ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.249.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
23 settembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 871/2009 della Commissione, del 22 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 872/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/1


REGOLAMENTO (CE) N. 871/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

36,7

ZZ

36,7

0707 00 05

MK

33,2

TR

125,1

ZZ

79,2

0709 90 70

TR

108,8

ZZ

108,8

0805 50 10

AR

102,0

CL

113,6

TR

91,7

UY

117,8

ZA

85,7

ZZ

102,2

0806 10 10

EG

104,8

IL

115,4

TR

85,8

ZZ

102,0

0808 10 80

AR

62,2

BR

113,8

CL

62,5

NZ

80,6

US

85,4

ZA

73,6

ZZ

79,7

0808 20 50

CN

45,1

TR

120,5

ZA

70,3

ZZ

78,6

0809 30

TR

118,9

US

243,3

ZZ

181,1

0809 40 05

IL

112,9

TR

90,9

ZZ

101,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/3


REGOLAMENTO (CE) N. 872/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, ma che non sono conformi al presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Calzature con suole esterne di plastica ed una mascherina costituita da strisce, attaccate alla suola in tre punti.

La mascherina si estende dal lato sinistro al lato destro della suola. Il passante ad arco costituito da questa parte della mascherina è inoltre attaccato alla suola da una striscia che va dal centro dell’arco fino alla suola e che funge da infradito.

La mascherina di tali calzature è costituita da vari strati di materiali diversi.

Le due strisce che formano il passante ad arco sono costituite da una striscia di tessuto (strisce di tessuto T1 e T2 nelle foto) sulla quale è cucita una striscia di cuoio (due strisce di cuoio C1 nelle foto). Su questa striscia di cuoio ne è cucita un’altra più piccola (due striscette di cuoio C2 nelle foto) con un filo di tessuto dai colori sgargianti. Fra lo strato di tessuto (T1/T2) e quello di cuoio (C1) sono inserite due strisce non visibili (di plastica) (striscia A nella foto 646 D), una da ogni lato dell’arco.

Nel centro dell’arco le due strisce di tessuto (T1 e T2) e le quattro strisce di cuoio (C1 e C2) sono cucite insieme con un filo unico (cfr. foto 646 C).

Nel centro dell’arco la striscia di tessuto che funge da infradito passa intorno agli elementi succitati formando un anello (striscia di tessuto T3 nelle foto). La striscia di tessuto è parzialmente visibile.

Sopra questo anello di tessuto, nel centro del passante ad arco, è cucito un rettangolo di cuoio, che ricopre sia l’anello di tessuto che gli altri materiali citati del passante (rettangolo di cuoio C3 nelle foto).

Sul lato sinistro e sul lato destro dell’arco, nel punto in cui è fissato alla suola, le varie strisce che lo costituiscono sono inserite nella suola ed incollate ad essa. Mentre le strisce di cuoio C1 sono inserite nella suola soltanto per 1 cm della loro lunghezza e le striscette di cuoio C2 sono inserite soltanto per circa 5 mm, le strisce di tessuto T1 e T2 sono inserite nella suola per 5 cm della loro lunghezza (cfr. foto 646 E).

(sandalo infradito)

(Cfr. fotografie n. 646 A, 646 B, 646 C, 646 D e 646 E) (1)

6404 19 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, del capitolo 64, nota 4, lettere a) e b), della nomenclatura combinata, del capitolo 64, nota complementare 1 e del testo dei codici NC 6404, 6404 19 e 6404 19 90.

Il rettangolo di cuoio C3 rafforza la striscia centrale di tessuto T3 e inoltre funge da decorazione per la scarpa. Quindi, per determinare il materiale costitutivo della tomaia, non va tenuto conto di questo rinforzo/accessorio ai sensi della nota 4 a) del capitolo 64.

Le due striscette di cuoio C2 che sono cucite, con un filo di tessuto ornamentale dai colori sgargianti, alle strisce di cuoio C1, hanno soprattutto scopo decorativo e, sono, quindi, considerate accessori ai sensi della nota 4 a) del capitolo 64.

Al centro del passante ad arco le due strisce di tessuto (T1 e T2) e le due strisce di cuoio (C1) sono cucite insieme con un filo unico in modo tale che il tessuto ed il cuoio risultano avere pari importanza nella costituzione della tomaia. Tuttavia, il fatto che soltanto le strisce di tessuto (T1 e T2) siano ben inserite nella suola — a differenza delle strisce di cuoio C1 — indica che soltanto le strisce di tessuto fissano la tomaia (l’arco) alla suola. Di conseguenza, le strisce di tessuto T1 e T2 non possono considerarsi una fodera, bensì sono la materia costitutiva della tomaia ai sensi della nota 4 a) del capitolo 64, mentre le strisce di cuoio C1 rafforzano soltanto le strisce di tessuto T1 e T2 e non vanno considerate materia costitutiva della tomaia.

Le due strisce non visibili A sono completamente inserite tra la striscia di cuoio C1 e la striscia di tessuto T1/T2 lungo entrambi i lati dell’arco. Essendo più piccole delle strisce di cuoio (C1) e delle strisce di tessuto (T1/T2) che le contengono, non interferiscono con la funzione di rinforzo delle strisce di cuoio C1.

La striscia di tessuto centrale T3 che funge da infradito è parte della materia costitutiva della tomaia perché conferisce la forma specifica a questo sandalo infradito ed è, inoltre, è l’unica materia che costituisce questa striscia.

Inoltre, la materia tessile (T1, T2 e T3 insieme) ha le caratteristiche di una tomaia ai sensi della nota complementare 1 del capitolo 64, perché la materia tessile della tomaia del sandalo, in assenza di altri materiali, svolge le funzioni di una tomaia, ossia, fornisce appoggio sufficiente al piede per permettere all’utilizzatore di tale sandalo di camminare (cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-165/07, Skatteministeriet contro Ecco Sko A/S, punto 48).

Le due strisce di tessuto T1 e T2 e la striscia di tessuto centrale T3 sono quindi la materia costitutiva della tomaia ai sensi della nota 4 a) del capitolo 64.

La superficie della materia costitutiva della tomaia è almeno in parte visibile sulla superficie esterna della calzatura, poiché una parte della materia tessile (che consiste di tre pezzi uniti di tessuto identico (T1, T2 e T3) è visibile sulla superficie esterna delle calzature (parte della striscia di tessuto T3) (cfr. note esplicative della nomenclatura combinata per il capitolo 64, considerazione generale 1.a), secondo paragrafo, prima frase).

La parte della suola a contatto con il suolo è di plastica ai sensi della nota 4 b) del capitolo 64. Quindi le calzature hanno una suola esterna di plastica.

Spiegazione dei simboli usati nelle fotografie

C3 (rettangolo di cuoio)

C1 (due strisce di cuoio, una su ogni lato lungo l’arco)

C2 (due striscette più piccole di cuoio sopra ciascuna delle strisce C1)

T1 e T2 (due strisce di tessuto, T1 sul lato destro e T2 sul lato sinistro lungo l’arco)

T3 (striscia centrale di tessuto che funge da infradito)

A (striscia di plastica non visibile completamente inserita tra la striscia laterale di cuoio C1 e la striscia laterale di tessuto T2; cfr. foto 646 D)

S (suola)

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(1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.