ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.240.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 240

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
11 settembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 825/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

7

 

 

Regolamento (CE) n. 827/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

*

Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali

14

 

*

Regolamento (CE) n. 829/2009 della Commissione, del 9 settembre 2009, recante divieto di pesca del granatiere nelle zone Vb, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

26

 

*

Regolamento (CE) n. 830/2009 della Commissione, del 9 settembre 2009, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle zone II, IV e V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera del Regno Unito

28

 

 

Regolamento (CE) n. 831/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

30

 

 

Regolamento (CE) n. 832/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009

31

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/700/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 settembre 2009, che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile iscrizione della sostanza attiva bixafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 6771]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/1


REGOLAMENTO (CE) N. 825/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1659/2005 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure consistono in un dazio ad valorem del 39,9 %, fatta eccezione per sei società specificamente menzionate nel regolamento originario, soggette ad aliquote del dazio individuali.

1.2.   Richiesta di riesame

(2)

In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto da un produttore esportatore cinese, Bayuquan Refractories Company Limited («il richiedente» o «BRC»), una richiesta di apertura di un riesame intermedio parziale del regolamento originario («il riesame intermedio»), a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il richiedente non ha partecipato all’inchiesta che ha portato ai risultati e alle conclusioni riportate nel regolamento originario («l’inchiesta originaria») e pertanto gli viene applicato il dazio antidumping residuo.

(3)

Nella sua richiesta di riesame intermedio BRC ha dichiarato di soddisfare i criteri per le condizioni di economia di mercato («TEM») e per il trattamento individuale («TI»). BRC è stata acquistata dal Vesuvius Group, il che ha comportato dei cambiamenti nella sua struttura. Secondo il richiedente, un confronto tra i prezzi da lui applicati sul mercato interno, i suoi costi di produzione e i suoi prezzi all’esportazione nella Comunità indica che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto al livello di misurazione attuale. Il richiedente sosteneva quindi che per eliminare il dumping non sarebbe stato più necessario mantenere la misura al suo livello attuale.

1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(4)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando la portata dello stesso all’analisi del dumping per quanto riguarda l’attività del richiedente. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura il 12 giugno 2008 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) e ha iniziato un’inchiesta.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(5)

Il prodotto oggetto del riesame intermedio è identico a quello descritto nel regolamento originario, ovvero mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020).

(6)

Il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e quello esportato nella Comunità, così come quello prodotto e venduto negli Stati Uniti, hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e gli stessi usi, e possono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.5.   Parti interessate

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame intermedio l’industria comunitaria, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(8)

La Commissione ha inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in TEM e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato sopralluoghi di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Bayuquan Refractories Co. Ltd (il richiedente), RPC,

Vesuvius UK Co. Ltd (importatore collegato), UK,

Vesuvius Iberica Refractories SA (importatore collegato), Spagna,

Vesuvius Deutschland GmbH (importatore collegato), Germania,

Vesuvius Italia SpA (importatore collegato), Italia.

1.6.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

2.   ESITO DELL’INCHIESTA

2.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(10)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2 di detto regolamento nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:

le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi riflettono i valori di mercato,

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d’applicazione in ogni caso e in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS — International Accounting Standards),

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto,

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(11)

Il richiedente ha chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base inviando il formulario TEM, debitamente motivato, entro le scadenze fissate. Le informazioni e i dati presentati in quella sede sono stati in seguito oggetto di un’inchiesta in loco.

(12)

L’inchiesta ha stabilito che il richiedente non rispondeva ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo e terzo trattino, del regolamento di base per ottenere il TEM. La società in questione non ha inoltre dimostrato di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS. I suoi rendiconti finanziari e i conti individuali mostravano violazioni delle norme IAS e dei principi contabili quali errori di contabilizzazione e ammortamento del capitale fisso e contabilizzazione non corretta delle voci «pagabili» e «pagamenti anticipati». Queste irregolarità non erano state citate dal revisore e pertanto si è concluso che i rendiconti finanziari non erano stati verificati nel rispetto delle norme IAS. La società inoltre non ha dimostrato di essere esente da distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, soprattutto in quanto i diritti di utilizzo dei terreni sono stati ottenuti molto al di sotto del loro prezzo di mercato.

(13)

Sulla base di tali fatti e considerazioni, il richiedente non ha potuto ottenere il TEM.

(14)

L’industria comunitaria, il richiedente e le autorità del paese esportatore hanno avuto la possibilità di fare osservazioni sulle risultanze relative al TEM. Il richiedente e l’industria comunitaria hanno di conseguenza inviato le loro osservazioni.

(15)

Il richiedente sosteneva che le problematiche sollevate in merito ai suoi documenti contabili non erano gravi e/o erano state successivamente corrette nel 2008. Va ricordato che le incongruenze trovate nei conti del richiedente per il 2007 hanno portato a una rappresentazione molto distorta delle situazione finanziaria del richiedente. Dal controllo dei conti durante il PI è emerso che i problemi riscontrati nel 2007 esistevano ancora nel 2008. La tesi del richiedente secondo cui le pratiche contabili sarebbero mutate alla fine del 2008 non è stata accettata poiché tali cambiamenti sono avvenuti nove mesi dopo il PI e inoltre non è stato possibile verificarli durante la visita in loco.

(16)

Secondo l’industria comunitaria il richiedente non ha rispettato il primo criterio poiché le varie restrizioni all’esportazione imposte dal governo cinese sulle principali materie prime utilizzate per realizzare il prodotto in esame hanno portato a una distorsione dei prezzi di tali materie prime sul mercato nazionale. Di conseguenza i produttori cinesi di mattoni di magnesia possono ottenere materie prime a condizioni migliori rispetto a quelle dei loro concorrenti in altri paesi.

(17)

Per lo svolgimento dell’inchiesta in merito a questa tesi sono stati esaminati i prezzi d’acquisto della materia prima principale, la magnesia, da parte di BRC e i prezzi della magnesia cinese citati pubblicamente (fonte: Price Watch/Industrial minerals) forniti dall’industria comunitaria. Dal confronto è emerso che la differenza nei prezzi durante il PI non era da considerare significativa. Durante l’inchiesta si è potuto inoltre verificare che BRC ha potuto scegliere di acquistare magnesia da diversi fornitori e che i prezzi erano negoziati senza alcuna interferenza da parte dello Stato. In base a ciò emerge che qualunque distorsione relativa ai prezzi delle materie prime non ha avuto alcun impatto significativo su BRC durante il PI.

(18)

In base a quanto detto sopra sono confermati i risultati e le conclusioni secondo cui a BRC non viene concesso il TEM.

2.2.   Trattamento individuale (TI)

(19)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri per il TI di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,

la maggior parte delle azioni appartiene a privati ed è dimostrato che BRC è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato,

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato,

l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(20)

Il richiedente, oltre al TEM, ha chiesto anche il TI nel caso in cui non potesse ottenere il primo.

(21)

L’inchiesta ha dimostrato che il richiedente soddisfa tutti i criteri di cui sopra. Durante l’inchiesta non sono stati accertati fatti tali da portare al rifiuto della richiesta di TI del richiedente. Si è pertanto deciso di concedere a BRC il trattamento individuale.

2.3.   Valore normale

(22)

L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che, in caso di importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento il valore normale va determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(23)

Nell’avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato l’intenzione di utilizzare gli Stati Uniti d’America («USA») come il paese di riferimento appropriato per determinare il valore normale per la RPC, poiché gli USA erano stati usati come riferimento durante l’inchiesta originaria. Un produttore negli USA ha accettato di collaborare all’inchiesta allo scopo di determinare il valore normale per la RPC. Non sono pervenuti commenti dalle parti interessate un merito a questa proposta.

(24)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per il richiedente è stato pertanto determinato in base a informazioni verificate, comunicate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato.

(25)

Per poter stabilire il valore normale per la maggioranza dei tipi di prodotto esportati dalla RPC, visto in particolare l’impiego dei dati del paese di riferimento, si è ritenuto opportuno adeguare in questo senso i criteri impiegati per individuare i vari tipi di prodotto. I calcoli del dumping sono stati quindi rivisti in base a questi criteri modificati.

(26)

Per stabilire il valore normale si è innanzitutto esaminato se il volume totale di vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato era rappresentativo rispetto al volume totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni corrispondenti verso la Comunità. È emerso che tutte le vendite del produttore statunitense interessato sul mercato interno sono avvenute in volumi rappresentativi.

(27)

Successivamente sono stati individuati i tipi di prodotto simile venduti dal richiedente sul suo mercato interno identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

(28)

Per ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato e considerato direttamente comparabile ai tipi di mattoni di magnesia venduti da BRC alla Comunità, si è stabilito se le vendite sul mercato interno statunitense fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di mattoni di magnesia sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell’inchiesta il loro volume complessivo negli USA per quel tipo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile di mattoni di magnesia esportato nella Comunità. È emerso che tutti i tipi di prodotto erano venduti in quantità sufficiente sul mercato interno ed erano perciò da considerarsi rappresentativi.

(29)

La Commissione ha quindi esaminato se le vendite di ciascun tipo di mattoni di magnesia effettuate sul mercato interno statunitense in quantità rappresentative fossero da considerare come realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di mattoni di magnesia in questione ad acquirenti indipendenti.

(30)

Le vendite sul mercato interno sono state ritenute remunerative se il prezzo unitario di un determinato tipo di prodotto risultava uguale o superiore al costo di produzione. Si è pertanto provveduto a calcolare il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno statunitense durante il periodo dell’inchiesta.

(31)

Da tale analisi è emerso che tutti i tipi di prodotto, eccetto uno, sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali negli USA. Il valore normale per questi tipi di prodotto è stato quindi determinato in base a tutti i prezzi pagati o pagabili sul mercato interno statunitense per i tipi di prodotto comparabili a quelli esportati da BRC nella Comunità. Il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti negli USA.

(32)

La maggior parte dei tipi di prodotto esportati da BRC nella Comunità erano quelli sottoposti a un trattamento ulteriore e non venduti, o non venduti in quantità rappresentative, dal produttore statunitense che ha collaborato all’inchiesta. Il valore normale per questi tipi di prodotto si è quindi basato sulle vendite negli USA, come descritto al considerando 31 per i tipi di prodotto corrispondenti non sottoposti ad ulteriore trattamento, in seguito adattato per rispecchiare le differenze nelle caratteristiche fisiche del prodotto. Il livello di adeguamento è stato calcolato in base ai dati relativi all’industria comunitaria forniti e verificati durante l’inchiesta originaria.

(33)

Per l’unico tipo di prodotto in cui non è stato possibile utilizzare i prezzi del mercato come citato al considerando 31 di cui sopra, è stato necessario applicare un altro metodo. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e il margine di profitto si basavano sulle spese generali, amministrative e di vendita e sul margine di profitto medio relativo ad operazioni commerciali normali con il prodotto simile.

2.4.   Prezzo all’esportazione

(34)

Poiché tutte le vendite per l’esportazione da BRC nella Comunità sono state effettuate tramite importatori collegati il prezzo all’esportazione franco fabbrica è stato costruito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo a cui il prodotto importato è stato venduto al primo acquirente indipendente nella Comunità, debitamente adeguato per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e di un congruo margine relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto. Per fare ciò sono stati utilizzati i costi per le SGAV degli importatori collegati.

(35)

In quanto a un congruo margine di profitto per l’importatore da utilizzare a questo scopo, in assenza di dati degli importatori indipendenti e poiché il presente riesame intermedio è limitato all’analisi del dumping per quanto riguarda l’attività di una società, cioè il richiedente, il margine di profitto è basato sul profitto ottenuto da un importatore indipendente che ha collaborato durante l’inchiesta originaria.

2.5.   Confronto

(36)

Il valore medio normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale e livello di tassazione indiretta. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati, ove possibile e giustificato, adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, spese di credito e dazi antidumping realmente pagati.

(37)

L’inchiesta ha stabilito che l’IVA corrisposta sulle vendite per l’esportazione non è stata rimborsata. Nella comunicazione fornita al richiedente a norma dell’articolo 20 del regolamento di base, era pertanto indicato che sia il prezzo all’esportazione che il valore normale sarebbero stati determinati in base all’IVA pagata o pagabile. Secondo il richiedente questo approccio non è accettabile in quanto farebbe aumentare il valore normale di un importo che supera l’importo dell’IVA che andrebbe detratta dal prezzo all’esportazione.

(38)

In merito a questa osservazione va detto che durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame l’IVA corrisposta sulle vendite per l’esportazione non è stata in alcun modo rimborsata. Non è stato pertanto necessario alcun adeguamento per l’IVA, né per i prezzi all’esportazione né per il valore normale. Il metodo utilizzato è inoltre neutrale. Ha tuttavia lo stesso effetto anche se, per esempio per determinati prodotti o transazioni, una società vende alla Comunità a un prezzo all’esportazione che non genera una situazione di dumping. In altre parole, anche considerando che l’inclusione dell’IVA in entrambi i sensi dell’equazione aumenterebbe la differenza fra i due elementi, ciò sarebbe applicabile anche a quei modelli che non sono stati oggetto di dumping.

2.6.   Margine di dumping

(39)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l’assenza di pratiche di dumping.

3.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

(40)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è verificato anche se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo.

(41)

Si ricorda a questo proposito che il richiedente ha venduto soltanto una quantità ridotta di mattoni di magnesia alla fine del PI del regolamento originario e non ha quindi preso parte all’inchiesta originaria, pertanto gli è stato applicato un dazio residuo del 39,9 %. La BRC esistente al tempo dell’inchiesta originaria è stata in seguito acquistata dal Vesuvius Group, il che ha comportato delle modifiche nella struttura della BRC.

(42)

Il richiedente ha collaborato pienamente al riesame intermedio e i dati raccolti e verificati hanno permesso di stabilire un margine di dumping basato sui suoi prezzi individuali all’esportazione nella Comunità. Il risultato di tale calcolo indica che il mantenimento della misura al suo livello attuale non è più giustificato.

(43)

Gli elementi ottenuti e verificati nel corso dell’inchiesta hanno inoltre dimostrato che i cambiamenti nella struttura societaria del richiedente sono da considerarsi duraturi. Nel corso dell’inchiesta non sono emersi elementi che suggeriscono il contrario. È ragionevole pensare che le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame intermedio non subiranno cambiamenti nel prossimo futuro tali da influenzare gli elementi di prova del presente riesame. Si conclude pertanto che le modifiche avvenute sono da considerarsi di carattere duraturo.

4.   MISURE ANTIDUMPING

(44)

In base alle conclusioni della presente inchiesta di riesame si ritiene opportuno modificare allo 0 % il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla società BRC.

(45)

Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005, dopo la voce relativa a Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd è inserita la voce seguente:

Fabbricante

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

«Bayuquan Refractories Co. Ltd,

Qinglongshan Street, Bayuquan District,

Yingkou 115007, Liaoning Province, RPC

0 %

A960»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(3)  GU C 146 del 12.6.2008, pag. 27.


11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/7


REGOLAMENTO (CE) N. 826/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1659/2005 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure consistono in un dazio ad valorem del 39,9 %, fatta eccezione per sei società specificamente menzionate nel regolamento originario, soggette ad aliquote del dazio individuali.

2.   Domanda di riesame

(2)

Nel 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («il riesame intermedio»). La domanda, vertente unicamente sull’esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore cinese, la Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Company Limited («DSRM» oppure «il richiedente»). L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti fabbricati dalla DSRM è pari al 27,7 %.

(3)

Nella domanda di riesame intermedio il richiedente sosteneva che le circostanze che erano all’origine delle misure istituite erano cambiate e che tale cambiamento era di natura permanente. Secondo il richiedente un confronto tra i prezzi da lui applicati sul mercato interno, i suoi costi di produzione e i suoi prezzi all’esportazione nella Comunità indica inoltre che il margine di dumping è notevolmente più basso rispetto all’attuale livello della misura. Di conseguenza, per eliminare il dumping non sarebbe più necessario mantenere la misura al suo livello attuale. In particolare, il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie per dimostrare il rispetto dei criteri per il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato («TEM»).

3.   Apertura

(4)

Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull’esame del dumping per quanto riguarda la DSRM. Il 12 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) e ha avviato un’inchiesta.

4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(5)

Il prodotto in esame è identico a quello descritto nel regolamento originario, ovvero mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020).

(6)

Di conseguenza, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e quello esportato nella Comunità, nonché il prodotto fabbricato e venduto negli USA hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi, e possono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   Parti interessate

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame intermedio l’industria comunitaria, il richiedente e le autorità del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro i termini stabiliti dall’avviso di apertura. Sono s tate sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(8)

La DSRM e le società con le quali è collegata hanno ricevuto un modulo di domanda di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e un questionario e hanno tutte risposto entro i termini previsti. La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’analisi ed ha effettuato visite di verifica dei locali delle seguenti società:

a)

in RPC

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Limited (il richiedente), Dashiqiao, provincia di Liaoning

b)

in Italia

Duferco Commerciale SpA, Genova

c)

in Francia

Duferco, Aubervilliers

d)

in Svizzera

Duferco SA, Lugano

6.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo che va dal 1o gennaio 2007 al 31 marzo 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

B.   ESITO DELL’INCHIESTA

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(10)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del detto articolo 2 nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:

le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi riflettono i valori di mercato,

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS — International Accounting Standards),

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto,

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(11)

Il richiedente ha chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha presentato il modulo di richiesta del TEM debitamente compilato ed entro le scadenze fissate. Le informazioni e i dati presentati attraverso il modulo sono stati oggetto di una verifica in loco.

(12)

È risultato che il richiedente soddisfa tutti e cinque i criteri per il TEM. È stato constatato che, durante il PI, la DSRM ha adottato le proprie decisioni commerciali senza interferenze statali e senza distorsioni connesse a condizioni di economia non di mercato. La DSRM è soggetta alla legislazione cinese in materia fallimentare e di proprietà, senza alcuna deroga. La società possiede una serie di documenti contabili e un sistema contabile soggetti a una revisione contabile indipendente e la sua prassi è stata ritenuta conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti a livello internazionale e alle norme contabili internazionali (IAS). I costi e i prezzi riflettono i valori di mercato e le conversioni dei tassi di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(13)

Sulla base degli elementi e delle considerazioni appena esposti, al richiedente è stato concesso il TEM.

(14)

L’industria comunitaria, il richiedente e le autorità del paese esportatore hanno avuto la possibilità di fare osservazioni sulle risultanze relative al TEM. In seguito il richiedente e l’industria comunitaria hanno presentato le loro osservazioni.

(15)

L’industria comunitaria ha affermato che il richiedente non rispetta il criterio numero uno, perché le varie restrizioni all’esportazione imposte dal governo cinese sulla materia prima principale necessaria per fabbricare il prodotto in esame hanno indotto una distorsione dei prezzi di tale materia prima sul mercato nazionale. Di conseguenza i produttori cinesi di mattoni di magnesia possono ottenere la materia prima a condizioni migliori rispetto ai loro competitori in altri paesi.

(16)

Per verificare tale affermazione sono stati esaminati i prezzi di acquisto della materia prima principale, cioè la magnesia, da parte della DSRM e le quotazioni pubbliche della magnesia cinese (fonte: Price Watch/Industrial minerals) fornite dall’industria comunitaria. Dal confronto è risultato che la differenza di prezzo nel PI non si poteva considerare significativa. Inoltre durante l’inchiesta è stato possibile accertare che la DSRM era libera di acquistare magnesia da vari fornitori e che i prezzi venivano negoziati senza alcuna interferenza statale. Su tale base risulta che le eventuali distorsioni dei prezzi della materia prima non hanno avuto un impatto significativo su tale specifica società durante il PI.

(17)

In considerazione di quanto appena esposto si confermano i risultati e le conclusioni secondo i quali alla DSRM viene concesso il TEM.

2.   Valore normale

(18)

Per determinare il valore normale, si è analizzato in primo luogo se le vendite interne totali del prodotto simile da parte della DSRM fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all’esportazione verso la Comunità. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne vengono considerate rappresentative quando il loro volume totale equivale almeno al 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione verso la Comunità. Si è constatato che tutte le vendite della DSRM sul mercato interno configuravano volumi rappresentativi.

(19)

Sono stati successivamente identificati i tipi del prodotto simile venduti sul mercato interno dalla DSRM che risultavano essere identici o direttamente comparabili a quelli esportati verso la Comunità.

(20)

Per ciascun tipo di prodotto venduto dalla DSRM sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo esportato verso la Comunità, si è stabilito se le vendite interne fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative quando, per il periodo d’inchiesta, il volume totale delle vendite interne di questo tipo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato verso la Comunità.

(21)

Si è inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame nel corso del PI, la proporzione di vendite con margine di profitto a clienti indipendenti sul mercato interno.

(22)

Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato calcolato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest’ultimo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

(23)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o una percentuale inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PI.

(24)

Quando, per stabilire il valore normale, non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati sul mercato interno dalla DSRM, è stato necessario ricorrere ad un altro metodo. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito. Di conseguenza, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto si basavano sulle spese generali, amministrative e di vendita e sul margine di profitto medi della DSRM relativi ad operazioni commerciali normali con il prodotto simile.

3.   Prezzo all’esportazione

(25)

Poiché tutte le vendite all’esportazione nella Comunità sono state effettuate attraverso società collegate alla DSRM stabilite o nella Comunità o in Svizzera, il prezzo franco fabbrica all’esportazione è stato costruito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità, previo adeguamento per tenere conto dell’insieme dei costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e previa maggiorazione di un importo ragionevole a titolo delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali e del margine di profitto. In tale contesto sono stati utilizzati i costi SGAV degli importatori collegati.

(26)

Per quanto riguarda il margine ragionevole di profitto dell’importatore da utilizzare a tal fine, in mancanza di dati di importatori indipendenti, dato che l’attuale riesame intermedio parziale si limita ad accertare il dumping in relazione a una società, il margine di profitto è stato basato sul profitto ottenuto da un importatore indipendente che aveva collaborato all’inchiesta iniziale.

(27)

Per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni finali, la DSRM ha affermato che la quota di SGAV impiegata per costruire il prezzo all’esportazione per uno dei suoi importatori collegati non rifletteva la realtà, poiché era stata calcolata quale quota del fatturato totale, senza tenere conto del fatto che la maggior parte delle vendite effettuate da tale società erano su commissione e che nel fatturato era stato incluso solo l’importo della commissione.

(28)

La Commissione ha quindi esaminato nuovamente le informazioni rilevate durante il sopralluogo presso la sede di tale importatore collegato. Su tale base l’affermazione della DSRM è risultata motivata ed è stata riveduta la quota di SGAV relativa a tale importatore collegato, impiegata per calcolare il prezzo all’esportazione costruito. La quota di SGAV riveduta è risultata anche conforme ai risultati relativi agli altri importatori collegati.

4.   Confronto

(29)

Il valore medio normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica, allo stesso stadio commerciale e allo stesso livello di imposizione indiretta. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tal fine, ove possibile e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto e le spese di assicurazione, movimentazione e carico, per i costi del credito e per i dazi antidumping effettivamente versati.

(30)

Dall’inchiesta è risultato che l’IVA versata sulle vendite all’esportazione non era stata rimborsata (nemmeno parzialmente, come nell’inchiesta iniziale). Nelle informazioni fornite al richiedente in applicazione dell’articolo 20 del regolamento di base veniva quindi indicato che sia il prezzo all’esportazione che il valore normale sarebbero stati stabiliti sulla base dell’IVA versata o da versare. Il richiedente obietta che tale metodo è illegale. In relazione a tale affermazione va osservato quanto segue.

(31)

Innanzitutto, per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale nell’inchiesta iniziale era stato seguito un altro metodo (ovvero era stata dedotta l’IVA sia dal valore normale che dal prezzo all’esportazione), va sottolineato che le circostanze applicabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR») non erano identiche a quelle applicabili durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Mentre durante il periodo dell’inchiesta iniziale, come indicato sopra, l’IVA era stata parzialmente rimborsata, rendendo necessario un adeguamento secondo l’articolo 2, paragrafo 10, durante il PIR l’IVA sulle vendite all’esportazione non è stata rimborsata. Di conseguenza non era necessario effettuare alcun adeguamento, né per quanto riguarda l’IVA, né per quanto riguarda il prezzo all’esportazione o il valore normale. Anche se questo modo di procedere potesse essere definito un cambiamento di metodo, sarebbe motivato dal disposto dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto le circostanze erano diverse.

(32)

In secondo luogo il richiedente afferma che il metodo impiegato nel presente riesame renderebbe artificialmente ampio il margine di dumping. Questa obiezione non può essere accolta. Il metodo impiegato è neutro, ovvero produce lo stesso effetto anche se, ad esempio, per taluni prodotti o transazioni la società vende alla Comunità a un prezzo all’esportazione che non causa dumping. In altre parole, anche supponendo che l’inclusione dell’IVA in entrambe le parti dell’equazione faccia aumentare la differenza tra i due elementi, questo succederebbe anche per i modelli per i quali non vi era dumping.

5.   Margine di dumping

(33)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping.

(34)

Il margine di dumping della DSRM espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stato constatato al 14,4 %.

C.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

(35)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato anche se il cambiamento delle circostanze constatato potesse ragionevolmente essere considerato permanente.

(36)

Al riguardo si ricorda che durante l’inchiesta iniziale la DSRM non aveva ottenuto il TEM perché la sua contabilità non era conforme ai principi riconosciuti a livello internazionale e alle norme contabili internazionali. Le era comunque stato concesso il trattamento individuale.

(37)

L’8 dicembre 2006, cioè successivamente all’inchiesta iniziale, la DSRM è diventata una joint-venture cino-straniera con il gruppo Duferco quale azionista straniero con una partecipazione del 25 %. L’inchiesta attuale ha dimostrato che tale partecipazione ha indotto modifiche fondamentali nella gestione e nelle prassi contabili della DSRM. La DSRM ha infatti acquisito le conoscenze e il sostegno della Duferco relativi alla contabilità e al controllo finanziario ed è diventata parte della rete di vendita internazionale della Duferco. Gli elementi di prova ottenuti e verificati durante l’inchiesta hanno dimostrato che tali cambiamenti della struttura societaria del richiedente hanno carattere permanente.

(38)

Contrariamente all’inchiesta iniziale, in cui il valore normale era basato su dati ottenuti dal paese di riferimento, i dati rilevati e verificati durante il riesame attuale hanno dimostrato che alla DSRM si poteva concedere il TEM e, di conseguenza, il calcolo del dumping poteva essere fondato sui suoi dati. Il risultato di tale calcolo indica che non sussiste più il motivo di continuare l’applicazione della misura al suo livello attuale.

(39)

In considerazione di quanto finora esposto, si ritiene che le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame non dovrebbero, in un futuro prossimo, evolvere in modo tale da inficiare le conclusioni dell’attuale riesame. Si conclude quindi che i cambiamenti constatati devono essere considerati come permanenti.

D.   MISURE ANTIDUMPING

(40)

In base alle conclusioni dell’inchiesta si ritiene opportuno modificare al 14,4 % il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla DSRM.

(41)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce relativa alla società Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005 è sostituita dalla seguente:

Produttore

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

«Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd, Biangan Village, Nanlou Economic Development zone, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC

14,4 %

A638»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(3)  GU C 146 del 12.6.2008, pag. 30.


11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/12


REGOLAMENTO (CE) N. 827/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

37,2

XS

31,8

ZZ

34,5

0707 00 05

TR

72,7

ZZ

72,7

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 50 10

AR

143,1

UY

71,8

ZA

112,5

ZZ

109,1

0806 10 10

IL

143,8

TR

102,0

ZZ

122,9

0808 10 80

AR

124,5

BR

70,4

CL

82,3

NZ

87,5

US

85,9

ZA

76,0

ZZ

87,8

0808 20 50

AR

160,8

CN

61,6

TR

87,5

ZA

74,3

ZZ

96,1

0809 30

TR

114,0

US

212,2

ZZ

163,1

0809 40 05

IL

126,5

TR

78,6

ZZ

102,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/14


REGOLAMENTO (CE) N. 828/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2009

che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 156, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1528/2007 sopprime dal 1o ottobre 2009 i dazi all’importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 per le regioni e gli Stati elencati nell’allegato I del suddetto regolamento. Tuttavia, se le importazioni raggiungono la doppia soglia di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1528/2007, questa preferenza può essere sospesa per le regioni o gli Stati elencati nell’allegato I che non siano i paesi meno sviluppati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, deve essere fissata una soglia regionale di salvaguardia.

(2)

L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008 sospende totalmente, dal 1o ottobre 2009, i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 per i paesi che, ai sensi dell’allegato I di tale regolamento, beneficiano del regime speciale per i paesi meno sviluppati.

(3)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 732/2008, per il periodo dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 richiedono un titolo di importazione.

(4)

Per semplificare il procedimento di rilascio del titolo, ogni numero di riferimento deve essere connesso a un paese elencato nell’allegato I del presente regolamento. Per evitare domande fraudolente, detto elenco deve essere limitato a quei paesi identificati come attuali o potenziali esportatori di zucchero verso l’Unione europea. I paesi che non figurano attualmente nell’allegato I del presente regolamento, ma sono ripresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, possono essere inseriti nell’allegato I del presente regolamento. A tal fine il paese interessato deve chiedere alla Commissione di essere inserito nell’allegato I del presente regolamento.

(5)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai titoli di importazione rilasciati nell’ambito del presente regolamento occorre applicare il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4).

(6)

Per garantire a tutti i richiedenti un trattamento uniforme e equo, occorre stabilire il periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titoli e il periodo durante il quale questi possono essere rilasciati.

(7)

Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5), il richiedente presenta allo Stato membro nel quale è iscritto nel registro dell’IVA la prova che durante un determinato periodo di tempo ha operato nel commercio dello zucchero. Ciononostante i richiedenti accreditati conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (6) devono essere posti in condizione di partecipare al commercio dello zucchero preferenziale.

(8)

Lo zucchero importato ai fini della raffinazione richiede un controllo specifico da parte degli Stati membri. Pertanto i richiedenti devono specificare all’atto della richiesta del titolo di importazione se lo zucchero importato è destinato o no alla raffinazione.

(9)

Per evitare operazioni speculative o di merchandising di titoli di importazione e per garantire che il richiedente disponga di contatti commerciali con il paese terzo esportatore, le richieste di titoli di importazione devono essere corredate da un documento di esportazione emanato da un’autorità competente del paese terzo esportatore per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda del titolo.

(10)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 732/2008 e all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1528/2007, l’importatore si impegna ad acquistare i prodotti di cui al codice NC 1701 a un prezzo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento (su base c.i.f.) fissato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(11)

Qualora i quantitativi derivanti dalla domanda del titolo di importazione eccedano i quantitativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007, è opportuno che il rilascio di titoli da parte di Stati membri sia soggetto a un coefficiente di attribuzione che dovrà essere fissato dalla Commissione, analogamente a quanto dispone il regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, detto coefficiente deve essere calcolato su base regionale.

(12)

L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007 aumenta la possibilità di superare i quantitativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La Commissione deve quindi relazionare sull’applicazione del meccanismo transitorio di salvaguardia per lo zucchero e, se necessario, presentare proposte adeguate. Detta relazione comprende un quadro generale dei flussi delle importazioni nel corso dei primi anni della campagna successivi all’applicazione del presente regolamento, un’analisi sugli sviluppi futuri del commercio e una valutazione di ogni eventuale rischio di superamento e dei quantitativi coinvolti.

(13)

Le soglie per il controllo del meccanismo transitorio di salvaguardia per lo zucchero si basano sulle importazioni nel corso di una campagna di commercializzazione specifica. I titoli di importazione devono quindi avere validità compresa tra il 1o ottobre e il 30 settembre.

(14)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1528/2007 limita il beneficio dell’eliminazione dei dazi di importazione a quegli importatori che pagano un prezzo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento su base c.i.f. Nel commercio internazionale questi contratti implicano che l’importatore si assume l’intera responsabilità dello zucchero dalla data di carico. Per i titoli validi fino al 30 settembre per i quali lo zucchero è stato caricato al più tardi entro il 15 settembre, lievi ritardi nella catena logistica provocati da eventi diversi dalla «forza maggiore» possono determinare importazioni successive al 30 settembre. Per evitare il rischio di dover pagare l’intero dazio di importazione pari a 419 EUR per tonnellata e l’incameramento della cauzione, agli importatori deve essere data la possibilità di importare detto zucchero, caricato entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione, sulla base di un titolo di importazione rilasciato per la stessa campagna di commercializzazione. Pertanto è opportuno che gli Stati membri proroghino la validità del titolo di importazione qualora l’importatore provi che lo zucchero è stato caricato entro il 15 settembre.

(15)

La distinzione «zucchero destinato alla raffinazione» e «zucchero non destinato alla raffinazione» non è connessa con la distinzione tra zucchero bianco e zucchero greggio come definiti nell’allegato III, parte II, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Pertanto devono essere identificati i codici NC autorizzati per le importazioni relativi a ogni gruppo di titoli di importazione.

(16)

Ai fini di un’adeguata gestione degli accordi, le informazioni pertinenti devono essere trasmesse alla Commissione in tempo utile.

(17)

L’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 limita, durante i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione e entro il periodo di cui all’articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il rilascio di titoli di importazione alle raffinerie a tempo pieno. Nel corso di detto periodo solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione. Detti titoli sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati.

(18)

L’obbligo di procedere alla raffinazione dello zucchero deve essere verificato dagli Stati membri. Qualora il titolare originario del titolo di importazione non sia in grado di fornirne la prova, è previsto il pagamento di una sanzione.

(19)

Tutto lo zucchero importato raffinato da un operatore autorizzato deve basarsi su un titolo di importazione per zucchero destinato alla raffinazione. Qualora detta prova non sia fornita è previsto il pagamento di una sanzione.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015, le modalità di applicazione relative all’importazione dei prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 di cui:

a)

all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1528/2007;

b)

all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 732/2008.

2.   Le importazioni provenienti da paesi terzi che sono paesi meno sviluppati (PMS) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, appartenenti o meno al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP o paesi non ACP), sono esenti da dazi doganali e contingenti e recano i numeri di riferimento di cui all’allegato I, parte I, del presente regolamento.

3.   Le importazioni dai paesi ACP che non sono paesi meno sviluppati (NON PMS) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, sono esenti da dazi doganali, fatti salvi i meccanismi transitori di salvaguardia per lo zucchero, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1528/2007 e recano i numeri di riferimento indicati nell’allegato I, parte II, del presente regolamento.

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, per ogni campagna di commercializzazione è stabilita una soglia regionale di salvaguardia nell’allegato I, parte II, del presente regolamento.

4.   Un paese figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 può essere aggiunto all’allegato I del presente regolamento. A tal fine il paese interessato chiede alla Commissione di essere inserito nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«peso tal quale», il peso dello zucchero come tale;

b)

«raffinazione», l’operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti nell’allegato III, parte II, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ogni operazione tecnica equivalente applicata allo zucchero bianco alla rinfusa.

CAPO II

TITOLI D’IMPORTAZIONE

Articolo 3

Applicazione del regolamento (CE) n. 376/2008

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 376/2008.

Articolo 4

Domande di titoli di importazione e titoli di importazione

1.   Le domande di titoli di importazione devono essere trasmesse settimanalmente dal lunedì al venerdì, a partire dal secondo lunedì del mese di settembre antecedente alla campagna di commercializzazione cui esse fanno riferimento.

Dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì 11 dicembre 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì 1o gennaio 2010 non può essere presentata nessuna domanda.

2.   Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006. Tuttavia la trasmissione di prove di cui al suddetto articolo non può essere richiesta per gli operatori accreditati conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006.

3.   Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8: il paese di origine (uno dei paesi elencati nell’allegato I del presente regolamento).

Va inoltre apposta una croce sulla parola «sì»;

b)

nella casella 16: un codice NC unico, a otto cifre;

c)

nelle caselle 17 e 18: la quantità di zucchero, espressa in equivalente zucchero bianco;

d)

nella casella 20:

i)

«zucchero destinato alla raffinazione» oppure «zucchero non destinato alla raffinazione».

ii)

almeno una delle diciture elencate nell’allegato V, parte A;

iii)

la campagna di commercializzazione cui si riferiscono;

e)

nella casella 24: almeno una delle diciture elencate nell’allegato V, parte B.

4.   Le domande di titolo di importazione devono essere corredate dai seguenti documenti:

a)

la prova che il richiedente ha costituito una cauzione di 20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo;

b)

gli originali dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo esportatore, conformemente al modello figurante nell’allegato III, per un quantitativo pari a quello figurante nelle domande di titolo;

c)

per lo zucchero destinato alla raffinazione, l’impegno del richiedente a provvedere alla raffinazione dei quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza del relativo titolo di importazione;

d)

per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, l’impegno del richiedente ad acquistare lo zucchero a un prezzo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento (su base c.i.f.) fissato all’articolo 8, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la relativa campagna di commercializzazione e un documento vincolante relativo all’operazione, firmato dall’acquirente e dal fornitore.

I titoli di esportazione di cui alla lettera b) possono essere sostituiti da copie conformi all’originale, rilasciate dalle autorità competenti del paese terzo esportatore, della prova di origine di cui all’allegato II, articolo 14, del regolamento (CE) n. 1528/2007 per i paesi di cui all’allegato I di tale regolamento o agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (7) della Commissione per i paesi non elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 ma figuranti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008.

5.   Gli originali dei titoli di esportazione di cui al paragrafo 4, lettera b), o le copie conformi all’originale di cui al secondo comma del paragrafo 4 devono essere conservate dalle autorità competenti dello Stato membro.

6.   Qualora risulti che un documento trasmesso dal richiedente, conformemente al paragrafo 4, contenga false informazioni e queste ultime siano determinanti per l’attribuzione di titoli di importazione preferenziali, le competenti autorità degli Stati membri escludono il richiedente dal sistema di domande di titoli per la campagna di commercializzazione in corso e per quella successiva, salvo che il richiedente fornisca la prova, giudicata soddisfacente dall’autorità competente, che il fatto non è stato causato da una sua grave negligenza o che è dovuto a forza maggiore o a un errore palese.

Articolo 5

Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero

1.   Qualora la quantità complessiva derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4231 a 09.4247 superi 3,5 milioni di tonnellate e la quantità complessiva derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 ecceda la quantità di cui all’allegato II per la campagna di commercializzazione interessata, la Commissione fissa per i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri applicano alle quantità contemplate da ogni domanda per detti numeri di riferimento.

Il coefficiente di attribuzione per il numero di riferimento è calcolato in proporzione alla quantità disponibile nell’ambito della soglia regionale di salvaguardia per detto numero di riferimento e per la campagna di commercializzazione interessata.

Se, successivamente all’applicazione dei coefficienti di attribuzione alle domande settimanali, la quantità derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4231 a 09.4247 sono inferiori a 3,5 milioni di tonnellate o se la quantità derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 sono inferiori alle quantità di cui all’allegato II per la campagna di commercializzazione interessata, la maggior differenza è ripartita tra i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 con un coefficiente di attribuzione inferiore al 100 %, proporzionalmente alla quantità settimanale non attribuita per detti numeri di riferimento. Per questi numeri di riferimento il coefficiente di attribuzione è ricalcolato considerando quest’aumento di attribuzione.

L’algoritmo utilizzato per il calcolo del coefficiente di attribuzione è riportato all’allegato IV.

2.   Se i coefficienti di attribuzione sono fissati conformemente al paragrafo 1, la Commissione sospende la presentazione delle domande di titoli sino alla fine della campagna di commercializzazione per i numeri di riferimento per i quali è stata raggiunta la soglia regionale di salvaguardia. Tuttavia, la Commissione revoca la sospensione e ammette nuovamente le domande quando le quantità diventano nuovamente disponibili sulla base delle notifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

3.   Entro il 31 marzo 2013 la Commissione presenta una relazione sul funzionamento del meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero, se necessario corredata di proposte adeguate. La relazione considera i flussi commerciali dello zucchero provenienti dai paesi terzi di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 6

Rilascio dei titoli di importazione

1.   Ogni settimana, il giovedì o il venerdì al più tardi, gli Stati membri rilasciano i titoli relativi alle domande presentate nel corso della settimana precedente e comunicate in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, tenendo eventualmente conto del coefficiente di attribuzione stabilito dalla Commissione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1.

Non vengono rilasciati titoli di importazione per quantitativi non notificati.

2.   I titoli sono validi dalla data di rilascio o dal 1o ottobre della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati, se quest’ultima data è successiva.

I titoli sono validi fino alla fine del terzo mese successivo alla loro data di validità, senza oltrepassare il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale sono emessi.

Articolo 7

Proroga della validità dei titoli di importazione

Per i titoli di importazione la cui validità scade il 30 settembre di una campagna di commercializzazione e su richiesta del titolare del titolo di importazione, l’autorità competente dello Stato membro di emissione proroga il periodo di validità del titolo di importazione fino al 31 ottobre se il titolare fornisce prova, ad esempio, mediante una polizza di carico, che lo zucchero è stato caricato al più tardi entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione e le autorità competenti dello Stato membro di emissione ritengano accettabile detta prova. Gli Stati membri ne informano la Commissione al più tardi il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla proroga della validità.

Articolo 8

Immissione in libera pratica

I titoli di importazione recanti nella casella 20 la menzione «zucchero destinato alla raffinazione» possono essere utilizzati per l’importazione dei prodotti dei codici NC 1701 11 10, 1701 91 00, 1701 99 10 o 1701 99 90.

I titoli di importazione recanti nella casella 20 la menzione «zucchero non destinato alla raffinazione» possono essere utilizzati per l’importazione dei prodotti dei codici NC 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10 o 1701 99 90.

Articolo 9

Comunicazioni alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi dell’articolo 4.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a decorrere dal giovedì precedente, ai sensi dell’articolo 6.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

4.   I quantitativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono ripartiti per numero di riferimento, paese d’origine, codice NC a otto cifre, campagna di commercializzazione interessata e in funzione del fatto che riguardino o no zucchero destinato alla raffinazione. Essi sono espressi in chilogrammi equivalente zucchero bianco.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo e per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero che sono stati effettivamente raffinati, ripartendoli per numero di riferimento e paese di origine, espressi in «chilogrammi tal quale» e in equivalente zucchero bianco.

6.   Le comunicazioni sono trasmesse elettronicamente secondo i modelli e i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

7.   Gli Stati membri forniscono precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica conformemente all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

CAPO III

FABBISOGNO TRADIZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 10

Regime delle raffinerie a tempo pieno

1.   Solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per zucchero destinato alla raffinazione con validità decorrente nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione. In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, i titoli in questione sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

2.   Se, anteriormente al 1o gennaio di ogni campagna di commercializzazione, le domande di titoli di importazione relativi allo zucchero destinato alla raffinazione sono uguali o superiori al totale dei quantitativi di cui all’articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione informa gli Stati membri che il limite di importazione per quella campagna di commercializzazione è stato raggiunto a livello comunitario.

A decorrere dalla data di questa notifica, il paragrafo 1 non si applica più per la campagna di commercializzazione interessata.

Articolo 11

Prova della raffinazione e sanzioni

1.   Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo, ogni titolare originario di un titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell’avvenuta raffinazione dello zucchero entro il termine previsto all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c).

Se detta prova non è fornita, il richiedente versa, anteriormente al 1o giugno successivo alla relativa campagna di commercializzazione, un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero corrispondenti, salvo ragioni eccezionali di forza maggiore.

2.   Le imprese produttrici di zucchero accreditate a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 dichiarano all’autorità competente dello Stato membro, anteriormente al 1o marzo successivo alla relativa campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero che hanno raffinato per detta campagna, precisando:

a)

i quantitativi di zucchero corrispondenti a titoli di importazione per zucchero destinato alla raffinazione,

b)

i quantitativi di zucchero prodotti nella Comunità, indicando gli estremi dell’impresa accreditata che lo ha prodotto;

c)

gli altri quantitativi di zucchero, indicandone l’origine.

I produttori pagano, anteriormente al 1o giugno successivo alla relativa campagna di commercializzazione, un importo di 500 EUR per tonnellata per i quantitativi di zucchero di cui alla lettera c) del primo comma per i quali non possono fornire prova, giudicata soddisfacente dallo Stato membro, che siano stati raffinati, salvo ragioni eccezionali di forza maggiore.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 30 settembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(4)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

NUMERO DI RIFERIMENTO

Parte I:   Paesi meno sviluppati

Denominazione del gruppo

Paesi terzi

Numero di riferimento

PMS NON ACP

Bangladesh

Cambogia

Laos

Nepal

09.4221

PMS ACP

Benin

Repubblica democratica del Congo

Etiopia

Madagascar

Malawi

Mozambico

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Zambia

09.4231


Parte II:   Paesi che non sono paesi meno sviluppati

Regione

Paesi terzi

Numero di riferimento

Soglia regionale di salvaguardia

2009/2010

(tonnellate di equivalente zucchero bianco)

Soglia regionale di salvaguardia

2010/2011

(tonnellate di equivalente zucchero bianco)

Soglia regionale di salvaguardia

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(tonnellate di equivalente zucchero bianco)

Africa centrale — NON PMS

 

09.4241

10 186,1

10 186,1

10 186,1

Africa occidentale — NON PMS

Costa d’Avorio

09.4242

10 186,1

10 186,1

10 186,1

CSAA — NON PMS

Swaziland

09.4243

166 081,2

174 631,9

192 954,5

CAO — NON PMS

Kenya

09.4244

12 907,9

13 572,4

14 996,5

CAO — NON PMS

Maurizio

Zimbabwe

09.4245

544 711,6

572 755,9

632 850,9

PACIFICO — NON PMS

Figi

09.4246

181 570,5

190 918,6

210 950,3

CARIFORUM — NON PMS

Barbados,

Belize

Dominican Republic

Guyana

Giamaica

Trinidad e Tobago

09.4247

454 356,6

477 749,0

527 875,6


ALLEGATO II

2009/2010

(tonnellate di equivalente zucchero bianco)

2010/2011

(tonnellate di equivalente zucchero bianco)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(tonnellate di equivalente zucchero bianco)

1 380 000

1 450 000

1 600 000


ALLEGATO III

Modello del titolo di esportazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

Image


ALLEGATO IV

I.   Definizioni:

TACPLDC= domande settimanali complessive presentate dai paesi PMS ACP (numero di riferimento 09.4231)

N= numero di riferimento per i paesi ACP NON PMS (da 09.4241 a 09.4247)

RSTN= soglia di salvaguardia regionale per il numero di riferimento N;

WAN= domande settimanali per il numero di riferimento N

CWAN= domande settimanali complessive per il numero di riferimento N, esclusa l’ultima comunicazione

ACN= coefficiente di attribuzione per il numero di riferimento N

RESQ= quantità residuale da ripartire dopo l’applicazione dell’ACN

RESQN= quantità residuale per il numero di riferimento N

II.   Calcolo del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1,

II.1.

Per ciascun N:

ACN = ((RSTN – CWAN)/WAN * 100) %

Se l’ACN è negativo, esso è fissato allo 0 %

Se è pari o superiore al 100 %, l’ACN è fissato al 100 %

II.2.

Se

(TACPLDC + Σ (CWAN + ACN * WAN) per tutte le regioni con RST) è inferiore a 3,5 milioni di tonnellate

O

Σ ((CWAN + ACN * WAN) per tutte le regioni con RST) è inferiore a RST

Allora:

RESQ = massimo di

3,5 milioni di tonnellate – (TACPDLC + Σ ((CWAN + ACN * WAN) per tutte le regioni con RST)

e

RST — Σ ((CWAN + ACN * WAN) per tutte le regioni con RST)

Se l’ACN è inferiore al 100 %:

RESQN = RESQ * (((1-ACN) * WAN)/(Σ (((1-ACN) * WAN))) per i numeri di riferimento con ACN < 100 %)))

«nuovo ACN» = ((«vecchio ACN»*WAN) + RESQN)/WAN


ALLEGATO V

A.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera d), punto ii)

:

in bulgaro

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 828/2009, ВОО/СИП. Референтен номер [вписва се референтен номер в съответствие с приложение I]

:

in spagnolo

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 828/2009, TMA/AAE. Número de referencia [el número de referencia se incluirá conforme a lo dispuesto en el anexo I]

:

in ceco

:

Použití nařízení (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenční číslo (vloží se referenční číslo v souladu s přílohou I)

:

in danese

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 828/2009 EBA/EPA. Referencenummer [referencenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

:

in tedesco

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 828/2009, EBA/EPA. Referenznummer [Referenznummer gemäß Anhang I einfügen]

:

in estone

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 828/2009, EBA/EPA. Viitenumber [lisatakse vastavalt I lisale]

:

in greco

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 828/2009, EB A/ΕΡΑ. Αύξων αριθμός (να συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Application of Regulation (EC) No 828/2009, EBA/EPA. Reference number [reference number to be inserted in accordance with Annex I]

:

in francese

:

Application du règlement (CE) no 828/2009, EBA/APE. Numéro de référence (numéro de référence à insérer conformément à l’annexe I)

:

in italiano

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 828/2009, EBA/APE. Numero di riferimento (inserire in base all’allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 828/2009 piemērošana, EBA/EPA. Atsauces numurs [jāieraksta atsauces numurs saskaņā ar I pielikumu]

:

in lituano

:

Taikomas reglamentas (EB) Nr. 828/2009, EBA/EPS. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

in ungherese

:

A(z) 828/2009/EK rendelet alkalmazása, EBA/GPM. Hivatkozási szám [hivatkozási szám az I. melléklet szerint]

:

in maltese

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 828/2009, EBA/EPA. Numru ta’ referenza [in-numru ta’ referenza għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

:

in olandese

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 828/2009, EBA/EPO. Referentienummer [zie bijlage I]

:

in polacco

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 828/2009, EBA/EPA. Numer referencyjny [numer referencyjny należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

:

in portoghese

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 828/2009, TMA/APE. Número de referência [número de referência a inserir em conformidade com o anexo I]

:

in rumeno

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 828/2009, EBA/EPA. Număr de referință [a se introduce numărul de referință în conformitate cu anexa I]

:

in slovacco

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenčné číslo (referenčné číslo sa vloží podľa prílohy I)

:

in sloveno

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 828/2009, EBA/EPA. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I].

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 828/2009 soveltaminen, kaikki paitsi aseet/talouskumppanuussopimus. Viitenumero [viitenumero lisätään liitteen I mukaisesti]

:

in svedese

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 828/2009, EBA/EPA. Referensnummer [referensnumret ska anges i enlighet med bilaga I]

B.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera e)

:

in bulgaro

:

Мито „0“ — Регламент (ЕО) № 828/2009

:

in spagnolo

:

Derecho de aduana «0» — Reglamento (CE) no 828/2009,

:

in ceco

:

Clo „0“ – nařízení (ES) č. 828/2009

:

in danese

:

Toldsats »0« — Forordning (EF) nr. 828/2009

:

in tedesco

:

Zollsatz „0“ — Verordnung (EG) Nr. 828/2009

:

in estone

:

Tollimaks „0” – määrus (EÜ) nr 828/2009

:

in greco

:

Τελωνειακός δασμός «0» — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της ΕΕ

:

in inglese

:

Customs duty ‘0’ — Regulation (EC) No 828/2009

:

in francese

:

Droit de douane «0» — règlement (CE) no 828/2009

:

in italiano

:

Dazio doganale nullo — Regolamento (CE) n. 828/2009

:

in lettone

:

Muitas nodoklis ar “0” likmi – Regula (EK) Nr. 828/2009

:

in lituano

:

Muito mokestis „0“ – Reglamentas (EB) Nr. 828/2009

:

in ungherese

:

„0” vámtétel – 828/2009/EK rendelet

:

in maltese

:

Id-dazju tad-dwana “0” – Ir-Regolament (KE) Nru 828/2009

:

in olandese

:

Douanerecht „0” — Verordening (EG) nr. 828/2009

:

in polacco

:

Stawka celna „0” – rozporządzenie (WE) nr 828/2009

:

in portoghese

:

Direito aduaneiro nulo — Regulamento (CE) n.o 828/2009

:

in rumeno

:

Taxă vamală „0” – Regulamentul (CE) nr. 828/2009

:

in slovacco

:

Clo „0“ – nariadenie (ES) č. 828/2009

:

in sloveno

:

Carina „0“ – Uredba (ES) št. 828/2009

:

in finlandese

:

Tulli ”0” – Asetus (EY) N:o 828/2009

:

in svedese

:

Tullsats ”0” – Förordning (EG) nr 828/2009


11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/26


REGOLAMENTO (CE) N. 829/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2009

recante divieto di pesca del granatiere nelle zone Vb, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2009 e il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

4/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

RNG/5B67-

Specie

Granatiere (Coryphaenoides rupestris)

Zona

Vb, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Data

28.7.2009


11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/28


REGOLAMENTO (CE) N. 830/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2009

recante divieto di pesca della molva azzurra nelle zone II, IV e V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2009 e il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

2/DSS

Stato membro

Regno Unito/GBR

Stock

BLI/245-

Specie

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Zona

II, IV e V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Data

8.8.2009


11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/30


REGOLAMENTO (CE) N. 831/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2009

recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

(3)

È dichiarato aggiudicatario l’offerente la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 28 agosto al 10 settembre 2009 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco è fissato a 32,00 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 14 166 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale per dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.


11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/31


REGOLAMENTO (CE) N. 832/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2009

recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 677/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Portogallo di granturco proveniente da paesi terzi.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio all’importazione. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

(3)

È dichiarato aggiudicatario l’offerente la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 28 agosto al 10 settembre 2009 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009, l’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco è fissato a 25,95 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 6 396 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 7.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2009

che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile iscrizione della sostanza attiva bixafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 6771]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/700/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

L'8 ottobre 2008 la società Bayer CropScience ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva bixafen, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo relativo alla sostanza attiva in questione risulta conforme alle prescrizioni sui dati e sulle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme alle prescrizioni sui dati e sulle informazioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato successivamente trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri ed è stato sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si conferma ufficialmente, a livello comunitario, che il fascicolo è considerato conforme in linea di principio alle prescrizioni sui dati e sulle informazioni dell'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di questa sostanza nell'allegato I di detta direttiva, soddisfa in linea di principio le prescrizioni sui dati e sulle informazioni dell'allegato II di tale direttiva.

Il fascicolo soddisfa anche le prescrizioni sui dati e sulle informazioni di cui all'allegato III di detta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli utilizzi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame dettagliato del fascicolo di cui all'articolo 1 e trasmette alla Commissione le conclusioni del suo esame, insieme a una raccomandazione relativa all'iscrizione o alla non iscrizione della sostanza attiva di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione, il più rapidamente possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

Bixafen

Numero CIPAC: non ancora attribuito

Bayer CropScience

8 ottobre 2008

Regno Unito