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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.283.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/790/CE |
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2009/791/CE |
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2009/792/CE, Euratom |
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2009/793/CE, Euratom |
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Commissione |
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2009/794/CE |
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Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2009, riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Spagna [notificata con il numero C(2009) 8283] ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1021/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MA |
51,8 |
|
MK |
24,2 |
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|
TR |
79,4 |
|
|
ZZ |
51,8 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
119,6 |
|
ZZ |
119,6 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
62,5 |
|
TR |
114,2 |
|
|
ZZ |
88,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
68,6 |
|
TR |
74,2 |
|
|
ZA |
81,5 |
|
|
ZZ |
74,8 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
199,0 |
|
EG |
90,3 |
|
|
TR |
120,3 |
|
|
US |
238,2 |
|
|
ZZ |
162,0 |
|
|
0808 10 80 |
AU |
182,8 |
|
CA |
74,5 |
|
|
NZ |
91,2 |
|
|
TR |
91,6 |
|
|
US |
116,2 |
|
|
ZA |
72,4 |
|
|
ZZ |
104,8 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
64,7 |
|
ZZ |
64,7 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
che modifica i regolamenti (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 698/2006 e (CE) n. 377/2008 per quanto riguarda la classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (2), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 577/98 è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (3). Il regolamento (CE) n. 530/1999 è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (4) e mediante il regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (5). |
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(2) |
Negli allegati di tali regolamenti attuativi si fa riferimento alla classificazione internazionale tipo delle professioni, l’«ISCO-88», o alla versione europea di tale classificazione, in appresso «ISCO-88 (COM)». |
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(3) |
L’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo delle professioni finora in uso (ISCO-88) allo scopo di disporre di una classificazione più efficace che possa essere utilizzata dai singoli paesi nel prossimo ciclo di censimenti demografici e dalle amministrazioni nazionali del lavoro, nonché nell’ambito di altre applicazioni orientate al cliente. Al fine di garantire la comparabilità dei dati sulle professioni degli Stati membri dell’UE con quelli del resto del mondo è necessario utilizzare la classificazione riveduta (ISCO-08) nelle principali indagini del sistema statistico europeo per la raccolta di dati sulle professioni prima del nuovo ciclo di censimenti demografici previsto per il 2011. |
|
(4) |
La definizione di una classificazione tipo riveduta delle professioni rende necessario modificare segnatamente i riferimenti a ISCO-88 e alla versione europea di questa classificazione ISCO-88 (COM). Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 698/2006 e (CE) n. 377/2008. |
|
(5) |
È opportuno scegliere possibilmente lo stesso anno come primo anno di riferimento per la trasmissione dei dati ISCO-08 per tutti i settori statistici interessati, tenendo conto del prossimo ciclo di censimenti il cui anno di riferimento è il 2011. Come primo anno di riferimento per la trasmissione dei dati sulle professioni conformemente a ISCO-08 si raccomanda pertanto di utilizzare il 2011, tranne che per l’indagine sulla struttura delle retribuzioni, a cadenza quadriennale, che utilizzerà questa classificazione già nel 2010. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 1738/2005, allegati I, II e III, il termine «ISCO-88 (COM)» è sostituito da «ISCO-08».
Articolo 2
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 698/2006 il termine «ISCO-88 (COM)» è sostituito da «ISCO-08».
Articolo 3
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 377/2008 il termine «ISCO-88 (COM)» è sostituito da «ISCO-08».
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010. L’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
(2) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.
(3) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1023/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione. |
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(2) |
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 808/2004, sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento e per precisare le scadenze per la loro trasmissione. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito con il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del presente regolamento specificano i dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
ALLEGATO I
MODULO 1: IMPRESE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
1. TEMATICHE E LORO CARATTERISTICHE
a) Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2010, selezionate nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
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— |
sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese, |
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— |
impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese, |
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— |
processi di e-commerce ed e-business, |
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— |
sicurezza delle TIC, |
|
— |
spese e investimenti in TIC. |
b) Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche delle imprese.
Sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese
Caratteristiche da rilevare per tutte le imprese:
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— |
utilizzo di computer. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer:
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— |
(facoltativo) percentuale di addetti che utilizzano computer almeno una volta alla settimana, |
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— |
utilizzo di una rete informatica interna (ad esempio, LAN), |
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— |
utilizzo di una homepage interna (Intranet), |
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— |
utilizzo di Extranet, |
|
— |
utilizzo di sistemi operativi di software libero o open source quali Linux (ossia con codice sorgente disponibile, senza costi di copyright e con possibilità di modifica e/o di (re)distribuzione). |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano una rete informatica interna (ad esempio, LAN):
|
— |
accesso senza fili all'interno della rete informatica interna (ad esempio, LAN). |
Impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer:
|
— |
accesso a Internet. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese con accesso a Internet:
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— |
percentuale di addetti che almeno una volta alla settimana utilizzano computer connessi a Internet, |
|
— |
connessione a Internet: modem tradizionale o ISDN, |
|
— |
connessione a Internet: DSL, |
|
— |
connessione a Internet: altra connessione fissa a Internet, |
|
— |
connessione a Internet: connessione mobile a banda larga, |
|
— |
(facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda larga con cellulare 3G, |
|
— |
(facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda larga con computer portatile che utilizza un modem 3G, |
|
— |
connessione a Internet: altra connessione mobile, |
|
— |
(facoltativo) utilizzo di Internet per usufruire di servizi bancari e finanziari, |
|
— |
(facoltativo) utilizzo di Internet per formazione e istruzione, |
|
— |
utilizzo di Internet nell'anno civile precedente per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione, |
|
— |
utilizzo di un sito Internet, |
|
— |
uso di firma digitale in qualunque messaggio inviato, utilizzando cioè metodi crittografici che garantiscono l'autenticità e l'integrità del messaggio (unicamente correlati al firmatario e in grado di identificarlo e che consentono di rilevare qualunque successiva modifica del messaggio). |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno utilizzato Internet nell'anno civile precedente per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione:
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— |
utilizzo di Internet nell'anno civile precedente per visitare siti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere informazioni, |
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— |
utilizzo di Internet nell'anno civile precedente per visitare siti della Pubblica Amministrazione al fine di scaricare moduli, |
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— |
utilizzo di Internet nell'anno civile precedente per rinviare moduli compilati alla Pubblica Amministrazione, |
|
— |
utilizzo di Internet nell'anno civile precedente per espletare una procedura amministrativa interamente per via elettronica, senza bisogno di ulteriori supporti cartacei, |
|
— |
utilizzo di Internet nell'anno civile precedente per presentare offerte per gare di appalto elettronico (e-procurement). |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che dispongono di un proprio sito Internet:
|
— |
(facoltativo) tipologia di servizi offerti: dichiarazione sulla protezione dei dati (privacy policy), marchio di certificazione della tutela della privacy o certificazione della sicurezza del sito, |
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— |
(facoltativo) tipologia di servizi offerti: cataloghi di prodotti o listini prezzi, |
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— |
(facoltativo) tipologia di servizi offerti: personalizzazione e progettazione dei prodotti per i visitatori del sito, |
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— |
(facoltativo) tipologia di servizi offerti: ordinazioni o prenotazioni on line, |
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— |
(facoltativo) tipologia di servizi offerti: tracciabilità on line dell'ordine, |
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— |
(facoltativo) tipologia di servizi offerti: personalizzazione dei contenuti del sito per i visitatori frequenti/abituali, |
|
— |
(facoltativo) tipologia di servizi offerti: annuncio di posti di lavoro vacanti o domande di impiego on line. |
Processi di e-commerce ed e-business
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer:
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— |
utilizzo di scambio automatizzato di dati (ADE — Automated Data Exchange), ossia la trasmissione e/o il ricevimento di messaggi attraverso qualsiasi rete informatica in un formato definito o standard che ne consente il trattamento automatico senza che il singolo messaggio sia scritto manualmente, |
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— |
condivisione automatica per via elettronica delle informazioni relative agli ordini di vendita ricevuti (elettronicamente o meno) con la funzione aziendale connessa alla gestione dei livelli delle scorte, |
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— |
condivisione automatica per via elettronica delle informazioni relative agli ordini di vendita ricevuti (elettronicamente o meno) con la funzione aziendale connessa alla contabilità, |
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— |
condivisione automatica per via elettronica delle informazioni relative agli ordini di vendita ricevuti (elettronicamente o meno) con la funzione aziendale connessa alla produzione o alla gestione dei servizi, |
|
— |
condivisione automatica per via elettronica delle informazioni relative agli ordini di vendita ricevuti (elettronicamente o meno) con la funzione aziendale connessa alla gestione della distribuzione, |
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— |
condivisione automatica per via elettronica delle informazioni relative agli ordini di acquisto effettuati (elettronicamente o meno) con la funzione aziendale connessa alla gestione dei livelli delle scorte, |
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— |
condivisione automatica per via elettronica delle informazioni relative agli ordini di acquisto effettuati (elettronicamente o meno) con la funzione aziendale connessa alla contabilità, |
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— |
utilizzo di un pacchetto software ERP (Enterprise Resource Planning) per condividere informazioni all'interno dell'impresa tra aree funzionali diverse (ad esempio, contabilità, progettazione, produzione, marketing), |
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— |
utilizzo di una qualunque applicazione software per gestire informazioni relative ai clienti (CRM — Customer Relationship Management) al fine di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione di altre aree funzionali dell'impresa tali informazioni, |
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— |
utilizzo di una qualunque applicazione software per gestire informazioni relative ai clienti (CRM) allo scopo di analizzare tali informazioni a fini di marketing (fissazione di prezzi, promozione delle vendite, scelta dei canali di distribuzione, ecc.). |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che effettuano scambi automatizzati di dati:
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— |
utilizzo dello scambio automatizzato di dati per trasmettere ordini ai fornitori, |
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— |
utilizzo dello scambio automatizzato di dati per ricevere fatture elettroniche, |
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— |
utilizzo dello scambio automatizzato di dati per ricevere ordini dai clienti, |
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— |
utilizzo dello scambio automatizzato di dati per inviare fatture elettroniche, |
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— |
utilizzo dello scambio automatizzato di dati per spedire o ricevere informazioni sui prodotti, |
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utilizzo dello scambio automatizzato di dati per spedire o ricevere documenti di trasporto, |
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— |
(facoltativo) utilizzo dello scambio automatizzato di dati per trasmettere istruzioni di pagamento a istituti finanziari, |
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— |
(facoltativo) utilizzo dello scambio automatizzato di dati per trasmettere dati alla Pubblica Amministrazione o ottenere da questa informazioni. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer e non sono classificate nella sezione K della NACE Rev. 2:
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— |
condivisione per via elettronica con i propri clienti o fornitori di informazioni sulla gestione della filiera di fornitura, |
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— |
effettuazione nell'anno civile precedente di ordinazioni tramite reti informatiche, |
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— |
ricevimento nell'anno civile precedente di ordinazioni tramite reti informatiche. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che condividono con i propri clienti o fornitori informazioni sulla gestione della filiera di fornitura e non sono classificate nella sezione K della NACE Rev. 2:
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— |
scambio, con i propri fornitori, di informazioni su scorte, produzione, previsioni della domanda o andamento delle consegne, |
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— |
scambio, con i propri clienti, di informazioni su scorte, produzione, previsioni della domanda o andamento delle consegne, |
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— |
(facoltativo) scambio di informazioni con i propri fornitori o clienti attraverso siti Internet, |
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— |
(facoltativo) scambio di informazioni con i propri fornitori o clienti attraverso trasmissioni elettroniche che ne consentono l'elaborazione automatica (ad esempio, sistemi di tipo EDI, XML, EDIFACT, ecc.). |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni tramite reti informatiche e non sono classificate nella sezione K della NACE Rev. 2:
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— |
percentuale del fatturato totale nell'anno civile precedente per ordinazioni pervenute tramite reti informatiche, |
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— |
percentuale delle vendite tramite il commercio elettronico nell'anno civile precedente effettuate sulla base di ordinazioni pervenute via siti Internet, |
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— |
percentuale delle vendite tramite il commercio elettronico nell'anno civile precedente effettuate sulla base di ordinazioni pervenute attraverso trasmissioni elettroniche che ne consentono l'elaborazione automatica (ad esempio, sistemi di tipo EDI, XML, EDIFACT, ecc.), |
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— |
utilizzo di protocolli sicuri (SSL/TLS) per il ricevimento di ordinazioni via Internet. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno effettuato ordinazioni tramite reti informatiche e non sono classificate nella sezione K della NACE Rev. 2:
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— |
percentuale del valore totale degli acquisti effettuati servendosi per le ordinazioni di reti informatiche nell'anno civile precedente, in classi percentuali ([0;<1], [1;<5], [5;<10], [10;<25], [25;<50], [50;<75], [75;100]). |
Sicurezza delle TIC
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer:
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— |
percentuale di imprese che dispongono di una politica di sicurezza delle TIC formalmente definita, con un programma di revisione regolare, |
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— |
percentuale di imprese che informano il proprio personale sugli obblighi che gli incombono riguardo alla sicurezza delle TIC mediante formazione o presentazioni a carattere obbligatorio, |
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— |
percentuale di imprese che informano il proprio personale sugli obblighi che gli incombono riguardo alla sicurezza delle TIC mediante un contratto, anche di lavoro, |
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— |
percentuale di imprese che informano il proprio personale sugli obblighi che gli incombono riguardo alla sicurezza delle TIC mediante offerta di formazione volontaria o informazioni generalmente disponibili (ad esempio, via Internet, newsletter o documenti cartacei), |
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— |
percentuale di imprese che hanno subito incidenti sul fronte della sicurezza delle TIC con conseguente indisponibilità dei servizi delle TIC, distruzione o corruzione dei file dovute a problemi hardware o software, |
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— |
percentuale di imprese che hanno subito incidenti sul fronte della sicurezza delle TIC con conseguente indisponibilità dei servizi delle TIC a causa di attacchi dall'esterno, ad esempio di tipo «negazione di servizio» (denial of service), |
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— |
percentuale di imprese che hanno subito incidenti sul fronte della sicurezza delle TIC con conseguente distruzione o corruzione dei file a seguito di infezioni da software doloso (malicious software) o accesso non autorizzato, |
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— |
percentuale di imprese che hanno subito incidenti sul fronte della sicurezza delle TIC con conseguente divulgazione di informazioni riservate a seguito di intrusioni e attacchi di pharming o phishing, |
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— |
(facoltativo) percentuale di imprese che hanno subito incidenti sul fronte della sicurezza delle TIC con conseguente divulgazione, intenzionale o non intenzionale, di informazioni riservate in formato elettronico da parte di dipendenti, |
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— |
percentuale di imprese che utilizzano servizi o procedure di sicurezza delle TIC interni: autenticazione della password dell'utente, |
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— |
percentuale di imprese che utilizzano servizi o procedure di sicurezza delle TIC interni: identificazione dell'utente e autenticazione mediante token hardware, ad esempio smart card, |
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— |
(facoltativo) percentuale di imprese che utilizzano servizi o procedure di sicurezza delle TIC interni: identificazione dell'utente e autenticazione mediante metodi biometrici, |
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— |
percentuale di imprese che utilizzano servizi o procedure di sicurezza delle TIC interni: backup dei dati offsite, |
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— |
percentuale di imprese che utilizzano servizi o procedure di sicurezza delle TIC interni: attività di logging per l'analisi degli incidenti sul fronte della sicurezza. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer e dispongono di una politica di sicurezza delle TIC formalmente definita:
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— |
rischio considerato dalla politica di sicurezza delle TIC: distruzione o corruzione dei file dovute ad attacchi o incidenti imprevisti, |
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— |
rischio considerato dalla politica di sicurezza delle TIC: divulgazione di informazioni riservate accidentale oppure a seguito di intrusioni o attacchi di pharming o phishing, |
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— |
rischio considerato dalla politica di sicurezza delle TIC: indisponibilità di servizi delle TIC a causa di attacchi dall'esterno, ad esempio di tipo «negazione di servizio» (denial of service). |
Spese e investimenti in TIC
Caratteristiche da rilevare per tutte le imprese:
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— |
(facoltativo) acquisti di beni delle tecnologie dell'informazione (computer e unità periferiche) e della comunicazione (attrezzature), |
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— |
(facoltativo) quota di beni delle tecnologie dell'informazione (computer e unità periferiche) e della comunicazione (attrezzature) acquistati, iscritti in bilancio (investimenti), |
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— |
(facoltativo) acquisti di altri beni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (elettronica di consumo, vari beni e componenti delle TIC, servizi di fabbricazione di apparecchi TIC), |
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— |
(facoltativo) quota di altri beni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (elettronica di consumo, vari beni e componenti delle TIC, servizi di fabbricazione di apparecchi TIC) acquistati, iscritti in bilancio (investimenti), |
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— |
(facoltativo) acquisti di software, prepackaged e customizzato (software aziendale e di produttività e servizi di gestione delle licenze), |
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— |
(facoltativo) quota di software, prepackaged e customizzato (software aziendale e di produttività e servizi di gestione delle licenze) acquistato, iscritto in bilancio (investimenti), |
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— |
(facoltativo) costo complessivo della creazione di software in-house, |
|
— |
(facoltativo) quota del costo complessivo della creazione di software in-house iscritto in bilancio (investimenti), |
|
— |
(facoltativo) acquisti di servizi e consulenza in tecnologie dell'informazione, servizi di telecomunicazione e altri servizi delle TIC, |
|
— |
(facoltativo) quota di servizi e consulenza in tecnologie dell'informazione, servizi di telecomunicazione e altri servizi delle TIC acquistati, iscritti in bilancio (investimenti), |
|
— |
(facoltativo) acquisti in leasing finanziario o operativo o noleggio di apparecchi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, |
|
— |
(facoltativo) quota degli acquisti in leasing finanziario su tutte le operazioni di leasing e noleggio di apparecchi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione iscritti in bilancio (investimenti). |
c) Le seguenti caratteristiche generali delle imprese devono essere rilevate o ottenute da fonti alternative.
Caratteristiche da rilevare per tutte le imprese:
|
— |
attività economica principale dell'impresa nell'anno civile precedente, |
|
— |
numero medio di addetti nell'anno civile precedente, |
|
— |
(facoltativo) tempo necessario per la compilazione del questionario (in minuti). |
Caratteristiche da rilevare o da ottenere da fonti alternative per tutte le imprese per la tematica «Spese e investimenti in TIC»:
|
— |
(facoltativo) totale degli acquisti di beni e servizi (in termini di valore, IVA esclusa) nell'anno civile precedente, |
|
— |
(facoltativo) totale del fatturato (in termini di valore, IVA esclusa) nell'anno civile precedente, |
|
— |
(facoltativo) totale degli investimenti (in termini di valore, IVA esclusa) nell'anno civile precedente. |
Caratteristiche da rilevare per le imprese non classificate nella sezione K della NACE Rev. 2:
|
— |
totale degli acquisti di beni e servizi (in termini di valore, IVA esclusa) nell'anno civile precedente, |
|
— |
totale del fatturato (in termini di valore, IVA esclusa) nell'anno civile precedente. |
2. COPERTURA
Le caratteristiche di cui alla sezione 1, lettere b) e c), del presente allegato devono essere rilevate e ottenute per le imprese che esercitano le attività economiche e presentano le dimensioni e la copertura geografica specificate di seguito.
|
a) |
Attività economica: imprese classificate nelle seguenti categorie della NACE Rev. 2:
|
|
b) |
Dimensioni dell'impresa: imprese con 10 o più addetti. L'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. |
|
c) |
Copertura geografica: imprese ovunque ubicate sul territorio dello Stato membro. |
3. PERIODI DI RIFERIMENTO
Il periodo di riferimento è l'anno 2009 per le caratteristiche che si riferiscono all'anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il gennaio 2010.
4. DISAGGREGAZIONI
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato, devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali.
a) Disaggregazione per attività economica: secondo i seguenti aggregati della NACE Rev. 2.
Aggregazione NACE Rev. 2
per l'eventuale calcolo di aggregati nazionali
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|
10-18 |
|
|
19-23 |
|
|
24-25 |
|
|
26-33 |
|
|
35-39 |
|
|
41-43 |
|
|
45-47 |
|
|
49-53 |
|
|
55 |
|
|
58-63 |
|
|
64.19 + 64.92 + 65.1 + 65.2 + 66.12 + 66.19 |
|
|
68 |
|
|
69-74 |
|
|
77-82 |
|
|
26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62.01, 62.02, 62.09, 63.1, 95.1 |
Aggregazione NACE Rev. 2
per l'eventuale calcolo di aggregati europei
|
|
10-12 |
|
|
13-15 |
|
|
16-18 |
|
|
26 |
|
|
27-28 |
|
|
29-30 |
|
|
31-33 |
|
|
45 |
|
|
46 |
|
|
47 |
|
|
55-56 |
|
|
58-60 |
|
|
61 |
|
|
62-63 |
|
|
64.19 + 64.92 |
|
|
65.1 + 65.2 |
|
|
66.12 + 66.19 |
|
|
77-78 + 80-82 |
|
|
79 |
|
|
95.1 |
b) Disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati in funzione delle seguenti classi di addetti.
Classe di addetti
|
|
10 o più addetti |
|
|
Da 10 a 49 addetti |
|
|
Da 50 a 249 addetti |
|
|
250 o più addetti |
Se coperte, le imprese con meno di 10 addetti dovrebbero essere ripartite come segue (le caratteristiche vanno fornite facoltativamente per le classi «Meno di 5 addetti» e «Da 5 a 9 addetti»).
Classe di addetti
|
|
Meno di 10 addetti |
|
|
Meno di 5 addetti (facoltativo) |
|
|
Da 5 a 9 addetti (facoltativo) |
5. FREQUENZA
I dati sono forniti una volta per l'anno 2010.
6. SCADENZE
|
a) |
I dati aggregati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 devono essere trasmessi a Eurostat, segnalandone se necessario la riservatezza o la inattendibilità, entro il 5 ottobre 2010, mentre i dati aggregati per la tematica «Spese e investimenti in TIC» vanno trasmessi entro il 30 giugno 2011. Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato tabulare di trasmissione dei dati, a lettura ottica, va completato attenendosi alle istruzioni fornite da Eurostat. |
|
b) |
I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 devono essere trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2010 attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. |
|
c) |
La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 808/2004, deve essere trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2010, mentre quella per la tematica «Spese e investimenti in TIC» va trasmessa entro il 31 luglio 2011. La relazione va redatta seguendo lo schema stabilito da Eurostat. |
ALLEGATO II
MODULO 2: INDIVIDUI, FAMIGLIE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
1. TEMATICHE E LORO CARATTERISTICHE
a) Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2010, selezionate nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
|
— |
accesso a ed utilizzo di sistemi TIC da parte di individui e/o famiglie, |
|
— |
utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie, |
|
— |
sicurezza delle TIC, |
|
— |
competenza in materia di TIC, |
|
— |
ostacoli all'impiego di TIC e di Internet. |
b) Devono essere rilevate le caratteristiche di cui di seguito.
Accesso a ed utilizzo di sistemi TIC da parte di individui e/o famiglie
Caratteristiche da rilevare per tutte le famiglie:
|
— |
accesso a un computer a casa propria, |
|
— |
accesso a Internet da casa, indipendentemente dal suo utilizzo effettivo. |
Caratteristiche da rilevare per le famiglie con accesso a Internet da casa:
|
— |
apparecchi utilizzati per l'accesso a Internet da casa: PC da tavolo, |
|
— |
apparecchi utilizzati per l'accesso a Internet da casa: computer portatile (laptop), |
|
— |
apparecchi utilizzati per l'accesso a Internet da casa: altri apparecchi mobili, |
|
— |
(facoltativo) apparecchi utilizzati per l'accesso a Internet da casa: telefono cellulare abilitato alla navigazione in Internet, |
|
— |
(facoltativo) apparecchi utilizzati per l'accesso a Internet da casa: palmare, |
|
— |
apparecchi utilizzati per l'accesso a Internet da casa: apparecchio TV munito di uno specifico dispositivo per la connessione a Internet, |
|
— |
apparecchi utilizzati per l'accesso a Internet da casa: console giochi, |
|
— |
apparecchi utilizzati per l'accesso a Internet da casa: apparecchio di tipo sconosciuto, |
|
— |
tipologia di connessione utilizzata per l'accesso a Internet da casa: modem (accesso dial-up attraverso la linea telefonica normale) o ISDN, |
|
— |
tipologia di connessione utilizzata per l'accesso a Internet da casa: DSL (ad esempio, ADSL, SHDSL), |
|
— |
tipologia di altra connessione a banda larga utilizzata per l'accesso a Internet da casa: via rete fissa (ad esempio, cavo, fibra ottica, Ethernet, PLC), |
|
— |
tipologia di altra connessione a banda larga utilizzata per l'accesso a Internet da casa: connessione fissa senza fili (ad esempio, satellite, WiFi, WiMax), |
|
— |
tipologia di altra connessione a banda larga utilizzata per l'accesso a Internet da casa: connessione mobile senza fili (ad esempio, UMTS), |
|
— |
(facoltativo) tipologia di altra connessione a banda larga utilizzata per l'accesso a Internet da casa: connessione mobile senza fili con cellulare 3G (ad esempio, UMTS, WiMax mobile), |
|
— |
(facoltativo) tipologia di altra connessione a banda larga utilizzata per l'accesso a Internet da casa: connessione mobile senza fili con modem 3G (chiavetta USB, laptop card), |
|
— |
tipologia di connessione utilizzata per l'accesso a Internet da casa: telefono cellulare a banda stretta (GPRS, ecc.). |
Caratteristiche da rilevare per tutti i singoli individui:
|
— |
ultimo utilizzo di un computer a casa, al lavoro o in qualunque altro luogo (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai utilizzato un computer). |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato un computer negli ultimi tre mesi:
|
— |
frequenza media dell'utilizzo del computer (tutti i giorni o quasi tutti i giorni; almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni); almeno una volta al mese (ma non ogni settimana); meno di una volta al mese), |
|
— |
(facoltativo) luogo di utilizzo del computer negli ultimi tre mesi: casa propria, |
|
— |
(facoltativo) luogo di utilizzo del computer negli ultimi tre mesi: luogo di lavoro (esclusa la propria abitazione), |
|
— |
(facoltativo) luogo di utilizzo del computer negli ultimi tre mesi: luogo di studio, |
|
— |
(facoltativo) luogo di utilizzo del computer negli ultimi tre mesi: casa di altri, |
|
— |
(facoltativo) luogo di utilizzo del computer negli ultimi tre mesi: altri luoghi (ad esempio, biblioteche pubbliche, alberghi, aeroporti, Internet caffè). |
Utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie
Caratteristiche da rilevare per tutti i singoli individui:
|
— |
ultima connessione a Internet (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai utilizzato Internet). |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno già utilizzato Internet:
|
— |
ultima operazione commerciale in rete a fini privati (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine). |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:
|
— |
frequenza media dell'utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi (tutti i giorni o quasi tutti i giorni; almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni); almeno una volta al mese (ma non ogni settimana); meno di una volta al mese), |
|
— |
luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: casa propria, |
|
— |
luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: luogo di lavoro (esclusa la propria abitazione), |
|
— |
luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: luogo di studio, |
|
— |
luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: casa di altri, |
|
— |
luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: altri luoghi, |
|
— |
(facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: biblioteche pubbliche, |
|
— |
(facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: uffici postali, |
|
— |
(facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: uffici pubblici, municipi o enti pubblici, |
|
— |
(facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: organizzazioni del terzo settore, |
|
— |
(facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: Internet caffè, |
|
— |
(facoltativo) luogo di connessione a Internet negli ultimi tre mesi: hotspot (alberghi, aeroporti, luoghi pubblici, ecc.), |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet senza fili: telefono cellulare (o smartphone), |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet senza fili: telefono cellulare (o smartphone) con connessione GPRS, |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet senza fili: telefono cellulare (o smartphone) con connessione UMTS, HSDPA (3G, 3G+), |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet senza fili: palmare (palmtop, PDA), |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet senza fili: computer portatile (laptop) con connessione non da casa o dal luogo di lavoro, |
|
— |
utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet senza fili: altro, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per spedire e/o ricevere e-mail, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per telefonare o per effettuare videochiamate (utilizzando una webcam) via Internet, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per partecipare a chat, social network, blog, newsgroup o forum di discussione on line, utilizzo di servizi di messaggeria istantanea, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni su prodotti e servizi, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire di servizi connessi a viaggi e soggiorni, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per ascoltare una web radio e/o guardare una web TV, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per caricare su un sito contenuti di propria creazione (testi, immagini, foto, video, musica, ecc.) per condividerli, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare software (non per giochi), |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per giocare o per scaricare giochi, immagini, film o musica, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere o scaricare informazioni o quotidiani e riviste on line, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare lavoro o inviare una domanda di lavoro, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni mediche, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per effettuare operazioni bancarie via Internet, |
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— |
(facoltativo) utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per vendere prodotti o servizi, ad esempio attraverso aste, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni in materia di istruzione, formazione o offerte di corsi, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per seguire un corso on line (in qualunque materia), |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per navigare a fini di apprendimento, |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per visitare siti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere informazioni, |
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— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare moduli ufficiali da siti della Pubblica Amministrazione, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per inviare moduli compilati alla Pubblica Amministrazione. |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato a scopi privati Internet negli ultimi tre mesi per leggere o scaricare informazioni o quotidiani e riviste on line:
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere o scaricare informazioni o quotidiani e riviste on line ai quali ci si è abbonati per poterli ricevere regolarmente. |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per visitare siti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere informazioni, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per scaricare moduli ufficiali da siti della Pubblica Amministrazione, |
|
— |
utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per inviare moduli compilati alla Pubblica Amministrazione, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per effettuare scommesse (ad esempio, scommesse sportive) o per partecipare a giochi o lotterie. |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet per operazioni commerciali in rete a fini privati negli ultimi dodici mesi:
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare prodotti alimentari o generi di drogheria, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare beni per la casa, |
|
— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare medicinali, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare film o musica (da rilevare separatamente: eventuale fornitura on line), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare libri, riviste o giornali (inclusi i libri in formato digitale) (da rilevare separatamente assieme ai sussidi per e-learning: eventuale fornitura on line), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare sussidi per e-learning (da rilevare separatamente assieme a libri, riviste o giornali: eventuale fornitura on line), |
|
— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare capi di abbigliamento o articoli sportivi, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare software e upgrade per videogiochi (da rilevare separatamente assieme ad altro software e altri upgrade: eventuale fornitura on line), |
|
— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare altro software e altri upgrade (da rilevare separatamente assieme a software e upgrade per videogiochi: eventuale fornitura on line), |
|
— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare hardware, |
|
— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare attrezzature elettroniche (apparecchi fotografici, ecc.), |
|
— |
utilizzo di Internet per acquistare servizi di telecomunicazione (ad esempio, abbonamento alla televisione, a telecomunicazioni a banda larga, al telefono fisso o cellulare, ricarica di carte telefoniche prepagate), |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per effettuare acquisti di titoli, di polizze assicurative e di altri servizi finanziari, |
|
— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per prenotare alberghi, ecc., |
|
— |
utilizzo di Internet per prenotare viaggi (biglietti di mezzi di trasporto, noleggio auto, ecc.), |
|
— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per effettuare prenotazioni di biglietti per manifestazioni, |
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— |
utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare altri prodotti o servizi, |
|
— |
prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori nazionali, |
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— |
prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi dell'UE, |
|
— |
prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi, |
|
— |
prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori il cui paese d'origine è sconosciuto. |
Sicurezza delle TIC
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:
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— |
timori in merito all'uso di Internet a scopi privati: rischio di virus o di altra infezione informatica (ad esempio, baco o cavallo di troia) con conseguenti perdite di informazioni o di tempo (timore elevato, timore moderato, nessun timore), |
|
— |
timori in merito all'uso di Internet a scopi privati: ricevimento di e-mail non desiderate («spam») (timore elevato, timore moderato, nessun timore), |
|
— |
timori in merito all'uso di Internet a scopi privati: uso non autorizzato di informazioni personali trasmesse via Internet e/o altre violazioni della privacy (ad esempio, uso non autorizzato di immagini, video, dati personali caricati su comunità virtuali) (timore elevato, timore moderato, nessun timore), |
|
— |
timori in merito all'uso di Internet a scopi privati: perdite finanziarie conseguenti al ricevimento di falsi messaggi («phishing») o al ridirezionamento verso siti fasulli che chiedono di rivelare informazioni personali («pharming») (timore elevato, timore moderato, nessun timore), |
|
— |
timori in merito all'uso di Internet a scopi privati: perdite finanziarie conseguenti all'uso fraudolento di carte di pagamento (di debito o di credito) (timore elevato, timore moderato, nessun timore), |
|
— |
timori in merito all'uso di Internet a scopi privati: possibilità per i bambini che utilizzano il computer a casa di accedere a siti inadatti o di contattare persone potenzialmente pericolose (timore elevato, timore moderato, nessun timore), |
|
— |
problemi sperimentati con riguardo all'uso a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi: rischio di virus o di altra infezione informatica (ad esempio, baco o cavallo di troia) con conseguenti perdite di informazioni o di tempo, |
|
— |
problemi sperimentati con riguardo all'uso a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi: ricevimento di e-mail non desiderate («spam»), |
|
— |
problemi sperimentati con riguardo all'uso a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi: uso non autorizzato di informazioni personali trasmesse via Internet e/o altre violazioni della privacy (ad esempio, uso non autorizzato di immagini, video, dati personali caricati su comunità virtuali), |
|
— |
problemi sperimentati con riguardo all'uso a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi: perdite finanziarie conseguenti al ricevimento di falsi messaggi («phishing») o al ridirezionamento verso siti fasulli che chiedono di rivelare informazioni personali («pharming»), |
|
— |
problemi sperimentati con riguardo all'uso a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi: perdite finanziarie conseguenti all'uso fraudolento di carte di pagamento (di debito o di credito), |
|
— |
problemi sperimentati con riguardo all'uso a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi: possibilità per i bambini che utilizzano il computer a casa di accedere a siti inadatti o di contattare persone potenzialmente pericolose, |
|
— |
ostacolo rappresentato dai timori per la sicurezza all'ordinazione o all'acquisto via Internet di beni o servizi per uso privato negli ultimi dodici mesi, |
|
— |
ostacolo rappresentato dai timori per la sicurezza all'effettuazione di operazioni bancarie quale la gestione dei conti via Internet per uso privato negli ultimi dodici mesi, |
|
— |
ostacolo rappresentato dai timori per la sicurezza alla trasmissione di informazioni personali a comunità virtuali per contatti sociali o professionali negli ultimi dodici mesi, |
|
— |
ostacolo rappresentato dai timori per la sicurezza alle comunicazioni via Internet per uso privato con amministrazioni o servizi pubblici negli ultimi dodici mesi, |
|
— |
ostacolo rappresentato dai timori per la sicurezza allo scaricamento via Internet di software, musica, video, giochi o altri file di dati per uso privato negli ultimi dodici mesi, |
|
— |
ostacolo rappresentato dai timori per la sicurezza all'utilizzo di Internet con un apparecchio mobile (ad esempio, laptop) mediante connessione senza fili non da casa negli ultimi dodici mesi, |
|
— |
utilizzo di un qualsiasi strumento o software per la sicurezza informatica (antivirus, antispam, firewall, ecc.) al fine di proteggere il computer o i dati privati (sì, no, non sa, non applicabile perché la persona non utilizza un computer), |
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— |
frequenza della creazione di copie di sicurezza o di back-up (di documenti privati, immagini, ecc.) a partire da un computer su qualsiasi supporto esterno di archiviazione, ad esempio, CD, DVD, hard disk esterno, dispositivo di archiviazione USB o spazio disco di server Internet (sempre o quasi sempre; talvolta; mai o quasi mai; non applicabile perché la persona non tiene file su un computer). |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi e hanno fatto ricorso a un qualsiasi strumento o software per la sicurezza informatica al fine di proteggere il computer o i dati privati:
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— |
utilizzo di un programma di controllo virus e/o antispyware, |
|
— |
utilizzo di firewall (software o hardware), |
|
— |
utilizzo di un filtro antispam, |
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— |
utilizzo di software per il controllo parentale o di filtraggio, |
|
— |
utilizzo di altri strumenti o software per la sicurezza informatica, |
|
— |
utilizzo di un pacchetto i cui componenti non sono noti, |
|
— |
aggiornamento di uno o più prodotti per la sicurezza informatica utilizzati (sì, ogni volta che è disponibile un nuovo update, automaticamente o manualmente; sì, occasionalmente o se sollecitato; no). |
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi e hanno fatto ricorso a un qualsiasi strumento o software per la sicurezza informatica al fine di proteggere il computer o i dati privati, ma che non hanno effettuato alcun update di prodotti per la sicurezza informatica:
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— |
motivo del mancato update dei prodotti per la sicurezza informatica: update giudicato inutile in quanto il rischio è minimo, |
|
— |
motivo del mancato update dei prodotti per la sicurezza informatica: ignoranza delle modalità con cui procedere all'update, |
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— |
motivo del mancato update dei prodotti per la sicurezza informatica: update giudicato inefficace, |
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— |
motivo del mancato update dei prodotti per la sicurezza informatica: update giudicato troppo costoso, |
|
— |
motivo del mancato update dei prodotti per la sicurezza informatica: altro. |
Competenza in materia di TIC
Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato un computer:
|
— |
(facoltativo) corso di formazione più recente, della durata di almeno tre ore, su un qualunque aspetto dell'utilizzo del computer (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; in un periodo compreso tra un anno fa e tre anni fa; più di tre anni fa; mai seguito un corso). |
Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato Internet:
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— |
conoscenza di Internet tale da consentire di utilizzare un motore di ricerca per ottenere informazioni, |
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— |
conoscenza di Internet tale da consentire di spedire e-mail con file allegati, |
|
— |
conoscenza di Internet tale da consentire di partecipare a chat room, newsgroup o forum di discussione in linea, |
|
— |
conoscenza di Internet tale da consentirne l'uso per effettuare telefonate, |
|
— |
conoscenza di Internet tale da consentire di utilizzare la condivisione di file peer-to-peer per lo scambio di filmati, musica, ecc., |
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— |
conoscenza di Internet tale da consentire di creare una pagina Web. |
Ostacoli all'impiego di TIC e di Internet
Caratteristiche da rilevare per le famiglie che non hanno accesso a Internet da casa:
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— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: accesso a Internet da un altro luogo, |
|
— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: rifiuto di Internet (per la pericolosità dei contenuti, ecc.), |
|
— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: nessun bisogno di Internet (perché inutile, non interessante, ecc.), |
|
— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: apparecchiature eccessivamente costose, |
|
— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: connessione (telefonica, ecc.) eccessivamente costosa, |
|
— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: abilità insufficienti, |
|
— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: timori per la privacy o la sicurezza, |
|
— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: disabilità fisica, |
|
— |
motivo del mancato accesso a Internet da casa: altro ostacolo diverso dai precedenti. |
2. COPERTURA
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a) |
Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono alle famiglie sono costituite dalle famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni. |
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b) |
Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono ai singoli individui sono costituite dagli individui di età compresa tra 16 e 74 anni. |
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c) |
La copertura geografica comprende le famiglie e/o i singoli individui ovunque residenti sul territorio dello Stato membro. |
3. PERIODO DI RIFERIMENTO
Il periodo di riferimento principale per le statistiche da rilevare è il primo trimestre del 2010.
4. DISAGGREGAZIONI
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a) |
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono alle famiglie vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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b) |
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono ai singoli individui vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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5. FREQUENZA
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— |
I dati sono forniti una volta per l'anno 2010. |
6. SCADENZE PER LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI
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a) |
I dati aggregati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 devono essere trasmessi a Eurostat, segnalandone se necessario la riservatezza o la inattendibilità, entro il 5 ottobre 2010. Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato tabulare di trasmissione dei dati, a lettura ottica, va completato attenendosi alle istruzioni fornite da Eurostat. |
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b) |
I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 devono essere trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2010 attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. |
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c) |
La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 808/2004 deve essere trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2010. La relazione va redatta seguendo lo schema stabilito da Eurostat. |
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
relativo all’autorizzazione e al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente inoltra le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l’Autorità». |
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(3) |
Al ricevimento della domanda l’Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
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(4) |
Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità. |
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(5) |
Il 14 novembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità due pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 10 dicembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità cinque pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 19 dicembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità nove pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 15 gennaio 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità un parere riguardante una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Nel frattempo una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute è stata oggetto di una precedente decisione. |
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(6) |
Un parere riguardava una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1924/2006, e quindici pareri riguardavano domande di autorizzazione di indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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(7) |
In seguito alla domanda di LEAF Int e Leaf Holland e Leaf Suomi Oy, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti delle gomme da masticare/pastiglie a base di xilitolo sul rischio di carie dentaria (domanda n. EFSA-Q-2008-321) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Le gomme da masticare/pastiglie allo xilitolo riducono il rischio di carie». |
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(8) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di gomme da masticare dolcificate con xilitolo al 100 % e l’effetto indicato. Ha concluso tuttavia che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di pastiglie dolcificate con xilitolo almeno al 56 % e l’effetto indicato. Fatta salva la modifica della dicitura, l’indicazione deve essere considerata conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e va quindi inclusa nell’elenco comunitario delle indicazioni autorizzate. |
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(9) |
In seguito alla domanda di Danone S.A., presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dei formaggi freschi con un contenuto elevato di calcio, vitamina D, fosforo e proteine sulla crescita ossea (domanda n. EFSA-Q-2008-217) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «I formaggi freschi contengono calcio, vitamina D, fosforo e proteine, nutrienti che contribuiscono ad una sana crescita ossea». |
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(10) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l’assunzione di calcio, vitamina D, fosforo e proteine e l’effetto indicato. Fatta salva la modifica della dicitura e tenendo presente che indicazioni sulla salute per lo stesso effetto indicato sono autorizzate per il calcio, la vitamina D e le proteine, l’indicazione relativa al fosforo deve essere considerata conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 e va inclusa nell’elenco comunitario delle indicazioni autorizzate. |
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(11) |
L’articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che un parere a favore dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute deve includere certi dettagli. Di conseguenza i dettagli riguardanti le due indicazioni autorizzate vanno inseriti nell’allegato I del presente regolamento e devono includere, a seconda dei casi, la modifica della dicitura dell’indicazione, le specifiche condizioni d’uso dell’indicazione e, se applicabile, le condizioni o restrizioni d’uso dell’alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con il parere dell’Autorità. |
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(12) |
Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, tenendo conto della loro formulazione e presentazione; quindi se la formulazione dell’indicazione ha per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione sulla salute autorizzata e inclusa nell’allegato I, in quanto dimostra lo stesso rapporto esistente tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa deve essere soggetta alle stesse condizioni d’uso di cui al suddetto allegato I. |
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(13) |
In seguito alla domanda dell’Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed S.A., presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di LACTORAL sul normale funzionamento del tratto alimentare (domanda n. EFSA-Q-2008-269) (4). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «LACTORAL aiuta a ripristinare il normale funzionamento del tratto alimentare durante i disturbi della microflora (per esempio in caso di feci molli, dopo aver assunto antibiotici, in caso di disturbi intestinali causati da patogeni enterici)». |
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(14) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che i componenti di LACTORAL non sono sufficientemente caratterizzati e che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di LACTORAL e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(15) |
In seguito alla domanda dell’Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed S.A., presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di LACTORAL sul miglioramento dell’immunità generale (domanda n. EFSA-Q-2008-477) (5). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «LACTORAL è raccomandato al fine di migliorare l’immunità generale attraverso il mantenimento dell’equilibrio microbiologico». |
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(16) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che i componenti di LACTORAL non sono sufficientemente caratterizzati e che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di LACTORAL e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(17) |
In seguito alla domanda dell’Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed S.A., presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di LACTORAL sulla costruzione della naturale barriera intestinale (domanda n. EFSA-Q-2008-478) (6). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «LACTORAL aiuta a proteggere l’apparato digerente dai patogeni enterici grazie alle forti proprietà antagoniste e contribuisce a costruire la naturale barriera intestinale». |
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(18) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che i componenti di LACTORAL non sono sufficientemente caratterizzati e che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di LACTORAL e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(19) |
In seguito alla domanda dell’Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed S.A., presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di LACTORAL sul mantenimento della naturale microflora intestinale in viaggio (domanda n. EFSA-Q-2008-479) (7). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «LACTORAL aiuta a mantenere la naturale microflora intestinale in viaggio, in caso di cambiamenti climatici o alimentari, specialmente in condizioni di scarsa igiene». |
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(20) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che i componenti di LACTORAL non sono sufficientemente caratterizzati e che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di LACTORAL e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(21) |
In seguito alla domanda dell’Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed S.A., presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di LACTORAL sui batteri probiotici vivi (domanda n. EFSA-Q-2008-480) (8). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «LACTORAL contiene batteri probiotici vivi che hanno una forte capacità di colonizzazione del tratto intestinale e sono stati isolati da bambini sani e nutriti naturalmente». |
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(22) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che i componenti di LACTORAL non sono sufficientemente caratterizzati e che l’effetto dichiarato non è stato dimostrato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(23) |
In seguito alla domanda di Potters Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Mumomega® sullo sviluppo del sistema nervoso centrale (domanda n. EFSA-Q-2008-328) (9). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Mumomega® fornisce le sostanze nutritive che sostengono un sano sviluppo del sistema nervoso centrale». |
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(24) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo dell’alimento e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(25) |
In seguito alla domanda di Efamol Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Efalex® sul coordinamento (domanda n. EFSA-Q-2008-121) (10). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Efalex® può contribuire a mantenere il coordinamento». |
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(26) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Efalex® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(27) |
In seguito alla domanda di Efamol Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Efalex® sulla concentrazione (domanda n. EFSA-Q-2008-317) (11). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Efalex® può contribuire a mantenere la concentrazione». |
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(28) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Efalex® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(29) |
In seguito alla domanda di Efamol Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Efalex® sullo sviluppo e sulla funzionalità del cervello (domanda n. EFSA-Q-2008-318) (12). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Efalex® può contribuire al mantenimento e al supporto dello sviluppo e della funzionalità del cervello». |
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(30) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Efalex® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(31) |
In seguito alla domanda di Efamol Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Efalex® sulla capacità di apprendimento (domanda n. EFSA-Q-2008-319) (13). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Efalex® può contribuire a mantenere la capacità di apprendimento». |
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(32) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Efalex® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(33) |
In seguito alla domanda di Efamol Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Efalex® sullo sviluppo e sul funzionamento degli occhi (domanda n. EFSA-Q-2008-320) (14). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Efalex® può contribuire al mantenimento e al supporto dello sviluppo e del funzionamento degli occhi». |
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(34) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Efalex® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(35) |
In seguito alla domanda di Potters Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Eye q baby® sullo sviluppo del sistema nervoso centrale (domanda n. EFSA-Q-2008-119) (15). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Eye q baby® fornisce le sostanze nutritive che sostengono un sano sviluppo del sistema nervoso centrale». |
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(36) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l’assunzione di Eye q baby® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(37) |
In seguito alla domanda di Potters Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Eye q® sulle funzioni cerebrali (domanda n. EFSA-Q-2008-329) (16). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Eye q® fornisce le sostanze nutritive che aiutano i bambini a mantenere sane funzioni cerebrali». |
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(38) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l’assunzione di Eye q® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(39) |
In seguito alla domanda di Potters Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Eye q® sulla concentrazione (domanda n. EFSA-Q-2008-330) (17). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Eye q® fornisce le sostanze nutritive che aiutano i bambini a mantenere il livello di concentrazione». |
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(40) |
In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l’assunzione di Eye q® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
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(41) |
Le osservazioni dei richiedenti e dei cittadini ricevute dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1924/2006 sono state prese in considerazione nel fissare le disposizioni di cui al presente regolamento. |
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(42) |
Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento non autorizzate dal presente regolamento possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a partire dall’adozione di una decisione conforme all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Tuttavia, per le domande che non sono state presentare prima del 19 gennaio 2008, non è soddisfatta la condizione prevista all’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), e il periodo transitorio di cui al detto articolo non è applicabile. Di conseguenza è opportuno concedere un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento. |
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(43) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato I del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti nel mercato comunitario conformemente alle condizioni fissate in detto allegato.
Tali indicazioni sulla salute sono incluse in un elenco di indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 2
Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato II del presente regolamento non vanno inserite nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Possono tuttavia continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) The EFSA Journal (2008) 852, pagg. 1-16.
(3) The EFSA Journal (2008) 895, pagg. 1-10.
(4) The EFSA Journal (2008) 861, pagg. 1-9.
(5) The EFSA Journal (2008) 860, pagg. 1-8.
(6) The EFSA Journal (2008) 859, pagg. 1-9.
(7) The EFSA Journal (2008) 863, pagg. 1-8.
(8) The EFSA Journal (2008) 862, pagg. 1-2.
(9) The EFSA Journal (2008) 902, pagg. 1-9.
(10) The EFSA Journal (2008) 896, pagg. 1-9.
(11) The EFSA Journal (2008) 897, pagg. 1-10.
(12) The EFSA Journal (2008) 898, pagg. 1-2.
(13) The EFSA Journal (2008) 899, pagg. 1-10.
(14) The EFSA Journal (2008) 900, pagg. 1-2.
(15) The EFSA Journal (2008) 901, pagg. 1-8.
(16) The EFSA Journal (2008) 903, pagg. 1-8.
(17) The EFSA Journal (2008) 904, pagg. 1-2.
ALLEGATO I
INDICAZIONI SULLA SALUTE AUTORIZZATE
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Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Richiedente — Indirizzo |
Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Condizioni d’uso dell’indicazione |
Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare |
Rif. del parere EFSA |
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Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia |
LEAF Int e Leaf Holland, Hoevestein 26, 4903 SC Oosterhout NB, Paesi Bassi, e Leaf Suomi Oy, PO Box 25, FI-21381 Aura, FINLANDIA |
Gomma da masticare dolcificata con xilitolo al 100 % |
È stato dimostrato che la gomma da masticare dolcificata con xilitolo al 100 % riduce la placca dentaria. Un livello elevato di placca dentaria costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di carie nei bambini |
Informazione per il consumatore: l’effetto benefico si ottiene consumando 2-3 g di gomma da masticare dolcificata con xilitolo al 100 % almeno 3 volte al giorno dopo i pasti |
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Q-2008-321 |
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Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
DANONE S.A., C/Buenos Aires, 21, 08029 Barcellona, SPAGNA |
Fosforo |
Il fosforo è necessario per la normale crescita e per lo sviluppo osseo dei bambini |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come riportato nell’indicazione FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
|
Q-2008-217 |
ALLEGATO II
INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE
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Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Rif. del parere EFSA |
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Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
LACTORAL |
LACTORAL aiuta a ripristinare il normale funzionamento del tratto alimentare durante i disturbi della microflora (per esempio in caso di feci molli, dopo aver assunto antibiotici, in caso di disturbi intestinali causati da patogeni enterici) |
EFSA-Q-2008-269 |
|
Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
LACTORAL |
LACTORAL è raccomandato al fine di migliorare l’immunità generale attraverso il mantenimento dell’equilibrio microbiologico |
EFSA-Q-2008-477 |
|
Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
LACTORAL |
LACTORAL aiuta a proteggere l’apparato digerente dai patogeni enterici grazie alle forti proprietà antagoniste e contribuisce a costruire la naturale barriera intestinale |
EFSA-Q-2008-478 |
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Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
LACTORAL |
LACTORAL aiuta a mantenere la naturale microflora intestinale in viaggio, in caso di cambiamenti climatici o alimentari, specialmente in condizioni di scarsa igiene |
EFSA-Q-2008-479 |
|
Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
LACTORAL |
LACTORAL contiene batteri probiotici vivi che hanno una forte capacità di colonizzazione del tratto intestinale e sono stati isolati da bambini sani e nutriti naturalmente |
EFSA-Q-2008-480 |
|
Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Mumomega® |
Mumomega® fornisce le sostanze nutritive che sostengono un sano sviluppo del sistema nervoso centrale |
EFSA-Q-2008-328 |
|
Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Efalex® |
Efalex® può contribuire a mantenere il coordinamento |
EFSA-Q-2008-121 |
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Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Efalex® |
Efalex® può contribuire a mantenere la concentrazione |
EFSA-Q-2008-317 |
|
Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Efalex® |
Efalex® può contribuire al mantenimento e al supporto dello sviluppo e della funzionalità del cervello |
EFSA-Q-2008-318 |
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Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Efalex® |
Efalex® può contribuire a mantenere la capacita di apprendimento |
EFSA-Q-2008-319 |
|
Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Efalex® |
Efalex® può contribuire al mantenimento e al supporto dello sviluppo e del funzionamento degli occhi |
EFSA-Q-2008-320 |
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Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Eye q baby® |
Eye q baby® fornisce le sostanze nutritive che sostengono un sano sviluppo del sistema nervoso centrale |
EFSA-Q-2008-119 |
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Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Eye q® |
Eye q® fornisce le sostanze nutritive che aiutano i bambini a mantenere sane funzioni cerebrali |
EFSA-Q-2008-329 |
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Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Eye q® |
Eye q® fornisce le sostanze nutritive che aiutano i bambini a mantenere il livello di concentrazione |
EFSA-Q-2008-330 |
|
30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1025/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce anche che le domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente inoltra le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l’Autorità». |
|
(3) |
Quando riceve una domanda, l’Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a fornire un parere sull’indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
|
(4) |
La Commissione deve decidere in merito all’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità. |
|
(5) |
In seguito alla domanda presentata da ELVIR S.A.S. il 30 luglio 2008 in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata a fornire un parere in merito a un’indicazione sulla salute relativa agli effetti di un prodotto a base di latte, arricchito con peptidi del latte e magnesio, sull’attenuazione dell’ansia (numero domanda: EFSA Q-2008-476) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il prodotto contribuisce ad attenuare i segni di ansia negli adulti leggermente sensibili allo stress grazie al suo tenore di peptidi del latte e magnesio». |
|
(6) |
Il 19 dicembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo il quale i dati forniti non consentono di stabilire una relazione causa-effetto tra il consumo degli ingredienti, indicati quali responsabili degli effetti, e gli effetti indicati. Di conseguenza l’indicazione non va autorizzata, dato che non rispetta le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
(7) |
In seguito alla domanda presentata da UNILEVER PLC. (UK) e UNILEVER N.V. (Netherlands) il 7 luglio 2008 in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata a fornire un parere in merito a un’indicazione sulla salute relativa agli effetti del tè nero ricavato da Camellia Sinensis sul miglioramento della capacità di concentrazione (numero domanda: EFSA Q-2008-434) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il tè nero migliora la capacità di concentrazione». |
|
(8) |
Il 22 dicembre 2008 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo il quale i dati forniti non consentono di stabilire la relazione causa-effetto tra il consumo di tè nero ricavato da Camellia Sinensis e gli effetti indicati. Di conseguenza l’indicazione non va autorizzata, dato che non rispetta le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
(9) |
Nell’elaborazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento è stato tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini trasmesse alla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
(10) |
Le indicazioni «Il prodotto contribuisce ad attenuare i segni di ansia negli adulti leggermente sensibili allo stress grazie al suo tenore di peptidi del latte e magnesio» e «Il tè nero migliora la capacità di concentrazione» costituiscono indicazioni sulla salute ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006. Pertanto entrambe le indicazioni rientrano nel campo di applicazione delle misure transitorie previste dall’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Tuttavia, poiché le domande non sono state presentate entro il 19 gennaio 2008, la condizione di cui all’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), non è soddisfatta e il periodo transitorio di cui al medesimo articolo non è applicabile. Di conseguenza va concesso un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento. |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le indicazioni sulla salute contenute nell’allegato del presente regolamento non sono inserite nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Tuttavia, le indicazioni sulla salute figuranti nell’allegato del presente regolamento possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) The EFSA Journal (2008) 905, 1-10.
(3) The EFSA Journal (2008) 906, 1-10.
ALLEGATO
INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE
|
Domanda — Prescrizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Elemento nutritivo, sostanza, prodotto alimentare o categoria di prodotto alimentare |
Indicazione |
Riferimento parere EFSA |
|
Articolo 13, paragrafo 5: indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una domanda di protezione di dati riservati |
Prodotto lattiero-caseario, arricchito con peptidi del latte e magnesio |
Il prodotto contribuisce ad attenuare i segni di ansia negli adulti leggermente sensibili allo stress grazie al suo tenore di peptidi del latte e magnesio |
Q-2008-476 |
|
Articolo 13, paragrafo 5: indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una domanda di protezione di dati riservati |
Tè nero ricavato da Camellia Sinensis |
Il tè nero migliora la capacità di concentrazione |
Q-2008-434 |
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
che rettifica il regolamento (CE) n. 567/2009 recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pierekaczewnik (STG)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Si è verificato un errore all’atto della pubblicazione del regolamento (CE) n. 567/2009 della Commissione (2) recante registrazione della denominazione «Pierekaczewnik» come specialità tradizionale garantita. Dovrebbe infatti essere concessa a tale denominazione la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 in conformità della domanda presentata dalla Polonia. |
|
(2) |
Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 567/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 567/2009 è modificato come segue:
|
1) |
il terzo considerando è sostituito dal seguente:
|
|
2) |
all’articolo 1 è aggiunto il seguente comma: «Si applica la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.»; |
|
3) |
nell’allegato è aggiunto il testo seguente: «L’uso del nome è riservato.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 567/2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
|
30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1027/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Morbier (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Morbier», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 1241/2002 (3). |
|
(2) |
La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d’uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del «Morbier». Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione. |
|
(3) |
La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Morbier» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
ALLEGATO I
Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Morbier» sono approvate le seguenti modifiche.
«Metodo di ottenimento»
Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così modificato:
|
— |
al secondo paragrafo:
|
|
— |
sono aggiunte le disposizioni seguenti: «[…] L’operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l’aggiunta di caglio. […] È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione. […] È peraltro autorizzato il delattosaggio parziale mediante lavaggio della cagliata con acqua. […] È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero. È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.» |
ALLEGATO II
SCHEDA RIEPILOGATIVA
Regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
«MORBIER»
N. CE: FR-PDO-0105-0179/29.03.2006
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro
|
Nome: |
Institut national de l’origine et de la qualité |
|
Indirizzo: |
51 rue d’Anjou, 75008 Paris, FRANCE |
|
Tel. |
+33 153898000 |
|
Fax |
+33 153898060 |
|
E-mail: |
info@inao.gouv.fr |
2. Associazione richiedente
|
Nome: |
Syndicat interprofessionnel de défense du Morbier |
|
Indirizzo: |
Valparc, Espace Valentin, 25048 Besançon Cedex, FRANCE |
|
Tel. |
+33 381532230 |
|
Fax |
+33 381535931 |
|
E-mail: |
syndicatdumorbier@wanadoo.fr |
|
Composizione: |
produttori/trasformatori (X) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto
|
Classe 1.3: |
Formaggi |
4. Disciplinare
[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome
«Morbier»
4.2. Descrizione
Il Morbier è un formaggio prodotto con latte crudo vaccino, a pasta pressata, non cotta, di forma cilindrica piatta a facce piane e scalzo lievemente convesso. La crosta è naturale, liscia e omogenea, di un colore che va dal grigio chiaro al beige aranciato. La pasta è di un colore che varia dall’avorio al giallo pallido e può presentare un’occhiatura sparsa e fine. La pasta è morbida, burrosa e tenera, a grana sottile, con un gusto leggermente cremoso. La caratteristica principale consiste in una striscia nera orizzontale al centro. Il peso varia da 5 a 8 kg, il diametro da 30 a 40 cm e l’altezza da 5 ad 8 cm. La percentuale di grassi (sostanza grassa/secca) è almeno del 45 % e il tasso di umidità nel formaggio scremato è del 67 % al massimo.
4.3. Zona geografica
La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi avvengono nella zona geografica che comprende tutti i comuni dei dipartimenti del Doubs e del Jura (tranne quelli del cantone di Chemin), nonché in 16 comuni del dipartimento dell’Ain (comuni di Apremont, Bellegarde-sur-Valserine per la parte corrispondente al vecchio comune di Coupy, Belleydoux, Champfromier, Charix, Chézery-Forens, Confort, Echallon, Giron, Lancrans, Leaz, Lelex, Mijoux, Plagne, Montanges e Saint-Germain-de-Joux) e in 13 comuni del dipartimento di Saône et Loire (comuni di Beaurepaire-en-Bresse, Beauvernois, Bellevesvre, Champagnat, Cuiseaux, Flacey-en-Bresse, Fretterans, Joudes, Mouthier-en-Bresse, Sagy, Saillenard, Savigny-en-Revermont e Torpes).
4.4. Prova dell’origine
L’alimentazione di base della mandria lattiera deve provenire dai pascoli naturali della zona delimitata. Soltanto il latte conforme è ammesso al centro di lavorazione. Ciascun produttore di latte, ciascun centro di lavorazione e ciascun centro di stagionatura compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell’INAO. Ogni operatore deve tenere a disposizione dell’INAO l’elenco degli altri operatori della catena di produzione con i quali è in rapporto e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell’origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi. L’identificazione del formaggio è garantita da una placca di caseina di colore giallo, apposta durante la fabbricazione sullo scalzo di ogni forma di formaggio, sulla quale figurano il giorno e il mese di fabbricazione. Sulle forme, l’identificazione del reparto di stagionatura figura sull’etichetta in caratteri non codificati (nome o ragione sociale e indirizzo). Mensilmente ogni impresa ha l’obbligo di rimandare, eventualmente per ciascun centro di lavorazione, la scheda — correttamente compilata — contenente i dati statistici relativi alla produzione e alla commercializzazione di formaggio AOC Morbier richiesta dal Syndicat Interprofessionnel de Défense du Morbier.
Nell’ambito del controllo delle caratteristiche del prodotto a denominazione di origine, è condotto un esame analitico e organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.
4.5. Metodo di ottenimento
La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.
Il latte adoperato per l’ottenimento del Morbier proviene unicamente da vacche di razza Montbéliarde o Simmental Française. La conduzione della mandria rispetta le usanze locali. La superficie a pascolo effettivamente utilizzata deve essere pari almeno ad un ettaro per vacca da latte. La razione di base dell’alimentazione delle vacche da latte è costituita da foraggi provenienti da pascoli siti nella zona geografica. Sono assenti dall’alimentazione delle vacche da latte in ogni stagione dell’anno prodotti insilati o altri alimenti fermentati, tra cui i foraggi conservati sotto forma di balle avvolte da pellicola di plastica. Il Morbier è prodotto esclusivamente con latte di vacca crudo. A parte una scrematura parziale e l’aggiunta di caglio, di fermenti lattici o di sale (cloruro di sodio), è vietato togliere o aggiungere qualsiasi sostanza a questo latte. Il latte è cagliato dopo essere stato portato ad una temperatura di 40 °C al massimo. La cagliata viene suddivisa in grani della grandezza di circa un centimetro. Può essere aggiunta acqua per il lavaggio della cagliata. Dopo il travaso, la cagliata viene leggermente pressata in modo da ottenerne dei pani, ognuno dei quali è poi tagliato in due. La riga nera centrale orizzontale è ottenuta esclusivamente mediante l’applicazione di carbone vegetale (carbo medicinalis vegetalis) su una delle facce di un mezzo pane prima della pressatura. La stagionatura del formaggio dura almeno 45 giorni a partire dal giorno di produzione, ad una temperatura compresa fra 7 e 15 °C. La crosta si ottiene unicamente per strofinamento con acqua salata, cui si aggiungono eventualmente fermenti lattici. È vietato l’uso di qualsiasi colorante.
4.6. Legame
Il formaggio denominato «Morbier» prende il nome dal comune di Morbier, sito nel dipartimento del Jura (Franche-Comté), a una quindicina di chilometri dalla frontiera franco-svizzera. La sua produzione risale al XVIII secolo; all’epoca essa si concentrava essenzialmente nel dipartimento del Jura. Originariamente prodotto per lo più nelle fattorie, il Morbier sarà poi fabbricato nelle «fruitières» (cooperative casearie) del massiccio del Jura. Nel 1942 un decreto prevedeva già che il «Morbier» fosse fabbricato nei dipartimenti del Jura e del Doubs.
Il Morbier è un formaggio prodotto nei pascoli alti del massiccio del Jura, in cui la varietà della flora naturale consente di produrre latte e formaggi di alta qualità e dalle caratteristiche uniche. Le condizioni di produzione sono definite in modo da preservare le particolarità del luogo di origine e da consentirne l’espressione nel prodotto.
4.7. Struttura di controllo
|
Nome: |
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) |
|
Indirizzo: |
51 rue d’Anjou, 75008 Paris, FRANCE |
|
Tel. |
+33 153898000 |
|
Fax |
+33 153898060 |
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E-mail: |
info@inao.gouv.fr |
L’Institut national des appellations d’origine è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, alle dipendenze del ministero dell’Agricoltura.
Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione di origine è di competenza dell’INAO.
|
Nome: |
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) |
|
Indirizzo: |
59 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13, FRANCE |
|
Tel. |
+33 144871717 |
|
Fax |
+33 144973037 |
La DGCCRF è un servizio del ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria.
4.8. Etichettatura
Sull’etichettatura di ciascun formaggio a denominazione di origine controllata «Morbier» sono riportati il nome della denominazione di origine controllata, scritto a caratteri di dimensioni almeno pari a quelle dei caratteri più grandi che figurano sull’etichettatura e la dicitura «appellation d’origine contrôlée». Il nome e l’indirizzo del produttore sono obbligatori nell’etichettatura del formaggio.
|
30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Amarene Brusche di Modena (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Amarene Brusche di Modena», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
ITALIA
Amarene Brusche di Modena (IGP)
|
30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/41 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Grelos de Galicia (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Grelos de Galicia» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione d’opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione riportata nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali allo stato fresco o trasformati
SPAGNA
Grelos de Galicia (IGP)
|
30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Romano (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
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(2) |
La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni di etichettatura, per fornire una migliore informazione al consumatore circa la provenienza del prodotto. Si è ritenuto opportuno indicare sullo scalzo il logo aggiuntivo regionale accanto al logo della denominazione qualora l’intero ciclo produttivo si compia all’interno della regione indicata. |
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(3) |
La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» è approvata la seguente modifica.
«Etichettatura»
È stata precisata la parte relativa alla designazione e alla presentazione del prodotto all’atto dell’immissione al consumo.
Si è reso necessario disciplinare in maniera dettagliata l’etichettatura, in particolare la designazione e la presentazione del prodotto all’atto dell’immissione al consumo.
Poiché il «Pecorino Romano» si produce principalmente in Sardegna, al fine di fornire una migliore informazione al consumatore circa la provenienza del prodotto si è ritenuto opportuno ammettere la possibilità di indicare, sullo scalzo, il logo aggiuntivo regionale accanto al logo della denominazione qualora l’intero ciclo produttivo si compia all’interno della regione indicata.
ALLEGATO II
SCHEDA RIEPILOGATIVA
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
«PECORINO ROMANO»
N. CE: IT-PDO-0117-0017-26.1.2006
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro
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Nome: |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
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Indirizzo: |
Via XX Settembre 20, 00187 Roma RM, ITALIA |
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Tel. |
+39 0646655104 |
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Fax |
+39 0646655306 |
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E-mail: |
saco7@politicheagricole.gov.it |
2. Associazione richiedente
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Nome: |
Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano |
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Indirizzo: |
Corso Umberto I 226, 08015 Macomer NU, ITALIA |
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Tel. |
+39 078570537 |
|
Fax |
+39 078572215 |
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E-mail: |
— |
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Composizione: |
produttori/trasformatori (X) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto
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Classe 1.3 — |
Formaggi |
4. Disciplinare
[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome
«Pecorino Romano»
4.2. Descrizione
Il «Pecorino Romano» DOP è un formaggio a pasta dura e cotta prodotto esclusivamente con latte fresco di pecora intero, proveniente da allevamenti ubicati nella zona indicata al punto 4.3. All’atto della sua immissione al consumo si presenta di forma cilindrica a facce piane, con diametro del piatto compreso tra 25 e 35 cm e altezza dello scalzo compresa tra 25 e 40 cm. Il peso è compreso tra 20 e 35 kg in relazione alle dimensioni della forma. La crosta è sottile, di colore avorio o paglierino naturale, talora cappata con appositi protettivi. La pasta ha una struttura compatta o leggermente occhiata; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al paglierino più o meno intenso. Il sapore è aromatico e lievemente piccante per il formaggio da tavola; piccante, intenso e gradevole a stagionatura avanzata nel formaggio da grattugia. Il «Pecorino Romano» presenta un aroma caratteristico. Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 36 %.
4.3. Zona geografica
L’intero territorio della Sardegna, del Lazio e della provincia di Grosseto.
4.4. Prova dell’origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata, documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l’iscrizione degli allevatori, dei caseificatori, degli stagionatori e dei confezionatori in appositi registri gestiti dall’organismo di controllo, nonché attraverso la denuncia tempestiva all’organismo di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi registri, sono assoggettate al controllo di tale organismo, secondo quando disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
4.5. Metodo di ottenimento
Il latte può subire un trattamento di termizzazione ed essere eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici autoctoni, talora integrate con ceppi provenienti dall’area di produzione; deve essere cagliato a una temperatura compresa tra i 38 e i 40 °C con caglio di agnello in pasta proveniente esclusivamente da animali allevati nella medesima zona di produzione. La cottura della cagliata deve avvenire a temperature che variano da 45 a 48 °C. La salatura può essere effettuata a secco e/o in salamoia. La stagionatura si protrae per almeno cinque mesi per il formaggio da tavola e per almeno otto mesi per il formaggio da utilizzarsi grattugiato. Si può effettuare la cappatura con protettivi per alimenti di colore neutro o nero. Il formaggio si produce nel periodo compreso tra ottobre e luglio.
Le operazioni di produzione del latte, di produzione e stagionatura del formaggio «Pecorino Romano» e le operazioni di marchiatura devono avvenire all’interno dell’areale indicato al punto 4.3.
4.6. Legame
Per i fattori naturali si segnalano le particolari condizioni climatiche e pedologiche. Per i fattori umani si evidenzia la storica presenza e diffusione del formaggio nei mercati di consumo.
4.7. Organismo di controllo
L’organismo di controllo adempie le condizioni stabilite nella norma EN 45011.
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Nome: |
OCPA |
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Indirizzo: |
Zona industriale Macomer c/o Consorzio Latte, 08015 Macomer NU, ITALIA |
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Tel. |
+39 0785742196 |
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Fax |
+39 0785742197 |
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E-mail: |
ocpa.cert@tiscali.it |
4.8. Etichettatura
Le forme di «Pecorino Romano» sono sottoposte alla marchiatura all’origine su tutto lo scalzo mediante apposita matrice. La matrice imprime sulla forma la denominazione «Pecorino Romano» e il logo della denominazione, la sigla della provincia di origine, il codice del caseificio produttore, il mese e l’anno di produzione.
Il logo della denominazione è costituito da un rombo in linea continua o tratteggiata con angoli arrotondati contenente la testa stilizzata di una pecora, sotto il quale figura il nome della denominazione «Pecorino Romano».
È consentito l’utilizzo di un logo aggiuntivo regionale accanto al logo della denominazione nelle etichette da applicare sul piatto della forma se l’intero ciclo produttivo si compie nella regione indicata.
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1031/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
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(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2006, il 2007 e il 2008, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVII
DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
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Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (tonnellate) |
|
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1o ottobre-31 maggio |
415 907 |
|
78.0020 |
1o giugno-30 settembre |
40 107 |
||
|
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1o maggio-31 ottobre |
32 831 |
|
78.0075 |
1o novembre-30 aprile |
22 427 |
||
|
78.0085 |
0709 90 80 |
Carciofi |
1o novembre-30 giugno |
8 866 |
|
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
1o gennaio-31 dicembre |
65 893 |
|
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1o dicembre-31 maggio |
355 386 |
|
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1o novembre-fine febbraio |
529 006 |
|
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi |
1o novembre-fine febbraio |
96 377 |
|
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1o giugno-31 dicembre |
329 947 |
|
78.0160 |
1o gennaio-31 maggio |
61 422 |
||
|
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio-20 novembre |
89 140 |
|
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1o gennaio-31 agosto |
824 442 |
|
78.0180 |
1o settembre-31 dicembre |
327 526 |
||
|
78.0220 |
0808 20 50 |
Pere |
1o gennaio-30 aprile |
223 485 |
|
78.0235 |
1o luglio-31 dicembre |
70 116 |
||
|
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1o giugno-31 luglio |
5 785 |
|
78.0265 |
0809 20 95 |
Ciliege, diverse dalle ciliege acide |
21 maggio-10 agosto |
133 425 |
|
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
11 giugno-30 settembre |
131 459 |
|
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno-30 settembre |
129 925 » |
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/49 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2009
recante divieto di pesca della molva nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali della zona V per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2009. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009. |
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(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
ALLEGATO
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N. |
26/T&Q |
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Stato membro |
Francia |
|
Stock |
LIN/05. |
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Specie |
Molva (Molva molva) |
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Zona |
Acque CE e acque internazionali della zona V |
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Data |
24.9.2009 |
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/51 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2009 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2009
recante centoquindicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 22 ottobre 2009 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare quattro persone giuridiche, gruppi o entità dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.
Per la Commissione
Karel KOVANDA
Direttore generale facente funzioni per le relazioni esterne
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Le voci seguenti sono depennate dall’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
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1. |
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank), (alias Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas); c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau (Bahamas). |
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2. |
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Svezia. |
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3. |
Barakaat International Foundation. Indirizzo: (a) Box 4036, Spånga, Stoccolma, Svezia; (b) Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Svezia. |
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4. |
Nada Management Organisation SA (alias Al Taqwa Management Organisation SA). Indirizzo: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Svizzera. Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale. |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/53 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2009
che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2009/790/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera protocollata il 22 giugno 2009 dal segretariato generale della Commissione la Repubblica di Polonia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE per potere applicare, a partire dal 1o gennaio 2010, una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore nella moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato della domanda presentata dalla Repubblica di Polonia gli altri Stati membri con lettera del 22 giugno 2009. Con lettera del 3 luglio 2009 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia di disporre di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta. |
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(3) |
A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare regimi speciali alle piccole imprese e, in particolare, un regime facoltativo di franchigia dall’IVA ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo sia inferiore ad un determinato massimale. |
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(4) |
Ai sensi dell’articolo 287, punto 14, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia può applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. |
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(5) |
L’aumento di questo massimale a 30 000 EUR permetterà alla Repubblica di Polonia di semplificare le procedure amministrative per un numero maggiore di piccole imprese, pur limitandosi alle imprese con il minor volume di affari, contribuendo in tal modo al loro sviluppo. |
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(6) |
Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA la Commissione ha incluso disposizioni miranti a permettere agli Stati membri di fissare il massimale di volume d’affari annuo per la franchigia dall’IVA fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, con la possibilità di aggiornare annualmente questo importo. La domanda presentata dalla Repubblica di Polonia è conforme alla predetta proposta. |
|
(7) |
La presente deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata ad applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di una direttiva di modifica degli importi dei massimali di volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di una franchigia dall’IVA oppure fino al 31 dicembre 2012, se si tratta di data anteriore.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BORG
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/55 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2009
che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2009/791/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/112/CE (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 19 dicembre 2008, la Repubblica federale di Germania («la Germania») ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione e precedentemente concessa con decisione 2004/817/CE (2) ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3) allora applicabile. |
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(2) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 3 giugno 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 9 giugno 2009 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
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(3) |
La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali. |
|
(4) |
La misura deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce il principio generale del diritto a detrazione ed è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA. Essa non influisce che in misura minima sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale. |
|
(5) |
Gli elementi di diritto e di fatto che giustificano l’attuale applicazione della misura di semplificazione di cui trattasi non sono cambiati e permangono. È opportuno pertanto autorizzare la Germania ad applicare la misura di semplificazione per un ulteriore periodo, la cui durata è però limitata al fine di consentire una valutazione della misura. |
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(6) |
La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell’IVA, l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BORG
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
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30.10.2009 |
IT |
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L 283/56 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2009
concernente la nomina del segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea per il periodo dal 1o novembre 2009 al 31 dicembre 2009
(2009/792/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il mandato del sig. Pierre DE BOISSIEU, segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea, giunge a scadenza il 31 ottobre 2009 (1). |
|
(2) |
È opportuno rinnovare tale mandato fino al 31 dicembre 2009 o fino alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, se anteriore. |
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(3) |
Si rammenta che l’articolo 6 del protocollo sulle disposizioni transitorie, che il trattato di Lisbona allegherà al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, prevede che il mandato del segretario generale aggiunto del Consiglio giunga a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, |
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Pierre DE BOISSIEU è nominato segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea per il periodo dal 1o novembre 2009 al 31 dicembre 2009 o fino alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, se anteriore.
Articolo 2
La presente decisione è notificata al sig. Pierre DE BOISSIEU a cura del presidente del Consiglio.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/57 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2009
concernente la nomina del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, per il periodo dal 1o novembre 2009 al 31 dicembre 2009
(2009/793/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il mandato del sig. Javier SOLANA MADARIAGA, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, giunge a scadenza il 31 ottobre 2009 (1). |
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(2) |
È opportuno rinnovare tale mandato fino al 31 dicembre 2009 o fino alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, se anteriore. |
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(3) |
Si rammenta che l'articolo 6 del protocollo sulle disposizioni transitorie, che il trattato di Lisbona allegherà al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, prevede che il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, giunga a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, |
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Javier SOLANA MADARIAGA è nominato segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, per il periodo dal 1o novembre 2009 al 31 dicembre 2009 o fino alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, se anteriore.
Articolo 2
La presente decisione è notificata al sig. Javier SOLANA MADARIAGA a cura del presidente del Consiglio.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
Commissione
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30.10.2009 |
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L 283/58 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2009
riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Spagna
[notificata con il numero C(2009) 8283]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/794/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell’influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
|
(2) |
L’influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili ma, in determinate circostanze, e benché il rischio sia piuttosto basso, possono esserne infettati anche gli esseri umani. |
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(3) |
In caso di focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l’agente patogeno della malattia si diffonda ad altre aziende in cui siano allevati pollame o altri volatili. La malattia può quindi diffondersi ad altri Stati membri e a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti. |
|
(4) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (3), stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. |
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(5) |
La Spagna ha informato la Commissione della presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7 in un’azienda situata sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure previste dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza, che sono definite nelle parti A e B dell’allegato della presente decisione. |
|
(6) |
La Commissione ha esaminato le misure insieme alla Spagna, accertando che i limiti delle zone istituite dall’autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall’azienda in cui si è manifestato effettivamente il focolaio. |
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(7) |
Per impedire inutili turbative al commercio intracomunitario ed evitare ingiustificati ostacoli al libero scambio con paesi terzi, è necessario definire rapidamente a livello comunitarie le zone fissate in Spagna e vietare l’invio di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno, nonché di uova da cova da tali zone verso altri Stati membri o paesi terzi. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Spagna garantisce che le zone di protezione e sorveglianza fissate in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2005/94/CE comprendano almeno quelle elencate nelle parti A e B dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2009.
Articolo 3
La Spagna è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
ALLEGATO
PARTE A
Zona di protezione di cui all’articolo 1:
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Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
|
ES |
Spagna |
19212 |
Zona comprendente: Comune di Almoguera (esclusi i territori di Fuenlespino, Valdeolmena, Fuenvellida, Amos, Santiago de Vilillas y Conchuela) |
PARTE B
Zona di sorveglianza di cui all’articolo 1:
|
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
|
ES |
Spagna |
19212 |
Zona comprendente: Comuni di Albalate de Zorita, Albares, Comunidad de Albarate de Zorita e Illana (Aldovera), Driebes, Illana (escluso Algarga), Mazuecos, Pozo de Almoguera, Yebra y Zorita de los Canes |
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/61 |
AZIONE COMUNE 2009/795/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 ottobre 2009
che abroga l’azione comune 2007/677/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/677/PESC (1). |
|
(2) |
L’operazione militare dell’UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (operazione EUFOR Ciad/RCA) è stata avviata il 28 gennaio 2008 con la decisione 2008/101/PESC del Consiglio (2) e si è conclusa il 15 marzo 2009. Successivamente tutte le forze sono state trasferite dalla zona delle operazioni. |
|
(3) |
Con lettera del 7 luglio 2009 il comandante dell’operazione dell’UE ha notificato il ritiro della forza UE ed è pertanto opportuno abrogare l’azione comune 2006/677/PESC, in conformità del relativo articolo 15, paragrafo 3. |
|
(4) |
La decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa («ATHENA») (3) determina le procedure di revisione e rendimento dei conti dell’operazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’azione comune 2007/677/PESC è abrogata. L’abrogazione fa salve le procedure stabilite nella decisione 2008/975/PESC riguardo alle procedure di revisione e rendimento dei conti dell’operazione.
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE
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30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/62 |
DECISIONE 2009/796/GAI DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2009
recante modifica della decisione 2002/956/GAI relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l’iniziativa del Regno dei Paesi Bassi (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’eventualità di aggressioni e attentati alle personalità, nell’esercizio o meno di incarichi ufficiali, non può essere esclusa. |
|
(2) |
La protezione delle personalità è compito dello Stato membro della visita. Le misure di protezione dello Stato membro della visita sono basate unicamente sulle disposizioni di legge vigenti in detto Stato membro e sui pertinenti accordi internazionali. |
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(3) |
La rete europea di protezione delle personalità, istituita nel 2002, dovrebbe contribuire a fornire protezione quale struttura formale per la comunicazione e la consultazione tra autorità nazionali. |
|
(4) |
Si ritiene quindi opportuno modificare la decisione 2002/956/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (3), in modo che si applichi anche alle persone che non esercitano incarichi ufficiali che sono considerate come minacciate per il loro contributo al dibattito pubblico o il loro impatto su di esso, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2002/956/GAI è così modificata:
|
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Ai fini della presente decisione per “personalità” si intende la persona che, nell’esercizio o meno di incarichi ufficiali, conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un’organizzazione o un’istituzione internazionale o sovranazionale, abbia diritto a un servizio di protezione.»; |
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2) |
all’articolo 4 è aggiunta la lettera seguente:
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Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
M. PECINA
(1) GU C 330 del 30.12.2008, pag. 2.
(2) Parere espresso il 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).