ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.266.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 266

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
9 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 ( 1 )

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

9.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/1


REGOLAMENTO (CE) N. 923/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione dal titolo «Mantenere l’Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per il nostro continente», del 22 giugno 2006, evidenzia il potenziale del programma Marco Polo, istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (3) come fonte di finanziamento in grado di offrire agli operatori del trasporto stradale su assi congestionati soluzioni alternative con altri modi di trasporto. Il programma Marco Polo costituisce pertanto un elemento fondamentale dell’attuale politica dei trasporti.

(2)

In assenza di un’azione risoluta, il trasporto di merci complessivo su strada in Europa dovrebbe crescere di oltre il 60 % entro il 2013. L’effetto sarebbe un aumento previsto del trasporto internazionale di merci su strada di 20,5 miliardi di tonnellate/km l’anno per l’Unione europea entro il 2013, con conseguenze negative in termini di ulteriori costi per infrastrutture stradali, incidenti, congestione del traffico, inquinamento locale e globale, danni ambientali e inaffidabilità della catena di approvvigionamento e delle attività logistiche.

(3)

Per far fronte a questo aumento è necessario utilizzare più di quanto si faccia attualmente il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne ed incentivare nuove poderose iniziative del settore dei trasporti e della logistica, compresi gli interporti e altre piattaforme che facilitano l’intermobilità, per promuovere nuovi approcci e l’impiego di innovazioni tecniche in tutti i modi di trasporto e nella loro gestione.

(4)

Un obiettivo dell’Unione europea è rafforzare le modalità di trasporto ecocompatibili, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo determini o meno uno specifico trasferimento modale o un effetto di prevenzione nel caso del trasporto di merci su strada.

(5)

A norma del regolamento (CE) n. 1692/2006 (4), alla Commissione è stato richiesto di effettuare una valutazione del programma Marco Polo («il programma») e, qualora necessario, di presentare proposte per la modifica di tale programma.

(6)

Una valutazione esterna dei risultati del programma Marco Polo stimava che tale programma non avrebbe conseguito i suoi obiettivi di trasferimento modale e conteneva alcune raccomandazioni per migliorarne l’efficacia.

(7)

La Commissione ha effettuato un’analisi d’impatto delle misure proposte dalla valutazione esterna e di altre misure volte a potenziare l’efficienza del programma. Da tale analisi è emersa la necessità di apportare una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 1692/2006 intese a facilitare la partecipazione delle piccole imprese e delle microimprese, abbassare le soglie di ammissibilità delle azioni, aumentare l’intensità del finanziamento e semplificare l’attuazione del programma e le relative procedure amministrative.

(8)

È opportuno incrementare la partecipazione al programma delle piccole imprese e delle microimprese consentendo a singole imprese di presentare domanda di finanziamento e abbassando le soglie di ammissibilità per le proposte presentate da imprese di navigazione interna.

(9)

Le soglie di ammissibilità delle proposte presentate per il finanziamento dovrebbero essere abbassate ed espresse in tonnellate/km trasferite annualmente, fatta eccezione per le azioni comuni di apprendimento. Queste soglie dovrebbero essere calcolate su tutto il periodo di attuazione delle azioni di cui all’allegato senza fissare alcun tasso annuale di attuazione. Non dovrebbe essere più necessaria una soglia specifica applicabile alle azioni di riduzione del traffico e per questo tipo di azione, così come per le azioni catalizzatrici e le azioni delle autostrade del mare, è opportuno stabilire una durata minima.

(10)

È opportuno aumentare l’intensità del finanziamento introducendo una definizione di «merci» che includa l’elemento del trasporto nel calcolo del trasferimento modale e autorizzando in via eccezionale proroghe alla durata massima per azioni che registrano ritardi di avviamento. È opportuno che si tenga conto nel testo, come modificato, dell’allegato al regolamento (CE) n. 1692/2006, dell’adeguamento dell’intensità del finanziamento da 1 EUR a 2 EUR, secondo la procedura di cui all’allegato I di detto regolamento.

(11)

Al fine di semplificare l’attuazione del programma, è opportuno sopprimere l’allegato II del regolamento (CE) n. 1692/2006 sulle condizioni per la concessione del contributo finanziario applicabile alle infrastrutture ausiliarie. È inoltre opportuno eliminare la procedura di comitato per la selezione annuale delle azioni da finanziare.

(12)

Si dovrebbe istituire un collegamento più dettagliato fra il programma e la rete transeuropea dei trasporti («RTE-T») che istituisce il quadro per le autostrade del mare, nonché ampliare le considerazioni ambientali in modo che comprendano la totalità dei costi esterni delle azioni.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1692/2006.

(14)

Affinché le misure previste dal presente regolamento possano essere attuate nel modo più opportuno e rapido, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima successivamente alla sua adozione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1692/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«p)

“merci”: ai fini del calcolo delle «tonnellate/km» trasferite su strada, le merci trasportate, l’unità di trasporto intermodale più il veicolo stradale, comprese le unità di trasporto intermodale vuote e i veicoli stradali vuoti, nel caso in cui siano trasferiti su strada.»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le azioni sono presentate da imprese o consorzi stabiliti negli Stati membri o nei paesi partecipanti di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

azioni per le autostrade del mare; all’interno dell’Unione europea queste azioni sono coerenti con le caratteristiche del progetto prioritario delle autostrade del mare definito nel quadro della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (5);

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le specifiche condizioni per l’erogazione dei contributi e altre disposizioni relative alle diverse azioni sono stabilite nell’allegato.»;

4)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Aiuti di Stato

Il contributo finanziario comunitario alle azioni contemplate dal programma non impedisce la concessione alle stesse di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale, purché tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti cumulativi fissati per i singoli tipi di azione di cui all’allegato.»;

5)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Presentazione di azioni

Le azioni sono presentate alla Commissione in conformità delle disposizioni procedurali dettagliate adottate a norma dell’articolo 6. Le presentazioni contengono tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di procedere alla selezione a norma dei criteri di cui all’articolo 9.

Se necessario, la Commissione fornisce assistenza ai richiedenti per facilitare il procedimento di presentazione, per esempio mediante un help-desk on line.»;

6)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario

Le azioni presentate sono valutate dalla Commissione. Nella selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario ai sensi del programma, la Commissione tiene conto di quanto segue:

a)

degli obiettivi di cui all’articolo 1;

b)

delle condizioni stabilite nella colonna appropriata dell’allegato;

c)

del contributo delle azioni finalizzate alla riduzione della congestione stradale;

d)

dei relativi benefici ambientali delle azioni e dei relativi benefici delle azioni in termini di riduzione dei costi esterni, compreso il loro contributo alla riduzione delle incidenze ambientali negative causate dal trasporto marittimo a breve distanza, dal trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne. Attenzione specifica è data alle azioni che prescrivono requisiti più severi di quelli previsti dalla normativa ambientale in vigore;

e)

della complessiva sostenibilità delle azioni.

La Commissione, dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 10, adotta la decisione di concedere un contributo finanziario.

La Commissione informa i beneficiari delle decisioni adottate.»;

7)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una comunicazione sui risultati ottenuti dai programmi Marco Polo nel periodo 2003-2010. La Commissione presenta tale comunicazione prima di elaborare una proposta per un terzo programma Marco Polo e tiene conto delle osservazioni contenute nella comunicazione al momento dell’elaborazione di detta proposta.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«2 bis.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 tratta in particolare quanto segue:

l’impatto del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma “Marco Polo” relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) (6),

le esperienze in materia di gestione del programma da parte dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione,

la necessità di differenziare tra i modi di trasporto in riferimento alle condizioni per la concessione del contributo finanziario, in base alla sicurezza, alle prestazioni ambientali e all’efficienza energetica,

l’efficacia dell’azione per la prevenzione dei trasporti su strada,

la necessità di istituire un’assistenza orientata alla domanda nella fase di presentazione delle domande, tenendo conto delle necessità delle piccole e microimprese di trasporto,

il riconoscimento della recessione economica quale motivo eccezionale per prorogare la durata delle azioni,

la riduzione delle soglie di ammissibilità specifica per azioni specifiche del prodotto,

la possibilità di indicare i valori delle soglie minime di finanziamento per le azioni proposte in termini di efficienza energetica e benefici ambientali oltre che di tonnellate/km trasferite,

l’opportunità di inserire “unità di trasporto” nella definizione del termine “merci”,

la disponibilità di rassegne annuali complete delle azioni che sono state cofinanziate,

la possibilità di assicurare la coerenza tra il programma, il Piano d’azione per la logistica e la RTE-T, adottando le misure appropriate al fine di coordinare l’assegnazione dei fondi comunitari, in particolare per le autostrade del mare,

la possibilità di rendere ammissibili le spese sostenute in un paese terzo se l’azione è effettuata da imprese di uno Stato membro,

la necessità di tener conto delle caratteristiche specifiche del settore della navigazione interna e delle sue piccole e medie imprese, per esempio per mezzo di un apposito programma per il settore della navigazione interna,

la possibilità di estendere il programma ai paesi confinanti, e

la possibilità di un ulteriore adeguamento del programma per gli Stati membri costituiti da isole o arcipelaghi.

8)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1382/2003 è in tal modo abrogato con effetto dal 14 dicembre 2006.

I contratti relativi alle azioni realizzate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1382/2003 continuano a essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento operativo e finanziario.»;

9)

l’allegato I del regolamento (CE) n. 1692/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento;

10)

l’allegato II del regolamento (CE) n. 1692/2006 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(3)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.

(4)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1.

(5)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.»;

(6)  GU L 266 del 9.10.2009, pag. 1»;


ALLEGATO

«ALLEGATO

Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Tipo di azione

A.

Azioni catalizzatrici

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

B.

Autostrade del mare

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

C.

Trasferimento modale

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

D.

Azioni di riduzione del traffico

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

E.

Azioni comuni di apprendimento

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

1.

Condizioni di finanziamento

a)

L’azione catalizzatrice raggiunge i propri obiettivi entro sessanta mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d’impresa realistico;

a)

L’azione delle autostrade del mare raggiunge i propri obiettivi entro sessanta mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d’impresa realistico;

a)

L’azione di trasferimento modale raggiunge i propri obiettivi entro trentasei mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d’impresa realistico;

a)

L’azione di riduzione del traffico raggiunge i propri obiettivi entro sessanta mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d’impresa realistico;

a)

L’azione comune di apprendimento porta ad un miglioramento dei servizi commerciali offerti sul mercato, in particolare promuovendo e/o facilitando la riduzione del traffico e il trasferimento modale dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne, migliorando la cooperazione e condividendo le conoscenze, con durata massima di ventiquattro mesi;

b)

l’azione catalizzatrice è innovativa a livello europeo in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti;

b)

l’azione delle autostrade del mare è innovativa a livello europeo in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti; saranno tenuti in considerazione anche l’alta qualità del servizio, la semplificazione delle procedure e delle ispezioni, la conformità con le norme di sicurezza tecnica-operativa e del personale, la facilità di accesso ai porti, l’efficienza dei collegamenti con l’hinterland e la flessibilità e l’efficienza dei servizi portuali;

b)

l’azione di trasferimento modale non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell’ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all’interesse comune;

b)

l’azione di riduzione del traffico è innovativa a livello europeo in termini di integrazione della logistica di produzione nella logistica dei trasporti;

b)

l’azione comune di apprendimento è innovativa a livello europeo;

c)

è previsto che l’azione catalizzatrice realizzi un trasferimento modale effettivo, misurabile e sostenibile dal trasporto su gomma a quello marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne;

c)

l’azione delle autostrade del mare si prefigge di incoraggiare il trasporto marittimo a corto raggio delle merci mediante servizi intermodali molto frequenti, capaci di movimentare volumi molto elevati di merci, compresi, ove opportuno, i servizi combinati di trasporto merci-passeggeri o una combinazione tra trasporto marittimo a corto raggio e altri modi di trasporto in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibili. L’azione dovrebbe preferibilmente comprendere servizi integrati interni di trasporto merci su ferrovia e/o lungo le vie d’acqua interne;

c)

l’azione di trasferimento modale propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi;

c)

l’azione di riduzione del traffico ha il fine di incoraggiare una maggiore efficienza del trasporto internazionale di merci nei mercati europei senza ostacolare la crescita economica, focalizzandosi sulla modificazione dei processi di produzione e/o di distribuzione per dar luogo a distanze minori, a carichi più elevati, a un minor numero di viaggi a vuoto, a una riduzione dei flussi di rifiuti, a una riduzione del volume e/o del peso e a qualsiasi altra iniziativa idonea a ridurre significativamente il traffico merci su strada, senza compromettere le capacità generali di produzione o di impiego;

c)

l’azione comune di apprendimento non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell’ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all’interesse comune;

d)

l’azione catalizzatrice propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione;

d)

è previsto che l’azione delle autostrade del mare realizzi un trasferimento modale effettivo, misurabile e sostenibile, superiore all’aumento previsto del trasporto merci su strada, dal trasporto su gomma al trasporto marittimo a corto raggio, alle vie d’acqua interne o al trasporto ferroviario;

d)

qualora l’azione di trasferimento modale si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

 

d)

l’azione comune di apprendimento propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione.

e)

l’azione catalizzatrice non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell’ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all’interesse comune;

e)

l’azione delle autostrade del mare propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione;

 

d)

l’azione di riduzione del traffico propone un piano realistico precisando le tappe concrete previste per raggiungere i suoi obiettivi e determinare la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione;

 

f)

qualora l’azione catalizzatrice si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

f)

l’azione delle autostrade del mare non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell’ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all’interesse comune;

 

e)

l’azione di riduzione del traffico non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell’ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all’interesse comune;

 

 

g)

qualora l’azione delle autostrade del mare si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

 

f)

qualora l’azione di riduzione del traffico si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

 

2.

Intensità e ampiezza del finanziamento

a)

Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo del 35 % dell’importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell’azione e generate nell’ambito dell’azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell’azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20 % del totale dei costi ammissibili dell’azione.

a)

Il contributo finanziario comunitario per le azioni delle autostrade del mare è limitato ad un massimo del 35 % dell’importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell’azione e generate nell’ambito dell’azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell’azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20 % del totale dei costi ammissibili dell’azione.

a)

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un massimo del 35 % dell’importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell’azione e generate nell’ambito dell’azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell’azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20 % del totale dei costi ammissibili dell’azione.

a)

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di riduzione del traffico è limitato ad un massimo del 35 % dell’importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell’azione e generate nell’ambito dell’azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell’azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20 % del totale dei costi ammissibili dell’azione.

a)

Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è limitato ad un massimo del 50 % dell’importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell’azione e generate nell’ambito dell’azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell’azione.

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nell’accordo di finanziamento.

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nell’accordo di finanziamento.

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nell’accordo di finanziamento.

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché sia il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nell’accordo di finanziamento.

Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato.

 

 

 

b)

il contributo finanziario comunitario alle azioni di riduzione del traffico non deve essere impiegato per sostenere imprese o attività produttive che non hanno alcun rapporto diretto con il trasporto o la distribuzione;

 

b)

il contributo finanziario comunitario, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario o alle vie d’acqua interne è fissato inizialmente a 2 EUR per ogni 500 tonnellate/km di merci su strada trasferite ad altri modi. Tale importo indicativo potrebbe essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità dell’azione o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti;

b)

il contributo finanziario comunitario, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario o alle vie d’acqua interne è fissato inizialmente a 2 EUR per ogni 500 tonnellate/km di merci su strada trasferite ad altri modi. Tale importo indicativo potrebbe essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità dell’azione o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti;

b)

il contributo finanziario comunitario, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario o alle vie d’acqua interne è fissato inizialmente a 2 EUR per ogni 500 tonnellate/km di merci su strada trasferite ad altri modi. Tale importo indicativo potrebbe essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità dell’azione o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti;

c)

il contributo finanziario comunitario è fissato inizialmente a 2 EUR per ogni riduzione di 500 tonnellate/km di merci trasportate su strada o di 25 veicoli/km. Tale importo indicativo potrebbe essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità dell’azione o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti.

 

c)

la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l’evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l’importo del contributo finanziario comunitario;

c)

la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l’evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l’importo del contributo finanziario comunitario;

c)

la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l’evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l’importo del contributo finanziario comunitario;

d)

la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l’evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l’importo del contributo finanziario comunitario;

 

3.

Forma e durata della convenzione di finanziamento

Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a sessantadue mesi e quella minima è di trentasei mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell’economia, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni delle autostrade del mare è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a sessantadue mesi e quella minima è di trentasei mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell’economia, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base a convenzioni di finanziamento. La durata massima di tali convenzioni non è di regola superiore a trentotto mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell’economia, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di riduzione del traffico è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a sessantadue mesi e quella minima è di trentasei mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell’economia, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a ventisei mesi, ma, su richiesta del beneficiario, può essere prorogata di altri ventisei mesi nell’ambito della dotazione finanziaria iniziale, se sono stati ottenuti risultati positivi nei primi dodici mesi dell’operazione.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di sessantadue mesi o, in casi eccezionali, di sessantotto mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di sessantadue mesi o, in casi eccezionali, di sessantotto mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di trentotto mesi o, in casi eccezionali, di quarantaquattro mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di sessantadue mesi o, in casi eccezionali, di sessantotto mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di cinquantadue mesi.

4.

Soglie contrattuali

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione catalizzatrice è di 30 milioni di tonnellate/km all’anno di trasferimento modale o di riduzione del traffico, o l’equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell’accordo di finanziamento;

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione delle autostrade del mare è di 200 milioni di tonnellate/km all’anno di trasferimento modale, o l’equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell’accordo di finanziamento;

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di trasferimento modale è di 60 milioni di tonnellate/km all’anno di trasferimento modale, o l’equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell’accordo di finanziamento. Le azioni di trasferimento modale finalizzate a un trasferimento alle vie d’acqua interne saranno soggette a una soglia speciale di 13 milioni di tonnellate/km di trasferimento modale all’anno, o l’equivalente volumetrico, durante l’intero periodo dell’accordo di finanziamento.

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di riduzione del traffico è di 80 milioni di tonnellate/km o 4 milioni di veicoli/km all’anno di riduzione del traffico su strada, o l’equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell’accordo di finanziamento.

La soglia minima indicativa di finanziamento per ogni azione comune di apprendimento è di 250 000 EUR.

5.

Divulgazione

I risultati e i metodi delle azioni catalizzatrici sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

I risultati e i metodi delle azioni delle autostrade del mare sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

Non sono previste attività specifiche di divulgazione per le azioni di trasferimento modale.

I risultati e i metodi delle azioni di riduzione del traffico sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

I risultati e i metodi delle azioni comuni di apprendimento sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.»


9.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/11


REGOLAMENTO (CE) N. 924/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nella Comunità è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all’interno di uno Stato membro. Tale principio della parità delle commissioni è stabilito dal regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (4), che si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro e in corone svedesi fino a 50 000 EUR o equivalenti.

(2)

La relazione della Commissione dell’11 febbraio 2008 relativa all’applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, ha confermato che l’applicazione di tale regolamento ha effettivamente ridotto le commissioni delle operazioni di pagamento transfrontaliere in euro portandole allo stesso livello di quelle dei pagamenti nazionali e che il regolamento ha incoraggiato il settore europeo dei pagamenti a compiere gli sforzi necessari per costruire un’infrastruttura per i pagamenti a livello europeo.

(3)

La relazione della Commissione ha esaminato i problemi pratici incontrati con riferimento all’applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001. A conclusione di detto esame, è stata proposta una serie di modifiche a tale regolamento per far fronte ai problemi individuati durante il riesame. Tali problemi riguardano le perturbazioni del mercato interno dei pagamenti dovute a obblighi di dichiarazione statistica divergenti, a problemi di applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 dovuti alla mancanza di autorità competenti nazionali chiaramente individuate, all’assenza di organismi di ricorso extragiudiziale per controversie connesse a tale regolamento e al fatto che esso non riguardi gli addebiti diretti.

(4)

La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (5) fornisce una base giuridica moderna per la creazione di un mercato interno dei pagamenti a livello europeo. Al fine di garantire una coerenza giuridica tra i due atti giuridici, è consigliabile modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2560/2001, in particolare le definizioni.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 riguarda i bonifici transfrontalieri e le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere. In conformità dell’obiettivo della direttiva 2007/64/CE, ovvero di rendere possibili gli addebiti diretti transfrontalieri, è consigliabile estendere l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001. Non è attualmente consigliabile applicare il principio della parità delle commissioni agli strumenti di pagamento che sono principalmente o esclusivamente cartacei, come gli assegni, in quanto, per loro stessa natura, non possono essere elaborati con la stessa efficienza dei pagamenti elettronici.

(6)

Il principio della parità delle commissioni dovrebbe essere applicato ai pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti, che sono trattati elettronicamente lungo la catena di esecuzione del pagamento, ad esclusione degli assegni, nonché a tutte le commissioni connesse direttamente o indirettamente a un’operazione di pagamento, incluse le commissioni connesse a un contratto, ma ad esclusione delle commissioni di conversione valutaria. Le commissioni indirette includono le commissioni di costituzione di un ordine di pagamento permanente o le commissioni connesse all’uso di una carta di pagamento o di una carta di debito o di credito, che dovrebbero essere le stesse per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere nella Comunità.

(7)

Al fine di evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero, si dovrebbe individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero. Dovrebbe essere possibile utilizzare, fra gli altri, i seguenti criteri per individuare il pagamento nazionale corrispondente al pagamento transfrontaliero: il canale utilizzato per iniziare, eseguire e terminare il pagamento, il grado di automazione, qualsiasi garanzia di pagamento, la posizione del cliente e la sua relazione con il prestatore di servizi di pagamento o lo strumento di pagamento utilizzato, quale definito all’articolo 4, paragrafo 23, della direttiva 2007/64/CE. Tali criteri non dovrebbero essere considerati esaustivi.

(8)

Le autorità competenti dovrebbero pubblicare linee guida per individuare i pagamenti corrispondenti quando lo ritengono necessario. La Commissione, assistita, ove opportuno, dal comitato dei pagamenti, dovrebbe fornire orientamenti adeguati e assistere le autorità competenti.

(9)

È importante facilitare l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. A tale riguardo, è opportuno promuovere l’uniformazione, in particolare per l’impiego della numerazione internazionale dei conti bancari (IBAN) e il codice di identificazione bancario (BIC). È pertanto opportuno che i prestatori di servizi di pagamento forniscano agli utilizzatori di servizi di pagamento codici IBAN e BIC relativamente al conto in questione.

(10)

Obblighi di segnalazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti divergenti, che si applicano esclusivamente alle operazioni di pagamento transfrontaliere, ostacolano lo sviluppo di un mercato integrato dei pagamenti, in particolare nel quadro dell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA). In un contesto SEPA è consigliabile riesaminare, entro il 31 ottobre 2011, l’opportunità di sopprimere tali obblighi di segnalazione derivanti dai pagamenti bancari. Al fine di garantire la fornitura continua, tempestiva ed efficiente delle statistiche della bilancia dei pagamenti, è altresì auspicabile assicurare che si possa continuare a raccogliere dati di pagamento facilmente accessibili come i codici IBAN e BIC e l’importo dell’operazione o dati di base aggregati sui pagamenti per i diversi strumenti di pagamento, se il processo di raccolta non perturba l’elaborazione automatizzata dei pagamenti e qualora possa essere pienamente automatizzato. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi di dichiarazione per altre finalità politiche, quali la prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, o per fini fiscali.

(11)

Attualmente vengono utilizzati diversi modelli commerciali per i sistemi nazionali di addebito diretto. Per facilitare l’avvio del sistema di addebito diretto SEPA occorre istituire un modello commerciale comune e fornire maggiore chiarezza giuridica per quanto riguarda le commissioni interbancarie multilaterali. Per gli addebiti diretti transfrontalieri, ciò potrebbe essere ottenuto, eccezionalmente, fissando un importo massimo per la commissione interbancaria multilaterale per un periodo transitorio. Le parti di un accordo multilaterale dovrebbero, tuttavia, essere libere di stabilire un importo inferiore o di concordare una commissione interbancaria multilaterale pari a zero. Per gli addebiti diretti nazionali nel contesto SEPA potrebbe essere utilizzata la stessa commissione interbancaria nazionale o altra remunerazione interbancaria concordata tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore esistente prima della data di applicazione del presente regolamento. Qualora una tale commissione interbancaria multilaterale nazionale o altra remunerazione interbancaria concordata fosse ridotta o soppressa durante il periodo transitorio, ad esempio in seguito all’applicazione del diritto in materia di concorrenza, gli accordi riveduti dovrebbero applicarsi agli addebiti diretti nazionali nel contesto SEPA durante il periodo transitorio. Tuttavia, nei casi in cui l’operazione di addebito diretto è soggetta a un accordo bilaterale, i termini di tale accordo bilaterale prevarrebbero rispetto a qualsiasi commissione di interscambio multilaterale o altra remunerazione interbancaria concordata. L’industria dei pagamenti può ricorrere alla sicurezza giuridica garantita durante il periodo transitorio per elaborare e concordare un modello commerciale comune e a lungo termine per l’attuazione dell’addebito diretto SEPA. Al termine del periodo transitorio, si dovrebbe istituire una soluzione a lungo termine per un modello commerciale di addebito diretto SEPA in linea con il diritto comunitario in materia di concorrenza e con il quadro normativo comunitario. Nel quadro di un dialogo permanente con il settore bancario e sulla base delle proposte formulate dai soggetti di mercato interessati, la Commissione intende fornire quanto prima degli orientamenti sui criteri oggettivi e misurabili per la compatibilità di tali remunerazioni interbancarie multilaterali, che potrebbero includere commissioni interbancarie multilaterali, con il diritto comunitario in materia di concorrenza e con il quadro normativo comunitario.

(12)

Perché un’operazione di addebito diretto possa essere eseguita, il conto del pagatore deve essere raggiungibile. Pertanto, per incoraggiare l’adozione del sistema di addebito diretto SEPA, è fondamentale che tutti i conti dei pagatori siano raggiungibili se ciò si verifica già per gli addebiti diretti nazionali esistenti denominati in euro, altrimenti il pagatore e il beneficiario non potranno usufruire dei vantaggi del sistema di addebito diretto transfrontaliero. Se il conto del pagatore non è raggiungibile nel sistema di addebito diretto SEPA, il pagatore (debitore) e il beneficiario (creditore) non potranno beneficiare delle nuove possibilità di pagamento disponibili del sistema di addebito diretto. Ciò è particolarmente importante quando il beneficiario dispone ordini di addebito diretto in gruppi di file, per esempio su base mensile o trimestrale per l’elettricità o altri servizi pubblici, invece di ordini individuali per ogni cliente. Se i creditori non sono in grado di raggiungere tutti i propri debitori in una sola operazione sarà necessario un ulteriore intervento manuale, con un probabile conseguente aumento dei costi. Di conseguenza, se la raggiungibilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore non è obbligatoria, non sarà possibile migliorare l’efficienza degli incassi dell’addebito diretto e la concorrenza a livello paneuropeo resterà limitata. Tuttavia, date le specificità degli addebiti diretti tra imprese, ciò dovrebbe applicarsi solo al sistema principale di addebito diretto SEPA e non al sistema di addebito diretto SEPA tra imprese. L’obbligo di raggiungibilità comprende il diritto del prestatore di servizi di pagamento di non eseguire un’operazione di addebito diretto in conformità delle norme del sistema di addebito diretto concernenti, ad esempio, il rigetto, il rifiuto o la restituzione di operazioni. Inoltre, l’obbligo di raggiungibilità non dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi di pagamento che sono stati autorizzati a fornire ed eseguire operazioni di addebito diretto, ma che non svolgono tali attività sul piano commerciale.

(13)

Tenuto conto dei requisiti tecnici che la raggiungibilità comporta, è inoltre importante che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore disponga di tempo sufficiente per prepararsi ad applicare le modalità dell’obbligo di raggiungibilità. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi beneficiare di un periodo transitorio di massimo un anno dalla data di applicazione del presente regolamento al fine di conformarsi a tale obbligo. Poiché i prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri al di fuori della zona euro avrebbero bisogno di un maggiore lavoro preparatorio, essi dovrebbero essere autorizzati a rinviare l’applicazione dell’obbligo di raggiungibilità di un termine massimo di cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, i prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che avrà adottato l’euro come sua valuta entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento dovrebbero conformarsi all’obbligo di accessibilità entro un anno dalla data dell’adesione dello Stato membro interessato alla zona euro.

(14)

Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di espletare efficacemente i loro obblighi di sorveglianza e di adottare tutte le misure necessarie a garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino il presente regolamento.

(15)

Al fine di assicurare la possibilità di ricorso nei casi di scorretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure di reclamo o ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione di controversie fra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento. È importante, inoltre, che siano nominate autorità competenti e organismi di reclamo e di ricorso extragiudiziale, designando organismi esistenti, se del caso, o istituendo nuovi organismi.

(16)

È essenziale garantire che le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale all’interno della Comunità cooperino attivamente per la corretta e tempestiva soluzione delle controversie transfrontaliere relative al presente regolamento. Tale cooperazione dovrebbe assumere la forma di uno scambio di informazioni sulla legislazione o le prassi giuridiche in vigore nelle loro giurisdizioni o, se del caso, di un trasferimento o di un’assunzione delle procedure di reclamo e di ricorso.

(17)

È necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.

(18)

L’estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento a valute diverse dall’euro comporterebbe benefici evidenti, soprattutto con riguardo al numero di pagamenti che verrebbero compresi. Al fine di consentire agli Stati membri che non hanno l’euro come valuta di estendere l’applicazione del presente regolamento ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella loro valuta nazionale, è opportuno pertanto introdurre una procedura di notifica. È tuttavia opportuno garantire che gli Stati membri che si sono già conformati a detta procedura di notifica non debbano effettuare una nuova notifica.

(19)

È auspicabile che la Commissione presenti una relazione sull’opportunità di sopprimere gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti. È altresì opportuno che essa presenti una relazione sull’applicazione del presente regolamento che valuti, in particolare, l’utilizzo dei codici IBAN e BIC per agevolare i pagamenti all’interno della Comunità, nonché gli sviluppi di mercato riguardanti l’applicazione delle disposizioni relative alle operazioni con addebito diretto. Nel quadro dello sviluppo della SEPA è inoltre auspicabile che una siffatta relazione valuti l’adeguatezza del massimale di 50 000 EUR che si applica attualmente al principio della parità delle commissioni.

(20)

Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2560/2001.

(21)

Al fine di garantire la coerenza giuridica fra il presente regolamento e la direttiva 2007/64/CE, in particolare per quanto riguarda la trasparenza delle condizioni e degli obblighi di informazione relativi ai servizi di pagamento, nonché per quanto riguarda i diritti e gli obblighi connessi alla fornitura e all’utilizzo dei servizi di pagamento è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o novembre 2009. È opportuno consentire agli Stati membri di adottare fino al 1o giugno 2010 misure che introducano sanzioni per le violazioni del presente regolamento.

(22)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità, assicurando che le commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità siano uguali a quelle applicate ai pagamenti nella stessa valuta effettuati all’interno di uno Stato membro.

2.   Il presente regolamento si applica, in conformità delle disposizioni della direttiva 2007/64/CE, ai pagamenti transfrontalieri denominati in euro o nelle monete nazionali degli Stati membri che hanno notificato la decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla loro moneta nazionale conformemente all’articolo 14.

3.   Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.

4.   Gli articoli 6, 7 e 8 stabiliscono le norme relative alle operazioni di addebito diretto denominate in euro tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«pagamento transfrontaliero», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;

2)

«pagamento nazionale», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;

3)

«pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

4)

«beneficiario», una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

5)

«prestatore di servizi di pagamento», una delle categorie di persone giuridiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 26 di tale direttiva, esclusi gli enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (6), che beneficiano di una deroga accordata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;

6)

«utilizzatore di servizi di pagamento», una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

7)

«operazione di pagamento», l’atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;

8)

«ordine di pagamento», l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

9)

«commissione», una commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all’utilizzatore di servizi di pagamento e direttamente o indirettamente connessa a un’operazione di pagamento;

10)

«fondi», banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (7);

11)

«consumatore», una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

12)

«microimpresa», un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (8);

13)

«commissione interbancaria», una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;

14)

«addebito diretto», un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;

15)

«sistema di addebito diretto», un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di addebito diretto.

Articolo 3

Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti

1.   Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri fino a 50 000 EUR sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento agli utilizzatori di servizi di pagamento per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.

2.   Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.

Le autorità competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti cooperano attivamente nell’ambito del comitato dei pagamenti istituito in conformità dell’articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza delle linee guida relative ai pagamenti nazionali corrispondenti.

3.   Quando uno Stato membro ha notificato la sua decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale in conformità dell’articolo 14, un pagamento nazionale denominato nella valuta di tale Stato membro può essere considerato corrispondente a un pagamento transfrontaliero denominato in euro.

4.   Il presente regolamento non si applica alle commissioni di conversione valutaria.

Articolo 4

Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti

1.   Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all’utilizzatore di servizi di pagamento il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento.

Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.

Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo all’utilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.

2.   Tenendo conto, se del caso, della natura dell’operazione di pagamento in questione:

a)

nel caso di operazioni disposte dal pagatore, su richiesta il pagatore comunica al prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento;

b)

nel caso di operazioni disposte dal beneficiario, su richiesta il beneficiario comunica al prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del pagatore e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento.

3.   Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, all’utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire l’operazione di pagamento senza comunicare i codici IBAN e BIC in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l’utilizzatore di servizi di pagamento dell’importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l’utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.

4.   Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi nella Comunità, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 5

Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati membri sopprimono gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti non superiori a 50 000 EUR.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare a raccogliere dati aggregati o altre informazioni pertinenti facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta non incida sul trattamento diretto dei pagamenti e possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 6

Commissione interbancaria per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto

In assenza di un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, una commissione interbancaria multilaterale pari a 0,088 EUR, pagabile dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, si applica ad ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto eseguita prima del 1o novembre 2012, salvo che una commissione interbancaria multilaterale inferiore sia stata concordata tra i prestatori di servizi di pagamento interessati.

Articolo 7

Commissione interbancaria per le operazioni nazionali di addebito diretto

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, nei casi in cui si applica una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, per un’operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1o novembre 2009, tale commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1o novembre 2012.

2.   Qualora una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata sia ridotta o soppressa prima del 1o novembre 2012, tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima di tale data.

3.   Nel caso in cui sussiste un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore per un’operazione nazionale di addebito diretto, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se tale operazione nazionale di addebito diretto sia stata eseguita prima del 1o novembre 2012.

Articolo 8

Raggiungibilità per le operazioni di addebito diretto

1.   Un prestatore di servizi di pagamento di un pagatore raggiungibile per un’operazione nazionale di addebito diretto denominata in euro sul conto di pagamento di detto pagatore è raggiungibile, conformemente al sistema di addebito diretto, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro disposte da un beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento situato in qualsiasi Stato membro.

2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto alle operazioni di addebito diretto disponibili per i consumatori nel quadro del sistema di addebito diretto.

3.   I prestatori di servizi di pagamento si conformano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 1o novembre 2010.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, i prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come valuta si conformano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per le operazioni di addebito diretto denominate in euro entro il 1o novembre 2014. Tuttavia, se l’euro è introdotto come valuta in uno di tali Stati membri prima del 1o novembre 2013, il prestatore di servizi di pagamento situato in detto Stato membro si conforma ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro un anno dalla data dell’adesione dello Stato membro interessato alla zona euro.

Articolo 9

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro il 29 aprile 2010. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali autorità.

Gli Stati membri possono incaricare gli organismi già esistenti di agire come autorità competenti.

Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

Articolo 10

Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento

1.   Gli Stati membri istituiscono procedure che consentono agli utilizzatori di servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.

A tal fine gli Stati membri possono utilizzare o estendere le procedure esistenti.

2.   Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, le autorità competenti informano la parte che ha presentato un reclamo dell’esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali istituite conformemente all’articolo 11.

Articolo 11

Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali

1.   Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 29 aprile 2010. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali organismi.

3.   Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.

Articolo 12

Cooperazione transfrontaliera

Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali dei vari Stati membri, di cui agli articoli 9 e 11, cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione abbia effettivamente luogo.

Articolo 13

Sanzioni

Fatto salvo l’articolo 17, gli Stati membri stabiliscono, entro il 1o giugno 2010, norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il 29 ottobre 2010 e le notificano senza indugio ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.

Articolo 14

Applicazione alle valute diverse dall’euro

1.   Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 6, 7 e 8, alla propria valuta nazionale, ne informa la Commissione. Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione del presente regolamento ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

2.   Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione degli articoli 6, 7 o 8 o di una qualsiasi combinazione di detti articoli alla propria valuta nazionale ne informa la Commissione. Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione degli articoli 6, 7 o 8 ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

3.   Gli Stati membri che, il 29 ottobre 2009, si sono già conformati alla procedura di notifica di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2560/2001 non sono tenuti a presentare la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15

Riesame

1.   Entro il 31 ottobre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’opportunità di sopprimere gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta.

2.   Entro il 31 ottobre 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, da una proposta. Tale relazione riguarda in particolare:

a)

l’uso dei codici IBAN e BIC in relazione all’automazione dei pagamenti;

b)

l’adeguatezza del massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 1; e

c)

gli sviluppi di mercato in relazione all’applicazione degli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 è abrogato a decorrere dal 1o novembre 2009.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 21 del 28.1.2009, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

(5)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(6)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

(8)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.