ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.255.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 255

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
26 settembre 2009


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Parlamento europeo

 

 

2009/628/CE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione I — Parlamento europeo

1

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione I – Parlamento europeo

3

 

 

2009/629/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione II — Consiglio

18

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione II — Consiglio

19

 

 

2009/630/CE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione

24

 

 

2009/631/CE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2007

27

 

 

2009/632/CE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2007

30

 

 

2009/633/CE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica per l’esercizio 2007

33

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

36

 

 

2009/634/CE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti relativi all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2007, sezione III — Commissione

71

 

 

2009/635/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione IV — Corte di giustizia

74

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione IV — Corte di giustizia

75

 

 

2009/636/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione V — Corte dei conti

78

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione V — Corte dei conti

79

 

 

2009/637/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

81

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 contenente le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

82

 

 

2009/638/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione VII — Comitato delle regioni

85

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione VII — Comitato delle regioni

86

 

 

2009/639/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione VIII — Mediatore europeo

89

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione VIII — Mediatore europeo

90

 

 

2009/640/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

93

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

94

 

 

2009/641/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007

96

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007

98

 

 

2009/642/EC

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007

110

 

 

2009/643/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2007

112

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2007

113

 

 

2009/644/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti di Eurojust per l’esercizio 2007

116

 

 

2009/645/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2007

117

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2007

118

 

 

2009/646/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2007

121

 

 

2009/647/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2007

122

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2007

123

 

 

2009/648/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2007

125

 

 

2009/649/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2007

126

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2007

128

 

 

2009/650/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2007

131

 

 

2009/651/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007

133

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007

134

 

 

2009/652/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007

136

 

 

2009/653/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2007

137

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2007

138

 

 

2009/654/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2007

140

 

 

2009/655/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007

141

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007

142

 

 

2009/656/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007

144

 

 

2009/657/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2007

145

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2007

146

 

 

2009/658/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2007

148

 

 

2009/659/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2007

149

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2007

150

 

 

2009/660/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2007

152

 

 

2009/661/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2007

153

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2007

154

 

 

2009/662/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2007

156

 

 

2009/663/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2007

157

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2007

158

 

 

2009/664/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2007

161

 

 

2009/665/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2007

162

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2007

163

 

 

2009/666/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2007

166

 

 

2009/667/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2007

167

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2007

168

 

 

2009/668/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2007

171

 

 

2009/669/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2007

172

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2007

173

 

 

2009/670/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2007

175

 

 

2009/671/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la ricostruzione per l’esercizio 2007

176

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la ricostruzione per l’esercizio 2007

177

 

 

2009/672/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Autorità europea per la ricostruzione per l’esercizio 2007

179

 

 

2009/673/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2007

180

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2007

181

 

 

2009/674/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2007

184

 

 

2009/675/CE

 

*

Decisione del parlamento Europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2007

185

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2007

186

 

 

2009/676/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2007

189

 

 

2009/677/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2007

190

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2007

191

 

 

2009/678/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2007

194

 

 

2009/679/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2007

195

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2007

196

 

 

2009/680/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2007

197

 

 

2009/681/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2007

198

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2007

199

 

 

2009/682/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2007

201

 

 

2009/683/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2007

202

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2007

203

 

 

2009/684/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2007

205

 

*

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea

206

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo

26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/1


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione I — Parlamento europeo

(2009/628/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (SEC(2008) 2359 — C6-0416/2008) (2),

vista la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2007 — Sezione I — Parlamento europeo (3),

vista la relazione annuale del revisore interno per il 2007,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate (4),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (5),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE e l’articolo 179 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto l’articolo 13 delle norme interne relative all’esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (7),

visto l’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2007 — Sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII (A) e VIII (B) e sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (Sezione I) per la procedura di bilancio 2007 (8),

visti l’articolo 71, l’articolo 74, paragrafo 3, e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0184/2009),

A.

considerando che l’audit della Corte dei conti indica, per le spese amministrative del 2007, che tutte le istituzioni hanno utilizzato in maniera soddisfacente i sistemi di supervisione e controllo prescritti dal regolamento finanziario e che le operazioni esaminate sono risultate esenti da errori rilevanti (9),

B.

considerando che in data 3 giugno 2008 il segretario generale ha attestato con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento era stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti,

1.

concede il discarico al suo presidente per l’esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al mediatore europeo e al garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 148 del 13.6.2008, pag. 1.

(4)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(5)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(6)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  PE 349.540/Bur/ann/fin.

(8)   GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 311.

(9)   GU C 286 del 10.11.2008, punto 11.6.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione I – Parlamento europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (SEC(2008) 2359 — C6-0416/2008) (2),

vista la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2007 — Sezione I — Parlamento europeo (3),

vista la relazione annuale del revisore interno per il 2007,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate (4),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (5),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE e l’articolo 179 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto l’articolo 13 delle norme interne relative all’esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (7),

visto l’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2007 — Sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII (A) e VIII (B) e sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (Sezione I) per la procedura di bilancio 2007 (8),

visti l’articolo 71, l’articolo 74, paragrafo 3, e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0184/2009),

A.

considerando che l’audit della Corte dei conti indica, per le spese amministrative del 2007, che tutte le istituzioni hanno utilizzato in maniera soddisfacente i sistemi di supervisione e controllo prescritti dal regolamento finanziario e che le operazioni esaminate sono risultate esenti da errori rilevanti (9),

B.

considerando che in data 3 giugno 2008 il segretario generale ha attestato con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento era stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti,

Importanti cambiamenti nella gestione finanziaria del Parlamento durante la legislatura 2004-2009

1.

rammenta che il presente discarico è l’ultimo della legislatura 2004-2009, durante la quale sono stati apportati un elevato numero di cambiamenti alla gestione finanziaria dell’Unione europea in generale e del Parlamento in particolare;

2.

rammenta che durante la legislatura il nuovo regolamento finanziario è entrato pienamente in vigore per essere nuovamente modificato nel 2008, con importanti novità in fatto di gestione finanziaria, in particolare un rafforzamento delle norme sugli appalti e il miglioramento strutturale del circuito di controllo delle procedure finanziarie, che ha accresciuto la responsabilità degli ordinatori e decentrato il controllo finanziario; nota che tali novità, che hanno comportato l’assunzione di personale qualificato e maggiori oneri amministrativi, sono state giudicate dalle direzioni generali del Parlamento efficaci ai fini del miglioramento della sana gestione finanziaria;

3.

nota peraltro che il regolamento finanziario potrebbe necessitare di una revisione ancora più profonda, giacché determinate procedure si sono rivelate troppo macchinose per i servizi del Parlamento; si rammarica che tale situazione abbia determinato un aumento del numero di deroghe (elencate negli allegati alle relazioni annuali di attività);

4.

rammenta che il nuovo regolamento finanziario, che richiede un notevole aumento del personale specializzato, è entrato in vigore contestualmente al nuovo statuto del personale e al nuovo regime applicabile agli altri agenti (10), ponendo una serie di vincoli all’amministrazione del Parlamento;

5.

rammenta che nel 2004 hanno aderito all’Unione europea 10 nuovi Stati cui si sono aggiunti nel 2007 la Bulgaria e la Romania, e che questo è stato il motivo principale per portare il numero dei membri del personale da 4 662 al 1o gennaio 2004 (tutte le categorie) a 6 101 al 31 dicembre 2008; saluta pertanto gli sforzi dell’amministrazione del Parlamento che è riuscita a gestire rapidamente questo notevole aumento; nota anche che quasi tutti i posti supplementari sono connessi all’impatto dell’allargamento, per cui l’incremento netto del personale non legato all’allargamento è di appena l’1,2 %;

6.

nota che nel 2007, il 99,9 % dei pagamenti a titolo dell’indennità di assistenza parlamentare sono risultati in regola e che l’aumento di questo risultato percentuale è attribuibile alle migliorate procedure adottate dall’Ufficio di presidenza in materia di documentazione come pure ai notevoli sforzi profusi dall’amministrazione e alla crescente sensibilità mostrata dai deputati in tale ambito;

7.

sottolinea il fatto che per la prima volta dall’istituzione del Parlamento, gli Stati membri hanno dato il loro accordo a uno statuto europeo per i suoi deputati; lo statuto instaurerà parità di condizioni retributive e assicurative per tutti i deputati ed eliminerà le notevoli differenze fra le retribuzioni nazionali introducendo un sistema trasparente per tutti i tipi di indennità e di emolumenti;

8.

rammenta che l’approvazione dello statuto degli assistenti era una delle priorità enunciate nella risoluzione sugli orientamenti di bilancio per il 2007; saluta al riguardo l’approvazione il 19 dicembre 2008 da parte del Consiglio della proposta della Commissione [COM(2008) 786] come modificata dal Parlamento (11); la sua entrata in vigore nel luglio 2009 dovrebbe accrescere notevolmente la trasparenza di utilizzo di questi fondi e garantire la piena tutela occupazionale e previdenziale degli assistenti;

Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio (12)

9.

nota che nel 2007 il Parlamento ha registrato entrate pari a 144 449 007 EUR (2006: 126 126 604 EUR);

Conti definitivi 2007 (in EUR)

10.

prende atto delle cifre con cui sono stati chiusi i conti del Parlamento europeo per l’esercizio 2007, vale a dire:

a)   Stanziamenti disponibili

Stanziamenti per il 2007:

1 397 460 174

Riporti non automatici dall’esercizio 2006:

4 817 000

Riporti automatici dall’esercizio 2006:

188 746 822,24

Stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2007:

42 522 400,66

Riporti dall’esercizio 2006 corrispondenti a entrate con destinazione specifica:

34 640 774,58

Totale:

1 668 187 171,48

b)   Utilizzo degli stanziamenti nell’esercizio 2007

Impegni:

1 594 372 252,26

Pagamenti effettuati:

1 329 131 440,46

Pagamenti pendenti e stanziamenti non impegnati provenienti da entrate con destinazione specifica:

263 564 514,64

Stanziamenti riportati compresi quelli provenienti da entrate con destinazione specifica

263 564 514,64

Stanziamenti annullati:

31 691 180,38

c)   Entrate

riscosse nel 2007:

144 449 007,32

d)

Totale bilancio al 31 dicembre 2007

1 788 830 683

11.

nota che gli stanziamenti autorizzati nel bilancio iniziale del Parlamento per il 2007 ammontavano a 1 397 460 174 EUR, corrispondenti a un aumento del 6 % rispetto al bilancio 2006 (1 321 600 000 EUR), e che nel 2007 non è stato presentato un bilancio rettificativo;

12.

rileva che anziché rimborsare le somme inutilizzate agli Stati membri il Parlamento ha deciso — come negli anni precedenti — di procedere a fine anno a uno storno «di recupero» da varie linee di bilancio, per un importo di 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR) destinato all’acquisto a Vienna di un palazzo che ospiterà Parlamento e Commissione nella «Casa dell’Unione europea»; nota tuttavia che nella sua risoluzione del 24 aprile 2007 sul discarico per l’esercizio finanziario 2005 (13) il Parlamento aveva chiesto che a fini di chiarezza le spese per gli immobili fossero iscritte in bilancio anziché essere reperite tramite storni di recupero;

13.

saluta con favore il fatto che, come richiesto in precedenti risoluzioni sul discarico, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio sia divenuta per la gestione finanziaria del Parlamento una guida chiara e trasparente nel corso dell’esercizio cui si riferisce;

I conti del Parlamento

14.

nota che nella sua certificazione dei conti definitivi, il Contabile del Parlamento ha attestato con ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine veritiera e fedele, sotto ogni aspetto significativo, della situazione finanziaria del Parlamento; nota inoltre l’osservazione che non è stata portata alla sua attenzione alcuna questione sulla quale esprimere riserve;

15.

rammenta la decisione del suo presidente sull’adozione del bilancio per l’esercizio 2007;

16.

osserva che il risultato economico dell’esercizio 2007 ha dato un importo negativo di 209 985 279 EUR, che si spiega principalmente con un aumento delle passività di 256 095 000 EUR corrispondenti a una riserva per le pensioni primarie di determinate categorie di deputati, finanziata direttamente dal Parlamento in conformità dell’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati;

17.

invita il segretario generale a indicare quali saranno le probabili disposizioni per le pensioni dei deputati una volta entrato in vigore lo statuto dei deputati, e come quella riserva sarà trattata ai fini contabili nel bilancio del Parlamento;

18.

nota che gli allegati al bilancio valutano gli immobili di proprietà del Parlamento a 1 015 159 978 EUR al netto degli ammortamenti contro un costo totale di acquisto di 1 650 945 693 EUR; chiede che il segretario generale fornisca un prospetto comparativo indicante per ogni immobile di proprietà del Parlamento l’attuale valore di mercato e il costo di acquisto;

Dichiarazione di affidabilità del segretario generale

19.

saluta con favore la dichiarazione in data 3 giugno 2008 emanata dal segretario generale nella sua veste di ordinatore delegato principale concernente le relazioni annuali di attività dell’ordinatore per il 2007, in cui attesta con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento è stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

20.

nota tuttavia la sua osservazione contenuta nella dichiarazione di affidabilità secondo cui il quadro normativo instaurato per le indennità parlamentari, incluse le spese per l’assistenza parlamentare, è divenuto talmente complesso da presentare gravi difficoltà di applicazione corretta, ciò che lo ha indotto a prendere l’iniziativa di introdurre un nuovo sistema che entrerà in vigore nel luglio 2009;

Relazioni di attività dei direttori generali

21.

constata con soddisfazione che tutti i direttori generali hanno potuto rilasciare una dichiarazione di affidabilità senza riserve per l’esecuzione del bilancio dei propri servizi nel 2007;

22.

è consapevole del fatto che le relazioni di attività sono strumenti interni di gestione il cui scopo primario è di dare al segretario generale un quadro chiaro del funzionamento dell’amministrazione, segnalando puntualmente eventuali debolezze;

23.

rileva che la relazione di attività di ogni direzione generale allega un elenco di eccezioni, che specifica le deroghe al regolamento finanziario e disposizioni subordinate; esprime preoccupazione per il fatto che il numero complessivo di tali deroghe superi di molto la media annuale dei visti negati anteriormente al 2003 a norma del regolamento finanziario pre-riforma, quando tutte le transazioni dovevano essere vistate dal controllore finanziario;

Relazione annuale della Corte dei conti per il 2007

24.

nota la conclusione della Corte dei conti secondo cui, per le spese amministrative del 2007, tutte le istituzioni hanno utilizzato in maniera soddisfacente i sistemi di supervisione e controllo prescritti dal regolamento finanziario e le operazioni esaminate sono risultate esenti da errori rilevanti;

25.

prende atto delle conclusioni riguardanti specificamente il Parlamento contenute nella relazione annuale della Corte dei conti per il 2007, e delle risposte del Parlamento, in merito ai fattori di moltiplicazione applicabili alle retribuzioni del personale dopo l’entrata in vigore del nuovo statuto del personale il 1o maggio 2004 e ai pagamenti effettuati nel 2007 a valere su stanziamenti riportati dal 2006 per l’acquisto di telecamere ad alta definizione da installare nell’edificio D5 nel 2008;

26.

prende atto inoltre della sezione della relazione annuale relativa al follow-up dato alle osservazioni delle precedenti relazioni riguardo a: rimborso forfetario dei costi di alloggio sostenuti dai funzionari in missione; documentazione a supporto dell’utilizzo dell’indennità di assistenza parlamentare, e, in relazione al regime pensionistico integrativo volontario, necessità di norme chiare che definiscano le obbligazioni e le responsabilità del Parlamento e dei beneficiari del regime in caso di deficit;

27.

prende atto delle risposte fornite dal Parlamento nella procedura in contraddittorio con la Corte dei conti;

Follow-up dato dal segretario generale all’ultima risoluzione di discarico

28.

plaude alle decisioni dell’Ufficio di presidenza del 10 marzo 2008, del 19 maggio 2008 e del 7 luglio 2008 relative alle misure di applicazione dello Statuto dei deputati e indennità di assistenza parlamentare, che rappresentano il seguito dato in maniera diretta alle raccomandazioni formulate in occasione del discarico 2006; plaude altresì all’impegno mostrato dal suo presidente per l’attuazione di tali decisioni;

29.

rammenta che in conformità dell’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione e le altre istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento;

30.

ringrazia il segretario generale per aver presentato le relazioni richieste dall’amministrazione nell’ultima risoluzione di discarico con congruo anticipo rispetto alla data di avvio della procedura di discarico per l’esercizio 2007;

31.

nota la seguente conclusione del servizio giuridico del 29 aprile 2008 (SJ 775/06) riguardo ai paragrafi della risoluzione del Parlamento del 22 aprile 2008 sul discarico per l’esercizio finanziario 2006 concernenti il fondo pensionistico volontario: «L’ufficio di presidenza ha proprie competenze e responsabilità, quali definite nel regolamento del Parlamento. Spetta dunque all’ufficio di presidenza decidere se discostarsi dalla volontà espressa dalla plenaria nella sua risoluzione del 22 aprile 2008 o rispettarla»; ritiene tuttavia che tale conclusione, fondata sul regolamento del Parlamento, non sia pienamente compatibile con il chiaro disposto dell’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a sua volta basato sull’articolo 276 del trattato CE;

Audizione del revisore interno

32.

nota che nella riunione della commissione competente tenuta il 20 febbraio 2009 con la partecipazione del revisore interno — riunione aperta trasmessa in web-streaming e durante la quale il revisore ha presentato la sua relazione annuale — il revisore ha riferito di aver adottato o emesso in forma di bozza nel 2007 18 relazioni su temi quali:

spese per missioni del personale,

IT governance,

casse anticipi, inventari e gestione finanziaria presso alcuni uffici informazione,

partiti politici a livello europeo,

diritti individuali dei membri del personale,

follow-up della revisione del quadro di controllo interno,

indennità di assistenza parlamentare;

33.

rileva che le seguenti sono tra le conclusioni più significative contenute nella relazione annuale del revisore interno:

la struttura di IT governance al Parlamento, secondo le risultanze dell’audit, non ha dato la ragionevole rassicurazione (assurance) che per il medio termine vengano compiute le scelte corrette o che fosse in corso un idoneo processo strategico di pianificazione delle IT,

le attività di controllo nel campo dei diritti individuali del personale vanno notevolmente rafforzate, la qualità dei dati dei sistemi di gestione informatica migliorata e le procedure e istruzioni necessarie per guidare le attività di gestione e di controllo opportunamente documentate,

le informazioni e la documentazione presentata dai partiti politici europei non era sempre sufficiente a giustificare le richieste di contributi finanziari o a permettere al servizio ordinatore di verificare l’ammissibilità della richiesta di pagamento;

34.

prende atto e avalla il parere espresso dal revisore interno in merito a:

l’importanza di istituire a livello centrale un codice di condotta che disciplini i rapporti con i consulenti esterni (per cui il segretario generale aveva adottato delle linee guida nel luglio 2008),

l’importanza di assicurare che operi a livello centrale un efficiente sistema di gestione del rischio, con una procedura ufficiale per identificare e valutare i rischi, per formulare e riferire sulle relative contromisure, e per dare agli organi di vigilanza e decisione la rassicurazione (assurance) che la gestione del rischio è efficace e che tutte le contromisure, fra cui i controlli interni, sono idonee allo scopo;

Contratti e appalti

35.

rammenta che il Parlamento pubblica informazioni generali sui contratti aggiudicati sul suo sito web (tramite i quick links (14)) e che, come prescritto dal regolamento finanziario, pubblica sul suo sito web i) informazioni precise sui contratti di valore superiore a 60 000 EUR nella Gazzetta ufficiale, e ii) un elenco dei contratti di valore compreso fra 25 000 EUR e 60 000 EUR; plaude all’elevato livello di trasparenza raggiunta, ma raccomanda che ai fini di una più agevole accessibilità, il sito web del Parlamento riporti un unico elenco completo e dettagliato di tutti i contratti;

36.

nota che la relazione annuale dell’amministrazione all’autorità di bilancio sui contratti contiene le seguenti informazioni relative ai contratti aggiudicati nel corso del 2007:

 

Contratti aggiudicati

2007

2006

Contratti di valore pari o superiore a 25 000  EUR

331,5 Mio EUR

(249 contratti)

327,5 Mio EUR

(238 contratti)

Contratti di valore pari o superiore a 50 000  EUR

326,5 Mio EUR.

(133 contratti)

322,3 Mio EUR

(112 contratti)

Contratti di valore compreso fra 25 000  EUR e 60 000  EUR

5,2 Mio EUR

(116 contratti)

5,2 Mio EUR

(126 contratti)

37.

prende atto con soddisfazione del dato secondo cui la percentuale di contratti conclusi con procedura aperta è aumentata dal 2006 al 2007 in termini sia di ammontare complessivo che di numero totale di contratti:

Tipo di procedura

2007

2006

Valore (EUR)

Percentuale

Valore (EUR)

Percentuale

Aperta

162 124 519

49 %

123 936 713

38 %

Ristretta

59 593 905

18 %

12 438 031

4 %

Negoziata

109 763 269

33 %

191 162 868

58 %

Totale

331 481 693

100 %

327 537 612

100 %

38.

nota che l’amministrazione ha ora costituito la base di dati delle ditte soggette a esclusione come prescritto dall’articolo 95 del regolamento finanziario e attende ora istruzioni dalla Commissione su come coordinarla con le disposizioni introdotte dalla Commissione con il regolamento (15) e la decisione da essa adottati il 17 dicembre 2008;

39.

nota che, malgrado le modifiche al regolamento finanziario, le sue norme in materia di appalti sono tuttora eccessivamente complesse per le istituzioni minori, specie se le gare riguardano contratti di valore relativamente modesto; invita la Commissione, quando condurrà i lavori preliminari alla redazione di eventuali future proposte di modifica del regolamento finanziario, a tenere intense consultazioni con i segretari generali e le amministrazioni delle altre istituzioni per assicurarsi che anche le loro istanze vengano pienamente recepite nel testo definitivo;

La gestione all’interno dell’amministrazione del Parlamento

DG Presidenza

40.

saluta l’impegno della DG Presidenza a compiere ulteriori progressi nella gestione finanziaria attraverso un esame approfondito dei vari aspetti dell’esecuzione del bilancio e connesse procedure; nota in particolare gli sforzi intrapresi nel sensibilizzare il personale all’importanza delle operazioni finanziarie;

41.

rammenta la sua richiesta, formulata per la prima volta in occasione del discarico per l’esercizio 2004, di creare un posto di risk manager in possesso di vasta esperienza professionale nel ramo, dotato di autonomia e indipendenza decisionale, con una profonda conoscenza della struttura e della governance dell’organizzazione, nonché dell’autorità necessaria a permettergli di contestare decisioni politiche o amministrative;

42.

giudica essenziale assegnare il risk manager a una struttura amministrativa che possa garantire la piena rispondenza a tali criteri;

43.

sottolinea che la sicurezza è un settore molto sensibile in qualunque parlamento, ma ancor di più in un parlamento multinazionale di alto profilo e frequentemente visitato dai capi di Stato e di governo di tutto il mondo; invita il segretario generale a riferire alla commissione competente sull’attuale situazione in tale ambito; ricorda a tale riguardo l’importanza di chiare procedure di comunicazione in caso di serie violazioni della sicurezza all’interno del Parlamento;

44.

rammenta la decisione dell’ufficio di presidenza, del 29 novembre 2006, che approva la strategia di continuità operativa e di gestione delle crisi proposta dal segretario generale; sottolinea l’assoluta necessità di applicare infine regole chiare che definiscano la «catena di comando» e la struttura di gestione delle crisi in seno all’amministrazione del Parlamento e si attende che la DG Presidenza compia ogni sforzo in tal senso;

45.

esprime preoccupazione per il crescente numero di episodi di piccola criminalità che si verificano nei locali del Parlamento, soprattutto furto di oggetti personali come borse, computer portatili, telefoni cellulari ecc.; sostiene ogni sforzo compiuto dall’amministrazione per garantire maggiore sicurezza nei locali del Parlamento;

46.

nota che nel 2005 il Parlamento, su indicazione di un consulente esterno, ha acquistato 6 body scanner (scanner corporali) dopo un’analisi del rischio sicurezza; nota che dopo l’acquisto di questi dispositivi il Parlamento ha votato contro l’uso di tali apparecchiature negli aeroporti; chiede pertanto al segretario generale di valutare la possibilità di vendere i dispositivi in questione; chiede alla sua amministrazione di informare in futuro i deputati prima di procedere ad acquisti di questo tipo e di coinvolgerli nell’adozione della relativa decisione;

DG Politiche interne e DG Politiche esterne

47.

nota che nel 2007 le unità tematiche delle DG IPOL e EXPO hanno raggiunto la piena operatività con un budget complessivo di 6 519 600 EUR; nota con soddisfazione che il loro compito principale consistente nel fornire assistenza all’attività degli organi parlamentari viene assolto con sempre maggiore efficacia; saluta con favore l’approccio delle unità tematiche consistente considerare la qualità l’obiettivo principale da perseguire quando si cerca una consulenza esterna, e invita le unità a valutare attentamente quali siano i modelli di contratto in grado di assicurare alla commissione richiedente la migliore qualità a livello di consulenza;

DG Comunicazione

48.

nota le crescenti sollecitazioni cui è sottoposta la DG Comunicazione in relazione ai progetti audiovisivi e alla realizzazione del centro visitatori, che sta entrando nella sua fase finale; nota in proposito le lunghe e complesse procedure legate ai preparativi per il nuovo centro visitatori, che hanno prodotto 13 procedure di gara e 20 contratti distinti;

49.

invita il segretario generale a coprire quanto prima i nuovi posti previsti per il 2009 per l’équipe di progetto del centro visitatori per assicurare che il centro possa aprire le porte al pubblico all’inizio del 2010;

50.

saluta l’opera preparatoria svolta dalla DG Comunicazione per il varo del progetto Web-TV, che dopo qualche difficoltà nella fase iniziale degli appalti sta ora provando la sua versione test; prende atto che la fase test si è svolta nel periodo settembre 2008-marzo 2009 e che una campagna promozionale pubblica si svolgerà nel marzo 2009 per informare e interessare i cittadini; prende atto delle difficoltà legate al varo della prima Web-TV del mondo in grado di trasmettere in più di 20 lingue;

51.

saluta con favore la trasparenza che la Web TV aggiunge all’attività del Parlamento, se si considera che riunioni, audizioni e altre attività saranno trasmesse in web-streaming permettendo ai cittadini di seguire in diretta tematiche di grande interesse;

52.

prende atto dell’adozione unanime il 22 ottobre 2007 da parte dell’ufficio di presidenza della strategia e piano d’azione per le elezioni europee del 2009 che sono entrati nella loro prima fase di attuazione nel 2008 e raggiungeranno il loro apice a ridosso delle elezioni europee;

53.

saluta la crescente partecipazione del Parlamento europeo alla vita sociale e culturale come esemplificato da eventi quali: Lux Prize, premio del Parlamento europeo per il giornalismo, premio del cittadino, premio europeo Carlo Magno della gioventù, Energy Globe Awards, AGORA e Youth MEDIA Days, tutte iniziative lanciate nel 2007 in aggiunta agli eventi tradizionali;

54.

rileva la soddisfazione degli utenti delle nuove infrastrutture audiovisive dell’edificio JAN di Bruxelles, realizzate fra il 2006 e il 2008 per fornire moderni impianti ai servizi mediatici e interni;

55.

saluta il miglioramento della gestione degli uffici d’informazione, dove soprattutto la gestione finanziaria sembra migliorata secondo quanto riferito dal revisore interno durante l’audizione tenuta dalla commissione competente il 20 gennaio 2009; sottolinea l’importanza della nuova «mission statement» degli uffici d’informazione del Parlamento che hanno migliorato la loro visibilità e la loro accessibilità per i cittadini;

56.

si rammarica che le decisioni relative alla copertura di posti importanti in seno alla DG Comunicazione abbiano richiesto molto tempo, lasciando scoperte alcune posizioni dirigenziali e creando lavoro supplementare per i funzionari in servizio;

DG Personale

57.

saluta l’introduzione da parte della DG Personale dell’applicazione Streamline che permette notevoli incrementi di efficienza e può essere agevolmente utilizzata da tutti i membri del personale;

58.

saluta l’esercizio di screening intrapreso dalla DG Personale; invita la DG Personale a proseguire il suo lavoro sullo screening e ad adottare un approccio analogo all’esercizio di screening della Commissione, che sta producendo importanti miglioramenti nell’allocazione e nell’efficienza delle risorse umane;

59.

nota che le disposizioni transitorie relative al «fattore di moltiplicazione» (allegato XIII dello statuto del personale) introdotte dalla riforma sono talmente oscure per non dire contraddittorie (16) da generare interpretazioni divergenti fra le varie istituzioni con conseguente proliferazione dei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia; sottolinea al riguardo l’importanza della chiarezza e della semplicità di formulazione dei testi giuridici; insiste sulla necessità che il periodo transitorio fra i vecchi parametri retributivi (prima del 2004) e i nuovi (dopo la riforma) sia ridotto al minimo, tenendo presente che il documento esplicativo diffuso dalla Commissione prima della riforma ipotizzava la conclusione del periodo transitorio per il 2006; attende con interesse le risultanze dell’analisi che sarà condotta al riguardo dal gruppo di lavoro creato dal segretario generale;

60.

rammenta che, proprio nel momento in cui il nuovo regolamento finanziario rendeva necessario un notevole aumento del personale addetto ai servizi finanziari/di bilancio, la capacità dell’istituzione di attrarre personale finanziario qualificato veniva ridotta per effetto della profonda revisione dello statuto del personale introdotta nel 2004, con una forte riduzione dei livelli delle retribuzioni e delle altre indennità corrisposte al personale neoassunto;

61.

osserva che almeno una direzione generale rimarca nella sua relazione di attività l’utilità dei controlli ex post ai fini dell’individuazione di errori o carenze cui porre rimedio; rileva che non tutte le direzioni generali dispongono attualmente di un addetto ai controlli ex post;

62.

chiede un’analisi condotta da un soggetto esterno indipendente sull’impatto generale della riforma dello statuto del personale realizzata nel 2004, che esamini i costi e i benefici della riforma e soprattutto identifichi ogni effetto non voluto suscettibile di incidere negativamente sul funzionamento delle istituzioni; invita al tempo stesso il segretario generale a commissionare uno studio sui livelli di soddisfazione del personale;

63.

prende atto del quadro fornito dal segretario generale del numero dei candidati a posti vacanti di livello superiore a quello di capo unità; è preoccupato per lo scarso numero di candidati (1 o 2) presentatisi per molti di questi posti; chiede l’adozione di misure adeguate che portino a un aumento del numero di candidati interni per tali posti;

DG Infrastrutture e logistica

64.

si rammarica che, dopo l’acquisto a Strasburgo degli edifici SDM, WIC e IP3, sia stato rinvenuto amianto in quantità molto superiori a quelle inizialmente indicate dall’esperto francese; nota che si è deciso di procedere alla decontaminazione per garantire la protezione a lungo termine di quanti lavorano e si recano in visita negli edifici in questione;

65.

invita il presidente e il segretario generale ad assicurare che i lavori di decontaminazione siano eseguiti nel rispetto del protocollo di intervento e delle relazioni degli esperti allegate alla risposta al questionario di discarico nonché sotto la costante supervisione degli esperti, in modo da garantire per tutta la durata dei lavori un livello ottimale di protezione per tutti coloro che transitano o lavorano in tali edifici;

66.

nota che i preventivi finali di costo per l’ampliamento del centro sportivo a Bruxelles saranno definiti a conclusione dell’attuale procedura negoziata; invita il segretario generale a presentare all’ufficio di presidenza e alla commissione per i bilanci il preventivo finale dei costi prima della decisione finale di dare avvio ai lavori; osserva che le attività fin qui svolte non corrispondono né agli interessi dei deputati né a quelli dei contribuenti europei;

DG Traduzione e DG Interpretazione e conferenze

67.

nota con preoccupazione che nella sua relazione di attività la DG Traduzione afferma che il codice di condotta sul multilinguismo viene rispettato solo nel 60 % dei casi e che il mancato rispetto del codice presso determinate commissioni raggiunge livelli inaccettabili di gravità; ritiene che la rinuncia al multilinguismo sarebbe un grave danno per la democrazia e per il normale assolvimento delle funzioni dei deputati, e invita il segretario generale a garantire che il codice venga applicato come si deve;

68.

sostiene la proposta del segretario generale di introdurre misure di sensibilizzazione fra gli utenti dei servizi di traduzione e interpretazione, fra cui le commissioni, le delegazioni e i gruppi politici, e propone che le future proposte comprendano la fatturazione «virtuale» per gli utenti;

69.

rileva che un codice di condotta profondamente modificato è stato approvato dall’ufficio di presidenza nella sua riunione del 17 novembre 2008;

70.

si felicita con la DG Traduzione e con la DG Interpretazione e conferenze per gli sforzi profusi, che hanno permesso un rapido adattamento al notevole aumento del numero delle lingue ufficiali, che dalle 11 del 2004 sono passate nel 2009 a 23;

71.

rileva che le condizioni di lavoro degli interpreti sono peggiorate in questa legislatura a causa del crescente carico di lavoro e dell’interpretazione eccessivamente restrittiva delle norme che disciplinano le missioni; invita la DG Interpretazione e conferenze a esaminare urgentemente la questione in modo da migliorare la motivazione degli interpreti; rileva che tali problemi riguardano il più delle volte le principali combinazioni linguistiche, che hanno un calendario molto più nutrito a causa dell’elevato livello delle richieste;

72.

chiede al segretario generale di fornire per il 2007 e, se possibile, per il 2008, un quadro riepilogativo delle riunioni che sono state annullate a uno stadio così tardivo che non è stato possibile riprogrammare l’attività degli interpreti e dell’altro personale di assistenza alla riunione, indicando a quanto sono ammontati i relativi costi e a chi sono stati addebitati;

DG Finanze

73.

prende atto delle attività svolte dal gruppo di lavoro sulla semplificazione; invita il segretario generale a presentare alla sua commissione competente una breve relazione sui risultati raggiunti dal gruppo di lavoro; si attende che prima di prospettare modifiche alle disposizioni finanziarie la commissione competente sia investita di un parere formale;

74.

insiste sulla necessità che le norme di attuazione dello statuto dei deputati siano chiare e facilmente applicabili;

75.

invita il segretario generale a istituire un servizio da mettere a disposizione di tutti i deputati a decorrere dal luglio 2009, incaricato di fornire consulenza sulla corretta applicazione del nuovo statuto, sui diritti e doveri dei deputati ivi contemplati e sulla corretta gestione dei contratti degli assistenti;

76.

ritiene che per assolvere il proprio mandato parlamentare i deputati debbano avere il diritto di utilizzare la modalità di trasporto più adatta alla loro agenda di impegni parlamentari, la più comoda, la più rapida e la meno onerosa per il Parlamento;

77.

invita il segretario generale a mettere a disposizione le necessarie risorse umane e finanziarie per la rapida attuazione del nuovo statuto degli assistenti;

78.

chiede un’analisi generale condotta da un soggetto indipendente sulla qualità della gestione finanziaria e l’efficacia/efficienza dei contratti con fornitori di servizi esterni in settori quali IT, sicurezza, bar, ristoranti, mense, agenzia viaggi, pulizia, manutenzione edifici, con specifico riguardo a:

metodo di selezione,

tipologia più adatta di contratto,

rischio di perdita del controllo della gestione a seguito di eccessiva esternalizzazione,

trasparenza dei meccanismi relativi a fatture e compensi,

ricorso alla commissione come elemento di remunerazione,

problema dei monopoli nella prestazione di determinati servizi,

documentazione dei pagamenti a carico del bilancio del Parlamento;

79.

raccomanda al revisore interno del Parlamento di tener conto dei punti e problemi di cui sopra al momento di condurre l’analisi di rischio su cui si baserà il suo futuro programma di lavoro;

DG Innovazione e supporto tecnologico

80.

rammenta che, come emerso in occasione dell’audizione del 20 gennaio 2009 del revisore interno dinanzi alla commissione competente, nel 2007 si sono registrati gravi problemi in fatto di governance nel settore IT, che hanno richiesto importanti cambiamenti della politica informatica dell’istituzione a livello di strutture, prassi operative e gestione; considera della massima urgenza creare tutte le condizioni necessarie per una moderna governance nel settore IT e strumenti di pianificazione atti a ravvicinare il settore IT del Parlamento ai COBIT (Control Objectives for Information and related Technology);

81.

sottolinea che tale obiettivo richiede un’analisi approfondita delle esigenze del Parlamento e strategie atte a ravvicinare fra loro esigenze politiche e strumenti IT, tenendo presente che in un ambiente globale sempre più digitalizzato deve essere l’indirizzo politico a dare l’impulso al raggiungimento degli obiettivi ultimi, mentre agli strumenti IT spetta il compito di fornire supporto alle azioni volte a conseguirli; ritiene che tale approccio sarà possibile solo in presenza delle necessarie strutture di governance nel settore IT; invita pertanto l’ufficio di presidenza a prendere le opportune decisioni;

Indennità di assistenza parlamentare

82.

plaude all’operato del segretario generale che, in risposta alle precedenti risoluzioni sul discarico, alle relazioni della Corte dei conti e del revisore interno, ha ottenuto la documentazione necessaria per procedere alla regolarizzazione praticamente di tutte le richieste di pagamento (99,9 % in valore) per il periodo 2004-2007; prende atto della semplificazione procedurale introdotta il 13 dicembre 2006 in virtù della quale i deputati non sono più tenuti a presentare le fatture o le parcelle emesse dai terzi erogatori o dai fornitori di servizi, bensì a conservarle; i deputati sono invece ora tenuti a fornire copia degli «estratti delle spese» e degli «estratti degli importi fatturati» rilasciati dai terzi erogatori e dai fornitori di servizi;

83.

si richiama ai paragrafi 59 e 61 della sua risoluzione di discarico per l’esercizio 2006 (17); invita il segretario generale a inviare ai deputati che hanno ottemperato alle regole di utilizzo dell’indennità di assistenza parlamentare una lettera dell’amministrazione che lo confermi;

84.

saluta l’impegno assunto dal segretario generale durante l’audizione tenuta dalla commissione competente il 20 gennaio 2009 di mettere ufficialmente a disposizione dei deputati a partire dal luglio 2009 almeno un agente erogatore per Stato membro, incaricato dal Parlamento di gestire i contratti e connessi adempimenti relativi agli assistenti locali dei deputati, tenuto conto delle altre opzioni previste nelle norme di attuazione;

85.

invita l’ufficio di presidenza a garantire la possibilità di concedere agli assistenti locali pari diritti di accesso ai locali del Parlamento nelle tre sedi di lavoro;

Gruppi politici (analisi dei conti e procedure — linea di bilancio 4 0 0 0)

86.

saluta con favore il fatto che i conti dei gruppi politici siano pubblicati sul sito web del Parlamento (18), insieme al loro regolamento finanziario; rileva tuttavia la grande difformità riscontrabile fra le norme finanziarie interne adottate dai vari gruppi politici;

87.

prende atto che, nel 2007, gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 0 0 0 sono stati utilizzati nel modo seguente:

(in EUR)

Totale disponibile nel bilancio 2007

75 211 947

Membri non iscritti

673 575

Importi disponibili per i gruppi

74 538 372

Gruppo

Stanziamenti concessi dal bilancio del Parlamento

Risorse proprie e stanziamenti riportati dei gruppi

Spesa nel 2007

Tasso di utilizzo degli stanziamenti disponibili

Massimale dei riporti (*1)

Somme riportate al 2008

PPE

18 197 622

9 449 345

18 572 670

67,18 %

9 098 811

9 074 297

PSE

14 165 895

7 265 776

14 827 524

69,19 %

7 082 948

6 604 146

ALDE

6 703 291

3 560 145

7 461 720

72,70 %

3 351 646

2 801 716

Verdi/ALE

2 690 396

1 434 335

3 167 057

76,78 %

1 345 198

957 674

GUE/NGL

2 740 154

994 094

2 835 166

75,92 %

1 370 077

899 083

UEN

2 797 063

541 496

2 436 330

72,98 %

1 398 532

902 230

IND/DEM

1 502 292

1 044 042

1 821 789

71,55 %

751 146

724 546

ITS

1 441 708

10 718

1 130 306

77,82 %

720 854

 (*2)

NI

538 048

135 527

450 827

66,93 %

269 024

117 207

Totale

50 776 469

24 435 478

52 703 387

70,07 %

25 388 234

22 508 559

88.

rileva che nel 2007 i conti di due gruppi politici sono stati oggetto di riserve da parte dei rispettivi revisori contabili esterni;

89.

nota che, nella sua riunione del 7 luglio 2008, nel deliberare in merito alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007 per i gruppi politici, l’ufficio di presidenza ha, senza discussione

preso atto e approvato la documentazione presentata dai gruppi e i conti definitivi consolidati dei deputati non iscritti,

ha autorizzato il gruppo PPE-DE a includere nei propri conti per il 2007 determinati costi di personale per gli anni 2005-2007, che sono stati fatturati internamente dal Parlamento europeo dopo il 31 gennaio 2008,

ha rinviato la sua decisione sui conti finali dell’ex gruppo ITS;

90.

rileva anche che i conti dell’ex gruppo IT disciolto il 14 novembre 2007, sottoposti al presidente della commissione per il controllo dei bilanci il 4 novembre 2008, erano accompagnati da un attestato del revisore contabile i) che esprime le sue riserve dopo aver accertato l’inadeguatezza dei controlli interni, come comprovato dal versamento di emolumenti a un membro del personale, non giustificato da un contratto, e ii) che fa riferimento a un procedimento disciplinare nei confronti di un ex dipendente;

91.

nota che il gruppo ITS ha rimborsato nell’aprile 2008 al Parlamento il saldo residuo della sua sovvenzione, pari a 317 310,23 EUR;

Partiti politici europei

92.

nota che, nella sua riunione del 7 luglio 2008 in sede di decisione sulla chiusura dell’esercizio 2007 per quanto riguarda i partiti politici, l’ufficio di presidenza, deliberando senza discussione, ha approvato le relazioni finali sulla realizzazione dei rispettivi programmi di attività e i rendiconti di esercizio dei partiti politici beneficiari di una sovvenzione a carico del bilancio del Parlamento;

93.

prende atto che, nel 2007, gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 0 2 0 sono stati utilizzati nel modo seguente:

(EUR)

Esecuzione del bilancio 2007 nel quadro della convenzione

Partito

Risorse proprie

Totale sovvenzione PE

Totale entrate

Sovvenzione in % della spesa ammissibile (max. 75 %)

PPE

1 150 174,16

3 156 413,79

4 306 587,95

75,00 %

PSE

1 033 792,85

2 992 217,56

4 026 010,41

75,00 %

ELDR

382 797,45

1 022 343,98

1 405 141,43

74,00 %

EFGP

243 733,02

631 750,00

875 483,02

74,05 %

GE

179 599,61

524 251,22

703 850,83

75,00 %

PDE

52 861,45

152 610,87

205 472,32

75,00 %

AEN

53 496,02

159 137,64

212 633,66

74,84 %

ADIE

82 775,00

239 410,00

322 185,00

74,46 %

EFA

81 354,87

215 197,63

296 552,50

75,00 %

EUD

73 951,00

226 279,50

300 230,50

75,00 %

Totale

3 334 535,43

9 319 612,19

12 654 147,62

74,81 %

94.

rileva che in tutte le relazioni i revisori hanno attestato senza riserve che i conti sottoposti erano conformi alle principali disposizioni statutarie del regolamento (CE) n. 2004/2003 (19) e che essi fornivano un quadro fedele e veritiero della situazione finanziaria dei partiti politici alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007; osserva al riguardo che la valutazione del revisore interno del Parlamento in merito alla conformità con le pertinenti disposizioni è alquanto più critica;

95.

dà incarico al suo segretario generale di pubblicare i conti e le relazioni di audit riguardanti i partiti politici sovvenzionali sul sito web del Parlamento;

96.

invita le sue commissioni competenti a informarlo del seguito dato alla relazione del revisore interno pubblicata nell’agosto 2007 sull’attuazione delle norme relative ai contributi ai partiti politici a livello europeo (cui si fa riferimento al paragrafo 55 della risoluzione del Parlamento del 22 aprile 2008 sul discarico per l’esercizio finanziario 2006);

97.

nota che, come nel 2005 e 2006, l’esecuzione finanziaria di due partiti (AEN e PDE) è rimasta notevolmente al di sotto del bilancio di previsione e che l’ordinatore ha ricevuto l’incarico di recuperare per il 2007:

81 294,07 EUR dall’AEN,

269 153,40 EUR dal PDE, e

49 819 EUR dall’ADIE;

98.

rammenta che nella sua riunione dell’8 ottobre 2008 l’ufficio di presidenza ha preso atto del codice di condotta proposto per le campagne elettorali dei gruppi politici nel quadro delle elezioni europee;

99.

rammenta che le richieste di finanziamento a carico del bilancio del Parlamento da parte delle fondazioni politiche europee sono state esaminate per la prima volta nel corso del 2008, come disposto dal regolamento (CE) n. 1524/2007 (20); incarica le sue commissioni competenti di esaminare l’utilizzo di tali fondi in occasione del discarico per l’esercizio 2008;

Fondo pensionistico volontario

100.

rileva che nella primavera del 2008, il numero totale degli iscritti al regime era di 1 113, di cui 478 deputati europei in attività (61 % del numero totale dei deputati), 493 pensionati (di cui 56 persone a carico dei deputati deceduti) e 142 deputati con diritti differiti;

101.

rileva che al 31 dicembre 2007 gli attivi del fondo erano pari a 214 887 336 EUR; nota che il rendimento sugli investimenti è stato nel 2007 dell’1,2 %;

102.

nota, in relazione ai conti della ASBL che gestisce il fondo pensionistico volontario dei deputati, l’opinione dell’auditor indipendente il quale, senza attenuare tale affermazione, riferisce che il deficit attuariale dell’ASBL era di 30 917 229 EUR al 31 dicembre 2007 (2006: 26 637 836 EUR);

103.

nota inoltre l’affermazione dell’auditor indipendente che la responsabilità ultima del versamento delle prestazioni è del Parlamento, come disposto all’articolo 27 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo approvato dal Parlamento, ai termini del quale «i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati»;

104.

ritiene che tale interpretazione non sia pienamente conforme all’idea originaria sottesa al fondo pensionistico volontario, ossia di un’entità autonoma, distinta dalle strutture dell’istituzione; invita il suo servizio giuridico a pronunziarsi prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto sulla questione se la responsabilità ultima del fondo pensionistico volontario sia del fondo stesso e dei suoi iscritti oppure del Parlamento, tenendo ben presenti gli interessi del contribuente europeo;

105.

prende atto dell’intendimento di negoziare una convenzione fra il Parlamento e il fondo; puntualizza che in nessun caso, nella situazione economica attuale, il Parlamento erogherà finanziamenti supplementari a carico del bilancio per coprire il deficit del fondo, come ha fatto in passato, e che, se deve garantire i diritti pensionistici, il Parlamento deve avere il pieno controllo del fondo e delle sue politiche d’investimento;

106.

rammenta le conclusioni di un’analisi attuariale indipendente del fondo pensionistico volontario commissionata dal Parlamento (21) secondo cui i) il flusso di cassa in entrata non è sufficiente a coprire la liquidazione delle pensioni fino al 2015 e che in seguito sarà necessario cominciare a realizzare attivi per liquidare le pensioni dovute, e ii) se le proiezioni (assumptions) utilizzate dall’attuario del fondo dovessero rivelarsi corrette, alla data di scadenza (termination date) il fondo risulterà in attivo; nota che il segretario generale ha commissionato un’analisi attuariale aggiornata che esamini la situazione dopo la recente crisi bancaria e finanziaria;

107.

accoglie con soddisfazione la notizia che, come raccomandato in precedenti risoluzioni sul discarico, la quota contributiva di un terzo versata dai deputati iscritti al fondo è adesso prelevata da conti esterni privati anziché essere trattenuta automaticamente, a cura dell’amministrazione del Parlamento, dall’indennità per spese generali;

108.

nota tuttavia che agli effetti della pensione primaria di cui all’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, i contributi di questi ultimi continuano a essere prelevati sull’indennità per spese generali;

109.

nota che nella sua riunione del 22 ottobre 2007 l’ufficio di presidenza ha deciso di non accogliere la raccomandazione del mediatore europeo [reclamo 655/2006/(SAB)ID] che il Parlamento dia la possibilità di consultare l’elenco dei deputati iscritti al fondo pensionistico volontario, nonostante il parere favorevole del garante europeo per la protezione dei dati; invita l’ufficio di presidenza a riconsiderare la sua posizione e a pubblicare l’elenco, conformemente al parere del servizio giuridico del Parlamento stesso e in accordo con la politica di trasparenza dell’Unione europea, in modo da rendere pubblica l’identità di tutti i beneficiari finali di finanziamenti dell’Unione europea;

Ambiente

110.

rammenta che il 27 novembre 2007 il presidente e il segretario generale hanno firmato un accordo per la certificazione ambientale degli edifici del Parlamento e che contestualmente il segretario generale ha avviato le procedure prescritte per la registrazione del Parlamento nell’elenco degli organismi partecipanti al sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme o sistema comunitario di ecogestione e audit) in Belgio, Francia e Lussemburgo;

111.

rileva che il Parlamento ha ora le certificazioni EMAS per tutte e tre le sedi di lavoro, e che è l’unica istituzione dell’Unione europea ad aver ottenuto questo riconoscimento in materia di politica ambientale;

112.

rileva che il 18 giugno 2007 l’ufficio di presidenza ha fissato un target di riduzione delle emissioni di carbonio del 30 % entro il 2020 — che costituisce il primo (e principale) obiettivo definito nel quadro di EMAS — in aderenza alla decisione del Parlamento del 24 aprile 2007 sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2005;

113.

chiede al segretario generale di informare le sue commissioni competenti, in tempo per il discarico dell’anno prossimo, in merito al seguito dato alle raccomandazioni formulate nella risoluzione del Parlamento del 24 aprile 2007 sul discarico per l’esercizio finanziario 2005, per quanto riguarda le misure ambientali, indicando le cifre esatte delle riduzioni di emissioni di CO2 ottenute grazie ad esse;

Il caso della Cassa dei deputati

114.

constata che il 2007 è stato l’anno in cui è stato risolta la questione della differenza di 4 136 125 BEF fra la situazione di cassa e la contabilità generale, che era stata accertata nel 1982; constata inoltre che è stata poi risolta anche la questione dei conti di garanzia per l’amministratore degli anticipi e il contabile subalterno che erano in servizio all’epoca;

(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 148 del 13.6.2008, pag. 1.

(4)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(5)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(6)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  PE 349.540/Bur/ann/fin.

(8)   GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 311.

(9)   GU C 286 del 10.11.2008, punto 11.6.

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

(11)   GU L 55 del 27.2.2009, pag. 1.

(12)  Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio — Sezione I del bilancio dell’UE — Esercizio 2007 (GU C 148 del 13.6.2008, pag. 1).

(13)   GU L 187 del 15.7.2008, pag. 3.

(14)  http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=62&language=EN

(15)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull’esclusione (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12).

(16)  Risposta del Parlamento al paragrafo 11.7 della relazione annuale della Corte.

(17)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 22 aprile 2008, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2006, sezione I — Parlamento europeo (GU L 88 del 31.3.2009, pag. 3).

(18)  htto://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm

(*1)  Conformemente all’articolo 2.1.6 della regolamentazione sull’utilizzazione degli stanziamenti della voce 4 0 0 0

(*2)  Il gruppo, disciolto il 14 novembre 2007, ha rimborsato gli stanziamenti non utilizzati al Parlamento europeo

(19)  Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 5).

(21)  Final report: liabilities and assets analysis November 2007 - AON Consulting Belgium NV/SA


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/18


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione II — Consiglio

(2009/629/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0417/2008) (2),

vista la relazione annuale del Consiglio riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10 e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

vista la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (6),

visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (7),

visto l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0150/2009),

1.

rinvia la propria decisione sulla concessione al segretario generale del Consiglio del discarico relativo all’esecuzione del suo bilancio per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione riportata di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al mediatore europeo e al garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  Decisione derivante dal regolamento interno del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

(7)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione II — Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l’esercizio 2007 — Volume I (C6-0417/2008) (2),

vista la relazione annuale del Consiglio riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10 e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

vista la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (6),

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (7) (AII),

visto l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0150/2009),

A.

considerando che il Consiglio si rifiuta di far pervenire al Parlamento la propria documentazione completa relativa all’esecuzione del bilancio corredata da una completa relazione annuale di attività, e che ha fornito esclusivamente la relazione annuale di attività del proprio auditor interno,

B.

considerando che il Consiglio rifiuta qualsiasi incontro ufficiale con il Parlamento relativo al discarico,

C.

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 intendono dare capacità operative al Consiglio nel campo di una rafforzata politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa (PESCD),

D.

considerando che la decisione n. 190/2003 del Consiglio indica molto chiaramente che applica degli stanziamenti nel campo della politica estera e di sicurezza comune (PESC) in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e in particolare che «il segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune […], assistito dal segretario generale aggiunto, è pienamente responsabile della gestione degli stanziamenti della sezione II — Consiglio — del bilancio generale delle Comunità europee, e intraprende tutte le misure necessarie per garantirne la sana gestione. Egli realizza gli stanziamenti in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee»,

E.

considerando la decisione 2004/197/PESC (8) del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa a un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, denominato ATHENA, e che tale decisione, insieme alla decisione 2004/582/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 28 aprile 2004, relativa ai privilegi e alle immunità accordati ad ATHENA (9), crea un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e gli conferisce privilegi e immunità e conferisce poteri operativi al Consiglio,

F.

considerando la decisione 2000/178/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali in campo militare distaccati presso il segretariato generale del Consiglio nel periodo interinale (10), e la decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell’Unione europea (11), le quali specificano che le spese derivanti dal distacco di esperti militari sono addebitate al bilancio del Consiglio,

G.

considerando che la relazione annuale del Consiglio sugli aspetti principali e sulle scelte fondamentali della PESC, presentata al Parlamento ai sensi del punto 43 dell’AII, si limita alla descrizione delle attività della PESC, come posizioni comuni, azioni congiunte e l’attuazione di decisioni,

1.

osserva che nel 2007 il Consiglio aveva stanziamenti d’impegno disponibili per 650 milioni di euro (2006: 626 milioni di euro), con un tasso di utilizzo dell’81,89 %, inferiore a quello del 2006 (91,79 %) e inferiore alla media delle altre istituzioni (93,82 %);

2.

ribadisce la propria posizione assunta con la risoluzione del 25 aprile 2002 sul discarico relativo all’esercizio finanziario 2000 secondo la quale «[…] in passato il Parlamento e il Consiglio non hanno proceduto alla verifica dell’esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio; ritiene che — in considerazione del carattere sempre più operativo delle spese, finanziate a carico del bilancio amministrativo del Consiglio, relative ai settori degli affari esteri, della politica di sicurezza e di difesa nonché della giustizia e degli affari interni — occorra chiarire la portata di tale accordo al fine di distinguere le spese amministrative tradizionali da quelle per operazioni in questi nuovi settori politici» (12);

3.

respinge la posizione del Consiglio secondo la quale la mancata verifica da parte del Parlamento e del Consiglio, in passato, dell’esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio sia il risultato di un gentlemen’s agreement; considera che alla luce del carattere sempre più operativo delle stesse, la spesa del Consiglio debba essere verificata con le stesse modalità valide per le altre istituzioni nell’ambito della procedura di discarico ai sensi dell’articolo 276 del trattato;

4.

ribadisce la propria posizione espressa nel paragrafo 3 della sua risoluzione del 22 aprile 2008 sul discarico per l’esercizio 2006, che recita: «deplora che, contrariamente alle altre istituzioni, il Consiglio non presenti una relazione annuale di attività al Parlamento citando il gentlemen’s agreement del 1970 […] e l’assenza di ogni requisito corrispondente nel regolamento finanziario; invita il Consiglio a riesaminare la decisione di non pubblicare e trasmettere al Parlamento una relazione di attività per essere più responsabile nei confronti del pubblico e dei contribuenti in generale» (13); ricorda che tale presa di posizione è anche pienamente coerente con i paragrafi 44 e 45 della sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza nelle questioni finanziarie (14); chiede al Consiglio di rivedere la sua decisione di non pubblicare sul suo sito web la sua relazione annuale d’attività;

5.

ribadisce la propria posizione espressa al paragrafo 12 della risoluzione del 24 aprile 2007 sul discarico per l’esercizio finanziario 2005, riportata di seguito: «invita alla massima trasparenza nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC); chiede al Consiglio di garantire che, a norma dell’articolo 42 dell’accordo interistituzionale […], nel bilancio del Consiglio non risultino spese operative relative alla PESC; si riserva la facoltà di adottare le misure necessarie, laddove opportuno, in caso di violazione dell’accordo» (15);

6.

richiede che il Consiglio indichi l’esatta natura delle spese, articolo per articolo, voce per voce, all’interno del titolo 3 (Spese risultanti dall’esercizio di missioni da parte delle istituzioni) in modo da consentire al Parlamento di verificare che nessuna delle spese effettuate nell’esecuzione del bilancio del Consiglio sia di natura operativa, in conformità dell’AII;

7.

ribadisce la posizione espressa al paragrafo 58 della sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell’Unione europea — 2005 (16), riportata di seguito: «ritiene che, finora, un’effettiva valutazione delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione europea sia stata ostacolata dalla mancanza di informazioni proattive da parte del Consiglio […]; reputa che, con la firma del nuovo accordo interistituzionale, sia ormai giunto il momento di attuare sia la lettera che lo spirito delle suddette disposizioni ora chiaramente formalizzate»;

8.

reputa che la pianificazione, la preparazione e il controllo di un’operazione da parte del personale della PESC nel segretariato del Consiglio siano componenti fondamentali e imprescindibili dell’operazione, e che tali attività siano svolte nel perseguimento della politica e delle operazioni piuttosto che nell’ambito della normale attività lavorativa del segretariato in seno al Consiglio;

9.

si stupisce che una parte considerevole (fino al 66 %) della linea di bilancio 2 2 0 2 sia stata trasferita dall’interpretariato ai viaggi PESC/PESD; osserva che nel 2006 l’importo era pari a 12 672 984 EUR, e chiede di essere informato dell’importo della stessa linea di bilancio per il 2007; richiede, ai fini della trasparenza, la creazione di un’apposita linea di bilancio;

10.

chiede trasparenza in relazione alle spese per il coordinatore antiterrorismo dell’Unione europea e da parte dello stesso;

11.

chiede al Consiglio di far pervenire al Parlamento una valutazione ex post delle singole azioni PESD;

12.

riconferma la posizione adottata al paragrafo 47 della summenzionata risoluzione del 23 maggio 2007, riportata di seguito: «ribadisce il proprio disappunto […] per il fatto che il Consiglio si è limitato a informare il Parlamento e a sottoporre un elenco descrittivo delle attività effettuate l’anno precedente nel settore della PESC, come dichiarato dallo stesso Consiglio nella premessa della relazione annuale, anziché consultare realmente tale istituzione all’inizio di ogni anno sugli aspetti principali e sulle scelte di base da compiere per l’anno in questione comprese le sue implicazioni finanziarie, come previsto dall’articolo 28 del trattato sull’Unione europea e riferire al Parlamento successivamente se e, in caso affermativo, in che modo si è tenuto conto del suo contributo e sottolinea che tale prassi costituisce una violazione de facto della sostanza stessa dell’articolo 21»;

13.

osserva che il Consiglio ha adottato una decisione che impedisce i pagamenti residui correlati a giorni retribuiti al momento del pensionamento e che istituisce un sistema obbligatorio volto alla liquidazione completa, entro il 2009, di tutte le ferie annuali non godute accumulate; incoraggia il Consiglio a rispettare il termine che si è autoimposto;

14.

accoglie con favore il fatto che sia stato sviluppato un nuovo sistema integrato di gestione e controllo finanziario (SAP), in funzione dal 1o gennaio 2008 su base interistituzionale dal Consiglio, dalla Corte dei conti e dalla Corte di giustizia, con un sensibile risparmio in bilancio e una maggiore efficienza delle tre istituzioni interessate;

15.

si rammarica che, secondo la relazione annuale di attività del revisore interno del Consiglio, il Consiglio non è stato in grado di colmare le posizioni vacanti nel proprio servizio di audit interno;

16.

considera il fatto che, secondo la predetta relazione annuale di attività, il revisore interno ha raccomandato la completa eliminazione dei «comptes hors budget»; richiede al Consiglio di eliminare completamente e immediatamente tutti i conti di questa natura;

17.

richiede al Consiglio di risolvere il problema relativo alla «vérification des factures», come raccomandato dal revisore interno del Consiglio;

18.

considera che debba essere sottolineato l’invito ripetuto più volte dal Parlamento, e finora sempre ignorato, per una maggiore trasparenza e una più attenta verifica della spesa del Consiglio relativa alla PESC/PESD per mezzo di emendamenti di bilancio volti a iscrivere a riserva alcune linee di bilancio nel bilancio del Consiglio per il 2010.

19.

ricorda che nella sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sulla Relazione speciale della Corte dei conti n. 8/2007 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore dell’IVA (17), il Parlamento ha invitato il Consiglio ad adottare conclusioni formali sulle risultanze della Corte dei conti; si rammarica che il Consiglio non abbia dato seguito a tale richiesta; chiede al Consiglio di fornire alla commissione competente del Parlamento informazioni sulle ragioni per cui non ha adottato conclusioni formali e sul seguito che ha dato a detta relazione speciale;

20.

chiede alla Corte dei conti europea di prestare particolare attenzione, nella sua prossima relazione annuale, all’esecuzione del bilancio del Consiglio;

Ragioni del rinvio della decisione sul discarico

21.

dichiara che le ragioni del rinvio sono le seguenti:

a)

il Consiglio non ha accettato alcun invito a incontrare ufficialmente e formalmente la commissione competente del Parlamento o il suo relatore per discutere questioni riguardanti la sua esecuzione del bilancio per il 2007;

b)

né la commissione competente né il relatore del Parlamento hanno ricevuto alcuna risposta scritta esauriente, prima della votazione in commissione del progetto di relazione prevista il 16 marzo 2009, che fornisca al Parlamento le informazioni e i documenti richiesti al Consiglio nell’allegato della lettera del 18 febbraio 2009 firmata dal relatore e dai coordinatori della commissione competente;

c)

il Parlamento non ha ricevuto dal Consiglio documenti fondamentali quali la relazione annuale d’attività e l’elenco completo degli storni di bilancio;

d)

questa mancanza di trasparenza e di apertura a un dialogo ufficiale e formale da parte del Consiglio non consente un discarico in condizioni ragionevoli e in particolare impedisce al Parlamento di poter verificare che nessuna delle spese effettuate nell’esecuzione del bilancio del Consiglio sia di natura operativa, in conformità dell’AII;

Ulteriori atti da compiere e documenti da presentare al Parlamento

22.

invita il segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC a fornire alla commissione competente del Parlamento, entro il 15 maggio 2009, risposte scritte esaurienti alle seguenti domande e gli altri elementi di seguito indicati:

A.

per quanto riguarda i suoi «comptes hors budget» (cfr. raccomandazione del revisore interno R.2 del 2007):

quanti conti «hors budget» ha avuto il Consiglio nel 2007?

quando sono stati creati tali conti e a quale scopo?

qual è la base giuridica utilizzata per tali conti? Qual è l’importo coperto da ciascun conto?

l’elenco di tutte le transazioni per ciascuno di questi conti per l’esercizio 2007, nonché l’elenco degli ordinatori delegati per linea di bilancio;

B.

riguardo alla «vérification des factures» (cfr. raccomandazione del revisore interno R.1 del 2007):

su quale base il revisore interno è giunto alla conclusione che la verifica ex ante non ha funzionato in maniera soddisfacente?

tutte le linee di bilancio sono sottoposte a controlli ex ante e/o ex post?

quante fatture sono state controllate, quale percentuale delle fatture è entrata a far parte del campione e quale percentuale delle fatture presenti nel campione conteneva errori?

ha predisposto il Consiglio un piano d’azione per risolvere questo problema e, in tal caso, quando sarà attuato?

C.

riguardo alla linea di bilancio 2 2 0 2 (spese di interpretazione):

per quali ragioni l’importo della linea di bilancio 2 2 0 2, destinata all’interpretazione, è stato raddoppiato (dal 2006 al 2007)?

perché il Consiglio ha la necessità di trasferire fondi da questa linea alle spese di viaggio dei delegati?

perché nel 2006 il Consiglio ha usato 12 672 000 EUR destinati all’interpretazione per spese di viaggio dei delegati?

perché nel 2007 non ha aumentato dello stesso importo la linea di bilancio specifica?

qual è l’importo specifico che il Consiglio ha trasferito, per l’esercizio 2007, da questa linea di bilancio alla linea 2 2 0 0 o ad altre linee?

D.

riguardo alla linea di bilancio 2 2 0 0 (spese di viaggio delle delegazioni):

la base giuridica di questa linea di bilancio è in parte la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale,

nell’interesse della trasparenza, potrebbe il Consiglio inserire tutte le sue decisioni nel suo sito web e nel suo registro dei riferimenti?

E.

per quanto riguarda la linea di bilancio 3 0 0 2 (consulenti speciali nel settore della PESD/PESC):

quale importo il Consiglio ha trasferito a questa linea di bilancio per l’esercizio 2007 e per quanti consulenti speciali?

23.

invita il segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC a fornire alla commissione competente del Parlamento, entro il 15 maggio 2009:

l’elenco completo degli storni relativi al bilancio 2007 del Consiglio;

la relazione annuale d’attività del Consiglio per l’esercizio 2007;

l’elenco delle associazioni che hanno ricevuto fondi per l’esercizio 2007, specificando gli importi ricevuti da ciascuna associazione (linea di bilancio 2 2 3 7 — altre spese di funzionamento).


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  Decisione derivante dal regolamento interno del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

(7)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(8)   GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

(9)   GU L 261 del 6.8.2004, pag. 125.

(10)   GU L 57 del 2.3.2000, pag. 1.

(11)   GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7.

(12)   GU L 158 del 17.6.2002, pag. 66.

(13)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 20.

(14)  Testi approvati, P6_TA (2008)0051.

(15)   GU L 187 del 15.7.2008, pag. 21.

(16)   GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 309.

(17)  Testi approvati, P6_TA (2008)0581, paragrafo 21.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/24


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione

(2009/630/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l’esercizio finanziario 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0415/2008) (2),

viste le relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tali relazioni [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580],

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2007» [COM(2008) 338],

visti la relazione annuale della Commissione all’autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007 [COM(2008) 499] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tale relazione [SEC(2008) 2361],

vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2006 [COM(2008) 112],

visto il Libro verde sull’iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 [COM(2006) 194],

visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (3),

vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2005) 252],

visti il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2006) 9], la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2007) 86] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2007) 311],

vista la prima relazione semestrale sul percorso verso l’applicazione del piano d’azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato pubblicata il 19 luglio 2006 [SEC(2006) 1009] come richiesto dal Parlamento nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l’esercizio 2004,

visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di revisione contabile delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari (4),

visto il piano d’azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [COM(2008) 97],

vista la comunicazione dei membri della Commissione Hübner e Špidla alla Commissione, in cui presentano una relazione interlocutoria sull’esecuzione del piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [SEC(2008) 2756] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di detta comunicazione [SEC(2008) 2755],

visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2008) 110] e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione [SEC(2008) 259],

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte delle istituzioni (5), e le sue relazioni speciali,

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti in conformità dell’articolo 248 del trattato CE (6),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile [COM(2008) 866] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione [SEC(2008) 3054],

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007 (5587/2009 — C6-0055/2009),

visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

visti gli articoli 246 e successivi del trattato CE, relativi alla Corte dei conti,

viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in particolare quelle applicabili al settore pubblico,

vista la International Peer Review della Corte dei conti europea,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, che stabilisce lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (7), in particolare il titolo V, capitolo 3, concernente le pensioni e le indennità di invalidità, e l’allegato XII, che stabilisce le disposizioni di esecuzione dell’articolo 83 bis dello statuto,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visti l’articolo 70 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0168/2009),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l’esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria,

1.

concede il discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti nazionali, alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.

(5)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(6)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(7)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(8)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/27


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2007

(2009/631/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l’esercizio finanziario 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0415/2008] (2),

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all’esercizio 2007 (3),

viste le relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tali relazioni [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580],

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2007» [COM(2008) 338],

visti la relazione annuale della Commissione all’autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007 [COM(2008) 499] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tale relazione [SEC(2008) 2361],

vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2006 [COM(2008) 112],

visto il Libro verde sull’iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 [COM(2006) 194],

visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (4),

vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2005) 252],

visti il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2006) 9], la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2007) 86] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2007) 311],

vista la prima relazione semestrale sul percorso verso l’applicazione del piano d’azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato pubblicata il 19 luglio 2006 [SEC(2006) 1009] come richiesto dal Parlamento nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l’esercizio 2004,

visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di revisione contabile delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari (5),

visto il piano d’azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [COM(2008) 97],

vista la comunicazione dei membri della Commissione Hübner e Špidla alla Commissione, in cui presentano una relazione interlocutoria sull’esecuzione del piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [SEC(2008) 2756] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di detta comunicazione [SEC(2008) 2755],

visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2008) 110] e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione [SEC(2008) 259],

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all’esercizio 2007, corredata delle risposte dell’agenzia (6),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti in conformità dell’articolo 248 del trattato CE (7),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile [COM(2008) 866] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione [SEC(2008) 3054],

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007 (5589/2009 — C6-0056/2009),

visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

visti gli articoli 246 e successivi del trattato CE, relativi alla Corte dei conti,

viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in particolare quelle applicabili al settore pubblico,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (9), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (10), in particolare l’articolo 66, primo e secondo comma,

vista la decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (11),

visti l’articolo 70 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0168/2009),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l’esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria,

1.

concede il discarico al direttore dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esecuzione del bilancio dell’agenzia esecutiva per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 32.

(4)   GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.

(6)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 71.

(7)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(8)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(10)   GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(11)   GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/30


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2007

(2009/632/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l’esercizio finanziario 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0415/2008] (2),

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione relativi all’esercizio 2007 (3),

viste le relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tali relazioni [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580],

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2007» [COM(2008) 338],

visti la relazione annuale della Commissione all’autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007 [COM(2008) 499) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tale relazione [SEC(2008) 2361],

vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2006 [COM(2008) 112],

visto il Libro verde sull’iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 [COM(2006) 194],

visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (4),

vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2005) 252],

visti il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2006) 9], la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2007) 86] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2007) 311],

vista la prima relazione semestrale sul percorso verso l’applicazione del piano d’azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato pubblicata il 19 luglio 2006 [SEC(2006) 1009] come richiesto dal Parlamento nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l’esercizio 2004,

visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di revisione contabile delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari (5),

visto il piano d’azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [COM(2008) 97],

vista la comunicazione dei membri della Commissione Hübner e Špidla alla Commissione, in cui presentano una relazione interlocutoria sull’esecuzione del piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [SEC(2008) 2756] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di detta comunicazione [SEC(2008) 2755],

visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2008) 110] e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione [SEC(2008) 259],

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione relativi all’esercizio 2007, corredata delle risposte dell’agenzia (6),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti in conformità dell’articolo 248 del trattato CE (7),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile [COM(2008) 866] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione [SEC(2008) 3054],

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007 (5589/2009 — C6-0056/2009),

visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

visti gli articoli 246 e successivi del trattato CE, relativi alla Corte dei conti,

viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in particolare quelle applicabili al settore pubblico,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (9), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (10), in particolare l’articolo 66, primo e secondo comma,

vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un’agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l’energia intelligente», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore dell’energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (11),

vista la decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione (12),

visti l’articolo 70 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0168/2009),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l’esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria,

1.

concede il discarico al direttore dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esecuzione del bilancio dell’agenzia esecutiva per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 29.

(4)   GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.

(6)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 79.

(7)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(8)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(10)   GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(11)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.

(12)   GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 52.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/33


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica per l’esercizio 2007

(2009/633/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l’esercizio finanziario 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0415/2008] (2),

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica relativi all’esercizio 2007 (3),

viste le relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tali relazioni [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580],

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2007» [COM(2008) 338],

visti la relazione annuale della Commissione all’autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007 [COM(2008) 499] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tale relazione [SEC(2008) 2361],

vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2006 [COM(2008) 112],

visto il Libro verde sull’iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 [COM(2006) 194],

visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (4),

vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2005) 252],

visti il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2006) 9], la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2007) 86] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2007) 311],

vista la prima relazione semestrale sul percorso verso l’applicazione del piano d’azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato pubblicata il 19 luglio 2006 [SEC(2006) 1009] come richiesto dal Parlamento nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l’esercizio 2004,

visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di revisione contabile delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari (5),

visto il piano d’azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [COM(2008) 97],

vista la comunicazione dei membri della Commissione Hübner e Špidla alla Commission, e in cui presentano una relazione interlocutoria sull’esecuzione del piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [SEC(2008) 2756] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di detta comunicazione [SEC(2008) 2755],

visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2008) 110] e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione [SEC(2008) 259],

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica relativi all’esercizio 2007, corredata delle risposte dell’agenzia (6),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti in conformità dell’articolo 248 del trattato CE (7),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile [COM(2008) 866] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione [SEC(2008)3054],

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007 (5589/2009 — C6-0056/2009),

visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

visti gli articoli 246 e successivi del trattato CE, relativi alla Corte dei conti,

viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in particolare quelle applicabili al settore pubblico,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (9), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (10), in particolare l’articolo 66, primo e secondo comma,

vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (11),

visti l’articolo 70 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0168/2009),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l’esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria,

1.

concede il discarico al direttore dell’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica per l’esecuzione del bilancio dell’agenzia esecutiva per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (precedentemente Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica), al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 81.

(4)   GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.

(6)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 86.

(7)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(8)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(10)   GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(11)   GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l’esercizio finanziario 2007 – Volume I [SEC(2008) 2359 – C6-0415/2008] (2),

viste le relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tali relazioni [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580],

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2007» [COM(2008) 338],

visti la relazione annuale della Commissione all’autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007 [COM(2008) 499] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tale relazione [SEC(2008)2361],

vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2006 [COM(2008) 112],

visto il Libro verde sull’iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 [COM(2006) 194],

visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (3),

vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2005) 252],

visti il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2006) 9], la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2007) 86] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2007) 311],

vista la prima relazione semestrale sul percorso verso l’applicazione del piano d’azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato pubblicata il 19 luglio 2006 [SEC(2006) 1009] come richiesto dal Parlamento nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l’esercizio 2004,

visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di revisione contabile delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari (4),

visto il piano d’azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [COM(2008) 97],

vista la comunicazione dei membri della Commissione Hübner e Špidla alla Commissione, in cui presentano una relazione interlocutoria sull’esecuzione del piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [SEC(2008) 2756] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di detta comunicazione [SEC(2008) 2755],

visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2008) 110] e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione [SEC(2008) 259],

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte delle istituzioni (5), e le sue relazioni speciali,

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (6),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2008, su un’interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile [COM(2008) 866] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione [SEC(2008)3054],

vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 febbraio 2009, sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007 (5587/2009 — C6-0055/2009),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 febbraio 2009, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007 (5589/2009 — C6-0056/2009),

visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

visti gli articoli 246 e successivi del trattato CE, relativi alla Corte dei conti,

viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in particolare quelle applicabili al settore pubblico,

vista la International Peer Review della Corte dei conti europea,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che stabilisce lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (7), in particolare il titolo V, capitolo 3, concernente le pensioni e le indennità di invalidità, e l’allegato XII, che stabilisce le disposizioni di esecuzione dell’articolo 83 bis dello Statuto,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (9), in particolare l’articolo 14, paragrafi 2 e 3,

visti l’articolo 70 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0168/2009),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l’esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria, e in cooperazione con gli Stati membri,

B.

considerando che la Commissione deve fare tutto il possibile per sostenere pienamente le iniziative volte a migliorare la qualità della gestione finanziaria onde ottenere una dichiarazione di affidabilità (DAS) positiva da parte della Corte dei conti,

C.

considerando che l’articolo 184 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 prevede una revisione del regolamento finanziario ogni volta che si renda necessario e almeno ogni tre anni, e che tale periodo verrà a scadenza il 1o gennaio 2010; che lo stesso articolo stabilisce che il Parlamento può chiedere il ricorso alla procedura di concertazione,

D.

considerando che il potere politico delle Comunità europee sulle agenzie non esecutive, che è una condizione per l’inclusione dei conti di queste ultime nel perimetro di consolidamento dei conti delle Comunità europee, si amplia di anno in anno e che progressivamente si perde di vista il loro posto nell’organigramma politico delle strutture operative comunitarie,

E.

considerando che l’attuazione di talune politiche dell’Unione è caratterizzata dalla «gestione condivisa» del bilancio comunitario da parte della Commissione e degli Stati membri, nell’ambito della quale l’80 % circa delle spese comunitarie è amministrato dagli Stati membri,

F.

considerando che nella sua risoluzione del 24 aprile 2007 (10) sul discarico per l’esercizio 2005 ha ritenuto che ogni Stato membro debba essere in grado di assumersi le proprie responsabilità di gestione dei fondi UE ricevuti, tramite una dichiarazione unica di gestione nazionale oppure mediante più dichiarazioni entro un quadro nazionale,

G.

considerando che nella sua relazione annuale sull’esercizio 2007, la Corte dei conti ha sottolineato, in sede di valutazione dei progressi sull’attuazione di un quadro di controllo interno integrato, che «le spese dell’UE sono di natura tale per cui il rischio principale di errore si colloca a livello del beneficiario finale» (punto 1.47),

H.

considerando che la presentazione da parte degli Stati membri delle sintesi annuali delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili nel settore della gestione condivisa, a norma del punto 44 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (11) (AII), dovrebbe essere un primo passo verso le dichiarazioni di gestioni nazionali e contribuire nettamente al miglioramento della gestione del bilancio comunitario al fine di conseguire l’obiettivo comune fondamentale di ottenere una DAS positiva per tutte le spese dell’Unione,

I.

considerando che il concetto di rischio di errore tollerabile è stato introdotto a livello dell’Unione dalla Corte dei conti nel suo parere n. 2/2004 sul modello di «controllo unico» (12) e che la Corte dei conti ha dichiarato che «qualsiasi sistema di controllo rappresenta un compromesso tra, da un lato, il costo dell’espletamento dei controlli secondo il livello di intensità definito e, dall'altro, i benefici che ne risultano. In ambito comunitario, i benefici equivalgono a ridurre il rischio di uno spreco di fondi e a limitare il rischio di errore a un livello tollerabile»,

J.

considerando che nella sua relazione annuale 2007 la Corte dei conti osserva che «il costo dei controlli è un aspetto importante sia per il bilancio comunitario che per gli Stati membri» e che «l’equilibrio tra il costo e il rischio residuo per i singoli settori di spesa è così importante da richiedere l’approvazione a livello politico (ovvero da parte delle autorità […] competenti per il discarico) a nome dei cittadini dell'Unione» [punti 1.52 b) e c)] e che al punto 2.42 c) raccomanda di compiere progressi nell’elaborazione ulteriore del concetto di rischio tollerabile,

K.

considerando che, al paragrafo 5 delle sue conclusioni, il Consiglio Ecofin dell’8 novembre 2005 ha ribadito la fondamentale importanza di introdurre un sistema di controllo interno integrato che semplifichi la legislazione applicabile ai controlli e ha chiesto «alla Commissione di valutare il costo dei controlli per settore di spesa»,

L.

considerando che la presidenza slovena del Consiglio nel giugno 2008 ha osservato che «in linea con le conclusioni del Consiglio del 2005, dovrebbe essere concluso un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai rischi residui che potrebbero essere tollerati nelle operazioni sottostanti, tenendo in conto il costo e i vantaggi dei controlli nel quadro delle differenti politiche e l’importo delle spese corrispondenti» (13),

M.

considerando tuttavia che se un dialogo tra il revisore contabile esterno (la Corte dei conti) e il rivisto (la Commissione) risulta necessario, è incontestabile che, in applicazione delle norme internazionali di revisione contabile che devono restare il quadro generale del controllo di bilancio, spetta al revisore contabile valutare i rischi sulla cui base si forma la sua valutazione della scelta delle procedure di controllo,

N.

considerando altresì che il costo dei controlli dipende ovviamente dal livello di errore tollerabile, ma anche dalla complessità dell’organizzazione dell’entità controllata e dalla qualità dei suoi controlli interni,

O.

considerando che in applicazione delle norme internazionali in materia di revisione contabile il revisore contabile esterno sceglie i metodi appropriati per selezionare gli elementi da controllare al fine di riunire gli elementi probanti idonei a conseguire gli obiettivi dei test di revisione contabile; considerando altresì che la scelta dei metodi dipende dalle circostanze, ma anche e soprattutto dal rischio di revisione contabile e dall’obiettivo dell’efficacia dei controlli; considerando infine che il revisore contabile esterno deve assicurare che i metodi utilizzati forniscano elementi probanti sufficienti e appropriati per conseguire gli obiettivi della verifica,

P.

considerando che, nella nuova generazione di programmi, la direzione generale dell’Istruzione e della cultura (DG EAC) ha armonizzato i programmi d’azione, introducendo in particolare un approccio unico in fatto di audit interno; che, in tale contesto, le dichiarazioni ex ante ed ex post compiute dagli Stati membri costituiscono nuovi elementi aggiuntivi nella vigilanza e nel controllo dei sistemi,

Q.

considerando che la procedura di discarico annuale permette al Parlamento di entrare in relazione diretta con i principali responsabili di detta gestione e, alla luce dei risultati dell’audit della Corte dei conti, di garantire ai cittadini un miglioramento della gestione delle spese dell’Unione, creando così la base per una decisione più solida,

R.

considerando che l’articolo 83 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 stabilisce che le pensioni sono a carico del bilancio e che gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese; considerando che il personale riversa al bilancio generale il 10,25 % del proprio stipendio a titolo di contributo al finanziamento del regime pensionistico,

S.

considerando che l’articolo 83 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 stabilisce che gli Stati membri devono garantire collettivamente le prestazioni pensionistiche, il che significa che tale garanzia potrebbe prendere effetto nel caso di inadempienza di uno o più Stati membri, ma non implica che le Comunità non possano vantare un credito nei confronti degli Stati membri che hanno sottoscritto tale impegno,

T.

considerando che il 2007 è stato il primo anno di attuazione dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo,

U.

considerando che il 2007 era l’Anno europeo delle pari opportunità per tutti, che ha rivolto un’attenzione speciale alle molteplici forme di discriminazione che spesso le donne devono affrontare,

V.

considerando che a causa delle persistenti disparità tra gli uomini e le donne l’utilizzo delle risorse di bilancio incide diversamente su ciascun sesso,

W.

considerando che il Consiglio, nel quadro della prossima procedura di bilancio, dovrebbe tenere in conto i risultati e le raccomandazioni del discarico 2007 e sostenere le proposte di riforma volte a rafforzare la responsabilità degli Stati membri al fine di porre rimedio definitivo ai problemi segnalati da anni dalla Corte dei conti,

X.

considerando che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, in cooperazione con la Corte dei conti, devono fissarsi come obiettivo comune quello di conseguire una DAS positiva,

CONCLUSIONI PRINCIPALI

1.

si compiace degli ulteriori progressi compiuti dalla Commissione e da alcuni Stati membri verso un utilizzo più efficace dei fondi comunitari e la creazione del contesto per un controllo globale, che trovano riscontro nei miglioramenti della dichiarazione di affidabilità (DAS) della Corte dei conti;

2.

accoglie con favore i notevoli progressi sugli audit realizzate nella gestione del settimo programma quadro da parte dei servizi di ricerca della Commissione rispetto ai programmi quadro precedenti; ribadisce che la gestione dei fondi della politica agricola comune (PAC) ha registrato ulteriori miglioramenti, in particolare grazie al funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC); esprime profondo rammarico per il fatto che nel 2007 la Grecia non avesse ancora ottemperato ai suoi obblighi di applicare l’SIGC;

3.

constata che il 2007 è stato il primo anno di conclusione dei programmi pluriennali 2000-2006 e che molti fondi sono stati recuperati;

4.

prende atto dei considerevoli miglioramenti realizzati nella gestione finanziaria della ricerca e dello sviluppo tecnologico (RST), in cui il tasso di errore è stato ridotto di oltre il 50 % in tre anni; invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi di semplificazione, al fine di migliorare l’utilizzo dei programmi da parte del beneficiario finale;

5.

accoglie positivamente gli sforzi intrapresi dalla Commissione nel settore dei fondi destinati alla politica di coesione per l’attuazione del piano d’azione inteso a rafforzare il ruolo di supervisione della Commissione nell’ambito della gestione condivisa delle azioni strutturali, che è stato adottato nel contesto del discarico per l’esercizio 2006; auspica che i primi risultati di tale piano d’azione e degli sforzi di semplificazione figurino nella relazione annuale della Corte dei conti per il 2008;

6.

è tuttora preoccupato per la mancanza di capacità dell’Unione europea nella gestione delle crisi; ritiene che l’Unione europea stia perdendo orientamento politico, visibilità e responsabilità nell’utilizzare fondi fiduciari internazionali che avrebbero potuto essere gestiti dalla Commissione se quest’ultima avesse rispettato le relazioni sul discarico per gli esercizi 2005 e 2006 e avesse creato un proprio strumento post-crisi; è estremamente preoccupato per l’assenza di controllo sull’esecuzione dei fondi comunitari da parte di alcune agenzie delle nazioni Unite e per la riluttanza di tali agenzie a garantire un seguito per quanto riguarda i casi di frode concernenti i fondi comunitari;

QUESTIONI ORIZZONTALI

Dichiarazione di affidabilità

7.

prende atto dei miglioramenti realizzati nelle singole parti che compongono la DAS; deplora, tuttavia, che per il quattordicesimo anno consecutivo la DAS redatta dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale 2007 comporti un parere con riserva sulla legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti ai conti; osserva che la Corte dei conti ritiene che in numerosi settori di spesa (agricoltura e risorse naturali, coesione, ricerca, energia e trasporti, aiuti esterni, sviluppo e allargamento, istruzione e cittadinanza) i pagamenti sono ancora marcati in modo significativo da errori, anche se a gradi diversi;

8.

si compiace del fatto che, secondo la relazione della Corte dei conti, le entrate, le spese amministrative e quelle legate agli affari economici e finanziari e al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono esenti di errori significativi;

9.

rileva che, specialmente a livello dei sistemi di controllo, la situazione migliora, anche se in modo insufficiente e troppo lento;

Affidabilità dei conti

10.

si compiace della dichiarazione della Corte dei conti secondo cui i conti annuali delle Comunità europee presentano fedelmente, in tutti i loro aspetti significativi, la situazione finanziaria della Comunità europee al 31 dicembre 2007, nonché i risultati delle operazioni e i flussi di tesoreria per l’esercizio chiuso in detta data (capitolo 1, DAS, punto VII); invita tuttavia la Commissione a prestare la debita attenzione alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti al fine di rendere i dati contabili di base più completi e accurati;

11.

ritiene anomalo che i conti annuali siano presentati con capitali propri negativi di 58 600 000 EUR e si chiede se gli importi da sollecitare presso gli Stati membri non dovrebbero figurare in credito, in quanto la prevista somma di 33 500 000 EUR a titolo di pensioni per il personale costituisce chiaramente un impegno; chiede ulteriori precisazioni per quanto concerne le note allegate sugli altri importi da sollecitare presso gli Stati membri per un totale di 27 900 000 EUR; prende atto delle spiegazioni fornite dal contabile della Commissione secondo cui le norme contabili internazionali applicabili al settore pubblico sono rispettate; propone che si prenda in considerazione la creazione di un Fondo pensioni comunitario al fine di esternalizzare questi impegni finanziari nei confronti del personale;

12.

mancano spiegazioni per il fatto che l’attivo ricevuto dalla Comunità europee e legato al programma GALILEO non sia ripreso nei conti annuali perché, secondo le relazioni della Corte dei conti, sono state firmate alla fine del 2007 le convenzioni tra l’Agenzia spaziale europea, l’impresa comune GALILEO e l’autorità di vigilanza del GNSS (global navigation satellite systems), istituita nel 2004 e incaricata di riprendere le attività dell’ex impresa comune GALILEO al 1o gennaio 2007; a tale riguardo invita la Commissione a presentare una proposta concernente i principali progetti europei (GALILEO e le TEN) che necessitano di finanziamenti che superano il quadro finanziario pluriennale e che essa non può pertanto controllare;

13.

chiede che sia studiata la possibilità di costituire, nei conti annuali, previsioni per manutenzioni straordinarie o grandi ricostruzioni del patrimonio immobiliare delle Comunità europee, data la mancanza di ammortamento degli edifici tramite cespiti specifici destinati a riprendere gli elementi principali di immobilizzazioni corporali che devono formare oggetto di sostituzione a intervalli regolari; ritiene che dette previsioni per manutenzioni straordinarie o grandi ricostruzioni dovrebbero essere addebitate a programmi pluriennali di manutenzione allo scopo di conservare gli immobili in buono stato di funzionamento senza prolungarne la durata di uso;

14.

chiede che sia accuratamente verificato che, in mancanza di legami patrimoniali, il livello del potere politico delle Comunità europee nelle agenzie inserite nel perimetro di consolidamento dei conti sia conforme ai requisiti fissati dalle regole contabili internazionali per il settore pubblico;

15.

manifesta la sua preoccupazione e i suoi dubbi circa la possibilità di nominare alti funzionari «fuori grado» — a meno che ciò non sia specificatamente previsto nell’organigramma — nell’ultimo scatto del grado AD16, e chiede alla Commissione di chiarire le possibilità previste dallo statuto dei funzionari alla luce di questa specifica posizione di bilancio;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

16.

rileva con compiacimento che i settori in cui la Commissione ha applicato appropriati sistemi di controllo e di sorveglianza (le entrate, gli impegni e i pagamenti relativi alle spese amministrative e di altro tipo, nonché agli affari economici e finanziari) sono esenti da errori significativi per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti (capitolo 1, DAS, punto IX);

17.

deplora tuttavia la circostanza che in settori molto importanti della gestione del bilancio comunitario (spese a titolo dell’agricoltura, escluso il FEAGA, la coesione, la ricerca, l’energia e i trasporti, le azioni esterne, l’istruzione e la cultura), la Corte dei conti rileva di nuovo che gli obblighi giuridici complicati o imprecisi, da un lato, comportano una serie rilevante di errori a livello del beneficiario finale e, dall’altro, condizionano l’efficacia parziale dei sistemi di sorveglianza e di controllo, e che detta complessità incide sull’impossibilità di avere una dichiarazione di affidabilità positiva da parte della Corte dei conti (capitolo 1, DAS, punti X e XI); chiede pertanto alla Commissione di procedere a un’analisi mirata a determinare l’ampiezza dei problemi e le soluzioni che si possono apportare; sottolinea pertanto la necessità di semplificare le norme e i regolamenti soggiacenti al fine di ottenere una DAS positiva;

18.

invita la Commissione a rafforzare ulteriormente la sorveglianza da essa esercitata sui controlli delegati agli Stati membri e a impartire loro orientamenti chiari sulle modalità per prevenire, identificare e rettificare gli errori e insiste presso di essa affinché, quando i sistemi di controllo degli Stati membri restano insufficienti, faccia tutto il possibile per esigere che gli Stati membri rispettino i loro obblighi e apportino i miglioramenti necessari, segnatamente mediante l’applicazione di sospensioni dei pagamenti e di rettifiche finanziarie;

Gestione del bilancio — rettifiche finanziarie

19.

prende atto del fatto che la Corte dei conti constata che, rispetto all’inizio della programmazione precedente, l’utilizzazione degli stanziamenti di impegno è nettamente migliorata nel 2007, che è il primo esercizio annuale del nuovo periodo di programmazione 2007-2013;

20.

ritiene tuttavia che in materia di gestione condivisa o decentrata la Commissione debba applicare pienamente il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e assumere la sua responsabilità finale nell’esecuzione del bilancio e sottolinea la necessità di procedere a rettifiche finanziarie non appena siano riscontate irregolarità non corrette dagli Stati membri, senza attendere la fine del ciclo pluriennale;

Importi recuperati

21.

rileva con apprensione i problemi di recupero dei fondi comunitari erogati irregolarmente e la cattiva qualità dei dati forniti sui meccanismi di rettifica applicati a livello degli Stati membri in materia di politica di coesione, talvolta contradditori e incompleti, mentre in merito all’agricoltura la Corte dei conti esprime dubbi sull’affidabilità delle informazioni fornite (punti 3.26 e 5.44 della relazione annuale 2007);

22.

segnala altresì l’importanza delle decisioni e delle misure di rettifica finali al fine di escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità della legislazione comunitaria e rinnova la sua richiesta di specificare la linea di bilancio esatta e l’anno al quale fanno riferimento i singoli importi recuperati, analogamente a quanto fatto nei settori dell’agricoltura e delle risorse naturali;

23.

chiede alla Commissione di procedere a un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei sistemi di recupero pluriennali anche a livello degli Stati membri e al consolidamento dei dati sugli importi recuperati e le rettifiche finanziarie, in particolare nei settori coperti dai fondi strutturali, al fine di fornire cifre affidabili e comparabili tra i differenti settori politici e le modalità di gestione dei fondi; chiede alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento nelle note ai conti annuali onde consentire una panoramica globale;

24.

vista la persistenza dei problemi legati agli importi recuperati, chiede una valutazione del sistema;

Sospensione dei pagamenti

25.

sostiene appieno la Commissione nell’applicazione rigorosa della legislazione in materia di sospensione dei pagamenti ed esprime la propria soddisfazione per le azioni intraprese al fine di non trasferire alcun fondo nel caso in cui la Commissione non disponga di una garanzia assoluta in merito all’affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro destinatario dei fondi in questione;

Sintesi annuali delle revisioni contabili, dichiarazioni disponibili nel settore della gestione condivisa e dichiarazioni nazionali di gestione

26.

si compiace per la disponibilità di sintesi annuali delle revisioni contabili trasmesse dagli Stati membri a partire dal 2008, nonché della valutazione e delle dichiarazioni presentate nelle relazioni annuali di attività (RAA) 2007 delle direzioni generali interessate dai fondi strutturali; invita la Commissione a intraprendere sforzi per garantire che queste sintesi annuali possano essere pubblicate assieme alla risposta della Commissione; è del parere che le sintesi annuali elaborate dagli Stati membri siano documenti pubblici e in quanto tali debbano essere trasmesse anche alla commissione competente del Parlamento nel corso della procedura di discarico;

27.

osserva con inquietudine che a causa della disparità rilevata a livello della loro presentazione e della mancanza di valore aggiunto, la Corte dei conti ritiene che dette sintesi annuali non costituiscano ancora una valutazione affidabile del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi di controllo; si compiace a tale riguardo della nota di orientamento rivista della Commissione intesa a garantire un miglioramento della qualità delle sintesi annuali per il 2008; invita pertanto la Commissione a perfezionare ulteriormente gli orientamenti forniti agli Stati membri per l’elaborazione delle sintesi annuali; è del parere che la presentazione di sintesi annuali affidabili possa ridurre il numero di controlli in loco;

28.

a tale riguardo, invita la Commissione ad analizzare le sintesi ricevute nel 2009, allo scopo di ottimizzare il loro valore aggiunto dal punto di vista della garanzia del funzionamento dei sistemi di controllo interno impiegati dagli Stati membri; invita altresì la Commissione a includere un’analisi delle sintesi annuali trasmesse dagli Stati membri nella relazione annuale, a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, utilizzando quali parametri di riferimento le disposizioni dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII);

29.

deplora che la Commissione non abbia dato seguito alla richiesta formulata nella risoluzione del 22 aprile 2008 sul discarico per l’esercizio 2006 (14) di elaborare e trasmettere al Parlamento e al Consiglio un documento specifico in cui si analizzano, sulla base delle sintesi annuali pervenute, i punti di forza e di debolezza dei sistemi nazionali di ogni singolo Stato membro in materia di amministrazione e controllo dei fondi comunitari nonché i risultati delle revisioni contabili effettuate; deplora altresì il fatto che a tutt’oggi non ha ancora ricevuto informazioni dettagliate da parte della Commissione sulla valutazione e l’analisi comparativa delle prime sintesi annuali presentate e ritiene di importanza fondamentale rendere conto della qualità di tali sintesi annuali volte ad assicurare la valorizzazione del processo, in particolare individuando i problemi comuni, le soluzioni possibili e le migliori prassi;

30.

invita la Commissione a presentare regolarmente detta valutazione qualitativa e quantitativa delle sintesi annuali nelle relazioni di attività e a mettere tale informazione a disposizione di tutte le parti interessate nonché del pubblico durante il processo di discarico; si attende di ricevere la prima di queste valutazioni entro il mese di settembre 2009 e chiede che, in aggiunta alla presentazione annuale ufficiale al Parlamento, tale analisi delle sintesi annuali venga trasmessa a tutte le commissioni parlamentari nazionali responsabili dei conti pubblici;

31.

invita la Commissione a effettuare, dopo tre anni, una valutazione esaustiva che analizzi il valore aggiunto delle sintesi annuali per una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari negli Stati membri, nonché il grado di indipendenza dei controllori coinvolti;

32.

ritiene che le sintesi annuali che gli Stati membri devono redigere ogni anno con un ricapitolativo dei controlli dei conti e delle dichiarazioni disponibili, in applicazione del punto 44 dell’AII, dovrebbero costituire un primo passo verso l’instaurazione di dichiarazioni di gestione nazionali in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a comunicare le azioni avviate in merito, tenendo conto delle precedenti risoluzioni sul discarico; esorta la Commissione a impegnarsi con urgenza prendendo tutti i provvedimenti necessari per aggiornare le sintesi annuali affinché queste abbiano la stessa valenza politica delle dichiarazioni di gestione nazionali; è del parere che la Commissione dovrebbe esercitare il suo potere di iniziativa legislativa per presentare una proposta di decisione del Consiglio volta a conferire alle dichiarazioni nazionali carattere obbligatorio;

33.

si compiace del fatto che taluni Stati membri (Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca) hanno assunto l’iniziativa di approvare l’adozione di una dichiarazione nazionale sulla gestione dei fondi comunitari, ma deplora il fatto che, nonostante tali iniziative, la maggior parte degli altri Stati membri si oppone all’introduzione di tale dichiarazione nazionale, come pure che Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Portogallo non hanno ancora provveduto a sviluppare un efficace sistema di dichiarazioni nazionali;

34.

chiede, in applicazione dell’articolo 248, paragrafo 3, del trattato CE, che per il controllo della gestione condivisa sia accentuata la cooperazione tra le istituzioni di controllo nazionali e la Corte dei conti europea; propone che venga esaminata la possibilità che le istituzioni di controllo nazionali rilascino, in qualità di revisori contabili esterni indipendenti e nel rispetto delle norme internazionali di revisione contabile, attestati nazionali di audit sulla gestione dei fondi comunitari da consegnare ai governi degli Stati membri affinché vengano prodotti durante l’iter di discarico secondo una procedura interistituzionale ad hoc da introdurre;

Sistemi di controllo

Piano d’azione per un quadro di controllo interno integrato

35.

prende nota con soddisfazione dei progressi globali compiuti nella realizzazione del piano d’azione come pure del fatto che la maggioranza delle azioni sono state predisposte e che la maggior parte delle lacune elencate nel piano d’azione sia stata colmata;

36.

manifesta preoccupazione quanto alla critica ribadita dalla Corte dei conti sulla qualità insufficiente dei controlli negli Stati membri; nota con preoccupazione le denunce dei beneficiari e delle istanze di controllo nazionali sul numero dei controlli e sulle spese;

37.

nota altresì con inquietudine la critica dei beneficiari sul numero di manuali, guide, documenti di lavoro e norme di partecipazione applicabili alle sovvenzioni; chiede la consolidazione di tali documenti e una discussione con il Parlamento per semplificare le norme di attuazione;

38.

ribadisce che i sistemi di controllo rispecchiano la complessità dei regolamenti e delle norme ai vari livelli, che a volte si sovrappongono; sollecita quindi la Commissione ad accelerare l’esercizio di semplificazione con il pieno coinvolgimento del Parlamento; chiede agli Stati membri e alle regioni di profondere i medesimi sforzi;

39.

chiede alla Commissione di rivedere le condizioni per l’utilizzazione del metodo forfettario per ottenere maggiore affidabilità a favore dei beneficiari; ritiene inaccettabile rimettere in discussione a posteriori la scelta dei forfait;

40.

deplora che l’azione n. 4 del piano d’azione per un quadro di controllo interno integrato relativa al varo di un’iniziativa interistituzionale sui principi di base da prendere in considerazione per quanto riguarda i rischi tollerabili nelle operazioni sottostanti venga attivata tardivamente;

41.

ricorda altresì l'importanza, in tale contesto, dell’azione n. 10 del piano d’azione di cui sopra, che mira a realizzare un'«analisi del costo dei controlli» in quanto «è necessario raggiungere un equilibrio appropriato tra i costi e i benefici dei controlli»;

42.

si attende altresì che le relazioni di attività annuali delle direzioni generali contengano nuovamente informazioni sulla qualità dei controlli negli Stati membri e sul miglioramento della stessa e chiede una classificazione di tutte le agenzie di pagamento e degli organismi di certificazione a cura della Commissione;

43.

chiede alla Commissione di presentare regolarmente una valutazione del sistema di controllo interno integrato e chiede che le relazioni annuali di attività e la relazione di sintesi coprano ancor meglio i sistemi dei servizi della Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda la gestione condivisa, soprattutto sotto il profilo della qualità tecnica e delle considerazioni etiche per quanto riguarda, ad esempio, il livello di indipendenza delle autorità di audit nazionali;

44.

chiede alla Commissione di realizzare una valutazione più completa ed esaustiva del costo delle risorse destinate ai sistemi di controllo per settore di spesa, e ciò per tutti i settori di spesa dell'Unione, come richiesto dal Parlamento nelle sue risoluzioni sul discarico degli anni precedenti e in virtù del concetto «ottenere risultati»;

45.

chiede anche alla Commissione, sulla base delle sintesi annuali ricevute, di analizzare i punti forti e i punti deboli dei sistemi nazionali di ciascuno Stato membro in materia di amministrazione e di controllo dei fondi comunitari, analisi corredata di una stima dei costi dei sistemi nazionali di controllo dei fondi comunitari; rammenta alla Commissione l’impegno assunto verso il miglioramento della qualità delle sintesi annuali degli Stati membri al fine di renderle strumenti utili per ridurre l’incidenza degli errori negli anni a venire e le chiede di tener fede a detti impegni;

46.

ritiene che tale analisi comparativa dovrebbe essere trasmessa al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti alla fine del 2009-inizi del 2010 e servire da base a un dialogo interistituzionale sul rischio di errore tollerabile;

47.

nota che, se il «livello di rischio tollerabile» è un concetto fondamentale nell’ambito del controllo interno integrato che la Corte dei conti deve prendere in considerazione al momento di rilasciare la sua DAS, secondo il parere n. 4/2006 della Corte dei conti sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (15), resta ancora da definire il modo in cui tale livello di rischio tollerabile va determinato;

Rischio di errore tollerabile

48.

plaude alla comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile come base metodologica solida per l’analisi economica del livello di rischio accettabile e si attende che la Commissione completi tale lavoro in sede di preparazione della sua proposta sul livello di rischio accettabile per settore finanziario; riconosce in tale contesto l’importanza di tale comunicazione come prima base di riflessione dal punto di vista strettamente economico sul «livello di rischio accettabile» per due settori di spesa dell’Unione, ossia i fondi strutturali e il FEADER; chiede tuttavia che il dialogo tra il revisore contabile esterno e il rivisto resti conforme alle norme internazionali di audit, secondo cui spetta al revisore contabile esterno valutare i rischi sulla base dei quali fonda il suo giudizio sulla scelta delle procedure di audit;

49.

deplora il fatto che la Commissione denuncia nella comunicazione summenzionata i problemi sussistenti per ottenere informazioni sufficientemente affidabili da parte degli Stati membri e ritiene che tale valutazione nuoccia all’immagine dell’Unione;

50.

ha dubbi sull’affidabilità dei dati forniti dagli Stati membri e chiede alla Commissione di raccogliere nuovi dati numerici e, con l’assistenza tecnica della Corte dei conti, di procedere a una loro analisi approfondita, una volta che gli effetti della normativa 2007-2013 saranno percettibili, e di trasmettere detta analisi al Parlamento e al Consiglio prima della fine del 2011;

51.

ritiene che la determinazione di un livello di rischio tollerabile sia molto importante e di grande complessità; reputa che il livello di rischio tollerabile dovrebbe essere strettamente legato a uno studio approfondito sull’equilibrio costo/efficacia dei sistemi di controllo della Commissione e degli Stati membri per ciascuno dei settori di spesa comunitaria;

52.

chiede alla Commissione, vista la necessità impellente di continuare ad analizzare i costi e i benefici delle procedure di controllo, di svolgere, con il sostegno tecnico della Corte dei conti, un’analisi approfondita nei settori della ricerca, delle relazioni esterne e degli oneri amministrativi e di presentare una relazione sui risultati di detta analisi prima della fine del 2010;

53.

ritiene che anche gli importi dei fondi europei perduti a causa di errori dovrebbero essere presi in considerazione in sede di determinazione del tasso di errore tollerabile;

54.

ritiene che si dovrebbe giungere a proposte concrete per quanto riguarda il miglioramento della gestione e del controllo delle spese comunitarie, vale a dire una certa armonizzazione di taluni aspetti, e propone che il Parlamento assegni alla Commissione, all’atto della prossima procedura di bilancio, le risorse necessarie per la realizzazione di uno studio;

55.

chiede che la Commissione presenti senza indugio le sue proposte intese a raggiungere l’obiettivo di una DAS positiva;

Trasparenza

56.

ribadisce la decisione della Commissione di voler iniziare con un registro volontario per i lobbisti per poi valutare il sistema a distanza di un anno; è a conoscenza della base giuridica per un registro obbligatorio fornita dal trattato di Lisbona; rammenta che il registro attuale del Parlamento ha già carattere obbligatorio e che un eventuale registro comune sarebbe de facto obbligatorio, dato che la registrazione costituisce, in entrambi i casi, un prerequisito per l’accesso al Parlamento;

57.

si rammarica che non sia stato dato seguito al suo invito a elaborare un nuovo codice di condotta dei membri della Commissione volto a migliorare e definire più chiaramente la loro responsabilità politica individuale e collettiva e l’obbligo che tali membri hanno di rispondere delle rispettive decisioni e dell’attuazione delle politiche da parte dei rispettivi servizi;

58.

ribadisce che la Commissione ha la responsabilità di garantire la completezza, la facilità di ricerca e la comparabilità dei dati forniti sui beneficiari dei finanziamenti comunitari e si rammarica del mancato conseguimento di detto obiettivo;

59.

ricorda nuovamente l’importanza di una trasparenza e di una pubblicità complete per quanto concerne il personale dei gabinetti dei membri della Commissione non assunto conformemente allo statuto del personale;

60.

nota che la pubblicazione dei nominativi dei beneficiari dei fondi europei è obbligatoria a partire dall’esercizio finanziario 2007; deplora che il Parlamento non abbia una visione globale né della pubblicazione né delle generalità dei beneficiari e dei loro progetti; invita la Commissione a valutare l’utilità dei dati pubblicati dagli Stati membri alla luce degli obiettivi politici enunciati;

61.

si sorprende che la Commissione abbia offerto un contributo di 1 500 000 EUR per il centro fitness del Parlamento dai conti bancari fuori bilancio dell’ex Economat della Commissione [COM(2008) 692]; disapprova questo tentativo di ottenere il consenso del Parlamento a utilizzare fondi; ricorda il paragrafo 6 della sua succitata risoluzione del 24 aprile 2007 sul discarico per l’esercizio 2005, e i paragrafi 6 e 7 della sua risoluzione del 27 aprile 2006 sul discarico per l’esercizio finanziario 2004 (16); esorta la Commissione a inserire gli utili dei conti bancari fuori bilancio dell’ex Economat nel bilancio corrente prima di presentare proposte circa il loro utilizzo;

62.

ricorda alla Commissione che prima delle prossime elezioni europee dovrebbe essere disponibile una banca dati esaustiva e facilmente accessibile, contenente le informazioni su tutti i beneficiari finali dei finanziamenti comunitari e aperta al vasto pubblico;

Regolamento finanziario

63.

nota con soddisfazione che la semplificazione avviata a seguito dell’ultima revisione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ha mostrato gli effetti auspicati per gli appalti pubblici;

64.

nota tuttavia che le misure adottate per le sovvenzioni non hanno mostrato la loro efficacia se non parzialmente; chiede alla Commissione di presentare entro il 1o gennaio 2010 proposte per un regolamento finanziario rivisto e completamente consolidato contenente specifici capitoli sui singoli programmi di spesa e che tenga conto di tutti i requisiti che un beneficiario di un programma deve possedere per ogni singola fonte e contenente ulteriori semplificazioni in merito alla concessione e al controllo delle sovvenzioni; chiede, in applicazione dell’articolo 184 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il ricorso alla procedura di consultazione durante la prossima revisione triennale del suddetto regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

65.

invita la Commissione ad avviare con grande tempestività le consultazioni con le altre istituzioni soggette al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

66.

constata con inquietudine le condizioni di lavoro dell’OLAF; chiede alla Commissione di assicurare all’OLAF un accesso immediato alle sue basi di dati in caso di bisogno connesso con un’inchiesta per permettere l’apertura e la gestione delle inchieste senza ritardi;

67.

chiede altresì di assicurare che i paesi terzi beneficiari offrano all’OLAF ogni assistenza richiesta in sede di controlli e verifiche in loco, nonché qualsiasi informazione pertinente sul seguito delle inchieste effettuate; chiede alla Commissione di assicurare che tutti i futuri contratti stipulati con autorità di paesi terzi offrano piena cooperazione all’OLAF;

68.

esprime grave preoccupazione circa il fatto che soltanto il 6,7 % delle raccomandazioni dell’OLAF relative a un seguito giudiziario ha effettivamente dato origine a procedimenti giudiziari; è consapevole che nel 2007 il 60 % delle indagini dell’OLAF ha prodotto raccomandazioni relative a un seguito giudiziario; ritiene intollerabile questa situazione che pregiudica lo Stato di diritto e la fiducia dei cittadini e da cui possono trarre beneficio soltanto i presunti frodatori; pertanto raccomanda vivamente alla Commissione di ricorrere a tutti i mezzi previsti dai trattati per garantire un’efficace cooperazione con le autorità nazionali nella lotta contro la frode a livello comunitario;

69.

osserva con preoccupazione che tra il 2006 e il 2008 soltanto 37 delle 222 indagini interne sono sfociate in procedimenti disciplinari e che, di queste 37 indagini, soltanto due hanno prodotto reali conseguenze, tre sono state sospese per mancanza di prove e le restanti 32, ossia l’87 %, devono ancora sortire un effetto; esorta la Commissione a impegnarsi nello svolgimento delle indagini disciplinari con lo stesso vigore delle indagini esterne per garantire che le indagini che non hanno ancora avuto un effettivo seguito disciplinare producano un effetto;

70.

esorta nuovamente la Commissione a creare un meccanismo di scambio di informazioni tra l’OLAF e gli Stati membri concernente il seguito dato alle indagini anti-frode nella Comunità; invita in particolare la Commissione a garantire che le autorità giudiziarie nazionali informino periodicamente l’OLAF, per mezzo di relazioni di avanzamento, circa il risultato delle azioni giudiziarie intraprese nella lotta contro la frode comunitaria, dopo la trasmissione dei dossier dell’OLAF;

QUESTIONI SETTORIALI

Risorse proprie

71.

rileva che, secondo le informazioni fornite dalla Commissione (cfr. risposta all’interrogazione scritta E-5221/08), nel periodo da settembre a ottobre 2008, per la prima volta, tutti i 27 Stati membri hanno incluso lo stanziamento dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nei dati sui conti nazionali; secondo tali dati, l’aumento del reddito nazionale lordo (RNL) dei 27 Stati membri dell’Unione (UE-27) risultante dallo stanziamento dei FISIM è pari a 149 200 000 000 EUR per il 2007 (ossia 1,2 % del RNL dell’UE-27); in base a questo nuovo approccio statistico, quindi, il RNL aumenta di un importo sostanzialmente maggiore rispetto al volume del bilancio totale dell’Unione europea;

72.

richiama l’attenzione sul paragrafo 93 della risoluzione del 24 aprile 2007 sul discarico per l’esercizio 2005, dove ha sottolineato che i SIFIM stanziati saranno inclusi automaticamente nella futura decisione sulle risorse proprie per gli scopi dell’RNL/risorse proprie, dal momento che la Commissione non ha formulato alcuna riserva restrittiva in questo senso nella sua proposta di decisione del Consiglio [COM(2006) 99];

73.

osserva che, in fase di adozione della decisione 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (17), sulla base della proposta della Commissione [COM(2006) 99], il Consiglio analogamente non ha formulato alcuna riserva restrittiva riguardo i SIFIM; si attende quindi che, una volta entrata in vigore la nuova decisione relativa alle risorse proprie con effetto retroattivo al 1o gennaio 2007, i dati sul RNL comprendenti i SIFIM siano utilizzati per calcolare le risorse proprie della Comunità e che, su tale base, saranno ricalcolati i pagamenti che gli Stati membri hanno effettuato e effettueranno;

Agricoltura e risorse naturali

74.

nota con inquietudine che la Corte dei conti conclude che le operazioni sottostanti alle spese dichiarate per questo gruppo di politiche sono, nel loro insieme, inficiate da un numero significativo di errori quanto alla legittimità e regolarità (punti 5.12 e 5.13 della relazione annuale 2007) e prende nota altresì dei problemi constatati dalla Corte a livello di beneficiario finale e del fatto che circa il 20 % dei pagamenti controllati a tale livello sono ancora una volta risultati erronei; prende tuttavia atto della diminuzione dell’incidenza degli errori e del loro limitato impatto a livello finanziario (0,83 % delle spese interessate);

75.

concorda con la Corte dei conti nel riconoscere che la spesa per lo sviluppo rurale e, in particolare, la spesa per interventi a favore dell’agricoltura e dell’ambiente sono particolarmente suscettibili di una maggiore incidenza degli errori e che i controlli si sono nuovamente rivelati insufficienti a causa della complessità delle norme e dell’imprecisione delle definizioni in riferimento alle norme di ammissibilità in alcune normative nazionali, fattori che si ripercuotono negativamente sulla qualità dei controlli; sollecita la Commissione a semplificare e rinforzare le norme di controllo;

76.

constata tuttavia che la Corte dei conti conclude che il sistema integrato di gestione e di controllo continua a essere efficace per limitare il rischio di spese irregolari allorché è correttamente attuato e che i dati registrati sono esatti e affidabili per quanto riguarda i pagamenti a titolo del regime di pagamento unico basati sui diritti attribuiti (punti 5.20 e 5.21 della relazione annuale 2007);

77.

è tuttavia preoccupato per le critiche della Corte dei conti riguardo agli errori nell’interpretazione delle disposizioni regolamentari nonché per la constatazione che gli effetti cumulati di tutti questi errori su più anni sono considerevoli se non vengono corretti, e chiede alla Commissione di adottare al più presto misure adeguate, consistenti perlomeno in una semplificazione della politica e in sistemi di controllo più chiari e coerenti, per far sì che detti errori vengano corretti e informare il Parlamento entro la fine del 2009 sulle misure intraprese;

78.

ritiene inaccettabile l’esistenza di problemi nel sistema integrato di gestione e di controllo in Grecia, com’è stato ancora una volta constatato dalla Corte dei conti, e sostiene la Commissione nella sua intenzione annunciata davanti alla commissione parlamentare competente di applicare rigorosamente la legislazione vigente in materia di sospensione dei pagamenti qualora il governo greco non correggerà i problemi attuali entro i tempi annunciati; chiede la sospensione dei pagamenti qualora le autorità greche non siano in grado di provare che i problemi sono stati risolti entro il 31 dicembre 2009;

79.

constata con preoccupazione le gravi carenze rilevate dalla Corte dei conti nei sistemi di controllo di numerosi Stati membri per quanto concerne lo sviluppo rurale, a motivo del fatto che la legislazione nazionale definisce in modo impreciso talune condizioni di ammissibilità e che le norme sono spesso complesse, la qual cosa si ripercuote negativamente sulla qualità dei controlli;

80.

deplora in particolare il fatto che, per quanto riguarda la gestione e il controllo del regime del pagamento unico, la Corte dei conti denuncia in diversi «vecchi» Stati membri carenze che incidono sui sistemi di controllo in tale settore (Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Francia e Spagna, punto 5.26 della relazione annuale 2007), come pure numerose lacune sistemiche per quanto riguarda i controlli sull’ammissibilità degli aiuti cosiddetti per «superficie» in Grecia, Italia, Spagna, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi (cfr. allegati 5.1.1 e 5.1.2 della relazione annuale 2007); prende atto delle risposte della Commissione che contesta il modo in cui la Corte dei conti ha presentato la situazione;

81.

chiede con insistenza agli Stati membri di intensificare, in cooperazione con la Commissione, i loro controlli soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di ammissibilità da parte dei beneficiari; invita la Commissione a chiarire e semplificare quanto più possibile dette condizioni;

82.

deplora che le stesse limitazioni inerenti al sistema di liquidazione siano state ancora una volta constatate dalla Corte dei conti nel 2007, come ad esempio la retroattività e la pluriannualità della liquidazione di conformità e il fatto che alcuna correlazione valida può essere stabilita tra i recuperi e l’importo reale dei pagamenti irregolari (punto 5.47 della relazione annuale 2007);

83.

ritiene che, dopo più esercizi caratterizzati dalle medesime gravi critiche da parte della Corte dei conti riguardanti lo stesso problema, la Commissione deve proporre misure di riforma del sistema di modo che sia possibile stabilire legami chiari e validi tra i recuperi e l’importo reale dei pagamenti irregolari e garantire, per quanto possibile, che i costi delle correzioni finanziarie vengano assunti dai beneficiari finali e non dai contribuenti e che le correzioni forfettarie siano applicate negli Stati membri che non rispettano i loro obblighi;

Sovvenzioni alla pesca

84.

accoglie favorevolmente la divulgazione da parte di Stati membri selezionati dei nomi dei beneficiari, dei nomi delle operazioni interessate e dei fondi pubblici (comunitari e nazionali) nonché i link alle fonti di informazione degli Stati membri riportati sul sito Internet della Commissione;

85.

sollecita tuttavia la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri ottemperino ai requisiti di cui all’articolo 53, lettera b), e all’articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 nonché ai requisiti di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 498/2007 (18);

86.

accoglie favorevolmente la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [COM(2008) 721], intesa a rendere legalmente possibile la sospensione o la riduzione dell’assistenza finanziaria a favore degli Stati membri in cui l’attuazione delle norme della politica comune della pesca (PCP) si rivela inadeguata;

87.

chiede, tuttavia, alla Commissione di proporre altresì che gli Stati membri in cui l’attuazione delle norme della PCP si rivela inadeguata non possano beneficiare degli accordi di partenariato nel settore della pesca;

88.

esorta la Commissione a introdurre una normativa comunitaria che escluda gli armatori condannati per violazioni gravi conformemente al regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio (19) dalla possibilità di ricevere aiuti comunitari nel quadro del Fondo europeo per la pesca e/o di beneficiare degli accordi di partenariato nel settore della pesca;

89.

chiede alla Commissione di garantire che gli aiuti comunitari non siano utilizzati ai fini della modernizzazione dei segmenti delle flotte caratterizzati da capacità eccedentarie;

90.

ricorda alla Commissione gli impegni da essa assunti nel quadro della strategia europea di sviluppo sostenibile, approvata dal Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001 e rivista dal Consiglio europeo di Vienna nel giugno 2006, di eliminare le sovvenzioni che danneggiano l’ambiente e, entro il 2008, di presentare una tabella di marcia per la riforma di queste sovvenzioni, settore per settore, al fine di eliminarle;

Coesione

91.

prende atto con grande inquietudine della stima della Corte dei conti secondo cui almeno l’11 % dell’importo totale rimborsato relativo a progetti rientranti nelle politiche strutturali non avrebbe dovuto essere rimborsato;

92.

nota che la Commissione non contesta tale percentuale dell’11 %;

93.

rileva che il numero di controlli effettuati dalla Corte dei conti risulta scarso a fronte dei pagamenti ai beneficiari finali (ad esempio, nel settore della politica di coesione la Corte dei conti ha controllato 180 rimborsi intermedi, secondo il punto 6.21 della relazione annuale 2007, sulle varie centinaia di migliaia di pagamenti effettuati ai beneficiari finali), ma osserva che tale metodologia di audit è in linea con le norme internazionali in materia, alla luce del parere contenuto nella relazione conseguente all’International Peer Review della Corte dei conti effettuata da un gruppo di revisori contabili esperti in materia finanziaria e di rendimento provenienti dagli istituti superiori di revisione contabile di Austria, Canada, Norvegia e Portogallo;

94.

pur apprezzando i miglioramenti nella valutazione globale del sistema di vigilanza e controllo nella relazione annuale della Corte dei conti, deplora il fatto che, nonostante gli sforzi continui profusi dalla Commissione, i sistemi di gestione e di controllo sia a livello di Stati membri sia a livello di supervisione della Commissione non sono ancora sufficientemente efficaci da limitare i rischi di errore; invita la Commissione a riferire al Parlamento nei primi mesi del 2010 in merito alle ulteriori azioni svolte nel 2009 e all’impatto iniziale delle azioni previste dal citato piano d’azione;

95.

rileva con grande preoccupazione che l’assorbimento dei fondi regionali e di coesione ha raggiunto livelli inaccettabilmente bassi ed esorta la Commissione a proseguire la procedura di revisione e a semplificare senza indugio la normativa esistente;

96.

ricorda altresì alla Commissione le raccomandazioni della Corte dei conti di sfruttare quanto più possibile e senza nuocere all’efficacia dei fondi stanziati le possibilità di semplificazione previste dalla regolamentazione applicabile alle spese e le chiede di avviare un esercizio di riflessione sulle nuove misure di semplificazione che potrebbero essere adottate, inclusa l’informatizzazione del sistema; si compiace a tal proposito del gruppo di lavoro «Semplificazione», istituito dalla Commissione e si attende che la Commissione avanzi proposte concrete per il periodo 2007-2013 ai fini di una semplificazione basata sui risultati dei lavori di tale gruppo di lavoro;

97.

chiede parimenti alla Commissione di fare una stima dell’impatto positivo della politica di coesione per Stato membro e di presentargli una relazione sul valore aggiunto di tale politica a livello dell’Unione;

98.

nota con inquietudine che nel Fondo europeo di sviluppo regionale degli anni 2000-2006 il 95,47 % delle correzioni finanziarie riguardavano Spagna (59,07 %), Italia (31,97 %) e Regno Unito (4,43 %); nota che 22 Stati membri sono responsabili del 4,53 % delle correzioni finanziarie; chiede alla Commissione di adeguare le sue rivendicazioni di controllo secondo la frequenza e la gravità degli errori negli Stati membri più interessati; chiede anche alla Commissione di informare della sua reazione di fronte a questi livelli elevati di errore nei tre Stati membri menzionati;

99.

nota con inquietudine che nel Fondo di coesione 2000-2006 il 95,92 % delle correzioni finanziarie riguardavano la Grecia (53,06 %) e la Spagna (42,86 %); nota che 23 Stati membri sono responsabili del 4,08 % delle correzioni finanziarie; chiede alla Commissione di adeguare le sue rivendicazioni di controllo secondo la frequenza e la gravità degli errori negli Stati membri più interessati; chiede anche alla Commissione di informarlo della sua reazione di fronte a questi livelli elevati di errore nei due Stati membri menzionati;

100.

nota con inquietudine che nel Fondo sociale 2000-2006 l’84,28 % delle correzioni finanziarie riguardavano la Spagna (37,86 %) e l’Italia (37,86 %); nota che 23 Stati membri sono responsabili del 15,72 % delle correzioni finanziarie;chiede alla Commissione di adeguare le sue rivendicazioni di controllo secondo la frequenza e la gravità degli errori negli Stati membri più interessati; chiede anche alla Commissione di informarlo della sua reazione di fronte a questi livelli elevati di errore nei due Stati membri menzionati;

101.

si compiace delle relazioni periodiche trimestrali che la Commissione ha trasmesso nell’intero 2008 sulle correzioni finanziarie derivanti dalla propria attività di audit o da quella della Corte dei conti; invita la Commissione a continuare ad applicare le correzioni finanziarie, in conformità del vigente regolamento, al fine di eliminare eventuali voci irregolari di spesa dichiarate in una fase precedente e a impiegare rigorose procedure di chiusura per i programmi del FESR, del Fondo di coesione e del FSE per il periodo 2000-2006 affinché, alla chiusura dei conti, tali voci di spesa siano state ampiamente eliminate; invita inoltre la Commissione a continuare a fornirgli informazioni dettagliate in merito alle correzioni finanziarie applicate e, una volta avviato il procedimento di chiusura, a fornire una stima del tasso di errore residuo nei programmi così conclusi;

102.

chiede che la Commissione continui a individuare nelle relazioni annuali di attività i problemi di controllo di gestione condivisa negli Stati membri, anche a livello di autorità di pagamento, affinché siano rilevate le carenze concrete di ciascuno Stato membro e per ogni programma e le riserve siano direttamente legate a tali problemi; chiede che essa elabori una classifica annuale degli Stati membri per ciascun fondo europeo e la trasmetta al Parlamento con il tasso di errore stabilito e chiede alla Corte dei conti di stabilire lo stesso elenco secondo le sue revisioni contabili;

103.

chiede alla Commissione, in quanto responsabile finale della sana gestione finanziaria dei fondi comunitari che, allorché uno Stato membro non apporti le garanzie richieste, le norme comunitarie in materia di sospensione dei pagamenti vengano rigorosamente applicate;

104.

osserva che la relazione della Corte dei conti per l’esercizio 2007 tuttora copre unicamente i progetti 2000-2006, dato che il 2007 ha rappresentato fondamentalmente una fase preparatoria per l’attuazione dei programmi 2007-2013; sottolinea, tuttavia, che non è ancora possibile valutare l’impatto delle nuove norme sancite per il periodo di programmazione 2007-2013, più semplici e rigorose rispetto a quelle in vigore fino al 2006;

105.

sottolinea che la politica di coesione continua a costituire una delle politiche principali dell’Unione e ne evidenzia il ruolo fondamentale nella risposta di quest’ultima alla crisi finanziaria e la posizione di rilievo nel piano di ripresa economica; accoglie pertanto con favore le azioni proposte dalla Commissione volte a facilitare e accelerare l’attuazione dei programmi di coesione;

106.

nota che tali procedure di semplificazione sono essenziali per alleviare gli oneri amministrativi a livello nazionale, regionale e locale; sottolinea peraltro l’importanza di assicurare che tali procedure contribuiscano a ridurre in futuro l’incidenza degli errori;

107.

approva la posizione dichiarata dalla Commissione in merito alle rettifiche finanziare, in particolare per quanto riguarda la possibilità di individuare e correggere le irregolarità con il sistema correttivo pluriennale; osserva che la Commissione verifica periodicamente i dati forniti dagli Stati membri in termini di completezza ed esattezza e che questi ultimi hanno conseguito progressi concreti nella fornitura di prove attendibili;

108.

prende atto del livello di errore rilevato dalla Corte dei conti e sottolinea la divergenza di interpretazione tra la Corte dei conti e la Commissione in merito all’importo che non avrebbe dovuto essere rimborsato (in particolare la divergenza di interpretazione sulle norme relative all’ammissibilità delle spese); sottolinea la necessità di un ulteriore chiarimento e chiede che sia armonizzata l’interpretazione delle norme in merito all’applicazione delle rettifiche finanziarie; invita inoltre gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a fornire al più presto possibile dichiarazioni annuali di spesa nel quadro della gestione concorrente;

109.

si dichiara moderatamente soddisfatto per i migliorati dati statistici relativi ai sistemi di controllo degli Stati membri, ma deplora il fatto che numerosi sistemi di controllo nazionali siano esposti al rischio di irregolarità nelle operazioni di rimborso; ritiene necessario un ulteriore miglioramento dell’efficacia dei controlli di primo livello effettuati in sede nazionale o subnazionale; sottolinea a tale riguardo l’importante ruolo di supervisione della Commissione;

110.

sottolinea il fatto che il livello di errori rilevato nella relazione della Corte dei conti non è necessariamente da ricondurre a comportamenti fraudolenti, e invita pertanto la Commissione e la Corte a operare le opportune distinzioni nei futuri documenti;

111.

deplora gli errori più frequenti, che hanno riguardato il Fondo sociale europeo e sono stati rappresentati, in primo luogo, dalla mancata documentazione del fatto che le spese generali o i costi del personale fossero attinenti al progetto in questione e, in secondo luogo, dalla sovrastima di queste due categorie di spesa; sostiene pertanto energicamente le nuove disposizioni del quadro finanziario per il periodo 2007-2013, che semplificano le procedure e permettono di dichiarare le spese generali su base forfetaria, come percentuale dei costi diretti; invita inoltre gli Stati membri a intensificare le proprie attività d’informazione rivolte ai beneficiari e a migliorare le verifiche quotidiane della gestione per ridurre l’incidenza degli errori;

Politiche interne

112.

deplora che, secondo la Corte, mentre la Commissione gestisce direttamente le azioni relative alle politiche interne, gli stessi problemi degli anni precedenti persistano (errori nel rimborso dei costi, complessità delle norme applicate e assenza di un meccanismo di sanzioni efficace) e chiede alla Commissione di proseguire i suoi sforzi volti a semplificare e precisare maggiormente le norme di proporzionalità applicate ai programmi con spese condivise;

Ricerca

113.

si compiace degli sviluppi nel settore RST in cui il tasso di errore annuale è passato dall’8,03 % nel 2006 al 2,39 % nel 2007;questo importante risultato è un successo per l’attuazione delle raccomandazioni di discarico 2005 da parte del personale di ricerca della Commissione, in stretta cooperazione con la commissione competente della commissione per il controllo dei bilanci e la Corte dei conti;

114.

constata che nel 2007 il sistema dei certificati di audit ha abbassato il tasso di errore al 2,5 % per i progetti nell’ambito del 6o programma quadro rispetto al 4,06 % per i progetti previsti dal 5o programma quadro, che non sono soggetti al sistema dei certificati di audit;

115.

plaude al documento di lavoro dei servizi della Commissione [SEC(2008)3054], che stabilisce una prima analisi dei costi del controllo, tra l’altro per la direzione generale della Ricerca e la direzione generale della Società dell’informazione e dei media, al fine di rilanciare un dibattito interistituzionale per arrivare a un accordo comune sul rischio di errore tollerabile nel settore della politica europea della ricerca;

116.

chiede alla Commissione di continuare a soddisfare le possibilità di rimborso offerte dal VII programma quadro, in particolare di analizzare ulteriormente l’adeguatezza delle norme di tale programma sulle procedure di retribuzione forfetaria, e di informare la commissione parlamentare competente nell’ambito dell’esame di metà periodo, in merito al contributo alla semplificazione delle norme per i beneficiari e ai necessari miglioramenti del sistema;

117.

esprime preoccupazione in merito alle norme riguardanti il settimo programma quadro perché sono difformi dai metodi generalmente riconosciuti e certificati a livello nazionale e internazionale per la contabilità e i calcoli e non accettano le osservazioni delle autorità nazionali di revisione contabile in merito ai tassi orari medi certificati per centro di costo; ritiene le norme del settimo programma quadro in contrasto con le attuali regole di contabilità e calcolo applicate dall’industria europea in quanto richiedono dati sui costi individuali delle persone che partecipano attivamente a un programma specifico di ricerca; invita la Commissione ad avviare una procedura intesa a rendere la norme del settimo programma quadro compatibili con le prassi operative generali, la quali consentono un calcolo e un’imputazione dei tassi orari medi per centro di costo invece di esigere dati sui costi individuali per le persone che partecipano attivamente a un programma specifico di ricerca;

118.

esprime preoccupazione per i certificati sulla metodologia (CoM e CoMAv) in quanto restano tuttora non approvati e sollecita la Commissione a fissare i necessari criteri comprensibili per l’approvazione dei certificati sulla metodologia sia per il personale che per i costi indiretti; ritiene che i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i costi medi del personale e ad applicare una metodologia consolidata per il calcolo dei costi indiretti; chiede un avvio tempestivo dell’approvazione (o della reiezione) dei certificati per assicurarsi che i fondi previsti per la ricerca possano essere utilizzati; chiede alla Commissione di accettare tali tassi orari medi per centro di costo in assenza di certificazione sulla metodologia ove siano almeno verificati e certificati da un’autorità nazionale;

119.

ricorda, al fine di semplificare le procedure amministrative e le domande di sovvenzione, la sua richiesta di un unico punto di contatto per i beneficiari per quanto riguarda le questioni connesse al quadro di ricerca, con la competenza di decidere su tali questioni;

120.

chiede alla Commissione, come condizione di certezza giuridica, di astenersi dal ricalcolare le dichiarazioni finanziarie dei progetti nell’ambito del sesto programma quadro, che sono già state approvate e liquidate da parte della Commissione, mediante l’applicazione di nuove interpretazioni dei criteri di ammissibilità dei costi fissate nelle condizioni generali (allegato II) del modello di contratto del VI programma quadro;

121.

nota che la procedura in due tappe per il settimo programma quadro di ricerca e di sviluppo è applicata in taluni settori; chiede alla Commissione di consultarsi con le organizzazioni di ricerca in merito all’opportunità di estendere questa esperienza ad altri tipi di progetto, ove questo si traduca in una notevole riduzione dei costi per la preparazione delle domande iniziali dei progetti;

122.

nota che, nel settore della ricerca, la Commissione ha moltiplicato gli enti di ricerca, i modelli di cooperazione e i meccanismi di gestione; ricorda che questo è dovuto al notevole aumento dei fondi messi a disposizione per la ricerca e l’innovazione nell’ambito del quadro finanziario 2007-2013; invita la Corte dei conti a valutare eventuali problemi di trasparenza di fronte all’autorità di bilancio e la differenza di trattamento dei beneficiari a seconda dei modelli; chiede che il direttore generale, nella sua relazione di attività annuale, riservi un capitolo a ciascuno di questi enti, modelli e meccanismi per informare sull’utilizzazione dei fondi e sui risultati auspicati attraverso i modelli di cooperazione pubblico/privato;

123.

chiede alla Corte dei conti, alla luce del fatto che la strategia di audit della Commissione copre le spese di un programma quadro per un periodo di quattro anni mentre la Corte dei conti deve fare una relazione su base annuale, di presentare tabelle pluriennali di modo che l’impatto finanziario degli errori constatati nel suo lavoro di audit sia presentato in modo concordante con la metodologia di controllo seguita dalla Commissione;

Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare

124.

considera soddisfacenti i tassi complessivi di esecuzione delle linee di bilancio relative all’ambiente, alla sanità pubblica e alla sicurezza alimentare;

125.

sottolinea che il tasso globale di esecuzione del bilancio nel settore dell’ambiente, della sanità pubblica e nella sicurezza alimentare, pari al 94,6 %, costituisce un risultato soddisfacente se si considera che il 2007 è stato il primo anno del nuovo quadro finanziario 2007-2013 ed è stato caratterizzato dall’adozione e dall’entrata in vigore di nuovi programmi nell’ambito della politica ambientale;

126.

si compiace del tasso di attuazione del Fondo comunitario del tabacco, che è pari al 100 %; è pertanto convinto che questo strumento, che assicura sostegno finanziario a progetti volti a migliorare la sensibilizzazione del pubblico nei confronti degli effetti nocivi del tabagismo, in particolare tramite l’informazione e l’istruzione, sia applicato in modo efficace;

127.

chiede alla Commissione di sviluppare ulteriormente l’assistenza fornita ai candidati nell’ambito dei programmi pluriennali, in particolare assicurando loro una formazione specifica e orientamenti chiari;

128.

accoglie con favore gli sforzi compiuti per strutturare meglio i bandi di gara e fornire maggiore assistenza ai candidati, specialmente nell’ambito dei programmi in materia di sanità pubblica, in modo da evitare la presentazione di domande per progetti di scarsa qualità o chiaramente non ammissibili al finanziamento, ma rileva che saranno necessarie ulteriori iniziative per rendere la situazione soddisfacente;

129.

rileva che parte del programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica è attuata dall’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori; in tale contesto, rammenta alla Commissione di utilizzare i fondi operativi del programma in modo economicamente efficace, dato che sono utilizzati anche per fini amministrativi;

130.

fa presente che il rispetto delle disposizioni amministrative e finanziarie del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 non dovrebbe comportare ritardi inutili nella concessione delle sovvenzioni o nella selezione dei progetti da finanziare, e chiede alla Commissione di continuare ad adoperarsi per migliorare le procedure amministrative che hanno un impatto sull’esecuzione degli stanziamenti d’impegno e di pagamento;

Mercato interno e protezione dei consumatori

131.

accoglie positivamente le osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti, che offre una corretta valutazione della politica del mercato interno, della politica doganale e della politica di protezione dei consumatori;

132.

invita gli Stati membri a migliorare ulteriormente i loro sistemi di controllo interno, al fine di impedire l’immissione di merci non autorizzate sul mercato comunitario; invita inoltre la Commissione ad assicurare un follow up in relazione alle carenze individuate nel settore della protezione dei consumatori nel 2007;

133.

accoglie positivamente l’osservazione della Corte dei conti secondo cui i sistemi di controllo delle dogane e dei conti funzionano in modo soddisfacente; sottolinea che, anche se i controlli doganali rientrano essenzialmente nella responsabilità degli Stati membri, il settore doganale dovrebbe essere gestito unicamente da operatori economici affidabili, in modo da evitare il rischio che nel mercato interno si importino merci senza il pagamento di diritti o senza una valutazione in dogana;

134.

apprezza gli sforzi compiuti per giungere ad un tasso di esecuzione dell’86 % per la linea di bilancio 12 02 01 (attuazione e sviluppo del mercato interno); osserva che, secondo la Commissione, il mancato utilizzo di pagamenti è dovuto al fatto che alcuni contratti di studio sono stati firmati alla fine dell’anno e che nel 2007 non sono stati eseguiti i pagamenti previsti;

135.

sottolinea che un tasso di esecuzione del 55 % per la linea di bilancio 14 04 02 (Dogana 2007) non è sufficiente e chiede pertanto una migliore pianificazione di bilancio; rileva che, secondo la Commissione, questa linea di bilancio concerne per lo più contratti IT a lungo termine, con prodotti e servizi forniti «su richiesta», il che rende difficili la valutazione e la pianificazione delle reali esigenze finanziarie; riconosce tuttavia i risultati positivi per il bilancio 2008, con un tasso di esecuzione superiore al 97 % per gli stanziamenti di pagamento;

136.

rileva che il tasso di esecuzione del 77 % per la linea di bilancio 17 02 02 (programma di protezione dei consumatori) è più basso rispetto agli esercizi precedenti; rileva inoltre che, secondo la Commissione, questo è dovuto al trasferimento di stanziamenti non dissociati dall’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori al programma di protezione dei consumatori e ad alcuni impegni tardivi assunti nel corso dell’esercizio 2007, il che ha determinato la mancata esecuzione dei pagamenti previsti per il 2007; chiede pertanto alla Commissione di migliorare la pianificazione di bilancio in questo settore;

Trasporti e turismo

137.

constata che il bilancio 2007, quale adottato in via definitiva e modificato nel corso dell’esercizio in questione, prevedeva per le politiche nel settore dei trasporti complessivamente 1 322 667 000 EUR in stanziamenti d’impegno e 743 111 000 EUR in stanziamenti di pagamento; osserva inoltre che nell’ambito di tali importi:

933 578 000 EUR in stanziamenti d’impegno e 369 665 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati ai progetti delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T),

15 348 000 EUR in impegni e 14 500 000 EUR in pagamenti erano disponibili per la sicurezza dei trasporti,

56 890 000 EUR in impegni e 10 425 000 EUR in pagamenti erano destinati al programma Marco Polo,

113 631 000 EUR in impegni e 114 716 000 EUR in pagamenti erano disponibili per le agenzie dei trasporti e l’Autorità di vigilanza del GNSS,

6 000 000 EUR in impegni e 6 578 000 EUR in pagamenti erano destinati alla sicurezza dei trasporti, compreso il progetto pilota sulla sicurezza della rete stradale transeuropea;

138.

si compiace del fatto che nell’ambito dei progetti TEN-T i tassi di utilizzazione degli stanziamenti d’impegno e di pagamento continuano a essere elevati, raggiungendo quasi il 100 %, e chiede agli Stati membri di assicurare che i bilanci nazionali mettano a disposizione fondi adeguati per far fronte a questo impegno dell’UE;

139.

esprime preoccupazione per il basso tasso di utilizzazione degli stanziamenti d’impegno destinati alla sicurezza dei trasporti (55,95 %) e all’Autorità di vigilanza del GNSS (33,24 % nel Titolo 3), in relazione ai quali gran parte dell’importo resosi disponibile nel 2007 grazie alle eccedenze del 2006 è stato riportato al 2008, come pure per il basso tasso di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento destinati al mercato interno e all’ottimizzazione dei sistemi di trasporto (47,48 %) nonché ai diritti dei passeggeri (58,96 %), dovuto ai ritardi nella firma dei contratti, e all’Autorità di vigilanza del GNSS (33,24 % nel Titolo 3);

140.

rileva con soddisfazione che, a seguito delle reazioni alla relazione speciale n. 6/2005 della Corte dei conti sulla rete transeuropea dei trasporti (20), il tasso massimo dell’aiuto finanziario per i progetti transfrontalieri è aumentato al 30 % e la soglia minima di finanziamento è salita a 1 500 000 EUR; rileva inoltre che sono migliorati la procedura di valutazione per la selezione dei progetti e il relativo monitoraggio, ma nel contempo deplora che la struttura per la descrizione dei lavori non sia stata armonizzata e i controlli tecnici e finanziari non siano stati uniformati;

141.

rileva con soddisfazione che l’analisi della Corte dei conti relativa alle norme di controllo interno aventi un’attinenza diretta con la legalità e la regolarità delle transazioni sottostanti indica che la direzione generale dell’Energia e dei trasporti soddisfa i requisiti fondamentali;

Cultura e istruzione

142.

constata che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale 2007, si pronuncia sul tasso di errore individuato nel settore della politica dell’istruzione e della cultura (punto 9.11 e allegato 9.1, tasso di errore tra il 2 e il 5 %), ma non dà spiegazione sulle modalità di funzionamento delle varie agenzie nazionali né di quelle esecutive, né tantomeno sulla qualità del rispettivo lavoro, né sulle ragioni per cui si deve contare su tale organizzazione;

143.

chiede alla Corte dei conti che, nella sua prossima relazione annuale, analizzi più in profondità la questione dell’efficacia e del mantenimento delle varie agenzie nel settore politico dell’istruzione e della cultura;

144.

rileva che, nella nuova generazione di programmi, la DG EAC (direzione generale dell’Istruzione e della cultura) ha armonizzato i programmi d’azione e ha introdotto un unico approccio di audit interno; ritiene in tale contesto che le dichiarazioni ex ante ed ex post effettuate dagli Stati membri costituiscano elementi nuovi nella vigilanza e nel controllo interno dei sistemi;

145.

deplora le carenze constatate dalla Corte dei conti nella procedura di dichiarazione preventiva nonché la constatazione che tale procedura fornisce solo una garanzia limitata quanto alla qualità della gestione delle spese in questione (punto 9.16 della relazione annuale 2007); rileva, tuttavia, che la procedura di dichiarazione preventiva è solo uno degli elementi di prova che la Corte dei conti ottiene nel corso dell’audit che le consente esprimere il proprio parere;

146.

prende nota del fatto che la Corte dei conti ha constatato che gli approcci seguiti dalle autorità nazionali per ottenere una base per la dichiarazione preliminare DAS sono diversi e il livello di informazione comunicato per quanto riguarda le procedure applicabili da dette autorità è molto vario; chiede alla Commissione di avviare un esercizio di armonizzazione di dette dichiarazioni e di tenere informati al riguardo il Parlamento e la Corte;

147.

tiene altresì conto del fatto che le dichiarazioni annuali di affidabilità «a posteriori» per il 2007 hanno dovuto essere fornite dalle autorità nazionali degli Stati membri per il 30 aprile 2008; attende la valutazione che la Corte dei conti farà nell’ambito dell’audit DAS 2008;

148.

deplora il fatto che talune autorità e agenzie nazionali non rispettano i loro obblighi stante l’invio di lettere di messa in mora ufficiali da parte della Commissione e sostiene vivamente quest’ultima nella sospensione dei pagamenti delle sovvenzioni nel caso in cui manchino le relazioni finali;

149.

invita le agenzie e le amministrazioni nazionali a rispettare le norme di attuazione emanate dalla Commissione per quanto riguarda le loro competenze rispettive; si compiace del fatto che la DG EAC non abbia ritenuto opportuno mantenere le sue riserve relativamente ai meccanismi di controllo delle agenzie nazionali, e sostiene la necessità di continuare a eseguire rigorosi controlli;

150.

si compiace del fatto che il numero dei pagamenti tardivi nel campo dell’istruzione e della cultura registra una diminuzione e si attende che la Commissione continui ad adoperarsi per ridurli ulteriormente;

151.

esprime l’auspicio che il sistema di controllo istituito dalla DG COMM (direzione generale della Comunicazione) a fine 2007 renda superfluo inserire una riserva riguardante la sua gestione finanziaria futura come avvenuto per l’esercizio finanziario 2007;

152.

chiede alla Commissione ulteriori informazioni in merito alla creazione negli Stati membri di strutture amministrative di assistenza alle attività di gemellaggio fra città, soprattutto per quanto riguarda la necessità di tali strutture, i loro costi e le loro finalità;

153.

chiede alla Commissione di esaminare in che modo il programma Gioventù possa accrescere la sua capacità di raggiungere nuove categorie di giovani, in particolare quelli provenienti da ambienti svantaggiati; propone a tal fine che le organizzazioni giovanili, fra cui il Forum della gioventù dell’Unione europea, intensifichino gli sforzi per raggiungere tali gruppi, migliorino l’efficacia della loro reportistica e i criteri di finanziamento, e diano più ampia diffusione al programma stesso fra i giovani;

Libertà civili, giustizia e affari interni

154.

nota il basso livello di esecuzione dei pagamenti per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispetto al 2006 (60,41 % nel 2007 e 86.26 % nel 2006); è consapevole che tale situazione si deve fra l’altro all’istituzione nel maggio e giugno 2007 dei fondi nel quadro della solidarietà e gestione dei flussi migratori e a ritardi nell’esecuzione di altri programmi specifici (giustizia civile, prevenzione in materia di droga e programmi d’informazione); rileva il livello relativamente più basso dell’esecuzione degli impegni rispetto al 2006 (90,29 % contro il 94,47 % del 2006); invita la direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza a cercare di massimizzare il tasso di esecuzione degli impegni e pagamenti per il 2008;

155.

prende atto della valutazione della Corte dei conti secondo cui i controlli di supervisione condotti dalla Commissione sul Fondo europeo per i rifugiati II sono di parziale efficacia; tiene debitamente conto delle risposte date al riguardo dalla Commissione;

156.

constata con rammarico che le descrizioni dei sistemi di supervisione e controllo adottati dagli Stati membri per il Fondo per le frontiere esterne sono state fornite dalla Commissione solo nell’ultimo trimestre 2007, e che ciò ha impedito alla Commissione di operare una valutazione di detti sistemi entro la fine dello stesso anno;

Diritti delle donne e parità di genere

157.

ricorda alla Commissione che, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, la promozione della parità tra uomini e donne costituisce un principio fondamentale dell’Unione e un obiettivo orizzontale di tutte le azioni e politiche comunitarie;

158.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione tesa a far sì che la parità di genere sia debitamente presa in considerazione quale obiettivo prioritario permanente, in sede di programmazione di bilancio, in linea con il principio del «gender budgeting», come richiesto nella sua risoluzione del 3 luglio 2003 sull’inserimento nel bilancio della dimensione di genere — Definizione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di genere (21), e deplora il ritardo dello studio di fattibilità della Commissione in materia;

159.

deplora che la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio del 2007 non contenga alcuna informazione che indichi se il bilancio ha apportato un contributo positivo alla promozione della parità tra uomini e donne;

160.

suggerisce alla Corte dei conti di includere nelle relazioni annuali e nelle relazioni speciali l’aspetto della parità di genere, in particolare di inserire informazioni pertinenti sulle politiche in materia di integrazione relative al principio di non discriminazione tra uomini e donne e sulla disponibilità di dati specifici in base al genere;

Azioni esterne

161.

nota con grande preoccupazione le medesime critiche che la Corte dei conti ha fatto negli anni precedenti, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti a livello di beneficiari finali;

162.

nota che l’aiuto esterno è stato appena sfiorato dall’ultima revisione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e chiede di rivedere il titolo IV «Azione esterna» del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al fine di poterlo adattare meglio alle condizioni speciali degli appalti e delle sovvenzioni in tale settore;

163.

deplora vivamente che la Commissione non sia riuscita a creare un vero e proprio strumento europeo per l’attuazione della gestione delle crisi, come le era stato chiesto nell’ambito del discarico per il 2005 e il 2006; insiste sulla necessità di procedervi con urgenza e invita ancora una volta la Commissione a creare la possibilità di gestire essa stessa i fondi multidonatari (multi donor trust funds) nel caso in cui anch’essa partecipi a tali fondi;

164.

chiede alla Commissione di assicurare piena trasparenza finanziaria all’aiuto esterno, a norma degli articoli 53-56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e di onorare il suo impegno nei confronti del Parlamento a che qualsiasi organizzazione internazionale che riceva fondi comunitari sia obbligata a trasmettere alla Corte dei conti e al revisore interno della Commissione i risultati di tutti quanti gli audit interni ed esterni effettuati riguardo all’utilizzazione dei fondi comunitari; chiede anche di assicurare l’accesso dell’OLAF ai dati in caso di sospetti di frode;

165.

prende nota del fatto che, sulla base di un certo numero di ipotesi («migliori stime»), il costo totale dei controlli effettuati dalla DG ECHO è stato stimato a 25 milioni di euro per il 2007 e ciò equivale al 3,2 % del bilancio totale dell’aiuto umanitario per tale anno; deplora la mancanza di un meccanismo di gestione dei rischi da parte della direzione generale per gli Aiuti umanitari (ECHO) e chiede di integrare sistematicamente tali meccanismi nel controllo;

166.

constata che, secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, tale stima copre solo una parte dei costi connessi con le operazioni umanitarie finanziate dalla direzione generale per gli Aiuti umanitari (ECHO) in quanto le spese di controllo sostenute dalle organizzazioni umanitarie incluse nel costo totale degli accordi di sovvenzioni sono finanziate altresì dalla direzione generale per gli Aiuti umanitari (ECHO);

167.

constata che, nell’ipotesi in cui il costo dei controlli sia ripartito in tre grandi categorie — costo delle attività di controllo da parte dei servizi della Commissione in sede e nelle delegazioni, costi degli audit esterni da parte della Commissione e costo della verifica delle spese da parte dei revisori consultati dai beneficiari — il costo dei controlli per quanto riguarda i fondi gestiti dall’Ufficio di cooperazione EuropeAid nel 2007 sono valutati dalla Commissione in circa 120 milioni di euro;

168.

chiede alla Corte dei conti di tenere in conto nella sua prossima relazione annuale tali calcoli e di pronunciarsi sia su tale stima sia sul rapporto costo/efficacia dei sistemi di controllo, tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli speciali delle azioni esterne dell’Unione;

169.

deplora il fatto che in Kenia la Commissione abbia versato un aiuto finanziario subito dopo le elezioni del 27 dicembre 2007 dando l’impressione di prendere partito nel dibattito sulla legittimità dei risultati elettorali; ricorda la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sulla situazione in Kenia (22) e attende dalla Commissione che ne tenga conto;

170.

prende atto della valutazione della Corte circa la parziale efficacia dei sistemi di vigilanza e di controllo per le relazioni esterne, l’allargamento e gli aiuti umanitari; riconosce che molte delle anomalie riscontrate riguardano gli anticipi sui versamenti, che vengono poi rettificati all’atto di effettuare i versamenti definitivi; invita nondimeno la Commissione ad apportare le dovute migliorie alle sue procedure di monitoraggio e di verifica senza che ciò comporti inutili incombenze amministrative per l’utenza finale, in particolare a livello degli organismi di esecuzione; riconosce al contempo i progressi sinora conseguiti dalla Commissione e dalle Nazioni Unite;

171.

deplora la continua mancanza di trasparenza nell’impiego dei fondi comunitari erogati attraverso organizzazioni delle Nazioni Unite; plaude all’impegno della Commissione a individuare una soluzione e a garantire che alla Corte dei conti pervengano a tempo debito tutte le informazioni richieste; si compiace del crescente numero di missioni di verifica svolte dalla Commissione nell’ambito dell’accordo quadro finanziario e amministrativo tra la Comunità europea e le Nazioni Unite (accordo FAFA); si attende che tali missioni rafforzino ulteriormente la trasparenza e la visibilità dei contributi comunitari alle attività svolte sotto l’egida delle Nazioni Unite;

172.

invita la Commissione a migliorare ulteriormente e a definire con maggiore chiarezza le condizioni e gli indicatori di rendimento utilizzati per l’erogazione degli aiuti di bilancio a favore di paesi terzi, onde stabilire criteri di valutazione chiari, evidenti e misurabili, eventualmente corredati di un calendario specifico;

173.

prende atto della valutazione della Corte dei conti circa l’urgenza delle misure richieste per ovviare alle carenze nella gestione dei fondi dell’Unione europea in Bulgaria e la necessità di mantenere in Turchia i meccanismi di monitoraggio richiesti; invita le autorità nazionali a intensificare gli sforzi per conformarsi alla normativa vigente;

174.

si attende con interesse risultati tangibili dall’applicazione dei nuovi parametri per la verifica della spesa mediante audit esterni avviati dai beneficiari o dalla Commissione;

175.

prende atto della relazione speciale della Corte n. 5/2007 sulla gestione del programma CARDS da parte della Commissione (23); sottolinea l’importanza che la Commissione adotti un orientamento strategico potenziato, teso ad assicurare, in stretta collaborazione e nell’ambito di un dialogo con il Parlamento, un’adeguata convergenza nella scelta di aree di intervento chiave nel quadro dello strumento di assistenza di preadesione; invita la Commissione a elaborare una strategia globale per migliorare la partecipazione a livello locale nella progettazione e nella realizzazione dei progetti;

176.

si attende di essere regolarmente informato sulle misure adottate dalla Commissione riguardo all’impegno significativo, assunto nel corso della conferenza internazionale dei paesi donatori di Bruxelles, del 22 ottobre 2008, a sostegno della ripresa postbellica della Georgia e del suo futuro sviluppo;

177.

rinnova il proprio invito alla Commissione a sottoporgli regolarmente misure specifiche volte ad accrescere il coinvolgimento dell’Unione europea riguardo alle sue azioni esterne, nei rispettivi contesti geografici, conformemente ai principi di efficienza, responsabilità e visibilità.

Organizzazioni non governative (ONG)

178.

rileva il ruolo e il numero crescente delle ONG nella gestione dei fondi comunitari; chiede alla Commissione di rivedere le sovvenzioni di funzionamento per la sede di Bruxelles delle ONG e di applicare rigorosamente il principio di degressività delle sovvenzioni di funzionamento stabilito dal regolamento finanziario;

179.

chiede alla Commissione di elaborare, entro la fine del 2009, un elenco completo di tutte le ONG che hanno ricevuto fondi comunitari;

Sviluppo

180.

prende nota ancora una volta del fatto che la Corte dei conti è giunta alla conclusione che la direzione generale dell’aiuto umanitario (ECHO) deve migliorare la sua strategia di audit garantendo una migliore copertura delle operazioni a livello di organismi incaricati dell’applicazione e, più in particolare, sul terreno per tutte le categorie di partner (punto 8.33 f) della relazione annuale 2007);

181.

incoraggia la Commissione a perseguire il suo obiettivo che ciascun progetto venga visitato almeno una volta da un esperto, tranne se ne sia impedito dalle condizioni di sicurezza o dalla difficoltà di accesso, a continuare ad assicurarsi che gli specialisti dell’aiuto umanitario siano permanentemente sul terreno onde facilitare e massimizzare l’impatto delle operazioni umanitarie finanziate dalla Commissione, a prescindere dal paese o dalla regione;

182.

ritiene che nell’ambito dell’attuazione stessa dei progetti, la Commissione debba vigilare affinché le disposizioni adottate dalle Nazioni Unite nell’aprile 2007 in materia di «reporting» vengano strettamente applicate e che le relazioni finanziarie siano prodotte in conformità di dette disposizioni;

183.

è consapevole dei rischi di controllo carente in loco nei luoghi in cui l’accesso è difficile o la neutralità dell’aiuto umanitario non è rispettata e in particolare che tali rischi sono in certa misura connessi agli obiettivi di sostegno delle esigenze umanitarie, ovverosia le cosiddette «crisi dimenticate»;

184.

prende nota altresì del fatto che, secondo la relazione annuale di attività della direzione generale per gli Aiuti umanitari (ECHO) del 2007, l’aiuto umanitario della Commissione in Iraq è avvenuto esclusivamente attraverso il Comitato internazionale della Croce Rossa nei settori della protezione e idrico e della bonifica per un importo totale di 7 800 000 EUR;

185.

ritiene che un chiarimento delle strutture d’intervento [fondi europei di sviluppo (FES), Commissione, Banca europea per gli investimenti, ecc.] in materia di sviluppo e azioni esterne dovrebbe essere studiato per consentire una migliore visibilità dell’azione comunitaria e un miglior audit dei fondi impegnati; chiede che sia effettuato uno studio sull’inserimento del FES nel bilancio comunitario, in vista di un dibattito politico su questo tema;

186.

richiama l’attenzione sull’impegno (24) assunto dalla Commissione di garantire che, entro il 2009, un importo di riferimento pari al 20 % dell’assistenza da essa attribuita sia destinato all’istruzione primaria e secondaria e alla sanità di base; invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate sul modo in cui tale importo di riferimento sarà raggiunto attraverso progetti, programmi e un sostegno al bilancio; invita a una maggiore coerenza fra i documenti di strategia nazionale, regionale e tematica nei settori della salute e dell’istruzione, in particolare quando gli aiuti sono forniti mediante un sostegno al bilancio;

187.

sottolinea la necessità di trattare in via prioritaria la questione dell’iscrizione dei bambini, fra cui i bambini disabili, appartenenti a gruppi difficili da raggiungere in paesi in cui gli indicatori degli obiettivi di sviluppo del millennio sono critici;

188.

sollecita la Commissione a rendere prioritario il sostegno ai paesi partner in vista dello sviluppo del controllo parlamentare e delle capacità di revisione contabile, in particolare quando gli aiuti sono forniti mediante un sostegno al bilancio e invita tale istituzione a riferire regolarmente in merito ai progressi realizzati;

189.

sottolinea che occorre prestare debita attenzione alla sostenibilità degli interventi della Commissione, segnatamente alla formulazione di una chiara strategia di uscita che non comprometta i risultati e al controllo della messa in atto; ritiene che la valutazione rafforzata dei risultati sia un fattore fondamentale per assicurare la legittimità democratica della cooperazione allo sviluppo dell’Unione;

190.

accoglie favorevolmente l’adozione, nel 2007, del codice di condotta dell’Unione in materia di complementarità e divisione dei compiti nell’ambito della politica di sviluppo, inteso a rafforzare la cooperazione e il coordinamento fra la Commissione e gli Stati membri; chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi al fine di garantire un’effettiva applicazione del codice di condotta, anche affrontando i problemi persistenti nel migliore interesse dei paesi partner;

191.

è del parere che la consultazione della società civile e delle autorità locali prima dell’elaborazione dei documenti di strategia per paese (DSP) nel quadro dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo non sia stata sufficiente per soddisfare l’obbligo giuridico stabilito all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1905/2006 (25), in base al quale, «in linea di principio, i documenti di strategia sono elaborati sulla base di un dialogo con il paese o la regione partner, coinvolgendo la società civile e le autorità regionali e locali»; ritiene a tale riguardo che la partecipazione dei parlamenti nazionali dei paesi partner sia indispensabile per conseguire una reale titolarità del processo; esorta la Commissione ad adoperarsi quanto più possibile per migliorare il dialogo con tali organi in tutte le varie fasi del processo di programmazione;

Strategia di preadesione

Meccanismo di cooperazione e di verifica

192.

ricorda che per la prima volta dopo l’adesione di nuovi Stati membri la Commissione ha instaurato un meccanismo di cooperazione e di verifica per la Romania e la Bulgaria onde rimediare alle «lacune in materia di riforma del sistema giuridico e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e per seguire i progressi realizzati in tali settori» [COM(2008) 63] e si chiede quale sia stata l’efficacia di tale meccanismo, la sua pertinenza e l’affidabilità delle informazioni fornite all’autorità di discarico;

193.

nota che sotto l’autorità del segretariato generale, più direzioni generali e uffici della Commissione sono responsabili della gestione di tale meccanismo; osserva che l’azione congiunta di tali servizi è lacunosa; attende un miglioramento del coordinamento e l’inclusione sistematica dell’esperienza di tutti i servizi interessati della Commissione nelle relazioni di progresso; si chiede quali siano le lezioni che la Commissione trae per i paesi candidati e i paesi potenziali candidati;

Fondi europei in Bulgaria e Romania

194.

constata che 650 000 000 EUR sono stati messi a disposizione della Bulgaria tra il 2004 e il 2007 attraverso il fondo PHARE, 226 000 000 EUR attraverso il fondo SAPARD, 440 500 000 EUR attraverso il fondo ISPA, mentre circa 1 346 500 000 EUR sono stati messi a disposizione della Romania tra il 2004 e il 2007 attraverso il fondo PHARE, 526 300 000 EUR attraverso il fondo SAPARD e 1 040 500 000 EUR attraverso il fondo ISPA;

195.

ricorda che la Corte dei conti ha già constatato nella sua relazione speciale 4/2006 relativa ai progetti d’investimento nell’ambito di PHARE in Bulgaria e Romania (26) numerosi problemi di gestione dei fondi europei, tra cui irregolarità a livello di bandi di gara e di ammissibilità delle spese, alienazione di beni d’investimento, mancata capacità amministrativa e altro;

196.

nota altresì con preoccupazione il fatto che la commissione per il controllo dei bilanci non è stata sufficientemente informata nei termini dal membro della Commissione incaricato dell’allargamento in merito all’entità delle carenze;

197.

nota con grande inquietudine che la Commissione ha sospeso 200 000 000 EUR di fondi agricoli per la Romania e 250 000 000 EUR per PHARE, 105 000 000 EUR per SAPARD e 115 000 000 EUR per ISPA sono stati congelati dalla Commissione in Bulgaria; rileva la perdita definitiva di 220 000 000 EUR per la Bulgaria a titolo di PHARE;

198.

è consapevole del fatto che la mancanza di sistemi affidabili di controllo e i problemi di gestione incontrati presentano rischi per il denaro del contribuente europeo; riconosce gli sforzi nel frattempo intrapresi per contenere tali problemi; sollecita gli Stati membri a continuare a compiere tutti gli sforzi necessari per soddisfare gli obblighi europei;

199.

ritiene necessario che la Commissione aumenti la sua assistenza tecnica per gli Stati membri onde rafforzarne le capacità amministrative; ricorda che la gestione corretta dei fondi europei è un obbligo e un dovere per ciascuno Stato membro e sostiene la Commissione nella sospensione temporanea dei fondi nel caso in cui i sistemi di gestione di uno Stato membro non funzionano;

200.

constata che per il periodo 2007-2013 la Bulgaria dovrebbe ricevere 6 853 000 EUR di fondi strutturali e che la Romania dovrebbe ricevere 19 200 000 EUR; oltre alle informazioni contenute nella relazione annuale d’attività e nelle relazioni concernenti i fondi strutturali e il fondo di coesione, chiede una relazione trimestrale sulla gestione responsabile ed efficace di tali fondi finché la situazione non sarà chiarita;

201.

ritiene che la preparazione della capacità di assorbimento della Romania e della Bulgaria dei fondi nei settori della politica agricola e della politica di coesione non è stata trattata dalla Commissione con la necessaria serietà e che le dichiarazioni e le iniziative della Commissione in questo contesto sono state fuorvianti non solo per il Parlamento ma anche per i governi della Bulgaria e della Romania rappresentando uno dei motivi della perdita dei fondi da parte di questi due paesi;

202.

chiede alla Commissione di tenerla informata sulle conseguenze pratiche degli sforzi riguardo alla riforma giudiziaria e alla lotta contro la corruzione e di integrare nelle relazioni di progresso criteri che quantifichino i progressi registrati in tali settori;

203.

ritiene che le istituzioni europee devono applicare, per quanto riguarda l’utilizzazione abusiva dei fondi europei e di fronte alla frode e alla corruzione, il principio della tolleranza zero; chiede alla Commissione di garantire il recupero effettivo degli importi indebitamente pagati;

204.

chiede altresì all’OLAF di trasmettergli il risultato delle inchieste in corso negli Stati membri;

205.

concorda con la Commissione che tutte le azioni e misure adottate recentemente dalla Bulgaria devono essere seguite da credibili azioni di rettifica strutturale e da una profonda riforma di tutte le strutture coinvolte nella gestione dei fondi comunitari, onde assicurare l’assorbimento corretto e tempestivo dei fondi e un elevato livello di trasparenza; invita in detto contesto la Commissione a migliorare il coordinamento e la comunicazione con le autorità nazionali e a monitorare attentamente l’applicazione dei diversi piani d’azione presentati dalla Bulgaria e a tenerne informato il Parlamento; sollecita alla Commissione una relazione speciale sullo stato di avanzamento in materia di gestione e controllo di tutti i fondi UE in Bulgaria per il periodo fino al 15 luglio 2009;

206.

sollecita alla Commissione, alla luce dell’ultima relazione sui progressi compiuti e delle battute d’arresto per quanto riguarda la lotta contro la corruzione, una relazione sullo stato di avanzamento riguardante la gestione e il controllo di tutti i fondi UE in Romania nonché le misure adottate e i progressi compiuti nella lotta contro la corruzione per il periodo fino al 15 luglio 2009;

Turchia, Croazia, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo e altri paesi dei Balcani occidentali

207.

ricorda la responsabilità delle delegazioni della Commissione nei paesi candidati e potenzialmente candidati per preparare tali paesi a un’utilizzazione corretta dei fondi europei; chiede, da una parte, di includere strategie antifrode nel processo di preadesione e, dall’altra, una formazione delle amministrazioni interessate a un programma di scambi tra la Commissione e le amministrazioni dei paesi candidati e potenzialmente candidati;

208.

invita la Commissione a svolgere un ruolo più attivo per quanto riguarda i sistemi di controllo delle spese esistenti in Turchia, Croazia, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli altri paesi dei Balcani occidentali nel quadro della fase di preadesione e le chiede di fornirgli, nell’ambito della sua relazione sui progressi compiuti da tali paesi, un’informazione più dettagliata su tali questioni, in particolare un’analisi dettagliata delle ragioni degli insuccessi; invita la Commissione a introdurre nelle relazioni sullo stato di avanzamento un sistema semaforico (luce verde, gialla e rossa) per indicare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei vari obiettivi di riferimento;

209.

deplora il caso di frode e di cattiva gestione dei fondi europei gestiti dalle Nazioni Unite, individuati per quanto riguarda il fondo che l’Unione riserva alla ricostruzione del Kosovo e la mancanza di un seguito da parte delle Nazioni Unite in merito a tali casi chiaramente individuati, ma desidera anche esprimere la sua gratitudine all’Agenzia europea per la ricostruzione nonché al suo personale «europeo» e locale per il lavoro svolto a favore della popolazione del Kosovo in circostanze talvolta difficili;

210.

chiede alla Corte dei conti di elaborare una relazione speciale sull’efficacia dei sistemi di controllo istituiti dalla Commissione riguardo ai fondi europei dal Kosovo nonché sui risultati ottenuti per quanto riguarda la prevenzione della frode e di verificare se tale finanziamento è stato pienamente soggetto alle condizioni previste dagli accordi per i programmi interessati, comprese le regole stabilite dallo strumento di aiuto preadesione (27) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

211.

propone che la Commissione chieda al governo del Kosovo un attestato di audit della Corte dei conti di tale paese per quanto riguarda i fondi europei, in particolare quelli già iscritti in bilancio;

212.

segnala che la «Investigation Task Force» (ITF) istituita per indagare sulle irregolarità finanziarie e le frodi concernenti i fondi UE in Kosovo ha concluso le sue attività nell’agosto 2008, che nella sua relazione finale ha individuato comportamenti illegali, tra gli altri, da parte del personale delle Nazioni Unite e che sono stati emessi molti mandati d’arresto internazionali senza conseguire risultati da parte delle Nazioni Unite; chiede alla Commissione di esercitare pressioni per l’esecuzione di detti mandati; sollecita inoltre la Commissione a presentare una relazione sul monitoraggio giuridico di tutti i casi riscontrati; sollecita l’istituzione di un organo che ne prosegua l’azione nella lotta contro le frodi e le irregolarità con la partecipazione della Commissione e dell’OLAF;

Spese amministrative

213.

nota con soddisfazione che l’audit della Corte non ha rilevato alcun errore significativo in merito alla legittimità e regolarità delle spese amministrative;

Scuole europee

214.

si attende che la Commissione garantisca che i governi del Belgio e del Regno Unito si impegnino a rispettare i loro obblighi previsti dagli attuali accordi intergovernativi (per il Belgio la più rapida disponibilità di una quarta o addirittura di una quinta scuola europea, per il Regno Unito un adeguato distacco di insegnanti) e auspica una revisione dell’attuale politica in materia di iscrizioni per le scuole di Berkendael/Laeken onde evitare lunghi e inaccettabili tempi di spostamento per gli alunni;

Effetti del decentramento sul personale

215.

nota con soddisfazione che la Commissione, su richiesta del Parlamento, ha effettuato uno studio delle risorse umane del suo personale nel 2007 [SEC(2007) 530] riguardante le proprie attività amministrative;

216.

è deluso per l’inadeguatezza delle informazioni trasmesse negli anni 2005 e 2006 dalla Commissione su questo aspetto molto importante sul piano finanziario; riconosce gli sforzi intrapresi nel frattempo riguardo alla trasparenza del suo sito Internet e al rapporto annuale sulla valutazione del personale;

217.

manifesta inquietudine per il fatto che circa il 32 % del personale della Commissione è impegnato nel settore del supporto amministrativo e del coordinamento; ricorda che il 10 % del personale del settore del bilancio non è stato ancora incluso in tale statistica; chiede alla Commissione di trarre le conseguenze di tali cifre e di intraprendere una ristrutturazione del suo personale onde ridurre al 20 % il personale che lavora in tali settori;

218.

nota che la mobilità del personale è stata inizialmente un concetto che riguardava i posti sensibili; è sorpreso di vedere che attualmente la Commissione segue la prassi di sottoporre tutto il suo personale entro 5 anni, al massimo entro 7 anni, a mobilità; teme che tale applicazione della mobilità riduca l’efficacia della Commissione e impedisca l’accumulo di esperienze e di conoscenze in seno alla Commissione; chiede alla Commissione di comunicargli in che modo la mobilità possa essere limitata ai posti sensibili;

Questioni connesse alle infrastrutture immobiliari della Comunità

219.

deplora la mancanza di trasparenza della Commissione nella gestione dei 61 edifici di cui dispone a Bruxelles e l’evoluzione del suo parco immobiliare;

220.

invita la Commissione a informarlo in merito a qualsiasi nuovo progetto riguardante il suo parco immobiliare nella fase preliminare di adesione dei progetti e di informare con regolarità la commissione per il controllo dei bilanci in merito a ogni iniziativa e ogni nuova decisione riguardante i progetti immobiliari, compresi i lavori preparatori e i bandi di gara per i quali si propone di istituire una commissione con la partecipazione di rappresentanti del Parlamento;

221.

chiede all’OLAF di informarlo in merito a casi di frode individuati nel campo della politica immobiliare e di esaminare possibili conflitti di interesse;

222.

chiede alla Commissione un audit della gestione degli edifici non solo della Commissione, ma di tutte le istituzioni della Comunità europea, studiando l’idea di una struttura comune di gestione immobiliare;

Seguito dato al discarico

223.

deplora il fatto che, nei conti annuali delle Comunità europee per l’esercizio finanziario 2007 (28), la Commissione riprende solo in modo incompleto le disposizioni del trattato CE in materia di seguito dato al discarico, affermando semplicemente che, al momento di concedere il discarico, il Parlamento può evidenziare alcune osservazioni che ritiene importanti, spesso raccomandando azioni che la Commissione dovrebbe adottare in relazione a dette questioni; constata che l’osservazione è pertinente, però la Commissione omette di ricordare che l’articolo 276 del trattato CE richiede altresì alla Commissione di adottare tutte le opportune misure per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni del Parlamento relative alla concessione del discarico per l’esecuzione delle spese; ricorda quindi alla Commissione che le richieste avanzate nella sua risoluzione sul discarico non sono semplici raccomandazioni non vincolanti, ma istruzioni sulla base delle quali la Commissione deve agire in sede di esecuzione del bilancio.

CONCLUSIONI SULLE RELAZIONI SPECIALI DELLA CORTE DEI CONTI

Parte I: relazione speciale n. 6/2007 sull’efficacia dell’assistenza tecnica nel contesto dello sviluppo delle capacità

224.

ritiene che l’assistenza tecnica — e altri tipi di aiuto esterno — che continua a essere ancora troppo incentrata sui donatori nonché spesso inefficiente e non sostenibile, necessita una riforma urgente, fra l’altro promuovendo l’appropriazione locale, coordinando in maniera più efficiente le risorse fra gli Stati membri a livello UE e internazionale e assicurando tempo sufficiente all’attuazione dei progetti;

225.

prende nota, in detto contesto, dell’approvazione da parte dei servizi della Commissione, nel luglio 2008, della strategia di base e del piano di lavoro per conseguire gli obiettivi di efficacia degli aiuti in relazione alla cooperazione tecnica e alle unità di attuazione dei progetti; chiede pertanto alla Commissione di informare il Parlamento in merito all’attuazione di questa strategia per la prima volta entro fine marzo 2009 e successivamente ogni sei mesi;

226.

prende nota delle informazioni tardive sugli importi spesi per l’assistenza tecnica, recentemente fornite dalla Commissione alla Corte dei conti in seguito alla pubblicazione della relazione speciale della Corte; si sorprende che queste informazioni non siano state rese disponibili durante la preparazione della relazione speciale; riconosce che la definizione del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico è ampia e in pratica offre adito a differenze di interpretazione; si attende che la strategia adottata dalla Commissione comporterà anche una definizione più funzionale di assistenza tecnica;

227.

deplora che lo strumento di gemellaggio non venga ancora pienamente utilizzato nei paesi ACP, dell’Asia o dell’America Latina; chiede pertanto che la Commissione proponga le necessarie modifiche legislative prima del termine del mandato dell’attuale Commissione e sollecita gli Stati membri a intraprendere i passi necessari per garantire l’uso generalizzato di questo strumento, adattato alle esigenze specifiche di tali paesi, e a modificare di conseguenza il regolamento sull’applicazione del decimo FES;

228.

lamenta il fatto che la clausola di sospensione, che consente una procedura di aggiudicazione accelerata, è a malapena utilizzata dalla Commissione; chiede alla Commissione di utilizzare ragionevolmente questo strumento in modo da migliorare il calendario di esecuzione delle operazioni di assistenza tecnica;

229.

ritiene inaccettabile che talune imprese propongano deliberatamente esperti con un buon curriculum vitae al fine di ottenere un contratto, pur sapendo che l’esperto non sarà disponibile ad assumere l’incarico; concorda con la Corte dei conti circa l’inadeguatezza dei criteri di selezione per l’assistenza tecnica, utilizzati dalla Commissione;

230.

chiede pertanto che la Commissione tenga molto più in considerazione altri criteri (come quelli proposti dalla Corte dei conti), piuttosto che limitarsi a prendere in considerazione il curriculum vitae del capo del gruppo di esperti; suggerisce che questo è fattibile, ad esempio creando una banca dati, compatibile con i requisiti legali, delle imprese che non hanno fornito l’esperto proposto, impedendo così a tali ditte di partecipare alle gare d’appalto per un determinato periodo; rileva che la Commissione ha adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, del 17 dicembre 2008, riguardante la banca dati centrale sull’esclusione (29) e la decisione 2008/969/CE, Euratom, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido a uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (30), ma che questi nuovi strumenti non consentono di escludere delle imprese su questa base; rileva inoltre che questi aspetti fanno parte del piano di lavoro (asse 3, azioni 13-15) e invita la Commissione ad applicare immediatamente le azioni connesse;

231.

concorda con la Corte dei conti sull’incoerenza esistente nell’approccio della Commissione in merito all’uso dei sistemi dei paesi partner di gestione delle finanze pubbliche e aggiudicazione degli appalti, che talvolta contraddice direttamente gli impegni assunti dall’Unione nel contesto della dichiarazione di Parigi sull’efficacia dell’aiuto, approvata il 2 marzo 2005 (31); sollecita pertanto la Commissione a garantire la rapida attuazione di questi impegni sulla base del dialogo strategico previsto nel quadro dei settori di intervento di Accra e post-Accra e delle azioni del piano di lavoro (asse 1, segnatamente l’azione 20);

232.

invita la Commissione a essere quanto più possibile coerente con le sue iniziative sulla trasparenza e a tener conto della risoluzione del Parlamento del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza nelle questioni finanziarie (32), raccomanda la creazione di una banca dati che fornisca una panoramica delle attività di assistenza tecnica e dei relativi risultati e che possa essere utilizzata per futuri compiti di assistenza tecnica e per evitare duplicazioni;

Parte II: relazione speciale n. 1/2008 sul processo di istruzione e di valutazione dei grandi progetti di investimento dei periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006

233.

invita la Commissione a rivedere la rigorosa procedura di approvazione dei grandi progetti, ma raccomanda di razionalizzare il processo decisionale mediante l’indicazione di valori reali, evitando così di trattare la procedura come una «procedura eccessivamente amministrativa», riducendo la durata del processo decisionale a ragionevole limiti e istituendo, non appena possibile, una unità indipendente per i grandi progetti con competenza orizzontale all’interno della direzione generale della Politica regionale (DG REGIO); evidenzia l’importanza di finanziare investimenti nel software, in quanto ciò renderà il sistema più trasparente e più facile da controllare; allo stesso tempo, la Commissione non deve ridurre il numero dei controlli in loco a seguito di tali investimenti;

234.

invita la Commissione a riferire sull’applicazione pratica della regola n + 2 e n + 3 per i grandi progetti, dal momento che alcuni Stati membri hanno cercato di «aggirare» le norme FESR (più precisamente, la regola n + 2), fondendo una serie di progetti in modo che la relativa cifra totale fosse appena inferiore ai valori limite per i grandi progetti e attendendo quindi la decisione della Commissione di sospendere la regola n + 2;

235.

evidenzia — chiedendo che gli si risponda — la questione di come possa essere nata la «cultura aliena al rischio» (con conseguente perdita di rilievo degli investimenti di elevata qualità e innovativi), una pratica che è del tutto contraria agli sforzi della Comunità previsti dalla strategia di Lisbona; ritiene che il problema risieda non nel finanziamento degli investimenti infrastrutturali, ma nel fatto che gli Stati membri hanno la possibilità di evitare «rischiosi» investimenti innovativi;

236.

ritiene deplorevole che la Commissione (DG REGIO) non stia finanziando l’istruzione e la formazione del proprio personale, ma un gruppo esterno (JASPERS), che si trova all’interno della struttura della Banca europea per gli investimenti e che quindi non risponde alla Commissione del suo lavoro; ricorda agli Stati membri che, se non riescono ad assicurare formazione e sviluppo ai loro gruppi di esperti, dipenderanno da gruppi di esperti esterni stranieri, con conseguenti notevoli spese indirette per il paese in questione;

237.

sostiene l’iniziativa con cui l’Unione si impegna a elaborare la valutazione ex post dei grandi progetti e determina quali sono le informazioni necessarie (dati uniformi e comparabili) che gli Stati membri devono raccogliere e trasmettere entro il termine stabilito; è del parere che il controllo debba concentrarsi in questo modo perché non esiste attualmente alcuna prova tangibile che i grandi progetti finanziati con fondi comunitari siano efficaci e che gli Stati membri abbiano utilizzato i fondi ricevuti nel modo più efficace e produttivo possibile;

238.

segnala che, allo stato attuale, le informazioni relative ai grandi progetti sono disponibili nella relazione annuale della Commissione sui fondi strutturali e sul Fondo di coesione solo dopo la relativa approvazione; invita pertanto la Commissione a garantire che la sua homepage consenta ai cittadini di monitorare lo stato di ogni grande progetto;

Parte III: relazione speciale n. 2/2008 sulle informazioni tariffarie vincolanti

239.

sollecita la Commissione a trovare d’urgenza una soluzione ai problemi e alle carenze ancora irrisolti, poiché possono determinare una perdita di entrate per l’Unione in termini di risorse proprie tradizionali;

240.

prende atto delle risposte della Commissione, quando afferma che il codice doganale comunitario adottato nel 2008 (33) renderà le informazioni tariffarie vincolanti per il titolare, che proseguirà l’attività di aggiornamento del thesaurus e che l’interfaccia utente è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;

241.

sollecita la Commissione a garantire che le controversie relative alla classificazione tariffaria si risolvano entro i termini stabiliti dalla legislazione comunitaria e comunque entro un periodo di cinque mesi; chiede inoltre alla Commissione, in considerazione della potenziale perdita di risorse proprie, di aumentare a quattro persone il personale operante sulle informazioni tariffarie vincolanti e la classificazione, provvedendo che tale personale effettui più analisi del rischio e controlli con maggiore attenzione il tempestivo inserimento dei dati nel sistema da parte degli Stati membri e i possibili casi di uso scorretto a causa di «periodi di grazia» e shopping di informazioni tariffarie vincolanti;

242.

chiede alla Commissione di informare il Parlamento, entro la fine del 2009, su tutte le iniziative e le misure adottate sulla base delle osservazioni della Corte dei conti, nonché sulle loro modalità di applicazione;

Parte IV: relazione speciale n. 3/2008 — Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente e flessibile?

243.

accoglie con favore la valutazione globalmente positiva espressa dalla Corte dei conti sui risultati ottenuti dalla Commissione in relazione al Fondo di solidarietà dell’Unione europea;

244.

constata che le critiche espresse in merito alla «rapidità» non possono essere attribuite esclusivamente alla gestione del Fondo da parte della Commissione, dal momento che, molto spesso, i problemi sono legati a carenze nella gestione da parte degli Stati membri, come la qualità dell’informazione fornita dal richiedente;

245.

constata inoltre che, nella sua posizione del 18 maggio 2006 (34), il Parlamento ha riservato un’accoglienza favorevole alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea [COM(2005) 108], in cui sono previsti criteri più semplici e più chiari per una più rapida attivazione del Fondo, e che finora il Consiglio non è ancora avanzato in questo dossier;

Parte V: relazione speciale n. 4/2008 sull’applicazione delle quote latte negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004

246.

lamenta che le autorità nazionali devono compiere una moltitudine di ispezioni che rischiano di essere superficiali, il che non consente di verificare l’attendibilità delle vendite dirette dichiarate; si compiace del regolamento (CE) della Commissione n. 228/2008 (35) che riduce all’1 % il tasso di ispezione per i produttori la cui produzione è inferiore a 5 000 kg;

247.

ritiene che la Commissione dovrebbe, nel quadro della gestione condivisa, continuare a prendere tutte le iniziative necessarie per garantire un controllo effettivo dell’attuazione e della buona gestione del regime delle quote lattiere;

248.

invita le autorità nazionali competenti a elaborare, sulla base di un’analisi dei rischi, un programma di controllo per ciascun periodo di 12 mesi e a effettuare controlli durante e dopo la campagna di contingentamento, e comunque entro 18 mesi dalla fine della campagna in questione;

249.

ritiene che, in un intento di semplificazione, la Commissione dovrebbe invitare i nuovi Stati membri ad aderire al principio generale in base al quale la totalità del latte commercializzato deve essere contabilizzata;

250.

chiede alla Commissione di invitare i nuovi Stati membri a migliorare il mantenimento delle loro banche dati, come richiesto dalla Corte dei conti nella sua relazione, e a evitare controlli inutili;

251.

invita la Commissione a continuare a valutare gli sviluppi nel settore lattiero-caseario, in particolare quelli legati al proprio mercato, alla situazione dei produttori e alle implicazioni in termini di assetto territoriale, in particolare nel quadro delle relazioni di valutazione che dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2012 ai sensi dell’accordo politico sullo «stato di salute» della politica agricola comune concluso nel novembre 2008;

252.

invita la Commissione a seguire l’insieme delle raccomandazioni della Corte dei conti nel quadro di questa valutazione dello stato di salute, e a prendere in considerazione le modifiche che potrebbero essere apportate all’OCM del latte e al regime delle quote lattiere, che dovrebbero in effetti orientarsi verso:

a)

misure di accompagnamento e di transizione da prevedere a livello delle regioni in cui i piccoli produttori restano nettamente maggioritari;

b)

la necessità di garantire ai produttori di latte dei nuovi Stati membri un quadro regolamentare stabile e prospettive chiare, incitandoli a compiere gli investimenti indispensabili per garantire la sostenibilità della loro attività;

Parte VI: relazione speciale n. 5/2008 sulle agenzie dell’Unione europea — ottenere risultati

253.

accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti e consiglia vivamente alla Commissione di affrontare le carenze individuate nella relazione e a prendere provvedimenti in linea con le raccomandazioni della Corte;

254.

chiede che la Commissione crei e metta in atto un sistema di gestione globale per le agenzie di «regolazione» dell’Unione, basato su criteri espliciti come la trasparenza, l’economia, il buon funzionamento, l’efficacia e lo scambio reciproco delle pratiche più fruttuose; ritiene che la Commissione debba mantenere una comunicazione attiva con le agenzie dell’Unione e assistere i loro consigli di amministrazione nell’attuazione del bilancio e della gestione per attività (ABB/ABM);

255.

invita la Commissione a introdurre un sistema di controllo operativo per le agenzie dell’Unione, che consenta il trasferimento interno delle migliori pratiche e dei migliori metodi e che includa un insieme di indicatori sia generici che specifici per la valutazione;

256.

invita la Commissione a sviluppare delle linee di condotta per migliorare la pianificazione, il controllo, l’elaborazione delle relazioni e la valutazione delle attività delle agenzie e a mettere totalmente in pratica il concetto di ottenimento dei risultati stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dal regolamento finanziario quadro per le agenzie (36);

Parte VII: relazione speciale n. 6/2008 concernente le azioni di risanamento finanziate dalla Commissione europea a seguito dello tsunami e dell’uragano Mitch

257.

invita la Commissione a trarre tutte le necessarie conclusioni dalle esperienze acquisite a seguito dell’uragano Mitch e dello tsunami, al fine di migliorare i risultati futuri; esorta la Commissione a svolgere un ruolo attivo a livello internazionale allo scopo di correggere le debolezze sistemiche in relazione alle capacità internazionali di soccorso;

258.

invita la Commissione, nell’ambito delle future azioni di risanamento, a rivolgere una particolare attenzione alle seguenti questioni: garantire che i finanziamenti siano orientati ai bisogni, che le popolazioni colpite (fra cui poveri, donne e bambini) siano al centro delle misure di aiuto e che informazioni dettagliate e precise sui risultati dell’assistenza siano rese accessibili sia ai contribuenti dei paesi donatori sia alle popolazioni colpite;

259.

invita le istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche e la Corte dei conti a intensificare la cooperazione in relazione alle indagini, al controllo e alla valutazione dell’uso degli stanziamenti destinati ai soccorsi in caso di calamità naturali;

260.

invita la Commissione a rivedere il proprio elenco delle organizzazioni non governative, al fine di definire una politica di acquisti che impedisca l’appropriazione indebita delle donazioni da parte delle ONG;

261.

invita, inoltre, la Commissione a garantire l’adeguata visibilità agli aiuti dell’Unione europea senza peraltro compromettere l’efficacia globale e gli obiettivi di equità;

262.

invita le Nazioni Unite, la Croce Rossa, la Mezzaluna rossa e tutti gli altri donatori a concordare un ampio quadro di controllo e verifica al fine di:

a)

intensificare e migliorare il controllo generale dei fondi raccolti;

b)

eliminare la duplicazione e/o la frammentazione delle procedure di controllo e ridurne i costi;

263.

si attende che la Commissione non solo accetti le raccomandazioni della Corte dei conti europea, ma si impegni anche a fornire indicazioni in merito alla prima data utile per la loro attuazione;

264.

ritiene indispensabile che anche in caso di aiuti umanitari, la Commissione ribadisca i criteri relativi all’efficacia degli aiuti sanciti dalla dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti;

265.

invita la Commissione a fissare un termine di scadenza realistico e concreto rispetto alla disponibilità dei finanziamenti, al fine di incentivare i paesi beneficiari ad attuare in modo tempestivo i progetti concordati;

266.

ritiene che gli aiuti umanitari in caso di catastrofi e calamità naturali debbano essere forniti senza porre condizioni politiche; è tuttavia del parere che la Commissione debba chiedere ai paesi beneficiari di

a)

non limitare l’accesso alle vittime;

b)

considerare gli aiuti esenti da tasse, dazi doganali o qualsiasi altra forma di onere fiscale;

c)

non rinviare o rifiutare la concessione dei visti al personale internazionale degli organismi responsabili degli aiuti;

d)

non imporre ai beneficiari di pagare per i beni e i servizi elargiti (o altrimenti fare in modo che tali entrate siano riconvertite ai fini della ricostruzione);

267.

invita la Commissione a considerare la sospensione degli aiuti in caso di violazione dei principi sopramenzionati.

Parte VIII: relazione speciale n. 7/2008 sul programma «Energia intelligente per l’Europa (IEE) 2003-2006»

268.

accoglie con favore il serio lavoro compiuto dalla Corte dei conti nonché le sue osservazioni, che contengono una certa dose di elogi ma anche delle critiche in relazione alla gestione da parte della Commissione e dell’Agenzia di esecuzione del programma IEE per il periodo 2003-2006; apprezza la stretta cooperazione, orientata verso il futuro, tra l’agenzia, la Corte e il Parlamento;

269.

desume dall’analisi della Corte dei conti che i costi sostenuti dai beneficiari (per preparare le proposte e i resoconti) sono piuttosto elevati e benché sia chiaro che questi costi sono diversi da quelli puramente amministrativi, ritiene che anche questi costi dovrebbero essere presi in considerazione e ridotti in linea con i principi di una migliore regolamentazione;

270.

ritiene che le osservazioni della Corte dei conti possano rivelarsi utili anche nel caso di altre agenzie esecutive; attende con impazienza di ricevere la prossima relazione speciale della Corte dei conti relativa alle agenzie esecutive;

271.

deplora che, nel caso di progetti o di studi legati al programma, nonché nel caso delle agenzie locali dell’energia, i nuovi Stati membri non siano praticamente stati coinvolti; accetta tuttavia che il fatto che il programma fosse già iniziato prima dell’adesione dei 10 nuovi Stati membri possa in parte spiegare questa situazione; chiede alla Commissione di proseguire attivamente la sua politica che consiste nell’accordare priorità alla creazione di agenzie dell’energia nei nuovi Stati membri così da conseguire una ripartizione equilibrata sull’insieme del territorio dell’Unione;

Parte IX: relazione speciale n. 8/2008 — La condizionalità è una politica efficace?

272.

ritiene che gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (37) del Consiglio dovrebbero essere sviluppati in una maniera «SMART» (specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e opportuni) ed essere organizzati in una gerarchia logica e su detta base gli Stati membri dovrebbero definire norme e requisiti verificabili a livello aziendale;

273.

ritiene che il sistema di condizionalità andrebbe semplificato limitandolo agli elementi principali delle attività agricole in cui servono miglioramenti e specificando le norme, i requisiti e i risultati attesi;

274.

invita la Commissione a stabilire una distinzione netta fra condizionalità e ambiente agricolo; segnala che gli elementi della politica di sviluppo rurale, ad esempio l’obbligo di fissare norme verificabili, dovrebbero essere applicati anche alla condizionalità;

275.

ritiene che negli Stati membri andrebbe applicato un sistema di controllo e di sanzione per garantire il rispetto delle norme da parte degli agricoltori, che come minimo dovrebbe essere controllato l’1 % delle aziende agricole soggette a tali obblighi e che il sistema di sanzioni dovrebbe basarsi sul principio di una riduzione dei pagamenti in funzione o in proporzione della gravità dell’infrazione;

276.

invita la Commissione ad applicare un valido sistema di monitoraggio per misurare il rendimento tramite la definizione di indicatori pertinenti e di livelli di riferimento; invita gli Stati membri a trasmettere dati completi e affidabili che la Commissione dovrebbe analizzare in maniera più circostanziata;

277.

invita la Commissione a presentare proposte al più tardi nell’ambito della revisione del bilancio e della prossima riforma della politica agricola comune;

278.

invita la Corte dei conti a riferire in merito al rispetto dei requisiti di condizionalità nell’ambito della sua relazione annuale (dichiarazione di affidabilità);

Parte X: relazione speciale n. 9/2008 — Efficacia del sostegno dell’UE nei settori della libertà, della sicurezza e della giustizia concesso a Bielorussia, Moldova e Ucraina

279.

sollecita la Commissione a compiere un’analisi esaustiva delle ragioni relative alle carenze e alla mancanza di risultati in alcuni dei progetti in Ucraina, Moldova e Bielorussia e a migliorare la programmazione, la gestione e il controllo dei fondi dell’Unione in questi paesi;

280.

insiste affinché la Commissione continui a destinare fondi comunitari alle priorità specifiche di Moldova, Bielorussia e Ucraina, tenendo presente i progressi compiuti in precedenti progetti;

281.

invita la Commissione a rendere più flessibili le procedure di finanziamento comunitario così da consentire adeguamenti dei fascicoli di progetto, dei parametri di riferimento e degli obiettivi, nonché da riflettere i cambiamenti intervenuti nella situazione economica e politica di tali paesi;

282.

chiede alla Commissione di garantire la sostenibilità dei progetti finanziati dall’Unione definendo chiaramente gli impegni assunti dal governo beneficiario al termine del progetto;

283.

deplora il fatto che l’efficacia dei fondi comunitari sia stata insufficiente nei casi in cui, nonostante le carenze constatate nella gestione del progetto, sono state concesse delle sovvenzioni ai medesimi contraenti in relazione a nuovi progetti; sollecita pertanto la Commissione a definire chiari criteri per la selezione dei contraenti e a evitare il ripetersi di una gestione insoddisfacente dei fondi comunitari;

284.

raccomanda che la Commissione migliori la comunicazione con i governi di Ucraina, Moldova e Bielorussia e intraprenda i passi necessari a incoraggiare e sostenere i paesi beneficiari affinché introducano ed esercitino un efficace coordinamento dei donatori;

285.

incoraggia la Commissione a concentrarsi maggiormente sulla questione dell’efficacia dei procedimenti penali nella lotta contro il crimine organizzato e ad analizzare tutte le possibilità per promuovere una maggiore partecipazione dell’opinione pubblica alla politica contro la corruzione, sostenendo le organizzazioni della società civile nelle questioni relative al potere giudiziario e al buon governo;

Parte XI: relazione speciale n. 11/2008 sulla gestione del sostegno dell’UE alle operazioni di ammasso pubblico di cereali

286.

concorda con la Corte dei conti che la Commissione dovrebbe tener conto dell’ubicazione geografica dei depositi e, in particolare, della qualità delle scorte di cereali in sede di fissazione del prezzo minimo di vendita;

287.

chiede alla Commissione, al fine di migliorare il processo di bilancio, di rendere più trasparenti i costi delle attività non direttamente connesse con le operazioni di ammasso di cereali; suggerisce pertanto che l’elemento di sovvenzione dei programmi, come il sostegno a favore delle persone più indigenti o dell’industria del bioetanolo, sia direttamente destinato alle attività interessate;

288.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di valutare i costi dei controlli nel settore delle operazioni di ammasso pubblico di cereali; invita la Commissione a creare maggiori incentivi per gli Stati membri al fine di ridurre i costi di stoccaggio e di capitale dei loro interventi e di ottimizzare le tempistiche di vendita delle loro scorte;

289.

concorda con la Corte dei conti che la Commissione dovrebbe rafforzare l’esame dei costi notificati dagli organismi pagatori monitorando sistematicamente tutti i dati o le tendenze insoliti; che i controlli in loco dovrebbero includere verifiche dei dati utilizzati e che la Commissione dovrebbe rivedere i costi forfetari delle operazioni senza movimento al fine di garantire che non superino i costi effettivi;

290.

condivide il parere della Corte dei conti secondo cui i controlli in loco dei dati relativi alle informazioni sui costi ricevute dagli organismi pagatori degli Stati membri sarebbero utili; sottolinea tuttavia la necessità di garantire che gli obblighi di controllo siano efficienti in termini di costo;

291.

deplora che non esista una scorta strategica di cereali per i casi di penuria alimentare a livello comunitario; osserva che gli Stati membri sono autorizzati a costituire scorte strategiche di cereali e che hanno l’obbligo di informare la Commissione in merito a tali scorte; deplora tuttavia il fatto che pochissimi Stati membri si avvalgono di questa possibilità e ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare l’idea di costituire una scorta strategica comunitaria.

(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.

(5)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(6)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(7)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(8)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(10)   GU L 187 del 15.7.2008, pag. 25.

(11)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(12)  Parere n. 2/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee sul modello di audit unico (single audit) e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario (GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1).

(13)  Consiglio dell’Unione europea, nota della presidenza alle delegazioni — «An improved sound financial management of EU funds 10284/08 FIN 217», 3.6.2008 (disponibile solo in versione inglese).

(14)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 25.

(15)   GU C 273 del 9.11.2006, pag. 2.

(16)   GU L 340 del 6.12.2006, pag. 5.

(17)   GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(18)  Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che istituisce un elenco di tipi di comportamento che violano gravemente le regole della politica comune della pesca (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5).

(20)   GU C 94 del 21.4.2006, pag. 1.

(21)   GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 746.

(22)   GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 70.

(23)   GU C 285 del 27.11.2007, pag. 1.

(24)  Dichiarazione della Commissione concernente l’articolo 5 DCI, allegata alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo del 24 ottobre 2006 [COM(2006) 628].

(25)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(26)   GU C 174 del 26.7.2006, pag. 1.

(27)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

(28)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 9.

(29)   GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12.

(30)   GU L 344 del 20.12.2008, pag. 125.

(31)  La dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti è stata decisa e approvata in occasione del Forum ad alto livello, tenutosi il 2 marzo 2005 a Parigi, dai paesi in via di sviluppo e i paesi donatori, l’Unione europea, la Banca africana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca interamericana di sviluppo, il Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, le Nazioni Unite e la Banca mondiale.

(32)  Testi approvati, P6_TA(2008) 51.

(33)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

(34)   GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 331.

(35)  Regolamento (CE) della Commissione n. 228/2008, del 13 marzo 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda l’intensità dei controlli sulle consegne e sulle vendite dirette di latte (GU L 70 del 14.3.2008, pag. 7).

(36)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

(37)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).


26.9.2009   

IT

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti relativi all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2007, sezione III — Commissione

(2009/634/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l’esercizio finanziario 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0415/2008] (2),

viste le relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tali relazioni [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580],

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2007» [COM(2008) 338],

visti la relazione annuale della Commissione all’autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007 [COM(2008) 499] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione a corredo di tale relazione [SEC(2008) 2361],

vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2006 [COM(2008) 112],

visto il Libro verde sull’iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 [COM(2006) 194],

visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (3),

vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2005) 252],

visti il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2006) 9], la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2007) 86] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2007) 311],

vista la prima relazione semestrale sul percorso verso l’applicazione del piano d’azione della Commissione per un quadro di controllo interno integrato pubblicata il 19 luglio 2006 [SEC(2006) 1009] come richiesto dal Parlamento nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l’esercizio 2004,

visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di revisione contabile delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari (4),

visto il piano d’azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [COM(2008) 97],

vista la comunicazione dei membri della Commissione Hübner e Špidla alla Commissione, in cui presentano una relazione interlocutoria sull’esecuzione del piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali [SEC(2008) 2756] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di detta comunicazione [SEC(2008) 2755],

visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2008) 110] e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione [SEC(2008) 259],

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte delle istituzioni (5), e le sue relazioni speciali,

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti in conformità dell’articolo 248 del trattato CE (6),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile [COM(2008) 866] e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione [SEC(2008) 3054],

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007 (5587/2009 — C6-0055/2009),

visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

visti gli articoli 246 e successivi del trattato CE, relativi alla Corte dei conti,

viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in particolare quelle applicabili al settore pubblico,

vista la International Peer Review della Corte dei conti europea,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, che stabilisce lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (7), in particolare il titolo V, capitolo 3, concernente le pensioni e le indennità di invalidità, e l’allegato XII, che stabilisce le disposizioni di esecuzione dell’articolo 83 bis dello Statuto,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (9), in particolare l’articolo 14, paragrafi 2 e 3,

visti l’articolo 70 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0168/2009),

A.

considerando che, a norma dell’articolo 275 del trattato CE, la Commissione è competente per stabilire i conti,

1.

approva la chiusura dei conti relativi all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione III — Commissione e Agenzie esecutive;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.

(5)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(6)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(7)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(8)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.


26.9.2009   

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L 255/74


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione IV — Corte di giustizia

(2009/635/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0418/2008) (2),

vista la relazione annuale della Corte di giustizia riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0151/2009),

1.

concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia per l’esecuzione del bilancio della Corte di giustizia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione riportata in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al mediatore europeo e al garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione IV — Corte di giustizia

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0418/2008) (2),

vista la relazione annuale della Corte di giustizia riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0151/2009),

1.

osserva che nel 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) disponeva di stanziamenti d’impegno per un totale di 275 milioni di euro (2006: 252 milioni di euro (6)), con un tasso di utilizzo del 96,84 %, che è superiore a quello dell’esercizio precedente;

2.

osserva con soddisfazione l’adozione da parte della CGCE nel luglio 2007 di un codice di condotta che si applica ai membri e agli ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica (7), comprendente l’obbligo di presentare una dichiarazione degli interessi finanziari al presidente della Corte di giustizia; ribadisce tuttavia la propria richiesta, nell’interesse della trasparenza e nonostante la mancanza a oggi di un obbligo giuridico, di pubblicare dichiarazioni concrete, ad esempio sul sito web della Corte; propone inoltre la nomina di un controllore indipendente con il compito di render conto pubblicamente ogni anno delle dichiarazioni ricevute, in modo da garantire un monitoraggio e un controllo credibili;

3.

rileva che nel 2007 il numero di funzionari e agenti in servizio (agenti temporanei e agenti contrattuali) è aumentato rispetto all’esercizio precedente del 7,9 %, attestandosi a 1 928, principalmente a causa dell’adesione di Bulgaria e Romania;

4.

accoglie con favore il miglioramento relativo all’assunzione di personale qualificato, coperto dallo statuto, tramite concorsi organizzati da EPSO, nonché nell’affrontare alcune difficoltà relative a taluni incarichi (principalmente interpreti ed esperti informatici);

5.

rileva che al punto 11.19 della relazione annuale per il 2007 la Corte dei conti europea ha espresso i seguenti commenti: «la decisione del comitato amministrativo della Corte di giustizia sull’assunzione e l’impiego di personale contrattuale non prevede una procedura di selezione per gli “agenti contrattuali con mansioni ausiliarie” […] Non esistono quindi procedure di selezione formali stabilite dalla Corte di giustizia per l’assunzione di personale con contratti a breve termine per sostituire persone impossibilitate a svolgere le loro funzioni»;

6.

condivide il parere della Corte dei conti secondo il quale, a causa dell’assenza di procedure di selezione specifiche per il personale contrattuale con mansioni ausiliarie (compreso, ad esempio, il ricorso a comitati di selezione), «[…] le disposizioni adottate dalla Corte di giustizia non assicurano, in questi casi, che i requisiti previsti nel “regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee” siano pienamente rispettati e che sia scongiurato il rischio di una selezione non obiettiva»; chiede pertanto che si mettano in atto adeguate procedure di selezione anche per questa categoria di personale contrattuale;

7.

esprime la sua soddisfazione per il fatto che dal 1o ottobre 2007 sono state istituite due unità amministrative separate (un’unita di audit interno e un’unità di verifica) con due capi unità distinti, mettendo fine alla situazione, criticata già negli esercizi precedenti sia dalla Corte dei conti sia dal Parlamento, nella quale il capo del servizio di audit interno era responsabile della verifica ex ante delle operazioni degli ordinatori;

8.

osserva con soddisfazione che il 12 dicembre 2007 il comitato amministrativo della Corte ha modificato le mansioni del revisore interno in modo che il programma di lavoro annuale dell’unità di audit interno sia adottato sulla base di una valutazione dei rischi effettivi ai quali è esposta l’organizzazione;

9.

osserva che è stata introdotta una nuova procedura per cedere le immobilizzazioni nel quadro dell’attuazione, nel 2007, di un nuovo sistema integrato di gestione e controllo finanziario (SAP) che ha sostituito, il 1o gennaio 2008, il sistema di contabilità e gestione finanziaria Sucre-Abac; accoglie con favore il fatto che il nuovo sistema SAP sia stato sviluppato su base interistituzionale dal Consiglio, dalla Corte dei conti e dalla Corte di giustizia, con un sensibile risparmio in bilancio e una maggiore efficienza per le tre istituzioni interessate;

10.

accoglie inoltre con favore la proficua cooperazione interistituzionale con la Corte dei conti in materia di formazione;

11.

accoglie con favore la considerevole riduzione del numero di contratti negoziati rispetto al numero dei contratti aggiudicati mediante appalto, dal 34 % nel 2006 al 32 % nel 2007 (per un valore superiore a 60 000 EUR, a seguito della modifica delle modalità di esecuzione (8) del regolamento finanziario); incoraggia la Corte a proseguire gli sforzi per ridurre ulteriormente questa percentuale;

12.

osserva che il 2006 è stato il secondo anno di vera e propria attività giudiziaria, del nuovo Tribunale della funzione pubblica, dopo la sua entrata in funzione nel dicembre 2005, e che il suo regolamento interno è entrato in vigore il 1o novembre 2007;

13.

accoglie con favore il quarto anno consecutivo di riduzione della durata dei processi davanti alla Corte di giustizia, nonché l’incremento di quasi il 10 % rispetto al 2006 del numero di cause concluse; osserva tuttavia con preoccupazione che l’arretrato di cause pendenti è aumentato per tutte e tre le corti, e in particolare per il Tribunale di primo grado (da 1 029 cause nel 2006 a 1 154 cause nel 2007, con un aumento del 12 %);

14.

comprende che l’aumento considerevole del numero di cause pendenti davanti al Tribunale di primo grado è dovuto a un aumento del numero di nuove cause introdotte e alla sempre crescente complessità e diversità dei procedimenti che si trova a giudicare; sostiene pienamente gli sforzi della Corte volti a rivedere la propria organizzazione interna e le proprie procedure di lavoro per migliorare l’efficienza e ridurre l’arretrato;

15.

accoglie con favore la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della Corte nel 2007 (9), allegata al bilancio 2007 della Corte, che fornisce indicazioni, tra l’altro, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti e fornisce una sintesi degli storni di stanziamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2007;

16.

si compiace della prassi instaurata dalla Corte di includere nella propria relazione di attività un capitolo dedicato all’attuazione nel corso dell’esercizio delle precedenti decisioni di discarico del Parlamento e delle relazioni della Corte di conti;

17.

osserva che, nonostante le modifiche al regolamento finanziario, le sue disposizioni sugli appalti risultano ancora eccessivamente onerose per le istituzioni più piccole, come la Corte di giustizia, specialmente nel caso di gare per appalti di importo relativamente modesto; invita la Commissione — nell’effettuare il suo lavoro preparatorio in vista dell’elaborazione di ogni futura proposta di modifica del regolamento finanziario — a consultarsi ampiamente con il cancelliere della Corte di giustizia e la sua amministrazione, in modo da assicurare che la versione finale tenga pienamente conto anche delle loro preoccupazioni.

(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  2005: 232,6 milioni di euro.

(7)   GU C 223 del 22.9.2007, pag. 1.

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

(9)   GU C 15 del 21.1.2009, pag. 1.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/78


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione V — Corte dei conti

(2009/636/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0419/2008) (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la relazione del revisore esterno sulla relazione della Corte dei conti per l’esercizio 2007 (4),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (5),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0152/2009),

1.

concede al segretario generale della Corte dei conti il discarico per l’esecuzione del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al mediatore europeo e al garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 318 del 12.12.2008, pag. 1.

(5)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(6)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione V — Corte dei conti

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0419/2008) (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la relazione del revisore esterno sulla relazione della Corte dei conti per l’esercizio 2007 (4),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (5),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0152/2009),

1.

osserva che nel 2007 la Corte dei conti europea aveva stanziamenti d’impegno disponibili per 122 milioni di euro (2006: 114 milioni di euro (7)), con un tasso di utilizzo del 90,21 %, inferiore alla media delle altre istituzioni (93,82 %);

2.

rammenta che, per quanto riguarda l’esercizio 2007, il bilancio della Corte dei conti è stato certificato da un’impresa esterna, PricewaterhouseCoopers (l’esercizio precedente da KPMG), che ha raggiunto le seguenti conclusioni:

a)

in relazione alla precisione del bilancio per l’esercizio 2007, «a nostro giudizio i prospetti contabili presentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della Corte dei conti europea al 31 dicembre 2007, il risultato economico e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 [che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee], al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del suddetto regolamento del Consiglio, e alle norme contabili della Corte dei conti europea»; e

b)

in relazione alle risorse finanziarie assegnate alla Corte e all’adeguatezza delle procedure di controllo in essere nel corso dell’esercizio 2007, «non vi sono elementi a noi noti che ci inducano a ritenere che per tutti gli aspetti significativi e sulla base dei criteri (individuati), a) le risorse assegnate alla Corte non siano state utilizzate per le finalità previste, e b) le procedure di controllo in essere non forniscano le necessarie garanzie per assicurare il rispetto nelle operazioni finanziarie delle norme e dei regolamenti applicabili»;

3.

accoglie con favore il fatto che sia stato sviluppato su base interistituzionale dal Consiglio, dalla Corte dei conti e dalla Corte di giustizia, un nuovo sistema integrato di gestione e controllo finanziario (SAP), in funzione dal 1o gennaio 2008, che comporta un sensibile risparmio in bilancio e una maggiore efficienza delle tre istituzioni interessate;

4.

si compiace inoltre della proficua cooperazione interistituzionale con la Corte di giustizia in materia di formazione;

5.

osserva che la relazione del 2007 del revisore interno della Corte dei conti è stata ampiamente positiva, avendo stabilito che il progetto dell’edificio K2 è stato gestito in modo efficace e che l’edificio K2 è stato consegnato con alcuni mesi di anticipo sulla programmazione e nel rispetto della dotazione di bilancio prevista; accoglie con favore in questo contesto il fatto che la maggior parte delle raccomandazioni espresse dal revisore interno siano state accettate e integrate in piani di misure correttive;

6.

osserva che nel 2007 due nuovi membri si sono aggiunti alla Corte dei conti a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania; rileva che l’originario principio organizzativo della funzione europea di controllo — un membro per ciascuno Stato — ha portato a un’organizzazione governata da un collegio di 27 membri; è convinto che questa struttura sia ormai al limite e che siano necessari una riforma approfondita e il rafforzamento delle disposizioni dell’Unione europea in materia di revisione contabile esterna; sottolinea che, quanto più forte è la Corte dei conti europea, tanto più forte è l’autorità di discarico e migliore il controllo dell’esecutivo; invita pertanto gli Stati membri ad avviare discussioni sulla riforma della Corte dei conti europea, includendo in tali discussioni il Parlamento europeo;

7.

osserva che nel dicembre 2008 è stata presentata una relazione sulla «revisione tra pari» svolta da un gruppo internazionale; deplora che in tale relazione non sia stata affrontata la questione fondamentale dell’adeguatezza o meno dell’attuale struttura della funzione di revisione contabile esterna dell’Unione;

8.

nota, in relazione alle dichiarazioni di interesse finanziario dei membri, che in conformità al codice etico della Corte i membri di quest’ultima trasmettono una dichiarazione relativa ai propri interessi finanziari e agli altri attivi (ivi compreso azioni, obbligazioni convertibili e certificati di investimento, terreni, proprietà immobiliari e attività professionali del coniuge) al presidente della Corte, che le custodisce in condizioni di riservatezza, e che queste dichiarazioni non sono pubblicate;

9.

ribadisce il proprio invito affinché, per una questione di principio e nell’interesse della trasparenza, i membri di tutte le istituzioni siano obbligati a presentare una dichiarazione di interessi finanziari, la quale deve essere accessibile su Internet tramite un registro pubblico; non concorda sul fatto che la Corte dei conti debba attendere, come quest’ultima ha suggerito, la disponibilità di un formato standardizzato applicabile a tutte le istituzioni dell’Unione europea; propone la nomina di funzionari di controllo indipendenti in ogni istituzione il cui compito sia di stilare una relazione annuale pubblica sulle dichiarazioni ricevute;

10.

chiede pertanto alla Corte dei conti di includere nella prossima relazione di attività un capitolo che fornisca un resoconto dettagliato dell’attuazione nel corso dell’anno delle precedenti decisioni sul discarico del Parlamento, comprese eventualmente le spiegazioni per non aver seguito le raccomandazioni;

11.

rileva che, nonostante gli emendamenti al regolamento finanziario, le norme in materia di appalti sono ancora eccessivamente macchinose per le istituzioni di piccole dimensioni come la Corte dei conti europea, in particolare in relazione agli appalti per importi relativamente modesti; invita la Commissione, nella fase di attività preliminare all’elaborazione di proposte di modifica del regolamento finanziario, a consultare in modo approfondito il segretario generale della Corte dei conti europea e la sua amministrazione, al fine di garantire che nella bozza finale si tenga pienamente conto delle loro istanze.

(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 318 del 12.12.2008, pag. 1.

(5)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(6)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  2005: 107,5 milioni di euro.


26.9.2009   

IT

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L 255/81


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

(2009/637/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 – Volume I (C6-0420/2008) (2),

vista la relazione annuale del Comitato economico e sociale europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0155/2009),

1.

concede al segretario generale del Comitato economico e sociale europeo il discarico relativo all’esecuzione del suo bilancio per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione riportata di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

contenente le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0420/2008) (2),

vista la relazione annuale del Comitato economico e sociale europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0155/2009),

1.

osserva che, nel 2007, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) aveva stanziamenti d’impegno disponibili per 116 milioni di euro (2006: 112 milioni di euro), con un tasso di utilizzo del 91,64 %, inferiore alla media delle altre istituzioni (93,82 %);

2.

accoglie con favore la firma nel dicembre 2007 di un nuovo accordo di cooperazione amministrativa tra il CESE e il Comitato delle regioni (CdR) per il periodo 2008-2014; ritiene che la cooperazione tra le due istituzioni sarà vantaggiosa in termini finanziari per i contribuenti europei; nota con rammarico tuttavia che, secondo la relazione annuale di attività del CESE, il negoziato sul nuovo accordo di cooperazione ha arrestato o rallentato alcune iniziative previste nel programma di lavoro per il 2007;

3.

accoglie con favore l’impegno chiaro dei due Comitati verso l’armonizzazione delle proprie norme di controllo interno, basate sulle migliori pratiche, e di tutte le altre rilevanti procedure finanziarie relative ai servizi congiunti;

4.

osserva che, ai sensi del nuovo accordo, i settori più importanti (infrastrutture, IT e comunicazioni, nonché la traduzione, compresa la produzione di documenti) restano tra le competenze dei Servizi congiunti, mentre un numero limitato di servizi sono disaccoppiati, come i servizi interni, il servizio medico-sociale, la biblioteca e la prestampa;

5.

sottolinea, tuttavia, che tale disaccoppiamento dovrebbe essere neutro sul piano di bilancio e, di conseguenza, esorta i due comitati a procedere a un’analisi congiunta, nel quadro della relazione intermedia, per determinare se tale trasferimento di risorse sia stato vantaggioso per entrambe le istituzioni; invita i due comitati a tenere informato il Parlamento circa la valutazione, all’inizio del 2009, dei miniaccordi di cooperazione nei settori interessati dal disaccoppiamento;

6.

sottolinea l’osservazione formulata dalla Corte dei conti nel paragrafo 11.10 della summenzionata relazione annuale secondo la quale, continuando ad applicare un fattore di moltiplicazione maggiore di 1 nei due anni dopo la promozione, piuttosto che convertire l’eccedenza rispetto a 1 in anzianità nello scatto, il CESE garantisce al proprio personale un vantaggio finanziario non riconosciuto dalle altre istituzioni;

7.

sottolinea che le disposizioni dello statuto dei funzionari relative al fattore di moltiplicazione devono essere interpretate e attuate da tutte le istituzioni allo stesso modo così da garantire pari trattamento al proprio personale; attende la sentenza del Tribunale della funzione pubblica su un ricorso presentato da un funzionario della Commissione, e si attende che il CESE adegui la propria prassi (se necessario retroattivamente) a questa sentenza;

8.

osserva con soddisfazione che due nuovi sistemi finanziari (ABAC WF e SAP) sono entrati in funzione nel 2007 svolgendo la propria funzione nel complesso in modo efficiente; accoglie inoltre con favore il lancio da parte del CESE della propria certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme o sistema comunitario di ecogestione e audit);

9.

accoglie con favore l’iniziativa da parte del CESE di sviluppare una serie di indicatori chiave delle attività e dei risultati all’interno della propria segreteria, che serviranno da strumento di gestione per i servizi competenti contribuendo anche a migliorare la trasparenza; esorta il CESE a proseguire lo sviluppo di nuovi indicatori e a usare quelli esistenti anche per mostrare le tendenze a medio o lungo termine (da cinque a dieci anni);

10.

osserva con soddisfazione la considerevole riduzione del valore dei contratti negoziati mediante trattativa rispetto al valore di quelli aggiudicati mediante appalto, dal 7,5 % nel 2006 al 2,5 % nel 2007, nonostante il raddoppio del numero dei contratti negoziati; esorta il CESE a proseguire gli sforzi per ridurre ulteriormente questa proporzione;

11.

accoglie con favore in questo contesto la creazione all’interno dei Servizi congiunti di un’unità appalti che fornisce assistenza in materia di appalti pubblici a tutti i servizi operativi nell’ambito dei Servizi congiunti; osserva che, ai sensi del nuovo accordo, il servizio di verifica dei Servizi congiunti è stato trasferito ai servizi propri di ciascun comitato;

12.

osserva che un imprenditore edile con cui il CESE e il CdR hanno avuto relazioni contrattuali è stato arrestato nel marzo 2007 con l’accusa di frode; osserva con soddisfazione che è stato effettuato un audit approfondito di tutti i contratti che i Comitati avevano concluso con l’imprenditore a partire dal 2000, e che la relativa relazione di audit è stata trasmessa all’OLAF;

13.

considera fondamentale che i controlli effettuati, ad esempio, da ordinatori, verificatori e revisori, siano sufficientemente rigorosi; sottolinea in questo contesto l’importanza di un adeguato numero di controlli a campione in tutti i settori, in aggiunta ai pochi settori strategici che presentano un rischio più elevato;

14.

accoglie con favore la costituzione di una commissione di audit composta da tre membri del CESE coadiuvati da un revisore esterno, le cui attività comprendono tra l’altro la verifica dell’indipendenza del revisore interno e la valutazione delle azioni intraprese in risposta alle raccomandazioni riportate nelle relazioni di audit interno;

15.

osserva che il tribunale belga di primo grado ha dichiarato un membro del CESE colpevole di aver presentato richieste fraudolente di rimborsi per spese di viaggio (doppio rimborso); accoglie con favore, in tale contesto, il fatto che il CESE abbia presentato ricorso contro la decisione di non ammetterlo come parte civile;

16.

osserva che il 25 settembre 2007 è stata adottata una revisione generale delle norme per il rimborso delle spese di viaggio e riunione dei membri del CESE, volta a migliorare e semplificare le procedure interessate, garantendo allo stesso tempo la trasparenza e la parità di trattamento a tutti i membri e prendendo in considerazione gli sviluppi tecnologici (come i biglietti elettronici, le prenotazioni di albergo online e le videoconferenze); considera necessario analizzare questo punto nella prossima procedura di discarico (esercizio 2008);

17.

osserva inoltre, per quanto riguarda lo statuto finanziario dei nuovi membri, che l’Ufficio del CESE, nella riunione del 12 novembre 2008, ha deciso di costituire un gruppo ad hoc, comprendente i questori, che sarà responsabile della stesura di proposte relative alla revisione dello statuto finanziario dei membri;

18.

osserva che i membri del CESE non dichiarano i propri interessi finanziari né rendono pubbliche le informazioni pertinenti su aspetti come attività professionali dichiarabili e attività o incarichi remunerati; suggerisce al CESE di introdurre tale obbligo per tutti i suoi membri; propone inoltre la nomina di un funzionario di controllo indipendente il cui compito sia quello di stilare una relazione annuale pubblica sulle dichiarazioni ricevute, in modo da garantire un monitoraggio e un controllo credibili;

19.

si compiace con il CESE per la qualità della sua relazione annuale di attività; chiede tuttavia che la prossima relazione di attività comprenda un capitolo che fornisca un resoconto dettagliato dell’attuazione nel corso dell’anno delle precedenti decisioni sul discarico del Parlamento, comprese le eventuali spiegazioni per non aver seguito le raccomandazioni;

20.

osserva che, nonostante le modifiche al regolamento finanziario, le sue disposizioni sugli appalti risultano ancora eccessivamente onerose per le istituzioni più piccole, come il CESE, specialmente nel caso di gare per appalti di importo relativamente modesto; invita la Commissione, nell’effettuare il suo lavoro preparatorio in vista dell’elaborazione di ogni futura proposta di modifica del regolamento finanziario, a consultarsi ampiamente con il segretario generale del CESE e la sua amministrazione, in modo da assicurare che la versione finale tenga pienamente conto anche delle loro preoccupazioni.

(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


26.9.2009   

IT

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L 255/85


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione VII — Comitato delle regioni

(2009/638/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0421/2008) (2),

vista la relazione annuale del Comitato delle regioni sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10 e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0153/2009),

1.

concede al segretario generale del Comitato delle regioni il discarico relativo all’esecuzione del bilancio di detto Comitato per l’esercizio 2007;

2.

formula le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione VII — Comitato delle regioni

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0421/2008) (2),

vista la relazione annuale del Comitato delle regioni sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2007, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10 e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0153/2009),

1.

rileva che nel 2007 il Comitato delle regioni (CdR) aveva a disposizione stanziamenti d’impegno per un totale di 68 600 000 EUR (2006: 74 400 000 EUR), con un tasso di utilizzo del 96,22 %;

2.

sottolinea che la Corte dei conti ha rilevato nella propria relazione annuale che l’audit non ha dato adito a osservazioni di rilievo per il CdR;

3.

valuta positivamente la firma, nel dicembre 2007, di un nuovo accordo di cooperazione amministrativa tra il Comitato economico e sociale europeo e il CdR per il periodo 2008-2014; è convinto che la cooperazione tra le due istituzioni sarà vantaggiosa in termini finanziari per i contribuenti europei; plaude inoltre all’avvio da parte del CdR della propria certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme o sistema comunitario di ecogestione e audit);

4.

prende atto con soddisfazione del chiaro impegno dei due Comitati per l’armonizzazione del loro ambiente di controllo interno e delle loro norme in materia, sulla base delle migliori prassi, nonché per l’armonizzazione delle altre pertinenti procedure finanziarie relative ai servizi comuni;

5.

osserva che, ai sensi del nuovo accordo, i settori più importanti (infrastrutture, IT e comunicazioni, nonché la traduzione, compresa la produzione di documenti) restano tra le competenze dei servizi comuni, mentre un numero limitato di servizi — come i servizi interni, il servizio medico-sociale, la biblioteca e la prestampa — sono disaccoppiati;

6.

sottolinea, tuttavia, che tale disaccoppiamento deve essere neutro sul piano del bilancio e, di conseguenza, esorta i due Comitati a procedere a un’analisi congiunta, nel quadro della relazione intermedia, per determinare se tale trasferimento di risorse sia vantaggioso per entrambi; invita i due Comitati a tenere il Parlamento informato sulla valutazione, all’inizio del 2009, dei «miniaccordi» di cooperazione nei settori interessati dal disaccoppiamento;

7.

valuta positivamente l’accordo sul livello dei servizi concluso tra il CdR e la DG Bilancio della Commissione per l’attuazione di ABAC (nuova applicazione finanziaria e di contabilità), operativa dal gennaio 2007;

8.

valuta positivamente in questo contesto la creazione, nell’ambito dei servizi comuni, di un’unità «Contratti», che fornisce assistenza in materia di appalti pubblici a tutte le unità operative dei servizi comuni; osserva che ai sensi del nuovo accordo il servizio di verifica dei servizi comuni è stato trasferito ai servizi propri di ciascun Comitato;

9.

considera fondamentale che i controlli effettuati, ad esempio, da ordinatori, verificatori e revisori siano sufficientemente rigorosi; sottolinea in questo contesto l’importanza di un adeguato numero di controlli a campione in tutti i settori, in aggiunta a quei pochi settori strategici che presentano un rischio più elevato;

10.

prende atto con soddisfazione dello sviluppo da parte del servizio bilancio del CdR di un nuovo strumento di monitoraggio analitico del bilancio («BudgetWatch»), che fornisce informazioni complete su tutte le linee e sottolinee di bilancio del CdR, compresi gli stanziamenti disponibili, gli sviluppi mensili degli impegni e i pagamenti reali effettuati per l’esercizio;

11.

valuta positivamente l’istituzione da parte del CdR di un elenco di posti sensibili e l’intenzione del CdR di creare all’interno dell’unità Personale una specifica «cellula per la mobilità», che dovrebbe contribuire a sviluppare un’impostazione lungimirante nella pianificazione delle risorse umane;

12.

rileva che il servizio di audit interno ha svolto nel 2007 tre audit (sul rendimento della spesa per missioni, sul rendimento degli studi esterni e sull’adeguatezza dei circuiti finanziari), ed inoltre due audit di verifica (sui trasferimenti delle retribuzioni con applicazione di coefficiente correttore e sulle norme di controllo interno);

13.

rammenta che l’audit interno sui trasferimenti delle retribuzioni, completato nel 2006 e comprendente un esame approfondito di tutti i trasferimenti esistenti, ha rivelato che «vi erano carenze per quanto riguarda il principio della separazione delle funzioni in tale settore (funzioni degli iniziatori e verifica interna) e che all’ambiente di controllo si sarebbe dovuta dare maggiore priorità alla luce dei relativi rischi»; rileva inoltre che nel febbraio 2007 si è proceduto a una verifica del seguito dato (follow-up) alle raccomandazioni del revisore interno, e un secondo follow-up ha avuto luogo nel 2008, con la constatazione che 16 raccomandazioni su 20 sono state attuate completamente; esorta l’amministrazione del CdR a garantire la piena attuazione di tutte le raccomandazioni dell’audit;

14.

rammenta che, a seguito di un’indagine, l’OLAF ha stabilito che otto trasferimenti non erano conformi alle condizioni statutarie e ha raccomandato di recuperare dai funzionari interessati gli importi pagati in eccesso; osserva con soddisfazione che tutti gli importi sono stati recuperati entro l’inizio del 2007; rammenta inoltre che riguardo a sei dipendenti l’OLAF ha raccomandato l’apertura di procedimenti disciplinari, e per cinque di loro ha anche trasmesso la documentazione alle autorità belghe;

15.

osserva che, a seguito di una richiesta da parte delle autorità belghe, il 6 luglio 2007 l’AIPN (l’autorità investita del potere di nomina) del CdR ha revocato l’immunità dei funzionari coinvolti, i quali sono stati successivamente interrogati dalle autorità; osserva inoltre che il 17 novembre 2008, a seguito di una richiesta del pubblico ministero, l’AIPN del CdR ha revocato l’immunità anche ad un altro funzionario;

16.

rileva con soddisfazione che un’indagine amministrativa è stata avviata dal segretario generale del CdR ed è stata svolta da un ex direttore generale aggiunto della Commissione; sottolinea che, per due dei cinque casi i cui fascicoli sono stati inviati alle autorità, l’AIPN del CdR ha deciso il 17 gennaio 2008 di avviare procedimenti disciplinari dinanzi alla commissione di disciplina; è a conoscenza del fatto che, in base allo statuto del personale, una decisione definitiva su questi casi potrà essere presa solo dopo una sentenza definitiva del giudice belga;

17.

rileva che per gli altri tre casi l’AIPN deciderà se avviare un procedimento disciplinare non appena avrà ricevuto le informazioni necessarie riguardo al seguito che le autorità belghe intendono dare ai fascicoli in questione; rileva inoltre che in un altro caso, per il quale l’OLAF non ha inviato il fascicolo alle autorità belghe, l’AIPN ha deciso, in conformità con le raccomandazioni formulate nel quadro dell’indagine amministrativa, di rivolgere un ammonimento al funzionario coinvolto; ribadisce di esigere che tutti i casi in cui sia comprovato un comportamento fraudolento siano perseguiti con rigore;

18.

chiede al CdR di prevedere misure disciplinari proporzionate qualora l’esito dei procedimenti pendenti le renda necessarie;

19.

osserva che i membri del CdR sono titolari di un mandato elettivo a livello regionale o locale, oppure sono politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta; osserva quindi che in tale veste i membri dichiarano i propri interessi finanziari, rendendo note le informazioni pertinenti su aspetti quali le attività professionali soggette a dichiarazione e le cariche o le attività remunerate, in ottemperanza alle disposizioni vigenti negli organi regionali o locali di appartenenza; suggerisce che il CdR introduca quest’obbligo per tutti i suoi membri; propone inoltre la nomina di un funzionario di sorveglianza indipendente che abbia il compito di stilare una relazione annuale pubblica sulle dichiarazioni ricevute, in modo da garantire una sorveglianza e un controllo credibili;

20.

chiede al CdR di includere nella sua prossima relazione d’attività (esercizio finanziario 2008) un capitolo che fornisca un resoconto dettagliato del seguito dato nel corso dell’anno alle precedenti decisioni del Parlamento sul discarico, fornendo anche le eventuali spiegazioni per la mancata attuazione delle raccomandazioni, e non un mero riferimento alle decisioni sul discarico;

21.

rileva che, malgrado le modifiche apportate al regolamento finanziario, le sue norme in materia di appalti sono ancora troppo onerose per le istituzioni di minori dimensioni come il CdR, soprattutto per quanto concerne gli appalti di importi relativamente ridotti; invita la Commissione — nello svolgimento del suo lavoro preliminare all’elaborazione di future proposte di modifica del regolamento finanziario — a consultare ampiamente il segretario generale del CdR e la sua amministrazione, in modo da garantire che il progetto finale tenga pienamente conto delle loro preoccupazioni.

(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/89


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione VIII — Mediatore europeo

(2009/639/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0423/2008) (2),

vista la relazione annuale del mediatore europeo all’autorità di discarico sulle revisioni contabili interne realizzate nel 2007,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0156/2009),

1.

concede il discarico al mediatore europeo per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al mediatore europeo e al garante europeo per la protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione VIII — Mediatore europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0423/2008) (2),

vista la relazione annuale del mediatore europeo all’autorità di discarico sulle revisioni contabili interne realizzate nel 2007,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0156/2009),

1.

rileva che nel 2007 gli stanziamenti d’impegno disponibili del mediatore europeo (il mediatore) ammontavano complessivamente a 8,2 milioni di euro (2006: 7,7 milioni di euro (6)), con un tasso di utilizzo del 90,48 %, inferiore alla media delle altre istituzioni (93,84 %);

2.

rileva che, nel periodo 2003-2007, gli stanziamenti d’impegno sono incrementati in modo costante da 4,4 milioni di euro a 8,2 milioni di euro (quasi +86 %) e i posti da 31 a 57 unità (+84 %), mentre le denunce sono aumentate da 2 436 a 3 217 (+32 %) e le nuove indagini aperte da 253 a 308 (+22 %); rileva altresì che il numero di posti non è aumentato per il secondo anno consecutivo;

3.

osserva che la Corte dei conti ha indicato nella sua relazione annuale che dalla verifica contabile non sono scaturite osservazioni significative sul mediatore;

4.

rileva che, in base alla relazione del revisore interno n. 08/03, la valutazione del revisore interno nel 2007 ha evidenziato che, purché siano attuate appieno le azioni concordate, i sistemi di controllo e di gestione interni dell’istituzione sono efficaci e forniscono la ragionevole certezza di conseguire gli obiettivi di controllo in maniera coerente;

5.

ricorda che la relazione del revisore interno n. 06/04, volta a valutare l’adeguatezza delle procedure di gestione e controllo per stabilire i diritti individuali del personale, non aveva evidenziato aree di rischio significativo nelle procedure di gestione e controllo, confermando però che l’istituzione dovrebbe affrontare una serie di questioni specifiche; ricorda inoltre che, di conseguenza, era stato concordato un piano d’azione tra il revisore interno e l'istituzione, e un termine ultimo di attuazione era stato fissato al 30 settembre 2007; accoglie con favore le conclusioni della revisione di verifica realizzata nel dicembre 2007, che riconoscono la piena attuazione di tutti i punti previsti dal piano d’azione sulla gestione dei diritti individuali;

6.

rileva che la revisione di verifica del piano d’azione stabilito sull’ottemperanza alle norme in materia di appalti pubblici ha evidenziato che, malgrado i progressi compiuti, il mediatore non aveva ancora attuato appieno le due azioni rimaste in sospeso della relazione di revisione contabile interna n. 06/03; esorta il mediatore a provvedere con urgenza al completamento di tali azioni, come suggerito dal revisore interno; accoglie con favore il fatto che, sulla base di quanto rilevato, il revisore interno abbia incluso una revisione del processo di aggiudicazione degli appalti pubblici nel suo programma di lavoro per il 2008 e attende i risultati della revisione di verifica in questione;

7.

prende atto delle informazioni fornite dall’ordinatore principale delegato nella relazione d’attività 2007 sul fatto che l’autovalutazione dell’efficacia del quadro di controllo interno dei servizi del mediatore è stata effettuata nuovamente all’inizio del 2008 e che il quadro globale risultante da tale esercizio evidenzia un livello di attuazione delle norme di controllo interno nel complesso soddisfacente (88 % contro l’85 % del 2006 e il 74 % del 2004);

8.

rileva tuttavia che, in alcuni settori, erano stati reputati necessari miglioramenti in termini di efficacia (identificazione delle funzioni sensibili, miglioramento della pianificazione e della programmazione, indicatori di rendimento); incoraggia il mediatore a fare tutto quanto necessario per migliorare ulteriormente l’efficienza del quadro di controllo interno dell’istituzione;

9.

rileva con soddisfazione che il nuovo accordo quadro di cooperazione a durata indeterminata tra il mediatore e il Parlamento, entrato in vigore il 1o aprile 2006, ha iniziato a dare risultati nel 2007; rileva inoltre che tale accordo riguarda la fornitura di alcuni servizi amministrativi, ivi compresi edifici, IT, comunicazioni, consulenza legale, servizi medici, formazione, traduzione e interpretazione;

10.

si congratula con il mediatore per aver continuato gli sforzi volti a sviluppare legami interistituzionali con altri organi (in particolare l’UPUCE, l’EAS e l’EPSO) e con il centro di traduzione; rileva che il 70 % della sua spesa operativa è stata stanziata e spesa sulla base della cooperazione interistituzionale;

11.

osserva con soddisfazione la riuscita attuazione, dal maggio 2007, della riorganizzazione del servizio giuridico, che assicura un efficace monitoraggio e un ritmo sostenuto nella gestione delle indagini e nella preparazione delle decisioni;

12.

osserva che, stando alla propria relazione annuale, il mediatore deve far fronte a minori difficoltà rispetto agli anni precedenti, per quanto riguarda l’assunzione di avvocati qualificati e un elevato turnover del personale;

13.

accoglie con favore l’adozione da parte del mediatore, il 14 dicembre 2007, di una decisione sulla dichiarazione di interessi annuale del mediatore; osserva con soddisfazione che tale dichiarazione è stata pubblicata sul sito Internet del mediatore;

14.

si congratula con il mediatore per aver aderito, il 2 giugno 2008, all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7) applicando il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1073/1999 (8); osserva con soddisfazione che, alla stessa data, il mediatore ha adottato una decisione sui termini e le condizioni delle indagini interne in relazione alla prevenzione della frode, della corruzione e di qualsiasi attività illecita contraria agli interessi delle Comunità;

15.

chiede al mediatore di includere nella prossima relazione d’attività (esercizio finanziario 2008) un capitolo dettagliato sul seguito dato nel corso dell’anno alle precedenti decisioni sul discarico del Parlamento, fornendo eventualmente spiegazioni del perché non siano state seguite le raccomandazioni;

16.

osserva che, nonostante le modifiche al regolamento finanziario, le sue disposizioni sugli appalti risultano ancora eccessivamente onerose per le istituzioni più piccole, come il mediatore europeo, specialmente nel caso di gare per appalti di importo relativamente modesto; invita la Commissione, nell’ambito del lavoro preparatorio in vista dell’elaborazione di future proposte di modifica del regolamento finanziario, a consultarsi ampiamente con il segretario generale del mediatore europeo e il suo segretariato, in modo da assicurare che la versione finale tenga pienamente conto delle loro preoccupazioni.

(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  2005: 7,2 milioni di euro.

(7)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(8)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/93


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

(2009/640/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0424/2008) (2),

vista la relazione annuale del garante europeo della protezione dei dati all’autorità di discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2007,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0154/2009),

1.

concede il discarico al garante europeo della protezione dei dati per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione riportata di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che la accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al mediatore europeo e al garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2007 — Volume I (C6-0424/2008) (2),

vista la relazione annuale del garante europeo della protezione dei dati all’autorità di discarico sulle revisioni contabili interne realizzate nel 2007,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2007, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visto l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0154/2009),

1.

rileva che nel 2007 il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) disponeva di stanziamenti di impegno pari a un totale di 5 milioni di euro (2006: 4,1 milioni di euro (6)), un incremento pari a quasi il 20 % rispetto al 2006, con un tasso di utilizzo dell’86,14 %, inferiore alla media delle altre istituzioni (93,84 %);

2.

prende atto dell’incremento dei posti permanenti da 24 nel 2006 a 29 nel 2007 (+21 %) assegnati al GEPD; accoglie con favore, a tale riguardo, l’intenzione del GEPD di limitare l’incremento di mansioni e personale, utilizzando l’incremento controllato per garantire che i nuovi dipendenti siano adeguatamente presi in considerazione, integrati e formati;

3.

osserva che la Corte dei conti ha indicato nella sua relazione annuale che dalla verifica contabile non sono scaturite osservazioni significative sul GEPD;

4.

ricorda che, il 7 dicembre 2006, l’accordo di cooperazione amministrativa tra i segretari generali della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio, sottoscritto con il GEPD, è stato rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni a decorrere dal 16 gennaio 2007;

5.

prende atto che, sulla base del suddetto accordo di cooperazione, la gestione amministrativa di tutte le missioni del GEPD è garantita dall’ufficio liquidazione e pagamenti della Commissione e che le stesse norme interne si applicano al rimborso delle spese di soggiorno sostenute in missione per le sue due categorie, membri e personale;

6.

ricorda che, con decisione del 7 novembre 2006, il GEPD ha deciso di istituire una struttura interna di controllo, in linea con le proprie attività ed esigenze; rileva che una prima valutazione realizzata dai servizi del GEPD ha dimostrato la funzionalità e l’efficienza del suo sistema di controllo interno;

7.

rileva con soddisfazione che la prima relazione di revisione contabile emessa dal servizio di revisione interno è pervenuta nel settembre 2007 ed evidenziava alcuni punti da migliorare; esprime soddisfazione per il fatto che l’attuazione delle raccomandazioni del servizio di revisione interno stabilita dal GEPD sia stata fissata come priorità per il 2008 e che, di conseguenza, all’inizio del 2008 sia stato stilato un piano d’azione; esorta il GEPD ad attuare appieno tale piano d’azione;

8.

accoglie con favore la pubblicazione annuale del GEPD e del garante aggiunto di una dichiarazione dei propri interessi finanziari, in forma analoga a quella compilata annualmente dai membri del Parlamento, contenente informazioni pertinenti su questioni quali le attività professionali dichiarabili e i posti o le attività remunerate;

9.

si congratula con il GEPD per la sua decisione del 12 settembre 2007 di aderire all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7) nell’applicare il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1073/1999 (8);

10.

chiede al GEPD di includere nella prossima relazione d’attività (esercizio finanziario 2008) un capitolo dettagliato sul seguito dato nel corso dell’anno alle precedenti decisioni sul discarico del Parlamento europeo, spiegando perché non siano state seguite le raccomandazioni;

11.

osserva che, nonostante le modifiche al regolamento finanziario, le sue disposizioni sugli appalti risultano ancora eccessivamente onerose per le istituzioni più piccole, come il GEPD, specialmente nel caso di gare per appalti di importo relativamente modesto; invita la Commissione — nell’effettuare il suo lavoro preparatorio in vista dell’elaborazione di ogni futura proposta di modifica del regolamento finanziario — a consultarsi ampiamente con il garante europeo della protezione dei dati e il suo segretariato, in modo da assicurare che la versione finale tenga pienamente conto delle loro preoccupazioni.

(1)   GU L 77 del 16.3.2007.

(2)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 1.

(3)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)   GU C 287 del 10.11.2008, pag. 111.

(5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  2005: 2,8 milioni di euro.

(7)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(8)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/96


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007

(2009/641/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629 e il relativo allegato SEC(2008) 2579],

visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007 [COM(2008) 490 — C6-0296/2008],

vista la relazione sulla gestione finanziaria del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007 [COM(2008) 224],

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dal settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte della Commissione (1),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (2),

viste le raccomandazioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5042/2009 — C6-0057/2009, 5044/2009 — C6-0058/2009, 5045/2009 — C6-0059/2009),

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000  (3) e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005  (4),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (5) come modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 2007  (6),

visto l’articolo 33 dell’accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (7),

visto l’articolo 32 dell’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (8),

visto l’articolo 276 del trattato CE,

visto l’articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (9),

visto l’articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo (10),

visti l’articolo 70, l’articolo 71, terzo trattino, e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0159/2009),

1.

concede il discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 273.

(2)   GU C 277 del 31.10.2008, pag. 243.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

(5)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(6)   GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(7)   GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(8)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(9)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(10)   GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629 e il relativo allegato SEC(2008) 2579],

visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007 [COM(2008) 490 — C6-0296/2008],

vista la relazione sulla gestione finanziaria del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007 [COM(2008) 224],

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dal settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte della Commissione (1),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (2),

viste le raccomandazioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5042/2009 — C6-0057/2009, 5044/2009 — C6-0058/2009, 5045/2009 — C6-0059/2009),

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000  (3) e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005  (4),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (5) come modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 2007  (6),

visto l’articolo 33 dell’accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (7),

visto l’articolo 32 dell’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (8),

visto l’articolo 276 del trattato CE,

visto l’articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (9),

visto l’articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo (10),

visti l’articolo 70, l’articolo 71, terzo trattino, e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0159/2009),

A.

considerando che il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il più importante strumento finanziario dell’Unione europea per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico,

B.

considerando che l’ammontare complessivo degli aiuti erogati tramite il FES aumenterà notevolmente nei prossimi anni, dato che il volume degli aiuti comunitari a titolo del 10° FES per il periodo 2008-2013 è stato fissato a 21 966 000 000 EUR, il che rappresenta un aumento del 62 % rispetto alla dotazione finanziaria del nono FES;

C.

considerando che il sostegno al bilancio è uno strumento di aiuto che richiede un cambiamento paradigmatico del controllo parlamentare, che passa da un controllo sulle risorse assegnate a una verifica delle realizzazioni e dei risultati,

D.

considerando che è determinato a sviluppare costantemente le proprie capacità di controllo in modo da espletare i propri obblighi di autorità di discarico nel modo più efficace possibile,

1.

condivide la posizione della Commissione secondo cui le «carenze amministrative» e «in materia di governance» in molti paesi beneficiari rappresentano rischi significativi che incidono sulla corretta gestione dei fondi (risposte della Commissione ai punti da 1 a 5 della relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dai fondi europei di sviluppo);

2.

invita la Commissione, nel quadro del «perfezionamento» della strategia di controllo (punti da 1 a 5 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo), a identificare gli aspetti rispetto ai quali i risultati carenti e i costi dei controlli impongono un cambio di strategia;

3.

ritiene che la strategia di attuazione del decimo FES (21 966 000 000 EUR per il periodo dal 2008 al 2013) debba concentrarsi su settori di importanza cruciale per uno sviluppo sostenibile; incoraggia la Commissione a fissare priorità ed evitare la proliferazione;

4.

è del parere che la Commissione, nell’ambito dello sforzo per definire le priorità e concentrare le proprie attività di sviluppo, potrebbe cercare opportunità per aumentare l’assistenza ai paesi a basso reddito;

5.

segnala che occorre prestare debita attenzione alla sostenibilità degli interventi della Commissione, inclusi la formulazione di una chiara strategia di uscita e il controllo dell’esecuzione; ritiene che una valutazione più approfondita dei risultati rappresenti un fattore importante per assicurare la legittimità democratica della cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea;

Esecuzione finanziaria

6.

accoglie con favore i risultati conseguiti dalla Commissione nel 2007 e rileva che i pagamenti sono aumentati del 12 % e gli impegni del 9 %, mentre l’aumento degli impegni da liquidare è stato ridotto al 2,8 %; considera accettabile il tasso di esecuzione, pari a 3,7 anni, dato l’aumento dell’efficienza;

7.

accoglie con favore l’impegno di tutti i fondi disponibili per il nono FES nel 2007; invita la Commissione a formulare raccomandazioni per le parti non impegnate dell’ottavo FES; sottolinea tuttavia che un impegno rapido dei fondi non dovrebbe effettuarsi a discapito della qualità dei progetti;

8.

ricorda l’impegno assunto dalla Commissione (11) di adoperarsi per assicurare che una percentuale di riferimento del 20 % dell’assistenza erogata nel quadro dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) venga destinata all’insegnamento primario e secondario e alle cure sanitarie di base; chiede che per i FES vengano fornite informazioni tenendo conto dello stesso parametro di riferimento;

9.

esprime preoccupazione per le osservazioni contenute nella relazione speciale n. 10/2008 della Corte dei conti sull’aiuto allo sviluppo fornito dalla Comunità europea ai servizi sanitari nell’Africa subsahariana, secondo la quale «le sovvenzioni comunitarie al settore sanitario nell’Africa subsahariana non sono cresciute dal 2000 proporzionalmente all’aiuto complessivo allo sviluppo, nonostante gli impegni assunti dalla Commissione rispetto agli OSM e alla crisi sanitaria nell’Africa subsahariana»; chiede alla Commissione di attribuire priorità al sostegno ai sistemi sanitari e di individuare gli strumenti più adatti per l’erogazione degli aiuti in questo settore;

La gestione finanziaria dei fondi europei di sviluppo da parte della Commissione

10.

prende atto con soddisfazione del fatto che, secondo la Corte, la summenzionata relazione della Commissione sulla gestione finanziaria del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’anno 2007 presenta «una descrizione accurata degli obiettivi raggiunti nel corso dell' esercizio, della situazione finanziaria e degli eventi che hanno influito in modo significativo sulle attività svolte nel 2007» (punto 13 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

11.

si rammarica tuttavia del fatto che, in un certo numero di casi, il seguito dato dalla Commissione alle osservazioni della Corte è inadeguato; sottolinea che le misure prese dalla Commissione in relazione alle raccomandazioni della Corte costituiscono per l’autorità di discarico un elemento importante della responsabilità; accoglie favorevolmente il fatto che la Commissione «fornirà informazioni più dettagliate in futuro» (punto 13 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

La dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti

Affidabilità dei conti

12.

rileva che, conformemente agli articoli 1 e 103, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo, la dichiarazione di affidabilità non copre la parte delle risorse del nono FES (2 200 000 000 EUR) gestite dalla BEI sotto la sua responsabilità (note 2 e 11 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

13.

prende atto del fatto che, secondo la Corte, i conti annuali definitivi del settimo, ottavo e nono FES presentano un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dei FES al 31 dicembre 2007 (paragrafo VI, dichiarazione di affidabilità);

14.

rileva che la Corte segnala che la Commissione non ha dimostrato la validità delle ipotesi usate per la stima dell’accantonamento per le spese sostenute e che ciò potrebbe determinare una sottovalutazione delle spese da pagare, nonché la sopravvalutazione dell’importo delle garanzie presentato nelle note dei rendiconti finanziari (paragrafo VII, dichiarazione di affidabilità);

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

15.

prende atto del fatto che:

secondo il parere della Corte, le operazioni sottostanti le entrate e gli impegni dell’esercizio sono, nel complesso, legittime e regolari (paragrafo VIII, dichiarazione di affidabilità), mentre la Corte richiama l’attenzione «sul rischio fiduciario elevato relativo al sostegno al bilancio derivante dalla “interpretazione dinamica” dei criteri di ammissibilità data dalla Commissione» (paragrafo X, dichiarazione di affidabilità);

l’audit della Corte ha evidenziato un «livello rilevante di errori» nelle operazioni sottostanti i pagamenti (paragrafo IX, dichiarazione di affidabilità);

la Corte ha rilevato, da un lato, i progressi realizzati dalla Commissione per quanto riguarda i sistemi di supervisione e controllo, sostenendo dall’altro che c’è ancora spazio per ulteriori miglioramenti;

Commenti sulle informazioni presentate dalla Corte a sostegno della sua dichiarazione di affidabilità

Portata dell’audit

16.

rileva che le osservazioni della Corte relative alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti sono basate su:

a)

la valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo posti in essere presso i servizi centrali di EuropeAid nonché presso cinque delegazioni che coprono sei paesi;

b)

l’esame di 90 pagamenti e 15 impegni giuridici specifici;

c)

per quanto attiene al sostegno al bilancio, l’esame di 30 pagamenti e di 15 impegni finanziari selezionati statisticamente;

d)

l’esame di 30 pagamenti selezionati statisticamente autorizzati dai servizi centrali di EuropeAid;

e)

l’esame di 30 operazioni selezionate statisticamente che avevano già formato oggetto di controlli ex post da parte dei servizi centrali di EuropeAid;

f)

l’esame di 30 impegni finanziari selezionati statisticamente;

g)

l’esame della relazione annuale di attività e della dichiarazione del direttore generale di EuropeAid (punto 15 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

Affidabilità dei conti

17.

deplora che la Commissione non sia ancora in grado di fornire informazioni contabili complete a causa di difficoltà tecniche; prende nota della risposta della Commissione secondo la quale «l’introduzione di un nuovo sistema contabile a partire dal 2009 potrà rimuovere le attuali restrizioni» (punto 16 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo); plaude all’introduzione del sistema ABAC-FES nel febbraio 2009;

18.

prende atto dell’osservazione ricorrente della Corte relativa alla validità dell’approccio statistico usato dalla Commissione per la stima dell’accantonamento per i costi sorti nel periodo di riferimento per i quali non è pervenuta alcuna fattura alla fine dell’esercizio; rileva inoltre che l’accantonamento ammonta a 2 087 000 000 EUR, vale a dire all’83 % del passivo totale (punto 17 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo); invita la Commissione a continuare a perfezionare e migliorare il suo approccio;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

19.

rileva la differenza di vedute tra la Commissione e la Corte per quanto concerne il momento in cui deve avvenire la «definizione» e la «firma» della convenzione di finanziamento (punto 19 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo); si rammarica del messaggio poco chiaro trasmesso all’autorità di discarico e invita la Commissione a fornire chiarimenti così che tutte le parti (Commissione e Stati ACP) interpretino allo stesso modo il concetto di «definizione»;

20.

nota che la Corte, nel quadro del controllo delle operazioni, non ha potuto ottenere dalle organizzazioni delle Nazioni Unite la documentazione corrispondente per due pagamenti (su un campione di undici); chiede pertanto alla Commissione di assicurare che l’accordo quadro finanziario e amministrativo sia pienamente rispettato;

21.

rileva che, sulla base dei risultati dell’audit (punti 32-47 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo), la Corte conclude che i sistemi di supervisione e controllo di EuropeAid relativi ai FES sono solo «parzialmente efficaci» (punto 53 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

22.

rileva inoltre che, dei nove elementi del sistema di controllo interno a livello centrale, sei sono efficaci, due sono parzialmente efficaci e un elemento (quantità delle missioni di monitoraggio) non è affatto efficace, mentre dei cinque elementi del sistema di controllo interno a livello di delegazione due sono efficaci e tre solo parzialmente efficaci (tabella 3 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

23.

rileva che la Commissione ritiene, «alla luce delle risorse finanziarie e umane di cui dispone, […] di aver realizzato sistemi di controllo che consentono di ottenere una ragionevole garanzia» (punto 53 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

24.

è del parere che le risposte fornite dalla Commissione siano insoddisfacenti, in quanto la Commissione sembra riluttante a rivedere i dispositivi che ha posto in essere, e la invita a fornire informazioni più precise sul concetto di «ragionevole garanzia» e, in particolare, sul rapporto costi/benefici dei controlli e sul reale tasso di errore, nonché a fornire un’indicazione dettagliata delle risorse umane e finanziarie aggiuntive necessarie per migliorare il sistema di controllo, di modo che la Corte possa valutarlo complessivamente «efficace»;

25.

nota che la Corte pone in evidenza l’inadeguatezza dei controlli effettuati dai supervisori o dai revisori, il che rivela le debolezze a livello dei sistemi di controllo e di sorveglianza; invita dunque la Commissione a potenziare i controlli, e in particolare a porre in essere un dispositivo di revisione delle relazioni di revisione esterne per accertarsi della loro qualità;

Impegni e pagamenti relativi al sostegno al bilancio

26.

rileva che, per 5 dei 15 impegni relativi al sostegno al bilancio esaminati, la Corte ha riscontrato:

che sussistono «gravi carenze per quanto concerne la supervisione interna del bilancio, i sistemi contabili, le gare pubbliche o le misure anticorruzione»,

che la mancata presentazione, nei tempi opportuni, di conti controllati e l’inefficacia del controllo esterno sono «importanti fonti di preoccupazione»,

che fornire un sostegno al bilancio in queste condizioni comporta un «rischio fiduciario molto elevato» (punto 26 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

27.

sottolinea che la Corte è del parere che i requisiti dell’accordo di Cotonou (necessità di una sufficiente trasparenza, responsabilità ed efficacia della gestione della spesa pubblica) non sono soddisfatti nei cinque casi citati;

28.

ricorda che «rischio fiduciario» significa che vi è il rischio che i soldi dei contribuenti europei non siano usati per gli scopi prefissati, non garantiscano un rapporto costi-benefici soddisfacente e non siano contabilizzati in modo adeguato;

29.

rileva inoltre che la Commissione «non condivide la valutazione della Corte» e che essa ritiene che gli impegni sono stati assunti in seguito a una valutazione che ha accertato «sufficienti progressi nei sistemi PFM (gestione delle finanze pubbliche)», che «i paesi interessati, successivamente, hanno continuato a registrare progressi» e che «hanno dimostrato di essere ammissibili a fruire di ulteriore sostegno al bilancio» (punto 26 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

30.

deplora la risposta della Commissione nella misura in cui essa non riflette la serietà dei rilievi della Corte («importanti fonti di preoccupazione», «rischio fiduciario molto elevato»); considera inadeguato, se non superficiale, vista la serietà del contesto, l’uso di espressioni vaghe e non basate sui risultati come «sufficiente», «progresso» e «dimostrato di essere ammissibili»;

31.

invita la Commissione a fornire le prove sulle quali ha basato le proprie conclusioni e a presentarle in modo che sia chiaro quali progressi sono stati compiuti (indicando la situazione di partenza e quella di arrivo) e perché si ritengono «sufficienti» tali progressi;

32.

rileva che, in 7 delle 33 convenzioni di finanziamento controllate, la Corte ha constatato che le disposizioni relative al sostegno al bilancio erano incomplete o poco chiare, in quanto non indicavano le condizioni generali per il sostegno al bilancio, fornivano una definizione ambigua del metodo di calcolo degli importi da erogare o facevano riferimento a impegni contratti dal governo senza indicare una data di scadenza e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali impegni (punto 27 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo); rileva inoltre che la Commissione «cercherà di perfezionare ulteriormente la qualità degli accordi finanziari nell’ambito del decimo FES»;

33.

rileva che, per quanto concerne i pagamenti relativi al sostegno al bilancio, le operazioni sottostanti «presentano un livello rilevante di errori» [punto 52, lettera b), della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo] dovuti ai motivi seguenti:

il calcolo degli importi da erogare è stato effettuato sulla base di una conclusione positiva riguardo ai progressi effettuati nella gestione delle finanze pubbliche, conclusione che non è non coerente con la valutazione della situazione,

è stato utilizzato un metodo di calcolo non previsto dalla convenzione di finanziamento,

i pagamenti sono stati effettuati senza che fossero disponibili relazioni aggiornate relative alla gestione delle finanze pubbliche (punto 28 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

34.

prende altresì atto dei seguenti rilievi della Corte in relazione a 6 dei 30 pagamenti esaminati:

incapacità della Commissione di dimostrare in modo strutturato e formale che le condizioni di pagamento relative alla gestione delle finanze pubbliche fossero state rispettate,

valutazioni dei progressi irragionevolmente ottimistiche o basate su informazioni superate o inadeguate,

conclusioni non suffragate da informazioni sottostanti,

fiducia fondata su previsioni future anziché su eventi realmente verificatisi,

valutazione imprecisa degli indicatori (punto 29 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

35.

prende atto della risposta della Commissione, in base alla quale «per raggiungere una decisione informata (essa) valuta complessivamente i progressi realizzati, l’impegno politico a favore delle riforme e i restanti settori problematici» (risposta della Commissione al punto 29 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

36.

esprime preoccupazione per i rilievi della Corte, ma ancor di più per le risposte della Commissione, che dimostrano come quest’ultima sia estremamente riluttante a condividere le informazioni sulle quali sono basate le sue decisioni in materia di sostegno al bilancio;

Efficacia del controllo parlamentare

37.

ritiene che la decisione di usare il sostegno al bilancio come uno strumento di aiuto allo sviluppo rientri pienamente nei poteri dell’esecutivo e che le operazioni di sostegno al bilancio non richiedano un’approvazione parlamentare preliminare;

38.

rileva che la valutazione, da parte del Parlamento, del sostegno al bilancio non deve concentrarsi esclusivamente sui rischi ma anche sui benefici, nonché sui rischi e benefici di altre forme di aiuto; rileva inoltre che le formule tradizionali basate sui progetti utilizzate per molti decenni non hanno dato i risultati sperati;

39.

ritiene che l’obiettivo ultimo del controllo parlamentare sia assicurare l’efficacia degli aiuti, il che significa l’utilizzo efficace, economico, legittimo e regolare degli aiuti per realizzare uno sviluppo sostenibile, e reputa che il controllo del sostegno al bilancio rientri nei suoi sforzi di ordine generale per controllare l’efficacia e i risultati della spesa complessiva destinata allo sviluppo;

40.

si rammarica di non disporre di informazioni utili, complete e affidabili sufficienti per condurre un efficace controllo dei risultati del sostegno al bilancio;

41.

chiede che il precedente sistema di FES consecutivi venga abbandonato a favore della piena integrazione del finanziamento della cooperazione UE-ACP nel bilancio dell’Unione europea, allo scopo di garantire il controllo parlamentare sull’assegnazione di risorse a titolo dei FES;

Relazione annuale sull’utilizzo del sostegno al bilancio

42.

invita la Commissione a elaborare una relazione annuale sull’utilizzo del sostegno al bilancio e la commissione per il controllo dei bilanci a elaborare una relazione di iniziativa su tale relazione annuale, che contenga informazioni utili, complete, affidabili, analitiche, valutative e non solo descrittive, sugli aspetti seguenti:

il sostegno al bilancio pianificato ed erogato,

il raggiungimento dei risultati attesi secondo gli obiettivi dei donatori e le strategie nazionali,

l’esistenza di condizioni complementari e la loro qualità,

l’efficacia del dialogo, il livello di armonizzazione tra i donatori, lo sviluppo di capacità complementari conseguito e gli effetti di tale sviluppo delle capacità,

la realizzazione di sistemi nazionali migliori,

le istituzioni responsabili in materia di rendicontazione, le istituzioni di gestione della finanza pubblica, le istituzioni di controllo e valutazione,

l’importo e i tassi delle spese irregolari,

l’analisi della tipologia delle irregolarità (sistemiche e non sistemiche) poste in evidenza dai controlli e dalle revisioni,

le misure correttive prese;

43.

invita inoltre la Commissione a identificare con il massimo rigore i paesi o gli aspetti dell’attuazione del sostegno al bilancio per i quali una speciale attenzione da parte del Parlamento potrebbe rivelarsi utile per migliorare la responsabilità dei donatori;

44.

invita parimenti la Commissione a prevedere una verifica annuale di detto rischio;

Valutazione e gestione dei rischi

45.

rileva che l’erogazione dei fondi attraverso i sistemi di paesi in via di sviluppo deboli crea un rischio di inefficienza e sprechi, e che prima di avviare programmi di sostegno al bilancio è pertanto essenziale procedere a una valutazione complessiva del rischio fiduciario;

46.

ricorda che la Commissione non utilizza un sistema in cui la valutazione del rischio si traduce in una chiara soglia di valori al di sotto dei quali il sostegno al bilancio non deve essere concesso, ma piuttosto un «approccio dinamico» in cui il grado di discrezionalità è molto maggiore;

47.

ritiene che il maggiore grado di discrezionalità che caratterizza le decisioni in materia di sostegno al bilancio basate su tale «approccio dinamico» deve essere controbilanciato da un grado di trasparenza altrettanto elevato; invita, pertanto, la Commissione a mettere a disposizione della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo le informazioni su cui basa le sue valutazioni;

48.

si attende in particolare di ricevere informazioni esplicite sulle valutazioni del rischio e le analisi dei sistemi di governo dei paesi in via di sviluppo condotte dalla Commissione e sul giudizio che essa dà della rilevanza delle debolezze del sistema in termini di inefficienze e sprechi potenziali di aiuti, nonché stime per quanto possibile quantificate relative a tali fattori e informazioni sulle misure intraprese, o da intraprendere in futuro, per ovviare ai rischi identificati;

Retorica o realtà

49.

rileva che, in un opuscolo intitolato «Budget support — A question of mutual trust» (sostegno al bilancio, una questione di fiducia reciproca) (12), il commissario responsabile, Louis Michel, afferma che il sostegno al bilancio e il suo potenziamento sono l’unica risposta possibile, e che per questo egli ha deciso di portare la percentuale del sostegno al bilancio dal 20 % del finanziamento al 50 %;

50.

invita il commissario Michel a riconsiderare tali intenzioni fintanto che la realtà non avrà preso il posto della retorica e non siano disponibili prove definitive che dimostrino in quale misura il sostegno al bilancio abbia fornito migliori risultati, in termini di rapporto costi-benefici, rispetto agli altri strumenti di aiuto o abbia avuto un impatto sulla povertà monetaria;

51.

prende atto della lettera e della nota [DR/amw/S(08)0418] inviate in data 9 gennaio 2009 dal commissario Louis Michel a Jacek Uczkiewicz, membro della Corte dei conti europea, e in copia a Herbert Bösch, presidente della commissione per il controllo dei bilanci, in cui il commissario segnala che:

vi è spazio per migliorare la formulazione e l’attuazione dei programmi di sostegno al bilancio della Commissione in linea con le osservazioni della Corte dei conti europea, tramite un approccio più trasparente, strutturato e formalizzato, e

vi è spazio per accordare un’attenzione più sistematica alla gestione del rischio e per prendere in considerazione misure e condizioni di salvaguardia adeguate (pagina 9 della nota «Responding to the European Court of Auditors' Proposal to Apply Public Financial Management Baseline Requirements in Determining Eligibility for Budget Support» che fa seguito alla proposta della Corte dei conti di applicare i requisiti di base della gestione delle finanze pubbliche per determinare l’ammissibilità al sostegno al bilancio, nota allegata alla lettera di cui sopra);

52.

accoglie positivamente il fatto che la Commissione abbia accettato le osservazioni della Corte, così come le intenzioni espresse dalla Commissione e attende di ricevere informazioni in merito alle modalità precise e all’attuazione di «questo approccio migliorato» (ibidem, pagina 1);

Corte dei conti europea

53.

invita la Corte a fornire informazioni circa la qualità della valutazione e della gestione del rischio da parte della Commissione e auspica maggiori audit della gestione, intesi a valutare i risultati della spesa destinata allo sviluppo in generale e al sostegno al bilancio in particolare;

Parlamenti dei paesi beneficiari

54.

invita la sua commissione per il controllo dei bilanci a stabilire contatti diretti con le corrispondenti commissioni dei parlamenti dei paesi beneficiari selezionati così da favorire e sostenere il loro ruolo di garanti dell’efficacia degli aiuti tramite le attività di controllo parlamentare;

55.

esorta la Commissione ad attribuire priorità al sostegno ai paesi partner affinché sviluppino il controllo parlamentare e le capacità di audit, in particolare quando gli aiuti sono forniti mediante il sostegno al bilancio, e la invita a riferire regolarmente in merito ai progressi realizzati;

56.

ritiene indispensabile la partecipazione dei parlamenti nazionali, della società civile e delle autorità locali dei paesi partner per conseguire una reale titolarità del processo; esorta la Commissione ad adoperarsi al massimo per migliorare il dialogo con tali organismi in tutte le varie fasi del processo di programmazione;

Partecipazione degli Stati ACP

57.

si dichiara preoccupato per la «scarsa partecipazione degli Stati ACP» nel garantire un efficace controllo delle spese FES e si rammarica che le delegazioni «possano fare affidamento solo in misura limitata sui controlli svolti dalle amministrazioni degli ordinatori nazionali» (punto 36 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

58.

rileva che gli ordinatori nazionali sono obbligatori negli Stati ACP ma non esistono nei paesi in via di sviluppo per i quali è responsabile la RELEX; invita la Commissione a fornire informazioni sui vantaggi e gli svantaggi dell’approccio FES e a valutare le migliori pratiche negli Stati ACP, così da migliorare il controllo della spesa FES da parte delle amministrazioni degli ordinatori nazionali;

59.

rileva inoltre che «l’assenza di capacità e risorse presso le amministrazioni degli ordinatori nazionali» è una questione «sollevata regolarmente dalle delegazioni» (punto 41 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo) nelle relazioni ai servizi centrali di EuropeAid; invita la Commissione a fornire informazioni sul feedback dato alle delegazioni su questo argomento;

Risorse umane

60.

prende atto del fatto che, secondo la Corte, il numero degli agenti della Commissione sta diminuendo rispetto ai fondi impegnati e che non è previsto alcun incremento significativo dell’organico, nonostante la prospettiva di un aumento sostanziale degli impegni a titolo del decimo FES (punto 33 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

61.

concorda pienamente con la Corte sul fatto che «vi è il rischio che la penuria di personale, una ripartizione insoddisfacente dello stesso o l’assenza di competenze e conoscenze specifiche incidano sulla qualità dei controlli, delle verifiche e del monitoraggio» (punto 33 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

62.

invita la Commissione a spiegare come intende gestire le tensioni, per non dire le contraddizioni, tra l’esigenza di risorse umane supplementari presso le delegazioni e l’impegno di mantenere stabile il personale una volta completata l’integrazione di tutto il personale assunto nel quadro dell'allargamento, senza richieste di nuove assunzioni per il periodo 2009-2013, e di far fronte alla nuove esigenze di personale nei settori politici chiave esclusivamente mediante la ridistribuzione dell’organico all’interno dei servizi e tra di essi (13);

63.

ritiene che sia possibile reperire risorse umane supplementari abolendo la ripartizione delle competenze in materia di sviluppo tra le direzioni generali RELEX e DEV; invita l’attuale Commissione a prendere le misure necessarie per facilitare la riorganizzazione in seno alla nuova Commissione; crede che l’attuale ripartizione delle attività in materia di cooperazione allo sviluppo tra le direzioni DEV e RELEX non consenta alla Commissione di contribuire pienamente agli sforzi internazionali volti a promuovere la coerenza dello sviluppo e l’efficacia degli aiuti; invita inoltre la Commissione a garantire che la cooperazione allo sviluppo sia finalizzata, senza ambiguità, all’obiettivo primario dell’eliminazione della povertà;

64.

invita la Commissione a prendere le misure necessarie per aumentare gli effettivi assegnati al dispositivo di gestione e di controllo del FES, tenuto conto del previsto aumento del volume degli impegni nel quadro del decimo FES;

Commenti sulle conclusioni e le raccomandazioni della Corte

65.

rileva con soddisfazione che la Corte riconosce gli sforzi esplicati da EuropeAid per sviluppare una strategia di controllo; ritiene che una strategia di controllo efficace debba mirare a prevenire gli errori ex ante e non principalmente a recuperare ex post fondi pagati indebitamente; invita la Commissione a continuare a sviluppare la sua strategia di controllo alla luce di questo approccio, che costituisce una priorità per l’autorità di discarico;

66.

condivide pienamente le raccomandazioni espresse dalla Corte al punto 55, lettere da a) a g), e al punto 56, lettere da a) a f) della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo; richiama in particolare l’attenzione della Commissione sulla raccomandazione di cui al punto 56, lettera a), secondo la quale:

«il rispetto dell’accordo di Cotonou dovrebbe essere valutato prendendo come riferimento dei requisiti minimi, come la disponibilità di conti pubblicati e controllati tempestivamente, che devono essere rispettati prima della concessione del sostegno al bilancio»,

e sulla raccomandazione di cui al punto 56, lettera d), in cui si afferma che:

«prima dell’avvio di un programma di sostegno al bilancio, EuropeAid dovrebbe accertarsi che sia stata effettuata una valutazione chiara e completa della gestione delle finanze pubbliche e che il paese beneficiario disponga di un programma di riforma credibile e pertinente per far fronte a tutte le carenze significative entro termini prevedibili»;

invita pertanto la Commissione ad accordare il sostegno al bilancio solo quando la gestione della spesa pubblica è sufficientemente trasparente, affidabile e efficiente, ovvero quando è quanto meno verosimile che lo diventi grazie all’attuazione, in tempi brevi, di un programma di riforma; segnala inoltre che la scelta delle modalità di finanziamento per un settore specifico dovrebbe essere legata direttamente alla loro efficacia per l’ambito specifico di intervento;

67.

invita la Commissione a dare priorità alla rapida attuazione di tali raccomandazioni, considerate particolarmente importanti dall’autorità di discarico, dal momento che per un controllo parlamentare efficace sono indispensabili limitazioni chiare e concordate del potere discrezionale dell’esecutivo;

Un nuovo approccio alla nuova situazione

68.

sottolinea che l’uso fatto dal paese beneficiario dei fondi messi a disposizione come sostegno al bilancio esula dal controllo diretto della Commissione (e degli altri donatori), dal momento che è un diritto sovrano del paese beneficiario gestire il proprio bilancio conformemente alle proprie norme specifiche e alle procedure di bilancio nazionali;

69.

ricorda che, in alcuni paesi beneficiari, la gestione delle finanze pubbliche e le funzioni di controllo interno e di audit esterno spesso non sono sufficientemente affidabili e tali da garantire che i fondi dei donatori siano gestiti in modo adeguato e usati per gli scopi prefissati;

70.

è del parere che la Commissione, alla luce della crescente attenzione dimostrata per gli aspetti della rendicontazione e del crescente interesse con cui i contribuenti dei paesi donatori si attendono che gli aiuti allo sviluppo producano risultati concreti, abbia tutto l’interesse a conoscere i rischi assunti accordando un sostegno al bilancio e a condividere tali informazioni con l’autorità di discarico, nei confronti della quale è responsabile;

71.

ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe informare le amministrazioni dei paesi beneficiari dei propri obblighi di rendicontazione ed esigere che chi gestisce i fondi a valle sia soggetto a obblighi simili;

Una dichiarazione nazionale di trasparenza

72.

ritiene, pertanto, che gli aiuti allo sviluppo in generale e il sostegno al bilancio in particolare debbano essere collegati a una dichiarazione di trasparenza ex ante, pubblicata dal governo del paese beneficiario e firmata dal ministro delle finanze, relativa a questioni che toccano la struttura di governance e rendicontazione di un paese beneficiario;

73.

è fermamente convinto che la valutazione e la comprensione delle proprie lacune in materia di controllo da parte del paese beneficiario medesimo fornisca uno stimolo molto maggiore a migliorarsi rispetto alle procedure di audit e di controllo imposte da un’autorità esterna;

74.

ritiene che una dichiarazione nazionale di trasparenza migliorerà la trasparenza e la responsabilità e fornirà ai donatori internazionali informazioni preziose per formulare un giudizio informato sulla trasparenza e l’affidabilità globali della struttura di governance e rendicontazione del paese beneficiario;

75.

invita la Commissione a prendere l’iniziativa e a presentare tale proposta agli altri donatori internazionali, in particolare alla Banca mondiale, con l’obiettivo di sviluppare e applicare tale strumento d’intesa con gli altri donatori; sottolinea che andrà prestata particolare attenzione alla natura delle sanzioni previste per dichiarazioni di trasparenza deliberatamente fuorvianti;

76.

invita la Commissione a informarlo del possibile calendario di tali negoziati;

Integrazione del bilancio FES nel bilancio generale dell’Unione europea

77.

accoglie con favore l’impegno della Commissione di avanzare nuovamente la proposta di integrare pienamente il FES nel bilancio in occasione della discussione sul prossimo quadro finanziario (14); invita la Commissione a tenere costantemente informata la commissione per il controllo dei bilanci in merito alla preparazione di tale iniziativa;

78.

ribadisce il proprio sostegno all’integrazione del FES nel bilancio generale dell’Unione europea ed è del parere che una siffatta iscrizione in bilancio permetterebbe di potenziare la coerenza, la trasparenza e l’efficacia del FES, nonché di rafforzarne il dispositivo di controllo;

Adeguamento del controllo parlamentare allo strumento

79.

ritiene che il suo ruolo, per quanto concerne il sostegno al bilancio, sia di attribuire alla Commissione la responsabilità dei risultati della spesa e che il sostegno al bilancio sia uno strumento di aiuto che richiede un cambiamento paradigmatico del modello di controllo e presuppone il passaggio da un controllo sulle risorse assegnate a una verifica dei risultati sulla base di indicatori;

80.

ritiene che per raggiungere questo obiettivo sarà obbligato a sviluppare ulteriormente il suo attuale metodo di lavoro; reputa che una sottocommissione sul controllo del sostegno al bilancio istituita dalla sua commissione per il controllo dei bilanci possa essere uno strumento efficace per garantire che la spesa per gli aiuti torni a vantaggio della popolazione del paese beneficiario e che il denaro dei contribuenti destinato agli aiuti non sia utilizzati in modo improprio;

Il Fondo investimenti

81.

ricorda che, ai paragrafi dal 20 al 24 della sua risoluzione del 22 aprile 2008 sul discarico per l’esecuzione del bilancio del sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2006 (15) si è dichiarato preoccupato per il fatto che la gestione del Fondo investimenti da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) sia esclusa dal discarico; ricorda inoltre che le risorse FES sono costituite da denaro pubblico dei contribuenti europei e non da denaro messo a disposizione dai mercati finanziari;

82.

si rammarica della creazione di due settori distinti di gestione — come ha fatto la Corte nel parere n. 9/2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante un regolamento finanziario applicabile al decimo Fondo europeo di sviluppo (16) —, poiché ciò limita la portata del discarico, crea ulteriori necessità di coordinamento tra la Commissione e la BEI e rende difficile avere un quadro completo dei risultati ottenuti;

83.

rileva che la relazione annuale della BEI sul Fondo investimenti contiene principalmente informazioni finanziarie e pochissime informazioni, se non nessuna, sui risultati dei diversi programmi finanziati;

84.

invita la BEI a concentrare la propria relazione sui risultati e a presentare informazioni complete, pertinenti e oggettive sull’esito ottenuto, sugli obiettivi previsti, sugli obiettivi raggiunti e sulle ragioni di eventuali scarti nonché sulle valutazioni condotte, unitamente a una sintesi dei risultati della valutazione;

85.

sottolinea che la BEI opera nei paesi ACP in base all’accordo di Cotonou, i cui obiettivi primari sono l’eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile, e che essa deve pertanto rispettare tali obiettivi nella sua politica di prestiti a tali paesi;

86.

invita la Commissione a informarlo sulle procedure specifiche che essa ha concordato con la BEI per coordinare gli sforzi delle due istituzioni al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell’Unione europea, nonché sull’efficienza di tali procedure;

87.

guarda con preoccupazione al fatto che, tra tutti gli organi cui è affidata l’attuazione delle politiche dell’Unione europea e tra tutte le istituzioni finanziarie pubbliche, la BEI sia percepita come l’istituzione meno trasparente e meno soggetta a obblighi di rendicontazione e al controllo democratico;

88.

invita la BEI, nell’interesse dell’Unione europea e dei suoi valori, e al fine di migliorare la percezione pubblica della BEI come istituzione, a fornire elementi probanti che dimostrino:

come essa rispetta lo spirito del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (17), e la convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,

come essa rispetta gli impegni dell’Unione europea a favore dello sviluppo mondiale e le norme fissate da altre banche multilaterali di sviluppo,

in che modo i finanziamenti da essa erogati a progetti ad alta intensità di capitale nel settore estrattivo contribuiscono alla riduzione della povertà,

quali sono gli orientamenti da essa definiti per gli investimenti nei settori dell’energia, della silvicoltura, del trasporto e della gestione dell’acqua e dei rifiuti, e come le sue decisioni di investimento rispettino pienamente tali orientamenti,

che i pochissimi esperti ambientali a tempo pieno all’interno del suo organico, che sono responsabili della verifica dell’intero portafoglio prestiti e dell’osservanza delle politiche pertinenti, sono sufficienti,

l’efficacia del suo meccanismo di reclamo per i cittadini interessati, al quale devono avere accesso anche i cittadini di paesi terzi,

l’efficacia delle misure prese per contrastare la corruzione e il riciclaggio di denaro,

i criteri da essa applicati per la concessione di prestiti al settore privato, al di là delle norme finanziarie di base, e un elenco esaustivo dei beneficiari finali dei suoi prestiti al settore privato;

89.

invita la Commissione a seguire da vicino l’attuazione del Fondo investimenti al fine di garantire che esso risponda al proprio obiettivo in quanto strumento di sviluppo e a comunicare regolarmente alla commissione per il controllo dei bilanci le sue constatazioni;

90.

invita la commissione per il controllo dei bilanci a rafforzare le proprie attività per quanto concerne il controllo delle attività finanziarie della BEI che rientrano pienamente tra le responsabilità di tale commissione ai sensi dell’allegato VI, capo V, punto 3, del regolamento.

(1)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 273.

(2)   GU C 277 del 31.10.2008, pag. 243.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

(5)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(6)   GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(7)   GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(8)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(9)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(10)   GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.

(11)  Dichiarazione della Commissione concernente l’articolo 5 del DCI, allegato alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo del 24 ottobre 2006 [COM(2006) 628].

(12)  ISBN 978-92-79-10115-1 disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/commission_barroso/michel/Policy/key_documents/docs/NH8108406ENC_web.pdf

(13)  Relazione della Commissione. Planning and optimising Commission human resources to serve EU priorities (pianificazione e ottimizzazione delle risorse umane della Commissione per soddisfare le priorità dell’UE) [SEC(2007) 530], pag. 3, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sec_2007_5/sec_2007_530.pdf

(14)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione [SEC(2008) 2579]. Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006, pag. 86.

(15)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 253.

(16)   GU C 23 del 28.1.2008, pag. 3.

(17)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


26.9.2009   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007

(2009/642/EC)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629 e il relativo allegato SEC(2008) 2579],

visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007 [COM(2008) 490 – C6-0296/2008],

vista la relazione sulla gestione finanziaria del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007 [COM(2008) 224],

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dal settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte della Commissione (1),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (2),

viste le raccomandazioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5042/2009 — C6-0057/2009, 5044/2009 — C6-0058/2009, 5045/2009 — C6-0059/2009),

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000  (3) e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005  (4),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (5) come modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 2007  (6),

visto l’articolo 33 dell’accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (7),

visto l’articolo 32 dell’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (8),

visto l’articolo 276 del trattato CE,

visto l’articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (9),

visto l’articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo (10),

visti l’articolo 70, l’articolo 71, terzo trattino, e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0159/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo quali figuranti in allegato alla relazione annuale della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 273.

(2)   GU C 277 del 31.10.2008, pag. 243.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

(5)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(6)   GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(7)   GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(8)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(9)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(10)   GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.


26.9.2009   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2007

(2009/643/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi di Eurojust relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte di Eurojust (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0161/2009),

1.

concede il discarico al direttore amministrativo di Eurojust per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 57.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 142.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi di Eurojust relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte di Eurojust (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0161/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore amministrativo di Eurojust per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio di Eurojust per l’esercizio 2006 (6) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l’altro:

preso atto dell’osservazione formulata dall’ECA nella sua relazione 2006 che il tasso di riporto è stato del 33 % per le spese amministrative e del 30 % per le spese operative, con un elevato numero di storni di stanziamenti tra le linee di bilancio, in molti casi con insufficiente documentazione dettagliata di supporto, cosicché non risulta rispettato rigorosamente il principio di specializzazione del bilancio,

preso atto inoltre delle risultanze dell’ECA secondo cui le regole in materia di appalti non sono state rigorosamente rispettate e il registro delle immobilizzazioni, comprendente tutti i cespiti e il relativo valore, non è stato redatto e utilizzato per controllare lo stato patrimoniale di Eurojust; ha invitato Eurojust ad attuare rigorosamente le norme sugli appalti, soprattutto per quanto riguarda i contratti quadro,

espresso preoccupazione per il fatto che dalla relazione annuale di Eurojust è emerso che vi sono ampi margini per sviluppare i rapporti di Eurojust con l’OLAF, anche tramite la conclusione di un accordo ufficiale di cooperazione;

1.

osserva che, nonostante la dichiarazione di affidabilità dell’ECA sia positiva, le sue osservazioni indicano che permangono problemi strutturali in tema di esecuzione del bilancio, pianificazione degli appalti e programmazione delle assunzioni;

2.

accoglie con soddisfazione la notizia riportata nella relazione annuale di Eurojust per il 2007 secondo cui Eurojust ha introdotto il sistema ABAC di contabilità per competenza (Accrual Based Accounting) a partire dal 1o ottobre 2007;

3.

apprende dalla relazione annuale di Eurojust per il 2007 che a causa della rapida crescita di Eurojust e della conseguente necessità di una nuova sede, Eurojust è in contatto con lo Stato ospitante per acquisire nuovi locali temporanei per uffici; apprende dalla stessa relazione che lo Stato ospitante si è impegnato a mettere a disposizione nuovi locali idonei entro il 2012;

4.

chiede che Eurojust fornisca nella sua relazione annuale per il 2008 informazioni in merito ai progressi dei negoziati sulla nuova sede, agli accordi provvisori e alle loro incidenze finanziarie;

Elevato livello di riporto degli stanziamenti

5.

nota che l’ECA ha riscontrato che dei 18 000 000 EUR impegnati nel 2007, 5 200 000 EUR sono stati oggetto di riporto;

6.

manifesta preoccupazione per le conclusioni della Corte secondo cui l’elevato livello di riporto è contrario al principio di annualità ed è sintomo di debolezze nella programmazione e nel controllo delle attività di Eurojust;

7.

prende atto della risposta di Eurojust secondo cui l’elevato livello di riporti è dovuto a carenza di personale addetto alla gestione dei fondi e alle difficoltà di applicazione del nuovo regime in vigore per gli appalti; osserva che nel 2007 sono stati coperti solo 95 dei 147 posti previsti dall’organigramma;

8.

osserva altresì che Eurojust ha adottato nel 2008 una strategia per la riduzione dei riporti;

Carenze nelle procedure di appalto

9.

riconosce che, a seguito delle raccomandazioni formulate dall’ECA negli anni precedenti, Eurojust ha centralizzato la gestione delle sue procedure di appalto costituendo un’unità specializzata;

10.

si rammarica peraltro che l’ECA continui a riscontrare debolezze in tale ambito, come nei due anni precedenti;

11.

esprime stupore per il fatto che, come rilevato dall’ECA, Eurojust ha prorogato contratti in vigore in modo non conforme alle regole, anche se la scadenza dei contratti in questione era nota da tempo;

12.

sostiene appieno la raccomandazione dell’ECA che l’ordinatore predisponga un efficace piano di gestione delle procedure di appalto;

13.

nota che Eurojust ha elaborato per il 2008 un piano generale per gli appalti e ha adottato una decisione sulla loro organizzazione e su altre operazioni connesse, e che tutti i contratti segnalati dalla Corte sono stati riaggiudicati in conformità delle regole;

Carenze nella programmazione delle assunzioni

14.

nota che, come osservato dalla Corte, l’organigramma per il 2007 prevedeva 147 posti contro i 112 del 2006 e che a fine 2006 risultavano coperti solo 87 posti;

15.

esprime preoccupazione per il fatto che l’ECA ha riscontrato che Eurojust non ha assunto le 60 persone necessarie per coprire l’organigramma 2007, visto che alla fine di detto esercizio erano stati coperti solo 95 posti;

16.

concorda con l’ECA nel ritenere che presso Eurojust sono osservabili lacune nella programmazione delle assunzioni;

17.

si rammarica che, come riconosciuto da Eurojust, le forti carenze di personale abbiano avuto un’incidenza negativa sull’esecuzione del bilancio;

18.

nota che Eurojust, come si desume dalle sue risposte, si è posto l’obiettivo di coprire i posti in organigramma nel 2008;

19.

osserva che 130 dei 175 posti dell’organigramma previsto per il 2008 erano coperti alla fine dell’anno in questione; accoglie con favore il fatto che Eurojust abbia ridotto il tasso di posti vacanti dal 34 % alla fine del 2007 al 25 % alla fine del 2008; esorta Eurojust a compiere ulteriori sforzi per assegnare i posti vacanti quanto prima possibile;

20.

apprende dalla relazione annuale di Eurojust per il 2007 che l’organismo:

ha predisposto un piano pluriennale per il personale che copre il periodo 2007-2010,

ha adottato in materia una nuova politica che descrive il quadro giuridico, i principi, le procedure di selezione, i ruoli e i soggetti coinvolti in tale esercizio,

è intenzionato a firmare l’accordo sul mercato del lavoro interagenzia;

Follow-up dell’esercizio di discarico 2006

21.

invita Eurojust a dare seguito alle raccomandazioni dell’ECA, soprattutto in tema di esecuzione del bilancio, appalti e assunzioni e a riferire ampiamente sulle iniziative intraprese nella sua relazione annuale per il 2008;

22.

esprime soddisfazione per la conclusione dell’accordo pratico sulle modalità di cooperazione fra Eurojust e l’OLAF (7) in data 24 settembre 2008;

23.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (8).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 57.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 142.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 234.

(7)   GU C 314 del 9.12.2008, pag. 3.

(8)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti di Eurojust per l’esercizio 2007

(2009/644/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi di Eurojust relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte di Eurojust (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0161/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi di Eurojust quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti di Eurojust per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e all’ECA, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 57.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 142.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2007

(2009/645/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali dell’agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2007, corredate delle risposte dell’agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185;

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (4), e in particolare l’articolo 68,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0162/2009),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’agenzia europea per i medicinali per l’esecuzione del bilancio dell’agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 10.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 27.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali dell’agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (4), in particolare l’articolo 68,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare(A6-0162/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (ECA) ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie circa l’affidabilità dei conti annuali relativi all’esercizio 2007 e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2006 (6) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l’altro:

preso atto dell’osservazione formulata dall’ECA nella relazione 2006 secondo cui, per quanto riguarda le spese amministrative, il tasso di utilizzazione degli stanziamenti di impegno è stato inferiore al 60 %,

rilevato che un numero considerevole di stanziamenti in bilancio per l’anno 2006 era stato riportato al 2007 a causa della natura dei progetti di cui si occupa l’agenzia,

preso atto della decisione presa dal consiglio di amministrazione dell’agenzia nel dicembre 2006 di intraprendere, previa consultazione delle competenti autorità nazionali, una revisione della tabella dei diritti,

1.

sottolinea che il bilancio dell’agenzia è finanziato sia dal bilancio dell’Unione europea sia, in gran parte, dai diritti pagati dall’industria farmaceutica per ottenere o mantenere un’autorizzazione di commercializzazione; tuttavia rileva che il contributo generale della Comunità europea è aumentato del 24,48 % fra il 2006 e il 2007 e rappresenta il 24,13 % del totale delle entrate 2007; è consapevole in tale contesto dei nuovi compiti che le competono in virtù del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico (7), e in seguito al rafforzamento della linea di bilancio per i medicinali orfani;

2.

accoglie con favore gli sforzi dell’agenzia di fornire maggiori pareri scientifici nelle fasi iniziali dello sviluppo di nuovi farmaci, nonché l’introduzione di misure per accelerare la valutazione dei medicinali che sono di fondamentale importanza per la salute pubblica e per accelerare lo sviluppo e l’attuazione di programmi telematici;

3.

ritiene che l’agenzia fornisca importanti pareri scientifici, raccomandazioni su basi scientifiche, migliori pratiche per la valutazione dei medicinali e la vigilanza in Europa e si compiace dei contributi alla Commissione e agli Stati membri in vista dell’armonizzazione delle norme regolamentari a livello internazionale;

4.

incoraggia l’agenzia a proseguire la sua azione nel campo dei medicinali orfani; non approva, tuttavia, la riduzione del contributo dei medicinali orfani, dovuta soprattutto a un cambiamento nella politica di riduzione dei diritti per tali medicinali conseguente alla flessibilità introdotta dal regolamento (CE) n. 297/95, del 10 febbraio 1995 sui diritti spettanti all’agenzia europea di valutazione dei medicinali (8), che comporta comunque una riduzione del 26,25 % nel 2007 rispetto al 2006;

5.

sottolinea il ruolo dell’agenzia nel monitoraggio della sicurezza dei farmaci attraverso la rete di farmacovigilanza; chiede, tuttavia, un costante miglioramento del livello di vigilanza;

Carenze nella gestione di bilancio riguardanti il programma telematico

6.

prende atto della critica dell’ECA secondo cui, come nel 2006, l’elevato numero di riporti per oneri amministrativi è dovuto principalmente al programma telematico; prende atto dell’affermazione dell’ECA secondo cui tale situazione è in contrasto con il principio di annualità e che l’agenzia deve migliorare la pianificazione e il controllo dell’attuazione del programma;

7.

prende nota della raccomandazione dell’ECA secondo cui, in merito al programma telematico, l’agenzia dovrebbe valutare la possibilità di utilizzare il sistema degli stanziamenti dissociati, che si è rivelato più adatto per la gestione di bilancio di programmi di questo tipo;

8.

invita l’agenzia a dare immediata attuazione alla raccomandazione dell’ECA in merito all’utilizzo di stanziamenti dissociati per il programma telematico; chiede all’agenzia di riferire sulle azioni intraprese nella sua relazione annuale di attività per il 2008;

Carenze riguardanti le procedure di appalto

9.

osserva che l’ECA, in merito alle procedure di gara, ha riscontrato che:

in due casi le procedure prescelte non erano sufficientemente giustificate,

in tre casi i metodi di valutazione riguardo al criterio del prezzo sono risultati inadeguati,

in un caso di procedura di aggiudicazione congiunta con altre cinque agenzie, il volume dei servizi da fornire non era stato identificato in maniera adeguata;

10.

prende atto delle risposte dall’agenzia secondo cui:

a partire dal 17 marzo del 2008 ha adottato una formula per l’oggettiva valutazione dei prezzi come criterio di aggiudicazione;

nel caso della procedura di aggiudicazione congiunta è stato necessario un riesame della stima originaria a causa dei progressi tecnologici intervenuti tra la definizione dei servizi in questione e l’effettiva pubblicazione del bando di gara;

11.

invita l’agenzia ad affrontare le debolezze riscontrate nelle summenzionate procedure di appalto e a riferire sulle azioni intraprese nella sua relazione annuale di attività per il 2008;

Progressi nel garantire il rispetto delle norme sui compensi

12.

osserva che l’ECA, nella sua relazione annuale per il 2006, ha riscontrato che le prassi dell’agenzia violavano le sue norme sui compensi in quanto ai clienti dell’agenzia veniva addebitato un importo che era diviso in due parti: i costi sostenuti dall’agenzia e un importo che veniva rimborsato ai relatori degli Stati membri a copertura dei costi da loro sostenuti senza che essi abbiano mai pienamente comprovato i costi effettivi;

13.

rileva che, nella sua relazione annuale per il 2007, l’ECA ha dato seguito a queste risultanze, stabilendo la costituzione, da parte del consiglio di amministrazione dell’agenzia, di un gruppo di rilevazione e controllo dei costi, il quale alla fine del 2007 ha proposto un’alternativa per la remunerazione dei relatori;

14.

insiste, in linea con le raccomandazioni dell’ECA, affinché l’agenzia compia ulteriori progressi per risolvere la questione e riferisca nella sua relazione annuale di attività per il 2008 sulle azioni di follow-up intraprese;

15.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (9).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 10.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 27.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 175.

(7)   GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.

(8)   GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(9)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2007

(2009/646/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali dell’agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185;

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (4), e in particolare l’articolo 68,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0162/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’agenzia europea per i medicinali quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 10.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 27.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2007

(2009/647/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (4), in particolare l’articolo 60,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0163/2009),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione del bilancio dell’agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 16.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 20.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (4), in particolare l’articolo 60,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0163/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio dell’agenzia per l’esercizio 2006 (6) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l’altro:

rilevato che l’ECA insiste sul fatto che l’agenzia, in cooperazione con la Commissione, deve rivedere l’attuale regime in materia di tariffe, in modo da garantire che i costi relativi alle attività di certificazione siano giustificati e coperti dai diritti percepiti,

invitato l’agenzia e la Commissione a rivedere la struttura tariffaria dell’agenzia per portare in equilibrio i costi e le entrate per le attività di certificazione,

preso atto della risposta dell’agenzia, la quale afferma che il regolamento (7) relativo ai diritti e oneri riscossi, entrato in vigore il 1o giugno 2007, dovrebbe generare entrate sufficienti per coprire i costi delle attività di certificazione,

ha invitato l’agenzia a porre in essere un sistema efficace per la gestione dei crediti che includa, possibilmente, interessi sui pagamenti tardivi;

1.

constata che per l’esercizio 2007 l’agenzia ha ricevuto 72 045 000 EUR di stanziamenti d’impegno e di pagamento a titolo del bilancio 2007;

2.

nota l’osservazione dell’ECA secondo cui l’organigramma del 2007 consisteva di 467 posti temporanei, ma che gli stanziamenti di bilancio per le spese relative al personale non coprono i costi effettivi per questi posti e che, conseguentemente, l’agenzia ha concordato con la Commissione una riduzione del numero di posti per giungere a un totale di 342, dei quali 333 sono stati coperti alla fine dell’anno;

3.

prende atto della risposta dell’agenzia, la quale afferma che la riduzione del personale è stata dovuta al fatto che nel corso dei primi due anni di attuazione del suo regolamento relativo ai diritti e oneri riscossi le entrate non erano sufficienti a coprire le spese previste; rileva che l’agenzia fa riferimento al piano di politica del personale 2008-2010, concordato con la Commissione, in cui si riflette la riduzione di personale;

4.

osserva che lo squilibrio tra i costi e le entrate evidenziato nella precedente risoluzione sul discarico ha determinato la necessità di ridurre del 25 % il numero previsto degli addetti, ossia da 467 a un massimo di 342;

5.

si attende che l’agenzia includa nei suoi conti annuali relativi all’esercizio 2008 informazioni che dicano fino a che punto possa essere raggiunto un equilibrio tra i costi e le entrate per le attività di certificazione attraverso l’attuazione del nuovo regolamento relativo ai diritti e oneri riscossi;

6.

rileva la critica dell’ECA che evidenzia come le modifiche riguardanti il numero di addetti dell’agenzia non trovano riscontro nella tabella dell’organico, che non è stata modificata in tal senso;

7.

sostiene pienamente la raccomandazione dell’ECA che l’Agenzia verifichi con attenzione la coerenza della sua programmazione della spesa, la quale rappresenta la base delle decisioni dell’autorità di bilancio, in particolare per quanto riguarda le spese per il personale; chiede all’agenzia di assicurare che la tabella dell’organico corrisponda alla situazione attuale;

8.

prende atto del disaccordo tra l’ECA e l’agenzia in merito al calcolo di un importo di 14 900 000 EUR con destinazione specifica ricevuto dall’agenzia nel 2007 per la copertura di futuri oneri di certificazione; prende atto dell’opinione dell’ECA secondo cui l’agenzia ha erroneamente incluso nel suo calcolo i diritti riscossi ai sensi del precedente regolamento relativo ai diritti e oneri riscossi; rileva che l’agenzia ha fornito una motivazione per il suo calcolo, indicando che essa vi ha a buon diritto incluso questi diritti secondo il suo regolamento di base;

9.

rileva la critica dell’ECA in merito alle svariate procedure di appalto oggetto di revisione contabile; nota che l’ECA ha riscontrato la mancata trasparenza di una procedura, in cui gli offerenti hanno ricevuto informazioni incomplete sui criteri di aggiudicazione e sulla relativa valutazione; nota l’affermazione dell’ECA secondo cui in tre casi è stata applicata una procedura di gara ristretta laddove il valore complessivo dei servizi superava la soglia oltre la quale è prevista una gara d’appalto con procedura aperta;

10.

chiede che l’agenzia tenga fede all’impegno, assunto nelle sue risposte, di attenersi strettamente alle norme che disciplinano le procedure di gara prestando particolare attenzione a fornire informazioni precise ai potenziali offerenti;

11.

esorta la Commissione ad assicurare che in futuro l’agenzia mantenga una rigorosa disciplina finanziaria e operi sempre nell’ambito delle dotazioni di bilancio concordate;

12.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (8).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 16.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 20.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 201.

(7)  Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 3).

(8)  Cfr. pag 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2007

(2009/648/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (4), in particolare l’articolo 60,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0163/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 16.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 20.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

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L 255/126


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2007

(2009/649/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell’agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (4),

visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (5), in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0166/2009),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esecuzione del bilancio dell’agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 7.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 34.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0633.

(5)   GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(6)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185;

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell’agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (4),

visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (5), in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0166/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione del coordinamento operativo alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esecuzione del bilancio dell’agenzia per l’esercizio 2006 (7) e ha fra l’altro:

preso atto delle osservazioni formulate dall’ECA nella sua relazione per il 2006, secondo cui per l’esercizio 2006 il tasso di impegno è stato dell’85 %, il tasso di riporto è stato globalmente superiore al 70 % e ha raggiunto quasi l’85 % per le spese di funzionamento, gli storni fra capitoli o titoli effettuati nel corso dell’esercizio hanno superato il massimale totale del 10 % previsto dal regolamento finanziario, e di conseguenza il principio della specializzazione del bilancio non è stato rispettato in modo rigoroso,

invitato l’agenzia a migliorare la propria gestione finanziaria, segnatamente per quanto concerne l’incremento del suo bilancio negli esercizi 2007 e 2008,

C.

considerando che il 2007 è stato il secondo anno di piena operatività dell’agenzia,

1.

rileva che il bilancio dell’agenzia per il 2007 (42 100 000 EUR) è più che raddoppiato rispetto al bilancio 2006 (19 200 000 EUR);

2.

prende atto della critica dell’ECA, secondo cui gli impegni riportati al 2008 concernenti accordi di sovvenzionamento per attività operative ammontavano a 18 400 000 EUR e che una quota notevole di questi impegni si basava su stime di costo eccessive;

3.

riconosce il fatto, peraltro sottolineato nelle risposte dell’agenzia all’ECA, che nel caso dell’agenzia le stime di costo sono particolarmente complesse in quanto l’agenzia dipende per la sua attività dall’equipaggiamento fornito dagli Stati membri;

4.

nota che l’agenzia ha costituito il registro centralizzato degli impianti tecnici (CRATE), avente per oggetto il materiale proveniente dagli Stati membri che può essere utilizzato durante le operazioni; rileva che CRATE è soggetto a un metodo comune di calcolo dei costi, il che dovrebbe permettere un’allocazione più efficiente delle risorse di bilancio;

5.

esprime preoccupazione per l’osservazione dell’ECA secondo cui manca una politica di tesoreria, visto che le elevate giacenze liquide detenute dall’agenzia restano inutilizzate in conti bancari con remunerazione eccessivamente bassa; nota che secondo i rendiconti finanziari (stato patrimoniale) al 31 dicembre 2007 l’agenzia deteneva 32 600 000 EUR in giacenze liquide o equivalenti;

6.

nota che l’agenzia ha risposto che cercherà di negoziare le condizioni applicate dalla banca e di verificare se altre banche offrono condizioni migliori;

7.

sollecita l’agenzia ad adottare una politica di tesoreria e a riferire sulle iniziative prese e i risultati conseguiti nella sua relazione generale per il 2008;

Seguito dato all’esercizio di discarico 2006

8.

rammenta che l’esercizio 2006 è stato il primo in cui l’agenzia ha avuto autonomia finanziaria ed è stata soggetta alla procedura di discarico;

9.

si rammarica che nella sua relazione annuale per il 2007 l’ECA abbia riscontrato varie debolezze, che erano già state segnalate nella relazione 2006, e segnatamente:

un elevato livello di riporti e annullamenti: quasi il 70 % degli stanziamenti disponibili per il 2007 non ha formato oggetto di pagamenti,

impegni legali assunti senza corrispondenti impegni in bilancio,

procedure di assunzione che, secondo l’ECA, non sono conformi alle disposizioni, specie rispetto al principio della parità di trattamento, visto che il numero minimo di anni di esperienza richiesti per una data posizione differisce da quello concordato fra le agenzie e la Commissione;

10.

nota che la risposta dell’agenzia riguardo all’elevato livello di riporti indica che esso si deve in parte a una somma di 7 000 000 EUR messa a disposizione dalla Commissione nel giugno 2007 per operazioni marittime che richiedono la disponibilità di navi e aerei degli Stati membri e che sono caratterizzate da un iter lungo e complesso, ragion per cui è stato possibile contrarre gli impegni solo a fine 2007;

11.

è tuttavia preoccupato per l’elevato livello di riporti riscontrati dall’ECA e invita l’agenzia a risolvere questo problema, peraltro già sollevato dall’ECA nella sua relazione 2006; rileva che la riserva di 19 900 000 EUR del bilancio 2007 dell’agenzia è stata svincolata solo nel giugno 2007; prende atto delle risposte dell’agenzia al riguardo;

12.

invita l’agenzia a risolvere i problemi ricorrenti nel suo sistema di impegni quali riscontrati dall’ECA;

13.

è lieto di constatare che l’agenzia ha adottato nel 2008 un piano d’azione per rimediare alle debolezze riscontrate nel suo sistema di impegni; rileva che il piano d’azione comprende fra l’altro la fissazione di scadenze entro le quali gli Stati membri devono trasmettere all’agenzia stime concernenti il loro cofinanziamento al fine di determinare gli importi finali per le sovvenzioni ed evitare firme a posteriori;

14.

invita l’agenzia a riferire in merito ai risultati raggiunti mediante il piano d’azione nella sua relazione generale 2008;

15.

ritiene che sussista un legame fra la forma specifica di cooperazione tra l’agenzia e gli Stati membri, secondo cui gli Stati membri devono mettere a disposizione dell’agenzia materiale per le sue operazioni, e le debolezze segnalate dall’ECA riguardo alla pianificazione di bilancio, in particolare le stime dei costi, e all’esecuzione di bilancio, in particolare i riporti e il problema delle firme a posteriori;

16.

rammenta che nella sua risoluzione del 18 dicembre 2008 il Parlamento:

a)

ha invitato l’agenzia a presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio in cui si precisi l’uso effettivo e la disponibilità reale dei materiali provenienti dagli Stati membri, evidenziando se del caso le difficoltà riscontrate;

b)

ha invitato gli Stati membri, nell’ipotesi che potesse persistere un’insufficiente disponibilità di mezzi, a provvedere rapidamente a un cambiamento sostanziale di scala del bilancio dell’agenzia, per consentirle di portare a compimento le proprie missioni, e a esaminare eventualmente gli aspetti giuridici di una futura locazione e/o acquisto dei materiali per tale fine;

c)

ha ricordato che il Parlamento, in quanto ramo dell’autorità finanziaria, aveva già aumentato il bilancio dell’agenzia successivamente alla sua istituzione e avrebbe vigilato sulla sua corretta esecuzione e sul suo adattamento all’evoluzione delle sue funzioni;

17.

invita l’agenzia a migliorare la sua gestione finanziaria secondo le indicazioni dell’ECA; nota che nelle sue risposte all’ECA l’agenzia ha sottolineato la particolare forma di cooperazione che intrattiene con gli Stati membri in virtù della quale l’agenzia dipende dal materiale fornito dagli Stati membri per le sue operazioni;

18.

è determinato a monitorare strettamente in futuro l’impatto della cooperazione fra l’agenzia e gli Stati membri relativamente alla sua gestione finanziaria;

19.

si rammarica che l’agenzia abbia dovuto far ricorso a procedure di assunzione non pienamente conformi alle disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale per attrarre specialisti altamente qualificati;

20.

rileva che, in merito alle assunzioni, l’agenzia respinge le critiche dell’ECA secondo cui non ha rispettato il principio di parità di trattamento in quanto gli anni minimi di esperienza professionale richiesti per una determinata posizione differivano da quelli convenuti tra la Commissione e le agenzie; nota che l’agenzia giudica la sua prassi conforme alle regole, essendosi trovata nella necessità di attrarre personale altamente specializzato in condizioni difficili; rileva che lo statuto del personale prevede che le agenzie della Comunità debbano adottare le proprie disposizioni generali di attuazione d’intesa con la Commissione; rileva che la Commissione ha già predisposto schemi di decisione per le disposizioni generali di attuazione; nota che la Commissione non ha ancora approvato il progetto di disposizioni generali di attuazione presentato dall’agenzia; invita l’agenzia, coerentemente con la raccomandazione del Consiglio, a rispettare rigorosamente i criteri di assunzione previsti dallo statuto del personale onde assicurare parità di trattamento per quanto riguarda gli anni di esperienza richiesti per un dato posto;

21.

invita l’agenzia a migliorare la sua gestione finanziaria, con specifico riguardo agli incrementi registrati nei suoi bilanci per il 2008 e il 2009;

22.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (8).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 7.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 34.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0633.

(5)   GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(6)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(7)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 226.

(8)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2007

(2009/650/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185;

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell’agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (4),

visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (5), in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0166/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 7.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 34.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0633.

(5)   GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(6)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

IT

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L 255/133


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007

(2009/651/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte del centro (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo all’istituzione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (4), in particolare l’articolo 23,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0170/2009),

1.

concede il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esecuzione del bilancio del centro per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 48.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 122.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte del centro (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo all’istituzione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (4), in particolare l’articolo 23,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0170/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell’affidabilità dei conti annuali relativi all’esercizio 2007 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio del centro per l’esercizio 2006 (6) e constatato, tra l’altro, che nella sua relazione annuale 2006 l’ECA rileva che quasi il 45 % degli impegni iscritti nell’esercizio sono stati riportati e che nel secondo semestre 2006 sono stati eseguiti numerosi storni, soprattutto dovuti alla imprecisione delle stime circa il fabbisogno di personale, senza informarne tempestivamente il consiglio di amministrazione del centro,

1.

rileva che il bilancio del centro è aumentato da 17 100 000 EUR nel 2006 a 28 900 000 EUR nel 2007;

2.

ritiene che il centro sia un’importante istituzione per rafforzare e sviluppare la sorveglianza europea delle malattie, nonché per valutare e comunicare i rischi attuali ed emergenti che rappresentano per la salute umana le malattie infettive;

3.

rileva con soddisfazione che nel 2007 il centro è riuscito a sviluppare un gran numero di prodotti e servizi sull’epidemiologia, la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e a pubblicare una serie di relazioni scientifiche;

4.

rileva che nel 2006 il tasso di riporto aveva raggiunto quasi il 45 % senza importanti miglioramenti nel 2007, in cui era prossimo al 43 %, il che denota difficoltà nell’attuazione del bilancio da parte del centro;

5.

nota inoltre che l’ECA ha osservato che il livello degli emendamenti di bilancio indica carenze nel monitoraggio della sua esecuzione;

6.

è preoccupato per questa situazione di contraddizione con i principi di annualità e specializzazione riscontrata dall’ECA;

7.

rileva che, nonostante l’approccio per attività del programma di lavoro 2007 del centro, l’ECA ha osservato che gli emendamenti di bilancio non erano accompagnati da una valutazione sugli effetti che avrebbero avuto sul programma di lavoro e sul raggiungimento degli obiettivi;

8.

prende atto con soddisfazione della risposta del centro, con cui informa che il programma di lavoro è stato aggiornato per far fronte a eventuali emendamenti di bilancio con decorrenza 2008;

9.

nota la critica dell’ECA riguardante la scarsa affidabilità dell’inventario gestito su foglio elettronico;

10.

esprime soddisfazione per il fatto che il centro ha nel frattempo introdotto un nuovo sistema di inventario dei beni che sarà adottato per la chiusura dei conti 2008;

11.

esprime preoccupazione per l’osservazione dell’ECA in merito all’esborso di 500 000 EUR per lavori di ristrutturazione dell’edificio affittato per accoglierne la sede e in merito al fatto che, come nel 2006, questi lavori sono stati decisi mediante trattativa privata tra il centro e il proprietario, senza specificare né la natura dei lavori né le scadenze e le condizioni di pagamento; rileva che, secondo la Corte, questa prassi non è conforme al regolamento finanziario e risulta oltretutto in contraddizione con il principio di economia;

12.

invita il centro a conformare con urgenza le sue pratiche con il regolamento finanziario e il principio di economia, e a riferire sul seguito dato alle osservazioni della Corte dei conti nella sua relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per il 2008;

13.

prende atto dei progressi realizzati nell’attuazione del piano di assunzioni del centro, ma sottolinea che devono essere compiuti ulteriori sforzi per raggiungere l’intero contingente di dipendenti;

Seguito dato ai precedenti esercizi di discarico

14.

nota che, come nel 2006, l’ECA ha riscontrato carenze nell’esecuzione del bilancio, in particolare un elevato livello di riporto degli stanziamenti;

15.

invita il centro a dare seguito alle raccomandazioni dell’ECA, soprattutto in tema di esecuzione del bilancio, e a riferire sulle iniziative intraprese e sui risultati ottenuti nella sua prossima relazione annuale 2008;

16.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (7).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 48.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 122.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 126.

(7)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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L 255/136


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007

(2009/652/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte del centro (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo all’istituzione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (4), in particolare l’articolo 23,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0170/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 48.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 122.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

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L 255/137


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2007

(2009/653/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’osservatorio (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (4), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0175/2009),

1.

concede il discarico al direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esecuzione del bilancio dell’osservatorio per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 67.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 164.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’osservatorio (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (4), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0175/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio dell’osservatorio per l’esercizio 2006 (6) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l’altro constatato, dai programmi di lavoro dell’osservatorio per il 2007 e per il periodo 2007-2009, i seguenti obiettivi strategici:

sviluppare il controllo ex post delle operazioni finanziarie,

sviluppare una capacità interna di valutazione dei rischi e di revisione contabile interna,

sviluppare strumenti e procedure per la gestione integrata delle risorse e promuovere le sinergie esterne, segnatamente con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), anch’essa con sede a Lisbona,

attuare una politica più articolata ed efficace in materia di risorse umane,

completare con successo il trasferimento nella nuova sede a Lisbona,

1.

nota l’osservazione dell’ECA secondo cui la linea di bilancio per operazioni IT nel bilancio definitivo adottato nell’ottobre 2007 è aumentata di oltre l’80 % rispetto al bilancio iniziale per il 2007 adottato nel dicembre 2006;

2.

prende atto della spiegazione dell’osservatorio secondo cui la maggiore necessità di apparecchiature informatiche è divenuta nota solamente nel terzo trimestre del 2007, quando sono stati stabiliti il calendario per il trasferimento dell’osservatorio nei nuovi locali e le nuove esigenze tecniche;

3.

osserva che l’ECA ha riscontrato un disaccordo tra l’osservatorio e la Norvegia in merito alla partecipazione finanziaria della stessa nei lavori dell’osservatorio, dovuto a una differenza tra la stesura originale dell’accordo firmato, quella applicata dall’osservatorio, e l’accordo pubblicato nella Gazzetta ufficiale, applicato dalla Norvegia; rileva l’osservazione dell’ECA secondo cui, a causa delle differenti formule adottate, il calcolo del contributo effettuato dall’osservatorio è superiore di circa 80 000 EUR rispetto al calcolo della Norvegia;

4.

è soddisfatto delle informazioni fornite dall’osservatorio al relatore secondo cui da allora è stato raggiunto un compromesso in base al quale la Norvegia ha effettuato un versamento una tantum di 34 230 EUR, accettando di rinunciare all’eccedenza esistente rispetto alla suo contributo all’osservatorio, corrispondente all’importo residuo della summenzionata differenza risultante dall’esercizio 2007; inoltre, il metodo di calcolo dell’osservatorio troverà applicazione nel 2008, mentre dal 2009 in poi sarà applicato il metodo di calcolo della Norvegia;

5.

prende atto che il 1o marzo 2008 il direttore dell’osservatorio ha assunto il ruolo di coordinatore della rete delle agenzie fino al 28 febbraio 2009;

Seguito dato ai precedenti esercizi di discarico

6.

rileva dalla relazione annuale di attività dell’osservatorio per il 2007 che esso ha approntato procedure e strumenti per attività ordinarie di supervisione e controllo ex post e ha ulteriormente sviluppato la gestione delle risorse umane, in particolare predisponendo un portale per le risorse umane nella propria intranet, il quale include informazioni sulle norme e le procedure in vigore;

7.

accoglie con favore il fatto che l’osservatorio opera in stretta collaborazione con l’EMSA, anch’essa con sede a Lisbona, al fine di condividere gli edifici e fare uso comune delle infrastrutture e dei servizi; rileva che il trasferimento nei nuovi locali è previsto per il primo trimestre del 2009;

8.

rinvia, per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sul controllo e la gestione finanziaria delle agenzie dell’Unione europea (7).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 67.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 164.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 134.

(7)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2007

(2009/654/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’osservatorio (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (4), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0175/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 67.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 164.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

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L 255/141


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007

(2009/655/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte del centro (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (4), in particolare l’articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0177/2009),

1.

concede il discarico al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esecuzione del bilancio del centro per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 45.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 130.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte del centro (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (4), in particolare l’articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0177/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio del centro per l’esercizio 2006 (6) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico ha, tra l’altro, richiamato l’attenzione sulle osservazioni formulate dall’ECA in merito all’elevato numero di riporti e cancellazioni, all’assenza di un’adeguata procedura di inventario per l’identificazione, la registrazione e la capitalizzazione dei beni, all’incompleta documentazione riguardante le procedure di controllo interno e ai problemi connessi a una procedura di appalto,

1.

si congratula con il centro per il fatto che, a differenza di quanto avvenuto nei precedenti esercizi, per l’esercizio 2007 ha ricevuto da parte dell’ECA una dichiarazione di affidabilità pienamente positiva, non soltanto per quanto riguarda i conti ma anche con riferimento alle operazioni sottostanti;

2.

prende atto dell’osservazione dell’ECA secondo cui gli indicatori di rendimento e gli obiettivi erano spesso difficilmente quantificabili, sebbene il programma di lavoro del centro per il 2007 elencasse obiettivi specifici per ciascuna attività fornendo una minuziosa descrizione degli esiti da garantire; concorda con l’ECA nel ritenere che ciò rende difficoltosa la valutazione dei traguardi raggiunti;

3.

osserva che il centro sta elaborando una formulazione più precisa degli obiettivi e degli indicatori di rendimento, e che per l’esercizio 2008 ha introdotto il bilancio per attività;

4.

approva le raccomandazioni dell’ECA finalizzate alla definizione da parte del centro di precisi obiettivi e, in fase di programmazione, alla determinazione di chiari collegamenti tra gli obiettivi e le risorse di bilancio necessarie al loro raggiungimento;

5.

si attende che nella sua relazione per il 2008 il centro riferisca specificamente sulle azioni di follow-up intraprese con riferimento a tali raccomandazioni;

6.

rinvia, per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sul controllo e la gestione finanziaria delle agenzie dell’Unione europea (7).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 45.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 130.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 109.

(7)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/144


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007

(2009/656/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte del centro (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (4), in particolare l’articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0177/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 45.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 130.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/145


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2007

(2009/657/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte del centro (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185;

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0178/2009),

1.

concede il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esecuzione del bilancio del centro per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 42.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 116.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte del centro (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0178/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio del centro per l’esercizio 2006 (6) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha, tra l’altro:

preso atto dell’osservazione contenuta nella relazione dell’ECA per il 2006, secondo cui l’eccedenza di bilancio accumulata nel 2006 era di 16,9 milioni di euro e che nel 2007 il Centro avrebbe rimborsato 9,3 milioni di euro ai suoi clienti; ha convenuto con l’ECA che un tale accumulo di eccedenze indicava che il metodo utilizzato per stabilire i prezzi delle traduzioni non era abbastanza preciso,

ha espresso l’auspicio che presto potesse essere trovata una soluzione alla questione del versamento dei contributi pensionistici del datore di lavoro,

1.

prende atto dell’osservazione dell’ECA secondo cui l’audit da essa condotto sulle procedure di appalto ha evidenziato che la valutazione dei criteri di assegnazione non era debitamente documentata, mancando un’analisi costi-benefici delle differenti alternative proposte che giustificasse le scelte finali;

2.

nota che l’ECA ha rilevato che in una delle sei procedure di assunzione oggetto di audit non era stata garantita la trasparenza, avendo riscontrato anomalie nella documentazione;

3.

nota la disponibilità del Centro ad assicurare il necessario seguito sui problemi individuati dall’ECA riguardo alle procedure di appalto e di assunzione e a modificare di conseguenza le sue procedure;

4.

si attende che nella sua relazione di attività per il 2008 il centro riferisca sulle azioni di seguito intraprese e sui risultati conseguiti;

Seguito dato ai precedenti esercizi di discarico

5.

nota che nel 2007 il centro ha rimborsato ai suoi clienti 9 300 000 EUR a titolo di riporti dai precedenti esercizi finanziari;

6.

ritiene inaccettabile il fatto che, sebbene tale problema fosse stato evidenziato per diversi anni nelle risoluzioni di discarico, non sia stata ancora trovata una soluzione al conflitto che oppone il centro alla Commissione riguardo alla quota contributiva datoriale per le pensioni del personale;

7.

nota che il centro ha costituito una riserva per coprire l’eventualità del relativo esborso e che per il 2007 tale riserva ammonta a 2 228 928 EUR;

8.

insiste sulla necessità che la Commissione e il centro risolvano rapidamente la disputa relativa ai contributi pensionistici per il personale; esige che il centro informi l’autorità di discarico sull’esito dei negoziati;

9.

rinvia, per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sul controllo e la gestione finanziaria delle agenzie dell’Unione europea (7).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 42.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 116.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 118.

(7)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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L 255/148


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2007

(2009/658/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte del centro (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0178/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 42.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 116.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

IT

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L 255/149


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2007

(2009/659/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte della Fondazione (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (4), in particolare l’articolo 11,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0157/2009),

1.

concede il discarico al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esecuzione del bilancio della Fondazione per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 63.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 149.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte della Fondazione (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (4), in particolare l’articolo 11,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0157/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio della Fondazione per l’esercizio 2006 (6) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l’altro rilevato con stupore che la relazione della Corte dei conti omette ogni riferimento al fatto che la dichiarazione di affidabilità del direttore (allegata alla relazione annuale di attività) contiene riserve concernenti l’incertezza politica nei paesi partner, la gestione finanziaria della convenzione Tempus e le possibili ripercussioni in termini sociali, legali, finanziari e di reputazione, dell’assistenza tecnica Tempus in seno alla Fondazione,

1.

nota che la Corte dei conti ha riscontrato nel bilancio rettificativo un errore nell’ammontare delle entrate con destinazione specifica; l’importo esatto era di 1 200 000 EUR invece dei 3 400 000 EUR indicati, che includevano le entrate con destinazione specifica riportate dall’esercizio precedente;

2.

nota l’impegno della Fondazione a uniformare ulteriormente le sue prassi in fatto di presentazione del bilancio con le disposizioni in vigore;

3.

nota che nella dichiarazione di affidabilità (allegata alla relazione annuale di attività), il direttore mantiene le riserve formulate l’anno precedente concernenti l’incertezza politica nei paesi partner, la gestione finanziaria di parte della convenzione Tempus e le possibili ripercussioni in termini sociali, legali, finanziari e di reputazione, del ritrasferimento dell’Ufficio di assistenza tecnica Tempus dalla Fondazione;

4.

invita la Corte dei conti a esaminare le riserve del direttore e a formulare le proprie osservazioni in occasione del prossimo audit che sarà condotto sulla Fondazione;

5.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, invia alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (7).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 63.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 149.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 101.

(7)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

IT

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L 255/152


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2007

(2009/660/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte della Fondazione (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (4), in particolare l’articolo 11,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0157/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per la formazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 63.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 149.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/153


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2007

(2009/661/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (4), in particolare l’articolo 17,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0158/2009),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 23.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 13.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (4), in particolare l’articolo 17,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0158/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2006 (6),

1.

nota che il regolamento (CE) n. 1007/2008 (7) ha prorogato di tre anni, fino al 13 marzo 2012, il mandato originariamente quinquennale dell’Agenzia che sarebbe giunto a scadenza il 13 marzo 2009;

2.

prende atto della critica dell’ECA secondo cui l’esecuzione delle attività operative è stata concentrata nell’ultimo trimestre del 2007, con circa il 40 % degli impegni e oltre il 50 % dei pagamenti relativi alle attività operative eseguiti nei mesi di novembre e dicembre 2007;

3.

rileva che, secondo l’ECA, ciò è dovuto allo svincolo tardivo dei fondi; rileva altresì l’osservazione generale dell’ECA secondo cui, nelle agenzie di piccole dimensioni che dispongono di risorse limitate, la messa a disposizione dei fondi al termine dell’esercizio mette a repentaglio le attività operative;

4.

nota che in quattro casi, per un valore totale di 121 500 EUR, gli stanziamenti riportati non corrispondevano agli impegni giuridici;

5.

non è soddisfatto della risposta dell’Agenzia secondo cui in taluni casi gli stanziamenti riportati sono stati calcolati con una certa approssimazione; invita l’Agenzia ad uniformarsi alle disposizioni del regolamento finanziario relative ai riporti;

6.

prende atto delle osservazioni dell’ECA riguardo al fatto che l’inventario dei beni immobili è stato gestito mediante foglio elettronico, un sistema che non ha garantito l’integrità dei dati, e al fatto che non si è proceduto a un inventario fisico esauriente;

7.

prende atto della spiegazione dell’Agenzia secondo cui, considerato il numero contenuto delle voci, l’inventario amministrativo viene gestito su fogli elettronici, mentre le attività immobilizzate vengono gestite dal programma informatico utilizzato per la contabilità; osserva che l’Agenzia intende applicare, a partire dal 2009, il sistema contabile basato sul principio della competenza (ABAC) per quanto riguarda le attività;

8.

esprime preoccupazione in relazione alle deficienze riscontrate dall’ECA nelle procedure di appalto e segnatamente al fatto che:

le preselezioni delle offerte non erano giustificate,

i documenti inerenti alla valutazione non erano firmati dal comitato di valutazione,

i fascicoli non erano né strutturati né completi;

9.

nota che l’agenzia ha riconosciuto le lacune e ha promesso misure volte a rimediarvi, in particolare il ricorso a un responsabile appalti dotato di esperienza;

10.

chiede che l’Agenzia riferisca sulle misure adottate per rimediare alle carenze constatate in materia di appalti nella sua relazione annuale di attività per il 2008;

11.

constata, sulla base della relazione annuale di attività dell’Agenzia e della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, che essa è stata una delle prime agenzie a richiedere l’assistenza della Commissione per la «migrazione» dei suoi sistemi informatici al sistema ABAC; si rammarica che la Commissione, a causa della complessità del processo e delle richieste simultanee di numerose altre agenzie, non sia stata in grado di dar seguito alla richiesta dell’Agenzia a tempo debito;

12.

accoglie con favore il fatto che i preparativi per la «migrazione» al sistema ABAC siano stati avviati e che l’Agenzia preveda di predisporre il suo rendiconto finanziario per l’esercizio 2009 utilizzando questo sistema;

13.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (8).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 23.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 13.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 217.

(7)   GU L 293 del 31.10.2008, pag. 1.

(8)  Cfr, pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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L 255/156


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2007

(2009/662/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (4), in particolare l’articolo 17,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0158/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 23.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 13.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

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L 255/157


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2007

(2009/663/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Accademia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0160/2009),

1.

concede il discarico al direttore dell’Accademia europea di polizia per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 51.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 136.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Accademia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0160/2009),

A.

considerando che l’Accademia è stata costituita nel 2001 e, a decorrere dal 1o gennaio 2006, trasformata in organismo comunitario ai sensi dell’articolo 185 del regolamento finanziario generale, cui si applica il regolamento finanziario quadro per le agenzie;

B.

considerando che, nella sua relazione sui conti annuali dell’Accademia relativi all’esercizio 2006, la Corte dei conti europea («la Corte») ha espresso riserve in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, sulla base del fatto che il sistema di aggiudicazione degli appalti non era conforme alle disposizioni del regolamento finanziario;

C.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore dell’Accademia per l’esecuzione del bilancio dell’Accademia per l’esercizio 2006 (6) e che nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico ha, tra l’altro:

deplorato il riscontro della Corte in merito alla circostanza che nel 2006 l’Accademia non ha istituito il sistema e le procedure necessari per permetterle di stilare il rendiconto finanziario in conformità dei requisiti del regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie,

invitato l’Accademia ad adottare norme dettagliate di attuazione, comprese le regole volte ad assicurare la trasparenza delle procedure d’appalto in conformità del regolamento finanziario,

invitato l’Accademia a provvedere quanto prima, e comunque entro giugno 2008, a che la sua gestione finanziaria rispetti appieno le disposizioni del regolamento finanziario,

invitato la Commissione a esercitare una stretta supervisione sull’esecuzione del bilancio dell’Accademia;

D.

considerando che, nella sua relazione sui conti annuali dell’Accademia relativi all’esercizio 2007, la Corte ha espresso riserve in merito all’affidabilità dei conti e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

1.

osserva che, mentre la dichiarazione di affidabilità della Corte per il 2006 non contiene riserve in merito ai conti ma solo alle operazioni sottostanti, la dichiarazione di affidabilità per il 2007 contiene riserve in merito sia all’affidabilità dei conti che alle operazioni sottostanti;

2.

sottolinea la necessità che l’Accademia si attenga rigorosamente al regolamento finanziario e alla normativa comunitaria in materia di pubblici appalti e migliori la sua gestione finanziaria, essendo questo il secondo anno consecutivo in cui la Corte formula rilievi identici o simili;

3.

invita la Commissione a esercitare una stretta supervisione sull’esecuzione del bilancio dell’Accademia;

4.

esprime viva preoccupazione per il fatto che la Corte ha identificato casi in cui gli stanziamenti erano stati utilizzati per finanziare le spese private del personale dell’Accademia; prende atto del giudizio della Corte, secondo cui tale uso privato dei fondi pubblici è di entità rilevante;

5.

richiama l’attenzione sulla raccomandazione della Corte secondo cui occorre adottare provvedimenti per assicurare il completo rimborso dei fondi in questione;

6.

manifesta preoccupazione per il fatto che la sua commissione competente ha ricevuto solo informazioni incomplete sull’uso privato dei fondi pubblici rilevato dalla Corte dei conti europea, per il mancato rispetto, da parte dell’Accademia, del termine di giugno 2008, fissato nella risoluzione sul discarico per il 2006, per rimettere la gestione finanziaria in regola con le disposizioni del regolamento finanziario, e per le ripetute violazioni delle norme finanziarie di base;

7.

rileva che l’Accademia non ha rispettato i principi di unità e veridicità del bilancio astenendosi dall’iscrivere 1 500 000 EUR ricevuti dalla Commissione nel 2007 per un’adeguata attuazione del programma MEDA;

8.

manifesta preoccupazione per le lacune nella gestione del bilancio rilevate dalla Corte; osserva che solo 5 600 000 EUR degli stanziamenti d’impegno sono stati utilizzati mentre 1 700 000 EUR sono stati riportati e che il 20 % degli stanziamenti riportati da esercizi precedenti è stato cancellato;

9.

osserva altresì che fino al novembre 2007 l’Accademia non disponeva di un adeguato sistema di contabilizzazione degli impegni, il che ha causato gravi difficoltà nella gestione del bilancio, nella fattispecie la creazione di nuove linee di bilancio ex nihilo;

10.

rileva che un sistema su supporto cartaceo per gli impegni è entrato in vigore il 1o gennaio 2008 e che il sistema di contabilità per competenza (ABAC) è stato introdotto nel giugno 2008;

11.

prende atto del fatto che la Corte non è stata in grado di fornire cifre precise quanto all’entità e alla tipologia delle spese oggetto di uso privato di fondi pubblici ad opera del personale dell’Accademia; prende atto inoltre che le informazioni fornite dall’Accademia su richiesta del Parlamento riguardavano l’utilizzo di telefoni cellulari, l’uso di vetture di servizio, la fornitura di mobilio per gli alloggi del personale e servizi navetta gratuiti per aeroporti e stazioni ferroviarie a favore di quest’ultimo; prende atto infine che, secondo l’Accademia, la situazione per quanto riguarda i recuperi è la seguente:

utilizzo di telefoni cellulari da parte del personale: 3 405 GBP per il periodo aprile-dicembre 2007; sono stati recuperati tutti i costi,

uso di vetture di servizio da parte del personale: 1 157 GBP per il periodo luglio-dicembre 2007; sono stati recuperati tutti i costi e le vetture sono state nel frattempo vendute,

mobilio: 6 625 GBP per l’acquisto di mobilio nel 2007, che è stato nel frattempo venduto,

servizio navetta gratuito per aeroporti e stazioni ferroviarie a favore del personale: il costo per il 2007 è stato stimato a 9 508 GBP, per il quale sono state avviate le procedure di recupero;

12.

non è disposto ad accettare che l’Accademia fornisca informazioni incomplete, specie quando esse non coprono nemmeno l’intero anno 2007 né indicano gli importi relativi alla vendita delle vetture di servizio e del mobilio;

13.

rimarca che, come nel 2006, malgrado il fatto che l’assenza di rendicontazione finanziaria fosse stata criticata nella relazione annuale della Corte e nella risoluzione sul discarico per il 2006, l’Accademia ha ancora una volta omesso di produrre una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per il 2007, violando il suo stesso regolamento finanziario;

14.

manifesta preoccupazione per il fatto che, come peraltro già rilevato nella relazione annuale della Corte e nella risoluzione sul discarico per il 2006, l’Accademia ha adottato:

norme di attuazione del regolamento finanziario solo nel febbraio 2008,

orientamenti interni in materia di appalti solo nel settembre 2008 (secondo le risposte fornite alla Corte) o nell’ottobre 2008 (secondo le risposte fornite al relatore),

ossia a distanza di oltre due anni dalla trasformazione in agenzia e dalla data di applicabilità del regolamento finanziario;

15.

manifesta inoltre preoccupazione per il fatto che l’Accademia ha approvato una revisione del proprio regolamento finanziario nel 2008, che prevede deroghe al regolamento finanziario quadro, segnatamente in materia di appalti, senza il previo consenso della Commissione;

16.

osserva che, in contrasto con il suo stesso regolamento finanziario, l’Accademia non ha inviato all’autorità di discarico la relazione sulle revisioni contabili interne per il 2007;

Indagini in corso da parte dell’OLAF

17.

rileva che l’OLAF ha aperto un’inchiesta interna sull’Accademia;

18.

invita l’Accademia, e in particolare il suo direttore, a cooperare pienamente con l’OLAF e a fornire tutta l’assistenza necessaria a consentire agli agenti dell’OLAF di assolvere i propri compiti;

19.

invita l’Accademia, l’OLAF e la Commissione a informare immediatamente l’autorità di discarico sulle risultanze dell’inchiesta dell’OLAF non appena saranno disponibili;

20.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (7).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 51.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 136.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 243.

(7)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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L 255/161


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2007

(2009/664/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Accademia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0160/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Accademia europea di polizia per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 51.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 136.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/162


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2007

(2009/665/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo (1) relativi all’esercizio 2007 (2),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Autorità (3),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (5), in particolare l’articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0164/2009),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GNSS: Global Navigation Satellite Systems (Sistema globale di radionavigazione via satellite).

(2)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 38.

(3)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 107.

(4)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)   GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

(6)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2007

Il Parlamento europeo,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo (1) relativi all’esercizio 2007 (2),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Autorità (3),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in particolare l’articolo 185;

visto il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (5), in particolare l’articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (6), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0164/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha affermato di non essere in grado di formarsi un giudizio sui conti dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2007 ed osservato che l’intera architettura del progetto Galileo era nel 2007 in corso di revisione e che i conti dell’Autorità erano stati preparati in un contesto giuridico contrassegnato da fragilità,

B.

considerando al tempo stesso che l’ECA ha ritenuto che le operazioni sottostanti fossero legittime e regolari,

C.

considerando che l’Autorità è divenuta finanziariamente autonoma nel 2006,

D.

considerando che l’ECA, nella sua relazione sui conti annuali dell’Autorità per il 2006, ha emesso una dichiarazione di affidabilità positiva,

E.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso al direttore esecutivo dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2006 (7);

1.

apprende dalla relazione annuale dell’ECA che il bilancio definitivo dell’Autorità per l’esercizio 2007 è stato di 436 500 000 EUR contro i 7 000 000 EUR del 2006; osserva che il bilancio 2007 è stato finanziato principalmente da sovvenzioni della Commissione (sovvenzione di funzionamento di 7 600 000 EUR e fondi operativi per 194 500 000 EUR), da trasferimenti dall’Impresa comune Galileo e da contributi di paesi terzi;

2.

nota che l’ECA ha osservato che gli stanziamenti effettivamente messi a disposizione dell’Autorità (210 000 000 EUR) sono stati notevolmente inferiori, a causa dei ritardi accusati dal programma Galileo;

Dichiarazione di affidabilità incompleta riguardo ai conti

3.

si rammarica che l’ECA non sia stata in grado di formarsi un giudizio in merito all’affidabilità dei conti annuali dell’Autorità per il 2007; nota la spiegazione dell’ECA che i conti annuali per il 2007 sono stati predisposti, e l’audit della Corte ha condotto, quando il progetto Galileo e il ruolo dell’Autorità erano ancora in corso di revisione e il nuovo quadro giuridico ancora incompleto, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei fondi del progetto e la proprietà dei suoi attivi;

4.

nota che nel frattempo è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 683/2008 (8); nota che ai sensi del regolamento, è la Commissione che gestisce i programmi Galileo e EGNOS (9) mentre la Comunità è proprietaria di tutti beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel quadro del programma;

5.

nota che l’Autorità predisporrà i suoi conti annuali per il 2008 con il nuovo quadro giuridico;

6.

invita l’ECA a valutare nella sua relazione sui conti annuali dell’Autorità per il 2008 in che misura si è ovviato alle incertezze che hanno caratterizzato i conti;

Esecuzione del bilancio

7.

è preoccupato per le seguenti debolezze riscontrate dall’ECA in relazione all’esecuzione del bilancio: basso livello di utilizzo degli stanziamenti di impegno e di pagamento per le attività operative (63 % per gli impegni e 51 % per i pagamenti); assenza di chiari legami fra il programma di lavoro dell’Autorità e il bilancio; mancata motivazione o documentazione degli storni; registrazione sistematicamente tardiva degli ordini di recupero; presentazione incoerente dell’esecuzione del bilancio;

8.

riconosce che l’Autorità ha eseguito un elevato numero di storni per via di una situazione finanziaria eccezionale, che ha visto una riserva del 50 % iscritta nel bilancio operativo;

9.

invita l’Autorità a riferire, nella sua relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per il 2008, sulle iniziative intraprese a seguito delle osservazioni dell’ECA riguardo all’esecuzione finanziaria e sui risultati conseguiti;

Incertezze in merito agli attivi dei progetti Galileo e EGNOS

10.

prende atto della critica dell’ECA riguardo agli attivi del progetto Galileo, secondo cui l’Autorità non è stata in grado di fornire nei suoi conti sufficienti dati informativi, giacché a fine 2007 non esisteva un inventario dei beni in possesso dell’Agenzia spaziale europea (ESA);

11.

nota la risposta dell’Autorità all’ECA secondo cui al 31 dicembre 2007 i beni in questione erano controllati dall’ESA e non dall’Autorità;

12.

prende atto della critica dell’ECA riguardo agli attivi del progetto EGNOS, secondo la quale i conti dell’Autorità non contenevano né un inventario accurato dei beni in questione né un’indicazione del loro valore;

13.

nota la risposta dell’Autorità che al 31 dicembre 2007 i beni del progetto EGNOS erano ancora sotto il controllo dell’ESA; osserva inoltre, sulla scorta delle risposte fornite dal direttore esecutivo dell’Autorità al Parlamento, che nel 2008 sono stati realizzati notevoli progressi, avendo gli investitori EGNOS raggiunto un accordo sulle condizioni di trasferimento dei beni;

14.

nota che ai sensi del regolamento (CE) n. 683/2008 la Comunità ha la proprietà degli attivi dei progetti Galileo e EGNOS; nota anche che il processo di trasferimento di tali attivi dall’Autorità alla Commissione, che ne esercita la proprietà per conto della Comunità, ha avuto inizio nel dicembre 2008;

15.

invita l’Autorità a fare del proprio meglio per chiarire la situazione degli attivi Galileo e EGNOS nei suoi conti annuali per il 2008;

16.

invita la Commissione, a favore della quale è in corso il trasferimento dei beni Galileo e EGNOS, ad esaminare le osservazioni dell’ECA ed a garantire una corretta registrazione in bilancio di tali attivi;

17.

nota, riguardo ai costi della fase di convalida «in orbita» del progetto Galileo, che l’ECA ha osservato che gli stessi avrebbero dovuto essere divisi in parti eguali fra l’ESA e l’UE, ma che il contributo dell’UE è stato superiore a quello dell’ESA di circa 114 000 000 EUR; nota che secondo l’ECA questo prefinanziamento avrebbe dovuto essere riportato nei conti dell’Autorità;

18.

nota che l’Autorità ha espresso disaccordo con l’ECA, limitandosi a riconoscere anticipi per 53 200 000 EUR;

Ruolo dell’Autorità nella chiusura dell’Impresa comune Galileo (GJU)

19.

rammenta che l’Autorità ha rilevato tutte le attività e i beni dell’Impresa comune Galileo (GJU) a decorrere dal 1o gennaio 2007;

20.

esprime preoccupazione per i rilievi dell’ECA circa le modalità con cui determinati attivi sono stati trasferiti dalla GJU all’Autorità e registrati nei conti di quest’ultima;

21.

nota che l’Autorità ha fornito all’ECA una risposta molto dettagliata esprimendo disaccordo con molti dei rilievi formulati dall’ECA;

22.

ritiene che la chiusura della GJU, e il ruolo stesso svolto dall’Autorità, vadano analizzati in dettaglio dall’autorità di discarico, sulla base delle risultanze dell’audit dell’ECA;

23.

osserva che l’ECA sta attualmente conducendo un audit sulla gestione della fase di sviluppo e convalida in orbita di Galileo; invita l’ECA a soffermarsi sulla questione delle attività e dei beni GJU rilevati dall’Autorità e si compiace dell’intenzione dell’ECA di pubblicare le risultanze delle sue analisi in una relazione speciale prima della pausa estiva 2009;

24.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (10).

(1)  GNSS: Global Navigation Satellite Systems (Sistema globale di radionavigazione via satellite).

(2)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 38.

(3)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 107.

(4)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)   GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

(6)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(7)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 262.

(8)  Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

(9)  European Geostationary Navigation Overlay System

(10)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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L 255/166


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2007

(2009/666/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo (1) relativi all’esercizio 2007 (2),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Autorità (3),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (5), in particolare l’articolo 12,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0164/2009),

1.

prende atto dei i conti annuali definitivi dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GNSS: Global Navigation Satellite Systems (Sistema globale di radionavigazione via satellite).

(2)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 38.

(3)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 107.

(4)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)   GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

(6)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2007

(2009/667/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (4), in particolare l’articolo 39,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0165/2009),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia ferroviaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 53.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 92.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (4), in particolare l’articolo 39,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0165/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso al direttore esecutivo dell’Agenzia ferroviaria europea il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2006 (6),

1.

accoglie con favore il fatto che, mentre per il 2006 la dichiarazione di affidabilità dell’ECA esprimeva alcune riserve relativamente alle operazioni sottostanti, per l’esercizio 2007 la dichiarazione di affidabilità dell’ECA è positiva;

2.

constata che per l’esercizio 2007 l’Agenzia ha ricevuto 16 645 000 EUR di stanziamenti d’impegno e di pagamento a titolo del bilancio 2007;

3.

rileva che, nella sua risposta alla relazione annuale dell’ECA, l’Agenzia ha stimato in 450 000 EUR gli oneri aggiuntivi derivanti dai suoi obblighi di operare in due città differenti (in quanto la sede amministrativa è a Valenciennes mentre le riunioni si svolgono a Lilla), cifra che non include i costi indiretti come lo «spreco» di ore di lavoro dovuto agli spostamenti o all’ulteriore lavoro amministrativo;

4.

si rammarica che la presenza di due sedi costituisca un ostacolo per il lavoro dell’Agenzia e comporti dei costi aggiuntivi per i contribuenti europei; rileva che nel progetto di accordo con lo Stato ospitante è previsto che i costi aggiuntivi vengano coperti da quest’ultimo;

5.

accoglie con favore il fatto che l’Agenzia abbia dato seguito alla critica dell’ECA in merito alla mancanza di un inventario fisico delle immobilizzazioni, che è stato realizzato nel giugno 2008, per cui tutte le immobilizzazioni sono adesso etichettate e saranno registrate nell’inventario;

6.

prende atto della critica espressa dall’ECA in merito alle lacune che sono state rilevate in alcune procedure di selezione e in merito al fatto che l’Agenzia non le abbia ancora concluse;

7.

invita l’Agenzia a dar seguito all’impegno, espresso nelle risposte fornite all’ECA, di ultimare una descrizione esauriente delle procedure da seguire per la selezione del personale nel primo trimestre del 2009;

Programmazione ed esecuzione del bilancio

8.

nota che l’ECA, pur senza esprimere riserve nella sua dichiarazione di affidabilità, richiama soprattutto l’attenzione sulle sue osservazioni in materia di pianificazione e di esecuzione del bilancio;

9.

rileva che, secondo la relazione annuale dell’ECA per il 2006, il bilancio definitivo per il 2007 ammontava a 16 600 000 EUR, compresa una riserva di 1 900 000 EUR; rileva inoltre che alla fine del 2007 è stato necessario annullare 3 400 000 EUR, riserva compresa, e che 2 700 000 EUR sono stati riportati al 2008;

10.

manifesta preoccupazione per la conclusione dell’ECA secondo cui non è stato impiegato oltre il 35 % degli stanziamenti definitivi, il che denota, secondo l’ECA, gravi carenze nella programmazione e nelle procedure di bilancio dell’Agenzia;

11.

rileva che, nelle sue risposte all’ECA, l’Agenzia comunica di aver predisposto il bilancio 2007 subito dopo aver conseguito la propria autonomia finanziaria, che pertanto non poteva beneficiare di un’esperienza passata su cui basare le previsioni e che l’incertezza sul se e sul quando svincolare la riserva ha reso necessaria una pianificazione dell’attività che non tenesse conto della stessa;

12.

esprime preoccupazione per le conclusioni dell’ECA secondo cui, sebbene l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia sia stata carente, le somme liquide che essa ha richiesto e ricevuto dalla Commissione hanno ampiamente superato il reale fabbisogno di tesoreria;

13.

rileva che le giacenze liquide a disposizione dell’Agenzia all’inizio del 2007 erano di circa 2 300 000 EUR e che essa ha inoltre chiesto e ricevuto 17 000 000 EUR di liquidità da parte della Commissione; rileva altresì che i pagamenti effettuati nel 2007 ammontano a circa 12 500 000 EUR; conclude che la liquidità ricevuta risulta superiore di circa 6 800 000 EUR rispetto al reale fabbisogno;

14.

concorda con le conclusioni dell’ECA secondo cui le previsioni dell’Agenzia in merito alle giacenze liquide non sono state predisposte in maniera rigorosa, il che è in contraddizione con il principio di sana gestione finanziaria;

15.

prende atto che il direttore esecutivo, nella sua motivazione scritta al Palamento, ha riconosciuto che l’importo della liquidità richiesta e ricevuta superava quanto successivamente rivelatosi necessario, spiegando che la causa di ciò è da imputare al basso tasso di esecuzione del bilancio e alla mancanza di esperienza a supporto delle stime dei fabbisogni di cassa;

16.

accoglie con favore la dichiarazione del direttore esecutivo secondo cui, nel frattempo, è stata aggiornata la procedura di riscossione delle sovvenzioni e migliorato il metodo di previsione del fabbisogno di cassa;

17.

invita l’Agenzia a prestare particolare attenzione al miglioramento della gestione della propria tesoreria, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2343/2002, applicabile a partire da luglio 2008, che obbliga le agenzie ad attuare una rigorosa gestione della tesoreria per garantire che i loro saldi di cassa siano limitati a fabbisogni debitamente giustificati;

Seguito dato al discarico 2006

18.

rammenta che l’esercizio 2006 è stato il primo nel quale l’Agenzia ha conseguito l’autonomia finanziaria ed è stata soggetta alla procedura di discarico;

19.

rammenta che per il 2006 l’ECA ha emesso una dichiarazione di affidabilità con riserva a causa delle carenze riscontrate nelle procedure di appalto, e si rammarica che l’ECA abbia nuovamente riscontrato tali lacune nel 2007;

20.

rileva che, nelle sue risposte all’ECA, l’Agenzia riconosce la necessità di alcuni ulteriori miglioramenti e che sta lavorando a un manuale sulle procedure di appalto per renderle uniformi;

21.

nota che, come nel 2006, l’ECA ha criticato le carenze riscontrate nell’esecuzione del bilancio, in particolare per quel che riguarda l’elevato livello di riporto degli stanziamenti;

22.

invita l’Agenzia a impegnarsi per accrescere il livello di esecuzione del bilancio e a riferire sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti nella sua relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per il 2008;

23.

esorta la Commissione ad assicurare che in futuro l’Agenzia mantenga una rigorosa disciplina finanziaria e operi sempre nell’ambito delle dotazioni di bilancio concordate;

24.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (7).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 53.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 92.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 209.

(7)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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L 255/171


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2007

(2009/668/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (4), in particolare l’articolo 39,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0165/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Agenzia ferroviaria europea quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia ferroviaria europea per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia ferroviaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 53.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 92.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

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L 255/172


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2007

(2009/669/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (4), in particolare l’articolo 19,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0167/2009),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 20.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 57.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185;

visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (4), in particolare l’articolo 19,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0167/2009),

A.

considerando che l’ECA ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2006 (6) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l’altro,

preso atto dell’osservazione della Corte che le procedure relative alla formazione del bilancio e alla tabella dell’organico non sono state sufficientemente rigorose e che ciò ha portato ad un alto numero di storni di bilancio, ad una pianificazione inadeguata delle assunzioni e ad una presentazione non corretta del bilancio,

rilevato con preoccupazione le osservazioni dell’ECA secondo cui alcuni impegni legali sono stati contratti anteriormente ai corrispondenti impegni di bilancio,

1.

constata che per l’esercizio 2007 l’Agenzia ha ricevuto 48 249 000 EUR di stanziamenti di pagamento a titolo del bilancio 2007;

2.

si rammarica che, come nel 2006, l’ECA ha rilevato che le procedure di formazione del bilancio dell’Agenzia non sono state sufficientemente rigorose;

3.

rileva che l’ECA ha riscontrato che nel 2007 sono stati effettuati 32 storni; nota la critica dell’ECA in merito all’elevato numero di storni;

4.

prende atto della risposta dell’Agenzia che ha specificato che gli storni sono rimasti al di sotto della soglia del 10 % prevista dal regolamento finanziario;

5.

rileva inoltre la critica dell’ECA dovuta al fatto che, tra metà giugno e dicembre 2007, 25 000 000 EUR per misure antinquinamento, autorizzati dall’autorità di bilancio come stanziamenti ordinari, sono stati indebitamente trasferiti fra le entrate a destinazione specifica;

6.

nota che l’Agenzia ha risposto che in data 20 marzo 2007, seguendo il suggerimento della Commissione, ha deciso di classificare i fondi antinquinamento come entrate con destinazione specifica, e che in data 21 novembre 2007 ha deciso di non considerare più come tali questi fondi;

7.

esprime delusione per il fatto che, come nel 2006, l’ECA ha nuovamente riscontrato che sono stati contratti impegni legali prima che venissero iscritti i corrispondenti stanziamenti di bilancio; invita l’Agenzia ad intensificare i propri sforzi in materia di formazione e comunicazione al fine di evitare che questa situazione possa ripresentarsi in futuro; chiede che gli interventi al riguardo siano riportati nella relazione annuale di attività dell’Agenzia per il 2008;

8.

osserva che l’ECA ha rilevato le sotto indicate debolezze in merito alle procedure di assunzione:

i criteri di selezione e la soglia dei punteggi per l’ammissione alla fase successiva dei concorsi non erano stati ancora decisi al momento dell’avvio delle procedure di valutazione,

il Comitato del personale non è mai stato invitato a partecipare alle procedure di selezione;

9.

nota che l’Agenzia ha risposto che sono state adottate misure in virtù delle quali i criteri di selezione e la soglia dei punteggi sono definiti in una fase precedente;

10.

invita l’Agenzia a provvedere a che le proprie procedure di selezione siano trasparenti e non discriminatorie, garantendo in particolare la partecipazione del Comitato del personale;

11.

accoglie con favore il fatto che l’Agenzia operi in stretta collaborazione con l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, anch’esso con sede a Lisbona, al fine di condividere i locali e fare uso comune delle infrastrutture e dei servizi;

12.

esorta la Commissione ad assicurare che in futuro l’Agenzia mantenga una rigorosa disciplina finanziaria ed operi sempre nell’ambito delle dotazioni di bilancio concordate;

13.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (7).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 20.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 57.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 192.

(7)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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L 255/175


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2007

(2009/670/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185;

visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (4), in particolare l’articolo 19,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0167/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima quali figuranti in allegato della relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 20.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 57.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


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L 255/176


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la ricostruzione per l’esercizio 2007

(2009/671/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la ricostruzione per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la ricostruzione relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all’agenzia europea per la ricostruzione (4), in particolare l’articolo 8,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0169/2009),

1.

concede il discarico al direttore dell’Agenzia europea per la ricostruzione per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Agenzia europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 13.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 42.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la ricostruzione per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la ricostruzione per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la ricostruzione relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all’agenzia europea per la ricostruzione (4), in particolare l’articolo 8,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0169/2009),

A.

considerando che l’ECA ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell’affidabilità dei conti annuali relativi all’esercizio 2007 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso al direttore dell’Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2006 (6),

1.

nota positivamente che, come avvenuto nell’esercizio 2006, la Corte dei conti ha considerato soddisfacente l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia;

2.

rammenta che il mandato dell’Agenzia si è concluso il 31 dicembre 2008;

3.

ha ampiamente constatato che l’Agenzia disponeva non solo dei sistemi (logistici, informatici e di altro tipo) per realizzare prontamente numerose azioni di sostegno in situazioni postbelliche, ma anche della comprovata esperienza e delle competenze necessarie a progettare e prestare un’assistenza di qualità realmente efficace;

4.

deplora che la Commissione non abbia rispettato le risoluzioni sul discarico per gli esercizi 2005 e 2006 che chiedevano il prolungamento delle attività dell’Agenzia, conclusesi nel 2008; esprime preoccupazione per il rischio che corre pertanto l’Unione europea di perdere gran parte dell’esperienza acquisita dall’Agenzia negli ultimi otto anni;

Seguito dato al discarico 2006

5.

rammenta che, nella sua risoluzione sul discarico della Commissione per il 2006, aveva chiesto alla Commissione di essere regolarmente informato in merito al trasferimento di attività dall’Agenzia alle delegazioni;

6.

osserva che la Commissione, ai paragrafi 201 e 203 del suo documento sul seguito dato al discarico per il 2006, si era impegnata a tenere informato il Parlamento in merito al trasferimento di attività dall’Agenzia alle delegazioni e sulle differenti fasi della chiusura dell’Agenzia (7);

7.

rileva che la Commissione ha dichiarato, nel suo documento sul seguito dato al discarico per il 2006, che l’Agenzia avrebbe concluso tutte le attività operative entro la fine di settembre 2008; che l’Agenzia avrebbe avuto tre mesi, da ottobre a dicembre 2008, per concludere le operazioni di chiusura amministrativa, e che nel 2009 le operazioni di chiusura delle rimanenti attività amministrative sarebbero state intraprese, per un periodo di tempo limitato a pochi mesi, da un apposito nucleo amministrativo collegato alla Commissione;

8.

osserva che la Commissione ha trasmesso al presidente della commissione per il controllo dei bilanci una serie di note di informazione in merito alla cooperazione intercorsa tra la Commissione e l’Agenzia nel corso del periodo di transizione 2007-2008 (8);

9.

rileva dalla quarta nota di informazione del 7 ottobre 2008 che, una volta definiti i conti definitivi dell’Agenzia e concluse le operazioni del nucleo «di chiusura», la Commissione trasmetterà una relazione finale sulla progressiva chiusura dell’Agenzia; attende con vivo interesse tale relazione;

Rischi potenziali connessi al trasferimento di attività dall’Agenzia alle delegazioni

10.

nota che l’ECA, nella sua relazione annuale per il 2007, ha identificato tre potenziali rischi in merito al trasferimento di attività dall’Agenzia alle delegazioni:

a)

a causa del carattere pluriennale dell’attività dell’Agenzia, vi sono stanziamenti di bilancio ancora inutilizzati per 453 000 000 EUR che dovranno essere spesi in anni successivi al 2008, ultimo anno di esistenza dell’Agenzia;

b)

la nota di orientamento sul trasferimento dei dossier rilasciata della Commissione l’11 giugno 2008 non copre tutti le voci di bilancio dell’Agenzia;

c)

l’eccedenza cumulata di 180 000 000 EUR presente nel bilancio dell’Agenzia al 31 dicembre 2007 dovrà anch’essa essere ripresa e gestita dalla Commissione alla fine del mandato dell’Agenzia;

11.

chiede alla Commissione di fornire alla competente commissione del Parlamento le seguenti informazioni:

a)

come saranno spesi gli stanziamenti di bilancio non utilizzati;

b)

se tra l’Agenzia e la Commissione sia stato concluso un memorandum d’intesa che copra tutte le voci del bilancio dell’Agenzia, o in caso contrario in che modo la Commissione abbia garantito un trasferimento completo dei dossier e delle voci;

c)

in che modo l’eccedenza cumulata di 180 000 000 EUR presente nel bilancio dell’Agenzia al 31 dicembre 2007 sarà gestita dalla Commissione;

12.

rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (9).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 13.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 42.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 150.

(7)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico per il 2006 [SEC(2008) 2579].

(8)  Tali note sono disponibili sul sito web della commissione per il controllo dei bilanci.

(9)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Autorità europea per la ricostruzione per l’esercizio 2007

(2009/672/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la ricostruzione per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la ricostruzione relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185;

visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all’agenzia europea per la ricostruzione (4), in particolare l’articolo 8,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0169/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la ricostruzione quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la ricostruzione per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 13.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 42.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/180


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2007

(2009/673/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4), e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0171/2009),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea dell’ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 4.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 64.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4) e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0171/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore dell’Agenzia europea dell’ambiente per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2006 (6) e, nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l’altro osservato che dalla relazione annuale dell’Agenzia si evince che un terzo del personale appartiene a un’unica nazionalità, e che è obiettivo dell’Agenzia (esposto nella relazione annuale) migliorare l’equilibrio e la diversità del personale,

1.

ritiene che l’Agenzia europea dell’ambiente sia fonte di importanti normative ambientali per tutte le istituzioni e le politiche dell’Unione europea; rileva con soddisfazione che l’Agenzia è stata in grado di coordinare la Rete europea di informazione e osservazione ambientale e di aiutare le istituzioni e gli Stati membri dell’Unione europea a migliorare la conoscenza dei dati e delle informazioni ambientali;

2.

incoraggia l’Agenzia a continuare gli sforzi per sviluppare ulteriormente i suoi metodi di comunicazione, in modo da richiamare una maggiore copertura da parte dei media sulle sue conclusioni ed alimentare così il dibattito pubblico su importanti questioni ambientali, come il cambiamento climatico, la biodiversità e la gestione delle risorse naturali;

3.

sottolinea il fatto che l’impatto dei programmi relativi all’ambiente è spesso ostacolato dalla mancanza di valutazioni di impatto ambientale di altre normative e programmi comunitari; ritiene che l’Agenzia potrebbe contribuire alla determinazione delle politiche sviluppando ulteriormente la sua attività nel campo delle valutazioni di impatto ambientale;

4.

sottolinea il ruolo che l’Agenzia svolge nel valutare l’applicazione della legislazione ambientale dell’Unione europea, sia all’interno dell’Unione europea che nei futuri Stati membri;

5.

si compiace dell’iniziativa dell’Agenzia di compensare gli impatti climatici dei voli utilizzati dal personale in missione e dai partecipanti alle attività dell’Agenzia;

Procedure di reclutamento

6.

nota le risultanze dell’audit dell’ECA secondo cui due procedure di assunzione non hanno rispettato i requisiti di trasparenza e di non discriminazione, visto che i candidati che non soddisfacevano i criteri di selezione sono stati sottoposti a un’ulteriore valutazione e che non sono stati documentati i criteri adottati per invitare al colloquio i migliori candidati;

7.

nota la risposta dell’Agenzia, la quale afferma di aver incluso nella selezione i candidati che si avvicinavano maggiormente ai criteri minimi previsti, al fine di ampliare la rosa dei candidati stessi; sollecita l’Agenzia a mantenere la promessa di ripubblicare il posto qualora una situazione analoga si ripetesse in futuro;

8.

nota l’impegno dell’Agenzia di documentare meglio la selezione dei candidati inseriti in graduatoria;

Procedure in materia di appalti

9.

nota che l’ECA ha riscontrato due casi di aggiudicazione diretta di contratti di servizi per un valore complessivo di circa 26 000 EUR, non conformi al regolamento finanziario;

10.

giudica insoddisfacente la risposta dell’Agenzia secondo cui i contratti in questione sono stati aggiudicati per i notevoli benefici che l’Agenzia ne avrebbe tratto, e che l’unicità di tali casi è sufficientemente documentata;

11.

nota inoltre che l’ECA riferisce di un caso, per un valore di circa. 215 000 EUR, relativo a un contratto specifico di servizi non risultato conforme alle clausole del contratto quadro, e che induce a interrogarsi sulla trasparenza della procedura;

12.

nota la risposta dell’Agenzia secondo cui il caso riguarda sistemi informatici per i quali era stato necessario rivedere l’ordinativo originario a causa delle accresciute esigenze in fatto di capacità di stoccaggio e potenza dei server; nota la risposta in cui si assicura che in futuro le commesse di una certa importanza formeranno oggetto di bando di gara;

13.

invita l’Agenzia a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di appalti;

Debolezze nella gestione degli accordi di sovvenzionamento con i Centri tematici europei (European Topic Centres)

14.

nota l’osservazione dell’ECA secondo cui l’Agenzia ha eseguito pochi controlli sui pagamenti effettuati a favore degli European Topic Centres sulla base di accordi di sovvenzionamento;

15.

si ritiene soddisfatto della risposta dell’Agenzia che afferma di aver introdotto nuove procedure di controllo in linea con i rilievi dell’ECA, fra cui ispezioni ed altri controlli puntuali, prima dei pagamenti finali; nota che l’Agenzia ha effettuato quattro ispezioni in relazione alle sovvenzioni 2007;

16.

nota la conclusione dell’ECA che gli accordi di sovvenzionamento dell’Agenzia agli European Topic Centres costituiscono il 20 % delle spese dirette, per le loro spese indirette (spese generali), mentre le modalità di applicazione del regolamento finanziario limitano tale aliquota al 7 %; nota che secondo le predette norme il massimale può essere superato solo previa decisione motivata dell’Agenzia; rileva che l’Agenzia non ha adottato alcuna decisione motivata;

17.

nota che, secondo le risultanze dell’ECA, se fosse stata applicata l’aliquota del 7 % l’importo versato nel 2007 sarebbe stato inferiore di 300 000 EUR;

18.

nota che l’Agenzia riconosce di non aver emesso la necessaria decisione motivata, ma di aver comunque esaminato con attenzione le spese generali prima di approvare gli accordi e di aver esplicitamente valutato il tasso generale nel preparare i termini di riferimento;

19.

nota l’impegno dell’Agenzia ad assicurare che il consiglio di amministrazione adotti una decisione motivata per i futuri bandi relativi agli European Topic Centres, previsti per il 2009-2010;

Seguito dato ai precedenti esercizi di discarico

20.

rammenta la sua richiesta, formulata nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l’esercizio 2005 (7), che l’Agenzia, entro il 1o gennaio 2010 e successivamente ogni cinque anni, commissioni un’analisi esterna indipendente dei risultati raggiunti, condotta sulla base del suo regolamento istitutivo e del programma di lavoro stabilito dal consiglio di amministrazione;

21.

nota che in base alle informazioni fornite nella sua relazione annuale l’Agenzia attende i risultati di uno studio esterno indipendente sull’impatto e l’efficacia della sua strategia quinquennale 2004-2008;

22.

invita l’Agenzia ad informare l’autorità di discarico dei risultati dello studio non appena disponibili;

23.

si rammarica che, secondo i dati forniti nella relazione annuale dell’Agenzia, la situazione in fatto di equilibrio e diversità del personale non ha registrato miglioramenti significativi nel 2007, visto che un terzo del personale appartiene a un’unica nazionalità;

24.

invita l’Agenzia ad intensificare i suoi sforzi volti a migliorare l’equilibrio e la diversità del personale;

25.

rinvia, per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sul controllo e la gestione finanziaria delle agenzie dell’Unione europea (8).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 4.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 64.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 159.

(7)   GU L 187 del 15.7.2008, pag. 107.

(8)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/184


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2007

(2009/674/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4), e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0171/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente quali figurano in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea dell’ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 4.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 64.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/185


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2007

(2009/675/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio finanziario 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Autorità (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4), in particolare l’articolo 44,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0172/2009),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 35.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 100.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Autorità (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 44,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0172/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari;

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2006 (5) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha, tra l’altro osservato:

che la sottoesecuzione dei pagamenti nel 2006 è principalmente legata alle difficoltà incontrate dall’Autorità nell’assumere personale scientifico altamente qualificato a Parma; ha sottolineato che solo due terzi dei 250 posti disponibili nell’organico dell’Autorità erano stati coperti a fine 2006 e che a una mancanza di personale corrisponde un minore livello di spesa dei fondi operativi,

che nel 2006 il tasso di spese amministrative ammontava al 56 % degli stanziamenti e al 50 % quello per le spese operative; che il 20 % degli stanziamenti riportati dal 2005 è stato cancellato alla fine del 2006 e che è stato effettuato un gran numero di storni, con un’alta concentrazione a fine anno;

1.

osserva che la Corte dei conti ha riscontrato che nel 2008 sono stati riportati stanziamenti pari a 8 600 000 EUR, e che 4 800 000 EUR sono stati cancellati; rileva che ciò è stato in parte dovuto al ritardo con cui è stata adottato ed attuato il piano di lavoro 2007 per le sovvenzioni; rileva che gli stanziamenti riportati dall’esercizio precedente ammontano a 7 900 000 EUR, dei quali 4 500 000 EUR per attività operative; rileva che alla fine dell’anno è stato necessario cancellare oltre il 25 % degli stanziamenti riportati per attività operative;

2.

manifesta preoccupazione per la conclusione della Corte dei conti secondo cui tale situazione è in contraddizione con il principio di annualità e denota debolezze nella programmazione e iscrizione in bilancio da parte dell’Autorità;

3.

nota che l’Autorità ha risposto di aver adottato, nel 2008, diverse misure al fine di migliorare la gestione del bilancio, come modelli, un vademecum e ulteriore sostegno amministrativo per accelerare i bandi per la concessione di sovvenzioni;

4.

prende atto della risposta dell’Autorità riguardo agli stanziamenti riportati, secondo cui il tasso di riporto (17-18 %) è diminuito rispetto al 2006 (22 %); nota peraltro, dai conti definitivi, che l’attuale ammontare dei riporti è aumentato da 7 900 000 EUR nel 2006 a 8 600 000 EUR nel 2007;

5.

chiede che l’Autorità dia seguito ai commenti della Corte dei conti e faccia ulteriori sforzi per migliorare e velocizzare l’esecuzione del bilancio; chiede che le misure di seguito siano specificate nella relazione annuale di attività dell’Autorità per il 2008;

6.

nota l’osservazione della Corte dei conti secondo cui l’Autorità ha considerato come sussidio ordinario un contributo ricevuto dalla Commissione per prepararsi all’adesione della Croazia e della Turchia, mentre avrebbe dovuto essere utilizzato come entrata con destinazione specifica;

7.

prende atto della risposta dell’Autorità secondo cui a partire dal 2008 tutti i contributi specifici sono stati registrati come entrate con destinazione specifica;

8.

nota le osservazioni della Corte dei conti in merito alle debolezze riscontrate nella gestione delle missioni e all’elevato numero ed entità delle eccezioni;

9.

prende atto della risposta dell’Autorità secondo cui tale situazione è da attribuirsi a una specifica unità, che ha subito in seguito modifiche organizzative;

10.

rileva che il 2007 è stato il quinto anno d’attività dell’Autorità;

11.

sottolinea che il ruolo dell’Autorità consiste nel fornire una consulenza scientifica indipendente su tutte le questioni aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza alimentare, compresi la salute e il benessere degli animali e la protezione delle piante, un ruolo che sta diventando sempre più necessario, date le preoccupazioni dei consumatori e la necessità di un’adeguata comunicazione di pareri scientifici;

Seguito dato ai precedenti esercizi di discarico

12.

si congratula con l’Autorità per essere riuscita a coprire 273 dei 300 posti previsti nella sua tabella dell’organico, dopo le difficoltà riscontrate per diversi anni nel reclutare personale scientifico altamente qualificato a Parma;

13.

osserva che la linea specifica del personale ha raggiunto un tasso di esecuzione del 95 %, rispetto al 97 % previsto; rileva nondimeno che l’Autorità continua ad avere difficoltà ad assumere personale scientifico altamente specializzato a Parma;

14.

fa riferimento, per quanto concerne il personale, al sondaggio compiuto alla fine del 2007; incoraggia la direzione dell’Autorità a condurre regolarmente questo tipo di sondaggi e a tener conto dei risultati nella gestione del personale e nell’attività quotidiana;

15.

rileva che nelle precedenti procedure di discarico, e ancora nell’attuale relazione della Corte dei conti, sono state ripetutamente evidenziate debolezze nelle procedure di assunzione;

16.

chiede all’Autorità di provvedere con urgenza ad allineare alle norme le sue procedure di assunzione;

17.

rileva che, così come avvenuto nei precedenti esercizi di discarico, l’Autorità è stata criticata dalla Corte dei conti per non aver rispettato in molti casi le norme in materia di appalti; chiede all’Autorità di prestare particolare attenzione al rispetto di tali norme;

18.

chiede che nella relazione annuale di attività per il 2008 l’Autorità fornisca dettagli sulle misure adottate per rimediare alle carenze constatate in materia di assunzioni e di appalti;

19.

prende atto che il 1o marzo 2009 il direttore esecutivo dell’Autorità ha assunto il ruolo di coordinatore della rete delle agenzie;

20.

rinvia, per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea (6).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 35.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 100.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(4)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 184.

(6)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

IT

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L 255/189


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2007

(2009/676/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Autorità (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185;

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4), in particolare l’articolo 44,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0172/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 35.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 100.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

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L 255/190


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2007

(2009/677/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2007, corredata delle risposte della Fondazione (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0173/2009),

1.

concede al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 60.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 156.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2007, corredata delle risposte della Fondazione (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0173/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti («la Corte») ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento europeo ha concesso al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione per l’esercizio 2006 (5), e nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico ha, tra l’altro:

preso atto della critica espressa dalla Corte secondo cui, in relazione alle procedure di assunzione, i criteri di selezione non sono stati stabiliti dalle commissioni di selezione all’inizio della procedura né sono stati definiti conformemente all’avviso di posto vacante, nonché della risposta della Fondazione secondo la quale tutti gli avvisi di posto vacante indicano ora chiaramente se il superamento del test è una condizione preliminare per il successo al concorso,

rilevato inoltre che, nel 2006, la Fondazione ha avviato una valutazione ex post del programma di lavoro 2001-2004, unitamente a una valutazione provvisoria di alcuni aspetti delle proprie attività in corso, al fine di stabilire l’impatto, il valore aggiunto e l’efficacia dell’organizzazione,

chiesto di essere informato in merito ai risultati di tale valutazione;

Carenze nelle procedure di assunzione

1.

si rammarica che nel 2007, come nel 2006, la Corte abbia riscontrato carenze nelle procedure di assunzione; in particolare la Corte segnala nuovamente un caso in cui i criteri di selezione non sono stati definiti in conformità dell’avviso di posto vacante;

2.

nota l’ulteriore osservazione della Corte secondo cui la commissione selezionatrice non ha stabilito sin dall’inizio né la ponderazione dei criteri di selezione né i punteggi minimi da raggiungere;

3.

nota che la Corte ritiene che tale situazione non abbia garantito procedure di assunzione trasparenti e non discriminatorie;

4.

prende atto della risposta della Fondazione secondo cui nel 2008 le procedure di assunzione sono state adattate per conformarsi alle raccomandazioni della Corte;

5.

invita la Fondazione a prestare particolare attenzione alla legalità delle sue procedure di assunzione e a precisare, nella sua relazione annuale d’attività per il 2008, quali azioni abbia intrapreso per dare seguito alle osservazioni della Corte;

Carenze nelle procedure di appalto

6.

esprime preoccupazione per le anomalie riscontrate dalla Corte in tre procedure di appalto, quali:

la procedura relativa alla valutazione finanziaria per un contratto non chiaramente specificata nella documentazione di gara,

i criteri di selezione non consentivano una valutazione appropriata della capacità finanziaria dei candidati;

7.

nota la preoccupazione della Corte per il fatto che tale situazione ha inciso negativamente sulla qualità delle procedure, rischiando di influire sulla selezione finale;

8.

prende atto delle risposte della Fondazione, la quale afferma che in futuro le valutazioni dei prezzi saranno definite in modo da evitare sin dall’inizio la discrezionalità, e saranno prescritti criteri per l’applicazione di livelli minimi di capacità;

9.

invita la Fondazione a precisare, nella sua relazione d’attività per il 2008, quali azioni abbia intrapreso per dare seguito delle osservazioni della Corte;

Introduzione della contabilità per competenza (Accrual Based Accounting — ABAC)

10.

rileva con soddisfazione che la Fondazione ha introdotto l’ABAC nel 2008;

11.

nota l’osservazione della Corte che secondo il regolamento finanziario i contributi che la Fondazione ha ricevuto dalla Commissione per preparare l’adesione della Croazia e della Turchia avrebbero dovuto figurare come entrate con destinazione specifica;

12.

prende atto della risposta della Fondazione, la quale dichiara che a partire dal bilancio 2008 nel sistema ABAC sono state create linee di bilancio per questo tipo di entrate e che pertanto essa seguirà le raccomandazioni della Corte;

13.

nota l’osservazione della Corte che l’importo di 376 611 EUR di IVA recuperabile per il 2007 avrebbe dovuto essere oggetto di domanda di rimborso entro la fine dell’esercizio, per rispettare il principio della sana gestione finanziaria;

14.

prende atto della risposta della Fondazione secondo cui il ritardo nel recupero dell’IVA è da ricondurre all’introduzione dell’ABAC; nota al riguardo che il credito IVA è stato integralmente recuperato nell’aprile 2008;

Seguito dato all’esercizio di discarico precedente

15.

rammenta che, nel 2006, la Fondazione ha avviato una valutazione ex post del programma di lavoro 2001-2004, unitamente a una valutazione provvisoria di alcuni aspetti delle proprie attività in corso, al fine di stabilire l’impatto, il valore aggiunto e l’efficacia dell’organizzazione;

16.

prende atto dalla relazione annuale d’attività che nel 2006 la strategia della Fondazione è stata ridefinita con la formulazione di cinque obiettivi strategici;

17.

insiste per essere informato dei risultati della valutazione riguardante l’impatto, il valore aggiunto e l’efficacia della Fondazione in tempo per l’esercizio di discarico 2008;

18.

per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico rinvia alla propria risoluzione del 23 aprile sul controllo e la gestione finanziaria delle agenzie dell’UE (6).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 60.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 156.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(1)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 93.

(6)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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L 255/194


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2007

(2009/678/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio 2007, corredata delle risposte della Fondazione (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (4), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0173/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 60.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 156.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

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L 255/195


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2007

(2009/679/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0174/2009),

1.

concede il discarico al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 26.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 50.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0174/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

1.

prende atto che la Corte ha emesso una dichiarazione di affidabilità pienamente positiva senza formulare alcuna osservazione;

2.

si congratula con l’Agenzia per aver migliorato notevolmente la propria gestione finanziaria nel corso dei due ultimi esercizi; la esorta a continuare a perseguire i più elevati standard di pianificazione, attuazione e controllo di bilancio;

3.

rinvia, per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sul controllo e la gestione finanziaria delle agenzie dell’Unione europea (6).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 26.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 50.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

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L 255/197


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2007

(2009/680/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (4), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0174/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 26.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 50.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


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L 255/198


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2007

(2009/681/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (4), in particolare l’articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0176/2009),

1.

concede il discarico al direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 1.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 7.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (4), in particolare l’articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0176/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti («la Corte») ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari;

B.

considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso al direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2006 (6);

1.

rileva che il regolamento (CE) n. 168/2007 ha istituito l’Agenzia europea per i diritti fondamentali, che succede all’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) estendendone il mandato con effetto dal 1o marzo 2007;

2.

rammenta che l’Agenzia dovrebbe perseguire delle sinergie ed evitare sovrapposizioni con altre istituzioni operanti nel settore dei diritti umani, in particolare il Consiglio d’Europa, come richiesto nella risoluzione del Parlamento del 14 gennaio 2009 (7);

3.

si rammarica del fatto che la data ultima per la decisione di discarico del Parlamento prevista dall’articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 168/2007 è stata stabilita al 30 aprile dell’anno N+2 e non è stata armonizzata con il nuovo termine del 15 maggio dell’anno N+2 previsto dal modificato regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 (8);

4.

rileva, dalla relazione annuale dell’Agenzia sulla gestione finanziaria e di bilancio per il 2007, che ad agosto 2007 essa ha iniziato ad adottare il sistema di contabilità per competenza ABAC (Accrual Based Accounting);

5.

accoglie con favore le osservazioni della Corte secondo le quali, nonostante la transizione dall’EUMC all’Agenzia e l’aumento considerevole del bilancio (14 200 000 EUR contro 9 300 000 EUR stanziati all’EUMC nel precedente esercizio), nel 2007 è stata impiegata la quasi totalità degli stanziamenti (13 900 000 EUR);

6.

constata che l’OLAF ha avviato un’indagine sull’Agenzia; invita l’Agenzia, in particolare il direttore, a cooperare pienamente con l’OLAF; chiede che l’OLAF, l’Agenzia e la Commissione informino quanto prima l’autorità di discarico sui risultati dell’indagine e su eventuali misure di accompagnamento;

Debolezze riscontrate nell’esecuzione del bilancio dovute alla transizione dall’EUMC all’Agenzia

7.

osserva che la Corte ha riscontrato che è stato tuttavia necessario riportare 7 500 000 EUR a causa dell’estensione del mandato dell’Agenzia nel 2007, il che ha causato ritardi nell’adozione del nuovo programma di lavoro, nella nomina del nuovo direttore e nell’attuazione delle proprie attività;

8.

esorta l’Agenzia a recuperare i ritardi e a ridurre il più possibile la cancellazione degli stanziamenti riportati, conformemente agli impegni assunti nelle risposte fornite alla Corte, e a riferire sui progressi compiuti nella sua relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per il 2008;

9.

rileva che la Corte ha anche riscontrato che l’Agenzia, attraverso modifiche al proprio bilancio e vari storni, ha diminuito di 798 000 EUR le voci di bilancio relative alle spese per il personale, evitando in tal modo la cancellazione di stanziamenti inutilizzati imputati a tali voci;

10.

prende atto della risposta fornita dall’Agenzia secondo cui le modifiche di bilancio e gli storni erano strettamente connessi alla transizione, e pertanto a carattere eccezionale;

Debolezze nelle procedure di appalto

11.

osserva che la Corte ha riscontrato, in merito a una procedura di gara, che il metodo di valutazione pubblicato faceva diminuire indirettamente l’importanza relativa del criterio del prezzo, il che, oltre a non essere in linea con il principio di sana gestione finanziaria, può aver dissuaso alcuni potenziali offerenti;

12.

accoglie la replica dell’Agenzia la quale, pur difendendo la conformità al regolamento finanziario del metodo adottato, introdurrà un nuovo metodo di valutazione proposto dalla Commissione al fine di ottenere il miglior rapporto qualità prezzo;

Seguito dato ai precedenti esercizi di discarico

13.

rammenta che per l’esercizio finanziario 2004 l’ECA ha emesso per l’EUMC una dichiarazione di affidabilità con riserva a causa delle debolezze riscontrate nelle procedure di appalto, e che osservazioni critiche in merito sono state fatte anche per gli esercizi 2005 e 2006;

14.

chiede pertanto all’Agenzia di prestare particolare attenzione alla legalità delle proprie procedure di appalto;

15.

rinvia, per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sul controllo e la gestione finanziaria delle agenzie dell’Unione europea (9).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 1.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 7.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 142.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2009)0019.

(8)  Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23).

(9)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


26.9.2009   

IT

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L 255/201


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2007

(2009/682/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali relativi all’esercizio 2007 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (4), in particolare l’articolo 21,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0176/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 1.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 7.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/202


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico relativo all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2007

(2009/683/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0179/2009),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione di seguito;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 78.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 1.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2007

Il Parlamento europeo,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0179/2009),

A.

considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all’esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

1.

nota che l’Agenzia ha raggiunto l’autonomia finanziaria nel novembre 2007 e che pertanto l’esercizio di discarico copre soltanto un periodo di tempo estremamente breve;

2.

nota che l’Agenzia ha ottenuto dall’ECA una dichiarazione di affidabilità assolutamente positiva; esorta l’Agenzia a continuare a perseguire un elevato grado di qualità nella sua gestione finanziaria,

3.

nota che il bilancio dell’Agenzia era pari per il 2007 a 5 000 000 EUR, più della metà del quale gestito dalla Commissione avendo l’Agenzia raggiunto l’autonomia finanziaria poco prima della fine dell’esercizio;

4.

prende atto dell’osservazione dell’ECA secondo cui l’Agenzia non aveva istituito idonee procedure per determinare l’entità dei fondi da riportare, con il risultato che almeno 125 000 EUR sono stati riportati senza impegni giuridici; nota che l’Agenzia si è impegnata ad evitare il ripetersi di tale situazione per il 2008;

5.

nota che l’Agenzia ha risposto alla critica dell’ECA relativa alla mancata adozione degli standard interni di controllo, segnalando che il proprio consiglio di amministrazione ha adottato tali standard nel marzo 2008;

6.

nota che l’ECA ritiene che l’Agenzia non abbia documentato sufficientemente le procedure interne di controllo; accoglie con favore il fatto che l’Agenzia abbia posto in essere una capacità di revisione interna e abbia assunto personale competente per l’ulteriore sviluppo di sistemi di controllo interni nel 2008;

7.

nota che l’ECA ha accertato che la descrizione del sistema di contabilità predisposta dall’ordinatore deve ancora essere convalidata dal contabile; chiede che l’Agenzia comunichi l’avvenuta convalida nella sua relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per il 2008;

8.

rinvia, per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sul controllo e la gestione finanziaria delle agenzie dell’Unione europea (6).

(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 78.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 1.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Cfr. pag. 206 della presente Gazzetta ufficiale.


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L 255/205


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2007

(2009/684/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2007 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009),

visto il trattato CE, in particolare l’articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (4), in particolare l’articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), in particolare l’articolo 94,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0179/2009),

1.

prende atto dei conti annuali definitivi dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2007;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 278 del 31.10.2008, pag. 78.

(2)   GU C 311 del 5.12.2008, pag. 1.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)   GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


26.9.2009   

IT

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L 255/206


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo del 15 ottobre 2008 sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l’accompagna [SEC(2008) 2579],

vista la comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2008, intitolata «Il futuro delle agenzie europee» [COM(2008) 135],

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 su una strategia per la futura attuazione degli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e in particolare l’articolo 96,

vista la relazione speciale n. 5/2008 della Corte dei conti europea, intitolata «Agenzie dell’Unione europea: ottenere risultati»,

visti l’articolo 71 e l’allegato V del suo regolamento,

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A6-0148/2009),

A.

considerando che la presente risoluzione contiene, per ciascun organismo ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, le osservazioni orizzontali che accompagnano la decisione di discarico in conformità dell’articolo 96 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 e dell’articolo 3 dell’allegato V del regolamento del Parlamento,

B.

considerando che, dopo l’adozione della suddetta comunicazione della Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno rilanciato il progetto di definire un quadro comune per le agenzie e istituito un gruppo di lavoro interistituzionale,

Introduzione

1.

osserva che nel 2007 la Corte dei conti europea (ECA) ha sottoposto a revisione 23 agenzie decentrate, 3 agenzie esecutive e l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom, organismo istituito nel quadro del trattato Euratom; prende atto che nel 2007 le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario destinate alle agenzie decentrate sono state pari a 452 000 000 EUR; sottolinea che ai bilanci delle agenzie sono stati assegnati più di 1 000 000 000 EUR attraverso altre entrate, ad esempio entrate proprie derivanti da diritti, contribuiti versati dai paesi EFTA e contributi speciali di programmi comunitari;

2.

osserva che il numero di agenzie soggette alla procedura di discarico è aumentato in modo rilevante negli ultimi anni, passando da 8 agenzie nel 2000 a 21 agenzie decentrate e 3 agenzie esecutive nel 2007, senza tener conto di tre agenzie sottoposte a revisione dall’ECA ma non soggette alla procedura di discarico del Parlamento;

3.

sottolinea che l’autorità di bilancio ha autorizzato 3 487,5 posti all’interno degli organigrammi delle agenzie decentrate; prende atto che, in base alla documentazione fornita dall’ECA, sono stati occupati 2 823 posti, oltre ai 961,5 posti ricoperti da agenti contrattuali e esperti nazionali;

4.

accoglie con favore la suddetta relazione della Commissione sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006;

5.

ribadisce che il diritto comunitario non contempla una definizione di agenzia e appoggia la definizione delle agenzie quali organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica (4); ricorda le tre categorie di agenzie corrispondenti alla suddetta definizione, ossia le agenzie decentrate, le agenzie esecutive e gli altri organismi;

6.

ribadisce, in tale contesto, che il termine «agenzie decentrate» è inteso nella sua accezione generale per indicare le agenzie tradizionali; è del parere che il termine «agenzie di regolazione», utilizzato sempre più spesso come termine generico, sia fuorviante, poiché non tutte le agenzie decentrate svolgono compiti di regolazione;

7.

ricorda che le agenzie decentrate sono istituite dal legislatore comunitario per svariati motivi, quali la prestazione di determinati servizi, l’impiego di consulenti specializzati e lo svolgimento di compiti di regolamentazione e controllo;

8.

è del parere che la stesura del bilancio degli organismi decentrati e la valutazione dell’esecuzione dei rispettivi bilanci rientrino fra le competenze fondamentali della sua commissione per i bilanci;

9.

esorta l’ECA, per motivi di trasparenza, a considerare le tre categorie di agenzie nella sua prossima relazione annuale;

10.

osserva che l’ECA ha constatato un miglioramento della disciplina finanziaria rispetto all’esercizio 2006 ma che, in materia di selezione del personale e di appalti, in alcune agenzie sussistono debolezze che devono essere affrontate dagli ordinatori;

11.

deplora il fatto che l’ECA abbia nuovamente riscontrato in diverse agenzie gravi problemi per quel che attiene all’attuazione delle regole in materia di appalti e alle disposizioni dello statuto del personale; non è disposto ad accettare che tali carenze perdurino da diversi anni; ritiene che la revisione del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 non eliminerà tali problemi, e che sia necessaria una radicale riorganizzazione del quadro normativo;

12.

prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui è stato concesso tutto il sostegno necessario alle agenzie che intendono passare al sistema di contabilità per competenza ABAC; rileva che in alcuni casi le agenzie hanno ritenuto insufficiente il sostegno ricevuto;

Pianificazione e esecuzione del bilancio

13.

prende atto che la questione delle agenzie che sovrastimano i loro bisogni di tesoreria è stata affrontata nel regolamento rivisto (CE, Euratom) n. 2343/2002, contenente disposizioni che rafforzano l’obbligo delle agenzie di presentare, nelle loro richieste di pagamenti, stime rigorose degli effettivi bisogni di tesoreria per tutto l’esercizio, al fine di evitare flussi di tesoreria inutili;

14.

esorta la Commissione a prendere in esame un abbattimento tecnico che consenta di ridurre le eccedenze nel caso di bassi tassi di esecuzione e di tassi di posti vacanti elevati e comporti altresì una riduzione delle entrate a destinazione specifica;

15.

sottolinea al riguardo le difficoltà che incontrano le agenzie decentrate nell’assumere personale ed esperti altamente qualificati; invita la Commissione e l’Ufficio europeo di selezione del personale a intensificare i loro sforzi di assistenza;

16.

esorta la Commissione a continuare nella verifica dell’esecuzione del bilancio delle agenzie per il 2008 e il 2009, apportando gli adeguamenti necessari alle proposte di bilancio delle agenzie;

17.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione, a partire dal progetto preliminare di bilancio 2009, per tenere sistematicamente conto delle ultime eccedenze conosciute (nel caso del progetto preliminare di bilancio 2009, quelle dell’anno n-2) al momento di calcolare il contributo comunitario; ai fini di un miglioramento della trasparenza e dell’efficienza, invita la Commissione a prevedere, come regola di base, la fornitura di informazioni dettagliate sulle procedure di calcolo e contabili per tutti i tipi di entrate a destinazione specifica a disposizione delle agenzie, in particolare quelle risultanti dalle eccedenze di esercizi precedenti;

18.

accoglie con favore la decisione della Commissione di rispettare la richiesta dell’autorità di bilancio di tenere conto delle entrate a destinazione specifica nella stesura del progetto preliminare di bilancio delle agenzie decentrate per l’esercizio 2009; è del parere che ciò rappresenti indubbiamente un passo in avanti verso una maggiore trasparenza di bilancio;

19.

richiama l’attenzione sul fatto che l’attuale ricorso allo strumento delle entrate a destinazione specifica presenta ancora rischi per la trasparenza del bilancio e per la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione europea, in quanto le stime di tali entrate restano difficili e i loro diversi tipi, anni di origine e procedure di erogazione non consentono di integrarle in modo chiaro nella pianificazione e gestione del bilancio;

20.

rileva che nel 2007 circa 550 000 000 EUR di risorse provenienti dai programmi comunitari sono stati impegnati da tre agenzie esecutive; in aggiunta agli stanziamenti operativi, 47 000 000 EUR sono stati utilizzati per scopi amministrativi, vale a dire per il funzionamento della rispettiva agenzia esecutiva; sottolinea che in tali agenzie risultavano operativi 119 agenti temporanei e 279 agenti contrattuali;

21.

ribadisce il fatto che gli importi prelevati dalle dotazioni dei programmi operativi sono impiegati per finanziare esclusivamente la gestione amministrativa; invita la sua commissione per il controllo dei bilanci a monitorare attentamente i futuri sviluppi dell’esternalizzazione dei compiti amministrativi della Commissione;

22.

rileva che l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom funziona come un’unità amministrativa della Commissione, come osservabile nella nomenclatura di bilancio e per il fatto che il direttore generale fa parte del personale della Commissione;

Rispetto del regolamento finanziario e dello statuto del personale

23.

rileva con preoccupazione che numerose agenzie sono sottoposte ripetutamente a critiche per la mancata osservanza di norme come il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare per quanto attiene alle regole in materia di appalti e di statuto del personale; osserva che ciò è dovuto essenzialmente al fatto che la maggior parte delle norme sono destinate a istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non dispongono della massa critica necessaria per tener conto di queste disposizioni regolamentari;

24.

deplora che la Commissione, nonostante la richiesta espressa dal Parlamento nelle risoluzioni sul discarico 2006 per le agenzie, non abbia proposto una soluzione rapida e pertanto l’invita nuovamente a ricercare una soluzione in tempi brevi, al fine di rafforzare l’efficacia mediante un raggruppamento delle funzioni amministrative delle diverse agenzie;

25.

incoraggia la Commissione ad accrescere il proprio impegno per la necessaria assistenza amministrativa da fornire alle agenzie di dimensioni relativamente ridotte, in particolar modo a quelle di nuova istituzione; tenendo presenti le esperienze negative del passato, esorta la Commissione a emanare nel più breve tempo possibile speciali orientamenti per le agenzie riguardanti l’attuazione del regolamento finanziario in rapporto all’assunzione del personale, agli appalti pubblici, ecc.;

26.

si prefigge, in tale contesto, di valutare con grande attenzione lo studio, richiesto dalla commissione per i bilanci e dalla commissione per il controllo dei bilanci, intitolato «Opportunity and feasibility of establishing common support services for EU agencies» (Creazione di servizi di sostegno comuni per le agenzie dell’Unione europea: opportunità e fattibilità);

Revisione interna

27.

si rallegra per il fatto che il servizio di revisione interna della Commissione, nella sua relazione annuale di attività 2007, abbia eliminato le riserve dell’esercizio precedente, allorché aveva dichiarato di non essere in grado, a causa della mancanza di risorse, di sottoporre a verifica ciascuna delle agenzie decentrate operative una volta l’anno;

28.

accoglie con favore la cooperazione pragmatica tra il revisore interno della Commissione e i revisori interni e le altre persone responsabili della revisione interna nelle agenzie;

29.

ricorda che il Parlamento, nelle sue risoluzioni sul discarico alle agenzie per il 2006, aveva chiesto a queste ultime se e come rispettassero l’obbligo previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 di inviare all’autorità di discarico e alla Commissione una relazione annuale sulle revisioni interne; deplora che, su 21 agenzie soggette alla procedura di discarico per il 2007, soltanto 2 (il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea) abbiano inviato al Parlamento tale relazione;

Valutazione dei risultati delle agenzie

30.

rileva che la Commissione ha dato seguito alle risoluzioni sul discarico 2006 per le agenzie e nel settembre 2008ha portato a termine:

a)

una rassegna della valutazione delle agenzie decentrate, che fornisce un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione e una sintesi delle principali risultanze;

b)

un documento sulla situazione attuale e i piani futuri riguardanti la valutazione delle agenzie decentrate; e

c)

un «metastudio sulle agenzie decentrate: analisi trasversale delle risultanze della valutazione», elaborato da un contraente esterno;

31.

è convinto che la valutazione delle agenzie decentrate avviata e sorvegliata dalla Commissione, che deve essere completata entro la fine del 2009, contribuirà alla valutazione dei deficit e delle carenze delle agenzie; si compiace del fatto che la Commissione abbia creato un gruppo di riferimento per avviare lo studio;

32.

ricorda la valutazione orizzontale delle agenzie decentrate da parte della Commissione, prevista nella suddetta comunicazione, i cui risultati dovrebbero essere disponibili entro il 2009-2010; invita la Commissione a garantire che la valutazione delle agenzie diventi più trasparente, nell’interesse delle agenzie e delle parti interessate;

Procedure disciplinari

33.

rammenta che il Parlamento, nelle sue risoluzioni sul discarico 2006 riguardanti le agenzie, ha invitato le agenzie a considerare l’istituzione di un consiglio di disciplina interagenzie; osserva che sono stati compiuti progressi, ma che permangono difficoltà, in particolare a causa dei problemi nel reperire personale che abbia il grado richiesto per far parte di tale consiglio; invita le agenzie a informare l’autorità di discarico sulla possibilità o meno di istituire il consiglio di disciplina interagenzie e, se del caso, a proporre una soluzione alternativa;

Relazione speciale n. 5/2008 dell’ECA

34.

accoglie con favore la tempestiva pubblicazione da parte dell’ECA della relazione speciale succitata e sollecita le agenzie decentrate a colmare le carenze rilevate nella relazione e a intraprendere azioni in linea con le raccomandazioni dell’ECA;

35.

sottolinea che gli atti di base delle agenzie dell’Unione europea devono contenere una chiara definizione dei loro compiti e delle loro competenze e dare risalto all’impostazione basata sui risultati dell’attività delle agenzie;

36.

sottolinea che le agenzie devono elaborare programmi di lavoro pluriennali in conformità della strategia pluriennale della Comunità nel settore; sottolinea che il programma di lavoro annuale deve stabilire obiettivi chiari, specifici e misurabili, che dovrebbero quindi formare la base di azioni, risorse, impostazioni e calendari, al fine di garantire il conseguimento dei risultati prefissati; sottolinea che il programma di lavoro deve rispettare i limiti del bilancio dell’agenzia quale autorizzato dall’autorità di bilancio;

37.

chiede che i consigli di amministrazione delle agenzie dell’Unione europea pervengano alla massima convergenza tra la pianificazione dei compiti e la pianificazione delle risorse (finanziarie e umane) mediante l’introduzione del bilancio e della gestione per attività (ABB/ABM — Activity Based Budgeting and Management), e sottolinea che le agenzie sono soggette al principio di sana gestione finanziaria e alla disciplina di bilancio;

38.

rileva che il lavoro di ciascuna agenzia dovrebbe essere accompagnato da una valutazione del rischio allo scopo di ottimizzare le spese e la gestione delle risorse umane;

39.

raccomanda che l’ECA continui a verificare periodicamente la gestione delle agenzie, incentrandosi però sempre di più sull’efficienza interna delle stesse e valutando il grado di attuazione delle sue raccomandazioni;

Dialogo interistituzionale su un quadro comune per le agenzie

40.

ricorda che nella sua suddetta risoluzione ha proposto che il gruppo di lavoro interistituzionale tenga conto fra l’altro della necessità di un’impostazione standard per la presentazione delle attività delle agenzie durante l’esercizio in questione;

41.

si compiace della decisione adottata il 18 dicembre 2008 dalla conferenza dei presidenti, riguardante la designazione di cinque deputati quali membri della delegazione del Parlamento al gruppo di lavoro interistituzionale sul ruolo delle agenzie di regolazione;

42.

ritiene che la suddetta risoluzione su una strategia per la futura attuazione degli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione rappresenti un mandato per la delegazione del Parlamento in seno al gruppo di lavoro interistituzionale;

43.

insiste sulla necessità di stabilire norme minime comuni riguardo alla futura creazione di agenzie decentrate;

44.

chiede alla Commissione e alle agenzie, nel frattempo, di mettere a disposizione la documentazione finanziaria prodotta dalle agenzie in modo completo, comparabile e aggiornato sul sito web comune lanciato dalla Commissione e dalle agenzie decentrate sull’intranet della Commissione;

45.

invita il gruppo di lavoro interistituzionale, alla luce dell’esercizio di discarico 2007, a considerare:

le ragioni sottostanti ai problemi di esecuzione del bilancio, in particolare alla mancanza di un’impostazione top-down per quanto concerne i bilanci e il personale delle agenzie,

il problema, ricorrente in molte agenzie, del mancato rispetto delle norme in materia di assunzioni e di appalti,

le lezioni tratte dall’esperienza specifica dell’Ufficio europeo per la lotta contro la frode in relazione alle agenzie,

il modo in cui l’esecuzione delle politiche da parte delle agenzie può essere resa più efficiente sotto il profilo dei costi, per esempio raggruppando le funzioni amministrative di diverse agenzie,

in che modo sia possibile rendere più reattivi i vari strumenti e servizi di sostegno della Commissione, allo scopo di rispondere con maggiore prontezza alle necessità delle agenzie;

46.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alle agenzie soggette a questa procedura di discarico, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea.

(1)  Testi approvati, P6_TA(2008) 495.

(2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(4)  Si vedano le tesi illustrate in uno studio sul discarico delle agenzie elaborato dall’unità di assistenza per il bilancio del Parlamento europeo, dicembre 2006.