ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.295.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 295

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
12 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1080/2009 della Commissione, dell'11 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1081/2009 della Commissione, dell’11 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone Interdonato Messina (IGP)]

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1082/2009 della Commissione, dell’11 novembre 2009, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Norcia (IGP)]

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1083/2009 della Commissione, dell’11 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sobao Pasiego (IGP)]

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1084/2009 della Commissione, dell'11 novembre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/830/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 novembre 2009, recante modifica dell’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria del Cile, della Colombia e del Giappone con riguardo alla BSE [notificata con il numero C(2009) 8590]  ( 1 )

11

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 356/08/COL, dell’11 giugno 2008, relativa al regime di rimborso fiscale per i marittimi imbarcati su navi passeggeri iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR) (Norvegia)

14

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009)

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

12.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

62,1

MK

25,5

TR

57,4

ZZ

48,3

0707 00 05

EG

171,8

JO

161,3

MA

69,5

TR

75,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

80,8

TR

94,4

ZZ

87,6

0805 20 10

MA

83,7

ZZ

83,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

49,8

CN

53,5

HR

60,4

TR

81,8

UY

49,8

ZZ

59,1

0805 50 10

AR

68,9

TR

73,2

ZA

59,6

ZZ

67,2

0806 10 10

AR

196,3

BR

238,2

LB

223,8

TR

126,1

US

259,3

ZZ

208,7

0808 10 80

CA

71,4

MK

20,3

NZ

91,9

US

102,5

ZA

89,4

ZZ

75,1

0808 20 50

CN

68,6

ZZ

68,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.11.2009   

IT

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L 295/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone Interdonato Messina (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Limone Interdonato Messina», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 74 del 28.3.2009, pag. 70.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6:   ortofrutticoli, cereali

ITALIA

Limone Interdonato Messina (IGP)


12.11.2009   

IT

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L 295/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2009

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Norcia (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1065/97 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 156 del 13.6.1997, pag. 5.

(4)  GU C 71 del 25.3.2009, pag. 21.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Prosciutto di Norcia (IGP)


12.11.2009   

IT

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L 295/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sobao Pasiego (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Sobao Pasiego», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 75 del 31.3.2009, pag. 41.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

SPAGNA

Sobao Pasiego (IGP)


12.11.2009   

IT

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L 295/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1075/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 292 del 10.11.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 12 novembre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

34,27

1,01

1701 11 90 (1)

34,27

4,62

1701 12 10 (1)

34,27

0,87

1701 12 90 (1)

34,27

4,33

1701 91 00 (2)

39,15

5,72

1701 99 10 (2)

39,15

2,59

1701 99 90 (2)

39,15

2,59

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

12.11.2009   

IT

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L 295/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2009

recante modifica dell’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria del Cile, della Colombia e del Giappone con riguardo alla BSE

[notificata con il numero C(2009) 8590]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/830/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. A tale scopo la qualifica sanitaria degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni («paesi o regioni») in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) deve essere determinata in base alla classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE: rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato.

(2)

L’allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (2), suddivide i paesi o le regioni secondo il rischio di BSE.

(3)

L’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) ha un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del rischio di BSE. L’elenco figurante nell’allegato della decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. XXI relativa al riconoscimento della qualifica sanitaria dei membri con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina, adottata dall’OIE nel maggio 2008 in merito alla qualifica sanitaria degli Stati membri e dei paesi terzi con riguardo alla BSE.

(4)

La decisione 2007/453/CE qualifica attualmente la Finlandia e la Svezia come paesi con un rischio di BSE trascurabile e tutti gli altri Stati membri come paesi con un rischio di BSE controllato. Detta decisione specifica anche la qualifica sanitaria di paesi terzi con riguardo alla BSE. Nel maggio 2009 l’OIE ha adottato la risoluzione n. XXII relativa al riconoscimento della qualifica sanitaria dei membri con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina. Tale risoluzione ha riconosciuto il Cile come paese con un rischio di BSE trascurabile e la Colombia e il Giappone come paesi con un rischio di BSE controllato. Occorre quindi modificare l’elenco della decisione 2007/453/CE al fine di adeguarlo alla risoluzione per quanto concerne questi tre paesi terzi. In attesa di una conclusione definitiva dell’OIE relativa alla qualifica sanitaria di tutti gli Stati membri con riguardo alla BSE e tenendo conto delle severe misure armonizzate di protezione contro la BSE applicate all’interno della Comunità, non sono per ora necessarie modifiche della qualifica sanitaria riconosciuta degli Stati membri con riguardo alla BSE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/453/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.


ALLEGATO

«ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile

Stati membri

Finlandia

Svezia

Paesi EFTA

Islanda

Norvegia

Paesi terzi

Argentina

Australia

Cile

Nuova Zelanda

Paraguay

Singapore

Uruguay

B.   Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato

Stati membri

Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito

Paesi EFTA

Liechtenstein

Svizzera

Paesi terzi

Brasile

Canada

Colombia

Giappone

Messico

Taiwan

Stati Uniti

C.   Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato

Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato»


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

12.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/14


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 356/08/COL

dell’11 giugno 2008

relativa al regime di rimborso fiscale per i marittimi imbarcati su navi passeggeri iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR) (Norvegia)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

visto l’articolo 1, paragrafo 3, della parte I e l’articolo 4, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,

vista la guida dell’Autorità (4) all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, in particolare il capitolo sugli aiuti ai trasporti marittimi,

vista la decisione n. 195/04/COL dell’Autorità, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (5),

viste le decisioni n. 280/06/COL (6) e n. 412/06/COL (7),

considerando quanto segue:

I.   ANTEFATTO

1.   Procedimento

Con lettera del 23 febbraio 2007 (doc. n. 411169), le autorità norvegesi hanno notificato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, una modifica al regime di rimborso fiscale per i marittimi imbarcati su navi passeggeri iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR).

Con lettera del 7 marzo 2007 (doc. n. 412343), l’Autorità ha chiesto maggiori informazioni che la Norvegia ha trasmesso con lettera del 22 aprile 2008 (doc. n. 474517).

2.   Descrizione delle misure proposte

2.1.   Titolo del regime di aiuti

La notifica in questione modifica il campo di applicazione del regime intitolato «Regime di rimborso fiscale per i marittimi imbarcati su navi iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR) e nel registro navale internazionale norvegese (NIS)» (8) inizialmente approvato dall’Autorità con la decisione n. 280/06/COL e modificato con la decisione n. 412/06/COL (9).

2.2.   Obiettivo del regime di aiuti

Secondo le autorità norvegesi, il regime di rimborso fiscale per i marittimi si prefigge di salvaguardare e aumentare l’occupazione dei marittimi della Norvegia e del SEE, di garantirne l’assunzione e la formazione qualificata e di migliorare la posizione concorrenziale delle imprese presso le quali essi sono occupati. Allo stesso tempo, il regime si pone l’obiettivo strategico più ampio di preservare e sviluppare il know-how e migliorare la sicurezza dell’industria marittima in generale.

Il regime di rimborso fiscale per i marittimi comporta il rimborso dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali versati dagli armatori per conto dei marittimi (un regime detto della «retribuzione netta»). Le autorità norvegesi propongono di estendere il regime alle navi passeggeri che coprono la tratta Bergen-Kirkenes, che operano in condizioni di concorrenza e sono iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR).

Le autorità norvegesi hanno calcolato che la modifica del regime di rimborso fiscale per i marittimi imbarcati su navi iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR) riguarderà circa 750 marittimi.

2.3.   Base giuridica nazionale della misura di aiuto

La base giuridica del regime modificato è il bilancio fiscale Budsjett-innst.S.nr. (2006-2007) e la decisione n. 197 in materia di bilancio adottata dal Parlamento norvegese il 12 dicembre 2006, Budgsjett-innst. S. nr. 13 (2006-2007), jf St.prp.nr. 1 (2006-2007) Bevilgninger på statsbudsjettet 2007.

La decisione n. 197 in materia di bilancio trova applicazione con il regolamento n. 1720 del 21 dicembre 2005 (Forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk), che sarà conformemente modificato. Le autorità norvegesi hanno segnalato che gli orientamenti per l’applicazione del regime saranno riveduti in linea con le modifiche proposte.

2.4.   Ammissibilità

Il regime di rimborso fiscale per i marittimi si applica all’equipaggio preposto alla sicurezza a bordo di navi iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR), con una stazza di almeno 100 tonnellate lorde (GT), adibite al trasporto marittimo. La modifica al regime approvato notificata ne estende l’applicazione all’equipaggio preposto alla sicurezza a bordo di navi passeggeri sulla tratta Bergen-Kirkenes, il che in pratica equivale a dire alle navi delle società Hurtigruten, come affermato dalle stesse autorità norvegesi.

Le autorità norvegesi non hanno notificato alcuna altra modifica al regime di rimborso fiscale approvato dall’Autorità con le decisioni n. 280/06/COL e n. 412/06/COL. Di conseguenza gli armatori delle navi che possono beneficiare del regime riceveranno sovvenzioni per i marittimi che:

a)

risiedono ai fini fiscali in Norvegia o in un altro Stato SEE o sono cittadini di uno Stato SEE;

b)

sono soggetti d’imposta in Norvegia per redditi percepiti a bordo; nonché

c)

hanno diritto alla detrazione fiscale per i marittimi a norma della sezione 6-61 della legge in materia di imposta; nonché

d)

dichiarano il proprio salario all’assicurazione pensionistica nazionale per il regime dei marittimi o presentano una dichiarazione separata.

2.5.   Stanziamento e durata

La notifica informa che la modifica al regime di rimborso fiscale sarebbe entrata in vigore il 1o luglio 2007 (10). Il regime di rimborso fiscale è soggetto alla decisione annuale sul bilancio del Parlamento norvegese: di conseguenza esso è limitato all’esercizio fiscale e la sua continuazione è subordinata ogni anno agli stanziamenti di bilancio dell’esercizio fiscale successivo. Le autorità norvegesi hanno indicato che il regime, in linea di massima, non è fissato per un periodo di tempo determinato, ma se rimarrà in vigore sarà nuovamente notificato fra dieci anni.

Gli stanziamenti di bilancio per l’esercizio fiscale 2007 corrispondenti alla modifica notificata ammontano a 30 milioni di NOK (circa 3,6 milioni di EUR) (11). Secondo le stime, l’effetto annuo del regime per il 2007 è pari a 90 milioni di NOK (circa 10,94 milioni di EUR).

3.   Osservazioni delle autorità norvegesi, comprese le modifiche alla notifica

Nella lettera del 22 aprile 2008 le autorità norvegesi sostenevano che il contratto commerciale con la società Hurtigruten ASA, riguardante l’acquisto di capacità di trasporto sulla tratta Bergen-Kirkenes, non contiene elementi di aiuto di Stato. Le autorità norvegesi ritengono perciò che l’aiuto concesso a norma del regime di rimborso fiscale per i marittimi non vada a cumularsi ad aiuti a titolo di altri regimi locali, nazionali o comunitari a copertura degli stessi costi e che non via sia pertanto una sovracompensazione.

II.   VALUTAZIONE

1.   Presenza di aiuto di Stato

Il paragrafo 1 dell’articolo 61 dell’accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Nella decisione n. 280/06/COL, l’Autorità ha valutato il regime di rimborso fiscale per i marittimi che, all’epoca, si applicava ai traghetti adibiti al commercio estero, alle navi offshore e alle navi cisterna. Nella decisione, l’Autorità riteneva che il regime costituisse un aiuto di Stato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE in base alle disposizioni degli orientamenti dell’Autorità in materia di aiuti di Stato al trasporto marittimo (12). L’Autorità, nella decisione n. 412/06/COL, ha anche valutato le due modifiche al regime notificato e ha concluso che, sempre in base agli orientamenti in materia di trasporti marittimi, il regime modificato costituiva un aiuto di Stato compatibile.

Di seguito, l’Autorità valuterà se la modifica proposta dall’attuale notifica muta la conclusione precedente secondo la quale il regime costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

1.1.   Presenza di risorse statali

La misura di aiuto è concessa dallo Stato o mediante risorse statali. Questo criterio è soddisfatto poiché il rimborso dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali continua ad essere finanziato tramite stanziamenti di bilancio.

1.2.   Vantaggio per talune imprese o talune produzioni

Il rimborso delle imposte e dei contributi previdenziali allevia gli armatori da oneri che incidono di norma sul loro bilancio e costituisce pertanto un vantaggio per i beneficiari del regime. Il finanziamento costituisce inoltre una misura selettiva in quanto è inteso ad unico beneficio del settore marittimo e in particolare degli armatori di determinate navi. La modifica notificata non muta la situazione poiché estende semplicemente l’applicazione del regime di rimborso fiscale a un ulteriore tipo di nave e, attualmente, riguarda solo un’altra società, Hurtigruten ASA.

1.3.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra le parti contraenti

Gli armatori che beneficiano del regime, compresa la società alla quale l’ultima notifica estende la sua applicazione, svolgono un’attività economica in regime di concorrenza con armatori/società di altri paesi SEE e gli aiuti a titolo del regime ne rafforzano la posizione sul mercato. Il regime, pertanto, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra le parti contraenti.

1.4.   Conclusioni

In virtù di quanto su esposto, l’Autorità conclude che il regime di rimborso fiscale per i marittimi, e in particolare la modifica notificata, costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

2.   Obblighi procedurali

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, all’Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

La notifica delle autorità norvegesi prevedeva l’entrata in vigore della modifica del regime di rimborso fiscale per i marittimi a decorrere dal 1o luglio 2007. Tuttavia le autorità norvegesi hanno assicurato che non sarebbe stato erogato alcun aiuto fino alla decisione dell’Autorità sul caso: poiché così risulta essere, l’Autorità ritiene che la Norvegia abbia osservato l’obbligo di notifica e la clausola sospensiva.

3.   Compatibilità dell’aiuto

L’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE stabilisce che gli aiuti possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE se sono destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi tra le parti contraenti in misura contraria al comune interesse. Gli aiuti a favore del settore marittimo devono essere esaminati, in particolare, alla luce degli orientamenti in materia di trasporti marittimi.

L’Autorità procede di seguito a valutare se la modifica notificata, che prevede l’estensione del regime di rimborso fiscale per i marittimi all’equipaggio preposto alla sicurezza a bordo di navi passeggeri sulla tratta Bergen-Kirkenes, è tale da alterare la valutazione di compatibilità svolta dall’Autorità nelle decisioni n. 280/06/COL e n. 412/06/COL.

3.1.   Applicazione ai trasporti marittimi

Le disposizioni degli orientamenti in materia di trasporti marittimi si applicano alle attività di «trasporto marittimo». Ai fini di questi orientamenti, la definizione di trasporto marittimo corrisponde a quella data nel regolamento (CEE) n. 4055/86 (13) e nel regolamento (CEE) n. 3577/92 (14), rispettivamente integrati come punto 53 e punto 53 bis  (15) dell’allegato XIII dell’accordo SEE. Per trasporto marittimo si intende pertanto il trasporto di merci e passeggeri via mare.

La modifica del regime comporta la sua estensione all’equipaggio preposto alla sicurezza a bordo di navi passeggeri sulla tratta Bergen-Kirkenes iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR) e che operano in condizioni di concorrenza. Esse sono ammesse a beneficiare degli aiuti previsti dal regime di rimborso fiscale modificato, a condizione che svolgano un’attività di trasporto marittimo ai sensi degli orientamenti in materia di trasporti marittimi.

3.2.   Rispetto degli obiettivi degli orientamenti in materia di trasporti marittimi

Gli orientamenti in materia di trasporti marittimi stabiliscono che i regimi di aiuto possono essere istituiti per sostenere gli interessi marittimi nello spazio SEE se rivolti ai seguenti obiettivi:

realizzare un trasporto marittimo più sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente,

incoraggiare l’iscrizione o la reiscrizione della nave nei registri degli Stati membri,

contribuire al consolidamento delle industrie marittime connesse stabilite negli Stati SEE, e al mantenimento di una flotta globalmente competitiva sui mercati mondiali,

mantenere e migliorare il know-how marittimo e proteggere e promuovere l’occupazione dei marittimi europei,

contribuire alla promozione di nuovi servizi nell’ambito del trasporto marittimo a corto raggio.

Come rilevato nelle precedenti decisioni relative al regime di rimborso fiscale per i marittimi, uno degli obiettivi espressi dalla Norvegia è di preservare il suo ruolo di primo piano nel settore marittimo. Questo obiettivo si basa, fra l’altro, sull’importanza vitale che questa industria riveste per molte comunità costiere.

In quest’ottica, le autorità norvegesi ritengono che la migliore opzione sia di creare condizioni che consentano una concorrenza più equa con navi che battono bandiere di comodo (e con gli altri Stati SEE). Il regime di rimborso fiscale per i marittimi mira a promuovere gli interessi marittimi norvegesi, con l’obiettivo di realizzare un trasporto marittimo più sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente, di incoraggiare l’iscrizione o la reiscrizione al registro navale ordinario norvegese (NOR), di contribuire al consolidamento delle industrie marittime norvegesi connesse e mantenere una flotta globalmente competitiva sui mercati mondiali, di mantenere e migliorare il know-how marittimo e di proteggere e promuovere l’occupazione dei marittimi del SEE. Le autorità norvegesi affermano che l’estensione del regime della retribuzione netta alle navi che coprono la tratta Bergen-Kirkenes promuove questi obiettivi e interesserà 750 marittimi circa.

L’Autorità ritiene che la Norvegia abbia motivato a sufficienza la conformità della modifica proposta al regime di rimborso fiscale per i marittimi con gli obiettivi generali degli orientamenti in materia di trasporti marittimi.

3.3.   Aiuti concessi sotto forma di riduzione del costo del lavoro

Gli orientamenti in materia di trasporti marittimi autorizzano gli aiuti sotto forma di riduzione dell’onere del costo del lavoro dei marittimi del SEE, purché imbarcati su navi immatricolate in uno Stato SEE, consentendo una riduzione massima degli obblighi in questione fino al livello di zero. Tali misure dovrebbero essere mirate a salvaguardare l’occupazione nel SEE, sia a bordo che a terra, a mantenere e migliorare il know-how marittimo nel SEE e a migliorare la sicurezza. Per quanto riguarda i costi del lavoro, la sezione 3.2, paragrafo 2, degli orientamenti in materia di trasporti marittimi autorizza la seguente azione mirata al costo del lavoro per i trasporti marittimi SEE:

contributi di sicurezza sociale ridotti per i marittimi SEE occupati a bordo di navi immatricolate in uno Stato SEE,

aliquote fiscali ridotte per i marittimi SEE occupati a bordo di navi immatricolate in uno Stato SEE.

Ai fini di quanto precede, si intendono per «marittimi SEE»:

i cittadini degli Stati SEE, nel caso di marittimi occupati a bordo di navi (inclusi i traghetti ro-ro) che prestano servizi regolari di trasporto passeggeri tra porti del SEE,

tutti i marittimi soggetti a imposte e/o a contributi previdenziali in uno Stato SEE, in tutti gli altri casi.

Il regime di rimborso fiscale per i marittimi prevede il rimborso dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali versati dall’armatore per loro conto. In base al regime approvato con le decisioni n. 280/06/COL e n. 412/06/COL, gli armatori delle navi ammesse a beneficiarne riceveranno contributi per i marittimi che sono residenti ai fini fiscali in Norvegia o in un altro Stato SEE o sono cittadini di uno Stato SEE, che sono soggetti d’imposta in Norvegia per redditi percepiti a bordo, che hanno diritto alla detrazione fiscale per i marittimi a norma della sezione 6-61 della legge in materia di imposta e che dichiarano il proprio salario all’assicurazione pensionistica nazionale per il regime dei marittimi o presentano una dichiarazione separata. Poiché non sono stati presentati cambiamenti a riguardo, l’Autorità ritiene che i marittimi interessati dalla modifica rientrano nelle categorie previste dagli orientamenti in materia di trasporti marittimi.

3.4.   Massimali

La sezione 3.2 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi autorizza la riduzione dei contributi di previdenza sociale per i marittimi SEE e delle aliquote dell’imposta sul reddito. Secondo la sezione 11 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi, la riduzione a zero delle imposte e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi è il livello massimo di aiuto che può essere consentito. L’iniziale notifica del regime prevedeva che il rimborso dei pagamenti non può mai superare l’importo di imposte e contributi previdenziali realmente versati. Poiché non sono stati presentati cambiamenti a riguardo, l’Autorità ritiene che i rimborsi di imposte e di contributi previdenziali effettuati a seguito della modifica continueranno a essere compatibili con gli orientamenti in materia di trasporti marittimi.

3.5.   Cumulo di misure di aiuto

Come stabilito nella sezione 11 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi, l’azzeramento delle imposte e degli oneri sociali è il livello massimo di aiuto consentito. Altri sistemi di aiuto non possono concedere benefici superiori a questo limite. Le autorità norvegesi hanno affermato che gli aiuti concessi a titolo del regime di rimborso fiscale per i marittimi non possono cumularsi ad altri aiuti a carattere locale, regionale, nazionale o comunitario diretti agli stessi costi ammissibili.

3.6.   Conclusioni

Alla luce della valutazione di cui sopra, l’Autorità ritiene che la modifica notificata al regime di rimborso fiscale per i marittimi, che estende il rimborso dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali versati dagli armatori per conto dei marittimi all’equipaggio preposto alla sicurezza a bordo di navi passeggeri sulla tratta Bergen-Kirkenes, che operano in condizioni di concorrenza e sono iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR), sia compatibile con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE in combinato disposto con gli orientamenti in materia di trasporti marittimi. L’Autorità ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni riguardo alla modifica notificata.

Si ricorda alle autorità norvegesi l’obbligo, derivante dall’articolo 21 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla corte in combinato disposto con l’articolo 6 della decisione 195/04/COL, di fornire una relazione annuale sull’attuazione del regime. L’Autorità richiede alla Norvegia, ove non vi avesse ancora provveduto, di trasmetterle il più presto possibile tutti i testi legislativi e amministrativi di esecuzione delle modifiche al regime di aiuti sopra menzionate.

Si ricorda alle autorità norvegesi che, come stabilito dalla sezione 12 degli orientamenti in materia di trasporti marittimi, per tutti i regimi di aiuto che rientrano nell’ambito di applicazione degli orientamenti in materia di trasporti marittimi, gli Stati EFTA devono comunicare all’Autorità la valutazione dei loro effetti durante il sesto anno di applicazione.

Si fa presente inoltre che qualsiasi progetto di modifica a tali regimi deve essere notificato all’Autorità.

Il regime di rimborso fiscale per i marittimi approvato con le decisioni n. 280/06/COL e n. 412/06/COL è stato notificato fino al 1o gennaio 2016. L’attuale notifica indica che il regime di rimborso fiscale, in linea di massima, non ha una durata temporale determinata ma se rimarrà in vigore sarà notificato nuovamente tra dieci anni. La Norvegia non ha fornito motivi per i quali la modifica notificata debba durare oltre la scadenza del regime inizialmente notificato: l’Autorità conclude pertanto che quest’ultima modifica al regime cessa di applicarsi alla stessa data. L’Autorità richiama l’attenzione della Norvegia sul fatto che gli orientamenti in materia di trasporti marittimi, sui quali si è basata l’approvazione del regime di rimborso fiscale, saranno riveduti nel 2011. Un eventuale cambiamento della normativa può incidere su tutti i regimi di aiuto esistenti ai sensi degli orientamenti, compresa la modifica al regime autorizzata dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della modifica notificata riguardante il regime di rimborso fiscale per i marittimi imbarcati su navi iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR), che estende il rimborso dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali versati dagli armatori all’equipaggio preposto alla sicurezza a bordo di navi passeggeri sulla tratta Bergen-Kirkenes, che operano in condizioni di concorrenza e sono iscritte nel registro navale ordinario norvegese.

Il regime modificato è compatibile con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2008.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Kurt JAEGER

Membro del Collegio

Kristján A. STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «Autorità».

(2)  In appresso denominato «accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, adottata ed emanata dall’Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 e pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 19 dicembre 2007 ed è in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato».

(5)  GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37.

(6)  Decisione n. 280/06/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 4 ottobre 2006, relativa alla modifica dei regimi di rimborso fiscale agli armatori per i marittimi imbarcati su navi iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR) e nel registro navale internazionale norvegese (NIS). Pubblicata nella GU C 143 del 28.6.2007, pag. 5 e supplemento SEE n. 30 del 28.6.2007, pag. 6. Il testo integrale della decisione è disponibile sul sito Internet dell’Autorità, all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/

(7)  Decisione n. 412/06/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 19 dicembre 2006, relativa alla modifica dei regimi di rimborso fiscale per i marittimi imbarcati su navi iscritte nel registro navale ordinario norvegese (NOR), pubblicata nella GU C 111 del 17.5.2007, pag. 20 e supplemento SEE n. 23 del 17.5.2007, pag. 6. Il testo integrale della decisione è disponibile sul sito Internet dell’Autorità, all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/

(8)  In appresso denominato «regime di rimborso fiscale per i marittimi».

(9)  Cfr. note 6 e 7.

(10)  Le società che possono beneficiare del regime devono presentare bimestralmente una domanda relativa ai due mesi precedenti. Il rimborso è di norma effettuato entro due mesi.

(11)  Il tasso di cambio NOK/EUR per il 2007 è di 8,2224, come pubblicato nel sito Internet dell’Autorità.

(12)  In appresso denominati «orientamenti in materia di trasporti marittimi».

(13)  Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1).

(14)  Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

(15)  Punto aggiunto con decisione n. 70/97 del Comitato misto SEE (GU L 30 del 5.2.1998, pag. 42 e Supplemento SEE n. 5 del 5.2.1998, pag. 175), in vigore dall’1.8.1998.


Rettifiche

12.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/20


Rettifica della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 140 del 5 giugno 2009 )

A pagina 30, articolo 5, paragrafo 6, primo comma:

anziché:

«6.   La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le altre fonti energetiche, espressa in percentuale.»,

leggi:

«6.   La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale.»