ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.256.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
29 settembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 894/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 895/2009 della Commissione, del 23 settembre 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 896/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.) ( 1 )

6

 

*

Regolamento (CE) n. 897/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008 in merito ai termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 898/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori ( 1 )

10

 

*

Regolamento (CE) n. 899/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 come additivo per mangimi ( 1 )

12

 

*

Regolamento (CE) n. 901/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ( 1 )

14

 

*

Regolamento (CE) n. 902/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Roal Oy) ( 1 )

23

 

*

Regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Mitsui & Co. Deutschland GmbH) ( 1 )

26

 

*

Regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’autorizzazione dell’acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso ( 1 )

28

 

*

Regolamento (CE) n. 905/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 537/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) ( 1 )

30

 

*

Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) ( 1 )

31

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/719/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2009) 6979]  ( 1 )

35

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 29 del 31.1.2009) ( 1 )

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/1


REGOLAMENTO (CE) N. 894/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

32,3

ZZ

32,3

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

108,1

ZZ

108,1

0805 50 10

AR

75,7

CL

106,0

TR

93,3

UY

57,0

ZA

72,3

ZZ

80,9

0806 10 10

EG

109,7

IL

111,8

TR

98,3

US

190,3

ZZ

127,5

0808 10 80

AR

62,2

BR

83,8

CL

84,7

NZ

80,8

US

83,8

ZA

74,4

ZZ

78,3

0808 20 50

AR

81,8

CN

65,0

TR

101,7

US

161,5

ZA

71,0

ZZ

96,2

0809 30

TR

110,4

ZZ

110,4

0809 40 05

IL

117,2

TR

99,1

ZZ

108,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.9.2009   

IT

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L 256/3


REGOLAMENTO (CE) N. 895/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Scarpone che copre la caviglia. La suola dello scarpone è di gomma, tuttavia la maggior parte della suola esterna è stata rimossa consentendo di inserire nella superficie della suola rimasta vuota degli inserti rappresentati da varie suole esterne.

Gli scarponi sono confezionati per la vendita al dettaglio in un assortimento insieme a due paia di inserti, ciascuno costituito da suole esterne diverse, e ad un attrezzo metallico necessario per attaccare gli inserti. Un paio di tali suole sono di gomma con profondi intarsi, caratteristica tipica degli scarponi da trekking. L'altro paio di inserti è costituito da suole esterne di materia tessile (circa 8 mm di feltro) da usare, secondo la documentazione dell'importatore, per camminare in acque poco profonde.

La suola dello scarpone conserva una piccola parte della suola esterna, un bordo quasi continuo tutto intorno allo spigolo della suola. Questa piccola parte di suola esterna è di gomma e combacia con l'inserto della suola da trekking quando questo viene inserito.

Le calzature non possono essere usate senza gli inserti.

Le suole interne sono lunghe più di 24 cm.

La tomaia dello scarpone è costituita di vari pezzi di cuoio cuciti insieme con intarsi in cui sono cuciti 9 pezzi di maglia metallica e 4 di tessuto. Il cuoio costituisce la maggior parte della superficie esterna della tomaia. L'interno dello scarpone è rivestito di materia tessile.

Lo scarpone non è impermeabile, né resistente all'acqua.

Questa calzatura può essere indossata da uomini e donne.

(scarpone da trekking)

(Cfr. foto n. 650 A, 650 B e 650 C) (1)

6403 91 13

Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4, lettere a) e b), del capitolo 64 e del testo dei codici NC 6403, 6403 91 e 6403 91 13.

Poiché gli inserti di gomma della suola esterna, tipici degli scarponi da trekking, combaciano con la tomaia dello scarpone, questa calzatura è destinata ad essere usata e montata essenzialmente come uno scarpone da trekking. Inoltre la piccola parte di suola esterna mantenuta intorno ai bordi delle suole degli scarponi combacia esattamente con gli inserti della suola da trekking. Invece l'uso a cui sono destinati gli inserti della suola esterna in materia tessile non è chiaro. Il loro impiego nell'acqua può essere soltanto molto limitato, poiché la tomaia dello scarpone non è impermeabile, né resistente all'acqua. Quindi gli inserti di suola in materia tessile sono accessori destinati ad essere usati soltanto in situazioni particolari ampliando, in tal modo, l'uso del prodotto.

Gli scarponi e gli inserti di suola di gomma vanno quindi classificati come calzatura completa, ma non montata, ai sensi della regola 2 a), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata.

La parte di suola dello scarpone montato a contatto del suolo è di gomma, ai sensi della nota 4 b), del capitolo 64, quindi la calzatura ha suole esterne di gomma.

Poiché il cuoio costituisce la maggior parte della superficie esterna della tomaia della calzatura, la materia della tomaia dello scarpone è il cuoio, ai sensi della nota 4 a), del capitolo 64.

Gli inserti di suola in materia tessile sono confezionati in un assortimento per la vendita al dettaglio insieme allo scarpone non montato e all'attrezzo metallico necessario per montare la calzatura. L'assortimento va classificato come se consistesse soltanto in scarponi da trekking, poiché gli scarponi da trekking conferiscono all'assortimento il carattere essenziale, ai sensi della regola 3 b), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Gli inserti di suola in materia tessile e l'attrezzo metallico sono soltanto accessori della calzatura.

Di conseguenza l'assortimento deve essere classificato come calzatura con suole esterne di gomma e tomaia di cuoio.

Image

Image

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(1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.


29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/6


REGOLAMENTO (CE) N. 896/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego di questo preparato a base di microrganismi di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del preparato a base di microrganismi di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 è stato autorizzato a tempo indeterminato per suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (2), per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione (3) e per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione (4).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per le scrofe. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») conclude nel suo parere del 3 febbraio 2009 (5) che il Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 si può considerare sicuro per le specie di destinazione, il consumatore e l'ambiente in generale. Secondo tale parere il preparato è in grado di produrre un notevole effetto benefico sul peso delle figliate e dei singoli suinetti. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(3)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 6.

(4)  GU L 335 del 20.12.2007, pag. 17.

(5)  The EFSA Journal (2009) 970, pagg. 1-9.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1710

Prosol S.p.A.

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

 

Composizione dell'additivo:

Preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

contenente almeno:

polvere e granulato 1 × 109 CFU/g di additivo.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

 

Saccharomyces cerevisiae

 

MUCL 39885.

 

Metodo analitico (1):

 

Conteggio: metodo delle diluizioni successive con agar all’estratto di lievito glucosio cloramfenicolo.

 

Identificazione: reazione a catena della polimerasi (PCR).

Scrofe

6,4 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

19 ottobre 2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

IT

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L 256/8


REGOLAMENTO (CE) N. 897/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008 in merito ai termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'additivo Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47), con denominazione commerciale Biosaf (di seguito «Biosaf») appartenente alla categoria degli additivi zootecnici, è stato autorizzato per dieci anni a determinate condizioni in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, per agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione (2), per cavalli dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione (3), per capre e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione (4) e per suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione (5). Tale additivo è stato notificato come prodotto esistente in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione sono state presentate, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito ad una richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione e ad un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. LFA Lesaffre Feed Additives, titolare dell'autorizzazione per il Biosaf, ha inviato una domanda per modificare la denominazione commerciale dell'additivo da «Biosaf» a «Actisaf».

(3)

La modifica proposta dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire al richiedente di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione con la denominazione commerciale Actisaf è necessario modificare i termini delle autorizzazioni.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1447/2006, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».

2.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 186/2007, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».

3.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 188/2007, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».

4.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 209/2008, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».

Articolo 2

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a sei mesi dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.

(3)  GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6.

(4)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3.

(5)  GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3.


29.9.2009   

IT

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L 256/10


REGOLAMENTO (CE) N. 898/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative ai controlli di tali movimenti.

(2)

L'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 elenca i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia provenienti da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(3)

Per entrare a far parte della lista un paese terzo deve dimostrare la sua situazione per quanto riguarda la rabbia e il possesso di alcuni requisiti legati a notifica del sospetto di rabbia, sistema di monitoraggio, struttura e organizzazione dei servizi veterinari, attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia e normativa sulla messa in commercio di vaccini anti-rabbia.

(4)

Le autorità competenti di Santa Lucia hanno fornito informazioni relative alla situazione di questo paese terzo per quanto riguarda la rabbia nonché informazioni riguardanti il possesso dei requisiti definiti nel regolamento (CE) n. 998/2003. Dalla valutazione di tali informazioni Santa Lucia risulta essere in possesso dei requisiti fondamentali definiti nel regolamento (CE) n. 998/2003 e deve pertanto essere aggiunta alla lista nella parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003.

(5)

È necessario dunque modificare di conseguenza la parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 la voce seguente è inserita fra la voce per le Isole Cayman e quella per Montserrat:

«LC

Santa Lucia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.


29.9.2009   

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L 256/11


REGOLAMENTO (CE) N. 899/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è stato autorizzato come additivo negli alimenti per animali dal regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione (2) per il titolare dell'autorizzazione Sorbial SAS.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito ad una richiesta del titolare dell'autorizzazione e ad un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Sorbial SAS ha inviato una domanda di modifica della denominazione del titolare dell'autorizzazione da Sorbial SAS a Danisco France SAS in relazione al regolamento (CE) n. 1290/2008.

(3)

Il richiedente dichiara che Sorbial SAS ha assunto la ragione sociale Danisco France SAS con effetto dal 18 maggio 2009. Danisco France SAS ora detiene i diritti di immissione in commercio per l'additivo. Il richiedente ha presentato documenti giustificativi a sostegno della sua dichiarazione.

(4)

La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(5)

Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di immissione in commercio sotto il nome di Danisco France SAS, occorre modificare le condizioni delle autorizzazioni.

(6)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

(8)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008 la denominazione «Sorbial SAS» è sostituita da «Danisco France SAS».

Articolo 2

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a sei mesi dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20.


29.9.2009   

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L 256/12


REGOLAMENTO (CE) N. 900/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato selenometionina prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 come additivo per mangimi per tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi alimentari».

(4)

Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») del 5 marzo 2009 (2) risulta che il lievito al selenio, prevalentemente selenometionina, da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 non produce effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzazione di tale preparato può essere ritenuta fonte di selenio biodisponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per tutte le specie. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 992, pagg. 1-24.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Tenore massimo dell’elemento (Se) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi

3b8.12

Selenometionina

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-3399

(Lievito al selenio inattivato)

 

Caratterizzazione dell’additivo:

Selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000-2 400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

 

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae

 

CNCM I-3399

 

(Lievito al selenio inattivato)

 

Metodo di analisi (1):

Spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido

Tutte le specie

 

0,50 (in totale)

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Sicurezza dell’utilizzatore: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

19 ottobre 2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

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L 256/14


REGOLAMENTO (CE) N. 901/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011.

(2)

Nella Comunità, trenta prodotti costituiscono i principali componenti della dieta. Considerando la notevole evoluzione dell’utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare gli antiparassitari per cicli triennali in questi trenta prodotti alimentari, per consentire la valutazione dell’esposizione dei consumatori e dell’applicazione della normativa comunitaria.

(3)

Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l’esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l’1 % dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di questi campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda della popolazione, con un minimo di 12 campioni all’anno per ogni prodotto.

(4)

Se la definizione del residuo di un antiparassitario include altre sostanze attive, metaboliti o prodotti di degradazione, i metaboliti vanno dichiarati separatamente.

(5)

Le linee guida sulle «Procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l’analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi» sono pubblicate sul sito Internet della Commissione (3).

(6)

Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (4), la quale contiene i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(7)

Occorre inoltre valutare il rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti per gli alimenti per l’infanzia dall’articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (5) e dall’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (6).

(8)

È necessario valutare i possibili effetti aggregati, cumulativi e sinergici degli antiparassitari. Questa valutazione dovrà iniziare con alcuni organofosfati, carbammati, triazoli e piretroidi indicati nell’allegato I.

(9)

Gli Stati membri dovranno trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente.

(10)

Onde evitare qualsiasi confusione dovuta a una sovrapposizione dei programmi pluriennali consecutivi, il regolamento (CE) n. 1213/2008 va abrogato nell’interesse della certezza di diritto. Esso continua però ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, i campioni delle combinazioni di prodotti/residui di antiparassitari figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto figura nell’allegato II.

Articolo 2

1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto casualmente.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme alla direttiva 2002/63/CE.

2.   I campioni prelevati e analizzati comprendono almeno:

a)

dieci campioni di alimenti per l’infanzia;

b)

un campione, se disponibile, di prodotti provenienti dall’agricoltura biologica che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri sono tenuti a fornire i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2010, 2011 e 2012 rispettivamente entro il 31 agosto 2011, 2012 e 2013.

Oltre a tali risultati, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

a)

i metodi analitici utilizzati e i livelli di dichiarazione raggiunti, in conformità delle linee guida sulle procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l’analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi;

b)

il limite di determinazione applicato nei programmi di controllo nazionali e comunitari;

c)

dati dettagliati sullo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano il controllo;

d)

se consentito dalle legislazioni nazionali, dati dettagliati sulle misure di attuazione adottate;

e)

nel caso siano superati i livelli massimi di residui (LMR), un’esposizione dei motivi che possono aver portato a tale superamento, accompagnata da tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio.

2.   Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell’analisi in conformità della definizione giuridica del residuo. Se del caso, i risultati di ciascuno dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo vanno forniti separatamente.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2009.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

(3)  Documento SANCO/3131/2007 del 31 ottobre 2007: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(5)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.


ALLEGATO I

Combinazioni di antiparassitari e prodotti da controllare

 

2010

2011

2012

2,4-D (somma di 2,4-D e dei suoi esteri, espressi in 2,4-D) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

4,4′-Metossicloro

 (6)

 (7)

 (5)

Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a)

 (4)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Acefato

 (4)

 (1)

 (2)

Acetamiprid

 (4)

 (1)

 (2)

Acrinatrin (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressi in aldicarb)

 (4)

 (1)

 (2)

Amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz)

(Pere)

 (1)

 (2)

Amitrolo (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Azinfos-etile (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Azinfos-metile

 (4)

 (1)

 (2)

Azossistrobina

 (4)

 (1)

 (2)

Benfuracarb (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Bifentrin

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Bitertanolo

 (4)

 (1)

 (2)

Boscalid

 (4)

 (1)

 (2)

Ione bromuro (9) (cfr. nota)

 (4)

 (1)

 (2)

Bromopropilato

 (4)

 (1)

 (2)

Bromuconazolo (somma di diasteroisomeri) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Bupirimato

 (4)

 (1)

 (2)

Buprofezin

 (4)

 (1)

 (2)

Cadusafos (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Canfecloro (somma di parlar nn. 26, 50 e 62) (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Captano

 (4)

 (1)

 (2)

Carbaril

 (4)

 (1)

 (2)

Carbendazim (somma di benomil e carbendazim, espressi in carbendazim)

 (4)

 (1)

 (2)

Carbofurano (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano, espressi in carbofurano)

 (4)

 (1)

 (2)

Carbosulfan (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Clordano (somma degli isomeri cis- e trans- e ossiclordano, espressi in clordano)

 (6)

 (7)

 (5)

Clorfenapir

 (4)

 (1)

 (2)

Clorfenvinfos

 (4)

 (1)

 (2)

Clormequat (10)

 (4)

 (1)

 (2)

Clorobenzilato (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Clorotalonil

 (4)

 (1)

 (2)

Clorprofam [clorprofam e 3-cloroanilina, espressi in clorprofam (cfr. nota)]

 (4)

 (1)

 (2)

Clorpirifos

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Clorpirifos-metile

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Clofentezina (somma di tutti i composti contenenti la frazione 2-clorbenzoil, espressi in clofentezina)

 (4)

 (1)

 (2)

Clotianidin

 (4)

 (1)

 (2)

Ciflutrin [ciflutrin, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri)]

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri)]

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Ciproconazolo (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Ciprodinil

 (4)

 (1)

 (2)

DDT [somma di p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE e p,p′-DDD (TDE) espressi in DDT]

 (6)

 (7)

 (5)

Deltametrina (cis-deltametrina)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Diazinone

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)

Diclofluanide

 (4)

 (1)

 (2)

Diclorvos

 (4)

 (1)

 (2)

Dicloran

 (4)

 (1)

 (2)

Dicofol (somma degli isomeri p,p′ e o,p′)

 (4)

 (1)

 (2)

Dieldrin (aldrin a dieldrin combinati, espressi in dieldrin)

 (6)

 (7)

 (5)

Difenoconazolo

 (4)

 (1)

 (2)

Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato)

 (4)

 (1)

 (2)

Dimetoato

 (4)

 (1)

 (2)

Ometoato

 (4)

 (1)

 (2)

Dimetomorf

 (4)

 (1)

 (2)

Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei loro corrispondenti fenoli, espressi in dinocap) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Difenilammina

 (4)

 (1)

 (2)

Endosulfan (somma degli isomeri alfa- e beta- e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Endrin

 (6)

 (7)

 (5)

Epossiconazolo

 (4)

 (1)

 (2)

Etefon (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Etion

 (4)

 (1)

 (2)

Etofenprox (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Etoprofos (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone, espressi in fenamifos) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenarimol

 (4)

 (1)

 (2)

Fenazaquin

 (4)

 (1)

 (2)

Fenbutatin ossido (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenbuconazolo (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenexamid

 (4)

 (1)

 (2)

Fenitrotion

 (4)

 (1)

 (2)

Fenoxicarb

 (4)

 (1)

 (2)

Fenpropatrin (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenpropimorf

 (4)

 (1)

 (2)

Fention (somma di fention, il suo analogo ossigenato e i loro solfossidi e solfoni, espressi come sostanza madre)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (5)

Fenvalerate/Esfenvalerate (somma) (somma degli isomeri RS/SR e RR/SS)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (5)

Fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressi in fipronil]

 (4)

 (1)

 (2)

Fluazifop [fluazifop-P-butile (fluazifop acido (libero e coniugato))] (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fludioxonil

 (4)

 (1)

 (2)

Flufenoxuron

 (4)

 (1)

 (2)

Fluquinconazolo (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Flusilazolo

 (4)

 (1)

 (2)

Flutriafol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Folpet

 (4)

 (1)

 (2)

Formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato)

 (4)

 (1)

 (2)

Fostiazate (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Glifosate (11)

 (4)

 (1)

 (2)

Alossifop incluso alossifop-R (estere metilico di alossifop-R, alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R) (8) (R) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

HCB

 (6)

 (7)

 (5)

Eptacloro (somma di eptacloro ed eptacloro epossido, espressi in eptacloro)

 (6)

 (7)

 (5)

Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa

 (6)

 (7)

 (5)

Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta

 (6)

 (7)

 (5)

Esaclorocicloesano (HCH) (isomero gamma) (lindano)

 (6)

 (7)

 (5)

Esaconazolo

 (4)

 (1)

 (2)

Esitiazox

 (4)

 (1)

 (2)

Imazalil

 (4)

 (1)

 (2)

Imidacloprid

 (4)

 (1)

 (2)

Indoxacarb (indoxacarb come somma degli isomeri S e R)

 (4)

 (1)

 (2)

Iprodione

 (4)

 (1)

 (2)

Iprovalicarb

 (4)

 (1)

 (2)

Kresoxim-metile

 (4)

 (1)

 (2)

Lambda-cialotrina [lambda-cialotrina, inclusi altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri)]

 (4)

 (1)

 (2)

Linuron

 (4)

 (1)

 (2)

Lufenuron

 (4)

 (1)

 

Malation (somma di malation e malaoxon, espressi in malation)

 (4)

 (1)

 (2)

Gruppo maneb (somma espressa in CS2: maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram)

 (4)

 (1)

 (2)

Mepanipirim e il relativo metabolita [2-anilino-4-(2-idrossipropil)-6-metilpirimidina) espressi in mepanipirim]

 (4)

 (1)

 (2)

Mepiquat (10)

 (4)

 (1)

 (2)

Metalaxil [metalaxil, incluse miscele di costituenti isomeri, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)]

 (4)

 (1)

 (2)

Metconazolo (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Metamidofos

 (4)

 (1)

 (2)

Metidation

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Metiocarb (somma di metiocarb e del relativo solfossido e solfone, espressi in metiocarb)

 (4)

 (1)

 (2)

Metomil (somma di metomil e tiodicarb, espressi in metomil)

 (4)

 (1)

 (2)

Metossifenozide

 (4)

 (1)

 (2)

Monocrotofos

 (4)

 (1)

 (2)

Miclobutanil

 (4)

 (1)

 (2)

Oxadixil

 (4)

 (1)

 (2)

Oxamil

 (4)

 (1)

 (2)

Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metilsolfone, espressi in ossidemeton-metile)

 (4)

 (1)

 (2)

Paclobutrazolo (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Paration

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressi in paration-metile)

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Pencicuron

 (4)

 (1)

 (2)

Penconazolo

 (4)

 (1)

 (2)

Pendimetalin

 (4)

 (1)

 (2)

Permetrina (somma di permetrina cis- e trans-)

 (6)

 (7)

 (5)

Fentoato (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fosalone

 (4)

 (1)

 (2)

Fosmet (fosmet e fosmetozono, expressi in fosmet)

 (4)

 (1)

 (2)

Foxim (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Piraclostrobin (8)

 (4)

 (1)

 (2)

Pirimicarb (somma di pirimicarb e pirimicarb desmetil, espressi in pirimicarb)

 (4)

 (1)

 (2)

Pirimifos-metile

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz)

 (4)

 (1)

 (2)

Procimidone

 (4)

 (1)

 (2)

Profenofos

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali, espressi in propamocarb) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Propargite

 (4)

 (1)

 (2)

Propiconazolo

 (4)

 (1)

 (2)

Propizamide

 (4)

 (1)

 (2)

Protioconazolo (protioconazolo-destio) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Pirazofos

 (6)

 (7)

 (5)

Piretrine (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Piridaben

 (4)

 (1)

 (2)

Pirimetanil

 (4)

 (1)

 (2)

Piriproxifen

 (4)

 (1)

 (2)

Quinoxifen

 (4)

 (1)

 (2)

Quintozene (somma di quintozene e pentacloro-anilina, espressi in quintozene) (9)

 (6)

 (7)

 (6)

Resmetrin (somma degli isomeri) (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Spinosad (somma di spinosin A e spinosin D, espressi in spinosad)

 (4)

 (1)

 (2)

Spiroxamina

 (4)

 (1)

 (2)

Tau-fluvalinato

 (4)

 (1)

 (2)

Tebuconazolo

 (4)

 (1)

 (2)

Tebufenozide

 (4)

 (1)

 (2)

Tebufenpirad

 (4)

 (1)

 (2)

Tecnazene (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Teflubenzuron

 (4)

 (1)

 (2)

Teflutrin (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Tetraconazolo

 (4)

 (1)

 (2)

Tetradifon

 (4)

 (1)

 (2)

Tiabendazolo

 (4)

 (1)

 (2)

Tiametoxam (somma di tiametoxam e clotianidin, espressi in tiametoxam)

 (4)

 (1)

 (2)

Tiacloprid

 (4)

 (1)

 (2)

Tiofanato-metile

 (4)

 (1)

 (2)

Tolclofos-metile

 (4)

 (1)

 (2)

Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide, espressi in tolilfluanide)

 (4)

 (1)

 (2)

Triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol)

 (4)

 (1)

 (2)

Triazofos

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Triclorfon (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Trifloxistrobina

 (4)

 (1)

 (2)

Triflumuron (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Trifluralin

 (4)

 (1)

 (2)

Triticonazolo (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in vinclozolin)

 (4)

 (1)

 (2)

Zoxamide (9)

 (4)

 (1)

 (2)


(1)  Fagioli (freschi o congelati, senza baccello), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso e spinaci (freschi o congelati).

(2)  Melanzane, banane, cavolfiori, uve da tavola, succo di arance (), piselli (freschi/congelati, senza baccello), peperoni (dolci) e frumento.

(3)  Per il succo di arance, gli Stati membri dovranno precisare l’origine (concentrato o frutta fresca).

(4)  Mele, cavoli cappucci, porri, lattuga, pomodori, pesche, comprese pesche noci e ibridi simili; segale o avena e fragole.

(5)  Burro, uova.

(6)  Latte, carne, suina.

(7)  Carne di pollame, fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame).

(8)  Liposolubile.

(9)  Da analizzare su base volontaria nel 2010. La decisione di non analizzare queste sostanze va giustificata con una valutazione dei rischi/benefici effettuata dagli Stati membri.

Nota relativa allo ione bromuro: lo ione bromuro va analizzato obbligatoriamente nella lattuga e nei pomodori nel 2010, nel riso e negli spinaci nel 2011 e nei peperoni dolci nel 2012; esso va analizzato su base volontaria nei restanti prodotti alimentari previsti per ogni singolo anno. La decisione di non analizzare nessuno dei prodotti previsti va giustificata con una valutazione dei rischi/benefici effettuata dagli Stati membri.

L’amitraz va analizzato solo nelle pere nel 2010.

La definizione del residuo clorprofam nelle patate (clorprofam unicamente) va presa in considerazione nel 2011.

(10)  Il clormequat e il mepiquat vanno analizzati nei cereali (escluso il riso) e nelle pere.

(11)  Solo cereali.


ALLEGATO II

Numero di campioni di ciascun prodotto che va prelevato e analizzato da ciascuno Stato membro.

Stato membro

Campioni

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NUMERO COMPLESSIVO MINIMO DI CAMPIONI: 642


(1)  Numero minimo di campioni per ciascun metodo monoresiduo applicato.

(2)  Numero minimo di campioni per ciascun metodo pluriresiduo applicato.


29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/23


REGOLAMENTO (CE) N. 902/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Roal Oy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Il presente regolamento autorizza un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione.

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha effettuato una valutazione dei rischi conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(6)

L’Autorità ha concluso nei suoi pareri del 21 maggio 2008 (2) e del 21 aprile 2009 (3) che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma reesei (CBS 114044) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa l’aumento del peso corporeo e la conversione del mangime. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal (2008) 712, pag. 1.

(3)  The EFSA Journal (2009) 1058, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a8

Roal Oy

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 114044) avente un’attività minima di:

 

in forma solida: 4 × 106 BXU (1)/g

 

in forma liquida: 4 × 105 BXU/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 114044)

 

Metodo di analisi (2):

Nell’additivo e nella premiscela: prova degli zuccheri riduttori per l’endo-1,4-beta-xilanasi mediante reazione colorimetrica del reagente acido dinitrosalicilico sulla resa in zuccheri riduttori a pH 5,3 e a 50 °C

Nei mangimi: metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall’enzima a partire dal substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina

Suinetti

(svezzati)

24 000 BXU

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg di peso corporeo.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di frumento

4.

Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

19.10.2019

Polli da ingrasso

8 000 BXU

Galline ovaiole

8 000 BXU

Tacchini da ingrasso

16 000 BXU

Tacchini allevati per la riproduzione

16 000 BXU


(1)  1 BXU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori come lo xilosio proveniente da xilano di betulla, al minuto con pH 5,3 e a 50 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/26


REGOLAMENTO (CE) N. 903/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all’autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Mitsui & Co. Deutschland GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 2 aprile 2009 (2) che il preparato di Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa l’efficienza di utilizzo del mangime. L’Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.

(6)

I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 1039, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Mitsui & Co. Deutschland GmbH

Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) avente un contenuto minimo di additivo in forma solida 5 × 108 CFU/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)

 

Metodo di analisi (1):

 

Quantificazione: Agar ferro solfito per l’additivo e le premiscele e agar selettivo per Clostridium butyricum MIYAIRI 588 per i mangimi

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Polli da ingrasso

5 × 108 CFU

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

È consentito l’impiego in alimenti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, diclazurile, maduramicina ammonio, robenidina, narasina, narasina/nicarbazina, semduramicina, decochinato.

3.

Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

19.10.2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/28


REGOLAMENTO (CE) N. 904/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all’autorizzazione dell’acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione dell’acido guanidoacetico (n. CAS 352-97-6) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(4)

Dal parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») del 3 marzo 2009 (2) risulta che l’acido guanidoacetico (n. CAS 352-97-6) non ha influenza sfavorevole sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato, come descritto nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato medesimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 988, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c3.7.2

Acido guanidoacetico

 

Composizione dell’additivo:

Acido guanidoacetico con una purezza minima del 98 % (sulla sostanza secca)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Acido guanidoacetico, n. CAS 352-97-6 (C3H7N3O2), ottenuto per sintesi chimica con:

 

≤ 0,5 % dicianammide

 

≤ 0,03 % cianammide

 

Metodo analitico (1):

Cromatografia ionica con rivelazione UV (λ = 200 nm)

Polli da ingrasso

600

600

Va indicato il tasso di umidità.

L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

19.10.2019


(1)  Particolari sui metodi analitici sono disponibili sul sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/30


REGOLAMENTO (CE) N. 905/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 537/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La ditta Trouw Nutrition BV ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, proponendo di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione per quanto concerne il regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (2) quale additivo per mangimi destinati alle vacche da latte. L’autorizzazione è legata al titolare dell’autorizzazione. Il titolare è la ditta Trouw Nutrition BV.

(2)

Il richiedente afferma di aver trasferito la propria autorizzazione all’immissione sul mercato dell’additivo in questione alla Biozyme Incorporated, che detiene ora i diritti di commercializzazione per tale additivo. Il richiedente ha presentato documenti giustificativi a sostegno della sua dichiarazione.

(3)

La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

I termini dell’autorizzazione devono essere modificati affinché la Biozyme Incorporated possa avvalersi dei diritti di commercializzazione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 537/2007.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

(7)

I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 537/2007, seconda colonna («Nome del detentore dell’autorizzazione»), il nome «Trouw Nutrition BV» è sostituito da «Biozyme Incorporated».

Articolo 2

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 1o aprile 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 13.


29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/31


REGOLAMENTO (CE) N. 906/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l’articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quando segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 246/2009 conferisce alla Commissione il potere di applicare l’articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime riguardanti l’esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l’effetto di restringere la concorrenza all’interno del mercato comune e di pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

(2)

La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CE) n. 823/2000, del 19 aprile 2000, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (3), che scadrà il 25 aprile 2010. Sulla base dell’esperienza finora acquisita dalla Commissione, si può concludere che le giustificazioni per un’esenzione di categoria a favore dei consorzi marittimi di linea sono tuttora valide. È tuttavia necessario apportare modifiche per sopprimere i riferimenti al regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (4), ormai abrogato, che permetteva alle compagnie di trasporto marittimo di linea di fissare prezzi e capacità. Le modifiche sono inoltre necessarie per garantire una maggiore convergenza con altri regolamenti di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale in vigore pur tenendo conto delle attuali pratiche di mercato nel settore del trasporto marittimo di linea.

(3)

Vi sono tipi molto diversi di accordi di consorzio, da quelli fortemente integrati che implicano un grado di investimento molto elevato, ad esempio per l’acquisto o il nolo da parte dei loro membri di navi appositamente per la costituzione del consorzio e per la creazione di centri di esercizio comune agli accordi flessibili di scambio di posti/container («slot»). Ai fini del presente regolamento, un accordo di consorzio consiste di uno o di una serie di accordi distinti, ma correlati, tra compagnie di trasporto marittimo di linea in base a cui le parti gestiscono il servizio in comune. La forma giuridica degli accordi è meno importante della realtà economica sulla quale si basano, ossia il fatto che le parti forniscono un servizio comune.

(4)

Il beneficio dell’esenzione per categoria dovrebbe limitarsi a quegli accordi per i quali si può supporre, con sufficiente certezza, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Ciò non significa, tuttavia, necessariamente che i consorzi che non beneficiano del presente regolamento rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, oppure, se vi rientrano, che non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Nel valutare la compatibilità dei loro accordi con l’articolo 81 del trattato, i membri di tali consorzi possono prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di mercati con volumi di trasporto ridotti o situazioni in cui la soglia della quota di mercato sia superata a causa della presenza, nel consorzio, di un piccolo trasportatore con risorse limitate il cui contributo alla quota di mercato globale del consorzio sia irrilevante.

(5)

I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell’esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando e incoraggiando lo sviluppo dell’utilizzazione dei container nonché un impiego più efficace della capacità delle navi. Al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio è quella di poter operare aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell’offerta. È invece improbabile che una limitazione ingiustificata della capacità e delle vendite, nonché la fissazione in comune dei noli oppure la ripartizione del mercato e della clientela determinino incrementi di efficienza. Di conseguenza, l’esenzione prevista dal presente regolamento non si dovrebbe applicare agli accordi di consorzio che comportano siffatte attività, a prescindere dal potere di mercato delle parti.

(6)

Una congrua parte dei vantaggi risultanti da incrementi di efficienza dovrebbe essere riservata agli utenti dei servizi di trasporto. Gli utenti dei servizi di trasporto forniti dai consorzi possono fruire dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e dalla migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l’altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata e in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all’impiego di unità navali e di attrezzature portuali o di altro genere più moderne.

(7)

Gli utenti possono trarre effettivo beneficio dai consorzi soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei mercati rilevanti in cui operano tali consorzi. Tale condizione deve considerarsi soddisfatta quando un consorzio rimane al di sotto di una determinata soglia di quota di mercato e si può quindi presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale, di trasportatori che non sono membri del consorzio. Per valutare il mercato rilevante, occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l’eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.

(8)

Il presente regolamento non deve esentare accordi contenenti restrizioni di concorrenza che non sono indispensabili al conseguimento degli obiettivi che giustificano la concessione dell’esenzione. A tal fine, devono essere escluse dal beneficio del presente regolamento le restrizioni competitive gravi (restrizioni fondamentali) relative alla fissazione dei prezzi applicati a terzi, la limitazione della capacità o delle vendite e la ripartizione dei mercati o dei clienti. A parte le attività espressamente esentate dal presente regolamento, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento solo le attività accessorie direttamente collegate al funzionamento del consorzio, necessarie alla sua attuazione e ad esso proporzionate.

(9)

La soglia di quota di mercato e le altre condizioni previste dal presente regolamento, nonché l’esclusione di taluni comportamenti dal beneficio ad esso inerente, dovrebbero di norma garantire che gli accordi cui si applica l’esenzione per categoria non conferiscano alle compagnie interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante in questione.

(10)

Per determinare se un consorzio soddisfa la condizione relativa alla quota di mercato, occorre sommare le quote di mercato complessive dei membri del consorzio. La quota di mercato di ogni membro dovrebbe tener conto dei volumi complessivi trasportati all’interno e all’esterno del consorzio. Nel secondo caso, occorre tener conto di tutti i volumi trasportati da un membro all’interno di un altro consorzio o in relazione a qualsiasi servizio fornito individualmente dal membro, sia sulle proprie navi che su quelle di terzi, in base ad accordi contrattuali come quelli per il noleggio di posti/container.

(11)

Inoltre, il beneficio dell’esenzione di categoria dovrebbe prevedere il diritto di ogni membro del consorzio di recedere da detto consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati, occorre prevedere un periodo di preavviso e un periodo iniziale di permanenza obbligatoria più lunghi, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri.

(12)

In casi particolari, nei quali gli accordi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento producano ciononostante effetti incompatibili con l’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, la Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione per categoria in base al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (5). A tale proposito, sono particolarmente importanti gli effetti negativi che potrebbero derivare dall’esistenza di legami tra il consorzio e/o i suoi membri con altri consorzi e/o altri trasportatori di linea sullo stesso mercato rilevante.

(13)

A norma del regolamento (CE) n. 1/2003, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono revocare il beneficio dell’esenzione per categoria nel caso di accordi che abbiano effetti incompatibili con l’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, nel rispettivo territorio di uno Stato membro, o in una parte dello stesso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

(14)

Il presente regolamento fa salva l’applicazione dell’articolo 82 del trattato.

(15)

Poiché il regolamento (CE) n. 823/2000 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che rinnovi l’esenzione per categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per:

1)

«consorzio», un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci su uno o più traffici determinati, il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l’esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;

2)

«trasporto marittimo di linea», il trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, e accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;

3)

«utente del trasporto», qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari o spedizionieri) che abbia concluso o intenda concludere un accordo contrattuale con un membro del consorzio per il trasporto di merci;

4)

«inizio del servizio», la data alla quale la prima nave salpa per il servizio.

CAPO II

ESENZIONI

Articolo 3

Accordi esentati

In forza dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle seguenti attività di un consorzio:

1)

le operazioni relative all’esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:

a)

il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;

b)

lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;

c)

l’utilizzazione in comune («pooling») di navi e/o di impianti portuali;

d)

l’utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;

e)

la messa a disposizione di container, «chassis» e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria («leasing») o di acquisto di dette attrezzature;

2)

aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell’offerta;

3)

l’esercizio o l’uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);

4)

qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui ai punti 1, 2 e 3 necessaria per il loro svolgimento, tra cui:

a)

l’utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati;

b)

l’obbligo per i membri di un consorzio di utilizzare, nel mercato o mercati rilevanti, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;

c)

l’obbligo per i membri di un consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel mercato o mercati rilevanti, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.

Articolo 4

Restrizioni fondamentali

L’esenzione di cui all’articolo 3 non si applica ai consorzi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:

1)

la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di trasporto di linea a terzi;

2)

la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all’articolo 3, punto 2;

3)

la ripartizione dei mercati o della clientela.

CAPO III

CONDIZIONI DELL’ESENZIONE

Articolo 5

Condizioni relative alla quota di mercato

1.   Perché il consorzio possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 3, la quota di mercato congiunta dei membri del consorzio sul mercato rilevante su cui esso opera non deve superare il 30 %, calcolata con riferimento al volume complessivo delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).

2.   Per determinare la quota di mercato dei membri di un consorzio, si terrà conto del volume complessivo delle merci da esso trasportate sul mercato rilevante, indipendentemente dal fatto che questi volumi siano trasportati:

a)

nell’ambito del consorzio stesso;

b)

nell’ambito di un altro consorzio di cui il membro faccia parte; oppure

c)

al di fuori di un consorzio, sulle navi proprie di un membro o su quelle di terzi.

3.   L’esenzione di cui all’articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.

4.   Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo sono superate, l’esenzione di cui all’articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell’anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.

Articolo 6

Condizioni supplementari

Per beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 3, il consorzio deve dare ai membri il diritto di recedere senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l’obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul mercato o mercati rilevanti, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all’osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. Il consorzio può, tuttavia, stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di 24 mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo o, se posteriore, dall’inizio del servizio.

Per un consorzio fortemente integrato, il periodo massimo di preavviso può essere prolungato a 12 mesi e il consorzio potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di consorzio o, se posteriore, dalla data di inizio del servizio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2010.

Esso si applica fino al 25 aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 79 del 25.3.2009, pag. 1.

(2)  GU C 266 del 21.10.2008, pag. 1.

(3)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.

(4)  GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.

(5)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

[notificata con il numero C(2009) 6979]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/719/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 fissa disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e dispone che ogni Stato membro attui un programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell’allegato III del suddetto regolamento.

(2)

Tali programmi annuali di controllo devono riguardare quantomeno alcune subpopolazioni di bovini, come disposto dal regolamento (CE) n. 999/2001. Le subpopolazioni includono tutti i bovini di età superiore a 24 o 30 mesi, in base alle categorie di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 2.2 e 3.1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(3)

L’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che gli Stati membri in grado di dimostrare che la situazione epidemiologica sul loro territorio — secondo certi criteri — è migliorata, possono chiedere una revisione dei loro programmi di controllo annuali.

(4)

L’allegato III (capitolo A, parte I, punto 7), del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le informazioni da fornire alla Commissione nonché i criteri epidemiologici che gli Stati membri che intendono rivedere i propri programmi annuali di controllo devono soddisfare.

(5)

Il 17 luglio 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico (2) nel quale si valutava il livello di rischio supplementare per la salute umana ed animale connesso all'applicazione di un sistema riveduto di controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei 15 Stati membri della Comunità prima del 1o maggio 2004. Secondo il parere, meno di un caso di BSE all'anno eluderebbe l'individuazione in tali Stati membri, ove l'età dei bovini contemplata dal programma passasse da 24 a 48 mesi.

(6)

In base al parere dell'EFSA e alla valutazione delle singole domande dei 15 Stati membri summenzionati, è stata adottata la decisione 2008/908/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (3).

(7)

Il 1o settembre 2008 la Slovenia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(8)

Nel gennaio 2009 l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione in tale Stato membro al fine di accertare il rispetto dei criteri epidemiologici di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

I risultati dell'ispezione hanno confermato l'adeguata applicazione in Slovenia delle misure di tutela di cui al regolamento (CE) n. 999/2001. Tutti i requisiti esposti nell’articolo 6, paragrafo 1 ter, terzo comma, nonché tutti i criteri epidemiologici contenuti nell’allegato III, capitolo A, parte 1, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001 sono stati altresì controllati e soddisfatti in Slovenia.

(10)

Il 29 aprile 2009 l'EFSA ha pubblicato un nuovo parere scientifico sul rischio aggiornato per la salute umana ed animale connesso alla revisione del sistema di controllo della BSE in alcuni Stati membri (4). Nel parere è stata valutata anche la situazione in Slovenia e si è concluso che meno di un caso di BSE all'anno eluderebbe l'individuazione in tali Stati membri, ove l'età dei bovini contemplata dal programma passasse da 24 a 48 mesi.

(11)

Alla luce di tutte le informazioni disponibili, la domanda presentata dalla Slovenia al fine di rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE è stata valutata favorevolmente. È quindi opportuno autorizzare la Slovenia a rivedere il suo programma annuale di controllo e a fissare a 48 mesi il nuovo limite di età per il test di controllo della BSE in tale Stato membro.

(12)

Per motivi epidemiologici, i programmi riveduti di controllo saranno applicabili soltanto ai bovini nati in uno Stato membro autorizzato a rivedere il suo programma di controllo.

(13)

Onde garantire l'applicazione uniforme della legislazione comunitaria, è opportuno fissare norme riguardo al limite di età per il test nel caso di bovini nati in uno Stato membro ma sottoposti al test in un altro.

(14)

Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, la decisione 2008/908/CE va abrogata a sostituita dalla presente decisione.

(15)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell’allegato possono rivedere il proprio programma annuale di controllo conformemente a quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 («programmi annuali di controllo riveduti»).

Articolo 2

1.   I programmi annuali di controllo riveduti si applicano unicamente alla popolazione bovina nazionale degli Stati membri elencati in allegato e riguardano almeno tutti i bovini di età superiore a 48 mesi appartenenti alle seguenti subpopolazioni:

a)

animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

2.   Ove i bovini delle subpopolazioni di cui al paragrafo 1 nati in uno degli Stati membri elencati in allegato siano sottoposti al test di controllo della BSE in un altro Stato membro, sono applicabili i limiti di età in vigore nello Stato membro in cui il test è effettuato.

Articolo 3

La decisione 2008/908/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  «Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, su richiesta della Commissione europea, sul rischio per la salute umana ed animale connesso alla revisione del sistema di controllo della BSE in alcuni Stati membri». The EFSA Journal (2008) 762, pag. 1.

(3)  GU L 327 del 5.12.2008, pag. 24.

(4)  «Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, su richiesta della Commissione europea, sul rischio aggiornato per la salute umana ed animale connesso alla revisione del sistema di controllo della BSE in alcuni Stati membri». The EFSA Journal (2009) 1059, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI MEMBRI AUTORIZZATI A RIVEDERE IL PROPRIO PROGRAMMA ANNUALE DI CONTROLLO DELLA BSE

Belgio

Danimarca

Germania

Irlanda

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Austria

Slovenia

Finlandia

Svezia

Regno Unito


Rettifiche

29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/38


Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2009 )

A pagina 50:

1)

alla voce I5 della tabella:

anziché:

«Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella settimana in corso e nei precedenti 28 giorni»,

leggi:

«Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni»;

2)

alla voce I7 della tabella:

anziché:

«Non in grado di presentare tabulati fatti nella settimana in corso e nei precedenti 28 giorni»,

leggi:

«Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni».