ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.248.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 248

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
22 settembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 862/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005 applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 863/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento (CE) n. 864/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

11

 

 

Regolamento (CE) n. 865/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

13

 

 

Regolamento (CE) n. 866/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

15

 

*

Regolamento (CE) n. 867/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

17

 

*

Regolamento (CE) n. 868/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 748/2008 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991 e il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

21

 

 

Regolamento (CE) n. 869/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 838/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2009

23

 

*

Regolamento (CE) n. 870/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009, recante divieto di pesca del nasello nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

26

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/713/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’investimento del comune di Rotterdam nel complesso Ahoy — Aiuto di Stato C 4/08 (ex N 97/07, ex CP 91/07) [notificata con il numero C(2008) 6018]  ( 1 )

28

 

 

2009/714/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 settembre 2009, relativa alla nomina di due membri del consiglio di vigilanza dello European Financial Reporting Advisory Group esperti in politiche pubbliche

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/1


REGOLAMENTO (CE) N. 862/2009 DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2009

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005 applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1487/2005 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere («TFP» o «il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»). L’inchiesta che ha condotto all’adozione di detto regolamento («l’inchiesta iniziale») ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004 («PI iniziale»).

(2)

In seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento, tali misure sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1087/2007 del Consiglio (3). Le aliquote del dazio attualmente in vigore variano dal 14,1 % al 74,8 %.

2.   PROCEDIMENTO

2.1.   Domanda di riesame

(3)

Il 1o aprile 2008 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di riesame intermedio parziale volto ad accertare se alcuni tipi di prodotti rientrino nell’ambito delle misure antidumping in vigore.

(4)

La domanda è stata presentata da Hüpeden GmbH & Co. KG («richiedente»), importatore situato in Germania.

(5)

Il richiedente ha affermato che il prodotto importato è utilizzato soltanto per produrre uno speciale nastro adesivo isolante utilizzato nel cablaggio dei motori, principalmente negli autoveicoli (di seguito prodotto di qualità «nastro») e che le caratteristiche tecniche e chimiche di tale prodotto di qualità «nastro» sono diverse da quelle del prodotto in esame quale definito dall’inchiesta iniziale. In particolare sembrano essere diverse la resistenza alla trazione e la colorazione del prodotto di qualità «nastro». Il richiedente ha sostenuto che il prodotto di qualità «nastro» debba rimanere di conseguenza al di fuori dell’ambito dell’indagine iniziale e non possa essere oggetto delle misure summenzionate.

2.2.   Apertura del procedimento

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato il 26 giugno 2008 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto. Il riesame aveva lo scopo in particolare di determinare se il prodotto di qualità «nastro» rientri nel prodotto in esame quale definito nell’inchiesta iniziale.

2.3.   Inchiesta di riesame

(7)

La Commissione ha ufficialmente avvertito le autorità della RPC e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè i produttori esportatori del paese interessato, i produttori, gli utilizzatori e gli importatori della Comunità, dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale. Ha dato alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(8)

La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro i termini precisati nell’avviso di apertura.

(9)

Data la natura del riesame, non è stato fissato un periodo d’inchiesta. Le informazioni comunicate nelle risposte ai questionari coprono il periodo che va dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 («periodo considerato»). Per il periodo considerato, sono state richieste informazioni sul volume e sul valore delle vendite/degli acquisti, nonché sul volume e la capacità di produzione del prodotto di qualità «nastro» e tutti i tipi di TFP. Inoltre, le parti interessate sono state invitate a formulare osservazioni su eventuali differenze o analogie tra il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP per quanto riguarda il processo di produzione, le caratteristiche tecniche, le utilizzazioni finali, l’interscambiabilità ecc.

(10)

Risposte al questionario sono pervenute al richiedente da un produttore esportatore cinese di prodotto di qualità «nastro», da un produttore comunitario di prodotto di qualità «nastro», da due produttori comunitari di altri tipi di TFP e un utilizzatore del prodotto di qualità «nastro».

(11)

La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la necessità di modificare la portata delle misure antidumping in vigore e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Hüpeden GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania,

TFE Textil, Nüziders, Austria,

Wujiang Glacier Fabrics, Wujiang, RPC.

(12)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basano le conclusioni della presente inchiesta di riesame («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.

(13)

Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e la risposta è riportata nei seguenti considerando.

3.   PRODOTTO IN ESAME

(14)

Il prodotto in esame, quale definito nel regolamento originario, è costituito da tessuti di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 %, in peso, di filati di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della RPC, classificati ai codici NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 ed ex 5407 69 90.

4.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

(15)

Si è esaminato in primo luogo se il prodotto di qualità «nastro» rientri nell’ambito di applicazione delle misure istituite applicabili ad alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della RPC di cui al regolamento originario. È stato in seguito esaminato se sia possibile modificare la descrizione del prodotto a motivo del fatto che il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP non costituiscono un unico prodotto.

4.1.   Ambito dell’inchiesta

(16)

Si ricorda che i TFP sono tessuti fabbricati mediante la tessitura di filati di poliestere ai quali è applicato un finissaggio. I filati possono essere o non essere pretinti. Il finissaggio consiste di norma nella stampa o tintura dopo la tessitura, ma possono essere applicate ulteriori procedure di finissaggio per realizzare per esempio un effetto buccia di pesca o per rendere il tessuto idrorepellente.

(17)

Nel considerando 8 del regolamento originario si fa riferimento al fatto che il prodotto in esame non comprende i TFP di filati di diversi colori, la cui stoffa è formata mediante tessitura dei filati pretinti e il cui motivo o design viene creato con la tessitura stessa. Tali tessuti classificati ai codici NC 5407 53 00 e 5407 61 50 sono esclusi dalla definizione del prodotto e non sono oggetto, di conseguenza, delle misure in vigore.

(18)

Il richiedente ha affermato nella sua domanda di riesame che il prodotto di qualità «nastro» non rientra nella definizione del prodotto di cui al regolamento originario poiché, essendo costituito di filati pretinti, corrisponde al prodotto descritto al precedente considerando 17. Il richiedente ha inoltre sostenuto di aver coerentemente dichiarato le proprie importazioni relative al prodotto di qualità «nastro» originarie della RPC al codice NC 5407 53 00 anche precedentemente all’imposizione di misure antidumping nel 2005. A questo proposito occorre notare che un regolamento antidumping quale il presente non è lo strumento giuridico appropriato per stabilire a quale codice NC avrebbero dovuto essere classificate spedizioni specifiche. Tale questione è di competenza in primo luogo delle autorità nazionali, che possono ricorrere all’occorrenza a informazioni tariffarie vincolanti e/o avvalersi della possibilità di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale. Tuttavia, nell’eventualità non vi sia nessun prodotto importato dal richiedente che possa essere oggetto del dazio antidumping istituito dal regolamento originario, la presente inchiesta di riesame risulterebbe nella pratica priva di senso. Dall’inchiesta è risultato a tale proposito che il prodotto di qualità «nastro» è effettivamente costituito di filati pretinti, ma che tali filati non sono di colori diversi e che nessun motivo risulta dalla loro tessitura. Di conseguenza, ai fini della presente inchiesta si considera che il prodotto di qualità «nastro» si distingue dal prodotto descritto nel considerando 17.

(19)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha affermato che il prodotto di qualità «nastro» deve essere considerato come costituito da filati di diversi colori, poiché il carbonio che non è sciolto in modo omogeneo nel filato di poliestere crea diverse tonalità di nero nel filato. Il richiedente giustifica tale affermazione facendo riferimento alle note di sottovoci di cui all’allegato I, parte seconda, sezione XI, del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (5), in cui la definizione dei tessuti di filati di diversi colori comprende i tessuti costituiti da filati con sfumature dello stesso colore, nonché facendo riferimento al parere di esperti indipendenti.

(20)

In risposta a tale affermazione, va rilevato che il presente regolamento non mira a stabilire a quale codice NC devono essere classificate le importazioni di prodotto di qualità «nastro». Questo argomento è stato perciò considerato irrilevante ai fini della presente inchiesta, poiché, come sopra menzionato, le questioni riguardanti la classificazione doganale sono principalmente di competenza delle autorità nazionali preposte.

(21)

Nella sua richiesta di riesame, il richiedente ha affermato anche che l’inchiesta iniziale, all’apertura e nelle fasi provvisorie, verteva su TFP impiegati esclusivamente per confezioni e che la definizione del prodotto in esame oggetto delle misure antidumping doveva comprendere solo tessuti di questo tipo. Il richiedente ha sostenuto altresì che la definizione del prodotto dell’inchiesta iniziale è stata ampliata soltanto nel regolamento originario che istituisce dazi antidumping definitivi che coprono tutti gli utilizzi. Ha affermato inoltre che il prodotto di qualità «nastro» è impiegato nell’industria automobilistica per applicazioni molto specifiche e non dovrebbe quindi essere considerato parte del prodotto in esame.

(22)

Per quanto riguarda questa obiezione va ricordato che l’avviso di apertura dell’inchiesta iniziale (6) si riferiva a TFP «generalmente impiegati per confezioni» e non a TFP impiegati esclusivamente per confezioni. Questo significa che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, non vi è stato alcun ampliamento del prodotto in esame tra la fase di apertura e l’imposizione di misure definitive. Ad eccezione di un chiarimento a proposito dell’inclusione nella definizione del prodotto dei TFP «tinti di bianco», non vi è nessun’altra differenza fra il prodotto in esame quale definito nel regolamento (CE) n. 426/2005 della Commissione (7) («regolamento provvisorio») e il regolamento definitivo dell’inchiesta iniziale (ovvero il «regolamento originario»). In entrambi i regolamenti non viene stabilito, né nel dispositivo (articolo 1, paragrafo 1) né nei considerando riguardanti la definizione del prodotto in esame, che i TFP importati per uno specifico utilizzo finale siano esenti dal dazio. Nel regolamento provvisorio, in particolare nella prima frase del considerando 11, figura una descrizione del prodotto in esame sulla base delle caratteristiche fisiche. Anche qui viene menzionato soltanto che i TFP sono «generalmente» impiegati per confezioni, senza che questo costituisca in qualche modo una condizione per la loro inclusione nell’inchiesta o perché siano oggetto dei dazi (provvisori). Successivamente, in considerazione delle numerose applicazioni individuate nel corso dell’inchiesta iniziale quali l’arredamento e la decorazione, è stato ricordato esplicitamente al considerando 6 del regolamento originale che nella definizione del prodotto rientrano tutti i TFP, indipendentemente dal loro impiego finale. Di conseguenza il prodotto di qualità «nastro» e tutti gli altri TFP, compresi quelli impiegati nel settore automobilistico, rientravano nella definizione del prodotto in esame dell’inchiesta iniziale.

(23)

Il richiedente ha sostenuto inoltre, con argomentazioni simili alle precedenti, di non aver potuto avvalersi del proprio diritto di difesa nel corso dell’indagine iniziale in quanto fra la fase provvisoria e quella definitiva la descrizione del prodotto era stata ampliata senza che le eventuali parti interessate fossero specificamente informate di tale modifica. Il richiedente ha dichiarato che questa è la ragione per cui né lui né il suo fornitore cinese hanno collaborato all’inchiesta iniziale.

(24)

Va ricordato che, come indicato al considerando 22, la definizione del prodotto non è stata ampliata durante l’inchiesta iniziale in quanto altri eventuali impieghi diversi dalle confezioni erano già presi in considerazione nella fase di apertura. Inoltre il richiedente è un importatore esperto che, avendo collaborato ad altre inchieste antidumping, è a conoscenza delle procedure e delle fonti di informazione (quali la Gazzetta ufficiale) relative a tali inchieste. È inoltre importante rilevare in questo contesto che, come indicato ai considerando 9 e 10 del regolamento originario, dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio diverse parti interessate hanno presentato obiezioni in merito all’istituzione di misure riguardo ai TFP impiegati per utilizzi diversi dalle confezioni (per esempio per l’arredamento, la decorazione, gli ombrelli). Ciò mostra che le parti interessate hanno compreso che l’indagine non si è mai limitata esclusivamente ai TFP impiegati per le confezioni. Di conseguenza l’obiezione è stata respinta.

(25)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha dichiarato di avere presentato osservazioni nel corso dell’inchiesta iniziale e di avere parallelamente discusso la questione con diverse associazioni tessili coinvolte in tale inchiesta. Secondo il richiedente, la Commissione non ha mai indicato in alcun modo che il prodotto di qualità «nastro» potesse rientrare nell’ambito dell’inchiesta o delle misure.

(26)

Si sottolinea anzitutto che il richiedente era senza dubbio pienamente consapevole dell’esistenza dell’inchiesta iniziale. Inoltre, come spiegato precedentemente, l’inchiesta riguardava i TFP fin dal principio. Per di più, il richiedente non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che la Commissione abbia escluso il prodotto di qualità «nastro» dalla definizione del prodotto dell’inchiesta iniziale o che un’altra parte abbia mai suggerito che la Commissione dovesse farlo. Le osservazioni presentate dal richiedente durante l’inchiesta iniziale riguardavano in realtà aspetti generali dell’inchiesta attinenti all’interesse della Comunità e questioni relative alla possibilità di includere tessuti candeggiati o non candeggiati nell’ambito di applicazione delle misure antidumping. È possibile che il richiedente non si sia ritenuto interessato dall’inchiesta iniziale per quanto riguarda le sue importazioni del prodotto di qualità «nastro». Se così stessero le cose, la motivazione sembra essere che il richiedente dichiarava le proprie importazioni del prodotto di qualità «nastro» al codice NC 5407 53 00, che non era oggetto dell’inchiesta iniziale. L’ambito dell’inchiesta non è tuttavia limitato dal fatto che un operatore possa aver dichiarato a un codice NC inesatto merci che rientrano nella definizione del prodotto. Per questi motivi l’obiezione del richiedente è stata respinta.

(27)

Stante quanto precede, si conferma che le importazioni di prodotto di qualità «nastro» originarie della RPC rientrano nell’ambito delle misure di cui al regolamento originario.

4.2.   Confronto fra il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP

(28)

Al fine di esaminare se il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP costituiscono un unico prodotto, il confronto fra il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP si è basato sulle caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base. Sono stati inoltre considerati altri criteri secondari, quali i metodi di fabbricazione, i prezzi, gli utilizzi finali e l’intercambiabilità.

4.2.1.   Caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto di qualità «nastro»

(29)

L’inchiesta ha rivelato che i filati utilizzati per preparare i fili impiegati nella tessitura del prodotto di qualità «nastro» contengono una piccola quantità di carbonio (meno del 3 %). Per la fabbricazione di tali filati vengono fatte sciogliere scaglie contenenti carbonio e scaglie di poliestere puro; il materiale viene poi fatto passare attraverso piccoli orifizi, ottenendo filamenti neri che vengono successivamente filati.

(30)

L’aggiunta di carbonio nella materia prima conferisce al prodotto di qualità «nastro» una colorazione nera resistente ai vari trattamenti di decolorazione sia chimici (lavaggio con sapone o immersione in solvente) che meccanici (sfregamento a secco o a umido). L’uso di questa materia prima fa diminuire la resistenza alla trazione del prodotto di qualità «nastro» in confronto ad altri tipi di TFP prodotti con lo stesso numero di fili.

(31)

Il richiedente ha sostenuto che era possibile operare un’ulteriore distinzione fra il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP per il fatto che la sua minore resistenza alla trazione consente di strapparlo con le mani. Tale proprietà del prodotto di qualità «nastro» risponde a un’esigenza specifica dell’industria automobilistica, consentendo agli operai, nella preparazione di cavi isolati, di tagliare rapidamente il nastro adesivo.

(32)

Un produttore comunitario del prodotto di qualità «nastro» fabbrica tuttavia un altro tipo di prodotto di qualità «nastro» impiegato anch’esso nell’industria automobilistica che non può essere strappato con le mani. Anche questo tessuto si ottiene da filati contenenti carbonio, ma quest’ultimo è presente nel filato in percentuale minore rispetto al prodotto di qualità «nastro» fabbricato dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, e importato dal richiedente. Tale attività di produzione e le caratteristiche specifiche del prodotto venduto dal produttore comunitario sono state esaminate durante la visita di verifica effettuata dalla Commissione. Si è inoltre riscontrato che anche altri tipi di TFP possono essere strappati con le mani se sono costituiti da un numero ridotto di fili. Non si è potuto pertanto considerare questa proprietà un’effettiva caratteristica del prodotto di qualità «nastro» in contrapposizione ad altri TFP, né una caratteristica che consenta l’esclusione del prodotto di qualità «nastro» dalla definizione del prodotto in esame. Le stesse considerazioni valgono per il confronto della resistenza alla trazione.

(33)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha ribadito che il prodotto di qualità «nastro» ha una resistenza alla trazione significativamente minore rispetto ai TFP, poiché a parità di filati la resistenza alla trazione del prodotto di qualità «nastro» è inferiore del 20 % a quella dei TFP. Egli ha riconosciuto che i TFP con un numero inferiore di filati possono essere strappati con le mani, ma che non sono adatti al film di colla, in quanto quest’ultima penetrerebbe nel tessuto a causa della sua densità inferiore.

(34)

In merito a tale argomentazione si fa presente che durante l’inchiesta nessuna delle parti interessate è stata in grado di identificare una soglia chiara e obiettiva di resistenza alla trazione che consentisse di distinguere il prodotto di qualità «nastro» da altri tipi di TFP, e non soltanto da TFP con lo stesso numero di filati. L’inchiesta ha rivelato inoltre che il prodotto di qualità «nastro» con una resistenza alla trazione superiore può essere prodotto a seconda delle caratteristiche specifiche richieste dai clienti di tale prodotto. Il richiedente non ha infine indicato alcuna soglia assoluta per la resistenza alla trazione e per la densità al di sotto della quale la colla penetrerebbe nel tessuto. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

(35)

Per quanto riguarda la natura delle materie prime impiegate nel prodotto di qualità «nastro», si rileva che la percentuale di carbonio contenuto nel filato è molto bassa: dall’1 % al 3 %, stando ai prodotti di qualità «nastro» esaminati durante l’inchiesta. Dall’inchiesta è anche emerso che non è possibile misurare l’esatta percentuale di carbonio a filato finito. Di conseguenza è molto difficile rilevare il tenore di carbonio nel tessuto. Anche il richiedente ha confermato quanto precede nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

(36)

Per quanto riguarda il colore del prodotto di qualità «nastro», è opportuno precisare in primo luogo che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente a proposito del fatto che possa essere soltanto nero, il prodotto di qualità «nastro» finito può essere nero o grigiastro a seconda della percentuale di carbonio contenuto nel filato. Si sottolinea che i TFP tinti di colore nero o grigio dopo la tessitura hanno esattamente lo stesso aspetto del prodotto di qualità «nastro» e che a occhio nudo non è possibile fare alcuna distinzione fra i diversi tipi.

(37)

Per quanto riguarda la solidità del colore del prodotto di qualità «nastro», è riconosciuto che il prodotto di qualità «nastro» è resistente ai trattamenti di decolorazione, ma durante l’inchiesta è stata provata la solidità del colore anche per i TFP fabbricati con filati pretinti. Non è stato inoltre possibile individuare durante l’inchiesta una soglia misurabile per distinguere i tessuti «soggetti a decolorazione» da quelli «non soggetti a decolorazione», in particolare per quanto riguarda i TFP costituiti di filati pretinti. Si nota infatti che, conformemente alle note di sottovoci di cui all’allegato I, parte seconda, sezione XI, del Regolamento (CEE) n. 2658/87, la definizione di «tessuti tinti» comprende i tessuti costituiti da filati a colori di un solo colore uniforme. Secondo lo stesso documento, la definizione di «filati a colori» comprende i filati tinti in massa diversamente che in bianco. La solidità del colore non può dunque essere considerata una differenza sostanziale tra il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP.

(38)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha presentato una relazione di un istituto tecnico specializzato in prodotti tessili e chimici, finalizzata a provare che la solidità del colore del prodotto di qualità «nastro» costituiva un’effettiva caratteristica di tale prodotto. Tale relazione era basata sul cosiddetto «metodo di Baumgarte» che consiste nell’immergere il tessuto in un solvente quale il clorobenzolo. In seguito al test, il prodotto di qualità «nastro» mantiene il colore nero, mentre i TFP tinti di nero in superficie si decolorano lasciando il colore nel bagno di solvente.

(39)

A tale riguardo, dopo aver riesaminato le diverse relazioni presentate dal richiedente nel corso dell’inchiesta, si nota che gli esperti distinguono due metodi di tintura dei TFP: per immersione del filato o del tessuto stesso in un bagno di colore (tintura in superficie) oppure sciogliendo il colore all’interno del poliestere durante la produzione del filato (tintura in massa). La metodologia proposta nelle diverse relazioni consente di distinguere tra i TFP tinti di nero in massa e altri TFP tinti di nero in superficie. Le relazioni non dimostrano tuttavia che il prodotto di qualità «nastro» sia l’unico tipo possibile di TFP tinto di nero in massa. Esse non forniscono quindi elementi per distinguere il prodotto di qualità «nastro» dai TFP costituiti da filati tinti di nero in massa. Tali relazioni confermano persino che anche i TFP tinti in massa resisterebbero al test di decolorazione nel solvente. Di conseguenza, la resistenza al solvente non può essere considerata un’effettiva caratteristica del prodotto di qualità «nastro» in contrapposizione ad altri TFP, e l’argomentazione deve essere respinta.

(40)

Stante quanto precede, si è concluso che, malgrado alcune differenze, non esistono caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche che consentano di distinguere chiaramente il prodotto di qualità «nastro» dagli altri tipi di TFP.

4.2.2.   Metodo di fabbricazione

(41)

Dall’inchiesta è risultato che per fabbricare il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP possono essere utilizzati gli stessi impianti di produzione poiché vengono impiegati gli stessi telai per la tessitura di tutti i tipi di TFP, mentre il finissaggio è di norma oggetto di subfornitura sia nel caso del prodotto di qualità «nastro» sia nel caso degli altri tipi di TFP. Tutti i produttori di prodotto di qualità «nastro» visitati durante l’inchiesta producono in effetti prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP.

(42)

Dall’inchiesta risulta tuttavia che vi sono alcune differenze fra il finissaggio del prodotto di qualità «nastro» e quello degli altri tipi di TFP. Dato che il prodotto di qualità «nastro» alla fine viene spalmato di colla, prima della vendita ne viene compresso un lato in modo da far aderire il film di colla soltanto al lato non compresso (il cosiddetto processo di «calandratura»). Inoltre il prodotto di qualità «nastro» non necessita di tintura o stampa per ottenere la colorazione nera come nel caso di altri tipi di TFP tinti. Tuttavia anche fra gli altri tipi di TFP esiste un’ampia gamma di possibili finissaggi, ma tutti sono stati considerati come un unico prodotto nell’indagine iniziale.

(43)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha affermato che gli impianti di produzione comuni non costituivano un elemento per concludere che i TFP tessuti con filati pretinti dovessero essere considerati come un singolo prodotto.

(44)

In merito a questa argomentazione si ricorda, come indicato al considerando 28, che gli elementi principali per determinare se il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP debbano essere considerati come un singolo prodotto o come due prodotti diversi sono proprio le caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche dei prodotti. È tuttavia possibile esaminare altri criteri supplementari quali il processo di produzione e l’intercambiabilità tra i vari tipi di prodotto. A tale riguardo si ricorda anche che il fine dell’inchiesta non è quello di esaminare se i TFP tessuti da filati pretinti rientrino nella definizione del prodotto in esame, ma stabilire più specificatamente se il prodotto di qualità «nastro» è parte del prodotto in esame. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

(45)

Il richiedente ha inoltre dichiarato che esistono differenze nel processo di produzione poiché, in confronto ad altri tipi di TFP, per il prodotto di qualità «nastro» si utilizza una diversa materia prima e non è necessaria un’ulteriore tintura o stampa.

(46)

In merito a questa argomentazione concernente la differenza di materie prime utilizzate, si è già indicato al considerando 29 che la materia prima utilizzata per il prodotto di qualità «nastro» è leggermente diversa dagli altri filati pretinti utilizzati per tessere i TFP, in quanto contiene una piccola percentuale di carbonio. Si ricorda tuttavia che tutte le parti, tra cui il richiedente, hanno convenuto che è impossibile misurare il tenore di carbonio nel tessuto finale, quindi la materia prima leggermente diversa non può essere identificata nel prodotto finale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(47)

Il richiedente ha anche affermato che l’assenza di tintura o stampa era stata precedentemetne usata per escludere i tessuti greggi dall’ambito di applicazione delle misure, pertanto lo stesso principio si dovrebbe applicare al prodotto di qualità «nastro».

(48)

In merito all’argomentazione concernente l’assenza della fase di tintura o stampa nel processo di produzione del prodotto finito di qualità «nastro», si nota che le stesse considerazioni valgono per i TFP composti da filati pretinti e che questi ultimi rientrano nel prodotto in esame. Il tessuto greggio era considerato un prodotto diverso dai TFP, ma il prodotto di qualità «nastro» non può essere considerato greggio poiché dopo la tessitura è sottoposto a diverse operazioni di finissaggio quali la calandratura (di cui al considerando 42), la spianatura (operazione di riscaldamento che impedisce il restringimento del tessuto) e la sbozzinatura (operazione di lavaggio che elimina le bozzime applicate ai filati prima della tessitura). L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(49)

Stante quanto precede, si conclude che il metodo di fabbricazione del prodotto di qualità «nastro» è molto simile al metodo di fabbricazione degli altri tipi di TFP.

4.2.3.   Differenze di prezzo

(50)

Secondo le informazioni verificate raccolte durante l’inchiesta, non esiste una netta differenza di prezzo tra prodotto di qualità «nastro» e TFP neri tinti in pezza: il costo più elevato di materia prima impiegata per il prodotto di qualità «nastro» sembra essere compensato dall’assenza di costi per tintura e stampa. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente nella domanda di riesame, il prodotto di qualità «nastro» non può essere pertanto considerato un prodotto ad alto valore aggiunto rispetto ad altri tipi di TFP.

4.2.4.   Utilizzi finali e intercambiabilità

(51)

Si riconosce che il prodotto di qualità «nastro» è impiegato principalmente per produrre un nastro adesivo utilizzato per l’isolamento dei cavi nell’industria automobilistica. Questo prodotto è molto comune per questo tipo di impiego, come confermato dai cataloghi dei maggiori produttori comunitari di nastri adesivi utilizzati nel settore automobilistico. Possono essere impiegati anche altri tipi di TFP per la fabbricazione di nastri adesivi colorati per l’industria automobilistica, ma per un’applicazione diversa, per esempio la marcatura.

(52)

Tuttavia, durante l’inchiesta è stato riscontrato almeno un altro possibile utilizzo del prodotto di qualità «nastro»: esso può essere dotato di un rivestimento argentato per la fabbricazione di scuri opachi per le finestre di case mobili e l’inchiesta ha confermato che attualmente il prodotto di qualità «nastro» viene venduto per questo specifico impiego. Si ricorda che i TFP possono essere impiegati per svariate applicazioni al di fuori dalle confezioni, che comprendono tendaggi oscuranti, borse, tappezzerie, mobili per ufficio, ecc., come risulta dalle informazioni disponibili. Inoltre, una delle parti interessate ha sostenuto la possibilità di impiegare il prodotto di qualità «nastro» per le confezioni, per esempio per realizzare le fodere. Data la scarsa collaborazione da parte dei produttori cinesi di prodotto di qualità «nastro», non si può neanche escludere che vi siano altri impieghi possibili per il prodotto di qualità «nastro».

(53)

È opportuno notare inoltre che le caratteristiche tecniche del prodotto di qualità «nastro» ne consentono l’utilizzo come rivestimento per sedili, rendendolo intercambiabile con altri tipi di TFP impiegati per tale applicazione e oggetto delle misure antidumping.

(54)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha affermato che le caratteristiche del prodotto di qualità «nastro» sono destinate ad un utilizzo specifico nell’industria automobilistica e che l’imballaggio in maxi rotoli industriali da 3 500 metri rende il prodotto puramente tecnico e non adatto ad impieghi nel settore delle confezioni, dove sono previsti rotoli della lunghezza massima di 100 metri. Il richiedente ha anche indicato che i tessuti dotati di un rivestimento argentato non rientrano nell’ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili ai TFP e quindi non dovrebbero essere paragonati al prodotto di qualità «nastro» nel quadro del presente riesame relativo alla definizione del prodotto.

(55)

In merito a questa argomentazione, si è già indicato al considerando 51 che l’impiego principale del prodotto di qualità «nastro» riscontrato durante l’inchiesta era l’isolamento dei cavi nell’industria automobilistica. L’inchiesta ha tuttavia rivelato almeno un altro impiego, ovvero il prodotto di qualità «nastro» dotato di un rivestimento argentato per la fabbricazione di scuri opachi per case mobili. Come dichiarato dal richiedente, in realtà i tessuti dotati di un rivestimento argentato non rientrano nell’ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili ai TFP così come il nastro adesivo, poiché entrambi sono prodotti di consumo finale del prodotto di qualità «nastro». Il prodotto di qualità «nastro» rappresenta in entrambi i casi il materiale di base per la produzione di scuri opachi (in cui il prodotto viene dotato di un rivestimento argentato) e nastro adesivo (in cui il prodotto è rivestito da un film di colla) e quindi si conferma che esiste almeno un altro possibile impiego del prodotto di qualità «nastro» oltre all’isolamento dei cavi nell’industria automobilistica. In merito all’argomentazione relativa all’imballaggio del prodotto di qualità «nastro», si fa presente che è possibile produrre rotoli di dimensioni inferiori, nel caso in cui il prodotto sia destinato ad un impiego finale diverso dall’industria automobilistica. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

(56)

Il richiedente ha anche contestato la possibilità che il prodotto di qualità «nastro» sia impiegato nella produzione di fodere, e ha proposto di consultare un istituto tessile indipendente in merito. Egli ha similmente messo in discussione il possibile impiego del prodotto di qualità «nastro» come rivestimento per sedili a causa della sua scarsa resistenza alla trazione e al fatto che aumenterebbe la sudorazione dell’utilizzatore di tale sedile.

(57)

Poiché le parti interessate hanno presentato soltanto prove contraddittorie relative alla possibilità di utilizzare il prodotto di qualità «nastro» per fodere o rivestimenti, l’impiego di tale prodotto nel settore delle confezioni non è stato sufficientemente dimostrato. Ciononostante, resta il fatto che è stato riscontrato almeno un altro impiego del prodotto di qualità «nastro», ovvero la produzione di scuri opachi dotati di un rivestimento argentato. Si ricorda che le misure antidumping istituite dopo l’inchiesta iniziale si applicano ai TFP destinati a qualunque impiego e non solo alle confezioni. Pertanto si è dovuto respingere tale obiezione.

(58)

Stante quanto precede, si conclude che il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP sono almeno parzialmente intercambiabili.

4.2.5.   Conclusione

(59)

Stante quanto precede, si reputa che le eventuali differenze fra il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP non sono tali da poter concludere che il prodotto di qualità «nastro» sia un prodotto diverso con caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base che si distinguono facilmente. Va pertanto concluso che il prodotto di qualità «nastro» e gli altri tipi di TFP costituiscono un unico prodotto ai sensi del regolamento di base.

5.   ALTRE OSSERVAZIONI

(60)

Alcune parti hanno affermato che l’esame del pregiudizio e dell’interesse della Comunità relativo al prodotto di qualità «nastro» nell’inchiesta iniziale non era stato effettuato correttamente, poiché all’epoca non si era individuato nessun produttore comunitario del prodotto di qualità «nastro» e poiché non si era data all’industria automobilistica la possibilità di rispondere alla proposta di istituire misure relative al prodotto di qualità «nastro».

(61)

In merito a tale argomentazione si sottolinea che non è stata dimostrata l’assenza di produttori comunitari del prodotto di qualità «nastro» nella Comunità e che non si può escludere che il prodotto di qualità «nastro» sia stato oggetto dell’inchiesta iniziale senza essere classificato come tale. Si sottolinea comunque che è possibile istituire misure su un prodotto anche se non tutti i sottotipi di tale prodotto sono stati sottoposti a inchiesta separatamente.

(62)

Quanto alla presente inchiesta, si ricorda che lo scopo è quello di valutare se il prodotto di qualità «nastro» debba essere considerato un prodotto diverso dagli altri tipi di TFP, e non quello di effettuare una valutazione del pregiudizio causato all’industria comunitaria o effettuare una valutazione dell’interesse della Comunità. È bene tuttavia sottolineare che dall’inchiesta è emersa la presenza di almeno un produttore comunitario del prodotto di qualità «nastro», il quale fornisce il mercato dal 2008 ed è coinvolto da molti anni nel processo produttivo di semilavorati di qualità «nastro». Nella Comunità esisteva almeno un’altra società attiva nella produzione di semilavorati di qualità «nastro» durante il periodo considerato. Si ricorda inoltre che nel corso della presente inchiesta l’industria automobilistica (Associazione europea dei costruttori di automobili — ACEA) è stata contattata e ha dichiarato di non essere una parte interessata. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

6.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

(63)

Dalle conclusioni di cui sopra risulta che, malgrado alcune differenze, il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi del prodotto oggetto delle misure hanno in comune le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Inoltre non si è potuto dimostrare che il prodotto di qualità «nastro» abbia un unico possibile utilizzo e che altri tipi del prodotto oggetto di misure non siano intercambiabili. Si conclude di conseguenza che il prodotto di qualità «nastro» e altri tipi di TFP debbano essere considerati come un unico prodotto e che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di TFP originari della RPC debba concludersi senza modifica delle misure antidumping in vigore.

(64)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali sono state formulate le precedenti conclusioni. È stato loro concesso un termine per presentare le loro osservazioni sulle informazioni comunicate.

(65)

Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate ma non hanno cambiato la conclusione di non modificare la definizione dei prodotti cui si applicano le misure antidumping vigenti sulle importazioni di Tribunale della funzione pubblica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della RPC viene chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1.

(3)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 1.

(4)  GU C 163 del 26.6.2008, pag. 38.

(5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(6)  GU C 160 del 17.6.2004, pag. 5.

(7)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 6.


22.9.2009   

IT

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L 248/9


REGOLAMENTO (CE) N. 863/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

36,7

ZZ

36,7

0707 00 05

MK

33,2

TR

109,8

ZZ

71,5

0709 90 70

TR

87,1

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

123,6

CL

134,9

TR

105,0

UY

117,8

ZA

86,3

ZZ

113,5

0806 10 10

IL

115,4

TR

94,9

ZZ

105,2

0808 10 80

AR

124,5

BR

71,0

CL

72,9

NZ

82,0

US

81,3

ZA

73,6

ZZ

84,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

110,2

ZA

71,1

ZZ

91,4

0809 30

TR

118,2

US

243,3

ZZ

180,8

0809 40 05

IL

112,9

ZZ

112,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.9.2009   

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REGOLAMENTO (CE) N. 864/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.10.2009-31.12.2009

(%)

P1

09.4067

1,443361

P2

09.4068

3,86127

P3

09.4069

0,754159

P4

09.4070

8,163486


22.9.2009   

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REGOLAMENTO (CE) N. 865/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.10.2009-31.12.2009

(%)

E2

09.4401

25,641128


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REGOLAMENTO (CE) N. 866/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 a norma del regolamento (CE) n.1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2009-31.12.2009

(%)

1

09.4410

0,489018

3

09.4412

0,52034

4

09.4420

0,630128

5

09.4421

11,236147

6

09.4422

0,697231


22.9.2009   

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L 248/17


REGOLAMENTO (CE) N. 867/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 1242/2008 (2) della Commissione si definiscono le classi di orientamento tecnico-economico (OTE). In base a tali definizioni taluni allevamenti di erbivori non possono essere classificati per OTE e per altri allevamenti la classificazione così ottenuta non è la più adeguata.

(2)

Nell’allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1242/2008 si stabiliscono norme per il raggruppamento delle classi di dimensione economica. Tali norme riducono le possibilità degli Stati membri di elaborare piani di selezione più idonei.

(3)

Negli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 1242/2008 compaiono alcune descrizioni e nomi non agevolmente comprensibili che devono essere chiariti.

(4)

Il regolamento (CE) n. 781/2009 del 27 agosto 2009 ha modificato la descrizione e il codice di taluni prodotti a cui si riferisce il regolamento (CE) n. 1242/2008 e che sono elencati nel regolamento (CE) n. 868/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzionamento economico di dette aziende (3).

(5)

Inoltre in alcune versioni linguistiche devono essere rettificati i nomi di talune classi di orientamento tecnico-economico (OTE) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1242/2008. Per motivi di coerenza il termine «azienda» deve essere soppresso nella definizione di un OTE e, a fini di una miglior comprensione, in alcune definizioni di OTE devono essere sostituiti certi termini relativi a talune categorie di pollame.

(6)

Occorre pertanto modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1242/2008.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e IV del regolamento (CE) n. 1242/2008 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio 2010 per la rete di informazione contabile agricola e, per l’indagine sulla struttura delle aziende agricole, a decorrere dall’indagine 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

(2)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3.

(3)  GU L 237 del 4.9.2008, pag. 18.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e IV del regolamento (CE) n. 1242/2008 sono modificati nel modo seguente.

1)

L’allegato I è così modificato:

a)

Parte A. lo schema di classificazione è modificato nel modo seguente:

i)

Nella sottoparte «Aziende specializzate – Produzioni vegetali«, la terza colonna «OTE particolari« è modificata come segue:

il testo del punto 361 è sostituito dal seguente:

«361.

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca (esclusi gli agrumi, la frutta tropicale e subtropicale e la frutta a guscio)«;

il testo del punto 364 è sostituito dal seguente:

«364.

Aziende specializzate nella produzione di frutta tropicale e subtropicale«;

il testo del punto 365 è sostituito dal seguente:

«365.

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca, agrumi, frutta tropicale e subtropicale e frutta a guscio: produzione mista«;

ii)

[Riguarda unicamente le versioni spagnola, danese, inglese, lettone, lituana e ungherese]

iii)

[Riguarda unicamente le versioni bulgara, estone, inglese, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca e slovacca]

b)

Nella tabella della parte B I. Corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e le rubriche della scheda aziendale della rete d’informazione contabile agricola (RICA), i testi delle righe 2.01.12.01 e 2.01.12.02 sono sostituiti dai seguenti:

«2.01.12.01.

Terreni a riposo senza aiuti finanziari

315.

Terreni a riposo senza aiuti finanziari

2.01.12.02.

Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente

316.

Terreni a riposo che sono oggetto di pagamento di aiuti»

c)

Parte C. Le definizioni delle classi di OTE sono modificate nel modo seguente:

i)

La sottoparte «Aziende specializzate – Produzioni vegetali» è modificata nel modo seguente:

aa)

Nella prima colonna «Orientamento tecnico-economico», la terza sottocolonna «particolare» è modificata nel modo seguente:

il testo del punto 361 è sostituito dal seguente:

«361.

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca (esclusi gli agrumi, la frutta tropicale e subtropicale e la frutta a guscio)»;

il testo del punto 364 è sostituito dal seguente:

«364.

Aziende specializzate nella produzione di frutta tropicale e subtropicale»;

il testo del punto 365 è sostituito dal seguente:

«365.

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca, agrumi, frutta tropicale e subtropicale e frutta a guscio: produzione mista»;

ab)

Nella seconda colonna «Definizioni», Codice «3 Aziende specializzate nelle colture permanenti», nell’undicesima riga «Frutta di origine subtropicale > 2/3» il testo è sostituito dal seguente: «Frutta di zone climatiche subtropicali > 2/3»;

ii)

La sottoparte «Aziende specializzate – Produzione animale» è modificata nel modo seguente:

aa)

Le righe da 45 a 48 sono sostituite dalle seguenti:

«45

Aziende bovine specializzate — orientamento latte

450

Aziende bovine specializzate — orientamento latte

Vacche da latte > 3/4 del totale degli erbivori; erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/10 P4

46

Aziende bovine specializzate – orientamento allevamento e ingrasso

460

Aziende bovine specializzate – orientamento allevamento e ingrasso

Tutti i bovini [ossia bovini di meno di un anno, bovini da un anno a meno di due anni e bovini di due anni e più (maschi, giovenche, vacche da latte e altre vacche)] > 2/3 degli erbivori; vacche da latte ≤ 1/10 del totale degli erbivori; erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

47

Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati

470

Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati

Tutti i bovini > 2/3 degli erbivori; vacche da latte > 1/10 del totale degli erbivori; erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio; escluse le aziende della classe 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; esclusa classe 45

48

Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori

 

 

Aziende della classe 4, escluse quelle delle classi 45, 46 e 47

 

 

 

481

Aziende ovine specializzate

Ovini > 2/3 degli erbivori; erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

482

Aziende con ovini e bovini combinati

Tutti i bovini > 1/3 di erbivori, ovini > 1/3 di erbivori ed erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

483

Aziende caprine specializzate

Caprini > 2/3 degli erbivori; erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

484

Aziende con vari erbivori

Aziende della classe 48, escluse quelle delle classi 481, 482 e 483»

 

ab)

[Riguarda unicamente le versioni spagnola, danese, inglese, lettone, lituana e ungherese]

ac)

La riga 53 è sostituita dal testo seguente:

«53

Aziende con vari granivori combinati

530

Aziende con vari granivori combinati

Aziende della classe 5, escluse quelle delle classi 51 e 52»

 

iii)

La sottoparte «Aziende miste» è modificata nel modo seguente:

aa)

[Riguarda unicamente le versioni bulgara, estone, inglese, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca e slovacca]

ab)

La riga «8. Aziende miste (colture — allevamento)» è sostituita dal testo seguente:

«8

Aziende miste (colture — allevamento)

 

 

 

 

Aziende escluse dalle classi 1-7 e dalla classe 9»

 

ac)

La sottoriga «843 Aziende apicole» è sostituita dal testo seguente:

 

 

 

 

«843

Aziende apicole

Api > 2/3

3.07. > 2/3»

iv)

Nella sottoparte «Aziende non classificate», la riga 9 è sostituita dal testo seguente:

«9

Aziende non classificate

90

Aziende non classificate

900

Aziende non classificate

Aziende non classificate

Produzione standard totale = 0»

2)

Nell’allegato II, parte B, il testo del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«In base alle norme di applicazione stabilite nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola e delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, le classi II e III, o III e IV, IV e V, o da III a V, VI e VII, VIII e IX, X e XI, da XII a XIV o da X a XIV possono essere raggruppate.»

3)

Nell’allegato IV, il testo del punto 2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

Secondo criteri geografici

Le PS sono calcolate almeno sulla base di unità geografiche che siano utilizzabili per le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e per la rete d’informazione contabile agricola. Tali unità geografiche sono tutte basate sulla nomenclatura delle unità amministrative territoriali per le statistiche (NUTS) come indicato nel regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Tali unità sono descritte come un raggruppamento delle regioni del livello 3 della NUTS. Le zone svantaggiate o di montagna non sono considerate unità geografiche.

Per le attività produttive che non sono praticate nella regione interessata non viene calcolata alcuna PS.


(1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1


22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/21


REGOLAMENTO (CE) N. 868/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 748/2008 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 e il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione (2), dispone che i certificati di autenticità delle carni provenienti dall’Argentina siano rilasciati prima che le carni bovine possano essere importate nella Comunità. L’elenco degli organismi argentini abilitati a rilasciare detti certificati figura nell’allegato III di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione (3), dispone che i certificati di autenticità siano rilasciati prima che le carni bovine possano essere importate nella Comunità. L’elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare detti certificati figura nell’allegato II di tale regolamento.

(3)

L’Argentina ha cambiato la denominazione dell’organismo abilitato al rilascio dei certificati di autenticità a norma dei regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008.

(4)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008.

(5)

Per evitare che la denominazione dell’organismo menzionato sui certificati di autenticità rilasciati di recente sia diversa da quella dell’organismo indicato nei rispettivi elenchi dei regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 22 luglio 2009, data in cui l’Argentina ha notificato alla Commissione la nuova denominazione.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

(3)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

L’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Organismo dell’Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

per i pezzi detti “hampes” dell’Argentina di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a).»


ALLEGATO II

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

per le carni originarie dell’Argentina, conformi alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a).»


22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/23


REGOLAMENTO (CE) N. 869/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 838/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 838/2009 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 838/2009.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 838/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 838/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 244 del 16.9.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 22 settembre 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

5,86

di bassa qualità

25,86

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

77,87

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

35,69

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

35,69

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

82,86


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.9.2009-18.9.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

141,57

91,80

Prezzo FOB USA

137,66

127,66

107,66

58,65

Premio sul Golfo

16,44

Premio sui Grandi laghi

6,92

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

18,14 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

23,51 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/26


REGOLAMENTO (CE) N. 870/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

recante divieto di pesca del nasello nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

16/T&Q

Stato membro

Francia

Stock

HKE/8C3411

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

VIIIc, IX e X e acque CE della zona COPACE 34.1.1

Data

30 luglio 2009


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

relativa all’investimento del comune di Rotterdam nel complesso Ahoy — Aiuto di Stato C 4/08 (ex N 97/07, ex CP 91/07)

[notificata con il numero C(2008) 6018]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/713/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle disposizioni di cui sopra (1) e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 20 dicembre 2006 si è tenuta una riunione tra la Commissione e le autorità olandesi in merito all’investimento del comune di Rotterdam nel complesso Ahoy prima della sua notifica. In seguito alla riunione le autorità olandesi hanno formalmente notificato l’investimento alla Commissione con lettera del 22 febbraio 2007 protocollata lo stesso giorno.

(2)

Nel quadro di una procedura connessa (CP 91/07), la Commissione ha ricevuto il 22 marzo 2007 una denuncia congiunta da Mojo Concert, B.V. («Mojo») e Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V. («Music Dome») che riguardava l’investimento intrapreso dal comune di Rotterdam nel complesso Ahoy, ma che, allo stesso tempo, si riferiva ad altre operazioni già effettuate dal comune, tra cui la privatizzazione della gestione di Ahoy Rotterdam N.V. (di seguito «il gestore») e la cessione del complesso Ahoy in locazione al gestore privatizzato. Il 14 settembre 2007 e il 5 ottobre 2007 i denuncianti hanno presentato documenti complementari.

(3)

Con lettera del 16 aprile 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi di presentare le loro osservazioni in merito alla denuncia di cui sopra. Le autorità olandesi hanno quindi inviato le loro osservazioni il 20 giugno 2007. Il 10 agosto e il 16 novembre 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi informazioni complementari che sono state inviate il 17 settembre, il 15 novembre e il 7 dicembre 2007.

(4)

Con lettera del 30 gennaio 2008 la Commissione ha informato i Paesi Bassi di voler avviare, riguardo alla misura notificata, il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(5)

Il 12 febbraio 2008 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità olandesi. Con lettera del 15 febbraio 2008 le autorità olandesi hanno confermato che la decisione della Commissione del 30 gennaio 2008 non conteneva informazioni riservate, per cui il 18 febbraio 2008 tale decisione è stata inviata per posta elettronica ai denuncianti e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare osservazioni sulla misura.

(6)

Con lettera del 28 febbraio le autorità olandesi hanno chiesto una proroga fino al 1o aprile 2008 del termine previsto per rispondere alla decisione della Commissione, che è stata accettata dalla Commissione con lettera inviata e protocollata il 12 marzo 2008.

(7)

Nel quadro del procedimento di indagine, nell’aprile 2008 la Commissione ha deciso di incaricare un esperto indipendente, ECORYS Nederland B.V., di esaminare alcuni aspetti della questione. La relazione presentata dall’esperto è stata approvata dalla Commissione il 30 maggio 2008 (3).

(8)

Con lettera protocollata il 1o aprile 2008 le autorità olandesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale della Commissione.

(9)

In seguito all'avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate: Ahoy Rotterdam N.V. (il presunto beneficiario dell'aiuto di Stato) (4), Mojo e Music Dome, che hanno presentato osservazioni congiunte (5), e una persona (6). Il 17 aprile 2008 si è svolta una riunione con Ahoy Rotterdam N.V. Con lettera protocollata il 15 maggio 2008, la Commissione ha inoltrato le osservazioni delle parti interessate alle autorità olandesi, le quali hanno reagito con lettera del 20 giugno, protocollata il 24 giugno 2008.

(10)

La versione non riservata della relazione redatta dall’esperto indipendente è stata inviata alle autorità olandesi con lettera protocollata il 24 giugno 2008. Le autorità olandesi hanno risposto con lettera protocollata il 14 luglio 2008.

II.   CONTESTO E DESCRIZIONE DELLA MISURA

(11)

Il complesso Ahoy, situato a Rotterdam (Paesi Bassi), è costituito da un palazzetto dello sport, sei sale di esposizione e un ampio centro congressi e viene utilizzato per ospitare una grande varietà di eventi, quali mostre, conferenze, fiere commerciali, spettacoli, concerti nonché eventi sociali. La società che gestisce il complesso, Ahoy Rotterdam N.V., è attiva anche sul mercato internazionale ed esporta le proprie soluzioni fieristiche (7).

(12)

Fino al 1o luglio 2006 il complesso Ahoy è stato gestito da Ahoy Rotterdam N.V., il cui unico azionista era il comune di Rotterdam. In seguito alla decisione di separare il controllo proprietario dalla gestione, il comune, pur rimanendo proprietario del complesso, ha ceduto il 1o luglio 2006 la gestione di Ahoy Rotterdam N.V. tramite rilevamento da parte della dirigenza (management buy-out) per 1,7 milioni di EUR. Non essendo stata organizzata alcuna gara d’appalto pubblica, il prezzo di vendita è stato fissato direttamente in base al valore di mercato stabilito dall'esperto indipendente Deloitte Financial Advisory Services B.V., Real Estate Valuation di Rotterdam («Deloitte»).

(13)

Allo stesso tempo il 1o luglio 2006 il comune ha ceduto in locazione il complesso all'impresa privatizzata Ahoy Rotterdam N.V. per un periodo di 15 anni con possibilità di rinnovo. Il contratto di locazione imponeva al locatario rigide condizioni relative al mantenimento e alla promozione del carattere polivalente del complesso Ahoy (8). Il canone di locazione iniziale di 2,6 milioni di EUR (9) all'anno previsto nel contratto di locazione si basava direttamente sul valore locativo di mercato del complesso Ahoy calcolato da Deloitte.

(14)

Conformemente al contratto di locazione, il comune di Rotterdam si impegnava a investire fino a 42 milioni di EUR nel rinnovo e ammodernamento/ampliamento del palazzetto dello sport. Questo investimento costituisce l’oggetto della notifica. L'investimento del comune mirava in parte alla manutenzione del palazzetto dello sport e in parte al suo ammodernamento/ampliamento. Tra le priorità vi erano i seguenti interventi al palazzetto dello sport: miglioramento dell'acustica, climatizzazione, suddivisione e accessibilità, consolidamento del tetto per sospendervi impianti audio e maxischermi, miglioramento delle strutture del retropalco e aumento del numero di posti a sedere. L'idea originaria era quella di accrescere la capacità del palazzetto dello sport di altri 5 000 posti a sedere ma da allora il numero è stato ridotto a soli […] posti.

(15)

La direzione sosteneva che questo investimento fosse necessario per mantenere il valore del complesso ma che non avrebbe comportato ricavi aggiuntivi per il gestore. Pertanto, durante i negoziati con il comune, la direzione riteneva che non bisognasse tener conto di questo aspetto al momento di stabilire il prezzo delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. o il canone di locazione del complesso.

(16)

Il comune di Rotterdam ha accettato questa argomentazione e non ha chiesto un adeguamento del prezzo delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. né del canone di locazione fissato per il complesso Ahoy. Tuttavia, per garantire che dopo l’investimento previsto il canone di locazione fosse conforme alle condizioni di mercato, il comune ha fatto inserire nel contratto di locazione un meccanismo di partecipazione agli utili in base al quale il gestore, Ahoy Rotterdam N.V., avrebbe pagato un aumento se il margine lordo avesse superato un livello prestabilito. Questo aumento sarebbe stato versato se il margine lordo, calcolato al netto del canone versato per l'anno in questione, avesse superato 16,5 milioni di EUR. L'aumento è calcolato sulla base della seguente tabella:

Quota

Margine lordo (al netto del canone)

Aumento

1a quota

da 16,5 a 18,0 milioni di EUR

50 %

2a quota

da 18,0 a 21,0 milioni di EUR

35 %

3a quota

da 21,0 a 25,0 milioni di EUR

20 %

Le tre quote sono cumulabili: se, ad esempio, in un determinato anno il margine lordo, al netto del canone pagato al comune, è di 20 milioni di EUR, l’aumento del canone corrisponde al 50 % di 1,5 milioni di EUR (prima quota) e al 35 % di 2 milioni di EUR (saldo che rientra nella seconda quota), il che significa un aumento complessivo di 1,45 milioni di EUR.

III.   MOTIVAZIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(17)

Il 30 gennaio 2008 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale in quanto gli elementi di prova forniti dalle autorità olandesi non erano sufficienti per concludere che l'investimento notificato del comune di Rotterdam non costituisse un aiuto di Stato oppure che questo aiuto fosse compatibile con il trattato CE.

(18)

In particolare, la Commissione dubitava che il meccanismo di ripartizione degli utili inserito nel contratto di locazione tra Ahoy Rotterdam N.V. e il comune potesse evitare che il gestore del complesso Ahoy traesse dall’investimento notificato un vantaggio economico superiore alle normali condizioni di mercato.

(19)

Inoltre, nel quadro del procedimento, la Commissione ha esaminato anche la vendita di Ahoy Rotterdam N.V. e la locazione del complesso Ahoy al gestore privatizzato, ossia due operazioni eseguite dal comune di Rotterdam senza essere state notificate dalle autorità olandesi alla Commissione. Dal momento che queste operazioni erano strettamente legate all'investimento notificato, la Commissione ha ritenuto necessario valutare se non comportassero un aiuto di Stato. In questo contesto, la Commissione ha anche sottolineato che le relazioni di valutazione elaborate da Deloitte, sulle quali si basavano queste operazioni, avevano parzialmente attinto alle informazioni fornite dalla stessa direzione di Ahoy Rotterdam N.V., la quale si trovava in conflitto di interessi in quanto potenziale acquirente/locatario.

(20)

Infine, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale anche per consentire alle autorità olandesi e alle parti interessate al caso di presentare osservazioni circa la sua valutazione provvisoria della misura in esame e affinché pervenissero alla Commissione eventuali informazioni pertinenti.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(21)

In seguito all'avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate: Ahoy Rotterdam N.V. (il presunto beneficiario dell'aiuto), Mojo e Music Dome, che hanno presentato osservazioni congiunte, e una persona (10).

(22)

Secondo Ahoy Rotterdam N.V., la vendita della società e la locazione del complesso Ahoy costituivano operazioni che, come minimo, erano conformi al mercato e potevano anche risultare vantaggiose per il comune di Rotterdam. In questo contesto, il presunto beneficiario ha sottolineato le restrizioni e condizioni contenute nel contratto di locazione e di acquisto, le quali riducevano sostanzialmente il valore della locazione e dell’acquisto.

(23)

Ahoy Rotterdam N.V. ha dichiarato che l'investimento nel palazzetto dello sport mirava essenzialmente alla manutenzione e al rinnovo e, solo in misura limitata, a un ampliamento delle capacità (11). Ahoy Rotterdam N.V. ha aggiunto che, nella misura in cui l'aumento della capacità dovesse condurre a migliori possibilità gestionali, sulla base dei dati finanziari forniti si può concludere che il meccanismo di ripartizione degli utili beneficerà il comune più di quanto richiesto dal principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato.

(24)

Mojo e Music Dome hanno ribadito la loro posizione espressa nella denuncia presentata prima dell'avvio del procedimento di indagine formale (12), secondo cui sia l'investimento previsto nel complesso Ahoy sia le operazioni ad esso connesse (la privatizzazione della gestione di Ahoy Rotterdam N.V. e il contratto di locazione) costituivano aiuti di Stato illegali.

(25)

Mojo e Music Dome hanno affermato che l'investimento previsto conferiva un vantaggio al gestore del complesso, in particolare poiché l'espansione della capacità del palazzetto dello sport avrebbe aumentato le entrate del gestore e, anche senza un tale aumento, il miglioramento degli impianti avrebbe comunque conferito un vantaggio competitivo a Ahoy Rotterdam N.V., che avrebbe beneficiato gratuitamente di un miglioramento delle strutture mentre qualsiasi azienda privata avrebbe dovuto sobbarcarsene da sola le spese. Il miglioramento avrebbe quindi consentito al gestore quanto meno di consolidare la sua posizione sul mercato o perfino di migliorarla. Secondo loro, inoltre, l'investimento non poteva soddisfare il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato in quanto non era redditizio per il comune di Rotterdam.

(26)

Secondo Mojo e Music Dome il meccanismo di ripartizione degli utili non eliminava il vantaggio per il gestore. Inoltre, era chiaro che il meccanismo definitivo non era mai stato verificato da nessun consulente indipendente. Il meccanismo non era neanche compatibile con il mercato: anche se il gestore avesse dovuto rimborsare l'investimento per intero nel quadro del meccanismo di ripartizione degli utili, avrebbe comunque ottenuto un vantaggio economico poiché a sostenere l'intero rischio economico dell'investimento era il comune di Rotterdam. Se l’investimento non porterà a maggiori entrate, il comune non riceverà nulla mentre recupererà parte del suo investimento in caso di entrate aggiuntive. Secondo Mojo e Music Dome, nessun investitore privato avrebbe mai accettato queste condizioni.

(27)

Per quanto riguarda il prezzo delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. e la locazione del complesso, le due aziende sostenevano che, a causa del conflitto di interessi tra la direzione e il potenziale acquirente al momento di presentare le informazioni a Deloitte, il valore delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. era stato sottostimato. Mojo e Music Dome avevano ancora una volta dubitato dell'affidabilità delle previsioni effettuate dalla direzione di Ahoy Rotterdam utilizzate da Deloitte per calcolare il valore delle azioni dell'azienda.

(28)

Secondo Mojo e Music Dome, la relazione della direzione allegata ai conti finanziari per il periodo 2004/2005 faceva intendere che il fatturato di Ahoy seguiva una tendenza in base alla quale si alternavano anni «positivi» e anni «modesti». Il gestore aveva segnalato questa tendenza anche a Deloitte, ma alla luce delle lievi differenze nel numero di eventi programmati ogni anno, questa presunta tendenza non è stata reputata credibile (13). Le due imprese sostengono inoltre che non vi era neanche un riscontro con il fatturato reale, in quanto l’esercizio finanziario 2005/2006, che ci si aspettava «modesto», si era rivelato «positivo», in quanto il risultato aziendale per questo anno era superiore a quello per il 2004/2005, considerato un anno «positivo». Non è realistico pensare che il gestore non aveva potuto prevedere l'alto fatturato dell’esercizio 2005/2006, soprattutto in quanto gli spettacoli organizzati nel complesso Ahoy erano prenotati molto tempo prima.

(29)

Inoltre, le due imprese hanno aggiunto che la simulazione dei futuri flussi di cassa descritta nella relazione Deloitte era artificiale. Le previsioni di Deloitte iniziavano con un anno «negativo» e si concludevano con un anno «positivo». Se si fosse iniziato con un anno «positivo» e concluso con un anno «negativo», il valore contante del futuro flusso di cassa, e quindi delle azioni, sarebbe risultato molto maggiore.

(30)

Le due società hanno dichiarato infine che, se Deloitte avesse effettuato una previsione accurata dei risultati previsti per l'esercizio finanziario 2005/2006, ne sarebbe scaturito un valore aziendale notevolmente superiore. Si potrebbe affermare che, ferme restando le altre condizioni, la differenza tra gli utili lordi (EBITDA) conseguiti di 5,745 milioni di EUR e gli utili lordi (EBITDA) previsti di 1,252 milioni di EUR costituisce un flusso di cassa aggiuntivo nel primo anno di previsione che ha portato a un aumento del valore indicativo dell’azienda di 4,493 milioni di EUR (14).

V.   LA POSIZIONE DELLE AUTORITÀ OLANDESI

(31)

Le autorità olandesi hanno presentato, con lettera protocollata il 1o aprile 2008, le loro osservazioni circa la decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale. Hanno inoltre replicato alle osservazioni formulate dalle parti interessate su tale decisione e hanno comunicato la loro posizione circa la versione non riservata della relazione elaborata da ECORYS N.V.

(32)

In tutte le loro osservazioni le autorità olandesi hanno ribadito la posizione già espressa prima dell'avvio del procedimento di indagine formale (15), secondo cui né l’investimento del comune di Rotterdam nel complesso Ahoy, né la vendita di Ahoy Rotterdam N.V. e la locazione del complesso costituivano aiuti di Stato.

(33)

Le autorità olandesi ribadiscono la loro posizione secondo cui l’investimento intrapreso non comporta un aiuto di Stato e rimandano alle informazioni presentate prima dell’avvio del procedimento. Aggiungono, ancora una volta, che l’investimento deve essere considerato come un investimento nelle infrastrutture pubbliche, che non concede un vantaggio selettivo a un’unica impresa e tutela il carattere polivalente del complesso. L’impresa che effettua l’investimento verrà selezionata tramite una gara d’appalto pubblica. Le autorità olandesi hanno inoltre aggiunto che l’investimento, compreso lo stesso ampliamento, sono necessari per mantenere il valore del complesso Ahoy e che, dei 42 milioni di EUR complessivi, solo 7 milioni saranno utilizzati per l’ampliamento della capacità del palazzetto dello sport.

(34)

Le autorità olandesi hanno inoltre ripetuto che il canone di locazione e il prezzo delle azioni calcolati nelle relazioni di Deloitte sono conformi al mercato. Inoltre, Deloitte aveva affermato che aveva elaborato una propria analisi sulla scorta delle informazioni disponibili e che le sue conclusioni si discostavano per molti versi da quelle della direzione. Pertanto, dalle relazioni di Deloitte si può trarre una conclusione ben argomentata sulla conformità al mercato del canone di locazione e del prezzo delle azioni.

(35)

Inoltre, le autorità olandesi hanno ribadito che il meccanismo di ripartizione degli utili è un modo efficiente per evitare che, anche dopo aver effettuato l’investimento, si conceda un vantaggio ingiustificato. In questo contesto, osservano che la soglia oltre la quale entra in funzione il meccanismo di ripartizione degli utili rappresenta un importo nominale che non viene indicizzato. Se gli ultimi risultati di Ahoy Rotterdam N.V. fossero semplicemente maggiorati del tasso di inflazione annuo previsto del 2 %, dal 2010/2011 in poi si otterrebbe un canone aggiuntivo sulla base del meccanismo di ripartizione degli utili. In base a questo scenario, dal 2013/2014 la locazione pagata da Ahoy Rotterdam NV sarebbe superiore a quella calcolata dai denuncianti Mojo e Music Dome. Il meccanismo di ripartizione degli utili è quindi uno strumento efficace per garantire che il canone di locazione sia conforme alle condizioni di mercato.

(36)

Le autorità olandesi hanno affermato che, contrariamente a quanto sostenuto da Mojo e Music Dome, l’andamento del fatturato di Ahoy Rotterdam N.V. segue una certa tendenza. Il numero di eventi non è necessariamente indicativo di tale tendenza, in quanto non tiene conto del valore commerciale dei singoli eventi. Una parte consistente degli eventi è organizzata su base semestrale e alcuni di essi comportano cospicue entrate aggiuntive (16). Inoltre, sempre a detta delle autorità olandesi, il fatturato di un evento può notevolmente discostarsi dalle previsioni e per questo motivo non condividono la posizione di Mojo e Music Dome.

(37)

Per quanto riguarda la relazione dell’esperto indipendente, le autorità olandesi sottolineano che le osservazioni in essa formulate coincidono in ampia misura con le relazioni di Deloitte. Ad esempio, la relazione conclude che il meccanismo di ripartizione degli utili impedisce che il gestore ottenga un vantaggio economico dagli investimenti intrapresi, confermando, quindi, che gli accordi conclusi sono conformi alle condizioni di mercato.

VI.   LO STUDIO DELL’ESPERTO INDIPENDENTE

(38)

Nell’ambito dell’indagine, la Commissione ha incaricato un esperto indipendente (ECORYS Nederland B.V.) di esaminare le relazioni di valutazione di Deloitte (17), sulle quali si era basato il comune per effettuare la cessione della gestione di Ahoy Rotterdam N.V. e la locazione del complesso Ahoy. L'esperto è stato inoltre incaricato di valutare la relazione di DTZ Zadelhoff («DTZ»), presentata dai denuncianti prima dell’avvio del procedimento di indagine (18) e di accertare se il meccanismo di ripartizione degli utili inserito nel contratto di locazione concluso tra Ahoy Rotterdam N.V. e il comune fosse conforme al mercato. L’esperto è stato incaricato di verificare la correttezza del metodo applicato per tutte queste relazioni di valutazione.

(39)

L’esperto ha concluso che il metodo applicato da Deloitte nelle sue relazioni per determinare il valore delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. e della locazione per il complesso Ahoy era corretto. Sul fatto che Deloitte avesse utilizzato informazioni fornite dalla direzione, l’esperto è giunto alla conclusione che Deloitte ha fondato la sua valutazione definitiva sulle proprie previsioni, che si discostano da quelle della direzione.

(40)

Secondo l’esperto, la differenza riscontrata nella stima del valore locativo del complesso Ahoy tra Deloitte e DTZ era dovuta ai diversi metodi applicati. L’esperto giudicava corretta l’impostazione adottata da Deloitte (19). Sottolineando lo stretto legame tra la valutazione delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. da parte di Deloitte e la determinazione del valore locativo del complesso, l’esperto e ha dichiarato che, poiché reputava corretta la valutazione delle azioni da parte di Deloitte, il metodo di valutazione di questa società forniva la stima più accurata per un canone di locazione del complesso Ahoy conforme al mercato.

(41)

La relazione dell’esperto ha confermato la validità dell’ipotesi contenuta nella relazione di Deloitte, secondo cui un ampliamento della capacità del palazzetto dello sport a seguito dell’investimento effettuato non avrebbe necessariamente portato a un valore aggiunto per il gestore (20). Per quanto riguarda la valutazione del meccanismo di ripartizione degli utili, l’esperto ha concluso che questo meccanismo avrebbe garantito un ragionevole aumento del canone di locazione a condizioni di mercato in contropartita dell’investimento del comune di Rotterdam. Secondo l’esperto, poiché la soglia prevista dal meccanismo di ripartizione degli utili non è indicizzata, ci si può aspettare un introito supplementare per il comune (locatore) anche se il gestore (locatario) non ricava un beneficio dall’investimento nel complesso.

VII.   VALUTAZIONE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

(42)

La Commissione ha esaminato se la misura debba essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, il quale sancisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(43)

Per poter essere qualificato come aiuto di Stato, l’investimento notificato dal comune di Rotterdam deve soddisfare le seguenti condizioni: 1) la misura è finanziata con risorse statali; 2) conferisce un vantaggio economico alle imprese; 3) il vantaggio è selettivo e falsa o minaccia di falsare la concorrenza; 4) la misura incide negativamente sugli scambi commerciali tra Stati membri.

1.   Presenza di risorse statali

(44)

Nel caso in esame il comune di Rotterdam intende investire un massimo di 42 milioni di EUR nel rinnovo e ampliamento del palazzetto dello sport facente parte del complesso Ahoy. Poiché un comune deve essere considerato come parte di un’autorità, l’investimento in esame deve essere considerato come un investimento ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(45)

Anche le altre operazioni effettuate dal comune, ossia la cessione della gestione di Ahoy Rotterdam N.V. alla direzione e la stipula di un contratto di locazione con il gestore (privato) potrebbero coinvolgere aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

2.   Vantaggio

(46)

Come si osserva nella decisione di avvio del procedimento, la cessione della gestione di Ahoy Rotterdam N.V. e la locazione del complesso Ahoy darebbero all’acquirente/locatario un vantaggio economico solo se il prezzo delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. o il canone di locazione per il complesso Ahoy fossero fissati al di sotto del livello di mercato. Nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che sia il prezzo delle azioni sia il canone di locazione erano stati fissati direttamente sulla base delle relazioni di valutazione di Deloitte, l’esperto indipendente. Considerando però lo stretto legame tra queste operazioni e l’investimento notificato, la Commissione ha ritenuto necessario esaminare le condizioni in cui sono state effettuate queste operazioni, tenendo conto del fatto che le relazioni di Deloitte si basavano in una certa misura sulle informazioni presentate dalla direzione di Ahoy Rotterdam N.V., che in questo caso aveva un conflitto di interessi come potenziale acquirente/locatario.

(47)

Nell’ambito dello studio la Commissione ha deciso di chiedere il parere di un esperto indipendente sull'affidabilità delle relazioni Deloitte, sulle quali il comune si era direttamente basato per eseguire le operazioni in questione. Come precisato ai considerando 38, 39 e 40, lo studio di questo esperto indipendente ha confermato sia la correttezza del metodo applicato in queste relazioni sia il fatto che Deloitte aveva fondato la valutazione finale sulle proprie previsioni (21). Anche le autorità olandesi hanno sottolineato che Deloitte aveva assicurato di aver effettuato una propria analisi delle informazioni disponibili e che le sue conclusioni si discostavano per molti versi da quelle della direzione.

(48)

La Commissione ha anche compiuto una propria analisi dettagliata delle relazioni giungendo alla conclusione che Deloitte ha, giustamente, applicato il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa (22) come metodo principale per calcolare il valore delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. e l’impostazione basata sulle entrate come metodo principale per determinare il valore locativo del complesso. La Commissione ha anche concluso che le relazioni tenevano giustamente conto delle caratteristiche particolari della società di gestione che non consentono di effettuare un paragone preciso con altre aziende e operazioni. Infine, la Commissione ha concluso che, nella sua valutazione, Deloitte ha tenuto sufficientemente conto dello stretto legame tra la cessione della gestione e la locazione del complesso Ahoy. Sulla base della propria valutazione e i risultati dell’esperto indipendente, la Commissione non reputa vi siano validi motivi per contestare le relazioni di Deloitte.

(49)

Sia prima che dopo l'avvio del procedimento di indagine formale, Mojo e Music Dome avevano sottolineato che i risultati delle relazioni di Deloitte erano falsati in quanto, oltre ad aver applicato un metodo errato, Deloitte aveva utilizzato informazioni di parte fornite dalla direzione; la Commissione ritiene che queste argomentazioni non siano state sufficientemente dimostrate. Come spiegato precedentemente, secondo la Commissione, Deloitte ha utilizzato la corretta metodologia, basando la sua valutazione sulle proprie previsioni, diverse da quelle della direzione.

(50)

Mojo e Music Dome sostengono inoltre che alcuni dei risultati effettivamente conseguiti da Ahoy Rotterdam N.V. si discostino dalle previsioni contenute nella valutazione di Deloitte sulle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. (23), e aggiungono che, se queste previsioni fossero aggiornate, il risultato della valutazione, e quindi il prezzo delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V., risulterebbe di gran lunga superiore. Va osservato che la valutazione è stata fondata su previsioni elaborate da Deloitte in base alle informazioni disponibili all'epoca. Non vi sono prove che Deloitte abbia usato informazioni errate per determinare il valore di mercato di Ahoy Rotterdam N.V. Il fatto che alcuni indicatori finanziari siano risultati diversi da quanto originariamente previsto non incide in alcun modo sulle circostanze e le informazioni di cui disponeva Deloitte al momento di stilare la propria relazione di valutazione e non ha, quindi, potuto condizionare l'esito di tale valutazione. La Commissione conclude, quindi, che le differenze tra le previsioni e gli effettivi indicatori finanziari forniti a posteriori da Mojo e Music Dome non possano mettere in discussione la correttezza della valutazione elaborata da Deloitte.

(51)

Alla luce di ciò, la Commissione ritiene che le relazioni di valutazione del mercato di Deloitte costituiscano una base attendibile per gli importi calcolati ai fini della cessione della gestione di Ahoy Rotterdam N.V. e della locazione del complesso Ahoy da parte del comune. Tenuto conto degli obblighi imposti dal comune nel contratto di locazione, la Commissione conclude che queste operazioni sono state svolte a condizioni compatibili con il mercato e non abbiano conferito un vantaggio economico illecito al gestore del complesso.

(52)

Per quanto riguarda la parte dell'investimento notificato relativa all’ammodernamento/ampliamento della capacità del palazzetto dello sport, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione non ha escluso che questo investimento potesse conferire al gestore del complesso Ahoy un vantaggio selettivo che superava le normali condizioni di mercato, e ciò anche se si teneva conto della salvaguardia costituita dal meccanismo di ripartizione degli utili prevista nel contratto di locazione tra il comune e Ahoy Rotterdam N.V.

(53)

In particolare, secondo la valutazione iniziale della Commissione, le argomentazioni sollevate dalle autorità olandesi non dimostravano che la struttura del meccanismo di ripartizione degli utili fosse tale da garantire che il canone di locazione sarebbe stato fissato a livelli di mercato in seguito all'investimento e non escludevano, quindi, la probabilità di un vantaggio economico per il gestore del complesso a seguito dell'investimento.

(54)

Nell'ambito della sua indagine, la Commissione ha svolto un esame approfondito del meccanismo di ripartizione degli utili alla luce delle informazioni complementari fornite dalle autorità olandesi e dalle parti interessate, chiedendo inoltre all'esperto indipendente di valutare se il meccanismo in questione fosse conforme alle condizioni di mercato.

(55)

Come spiegato ai considerando 15 e 16, la privatizzazione della gestione di Ahoy Rotterdam N.V. e la locazione del complesso si basavano sull'ipotesi che l'investimento intrapreso (24) fosse necessario per mantenere il valore del complesso, ma che non avrebbe prodotto entrate aggiuntive per il gestore (25). A questo proposito, la Commissione intende sottolineare che l'esperto indipendente ha confermato che l'ipotesi contenuta nella relazione Deloitte, secondo cui un aumento della capacità del palazzetto dello sport a seguito dell'investimento previsto non avrebbe prodotto automaticamente un valore aggiunto per il gestore, era attendibile alla luce delle dinamiche del mercato degli eventi, della presenza di eventuali nuovi concorrenti e delle incertezze e dei rischi connessi. La Commissione concorda con i risultati dell'esperto indipendente e conclude che la sua ipotesi è condivisibile, anche considerata la posizione di mercato unica di Ahoy, la presenza e il comportamento di altri operatori sul mercato (26) così come il fatto che la gestione del complesso potrebbe essere ostacolata per un periodo relativamente lungo dai lavori di rinnovo.

(56)

La Commissione ha inoltre sottolineato che il meccanismo di ripartizione degli utili inserito dal comune come salvaguardia nel contratto di locazione mirava a garantire che il livello della locazione sarebbe stato aumentato nel caso l’investimento notificato avesse accresciuto il valore del complesso per il gestore. La Commissione ricorda che, secondo l'esperto indipendente, il meccanismo di ripartizione degli utili garantisce un aumento ragionevole del canone di locazione a condizioni di mercato, in contropartita del previsto investimento da parte del comune di Rotterdam. L’esperto ha inoltre confermato che sia la natura decrescente del meccanismo, sia il ritmo differenziato dell'aumento della locazione sono ragionevoli. Ha infine sottolineato che poiché le soglie fissate nel meccanismo di ripartizione degli utili non sono soggette a indicizzazione, il comune (locatore) può ricavare un introito supplementare anche se il gestore (in quanto locatario) non beneficia dell'investimento effettuato.

(57)

Il meccanismo prevede che il canone di locazione aumenti una volta che il margine lordo del gestore, definito a questo fine, supera la soglia di 16,5 milioni di EUR. Al fine di valutare se la soglia sia adeguata, la Commissione l’ha paragonata, per tutto il periodo della locazione, ai margini lordi del gestore stimati da Deloitte (27), dopo aver detratto, come previsto dal meccanismo, il canone pagabile al comune in un dato esercizio finanziario.

[…]

(58)

[…] Per tutto il periodo di locazione, i margini lordi stimati da Deloitte (al netto del canone di locazione) sono in media superiori alla soglia di 16,5 milioni di EUR durante gli esercizi finanziari successivi al termine dell'investimento, anche senza tener conto di possibili margini lordi aggiuntivi generati da un aumento del valore del complesso. In base a questi elementi, la Commissione conclude che il livello al quale è stata fissata la soglia sia in grado di tener conto degli eventuali aumenti di margine lordo del gestore nel caso in cui l'investimento accresca il valore per lo stesso gestore, invece di mantenerlo allo stesso livello.

(59)

Se si supera la soglia del margine lordo di 16,5 milioni di EUR, il canone aggiuntivo per il comune aumenta notevolmente, anche se a un ritmo decrescente, finché si raggiunge un margine lordo di 25 milioni di EUR. (28) A quel punto, il canone di locazione percepito dal comune è di 5,2 milioni di EUR, il doppio della cifra stabilita da Deloitte (29). Poiché gli effetti dell’ammodernamento/ampliamento del palazzetto dello sport sulle entrate del gestore non possono essere illimitati, la Commissione ritiene sia giustificato, in questo caso, differenziare il ritmo di aumento del canone di locazione e, allo stesso tempo, fissare un massimale all’aumento del canone stesso (30).

(60)

La Commissione condivide, pertanto, il parere dell'esperto indipendente e conclude che la struttura del meccanismo di ripartizione degli utili inserito nel canone di locazione sia conforme al mercato e costituisca uno strumento efficace per garantire la compatibilità al mercato del canone di locazione del complesso una volta compiuto l'investimento previsto.

(61)

La Commissione non ritiene convincente l'argomentazione di Mojo e Music Dome secondo cui, anche se l'investimento (in particolare l'ampliamento del palazzetto dello sport) non aumentasse le entrate del gestore, quest’ultimo ricaverebbe comunque un vantaggio competitivo dal miglioramento della struttura, beneficiando gratuitamente di un miglioramento infrastrutturale che un'impresa privata dovrebbe finanziare da sé. Nelle sue relazioni, infatti, la stessa Deloitte ha elaborato uno scenario secondo cui l'investimento non avrebbe comportato alcuna entrata aggiuntiva ma era comunque necessario per mantenere il valore del complesso. L'investimento è già stato preso in considerazione al momento di fissare il prezzo per Ahoy Rotterdam N.V. e il canone di locazione del complesso e quindi non conferisce alcun vantaggio economico al gestore.

(62)

Mojo e Music Dome hanno inoltre sostenuto che il meccanismo non può essere conforme al mercato, in quanto, anche se il gestore rimborsasse l’investimento per intero nel quadro del meccanismo di ripartizione degli utili, riceverebbe comunque un vantaggio economico, poiché l'intero rischio economico dell'investimento sarebbe sostenuto dal comune di Rotterdam. Secondo le due imprese, inoltre, il comune non otterrà nulla se l'investimento non comporterà entrate aggiuntive: recupererà l’investimento solo in caso di concrete entrate aggiuntive. Riguardo a questa argomentazione, la Commissione non può escludere la possibilità che, nella sua decisione di investire nel progetto, il comune non abbia agito come investitore privato interessato al profitto. Le condizioni imposte al gestore dal punto di vista della polivalenza del complesso e della tipologia di eventi da svolgervi infatti riducono il valore dell'investimento. Tuttavia la valutazione della Commissione ha dimostrato che il gestore non ha ricavato alcun vantaggio illecito dal suo rapporto contrattuale con il comune, e ciò per via delle limitazioni imposte dai contratti. Come spiegato sopra, il livello della locazione e il prezzo delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. sono conformi alle condizioni di mercato. Il meccanismo di ripartizione degli utili costituisce un’ulteriore salvaguardia per escludere ogni vantaggio illecito nel caso in cui l'investimento, invece di mantenere il valore allo stesso livello, crei un valore aggiunto per il gestore.

(63)

Pertanto, tenuto conto del fatto che un eventuale vantaggio per il gestore derivante dall’ammodernamento/ampliamento del palazzetto dello sport non è sicuro e che il comune ha introdotto un'efficace salvaguardia sotto forma di meccanismo di ripartizione degli utili, la Commissione conclude che l'investimento previsto non conferisce al gestore nessun vantaggio economico superiore alle normali condizioni di mercato.

(64)

Le autorità olandesi si sono impegnate a far sì che la selezione di una o più imprese incaricate dell'investimento avvenga attraverso gara d'appalto pubblica in conformità della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Come affermato nella decisione di avviare il procedimento di indagine, se l'impegno è mantenuto, la Commissione può escludere la possibilità che si conferisca a tale impresa o gruppo di imprese un vantaggio economico superiore alle normali condizioni di mercato.

(65)

Si può concludere che l'investimento non conferirà alle imprese che utilizzano i servizi forniti dal gestore del complesso Ahoy nessun vantaggio economico incompatibile con le normali condizioni di mercato. Poiché l'investimento mira al rinnovo e all'ampliamento del palazzetto dello sport, le imprese interessate saranno organizzatori di concerti, festival e eventi sportivi e sociali. Trattandosi di un'impresa privata, non c'è motivo di dubitare che il gestore del complesso Ahoy non applichi ai suoi clienti un prezzo di mercato.

(66)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione, sulla base delle informazioni disponibili, ha escluso a prima vista che si potesse conferire un vantaggio selettivo a gruppi specifici di imprese o per attività specifiche, e ciò per via della funzione polivalente del complesso e degli obblighi di manutenzione e di promozione del carattere polivalente del complesso imposti al gestore in base al contratto di locazione.

(67)

Le osservazioni presentate dalle autorità olandesi nel quadro del procedimento di indagine confermano il carattere polivalente del complesso Ahoy e la diversità delle attività in esso svolte. In effetti il contratto di locazione impone al gestore di garantire che l'impianto rimanga disponibile per molteplici utilizzatori e attività. A questo proposito, la Commissione osserva che l'investimento nel palazzetto dello sport Ahoy è volto a mantenere il carattere polivalente del complesso per organizzarvi diversi tipi di attività, per cui non verrebbero avvantaggiati né gruppi specifici di imprese né specifiche attività. Inoltre l’investimento nel palazzetto dello sport si prefigge di creare una piattaforma in cui si svolgano attività a vantaggio del grande pubblico. L’offerta di una simile struttura sportiva può essere vista come una questione di responsabilità dell’autorità pubblica nei confronti dei cittadini, purché sia tutelato il carattere polivalente. Inoltre, per quanto riguarda le altre attività e manifestazioni, non vi sono indicazioni tali da supporre che il complesso Ahoy non sarà gestito a condizioni conformi al mercato.

(68)

Sulla base di tale valutazione, si conclude che l’investimento non favorisce imprese o attività economiche specifiche e pertanto non si può considerare selettivo.

(69)

Alla luce di quanto affermato sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che l’investimento nel complesso Ahoy, così come la cessione della gestione e la locazione del complesso Ahoy compiute dal comune in relazione a tale investimento, non conferiscono al gestore del complesso o a eventuali altre imprese un vantaggio economico superiore alle normali condizioni di mercato. È stato inoltre stabilito che, dal momento che non favorisce imprese o attività economiche specifiche, l’investimento non può neanche essere considerato selettivo.

VIII.   CONCLUSIONI GENERALI

(70)

A seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, le perplessità iniziali espresse dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento sono state sciolte in modo soddisfacente dalle autorità olandesi e dall’esperto indipendente. Sono state infatti presentate informazioni complementari sulla natura del meccanismo di ripartizione degli utili che hanno consentito alla Commissione di esaminare approfonditamente tale meccanismo. Inoltre, la conformità della cessione della gestione di Ahoy Rotterdam N.V. e della locazione del complesso Ahoy al mercato è stata confermata da un esame sull’affidabilità delle valutazioni di Deloitte sulle quali si basavano direttamente le operazioni in questione.

(71)

La Commissione ha pertanto concluso che l’investimento notificato nel rinnovo e nell’ammodernamento/ampliamento del complesso Ahoy, comprese la cessione della gestione di Ahoy Rotterdam N.V. e la locazione del complesso ad esso legate, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’investimento del comune di Rotterdam nel complesso Ahoy, che è stato notificato alla Commissione con lettera del 22 febbraio 2007 e successivamente modificato, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

A detto aiuto può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 68 del 13.3.2008, pag. 14.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Con lettera inviata e protocollata il 30 maggio 2008.

(4)  Con lettera protocollata il 30 aprile 2008 in seguito alla proroga del termine ultimo per la presentazione delle osservazioni sulla decisione della Commissione di avvio del procedimento di indagine formale sul caso in esame.

(5)  Con lettera protocollata il 21 aprile 2008 in seguito alla proroga del termine ultimo per la presentazione delle osservazioni sulla decisione della Commissione di avvio del procedimento di indagine formale su questo caso.

(6)  Con lettera protocollata il 27 marzo 2008.

(7)  […] (*) [(*) Le informazioni tra parentesi quadre sono soggette all'obbligo di riservatezza].

(8)  Ai sensi dell’articolo 4.1 del contratto di locazione, il programma svolto negli anni 2003/2004 e 2004/2005 (mostre pubbliche e fiere commerciali, eventi) sarà portato avanti per tutta la durata del contratto.

(9)  In base al contratto di locazione, il canone sarà adeguato sulla base dell'ultimo indice mensile dei prezzi al consumo pubblicato dall'ufficio centrale di statistica.

(10)  Le osservazioni di questa persona non sono risultate direttamente pertinenti ai fini della valutazione della misura ma riguardavano le ragioni sottostanti alla denuncia presentata da Mojo e Music Dome. Pertanto nella presente decisione non si tiene alcun conto di tali osservazioni.

(11)  Secondo la società, in base ai piani attuali, il rapporto tra i costi di investimento per la manutenzione e per il rinnovo e ampliamento era di 83 %-17 %.

(12)  Cfr. nota 1.

(13)  Mojo e Music Dome fanno riferimento all’allegato 3 del contratto di locazione (esercizi 2003/2004 e 2004/2005) e allegano una panoramica per il periodo 2003/2004–2007/2008.

(14)  I denuncianti hanno presentato dei calcoli che hanno portato a questo risultato. Oltre a ciò hanno effettuato ulteriori calcoli basati su diversi moltiplicatori per dimostrare che, se Deloitte avesse effettuato una previsione accurata dei risultati previsti per l'esercizio finanziario 2005/2006, ne sarebbe scaturito un valore aziendale notevolmente superiore.

(15)  Cfr. nota 1.

(16)  Come, per esempio, Europort Maritime, Industrial Maintenance e InfraTech.

(17)  Il «progetto Nadal» ha calcolato il valore delle azioni di Ahoy Rotterdam N.V. a 1,7 milioni di EUR; la relazione «Waardering Ahoy» ha stimato a 2,6 milioni di EUR il canone di locazione conforme al mercato per il complesso Ahoy.

(18)  La «relazione di valutazione» di DTZ ha stimato a 3,9 milioni di EUR il canone di locazione conforme al mercato per il complesso Ahoy.

(19)  Il consulente riteneva che la relazione di DTZ non contenesse dati migliori in quanto il complesso Ahoy non può essere considerato come «bene commerciabile» e il metodo utilizzato da DTZ era fondato su raffronti poco chiari e ipotesi meno appropriate o meno sviluppate.

(20)  La relazione dell’esperto ha tenuto conto del periodo di previsione, dell’andamento del mercato degli eventi, di eventuali nuovi concorrenti e dei rischi e delle incertezze connessi a questi fattori. Ha inoltre sottolineato che il rinnovo e l'ampliamento del complesso come strategia difensiva non costituiscono un’anomalia.

(21)  L’esperto ha inoltre osservato che era logico che Deloitte utilizzasse anche le informazioni fornite dalla direzione e ha aggiunto che questa non si era basata unicamente su tali informazioni ma anche su uno studio di mercato indipendente.

(22)  Questo metodo è un metodo comunemente utilizzato per il calcolo del valore di un progetto, di un’impresa o di un bene che calcola il valore contante del previsto flusso di cassa, tenendo conto del rischio e del lasso di tempo previsto per ottenere il flusso di cassa.

(23)  I denuncianti affermano che, poiché la valutazione è stata effettuata a metà dell'esercizio finanziario 2005/2006, le previsioni avrebbero dovuto essere più accurate.

(24)  Ossia l’ampliamento della capacità del palazzetto dello sport tramite l'aggiunta di posti a sedere.

(25)  Questa ipotesi viene utilizzata da Deloitte per calcolare il valore locativo conforme al mercato del complesso Ahoy.

(26)  Per esempio, secondo l’esperto, Amsterdam RAI ha investito nel periodo 2003-2008 al massimo 105 milioni di EUR per l’ammodernamento del suo complesso.

(27)  Questi margini lordi si basano sul presupposto che l’investimento si limiterà a mantenere il valore del complesso per il gestore senza produrre entrate aggiuntive.

(28)  Cfr. considerando 16.

(29)  L’aumento del canone viene calcolato nel modo seguente: 50 % x 1,5 milioni di EUR + 35 % x 3 milioni di EUR + 20 % x 4 milioni di EUR = 2,6 milioni di EUR.

(30)  Nella relazione dell’esperto indipendente viene confermata la ragionevolezza della natura del sistema.

(31)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.


22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

relativa alla nomina di due membri del consiglio di vigilanza dello European Financial Reporting Advisory Group esperti in politiche pubbliche

(2009/714/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), un comitato tecnico di contabilità provvede a fornire alla Commissione il supporto e la consulenza tecnica necessari per la valutazione dei principi contabili internazionali. Tale ruolo è svolto dallo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

(2)

L'EFRAG è stato istituito nel 2001 da organizzazioni europee che rappresentano emittenti, investitori e professionisti contabili coinvolti nel processo di informativa finanziaria.

(3)

A seguito delle riforme della struttura di governance dell'EFRAG, il consiglio di vigilanza comprende quattro membri esperti in politiche pubbliche scelti specificamente in base alla loro esperienza nell'elaborazione di dette politiche a livello nazionale o europeo. In conformità dell'appendice 1, sezione 3.2, dello statuto dell'EFRAG in vigore dall'11 giugno 2009, spetta alla Commissione nominare i quattro membri esperti in politiche pubbliche. I membri del consiglio di vigilanza dell'EFRAG sono nominati dall'assemblea generale dell'EFRAG.

(4)

La Commissione ha selezionato i candidati per la nomina a membri del consiglio di vigilanza dell'EFRAG esperti in politiche pubbliche a seguito di un invito a presentare candidature (2).

(5)

Un candidato è stato nominato con decisione 2009/549/CE della Commissione, del 13 luglio 2009, relativa alla nomina di un membro del consiglio di vigilanza dello European Financial Reporting Advisory Group esperto in politiche pubbliche (3),

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione nomina due membri, i cui nominativi figurano in allegato, alla carica di membri del consiglio di vigilanza dello European Financial Reporting Advisory Group esperti in politiche pubbliche.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU C 74 del 28.3.2009, pag. 61.

(3)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 63.


ALLEGATO

ELENCO DEI MEMBRI DESIGNATI ESPERTI IN POLITICHE PUBBLICHE

 

Sig.ra Aldona KAMELA-SOWINSKA

 

Sig. Angelo PROVASOLI