ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.301.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
17 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1095/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009, riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, nonché l’autorizzazione a un nuovo impiego di tale preparato per le anatre (titolare dell’autorizzazione BASF SE) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1458/2005 ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1097/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, ossidemeton-metile, procimidone, tiodicarb e vinclozolin in o su determinati prodotti ( 1 )

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1098/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

23

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/837/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 11/08 (ex N 908/06) al quale la Polonia intende dare esecuzione a favore dell’impresa BVG Medien Beteiligungs GmbH [notificata con il numero C(2008) 7813]  ( 1 )

26

 

 

2009/838/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 giugno 2009, relativa all’aiuto di Stato C 33/08 (ex N 732/07) che la Svezia intende attuare a favore di Volvo Aero Corporation nel settore della R&S [notificata con il numero C(2009) 4542]  ( 1 )

41

 

 

2009/839/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2009, recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto [notificata con il numero C(2009) 8702]

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1095/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

32,0

MK

38,6

TR

58,8

ZZ

43,1

0707 00 05

EG

171,8

JO

161,3

MA

69,5

TR

96,9

ZZ

124,9

0709 90 70

MA

67,9

TR

113,4

ZZ

90,7

0805 20 10

MA

79,8

ZA

117,3

ZZ

98,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

64,7

MA

58,8

TR

73,1

ZZ

62,2

0805 50 10

AR

55,7

TR

73,1

ZA

72,0

ZZ

66,9

0806 10 10

AR

196,3

BR

249,9

LB

279,3

TR

125,5

US

288,8

ZZ

228,0

0808 10 80

AU

171,8

CA

69,4

NZ

100,7

US

91,0

ZA

89,8

ZZ

104,5

0808 20 50

CN

62,9

TR

84,0

US

72,0

ZZ

73,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1096/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2009

riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, nonché l’autorizzazione a un nuovo impiego di tale preparato per le anatre (titolare dell’autorizzazione BASF SE) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1458/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 109.713) è stato autorizzato a titolo provvisorio conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1458/2005 della Commissione (3). Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’additivo in questione e, in conformità dell’articolo 7 di detto regolamento, di autorizzazione a un nuovo impiego per le anatre, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’impiego del preparato è stato autorizzato per dieci anni per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione (4).

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso, nel suo parere del 17 giugno 2009 (5), che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 109.713) non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che l’impiego di tale preparato è sicuro per i polli da ingrasso e per le anatre e può notevolmente migliorare l’aumento del peso corporeo e/o il rapporto mangime/peso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato, come descritto nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Come conseguenza della nuova autorizzazione a titolo del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre eliminare le disposizioni sul preparato in parola contenute nel regolamento (CE) n. 1458/2005.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1458/2005, è eliminata la riga riguardante l’enzima n. 62, endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 233 del 9.9.2005, pag. 3.

(4)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.

(5)  The EFSA Journal (2009) 1155, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a62

BASF SE

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 109.713) avente un’attività minima di:

 

in forma solida: 5 600 TXU (1)/g

 

in forma liquida: 5 600 TXU/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Metodo analitico (2)

Metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano di frumento) a pH = 3,5 e a 55 °C.

Polli da ingrasso

560 TXU

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo:

polli da ingrasso: 560-800 TXU,

anatre: 560-800 TXU.

3.

Da utilizzare in mangimi ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.

7.12.2019

Anatre

560 TXU


(1)  1 TXU è il quantitativo di enzima che libera 5 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da arabinoxilano di frumento, al minuto, con pH 3,5 e a 55 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1097/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2009

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, ossidemeton-metile, procimidone, tiodicarb e vinclozolin in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) di dimetoato, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, ossidemeton-metile, procimidone, tiodicarb e vinclozolin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

I nuovi dati disponibili in materia tossicologica, sull'esposizione dei consumatori o sui probabili residui di antiparassitari indicano che i LMR possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori.

(3)

Nel suo parere del 20 ottobre 2008 (2) relativo a dimetoato e ometoato, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso in particolare che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per cavoli cappucci, lattughe, cavolfiori, ciliegie, frumento, piselli con baccello e cavoletti di Bruxelles. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(4)

Nel suo parere del 15 settembre 2008 (3) relativo a etefon, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che sia superata la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per ananas, ribes, uve e peperoni. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(5)

Nel suo parere del 15 settembre 2008 (4) relativo a fenamifos, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per banane, carote, peperoni, cetrioli, meloni, cavoli cappucci e barbabietole da zucchero. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(6)

Nel suo parere del 15 settembre 2008 (5) relativo a fenarimol, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che venga superata la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per banane, pomodori e peperoni. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(7)

Nel suo parere del 15 settembre 2008 (6) relativo a metamidofos, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che sia superata la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per albicocche, fagioli con baccello e barbabietole da zucchero. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(8)

Nel suo parere del 26 settembre 2008 (7) relativo a metomil e tiodicarb, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per uve, cavoli cappucci, lattughe, cavolfiori, patate, pomodori, melanzane, cetrioli, pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, pesche, prugne, peperoni, mele, pere, cotogne, banane, manghi, ananas, carote, sedani rapa, ravanelli, rutabaga, meloni e cocomeri, zucche, mais dolce, broccoli, cavoli ricci, cavoli rapa, scarola, porri e barbabietole da zucchero. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(9)

Nel suo parere del 16 settembre 2008 (8) relativo a ossidemeton-metile, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, orzo, avena e barbabietole da zucchero. L'Autorità è giunta inoltre alla conclusione che è tecnicamente possibile ridurre il limite di determinazione (LOD) analitica più basso e che in tal modo si migliorerebbe il controllo. Per questo motivo è opportuno abbassare gli attuali LMR per cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, orzo, avena, barbabietole da zucchero, nonché i LOD per tutte le altre colture.

(10)

Nel suo parere del 21 gennaio 2009 (9) relativo a procimidone, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per albicocche, uve, fragole, lamponi, kiwi, lattughe e dolcetta, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, pesche, prugne, pere, meloni e cocomeri, zucche, scarola, rucola, cicoria, fagioli con baccello, semi di girasole, semi di colza, semi di soia e prodotti di origine animale. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(11)

Nel suo parere del 16 settembre 2008 (10) relativo a vinclozolin, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che vengano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per mele, pere, uve da tavola, scarola, melanzane, cavoli cinesi, prugne, albicocche, lattughe, ribes, cicoria, fragole, fagioli, luppolo, semi di colza, carote, scalogni, cipolline, zucche, gombo, crescione, rucola e altre insalate, meloni e cocomeri. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(12)

È opportuno fissare nuovi LMR tenendo conto del parere dell'Autorità. Questi nuovi LMR raccomandati dall'Autorità sono basati su pratiche agricole autorizzate esistenti, che comportano un livello di residui più basso o, in caso non esistano residui, su un livello pari al LOD. Per quanto riguarda l'etefon su ananas, il presente regolamento fissa un LMR che non è stato raccomandato dall'Autorità, ma è stato definito sicuro nel parere motivato dell'Autorità.

(13)

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in considerazione.

(14)

È opportuno prevedere, prima che siano applicati i LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica dei LMR.

(15)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 va pertanto modificato di conseguenza.

(16)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento stabilisce disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità alle norme prima della modifica dei LMR e per i quali i pareri dell'EFSA confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.

(17)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non sono state contestate dal Parlamento europeo o dal Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima del 7 giugno 2010:

a)

dimetoato: succo di ciliegie, frumento immagazzinato, piselli con baccello congelati;

b)

etefon: conserve di ananas , succo di ananas, conserve di peperoni;

c)

fenarimol: succo di pomodori, conserve di pomodori, conserve di peperoni;

d)

metamidofos: succo di albicocche, conserve di albicocche e fagioli con baccello congelati;

e)

metomil/tiodicarb: uvetta e conserve di pesche;

f)

ossidemeton-metile: semi oleosi, cereali, latte in polvere, tè, vino, succhi, frutta e verdura conservata, congelata ed essiccata, noci;

g)

procimidone: semi oleosi, conserve di pesche, pomodori, succo d'arancia e uvetta;

h)

vinclozolin: succo di lamponi, succo di mele, gelatina di cotogne, succo di pere, conserve di albicocche, succo di albicocche.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 7 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 172.

(3)  Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 159.

(4)  Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 160.

(5)  Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 161.

(6)  Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 162.

(7)  Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 173.

(8)  Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 227.

(9)  Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 163.

(10)  Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 166.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:

Il testo relativo a dimetoato, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, ossidemeton-metile, procimidone, tiodicarb e vinclozolin è sostituito dal testo seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato)

Etefon

Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa in fenamifos)

Fenarimol

Metamidofos

Metomil e tiodicarb (somma di metolil e tiodicarb, espressa in metomil)

Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metilsolfone espressa in ossidemeton-metile)

Procimidone (4)

Vinclozolin (somma di vinclozolin e di tutti i relativi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloroanilina, espressa in vinclozolin) (4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

0,02  (2)

 

0110000

(i)

Agrumi

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

0,05 (2)

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Limoni (Limone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini e altri ibridi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

0,05 (2)

0,1

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

0,05 (2)

0120010

Mandorle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pomacee

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,3

0,01 (2)

 

 

 

 

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

0,5

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0130020

Pere (Nashi)

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0130030

Cotogne

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02  (2)

 

 

1

0130040

Nespole

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Nespole del Giappone

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Altro

 

0,05 (2)

 

 

 

0,2

 

 

0,05  (2)

0140000

(iv)

Drupacee

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0140010

Albicocche

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,5

0,01  (2)

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

0,2 (+)

3

 

1

0,01 (2)

0,1

 

 

0,5

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,5

0,05

0,02  (2)

 

 

0,05 (2)

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0140990

Altri

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

0,05 (2)

0150000

(v)

Bacche e piccola frutta

0,02 (2)

 

0,02 (2)

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0151000

(a)

Uve da tavola e da vino

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0151010

Uve da tavola

 

0,05  (2)

 

0,3

 

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0151020

Uve da vino

 

(+)

 

0,3

 

0,5

 

 

5

0152000

(b)

Fragole

 

0,05 (2)

 

0,3

 

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0153000

(c)

Frutti di piante arbustive

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

5

0153020

More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

5

0153030

Lamponi (Uva giapponese)

 

 

 

0,1

 

 

 

 

5

0153990

Altri

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,05  (2)

0154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0154010

Mirtilli (Mirtilli neri, mirtilli rossi)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

0,05  (2)

 

1

 

 

 

 

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

0,05 (2)

 

1

 

 

 

 

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

More di gelso (Bacche di corbezzolo)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azzeruolo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Altri

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Frutta varia

 

 

 

 

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0161000

(a)

Buccia commestibile

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

0161010

Datteri

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Fichi

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Olive da tavola

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat (Kumquat marumi, kumquat, nagami)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Cachi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d’acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile (grumichama), ciliegia del Surinam)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Altri

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0162020

Litci (Pulasan, rambutan)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0162030

Passiflore

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Cainito

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde sapote canistel (zapote giallo) e mammey zapote)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0163010

Avocadi

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

0,05 (2)

0,05

0,2

 

 

 

 

 

0163030

Manghi

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0163040

Papaie

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0163050

Melagrane

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0163060

Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

 

0,5 (+)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0163090

Frutti dell’albero del pane (Jack)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Annona (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Altri

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

 

 

0210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

 

0,05 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,05  (2)

0211000

(a)

Patate

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, Jicama del Messico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)

 (3)

0212990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Bietole rosse

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Carote

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Sedani-rapa

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Rafano

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambur

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaca

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanelli, ravanello giapponese e varietà simili)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Salsefrica [Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica)]

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Rutabaga

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Rape

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Altri

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0220010

Agli

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,2

1

0220020

Cipolle (Cipolle argentate)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,2

1

0220030

Scalogni

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,2

0,05  (2)

0220040

Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)

2

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05  (2)

0220990

Altri

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0230000

(iii)

Ortaggi a frutto

0,02 (2)

 

 

 

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0231000

(a)

Solanacee

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

0,05  (2)

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia)

 

1

0,05

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

0,05 (2)

0,05

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0231030

Melanzane (Pepini)

 

0,05 (2)

0,05

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0231040

Okra, gombo

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

2

 

0231990

Altri

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

0,05 (2)

 

0,2

 

 

 

0,02  (2)

1

0232010

Cetrioli

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0232030

Zucchine [Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)]

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

0232990

Altri

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

0,05 (2)

 

0,05

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

0,02 (+)

 

 

 

 

 

 

0233020

Zucche (Zucca invernale)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

0233990

Altri

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Mais dolce

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0239000

(e)

Altri ortaggi a frutto

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0240000

(iv)

Cavoli

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02  (2)

0,05  (2)

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0,02 (2)

 

0,02

0,02  (2)

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli [Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0,05

 

 

0,05

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

0,02  (2)

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0242990

Altri

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0243000

(c)

Cavoli a foglia

 

 

0,02 (2)

 

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), cavolo cinese (pe-tsai), cavolo riccio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci [Cavolo nero (a foglie increspate)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Cavoli rapa

 

 

0,02 (2)

 

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

 

 

 

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

Dolcetta (gallinella carenata)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

 

0251020

Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,05

 

0,02  (2)

 

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

 

0251040

Crescione

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

 

0251050

Barbarea

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rucola (Rucola selvatica)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

 

0251070

Senape nera

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp [Brassica rapa var. nipponica (mizuna)]

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

5

 

0251990

Altri

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

 

0252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0252010

Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, cime di rapa)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0252990

Altri

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0253000

(c)

Foglie di vite

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Crescione acquatico

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0255000

(e)

Cicoria Witloof

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,05  (2)

0256000

(f)

Erbe fresche

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0256010

Cerfoglio

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0256020

Erba cipollina

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella,e altre apiacee)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0256040

Prezzemolo

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0256050

Salvia (Santoreggiamontana, erba di S. Giuliano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmarino

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Foglie di alloro (lauro)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Dragoncello (Issopo)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Altri

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (freschi)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

 

 

 

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo di Yardlong)

 

 

 

 

0,01  (2)

 

 

1

0,05  (2)

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, cowpea)

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

0,02  (2)

0,5

0260030

Piselli (con baccello) [Pisello mangiatutto (pisello dolce)]

 

 

 

 

0,5

 

 

1

0,05  (2)

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

0,3

0,05  (2)

0260050

Lenticchie

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0260990

Altri

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0270000

(vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0270010

Asparagi

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270020

Cardi

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270030

Sedani

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270040

Finocchi

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270050

Carciofi

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0270060

Porri

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270080

Germogli di bambù

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Cuori di palma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Altri

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0280000

(viii)

Funghi

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0280010

Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Alghe marine

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

 

 

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, fagiolini, [jack bean] canavalia ensiformis, fagioli di Lima, favini, [cowpea] fagiolo dall’occhio)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,5

0300020

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)

 

 

 

 

 

 

 

0,2  (2)

0,05  (2)

0300040

Lupini

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0300990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

0,01  (2)

 

0,05  (2)

0401000

(i)

Semi oleaginosi

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401020

Semi di arachide

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,1

 

0,02  (2)

 

0401030

Semi di papavero

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401040

Semi di sesamo

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401050

Semi di girasole

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,2

 

0401060

Semi di colza (colza, ravizzone)

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,05

 

0401070

Semi di soia

 

0,1 (2)

 

 

0,2

0,1

 

0,05

 

0401080

Semi di senape

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401090

Semi di cotone

 

2

 

 

0,2

0,1

 

0,02  (2)

 

0401100

Semi di zucca

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401110

Semi di cartamo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Semi di borragine

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Semi di camelina

 

 

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Semi di canapa

 

 

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401150

Semi di ricino

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Altri

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0402000

(ii)

Frutti oleaginosi

 

0,05 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0402010

Olive da olio

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Frutti di palma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Capoc

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Altri

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

5.

CEREALI

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0500010

Orzo

0,02 (2)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0500020

Grano saraceno

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500030

Mais

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500040

Miglio (Panico, tef)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500050

Avena

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500060

Riso

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500070

Segale

0,05

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0500080

Sorgo

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

0,05

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0500990

Altri

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,1 (2)

0,02  (2)

0,1  (2)

0,1 (2)

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0620000

(ii)

Chicchi di caffè

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Fiori

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Fiori di camomilla

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Fiori di ibisco

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Petali di rosa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Fiori di gelsomino

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Tiglio

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Foglie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Foglie di fragola

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Foglie di rooibos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Radici

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Radici di valeriana

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Radici di ginseng

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Carruba

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

5

0,02 (2)

10

0,02  (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0800000

8.

SPEZIE

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Semi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anice verde

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Grano nero

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semi di coriandolo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semi di cumino

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semi di aneto

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Semi di finocchio

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Semi di fieno greco

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Noci moscate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Frutta e bacche

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Pimenti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Carvi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Cardamomo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Bacche di ginepro

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Baccelli di vaniglia

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Corteccia

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cannella (Cassia)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Radici o rizomi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Liquirizia

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Zenzero

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Curcuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Barbaforte o cren

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Germogli

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Chiodi di garofano

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Capperi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Stigma del fiore

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Zafferano

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Arillo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Macis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Barbabietola da zucchero

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Canna da zucchero

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Radici di cicoria

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

0,02

 

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

0,05 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

1011000

(a)

Suini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Grasso privo di carne magra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Reni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Reni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Reni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

Caprini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Reni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Carne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Grasso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Fegato

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Reni

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Frattaglie commestibili

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

1016010

Carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Reni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Altri animali domestici (Conigli, canguri)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Carne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Grasso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Fegato

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Reni

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Frattaglie commestibili

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

0,05 (2)

0,005 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

1020010

Bovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

0,05 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

1030010

Galli e galline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Oche

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Quaglie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Miele (Pappa reale, polline)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)

1050000

(v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)

1060000

(vi)

Gasteropodi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)


(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(2)  Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(3)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(4)  = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Vinclozolin — codice 1000000: vinclozolin, iprodione, procimidone, somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in 3,5 dicloroanilina,

Procimidone — codice 1000000: vinclozolin, iprodione, procimidone, somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in 3,5 dicloroanilina,

(+): Etefon — codice 0151020: il livello massimo di residui è stato stabilito temporaneamente in attesa della valutazione dell'EFSA,

(+): Etefon — codice 0163080: il livello massimo di residui è stato stabilito temporaneamente in attesa della valutazione dell'EFSA,

(+): Fenamifos — codice 0233010: il livello massimo di residui è stato stabilito temporaneamente in attesa della conclusione del riesame di cui all'articolo 12, paragrafo 2,

(+): Dimetoato — codice 0140020: il livello massimo di residui è stato stabilito temporaneamente in attesa della conclusione del riesame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»


17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito delle concessioni tariffarie previste nella decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (2), la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente d’importazione annuo a dazio zero di 2 300 tonnellate per i formaggi originari della Turchia di cui ai codici NC 0406 90 29, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88.

(2)

Le modalità d’applicazione per la gestione di tale contingente tariffario d’importazione, di seguito il «contingente», sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3).

(3)

La gestione dei contingenti tariffari secondo il metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande, di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, si è dimostrato positivo in altri settori agricoli. A fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che d’ora innanzi questo metodo sia applicato per il contingente oggetto del presente regolamento. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(4)

Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all’altro, è necessario che l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applichi nel periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

1)

all’articolo 5, la lettera d) è soppressa;

2)

all’articolo 19, la lettera c) è soppressa;

3)

l’articolo 19 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 19 bis

1.   Gli articoli 308 bis e 308 ter e l’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti indicati nell’allegato VII bis di cui:

a)

al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (5);

b)

al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (6);

c)

all’allegato IV, elenco 4, dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana (7);

d)

al protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (8).

2.   Le importazioni nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 non sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.

2 bis.   Per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera d), l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica nel periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

4.   L’applicazione dell’aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell’origine in conformità:

a)

dell’allegato III dell’accordo con la Repubblica del Cile;

b)

del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele;

c)

del protocollo n. 1 dell’accordo con il Sudafrica (9);

d)

del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

4)

l’allegato I.D è soppresso;

5)

all’allegato VII bis è aggiunto un punto 4, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai periodi contingentali d’importazione aperti a partire dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

(3)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(6)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

(7)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

(8)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

(9)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298.»;


ALLEGATO

«4.   Contingenti tariffari nel quadro del protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Paese di origine

Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

(in tonnellate)

Aliquota del dazio applicabile

(in EUR per 100 kg di peso netto)

09.0243

0406 90 29

Formaggio kashkaval

Turchia

2 300

0

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Tulum peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg


(1)  Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente il codice NC e la designazione corrispondente.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2008

relativa all’aiuto di Stato C 11/08 (ex N 908/06) al quale la Polonia intende dare esecuzione a favore dell’impresa BVG Medien Beteiligungs GmbH

[notificata con il numero C(2008) 7813]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/837/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),

considerando quando segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con messaggio di posta elettronica del 27 dicembre 2006, registrato il giorno stesso dalla Commissione (2), ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (3) (la «DMS»), la Polonia ha notificato alla Commissione l’intenzione di erogare un aiuto a finalità regionale per un grande progetto d’investimento a favore dell’impresa BVG Medien Beteiligungs GmbH.

(2)

Con lettere del 2 marzo 2007 (D/50921), 15 giugno 2007 (D/52553) e 21 dicembre 2007 (D/55146), la Commissione ha chiesto maggiori informazioni. Le autorità polacche hanno risposto con lettere del 13 aprile 2007 (A/33156), 23 ottobre 2007 (A/38722) e 23 gennaio 2008 (A/1392).

(3)

Con lettera dell’11 marzo 2008 la Commissione ha informato la Polonia della sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura di aiuto.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento (la «decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(5)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni dagli interessati. Le autorità polacche hanno risposto con lettere del 9 maggio 2008 (A/8753) e 13 maggio 2008 (A/8829), entrambe registrate dalla Commissione il 13 maggio 2008.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

2.1.   Obiettivo

(6)

Scopo dell’aiuto è sostenere la costruzione di un nuovo stabilimento destinato alla stampa in rotocalco, promuovendo così lo sviluppo regionale e l’occupazione nella regione della Bassa Slesia, nella parte sud-ovest della Polonia, una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, con un massimale dell’aiuto regionale del 50 % in equivalente sovvenzione netto (ESN), secondo la carta degli aiuti a finalità regionale della Polonia in vigore dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2006 (5).

2.2.   Beneficiario

(7)

Le autorità polacche hanno dichiarato che il progetto di investimento sarebbe stato realizzato e gestito da BDN Sp. z. o.o. Sp. k., una società in accomandita («la società»).

(8)

La società è costituita dal socio accomandatario, BDN Sp. z o.o. («BDN»), una società a responsabilità limitata con sede in Polonia, e dal socio accomandante, BVG Medien Beteiligungs GmbH («BVG»), una società a responsabilità limitata con sede in Germania.

(9)

Le autorità polacche hanno inoltre indicato che, ai sensi del codice commerciale, una società in accomandita non ha personalità giuridica. L’imposta sul reddito delle società applicata all’attività economica della società in accomandita è stata quindi versata dai soci. Poiché l’aiuto è stato concesso sotto forma di esenzione d’imposta, i beneficiari effettivi sono i soci, cioè BDN e BVG.

(10)

Secondo le autorità polacche, gli utili (e quindi eventuali riduzioni delle imposte su tali utili) sono ripartiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione alla società, cioè oltre il 99 % per BVG e meno dell’1 % per BDN.

(11)

Inoltre, poiché BDN è interamente controllata da BVG, la Commissione condivide il parere delle autorità polacche secondo cui il beneficiario dell’aiuto è BVG. Tuttavia, tenuto conto dell’importo totale dell’aiuto (cioè la parte spettante a BVG e la parte spettante a BDN), la Commissione ritiene che il gruppo BVG sia il beneficiario finale dell’aiuto.

(12)

Nel calcolare la quota di mercato del beneficiario (6), la Commissione ha anche preso in considerazione il fatto che BVG è una grande impresa interamente controllata da BVG Medien KG, una società in accomandita in mano a investitori privati. Per essere più precisi, il […] (7)% delle azioni è di proprietà di Heinz H. Bauer e della sua famiglia. Il signor Bauer detiene anche il 96 % delle azioni di un’altra società di capitali, Heinrich Bauer Verlag, una casa editrice con diverse controllate nel mondo.

2.3.   Progetto di investimento

2.3.1.   Prodotti e tecnologia

(13)

La società sta costruendo un nuovo stabilimento destinato alla stampa in rotocalco a Nowogrodziec, nella zona economica speciale di Kamienna Góra.

(14)

Con la tecnologia in rotocalco l’inchiostro viene trasferito su una superficie (per esempio la carta) da un cilindro di stampa in acciaio, preparato mediante incisione elettromeccanica o laser.

(15)

La nuova tipografia sarà dotata di […] linee di stampa in rotocalco adibite alle tre fasi principali della produzione. La produzione inizia con la preparazione delle forme di stampa (cilindri) sulla base dei dati digitali forniti dal cliente. L’operazione successiva consiste nella stampa in rotocalco: la carta viene stampata in quattro colori di base, tagliata, piegata e cucita in modo da ottenere il prodotto finito. Nell’ultima fase il prodotto finito viene imballato e spedito a destinazione.

(16)

Il nuovo stabilimento sarà essenzialmente adibito alla stampa di riviste, cataloghi commerciali e inserti (materiale pubblicitario inserito nelle riviste e nei quotidiani).

2.3.2.   Attuazione del progetto

(17)

Il progetto di investimento ha avuto inizio nel 2004 e consiste nella costruzione di […] linee di produzione. Sono già state costruite […] linee rotocalcografiche insieme con i rispettivi impianti ausiliari. È stato inoltre emesso un ordine per un’altra linea […], che dovrebbe essere messa in servizio nel […] trimestre del 2008. È prevista la successiva installazione di una linea […]. Secondo le stime fornite dalle autorità polacche, l’intero progetto sarà completato nel 2009.

(18)

La tipografia ha cominciato la produzione nel luglio 2006. La piena capacità di tutte le […] linee, pari a 152 000 tonnellate annue, dovrebbe essere raggiunta nel 2010.

2.4.   Spese ammissibili

(19)

I costi dell’investimento ammissibili sono calcolati sulla base dei costi dell’investimento iniziale. La spesa ammissibile ammonta a 857,998 milioni di PLN (circa 184,6 milioni di EUR (8) al valore nominale, ovvero 734,031 milioni di PLN (circa 157,95 milioni di EUR) al valore attuale. La tabella 1 presenta una ripartizione della spesa ammissibile associata al progetto di investimento (espressa in valore nominale).

Tabella 1

Ripartizione dei costi del progetto relativi all’investimento iniziale

(milioni di PLN, valore nominale)

Terreni

[…]

Edifici, locali, ingegneria civile

[…]

Macchinari, impianti e attrezzature

[…]

Costi totali ammissibili

858,000

2.5.   Finanziamento del progetto

(20)

Le autorità polacche hanno confermato che il contributo proprio del beneficiario, esente da finanziamenti pubblici, superava il 25 % dei costi ammissibili.

2.6.   Base giuridica

(21)

È stata indicata la seguente base giuridica:

Legge sulle zone economiche speciali del 20 ottobre 1994,

Decreto ministeriale del 14 settembre 2004 relativo alla zona economica speciale di Kamienna Góra.

2.7.   Misura di aiuto

2.7.1.   Forma e importo dell’aiuto

(22)

L’aiuto è stato concesso nel quadro del regime autorizzato PL 39/2004 (9) e consiste nell’esenzione totale dal pagamento dell’imposta sul reddito delle società (attualmente pari al 19 % in Polonia) fino al termine del periodo per il quale è stata istituita la zona economica speciale (cioè il 1o dicembre 2017), ovvero sino alla concorrenza del massimale dell’aiuto regionale applicabile.

(23)

Anche se l’importo effettivo dello sgravio fiscale dipende dal reddito lordo del beneficiario e può risultare inferiore al massimo consentito, il limite applicabile al beneficiario va preso in considerazione nel calcolo dell’intensità dell’aiuto.

(24)

Tale limite corrisponde all’importo risultante dal massimale dell’aiuto regionale corretto e ammonta a 220,057 milioni di PLN (47,35 milioni di EUR) al valore attuale. Le autorità polacche hanno confermato che, nel caso in cui i costi ammissibili fossero inferiori al previsto, il limite sarà ridotto proporzionalmente.

(25)

Al fine di beneficiare dell’esenzione fiscale, il beneficiario ha dovuto richiedere una licenza per operare nella zona economica speciale. La licenza è stata concessa il 21 giugno 2004, data che, secondo le autorità polacche, può essere considerata come la data di concessione dell’aiuto.

(26)

L’aiuto è stato notificato nel 2006, quando, a seguito delle varie fasi dell’investimento e del conseguente aumento dei costi ammissibili, alle autorità polacche è risultato chiaro che la misura comportava una notifica individuale a norma del paragrafo 24 della DMS.

(27)

Le autorità polacche hanno spiegato che il regime di aiuti in questione (PL 39/2004) richiede soltanto una spesa di investimento minima e prevede il diritto all’esenzione d’imposta fino al massimale dell’aiuto regionale applicabile. Alla data di concessione della licenza, e quindi dell’aiuto, né l’importo esatto dei costi ammissibili né l’ammontare dell’aiuto erano noti alle autorità.

(28)

Alla luce di quanto precede, e in conformità della clausola sospensiva, le autorità polacche si sono impegnate a limitare l’importo dell’aiuto attualmente a disposizione del beneficiario al massimo consentito senza notifica individuale ai sensi del paragrafo 24 della DMS (cioè 37,5 milioni di EUR in valore attuale). Al di sopra di tale importo non saranno erogati aiuti fino all’approvazione da parte della Commissione.

(29)

L’autorità responsabile della concessione degli aiuti è il ministero dell’Economia.

2.7.2.   Cumulo

(30)

L’esenzione fiscale concessa nel quadro del regime PL 39/2004 è cumulabile con aiuti provenienti da altre fonti a copertura dei medesimi costi ammissibili. La Polonia ha tuttavia confermato che in questo caso l’importo totale dell’aiuto regionale non supererà l’importo risultante dal massimale dell’aiuto regionale corretto.

2.8.   Mantenimento dell’attività assistita

(31)

Le autorità polacche hanno confermato che il beneficiario è tenuto a mantenere l’investimento per un periodo di cinque anni dopo la conclusione del progetto.

2.9.   Effetto incentivante

(32)

Per quanto riguarda l’effetto incentivante dell’aiuto, è stato confermato che il beneficiario ha richiesto e ottenuto la licenza che gli conferiva il diritto all’aiuto prima di iniziare i lavori previsti dal progetto. Come già indicato, la licenza conferisce al beneficiario il diritto ad aiuti sotto forma di esenzione fiscale sino alla concorrenza del massimale dell’aiuto regionale applicabile calcolato sulla base dei costi totali ammissibili del progetto.

2.10.   Contributo allo sviluppo regionale

(33)

La Bassa Slesia è una regione con gravi problemi socioeconomici, nella quale il PIL pro capite raggiungeva soltanto il 51,7 % della media dell’UE-27 nel 2004 (10) e il tasso di disoccupazione era pari al 24,9 %, equivalente al 268 % della media UE-27 e al 131 % della media polacca.

(34)

Si prevede che l’investimento nelle […] linee di produzione creerà circa 500 posti di lavoro diretti e ulteriori posti di lavoro tra i fornitori di carta e inchiostro da stampa e altri fornitori di servizi di assistenza. L’impiego di tecnologie all’avanguardia (incisione laser delle forme di stampa e fabbricazione assistita da computer) creerà inoltre una domanda di personale con un livello di istruzione superiore e garantirà il trasferimento di know-how.

2.11.   Obblighi generali

(35)

Le autorità polacche si sono impegnate a presentare alla Commissione:

su base quinquennale, a decorrere dalla data di approvazione dell’aiuto da parte della Commissione, una relazione intermedia (comprendente informazioni sugli importi dell’aiuto versati, sull’esecuzione del contratto di aiuto e su eventuali altri progetti di investimento avviati presso il medesimo stabilimento/impianto),

entro sei mesi dal pagamento dell’ultima quota dell’aiuto, secondo il calendario notificato, una relazione finale dettagliata.

3.   MOTIVI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

3.1.   Dubbi concernenti la definizione del mercato geografico rilevante

(36)

Ai fini dell’esame del mercato da effettuare in conformità del paragrafo 24 della DMS, la Polonia ritiene che il mercato geografico sia l’intero SEE, in quanto lo stabilimento di Nowogrodziec e altre tipografie situate in Polonia riforniscono già mercati distanti come quello del Regno Unito (lo stabilimento sovvenzionato stampa già la rivista britannica «Take a Break») (11). Ciò dimostrerebbe che i costi di trasporto e logistici nel SEE non costituiscono un ostacolo concreto per la rotocalcografia.

(37)

Le autorità polacche hanno inoltre precisato che soltanto il [0-10] % delle vendite dello stabilimento sovvenzionato rifornirà il mercato polacco, mentre il restante [90-100] % andrà ad altri paesi del SEE. Nel 2007 la ripartizione in termini di valore delle ordinazioni di stampa estere evase dal beneficiario è stata la seguente: Germania [75-85] %; Regno Unito [10-15] %; Austria meno del [0-3] %. Erano inoltre in corso trattative con imprese situate in Francia, Danimarca e Svezia.

(38)

Le autorità polacche hanno inoltre menzionato la tendenza generale alla rapida globalizzazione del mercato della stampa, con l’espansione delle attività tipografiche nei paesi terzi e l’ordinazione di servizi di stampa da parte di editori situati in paesi distanti.

(39)

In questa fase della valutazione la Commissione dubitava che i costi di trasporto e logistici potessero realmente essere esclusi come ostacolo concreto alla fornitura di servizi di stampa in rotocalco anche su mercati del SEE più distanti. Le ricerche effettuate su Internet indicano infatti che «Take a Break» è pubblicata da H. Bauer Publishing Ltd, una controllata britannica del gruppo Bauer Verlag. Il trattamento della pubblicazione e della stampa di riviste all’interno del medesimo gruppo può offrire vantaggi, in termini di integrazione, definizione delle priorità e flessibilità del processo generale, in grado di compensare le difficoltà logistiche e di trasporto.

(40)

Inoltre, il numero di mercati esteri attualmente serviti dallo stabilimento sovvenzionato sembra essere limitato, e la Germania rappresenta di gran lunga la destinazione più significativa.

(41)

Di conseguenza, per esaminare la quota di mercato e l’aumento di capacità a livello del SEE, come proposto dalle autorità polacche, la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni utili a stabilire se il mercato rilevante fosse effettivamente l’intero SEE.

3.2.   Dubbi concernenti la capacità indotta dal progetto

(42)

Le autorità polacche hanno spiegato che è difficile fornire una ripartizione definitiva della capacità indotta dal progetto tra la stampa di riviste e la stampa di cataloghi/inserti, in quanto le riviste e i cataloghi/inserti vengono stampati sulle stesse linee di produzione. La capacità produttiva del beneficiario per gli inserti e i cataloghi dipenderà in larga misura dal volume di lavoro relativo alle riviste delle case editrici (gli articoli non periodici vengono stampati non appena le macchine si rendono disponibili). Tuttavia, come indicato dalle autorità polacche, una possibile soluzione consiste nello stimare la ripartizione della capacità sulla base della quota prevista di riviste e di cataloghi/inserti nelle vendite dello stabilimento sovvenzionato.

(43)

La ripartizione prevista indicata dalla Polonia era circa [90-100] % per le riviste e [0-10] % per gli altri prodotti. Le autorità polacche hanno spiegato che questa situazione è dovuta al fatto che la tipografia aveva già un portafoglio ordini stabile per le riviste, tra l’altro da parte di editori appartenenti allo stesso gruppo del beneficiario. La crescita della quota sul mercato dei cataloghi dovrebbe invece avvenire in modo graduale.

(44)

Sulla base della ripartizione suindicata, l’aumento di capacità rispetto al volume del mercato del SEE per la stampa in rotocalco di riviste era [5-10] %, cioè superiore alla soglia del 5 % di cui al paragrafo 24, lettera b), della DMS.

4.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

(45)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni da terzi interessati. Le osservazioni della Polonia si possono riepilogare come segue.

4.1.   Le tecnologie di stampa in rotocalco e offset fanno parte dello stesso mercato rilevante

(46)

La Polonia ha sostenuto che, in conseguenza dei recenti sviluppi tecnologici nella stampa offset, le due tecnologie si possono usare in modo intercambiabile senza differenze significative per il cliente e con un costo analogo, anche nel caso di quantitativi di stampa maggiori per le riviste e i cataloghi.

(47)

In particolare, la Polonia ha indicato le seguenti innovazioni nella stampa offset:

l’introduzione di macchine con un cilindro di stampa di diametro maggiore, che permette di stampare segnature di dimensioni analoghe a quelle stampate in rotocalco (72, 80 e persino 96 pagine); la stampa offset è così diventata una valida alternativa per le pubblicazioni con un numero massimo di 96 pagine, che costituiscono il grosso del mercato di destinazione di BVG,

un aumento della produttività (velocità di stampa), paragonabile alle velocità di stampa in rotocalco (velocità di sbobinatura fino a 15 m/sec),

un aumento della produttività calcolata su base oraria e una riduzione delle perdite e dei tempi di cambio forma,

l’introduzione di un gruppo di macinazione per rotocalcografia (maggiore flessibilità nella separazione delle segnature),

la preparazione delle forme di stampa a partire da dati digitali (CTP, computer-to-plate). La tecnologia CTP consente di preparare le forme in modo molto più rapido ed economico rispetto alla tecnologia precedente,

l’impiego di un gruppo di sbobinatura dotato di registro automatico e di sistemi di controllo che regolano lo strato di colore molto più velocemente e riducono gli sprechi di carta.

(48)

A riprova del fatto che i clienti non distinguono più i prodotti sulla base della tecnologia di stampa utilizzata, la Polonia ha citato esempi di clienti che richiedono servizi di stampa di cataloghi passati dalla stampa offset alla rotocalcografia.

(49)

Di conseguenza, la Polonia ritiene che la convergenza delle tecnologie di stampa abbia creato un mercato uniforme, sul quale le differenze precedentemente individuate dalla Commissione svolgono un ruolo marginale o sono del tutto scomparse. Secondo la Polonia, ciò è confermato da una decisione recente relativa a una concentrazione (12).

(50)

La Polonia ha presentato dati per il mercato combinato offset e rotocalco per dimostrare che il tasso di crescita annuo medio in termini di volume era pari al 2,54 % nel periodo di riferimento 2001-2006, e quindi superiore al tasso di crescita annuo medio del PIL all’interno del SEE (2 %) (13). I dati presentati dalle autorità polacche provengono da CEPIPRINT A.S.B.L., un’associazione indipendente di fabbricanti di carta, e si riferiscono al consumo apparente in Europa (occidentale e orientale) di due tipi generici di carta utilizzata per la stampa di riviste e cataloghi, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata dalle imprese tipografiche. Tali dati non permettono di operare una distinzione tra i mercati delle riviste e dei cataloghi.

(51)

La Polonia ha altresì presentato dati sulla capacità indotta dal progetto rispetto al volume del mercato combinato delle pubblicazioni offset e in rotocalco (anche in questo caso senza differenziare tra i mercati delle riviste e dei cataloghi), pari al [0-5] % in termini di volume. La quota del beneficiario su questo mercato combinato rimane ben al di sotto della soglia del 25 % (14).

4.2.   Il mercato della stampa in rotocalco non è poco efficiente

(52)

Le autorità polacche hanno inoltre indicato che, anche se il mercato rilevante fosse limitato alla sola stampa in rotocalco, il suo tasso di crescita annuo medio per il periodo 2001-2006 sarebbe superiore al tasso di crescita annuo medio del PIL all’interno del SEE.

(53)

In tale contesto, la Polonia ha presentato nuovi dati forniti dalla European Rotogravure Association alla «Premedia Conference» svoltasi a Napoli dal 14 al 16 gennaio 2008. I dati riguardano il periodo 2002-2006 e si riferiscono al consumo di carta utilizzata per la stampa in rotocalco. I dati relativi al 2001 non erano disponibili presso tale fonte e sono stati stimati dalla Polonia sulla base dei dati CEPIPRINT di cui sopra.

(54)

I dati CEPIPRINT comprendono il consumo di carta utilizzata per la stampa sia offset sia in rotocalco di riviste e cataloghi. Tali dati indicano una crescita dell’1 % nel 2002 rispetto al 2001 e la Polonia ha assunto il medesimo tasso di crescita dell’1 % per la stampa in rotocalco, al fine di integrare i dati mancanti per il 2001 nella serie di dati 2002-2006.

(55)

Sulla base di tali ipotesi, il tasso di crescita annuo medio della stampa in rotocalco di riviste dal 2001 al 2006 è pari al 2,03 %, cioè leggermente superiore al tasso di crescita annuo medio del PIL all’interno del SEE (15) nello stesso periodo (2 %).

4.3.   L’aumento di capacità non è superiore al 5 % su ogni plausibile mercato rilevante

(56)

La Polonia ha fornito anche dati rivisti a riprova del fatto che la capacità indotta dal progetto non era superiore al 5 % del volume dei mercati della stampa in rotocalco individuati come rilevanti nella decisione di avvio.

(57)

Come già indicato, è difficile fornire una ripartizione definitiva della capacità indotta dal progetto tra la stampa di riviste e la stampa di cataloghi/inserti, in quanto entrambi i prodotti vengono stampati sulle stesse linee di produzione. La decisione di avvio si basa quindi su una ripartizione della capacità tra le quote previste nella produzione totale del nuovo stabilimento tipografico rispettivamente del ([90-100] %) per la stampa di riviste e del ([0-10] %) per la stampa di cataloghi/inserti. Su tali basi, l’aumento di capacità è leggermente superiore alla soglia del 5 % per la stampa di riviste.

(58)

Nelle loro osservazioni, le autorità polacche hanno nuovamente indicato questa ripartizione, fornendo le più recenti informazioni disponibili sulle vendite effettive e previste dello stabilimento tipografico.

(59)

La Polonia ha indicato che la ripartizione [90-100] %-[0-10] % era intesa come una semplice previsione a breve termine, basata sulle stime iniziali disponibili al momento della presentazione delle informazioni. All’epoca le ordinazioni per la stampa di cataloghi erano ancora in corso di negoziazione. La Polonia ha anche citato le informazioni presentate durante la fase iniziale delle indagini, secondo le quali l’acquisizione di una quota sul mercato dei cataloghi sarebbe avvenuta in modo graduale, mentre il beneficiario contava già su un portafoglio ordini stabile per le riviste. Poiché BVG è una nuova tipografia, si può supporre che le ordinazioni di cataloghi cresceranno lentamente ma con costanza.

(60)

La Polonia ha fatto notare che nel SEE non esistono tipografie specializzate esclusivamente nella stampa di riviste o nella stampa di cataloghi. Le tipografie non possono specializzarsi nella sola stampa di riviste, in quanto ciò non permetterebbe l’uso efficiente dell’intera capacità di produzione di cui dispongono. Al fine di evitare una diminuzione della produttività dovuta a guasti/tempi di fermo tra la stampa delle diverse riviste, sono necessarie anche ordinazioni di cataloghi.

(61)

A sostegno di tale affermazione, la Polonia ha citato una precedente decisione relativa a una concentrazione (16), secondo la quale, per utilizzare il più possibile la capacità totale degli impianti, le tipografie di norma cercano di ottenere una combinazione di diversi prodotti, in ragione delle loro differenti caratteristiche (periodicità, tempi di stampa e quantitativi). Considerata la necessità di mantenere una certa flessibilità, è stato indicato che le tre tipografie in rotocalco esaminate nella decisione sulla concentrazione mirerebbero a far sì che la stampa di riviste non rappresenti più del 70-85 % della loro produzione.

(62)

La Polonia ha confermato che anche BVG mirava a ottenere una produzione mista più equilibrata nel tempo. Ciò sarà conseguito gradualmente, con l’entrata in funzione di nuove linee di produzione, l’aumento della capacità produttiva e la crescita di fiducia tra i clienti.

(63)

Dati più recenti presentati dalla Polonia indicano un aumento graduale della quota di BVG sul mercato dei cataloghi. Nella stagione luglio 2007-giugno 2008 (17) (dati basati sui valori storici fino a marzo 2008 e sulle ordinazioni confermate tra aprile e giugno 2008), la stampa di riviste rappresentava il [90-95] % e la stampa di cataloghi/inserti il [5-10] %.

(64)

Una stima prudente per la stagione 2008-2009, che tiene conto soltanto delle ordinazioni già confermate dai clienti e di due ordinazioni (18) in una fase di negoziazione molto avanzata, produce una quota del [85-90] % per le riviste e del [10-15] % per i cataloghi/inserti. Una stima alternativa per la stagione 2008-2009 si basava sull’ipotesi che, nella seconda metà di tale periodo, le ordinazioni raggiungessero gli stessi livelli della prima metà (approccio mirato). In questo caso, nel periodo considerato la quota relativa alla stampa di riviste scenderebbe al [80-85] %, contro il [15-20] % per i cataloghi/inserti.

(65)

La tabella 2 mostra come le diverse ripartizioni tra la stampa di riviste e la stampa di cataloghi/inserti incidano sull’aumento di capacità sui mercati rilevanti (19).

Tabella 2

Aumento di capacità rispetto al volume del mercato della stampa in rotocalco

 

Capacità indotta (tonnellate)

Volume del mercato nel 2003 (tonnellate)

Aumento di capacità (in %)

Stampa in rotocalco di pubblicazioni (riviste, cataloghi e inserti)

152 000

4 600 000

3,3 %

Stampa di riviste nel 2007-2008 (dati reali)

[136 800-152 000] ([90-100] %)

2 760 000

[5-10] %

Stampa di cataloghi e inserti nel 2007-2008 (dati reali)

[0-15 200] ([0-10] %)

1 840 000

[0-5] %

Stampa di riviste, stima per il 2008-2009 (approccio prudente)

[121 600-136 800] ([80-90] %)

2 760 000

[0-5] %

Stampa di cataloghi e inserti, stima per il 2008-2009 (approccio prudente)

[15 200-30 400] ([10-20] %)

1 840 000

[0-5] %

Stampa di riviste, stima per il 2008-2009 (approccio mirato)

[121 600-136 800] ([80-90] %)

2 760 000

[0-5] %

Stampa di cataloghi e inserti, stima per il 2008-2009 (approccio mirato)

[15 200-30 400] ([10-20] %)

1 840 000

[0-5] %

(66)

A parere della Polonia, considerato che persino le previsioni prudenti per la stagione 2008-2009 indicano una quota per la stampa di cataloghi tale da far scendere la capacità produttiva prevista per la stampa di riviste al di sotto della soglia del 5 %, il paragrafo 24, lettera b), della DMS sarebbe rispettato anche se il mercato rilevante fosse limitato alla sola stampa in rotocalco.

4.4.   Il mercato geografico della stampa in rotocalco è l’intero SEE

(67)

La Polonia ha innanzitutto osservato che i costi di trasporto non rappresentano una percentuale significativa dei costi totali in quanto, secondo i calcoli del beneficiario, costituivano soltanto il [4-15] % dei costi totali del servizio. I costi di trasporto verso i singoli paesi sono i seguenti:

da BVG (tipografia del beneficiario) alla Francia (cliente esterno): [4-10] %,

da BVG all’Austria (cliente esterno): [4-10] %,

da BVG alla Svizzera (cliente esterno): [4-10] %,

da BVG al Regno Unito (cliente associato): [10-15] %,

da BDC (Bauer Verlag Publishing a Ciechanów) al Regno Unito (cliente associato): [10-15] %,

da BDC alla Russia (cliente associato): [10-15] %.

(68)

Secondo la Polonia, il fatto che queste ordinazioni possano essere eseguite significa che i costi di trasporto non rappresentano un ostacolo significativo. Di conseguenza, essi non giustificano l’adozione di una definizione del mercato geografico più limitata rispetto al SEE.

(69)

Le autorità polacche hanno altresì fatto notare che la maggior parte delle tipografie che stampano riviste e cataloghi ha clienti in tutta Europa (all’interno e all’esterno dell’UE). Tali tipografie (20) si avvalgono di uffici di vendita specializzati in servizi di assistenza a clienti esteri che forniscono sostegno e informazioni sempre aggiornate per accordi e ordinazioni particolari.

(70)

Una delle maggiori tipografie polacche, Winkowski (una tipografia indipendente con tre unità di produzione a Radzymin, Piła e Wyszków), si avvale di un ufficio centrale per l’estero che impiega 15 persone il cui compito è acquisire ordinazioni all’estero e fornire un servizio di assistenza clienti sui singoli mercati esteri. Altri dipendenti si occupano del mercato nazionale. La tipografia possiede inoltre uffici di vendita in Germania, Svezia, Austria e Regno Unito e dispone di un proprio servizio di trasporti internazionali. Winkowski fornisce servizi in tutta Europa. I suoi mercati più importanti sono la Francia, la Scandinavia, la Germania e il Regno Unito. L’impresa è anche attiva in Ucraina, Russia, Slovenia, Romania e altri paesi.

(71)

RR Donnelley, un’altra grande tipografia con quattro filiali in Polonia (due a Cracovia, una a Starachowice e una a Kielce), segue una strategia e un metodo di vendita analoghi. L’impresa fornisce servizi sui più importanti mercati europei dalla sua sede in Polonia. Si avvale inoltre di uffici di vendita nei paesi del Benelux, in Germania, Svizzera, Regno Unito, Ungheria, Scandinavia e Russia. Le sue tipografie in Polonia producono riviste e cataloghi per l’esportazione in tutti questi paesi. RR Donnelley possiede anche un’unità specializzata in logistica e trasporti internazionali.

(72)

Un esempio di tipografia dell’Europa occidentale che dimostra che il trasporto a lunga distanza non costituisce necessariamente un ostacolo per gli scambi sul mercato della stampa, allorché sono disponibili sistemi di distribuzione adeguati, è fornito da Prinovis in Germania. Secondo le informazioni accessibili al pubblico (21), alcuni periodici francesi sono stampati in Germania per la Prisma Presse e forniti a Parigi per l’ulteriore rifinitura o la distribuzione, ovvero:

il settimanale femminile «Femme Actuelle» a Dresda (le autorità polacche hanno indicato che la distanza tra Dresda e Parigi è circa 1 035 km. La distanza da BDN sarebbe 120 km in più),

il mensile femminile «Prima» in due formati (rivista e tascabile) a Itzehoe (la distanza tra Itzehoe e Parigi è 942 km),

i mensili settoriali «Ça m’intéresse», «Guide Cuisine» e «Cuisine Actuelle» a Itzehoe,

l’edizione –speciale di «Cuisine Actuelle» a Dresda,

l’edizione tascabile del mensile femminile «Bien dans ma vie» a Itzehoe,

inoltre, la Prisma Presse ha recentemente firmato un accordo con Prinovis per la stampa di una rivista francese legata al programma televisivo «Télé Loisirs», pubblicata una volta alla settimana con una tiratura di 1,6 milioni di copie; ogni numero ha in media 140 pagine.

(73)

Secondo la Polonia, ciò dimostra che un’adeguata rete di distribuzione garantisce forniture puntuali di riviste per le quali ciò riveste particolare importanza, nonostante il fatto che il cliente francese di Prinovis non sia un’entità esterna. Il successo di questa operazione è dovuto soprattutto alla creazione di adeguate reti di distribuzione su lunga distanza e di sistemi di controllo delle forniture. Questi ultimi vengono introdotti da tutti gli editori e le tipografie che collaborano a lunga distanza.

(74)

Alla luce di questi esempi di imprese che servono clienti in vari paesi del SEE e dell’Europa orientale, le autorità polacche sono del parere che i tempi, i costi e gli aspetti connessi alla distribuzione non rappresentino ostacoli significativi per la cooperazione a lunga distanza con le case editrici. La pratica diffusa di stampare riviste e cataloghi nel SEE destinati al mercato russo giustificherebbe una definizione del mercato persino più ampia, comprendente il SEE e la Russia.

(75)

Le autorità polacche hanno inoltre sottolineato che le case editrici con sede al di fuori dei paesi in cui è ubicata la maggior parte della capacità di stampa e in cui l’offerta di mercato è migliore rispetto ad altre regioni d’Europa di solito scelgono la tipografia tra una vasta serie di imprese e il fatto che possano appartenere al medesimo gruppo non è un fattore determinante. Poiché l’ubicazione geografica non costituisce un problema, le case editrici di solito scelgono la tipografia sulla base di offerte concorrenziali e dei vantaggi derivanti da una cooperazione continuativa. Dati gli sviluppi tecnologici intervenuti nelle macchine per stampa offset e la possibilità di utilizzare tecnologie di stampa intercambiabili a prescindere dai quantitativi ordinati, il numero di potenziali concorrenti in grado di partecipare alla stessa gara d’appalto è ora notevolmente aumentato.

5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

5.1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(76)

L’aiuto è erogato sotto forma di esenzione dal pagamento dell’imposta sul reddito delle società, che rappresenta una riduzione delle entrate per le autorità polacche. Si tratta di risorse di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Poiché l’aiuto è concesso a una singola impresa, la misura è selettiva. L’aiuto solleva il beneficiario dai costi che dovrebbe sostenere in condizioni normali di mercato, pertanto l’impresa beneficia di un vantaggio economico rispetto ai concorrenti che potrebbe falsare la concorrenza. Poiché i prodotti interessati al progetto sono oggetto di scambi commerciali, sussiste il rischio che l’aiuto incida sugli scambi tra gli Stati membri.

(77)

La Commissione ritiene quindi che il piano di ristrutturazione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

5.2.   Obbligo di notifica, legittimità dell’aiuto e diritto applicabile

(78)

Notificando la misura di aiuto, le autorità polacche hanno rispettato l’obbligo di notifica individuale di cui al paragrafo 24 della DMS. Non sarà data esecuzione a eventuali aiuti che superino la soglia per la notifica individuale senza l’approvazione della Commissione.

(79)

Ai sensi del paragrafo 63 e della nota 58 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (22), la Commissione ha valutato la misura di aiuto alla luce delle disposizioni degli orientamenti del 1998 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (23) («orientamenti 1998») e della DMS.

5.3.   Compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti 1998

(80)

Come indicato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, l’aiuto è concesso in conformità del regime autorizzato PL 39/2004 e i criteri di compatibilità previsti dagli orientamenti 1998 (investimento iniziale nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti regionali, costi ammissibili, contributo proprio, effetto incentivante, mantenimento dell’investimento, cumulo) sono rispettati.

5.4.   Compatibilità dell’aiuto con la DMS

5.4.1.   Intensità dell’aiuto

(81)

Con una spesa ammissibile di 734,031 milioni di PLN (circa 157,95 milioni di EUR) al valore attuale e un massimale di aiuto regionale applicabile del 50 % in equivalente sovvenzione netto (ESN), l’intensità massima di aiuto corretta in conformità del paragrafo 21 della DMS è pari al 29,98 % ESN.

(82)

L’importo di 220,057 milioni di PLN (47,35 milioni di EUR) al valore attuale previsto per l’aiuto, che rappresenta un’intensità del 29,98 % ESN (24), rispetta tale massimale. L’intensità dell’aiuto proposto è quindi conforme al meccanismo di riduzione di cui al paragrafo 21 della DMS.

5.4.2.   Compatibilità con le disposizioni del paragrafo 24, lettere a) e b), della DMS

(83)

Poiché l’importo totale dell’aiuto proposto, circa 47,35 milioni di EUR, supera la soglia per la notifica di 37,5 milioni di EUR, è necessario valutare la conformità dell’aiuto con il paragrafo 24, lettere a) e b), della DMS.

(84)

La decisione della Commissione di autorizzare aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento di cui al paragrafo 24 della DMS dipende dalla quota di mercato del beneficiario prima e dopo l’investimento e dalla capacità indotta dall’investimento. Per effettuare le verifiche necessarie ai sensi del paragrafo 24, lettere a) e b), della DMS, la Commissione deve innanzitutto identificare i prodotti interessati all’investimento e definire il mercato rilevante del prodotto e il mercato geografico.

(85)

Secondo il paragrafo 52 della DMS, il «prodotto interessato» è il prodotto contemplato dal progetto di investimento e all’occorrenza i prodotti sostitutivi, che siano tali dal punto di vista del consumatore (per le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi e l’uso cui sono destinati) ovvero del produttore (in termini di flessibilità degli impianti di produzione). Quando un progetto riguarda un prodotto intermedio per il quale una quota consistente della produzione non è venduta sul mercato, si considera che il prodotto interessato include i prodotti a valle.

(86)

Il progetto di investimento in esame riguarda la stampa di riviste, cataloghi commerciali e inserti con la tecnologia rotocalcografica. Il beneficiario è collegato a Heinrich Bauer Verlag, una grande casa editrice, in forza del suo assetto proprietario. Il gruppo Heinrich Bauer Verlag sarà il cliente più importante del nuovo stabilimento tipografico e rappresenterà una quota stimata al […] % delle sue vendite. Occorre dunque stabilire innanzitutto se le vendite a Heinrich Bauer Verlag dei prodotti tipografici interessati all’investimento avvengano alle condizioni di mercato.

(87)

Le autorità polacche hanno confermato che le operazioni commerciali tra la società che gestisce il nuovo stabilimento tipografico e Heinrich Bauer Verlag avverranno in condizioni di piena concorrenza (Bauer Verlag esamina almeno tre offerte di importanti tipografie in rotocalco europee e il prezzo corrisposto alla società è stabilito in base alla media tra tali offerte). Le autorità fiscali hanno il diritto di verificare il calcolo e di richiedere documenti giustificativi supplementari.

(88)

La quota delle vendite al gruppo Heinrich Bauer Verlag dovrebbe inoltre diminuire con l’aumento della capacità produttiva. Ciò è dovuto al fatto che il maggior numero di linee di produzione installate fa sì che le conseguenze dei malfunzionamenti siano meno gravi, il che a sua volta permette di acquisire nuovi clienti esterni su un mercato in cui le consegne puntuali e l’affidabilità sono essenziali.

(89)

Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che i prodotti di BVG saranno venduti alle condizioni di mercato e che il mercato rilevante del prodotto nella fattispecie debba quindi essere definito come il mercato delle attività di stampa e non come il mercato dei prodotti a valle (editoria).

(90)

Il progetto di investimento riguarda la tecnologia di stampa in rotocalco, mediante la quale un cilindro di acciaio preparato con incisione laser trasferisce l’inchiostro su una superficie (per esempio la carta). Al contrario della rotocalcografia, la stampa offset è una tecnica in cui le parti stampanti e non stampanti sono sullo stesso piano del vettore dell’immagine. Le parti non stampanti rimangono pulite perché respingono l’inchiostro, mentre le parti stampanti ricevono l’inchiostro. Ciò si ottiene sfruttando il principio della repulsione tra l’acqua e le sostanze grasse, in quanto gli inchiostri offset sono a base oleosa e le parti non stampanti sono tenute pulite con acqua o soluzioni a base di acqua.

(91)

Esistono differenze significative tra le due tecnologie. Innanzitutto, una macchina rotocalcografica comporta costi di investimento pari al doppio di quelli da sostenere per una macchina per stampa offset. Ciò è compensato dal fatto che la rotocalcografia garantisce una qualità uniforme anche su grandi tirature, mentre la qualità della stampa offset è molto variabile a causa della difficoltà a mantenere l’equilibrio tra acqua e inchiostro durante il processo di stampa. Le macchine rotocalcografiche sono inoltre più efficienti (consentono di stampare un gran numero di copie in tempi più brevi rispetto alle macchine offset) e hanno un ciclo di vita più lungo.

(92)

Di conseguenza, al di sopra di un certo volume di stampa, la stampa in rotocalco ha costi di produzione inferiori. Quanto più alto è il volume di stampa, tanto più bassi sono i costi di produzione rispetto ad altri processi. Tuttavia, per tirature più basse l’efficienza della rotocalcografia in termini di costi è ridotta dal costo relativamente elevato della preparazione dei cilindri rispetto alla preparazione di una lastra per la stampa offset.

(93)

La stampa in rotocalco è quindi particolarmente indicata per le ordinazioni di grandi quantitativi (25), mentre la tecnica offset si limita perlopiù a quantitativi inferiori. Poiché la rotocalcografia garantisce una qualità migliore e più stabile, sussiste una differenza anche sul versante della domanda.

(94)

Per quanto riguarda gli argomenti della Polonia relativi alla convergenza delle tecnologie rotocalco e offset, va rilevato che l’indagine di mercato svolta in un precedente caso di concentrazione (26) ha confermato che la capacità delle macchine per stampa offset era in costante aumento. Tuttavia, per il momento rappresentano un sostituto plausibile nella stampa di riviste soltanto per i periodici attualmente stampati in rotocalco con il minor numero di copie e di pagine.

(95)

La decisione relativa alla suddetta concentrazione non definisce le soglie precise, in termini di quantitativi o di numero di pagine, al di sopra o al di sotto delle quali è preferito l’uso della stampa offset o rotocalco. La definizione precisa del mercato è rimasta quindi irrisolta e il mercato è stato analizzato al livello più ristretto possibile (cioè limitato alla stampa in rotocalco).

(96)

Un approccio altrettanto prudente è giustificato anche nel caso in esame. Va inoltre rilevato che, secondo le informazioni disponibili sul sito della European Rotogravure Association (27), la stampa in rotocalco continua a essere vantaggiosa in termini di qualità: «La rotocalcografia, diversamente da qualsiasi altro processo di stampa, garantisce una qualità elevata e costante su grandi tirature e di conseguenza continua a svolgere un ruolo di primo piano quale processo di stampa essenziale per le riviste, i cataloghi e gli articoli di marca su un mercato sempre più internazionale».

(97)

Pertanto, nonostante l’apparente concorrenza tra le tecnologie offset e rotocalco in alcuni segmenti del mercato della stampa di pubblicazioni, la Commissione ritiene che l’analisi del mercato nella fattispecie debba essere limitata alla stampa in rotocalco, in linea con il metodo della peggiore delle ipotesi.

(98)

La stampa in rotocalco è utilizzata per stampare due principali prodotti grafici: le pubblicazioni e gli imballaggi flessibili. Poiché le macchine progettate per la stampa di riviste e cataloghi non si possono utilizzare per stampare materiale di imballaggio e lo stabilimento sovvenzionato è destinato a stampare soltanto pubblicazioni, il mercato rilevante in questo caso si limita alla stampa in rotocalco di pubblicazioni.

(99)

La stampa in rotocalco di pubblicazioni serve il mercato delle riviste e dei cataloghi. Una decisione relativa a un’operazione di concentrazione (28) ha concluso che la stampa in rotocalco di riviste costituisce un mercato del prodotto distinto, in considerazione dei vincoli di tempo associati alla stampa di questi prodotti e delle esigenze specifiche riguardanti la rifinitura e la distribuzione. Il trattamento distinto del mercato delle riviste è inoltre giustificato dal fatto che la maggior parte delle vendite della tipografia di Nowogrodziec sarà costituita da riviste, e quindi il progetto è principalmente rivolto a questo sottomercato.

(100)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l’analisi del mercato sarà effettuata su tre plausibili mercati rilevanti:

stampa in rotocalco di pubblicazioni (ampia definizione del mercato),

stampa in rotocalco di riviste,

stampa in rotocalco di cataloghi e inserti.

(101)

Sebbene l’indagine di mercato svolta in un precedente caso di concentrazione (29) non abbia permesso di definire una soglia precisa al di sotto della quale tutte le macchine rotocalcografiche sarebbero concorrenziali, è stato confermato che il mercato è più ampio di quello nazionale a causa dei flussi di scambi transfrontalieri e della concorrenza. Ciò è tanto più evidente dal momento che in alcuni paesi non esistono macchine rotocalcografiche (per esempio in Svezia, dove diversi clienti hanno riferito che anche le macchine polacche potrebbero essere competitive).

(102)

Nella decisione relativa alla concentrazione si è quindi constatato che, nel caso del Belgio e della Svezia (cioè i paesi in cui l’operazione crea sovrapposizioni significative), la definizione del mercato geografico della stampa in rotocalco di riviste dovrebbe comprendere tutte le tipografie in rotocalco situate nei paesi limitrofi (30). Si è concluso che le dimensioni del mercato della stampa in rotocalco di cataloghi potrebbero essere persino maggiori, in quanto i vincoli di tempo non erano particolarmente significativi e non esistevano difficoltà di distribuzione specifiche.

(103)

Nel caso in esame le autorità polacche hanno fornito esempi a riprova del fatto che la fornitura a lunga distanza di servizi di stampa di riviste è fattibile, purché siano disponibili adeguati sistemi di distribuzione. Le reti di distribuzione su lunga distanza e i sistemi di controllo delle forniture sembrano svolgere un ruolo più determinante nella fornitura puntuale di riviste rispetto ai vantaggi derivanti dalla struttura organizzativa integrata delle imprese interessate.

(104)

La Polonia ha altresì fornito esempi dei costi di trasporto sostenuti dal beneficiario per la fornitura di riviste. Tali costi possono essere considerati relativamente bassi, anche quando si devono coprire distanze più lunghe. Attualmente il beneficiario ha clienti persino oltre i paesi limitrofi (in Austria, Svizzera, Regno Unito e Francia). Ciò indica inoltre che il beneficiario è in grado di competere in una parte sostanziale del SEE.

(105)

Esempi di tipografie polacche (diverse da quella del beneficiario) che forniscono servizi a clienti distanti costituiscono un’ulteriore prova del fatto che è possibile offrire servizi di stampa di riviste su mercati distanti senza dover sostenere costi di distribuzione proibitivi. Le tipografie polacche sono in grado di competere anche su mercati diversi dal SEE (per esempio in Ucraina o Russia).

(106)

I dati compilati da MillwardBrown SMG/KRC (31) e presentati dalle autorità polacche indicano che esistono tipografie in rotocalco soltanto in 14 paesi del SEE. Il grafico n. 1 mostra la ripartizione della capacità per paese.

Grafico 1

Capacità di stampa in rotocalco in Europa, 1 000 tonnellate/anno (stime per il 2006)

Image

(107)

Come risulta dal grafico 1, la Germania rappresenta il 43 % dell’intera capacità di stampa in rotocalco nel SEE, mentre la sua popolazione (e quindi la quota stimata di consumo di riviste/cataloghi) raggiunge appena il 17 % circa della popolazione totale del SEE. La capacità complessiva dei quattro maggiori produttori (Germania, Italia, Francia e Regno Unito) è pari al 78 %, mentre la loro popolazione rappresenta il 53 % della popolazione totale del SEE. Ciò lascia inoltre supporre che la produzione sia concentrata e che vi siano scambi transfrontalieri significativi nei servizi di stampa in rotocalco all’interno del SEE.

(108)

Di conseguenza, sulla base delle informazioni attualmente disponibili e alla luce della mancanza di una segmentazione geografica alternativa e dell’assenza di osservazioni da parte di terzi, la Commissione ritiene che nella fattispecie il mercato geografico rilevante sia il SEE. Va inoltre rilevato che, a norma della DMS, il consumo apparente è determinato a livello del SEE ai fini dell’applicazione del paragrafo 24, lettera b), della DMS.

(109)

Per accertare se il progetto sia compatibile con il paragrafo 24, lettera a), della DMS, la Commissione deve analizzare la quota di mercato del beneficiario dell’aiuto a livello di gruppo prima e dopo l’investimento. Poiché l’investimento ha avuto inizio nel 2004 e dovrebbe essere completato nel 2009, la Commissione ha esaminato la quota di mercato di BVG nel 2003 e nel 2010.

(110)

Per determinare la quota di mercato di BVG a livello di gruppo, la Commissione ha effettuato un confronto tra le vendite dell’impresa in termini di volume a livello del SEE e il quantitativo totale di carta per rotocalcografia consumato nel SEE.

(111)

Non sono disponibili dati in termini di valore, ma la Polonia ha confermato che i prezzi fissati dal beneficiario corrispondono o sono vicini alla media dei prezzi di mercato. Ciò significa che le quote di mercato (e l’aumento di capacità) in termini di valore sono molto simili alle quote in termini di volume, motivo per cui è possibile condurre l’analisi soltanto in base ai dati in termini di volume.

(112)

Le cifre relative al consumo totale nel SEE in termini di volume (cioè il quantitativo di carta stampata utilizzando la tecnologia rotocalco) si basano sui dati della European Rotogravure Association (32) (ERA), presentati dalle autorità polacche. L’ERA ha inoltre confermato la capacità delle […] linee di produzione che il beneficiario intende installare. La ripartizione del consumo/vendite totali nei sottosegmenti delle riviste e dei cataloghi/inserti è stata fornita da MillwardBrown SMG/KRC. Questa ripartizione percentuale (60,2 % per le riviste e 39,8 % per le altre pubblicazioni) riguardava il 2006 e si prevedeva che sarebbe rimasta stabile.

(113)

Le autorità polacche hanno presentato dati ERA per il periodo 2002-2006. Non sono disponibili previsioni generali dettagliate per il 2010, ma l’ERA si attende una crescita modesta di circa l’1 %, che proseguirà nei prossimi anni. Tuttavia, nel caso peggiore, si è ipotizzato un mercato stagnante e sono quindi stati usati i dati relativi al 2006 per stimare il consumo totale nel 2010.

(114)

La quota di mercato di BVG è stata valutata a livello del SEE sulla base dei tre plausibili mercati rilevanti del prodotto di cui al paragrafo 101. Le quote di mercato a livello di gruppo (cioè compresa la tipografia di Heinrich Bauer Verlag) l’anno prima e dopo l’investimento sono indicate nella tabella 3.

Tabella 3

Quote di mercato in termini di volume nel SEE

(in %)

 

2003

2010

Quota di mercato per la stampa in rotocalco di pubblicazioni (ampia definizione del mercato)

[0-5]

[5-10]

Quota di mercato per la stampa in rotocalco di riviste

[5-10]

[10-15]

Quota di mercato per la stampa in rotocalco di cataloghi e inserti

[0-5]

[0-5]

(115)

Anche i dati compilati da MillwardBrown SMG/KRC sulla capacità di stampa in rotocalco indicano che il gruppo Bauer detiene una quota modesta sul mercato del SEE e deve affrontare una forte concorrenza.

Grafico 2

Capacità delle imprese rotocalcografiche in Europa — % della capacità di stampa in rotocalco totale (stime per il 2006)

Image

(116)

Come risulta dalla tabella 3, per tutte le definizioni del mercato la quota di BVG a livello di gruppo rimane notevolmente inferiore alla soglia del 25 % di cui al paragrafo 24, lettera a), della DMS. La Commissione ritiene quindi che, anche tenendo conto del margine di errore insito nelle stime suindicate, la misura di aiuto sia compatibile con il paragrafo 24, lettera a), della DMS.

(117)

Ai sensi del paragrafo 24, lettera b), della DMS, un progetto non è ammesso a beneficiare di aiuti all’investimento se la capacità produttiva indotta è superiore al 5 % del volume di un mercato poco efficiente (cioè nel quale la crescita settoriale è inferiore alla crescita nel SEE). La piena capacità creata dal progetto sarà raggiunta nel 2010.

(118)

Poiché il tasso di crescita annuo medio del mercato nel periodo 2001-2006 (2,03 %), calcolato sulla base delle cifre fornite dalla Polonia, è superiore al tasso di crescita annuo medio del PIL nel SEE (2,00 %), non è necessario esaminare se la capacità indotta sia superiore al 5 % del mercato.

(119)

Tuttavia, i dati relativi al 2001, cioè l’anno più importante per il calcolo del tasso di crescita annuo medio nel periodo 2001-2006, non erano disponibili direttamente e sono stati stimati dalla Polonia in base alla crescita registrata dal mercato delle riviste nel suo insieme nella stagione 2001-2002. Tali stime potrebbero non essere rappresentative della crescita della stampa in rotocalco di riviste e si deve quindi procedere con una certa cautela. Per tale motivo, la Commissione ha anche verificato se la capacità indotta dal progetto sia superiore al 5 % del mercato.

(120)

La capacità totale indotta dal progetto (comprese tutte le […] nuove linee di produzione) ammonta a 152 000 tonnellate annue, sulla base dell’ipotesi che una linea di produzione rappresenti […] migliaia di tonnellate l’anno.

(121)

Tale stima si riferisce alla capacità effettiva, tenendo conto di fattori quali i tempi di fermo per le riparazioni e la manutenzione (il tempo di lavoro massimo per le macchine di produzione è stato stimato al 61 % del tempo teorico totale) e di fattori specifici riguardanti la tecnologia di stampa in rotocalco.

(122)

In particolare, le macchine per stampa che utilizzano questa tecnologia hanno una lunghezza massima specificata dei cilindri, cioè la larghezza del nastro di carta utilizzato, che corrisponde a una determinata quantità di pagine standard stampate (nel caso delle macchine utilizzate dal beneficiario, il cilindro di diametro maggiore che può essere utilizzato permette di stampare un massimo di […] pagine standard). Un cilindro di una determinata lunghezza permette di stampare alcuni quantitativi precisi di riviste/cataloghi (cioè, per il cilindro con una circonferenza di […] utilizzato nello stabilimento sovvenzionato, la cifra è […] pagine).

(123)

La capacità teorica si basa sulla capacità massima ottenibile dal cilindro con la circonferenza maggiore; nel caso del beneficiario ciò corrisponderebbe a una capacità di stampa soltanto per le riviste che contano esattamente […] pagine. In realtà, vengono stampate riviste con diversi numeri di pagine, e la capacità della macchina varia di conseguenza. Pertanto, nella stima si è anche tenuto conto del fatto che la produzione comprende varie larghezze di stampa e circonferenze dei cilindri, cioè non sempre raggiunge la massima capacità. La stima è stata fatta in riferimento alla capacità di stampa prevista sulla base delle ordinazioni contrattuali.

(124)

Secondo le autorità polacche, è difficile fornire una chiara ripartizione della capacità indotta dal progetto tra la stampa di riviste e la stampa di cataloghi/inserti, in quanto entrambi i prodotti vengono stampati sulle stesse linee di produzione. Tuttavia, come indicato dalle autorità polacche, una possibile soluzione consiste nello stimare la ripartizione della capacità sulla base della quota prevista di riviste e di cataloghi/inserti nelle vendite dello stabilimento sovvenzionato.

(125)

Al riguardo la Polonia ha fornito i dati più recenti sulla produzione, che confermano che il beneficiario sta tentando di ottenere una combinazione di prodotti più equilibrata rispetto a quella indicata durante la fase iniziale delle indagini. La quota del [90-100] % inizialmente indicata per la stampa di riviste presso il nuovo stabilimento tipografico si basava sulle ordinazioni esistenti in tale momento. Da allora sono stati però acquisiti nuovi clienti, il che ha determinato una crescita graduale della quota relativa alla stampa di cataloghi/inserti.

(126)

Come indicato nella tabella 2, sulla base della ripartizione prevista per la stagione 2008-2009 tra la stampa di riviste e di cataloghi, l’aumento di capacità è inferiore al 5 % su tutti i plausibili mercati rilevanti. Inoltre, l’analisi si basava sul metodo della peggiore delle ipotesi, quella che il mercato rilevante fosse costituito dalla sola stampa in rotocalco.

(127)

Poiché le due condizioni di cui al paragrafo 24, lettera b), della DMS sono soddisfatte (il mercato non è poco efficiente e l’aumento di capacità è inferiore al 5 %), la Commissione è del parere che la misura di aiuto sia compatibile con il paragrafo 24, lettera b), della DMS.

6.   CONCLUSIONE

(128)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che i suoi dubbi in merito a se il progetto superi le soglie previste al paragrafo 24, lettere a) e b), della DMS siano stati sciolti e conclude che la misura di aiuto è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Polonia intende dare esecuzione a favore di BVG Medien Beteiligungs GmbH è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

L’erogazione di aiuti non superiori a 220,057 milioni di PLN al valore attuale (che rappresenta un’intensità dell’aiuto pari al 29,98 % ESN dei costi ammissibili ammontanti a 734,031 milioni di PLN al valore attuale) è pertanto autorizzata. Qualora i costi ammissibili fossero inferiori, l’intensità dell’aiuto non dovrà superare il 29,98 % ESN di tali costi.

Articolo 2

Le autorità polacche presentano una relazione finale dettagliata entro sei mesi dal versamento dell’ultima quota dell’aiuto sulla base del regime di pagamento notificato.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 159 del 24.6.2008, pag. 18.

(2)  Il periodo iniziale di due mesi entro il quale deve essere completata la valutazione è cominciato a decorrere il 3 gennaio 2007.

(3)  GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  PL 1/2004 — Lettera della Commissione del 13 agosto 2004 [C(2004) 3230/5].

(6)  Cfr. punto 5.4.2.

(7)  Segreto d’affari.

(8)  Sulla base del tasso di cambio PLN/EUR alla data di concessione dell’aiuto, cioè 4,6474.

(9)  Regime di aiuti a finalità regionale per le imprese che esercitano attività commerciali nelle zone economiche speciali. Lettera della Commissione del 9 marzo 2005 [C(2005) 735].

(10)  Misurato in standard di potere d’acquisto.

(11)  «Take a Break» è un settimanale femminile di successo nel Regno Unito, con una diffusione di oltre un milione di copie.

(12)  COMP/M.4893 — Quebecor World/RSDB.

(13)  Dati UE-27 utilizzati come valore equivalente.

(14)  I dati forniti dalla Polonia indicano quote di mercato del [0-5]% nel 2003 e del [0-5]% nel 2010 sul mercato combinato. Tali cifre non sembrano tenere conto delle vendite delle tipografie offset appartenenti a Bauer Verlag. Tuttavia, poiché nella fase di valutazione iniziale la Polonia ha precisato che il gruppo Bauer Verlag possiede soltanto due tipografie offset con una bassa capacità produttiva (capacità totale di circa 50 000 tonnellate l’anno), le quote corrette sul mercato combinato offset e rotocalco sono marginalmente superiori a quelle indicate dalle autorità polacche.

(15)  Dati UE-27 utilizzati come valore equivalente, PIL in milioni di EUR ai prezzi 1995.

(16)  COMP/M.3178 – Bertelsmann Springer/JV.

(17)  Per la maggior parte delle ordinazioni di cataloghi la stagione va da luglio a giugno dell’anno successivo.

(18)  La prima riguarda WeltBild, e sono ancora in corso trattative sui prezzi. Tuttavia, poiché questo cliente ha già collaborato con BVG in passato, è molto probabile che l’ordinazione sarà confermata. La seconda riguarda materiali pubblicitari per Carrefour, per i quali è già stato stabilito il prezzo ed è stata preparata una tiratura di prova, ma non è ancora stato firmato un contratto ufficiale. In entrambi i casi, l’inizio della stampa era previsto per luglio 2008.

(19)  Le cifre per il consumo complessivo nel SEE in termini di volume si basano su dati forniti dalla European Rotogravure Association (ERA), presentati dalle autorità polacche. La ripartizione dei consumi/vendite totali nei sottosegmenti delle riviste e dei cataloghi/inserti è stata fornita da MillwardBrown SMG/KRC.

(20)  Gli esempi presentati, relativi alla distribuzione e ai servizi di assistenza sui mercati geografici, comprendono anche le tipografie offset. Le autorità polacche ritengono tuttavia che, per il prodotto finito (le riviste), il metodo di produzione non sia rilevante dal punto di vista dell’offerta, in quanto la tecnologia di produzione non influisce sui canali di distribuzione.

(21)  http://www.prinovis.de/en/unternehmen/aktuelle_nachrichten/2008/03/neuer-frankreich-auftrag-fuer-prinovis.php

(22)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(23)  GU L 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(24)  Poiché l’aiuto è concesso sotto forma di esenzione fiscale, l’equivalente sovvenzione netto dell’aiuto è pari al suo equivalente sovvenzione lordo.

(25)  Eccetto per la stampa di quotidiani, dove la bassa qualità di stampa ha un effetto negativo sulle condizioni tecniche delle macchine destinate a essere utilizzate con materiali di qualità elevata (per esempio le riviste). I quotidiani sono quindi stampati con la tecnica offset a freddo o con la flessografia.

(26)  Cfr. nota 11.

(27)  http://www.era.eu.org/upload/File/press_releases/PressReleaseDrupa08_eng(2).doc

(28)  Decisione del 3 maggio 2005 relativa al caso COMP/M.3178 — Bertelsmann/Springer/JV.

(29)  Cfr. nota 11.

(30)  Nel caso del Belgio è stato definito come Paesi Bassi, Germania occidentale e Francia settentrionale e, nel caso della Svezia, almeno tutte le tipografie in rotocalco situate in Finlandia, Germania settentrionale, Danimarca e Paesi Bassi.

(31)  L’ufficio polacco di Millward Brown International, una delle principali società di ricerca di mercato indipendenti.

(32)  La European Rotogravure Association (ERA) è la principale organizzazione internazionale del settore della rotocalcografia. È un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene gli utenti della tecnologia rotocalco.


17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2009

relativa all’aiuto di Stato C 33/08 (ex N 732/07) che la Svezia intende attuare a favore di Volvo Aero Corporation nel settore della R&S

[notificata con il numero C(2009) 4542]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/838/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver chiesto agli interessati di presentare le proprie osservazioni (1) in conformità agli articoli di cui sopra,

visti i loro pareri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Mediante lettera del 10 dicembre 2007 le autorità svedesi hanno informato la Commissione in merito a misure riguardanti un aiuto che intendevano concedere a Volvo Aero Corporation. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 28 gennaio 2008. Le autorità svedesi hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 18 marzo 2008.

(2)

Il 15 aprile 2008 si è tenuta una riunione fra le autorità svedesi e i servizi della Commissione in seguito alla quale il 21 aprile 2008 la Commissione ha inviato un’ulteriore richiesta di informazioni supplementari. Le autorità svedesi hanno trasmesso osservazioni complementari con lettera del 2 giugno 2008. In tale lettera le autorità svedesi hanno fatto riferimento a ulteriori informazioni, fra cui uno scambio interno di messaggi di posta elettronica fra i rappresentanti della direzione dell’impresa beneficiaria dell’aiuto. Le informazioni aggiuntive sono state trasmesse il 19 giugno 2008.

(3)

Con lettera del 16 luglio 2008, la Commissione ha informato la Svezia della sua decisione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi di tale aiuto. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere osservazioni in merito alle misure in oggetto. Le osservazioni della Svezia sono pervenute il 17 ottobre 2008.

(4)

Mediante un fax del 28 ottobre 2008 il signor Fred Bodin, ex presidente e direttore generale di Volvo Aero, ha trasmesso le sue osservazioni. Mediante lettera del 31 ottobre 2008 GE Aviation ha inviato le sue osservazioni. Mediante un messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2008 la sezione di IF Metall presso Volvo Aero ha trasmesso le sue osservazioni.

(5)

Mediante lettera del 3 novembre 2008 la Commissione ha trasmesso le osservazioni ricevute alle autorità svedesi, i cui commenti sono pervenuti il 12 dicembre 2008.

(6)

Con lettera del 30 marzo 2009 la Commissione ha chiesto alle autorità svedesi informazioni supplementari. La Svezia ha fornito le informazioni richieste il 3 aprile 2009.

2.   OBIETTIVO DEL REGIME DI AIUTI

(7)

Le autorità svedesi intendono concedere a Volvo Aero (in appresso «l’impresa») un aiuto per la ricerca e lo sviluppo (in appresso «R&S») di parti per il motore GEnx, un motore sviluppato da General Electric (in appresso «GE») per gli aeromobili tipo Boeing B787 e B747-8. Il 15 dicembre 2004 Volvo Aero e GE hanno concluso un accordo iniziale di partenariato riguardante la ripartizione del rischio, quindi il progetto di R&S è stato avviato.

(8)

Nel 2008 Volvo Aero, che sviluppa e produce componenti per motori per aeromobili civili e militari, ha fatto registrare un risultato operativo di 359 milioni di SEK (corone svedesi) (circa 39 milioni di EUR (3) e un margine operativo del 4,8 %. L’impresa è un soggetto di piccole dimensioni che opera sul cosiddetto mercato secondario (4) e fabbrica componenti per tutti i fabbricanti di attrezzature originali: General Electric (GE) e Pratt & Whitney (in appresso «PW») in America settentrionale e Rolls-Royce (in appresso «RR») in Europa.

(9)

Volvo Aero fa parte del gruppo Volvo (in appresso «il gruppo»). Il gruppo opera essenzialmente nei settori degli automezzi pesanti, delle attrezzature da costruzione e degli autobus, ma produce anche motori per imbarcazioni da diporto e veicoli commerciali, generatori diesel e attrezzature per l’industria spaziale e aeronautica (mediante l’affiliata Volvo Aero) (5). Nel corso del 2008 il gruppo ha conseguito un risultato operativo di 15 851 milioni di SEK (circa 1 704 milioni di EUR) con un margine operativo del 5,2 %. Volvo Aero rappresenta il 2 % delle vendite nette e del risultato operativo del gruppo.

(10)

Il motore GEnx è stato sviluppato da GE e da diverse imprese partner con cui GE ha sottoscritto un accordo di ripartizione del rischio e del gettito fra cui, oltre a Volvo Aero, figurano le seguenti imprese: Avio (Italia), che rappresenta il 12 % ed è responsabile della progettazione e della fabbricazione delle scatole degli ingranaggi per gli accessori; Techspace Aero (Belgio), che rappresenta il 5 % ed è responsabile dei compressori a bassa pressione e altri partner in Giappone (IHI e MHI per una quota complessiva del 15 %) e negli USA.

(11)

Il motore GEnx per gli aeromobili B787 è stato certificato nel marzo 2008, mentre il motore GEnx per gli aeromobili B747-8 dovrebbe essere certificato verso la metà del 2009. In totale sono 1120 gli ordini pervenuti per motori GE-nx per i modelli B787 e B747-8 ma l’azienda Boeing ha ritardato di due anni il lancio del modello B787 e a oggi non è ancora stato venduto alcun motore.

(12)

L’impegno economico di Volvo Aero a seguito dell’accordo di partenariato per la ripartizione del rischio e del gettito per quanto riguarda il motore GEnx corrisponde al 5,6 % dei costi totali di investimento per il motore. Volvo Aero è responsabile dello sviluppo di un certo numero di parti del motore GEnx: la struttura del compressore (fan hub frame), il rotore del compressore a bassa pressione (booster spool), la struttura posteriore della turbina (turbine rear frame), l’involucro del ventilatore (after fan case) e la guarnizione di tenuta della turbina (high pressure turbine root seal), per un costo totale di R&S di 927 milioni di SEK (circa 100 milioni di EUR).

(13)

Le dimensioni del progetto di R&S proposto sono quattro volte superiori rispetto a qualsiasi altro progetto di R&S che l’impresa abbia mai realizzato ed è la prima volta che Volvo Aero si assume una tale responsabilità. Inoltre, i rischi tecnici ed economici connessi al motore GEnx sono considerevoli. Il motore GEnx comprende componenti leggeri complessi che devono essere applicati in un modo nuovo. L’obiettivo tecnico ambizioso fissato da GE per lo sviluppo dei componenti del motore GEnx è ridurre il consumo di carburante, le emissioni sonore e inquinanti e il peso dell’aeromobile.

(14)

Le autorità svedesi intendevano concedere a Volvo Aero un anticipo soggetto a obbligo di rimborso (6) di 362 milioni di SEK (circa 39 milioni di EUR sulla base del tasso di cambio al momento della concessione dell’aiuto) che doveva corrispondere al 39 % dei costi totali ammissibili. L’aiuto non è ancora stato versato e deve prima essere autorizzato dalla Commissione. Secondo le autorità svedesi il meccanismo di compensazione garantiva un rendimento del 7,32 % sul prestito, superiore all’attuale tasso di riferimento per la Svezia (5,49 % nel 2007).

(15)

Il rimborso dell’anticipo è stabilito in funzione degli utili che Volvo Aero ricaverà dal progetto (sotto forma di pagamenti versati all’azienda da GE). L’importo previsto dalle autorità svedesi è di 23 miliardi di SEK (7), calcolato sulla base di una produzione di 4 937 motori fino al 2028. Fino al conseguimento di questo volume, Volvo Aero è tenuta a versare allo Stato […] (8) % dei pagamenti di GE, compresi i pagamenti di altri modelli del motore GEnx successivamente sviluppati. Quando le vendite supereranno la quota di 23 miliardi di SEK, Volvo Aero continuerà a versare un’indennità (royalty) corrispondente al […] % del fatturato annuo derivante dal motore GEnx (ad esclusione dei motori sviluppati successivamente), senza limitazione nel tempo.

(16)

Volvo Aero aveva chiesto di beneficiare dell’aiuto con una lettera indirizzata al governo svedese in data 7 dicembre 2004, vale a dire prima dell’avvio del progetto. Nel dicembre 2004 le autorità svedesi hanno fornito a Volvo Aero verbalmente la garanzia che avrebbero concesso l’aiuto al progetto di R&S (senza tuttavia specificare l’ammontare esatto o la forma dell’aiuto). Il governo ha comunicato esclusivamente in via informale, in occasione di una conversazione telefonica fra il ministero dell’Economia e Volvo Aero, che avrebbe espresso un parere positivo in merito all’aiuto.

(17)

Volvo Aero afferma di essersi basata sulla garanzia summenzionata per sottoscrivere l’accordo con GE il 15 dicembre 2004, nonostante l’impresa non avesse ottenuto una conferma scritta in merito all’aiuto da parte del governo. Le autorità svedesi hanno autorizzato l’aiuto formalmente soltanto il 14 giugno 2007, quando hanno incaricato Riksgäldskontoret (l’ufficio svedese competente in materia di debito nazionale) di formalizzare il prestito, dopo aver chiarito, secondo quanto affermato dalle autorità svedesi, l’ampiezza della partecipazione di Volvo Aero al progetto. Alla data in questione il progetto di R&S era già stato in larga misura effettuato.

3.   MOTIVAZIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE

(18)

La Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine sulla base delle considerazioni esposte di seguito.

(19)

La Commissione ha espresso delle riserve circa il fallimento del mercato menzionato dalla Svezia, vale a dire l’informazione asimmetrica sul finanziamento che si applica a questo tipo di progetto (9). Visto che Volvo Aero non è finanziariamente indipendente dal gruppo Volvo e i costi del progetto sono stati finanziati di fatto grazie al flusso di cassa operativo di Volvo Aero e al fondo comune di cassa del gruppo, è lecito domandarsi se a Volvo Aero manchino effettivamente i fondi per partecipare al progetto GEnx.

(20)

La Commissione ha espresso dubbi in merito all’effetto di incentivazione e alla necessità dell’aiuto e si è domandata in quale misura l’aiuto sarebbe stato un fattore determinante per consentire a Volvo Aero di avviare il progetto, visto che l’aiuto è stato approvato formalmente soltanto quando quasi metà del progetto era già stata eseguita. La Commissione ha ritenuto che la trattativa svoltasi verbalmente tra il governo e l’impresa non potesse sostituire la procedura formale di concessione dell’aiuto.

(21)

Le regole per la restituzione dell’anticipo hanno indotto la Commissione a mettere in questione la proporzionalità dell’aiuto. La Commissione ha espresso preoccupazioni circa il fatto che i rischi connessi al tasso di cambio siano a carico dello Stato e non di Volvo Aero.

(22)

Nella decisione di avviare un procedimento di indagine la Commissione ha ritenuto che l’incidenza dell’aiuto sulla concorrenza fosse limitata, visto che il beneficiario dell’aiuto ha una quota di mercato molto ridotta (2 % del mercato dei motori per gli aeromobili civili di grandi dimensioni). La Commissione ha altresì invitato i concorrenti e le altre parti a trasmettere le loro osservazioni in merito agli effetti sulla concorrenza.

4.   OSSERVAZIONI DELLA SVEZIA E DELLE PARTI INTERESSATE

(23)

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (10), e in risposta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (11), la Commissione ha ricevuto le osservazioni delle autorità svedesi, dell’ex presidente e direttore generale di Volvo Aero, di GE Aviation e della sezione di IF Metall presso Volvo Aero.

4.1.   Osservazioni trasmesse dalla Svezia

4.1.1.   Fallimento del mercato

(24)

Le autorità svedesi hanno fornito informazioni per dissipare i dubbi della Commissione in merito al fallimento del mercato e illustrare in che cosa consiste il fallimento del mercato nel caso specifico, ponendo l’accento sull’accessibilità di un finanziamento interno ed esterno adeguato e sulla posizione del gruppo Volvo per quanto riguarda l’uso di fonti di finanziamento esterne e gli aiuti pubblici.

(25)

La Svezia ha fornito ulteriori informazioni sulla politica dei finanziamenti del gruppo Volvo e sulle regole e condizioni per il prestito interno del gruppo a Volvo Aero. Tali informazioni dimostrano che il fondo di cassa comune del gruppo costituiva una misura d’emergenza temporanea per consentire a Volvo Aero di onorare gli obblighi contrattuali nei confronti di GE in attesa dell’aiuto di Stato convenuto. La proroga di un tale prestito potrebbe creare squilibri nel finanziamento delle altre attività del gruppo e quindi non costituisce una possibilità accettabile.

(26)

Per quanto riguarda l’accessibilità a finanziamenti esterni, la Svezia ha spiegato perché il progetto non aveva accesso a finanziamenti esterni. Il gruppo Volvo non ha mai ottenuto un prestito condizionale simile all’anticipo con obbligo di rimborso da una banca d’affari o altro istituto finanziario. Solitamente il gruppo Volvo non contrae prestiti da banche d’affari con un termine di rimborso superiore a 10 anni e l’anticipo rimborsabile domandato ha una scadenza di 20 anni. Nordea, la banca cui il gruppo Volvo si rivolge più spesso, non era disposta a offrire al gruppo un prestito condizionale con una scadenza di 20-30 anni.

4.1.2.   Effetto di incentivazione

(27)

Le autorità svedesi hanno fornito spiegazioni per giustificare il periodo intercorso fra l’impegno iniziale del governo a concedere l’aiuto, l’avvio del progetto di R&S e l’approvazione formale dell’aiuto. Secondo la Svezia, nel 2004 il governo ha confermato a Volvo Aero che avrebbe concesso l’aiuto. Per una serie di ragioni oggettive, fra cui l’estensione del progetto che non era stata fissata con precisione prima dell’autunno del 2006, e le elezioni del 2006, la concessione dell’aiuto è stata formalizzata soltanto nel 2007.

(28)

La Svezia ha trasmesso della documentazione per dimostrare che l’impegno chiaro e positivo a favore dell’aiuto che Volvo Aero ha ricevuto nel 2004 ha avuto un effetto incentivante, visto che sulla base di tale impegno l’impresa ha potuto partecipare al progetto GEnx. Le autorità svedesi hanno affermato che l’obiettivo del governo era che Volvo Aero potesse fare affidamento sulla garanzia verbale e che, sulla base di tale impegno, fosse disposta a concludere un accordo con GE. Documenti interni sono stati trasmessi alla Commissione per dimostrare che la garanzia espressa dal governo rispecchiava effettivamente l’opinione delle autorità svedesi nel periodo in questione.

(29)

Tenendo conto dell’impegno pronunciato dal governo nel 2004 che ha indotto l’impresa a cambiare il suo comportamento, le autorità svedesi ritengono che l’approvazione formale dell’aiuto nel 2007 abbia soltanto formalizzato l’offerta di aiuto che il governo aveva formulato di fatto nel 2004. Secondo le autorità svedesi, il tempo intercorso fra l’impegno del governo e la relativa approvazione formale non è stato la conseguenza di incertezza circa l’effettivo versamento dell’aiuto. Le autorità svedesi hanno inoltre sottolineato che la decisione formale di concedere l’aiuto è stata adottata quando gran parte del lavoro di R&S era già in corso di esecuzione.

(30)

Le autorità svedesi hanno altresì ricordato che, considerando la natura, la portata e le dimensioni eccezionali del progetto GEnx, così come i rischi tecnici ed economici ad esso collegati, il prestito condizionale era un prerequisito essenziale affinché Volvo Aero concludesse un accordo con GE. Le autorità hanno trasmesso informazioni dettagliate sui rischi economici e tecnici connessi al progetto, sia nella fase iniziale che al momento della formalizzazione dell’anticipo con obbligo di rimborso a metà del 2007 e successivamente. Tenendo conto dei rischi tecnici e finanziari, GE ha avuto inizialmente profonde riserve circa la partecipazione di Volvo Aero al progetto Genx, visto che l’impresa aveva maturato solo un’esperienza limitata nel settore dello sviluppo di motori. Anche a metà del 2007 e successivamente i rischi tecnici ed economici sono rimasti considerevoli, per effetto dei lavori di R&S in corso e di un volume di vendite di aeromobili con motori Genx inferiore a quanto originariamente previsto.

(31)

Secondo le autorità svedesi la situazione effettiva di Volvo Aero (il fatto che il progetto di R&S sia stato eseguito attingendo alle finanze interne dell’impresa e del gruppo) non implica che finanziamenti a lungo termine o finanziamenti basati sulla ripartizione dei rischi fossero disponibili per tutte le imprese del gruppo. Quando Volvo Aero ha sottoscritto l’accordo con GE, aveva assunto l’impegno contrattuale di proseguire con il progetto. Qualsiasi forma di omissione avrebbe avuto conseguenze drammatiche, come l’inosservanza degli obblighi o ritardi nel lavoro, una cattiva reputazione o il rischio di essere considerato un partner inaffidabile. È stato quindi assolutamente necessario attingere ai fondi comuni del gruppo, anche se tale misura non avrebbe potuto sostituire un finanziamento a lungo termine. Le autorità svedesi hanno sottolineato che l’impresa, a causa dei ritardi nella concessione dell’aiuto di Stato atteso, deve far fronte alla situazione di flusso di cassa più drammatica mai registrata.

4.1.3.   Proporzionalità dell’aiuto

(32)

Le autorità svedesi hanno presentato argomenti che dimostrano che era Volvo Aero e non lo Stato a essere esposta ai rischi legati al tasso di cambio. Inoltre hanno sottolineato che, poiché il rimborso dell’anticipo si basa sulle entrate derivanti dalle vendite (indipendentemente dalla valuta) e non sul numero di unità vendute, lo strumento è più proporzionale, visto che tiene conto anche delle vendite di parti di ricambio. Le autorità svedesi hanno altresì ricordato che sono state principalmente le regole per il rimborso dell’anticipo a rendere proporzionato l’aiuto.

4.1.4.   Distorsione della concorrenza

(33)

Le autorità svedesi hanno affermato che la distorsione della concorrenza e del commercio era limitata. Hanno sottolineato che il rischio di esclusione dei concorrenti era limitato, visto che ogni progetto riguardante motori comporta una nuova possibilità per numerosi fabbricanti di componenti di collaborare a nuovi progetti di R&S. Secondo le autorità svedesi l’aiuto avrebbe incrementato solo marginalmente la quota di mercato dell’impresa poiché il progetto GEnx avrebbe sostituito il programma precedente CF6-80. Grazie all’aiuto l’impresa sarebbe riuscita a partecipare allo sviluppo e alla produzione di componenti per i motori di aeromobili civili.

4.2.   Osservazioni delle parti interessate

(34)

Il signor Fred Bodin, ex presidente e direttore generale di Volvo Aero, ha trasmesso informazioni dettagliate riguardanti le trattative con GE e il governo. Tenendo conto delle conseguenze del progetto GEnx per il flusso di cassa, la direzione ha preso la decisione di approvare un accordo con GE sapendo che Volvo Aero avrebbe ricevuto l’aiuto, come risulta dall’accordo di ripartizione dei rischi e del gettito con GE del 15 dicembre 2004. Fred Bodin ha sottolineato che il governo aveva confermato chiaramente l’intenzione di concedere l’aiuto e che non avrebbe autorizzato l’accordo con GE senza un impegno chiaramente definito da parte del governo.

(35)

Le osservazioni di GE Aviation presentano spiegazioni sul processo di negoziazione con GE che dimostrano che GE nutriva dubbi circa la disponibilità da parte di Volvo Aero di mezzi tecnici e finanziari sufficienti per partecipare al progetto GEnx, il progetto di R&S più ampio al quale Volvo Aero avesse mai partecipato. In diverse occasioni l’impresa ha fatto capire a GE che l’aiuto del governo per il progetto era un elemento determinante nella decisione di Volvo Aero di impegnarsi nel progetto GEnx e di assumerne i rischi. Inoltre Volvo Aero ha dichiarato che il contratto è stato concluso sulla base dell’accordo con il governo per la concessione del prestito all’impresa. GE ha poi sottolineato che continuano a essere presenti rischi connessi al programma GEnx.

(36)

Nelle loro osservazioni i sindacati pongono in evidenza che il programma GEnx è nuovo e unico sia per la Svezia che per Volvo Aero. L’attività svolta precedentemente da Volvo Aero nel settore dell’aviazione civile ha riguardato la fabbricazione di componenti di motori, mentre una parte rilevante del nuovo progetto è costituita anche dallo sviluppo di nuove parti di motori. Il programma GEnx ha un peso maggiore del precedente progetto di collaborazione con Rolls Royce.

(37)

I sindacati hanno espresso preoccupazione circa il mercato dell’aeronautica per un attore di piccole dimensioni come Volvo Aero, per il quale questo tipo di programma è decisivo per poter continuare a operare sul mercato mondiale. Sono consapevoli delle conseguenze economiche e dei problemi che il programma comporta per Volvo ma anche delle possibilità offerte dal prestito statale. Senza il sostegno statale Volvo Aero non avrebbe mai potuto partecipare a un programma così ampio.

(38)

Secondo loro il lavoro di sviluppo non è ancora terminato e quindi sussistono ancora notevoli rischi tecnici. Inoltre, i rischi economici sono ancora considerevoli, visto che gli ordini piazzati non sempre risultano in vendite, tenendo conto anche della recessione economica. I sindacati sono preoccupati per le conseguenze negative sulla situazione di liquidità di Volvo Aero, che non è mai stata così seria, senza il versamento del sostegno statale.

4.3.   Commenti della Svezia sulle osservazioni delle parti interessate

(39)

Mediante una lettera del 12 dicembre 2008 le autorità svedesi hanno trasmesso i loro commenti sulle osservazioni delle parti interessate e hanno fornito informazioni complementari basate su ulteriori informazioni trasmesse da Volvo Aero per dimostrare che l’anticipo con obbligo di rimborso costituiva un requisito fondamentale affinché Volvo Aero potesse concludere l’accordo con GE.

(40)

Le autorità svedesi condividevano l’opinione di GE e dei sindacati secondo cui GEnx rappresentava una sfida alquanto insolita per Volvo Aero e che i lavori di R&S con problemi tecnici evidenti sono in ancora in corso. Inoltre, secondo le autorità svedesi queste osservazioni coincidono con le informazioni trasmesse da Fred Bolin, ex presidente e direttore generale di Volvo Aero. Tali osservazioni dimostrano ugualmente in modo corretto il legame fra le trattative con GE e l’impegno del governo di concedere l’aiuto.

4.4.   Ulteriori informazioni trasmesse dalla Svezia

(41)

Nella risposta alla lettera della Commissione del 30 marzo 2009 la Svezia ha trasmesso ulteriori informazioni riguardanti il finanziamento interno al gruppo per illustrare i motivi per cui AB Volvo non ha contribuito al finanziamento a lungo termine del progetto GE. Considerando che il fallimento del mercato e l’effetto incentivante potrebbero essere messi in questione a seguito del ritardo nella formalizzazione dell’aiuto, le autorità svedesi hanno segnalato che erano disponibili ad accettare una modifica dell’importo dell’aiuto inizialmente annunciato.

(42)

Il 14 luglio 2007, vale a dire il giorno in cui il governo ha deciso formalmente di concedere l’aiuto, Volvo Aero aveva de facto già pagato il 66,5 % circa dei costi ammissibili all’aiuto. L’importo in questione è superiore all’importo inizialmente pianificato del 60 %. L’aiuto dovrebbe quindi essere ridotto al 33,5 % circa dei costi ammissibili, pari a 304 milioni circa di SEK (circa 33 milioni di EUR) rispetto ai 362 milioni di SEK (circa 39 milioni di EUR) inizialmente previsti.

5.   ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

5.1.   Esistenza di aiuti di Stato

(43)

Come risulta dalla decisione di avviare il procedimento, la valutazione della misura rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tale conclusione non è stata contestata dalle parti interessate.

(44)

La misura notificata riguarda un prestito che Riksgäldskontoret (l’ufficio svedese competente in materia di debito nazionale) ha concesso a Volvo Aero. Si tratta di fondi pubblici, in quanto sono stati messi a disposizione dal Parlamento svedese (Riksdagen) e le istruzioni per il loro uso sono state elaborate dal governo svedese. La misura è selettiva in quanto riguarda un’unica impresa, Volvo Aero, che è un’impresa di grandi dimensioni attiva nel commercio con altri Stati membri. La misura fornisce un vantaggio a Volvo Aero in quanto offre all’impresa l’accesso a finanziamenti a condizioni che il mercato non può offrire. La misura costituisce, quindi, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

5.2.   Legittimità della misura

(45)

Notificando la misura prima di darvi esecuzione, le autorità svedesi hanno rispettato gli obblighi di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La misura notificata sarà eseguita soltanto dopo l’approvazione della Commissione, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

6.   COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

(46)

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in particolare sulla base delle disposizioni riguardanti l’aiuto per la R&S che dal 1o gennaio 2007 costituiscono la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (12) (in appresso «la disciplina comunitaria in materia di R&S&I»).

6.1.   Fallimento del mercato

(47)

Per valutare correttamente un aiuto a favore di un progetto di R&S di grandi dimensioni è necessario definire l’obiettivo della misura, in particolare i fallimenti del mercato che la misura è finalizzata a risolvere. Soltanto quando le forze di mercato non riescono a ottenere da sole un risultato economico efficiente si può parlare di fallimento del mercato. Nella notifica le autorità svedesi hanno dichiarato che, a causa della disponibilità di informazioni incomplete e asimmetriche, l’impresa non è riuscita a trovare un finanziamento privato basato sulla ripartizione del rischio per il progetto GEnx, in quanto il progetto è caratterizzato da rischi tecnici notevoli e da un rendimento a lungo termine.

(48)

In diverse decisioni precedenti la Commissione ha constatato che tali fallimenti del mercato si riscontrano nell’ambito dei grandi programmi del settore aerospaziale e aeronautico (13). Tuttavia, questo non significa che ogni progetto in questo settore sia minacciato da fallimenti del mercato. È evidente che diverse imprese all’interno del settore hanno potuto finanziare in varie occasioni progetti nuovi, o con l’aiuto di mezzi propri o mediante il mercato finanziario. La Commissione deve valutare nel caso in questione la presenza di un fallimento del mercato e la relativa portata.

(49)

Nella decisione di avviare un procedimento la Commissione si è domandata se esistesse un fallimento del mercato, visto che la decisione formale del governo di concedere l’aiuto è stata adottata in una fase alquanto avanzata del programma — quanto Volvo Aero aveva già finanziato il progetto per mezzo del flusso di cassa operativo dell’impresa e del fondo di cassa comune del gruppo. La Commissione si è pertanto domandata se il finanziamento mediante il fondo di cassa comune del gruppo potesse di fatto costituire un finanziamento a lungo termine del progetto GEnx.

(50)

La Commissione prende atto delle informazioni fornite dalle autorità svedesi a proposito della politica finanziaria del gruppo, riguardanti anche le regole e le condizioni per il prestito interno del gruppo a favore di Volvo Aero. Con queste informazioni si è cercato di dimostrare che il finanziamento mediante il sistema del fondo di cassa comune non poteva essere concepito come un modo per finanziare a lungo termine il progetto GEnx. Un finanziamento di questo tipo era piuttosto una misura provvisoria d’urgenza per consentire a Volvo Aero di rispettare gli obblighi contrattuali assunti dall’impresa nei confronti di GE, ma il proseguimento di un finanziamento di questo tipo minacciava di creare squilibri nel finanziamento delle altre attività del gruppo.

(51)

Come risulta delle dichiarazioni della Svezia, la politica finanziaria del gruppo prescrive che le affiliate devono essere finanziate con il loro flusso di cassa operativo o con il fondo di cassa comune del gruppo che, a sua volta, è finanziato dalle imprese del gruppo o con mezzi esterni. Volvo Treasury è incaricata dell’amministrazione del fondo di cassa del gruppo per garantire che siano disponibili riserve sufficienti per assicurare il finanziamento continuo dell’attività di Volvo. L’impresa ha il compito di valutare su base trimestrale i bisogni globali e le possibilità all’interno dei settori di azione del gruppo e decidere le limitazioni (in termini di prestiti accordati e contratti) nel fondo di cassa del gruppo Volvo.

(52)

Come le autorità svedesi hanno ulteriormente spiegato, il finanziamento interno al gruppo non è destinato a essere utilizzato per finanziare progetti. Le affiliate sono direttamente responsabili del finanziamento dei loro costi connessi alla R&S. Inoltre, il fondo di cassa del gruppo può essere utilizzato solo a breve termine, secondo condizioni rigorose di rimborso e in funzione della partecipazione dell’impresa al risultato operativo del gruppo, in modo che il finanziamento interno al gruppo non sconfini in altri settori di attività del gruppo. Secondo le autorità svedesi il finanziamento interno al gruppo è proposto a condizioni di mercato.

(53)

La Commissione prende atto del fatto che la situazione in cui Volvo Aero ha dipeso per quasi quattro anni dal fondo comune di cassa costituisce un’eccezione rispetto alla politica finanziaria del gruppo. Secondo la Svezia Volvo Aero era l’unica impresa operativa che ha beneficiato costantemente di un credito considerevole da parte del fondo comune limitato negativamente fra […] e […] milioni di SEK (circa […] milioni di EUR) fra il 2004 e il 2008. Inoltre i limiti dei crediti concessi dal fondo comune non sono più fissati una volta all’anno ma su base trimestrale. Tenendo conto del contributo limitato dell’impresa al risultato operativo del gruppo, che rappresentava il 2 %, la dipendenza dal finanziamento interno al gruppo era sproporzionata rispetto all’importanza relativa dell’impresa all’interno del gruppo (14).

(54)

La Commissione prende inoltre atto della spiegazione delle autorità svedesi per cui una dipendenza così eccezionale dal fondo di cassa del gruppo minaccia di indebolire le possibilità del gruppo di mantenere i propri settori di attività. Volvo Aero ha attinto al fondo comune del gruppo a spese di altri settori di attività nel gruppo, cosa che costituisce una minaccia per le condizioni di continuità e di crescita equilibrata degli altri settori di attività del gruppo (15). Questa situazione contribuisce a generare uno squilibrio nella ripartizione dei rischi fra le divisioni aerospaziali e aeronautiche e le altre divisioni all’interno del gruppo Volvo. Una simile evoluzione potrebbe limitare la capacità del gruppo di finanziare altri progetti all’interno del gruppo che presentano rischi minori e offrono un rendimento migliore.

(55)

La Commissione ritiene che la dipendenza continua dal fondo comune di cassa non è sostenibile a lungo termine in quanto il gruppo esercita una forte pressione economica su Volvo Aero affinché rimborsi il prestito, nonostante i notevoli problemi dell’impresa con il flusso di cassa negativo. Nel 2008 Volvo Aero ha fatto registrare un flusso di cassa operativo negativo al netto delle imposte di […] milioni di SEK (circa […] milioni di EUR). Volvo Aero ha pertanto dovuto adottare una serie di misure interne per generare un flusso di cassa sufficiente quali […] (16).

(56)

Da questa argomentazione la Commissione può concludere che il fondo di cassa comune ha fornito a Volvo Aero la copertura di liquidità necessaria per consentire all’impresa di ottemperare ai propri obblighi nei confronti di GE. Tuttavia, questo tipo di finanziamento non è riuscito a sostenere il finanziamento a lungo termine del progetto in quanto avrebbe indebolito la coesione del finanziamento interno del gruppo e creato rischi per l’equilibrio fra i settori di attività del gruppo.

(57)

Considerando che il settore aerospaziale e aeronautico è uno dei settori di attività del gruppo, nonostante non superi il 2 % del risultato operativo del gruppo, il gruppo dovrebbe contribuire al finanziamento a lungo termine del progetto, anche se secondo le autorità svedesi l’impresa non ha diritto di chiedere un impegno a lungo termine più strutturato da parte di Volvo Treasury nella questione riguardante GEnx. In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, la portata e il carattere del fallimento del mercato in relazione al progetto GEnx risultano relativamente limitati, cosa che potrebbe indicare che l’importo proposto dell’aiuto potrebbe non essere proporzionale al progetto.

(58)

Tenendo conto del fatto che Volvo Aero non ha un’autonomia finanziaria sufficiente per cercare un finanziamento esterno per investimenti quali quelli sostenuti con la decisione in materia di aiuti di Stato, la Commissione si domanda nella sua decisione di avviare una procedimento in che misura al gruppo Volvo mancavano effettivamente le possibilità di garantire il finanziamento esterno al progetto GEnx.

(59)

Nelle loro osservazioni le autorità svedesi hanno in primo luogo confermato che le imprese del gruppo non sono autorizzate a ricevere un finanziamento esterno diretto da banche o altri istituti finanziari. Prima di chiedere un aiuto di Stato il gruppo ha esaminato invano le altre possibili fonti di capitale di rischio esterno. Nonostante AB Volvo abbia un’ottima capacità di procurarsi finanziamenti esterni, il finanziamento esterno disponibile per questo tipo di progetti di R&S a lungo termine nel settore aerospaziale e aeronautico è molto limitato, anche perché questi progetti sono considerati ad alto rischio.

(60)

Le autorità svedesi hanno inoltre esposto una serie di argomenti che spiegano perché il prestito non sarebbe un modo adeguato di finanziare un progetto di R&S ad alta intensità di capitali nel settore aerospaziale e aeronautico che comporta notevoli rischi tecnici ed economici e che ha tempi di rimborso molto lunghi.

(61)

Le autorità svedesi hanno spiegato che il gruppo Volvo ha cercato senza successo un finanziamento esterno del progetto GEnx sulla base della ripartizione dei rischi. Il gruppo Volvo ha contattato Nordea in merito, ma la banca non ha potuto offrire un finanziamento basato sulla ripartizione dei rischi. Il gruppo Volvo ha avuto anche contatti informali con fornitori di capitale di rischio, ma anche in questo caso senza successo. Alla fine Volvo Aero ha è riuscita a ottenere una piccola somma da un subfornitore (Carlton ForseWorks) per coprire le spese iniziali dovute a GE.

(62)

La Commissione può pertanto concludere che per il progetto GEnx non erano disponibili finanziamenti esterni.

(63)

D’altra parte, nella decisione di avviare un procedimento di indagine la Commissione ha notato che la politica finanziaria del gruppo Volvo sembra basarsi sul finanziamento statale affinché il gruppo possa assicurare il finanziamento delle sue affiliate. Nelle loro osservazioni le autorità svedesi hanno spiegato che il finanziamento statale non era una condizione indispensabile affinché il gruppo potesse finanziare le sue affiliate. Nella politica finanziaria del gruppo sono definite procedure per cercare fonti di finanziamento alternative, ricorrendo a prestiti esterni al gruppo Volvo oppure mediante crediti commerciali o altre forme di prodotti strutturali, compresi i finanziamenti pubblici.

(64)

In base alle osservazioni trasmesse la Commissione ritiene che, sebbene la mancanza di aiuto abbia costretto Volvo Aero a utilizzare in larga misura il finanziamento interno del gruppo, sembra che il gruppo non possa sostenere questo tipo di finanziamento a lungo termine senza mettere a rischio le altre sue attività. Sulla base dei nuovi elementi e della riduzione dell’aiuto delle autorità svedesi per tenere conto del contributo effettivo del gruppo al progetto alla data di approvazione formale dell’aiuto, la Commissione può concludere che l’aiuto è destinato a risolvere un fallimento del mercato.

6.2.   Effetto di incentivazione

(65)

Nella decisione di avviare un procedimento di indagine la Commissione ha espresso dubbi circa l’effetto di incentivazione dell’aiuto, in quanto la decisione formale del governo svedese di concedere l’aiuto è stata adottata quando il progetto era già stato eseguito in larga misura, almeno per quanto riguarda il Boeing B787. Visto che la decisione è stata adottata quando il progetto era quasi terminato, sembra che l’aiuto fosse destinato a eliminare i rischi che non erano connessi al contenuto di R&S del progetto.

(66)

Secondo il capitolo 6 della disciplina comunitaria in materia di R&S&I, la Commissione deve prima controllare se la domanda di aiuto è stata presentata dal beneficiario prima dell’avvio del progetto di R&S. Come già risulta dalla decisione di avviare un procedimento di indagine, Volvo Aero ha chiesto l’aiuto prima dell’avvio del progetto e questo dimostra che l’impresa ha seguito le disposizioni del capitolo 6, paragrafo 2, della disciplina comunitaria in materia di R&S&I.

(67)

La Commissione intende sottolineare che generalmente mette in dubbio l’effetto di incentivazione di una misura quando la decisione formale di concedere l’aiuto è adottata dallo Stato in una fase in cui il progetto è in larga misura già completato ed è stato de facto finanziato dal beneficiario. Per quanto riguarda la R&S, è essenziale che l’aiuto abbia un impatto sul comportamento dell’impresa e favorisca un investimento maggiore e più rapido nel progetto. Senza un tale effetto l’aiuto non avrebbe un effetto di incentivazione e quindi non sarebbe necessario.

(68)

Affinché l’aiuto abbia un tale effetto, lo Stato deve adottare una decisione in merito all’aiuto o in via formale, ma con riserva che la Commissione confermi la conformità dell’aiuto alla normativa comunitaria con riferimento all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, oppure mediante una lettera di intenti che non dia luogo ad aspettative legittime ma che indichi con sufficiente chiarezza l’intenzione dello Stato di fornire aiuto al progetto (17).

(69)

La Commissione rileva inoltre che una condizione necessaria perché l’aiuto a un progetto di R&S sia conforme alla legislazione comunitaria è che l’aiuto sia notificato con anticipo e in conformità dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La notifica di un aiuto per un progetto che è quasi terminato significa che lo Stato non è convinto dell’aiuto che intende concedere o che non può fornire una garanzia per tale aiuto. Se l’impresa, nonostante questa incertezza, non solo riesce a svolgere il progetto ma anche a concluderlo, è verosimile che l’aiuto non sia in larga misura necessario per l’impresa.

(70)

Secondo il capitolo 6 della disciplina comunitaria in materia di R&S&I la Commissione deve giudicare in ogni singolo caso una serie di criteri riguardanti l’effetto di incentivazione dell’aiuto per verificare se l’aiuto favorisce un aumento delle dimensioni, della portata o dell’intensità del progetto o se le spese totali del beneficiario per la R&S sono aumentate. Nella sua valutazione dettagliata sull’effetto di incentivazione la Commissione si è basata sul punto 7.3.3 della disciplina comunitaria.

(71)

Nel valutare come l’effetto di incentivazione dell’aiuto provoca una modifica del comportamento dell’impresa, la Commissione si è interrogata sul valore dell’impegno verbale che il governo ha fornito a Volvo Aero nel dicembre 2004. Nelle loro osservazioni le autorità svedesi e le altre parti interessate hanno ripetuto che l’impegno con cui il governo aveva assicurato di fornire l’aiuto ha svolto un ruolo decisivo ai fini della decisione di Volvo Aero di partecipare al progetto. I contatti di Volvo Aero con il ministero dell’economia nell’autunno del 2004 hanno rafforzato ulteriormente la convinzione dell’impresa che i fondi messi a disposizione dal Parlamento svedese sarebbero stati utilizzati per sostenere il progetto di ricerca e sviluppo di GEnx (18).

(72)

Le autorità svedesi hanno analogamente trasmesso documentazione interna che dimostra che l’impresa faceva affidamento su questo impegno a fornire un aiuto prima di aderire al progetto (19). Come è stato confermato dall’ex direttore generale, l’accordo con GE non sarebbe stato concluso se Volvo Aero non avesse ricevuto siffatte assicurazioni dal governo, visto che il progetto avrebbe comportato un livello di rischio inaccettabile e un investimento eccessivamente elevato per l’impresa e per il gruppo.

(73)

Secondo la Svezia l’assenza di un progetto controfattuale (vale a dire, un progetto che l’impresa realizzerebbe se non ottenesse l’aiuto) dimostra che Volvo Aero era sicura di ricevere un aiuto, proprio come per il progetto Trent 900 (20). Anche GE ha confermato nelle sue osservazioni che la prospettiva di ricevere un aiuto ha svolto un ruolo importante ai fini della decisione di Volvo Aero di diventare un partner con ripartizione dei rischi con GE. Anche l’accordo fra GE e Volvo Aero del 15 dicembre 2004 menziona l’aiuto dello Stato svedese.

(74)

La Commissione ha tenuto conto dell’argomento economico delle autorità svedesi secondo cui il progetto GEnx non sarebbe stato realizzato senza l’aiuto statale. Innanzitutto, gli elevati costi iniziali avrebbero sottoposto la situazione finanziaria dell’impresa a una pressione inaccettabile. Come risulta dalla documentazione finanziaria, Volvo Aero poteva finanziare al massimo il 60 % dei costi del progetto attingendo al proprio flusso di cassa operativo, mentre il restante 40 %, in attesa del finanziamento pubblico promesso, era stato coperto provvisoriamente mediante il fondo di cassa comune.

(75)

La Commissione rileva che l’aiuto sembra avere svolto un ruolo limitato per quanto riguarda la liquidità (in definitiva, il progetto è stato finanziato mediante il flusso di cassa interno di Volvo Aero e con il fondo di cassa comune del gruppo) e ha avuto chiaramente un effetto limitato sulla redditività in termini di impatto sul tasso di redditività interna e di valore netto attuale. L’aiuto comporta invece una riduzione dell’esposizione finanziaria di Volvo Aero, limitando i rischi connessi al progetto in caso di fallimento tecnico o economico.

(76)

La Commissione nota che il progetto GEnx è più ampio del progetto di R&S svolto precedentemente da Volvo Aero (Trent 900). Inoltre, ha permesso all’impresa di assumersi la responsabilità di altre attività di R&S. Le attività di R&S riguardanti GEnx presentavano ulteriori rischi che non erano previsti dal programma CF6-80, che era un semplice contratto di produzione senza attività di R&S.

(77)

Nella decisione di avviare un procedimento di indagine la Commissione ha messo in questione l’effetto di incentivazione dell’aiuto che è stato concesso quando il progetto era quasi terminato e i rischi tecnici ed economici avevano cambiato natura. Nelle loro osservazioni le autorità svedesi hanno dimostrato con sufficiente chiarezza che i rischi tecnici ed economici continuavano a essere rilevanti, anche se il progetto di R&S si trovava in una fase relativamente avanzata. I rischi erano legati alla novità della tecnica e all’esperienza limitata di Volvo Aero in questo tipo di progetti.

(78)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che i documenti interni sulla decisione e le osservazioni di GE dimostrano che l’aiuto ha avuto un ruolo decisivo ai fini della decisione di Volvo Aero di partecipare al progetto, visto che l’aiuto riduce i rischi a livelli accettabili consentendo all’impresa di attuare il progetto. Sulla base di queste informazioni, la Commissione può riconoscere che l’aiuto ha avuto un effetto di incentivazione, in quanto era ritenuto indispensabile affinché Volvo Aero potesse partecipare al progetto GEnx.

6.3.   Proporzionalità

(79)

Nella decisione di avviare un procedimento di indagine la Commissione ha dichiarato di non essere completamente convinta che l’aiuto fosse proporzionale rispetto alle regole che disciplinano il rimborso degli anticipi soggetti a rimborso. Visto che il rimborso dell’anticipo dipende dal risultato delle vendite calcolato in corone svedesi, mentre le entrate generate dalle vendite a GE sono contabilizzate in dollari USA, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fosse lo Stato e non l’impresa a sostenere i rischi legati al tasso di cambio.

(80)

La Commissione prende atto dell’argomento delle autorità svedesi per cui è Volvo Aero e non lo Stato a sostenere il rischio legato al tasso di cambio, visto che Volvo Aero viene pagata in dollari USA da GE mentre l’aiuto deve essere rimborsato in corone svedesi. Poiché inoltre il rimborso dell’anticipo dipende dalle entrate generate dalle vendite (indipendentemente dalla valuta) e non dal numero di unità vendute, lo strumento è più proporzionato in quanto comprende anche la vendita delle parti di ricambio.

(81)

Le regole che disciplinano il rimborso degli anticipi soggetti a rimborso sembrano confermare che l’aiuto è proporzionato: il tasso è fissato al 7,32 %, i rimborsi delle eccedenze non sono limitati nel tempo e il rimborso è effettuato su base trimestrale utilizzando le entrate provenienti da GE.

(82)

La Commissione osserva che l’impresa deve sostenere il rischio legato al tasso di cambio ma constata allo stesso tempo che il fatto che il rimborso si basi su tutte le entrate e non solo sulle vendite di motori compensa il vantaggio potenziale degli utili sul cambio per l’impresa. Inoltre il rimborso dell’anticipo è conforme alla disciplina comunitaria in materia di R&S&I e costituisce per questo motivo uno strumento di sostegno con minore effetto di distorsione. Considerando inoltre il tasso relativamente elevato richiesto dalla Svezia, l’aiuto può essere considerato proporzionato anche rispetto alla questione dei rischi legati ai tassi di cambio.

(83)

La Commissione intende altresì sottolineare che un anticipo soggetto a obbligo di rimborso è uno strumento di ripartizione dei rischi che, in caso di successo del progetto, comporta un rimborso più che proporzionato da parte del beneficiario. Se le previsioni delle vendite sono confermate, l’aiuto sarà rimborsato completamente, compresi gli interessi. Se le vendite restano inferiori alle previsioni, il rimborso sarà ridotto in misura proporzionale (21). Se le vendite superano le previsioni, il rimborso sarà superiore all’anticipo ricevuto dall’impresa.

(84)

Ai fini della valutazione della proporzionalità dell’aiuto rispetto alla natura e alla portata dei fallimenti del mercato, la Commissione deve verificare che l’aiuto sia limitato a quanto strettamente indispensabile. Con lettera del 12 novembre 2008 la Commissione si è pertanto domandata se l’importo dell’aiuto fosse veramente indispensabile, visto che la decisione formale di concedere l’aiuto è stata adottata quando il progetto era già in una fase relativamente avanzata di esecuzione e che Volvo Aero è riuscita a finanziare i costi con i fondi di cassa descritti precedentemente.

(85)

In risposta ai dubbi sollevati dalla Commissione sul fatto che l’aiuto non fosse limitato al minimo indispensabile le autorità svedesi hanno dichiarato che la procedura di concessione dell’aiuto e la situazione finanziaria del gruppo facevano supporre che l’importo dell’aiuto potesse essere ridotto rispetto all’intenzione iniziale. Le autorità hanno proposto di ridurre l’aiuto, in considerazione della situazione reale all’interno di Volvo Aero quando hanno deciso di concedere l’aiuto il 14 giugno 2007. A quella data Volvo Aero aveva coperto il 66,5 % circa delle spese ammissibili all’aiuto, di cui il 60 % proveniva dal flusso di cassa interno di Volvo Aero. Il restante 6,5 %, corrispondente a 58 milioni di SEK (circa 6 milioni di EUR), è stato finanziato mediante il fondo di cassa comune. In totale, la Svezia propone di ridurre l’importo totale dell’aiuto dalla somma inizialmente richiesta di 362 milioni di SEK (circa 39 milioni di EUR) a circa 304 milioni di SEK (circa 33 milioni di EUR).

(86)

La Commissione ritiene che una riduzione dell’aiuto alla somma proposta di 304 milioni di SEK (circa 33 milioni di EUR), corrispondente al 33,5 % dei costi del progetto ammissibili, rispetto al 39 % della proposta iniziale, implica che l’aiuto è limitato a quanto strettamente indispensabile. Questo dipende dal fatto che l’importo dell’aiuto proposto corrisponde alle effettive necessità di finanziamento di Volvo Aero nelle circostanze in cui l’aiuto è stato formalizzato e quindi rispecchia in modo migliore la portata del fallimento del mercato. La Commissione può pertanto decidere che l’importo ridotto dell’aiuto implica che l’aiuto resta proporzionato e non va al di là di quanto strettamente necessario.

(87)

La Commissione può quindi concludere che le regole che disciplinano il rimborso dell’aiuto e la riduzione dell’importo dell’aiuto al 33,5 % dei costi ammissibili sono in proporzione al livello e alla portata del fallimento del mercato.

6.4.   Effetto sulla concorrenza

(88)

Nella decisione di avviare un procedimento la Commissione ha rilevato che il mercato in questione era equivalente al mercato dei motori per aeromobili civili di grandi dimensioni. La Commissione ha concluso in via preliminare che l’effetto dell’aiuto sulla concorrenza era limitato, per effetto della quota ristretta di mercato e delle dimensioni dell’investimento. I concorrenti sono stati tuttavia invitati a trasmettere le loro osservazioni e a descrivere eventuali effetti rilevanti sulla concorrenza.

(89)

Le autorità svedesi hanno dichiarato che nel mercato globale delle parti di motori di aerei Volvo Aero è un attore di piccole dimensioni rispetto ai concorrenti dell’azienda che operano in Europa, quali Rolls Royce, Snecma, Avio e MTU. Visto che Volvo Aero rappresenta solo il 2 % del mercato di motori per aeromobili civili di grandi dimensioni, l’aiuto avrebbe avuto un effetto molto limitato. Le parti sviluppate e prodotte da Volvo non possono essere semplicemente considerate come un sottomercato separato, anche perché possono essere sviluppate dai grandi produttori di attrezzature originali o da altre imprese.

(90)

La Commissione fa notare che nessun concorrente ha trasmesso osservazioni in merito dopo l’avvio del procedimento di indagine formale da parte della Commissione. Considerando la mancanza di osservazioni da parte dei concorrenti, la pubblicità che ha accompagnato la decisione di avviare un procedimento di indagine, la quota di mercato molto ridotta di Volvo Aero per quanto riguarda i motori di aeromobili civili di grandi dimensioni e l’apparente mancanza di imprese partner in grado di produrre le stesse parti, la Commissione conclude che nessun concorrente ha espresso preoccupazione per il fatto che l’aiuto potesse distorcere l’iniziativa dinamica, creare una forte influenza sul mercato o contribuire a conservare sul mercato strutture inefficaci. La Commissione ha altresì preso in considerazione le osservazioni di GE Aviation, dell’ex direttore generale di Volvo Aero e dei sindacati presso Volvo.

(91)

A quanto pare, l’aiuto proposto non ha un effetto di distorsione dell’iniziativa dinamica dei concorrenti (fabbricanti di parti di motori) per investire e svolgere un ruolo nell’ambito della concorrenza. Questo può dipendere in primo luogo dal fatto che molti fabbricanti sul mercato secondario e terziario cercano spesso di instaurare rapporti duraturi con un unico fabbricante di attrezzature originali, che diventa il loro partner privilegiato. Volvo Aero è un’impresa indipendente che partecipa a progetti con diversi fabbricanti di attrezzature originali, soprattutto Rolls-Royce e GE.

(92)

Per quanto riguarda la concorrenza sui mercati dei prodotti, l’aiuto riguarda esclusivamente un numero limitato di parti di motori di aerei, in particolare la struttura del compressore (fan hub frame), il rotore del compressore a bassa pressione (booster spool) e la struttura posteriore della turbina (turbine rear frame). Queste parti sono inoltre appositamente create per il motore GEnx e quindi non riguardano altri tipi di motore. L’ampiezza degli investimenti in questione è inoltre limitata rispetto agli investimenti necessari per sviluppare un motore nuovo. Per questi motivi l’aiuto non ha un effetto significativo sull’influenza dell’impresa sul mercato. Questo comporta che l’aiuto ha un effetto limitato sulla concorrenza sul mercato delle parti per i motori di aerei.

(93)

Infine, l’aiuto non è legato a determinate prestazioni per i prodotti in questione o a una determinata sede di attività di R&S.

(94)

Alla luce delle riflessioni di cui sopra e considerando l’assenza di osservazioni da parte di concorrenti o altre parti interessate nonché la quota di mercato molto ridotta di Volvo Aero, la Commissione può concludere che l’effetto sulla concorrenza è molto limitato.

6.5.   Valutazione comparata

(95)

Alla luce dei fattori positivi e negativi di cui sopra, in conformità del punto 7.5 della disciplina comunitaria in materia di R&S&I la Commissione deve procedere a una valutazione comparata degli effetti legati alla misura di aiuto e determinare se gli effetti di distorsione incidono sulle condizioni del mercato in misura contraria all’interesse generale.

(96)

Nel caso in oggetto la Commissione ritiene che l’aiuto abbia un effetto positivo in quanto corregge un fallimento del mercato, che abbia un effetto di incentivazione per il beneficiario e che sia concesso sotto forma di uno strumento adatto grazie al quale l’aiuto è proporzionato e l’effetto sulla concorrenza è limitato.

(97)

La Commissione ritiene inoltre che gli effetti negativi della misura siano limitati in quanto la distorsione della concorrenza creata dall’aiuto non è significativa visto che non esclude gli investimenti dei concorrenti e non esercita una forte influenza sul mercato.

(98)

Nella valutazione di questi fattori la Commissione rileva inoltre che le autorità svedesi hanno diminuito l’importo dell’aiuto per garantire che fosse ridotto al minimo indispensabile.

(99)

Le autorità svedesi presenteranno una relazione annuale sull’esecuzione dell’aiuto per consentire alla Commissione di sorvegliare la misura.

(100)

In sintesi, la Commissione può constatare che il risultato della valutazione comparata dell’aiuto in questione è positivo.

7.   CONCLUSIONI

(101)

Alla luce dei fattori di cui sopra, la Commissione conclude che occorre adottare una decisione finale positiva sulla questione dell’aiuto di 304 milioni di SEK (circa 33 milioni di EUR) che la Svezia intende concedere a Volvo Aero per lo sviluppo di parti per il motore GEnx che GE sviluppa per gli aerei Boeing B787 e Boeing B747-8,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato di 304 milioni di SEK (circa 33 milioni di EUR) che la Svezia intende concedere a Volvo Aero è compatibile con il mercato comune.

Di conseguenza è autorizzata l’esecuzione di detto aiuto.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 253 del 4.10.2008, pag. 31.

(2)  Cfr. la nota 1.

(3)  Secondo la Banca centrale europea il tasso di cambio fra la corona svedese e l’euro era di circa 9,3 quando la dichiarazione è stata presentata il 10 dicembre 2007.

(4)  Il mercato secondario comprende per esempio i seguenti fabbricanti di strutture per aeromobili: Hamilton (US), Honeywell (US), IHI (JP), MTU (DE), Snecma (FR), Avio (IT) e ITP (ES).

(5)  Il gruppo fornisce anche altri servizi, quali finanziamenti, servizi di locazione-acquisto, assicurazioni, servizi per gli azionisti, garanzie, locazioni, soluzioni IT e sistemi logistici.

(6)  Anticipo rimborsabile: un prestito per un progetto che è versato in una o più volte e per il quale le condizioni di rimborso dipendono dal risultato del progetto di R&S.

(7)  Utili previsti dalla vendita di motori e parti di ricambio da parte di Volvo Aero.

(8)  Segreto industriale.

(9)  L’informazione asimmetrica dipende dagli investimenti effettuati in anticipo, che sono considerevoli, mentre il rendimento è ottenuto soltanto in un’ottica a lungo termine. L’equilibrio economico è ottenuto soltanto dopo 15-20 anni. Inoltre anche i rischi tecnici ed economici svolgono un ruolo importante.

(10)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(11)  Cfr. la nota 1.

(12)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(13)  Cfr. per esempio le decisioni della Commissione nei casi N 165/03 (Spagna, aiuto a ITP per il motore Trent 900), N 372/05 (Francia, aiuto a Snecma per il motore SaM 146), N 120/01 (Regno Unito, aiuto a Rolls-Royce per lo sviluppo dei motori Trent 600 e Trent 900) e, più recentemente, nei casi N 195/07 (Germania, aiuto a Rolls-Royce Deutschland) e N 447/07 (Francia, aiuto a Turbomeca) nonché il caso più recente C 9/2007 (Spagna, aiuto a ITP).

(14)  Volvo Construction Equipment ha ottenuto un limite di credito elevato dal fondo di cassa ma soltanto per un anno e il contributo dell’impresa al risultato operativo è stato inoltre dell’11 %.

(15)  Come risulta da una lettera del 27 novembre 2008 inviata dal gruppo Volvo a Volvo Aero.

(16)  Occorre notare che nel gennaio 2009 Volvo Aero ha dichiarato che l’impresa avrebbe avviato trattative con i sindacati per ridurre il numero di lavoratori di 250 persone e il numero di impiegati di circa 100 persone. Questa decisione dimostra chiaramente le difficoltà economiche che Volvo Aero deve attualmente affrontare.

(17)  Cfr. per esempio il punto 38 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

(18)  Nel 2002 il Parlamento svedese ha deciso di stanziare finanziamenti per investimenti futuri nella R&S nel settore dell’industria aeronautica svedese.

(19)  Presentazione dell’ex direttore generale alla direzione alla fine del 2004.

(20)  Aiuto di Stato N 301/03.

(21)  La distorsione della concorrenza è inoltre più limitata in quanto il prodotto non ha avuto successo.


17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2009

recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

[notificata con il numero C(2009) 8702]

(2009/839/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2004/4/CE della Commissione (2) è in linea di massima vietato importare nella Comunità tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto. Negli anni passati, compresa la campagna d’importazione 2008/2009, è stato tuttavia consentito l’ingresso nella Comunità di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» purché fossero rispettate condizioni specifiche.

(2)

Durante la campagna d’importazione 2008/2009 sono state registrate sei intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che hanno comportato l’introduzione del divieto di tutte le esportazioni di patate egiziane nella Comunità a partire dal 26 agosto 2009.

(3)

L’Egitto ha presentato un rapporto relativo alle cause di dette intercettazioni. La conclusione principale è che la maggior parte delle intercettazioni è dovuta al mancato rispetto delle istruzioni fitosanitarie relative alla produzione e all’esportazione di patate verso la Comunità. Le zone di produzione di patate interessate dalle non conformità non sono più ammesse all’esportazione verso l’Unione europea. L’Egitto ha imposto sanzioni per il mancato rispetto delle sue istruzioni e ha sospeso le società interessate per le prossime tre campagne di esportazione.

(4)

Come richiesto dall’Egitto e alla luce delle informazioni fornite da tale paese, la Commissione ha potuto stabilire che il rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith derivante dall’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari di «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto è stato ridotto in misura sufficiente purché siano rispettate determinate condizioni.

(5)

È quindi opportuno consentire l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari di «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto per la campagna d’importazione 2009/2010.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/4/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/4/CE è così modificata:

1)

nell’articolo 2, paragrafo 1, il periodo «2008/2009» è sostituito da «2009/2010»;

2)

nell’articolo 4 la data «31 agosto 2009» è sostituita da «31 agosto 2010»;

3)

nell’articolo 7 la data «30 settembre 2009» è sostituita da «30 settembre 2010»;

4)

l’allegato è così modificato:

a)

al punto 1, lettera b), punto iii), il periodo «2008/2009» è sostituito da «2009/2010»;

b)

al punto 1, lettera b), punto iii), secondo trattino, la data «1o gennaio 2009» è sostituita da «1o gennaio 2010»;

c)

al punto 1, lettera b), punto xii), la data «1o gennaio 2009» è sostituita da «1o gennaio 2010».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50.