui quali l’aiuto può avere un’incidenza.

31.

Per ciascuno di tali mercati precisare:

il tasso di concentrazione del mercato,

la quota di mercato del beneficiario,

le quote di mercato delle altre imprese presenti su detti mercati.

32.

Descrivere la struttura e la situazione della concorrenza sui mercati rilevanti e fornire i relativi documenti giustificativi (ad esempio barriere all’ingresso e all’uscita dal mercato, differenziazione del prodotto, carattere della concorrenza tra operatori del mercato ecc.).

33.

Descrivere le caratteristiche del settore in cui opera il beneficiario (ad esempio l’importanza della manodopera qualificata per l’azienda, l’esistenza di sovraccapacità, le strategie di finanziamento della formazione per i concorrenti ecc.).

34.

Se del caso, fornire informazioni sull’incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio).

CUMULO

35.

L’aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?

no

In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

ALTRE INFORMAZIONI

36.

Indicare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione.


(1)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(2)  GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 1.

(3)  Come definita all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008.

(4)  Come definita all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008.

(5)  Come definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008.

(6)  Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.1.

(7)  Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.2.

(8)  Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.3.

(9)  Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.4.

(10)  Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti prendono effettivamente parte alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

(11)  La presente sezione non si applica alle misure inferiori a 2 milioni di EUR a condizione che sia stata debitamente compilata la risposta alla domanda 10.3 nella parte I del presente allegato.»


ALLEGATO II

«PARTE III.3

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DISABILI

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione di aiuti individuali a cui si applica l’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 800/2008 e che soddisfano i criteri per l’analisi della compatibilità dei casi di aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a notificazione individuale (di seguito “i criteri per l’analisi della compatibilità”) (1). Essa deve inoltre essere utilizzata per tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.

Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE — VALUTAZIONE DETTAGLIATA

Gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall’aiuto di Stato in termini di incremento netto dell’occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili oggetto della misura sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e le motivazioni che ne sono alla base, in modo da garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione del caso.

Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

Caratteristiche della misura notificata

1)

Fornire una breve descrizione della misura notificata specificando l’obiettivo dell’aiuto, lo strumento di aiuto, i beneficiari, le categorie di lavoratori interessati, l’importo dell’aiuto, lo schema dei pagamenti, la durata, l’intensità di aiuto e i costi ammissibili.

2)

La misura di aiuto riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE?

no

3)

La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell’acquacoltura di cui all’allegato I del trattato CE?

no

4)

Fornire dettagli sul beneficiario, compresa identità, gruppo del quale fa parte il beneficiario, fatturato, numero di dipendenti e attività commerciali.

5)

La misura notificata riguarda:

 

Assunzione di lavoratori svantaggiati (2):

no

 

Assunzione di lavoratori molto svantaggiati (3):

no

 

Assunzione di lavoratori disabili (4):

no

6)

Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:

7)

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

Obiettivo dell’aiuto

8)

Fornire una descrizione dettagliata degli obiettivi di comune interesse perseguiti dalla misura notificata.

Obiettivo di equità di comune interesse (5)

9)

Dimostrare che la misura notificata determinerà un aumento netto dell’occupazione dei lavoratori svantaggiati e disabili oggetto della misura stessa e quantificare tale aumento.

10)

I seguenti elementi possono essere utilizzati per dimostrare che la misura notificata contribuisce al raggiungimento di un obiettivo di equità di comune interesse. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i relativi documenti giustificativi:

il numero e le categorie dei lavoratori oggetto della misura

il tasso di occupazione, a livello nazionale e/o regionale e nelle imprese interessate, delle categorie di lavoratori oggetto della misura

il tasso di disoccupazione, a livello nazionale e/o regionale, delle categorie di lavoratori oggetto della misura.

Strumento adeguato (6)

11)

Illustrare in che modo la misura notificata rappresenta uno strumento adeguato per aumentare l’occupazione di lavoratori svantaggiati e/o disabili e fornire i relativi documenti giustificativi.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti (7)

Per dimostrare l’effetto di incentivazione, la Commissione richiede allo Stato membro di presentare una valutazione che dimostri che l’integrazione salariale riguarda soltanto un lavoratore svantaggiato o disabile in un’impresa in cui l’assunzione non sarebbe avvenuta in assenza dell’aiuto.

12)

I progetti oggetto dell’aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?

no

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario ad operare un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.

13)

In caso negativo, indicare le seguenti date:

data in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro:

data in cui il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali:

Fornire i relativi documenti giustificativi.

14)

L’assunzione ha determinato un aumento, rispetto alla situazione che sussisterebbe in mancanza di aiuto, del numero di lavoratori svantaggiati o disabili nella o nelle imprese interessate?

no

15)

In caso negativo, il posto o i posti si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di invalidità, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale?

no

16)

Descrivere eventuali integrazioni salariali attuali e passate destinate all’impresa in questione: le categorie e il numero di lavoratori oggetto delle integrazioni.

Proporzionalità degli aiuti (8)

Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere calcolati ai sensi de gli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008 e devono essere limitati ai sovraccosti necessari a realizzare un aumento netto dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati.

17)

Quali sono i costi ammissibili previsti dalla misura di aiuto notificata?

la retribuzione lorda, prima dell’applicazione delle imposte

i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali

i contributi assistenziali per figli e familiari.

18)

Fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del periodo coperto (9) dalla misura notificata, garantendo che i costi ammissibili siano limitati ai costi necessari per realizzare un aumento netto dell’occupazione delle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura.

19)

Dimostrare che gli aiuti sono limitati al minimo necessario, ossia che l’importo degli aiuti non supera i sovraccosti netti imputabili all’assunzione delle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura rispetto ai costi di assunzione di lavoratori non svantaggiati e non disabili.

Intensità di aiuto per lavoratori svantaggiati

20)

Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.

Intensità di aiuto per lavoratori disabili

21)

Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.

Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi (10)

22)

Fornire informazioni sull’importo dell’aiuto, sullo schema dei pagamenti e sullo strumento di aiuto.

23)

Precisare se il beneficiario ha ricevuto in passato aiuti per i lavoratori svantaggiati o disabili e fornire dettagli sulle misure di aiuto precedenti (date, importo dell’aiuto, categorie e numero di lavoratori interessati e durata dell’integrazione salariale).

24)

Precisare i costi di personale sostenuti dal beneficiario (costi di personale totali, costi di personale relativi ai lavoratori svantaggiati e disabili, rapporto tra i costi di personale e i costi complessivi) e spiegare in che modo l’aiuto incide sui costi del beneficiario (ad esempio percentuale dei costi di personale e costi complessivi coperti dall’aiuto).

25)

Precisare quali sono i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti sui quali opera il beneficiario e sui quali l’aiuto può avere un’incidenza.

26)

Per ciascuno di tali mercati precisare:

il tasso di concentrazione del mercato,

la quota di mercato del beneficiario,

le quote di mercato delle altre imprese presenti su detti mercati.

27)

Descrivere la struttura e la situazione della concorrenza sui mercati rilevanti e fornire i relativi documenti giustificativi (ad esempio barriere all’ingresso e all’uscita dal mercato, differenziazione del prodotto, carattere della concorrenza tra operatori del mercato ecc.).

28)

Descrivere le caratteristiche del settore in cui opera il beneficiario (ad esempio l’importanza dei costi di manodopera per il settore, l’esistenza di sovraccapacità ecc.).

29)

Descrivere la situazione del mercato del lavoro nazionale/regionale (ad esempio tassi di disoccupazione e di occupazione, livelli delle retribuzioni, diritto del lavoro ecc.).

30)

Se del caso, fornire informazioni sull’incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio).

CUMULO

31)

L’aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?

no

32)

In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

ALTRE INFORMAZIONI

33)

Indicare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione.»


(1)  GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 6.

(2)  Come definiti all’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 800/2008.

(3)  Come definiti all’articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 800/2008.

(4)  Come definiti all’articolo 2, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 800/2008.

(5)  Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.1.

(6)  Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.2.

(7)  Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.3.

(8)  Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.4.

(9)  Per l’occupazione di lavoratori svantaggiati i costi ammissibili saranno i costi salariali su un periodo massimo di 12 mesi (o di 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati) dopo l’assunzione. Per l’occupazione di lavoratori disabili i costi ammissibili saranno i costi salariali per qualsiasi periodo di tempo durante il quale il lavoratore disabile è impiegato.

(10)  La presente sezione non si applica alle misure inferiori a 5 milioni di EUR per l’occupazione di lavoratori svantaggiati e a 10 milioni di EUR per l’occupazione di lavoratori disabili, a condizione che sia stata debitamente compilata la risposta alla domanda 10.3 nella parte I del presente allegato.


ALLEGATO III

1)

La parte III.7.a, domanda 2.3, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dalla seguente:

«2.3.

L’aiuto concesso a titolo del regime di aiuti sarà collegato a prestiti il cui rimborso deve essere effettuato entro sei mesi dalla data del primo versamento all’impresa delle somme prestate?»;

2)

la parte III.7.b, domanda 2.3, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dalla seguente:

«2.3.

L’aiuto concesso è collegato a prestiti il cui rimborso deve essere effettuato entro sei mesi dalla data del primo versamento all’impresa delle somme prestate?»


24.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, e l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 24 giugno 2008, in merito all’adattamento degli allegati 1 e 2 (2), detti allegati 1 e 2 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l’accordo») sono stati sostituiti.

(2)

L’allegato 2 dell’accordo, nella sua versione modificata, stabilisce le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità alle importazioni di prodotti agricoli originari della Svizzera. Alcune di queste concessioni tariffarie si applicano ai contingenti tariffari gestiti ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale (3).

(3)

A fini di chiarezza, è opportuno stabilire le disposizioni di applicazione di tali contingenti tariffari per i prodotti agricoli in un unico atto legislativo che sostituisca il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione (4). Conformemente all’accordo i contingenti tariffari devono essere aperti per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre.

(4)

Poiché la decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura entrerà in vigore il 1o gennaio 2010, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere da questa stessa data.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari per i prodotti originari della Svizzera elencati nell’allegato sono aperti annualmente alle aliquote doganali di cui all’allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 933/2002 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 228 del 27.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 11.

(4)  GU L 144 dell’1.6.2002, pag. 22.


ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo. Il regime preferenziale nel presente allegato si riferisce ai codici NC così come sono al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione della merce

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.0919

ex 0210 19 50

10

Prosciutti in salamoia, disossati, della specie suina domestica, insaccati in vescica o in budello artificiale

1.1-31.12

1 900

esente

ex 0210 19 81

10

Carni di animali della specie suina domestica di cotoletta, disossate, affumicate

ex 1601 00 10

10

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali

ex 1601 00 91

10

ex 1601 00 99

10

ex 0210 19 81

20

Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

ex 1602 49 19

10

09.0921

0701 10 00

 

Patate da semina, fresche o refrigerate

1.1-31.12

4 000

esente

09.0922

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente (1)

09.0923

0703 10 19

0703 90

 

Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

1.1-31.12

5 000

esente

09.0924

0704 10 00

0704 90

 

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

1.1-31.12

5 500

esente

09.0925

0705

 

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp), fresche o refrigerate

1.1-31.12

3 000

esente

09.0926

0706 10 00

 

Carote e navoni, freschi o refrigerati

1.1-31.12

5 000

esente

09.0927

0706 90 10

0706 90 90

 

Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati

1.1-31.12

3 000

esente

09.0928

0707 00 05

 

Cetrioli, freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente (1)

09.0929

0708 20 00

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente

09.0930

0709 30 00

 

Melanzane, fresche o refrigerate

1.1-31.12

500

esente

09.0931

0709 40 00

 

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

1.1-31.12

500

esente

09.0932

0709 70 00

 

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente

09.0933

0709 90 10

 

Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

1.1-31.12

1 000

esente

09.0950

0709 90 20

 

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

1.1-31.12

300

esente

09.0934

0709 90 50

 

Finocchi, freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente

09.0935

0709 90 70

 

Zucchine, fresche o refrigerate

1.1-31.12

1 000

esente (1)

09.0936

0709 90 90

 

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente

09.0945

0710 10 00

 

Patate, anche cotte, in acqua o al vapore, congelate

1.1-31.12

3 000

esente

2004 10 10

2004 10 99

Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi

2005 20 80

Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi e le preparazioni a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

09.0937

ex 0808 10 80

90

Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche

1.1-31.12

3 000

esente (1)

09.0938

0808 20

 

Pere e cotogne, fresche

1.1-31.12

3 000

esente (1)

09.0939

0809 10 00

 

Albicocche, fresche

1.1-31.12

500

esente (1)

09.0940

0809 20 95

 

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche

1.1-31.12

1 500

esente (1)

09.0941

0809 40

 

Prugne e prugnole, fresche

1.1-31.12

1 000

esente (1)

09.0948

0810 10 00

 

Fragole, fresche

1.1-31.12

200

esente

09.0942

0810 20 10

 

Lamponi, freschi

1.1-31.12

100

esente

09.0943

0810 20 90

 

More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche

1.1-31.12

100

esente

09.0946

ex 0811 90 19

12

Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

1.1-31.12

500

esente

ex 0811 90 39

12

0811 90 80

 

Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

2008 60

 

Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

09.0944

1106 30 10

 

Farine, semolini e polveri di banane

1.1-31.12

5

esente


(1)  La riduzione dell’aliquota di dazio nell’ambito di questi contingenti tariffari è limitata all’elemento ad valorem. I prezzi di entrata e i dazi specifici rimangono di applicazione.


24.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1090/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1090/2009 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1090/2009.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1090/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1090/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 299 del 14.11.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 24 novembre 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,28

di bassa qualità

20,28

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

38,58

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

15,68

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

15,68

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

38,58


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

13.11.2009-20.11.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

146,67

105,00

Prezzo FOB USA

124,51

114,51

94,51

74,77

Premio sul Golfo

14,72

Premio sui Grandi laghi

12,65

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

22,50 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

44,38 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DIRETTIVE

24.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/20


DIRETTIVA 2009/141/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2009

che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentano un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima.

(2)

Per quanto concerne i mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini, dati recenti forniti dalle autorità competenti degli Stati membri riguardanti la presenza di arsenico totale (insieme di arsenico organico ed inorganico) indicano che occorre aumentare alcuni livelli massimi di arsenico totale. I sottoprodotti dell’industria della filettatura del pesce sono materie prime importanti nella produzione di farina di pesce e di olio di pesce destinati all’uso in mangimi composti, in particolare nei mangimi per pesci.

(3)

L’aumento dei livelli massimi di arsenico totale nei mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini e nei mangimi per pesce non comporta alcuna variazione dei livelli massimi di arsenico inorganico. Dato che i potenziali effetti negativi dell’arsenico per la salute animale ed umana sono determinati dalla frazione inorganica in un particolare prodotto destinato all’alimentazione animale o umana e i composti organici dell’arsenico presentano un potenziale di tossicità molto basso (2), l’aumento dei livelli dell’arsenico totale non influisce sulla tutela della salute animale o della salute pubblica.

(4)

Nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE, i livelli massimi per l’arsenico si riferiscono all’arsenico totale, dato che non esiste un metodo standard per l’analisi dell’arsenico inorganico. Per i casi in cui le autorità competenti richiedono un’analisi del contenuto di arsenico inorganico, tuttavia, l’allegato fissa il livello massimo di arsenico inorganico.

(5)

Poiché il metodo di estrazione in certi casi influisce in misura significativa sul risultato analitico dell’arsenico totale, è opportuno stabilire una procedura di estrazione da utilizzare nei controlli ufficiali.

(6)

Le informazioni fornite dalle autorità competenti e da organizzazioni interessate indicano livelli significativi di arsenico negli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi autorizzati in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È opportuno definire i livelli massimi di arsenico in tali additivi per proteggere la salute pubblica e quella degli animali.

(7)

Per quanto concerne la teobromina, dal parere dell’Autorità europea per la salute alimentare del 10 giugno 2008 (4) risulta che gli attuali livelli massimi di teobromina potrebbero non garantire una completa protezione di alcune specie animali. Il parere riferisce di potenziali effetti nocivi in suini, cani, cavalli e per la produzione di latte nelle mucche da latte. È dunque opportuno fissare livelli massimi più bassi.

(8)

Per quanto riguarda gli alcaloidi presenti nelle piante di Datura sp., dal parere dell’EFSA del 9 aprile 2008 (5) risulta che, poiché alcaloidi tropanici sono presenti in tutte le specie di Datura, è opportuno, per garantire la protezione della salute degli animali, in particolare dei suini, estendere i livelli massimi per la Datura stramonium L. di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE, a tutte le specie di Datura.

(9)

Per quanto concerne il ricino (Ricinus communis L.), dal parere dell’EFSA del 10 giugno 2008 (6) risulta che, dati i simili effetti tossici delle tossine di Ricinus communis L. (ricino), Croton tiglium L. (crotina) e Abrus precatorius L (abrina), è opportuno applicare i livelli massimi per Ricinus communis L di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE, anche a Croton tiglium L. e Abrus precatorius L, separatamente o in associazione.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come indicato nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  Parere scientifico del gruppo di esperti sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), su richiesta della Commissione europea, relativo all’arsenico quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione animale, The EFSA Journal (2005) 180, 1-35.

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on theobromine as undesirable substances in animal feed. The EFSA Journal (2008) 725, 1-66.

(5)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on Tropane alkaloids (from Datura sp.) as undesirable substances in animal feed. The EFSA Journal (2008) 691, 1-55.

(6)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on ricin (from Ricinus communis) as undesirable substances in animal feed. The EFSA Journal (2008) 726, 1-38.


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1)

La riga 1, Arsenico, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«1.

Arsenico (1)  (2)

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

2

farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate

4

panello di palmisti

4 (3)

fosfati e alghe marine calcaree

10

carbonato di calcio

15

ossido di magnesio

20

mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini

25 (3)

farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

40 (3)

Particelle di ferro usate come tracciatore.

50

Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

30

solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame

50

ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame

100

Mangimi completi, ad eccezione di:

2

mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia

10 (3)

Mangimi complementari, ad eccezione di:

4

mangimi minerali.

12

2)

la riga 10, Teobromina, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«10.

Teobromina

Mangimi completi, ad eccezione di:

300

mangimi completi per suini

200

mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia.

50»

3)

la riga 14, Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«14.

Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:

Tutti i mangimi

3 000

Datura sp.

 

1 000»

4)

la riga 15 Rizinus — Ricinus communis L., è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«15.

Semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (4), isolatamente o insieme

Tutti i mangimi

10

5)

la riga 34, Croton — Croton tiglium L., è soppressa.


(1)  I livelli massimi si riferiscono all’arsenico totale.

(2)  I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica dell’arsenico, in cui l’estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(3)  Su richiesta delle autorità competenti, l’operatore responsabile deve eseguire un’analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (Hizikia fusiforme).»;

(4)  Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.»;


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

RACCOMANDAZIONI

Commissione

24.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/24


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/848/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle sue conclusioni del 12 giugno 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a definire una base coerente per l’uso coordinato dello spettro reso disponibile grazie al passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale (il cosiddetto dividendo digitale), su base non esclusiva e non vincolante. Vi dovrebbero essere inclusi in particolare gli aspetti tecnici, l’analisi dei costi e l’impatto socioeconomico delle varie opzioni, nonché le condizioni normative per l’accesso alle frequenze.

(2)

Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 24 settembre 2008«Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all’uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale» (1), ha sottolineato i possibili vantaggi di un approccio coordinato all’uso dello spettro nell’Unione europea per realizzare economie di scala, sviluppare servizi senza fili interoperabili ed evitare la frammentazione che condurrebbe a un uso non ottimale di questa risorsa limitata. Il Parlamento ha perciò invitato gli Stati membri a collaborare attivamente per superare gli ostacoli nazionali alla (ri)distribuzione efficiente del dividendo digitale.

(3)

In precedenza, nelle conclusioni del 1o dicembre 2005, il Consiglio aveva già invitato gli Stati membri a portare a termine il passaggio al digitale per quanto possibile entro il 2012.

(4)

In base al quadro normativo per le comunicazioni elettroniche gli Stati membri hanno il compito di incoraggiare l’uso efficiente dello spettro radio e garantirne la gestione efficace. In connessione con il principio di una migliore regolamentazione questo presuppone la necessità di allocare lo spettro radio in modo da ottenere i maggiori benefici possibili per la collettività in termini culturali, economici e sociali. Alla luce dei diversi contesti nazionali e delle diverse situazioni preesistenti è necessario, tuttavia, che questo principio sia applicato gradualmente e con sufficiente flessibilità.

(5)

I potenziali vantaggi sociali ed economici dei servizi futuri che sfrutteranno le frequenze del dividendo digitale non si potranno realizzare appieno fin tanto che non saranno liberate le porzioni dello spettro radio che erano o sono ancora utilizzate per l’emittenza radiotelevisiva in forma analogica. Inoltre, la tecnologia della televisione digitale terrestre è sempre più accessibile per utenti e consumatori a prezzi convenienti. Molti Stati membri hanno già «spento» le tecnologie di radiotrasmissione analogica e molti altri hanno deciso che entro il 2012 tutte le trasmissioni radiotelevisive useranno la tecnologia digitale.

(6)

È quindi essenziale attuare una politica europea coerente per la transizione alla tecnologia digitale e lo spegnimento delle trasmissioni analogiche, in modo da poter portare a termine quanto prima questo passaggio in linea con i piani già presentati da alcuni Stati membri. Se per farlo sono concessi aiuti statali, è necessario che siano rispettate le regole in materia di aiuti di Stato.

(7)

L’attuale crisi economica ha evidenziato l’urgenza di mettere una porzione sufficiente dello spettro radio a disposizione dello sviluppo di un’infrastruttura ad alta velocità senza fili, destinata a fornire servizi a banda larga, per realizzare incrementi di produttività e risparmi di costi in tutti i settori dell’economia. Questo è in linea con gli obiettivi del Piano di ripresa economica approvato dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2008, che si prefigge di raggiungere la copertura al 100 % della banda larga tra il 2010 il 2013. Come sottolineato nel documento sui punti chiave del Consiglio «Competitività» del 2 marzo 2009, quest’obiettivo può essere raggiunto soltanto usando le tecnologie senza fili, ad esempio nelle zone rurali dove l’infrastruttura cablata pone problemi pratici non indifferenti. Lo spegnimento tempestivo della radiotrasmissione analogica è quindi essenziale per garantire che i nuovi servizi resi possibili dall’uso dello spettro radio liberato dal dividendo digitale contribuiscano efficacemente agli sforzi di ripresa economica in atto nell’UE.

(8)

Nell’ambito della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell’UIT del giugno 2006 (RRC-06) e della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni dell’UIT (WRC-07) del novembre 2007 sono già stati conclusi accordi internazionali con i quali si è deciso che a partire dal 2015, o anche prima di tale data attraverso, se necessario, un coordinamento tecnico con altri paesi, una parte delle frequenze del dividendo digitale (la sottobanda 790-862 MHz), sia allocata soprattutto ai servizi mobili accanto ai servizi fissi e di radiotrasmissione. Inoltre alcuni Stati membri hanno già annunciato che stanno programmando o valutando concretamente l’idea di aprire la sottobanda 790-862 MHz per servizi diversi dalla radiotrasmissione terrestre ad alta potenza.

(9)

Tenendo conto di tali sviluppi è urgente sviluppare un approccio coordinato all’uso del dividendo digitale nell’Unione europea per evitare che si venga a creare una situazione di frammentazione tra gli Stati membri. In caso contrario il mercato unico dei servizi e delle attrezzature ne risulterebbe ostacolato, andrebbero perdute le connesse economie di scala e il dividendo digitale non sarebbe in grado di contribuire efficacemente alla ripresa economica dell’UE. Inoltre per raggiungere quest’obiettivo la Commissione potrebbe assistere gli Stati membri nelle trattative con i paesi terzi, su base bilaterale o multilaterale.

(10)

Nel suo parere del 18 settembre 2009 sul dividendo digitale, il gruppo per la politica dello spettro radio ha raccomandato che la Commissione europea adotti entro il 31 ottobre 2009 provvedimenti per ridurre al minimo l’incertezza a livello UE quanto alla capacità degli Stati membri di liberare la sottobanda 790-862 MHz in modo da promuovere la crescita, la competitività e l’innovazione nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche. Il medesimo gruppo ha incoraggiato anche gli Stati membri che stanno mettendo la sottobanda 790-862 MHz a disposizione di nuovi o più efficaci servizi e reti di comunicazioni elettroniche ad applicare, in particolare, i principi della neutralità del servizio e della tecnologia, secondo condizioni atte a garantire l’assenza di ripercussioni negative sui servizi emittenti.

(11)

Dagli studi compiuti sugli aspetti socioeconomici di un approccio coordinato al dividendo digitale è emerso che si potrebbero trarre vantaggi socioeconomici significativi da un’attribuzione coordinata a livello UE di una parte del dividendo digitale a nuovi usi, come i servizi a banda larga nelle zone rurali e, più in generale, in termini di riduzione del divario della banda larga connesso alla mancata disponibilità di tali servizi.

(12)

Per questi motivi la Commissione intende adottare nei prossimi mesi una decisione per fissare requisiti tecnici armonizzati per l’uso futuro della sottobanda 790-862 MHz per le reti di comunicazioni elettroniche di potenza medio-bassa. È opportuno che questa misura tecnica di attuazione sia adottata con l’assistenza del comitato per lo spettro radio, ai sensi dell’articolo 4 della decisione sullo spettro radio (2). Uno Stato membro sarebbe tenuto ad applicare le condizioni tecniche armonizzate solo se e in quanto decida di aprire la banda di frequenze per servizi diversi dalla radiodiffusione.

(13)

Per preparare questa armonizzazione tecnica la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (la CEPT) il compito di definire condizioni tecniche applicabili alla sottobanda 790-862 MHz, ottimizzate per le reti di comunicazioni senza fili, fisse o mobili, ma non limitate a queste reti. La CEPT ha quindi presentato alla Commissione una serie di relazioni contenenti le condizioni tecniche meno restrittive, e i relativi orientamenti, da applicare alle stazioni di base e alle stazioni terminali che operano nella sottobanda 790-862 MHz per gestire il rischio di interferenze dannose.

(14)

Poiché l’ulteriore utilizzo della sottobanda 790-862 MHz per la radiodiffusione ad alta potenza in uno Stato membro potrebbe ostacolare gravemente l’allocazione di parte delle frequenze del dividendo digitale a nuovi usi possibili in Stati membri confinanti, visto che i segnali ad alta potenza viaggiano su lunghe distanze e possono causare interferenze dannose, gli Stati membri, pur senza essere obbligati a ritirare le emittenti ad alta potenza o ad aprire questa sottobanda ai servizi di comunicazioni elettroniche, dovrebbero tuttavia agevolare in futuro la riorganizzazione della stessa sottobanda per permetterne, a lungo termine, l’uso ottimale da parte dei servizi di comunicazioni elettroniche di potenza medio-bassa.

(15)

È quindi essenziale che gli Stati membri non introducano misure nazionali che possano compromettere l’applicazione di atti comunitari alle stesse frequenze, in particolare qualsiasi misura tecnica di armonizzazione applicabile a nuovi servizi di comunicazioni elettroniche da attivare nella sottobanda 790-862 MHz,

RACCOMANDA:

1.

Che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a garantire che tutti i servizi di radiodiffusione televisiva terrestre usino la tecnologia di trasmissione digitale e cessino di usare la tecnologia analogica sul loro territorio entro il 1o gennaio 2012.

2.

Che gli Stati membri sostengano le iniziative regolamentari atte a stabilire condizioni armonizzate di uso della sottobanda 790-862 MHz nella Comunità per servizi di comunicazioni elettroniche diversi dai servizi di radiodiffusione, e ad essi complementari, e si astengano dall’adozione di ogni provvedimento che possa ostacolare o impedire lo sviluppo di detti servizi di comunicazione nella medesima sottobanda.

3.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  2008/2099 (INI).

(2)  Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).


Rettifiche

24.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/27


Rettifica del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321 del 1o dicembre 2008 )

1)

Pagina 14, considerando 2:

anziché:

«(2)

È opportuno che il programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, realizzate su base comunitaria dal 1966-67, prosegua per consentire un esame delle dinamiche a livello comunitario. A fini di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 571/88 con il presente regolamento.»,

leggi:

«(2)

È opportuno che il programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, realizzate su base comunitaria dal 1966-67, prosegua per consentire un esame delle dinamiche a livello comunitario. Per chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 571/88 con il presente regolamento.»

2)

Pagina 14, considerando 5:

anziché:

«(5)

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2006 sugli indicatori agroambientali il Consiglio ha riconosciuto l'esigenza di dati comparabili sulle attività agricole, a livello geografico adeguato, e che coprano l'intera Comunità. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di intraprendere le azioni proposte nella sua comunicazione del 15 settembre 2006 (1), che comprendono la produzione di dati statistici concernenti in particolare le pratiche di gestione delle aziende agricole e l'uso dei fattori di produzione agricoli.»,

leggi:

«(5)

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2006 sugli indicatori agroambientali il Consiglio ha riconosciuto l'esigenza di dati comparabili sulle attività agricole, a livello geografico adeguato, che coprano l'intera Comunità. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di intraprendere le azioni proposte nella sua comunicazione del 15 settembre 2006 (1), che comprendono la produzione di dati statistici concernenti in particolare le pratiche di gestione delle aziende agricole e l'uso dei fattori di produzione aziendale.»

3)

Pagina 16, articolo 2, lettera e):

anziché:

«e)

“ubicazione dell'azienda”: le coordinate di latitudine e di longitudine nell'arco di cinque minuti che non permettono l'identificazione diretta di una singola azienda. Se nell'ubicazione latitudinale e longitudinale è compresa un'unica azienda agricola, quest'ultima è attribuita ad un'ubicazione vicina che contiene almeno un'altra azienda agricola.»,

leggi:

«e)

“ubicazione dell'azienda”: le coordinate di latitudine e di longitudine nell'arco di cinque primi che non permettano l'identificazione diretta di una singola azienda. Se nell'ubicazione latitudinale e longitudinale è compresa un'unica azienda agricola, quest'ultima è attribuita ad un'ubicazione vicina che contiene almeno un'altra azienda agricola.»

4)

Pagina 16, articolo 3, paragrafo 1, lettera a):

anziché:

«a)

le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è uguale o superiore ad un ettaro;»,

leggi:

«a)

le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è uguale o superiore ad un ettaro;».

5)

Pagina 17, articolo 10:

anziché:

«Per l'aggiornamento del piano di campionamento per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole, gli Stati membri consentono alle autorità nazionali responsabili di dette indagini di accedere alle informazioni sulle aziende agricole contenute negli archivi amministrativi costituiti sul proprio territorio nazionale.»,

leggi:

«Per l'aggiornamento della lista di campionamento per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole, gli Stati membri consentono alle autorità nazionali responsabili di dette indagini di accedere alle informazioni sulle aziende agricole contenute negli archivi amministrativi costituiti sul proprio territorio nazionale.»

6)

Pagina 17, articolo 11, paragrafo 4:

anziché:

«4.   Per ciascuna azienda oggetto d'indagine, gli Stati membri forniscono anche una stima del volume d'acqua utilizzato per l'irrigazione nell'azienda (in metri cubi). La stima può essere preparata tramite un modello.»,

leggi:

«4.   Per ciascuna azienda oggetto d'indagine, gli Stati membri forniscono anche una stima del volume d'acqua utilizzato per l'irrigazione nell'azienda (in metri cubi). La stima può essere prodotta tramite un modello.»

7)

Pagina 18, articolo 13, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Quando il presente regolamento entra in vigore, la Commissione fornisce, agli Stati membri che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica e a livello di consulenza necessaria in materia di localizzazione satellitare delle aziende agricole.»,

leggi:

«2.   All’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione fornisce, agli Stati membri che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria in materia di localizzazione satellitare delle aziende agricole.»

8)

L'allegato III è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO III

Elenco delle caratteristiche per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole

CARATTERISTICHE

UNITÀ/CATEGORIE

I.   Caratteristiche generali

– Localizzazione dell'azienda

 

– – Latitudine (nell'arco di cinque primi o minore)

Gradi: primi

– – Longitudine (nell'arco di cinque primi o minore)

Gradi: primi

– Personalità giuridica dell'azienda

 

– – La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

 

– – – una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?

Sì/no

– – – – Se la risposta alla domanda precedente è stata affermativa, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?

Sì/no

– – – – – Se il conduttore non è il capo azienda, quest'ultimo è un membro della famiglia del conduttore?

Sì/no

– – – – – Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore? (1)

Sì/no

– – – una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende?

Sì/no

– – – una persona giuridica?

Sì/no

– Titolo di possesso (rispetto al conduttore) e sistema di conduzione

 

– – Superficie agricola utilizzata:

 

– – – in proprietà

ha

– – – in affitto

ha

– – – a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione

ha

– – Agricoltura biologica

 

– – – Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

ha

– – – Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in fase di conversione ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

ha

– – – Superficie dell'azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea o in fase di conversione da certificare

 

– – – – Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

ha

– – – – Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

ha

– – – – Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

ha

– – – – Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)

ha

– – – – Semi oleosi

ha

– – – – Ortaggi freschi, meloni e fragole

ha

– – – – Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha

– – – – Frutteti e piantagioni di bacche

ha

– – – – Agrumeti

ha

– – – – Oliveti

ha

– – – – Vigneti

ha

– – – – Altre colture (colture tessili, ecc.)

ha

– – – Metodi di produzione biologica applicati all'allevamento di bestiame e certificati conformemente a disposizioni nazionali o della Comunità europea

 

– – – – Bovini

Capi

– – – – Suini

Capi

– – – – Ovini e caprini

Capi

– – – – Pollame

Capi

– – – – Altri animali

Sì/no

– – Destinazione della produzione dell'azienda

 

– – – La famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell'azienda

Sì/no

– – – Le vendite dirette ai consumatori finali rappresentano oltre il 50 % delle vendite complessive dell'azienda (1)

Sì/no

II.   Superfici

– Seminativi

 

– – Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

 

– – – Frumento (grano) tenero e spelta

ha

– – – Frumento (grano) duro

ha

– – – Segala

ha

– – – Orzo

ha

– – – Avena

ha

– – – Granturco

ha

– – – Riso

ha

– – – Altri cereali per la produzione di granella

ha

– – Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

ha

– – – di cui piselli, fave e favette, lupini dolci

ha

– – Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

ha

– – Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

ha

– – Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

ha

– – Colture industriali:

 

– – – tabacco

ha

– – – luppolo

ha

– – – cotone

ha

– – – colza e ravizzone

ha

– – – girasole

ha

– – – soia

ha

– – – semi di lino

ha

– – – altri semi oleosi

ha

– – – lino

ha

– – – canapa

ha

– – – altre colture tessili

ha

– – – piante aromatiche, medicinali e spezie

ha

– – – altre colture industriali, non menzionate altrove

ha

– – Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui:

 

– – – coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

ha

– – – – coltivazione di pieno campo

ha

– – – – coltivazione in orti stabili

ha

– – – coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

ha

– – Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

 

– – – coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

ha

– – – coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

ha

– – Piante raccolte verdi

 

– – – Erbai temporanei

ha

– – – Altre piante raccolte verdi

 

– – – – Mais verde

ha

– – – – Leguminose

ha

– – – – Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove

ha

– – Sementi e piantine per seminativi

ha

– – Altre coltivazioni per seminativi

ha

– – Terreni a riposo senza aiuti finanziari

ha

– – Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente

ha

– Orti familiari

ha

– Prati permanenti

ha

– – Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha

– – Pascoli magri

ha

– – Prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

ha

– Colture permanenti

 

– – Frutteti e piantagioni di bacche

ha

– – – frutta fresca, di cui:

ha

– – – – frutta di origine temperata

ha

– – – – frutta di origine subtropicale

ha

– – – bacche

ha

– – – frutta in guscio

ha

– – Agrumeti

ha

– – Oliveti

ha

– – – per la produzione di olive da tavola

ha

– – – per la produzione di olive da olio

ha

– – Vigneti per la produzione di:

ha

– – – vini di qualità

ha

– – – altri vini

ha

– – – uve da tavola

ha

– – – uva passa

ha

– – Vivai

ha

– – Altre coltivazioni permanenti

ha

– – – di cui alberi di Natale (1)

ha

– – Coltivazioni permanenti in serra

ha

– Altre superfici

 

– – Superfici agricole non utilizzate

ha

– – Superficie boscata

ha

– – – di cui bosco ceduo a rotazione rapida

ha

– – Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)

ha

– Funghi, superfici irrigate, piante energetiche e colture geneticamente modificate

 

– – Funghi

ha

– – Superficie irrigata

 

– – – Superficie irrigabile totale

ha

– – – Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti

ha

– – Piante energetiche (per la produzione di biocarburanti e altre fonti energetiche rinnovabili)

ha

– – – di cui superfici messe a riposo

ha

– – Colture geneticamente modificate

ha

III.   Patrimonio zootecnico

– Equini

Capi

– Bovini

 

– – Bovini di età inferiore a un anno, maschi e femmine

Capi

– – Bovini maschi, da un anno a meno di due anni

Capi

– – Bovini femmina, da un anno a meno di due anni

Capi

– – Bovini maschi di due anni e più

Capi

– – Giovenche di due anni e più

Capi

– – Vacche da latte

Capi

– – Altre vacche

Capi

– Ovini e caprini

 

– – Ovini (di tutte le età)

Capi

– – – Femmine da riproduzione

Capi

– – – Altri ovini

Capi

– – Caprini (di tutte le età)

Capi

– – – Femmine da riproduzione

Capi

– – – Altri caprini

Capi

– Suini

 

– – Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

Capi

– – Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

Capi

– – Altri suini

Capi

– Pollame

 

– – Polli da carne

Capi

– – Galline ovaiole

Capi

– – Altro pollame

Capi

– – – Tacchini (1)

Capi

– – – Anatre (1)

Capi

– – – Oche (1)

Capi

– – – Struzzi (1)

Capi

– – – Altro pollame, non menzionato altrove (1)

Capi

– Coniglie fattrici

Capi

– Api

Alveari

– Altri animali, non menzionati altrove

Sì/no

IV.   Macchine e impianti

IV. i)   Macchine

– di proprietà esclusiva dell'azienda

 

– – Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi

Numero

– – Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

Numero

– – Mietitrebbiatrici

Numero

– – Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

Numero

– Macchine utilizzate da più aziende

 

– – Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi

Sì/no

– – Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

Sì/no

– – Mietitrebbiatrici

Sì/no

– – Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

Sì/no

IV. ii)   Impianti

– Impianti utilizzati per la produzione di energia rinnovabile, suddivisi per fonte di energia:

 

– – eolica

Sì/no

– – biomassa

Sì/no

– – – di cui biogas

Sì/no

– – solare

Sì/no

– – idroenergia

Sì/no

– – altri tipi di fonti di energia rinnovabile

Sì/no

V.   Manodopera

V. i)   Lavoro agricolo nell'azienda

– Conduttore

 

– – Sesso

M/F

– – Età

Fasce d'età (2)

– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 1 (3)

– Capo azienda

 

– – Sesso

M/F

– – Età

Fasce d'età

– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 2 (4)

– Formazione del capo azienda

 

– – Formazione agraria del capo azienda

Tipologie di formazione (5)

– – Formazione professionale seguita dal capo azienda nel corso degli ultimi 12 mesi (6)

Sì/no

– Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda — maschi

 

– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 2

– Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda — femmine

 

– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 2

– Manodopera non familiare occupata in forma continuativa — maschi

 

– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 2

– Manodopera non familiare occupata in forma continuativa — femmine

 

– – Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Fascia percentuale ULA 2

– Manodopera non familiare occupata in forma saltuaria — maschi e femmine

Giornate di lavoro a tempo pieno

– Numero totale di giornate di lavoro agricolo equivalenti a giornate a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese alle voci precedenti, prestate nell'azienda da persone non direttamente dipendenti dall'azienda (ad esempio dipendenti di imprese di lavori per conto terzi)

Giornate di lavoro a tempo pieno

V. ii)   Altre attività remunerative (lavori non agricoli nell'azienda e lavoro all'esterno dell'azienda)

– Altre attività remunerative del conduttore che è al tempo stesso il capo azienda

 

– – A titolo di attività principale

Sì/no

– – A titolo di attività secondaria

Sì/no

– – Se sono svolte altre attività remunerative

 

– – – Attività direttamente connesse all'azienda

Sì/no

– – – Attività non direttamente connesse all'azienda

Sì/no

– Altre attività remunerative del coniuge del conduttore unico

 

– – A titolo di attività principale

Sì/no

– – A titolo di attività secondaria

Sì/no

– – Se sono svolte altre attività remunerative

 

– – – Attività direttamente connesse all'azienda

Sì/no

– – – Attività non direttamente connesse all'azienda

Sì/no

– Altre attività remunerative degli altri membri della famiglia del titolare unico:

 

– – A titolo di attività principale

Sì/no

– – A titolo di attività secondaria

Sì/no

– – Se sono svolte altre attività remunerative

 

– – – Attività direttamente connesse all'azienda

Sì/no

– – – Attività non direttamente connesse all'azienda

Sì/no

– Manodopera non familiare impiegata direttamente su base continuativa e che svolge altre attività remunerative nell'azienda che sono direttamente connesse all'azienda

 

– – A titolo di attività principale

Sì/no

– – A titolo di attività secondaria

Sì/no

VI.   

Altre attività remunerative dell'azienda (direttamente connesse all'azienda)

VI. i)   Elenco delle altre attività remunerative

– Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero

Sì/no

– Artigianato

Käsitöö

– Lavorazione di prodotti agricoli

Sì/no

– Produzione di energia rinnovabile

Sì/no

– Lavorazione del legno (ad esempio segatura)

Sì/no

– Acquacoltura

Sì/no

– Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell'azienda)

 

– – agricoli (per altre aziende)

Sì/no

– – non agricoli

Sì/no

– Silvicoltura

Sì/no

– Altro

Sì/no

VI. ii)   Importanza delle altre attività non agricole direttamente collegate all'azienda

– Percentuale della produzione finale dell'azienda

Fasce percentuali (7)

VII.   Sostegno allo sviluppo rurale

– L'azienda ha usufruito di una delle seguenti misure per lo sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni

Sì/no

– – Utilizzo di servizi di consulenza

Sì/no

– – Ammodernamento delle aziende agricole

Sì/no

– – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Sì/no

– – Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria

Sì/no

– – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Sì/no

– – Indennità Natura 2000 per terreni agricoli

Sì/no

– – Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (8)seotud toetused

Sì/no

– – Pagamenti agroambientali

Sì/no

– – – di cui nel quadro dell'agricoltura biologica

Sì/no

– – Pagamenti per il benessere degli animali

Sì/no

– – Diversificazione in attività non agricole

Sì/no

– – Incentivazione di attività turistiche

Sì/no

9)

Pagina 30, allegato IV, elenco «Categorie di precisione per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole», sottoelenco «Caratteristiche relative alle produzioni vegetali», nono trattino:

anziché:

«prati e pascoli, esclusi i pascoli magri»,

leggi:

«prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri».

10)

L'allegato V è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO V

Caratteristica

Unità/categorie

Metodi di lavorazione del terreno

Lavorazione convenzionale (aratro a versoio o aratro a disco)

ha

Lavorazione conservativa (ridotta lavorazione)

ha

Nessuna o minima lavorazione del terreno (semina diretta)

ha

Conservazione del suolo

Copertura invernale del suolo

Normale coltura invernale

ha

Coltura di copertura o coltura intercalare

ha

Residui colturali

ha

Nessuna copertura

ha

Rotazione colturale

Quota di seminativi fuori dal piano rotazione colturale programmata

Fascia percentuale S (9)

Elementi paesaggistici

Elementi lineari sottoposti a manutenzione negli ultimi tre anni, tra cui:

siepi

Sì/no

filari di alberi

Sì/no

muretti

Sì/no

Elementi lineari di nuova realizzazione negli ultimi tre anni, di cui:

siepi

Sì/no

filari di alberi

Sì/no

muretti

Sì/no

Pascoli

Pascolo nell'azienda agricola

Superficie pascolata nell'ultimo anno

ha

Durata del pascolo degli animali all'aperto

Mesi l'anno

Pascolo su terre comuni

Totale degli animali al pascolo su terre comuni

Capi

Durata del pascolo degli animali su terre comuni

Mesi l'anno

Ricoveri degli animali

Bovini

Stabulazione fissa con produzione di letame solido e colaticcio

Posti

Stabulazione fissa con produzione di liquame

Posti

Stabulazione libera con produzione di letame solido e colaticcio

Posti

Stabulazione libera — con liquame

Posti

Altro

Posti

Suini

su pavimentazione parzialmente fessurata

Posti

su pavimentazione totalmente fessurata

Posti

su lettiera di paglia (lettiera permanente — stabulazione libera)

Posti

Altro

Posti

Galline ovaiole

su lettiera di paglia (lettiera permanente — stabulazione libera)

Posti

In gabbia (di ogni tipo)

Posti

In gabbia con nastro trasportatore della pollina

Posti

Gabbia di batteria con fossa profonda

Posti

Gabbia di batteria di tipo sopraelevato

Posti

Altro

Posti

Applicazione degli effluenti zootecnici

Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il letame solido/stallatico:

Totale

Fascia percentuale SAU (10)

Con incorporazione immediata

Fascia percentuale SAU (10)

Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il liquame:

Totale

Fascia percentuale SAU (10)

con incorporazione immediata o iniezione

Fascia percentuale SAU (10)

Percentuale della produzione totale di letame esportata dall'azienda

Fascia percentuale (11)

Strutture di stoccaggio e trattamento del letame

Strutture di stoccaggio del:

letame solido

Sì/no

colaticcio

Sì/no

liquame

vasca

Sì/no

laguna

Sì/no

 

Le strutture di stoccaggio sono coperte?

letame solido

Sì/no

colaticcio

Sì/no

liquame

Sì/no

Irrigazione

Superficie irrigata:

Superficie media irrigata nel corso degli ultimi tre anni

ha

Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti:

Totale

ha

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) (esclusi granturco e riso)

ha

Granturco (granella e mais verde)

ha

Riso

ha

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

ha

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

ha

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

ha

Colza e ravizzone

ha

Girasole

ha

Colture tessili (lino, canapa, altre colture tessili)

ha

Ortaggi freschi, meloni e fragole — di pieno campo

ha

Erbai temporanei e prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha

Altri seminativi

ha

Frutteti e piantagioni di bacche

ha

Agrumeti

ha

Oliveti

ha

Vigneti

ha

Metodi di irrigazione utilizzati

Irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, per infiltrazione laterale)

Sì/no

Irrigazione per aspersione

Sì/no

Irrigazione a goccia

Sì/no

Acque utilizzate nell'azienda per l'irrigazione

Acque sotterranee all'interno dell'azienda

Sì/no

Acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali o artificiali)

Sì/no

Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda

Sì/no

Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell'acqua

Sì/no

Altre fonti

Sì/no


(1)  Da non indicare nel 2010.

(2)  Fasce d'età: (dalla fine della scuola dell'obbligo a 24 anni), (25-34), (35-44), (45-54), (55-64), (65 anni e oltre).

(3)  Fascia percentuale 1 di unità di lavoro annuale (ULA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(4)  Fascia percentuale 2 di unità di lavoro annuale (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(5)  Tipologie di formazione: (esclusivamente esperienza agraria pratica), (formazione agraria elementare), (formazione agraria completa).

(6)  Da non indicare nel 2013.

(7)  Fasce percentuali: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).»

(9)  Fascia percentuale seminativi (S): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).

(10)  Fascia percentuale di superficie agricola utilizzata (SAU): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).

(11)  Fascia percentuale: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).»