ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.291.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 291

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
7 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1062/2009 del Consiglio, del 26 ottobre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1063/2009 della Commissione, del 6 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1065/2009 della Commissione, del 5 novembre 2009, recante misure particolari per l'aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1278/2008

18

 

 

Regolamento (CE) n. 1066/2009 della Commissione, del 5 novembre 2009, recante misure particolari per l'aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1329/2008

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1067/2009 della Commissione, del 6 novembre 2009, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [La Bella della Daunia (DOP)]

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1068/2009 della Commissione, del 6 novembre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

22

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio e Commissione

 

 

2009/816/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio e della Commissione, del 19 ottobre 2009, relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

24

 

 

Consiglio

 

 

2009/817/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2009, recante nomina di un membro francese del Comitato delle regioni

26

 

 

Commissione

 

 

2009/818/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 novembre 2009, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all’influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione [notificata con il numero C(2009) 8454]  ( 1 )

27

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2009/819/CE

 

*

Decisione n. 1/2009 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 22 ottobre 2009, che modifica la decisione n. 1/1999 relativa all’attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all’articolo 10 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra

29

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2009/820/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

40

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 560/2009 della Commissione, del 26 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 166 del 27.6.2009)

42

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 1056/2007 del Consiglio, del 5 novembre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 290 del 6.11.2009)

43

 

*

Rettifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione) (GU L 403 del 30.12.2006)

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

viste le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e le regolamentazioni adottate ai sensi dell'articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente con le sole misure previste da tali regolamentazioni,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (1), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

La politica commerciale comune dovrebbe essere basata su principi uniformi, tra l'altro per quanto riguarda l'esportazione.

(3)

È quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile alle esportazioni della Comunità.

(4)

In tutti gli Stati membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate. In tali condizioni è possibile prendere in considerazione, sul piano comunitario, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli Stati membri possono adottare conformemente al trattato.

(5)

La Commissione dovrebbe essere informata quando, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia.

(6)

È essenziale, a livello comunitario e in seno a un comitato consultivo, segnatamente sulla base delle suddette informazioni, procedere all'esame delle condizioni delle esportazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, ove occorra, delle misure da adottare.

(7)

Può essere necessario esercitare un controllo di talune esportazioni o istituire, a titolo di precauzione, misure conservative, intese a far fronte a pratiche imprevedibili. Le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata a decidere in merito a queste ultime misure, senza pregiudicare l'ulteriore atteggiamento del Consiglio, cui spetta di decidere la politica conforme agli interessi della Comunità.

(8)

Le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità dovrebbero essere adottate nel rispetto degli obblighi internazionali esistenti.

(9)

È opportuno che gli Stati membri possano, a determinate condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di salvaguardia.

(10)

È auspicabile che, durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, possano aver luogo consultazioni, al fine di esaminare gli effetti di tali misure e verificare se sussistono le condizioni della loro applicazione.

(11)

Sembra necessario consentire agli Stati membri che sono vincolati da impegni internazionali che stabiliscano, in caso di difficoltà di approvvigionamento reali o potenziali, un meccanismo di ripartizione di prodotti petroliferi tra le parti contraenti, di adempiere agli obblighi suddetti nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni comunitarie prese al medesimo scopo. Tale autorizzazione dovrebbe essere applicata, fino all'adozione, da parte del Consiglio, di misure appropriate consecutive agli impegni assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe contemplare tutti i prodotti, sia industriali che agricoli. Esso dovrebbe essere applicato in modo complementare con le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché con le regolamentazioni specifiche adottate a sensi dell'articolo 308 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Conviene tuttavia evitare che le disposizioni del presente regolamento costituiscano un doppione di quelle delle suddette regolamentazioni ed in particolare delle clausole di salvaguardia in essi previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPIO FONDAMENTALE

Articolo 1

Le esportazioni della Comunità europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO II

PROCEDURA COMUNITARIA DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

Articolo 2

Quando uno Stato membro, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie misure di salvaguardia ai sensi del capo III, ne dà comunicazione alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati membri.

Articolo 3

1.   Le consultazioni possono essere avviate in ogni momento, sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della Commissione.

2.   Le consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Commissione, della comunicazione di cui all'articolo 2 e comunque prima di instaurare qualsiasi misura a norma degli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 4

1.   Le consultazioni si effettuano in seno a un comitato consultivo, in prosieguo denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri ogni utile elemento di informazione.

3.   Le consultazioni vertono in particolare:

a)

sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione, nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale per il prodotto in causa;

b)

se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

Articolo 5

La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle dati statistici sull'evoluzione del mercato di un determinato prodotto, al fine di determinarne la situazione economica e commerciale e di controllarne a tal fine le esportazioni, conformemente alle legislazioni nazionali e secondo modalità da essa indicate. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dar seguito alle domande della Commissione e le comunicano i dati richiesti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

CAPO III

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 6

1.   Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi della Comunità richiedono un azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce in attesa dell'ulteriore decisione del Consiglio in base all'articolo 7.

2.   Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione.

3.   Le misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità.

4.   Quando l'azione della Commissione è stata chiesta da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda. Se la Commissione non dà seguito a tale domanda, essa comunica senza indugio questa decisione al Consiglio, che può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa.

5.   Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio le misure adottate entro un termine di dodici giorni lavorativi successivi alla loro comunicazione agli Stati membri. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa.

6.   In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione propone al Consiglio, entro i dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, le misure appropriate a norma dell'articolo 7. Se il Consiglio non si pronuncia su tale proposta entro sei settimane dall'entrata in vigore della misura adottata dalla Commissione, la misura stessa è abrogata.

Articolo 7

1.   Quando lo esigano gli interessi della Comunità, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure appropriate:

a)

per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali e per porvi rimedio;

b)

per permettere l'esecuzione degli impegni internazionali contratti dalla Comunità o da tutti i suoi Stati membri, segnatamente in materia di commercio di prodotti di base.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a determinate destinazioni e alle esportazioni da determinate regioni della Comunità. Esse non interessano i prodotti avviati verso la frontiera della Comunità.

3.   Quando sono instaurate restrizioni quantitative all'esportazione, si tiene conto in particolare:

a)

da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia a norma del presente capo, e che lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione conformemente alle sue disposizioni interne;

b)

dall'altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito con l'instaurazione delle restrizioni quantitative non deve essere compromessa.

Articolo 8

1.   Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli articoli 6 e 7 si procede in seno al comitato, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di:

a)

esaminare gli effetti delle misure precitate;

b)

verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola.

2.   Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7:

a)

sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure della Commissione, questa le modifica o le abroga senza indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio;

b)

negli altri casi essa propone al Consiglio l'abrogazione o la modifica delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9

Per i prodotti di cui all'allegato I fino all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dalla Comunità, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare. Le misure adottate sono comunicate dalla Commissione al Consiglio e agli altri Stati membri.

Articolo 10

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative all'esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 11

Il presente regolamento non osta all'applicazione delle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché di regolamentazioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo complementare.

Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni, per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'esportazione. Le disposizioni dell'articolo 5 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede l'esibizione di un certificato o di un altro titolo di esportazione.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2603/69, come modificato dagli atti di cui all'allegato II, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25.

(2)  Cfr. allegato II.


ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 9

Codice NC

Designazione delle merci

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati:

da 2710 11 11 a 2710 11 90

Oli leggeri

da 2710 19 11 a 2710 19 29

Oli medi

da 2710 19 31 a 2710 19 99

Oli pesanti, esclusi gli oli di lubrificazione per l'orologeria e simili, presentati in piccoli recipienti contenenti fino a 250 g netti di olio

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:

– liquefatti:

2711 12

– – Propano:

– – – Propano di purezza uguale o superiore al 99 %

– – – altro

2711 13

– – Butani:

– allo stato gassoso:

ex 2711 29 00

– – altri:

– – – propano

– – – butani


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e l'elenco di modifiche successive

(di cui all'articolo 12)

Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio

(GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25)

 

Regolamento (CEE) n. 234/71 del Consiglio

(GU L 28 del 4.2.1971, pag. 2)

 

Regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio

(GU L 116 del 28.5.1971, pag. 5)

 

Regolamento (CEE) n. 2182/71 del Consiglio

(GU L 231 del 14.10.1971, pag. 4)

 

Regolamento (CEE) n. 2747/72 del Consiglio

(GU L 291 del 28.12.1972, pag. 150)

Limitatamente all'articolo 1, primo trattino

Regolamento (CEE) n. 1275/75 del Consiglio

(GU L 131 del 22.5.1975, pag. 1)

 

Regolamento (CEE) n. 1170/76 del Consiglio

(GU L 131 del 20.5.1976, pag. 5)

 

Regolamento (CEE) n. 1934/82 del Consiglio

(GU L 211 del 20.7.1982, pag. 1)

 

Regolamento (CEE) n. 3918/91 del Consiglio

(GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31)

 


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2603/69

Presente regolamento

Articoli da 1 a 6

Articoli da 1 a 6

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1 secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3, alinea

Articolo 7, paragrafo 3, alinea

Articolo 7, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11, secondo comma

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato II

Allegato III


7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Nell’ultimo decennio il livello di autosufficienza dell’UE per i prodotti della pesca è sceso dal 57 % al 36 %. È nell’interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere la produzione comunitaria di prodotti della pesca assicurando al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie di trasformazione dell’UE, tali contingenti tariffari dovrebbero essere aperti in funzione della maggiore o minore sensibilità del prodotto in questione sul mercato comunitario. È pertanto opportuno procedere all’apertura di tali contingenti tariffari per il periodo 2010-2012, applicando una riduzione o la soppressione dei dazi doganali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009 (1), dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento al fine di garantire all’industria comunitaria condizioni di approvvigionamento adeguate per il periodo 2010-2012.

(3)

È opportuno garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(4)

Al fine di assicurare l’efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest’ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare gli Stati membri di conseguenza.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(6)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 824/2007 con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(7)

Data l’urgenza della questione è importante accordare un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea ed ai trattati istitutivi delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

2.   Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e il controllo dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 824/2007 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU L 184 del 14.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

Importo annuale del contingente

(t) (7)

Aliquota

Periodo contingentale

09.2759

ex 0302 50 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

80 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0302 50 90

10

ex 0303 52 10

10

ex 0303 52 30

10

ex 0303 52 90

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

25

29

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0305 69 10

10

09.2761

ex 0304 29 91

10

Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1)  (2)

20 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 29 99

41

81

ex 0304 99 99

60

81

09.2760

ex 0303 78 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.), e abadeci (Genypterus blacodes) congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

15 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11

81

ex 0303 78 90

10

ex 0303 79 93

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (1)  (2)

5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2788

ex 0302 40 00

10

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (1)  (2)

20 000

0 %

1.10.2010-31.12.2010

ex 0303 51 00

10

1.10.2011-31.12.2011

ex 0304 19 97

10

1.10.2012-31.12.2012

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

10

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (1)  (2)

10 000 (6)

6 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2790

ex 1604 14 16

20

30

40

95

Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (1)  (2)

15 000

6 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2774

ex 0304 29 58

10

Naselli (Merluccius productus), filetti congelati e carni macinate, destinati alla trasformazione (1)  (2)

12 000

4 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 99 51

10

09.2762

ex 0306 11 10

10

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione (1)  (2)  (3)

750

6 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0306 11 90

10

09.2794

ex 1605 20 10

50

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1)  (2)  (4)

20 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 1605 20 99

45

09.2785

ex 0307 49 59

10

Corpo (5) di calamari (Ommastrephes spp. – esclusi Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione (1)  (2)

45 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp. – esclusi Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (1)  (2)

1 500

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0307 99 11

20

09.2772

ex 0304 99 10

10

Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (1)  (2)

55 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2776

ex 0304 29 21

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1)  (2)

20 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 29 29

20

ex 0304 99 31

10

ex 0304 99 33

10

09.2778

ex 0304 29 99

65

Pesci piatti, filetti congelati e altre carni, (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione (1)  (2)

10 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 99 99

65

09.2777

ex 0303 79 55

40

Merluzzi d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

10 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012


(1)  La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93].

(2)  Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa, taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),

campionatura, cernita, etichettatura, condizionamento, refrigerazione, congelamento, surgelamento, decongelamento, separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

(3)  I prodotti dei codici NC 0306111010 e 0306119010 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti:

divisione del prodotto congelato, trattamento termico del prodotto congelato per l’eliminazione dei residui interni.

(4)  I prodotti dei codici NC 1605201050 e 1605209945 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono la seguente operazione:

trattamento di trasformazione dei gamberetti con gas d’imballaggio quale definito nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

(5)  Corpo del cefalopodo o il calamaro senza testa e senza tentacoli.

(6)  Espresso in peso netto sgocciolato.

(7)  Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.


7.11.2009   

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L 291/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1063/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

42,8

MK

24,1

TR

59,7

ZZ

42,2

0707 00 05

EG

114,7

JO

161,3

TR

126,4

ZZ

134,1

0709 90 70

MA

62,4

TR

110,8

ZZ

86,6

0805 20 10

MA

78,8

ZZ

78,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

49,8

HR

37,0

TR

79,1

UY

49,8

ZZ

53,9

0805 50 10

AR

64,5

TR

78,0

ZA

72,6

ZZ

71,7

0806 10 10

AR

205,2

BR

239,4

EG

85,0

LB

223,8

TR

121,7

US

259,8

ZZ

189,2

0808 10 80

AU

227,7

CA

70,7

MK

20,3

NZ

94,2

US

94,4

ZA

75,9

ZZ

97,2

0808 20 50

CN

65,4

ZZ

65,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.11.2009   

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L 291/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2009

recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), nonché in base all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (4), approvato con decisione 2007/444/CE del Consiglio (5), la Comunità si è impegnata ad aprire su base annua un contingente per l'importazione di orzo da birra di 50 000 tonnellate.

(2)

Le modalità di gestione del suddetto contingente sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 1215/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6).

(3)

L'applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che il contingente in questione sia gestito secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7).

(4)

Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all'altro, è necessario che l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, non si applichi nel periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.

(5)

Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (8), prevede, all'articolo 166, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che beneficiano di un dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso per fini particolari. È opportuno accertarsi che l'orzo da birra importato nell'ambito del contingente tariffario sia destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, in conformità degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità.

(6)

Occorre prevedere una cauzione di livello elevato a garanzia della corretta gestione del contingente, valida durante tutto il periodo in cui ha luogo la trasformazione.

(7)

Tenuto conto della qualità specifica dell'orzo importato dagli Stati Uniti nell'ambito del presente contingente, è necessario diminuire l'importo della cauzione per le importazioni accompagnate da un certificato di conformità concordato con il governo degli Stati Uniti in base alla procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(8)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1215/2008 e sostituirlo con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno che tale regolamento rimanga d'applicazione per i titoli d'importazione emessi per i periodi contingentali d'importazione precedenti a quelli previsti dal presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento apre un contingente tariffario di importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. Il contingente reca il numero d'ordine 09.0076.

2.   Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è gestito conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nel periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010 non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

3.   Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è aperto su base annuale dal 1o gennaio al 31 dicembre («periodo contingentale d'importazione»). Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 8 EUR/t.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a)

«semi danneggiati», i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;

b)

«semi di orzo sano, leale e mercantile», i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi.

Articolo 3

1.   Il beneficio del contingente tariffario di cui all'articolo 1 è concesso solo a condizione che l'orzo importato risponda ai seguenti criteri:

a)

peso specifico: 60,5 kg/hl o più;

b)

semi danneggiati: 1 % o meno;

c)

tenore di umidità: 13,5 % o meno;

d)

semi d'orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.

2.   I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:

a)

un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dall'ufficio doganale d'immissione in libera pratica; oppure

b)

un certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione.

Articolo 4

1.   In conformità dell'articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008, l'orzo importato nell'ambito del presente contingente è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:

a)

sia trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica; e

b)

il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.

La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione.

2.   Per garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inadempimento di tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è di 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (Servizio federale di ispezione dei cereali, in appresso «FGIS»), la cauzione è ridotta a 10 EUR/t.

3.   La cauzione di cui al paragrafo 2 è immediatamente svincolata se alle autorità doganali competenti è fornita la prova che:

a)

la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1; e

b)

l'obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 1 è stato adempiuto entro il termine prestabilito.

Articolo 5

I certificati rilasciati dal FGIS per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, il cui modello è riportato in allegato al presente regolamento, sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nell'ambito della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Se i parametri analitici indicati nel certificato di conformità rilasciato dal FGIS risultano conformi ai criteri di qualità per l'orzo da birra indicati nell'articolo 3, sono prelevati campioni sul 3 % almeno dell'orzo importato per ogni porto d'entrata e per ogni campagna di commercializzazione. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo degli Stati Uniti d'America è comunicata agli Stati membri con i mezzi più idonei.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1215/2008 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai titoli d'importazione rilasciati per l'anno 2009, fino alla loro scadenza.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.

(5)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

(6)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 20.

(7)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Modello di certificato di conformità rilasciato dal governo degli Stati Uniti d'America per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.

Image


7.11.2009   

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L 291/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2009

recante misure particolari per l'aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1278/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Dall'analisi della situazione si deduce il rischio di un numero eccessivo di domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine ai sensi del regolamento (CE) n. 1278/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in Irlanda (3).

(2)

Risulta pertanto necessario sospendere l'applicazione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1278/2008 e respingere le domande in questione.

(3)

Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'applicazione del regolamento (CE) n. 1278/2008 è sospesa dall’8 novembre 2009 al 13 novembre 2009. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti.

2.   Sono respinte le domande presentate a partire dal 3 novembre 2009, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 78.


7.11.2009   

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L 291/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2009

recante misure particolari per l'aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1329/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Dall'analisi della situazione si deduce il rischio di un numero eccessivo di domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine ai sensi del regolamento (CE) n. 1329/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito (3).

(2)

Risulta pertanto necessario sospendere l'applicazione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1329/2008 e respingere le domande in questione.

(3)

Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'applicazione del regolamento (CE) n. 1329/2008 è sospesa dall’8 novembre 2009 al 13 novembre 2009. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti.

2.   Sono respinte le domande presentate a partire dal 3 novembre 2009, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 56.


7.11.2009   

IT

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L 291/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2009

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«La Bella della Daunia» (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «La Bella della Daunia» registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 1904/2000 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (4). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 57.

(4)  GU C 71 del 25.3.2009, pag. 28.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

La Bella della Daunia (DOP)


7.11.2009   

IT

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L 291/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 289 del 5.11.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 7 novembre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,56

0,62

1701 11 90 (1)

35,56

4,24

1701 12 10 (1)

35,56

0,48

1701 12 90 (1)

35,56

3,94

1701 91 00 (2)

40,49

5,32

1701 99 10 (2)

40,49

2,19

1701 99 90 (2)

40,49

2,19

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio e Commissione

7.11.2009   

IT

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L 291/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2009

relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2009/816/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 bis, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 9 dicembre 2008 a norma della decisione 2009/173/CE del Consiglio (2).

(2)

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2007.

(3)

È opportuno concludere il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 62 del 6.3.2009, pag. 7.

(3)  GU L 62 del 6.3.2009, pag. 9.


Consiglio

7.11.2009   

IT

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L 291/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2009

recante nomina di un membro francese del Comitato delle regioni

(2009/817/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Bernard SOULAGE,

DECIDE:

Articolo 1

È rinominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

il sig. Bernard SOULAGE, Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

7.11.2009   

IT

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L 291/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2009

che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all’influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2009) 8454]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/818/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’epidemia di influenza aviaria iniziata nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, provocata dal virus altamente patogeno dell’influenza aviaria del sottotipo H5N1, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia.

(2)

Tali misure sono stabilite, in particolare, nella decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi (5), nella decisione 2005/731/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici (6), nella decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (7) e nella decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (8).

(3)

La decisione 2009/6/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all’influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione (9) ha prorogato l’applicazione di queste quattro decisioni fino al 31 dicembre 2009.

(4)

I focolai d’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 continuano a manifestarsi nel pollame e nei volatili selvatici e nei paesi terzi continuano a verificarsi casi di infezione umana, a volte letali, dovuti a stretti contatti con uccelli infetti. Permane quindi il rischio che la malattia si diffonda dai paesi terzi agli Stati membri.

(5)

Oltre quindi a limitare il rischio diretto causato da importazioni di pollame, di prodotti a base di pollame e di uccelli da compagnia, occorre mantenere le misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e mantenere in atto un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio.

(6)

È pertanto necessario continuare a mantenere le misure di cui alle decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE per contenere il rischio di trasmissione di tale malattia.

(7)

Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2010 l’applicazione di tali decisioni.

(8)

Le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE vanno quindi modificate di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 7 della decisione 2005/692/CE, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

Articolo 2

All’articolo 4 della decisione 2005/731/CE, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

Articolo 3

All’articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

Articolo 4

All’articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

Articolo 5

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(5)  GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20.

(6)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 93.

(7)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.

(8)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.

(9)  GU L 4 dell’8.1.2009, pag. 15.


ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

7.11.2009   

IT

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L 291/29


DECISIONE N. 1/2009 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 22 ottobre 2009

che modifica la decisione n. 1/1999 relativa all’attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all’articolo 10 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra

(2009/819/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l’accordo euromediterraneo, del 17 luglio 1995, che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (1) («l’accordo»), in particolare l’articolo 10 e l’articolo 80,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/1999 (2) stabilisce, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo, la separazione da parte della Repubblica tunisina dell’elemento agricolo nei dazi di base all’importazione dei prodotti, elencati all’allegato 2 dell’accordo, originari della Comunità.

(2)

L’articolo 10, paragrafo4, dell’accordo, prevede che la Repubblica tunisina elimini l’elemento industriale dei dazi, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo nel 1998.

(3)

A seguito delle difficoltà constatate in sede di applicazione dello smantellamento tariffario dell’elemento industriale dei dazi, di cui all’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 dell’accordo, per i prodotti dell’allegato 2, un gruppo di esperti della Commissione e della Repubblica tunisina, su mandato del Consiglio di associazione, ha tenuto dieci riunioni tra il 2003 e il 2007.

(4)

Tale gruppo di esperti ha concluso che occorre modificare la separazione dell’elemento agricolo nei dazi di base e, di conseguenza, gli allegati della decisione n. 1/1999. Tale modifica dovrebbe lasciare inalterati sia i dazi di base, sia il calendario dello smantellamento fissati nell’accordo.

(5)

È pertanto opportuno che tale modifica sia oggetto di una decisione del Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione n. 1/1999 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica tunisina, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all’esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 ottobre 2009.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(2)  GU L 298 del 19.11.1999, pag. 16.


ALLEGATO I

Codice NC (1)

Designazione delle merci

DD 1.1.1995

(in %)

Elemento agricolo

(in %)

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

0710 40 00

– Granturco dolce

43

30

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

0711 90 30

– – – Granturco dolce

43

42

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

1702 50 00

– Fruttosio chimicamente puro

29

10

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

29

10

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

1904 20

– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

 

 

1904 20 10

– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

43

32

 

– – altri:

 

 

1904 20 91

– – – a base di granturco

43

32

1904 20 95

– – – a base di riso

43

32

1904 20 99

– – – altri

43

32

1904 30 00

– Bulgur di grano

43

15

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

2001 90

– altri:

 

 

2001 90 30

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

27

2001 90 40

– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

43

15

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

2004 10

– Patate:

 

 

 

– – altre

 

 

2004 10 91

– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

43

10

2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

2004 90 10

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

19

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

2005 20

– Patate:

 

 

2005 20 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

43

12

2005 80 00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

21

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:

 

 

2008 99

– – altri:

 

 

 

– – – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri:

 

 

2008 99 85

– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

10

2008 99 91

– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

43

15

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

2101 12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

2101 12 98

– – – diverse dalle preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

43

10

2101 20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

 

 

– – Estratti, essenze e concentrati

 

 

 

– – – Preparazioni:

 

 

2101 20 92

– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

43

10

2101 20 98

– – – altri

43

10

2101 30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

2101 30 19

– – – altri (diversi dalla cicoria torrefatta)

43

0

 

– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

2101 30 99

– – – altri (diversi dalla cicoria torrefatta)

43

0

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

– altri polialcoli:

 

 

2905 43 00

– – Mannitolo

20

0

2905 44

– – D-glucitolo (sorbitolo):

 

 

 

– – – in soluzione acquosa:

 

 

2905 44 11

– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

20

0

2905 44 19

– – – – altro

20

0

 

– – – altro:

 

 

2905 44 91

– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

20

0

2905 44 99

– – – – altro

20

0

ex 3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine:

 

 

3501 10

– Caseine

20

0

3501 90

– altri:

 

 

3501 90 90

– – altri

20

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

3824 60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

 

 

– – in soluzione acquosa:

 

 

3824 60 11

– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

23

0

3824 60 19

– – – altro

23

0

 

– – altro:

 

 

3824 60 91

– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

23

0

3824 60 99

– – – altro

23

0


(1)  I codici NC corrispondono a quelli in vigore il 1o gennaio 2008.


ALLEGATO II

Codice NC (1)

Designazione delle merci

DD 1.1.1995

(in %)

Elemento agricolo

(in %)

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

 

1517 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

1517 10 10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

43

32

1517 90

– altre:

 

 

1517 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

43

32

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

20

10

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

 

 

ex 1704 10 10

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) sotto forma di strisce

43

32

ex 1704 10 10

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) non sotto forma di strisce

43

43

1704 10 90

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

43

43

1704 90

– altri:

 

 

1704 90 10

– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

43

32

1704 90 30

– – Preparazione detta «cioccolato bianco»

43

43

 

– – altri

 

 

1704 90 51

– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg

43

43

1704 90 55

– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

43

23

1704 90 61

– – – Confetti e prodotti simili confettati

43

43

 

– – – altri

 

 

1704 90 65

– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

43

43

1704 90 71

– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

43

43

1704 90 75

– – – – Caramelle

43

43

 

– – – – altri

 

 

1704 90 81

– – – – – ottenuti per compressione

43

43

1704 90 99

– – – – altri

43

43

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

 

 

1803 10 00

– non sgrassata

33

18

1803 20 00

– completamente o parzialmente sgrassata

33

18

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

43

18

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

1806 10

– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

1806 10 15

– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio

43

32

1806 10 20

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

43

32

1806 10 30

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

43

32

1806 10 90

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

43

32

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

1806 20 10

– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

43

43

1806 20 30

– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

43

32

 

– – altre:

 

 

1806 20 50

– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

40

32

1806 20 70

– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

43

32

1806 20 80

– – – Glassatura al cacao

43

32

1806 20 95

– – – altre

43

43

 

– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

1806 31 00

– – ripiene:

43

43

 

– – non ripiene:

 

 

1806 32 10

– – – con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti

43

43

1806 32 90

– – – altre

43

43

1806 90

– altre:

 

 

 

– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

1806 90 11

– – – – contenenti alcole

43

17

1806 90 19

– – – – altri

43

43

 

– – – altri:

 

 

1806 90 31

– – – – ripieni

43

43

1806 90 39

– – – – non ripieni

43

43

1806 90 50

– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

43

43

1806 90 60

– – Pasta da spalmare contenente cacao

43

43

1806 90 70

– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao

43

43

1806 90 90

– – altre

43

43

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

1901 10 00

– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:

 

 

ex 1901 10 00

Farina lattea contenente cacao

43

19

ex 1901 10 00

Farina lattea non contenente cacao

20

19

ex 1901 10 00

Latte per malati e lattanti

15

10

ex 1901 10 00

Altre preparazioni per l’alimentazione dei bambini

43

19

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

43

43

1901 90

– altri:

 

 

 

– – Estratti di malto

 

 

1901 90 11

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

29

10

1901 90 19

– – – altri

29

10

 

– – altri:

 

 

1901 90 91

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

29

10

1901 90 99

– – – altri

29

29

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

1904 10

– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

1904 10 10

– – a base di granturco

43

43

1904 10 30

– – a base di riso

43

43

1904 10 90

– – altri

43

43

1904 90

– altri:

 

 

1904 90 10

– – Riso

43

15

1904 90 80

– – altri

43

32

2105

Gelati, anche contenenti cacao:

 

 

2105 00 10

– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

43

43

 

– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

2105 00 91

– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

43

43

2105 00 99

– – uguale o superiore a 7 %

43

43

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

 

2106 10 20

– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

43

0

2106 10 80

– – altri

43

0

2106 90

– altre:

 

 

 

– altre

 

 

2106 90 92

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

43

0

ex 2106 90 98

– – – altre, escluse le sottovoci 2106 90 98 200 e 2106 90 98 915

43

0

2106 90 98 200

– – – – Preparazioni dette «fondute»

43

10

2106 90 98 915

– – – – Polveri per la preparazione di creme

43

10

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

2202 90

– altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

 

 

2202 90 91

– – – inferiore a 0,2 %

43

10

2202 90 95

– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

43

10

2202 90 99

– – – uguale o superiore a 2 %

43

10

2203 00

Birra di malto

43

43

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

2208 20

– Acquaviti di vino o di vinacce

43

10

2208 30

– Whisky

43

10

2208 40

– Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

43

10

2208 50

– Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

43

10

2208 60

– Vodka

 

 

 

– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 60 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

 

– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 60 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

2208 60 99

– – – superiore a 2 litri

43

10

2208 70

– Liquori:

 

 

2208 70 10

– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

43

0

2208 70 90

– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

43

0

2208 90

– altri:

 

 

 

– – Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

2208 90 19

– – – superiore a 2 litri

43

10

 

– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 33

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

2208 90 38

– – – superiore a 2 litri

43

10

 

– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

– – – inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo

43

10

 

– – – – altre:

 

 

 

– – – – – Acquaviti:

 

 

 

– – – – – – di frutta:

 

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

43

10

2208 90 48

– – – – – – – altre

43

10

 

– – – – – – altre:

 

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn

43

10

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

43

0

2208 90 56

– – – – – – – altre

43

0

2208 90 69

– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

43

0

 

– – – superiore a 2 litri

 

 

 

– – – – Acquaviti:

 

 

2208 90 71

– – – – – Distillati a base di frutta

43

0

2208 90 75

– – – – – Tequila

43

0

2208 90 77

– – – – – altre

43

0

2208 90 78

– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

43

0

 

– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

0

2208 90 99

– – – superiore a 2 litri

43

0

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

2402 10 00

– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

34

10

2402 20

– Sigarette contenenti tabacco:

 

 

2402 20 10

– – contenenti garofano

34

10

2402 20 90

– – altre

34

10

2402 90 00

– altri

34

10

2905 45 00

– – Glicerolo (glicerina)

20

10

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

2915 90

– altri

20

0

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

3505 10

– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

3505 10 10

– – Destrina

20

0

 

– – altri amidi e fecole modificati:

 

 

3505 10 90

– – – altri amidi e fecole modificati non esterificati o eterificati

20

0

3505 20

– Colle:

 

 

3505 20 10

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

20

0

3505 20 30

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

20

0

3505 20 50

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

20

0

3505 20 90

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

20

0

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

3809 10

– a base di sostanze amidacee:

 

 

3809 10 10

– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

20

0

3809 10 30

– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

20

0

3809 10 50

– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

20

0

3809 10 90

– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

20

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

 

 

3823 11 00

– – Acido stearico

20

10

3823 12 00

– – Acido oleico

20

10

3823 13 00

– – Acidi grassi del tallolio

20

10

3823 19

– – altri:

 

 

3823 19 10

– – – Acidi grassi distillati

20

10

3823 19 30

– – – Distillato d’acidi grassi

20

10

3823 19 90

– – – altri

20

10

3823 70 00

– Alcoli grassi industriali

20

10


(1)  I codici NC corrispondono a quelli in vigore il 1o gennaio 2008.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/40


DECISIONE 2009/820/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2009

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’autorizzazione conferita il 26 aprile 2002 dal Consiglio alla presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d’America, sono stati negoziati, con gli Stati Uniti d’America, due accordi sulla cooperazione internazionale in materia penale, uno sull’estradizione e l’altro sulla mutua assistenza giudiziaria.

(2)

A norma della decisione 2003/516/CE del Consiglio, del 6 giugno 2003 (1), l’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (2) e l’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (3) sono stati firmati a nome dell’Unione europea il 25 giugno 2003.

(3)

Gli accordi dovrebbero ora essere approvati.

(4)

Gli accordi prevedono al rispettivo articolo 3, paragrafo 2, lo scambio di strumenti scritti tra gli USA e gli Stati membri dell’Unione sull’applicazione dei trattati bilaterali. L’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria prevede un obbligo analogo per gli Stati membri che non hanno concluso trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti. Questi strumenti scritti sono stati scambiati tra tutti gli Stati membri e gli Stati Uniti d’America.

(5)

Il 19 febbraio 2009 il segretariato generale del Consiglio ha notificato agli Stati Uniti d’America le designazioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo sull’estradizione e a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria, nonché le limitazioni invocate a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e l’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sono approvati a nome dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata, a nome dell’Unione europea, a scambiare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 22 dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e all’articolo 18 dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, al fine di esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

T. BILLSTRÖM


(1)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 25.

(2)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27.

(3)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.


Rettifiche

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/42


Rettifica del regolamento (CE) n. 560/2009 della Commissione, del 26 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166 del 27 giugno 2009 )

a)

Pagina 9, allegato, sotto CIPRO:

anziché:

«64.

elya-girne»,

leggi:

«64.

șarapköyleri».

b)

Pagina 10, allegato, sotto CIPRO:

i)

anziché

:

«84.

kutsoventi»,

leggi

:

«84.

πόλη-χρυσοχούς»;

ii)

anziché

:

«100.

milya-baf»,

leggi

:

«100.

πόλη-της-χρυσοχούς».

c)

Pagina 15, allegato, sotto CIPRO:

i)

il testo«828. șarapköyleri»è soppresso;

ii)

il testo«829. πόλη-χρυσοχούς»è soppresso;

iii)

il testo«830. πόλη-της-χρυσοχούς»è soppresso.

d)

Pagina 35, allegato, sotto TURCHIA:

i)

anziché

:

«10.

tурция»,

leggi

:

«10.

турция»;

ii)

anziché

:

«11.

pепублика-tурция»,

leggi

:

«11.

република-турция»;

iii)

anziché

:

«12.

pепубликаtурция»,

leggi

:

«12.

републикатурция»;

iv)

anziché

:

«44.

tурция»,

leggi

:

«44.

турция»;

v)

anziché

:

«45.

pеспублика-tурция»,

leggi

:

«45.

республика-турция»;

iv)

anziché

:

«46.

pеспубликаtурция»,

leggi

:

«46.

республикатурция».


7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/43


Rettifica del regolamento (CE) n. 1056/2007 del Consiglio, del 5 novembre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 290 del 6 novembre 2009 )

A pagina 67, nell’allegato:

Anziché:

«Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Restituzioni all'esportazione

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

4,47»

leggi:

«Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Restituzioni all'esportazione

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00»


7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/43


Rettifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 403 del 30 dicembre 2006 )

A pagina 27, articolo 17, primo e secondo comma:

anziché:

«La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2007, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.

L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio 2009.»,

leggi:

«La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.

L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio 2007.»