ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.290.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 1050/2009 della Commissione, del 28 ottobre 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, acetamiprid, clomazone, ciflufenamid, emamectina benzoato, famoxadone, fenbutatin ossido, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, protioconazolo, pyridalyl, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2009 DEL CONSIGLIO
del 19 ottobre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), stabilisce determinate norme di commercializzazione per le carni di pollame. |
(2) |
L’articolo 116 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i prodotti del settore delle carni di pollame siano commercializzati in conformità delle disposizioni contenute nell’allegato XIV del medesimo regolamento. |
(3) |
Le norme di commercializzazione sono state elaborate per contribuire al miglioramento della qualità delle carni di pollame e delle relative informazioni e, di conseguenza, facilitare la vendita di tali carni. In particolare una definizione di carni di pollame fresche che è più precisa di quella che figura nella legislazione relativa alla sicurezza alimentare è stata introdotta, a decorrere dal 1o luglio 1991, dal regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (3). L’esperienza mostra la necessità di confermare il principio rigoroso alla base di tale definizione e di renderlo anche più esplicito. |
(4) |
Tenuto conto del fatto che le carni di pollame sono sempre più consumate sotto forma di preparazioni e di prodotti a base di carne, occorre estendere l’ambito di applicazione delle norme di commercializzazione per le carni di pollame alle preparazioni e ai prodotti a base di carne di pollame. |
(5) |
Parimenti, le carni di pollame salate o in salamoia del codice NC 0210 99 39 dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione delle norme di commercializzazione. |
(6) |
L’esperienza mostra che in taluni casi le preparazioni a base di carni di pollame fresche possono facilmente sostituirsi alle carni di pollame fresche quando sono presentate per la vendita al consumatore. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra carni di pollame fresche e preparazioni a base di carni di pollame fresche, è appropriato estendere il principio alla base della definizione di carni di pollame fresche alle preparazioni a base di carni di pollame fresche. |
(7) |
Secondo la normativa comunitaria relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari, l’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento. |
(8) |
Le carni di pollame che sono state congelate o surgelate devono essere vendute nello stesso stato oppure devono essere utilizzate in preparazioni commercializzate allo stato congelato o surgelato o in prodotti a base di carne. |
(9) |
Poiché la sottodivisione della classe A in A1 e A2 e la sottodivisione delle carni di pollame congelate secondo la categoria di peso previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono in pratica ampiamente utilizzate e non risultano quindi utili, a fini di semplificazione è opportuno sopprimere tali disposizioni. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) Parere del 5 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(3) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato XIV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificata:
1) |
nella sezione I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
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2) |
la sezione II è così modificata:
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3) |
la sezione III è così modificata:
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6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1048/2009 DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 733/2008 del 15 luglio 2008 (1), versione codificata dell’abrogato regolamento (CEE) n. 737/90, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (2), ha fissato le tolleranze massime di radioattività per i prodotti agricoli originari di paesi terzi e destinati all’alimentazione umana, che devono essere rispettate per quanto concerne le importazioni e riguardo alle quali gli Stati membri devono effettuare controlli. Tuttavia il regolamento (CE) n. 733/2008 scade il 31 marzo 2010. |
(2) |
La contaminazione da cesio radioattivo di alcuni prodotti agricoli originari dei paesi terzi più colpiti dall’incidente di Cernobil è tuttora superiore alle tolleranze massime di radioattività stabilite dal regolamento (CE) n. 733/2008. |
(3) |
È scientificamente provato che la durata della contaminazione da cesio-137 a seguito dell’incidente di Cernobil, per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive, è dovuta essenzialmente al periodo fisico di semitrasformazione di questo radionuclide, pari a trent’anni. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 733/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 733/2008 è sostituito dal seguente:
«Esso cessa di produrre effetti:
1) |
il 31 marzo 2020, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l’elenco dei prodotti esclusi di cui all’articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all’alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento; |
2) |
al momento dell’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se tale entrata in vigore ha luogo prima del 31 marzo 2020.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
T. BILLSTRÖM
(1) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
47,3 |
MK |
25,5 |
|
TR |
66,5 |
|
ZZ |
46,4 |
|
0707 00 05 |
EG |
114,7 |
JO |
161,3 |
|
TR |
138,6 |
|
ZZ |
138,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
70,1 |
TR |
106,5 |
|
ZZ |
88,3 |
|
0805 20 10 |
MA |
75,0 |
ZZ |
75,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
AR |
49,8 |
HR |
65,2 |
|
TR |
82,5 |
|
UY |
49,8 |
|
ZZ |
61,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
75,5 |
TR |
79,4 |
|
ZA |
68,2 |
|
ZZ |
74,4 |
|
0806 10 10 |
BR |
242,3 |
EG |
85,0 |
|
TR |
122,6 |
|
US |
258,3 |
|
ZZ |
177,1 |
|
0808 10 80 |
AU |
227,7 |
CA |
70,7 |
|
MK |
20,3 |
|
NZ |
94,4 |
|
US |
81,6 |
|
ZA |
79,7 |
|
ZZ |
95,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
75,4 |
ZZ |
75,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2009 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2009
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, acetamiprid, clomazone, ciflufenamid, emamectina benzoato, famoxadone, fenbutatin ossido, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, protioconazolo, pyridalyl, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) di azossistrobina, acetamiprid, famoxadone, fenbutatin ossido, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, tiacloprid e triflossistrobina sono stati fissati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui di clomazone, ciflufenamid, flufenoxuron, fluopicolide e protioconazolo sono stati fissati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per emamectina benzoato e pyridalyl non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per ottenere l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva azossistrobina su bietole da foglia e da costa e su cavoli broccoli è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Un'analoga domanda è stata presentata per l'acetamiprid in vista del suo uso su crescione, spinaci ed erbe fresche escluso il prezzemolo. Per quanto riguarda il clomazone una simile domanda è stata presentata per il suo uso su erbe fresche. Per quanto riguarda il ciflufenamid un'analoga domanda è stata presentata per il suo uso sull'avena. In vista di tale applicazione è necessario modificare inoltre gli attuali LMR per i prodotti di origine animale, dato che questo cereale è utilizzato come mangime. Per quanto riguarda l'emamectina benzoato una simile domanda è stata presentata per il suo uso su pomacee, pesche e nettarine, uve da tavola e uve da vino, fragole, pomodori, melanzane, peperoni, cucurbitacee (con buccia commestibile e non commestibile), cavolfiori, cavoli broccoli, cavoli cappucci, lattughe e altre insalate, scarola, erbe fresche, fagioli freschi (con o senza baccello), piselli con baccello e carciofi. Un'analoga domanda è stata presentata per il famoxadone in vista del suo uso su fiori per infusioni. Per quanto riguarda il fenbutatin ossido una simile domanda è stata presentata per il suo uso su pomodori. Per quanto riguarda l'indoxacarb un'analoga domanda è stata presentata per il suo uso su piccoli frutti e bacche, esclusi l'uva spina e il ribes. Per quanto riguarda l'ioxinil un'analoga domanda è stata presentata per il suo uso su segale e triticale. In vista di tale applicazione è necessario modificare inoltre gli attuali LMR per carne, fegato, reni e grasso di bovini, ovini e caprini, dato che questi cereali sono utilizzati come mangimi per tali animali. Per quanto riguarda il mepanipirim una domanda simile è stata presentata per il suo uso su zucchine. Un'analoga domanda è stata presentata per il protioconazolo in vista del suo uso su cavoli cappucci e cavoletti di Bruxelles. Per quanto riguarda il pyridalyl una simile domanda è stata presentata per il suo uso su pomodori, melanzane, peperoni, cucurbitacee (con buccia non commestibile), lattughe e semi di cotone. Per quanto riguarda il tiacloprid una simile domanda è stata presentata per il suo uso su porri e cipolline. Un'analoga domanda è stata presentata per la triflossistrobina in vista del suo uso su cavoli cappucci, sedani, mirtilli, lattughe, erbe fresche, scarola e cavoletti di Bruxelles. |
(4) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 sono state presentate domande di autorizzazione per l'uso di flufenoxuron su tè, di fluopicolide su peperoni e di triflossistrobina su passiflore. L'impiego autorizzato di flufenoxuron sulle piante di tè in Giappone comporta residui più elevati degli attuali LMR fissati nell'allegato III. Per non creare ostacoli all'importazione di tè giapponesi è necessario un LMR più elevato. L'impiego autorizzato di fluopicolide sulle piante di peperoni negli Stati Uniti comporta residui più elevati degli attuali LMR fissati nell'allegato III. Per non creare ostacoli all'importazione di peperoni americani è necessario un LMR più elevato. L'impiego autorizzato di triflossistrobina su passiflore in Kenya comporta residui più elevati degli attuali LMR fissati nell'allegato III. Per non creare ostacoli all'importazione di passiflore dal Kenya è necessario un LMR più elevato. |
(5) |
Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le pertinenti relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (3). L'Autorità ha trasmesso questi pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici. |
(7) |
L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione sono risultate presentare un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. Nei casi in cui l'Autorità ha raccomandato due valori di LMR per la stessa combinazione di antiparassitario/prodotto quali due differenti «opzioni di gestione del rischio», la Commissione ha sempre optato per il livello massimo di residui più basso conformemente al considerando 5 del regolamento (CE) n. 396/2005. Nel caso del flufenoxuron e del tè, le informazioni aggiuntive fornite dalla Francia sugli impieghi registrati hanno permesso di concludere che il nuovo LMR non comporta un rischio cronico per la salute. |
(8) |
Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR richieste sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) Relazioni scientifiche EFSA disponibili sul sito http://www.efsa.europa.eu
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRLs for azoxystrobin, EFSA Scientific Report (2009) 283.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for acetamiprid, EFSA Scientific Report (2009) 247.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for clomazone, EFSA Scientific Report (2009) 265.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for cyflufenamid in oats, EFSA Scientific Report (2009) 291.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for emamectin benzoate in various crops, EFSA Scientific Report (2009) 290.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for famoxadone, EFSA Scientific Report (2009) 274.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fenbutatin oxide, EFSA Scientific Report (2009) 268.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for flufenoxuron, EFSA Scientific Report (2009) 267.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the setting of an import tolerance for fluopicolide on peppers, EFSA Scientific Report (2009) 292.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for indoxacarb, EFSA Scientific Report (2009) 275.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for ioxynil in several food commodities of animal origin, EFSA Scientific Report (2009) 288.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for mepanipyrim, EFSA Scientific Report (2009) 266.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for prothioconazole, EFSA Scientific Report (2009) 247.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for pyridalyl, EFSA Scientific Report (2009) 270.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for thiacloprid, EFSA Scientific Report (2009) 256.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin, EFSA Scientific Report (2008) 212.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin, EFSA Scientific Report (2009) 273.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
(1) |
Nell'allegato II le colonne per azossistrobina, acetamiprid, fenbutatin ossido, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, tiacloprid e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(2) |
L'allegato III è così modificato:
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(1) Il livello massimo di residui per la crema di latte è di 0,3 mg/kg.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(4) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(F) |
= |
Liposolubile |
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Acetamiprid — codice 1000000: acetamiprid e il suo metabolita IM-2-1 Fenbutatinoxid (F)» |
(5) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(6) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) |
= |
Liposolubile |
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Ciflufenamid — codice 1000000: somma di ciflufenamid, dell'isomero E e del metabolita 149-Fl (2,3-difluoro-6-(trifluorometil)benzamidina), espressi in ciflufenamid Protioconazolo — codice 1000000: somma del protioconazolo-destio e del suo glucuronide coniugato, espressa in protioconazolo-destio» |
(7) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(8) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.»
(9) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(10) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) |
= |
Liposolubile |
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Acetamiprid — codice 1000000: acetamiprid e il suo metabolita IM-2-1» |
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/56 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2009 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2009
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma che non sono conformi al presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||
|
8701 90 11 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 87, nonché dal testo dei codici NC 8701, 8701 90 e 8701 90 11. Il veicolo è dotato di un foro che consente di agganciare diversi dispositivi di attacco e di un asse per la trasmissione alle ruote ed è pertanto destinato ad effettuare lavori su terreni difficili, a tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi (nota 2 del capitolo 87). La classificazione alla voce 8703 è esclusa in quanto il veicolo corrisponde alla definizione della nota 2 del capitolo 87 e può tirare o spingere almeno il doppio del suo peso a secco (non frenato) (cfr. inoltre le note esplicative della NC per le sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 90). Il verricello conferisce al veicolo il carattere di un trattore per silvicoltura (cfr. inoltre le note esplicative della NC per le sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 50). Il veicolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8701 90 11. |
||||||||||||||||||||||
|
8701 90 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 87, nonché dal testo dei codici NC 8701, 8701 90 e 8701 90 90. Il veicolo è dotato di un foro che consente di agganciare diversi dispositivi di attacco e di un sistema di trasmissione alle ruote ed è pertanto destinato ad effettuare lavori su terreni difficili, a tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi (nota 2 del capitolo 87). La classificazione alla voce 8703 è esclusa, in quanto il veicolo corrisponde alla definizione della nota 2 del capitolo 87 e può tirare o spingere almeno il doppio del suo peso a secco (non frenato) (cfr. inoltre le note esplicative della NC per le sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 90). La classificazione come trattore agricolo o trattore forestale è esclusa, in quanto il veicolo non presenta una presa di forza e neppure un dispositivo di sollevamento idraulico o un verricello (cfr. inoltre le note esplicative della NC per le sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 50). Il veicolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8701 90 90. |
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/59 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Makói vöröshagyma o Makói hagyma (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Makói vöröshagyma» o «Makói hagyma», presentata dall’Ungheria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 70 del 24.3.2009, pag. 27.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati
UNGHERIA
Makói vöröshagyma o Makói hagyma (DOP)
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/61 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito dell’introduzione di un sistema definitivo di trasmissione elettronica delle informazioni sui prezzi dello zucchero nell’ambito del sistema di rilevazione dei prezzi dello zucchero ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (3), in base al quale gli operatori accreditati trasmettono mensilmente i dati sui prezzi agli Stati membri, che in seguito trasmettono alla Commissione i dati nazionali sui prezzi medi, è opportuno aumentare la frequenza con cui i prezzi medi dello zucchero sono comunicati al comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli. |
(2) |
A tal fine è necessario disporre che la Commissione comunichi mensilmente al comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli i prezzi medi dello zucchero bianco commercializzato sul mercato comunitario. Tuttavia, al fine di garantire la riservatezza dei dati, è opportuno che trascorra un periodo di tre mesi prima che i dati relativi ai prezzi siano comunicati al succitato comitato. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 14 del regolamento (CE) n. 952/2006 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione comunica mensilmente al comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli i prezzi medi dello zucchero bianco rilevati nel corso del terzo mese che precede la data della comunicazione.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(3) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/62 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1054/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Černá Hora (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Černá Hora», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 73 del 27.3.2009, pag. 45.
ALLEGATO
Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006
Classe 2.1. Birre
REPUBBLICA CECA
Černá Hora (IGP)
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/64 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione relative alle esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero. |
(2) |
Per consentire agli operatori comunitari di rifornire i propri mercati di esportazione con zucchero e isoglucosio fuori quota per tutto il corso della campagna di commercializzazione è opportuno precisare che, quando le condizioni del mercato lo richiedono, lo zucchero o l’isoglucosio prodotti sotto quota possono essere venduti temporaneamente come produzione fuori quota. Questo meccanismo di equivalenza deve essere applicabile anche qualora i produttori di zucchero o di isoglucosio sotto quota o fuori quota siano situati in Stati membri diversi. |
(3) |
Per garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento degli operatori in ciascuno degli Stati membri è opportuno precisare che lo zucchero o l’isoglucosio fuori quota esportati entro i limiti quantitativi fissati per una determinata campagna di commercializzazione non devono essere necessariamente prodotti nel corso della stessa campagna. |
(4) |
L’articolo 7 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006 prevede che le domande di titoli di esportazione siano presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (3) [sostituito dall’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007] e fino alla sospensione del rilascio dei titoli a norma dell’articolo 7 sexies del regolamento (CE) n. 951/2006. È opportuno chiarire che quando il regolamento che stabilisce i limiti quantitativi si applica a partire da una data diversa da quella della sua entrata in vigore, le domande di titoli di esportazione possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento. |
(5) |
L’articolo 7 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 951/2006 prevede che i richiedenti possano presentare una sola domanda di titolo di esportazione alla settimana. I quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo non devono superare 20 000 tonnellate per lo zucchero e 5 000 tonnellate per l’isoglucosio. L’esperienza indica che il limite massimo settimanale fissato per lo zucchero non è sufficiente e occorre dunque aumentare tale quantitativo. |
(6) |
A norma dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione rilasciati per lo zucchero o l’isoglucosio fuori quota sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati. I produttori che presentano domande di titoli al termine della campagna di commercializzazione dovrebbero poter disporre di un tempo sufficiente per riuscire ad esportare la loro produzione. A tal fine occorre modificare il periodo di validità dei titoli di esportazione fissandone la scadenza al termine del quinto mese successivo alla data del rilascio. Tenuto conto del fatto che queste nuove disposizioni sono pubblicate successivamente all’inizio della campagna di commercializzazione 2009/2010, occorre stabilire norme specifiche per i titoli di esportazione rilasciati nel corso di tale campagna. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:
1) |
al capo II bis sono aggiunti i seguenti articoli 4 quinquies e 4 sexies: «Articolo 4 quinquies Equivalenza Lo zucchero o l’isoglucosio prodotti sotto quota possono essere utilizzati come un equivalente della produzione fuori quota. Quando la produzione sotto quota è utilizzata come un equivalente della produzione fuori quota, essa può essere esportata conformemente alle norme previste all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4). Questo meccanismo di equivalenza si applica anche qualora i produttori di zucchero o di isoglucosio sotto quota o fuori quota siano situati in Stati membri diversi. Articolo 4 sexies Anno di produzione Lo zucchero o l’isoglucosio esportati nell’ambito di titoli rilasciati entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 61, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere prodotti nel corso di una campagna di commercializzazione diversa da quella a cui si riferisce il titolo di esportazione. |
2) |
all’articolo 7 ter, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell’articolo 7 sexies del presente regolamento. 4. I richiedenti possono presentare una sola domanda alla settimana. Il quantitativo oggetto di ciascuna domanda di titolo di esportazione non deve superare 50 000 tonnellate per lo zucchero e 5 000 tonnellate per l’isoglucosio.»; |
3) |
l’articolo 8 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 8 bis Validità dei titoli di esportazione per prodotti fuori quota In deroga alle disposizioni dell’articolo 5 del presente regolamento, i titoli di esportazione rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono validi come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell′1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(4) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/66 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2009
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
(4) |
Le restituzioni all’esportazione per la Repubblica dominicana sono state differenziate per tenere conto del dazio doganale ridotto applicato alle importazioni nell’ambito del contingente tariffario d’importazione di cui al memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio (3). Essendo cambiata la situazione di mercato nella Repubblica dominicana, ora caratterizzata da un’accresciuta concorrenza per il latte scremato in polvere, il contingente non viene più utilizzato integralmente. Al fine di incoraggiare il pieno utilizzo del contingente, occorre abolire la differenziazione delle restituzioni all’esportazione per la Repubblica dominicana. |
(5) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.
(3) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.
(4) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 6 novembre 2009
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 19 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 17 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 19 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 91 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 91 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9600 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 15 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 15 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 15 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 19 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 91 10 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 91 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 91 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 99 10 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
4,47 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 99 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 33 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9310 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9340 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 21 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 21 9160 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9140 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 81 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9110 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9170 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,15 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 11 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,50 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,15 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 19 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,50 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 30 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,15 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,50 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 30 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,50 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 50 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,15 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 50 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,50 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,03 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 20 90 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
13,26 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 20 90 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
13,79 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 90 10 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,56 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 90 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,50 |
|||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 32 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/70 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1057/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2009
recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede una procedura di gara permanente. |
(2) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 3 novembre 2009. |
(3) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 3 novembre 2009, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/71 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2009
che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
(2) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 3 novembre 2009. |
(3) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 3 novembre 2009, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.
6.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/72 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2009
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale. |
(4) |
L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi. |
(6) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o ai prodotti equiparati. |
(7) |
Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti. |
(8) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 6 novembre 2009 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
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In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
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ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
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— |
— |
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0,00 |
0,00 |
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ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
0,00 |
0,00 |
|
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
14,84 |
14,84 |
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14,50 |
14,50 |
(1) I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:
a) |
paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972; |
b) |
territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo; |
c) |
territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra; |
d) |
le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1). |