ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.288.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
4 novembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1038/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) per quanto riguarda i periodi di intervento 2009 e 2010 per il burro e il latte scremato in polvere

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1039/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1040/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 428/2008 che fissa i centri di intervento per i cereali

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/135/CE della Commissione, del 3 novembre 2009, che autorizza deroghe temporanee a determinati criteri di idoneità per i donatori di sangue intero e di emocomponenti di cui all'allegato III della direttiva 2004/33/CE alla luce del rischio di carenza dovuto alla pandemia di influenza A(H1N1) ( 1 )

7

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus)

10

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/804/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2009, relativa all’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera

18

 

 

2009/805/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

22

 

 

2009/806/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa alla firma da parte della Comunità europea dello statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

23

 

 

2009/807/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

24

 

 

2009/808/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante nomina di due membri greci del Comitato delle regioni

25

 

 

Commissione

 

 

2009/809/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa al regime denominato groepsrentebox [C 4/07 (ex N 465/06)] al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione [notificata con il numero C(2009) 4511]  ( 1 )

26

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE ( GU L 35 del 4.2.2009 )

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) per quanto riguarda i periodi di intervento 2009 e 2010 per il burro e il latte scremato in polvere

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, in particolare per l’aumento dell’offerta mondiale e per la contrazione della domanda determinata dalla crisi finanziaria ed economica. I prezzi dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario hanno subito un pesante calo. Per effetto di varie misure di mercato adottate dall’inizio di quest’anno, i prezzi comunitari si sono stabilizzati all’incirca ai livelli dei prezzi di sostegno. È fondamentale continuare ad applicare tali misure di sostegno del mercato, in particolare l’intervento pubblico, per tutto il tempo necessario a evitare un ulteriore calo dei prezzi e perturbazioni del mercato comunitario.

(2)

A norma dell’articolo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (2), per il burro e il latte scremato in polvere il periodo in cui può avere luogo l’intervento pubblico va dal 1o marzo al 31 agosto.

(3)

Tenendo conto della situazione prevedibile del mercato, è opportuno disporre il proseguimento dell’intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere dopo il 31 agosto 2009, se necessario fino al 28 febbraio 2010.

(4)

Inoltre, ove i prezzi del mercato rischino di calare in modo significativo causando o minacciando di causare in tal modo perturbazioni del mercato, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a proseguire l’intervento per il burro e il latte scremato in polvere oltre il 31 agosto 2010, se necessario fino al 28 febbraio 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il periodo di intervento 2009 per gli acquisti di burro e latte scremato in polvere scade il 28 febbraio 2010.

Articolo 2

In deroga all’articolo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, di tale regolamento, può decidere di proseguire l’intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere mediante una procedura di gara oltre il 31 agosto 2010, se necessario fino al 28 febbraio 2011, se i prezzi del mercato comunitario nel settore lattiero-caseario rischiano di calare in modo significativo causando o minacciando di causare perturbazioni del mercato.

Articolo 3

Secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione adotta le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  Parere del 17 settembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


4.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

45,5

MK

28,8

TR

50,7

ZZ

41,7

0707 00 05

EG

123,8

JO

161,3

TR

122,5

ZZ

135,9

0709 90 70

MA

70,2

TR

85,3

ZZ

77,8

0805 20 10

MA

91,3

ZZ

91,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

AR

49,8

HR

65,7

TR

82,7

UY

49,8

ZZ

62,0

0805 50 10

AR

74,0

TR

76,4

ZA

84,7

ZZ

78,4

0806 10 10

BR

238,2

EG

85,0

TR

121,9

US

245,6

ZZ

172,7

0808 10 80

AU

227,7

CA

73,8

MK

20,3

NZ

101,2

TR

91,6

US

116,0

ZA

82,8

ZZ

101,9

0808 20 50

CN

39,9

ZZ

39,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


4.11.2009   

IT

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L 288/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 428/2008 che fissa i centri di intervento per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 41, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il Belgio ha presentato alcune domande di modifica di taluni centri di intervento figuranti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2008 della Commissione (2) per scegliere una migliore ubicazione degli stessi o per rispondere più adeguatamente alle condizioni richieste. Occorre dare seguito alle suddette domande.

(2)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2008.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 129 del 17.5.2008, pag. 8.


ALLEGATO

La tabella contenuta nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2008 e recante il titolo «BELGIO» è sostituita dalla seguente:

1.

Il segno «+» significa che il luogo indicato è considerato centro di intervento per il cereale in causa.

2.

Il segno «–» significa che il luogo indicato non è da considerarsi centro di intervento per il cereale in causa.

«Centri di intervento

Frumento tenero

Orzo

Granturco

Sorgo

BELGIO

Antwerpen

+

+

Brugge

+

+

Farciennes

+

+

Floreffe

+

+

Gent

+

+

Liège

+

+

Andenne

+

+

Tournai

+

+

–»


DIRETTIVE

4.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/7


DIRETTIVA 2009/135/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2009

che autorizza deroghe temporanee a determinati criteri di idoneità per i donatori di sangue intero e di emocomponenti di cui all'allegato III della direttiva 2004/33/CE alla luce del rischio di carenza dovuto alla pandemia di influenza A(H1N1)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (1), in particolare l'articolo 29, secondo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia in corso, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a norma del regolamento sanitario internazionale (2005), di influenza A(H1N1), definita dalla decisione 2000/96/CE della Commissione (2), quale modificata dalla decisione 2009/539/CE della Commissione (3), può mettere temporaneamente a rischio, nel breve periodo, l'approvvigionamento di sangue e di emocomponenti negli Stati membri diffondendosi tra i donatori e il personale dei servizi nazionali di ematologia. Per garantire il continuo approvvigionamento di sangue e di emocomponenti possono quindi essere necessari piani di emergenza in grado di combinare strumenti operativi, normativi e di comunicazione.

(2)

Gli strumenti normativi disponibili consistono nell'allentare, a titolo temporaneo ed eccezionale, alcuni dei criteri di idoneità per i donatori stabiliti nell'allegato III della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (4), al fine di aumentare l'approvvigionamento di sangue.

(3)

L'allentamento di detti criteri dovrebbe rappresentare l'ultima misura cui ricorrere, dopo che le misure organizzative intese a ottimizzare la catena di approvvigionamento di sangue, le campagne di comunicazione destinate ai donatori e l'ottimizzazione dell'uso clinico del sangue si sono dimostrate insufficienti a compensare o a prevenire la carenza di sangue.

(4)

L'11 ottobre 2007 l'OMS ha pubblicato una raccomandazione relativa alla necessità di mantenere un approvvigionamento di sangue sicuro e adeguato in caso di pandemie influenzali (5), in base alla quale un eventuale allentamento dei criteri di idoneità va limitato alla fase 6 del periodo pandemico conformemente al piano di preparazione a una pandemia influenzale dell'OMS (6).

(5)

Le soglie di emoglobina stabilite per i donatori nell'allegato III, punto 1.2, della direttiva 2004/33/CE non sempre tengono conto dell'effettiva quantità di ferro presente nell'organismo dei donatori e pertanto non sempre costituiscono un valore di riferimento di base per la diagnosi dell'anemia. Si tratta di soglie precauzionali, poiché tali valori di riferimento in alcuni Stati membri sono inferiori rispetto a quelli di altri a causa di caratteristiche specifiche della popolazione o di particolari circostanze regionali. Di conseguenza persone che potrebbero essere donatori sicuri sono esclusi a causa dei valori di emoglobina inferiori al livello normativo stabilito. Nel contesto della pandemia di influenza A(H1N1) in corso detti livelli potrebbero pertanto essere abbassati al massimo di 5g/l, sia per le donne che per gli uomini, senza mettere in pericolo la salute dei donatori. In ogni caso l'idoneità di ciascun donatore viene valutata da operatori sanitari qualificati a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/98/CE i quali, valutando l'effettiva situazione di rischio, possono escludere il donatore.

(6)

La Commissione europea ha invitato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ad effettuare una valutazione dei rischi relativa a una temporanea riduzione del periodo di esclusione dei donatori dopo la conclusione di un episodio di tipo influenzale nel contesto della pandemia di influenza A(H1N1). Nella valutazione trasmessa il 9 ottobre 2009 veniva concluso che riducendo a 7 giorni il periodo di esclusione, l'aumento del rischio è minimo sia per i donatori che per i riceventi e in ogni caso sarebbe meno grave dal rischio di carenza di sangue.

(7)

È quindi opportuno che gli Stati membri siano autorizzati con urgenza a derogare, in via temporanea ed eccezionale, a detti criteri di idoneità, purché vengano rispettate le condizioni stabilite nella presente direttiva.

(8)

Considerato il carattere imminente del rischio di carenza di sangue determinato dalla pandemia di influenza A(H1N1) in corso, occorre che la presente direttiva entri immediatamente in vigore per consentire agli Stati membri di recepirla e di predisporre le misure necessarie nel più breve tempo possibile.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono destinate a rispondere a una situazione temporanea connessa specificamente al virus influenzale A(H1N1). È quindi opportuno che la presente direttiva si applichi fino al 30 giugno 2010. Entro tale data dovrebbe essersi conclusa la fase culminante (2009/2010) della pandemia di influenza A(H1N1) e i rischi di carenza di sangue dovrebbero pertanto essere diminuiti; inoltre saranno disponibili dati epidemiologici più precisi riguardo a tale malattia e alla vaccinazione.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 28 della direttiva 2002/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Deroghe a determinati criteri di idoneità per i donatori

1.   Gli Stati membri che devono far fronte a un grave rischio di carenza o a un'effettiva carenza nell'approvvigionamento di sangue e di emocomponenti direttamente causati dalla pandemia di influenza A(H1N1) possono temporaneamente:

a)

ridurre, in deroga all'allegato III, punto 1.2, della direttiva 2004/33/CE, i livelli minimi di emoglobina nel sangue dei donatori a non meno di 120g/l per le donne e 130 g/l per gli uomini;

e/o

b)

stabilire, in deroga all'allegato III, punto 2.2.1, della direttiva 2004/33/CE, un periodo di esclusione non inferiore a 7 giorni dopo la scomparsa dei sintomi di un'affezione di tipo influenzale.

2.   L'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione delle misure che ha preso o intende prendere a norma del paragrafo 1;

b)

detto Stato membro comunica alla Commissione le ragioni della necessità di tali misure, segnatamente per quanto riguarda la portata del rischio di carenza o dell'effettiva carenza di sangue e di emocomponenti, ivi compresa una descrizione dei criteri e dei metodi utilizzati per valutare tale necessità;

c)

non appena, secondo gli stessi criteri e metodi di cui alla lettera b), l'approvvigionamento di sangue e di emocomponenti torna a un livello sufficiente, lo Stato membro interessato pone fine all'applicazione delle deroghe temporanee di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 30 giugno 2010.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 3 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.

(2)   GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.

(3)   GU L 180 dell'11.7.2009, pag. 22.

(4)   GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25.

(5)  Donor Selection Guidelines in Pandemic Situations (Blood Regulators Network), http://www.who.int/bloodproducts/brn/DonorSelectionincaseofPandemicSituations.pdf

(6)  http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_2005_5/en/index.html


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

4.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/10


DECISIONE N. 1041/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi

(MEDIA Mundus)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 150, paragrafo 4, e 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore audiovisivo contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati nell’agenda di Lisbona, vale a dire rafforzare la competitività, le competenze, la crescita e l’occupazione in un’economia basata sulla conoscenza. Tale settore svolge un ruolo fondamentale nell’ambito dell’i2010, un’iniziativa che prevede orientamenti strategici per le politiche europee della società dell’informazione e dei media, nel quadro dell’agenda di Lisbona.

(2)

Il Parlamento europeo ha costantemente messo in rilievo che il settore audiovisivo apporta un contributo importante all’economia europea creativa e basata sulla conoscenza e svolge un ruolo centrale nella promozione della diversità culturale e del pluralismo, oltre a essere un’importante piattaforma per la libertà di espressione.

(3)

I settori culturali e creativi contribuiscono in maniera sostanziale all’economia culturale europea e nel 2004 le industrie creative impiegavano almeno 5,8 milioni di persone, pari al 3,1 % del totale degli occupati dell’UE 25.

(4)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo tiene conto dell’articolo 151 del trattato, in cui si stabilisce che la Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura e che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(5)

Nella sua risoluzione del 16 novembre 2007, su un’agenda europea per la cultura (4), il Consiglio ha definito la cultura un elemento essenziale delle relazioni internazionali e ha sottolineato la necessità di rafforzare il suo ruolo nelle relazioni esterne e nella politica di sviluppo dell’Unione europea. Nella sua risoluzione del 10 aprile 2008, su un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, anche il Parlamento europeo ha sottolineato, per quanto riguarda la convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, l’importanza di integrare la dimensione culturale in tutte le politiche e i programmi, comprese le politiche esterne di sviluppo.

(6)

Il 21 novembre 2008, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato le conclusioni sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell’Unione e dei suoi Stati membri (5).

(7)

La comunicazione della Commissione dell’8 giugno 2006, su «L’Europa nel mondo», sottolinea l’inestricabile legame tra le politiche interne e esterne dell’Unione europea e sottolinea che l’Europa dispone del potenziale per sfruttare le nuove opportunità create dai mercati emergenti e dalla globalizzazione, in quanto ha una società aperta che può assorbire persone, idee e nuove tecnologie.

(8)

L’Unione europea ha svolto un ruolo fondamentale nel processo che ha condotto all’adozione della convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007, dopo la ratifica della Comunità europea e di 13 Stati membri in data 18 dicembre 2006. La convenzione si prefigge di rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale al fine di promuovere le espressioni culturali di tutti i paesi. Ai sensi dell’articolo 12, lettera e), della convenzione, le parti che hanno aderito alla convenzione si adoperano a «incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione».

(9)

Una serie di attività degli Stati membri mira ad accrescere la cooperazione tra le industrie audiovisive europee e dei paesi terzi, quali i fondi di coproduzione e gli accordi di coproduzione internazionali. Il sostegno comunitario sarà complementare a tali azioni.

(10)

La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 11, riconosce la libertà di espressione e il pluralismo dei media.

(11)

La relazione sulla valutazione del programma MEDIA Plus ha individuato l’importanza dei mercati internazionali per risolvere i problemi dell’industria audiovisiva europea.

(12)

Lo scenario audiovisivo internazionale è cambiato sensibilmente negli ultimi due decenni e si confronta attualmente con nuove sfide, in particolare in conseguenza di progressi tecnologici come la proiezione cinematografica digitale, i video su richiesta (VOD) o la televisione digitale multicanale. Ciò ha generato una forte crescita finanziaria e investimenti promettenti e, di conseguenza, una domanda forte e crescente di contenuti audiovisivi, offrendo numerose opportunità alle imprese. Ne discende un interesse forte e crescente per lo sviluppo di progetti attinenti alle varie applicazioni digitali. A ciò si aggiunge un forte legame tra la cooperazione internazionale sui progetti e la capacità dell’Unione di promuovere nel mondo il suo modello regolamentare in materia di audiovisivi e la convergenza tra le comunicazioni audiovisive ed elettroniche.

(13)

Data l’importanza crescente della dimensione internazionale della politica audiovisiva, il 13 dicembre 2007 il Parlamento europeo ha adottato, nel bilancio 2008, un’azione preparatoria MEDIA International incentrata sullo sviluppo delle relazioni dell’Unione con i mercati audiovisivi dei paesi terzi, e che offre l’opportunità di strutturare e rafforzare i contatti e le reti tra i professionisti europei e dei paesi terzi nel settore audiovisivo, a vantaggio reciproco dell’industria europea e dei paesi terzi coinvolti. Il successivo invito a presentare proposte ha riscosso un grande interesse da parte dei professionisti europei e dei paesi terzi. Sono stati selezionati diciotto progetti ammissibili al finanziamento. Il primo anno dell’azione preparatoria MEDIA International ha pertanto confermato gli interessi e le esigenze del settore in campo internazionale e la necessità di un’azione comunitaria.

(14)

Il Parlamento europeo ha rinnovato l’azione preparatoria MEDIA International aumentando la dotazione finanziaria per il 2009.

(15)

Il 19 maggio 2008, in una riunione informale a Cannes, i ministri responsabili del settore audiovisivo di vari Stati membri hanno accolto favorevolmente l’iniziativa del Parlamento europeo sull’azione preparatoria MEDIA International e hanno invitato la Commissione a perseguire lo sviluppo di questa iniziativa oltre che a esaminare l’opportunità e la possibilità di presentare una proposta di un programma teso a promuovere la cooperazione tra i professionisti dell’industria audiovisiva europea e quelli dei paesi terzi, a vantaggio reciproco di tutti i partecipanti.

(16)

Una consultazione pubblica ha evidenziato un forte appoggio a un rafforzamento della cooperazione tra professionisti europei e dei paesi terzi nel settore audiovisivo, in particolare per quanto concerne la formazione, la facilitazione delle coproduzioni, la distribuzione e la circolazione di opere audiovisive (comprese le nuove piattaforme, come il VOD, e la televisione su protocollo Internet — IPTV), nonché l’alfabetizzazione cinematografica.

(17)

L’accesso ai mercati audiovisivi nei paesi terzi dovrebbe essere favorito mediante la divulgazione delle conoscenze del mercato fra i professionisti che operano in quei mercati e attraverso la creazione di reti tra questi attori. A tal fine, è opportuno sostenere progetti formativi nell’ambito di un programma.

(18)

Il settore della distribuzione determina la diversità delle opere audiovisive con riguardo all’offerta e alle scelte dei consumatori. I distributori europei sono piccole imprese e, a causa della struttura e della frammentazione del mercato, diversamente dai loro grandi concorrenti integrati verticalmente, non possiedono le risorse per accedere ai mercati internazionali. Inoltre, sono emersi nuovi attori e nuove piattaforme di distribuzione che promuovono o richiedono maggiori contenuti audiovisivi. È pertanto opportuno adottare misure per migliorare la distribuzione, la circolazione e la proiezione delle opere europee nei paesi terzi e di quelle dei paesi terzi in Europa.

(19)

È pertanto necessario istituire un programma comunitario per il settore audiovisivo che fornisca un aiuto finanziario nei settori dello scambio di informazioni e della formazione, della competitività, della circolazione e della proiezione di contenuti audiovisivi.

(20)

Per garantire il massimo vantaggio reciproco e semplificare l’amministrazione, i progetti del programma dovrebbero essere proposti e eseguiti congiuntamente da professionisti dell’Unione europea e dei paesi terzi e dovrebbero promuovere la creazione di una rete internazionale. Per semplificare l’amministrazione, i progetti dovrebbero essere coordinati da un professionista stabilito in un paese che partecipa al programma.

(21)

È opportuno elaborare e attuare misure adeguate per evitare irregolarità e frodi e recuperare i fondi persi, trasferiti o usati impropriamente.

(22)

È opportuno stabilire, per l’intera durata del programma, una dotazione finanziaria che funga da riferimento privilegiato per l’autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

(23)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(24)

Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero prevedere relazioni annuali dettagliate nonché obiettivi e indicatori specifici misurabili, realizzabili, pertinenti e tempestivi.

(25)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del carattere transnazionale e internazionale delle azioni proposte e possono dunque, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione e scopi del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma MEDIA Mundus (il «programma») per finanziare progetti di cooperazione internazionale nel settore audiovisivo per il periodo che decorre dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

2.   Il programma si propone di accrescere la competitività dell’industria audiovisiva europea, di permettere all’Europa di svolgere in maniera più efficace il suo ruolo culturale e politico nel mondo e di ampliare la scelta dei consumatori e la diversità culturale. Il programma cercherà di migliorare l’accesso ai mercati dei paesi terzi e di sviluppare la fiducia e rapporti di lavoro duraturi.

Articolo 2

Ambito di applicazione del programma

Il programma è rivolto ai professionisti europei e dei paesi terzi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«professionista europeo», un professionista che:

a)

è cittadino di:

i)

uno Stato membro dell’Unione europea; o

ii)

uno Stato dell’EFTA che è membro del SEE, in conformità delle disposizioni della parte VI dell’accordo SEE; o

iii)

un paese di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 1718/2006/CE (8), e non già menzionato al punto ii), laddove il paese:

dichiari la propria volontà di aderire al programma, e

versi un contributo calcolato sulla stessa base del suo contributo al programma MEDIA 2007;

o

b)

è stabilito come soggetto giuridico in uno dei paesi di cui alla lettera a), punto i), o in un paese che soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), punto ii) o iii), la cui proprietà, diretta o con partecipazione di maggioranza, appartiene e continua ad appartenere a uno o più dei paesi in questione o a uno o più cittadini di tali paesi fino alla fine del progetto;

2)

«professionista di un paese terzo», un professionista che non è un professionista europeo;

3)

«paese terzo», un paese diverso da quelli di cui al punto 1, lettera a), punto i), o da quelli che soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), punto ii) o iii);

4)

«opera audiovisiva», un insieme di immagini in movimento con o senza effetto sonoro. Esempi di opere audiovisive comprendono film, documentari e film d’animazione;

5)

«opere europee», opere audiovisive provenienti dai paesi elencati al punto 1, lettera a), punto i), ii) o iii).

Articolo 4

Condizioni di partecipazione al programma

1.   I progetti sono proposti ed eseguiti congiuntamente da professionisti europei e dei paesi terzi per essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma.

2.   Ogni progetto mira a promuovere la creazione di una rete internazionale. A tal fine, a ogni progetto partecipano almeno tre partner. Tuttavia, possono essere ammessi progetti con due soli partner ove sia garantita la necessaria creazione di una rete.

3.   Ogni progetto è coordinato da un professionista europeo e comprende almeno un partner di un paese terzo. Il coordinatore è responsabile della presentazione della proposta, della gestione del progetto, nonché dell’amministrazione finanziaria e dell’esecuzione di quest’ultimo.

CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Articolo 5

Obiettivo specifico 1: scambio di informazioni, formazione e conoscenze del mercato

Nel settore dello scambio di informazioni e della formazione, l’obiettivo operativo del programma è rafforzare le competenze dei professionisti europei e dei paesi terzi, in particolare:

a)

migliorando la comprensione dei professionisti, in particolare delle condizioni operative, dei quadri giuridici (ivi compreso in materia di diritti di proprietà intellettuale), dei sistemi di finanziamento e delle possibilità di cooperazione dei rispettivi mercati audiovisivi;

b)

assicurando e agevolando la cooperazione audiovisiva tra professionisti, aumentandone il livello di conoscenza dei mercati audiovisivi;

c)

facilitando la creazione di una rete e di rapporti di lavoro duraturi, in particolare attraverso borse di studio; o

d)

promuovendo la formazione professionale iniziale e permanente.

Articolo 6

Obiettivo specifico 2: competitività e distribuzione

Con riguardo al rafforzamento della competitività dell’industria audiovisiva europea e della distribuzione delle opere audiovisive europee fuori dall’Europa e di quelle dei paesi terzi in Europa, gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:

a)

facilitare la ricerca di partner di paesi terzi per le opere europee. Il programma sostiene l’organizzazione di mercati della coproduzione e di eventi per la ricerca di partner (pitching), allo scopo di riunire potenziali partner (ad esempio, sceneggiatori, registi, attori, produttori e distributori);

b)

incoraggiare le vendite e la promozione internazionali delle opere europee nei mercati dei paesi terzi e delle opere audiovisive dei paesi terzi in Europa. Il programma incoraggia la conclusione di accordi tra raggruppamenti di titolari di diritti/agenti di vendita/distributori al fine di garantire la distribuzione (ad esempio, nelle sale cinematografiche, alla TV, IPTV, Web TV, sulle piattaforme VOD) e la promozione.

Articolo 7

Obiettivo specifico 3: circolazione

Al fine di migliorare la circolazione e la visibilità delle opere europee nei paesi terzi e di quelle dei paesi terzi in Europa e di rafforzare la domanda di contenuti audiovisivi culturalmente diversificati da parte del pubblico, soprattutto tra i giovani, gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:

a)

incentivare gli operatori cinematografici dei paesi europei e dei paesi terzi ad aumentare reciprocamente le condizioni di programmazione e di proiezione (durata, visione e numero di proiezioni) delle prime visioni esclusive delle opere audiovisive. Il programma sostiene i progetti presentati dalle reti cinematografiche con proiezioni in Europa e nei paesi terzi che programmano un numero significativo di opere audiovisive nel territorio o nei territori dei loro partner;

b)

aumentare l’offerta di contenuti audiovisivi e migliorare le condizioni di trasmissione e di distribuzione di opere audiovisive dei paesi terzi attraverso canali di distribuzione europei (ad esempio, TV, IPTV, Web TV e piattaforme VOD) e di opere europee attraverso canali di distribuzione internazionali. Il programma sostiene i partenariati tra le emittenti (o piattaforme VOD) e i titolari di diritti allo scopo di diffondere un pacchetto di opere o di distribuire un catalogo di opere sulle piattaforme VOD;

c)

agevolare l’organizzazione di eventi e di iniziative di alfabetizzazione cinematografica, destinati soprattutto ad un pubblico giovane, miranti a promuovere a livello internazionale la diversità delle opere audiovisive e a rafforzare la domanda di contenuti audiovisivi culturalmente diversificati da parte del pubblico.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1.   Le misure finanziate in virtù della presente decisione sono attuate in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (9).

2.   Conformemente all’articolo 176, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (10), la Commissione può decidere, in funzione dei beneficiari e del tipo di azione, se questi possono essere esentati dalla verifica delle competenze professionali e delle qualifiche necessarie per portare a buon fine un’azione o un programma di lavoro.

3.   In funzione del tipo di azione, l’aiuto finanziario può assumere la forma di sovvenzioni (rimborsabili a fronte del contributo del programma, a esclusione del sostegno per il doppiaggio e la sottotitolazione) o borse di studio. La Commissione può inoltre attribuire dei premi ad attività del programma o progetti. In funzione della natura dell’attività, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari o il ricorso a tabelle di costi unitari, a norma dell’articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

4.   Il finanziamento concesso a titolo del programma non può superare il 50 % delle spese finali del progetto da finanziare. Tuttavia, nei casi espressamente previsti nel programma di lavoro annuale e nell’invito a presentare proposte, il finanziamento può raggiungere l’80 %.

5.   Conformemente all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in combinato disposto con l’articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il contributo dei beneficiari può essere fornito integralmente o parzialmente in natura, se il suo valore può essere stabilito sulla base delle spese realmente sostenute e debitamente giustificate dai documenti contabili o delle spese generalmente accettate nel mercato pertinente. I locali resi disponibili a fini di formazione o promozione possono essere inclusi in tale contributo.

6.   Conformemente all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione, ove previsto nel programma di lavoro annuale e nell’invito a presentare proposte, può decidere che le spese direttamente legate all’esecuzione del progetto sono ammissibili al finanziamento anche se sostenute parzialmente dal beneficiario in una data antecedente alla procedura di selezione.

Articolo 9

Attuazione del programma

1.   La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma, secondo le disposizioni previste nell’allegato. La Commissione adotta misure per garantire la complementarietà delle azioni sostenute nel quadro degli obiettivi specifici definiti agli articoli da 5 a 7.

2.   Le seguenti misure di attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2:

a)

un programma di lavoro annuale che definisce le priorità;

b)

una ripartizione interna annuale delle risorse del programma, compresa la ripartizione tra le misure nei diversi settori;

c)

gli orientamenti generali per l’attuazione del programma;

d)

il contenuto degli inviti a presentare proposte, la definizione dei criteri e le procedure per la selezione dei progetti;

e)

una selezione di proposte per l’erogazione di fondi comunitari eccedenti:

200 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 1,

300 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 2,

300 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 3.

3.   La Commissione adotta le decisioni di selezione diverse da quelle elencate nel paragrafo 2, lettera e). La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al comitato di cui all’articolo 10 tutte le informazioni pertinenti, ivi comprese le decisioni di selezione adottate in conformità del presente paragrafo entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell’articolo 11 della decisione n. 1718/2006/CE, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   I termini stabiliti all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

Articolo 11

Contributo del programma ad altre politiche comunitarie e ad altri principi

Il programma è inteso a rafforzare le politiche trasversali e i principi della Comunità:

a)

contribuendo al dibattito e all’informazione sull’Unione come spazio di pace, prosperità e sicurezza;

b)

promuovendo il principio fondamentale della libertà di espressione;

c)

incoraggiando una presa di coscienza dell’importanza della diversità culturale, dei valori comuni, del dialogo multiculturale e del multilinguismo nel mondo;

d)

rafforzando la base di conoscenza dell’economia europea e contribuendo al potenziamento della competitività generale dell’Unione; e

e)

contribuendo alla lotta contro tutte le forme di discriminazione basata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Articolo 12

Coerenza e complementarietà

La Commissione presta un’attenzione particolare alla coerenza e alla complementarietà tra il programma e altre politiche, strumenti e azioni comunitari pertinenti, in particolare al coordinamento e all’attuazione del programma MEDIA 2007 e i programmi di cooperazione esterna con i paesi terzi nei settori audiovisivo e culturale.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione garantisce un monitoraggio regolare dei progetti. I risultati del processo di monitoraggio sono presi in considerazione durante l’attuazione del programma.

2.   La Commissione garantisce che il programma venga sottoposto a una valutazione esterna e indipendente.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

una comunicazione sul possibile proseguimento del programma entro il 31 gennaio 2012;

b)

una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 14

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria destinata all’attuazione del programma per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è fissata a 15 000 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 25 marzo 2009 (GU C 228 del 22.9.2009, pag. 100).

(2)  Parere del 21 aprile 2009 (GU C 200 del 25.8.2009, pag. 51).

(3)  Parere del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 settembre 2009.

(4)   GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

(5)   GU C 320 del 16.12.2008, pag. 10.

(6)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


ALLEGATO

AZIONI DA ATTUARE

1.   Obiettivo specifico 1: scambio di informazioni, formazione e conoscenze del mercato

Obiettivo operativo

Rafforzare le competenze dei professionisti europei e dei paesi terzi e migliorare il loro livello d’informazione e conoscenza.

Misure da attuare

Sostenere lo sviluppo e l’attuazione di moduli formativi che comprendono apprendisti e formatori di paesi europei e di paesi terzi, con particolare attenzione alle condizioni di produzione, coproduzione, distribuzione, esposizione e diffusione di opere audiovisive nei mercati internazionali pertinenti.

Sostenere lo sviluppo e l’attuazione di moduli formativi che comprendono apprendisti e formatori di paesi europei e di paesi terzi, con particolare attenzione all’inclusione di nuove tecnologie per la produzione, postproduzione, distribuzione (comprese le nuove piattaforme di distribuzione quali VOD, IPTV, Web TV), commercializzazione e archiviazione di opere audiovisive.

Incentivare gli scambi tra le istituzioni e/o le attività di formazione permanente esistenti.

Contribuire alla formazione dei formatori.

2.   Obiettivo specifico 2: competitività e distribuzione

1)   Obiettivo operativo

Facilitare la ricerca di partner per le coproduzioni.

Misure da attuare

Sostenere l’organizzazione di forum per lo sviluppo, il finanziamento, la coproduzione e la pre-vendita di coproduzioni internazionali, in particolare di mercati di coproduzione e di eventi per la ricerca di partner (pitching), allo scopo di riunire potenziali partner (ad esempio, sceneggiatori, registi, attori, produttori e distributori).

2)   Obiettivo operativo

Incoraggiare le vendite e la promozione internazionali di opere audiovisive.

Misure da attuare

Incentivare la conclusione di accordi tra raggruppamenti di titolari di diritti/agenti di vendita/distributori europei e di paesi terzi al fine di garantire la distribuzione (ad esempio, nelle sale cinematografiche, alla TV, IPTV, Web TV e sulle piattaforme VOD) delle rispettive opere audiovisive nel territorio o nei territori dei loro partner.

Sensibilizzare il pubblico intensificando le campagne promozionali in occasione dell’uscita di film di paesi europei nel mondo e dell’uscita di film di paesi terzi in Europa.

Sostenere il doppiaggio e la sottotitolazione per la distribuzione e diffusione, attraverso tutti i canali disponibili, delle opere audiovisive europee e dei paesi terzi, a favore di produttori, distributori ed emittenti.

Incoraggiare la creazione e il consolidamento di reti di cooperazione artistica e industriale tra i titolari di diritti/agenti di vendita/distributori europei e dei paesi terzi.

3.   Obiettivo specifico 3: circolazione

1)   Obiettivo operativo

Incentivare gli operatori cinematografici dei paesi europei e dei paesi terzi ad aumentare reciprocamente le condizioni di programmazione e di proiezione delle prime visioni esclusive delle opere audiovisive.

Misure da attuare

Sostenere i progetti presentati dai gestori di sale cinematografiche di paesi europei e di paesi terzi nel programmare una quota significativa rispettivamente di film europei e di film dei paesi terzi nelle sale commerciali di prima visione, per una durata minima da definire. Il sostegno assegnato sarà determinato, in particolare, in funzione della durata, della visione e del numero di proiezioni in queste sale cinematografiche di film di paesi terzi (o di film europei nel caso di gestori di sale cinematografiche di paesi terzi) in un dato periodo di riferimento.

Sostenere la creazione e il consolidamento di una rete di gestori di sale cinematografiche di paesi europei e di paesi terzi per lo sviluppo di azioni comuni a favore di tale tipo di programmazione.

2)   Obiettivo operativo

Aumentare l’offerta di contenuti audiovisivi e migliorare le condizioni di trasmissione e di distribuzione di opere audiovisive dei paesi terzi attraverso canali di distribuzione europei e di opere europee attraverso canali di distribuzione dei paesi terzi.

Misure da attuare

Sostenere i partenariati tra emittenti (o piattaforme VOD, ecc.) dei paesi europei e dei paesi terzi e i titolari di diritti allo scopo di diffondere un pacchetto di opere di paesi europei e di paesi terzi o di distribuire un catalogo di opere di paesi europei e di paesi terzi sulle piattaforme VOD.

Sviluppare la fiducia e rapporti di lavoro duraturi tra emittenti dei paesi europei e dei paesi terzi, piattaforme VOD e titolari di diritti.

3)   Obiettivo operativo

Agevolare l’organizzazione di eventi e di iniziative di alfabetizzazione cinematografica.

Misure da attuare

Favorire la creazione di una rete di iniziative di alfabetizzazione cinematografica dei paesi europei e dei paesi terzi, in particolare di quelle rivolte a un pubblico giovane miranti a promuovere a livello internazionale la diversità delle opere audiovisive.

Sostenere i partenariati tra emittenti dei paesi europei e dei paesi terzi per la trasmissione di opere audiovisive dedicate ad un pubblico giovane.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

4.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2009

relativa all’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera

(2009/804/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del suo articolo 97, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) è scaduto il 23 luglio 2002.

(2)

Ai sensi della decisione 2002/595/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio (1), i diritti e gli obblighi sorti a seguito degli accordi internazionali conclusi dalla CECA con paesi terzi sono stati trasferiti alla Comunità europea. Con decisione 2002/596/CE del Consiglio (2) la Comunità è subentrata nei diritti e negli obblighi che scaturiscono da questi accordi.

(3)

Essendo scaduto il trattato CECA, il mantenimento di un regime particolare per i prodotti di carbone e di acciaio non è più giustificato.

(4)

L’abrogazione degli accordi tra la CECA e la Confederazione svizzera fa parte delle misure volte a migliorare la normativa,

DECIDE:

Articolo 1

Sono abrogati per consenso reciproco i seguenti accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera:

1)

accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l’Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 7 maggio 1956 (3);

2)

accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (4);

3)

accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (5),

nonché tutti i relativi accordi e protocolli complementari e addizionali.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a rispondere alla nota verbale della Missione svizzera presso le Comunità europee del 10 novembre 2004 mediante la nota verbale in allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 ottobre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  Decisione 2002/595/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 luglio 2002, in merito alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 35).

(2)  Decisione 2002/596/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativa alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 36).

(3)   GU 7 del 21.2.1957, pag. 85.

(4)   GU L 350 del 19.12.1973, pag. 13.

(5)   GU L 350 del 19.12.1973, pag. 29.


ALLEGATO

NOTA VERBALE

La Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Missione svizzera presso le Comunità europee e si pregia di comunicarle di aver ricevuto la sua nota del 10 novembre 2004 relativa all’abrogazione di diversi accordi conclusi tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, così redatta:

«La Missione svizzera presso le Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Commissione delle Comunità europee e, facendo riferimento all’accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l’Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 7 maggio 1956, all’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 e a tutti i relativi accordi complementari, si pregia di informarla di quanto segue:

il 19 luglio 2002 il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di trasferire alla Comunità europea i diritti e gli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). Poiché la CECA ha cessato di esistere il 23 luglio 2002, le disposizioni degli accordi che la legavano alla Confederazione svizzera non hanno più alcuna applicazione pratica. La Missione si pregia di proporre alla Commissione l’abrogazione per consenso reciproco, a norma dell’articolo 54, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, degli accordi seguenti:

accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l’Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 7 maggio 1956

accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972

protocollo addizionale del 17 luglio 1980 all’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (con atto finale e dichiarazioni)

protocollo complementare del 17 luglio 1980 all’accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

protocollo addizionale all’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’entrata in vigore del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

protocollo complementare all’accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera a seguito dell’entrata in vigore del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

protocollo addizionale all’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

secondo protocollo addizionale all’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

protocollo complementare all’accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

nonché tutti i relativi accordi complementari e addizionali.

Se la Commissione è d’accordo con la presente proposta, la Missione si pregia di proporre che la presente nota e la risposta della Commissione costituiscano un accordo recante abrogazione degli accordi suddetti, che prenderà effetto il giorno successivo alla notifica della risposta della parte comunitaria.»

La Commissione si pregia di comunicare alla Missione che, in virtù della decisione del Consiglio del 9 ottobre 2009, accoglie, a nome della Comunità europea, la proposta di abrogare gli accordi suddetti.

La proposta della Missione e la presente nota costituiscono pertanto un accordo sull’abrogazione degli accordi suddetti, che prenderà effetto il giorno successivo alla notifica di questa risposta.

Il Principato di Liechtenstein sarà informato dell’abrogazione di questi accordi.

La Commissione coglie l’occasione per rinnovare alla Missione l’espressione della sua profonda stima.

Bruxelles,


4.11.2009   

IT

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L 288/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2009/805/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 133 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

(2)

Detto accordo è stato firmato, unitamente al relativo atto finale, a nome della Comunità, in data 23 dicembre 2008, con riserva della sua conclusione, conformemente alla decisione 2008/979/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 (1).

(3)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), unitamente alla dichiarazione acclusa al relativo atto finale.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all’articolo 2 dell’accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)   GU L 352 del 31.12.2008, pag. 23.

(2)   GU L 352 del 31.12.2008, pag. 24.

(3)  La data d’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


4.11.2009   

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L 288/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

relativa alla firma da parte della Comunità europea dello statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

(2009/806/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, e l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In occasione della Conferenza istitutiva tenuta a Bonn il 26 gennaio 2009, settantacinque stati, tra cui venti Stati membri dell’Unione europea, hanno sottoscritto lo statuto (in prosieguo lo «statuto») dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (1) (in prosieguo lo «statuto»).

(2)

In base allo statuto, l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (in prosieguo «IRENA») ha l’obiettivo di promuovere l’adozione diffusa ed estesa nonché l’utilizzazione sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, tenendo conto delle priorità e dell’interesse a livello nazionale e interno derivanti da un’impostazione che combini misure concernenti le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, e di valorizzare il contributo dato dalle energie rinnovabili alla tutela dell’ambiente, con la limitazione della pressione sulle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, segnatamente nelle zone tropicali, della desertificazione e della perdita di biodiversità, alla protezione del clima, alla crescita economica e alla coesione sociale, tra l’altro con la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile, all’accesso alle risorse energetiche e alla sicurezza dell’approvvigionamento, allo sviluppo regionale e alla responsabilità tra generazioni.

(3)

Tanto la Comunità europea quanto i suoi Stati membri hanno competenze nei settori interessati dallo statuto. Talune disposizioni dello statuto potrebbero avere ripercussioni sulle disposizioni stabilite da atti comunitari adottati in materia di ambiente ed energia.

(4)

Dato che l’entrata in vigore avverrà soltanto il trentesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il venticinquesimo strumento di ratifica, e in considerazione del fatto che lo statuto resta aperto alla firma fino a tale data, lo statuto dovrebbe essere firmato a nome della Comunità europea in conformità dell’articolo XIX, paragrafo A, dello stesso. La Conferenza istitutiva dell’Agenzia, tenuta il 26 gennaio 2009, ha costituito una Commissione preparatoria per l’IRENA (2). Conformemente al punto 3 della risoluzione relativa alla creazione di una Commissione preparatoria per l’IRENA, adottata dalla Conferenza istitutiva dell’IRENA, la Commissione preparatoria è composta da un rappresentante di ciascuno dei firmatari dello statuto. La Commissione preparatoria è intesa a garantire una rapida ed efficace attuazione dell’IRENA, anche prevedendo un programma di lavoro e un bilancio provvisori. Appare opportuno partecipare pienamente fin dalla firma alle attività dell’Agenzia. La Comunità dovrebbe pertanto essere rappresentata nella Commissione preparatoria dell’IRENA e parteciparvi fin dalla firma,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, lo statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili istituita a Bonn il 26 gennaio 2009.

Articolo 2

In virtù della sua firma, la Comunità sarà rappresentata nella Commissione preparatoria dell’IRENA creata dalla Conferenza istitutiva dell’IRENA.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  La dichiarazione della Conferenza relativa alle versioni dello statuto facenti fede costituisce parte integrante dello statuto stesso.

(2)  IRENA/FC/res.1: Risoluzione relativa alla creazione di una Commissione preparatoria per l’IRENA, 26 gennaio 2009, Bonn.


4.11.2009   

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L 288/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2009/807/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Enrique OJEDA VILA,

DECIDE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

il sig. Miguel LUCENA BARRANQUERO, Secretario General de Acción Exterior, Andalucía.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


4.11.2009   

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L 288/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

recante nomina di due membri greci del Comitato delle regioni

(2009/808/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo greco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito del decesso del sig. Christos PALEOLÓGOS e della fine del mandato del sig. Paris KOUKOULOPOULOS,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

il sig. Konstantinos SIMITSIS, Mayor of the City of Kavala,

il sig. Theodoros GKOTSOPOULOS, Municipal Counsellor of Municipality of Pallini, Attica.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)   GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

4.11.2009   

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L 288/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2009

relativa al regime denominato groepsrentebox [C 4/07 (ex N 465/06)] al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione

[notificata con il numero C(2009) 4511]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/809/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai suddetti articoli (1) e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 13 luglio 2006, le autorità olandesi notificavano il regime fiscale denominato groepsrentebox, che introduce la minore tassazione o deduzione degli interessi percepiti e corrisposti all’interno di un gruppo. Le autorità olandesi, che considerano il regime una misura di portata generale, procedevano alla notifica ai soli fini della certezza del diritto. Con lettere del 5 settembre 2006 e del 9 novembre 2006, le suddette autorità fornivano ulteriori informazioni.

(2)

Con lettera del 7 febbraio 2007, la Commissione comunicava alle autorità olandesi la decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE relativamente alla componente della misura di aiuto riguardante la minore tassazione o deduzione degli interessi infragruppo (misura A).

(3)

Nella stessa lettera, la Commissione comunicava peraltro alle suddette autorità di ritenere che la minore tassazione degli interessi realizzati su depositi a breve termine intesi ad acquisire almeno il 5 % di un’impresa (misura B) non costituisse aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione invitava le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

(5)

In data 7 maggio 2007, le autorità olandesi comunicavano per iscritto le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento da parte della Commissione.

(6)

La Commissione riceveva osservazioni in merito da parte degli interessati, che provvedeva a inoltrare alle autorità olandesi onde consentire loro di controbattere. Le osservazioni delle autorità olandesi pervenivano per iscritto alla Commissione il 29 giugno 2007.

(7)

Con lettere dell’8 novembre 2007 e del 29 gennaio 2008, la Commissione inoltrava una richiesta di ulteriori informazioni alle autorità nazionali.

(8)

Il 7 ottobre 2008, le autorità olandesi si rivolgevano al professore Leigh Hancher, titolare della cattedra di diritto europeo presso l’università di Tilburg, per un parere giuridico che chiarisse se la misura notificata costituiva o meno aiuto di Stato.

(9)

Con lettera in data 18 dicembre 2008, le autorità olandesi comunicavano alla Commissione la decisione di modificare il regime fiscale in questione.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

II.1.   Obiettivo

(10)

Secondo le autorità nazionali, il regime è inteso a ridurre la differenza di trattamento fiscale tra due forme di finanziamento infragruppo, quella tramite capitale di rischio e quella tramite capitale di prestito.

(11)

Attualmente, quando un’impresa di un gruppo apporta capitale in un’altra impresa dello stesso gruppo, secondo le norme che regolano l’esenzione fiscale delle partecipazioni societarie, essa percepisce in contropartita dividendi esenti da imposta, mentre, quando la stessa impresa presta soldi a un’impresa del suo stesso gruppo, gli interessi percepiti scontano l’aliquota d’imposta ordinaria sulle società del 25,5 %. Dal punto di vista dell’impresa che riceve le risorse, i dividendi che essa corrisponde a fronte di un apporto di capitale non sono deducibili, mentre gli interessi a fronte di un prestito sono deducibili secondo una percentuale equivalente all’aliquota d’imposta ordinaria sulle società.

(12)

Le autorità nazionali fanno presente che la scelta di una struttura societaria costituita da soggetti giuridicamente indipendenti è dettata di norma da considerazioni di diritto societario o di natura economica. Il finanziamento di un gruppo tramite capitale di rischio o capitale di prestito ha conseguenze essenzialmente irrilevanti sotto il profilo civilistico (responsabilità, modalità di rimborso, sicurezza, diritto di voto, ecc.), mentre le conseguenze fiscali sono molto significative. All’interno di un gruppo, la scelta per determinate condizioni di finanziamento è intesa a minimizzare l’onere tributario previsto dal sistema fiscale applicabile. In tal senso, la decisione all’interno di un gruppo di fare appello a capitale di rischio o di prestito è essenzialmente dettata da considerazioni di natura tributaria.

(13)

Il parere giuridico espresso dal professor Hancher sottolinea che le conseguenze in ambito infragruppo del diverso trattamento fiscale riservato al capitale di rischio o di prestito e le possibili soluzioni atte a evitarne gli effetti negativi sono nel mirino politico di molti paesi OCSE. Il professor Hancher rinvia ai ripetuti appelli lanciati dalla letteratura scientifica nazionale in favore di una riforma fondamentale dell’imposta olandese sulle società e della parità di trattamento fiscale tra finanziamenti con capitale di rischio o di prestito all’interno di gruppi di imprese.

(14)

Le autorità olandesi sottolineano che la disparità di trattamento fiscale produce forme di arbitraggio fiscale tra queste due modalità di finanziamento infragruppo indesiderabili sotto il profilo economico. È solo nell’ambito di un gruppo che la scelta tra un finanziamento supplementare con capitale di rischio e un finanziamento (supplementare) con capitale di prestito diventa arbitraria in presenza di conseguenze tributarie diverse tra queste due modalità di finanziamento. L’arbitraggio fiscale potrebbe pertanto incidere sulla neutralità del sistema tributario. La misura mirerebbe quindi a contrastare il fenomeno dell’arbitraggio tra queste due forme di finanziamento e a potenziare la neutralità del sistema tributario nazionale.

(15)

L’introduzione del groepsrentebox intende far sì che la scelta della modalità di finanziamento all’interno di un gruppo sia dettata essenzialmente da motivi di natura economica. L’intento è di allineare maggiormente il trattamento fiscale degli interessi infragruppo a quello dei dividendi infragruppo, rendendo così più neutrale la scelta tra finanziamenti con capitale di prestito o con capitale di rischio.

(16)

L’arbitraggio fiscale non entra in gioco nei finanziamenti al di fuori del contesto infragruppo. In questo contesto, le diverse conseguenze in termini di diritto civile svolgono infatti un ruolo importante, ragion per cui il fenomeno dell’arbitraggio non si verifica. Tenuto conto di questa differenza sostanziale tra la realtà infragruppo ed extragruppo, la neutralità fiscale non è richiesta nel caso delle operazioni di finanziamento extragruppo. Per sua stessa natura, la misura è pertanto limitata ai prestiti infragruppo.

(17)

Le autorità olandesi sottolineano inoltre che, negli ultimi tempi, le imprese nazionali tendono sempre più a dedurre importi eccessivi sugli interessi. Il fatto che le imprese sfruttino sempre più le disparità di trattamento fiscale tra prestiti infragruppo e capitale di rischio ha effetti nefasti per l’erario pubblico.

(18)

La misura intende pertanto contrastare l’erosione dei cespiti tributari incitando le imprese a preferire il finanziamento tramite capitale di rischio a quello tramite capitale di prestito e a ridurre così la possibilità di detrazioni fiscali. Il regime risulta pertanto complementare alla normativa nazionale in materia di sottocapitalizzazione che persegue un obiettivo analogo: scoraggiare l’eccessivo finanziamento tramite capitale di prestito e prevenire la riduzione artificiale della base imponibile nazionale.

(19)

Per le autorità nazionali, la misura notificata è un intervento di natura prettamente tecnica.

II.2.   Base giuridica

(20)

La base giuridica del regime è l’articolo 12c della Wet op de vennootschapsbelasting (legge sull’imposta delle società) del 1969. L’entrata in vigore della disposizione, introdotta il 1o gennaio 2007, è sospesa fino a quando la Commissione non si pronuncerà circa la sua compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

II.3.   Funzionamento del regime

(21)

Nei Paesi Bassi, l’aliquota d’imposta ordinaria sulle società è del 25,5 %. Il regime fiscale groepsrentebox contempla un diverso trattamento fiscale per determinati interessi infragruppo. Gli interessi infragruppo percepiti e corrisposti non scontano infatti l’aliquota d’imposta ordinaria del 25,5 % (3). Il groepsrentebox (letteralmente «scatola di interessi infragruppo») introduce un sistema di compensazione in virtù del quale, se positivo, il saldo tra interessi percepiti e corrisposti nell’ambito di operazioni di finanziamento infragruppo sconta un’aliquota d’imposta del 5 %, contro il 25,5 % dell’aliquota ordinaria, mentre, se negativo, lo stesso saldo sarà deducibile, non più secondo la percentuale ordinaria del 25,5 %, bensì quella ridotta del 5 %.

(22)

L’importo imponibile o deducibile in applicazione del tasso ridotto è limitato a una percentuale del patrimonio fiscale del soggetto d’imposta, limitazione intesa a evitare abusi da parte delle imprese sottocapitalizzate e a garantire che il tasso ridotto si applichi unicamente ai redditi da prestiti infragruppo finanziati tramite capitale di rischio.

(23)

Il regime contempla inoltre altre disposizioni atte a prevenire eventuali abusi. In particolare, sono ritenuti interessi infragruppo quelli formalmente dovuti a terzi (banca) ma che nella realtà vengono versati a una società del gruppo. Tale è il caso del prestito back-to-back (4). Analogamente, gli interessi dovuti a terzi (banca) sono considerati interessi infragruppo a bassa deducibilità se le risorse ottenute tramite il prestito sono immesse nel capitale di una controllata che produrrà così interessi infragruppo a bassa tassazione.

(24)

Al momento della notifica, le autorità nazionali indicavano che il regime sarebbe stato facoltativo per una durata minima di tre anni. Se adottato da un’impresa appartenente a un gruppo, il regime sarebbe risultato applicabile a tutte le altre imprese del gruppo residenti nei Paesi Bassi. Come inizialmente stabilito dalla misura, le imprese interessate sono quelle appartenenti a un gruppo, espressamente definito dal regime come una struttura in cui un’unica impresa detiene oltre il 50 % di un’altra impresa. In altre parole, il gruppo deve essere costituito da almeno due imprese di cui la controllante detiene oltre il 50 % delle azioni della controllata. Ciascuna impresa deve essere soggetta all’imposta olandese sulle società. In altri termini, il regime si applica alle imprese residenti nei Paesi Bassi e alle imprese non residenti che hanno una stabile organizzazione nei Paesi Bassi.

II.4.   Modifiche apportate al regime

(25)

Durante il procedimento, le autorità olandesi esprimevano l’intenzione di rendere il regime obbligatorio, intenzione confermata con lettera del 18 dicembre 2008. Il regime sarà pertanto applicabile a tutte le imprese soggette all’imposta nazionale sulle società per quanto riguarda gli interessi percepiti e corrisposti di società facenti parte di un gruppo.

(26)

Nella stessa lettera, le autorità olandesi informavano altresì la Commissione circa due ulteriori modifiche al regime. La prima modifica riguarda l’estensione della definizione di «gruppo» ai fini del regime in esame. La definizione di società collegata (verbonden lichaam) è modificata e ampliata al fine di comprendere tutti gli accordi in base ai quali un soggetto esercita, direttamente o indirettamente, il controllo di fatto sulle operazioni di finanziamento di un altro soggetto, oppure in base ai quali una persona o un soggetto terzo esercita il controllo di fatto sul finanziamento dei due soggetti che prendono parte all’accordo di prestito (5). La seconda modifica riguarda una disposizione intesa a rendere più agevole la creazione di una (seconda) società di diritto privato olandese, in modo tale che il gruppo che ne risulti possa beneficiare del groepsrentebox. Si tratta, nello specifico, dell’abolizione dell’attuale minimo legale di 18 000 EUR previsto per il capitale sociale delle società a responsabilità limitata.

II.5.   Dotazione di bilancio

(27)

Le autorità nazionali hanno indicato in un primo momento un bilancio annuo di copertura della misura pari a 475 milioni di EUR, precisando in seguito che la misura obbligatoria non aveva implicazioni di bilancio.

III.   MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(28)

Nella decisione di avvio del procedimento del 7 febbraio 2007, la Commissione esprimeva i propri dubbi circa la natura generale della misura; la decisione sottolineava che la minore tassazione prevista dal regime andava a esclusivo beneficio delle imprese facenti parte di un gruppo (selettività di diritto) ed esprimeva il timore che il regime favorisse i gruppi multinazionali conferendo loro un vantaggio economico selettivo (selettività di fatto).

(29)

In un’ottica prettamente nazionale, la Commissione riconosceva la possibilità che la misura fosse fiscalmente neutra. Tuttavia, nell’ambito di operazioni transfrontaliere, un’impresa olandese che presta capitale a una impresa del suo gruppo residente all’estero beneficia dell’aliquota d’imposta ridotta del 5 % pur non essendo l’affiliata residente all’estero soggetta alla normativa tributaria olandese che limita la deducibilità degli interessi versati. Il regime genererebbe di fatto un vantaggio selettivo tenuto conto che gli unici incentivati ad avvalersene sarebbero i gruppi di imprese multinazionali che effettuano operazioni transfrontaliere di finanziamento infragruppo in giurisdizioni fiscali dove l’imposta sulle società prevede aliquote superiori al 5 %.

(30)

La Commissione esprimeva inoltre dubbi circa la giustificazione del regime alla luce della natura o della struttura del sistema stesso, nella misura in cui esso costituisca un’eccezione all’applicazione del sistema tributario.

(31)

La Commissione riteneva inoltre che non si potesse escludere che il regime sarebbe andato principalmente a beneficio dei soggetti già beneficiari del regime sulle attività di finanziamento internazionale (concernfinancieringsactiviteiten, letteralmente «attività finanziarie di gruppo», di seguito «regime CFA»), ritenuto una misura di aiuto di Stato incompatibile (6).

(32)

La Commissione era pertanto del parere che il groepsrentebox potesse ritenersi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e che nessuna delle eccezioni di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, fosse applicabile.

IV.   OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

(33)

In data 7 maggio 2007, le autorità olandesi comunicavano per iscritto le proprie osservazioni circa la decisione di avvio del procedimento, completate da ulteriori informazioni nel 2007 e nel 2008, tra cui il parere giuridico del professor Hancher.

(34)

Secondo le autorità nazionali, nella decisione di avvio, la Commissione si era avvalsa di un approccio fallace sotto tre aspetti. In primo luogo, la Commissione aveva fuso due criteri distinti, quello di «vantaggio» e di «selettività», in un unico criterio, quello di «vantaggio selettivo», agendo pertanto in senso opposto alla prassi corrente della Commissione stessa e alla giurisprudenza, la quale prescrive che i due criteri siano valutati separatamente.

(35)

In secondo luogo, la Commissione non aveva effettuato una valutazione differenziata dei diversi elementi del groepsrentebox. In tal senso, essa dovrebbe valutare separatamente l’elemento di aiuto eventualmente presente nell’aliquota ridotta applicabile agli interessi infragruppo percepiti e quello eventualmente insito nell’aliquota ridotta applicabile agli interessi infragruppo corrisposti.

(36)

In terzo luogo, la Commissione ha erroneamente considerato simultaneamente gli effetti netti su colui che versa e su colui che percepisce concludendo che gli effetti netti sono probabilmente neutri per i gruppi nazionali nel caso in cui tanto il soggetto che versa che quello che percepisce sia residente nei Paesi Bassi, mentre ne risulterebbe un vantaggio netto per i gruppi multinazionali quando il soggetto che versa è un’impresa straniera appartenente al gruppo e quello che percepisce è un’impresa nazionale. Secondo le autorità nazionali, una tale equazione non trova fondamento nel diritto tributario olandese. Ai fini tributari, il consolidamento delle imprese nazionali facenti parte di un gruppo si verifica solo quando la partecipazione azionaria supera il 95 %.

(37)

Le autorità nazionali ritengono inoltre che il groepsrentebox non possa ritenersi una deroga alla normale metodologia tributaria, trattandosi al contrario di una modifica che inserisce un elemento di analisi nel sistema fiscale. Ne risulta una nuova metodologia tributaria che esclude pertanto qualsiasi vantaggio.

(38)

Vi è inoltre un altro motivo per cui le autorità nazionali escludono la presenza di un vantaggio. Il diverso effetto netto prodotto dal groepsrentebox nel caso dei gruppi multinazionali rispetto a quelli nazionali non comporta unicamente vantaggi ma anche svantaggi per i primi. I vantaggi o gli svantaggi per un gruppo multinazionale avente un’affiliata olandese dipendono in realtà da due fattori: dalla posizione oggettiva di debitrice o creditrice dell’affiliata e dalle aliquote d’imposta applicabili negli altri Stati membri e nei Paesi Bassi.

(39)

Quando invece sussiste un vantaggio, le autorità nazionali ritengono in subordine che l’eventuale vantaggio netto a beneficio dei gruppi multinazionali non sarebbe tanto occasionato da un’aliquota ridotta applicata dai Paesi Bassi agli interessi infragruppo percepiti quanto da una deduzione illimitata degli interessi infragruppo corrisposti all’estero. Un tale vantaggio non è imputabile allo Stato olandese e non è finanziato tramite risorse statali dei Paesi Bassi.

(40)

Un eventuale effetto netto più vantaggioso per i gruppi multinazionali rispetto a quelli nazionali non sarebbe tanto indotto dalla portata selettiva del regime in esame quanto da disparità indotte dalla presenza, all’interno dell’Unione, di diverse normative in materia di deducibilità degli interessi infragruppo. I Paesi Bassi sono liberi di introdurre modifiche al proprio sistema tributario che accentuino o riducano dette disparità, essendo essi tenuti unicamente a garantire che le modifiche siano applicabili in modo generale a tutti i contribuenti olandesi i quali, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalle modifiche in questione, si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga.

(41)

Secondo le autorità nazionali, le modifiche al sistema tributario avranno sempre un effetto globale diverso sui gruppi multinazionali che effettuano operazioni transfrontaliere rispetto a quelli nazionali che operano unicamente a livello interno. Ai fini del controllo degli aiuti di Stato, una tale circostanza ha rilevanza solo se le discrepanze sono indotte dalla misura adottata dallo Stato membro stesso, quale sarebbe il caso di un’aliquota d’imposta ridotta applicabile unicamente al reddito da interessi dei gruppi stranieri. Ma non è questo il caso di una misura generale applicabile a tutti i redditi da interesse infragruppo, sia nazionali che esteri, che produce disparità in ambito transfrontaliero.

(42)

Per il semplice fatto che coesistono sistemi tributari non armonizzati, è possibile che l’effetto fiscale netto delle operazioni transfrontaliere differisca da quello delle operazioni realizzate a livello puramente nazionale. Un tale effetto può rivelarsi tanto sfavorevole (doppia imposizione economica) quanto favorevole (assenza di imposizione economica) per le imprese.

(43)

Gli articoli 94 e 95 del trattato CE offrono la base giuridica per misure di armonizzazione miranti a instaurazione o garantire il corretto funzionamento del mercato interno. L’articolo 96 del trattato offre inoltre la possibilità alla Commissione di agire qualora constati che una disparità nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsi le condizioni di concorrenza sul mercato comune (distorsione).

(44)

Le autorità nazionali escludono, in subordine, la presenza di selettività. Nel valutare la selettività raffrontando il binomio debitore straniero-creditore nazionale con il binomio debitore nazionale-creditore nazionale, la Commissione ricorre a un contesto di riferimento errato. Per valutare la selettività di un regime fiscale olandese, il contesto di riferimento non può essere più esteso di quello costituito dall’insieme dei contribuenti nazionali. Secondo la prassi corrente della Commissione stessa, il quadro di riferimento non può comprendere le imprese che non sono soggetto d’imposta nei Paesi Bassi.

(45)

Le autorità nazionali ribadiscono che il regime fiscale non è limitato a determinate imprese, attività, funzioni o aree geografiche. Il regime non discrimina i gruppi d’imprese esteri da quelli nazionali. Ai fini dell’ammissibilità, il groepsrentebox non impone soglie relative a particolari attività o funzioni.

(46)

Peraltro, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime, solo le imprese facenti parte di un gruppo si troverebbero in situazione fattuale e di diritto analoga. Unicamente per queste imprese valgono le considerazioni sull’arbitraggio di cui alla sezione 2.1.

(47)

Le autorità nazionali sostengono che le decisioni di finanziamento infragruppo intendono minimizzare l’onere tributario previsto dal sistema fiscale applicabile. Le differenze commerciali (responsabilità, modalità di rimborso, sicurezza) tra finanziamenti con capitale di rischio e finanziamenti con capitale di prestito rispetto a quelle tributarie sono essenzialmente irrilevanti. Le differenze commerciali tra finanziamenti con capitale di rischio o con capitale di prestito giocano invece un ruolo importante nelle situazioni extragruppo, ambito in cui dette differenze possono prevalere sulle motivazioni di natura tributaria.

(48)

Le autorità nazionali sostengono che i provvedimenti limitati ai gruppi siano misure fiscali di natura meramente tecnica, che non costituiscono aiuto di Stato, e rimandano, in tal senso, alla decisione della Commissione (7) relativa a un dispositivo fiscale varato dalla Francia. In tale occasione, la Commissione ha riconosciuto il carattere generale di una misura in deroga alla regola generale secondo cui gli interessi versati nel caso dei prestiti tra imprese sono spese deducibili, anche se ha ritenuto che un’altra eccezione alla regola, questa volta in favore di centrali di tesoreria istituite in Francia da imprese multinazionali, costituisse un vantaggio selettivo.

(49)

Secondo le autorità nazionali, la selettività interverrebbe invece proprio qualora si estendesse il campo di applicazione del groepsrentebox. Estendendo l’aliquota d’imposta ridotta anche agli interessi percepiti da terzi, si conferirebbe un vantaggio alle istituzioni finanziarie.

(50)

Le autorità nazionali ritengono inoltre fallace il presupposto secondo cui norme tributarie specifiche comportino di per sé selettività. La presenza di relazioni di finanziamento tra soggetti all’interno di un gruppo non può essere qualificata come un’attività economica, trattandosi di una semplice realtà economica. Più che costituire un’attività economica o un settore d’attività distinti, i flussi di interessi in quanto tali servono solo a finanziare un’attività economica o un settore d’attività. I finanziamenti con capitale di prestito sono un’attività distinta solo nel caso delle istituzioni finanziarie la cui attività consiste appunto nel finanziare terzi. Inoltre, per quanto riguarda il rendimento di depositi a breve termine intesi ad acquisire almeno il 5 % di un’impresa (misura B), nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ritiene che l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta a questo tipo di interessi non implichi di per sé selettività dal momento che la misura è ritenuta di natura generale.

(51)

Le autorità nazionali sostengono inoltre che vi sia una differenza concettuale tra dividendi e interessi. In entrambi i casi, si tratta di una compensazione a fronte dell’utilizzo o della fornitura di capitale, sia esso di rischio o di prestito. In entrambi i casi, il capitale è utilizzato dal destinatario per finanziare attività commerciali. In tutti sistemi tributari vi sono norme che stabiliscono se i dividendi distribuiti e gli interessi corrisposti sono deducibili, parzialmente deducibili o non deducibili e norme in base alle quali i dividendi e gli interessi sono imponibili, parzialmente imponibili o esenti da imposta. Non vi è alcuna norma fiscale internazionale che stabilisca in che modo articolare queste componenti ai fini tributari.

(52)

In ulteriore subordine, si sostiene che la minore tassazione ovvia a una disparità interna al sistema nazionale ed è pertanto giustificata in funzione della natura e della struttura del sistema stesso. Così, la minore tassazione degli interessi infragruppo percepiti si giustificherebbe alla luce della minore deduzione degli interessi infragruppo corrisposti. L’intento è di evitare che le imprese organizzate in gruppo siano svantaggiate dalla minore deduzione e dalla piena tassazione, mentre le imprese organizzate come soggetti singoli, che non corrispondono interessi al loro interno, non sono esposte a simili svantaggi.

(53)

Il sistema tributario olandese è imperniato sul principio della simmetria di trattamento tra entrate e uscite. Secondo la ratio interna al sistema, le entrate e le uscite sono due facce della stessa medaglia. Per evitare la doppia imposizione, a una minore tassazione deve corrispondere una minore deduzione.

(54)

Ponendo fine all’arbitraggio infragruppo tra finanziamenti con capitale di rischio e finanziamenti con capitale di prestito, la misura proposta intende garantire che il principio della neutralità trovi piena applicazione nel sistema tributario olandese. La misura riduce le differenze tra i due tipi di finanziamenti infragruppo, potenziando in tal modo la neutralità del sistema tributario. Il fatto che la misura si limiti agli interessi infragruppo ha non solo un fondamento economico ma risulta necessario e funzionale ai fini dell’efficienza del sistema tributario.

(55)

Le autorità nazionali sottolineano che il groepsrentebox interesserà una cerchia di imprese molto più estesa degli 87 soggetti già beneficiari del precedente regime CFA. Esse fanno inoltre presente che sono assenti nel groepsrentebox tutte le limitazioni previste dal regime CFA, quali i requisiti dei due continenti o dei quattro paesi. A differenza del regime CFA, il groepsrentebox è una misura di natura prettamente tecnico-fiscale intesa a regolare la pressione sul fattore capitale. Essa si applica inoltre a qualsiasi prestito infragruppo in uscita o in entrata, indipendentemente dall’attività svolta dalle imprese interessate. Per tutte queste ragioni, la portata del groepsrentebox è del tutto incomparabile con quella del regime CFA.

(56)

Il fatto che la misura si applichi a tutti i soggetti d’imposta che corrispondono interessi a o percepiscono interessi da un’impresa facente parte di un gruppo sta a sottolinearne la finalità, ovvero potenziare la neutralità del sistema fiscale, riducendo l’arbitraggio fiscale e aumentando i cespiti dell’imposta sulle società. L’applicazione obbligatoria della misura eliminerebbe inoltre i fattori di eventuali vantaggi selettivi.

(57)

Il carattere obbligatorio del groepsrentebox non solo premia il fatto di trattenere capitali nei Paesi Bassi ma, al pari delle norme in materia di sottocapitalizzazione, disincentiva al tempo stesso l’afflusso nel paese di risorse destinate a finanziare i debiti. A differenza della normativa nazionale in materia di sottocapitalizzazione che, limitando la deducibilità degli interessi infragruppo, disincentiva l’eccessivo ricorso al capitale di prestito per i finanziamenti all’interno di un gruppo, il groepsrentebox prevede un tasso ridotto per gli interessi infragruppo percepiti, purché finanziati con capitale di rischio. Il groepsrentebox consente di ampliare la base imponibile nazionale: favorendo una maggiore incidenza del capitale di rischio sul capitale di prestito, il regime contribuisce a prevenire il deflusso di capitale di rischio dal paese e potenzia così la base imponibile.

(58)

Il regime in esame è una misura prettamente tecnica che modifica il trattamento fiscale degli interessi infragruppo aumentando l’onere fiscale per alcuni soggetti d’imposta e riducendolo per altri, sulla base di fatti e circostanze orizzontali e oggettivi. Una volta reso obbligatorio, il regime non conferisce alcun vantaggio economico; esso si limita a spostare l’onere fiscale da un gruppo di contribuenti a un altro sulla base di criteri puramente orizzontali e obiettivi.

(59)

Secondo le autorità nazionali, la selettività di fatto si verifica unicamente quando una misura, sebbene di natura generale, rischia nella pratica di favorire sempre lo stesso gruppo individuabile di soggetti. La selettività di fatto, che può verificarsi nel caso di misure facoltative, è esclusa nel caso di misure obbligatorie. I soggetti d’imposta che subiscono uno svantaggio nel corso di un esercizio possono beneficiare di un vantaggio nell’esercizio successivo, e viceversa. Il regime in esame non va pertanto a beneficio di alcuna categoria omogenea di contribuenti.

(60)

Le autorità nazionali ritengono inoltre che la nuova definizione di gruppo, imperniata sul concetto di controllo di fatto, si confaccia di più allo scopo del regime. Quando una sola impresa esercita il controllo di fatto sul finanziamento di un’altra impresa, quest’ultima non è più libera di scegliere se finanziarsi tramite capitale di prestito interno o esterno oppure tramite capitale di rischio o di prestito. È la direzione centrale del gruppo a decidere la suddivisione, all’interno del gruppo stesso, delle risorse esterne (debiti esterni o capitale di rischio esterno) in capitale di prestito interno o capitale di rischio interno. Il fatto che questi due strumenti di finanziamento infragruppo abbiano ripercussioni fiscali diverse costituisce un incentivo a operare una scelta dettata unicamente da ragioni fiscali.

(61)

Infine, le future modifiche alla normativa sulle società a responsabilità limitata renderanno più agevole per un soggetto d’imposta la trasformazione della propria struttura societaria in gruppo, dal momento che l’onere amministrativo e i requisiti sul capitale sociale saranno aboliti o ridotti drasticamente.

V.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(62)

Il patronato olandese VNO-NCW (8), il Belgio e l’Ungheria hanno trasmesso le proprie osservazioni. La Commissione ha ricevuto peraltro osservazioni di altre parti, pervenutele tuttavia oltre i termini, ragion per cui non ne ha potuto tener conto ai fini del procedimento. Le osservazione in questione non avrebbero comunque influenzato il giudizio e le conclusioni della presente decisione.

V.1.   Osservazioni del patronato olandese VNO-NCW

(63)

Il VNO-NCW ritiene che il regime non sia una misura di aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE per i seguenti motivi.

(64)

In primo luogo, il VNO-NCW ritiene che il groepsrentebox sia una misura generale, neutra sotto il profilo fiscale e di natura tecnica essendo essa intesa a limitare le possibilità di arbitraggio fiscale tra due forme di finanziamento infragruppo, con capitale di rischio e con capitale di prestito. Tenuto conto del carattere neutro della misura, il VNO-NCW ritiene che il regime non favorisca talune imprese o produzioni ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(65)

In secondo luogo, il vantaggio fiscale a favore di gruppi multinazionali, derivante dal diverso trattamento riservato negli Stati membri agli interessi infragruppo, non può essere imputato ai Paesi Bassi. L’esistenza di un vantaggio fiscale dovuto al fatto che in un altro Stato membro la percentuale di deduzione degli interessi sia maggiore di quella prevista dal groepsrentebox, mentre nei Paesi Bassi si applica la percentuale prevista dal groepsrentebox, è conseguenza diretta delle disparità tra le normative degli Stati membri in materia di trattamento fiscale degli interessi infragruppo. Secondo il VNO-NCW, se vuole porre fine alle distorsioni che potrebbero derivare dal groepsrentebox, la Commissione dovrebbe ricorrere all’articolo 94 o 96 del trattato.

(66)

In terzo luogo, il VNO-NCW è del parere che, tenuto conto della finalità del regime in esame, segnatamente limitare le possibilità di arbitraggio fiscale tra capitale di rischio e capitale di prestito, la situazione fattuale e di diritto delle imprese appartenenti a un gruppo non è analoga a quella delle imprese non affiliate. Il diverso trattamento fiscale tra capitale di rischio e capitale di prestito crea distorsioni soprattutto all’interno dei gruppi dato che la società madre esercita sulle consociate un controllo tale da determinarne in larga misura le scelte relative alle modalità di finanziamento, scelte spesso ampiamente dettate da considerazioni fiscali. Rispetto ai terzi, la scelta della forma di finanziamento è invece spesso in larga misura determinata da considerazioni di natura non fiscale. La misura non può essere pertanto ritenuta selettiva ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Il VNO-NCW sostiene inoltre che, se una misura fiscale viene ritenuta una misura di aiuto per il semplice fatto di essere limitata in maggiore o minore misura a gruppi di imprese, allora le normative degli Stati membri in materia di imposta sulle società sono sotto molti aspetti in conflitto con l’articolo 87, paragrafo 1del trattato CE.

V.2.   Osservazioni dell’Ungheria

(67)

L’Ungheria è del parere che il regolamento non costituisca una misura di aiuto e adduce due argomenti a sostegno. In primo luogo, una misura non può ritenersi selettiva solo perché limitata ai gruppi. In materia tributaria (internazionale), le normative sui gruppi di imprese sono una pratica corrente e inevitabile. Diverse normative con portata limitata ai gruppi di imprese sono state proposte tanto dall’OCSE (direttiva sui prezzi di trasferimento) quanto dalla Commissione (direttiva su interessi e canoni). In secondo luogo, l’imposizione diretta è una prerogativa degli Stati membri e la determinazione di aliquote a fronte di fatti generatori d’imposta rientra in tale prerogativa. Infine, in assenza di un’armonizzazione delle imposte dirette, è difficile ritenere i Paesi Bassi responsabili per il maggior livello di deduzione che risulterebbe dalla presenza di aliquote d’imposta più elevate in altri paesi. Il vantaggio di cui parla la Commissione è chiaramente il risultato di disparità tra sistemi tributari.

V.3.   Osservazioni del Belgio

(68)

Le autorità belghe ritengono anch’esse che il regime non costituisca aiuto di Stato e, al pari di altri interessati, affermano che non si possa parlare di selettività. A loro dire, è logico che un’impresa non appartenente a un gruppo non partecipi di conseguenza ad attività di finanziamento infragruppo. Il Belgio sostiene inoltre che la normativa in materia di aiuti di Stato non si applica alle situazioni in cui, in assenza di armonizzazione a livello UE, sussistono disparità tra i sistemi fiscali nazionali. Il regime in esame va pertanto considerato una misura generale che esula dalla normativa in materia di aiuti di Stato e la Commissione eserciterebbe impropriamente i propri poteri mandando avanti il procedimento.

VI.   COMMENTI DEI PAESI BASSI ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI

(69)

I Paesi Bassi constatano che, in tutti e tre i casi, le osservazioni sollevate sostengono la tesi da loro formulata. Tanto per l’Ungheria quanto per il Belgio, la Commissione abusa dei suoi poteri nel volersi occupare di distorsioni dettate da disparità tra sistemi fiscali non armonizzati, il che rafforza le autorità olandesi nel ritenere che il groepsrentebox non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE.

(70)

Le autorità nazionali affermano inoltre di sottoscrivere appieno l’analisi del VNO-NCW. Esse ascrivono un’importanza particolare all’argomentazione circostanziata sul contesto istituzionale, argomentazione che illustra inoltre le possibili distorsioni del mercato interno causate da misure nazionali emananti dagli Stati membri e gli strumenti previsti dal trattato CE per eliminarle, qualora necessario.

(71)

Infine, le autorità nazionali condividono l’argomentazione del VNO-NCW secondo cui, ai fini della selettività, occorre provare che talune imprese o produzioni siano favorite rispetto ad altre imprese o produzioni in una situazione di diritto o di fatto analoga, tenuto conto della finalità della misura in esame. Il fatto che il groepsrentebox si limiti agli interessi infragruppo non implica di per sé selettività visto che il regime intende ridurre l’arbitraggio tra due forme di finanziamento (capitale di rischio/capitale di prestito) all’interno di un gruppo. L’arbitraggio non è chiamato in causa quando il finanziamento riguarda imprese non appartenenti a un gruppo. Tenuto conto della finalità del regime, è quindi logico che esso si limiti agli interessi infragruppo: tale limitazione è infatti atta a garantire che il contesto di riferimento sia costituito da tutte le imprese facenti parte di un gruppo.

VII.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(72)

Onde stabilire se il regime in esame costituisce o meno un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve valutare se la misura favorisce talune imprese o produzioni conferendo loro un vantaggio di natura economica, se un tale vantaggio falsa o minaccia di falsare la concorrenza, se esso è concesso mediante risorse statali e se incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(73)

Perché costituisca aiuto di Stato, una misura deve essere specifica o selettiva, in altri termini essa deve favorire talune imprese o talune produzioni.

(74)

Le autorità olandesi sostengono che la misura in esame non si limiti a determinati settori o categorie di imprese, né a determinate aree del territorio nazionale. Non sono previste ulteriori restrizioni per quanto riguarda il fatturato, le dimensioni, il numero di impiegati, l’appartenenza a un gruppo multinazionale o la natura delle attività svolte dai beneficiari.

(75)

Secondo la giurisprudenza applicabile, per valutare la selettività di una misura statale occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga (9). Pertanto, un regime fiscale può non essere una misura di aiuto anche se non completamente in linea con l’imposta generale sulle società dello Stato membro interessato. La Corte ha inoltre più volte ribadito che l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE non distingue secondo le cause o gli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti (10). Segnatamente rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, quelle misure tributarie che non rispondono alla necessità di adeguare il sistema generale a specifiche caratteristiche di talune imprese ma che intendono migliorare la concorrenza (11).

(76)

Il concetto di «aiuto di Stato» non si applica peraltro a interventi pubblici che distinguono tra imprese ove detto distinguo derivi dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale essi rientrano. Come stabilito dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (12) («comunicazione in materia fiscale») «talune condizioni possono essere giustificate da differenze oggettive tra i contribuenti».

(77)

In primo luogo, occorre stabilire in che prospettiva (gruppo di imprese) si situa la valutazione. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha indicato in via preliminare che la valutazione andava eseguita nella prospettiva del gruppo: laddove le imprese facenti parte di un gruppo prettamente nazionale optino per il groepsrentebox, il vantaggio consistente in un’aliquota d’imposta ridotta sugli interessi percepiti dell’impresa olandese finanziante sarebbe compensato dalla deducibilità limitata degli interessi corrisposti dall’impresa olandese che riceve il finanziamento (13).

(78)

Trattandosi di una misura simmetrica che sposta l’onere fiscale da un gruppo di contribuenti a un altro, le autorità nazionali ritengono che essa vada a beneficio di alcune imprese e a svantaggio di altre, a seconda che esse siano debitrici o creditrici. Il regime non consiste, in tal senso, in una misura di aiuto.

(79)

Come asserito dalle autorità olandesi con lettera del 18 dicembre 2008, nel caso in cui un’impresa esercita il controllo di fatto sul finanziamento di un’altra impresa, quest’ultima non è più libera di decidere come finanziarsi e di optare tra capitale di rischio o di prestito. È la direzione centrale del gruppo a decidere la destinazione delle risorse esterne all’interno del gruppo sotto forma di capitale di prestito interno o capitale di rischio interno.

(80)

La Commissione constata, tuttavia, che la misura in esame riguarda un’operazione specifica (il finanziamento di imprese affiliate) e non il consolidamento infragruppo. Qualsiasi riduzione dell’aliquota si applicherà a imprese singole in funzione del saldo tra interessi percepiti e corrisposti. Anche se si presuppone che le decisioni in materia di finanziamenti vengano prese nell’interesse del gruppo inteso come insieme, un’analisi nell’ottica del gruppo sarebbe priva di fondamento secondo il diritto tributario nazionale, come sottolineano le autorità stesse. Secondo il sistema tributario nazionale, è lecito parlare di consolidamento solo quando la partecipazione azionaria è pari ad almeno il 95 %. In altri termini, nei Paesi Bassi l’imposta sulle società è prelevata su singole unità e non su gruppi. In tal senso, la denominazione groepsrentebox (letteralmente «scatola di interessi infragruppo») non rende adeguatamente conto del fatto che il regime si applica a singoli soggetti che eseguono operazioni di finanziamento specifiche. Il regime non riguarda il saldo consolidato tra entrate e uscite in ambito infragruppo.

(81)

La Commissione ritiene pertanto che il regime vada valutato nell’ottica della singola impresa. Quando l’operazione coinvolge imprese affiliate, il regime, così come modificato dalle autorità nazionali, può essere descritto come un’aliquota ridotta applicabile a uno specifico tipo di entrata (o uscita) consistente in interessi a fronte di un prestito (14).

(82)

La Commissione ritiene inoltre che il carattere simmetrico della misura e la neutralità dei suoi effetti nell’ambito del gruppo non bastino a escludere eventuali vantaggi a livello delle singole imprese. Analogamente, una minore tassazione degli interessi di un unico soggetto all’interno di un gruppo non può giustificarsi per il fatto che un’altra impresa sconti un’aliquota d’imposta maggiore (tramite una minore percentuale di deduzione sugli interessi percepiti) (15).

Analisi della selettività della misura

(83)

La Commissione ritiene che, per valutare l’imposizione di tipologie specifiche di entrate, può essere rilevante stabilire se un regime copra o meno categorie generali di operazioni in modo non discriminatorio. Qualsiasi discriminazione non giustificata da differenze oggettive tra diversi soggetti d’imposta può condurre a distorsioni della concorrenza.

(84)

In tal senso, va rammentato che, in molti sistemi fiscali, la natura sintetica del sistema stesso è completata da elementi analitici. Si pensi, nello specifico, ai sistemi che riservano un diverso trattamento a categorie diverse di entrate, quali gli interessi e i dividendi.

(85)

Occorre comunque stabilire se un’aliquota d’imposta ridotta possa oggettivamente applicarsi a operazioni di prestito tra imprese collegate. Tanto le autorità nazionali quanto l’associazione patronale VNO-NCW sostengono che il finanziamento tramite capitale di rischio o capitale di prestito è soggetto ad arbitraggio fiscale solo nelle relazioni infragruppo. Al contrario di quanto accade alle imprese non appartenenti a un gruppo (imprese autonome), le imprese collegate si confrontano all’arbitraggio infragruppo tra capitale di rischio e capitale di prestito, arbitraggio in larga misura condizionato da considerazioni tributarie piuttosto che economiche.

(86)

La Commissione ritiene che la misura in esame contribuisca a ridimensionare il fenomeno arbitrale (in ambito nazionale) essendo essa in grado di ridurre le differenze in termini di imposizione tra interessi infragruppo e dividendi infragruppo, contribuendo così a migliorare la neutralità del sistema tributario.

(87)

Per illustrare questo aspetto, occorre differenziare tre tipi di situazioni (cfr. figura 1) che vedono coinvolte da un lato le imprese collegate e dall’altro le imprese autonome (comprese le relazioni tra le istituzioni finanziarie e terzi indipendenti). Poniamo che A-B-C sia un gruppo di imprese in cui A esercita il controllo sulle operazioni di finanziamento di B e C; X è un soggetto non appartenente al gruppo (impresa autonoma) e Y è un istituto di credito che presta capitale a terzi indipendenti.

Figura 1

Image 1

(88)

La situazione numero uno riguarda operazioni di finanziamento tra imprese collegate. La controllante A fornisce liquidità alle due controllate B e C tramite capitale di rischio o di prestito. L’operazione di finanziamento conduce al pagamento (da parte di B e C) di interessi o dividendi, a seconda del caso.

(89)

La scelta tra capitale di rischio o di prestito viene operata dalla controllante A nell’interesse del gruppo di imprese collegate nel suo insieme. Pertanto, qualora la controllante A finanzi una delle controllate (o un’impresa appartenente al gruppo), si è in presenza di arbitraggio fiscale tra capitale di rischio e capitale di prestito in base a diversi criteri. Mentre, per far fronte a necessità di liquidità nel lungo periodo o per gli investimenti, occorre ricorrere di solito a un apporto di capitale, per soddisfare le necessità di finanziamento nel breve periodo basta un prestito (a breve termine). Queste considerazioni di natura economica possono tuttavia essere influenzate da considerazioni di natura fiscale.

(90)

Riducendo la differenza di trattamento fiscale tra redditi da prestito (interessi) e redditi da capitale (dividendi) infragruppo, la misura contribuirà quindi a ridimensionare, in ambito nazionale, l’arbitraggio fiscale tra questi due tipi di operazioni. La situazione numero due riguarda un’operazione di prestito tra un’istituzione finanziaria (banca Y) e una delle imprese appartenenti al gruppo (impresa B). Una tale circostanza si verifica, in linea di principio, quando le necessità di finanziamento non possono essere soddisfatte all’interno del gruppo tramite una fornitura di liquidità. In tal caso, non è ipotizzabile alcun arbitraggio fiscale dal momento che Y, la cui attività consiste per l’appunto nel concedere prestiti a terzi, non vaglia l’apporto di capitale in B come un’alternativa plausibile, né si presuppone arbitraggio fiscale tra capitale di rischio e di prestito nel caso dell’impresa B (o del gruppo nel suo insieme).

(91)

Vi sono inoltre altri aspetti che differenziano le istituzioni finanziarie (che concedono prestiti a terzi indipendenti) dalle imprese appartenenti a un gruppo (che forniscono liquidità ad altre affiliate del gruppo). Nel caso delle istituzioni finanziarie, i redditi a fronte di questo tipo di operazioni di prestito, generati nell’ambito della loro normale attività, possono costituire una parte sostanziale delle entrate dell’istituzione. Nel caso delle imprese di un gruppo, questi redditi, provenienti da operazioni con operatori di mercato indipendenti, sono trasformati in entrate del gruppo, senza tuttavia generare reddito a livello del gruppo stesso. Gli interessi che l’impresa B versa alla banca costituiranno una spesa aggiuntiva non solo per B ma anche per il gruppo nel suo insieme, mentre nella situazione numero uno, gli interessi versati da B (o C) alla controllante non costituiscono alcuna spesa o entrata extra per il gruppo.

(92)

Va osservato, in tal senso, che, all’indomani della pubblicazione della decisione di avvio del procedimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non è giunta alcuna denuncia o osservazione da parte delle istituzioni finanziarie riguardante il campo di applicazione del groepsrentebox.

(93)

Nell’ottica del debitore (B nei confronti di Y), la situazione dell’impresa debitrice è più paragonabile a quella di un’impresa autonoma, ad esempio l’impresa X, che contrae un prestito presso la banca (Y).

(94)

La situazione numero tre riguarda un’operazione di prestito tra un’istituzione finanziaria (banca Y) e un’impresa autonoma (X). Come per la situazione numero due, anche in questo caso non è ipotizzabile alcun arbitraggio fiscale dal momento che Y non vaglia l’apporto di capitale in Y come un’alternativa plausibile.

(95)

Sebbene, in alcuni casi, le necessità di finanziamento dell’impresa X possano essere soddisfatte tramite la concessione di un prestito o un apporto di capitale da parte di singoli azionisti, una tale circostanza non risulta tuttavia paragonabile con la situazione numero uno, dal momento che i fornitori di liquidità potenziali (persone fisiche) non sono soggetti all’imposta sulle società. Risulterebbe inoltre particolarmente difficile includere questo tipo di operazioni con investitori privati nel campo di applicazione del regime (contemporaneamente tramite una minore deduzione degli interessi corrisposti dall’impresa X ai propri azionisti e una minore tassazione degli stessi interessi a livello del singolo azionista), dal momento che l’imposizione delle persone fisiche risponde a una logica diversa rispetto a quella delle società (16).

(96)

Ove, nell’ottica del debitore, le necessità di finanziamento dell’impresa X possano essere soddisfatte unicamente prendendo capitale in prestito presso un’istituzione finanziaria, l’operazione con il creditore Y presenterà forti similitudini con l’operazione di prestito tra l’impresa B e la banca Y.

(97)

Dal momento che, in linea di principio, la concessione di prestiti a terzi indipendenti non rientra tra le normali attività delle imprese autonome (diverse dagli istituti di credito o dalle istituzioni finanziarie), nell’ambito delle operazioni di prestito queste non risultano discriminate rispetto alle imprese collegate, per quanto riguarda la concessione di prestiti a imprese appartenenti ad un gruppo.

(98)

Infine, le autorità olandesi, che hanno modificato la definizione di gruppo ai fini del groepsrentebox, sostengono che tale modifica è il risultato di nuovo un approccio più affinato al problema dell’arbitraggio fiscale.

(99)

La definizione di gruppo prevista dal nuovo progetto include quei soggetti collegati che dichiarano gli interessi ai fini del regime e che si trovano in situazioni in cui un soggetto esercita direttamente o indirettamente il controllo di fatto sul finanziamento di un altro soggetto. Si tratta di una modifica importante per la Commissione, dal momento che, se un’unica impresa esercita il controllo di fatto sul finanziamento di un’altra impresa, quest’ultima non è più libera di scegliere se finanziarsi tramite capitale di prestito interno o esterno oppure tramite capitale di rischio o di prestito. È la direzione centrale a procedere all’arbitraggio fiscale nell’interesse dell’intero gruppo.

(100)

I rapporti tra A e B riguardano la ripartizione delle risorse all’interno di un gruppo di imprese collegate mentre le relazioni tra Y e B (o X e Y) attengono principalmente al finanziamento commerciale.

(101)

La Commissione ritiene inoltre importante il concetto di «controllo di fatto diretto o indiretto» sulle operazioni di finanziamento di un altro soggetto (o controllo di fatto di un soggetto terzo sui due soggetti che prendono parte all’accordo di prestito) per poter stabilire il carattere di aiuto della misura, essendo la medesima mirata a ridurre i fattori che favoriscono l’arbitraggio fiscale tra due forme di finanziamento, tramite apporto di capitale o prestito, e garantire in tal senso la neutralità fiscale.

(102)

Per stabilire poi se la misura conferisce o meno un vantaggio, è necessario distinguere tra diverse situazioni a livello delle singole imprese. In primo luogo, il sistema olandese riserva uguale trattamento e applica la medesima aliquota d’imposta (25 %) a tutti i contribuenti che partecipano a operazioni di finanziamento con capitale di prestito insieme a imprese non collegate. Tale regola vale anche per le imprese facenti parte di un gruppo. In secondo luogo, un’impresa che ottiene un prestito da un’altra impresa collegata subisce di fatto un trattamento fiscale meno vantaggioso rispetto a un’impresa che conclude un accordo di prestito con un’altra impresa non collegata (deduzione del 5 % appena). In terzo luogo (ed è questa l’unica situazione in cui si possa parlare di vantaggio fiscale) un’impresa che presta capitale a un’impresa collegata sconta un’aliquota d’imposta minore sugli interessi maturati rispetto a quella applicabile a un’operazione con un’impresa non collegata.

(103)

In termini di conseguenze della misura, il vantaggio per l’impresa che accorda un prestito a un’impresa collegata non può tuttavia definirsi discriminatorio dal momento che concedere un prestito a un’impresa collegata non è paragonabile a concedere un prestito a un’impresa non collegata. Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento con capitale di prestito, la situazione fattuale e di diritto delle imprese collegate non è analoga a quella delle imprese non collegate. L’operazione con la quale le imprese collegate tentano di procurarsi finanziamenti con capitale di prestito o di rischio all’interno del gruppo non presenta infatti un carattere prettamente commerciale, a differenza di quanto accade per le imprese non collegate. La controllante e la controllata hanno gli stessi interessi, condizione che non si verifica nel caso di un’operazione commerciale con un finanziatore terzo ciascuna parte tenta di realizzare profitti quanto maggiori possibili a discapito dell’altra parte. L’impresa Y non esercita alcuna pressione concorrenziale sull’impresa A nel concedere un prestito all’impresa B per il semplice motivo che l’impresa A esercita il controllo su tutte le decisioni di finanziamento dell’impresa B.

(104)

Il requisito relativo al controllo esercitato su un’altra impresa costituisce pertanto un criterio orizzontale applicabile a tutte le società, a prescindere dalle dimensioni, dal settore d’attività e da qualsiasi altro fattore. La diversa aliquota d’imposta applicabile ai finanziamenti tramite capitale di prestito da parte di imprese collegate non fa che riflettere differenze oggettive e non incide sulla neutralità fiscale.

(105)

La definizione di norme tributarie da parte degli Stati membri è vincolata da una serie di principi: libera circolazione di beni, servizi e capitali; libertà di stabilimento; principio di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. La Commissione riconosce tuttavia che in questo settore il diritto comunitario lascia ampio ambito di manovra agli Stati membri. Come specificato al punto 13 della comunicazione in materia fiscale, le norme sugli aiuti di Stato non restringono tuttavia il potere degli Stati membri di scegliere la politica economica che ritengono più appropriata e, in particolare, di ripartire la pressione fiscale nella maniera prescelta sui diversi fattori di produzione.

(106)

In tal senso, l’intento di limitare le attuali possibilità di arbitraggio fiscale tra forme di finanziamento infragruppo con capitale di rischio o di prestito (nonché prevenire gli abusi riguardanti la deduzione degli interessi infragruppo) appare una preoccupazione legittima degli Stati membri. La Commissione constata, nello specifico, che l’arbitraggio tra capitale di rischio e capitale di prestito può dare adito a situazioni in cui una controllata si veda costretta dalla controllante a optare per un prestito infragruppo invece di un finanziamento con capitale di rischio, aumentando così la propria leva finanziaria in modo da beneficiare di un tasso d’imposizione quanto più basso possibile. Da un punto di vista economico, non è tuttavia sempre auspicabile propendere per una leva finanziaria più elevata e/o per l’obbligo di versare interessi invece di optare per un finanziamento a più lungo termine sotto forma di capitale. Risulta inoltre che l’arbitraggio tra capitale di rischio e di prestito abbia causato perdita erariali ai Paesi Bassi.

(107)

La misura, applicabile a tutte le imprese soggette all’imposta sulle società che percepiscono o corrispondono interessi nell’ambito di relazioni infragruppo, non contempla elementi discriminatori, come ad esempio limitazioni relative al paese in cui avviene l’operazione.

(108)

Il carattere obbligatorio del regime ne garantisce l’applicabilità a tutte le imprese appartenenti a un gruppo (nell’ambito di operazioni di prestito infragruppo), senza possibili esenzioni o disparità di trattamento tra imprese appartenenti a un gruppo. La nuova definizione, ai fini del regime, di «impresa appartenente a un gruppo» imperniata sul concetto di controllo (piuttosto che su quello di quota di partecipazione minima) riduce inoltre i fattori potenziali di selettività di diritto ampliando il campo di applicazione della misura.

(109)

In tal senso, la Commissione constata di non aver ricevuto, all’indomani della pubblicazione della decisione di avvio del procedimento, denunce o osservazioni da parte del patronato olandese secondo cui la misura non beneficerebbe le piccole e medie imprese.

Dimensione transfrontaliera e nazionale a confronto

(110)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione opera un distinguo tra una situazione puramente nazionale, nella quale tutte le imprese appartenenti a un gruppo siano residenti nei Paesi Bassi, e una situazione transfrontaliera, in cui un’impresa olandese accordi un prestito a un’impresa collegata residente all’estero. In un’ottica prettamente nazionale, la Commissione riconosceva che la misura potesse essere fiscalmente neutra. Dal punto di vista delle operazioni transnazionali, l’impresa olandese sconta l’aliquota d’imposta ridotta del 5 % mentre la normativa nazionale che limita la deducibilità degli interessi corrisposti non si applica all’impresa collegata residente all’estero. La Commissione concludeva pertanto che il regime potesse di fatto generare un vantaggio selettivo tenuto conto che gli unici incentivati ad avvalersene sarebbero i gruppi di imprese multinazionali che effettuano operazioni transfrontaliere di finanziamento infragruppo in giurisdizioni fiscali dove l’imposta sulle società prevede aliquote superiori al 5 %.

(111)

La Commissione ritiene che ai fini delle presente valutazione finale non sia opportuno distinguere tra una situazione puramente nazionale e una transfrontaliera.

(112)

In primo luogo, il regime contempla uguali disposizioni specifiche che si tratti di situazioni nazionali o transfrontaliere. Il regime non contiene disposizioni che potrebbero discriminare le entrate e uscite nei Paesi Bassi da quelle all’estero.

(113)

In secondo luogo, come giustamente sottolineato dalle autorità nazionali e dagli interessati, la maggiore entità di eventuali vantaggi fruiti in situazioni transfrontaliere rispetto a quelli in situazioni nazionali non dipende dall’aliquota ridotta applicata dai Paesi Bassi agli interessi percepiti quanto dalla deducibilità illimitata degli interessi infragruppo corrisposti all’estero.

(114)

Le aliquote dell’imposta sulle società non sono armonizzate a livello comunitario e i Paesi Bassi non hanno alcun controllo sulle aliquote applicate da altri paesi. I Paesi Bassi non sono responsabili se le imprese riescono a trarre vantaggio dalle differenze tra aliquote dovute all’assenza di armonizzazione. Come stabilito dalla Corte di giustizia (17), le imprese sono libere di fruire dei diversi livelli impositivi presenti tra gli Stati membri.

(115)

La Commissione concorda che non possano imputarsi allo Stato olandese eventuali vantaggi in ambito internazionale dovuti al fatto che un’aliquota d’imposta ridotta nei Paesi Bassi non sia controbilanciata da una minore percentuale di deduzione in questo stesso paese mentre all’estero si applica un tasso di deduzione normale (18).

(116)

In tal senso, va inoltre sottolineato che il vantaggio derivante da una percentuale di deduzione ordinaria all’estero non viene finanziato con risorse statali olandesi e che, nel paese interessato, la percentuale di deduzione ordinaria consegue unicamente dall’applicazione del regime fiscale normale (e non di una misura derogatoria).

(117)

La Commissione è pertanto dell’avviso che i vantaggi di cui un gruppo multinazionale fruirebbe in una situazione transfrontaliera, come descritto nella decisione di avvio del procedimento, derivino dalle disparità fiscali tra diverse giurisdizioni tributarie e non vanno pertanto tenuti in conto nel valutare la misura alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

Settore finanziario

(118)

Come per ogni misura fiscale, anche nel caso del regime in esame non può essere completamente escluso che esso benefici maggiormente le imprese collegate operanti in settori specifici, quali quelli in cui si concentrano maggiormente le operazioni di finanziamento. Questa considerazione è particolarmente vera per le imprese del settore finanziario la cui attività principale consiste nel concedere prestiti e che, in virtù del regime, potrebbero accrescere le operazioni di prestito nei confronti delle imprese collegate. A tale riguardo, occorre in primo luogo constatare che, al fine di prevenire eventuali abusi, il groepsrentebox limita l’importo imponibile o deducibile cui si applica l’aliquota ridotta (si veda la sezione II.3). Detto limite si applica soprattutto alle imprese del settore finanziario e consente di ridurre il rischio di abuso. Inoltre, come affermato dalla Commissione nella comunicazione in materia fiscale (19), «il fatto che talune imprese o taluni settori beneficino più di altri di alcune di queste misure fiscali non implica necessariamente che dette misure rientrino nel campo di applicazione delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato».

Confronto con la portata del regime CFA

(119)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione riteneva non si potesse escludere che il regime beneficiasse principalmente quei soggetti già beneficiari del regime CFA, ritenuto una misura di aiuto incompatibile.

(120)

A tale riguardo, occorre notare che i beneficiari del regime CFA dovevano rispondere ai seguenti requisiti:

l’impresa beneficiaria doveva svolgere attività di finanziamento per parti del gruppo almeno in quattro paesi o in due continenti,

venivano prese in considerazione solo le operazioni di finanziamento che potevano essere svolte indipendentemente dai Paesi Bassi,

non oltre il 10 % del capitale totale (di rischio o di prestito) utilizzato dall’impresa per le attività di finanziamento poteva essere imputato, direttamente o indirettamente, alle imprese affiliate con sede nei Paesi Bassi.

(121)

Il regime CFA è stato ritenuto dalla Commissione una misura selettiva sulla base dei suddetti requisiti e del numero ristretto di beneficiari (87).

(122)

Come sottolineato dalle autorità nazionali, i suddetti requisiti non si applicano al groepsrentebox. In numero di imprese interessate del groepsrentebox sarà inoltre nettamente superiore agli 87 soggetti interessati dal regime CFA.

(123)

In tal senso, non si può affermare che le imprese (multinazionali) di grandi dimensioni avranno un accesso più agevolato al regime rispetto alle piccole e medie imprese (PMO) e che quindi le prime potranno beneficiarne in maniera sproporzionata. Secondo le statistiche fornite dalle autorità nazionali, che operano una netta distinzione tra imprese di grandi dimensioni e PMO, ammontano a 200 000 (su 335 000) le imprese aventi una o più collegate e che sono quindi nella posizione di percepire o corrispondere interessi infragruppo. Di queste imprese, 50 000 hanno una o più collegate all’estero, di cui 47 000 (95 %) PMI. Da questi dati si evince pertanto chiaramente che il regime non discriminerà le PMI.

Conclusioni riguardanti la natura di aiuto della misura

(124)

Gli argomenti addotti nei considerando da 83 a 123 mostrano che la misura non comporta un vantaggio discriminatorio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione analoga e che essa dovrebbe consentire di potenziare la neutralità fiscale.

(125)

Inoltre, il vantaggio di fatto per le imprese multinazionali derivante dalle disparità tra sistemi fiscali in una situazione transfrontaliera non è di pertinenza della normativa in materia di aiuti di Stato, non essendo dette disparità imputabili ai Paesi Bassi.

(126)

La Commissione è del parere che la misura sia applicabile a tutte le imprese dei Paesi Bassi dal momento che non sussistono impedimenti giuridici o economici alla creazione di un gruppo.

(127)

L’ultima modifica apportata dal governo, consistente nell’abolizione del minimo legale di 18 000 EUR per il capitale sociale delle società a responsabilità limitata, faciliterà la creazione di imprese nei Paesi Bassi. Ne consegue che qualsiasi impresa potrà facilmente fondare un’altra impresa nei Paesi Bassi e dare così vita a un gruppo. Il regime groepsrentebox diventa pertanto accessibile a qualsiasi impresa singola, che non dovrà necessariamente disporre di una capacità economica o di mezzi finanziari particolari. Dal momento che la creazione di gruppi diventerà una questione prettamente organizzativa e non comporta costi eccessivi, l’appartenenza a un gruppo non costituirà più una condizione in grado di impedire alle imprese di beneficiare del regime.

VIII.   CONCLUSIONI

(128)

La Commissione constata che il regime denominato groepsrentebox, al quale le autorità nazionali intendono dare esecuzione, non genera alcun vantaggio selettivo imputabile ai Paesi Bassi a beneficio di imprese facenti parte di un gruppo residenti nei Paesi Bassi o imprese estere facenti parte di un gruppo con un’organizzazione stabile nei Paesi Bassi; il regime non costituisce pertanto aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime denominato groepsrentebox al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione per quanto riguarda la tassazione dei flussi di interessi infragruppo, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

È pertanto autorizzata l’esecuzione del regime suddetto.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU C 66 del 22.3.2007, pag. 30.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Ai redditi imponibili fino a 40 000 EUR si applica un’aliquota del 20 %, mentre ai redditi compresi tra 40 000 e 200 000 l’aliquota del 23,5 %.

(4)  Si parla di prestito back-to-back quando, dal punto di vista giuridico, un prestito viene concesso da una banca anche se il rischio debitore e di cambio viene di fatto assunto da una società di un gruppo, ad esempio tramite una garanzia emessa dalla banca in questione.

(5)  Vi è in ogni caso controllo di fatto quando un unico soggetto detiene la maggioranza dei diritti di voto di un altro soggetto oppure quando una persona o un soggetto terzo detiene la maggioranza dei diritti di voto di entrambi i soggetti che prendono parte all’accordo di prestito.

(6)  Decisione 2003/515/CE della Commissione (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52).

(7)  Decisione 2003/883/CE della Commissione (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 23).

(8)   Verbond van Nederlandse Ondernemingen — Nederlands Christelijk Werkgeversverbond.

(9)  Cfr., tra l’altro, le seguenti sentenze della Corte: 22 dicembre 2008, causa C-487/06 P, British Aggregates Association contro Commissione, non ancora pubblicata, punto 82; 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna contro Commissione, parte I, pag. 1487, punto 47; 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo contro Commissione, parte I, pag. 7115, punto 54; 11 settembre 2008, cause riunite C-428/06 a C-434/06, UGT/Rioja e altri, non ancora pubblicata, punto 46.

(10)  Cfr., ad esempio, le seguenti sentenze della Corte: 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio contro Commissione, Racc. 1996, pag. I-723, punto 79; 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia contro Commissione, pag. I-4551, punto 20; 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio contro Commissione, pag. I-3671, punto 25; 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna contro Commissione, pag. I-10901, punto 46.

(11)  Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte del 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia contro Commissione, Racc. 2005, parte I, pag. 10901, punto 101.

(12)   GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3, punto 24.

(13)  Cfr. il punto 22 della decisione.

(14)  Ai fini della presente decisione, per «imprese affiliate» e «gruppo» si intendono, per motivi di opportunità, imprese connesse tra loro da una situazione di controllo comune, sia esso diretto o indiretto. Cfr. il considerando 98.

(15)  Nella sentenza sul regime fiscale dei centri di coordinamento con sede in Belgio (sentenza del 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio et al./Commissione, Racc. 2006, parte I, pag. 5479, punti 86-118), la Corte di giustizia ha ritenuto che la determinazione forfettaria dei redditi secondo il metodo «cost plus» costituisca un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE e che «tale valutazione non è inficiata né dal fatto che l’inclusione degli oneri finanziari potrebbe condurre, in taluni casi, ad una base imponibile troppo elevata, né dall’importanza del carico fiscale che potrebbe sostenere il gruppo, e nemmeno dalla circostanza che un centro possa essere tassato pur non avendo realizzato utili.» La Corte ha inoltre stabilito che l’esenzione dal précompte immobilier costituisse un vantaggio per i centri di coordinamento. «Il fatto che solo il 5 % dei centri di coordinamento ne goda effettivamente, poiché tutti gli altri prendono in locazione gli immobili in cui hanno sede, non intacca tale valutazione, poiché la scelta tra proprietà e locazione di un immobile deriva dalla mera volontà dei centri stessi.»

(16)  Ad esempio: la distribuzione di dividendi, non deducibile a livello dell’impresa che li distribuisce, è tassata a livello del singolo azionista.

(17)  Sentenza della Corte del 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, Racc. 2006, parte I, pag. 7995, punti 36 e 37.

(18)  Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 1o luglio 2004, causa T-308/00, Salzgitter AG/Commissione, Racc. 2004, parte II, pag. 1933, nella quale il Tribunale afferma che non si può procedere a un esame comparativo delle regole fiscali vigenti in tutti gli Stati membri, o anche soltanto in alcuni di essi, senza snaturare la ratio delle disposizioni sul controllo degli aiuti di Stato

(19)  Cfr. la nota 8, punto 14.


Rettifiche

4.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/40


Rettifica del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 35 del 4 febbraio 2009 )

A pagina 5, articolo 9, paragrafo 7, primo comma, lettera b):

anziché:

«b)

di categoria N1 derivata da M1 con massa massima superiore a 2 500 kg, …»

leggi:

«b)

di categoria N1 derivata da M1 con massa massima non superiore a 2 500 kg, …»