ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.278.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 278

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
23 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 990/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 991/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Maultaschen o Schwäbische Suppenmaultaschen (IGP)]

5

 

*

Regolamento (CE) n. 992/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune

7

 

 

Regolamento (CE) n. 993/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

9

 

 

Regolamento (CE) n. 994/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

13

 

 

Regolamento (CE) n. 995/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

15

 

 

Regolamento (CE) n. 996/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

17

 

 

Regolamento (CE) n. 997/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

19

 

 

Regolamento (CE) n. 998/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

23

 

 

Regolamento (CE) n. 999/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1000/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

25

 

 

Regolamento (CE) n. 1001/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

27

 

 

Regolamento (CE) n. 1002/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

29

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/775/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 10/08 (ex NN 7/08) concesso dalla Repubblica federale di Germania per la ristrutturazione di IKB Deutsche Industriebank AG [notificata con il numero C(2008) 6022]  ( 1 )

32

 

 

2009/776/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2009, recante deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d’origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia [notificata con il numero C(2009) 7813]

51

 

 

2009/777/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativa all’ampliamento degli usi dell’olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 7932]

54

 

 

2009/778/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2009, relativa all’ampliamento degli usi dell’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 7933]

56

 

 

2009/779/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modifica all’allegato I della decisione 2004/233/CE con riguardo alla voce relativa alla Danimarca nell’elenco dei laboratori autorizzati a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici [notificata con il numero C(2009) 7951]  ( 1 )

58

 

 

2009/780/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2009, che fissa gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2010, 2011 e 2012 [notificata con il numero C(2009) 8031]

59

 

 

2009/781/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2009, che modifica la decisione 2009/379/CE recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009

60

 

 

2009/782/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2009, che modifica la decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2009) 8033]

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/1


REGOLAMENTO (CE) N. 989/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Il regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio (2) istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. In seguito alla domanda di un’industria comunitaria la definizione del prodotto è stata oggetto di un riesame intermedio e con il regolamento (CE) n. 945/2005 (3) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso («AN»), di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originarie della Russia.

(2)

In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 661/2008 (4) il Consiglio ha confermato i dazi antidumping imposti sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia.

B.   PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(3)

Il 14 settembre 2005 JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, una società di diritto russo, ha depositato alla cancelleria della Corte la domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 945/2005.

(4)

Con sentenza del 10 settembre 2008, causa T-348/05, come interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009, causa T-348/05, INTP, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella misura in cui riguardava JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

C.   MODIFICA DELLE MISURE

(5)

Viste le considerazioni di cui sopra, i dazi antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia, diverse da quelle di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, prodotte ed esportate da JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, devono essere abrogati con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 661/2008.

(6)

Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio dovrebbero essere presentate alle autorità doganali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La lettera b) dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2008 diventa lettera c).

2.   All’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2008, dopo la lettera a) è inserito il seguente testo:

«b)

Per le merci prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (codice addizionale TARIC A959):

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

47,07

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

47,07

Per le merci di cui all’articolo 2, paragrafo 1, prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat e non menzionate nella tabella di cui sopra, non si applicano dazi antidumping.»

Articolo 2

I dazi antidumping definitivi che sono stati pagati dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat per le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea a norma del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, ad eccezione dei dazi imposti sulle importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, sono rimborsati o abbuonati. La domanda di rimborso o di sgravio è presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 13 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(3)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(4)  GU L 185 dell’12.7.2008, pag. 1.


23.10.2009   

IT

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L 278/3


REGOLAMENTO (CE) N. 990/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

42,2

MK

21,6

TR

55,3

ZZ

39,7

0707 00 05

MK

31,4

TR

124,3

ZZ

77,9

0709 90 70

MA

66,0

TR

111,9

ZZ

89,0

0805 50 10

AR

43,3

CL

83,5

TR

71,9

US

56,3

ZA

83,5

ZZ

67,7

0806 10 10

BR

218,5

EG

80,3

TR

119,8

US

248,7

ZZ

166,8

0808 10 80

CL

114,8

MK

16,1

NZ

81,4

US

79,3

ZA

72,7

ZZ

72,9

0808 20 50

CN

54,9

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

70,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.10.2009   

IT

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L 278/5


REGOLAMENTO (CE) N. 991/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Maultaschen o Schwäbische Suppenmaultaschen (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Schwäbische Maultaschen» o «Schwäbische Suppenmaultaschen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 41 del 19.2.2009, pag. 35.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006

Classe 2.7.   Paste alimentari

GERMANIA

Schwäbische Maultaschen o Schwäbische Suppenmaultaschen (IGP)


23.10.2009   

IT

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L 278/7


REGOLAMENTO (CE) N. 992/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e d),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa per ogni Stato membro l’importo dei massimali che non possono essere superati dagli importi totali dei pagamenti diretti al netto della modulazione che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile.

(2)

La Germania e la Svezia hanno deciso, in conformità con l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, di rendere disponibile, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, per il sostegno comunitario nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), un importo da calcolarsi a norma dell’articolo 69, paragrafo 7, del suddetto regolamento. Pertanto, in conformità con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, occorre detrarre per gli anni civili 2010, 2011 e 2012 dai massimali nazionali per la Germania e la Svezia, fissati all’allegato IV del regolamento summenzionato, gli importi destinati al sostegno allo sviluppo rurale.

(3)

Il Portogallo ha comunicato alla Commissione che in seguito alle difficoltà impreviste causate dall’attuale crisi economica al settore agricolo e all’impatto negativo sulla situazione economica degli agricoltori, ha deciso di non applicare la modulazione facoltativa per l’anno civile 2009. Di conseguenza, in conformità con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre aggiungere, per il 2009, al massimale nazionale per il Portogallo fissato all’allegato IV del suddetto regolamento, l’importo netto risultante dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo durante il 2009, stabilito con decisione 2008/788/CE della Commissione (2) come modificata dalla decisione 2009/505/CE (3).

(4)

Occorre pertanto modificare l’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 è così modificata:

1)

la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

(in milioni di EUR)

Anno civile

2009

2010

2011

2012

«Germania

5 524,8

5 402,6

5 357,1

5 329,6»

2)

la voce relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

(in milioni di EUR)

Anno civile

2009

2010

2011

2012

«Svezia

733,1

717,5

712,1

708,5»

3)

la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

(in milioni di EUR)

Anno civile

2009

2010

2011

2012

«Portogallo

590,5

545,0

545,0

545,0»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 271 dell’11.10.2008, pag. 44.

(3)  GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 46.


23.10.2009   

IT

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L 278/9


REGOLAMENTO (CE) N. 993/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l’articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall’allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3), e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (5), prevedono una riduzione della restituzione all’esportazione particolare se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 654/2009 della Commissione (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 654/2009 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

(6)  GU L 192 del 24.7.2009, pag. 49.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 23 ottobre 2009

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

61,0

B03

EUR/100 kg peso netto

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

84,7

B03

EUR/100 kg peso netto

49,8

EG

EUR/100 kg peso netto

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

50,8

B03

EUR/100 kg peso netto

29,9

EG

EUR/100 kg peso netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(3)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(5)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(6)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(7)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.


23.10.2009   

IT

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L 278/13


REGOLAMENTO (CE) N. 994/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati nell'allegato I, parte XVII, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 23 ottobre 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.


23.10.2009   

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L 278/15


REGOLAMENTO (CE) N. 995/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 23 ottobre 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


23.10.2009   

IT

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L 278/17


REGOLAMENTO (CE) N. 996/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 23 ottobre 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/19


REGOLAMENTO (CE) N. 997/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

Le restituzioni all’esportazione per la Repubblica dominicana sono state differenziate per tenere conto del dazio doganale ridotto applicato alle importazioni nell’ambito del contingente tariffario d’importazione di cui al memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio (3). Essendo cambiata la situazione di mercato nella Repubblica dominicana, ora caratterizzata da un’accresciuta concorrenza per il latte scremato in polvere, il contingente non viene più utilizzato integralmente. Al fine di incoraggiare il pieno utilizzo del contingente, occorre abolire la differenziazione delle restituzioni all’esportazione per la Repubblica dominicana.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 23 ottobre 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

6,54

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

10,70

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

11,89

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

6,54

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

10,70

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

11,89

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

13,67

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

13,67

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

20,50

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

15,90

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

16,51

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

17,50

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

15,90

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

16,51

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

17,50

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

17,60

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

17,69

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

17,85

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

17,60

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

17,69

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

17,85

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

18,70

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

19,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

20,19

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

20,85

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

15,90

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

16,51

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

15,90

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

16,51

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

17,50

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

17,60

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

18,70

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

1,74

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

2,05

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

13,67

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

4,47

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

6,54

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

15,90

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

16,51

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

17,50

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

15,90

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

6,54

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

10,70

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

11,89

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

15,90

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

16,51

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

17,50

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

15,90

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

16,51

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

17,50

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

36,78

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

37,70

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

36,78

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

37,70

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

36,78

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

37,70

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

37,70

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

36,78

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

37,70

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

39,08

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

34,48

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

35,86

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

45,65

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

37,70

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/23


REGOLAMENTO (CE) N. 998/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede una procedura di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 20 ottobre 2009.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 20 ottobre 2009, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/24


REGOLAMENTO (CE) N. 999/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 20 ottobre 2009.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 20 ottobre 2009, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.


23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 22 ottobre 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

93,7

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

119,3

0

BR

109,1

3

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

206,0

28

BR

196,0

32

AR

283,2

5

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

195,0

5

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

114,9

8

BR

116,1

8

AR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

242,9

16

BR

272,1

7

CL

0408 11 80

Tuorli

309,7

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

343,5

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

224,3

19

BR

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

595,6

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1001/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 ter, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 ottobre 2009 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

84,72

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

42,53

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

53,67

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

9,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1002/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

(4)

L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.

(6)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o ai prodotti equiparati.

(7)

Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.

(8)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 ottobre 2009 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato  (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

17,50

17,50

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

38,58

38,58

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

37,70

37,70


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

relativa all’aiuto di Stato C 10/08 (ex NN 7/08) concesso dalla Repubblica federale di Germania per la ristrutturazione di IKB Deutsche Industriebank AG

[notificata con il numero C(2008) 6022]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/775/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ euroOPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle disposizioni suddette (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il procedimento è stato avviato sulla scorta di informazioni trasmesse dalla Germania il 3 agosto 2007. Dopo svariati scambi di ulteriori informazioni, con lettera 15 gennaio 2008 la Commissione ha informato le autorità tedesche in merito alla propria decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato relativamente ai provvedimenti comunicati.

(2)

Con lettera 27 febbraio 2008 la Commissione ha informato le autorità tedesche della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in ordine a detti provvedimenti.

(3)

La decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale («decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni, senza ottenere però alcuna reazione da parte di terzi.

(4)

Dopo l’avvio del procedimento formale, in data 27 marzo 2008 le autorità tedesche hanno trasmesso le proprie osservazioni sulle considerazioni esposte dalla Commissione, e in aggiunta alle informazioni comunicate in data 15 e 25 gennaio, 5 e 25 febbraio, 3, 6, 11, 14, 20 e 27 marzo 2008, hanno inoltrato ulteriori informazioni in data 3 e 25 aprile, 7 e 30 maggio, 9 e 27 giugno, 25 luglio, 4, 22 e 26 agosto, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 19 e 25 settembre, nonché 14 ottobre 2008. Unitamente a tali informazioni le autorità tedesche hanno comunicato 68 contratti e documenti diversi, che costituiscono la base delle misure adottate. Inoltre, con le autorità tedesche, con l’organismo beneficiario e con la Kreditanstalt für Wiederaufbau (Istituto di credito per la ricostruzione; di seguito «KfW») è stata organizzata una serie di incontri e di conferenze telefoniche.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1.   Beneficiario

(5)

L’organismo beneficiario è IKB Deutsche Industriebank AG (di seguito «IKB»). IKB è una banca privata tedesca di medie dimensioni, con sede a Düsseldorf, quotata sull’indice SDAX. L’azionista principale è l’ente statale KfW, che prime della crisi deteneva il 38 % delle azioni. La Stiftung Industrieforschung (Fondazione per la ricerca industriale), che non esercita attivamente una propria attività economica, deteneva a sua volta il 12 %; il rimanente 50 % delle azioni era in libera trattazione. Dopo l’aumento di capitale programmato, la quota azionaria della KfW dovrebbe salire al 91 %.

(6)

L’azionista principale di IKB, la KfW, è una banca di sviluppo controllata dal governo federale tedesco (80 %) e dai Länder (20 %). Con uno stato patrimoniale complessivo pari a 360 miliardi di euro (al 31 dicembre 2006) la KfW è una delle dieci massime banche tedesche. In quanto istituto finanziario di diritto pubblico, essa dà impulso all’economia, allo sviluppo sociale e all’ecologia non solo in Germania, dove ha sede, ma in Europa e nel mondo. Tra i suoi compiti figurano il sostegno alle piccole e medie imprese, la promozione del finanziamento e dell’ammodernamento di edifici residenziali, nonché la formazione — iniziale e continua —, il finanziamento di progetti infrastrutturali dei comuni, il finanziamento di nuovi progetti e della conquista di mercati stranieri, il sostegno a paesi in via di sviluppo o in fase di transizione, nonché il finanziamento di interventi a tutela dell’ambiente e dell’equilibrio climatico. In massima parte la KfW raccoglie i finanziamenti necessari sul mercato dei capitali. La missione di sviluppo affidata alla banca dai pubblici poteri è sancita da un’apposita legge (3). Nell’espletare il proprio mandato pubblico, alla KfW incombe una responsabilità istituzionale.

(7)

Prima della ristrutturazione, l’attività commerciale di IKB era ripartita nei quattro settori seguenti.

1.

Clientela industriale

L’attività centrale di IKB è l’erogazione di finanziamenti a lungo termine per imprese medie con un volume di affari pari o superiore a 7,5 milioni di euro. L’erogazione di crediti, di finanziamenti per aumenti di capitale e le attività di leasing a favore di medie imprese, da sempre costituiscono il perno dei servizi alla clientela industriale, con una preponderanza di operazioni nazionali. Mentre sul mercato dei servizi alle imprese la sua aliquota non supera l’1 %, IKB si attesta sul 10 % nel segmento di mercato per crediti a lunga scadenza alla PMI. Il suo punto di forza sono le relazioni di lungo periodo con la clientela. Nel contesto estremamente concorrenziale, tuttavia, i margini sono esigui. L’attività creditizia […] (4) è poco remunerativa, motivo per cui IKB deve assolutamente sviluppare altre attività più redditizie con i clienti di questa categoria (ad esempio finanziamenti strutturati o prodotti immobiliari) e valorizzare a tal fine le relazioni consolidate da lungo tempo con la clientela.

2.

Finanziamenti strutturati

Questo settore comprende in particolare le attività seguenti: finanziamento di investimenti diretti, finanziamento di progetti e di esportazioni, finanziamento di acquisizioni e di infrastrutture, ristrutturazione dell’assetto finanziario e gestione dei crediti, affidamento consortile per clienti della fascia media. Le filiali di IKB sulle primarie piazze finanziarie di Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, New York e Parigi hanno un’ottima collocazione per trattare finanziamenti di acquisizioni nazionali e internazionali. IKB assiste i propri clienti per ottimizzare il finanziamento complessivo delle loro imprese e per gestirne i crediti. Nel quadro delle sue operazioni di credito consortile, IKB si associa anche a facilitazioni creditizie attivate da altri istituti di credito. In fatto di finanziamenti strutturati il terreno di operazione è prevalentemente la Germania, ma IKB assiste anche imprese tedesche all’interno dell’Europa occidentale.

Grazie alle sue attività sul mercato dei finanziamenti strutturati, IKB ha realizzato ingenti profitti. Nel piano originario di ristrutturazione, che ancora non comportava le misure di compensazione concordate successivamente, per questo settore veniva indicato un rendimento del capitale proprio pari al [> 10] %.

3.

Finanziamenti immobiliari

Circa il [> 10] % delle attività di mercato di IKB si concentra su finanziamenti immobiliari. Al centro di queste operazioni figura il finanziamento di immobili per uffici, per attività commerciali e produttive, per siti logistici e direzionali, nonché di pacchetti globali in aree dalle quali ci si può attendere un durevole potenziale di locazione e vendibilità. Anche in questo caso IKB offre i suoi servizi a medie imprese, grandi imprese, investitori privati e istituzionali, promotori di progetti, società di sviluppo territoriale e società fondiarie. I progetti devono avere un fabbisogno finanziario di almeno di 5 milioni di euro. Attraverso i suoi pacchetti globali per investimenti immobiliari, IKB elabora anche proposte e soluzioni integrate per costruzioni nuove o interventi di bonifica e riconversione. I servizi di finanziamento immobiliare vengono offerti non solo in Germania, ma anche in altri paesi europei, principalmente in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e nel Regno Unito.

Il piano originario di ristrutturazione, nel quale le misure di compensazione concordate successivamente non figuravano ancora, per questo segmento di attività indicava un rendimento del capitale proprio attorno al [> 5] %.

4.

Investimenti di portafoglio

Dall’inizio del nuovo secolo IKB investe in misura crescente in portafogli di crediti delle origini più svariate. Questo allargamento si proponeva di diversificare i profili di rischio sia a livello geografico sia per settori economici, aumentando contestualmente gli utili generati dalle provvigioni. Scorporando dal bilancio i rischi inerenti al credito attraverso apposite società fuori bilancio, era possibile liberare capitale che permettesse a IKB di investire in altri segmenti d’attività, come i fidi i portafogli azionari. Dalle considerazioni esposte più oltre ai considerando 10 e seguenti si potrà capire come gli ampi investimenti di portafoglio di IKB abbiano determinato le difficoltà in cui la banca è venuta a trovarsi. Ecco perché nel frattempo IKB è già uscita da questo tipo di attività.

(8)

Durante l’esercizio 2006/2007 nei vari settori di attività sono stati conseguiti i risultati seguenti.

Tabella 1

I segmenti in cifre

(Mio EUR)

 

Utili operativi

Volume creditizio

Clientela industriale

92,8

16 065

Finanziamenti strutturati

90,6

4 889

Immobili

23,2

7 870

Finanziamento azionario

11,3

18 260

Sede/Consolidamento

– 103

4 114

Totale

114,5

51 198

(9)

Prima della crisi IKB registrava un bilancio totale pari a 49,1 miliardi di euro (al 31 dicembre 2006), salito a 63,5 miliardi di euro (al 31 marzo 2007) previa correzione e tenendo conto di tutte le attività della banca extra bilancio.

2.2.   Ragioni delle difficoltà in cui versa IKB

(10)

Le difficoltà in cui versa IKB si ricollegano al perdurare della crisi dei subprime negli Stati Uniti, la quale ha esposto IKB e in particolare di una sua società veicolo, Rhineland Funding Capital Corporation (di seguito «Rhineland»), a elevati rischi (5). La crisi ha generato sofferenze di liquidità, per superare le quali Rhineland ha dovuto ricorrere a linee di credito presso banche commerciali (ove i CP normalmente utilizzati non fossero integralmente sottoscritti).

(11)

IKB ha aperto a Rhineland varie facilitazioni di liquidità, per un ammontare pari a circa 8,1 miliardi di euro. Rhineland ha investito in portafogli di crediti strutturati tra i quali rientrano anche rischi legati ai subprime sul mercato immobiliare statunitense, e ha rifinanziato i propri investimenti emettendo titoli a breve scadenza garantiti da prestiti (appunto i CP). In aggiunta alle facilitazioni di liquidità concesse direttamente a Rhineland, IKB ha allestito una copertura antirischi indiretta degli attivi di Rhineland attraverso la cosiddetta struttura Havenrock. L’esposizione di rischio complessiva della struttura Havenrock per IKB ha raggiunto 1,2 miliardi di euro. Sia le facilitazioni di liquidità dirette concesse a Rhineland sia la struttura Havenrock costituivano provvedimenti extra bilancio. Né va tralasciato che attraverso titoli di debito subordinati IKB deteneva altresì investimenti diretti in bilancio (in parte riconducibili al segmento subprime) nel veicolo d’investimento strutturato Rhinebridge e in altre forme di portafogli di investimenti (ad esempio nelle «Collateralised Debt Obligations» — CDO). Nell’estate 2007 parti dei portafogli strutturati di Rhineland e di Rhinebridge, che in origine erano molto quotati, come pure le CDO, sono stati sensibilmente declassati dalle competenti agenzie di rating.

(12)

Causa il perdurare della crisi del subprime sul mercato ipotecario statunitense e quale diretta conseguenza del declassamento — ad opera delle agenzie di rating — dei titoli legati ai prestiti subprime, vari effetti trattati su questo settore del mercato hanno perduto valore. Questo stato di cose ha colpito in particolare la società veicolo Rhineland, la quale ha rischiato di non essere più in grado di rifinanziare il suo portafoglio di investimenti sul mercato dei CD. Di fronte al prosciugarsi di quest’ultimo mercato era probabile che Rhineland avrebbe attivato le facilitazioni di liquidità mobilizzate da IKB a concorrenza di 8,1 miliardi di euro, facilitazioni che però non erano provvigionate nel bilancio di IKB. Per di più, gli altri investimenti a bilancio, come Rhinebridge, erano esposti a notevoli fluttuazioni del valore congruo, che si era reso necessario adottare a norma dei principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards — IFRS).

(13)

Il fattore scatenante per le difficoltà di IKB sono investimenti di portafoglio per un ammontare pari a 18,3 miliardi di euro. Questo volume di investimenti, certificato nel bilancio rettificativo 2006/2007, originariamente era tenuto in massima parte extra bilancio in Rhineland, e solo un’esigua percentuale era attestata nel bilancio IKB. Gli attivi extra bilancio in Rhineland erano contabilizzati per 11,5 miliardi di euro (al 31 marzo 2007 e anche durante la crisi). Attraverso vendite e correttivi di quotazione si è registrato un graduale calo e nell’agosto 2008 il valore contabilizzato era di 6,3 miliardi di euro. Nel bilancio rettificativo 2006/2007 gli investimenti di portafoglio iscritti a bilancio ammontavano a 6,8 miliardi di euro.

2.3.   Misure adottate

a)   Prima misura: copertura dei rischi

(14)

Il 27 luglio 2007 una banca tedesca, che aveva messo a disposizione di IKB una linea di credito, aveva notificato all’organo di vigilanza federale, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (di seguito «BaFin») che avrebbe chiuso tale linea. A sua volta BaFin comunicò a KfW, al ministero federale delle finanze e ad altri soggetti interessati che avrebbe chiuso IKB (6), ove le parti non si fossero assunti i rischi derivanti dalla posizione di IKB in Rhineland. Risultò inoltre che le posizioni subprime di IKB non si limitavano a Rhineland, ma comprendevano anche Rhinebridge e altri investimenti di portafoglio sul mercato subprime.

(15)

Il 29 luglio 2007 BaFin, ministero federale delle finanze, KfW e le tre grandi associazioni bancarie tedesche (7) hanno concordato che KfW avrebbe concordato con BaFin un intervento per proteggere IKB contro ogni rischio. Le associazioni bancarie hanno espresso la loro disponibilità ad accollarsi il 30 % dei rischi relativi a tale copertura. Queste modalità furono confermate per iscritto il 16 agosto 2007, in un’intesa tra KfW e le tre associazioni bancarie.

(16)

KfW annunciò le disposizioni seguenti per garantire la solvibilità di IKB:

da lunedì 30 luglio 2007, allestimento di una copertura contro i rischi per tutti i diritti (tasse) e gli obblighi di IKB nel quadro delle facilitazioni di liquidità a concorrenza di 8,1 miliardi di euro messi a disposizione di Rhineland (importo ridottosi nel frattempo a circa 6,3 miliardi di euro in seguito a fluttuazioni dei cambi). L’assunzione formale degli obblighi relativi alle facilitazioni di liquidità messe a disposizione di Rhineland, alla data del 29 luglio 2007, resta d’applicazione fino allo scadere ovvero alla vendita dei portafogli di crediti strutturati (8). Portafogli del genere hanno perlopiù una durata superiore a 5 anni;

protezione di IKB contro perdite a concorrenza di 1 miliardo di euro, sulla base della posizione in Rhinebridge e in altri investimenti subprime iscritti a bilancio per un ammontare complessivo di 6,8 miliardi di euro.

(17)

Inizialmente le autorità tedesche avevano preventivato possibili perdite nel quadro della copertura contro i rischi che KfW e le associazioni bancarie avevano allestito a favore di IKB per un totale di 3,5 miliardi di euro [Rhineland e Havenrock: 2,5 miliardi di euro, Rhinebridge e altri investimenti subprime: 1 miliardo di euro (9)].

(18)

Nell’intesa originaria del 29 luglio 2007 KfW e le associazioni bancarie hanno concordato di ripartire le perdite previste per la protezione contro i rischi come segue:

in linea di principio KfW si accolla il 70 % delle perdite previste, tuttavia senza limitazione dei rischi per quel che riguarda Rhineland; eventuali perdite che dovessero eccedere la partecipazione al 30 % delle associazioni bancarie (cfr. oltre) verrebbero pertanto coperte al 100 % da KfW;

le associazioni bancarie si accollano il 30 % delle perdite previste fino a un massimo di 1 miliardo di euro.

(19)

Entro il limite massimo della garanzia, pari a 1 miliardo, vale la ripartizione dei rischi tra KfW e associazioni bancarie (cfr. il precedente considerando 18, quale che sia il fronte (Rhineland, Rhinebridge o investimenti diretti) su cui si registrano le perdite, e le parti intervengono a pari grado secondo la ripartizione dei rischi stabilita.

(20)

In aggiunta alla loro partecipazione alla copertura dei rischi, le tre associazioni bancarie si sono dichiarate disposte a esercitare la propria influenza sui loro membri affinché riaprano a favore di IKB le linee di credito chiuse allo scoppio della crisi.

(21)

Nell’intesa del 16 agosto 2007 viene poi precisato che KfW, nella sua qualità di capo-cordata, provvederà a negoziare una congrua remunerazione delle garanzie e prenderà disposizioni affinché tutti i costi delle tre associazioni bancarie e suoi vengano rimborsati. Mentre per il rimborso è stato trovato un accordo e sono state prese le opportune disposizioni, l’aspetto della remunerazione è stato lasciato cadere, giacché essa avrebbe potuto essere interpretata come […], che avrebbe necessitato di un’autorizzazione da parte […].

(22)

La percentuale di rischio dei 30 % assunta dalle associazioni bancarie è stata ripartita al loro interno come segue:

50 % Bundesverband deutscher Banken (BdB);

16,7 % Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR);

33,3 % Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV).

(23)

BdB si accollò una quota del 50 %, giacché in caso di insolvenza di IKB gli averi di ogni singolo cliente privato o commerciale sarebbero stati garantiti dal fondo di garanzia dei depositi delle banche private a concorrenza del 30 % del patrimonio di vigilanza di IKB (circa 662 milioni di euro per cliente al 26 settembre 2007) (10).

b)   Seconda misura copertura aggiuntiva contro i rischi

(24)

Di fronte a un ulteriore deteriorarsi della situazione sui mercati finanziari, la copertura contro i rischi per le perdite di IKB nel quadro della struttura Havenrock è stata utilizzata per intero, risultando persino insufficiente. Si sono rese necessarie ulteriori misure a copertura delle perdite, per permettere a IKB di proseguire l’attività. Il 30 novembre 2007 KfW e le associazioni bancarie, unitamente alle linee di credito aperte dalla struttura Havenrock, hanno garantito i rischi aggiuntivi di IKB per un ammontare stimato a 350 milioni di euro (440 milioni di dollari). KfW ha garantito 150 milioni di euro, di cui 54,3 milioni sotto forma di prestito convertibile, poi scambiati il 14 febbraio 2008 (con effetto 28 febbraio 2008) in azioni, per far salire al 43 % la propria quota in IKB. BdB si è assunto altri 150 milioni di euro, BVR e DSGV altri 50 milioni ciascuno.

c)   Terza misura: apporto di capitale e fido concesso da KfW

(25)

Nel febbraio 2008 il governo federale diede istruzioni a KfW affinché mettesse a disposizione di IKB altri 2,3 miliardi di euro.

(26)

1,05 miliardi di euro vennero concessi in forma di prestito, con una contestuale rinuncia di credito, subordinata però a una clausola di ritorno in bonis, a norma della quale IKB si impegna a effettuare rimborsi qualora nei prossimi anni riesca a generare nuovamente utili. Tali misure erano necessarie per iniettare capitale nella banca ed evitare in tal modo che la soglia minima dei fondi propri di IKB scendesse al di sotto di quella prevista dalla legislazione.

(27)

In aggiunta BaFin ha preteso da KfW una garanzia di aumento di capitale per un ammontare in definitiva illimitato. KfW ha dato la propria disponibilità a garantire un finanziamento aggiuntivo, sotto forma di apporto di capitali, per 1,25 miliardi di euro. Le disposizioni per questo aumento di capitale sono state definite nell’agosto 2008, ma in attesa dell’approvazione della Commissione esso non è ancora stato realizzato. Una volta intervenuto, l’aumento porterebbe la partecipazione di KfW in IKB al 90,8 % circa.

(28)

La terza misura di KfW ha potuto avvalersi del sostegno del governo federale, che ha mobilizzato 1,2 miliardi di euro a favore di KfW, e delle associazioni bancarie per 300 milioni di euro.

d)   Messa a disposizione di liquidità

(29)

Dal gennaio 2008 KfW ha poi messo a disposizione di IKB linee di liquidità per un valore complessivo pari a [> 2,5] miliardi di euro. Tali risorse sono ripartite su due facilitazioni quadro per un ammontare rispettivo di […] miliardi di euro, laddove la prima, del 24 gennaio 2008, è stata allestita a un tasso da [< 50] a [> 50] punti base, con garanzia al [> 100] %. La seconda facilitazione, del 18 luglio 2008, è stata fissata a [> 100] punti base di Euribor maggiorato, con una garanzia al [> 100] %. La garanzia particolarmente elevata per queste linee di credito serve ad accertarsi che il credito risulti coperto persino ove si verifichino gli scenari più pessimistici.

(30)

Anche altre banche hanno concesso linee di liquidità a IKB. [Una grande banca statunitense] e [altra grande banca statunitense] hanno messo a disposizione di IKB facilitazioni di liquidità per [> 0,75] miliardi di euro su base mensile, a un tasso da [< 100] a [< 100] punti base Euribor maggiorato, con una garanzia da [> 100] % a [> 100] %. IKB può inoltre ricorrere a una linea di liquidità a concorrenza di [> 250] milioni di euro messa a disposizione per un anno da [una banca regionale tedesca] a un tasso da [> 90] fino a [> 100] punti base Euribor maggiorato, contro garanzie da [> 100] % a [> 100] %. Un’altra linea di liquidità a concorrenza di [> 500] milioni di euro era disponibile presso [altra banca regionale tedesca] a [> 50] punti base Euribor maggiorato, con una garanzia corrispondente.

2.4.   Aumento delle perdite nel corso della ristrutturazione

(31)

Le perdite previste, che la protezione contro i rischi per attivi extra bilancio in Rhineland doveva coprire, sono salite dai 2,5 miliardi preventivati inizialmente (scenario più pessimistico) a 7,0 miliardi di euro (11). Nel quadro della copertura contro i rischi allestita per Rhineland nel luglio 2007, KfW ha coperto tutti i rischi inerenti agli attivi extra bilancio, ovvero ha trasferito tali rischi nel proprio bilancio, senza ripercussione sulla garanzia massima per 1 miliardo di euro sottoscritta dalle associazioni bancarie in ordine a perdite su altre posizioni.

(32)

La prima misura copriva inoltre perdite fino a 1 miliardo di euro relative a investimenti di portafoglio in bilancio per un ammontare pari a 6,8 miliardi di euro. Gli investimenti a bilancio nella primavera 2008 sono scesi a 6,31 miliardi di euro, in seguito a correzioni dei cambi. Sempre nella primavera 2008 IKB ha cercato di vendere entrambi i portafogli in un’asta pubblica. A causa del perdurare della crisi sul mercato dei capitali la vendita non ebbe luogo, in quanto le offerte restavano molto al di sotto dei prezzi di cessione preventivati. A quel punto IKB dovette ulteriormente rivedere al ribasso i valori contabili di questi portafogli. Fino all’agosto 2008 IKB ha subito perdite patrimoniali per [< 750] milioni di euro. Fu però possibile vendere sul mercato attivi per un valore nominale di 990 milioni di euro, portando in tal modo il valore nominale del portafoglio residuo (agosto 2008) a [< 5] miliardi di euro.

(33)

Per introdurre una cesura netta, in previsione di una possibile vendita di IKB nel mese di agosto KfW ha onorato la garanzia rimanente per i portafogli a bilancio di IKB, mobilizzando in anticipo i 360 milioni di euro rimanenti. Ufficialmente le perdite non erano state ancora registrate, ma gli attivi corrispondenti erano già diventati indisponibili. In tal modo la garanzia a concorrenza di 1 miliardo di euro è stata integralmente escussa e può pertanto ritenersi onorata.

(34)

In sede di trattative con i candidati all’acquisto i rimanenti investimenti di portafoglio sono stati ripartiti in due portafogli strutturati (SIP 1 e SIP 2). Il SIP 1 comprende sostanzialmente [determinati titoli] per un valore nominale di […] miliardi di euro e un valore contabile pari a [> 1] miliardi di euro (12). Nel SIP 2 sono raggruppati i [titoli rimanenti] di IKB per un valore nominale di […] miliardi di euro e un valore contabile pari a [> 1] miliardo di euro.

(35)

La tabella 2 fotografa l’andamento degli investimenti in portafoglio fino al termine dell’agosto 2008. Complessivamente le perdite realizzate e preventivate sono stimate a circa 10,28 miliardi di euro.

Tabella 2

Investimenti di portafoglio nel periodo marzo 2007-agosto 2008

(Mrd EUR)

 

Valore nominale rettificato 3/2007

Correzione cambi

Vendita

(val. nom. attivi)

Perdite sulla vendita

(val. nom. prezzo di vendita)

Perdite realizzate

(val. nom. attivi)

Valore nominale 8/2008

(IKB o KfW)

Ammortamenti

Valore contabile 8/2008

(IFRS)

Perdite complessive

(realizzate + preventivate)

Rhineland

11,5

3,7

[< 1]

[< 0,5]

[> 5] (KfW)

[> 3]

[< 2]

[> 3,5]

Havenrock

(1,2)

1,2

0

0

0

1,2

Totale in bilancio

6,81

0,5

[< 2]

[< 0,5]

[< 0,75]

[> 5] (IKB)

[> 1,5]

[> 2]

[> 2,0]

SIP 1

Inesistente

 

 

 

[…] (IKB)

[…]

[> 1]

[…]

SIP 2

Inesistente

 

 

 

 

[…] (IKB)

[…]

[> 1]

[…]

Altro

6,81

0,5

[< 2]

[< 0,5]

[> 0,5]

0

0

0

[> 0,5]

Totale (1-3)

18,3

0,5

[< 2]

[< 0,5]

[> 1,7]

[> 7,5]

[> 4,5]

[> 3,0]

[> 6,0]

2.5.   La vendita

(36)

La vendita delle azioni IKB di KfW è iniziata nel gennaio 2008 e si è conclusa il 21 agosto 2008, con la decisione di cedere IKB al gruppo statunitense Lone Star Funds VI Financial Holdings, L.P. Dallas (di seguito «Lone Star»).

(37)

La vendita è avvenuta nel quadro di una licitazione aperta e trasparente, senza discriminazioni. Dopo la pubblicazione di un bando all’inizio del gennaio 2008, nella prima fase hanno manifestato il proprio interesse [> 40] candidati (tra cui figuravano banche e investitori finanziari tedeschi e internazionali). Dopo aver sottoscritto un accordo di riservatezza, [> 20] candidati hanno ricevuto un memorandum informativo (a fine gennaio). [> 5] candidati hanno presentato una prima offerta (a fine febbraio). [> 5] candidati hanno ottenuto accesso al «data room». Complessivamente sono pervenute [< 5] offerte concrete (a metà maggio).

(38)

A fine maggio 2008 KfW ha invitato tre di questi [< 5] offerenti ([investitori finanziari e strategici di paesi diversi]) a presentare un’offerta vincolante. Tra [< 5] candidati che hanno presentato un’offerta valida, sulla base di un raffronto economico delle offerte la gara è stata aggiudicata a Lone Star che aveva offerto il prezzo netto più elevato.

(39)

Le clausole della vendita di IKB sostanzialmente comportano un prezzo di […] milioni di euroO (per il 90,8 % delle azioni) nonché l’impegno di Lone Star a investire nella banca [> 400] milioni di euro. Nel formulare la propria offerta, Lone Star partì dal presupposto che si sarebbe rinunciato alla clausola di ritorno in bonis. In cambio Lone Star si è impegnato a finanziare con i [> 400] milioni di euro di cui sopra il SIP 2. Attualmente IKB valuta se vendere il SIP 2 a una società veicolo. KfW ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare al rifinanziamento del SIP 2 con un credito di 775 milioni di euro remunerato a [> 80] punti base Euribor maggiorato, con priorità di rimborso sulle capital notes e sulle mezzanine notes di Lone Star e di IKB, per un ammontare rispettivo di [> 200] milioni di euro e [> 150] milioni di euro.

(40)

KfW ha acquistato il SIP 1 per un 1 miliardo di euro (13). KfW copre il primo rischio di perdita a concorrenza di 150 milioni di euro, le autorità tedesche attraverso una garanzia coprono i successivi 600 milioni di euro [il rischio in questo caso si riferisce a perdite imponderabili (14)], i rimanenti 250 milioni di euro sono a carico di KfW. Quest’ultima confida che le perdite complessive che possono insorgere dal portafoglio siano già rispecchiate nel prezzo, e non reputa pertanto necessarie ulteriori misure.

(41)

In aggiunta, le due facilitazioni quadro che KfW ha aperto a IKB a concorrenza di [> 2,5] miliardi di euro verranno prorogate al massimo fino a […] (mentre in origine dovevano arrivare a scadenza rispettivamente nell’aprile e nel luglio 2009). Le condizioni sono state lievemente modificate. La garanzia della prima facilitazione è stata ridotta dal [> 100] % al [> 100] %, mentre il tasso d’interesse per la seconda è sceso da [> 100] punti base Euribor maggiorato a [> 100] punti base. Secondo KfW queste modifiche sono giustificate per l’aumento di capitale deciso da IKB.

(42)

Il contratto di vendita non comporta condizioni particolari di altro tipo, tranne una clausola di indennità, in base alla quale [determinate circostanze] con ripercussioni finanziarie fino a […] euro vengono eccettuate. Ciò si riferisce in particolare a […]. Benché qui si tratti di […], che potrebbe rappresentare fino a […] euro, secondo le autorità tedesche il rischio […] è molto esiguo, in quanto un mese prima dell’inizio della crisi finanziaria IKB registrava ottimi risultati e si attestava al secondo posto nel rating per le banche tedesche; inoltre secondo la valutazione di […], stando alle informazioni disponibili, la banca non si è discostata dalla prassi consueta. Poiché da un lato le probabilità che sopraggiunga […] è molto esigua, dall’altro però le ripercussioni […] potrebbero essere rilevanti, è difficile valutare tale […]. Le autorità tedesche fanno valere che all’atto di acquisizioni rischi siffatti […] di massima restano a carico del proprietario precedente, motivo per cui fin dal principio KfW ha escluso tale rischio dalla vendita. Poiché l’effettivo insorgere di un rischio del genere è assai improbabile, IKB nella sua contabilità non ha previsto accantonamenti per eventuali casi di ricorso.

2.6.   Misure di sostegno

Tabella 3

Misure per sostenere IKB durante il processo di ristrutturazione

N.

Misura

Valore nominale

(Mrd EUR)

1.

Copertura contro i rischi (Rhineland: 5,8 miliardi di euro; Havenrock: 0,85 miliardi; attivi in bilancio: 1 miliardo)

7,65

(di cui 1,00 apportato dalle associazioni bancarie)

2.

Copertura aggiuntiva contro i rischi (350 milioni di euro per coprire perdite ulteriori — Havenrock)

0,35

(di cui 0,20 apportati dalle associazioni bancarie)

3.

Aumento di capitale e prestito non rimborsabile (copertura degli ammortamenti di attivi di bilancio convalidati)

2,30

(di cui 0,30 apportati dalle associazioni bancarie)

4.

Facilitazione di liquidità

[> 2,5]

5.

Vendita di azioni IKB

[…]

5.1.

Credito prioritario per il rifinanziamento del SIP 2

0,78

5.2.

Cessione del SIP 1 a KfW

1,00

5.3.

Clausola di indennità […]

[…]

Totale

[> 15]

2.7.   Piano di ristrutturazione

(43)

Le autorità tedesche hanno presentato varie versioni rivedute del piano di ristrutturazione per IKB. Nei documenti dell’agosto 2007 venivano descritte misure per superare la crisi nel settore bancario e per evitare problemi futuri. Subito dopo l’adozione della prima misura, IKB incaricò PriceWaterhouseCoopers (PWC) di analizzare la situazione del momento. Sulla scorta di quello studio, il 3 settembre 2007 IKB annunciò di volersi ritirare dal comparto degli investimenti internazionali strutturati.

(44)

Nel frattempo IKB ha attualizzato il piano e la banca è stata venduta a Lone Star. Il gruppo statunitense ha presentato un piano di risanamento per IKB, che la società di audit KPMG ha esaminato dal 16 luglio 2008 al 25 settembre 2008. Il piano passa in rassegna i principali segmenti di mercato su cui IKB opera, illustra le cause della crisi, individua i problemi e propone misure per il loro superamento. Il progetto si prefigge, da un lato di stabilizzare nel breve periodo la situazione finanziaria della banca garantendo le liquidità necessarie, dall’altro di ripristinare nel lungo periodo la redditività riducendo le situazioni di rischio e concentrando le attività sul core business. A termine il piano di risanamento prevede che IKB si concentri sui servizi alle medie imprese e che i finanziamenti strutturati vengano mantenuti solo nella misura necessaria a questa clientela.

(45)

Il piano di risanamento conferma l’uscita dagli investimenti di portafoglio, per la quale IKB aveva già optato subito dopo la crisi.

(46)

Nel corso delle discussioni con la Commissione, IKB ha inoltre accettato — quale misura compensatoria — di abbandonare i finanziamenti immobiliari. Ciò significa che dalla fine del 2008 IKB non interverrà più in operazioni di finanziamento immobiliare e che le attività in corso verranno terminate celermente (non è possibile chiudere linee di credito dall’oggi al domani); al termine della fase di ristrutturazione, ovvero al 30 settembre 2011, almeno il 60 % degli attivi dovrà essere liquidato e IKB dovrà aver venduto le sue controllate IKB Immobilien Management GmbH, IKB Projektentwicklungs GmbH Co. KG e IKB Projektentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH (15). Il portafoglio rimane pari a [< 3] miliardi di euro verrà liquidato allo scadere delle attività residue. Una volta completata, la vendita permetterà di ridurre il volume dei crediti nel segmento immobiliaristico di 4,9 miliardi di euro.

(47)

Le autorità tedesche hanno inoltre proposto, quale misura compensatoria, che IKB dismetta alcune sue succursali.

La liquidazione di IKB International SA, con sede a Lussemburgo, verrà perseguita attivamente entro il 30 settembre 2011 (16): con uno stato patrimoniale di circa [< 10] miliardi di euro questa società costituiva una piattaforma di rilievo sul mercato dei capitali. Dal 31 marzo 2009 non vengono più avviate nuove transazioni. Tutte le transazioni rilevanti ai fini del primo e del secondo pilastro vengono trattate nella sede centrale di IKB, a Düsseldorf (17).

La IKB Capital Corporation, a New York, con uno stato patrimoniale di [< 2] miliardi di euro, operava sul mercato statunitense dei finanziamenti strutturati. La sua liquidazione viene perseguita attivamente entro il 30 settembre 2011. Dal 31 dicembre 2008 non vengono più avviate nuove transazioni.

IKB AG lascerà inoltre la sua sede di Amsterdam; quella succursale, con un volume di impegni pari a [< 500] milioni di euro era specializzata nel finanziamento e nelle operazioni immobiliari per PMI. La sua liquidazione viene perseguita attivamente entro il 30 marzo 2010. Dal 31 dicembre 2008 non vengono più avviate nuove transazioni.

La partecipazione al 50 % in Movesta Lease and Finance GmbH, che attualmente presenta uno stato patrimoniale di [< 500] milioni di euro, verrà venduta entro il 30 settembre 2011.

In aggiunta IKB cederà alcune attività non strategiche per un valore di 1,7 miliardi di euro (valore di bilancio al 31 marzo 2007). La cessione viene perseguita attivamente entro il 30 settembre 2011.

(48)

Data tuttavia la congiuntura poco favorevole, le autorità tedesche hanno negoziato una clausola commerciale che conferisce a IKB la facoltà, ove intervengano fattori imprevedibili e soprattutto se dovesse persistere la crisi sul mercato dei capitali o se la vendita di determinate attività dovesse rivelarsi impossibile, di modificare o di sostituire una misura, ovvero di prorogarne i termini, qualora ciò risulti sufficientemente giustificato e la Commissione non sollevi obiezioni.

(49)

Le autorità tedesche si sono inoltre impegnate a garantire che lo stato patrimoniale complessivo di IKB non superi, al 30 settembre 2011, 33,5 miliardi di euro (18); ciò equivarrebbe a una riduzione del 47,2 % rispetto ai 63,5 miliardi di euro attestati nel bilancio rettificativo del marzo 2007. L’attuazione delle misure compensatorie e la dismissione degli investimenti in titoli è stata preventivata come segue dalle autorità tedesche.

Tabella 4

Misure di riduzione

(Mrd EUR)

N.

Misura

Attivi al 31.3.2007

Attivi al 30.9.2011

 

Attivi rimanenti nell’attività principale

[< 35,0]

[< 35,0]

Misure per ripristinare la redditività

 

Dismissione degli investimenti di portafoglio

18,30

0,00

Misure compensatorie

1.

Finanziamento di immobili

4,90

[< 3,0]

2.

IKB International SA, Lussemburgo

[< 10,0]

0,00

3.

IKB Capital Corporation, New York

[< 2,0]

0,00

4.

Amsterdam AG

[< 0,5]

0,00

5.

Cessione di attività non strategiche

1,70

0,00

6.

Cessione della partecipazione al 50 % in Movesta

[< 0,5]

0,00

 

Totale parziale: misure compensatorie in corso (totale parziale: misure compensatorie attuate)

[> 15,0]

(0)

[< 3,0]

[> 12,0]

 

Nuovo avvio di determinate attività trattate precedentemente a Lussemburgo

[> 2,0]

 

Totale di bilancio senza crescita

63,50

[…]

 

Volume di bilancio massimo

33,50

33,50

 

Margine residuo per nuove attività

[…]

(50)

Il piano di risanamento non tralascia poi di sottolineare che IKB, il cui rating Fitch è sceso da A + a BBB –, nelle condizioni di mercato attuali ha difficoltà a reperire finanziamenti. Il fabbisogno massimo di liquidità fino al termine del processo di ristrutturazione è stimato a [> 10] miliardi di euro. Per compensare questo disavanzo si propone un aumento di capitale, la proroga delle linee di liquidità aperte da KfW nonché un rifinanziamento garantito da cartolarizzazioni. Una parte del disavanzo di liquidità verrà coperto da tagli alle nuove attività.

(51)

Il piano di risanamento comporta poi misure per lo sviluppo futuro della banca in base a uno scenario ottimistico, a uno scenario normale e a uno pessimistico. In base a queste ipotesi e nella situazione normale, al termine del processo di ristrutturazione nel settembre 2011 IKB potrebbe raggiungere un rendimento dei fondi propri pari al […] %. Gli utili al netto d’imposta ammonterebbero a […] milioni di euro, con […] addetti a tempo pieno. L’indice di solvibilità Tier 1 salirebbe al […] % e il rapporto oneri operativi/margine finanziario (cost income ratio) scenderebbe al […] %.

(52)

Le autorità tedesche hanno inoltre trasmesso informazioni sui costi della ristrutturazione che si articolano come segue: perdite sugli investimenti di portafoglio extra bilancio pari a [> 6] miliardi di euro (Rhineland: 5,8 miliardi; Havenrock: 1,2 miliardi) e sugli investimenti di portafoglio a bilancio ([…] miliardi di euro) (19); costi di ristrutturazione veri e propri (compresa la protezione contro i rischi, spese di uscita e di gestione dei portafogli per circa [> 0,25] miliardi di euro; perdite sul capitale per [> 1] miliardi di euro; costi pari a […] miliardi di euro per la riduzione di comparti d’attività, in parte già avvenuta e in parte solo differita dalla proroga di contratti in corso per [> 1] miliardi di euro (20). Le autorità tedesche preventivano i costi per la ristrutturazione di IKB complessivamente a [> 15] miliardi di euro.

3.   ESAME FORMALE DEL CASO

(53)

Nella decisione di avvio la Commissione espresse dubbi sulla conformità delle misure offerte da KfW a favore di IKB con la normale condotta di un investitore operante in un’economia di mercato, giacché i rischi connessi con tali misure per KfW non avevano limiti, mentre le associazioni bancarie limitavano la propria partecipazione alla copertura contro i rischi e i rimanenti azionari di IKB addirittura non partecipavano in alcun modo.

(54)

Inoltre, all’epoca la Commissione esprimeva dubbi sulla possibile compatibilità delle misure con l’articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE non meno che con il mercato comune. A giudizio della Commissione le misure non potevano assimilarsi ad aiuti compatibili con il mercato comune per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Essa non ravvisava gli estremi per ritenere che si trattasse di misure di salvataggio, in quanto il loro carattere non era transitorio. All’epoca non tutti i requisiti stabiliti dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà (di seguito «orientamenti») (21) erano soddisfatti.

4.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA IN SEGUITO ALLA DECISIONE DI AVVIO

(55)

Le autorità tedesche mantengono la loro impostazione iniziale, secondo cui le misure non costituiscono aiuti di Stato, essendo conformi al principio dell’investitore privato. L’intervento sarebbe dettato da mere considerazioni di interesse economico, in quanto per KfW l’insolvenza di IKB avrebbe determinato costi superiori a quelli delle misure di sostegno al processo di ristrutturazione della banca. Al riguardo, le autorità tedesche sottolineano che la questione del rendimento dei fondi investiti è irrilevante, e che comunque l’esame del rispetto delle normali condizioni di mercato va condotto ex ante.

(56)

Nel valutare la prima misura, secondo le autorità tedesche va tenuto conto solo delle perdite inizialmente preventivate, pari a 3,5 miliardi di euro nello scenario più pessimistico e a [< 2,5] miliardi di euro nello scenario intermedio. La Germania fa valere che un investitore sul mercato comparerebbe i costi diretti generati dall’insolvenza di IKB, nella fattispecie 1,5 miliardi di euro per mantenere il valore contabile sui 620 milioni di euro della banca (in base alla legislazione contabile tedesca) (22). Con il costo di ammortamento di crediti per 850 milioni di euro, distribuiti da IKB a terzi per promuovere lo sviluppo di KfW (23). In aggiunta, un’insolvenza di IKB avrebbe reso necessario ammortizzare un ulteriore volume di crediti di sviluppo, per un ammontare pari ad almeno 1,1 miliardi di euro, cosicché i costi di rifinanziamento sarebbero saliti ancora, per non parlare del danno di immagine che ne sarebbe in definitiva derivato per KfW.

(57)

Le autorità tedesche sostengono poi che, quand’anche le misure di sostegno venissero assimilate ad aiuti di Stato, dall’aiuto andrebbero detratte le perdite che KfW avrebbe subito in caso di insolvenza.

(58)

Con riferimento alla seconda misura, la Germania fa rilevare che si tratta semplicemente di un’integrazione della prima misura, che in massima parte è stata finanziata dalle associazioni bancarie. Alla luce della giurisprudenza Alitalia occorre partire dal presupposto «che un apporto di capitali su fondi pubblici soddisfa il criterio dell’investitore privato e non implica un aiuto statale nel caso in cui, tra l’altro, tale apporto avvenga in concomitanza con un significativo apporto di capitale da parte di un investitore privato effettuato in condizioni comparabili» (24).

(59)

Le autorità tedesche non contestano che la terza misura si configuri come aiuto.

(60)

A giudizio della Germania neppure la vendita di IKB è assimilabile a un aiuto di Stato, giacché KfW ha operato come un venditore sul mercato. Il prezzo di acquisto è il risultato di trattative con vari acquirenti potenziali, e di conseguenza corrisponde alla situazione di mercato. Le misure aggiuntive, indispensabili per la cessione della banca, erano conformi alle condizioni di mercato.

(61)

Ciò vale in particolare per il SIP 1, venduto a KfW a un prezzo inferiore del [< 10] % al valore contabile IFRS. In realtà, questo prezzo è migliore di quello spuntato con la Lone Star per la vendita del SIP 2, del quale peraltro va ricordato che, contrariamente al SIP 1, si componeva soprattutto di […]. Ecco perché le autorità tedesche sostengono che KfW poteva vendere il portafogli o mantenerlo senza perdite fino alla sua scadenza. Inoltre KfW aveva bisogno, per vendere il SIP 1, del sostegno del proprio azionista di riferimento, la Repubblica federale tedesca, in quanto […]; la vendita è stata facilitata dalla garanzia dello Stato, per evitare che KfW si trovasse costretta a vincolare all’incirca […] milioni di euro ([…]) di fondi propri. In secondo luogo, la partecipazione di KfW al SIP 2 trova anch’essa una giustificazione di mercato, in quanto il carattere prioritario del credito comportava un rischio minore e la retribuzione ([> 80] punti base Euribor maggiorato), per la quale la Germania ha notificato indici di riferimento, era elevata. Il fatto che KfW abbia dovuto farsi carico di una garanzia finanziaria (accantonamenti) a concorrenza di […] euro, con un rischio esiguo ma per importi ingenti non è anomalo e nell’ultima tornata di negoziati fu posto come condizione da tutti i partecipanti.

(62)

Casomai la Commissione dovesse ritenere che le misure comportano elementi di aiuto, le autorità tedesche sostengono che questi ultimi andrebbero assimilati ad aiuti alla ristrutturazione, compatibili con il mercato comune. Il settore d’attività in cui la banca ha registrato difficoltà è stato abbandonato e d’ora in poi IKB si concentrerà sulla propria attività essenziale.

(63)

La Germania si è inoltre impegnata a disporre tutte le misure elencate al considerando 46.

(64)

Le autorità tedesche fanno poi valere che la banca contribuisce in misura ingente (almeno [> 10] miliardi di euro) alla propria ristrutturazione. Le indicazioni fornite al riguardo sono state modificate più volte, e l’ultima versione somma tutti i contributi alla ristrutturazione per i quali non sono stati concessi aiuti, il taglio delle attività nuove e il prodotto delle cessioni, previa detrazione delle perdite. Il prodotto netto delle cessioni è stato stimato a [> 5] miliardi di euro, per tutti gli attivi venduti nell’arco del processo di ristrutturazione, meno […], le attività residue a Lussemburgo e alcuni investimenti di portafoglio sempre a Lussemburgo. In dettaglio, le autorità tedesche hanno preventivato […] miliardi di euro per il comparto immobiliare, […] miliardi di euro per la succursale di Lussemburgo, […] miliardi di euro per la succursale di New York, […] miliardi di euro per Amsterdam, […] miliardi di euro per Movesta e […] miliardi di euro per posizioni patrimoniali non strategiche.

5.   VALUTAZIONE DI EVENTUALI COMPONENTI DI AIUTO

5.1.   Sussistenza di un aiuto

(65)

La Commissione valuta dapprima se le misure costituiscano forme di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. A norma di tale disposizione costituiscono aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, quelli che, favorendo alcune imprese o determinate produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri.

a)   Copertura contro i rischi e aumento di capitale (misure 1-3)

(66)

La Commissione non si discosta dalla posizione espressa nella decisione di apertura e persiste nel ritenere che nessuna di queste tre misure finanziarie sarebbe stata adottata da un investitore sul mercato, e che pertanto esse costituiscono aiuti di Stato. Dato che IKB opera a livello transnazionale e internazionale, è pacifico che un’agevolazione consistente nel mettere a sua disposizione risorse statali rischia di perturbare la concorrenza nel settore bancario e di avere ripercussioni sugli scambi fra paesi membri (25).

(67)

La Commissione prende atto dell’argomentazione esposta dalle autorità tedesche, secondo cui le misure in parola non avrebbero procurato vantaggi di sorta a IKB, in quanto KfW ha agito esclusivamente in quanto proprietario e quindi come un finanziatore privato; la Germania non contesta tuttavia che KfW è un istituto di credito statale, che opera con un mandato pubblico e in base a istruzioni riconducibili alle autorità statali. Nel riconoscere che il ministero federale delle finanze ha partecipato non solo alle riunioni del consiglio d’amministrazione e quindi a tutte le decisioni prese da questo nel fine settimana del 27-29 luglio 2007, ma che in quella occasione ha addirittura esercitato la presidenza, in definitiva la Germania conferma che le decisioni di KfW sono attribuibili alle autorità statali (26).

(68)

Per questo motivo nella sua indagine la Commissione si è concentrata su un aspetto, vale a dire se IKB abbia ottenuto un vantaggio che, nelle stesse circostanze, gli sarebbe stato offerto anche da un finanziatore operante in condizioni di mercato. La Commissione riconosce che la protezione contro i rischi per IKB, in base a stime preventive e nell’ipotesi meno favorevole, avrebbe coperto perdite per un totale di 2,5 miliardi di euro. Come in casi analoghi (27), la Commissione parte anche qui dal presupposto che in una situazione talmente imprevedibile anche un investitore privato si sarebbe basato sull’ipotesi più pessimistica, non già su quella intermedia, per valutare le perdite. Va inoltre sottolineato che KfW non ha escluso che la sua responsabilità finanziaria avrebbe potuto salire fino a 8,1 miliardi di euro.

(69)

Non risponde al vero che il costo della misura, per KfW e la Germania, sarebbe risultato più conveniente della liquidazione di IKB (28), neppure se ci si basasse sulla valutazione preventiva della situazione condotta nel momento in cui la decisione è stata presa (29). La Commissione non può accettare la totalità delle spese di liquidazione addotte dalle autorità tedesche. Anche se il valore contabile di IKB di fatto era pari a 620 milioni di euro, già nella decisione di avvio la Commissione ha specificato che il valore della partecipazione di KfW in IKB al momento dell’intervento molto probabilmente non corrispondeva a quel valore contabile. Sempre in detta decisione la Commissione aveva poi messo in dubbio che il rischio di insolvenza preventivato, pari al [> 15] % circa, per i crediti accesi nel quadro delle attività di sviluppo, fosse realistico. Le autorità tedesche non hanno presentato prove sufficientemente inoppugnabili per avvalorare la plausibilità della stima compiuta da KfW.

(70)

Né potevano ritenersi più fondate le perdite indirette paventate per effetto della crisi, che nella decisione di apertura venivano ritenute meramente ipotetiche. La Commissione persiste anche nel ritenere che i finanziamenti strutturati nel quadro dell’attività di sviluppo rientrino nel mandato pubblico di KfW e non facciano parte delle normali funzioni di un istituto di credito. Pertanto le perdite in questo comparto non possono essere computate come costi di cui anche un finanziatore operante in condizioni di mercato avrebbe tenuto conto (30).

(71)

La Commissione continua a ritenere determinante che le perdite stimate — nell’ambito della copertura contro i rischi — non fossero limitate a 2,5 miliardi di euro ma di fatto non comportassero limiti superiori. Quand’anche si potesse far valere che questa garanzia illimitata di BaFin costituiva un presupposto indispensabile per la rinuncia alla moratoria, è comunque fuor di dubbio che un finanziatore privato avrebbe a sua volta tenuto conto di questa circostanza nella propria analisi dei rischi. Ciò risulta evidente ove si consideri la partecipazione privata alla copertura dei rischi.

(72)

Per quel che riguarda la condotta di KfW e delle associazioni bancarie, la Commissione ricorda che, ove un azionista pubblico operi in concomitanza con investitori privati, l’apporto di capitale deve essere proporzionale e avvenire alle medesime condizioni (31) e secondo la stessa logica commerciale (32). Identiche considerazioni sono sottese anche alla sentenza Alitalia del Tribunale di primo grado, citata dalle autorità tedesche, nella quale i giudici si pronunciano nel medesimo senso.

(73)

In questo contesto la Commissione ribadisce che le associazioni bancarie hanno limitato la loro partecipazione alla copertura dei rischi di perdite, in ordine alla prima misura, a 1 miliardo di euro (pari circa al 30 %), mentre KfW ha rinunciato a un limite massimo sottoscrivendo in tal modo un rischio molto più elevato di quello delle associazioni di categoria. Quand’anche si volessero detrarre le potenziali perdite dirette inerenti alla quota di proprietà di KfW e ai crediti, che insieme assommano a circa […] miliardi di euro (cfr. il considerando 56) e prendere in conto le ipotesi più pessimistiche, la partecipazione di KfW alla copertura dei rischi resta comunque a un livello identico a quello complessivo delle associazioni bancarie. Non si può quindi non rilevare che KfW non ha agito su basi analoghe a quelle del pool di banche.

(74)

Non tiene poi la motivazione che si sarebbe innescata una crisi generale nel settore bancario tedesco, con conseguenze catastrofiche per KfW. Tutte le banche tedesche sarebbero state colpite in pari misura da una crisi. Ma la partecipazione limitata a 1 miliardo (pari circa al 30 %) delle associazioni bancarie alla copertura contro i rischi non è assolutamente proporzionata alla quota di mercato delle banche affiliate in Germania, che supera il 95 % (33). Per questi motivi la Commissione non è in grado di ravvisare ragioni commerciali per l’impegno sproporzionato di KfW. È peraltro possibile che KfW abbia agito entro certi limiti nell’interesse delle sue controllate, ma è fuor di dubbio che il suo intervento trascenda quello di un finanziatore privato. Quest’ultimo si sarebbe impegnato in misura molto minore e avrebbe spinto per accrescere il sostegno da parte delle associazioni bancarie o dello Stato. Per questi motivi, almeno in parte, KfW non ha operato come un normale finanziatore sul mercato.

(75)

Lo stesso vale per la seconda misura la quale, stando alle indicazioni delle autorità tedesche, si limita a offrire un sostegno alla prima copertura dei rischi. Quand’anche la partecipazione di KfW e quella delle associazioni bancarie potessero sembrare equilibrate in cifre assolute (in termini relativi la partecipazione delle associazioni del credito dovrebbe tuttavia essere molto più elevata), questa misura, contestualmente alla prima, va esaminata sullo sfondo della ristrutturazione complessiva, ed emerge allora chiaramente che KfW, secondo giurisprudenza costante, non può più accampare di aver agito come un finanziatore privato (34).

(76)

Ciò vale a maggior ragione per la terza misura, decisa su inequivocabile istruzione del governo federale, che ha sostenuto un ulteriore intervento di 2,3 miliardi di euro con 1,2 miliardi di euro. KfW risulta ora molto più esposta delle associazioni bancarie, anche se in caso di insolvenza di IKB sarebbe scattato un meccanismo che ripartiva gli oneri sull’intero settore bancario.

(77)

In altri casi la Commissione ha ritenuto che fosse difficile individuare la componente di aiuto, qualora quest’ultimo venga concesso attraverso una copertura contro i rischi (35). In conformità degli orientamenti e della giurisprudenza, l’elemento di aiuto di una fideiussione per un’impresa che versi in difficoltà può essere di entità pari all’ammontare coperto dalla garanzia, ma a seconda dei casi, anche inferiorę (36). Seppure l’elemento di aiuto era stato preventivato a priori inferiore a 8,1 miliardi di euro (Rhineland, Havenrock e 1 miliardo di attivi a bilancio), nel frattempo la stima realistica delle perdite, pari a 6,8 miliardi di euro, supera di gran lunga l’ipotesi più pessimistica (cfr. la tabella 3, senza la terza misura). La Commissione giunge pertanto al risultato che l’ammontare dell’aiuto, concesso nel quadro della copertura contro i rischi e tramite apporti di capitali, ammonta a 8,8 miliardi di euro (cfr. la tabella 3, nn. 1-3).

b)   Facilitazione di liquidità

(78)

In aggiunta all’apporto di capitale e alle misure di compensazione delle perdite, KfW ha sostenuto anche la continuazione delle attività di IKB con due facilitazioni quadro, entrambe per un ammontare di [> 1] miliardo di euro. Queste misure sono state adottate nel quadro della ristrutturazione e non possono essere disgiunte dalla prima e dalla seconda misura, cosicché anche in questo caso KfW non può più accampare di aver agito come un investitore privato (37). La Commissione non riesce a immaginare che un finanziatore privato, soprattutto senza la garanzia di una copertura contro i rischi — avrebbe accettato di correre un rischio così elevato. Se KfW si fosse comunque attenuta a indici di mercato specifici, ciò dovrebbe trovare riscontro nella quantificazione degli elementi di aiuto.

(79)

La Commissione rileva che per la prima facilitazione quadro, già utilizzata, è stato stabilito un tasso d’interesse fisso da [< 50] a [> 50] punti base Euribor maggiorato, mentre per la seconda linea di liquidità il tasso era stato stabilito a [> 100] punti base Euribor maggiorato, senza contare che ciascuna delle facilitazioni era integralmente garantita al […] %. L’avallo era costituito da attivi non connessi a investimenti di portafoglio e che, di massima, non dovrebbero estinguersi. In ogni caso la garanzia è strutturata in modo da non poter mai scendere, di fatto, sotto il 100 %. La mobilizzazione di liquidità è quindi coperta da una garanzia effettiva elevata, con scarso rischio controparte. Ne consegue che KfW non si fidò esclusivamente della potenza finanziaria di IKB, ma possedeva anche garanzie soddisfacenti.

(80)

Tuttavia, i margini di rischio applicati dovrebbero essere conformi alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (di seguito «comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione») (38). Dato che il rating dell’impresa è stato valutato sulla scorta della copertura contro i rischi e nessuno contesta che si trattasse di un’impresa in difficoltà (si veda il considerando 96), la Commissione deve applicare i margini per imprese in difficoltà. In caso di fideiussione per un ammontare elevato, il margine è di 400 punti base (39). La Commissione parte quindi dal presupposto che il vantaggio della prima linea di liquidità, per un ammontare di [> 1] miliardi di euro, su un periodo di dieci mesi (gennaio-ottobre 2008), mediamente corrisponde a [> 300] punti base. La seconda linea di liquidità del luglio 2008, non ancora utilizzata, offriva un vantaggio che sull’arco di nove mesi (febbraio-ottobre 2008), corrispondeva a [> 200] punti base. L’aiuto connesso con queste facilitazioni equivarrebbe quindi a […] milioni di euro per la prima linea di liquidità e a […] milioni di euro per la seconda, pari a un importo complessivo di aiuto di […] milioni di euro.

(81)

Quanto alle linee di liquidità messe a disposizione da [una banca regionale] e da [altra banca regionale] la Commissione non ha ragioni di ritenere che esse non fossero conformi alle consuete prassi di mercato e avrebbero potuto procurare a IKB un potenziale vantaggio. Inoltre, le condizioni in cui queste linee di liquidità sono state concesse, in particolare il fatto che le transazioni interbancarie rientrano tra le attività quotidiane e correnti di una banca, la contestuale e ampia partecipazione di operatori privati, oltre alla circostanza che [una banca] e [l’altra banca] non hanno allestito dette linee di credito su istruzione delle autorità statali, non permettono di ravvisare indizi che riconducano dette transazioni all’intervento dello Stato (40). Ne consegue che, a giudizio della Commissione, tali facilitazioni non comportano aiuti di Stato.

c)   La vendita di IKB

(82)

La Commissione ha poi esaminato se la cessione di IKB a Lone Star comportasse un aiuto di stato. Ciò si verificherebbe se la banca fosse stata venduta al gruppo americano al di sotto del prezzo di mercato. Al riguardo le autorità tedesche hanno trasmesso numerose informazioni alla Commissione (cfr. la sezione 2.5), dalle quali tuttavia non emergono elementi che dimostrino che il prezzo pagato da Lone Star non corrisponda all’offerta massima che si sarebbe potuta ottenere con una procedura di vendita aperta, trasparente e scevra da discriminazioni o condizioni. Poiché, secondo i principi della Commissione in materia di privatizzazioni (41), è questo il criterio decisivo, se ne può trarre la conclusione che la vendita non comporta aiuti a favore di Lone Star.

(83)

La Commissione ha verificato altresì se la vendita comporti ulteriori aiuti a vantaggio di IKB, il che avverrebbe se la liquidazione fosse risultata più conveniente per KfW, in termini di costo, della vendita di IKB; in altre parole si è esaminato se si sia trattato di una prassi conforme alle consuetudini di mercato. Al riguardo la Commissione rileva che la vendita non mira solo a spuntare un prezzo congruo, ma che a essa sono collegati anche conferimenti aggiuntivi di KfW, che vanno considerati parte della vendita. Rientrano in quest’ottica il mantenimento di entrambe le linee di liquidità per un importo di [> 2,5] miliardi di euro, il credito prioritario acceso da KfW per rifinanziare il SIP 2, il trasferimento del SIP 1 a KfW — avvenuto prima della vendita di IKB — e l’assunzione del rischio di garanzia […]. È palese che KfW ha disposto queste misure per rendere possibile la vendita di IKB e liquidare un massimo di attività, nel minor tempo possibile. Seppure a prima vista KfW ha ottenuto un prezzo di vendita positivo, la vendita è stata accompagnata da misure che in definitiva hanno portato a un prezzo di vendita negativo.

(84)

Non va però perso di vista che queste misure sono avvenute nel quadro della ristrutturazione di IKB e si ricollegano quindi alle tre misure originarie di sostegno. Ecco perché la Commissione non è in grado di considerarle separatamente né può ritenere fondata la tesi di un’operazione conforme alle scelte di un investitore privato operante in condizioni di mercato (42).

(85)

A prescindere da queste considerazioni, il criterio di una cessione conforme alle consuetudini di mercato non pare comunque soddisfatto nel caso di specie. Il punto decisivo è in definitiva stabilire se il prezzo negativo sia dovuto al fatto che le autorità tedesche non hanno potuto far valere ulteriori costi di liquidazione di cui un operatore privato avrebbe tenuto conto. Per questo la Commissione non è in grado di prendere in considerazione segnatamente le perdite connesse con rischio controparte per i crediti concessi nel quadro delle attività di sviluppo. Agli occhi della Commissione i finanziamenti strutturati nel quadro delle attività di sviluppo rientrano nel mandato pubblico di KfW, non già tra le normali funzioni di un istituto di credito. Questi finanziamenti non vanno pertanto computati tra i costi di cui anche un operatore privato dovrebbe tener conto, giacché quest’ultimo non avrebbe mai contratto obblighi connessi con provvedimenti statali o di sostegno (43).

(86)

Per queste ragioni la Commissione ha verificato se le misure di sostegno abbiano di fatto condotto a un prezzo negativo. Dato che esse non si configurano come sovvenzioni, ma sostanzialmente come crediti e garanzie, come nella valutazione di un normale caso di aiuto occorre determinare il vantaggio economico che le misure hanno potuto offrire a IKB.

(87)

In primo luogo, KfW continua a mettere liquidità a disposizione di IKB. Come già illustrato in precedenza al considerando 77, è difficile quantificare il reale vantaggio, giacché anche investitori privati avrebbero potuto eventualmente essere disponibili a determinate condizioni a mobilizzare liquidità, fintantoché fosse garantita una copertura contro i rischi. Dopo la vendita di IKB a Lone Star, la copertura è cessata. L’acquisizione di IKB da parte di Lone Star e l’approvazione degli aiuti alla ristrutturazione e del piano di risanamento ad opera della Commissione mostrano che un ripristino della redditività è giudicato possibile. Mentre nella fase di ristrutturazione IKB viene ufficialmente considerata un’impresa che versa in difficoltà, al fine di calcolare la componente di aiuto è pertanto giustificato considerare il rating dell’impresa «scarso» (categoria B) ai sensi della comunicazione della Commissione relativa ai tassi di riferimento e di attualizzazione (44). Stando a questa comunicazione, il margine di prestito sarebbe di 200 punti base, il che significherebbe che la seconda linea di liquidità e la prima risulterebbero [> 100] punti base e [> 125] punti base al di sotto del tasso di riferimento. Estrapolando su […] anni (ottobre 2008-aprile […]) si otterrebbe un aiuto aggiuntivo pari a [circa 90] milioni di euro.

(88)

Secondo: KfW acquistò il SIP 1 per 1 miliardo di euro. La Commissione rileva che il prezzo negoziato da KfW è inferiore del [< 10] % al valore contabile IFRS e che in precedenza IKB aveva potuto vendere alcune parti del portafoglio a prezzi superiori a quel valore. Nella congiuntura attuale, è poco probabile che un investitore privato abbia la possibilità o l’intenzione di acquistare un portafoglio del genere (quantomeno nella sua totalità). Il fatto che Lone Star non fosse interessato e che KfW non fosse in grado di procedere a tale acquisizione senza aiuto dello Stato è eloquente. Ulteriori deprezzamenti del portafoglio non possono essere esclusi. Nell’ipotesi peggiore risulterebbe colpita la tranche postergata di [< 200] milioni di euro. In mancanza di altri valori di riferimento, al Commissione parte dal presupposto che con il SIP 1 KfW si sia accollata un rischio aggiuntivo fino a [< 200] milioni di euro.

(89)

Terzo: per il SIP 2 KfW ha messo a disposizione un credito prioritario pari a 775 milioni di euro, rimborsato al tasso di [> 90] punti base Euribor maggiorato per il suo carattere prioritario (vale a dire che il credito viene rimborsato in primo luogo sugli utili). Il credito è tuttavia concesso a una società veicolo, non ancora conosciuta come prestataria. Il tasso di interesse accordato dovrebbe essere pari, ai sensi della comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione (45), questo almeno a 400 punti base Euribor maggiorato. Trattandosi tuttavia di un credito prioritario, subordinato a una partecipazione di IKB, e che quindi in definitiva va a beneficio della banca, in questo caso la Commissione accetta un margine di prestito pari a 220 punti base. La componente di aiuto in connessione con la mobilizzazione della tranche prioritaria di 775 milioni di euro può quindi essere valutata a circa [< 30] milioni di euro ([> 100] punti base su […] anni, vale a dire da ottobre 2008 a […]).

(90)

Da ultimo, l’assunzione del rischio per […] era motivata dalla difficoltà di quantificare opportunamente un eventuale rischio accettato congiuntamente a IKB. Dato che il rischio di copertura è esiguo, e stando alle informazioni disponibili alquanto improbabile, non sarebbe stato confacente considerarlo come un elemento della vendita. Prova ne sia che i revisori dei conti non hanno preteso alcun accantonamento da IKB. Quanto a eventuali pagamenti per danni e interessi connessi con […], naturalmente permane un certo rischio residuo. Non essendo stata comunicata alcuna valutazione quantitativa del rischio, la Commissione parte dal presupposto che per le misure attuali vada proposta una stima di […] euro equivalente a un rischio del […] %.

(91)

Complessivamente, le misure adottate da KfW nel quadro della vendita di IKB comportano aiuti pari a 390 milioni di euro; questo importo supera i [> 100] milioni di euro del prezzo di vendita di [> 250] milioni di euro, così che ci troviamo in presenza di un prezzo di vendita negativo. Ne consegue che la vendita di IKB comportava un aiuto a vantaggio della banca stessa.

d.   Riepilogo degli aiuti di Stato

(92)

Come si evince dalla tabella 5, gli aiuti erogati nel quadro delle varie misure complessivamente ammontano a 9,155 miliardi di euro.

Tabella 5

Aiuti a favore di IKB nel corso del processo di ristrutturazione

N.

Misura

Mio EUR

aiuto

(Mio EUR)

1.

Prima copertura contro i rischi (Rhineland: 5,8 miliardi di euro; Havenrock: 0,85 miliardi di euro; attivi a bilancio: 1 miliardi di euro)

 

6 650

2.

Seconda copertura contro i rischi (350 milioni di euro di copertura aggiuntiva delle perdite — Havenrock)

 

200

3.

Aumento di capitale e credito non rimborsabile (a copertura del deprezzamento degli attivi a bilancio)

 

2 000

4.

Facilitazione di liquidità per IKB (prima della vendita)

 

[…]

5.

Vendita di IKB

 

 

5.a)

Prezzo delle azioni di IKB

[…]

 

5.b)

Facilitazione di liquidità per IKB (dopo la vendita)

[…]

 

5.c)

Credito prioritario per il rifinanziamento del SIP 2

[…]

 

5.d)

Trasferimento del SIP 1 a KfW

[…]

 

5.e)

Clausola di indennità […]

[…]

 

 

Vendita di IKB (netto)

 

[> 250]

Totale

[< 10 000]

5.2.   Compatibilità delle misure col mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE — aiuti per rimuovere una grave turbativa nell’economia di uno Stato membro

(93)

La Commissione resta sulla posizione espressa nella decisione di avvio, secondo cui al caso di specie non si applica l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE. In base a detta disposizione possono essere concessi aiuti per rimuovere una grave turbativa dell’economia di uno Stato membro. La Commissione ricorda che il Tribunale di primo grado ha sottolineato che l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE va applicato in modo restrittivo.

(94)

L’indagine ha confermato l’osservazione della Commissione che i problemi di IKB siano da ricondurre a vicende specifiche collegate con l’impresa. Le informazioni fornite dalle autorità tedesche hanno potuto convincere la Commissione del fatto che le conseguenze sistemiche che sarebbero derivate da un’insolvenza di IKB avrebbero raggiunto un’ampiezza tale da provocare una grave turbativa dell’economia della Germania, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) (46). Il caso presente è una conseguenza di problemi specifici di IKB, di modo che sono necessarie misure mirate di sostegno, che possono essere adottate conformemente alla disciplina sulle imprese in difficoltà. I provvedimenti presi a favore della banca non possono pertanto essere dichiarati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo3, lettera b), del trattato CE.

5.3.   Compatibilità con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) — aiuti alla ristrutturazione

(95)

Dai riscontri è emerso che le misure possono essere considerate alla stregua di aiuti alla ristrutturazione compatibili con il mercato interno in quanto soddisfano tutti i requisiti stabiliti dagli orientamenti. Si può quindi cercare di stabilire se esse abbiano costituito altresì aiuti al salvataggio di un’impresa, ciò che peraltro la Commissione aveva già escluso nella decisione di avvio, per l’irreversibilità della copertura contro i rischi.

a)   Imprese in difficoltà

(96)

Secondo la Commissione IKB era un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 9 degli orientamenti, e molto probabilmente senza l’intervento di KfW non sarebbe stata in grado a lungo di far fronte alla crisi di tesoreria. Le incombenti perdite avrebbero portato alla chiusura della banca, col che sarebbero state riunite le condizioni di cui al punto 10, lettera c), degli orientamenti. Le autorità tedesche non hanno contestato questa posizione già espressa nella decisione di avvio.

b)   Ripristino di una redditività di lungo periodo

(97)

L’indagine ha confermato che la ristrutturazione permetterà di ripristinare la redditività di IKB nel lungo periodo. A giudizio della Commissione la vendita di IKB a Lone Star costituisce uno sviluppo estremamente positivo, sotto il profilo economico, per risolvere le difficoltà insorte.

(98)

È risultato altresì che IKB ha impresso un nuovo orientamento alla propria attività. La banca ha rinunciato a settori che comportano rischi di perdite e non investe più in operazioni di portafoglio. In futuro essa si concentrerà inoltre sulla sua attività essenziale, di servizi alle medie imprese. Le operazioni residue nel segmento dei finanziamenti strutturati vengono mantenute per rispettare le esigenze delle imprese, ma il [> 20] % del comparto e l’intero settore dei finanziamenti immobiliari vengono abbandonati. IKB ha poi adottato misure per migliorare la gestione dei rischi e ridotto notevolmente la propria esposizione. La banca ha dunque preso i provvedimenti necessari al proprio interno per un cambiamento di rotta.

(99)

La Commissione prende atto che IKB mira, attraverso il processo della propria ristrutturazione, a ripristinare una redditività duratura a lunga scadenza. Dal piano di risanamento, fondato su solide previsioni relative all’andamento del mercato, si evince che il modello commerciale scelto dovrebbe dare buoni esiti. L’indice Tier 1 del […] % e il coefficiente-costi utili del […] %, che dovrebbero essere raggiunti nel 2011, permettono di considerare che il risanamento avvenga su basi solide. Il rendimento relativamente basso dei fondi propri al […] % (2012) va visto in connessione con l’indice Tier 1 relativamente elevato di IKB, che costituisce una riserva indispensabile. La Commissione prende atto delle misure da attuare entro il 2011, che comporteranno rilevanti economie di costi. Avendo anche analizzato le ipotesi sottese al piano di ristrutturazione essa non dubita che siano realistiche.

(100)

Dal piano di ristrutturazione emerge che, anche nell’ipotesi più pessimistica, IKB riuscirà a conseguire risultati positivi e a riportare in attivo il rendimento dei fondi propri. Persino in tale evenienza sfavorevole la banca riuscirà a raggiungere un indice Tier 1 del […] % e a operare in tal modo su basi solide.

c)   Limitazione dell’aiuto, al minimo necessario — contributo proprio

(101)

I dubbi della Commissione hanno potuto essere dissipati, e attualmente essa è in grado di giungere alla conclusione che l’aiuto non supera il minimo necessario e che, conformemente agli orientamenti, vi è un apporto ingente di risorse proprie alla ristrutturazione: oltre il 50 % dei relativi costi vengono finanziati dalla banca stessa.

(102)

I costi della ristrutturazione comportano perdite per molte voci (perdite sui portafogli, perdite per aumento dei costi di finanziamento, perdite per la riduzione dei segmenti di attività e perdite nell’ambito della cessione di attività), oltre ai costi per allestire la copertura contro i rischi, agli oneri amministrativi e alle spese di riassetto del personale, senza tralasciare gli onorari per consulenti e giuristi. La Commissione non dubita che tali costi ammontino a [> 15] miliardi di euro come sostenuto dalle autorità tedesche (cfr. il considerando 52). Essa riconosce altresì che il rifinanziamento del SIP 1 e il credito prioritario per il SIP 2 sono costi di ristrutturazione, in quanto detti strumenti sono necessari per ripristinare la redditività nel lungo periodo. Complessivamente i costi possono quindi essere preventivati attorno a [> 17] miliardi di euro.

(103)

La ristrutturazione di IKB, conformemente al punto 43 degli orientamenti, può essere finanziata con aiuti, fondi propri dei beneficiari, vendita di valori patrimoniali, apporti degli azionisti e finanziamenti esterni ottenuti a condizioni di mercato.

(104)

Un cospicuo apporto alla ristrutturazione del portafoglio proviene dall’impresa medesima e dagli azionisti privati precedenti e nuovi; qui incidono soprattutto la partecipazione delle associazioni bancarie, le risorse proprie di IKB (47) e i conferimenti di Lone Star. Le perdite subite nelle operazioni e nelle riduzioni delle attività commerciali in seguito alla crisi non possono tuttavia essere riconosciute come contributo proprio giacché, ai sensi del punto 43 degli orientamenti, il contributo deve essere concreto, ovvero effettivo. Il contributo proprio nell’ambito di questa categoria ammonta quindi a […] miliardi di euro ([> 20] %).

(105)

Se si tiene conto dei proventi dalle cessioni effettuate quali misure di compensazione, detto importo aumenta sensibilmente e raggiunge almeno il 50 %. Ciò riguarda attivi con un valore nominale di [> 15] miliardi di euro (cfr. la tabella 4). La Commissione non è tuttavia in grado di ammettere la totalità di tale importo come contributo proprio. Anzitutto, una parte dell’attività di IKB Luxemburg viene ripresa a Düsseldorf ([…] miliardi di euro), cosicché si tratta di una cessione solo parziale. In secondo luogo, una parte dei mezzi finanziari è ricavata non da vendite attive ma dal valore patrimoniale degli attivi corrispondenti alla scadenza. In terzo luogo non è chiaro a quale valore gli attivi possano essere liquidati. […]. Le autorità tedesche hanno tuttavia esposto ragioni sufficienti per convincere la Commissione che, perseguendo fattivamente la liquidazione delle attività, in un futuro prossimo sarà possibile recuperare almeno [< 5] miliardi di euro (48).

(106)

La cessione degli attivi sortisce un effetto duplice. Da un lato si riduce il volume dei valori patrimoniali che comportano elementi di rischio, cosicché si libera capitale e si accresce il livello di capitalizzazione. Dall’altro la cessione genera liquidità la quale può servire a finanziare la ristrutturazione o a rafforzare le condizioni di liquidità (49). Come già illustrato nel considerando precedente, questi mezzi costituiscono in parte entrate di capitale attese, ma una parte è già stata realizzata e una parte ulteriore maturerà in un futuro prossimo. Anche a voler prescindere dagli apporti di capitale attesi che potranno intervenire solo nel 2011, e a supporre prudentemente che non tutti questi proventi potranno essere conformi alle attese, la Commissione giunge alla conclusione che sia soddisfatto il requisito di un contributo proprio pari almeno al 50 % per una ristrutturazione conforme alle norme in materia di concorrenza.

(107)

La Commissione è giunta a tale conclusione tenendo conto degli elementi seguenti.

Tabella 6

Contributo proprio

(Mrd EUR)

Misura

Origine delle risorse

Valore

Copertura dei rischi

Associazioni bancarie

1,50

Riserve di capitale e capitale ibrido dell’impresa

IKB

[> 1,5]

Conferimenti SIP II

Lone Star

[> 0,25]

Totale parziale

[> 3,25]

Cessioni degli investimenti di portafoglio

Mercato

[…]

Liquidazione delle attività immobiliari

Mercato

[…]

Liquidazione di IKB Int. Luxembourg

Mercato

[…]

Liquidazione di IKB CC New York

Mercato

[…]

Liquidazione di IKB Amsterdam

Mercato

[…]

Cessione delle partecipazioni in Movesta

Mercato

[…]

Cessione di attività non strategiche

Mercato

[…]

Totale parziale: cessioni a titolo di compensazione

[> 5,0] (minimo […])

d)   Prevenzione di distorsioni eccessive della concorrenza — misure compensatorie

(108)

Al termine dell’inchiesta la Commissione si è convinta che le misure adottate sono sufficienti per attenuare al massimo possibili ripercussioni negative dell’aiuto sui concorrenti.

(109)

La Commissione rileva che IKB si separa di un intero comparto di attività e riduce del [20-30] % il segmento più proficuo dei finanziamenti strutturati.

(110)

La Commissione non può invece accogliere come misure di compensazione la massima parte delle dismissioni (vale a dire la liquidazione degli investimenti di portafoglio per 18,3 miliardi di euro), in quanto queste misure sono funzionali al ripristino della redditività nel lungo periodo. Misure del genere, in conformità del punto 40 degli orientamenti, non possono essere assimilate a misure di compensazione.

(111)

Ciononostante le altre riduzioni, per un ammontare di [> 10] miliardi di euro, corrispondono circa al [25] % del totale di bilancio dopo detrazione degli investimenti di portafoglio (vale a dire [> 10] miliardi di euro su 45,2 miliardi) (50). La dismissione degli investimenti di portafoglio, quantunque non possa essere accolta come misura di compensazione, si ripercuote pur sempre sulle dimensioni della banca e della sua attività. In base alle misure prospettate dalle autorità tedesche il totale di bilancio di IKB scenderà del 47,2 % (pari a 18,3 miliardi di euro per gli investimenti di portafoglio e a [> 10] miliardi di euro per misure di compensazione meno […] miliardi di margine di crescita rispetto allo stato patrimoniale complessivo di 63,5 miliardi di euro).

(112)

La Commissione sottolinea inoltre che la riduzione perseguita del totale di bilancio a 33,5 miliardi di euro, entro la fine del processo di ristrutturazione (30 settembre 2011), garantisce che le chiusure e cessazioni non saranno aggirate dal rilancio di attività in altri settori della banca o mediante un mero trasferimento di attività.

(113)

A ciò va aggiunto che i precedenti proprietari e responsabili della banca non partecipano più alle attività di IKB, col che è stato dato un importante segnale in fatto di lotta contro i rischi morali. La banca è stata poi venduta con una procedura aperta e non discriminante che ha permesso ai candidati del settore bancario di farne l’acquisizione, e questo costituisce di per sé una sorta di compensazione per le distorsioni della concorrenza provocate dall’aiuto.

(114)

Nel complesso le misure di compensazione sono proporzionate alle distorsioni provocate dall’aiuto concesso a IKB e garantiscono che possibili ripercussioni negative sulle condizioni commerciali risulteranno il più possibile attenuate.

(115)

È necessario che la Commissione venga tenuta al corrente dei futuri sviluppi dell’attuazione di queste misure di compensazione.

6.   CONCLUSIONE

(116)

La Commissione rileva che le misure di aiuto in causa sono state attuate contravvenendo al disposto dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Essa giunge nondimeno alla conclusione che dette misure costituiscono un aiuto alla ristrutturazione che si può ritenere compatibile col mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano soddisfatto i presupposti applicabili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi dalla Germania a IKB Deutsche Industriebank AG (di seguito «IKB»), sulla base delle intese e dei documenti comunicati, risultano compatibili con il mercato comune fatti salvi gli obblighi e le condizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 2

1.   Le autorità tedesche garantiscono che il piano di ristrutturazione di IKB trasmesso alla Commissione il 25 settembre 2008, verrà integralmente attuato entro il 30 settembre 2011.

2.   Le autorità tedesche garantiscono che gli attivi di IKB saranno ceduti o liquidati a un terzo indipendente da IKB e da KfW:

a)

l’intero comparto dei finanziamenti immobiliari, comprendente le operazioni sia nazionali che internazionali, cesserà al 31 dicembre 2008 e la sua liquidazione verrà attivamente perseguita (51), laddove il […] % andrà ceduto entro il 30 settembre 2010, un altro […] % entro il 30 settembre 2011 e la rimanente attività alle rispettive date di scadenza. La liquidazione riguarda anche IKB Immobilien Management GmbH, IKB Projektentwicklungs GmbH Co. KG, e IKB Projektentwicklungsverwaltung Gmbh (52);

b)

la liquidazione della succursale IKB International SA Luxembourg verrà attivamente perseguita entro il 30 settembre 2011. Dal 31 marzo 2009 non verranno avviate nuove operazioni. IKB riprenderà da questa succursale le attività rilevanti per i settori dei servizi alle imprese e dei finanziamenti strutturati;

c)

la liquidazione di IKB Capital Corporation New York verrà attivamente perseguita entro il 30 settembre 2011, laddove il […] % del portafoglio di crediti andrà ceduto entro il 30 settembre 2010. Dal 31 dicembre 2008 non possono essere avviate nuove operazioni;

d)

le attività di IKB AG ad Amsterdam saranno liquidate entro il […]. Dal 31 dicembre 2008 non possono essere avviate nuove operazioni;

e)

la partecipazione al 50 % in Movesta Lease and Finance GmbH viene ceduta entro il 30 settembre 2011;

f)

la liquidazione di altri attivi non strategici originariamente iscritti a bilancio, con un valore nominale di 1,7 miliardi di euro (valore contabile al 31 marzo 2007), sarà attivamente perseguita entro il 30 settembre 2011.

3.   Le autorità tedesche garantiscono che lo stato patrimoniale complessivo di IKB al 30 settembre 2011 non supererà 33,5 miliardi di euro (53).

4.   Ove intervengano circostanze imprevedibili, e in particolare qualora perduri la crisi sul mercato dei capitali o risulti impossibile cedere determinate attività, le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 potranno essere modificate o sostituite, oppure potranno esserne prorogati i termini, previa debita motivazione almeno due mesi prima della rispettiva scadenza e purché la Commissione entro due mesi non sollevi obbiezioni.

5.   Affinché sia possibile controllare il soddisfacimento delle condizioni e degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, fino al 2012 le autorità tedesche provvederanno a riferire annualmente, entro il 31 luglio, sullo stato di avanzamento dell’attuazione del piano di risanamento nonché delle condizioni e degli obblighi stabiliti.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 76 del 27.3.2008, pag. 5.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  La legge sulla KfW è stata adottata dal Consiglio economico nell’ottobre 1948 ed è entrata in vigore il 18 novembre dello stesso anno. La legge sulla ristrutturazione delle banche di sviluppo, del 15 agosto 2003, ha introdotto ulteriori modifiche di rilievo e la modifica più recente è stata apportata dall’articolo 173 della legge 31 ottobre 2006 (9a legge di adeguamento delle competenze).

(4)  Informazioni confidenziali.

(5)  Viene chiamata società veicolo («special purpose vehicle» — SPV o «special investment vehicle» — SIV) o anche conduit, una società — di massima assimilabile a società a responsabilità limitata, talvolta anche a società in accomandita —, fondata con finalità molto specifiche, definite con precisione e limitate nel tempo, generalmente per scorporare rischi finanziari (perlopiù fallimenti, ma talvolta anche determinati rischi fiscali e prudenziali). Si ricorre a SIV in quanto non hanno bisogno di essere consolidate da banche e non hanno ricadute sul bilancio. In questo modo le banche sono in grado di finanziare crediti a tassi inferiori a quelli propri (i quali sono legati a quote di liquidità previste dalle norme in materia di vigilanza bancaria). La società veicolo rifinanzia gli investimenti in titoli di credito garantiti da crediti («asset-backed securities» — ABS) raccogliendo denaro sul mercato dei titoli di debito a breve scadenza garantiti da crediti («commercial papers» — CP), che vengono emesse da grandi banche e grandi imprese.

(6)  BaFin annunciò che avrebbe decretato una moratoria, ovvero un provvedimento che va adottato in caso di rischio di insolvenza (confronta paragrafo 46a della legge sull’istituto del credito del 9 settembre 1998 — BGBl. I, pag. 2776, modificata da ultimo dall’articolo 3 della legge 16 luglio 2007 — BGBl. I, pag. 1330.

(7)  Bundesverband deutscher Banken (BdB), Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV).

(8)  Attualmente la domanda di portafogli del genere è scarsa, motivo per cui il valore di mercato ha subito una drastica flessione. Una vendita di portafoglio comporterebbe quindi notevoli perdite.

(9)  Nell’intesa tuttora in corso KfW mira a limitare il proprio rischio di esposizione con riferimento a Rhinebridge e ad altri investimenti subprime a 1 miliardo di euro.

(10)  Il fondo di garanzia dei depositi copre i depositi di tutta la clientela «non bancaria».

(11)  Nella fattispecie si tratta di 5,8 miliardi di perdite dirette in Rhineland e di 1,2 miliardi per la struttura Havenrock. I portafogli extra bilancio sono stati integrati nel bilancio rettificativo 2006/2007.

(12)  Il valore contabile IFRS rispecchia il valore corrente di mercato di un attivo in un portafoglio.

(13)  Lone Star non era disposto a rilevare tali attivi, in quanto apparentemente non aveva avuto tempo sufficiente per esaminare a fondo le relative posizioni patrimoniali e i rischi connessi.

(14)  Le autorità tedesche hanno chiesto a un perito di confermare che questa garanzia dello Stato a concorrenza di 600 milioni di euro riguarda esclusivamente perdite impreviste.

(15)  Nella misura in cui la vendita di determinate società veicolo o di quote in società di questo segmento immobiliaristico rischi di gravare ulteriormente sulla situazione di IKB e dei suoi azionisti, per effetto della legislazione fondiaria o in seguito agli accordi conclusi con i propri soci di mantenere quote pari al 5,2 % circa fino al completamento dei progetti, oltre la data del 30 settembre 2011 è possibile mantenere quote nelle società in questione a concorrenza del 5,2 % e proseguire i finanziamenti a operatori esterni in diretta connessione con questi attivi.

(16)  Perseguire attivamente la liquidazione significa: a) vendita o altra forma straordinaria di dismissione che generi liquidità; b) cessazione dell’attività compresa la mancata proroga dei contratti incorsi, ad eccezione degli obblighi contrattuali già sottoscritti.

(17)  Una parte delle attività tuttora in corso a Lussemburgo (in particolare […]) risulta necessaria per soddisfare le esigenze della clientela industriale.

(18)  La Germania ha confermato che, conformemente alle norme contabili IFRS applicate da IKB, nel bilancio di quest’ultima figureranno tutte le attività commercialmente riconducibili alla banca.

(19)  Importo corrispondente alla somma di tutti gli investimenti iscritti in bilancio (dopo le correzioni di cambio) pari a 6,0 miliardi di euro meno 0,545 miliardi di euro dalle vendite oltre a 1 miliardo di euro per la cessione del SIP 1 e 1,2 miliardi di euro per la cessione del SIP 2.

(20)  Somma di […] miliardi di euro più […] miliardi di euro per i segmenti la cui liquidazione è attivamente perseguita.

(21)  GU C 244 del 1.10.2004, pag. 2.

(22)  Valore inferiore alla quotazione in borsa di IKB e addirittura inferiore al valore azionario del 27 luglio 2007.

(23)  Ciò equivale a un rischio controparte del [> 15] % per tutti i crediti accesi da IKB per conto di KfW. Occorre partire dal presupposto che in caso di insolvenza di IKB in parte questi crediti non potrebbero essere retribuiti, il che avrebbe dirette ripercussioni negative per KfW.

(24)  Sentenza T-296/97, Racc. 2000, II- 3871, punto 81.

(25)  Decisione 2008/263/CE della Commissione relativa all’aiuto di Stato C 50/06, BAWAG, considerando 127 (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7).

(26)  Secondo prassi costante l’imputabilità dipende da una serie di indicatori determinati dalle circostanze specifiche del caso e dal contesto in cui le misure sono state prese. Ciò vale per esempio quando esistono strette connessioni personali tra il consiglio di vigilanza e lo Stato. Cfr. la decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa al caso C 9/08, Sachsen LB, non ancora pubblicata. Anche nella decisione 2001/695/CE della Commissione relativa al caso C 1/2000, Holzmann, considerando 20 (GU L 248, del 18.9.2001, pag. 46), e nella decisione della Commissione, del 17 gennaio 2003, relativa al caso NN 115/02, MobilCom (GU C 80, del 3.4.2003, pag. 5), l’imputabilità non è stata messa in discussione.

(27)  Cfr. la decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa al caso C 9/08, Sachsen LB, non ancora pubblicata, considerando 72. Quella conclusione era conforme anche alla posizione espressa nel caso 28/2002 Bankgesellschaft Berlin, considerando 140; cfr. la relativa decisione 2005/345/CE della Commissione (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1).

(28)  Questo criterio è conforme a una giurisprudenza costante; cfr. cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Racc. 1999, II-17, punto 124. In generale è però difficile valutare i costi di insolvibilità, e le stime sono incerte, come si può evincere ad esempio dalla decisione della Commissione relativa al caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin, considerando 163 e seguenti, nonché dalla citata decisione 2008/263/CE della Commissione relativa al caso C 50/06, considerando 166.

(29)  Cause riunite. T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke, Racc. 1999, II-17, punto 121.

(30)  Ivi, punto 119.

(31)  Comunicazione della Commissione sulle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3).

(32)  Decisione 2005/137/CE della Commissione relativa al caso C 25/02, Carsid, considerando 67-70 (GU L 47 del 18.2.2005, pag. 28).

(33)  La Commissione rileva inoltre che gli altri proprietari di IKB non hanno partecipato al sostegno.

(34)  Nella causa T-11/95, BP Chemicals, Racc. 1998, II-3235, venne stabilito che il solo fatto che un’impresa pubblica abbia già effettuato apporti di capitale che si configurano come «aiuti» a favore della propria controllata non esclude, in linea di principio, la possibilità che un ulteriore apporto di capitale possa essere qualificato investimento e soddisfi il criterio dell’investitore privato in economia di mercato; ciò vale segnatamente in assenza di una ragionevole separazione rispetto ai primi apporti di capitale. Il Tribunale ha giudicato che tra gli elementi pertinenti per la valutazione figurassero la cronologia dei conferimenti, la loro finalità e la situazione dell’impresa controllata al momento in cui sono state adottate le singole decisioni di conferimento.

(35)  Cfr. la decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa al caso NN 25/08, aiuto per il salvataggio di WestLB, non ancora pubblicata.

(36)  Cfr. la decisione della Commissione, del 4 luglio 2008, relativa al caso C 9/08, Sachsen LB, non ancora pubblicata, considerando 71.

(37)  Cfr. la nota 33.

(38)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(39)  Cfr. al riguardo anche la decisione della Commissione, del 2 aprile 2008, nel caso C 14/08 (ex NN 1/08), Aiuti per la ristrutturazione di Northern Rock, considerando 96 (GU C 135 del 3.6.2008, pag. 21).

(40)  La «imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale il provvedimento in questione è stato adottato. Altri indizi potrebbero, eventualmente, essere pertinenti per giungere ad affermare l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica, quali in particolare l’integrazione di tale impresa nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento tenuto anche conto dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto o ancora delle condizioni che esso comporta.» Cfr. C-482/99, Stardust Marine, Racc. 2002, I-4397, punti 55 e 56.

(41)  Commissione europea, XXIII relazione sulla politica della concorrenza, 1993, pag. 270.

(42)  Cfr. la nota 33.

(43)  Al riguardo cfr. le cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke, Racc. 1999, II-17, punto 119, e la causa C-334/99, Gröditzer Stahlwerke, Racc. 2003, I-1139, punto 134 e seguenti, nonché la decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa al caso C 56/06, Bank Burgenland (GU L 239 del 6.9.2008, pag. 32) oltre alla decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa al caso C 9/08, Sachsen LB, non ancora pubblicata, considerando 73.

(44)  Cfr. la decisione della Commissione del 2 aprile 2008, relativa al caso C 16/04, Hellenic Shipyards, non ancora pubblicata.

(45)  Comunicazione della commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(46)  Cfr. la decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa al caso n. 25/08, Aiuto per il salvataggio di WestLB, non ancora pubblicata.

(47)  In quest’ambito si considerano risorse proprie di IKB l’integralità del capitale Tier 2 (in particolare le riserve e il capitale ibrido) utilizzato per assorbire le perdite, soprattutto sugli investimenti di portafoglio.

(48)  In parte tali proventi erano già stati realizzati nel marzo 2008. Le attività non strategiche erano state ridotte da 1,7 miliardi di euro a 1,0 miliardi. Oltre a ciò le autorità tedesche accampano che non vi sono scadenze incombenti che richiedano una vendita d’urgenza. La Commissione seguirà questi sviluppi per accertarsi che venga effettivamente fornito un contributo proprio di entità sufficiente e che l’aiuto sia nei fatti limitato al minimo necessario.

(49)  Ciò dipende dal valore contabile degli attivi e dalla scadenza dei crediti. Questa argomentazione era già stata sviluppata in decisioni della Commissione precedenti; cfr. al riguardo la decisione 2007/257/CE della Commissione relativa al caso C 44/05, Huta Stalowa Wola, considerando 71 (GU. L 112 del 30.4.2007, pag. 67); la decisione 2008/90/CE della Commissione relativa al caso C 20/06, Novoles Straža (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 7); la decisione 2008/145/CE della Commissione relativa al caso C 54/06, Bison Bial (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 41); la decisione della Commissione, del 4.6.2008, relativa al caso C 9/08, Sachsen LB, non ancora pubblicata.

(50)  Si è tenuto conto del fatto che [< 2] miliardi di euro del comparto immobiliare figura ancora in bilancio al 30 marzo 2011 e che […] miliardi di euro dell’attività di IKB Lussemburgo verranno ripresi a Düsseldorf.

(51)  Per liquidazione attivamente perseguita si intende: a) vendita o liquidazione straordinaria sotto altra forma generatrice di liquidità; b) cessazione dell’attività compresa la rinuncia a prorogare contratti in corso, esclusi gli obblighi contrattualmente già assunti.

(52)  Nella misura in cui la vendita di determinate società veicolo o di partecipazioni in queste società nel comparto dei finanziamenti immobiliari comportasse oneri aggiuntivi per IKB e i suoi azionisti, per effetto della legislazione in materia di fiscalità fondiaria nonché dell’impegno a mantenere circa il 5,2 % delle quote fino al termine del progetto sottoscritto con i partner commerciali, le partecipazioni nelle società in questione possono essere conservate oltre il 30 settembre 2011 al pari dei mutui contratti nel medesimo contesto.

(53)  Le autorità tedesche hanno confermato che, a norma delle norme contabili IFRS applicate da IKB, tutti gli attivi riconducibili alla banca figureranno nel suo bilancio.


23.10.2009   

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L 278/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2009

recante deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d’origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia

[notificata con il numero C(2009) 7813]

(2009/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1), in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 dicembre 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2001/936/CE (2), che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della situazione particolare della Groenlandia con riguardo ai gamberetti della specie Pandalus borealis. Questa deroga è scaduta il 31 dicembre 2006.

(2)

Con lettera del 26 giugno 2009, ricevuta il 6 luglio 2009, la Groenlandia ha chiesto una nuova deroga alle norme di origine di cui allegato III, articolo 37, della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda un quantitativo annuo di 2 500 tonnellate di gamberetti preparati e conservati della specie Pandalus borealis, da esportare a partire della Groenlandia.

(3)

La Groenlandia ha basato la propria richiesta sul fatto che in alcuni periodi dell’anno le fonti di approvvigionamento di gamberetti originari si rivelano insufficienti.

(4)

L’allegato III della decisione 2001/822/CE, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, prevede all’articolo 37 che possano essere concesse deroghe alle norme di origine quando siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall’insediamento di nuove industrie in un determinato paese o territorio.

(5)

La deroga richiesta è giustificata a norma dell’articolo 37, paragrafi 1 e 7, del suddetto allegato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di un’industria esistente in Groenlandia. Visto che è concessa per prodotti che comportano una trasformazione vera e propria e che il valore aggiunto locale per i crostacei crudi non originari utilizzati equivale ad almeno il 45 % del valore del prodotto finito, la deroga contribuirà allo sviluppo di un’industria esistente. La deroga è essenziale per la sopravvivenza di uno degli stabilimenti. La deroga concessa nel 2001 è stata utilizzata per quantitativi molto limitati (402 tonnellate nel 2002 e zero tonnellate nel periodo compreso fra gennaio 2003 e dicembre 2006). La deroga va dunque concessa per lo stesso quantitativo annuo complessivo previsto da quella del 2001, cioè 2 100 tonnellate.

(6)

Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non può arrecare grave pregiudizio ad un settore economico o a un’industria della Comunità o di uno o più Stati membri.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, mutatis mutandis, alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.

(8)

Visto che si richiede una deroga a decorrere dal 1o agosto 2009, è opportuno concederla con effetto a partire da tale data. Nella lettera del 26 giugno 2009 le autorità della Groenlandia hanno proposto che la deroga termini quando la decisione 2001/822/CE cesserà di essere applicabile, ossia il 31 dicembre 2013.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, i gamberetti preparati e conservati della specie Pandalus borealis di cui al codice NC ex 1605 20, preparati in Groenlandia a partire da materie prime non originarie, sono considerati originari della Groenlandia alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato, importati nella Comunità dalla Groenlandia tra il 1o agosto 2009 e il 31 dicembre 2013.

Articolo 3

Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

Le autorità doganali della Groenlandia adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in relazione a tali prodotti recano un riferimento alla presente decisione.

Ogni tre mesi le autorità competenti della Groenlandia trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti indicazioni:

«Derogation — Decision 2009/776/EC»,

«Dérogation — Décision 2009/776/CE».

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o agosto 2009 al 31 dicembre 2013.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 29.12.2001, pag. 91.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativo

(in tonnellate)

09.0691

ex 1605 20

Gamberetti preparati e conservati della specie Pandalus borealis

Dall’1.8.2009 al 31.7.2010

2 100

Dall’1.8.2010 al 31.7.2011

2 100

Dall’1.8.2011 al 31.7.2012

2 100

Dall’1.8.2012 al 31.7.2013

2 100

Dall’1.8.2013 al 31.12.2013

875


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2009

relativa all’ampliamento degli usi dell’olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 7932]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/777/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 novembre 2004 la società Lonza Ltd (precedentemente Nutrinova) ha chiesto alle autorità competenti della Germania un ampliamento degli usi dell’olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. in qualità di nuovo ingrediente alimentare.

(2)

In data 9 febbraio 2005 l’ente tedesco competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale nella quale giunge alla conclusione che l’ampliamento degli usi dell’olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. potrebbe comportare il rischio di un aumento inaccettabile dell’assunzione di DHA (acido docosaesaenoico).

(3)

Il 21 aprile 2005 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

(4)

Entro il termine di 60 giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate riguardo all’immissione sul mercato del prodotto in questione.

(5)

In tali obiezioni gli Stati membri hanno espresso preoccupazione riguardo ai livelli di assunzione elevati di acidi grassi omega-3 e in particolare di DHA (acido docosaesaenoico).

(6)

Tuttavia la fonte principale di acidi grassi omega-3 è l’olio di pesce. Attualmente nei prodotti alimentari appartenenti alle categorie per le quali è stata richiesta l’aggiunta di olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. gli acidi grassi omega-3 possono essere forniti dall’olio di pesce o in alternativa dalla microalga Ulkenia sp.

(7)

Non si prevede dunque che l’utilizzo di olio derivato dalla microalga nei gruppi alimentari di cui all’allegato determini un aumento inaccettabile dell’assunzione globale di acidi grassi omega-3.

(8)

L’olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. di cui all’allegato I può essere immesso sul mercato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi elencati nell’allegato II.

Articolo 2

La designazione «olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.» deve comparire nell’elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.

Articolo 3

La Lonza Ltd, Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basilea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.


ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DELL’OLIO DERIVATO DALLA MICROALGA ULKENIA SP.

Indice di acidità

Non superiore a 0,5 mg KOH/g

Indice di perossido

Non superiore a 0,5 meq/kg

Umidità e sostanze volatili

Non superiore allo 0,05 %

Insaponificabili

Non superiore al 4,5 %

Acidi grassi trans

Non superiore all’1 %

Contenuto di DHA

Non inferiore al 32,0 %


ALLEGATO II

USI DELL’OLIO DERIVATO DALLA MICROALGA ULKENIA SP.

Uso per gruppo di prodotti

Tenore massimo di DHA (acido docosaesaenoico)

Prodotti di panetteria (pane e panini)

200 mg/100 g

Barrette di cereali

500 mg/100 g

Bevande non alcoliche (incluse le bevande a base di latte)

60 mg/100 ml


23.10.2009   

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L 278/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

relativa all’ampliamento degli usi dell’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 7933]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/778/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 gennaio 2008 la società Martek Biosciences Corporation ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito un ampliamento degli usi dell’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. in qualità di nuovo ingrediente alimentare.

(2)

In data 4 settembre 2008 l’ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, nella quale giunge alla conclusione che l’ampliamento degli usi dell’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. in qualità di ingrediente alimentare è accettabile.

(3)

Il 25 settembre 2008 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

(4)

Entro il termine di 60 giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate riguardo all’immissione sul mercato del prodotto in questione.

(5)

In tali obiezioni gli Stati membri hanno espresso preoccupazione riguardo ai livelli di assunzione elevati di acidi grassi omega-3 e in particolare di DHA (acido docosaesaenoico).

(6)

Tuttavia la fonte principale di acidi grassi omega-3 è l’olio di pesce. Nei prodotti alimentari appartenenti alle categorie per le quali è stata richiesta l’aggiunta di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. gli acidi grassi omega-3 possono essere forniti dall’olio di pesce o in alternativa dalla microalga Schizochytrium sp.

(7)

Non si prevede dunque che l’utilizzo di olio derivato dalla microalga nei gruppi alimentari di cui all’allegato determini un aumento inaccettabile dell’assunzione globale di grassi acidi omega-3.

(8)

L’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. di cui alla decisione 2003/427/CE della Commissione (2) può essere immesso sul mercato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi elencati nell’allegato.

Articolo 2

La designazione «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.» deve comparire nell’elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.

Articolo 3

La Martek Biosciences Corporation, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, USA è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 144 del 12.6.2003, pag. 13.


ALLEGATO

USI DELL’OLIO DERIVATO DALLA MICROALGA SCHIZOCHYTRIUM SP.

Uso per gruppo di prodotti

Tenore massimo di DHA (acido docosaesaenoico)

Prodotti di panetteria (pane e panini)

200 mg/100 g

Barrette di cereali

500 mg/100 g

Bevande non alcoliche (incluse le bevande a base di latte)

60 mg/100 ml


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante modifica all’allegato I della decisione 2004/233/CE con riguardo alla voce relativa alla Danimarca nell’elenco dei laboratori autorizzati a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici

[notificata con il numero C(2009) 7951]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa uno specifico istituto responsabile della fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE designa il laboratorio Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (laboratorio AFSSA di Nancy) in Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

(2)

La decisione 2000/258/CE prevede anche che il laboratorio AFSSA di Nancy invii alla Commissione l’elenco dei laboratori comunitari abilitati ad effettuare tali test sierologici. Il laboratorio AFSSA di Nancy effettua pertanto le prove di idoneità necessarie per valutare i laboratori ai fini dell’autorizzazione ad effettuare i test sierologici.

(3)

La decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (2) elenca i laboratori autorizzati negli Stati membri sulla base dei risultati delle prove di idoneità comunicati dal laboratorio AFSSA di Nancy. Il Danish Institute for Food and Veterinary Research figura attualmente nell’allegato I della decisione.

(4)

In seguito a cambiamenti occorsi nell’amministrazione del suddetto laboratorio privi di effetti sulle prestazioni, sulla valutazione e sull’autorizzazione dell’istituto stesso, la Danimarca ha presentato una richiesta volta a modificare il nome del laboratorio e le informazioni per contattarlo.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/233/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I della decisione 2004/233/CE, la voce relativa alla Danimarca è sostituita dal testo seguente:

«(DK) Danimarca

Technical University of Denmark

National Veterinary Institute

Lindholm

4771 Kalvehave

DANIMARCA

Tel. +45 35 88 60 00

Fax +45 35 88 79 01

E-mail: vet@vet.dtu.dk»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(2)  GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30.


23.10.2009   

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L 278/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che fissa gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2010, 2011 e 2012

[notificata con il numero C(2009) 8031]

(il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2009/780/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/788/CE della Commissione (2) ha fissato gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012.

(2)

Il Portogallo ha comunicato alla Commissione che, in seguito a difficoltà impreviste sopraggiunte nel suo settore agricolo in seguito alla crisi economica attuale e alle conseguenze negative sulla situazione economica degli agricoltori, è stato deciso di non applicare la modulazione volontaria per l’anno civile 2009. Il Portogallo ha deciso di applicare il tasso nazionale unico del 10 % per gli anni civili 2010, 2011 e 2012.

(3)

A scopo di chiarezza occorre pertanto abrogare e sostituire la decisione 2008/788/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione facoltativa in Portogallo per gli anni civili 2010, 2011 e 2012 sono i seguenti:

(milioni di EUR)

2010

2011

2012

29,0

25,0

21,0

Articolo 2

La decisione 2008/788/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dall’esercizio di bilancio 2011.

Articolo 4

Il Portogallo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(2)  GU L 271 dell’11.10.2008, pag. 44.


23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che modifica la decisione 2009/379/CE recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009

(2009/781/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 12, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/379/CE della Commissione (2) fissa gli importi che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3), dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (4), dell’articolo 190 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5), e dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 3, e degli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (6), sono messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché gli importi disponibili per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(2)

L’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 autorizza gli Stati membri a trasferire al FEASR, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, un importo da calcolarsi a norma dell’articolo 69, paragrafo 7, anziché dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del medesimo regolamento.

(3)

Gli importi disponibili per il trasferimento sono stati calcolati e fissati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico (7).

(4)

La Germania e la Svezia hanno deciso di avvalersi del disposto dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5)

La decisione 2008/788/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, recante fissazione degli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012 (8) è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2009/780/CE della Commissione (9) per tener conto del fatto che il Portogallo ha deciso di non applicare la modulazione volontaria nell’anno civile 2009.

(6)

Occorre pertanto modificare la decisione 2009/379/CE,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato della decisione 2009/379/CE è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 117 del 12.5.2009, pag. 10.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(7)  GU L 191 del 23.7.2009, pag. 17.

(8)  GU L 271 dell’11.10.2008, pag. 44.

(9)  Cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO

(in milioni di EUR)

Esercizio finanziario

Importi messi a disposizione del FEASR

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 134 del regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 135 del regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007

Articolo 190 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007

2007

984

22

 

 

 

 

 

 

44 753

2008

1 241

22

 

 

 

 

362

 

44 592

2009

1 305,7

22

 

 

 

 

424

40,66

44 886,64

2010

 

 

1 867,1

22

 

 

397

82,11

44 777,79

2011

 

 

2 095,3

22

484

51,6

403,9

122,61

44 437,59

2012

 

 

2 355,3

22

484

51,6

372,3

122,61

44 685,19

2013

 

 

2 640,9

22

484

51,6

334,9

122,61

44 917,99»


23.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che modifica la decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

[notificata con il numero C(2009) 8033]

(2009/782/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), la Germania e la Svezia hanno deciso di assegnare, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, un importo calcolato conformemente al disposto dell’articolo 69, paragrafo 7, del suddetto regolamento e fissato all’allegato IIII del regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione (3), disponibile a partire dal 2011 nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale e finanziato tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(2)

Poiché il Portogallo ha deciso di non applicare la modulazione volontaria per l’anno civile 2009, la decisione 2008/788/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, recante fissazione degli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012 (4) è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2009/780/CE della Commissione (5).

(3)

Pertanto, la decisione 2009/379/CE della Commissione, dell’11 maggio 2009, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009 (6) è stata modificata dalla decisione 2009/781/CE della Commissione (7) per tener conto dei nuovi importi trasferiti al FEASR o da esso provenienti.

(4)

In seguito all’adozione della decisione 2009/780/CE e della decisione 2009/781/CE, occorre adeguare gli importi messi a disposizione del FEASR ed aggiungerli alle ripartizioni annuali del sostegno della Comunità allo sviluppo rurale.

(5)

Occorre pertanto modificare la decisione 2006/636/CE della Commissione (8),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/636/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(3)  GU L 191 del 23.7.2009, pag. 17.

(4)  GU L 271 dell’11.10.2008, pag. 44.

(5)  Cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 117 del 12.5.2009, pag. 10.

(7)  Cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 261 del 22.9.2006, pag. 32.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Ripartizione per Stato membro del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013

(Prezzi correnti in EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale 2007-2013

Di cui importo minimo per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza,

Totale

Belgio

63 991 299

63 957 784

62 458 083

70 637 509

73 167 519

75 495 480

77 776 632

487 484 306

40 744 223

Bulgaria (1)

244 055 793

337 144 772

456 843 751

412 748 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 642 248 596

692 192 783

Repubblica ceca

396 623 321

392 638 892

409 036 387

415 632 774

406 640 636

412 672 094

424 262 250

2 857 506 354

1 635 417 906

Danimarca

62 592 573

66 344 571

67 411 254

85 052 762

91 231 467

98 797 618

106 488 551

577 918 796

0

Germania

1 184 995 564

1 186 941 705

1 202 865 574

1 311 256 553

1 365 559 200

1 398 361 509

1 429 714 950

9 079 695 055

3 174 037 771

Estonia

95 608 462

95 569 377

101 036 594

104 667 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

723 736 855

387 221 654

Irlanda

373 683 516

355 014 220

346 851 422

363 518 252

351 698 528

352 271 063

351 503 589

2 494 540 590

0

Grecia

461 376 206

463 470 078

482 113 090

492 922 509

665 568 186

669 030 398

671 747 957

3 906 228 424

1 905 697 195

Spagna

286 654 092

1 277 647 305

1 320 830 901

1 400 090 047

1 227 613 000

1 255 978 191

1 284 264 263

8 053 077 799

3 178 127 204

Francia

931 041 833

942 359 146

947 341 939

1 091 752 155

1 169 090 147

1 223 917 557

1 278 994 332

7 584 497 109

568 263 981

Italia

1 142 143 461

1 135 428 298

1 183 870 921

1 256 577 236

1 403 606 589

1 422 949 382

1 441 205 996

8 985 781 883

3 341 091 825

Cipro

26 704 860

24 772 842

23 949 762

23 911 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

164 563 574

0

Lettonia

152 867 493

147 768 241

150 342 483

153 226 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 054 373 504

327 682 815

Lituania

260 974 835

248 836 020

249 948 998

253 855 536

248 002 433

250 278 098

253 898 173

1 765 794 093

679 189 192

Lussemburgo

14 421 997

13 661 411

13 255 487

13 838 190

13 287 289

13 281 368

13 212 084

94 957 826

0

Ungheria

570 811 818

537 525 661

527 075 432

529 160 494

547 603 625

563 304 619

584 609 743

3 860 091 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

11 527 788

11 256 597

10 964 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

77 653 355

18 077 067

Paesi Bassi

70 536 869

72 638 338

73 671 337

87 111 293

90 406 648

96 082 449

102 750 233

593 197 167

0

Austria

628 154 610

594 709 669

580 732 057

586 983 505

556 070 574

545 968 629

532 956 948

4 025 575 992

31 938 190

Polonia

1 989 717 841

1 932 933 351

1 971 439 817

1 935 872 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 851 146 247

13 398 928 156

6 997 976 121

Portogallo

560 524 173

562 491 944

584 180 154

592 619 895

611 642 601

611 692 105

610 872 156

4 134 023 028

2 180 735 857

Romania (2)

0

1 146 687 683

1 502 691 530

1 401 644 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 124 198 745

1 995 991 720

Slovenia

149 549 387

139 868 094

136 508 049

134 100 946

124 076 091

118 858 866

113 031 296

915 992 729

287 815 759

Slovacchia

303 163 265

286 531 906

282 749 256

266 600 239

263 028 387

275 025 447

319 809 578

1 996 908 078

1 106 011 592

Finlandia

335 121 543

316 143 440

308 265 407

313 973 134

298 490 092

294 408 238

288 617 053

2 155 018 907

0

Svezia

292 133 703

277 225 207

270 816 031

280 491 463

278 775 513

277 860 755

275 759 282

1 953 061 954

0

Regno Unito

263 996 373

645 001 582

706 122 271

746 326 084

748 994 332

752 455 626

749 224 152

4 612 120 420

188 337 515

Totale

10 873 879 246

13 274 839 325

13 973 664 584

14 335 536 182

14 437 211 311

14 614 123 242

14 809 920 797

96 319 174 687

31 232 644 963


(1)  Per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli stanziamenti provenienti dal FEAOG, sezione Garanzia ammontano rispettivamente a 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR e 337 004 104 EUR.

(2)  Per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli stanziamenti provenienti dal FEAOG, sezione Garanzia ammontano rispettivamente a 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR e 1 058 369 098 EUR.»