ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.270.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 270

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
15 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 956/2009 della Commissione, del 14 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 957/2009 della Commissione, del 14 ottobre 2009, recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2010 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

3

 

 

Regolamento (CE) n. 958/2009 della Commissione, del 14 ottobre 2009, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

5

 

 

Regolamento (CE) n. 959/2009 della Commissione, del 14 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

6

 

*

Regolamento (CE) n. 960/2009 della Commissione, del 14 ottobre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

8

 

*

Regolamento (CE) n. 961/2009 della Commissione, del 14 ottobre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Březnický ležák (IGP)]

12

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/756/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2009, che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti [notificata con il numero C(2009) 7435]

14

 

 

2009/757/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2009, relativa alla proroga del mandato del gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie, nonché di quello dei suoi membri

18

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2009/758/PESC

 

*

Decisione ATALANTA/7/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 ottobre 2009, che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

19

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/1


REGOLAMENTO (CE) N. 956/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

69,8

MK

24,5

TR

64,0

ZZ

52,8

0707 00 05

TR

133,3

ZZ

133,3

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

90,1

CL

83,5

TR

79,0

US

79,7

UY

55,5

ZA

66,8

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

216,3

TR

118,0

US

186,7

ZZ

173,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,6

NZ

71,3

ZA

71,4

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

58,3

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

80,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/3


REGOLAMENTO (CE) N. 957/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2009

recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2010 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 671/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2010 nell'ambito di alcuni contingenti GATT (3) avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2010 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(2)

Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingentale 2010. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(3)

Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo.

(4)

Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 671/2009 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 671/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, e 25-Tokyo riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 671/2009 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22-Tokyo, 22- e 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 47.


ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2010

(in tonnellate)

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2

Numero della nota

Gruppo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2475189

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1468871

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0806452

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,2685422

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1510989

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0887769

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

2,6200400

22-Uruguay

380,000

 

3,8000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,9702307

 

25-Uruguay

2 420,000

 

1,5765472


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/5


REGOLAMENTO (CE) N. 958/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2009

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 274/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2009/10 (3), stabilisce i suddetti limiti.

(3)

I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento (CE) n. 274/2009. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti il 5, 6, 7, 8 e 9 ottobre 2009, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 9 ottobre 2009 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate tra il 5 ottobre 2009 e il 9 ottobre 2009 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 17,275689 %.

2.   Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 12 ottobre, 13 ottobre, 14 ottobre, 15 ottobre e 16 ottobre 2009 sono respinte.

3.   Per il periodo dal 19 ottobre 2009 al 30 settembre 2010 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 16.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/6


REGOLAMENTO (CE) N. 959/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 269 del 14.10.2009, pag. 23.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 15 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,44

0,65

1701 11 90 (1)

35,44

4,27

1701 12 10 (1)

35,44

0,52

1701 12 90 (1)

35,44

3,98

1701 91 00 (2)

38,78

5,84

1701 99 10 (2)

38,78

2,70

1701 99 90 (2)

38,78

2,70

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


15.10.2009   

IT

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L 270/8


REGOLAMENTO (CE) N. 960/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (1) (di seguito «regolamento DCI»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento DCI, l'allegato II al regolamento DCI contiene un elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC); tale elenco deve essere aggiornato conformemente alle revisioni periodiche da parte dell'OCSE/DAC del suo elenco dei beneficiari degli aiuti.

(2)

A seguito dell'aggiornamento dell'elenco dei beneficiari degli aiuti figurante nell'allegato II del regolamento DCI, la Commissione deve modificare l'allegato I e informarne il Consiglio e il Parlamento europeo.

(3)

È pertanto opportuno eliminare l'Arabia Saudita dall'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC che figura nell'allegato II del regolamento DCI, oltre che dall'elenco dei paesi ammissibili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, che figura nell'allegato I.

(4)

È pertanto opportuno includere il Kosovo (2) nell'elenco dell'OCSE/DAC dei beneficiari di APS contenuto nell'allegato II del regolamento DCI, tra i paesi e territori a reddito medio-basso.

(5)

È altresì opportuno aggiornare le note a piè di pagina dell'allegato II del regolamento DCI conformemente alle revisioni dell'OCSE/DAC.

(6)

Il Parlamento europeo e il Consiglio ne saranno informati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è modificato come segue:

1)

l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2009.

Per la Commissione

Karel DE GUCHT

Membro della Commissione


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41-71.

(2)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite


ALLEGATO I

Paesi ammissibili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1

America latina

1.

Argentina

2.

Bolivia

3.

Brasile

4.

Cile

5.

Colombia

6.

Costa Rica

7.

Cuba

8.

Ecuador

9.

El Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Messico

13.

Nicaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Perù

17.

Uruguay

18.

Venezuela

Asia

19.

Afghanistan

20.

Bangladesh

21.

Bhutan

22.

Cambogia

23.

Cina

24.

India

25.

Indonesia

26.

Repubblica popolare democratica di Corea

27.

Laos

28.

Malesia

29.

Maldive

30.

Mongolia

31.

Myanmar

32.

Nepal

33.

Pakistan

34.

Filippine

35.

Sri Lanka

36.

Tailandia

37.

Vietnam

Asia centrale

38.

Kazakstan

39.

Repubblica di Kirghizistan

40.

Tagikistan

41.

Turkmenistan

42.

Uzbekistan

Vicino e Medio Oriente

43.

Iran

44.

Iraq

45.

Oman

46.

Yemen

Sudafrica

47.

Sudafrica


ALLEGATO II

Elenco dell'OCSE/DAC dei beneficiari di aiuti pubblici allo sviluppo (APS)

Effettivo dal 2008 per la rendicontazione sui flussi del 2008, 2009 e 2010

Paesi meno sviluppati

Altri paesi a basso reddito

(RNL pro capite < 935 USD nel 2007)

Paesi e territori a reddito medio-basso

(RNL pro capite compreso tra 936 USD e 3 705 USD nel 2007)

Paesi e territori a reddito medio-alto

(RNL pro capite compreso tra 3 706 USD e 11 455 USD nel 2007)

Afghanistan

Costa d'Avorio

Albania

 (1) Anguilla

Angola

Ghana

Algeria

Antigua e Barbuda (2)

Bangladesh

Kenya

Armenia

Argentina

Benin

Repubblica popolare democratica di Corea

Azerbaigian

Barbados (3)

Bhutan

Rep. del Kirghizistan

Bolivia

Bielorussia

Burkina Faso

Nigeria

Bosnia-Erzegovina

Belize

Burundi

Pakistan

Camerun

Botswana

Cambogia

Papua Nuova Guinea

Capo Verde

Brasile

Repubblica centrafricana

Tagikistan

Cina

Cile

Ciad

Uzbekistan

Colombia

Isole Cook

Comore

Vietnam

Rep. del Congo

Costa Rica

Repubblica democratica del Congo

Zimbabwe

Repubblica dominicana

Croazia

Gibuti

 

Ecuador

Cuba

Guinea equatoriale

 

Egitto

Dominica

Eritrea

 

El Salvador

Figi

Etiopia

 

Georgia

Gabon

Gambia

 

Guatemala

Grenada

Guinea

 

Guyana

Giamaica

Guinea-Bissau

 

Honduras

Kazakstan

Haiti

 

India

Libano

Kiribati

 

Indonesia

Libia

Laos

 

Iran

Malesia

Lesotho

 

Iraq

Maurizio

Liberia

 

Giordania

 (1) Mayotte

Madagascar

 

Kosovo (4)

Messico

Malawi

 

Isole Marshall

Montenegro

Maldive

 

Stati federati di Micronesia

 (1) Montserrat

Mali

 

Repubblica moldova

Nauru

Mauritania

 

Mongolia

Oman (2)

Mozambico

 

Marocco

Palau

Myanmar

 

Namibia

Panama

Nepal

 

Nicaragua

Serbia

Niger

 

Niue

Seychelles

Ruanda

 

Territori palestinesi occupati

Sudafrica

Samoa

 

Paraguay

 (1) Sant'Elena

São Tomé e Príncipe

 

Perù

Saint Kitts e Nevis

Senegal

 

Filippine

Saint Lucia

Sierra Leone

 

Sri Lanka

St. Vincent e Grenadine

Isole Salomone

 

Swaziland

Suriname

Somalia

 

Siria

Trinidad and Tobago (3)

Sudan

 

Tailandia

Turchia

Tanzania

 

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Uruguay

Timor orientale

 

 (1) Tokelau

Venezuela

Togo

 

Tonga

 

Tuvalu

 

Tunisia

 

Uganda

 

Turkmenistan

 

Vanuatu

 

Ucraina

 

Yemen

 

 (1) Wallis e Futuna

 

Zambia

 

 

 


(1)  Territorio.

(2)  Antigua e Barbuda e l'Oman hanno superato la soglia dei paesi a reddito alto nel 2007. Conformemente alle norme dell'OCSE/DAC per la revisione del presente elenco, entrambi i paesi saranno eliminati dall'elenco stesso nel 2011 se conservano tale reddito fino al 2010.

(3)  Barbados e Trinidad e Tobago hanno superato la soglia dei paesi a reddito alto nel 2006 e nel 2007. Conformemente alle norme dell'OCSE/DAC per la revisione del presente elenco, entrambi i paesi saranno eliminati dall'elenco stesso nel 2011 se conservano tale reddito fino al 2010.

(4)  Ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/12


REGOLAMENTO (CE) N. 961/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Březnický ležák (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Březnický ležák», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 38 del 17.2.2009, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.1:   Birre

REPUBBLICA CECA

Březnický ležák (IGP)


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2009

che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti

[notificata con il numero C(2009) 7435]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2009/756/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (2), istituisce il VIS come sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti e incarica la Commissione di sviluppare tale sistema.

(2)

Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce lo scopo e le funzionalità del VIS, nonché le relative responsabilità, e stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l’esame delle domande di visto e le relative decisioni.

(3)

La decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (3) prevede che in una fase successiva vengano elaborate ulteriori specifiche.

(4)

È ora necessario stabilire le specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel VIS in modo che gli Stati membri possano iniziare a prepararsi all’uso della biometria.

(5)

È fondamentale che i dati biometrici siano di alta qualità e affidabili. Occorre pertanto definire le norme tecniche che consentano di soddisfare i requisiti di qualità e affidabilità. Le verifiche sulla base di quattro dita hanno un tasso di falso negativo o di insuccesso nell’acquisizione molto più basso rispetto a quelle con un solo dito. È quindi opportuno che il sistema centrale d’informazione visti (CS-VIS) possa effettuare le verifiche biometriche per accedere ai dati con quattro impronte digitali prese a dita piatte.

(6)

La presente decisione non crea nuove norme; essa è coerente con le norme ICAO.

(7)

In conformità dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e pertanto non è vincolata dalle sue disposizioni né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il richiamato regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, ha notificato con lettera del 13 ottobre 2008 l’avvenuto recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione.

(8)

In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4), il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, non lo vincola né è ad esso applicabile. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione.

(9)

In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5), l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, non la vincola né è ad essa applicabile. L’Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione.

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(11)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), che rientrano nei settori di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7).

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8) relativa alla conclusione di tale accordo a nome della Comunità europea.

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (9) relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale protocollo.

(14)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti sono esposte nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

(3)  GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41.

(4)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(10)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.


ALLEGATO

1.   Risoluzione delle impronte digitali

Il sistema centrale d’informazione visti (CS-VIS) riceve le immagini di dieci impronte digitali prese a dita piatte a una risoluzione nominale di 500 dpi (con uno scarto tollerato di +/- 5 dpi) con 256 livelli di grigio.

2.   Uso di dieci impronte digitali ai fini delle identificazioni e interrogazioni biometriche

Il CS-VIS effettua le interrogazioni biometriche (identificazioni biometriche) con dieci impronte digitali prese a dita piatte. Tuttavia, se mancano dita, queste sono identificate conformemente allo standard ANSI/NIST-ITL 1-2000 (1), e sono usate le eventuali dita rimanenti.

3.   Uso di quattro impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche

Il CS-VIS deve poter effettuare le verifiche biometriche per accedere ai dati con quattro impronte digitali prese a dita piatte.

Se disponibili, si usano le impronte digitali dell’indice (identificazione NIST 2 o 7), del medio (identificazione NIST 3 o 8), dell’anulare (identificazione NIST 4 o 9) e del mignolo (identificazione NIST 5 o 10) della mano destra o sinistra.

Ai fini dell’ergonomia, della standardizzazione e della visualizzazione, si usano le impronte delle dita della stessa mano, cominciando dalla destra.

Per ogni singola immagine di impronta digitale la posizione del dito è identificata conformemente allo standard ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Qualora tale identificazione non sia possibile o si dimostri erronea, i sistemi nazionali possono chiedere verifiche nel CS-VIS con «permutazioni» (2).

Le dita mancanti o fasciate sono sempre identificate conformemente allo standard ANSI/NIST-ITL 1-2000 e al documento di controllo dell’interfaccia del VIS.

4.   Uso di una o due impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche

Ai fini delle verifiche biometriche gli Stati membri possono decidere di usare una o due impronte digitali prese a dita piatte, anziché quattro.

Di regola si usano le seguenti dita:

a)

un dito: indice (identificazione NIST 2 o 7);

b)

due dita: indice (identificazione NIST 2 o 7) e medio (identificazione NIST 3 o 8).

In aggiunta si possono usare le seguenti dita:

a)

un dito: pollice (identificazione NIST 1 o 6) o medio (identificazione NIST 3 o 8);

b)

due dita:

i)

indice (identificazione NIST 2 o 7) e anulare (identificazione NIST 4 o 9); oppure

ii)

medio (identificazione NIST 3 o 8) e anulare (identificazione NIST 4 o 9).

Ai fini dell’ergonomia, della standardizzazione e della visualizzazione, si usano le impronte delle dita della stessa mano, cominciando dalla destra.

Per ogni singola immagine di impronta digitale la posizione del dito è identificata conformemente allo standard ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Qualora tale identificazione non sia possibile o si dimostri erronea, i sistemi nazionali possono chiedere verifiche nel CS-VIS con «permutazioni».

Le dita mancanti o fasciate sono sempre identificate conformemente allo standard ANSI/NIST-ITL 1-2000 e al documento di controllo dell’interfaccia del VIS.


(1)  Standard ANSI/NIST-ITL 1-2000 «Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scar Mark & Tattoo (SMT) Information », disponibile sul sito: http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf.

(2)  Le permutazioni consentono al CS-VIS di continuare a ripetere la verifica tra le impronte digitali fonte (una, due, tre o quattro) e tutte le impronte digitali disponibili (generalmente dieci) potenzialmente idonee finché la verifica non risulti positiva o finché tutte le impronte digitali non siano state confrontate senza pervenire a un risultato positivo.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2009

relativa alla proroga del mandato del gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie, nonché di quello dei suoi membri

(2009/757/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato del gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie (GEE) è stato rinnovato con decisione 2005/383/CE della Commissione (1).

(2)

Il mandato dei membri del GEE è stato rinnovato per un periodo di quattro anni con decisione 2005/754/CE della Commissione (2).

(3)

L’attuale mandato del GEE e quello dei suoi membri arriveranno pertanto a scadenza il 20 ottobre 2009.

(4)

È opportuno che la Commissione esamini il problema del mandato del GEE e di quello dei suoi membri.

(5)

Per permettere al GEE di continuare a svolgere le proprie funzioni fino all’adozione di nuove decisioni relative al suo mandato e a quello dei suoi membri, occorre prorogare l’attuale mandato del gruppo e quello dei suoi membri,

DECIDE:

Articolo 1

L’attuale mandato del GEE, quale fissato con decisione 2005/383/CE, è prorogato fino all’adozione di una nuova decisione al riguardo.

L’attuale mandato dei membri del GEE, quale fissato dalla decisione 2005/754/CE, è prorogato fino all’adozione di una nuova decisione al riguardo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 21 ottobre 2009.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 17.

(2)  GU L 284 del 27.10.2005, pag. 6.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/19


DECISIONE ATALANTA/7/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 2 ottobre 2009

che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/758/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l’articolo 10,

viste la decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza, (2) e la decisione Atalanta/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, (3), e il relativo addendum (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il comandante dell’operazione dell’UE ha tenuto conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 17 novembre 2008, il 16 dicembre 2008, il 19 marzo 2009 e il 3 luglio 2009.

(2)

A seguito della raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e del parere del Comitato militare dell’Unione europea in merito al contributo del Montenegro, il contributo del Montenegro dovrebbe essere accettato.

(3)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, i contributi della Norvegia, della Croazia e del Montenegro sono accettati per l’operazione militare dell’UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (“Atalanta”).»

Articolo 2

L’allegato della decisione Atalanta/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  GU L 109 del 30.4.2009, pag. 52.

(3)  GU L 112 del 6.5.2009, pag. 9.

(4)  GU L 119 del 14.5.2009, pag. 40.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Norvegia

Croazia

Montenegro».