ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.263.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 263

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
7 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 929/2009 della Commissione, del 6 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 930/2009 della Commissione, del 6 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

3

 

*

Regolamento (CE) n. 931/2009 della Commissione, del 5 ottobre 2009, recante divieto di pesca dell’aringa nella sottodivisione CIEM 28.1 per le navi battenti bandiera estone

5

 

*

Regolamento (CE) n. 932/2009 della Commissione, del 5 ottobre 2009, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque comunitarie e internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

7

 

*

Regolamento (CE) n. 933/2009 della Commissione, del 6 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia

9

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( 1 )

11

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/739/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno [notificata con il numero C(2009) 7493]  ( 1 )

32

 

 

2009/740/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2009, relativa alla concessione di una deroga alla Francia in applicazione della decisione 2008/477/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2500-2690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità [notificata con il numero C(2009) 7514]

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/1


REGOLAMENTO (CE) N. 929/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

28,7

ZZ

28,7

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,4

ZZ

110,4

0805 50 10

AR

93,2

CL

77,5

TR

80,9

ZA

69,8

ZZ

80,4

0806 10 10

BR

235,1

EG

159,5

TR

103,6

US

152,0

ZZ

162,6

0808 10 80

BR

63,0

CL

87,3

NZ

70,3

US

80,3

ZA

67,3

ZZ

73,6

0808 20 50

AR

82,8

CN

58,3

TR

97,2

ZA

78,9

ZZ

79,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.10.2009   

IT

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L 263/3


REGOLAMENTO (CE) N. 930/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/2010 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 928/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/2010, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 262 del 6.10.2009, pag. 38.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 7 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,59

0,61

1701 11 90 (1)

35,59

4,23

1701 12 10 (1)

35,59

0,47

1701 12 90 (1)

35,59

3,93

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

1701 99 90 (2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


7.10.2009   

IT

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L 263/5


REGOLAMENTO (CE) N. 931/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2009

recante divieto di pesca dell’aringa nella sottodivisione CIEM 28.1 per le navi battenti bandiera estone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 6.


ALLEGATO

N.

E2/EE/BS/001

Stato membro

Estonia

Stock

HER/03D.RG

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Sottodivisione 28.1

Data

12.7.2009


7.10.2009   

IT

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L 263/7


REGOLAMENTO (CE) N. 932/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2009

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque comunitarie e internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

22/T&Q

Stato membro

Spagna

Stock

POK/561214

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Zona VI, acque comunitarie della zona Vb e acque CE e acque internazionali delle zone XII e XIV

Data

1.9.2009


7.10.2009   

IT

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L 263/9


REGOLAMENTO (CE) N. 933/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1 e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95, in particolare l’articolo 1 (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli (3), ha definito il regime preferenziale applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1383/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia (4), che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1396/98 (5), ha aperto contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame e ne ha stabilito le modalità di gestione.

(3)

L’applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è ormai opportuno che il contingente di cui al presente regolamento sia gestito secondo il metodo indicato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6).

(4)

Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all’altro, è necessario che il contingente di cui al presente regolamento sia considerato non critico ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non è tuttavia da escludere che, a causa di nuove circostanze, possa divenire critico ai sensi del suddetto articolo.

(5)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1383/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno che tale regolamento rimanga d’applicazione per i titoli d’importazione emessi per i periodi contingentali d’importazione precedenti a quelli previsti dal presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento apre il contingente tariffario di cui all’allegato per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre («periodo contingentale d’importazione»).

2.   Il contingente di cui all’allegato del presente regolamento è gestito conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

Articolo 2

L’immissione in libera pratica dei prodotti importati a titolo del contingente di cui all’allegato è subordinata alla presentazione di una prova d’origine, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 del protocollo n. 3 allegato alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1383/2007 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai dazi derivanti dai titoli rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2010, fino alla loro scadenza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

(3)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

(4)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 34.

(5)  GU L 187 dell’1.7.1998, pag. 41.

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codici NC

Dazio doganale nell’ambito del contingente tariffario

(EUR/tonnellata)

Contingente tariffario annuo

(in tonnellate, peso netto)

09.0244

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


DIRETTIVE

7.10.2009   

IT

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L 263/11


DIRETTIVA 2009/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (3), la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (4), la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (5), e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (6), hanno subito diverse e sostanziali modificazioni (7). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tali quattro direttive, così come della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (8).

(2)

L’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte consistente dell’attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato interno dell’assicurazione autoveicoli dovrebbero quindi costituire un obiettivo fondamentale dell’azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.

(3)

Ciascuno Stato membro dovrebbe adottare tutte le misure utili affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure.

(4)

Allo scopo di evitare qualsiasi errore di interpretazione della presente direttiva e facilitare l’ottenimento di una copertura assicurativa per i veicoli con targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente dovrebbe fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.

(5)

Fermo restando il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, occorre prevedere una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde o non corrisponde più al veicolo stesso. In questo caso, e al solo fine di liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente dovrebbe essere considerato il territorio in cui si è verificato l’incidente.

(6)

Un divieto di controlli sistematici dell’assicurazione sugli autoveicoli dovrebbe valere tanto per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro quanto per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un paese terzo ma provenienti dal territorio di un altro Stato membro. Possono essere consentiti solo controlli non sistematici e non aventi carattere discriminatorio, effettuati nell’ambito di un controllo non diretto esclusivamente a verificare l’assicurazione.

(7)

La soppressione del controllo della carta verde per i veicoli che stazionano abitualmente in uno Stato membro ed entrano nel territorio di un altro Stato membro può essere realizzata in base a un accordo tra uffici nazionali d’assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, l’indennizzo dei danni che comportano diritto a risarcimento, causati sul suo territorio da uno di tali veicoli, anche se non assicurato.

(8)

Il suddetto accordo di garanzia si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunità siano coperti da un’assicurazione. È quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante da tali veicoli con una copertura valida per il complesso del territorio comunitario.

(9)

Il regime previsto dalla presente direttiva potrebbe essere esteso ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo per il quale gli uffici nazionali degli Stati membri abbiano concluso un accordo analogo.

(10)

Ciascuno Stato membro dovrebbe poter agire in deroga all’obbligo generale di assicurazione per quanto riguarda i veicoli appartenenti a talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In caso di incidenti causati da tali veicoli, lo Stato membro che prevede tale deroga dovrebbe designare l’autorità o l’organismo incaricato di indennizzare le vittime degli incidenti causati in un altro Stato membro. Bisognerebbe garantire che non soltanto le vittime degli incidenti causati da tali veicoli all’estero siano debitamente indennizzate, ma anche le vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, siano esse residenti o meno nel suo territorio. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’elenco delle persone dispensate dall’assicurazione obbligatoria e delle autorità o degli organismi responsabili dell’indennizzo delle vittime per i danni causati da tali veicoli sia comunicato alla Commissione per la pubblicazione.

(11)

Ciascuno Stato membro dovrebbe poter agire in deroga all’obbligo generale di assicurazione per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale. In tal caso, gli altri Stati membri sono autorizzati a richiedere, al momento dell’ingresso sul loro territorio, una carta verde valida o un contratto di assicurazione «frontiera» per garantire l’indennizzo dei danni alle vittime di qualsiasi incidente causato da tali veicoli sui loro territori. Tuttavia, poiché la soppressione dei controlli alle frontiere all’interno della Comunità comporta l’impossibilità di garantire che i veicoli che attraversano la frontiera siano assicurati, l’indennizzo per le vittime di incidenti causati all’estero non può essere garantito. Si dovrebbe altresì provvedere affinché l’indennizzo dovuto sia concesso non soltanto alle vittime degli incidenti causati da tali veicoli all’estero, ma anche alle vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero trattare le vittime di incidenti causati da tali veicoli nello stesso modo in cui sono trattate le vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati. Effettivamente, l’indennizzo per i danni alle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati dovrebbe essere pagato dall’organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente. Nel caso di pagamento alle vittime di incidenti causati da veicoli soggetti alla deroga, l’organismo di indennizzo dovrebbe poter agire nei confronti dell’organismo dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. Dopo un certo periodo dall’attuazione e dall’applicazione della suddetta possibilità di deroga, e tenuto conto dell’esperienza acquisita, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare proposte volte a sostituire o abrogare quest’ultima.

(12)

Un elemento fondamentale per la protezione delle vittime è costituito dall’obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi. L’importo minimo di copertura per i danni alle persone dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono più vittime e dell’esiguo numero di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico incidente. Dovrebbe essere previsto un importo minimo di copertura per vittima o per sinistro. Per facilitare l’introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio. Tuttavia, dovrebbe essere previsto un termine più breve di tale periodo transitorio, entro il quale gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi minimi ad almeno la metà dei livelli previsti.

(13)

Al fine di garantire che l’importo minimo di copertura non venga eroso nel tempo, è opportuno che sia prevista una clausola di revisione periodica che abbia come punto di riferimento l’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) pubblicato da Eurostat, come previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (9). Occorre che siano anche previste talune regole sullo svolgimento di tale revisione.

(14)

È necessario prevedere che un organismo garantisca che la vittima non resti senza indennizzo se il veicolo che ha provocato il sinistro non è assicurato o non viene identificato. Occorre prevedere che la vittima di un siffatto sinistro possa rivolgersi direttamente a questo organismo quale primo punto di contatto. È tuttavia opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare talune esclusioni limitate per quanto riguarda l’intervento di tale organismo e di prevedere nel caso dei danni alle cose provocati da un veicolo non identificato, dati i rischi di frode, che l’indennizzo dei danni possa essere limitato o escluso.

(15)

È interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione siano limitati alle relazioni tra l’assicuratore e il responsabile del sinistro. Tuttavia, in caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che il citato organismo intervenga per indennizzare la vittima.

(16)

Per alleggerire l’onere finanziario a carico di tale organismo gli Stati membri possono prevedere l’applicazione di talune franchigie in caso di intervento per l’indennizzo dei danni alle cose causati da veicoli non assicurati o, eventualmente, rubati o ottenuti con la violenza.

(17)

La facoltà di limitare o escludere un legittimo indennizzo delle vittime per il fatto che il veicolo non è identificato non dovrebbe valere quando l’organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose. Gli Stati membri possono prevedere una franchigia a concorrenza del limite stabilito nella presente direttiva che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose. I danni alle persone sarebbero qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l’altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.

(18)

Nell’ipotesi di un sinistro causato da un veicolo non assicurato, l’organismo che indennizza le vittime di sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati si trova in una posizione migliore di quella della vittima per agire contro il responsabile del sinistro. Pertanto occorre evitare che tale organismo possa esigere, per risarcire la vittima, che quest’ultima dimostri che il responsabile non è in grado o rifiuta di pagare.

(19)

Nel caso di controversia tra l’organismo in questione e un assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima di un sinistro è necessario che gli Stati membri, per evitare ritardi nel pagamento dell’indennizzo alla vittima, assicurino la designazione della parte che è tenuta al pagamento iniziale dell’indennizzo in attesa della risoluzione della controversia.

(20)

Occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto.

(21)

È necessario accordare ai membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, almeno per quanto riguarda i danni alle persone.

(22)

I danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte più debole in un sinistro dovrebbero essere coperti dall’assicurazione obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, se hanno diritto al risarcimento conformemente alla legislazione civile nazionale. Tale disposizione fa salva la responsabilità civile o il livello del risarcimento per danni in uno specifico incidente secondo la legislazione nazionale.

(23)

L’inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell’incidente. Un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d’intossicazione del conducente. L’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli effetti dell’alcol o di sostanze eccitanti non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici. La copertura di questi passeggeri nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli fa salva la loro responsabilità secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico.

(24)

Tutte le polizze di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli dovrebbero coprire l’intero territorio della Comunità.

(25)

Alcune compagnie inseriscono nelle loro polizze assicurative clausole che prevedono l’annullamento del contratto qualora il veicolo resti al di fuori dello Stato membro di immatricolazione per un periodo più lungo di quello specificato nel contratto. Tale prassi è contraria al principio stabilito nella presente direttiva secondo il quale l’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli dovrebbe coprire, sulla base di un unico premio, l’intero territorio della Comunità. È opportuno quindi precisare che la copertura assicurativa deve mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla circostanza che il veicolo stazioni in un altro Stato membro per un determinato periodo, salvi gli obblighi stabiliti dalla legislazione degli Stati membri sull’immatricolazione dei veicoli.

(26)

Nell’interesse dell’assicurato, è opportuno che ciascuna polizza di assicurazione garantisca in ciascuno Stato membro e con un unico premio la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest’ultima sia superiore.

(27)

Dovrebbero essere intraprese iniziative affinché divenga più agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli importati da uno Stato membro in un altro, anche se il veicolo non è ancora immatricolato nello Stato membro di destinazione. È opportuno accordare una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello Stato membro ove il rischio è situato. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui il veicolo è consegnato, reso disponibile o spedito all’acquirente, lo Stato membro di destinazione dovrebbe essere considerato come lo Stato membro dove è situato il rischio.

(28)

La persona che intende stipulare un nuovo contratto di assicurazione con un altro assicuratore dovrebbe essere in grado di presentare un quadro dei sinistri subiti e causati in vigenza del precedente contratto. Il contraente dovrebbe avere il diritto di esigere in qualunque momento un’attestazione relativa ai sinistri provocati o all’assenza di sinistri, per quanto riguarda il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto, almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. L’impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, dovrebbe rilasciare l’attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

(29)

Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti automobilistici, gli Stati membri non dovrebbero permettere alle imprese assicurative di opporre franchigie alla parte lesa.

(30)

Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, un diritto d’azione diretta contro la compagnia d’assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile dovrebbe essere previsto per tutte le vittime di incidenti automobilistici.

(31)

Al fine di offrire una protezione sufficiente alle vittime di incidenti automobilistici, è opportuno estendere una procedura di «offerta motivata» a tutti i tipi di incidenti automobilistici. La stessa procedura dovrebbe essere altresì applicata, mutatis mutandis, se gli incidenti sono liquidati mediante il sistema degli uffici nazionali di assicurazione.

(32)

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (10), la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata.

(33)

Con il sistema degli uffici carta verde è garantita una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa anche qualora l’altra parte coinvolta nell’incidente provenga da un altro paese europeo.

(34)

Una persona lesa in un incidente automobilistico rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva e avvenuto in uno Stato diverso dallo Stato in cui risiede dovrebbe poter richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Stato dall’impresa di assicurazione del responsabile. Tale soluzione fa sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità a essa familiari.

(35)

Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nello Stato membro in cui risiede la persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.

(36)

La possibilità per la persona lesa di un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione costituisce un logico complemento all’istituzione di tali mandatari e migliora, inoltre, la situazione giuridica delle persone lese in incidenti stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza.

(37)

È opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l’impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l’impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d’indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale.

(38)

L’attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia.

(39)

La designazione dei mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri dovrebbe essere una delle condizioni d’accesso all’attività assicurativa di cui al ramo 10 del punto A dell’allegato della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (11), eccezion fatta per la responsabilità del vettore, e di esercizio della medesima. Di conseguenza, tale condizione dovrebbe essere coperta dall’autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l’impresa di assicurazione ha la sede sociale, come definita al titolo II della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (12). Tale condizione dovrebbe valere anche per le imprese di assicurazione aventi la sede sociale fuori della Comunità e che hanno ottenuto un’autorizzazione per accedere all’attività assicurativa nel territorio di uno Stato membro.

(40)

Oltre al fatto di garantire la presenza di un mandatario nello Stato di residenza della persona lesa, è opportuno garantire il contenuto stesso del diritto della persona lesa, vale a dire la pronta liquidazione del sinistro. Di conseguenza, le normative nazionali dovrebbero prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco, pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e sulla stampa, sospensione delle attività della società (divieto di concludere nuovi contratti per un certo periodo), designazione di un rappresentante speciale delle autorità di vigilanza incaricato di verificare se le attività siano svolte conformemente alla normativa sulle assicurazioni, revoca dell’autorizzazione per il ramo di attività in questione, sanzioni agli amministratori e ai dirigenti, da applicare all’impresa di assicurazione nel caso in cui questa o il suo mandatario non adempiano all’obbligo di presentare un’offerta d’indennizzo entro un lasso di tempo ragionevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione di qualsiasi altra misura considerata appropriata, specialmente in virtù della legislazione in materia di controllo. Tuttavia la responsabilità e il danno subito non dovrebbero essere contestati, affinché l’impresa di assicurazione possa presentare un’offerta motivata entro i termini stabiliti. L’offerta di indennizzo motivata dovrebbe essere presentata per iscritto e contenere la motivazione in base alla quale sono stati valutati i profili di responsabilità e gli elementi di quantificazione del danno.

(41)

Oltre a tali sanzioni, è opportuno prevedere che l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi qualora l’offerta non sia stata presentata entro i detti termini stabiliti. Qualora la normativa nazionale degli Stati membri contempli la possibilità di esigere interessi di mora, tale disposizione può essere attuata facendo riferimento a detta normativa.

(42)

Le persone lese da incidenti stradali hanno talvolta difficoltà ad accertare l’identità dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli coinvolti in un incidente.

(43)

Nell’interesse di tali persone lese occorre che gli Stati membri istituiscano centri d’informazione per garantire che tale informazione relativa a qualsiasi incidente che coinvolga un autoveicolo sia prontamente disponibile. Tali centri d’informazione dovrebbero anche rendere accessibili alle persone lese le informazioni concernenti i mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri. È necessario che questi centri cooperino tra loro e reagiscano rapidamente alle richieste d’informazioni in merito a detti mandatari inviate da altri centri d’informazione in altri Stati membri. Pare opportuno che tali centri raccolgano informazioni sulla data di cessazione effettiva della copertura assicurativa ma non sulla scadenza originaria della polizza qualora il contratto sia stato tacitamente rinnovato.

(44)

Occorre prevedere disposizioni specifiche con riferimento ai veicoli (ad esempio, governativi o militari) che sono esonerati dall’obbligo di assicurazione della responsabilità civile.

(45)

La persona lesa può avere un interesse giuridicamente tutelato a essere informata dell’identità del proprietario o del conducente abituale o della persona che risulta detenere il veicolo, ad esempio se può ottenere un indennizzo soltanto da dette persone perché il veicolo non è debitamente assicurato o il danno è superiore al massimale, e quindi dovrebbe essere fornita anche tale informazione.

(46)

Alcune informazioni fornite, quali nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale del veicolo, numero della polizza di assicurazione o numero di immatricolazione del veicolo, costituiscono dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (13). Il trattamento di tali dati richiesto ai fini della presente direttiva dovrebbe quindi essere conforme alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE. Il nome e l’indirizzo del conducente abituale dovrebbero essere comunicati soltanto se la legislazione nazionale lo prevede.

(47)

È necessario prevedere un organismo di indennizzo al quale la persona lesa possa rivolgersi qualora l’impresa di assicurazione abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio nella liquidazione del sinistro o non possa essere identificata, per garantire che la persona lesa non resti priva dell’indennizzo a essa spettante. L’intervento dell’organismo di indennizzo andrebbe limitato ai rari casi singoli in cui l’impresa di assicurazione non ottempera ai suoi obblighi nonostante l’effetto dissuasivo delle sanzioni minacciate.

(48)

Il ruolo dell’organismo d’indennizzo è procedere alla liquidazione del danno a cose o a persone subito dalla persona lesa soltanto nei casi oggettivamente determinabili e pertanto l’organismo di indennizzo dovrebbe limitarsi a verificare l’esistenza di un’offerta di indennizzo secondo i tempi e le modalità stabilite senza valutarne il merito.

(49)

Le persone giuridiche surrogate per legge alla persona lesa nei confronti del responsabile del sinistro o dell’impresa di assicurazione (come ad esempio altre imprese di assicurazione o enti previdenziali) non dovrebbero avere facoltà di presentare le proprie richieste all’organismo di indennizzo.

(50)

È opportuno che l’organismo di indennizzo goda di un diritto di surrogazione qualora abbia indennizzato la persona lesa. Per facilitare l’azione dell’organismo di indennizzo nei confronti dell’impresa di assicurazione qualora questa abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio, l’organismo d’indennizzo nel paese della persona lesa dovrebbe godere anche di un diritto di automatico rimborso da parte dell’organismo omologo dello Stato in cui l’impresa di assicurazione è stabilita, con diritto, per quest’ultima, di surrogazione nei diritti della persona lesa. Tale organismo omologo è in posizione migliore per avviare un’azione di regresso contro l’impresa di assicurazione.

(51)

Benché gli Stati membri possano conferire carattere sussidiario alla richiesta nei confronti dell’organismo d’indennizzo, la persona lesa non dovrebbe essere obbligata a presentare la propria richiesta di indennizzo alla persona responsabile dell’incidente prima di presentarla all’organismo d’indennizzo. In questo caso la posizione della persona lesa dovrebbe essere almeno uguale a quella del caso di una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia.

(52)

Il sistema può essere attuato attraverso un accordo tra gli organismi d’indennizzo istituiti o approvati dagli Stati membri che definisce le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso.

(53)

Qualora l’impresa di assicurazione del veicolo non abbia potuto essere identificata, occorre prevedere che il debitore finale della somma versata alla persona lesa sia il fondo di garanzia previsto a tal fine e situato nello Stato membro in cui staziona abitualmente il veicolo non assicurato il cui uso ha provocato l’incidente. Qualora sia impossibile individuare il veicolo, occorre disporre che il debitore finale sia il fondo di garanzia previsto a tal fine situato nello Stato membro dell’incidente.

(54)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1)

«veicolo» qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati;

2)

«persona lesa» ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli;

3)

«ufficio nazionale d’assicurazione» organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l’autorizzazione a esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»;

4)

«territorio in cui il veicolo staziona abitualmente»:

a)

il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea; o

b)

qualora non sia prevista l’immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questo rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d’immatricolazione, il territorio dello Stato in cui tale targa o segno sono stati rilasciati; o

c)

qualora non siano previsti immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore; o

d)

qualora il veicolo sia privo di targa di immatricolazione o rechi una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e sia rimasto coinvolto in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l’incidente, ai fini della liquidazione del sinistro, come previsto dall’articolo 2, lettera a), o dall’articolo 10;

5)

«carta verde» certificato internazionale d’assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

6)

«impresa di assicurazione» un’impresa che abbia ricevuto l’autorizzazione amministrativa conformemente all’articolo 6 o all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE;

7)

«stabilimento» la sede sociale, l’agenzia o la succursale di un’impresa di assicurazione, quale definita nell’articolo 2, lettera c), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (14).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8 si applicano ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri:

a)

dopo che sia stato concluso un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si rende garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano assicurati o meno;

b)

a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, dopo che essa avrà constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l’esistenza del suddetto accordo;

c)

per la durata dell’accordo.

Articolo 3

Obbligo d’assicurazione dei veicoli

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma.

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d’assicurazione copra anche:

a)

i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,

b)

i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull’assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

Articolo 4

Controlli dell’assicurazione

Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.

Articolo 5

Deroga all’obbligo d’assicurazione dei veicoli

1.   Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, lo Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l’indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.

Esso designa in particolare l’autorità o l’organismo nel paese in cui si è verificato il sinistro incaricato di indennizzare le persone lese, alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato, nel caso in cui non sia applicabile l’articolo 2, lettera a).

Esso notifica alla Commissione l’elenco delle persone dispensate dall’assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell’indennizzo.

La Commissione pubblica l’elenco.

2.   Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3.

Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

A partire dall’11 giugno 2010, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione e all’applicazione pratica del presente paragrafo.

Dopo aver esaminato tali relazioni, la Commissione presenta, se del caso, proposte relative alla sostituzione o all’abrogazione di detta deroga.

Articolo 6

Ufficio nazionale d’assicurazione

Ogni Stato membro provvede a che l’ufficio nazionale di assicurazione, fatto salvo l’impegno previsto nell’articolo 2, lettera a), in occasione di un incidente provocato nel proprio territorio da un veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, si informi circa:

a)

il territorio in cui detto veicolo staziona abitualmente, nonché sul suo numero d’immatricolazione, se ne possiede uno;

b)

nella misura del possibile, le indicazioni relative all’assicurazione del veicolo, quali figurano normalmente nella carta verde e che sono in possesso del detentore del veicolo, qualora tali indicazioni siano richieste dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

Ogni Stato membro provvede inoltre a che detto ufficio comunichi le informazioni di cui alle lettere a) e b) all’ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel cui territorio staziona abitualmente il veicolo di cui al primo comma.

CAPO 2

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI CHE STAZIONANO ABITUALMENTE NEL TERRITORIO DI UN PAESE TERZO

Articolo 7

Misure nazionali riguardanti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo e che entra nel territorio in cui si applica il trattato possa essere ammesso alla circolazione nel proprio territorio soltanto se i danni suscettibili di essere causati dalla circolazione di tale veicolo sono coperti per tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.

Articolo 8

Documentazione riguardante i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

1.   Prima di entrare nel territorio in cui si applica il trattato, ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo deve essere munito di una carta verde valida o di un certificato d’assicurazione «frontiera», come prova dell’esistenza di un’assicurazione conforme all’articolo 7.

Tuttavia, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo sono considerati come veicoli che stazionano abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente — ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria — per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

2.   Dopo aver constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli impegni previsti dal paragrafo 1, secondo comma, la Commissione stabilisce a partire da quale data e per quali tipi di veicoli gli Stati membri non esigono più la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma.

CAPO 3

IMPORTI MINIMI COPERTI DALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Articolo 9

Importi minimi

1.   Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione di cui all’articolo 3 sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:

a)

nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima o a 5 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b)

nel caso di danni alle cose, 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio che arriva al massimo fino all’11 giugno 2012 entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al primo comma.

Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano la Commissione e indicano la durata del periodo transitorio.

Tuttavia, al massimo entro l’11 dicembre 2009, gli Stati membri aumentano gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti al primo comma.

2.   Ogni cinque anni dall’11 giugno 2005 oppure dal termine dell’eventuale periodo transitorio di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli importi previsti in tale paragrafo sono oggetto di revisione, in linea con l’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95.

Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi sono aumentati della variazione percentuale indicata dall’IPCE per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione di cui al primo comma e sono arrotondati al multiplo di 10 000 EUR direttamente superiore.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

CAPO 4

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA UN VEICOLO NON IDENTIFICATO O UN VEICOLO PER IL QUALE NON VI È STATO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO D’ASSICURAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 3

Articolo 10

Organismo incaricato del risarcimento

1.   Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione a norma dell’articolo 3.

Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o meno all’intervento dell’organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l’organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro e altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti a indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

2.   La vittima può in ogni caso rivolgersi direttamente all’organismo che, in base a informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell’indennizzo.

Gli Stati membri possono tuttavia escludere il pagamento dell’indennizzo da parte di tale organismo per le persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l’organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

3.   Gli Stati membri possono limitare o escludere il pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.

Tuttavia, quando l’organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non possono escludere l’indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una franchigia non superiore a 500 EUR che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose.

I danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l’altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.

4.   Gli Stati membri applicano al pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, fatta salva qualsiasi altra prassi più favorevole alle vittime.

Articolo 11

Controversie

In caso di controversia tra l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e l’assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché sia designata la parte tenuta a pagare senza indugio l’indennizzo in un primo tempo.

Qualora si decida alla fine che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell’indennizzo è l’altra parte, quest’ultima rimborsa di conseguenza la parte che ha effettuato il pagamento.

CAPO 5

CATEGORIE SPECIFICHE DI VITTIME, CLAUSOLE DI ESCLUSIONE, UNICO PREMIO, VEICOLI SPEDITI DA UNO STATO MEMBRO IN UN ALTRO

Articolo 12

Categorie specifiche di vittime

1.   Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, l’assicurazione di cui all’articolo 3 copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo.

2.   I membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall’assicurazione di cui all’articolo 3 non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell’assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone.

3.   L’assicurazione di cui all’articolo 3 copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto al risarcimento del danno conformemente alla legislazione civile nazionale.

Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile sia l’importo dei danni.

Articolo 13

Clausole d’esclusione

1.   Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3 che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:

a)

di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita;

b)

di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione;

c)

di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione.

Tuttavia, la clausola di cui al primo comma, lettera a), può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l’assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.

Gli Stati membri hanno la facoltà, per i sinistri avvenuti nel loro territorio, di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la vittima può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale.

2.   Nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, intervenga in luogo e vece dell’assicuratore, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora il veicolo stazioni abitualmente in un altro Stato membro, detto organismo non avrà la possibilità di agire contro alcun organismo in detto Stato membro.

Gli Stati membri che, per il caso di veicoli rubati od ottenuti con la violenza, prevedono l’intervento dell’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, possono fissare per i danni alle cose una franchigia non superiore a 250 EUR, opponibile alla vittima.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero.

Articolo 14

Unico premio

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:

a)

coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e

b)

garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest’ultima è superiore.

Articolo 15

Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro

1.   In deroga all’articolo 2, lettera d), secondo trattino, della direttiva 88/357/CEE, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

2.   Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, nello Stato membro di destinazione è responsabile dell’indennizzo previsto all’articolo 9.

CAPO 6

ATTESTAZIONE, FRANCHIGIE, AZIONE DIRETTA

Articolo 16

Attestazione dello stato di rischio della garanzia

Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un’attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri.

L’impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, rilascia l’attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 17

Franchigie

Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all’articolo 3.

Articolo 18

Diritto di azione diretta

Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro.

CAPO 7

RISARCIMENTO PER SINISTRI CHE DERIVANO DA INCIDENTI CAUSATI DA UN VEICOLO COPERTO DALL’ASSICURAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 3

Articolo 19

Procedura di indennizzo dei sinistri

Gli Stati membri istituiscono la procedura di cui all’articolo 22 per la liquidazione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3.

In caso di incidenti che possono essere liquidati mediante il sistema degli uffici nazionali d’assicurazione di cui all’articolo 2, gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all’articolo 22.

Ai fini dell’applicazione di detta procedura, ogni riferimento all’impresa assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d’assicurazione.

Articolo 20

Disposizioni particolari riguardanti il risarcimento delle persone lese in seguito a un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza

1.   Gli articoli da 20 a 26 stabiliscono disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, tali disposizioni si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d’assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

2.   Gli articoli 21 e 24 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:

a)

assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa; e

b)

che staziona abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.

Articolo 21

Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1.   Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa.

Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti a incidenti nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato.

2.   La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell’impresa di assicurazione.

Gli Stati membri non possono limitare tale scelta.

3.   Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.

4.   Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.

L’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.

5.   Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.

Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.

6.   La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE né uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 22

Procedura di indennizzo

Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta d’indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri:

a)

l’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un’offerta d’indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato; o

b)

l’impresa di assicurazione cui è stata indirizzata la richiesta d’indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.

Gli Stati membri adottano disposizioni al fine di assicurare che, qualora l’offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi, l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.

Articolo 23

Centri d’informazione

1.   Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato:

a)

di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:

i)

il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente nel territorio dello Stato considerato;

ii)

i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e, se la polizza è scaduta, anche la data di cessazione della copertura assicurativa;

iii)

le imprese di assicurazione della responsabilità civile che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’articolo 21 della presente direttiva e notificati ai centri di informazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

iv)

l’elenco dei veicoli che, in ciascuno Stato membro, beneficiano della deroga dall’obbligo di copertura mediante un’assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2;

v)

riguardo ai veicoli di cui al punto iv):

il nome dell’autorità designata o dell’organismo designato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, come responsabile dell’indennizzo delle persone lese nei casi in cui non sia applicabile la procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), qualora il veicolo goda della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma,

il nome dell’organismo che copre il veicolo nello Stato membro in cui staziona abitualmente, se esso gode della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

b)

o di coordinare la compilazione e la diffusione di dette informazioni;

c)

e di assistere gli aventi diritto nell’ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).

Le informazioni di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo la cessazione dell’immatricolazione del veicolo o la scadenza del contratto di assicurazione.

2.   Le imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), notificano ai centri d’informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 21.

3.   Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall’incidente, di ottenere senza indugio le seguenti informazioni dal centro di informazione dello Stato in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l’incidente:

a)

nome e indirizzo dell’impresa di assicurazione;

b)

numero della polizza d’assicurazione; e

c)

nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell’impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.

I centri di informazione cooperano tra loro.

4.   Il centro di informazione comunica alla persona lesa nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare:

a)

all’impresa di assicurazione; o

b)

all’ente di immatricolazione del veicolo.

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, il centro di informazione comunica alla persona lesa il nome dell’autorità o dell’organismo designato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, incaricato di indennizzare le persone lese, qualora non sia d’applicazione la procedura prevista all’articolo 2, lettera a).

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il centro d’informazione comunica alla persona lesa il nome dell’organismo da cui dipende il veicolo nel paese in cui staziona abitualmente.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dai paragrafi da 1 a 4, i centri di informazione forniscano le informazioni ivi specificate a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3.

6.   Al trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE.

Articolo 24

Organismo d’indennizzo

1.   Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d’indennizzo incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

Dette persone lese possono presentare all’organismo d’indennizzo del loro Stato membro di residenza una richiesta d’indennizzo:

a)

nel caso in cui l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d’indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; o

b)

nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato membro di residenza della persona lesa conformemente all’articolo 20, paragrafo 1; in questo caso le persone lese non possono presentare all’organismo d’indennizzo una richiesta d’indennizzo se hanno presentato tale richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Le persone lese non possono tuttavia presentare all’organismo d’indennizzo una richiesta d’indennizzo se hanno intrapreso un’azione legale direttamente contro l’impresa di assicurazione.

L’organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data in cui la persona lesa notifica a esso la richiesta d’indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta.

L’organismo di indennizzo informa immediatamente:

a)

l’impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;

b)

l’organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;

c)

la persona che ha causato il sinistro, se nota;

del fatto che ha ricevuto una richiesta d’indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta.

Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l’indennizzo a opera di tale organismo come sussidiario o meno e al loro diritto di disciplinare la liquidazione dei sinistri tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la persona lesa per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l’organismo subordini il pagamento dell’indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, in particolare che la persona lesa dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

2.   L’organismo d’indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell’organismo d’indennizzo dello Stato membro di stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo.

Quest’ultimo organismo è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella misura in cui l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa ha indennizzato quest’ultima per il danno subito.

Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere la surrogazione disposta da ogni altro Stato membro.

3.   Il presente articolo ha effetto:

a)

dopo che sia stato concluso un accordo fra gli organismi di indennizzo, istituiti o approvati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;

b)

a decorrere dalla data fissata dalla Commissione al momento in cui accerta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che il suddetto accordo è stato concluso.

Articolo 25

Indennizzo

1.   Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l’impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l’indennizzo all’organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede. Essa è indennizzata conformemente agli articoli 9 e 10. L’organismo di indennizzo acquisisce allora un credito, alle condizioni indicate nell’articolo 24, paragrafo 2, nei confronti:

a)

del fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l’impresa di assicurazione;

b)

del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, in caso di veicolo non identificato;

c)

del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, nel caso di veicoli di paesi terzi.

2.   Il presente articolo si applica agli incidenti provocati da veicoli di paesi terzi che rientrano negli articoli 7 e 8.

Articolo 26

Organismo centrale

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.

Tali dati di base sono, all’occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta.

Articolo 27

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione ogni modifica relativa alle disposizioni adottate a norma del presente articolo.

CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Disposizioni nazionali

1.   Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Abrogazioni

Le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE, come modificate dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all’allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 39.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

(3)  GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1.

(4)  GU L 8 dell’11.1.1984, pag. 17.

(5)  GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33.

(6)  GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

(7)  Cfr. allegato I, parte A.

(8)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14.

(9)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(10)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(11)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(12)  GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1.

(13)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(14)  GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttive abrogate ed elenco delle loro modificazioni successive

(di cui all’articolo 29)

Direttiva 72/166/CEE del Consiglio

(GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1).

 

Direttiva 72/430/CEE del Consiglio

(GU L 291 del 28.12.1972, pag. 162).

 

Direttiva 84/5/CEE del Consiglio

(GU L 8 dell’11.1.1984, pag. 17).

limitatamente all’articolo 4

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).

limitatamente all’articolo 1

Direttiva 84/5/CEE del Consiglio

(GU L 8 dell’11.1.1984, pag. 17).

 

Allegato I, punto IX.F, dell’atto di adesione del 1985

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218).

 

Direttiva 90/232/CEE del Consiglio

(GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33).

limitatamente all’articolo 4

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).

limitatamente all’articolo 2

Direttiva 90/232/CEE del Consiglio

(GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33).

 

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).

limitatamente all’articolo 4

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

 

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).

limitatamente all’articolo 5

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).

 


PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 29)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

72/166/CEE

31 dicembre 1973

72/430/CEE

1o gennaio 1973

84/5/CEE

31 dicembre 1987

31 dicembre 1988

90/232/CEE

31 dicembre 1992

2000/26/CE

19 luglio 2002

19 gennaio 2003

2005/14/CE

11 giugno 2007


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 72/166/CEE

Direttiva 84/5/CEE

Direttiva 90/232/CEE

Direttiva 2000/26/CE

Presente direttiva

Articolo 1, punti da 1) a 3)

 

 

 

Articolo 1, punti da 1) a 3)

Articolo 1, punto 4), primo trattino

 

 

 

Articolo 1, punto 4), lettera a)

Articolo 1, punto 4), secondo trattino

 

 

 

Articolo 1, punto 4), lettera b)

Articolo 1, punto 4), terzo trattino

 

 

 

Articolo 1, punto 4), lettera c)

Articolo 1, punto 4), quarto trattino

 

 

 

Articolo 1, punto 4), lettera d)

Articolo 1, punto 5)

 

 

 

Articolo 1, punto 5)

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 4

Articolo 2, paragrafo 2, alinea

 

 

 

Articolo 2, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino

 

 

 

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

 

 

 

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino

 

 

 

Articolo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, primo capoverso

 

 

 

Articolo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo capoverso

 

 

 

Articolo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2, alinea

 

 

 

Articolo 3, terzo comma, alinea

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

 

 

 

Articolo 3, terzo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino

 

 

 

Articolo 3, terzo comma, lettera b)

Articolo 4, alinea

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, lettera a), primo comma

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, lettera a), secondo comma, primo capoverso

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, lettera a), secondo comma, secondo capoverso

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 4, lettera a), secondo comma, terzo capoverso

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 4, lettera a), secondo comma, quarto capoverso

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, quinto comma

Articolo 4, lettera b), primo comma

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, lettera b), secondo comma, primo capoverso

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, lettera b), secondo comma, secondo capoverso

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 4, lettera b), terzo comma, primo capoverso

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 4, lettera b), terzo comma, secondo capoverso

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 5, alinea

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, alinea

Articolo 5, primo trattino

 

 

 

Articolo 6, primo comma, lettera a)

Articolo 5, secondo trattino

 

 

 

Articolo 6, primo comma, lettera b)

Articolo 5, parole finali

 

 

 

Articolo 6, secondo comma

Articolo 6

 

 

 

Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

 

 

Articolo 3, quarto comma

 

Articolo 1, paragrafo 2

 

 

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 3

 

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 4

 

 

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 5

 

 

Articolo 10, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 6

 

 

Articolo 10, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 7

 

 

Articolo 10, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, alinea

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, alinea

 

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

 

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

 

Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, parte finale

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, alinea

 

Articolo 2, paragrafo 1, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

 

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 3

 

 

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 4

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 6

 

 

 

 

Articolo 1, primo comma

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

 

Articolo 1, secondo comma

 

Articolo 13, paragrafo 3

 

 

Articolo 1, terzo comma

 

 

 

Articolo 1 bis, primo capoverso

 

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma

 

 

Articolo 1 bis, secondo capoverso

 

Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 2, alinea

 

Articolo 14, alinea

 

 

Articolo 2, primo trattino

 

Articolo 14, lettera a)

 

 

Articolo 2, secondo trattino

 

Articolo 14, lettera b)

 

 

Articolo 3

 

 

 

Articolo 4

 

Articolo 11

 

 

Articolo 4 bis

 

Articolo 15

 

 

Articolo 4 ter, primo capoverso

 

Articolo 16, primo comma

 

 

Articolo 4 ter, secondo capoverso

 

Articolo 16, secondo comma

 

 

Articolo 4 quater

 

Articolo 17

 

 

Articolo 4 quinquies

Articolo 3

Articolo 18

 

 

Articolo 4 sexies, primo comma

 

Articolo 19, primo comma

 

 

Articolo 4 sexies, secondo comma, primo capoverso

 

Articolo 19, secondo comma

 

 

Articolo 4 sexies, secondo comma, secondo capoverso

 

Articolo 19, terzo comma

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 23, paragrafo 5

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 6

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 2, alinea

 

 

 

Articolo 2, lettera a)

Articolo 1, punto 6)

 

 

 

Articolo 2, lettera b)

Articolo 1, punto 7)

 

 

 

Articolo 2, lettere c), d) ed e)

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, terzo capoverso

Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, primo capoverso

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 2, secondo capoverso

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 4, primo capoverso

Articolo 21, paragrafo 4, primo comma

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 4, secondo capoverso

Articolo 21, paragrafo 4, secondo comma

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 5, primo capoverso

Articolo 21, paragrafo 5, primo comma

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 5, secondo capoverso

Articolo 21, paragrafo 5, secondo comma

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 22

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 7

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 21, paragrafo 6

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, alinea

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alinea

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alinea

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 1)

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i)

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 2)

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii)

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 3)

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii)

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 4)

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv)

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 5), alinea

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), alinea

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 5) i)

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), primo trattino

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 5) ii)

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), secondo trattino

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma

 

 

 

Articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 6

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 24, paragrafo 2, primo comma

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, primo capoverso

Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, secondo capoverso

Articolo 24, paragrafo 2, terzo comma

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 24, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

 

 

 

Articolo 6 bis

Articolo 26

 

 

 

Articolo 7, alinea

Articolo 25, paragrafo 1, alinea

 

 

 

Articolo 7, lettera a)

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a)

 

 

 

Articolo 7, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

 

 

 

Articolo 7, lettera c)

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c)

 

 

 

Articolo 8

 

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 10, paragrafi da 1 a 3

 

 

 

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 29

 

 

 

Articolo 11

Articolo 30

 

 

 

Articolo 12

Articolo 27

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 13

Articolo 31

 

 

 

 

Allegato I

 

 

 

 

Allegato II


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

7.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2009

che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

[notificata con il numero C(2009) 7493]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/739/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare la seconda frase dell’articolo 36,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

L’obbligo di mutua assistenza e di reciproca collaborazione efficace imposto agli Stati membri ai sensi degli articoli 28-36 della direttiva 2006/123/CE comporta lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. Per funzionare adeguatamente, la collaborazione tra Stati membri dev’essere assistita da strumenti tecnici che permettono una comunicazione diretta e rapida tra le rispettive autorità competenti. A tal fine, l’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE dispone che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti.

(2)

Il sistema d’informazione del mercato interno («IMI»), istituito ai sensi della decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (2), è uno strumento elettronico che ha l’obiettivo di facilitare una serie di atti legislativi nel settore del mercato interno che necessitano lo scambio di informazioni tra le amministrazioni degli Stati membri. Poiché l’IMI permette uno scambio sicuro e strutturato di informazioni tra le autorità competenti per via elettronica e consente alle autorità competenti di identificare facilmente l’interlocutore pertinente negli altri Stati membri e di comunicare tra di loro in modo rapido ed efficace, è opportuno avvalersi dell’IMI per lo scambio di informazioni ai fini della direttiva 2006/123/CE.

(3)

Per permettere alle autorità competenti degli Stati membri di scambiare efficacemente informazioni per via elettronica è necessario stabilire modalità pratiche per tale scambio tramite l’IMI.

(4)

Oltre alle richieste di informazioni e all’effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e alle relative risposte, la direttiva 2006/123/CE prevede due meccanismi specifici di scambio di informazioni: lo scambio di informazioni su gravi specifici atti e circostanze relative ad attività di servizi che possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente (“allerta”), ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE, e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi (“deroghe per casi individuali”), ai sensi dell’articolo 18 e dell’articolo 35 della medesima direttiva.

(5)

Poiché le allerta riguardano minacce gravi alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente, è essenziale una stretta cooperazione tra le autorità competenti nei vari Stati membri per porre fine alla minaccia in questione e tenere tali autorità adeguatamente informate sulle azioni intraprese dalle altre autorità, e sull’eliminazione o la persistenza della minaccia. Per garantire l’efficace controllo, da parte delle autorità competenti, dei prestatori e dei loro servizi, nonché una protezione adeguata dei dati personali contenuti nelle allerta, è necessario provvedere alla chiusura di un’allerta dichiarata da uno Stato membro ai sensi della direttiva 2006/123/CE, quando le condizioni stabilite all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, non sono più soddisfatte. Dev’essere possibile per gli Stati membri opporsi a una proposta di chiusura di un’allerta nel caso in cui persista la minaccia di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente.

(6)

Ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2006/123/CE l’attuazione e l’applicazione di tale direttiva e, in particolare, le disposizioni relative al controllo devono ottemperare alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (4). Di conseguenza, lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri deve essere effettuato conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento delle informazioni da parte della Commissione deve essere effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

(7)

Per garantire un livello elevato di protezione dei dati personali nel quadro del sistema di informazione IMI, la Commissione ha adottato la decisione 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (6) e la raccomandazione 2009/329/CE, del 26 marzo 2009, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (7).

(8)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 40 della direttiva 2006/123/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Uso dell’IMI per lo scambio di informazioni

1.   Il sistema di informazione del mercato interno («IMI») è usato per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri al fine di conformarsi alle disposizioni sulla cooperazione amministrativa stabilite al capo VI della direttiva 2006/123/CE e che prevedono quanto segue:

a)

richieste di informazioni e richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini, e le relative risposte, ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE;

b)

allerta, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;

c)

richieste e notifiche caso per caso, in base alla procedura di cui all’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 6, della direttiva 2006/123/CE.

2.   I coordinatori IMI di cui all’articolo 8 della decisione 2008/49/CE possono essere designati come punti di contatto ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

Articolo 2

Funzioni dell’IMI in relazione alle richieste di informazioni e all’effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e alle relative risposte

Ai fini delle richieste di informazioni e di effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e delle relative risposte, il sistema IMI supporta le seguenti azioni:

a)

invio delle richieste;

b)

invio e richiesta di informazioni supplementari;

c)

accettazione delle richieste;

d)

trasmissione delle richieste;

e)

risposta alle richieste.

Articolo 3

Funzioni dell’IMI in relazione alle allerta

1.   Ai fini dello scambio di informazioni sulle allerta, il sistema IMI supporta le seguenti azioni:

a)

invio delle allerta se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;

b)

invio e richiesta di informazioni supplementari sulle allerta;

c)

revoca delle allerta che sono state inviate senza che fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;

d)

correzione delle informazioni contenute nelle allerta;

e)

invio delle proposte di chiusura delle allerta;

f)

obiezioni alle proposte di chiusura delle allerta;

g)

chiusura delle allerta quando non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE.

2.   Ai fini dell’invio delle allerta e delle relative informazioni agli altri Stati membri e della ricezione delle allerta dagli altri Stati membri, il sistema IMI supporta la funzione di coordinatore delle allerta. La funzione di coordinatore delle allerta può essere svolta dai partecipanti IMI di cui agli articoli 7 e 8 della decisione 2008/49/CE.

3.   Le informazioni, compresi i dati personali, contenute nelle allerta che sono state chiuse, non sono più accessibili agli utenti IMI sino alla loro cancellazione dal sistema in base alla procedura di cui all’articolo 4 della decisione 2008/49/CE.

Articolo 4

Funzioni dell’IMI in relazione al meccanismo di deroga individuale

Ai fini dello scambio di informazioni sulle deroghe individuali, il sistema IMI supporta le seguenti azioni:

a)

invio di una richiesta allo Stato membro di stabilimento ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE;

b)

risposta a una richiesta inviata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE;

c)

invio di una notifica alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, e dell’articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2006/123/CE;

d)

invio di un’informazione automatica a un coordinatore sulle azioni di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 5

Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali ai fini dello scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri avviene nel rispetto delle disposizioni delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(2)  GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.

(7)  GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12.


7.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2009

relativa alla concessione di una deroga alla Francia in applicazione della decisione 2008/477/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

[notificata con il numero C(2009) 7514]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/740/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2008/477/CE gli Stati membri devono designare e quindi mettere a disposizione, su base non esclusiva, la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente a parametri specifici, al più tardi entro il 13 dicembre 2008.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2008/477/CE prevede che, in via derogatoria, gli Stati membri possono chiedere periodi di transizione che prevedano accordi di condivisione dello spettro radio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE.

(3)

La Francia ha informato la Commissione di non essere in grado di applicare entro i termini previsti le disposizioni della decisione 2008/477/CE, poiché la banda di frequenze di cui trattasi è attualmente riservata in esclusiva ad apparecchiature di comunicazione elettronica mobile utilizzate per fini di sicurezza nazionale (sistema RUBIS).

(4)

Con lettera del 15 dicembre 2008 la Francia ha chiesto una deroga temporanea a tali disposizioni allo scopo di poter continuare a utilizzare le apparecchiature di cui sopra in attesa di predisporre un nuovo sistema che utilizzi bande di frequenze differenti. Con lettera del 29 giugno 2009 la Francia ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla domanda di deroga.

(5)

La Francia ha fornito sufficienti giustificazioni tecniche a sostegno della sua richiesta, richiamando in particolare la necessità di mantenere l'attuale sistema di comunicazione RUBIS pienamente e ininterrottamente operativo nella fase della migrazione e di acquisire e installare le nuove apparecchiature.

(6)

La prima fase di applicazione avrà termine il 1o gennaio 2012 e consentirà di mettere a disposizione la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz conformemente alla decisione 2008/477/CE nelle zone più densamente popolate della Francia. La seconda fase riguarderà le zone non comprese nelle prima, dove la banda sarà disponibile entro il 31 dicembre 2013, con l'eccezione della Corsica, dove tali frequenze saranno disponibili entro il 31 maggio 2014.

(7)

Dati i tempi previsti per la migrazione e al fine di garantire che il periodo di transizione si concluda prima possibile, le autorità francesi hanno avviato tale processo il 1o luglio 2009.

(8)

Una relazione sull'andamento della migrazione e il rispetto degli impegni contribuirebbe alla corretta gestione del periodo di transizione.

(9)

Nel corso della riunione del 2 ottobre 2008, i membri del comitato sullo spettro radio hanno dichiarato di non avere obiezioni in merito a questa deroga transitoria.

(10)

La deroga richiesta non ritarda indebitamente l'attuazione della decisione 2008/477/CE, né crea indebite disparità tra gli Stati membri sul piano della concorrenza o della regolamentazione. La richiesta è giustificata e una deroga transitoria appare adeguata per agevolare la piena attuazione della decisione 2008/477/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata a differire la piena attuazione della decisione 2008/477/CE fino al 31 maggio 2014, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

La Francia mette a disposizione la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz conformemente alla decisione 2008/477/CE nelle zone più densamente popolate del suo territorio, inclusa la regione dell'Ile de France, entro il 1o gennaio 2012, in modo che entro tale data sia coperta almeno la metà della popolazione francese. La Francia mette a disposizione la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz conformemente alla decisione 2008/477/CE in tutte le altre zone entro il 31 dicembre 2013, ad eccezione della Corsica dove la migrazione sarà completata entro il 31 maggio 2014.

Articolo 3

La Francia presenta due relazioni sull'attuazione della decisione 2008/477/CE, la prima entro il 1o gennaio 2012 e la seconda entro il 31 maggio 2014.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37.