ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.299.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
14 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1089/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1090/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009, riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Aveve NV) ( 1 )

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1092/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009, che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 2009/2010

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1093/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1094/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

13

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/835/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 novembre 2009, relativa a misure urgenti che impongono condizioni particolari per i controlli ufficiali sulle importazioni di pere originarie della Turchia o da essa provenienti a causa degli elevati livelli di residui di amitraz [notificata con il numero C(2009) 8977]  ( 1 )

15

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2009/836/PESC

 

*

Decisione BiH/15/2009 del Comitato politico e di sicurezza, dell’11 novembre 2009, relativa alla nomina di un comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009)

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1089/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

33,6

MK

24,5

TR

57,2

ZZ

38,4

0707 00 05

EG

171,8

JO

161,3

MA

55,7

TR

72,9

ZZ

115,4

0709 90 70

MA

69,3

TR

104,5

ZZ

86,9

0805 20 10

MA

77,2

ZA

117,3

ZZ

97,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

51,4

HR

42,1

MA

58,8

TR

80,1

ZZ

58,1

0805 50 10

AR

64,0

TR

69,5

ZA

57,0

ZZ

63,5

0806 10 10

AR

196,3

BR

241,8

LB

294,8

TR

124,9

US

259,3

ZZ

223,4

0808 10 80

CA

71,4

NZ

99,8

US

81,6

ZA

62,3

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

38,4

TR

84,0

ZZ

61,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


14.11.2009   

IT

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L 299/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1090/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 novembre 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 novembre 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,28

di bassa qualità

20,28

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

44,40

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

20,68

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

20,68

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

44,40


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

2.11.2009-12.11.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

146,67

101,92

Prezzo FOB USA

124,51

114,51

94,51

71,10

Premio sul Golfo

15,00

Premio sui Grandi laghi

12,65

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

20,14 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

42,24 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1091/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2009

riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Aveve NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’Autorità ha concluso nel suo parere del 13 maggio 2009 (2) che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa l’aumento del peso corporeo. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato, come descritto nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 1097, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a9

Aveve NV

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754)

con un’attività minima di: 40 000 XU (1)/g e 9 000 BGU (2)/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49755) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Metodo analitico (3)

Caratterizzazione della sostanza attiva nell’additivo:

metodo colorimetrico basato sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico sulla resa in zuccheri prodotti dall’azione di endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano,

metodo colorimetrico basato sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico sulla resa in zuccheri prodotti dall’azione di endo-1,3 (4)-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano).

 

Caratterizzazione delle sostanze attive nei mangimi:

metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall’azione di endo-1,4-beta-xilanasi a partire dal substrato di arabinoxilano di frumento e di colorante reticolati,

metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall’azione di endo-1,3(4)-beta-glucanasi a partire da un substrato di beta-glucano d’orzo e di colorante reticolati.

Polli da ingrasso

4 000 XU

900 BGU

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Da utilizzare in mangimi ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento, orzo, segala e/o triticale.

3.

Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

4 dicembre 2019


(1)  1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, con pH 5,0 e a 50 °C.

(2)  1 BGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti cellobiosio) al minuto a partire dal beta-glucano d’orzo, con pH 4,8 e a 50 °C.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2009

che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 2009/2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 vicies, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande ammissibili comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 15 ottobre 2009 a norma dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 superano la dotazione di bilancio disponibile per il regime di estirpazione per la campagna viticola 2009/2010 che, come previsto nell’allegato X quinquies del medesimo regolamento, ammonta a 334 milioni di EUR. Occorre pertanto fissare una percentuale unica di accettazione degli importi effettivamente comunicati.

(2)

In conformità dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Bulgaria, la Repubblica ceca e il Lussemburgo hanno trasmesso le domande ammissibili relative a una superficie inferiore a 50 ettari. Tali Stati sono pertanto esentati dall’applicazione della percentuale unica di accettazione in conformità dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (2).

(3)

Per motivi di chiarezza, è opportuno indicare anche la ripartizione per Stato membro interessato del bilancio annuale assegnato al regime di estirpazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1123/2008 della Commissione, del 12 novembre 2008, che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione (3), è diventato obsoleto alla fine della campagna 2008/2009. Per tale motivo, deve essere abrogato.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di premio di estirpazione comunicate alla Commissione per la campagna viticola 2009/2010, a norma dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono accolte nella misura del 50,125 % degli importi in esse indicati.

I limiti di bilancio per gli Stati membri interessati sono indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1123/2008 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alla campagna 2009/2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

(3)  GU L 303 del 14.11.2008, pag. 5.


ALLEGATO

Limiti di bilancio per gli Stati membri in relazione al pagamento del premio di estirpazione nella campagna viticola 2009/2010

Stato membro

Dotazione per il regime di estirpazione (EUR)

Bulgaria

197 767

Repubblica ceca

33 666

Germania

492 541

Grecia

4 469 560

Spagna

149 939 881

Francia

48 343 219

Italia

101 615 367

Cipro

3 403 165

Lussemburgo

6 146

Ungheria

12 926 940

Malta

0

Austria

2 078 319

Portogallo

7 953 097

Romania

1 208 903

Slovenia

362 533

Slovacchia

968 896


14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1093/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2009

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) («l’accordo»).

(2)

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato II dell’accordo.

(3)

Come nel 2008, la Russia ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, entro i termini stabiliti dall’accordo. A seguito della richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2009.

(4)

L’articolo 10 dispone che a ogni rinnovo annuale i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti vengono aumentati del 2,5 %.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per il 2009 stabiliti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I limiti quantitativi per il 2010 risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.


ALLEGATO I

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2009

(in tonnellate)

Prodotti

2009

SA.   Prodotti laminati piatti

SA1.

Arrotolati

1 067 575

SA2.

Lamiera pesante

303 498

SA3.

Altri prodotti laminati piatti

651 248

SA4.

Prodotti legati

114 925

SA5.

Lamiere quarto legate

27 580

SA6.

Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

120 425

SB.   Prodotti lunghi

SB1.

Barre

60 480

SB2.

Vergella

355 131

SB3.

Altri prodotti lunghi

593 795

Nota

:

SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.


ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2010

(in tonnellate)

Prodotti

2010

SA.   Prodotti laminati piatti

SA1.

Arrotolati

1 087 397

SA2.

Lamiera pesante

288 922

SA3.

Altri prodotti laminati piatti

625 122

SA4.

Prodotti legati

110 316

SA5.

Lamiere quarto legate

26 266

SA6.

Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

115 569

SB.   Prodotti lunghi

SB1.

Barre

57 784

SB2.

Vergella

340 402

SB3.

Altri prodotti lunghi

532 667

Nota

:

SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.


14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1094/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2009

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

27/T&Q

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

ANF/4AB-N.

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

Acque norvegesi della zona IV

Data

5 ottobre 2009


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2009

relativa a misure urgenti che impongono condizioni particolari per i controlli ufficiali sulle importazioni di pere originarie della Turchia o da essa provenienti a causa degli elevati livelli di residui di amitraz

[notificata con il numero C(2009) 8977]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/835/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) stabilisce tra l’altro i livelli massimi di residui (LMR) per l’amitraz e i suoi metaboliti.

(2)

In varie occasioni nel corso del 2007, 2008 e 2009 il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha ricevuto notifiche che attestavano un livello di amitraz superiore alla dose acuta di riferimento (DAR) fissata per questo pesticida nelle pere originarie della Turchia. Secondo le informazioni più recenti fatte pervenire in data 21 ottobre 2009 dalle autorità tedesche, livelli di amitraz di gran lunga superiori alla DAR sono stati riscontrati nelle ultime analisi.

(3)

Dato il rischio elevato al quale i consumatori europei potrebbero essere esposti, è opportuno che gli Stati membri sottopongano a controlli all’importazione almeno il 10 % delle partite di pere originarie dalla Turchia per verificare la presenza di amitraz. Anche le partite già sul mercato devono essere sottoposte a controlli ufficiali.

(4)

È opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito a tutti i risultati degli esami. I risultati sfavorevoli devono essere segnalati mediante il sistema RASFF.

(5)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (3) impone agli Stati membri di applicare un livello accresciuto di controlli all’importazione alle pere originarie della Turchia, al fine di verificare la presenza di amitraz nel 10 % di tutte le partite di tale prodotto. Dato che i suddetti controlli si applicheranno a decorrere dal 25 gennaio 2010, per le misure previste dalla presente decisione è opportuno stabilire una durata che eviti qualsiasi sovrapposizione con i controlli di cui al regolamento (CE) n. 669/2009.

(6)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare a livello comunitario le misure urgenti del caso per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(7)

Considerata l’urgenza, è opportuno adottare queste misure urgenti secondo la procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su almeno il 10 % delle partite di pere fresche di cui ai codici NC 0808 20 10 e 0808 20 50 originarie della Turchia o da essa provenienti. Le partite sono trattenute in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vengano sottoposti a controlli di livello adeguato anche i prodotti di cui al paragrafo 1 già immessi sul mercato.

3.   I controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno in particolare l’obiettivo di accertare che il livello di amitraz non superi il livello massimo di residui stabilito a livello comunitario a norma del regolamento (CE) n. 396/2005.

4.   Gli Stati membri segnalano i risultati sfavorevoli delle analisi di laboratorio di cui ai paragrafi 1 e 2 mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i risultati ogni due settimane. La relazione, il cui schema verrà fornito dalla Commissione, comprende le seguenti informazioni:

a)

dati particolareggiati di ogni consegna, compresa la dimensione espressa in peso netto;

b)

il numero di partite oggetto di campionamento per le analisi;

c)

i risultati dei controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio.

6.   Se i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 accertano la non conformità, si adottano provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

7.   Gli Stati membri provvedono affinché i costi derivanti dall’attuazione del paragrafo 1 siano sostenuti dagli operatori responsabili dell’importazione.

Articolo 2

La presente decisione può essere rivista alla luce dei risultati di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Essa si applica fino al 24 gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag.1.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/17


DECISIONE BiH/15/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell’11 novembre 2009

relativa alla nomina di un comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2009/836/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE.

(2)

Il 21 novembre 2008 il CPS ha adottato la decisione BiH/14/2008 (2), che nomina il maggior generale Stefano CASTAGNOTTO comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il comandante dell’operazione UE ha raccomandato di nominare il maggior generale Bernhard BAIR nuovo comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(4)

Il comitato militare dell’UE ha appoggiato tale raccomandazione.

(5)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni in materia di difesa.

(6)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

DECIDE:

Articolo 1

Il maggior generale Bernhard BAIR è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 4 dicembre 2009.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 80.


Rettifiche

14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/18


Rettifica della decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 20 ottobre 2009 )

La decisione 2009/767/CE va letta come segue:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2009

che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

[notificata con il numero C(2009) 7806]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Gli obblighi di semplificazione amministrativa imposti agli Stati membri dal capo II della direttiva 2006/123/CE, in particolare dagli articoli 5 e 8, comprendono l’obbligo di semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso e all’esercizio di un’attività di servizio e l’obbligo di garantire che dette procedure e formalità possano essere espletate con facilità dai prestatori di servizi, a distanza e per via elettronica, mediante lo «sportello unico».

(2)

L’espletamento di procedure e di formalità mediante lo «sportello unico» deve essere possibile a livello transfrontaliero tra gli Stati membri, come stabilito dall’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.

(3)

Al fine di conformarsi all’obbligo di semplificare le procedure e le formalità e di facilitare l’uso transfrontaliero degli «sportelli unici», le procedure per via elettronica dovrebbero basarsi su soluzioni semplici, anche per quanto riguarda l’uso delle firme elettroniche. Qualora, dopo un’adeguata valutazione dei rischi delle procedure e delle formalità concrete, siano ritenuti necessari un elevato livello di sicurezza o l’equivalenza con una firma manoscritta, per determinate procedure e formalità potrebbero essere richieste ai prestatori di servizi firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura.

(4)

Il quadro comunitario per le firme elettroniche è stato istituito dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche (2). Al fine di facilitare un uso transfrontaliero efficace delle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, è opportuno migliorare il livello di fiducia nelle firme elettroniche a prescindere dallo Stato membro in cui ha sede il firmatario o il prestatore di servizi di certificazione che rilascia il certificato qualificato. Per conseguire questo obiettivo una soluzione potrebbe essere, ad esempio, quella di rendere più accessibili in forma affidabile le informazioni necessarie per la convalida delle firme elettroniche, in particolare le informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento in uno Stato membro e ai servizi da loro offerti.

(5)

È necessario garantire che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico tali informazioni mediante un modello comune al fine di facilitarne l’uso e di garantire un adeguato livello di dettaglio, che consenta alla parte ricevente di convalidare la firma elettronica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Uso e accettazione delle firme elettroniche

1.   Se giustificato sulla base di un’adeguata valutazione dei possibili rischi, e conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/123/CE, gli Stati membri, ai fini dell’espletamento delle procedure e formalità mediante lo sportello unico di cui all’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE, possono esigere dal prestatore di servizi l’uso di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, secondo quanto definito e disciplinato dalla direttiva 1999/93/CE.

2.   Per l’espletamento delle procedure e formalità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri accettano tutte le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, fatta salva la loro possibilità di limitare tale accettazione alle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, se ciò è giustificato dalla valutazione del rischio di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri non subordinano l’accettazione delle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, a requisiti tali da ostacolare l’uso, da parte dei prestatori di servizi, di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici.

4.   Le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono agli Stati membri di accettare firme elettroniche diverse dalle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Articolo 2

Elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia

1.   Gli Stati membri elaborano, aggiornano e pubblicano, conformemente alle specifiche tecniche dell’allegato, un «elenco di fiducia» contenente informazioni minime relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati e che sono soggetti alla loro supervisione/accreditamento.

2.   Gli Stati membri elaborano e pubblicano, quantomeno, un elenco di fiducia in un formato leggibile all’uomo conformemente alle specifiche riportate nell’allegato.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell’organismo responsabile dell’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dell’elenco di fiducia, il luogo in cui è pubblicato l’elenco di fiducia e tutte le modifiche apportate allo stesso.

Articolo 3

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 28 dicembre 2009.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE DI UN MODELLO COMUNE PER L’«ELENCO DI FIDUCIA DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE SOGGETTI A SUPERVISIONE/ACCREDITAMENTO»

PREFAZIONE

1.   Considerazioni generali

Il modello comune per l’«elenco di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento» degli Stati membri ha l’obiettivo di definire le modalità comuni con cui gli Stati membri trasmettono le informazioni relative alla situazione in materia di supervisione/accreditamento dei servizi di certificazione forniti dai prestatori di servizi di certificazione (CSP) (3) soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri per quanto riguarda la conformità con le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/93/CE. Ciò comprende la fornitura delle serie storiche di informazioni relative alla situazione di supervisione/accreditamento dei servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento.

Tra le informazioni obbligatorie da inserire nell’elenco di fiducia (TL) devono figurare informazioni minime sui CSP soggetti a supervisione/accreditamento che rilasciano certificati qualificati (QC) (4) conformemente alle disposizioni della direttiva 1999/93/CE [articolo 3, paragrafi 3 e 2, e articolo 7, paragrafo 1, lettera a)], comprese le informazioni sui certificati qualificati basati sulla firma elettronica, creata o no da un dispositivo per la creazione di una firma sicura (SSCD) (5).

Informazioni complementari relative a altri prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento che non rilasciano certificati qualificati ma forniscono servizi connessi con le firme elettroniche (ad esempio prestatori di servizi di certificazione che forniscono servizi di orodatazione e che rilasciano gettoni di orodatazione, CPS che rilasciano certificati non qualificati, ecc.) possono essere inseriti in un elenco di fiducia a livello nazionale e su base facoltativa.

Questa informazione è finalizzata in primo luogo a facilitare il processo di convalida delle firme elettroniche qualificate (QES) e delle firme elettroniche avanzate (AdES) (6) basate su un certificato qualificato (7)  (8).

Il modello unico proposto è compatibile con un’applicazione basata sulle specifiche della norma ETSI TS 102 231 (9) utilizzate per l’elaborazione, la pubblicazione, la collocazione, l’accesso, l’autenticazione e l’accettazione di siffatti elenchi.

2.   Orientamenti per la gestione delle voci nell’elenco di fiducia (TL)

2.1.   Un TL centrato su servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento

Servizi di certificazione e prestatori di servizi di certificazione in un elenco unico

L’elenco di fiducia di uno Stato membro è definito come «l’elenco dello status di supervisione/accreditamento dei servizi di certificazione forniti dai prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri per quanto riguarda la conformità con le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/93/CE».

Nell’elenco di fiducia devono essere inseriti:

tutti i prestatori di servizi di certificazione, quali definiti all’articolo 2, punto 11, della direttiva 1999/93/CE, ovvero «un’entità o una persona fisica o giuridica che rilascia certificati o fornisce altri servizi connessi alle firme elettroniche»,

che sono soggetti a supervisione/accreditamento per quanto riguarda la conformità con le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/93/CE.

Nel considerare le definizioni e le disposizioni della direttiva 1999/93/CE, in particolare per quanto riguarda i CSP e i sistemi di supervisione e accreditamento facoltativo ad essi relativi, è opportuno distinguere tra due tipologie di CSP, ovvero i prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati (QC) al pubblico (CSPQC) e quelli che non rilasciano tali certificati al pubblico ma che forniscono «altri servizi (ausiliari) connessi alle firme elettroniche»:

CSP che rilasciano QC:

devono essere sotto la supervisione dello Stato membro in cui sono stabiliti (se sono stabiliti in uno Stato membro) e possono anche essere accreditati per la conformità con le disposizioni della direttiva 1999/93/CE, compresi i requisiti dell’allegato I (requisiti per i QC) e dell’allegato II (requisiti per i CSP che rilasciano QC). I CSP che rilasciano QC e che sono accreditati in uno Stato membro devono essere soggetti al pertinente sistema di supervisione vigente in tale Stato membro, salvo il caso in cui non siano stabiliti nello stesso,

il sistema di «supervisione» applicabile (e il sistema di «accreditamento facoltativo») sono definiti nella direttiva 1999/93/CE e devono rispettarne le pertinenti disposizioni, in particolare quelle dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 11 e del considerando 13), [e rispettivamente quelle dell’articolo 2, punto 13, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 11 e dei considerando 4 e da 11 a 13].

CSP che non rilasciano QC:

possono rientrare nel sistema di «accreditamento facoltativo» (quale definito nella direttiva 1999/93/CE e conforme alla stessa) e/o in un «regime di approvazione riconosciuto» definito e attuato su base nazionale ai fini del controllo della conformità con le disposizioni della direttiva ed eventualmente con le disposizioni della normativa nazionale in materia di fornitura di servizi di certificazione (nell’accezione dell’articolo 2, punto 11, della direttiva),

alcuni degli oggetti fisici o binari (logici) generati o rilasciati a seguito della fornitura di un servizio di certificazione potrebbero beneficiare di una «qualifica» specifica sulla base della loro conformità con le disposizioni e i requisiti nazionali, ma è probabile che la portata di tale qualifica sarebbe limitata al livello nazionale.

L’elenco di fiducia di uno Stato membro deve fornire informazioni minime sui CSP soggetti a supervisione/accreditamento che rilasciano certificati qualificati al pubblico conformemente alle disposizioni della direttiva 1999/93/CE [articolo 3, paragrafi 3 e 2, e articolo 7, paragrafo 1, lettera a)], informazioni sui certificati qualificati basati sulla firma elettronica, precisando se la firma è creata o no da un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Informazioni complementari relative a altri CSP soggetti a supervisione/accreditamento che non rilasciano QC al pubblico (ad esempio, CSP che forniscono servizi di orodatazione e che rilasciano gettoni di orodatazione, CPS che rilasciano certificati non qualificati, ecc.) possono essere inseriti in un elenco di fiducia a livello nazionale e su base facoltativa.

L’elenco di fiducia ha l’obiettivo di:

elencare e fornire informazioni affidabili sulla situazione di supervisione/accreditamento dei servizi di certificazione forniti dai prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte dello Stato membro responsabile dell’elaborazione e della gestione dell’elenco ai fini della conformità con le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/93/CE,

facilitare la convalida delle firme elettroniche basate sui servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento dei CSP che figurano nell’elenco.

Una serie unica di valori di supervisione/accreditamento

Ogni Stato membro deve elaborare e gestire un unico TL per indicare la situazione di supervisione/accreditamento dei servizi di certificazione forniti dai prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte dello Stato membro.

Il fatto che il servizio sia attualmente soggetto a supervisione/accreditamento parte del suo status attuale. Oltre a questo lo status di supervisione o accreditamento può essere «in corso», «in fase di sospensione», «sospeso» o persino «revocato». Durante la sua durata lo stesso servizio di certificazione può passare da uno status di supervisione a uno di accreditamento e viceversa (10).

La figura 1 riportata di seguito descrive il percorso atteso, per un singolo servizio di certificazione, tra i possibili status di supervisione/accreditamento:

Flusso previsto dello status di supervisione/accreditamento di un servizio CSP

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Un servizio di certificazione che rilascia QC deve essere soggetto a supervisione (se è stabilito in uno Stato membro) e può ottenere l’accreditamento facoltativo. Lo status di un tale servizio se riportato nell’elenco di fiducia può corrispondere a uno qualsiasi dei valori riportati nella figura come «valore di status attuale». Va notato tuttavia che «accreditamento sospeso» e «accreditamento revocato» devono essere esclusivamente valori di status di «temporaneo» nel caso di servizi CSPQC stabiliti in uno Stato membro, in quanto tali servizi devono comunque essere soggetti a supervisione (anche quando non siano o non siano più accreditati).

Gli Stati membri che hanno istituito, o siano in procinto di istituire, un «regime di approvazione riconosciuto», definito e attuato su base nazionale ai fini del controllo della conformità dei servizi dei CSP che non rilasciano QC con le disposizioni della direttiva 1999/93/CE e con eventuali disposizioni della normativa nazionale in materia di fornitura di servizi di certificazione (nell’accezione dell’articolo 2, punto 11, della direttiva), sono tenuti a inserire tali regimi in una delle due seguenti categorie:

«accreditamento facoltativo», quale definito e disciplinato nella direttiva 1999/93/CE [articolo 2, punto 13, articolo 3, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 1, articolo 11, considerando 4 e 11-13],

«supervisione», come previsto dalla direttiva 1999/93/CE e attuato dalle disposizioni e requisiti nazionali in conformità delle relative legislazioni.

Di conseguenza un servizio di certificazione che non rilascia QC può essere oggetto di supervisione o ottenere l’accreditamento facoltativo. Lo status di un tale servizio, se riportato nell’elenco di fiducia, può avere uno qualsiasi dei valori riportati nella figura come «valore di status attuale» (cfr. figura 1).

L’elenco di fiducia deve contenere informazioni relative ai regimi di supervisione/accreditamento soggiacenti, e in particolare:

informazioni sul sistema di supervisione applicabile a tutti i CSPQC,

se pertinente, informazioni sul regime nazionale di «accreditamento facoltativo» applicabile a tutti i CSPQC,

se pertinente, informazioni sul sistema di supervisione applicabile a tutti i CSP che non rilasciano QC,

se pertinente, informazioni sul regime nazionale di «accreditamento facoltativo» applicabile a tutti i CSP che non rilasciano QC.

Le ultime due serie di informazioni rivestono importanza cruciale per gli utilizzatori dei certificati, in quanto consentono loro di valutare il livello di qualità e di sicurezza dei sistemi di supervisione/accreditamento applicati a livello nazionale ai CSP che non rilasciano QC. Quando l’informazione sullo status di supervisione/accreditamento è fornita nel TL in relazione ai servizi dei CSP che non rilasciano QC, le informazioni sopramenzionate devono essere fornite a livello del TL mediante l’uso dei campi «Scheme information URI» (clausola 5.3.7 — informazioni fornite dagli Stati membri),«Scheme type/community/rules» (clausola 5.3.9 — mediante l’uso di un testo comune a tutti gli Stati membri e di informazioni specifiche, facoltative, fornite da uno Stato membro) e «TSL policy/legal notice» (clausola 5.3.11 — un testo comune a tutti gli Stati membri con riferimento alla direttiva 1999/93/CE, con la possibilità per ciascuno Stato membro di aggiungere testi/riferimenti specifici per tale Stato membro). Informazioni supplementari di «qualificazione» definite al livello dei sistemi nazionali di supervisione/accreditamento per CSP che non rilasciano QC possono essere fornite a livello del servizio se pertinente e richiesto (ad esempio per distinguere tra livelli diversi di qualità/sicurezza) mediante l’uso dell’estensione «additionalServiceInformation» (clausola 5.8.2) come parte della «Service information extension» (clausola 5.5.9). Ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche corrispondenti sono fornite nelle specifiche dettagliate del capitolo I.

Nonostante il fatto che in uno Stato membro organismi distinti possano essere responsabili della supervisione e dell’accreditamento dei servizi di certificazione, è previsto che sia utilizzata una sola voce per un singolo servizio di certificazione [identificata dal campo «Service digital identity» come previsto dalla norma ETSI TS 102 231 (11)] e che lo status di supervisione/accreditamento sia aggiornato di conseguenza. Il significato degli status di cui sopra è descritto nella pertinente clausola 5.5.4 delle specifiche tecniche dettagliate di cui al capitolo I.

2.2.   Voci del TL destinate a facilitare la convalida di QES e AdESQC

L’aspetto più importante della creazione di un TL è la definizione della parte obbligatoria dello stesso, ovvero l’«elenco dei servizi» per i CSP che rilasciano QC, al fine di stabilire l’esatto status di ciascun servizio di certificazione che rilascia QC e di garantire che le informazioni fornite in ciascuna voce siano sufficienti per facilitare la convalida di QES e AdESQC (quando combinate con il contenuto del QC entità finale rilasciato dal CSP nell’ambito del servizio di certificazione menzionato nella voce di cui trattasi).

Poiché non esiste un profilo autenticamente interoperabile e transfrontaliero per i QC, tra le informazioni richieste potrebbero figurarne altre oltre a quelle del campo «Service digital identity» di un’unica CA (radice), in particolare le informazioni che identificano lo status QC del certificato rilasciato e che chiariscono se le firme siano state create o no mediante un SSCD. L’organismo designato in uno Stato membro per elaborare, modificare e gestire il TL (il «gestore di sistema» secondo la norma ETSI TS 102 231) deve pertanto tenere conto del profilo attuale e del contenuto del certificato per ogni QC rilasciato da ciascun CSPQC che figura nell’elenco.

Idealmente ciascun QC rilasciato dovrebbe contenere la dichiarazione di conformità (12) dei QC stabilita dall’ETSI (QcCompliance) quando tale certificato è dichiarato come QC, nonché la dichiarazione QcSSCD definita dall’ETSI quando si dichiara che il certificato è basato su un SSCD per generare firme elettroniche e/o che ciascun QC rilasciato include uno degli identificativi dell’oggetto (OID) per la politica dei certificati QCP/QCP+, quali definiti nella norma ETSI TS 101 456 (13). L’uso di differenti norme di riferimento da parte dei CSP che rilasciano QC, il fatto che l’interpretazione di tali norme varia considerevolmente come pure la scarsa consapevolezza dell’esistenza e della preesistenza di alcune norme o specifiche tecniche normative ha determinato differenze nel contenuto effettivo dei QC attualmente rilasciati (ad esempio per quanto riguarda l’uso delle dichiarazioni QC definite dall’ETSI) e, di conseguenza, impedisce agli utilizzatori di fare affidamento solo sul certificato del firmatario (e sul percorso ad esso associato) per verificare, quantomeno in modo leggibile a macchina, se il certificato su cui si basa una firma elettronica sia dichiarato o no un QC e se esso sia associato o no a un SSCD mediante il quale è stata generata la firma elettronica.

Compilando i campi «Service type identifier» («Sti»), «Service name» («Sn»), e «Service digital identity» («Sdi») (14) con le informazioni fornite nel campo «Service information extensions» («Sie») si permette al modello unico di TL proposto di determinare appieno il tipo specifico di certificato qualificato rilasciato da un servizio di certificazione di un CSP compreso nell’elenco che rilascia QC e di comunicare se esso è basato o no su un SSCD (qualora tale informazione non sia riportata nel QC). A questa voce è associata ovviamente un’informazione specifica «Service current status» («Scs»), come illustrato nella figura 2 riportata di seguito.

Elencare un servizio fornendo semplicemente il campo «Sdi» di una CA (radice) significherebbe che esso è garantito (da un CSP che rilascia QC ma anche dall’organismo di supervisione/accreditamento responsabile di tale CSP), che qualsiasi certificato entità finale rilasciato tramite tale gerarchia di CA (radice) contiene sufficienti informazioni definite dalle norme ETSI e leggibili a macchina per verificare se si tratti o no di un QC e se esso sia basato o no su un SSCD. Nel caso in cui, ad esempio, l’ultima asserzione non sia vera (ad esempio, nel QC non vi è alcuna indicazione basata sulle norme ETSI e leggibile a macchina che esso sia basato su un SSCD), se viene elencato semplicemente il campo «Sdi» della CA (radice) si può solo concludere che i QC rilasciati tramite tale gerarchia di CA (radice) non siano basati su alcun SSCD. Per poter considerare i QC in questione basati su un SSCD è necessario che tale indicazione sia fornita utilizzando il campo «Sie» (indicante inoltre che tale informazione è garantita dal CSP che rilascia i QC ed è soggetto a supervisione/accreditamento da parte rispettivamente di un organismo di supervisione o di accreditamento).

Principi generali – Norme di modifica – Voci CSPQC (servizi compresi nell’ elenco)

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Le presenti specifiche tecniche relative al modello comune per il TL consentono di utilizzare una combinazione di cinque tipi principali di informazioni nella voce relativa a un servizio:

il «Service type identifier» («Sti»), ovvero l’identificazione di una CA che rilascia QC («CA/QC»),

il «Service name» («Sn»),

le informazioni del campo «Service digital identity» («Sdi») che identifica un servizio elencato, ad esempio, (come minimo) il certificato X.509v3 di una CA che rilascia QC,

per i servizi CA/QC informazioni facoltative relative al campo «Service information extensions» («Sie») che permettono di includere una sequenza di una o più tuple, ciascuna delle quali fornisce:

i criteri da utilizzare per identificare più precisamente (filtrare), all’interno del servizio di certificazione identificato dal campo «Sdi», il servizio (ovvero un insieme di certificati qualificati) per cui sono richieste/fornite informazioni supplementari indicanti che il certificato è basato o no sull’SSCD (e/o è rilasciato a una persona giuridica), e

le informazioni associate («qualifiers») indicanti se questa serie di servizi di certificati qualificati identificati più precisamente si basano o no su un SSCD o se le informazioni associate sono parte di un QC in formato standard leggibile a macchina e/o informazioni relative al fatto che tali QC sono rilasciati a persone giuridiche (di norma si considera che essi siano rilasciati soltanto a persone fisiche),

informazioni sullo «status attuale» della voce relativa a tale servizio che specificano:

se si tratta di un servizio oggetto di supervisione o accreditato, e

lo status di supervisione/accreditamento.

2.3.   Orientamenti per la modifica e l’utilizzo delle voci relative ai servizi CSPQC

Gli orientamenti generali per la creazione e la modifica delle voci sono i seguenti:

1)

Se esiste la garanzia (fornita dal CSPQC e soggetta a supervisione/accreditamento da parte dell’organismo di supervisione/organismo di accreditamento) che per un servizio compreso nell’elenco e identificato da un campo «Sdi», tutti i QC basati su un SSCD contengono la dichiarazione di conformità dei QC stabilita dall’ETSI e la dichiarazione QcSSCD e/o l’identificativo di oggetto (OID) QCP+, l’uso di un appropriato «Sdi» è sufficiente e il campo «Sie» può essere utilizzato in via facoltativa e non è necessario che contenga le informazioni relative al SSCD.

2)

Se esiste la garanzia (fornita dal CSPQC e soggetta a supervisione/accreditamento da parte dell’organismo di supervisione/organismo di accreditamento) che per un servizio compreso nell’elenco e identificato da un campo «Sdi», tutti i QC non basati su un SSCD contengono la dichiarazione di conformità dei QC e/o l’identificativo di oggetto (OID) QCP, ma sono tali da non dover contenere la dichiarazione QcSSCD e/o l’identificativo di oggetto (OID) QCP+, l’uso di un appropriato campo «Sdi» è sufficiente e il campo «Sie» può essere utilizzato in via facoltativa e non è necessario che contenga le informazioni relative al SSCD (il che significa in altri termini che non è basato su un SSCD).

3)

Se esiste la garanzia (fornita dal CSPQC e soggetta a supervisione/accreditamento da parte dell’organismo di supervisione/organismo di accreditamento) che per un servizio compreso nell’elenco e identificato da un campo «Sdi», tutti i QC contengono la dichiarazione di conformità dei QC stabilita dall’ETSI, e alcuni di questi QC sono basati su un SSCD mentre altri non lo sono (ad esempio la differenza può essere stabilita mediante differenti OID per la politica dei certificati specifici per CSP o mediante altre informazioni specifiche sui CSP contenute nel QC, direttamente o indirettamente e leggibili o no a macchina) ma non contengono NÉ la dichiarazione QcSSCD NÉ l’identificativo di oggetto (OID) QCP + dell’ETSI, l’uso di un appropriato campo «Sdi» può non essere sufficiente E il campo «Sie» deve essere utilizzato per indicare in modo esplicito che il servizio è basato sul SSCD oltre a una eventuale estensione dell’informazione per identificare l’insieme dei certificati coperti. È probabile che differenti «SSCD support information values» debbano essere utilizzati per lo stesso campo «Sdi» quando viene utilizzato il campo «Sie».

4)

Se esiste la garanzia (fornita dal CSPQC e soggetta a supervisione/accreditamento da parte dell’organismo di supervisione/organismo di accreditamento) che per un servizio compreso nell’elenco e identificato da un campo «Sdi», uno qualsiasi dei QC non contiene la dichiarazione di conformità dei QC, l’identificativo di oggetto (OID) QCP, la dichiarazione QcSSCD o l’identificativo di oggetto (OID) QCP+, ma è garantito che alcuni di questi certificati entità finale rilasciati in base a tale «Sdi» sono da considerarsi QC e/o sono basati su SSCD mentre altri non lo sono (ad esempio la differenza può essere stabilita mediante differenti OID per la politica dei certificati specifici per CSPQC o mediante altre informazioni specifiche sui CSPQC contenute nel QC, direttamente o indirettamente e leggibili o no a macchina) l’uso di un appropriato campo «Sdi» non è sufficiente E il campo «Sie» deve essere utilizzato per indicare in modo esplicito che il servizio è basato sul SSCD. È probabile che differenti «SSCD support information values» debbano essere utilizzati per lo stesso campo «Sdi» quando viene utilizzato il campo «Sie».

Il principio generalmente applicato è che per un CSP inserito nell’elenco di fiducia vi deve essere una voce di servizio per singolo certificato X.509v3 per un servizio di certificazione CA/QC, ovvero un’autorità di certificazione che rilascia (direttamente) QC. In alcune circostanze accuratamente definite e gestite, l’organismo di supervisione/accreditamento di uno Stato membro può decidere di utilizzare il certificato X.509v3 di una CA radice o di livello superiore (ovvero un’autorità di certificazione che non rilascia direttamente QC per entità finali ma che certifica una gerarchia di CA fino a quelle che rilasciano QC a entità finali) come campo «Sdi» di una singola voce nell’elenco di servizi forniti da un CSP iscritto nell’elenco. Gli Stati membri devono valutare accuratamente le conseguenze (positive o negative) dell’uso di un certificato X.509v3 di una CA radice o di livello superiore per i valori di «Sdi» delle voci dei servizi iscritti nel TL e assumersene le conseguenze. Inoltre, se viene utilizzata questa eccezione autorizzata al principio generale, gli Stati membri sono tenuti a fornire la necessaria documentazione per facilitare l’elaborazione e la verifica del percorso di certificazione.

Per illustrare gli orientamenti generali per la creazione e la modifica delle voci può essere dato il seguente esempio: nel caso di un CSPQC che utilizza una CA radice che ingloba diverse CA che rilasciano QC e non QC, ma per il quale i QC contengono unicamente la dichiarazione QcCompliance ma non l’indicazione se il servizio si basi o meno su un SSCD, secondo le norme sopraindicate il fatto di elencare soltanto il campo «Sdi» della CA radice significa che tutti i QC rilasciati nell’ambito della gerarchia di tale CA radice NON sono basati su un SSCD. Ma se tali QC sono effettivamente basati su un SSCD, si raccomanda vivamente di utilizzare la dichiarazione QcSSCD per i QC rilasciati in futuro. Nel frattempo (ovvero fino a quando non sia arrivato a scadenza l’ultimo QC non contenente tale informazione), il TSL dovrebbe utilizzare il campo «Sie» e l’estensione associata «Qualifications», ad esempio filtrando i certificati mediante OID specifici dei CSPQC che possano essere utilizzati dai CSPQC per stabilire una distinzione tra differenti tipi di QC (alcuni basati su un SSCD e altri no), inserendo informazioni esplicite del tipo «SSCD support information» in relazione ai certificati filtrati mediante l’uso di «Qualifiers».

Gli orientamenti generali per l’utilizzo di applicazioni, servizi o prodotti relativi alla firma elettronica e basati su una applicazione TSL di un elenco di fiducia sono, conformemente alle presenti specifiche tecniche, i seguenti:

Una voce «Sti» CA/QC (e analogamente una voce CA/QC ulteriormente qualificata come «RootCA/QC» mediante l’uso dell’estensione «Sie»«additionalServiceInformation»)

indica che tutti i certificati entità finale rilasciati da una CA identificata mediante «Sdi» (e analogamente all’interno della gerarchia CA, partendo dalla CA radice identificata dal campo «Sdi») sono QC a condizione che ciò sia indicato nel certificato mediante l’uso di opportune dichiarazioni QC (ovvero QcC, QcSSCD) e/o OID QCP + definiti dall’ETSI (e che ciò sia garantito dall’organismo di supervisione/accreditamento, cfr. supra gli «orientamenti generali per la creazione e la modifica delle voci»).

Nota: se non è fornita un’informazione «Sie»«Qualification» o se un certificato entità finale presentato come QC non è «ulteriormente identificato» da una voce correlata «Sie», le informazioni «leggibili a macchina» riportate nel QC devono essere soggette a supervisione/accreditamento per dimostrarne l’accuratezza. Ciò significa che l’uso (o no) delle opportune dichiarazioni QC (ovvero QcC, QcSSCD) e/o OID QCP + definiti dall’ETSI è garantito come conforme a quanto indicato dal CSPQC,

e SE è fornita un’informazione «Sie»«Qualification», in aggiunta alle regole interpretative di cui sopra relative all’uso standard, i certificati identificati mediante l’uso della voce «Sie»«Qualification», che è costruita sul principio di una sequenza di filtri che identificano ulteriormente una serie di certificati e forniscono informazioni supplementari in materia di SSCD e/o «persona giuridica come soggetto» (ad esempio i certificati che contengono un OID nell’estensione sulla politica del certificato e/o che hanno uno specifico «Key usage» e/o che sono filtrati mediante l’uso di un valore specifico che compare in un campo specifico del certificato o estensione, ecc.) devono essere considerati sulla base della seguente serie di «qualifiers», per compensare la mancanza di informazioni nel corrispondente QC, ovvero:

per indicare il supporto di un SSCD:

il valore «QCWithSSCD» indicante che un «QC è basato su un SSCD», oppure

il valore «QCNoSSCD» indicante che un «QC non è basato su un SSCD», oppure

il valore «QCSSCDStatusAsInCert» indicante che è garantito che tutti i QC contengono, nei campi «Sdi»-«Sie» della voce CA/QC, informazioni relative al supporto SSCD,

E/O

per indicare il rilascio a una persona giuridica:

il valore «QCForLegalPerson» indicante che il certificato è rilasciato a una persona giuridica.

2.4.   Servizi su cui sono basati i servizi «CA/QC» ma che non sono parte del campo «Sdi»«CA/QC»

È opportuno considerare anche i casi in cui le risposte CRL e OCSP sono firmate mediante chiavi diverse da quelle di una CA che rilascia QC («CA/QC»). Ciò può avvenire elencando i servizi in questione come tali nell’applicazione TSL del TL (ovvero, con un «Service type identifier» ulteriormente qualificato da un’estensione «additionalServiceInformation», indicante che un servizio OCSP o CRL è parte della fornitura dei QC, ad esempio con un tipo di servizio di «OCSP/QC» o rispettivamente «CRL/QC»), dal momento che questi servizi possono essere considerati parte dei servizi «qualificati» oggetto di supervisione/accreditamento in relazione alla fornitura di servizi di certificazione QC. Ovviamente i risponditori OCSP e gli emittenti di CRL i cui certificati sono firmati dalle CA che si trovano in una gerarchia di servizi CA/QC compresi nell’elenco devono essere considerati «validi» conformemente al valore del servizio CA/QC compreso nell’elenco.

Una disposizione analoga può applicarsi ai servizi di certificazione che rilasciano certificati non qualificati (del tipo di servizio «CA/PKC»), utilizzando i tipi di servizi standard ETSI TS 102 231 OCSP e CRL.

Si noti che l’applicazione TSL del TL DEVE comprendere servizi di revoca quando le relative informazioni non sono incluse nel campo AIA dei certificati finali o quando non sono firmate da una CA compresa tra quelle che figurano nell’elenco.

2.5.   Verso un profilo QC interoperabile

Di norma si deve cercare di semplificare (ridurre) al massimo il numero delle voci relative ai servizi (differenti campi «Sdi»). A ciò deve tuttavia affiancarsi la corretta identificazione dei servizi connessi con il rilascio dei QC e la fornitura di informazioni di fiducia indicanti se i QC sono basati o no su un SSCD, qualora tale informazione non sia contenuta nei QC rilasciati.

Idealmente l’uso del campo «Sie» e dell’estensione «Qualification» dovrebbe essere (rigorosamente) limitato ai casi specifici che devono essere risolti in tale modo, in quanto i QC dovrebbero contenere sufficienti informazioni su quanto dichiarato, ovvero lo stato «qualificato» e sulla presenza o no di un SSCD.

Nella misura del possibile gli Stati membri dovrebbero fare in modo che siano adottati e utilizzati profili QC interoperabili.

3.   Struttura del modello unico per l’elenco di fiducia

Il modello comune proposto per l’elenco di fiducia degli Stati membri deve essere strutturato nelle seguenti categorie di informazioni:

1)

informazione sull’elenco di fiducia e il regime di rilascio dei certificati;

2)

una sequenza di campi contenenti informazioni di identificazione non ambigue su tutti i CSP oggetto di supervisione/accreditamento nell’ambito del regime (questa sequenza è facoltativa, ovvero se non viene usata si suppone che sia vuota, in altri termini che nessun CSP è soggetto a supervisione o accreditamento nello Stato membro associato e nell’ambito dell’elenco di fiducia);

3)

per ogni CSP inserito nell’elenco una sequenza di campi contenenti informazioni di identificazione non ambigue sul servizio di certificazione oggetto di supervisione/accreditamento fornito dal CSP (questa sequenza deve avere come minimo una voce);

4)

per ogni servizio di certificazione oggetto di supervisione/accreditamento, l’identificazione dello status attuale del servizio e la relativa storia.

Nel caso di un CSP che rilascia QC l’identificazione non ambigua del servizio di certificazione da inserire nell’elenco deve tenere conto delle situazioni in cui nel certificato qualificato non sono disponibili informazioni sufficienti sul suo essere «qualificato», del fatto che possa essere basato su un SSCD, soprattutto considerando che la maggior parte dei CSP (commerciali) utilizzano un’unica CA qualificata per il rilascio di diversi tipi di certificati entità finale, sia qualificati che non qualificati.

Il numero delle voci dell’elenco per CSP riconosciuto può essere ridotto qualora esistano uno o più servizi di CA di livello superiore, ad esempio nell’ambito di una gerarchia commerciale di CA che va dalla CA radice fino alle CA che rilasciano i certificati. Tuttavia, anche in questi casi deve essere mantenuto e garantito il principio che impone di garantire un collegamento senza ambiguità tra un servizio di certificazione CSPQC e l’insieme dei certificati da identificare.

1.   Informazione sull’elenco di fiducia e il regime di rilascio dei certificati

In questa categoria rientrano le seguenti informazioni:

un’etichetta (tag) dell’elenco di fiducia per facilitare l’identificazione di quest’ultimo nel corso di ricerche elettroniche e che ne confermi gli obiettivi quando è in formato leggibile all’uomo,

un formato di elenco di fiducia e un identificativo della versione di formato,

un numero d’ordine (o di pubblicazione) dell’elenco di fiducia,

informazioni sul tipo di elenco di fiducia (ad esempio per indicare che l’elenco di fiducia in questione contiene informazioni sullo status di supervisione/accreditamento dei servizi di certificazione forniti da CSP oggetto di supervisione/accreditamento da parte dello Stato membro considerato ai fini del rispetto delle disposizioni della direttiva 1999/93/CE),

informazioni sul proprietario dell’elenco di fiducia (ad esempio, nome, indirizzo, coordinate di contatto, ecc. dell’organismo dello Stato membro incaricato di elaborare, pubblicare in modo sicuro e aggiornare l’elenco di fiducia),

informazioni sul o sui regimi soggiacenti di supervisione/accreditamento ai quali è associato l’elenco di fiducia e in particolare, ma non unicamente, le seguenti:

il paese in cui si applica,

informazioni su o riferimento al luogo in cui sono reperibili informazioni sul o sui regimi (modello di regime, norme, criteri, comunità di applicazione, tipo, ecc.),

periodo di mantenimento delle informazioni (serie storiche),

politica e/o avviso legale, impegni, responsabilità dell’elenco di fiducia,

data e ora di pubblicazione e prossimo aggiornamento previsto dell’elenco di fiducia.

2.   Informazioni di identificazione non ambigue su tutti i CSP riconosciuti dal regime

Questa serie deve comprendere quantomeno le seguenti informazioni:

la denominazione del CSP quale figura nei registri ufficiali (compreso eventualmente il nome utente (UID) dell’organizzazione CPS secondo le prassi utilizzate negli Stati membri),

l’indirizzo del CPS e le coordinate di contatto,

informazioni aggiuntive sul CPS inserite direttamente o mediante riferimento a un sito da cui possono essere scaricate.

3.   Per ogni CSP inserito nell’elenco una sequenza di campi contenenti informazioni di identificazione non ambigue sul servizio di certificazione fornito dal CPS e soggetto a supervisione/accreditamento nel quadro della direttiva 1999/93/CE

Questa serie deve comprendere quantomeno le seguenti informazioni per ciascun servizio di certificazione di un CSP incluso nell’elenco:

un identificativo del tipo di servizio di certificazione (ad esempio, un identificativo indicante che il servizio di certificazione soggetto a controllo/accreditamento fornito dal CSP è un’autorità di certificazione che rilascia QC),

denominazione (commerciale) del servizio di certificazione,

un identificativo unico e non ambiguo del servizio di certificazione,

informazioni aggiuntive sul servizio di certificazione (ad esempio inserite direttamente o mediante riferimento a un sito da cui possono essere scaricate, informazioni di accesso relative al servizio),

per i servizi CA/QC, una sequenza facoltativa di tuple di informazione, in cui ciascuna tupla indica:

i)

i criteri da utilizzare per identificare più precisamente (filtrare), all’interno del servizio di certificazione identificato «Sdi», il servizio preciso (ovvero un insieme di certificati qualificati) per cui sono richieste/fornite informazioni supplementari per quanto concerne il fatto che il certificato è basato o no sull’SSCD (e/o è rilasciato a una persona giuridica); e

ii)

le informazioni associate («qualifiers») indicanti se questa serie di servizi di certificati qualificati rilasciati da un servizio identificato più precisamente si basano o no su un SSCD e/o informazioni relative al fatto che tali QC sono rilasciati a persone giuridiche (di norma si considera che essi siano rilasciati a persone fisiche).

4.   Per ogni servizio di certificazione, l’identificazione dello status attuale del servizio e la relativa storia

Questa serie deve comprendere quantomeno le seguenti informazioni:

un identificativo dello status attuale,

la data e l’ora di inizio dello status attuale,

informazioni storiche su tale status.

4.   Definizioni e acronimi

Ai fini del presente documento sono utilizzate le seguenti definizioni e i seguenti acronimi:

Termine

Acronimo

Definizione

Prestatore di servizi di certificazione

CSP

Quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 1999/93/CE.

Autorità di certificazione

CA

Una CA è un CSP e può utilizzare diverse chiavi di firme private di diverse CA tecniche, ciascuna con un certificato associato, per rilasciare certificati entità finale. Una CA è un’autorità cui fanno affidamento uno o più utilizzatori per la creazione e il rilascio di certificati. Facoltativamente l’autorità di certificazione può creare le chiavi dell’utente [ETSI TS 102 042]. L’identificazione della CA avviene di norma mediante le informazioni di identificazione presenti nel campo «emittente» del certificato della CA che serve a certificare la chiave pubblica associata alla chiave di firma privata della CA e che viene di fatto usata dalla CA per rilasciare i certificati. Una CA può avere diverse chiavi di firma. Ogni chiave di una CA è identificata da un identificativo unico che figura nel campo Authority Key Identifier del certificato della CA.

Autorità di certificazione che rilascia certificati qualificati

CA/QC

Una CA conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 1999/93/CE che rilascia certificati qualificati conformi ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE.

Certificato

Certificato

Quale definito all’articolo 2, punto 9, della direttiva 1999/93/CE.

Certificato qualificato

QC

Quale definito all’articolo 2, punto 10, della direttiva 1999/93/CE.

Firmatario

Firmatario

Quale definito all’articolo 2, punto 3, della direttiva 1999/93/CE.

Supervisione

Supervisione

Il termine «supervisione» è utilizzato nell’accezione della direttiva 1999/93/CE (articolo 3, paragrafo 3). La direttiva stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché venga istituito un sistema appropriato di supervisione dei CPS stabiliti nel loro territorio e che rilasciano al pubblico certificati qualificati, accertandosi così che siano rispettate le disposizioni della direttiva.

Accreditamento facoltativo

Accreditamento

Quale definito all’articolo 2, punto 13, della direttiva 1999/93/CE.

Elenco di fiducia

TL

Designa l’elenco indicante lo status di supervisione/accreditamento dei servizi di certificazione dei CPS che sono soggetti a supervisione/accreditamento dello Stato membro interessato per verificarne la conformità con le disposizioni della direttiva 1999/93/CE.

Elenco di status dei servizi di fiducia

TSL

Elenco firmato utilizzato come base per la presentazione di informazioni sullo status dei servizi di fiducia conformemente alle specifiche della norma ETSI TS 102 231.

Servizio di fiducia

 

Servizio che permette di aumentare la fiducia nelle transazioni elettroniche (in generale, ma non necessariamente, mediante l’uso di tecniche crittografiche o di materiale riservato) (ETSI TS 102 231).

Prestatore di servizi di fiducia

TSP

Organismo che gestisce uno o più servizi (elettronici) di fiducia (questo termine è utilizzato in un’accezione più ampia rispetto a CSP).

Gettoni di servizio di fiducia

TrST

Un oggetto fisico o binario (logico) generato o rilasciato a seguito dell’uso di un servizio di fiducia. Esempi di TrST binari sono i certificati, i CRL, i gettoni di orodatazione e le risposte OCSP.

Firma elettronica qualificata

QES

Un’AdES basata su un QC e creata da un SSCD, quale definita all’articolo 2 della direttiva 1999/93/CE.

Firma elettronica avanzata

AdES

Quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE.

Firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato

AdESQC

Una firma elettronica conforme ai requisiti applicabili alle AdES e basata su un QC, quale definito all’articolo 2 della direttiva 1999/93/CE.

Dispositivo per la creazione di una firma sicura

SSCD

Quale definito all’articolo 2, punto 6, della direttiva 1999/93/CE.

CAPITOLO I

SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE DI UN MODELLO COMUNE PER L’«ELENCO DI FIDUCIA DI FORNITORI DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE QUALIFICATI SOGGETTI A SUPERVISIONE/ACCREDITAMENTO»

Nella parte seguente del documento le parole chiave «DEVE», «NON DEVE», «OBBLIGATORIO», «DOVREBBE», «NON DOVREBBE», «SI RACCOMANDA», «SI CONSIGLIA», «PUÒ», «POSSONO», «NON PUÒ», «NON POSSONO» e «FACOLTATIVO» devono essere interpretate nell’accezione di cui al documento RFC 2119 (15).

Le presenti specifiche si basano sulle specifiche e i requisiti della norma ETSI TS 102 231 v3.1.1 (2009-06). Qualora nelle presenti specifiche non siano indicati requisiti specifici si DEVONO applicare integralmente i requisiti della norma ETSI TS 102 231. Se invece nelle presenti specifiche sono indicati requisiti specifici, questi ultimi DEVONO essere applicati al posto dei requisiti di ETSI TS 102 231, integrandoli tuttavia, per quanto riguarda il formato, con i requisiti di ETSI TS 102 231. In caso di discrepanze tra le presenti specifiche e quelle della norma ETSI TS 102 231, DEVONO essere applicate le presenti specifiche.

A livello linguistico DEVE essere attuato e fornito un supporto almeno in lingua inglese (EN) e, eventualmente e in aggiunta all’inglese, in una o più lingue nazionali.

L’indicazione della data e dell’ora DEVE essere conforme alla clausola 5.1.4 di ETSI TS 102 231.

L’uso degli URI DEVE essere conforme alla clausola 5.1.5 di ETSI TS 102 231.

Informazioni sul regime di rilascio dell’elenco di fiducia

Tag

TSL tag (clausola 5.2.1)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE essere conforme alla clausola 5.2.1 di ETSI TS 102 231.

Nel caso di un’applicazione di XML ETSI ha messo a disposizione un file xsd che è fornito nel suo stato attuale nell’allegato I.

Scheme Information

TSL version identifier (clausola 5.3.1)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE essere impostato sul valore «3» (intero).

TSL sequence number (clausola 5.3.2)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare il numero di sequenza del TSL. Questo valore, che comincia per il valore intero «1» al momento della prima pubblicazione dell’elenco, DEVE essere aumentato di 1 a ciascuna pubblicazione successiva dell’elenco. Esso NON DEVE essere resettato a «1» in caso di incremento del «TSL version identifier» di cui sopra.

TSL type (clausola 5.3.3)

Questo campo è OBBLIGATORIO e indica il tipo di TSL. DEVE essere impostato su http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLtype/generic (generico).

Nota: per essere conforme alla clausola 5.3.3 della norma ETSI TS 102 231, e per indicare il tipo di TSL, facendo riferimento all’esistenza delle presenti specifiche che disciplinano l’applicazione TSL degli elenchi di fiducia degli Stati membri (16) e consentendo a un analizzatore sintattico (parser) di determinare quale formato dei campi seguenti (17) è impiegato quando tali campi hanno significati specifici (o alternativi) a seconda del tipo di TSL rappresentato (in questo caso l’elenco di fiducia di uno Stato membro), l’URI specifico di cui sopra DEVE essere registrato e descritto come segue:

URI: (generico) http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLtype/generic

Descrizione: un’applicazione TSL di un elenco indicante lo status di supervisione/accreditamento dei servizi di certificazione forniti da prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte dello Stato membro che possiede l’applicazione TSL per quanto concerne la conformità con le disposizioni pertinenti della direttiva 1999/93/CE mediante un processo diretto di supervisione (facoltativo o normativo).

Scheme operator name (clausola 5.3.4)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare il nome dell’organismo dello Stato membro incaricato di elaborare, pubblicare e aggiornare l’elenco di fiducia nazionale. Esso DEVE indicare la denominazione ufficiale con la quale opera l’entità giuridica o incaricata (ad esempio nel caso di enti amministrativi governativi) associata a tale organismo. La denominazione in parola DEVE essere quella utilizzata negli atti ufficiali (legali) di registrazione o autorizzazione e alla quale dovrebbe essere indirizzata ogni comunicazione ufficiale. Si DEVE trattare di una sequenza di stringhe di caratteri multilingui e DEVE essere attuata con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente con una o più lingue nazionali.

Nota: un paese PUÒ avere organismi distinti di supervisione/accreditamento e anche altri organismi incaricati delle attività operative correlate. Spetta a ciascuno Stato membro designare il gestore del sistema per l’applicazione TSL del TL dello Stato membro. L’ente di supervisione, l’ente di accreditamento e il gestore del sistema (quando siano enti distinti) devono avere ciascuno i propri compiti e responsabilità.

Qualsiasi situazione in cui diversi organismi sono responsabili della supervisione, dell’accreditamento e degli aspetti operativi DEVE essere coerentemente indicata come tale nelle informazioni sul sistema comprese nel TL, comprese le informazioni specifiche del sistema indicate dallo «Scheme information URI» (clausola 5.3.7).

Il TSL dovrebbe essere firmato dal citato gestore del sistema (clausola 5.3.4).

Scheme operator address (clausola 5.3.5)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE contenere l’indirizzo dell’entità giuridica o dell’organizzazione designata identificata nel campo «Scheme operator name» (clausola 5.3.4) per le comunicazioni postali ed elettroniche. DEVE contenere sia «PostalAddress» (ossia nome e numero civico, località [Stato o provincia], [codice postale] e il codice paese ISO 3166-1 alpha-2) conformemente alla clausola 5.3.5.1 che «ElectronicAddress» (ossia email e/o sito web URI) conformemente alla clausola 5.3.5.2.

Scheme name (clausola 5.3.6)

Questo campo è OBBLIGATORIO e indica il nome del sistema. Si DEVE trattare di una sequenza di stringhe di caratteri multilingui (con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente una o più lingue nazionali), definite come segue:

la versione EN DEVE essere costituita da una stringa di caratteri strutturata come segue:

CC:EN_name_value

dove:

=

«CC»

=

il codice paese ISO 3166-1 alpha-2 utilizzato nel campo «Scheme territory» (clausola 5.3.10),

=

«:»

=

è utilizzato come separatore,

=

«EN_name_value»

=

«Supervision/Accreditation Status List of certification services from Certification Service Providers, which are supervised/accredited by the referenced Scheme Operator Member State for compliance with the relevant provisions laid down in Directive 1999/93/EC».

La versione nella lingua nazionale di qualsiasi Stato membro DEVE essere costituita da una stringa di caratteri strutturata come segue:

CC:name_value

dove:

=

«CC»

=

il codice di paese ISO 3166-1 alpha-2 utilizzato nel campo «Scheme territory» (clausola 5.3.10),

=

«:»

=

è utilizzato come separatore,

=

«name_value»

=

traduzione ufficiale nella lingua nazionale della stringa «EN_name_value». Per la lingua italiana: «l’elenco indicante lo status di supervisione/accreditamento dei servizi di certificazione dei CPS che sono soggetti alla supervisione/accreditamento dello Stato membro interessato, gestore del sistema, per verificarne la conformità con le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/93/CE».

Il nome del sistema è obbligatorio per identificare univocamente il sistema riportato in «Scheme information URI» e anche per garantire che, qualora un gestore di sistema ne gestisca più di uno, ciascuno di essi abbia una denominazione distinta.

Gli Stati membri e i gestori del sistema DEVONO assicurarsi che, quando uno Stato membro o un gestore del sistema gestiscono più di un sistema, ciascun sistema abbia una denominazione distinta.

Scheme information URI (clausola 5.3.7)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare il o gli URI in cui gli utilizzatori del certificato possono ottenere informazioni specifiche sul sistema (con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente una o più lingue nazionali). Si DEVE trattare di una sequenza di puntatori multilingui, con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente una o più lingue nazionali. Gli URI di riferimento DEVONO fornire un percorso verso le informazioni che forniscono «opportune informazioni sul sistema».

Le «opportune informazioni sul sistema» DEVONO includere come minimo:

informazioni introduttive generali, comuni a tutti gli Stati membri, in relazione al campo di applicazione e al contesto dell’elenco di fiducia e al regime soggiacente di supervisione/accreditamento. Il testo comune da utilizzare è il seguente:

«The present list is the TSL implementation of [name of the relevant Member State] “Trusted List of supervised/accredited Certification Service Providers” providing information about the supervision/accreditation status of certification services from Certification Service Providers (CSPs) who are supervised/accredited by [name of the relevant Member State] for compliance with the relevant provisions of Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures.

The Trusted List aims at:

listing and providing reliable information on the supervision/accreditation status of certification services from Certification Service Providers, who are supervised/accredited by [name of the relevant Member State] for compliance with the relevant provisions laid down in Directive 1999/93/EC,

facilitating the validation of electronic signatures supported by those listed supervised/accredited certification services from the listed CSPs.

The Trusted List of a Member State provides a minimum of information on supervised/accredited CSPs issuing Qualified Certificates in accordance with the provisions laid down in Directive 1999/93/EC (Art. 3.3, 3.2 and Art. 7.1(a)), including information on the QC supporting the electronic signature and whether the signature is or not created by a Secure Signature Creation Device.

The CSPs issuing Qualified Certificates (QCs) listed here are supervised by [name of the relevant Member State] and may also be accredited for compliance with the provisions laid down in Directive 1999/93/EC, including with the requirements of Annex I (requirements for QCs), and those of Annex II (requirements for CSPs issuing QCs). The applicable ‘supervision’ system (respectively ‘voluntary accreditation’ system) is defined and must meet the relevant requirements of Directive 1999/93/EC, in particular those laid down in Art. 3.3, Art. 8.1, Art. 11 (respectively, Art. 2.13, Art. 3.2, Art. 7.1(a), Art. 8.1, Art. 11).

Additional information on other supervised/accredited CSPs not issuing QCs but providing services related to electronic signatures (e.g. CSP providing Time Stamping Services and issuing Time Stamp Tokens, CSP issuing non-Qualified certificates, ecc.) are included in the Trusted List and the present TSL implementation at a national level on a voluntary basis.»;

informazioni specifiche sul regime soggiacente di supervisione/accreditamento, in particolare (18):

informazioni sul sistema di supervisione applicabile a tutti i CSPQC,

se pertinente, informazioni sul regime nazionale di accreditamento facoltativo applicabile a tutti i CSPQC,

se pertinente, informazioni sul sistema di supervisione applicabile a tutti i CSP che non rilasciano QC,

se pertinente, informazioni sul regime nazionale di accreditamento facoltativo applicabile a tutti i CSP che non rilasciano QC,

per ciascuno dei regimi soggiacenti sopraelencati tali informazioni specifiche DEVONO includere quantomeno:

una descrizione generale,

informazioni sulla procedura seguita dall’organismo di supervisione/accreditamento per sottoporre a supervisione/accreditamento i CSP e da questi ultimi per sottoporsi a supervisione/accreditamento,

informazioni sui criteri utilizzati per la supervisione/accreditamento dei CSP,

se pertinente, informazioni dettagliate sulle «qualifiche» specifiche di cui alcuni degli oggetti fisici o binari (logici) generati o rilasciati a seguito della fornitura di un servizio di certificazione potrebbero beneficiare sulla base della loro conformità con le disposizioni e i requisiti nazionali, indicando il significato di tale «qualifica» e le disposizioni e i requisiti nazionali ad esse associati.

Ulteriori informazioni specifiche, a livello degli Stati membri, relative al sistema POSSONO essere fornite su base volontaria. Esse DEVONO comprendere:

informazioni sui criteri e le norme per selezionare supervisori/revisori e sulle modalità con cui i CSP vengono da loro supervisionati (controllati) o accreditati (sottoposti a audit);

altre informazioni generali e le coordinate di contatto connesse con la gestione del sistema.

Status determination approach (clausola 5.3.8)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare l’identificativo della metodologia di determinazione dello status. A tal fine DEVE essere utilizzato il seguente URI specifico, registrato e descritto come segue:

URI: http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/StatusDetn/appropriate

Descrizione: per un dato Stato membro lo status dei servizi compresi nell’elenco è determinato da o per conto del gestore del sistema mediante un metodo adeguato che consenta la «supervisione» (e, se pertinente, l’«accreditamento facoltativo») dei prestatori di servizi di certificazione che sono stabiliti sul suo territorio (o in un paese terzo nel caso dell’«accreditamento facoltativo») e rilasciano certificati qualificati al pubblico conformemente all’articolo 3, paragrafo 3 [e rispettivamente articolo 3, paragrafo 2 o articolo 7, paragrafo 1, lettera a)] della direttiva 1999/93/CE e, se pertinente, che consenta la «supervisione»/«accreditamento facoltativo» dei prestatori di servizi di certificazione che non rilasciano certificati qualificati sulla base di un «regime di approvazione riconosciuto» definito e attuato su base nazionale ai fini del controllo della conformità dei servizi dei prestatori di servizi di certificazione con la direttiva 1999/93/CE ed eventualmente ampliato da disposizioni della normativa nazionale in relazione alla fornitura di tali servizi di certificazione.

Scheme type/community/rules (clausola 5.3.9)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE contenere quantomeno i seguenti URI registrati:

un URI comune a tutti gli elenchi di fiducia degli Stati membri per definire un testo esplicativo che DEVE essere applicabile a tutti i TL:

http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/schemerules/common

che informa della partecipazione del sistema dello Stato membro [identificato mediante «TSL type» (clausola 5.3.3) e «Scheme name» (clausola 5.3.6)] a un sistema dei sistemi (ovvero un TSL indirizzato a tutti gli Stati membri che pubblicano e gestiscono un TL in forma di TSL),

che informa gli utilizzatori delle politiche/norme in base alle quali i servizi inclusi nell’elenco DEVONO essere valutati e da cui può essere determinato il tipo di TSL (cfr. clausola 5.3.3),

che fornisce agli utilizzatori una descrizione di come usare e interpretare il contenuto dell’applicazione TSL dell’elenco di fiducia. Tali norme d’uso DEVONO essere comuni a tutti gli elenchi di fiducia degli Stati membri, qualunque sia il tipo di servizio compreso nell’elenco e il regime o i regimi di supervisione/accreditamento.

Testo esplicativo:

«Participation in a scheme

Each Member State must create a “Trusted List of supervised/accredited Certification Service Providers” providing information about the supervision/accreditation status of certification services from Certification Service Providers (CSPs) who are supervised/accredited by the relevant Member State for compliance with the relevant provisions of Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 dicembre 1999 on a Community framework for electronic signatures.

The present TSL implementation of such Trusted Lists is also to be referred to in the list of links (pointers) towards each Member State’s TSL implementation of their Trusted List, compiled by the European Commission.

Policy/rules for the assessment of the listed services

The Trusted List of a Member State must provide a minimum of information on supervised/accredited CSPs issuing Qualified Certificates in accordance with the provisions laid down in Directive 1999/93/EC (Art. 3.3, 3.2 and Art. 7.1(a)), including information on the Qualified Certificate (QC) supporting the electronic signature and whether the signature is or not created by a Secure Signature Creation Device.

The CSPs issuing Qualified Certificates (QCs) must be supervised by the Member State in which they are established (if they are established in a Member State), and may also be accredited, for compliance with the provisions laid down in Directive 1999/93/EC, including with the requirements of Annex I (requirements for QCs), and those of Annex II (requirements for CSPs issuing QCs). CSPs issuing QCs that are accredited in a Member State must still fall under the appropriate supervision system of that Member State unless they are not established in that Member State. The applicable “supervision” system (respectively “voluntary accreditation” system) is defined and must meet the relevant requirements of Directive 1999/93/EC, in particular those laid down in Art. 3,3, Art. 8,1, Art. 11 (respectively, Art.2.13, Art. 3,2, Art 7.1(a), Art. 8,1, Art. 11).

Additional information on other supervised/accredited CSPs not issuing QCs but providing services related to electronic signatures (e.g. CSP providing Time Stamping Services and issuing Time Stamp Tokens, CSP issuing non-Qualified certificates, etc.) may be included in the Trusted List and the present TSL implementation at a national level on a voluntary basis.

CSPs not issuing QCs but providing ancillary services, may fall under a “voluntary accreditation” system (as defined in and in compliance with Directive 1999/93/EC) and/or under a nationally defined “recognised approval scheme” implemented on a national basis for the supervision of compliance with the provisions laid down in Directive 1999/93/EC and possibly with national provisions with regard to the provision of certification services (in the sense of Art. 2,11 of the Directive). Some of the physical or binary (logical) objects generated or issued as a result of the provision of a certification service may be entitled to receive a specific “qualification” on the basis of their compliance with the provisions and requirements laid down at national level but the meaning of such a “qualification” is likely to be limited solely to the national level.

Interpretation of the TSL implementation of the Trusted List

The general user guidelines for electronic signature applications, services or products relying on a TSL implementation of a Trusted List according to the Annex of Commission Decision 2009/767/EC are as follows:

A “CA/QC”“Service type identifier” (Sti) entry (similarly a CA/QC entry further qualified as being a “RootCA/QC” through the use of “Service information extension” (Sie) additionalServiceInformation extension)

indicates that from the “Service digital identifier” (Sdi) identified CA (similarly within the CA hierarchy starting from the “Sdi” identified RootCA) from the corresponding CSP (see associated TSP information fields), all issued end-entity certificates are Qualified Certificates (QCs) provided that it is claimed as such in the certificate through the use of appropriate ETSI TS 101 862 defined QcStatements (i.e. QcC, QcSSCD) and/or ETSI TS 101 456 defined QCP(+) OIDs (and this is guaranteed by the issuing CSP and ensured by the Member State Supervisory/Accreditation Body)

Note: if no “Sie”“Qualification” information is present or if an end-entity certificate that is claimed to be a QC is not “further identified” through a related Sie entry, then the “machine-processable” information to be found in the QC is supervised/accredited to be accurate. That means that the usage (or not) of the appropriate ETSI defined QcStatements (i.e. QcC, QcSSCD) and/or ETSI defined QCP(+) OIDs is ensured to be in accordance with what it is claimed by the CSP issuing QCs.

and IF“Sie”“Qualification” information is present, then in addition to the above default usage interpretation rule, those certificates that are identified through the use of this Sie Qualification entry, which is constructed on the principle of a sequence of “filters” further identifying a set of certificates, must be considered according to the associated qualifiers providing some additional information regarding SSCD support and/or “Legal person as subject” (e.g. those certificates containing a specific OID in the Certificate Policy extension, and/or having a specific “Key usage” pattern, and/or filtered through the use of a specific value to appear in one specific certificate field or extension, etc.). Those qualifiers are part of the following set of “qualifiers” used to compensate for the lack of information in the corresponding QC content, and that are used respectively:

to indicate the nature of the SSCD support:

“QCWithSSCD” qualifier value meaning “QC supported by an SSCD”, or

“QCNoSSCD” qualifier value meaning “QC not supported by an SSCD”, or

“QCSSCDStatusAsInCert” qualifier value meaning that the SSCD support information is ensured to be contained in any QC under the “Sdi”-“Sie” provided information in this CA/QC entry;

AND/OR

to indicate issuance to Legal Person:

“QCForLegalPerson” qualifier value meaning “Certificate issued to a Legal Person”

The general interpretation rule for any other “Sti” type entry is that the listed service named according to the “Sn” field value and uniquely identified by the “Sdi” field value has a current supervision/accreditation status according to the “Scs” field value as from the date indicated in the “Current status starting date and time”. Specific interpretation rules for any additional information with regard to a listed service (e.g. “Service information extensions” field) may be found, when applicable, in the Member State specific URI as part of the present “Scheme type/community/rules” field.

Please refer to the Technical specifications for a Common Template for the “Trusted List of supervised/accredited Certification Service Providers” in the Annex of Commission Decision 2009/767/EC for further details on the fields, description and meaning for the TSL implementation of the Member States' Trusted Lists.»

un URI comune a tutti gli elenchi di fiducia degli Stati membri per definire un testo descrittivo che DEVE essere applicabile a tutti i TL degli Stati membri interessati:

http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/schemerules/CC

dove «CC» = il codice di paese ISO 3166-1 alpha-2 utilizzato nel campo «Scheme territory» (clausola 5.3.10),

dove gli utilizzatori possono reperire informazioni sulle politiche/norme specifiche dello Stato membro in base alle quali i servizi inclusi nell’elenco DEVONO essere valutati conformemente al pertinente sistema di supervisione e regime di accreditamento volontario in vigore nello Stato membro,

che fornisce agli utilizzatori una descrizione specifica di come usare e interpretare il contenuto dell’applicazione TSL dell’elenco di fiducia di uno Stato membro per quanto riguarda i servizi di certificazione non connessi con il rilascio di QC. Questo testo può essere utilizzato per indicare che in sistemi nazionali di supervisione/accreditamento possono applicare un diverso trattamento dei CSP che non rilasciano QC e il modo in cui i campi «Scheme service definition URI» (clausola 5.5.6) e «Service information extension» possono essere usati a tal fine.

Gli Stati membri POSSONO definire URI supplementari rispetto all’URI specifico per Stato membro di cui sopra (ovvero URI definiti a partire da tale URI gerarchico specifico).

Scheme territory (clausola 5.3.10)

Nell’ambito delle presenti specifiche questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE indicare il paese in cui è in vigore il sistema (codice di paese ISO 3166-1 alpha-2).

TSL policy/legal notice (clausola 5.3.11)

Nell’ambito delle presenti specifiche questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE indicare la politica del sistema o contenere un avviso relativo allo statuto giuridico del sistema o dei requisiti legali cui il sistema è conforme nella giurisdizione di pertinenza e/o eventuali vincoli e condizioni cui sono soggette la pubblicazione e la gestione del TL.

Si DEVE trattare di una stringa di caratteri multilingui (solo in formato testo) divisa in due parti:

una prima parte obbligatoria comune a tutti i TL degli Stati membri (con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente una o più lingue nazionali), indicante che il quadro normativo applicabile è la direttiva 1999/93/CE e i corrispondenti atti di recepimento nelle legislazioni degli Stati membri indicati nel campo «Scheme Territory».

Versione inglese del testo comune:

«The applicable legal framework for the present TSL implementation of the Trusted List of supervised/accredited Certification Service Providers for [name of the relevant Member State] is the Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures and its implementation in [name of the relevant Member State] laws.»,

Testo nella o nelle lingue ufficiali degli Stati membri: [traduzione ufficiale del testo in lingua inglese riportato sopra].

«Il quadro normativo di riferimento per l’applicazione TSL dell’elenco di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione per [nome dello Stato membro interessato] è la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e i corrispondenti atti di recepimento nella legislazione di [nome dello Stato membro interessato].»,

una seconda parte facoltativa, specifica per ogni TL (con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente una o più lingue nazionali), indicante i riferimenti a specifici quadri normativi nazionali applicabili (in particolare, ad esempio, quando si riferiscono a regimi nazionali di supervisione/accreditamento di CSP che non rilasciano QC).

Historical information period (clausola 5.3.12)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare il periodo di tempo (sotto forma di un numero intero) per il quale sono fornite le serie storiche di dati del TSL. Questo numero intero esprime un numero di giorni e nel contesto delle presenti specifiche DEVE essere superiore o pari a 3 653 (ossia l’applicazione TSL dei TL degli Stati membri contiene serie storiche di dati relative a un minimo di dieci anni). Valori più elevati devono tenere nel debito conto i requisiti giuridici in materia di conservazione dei dati nello Stato membro indicati nel «Scheme Territory» (clausola 5.3.10).

Pointers to other TSLs (clausola 5.3.13)

Nel contesto delle presenti specifiche questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE comprendere, quando è disponibile, il puntatore verso un elenco, compilato dalla CE e conforme alla norma ETSI TS 102 231, di tutti i link (puntatori) relativi a tutte le applicazioni TSL degli elenchi di fiducia degli Stati membri. Le specifiche di ETSI TS 102 231, clausola 5.3.13, si applicano se viene reso obbligatorio l’utilizzo dell’identità digitale facoltativa, che rappresenta l’emittente del TSL indicato, nel formato specificato nella clausola 5.5.3.

Nota: in attesa dell’elenco, compilato dalla CE e conforme alla norma ETSI TS 102 231, dei link verso le applicazioni TSL dei TL degli Stati membri, questo campo NON DEVE essere utilizzato.

List issue date and time (clausola 5.3.14)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE indicare la data e l’ora (UTC espressa come ora Zulu) in cui il TSL è stato pubblicato utilizzando i valori della data e dell’ora come specificato in ETSI TS 102 231, clausola 5.1.4.

Next update (clausola 5.3.15)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE indicare la data e l’ora (UTC espressa come ora Zulu) di pubblicazione del prossimo TSL o essere nullo per indicare un TSL chiuso (utilizzando i valori della data e dell’ora come specificato in ETSI TS 102 231, clausola 5.1.4).

Qualora non si verifichi nessun cambiamento intermedio di status di un TSP o di un servizio coperto dal sistema, il TSL DEVE essere nuovamente pubblicato prima della data di scadenza dell’ultimo TSL.

Nel contesto delle presenti specifiche la differenza fra la data e l’ora del «Next update» e «List issue date and time» NON PUÒ essere superiore a sei (6) mesi.

Distribution points (clausola 5.3.16)

Questo campo è FACOLTATIVO e, se utilizzato, DEVE specificare i luoghi in cui è pubblicata l’applicazione TSL attuale del TL e dove si possono reperire gli aggiornamenti del TSL attuale. Se sono indicati più punti di distribuzione, tutti DEVONO fornire copie identiche del TSL in corso o della sua versione aggiornata. Quando è utilizzato, questo campo è formattato come una sequenza non vuota di stringhe, ciascuna delle quali è conforme a RFC 3986 (19).

Scheme extensions (clausola 5.3.17)

Questo campo è FACOLTATIVO e non è utilizzato nell’ambito della presente specifica.

List of Trust Service Providers

Questo campo è FACOLTATIVO.

Se nessuno dei CSP è o è stato soggetto a supervisione/accreditamento nel quadro del sistema in uno Stato membro, questo campo DEVE essere assente. È tuttavia convenuto che, anche quando in uno Stato membro non esiste un CSP soggetto a supervisione o accreditamento da parte del sistema, lo Stato membro DEVE applicare un TSL con questo campo assente. L’assenza di CSP nell’elenco DEVE significare che non esistono CSP soggetti a supervisione/accreditamento nel paese specificato nel «Scheme Territory».

Qualora uno o più servizi di CSP siano o siano stati soggetti a supervisione/accreditamento nell’ambito del sistema, il campo DEVE contenere una sequenza che identifichi ciascun CSP indicando uno o più di tali servizi soggetti a supervisione/accreditamento, con informazioni particolareggiate sullo status di soggetto a supervisione/accreditamento e sui dati storici dello status di ciascuno dei servizi del CSP (TSP = CSP nella figura seguente).

Image

L’elenco dei TSP è organizzato come indicato nella figura che precede. A ciascun TSP corrisponde una sequenza di campi che contengono informazioni sul TSP («TSP Information»), seguita da un elenco dei servizi. Per ciascuno dei servizi l’elenco comporta una sequenza di campi contenenti informazioni sul servizio («Service Information») e una sequenza di campi contenenti informazioni sui dati storici dello status di approvazione del servizio («Service approval history»).

TSP Information

TSP(1)

TSP name (clausola 5.4.1)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare la denominazione dell’entità giuridica responsabile dei servizi del CSP che sono o sono stati soggetti a supervisione o accreditamento nell’ambito del sistema. Si tratta di una sequenza di stringhe di caratteri multilingui, con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente una o più lingue nazionali. La denominazione DEVE essere quella utilizzata negli atti ufficiali di registrazione e a cui sono inviate tutte le comunicazioni ufficiali.

TSP trade name (clausola 5.4.2)

Questo campo è FACOLTATIVO e, se presente, DEVE indicare una denominazione alternativa utilizzata dal CSP per identificarsi nel contesto specifico della prestazione di quei servizi che figurano nel presente TSL alla voce «TSP name» (clausola 5.4.1).

Nota: nel caso in cui un CSP costituito da un’unica entità giuridica presti servizi utilizzando denominazioni commerciali differenti o in contesti specifici diversi, vi potranno essere altrettante voci CSP quanti sono tali contesti specifici (ad esempio una voce per ogni nome/denominazione commerciale). In alternativa è possibile elencare ogni CSP (entità giuridica) solo una volta e fornire informazioni sul contesto specifico del servizio. Spetta al gestore del sistema dello Stato membro discutere e convenire con il CSP l’approccio più idoneo.

TSP address (clausola 5.4.3)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE contenere l’indirizzo dell’entità giuridica o dell’organizzazione designata identificata nel campo «TSP name» (clausola 5.4.1) per le comunicazioni postali e elettroniche. DEVE contenere sia «PostalAddress» (ossia nome e numero civico, località [stato o provincia], [codice postale] e il codice paese ISO 3166-1 alpha-2) conformemente alla clausola 5.3.5.1 che «ElectronicAddress» (ossia e-mail e/o sito web URI) conformemente alla clausola 5.3.5.2.

TSP information URI (clausola 5.4.4)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE indicare l’URI quando gli utilizzatori (gli utilizzatori del certificato) possono ottenere informazioni specifiche sul CSP. Si DEVE trattare di una sequenza di puntatori multilingui, con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente una o più lingue nazionali. L’URI indicato DEVE fornire un percorso verso le informazioni che descrivono le condizioni generali dei servizi del CSP, le pratiche, gli aspetti giuridici, la politica in materia di assistenza ai clienti e le altre informazioni generali che si applicano a tutti i servizi elencati alla voce del CSP nel TSL.

Nota: se un CSP costituito da un’unica entità giuridica presta servizi con diverse denominazioni commerciali o in diversi contesti specifici e questi sono rappresentati da altrettante voci del TSP quanti sono tali contesti, il campo DEVE indicare informazioni relative all’insieme specifico di servizi menzionato in una determinata voce TSP/TradeName.

TSP information extensions (clausola 5.4.5)

Questo campo è FACOLTATIVO e, se presente, PUÒ essere utilizzato dal gestore del sistema in conformità alle specifiche ETSI TS 102 231 (clausola 5.4.5) per fornire informazioni specifiche da interpretare secondo le norme del sistema specifico.

List of Services

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE contenere una sequenza che identifica ciascuno dei servizi riconosciuti del CSP e lo status di approvazione di ciascuno di essi (inclusi i relativi dati storici). Deve figurare nel campo almeno un servizio (anche se le informazioni contenute sono puramente dati storici).

Dato che la conservazione dei dati storici relativi ai servizi elencati è OBBLIGATORIA nell’ambito delle presenti specifiche, detti dati storici DEVONO essere conservati anche se lo status attuale del servizio non richiederebbe di norma la sua inclusione nell’elenco (ad esempio il servizio non è più disponibile). Un CSP DEVE pertanto essere incluso, anche se il suo unico servizio figurante nell’elenco non è più attuale, al fine di conservare i dati storici.

Service Information

TSP(1) Service(1)

Service type identifier (clausola 5.5.1)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare l’identificativo del tipo di servizio conformemente alle presenti specifiche TSL (ossia «/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLtype/generic»).

Quando il servizio elencato riguarda il rilascio di certificati qualificati, l’URI indicato DEVE essere http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC (un’autorità di certificazione che rilascia certificati qualificati).

Quando il servizio elencato concerne il rilascio di gettoni di servizio di fiducia che non sono certificati qualificati (QC) e non riguarda il rilascio di QC, l’URI indicato DEVE essere uno degli URI inerente a tale campo definiti in ETSI 102 231 ed elencati nella clausola D.2. Questa norma DEVE essere applicata anche per i gettoni di servizio di fiducia che sono oggetto di supervisione/accreditamento con riguardo al rispetto di alcune qualifiche specifiche in conformità alle leggi nazionali degli Stati membri (ad esempio nel caso dei gettoni di orodatazione qualificati in Germania e in Ungheria), l’URI indicato DEVE essere uno degli URI inerente a tale campo definiti in ETSI 102 231 ed elencati nella relativa clausola D.2 (ad esempio TSA per gettoni di orodatazione qualificati definiti a livello nazionale). Se del caso, tale qualifica nazionale specifica dei gettoni di servizio di fiducia PUÒ essere indicata nella voce relativa al servizio e l’estensione additionalServiceInformation (clausola 5.8.2) nella clausola 5.5.9 («Service information extension») DEVE essere utilizzata a tale scopo.

Come principio generalmente applicato, DEVE esistere una voce per ogni certificato X.509v3 (ad esempio per un servizio di certificazione di tipo CA/QC) dei servizi di certificazione figuranti nell’elenco di un CSP compreso nell’elenco di fiducia [ad esempio un’autorità di certificazione che rilascia (direttamente) QC]. In alcune circostanze accuratamente definite e gestite l’organismo di supervisione o di accreditamento di uno Stato membro PUÒ decidere di utilizzare il certificato X.509v3 di una CA radice o di livello superiore (ad esempio un’autorità di certificazione che non rilascia direttamente QC alle entità finali, ma che certifica una gerarchia di CA fino alle CA che rilasciano QC alle entità finali) come «Sdi» di una voce unica nell’elenco di servizi di un CSP che figura nell’elenco. Gli Stati membri devono valutare attentamente le conseguenze (vantaggi e svantaggi) dell’utilizzo di un tale certificato X.509v3 di una CA radice o di livello superiore come valore «Sdi» di servizi TL e farsene carico (20). Inoltre, quando ricorrono a una tale eccezione autorizzata al principio generale, gli Stati membri DEVONO fornire la documentazione necessaria a facilitare la costituzione e la verifica del percorso di certificazione.

Nota: i TSP quali i risponditori OCSP e gli emittenti di CRL che fanno parte dei servizi di certificazione CSPQC e sono soggetti all’uso di coppie di chiavi separate per firmare, rispettivamente, risposte OCSP e CRL POSSONO figurare anche nel presente modello di TSL utilizzando la seguente combinazione di URI:

valore «Service type identifier» (clausola 5.5.1):

http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP

combinato con il valore di estensione «Service information extension» (clausola 5.5.9) additionalServiceInformation extension (clausola 5.8.2) seguente:

http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/OCSP-QC

Descrizione: un fornitore di status di certificazione che gestisce un server OCSP nell’ambito di un servizio di un CSP che rilascia certificati qualificati,

valore «Service type identifier» (clausola 5.5.1):

http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/CRL

combinato con il valore di estensione «Service information extension» (clausola 5.5.9) additionalServiceInformation extension (clausola 5.8.2) seguente:

http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/CRL-QC

Descrizione: un fornitore di status di certificazione che gestisce un CRL nell’ambito di un servizio di un CSP che rilascia certificati qualificati,

valore «Service type identifier» (clausola 5.5.1):

http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC

combinato con il valore di estensione «Service information extension» (clausola 5.5.9) additionalServiceInformation extension (clausola 5.8.2) seguente:

http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/RootCA-QC

Descrizione: un’autorità di certificazione radice a partire dalla quale si può stabilire un percorso di certificazione fino a un’autorità di certificazione che rilascia certificati qualificati,

valore «Service type identifier» (clausola 5.5.1):

http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSA

combinato con il valore di estensione «Service information extension» (clausola 5.5.9) additionalServiceInformation extension (clausola 5.8.2) seguente:

http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/TSS-QC

Descrizione: un servizio di orodatazione facente parte di un servizio di un prestatario di un servizio di certificazione autorizzato a rilasciare certificati qualificati che rilascia TST, i quali possono essere utilizzati nel processo di verifica della firma qualificata per accertare e prorogare la validità della firma quando il QC è revocato o scaduto.

Service name (clausola 5.5.2)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE indicare la denominazione con la quale il CSP identificato in «TSP name» (clausola 5.4.1) presta il servizio specificato in «Service type identifier» (clausola 5.5.1). Si DEVE trattare di una sequenza di stringhe di caratteri multilingui, con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente una o più lingue nazionali.

Service digital identity (clausola 5.5.3)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE indicare almeno una rappresentazione di un identificativo digitale proprio del servizio il cui tipo è specificato in «Service type identifier» (clausola 5.5.1) grazie al quale il servizio può essere identificato senza ambiguità.

Nelle presenti specifiche l’identificativo digitale utilizzato in questo campo DEVE essere il certificato X.509v3 pertinente, poiché si tratta di una rappresentazione della/e chiave/i pubblica/che che il CSP utilizza per prestare il servizio il cui tipo è specificato dal «Service type identifier» (clausola 5.5.1) (ossia la chiave utilizzata da una RootCA/QC, la chiave utilizzata per firmare i certificati (21), o alternativamente per rilasciare i gettoni di orodatazione, firmare i CRL o firmare risposte OCSP). Questo certificato X.509v3 correlato DEVE essere utilizzato come identificativo digitale minimo richiesto (essendo la rappresentazione della/e chiave/i pubblica/che che il CSP utilizza per prestare il servizio elencato). Identificativi supplementari POSSONO essere utilizzati nel modo seguente, ma DEVONO tutti riferirsi alla stessa identità (ossia al certificato X.509v3 correlato):

a)

la denominazione distinta (DN) del certificato che può essere utilizzata per verificare le firme elettroniche del servizio CSP specificato in «Service type identifier» (clausola 5.5.1);

b)

l’identificativo di chiave pubblica correlato (ossia (i.e. X.509v3 SubjectKeyIdentifier o il valore SKI);

c)

la chiave pubblica correlata.

Come principio generalmente applicato, l’identificativo digitale (il certificato X.509v3 correlato) NON PUÒ ricorrere più di una volta nell’elenco di fiducia, ossia DEVE esistere una singola voce per ogni certificato X.509v3 per un servizio di certificazione compreso nei servizi figuranti nell’elenco di un CSP compreso nell’elenco di fiducia. Al contrario, un unico certificato X.509v3 DEVE essere utilizzato in una voce di servizio unica come valore «Sdi».

Nota 1: l’unico caso in cui il principio generale di cui sopra può non essere applicato è quello in cui un unico certificato X.509v3 è utilizzato per il rilascio di diversi tipi di gettoni di servizio di fiducia per i quali si applicano diversi regimi di supervisione/accreditamento, ad esempio un unico certificato X.509v3 è utilizzato da un CSP, da un lato, per il rilascio di QC nell’ambito di un sistema di supervisione adeguato e, dall’altro, per il rilascio di certificati non qualificati nell’ambito di uno status diverso di supervisione/accreditamento. In questo caso e nell’esempio citato si utilizzerebbero due voci con valori «Sti» diversi (ossia rispettivamente CA/QC e CA/PKC nell’esempio citato) e con lo stesso valore «Sdi».

Le applicazioni sono dipendenti da ASN.1 o XML e DEVONO essere conformi alle specifiche ETSI TS 102 231 (per ASN.1 si veda l’allegato A di ETSI TS 102 231 e per XML si veda l’allegato B di ETSI TS 102 231).

Nota 2: se è necessario fornire informazioni di «qualificazione» complementari per quanto riguarda la voce del servizio specificato, il gestore del sistema DEVE, ove opportuno, considerare l’utilizzazione dell’estensione «additionalServiceInformation» (clausola 5.8.2) del campo «Service information extension» (clausola 5.5.9) in funzione dello scopo perseguito nel fornire tali informazioni di «qualificazione» complementari. Inoltre il gestore del sistema può, in via facoltativa, utilizzare la clausola 5.5.6 («Scheme service definition URI»).

Service current status (clausola 5.5.4)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare l’identificativo dello status del servizio tramite uno dei seguenti URI:

Soggetto a supervisione (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/undersupervision),

Supervisione del servizio in fase di sospensione (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionincessation),

Supervisione sospesa (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionceased),

Supervisione revocata (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionrevoked),

Accreditato (http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accredited),

Accreditamento sospeso (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accreditationceased),

Accreditamento revocato (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accreditationrevoked).

Gli status di cui sopra DEVONO essere interpretati come segue nel contesto delle presenti specifiche dell’elenco di fiducia:

—   Soggetto a supervisione: il servizio specificato in «Service digital identity» (clausola 5.5.3) fornito dal prestatore di servizi di certificazione (CSP) identificato in «TSP name» (clausola 5.4.1) è attualmente soggetto alla supervisione dello Stato membro indicato in «Scheme territory» (clausola 5.3.10) in cui il CSP è stabilito per verificare il rispetto delle disposizioni della direttiva 1999/93/CE.

—   Supervisione del servizio in fase di sospensione: il servizio specificato in «Service digital identity» (clausola 5.5.3) prestato dal CSP identificato in «TSP name» (clausola 5.4.1) è attualmente in fase di sospensione, ma è ancora oggetto di supervisione fino alla cessazione o alla revoca della stessa. Qualora una persona giuridica diversa da quella indicata in «TSP name» si sia assunta la responsabilità di garantire questa fase di sospensione, l’identificazione di tale persona giuridica nuova o di riserva (CSP di riserva) deve essere fornita nella clausola 5.5.6 della voce del servizio.

—   Supervisione sospesa: la validità della valutazione di supervisione è scaduta senza che il servizio specificato in «Service digital identity» (clausola 5.5.3) sia stato rivalutato. Attualmente il servizio non è più soggetto a supervisione (a partire dalla data dello status attuale) in quanto si considera che abbia cessato di essere operativo.

—   Supervisione revocata: dopo essere stato soggetto a supervisione, il servizio del CSP e potenzialmente il CSP stesso non hanno più rispettato le disposizioni della direttiva 1999/93/CE, determinate dallo Stato membro specificato nel «Scheme territory» (clausola 5.3.10) in cui il CSP è stabilito. Il servizio è stato pertanto invitato a cessare le sue attività e deve essere considerato sospeso per il motivo sopramenzionato.

Nota 1: Lo status «Supervisione revocata» può avere valore definitivo, anche se il CSP ha completamente cessato la sua attività; in tal caso non è necessario passare allo status «Supervisione del servizio in fase di cessazione» o «Supervisione sospesa». In effetti l’unico modo per cambiare lo status «Supervisione revocata» è ripristinare il rispetto delle disposizioni stabilite nella direttiva 1999/93/CE conformemente al sistema di supervisione adeguato in vigore nello Stato membro che possiede il TL e recuperare lo status «Soggetto a supervisione». Gli status «Supervisione del servizio in fase di sospensione» o «Supervisione sospesa» sono attribuiti solo quando un CSP cessa esso stesso di fornire i servizi soggetti a supervisione, e non quando la supervisione è stata revocata.

—   Accreditato: una valutazione di accreditamento è stata effettuata dall’organismo di accreditamento per conto dello Stato membro specificato nello «Scheme territory» (clausola 5.3.10) e il servizio identificato in «Service digital identity» (clausola 5.5.3) prestato dal CSP (22) identificato in «TSP name» (clausola 5.4.1) risulta rispettare le disposizioni della direttiva 1999/93/CE.

Nota 2: quando sono utilizzati nel contesto di un CSP che rilascia QC stabilito nel «Scheme territory» (clausola 5.3.10), i due status «Accreditamento revocato» e «Accreditamento sospeso» DEVONO essere considerati «status temporanei» e non DEVONO essere utilizzati come valori per «Service current status» dal momento che, se sono utilizzati, DEVONO essere immediatamente seguiti nel «Service approval history» o nel «Service current status» da uno status «Soggetto a supervisione», potenzialmente seguito da uno qualsiasi degli altri status di supervisione sopra definiti, come illustrato nella figura 1. Quando sono utilizzati nel contesto di un CSP che non rilascia QC, quando esiste un solo sistema di «accreditamento facoltativo» associato senza alcun sistema di supervisione associato, o nel contesto di un CSP che rilascia QC, ma non è stabilito nello «Scheme territory» (clausola 5.3.10) (ad esempio in un paese terzo), gli status di «Accreditamento revocato» e «Accreditamento sospeso» POSSONO essere utilizzati come valore per «Service current status»:

—   Accreditamento sospeso: la validità della valutazione di accreditamento è scaduta senza che il servizio specificato in «Service digital identity» (clausola 5.5.3) sia stato rivalutato.

—   Accreditamento revocato: dopo essere stato riconosciuto conforme ai criteri del sistema, il servizio specificato in «Service digital identity» (clausola 5.5.3), fornito dal prestatore di servizi di certificazione (CSP) indicato in «TSP name» (clausola 5.4.1), e potenzialmente lo stesso CSP hanno cessato di rispettare le disposizioni della direttiva 1999/93/CE.

Nota 3: Occorre utilizzare esattamente gli stessi valori di status per i CSP che rilasciano QC e per quelli che non rilasciano QC (ad esempio prestatori di servizi di orodatazione che rilasciano TST, CSP che rilasciano certificati non qualificati, ecc.). Il «Service Type identifier» (clausola 5.5.1) deve essere utilizzato per distinguere fra sistemi di supervisione/accreditamento applicabili.

Nota 4: Informazioni complementari «di qualificazione» correlate allo status e definite a livello dei sistemi nazionali di supervisione/accreditamento per i CSP che non rilasciano QC POSSONO essere fornite a livello del servizio quando ciò sia pertinente e richiesto (ad esempio per distinguere fra diversi livelli di qualità o sicurezza). I gestori del sistema DEVONO utilizzare l’estensione «additionalServiceInformation» (clausola 5.8.2) del campo «Service information extension» (clausola 5.5.9) in funzione dell’obiettivo perseguito nel fornire tali informazioni complementari «qualificate». Inoltre il gestore del sistema può, in via facoltativa, utilizzare la clausola 5.5.6 («Scheme service definition URI»).

Current status starting date and time (clausola 5.5.5)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE indicare la data e l’ora in cui lo status di approvazione in corso è entrato in vigore (data e ora come specificate in ETSI TS 102 231, clausola 5.1.4).

Scheme service definition URI (clausola 5.5.6)

Questo campo è FACOLTATIVO e, se presente, DEVE specificare gli URI quando gli utilizzatori del certificato possono ottenere informazioni specifiche sul servizio fornite dal gestore del sistema sotto forma di sequenza di puntatori multilingui, con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente una o più lingue nazionali.

Quando sono utilizzati, gli URI di riferimento DEVONO fornire un percorso verso le informazioni che descrivono il servizio come specificato dal sistema. Si PUÒ in particolare trattare degli elementi seguenti, se pertinenti:

a)

un URI che indica l’identità del CSP di riserva nel caso della supervisione di un servizio in fase di sospensione in cui è coinvolto un CSP di riserva (si veda «Service current status» — clausola 5.5.4);

b)

un URI che conduce a documenti che forniscono informazioni complementari sull’utilizzo di una qualifica specifica definita a livello nazionale per un servizio soggetto a supervisione/accreditamento che fornisce gettoni di servizio di fiducia coerente con l’utilizzo del campo «Service information extension» (clausola 5.5.9) con un’estensione «additionalServiceInformation» definita nella clausola 5.8.2.

Service supply points (clausola 5.5.7)

Questo campo è FACOLTATIVO e, se presente, DEVE specificare gli URI quando gli utilizzatori del certificato possono aver accesso al servizio mediante una sequenza di stringhe di caratteri la cui sintassi DEVE essere conforme a RFC 3986.

TSP service definition URI (clausola 5.5.8)

Questo campo è FACOLTATIVO e, se presente, DEVE specificare gli URI quando gli utilizzatori del certificato possono ottenere informazioni specifiche sul servizio fornite dal TSP sotto forma di sequenza di puntatori multilingui, con l’inglese (EN) come lingua obbligatoria e eventualmente una o più lingue nazionali. Gli URI di riferimento DEVONO fornire un percorso verso le informazioni che descrivono il servizio come specificato dal TSP.

Service information extensions (clausola 5.5.9)

Nel contesto delle presenti specifiche questo campo è FACOLTATIVO, ma DEVE essere presente quando le informazioni fornite nel «Service digital identity» (clausola 5.5.3) non sono sufficienti per identificare senza ambiguità i certificati qualificati rilasciati da questo servizio e/o le informazioni presenti nei certificati qualificati corrispondenti non consentono di determinare mediante macchina se il QC è basato su un SSCD (23).

Nel contesto delle presenti specifiche, quando il suo uso è NECESSARIO, ad esempio per servizi CA/QC, un campo di informazione facoltativo «Service information extensions» («Sie») DEVE essere utilizzato e strutturato, conformemente all’estensione «Qualifiche» definita in ETSI TS 102 231, allegato L.3.1, sotto forma di una sequenza di una o più tuple, ciascuna delle quali fornisce:

le informazioni da utilizzare per identificare più precisamente (filtri), nell’ambito del servizio di certificazione identificato «Sdi», il servizio specifico (ossia l’insieme di certificati qualificati) per il quale informazioni supplementari sono richieste/fornite con riguardo alla presenza o all’assenza di un supporto SSCD (e/o al rilascio a una persona giuridica), e

le informazioni associate («qualifiers») indicanti se questo insieme di certificati qualificati identificato più precisamente è basato su un SSCD o no [quando queste informazioni sono «QCSSCDStatusAsInCert» significa che le informazioni associate fanno parte del QC in una forma standardizzata leggibile a macchina (24)] e/o informazioni riguardanti il rilascio di tali QC a persone giuridiche (si considera di norma che siano rilasciati unicamente a persone fisiche),

QCWithSSCD (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCWithSSCD) significa che il CSP garantisce e lo Stato membro supervisiona (modello di supervisione) o verifica mediante audit (modello di accreditamento), rispettivamente mediante l’organismo di supervisione o di accreditamento, che un QC rilasciato nell’ambito del servizio (QCA) identificato in «Service digital identity» (clausola 5.5.3) e identificato più precisamente dalle informazioni sopramenzionate (filtri) utilizzate per indicare, nell’ambito del servizio di certificazione identificato «Sdi», l’insieme preciso di certificati qualificati per i quali tali informazioni supplementari sono richieste con riguardo alla presenza o all’assenza di un supporto SSCD SIA basato su un SSCD (ossia che la chiave privata associata alla chiave pubblica nel certificato è conservata in un dispositivo per la creazione di una firma sicura conforme all’allegato III della direttiva 1999/93/CE),

QCNoSSCD (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCNoSSCD) significa che il CSP garantisce e lo Stato membro supervisiona (modello di supervisione) o verifica mediante audit (modello di accreditamento), rispettivamente mediante l’organismo di supervisione o di accreditamento, che un QC rilasciato nell’ambito del servizio (RootCA/QC o CA/QC) identificato in «Service digital identity» (clausola 5.5.3) e identificato più precisamente dalle informazioni sopramenzionate (filtri) utilizzate per indicare, nell’ambito del servizio di certificazione identificato «Sdi», l’insieme preciso di certificati qualificati per i quali tali informazioni supplementari sono richieste con riguardo alla presenza o all’assenza di un supporto SSCD NON SIA basato su un SSCD (ossia che la chiave privata associata alla chiave pubblica nel certificato non è conservata in un dispositivo per la creazione di una firma sicura conforme all’allegato III della direttiva 1999/93/CE),

QCSSCDStatusAsInCert (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCSSCDStatusAsInCert) significa che il CSP garantisce e lo Stato membro supervisiona (modello di supervisione) o verifica mediante audit (modello di accreditamento), rispettivamente mediante l’organismo di supervisione o di accreditamento, che un QC rilasciato nell’ambito del servizio (CA/QC) identificato in «Service digital identity» (clausola 5.5.3) e identificato più precisamente dalle informazioni sopramenzionate (filtri) utilizzate per indicare, nell’ambito del servizio di certificazione identificato «Sdi», l’insieme preciso di certificati qualificati per i quali tali informazioni supplementari sono richieste con riguardo alla presenza o all’assenza di un supporto SSCD DEBBA contenere le informazioni leggibili a macchina che precisano se il QC è basato su un SSCD o no,

QCForLegalPerson (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCForLegalPerson) significa che il CSP garantisce e lo Stato membro supervisiona (modello di supervisione) o verifica mediante audit (modello di accreditamento), rispettivamente mediante l’organismo di supervisione o di accreditamento, che un QC rilasciato nell’ambito del servizio (QCA) identificato in «Service digital identity» (clausola 5.5.3) e identificato più precisamente dalle informazioni sopramenzionate (filtri) utilizzate per indicare, nell’ambito del servizio di certificazione identificato «Sdi», l’insieme preciso di certificati qualificati per i quali tali informazioni supplementari sono richieste con riguardo al rilascio a persone giuridiche SIA rilasciato a persone giuridiche.

Questi «qualifiers» devono essere utilizzati solo come estensione se il tipo di servizio è http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC

Questo campo è specifico all’applicazione (ASN.1 o XML) e DEVE essere conforme alle specifiche previste in ETSI TS 102 231, allegato L.3.1.

Nel contesto di un’applicazione XML il contenuto specifico di tali informazioni supplementari deve essere codificato utilizzando il file xsd fornito nel capitolo 3.

Service Approval History

Questo campo è FACOLTATIVO, ma DEVE essere presente se «Historical information period» (clausola 5.3.12) è diverso da zero. Pertanto, nel contesto delle presenti specifiche, il sistema DEVE conservare i dati storici. Nel caso in cui si intenda conservare i dati storici, ma il servizio non disponga di dati storici anteriori al suo status attuale (ossia si tratta del primo status registrato oppure il gestore del sistema non ha conservato i dati storici), questo campo DEVE essere vuoto. Diversamente, per ciascun cambiamento nello status attuale del servizio TSP intervenuto nel corso del periodo coperto dai dati storici specificato in ETSI TS 102 231, clausola 5.3.12, le informazioni sullo status di approvazione precedente DEVONO essere fornite in ordine cronologico decrescente di data e ora del cambiamento di status (ossia la data e l’ora in cui lo status di approvazione successivo è entrato in vigore).

Si DEVE trattare di una sequenza di dati storici quale definita di seguito.

TSP(1) Service(1) History(1)

Service type identifier (clausola 5.6.1)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare l’identificativo del tipo di servizio, con il formato e il significato utilizzati in «TSP Service Information — Service type identifier» (clausola 5.5.1).

Service name (clausola 5.6.2)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE indicare la denominazione con la quale il CSP ha prestato il servizio identificato in «TSP Service Information — Service type identifier» (clausola 5.5.1), con il formato e il significato utilizzati in «TSP Service Information — Service name» (clausola 5.5.2). Questa clausola non richiede che la denominazione sia la stessa di quella specificata nella clausola 5.5.2. Un cambiamento di denominazione PUÒ essere una delle circostanze che richiede un cambiamento di status.

Service digital identity (clausola 5.6.3)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare almeno una rappresentazione di un identificativo digitale proprio del servizio specificato in «TSP Service Information — Service digital identity» (clausola 5.5.3) con lo stesso formato e significato.

Service previous status (clausola 5.6.4)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare l’identificativo dello status precedente del servizio, con il formato e il significato utilizzati in «TSP Service Information — Service current status» (clausola 5.5.4).

Previous status starting date and time (clausola 5.6.5)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare la data e l’ora in cui lo status precedente in questione è entrato in vigore, con il formato e il significato utilizzati in «TSP Service Information — Service current status starting date and time» (clausola 5.5.5).

Service information extensions (clausola 5.6.6)

Questo campo è FACOLTATIVO e PUÒ essere utilizzato dai gestori del sistema per fornire informazioni specifiche inerenti al servizio, con il formato e il significato utilizzati in «TSP Service Information — Service information extensions» (clausola 5.5.9).

TSP(1) Service(1) History(2)

Idem per TSP(1) Service(1) History(2) (precedente a History 1)

TSP(1) Service(2)

Idem per TSP(1) Service 2 (se del caso)

TSP(1)Service(2)History(1)

TSP(2) Information

Idem per TSP 2 (se del caso)

Idem per TSP 2 Service 1

Idem per TSP 2 Service 1 History 1

Signed TSL

Il TSL stabilito nell’ambito delle presenti specifiche DOVREBBE (25) essere firmato dallo «Scheme operator name» (clausola 5.3.4) per garantirne l’autenticità e l’integrità.

Si raccomanda che il formato della firma SIA CAdES BES/EPES per le applicazioni ASN.1 e XAdES BES/EPES come definito nelle specifiche ETSI TS 101 903 per le applicazioni XML (26). Tali applicazioni della firma elettronica DEVONO soddisfare i requisiti indicati rispettivamente negli allegati A e B di ETSI TS 102 231.

I requisiti generali supplementari relativi alla firma sono indicati nelle sezioni seguenti.

Scheme identification (clausola 5.7.2)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare un riferimento assegnato dal gestore del sistema che identifichi in modo univoco il sistema descritto nelle presenti specifiche e il TSL stabilito e DEVE essere incluso nel calcolo della firma. Si dovrebbe trattare di una stringa di caratteri o di una stringa di bits.

Nel contesto delle presenti specifiche il riferimento assegnato DEVE essere la concatenazione di «TSL type» (clausola 5.3.3), «Scheme name» (clausola 5.3.6) e del valore dell’estensione SubjectKeyIdentifier del certificato utilizzato dal gestore del sistema per firmare elettronicamente il TSL.

Signature algorithm identifier (clausola 5.7.3)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE specificare l’algoritmo crittografico che è stato impiegato per creare la firma. In funzione dell’algoritmo utilizzato, questo campo PUÒ richiedere parametri aggiuntivi. Questo campo DEVE essere incluso nel calcolo della firma.

Signature value (clausola 5.7.4)

Questo campo è OBBLIGATORIO e DEVE contenere il valore reale della firma digitale. Tutti i campi del TSL (tranne il valore stesso della firma) DEVONO essere inclusi nel calcolo della firma.

TSL extensions (clausola 5.8)

Estensione expiredCertsRevocationInfo (clausola 5.8.1)

Questa estensione è FACOLTATIVA e, se utilizzata, DEVE rispettare le specifiche di ETSI TS 102 231, clausola 5.8.1.

Estensione additionalServiceInformation (clausola 5.8.2)

Questa estensione FACOLTATIVA, se impiegata, DEVE essere utilizzata solo a livello del servizio e solo nel campo definito nella clausola 5.5.9 («Service information extension»). È utilizzata per fornire informazioni supplementari su un servizio. DEVE essere una sequenza di una o più tuple, ciascuna delle quali fornisce:

a)

un URI che identifica le informazioni supplementari, ad esempio:

un URI che indica una qualifica specifica definita a livello nazionale per un servizio soggetto a supervisione/accreditamento che fornisce gettoni di servizio di fiducia, ad esempio:

un livello di articolazione sicurezza/qualità specifico con riguardo al sistema nazionale di supervisione/accreditamento per i CSP che non rilasciano QC (ad esempio RGS */**/*** in Francia, uno status di supervisione particolare stabilito dalla normativa nazionale per CSP specifici che rilasciano QC in Germania), cfr. la nota 4 di «Service current status» — clausola 5.5.4,

o uno status giuridico specifico per un servizio soggetto a supervisione/accreditamento che fornisce gettoni di servizio di fiducia (ad esempio «TST qualificati» definiti a livello nazionale come in Germania o Ungheria),

o il significato di un identificativo strategico specifico presente in un certificato X.509v3 fornito nel campo «Sdi»,

o un URI registrato come specificato nel «Service type identifier», clausola 5.5.1, per precisare la partecipazione del servizio identificato «Sti» in quanto servizio componente di un prestatore di servizio di certificazione che rilascia QC (ad esempio OCSP-QC, CRL-QC e RootCA-QC);

b)

una stringa facoltativa contenente il valore serviceInformation, il cui significato è specificato nel sistema (ad esempio *, ** o ***);

c)

eventuali informazioni supplementari facoltative fornite in un formato specifico al sistema.

La dereferenziazione dell’URI DOVREBBE portare a documenti leggibili all’uomo che contengono tutti i dettagli necessari per comprendere l’estensione e, in particolare, spiegano il significato degli URI indicati, specificando i valori possibili per serviceInformation e il significato di ciascun valore.

Qualifications Extension (clausola L.3.1)

Descrizione

:

questo campo è FACOLTATIVO, ma DEVE essere presente quando il suo utilizzo è OBBLIGATORIO, ad esempio per i servizi RootCA/QC o CA/QC e quando:

le informazioni fornite nel «Service digital identity» non sono sufficienti per identificare senza ambiguità i certificati qualificati rilasciati da questo servizio,

le informazioni presenti nei certificati qualificati corrispondenti non consentono di determinare mediante macchina se il QC è basato su un SSCD.

Quando è impiegata, questa estensione a livello del servizio DEVE essere utilizzata solo nel campo definito in «Service information extension», clausola 5.5.9.

Formato

:

Una sequenza non vuota di uno o più elementi «Qualificazione» (clausola L.3.1.2) come definita in ETSI TS 102 231, allegato L.3.

CAPITOLO II

FILE ETSI XSD RIGUARDANTE LA NORMA ETSI TS 102 231 VERSIONE 3

Queste informazioni sono fornite nel loro stato attuale. Gli eventuali problemi constatati nell’utilizzazione di questo file xsd vanno segnalati all’ETSI, che prenderà le opportune misure.

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CAPITOLO III

FILE XSD RIGUARDANTE LA CODIFICAZIONE DEL CAMPO «SIE»

Queste informazioni sono fornite nel loro stato attuale.

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CAPITOLO IV

SPECIFICHE PER LA FORMA LEGGIBILE ALL’UOMO DELL’APPLICAZIONE TSL DELL’ELENCO DI FIDUCIA

Una forma leggibile all’uomo (HR — Human Readable) dell’applicazione TSL dell’elenco di fiducia DEVE essere messa a disposizione del pubblico ed essere accessibile per via elettronica. DOVREBBE essere fornita sotto forma di un documento PDF (Portable Document Format) conforme a ISO 32000 che DEVE essere formattato conformemente al profilo PDF/A (ISO 19005).

Il contenuto della forma HR basata sul PDF/A dell’applicazione TSL dell’elenco di fiducia DOVREBBE soddisfare i seguenti requisiti:

la struttura della forma HR DOVREBBE riflettere il modello logico descritto nella sezione 5.1.2 di ETSI TS 102 231,

ogni campo presente DOVREBBE essere visibile e indicare:

il titolo del campo (ad esempio «Service type identifier»),

il valore del campo (ad esempio «CA/QC»),

il significato (la descrizione) del valore del campo, se del caso, e in particolare come previsto nell’allegato D di ETSI TS 102 231 o nelle presenti specifiche per gli URI registrati (ad esempio «un’autorità di certificazione che rilascia certificati a chiave pubblica»),

se del caso, più versioni in lingue naturali come previsto nell’applicazione TSL dell’elenco di fiducia,

i campi seguenti e i corrispondenti valori dei certificati digitali presenti nel campo «Service digital identity» DOVREBBERO essere quantomeno presenti nella forma HR:

versione,

numero di serie,

algoritmo di firma,

emittente,

valido da,

valido fino a,

soggetto,

chiave pubblica,

politiche di certificazione,

identificativo della chiave del soggetto,

punti di distribuzione CRL,

identificativo della chiave dell’autorità,

utilizzazione della chiave,

restrizioni di base,

algoritmo dell’impronta digitale,

impronta digitale,

la forma HR DOVREBBE essere facile da stampare,

la forma HR PUÒ essere firmata elettronicamente. In tal caso DEVE essere firmata dal gestore del sistema secondo le stesse specifiche relative alla firma valide per l’applicazione TSL dell’elenco di fiducia.


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(2)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(3)  Quali definiti all’articolo 2, punto 11, della direttiva 1999/93/CE.

(4)  Quali definiti all’articolo 2, punto 10, della direttiva 1999/93/CE.

(5)  Quale definito all’articolo 2, punto 6, della direttiva 1999/93/CE.

(6)  Quali definite all’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE.

(7)  Nel presente documento viene utilizzato l’acronimo «AdESQC» per una firma elettronica avanzata (AdES) basata su un certificato qualificato (QC).

(8)  Si noti che esiste un certo numero di servizi elettronici basati su AdES semplici, il cui uso transfrontaliero sarebbe facilitato se i servizi di certificazione di supporto (ad esempio quelli che rilasciano certificati non qualificati) facessero parte dei servizi soggetti a supervisione/controllo da parte degli Stati membri nella parte informativa facoltativa dell’elenco di fiducia.

(9)  ETSI TS 102 231 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Provision of harmonized Trust-service status information.

(10)  Ad esempio un prestatore di servizi di certificazione stabilito in uno Stato membro che fornisce un servizio di certificazione inizialmente soggetto alla supervisione dello Stato membro (organismo di supervisione) può, dopo un certo periodo, passare all’accreditamento facoltativo per il servizio di certificazione soggetto a supervisione. Analogamente un prestatore di servizi di certificazione stabilito in un altro Stato membro può decidere di non interrompere un servizio di certificazione accreditato ma di passare da uno status di accreditamento a uno status di supervisione, ad esempio per motivi commerciali e/o economici.

(11)  ETSI TS 102 231 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Provision of harmonized Trust-service status information.

(12)  Refer to ETSI TS 101 862 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Qualified Certificate Profile.

(13)  ETSI TS 101 456 — Electronic Signature and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates.

(14)  Ovvero, come minimo, un certificato X.509 v3 della QCA emittente o di una CA superiore nel percorso di certificazione.

(15)  IETF RFC 2119: «Key words for use in RFCs to indicate Requirements Levels».

(16)  Ovvero «l’elenco indicante lo status di supervisione/accreditamento dei servizi di certificazione dei CPS che sono soggetti alla supervisione/controllo dello Stato membro interessato per verificarne la conformità con le disposizioni della direttiva 1999/93/CE» (in breve l’«elenco di fiducia»).

(17)  Ovvero i campi specificati da ETSI TS 102 231 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Fornitura di informazioni armonizzate sullo stato dei servizi di fiducia «affinate» dalle presenti specifiche in modo da indicare la creazione dell’elenco di fiducia degli Stati membri.

(18)  Le ultime due serie di informazioni rivestono importanza cruciale per gli utilizzatori dei certificati, in quanto consentono loro di valutare la qualità e il livello di sicurezza dei sistemi di supervisione/accreditamento. Tali serie di informazioni sono fornite nell’elenco di fiducia utilizzando i seguenti campi: «Scheme information URI» (clausola 5.3.7 — informazioni fornite dagli Stati membri), «Scheme type/community/rules» (clausola 5.3.9 — mediante l’uso di un testo comune a tutti gli Stati membri) e «TSL policy/legal notice» (clausola 5.3.11 — un testo comune a tutti gli Stati membri con riferimento alla direttiva 1999/93/CE, con la possibilità per ciascuno Stato membro di aggiungere testi/riferimenti specifici per tale Stato membro). Informazioni supplementari sui sistemi nazionali di supervisione/accreditamento per i CSP che non rilasciano QC possono essere fornite a livello del servizio, se pertinente e richiesto (ad esempio per distinguere tra livelli diversi di qualità/sicurezza) mediante l’uso del campo «Scheme service definition URI» (clausola 5.5.6).

(19)  IETF RFC 3986: «Uniform Resource Identifiers (URI): Generic syntax».

(20)  L’utilizzo di un certificato X.509v3 di una CA radice come valore «Sdi» per un servizio elencato obbligherà il gestore del sistema a considerare l’insieme dei servizi di certificazione nell’ambito di tale CA radice come un tutto unico per quanto riguarda lo «status di supervisione/accreditamento». Ad esempio un cambiamento di status di un’unica CA figurante nell’elenco, nella gerarchia radice, comporterà lo stesso cambiamento di status per l’intera gerarchia.

(21)  Si può trattare del certificato di una CA che rilascia certificati di entità finale (ad esempio CA/PKC, CA/QC) o del certificato di una CA radice di fiducia a partire dalla quale si può tracciare un percorso fino ai certificati qualificati di entità finale. A seconda che tali informazioni e le informazioni reperibili nei certificati di entità finale rilasciati dalla radice di fiducia possano essere utilizzate per determinare senza ambiguità le caratteristiche appropriate di un determinato certificato qualificato, esse dovranno essere integrate da dati «Service information extensions» (cfr. clausola 5.5.9).

(22)  Va osservato che questo CSP accreditato può essere stabilito in uno Stato membro diverso da quello identificato nello «Scheme territory» dell’applicazione TSL della TL o in un paese terzo [cfr. articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/93/CE].

(23)  Cfr. la sezione 2.2 del presente documento.

(24)  Questo si riferisce a una combinazione appropriata di dichiarazione di conformità Qc definita dall’ETSI, dichiarazioni QcSSCD [ETSI TS 101 862] o di un QCP/QCP + OID definito dall’ETSI [ETSI TS 101 456].

(25)  Se l’applicazione del TL in piena conformità con ETSI TS 102 231, e quindi firmato elettronicamente, può essere considerato l’obiettivo ideale per tutti gli Stati membri, al fine di garantire un quadro veramente interoperabile, on line e leggibile a macchina per facilitare la convalida e l’utilizzo transfrontaliero di QES e AdESQC gli Stati membri saranno autorizzati, per motivi pratici, ad applicare forme intermedie del TL conformemente alle presenti specifiche tecniche, a condizione che garantiscano la diffusione di tali forme intermedie di TL mediante canali sicuri.

(26)  È obbligatorio proteggere il gestore del sistema che firma il certificato con la firma utilizzando uno dei modi specificati rispettivamente in ETSI TS 101 733 o ETSI TS 101 903.