ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.281.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 281

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
28 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1016/2009 della Commissione, del 27 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1017/2009 della Commissione, del 27 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/786/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2009, che dispensa il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’Avena strigosa Schreb. [notificata con il numero C(2009) 8038]  ( 1 )

5

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2009/787/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2009, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

6

 

*

Posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2009, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

7

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca Centrale Europea, del 31 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2009/7) (GU L 94 dell’8.4.2009)

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

32,9

MK

21,1

TR

64,0

ZZ

39,3

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

MA

110,6

TR

114,0

ZZ

112,3

0805 50 10

AR

67,6

TR

74,5

ZA

80,0

ZZ

74,0

0806 10 10

BR

206,0

TR

118,8

US

238,2

ZZ

187,7

0808 10 80

AU

182,8

CL

114,8

MK

16,1

NZ

89,7

US

116,2

ZA

73,6

ZZ

98,9

0808 20 50

CN

64,7

ZZ

64,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


28.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1017/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1009/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 280 del 27.10.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 28 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,38

0,67

1701 11 90 (1)

35,38

4,29

1701 12 10 (1)

35,38

0,54

1701 12 90 (1)

35,38

3,99

1701 91 00 (2)

38,77

5,85

1701 99 10 (2)

38,77

2,71

1701 99 90 (2)

38,77

2,71

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

28.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

che dispensa il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’Avena strigosa Schreb.

[notificata con il numero C(2009) 8038]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/786/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 23 bis,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 66/402/CEE la Commissione può, in talune condizioni, dispensare uno Stato membro dagli obblighi in materia di commercializzazione di sementi di cereali di cui alla direttiva in questione.

(2)

Il Regno Unito ha chiesto di essere dispensato dai suoi obblighi per quanto riguarda l’Avena strigosa Schreb.

(3)

La coltura e la commercializzazione delle sementi di tale specie non avvengono di norma nel Regno Unito. Inoltre, la coltivazione dell’Avena strigosa Schreb. ha un’importanza economica minima nel paese summenzionato.

(4)

Finché permangono tali condizioni, lo Stato membro interessato dovrebbe essere esentato dall’obbligo di applicare quanto disposto dalla direttiva 66/402/CEE al materiale in questione.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è dispensato dall’obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, alla specie Avena strigosa Schreb.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

28.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/6


POSIZIONE COMUNE 2009/787/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2009

sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 ottobre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/822/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (1), che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di dodici mesi.

(2)

Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall'adozione della presente posizione comune.

Articolo 3

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dal giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 285 del 29.10.2008, pag. 21.

(2)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.


28.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/7


POSIZIONE COMUNE 2009/788/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2009

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2009 l’Unione europea (UE) ha condannato fermamente la repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre e ha chiesto il rilascio dei manifestanti e dei membri dell’opposizione arrestati. L’UE ha esortato le autorità della Repubblica di Guinea a procedere immediatamente a un’indagine approfondita sugli incidenti.

(2)

Il 6 ottobre 2009, costernata per le presunte violazioni dei diritti umani a seguito della repressione e profondamente preoccupata per gli sviluppi della situazione nella Repubblica di Guinea, l’UE ha esortato il Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS), i partiti politici e tutti gli attori pertinenti nella Repubblica di Guinea a adottare immediatamente delle misure per ristabilire lo stato di diritto e riportare il paese sulla via del ritorno all’ordine costituzionale e alla democrazia.

(3)

Tenuto conto della gravità dell’attuale situazione nella Repubblica di Guinea, il Consiglio ritiene necessario adottare misure dirette contro i membri del CNDS ed i soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta o della situazione di stallo politico in cui versa il paese, e imporre un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica di Guinea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione alla Repubblica di Guinea di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o meno di detto territorio.

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell’UE e della Comunità, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’UE e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea,

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall’autorità competente.

2.   L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell’ONU, da personale dell’UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del CNDS e dei soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta del 28 settembre 2009 o della situazione di stallo politico in cui versa il paese, elencati nell’allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione; o

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora lo Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’UE, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica di Guinea.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 4

Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica di Guinea, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell’elenco riportato in allegato.

Articolo 5

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 6

La presente azione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 8

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …)

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

Presidente del CNDD

d.d.n.: 01/01/64 o 29/12/68

Pass.: R0001318

2.

Generale Mamadouba Toto CAMARA

Ministro della sicurezza e della protezione civile e membro del CNDD

3.

Generale Sékouba KONATÉ

Ministro della difesa nazionale e membro del CNDD

d.d.n.: 01/01/1964

Pass: R0003405

4.

Colonnello Mathurin BANGOURA

Ministro delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione e membro del CNDD

d.d.n.: 15/11/1962

Pass.: R0003491

5.

Tenente colonnello Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

Ministro segretario permanente del CNDD, licenziato dall'esercito il 26/01/09

6.

Comandante Oumar BALDÉ

Membro del CNDD

d.d.n.: 26/12/1964

Pass.: R0003076

7.

Comandante Mamadi MARA

Membro del CNDD

8.

Comandante Almamy CAMARA

Membro del CNDD

d.d.n.: 17/10/75

Pass.: R0023013

9.

Tenente colonnello Mamadou Bhoye DIALLO

Membro del CNDD

d.d.n.: 01/01/1956

Pass.: Service R0001855

10.

Capitano Koulako BÉAVOGUI

Membro del CNDD

11.

Tenente colonnello Kandia MARA

Membro del CNDD

Pass.: R0178636

12.

Colonnello Sékou MARA

Direttore aggiunto della polizia nazionale, Membro del CNDD

13.

Morciré CAMARA

Membro del CNDD

d.d.n.: 01/01/1949

Pass.: R0003216

14.

Alpha Yaya DIALLO

Membro del CNDD

15.

Comandante Mamadou Korka DIALLO

Ministro del commercio, dell'industria e delle PMI e membro del CNDD

d.d.n.: 19/02/1962

16.

Comandante Kelitigui FARO

Ministro segretario generale alla Presidenza della Repubblica e membro del CNDD

d.d.n.: 03/08/1972

Pass.: R0003410

17.

Colonnello Fodeba TOURÉ

Ministro della gioventù e membro del CNDD,

licenziato dall'esercito il 07/05/09,

d.d.n.: 07/06/1961

Pass.: R0003417/R0002132

18.

Comandante Cheick Tidiane CAMARA

Membro del CNDD

19.

Colonnello Sékou (alias Sékouba) SAKO

Membro del CNDD

20.

Tenente Jean-Claude PIVI (alias COPLAN)

Ministro incaricato della sicurezza presidenziale e membro del CNDD

21.

Tenente Saa Alphonse TOURÉ

Membro del CNDD

22.

Comandante Moussa KEITA

Ministro segretario permanente del CNDD incaricato delle relazioni con le istituzioni repubblicane e membro del CNDD

23.

Tenente colonnello Aïdor (alias Aëdor) BAH

Membro del CNDD

24.

Comandante Bamou LAMA

Membro del CNDD

25.

Sig. Mohamed Lamine KABA

Membro del CNDD

26.

Capitano Daman (alias Dama) CONDÉ

Membro del CNDD

27.

Comandante Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

Membro del CNDD

28.

Capitano Moussa Tiégboro CAMARA

Ministro alla Presidenza, incaricato dei servizi speciali della lotta antidroga e della grande criminalità e membro del CNDD

d.d.n.: 01/01/1968

Pass.: 7190

29.

Capitano Issa CAMARA

Governatore di Mamou e membro del CNDD

30.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Ministro della sanità e dell'igiene pubblica e membro del CNDD

d.d.n.: 26/02/1957

Pass.: 13683

31.

Mamady CONDÉ

Membro del CNDD (RP presso le Nazioni Unite)

d.d.n.: 28/11/52

Pass.: R0003212

32.

Sottotenente Cheikh Ahmed TOURÉ

Membro del CNDD

33.

Comandante Aboubacar Biro CONDÉ

Membro del CNDD

d.o.b.:15/10/1962

Pass.: 2443

34.

Bouna KEITA

Membro del CNDD

35.

Idrissa CHERIF

Gabinetto del Presidente

d.d.n.: 13/11/1967

Pass.: R0105758

36.

Sig. Mamoudou CONDÉ

Sottosegretario di Stato incaricato delle questioni strategiche e dello sviluppo sostenibile

d.d.n.: 09/12/1960

Pass.: R0020803

37.

Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

Aiutante di campo del Presidente

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

Consigliere speciale di «Toumba» Diakité

d.d.n.: 01/01/1976

Pass.: R0000968

39.

Sottotenente Marcel KOIVOGUI

Aggiunto di Toumba Diakité

40.

Sig. Papa Koly KOUROUMA

Ministro dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

d.d.n.: 03/11/1962

Pass.: R11914

41.

Nouhou THIAM

Portavoce del CNDD

42.

Capitano di polizia Théodore KOUROUMA

Addetto presso il Gabinetto della Presidenza

d.d.n.: 13/05/1971

Pass.: Service R0001204


Rettifiche

28.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/12


Rettifica del regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca Centrale Europea, del 31 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2009/7)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 94 dell’8 aprile 2009 )

A pagina 77, allegato I, punto 1, il testo della nota al paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Ovvero, la somma delle varianze all’interno degli strati definite come Formula deve essere sostanzialmente inferiore al totale della varianza della popolazione segnalante definita come Formula, dove h indica ciascuno strato, xi il tasso di interesse per l’istituzione i, Formula la semplice media dei tassi di interesse dello strato h, n il numero totale delle istituzioni nel campione e Formula la media semplice dei tassi di interesse di tutte le istituzioni nel campione.»;

a pagina 87, allegato II, parte 6, il punto 78 è sostituito dal testo seguente:

«78.

Un deposito o prestito con clausola step-up (step-down) è un deposito o un prestito con una scadenza fissa a cui si applica un tasso di interesse che aumenta (diminuisce) di anno in anno di un numero prefissato di punti percentuali. I depositi e prestiti con clausola step-up (step-down) sono strumenti con tassi di interesse fissi per l’intera durata dello strumento. Il tasso di interesse per l’intera durata del deposito o prestito e gli altri termini e condizioni del contratto, sono concordati in anticipo al tempo t0 in cui il contratto viene firmato. Un esempio di deposito con clausola step-up è un deposito con durata prestabilita di quattro anni, che riceve il 5 % di interessi il primo anno, il 7 % il secondo, il 9 % il terzo, e il 13 % il quarto. L’AAR sulle nuove operazioni, che è rilevato al tempo t0 nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, consiste nella media geometrica dei fattori “1 + tasso di interesse”. In linea con il paragrafo 3, le BCN possono richiedere agli operatori segnalanti di applicare per questo tipo di prodotto il TEDS. L’AAR sulle consistenze che è rilevato dal tempo t0 al tempo t3 è il tasso applicato dagli operatori segnalanti nel momento del calcolo del tasso di interesse della IFM, ovvero nell’esempio del deposito con una durata prestabilita di quattro anni, 5 % al tempo t0, 7 % al tempo t1, 9 % al tempo t2 e 13 % al tempo t3

a pagina 96, allegato III, il testo della nota 1 è sostituito dal testo seguente:

«Formula, dove D è l’errore casuale massimo, zα/2 la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio, la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1-α, var(Image) la varianza dello stimatore del parametro θ, e vâr(Image) la varianza stimata dello stimatore del parametro θ.»