ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.264.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 264

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
8 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 934/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 935/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

3

 

*

Regolamento (CE) n. 936/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose

5

 

*

Regolamento (CE) n. 937/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante centotredicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

7

 

*

Regolamento (CE) n. 938/2009 della Commissione, del 6 ottobre 2009, recante divieto di pesca della musdea nelle zone V, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

9

 

 

Regolamento (CE) n. 939/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 25 settembre al 2 ottobre 2009 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

11

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

8.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/1


REGOLAMENTO (CE) N. 934/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

31,4

ZZ

31,4

0707 00 05

TR

122,8

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

110,4

ZZ

110,4

0805 50 10

AR

87,9

CL

77,5

TR

75,2

ZA

68,5

ZZ

77,3

0806 10 10

BR

110,4

EG

159,5

TR

106,2

US

152,0

ZZ

132,0

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

75,8

US

80,3

ZA

68,0

ZZ

74,8

0808 20 50

AR

82,8

CN

83,2

TR

92,6

ZA

78,9

ZZ

84,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.10.2009   

IT

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L 264/3


REGOLAMENTO (CE) N. 935/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/2010 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 930/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/2010, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 263 del 7.10.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'8 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

38,10

0,00

1701 11 90 (1)

38,10

3,47

1701 12 10 (1)

38,10

0,00

1701 12 90 (1)

38,10

3,18

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

1701 99 90 (2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


8.10.2009   

IT

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L 264/5


REGOLAMENTO (CE) N. 936/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2009

recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose

(versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 27,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1267/94 della Commissione, del 1o giugno 1994, recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’Unione europea ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con gli Stati Uniti d’America e ha firmato un accordo con gli Stati Uniti messicani in merito al mutuo riconoscimento e alla protezione di alcune bevande spiritose. Questi accordi prevedono l’attuazione, entro un certo termine, delle misure regolamentari e amministrative necessarie per ottemperare agli obblighi ivi previsti. Per permettere che i prodotti succitati fruiscano delle garanzie di controllo e di protezione previste dall’accordo, è opportuno stabilire l’elenco dei prodotti contemplati dagli accordi conclusi dall’Unione europea.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le designazioni dei prodotti elencati all’allegato I, originari dei paesi terzi ivi indicati, possono essere utilizzate esclusivamente per i prodotti fabbricati conformemente alle leggi e ai regolamenti degli stessi paesi terzi.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano delle misure di protezione e di controllo previste, nel settore delle bevande spiritose, dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, alle condizioni stabilite nell’accordo con i paesi terzi interessati.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1267/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)  GU L 138 del 2.6.1994, pag. 7.

(3)  V. allegato II.


ALLEGATO I

Designazione del prodotto

Paese di origine

Tennessee Whisky/Tennessee Whiskey

Stati Uniti

Bourbon Whisky/Bourbon Whiskey/Bourbon come designazione per Bourbon Whiskey

Stati Uniti

Tequila

Stati Uniti messicani

Mezcal

Stati Uniti messicani


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sua modifica successiva

Regolamento (CE) n. 1267/94 della Commissione

(GU L 138 del 2.6.1994, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1434/97 della Commissione

(GU L 196 del 24.7.1997, pag. 56).


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1267/94

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


8.10.2009   

IT

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L 264/7


REGOLAMENTO (CE) N. 937/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2009

recante centotredicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 23 settembre 2009 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2009.

Per la Commissione

Karel KOVANDA

Direttore generale facente funzioni per le relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada Youssef M Nada.; (c) Youssef Mustapha Nada). Indirizzo: (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia, (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia, (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia. Data di nascita: 17.5.1931. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AE 1111288 (data di scadenza 21.3.2005).


8.10.2009   

IT

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L 264/9


REGOLAMENTO (CE) N. 938/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2009

recante divieto di pesca della musdea nelle zone V, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3) fissa i contingenti per il 2009 e il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

6/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

GFB/567-

Specie

Musdea (Phycis blennoides)

Zona

Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI e VII

Data

5.9.2009


8.10.2009   

IT

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L 264/11


REGOLAMENTO (CE) N. 939/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 25 settembre al 2 ottobre 2009 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di complessive 2 989 240 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha suddiviso il sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) in quattro sottoperiodi trimestrali e ha fissato in 594 596 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 4, per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2009.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dal 25 settembre 2009, a partire dalle ore 13, fino al 2 ottobre 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il periodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dal 25 settembre 2009, a partire dalle ore 13, fino al 2 ottobre 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 2,911522 %.

2.   Per il periodo contingentale in corso è sospeso il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 ottobre 2009 nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.


DIRETTIVE

8.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/12


DIRETTIVA 2009/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

relativa ai recipienti semplici a pressione

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Incombe agli Stati membri garantire sul proprio territorio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni in ordine ai rischi di fuga o di scoppio causati dai recipienti semplici a pressione.

(3)

Negli Stati membri sono in vigore disposizioni imperative che determinano in particolare il livello di sicurezza che i recipienti semplici a pressione devono rispettare attraverso la specifica delle caratteristiche di costruzione e funzionamento, delle condizioni d’impianto e d’impiego nonché delle procedure di controllo prima e dopo l’immissione sul mercato. Tali disposizioni imperative non implicano necessariamente livelli diversi di sicurezza da uno Stato membro all’altro ma ostacolano, a causa della loro disparità, gli scambi all’interno della Comunità.

(4)

È pertanto opportuno che la presente direttiva definisca soltanto le esigenze imperative e i requisiti essenziali. Per facilitare la prova di conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate a livello comunitario in materia, in particolare, di costruzione, funzionamento e impianto dei recipienti semplici a pressione, il cui rispetto equivale a una presunzione di conformità dei prodotti ai requisiti essenziali. Tali norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi privati e dovrebbero conservare il loro statuto di testi non obbligatori. A tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) sono riconosciuti come organi competenti per adottare le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali (5) per la cooperazione tra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organi, firmati il 28 marzo 2003.

(5)

Il Consiglio ha già adottato diverse direttive miranti all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del 7 maggio 1985 relativa a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (6); ognuna delle suddette direttive contempla l’apposizione della marcatura CE. La Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove (7), ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE avente un simbolo grafico comune. Nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (8), il Consiglio ha approvato come principio regolatore l’adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l’utilizzo della marcatura CE. I due elementi fondamentali della nuova strategia che dovrebbero essere applicati sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità.

(6)

Un controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche in questione è necessario per proteggere con efficacia gli utilizzatori e i terzi. Le procedure di controllo esistenti variano da uno Stato membro all’altro. Per evitare i molteplici controlli, che rappresentano altrettanti ostacoli alla libera circolazione, è opportuno prevedere il reciproco riconoscimento dei controlli da parte degli Stati membri. Per facilitare il reciproco riconoscimento dei controlli, è opportuno in particolare prevedere procedure comunitarie e i criteri da tenere in considerazione per designare gli organismi incaricati di realizzare gli esami, la sorveglianza e la verifica.

(7)

La presenza della marcatura CE su un recipiente a pressione semplice dovrebbe far presumere la conformità al disposto della presente direttiva e rendere pertanto vana, in fase d’importazione e di messa in servizio, la ripetizione di controlli già effettuati. Tuttavia, potrebbe accadere che taluni recipienti semplici a pressione compromettano la sicurezza. È pertanto opportuno prevedere una procedura destinata a eliminare tale pericolo.

(8)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell’allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie.

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a)

i recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un’emissione di radioattività;

b)

i recipienti appositamente previsti per l’installazione o la propulsione di navi o aeromobili;

c)

gli estintori.

3.   Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a)

«recipiente semplice a pressione» o «recipiente»: qualunque recipiente saldato soggetto a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinato a contenere aria o azoto e non destinato a essere esposto alla fiamma.

Le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto.

Il recipiente è costituito:

i)

da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l’interno o da fondi piani. L’asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica; o

ii)

da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione.

La pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS × V) raggiunge al massimo 10 000 bar/l.

La temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a – 50 °C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 °C per l’acciaio e 100 °C per l’alluminio o la lega di alluminio;

b)

«norma armonizzata»: una specifica tecnica (norma europea o documento d’armonizzazione) adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o da due di questi organismi, ovvero dai tre organismi insieme, su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (9), e agli orientamenti generali per la cooperazione fra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organismi, firmati il 28 marzo 2003.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché i recipienti possano essere immessi sul mercato e utilizzati soltanto se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, in caso di installazione, di manutenzione adeguata e di impiego conforme alla loro destinazione.

2.   Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che reputano necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell’utilizzazione dei recipienti, purché ciò non implichi alcuna modifica dei recipienti rispetto alle specificazioni della presente direttiva.

Articolo 3

1.   I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar/l devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell’allegato I.

2.   I recipienti il cui prodotto PS × V è inferiore o pari a 50 bar/l devono essere fabbricati secondo le regole vigenti in materia in uno degli Stati membri e recare le iscrizioni previste all’allegato II, punto 1, eccetto la marcatura CE di cui all’articolo 16.

Articolo 4

Gli Stati membri non ostacolano l’immissione sul mercato e l’entrata in servizio nel loro territorio dei recipienti che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri presumono conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva i recipienti muniti di marcatura CE.

La conformità dei recipienti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, presume la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

2.   Gli Stati membri presumono che i recipienti, per i quali non vi siano le norme di cui al paragrafo 1, secondo comma, o per i quali il fabbricante abbia applicato solo parzialmente, o non abbia applicato affatto le suddette norme, siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I se, dopo aver ricevuto un attestato di certificazione CE, ne sia stata attestata la conformità al modello approvato con l’apposizione della marcatura CE.

3.   Qualora dei recipienti siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformità di tali recipienti alle disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive applicabili ai recipienti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse, che accompagnano i recipienti.

Articolo 6

Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato consultano il comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE («comitato»), esponendone i motivi.

Il comitato esprime un parere con urgenza.

Ricevuto il parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se sia o non sia necessario procedere al ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 7

1.   Se constata che alcuni recipienti muniti della marcatura CE e usati conformemente alla loro destinazione possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, uno Stato membro prende tutte le misure utili per ritirare i prodotti dal mercato o proibirne o limitarne l’immissione sul mercato.

Lo Stato membro notifica senza indugio tale misura alla Commissione e spiega i motivi della sua decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a)

al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, qualora il recipiente non sia conforme alle norme armonizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

b)

a un’imperfetta applicazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

c)

a una lacuna delle norme armonizzate stesse di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

2.   La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la massima celerità. Se constata dopo tale consultazione che la misura di cui al paragrafo 1 è giustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l’iniziativa e gli altri Stati membri.

Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle e dà esecuzione alla procedura di cui all’articolo 6.

3.   Se il recipiente non conforme è munito della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta le misure del caso nei confronti di chi ha apposto la marcatura e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4.   La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e dei risultati della procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO II

CERTIFICAZIONE

SEZIONE 1

Procedure di certificazione

Articolo 8

1.   Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto PS × V sia superiore a 50 bar/l, fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità devono, a loro scelta:

a)

informarne un organismo di controllo autorizzato di cui all’articolo 9 che, in base alla documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3, rilascerà un attestato di idoneità di tale documentazione; oppure

b)

sottoporre un modello di recipiente alla certificazione CE di cui all’articolo 10.

2.   Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto PS × V sia superiore a 50 bar/l, fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sottopongono un modello di recipiente alla certificazione CE di cui all’articolo 10.

3.   Prima di essere immessi sul mercato, i recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, oppure al modello approvato sono sottoposti:

a)

alla verifica CE di cui all’articolo 11, se il prodotto PS × V è superiore a 3 000 bar/l;

b)

a scelta del fabbricante, se il prodotto PS × V è inferiore o pari a 3 000 bar/l e superiore a 50 bar/l:

i)

alla dichiarazione di conformità CE di cui all’articolo 12; oppure

ii)

alla verifica CE di cui all’articolo 11.

4.   I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di certificazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo di controllo autorizzato o in una lingua da quest’ultimo accettata.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di controllo riconosciuti da essi designati per espletare le procedure di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all’aggiornamento di tale elenco.

2.   Per l’autorizzazione degli organismi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri rispettano i criteri minimi di cui all’allegato III.

3.   Lo Stato membro che abbia autorizzato un organismo di controllo revoca tale autorizzazione se constata che l’organismo in questione non soddisfa più i criteri minimi di cui all’allegato III.

Esso ne informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.

SEZIONE 2

Certificazione CE

Articolo 10

1.   La certificazione CE è la procedura con la quale un organismo di controllo autorizzato constata e certifica che il modello di un recipiente soddisfa le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2.   La domanda di certificazione CE è presentata dal fabbricante o da un suo mandatario presso un unico organismo di controllo autorizzato, per un modello di recipiente o per un modello rappresentativo di una famiglia di recipienti. Il mandatario deve essere stabilito nella Comunità.

La domanda contiene:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, nonché il luogo di fabbricazione dei recipienti;

b)

la documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3.

Essa è accompagnata da un recipiente rappresentativo della produzione prevista.

3.   L’organismo di controllo autorizzato procede alla certificazione CE secondo le modalità di cui al secondo e terzo comma.

Esso esamina la documentazione tecnica di costruzione per verificarne l’idoneità, nonché il recipiente presentato.

All’esame del recipiente, l’organismo:

a)

verifica che sia stato fabbricato in conformità della documentazione tecnica di costruzione e che possa essere utilizzato con affidamento nelle condizioni di servizio previste;

b)

esamina e sottopone a prove idonee per verificare la conformità dei recipienti con i requisiti essenziali che li riguardano.

4.   Se il modello soddisfa le disposizioni che lo riguardano, l’organismo di controllo autorizzato redige un attestato di certificazione CE che è notificato al richiedente. Tale attestato contiene le conclusioni dell’esame, indica le condizioni cui è eventualmente soggetto e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il modello approvato.

La Commissione, gli altri organismi di controllo autorizzati e gli altri Stati membri possono ottenere copia dell’attestato e, su richiesta motivata, copia della documentazione tecnica di costruzione e dei verbali degli esami e delle prove eseguiti.

5.   L’organismo di controllo autorizzato che rifiuti di rilasciare un attestato di certificazione CE ne informa gli altri organismi di controllo autorizzati.

L’organismo di controllo autorizzato che revochi un attestato di certificazione CE ne informa lo Stato membro che l’ha autorizzato. Quest’ultimo ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, motivando tale decisione.

SEZIONE 3

Verifica CE

Articolo 11

1.   La verifica CE è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantiscono e dichiarano che i recipienti sottoposti alle prescrizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo descritto nell’attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3, che ha formato oggetto di un attestato di idoneità.

2.   Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei recipienti al tipo descritto nell’attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appongono la marcatura CE su ogni recipiente e redigono una dichiarazione di conformità.

3.   L’organismo di controllo autorizzato effettua gli esami e le prove atti a verificare la conformità del recipiente ai requisiti della presente direttiva, con controllo e prova in conformità delle disposizioni dal secondo al decimo comma.

Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l’omogeneità di ciascun lotto prodotto.

Detti lotti sono accompagnati dall’attestato di certificazione CE di cui all’articolo 10 oppure, qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente a un modello approvato, dalla documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3. In quest’ultimo caso, prima della verifica CE, l’organismo di controllo autorizzato esamina la documentazione per attestarne l’idoneità.

All’atto dell’esame di un lotto, l’organismo di controllo autorizzato verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova pneumatica d’efficacia equivalente, a una pressione Ph pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrità. La prova pneumatica è subordinata all’accettazione delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro in cui è effettuata.

L’organismo di controllo autorizzato esegue inoltre delle prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio-campione di produzione o da un recipiente allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Tuttavia, quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature perimetrali.

Per i recipienti di cui all’allegato I, punto 2.1.2, tali prove su provette sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificarne la conformità con le prescrizioni essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, punto 2.1.2.

Per i lotti accettati, l’organismo di controllo riconosciuto appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i recipienti del lotto possono essere immessi sul mercato, a eccezione di quelli che non hanno subito con esito positivo la prova idraulica o la prova pneumatica.

Se un lotto è rifiutato, l’organismo di controllo riconosciuto prende le misure appropriate per evitarne l’immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l’organismo di controllo riconosciuto può decidere di sospendere la verifica statistica.

Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell’organismo di controllo notificato, il numero di identificazione di quest’ultimo nel corso della fabbricazione.

Il fabbricante o il suo mandatario devono essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo di controllo autorizzato di cui al settimo comma.

SEZIONE 4

Dichiarazione di conformità CE

Articolo 12

1.   Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall’articolo 13 appone la marcatura CE di cui all’articolo 16 sui recipienti che dichiara conformi:

a)

alla documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3, che ha formato oggetto di un attestato di idoneità; o

b)

a un modello approvato.

2.   Con la procedura di dichiarazione di conformità CE, il fabbricante è soggetto alla sorveglianza CE qualora il prodotto PS × V sia superiore a 200 bar/l.

La sorveglianza CE ha lo scopo di vigilare, conformemente all’articolo 14, secondo comma, sul corretto adempimento da parte del fabbricante degli obblighi derivanti dall’articolo 13, paragrafo 2. A essa provvede l’organismo di controllo autorizzato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE di cui all’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, qualora i recipienti siano fabbricati conformemente a un modello approvato o, in caso contrario, l’organismo al quale sia stata inviata la documentazione tecnica di costruzione conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 13

1.   Se si avvale della procedura di cui all’articolo 12, prima di avviare la produzione il fabbricante invia all’organismo di controllo autorizzato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE o l’attestato di idoneità un documento che stabilisce i procedimenti di fabbricazione nonché l’insieme delle disposizioni prestabilite e sistematiche che saranno attuate per garantire la conformità dei recipienti alle norme armonizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o al modello approvato.

2.   Il documento di cui al paragrafo 1 comprende in particolare:

a)

una descrizione dei mezzi di produzione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;

b)

un fascicolo di controllo che indichi gli esami e le prove appropriate, con le relative modalità e frequenze di esecuzione, da eseguirsi nel corso della fabbricazione;

c)

l’impegno di eseguire gli esami e le prove conformemente al fascicolo di controllo di cui alla lettera b) e di effettuare una prova idraulica oppure, con l’accordo dello Stato membro, una prova pneumatica con una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di calcolo su ciascun recipiente fabbricato;

tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e sufficientemente indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;

d)

l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di deposito, nonché la data di inizio della fabbricazione.

3.   Inoltre, ove il prodotto PS × V sia superiore a 200 bar/l, il fabbricante autorizza l’accesso ai luoghi di fabbricazione e di deposito all’organismo incaricato della sorveglianza CE a fini di controllo, gli consente il prelievo dei recipienti e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

a)

la documentazione tecnica di costruzione;

b)

il fascicolo di controllo;

c)

eventualmente l’attestato di certificazione CE oppure l’attestato di idoneità;

d)

una relazione degli esami e delle prove eseguiti.

Articolo 14

L’organismo di controllo autorizzato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE oppure l’attestato di idoneità esamina prima della data d’inizio di ogni fabbricazione il documento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, nonché la documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3, onde attestarne l’idoneità qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente a un modello approvato.

Inoltre, ove il prodotto PS × V sia superiore a 200 bar/l, durante la fabbricazione l’organismo di controllo autorizzato:

a)

si accerta che il fabbricante verifichi effettivamente i recipienti fabbricati in serie conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c);

b)

procede, a fini di controllo, a un prelievo inatteso sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipiente.

L’organismo di controllo autorizzato fornisce una copia del verbale dei controlli allo Stato membro che lo ha autorizzato e, a richiesta, agli altri organismi di controllo autorizzati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

CAPO III

MARCATURA CE E ISCRIZIONI

Articolo 15

Fatto salvo l’articolo 7:

a)

ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l’obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni relative alla marcatura CE e di far cessare l’infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;

b)

nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l’immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo la procedura prevista all’articolo 7.

Articolo 16

1.   La marcatura CE nonché le iscrizioni previste all’allegato II, punto 1, sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o su una targhetta segnaletica fissata in modo inamovibile sul recipiente.

La marcatura CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico riportato nell’allegato II, punto 1.1. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione, previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, dell’organismo di controllo autorizzato incaricato della verifica CE o della sorveglianza CE.

2.   È vietato apporre sui recipienti marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni all’immissione sul mercato o in servizio d’un recipiente è motivata in maniera circostanziata. Essa è notificata all’interessato con la massima sollecitudine, con l’indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalla legislazione in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali il ricorso deve essere esperito.

Articolo 18

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

La direttiva 87/404/CEE, come modificata dalle direttive di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati all’allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato V.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 41.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

(3)  GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 48.

(4)  Cfr. allegato IV, parte A.

(5)  GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.

(6)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(7)  GU C 267 del 19.10.1989, pag. 3.

(8)  GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1.

(9)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

(di cui all’articolo 3, paragrafo 1)

1.   MATERIALI

I materiali devono essere scelti in funzione dell’utilizzazione prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1 a 1.4.

1.1.   Parti soggette a pressione

I materiali di cui all’articolo 1 utilizzati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione dei recipienti devono essere:

a)

saldabili;

b)

duttili e tenaci onde, in caso di rottura alla temperatura minima di esercizio, questa non provochi alcuna frammentazione né rottura di tipo fragile;

c)

non deteriorabili con l’invecchiamento.

Per i recipienti d’acciaio, tali materiali devono inoltre essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1 e, per i recipienti di alluminio o lega d’alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2.

Detti materiali devono essere accompagnati da un verbale di controllo redatto dal fabbricante del materiale, come figura nell’allegato II.

1.1.1.   Recipienti di acciaio

Gli acciai di qualità non legati devono soddisfare le seguenti disposizioni:

a)

essere di acciaio non effervescente e forniti previo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente;

b)

il tenore di carbonio sul prodotto deve essere inferiore allo 0,25 % e il tenore di zolfo e fosforo deve essere ciascuno inferiore allo 0,05 %;

c)

presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:

il valore massimo della resistenza alla trazione Rm, max deve essere inferiore a 580 N/mm2,

l’allungamento dopo rottura deve essere:

se la provetta è prelevata parallelamente alla direzione di laminazione:

spessore ≥ 3 mm;

A

≥ 22 %,

spessore < 3 mm;

A80 mm

≥ 17 %,

se la provetta è prelevata perpendicolarmente alla direzione di laminazione:

spessore ≥ 3 mm;

A

≥ 20 %,

spessore < 3 mm;

A80 mm

≥ 15 %,

il valore medio dell’energia di rottura KCV, determinato su tre provette deve essere almeno di 35 J/cm2 in senso longitudinale e alla temperatura minima di esercizio; uno solo dei tre valori può essere inferiore a 35 J/cm2 e in nessun caso inferiore a 25 J/cm2.

La verifica di questa qualità è richiesta per gli acciai destinati alla fabbricazione di recipienti la cui temperatura minima di esercizio è inferiore a – 10 °C e con spessore delle pareti superiore a 5 mm.

1.1.2.   Recipienti di alluminio

L’alluminio non legato deve avere un tenore di alluminio pari almeno al 99,5 % e le leghe di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), devono avere sufficiente resistenza alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio.

Inoltre, questi materiali devono rispondere alle seguenti disposizioni:

a)

essere forniti allo stato ricotto; e

b)

presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:

il valore massimo della resistenza alla trazione Rm, max deve essere inferiore o pari a 350 N/mm2,

l’allungamento dopo rottura deve essere:

se la provetta è prelevata parallelamente alla direzione di laminazione: A ≥ 16 %,

se la provetta è prelevata perpendicolarmente alla direzione di laminazione: A ≥ 14 %.

1.2.   Materiali per la saldatura

I materiali usati per l’esecuzione di saldature sul recipiente a pressione o la fabbricazione dello stesso devono essere appropriati e compatibili con i materiali da saldare.

1.3.   Accessori per contribuire alla resistenza del recipiente

Questi accessori (bulloni, dadi, ecc.) devono essere realizzati con il materiale specificato al punto 1.1 oppure con altri tipi di acciaio, alluminio o appropriata lega di alluminio e compatibili con i materiali usati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione.

Questi ultimi materiali devono avere alla temperatura minima di esercizio un allungamento dopo rottura e una tenacia appropriati.

1.4.   Parti non soggette a pressione

Tutte le parti dei recipienti non soggette a pressione e assemblate mediante saldatura devono essere di un materiale compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate.

2.   PROGETTAZIONE DEI RECIPIENTI

Nella progettazione dei recipienti il fabbricante deve definire il settore di utilizzazione dei recipienti scegliendo:

a)

la temperatura minima di esercizio Tmin;

b)

la temperatura massima di esercizio Tmax;

c)

la pressione massima di esercizio PS.

Tuttavia, se è scelta una temperatura minima di esercizio superiore a – 10 °C, i requisiti dei materiali devono essere soddisfatti a – 10 °C.

Inoltre il fabbricante deve tener conto delle disposizioni seguenti:

deve essere possibile ispezionare l’interno dei recipienti,

deve essere possibile svuotare i recipienti,

le qualità meccaniche devono essere costanti per tutto il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua destinazione,

i recipienti, tenuto conto dell’impiego prescritto, devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione,

e del fatto che, nelle condizioni d’impiego previste,

i recipienti non devono subire sollecitazioni che possano nuocere alla loro sicurezza d’impiego,

la pressione interna non deve superare in modo continuo la pressione massima di esercizio PS. Tuttavia, essa può essere superata transitoriamente al massimo del 10 %.

Gli assemblaggi circolari e longitudinali devono essere realizzati con saldature con penetrazione piena o con saldature di efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli emisferici devono avere un profilo cilindrico.

2.1.   Spessore delle pareti

Se il prodotto PS × V non è superiore a 3 000 bar/l, il fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 per determinare lo spessore delle pareti del recipiente; se il prodotto PS × V è superiore a 3 000 bar/l oppure qualora la temperatura massima di servizio superi i 100 °C, lo spessore è determinato conformemente al metodo di cui al punto 2.1.1.

Lo spessore effettivo della parete della virola e dei fondi non può tuttavia essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a 3 mm per quelli di alluminio o lega di alluminio.

2.1.1.   Metodo di calcolo

Lo spessore minimo delle parti soggette a pressione va calcolato tenendo conto dell’intensità delle sollecitazioni e delle disposizioni seguenti:

a)

la pressione di calcolo da prendere in considerazione non deve essere inferiore alla pressione massima di esercizio PS prescelta;

b)

la sollecitazione generale ammissibile di membrana non deve superare il più piccolo tra i valori 0,6 RET o 0,3 Rm. Per determinare le sollecitazioni ammissibili il fabbricante deve utilizzare i valori RET e Rm minimi garantiti dal fabbricante del materiale.

Tuttavia, se la parte cilindrica del recipiente comprende una o più saldature longitudinali realizzate con un procedimento di saldatura non automatico, lo spessore calcolato conformemente al primo comma deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,15.

2.1.2.   Metodo sperimentale

Lo spessore delle pareti deve essere determinato in modo da permettere al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, a una pressione uguale almeno a cinque volte la pressione massima di esercizio, con un valore di deformazione circonferenziale permanente inferiore o uguale all’1 %.

3.   PROCESSI DI FABBRICAZIONE

I recipienti devono essere costruiti e sottoposti a controlli di produzione conformemente alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all’allegato II, punto 3.

3.1.   Preparazione dei componenti

La preparazione dei componenti (formatura e smussatura, ecc.) non deve indurre difetti di superficie, fessure o cambiamenti delle caratteristiche meccaniche di detti pezzi tali da nuocere alla sicurezza dell’impiego dei recipienti.

3.2.   Saldature su parti soggette a pressione

Le caratteristiche delle saldature e delle zone adiacenti devono essere simili a quelle dei materiali saldati ed esenti da difetti di superficie e/o interni tali da nuocere alla sicurezza dei recipienti.

Le saldature devono essere eseguite da saldatori o operatori qualificati, di perizia adeguata, secondo procedimenti di saldatura approvati. Le prove per l’approvazione e la qualificazione sono effettuate da organismi di controllo autorizzati.

Nel corso della produzione il fabbricante deve altresì garantire una costante qualità delle saldature mediante esami appropriati secondo modalità adeguate. Detti esami devono formare oggetto di una relazione.

4.   IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI RECIPIENTI

Ogni recipiente deve essere corredato delle istruzioni per l’uso redatte dal fabbricante, previste all’allegato II, punto 2.


ALLEGATO II

MARCATURA CE, ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L’USO, DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COSTRUZIONE, DEFINIZIONI E SIMBOLI

1.   MARCATURA CE E ISCRIZIONI

1.1.   Marcatura CE

La marcatura CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

Image

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui al presente punto.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

1.2.   Iscrizioni

Il recipiente o la targhetta segnaletica devono riportare almeno le iscrizioni seguenti:

a)

pressione massima di esercizio (PS in bar);

b)

temperatura massima di esercizio (Tmax in °C);

c)

temperatura minima di esercizio (Tmin in °C);

d)

capacità del recipiente (V in I);

e)

nome o marchio del fabbricante;

f)

tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente;

g)

le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

Se è utilizzata una targhetta segnaletica, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l’eventuale aggiunta di altri dati.

2.   ISTRUZIONI PER L’USO

Nelle istruzioni per l’uso devono figurare le indicazioni seguenti:

a)

le informazioni previste al punto 1, a eccezione dell’identificazione di serie del recipiente;

b)

il campo di impiego previsto;

c)

le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.

Esse sono redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

3.   DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COSTRUZIONE

La documentazione tecnica di costruzione deve comprendere una descrizione delle tecniche e delle attività di carattere operativo utilizzate per conformarsi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I o alle norme armonizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e in particolare:

a)

un progetto di fabbricazione dettagliato del recipiente;

b)

le istruzioni per l’uso;

c)

un documento descrittivo che precisi:

i materiali utilizzati,

i procedimenti di saldatura utilizzati,

i controlli effettuati,

tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione dei recipienti.

Ove siano applicate le procedure di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, detta documentazione deve constare inoltre:

a)

dei certificati relativi all’adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori;

b)

del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e degli assemblaggi che contribuiscono alla robustezza del recipiente a pressione;

c)

di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione dei controlli previsti.

4.   DEFINIZIONI E SIMBOLI

4.1.   Definizioni

a)

La pressione di calcolo «P» è la pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle parti del recipiente sottoposte a pressione.

b)

La pressione massima d’esercizio «PS» è la pressione relativa massima che può essere esercitata in condizioni normali d’impiego del recipiente.

c)

La temperatura minima d’esercizio «Tmin» è la temperatura stabilizzata più bassa della parete del recipiente in condizioni normali d’impiego.

d)

La temperatura massima d’esercizio «Tmax» è la temperatura stabilizzata più elevata della parete del recipiente in condizioni normali d’impiego.

e)

Il limite di elasticità «RET» è il valore alla temperatura massima di esercizio Tmax:

del limite superiore di snervamento ReH, per un materiale che presenta un limite superiore e inferiore, oppure

del limite convenzionale di elasticità Rp0,2 oppure

del limite convenzionale di elasticità Rp1,0 per l’alluminio non legato.

f)

Famiglie di recipienti:

fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che differiscono dal modello soltanto per il diametro (a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2.1.1 e 2.1.2) o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti limiti:

allorché il modello è costituito oltre che dai fondi, da una o più virole, le varianti della famiglia devono comprendere almeno una virola,

se il modello è costituito soltanto da due fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole.

Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture o dei manicotti saldati devono essere indicate sul progetto di ciascuna variante.

g)

Un lotto di recipienti è costituito al massimo da 3 000 recipienti dello stesso modello.

h)

Si tratta di fabbricazione in serie ai sensi della presente direttiva qualora più recipienti di uno stesso modello siano fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di un determinato periodo, conformemente a una concezione comune e con i medesimi procedimenti di fabbricazione.

i)

Verbale di controllo: documento in cui il fabbricante certifica che il prodotto consegnato è conforme alle specifiche imposte e fornisce i risultati delle prove correnti di stabilimento, in particolare per quanto concerne la composizione dinamica e le caratteristiche meccaniche, eseguite sui prodotti ottenuti con gli stessi procedimenti di fabbricazione utilizzati per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti consegnati.

4.2.   Simboli

A

allungamento dopo la rottura

Formula

%

A 80 m

allungamento dopo la rottura (Lo = 80 mm)

%

KCV

energia di rottura

J/cm2

P

pressione di calcolo

bar

PS

pressione massima d’esercizio

bar

Ph

pressione di prova idraulica o pneumatica

bar

Rp0,2

limite convenzionale di elasticità a 0,2 %

N/mm2

RET

limite di elasticità alla massima temperatura di esercizio

N/mm2

ReH

limite superiore di snervamento

N/mm2

Rm

resistenza alla trazione a temperatura ambiente

N/mm2

Rm, max

resistenza massima alla trazione

N/mm2

Rp1,0

limite convenzionale di elasticità a 1,0 %

N/mm2

Tmax

temperatura massima di esercizio

°C

Tmin

temperatura minima di esercizio

°C

V

capacità del recipiente

l


ALLEGATO III

CRITERI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO RISPETTARE PER DESIGNARE GLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI

(di cui all’articolo 9, paragrafo 2)

1.

L’organismo di controllo autorizzato, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il montatore dei recipienti che essi controllano e neppure il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l’organismo di controllo autorizzato.

2.

L’organismo di controllo autorizzato e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3.

L’organismo di controllo autorizzato deve disporre del personale e dei mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l’esecuzione delle verifiche. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4.

Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

a)

una buona formazione tecnica e professionale;

b)

un’adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali controlli;

c)

la capacità necessaria per compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.

5.

Deve essere garantita l’indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti né dei risultati di tali controlli.

6.

L’organismo di controllo autorizzato deve sottoscrivere un contratto di assicurazione «responsabilità civile», a meno che detta responsabilità sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7.

Il personale dell’organismo di controllo autorizzato è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell’esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la propria attività) nell’ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.


ALLEGATO IV

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 19)

Direttiva 87/404/CEE del Consiglio

(GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 48).

 

Direttiva 90/488/CEE del Consiglio

(GU L 270 del 2.10.1990, pag. 25).

 

Direttiva 93/68/CEE del Consiglio

(GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

limitatamente all’articolo 1, punto 1, e all’articolo 2

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 19)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

87/404/CEE

31 dicembre 1989

1o luglio 1990 (1)

90/488/CEE

1o luglio 1991

93/68/CEE

30 giugno 1994

1o gennaio 1995 (2)


(1)  Conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, gli Stati membri autorizzano, per il periodo fino al 1o luglio 1992, l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti conformi alla normativa in vigore sul loro territorio prima del 1o luglio 1990.

(2)  Conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri consentono, fino al 1o gennaio 1997, la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1o gennaio 1995.


ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 87/404/CEE

Presente direttiva

Considerando 5, quinta frase

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), primo comma

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, primo e secondo sottotrattino

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, punti i) e ii)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), quarto comma

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), quinto comma

Articolo 1, paragrafo 3, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articoli 2, 3 e 4

Articoli 2, 3 e 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, prima e seconda frase

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, terza frase

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 1, alinea e lettera a), alinea

Articolo 8, paragrafo 1, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), primo e secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino

Articolo10, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 3, primo comma

Articolo 10, paragrafo 3, primo comma

Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, lettere a) e b)

Articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, lettere a) e b)

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5, prima frase

Articolo 10, paragrafo 5, primo comma

Articolo 10, paragrafo 5, seconda e terza frase

Articolo 10, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 3, alinea

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma

Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.1

Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.2

Articolo 11, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.3, primo comma

Articolo 11, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.3, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3, quinto comma

Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.3, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 3, sesto comma

Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.4, primo comma

Articolo 11, paragrafo 3, settimo comma

Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.4, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3, ottavo comma

Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.4, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 3, nono comma

Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.5

Articolo 11, paragrafo 3, decimo comma

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 3, lettere da a) a d)

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 14, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, terzo comma

Articoli 15, 16 e 17

Articoli 15, 16 e 17

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 1.1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Allegato I, punto 1.1, primo comma, lettere a), b) e c)

Allegato I, punto 1.1, secondo e terzo comma

Allegato I, punto 1.1, secondo e terzo comma

Allegato I, punti 1.1.1. e 1.1.2

Allegato I, punti 1.1.1. e 1.1.2

Allegato I, punti 1.2, 1.3 e 1.4

Allegato I, punti 1.2, 1.3 e 1.4

Allegato I, punto 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Allegato I, punto 2, primo comma, lettere a), b) e c)

Allegato I, punto 2, secondo, terzo e quarto comma

Allegato I, punto 2, secondo, terzo e quarto comma

Allegato I, punti 2.1, 3 e 4

Allegato I, punti 2.1, 3 e 4

Allegato II, punto 1

Allegato II, punto 1

Allegato II, punto 1.a, primo, secondo e terzo trattino

Allegato II, punto 1.1, primo, secondo e terzo comma

Allegato II, punto 1.b, primo comma, dal primo al settimo trattino

Allegato II, punto 1.2, primo comma, lettere da a) a g)

Allegato II, punto 1.b, secondo comma

Allegato II, punto 1.2, secondo comma

Allegato II, punto 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Allegato II, punto 2, primo comma, lettere a), b) e c)

Allegato II, punto 2, secondo comma

Allegato II, punto 2, secondo comma

Allegato II, punto 3, primo comma

Allegato II, punto 3, primo comma

Allegato II, punto 3, secondo comma, punti i), ii) e iii)

Allegato II, punto 3, secondo comma, lettere a), b) e c)

Allegato II, punto 4

Allegato II, punto 4

Allegato III, punti 1, 2 e 3

Allegato III, punti 1, 2 e 3

Allegato III, punto 4, primo, secondo e terzo trattino

Allegato III, punto 4, lettere a), b) e c)

Allegato III, punti 5, 6 e 7

Allegato III, punti 5, 6 e 7

Allegato IV

Allegato V