ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.253.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
25.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 876/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
31,8 |
ZZ |
31,8 |
|
0707 00 05 |
MK |
33,2 |
TR |
125,5 |
|
ZZ |
79,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
113,3 |
ZZ |
113,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
96,7 |
CL |
106,0 |
|
TR |
84,3 |
|
UY |
117,8 |
|
ZA |
83,1 |
|
ZZ |
97,6 |
|
0806 10 10 |
EG |
104,8 |
IL |
111,8 |
|
TR |
95,7 |
|
ZZ |
104,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
62,2 |
BR |
83,8 |
|
CL |
99,4 |
|
NZ |
80,2 |
|
US |
79,8 |
|
ZA |
76,8 |
|
ZZ |
80,4 |
|
0808 20 50 |
AR |
81,8 |
CN |
48,1 |
|
TR |
108,5 |
|
US |
161,5 |
|
ZA |
70,1 |
|
ZZ |
94,0 |
|
0809 30 |
TR |
127,1 |
ZZ |
127,1 |
|
0809 40 05 |
TR |
90,9 |
ZZ |
90,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
25.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 877/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2009
recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2009/2010
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143 in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), per «prezzi rappresentativi» dello zucchero bianco e dello zucchero greggio si intendono i prezzi cif all'importazione. Detti prezzi rappresentativi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente nell'allegato IV, punti II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(2) |
Per la fissazione dei prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni previste all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo nei casi di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento. |
(3) |
Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 951/2006. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b) del medesimo paragrafo. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 1o ottobre 2009
(in EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
35,59 |
0,61 |
1701 11 90 (1) |
35,59 |
4,23 |
1701 12 10 (1) |
35,59 |
0,47 |
1701 12 90 (1) |
35,59 |
3,93 |
1701 91 00 (2) |
39,49 |
5,62 |
1701 99 10 (2) |
39,49 |
2,49 |
1701 99 90 (2) |
39,49 |
2,49 |
1702 90 95 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
25.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 878/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2009
recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143 in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), per «prezzo rappresentativo» dei melassi si intende il prezzo cif all'importazione. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità del melasso offerta, maggiorare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in questione e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per i dazi suddetti. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2009
(in EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione applicabile a causa della sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
12,98 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
8,37 |
— |
0 |
(1) Detto importo sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, il tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.
25.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 879/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2009
recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008. |
(3) |
È dichiarato aggiudicatario l’offerente la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione. |
(4) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 11 al 24 settembre 2009 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco è fissato a 30,25 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 25 000 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale per dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.
(3) GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.
DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO
25.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/8 |
DECISIONE N. 716/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2009
che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell’informativa finanziaria e della revisione contabile
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il settore dei servizi finanziari rappresenta un elemento chiave del mercato interno ed è di cruciale importanza per il corretto funzionamento dell’economia europea e per la competitività sui mercati mondiali. Un settore finanziario sano e dinamico richiede un quadro solido di regolamentazione e vigilanza, che sia in grado di soddisfare le esigenze della crescente integrazione dei mercati finanziari nella Comunità. |
(2) |
La crisi dei mercati finanziari in atto dal 2007 ha posto al centro dell’agenda politica della Comunità le questioni della vigilanza sugli istituti finanziari, dell’informativa finanziaria e della revisione contabile, in relazione alle quali è necessario assicurare un quadro comune ben funzionante per il mercato interno. |
(3) |
In un’economia globale è altresì necessaria la convergenza di principi tra ordinamenti giuridici e l’elaborazione di principi internazionali nel quadro di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. È pertanto importante che la Comunità contribuisca al processo di definizione dei principi internazionali per i mercati finanziari. Per garantire il rispetto degli interessi della Comunità e l’elevata qualità e la conformità dei principi internazionali alla legislazione comunitaria, è di fondamentale importanza che gli interessi della Comunità siano rappresentati in modo adeguato in tale processo di definizione dei principi internazionali. |
(4) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali («regolamento IAS») (3), i principi internazionali dell’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards — IFRS) dovrebbero essere incorporati nella legislazione comunitaria perché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato della Comunità, a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e la Comunità è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca standard coerenti con il quadro normativo del mercato interno. |
(5) |
Gli IFRS sono emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), due organismi dell’International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). È dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento per la IASCF. |
(6) |
Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è stato istituito nel 2001 da organizzazioni europee che rappresentano emittenti, investitori e professionisti contabili coinvolti nel processo di informativa finanziaria. A norma del regolamento IAS, l’EFRAG fornisce alla Commissione pareri sulla conformità con il diritto comunitario di un principio contabile emesso dallo IASB o di un’interpretazione emessa dall’IFRIC da omologare. Inoltre, l’EFRAG viene utilizzato sempre più come una piattaforma attraverso cui apportare contributi tecnici a monte relativamente ai progetti di principi contabili. |
(7) |
In considerazione del ruolo chiave svolto dall’EFRAG a sostegno della legislazione e delle politiche relative al mercato interno come pure in rappresentanza degli interessi europei nel processo di definizione dei principi a livello internazionale, è necessario che la Comunità contribuisca al finanziamento dell’EFRAG. |
(8) |
Nell’ambito della revisione legale dei conti è stato istituito nel 2005 dal gruppo di monitoraggio un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance dell’International Federation of Accountants (IFAC), il Public Interest Oversight Board (PIOB). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza sul processo di adozione dei principi internazionali di revisione contabile (International Standards on Auditing — ISA) e su altre attività di interesse pubblico svolte dall’IFAC. A norma dell’articolo 26 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (4), è possibile adottare ISA affinché siano applicati nella Comunità, a condizione in particolare che siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria. |
(9) |
L’introduzione degli ISA nel diritto comunitario e il ruolo chiave del PIOB nell’assicurare che soddisfino i requisiti di cui alla direttiva 2006/43/CE significano che la Comunità è direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui tali principi sono elaborati e approvati produca principi coerenti con il quadro normativo del mercato interno. È dunque importante garantire un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB. |
(10) |
Di conseguenza, è opportuno istituire un programma comunitario (il «programma») che consenta di cofinanziare attività dell’EFRAG, dell’IASCF e del PIOB, i quali, a norma dell’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), perseguono scopi di interesse generale europeo, definendo e omologando principi o vigilando sui processi di definizione dei principi nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile. |
(11) |
È altresì opportuno garantire sovvenzioni alle tre strutture giuridiche di sostegno, che perseguono il solo scopo di offrire un sostegno amministrativo al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione (6), al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione (7) e al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione (8) (collettivamente denominati «comitati delle autorità di vigilanza»), per l’esecuzione dei rispettivi mandati e progetti relativi, tra l’altro, alla formazione del personale delle autorità di vigilanza nazionali e alla gestione di progetti di tecnologia dell’informazione. |
(12) |
La crisi finanziaria ha dimostrato l’urgente necessità di progressi in fatto di convergenza e cooperazione nel settore della vigilanza. È dunque opportuno che la Comunità contribuisca finanziariamente alle azioni specifiche che i comitati delle autorità di vigilanza dovranno condurre per conseguire tali progressi. |
(13) |
L’attuazione e l’applicazione uniforme del diritto comunitario nel settore dei servizi finanziari con riguardo alla vigilanza è essenziale per abbattere gli ostacoli residui al regolare funzionamento del mercato interno. Alcuni dei mezzi più idonei ed efficaci per conseguire tale abbattimento sono che i comitati delle autorità di vigilanza curino e migliorino la formazione comune del personale delle autorità nazionali di vigilanza e sviluppino strumenti comuni nel campo della tecnologia dell’informazione. |
(14) |
Gli organismi operanti nel settore della vigilanza, contabilità e revisione contabile dipendono fortemente dai finanziamenti e, malgrado il loro significativo ruolo all’interno della Comunità, nessuno dei proposti beneficiari del programma gode di alcun sostegno finanziario a carico del bilancio comunitario, il che può pregiudicare la loro capacità di adempiere le rispettive missioni, che sono determinanti per il funzionamento del mercato interno. |
(15) |
Il cofinanziamento comunitario consentirebbe a tali beneficiari di beneficiare di un finanziamento trasparente, stabile, diversificato, solido e adeguato, e di essere in grado di adempiere la loro missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace. |
(16) |
Dovrebbero essere previsti fondi sufficienti mediante un contributo comunitario per il funzionamento dei comitati delle autorità di vigilanza e per la definizione di norme contabili e di audit internazionali, in particolare a favore della IASCF, dell’EFRAG e del PIOB. |
(17) |
Il finanziamento comunitario dovrebbe, soprattutto nel caso specifico della IASCF, essere subordinato alla realizzazione concreta delle riforme richieste dalla Comunità in materia di governance. |
(18) |
I comitati delle autorità di vigilanza dovrebbero includere nei progetti di programma di lavoro trasmessi annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 (9) e nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008, una sezione che precisi le attività finanziate in base al programma nel corso dell’anno in questione indicando in particolare l’ammontare del finanziamento e i risultati delle attività finanziate unitamente a una descrizione delle attività che i comitati delle autorità di vigilanza intendono sottoporre alla Commissione nel corso dell’anno successivo perché siano finanziate a titolo del programma. |
(19) |
La IASCF e l’EFRAG, oltre a modificare i loro modelli di finanziamento, stanno attualmente intraprendendo riforme della governance, la cui necessità è stata evidenziata dalla crisi finanziaria, volte a garantire che la loro struttura e le loro procedure preservino la loro capacità di adempiere le rispettive missioni di interesse pubblico in modo indipendente, efficace, trasparente e conforme al principio di responsabilità democratica. L’importanza di dette riforme è stata sottolineata nella relazione in data 25 febbraio 2009 del gruppo di alto livello per la vigilanza finanziaria presieduto da Jacques de Larosière (Gruppo de Larosière), nella comunicazione della Commissione sul Consiglio europeo di primavera del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» e dal gruppo dei Venti (G-20) riunitosi il 2 aprile 2009. Tali riforme dovrebbero essere attuate all’avvio del cofinanziamento comunitario. In relazione alla IASCF tali riforme dovrebbero, tra l’altro, rispondere alle richieste formulate nella risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell’Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) e nelle conclusioni del Consiglio dell’8 luglio 2008, in particolare l’istituzione di un organo di sorveglianza dotato di opportune prerogative e con una composizione appropriata, una maggiore trasparenza e legittimità riguardo alle procedure standardizzate e alla definizione dell’ordine dei lavori della IASCF, il potenziamento dell’efficienza del Consiglio consultivo di normalizzazione e l’istituzionalizzazione del ruolo delle valutazioni di impatto in quanto elemento dell’iter procedurale ufficiale dell’IASB. |
(20) |
I beneficiari che esercitano attività internazionali in paesi terzi, quali ad esempio il PIOB e l’IASCF, non dovrebbero continuare a beneficiare del cofinanziamento comunitario qualora dopo i primi due anni di cofinanziamento non abbiano compiuto progressi significativi verso la copertura della maggior parte del loro finanziamento complessivo con modalità di finanziamento neutre, ivi compresi i finanziamenti provenienti da paesi terzi. |
(21) |
La direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di istituire organi indipendenti di controllo nel settore della revisione contabile. I recenti eventi del mercato hanno tuttavia evidenziato carenze in molti settori, compreso quello della revisione contabile. Per migliorare la qualità della revisione contabile nell’Unione europea, la Commissione dovrebbe pertanto presentare, entro il 1o luglio 2010, una relazione sul rafforzamento della cooperazione relativa alla vigilanza sulle società di revisione contabile. |
(22) |
La crisi finanziaria può comportare l’istituzione di nuovi organismi a livello comunitario o internazionale con un mandato comprendente obiettivi comunitari simili a quelli dei beneficiari del programma. |
(23) |
Dovrebbe essere possibile l’inserimento nel programma di tali organismi come nuovi beneficiari, a condizione che questi soddisfino i criteri di ammissibilità di cui alla presente decisione. |
(24) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10). |
(25) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di selezionare nuovi beneficiari del programma e di modificare l’allegato di conseguenza. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(26) |
Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) («il regolamento finanziario»), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di proporzionalità tra l’entità delle risorse e l’onere amministrativo del loro impiego. |
(27) |
La crisi finanziaria ha evidenziato la necessità di riformare i modelli di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario nell’Unione europea. Nella comunicazione dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» la Commissione annunciava la sua intenzione di presentare le necessarie proposte legislative tenendo debitamente conto delle conclusioni presentate dal gruppo de Larosière. Il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009 ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari dell’Unione europea, utilizzando la relazione del gruppo de Larosière come base per l’intervento. La Commissione dovrebbe presentare le opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio quanto prima e comunque entro il 1o luglio 2010. |
(28) |
La presente decisione dovrebbe prevedere la possibilità di cofinanziare attività di determinati organismi che perseguono scopi di interesse generale comunitario su tematiche comunitarie nel settore dei servizi finanziari, elaborando e omologando principi o vigilando sui processi di definizione dei principi nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile. |
(29) |
Il finanziamento comunitario è proposto per un numero ben definito e limitato di organismi tra i più importanti nel settore dei servizi finanziari. Nell’attuale quadro istituzionale, i nuovi accordi di finanziamento sono volti a garantire un finanziamento stabile, diversificato, solido e adeguato per consentire agli organismi pertinenti di adempiere la loro missione comunitaria o di interesse pubblico comunitario in maniera indipendente ed efficace. Il sostegno finanziario sarà concesso secondo le condizioni stabilite nel regolamento finanziario (CE, Euratom) e nel regolamento n. 2342/2002. |
(30) |
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione istituisce un programma comunitario («il programma»), per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, a sostegno delle attività svolte da organismi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi politici della Comunità con riferimento alla convergenza in materia di vigilanza e alla cooperazione nel settore dei servizi finanziari e nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile.
Articolo 2
Obiettivi
1. L’obiettivo generale del programma consiste nel migliorare l’operatività del mercato interno sostenendo il funzionamento, le attività o azioni di determinati organismi nei settori dei servizi finanziari, dell’informativa finanziaria e della revisione contabile.
2. Il presente programma comprende le seguenti attività:
a) |
attività a sostegno dell’attuazione delle politiche comunitarie mirate alla convergenza in materia di vigilanza, in particolare mediante la formazione del personale delle autorità di vigilanza nazionali e la gestione di progetti di tecnologia dell’informazione nel settore dei servizi finanziari; e |
b) |
attività di elaborazione o di apporto di contributi all’elaborazione di principi, applicazione, valutazione e controllo dei principi o di vigilanza sul processo di definizione dei principi, a sostegno dell’attuazione delle politiche comunitarie nel settore dell’informativa finanziaria e della revisione contabile. |
3. L’indipendenza dei comitati delle autorità di vigilanza previste dalle decisioni 2009/77/CE, 2009/78/CE e 2009/79/CE non è pregiudicata dall’attuazione del programma.
Articolo 3
Accesso al programma
Per avere diritto a un finanziamento comunitario a titolo del programma, un beneficiario deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) |
deve trattarsi di una persona giuridica senza fini di lucro, con l’obiettivo di promuovere l’interesse pubblico e che persegue scopi di interesse generale europeo, come stabilito all’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002; e |
b) |
non deve trovarsi, all’atto della concessione della sovvenzione, in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, all’articolo 94 e all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario. |
Articolo 4
Beneficiari del programma
1. Beneficiano del programma i beneficiari elencati nell’allegato.
2. I beneficiari che esercitano attività internazionali in paesi terzi, quali ad esempio l’IASCF e il PIOB, non continuano a beneficiare del programma qualora dopo i primi due anni di cofinanziamento non abbiano compiuto progressi significativi verso la copertura della maggior parte del loro finanziamento complessivo con accordi di finanziamento neutri, ivi compresi i finanziamenti provenienti da partecipanti di paesi terzi.
Articolo 5
Concessione di sovvenzioni
1. La Commissione provvede al finanziamento a titolo del programma sotto forma di sovvenzioni e solo dietro presentazione di un adeguato programma di lavoro nonché di un bilancio stimato totale.
2. Il finanziamento comunitario viene concesso sotto forma di sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni per azioni, in base alle seguenti condizioni:
a) |
per i beneficiari elencati nella sezione A dell’allegato, il finanziamento comunitario deve essere concesso sotto forma di sovvenzioni di funzionamento; e |
b) |
per i beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato:
|
3. Le sovvenzioni di funzionamento sono concesse unicamente per finanziare i costi e le spese operativi dei beneficiari, comprese quelle per il funzionamento delle rispettive segreterie e la retribuzione dei dipendenti.
In caso di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento non decrescono automaticamente.
4. Le sovvenzioni per azioni vengono assegnate soltanto per le attività di cui all’articolo 6 e sono soggette alle seguenti condizioni:
a) |
la loro finalità esclusiva deve essere quella di permettere ai beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato di assicurare ai comitati delle autorità di vigilanza una funzione di supporto amministrativo per lo sviluppo e l’attuazione dei progetti indicati nelle decisioni che prevedono le sovvenzioni; e |
b) |
la funzione di sostegno amministrativo dei beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato deve essere chiaramente definita nei loro rispettivi statuti. |
La funzione di supporto amministrativo di cui alla lettera b) costituisce lo scopo esclusivo dei beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato e comprende lo svolgimento delle attività previste all’articolo 6 a beneficio dei comitati delle autorità di vigilanza.
5. La Commissione adotta una decisione sull’ammontare e sulla percentuale massima di finanziamento e pubblica tali importi.
Articolo 6
Attività ammissibili dei beneficiari per sovvenzioni di azioni
Fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 3, e gli articoli 3 e 5, sono considerate ammissibili ai fini delle sovvenzioni per azioni in quanto progetti specifici aventi dimensione comunitaria le seguenti attività:
a) |
progetti nel settore delle tecnologie dell’informazione; |
b) |
programmi di formazione e regimi di distacco del personale delle autorità di vigilanza nazionali; |
c) |
conferenze, seminari, sessioni di formazione e riunioni di esperti; |
d) |
redazione e diffusione di pubblicazioni, preparazione ed esecuzione di altre attività di informazione; |
e) |
svolgimento di ricerche e preparazione di studi; e |
f) |
altre attività specifiche di sostegno pertinenti alla normativa o alla politica comunitaria nel settore della contabilità e della revisione contabile o alla convergenza/cooperazione in materia di vigilanza. |
Articolo 7
Selezione di nuovi beneficiari
1. La Commissione può selezionare nuovi beneficiari del programma e modificare di conseguenza l’allegato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente decisone completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
2. Per candidarsi come nuovo beneficiario, un organismo deve soddisfare i criteri di cui all’articolo 3 e almeno uno dei seguenti criteri:
a) |
essere un successore diretto di uno dei beneficiari elencati nell’allegato; |
b) |
svolgere attività a sostegno dell’attuazione delle politiche comunitarie mirate alla convergenza in materia di vigilanza e alla cooperazione nel settore dei servizi finanziari; o |
c) |
essere direttamente coinvolto nel processo di elaborazione o apporto di contributi all’elaborazione di principi internazionali, applicazione, valutazione e controllo di detti principi o di vigilanza sul processo di definizione dei principi, a sostegno dell’attuazione di politiche comunitarie nel settore dell’informativa finanziaria e della revisione dei conti. |
3. Qualora un organismo selezionato dalla Commissione come nuovo beneficiario:
a) |
soddisfi il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, può essere concessa la sovvenzione del suo predecessore elencato nell’allegato, a condizione che, nel caso di una sovvenzione per azioni, soddisfi anche i criteri relativi alle attività ammissibili di cui all’articolo 6; o |
b) |
soddisfi i criteri relativi alle attività ammissibili di cui all’articolo 6 e i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) o c), del presente articolo, può essere concessa una sovvenzione per azioni. |
A norma della lettera b) del presente paragrafo, l’importo massimo di finanziamento disponibile previsto dalla sovvenzione per azioni non deve superare su base annua i crediti inutilizzati nel contesto delle sovvenzioni concesse per azioni specifiche o delle sovvenzioni di funzionamento ai sensi dell’articolo 9.
Articolo 8
Trasparenza
Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell’ambito del programma segnala, in una sede ben visibile quale un sito web, una pubblicazione o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione europea.
Articolo 9
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione della presente decisione per il periodo 2010-2013 è pari a 38 700 000 EUR. Nei limiti di detta dotazione, gli stanziamenti d’impegno per i beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato sono di almeno 13 500 000 EUR, quelli per l’IASCF di non oltre 12 750 000 EUR e quelli per l’EFRAG di non oltre 11 250 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali assegnati in conformità della presente decisione sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
3. Quando la Commissione, nel quadro del progetto preliminare di bilancio, presenta all’autorità di bilancio la prima richiesta di stanziamento per l’IASCF, un mese prima della richiesta produce una relazione sulle riforme dell’IASCF in materia di governance e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è adeguatamente esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La relazione analizza in particolare la struttura e le procedure di governance, comprese la composizione e le prerogative dell’organo di sorveglianza, esaminando altresì la capacità di tale organo di svolgere il suo mandato pubblico in modo trasparente ed efficace. La relazione espone anche i progressi della tabella di marcia per l’applicazione nei paesi terzi degli IFRS ai loro emittenti nazionali.
4. Quando la Commissione, nell’ambito del progetto preliminare di bilancio, presenta all’autorità di bilancio la prima richiesta di stanziamento relativamente all’esercizio successivo ai primi due anni di finanziamento dell’IASCF e del PIOB, un mese prima della richiesta produce una relazione che accerti se l’IASCF e il PIOB abbiano compiuto progressi significativi verso la copertura della maggior parte del loro finanziamento complessivo con accordi di finanziamento neutri, compresi i finanziamenti provenienti da partecipanti di paesi terzi. Tale relazione è adeguatamente esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per valutare se siano stati compiuti progressi significativi verso la neutralità dei finanziamenti, tenendo conto di quelli provenienti da paesi terzi.
Articolo 10
Attuazione
I provvedimenti necessari per l’attuazione della presente decisione sono adottati dalla Commissione conformemente alle procedure stabilite dal regolamento finanziario e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Articolo 11
Monitoraggio
1. La Commissione provvede affinché:
a) |
per ogni azione finanziata dal programma a titolo di sovvenzione per azioni, il beneficiario trasmetta ogni anno relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale dopo il completamento dell’azione; e |
b) |
per ogni programma di lavoro finanziato dal programma con una sovvenzione di funzionamento, il beneficiario trasmetta ogni anno una relazione di attività e una relazione finanziaria sull’esecuzione del programma di lavoro e una relazione finale a chiusura del periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario. |
La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell’articolo 248 del trattato, o le ispezioni effettuate a norma dell’articolo 279, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del trattato, i funzionari e gli altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione e in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (12). Se necessario, è l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
3. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni derivanti dall’attuazione del programma prevedano in particolare una supervisione e un controllo finanziario esercitati dalla Commissione (o da un rappresentante da essa abilitato), compreso l’OLAF, nonché dalla Corte dei conti per le revisioni contabili, se del caso in loco.
4. Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzati dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare, agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per eseguire tali revisioni contabili.
5. La Corte dei conti e l’OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.
6. Il beneficiario di una sovvenzione per azioni o di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell’anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall’ultimo pagamento. Il beneficiario di una siffatta sovvenzione provvede, se del caso, a mettere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei membri.
7. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché siano adattati l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato e il calendario dei pagamenti.
8. La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.
Articolo 12
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di attuazione delle azioni finanziate a titolo del programma, la Commissione assicura che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, la realizzazione di controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (14), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. Per le attività comunitarie finanziate a titolo del presente programma, il concetto di irregolarità, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.
3. La Commissione provvede affinché sia ridotto, sospeso o recuperato l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione, qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza della presente decisione, della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l’approvazione della Commissione, sia stata apportata a un’azione una modifica incompatibile con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora i progressi compiuti nella realizzazione di un’azione giustifichino solo una parte del sostegno concesso, il beneficiario comunica le osservazioni alla Commissione entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il finanziamento residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
5. La Commissione provvede affinché eventuali importi indebitamente versati vengano restituiti. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Articolo 13
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 14
Valutazione
1. Al più tardi sei mesi prima della fine del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma. Tale relazione è basata, tra l’altro, sulle relazioni annuali di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
Tale relazione esamina perlomeno la pertinenza e la coerenza globali del programma, l’efficacia della sua esecuzione e l’efficacia globale e individuale delle varie azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.
La relazione viene trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità del trattato, adottano una decisione in merito al proseguimento o meno del programma successivamente al 31 dicembre 2013.
3. La Commissione presenta quanto prima, e comunque entro il 1o luglio 2010, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di ulteriori riforme del sistema di vigilanza dell’Unione europea, tenuto conto delle competenze previste dal trattato e presenta, se del caso, le necessarie proposte legislative.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto preliminare di bilancio per il 2011, una relazione sulle possibili modifiche da apportare alla dotazione finanziaria complessiva con riguardo agli stanziamenti d’impegno previsti per i beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato.
5. La Commissione presenta entro il 1o luglio 2010 una relazione sul rafforzamento della cooperazione relativa alla vigilanza sulle società di revisione contabile.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) Parere del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.
(3) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(6) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.
(7) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.
(8) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.
(9) Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 ottobre 2008, recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(11) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(12) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(13) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(14) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
ALLEGATO
I beneficiari di cui alla presente decisione sono i seguenti:
Sezione A
Beneficiari nel settore dell’informativa finanziaria:
— |
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), |
— |
International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). |
Beneficiari nel settore della revisione contabile:
— |
Public Interest Oversight Board (PIOB). |
Sezione B
Organismi il cui obiettivo consiste nel fornire sostegno amministrativo al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali:
— |
nel caso del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), CEBS Secretariat Limited, una limited company by guarantee di diritto britannico senza capitale azionario, con sede a Londra e iscritta al registro delle imprese (Companies House) sub numero 5161108, |
— |
nel caso del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), un’organizzazione senza fini di lucro («association loi 1901»), con sede a Parigi e iscritta presso la prefettura di polizia («préfecture de police») sub numero 441545308, |
— |
nel caso del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS), un’organizzazione senza fini di lucro tedesca [«eingetragener Verein (e.V.)»], con sede a Francoforte sul Meno e iscritta presso la procura di Francoforte («Amtsgericht Frankfurt am Main») sub numero VR 12777. |
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
25.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/17 |
POSIZIONE COMUNE 2009/717/PESC DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2009
che proroga la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
L'11 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/694/PESC (1) per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tutte le persone che sono state incriminate dall'ICTY per crimini di guerra, ma che non si trovano sotto la custodia dell'ICTY. |
(2) |
La posizione comune 2004/694/PESC si applica fino al 10 ottobre 2009. |
(3) |
La posizione comune 2004/694/PESC dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi. |
(4) |
Le misure di attuazione della Comunità figurano nel regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/694/PESC è prorogata fino al 10 ottobre 2010.
Articolo 2
Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
M. OLOFSSON
(1) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.
(2) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.
Rettifiche
25.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/18 |
Rettifica della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149 dell'11 giugno 2005 )
A pagina 22, titolo:
anziché:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno […]»,
leggi:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno […»;
a pagina 23, considerando 8, prima frase:
anziché:
«La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.»
leggi:
«La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori.»;
a pagina 26, articolo 2, primo comma, lettera d):
anziché:
««pratiche commerciali tra imprese e consumatori» (in seguito denominate «pratiche commerciali»):»,
leggi:
««pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori» (in seguito denominate «pratiche commerciali»):»;
a pagina 27, articolo 3, paragrafo 1:
anziché:
«1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, […]»
leggi:
«1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, […]»;
a pagina 32, articolo 14, primo comma, punto 3 (modifica dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 84/450/CEE):
anziché:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno […]»,
leggi:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno […]»;
a pagina 33, articolo 15, punto 1 (modifica dell’articolo 9 della direttiva 97/7/CE):
anziché:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno […]»,
leggi:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno […]»;
a pagina 33, articolo 15, punto 2 (modifica dell’articolo 9 della direttiva 2002/65/CE):
anziché:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno […]»,
leggi:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno […]»;
a pagina 33, articolo 16, punto 1 (modifica del punto 1 dell’allegato della direttiva 98/27/CE):
anziché:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno […]»,
leggi:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno […]»;
a pagina 33, articolo 16, punto 2 [aggiunta del punto 16 nell’allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004]:
anziché:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno […]»,
leggi:
«[…] relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno […]».