ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.292.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DIRETTIVE |
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Consiglio |
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2009/132/CE |
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RACCOMANDAZIONI |
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Commissione |
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2009/824/CE |
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Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
10.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1074/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
47,6 |
MK |
23,1 |
|
TR |
52,3 |
|
ZZ |
41,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
114,7 |
JO |
161,3 |
|
TR |
129,3 |
|
ZZ |
135,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
78,3 |
TR |
99,1 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
90,8 |
ZZ |
90,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
AR |
49,8 |
CN |
52,2 |
|
HR |
43,6 |
|
TR |
84,6 |
|
UY |
49,8 |
|
ZZ |
56,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
63,4 |
TR |
75,1 |
|
ZA |
72,6 |
|
ZZ |
70,4 |
|
0806 10 10 |
AR |
205,2 |
BR |
239,8 |
|
EG |
85,0 |
|
LB |
223,8 |
|
TR |
132,5 |
|
US |
259,3 |
|
ZZ |
190,9 |
|
0808 10 80 |
AU |
227,7 |
CA |
71,4 |
|
MK |
20,3 |
|
NZ |
101,3 |
|
US |
97,0 |
|
ZA |
76,8 |
|
ZZ |
99,1 |
|
0808 20 50 |
CN |
61,8 |
ZZ |
61,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
10.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1075/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2009
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2009 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 291 del 7.11.2009, pag. 22.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 10 novembre 2009
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
35,56 |
0,62 |
1701 11 90 (1) |
35,56 |
4,24 |
1701 12 10 (1) |
35,56 |
0,48 |
1701 12 90 (1) |
35,56 |
3,94 |
1701 91 00 (2) |
39,15 |
5,72 |
1701 99 10 (2) |
39,15 |
2,59 |
1701 99 90 (2) |
39,15 |
2,59 |
1702 90 95 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DIRETTIVE
Consiglio
10.11.2009 |
IT |
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L 292/5 |
DIRETTIVA 2009/132/CE DEL CONSIGLIO
del 19 ottobre 2009
che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni
(versione codificata)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva. |
(2) |
A norma dell’articolo 131 e dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (5), gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire, in particolare, eventuali elusioni, evasioni e abusi, le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista dalla tariffa doganale comune. |
(3) |
A norma dell’articolo 145 della direttiva 2006/112/CE, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti l’ambito d’applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 di detta direttiva e le relative modalità pratiche di applicazione. |
(4) |
Pur ritenendo auspicabile la più stretta unità possibile tra il regime doganale e quello applicabile in materia d’imposta sul valore aggiunto, è tuttavia opportuno tener conto, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo regime, delle differenti finalità e strutture dei dazi doganali, da un lato, e dell’imposta sul valore aggiunto, dall’altro. |
(5) |
È opportuno prevedere un regime dell’imposta sul valore aggiunto differente per le importazioni nella misura necessaria a soddisfare gli obiettivi dell’armonizzazione fiscale. Le esenzioni all’importazione possono essere concesse solo qualora esse non rischino di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato interno. |
(6) |
Alcune franchigie applicate negli Stati membri sono state istituite da convenzioni tra alcuni Stati membri e paesi terzi le quali, in considerazione del loro oggetto, riguardano soltanto lo Stato membro firmatario. Non è proficuo determinare sul piano comunitario le condizioni di concessione di siffatte franchigie. È sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati a mantenerle. |
(7) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato II, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I
AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
La presente direttiva definisce l’ambito d’applicazione delle esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto («IVA»), di cui all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, nonché le relative modalità pratiche di attuazione, di cui all’articolo 145 della direttiva summenzionata.
Conformemente all’articolo 131 e all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri accordano le esenzioni previste dalla presente direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare la loro applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali elusioni, evasioni e abusi.
Articolo 2
1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:
a) |
«importazioni», le importazioni definite all’articolo 30 della direttiva 2006/112/CE, come pure l’immissione in consumo all’uscita da uno dei regimi previsti dall’articolo 157, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva o da un regime d’ammissione temporanea o di transito; |
b) |
«beni personali», i beni destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo, nonché le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella; |
c) |
«effetti e oggetti mobili», gli effetti personali, la biancheria di casa e il mobilio o l’attrezzatura destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia; |
d) |
«prodotti alcolici», i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d’alcole, acquaviti, liquori e bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nei codici NC da 2203 a 2208; |
e) |
«Comunità», i territori degli Stati membri in cui si applica la direttiva 2006/112/CE. |
2. I beni personali non devono riflettere, per la loro natura o quantità, nessuna preoccupazione d’ordine commerciale, né essere destinati a un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato.
TITOLO II
IMPORTAZIONI DI BENI APPARTENENTI A PRIVATI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI O DA TERRITORI TERZI
CAPO 1
Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale verso la Comunità
Articolo 3
Fatti salvi gli articoli da 4 a 11 sono ammessi in esenzione dall’IVA all’importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale situata fuori della Comunità in uno Stato membro.
Articolo 4
L’esenzione è limitata ai beni personali che:
a) |
salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale fuori della Comunità; |
b) |
sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale. |
Gli Stati membri possono inoltre subordinare l’ammissione di beni personali in esenzione alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio di origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.
Articolo 5
Possono beneficiare dell’esenzione solo le persone che avevano la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi.
Tuttavia, le autorità competenti possono derogare al primo comma qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.
Articolo 6
Sono esclusi dall’esenzione:
a) |
i prodotti alcolici; |
b) |
i tabacchi e i prodotti del tabacco; |
c) |
i mezzi di trasporto a carattere commerciale; |
d) |
i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni. |
Possono inoltre essere esclusi da tale esenzione i veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali.
Articolo 7
1. Salvo circostanze particolari, l’esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l’importazione definitiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nella Comunità.
2. L’importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine previsto dal paragrafo 1.
Articolo 8
1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l’importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l’applicazione dell’IVA relativa ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione del tipo e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.
Articolo 9
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, l’esenzione può essere accordata per i beni personali definitivamente importati prima che l’interessato stabilisca la sua residenza normale nella Comunità su suo impegno di stabilirvela effettivamente entro un termine di sei mesi. Questo impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità determinano la forma e l’importo.
2. In caso di ricorso al paragrafo 1, i termini previsti all’articolo 4, primo comma, lettera a), sono calcolati a decorrere dalla data di importazione nella Comunità.
Articolo 10
1. Se, a motivo di impegni professionali, l’interessato lascia il paese terzo o il territorio terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire simultaneamente tale residenza normale nel territorio di uno Stato membro, ma con l’intenzione di stabilirvela successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l’ammissione in esenzione dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio.
2. L’ammissione in esenzione dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 8 con le seguenti riserve:
a) |
i termini previsti all’articolo 4, primo comma, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, sono calcolati a decorrere dalla data dell’importazione; |
b) |
il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è calcolato a decorrere dalla data in cui l’interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio della Comunità. |
3. L’ammissione in esenzione è inoltre subordinata all’impegno dell’interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze. Tale impegno può essere abbinato a una garanzia di cui le autorità competenti precisano la forma e l’importo.
Articolo 11
Le autorità competenti possono derogare all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), all’articolo 6, primo comma, lettere c) e d), e all’articolo 8 quando, in seguito a circostanze politiche eccezionali, una persona è indotta a trasferire la sua residenza normale nel territorio di uno Stato membro.
CAPO 2
Beni importati in occasione di un matrimonio
Articolo 12
1. Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli da 13 a 16, i corredi e gli oggetti mobili anche nuovi appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale nel territorio della Comunità in occasione del proprio matrimonio.
Sono parimenti ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al primo comma da parte di persone aventi la residenza normale fuori della Comunità. Tale esenzione è applicabile ai regali il cui valore non supera 200 EUR. Gli Stati membri possono, tuttavia, accordare un esonero superiore a 200 EUR purché il valore dei singoli regali ammessi in esenzione non superi 1 000 EUR.
2. Gli Stati membri possono subordinare l’ammissione in esenzione dei beni contemplati al paragrafo 1, primo comma, alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio d’origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.
Articolo 13
Possono beneficiare dell’esenzione unicamente le persone che:
a) |
hanno la residenza normale fuori dalla Comunità da almeno dodici mesi consecutivi; |
b) |
forniscono una prova del loro matrimonio. |
Possono essere, tuttavia, consentite deroghe alla norma di cui al primo comma, lettera a), qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.
Articolo 14
Sono esclusi dall’esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Articolo 15
1. Salvo circostanze eccezionali, l’esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati:
a) |
al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio; e |
b) |
al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio. |
Nel caso di cui alla lettera a), l’esenzione può essere subordinata alla presentazione di una congrua garanzia, la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità.
2. L’importazione dei beni che godono dell’esenzione può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1.
Articolo 16
1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l’importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l’applicazione dell’IVA relativa ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.
CAPO 3
Beni personali acquisiti per via successoria
Articolo 17
Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 20 sono ammessi in esenzione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nella Comunità.
Articolo 18
Sono esclusi dall’esenzione:
a) |
i prodotti alcolici; |
b) |
i tabacchi e i prodotti del tabacco; |
c) |
i mezzi di trasporto a carattere commerciale; |
d) |
i materiali per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio dell’attività del defunto; |
e) |
le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati; |
f) |
il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale. |
Articolo 19
1. L’esenzione è accordata unicamente per i beni personali definitivamente importati, al più tardi, allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione).
Tuttavia, una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari.
2. L’importazione dei beni può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1.
Articolo 20
Gli articoli 17, 18 e 19 si applicano, mutatis mutandis, ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio della Comunità.
TITOLO III
IMPORTAZIONE DI CORREDI, DI NECESSARIO PER GLI STUDI E DI ALTRI OGGETTI MOBILI DI ALUNNI E STUDENTI
Articolo 21
1. Sono ammessi in esenzione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale d’una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nella Comunità per compiervi studi e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) |
«alunno o studente», ogni persona regolarmente iscritta a un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti; |
b) |
«corredo», la biancheria personale o di casa, nonché gli indumenti, anche nuovi; |
c) |
«necessario per gli studi», gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente usati da alunni e studenti per i loro studi. |
Articolo 22
L’esenzione è accordata almeno una volta per anno scolastico.
TITOLO IV
IMPORTAZIONI DI VALORE TRASCURABILE
Articolo 23
Sono ammesse in esenzione le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 EUR. Gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 EUR.
Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall’esenzione di cui al primo comma, prima frase, i beni importati nell’ambito di una vendita per corrispondenza.
Articolo 24
Sono esclusi dall’esenzione:
a) |
i prodotti alcolici; |
b) |
i profumi e l’acqua da toletta; |
c) |
i tabacchi e i prodotti del tabacco. |
TITOLO V
BENI D’INVESTIMENTO E ALTRI BENI STRUMENTALI IMPORTATI IN OCCASIONE DI UN TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ
Articolo 25
1. Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, gli stessi possono, fatti salvi gli articoli da 26 a 29, ammettere in esenzione le importazioni dei beni di investimento e di altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività nel paese terzo o territorio terzo di provenienza per esercitare un’attività simile nella Comunità e che hanno dichiarato, anticipatamente, l’inizio di tali attività alle autorità competenti dello Stato membro dell’attività conformemente all’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
Quando l’impresa trasferita è un’azienda agricola, il bestiame vivo beneficia anch’esso dell’esenzione.
2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:
a) |
«attività», un’attività economica prevista all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; |
b) |
«impresa», un’unità economica autonoma di produzione o servizi. |
Articolo 26
1. L’esenzione è limitata ai beni d’investimento e agli altri beni strumentali che:
a) |
salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell’impresa per un periodo minimo di dodici mesi prima della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo o nel territorio terzo da cui è trasferita; |
b) |
sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento; |
c) |
sono destinati all’esercizio di un’attività non esentata in virtù degli articoli 132, 133, 135 e 136 della direttiva 2006/112/CE; |
d) |
sono in rapporto con la natura e l’entità dell’impresa considerata. |
2. Fino all’entrata in vigore delle norme comuni di cui all’articolo 176, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono escludere totalmente o parzialmente dall’esenzione i beni d’investimento per i quali si sono avvalsi dell’articolo 176, secondo comma, di detta direttiva.
Articolo 27
Sono escluse dal beneficio dell’esenzione le imprese stabilite fuori della Comunità il cui trasferimento nel territorio della Comunità abbia come causa o scopo la fusione con un’impresa stabilita nella Comunità, o l’assorbimento da parte di tale impresa, senza che vi sia creazione di nuova attività.
Articolo 28
Sono esclusi dall’esenzione:
a) |
i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi; |
b) |
le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali; |
c) |
i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati; |
d) |
il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame. |
Articolo 29
Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, l’esenzione è accordata unicamente per i beni d’investimento e altri beni strumentali importati prima della scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo o territorio terzo di provenienza.
TITOLO VI
IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI O AD USO AGRICOLO
CAPO 1
Prodotti ottenuti da coltivatori comunitari su fondi situati nel paese terzo o territorio terzo
Articolo 30
1. Fatti salvi gli articoli 31 e 32 sono ammessi in esenzione i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo o in un territorio terzo in prossimità immediata del territorio della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nella Comunità in prossimità immediata del paese o del territorio considerato.
Sono inoltre ammessi in esenzione i cavalli di razza pura di età non superiore a sei mesi nati nel paese terzo o territorio terzo da un animale coperto nella Comunità e successivamente esportato temporaneamente per partorire.
2. Per beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, i prodotti dell’allevamento devono provenire da animali che sono stati allevati, acquistati o importati secondo le condizioni generali di imposizione dello Stato membro d’importazione.
Articolo 31
L’esenzione è limitata ai prodotti che non hanno subito trattamenti diversi da quello in uso dopo la raccolta o la produzione.
Articolo 32
L’esenzione è accordata unicamente per i prodotti importati dal produttore agricolo o per suo conto.
Articolo 33
Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate nei laghi e corsi d’acqua limitrofi al territorio della Comunità da pescatori stabiliti nella Comunità, nonché ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d’acqua da cacciatori stabiliti nella Comunità.
CAPO 2
Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali
Articolo 34
Fatto salvo l’articolo 35 sono ammessi in esenzione le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali destinati alla lavorazione di fondi situati nella Comunità, in prossimità immediata di un paese terzo o di un territorio terzo e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in detto paese o territorio in prossimità immediata del territorio della Comunità.
Articolo 35
1. L’esenzione è limitata alle quantità di sementi, concimi o altri prodotti necessari ai bisogni della coltivazione dei fondi.
Essa è accordata solo per sementi, concimi o altri prodotti direttamente introdotti nella Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.
2. L’esenzione può essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità.
TITOLO VII
IMPORTAZIONI DI SOSTANZE TERAPEUTICHE, DI MEDICINALI, DI ANIMALI DA LABORATORIO E DI SOSTANZE BIOLOGICHE O CHIMICHE
CAPO 1
Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca
Articolo 36
1. Sono ammessi in esenzione:
a) |
gli animali appositamente preparati e inviati a titolo gratuito per essere utilizzati in laboratorio; |
b) |
le sostanze biologiche o chimiche importate nei limiti e alle condizioni determinati all’articolo 60 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (6). |
2. L’esenzione prevista dal paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:
a) |
a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica; |
b) |
a istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in esenzione. |
CAPO 2
Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali
Articolo 37
1. Oltre all’esenzione prevista all’articolo 143, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e fatto salvo l’articolo 38 della presente direttiva sono ammessi in esenzione:
a) |
le sostanze terapeutiche di origine umana; |
b) |
i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni; |
c) |
i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali. |
2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:
a) |
«sostanze terapeutiche di origine umana», il sangue umano e i suoi derivati (sangue umano totale, plasma umano secco, albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane, immunoglobulina umana, fibrinogeno umano); |
b) |
«reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l’individuazione delle incompatibilità sanguigne; |
c) |
«reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani. |
Articolo 38
L’esenzione è limitata ai prodotti:
a) |
che sono destinati ad organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti, per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici, esclusa ogni operazione commerciale; |
b) |
che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese o territorio di provenienza; |
c) |
che sono contenuti in recipienti muniti di una etichetta speciale di identificazione. |
Articolo 39
L’esenzione si estende agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze terapeutiche di origine umana o dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o tessutali, nonché ai solventi e agli accessori necessari alla loro utilizzazione che possono eventualmente essere contenuti nei pacchi.
CAPO 3
Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali
Articolo 40
Sono ammesse in esenzione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall’Organizzazione mondiale della sanità per il controllo della qualità delle materie impiegate nella fabbricazione di medicinali, che sono inviate ai destinatari autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali spedizioni in franchigia.
CAPO 4
Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali
Articolo 41
Sono ammessi in esenzione i prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria destinati all’uso delle persone o degli animali partecipanti a manifestazioni sportive internazionali, nei limiti necessari per soddisfare ai loro bisogni durante il soggiorno nella Comunità.
TITOLO VIII
BENI INVIATI AD ENTI CARITATIVI O FILANTROPICI
CAPO 1
Disposizione generale
Articolo 42
Gli Stati membri possono limitare le quantità o il valore dei beni che godono di esenzione a norma dei capi 2, 3 e 4, per rimediare a eventuali abusi e far fronte a gravi distorsioni di concorrenza.
CAPO 2
Beni importati per la realizzazione di obiettivi di carattere generale
Articolo 43
1. Fatti salvi gli articoli 44, 45 e 46 sono ammessi in esenzione:
a) |
i beni di prima necessità acquistati a titolo gratuito e importati da enti statali o da altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, per essere distribuiti gratuitamente a persone bisognose; |
b) |
i beni di qualsiasi natura inviati a titolo gratuito da persona o ente stabiliti fuori della Comunità, senza intento di natura commerciale da parte loro, a enti statali o ad altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose; |
c) |
i beni strumentali e il materiale d’ufficio, inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabiliti fuori della Comunità, senza intento di carattere commerciale da parte loro, a enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, destinati a essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropici da essi perseguiti. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per «beni di prima necessità» si intendono i beni indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone, come i generi alimentari, le medicine, gli indumenti e le coperte.
Articolo 44
Sono esclusi dall’esenzione:
a) |
i prodotti alcolici; |
b) |
i tabacchi e prodotti del tabacco; |
c) |
il caffè e il tè; |
d) |
i veicoli a motore diversi dalle ambulanze. |
Articolo 45
L’esenzione è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.
Articolo 46
1. I beni di cui all’articolo 43 non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario dell’esenzione, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito, per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b), di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente abilitato a beneficiare dell’esenzione in applicazione degli articoli 43 e 45, l’esenzione resta acquisita se tale ente utilizza i beni in questione per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell’IVA all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 47
1. Gli enti di cui all’articolo 43, che non soddisfano più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedono di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.
2. I beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
3. I beni utilizzati dall’ente beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti all’articolo 43 sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
CAPO 3
Beni importati a favore delle persone disabili
Articolo 48
1. Sono ammessi in esenzione i beni appositamente concepiti per l’educazione, l’occupazione e la promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone fisicamente o psichicamente disabili, se tali beni sono:
a) |
importati da istituti o organizzazioni che si propongono come attività principale l’educazione o l’assistenza di tali persone e sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in esenzione; e |
b) |
inviati a tali istituti o organizzazioni a titolo gratuito e senza alcun intento di carattere commerciale da parte del donatore. |
2. L’esenzione si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici, che si adattano agli oggetti considerati, come pure agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di tali oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in esenzione o che potrebbero beneficiare dell’esenzione al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio, elementi, accessori specifici o utensili.
3. I beni ammessi in esenzione non possono essere usati a fini diversi da quelli dell’educazione, occupazione e promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone disabili.
Articolo 49
1. I beni ammessi in esenzione possono essere prestati, dati in locazione o ceduti, senza scopo di lucro, dagli istituti o dalle organizzazioni beneficiari alle persone contemplate dall’articolo 48 senza che ciò comporti il pagamento dell’IVA all’importazione.
2. Non può essere effettuato alcun prestito, alcuna locazione o cessione in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti.
Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di un istituto o di un’organizzazione essi stessi legittimati a beneficiare di tale esenzione, l’esenzione resta acquisita se detto istituto o organizzazione utilizza il bene considerato per fini che danno diritto alla concessione dell’esenzione.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell’IVA, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 50
1. Gli istituti o organizzazioni di cui all’articolo 48 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedano di utilizzare un bene ammesso in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo sono tenuti a informarne le autorità competenti.
2. Gli oggetti posseduti dagli istituti o organizzazioni che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
3. Gli oggetti utilizzati dall’istituto o dall’organizzazione beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti all’articolo 48 sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
CAPO 4
Beni importati a favore delle vittime di catastrofi
Articolo 51
Fatti salvi gli articoli da 52 a 57, sono ammessi in esenzione i beni importati da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico, autorizzati dalle autorità competenti, per essere:
a) |
distribuiti gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri; |
b) |
messi gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati. |
Sono parimenti ammessi al beneficio dell’esenzione, alle stesse condizioni, i beni importati dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle loro necessità per tutta la durata del loro intervento.
Articolo 52
Sono esclusi dall’esenzione i materiali destinati alla ricostruzione delle zone sinistrate.
Articolo 53
La concessione dell’esenzione è subordinata a una decisione della Commissione che delibera, su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati, con procedura d’urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione dell’esenzione.
In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una catastrofe possono autorizzare l’importazione delle merci per gli scopi previsti all’articolo 51 sospendendo la relativa IVA, con l’impegno dell’ente importatore di pagarla qualora l’esenzione non fosse concessa.
Articolo 54
L’esenzione è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le loro operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.
Articolo 55
1. I beni di cui all’articolo 51, primo comma, non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario dell’esenzione, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’articolo 51, l’esenzione resta acquisita se tale ente utilizza le merci in questione per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione e della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell’IVA secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 56
1. Quando i beni di cui all’articolo 51, primo comma, lettera b), cessano di essere utilizzati dalle vittime di catastrofi, essi non possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’articolo 51 o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), l’esenzione resta acquisita se tali enti utilizzano i beni in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell’IVA secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 57
1. Gli enti di cui all’articolo 51, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedano di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.
2. Per i beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione, quando essi sono ceduti a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione del presente capo o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell’articolo 43, l’esenzione resta acquisita se questi li utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima. Negli altri casi, tali beni sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
3. I beni utilizzati dall’ente beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti dal presente capo sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
TITOLO IX
IMPORTAZIONI RELATIVE A DETERMINATE RELAZIONI INTERNAZIONALI
CAPO 1
Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico
Articolo 58
Sono ammessi in esenzione, purché gli interessati forniscano prove considerate sufficienti dalle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale:
a) |
le decorazioni concesse dal governo di un paese terzo a persone aventi la residenza normale nella Comunità; |
b) |
le coppe, le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che, concessi in un paese terzo o in un territorio terzo a persone aventi la loro residenza normale nella Comunità in omaggio all’attività da esse svolta in campi quali le arti, le scienze, lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento, sono importati da queste stesse persone; |
c) |
le coppe, le medaglie e gli oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo o in un territorio terzo per essere conferiti, per gli stessi fini di cui alla lettera b), nel territorio della Comunità; |
d) |
i premi, i trofei e i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo o in un territorio terzo, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche alcun intento di carattere commerciale. |
CAPO 2
Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali
Articolo 59
Fatte salve, se del caso, le disposizioni che si applicano al traffico internazionale di viaggiatori e con riserva degli articoli 60 e 61, sono ammessi all’esenzione i beni:
a) |
importati da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo o in un territorio terzo e in tale occasione hanno ricevuto tali beni in regalo dalle autorità ospiti; |
b) |
importati da persone che effettuano una visita ufficiale nella Comunità e che in tale occasione intendono offrirli in regalo alle autorità ospiti; |
c) |
offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un’autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo che svolga attività di pubblico interesse, situati in un paese terzo o in un territorio terzo, ad una autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo che svolga attività di pubblico interesse, situati nello Stato membro d’importazione e autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali beni in esenzione. |
Articolo 60
Sono esclusi dall’esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Articolo 61
L’esenzione è accordata solo a condizione che:
a) |
gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale; |
b) |
non riflettano per natura, valore o quantità, alcun intento di carattere commerciale; |
c) |
e non siano utilizzati a fini commerciali. |
CAPO 3
Beni destinati all’uso di sovrani e di capi di Stato
Articolo 62
1. Sono ammessi in esenzione, nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti:
a) |
i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato; |
b) |
i beni destinati a essere utilizzati o consumati, durante il loro soggiorno ufficiale nella Comunità, dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di un paese terzo, nonché dalle personalità che li rappresentano ufficialmente. |
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può però essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità.
3. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle persone che beneficiano, a livello internazionale, di prerogative analoghe a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato.
TITOLO X
IMPORTAZIONI DI BENI A FINI DI PROSPEZIONE COMMERCIALE
CAPO 1
Campioni di valore trascurabile
Articolo 63
1. Fatto salvo l’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), sono ammessi in esenzione i campioni di merci il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni relative a merci della specie che essi rappresentano.
2. Le autorità competenti possono esigere che, per essere ammessi in esenzione, taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privarli della qualità di campioni.
3. Ai fini del paragrafo 1, per «campioni di merci» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione.
CAPO 2
Stampati e oggetti a carattere pubblicitario
Articolo 64
Fatto salvo l’articolo 65, sono ammessi in esenzione gli stampati a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini di prezzi, istruzioni per l’uso o avvertenze commerciali, relativi a:
a) |
beni messi in vendita o dati in locazione da una persona stabilita fuori dalla Comunità; |
b) |
servizi in materia di trasporti, di assicurazioni commerciali o di banche offerti da una persona stabilita fuori dalla Comunità. |
Articolo 65
1. L’esenzione è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti:
a) |
gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell’impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono; |
b) |
ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composta di più documenti, una sola copia di ciascun documento; |
c) |
gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), le spedizioni contenenti varie copie di un medesimo documento possono beneficiare dell’esenzione se il loro peso lordo totale non supera 1 kg.
Articolo 66
Sono ammessi in esenzione gli oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine.
CAPO 3
Beni utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile
Articolo 67
1. Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli 68, 69, 70 e 71:
a) |
i piccoli campioni rappresentativi di merci destinati ad un’esposizione o ad una manifestazione consimile; |
b) |
i beni importati unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi presentati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile; |
c) |
i materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati destinati a essere utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori in un’esposizione o manifestazione consimile e che vanno distrutti per la loro stessa utilizzazione; |
d) |
gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per i beni presentati in un’esposizione o manifestazione consimile. |
2. Ai fini del paragrafo 1, per «esposizione o manifestazione consimile» si intendono:
a) |
le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato; |
b) |
le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico; |
c) |
le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o cultuale, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli; |
d) |
le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali; |
e) |
le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo. |
Non rientrano, tuttavia, nella definizione le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali, per la vendita di merci.
Articolo 68
L’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), è limitata ai campioni:
a) |
che sono importati gratuitamente in quanto tali o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa; |
b) |
che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti; |
c) |
che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario; |
d) |
che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio; |
e) |
che, nel caso dei prodotti alimentari e delle bevande di cui alla lettera d), sono consumati sul posto, nel corso della manifestazione; |
f) |
che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore. |
Articolo 69
L’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b), è limitata alle merci:
a) |
che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione; e |
b) |
che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore. |
Articolo 70
L’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), è limitata agli stampati e agli oggetti a carattere pubblicitario:
a) |
che sono destinati esclusivamente a essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico sul luogo della manifestazione; |
b) |
che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore. |
Articolo 71
Sono esclusi dall’esenzione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere a) e b):
a) |
i prodotti alcolici; |
b) |
il tabacco e i prodotti del tabacco; |
c) |
i combustibili e i carburanti. |
TITOLO XI
BENI IMPORTATI PER ESAMI, ANALISI O PROVE
Articolo 72
Fatti salvi gli articoli da 73 a 78 sono ammessi in esenzione i beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.
Articolo 73
Fatto salvo l’articolo 76, la concessione dell’esenzione è subordinata alla condizione che i beni sottoposti ad esami, analisi o prove siano interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni.
Articolo 74
Sono esclusi dall’esenzione i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale.
Articolo 75
L’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate. Tali quantità sono stabilite in ciascun caso dalle autorità competenti tenendo conto di tale obiettivo.
Articolo 76
1. L’esenzione si estende ai beni che non sono interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti:
a) |
sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove; |
b) |
sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali; o |
c) |
sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori della Comunità. |
2. Ai fini del paragrafo 1, per «prodotti residui» si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.
Articolo 77
Salvo in caso di applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, i prodotti residui di esami, analisi e prove di cui all’articolo 72 sono soggetti all’IVA all’importazione che è loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Tuttavia, l’interessato può, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti, ridurre in cascame o rottami i prodotti residui. In tal caso, l’imposta all’importazione è quella che corrisponde a tali cascami o rottami alla data del loro ottenimento.
Articolo 78
Il termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l’utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti.
TITOLO XII
IMPORTAZIONI VARIE
CAPO 1
Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale
Articolo 79
Sono ammessi in esenzione i marchi, i modelli o i disegni e i relativi fascicoli di deposito, nonché fascicoli concernenti domande di brevetti di invenzione e simili, destinati agli enti competenti in materia di protezione dei diritti di autore o di protezione della proprietà industriale e commerciale.
CAPO 2
Documentazione a carattere turistico
Articolo 80
Sono ammessi in esenzione:
a) |
i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, vetrofanie, calendari illustrati) destinati a essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare, per assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale; |
b) |
gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all’estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata; |
c) |
il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono o del telex, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell’artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, università, stazioni termali o altre istituzioni analoghe. |
CAPO 3
Documentazione di varia natura
Articolo 81
1. Sono ammessi in esenzione:
a) |
i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri; |
b) |
le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente; |
c) |
le schede elettorali destinate ad elezioni organizzate da organismi stabiliti fuori della Comunità; |
d) |
gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri; |
e) |
i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari; |
f) |
gli stampati a carattere ufficiale inviati alle banche centrali degli Stati membri; |
g) |
le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società non aventi la loro sede nella Comunità e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società; |
h) |
i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione di informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza; |
i) |
gli incartamenti, gli archivi, i formulari e altri documenti simili destinati a essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni; |
j) |
le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni e altri documenti di questo genere importati al fine di ottenere o di eseguire ordini fuori della Comunità o per partecipare a un concorso organizzato nella Comunità; |
k) |
i documenti destinati a essere utilizzati nel corso di esami organizzati nella Comunità da istituzioni stabilite fuori della Comunità; |
l) |
i formulari destinati a essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali; |
m) |
i formulari, le etichette, i titoli di trasporto e i documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate fuori della Comunità agli uffici di viaggio stabiliti nella Comunità; |
n) |
i formulari e i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati; |
o) |
gli stampati ufficiali emessi da autorità nazionali o internazionali e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni stabilite fuori della Comunità ad associazioni corrispondenti situate nella Comunità per la loro distribuzione; |
p) |
le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche se comportano didascalie, inviati ad agenzie di stampa o ad editori di giornali o periodici; |
q) |
gli articoli di cui all’allegato I, qualunque sia l’uso cui sono destinati, prodotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate; |
r) |
gli oggetti da collezione e gli oggetti d’arte di carattere educativo, scientifico o culturale, non destinati alla vendita e importati da musei, da gallerie e altri istituti autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per ricevere detti oggetti in esenzione; |
s) |
le pubblicazioni ufficiali che costituiscono il mezzo di espressione dell’autorità pubblica del paese o territorio di esportazione, degli organismi internazionali, delle collettività pubbliche e degli altri enti di diritto pubblico, stabiliti nel paese o territorio di esportazione, nonché le importazioni di stampati diffusi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o di elezioni nazionali organizzate dal paese d’origine e distribuite dalle organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri purché queste pubblicazioni o stampati siano stati tassati nel paese o territorio d’esportazione e non abbiano beneficiato d’esenzione dall’imposta all’esportazione. |
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera r), è concessa solo se gli oggetti sono importati a titolo gratuito o sono importati a titolo oneroso, ma non sono consegnati da un venditore soggetto all’IVA.
CAPO 4
Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto
Articolo 82
Sono ammessi in esenzione i materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione, inclusa la protezione termica, delle merci durante il loro trasporto nel territorio della Comunità a condizione:
a) |
che non siano normalmente riutilizzabili; e |
b) |
che la loro contropartita sia inclusa nella base imponibile all’importazione definita al titolo VII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE. |
CAPO 5
Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto
Articolo 83
Sono ammessi in esenzione le lettiere, nonché i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo di mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro di animali nel territorio della Comunità per essere loro distribuiti durante il viaggio.
CAPO 6
Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e nei contenitori per usi speciali
Articolo 84
1. Fatti salvi gli articoli 85, 86 e 87 sono ammessi in esenzione:
a) |
il carburante contenuto nei serbatoi normali:
|
b) |
il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo di autoveicoli da turismo e di motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante. |
2. Ai fini del paragrafo 1, s’intende per:
a) |
«autoveicolo commerciale», ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione e il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente, o di merci, nonché ogni veicolo stradale per usi speciali diversi dal trasporto propriamente detto; |
b) |
«autoveicolo da turismo», ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a); |
c) |
«serbatoi normali»:
|
d) |
«contenitore per usi speciali», ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili. |
Oltre ai serbatoi di cui al primo comma, lettera c), punto i), sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli.
Articolo 85
Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l’esenzione:
a) |
per gli autoveicoli provenienti da un paese terzo o da un territorio terzo, a 200 litri per autoveicolo e per viaggio; |
b) |
a 200 litri per contenitore per usi speciali e per viaggio. |
Articolo 86
Gli Stati membri possono limitare la quantità di carburante ammissibile in esenzione:
a) |
per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali in provenienza da paesi terzi o da territori terzi a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d’aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in questa zona; |
b) |
per gli autoveicoli da turismo appartenenti a persone residenti nella zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 15 km in linea d’aria limitrofa a un paese terzo o territorio terzo. |
Articolo 87
1. I carburanti ammessi in esenzione non possono essere utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati, né prelevati dal suddetto veicolo ed essere immagazzinati, salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo, né essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, dal beneficiario dell’esenzione.
2. Il mancato rispetto del paragrafo 1 comporta l’applicazione dell’IVA all’importazione relativa ai prodotti in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui è constatato detto inadempimento, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Articolo 88
La franchigia si applica anche ai lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli e che corrispondono alle normali esigenze del loro funzionamento durante il trasporto in corso.
CAPO 7
Beni destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra
Articolo 89
Sono ammessi in esenzione i beni di qualsiasi natura importati da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti per essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di un paese terzo, inumati nella Comunità.
CAPO 8
Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre
Articolo 90
Sono ammessi in esenzione:
a) |
le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano; |
b) |
i fiori, le corone e altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono fuori dalla Comunità e si recano ad un funerale o vengono a ornare tombe situate nel territorio della Comunità, purché tali importazioni, per la loro natura o quantità, non riflettano alcun intento di carattere commerciale. |
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 91
Se la presente direttiva prevede che la concessione dell’esenzione sia subordinata al rispetto di talune condizioni, l’interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni.
Articolo 92
1. Il controvalore in moneta nazionale dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione della presente direttiva è fissato una volta all’anno. Si applicano i tassi del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto al 1o gennaio dell’anno successivo.
2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi in euro.
3. Gli Stati membri possono mantenere invariati gli importi delle esenzioni in vigore al momento dell’adattamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle esenzioni espressi in euro conduce, prima dell’arrotondamento previsto al paragrafo 2, a una modifica dell’esenzione espressa in moneta nazionale di meno del 5 % o a una riduzione di tale esenzione.
Articolo 93
La presente direttiva non osta al mantenimento da parte degli Stati membri:
a) |
dei privilegi e delle immunità che essi accordano nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica, conclusi fra Stati membri e paesi terzi; |
b) |
di esenzioni particolari, giustificate dalla natura del traffico frontaliero, da essi accordate nel quadro di accordi frontalieri conclusi fra Stati membri e paesi terzi; |
c) |
di esenzioni risultanti dall’applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, per l’attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell’allegato 9 di detta convenzione. |
Articolo 94
Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, la presente direttiva non osta a che gli Stati mantengano esenzioni all’importazione accordate:
a) |
ai marittimi della marina mercantile; |
b) |
ai lavoratori che tornano nel loro paese d’origine dopo aver soggiornato fuori della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale. |
Articolo 95
Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l’applicazione della presente direttiva, indicando, eventualmente, le disposizioni da essi adottate facendo un semplice riferimento alle disposizioni identiche del regolamento (CEE) n. 918/83.
Articolo 96
La direttiva 83/181/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 97
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 98
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) Parere dell’11 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 175 del 28.7.2009, pag. 123.
(3) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38.
(4) Cfr. allegato II, parte A.
(5) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.
ALLEGATO I
MATERIALE VISIVO E AUDITIVO DI CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE
Codice NC |
Designazione delle merci |
||||||||
3704 00 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici impressionati ma non sviluppati: |
||||||||
ex 3704 00 10 |
– Lastre e pellicole:
|
||||||||
ex 3705 |
Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:
|
||||||||
3706 |
Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono: |
||||||||
3706 10 |
– di larghezza uguale o superiore a 35 mm: – – altre: |
||||||||
ex 3706 10 99 |
– – – altre positive:
|
||||||||
3706 90 |
– altre: – – altre: – – – altre positive: |
||||||||
ex 3706 90 51 |
|
||||||||
ex 3706 90 91 |
|
||||||||
ex 3706 90 99 |
|
||||||||
4911 |
Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie: – altri: |
||||||||
4911 99 |
– – altri: |
||||||||
ex 4911 99 00 |
– – – altri:
|
||||||||
ex 8523 |
Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
|
||||||||
ex 9023 00 |
Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio, nell’insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi:
|
||||||||
Varie |
Ologrammi per proiezione mediante laser Giochi multimedia Materiale d’insegnamento programmato anche a forma di telai di presentazione corredato del relativo materiale stampato |
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 96)
Direttiva 83/181/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 85/346/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 88/331/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 89/219/CEE della Commissione |
|
Direttiva 91/680/CEE del Consiglio |
limitatamente all’articolo 2, paragrafo 1, primo trattino |
Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XIII.B.4 |
|
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 96)
Direttiva |
Termine di attuazione |
83/181/CEE |
30 giugno 1984 |
85/346/CEE |
1o ottobre 1985 |
88/331/CEE |
1o gennaio 1989 |
89/219/CEE |
1o luglio 1989 |
91/680/CEE |
31 dicembre 1992 |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 83/181/CEE |
Presente direttiva |
— |
Titolo I |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, primo e secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, alinea |
Articolo 2, paragrafo 1, alinea |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), terzo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), quarto comma |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) |
Titolo I |
Titolo II |
Capitolo I |
Capo 1 |
Articoli da 2 a 5 |
Articoli da 3 a 6 |
Articolo 6, primo e secondo comma |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articoli da 7 a 10 |
Articoli da 8 a 11 |
Capitolo II |
Capo 2 |
Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 12, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 12, alinea |
Articolo 13, primo comma, alinea |
Articolo 12, lettera a), prima frase |
Articolo 13, primo comma, lettera a) |
Articolo 12, lettera a), seconda frase |
Articolo 13, secondo comma |
Articolo 12, lettera b) |
Articolo 13, primo comma, lettera b) |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14, paragrafo 1, alinea |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea |
Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino, prima frase |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino, seconda frase |
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Capitolo III |
Capo 3 |
Articoli da 16 a 19 |
Articoli da 17 a 20 |
Titolo II |
Titolo III |
Articoli 20 e 21 |
Articoli 21 e 22 |
Titolo III |
Titolo IV |
Articoli 22 e 23 |
Articoli 23 e 24 |
Titolo IV |
Titolo V |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafo 2, alinea |
Articolo 25, paragrafo 2, alinea |
Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo trattino |
Articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 2 |
— |
Articolo 25, paragrafo 3 |
Articolo 26, paragrafo 2 |
Articoli 26, 27 e 28 |
Articoli 27, 28 e 29 |
Titolo V |
Titolo VI |
Capitolo I |
Capo 1 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 30, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 1, secondo comma |
Articoli 30, 31 e 32 |
Articoli 31, 32 e 33 |
Capitolo II |
Capo 2 |
Articolo 33 |
Articolo 34 |
Articolo 34, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 35, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 34, paragrafo 3 |
Articolo 35, paragrafo 2 |
Titolo VI |
Titolo VII |
Capitolo I |
Capo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1, alinea |
Articolo 36, paragrafo 1, alinea |
Articolo 35, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 36, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 35, paragrafo 1, lettera b), alinea |
Articolo 36, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 35, paragrafo 1, lettera b), primo trattino |
— |
Articolo 35, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino |
Articolo 36, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 35, paragrafo 2, alinea |
Articolo 36, paragrafo 2, alinea |
Articolo 35, paragrafo 2, primo e secondo trattino |
Articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Capitolo II |
Capo 2 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 2, alinea |
Articolo 37, paragrafo 2, alinea |
Articolo 36, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 37, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articoli 37 e 38 |
Articoli 38 e 39 |
Capitolo II bis |
Capo 3 |
Articolo 38 bis |
Articolo 40 |
Capitolo III |
Capo 4 |
Articolo 39 |
Articolo 41 |
Titolo VII |
Titolo VIII |
— |
Capo 1 |
Articolo 40 |
Articolo 42 |
Capitolo I |
Capo 2 |
Articoli da 41 a 45 |
Articoli da 43 a 47 |
Capitolo II |
Capo 3 |
Articoli 46, 47 e 48 |
Articoli 48, 49 e 50 |
Capitolo III |
Capo 4 |
Articolo 49, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 51, primo e secondo comma |
Articoli da 50 a 55 |
Articoli da 52 a 57 |
Titolo VIII |
Titolo IX |
Capitolo I |
Capo 1 |
Articolo 56 |
Articolo 58 |
Capitolo II |
Capo 2 |
Articoli 57 e 58 |
Articoli 59 e 60 |
Articolo 59, alinea |
Articolo 61, alinea |
Articolo 59, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 61, lettere a), b) e c) |
Capitolo III |
Capo 3 |
Articolo 60, primo comma, alinea |
Articolo 62, paragrafo 1, alinea |
Articolo 60, primo comma, lettera a) |
Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 60, primo comma, lettera b), prima frase |
Articolo 62, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 60, primo comma, lettera b), seconda frase |
Articolo 62, paragrafo 2 |
Articolo 60, secondo comma |
Articolo 62, paragrafo 3 |
Titolo IX |
Titolo X |
Capitolo I |
Capo 1 |
Articolo 61 |
Articolo 63 |
Capitolo II |
Capo 2 |
Articolo 62, alinea |
Articolo 64, alinea |
Articolo 62, lettera a) |
Articolo 64, lettera a) |
Articolo 62, lettera b) |
— |
Articolo 62, lettera c) |
Articolo 64, lettera b) |
Articolo 63, primo comma, alinea |
Articolo 65, paragrafo 1, alinea |
Articolo 63, primo comma, lettera a) |
Articolo 65, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 63, primo comma, lettera b), prima frase |
Articolo 65, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 63, primo comma, lettera b), seconda frase |
Articolo 65, paragrafo 2 |
Articolo 63, primo comma, lettera c) |
Articolo 65, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 63, secondo comma |
— |
Articolo 64 |
Articolo 66 |
Capitolo III |
Capo 3 |
Articolo 65, paragrafo 1 |
Articolo 67, paragrafo 1 |
Articolo 65, paragrafo 2, alinea |
Articolo 67, paragrafo 2, primo comma, alinea |
Articolo 65, paragrafo 2, lettere da a) a e) |
Articolo 67, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e) |
Articolo 65, paragrafo 2, frase finale |
Articolo 67, paragrafo 2, secondo comma |
Articoli da 66 a 69 |
Articoli da 68 a 71 |
Titolo X |
Titolo XI |
Articoli da 70 a 73 |
Articoli da 72 a 75 |
Articolo 74, paragrafo 1, alinea |
Articolo 76, paragrafo 1, alinea |
Articolo 74, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 76, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
Articolo 74, paragrafo 2 |
Articolo 76, paragrafo 2 |
Articoli 75 e 76 |
Articoli 77 e 78 |
Titolo XI |
Titolo XII |
Capitolo I |
Capo 1 |
Articolo 77 |
Articolo 79 |
Capitolo II |
Capo 2 |
Articolo 78 |
Articolo 80 |
Capitolo III |
Capo 3 |
Articolo 79, lettere da a) a q) |
Articolo 81, paragrafo 1, lettere da a) a q) |
Articolo 79, lettera r), prima frase |
Articolo 81, paragrafo 1, lettera r) |
Articolo 79, lettera r), seconda frase |
Articolo 81, paragrafo 2 |
Articolo 79, lettera s) |
Articolo 81, paragrafo 1, lettera s) |
Capitolo IV |
Capo 4 |
Articolo 80 |
Articolo 82 |
Capitolo V |
Capo 5 |
Articolo 81 |
Articolo 83 |
Capitolo VI |
Capo 6 |
Articolo 82, paragrafo 1, alinea |
Articolo 84, paragrafo 1, alinea |
Articolo 82, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino |
Articolo 83, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) |
Articolo 82, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 84, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 82, paragrafo 2, alinea |
Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, alinea |
Articolo 82, paragrafo 2, lettera a), primo comma, primo e secondo trattino, e secondo comma |
Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 82, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), alinea |
Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera c), alinea |
Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, primo comma |
Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto i) |
Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, secondo comma |
Articolo 84, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 82, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino |
Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii) |
Articolo 82, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 84, paragrafo 2, primo comma, lettera d) |
Articolo 83, primo comma, alinea |
Articolo 85, alinea |
Articolo 83, lettera a) |
Articolo 85, lettera a) |
Articolo 83, lettera b) |
— |
Articolo 83, lettera c) |
Articolo 85, lettera b) |
Articolo 83, secondo comma |
— |
Articolo 84 |
Articolo 86 |
Articolo 85, primo e secondo comma |
Articolo 87, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 86 |
Articolo 88 |
Capitolo VII |
Capo 7 |
Articolo 87 |
Articolo 89 |
Capitolo VIII |
Capo 8 |
Articolo 88 |
Articolo 90 |
Titolo XII |
Titolo XIII |
Articoli 89, 90 e 91 |
Articoli 91, 92 e 93 |
Articolo 92 |
Articolo 94 |
Articolo 93, paragrafo 1 |
— |
Articolo 93, paragrafo 2 |
Articolo 95 |
— |
Articolo 96 |
— |
Articolo 97 |
Articolo 94 |
Articolo 98 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |
RACCOMANDAZIONI
Commissione
10.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/31 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/824/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Organizzazione internazionale del lavoro ha riveduto la versione precedente della Classificazione internazionale tipo delle professioni finora in uso (ISCO-88) allo scopo di disporre di una classificazione più efficace che possa essere utilizzata dai singoli paesi nel prossimo ciclo di censimenti demografici e dalle amministrazioni nazionali del lavoro, nonché nell’ambito di altre applicazioni orientate al cliente. Al fine di garantire la comparabilità dei dati sulle professioni degli Stati membri dell’UE con quelli del resto del mondo è importante utilizzare la classificazione riveduta (ISCO-08) nelle principali indagini del Sistema statistico europeo per la raccolta di dati sulle professioni prima del nuovo ciclo di censimenti demografici previsto per il 2011. |
(2) |
La classificazione ISCO-08 è più dettagliata della versione europea di tale classificazione ISCO-88 (COM) per quanto riguarda le professioni che registrano un’elevata presenza femminile. |
(3) |
I dati sulle professioni sono impiegati per calcolare gli indicatori relativi alla segregazione di genere utilizzati per il seguito della strategia europea per l’occupazione (orientamento n. 18: Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita, e orientamento n. 22: Assicurare un’evoluzione del costo del lavoro e meccanismi di determinazione dei salari favorevoli all’occupazione) (1). È dunque necessario disporre di una classificazione tipo che consenta la produzione di dati comparabili sulle professioni. |
(4) |
I dati sulle professioni sono stati utilizzati anche per misurare gli sviluppi in materia di equilibrio di genere nelle posizioni di responsabilità, in considerazione della presenza dei due sessi nei ruoli dirigenziali della classificazione ISCO-88 (COM). |
(5) |
Nell’ambito della risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007 sulle nuove competenze per nuovi lavori (2), le professioni diventeranno un elemento importante ai fini della valutazione del fabbisogno e delle carenze di competenze del mercato del lavoro europeo e una metodologia armonizzata sulle professioni sarà di fondamentale importanza. |
(6) |
La classificazione ISCO-08 evidenzia maggiormente le professioni collegate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, |
RACCOMANDA:
1. |
Gli Stati membri dovrebbero elaborare, produrre e diffondere dati statistici ripartiti per professione secondo la classificazione internazionale tipo delle professioni del 2008 (ISCO-08) di cui all’allegato o secondo una classificazione nazionale da essa derivata. |
2. |
Gli Stati membri dovrebbero utilizzare la classificazione ISCO-2008 per l’indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2010. |
3. |
Gli Stati membri dovrebbero utilizzare la classificazione ISCO-08 dal 2011 come anno di riferimento in tutti i settori statistici che forniscono dati statistici ripartiti per professione. |
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.
(2) GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
CLASSIFICAZIONE ISCO-08
1 Dirigenti
11 Direttori, dirigenti superiori della pubblica amministrazione, membri dell’esecutivo e dei corpi legislativi
111 Membri dell’esecutivo e dei corpi legislativi, dirigenti superiori della pubblica amministrazione
1111 |
Membri dell’esecutivo e dei corpi legislativi |
1112 |
Dirigenti superiori della pubblica amministrazione |
1113 |
Capi tradizionali e capi villaggio |
1114 |
Dirigenti superiori di organizzazioni specializzate |
112 Direttori
1120 |
Direttori |
12 Dirigenti amministrativi e commerciali
121 Dirigenti nei servizi alle imprese e dell’amministrazione
1211 |
Dirigenti nei servizi finanziari |
1212 |
Dirigenti delle risorse umane |
1213 |
Dirigenti strategie e pianificazione |
1219 |
Dirigenti nei servizi alle imprese e dell’amministrazione non classificati altrove |
122 Dirigenti nei servizi di vendita, commercializzazione e sviluppo
1221 |
Dirigenti nei servizi di vendita e commercializzazione |
1222 |
Dirigenti nei servizi di pubblicità e pubbliche relazioni |
1223 |
Dirigenti nel settore ricerca e sviluppo |
13 Dirigenti nei servizi di produzione e specializzati
131 Dirigenti nella produzione agricola, forestale e della pesca
1311 |
Dirigenti nella produzione agricola e forestale |
1312 |
Dirigenti nella produzione della pesca e dell’acquacoltura |
132 Dirigenti dell’industria manifatturiera, dell’estrazione, dell’edilizia e della distribuzione
1321 |
Dirigenti dell’industria manifatturiera |
1322 |
Dirigenti dell’industria dell’estrazione |
1323 |
Dirigenti dell’edilizia |
1324 |
Dirigenti nei servizi di approvvigionamento, distribuzione ed assimilati |
133 Dirigenti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1330 |
Dirigenti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione |
134 Dirigenti nei servizi professionali
1341 |
Dirigenti nei servizi di sorveglianza dei bambini |
1342 |
Dirigenti nei servizi sanitari |
1343 |
Dirigenti nei servizi di assistenza agli anziani |
1344 |
Dirigenti nei servizi sociali |
1345 |
Dirigenti nel settore dell’educazione |
1346 |
Dirigenti di filiale nei servizi finanziari e assicurativi |
1349 |
Dirigenti in servizi professionali non classificati altrove |
14 Dirigenti nei servizi alberghieri, nel commercio ed assimilati
141 Dirigenti nei servizi alberghieri e nella ristorazione
1411 |
Dirigenti nei servizi alberghieri |
1412 |
Dirigenti nella ristorazione |
142 Dirigenti nel commercio all’ingrosso e al dettaglio
1420 |
Dirigenti nel commercio all’ingrosso e al dettaglio |
143 Dirigenti in altri servizi
1431 |
Dirigenti di centri per le attività sportive, ricreative e culturali |
1439 |
Dirigenti di servizi non classificati altrove |
2 Professioni intellettuali e scientifiche
21 Specialisti in scienze e ingegneria
211 Specialisti in scienze fisiche e della terra
2111 |
Fisici e astronomi |
2112 |
Meteorologi |
2113 |
Chimici |
2114 |
Geologi e geofisici |
212 Matematici, attuari e statistici
2120 |
Matematici, attuari e statistici |
213 Specialisti nelle scienze della vita
2131 |
Biologi, botanici, zoologi ed assimilati |
2132 |
Agronomi, forestali e ittiologi |
2133 |
Specialisti in protezione ambientale |
214 Specialisti in ingegneria (ad eccezione degli elettrotecnici)
2141 |
Ingegneri industriali e gestionali |
2142 |
Ingegneri civili |
2143 |
Ingegneri ambientali |
2144 |
Ingegneri meccanici |
2145 |
Ingegneri chimici |
2146 |
Ingegneri minerari, metallurgici ed assimilati |
2149 |
Specialisti in ingegneria non classificati altrove |
215 Ingegneri elettrotecnici
2151 |
Ingegneri elettrici |
2152 |
Ingegneri elettronici |
2153 |
Ingegneri in telecomunicazioni |
216 Architetti, pianificatori territoriali, agrimensori, disegnatori e progettisti
2161 |
Architetti |
2162 |
Paesaggisti |
2163 |
Progettisti di prodotti e disegnatori di moda |
2164 |
Urbanisti e pianificatori del traffico |
2165 |
Cartografi e agrimensori |
2166 |
Grafici e progettisti multimediali |
22 Specialisti della salute
221 Medici
2211 |
Medici generici |
2212 |
Medici specialisti |
222 Infermieri e ostetrici professionisti
2221 |
Specialisti in scienze sanitarie infermieristiche |
2222 |
Specialisti in scienze sanitarie ostetriche |
223 Specialisti della medicina tradizionale e complementare
2230 |
Specialisti della medicina tradizionale e complementare |
224 Paramedici
2240 |
Paramedici |
225 Veterinari
2250 |
Veterinari |
226 Altri specialisti della salute
2261 |
Dentisti |
2262 |
Farmacisti |
2263 |
Specialisti in medicina ambientale, medicina del lavoro e igiene |
2264 |
Fisioterapisti |
2265 |
Dietologi e nutrizionisti |
2266 |
Audiologi e logopedisti |
2267 |
Optometristi e oftalmologi |
2269 |
Specialisti della salute non classificati altrove |
23 Specialisti dell’educazione
231 Docenti universitari e professori dell’insegnamento superiore
2310 |
Docenti universitari e professori dell’insegnamento superiore |
232 Professori dell’educazione professionale
2320 |
Professori dell’educazione professionale |
233 Professori di scuola secondaria
2330 |
Professori di scuola secondaria |
234 Professori di scuola primaria e pre-primaria
2341 |
Professori di scuola primaria |
2342 |
Professori di scuola pre-primaria |
235 Altri specialisti dell’educazione
2351 |
Specialisti dei metodi di insegnamento |
2352 |
Professori per l’insegnamento ad alunni con esigenze speciali |
2353 |
Altri professori di lingue |
2354 |
Altri professori di educazione musicale |
2355 |
Altri professori di educazione artistica |
2356 |
Formatori in tecnologie dell’informazione |
2359 |
Specialisti dell’educazione non classificati altrove |
24 Specialisti delle scienze commerciali e dell’amministrazione
241 Specialisti finanziari
2411 |
Contabili |
2412 |
Consulenti finanziari e per gli investimenti |
2413 |
Analisti finanziari |
242 Specialisti dell’amministrazione
2421 |
Analisti della gestione e organizzazione |
2422 |
Specialisti delle politiche di amministrazione |
2423 |
Specialisti di personale e sviluppo di carriera |
2424 |
Specialisti della formazione e dello sviluppo delle risorse umane |
243 Specialisti delle vendite, del marketing e delle pubbliche relazioni
2431 |
Specialisti della pubblicità e del marketing |
2432 |
Specialisti delle pubbliche relazioni |
2433 |
Informatori tecnici e scientifici (ad eccezione del settore ICT) |
2434 |
Specialisti delle vendite nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione |
25 Specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
251 Sviluppatori e analisti di software e applicazioni
2511 |
Analisti di sistema |
2512 |
Sviluppatori di software |
2513 |
Sviluppatori Web e multimediali |
2514 |
Programmatori di applicazioni |
2519 |
Sviluppatori e analisti di software e applicazioni non classificati altrove |
252 Specialisti in basi dati e in reti informatiche
2521 |
Specialisti nella progettazione e amministrazione delle basi dati |
2522 |
Amministratori di sistema |
2523 |
Specialisti in reti informatiche |
2529 |
Specialisti in basi dati e in reti informatiche non classificati altrove |
26 Specialisti in scienze giuridiche, sociali e culturali
261 Specialisti in scienze giuridiche
2611 |
Avvocati |
2612 |
Magistrati |
2619 |
Specialisti in scienze giuridiche non classificati altrove |
262 Bibliotecari, archivisti e curatori di musei
2621 |
Archivisti e curatori di musei |
2622 |
Bibliotecari, documentalisti ed assimilati |
263 Specialisti in scienze sociali e in discipline religiose
2631 |
Economisti |
2632 |
Sociologi, antropologi ed assimilati |
2633 |
Filosofi, storici e specialisti in scienze politiche |
2634 |
Psicologi |
2635 |
Specialisti nell’assistenza sociale e nell’orientamento |
2636 |
Specialisti in discipline religiose |
264 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2641 |
Scrittori ed assimilati |
2642 |
Giornalisti |
2643 |
Traduttori, interpreti e altri linguisti |
265 Specialisti in discipline artistico-espressive
2651 |
Specialisti delle arti visive |
2652 |
Musicisti, cantanti e compositori |
2653 |
Ballerini e coreografi |
2654 |
Registi, sceneggiatori, produttori ed assimilati |
2655 |
Attori |
2656 |
Annunciatori della radio e della televisione e di altri media |
2659 |
Specialisti in discipline artistico-espressive non classificati altrove |
3 Professioni tecniche intermedie
31 Professioni tecniche nelle scienze e nell’ingegneria
311 Tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche
3111 |
Tecnici delle scienze chimiche e fisiche |
3112 |
Tecnici delle costruzioni civili |
3113 |
Elettrotecnici |
3114 |
Tecnici elettronici |
3115 |
Tecnici meccanici |
3116 |
Tecnici chimici |
3117 |
Tecnici metallurgico-minerari |
3118 |
Disegnatori industriali |
3119 |
Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove |
312 Supervisori delle attività estrattive, manifatturiere e di costruzione
3121 |
Supervisori minerari |
3122 |
Supervisori delle attività manifatturiere |
3123 |
Supervisori edili |
313 Tecnici del controllo del processo di produzione
3131 |
Conduttori di impianti per la produzione di energia elettrica |
3132 |
Conduttori di inceneritori e di impianti del trattamento delle acque |
3133 |
Tecnici del controllo di impianti per il trattamento chimico |
3134 |
Conduttori di impianti per la raffinazione del petrolio e del gas naturale |
3135 |
Tecnici per il controllo del processo di produzione del metallo |
3139 |
Tecnici del controllo del processo di produzione non classificati altrove |
314 Tecnici nelle scienze della vita ed assimilati
3141 |
Tecnici nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche) |
3142 |
Tecnici agronomi |
3143 |
Tecnici forestali |
315 Controllori e tecnici del trasporto aereo e navale
3151 |
Ufficiali di macchina navali |
3152 |
Ufficiali di bordo e piloti navali |
3153 |
Piloti di aeromobili ed assimilati |
3154 |
Controllori del traffico aereo |
3155 |
Tecnici elettronici addetti alla sicurezza del traffico aereo |
32 Professioni intermedie nelle scienze della salute
321 Tecnici delle scienze mediche e farmaceutiche
3211 |
Tecnici radiologi e di apparecchiature mediche |
3212 |
Tecnici di laboratorio medico e patologico |
3213 |
Tecnici e assistenti farmaceutici |
3214 |
Tecnici protesici e odontotecnici |
322 Infermieri e ostetrici (livello intermedio)
3221 |
Infermieri (livello intermedio) |
3222 |
Ostetrici (livello intermedio) |
323 Assistenti della medicina tradizionale e complementare
3230 |
Assistenti della medicina tradizionale e complementare |
324 Tecnici e assistenti veterinari
3240 |
Tecnici e assistenti veterinari |
325 Altre professioni intermedie nelle scienze della salute
3251 |
Assistenti odontoiatri e igienisti dentali |
3252 |
Addetti alle cartelle cliniche e alla documentazione sanitaria |
3253 |
Operatori sanitari della comunità |
3254 |
Ottici |
3255 |
Tecnici e assistenti della riabilitazione |
3256 |
Assistenti medici |
3257 |
Ispettori e tecnici della medicina ambientale e del lavoro |
3258 |
Infermieri di ambulanza |
3259 |
Tecnici delle scienze della salute non classificati altrove |
33 Professioni intermedie nelle attività finanziarie e amministrative
331 Tecnici delle attività finanziarie e matematiche
3311 |
Mediatori di borsa e agenti di cambio |
3312 |
Operatori crediti e prestiti |
3313 |
Contabili (livello intermedio) |
3314 |
Tecnici statistici e matematici ed assimilati |
3315 |
Valutatori di rischio e periti stimatori di danno |
332 Agenti di vendita e acquisto e mediatori
3321 |
Agenti assicurativi |
3322 |
Rappresentanti di commercio |
3323 |
Responsabili degli acquisti |
3324 |
Mediatori commerciali |
333 Agenti commerciali
3331 |
Agenti concessionari |
3332 |
Organizzatori di conferenze e di eventi |
3333 |
Agenti di stesura di contratti di impiego e di reclutamento |
3334 |
Agenti immobiliari e amministratori |
3339 |
Agenti commerciali non classificati altrove |
334 Personale di segreteria addetto ad attività amministrative e specializzate
3341 |
Capiufficio |
3342 |
Segretari di studi legali |
3343 |
Segretari addetti a mansioni amministrative ed esecutive |
3344 |
Segretari di studi medici |
335 Membri di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio)
3351 |
Ispettori di dogana e di frontiera |
3352 |
Agenti delle tasse e delle imposte |
3353 |
Agenti dei servizi pubblici di prestazioni sociali |
3354 |
Agenti dei servizi pubblici di permessi e licenze |
3355 |
Ispettori di polizia e detective |
3359 |
Membri di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio) non classificati altrove |
34 Professioni intermedie nelle scienze giuridiche, sociali e culturali
341 Professioni intermedie delle scienze giuridiche, sociali e delle discipline religiose
3411 |
Tecnici delle scienze giuridiche ed assimilati |
3412 |
Tecnici delle scienze sociali |
3413 |
Tecnici delle discipline religiose |
342 Professioni dello sport e del fitness
3421 |
Atleti e sportivi |
3422 |
Allenatori, istruttori e agenti |
3423 |
Istruttori di palestra e preparatori atletici |
343 Professioni tecniche artistiche, culturali e culinarie
3431 |
Fotografi |
3432 |
Designer di interni e decoratori |
3433 |
Tecnici delle gallerie, dei musei e delle biblioteche |
3434 |
Chef |
3435 |
Altre professioni tecniche dei servizi ricreativi e culturali |
35 Tecnici dell’informazione e della comunicazione
351 Tecnici per la gestione dell’informazione e della comunicazione e per l’assistenza agli utenti
3511 |
Tecnici per la gestione dell’informazione e della comunicazione |
3512 |
Tecnici per l’assistenza agli utenti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione |
3513 |
Tecnici di rete e sistemi informatici |
3514 |
Tecnici Web |
352 Tecnici della trasmissione radiotelevisiva e delle telecomunicazioni
3521 |
Tecnici della trasmissione radiotelevisiva e degli apparati audio-video |
3522 |
Tecnici dell’ingegneria delle comunicazioni |
4 Impiegati di ufficio
41 Impiegati con compiti generali e operatori su macchine di ufficio
411 Personale di ufficio con compiti generali
4110 |
Personale di ufficio con compiti generali |
412 Personale di segreteria (compiti generali)
4120 |
Personale di segreteria (compiti generali) |
413 Operatori su macchine di ufficio
4131 |
Dattilografi e operatori di trattamento testi |
4132 |
Addetti all’inserimento dati |
42 Impiegati a contatto diretto con il pubblico
421 Personale addetto allo sportello, cassieri ed assimilati
4211 |
Addetti allo sportello bancario ed assimilati |
4212 |
Allibratori, croupier ed assimilati |
4213 |
Addetti ad agenzie di pegno e di prestito |
4214 |
Esattori di crediti ed assimilati |
422 Personale addetto all’informazione della clientela
4221 |
Consulenti turistici e operatori |
4222 |
Tecnici dei centri di informazione |
4223 |
Operatori di centrali telefoniche |
4224 |
Portieri di albergo |
4225 |
Addetti all’informazione |
4226 |
Addetti alla reception (compiti generali) |
4227 |
Addetti alla rilevazione e alle indagini di mercato |
4229 |
Personale addetto all’informazione della clientela non classificato altrove |
43 Impiegati addetti ai servizi contabili e finanziari e alla registrazione dei materiali
431 Personale addetto ai servizi contabili e finanziari
4311 |
Aiuto contabili |
4312 |
Addetti a servizi statistici, finanziari e assicurativi |
4313 |
Addetti buste paga |
432 Personale addetto alla registrazione dei materiali e alla gestione amministrativa dei trasporti
4321 |
Addetti alla gestione degli stock |
4322 |
Addetti alla produzione |
4323 |
Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti |
44 Altri impiegati di ufficio
441 Altri impiegati di ufficio
4411 |
Addetti a biblioteche |
4412 |
Addetti all’inoltro e allo smistamento di posta e documentazione |
4413 |
Addetti alla codifica, alla correzione di bozze ed assimilati |
4414 |
Scrivani ed assimilati |
4415 |
Addetti ad archivi e schedari |
4416 |
Addetti alla gestione del personale |
4419 |
Altri impiegati di ufficio non classificati altrove |
5 Professioni nelle attività commerciali e nei servizi
51 Professioni nei servizi alle persone
511 Assistenti di viaggio, accompagnatori e guide
5111 |
Assistenti di viaggio e steward |
5112 |
Controllori e bigliettai di trasporti pubblici |
5113 |
Guide |
512 Cuochi
5120 |
Cuochi |
513 Camerieri e baristi
5131 |
Camerieri |
5132 |
Baristi |
514 Parrucchieri, estetisti ed assimilati
5141 |
Parrucchieri |
5142 |
Estetisti ed assimilati |
515 Supervisori di servizi di manutenzione e pulizia
5151 |
Supervisori di servizi di pulizia in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi |
5152 |
Collaboratori domestici |
5153 |
Custodi di immobili |
516 Altre professioni nei servizi alle persone
5161 |
Astrologi, chiromanti ed assimilati |
5162 |
Personale di compagnia e valletti |
5163 |
Addetti alle pompe funebri e imbalsamatori |
5164 |
Personale addetto alla cura degli animali |
5165 |
Istruttori di guida automobilistica |
5169 |
Professioni nei servizi alle persone non classificati altrove |
52 Professioni nelle attività commerciali
521 Commercianti ambulanti
5211 |
Venditori su bancarelle e mercati |
5212 |
Venditori ambulanti di generi alimentari |
522 Esercenti e addetti alle vendite
5221 |
Esercenti delle vendite |
5222 |
Addetto ai controlli delle vendite |
5223 |
Assistenti alle vendite |
523 Cassieri e addetti al registratore di cassa
5230 |
Cassieri e addetti al registratore di cassa |
524 Altre professioni nelle attività commerciali
5241 |
Indossatori, modelli e assimilati |
5242 |
Dimostratori |
5243 |
Venditori a domicilio |
5244 |
Venditori telefonici |
5245 |
Addetti ai distributori di carburanti |
5246 |
Addetti al banco servizi di ristorazione |
5249 |
Professioni nelle attività commerciali non classificate altrove |
53 Professioni nell’assistenza alle persone
531 Addetti alla sorveglianza di bambini e assistenti didattici
5311 |
Addetti alla sorveglianza di bambini |
5312 |
Assistenti didattici |
532 Addetti all’assistenza alle persone nei servizi sanitari
5321 |
Ausiliari sanitari |
5322 |
Addetti all’assistenza personale a domicilio |
5329 |
Addetti all’assistenza alle persone nei servizi sanitari non classificati altrove |
54 Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza
541 Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza
5411 |
Vigili del fuoco |
5412 |
Agenti di polizia |
5413 |
Agenti di custodia carceraria |
5414 |
Agenti di sicurezza |
5419 |
Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza non classificati altrove |
6 Personale specializzato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca
61 Agricoltori e operai agricoli specializzati
611 Agricoltori e operai agricoli specializzati nelle coltivazioni e colture in pieno campo
6111 |
Lavoratori agricoli specializzati di colture in pieno campo e ortive |
6112 |
Lavoratori agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie |
6113 |
Lavoratori agricoli specializzati di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, di coltivazioni ortive e vivai |
6114 |
Lavoratori agricoli specializzati di colture miste |
612 Allevatori
6121 |
Lavoratori specializzati nell’allevamento del bestiame e nella produzione del latte |
6122 |
Lavoratori specializzati degli allevamenti avicoli |
6123 |
Apicoltori e sericoltori |
6129 |
Allevatori non classificati altrove |
613 Agricoltori di colture miste e allevatori
6130 |
Agricoltori di colture miste e allevatori |
62 Lavoratori forestali specializzati, pescatori e cacciatori
621 Lavoratori forestali ed assimilati
6210 |
Lavoratori forestali ed assimilati |
622 Pescatori e cacciatori
6221 |
Lavoratori dell’acquacoltura |
6222 |
Pescatori della pesca costiera e in acque interne |
6223 |
Pescatori d’alto mare |
6224 |
Cacciatori |
63 Lavoratori dell’agricoltura, della caccia, della pesca e del raccolto di sussistenza
631 Lavoratori dell’agricoltura di sussistenza
6310 |
Lavoratori dell’agricoltura di sussistenza |
632 Lavoratori dell’allevamento di sussistenza
6320 |
Lavoratori dell’allevamento di sussistenza |
633 Lavoratori delle colture miste e dell’allevamento di sussistenza
6330 |
Lavoratori delle colture miste e dell’allevamento di sussistenza |
634 Lavoratori della caccia, della pesca e del raccolto di sussistenza
6340 |
Lavoratori della caccia, della pesca e del raccolto di sussistenza |
7 Artigiani e operai specializzati
71 Operai specializzati dell’edilizia ed assimilati, ad eccezione degli elettricisti
711 Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati
7111 |
Addetti alla costruzione di edifici |
7112 |
Muratori in mattoni ed assimilati |
7113 |
Muratori in pietrame, tagliatori di pietre e cesellatori |
7114 |
Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati |
7115 |
Carpentieri e falegnami edili |
7119 |
Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove |
712 Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni ed assimilati
7121 |
Copritetti |
7122 |
Pavimentatori e posatori di rivestimenti |
7123 |
Intonacatori |
7124 |
Installatori di impianti di isolamento |
7125 |
Vetrai |
7126 |
Idraulici e posatori di tubazioni |
7127 |
Installatori di impianti di aria condizionata e di raffreddamento |
713 Operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati
7131 |
Imbianchini ed assimilati |
7132 |
Laccatori e verniciatori |
7133 |
Pulitori di facciate e di esterni |
72 Operai metalmeccanici specializzati ed assimilati
721 Lattonieri, carpentieri, fonditori, saldatori ed assimilati
7211 |
Fonditori e animisti di fonderia |
7212 |
Saldatori e tagliatori a fiamma |
7213 |
Lattonieri e calderai |
7214 |
Carpentieri e montatori di carpenteria metallica |
7215 |
Attrezzatori e montatori di cavi metallici |
722 Fabbri, costruttori di utensili ed assimilati
7221 |
Fabbri, maniscalchi e operatori di presse per la forgiatura |
7222 |
Costruttori di utensili ed assimilati |
7223 |
Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili |
7224 |
Lucidatori, levigatori e affilatori |
723 Meccanici e riparatori di macchine
7231 |
Meccanici e riparatori di veicoli a motore |
7232 |
Meccanici e riparatori di motori di aerei |
7233 |
Meccanici e riparatori di macchinari agricoli e industriali |
7234 |
Meccanici di biciclette e veicoli simili |
73 Artigiani e operai specializzati delle attività tipografiche
731 Artigiani
7311 |
Addetti alla costruzione e riparazione di strumenti di precisione |
7312 |
Addetti alla costruzione e all’accordatura di strumenti musicali |
7313 |
Gioiellieri e orafi |
7314 |
Vasai ed assimilati |
7315 |
Soffiatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro |
7316 |
Pittori di insegne, decoratori, incisori e acquafortisti |
7317 |
Artigiani delle lavorazioni del legno, delle ceste e dei materiali affini |
7318 |
Artigiani delle lavorazioni dei tessili, del cuoio e simili |
7319 |
Artigiani non classificati altrove |
732 Operai specializzati delle attività tipografiche
7321 |
Tecnici prestampa |
7322 |
Stampatori |
7323 |
Rilegatori e rifinitori post-stampa |
74 Artigiani e operai specializzati delle attrezzature elettriche ed elettroniche
741 Installatori e riparatori di apparati elettrici
7411 |
Elettricisti dell’edilizia ed assimilati |
7412 |
Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici |
7413 |
Installatori e riparatori di linee elettriche |
742 Installatori e riparatori elettronici e delle telecomunicazioni
7421 |
Riparatori e manutentori di apparati elettronici industriali |
7422 |
Installatori e manutentori di attrezzature delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione |
75 Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile ed assimilati
751 Operai specializzati delle lavorazioni alimentari ed assimilati
7511 |
Macellai, pesciaioli ed assimilati |
7512 |
Panettieri, pastai e pasticcieri |
7513 |
Confezionatori caseari |
7514 |
Conservieri di frutta, verdura e simili |
7515 |
Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande |
7516 |
Operai specializzati della preparazione e della lavorazione del tabacco |
752 Artigiani e operai specializzati del trattamento del legno, ebanisti ed assimilati
7521 |
Artigiani e operai specializzati del trattamento del legno |
7522 |
Ebanisti ed assimilati |
7523 |
Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili |
753 Artigiani e operai specializzati del tessile
7531 |
Sarti, confezionatori di capi di abbigliamento, pellicciai e cappellai |
7532 |
Modellisti e tagliatori di capi di abbigliamento |
7533 |
Cucitori, ricamatori ed assimilati |
7534 |
Tappezzieri ed assimilati |
7535 |
Conciatori di pelli e di pellicce |
7536 |
Confezionatori di calzature ed assimilati |
754 Altri artigiani e operai specializzati
7541 |
Sommozzatori |
7542 |
Brillatori e artificieri |
7543 |
Classificatori e collaudatori di prodotti (ad eccezione dei prodotti alimentari e delle bevande) |
7544 |
Fumigatori, disinfestatori e diserbatori |
7549 |
Artigiani e operai specializzati non classificati altrove |
8 Conduttori di impianti e macchinari e addetti al montaggio
81 Conduttori di impianti e macchinari fissi
811 Conduttori di impianti di miniere e per il trattamento di minerali
8111 |
Minatori e cavapietre |
8112 |
Conduttori di impianti per il trattamento di minerali e di pietre |
8113 |
Trivellatori, perforatori di pozzi ed assimilati |
8114 |
Conduttori di macchinari per prodotti di cemento, pietra e altri minerali |
812 Conduttori di impianti per la trasformazione e la finitura dei metalli
8121 |
Conduttori di impianti per la trasformazione dei metalli |
8122 |
Addetti ai macchinari per finire, rivestire, placcare metalli e oggetti in metallo |
813 Conduttori di impianti e macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e fotografici
8131 |
Conduttori di impianti e macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica |
8132 |
Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici |
814 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma, plastica e carta
8141 |
Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma |
8142 |
Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica |
8143 |
Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in carta |
815 Conduttori di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia e cuoio
8151 |
Conduttori di macchinari per preparare le fibre, per la filatura e la bobinatura |
8152 |
Conduttori di telai meccanici per la tessitura e la maglieria |
8153 |
Conduttori di macchinari per la cucitura |
8154 |
Conduttori di macchinari per il candeggio, la tintura e la lavatura di filati e tessuti |
8155 |
Conduttori di macchinari per la preparazione di pelliccia e cuoio |
8156 |
Conduttori di macchinari per la fabbricazione di calzature ed assimilati |
8157 |
Conduttori di macchinari di lavanderia |
8159 |
Conduttori di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia e cuoio non classificati altrove |
816 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di alimenti ed assimilati
8160 |
Conduttori di macchinari per la fabbricazione di alimenti ed assimilati |
817 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
8171 |
Conduttori di impianti per la preparazione della pasta di legno e la fabbricazione della carta |
8172 |
Conduttori di impianti per la trasformazione del legno |
818 Altri conduttori di impianti e macchinari fissi
8181 |
Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro e della ceramica |
8182 |
Conduttori di caldaie a vapore e motori termici |
8183 |
Conduttori di macchine confezionatrici, per l’imbottigliamento ed etichettatrici |
8189 |
Conduttori di impianti e macchinari fissi non classificati altrove |
82 Assemblatori
821 Assemblatori
8211 |
Assemblatori di parti di macchine |
8212 |
Assemblatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche |
8219 |
Assemblatori non classificati altrove |
83 Conduttori di veicoli e di macchinari mobili
831 Conducenti di locomotive ed assimilati
8311 |
Conducenti di locomotive |
8312 |
Frenatori, segnalatori e agenti di manovra ferroviari |
832 Conducenti di automobili, furgoni e motociclette
8321 |
Motociclisti |
8322 |
Conducenti di automobili, taxi e furgoni |
833 Conducenti di mezzi pesanti e di autobus
8331 |
Conducenti di autobus e tram |
8332 |
Conducenti di mezzi pesanti e camion |
834 Conduttori di impianti mobili
8341 |
Conduttori di macchinari agricoli e forestali |
8342 |
Conduttori di macchinari per movimento terra ed assimilati |
8343 |
Conduttori di macchinari per la perforazione e il sollevamento |
8344 |
Conduttori di carrelli elevatori |
835 Marinai di coperta e operai assimilati
8350 |
Marinai di coperta e operai assimilati |
9 Professioni non qualificate
91 Addetti alle pulizie e collaboratori
911 Addetti alle pulizie domestiche, negli esercizi alberghieri e negli uffici
9111 |
Addetti alle pulizie domestiche e collaboratori domestici |
9112 |
Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi |
912 Pulitori di veicoli, pulitori di vetri, lavandai e altri addetti alla pulizia manuale
9121 |
Lavandai e stiratori a mano |
9122 |
Pulitori di veicoli |
9123 |
Pulitori di vetri |
9129 |
Altri addetti alle pulizie |
92 Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca
921 Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca
9211 |
Braccianti agricoli |
9212 |
Addetti al bestiame |
9213 |
Braccianti agricoli e addetti al bestiame |
9214 |
Operai adetti ai giardini e alle coltivazioni ortive |
9215 |
Operai forestali |
9216 |
Personale non qualificato addetto alla pesca e all’acquacoltura |
93 Personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni e ai trasporti
931 Manovali delle miniere e delle costruzioni
9311 |
Manovali delle miniere e delle cave |
9312 |
Manovali dell’ingegneria civile |
9313 |
Manovali dell’edilizia |
932 Personale non qualificato delle attività manifatturiere
9321 |
Imballatori a mano |
9329 |
Personale non qualificato delle attività industriali non classificato altrove |
933 Personale non qualificato addetto ai trasporti e al magazzinaggio
9331 |
Conduttori di veicoli a braccia o a pedali |
9332 |
Conduttori di veicoli e macchinari a trazione animale |
9333 |
Addetti allo spostamento e alla spedizione dei materiali o delle merci |
9334 |
Addetti agli scaffali |
94 Personale non qualificato addetto alla ristorazione
941 Personale non qualificato addetto alla ristorazione
9411 |
Addetti di fast food |
9412 |
Garzoni di cucina |
95 Commercianti ambulanti di manufatti o di servizi
951 Venditori ambulanti di servizi
9510 |
Venditori ambulanti di servizi |
952 Venditori ambulanti di prodotti non alimentari
9520 |
Venditori ambulanti di prodotti non alimentari |
96 Addetti alla raccolta dei rifiuti e altre professioni non qualificate
961 Addetti alla raccolta dei rifiuti
9611 |
Addetti alla raccolta di immondizia e materiale riciclabile |
9612 |
Addetti alla selezione dei rifiuti |
9613 |
Spazzini ed assimilati |
962 Altre professioni non qualificate
9621 |
Corrieri, fattorini, facchini |
9622 |
Addetti a lavori accessori |
9623 |
Lettori di contatori e collettori di monete (distributori automatici) |
9624 |
Acquaioli e raccoglitori di legna da ardere |
9629 |
Altre professioni non qualificate non classificate altrove |
0 Forze armate
01 Ufficiali delle forze armate
011 Ufficiali delle forze armate
0110 |
Ufficiali delle forze armate |
02 Sottufficiali delle forze armate
021 Sottufficiali delle forze armate
0210 |
Sottufficiali delle forze armate |
03 Professioni relative alle forze armate, altri gradi
031 Professioni relative alle forze armate, altri gradi
0310 |
Professioni relative alle forze armate, altri gradi |