ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.292.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 292

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
10 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1074/2009 della Commissione, del 9 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1075/2009 della Commissione, del 9 novembre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DIRETTIVE

 

 

Consiglio

 

 

2009/132/CE

 

*

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata)

5

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/824/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1074/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

47,6

MK

23,1

TR

52,3

ZZ

41,0

0707 00 05

EG

114,7

JO

161,3

TR

129,3

ZZ

135,1

0709 90 70

MA

78,3

TR

99,1

ZZ

88,7

0805 20 10

MA

90,8

ZZ

90,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

49,8

CN

52,2

HR

43,6

TR

84,6

UY

49,8

ZZ

56,0

0805 50 10

AR

63,4

TR

75,1

ZA

72,6

ZZ

70,4

0806 10 10

AR

205,2

BR

239,8

EG

85,0

LB

223,8

TR

132,5

US

259,3

ZZ

190,9

0808 10 80

AU

227,7

CA

71,4

MK

20,3

NZ

101,3

US

97,0

ZA

76,8

ZZ

99,1

0808 20 50

CN

61,8

ZZ

61,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.11.2009   

IT

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L 292/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1075/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 291 del 7.11.2009, pag. 22.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 10 novembre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,56

0,62

1701 11 90 (1)

35,56

4,24

1701 12 10 (1)

35,56

0,48

1701 12 90 (1)

35,56

3,94

1701 91 00 (2)

39,15

5,72

1701 99 10 (2)

39,15

2,59

1701 99 90 (2)

39,15

2,59

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DIRETTIVE

Consiglio

10.11.2009   

IT

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L 292/5


DIRETTIVA 2009/132/CE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2)

A norma dell’articolo 131 e dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (5), gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire, in particolare, eventuali elusioni, evasioni e abusi, le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista dalla tariffa doganale comune.

(3)

A norma dell’articolo 145 della direttiva 2006/112/CE, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti l’ambito d’applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 di detta direttiva e le relative modalità pratiche di applicazione.

(4)

Pur ritenendo auspicabile la più stretta unità possibile tra il regime doganale e quello applicabile in materia d’imposta sul valore aggiunto, è tuttavia opportuno tener conto, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo regime, delle differenti finalità e strutture dei dazi doganali, da un lato, e dell’imposta sul valore aggiunto, dall’altro.

(5)

È opportuno prevedere un regime dell’imposta sul valore aggiunto differente per le importazioni nella misura necessaria a soddisfare gli obiettivi dell’armonizzazione fiscale. Le esenzioni all’importazione possono essere concesse solo qualora esse non rischino di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato interno.

(6)

Alcune franchigie applicate negli Stati membri sono state istituite da convenzioni tra alcuni Stati membri e paesi terzi le quali, in considerazione del loro oggetto, riguardano soltanto lo Stato membro firmatario. Non è proficuo determinare sul piano comunitario le condizioni di concessione di siffatte franchigie. È sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati a mantenerle.

(7)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva definisce l’ambito d’applicazione delle esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto («IVA»), di cui all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, nonché le relative modalità pratiche di attuazione, di cui all’articolo 145 della direttiva summenzionata.

Conformemente all’articolo 131 e all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri accordano le esenzioni previste dalla presente direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare la loro applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali elusioni, evasioni e abusi.

Articolo 2

1.   Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:

a)

«importazioni», le importazioni definite all’articolo 30 della direttiva 2006/112/CE, come pure l’immissione in consumo all’uscita da uno dei regimi previsti dall’articolo 157, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva o da un regime d’ammissione temporanea o di transito;

b)

«beni personali», i beni destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo, nonché le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella;

c)

«effetti e oggetti mobili», gli effetti personali, la biancheria di casa e il mobilio o l’attrezzatura destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia;

d)

«prodotti alcolici», i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d’alcole, acquaviti, liquori e bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nei codici NC da 2203 a 2208;

e)

«Comunità», i territori degli Stati membri in cui si applica la direttiva 2006/112/CE.

2.   I beni personali non devono riflettere, per la loro natura o quantità, nessuna preoccupazione d’ordine commerciale, né essere destinati a un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato.

TITOLO II

IMPORTAZIONI DI BENI APPARTENENTI A PRIVATI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI O DA TERRITORI TERZI

CAPO 1

Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale verso la Comunità

Articolo 3

Fatti salvi gli articoli da 4 a 11 sono ammessi in esenzione dall’IVA all’importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale situata fuori della Comunità in uno Stato membro.

Articolo 4

L’esenzione è limitata ai beni personali che:

a)

salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale fuori della Comunità;

b)

sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare l’ammissione di beni personali in esenzione alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio di origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.

Articolo 5

Possono beneficiare dell’esenzione solo le persone che avevano la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi.

Tuttavia, le autorità competenti possono derogare al primo comma qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.

Articolo 6

Sono esclusi dall’esenzione:

a)

i prodotti alcolici;

b)

i tabacchi e i prodotti del tabacco;

c)

i mezzi di trasporto a carattere commerciale;

d)

i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.

Possono inoltre essere esclusi da tale esenzione i veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali.

Articolo 7

1.   Salvo circostanze particolari, l’esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l’importazione definitiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nella Comunità.

2.   L’importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine previsto dal paragrafo 1.

Articolo 8

1.   Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l’importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l’applicazione dell’IVA relativa ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione del tipo e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.

Articolo 9

1.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, l’esenzione può essere accordata per i beni personali definitivamente importati prima che l’interessato stabilisca la sua residenza normale nella Comunità su suo impegno di stabilirvela effettivamente entro un termine di sei mesi. Questo impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità determinano la forma e l’importo.

2.   In caso di ricorso al paragrafo 1, i termini previsti all’articolo 4, primo comma, lettera a), sono calcolati a decorrere dalla data di importazione nella Comunità.

Articolo 10

1.   Se, a motivo di impegni professionali, l’interessato lascia il paese terzo o il territorio terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire simultaneamente tale residenza normale nel territorio di uno Stato membro, ma con l’intenzione di stabilirvela successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l’ammissione in esenzione dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio.

2.   L’ammissione in esenzione dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 8 con le seguenti riserve:

a)

i termini previsti all’articolo 4, primo comma, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, sono calcolati a decorrere dalla data dell’importazione;

b)

il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è calcolato a decorrere dalla data in cui l’interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio della Comunità.

3.   L’ammissione in esenzione è inoltre subordinata all’impegno dell’interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze. Tale impegno può essere abbinato a una garanzia di cui le autorità competenti precisano la forma e l’importo.

Articolo 11

Le autorità competenti possono derogare all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), all’articolo 6, primo comma, lettere c) e d), e all’articolo 8 quando, in seguito a circostanze politiche eccezionali, una persona è indotta a trasferire la sua residenza normale nel territorio di uno Stato membro.

CAPO 2

Beni importati in occasione di un matrimonio

Articolo 12

1.   Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli da 13 a 16, i corredi e gli oggetti mobili anche nuovi appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale nel territorio della Comunità in occasione del proprio matrimonio.

Sono parimenti ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al primo comma da parte di persone aventi la residenza normale fuori della Comunità. Tale esenzione è applicabile ai regali il cui valore non supera 200 EUR. Gli Stati membri possono, tuttavia, accordare un esonero superiore a 200 EUR purché il valore dei singoli regali ammessi in esenzione non superi 1 000 EUR.

2.   Gli Stati membri possono subordinare l’ammissione in esenzione dei beni contemplati al paragrafo 1, primo comma, alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio d’origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.

Articolo 13

Possono beneficiare dell’esenzione unicamente le persone che:

a)

hanno la residenza normale fuori dalla Comunità da almeno dodici mesi consecutivi;

b)

forniscono una prova del loro matrimonio.

Possono essere, tuttavia, consentite deroghe alla norma di cui al primo comma, lettera a), qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.

Articolo 14

Sono esclusi dall’esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Articolo 15

1.   Salvo circostanze eccezionali, l’esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati:

a)

al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio; e

b)

al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio.

Nel caso di cui alla lettera a), l’esenzione può essere subordinata alla presentazione di una congrua garanzia, la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità.

2.   L’importazione dei beni che godono dell’esenzione può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1.

Articolo 16

1.   Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l’importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l’applicazione dell’IVA relativa ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.

CAPO 3

Beni personali acquisiti per via successoria

Articolo 17

Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 20 sono ammessi in esenzione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nella Comunità.

Articolo 18

Sono esclusi dall’esenzione:

a)

i prodotti alcolici;

b)

i tabacchi e i prodotti del tabacco;

c)

i mezzi di trasporto a carattere commerciale;

d)

i materiali per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio dell’attività del defunto;

e)

le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati;

f)

il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale.

Articolo 19

1.   L’esenzione è accordata unicamente per i beni personali definitivamente importati, al più tardi, allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione).

Tuttavia, una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari.

2.   L’importazione dei beni può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Gli articoli 17, 18 e 19 si applicano, mutatis mutandis, ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio della Comunità.

TITOLO III

IMPORTAZIONE DI CORREDI, DI NECESSARIO PER GLI STUDI E DI ALTRI OGGETTI MOBILI DI ALUNNI E STUDENTI

Articolo 21

1.   Sono ammessi in esenzione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale d’una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nella Comunità per compiervi studi e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

«alunno o studente», ogni persona regolarmente iscritta a un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti;

b)

«corredo», la biancheria personale o di casa, nonché gli indumenti, anche nuovi;

c)

«necessario per gli studi», gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente usati da alunni e studenti per i loro studi.

Articolo 22

L’esenzione è accordata almeno una volta per anno scolastico.

TITOLO IV

IMPORTAZIONI DI VALORE TRASCURABILE

Articolo 23

Sono ammesse in esenzione le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 EUR. Gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 EUR.

Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall’esenzione di cui al primo comma, prima frase, i beni importati nell’ambito di una vendita per corrispondenza.

Articolo 24

Sono esclusi dall’esenzione:

a)

i prodotti alcolici;

b)

i profumi e l’acqua da toletta;

c)

i tabacchi e i prodotti del tabacco.

TITOLO V

BENI D’INVESTIMENTO E ALTRI BENI STRUMENTALI IMPORTATI IN OCCASIONE DI UN TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ

Articolo 25

1.   Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, gli stessi possono, fatti salvi gli articoli da 26 a 29, ammettere in esenzione le importazioni dei beni di investimento e di altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività nel paese terzo o territorio terzo di provenienza per esercitare un’attività simile nella Comunità e che hanno dichiarato, anticipatamente, l’inizio di tali attività alle autorità competenti dello Stato membro dell’attività conformemente all’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Quando l’impresa trasferita è un’azienda agricola, il bestiame vivo beneficia anch’esso dell’esenzione.

2.   Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

a)

«attività», un’attività economica prevista all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;

b)

«impresa», un’unità economica autonoma di produzione o servizi.

Articolo 26

1.   L’esenzione è limitata ai beni d’investimento e agli altri beni strumentali che:

a)

salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell’impresa per un periodo minimo di dodici mesi prima della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo o nel territorio terzo da cui è trasferita;

b)

sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento;

c)

sono destinati all’esercizio di un’attività non esentata in virtù degli articoli 132, 133, 135 e 136 della direttiva 2006/112/CE;

d)

sono in rapporto con la natura e l’entità dell’impresa considerata.

2.   Fino all’entrata in vigore delle norme comuni di cui all’articolo 176, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono escludere totalmente o parzialmente dall’esenzione i beni d’investimento per i quali si sono avvalsi dell’articolo 176, secondo comma, di detta direttiva.

Articolo 27

Sono escluse dal beneficio dell’esenzione le imprese stabilite fuori della Comunità il cui trasferimento nel territorio della Comunità abbia come causa o scopo la fusione con un’impresa stabilita nella Comunità, o l’assorbimento da parte di tale impresa, senza che vi sia creazione di nuova attività.

Articolo 28

Sono esclusi dall’esenzione:

a)

i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi;

b)

le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali;

c)

i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati;

d)

il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.

Articolo 29

Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, l’esenzione è accordata unicamente per i beni d’investimento e altri beni strumentali importati prima della scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo o territorio terzo di provenienza.

TITOLO VI

IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI O AD USO AGRICOLO

CAPO 1

Prodotti ottenuti da coltivatori comunitari su fondi situati nel paese terzo o territorio terzo

Articolo 30

1.   Fatti salvi gli articoli 31 e 32 sono ammessi in esenzione i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo o in un territorio terzo in prossimità immediata del territorio della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nella Comunità in prossimità immediata del paese o del territorio considerato.

Sono inoltre ammessi in esenzione i cavalli di razza pura di età non superiore a sei mesi nati nel paese terzo o territorio terzo da un animale coperto nella Comunità e successivamente esportato temporaneamente per partorire.

2.   Per beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, i prodotti dell’allevamento devono provenire da animali che sono stati allevati, acquistati o importati secondo le condizioni generali di imposizione dello Stato membro d’importazione.

Articolo 31

L’esenzione è limitata ai prodotti che non hanno subito trattamenti diversi da quello in uso dopo la raccolta o la produzione.

Articolo 32

L’esenzione è accordata unicamente per i prodotti importati dal produttore agricolo o per suo conto.

Articolo 33

Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate nei laghi e corsi d’acqua limitrofi al territorio della Comunità da pescatori stabiliti nella Comunità, nonché ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d’acqua da cacciatori stabiliti nella Comunità.

CAPO 2

Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali

Articolo 34

Fatto salvo l’articolo 35 sono ammessi in esenzione le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali destinati alla lavorazione di fondi situati nella Comunità, in prossimità immediata di un paese terzo o di un territorio terzo e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in detto paese o territorio in prossimità immediata del territorio della Comunità.

Articolo 35

1.   L’esenzione è limitata alle quantità di sementi, concimi o altri prodotti necessari ai bisogni della coltivazione dei fondi.

Essa è accordata solo per sementi, concimi o altri prodotti direttamente introdotti nella Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.

2.   L’esenzione può essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità.

TITOLO VII

IMPORTAZIONI DI SOSTANZE TERAPEUTICHE, DI MEDICINALI, DI ANIMALI DA LABORATORIO E DI SOSTANZE BIOLOGICHE O CHIMICHE

CAPO 1

Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

Articolo 36

1.   Sono ammessi in esenzione:

a)

gli animali appositamente preparati e inviati a titolo gratuito per essere utilizzati in laboratorio;

b)

le sostanze biologiche o chimiche importate nei limiti e alle condizioni determinati all’articolo 60 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (6).

2.   L’esenzione prevista dal paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:

a)

a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica;

b)

a istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in esenzione.

CAPO 2

Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

Articolo 37

1.   Oltre all’esenzione prevista all’articolo 143, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e fatto salvo l’articolo 38 della presente direttiva sono ammessi in esenzione:

a)

le sostanze terapeutiche di origine umana;

b)

i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni;

c)

i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali.

2.   Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

a)

«sostanze terapeutiche di origine umana», il sangue umano e i suoi derivati (sangue umano totale, plasma umano secco, albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane, immunoglobulina umana, fibrinogeno umano);

b)

«reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l’individuazione delle incompatibilità sanguigne;

c)

«reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani.

Articolo 38

L’esenzione è limitata ai prodotti:

a)

che sono destinati ad organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti, per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici, esclusa ogni operazione commerciale;

b)

che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese o territorio di provenienza;

c)

che sono contenuti in recipienti muniti di una etichetta speciale di identificazione.

Articolo 39

L’esenzione si estende agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze terapeutiche di origine umana o dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o tessutali, nonché ai solventi e agli accessori necessari alla loro utilizzazione che possono eventualmente essere contenuti nei pacchi.

CAPO 3

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

Articolo 40

Sono ammesse in esenzione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall’Organizzazione mondiale della sanità per il controllo della qualità delle materie impiegate nella fabbricazione di medicinali, che sono inviate ai destinatari autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali spedizioni in franchigia.

CAPO 4

Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

Articolo 41

Sono ammessi in esenzione i prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria destinati all’uso delle persone o degli animali partecipanti a manifestazioni sportive internazionali, nei limiti necessari per soddisfare ai loro bisogni durante il soggiorno nella Comunità.

TITOLO VIII

BENI INVIATI AD ENTI CARITATIVI O FILANTROPICI

CAPO 1

Disposizione generale

Articolo 42

Gli Stati membri possono limitare le quantità o il valore dei beni che godono di esenzione a norma dei capi 2, 3 e 4, per rimediare a eventuali abusi e far fronte a gravi distorsioni di concorrenza.

CAPO 2

Beni importati per la realizzazione di obiettivi di carattere generale

Articolo 43

1.   Fatti salvi gli articoli 44, 45 e 46 sono ammessi in esenzione:

a)

i beni di prima necessità acquistati a titolo gratuito e importati da enti statali o da altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, per essere distribuiti gratuitamente a persone bisognose;

b)

i beni di qualsiasi natura inviati a titolo gratuito da persona o ente stabiliti fuori della Comunità, senza intento di natura commerciale da parte loro, a enti statali o ad altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose;

c)

i beni strumentali e il materiale d’ufficio, inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabiliti fuori della Comunità, senza intento di carattere commerciale da parte loro, a enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, destinati a essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropici da essi perseguiti.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per «beni di prima necessità» si intendono i beni indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone, come i generi alimentari, le medicine, gli indumenti e le coperte.

Articolo 44

Sono esclusi dall’esenzione:

a)

i prodotti alcolici;

b)

i tabacchi e prodotti del tabacco;

c)

il caffè e il tè;

d)

i veicoli a motore diversi dalle ambulanze.

Articolo 45

L’esenzione è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.

Articolo 46

1.   I beni di cui all’articolo 43 non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario dell’esenzione, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito, per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b), di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un ente abilitato a beneficiare dell’esenzione in applicazione degli articoli 43 e 45, l’esenzione resta acquisita se tale ente utilizza i beni in questione per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell’IVA all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 47

1.   Gli enti di cui all’articolo 43, che non soddisfano più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedono di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2.   I beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3.   I beni utilizzati dall’ente beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti all’articolo 43 sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

CAPO 3

Beni importati a favore delle persone disabili

Articolo 48

1.   Sono ammessi in esenzione i beni appositamente concepiti per l’educazione, l’occupazione e la promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone fisicamente o psichicamente disabili, se tali beni sono:

a)

importati da istituti o organizzazioni che si propongono come attività principale l’educazione o l’assistenza di tali persone e sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in esenzione; e

b)

inviati a tali istituti o organizzazioni a titolo gratuito e senza alcun intento di carattere commerciale da parte del donatore.

2.   L’esenzione si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici, che si adattano agli oggetti considerati, come pure agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di tali oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in esenzione o che potrebbero beneficiare dell’esenzione al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio, elementi, accessori specifici o utensili.

3.   I beni ammessi in esenzione non possono essere usati a fini diversi da quelli dell’educazione, occupazione e promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone disabili.

Articolo 49

1.   I beni ammessi in esenzione possono essere prestati, dati in locazione o ceduti, senza scopo di lucro, dagli istituti o dalle organizzazioni beneficiari alle persone contemplate dall’articolo 48 senza che ciò comporti il pagamento dell’IVA all’importazione.

2.   Non può essere effettuato alcun prestito, alcuna locazione o cessione in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti.

Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di un istituto o di un’organizzazione essi stessi legittimati a beneficiare di tale esenzione, l’esenzione resta acquisita se detto istituto o organizzazione utilizza il bene considerato per fini che danno diritto alla concessione dell’esenzione.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell’IVA, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 50

1.   Gli istituti o organizzazioni di cui all’articolo 48 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedano di utilizzare un bene ammesso in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2.   Gli oggetti posseduti dagli istituti o organizzazioni che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3.   Gli oggetti utilizzati dall’istituto o dall’organizzazione beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti all’articolo 48 sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

CAPO 4

Beni importati a favore delle vittime di catastrofi

Articolo 51

Fatti salvi gli articoli da 52 a 57, sono ammessi in esenzione i beni importati da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico, autorizzati dalle autorità competenti, per essere:

a)

distribuiti gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri;

b)

messi gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati.

Sono parimenti ammessi al beneficio dell’esenzione, alle stesse condizioni, i beni importati dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle loro necessità per tutta la durata del loro intervento.

Articolo 52

Sono esclusi dall’esenzione i materiali destinati alla ricostruzione delle zone sinistrate.

Articolo 53

La concessione dell’esenzione è subordinata a una decisione della Commissione che delibera, su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati, con procedura d’urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione dell’esenzione.

In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una catastrofe possono autorizzare l’importazione delle merci per gli scopi previsti all’articolo 51 sospendendo la relativa IVA, con l’impegno dell’ente importatore di pagarla qualora l’esenzione non fosse concessa.

Articolo 54

L’esenzione è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le loro operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.

Articolo 55

1.   I beni di cui all’articolo 51, primo comma, non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario dell’esenzione, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’articolo 51, l’esenzione resta acquisita se tale ente utilizza le merci in questione per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione e della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell’IVA secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 56

1.   Quando i beni di cui all’articolo 51, primo comma, lettera b), cessano di essere utilizzati dalle vittime di catastrofi, essi non possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’articolo 51 o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), l’esenzione resta acquisita se tali enti utilizzano i beni in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell’IVA secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 57

1.   Gli enti di cui all’articolo 51, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedano di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2.   Per i beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione, quando essi sono ceduti a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione del presente capo o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell’articolo 43, l’esenzione resta acquisita se questi li utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima. Negli altri casi, tali beni sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3.   I beni utilizzati dall’ente beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti dal presente capo sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

TITOLO IX

IMPORTAZIONI RELATIVE A DETERMINATE RELAZIONI INTERNAZIONALI

CAPO 1

Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico

Articolo 58

Sono ammessi in esenzione, purché gli interessati forniscano prove considerate sufficienti dalle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale:

a)

le decorazioni concesse dal governo di un paese terzo a persone aventi la residenza normale nella Comunità;

b)

le coppe, le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che, concessi in un paese terzo o in un territorio terzo a persone aventi la loro residenza normale nella Comunità in omaggio all’attività da esse svolta in campi quali le arti, le scienze, lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento, sono importati da queste stesse persone;

c)

le coppe, le medaglie e gli oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo o in un territorio terzo per essere conferiti, per gli stessi fini di cui alla lettera b), nel territorio della Comunità;

d)

i premi, i trofei e i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo o in un territorio terzo, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche alcun intento di carattere commerciale.

CAPO 2

Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali

Articolo 59

Fatte salve, se del caso, le disposizioni che si applicano al traffico internazionale di viaggiatori e con riserva degli articoli 60 e 61, sono ammessi all’esenzione i beni:

a)

importati da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo o in un territorio terzo e in tale occasione hanno ricevuto tali beni in regalo dalle autorità ospiti;

b)

importati da persone che effettuano una visita ufficiale nella Comunità e che in tale occasione intendono offrirli in regalo alle autorità ospiti;

c)

offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un’autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo che svolga attività di pubblico interesse, situati in un paese terzo o in un territorio terzo, ad una autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo che svolga attività di pubblico interesse, situati nello Stato membro d’importazione e autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali beni in esenzione.

Articolo 60

Sono esclusi dall’esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Articolo 61

L’esenzione è accordata solo a condizione che:

a)

gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale;

b)

non riflettano per natura, valore o quantità, alcun intento di carattere commerciale;

c)

e non siano utilizzati a fini commerciali.

CAPO 3

Beni destinati all’uso di sovrani e di capi di Stato

Articolo 62

1.   Sono ammessi in esenzione, nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti:

a)

i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato;

b)

i beni destinati a essere utilizzati o consumati, durante il loro soggiorno ufficiale nella Comunità, dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di un paese terzo, nonché dalle personalità che li rappresentano ufficialmente.

2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può però essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità.

3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle persone che beneficiano, a livello internazionale, di prerogative analoghe a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato.

TITOLO X

IMPORTAZIONI DI BENI A FINI DI PROSPEZIONE COMMERCIALE

CAPO 1

Campioni di valore trascurabile

Articolo 63

1.   Fatto salvo l’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), sono ammessi in esenzione i campioni di merci il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni relative a merci della specie che essi rappresentano.

2.   Le autorità competenti possono esigere che, per essere ammessi in esenzione, taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privarli della qualità di campioni.

3.   Ai fini del paragrafo 1, per «campioni di merci» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione.

CAPO 2

Stampati e oggetti a carattere pubblicitario

Articolo 64

Fatto salvo l’articolo 65, sono ammessi in esenzione gli stampati a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini di prezzi, istruzioni per l’uso o avvertenze commerciali, relativi a:

a)

beni messi in vendita o dati in locazione da una persona stabilita fuori dalla Comunità;

b)

servizi in materia di trasporti, di assicurazioni commerciali o di banche offerti da una persona stabilita fuori dalla Comunità.

Articolo 65

1.   L’esenzione è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti:

a)

gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell’impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono;

b)

ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composta di più documenti, una sola copia di ciascun documento;

c)

gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), le spedizioni contenenti varie copie di un medesimo documento possono beneficiare dell’esenzione se il loro peso lordo totale non supera 1 kg.

Articolo 66

Sono ammessi in esenzione gli oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine.

CAPO 3

Beni utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile

Articolo 67

1.   Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli 68, 69, 70 e 71:

a)

i piccoli campioni rappresentativi di merci destinati ad un’esposizione o ad una manifestazione consimile;

b)

i beni importati unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi presentati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile;

c)

i materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati destinati a essere utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori in un’esposizione o manifestazione consimile e che vanno distrutti per la loro stessa utilizzazione;

d)

gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per i beni presentati in un’esposizione o manifestazione consimile.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «esposizione o manifestazione consimile» si intendono:

a)

le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato;

b)

le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;

c)

le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o cultuale, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli;

d)

le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali;

e)

le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo.

Non rientrano, tuttavia, nella definizione le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali, per la vendita di merci.

Articolo 68

L’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), è limitata ai campioni:

a)

che sono importati gratuitamente in quanto tali o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa;

b)

che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti;

c)

che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario;

d)

che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio;

e)

che, nel caso dei prodotti alimentari e delle bevande di cui alla lettera d), sono consumati sul posto, nel corso della manifestazione;

f)

che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.

Articolo 69

L’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b), è limitata alle merci:

a)

che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione; e

b)

che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.

Articolo 70

L’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), è limitata agli stampati e agli oggetti a carattere pubblicitario:

a)

che sono destinati esclusivamente a essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico sul luogo della manifestazione;

b)

che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.

Articolo 71

Sono esclusi dall’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere a) e b):

a)

i prodotti alcolici;

b)

il tabacco e i prodotti del tabacco;

c)

i combustibili e i carburanti.

TITOLO XI

BENI IMPORTATI PER ESAMI, ANALISI O PROVE

Articolo 72

Fatti salvi gli articoli da 73 a 78 sono ammessi in esenzione i beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.

Articolo 73

Fatto salvo l’articolo 76, la concessione dell’esenzione è subordinata alla condizione che i beni sottoposti ad esami, analisi o prove siano interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni.

Articolo 74

Sono esclusi dall’esenzione i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale.

Articolo 75

L’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate. Tali quantità sono stabilite in ciascun caso dalle autorità competenti tenendo conto di tale obiettivo.

Articolo 76

1.   L’esenzione si estende ai beni che non sono interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti:

a)

sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove;

b)

sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali; o

c)

sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori della Comunità.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «prodotti residui» si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.

Articolo 77

Salvo in caso di applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, i prodotti residui di esami, analisi e prove di cui all’articolo 72 sono soggetti all’IVA all’importazione che è loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Tuttavia, l’interessato può, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti, ridurre in cascame o rottami i prodotti residui. In tal caso, l’imposta all’importazione è quella che corrisponde a tali cascami o rottami alla data del loro ottenimento.

Articolo 78

Il termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l’utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti.

TITOLO XII

IMPORTAZIONI VARIE

CAPO 1

Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

Articolo 79

Sono ammessi in esenzione i marchi, i modelli o i disegni e i relativi fascicoli di deposito, nonché fascicoli concernenti domande di brevetti di invenzione e simili, destinati agli enti competenti in materia di protezione dei diritti di autore o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

CAPO 2

Documentazione a carattere turistico

Articolo 80

Sono ammessi in esenzione:

a)

i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, vetrofanie, calendari illustrati) destinati a essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare, per assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale;

b)

gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all’estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata;

c)

il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono o del telex, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell’artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, università, stazioni termali o altre istituzioni analoghe.

CAPO 3

Documentazione di varia natura

Articolo 81

1.   Sono ammessi in esenzione:

a)

i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri;

b)

le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente;

c)

le schede elettorali destinate ad elezioni organizzate da organismi stabiliti fuori della Comunità;

d)

gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri;

e)

i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari;

f)

gli stampati a carattere ufficiale inviati alle banche centrali degli Stati membri;

g)

le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società non aventi la loro sede nella Comunità e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società;

h)

i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione di informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza;

i)

gli incartamenti, gli archivi, i formulari e altri documenti simili destinati a essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni;

j)

le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni e altri documenti di questo genere importati al fine di ottenere o di eseguire ordini fuori della Comunità o per partecipare a un concorso organizzato nella Comunità;

k)

i documenti destinati a essere utilizzati nel corso di esami organizzati nella Comunità da istituzioni stabilite fuori della Comunità;

l)

i formulari destinati a essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali;

m)

i formulari, le etichette, i titoli di trasporto e i documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate fuori della Comunità agli uffici di viaggio stabiliti nella Comunità;

n)

i formulari e i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati;

o)

gli stampati ufficiali emessi da autorità nazionali o internazionali e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni stabilite fuori della Comunità ad associazioni corrispondenti situate nella Comunità per la loro distribuzione;

p)

le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche se comportano didascalie, inviati ad agenzie di stampa o ad editori di giornali o periodici;

q)

gli articoli di cui all’allegato I, qualunque sia l’uso cui sono destinati, prodotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate;

r)

gli oggetti da collezione e gli oggetti d’arte di carattere educativo, scientifico o culturale, non destinati alla vendita e importati da musei, da gallerie e altri istituti autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per ricevere detti oggetti in esenzione;

s)

le pubblicazioni ufficiali che costituiscono il mezzo di espressione dell’autorità pubblica del paese o territorio di esportazione, degli organismi internazionali, delle collettività pubbliche e degli altri enti di diritto pubblico, stabiliti nel paese o territorio di esportazione, nonché le importazioni di stampati diffusi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o di elezioni nazionali organizzate dal paese d’origine e distribuite dalle organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri purché queste pubblicazioni o stampati siano stati tassati nel paese o territorio d’esportazione e non abbiano beneficiato d’esenzione dall’imposta all’esportazione.

2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera r), è concessa solo se gli oggetti sono importati a titolo gratuito o sono importati a titolo oneroso, ma non sono consegnati da un venditore soggetto all’IVA.

CAPO 4

Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

Articolo 82

Sono ammessi in esenzione i materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione, inclusa la protezione termica, delle merci durante il loro trasporto nel territorio della Comunità a condizione:

a)

che non siano normalmente riutilizzabili; e

b)

che la loro contropartita sia inclusa nella base imponibile all’importazione definita al titolo VII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE.

CAPO 5

Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

Articolo 83

Sono ammessi in esenzione le lettiere, nonché i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo di mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro di animali nel territorio della Comunità per essere loro distribuiti durante il viaggio.

CAPO 6

Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e nei contenitori per usi speciali

Articolo 84

1.   Fatti salvi gli articoli 85, 86 e 87 sono ammessi in esenzione:

a)

il carburante contenuto nei serbatoi normali:

i)

degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli;

ii)

dei contenitori per usi speciali;

b)

il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo di autoveicoli da turismo e di motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante.

2.   Ai fini del paragrafo 1, s’intende per:

a)

«autoveicolo commerciale», ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione e il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente, o di merci, nonché ogni veicolo stradale per usi speciali diversi dal trasporto propriamente detto;

b)

«autoveicolo da turismo», ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);

c)

«serbatoi normali»:

i)

i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi;

ii)

i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal conduttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;

d)

«contenitore per usi speciali», ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.

Oltre ai serbatoi di cui al primo comma, lettera c), punto i), sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli.

Articolo 85

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l’esenzione:

a)

per gli autoveicoli provenienti da un paese terzo o da un territorio terzo, a 200 litri per autoveicolo e per viaggio;

b)

a 200 litri per contenitore per usi speciali e per viaggio.

Articolo 86

Gli Stati membri possono limitare la quantità di carburante ammissibile in esenzione:

a)

per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali in provenienza da paesi terzi o da territori terzi a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d’aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in questa zona;

b)

per gli autoveicoli da turismo appartenenti a persone residenti nella zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 15 km in linea d’aria limitrofa a un paese terzo o territorio terzo.

Articolo 87

1.   I carburanti ammessi in esenzione non possono essere utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati, né prelevati dal suddetto veicolo ed essere immagazzinati, salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo, né essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, dal beneficiario dell’esenzione.

2.   Il mancato rispetto del paragrafo 1 comporta l’applicazione dell’IVA all’importazione relativa ai prodotti in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui è constatato detto inadempimento, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 88

La franchigia si applica anche ai lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli e che corrispondono alle normali esigenze del loro funzionamento durante il trasporto in corso.

CAPO 7

Beni destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra

Articolo 89

Sono ammessi in esenzione i beni di qualsiasi natura importati da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti per essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di un paese terzo, inumati nella Comunità.

CAPO 8

Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

Articolo 90

Sono ammessi in esenzione:

a)

le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano;

b)

i fiori, le corone e altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono fuori dalla Comunità e si recano ad un funerale o vengono a ornare tombe situate nel territorio della Comunità, purché tali importazioni, per la loro natura o quantità, non riflettano alcun intento di carattere commerciale.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 91

Se la presente direttiva prevede che la concessione dell’esenzione sia subordinata al rispetto di talune condizioni, l’interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni.

Articolo 92

1.   Il controvalore in moneta nazionale dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione della presente direttiva è fissato una volta all’anno. Si applicano i tassi del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto al 1o gennaio dell’anno successivo.

2.   Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi in euro.

3.   Gli Stati membri possono mantenere invariati gli importi delle esenzioni in vigore al momento dell’adattamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle esenzioni espressi in euro conduce, prima dell’arrotondamento previsto al paragrafo 2, a una modifica dell’esenzione espressa in moneta nazionale di meno del 5 % o a una riduzione di tale esenzione.

Articolo 93

La presente direttiva non osta al mantenimento da parte degli Stati membri:

a)

dei privilegi e delle immunità che essi accordano nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica, conclusi fra Stati membri e paesi terzi;

b)

di esenzioni particolari, giustificate dalla natura del traffico frontaliero, da essi accordate nel quadro di accordi frontalieri conclusi fra Stati membri e paesi terzi;

c)

di esenzioni risultanti dall’applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, per l’attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell’allegato 9 di detta convenzione.

Articolo 94

Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, la presente direttiva non osta a che gli Stati mantengano esenzioni all’importazione accordate:

a)

ai marittimi della marina mercantile;

b)

ai lavoratori che tornano nel loro paese d’origine dopo aver soggiornato fuori della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale.

Articolo 95

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l’applicazione della presente direttiva, indicando, eventualmente, le disposizioni da essi adottate facendo un semplice riferimento alle disposizioni identiche del regolamento (CEE) n. 918/83.

Articolo 96

La direttiva 83/181/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 97

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 98

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  Parere dell’11 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 175 del 28.7.2009, pag. 123.

(3)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.


ALLEGATO I

MATERIALE VISIVO E AUDITIVO DI CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE

Codice NC

Designazione delle merci

3704 00

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici impressionati ma non sviluppati:

ex 3704 00 10

– Lastre e pellicole:

Pellicole cinematografiche, positive, di carattere educativo, scientifico o culturale

ex 3705

Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:

di carattere educativo, scientifico o culturale

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:

3706 10

– di larghezza uguale o superiore a 35 mm:

– – altre:

ex 3706 10 99

– – – altre positive:

Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all’epoca dell’importazione, e importate, a fini di riproduzione, nei limiti di due copie per argomento

Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità

Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani

non nominate, di carattere educativo, scientifico o culturale

3706 90

– altre:

– – altre:

– – – altre positive:

ex 3706 90 51

Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all’epoca dell’importazione e importate, a fini di riproduzione, nei limiti di due copie per argomento

ex 3706 90 91

Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità

ex 3706 90 99

Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani

non nominate, di carattere educativo, scientifico o culturale

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

– altri:

4911 99

– – altri:

ex 4911 99 00

– – – altri:

Microschede e altri supporti utilizzati dai servizi d’informazione e di documentazione mediante calcolatore, di carattere educativo, scientifico o culturale

Pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all’insegnamento

ex 8523

Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

di carattere educativo, scientifico o culturale

ex 9023 00

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio, nell’insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi:

Modelli, plastici e pannelli murali di carattere educativo, scientifico o culturale, destinati esclusivamente alla dimostrazione e all’insegnamento

Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, strutture molecolari o formule matematiche

Varie

Ologrammi per proiezione mediante laser

Giochi multimedia

Materiale d’insegnamento programmato anche a forma di telai di presentazione corredato del relativo materiale stampato


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 96)

Direttiva 83/181/CEE del Consiglio

(GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38)

 

Direttiva 85/346/CEE del Consiglio

(GU L 183 del 16.7.1985, pag. 21)

 

Direttiva 88/331/CEE del Consiglio

(GU L 151 del 17.6.1988, pag. 79)

 

Direttiva 89/219/CEE della Commissione

(GU L 92 del 5.4.1989, pag. 13)

 

Direttiva 91/680/CEE del Consiglio

(GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1)

limitatamente all’articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XIII.B.4

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 276)

 

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 96)

Direttiva

Termine di attuazione

83/181/CEE

30 giugno 1984

85/346/CEE

1o ottobre 1985

88/331/CEE

1o gennaio 1989

89/219/CEE

1o luglio 1989

91/680/CEE

31 dicembre 1992


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 83/181/CEE

Presente direttiva

Titolo I

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, primo e secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2, alinea

Articolo 2, paragrafo 1, alinea

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, primo e secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), terzo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), quarto comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)

Titolo I

Titolo II

Capitolo I

Capo 1

Articoli da 2 a 5

Articoli da 3 a 6

Articolo 6, primo e secondo comma

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articoli da 7 a 10

Articoli da 8 a 11

Capitolo II

Capo 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, alinea

Articolo 13, primo comma, alinea

Articolo 12, lettera a), prima frase

Articolo 13, primo comma, lettera a)

Articolo 12, lettera a), seconda frase

Articolo 13, secondo comma

Articolo 12, lettera b)

Articolo 13, primo comma, lettera b)

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14, paragrafo 1, alinea

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino, prima frase

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 16

Capitolo III

Capo 3

Articoli da 16 a 19

Articoli da 17 a 20

Titolo II

Titolo III

Articoli 20 e 21

Articoli 21 e 22

Titolo III

Titolo IV

Articoli 22 e 23

Articoli 23 e 24

Titolo IV

Titolo V

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2, alinea

Articolo 25, paragrafo 2, alinea

Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 2

Articoli 26, 27 e 28

Articoli 27, 28 e 29

Titolo V

Titolo VI

Capitolo I

Capo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1, primo comma

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 1, secondo comma

Articoli 30, 31 e 32

Articoli 31, 32 e 33

Capitolo II

Capo 2

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 34, paragrafi 1 e 2

Articolo 35, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 2

Titolo VI

Titolo VII

Capitolo I

Capo 1

Articolo 35, paragrafo 1, alinea

Articolo 36, paragrafo 1, alinea

Articolo 35, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 35, paragrafo 1, lettera b), alinea

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 35, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 2, alinea

Articolo 36, paragrafo 2, alinea

Articolo 35, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b)

Capitolo II

Capo 2

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2, alinea

Articolo 37, paragrafo 2, alinea

Articolo 36, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 37, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articoli 37 e 38

Articoli 38 e 39

Capitolo II bis

Capo 3

Articolo 38 bis

Articolo 40

Capitolo III

Capo 4

Articolo 39

Articolo 41

Titolo VII

Titolo VIII

Capo 1

Articolo 40

Articolo 42

Capitolo I

Capo 2

Articoli da 41 a 45

Articoli da 43 a 47

Capitolo II

Capo 3

Articoli 46, 47 e 48

Articoli 48, 49 e 50

Capitolo III

Capo 4

Articolo 49, paragrafi 1 e 2

Articolo 51, primo e secondo comma

Articoli da 50 a 55

Articoli da 52 a 57

Titolo VIII

Titolo IX

Capitolo I

Capo 1

Articolo 56

Articolo 58

Capitolo II

Capo 2

Articoli 57 e 58

Articoli 59 e 60

Articolo 59, alinea

Articolo 61, alinea

Articolo 59, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 61, lettere a), b) e c)

Capitolo III

Capo 3

Articolo 60, primo comma, alinea

Articolo 62, paragrafo 1, alinea

Articolo 60, primo comma, lettera a)

Articolo 62, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 60, primo comma, lettera b), prima frase

Articolo 62, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 60, primo comma, lettera b), seconda frase

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 60, secondo comma

Articolo 62, paragrafo 3

Titolo IX

Titolo X

Capitolo I

Capo 1

Articolo 61

Articolo 63

Capitolo II

Capo 2

Articolo 62, alinea

Articolo 64, alinea

Articolo 62, lettera a)

Articolo 64, lettera a)

Articolo 62, lettera b)

Articolo 62, lettera c)

Articolo 64, lettera b)

Articolo 63, primo comma, alinea

Articolo 65, paragrafo 1, alinea

Articolo 63, primo comma, lettera a)

Articolo 65, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 63, primo comma, lettera b), prima frase

Articolo 65, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 63, primo comma, lettera b), seconda frase

Articolo 65, paragrafo 2

Articolo 63, primo comma, lettera c)

Articolo 65, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 63, secondo comma

Articolo 64

Articolo 66

Capitolo III

Capo 3

Articolo 65, paragrafo 1

Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 65, paragrafo 2, alinea

Articolo 67, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 65, paragrafo 2, lettere da a) a e)

Articolo 67, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e)

Articolo 65, paragrafo 2, frase finale

Articolo 67, paragrafo 2, secondo comma

Articoli da 66 a 69

Articoli da 68 a 71

Titolo X

Titolo XI

Articoli da 70 a 73

Articoli da 72 a 75

Articolo 74, paragrafo 1, alinea

Articolo 76, paragrafo 1, alinea

Articolo 74, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 76, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 76, paragrafo 2

Articoli 75 e 76

Articoli 77 e 78

Titolo XI

Titolo XII

Capitolo I

Capo 1

Articolo 77

Articolo 79

Capitolo II

Capo 2

Articolo 78

Articolo 80

Capitolo III

Capo 3

Articolo 79, lettere da a) a q)

Articolo 81, paragrafo 1, lettere da a) a q)

Articolo 79, lettera r), prima frase

Articolo 81, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 79, lettera r), seconda frase

Articolo 81, paragrafo 2

Articolo 79, lettera s)

Articolo 81, paragrafo 1, lettera s)

Capitolo IV

Capo 4

Articolo 80

Articolo 82

Capitolo V

Capo 5

Articolo 81

Articolo 83

Capitolo VI

Capo 6

Articolo 82, paragrafo 1, alinea

Articolo 84, paragrafo 1, alinea

Articolo 82, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino

Articolo 83, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)

Articolo 82, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 84, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 82, paragrafo 2, alinea

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 82, paragrafo 2, lettera a), primo comma, primo e secondo trattino, e secondo comma

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 82, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), alinea

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera c), alinea

Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, primo comma

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto i)

Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, secondo comma

Articolo 84, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii)

Articolo 82, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

Articolo 83, primo comma, alinea

Articolo 85, alinea

Articolo 83, lettera a)

Articolo 85, lettera a)

Articolo 83, lettera b)

Articolo 83, lettera c)

Articolo 85, lettera b)

Articolo 83, secondo comma

Articolo 84

Articolo 86

Articolo 85, primo e secondo comma

Articolo 87, paragrafi 1 e 2

Articolo 86

Articolo 88

Capitolo VII

Capo 7

Articolo 87

Articolo 89

Capitolo VIII

Capo 8

Articolo 88

Articolo 90

Titolo XII

Titolo XIII

Articoli 89, 90 e 91

Articoli 91, 92 e 93

Articolo 92

Articolo 94

Articolo 93, paragrafo 1

Articolo 93, paragrafo 2

Articolo 95

Articolo 96

Articolo 97

Articolo 94

Articolo 98

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


RACCOMANDAZIONI

Commissione

10.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/31


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/824/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

L’Organizzazione internazionale del lavoro ha riveduto la versione precedente della Classificazione internazionale tipo delle professioni finora in uso (ISCO-88) allo scopo di disporre di una classificazione più efficace che possa essere utilizzata dai singoli paesi nel prossimo ciclo di censimenti demografici e dalle amministrazioni nazionali del lavoro, nonché nell’ambito di altre applicazioni orientate al cliente. Al fine di garantire la comparabilità dei dati sulle professioni degli Stati membri dell’UE con quelli del resto del mondo è importante utilizzare la classificazione riveduta (ISCO-08) nelle principali indagini del Sistema statistico europeo per la raccolta di dati sulle professioni prima del nuovo ciclo di censimenti demografici previsto per il 2011.

(2)

La classificazione ISCO-08 è più dettagliata della versione europea di tale classificazione ISCO-88 (COM) per quanto riguarda le professioni che registrano un’elevata presenza femminile.

(3)

I dati sulle professioni sono impiegati per calcolare gli indicatori relativi alla segregazione di genere utilizzati per il seguito della strategia europea per l’occupazione (orientamento n. 18: Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita, e orientamento n. 22: Assicurare un’evoluzione del costo del lavoro e meccanismi di determinazione dei salari favorevoli all’occupazione) (1). È dunque necessario disporre di una classificazione tipo che consenta la produzione di dati comparabili sulle professioni.

(4)

I dati sulle professioni sono stati utilizzati anche per misurare gli sviluppi in materia di equilibrio di genere nelle posizioni di responsabilità, in considerazione della presenza dei due sessi nei ruoli dirigenziali della classificazione ISCO-88 (COM).

(5)

Nell’ambito della risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007 sulle nuove competenze per nuovi lavori (2), le professioni diventeranno un elemento importante ai fini della valutazione del fabbisogno e delle carenze di competenze del mercato del lavoro europeo e una metodologia armonizzata sulle professioni sarà di fondamentale importanza.

(6)

La classificazione ISCO-08 evidenzia maggiormente le professioni collegate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

RACCOMANDA:

1.

Gli Stati membri dovrebbero elaborare, produrre e diffondere dati statistici ripartiti per professione secondo la classificazione internazionale tipo delle professioni del 2008 (ISCO-08) di cui all’allegato o secondo una classificazione nazionale da essa derivata.

2.

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare la classificazione ISCO-2008 per l’indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2010.

3.

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare la classificazione ISCO-08 dal 2011 come anno di riferimento in tutti i settori statistici che forniscono dati statistici ripartiti per professione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.

(2)  GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE ISCO-08

1   Dirigenti

11   Direttori, dirigenti superiori della pubblica amministrazione, membri dell’esecutivo e dei corpi legislativi

111   Membri dell’esecutivo e dei corpi legislativi, dirigenti superiori della pubblica amministrazione

1111

Membri dell’esecutivo e dei corpi legislativi

1112

Dirigenti superiori della pubblica amministrazione

1113

Capi tradizionali e capi villaggio

1114

Dirigenti superiori di organizzazioni specializzate

112   Direttori

1120

Direttori

12   Dirigenti amministrativi e commerciali

121   Dirigenti nei servizi alle imprese e dell’amministrazione

1211

Dirigenti nei servizi finanziari

1212

Dirigenti delle risorse umane

1213

Dirigenti strategie e pianificazione

1219

Dirigenti nei servizi alle imprese e dell’amministrazione non classificati altrove

122   Dirigenti nei servizi di vendita, commercializzazione e sviluppo

1221

Dirigenti nei servizi di vendita e commercializzazione

1222

Dirigenti nei servizi di pubblicità e pubbliche relazioni

1223

Dirigenti nel settore ricerca e sviluppo

13   Dirigenti nei servizi di produzione e specializzati

131   Dirigenti nella produzione agricola, forestale e della pesca

1311

Dirigenti nella produzione agricola e forestale

1312

Dirigenti nella produzione della pesca e dell’acquacoltura

132   Dirigenti dell’industria manifatturiera, dell’estrazione, dell’edilizia e della distribuzione

1321

Dirigenti dell’industria manifatturiera

1322

Dirigenti dell’industria dell’estrazione

1323

Dirigenti dell’edilizia

1324

Dirigenti nei servizi di approvvigionamento, distribuzione ed assimilati

133   Dirigenti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

1330

Dirigenti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

134   Dirigenti nei servizi professionali

1341

Dirigenti nei servizi di sorveglianza dei bambini

1342

Dirigenti nei servizi sanitari

1343

Dirigenti nei servizi di assistenza agli anziani

1344

Dirigenti nei servizi sociali

1345

Dirigenti nel settore dell’educazione

1346

Dirigenti di filiale nei servizi finanziari e assicurativi

1349

Dirigenti in servizi professionali non classificati altrove

14   Dirigenti nei servizi alberghieri, nel commercio ed assimilati

141   Dirigenti nei servizi alberghieri e nella ristorazione

1411

Dirigenti nei servizi alberghieri

1412

Dirigenti nella ristorazione

142   Dirigenti nel commercio all’ingrosso e al dettaglio

1420

Dirigenti nel commercio all’ingrosso e al dettaglio

143   Dirigenti in altri servizi

1431

Dirigenti di centri per le attività sportive, ricreative e culturali

1439

Dirigenti di servizi non classificati altrove

2   Professioni intellettuali e scientifiche

21   Specialisti in scienze e ingegneria

211   Specialisti in scienze fisiche e della terra

2111

Fisici e astronomi

2112

Meteorologi

2113

Chimici

2114

Geologi e geofisici

212   Matematici, attuari e statistici

2120

Matematici, attuari e statistici

213   Specialisti nelle scienze della vita

2131

Biologi, botanici, zoologi ed assimilati

2132

Agronomi, forestali e ittiologi

2133

Specialisti in protezione ambientale

214   Specialisti in ingegneria (ad eccezione degli elettrotecnici)

2141

Ingegneri industriali e gestionali

2142

Ingegneri civili

2143

Ingegneri ambientali

2144

Ingegneri meccanici

2145

Ingegneri chimici

2146

Ingegneri minerari, metallurgici ed assimilati

2149

Specialisti in ingegneria non classificati altrove

215   Ingegneri elettrotecnici

2151

Ingegneri elettrici

2152

Ingegneri elettronici

2153

Ingegneri in telecomunicazioni

216   Architetti, pianificatori territoriali, agrimensori, disegnatori e progettisti

2161

Architetti

2162

Paesaggisti

2163

Progettisti di prodotti e disegnatori di moda

2164

Urbanisti e pianificatori del traffico

2165

Cartografi e agrimensori

2166

Grafici e progettisti multimediali

22   Specialisti della salute

221   Medici

2211

Medici generici

2212

Medici specialisti

222   Infermieri e ostetrici professionisti

2221

Specialisti in scienze sanitarie infermieristiche

2222

Specialisti in scienze sanitarie ostetriche

223   Specialisti della medicina tradizionale e complementare

2230

Specialisti della medicina tradizionale e complementare

224   Paramedici

2240

Paramedici

225   Veterinari

2250

Veterinari

226   Altri specialisti della salute

2261

Dentisti

2262

Farmacisti

2263

Specialisti in medicina ambientale, medicina del lavoro e igiene

2264

Fisioterapisti

2265

Dietologi e nutrizionisti

2266

Audiologi e logopedisti

2267

Optometristi e oftalmologi

2269

Specialisti della salute non classificati altrove

23   Specialisti dell’educazione

231   Docenti universitari e professori dell’insegnamento superiore

2310

Docenti universitari e professori dell’insegnamento superiore

232   Professori dell’educazione professionale

2320

Professori dell’educazione professionale

233   Professori di scuola secondaria

2330

Professori di scuola secondaria

234   Professori di scuola primaria e pre-primaria

2341

Professori di scuola primaria

2342

Professori di scuola pre-primaria

235   Altri specialisti dell’educazione

2351

Specialisti dei metodi di insegnamento

2352

Professori per l’insegnamento ad alunni con esigenze speciali

2353

Altri professori di lingue

2354

Altri professori di educazione musicale

2355

Altri professori di educazione artistica

2356

Formatori in tecnologie dell’informazione

2359

Specialisti dell’educazione non classificati altrove

24   Specialisti delle scienze commerciali e dell’amministrazione

241   Specialisti finanziari

2411

Contabili

2412

Consulenti finanziari e per gli investimenti

2413

Analisti finanziari

242   Specialisti dell’amministrazione

2421

Analisti della gestione e organizzazione

2422

Specialisti delle politiche di amministrazione

2423

Specialisti di personale e sviluppo di carriera

2424

Specialisti della formazione e dello sviluppo delle risorse umane

243   Specialisti delle vendite, del marketing e delle pubbliche relazioni

2431

Specialisti della pubblicità e del marketing

2432

Specialisti delle pubbliche relazioni

2433

Informatori tecnici e scientifici (ad eccezione del settore ICT)

2434

Specialisti delle vendite nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

25   Specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

251   Sviluppatori e analisti di software e applicazioni

2511

Analisti di sistema

2512

Sviluppatori di software

2513

Sviluppatori Web e multimediali

2514

Programmatori di applicazioni

2519

Sviluppatori e analisti di software e applicazioni non classificati altrove

252   Specialisti in basi dati e in reti informatiche

2521

Specialisti nella progettazione e amministrazione delle basi dati

2522

Amministratori di sistema

2523

Specialisti in reti informatiche

2529

Specialisti in basi dati e in reti informatiche non classificati altrove

26   Specialisti in scienze giuridiche, sociali e culturali

261   Specialisti in scienze giuridiche

2611

Avvocati

2612

Magistrati

2619

Specialisti in scienze giuridiche non classificati altrove

262   Bibliotecari, archivisti e curatori di musei

2621

Archivisti e curatori di musei

2622

Bibliotecari, documentalisti ed assimilati

263   Specialisti in scienze sociali e in discipline religiose

2631

Economisti

2632

Sociologi, antropologi ed assimilati

2633

Filosofi, storici e specialisti in scienze politiche

2634

Psicologi

2635

Specialisti nell’assistenza sociale e nell’orientamento

2636

Specialisti in discipline religiose

264   Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

2641

Scrittori ed assimilati

2642

Giornalisti

2643

Traduttori, interpreti e altri linguisti

265   Specialisti in discipline artistico-espressive

2651

Specialisti delle arti visive

2652

Musicisti, cantanti e compositori

2653

Ballerini e coreografi

2654

Registi, sceneggiatori, produttori ed assimilati

2655

Attori

2656

Annunciatori della radio e della televisione e di altri media

2659

Specialisti in discipline artistico-espressive non classificati altrove

3   Professioni tecniche intermedie

31   Professioni tecniche nelle scienze e nell’ingegneria

311   Tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche

3111

Tecnici delle scienze chimiche e fisiche

3112

Tecnici delle costruzioni civili

3113

Elettrotecnici

3114

Tecnici elettronici

3115

Tecnici meccanici

3116

Tecnici chimici

3117

Tecnici metallurgico-minerari

3118

Disegnatori industriali

3119

Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove

312   Supervisori delle attività estrattive, manifatturiere e di costruzione

3121

Supervisori minerari

3122

Supervisori delle attività manifatturiere

3123

Supervisori edili

313   Tecnici del controllo del processo di produzione

3131

Conduttori di impianti per la produzione di energia elettrica

3132

Conduttori di inceneritori e di impianti del trattamento delle acque

3133

Tecnici del controllo di impianti per il trattamento chimico

3134

Conduttori di impianti per la raffinazione del petrolio e del gas naturale

3135

Tecnici per il controllo del processo di produzione del metallo

3139

Tecnici del controllo del processo di produzione non classificati altrove

314   Tecnici nelle scienze della vita ed assimilati

3141

Tecnici nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)

3142

Tecnici agronomi

3143

Tecnici forestali

315   Controllori e tecnici del trasporto aereo e navale

3151

Ufficiali di macchina navali

3152

Ufficiali di bordo e piloti navali

3153

Piloti di aeromobili ed assimilati

3154

Controllori del traffico aereo

3155

Tecnici elettronici addetti alla sicurezza del traffico aereo

32   Professioni intermedie nelle scienze della salute

321   Tecnici delle scienze mediche e farmaceutiche

3211

Tecnici radiologi e di apparecchiature mediche

3212

Tecnici di laboratorio medico e patologico

3213

Tecnici e assistenti farmaceutici

3214

Tecnici protesici e odontotecnici

322   Infermieri e ostetrici (livello intermedio)

3221

Infermieri (livello intermedio)

3222

Ostetrici (livello intermedio)

323   Assistenti della medicina tradizionale e complementare

3230

Assistenti della medicina tradizionale e complementare

324   Tecnici e assistenti veterinari

3240

Tecnici e assistenti veterinari

325   Altre professioni intermedie nelle scienze della salute

3251

Assistenti odontoiatri e igienisti dentali

3252

Addetti alle cartelle cliniche e alla documentazione sanitaria

3253

Operatori sanitari della comunità

3254

Ottici

3255

Tecnici e assistenti della riabilitazione

3256

Assistenti medici

3257

Ispettori e tecnici della medicina ambientale e del lavoro

3258

Infermieri di ambulanza

3259

Tecnici delle scienze della salute non classificati altrove

33   Professioni intermedie nelle attività finanziarie e amministrative

331   Tecnici delle attività finanziarie e matematiche

3311

Mediatori di borsa e agenti di cambio

3312

Operatori crediti e prestiti

3313

Contabili (livello intermedio)

3314

Tecnici statistici e matematici ed assimilati

3315

Valutatori di rischio e periti stimatori di danno

332   Agenti di vendita e acquisto e mediatori

3321

Agenti assicurativi

3322

Rappresentanti di commercio

3323

Responsabili degli acquisti

3324

Mediatori commerciali

333   Agenti commerciali

3331

Agenti concessionari

3332

Organizzatori di conferenze e di eventi

3333

Agenti di stesura di contratti di impiego e di reclutamento

3334

Agenti immobiliari e amministratori

3339

Agenti commerciali non classificati altrove

334   Personale di segreteria addetto ad attività amministrative e specializzate

3341

Capiufficio

3342

Segretari di studi legali

3343

Segretari addetti a mansioni amministrative ed esecutive

3344

Segretari di studi medici

335   Membri di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio)

3351

Ispettori di dogana e di frontiera

3352

Agenti delle tasse e delle imposte

3353

Agenti dei servizi pubblici di prestazioni sociali

3354

Agenti dei servizi pubblici di permessi e licenze

3355

Ispettori di polizia e detective

3359

Membri di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio) non classificati altrove

34   Professioni intermedie nelle scienze giuridiche, sociali e culturali

341   Professioni intermedie delle scienze giuridiche, sociali e delle discipline religiose

3411

Tecnici delle scienze giuridiche ed assimilati

3412

Tecnici delle scienze sociali

3413

Tecnici delle discipline religiose

342   Professioni dello sport e del fitness

3421

Atleti e sportivi

3422

Allenatori, istruttori e agenti

3423

Istruttori di palestra e preparatori atletici

343   Professioni tecniche artistiche, culturali e culinarie

3431

Fotografi

3432

Designer di interni e decoratori

3433

Tecnici delle gallerie, dei musei e delle biblioteche

3434

Chef

3435

Altre professioni tecniche dei servizi ricreativi e culturali

35   Tecnici dell’informazione e della comunicazione

351   Tecnici per la gestione dell’informazione e della comunicazione e per l’assistenza agli utenti

3511

Tecnici per la gestione dell’informazione e della comunicazione

3512

Tecnici per l’assistenza agli utenti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione

3513

Tecnici di rete e sistemi informatici

3514

Tecnici Web

352   Tecnici della trasmissione radiotelevisiva e delle telecomunicazioni

3521

Tecnici della trasmissione radiotelevisiva e degli apparati audio-video

3522

Tecnici dell’ingegneria delle comunicazioni

4   Impiegati di ufficio

41   Impiegati con compiti generali e operatori su macchine di ufficio

411   Personale di ufficio con compiti generali

4110

Personale di ufficio con compiti generali

412   Personale di segreteria (compiti generali)

4120

Personale di segreteria (compiti generali)

413   Operatori su macchine di ufficio

4131

Dattilografi e operatori di trattamento testi

4132

Addetti all’inserimento dati

42   Impiegati a contatto diretto con il pubblico

421   Personale addetto allo sportello, cassieri ed assimilati

4211

Addetti allo sportello bancario ed assimilati

4212

Allibratori, croupier ed assimilati

4213

Addetti ad agenzie di pegno e di prestito

4214

Esattori di crediti ed assimilati

422   Personale addetto all’informazione della clientela

4221

Consulenti turistici e operatori

4222

Tecnici dei centri di informazione

4223

Operatori di centrali telefoniche

4224

Portieri di albergo

4225

Addetti all’informazione

4226

Addetti alla reception (compiti generali)

4227

Addetti alla rilevazione e alle indagini di mercato

4229

Personale addetto all’informazione della clientela non classificato altrove

43   Impiegati addetti ai servizi contabili e finanziari e alla registrazione dei materiali

431   Personale addetto ai servizi contabili e finanziari

4311

Aiuto contabili

4312

Addetti a servizi statistici, finanziari e assicurativi

4313

Addetti buste paga

432   Personale addetto alla registrazione dei materiali e alla gestione amministrativa dei trasporti

4321

Addetti alla gestione degli stock

4322

Addetti alla produzione

4323

Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti

44   Altri impiegati di ufficio

441   Altri impiegati di ufficio

4411

Addetti a biblioteche

4412

Addetti all’inoltro e allo smistamento di posta e documentazione

4413

Addetti alla codifica, alla correzione di bozze ed assimilati

4414

Scrivani ed assimilati

4415

Addetti ad archivi e schedari

4416

Addetti alla gestione del personale

4419

Altri impiegati di ufficio non classificati altrove

5   Professioni nelle attività commerciali e nei servizi

51   Professioni nei servizi alle persone

511   Assistenti di viaggio, accompagnatori e guide

5111

Assistenti di viaggio e steward

5112

Controllori e bigliettai di trasporti pubblici

5113

Guide

512   Cuochi

5120

Cuochi

513   Camerieri e baristi

5131

Camerieri

5132

Baristi

514   Parrucchieri, estetisti ed assimilati

5141

Parrucchieri

5142

Estetisti ed assimilati

515   Supervisori di servizi di manutenzione e pulizia

5151

Supervisori di servizi di pulizia in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi

5152

Collaboratori domestici

5153

Custodi di immobili

516   Altre professioni nei servizi alle persone

5161

Astrologi, chiromanti ed assimilati

5162

Personale di compagnia e valletti

5163

Addetti alle pompe funebri e imbalsamatori

5164

Personale addetto alla cura degli animali

5165

Istruttori di guida automobilistica

5169

Professioni nei servizi alle persone non classificati altrove

52   Professioni nelle attività commerciali

521   Commercianti ambulanti

5211

Venditori su bancarelle e mercati

5212

Venditori ambulanti di generi alimentari

522   Esercenti e addetti alle vendite

5221

Esercenti delle vendite

5222

Addetto ai controlli delle vendite

5223

Assistenti alle vendite

523   Cassieri e addetti al registratore di cassa

5230

Cassieri e addetti al registratore di cassa

524   Altre professioni nelle attività commerciali

5241

Indossatori, modelli e assimilati

5242

Dimostratori

5243

Venditori a domicilio

5244

Venditori telefonici

5245

Addetti ai distributori di carburanti

5246

Addetti al banco servizi di ristorazione

5249

Professioni nelle attività commerciali non classificate altrove

53   Professioni nell’assistenza alle persone

531   Addetti alla sorveglianza di bambini e assistenti didattici

5311

Addetti alla sorveglianza di bambini

5312

Assistenti didattici

532   Addetti all’assistenza alle persone nei servizi sanitari

5321

Ausiliari sanitari

5322

Addetti all’assistenza personale a domicilio

5329

Addetti all’assistenza alle persone nei servizi sanitari non classificati altrove

54   Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza

541   Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza

5411

Vigili del fuoco

5412

Agenti di polizia

5413

Agenti di custodia carceraria

5414

Agenti di sicurezza

5419

Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza non classificati altrove

6   Personale specializzato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca

61   Agricoltori e operai agricoli specializzati

611   Agricoltori e operai agricoli specializzati nelle coltivazioni e colture in pieno campo

6111

Lavoratori agricoli specializzati di colture in pieno campo e ortive

6112

Lavoratori agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6113

Lavoratori agricoli specializzati di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, di coltivazioni ortive e vivai

6114

Lavoratori agricoli specializzati di colture miste

612   Allevatori

6121

Lavoratori specializzati nell’allevamento del bestiame e nella produzione del latte

6122

Lavoratori specializzati degli allevamenti avicoli

6123

Apicoltori e sericoltori

6129

Allevatori non classificati altrove

613   Agricoltori di colture miste e allevatori

6130

Agricoltori di colture miste e allevatori

62   Lavoratori forestali specializzati, pescatori e cacciatori

621   Lavoratori forestali ed assimilati

6210

Lavoratori forestali ed assimilati

622   Pescatori e cacciatori

6221

Lavoratori dell’acquacoltura

6222

Pescatori della pesca costiera e in acque interne

6223

Pescatori d’alto mare

6224

Cacciatori

63   Lavoratori dell’agricoltura, della caccia, della pesca e del raccolto di sussistenza

631   Lavoratori dell’agricoltura di sussistenza

6310

Lavoratori dell’agricoltura di sussistenza

632   Lavoratori dell’allevamento di sussistenza

6320

Lavoratori dell’allevamento di sussistenza

633   Lavoratori delle colture miste e dell’allevamento di sussistenza

6330

Lavoratori delle colture miste e dell’allevamento di sussistenza

634   Lavoratori della caccia, della pesca e del raccolto di sussistenza

6340

Lavoratori della caccia, della pesca e del raccolto di sussistenza

7   Artigiani e operai specializzati

71   Operai specializzati dell’edilizia ed assimilati, ad eccezione degli elettricisti

711   Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati

7111

Addetti alla costruzione di edifici

7112

Muratori in mattoni ed assimilati

7113

Muratori in pietrame, tagliatori di pietre e cesellatori

7114

Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati

7115

Carpentieri e falegnami edili

7119

Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove

712   Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni ed assimilati

7121

Copritetti

7122

Pavimentatori e posatori di rivestimenti

7123

Intonacatori

7124

Installatori di impianti di isolamento

7125

Vetrai

7126

Idraulici e posatori di tubazioni

7127

Installatori di impianti di aria condizionata e di raffreddamento

713   Operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati

7131

Imbianchini ed assimilati

7132

Laccatori e verniciatori

7133

Pulitori di facciate e di esterni

72   Operai metalmeccanici specializzati ed assimilati

721   Lattonieri, carpentieri, fonditori, saldatori ed assimilati

7211

Fonditori e animisti di fonderia

7212

Saldatori e tagliatori a fiamma

7213

Lattonieri e calderai

7214

Carpentieri e montatori di carpenteria metallica

7215

Attrezzatori e montatori di cavi metallici

722   Fabbri, costruttori di utensili ed assimilati

7221

Fabbri, maniscalchi e operatori di presse per la forgiatura

7222

Costruttori di utensili ed assimilati

7223

Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili

7224

Lucidatori, levigatori e affilatori

723   Meccanici e riparatori di macchine

7231

Meccanici e riparatori di veicoli a motore

7232

Meccanici e riparatori di motori di aerei

7233

Meccanici e riparatori di macchinari agricoli e industriali

7234

Meccanici di biciclette e veicoli simili

73   Artigiani e operai specializzati delle attività tipografiche

731   Artigiani

7311

Addetti alla costruzione e riparazione di strumenti di precisione

7312

Addetti alla costruzione e all’accordatura di strumenti musicali

7313

Gioiellieri e orafi

7314

Vasai ed assimilati

7315

Soffiatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro

7316

Pittori di insegne, decoratori, incisori e acquafortisti

7317

Artigiani delle lavorazioni del legno, delle ceste e dei materiali affini

7318

Artigiani delle lavorazioni dei tessili, del cuoio e simili

7319

Artigiani non classificati altrove

732   Operai specializzati delle attività tipografiche

7321

Tecnici prestampa

7322

Stampatori

7323

Rilegatori e rifinitori post-stampa

74   Artigiani e operai specializzati delle attrezzature elettriche ed elettroniche

741   Installatori e riparatori di apparati elettrici

7411

Elettricisti dell’edilizia ed assimilati

7412

Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici

7413

Installatori e riparatori di linee elettriche

742   Installatori e riparatori elettronici e delle telecomunicazioni

7421

Riparatori e manutentori di apparati elettronici industriali

7422

Installatori e manutentori di attrezzature delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

75   Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile ed assimilati

751   Operai specializzati delle lavorazioni alimentari ed assimilati

7511

Macellai, pesciaioli ed assimilati

7512

Panettieri, pastai e pasticcieri

7513

Confezionatori caseari

7514

Conservieri di frutta, verdura e simili

7515

Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande

7516

Operai specializzati della preparazione e della lavorazione del tabacco

752   Artigiani e operai specializzati del trattamento del legno, ebanisti ed assimilati

7521

Artigiani e operai specializzati del trattamento del legno

7522

Ebanisti ed assimilati

7523

Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili

753   Artigiani e operai specializzati del tessile

7531

Sarti, confezionatori di capi di abbigliamento, pellicciai e cappellai

7532

Modellisti e tagliatori di capi di abbigliamento

7533

Cucitori, ricamatori ed assimilati

7534

Tappezzieri ed assimilati

7535

Conciatori di pelli e di pellicce

7536

Confezionatori di calzature ed assimilati

754   Altri artigiani e operai specializzati

7541

Sommozzatori

7542

Brillatori e artificieri

7543

Classificatori e collaudatori di prodotti (ad eccezione dei prodotti alimentari e delle bevande)

7544

Fumigatori, disinfestatori e diserbatori

7549

Artigiani e operai specializzati non classificati altrove

8   Conduttori di impianti e macchinari e addetti al montaggio

81   Conduttori di impianti e macchinari fissi

811   Conduttori di impianti di miniere e per il trattamento di minerali

8111

Minatori e cavapietre

8112

Conduttori di impianti per il trattamento di minerali e di pietre

8113

Trivellatori, perforatori di pozzi ed assimilati

8114

Conduttori di macchinari per prodotti di cemento, pietra e altri minerali

812   Conduttori di impianti per la trasformazione e la finitura dei metalli

8121

Conduttori di impianti per la trasformazione dei metalli

8122

Addetti ai macchinari per finire, rivestire, placcare metalli e oggetti in metallo

813   Conduttori di impianti e macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e fotografici

8131

Conduttori di impianti e macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

8132

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici

814   Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma, plastica e carta

8141

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma

8142

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica

8143

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in carta

815   Conduttori di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia e cuoio

8151

Conduttori di macchinari per preparare le fibre, per la filatura e la bobinatura

8152

Conduttori di telai meccanici per la tessitura e la maglieria

8153

Conduttori di macchinari per la cucitura

8154

Conduttori di macchinari per il candeggio, la tintura e la lavatura di filati e tessuti

8155

Conduttori di macchinari per la preparazione di pelliccia e cuoio

8156

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di calzature ed assimilati

8157

Conduttori di macchinari di lavanderia

8159

Conduttori di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia e cuoio non classificati altrove

816   Conduttori di macchinari per la fabbricazione di alimenti ed assimilati

8160

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di alimenti ed assimilati

817   Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

8171

Conduttori di impianti per la preparazione della pasta di legno e la fabbricazione della carta

8172

Conduttori di impianti per la trasformazione del legno

818   Altri conduttori di impianti e macchinari fissi

8181

Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro e della ceramica

8182

Conduttori di caldaie a vapore e motori termici

8183

Conduttori di macchine confezionatrici, per l’imbottigliamento ed etichettatrici

8189

Conduttori di impianti e macchinari fissi non classificati altrove

82   Assemblatori

821   Assemblatori

8211

Assemblatori di parti di macchine

8212

Assemblatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

8219

Assemblatori non classificati altrove

83   Conduttori di veicoli e di macchinari mobili

831   Conducenti di locomotive ed assimilati

8311

Conducenti di locomotive

8312

Frenatori, segnalatori e agenti di manovra ferroviari

832   Conducenti di automobili, furgoni e motociclette

8321

Motociclisti

8322

Conducenti di automobili, taxi e furgoni

833   Conducenti di mezzi pesanti e di autobus

8331

Conducenti di autobus e tram

8332

Conducenti di mezzi pesanti e camion

834   Conduttori di impianti mobili

8341

Conduttori di macchinari agricoli e forestali

8342

Conduttori di macchinari per movimento terra ed assimilati

8343

Conduttori di macchinari per la perforazione e il sollevamento

8344

Conduttori di carrelli elevatori

835   Marinai di coperta e operai assimilati

8350

Marinai di coperta e operai assimilati

9   Professioni non qualificate

91   Addetti alle pulizie e collaboratori

911   Addetti alle pulizie domestiche, negli esercizi alberghieri e negli uffici

9111

Addetti alle pulizie domestiche e collaboratori domestici

9112

Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi

912   Pulitori di veicoli, pulitori di vetri, lavandai e altri addetti alla pulizia manuale

9121

Lavandai e stiratori a mano

9122

Pulitori di veicoli

9123

Pulitori di vetri

9129

Altri addetti alle pulizie

92   Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca

921   Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca

9211

Braccianti agricoli

9212

Addetti al bestiame

9213

Braccianti agricoli e addetti al bestiame

9214

Operai adetti ai giardini e alle coltivazioni ortive

9215

Operai forestali

9216

Personale non qualificato addetto alla pesca e all’acquacoltura

93   Personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni e ai trasporti

931   Manovali delle miniere e delle costruzioni

9311

Manovali delle miniere e delle cave

9312

Manovali dell’ingegneria civile

9313

Manovali dell’edilizia

932   Personale non qualificato delle attività manifatturiere

9321

Imballatori a mano

9329

Personale non qualificato delle attività industriali non classificato altrove

933   Personale non qualificato addetto ai trasporti e al magazzinaggio

9331

Conduttori di veicoli a braccia o a pedali

9332

Conduttori di veicoli e macchinari a trazione animale

9333

Addetti allo spostamento e alla spedizione dei materiali o delle merci

9334

Addetti agli scaffali

94   Personale non qualificato addetto alla ristorazione

941   Personale non qualificato addetto alla ristorazione

9411

Addetti di fast food

9412

Garzoni di cucina

95   Commercianti ambulanti di manufatti o di servizi

951   Venditori ambulanti di servizi

9510

Venditori ambulanti di servizi

952   Venditori ambulanti di prodotti non alimentari

9520

Venditori ambulanti di prodotti non alimentari

96   Addetti alla raccolta dei rifiuti e altre professioni non qualificate

961   Addetti alla raccolta dei rifiuti

9611

Addetti alla raccolta di immondizia e materiale riciclabile

9612

Addetti alla selezione dei rifiuti

9613

Spazzini ed assimilati

962   Altre professioni non qualificate

9621

Corrieri, fattorini, facchini

9622

Addetti a lavori accessori

9623

Lettori di contatori e collettori di monete (distributori automatici)

9624

Acquaioli e raccoglitori di legna da ardere

9629

Altre professioni non qualificate non classificate altrove

0   Forze armate

01   Ufficiali delle forze armate

011   Ufficiali delle forze armate

0110

Ufficiali delle forze armate

02   Sottufficiali delle forze armate

021   Sottufficiali delle forze armate

0210

Sottufficiali delle forze armate

03   Professioni relative alle forze armate, altri gradi

031   Professioni relative alle forze armate, altri gradi

0310

Professioni relative alle forze armate, altri gradi