ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.225.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
27.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/1 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2007
relativa alla misura cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di InterFerryBoats [C 46/05 (ex NN 9/04 e ex N 55/05)]
[notificata con il numero C(2007) 1180]
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/608/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Casi NN 9/04 e N 55/05
(1) |
Con lettera del 12 agosto 2003, protocollata alla Commissione europea il 20 agosto 2003 [TREN/A(03)27718], le autorità belghe hanno notificato misure per il salvataggio e la ristrutturazione, concesse dalla Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) alla sua filiale Inter Ferry Boats (IFB) attraverso un contratto quadro concluso il 7 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. |
(2) |
Il 13 ottobre 2003 [D(03)17546], la Commissione ha invitato le autorità belghe a fornire alla Commissione ulteriori informazioni. Il 12 dicembre 2003 si è svolta una riunione bilaterale, su questo argomento, con le autorità belghe. Nel corso di tale riunione è stato trasmesso alla Commissione il piano di ristrutturazione per IFB. |
(3) |
Le autorità belghe hanno risposto alla lettera della Commissione con lettera del 7 gennaio 2004, protocollata alla Commissione il 13 gennaio 2004 [TREN/A(04)10708]. Da tale lettera, risulta che l'aiuto notificato è stato concesso. Di conseguenza il caso è stato protocollato con il numero NN 9/2004. Il 30 aprile 2004 si è svolta una seconda riunione. Le autorità belghe hanno inviato la documentazione supplementare, chiesta dalla Commissione nel corso di questa riunione, con lettera del 15 giugno 2004, protocollata alla Commissione il 21 giugno 2004 [TREN/A(04)23691]. |
(4) |
Con lettera del 26 gennaio 2005 [D(05)100339], la Commissione ha invitato le autorità belghe a fornire alla Commissione informazioni supplementari, che sono state trasmesse con lettera del 25 marzo 2005, protocollata alla Commissione il 30 marzo 2005 [TREN/A(05)7712]. |
(5) |
Con lettera del 28 gennaio 2005 [SG(2005)A1133], le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione l'intenzione della SNCB di procedere ad un ulteriore aumento di capitale di IFB, non previsto dagli accordi notificati il 12 agosto 2003. Di conseguenza la Commissione ha protocollato questo caso come notifica con il numero N 55/2005. |
(6) |
Con lettera del 29 marzo 2005 [D(03)106199], la Commissione ha invitato le autorità belghe a fornire alla Commissione informazioni supplementari, che sono state trasmesse con lettera del 28 aprile 2005, protocollata alla Commissione il 3 maggio 2005 [SG/A(05)4155]. |
(7) |
Con lettera del 31 maggio 2005 [D(03)111096], la Commissione ha invitato le autorità belghe a fornire alla Commissione informazioni supplementari, che sono state trasmesse con lettera del 30 giugno 2005, protocollata alla Commissione il 1o luglio 2005 [TREN/A(05)16598]. |
(8) |
Il 16 settembre 2005 si è svolta una riunione di lavoro fra la Commissione e le autorità belghe. Nel corso di questa riunione, la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di fornire alla Commissione informazioni supplementari, che sono state trasmesse tramite posta elettronica, il 21 ottobre 2005, protocollata alla Commissione il 24 ottobre 2005 [TREN/A(05)27067]. |
1.2. Caso C 46/05.
(9) |
Con lettera del 7 dicembre 2005 la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, nei confronti delle misure in oggetto. |
(10) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di terzi interessati. |
(11) |
Il Belgio ha risposto alla lettera di avvio del procedimento con lettera del 14 febbraio 2006, protocollata alla Commissione il 15 febbraio 2006, con il numero TREN/A/13934. Con la stessa lettera del 14 febbraio 2006, essa ha reiterato la sua notifica del 28 gennaio 2005. |
(12) |
Il 1o giugno 2006 e il 25 luglio 2006 si sono svolte delle riunioni di lavoro fra i servizi della Commissione e le autorità belghe. Le autorità belghe hanno trasmesso informazioni supplementari alla Commissione con lettera del 29 giugno 2006, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, con il numero TREN/A/25806, con lettera del 20 settembre 2006, protocollata lo stesso giorno con il numero TREN/A/32665 e con messaggi elettronici del 16 e del 21 novembre 2006, protocollati con i numeri TREN/A/37638 e TREN/A/37981. |
(13) |
Con lettera del 30 novembre 2006, pervenuta alla Commissione il 5 dicembre 2006 e protocollata con il numero TREN/A/39219, le autorità belghe hanno trasmesso una lettera del Signor Karel Vinck concernente il presente fascicolo. Le autorità belghe hanno inviato la suddetta lettera per convalidare la loro tesi in base alla quale le decisioni della SNCB nel presente fascicolo, non erano riconducibili al Belgio, ma unicamente alla SNCB. |
(14) |
Con lettera del 5 febbraio 2007 [D(07)302095], la Commissione ha invitato le autorità belghe a fornire alla Commissione ulteriori informazioni. Il Belgio ha trasmesso tali informazioni con lettera del 6 febbraio 2007, protocollata alla Commissione il 7 febbraio 2007 [A(07)24246], con lettera dell'8 febbraio 2007, protocollata alla Commissione il 9 febbraio 2007 [A(07)23613], con lettera del 13 febbraio 2007, protocollata alla Commissione il 15 febbraio 2007 [A(07)24201], e con lettera del 15 febbraio 2007, protocollata alla Commissione il 16 febbraio 2007 [A(07)24362]. |
(15) |
Con lettera del 15 marzo 2007 [D(07)306248] e nel corso di una riunione di lavoro che si è svolta il 16 marzo 2007, la Commissione ha invitato le autorità belghe a fornirle ulteriori informazioni. Il Belgio ha trasmesso tali informazioni con lettera del 30 marzo 2007, protocollata alla Commissione lo stesso giorno [A(07)28411]. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE
2.1. Le parti del contratto quadro relative al salvataggio e alla ristrutturazione di IFB
2.1.1. IFB
2.1.1.1.
(16) |
IFB è una società per azioni (société anonyme) di diritto belga. La SNCB detiene l'89,03 % del capitale sociale. Gli altri azionisti sono CNC Transports, una filiale di proprietà al 93,8 % della SNCF (7,41 %), ICF (2,08 %), e EWS (English Welsh and Scottish Railway — 1,22 %). |
(17) |
IFB è stata creata il 1o aprile 1998 con la fusione delle tre società seguenti: Ferry Boats SA, Interferry SA e il dipartimento «ferrovia» di Edmond Depaire Ltd. Come il Belgio ha dimostrato, producendo un estratto del registro delle società, si è trattato di una fusione per assorbimento, nel corso della quale Ferry Boats SA ha assorbito Interferry SA; successivamente, all'entità oggetto della fusione si è aggiunto il dipartimento ferrovia di Edmond Depaire SA. IFB mantiene quindi la personalità giuridica di Ferry Boats, che è stata creata nel 1923. |
(18) |
IFB persegue soprattutto due tipi di attività, la logistica per il trasporto su ferrovia e il trasporto combinato (IFB Logistics) e la gestione dei terminali continentali per il trasporto combinato (IFB Terminals). Le attività dell'impresa sono state descritte nei dettagli nella lettera di avvio del procedimento formale di esame, ai punti 16-29. |
(19) |
A queste attività, bisogna aggiungere le partecipazioni e filiali che IFB detiene o deteneva in Belgio e all'estero nelle società che gestiscono terminali marittimi e continentali nonché nelle società di trasporto. Queste partecipazioni e filiali sono state descritte nei dettagli ai punti 30 e seguenti della lettera di avvio del procedimento formale di esame. Il Belgio ha informato la Commissione che determinate informazioni contenute nella lettera di avvio del procedimento non erano del tutto corrette o riguardano situazioni che nel frattempo si sono modificate. I cambiamenti intervenuti dopo la lettera di avvio del procedimento sono descritti ai punti seguenti. Per il resto si rinvia alla decisione di avvio del procedimento (punti da 30 a 49). |
(20) |
Partecipazioni di IFB nei terminali in Belgio. IFB si è ritirata dal terminale di Zeebrugge. Al punto 30 della lettera di avvio del procedimento è scritto che essa ha venduto la propria partecipazione al gruppo di interesse OCHZ. In realtà, IFB ha venduto la propria partecipazione a Hesse-Noord Natie, con la quale essa deteneva la gestione congiunta del terminale. |
(21) |
Al punto 41 della lettera di avvio del procedimento è scritto che IFB detiene il 16,76 % della società Dry Port Mouscron-Lille. Il Belgio ha informato la Commissione che, in seguito ad un aumento di capitale della società avvenuto il 29 giugno 2006, al quale IFB non ha partecipato, nonché all'ingresso di un investitore privato, DELCATRANS, nel capitale della società, la sua partecipazione è scesa all'11,07 %. |
(22) |
Partecipazione di IFB nei terminali in Francia. IFB ha venduto la propria partecipazione del 30 % nella società Nord France Terminal International OU (in appresso NFTI-ou) nell'autunno 2006 a CMA-CGM. In seguito a tale operazione, IFB attualmente detiene in Francia solo una partecipazione del 2 % nella società CNC transports, ridenominata nel frattempo Naviland Cargo. |
2.1.1.2.
(23) |
La Commissione ha stabilito nella decisione di avvio del procedimento (punti 50-54) che per le attività di IFB Logistique, bisognava distinguere due mercati di prodotto diversi, vale a dire le attività di spedizione e le attività di logistica. Tali mercati sono stati definiti mercati nazionali e la quota di mercato d'IFB Logistics è stata calcolata fra il 2 % e il 5 %. |
(24) |
Per quanto riguarda il mercato dei terminali, la decisione di avvio del procedimento (punti 55-59) ha operato una distinzione fra i terminali continentali e i terminali marittimi. IFB nel frattempo ha disinvestito tutte le proprie partecipazioni nei terminali marittimi. Né i terzi interessati, né il Belgio hanno contestato la definizione contenuta nella decisione di avvio del procedimento. |
(25) |
Il mercato del trasporto merci ferroviario è un mercato contiguo ai suddetti due mercati. Dal 2003, esso è stato aperto per il trasporto internazionale di merci a partire e a destinazione del Belgio, come previsto dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (2). Tale apertura del trasporto merci internazionale è stata completata con l'apertura del mercato del trasporto merci nazionale, il 1o gennaio 2007, che è prevista dalla direttiva 91/440/CEE e che è stata attuata in Belgio con un decreto reale del 13 dicembre 2005. |
2.1.2. La SNCB
(26) |
La SNCB è stata creata con la legge belga del 23 luglio 1926 che ha istituito la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (3) A partire dal 14 ottobre 1992 (4), essa è un'impresa pubblica autonoma e una società per azioni di diritto pubblico (5). |
(27) |
Il 1o gennaio 2005 lo Stato belga ha modificato la struttura della SNCB. Quest'ultima è stata suddivisa in tre società distinte, vale a dire:
Lo Stato belga detiene il 100 % del capitale della SNCB Holding. |
(28) |
Gli organi di gestione della SNCB sono il Consiglio di amministrazione, il Comitato di direzione e l'Amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione è composto da 10 membri, compreso l'amministratore delegato. Gli amministratori sono nominati dal Re, con decreto deliberato in Consiglio dei Ministri. |
(29) |
Il governo belga è rappresentato nel consiglio di amministrazione da un commissario del governo. Il commissario del governo può adire le autorità belghe al fine di annullare una decisione del consiglio di amministrazione relativa ad un oggetto estraneo all'espletamento delle missioni di servizio pubblico quando tale decisione «porte […] préjudice à la mise en œuvre des tâches de service public» (articolo 23, comma 2 della legge) |
2.2. Le difficoltà finanziarie incontrate da IFB nel 2001 e 2002
(30) |
È opportuno analizzare anzitutto le ragioni all'origine delle difficoltà finanziarie e descrivere successivamente la reazione dei dirigenti di IFB e della SNCB. |
2.2.1. Le difficoltà finanziarie
(31) |
La ragione principale delle difficoltà di IFB risiede nelle difficoltà finanziarie incontrate dalle sue partecipazioni in Francia, situate tutte nel porto di Dunkerque, nel 2001 e 2002. Le difficoltà finanziarie riguardavano anche le attività «IFB Logistics» e «IFB Terminals», che nel 2002 registravano perdite. |
(32) |
Come indica il grafico 1, l'importo totale delle perdite di IFB dell'esercizio 2002 ammontava a 110 mio EUR. 12,2 mio EUR riguardavano perdite di esercizio prima della correzione dei conti di IFB Logistics (4,7 mio EUR) e IFB Terminal (7,5 mio EUR). A ciò bisogna aggiungere una perdita di esercizio pari a 1,2 mio EUR nella partecipazione in OCHZ. Tali perdite, per un importo totale di 13,4 mio EUR, costituivano il 12 % delle perdite totali. Il saldo delle perdite nel 2002, vale a dire 96,6 mio EUR, proveniva da svalutazioni e accantonamenti nell'ambito della correzione dei conti, che si rendevano necessari in seguito ai problemi che la società aveva incontrato in Francia e in Belgio. Il 75 % di tali svalutazioni e accantonamenti deriva da partecipazioni di IFB. Su tale quota, il 76 % riguarda le partecipazioni in Francia. Grafico 1 Ripartizione delle perdite nel 2002 Mio EUR
|
2.2.2. La reazione del management di IFB e della SNCB
(33) |
Dalla fine del 2000, IFB non ha più pagato le fatture che la SNCB le aveva inviato per le sue prestazioni di servizi ferroviari. Nel 2001 e soprattutto nel 2002, IFB ha continuato questa pratica, che la SNCB ha tollerato. In tal modo, IFB, a fine gennaio 2003, aveva accumulato fatture della SNCB non pagate per un totale di 63 mio EUR. Il mancato pagamento di queste fatture spiega perché IFB riuscisse a sopravvivere malgrado le gravi difficoltà finanziarie. |
(34) |
Il 21 maggio 2002, il consiglio di amministrazione di IFB ha constatato che, in seguito alle perdite subite dalla fine del 2000, i fondi propri sono diminuiti raggiungendo un importo inferiore alla metà del capitale sociale. Come prevede l'articolo 633 del Code des Sociétés belga, IFB ha convocato un'assemblea generale straordinaria degli azionisti di IFB. |
(35) |
Nel corso di questa assemblea, la SNCB, in quanto azionista di maggioranza, ha manifestato il proprio impegno a sostenere IFB per le spese operative attraverso un anticipo di tesoreria di 2,5 mio EUR. Tale impegno della SNCB è stato approvato dal consiglio di amministrazione della SNCB. Sulla base di questo impegno, gli azionisti hanno deciso di perseguire provvisoriamente le attività di IFB e hanno chiesto al consiglio di amministrazione di IFB di elaborare un piano di ristrutturazione completo che includa le filiali e la gestione dei terminali. |
(36) |
Il consiglio di amministrazione della SNCB, nel corso della riunione del 19 luglio 2002, ha fatto il punto sulla situazione della sua filiale IFB. L'amministratore delegato di IFB ha presentato la situazione del gruppo; successivamente, il consiglio di amministrazione ha preso la seguente decisione: «Il Consiglio dichiara il proprio accordo su un apporto di 2,5 mio EUR, necessario per soddisfare le necessità di tesoreria e garantire la continuità di IFB fino a fine ottobre 2002 (tale importo costituirebbe un anticipo su un probabile aumento di capitale)». |
(37) |
Nel corso del secondo semestre 2002, in seguito all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, la SNCB ha versato a IFB, l'anticipo di tesoreria di 2 500 000 EUR, secondo il seguente calendario:
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(38) |
Tale anticipo produceva interessi del 3,1 %; esso è stato integralmente rimborsato nel luglio 2003. Tale rimborso ha avuto luogo in due fasi:
|
(39) |
Il 19 settembre 2002, l'amministratore delegato di IFB ha incaricato due revisori di redigere una relazione speciale alfine di valutare la situazione finanziaria dell'impresa. Alla luce delle conclusioni di questo rapporto, presentato a IFB il 4 dicembre 2002 e alla SNCB in data successiva, il consiglio di amministrazione della SNCB ha dato il suo accordo di principio, il 20 dicembre 2002, a sottoscrivere un aumento di capitale di IFB. Il 24 dicembre 2002, anche l'Assemblea generale straordinaria degli azionisti («AGE») di IFB ha accettato questa proposta. |
(40) |
La direzione di IFB ha elaborato, con il sostegno del consulente McKinsey, un piano di ristrutturazione per IFB. Tale piano di ristrutturazione, che è descritto nei dettagli ai punti 73-86 della presente decisione, è stato approvato dal consiglio di amministrazione di IFB il 23 marzo 2003. |
(41) |
Successivamente, il management delle due società (IFB e SNCB) ha fissato i dettagli del salvataggio e della ristrutturazione di IFB in un «contratto quadro relativo alla ristrutturazione di IFB», che è stato firmato fra le due società il 7 aprile 2003. Nel corso di una seconda AGE, gli azionisti di IFB hanno dato il loro accordo alla prosecuzione delle attività di IFB sulla base del suddetto contratto quadro. |
2.3. Le misure per il salvataggio e la ristrutturazione previste dal «contratto quadro tra la SNCB e IFB relativo alla ristrutturazione di IFB» del 7 aprile 2003
(42) |
L'articolo 2 del contratto quadro stabilisce che l'esecuzione delle misure concordate tra le parti avverrà in due fasi, vale a dire una fase di salvataggio e una fase di ristrutturazione. |
2.3.1. Modalità e condizioni di concessione delle misure di salvataggio
(43) |
L'articolo 3 del contratto quadro prevede le misure di salvataggio seguenti:
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(44) |
La durata di queste misure è stata limitata a 12 mesi; tuttavia, esse sono state tacitamente prorogate di comune accordo delle parti fino alla data dell'aumento di capitale. |
(45) |
Il tasso di interesse sull'anticipo recuperabile e sulle somme prelevate sul credito agevolato è pari al tasso di interesse di riferimento applicato dalla Commissione per gli aiuti di Stato. Gli interessi verranno capitalizzati e il loro pagamento avverrà contemporaneamente al pagamento dei crediti dovuti. |
(46) |
I debiti per 63 mio EUR sono conseguenza di interessi di mora convenzionali del 5,4 %. Gli interessi saranno capitalizzati e versati al momento del pagamento del debito principale. |
(47) |
Gli interessi dovuti da IFB alla SNCB per i debiti e il credito agevolato ammontavano a 2,2 mio EUR nel 2002, a 3,9 mio EUR nel 2003, a 4,7 mio EUR nel 2004, a 5,2 mio EUR nel 2005 e sarebbero di 4,4 mio EUR nel 2006. |
(48) |
L'articolo 7 del contratto prevede che IFB rinunci, nei confronti della SNCB, alla prescrizione dei suoi debiti. |
(49) |
L'insieme delle misure di cui sopra è stato attuato a decorrere dalla firma del contratto quadro, vale a dire dal 7 aprile 2003. IFB tuttavia non si è avvalso dell'anticipo recuperabile. |
2.3.2. Modalità e condizioni di concessione delle misure di ristrutturazione
(50) |
L'articolo 4 del contratto quadro, intitolato modalità di concessione dell'aspetto «misure di ristrutturazione», è redatto come segue: «Le Parti confermano la loro intenzione di attuare le seguenti misure a condizione che siano conformi a un piano di ristrutturazione approvato dai relativi Consigli di amministrazione, dallo Stato belga e se necessario dalla CE e a condizione che siano approvate dagli azionisti di IFB:
|
(51) |
L'attuazione di questo aumento di capitale è subordinata ad una condizione sospensiva, prevista all'articolo 5 del contratto quadro, vale a dire la sua approvazione da parte della Commissione, alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato. L'articolo 5 prevede quanto segue: «Gli impegni contratti dalla SNCB […] sono subordinati alla seguente condizione sospensiva. Le parti chiederanno allo Stato belga di procedere al più presto alla comunicazione del presente contratto quadro alla CE. Le parti chiederanno inoltre allo Stato belga, se la CE dovesse ritenere nell'ambito di questa comunicazione che [il contratto quadro] comprende la concessione di un aiuto di Stato (come prevede l'articolo 87 del trattato CE), di notificare il [contratto quadro] a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Al fine di consentire alla CE di adottare una posizione [il contratto quadro] non sarà in ogni caso eseguito entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno della notifica alla CE. Se [il contratto quadro] dovesse essere qualificato aiuto di Stato globale dalla CE, non verrà eseguito prima che quest'ultima abbia approvato esplicitamente o implicitamente l'aiuto in questione e, se del caso, nei limiti e alle condizioni illustrate nella disposizione di approvazione. Se la CE dovesse qualificare parzialmente o totalmente [il contratto quadro]aiuto di Stato e nell'ipotesi e a condizione che tale aiuto sia dichiarato incompatibile con il mercato comune, le Parti discuteranno in perfetta buona fede della fattibilità delle eventuali misure supplementari richieste nei confronti di IFB, ma senza l'obbligo di eseguire tali misure supplementari o adattate, se le circostanze nelle quali deve essere concesso l'aiuto, sono considerate assolutamente ingiustificate.» |
(52) |
Il diritto civile belga prevede che, una volta realizzata la condizione sospensiva, il contratto sia valido retroattivamente. |
(53) |
Nella loro risposta alla lettera di avvio del procedimento, le autorità belghe hanno informato la Commissione che l'aumento di capitale verrà effettuato esattamente come convenuto fra le parti nel contratto quadro, se la Commissione lo autorizza. Esso sarà di 95,3 mio EUR, ottenuti come segue:
|
(54) |
Le autorità belghe hanno informato la Commissione che l'aumento non riguarderebbe la totalità degli interessi accumulati nel 2006, al fine di assicurare che il rapporto debiti/fondi propri di IFB corrisponda al tasso medio dei suoi concorrenti e non sia superiore. Essa non comporta nemmeno l'anticipo recuperabile, in quanto IFB non si è avvalso di questa agevolazione. |
(55) |
Nella loro risposta alla lettera di avvio del procedimento, le autorità belghe hanno inoltre informato la Commissione della reiterazione della notifica del 28 gennaio 2005, con la quale esse avevano informato la Commissione dell'intenzione della SNCB e di IFB di procedere, oltre a quanto è stato previsto nell'articolo 4 del contratto quadro, ad un aumento di capitale supplementare per 5 mio EUR attraverso l'apporto in natura della partecipazione al 47 % della SNCB nella società TRW (6). |
(56) |
Il piano di ristrutturazione previsto all'articolo 4 è stato trasmesso alla Commissione nel corso della riunione con le autorità belghe che si è svolta il 12 dicembre 2003. La sua attuazione è iniziata fin dal 2003 e si è completata a inizio 2005. |
(57) |
Il piano di ristrutturazione è composto da due parti, che corrispondono a due diverse strategie concernenti da un lato le filiali francesi del gruppo e dall'altro le attività belghe di IFB. La strategia scelta per la Francia consiste nel disinvestimento completo delle partecipazioni, mentre la strategia scelta per il Belgio consiste nella ristrutturazione della società al fine di continuarne l'esercizio. |
2.3.2.1.
(58) |
Come viene spiegato nella presente decisione e, più in dettaglio ai punti 30 e seguenti della lettera di avvio del procedimento, IFB ha perseguito una strategia di disinvestimento per le sue filiali francesi. Questa politica è stata completata con la vendita della partecipazione in NFTI-OU nel novembre 2006. |
(59) |
Il costo totale del disinvestimento delle filiali di IFB in Francia è ammontato a 39,1 mio EUR. La tabella che segue riprende la ripartizione di tale costo rispetto alle cinque filiali. Nei punti che seguono, vengono spiegati nel dettaglio il fabbisogno di finanziamento e le cifre concernenti le diverse società. Disinvestimento delle partecipazioni francesi: sintesi dei costi sostenuti
|
a) Fabbisogno di finanziamento
(60) |
La tabella è stata formulata sulla base delle situazioni contabili al 27 settembre 2002. Essa distingue i seguenti importi:
|
(61) |
Quest'ultimo importo di 0,5 mio EUR corrisponde al flusso di fondi fra le partecipazioni francesi di IFB e IFB fra il 27 settembre 2002 e fine 2002 e doveva essere ripreso nella tabella alfine di poter riconciliare le minusvalenze reali contabili alla fine del 2002 con il fabbisogno totale calcolato sulla base della situazione al 27 settembre 2002. Per quanto riguarda il fabbisogno di finanziamento di IFB, non è necessario tener conto di tale importo; il fabbisogno di finanziamento di IFB relativo al disinvestimento delle partecipazioni francesi è quindi di 38,6 mio EUR. |
(62) |
Il fabbisogno di finanziamento per il disinvestimento delle partecipazioni di IFB in Francia è stato finanziato dalla SNCB. In effetti, IFB ha utilizzato 30,9 mio EUR del suo margine di manovra ottenuto attraverso la concessione del credito agevolato provvisorio di 15 mio EUR e attraverso il non-recupero provvisorio dei crediti esistenti dell'ordine di 63 mio EUR per finanziare il disinvestimento. 7,7 mio EUR del finanziamento corrispondono agli interessi dovuti per questa somma in virtù del contratto quadro del 7 aprile 2003, che prevede che gli interessi vengano pagati solo al momento del pagamento del credito principale (o convertiti in capitale contemporaneamente al credito principale). |
b) Acimar
(63) |
La società Acimar realizzava la totalità della sua cifra d'affari attraverso un contratto di trasporto per la società Arcelor. Tale contratto scadeva il 31 dicembre 2005; al momento dell'audit di IFB, effettuato nella seconda metà del 2002, il contratto generava perdite annuali […] (7). Dato che i tentativi di rinegoziare il contratto con Arcelor erano falliti, la SNCB ha deciso di far dichiarare il fallimento di Acimar e chiedere l'amministrazione controllata. IFB vantava crediti nei confronti di Acimar per un valore di 3,9 mio EUR non recuperabili, che costituiscono il costo del disinvestimento. |
c) NFTI-ou
(64) |
Per quanto riguarda NFTI-ou, una società controllata congiuntamente da IFB e il Port Autonome de Dunkerque, che gestisce terminali nel porto di Dunkerque, la SNCB ha optato per il disinvestimento attraverso la vendita della propria partecipazione. |
(65) |
La partecipazione di IFB in NFTI-ou comportava l'obbligo, per IFB, attraverso una «lettre de confort», di finanziare una parte delle perdite corrispondenti alla sua partecipazione nella società. Inoltre, IFB si era fatta garante per un prestito contratto dalla società con la banca […], per un importo di 2,9 mio EUR. |
(66) |
Alfine di disinvestire la propria partecipazione nella società, IFB ha negoziato con il Porto autonomo di Dunkerque la cancellazione degli impegni derivanti dalla «lettre de confort». A titolo di contropartita, IFB ha partecipato ad un aumento di capitale di NFTI-ou, divenuto necessario per consentire la prosecuzione delle attività della società, per un valore di 1,7 mio EUR e ha ceduto una parte delle sue quote sociali al Porto autonomo di Dunkerque per un prezzo simbolico di 1 EUR. In seguito alla suddetta operazione, IFB deteneva ormai solo il 30 % delle quote sociali. |
(67) |
IFB e il Porto di Dunkerque hanno poi cercato e trovato un acquirente, CMA-CGM, per le quote di IFB […]. Prendendo in considerazione il prezzo di vendita, il costo totale del disinvestimento per IFB era di 18,5 mio EUR, di cui 1,7 mio EUR per l'aumento di capitale e 16,7 mio EUR per le minusvalenze realizzate sulla partecipazione. |
d) IFB France
(68) |
IFB France, divenuta successivamente AGEP, è stata ceduta a NFTI-ou […] il che rappresentava una minusvalenza di 0,1 mio EUR. Dato che IFB ha disinvestito contemporaneamente NFTI-ou, la cessione a NFTI-ou ha come conseguenza il disinvestimento tramite vendita di IFB France. Prima della vendita, IFB ha dovuto rinunciare ai suoi crediti su IFB France per un valore di 0,8 mio EUR. Il costo totale del disinvestimento di IFB France è ammontato quindi a 0,9 mio EUR. |
e) Dry Port Dunkerque
(69) |
La partecipazione di IFB in Dry Port Dunkerque presentava la stessa particolarità della sua partecipazione in NFTI-ou: una lettre de confort obbligava IFB a colmare le perdite operative della società. |
(70) |
IFB ha disinvestito questa partecipazione con una liquidazione, combinata con la vendita di una parte degli attivi, vale a dire la partecipazione dell'8,6 % in NFTI-ou detenuta da Dry Port Dunkerque. Qui, contrariamente alla situazione in NFTI-ou, i soci di IFB non potevano esigere la continuazione della società. |
(71) |
IFB non poteva realizzare i crediti vantati su Dry Port Dunkerque (2,8 mio EUR) e doveva accettare delle minusvalenze sulla sua partecipazione (5,1 mio EUR). Il costo totale della liquidazione era quindi di 7,9 mio EUR. |
f) SSTD
(72) |
La società SSTD è una società che fa profitti. In seguito alla perdita del suo cliente principale e in vista della decisione strategica di abbandonare il mercato francese, IFB ha deciso di venderla all'inizio del 2005, il che ha generato un leggero utile. |
2.3.2.2.
(73) |
IFB ha elaborato, assieme al consulente McKinsey, un piano di ristrutturazione per le attività belghe di IFB. Tale piano prevede due parti:
L'idea alla base del piano è di limitare le attività di IFB al suo core business, vale a dire le attività di logistica e di gestione di terminali in Belgio e di disinvestire e vendere le attività che non sono necessarie per l'efficienza economica del core business. È necessario descrivere i risultati finanziari della ristrutturazione, nonché le diverse misure adottate per arrivare a questi risultati (misure generali, misure rispetto all'attività logistica, misure rispetto all'attività terminali, investimenti). |
a) Risultati finanziari della ristrutturazione
(74) |
Dopo le correzioni per ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri («cash flow operativo»), il piano di ristrutturazione prevedeva i seguenti risultati finanziari, che sono stati ampiamente confermati dai risultati ottenuti:
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(75) |
Le previsioni per i risultati finanziari di IFB si basavano essenzialmente sui seguenti elementi, di cui IFB aveva conoscenza al momento dell'adozione del piano di ristrutturazione:
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b) Misure prese per la ristrutturazione
(76) |
La conclusione di un nuovo contratto collettivo di lavoro a livello dell'impresa e la modifica della regolamentazione del lavoro hanno permesso di aumentare il tasso di attività (il numero di giorni da prestare per anno è stato portato a 13 giorni a decorrere dal 1o gennaio 2004) e diminuire i costi (la retribuzione per il lavoro durante il fine settimana e il lavoro di squadra è stata ridotta a partire dal 1o ottobre 2003). |
(77) |
I servizi amministrativi e commerciali sono stati centralizzati a Berchem, il che ha permesso di chiudere la sede di Gand e ridurre la capacità di quella di Zeebrugge. |
(78) |
Queste misure hanno contribuito a limitare il personale necessario per ridurre le spese generali di IFB di circa 2,55 mio EUR all'anno (8) in totale. In effetti, IFB ha ridotto il proprio personale da 210 ETP (9) nel settembre 2002 a 175 ETP all'inizio del 2006, il che rappresenta una riduzione del 17 %. Il dettaglio di queste riduzioni può essere presentato come segue:
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(79) |
Il piano di ristrutturazione prevedeva le nove misure seguenti, che dovevano permettere un miglioramento di 5,7 mio EUR.
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(80) |
Nella realizzazione del piano di ristrutturazione, che si è concluso a fine 2004, sono state adottate due misure supplementari:
|
(81) |
La ristrutturazione dell'attività «IFB Terminal», che si è conclusa nel 2005, doveva comportare 7 misure, che sono descritte in maniera più dettagliata ai punti 103-107 della decisione di avvio del procedimento. |
(82) |
Oltre alle misure previste inizialmente, IFB Logistics ha realizzato un'analisi approfondita dei suoi prodotti ferroviari, che ha rivelato l'esistenza di prodotti non redditizi, di cui IFB ha quindi cessato la produzione. |
(83) |
Per altri prodotti, questa analisi ha dimostrato la necessità di miglioramenti sul piano tecnico. Questi miglioramenti sono stati fatti, in particolare, per il settore del trasporto intermodale dei contenitori. |
(84) |
La ristrutturazione di Mainhub nonché quella di Zomerweg comportava la necessità di nuovi investimenti […], essenzialmente per degli investimenti di sostituzione […] nonché per investimenti vari […]. |
2.4. Descrizione dei motivi che hanno portato all'apertura del procedimento il 7 dicembre 2005
(85) |
Il Belgio, nella sua notifica, riteneva che le misure in oggetto non costituissero un aiuto di Stato, in quanto non erano riconducibili al Belgio e, in ogni caso, in quanto la SNCB aveva agito come un investitore privato in un'economia di mercato. |
(86) |
La Commissione nutriva dei dubbi sul fatto che la concessione di un dilazione di pagamento per i debiti esistenti, pari a 63 mio EUR e la loro conversione, nonché la conversione dei relativi interessi, pari a 11 mio EUR, in capitale sociale potesse costituire un aiuto di Stato. I suoi dubbi riguardavano la riconducibilità del comportamento della SNCB al suo proprietario, lo Stato belga e la circostanza che la SNCB avesse agito come avrebbe fatto un investitore privato in un'economia di mercato. |
(87) |
Inoltre, la Commissione sospettava anche che la concessione di un anticipo recuperabile di 5 mio EUR e la concessione di un credito agevolato di 15 mio EUR, la conversione del credito agevolato di 15 milioni e dei relativi interessi per 2,5 mio EUR in capitale sociale, nonché l'apporto in natura, consistente nella partecipazione della SNCB in TRW, di 5 mio EUR di nuovo capitale sociale, costituissero un aiuto di Stato. |
(88) |
Se tali tipi di aiuto rappresentavano aiuti di tesoreria, la Commissione dubitava che potessero essere dichiarati compatibili con il mercato comune in quanto aiuti per il salvataggio, dato che erano stati concessi per un periodo superiore a 12 mesi. |
(89) |
La Commissione dubitava che l'insieme degli aiuti potesse essere dichiarato compatibile con il mercato comune in quanto aiuti per la ristrutturazione. |
(90) |
I suoi dubbi riguardavano la rispettiva applicabilità nel tempo degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 (10) (in appresso «gli orientamenti del 1999») e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004 (11) (in appresso «gli orientamenti del 2004»), sulla sufficienza delle misure prese per attenuare, nella misura del possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto per i concorrenti, nonché sulla limitazione dell'aiuto allo stretto necessario e sul livello del contributo proprio dell'impresa IFB agli aiuti per la ristrutturazione. |
(91) |
Il Belgio ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 14 febbraio 2006, che è stata integrata dalle lettere del 29 giugno, del 20 settembre, del 16 novembre e del 21 novembre 2006. |
(92) |
Nella sua risposta, il Belgio ribadisce la sua posizione secondo la quale le misure in oggetto non costituiscono degli aiuti, in quanto non sono riconducibili al Belgio e in quanto, in ogni caso, la SNCB ha agito come avrebbe fatto un investitore privato in un'economia di mercato. |
(93) |
Il Belgio ritiene inoltre che se le misure in oggetto costituissero degli aiuti di Stato, esse dovrebbero essere analizzate sulla base degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione del 1999 e non quelli del 2004. Oltre a ciò il Belgio ritiene che le misure siano compatibili con il mercato comune in quanto aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione. |
3. OSSERVAZIONI DEL BELGIO
(94) |
La posizione del Belgio può essere riassunta come segue. |
3.1. Osservazioni del Belgio in merito al procedimento
(95) |
Le autorità belghe, nella loro lettera di risposta, esprimono alla Commissione le loro riserve in merito alla durata dell'istruzione del fascicolo. Esse manifestano il loro legittimo affidamento in merito alla legalità del mantenimento provvisorio delle misure per il salvataggio fino alla decisione finale della Commissione relativa al piano di ristrutturazione. |
(96) |
Le comunicazioni del 12 agosto 2003 (protocollata dalla Commissione con il numero NN 9/04) e 28 gennaio 2005 (protocollata dalla Commissione con il numero N 55/05) avevano, secondo le autorità belghe, lo scopo di fornire alla Commissione l'insieme degli elementi che permettessero di verificare se le misure da parte della SNBC a favore di IFB comportassero o meno un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Secondo le autorità belghe, solo nel caso in cui le misure in questione fossero state considerate aiuti di Stato, la Commissione sarebbe stata invitata a considerare le suddette comunicazioni come notifiche ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. |
(97) |
Le autorità belghe ritengono, più in particolare, che la comunicazione del 12 agosto 2003, non intendeva dichiarare che le misure per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di IFB costituissero aiuti di Stato né, quindi, che le misure per il salvataggio potessero essere qualificate come aiuti di Stato non notificati. Le autorità belghe ritengono che tali misure non fossero soggette all'obbligo di notifica preventiva e all'obbligo di non esecuzione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. |
(98) |
Le autorità belghe formulano una constatazione analoga anche per quanto riguarda la comunicazione del 28 gennaio 2005, con la quale il Belgio ha informato la Commissione su un aumento di capitale supplementare di 5 mio EUR. |
3.2. Assenza di «aiuto di Stato» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato
3.2.1. Assenza di risorse statali
(99) |
Il Belgio ritiene che né le misure per il salvataggio, né le misure per la ristrutturazione concesse a IFB siano state finanziate con risorse statali. La SNCB avrebbe finanziato tali misure esclusivamente per mezzo di risorse proprie, senza mobilitare in alcun modo delle risorse statali. |
(100) |
Secondo il Belgio, il fatto che la SNCB sia un'impresa pubblica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE della Commissione del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (12), non è sufficiente per stabilire che le misure in oggetto, che sono state finanziate dalla SNCB, siano state finanziate con risorse statali. Il Belgio ritiene che sia necessario distinguere tra, da un lato, le risorse proprie della SNCB, che provengono da entrate generate dalle sue attività e, dall'altro, le dotazioni dello Stato per missioni di servizio pubblico della SNCB. Dato che le dotazioni statali non erano sufficienti per finanziare la totalità delle spese sostenute per le suddette missioni, il Belgio conclude che bisogna escludere che delle risorse statali siano state utilizzate dalla SNCB per il finanziamento delle misure a favore di IFB. |
(101) |
Il Belgio ritiene che il patrimonio della SNCB non sia a disposizione delle autorità belghe, ma destinato all'oggetto sociale della SNCB. Di conseguenza, il Belgio ritiene che esso non sia «a disposizione delle autorità pubbliche», come esige la sentenza Stardust Marine (13). |
(102) |
Il Belgio considera infine che una qualunque diminuzione dei fondi propri della SNCB in conseguenza delle misure concesse a IFB non avrebbe comportato alcuna «perdita» per lo Stato (14), in quanto non si tratta in alcun caso di risorse che altrimenti avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato. |
3.2.2. Non-riconducibilità allo Stato belga
(103) |
Per quanto riguarda la concessione di un anticipo di tesoreria di 2,5 mio EUR nel secondo semestre 2002, le autorità belghe ritengono che la decisione della SNCB di concedere tale anticipo non sia imputabile allo Stato belga. |
(104) |
Il Belgio presenta le seguenti argomentazioni per dimostrare la non riconducibilità:
|
(105) |
Per quanto riguarda il mancato pagamento delle fatture della SNCB da parte di IFB, le autorità belghe ritengono che il consiglio di amministrazione della SNCB non sia stato informato del fatto che IFB non pagava più le sue fatture alla SNCB prima del dicembre 2002, vale a dire quando ha deciso il principio dell'aumento di capitale di IFB. |
(106) |
Le autorità belghe ritengono inoltre che l'azione o l'inazione del consiglio di amministrazione, del comitato di direzione o dell'amministratore delegato, non siano riconducibili allo Stato belga e questo sia prima che dopo la conclusione del contratto quadro. Esse sostengono che vi sia una assenza totale di coinvolgimento dello Stato belga (nel senso della giurisprudenza «Stardust Marine») nel processo decisionale della SNCB relativo alla concessione dell'aiuto a IFB. |
(107) |
In effetti, secondo le autorità belghe, gli aiuti concessi dalla SNCB a IFB, sono misure relative ad una filiale della SNCB che non esercita essa stessa missioni di servizio pubblico e che non è nemmeno associata all'esecuzione di missioni di servizio pubblico della SNCB. Le attività di IFB sono quindi attività esclusivamente commerciali, al di fuori di qualsiasi missione di servizio pubblico. Pertanto, sempre secondo le autorità belghe, esse sfuggono al controllo dello Stato, in quanto, per tutto ciò che non rientra in una missione di servizio pubblico, le autorità belghe sono tenute a rispettare l'autonomia della SNCB. |
(108) |
Per quanto riguarda il ruolo del commissario del governo, le autorità belghe affermano di non aver mai ricevuto il fascicolo IFB e, quindi, non erano competenti per poter intervenire, visto che il commissario del governo non ha mai formulato delle osservazioni sulle misure prese nei confronti di IFB e non ha nemmeno avviato alcun ricorso. Inoltre esse sostengono di non essere mai intervenute nel processo decisionale della SNCB relativo a IFB, né durante il periodo precedente la conclusione del contratto quadro, né durante il periodo successivo. |
(109) |
Per quanto riguarda i tre indizi identificati dalla Commissione nella lettera di avvio del procedimento (punti 143-150), vale a dire la presentazione del piano di ristrutturazione allo Stato belga per approvazione, gli articoli di stampa che dimostravano la notevole influenza del governo belga sulla SNCB nel 2003 e l'ampiezza, il contenuto e le condizioni del contratto quadro, le autorità belghe ritengono che tali indizi non siano sufficienti per stabilire la riconducibilità secondo la giurisprudenza Stardust Marine. |
(110) |
Per quanto riguarda l'approvazione del piano di ristrutturazione da parte dello Stato belga, le autorità belghe ritengono che tale disposizione del contratto quadro non mirasse affatto ad attribuire alle autorità belghe una qualche competenza ai fini della valutazione del piano di ristrutturazione, ma fosse piuttosto ispirata dal fatto che la SNCB desiderava che il piano di ristrutturazione, come il contratto quadro, venisse comunicato alla Commissione. |
(111) |
Per quanto riguarda gli articoli di stampa, il governo belga ritiene che essi non contengano alcun indizio di un intervento del governo belga nel presente caso, per le seguenti ragioni:
|
(112) |
Infine, le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione una dichiarazione scritta del Signor Karel Vinck, che era l'amministratore delegato della SNCB al momento dei fatti, nella quale si conferma l'assenza di qualsiasi coinvolgimento delle autorità belghe per quanto riguarda l'autorizzazione, da parte della SNCB a IFB, degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione oggetto del presente fascicolo. La suddetta lettera, firmata dal Signor Vinck il 17 novembre 2006, è pervenuta alla Commissione il 5 dicembre 2006. |
(113) |
Per quanto riguarda l'ampiezza, il contenuto e le condizioni del contratto quadro, le autorità belghe ribadiscono la loro posizione secondo la quale, anche se si tratta di aiuti per la ristrutturazione e come tali importanti per il futuro di IFB, le autorità belghe non avevano né un potere di approvazione, né un potere di controllo sul merito, né il diritto di essere consultate nel presente caso. |
3.2.3. Principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato (PIEM)
(114) |
Il Belgio ritiene che, secondo il ragionamento sviluppato dalla Commissione nella decisione ABX Logistics (15), la Commissione deve analizzare separatamente, da un lato, i fondi che la SNCB ha destinato a IFB per finanziare il disinvestimento dalle filiali francesi e, dall'altro, i fondi che la SNCB ha destinato a IFB per finanziare la prosecuzione delle sue attività in Belgio. |
3.2.3.1.
(115) |
Nella decisione ABX Logistics, la Commissione avrebbe confermato che, non essendo ABX France in grado di sostenere da sola i costi del disimpegno, la SNCB avrebbe agito come avrebbe fatto un «investitore privato esperto operante in un'economia di mercato» assumendo a proprio carico questi costi. |
(116) |
Il Belgio ritiene che la stessa conclusione si impone per quanto riguarda il costo del disinvestimento, da parte di IFB, dalle sue partecipazioni francesi. Esso tenta di dimostrare che per ognuna di queste società, IFB ha optato per la formula meno onerosa. |
(117) |
Per quanto riguarda Acimar, il Belgio ha trasmesso la seguente tabella: Acimar — amministrazione controllata seguita da liquidazione Situazione finanziaria nel 2002
Costo delle alternative
Commenti:
|
(118) |
Per quanto riguarda NFTI-ou, il Belgio ha trasmesso la seguente tabella: NFTIou — CESSIONE Situazione finanziaria nel 2002
Costo delle alternative
Commenti:
|
(119) |
Il Belgio ha informato la Commissione che non è mai stata presa in considerazione l'eventualità di chiedere il fallimento di NFTI-ou, dato che la prosecuzione delle attività di quest'ultima offriva prospettive di redditività. Secondo il Belgio, la vendita della partecipazione di IFB del 30 % a CMA-CGM, il 2 novembre 2006 […] e il recupero integrale dei crediti concessi sotto forma di anticipi in conto corrente, dimostrano la solidità economico-finanziaria di questa società. |
(120) |
Per quanto riguarda IFB France, divenuta successivamente AGEP, il Belgio ha trasmesso la seguente tabella: IFB France (AGEP) — Cession a NFTI-ou Situazione finanziaria nel 2002
Costo delle alternative
Commenti:
|
(121) |
Per quanto riguarda Dry Port Dunkerque, il Belgio ha trasmesso la seguente tabella: Dry port dunkerque (DPD) — Liquidazione con vendita parziale Situazione finanziaria nel 2002
Costo delle alternative
Commenti:
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(122) |
Per quanto riguarda SSTD, il Belgio ha trasmesso la seguente tabella: SSTD=Cessione
La vendita della partecipazione è intervenuta ai primi del 2005 e ha fruttato una plusvalenza trascurabile (impatto positivo ma trascurabile sul fabbisogno di finanziamento) |
(123) |
Le autorità belghe, sulla base di quanto precede, giungono alla conclusione che IFB abbia scelto la soluzione meno cara per quanto riguarda le filiali francesi. |
3.2.3.2.
(124) |
Per quanto riguarda il finanziamento della ristrutturazione e della prosecuzione delle attività di IFB in Belgio, quest'ultimo paese ritiene che anche la SNCB abbia agito come avrebbe fatto un creditore/investitore privato esperto in un'economia di mercato, in quanto il risultato finanziario dell'alternativa — la cessazione delle attività in Belgio — sarebbe stato, per la SNCB, assai meno interessante in quanto più oneroso. |
(125) |
Il Belgio ha presentato i seguenti calcoli per illustrare il costo presunto della liquidazione delle attività di IFB in Belgio e il costo presunto della prosecuzione delle attività, attraverso l'aumento di capitale. |
a) Costo netto per la SNCB nell'ipotesi di fallimento di IFB nel 2003
(126) |
Il Belgio ha determinato il valore attualizzato netto di IFB a partire dal bilancio di quest'ultima al 31 dicembre 2002. Secondo le autorità belghe, il valore degli immobilizzi di IFB che avrebbero potuto essere realizzati nell'ipotesi di un deposito dei libri contabili di IFB in tribunale, nel gennaio 2003, dovrebbe comprendere da un lato gli immobilizzi materiali e dall'altro gli immobilizzi finanziari (partecipazioni). |
(127) |
Per gli immobilizzi materiali, il Belgio stabilisce un importo di 6,9 mio EUR. Per giustificare questo calcolo, il Belgio fa riferimento allo studio «Bankruptcy auctions: costs, debt recovery, and firm survival» (17), che giunge alla conclusione che la percentuale di recupero dell'insieme dei crediti in uno scenario di fallimento è, in media, del 33 %. Nel calcolo degli attivi recuperati, il Belgio ha applicato questo tasso percentuale agli immobilizzi materiali che figuravano nel bilancio di IFB per un totale di 20,9 mio EUR (con l'esclusione degli immobilizzi in cantiere di 1,9 mio EUR, per i quali è stato adottato un tasso di recupero pari a zero). |
(128) |
Per gli immobilizzi finanziari (partecipazioni), il Belgio è partito da un valore di 1,9 mio EUR, il che corrisponde all'integralità del loro valore contabile nel bilancio di IFB al 31 dicembre 2002. |
(129) |
Per l'attivo circolante, il Belgio propone le seguenti stime di valore:
|
(130) |
L'applicazione dell'insieme di questi tassi di recupero dà adito ad un recupero totale di 37,5 mio EUR nell'ipotesi di fallimento/liquidazione di IFB, come indica il grafico 2. Schéma 2 Recupero di attivi (Mio EUR)
|
(131) |
Successivamente, le autorità belghe deducono dall'importo di cui si può sperare il recupero i passivi di IFB. Tali passivi ammonterebbero ad un totale di 76,9 mio EUR, senza contare i debiti di 63 mio EUR nei confronti della SNCB in virtù delle fatture non pagate del periodo 2000-2002. Essi vengono specificati nel testo che segue:
Dai calcoli che precedono risulterebbe che il valore dell'attivo netto di IFB per la SNCB sarebbe ammontato, esclusi i debiti nei confronti della SNCB, a -39,4 mio EUR, vale a dire il valore dell'attivo recuperato (37,5 mio EUR) dal quale verrebbe dedotto l'importo totale degli impegni del passivo da onorare (76,9 mio EUR), esclusi i debiti nei confronti della SNCB. |
(132) |
Le autorità belghe ritengono che, in caso di liquidazione, per evitare un grave pregiudizio alla sua reputazione commerciale, la SNCB avrebbe assunto il costo dell'attivo netto negativo di IFB. A questo riguardo, esse sottolineano che la maggior parte dei creditori di IFB sono anche clienti, fornitori, creditori, debitori o soci della SNCB. |
(133) |
Inoltre, la cessazione delle attività di IFB avrebbe, sempre secondo il governo belga, generato un passivo sociale importante alla SNCB, che può essere stimato a 530 ETP (equivalente tempo pieno) (19). Questi 530 ETP si ripartiscono come segue:
|
(134) |
Il governo belga ritiene che, dato che in quel momento, la SNCB stava perfezionando la preparazione del suo piano industriale «MOVE 2007», che prevedeva la scomparsa di 10 000 posti di lavoro, vale a dire quasi un quarto del suo personale, fra il 2003 e il 2007, le possibilità di riclassificazione del personale dichiarato in esubero a seguito della cessazione delle attività di IFB erano praticamente nulle, sia che si trattasse del personale distaccato tornato alla SNCB o del personale adibito all'attività Merci, rimasto alla SNCB. |
(135) |
Di conseguenza, il governo belga propone di aggiungere al costo diretto dell'attivo netto negativo di IFB il costo dell'eccedenza dell'organico generata alla SNCB durante almeno il periodo di cinque anni dal 2003 al 2007. Ad un costo salariale completo medio di 46200 EUR per ETP e all'anno […], il costo totale di questo passivo sociale sarebbe ammontato quindi a 122,4 mio EUR. |
(136) |
Per giustificare tale calcolo, il Belgio spiega anzitutto che il personale della SNCB divenuto in esubero in seguito alla cessazione delle attività di IFB non poteva essere licenziato, dato che tale personale aveva lo statuto di «employé statutaire» (20). |
(137) |
In seguito alla riunione di lavoro del 1o giugno 2006, le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione uno scenario meno pessimista per il calcolo dell'attivo netto e del passivo sociale che sarebbe stato sostenuto dalla SNCB in caso di liquidazione di IFB. Tale scenario propone i due cambiamenti seguenti:
|
(138) |
Il costo totale sostenuto dalla SNCB in caso di liquidazione di IFB in questi due scenari, secondo la stima delle autorità belghe, figura nella seguente tabella:
|
b) Valorizzazione di IFB in uno scenario di prosecuzione dell'attività
(139) |
Il Belgio propone di calcolare il valore di IFB nell'ipotesi «prosecuzione di attività» secondo il metodo dei cash-flow attualizzati («discounted cash flows» o «DCF»). I parametri adottati per questa analisi sono i seguenti: |
(140) |
L'analisi DCF su 10 anni si basa sul bilancio di IFB al 31 dicembre 2002, nonché sul piano di ristrutturazione elaborato nel febbraio-marzo 2003, comprendente proiezioni che arrivano a fine 2005. Per l'anno 2006, momento in cui la ristrutturazione di IFB realizza la stabilizzazione dell'impresa, il risultato di esercizio è stato fissato ad un livello del 3,2 % della cifra d'affari. A partire dal 2006, l'ipotesi di lavoro è di una crescita annua del 3 % della cifra d'affari il che, a margine costante, porta ad un tasso di crescita del risultato prima delle imposte del 3 %. I cash flow liberi che ne derivano sono attualizzati ad un costo medio ponderato del capitale (WACC) dell'8 %. Il valore dei terminali è stato calcolato nell'ipotesi di una crescita perpetua del 3 %. |
(141) |
Tali calcoli portano ad una valorizzazione dell'impresa di circa 29,1 mio EUR (escluse partecipazioni e riserve), come dimostra il grafico 4. Grafico 4 Valore d’IFB sulla base dei cash-flows attualizzati — Ipotesi e risultati (Migliaia EUR)
|
(142) |
Secondo il governo belga, una analisi fondata su dei multipli (in funzione dei risultati ottenuti nel 2005) conferma la valorizzazione ottenuta sulla base del metodo DCF. In effetti, la valorizzazione «multipli» (con dei multipli più prudenti delle medie del settore) indica un valore d'impresa di circa 28,7 mio EUR, come dimostra il grafico 5. Grafico 5 Valore di impresa di IFB (Mio EUR)
|
(143) |
Il governo belga ritiene che i risultati reali ottenuti da IFB negli anni 2003, 2004 e 2005 confermano anche che la valorizzazione DCF e le ipotesi sulle quali essa si basava, era realista. |
(144) |
Il governo belga ritiene che convenga aggiungere al valore di IFB calcolato escludendo partecipazioni e riserve, le partecipazioni detenute da IFB, vale a dire 1,9 mio EUR, nonché iscritte all'attivo del bilancio di IFB al 31 dicembre 2002. |
(145) |
Il totale del valore d'impresa di IFB, comprese le partecipazioni, ammonterebbe quindi a 31 mio EUR alla data del 31 dicembre 2002. |
(146) |
Da questo valore d'impresa, è opportuno, sempre secondo il governo belga, detrarre il valore delle riserve, stimato a 34,2 mio EUR (21), nonché il debito finanziario pari a 15 mio EUR. |
(147) |
Ne risulterebbe un valore netto di – 18,2 mio EUR per la partecipazione della SNCB in IFB nello scenario di prosecuzione dell'attività. Questo calcolo è illustrato al grafico 6. |
(148) |
Come nella stima precedente del costo sostenuto dalla SNCB in caso di liquidazione di IFB, i calcoli che precedono non tengono conto dei debiti di 63 mio EUR derivanti dalle fatture non pagate nel corso del periodo compreso fra il 2000 e il 2002. Grafico 6 Valutazione dell’opzione investimento, gennaio 2003 (Milioni di euro)
|
c) Raffronto fra i due scenari e conclusione
(149) |
Secondo l'analisi fatta dal governo belga, i due scenari darebbero quindi i seguenti risultati:
|
(150) |
Di conseguenza, il governo belga ritiene che la SNCB, concedendo gli aiuti in oggetto, aveva agito come avrebbe fatto un investitore privato in un economia di mercato. |
3.2.4. Assenza di distorsioni della concorrenza
(151) |
Infine, il Belgio ritiene che, per quanto riguarda la parte degli aiuti che serve a finanziare il disinvestimento delle filiali francesi, un'assistenza il cui importo è strettamente limitato ai costi realmente sostenuti in seguito alla sospensione di un'attività non può essere considerata come causa di una distorsione di concorrenza. Pertanto, questa parte del finanziamento sfuggirebbe al campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, anche per questa ragione. |
3.3. Compatibilità degli aiuti per il salvataggio con gli orientamenti
3.3.1. IFB non è un'impresa di recente creazione
(152) |
Il Belgio ritiene che, dato che IFB è stata costituita nel 1923 ed ha acquisito, tramite fusione per assorbimento, una società nonché un ramo di attività nel 1998 (cfr. descrizione nella parte 2 della presente decisione), sarebbe incontestabile che IFB gode della personalità giuridica da più di 80 anni e non può quindi essere considerata come «impresa di recente costituzione». |
3.3.2. Compatibilità degli aiuti per il salvataggio con gli orientamenti del 1999
(153) |
Secondo il governo belga, la durata superiore a dodici mesi degli aiuti per il salvataggio non avrebbe come conseguenza di escludere la loro compatibilità con il mercato comune sulla base degli orientamenti del 1999. Il Belgio ritiene che la SNCB abbia mantenuto gli aiuti per il salvataggio al solo scopo di coprire il periodo necessario alla Commissione per adottare una decisione finale nel presente dossier. |
(154) |
Dato che il punto 24 degli orientamenti del 1999 prevede che un'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio resti valida fino a quando la Commissione abbia preso una decisione in merito al piano di ristrutturazione, le autorità belghe chiedono alla Commissione di non invocare la durata del proprio procedimento di autorizzazione degli aiuti per il salvataggio per contestare la durata del mantenimento di queste misure e approvare, sulla base del punto 24 degli orientamenti del 1999, i suddetti aiuti per il salvataggio. |
(155) |
Le autorità belghe ritengono che la sospensione dell'aumento di capitale durante l'istruttoria della Commissione supponeva necessariamente il mantenimento, a titolo provvisorio e precario, della dilazione di pagamento concessa a IFB nel quadro degli aiuti per il salvataggio, in quanto la sola alternativa sarebbe stato il deposito dei libri contabili in tribunale. Infine, secondo le autorità belghe, nel corso dell'istruttoria, la Commissione non avrebbe mai espresso riserve sul mantenimento provvisorio degli aiuti per il salvataggio. |
3.3.3. Compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione con gli orientamenti del 1999
3.3.3.1.
(156) |
Il Belgio ritiene che l'impegno della SNCB a sottoscrivere l'aumento di capitale di IFB vada analizzato nell'ambito degli orientamenti del 1999 e non del 2004. |
(157) |
Per giustificare questo punto di vista il Belgio sostiene che sono soddisfatte le due condizioni stabilite dalla Commissione al punto 240 della decisione di avvio del procedimento per quanto riguarda l'applicabilità degli orientamenti del 1999. Va ricordato che, al punto 240 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso, per quanto riguarda l'interpretazione dei punti 102-104 degli orientamenti del 2004 per il presente dossier, che «se la SNCB decide di non accordare un nuovo vantaggio a IFB e se venisse fornita la prova che la SNCB si era impegnata a convertire i suoi crediti in capitale prima della pubblicazione degli orientamenti del 2004, la Commissione dovrebbe esaminare nella sua decisione finale gli aiuti concessi dalla SNCB a IFB alla luce degli orientamenti del 1999». |
(158) |
Per quanto riguarda la prima condizione, il Belgio osserva di aver ritirato, con la sua risposta alla lettera di avvio del procedimento, l'aumento di capitale supplementare notificato il 28 gennaio 2005 e che, di conseguenza, la prima condizione era soddisfatta. |
(159) |
Per quanto riguarda la seconda condizione, il Belgio ritiene che non si possa contestare che l'aumento di capitale di IFB attualmente proposto, sia stato effettuato come convenuto dalle parti, con la condizione sospensiva dell'accordo della Commissione, nel contratto quadro del 7 aprile 2003. |
(160) |
Per sottolineare questo punto, le autorità belghe richiamano l'attenzione della Commissione su:
|
(161) |
Per quanto riguarda il secondo punto, le autorità belghe ricordano che nel diritto belga (il diritto applicabile al contratto quadro), un contratto nasce dalla sola volontà delle parti contraenti e che, nella fattispecie, l'articolo 4 del contratto quadro confermerebbe in modo esplicito e senza alcuna ambiguità, l'accordo delle volontà della SNCB e di IFB di procedere ad un aumento di capitale di IFB tramite conversione in capitale dei crediti della SNCB nei confronti di IFB retroattivamente al 7 aprile 2003. |
(162) |
Le autorità belghe ricordano che, nel diritto belga, le obbligazioni sottoposte ad una condizione sospensiva restano pienamente vincolanti e il verificarsi della condizione sospensiva ha un effetto retroattivo sul contratto i cui effetti iniziano alla data della firma. |
3.3.3.2.
(163) |
Le autorità belghe fanno valere a titolo generale che le quote di mercato di IFB sono ben al di sotto del 10 % sui mercati interessati dal presente caso. Di conseguenza, esse ritengono che gli effetti anticompetitivi derivanti dagli aiuti di stato in questione non possono essere considerati significativi. Esse ricordano in particolare che, ai sensi del punto 36 degli orientamenti del 1999, «se la quota di questo mercato detenuta dall'impresa [beneficiaria dell'aiuto] è trascurabile, è lecito supporre che non vi è distorsione indebita della concorrenza» (22) e che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, la Commissione considera gli effetti anticompetitivi degli accordi conclusi da delle imprese aventi quote di mercato inferiori al 10 %, insignificanti (23). |
(164) |
Per quanto riguarda più in particolare le attività di IFB Logistics e di IFB Terminal, le autorità belghe fanno osservare quanto segue: |
(165) |
Le misure attenuanti sul mercato del trasbordo di merci. Il governo belga osserva che la quota di IFB sul mercato dei terminali della regione di Anversa è inferiore al 7 % e che il mercato dei terminali in questa regione ha conosciuto, durante il periodo 2002-2005, un tasso di crescita del 10,7 % medio annuo, mentre i volumi trasportati da IFB sono aumentati solo del 4,1 % medio annuo. |
(166) |
Il governo belga aggiunge che attraverso l'attuazione del piano di ristrutturazione, IFB ha ridotto la sua capacità di trasbordo in maniera considerevole, come descritto nella parte 2 della lettera di avvio del procedimento (punti 25-29). Alla luce della circostanza che, con l'eccezione del terminale DPD, l'insieme degli attivi venduti è sempre in esercizio, le autorità belghe ritengono che le cessioni vadano considerate misure compensative reali e sostanziali. Secondo il governo belga, l'insieme delle cessioni rappresenterebbe una diminuzione della capacità di IFB di 1,5 mio EVP nel 2002 a 1,1 mio EVP alla fine del 2005, il che equivarrebbe ad una diminuzione del 27 %. |
(167) |
Le autorità belghe aggiungono che l'attuazione del piano di ristrutturazione da parte di IFB non è stata accompagnata da interventi sui prezzi aventi per oggetto o effetto un aumento della quota di mercato di IFB. Esse osservano che IFB ha aumentato i suoi prezzi in media del 4,2 % (24), mentre il tasso annuale medio dell'inflazione industriale era dell'1,9 %. |
(168) |
Le misure attenuanti sul mercato della logistica. La lettera di avvio del procedimento ritiene (paragrafi 258-260) che le misure «proposte» non riguarderebbero il mercato della logistica e che IFB avrebbe potuto aumentare il proprio volume su questo mercato. Le autorità belghe presentano cinque argomenti per dimostrare che sono state prese sufficienti misure attenuanti sul mercato della logistica. |
(169) |
In primo luogo, IFB avrebbe preso delle misure che hanno provocato una riduzione della sua capacità sul mercato della logistica. In effetti, il numero totale di carrozze di cui IFB è proprietario o che sono oggetto di locazione a lungo termine, è sceso da 744 unità nel 2002 (25) a 377 unità all'inizio del 2006 (26). Si tratterebbe quindi di una riduzione del 49 %. |
(170) |
La riduzione della capacità logistica di IFB risulterebbe anche dal fatto che la partecipazione di IFB nella società CNC (attualmente Naviland Cargo) si è diluita, per passare dal 10 % nel 2002 all'attuale 2 %. |
(171) |
In secondo luogo, le autorità belghe ritengono che la quota di mercato di IFB sul mercato della logistica sia ben al di sotto del 5 %, se si dovesse limitare l'estensione geografica di questo mercato al territorio belga. Sarebbe quindi opportuno, in virtù del punto 36 degli orientamenti, chiedersi se gli effetti contrari alla concorrenza derivanti dagli aiuti di stato in questione, possano essere considerati sensibili. Secondo le autorità belghe, non si può assolutamente ritenere che IFB sia in grado di esercitare un'influenza sensibile in materia di concorrenza sul mercato della logistica. Per la stessa ragione, le distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto di cui beneficia IFB, secondo il governo belga, difficilmente potrebbero essere considerate sensibili, in modo che appaiono necessarie solo misure molto limitate per attenuare le ripercussioni negative per i concorrenti di IFB. |
(172) |
In terzo luogo, le autorità belghe propongono di collocare nel giusto contesto lo sviluppo dell'attività logistica di IFB al fine di ridimensionare radicalmente l'affermazione della Commissione secondo la quale IFB avrebbe «saputo aumentare il proprio volume su questo mercato in misura notevole». In effetti, secondo le autorità belghe, bisogna tener conto delle seguenti circostanze:
|
(173) |
Inoltre, la crescita della cifra d'affari di IFB nella sua attività logistica, secondo il governo belga, troverebbe origine, almeno in parte, nella crescita del sottosegmento «bulk» (trasporto alla rinfusa). Nel 2003, la cifra d'affari realizzata da IFB nel trasporto alla rifusa rappresentava solo 3,3 mio EUR. Ora, nel 2004, IFB ha ottenuto due importanti contratti di trasporto alla rinfusa. In primo luogo, un contratto di trasporto di carbone […] che ha generato una cifra d'affari […] nel 2004 e […] nel 2005. In secondo luogo, un contratto di trasporto alla rinfusa di granulati che ha generato una cifra d'affari di […] nel 2004 e di […] nel 2005. IFB avrebbe realizzato un margine di utile su questi due contratti, il che conferma l'assenza di pratiche anticoncorrenziali da parte di IFB. |
(174) |
In quarto luogo, il governo belga ritiene che anche l'apertura da parte di IFB dei suoi terminali a dei concorrenti nel mercato della logistica vada considerata una importante misura attenuante. |
(175) |
In quinto luogo, il governo belga ritiene che le limitate distorsioni in materia di concorrenza che potrebbero essere considerate conseguenti all'aiuto per la ristrutturazione di IFB sarebbero ulteriormente ridotte dai seguenti fattori:
|
(176) |
Secondo il governo belga, le misure di liberalizzazione hanno condotto a importanti aumenti di capacità sul mercato della logistica, come dimostrerebbe l'attività dei concorrenti di IFB nel corso del periodo 2003-2005. Secondo il governo belga, la concorrenza si concentrerebbe sul segmento intermodale, dove, nel corso di questo periodo, cinque concorrenti di IFB hanno lanciato un totale di 12 nuovi collegamenti. |
3.3.3.3.
(177) |
Secondo il governo belga, SNCB e IFB hanno proceduto ad una analisi approfondita del fabbisogno di capitale di IFB sulla base dei risultati al 31 dicembre 2005 e delle previsioni per l'anno 2006. L'obiettivo è stato di consentire a IFB di proseguire queste attività sui mercati del trasbordo merci e della logistica con un tasso di solvibilità comparabile ai suoi concorrenti su questi mercati. |
(178) |
Rispetto alle informazioni trasmesse prima della decisione di avvio del procedimento (cfr. punti 265-269), la SNCB e IFB hanno raccolto dati supplementari sui tassi medi di solvibilità relativi, da un lato, ai concorrenti di IFB che gestiscono terminali e, dall'altro, alle società di trasporto concorrenti di IFB. I tassi di solvibilità (che devono essere intesi come il rapporto fra fondi propri e il totale di bilancio) delle società in questione figurano nel grafico 16. Grafico 16 Tasso di solvibilità — Campione di società comparabili, 2004 (*)
|
(179) |
Da tale grafico risulterebbe che la media dei tassi di solvibilità degli operatori di terminali è del 56,6 %, mentre la media dei tassi di solvibilità delle società di trasporto è del 20,4 %. Dato che IFB è attiva nei due settori, il tasso di solvibilità di IFB, in funzione dei «benchmarks» precitati, dovrebbe essere di almeno il 35,6 %. Quest'ultima percentuale è stata calcolata ponderando gli attivi immobilizzati operativi di IFB come segue:
|
(180) |
(Le autorità belghe fanno osservare che anche il tasso di solvibilità obiettivo di IFB è conforme al tasso di solvibilità reale di società come Gosselin (38,9 %) e Hupac (34,9 %), che, come IFB, combinano la gestione di terminali con attività di logistica. |
(181) |
Sulla base del tasso di solvibilità obiettivo di IFB del 35,6 % e di un debito totale di 128,1 mio EUR (stima al 30 giugno 2006), l'aumento di capitale di IFB dovrebbe quindi, secondo i calcoli delle autorità belghe, comportare una conversione di debito in capitale di almeno 95,3 mio EUR. |
3.3.3.4.
(182) |
Secondo le autorità belghe, il contributo totale della SNCB alla ristrutturazione di IFB ammonta a 95,3 mio EUR, vale a dire l'importo dell'aumento di capitale previsto. Dal suddetto importo, bisognerebbe detrarre le somme che sono state destinate alla parte francese del gruppo, vale a dire 39,1 mio EUR. Il saldo, vale a dire 56,2 mio EUR, rappresenterebbe quindi il contributo della SNCB alla ristrutturazione delle attività non francesi del gruppo. |
(183) |
Successivamente, le autorità belghe hanno precisato che il fabbisogno di finanziamento per le attività non francesi di IFB per il periodo di ristrutturazione (dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2006), ammontava a 106,3 mio EUR. Di tale fabbisogno, 56,2 mio EUR saranno coperti dalla SNCB e 50,1 mio EUR attraverso risorse proprie di IFB. Il contributo da parte di IFB al costo totale della ristrutturazione delle attività in Belgio sarebbe di 47,1 %. |
(184) |
La seguente tabella indica i dettagli del finanziamento: Fabbisogno e fonti di finanziamento (ipotesi nella quale la conversione del credito di 63 mio EUR costituisce un «costo» della ristrutturazione
|
(185) |
Il Belgio apporta le seguenti precisazioni alla suddetta tabella. |
(186) |
I fabbisogni di finanziamento riguardano le seguenti categorie:
|
(187) |
Secondo il Belgio, tali fabbisogni di finanziamento sono stati coperti in parte da IFB e in parte dalla SNCB. Per quanto riguarda il contributo di IFB (sezione B.2), il Belgio fornisce le seguenti informazioni complementari:
|
(188) |
Il Belgio ritiene di aver contribuito al piano di ristrutturazione attraverso risorse proprie, come richiedono gli orientamenti del 1999. |
4. VALUTAZIONE
4.1. Valutazione del carattere di aiuto delle misure per il salvataggio e la ristrutturazione
(189) |
Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
4.1.1. Aiuto concesso dallo Stato o mediante risorse statali
(190) |
Si pone anzitutto la questione se il sostegno finanziario della SNCB a IFB sia stato «concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali». Secondo la giurisprudenza Stardust Marine della Corte di giustizia delle Comunità europee (28), tale criterio è soddisfatto se, da un lato, si tratta di risorse di Stato e se, dall'altro, la loro concessione è riconducibile allo Stato, vale a dire il Belgio. |
4.1.1.1.
(191) |
La Commissione constata che la SNCB è un'impresa pubblica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE: lo Stato belga detiene il 100 % del capitale sottoscritto della SNCB e il consiglio di amministrazione, nonché l'amministratore delegato, sono nominati dal Re, con decreto deliberato in Consiglio dei Ministri. Pertanto, i criteri dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e c), della suddetta direttiva sono soddisfatti. |
(192) |
In questo contesto, «…occorre ricordare come dalla giurisprudenza della Corte già risulti che l'art. 87, n. 1, CE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese […]. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali» (29). |
(193) |
Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto nella lettera di avvio del procedimento (punto 136-138), che le somme messe a disposizione di IFB dovessero essere considerate risorse statali. |
(194) |
Il Belgio contesta il fatto che tutte le risorse proprie di cui dispone la SNCB costituiscano risorse statali. La Commissione risponde ai tre argomenti presentati dal Belgio, come segue: |
(195) |
La distinzione proposta fra le risorse della SNCB destinate alle missioni di servizio pubblico e le risorse destinate alle attività commerciali non è pertinente alla luce della sentenza Stardust Marine. In effetti, questa sentenza riguardava le risorse di una banca pubblica, il che dimostra bene che le risorse di un'impresa pubblica destinate alle attività commerciali possono costituire anche delle risorse di Stato. |
(196) |
Nemmeno l'argomento secondo il quale il patrimonio della SNCB non è a disposizione dello Stato belga, ma sarebbe destinato all'oggetto sociale della SNCB può essere accolto. In effetti, il fatto che il Belgio detenga il 100 % del capitale della SNCB, che quest'ultima rimanga costantemente sotto controllo pubblico e che lo Stato possa in qualsiasi momento decidere di privatizzare la SNCB, dimostra che il patrimonio di quest'ultima è a disposizione dello Stato belga. Inoltre, la Commissione osserva che lo Stato belga nomina gli amministratori del consiglio di sorveglianza, come l'amministratore delegato, il che gli conferisce un certo controllo sull'impresa. |
(197) |
L'argomento secondo il quale gli aiuti concessi dalla SNCB a IFB non comporterebbero una perdita patrimoniale dello Stato belga è oggettivamente errato: essendo il Belgio proprietario della SNCB, qualsiasi investimento sbagliato che abbia come conseguenza una diminuzione del valore della SNCB, fa diminuire anche il patrimonio dello Stato belga. |
(198) |
La Commissione conclude quindi che le misure esaminate sono state finanziate da risorse statali. |
4.1.1.2.
(199) |
Per quanto riguarda la necessità dell'imputabilità delle misure allo Stato interessato, la sentenza Stardust Marine precisa che «…il solo fatto che un'impresa pubblica si trovi sotto il controllo dello Stato non è sufficiente per imputare a quest'ultimo misure adottate da tale impresa, quali i provvedimenti di sostegno finanziario di cui trattasi. Resta ancora da verificare se le autorità pubbliche debbano ritenersi aver avuto un qualche ruolo nell'adozione di tali misure…» (30). |
(200) |
Emerge quindi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che il criterio dell'imputabilità allo Stato deve essere oggetto di un esame dei singoli casi da parte della Commissione. La Corte di giustizia riconosce che di norma, «sarà assai difficile per un terzo, proprio a motivo delle relazioni privilegiate che esistono tra lo Stato ed una determinata impresa pubblica, dimostrare nel caso concreto che eventuali provvedimenti di aiuto adottati da una tale impresa sono stati effettivamente assunti dietro istruzione delle autorità pubbliche…» Secondo la stessa giurisprudenza, «…occorre ammettere che l'imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un'impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale il provvedimento in questione è stato adottato…» (31). |
(201) |
La Corte di giustizia successivamente chiarisce quali criteri potrebbero esser utilizzati per dimostrare l'imputabilità: «L'imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un'impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale il provvedimento in questione è stato adottato. A questo proposito, la Corte ha già preso in considerazione fattispecie caratterizzate dalla circostanza che l'organismo in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener conto delle esigenze dei pubblici poteri (v., in particolare, sentenza Van der Kooy e a./Commissione, cit., punto 37), ovvero dal fatto che, oltre agli elementi di natura organica che vincolavano le imprese pubbliche allo Stato, tali imprese, grazie alla cui intermediazione gli aiuti erano stati accordati, dovevano tener conto delle direttive impartite da un Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (sentenze 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, cit., punti 11 e 12, e causa C-305/89, Italia/Commissione, cit., punti 13 e 14). Altri indizi potrebbero, eventualmente, essere pertinenti per giungere ad affermare l'imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un'impresa pubblica, quali, in particolare, l'integrazione di tale impresa nelle strutture dell'amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l'esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell'impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società, l'intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell'impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l'improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell'adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell'ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta» (32). |
(202) |
Nella lettera di avvio del procedimento (punti 140-150), la Commissione ha distinto, per quanto riguarda l'imputabilità della misura, fra il periodo precedente alla conclusione del contratto quadro il 7 aprile 2003 e il periodo successivo a tale contratto. Alla luce delle osservazioni del Belgio, sembra più appropriato distinguere fra tre diversi periodi:
|
(203) |
Per quanto riguarda il periodo precedente questa decisione del consiglio di amministrazione, si pone la questione di accertare se la tolleranza di cui ha fatto prova il management (comitato di direzione) della SNCB, astenendosi dall'esigere da IFB il pagamento delle prestazioni di servizio di trasporto a decorrere dal 2000 sia imputabile allo Stato belga. Nella sua lettera di avvio del procedimento (punti 141-142), la Commissione ha espresso dei dubbi sul fatto che la decisione di accettare il mancato pagamento sistematico delle fatture nel periodo da fine 2000 a inizi 2003 sia stata presa senza intervento delle autorità belghe. |
(204) |
Secondo la risposta del governo belga, il consiglio di amministrazione della SNCB sarebbe stato informato di questa pratica solo il 19 luglio 2002; il commissario del governo ne è stato informato contemporaneamente. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte di terzi interessati. |
(205) |
La Commissione ha trovato nei resoconti dei dibattiti alla Camera e al Senato del 6 marzo 2002, del 24 gennaio 2002 e 3 del 28 febbraio 2002, delle osservazioni su IFB, nel contesto del più ampio dibattito dei deputati e dei senatori sull'apertura del mercato ferroviario e del fascicolo ABX. Essa ha quindi chiesto al governo belga di trasmetterle gli studi di Boston Consulting Group e di Team Consult, menzionati nel corso di questi dibattiti, nonché la decisione del governo belga del 22 febbraio 2002, anch'essa oggetto di dibattiti. |
(206) |
Un'analisi di questi documenti non ha consentito di rivelare indizi di un'influenza da parte del governo belga sulle decisioni della SNCB in merito al futuro di IFB. |
(207) |
Si pone quindi la domanda se la tolleranza del management di un'impresa pubblica, del tipo di quella descritta al punto 203 della presente decisione, possa essere imputata allo Stato belga, quando non vi sono indizi di un intervento specifico da parte dell'amministrazione nell'emergenza della situazione. |
(208) |
In effetti, secondo la legge del 1993 che costituisce la SNCB come società di diritto pubblico, il management della SNCB, vale a dire l'amministratore delegato e i membri del comitato di direzione, gestiscono l'impresa in modo autonomo, senza intervento da parte delle autorità pubbliche. Pertanto, in assenza di indizi concreti di un intervento dello Stato nella gestione del fascicolo IFB, la Commissione deve concludere che la decisione del management della SNCB di tollerare il non pagamento delle fatture di IFB durante il periodo da fine 2000 al luglio 2002, non è riconducibile allo Stato belga. |
(209) |
Fin dal 19 luglio 2002, il consiglio di amministrazione della SNCB e, al suo interno, il commissario del governo che rappresenta gli interessi del Belgio, sapeva che IFB non pagava più le sue fatture dalla fine del 2000 ed ha approvato la concessione a IFB di un anticipo di 2,5 mio EUR nel corso del secondo semestre 2002. |
(210) |
La Commissione deve verificare, a questo riguardo, se i criteri stabiliti dalla giurisprudenza Stardust Marine permettono di imputare tale decisione del consiglio di amministrazione della SNCB al Belgio. In altri termini, si tratta di verificare nel caso di specie se la presenza del commissario del governo nel consiglio di amministrazione, nonostante la sua assenza di intervento concreto sulla misura in questione, permetta tuttavia di ricondurre la decisione allo Stato belga. Dagli elementi di cui dispone la Commissione, emerge che né l'istruzione del fascicolo, né le osservazioni dei terzi, hanno prodotto indizi che indicassero che il governo belga ha cercato di influenzare la decisione del consiglio di amministrazione del 19 luglio 2002. Essendo la SNCB una impresa pubblica autonoma, dotata dello statuto di una «société anonyme de droit public», essa gode nei confronti dello Stato belga di un'autonomia di gestione. Per quanto riguarda la presenza del commissario del governo nel consiglio di amministrazione della SNCB, la Commissione osserva che il ruolo del commissario era limitato (cfr. anche la relazione della Corte dei conti a questo proposito) (33): il commissario del governo poteva intervenire nei confronti della decisione del 19 luglio 2002 solo se quest'ultima avesse rischiato di pregiudicare l'attuazione della missione di servizio pubblico della SNCB. Visto l'importo (2,5 mio EUR) e la forma (anticipo di tesoreria, con interessi) dell'aiuto, è giocoforza constatare che la decisione non era di natura tale da pregiudicare l'attuazione della missione di servizio pubblico della SNCB. |
(211) |
La Commissione conclude che, alla luce dei suddetti elementi, la concessione da parte della SNCB dell'anticipo di 2,5 mio EUR a IFB, per continuare un'attività commerciale senza alcun nesso con il servizio pubblico, non è riconducibile allo Stato belga. |
(212) |
La Commissione conclude che il caso di specie non comporta indizi concernenti l'integrazione nell'amministrazione pubblica, la natura delle attività e lo status che potrebbero consentire di stabilire la riconducibilità allo Stato belga della decisione del consiglio di amministrazione del 19 luglio 2002 di concedere un anticipo di 2,5 mio EUR a IFB. |
(213) |
Il 20 dicembre 2002, il consiglio di amministrazione ha deciso di concludere un contratto quadro con IFB, che doveva includere delle misure per il salvataggio nonché per la ristrutturazione e arrivare ad un aumento di capitale di IFB. |
(214) |
L'analisi del fascicolo da parte della Commissione nella sua lettera di avvio del procedimento (punti 143-150) ha rilevato tre indizi concreti a favore della riconducibilità allo Stato belga di queste misure per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di IFB. Questi indizi erano:
|
(215) |
Nella loro risposta alla lettera di avvio del procedimento, le autorità belghe contestano che questi tre indizi siano sufficienti per stabilire l'imputabilità allo Stato delle misure ai sensi della giurisprudenza Stardust Marine. La Commissione ribadisce nel testo che segue il contenuto degli indizi e spiega perché gli argomenti del governo belga non possono essere accolti. |
a) L'approvazione da parte delle pubbliche autorità (punto 56 della sentenza Stardust Marine)
(216) |
Nelle sentenze Van der Kooy (34), Italia/Commissione (35) e Commission/France (36), la Corte di giustizia ha dedotto l'imputabilità dell'aiuto dal fatto che la concessione di quest'ultimo era stata sottoposta all'approvazione delle autorità pubbliche. Nella sentenza Van der Kooy, questo elemento da solo è sufficiente per stabilire l'imputabilità; nelle sentenze Italia/Commissione e Commissione/Francia, l'approvazione è associata ad altri elementi che dimostrano l'influenza dei poteri pubblici (37). La decisione Space Park Development GmbH, che è stata la prima decisione della Commissione in cui veniva applicata la sentenza Stardust Marine, ha dedotto l'imputabilità di un aiuto anche dal fatto che il prestito in questione doveva ricevere l'accordo delle autorità del Land Brema (38). Di conseguenza la presentazione di una misura allo Stato membro per approvazione costituisce un indizio di imputabilità. |
(217) |
Ora, nella fattispecie, l'articolo 2 del contratto quadro obbliga i consigli di amministrazione della SNCB e di IFB, a sottoporre il piano di ristrutturazione per approvazione allo Stato belga (39). Questo costituisce un primo indizio della riconducibilità allo Stato belga della decisione della SNCB di ristrutturare IFB. |
(218) |
Il governo belga sottolinea che, a differenza di quanto era previsto nel contratto quadro, la SNCB e IFB non hanno sottoposto il piano di ristrutturazione all'approvazione del governo belga, in quanto questo avrebbe violato l'autonomia commerciale della SNCB. |
(219) |
Come già spiegato nella lettera di avvio del procedimento (punti 146 e 147), da questa situazione di fatto non consegue che l'indizio di imputabilità divenga inoperante: sembra da escludere che le due parti, la SNCB e IFB, abbiano incluso tale clausola nel contratto, se non vi fosse stata una pressione in questo senso da parte del governo belga. |
(220) |
Il fatto che il governo belga pretenda di non essere stato formalmente consultato sulla ristrutturazione non è sufficiente per escludere una pressione informale da parte del governo belga al momento della formulazione del contratto quadro del 7 aprile 2003, né per escludere che vi sia stata approvazione. In effetti, come ha constatato la Corte di giustizia nella sentenza Stardust Marine, «sarà assai difficile per un terzo, proprio a motivo delle relazioni privilegiate che esistono tra lo Stato ed una determinata impresa pubblica, dimostrare nel caso concreto che eventuali provvedimenti di aiuto adottati da una tale impresa sono stati effettivamente assunti dietro istruzione delle autorità pubbliche…». D'altronde, il solo fatto che il contratto concluso fra le parti preveda l'approvazione dello Stato belga, costituisce un forte indizio di un coinvolgimento del governo belga. |
(221) |
Nella sua risposta alla lettera di avvio del procedimento, il governo belga spiega che la clausola contenuta nell'articolo 2 del contratto quadro non riguardava il piano di ristrutturazione stesso, ma la comunicazione con la quale il Belgio notificava il contratto quadro alla Commissione. |
(222) |
La Commissione considera non convincente quest'argomento: se le parti del contratto avessero pensato alla sola notifica da parte del Belgio alla Commissione, l'avrebbero indicato esplicitamente all'articolo 2 del contratto. L'interpretazione proposta dal governo belga è contraria alla lettera del contratto. |
(223) |
Di conseguenza, la Commissione conclude che l'articolo 2 del contratto comporta l'approvazione dei provvedimenti presi dalle autorità belghe e costituisce un indizio di imputabilità dei provvedimenti in oggetto allo Stato belga. |
b) Articoli di stampa
(224) |
Ulteriori indizi a sostegno di un intervento del governo belga nel presente caso si possono ritrovare anche in alcuni articoli apparsi sulla stampa (40). Ad esempio, un articolo apparso su La libre Belgique del 19 maggio 2003 (41) cita l'ufficio stampa della SNCB, che spiega che, al 19 maggio 2003, il Belgio non aveva ancora notificato le misure per il salvataggio alla Commissione, mentre il contratto quadro era stato firmato il 7 aprile 2003, in quanto «le pouvoir fédéral a[vait] son mot à dire». In un articolo apparso nel marzo 2003 sul sito www.cheminots.be, Karel Vinck, all'epoca amministratore delegato della SNCB, viene citato, a proposito dei dossier ABX e IFB, come segue: «Rivendica un margine di manovra sufficiente per il management della società». Ciò lascia intendere che il management della SNCB riteneva che lo Stato intervenisse troppo nella sua attività. |
(225) |
Il Belgio respinge questo indizio. Per quanto riguarda l'articolo de La libre Belgique, esso sostiene, come l'articolo 2 del contratto quadro, che l'autorità federale poteva pronunciarsi solo sulla comunicazione del governo belga alla Commissione, relativa alla notifica del contratto quadro. Ora, il testo dell'articolo di stampa e del comunicato stampa della SNCB è chiaro. Se l'ufficio stampa della SNCB avesse voluto dire che il governo belga doveva semplicemente approvare un testo di comunicazione alla Commissione, avrebbe indicato che il problema da risolvere era un semplice problema di forma e non di sostanza. |
(226) |
Per quanto riguarda le affermazioni di Karel Vinck, le autorità belghe ritengono che esse si limitino alla gestione delle missioni di servizio pubblico. Questa interpretazione appare poco credibile in quanto egli è stato intervistato proprio riguardo ai dossier ABX e IFB, che, come riconosce lo stesso governo belga, riguardano attività commerciali della SNCB e non missioni di servizio pubblico. |
c) Ampiezza, contenuto, condizioni del contratto quadro
(227) |
Più generalmente, la Commissione ricorda che il punto 56 della sentenza Stardust Marine, precitata, secondo il quale, «qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l'improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell'adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell'ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta» deve essere preso in considerazione per stabilire l'imputabilità di una misura allo Stato membro, ha come risultato che l'ampiezza, il contenuto e le condizioni del contratto quadro costituiscono degli indizi supplementari di imputabilità. |
(228) |
Il Belgio rifiuta questo terzo indizio, ripetendo che la SNCB godrebbe di totale autonomia nella presa di tutte le sue decisioni, fatta eccezione per la gestione dei servizi pubblici. |
(229) |
La Commissione ritiene che la legge del 1993, che disciplina lo statuto della SNCB come società per azioni di diritto pubblico, attribuisca una certa autonomia alla SNCB per le sue attività commerciali. Tuttavia, la Commissione ricorda che il commissario del governo è presente ad ogni riunione del consiglio d'amministrazione e può adire le autorità belghe al fine di annullare una decisione del consiglio di amministrazione relativa ad un oggetto estraneo all'espletamento delle missioni di servizio pubblico se tale decisione «porte […] préjudice à la mise en œuvre des tâches de service public (pregiudica l'attuazione delle missioni di servizio pubblico)». |
(230) |
Come è già stato spiegato, la Commissione ritiene che la decisione di concedere un anticipo di tesoreria di 2,5 mio EUR non poteva essere oggetto di un ricorso del commissario del governo, in quanto per l'importo e per la forma, non poteva pregiudicare l'attuazione delle missioni di servizio pubblico. |
(231) |
La valutazione deve essere diversa per la decisione di investire quasi 100 mio EUR in una società sull'orlo del fallimento. Tale decisione doveva indurre il commissario del governo a intervenire, o almeno ad informare le autorità belghe, affinché esse intervenissero formalmente o informalmente, come ha fatto per esempio nel 2000 per gli investimenti in ABX, filiale italiana. |
(232) |
Di conseguenza, la Commissione ritiene che anche l'ampiezza, il contenuto e le condizioni del contratto quadro costituiscano, assieme alla presenza e ai poteri del commissario del governo, un indizio della riconducibilità. |
d) Conclusione
(233) |
Di conseguenza, la Commissione conclude che i provvedimenti in oggetto sono riconducibili allo Stato belga per quanto riguarda il periodo successivo alla decisione del consiglio di amministrazione della SNCB del 20 dicembre 2002. |
(234) |
È quindi necessario analizzare se i provvedimenti presi dalla SNCB in merito a IFB, a partire dal 20 dicembre 2002, abbiano conferito un vantaggio al beneficiario o se, al contrario, la SNCB abbia agito come avrebbe fatto un investitore avveduto in un'economia di mercato. |
4.1.2. Vantaggio al beneficiario dell'aiuto in applicazione del principio dell'investitore avveduto in un'economia di mercato
(235) |
Bisogna accertare se la decisione del consiglio di amministrazione della SNCB del 20 dicembre 2002 di aumentare il capitale di IFB attraverso la conversione dei crediti scaduti e concedere aiuti per il salvataggio, che ha indotto la SNCB a firmare, il 7 aprile 2003, il contratto quadro con IFB, abbia creato un vantaggio economico per IFB o se tale decisione sia compatibile con la valutazione di un investitore privato operante in economia di mercato. |
(236) |
Dato che la decisione della SNCB di non chiedere più il pagamento delle sue fatture a IFB, a partire da fine 2000 fino al dicembre 2002, come la decisione della SNCB di concedere un anticipo di 2,5 mio EUR non sono riconducibili al Belgio, non è più necessario analizzare queste decisioni nei dettagli. |
(237) |
Va ricordato che gli aiuti per il salvataggio consistevano in:
|
(238) |
Gli aiuti per la ristrutturazione comprendevano il disinvestimento dalle filiali in Francia e la ristrutturazione e la continuazione delle attività in Belgio. Il finanziamento di queste misure era assicurato anzitutto attraverso gli aiuti per il salvataggio, mentre il piano per la ristrutturazione prevedeva che questo finanziamento venisse continuato convertendo i seguenti crediti in capitale sociale:
|
(239) |
Per stabilire se la SNCB abbia agito come avrebbe fatto un investitore privato operante in economia di mercato, è opportuno valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle della SNCB e che si fosse trovato in una situazione paragonabile a quella della SNCB, avrebbe potuto essere indotto a procedere allo stesso modo (42). |
(240) |
La Corte di giustizia ha precisato che se il comportamento dell'investitore privato non è necessariamente quello dell'investitore abituale che investe dei capitali per ottenerne un rendimento a più o meno breve termine, deve almeno, essere quella di una holding privata o di un gruppo privato di imprese, che persegue una politica strutturale, globale o settoriale e guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (43). Il Tribunale ha precisato che la Commissione ha l'obbligo «di procedere ad un'analisi completa di tutti gli elementi pertinenti dell'operazione oggetto del contenzioso e del suo contesto» per accertare se lo Stato abbia agito come avrebbe fatto un investitore avveduto operante in un'economia di mercato (44). |
(241) |
Il Belgio, nella sua risposta alla lettera di avvio del procedimento, ritiene che la decisione della SNCB di chiedere a IFB di disinvestire le filiali francesi del gruppo e anche la decisione della SNCB di chiedere a IFB di ristrutturare e continuare le sue attività in Belgio, corrispondono a delle decisioni che avrebbe preso un investitore privato operante in economia di mercato. |
(242) |
La Commissione ritiene tuttavia che la questione pertinente non sia tanto sapere se IFB, disinvestendo le sue filiali in Francia e ristrutturando e continuando le sue attività in Belgio, si sia comportata come un investitore operante in economia di mercato, ma piuttosto se la decisione della SNCB di finanziare queste due misure sia una decisione che un investitore privato avrebbe preso. |
(243) |
Nel 2002/2003, la SNCB doveva quindi decidere se, complessivamente, fosse meno caro finanziare la ristrutturazione di IFB (il che comportava il disinvestimento delle filiali in Francia e la continuazione delle attività in Belgio) o se fosse meno caro porre IFB in liquidazione. La pratica costante della Commissione è di ritenere che un investitore privato avrebbe continuato l'attività di una filiale, se un raffronto fra i costi di liquidazione della filiale e i costi di ristrutturazione della filiale dimostra che i costi di liquidazione superano quelli di ristrutturazione (45). |
(244) |
È quindi necessario, anzitutto, stabilire quale costo avrebbe avuto, per la SNCB, ognuno di questi due scenari, la ristrutturazione e la liquidazione di IFB. |
4.1.2.1.
(245) |
Nel primo scenario, la SNCB stanzia 95,3 mio EUR per il finanziamento della ristrutturazione di IFB, sotto forma di rinuncia al recupero di crediti che vengono convertiti in capitale. Al termine della ristrutturazione, essa detiene il 100 % di un'impresa il cui valore è stimato a 31 mio EUR, ma che ha 34,2 mio EUR di accantonamenti e 15 mio EUR di debiti finanziari (esclusi i debiti nei confronti della SNCB) e quindi con un valore di impresa netto di – 18 mio EUR. La Commissione giudica tali stime, basate su metodi riconosciuti, realiste. |
(246) |
La Commissione constata quindi che, nell'ipotesi di una vendita di IFB, la SNCB avrebbe potuto ottenere solo un prezzo di vendita negativo. |
4.1.2.2.
(247) |
Anche nel secondo scenario la SNCB rinuncia al recupero dei suoi 95 mio EUR di crediti. Il Belgio ritiene che, inoltre, sulla base degli elementi disponibili al momento della conclusione del contratto quadro, il 7 aprile 2003, la liquidazione delle attività belghe di IFB avrebbe obbligato la SNCB a sostenere un costo supplementare compreso fra 70,6 e 161,8 mio EUR. Tale importo corrisponderebbe alle somme che avrebbero potuto essere normalmente recuperate attraverso la liquidazione degli attivi (37,5 mio EUR), dai quali vengono sottratti i costi occasionati dalla liquidazione del passivo di IFB ( da 67 a 76,9 mio EUR) e il costo del personale SNCB divenuto in esubero (da 41,1 a 122,4 mio EUR) in seguito alla sospensione delle attività di IFB. |
(248) |
La Commissione non condivide questa analisi. Anzitutto essa contesta che la SNCB abbia dovuto pagare la totalità delle passività di IFB. Successivamente, essa contesta l'ammontare del sovraccosto sociale calcolato dal Belgio. |
(249) |
Contrariamente a quanto sostiene il Belgio, il fatto che IFB avesse un attivo netto (valore di recupero dell'attivo meno il valore dei passivi esigibili) negativo non significa che, in caso di fallimento, la SNCB avrebbe dovuto sostenere il saldo passivo corrispondente. In effetti, la Commissione ricorda che, in linea di principio, una società come IFB risponde delle sue obbligazioni con il proprio patrimonio sociale. La responsabilità degli azionisti per le obbligazioni della società non va oltre, normalmente, il capitale sociale di quest'ultima e non incide quindi sul patrimonio proprio dei diversi azionisti. Solo in caso eccezionali e in condizioni ben precise talune legislazioni nazionali prevedono la possibilità per i terzi di rivalersi sugli azionisti (46). |
(250) |
Nell'ipotesi di un fallimento di IFB, la SNCB avrebbe quindi perso il suo capitale sociale, ma non avrebbe dovuto rimborsare gli altri creditori di IFB. A priori, il costo del fallimento di IFB per la SNCB in quanto azionista, sarebbe stato quindi pari a zero e non dai 29,5 ai 39,4 mio EUR come sostengono le autorità belghe. |
(251) |
Nella sua prassi decisionale, la Commissione riconosce tuttavia che un'impresa nella situazione della SNCB, avrebbe potuto essere obbligata a sostenere dei costi a titoli diversi da quello di azionista (47). Nel caso di specie, tali costi sono in particolare i seguenti:
|
(252) |
È necessario quindi valutare l'ammontare massimo che la SNCB avrebbe potuto essere indotta ad accollarsi a questo titolo. A questo riguardo, il Belgio ritiene che i costi eccedentari sostenuti dalla SNCB a questo titolo non dovrebbero superare i 13 mio EUR. In realtà i sovraccosti reali avrebbero potuto essere inferiori, in quanto i creditori di IFB avrebbero anzitutto recuperato una parte dei loro crediti dalla liquidazione di IFB e sarebbero stati rimborsati dalla SNCB solo per quanto riguarda la somma residua. L'importo di 13 mio EUR deve quindi essere considerato un limite massimo. |
(253) |
La Commissione ritiene che, in linea di principio, un investitore privato in un'economia di mercato, che deve decidere se finanziare la ristrutturazione della sua filiale o porla in liquidazione, può essere indotto a tener conto del costo della riduzione del personale, se tale riduzione fosse una conseguenza diretta e inevitabile del fallimento della filiale. |
(254) |
Il Belgio giunge alla conclusione che la messa in liquidazione di IFB avrebbe lasciato la SNCB con 530 dipendenti in esubero, 50 dei quali distaccati presso IFB e 480 impiegati presso la SNCB per attività la cui prosecuzione dipendeva dalle attività di IFB. La riduzione del personale della SNCB di 530 dipendenti avrebbe generato costi per 122,4 mio EUR, vale a dire 23 000 EUR per dipendente. I dettagli del calcolo sono spiegati alla parte 3 della presente decisione. |
(255) |
La Commissione ritiene che non sia realista ritenere che la SNCB abbia potuto recuperare solamente il 21 % del traffico generato in precedenza da IFB. Anzitutto, come riconosce il Belgio nella sua risposta alla decisione di avviare il procedimento, i mercati sui quali IFB è attivo sono in pieno sviluppo (crescita dell'11 % per il trasbordo merci, crescita del 12 % per il trasporto combinato). Sembra quindi probabile che dei concorrenti di IFB ne avrebbero acquistato gli attivi, al fine di continuarne le attività. |
(256) |
In questa ipotesi, l'acquirente di IFB avrebbe avuto bisogno di servizi di trasporto merci per ferrovia. Vista la posizione molto forte della SNCB sul mercato del trasporto internazionale delle merci a partire dal Belgio e il suo monopolio (fino al 1o gennaio 2007) sul mercato del trasporto nazionale delle merci in Belgio, la Commissione ritiene che l'acquirente di IFB avrebbe scelto, almeno per una parte importante delle sue necessità, la SNCB come vettore ferroviario. Quindi, anche nell'ipotesi di un fallimento di IFB, la SNCB avrebbe potuto recuperare una gran parte del suo traffico ferroviario generato da IFB. |
(257) |
Inoltre, la Commissione osserva che i mercati di trasporto ferroviario sono in crescita. Di conseguenza, sembra ragionevole presumere che la SNCB avrebbe potuto crescere alla stessa velocità del mercato, il che le avrebbe permesso di reintegrare gradualmente i 50 dipendenti distaccati presso IFB. |
(258) |
In conclusione, la Commissione ritiene che il Belgio non abbia saputo dimostrare in maniera convincente che la SNCB avrebbe avuto 480 dipendenti in esubero nell'ipotesi di un fallimento di IFB e che non avrebbe potuto reintegrare i 50 dipendenti distaccati presso IFB. |
(259) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dal Belgio, la Commissione considera che, nel secondo scenario, la SNCB rinuncia anche (come nel primo scenario) al recupero dei suoi crediti per un valore massimo di 95,3 mio EUR e sostiene inoltre un costo massimo di 13 mio EUR. |
4.1.2.3.
(260) |
Dato che la SNCB ha rinunciato nei due scenari ai suoi crediti nei confronti di IFB per un ammontare di 95,3 mio EUR, il Belgio non ha dimostrato che scegliendo il primo scenario (finanziamento della ristrutturazione), che porta la SNCB a detenere un'impresa il cui valore è negativo e stimato a 18 mio EUR, la SNCB abbia fatto una scelta economicamente saggia rispetto al secondo scenario che prevede la liquidazione, nel quale i soli sovraccosti provati nell'ambito della presente procedura sono valutati ad un massimo di 13 mio EUR. |
(261) |
La Commissione conclude che il Belgio non ha dimostrato che la SNCB abbia agito come un investitore privato operante in un'economia di mercato prendendo la decisione, riconducibile allo Stato belga, di finanziare la ristrutturazione e la continuazione delle attività di IFB in Belgio e il disinvestimento delle attività di IFB in Francia. |
4.1.3. Distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi tra Stati membri
(262) |
La Commissione deve analizzare la situazione del mercato in questione e le quote di mercato dei beneficiari su tale mercato, nonché l'impatto che avrà il sostegno finanziario sulla situazione della concorrenza (48). |
(263) |
Nel caso di specie, il sostegno finanziario è stato concesso ad un'impresa attiva su mercati aperti alla concorrenza, che è in concorrenza con altri attori di diversi Stati membri, come viene dimostrato nella parte 2 della presente decisione. Il sostegno finanziario falsa o minaccia di falsare quindi la concorrenza e minaccia di incidere o incide sugli scambi fra Stati membri. |
(264) |
Il governo belga, nella sua lettera di risposta all'avvio della procedura, contesta che questi due criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, siano soddisfatti, in quanto la Commissione non avrebbe presentato alcuna prova che dimostri tali distorsioni di concorrenza. |
(265) |
La Commissione richiama l'attenzione delle autorità belghe sul fatto che l'articolo 87, paragrafo 1, fa riferimento ad una minaccia di distorsione. Di conseguenza, la Commissione non deve fornire la prova della distorsione di concorrenza, ma deve spiegare in modo convincente il rischio di tali distorsioni, cosa che essa ha fatto nella lettera di avvio del procedimento (punti 212 e 213) nonché nella presente decisione. |
4.1.4. Conclusione: presenza di un aiuto di Stato
(266) |
In conclusione, la Commissione ritiene che il finanziamento da parte della SNCB della ristrutturazione di IFB (in Belgio) e della cessazione delle sue attività in Francia, sotto forma della conversione in capitale dei debiti pari a 95,3 mio EUR, costituisca un aiuto di Stato. |
4.2. Compatibilità dell'aiuto
(267) |
L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede che «possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». |
(268) |
L'aiuto concesso dal Belgio attraverso la SNCB potrebbe essere compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo l'interpretazione della Commissione contenuta negli orientamenti del 1999 e del 2004. |
4.2.1. Compatibilità in quanto aiuti per il salvataggio
(269) |
Solo le misure consistenti in un aiuto di tesoreria potrebbero essere compatibili in quanto aiuti per il salvataggio. Nel presente caso, gli aiuti di tesoreria consistono nella concessione della dilazione di pagamento, del credito agevolato e dell'anticipo recuperabile. |
(270) |
Anzitutto, si pone la questione di stabilire quale versione degli orientamenti applicare. L'ultima versione degli orientamenti è entrata in vigore il 10 ottobre 2004. Essa indica al punto 7 «data di applicazione e durata»:
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(271) |
Gli aiuti di tesoreria sono stati concessi il 7 aprile 2003, attraverso la conclusione di un contratto quadro fra IFB e la SNCB. Tali aiuti sono stati concessi senza notifica preliminare alla Commissione e quindi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La valutazione della loro compatibilità in quanto aiuti per il salvataggio avverrà quindi sulla base degli orientamenti del 1999. |
(272) |
Il punto 23 degli orientamenti del 1999 definisce le cinque condizioni seguenti affinché un aiuto per il salvataggio possa essere compatibile con il mercato comune: «Gli aiuti per il salvataggio devono infatti:
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(273) |
La durata del rimborso prevista dal contratto quadro è di dodici mesi. Tuttavia, il governo belga ha informato la Commissione che la durata è stata tacitamente prorogata fra le parti fino al momento dell'aumento di capitale. |
(274) |
Alla luce di questo elemento, la Commissione ha ritenuto nella sua decisione di avvio del procedimento (punti 232 e 233) che il criterio del punto 23 b) non fosse soddisfatto e che gli aiuti di tesoreria non potevano quindi essere autorizzati come aiuti per il salvataggio. |
(275) |
Il Belgio contesta questa valutazione giuridica con tre argomenti. Il Belgio ritiene anzitutto che la SNCB abbia mantenuto gli aiuti per il salvataggio al solo scopo di permettere alla Commissione di concludere l'esame del caso NN 9/2004. Esso si basa sul punto 24 degli orientamenti, che prevede che un'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio resti valida fino a quando la Commissione abbia preso una decisione in merito al piano di ristrutturazione. Di conseguenza, le autorità belghe chiedono alla Commissione di non invocare la durata del proprio procedimento di autorizzazione degli aiuti per il salvataggio per contestare la durata del mantenimento di questi aiuti e autorizzare, sulla base del punto 24 degli orientamenti del 1999, i suddetti aiuti per il salvataggio fino a quando essa abbia preso una decisione in merito al piano di ristrutturazione. |
(276) |
La Commissione considera non pertinente quest'argomento. In effetti, il punto 24 degli orientamenti del 1999 prevede che «L'autorizzazione iniziale dell'aiuto per il salvataggio copre un periodo di un massimo di sei mesi oppure, qualora lo Stato membro abbia presentato un piano di ristrutturazione entro tale termine, fino alla data in cui la Commissione avrà preso una decisione su detto piano. A seguito dell'autorizzazione iniziale, e in casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione potrà autorizzare una proroga del termine iniziale di sei mesi su richiesta dello Stato membro». |
(277) |
La Commissione osserva che il Belgio ha attuato gli aiuti alla ristrutturazione il 7 aprile 2003. Il termine di sei mesi per la presentazione di un piano di ristrutturazione scadeva quindi il 6 ottobre 2003. Dato che le autorità belghe hanno trasmesso il piano di ristrutturazione alla Commissione nel corso di una riunione il 12 dicembre 2003, esse non hanno rispettato il termine previsto dal punto 24 degli orientamenti. |
(278) |
Neanche il secondo argomento presentato dalle autorità belghe, in base al quale esse avrebbero fornito ogni elemento necessario per decidere in merito agli aiuti per il salvataggio alla Commissione, con la loro comunicazione del 12 agosto 2003, può essere considerato pertinente. In effetti, il fatto che la Commissione abbia chiesto successivamente delle informazioni supplementari a più riprese dimostra che le informazioni fornite dal Belgio non erano complete. |
(279) |
Quanto all'argomento delle autorità belghe secondo il quale la Commissione non avrebbe espresso riserve sul mantenimento provvisorio degli aiuti per il salvataggio, è sufficiente ricordare che la Commissione, nelle lettere del 13 ottobre 2003 e del 26 gennaio 2005, ha incluso il seguente avvertimento: la Commissione richiama «l'attenzione delle autorità belghe sulla clausola di sospensione dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, prevista all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, che vieta l'esecuzione di qualsiasi nuovo aiuto prima che la Commissione abbia preso, o si ritiene abbia preso, una decisione che lo autorizza. Viene inoltre ricordato alle autorità belghe che un aiuto cui sia stata data esecuzione in violazione di detta clausola può essere recuperato dal beneficiario a norma dell'articolo 14 del regolamento summenzionato». |
(280) |
La Commissione conclude quindi che gli aiuti di tesoreria concessi dalla SNCB a IFB hanno superato il termine di 12 mesi previsto al punto 23 b) degli orientamenti del 1999 e che le autorità belghe non hanno sottoposto alla Commissione il piano di ristrutturazione entro il termine di sei mesi, previsto al punto 24 degli orientamenti del 1999. Gli aiuti concessi dalla SNCB non possono quindi essere autorizzati in quanto aiuti per il salvataggio. Essi potrebbero tuttavia essere compatibili con il mercato comune in quanto aiuti per la ristrutturazione. |
4.2.2. Compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione
(281) |
Si pone di nuovo la questione di stabilire quale versione degli orientamenti sia applicabile. Nella decisione di avvio del procedimento, al punto 240, la Commissione ha concluso che se la SNCB decidesse di non accordare una nuova agevolazione a IFB e se venisse fornita la prova che la SNCB si era impegnata a convertire i suoi crediti in capitale prima della pubblicazione degli orientamenti del 2004, la Commissione dovrebbe esaminare nella sua decisione finale gli aiuti concessi dalla SNCB a IFB alla luce degli orientamenti del 1999. |
(282) |
Le autorità belghe, nella loro risposta alla lettera di avvio del procedimento, avevano informato la Commissione che la SNCB rinunciava all'apporto in natura della sua partecipazione nella società TRW a IFB e ritirava la sua notifica del 28 febbraio 2005. Inoltre, la Commissione constata che la SNCB ha deciso di non concedere una nuova agevolazione a IFB, ma di limitarsi a convertire i suoi crediti in capitale. |
(283) |
È necessario stabilire se la SNCB si sia impegnata a convertire i suoi crediti in capitale prima della pubblicazione degli orientamenti del 2004. Le autorità belghe, nella loro risposta alla lettera di avvio del procedimento, hanno dimostrato che, per il diritto belga, l'impegno della SNCB a convertire i suoi crediti in capitale costituiva un impegno fermo fin dal 7 aprile 2003, data alla quale è stato concluso il contratto quadro e il fatto che tale impegno sia stato sottoposto ad una condizione sospensiva, vale a dire la notifica alla Commissione e l'approvazione di quest'ultima, non aveva come conseguenza di rendere tale impegno meno fermo e definitivo. In effetti, come è stato dimostrato dalle autorità belghe, se tale condizione sospensiva è soddisfatta, ciò ha un effetto retroattivo. L'impegno della SNCB a convertire i suoi crediti in capitale è quindi un impegno fermo a partire dal 7 aprile 2003. |
(284) |
Essendo soddisfatte le due condizioni, la Commissione conclude che è necessario applicare al presente caso gli orientamenti del 1999. Tale conclusione è d'altronde conforme all'analisi presentata nella decisione di avvio del procedimento (punto 240) nella quale la Commissione ha concluso: «[…]se la SNCB decide di non accordare una nuova agevolazione a IFB e se venisse fornita la prova che la SNCB si era impegnata a convertire i suoi crediti in capitale prima della pubblicazione degli orientamenti del 2004, la Commissione dovrebbe esaminare nella sua decisione finale gli aiuti concessi dalla SNCB a IFB alla luce degli orientamenti del 1999» (49). |
(285) |
Al fine di poter beneficiare di aiuti per la ristrutturazione, un'impresa deve anzitutto essere ammissibile per l'applicazione degli orientamenti. Per essere ammissibile, deve trattarsi di un'impresa in difficoltà. Gli orientamenti del 1999 indicano a questo proposito (punti 4 e 5):
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(286) |
Come è già stato dimostrato nella decisione di avvio del procedimento (punto 225), i conti annuali di IFB del 2002 indicano un capitale sottoscritto di 48 mio EUR e perdite correnti prima delle imposte di 50 mio EUR. Di conseguenza, il capitale sociale era scomparso quando la SNCB ha deciso nell'aprile 2003 di concedere degli aiuti. Dato che più della metà del capitale sottoscritto era scomparso in quel momento, di cui più di un quarto nel corso degli ultimi dodici mesi, IFB è un'impresa in difficoltà ai sensi dei punti 4 e 5 degli orientamenti. |
(287) |
Inoltre, l'impresa non deve essere un'impresa di nuova costituzione. Gli orientamenti del 1999 indicano a questo proposito (punto 7).
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(288) |
Come descritto nella parte 2 della presente decisione, IFB è stata creata il 1o aprile 1998, attraverso la fusione della società FerryBoats SA con la società InterFerry SA e l'apporto del dipartimento «ferrovia» della società Edmond Depaire SA all'entità oggetto della fusione. Nella sua lettera di avvio del procedimento (punti 218-223), la Commissione ha espresso dei dubbi sulla circostanza se la nuova impresa IFB continuasse la personalità giuridica di una di queste tre società o se essa fosse stata creata nel 1998. |
(289) |
Nella loro risposta alla lettera di avvio del procedimento, le autorità belghe hanno dichiarato che IFB continua la personalità giuridica di FerryBoats SA, che è stata registrata nel 1923. La Commissione conclude quindi che IFB non è un'impresa di nuova costituzione ai sensi del punto 7 degli orientamenti del 1999. |
(290) |
Il punto 3.2.2 degli orientamenti del 1999 elenca le condizioni richieste per l'autorizzazione di un aiuto per la ristrutturazione. Le condizioni sono le seguenti:
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4.2.2.1.
(291) |
Per quanto riguarda il piano di ristrutturazione diretto a ripristinare l'efficienza economico finanziaria dell'impresa, gli orientamenti del 1999 prevedono:
|
(292) |
La Commissione ha concluso nella sua decisione di avvio del procedimento del procedimento (punti 242-247) che il Belgio aveva fornito un piano di ristrutturazione che soddisfaceva i criteri illustrati negli orientamenti e non ha quindi espresso dubbi in merito a tale criterio. Successivamente all'avvio del procedimento, la Commissione non ha ricevuto commenti di contestazione di tale conclusione da parte di terzi interessati. |
(293) |
La Commissione osserva che l'impresa IFB ha saputo dimostrare la sua efficienza economico finanziaria sia attraverso il suo piano di ristrutturazione, presentato nel 2003, che con i risultati ottenuti successivamente. Di conseguenza, la Commissione conclude, come nella decisione di avvio del procedimento (punto 271), che il criterio «piano di ristrutturazione che ripristina l'efficienza economico finanziaria dell'impresa» è soddisfatto. |
(294) |
Tuttavia, come emerge dal punto 290 della presente decisione, il piano di ristrutturazione che ripristina l'efficienza economico finanziaria dell'impresa non è una condizione sufficiente; è necessario anche accertare che l'aiuto non porti a indebite distorsioni di concorrenza. |
4.2.2.2.
(295) |
Per quanto riguarda la prevenzione di indebite distorsioni di concorrenza, gli orientamenti del 1999 prevedono (punti 35-39):
|
(296) |
Prima della decisione dell'avvio del procedimento, le autorità belghe avevano spiegato che, al fine di attenuare, per quanto possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto per i concorrenti, IFB aveva adottato due misure:
|
(297) |
La Commissione, nella sua decisione di avvio del procedimento (punti 252-265), ha espresso dei dubbi in merito alla circostanza se tali misure fossero sufficienti per attenuare, nella misura del possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto per i concorrenti. Tali dubbi riguardavano i due settori nei quali IFB continuava la sua attività, vale a dire il mercato del trasbordo merci e quello della logistica in Belgio. |
a) Il mercato belga del trasbordo merci
(298) |
Le due misure menzionate nella lettera di avvio del procedimento (punto 260) riguardavano il mercato belga del trasbordo merci. Nella lettera di avvio del procedimento (punti 262-264), la Commissione ha espresso dei dubbi in merito alla circostanza se tali misure fossero sufficienti, in particolare dato che la società TRW, di cui era previsto che la SNCB avrebbe apportato la propria partecipazione a IFB, deteneva partecipazioni importanti nei terminali di Bruxelles e Zeebrugge e che IFB possiede partecipazioni minoritarie in un numero importante di terminali belgi. |
(299) |
Il governo belga, nella sua risposta alla lettera di avvio del procedimento, presenta vari argomenti per confutare i dubbi della Commissione. Esso sottolinea anzitutto che IFB ha registrato una crescita inferiore a quella del mercato (4,1 % di crescita per IFB, 10,7 % di crescita per i terminali nel porto di Anversa, 12 % di crescita per i terminali nella regione ARA). La Commissione ritiene che tale informazione supplementare permetta di concludere che il peso di IFB sul mercato si sia ridotto in seguito all'attuazione del piano di ristrutturazione. |
(300) |
Successivamente il Belgio ha dimostrato che IFB aveva ridotto la propria capacità sul mercato del trasbordo merci da 1,5 mio EVP nel 2002 a 1,1 mio EVP alla fine del 2005. La Commissione ritiene che tale riduzione di capacità costituisca una misura attenuante importante. |
(301) |
Infine, il Belgio ha informato la Commissione che l'apporto di TRW a IFB non sarà effettuato. La Commissione ritiene che quest'ultima modifica sia importante, in quanto ha come conseguenza che la chiusura di Bressout e la vendita delle partecipazioni a Bruxelles e Zeebrugge conducono ad una effettiva riduzione della presenza di IFB sul mercato belga del trasbordo merci. |
(302) |
Alla luce di questi argomenti e in considerazione del fatto che la quota di mercato di IFB si è ridotta, la Commissione ritiene che il Belgio abbia fornito la prova che, nel settore del trasbordo merci, siano state prese misure sufficienti per attenuare, per quanto possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto per i concorrenti. |
b) Il mercato belga della logistica
(303) |
Nella sua lettera di avvio del procedimento (punti 257-259), la Commissione ha osservato che le misure proposte non riguardano il mercato della logistica. La Commissione ha ritenuto quindi che l'assenza di misure proposte per il mercato della logistica, nonché il fatto che il mercato sia in piena mutazione e il fatto che IFB abbia potuto aumentare il proprio volume in misura notevole, suscitavano dubbi sul problema se il Belgio avesse limitato, per quanto possibile, le ripercussioni negative per la concorrenza per quanto riguarda le attività di logistica di IFB. |
(304) |
Il governo belga, nella sua risposta alla lettera di avvio della procedura, ha presentato cinque argomenti che mirano a dimostrare che IFB aveva, contrariamente a quanto sosteneva la Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento, adottato delle misure sufficienti per limitare le distorsioni di concorrenza (per i particolari, cfr. descrizione alla parte 3 della presente decisione, punti 177-178). Tali argomenti possono essere sintetizzati come segue:
|
(305) |
La Commissione constata che i cinque argomenti presentati dal governo belga sono convincenti. In merito al primo argomento, essa ritiene che il governo belga abbia dimostrato che IFB ha ridotto la sua capacità logistica, riducendo il numero di carrozze gestite del 49 %, il che permette di limitare le distorsioni di concorrenza causate dagli aiuti in oggetto. In merito al secondo argomento, la Commissione è d'accordo con il governo belga che le quote di mercato di IFB si sono ridotte sul mercato della logistica, ai sensi del punti 36 degli orientamenti del 1999. In merito al terzo argomento, la Commissione ritiene che le spiegazioni fornite dal Belgio per attenuare l'importanza dell'aumento della cifra d'affari di IFB dimostrano che IFB Logistics sia cresciuta meno in fretta dei suoi concorrenti e che la crescita più importante riguardava un sotto-settore nel quale IFB è presente solo in misura marginale. In merito al quarto argomento, la Commissione ritiene che, anche se la decisione di aprire i suoi terminali ai concorrenti può essere dovuta anche a considerazioni di ordine economico, essa ha tuttavia l'effetto di rafforzare l'apertura dei mercati sui quali opera IFB e può così limitare gli effetti negativi dell'aiuto. In merito al quinto argomento, la Commissione riconosce che la situazione di IFB presenta delle similitudini con la situazione di SNCF fret, nella misura in cui IFB, come SNCF fret, è attiva nei sottosettori «trasporto su ferrovia» e «trasporto combinato», che sono completamente liberalizzati dal 1o gennaio 2007 (50). |
(306) |
La Commissione conclude che il Belgio ha fornito la prova che, nel settore della logistica, sono state adottate misure per attenuare, per quanto possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto per i concorrenti. |
c) Conclusione
(307) |
La Commissione conclude che le autorità belghe hanno fornito la prova di avere adottato, sui due mercati in questione, misure sufficienti per attenuare, per quanto possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto per i concorrenti. |
4.2.2.3.
(308) |
Per quanto riguarda la limitazione dell'aiuto al minimo indispensabile, gli orientamenti del 1999 prevedono (punti 40 e 41):
|
(309) |
È necessario quindi verificare anzitutto se l'aiuto si sia limitato al minimo indispensabile e successivamente se IFB abbia contribuito con mezzi propri in misura adeguata. |
a) Limitazione dell'aiuto al minimo
(310) |
Al fine di dimostrare che l'aiuto è limitato al minimo indispensabile, il governo belga spiega che l'aumento di capitale si limita a riportare il capitale sociale di IFB, che era divenuto negativo in seguito alle perdite registrate nel 2001 e 2002, ad un livello che gli permetta di ritrovare l'efficienza economico finanziaria. Come viene spiegato nella parte 2 della presente decisione, il tasso di solvibilità, vale a dire il rapporto fondi propri/passivo, di IFB sarà del 35,6 % dopo l'aumento di capitale. |
(311) |
Nella sua decisione di avviare il procedimento (punto 268), la Commissione ha constatato che l'aumento di capitale era inferiore di 20 mio EUR a quanto il consulente McKinsey aveva preconizzato nel piano di ristrutturazione; inoltre, la Commissione ha osservato (punto 268) che il tasso di solvibilità previsto per IFB era inferiore a quello delle società di terminali nonché, anche se in minor misura, a quello delle società aventi attività miste. |
(312) |
Tuttavia, essa ha constatato che tale tasso era superiore alla media dei tassi registrati nelle società di trasporti. A causa di ciò, essa ne ha tratto la conclusione di non disporre di elementi sufficienti per ritenere in modo definitivo che l'aiuto sia stato limitato al minimo indispensabile. |
(313) |
La Commissione ritiene che, per stabilire se l'aiuto sia stato limitato al minimo indispensabile, è necessario verificare anzitutto se il tasso di solvibilità di IFB, che conserverà delle attività in Belgio, non superi la media dei suoi concorrenti e successivamente se IFB abbia disinvestito le sue partecipazioni in Francia col minor costo possibile. |
i) Tasso di solvibilità non superiore alla media dei concorrenti
(314) |
Il Belgio, nella sua risposta alla lettera di avvio del procedimento, ha fornito informazioni supplementari. Esso ha inizialmente calcolato il tasso di solvibilità delle sei società di terminali e delle sei società di logistica che più si avvicinano a IFB. In seguito, esso ha calcolato una media, ponderando i tassi medi delle società di terminali e delle società di logistica in funzione del peso relativo di queste due attività all'interno di IFB. Ne risulta un tasso di solvibilità medio del 35,6 %, il che corrisponde al tasso di solvibilità di IFB dopo l'aumento di capitale previsto. |
(315) |
Inoltre, il Belgio ha dimostrato che i due concorrenti più diretti di IFB, vale a dire le società Gosselin e Hupac, hanno dei tassi di solvibilità assai simili (rispettivamente 38,9 % e 34,9 %). |
(316) |
Alla luce delle informazioni supplementari apportate dal Belgio e dato che l'aumento di capitale è stato ridotto, rispetto alla raccomandazione iniziale di 120 mio EUR contenuta nel piano McKinsey del dicembre 2003, a 95,3 mio EUR, la Commissione ritiene che l'aumento di capitale sia stato limitato a quanto è strettamente indispensabile. |
ii) Disinvestimento delle partecipazioni in Francia al minor costo
(317) |
Per quanto riguarda il disinvestimento delle filiali di IFB in Francia, la Commissione ha inoltre verificato che, nel suo disimpegno, IFB ha sempre scelto l'opzione meno cara, alfine di limitare i costi di disimpegno e quindi l'aiuto, al minimo. |
a) Acimar
(318) |
Il disinvestimento per via giudiziaria di Acimar attraverso l'amministrazione controllata è costato 3,9 mio EUR (cfr. parte 2 della presente decisione). La Commissione constata che il Belgio ha dimostrato che l'alternativa, vale a dire la continuazione delle sue attività, avrebbe richiesto il finanziamento del cash-drain annuale fino a fine 2005 da parte di IFB, il che avrebbe rappresentato una perdita di 10,8 mio EUR in totale, senza alcuna certezza di poter recuperare i crediti di 3,9 mio EUR ai quali si è dovuto rinunciare nell'ambito dell'amministrazione controllata. |
(319) |
La Commissione conclude di conseguenza che IFB ha scelto l'opzione meno cara per Acimar. |
b) NFTI-ou
(320) |
Per quanto riguarda NFTI-ou, che era una società controllata congiuntamente da IFB e dal Port Autonome de Dunkerque, che gestisce terminali nel porto di Dunkerque, IFB ha esplorato due possibilità: la prosecuzione delle attività o il disinvestimento attraverso la vendita della sua partecipazione. Il disinvestimento è costato 18,5 mio EUR (cfr. descrizione dettagliata alla parte 2 della presente decisione). |
(321) |
Per quanto riguarda l'alternativa, vale a dire la prosecuzione delle attività, il Belgio ha dimostrato nella sua risposta che ciò avrebbe generato perdite per 36,2 mio EUR (cfr. descrizione dettagliata alla parte 3 della presente decisione). |
(322) |
Alla luce del costo delle due opzioni, la Commissione ritiene che IFB abbia scelto l'opzione meno onerosa. |
c) IFB France
(323) |
La cessione di IFB France, divenuta successivamente AGEP, a NFTI-ou è costata 0,9 mio EUR (cfr. descrizione dettagliata alla parte 2 della presente decisione). Si pone quindi il problema se la messa in liquidazione di IFB France non sarebbe stata meno onerosa per IFB. |
(324) |
Come nell'ipotesi della vendita, IFB avrebbe dovuto rinunciare ai suoi crediti nei confronti di IFB France per un valore di 0,8 mio EUR. Il Belgio sostiene tuttavia che la messa in liquidazione avrebbe generato costi supplementari: IFB non avrebbe potuto realizzare il prezzo di vendita di 0,1 mio EUR, il che avrebbe generato minusvalenze sulla sua partecipazione e IFB avrebbe dovuto pagare un totale di 0,8 mio EUR ai 14 dipendenti, che avrebbero perso il lavoro in seguito alla messa in liquidazione, a norma del diritto sociale francese. |
(325) |
La Commissione ritiene che il Belgio non abbia fornito la prova del rischio di dover colmare il passivo. Pertanto, la Commissione deve respingere questo argomento (51). La Commissione conclude quindi che la cessione di IFB è costata almeno lo stesso prezzo della sua continuazione. |
(326) |
La Commissione conclude quindi che IFB ha scelto una delle due opzioni meno onerose. |
d) Dry Port Dunkerque
(327) |
Per il IFB Dry Port de Dunkerque, è stato deciso di liquidare la società, con la vendita, preliminarmente, di una parte degli attivi, vale a dire la partecipazione dell'8,6 % in NFTI-ou. Il disinvestimento è costato 7,9 mio EUR (cfr. descrizione dettagliata alla parte 2 della presente decisione). |
(328) |
Nello scenario alternativo, vale a dire la prosecuzione delle attività, IFB avrebbe dovuto finanziare il cash drain annuale generato dalle perdite della società, il che avrebbe presentato un onere addizionale di 2,6 mio EUR. |
(329) |
Di conseguenza, la liquidazione costituiva l'opzione meno onerosa. |
e) SSTD
(330) |
In vista della decisione strategica di abbandonare il mercato francese, la decisione di vendere SSTD per 0,2 mio EUR (cfr. descrizione dettagliata nella parte 2) corrispondeva all'opzione più vantaggiosa per IFB. |
f) Conclusione
(331) |
La Commissione conclude che IFB ha disinvestito le sue partecipazioni in Francia al minor costo possibile e che, di conseguenza, il finanziamento attribuito dalla SNCB per finanziare questo disinvestimento necessario alla redditività della parte residua di IFB è stato limitato al minimo indispensabile. |
b) Contributo proprio del beneficiario
(332) |
Il punto 40 degli orientamenti del 1999 recita: «I beneficiari dell'aiuto devono pertanto contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri — anche tramite la vendita di attivi, qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa, sia ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale.» |
(333) |
Nella lettera di avvio del procedimento (punto 270), la Commissione ha osservato che secondo il piano di ristrutturazione, IFB non sembrava presentare un contributo proprio importante alla sua ristrutturazione e che quindi la Commissione aveva dei dubbi sulla questione se IFB contribuisse alla propria ristrutturazione in modo sufficiente. |
(334) |
Il Belgio, nella sua risposta alla lettera di avvio del procedimento, ha spiegato in maniera dettagliata cosa esso ritiene siano i contributi propri di IFB alla sua ristrutturazione (cfr. descrizione nella parte 3 della presente decisione, punti 194-201). |
(335) |
La Commissione esprime la seguente valutazione delle spiegazioni del Belgio: |
i) Costi della ristrutturazione
(336) |
La Commissione comincia col determinare il costo totale della ristrutturazione, al netto dei guadagni di produttività e delle riduzioni del fabbisogno di fondi di esercizio.
|
(337) |
A questo riguardo, la Commissione considera giustificato, conformemente alla sua prassi decisionale (52), basarsi sui costi che figurano nella tabella che precede, piuttosto che sui costi presentati dal Belgio (cfr. tabella che figura al punto 184), in particolare per le seguenti ragioni:
|
ii) Finanziamento da parte della SNCB e partecipazione propria di IFB
(338) |
La SNCB finanzia la ristrutturazione per 95,3 mio EUR. Come viene dimostrato ai punti 199-237, tale finanziamento è riconducibile al Belgio. Esso verrà effettuato attraverso la conversione in capitale del credito agevolato e dei crediti per i quali è stata concessa una dilazione di pagamento, nonché dei relativi interessi. |
(339) |
Contrariamente a quanto prevede il punto 43 degli orientamenti del 2004, gli orientamenti del 1999 non escludono che il contributo proprio dell'impresa consista in ricavi futuri. La Commissione ritiene che, nell'ambito degli orientamenti del 1999, dei ricavi futuri possono costituire un contributo proprio, se essi erano prevedibili al momento della preparazione del piano di ristrutturazione. |
(340) |
IFB contribuirà alla propria ristrutturazione anzitutto attraverso i propri ricavi previsti per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, che dovevano ammontare in totale a 10,5 mio EUR. Come già spiegato, la previsione di questi utili si basava su elementi di fatto noti a IFB al momento dello sviluppo del piano di ristrutturazione, come la conclusione di nuovi contratti importanti, una riduzione dei costi salariali in seguito ad una riduzione della mano d'opera e delle sinergie previste nel piano di ristrutturazione. Di conseguenza, la Commissione conclude che tali ricavi futuri erano prevedibili al momento della preparazione del piano di ristrutturazione. |
(341) |
Successivamente, IFB contribuirà attraverso entrate finanziarie, derivanti da interessi maturati sui propri conti bancari, per un ammontare totale di 1,4 mio EUR. Come descritto al punto 187, tali future entrate erano prevedibili al momento della preparazione del piano di ristrutturazione. |
(342) |
Attraverso la vendita di immobilizzazioni «non finanziarie» a imprese private, IFB contribuirà per 4,771 mio EUR. A parte la vendita di attivi vari di importanza relativamente limitata, per un ammontare totale di 0,271 mio EUR, questa parte del contributo è costituita principalmente dal disinvestimento nel 2004 degli attivi utilizzati nel terminal OCHZ. I diritti di comproprietà (50 %) su tali attivi utilizzati da OCHZ sono stati ceduti per un prezzo di 4,5 mio EUR. |
(343) |
Attraverso la vendita di immobilizzazioni «finanziarie», vale a dire la vendita di partecipazioni di minoranza a imprese private, IFB mobiliterà 9,287 mio EUR. Tali entrate sono state generate dal disinvestimento di
Come descritto al punto 187, tali future entrate erano prevedibili al momento della preparazione del piano di ristrutturazione. |
(344) |
La Commissione ritiene che il Belgio abbia dimostrato che IFB ha ridotto, attraverso le vendite a imprese private sopra descritte, le proprie attività per quanto riguarda il suo core business. |
(345) |
Attraverso crediti contratti preso istituti di credito privati IFB ha potuto mobilitare 3,3 mio EUR nel 2003 e 2006. Tali crediti sono stati descritti nel dettaglio ai punti 75-79 della decisione di avvio del procedimento. Essi sono stati ottenuti a condizioni di mercato e senza garanzia della SNCB o dello Stato belga nei confronti delle istituzioni bancarie. |
(346) |
Infine, IFB contribuisce per 1,105 mio EUR, che provengono da entrate eccezionali. Tali entrate eccezionali corrispondono alle plusvalenze realizzate sulla vendita di immobilizzazioni non finanziarie (principalmente delle carrozze EAOS e materiale rotabile su terminali). |
(347) |
La Commissione conclude quindi che la partecipazione propria di IFB ai costi della propria ristrutturazione ammonta a 24,927 mio EUR. La seguente tabella riprende tutti i contributi di IFB:
|
(348) |
Per riassumere, i costi totali per la ristrutturazione di IFB, che ammontano a 125,56 mio EUR, vengono pagati per un ammontare di 95,3 mio EUR, pari al 76 %, dalla SNCB. Tale finanziamento è riconducibile allo Stato belga. L'importo di 30,26 mio EUR, o il 24 % di questi costi, è sostenuto dalla stessa IFB. |
(349) |
Nel caso di specie, la Commissione ricorda che gli orientamenti del 1999 non impongono un livello minimo di contributo proprio, ma unicamente un contributo importante. Tuttavia, dato che i nuovi orientamenti del 2004, che non sono applicabili nel caso di specie, richiedono un contributo proprio superiore al 50 %, la Commissione crede utile ricordare le difficoltà particolare del contesto della ristrutturazione (da cui dipendono direttamente 250 posti di lavoro in Belgio); l'importanza delle riduzioni di capacità (riduzione del 49 % del volume delle carrozze ferroviarie; cessione di vari terminali); nonché l'importanza del trasporto combinato, mercato sul quale IFB è principalmente attiva, nella politica dei trasporti dell'Unione europea. |
(350) |
La Commissione conclude che una partecipazione del 24 % costituisce in queste circostanze una partecipazione importante, viste anche le dimensioni di IFB e la sua disastrosa situazione finanziaria prima della ristrutturazione. |
4.2.2.4.
(351) |
Gli orientamenti del 1999 indicano ai punti 45 e 48:
|
(352) |
Come già constatato nella decisione di avvio del procedimento (punto 271), il governo belga ha accettato di fornire alla Commissione una relazione annuale per permetterle di valutare se il piano di ristrutturazione venga attuato secondo gli impegni presi dalle autorità belghe. |
(353) |
Come constatato sempre nella decisione di avvio del procedimento (punto 271), il criterio «one time, last time» è stato rispettato. |
5. CONCLUSIONI
(354) |
La Commissione constata che il Belgio ha illegalmente dato esecuzione a una parte delle misure in oggetto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, l'esame delle misure ha dimostrato che, almeno in parte, esse non costituiscono un aiuto e che, per il resto, sono compatibili con il mercato comune, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il finanziamento della ristrutturazione delle attività di InterFerryBoats SA in Belgio e il finanziamento del disinvestimento delle attività di InterFerryBoats SA in Francia, per un valore di 95,3 mio EUR da parte della Société nationale des chemins de fer belges, imputabili al Belgio e a cui quest'ultimo ha dato esecuzione, costituiscono un aiuto di Stato per la ristrutturazione, compatibile con il mercato comune.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2007.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU C 159 dell'8.7.2006, pag. 2.
(2) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.
(3) Moniteur Belge del 24 luglio 1926.
(4) Data dell'entrata in vigore del decreto reale del 30 settembre 1992 che autorizza il primo contratto di gestione della Société nationale des chemins de fer belges e che stabilisce le misure relative alla suddetta società, Moniteur Belge del 14 ottobre 1992.
(5) Definite nella legge del 21 marzo 1991 che riforma determinate imprese pubbliche economiche, Moniteur belge del 27 marzo 1991.
(6) IFB detiene una partecipazione dello 0,9 % in questa società, che gestisce terminali ad Anversa, Zeebrugge, Ostenda, Charleroi, Liegi, Bruxelles, Etge, Genk e Muizen e offre treni merci a 11 Stati membri.
(7) Dati riservati.
(8) L'aumento del numero di giorni da prestare all'anno ha comportato una riduzione delle spese di circa 0,6 mio EUR all'anno; la centralizzazione dei servizi amministrativi e commerciali a Berchem ha comportato una riduzione delle spese di circa 0,2 mio EUR all'anno e la riduzione del personale a concorrenza di 35 FTE ha comportato una riduzione delle spese di 1,75 mio EUR all'anno.
(9) Equivalente tempo pieno.
(10) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(11) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
(12) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.
(13) Sentenza della Corte del 16.5.2002, Francia/Commissione, C-482/99, Racc. pag. I-4397, sentenza detta «Stardust Marine».
(14) Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 gennaio 1998, nella causa T-67/94, Ladbroke Racing, Racc. 1998, I-1, punto 109, confermata dalla sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000, nella causa C-83/98 P, Ladbroke Racing, Racc. 2000, I-3271, punto 48.
(15) Decisione del 7 dicembre 2005, caso C (2005) 4447 (GU L 383 del 28.12.2006, pag. 21)
(16) du 1.5.2001 au 31.12.2001.
(17) Karin S. Thorburn, Tuck School of Business Administration of Dartmouth College, pubblicato nel Journal of Financial Economics (#58, 2000), e realizzato sulla base di una analisi di 263 imprese in Svezia.
(18) (Ormet Corporation ha depositato il suo bilancio il 30 gennaio 2004 ed ha presentato un piano di riorganizzazione ai tribunali competenti nel settembre 2004). Le autorità belghe fanno osservare che tale tasso è sensibilmente più elevato del tasso del 33 % utilizzato dal Professor Thorburn nel suo studio sopra citato.
(19) La stima del passivo sociale non tiene conto della ripercussione che avrebbe avuto il fallimento di IFB sul GIE OCHZ per il passivo sociale di IFB. In effetti, il fallimento di un membro di un GIE comporta legittimamente lo scioglimento del GIE in questione.
(20) In effetti, le norme dello statuto della SNCB non prevedono la possibilità di licenziare il proprio personale statutario, tranne durante il periodo di prova o in seguito a procedura disciplinare.
(21) Tale valore deriva dall'attualizzazione dei cash-flow connessi agli accantonamenti di 40,8 mio EUR previsti in bilancio al 31/12/2002.
(22) Cfr. gli orientamenti del 1999, punto 36.
(23) Cfr. in particolare gli orientamenti sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. GU C 101 del 27.4.2007, pag. 97, in particolare il punto 24.
(24) La media degli aumenti dei prezzi è stata ottenuta ponderando i terminali in funzione della loro cifra d'affari.
(25) IFB possedeva 368 carrozze e aveva concluso locazioni di lungo termine per altre 376 carrozze.
(26) Ai primi del 2006 IFB possedeva 204 carrozze e aveva concluso locazioni di lungo termine per altre 173 carrozze.
(27) Tale apertura completa dei mercati, prevista dalla direttiva 91/440/CE, è stata attuata da un decreto reale del 13 dicembre 2005.
(28) Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, precitata alla nota in calce n. 12, punto 37.
(29) Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, precitata alla nota in calce n. 12, punto 37.
(30) Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, precitata alla nota in calce n. 12, punti 52 e 55
(31) Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, precitata alla nota in calce n. 12, punti 53 e 54.
(32) Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, precitata alla nota in calce n. 12, punti 55 e 57.
(33) Cour des Comptes: Le bon emploi des deniers publics par la S.N.C.B.; audit effettuato in esecuzione della risoluzione della Chambre des représentants dell'11 maggio 2000; Bruxelles, maggio 2001
(34) Sentenza della Corte del 2 febbraio 1988, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV e.a./Commissione (C-67/85, C-68/85 e 70/85, Racc. 1988, pag. 219)
(35) Sentenze della Corte del 21.3.1991, Italia/Commissione, (C-303/88, Racc. 1991, pag. I-1433, e C-305/89, Racc. 1991, pag. I-1603).
(36) Sentenza della Corte del 30 gennaio 1985, Commissione/Francia (290/83, Racc. 1985, pag. 439).
(37) Vale a dire la nomina dei dirigenti da parte dello Stato per le sentenze Commissione/Italia; il finanziamento da parte di un istituto pubblico, le modalità di concessione che corrispondono a quelle di un aiuto di stato ordinario, la presentazione da parte del governo dell'aiuto come facente parte di un insieme di misure statali per la sentenza Commissione/Francia.
(38) Decisione della Commissione, del 17 settembre 2003, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Space Park Development GmbH, GU L 61 del 27.2.2004, pag. 66, considerando 30.
(39) Va ricordato che l'articolo 4 recita quanto segue: «Le Parti confermano la loro intenzione di attuare le seguenti misure a condizione che siano conformi a un piano di ristrutturazione approvato dai rispettivi consigli di amministrazione, dallo Stato belga e se necessario dalla CE e a condizione che siano approvate dagli azionisti di IFB»
(40) Degli articoli di giornali possono costituire un indizio di imputabilità, cfr. sentenze ABX Logistics, GU C 9 del 14.1.2004, pag. 12; Sniace SA, GU L 108 del 30.4.2003, pag. 35.
(41) «Inter Ferry Boats coupée en 2 branches» apparso il 19 maggio 2003 sul sito www.lalibre.be
(42) Sentenza del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C-305/89, punto 19 e 20.
(43) Sentenza del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C-305/89, punto 19 e 20.
(44) Sentenza del 6.3.2003, WestLB Girozentrale/Commission (T-228/99 e T-233/99, Racc. 2033, pag. II-435). Punto 2251.
(45) Cfr. decisione della Commissione del 7 dicembre 2005, caso C 53/03, Belgio, Ristrutturazione della società ABX Logistics, punti 196 e segg.
(46) Cfr. decisione di estendere la procedura C 53/03, Belgio, ABX Logistics, punto 61.
(47) Cfr. decisione della Commissione del 7 dicembre 2005, caso C 53/03, Belgio, Ristrutturazione della società ABX Logistics, punti 204 e segg.
(48) Sentenza della Corte del 13.3.1985, Royaume des Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissio, (cause riunite 296/82 e 318/82, Racc. 1985, pag. 809), punto 24.
(49) Cfr. decisione di avviare la procedura formale di esame — Aiuto di Stato C 46/05, punto 240.
(50) Tale apertura completa dei mercati, prevista dalla direttiva 91/440/CE, è stata attuata da un decreto reale del 13 dicembre 2005.
(51) Cfr. sentenza della Corte del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, sentenza detta «Hytasammm» (C-278/92, C-279/92 e C 208/92, Racc. 1999, pag. I-4103), punto 22 e decisione della Commissione del 22 luglio 1998, nella causa SDBO.
(52) Cfr. decisione della Commissione del 5 dicembre 2005, ABX Logistics, fascicolo C 53/03, punto 247.
(53) Cfr. decisione della Commissione del 5 dicembre 2005, ABX Logistics, fascicolo C 53/03, punto 247.
(54) Un aumento del capitale circolante si è reso necessario al fine di finanziare i lavori in corso, assorbire la differenza fra crediti e debiti commerciali e mantenere liquidità sufficienti all'inizio del periodo di ristrutturazione. Le riduzioni di capitale si sono verificate nel mezzo e alla fine del periodo di ristrutturazione. Nel 2004 e 2005, IFB ha liberato circa 2,7 mio EUR attraverso la riduzione del suo fabbisogno di capitale circolante. Ciò è stato reso possibile grazie al recupero di un importo di 0,9 mio EUR di capitale circolante di OCHZ al momento della vendita della partecipazione del 50% in questa società, nonché in seguito ad una riduzione del dilazione di pagamento concesso alla clientela a decorrere dal 2004 rispetto a 2003, in combinazione con una politica di pagamento dei fornitori immutata.
(55) Cfr. decisione della Commissione del 5 dicembre 2005, ABX Logistics, fascicolo C 53/03, punto 247.
(56) Questa voce è così composta: 7,685 mio EUR (aumento in Belgio) + 8,000 (aumento in Francia) — 2,687 mio EUR (riduzione), cfr. tabella che figura alla parte 3, punto 184.
27.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/53 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2008
relativa agli aiuti di stato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica
[notificata con il numero C(2008) 2223]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/609/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni ai sensi delle disposizioni succitate (1), e in considerazione di tali osservazioni,
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera datata 31 marzo 2004 e protocollata alla medesima data, le autorità ungheresi hanno notificato alla Commissione il decreto governativo 183/2002 (VIII.23) (2), ai sensi del procedimento («meccanismo provvisorio») indicato all’allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), del trattato di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia. Il decreto governativo notificato stabilisce il sistema di compensazione per le spese sostenute da Magyar Villamos Művek Zrt. (nel prosieguo, «MVM»), di proprietà statale e titolare del permesso di distribuzione di energia elettrica per la rete pubblica. La Commissione ha protocollato la notifica come caso di aiuti di Stato numero HU 1/2004. |
(2) |
Le autorità ungheresi e la Commissione si sono in più occasioni scambiati lettere ufficiali con riferimento a tale misura. (3) La Commissione ha ricevuto osservazioni anche da terze parti (4). Nell’ambito del meccanismo provvisorio, la Commissione ha scoperto che il mercato ungherese della distribuzione di energia elettrica ruota in sostanza intorno agli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (hosszú távú villamos energia vásárlási megállapodások, nel prosieguo «HTM») stipulati tra MVM e determinati produttori di energia elettrica. Sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, la Commissione sospettava che gli HTM contenessero elementi illegali di aiuto di Stato. |
(3) |
Con lettera datata 13 aprile 2005 e protocollata il 15 aprile 2005, le autorità ungheresi hanno ritirato la notifica relativa al decreto governativo numero 183/2002. Il 4 maggio 2005 la Commissione, in conformità con il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5) (nel prosieguo, «regolamento di procedura») ha protocollato, di sua iniziativa, il caso di aiuti di Stato con riferimento agli HTM (caso numero: NN 49/05). |
(4) |
Con lettera datata 24 maggio 2005 (D/54013), la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità ungheresi. Il 25 luglio 2005 la Commissione ha protocollato la risposta delle autorità ungheresi datata 20 luglio 2005. Con lettera datata 28 settembre 2005 e protocollata il 30 settembre 2005, le autorità ungheresi hanno fornito maggiori informazioni. |
(5) |
Con lettera datata 9 novembre 2005, la Commissione ha notificato all’Ungheria la sua decisione di avviare il procedimento previsto dal trattato CE, articolo 88, paragrafo 2, con riferimento agli HTM (nel prosieguo, «decisione di avvio del procedimento»). Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). |
(6) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso i suoi dubbi sulla compatibilità degli HTM con il mercato comune. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. |
(7) |
In seguito alla richiesta di proroga dei termini di presentazione delle osservazioni (7), accettata dalla Commissione, il 31 gennaio 2006 l’Ungheria ha presentato le sue osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento, che la Commissione ha protocollato il 1o febbraio 2006. |
(8) |
In seguito alle numerose richieste di proroga dei termini di presentazione delle osservazioni (8), accettate dalla Commissione, quest’ultima ha protocollato le osservazioni pervenute da terze parti nei giorni seguenti: le osservazioni presentate da MVM l’11 gennaio 2006, le osservazioni presentate da una terza parte che ha chiesto di mantenere l’anonimato il 20 gennaio 2006, le osservazioni presentate da Mátrai Erőmű Rt. il 20 gennaio e il 6 marzo 2006, le osservazioni presentate da […] il 10 febbraio 2006, le osservazioni presentate da AES-Tisza Erőmű Kft. il 13 e il 14 febbraio 2006, le osservazioni presentate da […] il 13 febbraio 2006, le osservazioni presentate da Electrabel SA e dalla sua affiliata Dunamenti Erőmű Rt. il 14 febbraio 2006, le osservazioni presentate da Budapesti Erőmű Rt. il 21 febbraio 2006 e le osservazioni presentate da Csepeli Áramtermelő Kft. il 21 febbraio 2006. |
(9) |
Dopo la conferma da parte delle autorità ungheresi del trattamento riservato delle informazioni fornite dalle terze parti nel quadro del presente procedimento (10), con lettera del 25 aprile 2006 la Commissione ha inoltrato le osservazioni di cui sopra all’Ungheria. |
(10) |
Le autorità ungheresi hanno notificato la prima parte dei commenti relativi alle osservazioni delle terze parti con lettera datata 28 giugno 2006 e protocollata il 29 giugno 2006, la seconda parte con lettera datata 24 luglio 2006 e protocollata il 25 luglio 2006. |
(11) |
La commissaria Kroes, conoscendo le modifiche legislative previste nel settore energetico in Ungheria, con lettera indirizzata al ministro Kóka e datata 17 ottobre 2006, ha invitato il governo ungherese a risolvere la questione degli HTM e di tutte le potenziali misure di compensazione all’interno del nuovo quadro normativo in conformità con le norme europee. |
(12) |
Il 19 dicembre 2006, la società AES-TISZA ha presentato ulteriori osservazioni, criticando numerosi elementi del procedimento della Commissione. |
(13) |
Con lettera datata 21 novembre 2006 e protocollata il 23 novembre 2006, con lettera datata 15 gennaio 2007 e protocollata alla medesima data e in occasione degli incontri con la Commissione del 18 dicembre 2006 e dell’8 marzo 2007, le autorità ungheresi hanno confermato la loro intenzione di modificare la legislazione in corrispondenza della liberalizzazione del settore energetico e di cambiare contemporaneamente la situazione esistente sul mercato della distribuzione di energia elettrica. |
(14) |
Il 23 aprile 2007 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. L’Ungheria ha inviato la risposta a tale richiesta il 5 giugno 2007, completandola con ulteriori informazioni il 6 agosto 2007. |
(15) |
Il 4 maggio 2007 le autorità ungheresi hanno informato la Commissione di aver creato un comitato di lavoro al fine di condurre trattative con tutti i produttori interessati sulla cessazione degli HTM o sulla modifica significativa degli stessi. Pertanto, l’11 maggio 2007 il governo ha approvato la decisione 2080/2007. (V.11.) sulla regolamentazione dei contratti a lungo termine stipulati nel settore dell’energia elettrica (11), in cui il governo ha creato il succitato comitato di lavoro, sotto la direzione dell’ufficio del primo ministro, al fine di regolamentare senza indugio la situazione degli HTM in conformità con la regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di Stato e ha ordinato l’avvio delle trattative ufficiali da condursi con i produttori di energia elettrica interessati. Con lettera del 3 luglio 2007, le autorità ungheresi hanno comunicato i risultati delle prime trattative condotte nel giugno 2007. |
(16) |
Nel contesto del processo di liberalizzazione, la nuova legge sull’energia elettrica (12) è stata pubblicata il 2 luglio 2007 ed è entrata in vigore in parte il 15 ottobre 2007 e in parte il 1o gennaio 2008. Con lettera del 25 luglio 2007, le autorità ungheresi hanno informato la Commissione dei risultati raggiunti dalla nuova legge relativamente all’apertura del mercato dell’energia elettrica. La nuova legge, tuttavia, non ha modificato gli HTM esistenti tra MVM e i produttori di energia elettrica elencati nella decisione di avvio del procedimento. Tali HTM sono rimasti invariabilmente in vigore. |
(17) |
Con lettera datata 26 luglio 2007, la Commissione ha rivolto ulteriori domande alle autorità ungheresi. |
(18) |
Il 7 settembre 2007 la Commissione ha protocollato la lettera delle autorità ungheresi in cui esse chiedevano più tempo per concludere con successo le trattative con i produttori. |
(19) |
Il 24 settembre e il 31 ottobre 2007, la Commissione ha protocollato le risposte date dall’Ungheria alle domande del 26 luglio 2007. |
(20) |
Il 14 dicembre 2007 la Commissione ha inviato alle autorità ungheresi un sollecito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, in cui elencava le domande in riferimento alle quali non erano ancora state fornite informazioni complete. Le autorità ungheresi hanno risposto con lettera datata 16 gennaio 2008. |
(21) |
Poiché Dunamenti Erőmű e AES-Tisza Erőmű non avevano fornito i dati richiesti, le autorità ungheresi hanno sostenuto di non essere in grado di rispondere in maniera completa alle domande della Commissione. |
(22) |
Pertanto, il 15 febbraio 2008 la Commissione ha approvato un’ingiunzione di fornire informazioni, invitando l’Ungheria a fornire i dati elencati nella decisione entro 15 giorni. |
(23) |
Il 27 febbraio 2008 Dunamenti Erőmű ha inviato alla Commissione copia delle risposte fornite alle domande delle autorità ungheresi. In tale lettera Dunamenti Erőmű spiegava i motivi per i quali non aveva la possibilità di rispondere alle domande ad essa rivolte. Le autorità ungheresi hanno inviato la loro risposta il 4 e il 13 marzo 2008. Su esplicita richiesta di Dunamenti Erőmű, le autorità ungheresi hanno allegato alla propria risposta le lettere di Dunamenti Erőmű del 14 maggio 2007, del 21 agosto 2007, del 13 settembre 2007, del 7 dicembre 2007, del 14 gennaio 2008 e del 20 febbraio 2008, che essa aveva inviato al ministero delle Finanze e all’ente ungherese per l’energia (Magyar Energia Hivatal). In precedenza le autorità ungheresi non avevano inoltrato copie di tali lettere (13) alla Commissione, ma, nel corso del procedimento, avevano incorporato le informazioni ritenute pertinenti nelle risposte fornite alle domande della Commissione. |
(24) |
Dalla risposta delle autorità ungheresi, pare che AES-Tisza Erőmű non avesse fornito loro alcuna risposta. Il 10 marzo 2008 AES-Tisza Erőmű ha inviato una lettera via fax alla commissaria Kroes, in cui esprimeva il parere che tutti i dati richiesti dalla Commissione fossero già a disposizione delle autorità ungheresi. |
(25) |
Con lettera datata 13 marzo 2008, le autorità ungheresi hanno fatto pervenire alla Commissione i dati relativi alle domande espresse nell’ingiunzione di fornire informazioni, capitolo III, paragrafo 1, lettere a)-d), sulla base delle informazioni a loro disposizione. Ciononostante, non hanno fornito informazioni aggiuntive in relazione agli investimenti da parte dei due produttori di energia elettrica summenzionati, come da domanda espressa nell’ingiunzione di fornire informazioni, capitolo III, paragrafo 1, lettera e. |
(26) |
Dalla protocollazione del caso numero HU1/2004, una parte significativa dello scambio di informazioni ha avuto come oggetto l’interpretazione e l’applicazione concreta della comunicazione della Commissione relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili (nel prosieguo, «metodo») (14). Sulla base dei documenti presentati nel corso del procedimento sembrava che le autorità ungheresi volessero introdurre un sistema di aiuti di Stato volto a compensare i costi non recuperabili, la cui valutazione avrebbe potuto essere contenuta nella presente decisione. Perciò, nel corso del presente procedimento, la Commissione e le autorità ungheresi hanno condotto discussioni in merito ai dettagli del sistema di compensazioni che l’Ungheria approverebbe in modo che tale sistema sia conforme al metodo. |
(27) |
Nonostante le discussioni di carattere tecnico in corso in merito a possibili futuri meccanismi di compensazione, le autorità ungheresi, fino alla data della presente decisione, non hanno presentato alla Commissione il meccanismo di compensazione confermato dal governo ungherese. Con lettera del 13 marzo 2008, le autorità ungheresi hanno esplicitamente confermato che attualmente non desiderano far pervenire ai produttori di energia elettrica compensazioni per i costi non recuperabili. Tuttavia, si sono esplicitamente riservate il diritto di erogare tale compensazione a determinati produttori di energia elettrica in un secondo momento. |
(28) |
Con lettera del 7 aprile 2008, la Commissione ha chiesto la conferma di determinati dati alle autorità ungheresi. Con lettera protocollata il 22 aprile 2008, le autorità ungheresi hanno inviato le risposte richieste. |
(29) |
Con lettera del 20 maggio 2008, le autorità ungheresi hanno informato la Commissione che le parti hanno posto fine all’HTM di Paksi Atomerőmű a decorrere dal 31 marzo 2008. Anche Csepeli Áramtermelő Kft. e la Pannonpower Holding Rt. hanno sottoscritto gli accordi per la cessazione dei loro HTM nel corso dell’aprile 2008, ma, alla data della presente decisione, l’entrata in vigore di tali accordi è ancora subordinata all’approvazione degli azionisti e degli istituti di credito. |
(30) |
Budapesti Erőmű Rt. ha impugnato la decisione di avvio del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nel ricorso registrato con il numero T-80/06 e presentato il 3 marzo 2006. Il 6 giugno 2006 Csepeli Áramtermelő Kft. ha chiesto di poter partecipare al procedimento intervenendo a sostegno della richiesta di Budapesti Erőmű, richiesta accordata dal Tribunale con decisione dell’11 marzo 2008. |
(31) |
Inoltre sono in corso due procedimenti di arbitrato internazionale contro la Repubblica di Ungheria dinanzi al Centro internazionale per la risoluzione della controversie relative agli investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) di Washington, avviati dalle società di produzione di energia elettrica […] SA e […], azionisti delle centrali elettriche ungheresi operanti nel quadro degli HTM. Le procedure si basano sulle disposizioni di tutela degli investimenti contenute nel trattato sulla Carta dell’energia. |
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
(32) |
Dal 31 dicembre 1991 fino al 31 dicembre 2002 il mercato ungherese dell’energia elettrica si era organizzato intorno all’unico grande distributore pubblico, Magyar Villamos Művek (MVM) (modello del «Single Buyer» ossia dell’«acquirente unico»). MVM è una società di proprietà statale al 99,9 %, le cui attività comprendono la produzione di energia elettrica, la grande distribuzione, il trasferimento e la rivendita. Nel quadro del modello dell’«acquirente unico», le società di produzione di energia elettrica potevano vendere l’energia direttamente soltanto a MVM (eccetto nel caso in cui MVM vi rinunciasse a favore del fornitore territoriale di energia elettrica) e soltanto MVM aveva il diritto di erogare energia elettrica ai fornitori territoriali. Ai sensi della legge XLVIII del 1994 sull’energia elettrica (nel prosieguo, «prima legge sull’energia elettrica»), MVM aveva il dovere di garantire l’approvvigionamento di energia elettrica in Ungheria, nel rispetto del principio del costo minimo. |
(33) |
La legge CX del 2001 sull’energia elettrica (che ha sostituito la prima legge sull’energia elettrica, nel prosieguo, «seconda legge sull’energia elettrica») è entrata in vigore il 1o gennaio 2003. Il doppio modello del sistema ungherese di energia elettrica è rimasto in vigore fino al 1o gennaio 2008, ossia fino all’entrata in vigore della legge LXXXVI del 2007 sull’energia elettrica (nel prosieguo, «terza legge sull’energia elettrica», che ha sostituito la seconda legge sull’energia elettrica). Secondo tale doppio modello esisteva un settore pubblico e un settore concorrenziale e i clienti idonei (il cui numero era in costante aumento), potevano passare al settore concorrenziale. Nel settore pubblico, MVM ha continuato ad essere l’unico grande distributore, ma nel settore concorrenziale sono comparsi altri distributori. La terza legge sull’energia elettrica ha posto fine al settore pubblico, ma nei confronti delle utenze domestiche e di alcune utenze commerciali — così come reso possibile dalla seconda direttiva sull’energia elettrica (15) — questo manteneva l’obbligo di servizio universale. |
(34) |
La prima legge sull’energia elettrica obbligava MVM a valutare il fabbisogno di energia elettrica di tutto il paese e a elaborare, con scadenza biennale, un piano nazionale di costruzione di centrali elettriche. Tale piano doveva essere presentato al governo e al Parlamento ungheresi per approvazione. |
(35) |
Dalla prima legge sull’energia elettrica e dalle comunicazioni del governo ungherese (16) risulta che, a metà degli anni Novanta, gli obiettivi più urgenti del mercato ungherese dell’energia erano i seguenti: assicurare l’approvvigionamento di energia elettrica in Ungheria ai minimi costi possibili, ammodernare le infrastrutture, con particolare riguardo per gli standard ambientali generali e provvedere alla necessaria trasformazione strutturale del settore dell’approvvigionamento elettrico. Al fine di raggiungere tali obiettivi generali, sono stati proposti accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica agli investitori stranieri disposti a investire nella costruzione e nella modernizzazione delle centrali elettriche in Ungheria. I singoli HTM sono stati sottoscritti dalle centrali elettriche da una parte, e da MVM dall’altra. |
(36) |
Gli HTM stipulati tra MVM e le singole centrali elettriche (17) hanno creato un portafoglio di produzione equilibrato, che permette a MVM di rispettare l’obbligo di garantire l’approvvigionamento elettrico. Gli HTM consentono a MVM di far fronte sia al fabbisogno ordinario (con centrali a carbone e nucleari) sia ai picchi di domanda (con centrali a gas). |
(37) |
Ai sensi degli HTM, i produttori di energia elettrica hanno il dovere di provvedere ad una manutenzione e ad un funzionamento adeguati delle unità produttive. Gli HTM impegnano l’intera capacità produttiva (MW) delle centrali, o la maggior parte di essa, a favore di MVM. L’impegno della capacità è indipendente dall’effettivo utilizzo della centrale. Oltre alla capacità impegnata, MVM è obbligata ad acquistare una quantità minima di energia elettrica prestabilita (MWh) da tutte le centrali elettriche operanti nel quadro degli HTM (acquisto garantito). |
(38) |
Alcuni HTM comprendono i cosiddetti «servizi di sistema» (18), per le centrali tecnicamente in grado di fornirli. MVM offre tali servizi al gestore di sistema MAVIR. |
(39) |
Le parti hanno sottoscritto gli HTM stipulati nel 1995-1996 (sette dei dieci HTM esaminati) nel contesto della preparazione alla privatizzazione delle centrali. Tali HTM seguivano un modello di contratto redatto da uno studio legale internazionale su richiesta del governo ungherese. La sottoscrizione di tali HTM non è avvenuta nel quadro di una procedura di gara, mentre la privatizzazione delle centrali sì. Gli HTM (sottoscritti prima della privatizzazione) erano parte integrante dei contratti di privatizzazione. In seguito alla privatizzazione, le parti hanno modificato una parte di questi accordi (in particolare quelli conclusi con Mátrai Erőmű, Tiszai Erőmű e Dunamenti Erőmű). |
(40) |
L’HTM sottoscritto nel 1997 con Csepeli Áramtermelő Kft. seguiva un modello contrattuale leggermente diverso. Nemmeno tale accordo è stato concluso nel quadro di una procedura di gara e anch’esso si collegava alla privatizzazione della centrale. |
(41) |
L’HTM stipulato con Újpesti Erőmű (una delle tre centrali di Budapesti Erőmű) è stato sottoscritto con Budapesti Erőmű nel 1997, senza una procedura di gara. |
(42) |
Soltanto l’HTM con Kispesti Erőmű (una vecchia centrale di Budapesti Erőmű, sottoposta a ristrutturazione in quel periodo) è stato sottoscritto in seguito a bando di gara per procedura aperta, nel 2001. |
(43) |
Nel periodo 2000-2004 la capacità assegnata dagli HTM rappresentava circa l’80 % del fabbisogno ungherese di energia elettrica (MW). Dal 2005 alla data della presente decisione tale quota si è attestata sul 60-70 %. Si prevede che con la cessazione degli HTM tale proporzione diminuirebbe gradualmente tra il 2011 e il 2024. (19) |
(44) |
Alla data di ingresso dell’Ungheria nell’UE (1o maggio 2004) dieci dei quasi venti HTM sottoscritti tra il 1995 e il 2001 erano ancora in vigore. |
(45) |
La presente decisione si riferisce soltanto agli HTM ancora in vigore il 1o maggio 2004. Pertanto, la decisione non si riferisce agli HTM cessati prima della data indicata. Per quanto le parti abbiano volontariamente posto fine ad alcuni HTM nel corso dell’aprile 2008, (cfr. il precedente punto 29), la presente decisione si estende anche a questi HTM e ne esamina la natura di aiuto di Stato e la compatibilità con il mercato comune per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e la data di cessazione (aprile 2008). |
(46) |
Le centrali che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione, operanti nel quadro di HTM, sono elencate nella tabella seguente. La durata degli HTM riportata in tabella indica la data di scadenza originariamente stabilita dagli HTM stessi. Tabella 1 Panoramica dei produttori che rientrano negli HTM, dei proprietari di maggioranza e della durata degli HTM
|
(47) |
Nel decreto governativo numero 1074/1995 (VIII.4) sulla regolamentazione dei prezzi dell’energia elettrica, il governo si è impegnato affinché, a partire dal 1o gennaio 1997 (nel corso del cosiddetto primo ciclo di regolamentazione dei prezzi), i prezzi al dettaglio e al consumo contenessero, oltre al costo operativo giustificato, un utile dell’8 % sui capitali investiti. In questo modo il governo garantiva un rendimento di capitale dell’8 % per le centrali operanti nel quadro degli HTM. |
(48) |
Dal 1o gennaio 2001 (dall’inizio del secondo ciclo di regolamentazione dei prezzi), i prezzi ufficiali contenevano un rendimento delle attività totali del 9,8 % a favore delle centrali. L’aumento della percentuale non comportava necessariamente un cambiamento degli importi effettivi, data la differenza tra le basi dei due tassi di rendimento (la base per il calcolo del primo è il capitale proprio, del secondo è il valore delle attività). I prezzi riflettevano i cambiamenti dell’inflazione. |
(49) |
I prezzi ufficiali nei confronti delle centrali sono rimasti in vigore fino al 31 dicembre 2003. |
(50) |
Nel periodo di regolamentazione dei prezzi, l’ente ungherese per l’energia ha analizzato la struttura dei costi di ciascuna centrale, stabilendo il prezzo dell’energia elettrica che MVM avrebbe acquistato in modo da assicurare il tasso di utile garantito. |
(51) |
L’elenco dei costi coperti dal summenzionato meccanismo di fissazione dei prezzi conteneva le seguenti principali voci di costo (21): — costi fissi: diminuzione di valore, assicurazione, determinati costi fissi di manutenzione e funzionamento, interessi sui prestiti, costi di smantellamento, imposte, spese di natura personale, costi di tutela ambientale, versamenti al Fondo nucleare nel caso di centrale nucleare e spese straordinarie, — costi variabili: costi del combustibile. |
(52) |
Il ruolo dell’ente ungherese per l’energia era controllare che i costi coperti fossero spese effettivamente sostenute e necessarie. |
(53) |
I prezzi ufficiali hanno sostituito i prezzi stabiliti negli HTM. |
(54) |
Dal 1o gennaio 2004 i prezzi sono stati stabiliti dalla formula degli HTM per il calcolo dei prezzi. Il contenuto preciso di tali formule veniva stabilito nel quadro di trattative annuali sui prezzi tra i produttori di elettricità. |
(55) |
La formula degli HTM è straordinariamente complessa, ma si basa sugli stessi principi della metodologia utilizzata prima del gennaio 2004 dall’ente ungherese per l’energia. Secondo la comunicazione delle autorità ungheresi (22), l’allegato degli HTM riguardante la determinazione del prezzo è stato redatto utilizzando le formule e le definizioni del summenzionato decreto governativo 1074/1995 sulla regolamentazione dei prezzi dell’energia elettrica. (Secondo la comunicazione, il contratto ha sostanzialmente recepito le formule e le definizioni presenti nel decreto governativo). Di conseguenza, i principi di fissazione dei prezzi degli HTM si basano sulle categorie dei costi giustificati, in maniera simile al meccanismo di fissazione dei prezzi ufficiali. |
(56) |
Tutti gli HTM contengono due tipi di elementi tariffari: la tariffa di capacità (o tariffa di messa a disposizione) corrisposta per la capacità impegnata (MW), che copre i costi fissi e l’utile (costo di capitale) da una parte, e la tariffa energetica, che copre i costi variabili, dall’altra. I vari HTM stabiliscono le seguenti ulteriori tariffe. A seconda dell’HTM, tali ulteriori tariffe possono essere tariffe bonus/malus, che stimolano i produttori di energia elettrica ad operare in ottemperanza al principio del costo minimo, oppure tariffe aggiuntive alle quali il produttore ha diritto per il mantenimento di una riserva, nel caso di riprogrammazione della manutenzione su richiesta di MVM, o nel caso di aumento della prestazione nel momento del picco di domanda o di minimalizzazione del carico nell’orario di minor fabbisogno energetico, ecc. Il cambiamento periodico della tariffa di capacità (annuale, trimestrale, mensile), dipende da numerosi fattori: l’attivazione degli investimenti di adeguamento effettuati, le diverse categorie di interessi, i tassi di cambio, gli indici di inflazione, ecc. La tariffa di capacità e le tariffe aggiuntive coprono anche i servizi di sistema (laddove l’HTM sia valido anche per quest’ultimi). Le tariffe energetiche si collegano sostanzialmente ai costi del combustibile e all’utilizzo del calore combustibile e si basano sul principio del trasferimento (pass-through) dei costi variabili. |
(57) |
Bisogna osservare che la definizione delle categorie dei costi coperti indicata nella regolamentazione dei prezzi precedente il 1o gennaio 2004 non corrispondeva in ogni caso a quanto indicato negli HTM. Dalla comunicazione dell’Ungheria (23) sembra che, ad esempio, la tariffa di capacità di […] e di Dunamenti Erőmű fosse più alta nei relativi HTM rispetto a quanto previsto nella regolamentazione dei prezzi. Il motivo è che negli HTM è stato preso in considerazione l’adeguamento, che ha comportato costo fissi più alti. Tali costi fissi maggiori sono comparsi gradualmente (seguendo l’adeguamento graduale) nelle tariffe di capacità indicate negli HTM, più alte delle tariffe di capacità indicate nella regolamentazione dei prezzi. Come risultato delle trattative bilaterali tra MVM e i produttori, si osservano anche altre differenze tra i prezzi indicati nella regolamentazione e quelli indicati negli HTM. |
(58) |
Nonostante tali differenze, nelle comunicazioni dell’Ungheria del 20 ottobre 2004 e del 20 luglio 2005, le singole centrali operanti nel quadro degli HTM hanno confermato che il metodo di calcolo dei prezzi e le categorie di costo utilizzate dopo la fine del periodo di regolamentazione dei prezzi erano in gran parte simili a quelli utilizzati dall’ente ungherese per l’energia prima del periodo indicato. |
(59) |
I prezzi applicati dopo il 1o gennaio 2004, in conformità agli HTM, continuavano pertanto a basarsi sul calcolo dei costi giustificati (fissi e variabili) + utili. |
(60) |
Da quanto sopra si deduce che, nonostante la regolamentazione dei prezzi sia cessata il 31 dicembre 2003, essi non sono stati liberalizzati nei fatti, dal momento che il prezzo alla produzione di energia elettrica continuava ad essere determinato dal principio degli utili sul capitale investito, in base agli HTM. (24) |
(61) |
Il 6 febbraio 2006, il Parlamento ungherese ha approvato la legge XXXV del 2006 (25), ristabilendo così la regolamentazione ufficiale dei prezzi nel quadro degli HTM con riferimento all’energia elettrica fornita a MVM. Il primo nuovo decreto sui prezzi è entrato in vigore il 9 dicembre 2006. Da questo momento la regolamentazione dei prezzi da parte del governo ha nuovamente sostituito la formula degli HTM per la determinazione dei prezzi per un periodo di circa un anno (fino al 31 dicembre 2007). |
(62) |
Dal 1o gennaio 2008 — in corrispondenza della liberalizzazione del mercato — la terza legge sull’energia elettrica ha posto fine ai prezzi ufficiali alla produzione e al doppio modello comprendente il settore pubblico e il settore del libero mercato. |
(63) |
Di conseguenza, dal 1o gennaio 2008, il prezzo dell’energia elettrica venduta a MVM dai produttori viene nuovamente determinato dalla formula degli HTM. I principi fondamentali alla base delle formule per la determinazione dei prezzi non sono cambiati dalla loro ultima applicazione e pertanto seguono gli stessi principi che avevano seguito nel periodo tra il 1o gennaio 2004 e l’8 dicembre 2006 (cfr. i precedenti punti 54-59). |
(64) |
In conformità a quanto sopra, la determinazione dei prezzi per i produttori operanti nel quadro degli HTM continua ad avvenire sulla base del principio degli utili sul capitale investito. |
(65) |
Gli HTM impegnano l’intera capacità delle unità produttive operanti nel quadro degli HTM, o una parte significativa di essa, a favore di MVM. Tabella 2 Prestazione dei produttori nazionali in Ungheria (26)
Tabella 3 Capacità produttiva delle centrali operanti nel quadro degli HTM (30)
|
(66) |
Dai dati di cui sopra risulta che nel periodo considerato MVM impegnava, con gli HTM, circa il 60 % della prestazione utilizzabile in Ungheria. Considerando la prestazione effettivamente utilizzabile e il proprio consumo, la proporzione è più alta di quella indicata. |
(67) |
Dalle tabelle di cui sopra risulta anche che gli HTM impegnano l’intera capacità disponibile delle singole centrali o una parte significativa delle stesse a favore di MVM. |
(68) |
MVM corrisponde una tariffa di messa a disposizione per l’impegno della capacità (cfr. il precedente punto 56), indipendentemente dall’effettivo utilizzo della centrale. |
(69) |
La capacità di importazione dell’Ungheria è di 1 000-1 300 MW. Altri contratti a lungo termine impegnano circa 600 MW della capacità di importazione a favore di MVM. |
(70) |
Quando MVM utilizza effettivamente la capacità impegnata e acquista energia elettrica dalla centrale, corrisponde una tariffa energetica per l’energia acquistata (cfr. il precedente punto 56). |
(71) |
Gli HTM garantiscono un acquisto minimo per tutti le centrali. |
(72) |
La produzione di energia elettrica nazionale in Ungheria si attesta tra i 32 e i 36 TWh all’anno (= 32-36 000 000 GWh). Tabella 4 Energia elettrica prodotta secondo gli HTM (38)
|
(73) |
La quantità garantita di acquisto è quella quantità che MVM è obbligata ad acquistare ogni anno, indipendentemente dal fabbisogno effettivo del mercato. Qualora MVM non acquisti la quantità minima stabilita, è obbligata a rimborsare i costi sostenuti per il combustibile (nel caso di Dunamenti Erőmű, di Kelenföld Erőmű, di Pécs Erőmű e di […] Erőmű), i costi sostenuti presso il produttore sulla base dell’accordo di trasporto del combustibile o indennizzo (nel caso di Csepeli Áramtermelő Kft.) e tutti i costi documentati (nel caso di Kispesti Erőmű e di Újpesti Erőmű). |
3. MOTIVAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
3.1. GLI HTM
(74) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che gli HTM garantiscono un aiuto di Stato a favore dei produttori di energia elettrica che li sottoscrivono, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(75) |
La Commissione ha espresso l’opinione che, ai sensi dell’allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), dell’Atto di adesione (40), gli HTM siano misure applicabili dopo l’adesione e che non siano da considerare come aiuti esistenti, dal momento che essi non rientrano in quelle categorie da considerare aiuti esistenti dopo l’adesione sulla base delle disposizioni dell’Atto di adesione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE. |
(76) |
In primo luogo, nessuno degli HTM era entrato in vigore prima del 10 dicembre 1994. In secondo luogo, nessun HTM è presente nell’elenco degli aiuti esistenti contenuto nell’appendice dell’allegato IV dell’Atto di adesione. Infine, gli HTM non sono stati notificati alla Commissione nel quadro del cosiddetto «meccanismo provvisorio». |
(77) |
Secondo il parere della Commissione, gli utili garantiti sugli investimenti e gli alti prezzi assicurati dagli HTM, pongono i produttori di energia elettrica operanti nel quadro degli HTM in una situazione economica più vantaggiosa rispetto ai produttori di energia elettrica non partecipanti agli HTM, ivi compresi gli eventuali nuovi operatori del mercato, nonché rispetto alle società operanti in settori paragonabili in cui agli operatori del mercato non siano nemmeno stati proposti accordi a lungo termine di tale natura. Pertanto, la Commissione ha espresso il parere preliminare che la misura configuri un vantaggio selettivo a favore dei produttori di energia elettrica summenzionati. |
(78) |
La Commissione ha anche osservato che sul mercato dell’energia elettrica vige la libera concorrenza e che esiste un commercio di energia elettrica tra gli Stati membri, in particolare dall’entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (41). Di conseguenza, misure che conferiscano un vantaggio a singole società operanti nel settore dell’energia elettrica in uno Stato membro potrebbero rappresentare un ostacolo all’esportazione di energia elettrica in tale Stato membro da parte delle società in altri Stati membri oppure potrebbero incentivare l’esportazione di energia elettrica da tale Stato membro verso altri Stati membri. |
(79) |
La Commissione ha anche espresso il punto di vista secondo il quale tale vantaggio deriva da risorse statali, in quanto la sottoscrizione degli HTM è il risultato della politica statale realizzata attraverso il distributore pubblico MVM, di proprietà dello Stato. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (nel prosieguo, «Corte di giustizia europea»), nel caso in cui una società di proprietà dello Stato utilizzi le proprie attività in modo attribuibile allo Stato, tali attività sono da considerare risorse statali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (42). |
(80) |
Pertanto, la Commissione è giunta all’osservazione preliminare che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli HTM sono da considerare aiuti di Stato a favore dei produttori di energia elettrica, «applicabili anche dopo l’adesione» ai sensi dell’allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), dell’Atto di adesione. |
(81) |
La Commissione ha altresì osservato che per l’esame degli aiuti concessi ai produttori di energia elettrica è necessaria l’applicazione del metodo. Sulla base della documentazione a disposizione alla data della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che gli HTM siano conformi ai criteri stabiliti nel metodo. |
(82) |
In primo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che i principi fondamentali alla base degli HTM — che rappresentano un ostacolo alla libera concorrenza — fossero compatibili con l’obiettivo fondamentale del metodo, ossia che gli aiuti di Stato promuovano la liberalizzazione del settore sotto forma di compensazione proporzionata erogata alle società storiche esposte alle nuove condizioni di concorrenza. |
(83) |
In secondo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che gli aiuti di Stato contemplati negli HTM fossero conformi ai criteri dettagliati stabiliti nel metodo per il calcolo dei costi di transizione ammissibili e per la determinazione della compensazione adeguata. |
3.2. Decreto governativo n. 183/2002 (VIII.23) sui costi non recuperabili
(84) |
Al fine di consentire a MVM di rispettare gli impegni contenuti negli HTM e di consentire nel contempo che i prezzi al dettaglio nel segmento dei servizi pubblici rimangano approssimativamente a livello del libero mercato, il decreto governativo 183/2002 (VIII.23) ha previsto il pagamento di una compensazione di Stato nei confronti di MVM in determinate circostanze. |
(85) |
Nella loro notifica originaria (HU 1/2004, ritirata il 13 aprile 2005), le autorità ungheresi consideravano la succitata compensazione erogata a MVM come aiuto di Stato. |
(86) |
Tuttavia, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione è giunta alla conclusione che la compensazione non si configura come aiuto di Stato erogato a MVM, dal momento che l’importo ricevuto ai sensi del decreto governativo 183/2002 (VIII.23) rappresenta parte del prezzo di fornitura corrisposto da MVM alle centrali elettriche che rientrano nell’ambito degli HTM ed è pertanto parte di quel vantaggio a cui i produttori hanno accesso grazie agli HTM. |
(87) |
Pertanto, la decisione di avvio del procedimento prevede un’indagine formale soltanto in riferimento agli HTM e non al decreto governativo 183/2002 (VIII.23). |
4. OSSERVAZIONI DELL’UNGHERIA IN RIFERIMENTO ALLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(88) |
L’Ungheria ha espresso l’opinione che — viste le differenze presenti nelle condizioni concrete — parrebbe motivato un esame individuale degli HTM. |
(89) |
Per quel che riguarda la liberalizzazione del mercato ungherese dell’energia elettrica, l’Ungheria reputa che l’apertura del mercato, sotto l’aspetto dei consumatori che hanno scelto il libero mercato, sia riuscita (ossia sia stata in linea con la media europea). L’Ungheria giunge alla conclusione che gli HTM non abbiano ostacolato i consumatori nella scelta del libero mercato. Questo tipo di ostacolo è piuttosto il risultato della limitata capacità transfrontaliera dell’Ungheria, nonché dei conseguenti prezzi elevati. |
(90) |
Inoltre, l’Ungheria reputa che la lunga decorrenza degli HTM non possa di per sé rappresentare un vantaggio competitivo per i produttori, dal momento che i contratti a lungo termine sono una prassi ampiamente diffusa nell’ambito del settore dell’energia elettrica, sia in Europa che in altri continenti. |
(91) |
In relazione al prezzo di riferimento menzionato nella decisione di avvio del procedimento, le autorità ungheresi spiegano che, al momento della determinazione del prezzo di riferimento, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione le caratteristiche regionali dell’Ungheria, nonché il recente aumento dei prezzi del combustibile. |
(92) |
Con riferimento ai nuovi operatori sul mercato dell’energia elettrica, l’Ungheria informa la Commissione che dal 1o maggio 2004 (data di ingresso dell’Ungheria nell’Unione europea e della liberalizzazione del mercato dell’energia) nessun nuovo operatore ha fatto ingresso sul mercato dell’energia. Le autorità ungheresi sottolineano il fatto che questo tipo di investimenti richiede tempo, nonché il fatto che, di conseguenza, è poco probabile che qualunque investimento possa divenire operativo prima del 2011. |
(93) |
Infine, in risposta ai dubbi della Commissione in merito alla compatibilità degli HTM con il punto 4.6 del metodo, l’Ungheria conferma che non eroga aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle società rientranti negli HTM che siano oggetto di vendita. |
5. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(94) |
Successivamente alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento (21 dicembre 2005) ed entro i termini di scadenza previsti (nella maggior parte dei casi dopo la proroga delle scadenze, approvata dalla Commissione su richiesta delle parti interessate), sono pervenute alla Commissione osservazioni dalle seguenti parti interessate:
|
(95) |
La maggior parte delle osservazioni delle parti pervenute alla Commissione si basano su argomentazioni simili. Di conseguenza, invece di illustrare distintamente le osservazione delle singole parti, la Commissione le ha classificate nelle seguenti categorie generali (cfr. i punti 5.1-5.7 di cui sotto). |
5.1. Osservazioni relative all’esame individuale degli HTM
(96) |
Mátrai Erőmű e un’altra parte interessata che ha chiesto il mantenimento dell’anonimato hanno presentato l’osservazione generale che, nel caso dei singoli HTM, a causa delle divergenze nei loro contenuti concreti, la Commissione dovrebbe eseguire un esame individuale. Altri produttori di energia elettrica hanno chiesto tacitamente l’esame individuale degli HTM, mettendo a disposizione della Commissione i dettagli relativi alle condizioni concrete dei loro HTM. |
5.2. Osservazioni relative all’esistenza degli aiuti di Stato
(97) |
AES-Tisza Erőmű, Budapesti Erőmű, Csepeli Áramtermelő Kft. e Dunamenti Erőmű sostengono che i criteri dell’esistenza degli aiuti di Stato devono essere esaminati al momento della stipula degli HTM, sulla base delle condizioni di mercato valide in tale momento. Una parte delle osservazioni menziona espressamente tale richiesta, mentre altre osservazioni lo fanno in maniera indiretta, facendo riferimento alle condizioni della stipula degli HTM nel corso dell’esame dell’esistenza degli aiuti di Stato. A tale riguardo, le parti interessate hanno fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (43). |
i) Prezzo di riferimento errato/Assenza di prezzi rappresentanti un vantaggio
(98) |
Tutti i produttori di energia elettrica sostengono che gli HTM non rappresentano un vantaggio economico. |
(99) |
Le parti interessate contestano le osservazioni preliminari della Commissione secondo le quali i prezzi stabiliti negli HTM sarebbero più alti rispetto ai prezzi del mercato della produzione. |
(100) |
Sostengono che il prezzo di riferimento di 36 EUR/MWh utilizzato in altre decisioni, e a cui si fa riferimento nella decisione di avvio del procedimento, non è adeguato nel presente procedimento, dal momento che si riferisce a circostanze geografiche e temporali completamente diverse. Essi ritengono che, in sede di esame, sia necessario prendere in considerazione le condizioni esistenti nel momento in cui sono stati stipulati gli HTM. Sottolineano anche il fatto che i prezzi fissati sulla base di accordi a lungo termine saranno sempre più bassi rispetto ai prezzi del mercato spot. Inoltre, i produttori che forniscono a MVM soprattutto energia elettrica per far fronte ai picchi di domanda sostengono che i loro prezzi non possono essere paragonati a quelli relativi al fabbisogno ordinario. La maggior parte di essi suggerisce alla Commissione di prendere in considerazione il notevole aumento dei prezzi del combustibile degli anni scorsi. |
(101) |
Molti dei produttori sostengono che il coefficiente di rendimento non ha raggiunto le percentuali indicate nella decisione di avvio del procedimento. |
(102) |
Hanno anche sottolineato (contrariamente a quanto la decisione di avvio del procedimento sembra suggerire) che nell’ambito degli HTM i produttori devono accollarsi rischi significativi, con particolare riferimento a esecuzione, regolamentazione, tutela ambientale, manutenzione, nonché agli aspetti fiscali e finanziari. La regolamentazione dei prezzi è stata menzionata come una delle importanti categorie di rischio. I produttori considerano uno svantaggio il fatto che una parte significativa della loro capacità produttiva sia impegnata da MVM, dal momento che questo impedisce loro di utilizzare tale capacità per produrre energia elettrica per altri potenziali consumatori. Inoltre, gli HTM prescrivono obblighi precisi per i produttori che, qualora non vi tenessero fede, si vedranno corrispondere un prezzo più basso oppure dovranno risarcire i danni. |
(103) |
[…] ha segnalato che per l’Ungheria uno dei vantaggi derivanti dagli HTM era rappresentato dai servizi di compensazione affidabili, che soltanto […] e Dunamenti Erőmű erano in grado di fornire. Secondo tale produttore, senza gli HTM esso non avrebbe fatto ingresso nel mercato e non avrebbe offerto tali servizi. |
(104) |
Secondo Mátrai Erőmű, i suoi prezzi sono concorrenziali grazie alle miniere di carbone di sua proprietà e ai conseguenti ridotti costi minerari. Essa asserisce che i suoi prezzi sono ancora più bassi dei prezzi al dettaglio di MVM, contrariamente ad altri prezzi stabiliti dagli HTM. |
ii) Prezzo di privatizzazione
(105) |
Dunamenti Erőmű sostiene di non aver tratto vantaggio dagli HTM, dal momento che ha pagato il prezzo di mercato nel corso della privatizzazione delle proprie centrali e che nel prezzo di vendita sono stati presi in considerazione i suoi diritti e obblighi derivanti dagli HTM. Questo significa che ha pagato il controvalore degli HTM (e dell’eventuale vantaggio da essi derivante) come parte del prezzo di privatizzazione. |
iii) Principio dell’investitore operante in un’economia di mercato
(106) |
Budapesti Erőmű, AES-Tisza Erőmű, Mátrai Erőmű e Csepeli Áramtermelő Kft ritengono che gli HTM riflettano le condizioni di mercato esistenti al momento della loro sottoscrizione, sia nei confronti di MVM che nei confronti dei produttori. Sostengono che nella situazione di MVM (in qualità di unico acquirente avente per legge l’obbligo di assicurare l’approvvigionamento), qualunque operatore privato avrebbe scelto di stipulare gli HTM. Ritengono che il «vantaggio» economico per i produttori derivante dagli HTM non superi il livello del vantaggio economico usualmente raggiunto da una parte di un qualunque accordo commerciale. Al momento della loro sottoscrizione, gli HTM corrispondevano alle normali condizioni di mercato del settore interessato. Inoltre, gli HTM rappresentano la normale formula commerciale e il metodo abituale di ripartizione e gestione dei rischi. |
(107) |
L’HTM era l’unico sistema per assicurare investimenti che fossero conformi ai requisiti del settore dell’energia elettrica in Ungheria (in particolare l’ammodernamento dell’intero sistema, sotto l’aspetto della tutela ambientale e della sicurezza dell’approvvigionamento). L’applicazione del principio dell’investitore privato dovrebbe imporre l’osservanza dei requisiti di cui sopra e tale osservanza poteva essere garantita soltanto tramite gli HTM. Le parti interessate richiamano l’attenzione sul fatto che, a tal fine, gli HTM prevedono per i produttori di energia elettrica obblighi di investimento e di tenuta a disposizione. |
iv) Servizio d’interesse economico generale
(108) |
Budapesti Erőmű e Csepeli Áramtermelő Kft. ritengono che i produttori partecipanti agli HTM svolgano un servizio d’interesse economico generale. Secondo la loro notifica, gli HTM sono un mezzo che consente a MVM di rispettare gli obblighi di sicurezza dell’approvvigionamento. Pertanto gli HTM assicurerebbero il rispetto di tale obbligo di servizio pubblico. Budapesti Erőmű ritiene che si possa anche dire che, nei fatti, sia Budapest Erőmű a dover rispettare l’impegno di servizio pubblico stabilito a suo carico nell’HTM. Entrambe le parti interessate fanno riferimento alla decisione della Commissione N 475/03 del 16 dicembre 2003 (44), in cui la Commissione aveva riconosciuto che la creazione di nuova capacità produttiva, ai fini di garantire l’approvvigionamento, può essere considerata servizio d’interesse economico generale. |
(109) |
Le parti interessante sono del parere che, in maniera simile al caso irlandese, gli aiuti di Stato nell’ambito degli HTM — qualora si configurino come tali — siano conformi ai quattro criteri cumulativi di cui alla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-280/00 (nel prosieguo, «causa Altmark») (45). |
(110) |
In primo luogo, le leggi ungheresi sull’energia elettrica indicano che MVM aveva numerosi obblighi di servizio pubblico, tra cui la sicurezza dell’approvvigionamento ai minimi costi possibili, la tutela ambientale e l’efficacia. Pertanto, gli obblighi di servizio pubblico di MVM vengono univocamente stabiliti per legge e gli HTM trasferiscono ai produttori di energia elettrica la fornitura di tale servizio d’interesse economico generale. |
(111) |
In secondo luogo, i decreti governativi sui prezzi e le formule per il calcolo dei prezzi degli HTM hanno determinato in anticipo la misura della compensazione. Pertanto, la compensazione può essere calcolata sulla base di indici obiettivi e trasparenti. |
(112) |
In terzo luogo, le compensazioni erogate sulla base degli HTM non sono più alte dei costi dei servizi d’interesse economico generale. Gli HTM rispecchiano strettamente i costi e il margine di guadagno non supera il normale margine di guadagno di mercato. Secondo Budapesti Erőmű questo è garantito dal fatto che i suoi HTM sono stati stipulati in seguito ad una procedura di gara aperta e trasparente. Le centrali elettriche sono state vendute al partecipante che ha presentato l’offerta più alta e il miglior progetto commerciale. Dalla procedura di gara consegue che la compensazione erogata sulla base degli HTM non può superare i costi derivati dal rispetto degli obblighi di pubblico servizio, né può superare un margine di guadagno ragionevole. |
(113) |
In quarto luogo, Budapesti Erőmű sostiene che la sottoscrizione di tutti i suoi HTM è avvenuta in seguito ad una procedura di gara aperta e trasparente, come parte integrante del pacchetto di privatizzazione oppure indipendentemente. Csepeli Áramszolgáltató Kft. sostiene che, per quanto la centrale elettrica non sia stata scelta nel corso di una gara aperta, la compensazione è limitata alla copertura dei costi e ad un margine di guadagno ragionevole. Il meccanismo di determinazione dei prezzi assicura che non venga effettuata una compensazione eccessiva. |
(114) |
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, le parti interessate constatano che gli HTM sono conformi ai quattro criteri cumulativi della causa Altmark e che pertanto non si configurano come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(115) |
Budapesti Erőmű sottolinea inoltre che, anche nel caso in cui la Commissione dovesse reputare che gli HTM non siano conformi ai quattro criteri cumulativi della causa Altmark, essi potrebbero comunque essere dichiarati compatibili con i principi del mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. La parte interessata ritiene che l’effetto che i suoi HTM esercitano sulla asserita chiusura del mercato ungherese dell’energia elettrica sia trascurabile, dal momento che essi coprono soltanto il 3 % del consumo ungherese di energia elettrica. Inoltre, per motivi tecnici, l’aumento delle importazioni di energia elettrica non sarebbe comunque stato possibile al momento della sottoscrizione degli HTM. Di conseguenza, i suoi HTM non possono avere un effetto dannoso sul commercio. Nelle sue osservazioni, la parte interessata sottolinea l’importanza del teleriscaldamento che avviene con la tecnologia della cogenerazione, la quale è conforme agli obiettivi della politica energetica e ambientale dell’UE. |
(116) |
Mátrai Erőmű sostiene di essere stata costretta a impegnare una determinata capacità minima a favore di MVM al fine di poter garantire l’approvvigionamento energetico con l’utilizzo di risorse nazionali di carbone. Afferma che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 della direttiva «energia elettrica» (46), l’aiuto di Stato deve essere considerato compatibile con il mercato comune, in quanto — al fine di garantire l’approvvigionamento — finanzia la produzione di energia elettrica che avviene con l’utilizzo di carbone nazionale. |
v) Assenza dei vantaggi derivanti da lunga durata
(117) |
Csepeli Áramtermelő Kft., Mátrai Erőmű e Budapesti Erőmű reputano che la lunga decorrenza del contratto non possa essere considerata un vantaggio di per sé. Secondo Csepeli Áramtermelő Kft. nell’accordo a lungo termine entrambe le parti pagano il prezzo della sicurezza garantita dalle offerte a lunga scadenza. I produttori di energia elettrica accettano di offrire un prezzo più basso rispetto ai prezzi del mercato spot; accettano il fatto che il prezzo previsto dall’accordo sia vincolante, indipendentemente dal prezzo del mercato spot; infine, accettano anche di impegnare la propria capacità a favore di un’unica società, per l’intera durata dell’accordo. Sulla base di quanto sopra, sostengono che gli accordi a lungo termine equilibrino per entrambe le parti le possibilità e i rischi economici non possano essere univocamente considerati vantaggi. |
(118) |
Sulla base degli argomenti di cui sopra, tutti i produttori di energia elettrica giungono alla conclusione che gli HTM non offrono loro un vantaggio economico e non si configurano pertanto come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(119) |
AES-Tisza Erőmű reputa che gli HTM non assicurino un vantaggio selettivo. La parte interessata fa riferimento al fatto che nell’intero settore dell’energia elettrica esistono accordi a lungo termine stipulati non soltanto tra i produttori e MVM, ma anche tra MVM e le società di erogazione di energia elettrica, tra i fornitori di combustibile e i produttori di energia elettrica, nonché quelli stipulati nel caso dell’importazione di energia elettrica. La prima legge sull’energia elettrica (1994) e il decreto governativo 34/1995 richiedono esplicitamente ai produttori di stipulare accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine con MVM, al fine di ottenere la licenza di costruzione e di esercizio. Di conseguenza, tutti i produttori hanno stipulato un accordo con MVM e soltanto le centrali che utilizzavano energie rinnovabili e la cogenerazione hanno potuto ottenere accordi a più breve termine, poiché tali produttori dispongono di garanzie giuridiche diverse (ad esempio l’acquisto obbligatorio). |
(120) |
Mátrai Erőmű sostiene che negli HTM soltanto il prezzo può configurarsi come aiuto di Stato. La durata degli HTM e la quantità di acquisto garantito non possono configurarsi come aiuti di Stato, dal momento che non conducono alla concessione di risorse statali, nemmeno qualora garantissero un vantaggio. La terza parte giunge alla conclusione che, grazie ai prezzi straordinariamente concorrenziali di Mátrai Erőmű [cfr. il precedente punto i)], i suoi HTM non contengono alcun elemento di aiuto di Stato. |
(121) |
La società AES-Tisza sostiene che i prezzi stabiliti nell’ambito degli HTM non vengono determinati dallo Stato, ma dalle parti dell’HTM. AES-Tisza Erőmű obietta alla valutazione della questione relativa all’imputabilità allo Stato contenuta nella decisione di avvio del procedimento, dal momento che la decisione esamina l’imputabilità allo Stato soltanto in relazione alla mera sottoscrizione degli HTM e non all’aspetto della determinazione del prezzo, mentre, allo stesso tempo, la Commissione sostiene che il vantaggio competitivo è assicurato dai prezzi vantaggiosi. Dopo il periodo di determinazione centralizzata dei prezzi (ossia dopo il gennaio 2004, escluso il 2007), la determinazione dei prezzi avviene sulla base dei negoziati tra MVM ed i produttori di energia elettrica e tali negoziati non sono imputabili allo Stato. |
(122) |
AES-Tisza Erőmű, Budapesti Erőmű e Csepeli Erőmű contestano l’effetto di distorsione della concorrenza degli HTM e l’eventuale influenza esercitata sul commercio intracomunitario. |
(123) |
Le parti di cui sopra sostengono in primo luogo che anche questo criterio dovrebbe essere esaminato al momento della sottoscrizione degli HTM. In tale momento, l’Ungheria non era membro dell’UE e la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica non era ancora avvenuta. Di conseguenza sostengono che, chiaramente, gli HTM non possono aver distorto la concorrenza all’interno del mercato comune. |
(124) |
In secondo luogo, reputano che la concorrenza e il commercio intracomunitari siano influenzati da ulteriori fattori, oltre agli HTM. In particolare la capacità transfrontaliera dell’Ungheria sarebbe il fattore principale che potrebbe influenzare il commercio tra l’Ungheria ed altri paesi. Tali capacità transfrontaliere sono sfruttate al massimo. Il commercio di energia elettrica, pertanto, è limitato chiaramente a causa della ridotta capacità transfrontaliera dell’Ungheria e non a causa degli HTM. Si considera che siano le leggi a costituire l’altro fattore che influenza il commercio intracomunitario. Sulla base della legislazione ungherese, i produttori ungheresi di energia elettrica non sarebbero comunque autorizzati a vendere direttamente energia elettrica all’estero. |
(125) |
Csepeli Erőmű sostiene che il suo HTM non può esercitare un vero effetto sul commercio tra gli Stati membri, dal momento che vende energia elettrica soltanto in Ungheria. |
(126) |
Sostiene inoltre che il mercato dell’energia elettrica ungherese si sia gradualmente aperto alla concorrenza, in conformità con gli obblighi di Stato membro. Una frazione significativa dei consumatori è passata molto rapidamente al segmento del libero mercato. Secondo le osservazioni, i motivi che ostacolano l’ingresso di nuovi operatori sul mercato dell’energia elettrica ungherese, oppure l’ampliamento della presenza sul mercato di quelli esistenti, non sono rappresentati dagli HTM, bensì si ricollegano all’incertezza dei rendimenti. Csepeli Erőmű sostiene che in Ungheria negli anni passati sono state costruite centrali soltanto quando lo Stato garantiva la stabilità e la certezza degli utili derivanti dai progetti, sotto forma di accordi a lungo termine o di acquisto obbligato, nonché quando l’utilizzo delle nuove capacità era garantito dalla domanda sostenuta da un’attività di distribuzione integrata verticalmente. In ogni caso, gli HTM esistenti non si configurano come fattore deterrente per i nuovi ingressi. |
(127) |
Essa reputa anche che sul mercato ungherese non vi sia domanda per una capacità ulteriore. Questo sarebbe dimostrato dal fatto che, nel corso delle aste di energia elettrica di MVM, una frazione significativa delle capacità in vendita non è stata acquistata. |
5.3. Applicabilità dopo l’adesione
(128) |
Queste osservazioni sono state presentate da Budapesti Erőmű. |
(129) |
Budapesti Erőmű reputa che gli HTM non possano essere considerati misure «applicabili anche dopo l’adesione» ai sensi dell’allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), dell’Atto di adesione. |
(130) |
La parte interessata sostiene che la Commissione non può esaminare dopo l’adesione all’Unione europea misure di aiuto legalmente istituite prima dell’adesione stessa, in conformità con il principio generale del divieto di regolamentazione con valore retroattivo. Dato che le norme comunitarie sugli aiuti di Stato sono applicabili soltanto dal momento dell’adesione, soltanto le misure di aiuto che assicurino un vantaggio dopo l’adesione stessa potranno essere considerate misure applicabili anche dopo l’adesione. A suo parere, gli HTM non hanno creato ulteriori vantaggi successivamente all’adesione, dal momento che la loro formula per il calcolo dei prezzi era stata stabilita in precedenza e di conseguenza prima dell’adesione si conosceva appieno l’impegno finanziario dello Stato. |
5.4. Aiuti esistenti
(131) |
Tale argomento è stato presentato dalle centrali elettriche Budapesti Erőmű, Csepeli Erőmű, AES-Tisza Erőmű e Mátrai Erőmű, e da […] Bank. |
(132) |
Le parti interessate sostengono che, anche qualora accettassero che gli HTM si configurino come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, essi devono essere considerati come aiuti esistenti ai sensi dell’allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), dell’Atto di adesione. Sono del parere che la Commissione non abbia sollevato obiezioni contro la misura entro il periodo di 3 mesi prescritto dall’Atto di adesione. Le autorità ungheresi hanno notificato la misura il 31 marzo 2004 e — dopo uno scambio di informazioni — la Commissione non ha reagito alla lettera dell’Ungheria datata 19 ottobre 2004 entro il periodo di 3 mesi, escludendo in tal modo che la misura possa configurarsi come «nuovo aiuto». |
(133) |
Budapesti Erőmű sostiene inoltre che la qualificazione come «nuovi aiuti» o «aiuti esistenti» degli aiuti assegnati prima dell’adesione ed ancora in essere non può basarsi soltanto su quanto stabilito all’allegato IV dell’Atto di adesione. Secondo Budapesti Erőmű, qualora un aiuto non si qualifichi come aiuto esistente ai sensi dell’allegato IV dell’Atto di adesione, esso deve essere esaminato anche alla luce dell’articolo 1, lettera b), punti ii)-v), del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(134) |
Sottolinea che l’articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio è applicabile agli HTM e pertanto essi si configurano come «aiuti esistenti». È del parere che l’ultima frase dell’articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 659/1999 non sia applicabile agli HTM per tre motivi. |
(135) |
In primo luogo, nel caso Alzetta Mauro (47) la Corte di giustizia europea ha stabilito che un aiuto concesso in un mercato chiuso, precedente la liberalizzazione, deve essere considerato aiuto esistente dopo la liberalizzazione. Secondo la parte interessata, tale sentenza si basa direttamente sull’interpretazione dell’articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE e di conseguenza, in conformità con la gerarchia delle fonti, ha la precedenza sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(136) |
In secondo luogo, tenuto conto che il regolamento (CE) n. 659/1999/CE non era in vigore al momento della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica avvenuta ai sensi della direttiva 96/92/CE e al momento della sottoscrizione degli HTM, è applicabile non il regolamento (CE) n. 659/1999, bensì le regole stabilite nella causa Alzetta Mauro. |
(137) |
In terzo luogo, dal confronto delle diverse categorie elencate all’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, consegue che l’articolo 1, lettera b), punto v) interessa soltanto i regimi di aiuti, poiché gli aiuti individuali non vi sono esplicitamente menzionati. |
(138) |
AES-Tisza Erőmű invece sostiene che, se gli HTM vengono considerati nuovi aiuti, una tale definizione si deve basare sull’articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 659/1999. |
5.5. La Commissione non può abrogare gli accordi di diritto privato validamente stipulati («pacta sunt servanda») — Incertezza del diritto
(139) |
Tali argomenti sono stati presentati dalle centrali elettriche Budapesti Erőmű e AES-Tisza Erőmű e da […] Bank. |
(140) |
Le parti sottolineano di aver sottoscritto gli HTM in buona fede, alle condizioni di mercato esistenti al momento della stipula. Hanno accettato importanti impegni di investimento, sostenuti da istituti di credito tramite accordi di finanziamento. Secondo il loro parere, l’esame della Commissione conduce ad una notevole incertezza del diritto, che si consiglia di evitare. AES-Tisza Erőmű Kft. mette in discussione il diritto della Commissione di far cessare accordi commerciali validamente stipulati sulla base delle norme relative agli aiuti di Stato e, in senso più ampio, delle norme sulla concorrenza del trattato CE (48). |
5.6. Proporzionalità
(141) |
AES-Tisza Erőmű Kft. ha espresso i suoi dubbi sulla proporzionalità della cessazione degli HTM disposta dalla Commissione e fa riferimento alla possibilità di rinegoziazione degli accordi. |
5.7. Osservazioni relative alla compatibilità degli HTM con il mercato comune
(142) |
Le centrali elettriche Csepeli Erőmű e AES-Tisza Erőmű rendono nota la propria posizione, secondo la quale gli HTM non sono stati concepiti come sistema di compensazione, pertanto non è opportuno paragonarli con il metodo. Al momento della loro stipula, gli HTM non avrebbero nemmeno potuto essere creati a scopo di compensazione dei costi non recuperabili, poiché in quel momento non esisteva nemmeno il metodo. Secondo il parere delle centrali elettriche, il metodo può essere applicata soltanto laddove gli HTM siano precedentemente cessati. |
(143) |
La […] Bank invece, con riferimento all’HTM di Csepel, sostiene che il compenso pagato nell’ambito dell’HTM sia effettivamente limitato alla copertura dei costi ammissibili ai sensi del metodo (ossia costi fissi, costi variabili e un margine di guadagno ragionevole). Secondo quanto sostenuto, l’HTM di Csepel non contiene compensazioni che superino i costi non recuperabili ammissibili. |
(144) |
Csepeli Erőmű sostiene inoltre che gli HTM sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE, dal momento che contribuiscono significativamente alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica dell’Ungheria e, in senso più ampio, allo sviluppo dell’economia ungherese. |
(145) |
AES-Tisza Erőmű (senza ulteriori motivazioni) sostiene che gli HTM devono essere considerati l’assicurazione dell’investimento effettuato nella regione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). |
(146) |
Inoltre, AES-Tisza Erőmű obietta al fatto che nella decisione di avvio del procedimento non sia chiaro il prezzo di mercato di riferimento applicabile, il concetto di «investimento in perdita», né le ipotesi economiche e le date prese in considerazione dalla Commissione per la valutazione della compatibilità con il mercato comune. |
6. RISPOSTA DELL’UNGHERIA ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(147) |
In risposta alle osservazioni di Csepeli Erőmű, l’Ungheria ha osservato che, contrariamente a quanto suggerito nelle osservazioni, anche l’HTM di Csepeli Erőmű contiene quantità minime che rientrano nell’acquisto garantito. |
(148) |
Con riferimento all’argomentazione di Dunamenti Erőmű, secondo la quale Dunamenti Erőmű non può negare la produzione di energia stabilita dalle condizioni dettate da MVM, neppure nel caso in cui vada a discapito delle sue vendite sul libero mercato, le autorità ungheresi sottolineano che nel 2006 MVM ha proposto l’esclusione di 4 blocchi F dagli HTM, in conseguenza di cui tali blocchi avrebbero potuto competere direttamente sul mercato dei servizi di sistema. Dunamenti Erőmű ha rifiutato tale possibilità. |
(149) |
Con riferimento alle osservazioni di AES-Tisza Erőmű, secondo le quali i produttori che non disponevano di HTM avrebbero investito nel momento in cui avessero avuto un utile garantito, le autorità ungheresi comunicano che ci sono centrali e blocchi di centrali significativi che vendono energia elettrica sul libero mercato in assenza di HTM e di acquisto garantito (ad esempio il blocco G1 di Dunamenti, Vertesi Erőmű, i blocchi I e II di Mátrai Erőmű). |
(150) |
L’Ungheria sottolinea anche che, contrariamente a quanto presentato da AES-Tisza Erőmű, anche la posizione negoziale di MVM è limitata a causa delle disposizioni degli HTM (formule per il calcolo dei prezzi e quantità di acquisto garantite). |
7. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
7.1. Aiuti illegali
(151) |
Le autorità ungheresi non hanno notificato alla Commissione gli aiuti contenuti negli HTM in conformità con le disposizioni procedurali sugli aiuti di Stato, pertanto il presente aiuto si configura come aiuto illegale. |
7.2. Osservazioni generali relative all’esame individuale degli HTM
(152) |
Nelle loro osservazioni, alcune parti interessate e le autorità ungheresi hanno consigliato l’esame individuale degli HTM, tenuto conto delle differenze tra le condizioni contrattuali degli stessi. |
(153) |
Questa decisione si applica a tutti gli HTM che sono stati stipulati tra MVM e le centrali elettriche e che erano in vigore al momento dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea (cfr. i punti 44 e 45). Secondo il parere della Commissione, i principi guida degli HTM presentano similarità tali da giustificare una valutazione congiunta all’interno di una procedura sugli aiuti di Stato. Così come verrà di seguito illustrato, la Commissione reputa che il vantaggio derivante dagli HTM rappresenti una caratteristica comune a tutti gli HTM esaminati e che la decisione relativa alla stipula degli stessi nel periodo 1995-2001 si poneva gli stessi obiettivi e offriva simili soluzioni. In concreto, tutti gli HTM prescrivono un obbligo di acquisto da parte di MVM — con riferimento alle capacità impegnate e alle quantità di acquisto garantito — per un periodo che comprende una parte significativa della durata dei beni, utilizzando un meccanismo di determinazione dei prezzi che permette ai produttori di coprire i loro costi fissi e variabili. Inoltre, anche le altre condizioni degli aiuti di Stato presentano similarità tali da giustificare una valutazione congiunta. La loro selettività si basa sugli stessi principi fondamentali. In risposta alla domanda se gli HTM abbiano condotto all’erogazione di risorse statali, andrà eseguita in larga misura la medesima valutazione; anche l’esame dei loro effetti sulla concorrenza e sull’economia segue la stessa valutazione economica e prende in considerazione anche l’esistenza degli altri HTM sul mercato ungherese. Pertanto, affinché la presente decisione sugli aiuti di Stato rifletta fedelmente la realtà del mercato ungherese della produzione di energia, la Commissione reputa di dover valutare congiuntamente gli HTM con un’unica decisione di chiusura della procedura. |
(154) |
Questa impostazione ampia, tuttavia, non impedisce alla Commissione di prendere in considerazione le differenze effettivamente esistenti tra gli HTM in questione. Pertanto, la presente decisione constata le differenze tra gli HTM, nella misura in cui esse sono rilevanti per l’applicazione della presente decisione. |
7.3. Esistenza degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
(155) |
Nel prosieguo, la Commissione esamina tutti e quattro i criteri cumulativi dell’esistenza degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE: l’utilizzo delle risorse statali, l’esistenza del vantaggio economico, la natura selettiva del vantaggio e l’effetto esercitato sul commercio. |
(156) |
Nelle loro osservazioni, le parti interessate hanno sostenuto (relativamente a diversi criteri di valutazione), che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione esclusivamente la situazione esistente al momento della sottoscrizione degli HTM e che dovrebbe poi applicare il risultato di tale valutazione all’intera durata degli HTM. A questo riguardo, Budapesti Erőmű fa riferimento alla comunicazione (49) della Commissione sulla determinazione delle regole da applicarsi alla valutazione degli aiuti di Stato. |
(157) |
Al fine di stabilire la data adeguata per la valutazione, la Commissione deve prima prendere in considerazione l’Atto di adesione dell’Ungheria, il regolamento di procedura e la giurisprudenza della Corte di giustizia. |
(158) |
La parte pertinente dell’allegato IV dell’Atto di adesione dispone come segue: «ALLEGATO IV Elenco di cui all’articolo 22 dell’Atto di adesione […] 3. Politica della concorrenza
|
(159) |
La parte pertinente dell’articolo 1 del regolamento di procedura dispone come segue:
|
(160) |
Dalle disposizioni di cui sopra consegue che le misure che al momento della loro istituzione non si configuravano come aiuti di Stato, possono diventare aiuti di Stato in determinate condizioni ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE. Sotto questo aspetto è irrilevante se la classificazione della misura che diviene aiuto di Stato sia un aiuto di Stato esistente o nuovo. |
(161) |
Benché sia vero che la Commissione, nell’esaminare l’esistenza di aiuti di Stato in un dato caso, deve valutare la situazione caratteristica nel momento di istituzione della misura, questo non significa che l’esame dei quattro criteri presenti nella definizione di aiuto di Stato debba essere limitato in ogni circostanza esclusivamente al momento dell’assegnazione dell’aiuto. |
(162) |
Dall’articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento di procedura risulta chiaramente che esistono circostanze straordinarie, quali ad esempio lo sviluppo del mercato comune o la liberalizzazione di un dato settore, nel corso delle quali si verificano cambiamenti economici e giuridici significativi in uno o più settori dell’economia e nelle quali circostanze — in conseguenza di tali cambiamenti — possono rientrare nell’esame degli aiuti di Stato anche misure che originariamente non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 87 del trattato CE. Se ad esempio, nel corso della liberalizzazione di un settore dell’economia, mantenessimo tutte le misure che non si configuravano come aiuti di Stato al momento della loro assegnazione — date le condizioni di mercato notevolmente diverse — ma che, dal momento della liberalizzazione, sono conformi a tutte le condizioni degli aiuti di Stato, in questo modo prolungheremmo de facto la maggior parte delle condizioni di mercato esistenti prima della situazione di concorrenza. Questo sarebbe in contrasto con l’intenzione di far cessare l’assenza di concorrenza sul mercato in questione, ossia con la decisione degli Stati membri di liberalizzare un dato settore. Quelle disposizioni speciali sulla base delle quali una misura può divenire aiuto di Stato hanno proprio lo scopo di evitare che permangano misure che non si configuravano come aiuti di Stato nelle condizioni economiche e giuridiche precedenti, ma che sono in contrasto con gli interessi degli operatori delle condizioni di mercato di nuova introduzione (50). |
(163) |
La domanda se l’aiuto di Stato in questione sia un aiuto esistente o nuovo deve essere esaminata dalla Commissione separatamente, dopo la constatazione dell’esistenza dell’aiuto di Stato. |
(164) |
L’economia dell’Ungheria ha subito drastici cambiamenti negli anni Novanta. Il paese ha scelto l’adesione all’Unione europea e il 1o maggio 2004 ne è divenuto Stato membro a pieno titolo. L’Ungheria era perfettamente a conoscenza dell’obbligo di armonizzare le sue misure esistenti con le norme in materia di concorrenza del mercato interno a cui desiderava aderire, dal momento che l’accordo europeo (51), che ha sottoscritto nel 1991, menzionava esplicitamente tale obbligo. |
(165) |
Nell’aderire all’Unione europea, l’Ungheria ha aderito anche al mercato interno liberalizzato dell’energia. L’Atto di adesione non prevede eccezioni per il mercato ungherese dell’energia in relazione alle norme della politica della concorrenza. Sulla base dell’argomentazione di cui sopra — rispetto alle osservazioni delle parti interessate — la Commissione reputa che gli HTM che (come riconoscono anche le parti interessate) sono stati stipulati in circostanze economiche notevolmente diverse, prima dell’adesione al mercato interno liberalizzato dell’energia, possano divenire aiuti di Stato nelle nuove condizioni economiche e giuridiche. Al fine di constatare l’esistenza di tali aiuti, i quattro criteri di esistenza degli aiuti di Stato devono essere esaminati tenendo conto delle nuove condizioni economiche e giuridiche. |
(166) |
La questione della data pertinente dal punto di vista della valutazione, deve ulteriormente essere esaminata alla luce dell’Atto di adesione. Rispetto a tutte le adesioni precedenti, gli Stati membri hanno concordato di completare l’Atto di adesione con disposizioni speciali, ai sensi delle quali tutte le misure di aiuto applicabili dopo l’adesione e stipulate dopo il 10 dicembre 1994 dovevano essere notificate, prima dell’adesione, alla Commissione, che ha il compito di esaminarle sulla base dell’acquis comunitario. |
(167) |
Nella maggior parte dei paesi che hanno aderito all’UE il 1o maggio 2004, l’intervento statale aveva, per ragioni storiche, una tradizione fortemente radicata. Tuttavia, ci possono essere misure che prima dell’adesione non erano conformi ai quattro criteri degli aiuti di Stato — a causa delle condizioni di mercato allora vigenti, molto diverse — ma che, nelle condizioni giuridiche ed economiche successive all’adesione, sono conformi a tutti i criteri. |
(168) |
L’obiettivo degli articoli pertinenti dell’Atto di adesione è l’assicurazione di una concorrenza non falsata nel mercato interno per il periodo successivo all’entrata in vigore del trattato. Di conseguenza, gli articoli pertinenti dell’Atto di adesione sono diretti ad evitare che, dopo l’adesione, misure di aiuti di Stato non compatibili falsino la concorrenza sul mercato comune. In tale ottica è irrilevante se negli anni Novanta, al momento dell’approvazione della misura, essa rispettava o meno le condizioni degli aiuti di Stato. Di conseguenza, dal punto di vista della valutazione dei criteri di esistenza degli aiuti, è pertinente il periodo successivo all’adesione dell’Ungheria all’UE e, contestualmente, al mercato interno liberalizzato dell’energia. |
(169) |
Qualunque altra impostazione creerebbe una situazione in cui le condizioni economiche del periodo precedente l’adesione e la liberalizzazione (che nella maggior parte dei nuovi Stati membri corrisponde al periodo di transizione successivo al regime comunista) permarrebbero anche molto dopo l’adesione del paese all’Unione europea. Pertanto, le misure che non si configuravano come aiuti di Stato prima dell’adesione, potrebbero essere mantenute dallo Stato membro, o potrebbero addirittura essere prolungate a piacere, anche nel caso in cui esse si configurino come aiuti di Stato nelle condizioni esistenti dopo l’adesione, tenuto conto del fatto che tali misure non rientrano nelle competenze di controllo sugli aiuti di Stato della Commissione. |
(170) |
Le osservazioni delle parti interessate in questo senso hanno esattamente tale scopo. L’obiettivo di tutte le argomentazioni delle parti interessate relative alla data di valutazione adeguata è suffragare che, nell’ambito del presente procedimento in materia di aiuti di Stato, la valutazione economica e giuridica degli HTM debba basarsi soltanto sulle condizioni esistenti al momento della stipula degli HTM (ossia tra il 1995 ed il 2001) e ottenere che, sulla base di tali condizioni giuridiche ed economiche, si giunga alla conclusione che gli HTM non si configurano come aiuti di Stato. Le parti interessate sostengono che la prova dell’investitore che agisce in un’economia di mercato, nonché i criteri relativi agli effetti esercitati sulla distorsione della concorrenza e sull’economia, debbano essere esaminati nel contesto economico degli anni Novanta, che la Commissione debba prendere in considerazione gli obblighi che MVM aveva in quel momento (sicurezza dell’approvvigionamento) e il modello allora utilizzato nel settore energetico (modello dell’acquirente unico, ecc.). Secondo la loro opinione, il risultato della valutazione effettuata sulla base di tali condizioni rimarrebbe valido fino al giorno di scadenza degli HTM (il 2024 nel caso del contratto con la durata più lunga), indipendentemente da cambiamenti quali l’adesione dell’Ungheria all’Unione europea e la successiva liberalizzazione del mercato dell’energia. |
(171) |
La Commissione non concorda con tale argomentazione. Secondo il parere della Commissione, l’obiettivo degli articoli pertinenti dell’Atto di adesione è proprio evitare questo tipo di situazioni, prescrivendo l’applicazione immediata agli operatori economici delle regole relative agli aiuti di Stato. L’Atto di adesione prevede eccezioni per determinati settori economici (cfr. disposizioni relative ai trasporti), tuttavia il trattato non contiene alcuna eccezione per gli attori del mercato dell’energia elettrica. Di conseguenza, l’acquis, ivi compresa la direttiva 96/92/CE, è immediatamente applicabile dal momento dell’adesione a tutti i rapporti contrattuali del mercato ungherese dell’energia elettrica. |
(172) |
Nel corso della valutazione degli HTM, pertanto, la Commissione parte dal presupposto che, aderendo al mercato interno liberalizzato dell’energia, l’Ungheria abbia accettato i principi di tale economia di mercato per tutti gli operatori del mercato ungherese dell’energia, ivi compresi tutti i rapporti commerciali. |
(173) |
Quindi, nel prosieguo la Commissione esamina se la misura oggetto del procedimento sia conforme a tutti i criteri di esistenza degli aiuti di Stato, a partire dal giorno di adesione dell’Ungheria all’Unione europea. |
(174) |
A guisa di introduzione all’esame dell’esistenza del vantaggio, vale la pena menzionare il fatto che la maggior parte dei produttori di energia elettrica ha riconosciuto nelle osservazioni che, in assenza delle garanzie offerte dagli HTM, non avrebbe investito in queste centrali. Nelle sue osservazioni, […] Erőmű Rt. sostiene che gli HTM rappresentano un importante fattore che determina la disponibilità delle banche a finanziare l’investimento e a erogare costantemente prefinanziamenti dei costi operativi. […] Spiega inoltre che […] aveva chiesto la presa di posizione del consorzio (ossia delle banche) in relazione alla modifica degli HTM […], ma le banche avevano rifiutato di approvare sia la diminuzione della prestazione vincolata sia la diminuzione della quantità di acquisto garantito. (52) |
(175) |
A tale riguardo, […] (in qualità di rappresentante di dodici banche, eroganti a Csepeli Áramtermelő Kft. un prestito di quasi […]), sostiene che, secondo la posizione delle banche, l’HTM è parte di quegli accordi commerciali strettamente correlati che rappresentavano, e rappresentano ancora oggi, la garanzia degli accordi di credito che prevedono il finanziamento del progetto a condizioni di mercato. Pertanto, qualunque modifica agli HTM interesserebbe automaticamente anche la banca e, dal momento che per la tutela degli interessi finanziari di quest’ultime esistono meccanismi contrattuali adeguati, verrebbe messo a repentaglio l’intero progetto Csepel II. |
(176) |
[…] (in qualità di rappresentante di nove banche, eroganti a AES-Tisza Erőmű Kft un prestito di quasi […]) sostiene che il finanziamento si basava principalmente sugli HTM e sugli altri documenti pertinenti (ad esempio l’accordo di fornitura di combustibile) Continua dicendo che gli HTM garantiscono stabilità rispetto al rischio di domanda, relativo a quantità e prezzo dell’energia elettrica venduta. Afferma inoltre che la stabilità della domanda è il fattore determinante […] che offre la sicurezza necessaria alle banche nel caso di erogazione di un finanziamento a lungo termine in un mercato non ben formato. |
(177) |
Ai fini dell’esame relativo all’esistenza del vantaggio, la Commissione ha preliminarmente analizzato quale argomentazione dovrebbe seguire nel corso di tale esame. Come risultato dell’analisi preliminare delineata nei punti 180-190, la Commissione è giunta alla conclusione che, al fine di stabilire l’esistenza del vantaggio, sia necessario esaminare se un operatore medio del mercato, nelle condizioni di mercato esistenti al momento dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, avrebbe concesso ai produttori una garanzia simile a quella prevista negli HTM, ossia tale da obbligare MVM ad acquistare la capacità impegnata negli HTM (corrispondente all’intera capacità disponibile della centrale o alla maggior parte di essa) nonché una quantità minima garantita dell’energia elettrica prodotta, ad un prezzo che copra i costi fissi e variabili della centrale (ivi compreso il combustibile) per un periodo di 15-27 anni, ovvero il normale periodo di funzionamento o di ammortizzazione degli impianti in questione (53). |
(178) |
In una seconda fase, la Commissione ha cercato risposta a tale domanda, alla luce delle normali prassi commerciali sul mercato europeo dell’energia. |
(179) |
Infine, la Commissione ha valutato brevemente l’effetto esercitato dagli HTM sul mercato nel periodo successivo all’adesione dell’Ungheria all’Unione europea. Per quanto quest’ultima analisi non sia necessaria per stabilire se gli HTM offrano un vantaggio economico, vale comunque la pena di eseguirla al fine di esaminare adeguatamente alcune osservazioni presentate dalle parti interessate. |
1) Analisi preliminare: argomentazione da seguire al fine di valutare l’esistenza del vantaggio
(180) |
Nelle osservazioni presentate nel corso del procedimento, le terze parti hanno analizzato l’esistenza del vantaggio sulla base delle condizioni nelle quali a metà degli anni Novanta sono stati sottoscritti gli HTM. Essenzialmente, sono giunti alla conclusione che nel periodo menzionato e nel corso della privatizzazione delle società produttrici di energia elettrica, un operatore medio del mercato avrebbe offerto ai produttori garanzie simili a quelle contenute negli HTM, al fine di stimolare gli investitori e di assicurare in tal modo l’approvvigionamento in Ungheria. |
(181) |
La Commissione ha esaminato la fondatezza di tale impostazione ed è giunta alla conclusione che essa non è adeguata per due motivi. In primo luogo, non prende in considerazione gli effettivi beneficiari della misura in esame. In secondo luogo, tale impostazione non prende in considerazione un periodo adeguato alla valutazione dell’esistenza del vantaggio. |
(182) |
Dunamenti Erőmű Rt. sostiene di non aver tratto vantaggio dal suo HTM, dal momento che ha pagato il prezzo di mercato nel corso della privatizzazione delle proprie centrali e che nel prezzo di vendita sono stati presi in considerazione i suoi diritti e obblighi derivanti dall’HTM. Ovvero, anche qualora l’HTM avesse comportato un vantaggio, ne avrebbe pagato il controvalore come parte del prezzo della privatizzazione. |
(183) |
La Commissione reputa che tali argomenti non siano validi nel presente caso. I beneficiari dell’aiuto oggetto del presente procedimento sono le centrali privatizzate (quelle in cui è stata effettuata la privatizzazione) e non gli azionisti delle stesse. La privatizzazione delle centrali è avvenuta sotto forma di acquisizione di quote di proprietà. |
(184) |
La Corte ha già esaminato la questione relativa al modo in cui il cambiamento nei rapporti di proprietà, derivante dall’acquisizione, influenza sia l’esistenza dell’aiuto concesso illegittimamente alla società che la persona del beneficiario. Secondo la sentenza della Corte, tali aiuti concessi illegittimamente permangono nei confronti della società beneficiaria indipendentemente dai cambiamenti nei rapporti di proprietà (54). Il trasferimento di azioni a prezzo di mercato assicura soltanto che chi acquisisce la quota non riceva aiuti di Stato. Ciò è tuttavia indipendente dal fatto che l’attività della centrale beneficiaria goda o meno di un vantaggio economico. |
(185) |
I beneficiari dell’aiuto esaminato nel presente procedimento sono le società ungheresi che gestiscono le centrali e che hanno sottoscritto gli HTM e non i soci di tali centrali (azionisti). In aggiunta, i cambiamenti nei rapporti di proprietà delle centrali si sono verificati prima del momento a cui si riferisce l’esame dell’esistenza degli aiuti di Stato, pertanto, sotto l’aspetto dell’esame relativo all’esistenza degli aiuti di Stato erogati alle società che gestiscono le centrali, tale cambiamento è irrilevante. Quindi, le società che sottoscrivono gli HTM, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà, hanno beneficiato dei vantaggi contenuti negli HTM. |
(186) |
La Commissione è consapevole del fatto che, nelle condizioni di mercato presenti in Ungheria negli anni Novanta, il principio fondamentale degli HTM, ossia la garanzia del recupero dell’investimento, era il requisito fondamentale per la realizzazione dei necessari investimenti. |
(187) |
Il fatto che, a causa delle caratteristiche del settore della produzione di energia elettrica e della situazione politica ed economica dell’Ungheria in quel periodo, ci fosse bisogno di un intervento statale e che la soluzione migliore fosse sembrata l’assegnazione di HTM a numerosi produttori, non contraddice in alcun modo il fatto che gli HTM assicurino un vantaggio a tali produttori. |
(188) |
La maggior parte dei produttori sostiene che gli HTM non comportano per loro un vantaggio, poiché corrispondono alla normale condotta di mercato di MVM e a quella di qualunque attore dell’economia di mercato nella situazione dei produttori. Sostengono che nella situazione di MVM (in qualità di unico acquirente avente l’obbligo giuridico di assicurare l’approvvigionamento), qualunque operatore privato avrebbe scelto di stipulare gli HTM e che il vantaggio economico da essi derivato non supera il livello che le parti avrebbero potuto normalmente raggiungere nelle condizioni del non ben formato mercato ungherese negli anni Novanta. Inoltre, al fine di ottenere la concessione di gestione, i produttori erano giuridicamente obbligati a stipulare un accordo con MVM. I produttori sottolineano che, sulla base del principio dell’investitore privato, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i requisiti giuridici e la realtà economica in essere al momento della stipula degli HTM. |
(189) |
In relazione all’argomento delle parti interessate riguardante il principio dell’investitore privato, la Commissione fa riferimento ai punti della presente decisione che stabiliscono quale periodo debba essere preso in considerazione al momento della valutazione dell’esistenza degli aiuti di Stato concessi tramite gli HTM. La Commissione desidera nuovamente rilevare che non intende dubitare del fatto che, nelle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione degli HTM, ci fosse bisogno di stipulare tali contratti. Tuttavia, come sopra illustrato nella presente decisione, questo non significa in alcun modo che gli HTM non assicurino un vantaggio ai produttori. Le parti interessante sostengono essenzialmente soltanto che tali accordi sono conformi alle condizioni di mercato esistenti al momento della loro sottoscrizione. Tuttavia, nessuna delle parti interessate sostiene che essi siano conformi anche alle condizioni del mercato interno attuale. |
(190) |
La Commissione giudica che, nel corso dell’esame sull’esistenza del vantaggio offerto tramite gli HTM, deve accertare se, nelle condizioni esistenti prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, un operatore medio del mercato avrebbe fornito o meno ai produttori garanzie simili a quelle contenute negli HTM e rese note al punto 177. |
2) Analisi dell’esistenza del vantaggio offerto ai produttori di energia elettrica al momento dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea.
(191) |
Al fine di poter fornire una risposta alla domanda menzionata al punto precedente, la Commissione ha determinato le principali prassi degli operatori commerciali sui mercati europei dell’energia elettrica indicativi per la presente analisi e ha inoltre analizzato se gli HTM siano conformi a tali prassi o se invece forniscano ai produttori garanzie che un acquirente agente soltanto su base commerciale non accetterebbe. |
(192) |
Come osservazione preliminare, è utile menzionare che il mercato dell’energia elettrica si suddivide tradizionalmente in quattro mercati parziali: i) produzione/importazione e servizi all’ingrosso, ii) trasferimento/distribuzione, iii) rivendita, iv) servizi di compensazione. Dal momento che MVM acquista l’energia elettrica dai produttori nazionali, oppure la importa, e poi la rivende alle società regionali di fornitura di energia elettrica e agli operatori commerciali (gli operatori del mercato al dettaglio), sotto l’aspetto della valutazione degli HTM sono significativi i mercati parziali appartenenti alla prima e alla quarta categoria. Inoltre MVM fornisce capacità impegnata anche al gestore del sistema, in modo che venga assicurato l’equilibrio del sistema stesso. |
(193) |
Il mercato al dettaglio ungherese nel periodo esaminato si divide in due settori: i) quello del servizio pubblico, in cui le società regionali di fornitura di energia elettrica forniscono elettricità a prezzi regolamentati ai clienti non idonei o ai clienti che non fanno valere la loro qualità di clienti idonei; ii) quello del libero mercato, in cui gli operatori commerciali forniscono energia ai clienti idonei ai prezzi determinati dai meccanismi di mercato. Il sistema introdotto con la terza legge sull’energia elettrica limita il settore del servizio pubblico alle utenze domestiche appartenenti all’obbligo di servizio universale e ai consumatori commerciali. |
(194) |
Nel periodo esaminato, MVM forniva energia sia alle società regionali di fornitura di energia elettrica (gli operatori del settore del servizio pubblico), sia agli operatori del settore del libero mercato. Allo stesso tempo, tuttavia, così come delineato ai punti 221 e 231, la vendita da parte di MVM agli operatori del libero mercato riguardava soltanto l’erogazione della quantità in eccesso acquistata nell’ambito degli HTM e non richiesta dal settore pubblico. Questo tipo di vendita non costituisce un’attività commerciale indipendente, ma rappresenta piuttosto una conseguenza degli HTM. Pertanto, l’esistenza del vantaggio deve essere valutata insieme all’obiettivo primario stabilito per MVM, ossia l’erogazione di energia alle società regionali di fornitura di energia elettrica, in misura sufficiente al fabbisogno del settore pubblico. Ossia è necessario esaminare se, in mancanza degli HTM, un operatore economico agente soltanto su base commerciale avrebbe fornito garanzie equivalenti a quelle contenute negli HTM, qualora tale operatore fosse stato incaricato di erogare sufficiente energia elettrica alle società regionali di fornitura di energia elettrica. Tale valutazione va eseguita alla luce del mercato della grande distribuzione operante in condizioni di concorrenza. I prossimi punti offrono dapprima una panoramica delle prassi commerciali tipiche, significative sotto l’aspetto dell’analisi, e poi paragonano gli HTM con le prassi menzionate. Infine, alla luce del confronto, la Commissione ha esaminato le conseguenze degli HTM che le autorità potevano aspettarsi al momento dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea e se, nel caso di accordi diversi, avrebbero potuto contare su di un equilibrio migliore tra condizioni favorevoli e sfavorevoli. |
(195) |
Nel corso dell’esame del settore dell’energia elettrica (55), la Commissione ha esaminato dettagliatamente le condizioni di distribuzione dell’energia elettrica nei mercati europei all’ingrosso. |
(196) |
L’energia elettrica — a seconda del periodo di adempimento — può essere commercializzata nei mercati spot o nei mercati a scadenza. Nei mercati spot solitamente si concludono accordi commerciali sull’energia elettrica il giorno prima dell’effettivo adempimento, per il giorno successivo. La vendita spot nella borsa dell’energia elettrica avviene in ogni caso a prezzi marginali, che garantiscono esclusivamente la copertura dei costi marginali a breve termine (56). |
(197) |
Nei mercati a scadenza l’energia elettrica viene venduta con data di adempimento successiva. I prodotti a scadenza possono essere settimanali, mensili, trimestrali oppure annuali. La distribuzione dei prodotti immediati e a scadenza può essere effettuata tramite le borse dell’energia oppure tramite le transazioni negoziate fuori borsa (OTC), attraverso le stanze di compensazione. In conseguenza della continua scelta tra questi prodotti, i prezzi per prodotti uguali nelle borse dell’energia e nei mercati OTC si avvicinano. Pertanto, le borse dell’energia determinano sempre di più i prezzi di riferimento dell’intero mercato all’ingrosso di tutti i prodotti spot e a scadenza. |
(198) |
In aggiunta, i prezzi dei prodotti a scadenza vengono determinati dalle aspettative degli operatori del mercato relativamente all’andamento futuro dei prezzi nei mercati spot. Gli operatori del mercato stipulano transazioni a scadenza, poiché preferiscono prezzi sicuri rispetto a futuri prezzi di acquisto spot sconosciuti e pertanto anche i prezzi di acquisto a scadenza contengono elementi di rischio. Nella prassi i prezzi dei prodotti a scadenza contengono un elemento determinante che riflette le aspettative degli operatori del mercato in relazione all’andamento dei prezzi di acquisto spot, nonché — a seconda dell’importanza che gli operatori del mercato attribuiscono alla sicurezza dei prezzi — un premio di rischio o uno sconto, anche se nella prassi si esprime per lo più come premio. Di conseguenza, i prezzi di acquisto spot sono un riferimento per tutti i prezzi dell’energia. Qualora vi sia vendita spot in borsa, tali prezzi diventano un riferimento per l’intero mercato. In diversi mercati della grande distribuzione, gli acquirenti — al fine di disporre di una visione di insieme dei costi — generalmente cercano di coprire la maggior parte del fabbisogno previsto con transazioni a scadenza. Al fabbisogno che supera quello coperto dalle operazioni a scadenza si provvede invece con gli acquisti effettuati sui mercati spot. |
(199) |
L’esame del settore dell’energia elettrica ha mostrato che, accanto alla distribuzione standardizzata nella borsa dell’energia e tramite i mercati OTC, si effettuano anche «transazioni bilaterali uniche». Tali transazioni possono variare molto in rapporto ai prodotti o ai servizi forniti e i prezzi di tali transazioni non sono generalmente oggetto di relazione. Tuttavia, alle condizioni del mercato competitivo, la distribuzione attraverso le borse dell’energia e tramite i mercati OTC influenza necessariamente tali transazioni, dal momento che il produttore o l’importatore in questione non accetterebbero di stipulare una transazione bilaterale unica che presenti inequivocabilmente condizioni più sfavorevoli rispetto alle transazioni standard spot o a scadenza. Pertanto, le transazioni standard spot o a scadenza effettuate nei mercati europei della grande distribuzione rappresentano una base di confronto adeguata per esaminare se gli HTM conferiscano o no un vantaggio per i produttori. |
(200) |
Sui mercati a scadenza il periodo di adempimento più lungo è un anno. I periodi di decorrenza più lunghi tra la stipula del contratto e l’inizio dell’effettivo periodo di adempimento sono i seguenti: 4 anni — NordPool (paesi scandinavi), 3 anni — Powernext (Francia), 5 anni — UKPX (Gran Bretagna) e 6 anni — EEX (Germania). In alcune borse, quale ad esempio OMEL in Spagna, non vengono assolutamente stipulate transazioni a scadenza. Le transazioni standard a scadenza impongono all’operatore di fornire una determinata quantità di energia elettrica ad un prezzo prestabilito al massimo entro sei anni dalla stipula del contratto per un periodo di massimo un anno. I periodi menzionati sono di ordine completamente diverso rispetto ai periodi di ammortamento e di funzionamento di qualsiasi centrale. Di conseguenza, nelle normali condizioni di mercato i produttori non hanno modo di conoscere i prezzi vigenti nel periodo di ammortizzazione degli impianti di produzione della centrale o di quello di funzionamento, né le quantità vendute, nemmeno nel caso in cui vendano la maggior parte dell’energia elettrica da loro prodotta tramite transazioni a scadenza. Inoltre, dal momento che i prezzi sono stati determinati in precedenza, i produttori devono affrontare il rischio che i loro costi superino i prezzi prestabiliti. Tale rischio è particolarmente significativo a causa dell’oscillazione dei prezzi del combustibile. Nel caso della maggior parte delle tecnologie di produzione è quest’ultimo a rappresentare l’elemento più importante dei costi variabili. Inoltre i produttori sono esposti anche alla pressione della concorrenza, dal momento che nel periodo di funzionamento devono rinnovare i contratti a scadenza numerose volte e devono pertanto adeguare la propria offerta alle mutate condizioni di concorrenza. |
(201) |
Sui mercati della grande distribuzione si trovano anche transazioni che avvengono con impegno di capacità da parte del produttore, sotto forma di «diritti di prelievo», pertanto vale la pena di confrontare tali transazioni con gli HTM. L’ottenimento dei diritti di prelievo implica che, in generale, venga impegnata una parte della capacità produttiva per il periodo di funzionamento previsto della centrale in questione e che venga corrisposta una «tariffa di capacità» al gestore dell’impianto, che corrisponde al capitale relativo alla capacità impegnata e ai costi fissi. I rischi tecnici sono a carico del gestore della centrale. È il titolare dei diritti di prelievo a determinare il grado di sfruttamento delle capacità impegnate ed egli paga al gestore della centrale un prezzo adeguato ai costi variabili dell’energia elettrica prodotta grazie alla capacità impegnata. |
(202) |
Al fine di valutare ulteriormente il vantaggio concesso nell’ambito degli HTM, vale la pena di considerare anche la situazione dei grandi consumatori commerciali o industriali, anche se essi non sono operatori dei mercati della grande distribuzione, ma di quelli al dettaglio (che si trovano al livello successivo della catena di vendita). Dal momento che accade che i produttori riforniscano di energia elettrica direttamente i grandi distributori commerciali o industriali, è opportuno il confronto con gli HTM. |
(203) |
L’esame del settore dell’energia elettrica ha mostrato che gli operatori del settore stipulano spesso transazioni a prezzo fisso con i grandi consumatori commerciali o industriali. La durata di tali transazioni normalmente si limita ad uno o due anni. In generale viene stabilito un programma di fornitura sulla base dei consumi precedenti. I prezzi vengono fatti derivare dai prezzi della grande distribuzione dei mercati a scadenza e contengono anche elementi di costo quali i costi previsti per la compensazione della rete, nonché il margine di guadagno dell’operatore. Nel caso di scostamento dal programma di adempimento, entra in vigore la clausola «take or pay», che obbliga l’acquirente a pagare l’energia elettrica di cui non necessita oppure una sovrattassa. Sotto questo aspetto si può dire che le transazioni si basano sull’applicazione congiunta dell’acquisto minimo garantito e dell’impegno di capacità (57). |
(204) |
Al fine dell’esame del vantaggio concesso nell’ambito degli HTM, è necessario prendere in considerazione anche un altro tipo di accordo, ossia i contratti aventi come obiettivo i servizi di bilanciamento erogati dai gestori dei sistemi di trasporto (TSO). Dal momento che l’energia elettrica non è conservabile, è necessario far corrispondere in ogni momento domanda e offerta. Qualora la domanda o l’offerta si discostino dalle previsioni e si renda necessaria una maggiore produzione di energia, è compito del gestore del sistema di trasporto richiedere a determinati produttori di aumentare la loro produzione in breve tempo. Al fine di assicurare che siano a disposizione sufficienti capacità di produzione per la gestione di questo tipo di situazione, i gestori dei sistemi di trasporto impegnano una parte della capacità di quelle unità produttive che sono in grado di modificare il proprio livello di produzione in tempi brevi. Dal momento che in Ungheria non vi sono centrali idroelettriche ad accumulazione, sono le centrali a gas a disporre delle caratteristiche tecniche più adeguate a fornire tale servizio. |
(205) |
L’esame del settore dell’energia elettrica ha fornito una panoramica della prassi dei gestori europei dei sistemi di trasporto in relazione ai contratti di impegno della capacità per la fornitura di servizi di bilanciamento. Tale panoramica mostra che le capacità vengono impegnate tramite procedure di gara. Il periodo usuale che assicura flessibilità sufficiente ai TSO per adeguare la quantità delle capacità impegnate alle esigenze effettive è di un anno. Generalmente i contratti stabiliscono le caratteristiche tecniche del servizio richiesto, la capacità impegnata, nonché o soltanto il prezzo dell’energia elettrica fornita o sia il prezzo dell’energia che quello della capacità. |
(206) |
La Commissione ha confrontato gli impegni contenuti negli HTM con le caratteristiche più importanti delle transazioni a scadenza e spot, delle transazioni che utilizzano i «diritti di prelievo», dei contratti a lungo termine stipulati dai grandi utenti finali, nonché dei contratti stipulati tra i produttori e i gestori di sistemi di trasporto aventi come obiettivo la fornitura di servizi di bilanciamento. |
(207) |
Dalla situazione delineata ai punti 195-200 consegue che l’utilizzo congiunto dell’impegno di capacità di energia elettrica a lungo termine, dell’acquisto minimo garantito e del meccanismo di determinazione dei prezzi che copre i costi variabili, fissi e di capitale non corrisponde alle transazioni normali dei mercati europei della grande distribuzione e che tutela i produttori da un maggior numero di rischi rispetto alle transazioni standard a scadenza e spot. |
(208) |
La vendita spot nella borsa dell’energia elettrica avviene in ogni caso a prezzi marginali, che garantiscono esclusivamente la copertura dei costi marginali a breve termine e non di tutti i costi fissi e di capitale. Inoltre, sui mercati immediati le imprese di produzione dell’energia elettrica non dispongono di garanzie relativamente al grado di sfruttamento delle loro capacità produttive. L’impossibilità di conservare in maniera economica l’energia elettrica — caratteristica tipica di questo settore — aumenta notevolmente tale rischio rispetto alla maggior parte dei settori produttivi. Qualora in un dato momento venga offerta energia elettrica in quantità sufficiente alla copertura della domanda ad un prezzo inferiore a quello offerto dall’unità di produzione di energia elettrica in questione, tale unità non viene avviata, pertanto ne viene persa la capacità produttiva per il tempo in questione. |
(209) |
Di conseguenza, la vendita sul mercato spot comporta un alto grado di incertezza relativamente al recupero dei costi fissi e di capitale, nonché del grado di sfruttamento della capacità produttive. |
(210) |
Nemmeno i mercati a scadenza, i cui prezzi vengono fatti derivare dai prezzi di acquisto spot, offrono ai produttori la sicurezza che la loro vendita copra tutti i costi fissi e di capitale, dal momento che i prezzi vengono stabiliti in anticipo. Qualora nel corso del periodo di adempimento i costi del combustibile aumentino più del previsto, i costi della produzione di energia elettrica superano i prezzi prestabiliti. Sui mercati a scadenza, grazie alla durata più lunga delle transazioni, l’incertezza relativa allo sfruttamento delle capacità di produzione è minore che nel caso dei mercati spot. Allo stesso tempo, tuttavia — anche nel caso in cui il produttore sia in grado di vendere la maggior parte della sua produzione di energia elettrica tramite transazioni a scadenza — riesce a valutare il grado di sfruttamento delle sue unità di produzione di energia elettrica soltanto per un periodo limitato rispetto al tempo di funzionamento. |
(211) |
Le parti interessate sottolineano che i produttori devono accollarsi un rischio notevole nell’ambito degli HTM, che si ricollega soprattutto ad esecuzione, regolamentazione, tutela ambientale, manutenzione, tassazione e finanziamenti. La Commissione riconosce che gli HTM non eliminano tutti i rischi relativi alla gestione delle centrali elettriche. Senza dubbio i rischi elencati nelle osservazioni dei produttori sono effettivamente a loro carico. Questi tuttavia corrispondono ai normali rischi — ivi compresi anche i casi delle vendite sui mercati standard spot e a scadenza — che qualunque operatore del mercato dell’energia elettrica deve accollarsi. Tuttavia, la maggior parte dei rischi commerciali legali alla produzione di energia elettrica, in particolare all’oscillazione dei prezzi del combustibile e ai cambiamenti dei prezzi dell’energia elettrica che gli utenti finali devono corrispondere, nonché alla difformità del fabbisogno energetico degli utenti finali sono a carico di MVM, per la maggior parte del (o per l’intero) periodo di funzionamento degli impianti che operano nell’ambito degli HTM. |
(212) |
Nelle loro osservazioni le parti interessate sostenevano anche che l’impegno di capacità a beneficio di MVM sia uno svantaggio, dal momento che non possono utilizzare queste capacità per nessun scopo che non sia la vendita a MVM. Il sistema dell’acquisto minimo garantito, tuttavia, diminuisce in larga misura gli svantaggi di tale vincolo. Il sistema dell’acquisto minimo garantito può essere considerato una garanzia fornita ai produttori relativa al fatto che, qualora MVM non utilizzi le capacità impegnate, non impedirà l’utilizzo di tali capacità a scopo di produzione e vendita di energia elettrica. Come illustrato nella seguente tabella, l’acquisto minimo garantito significava effettivamente che il tasso di sfruttamento della capacità impegnata superava il tasso di sfruttamento medio dell’intera capacità disponibile in Ungheria. Tabella 5 Acquisto minimo garantito e capacità impegnate
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(213) |
Da quanto sopra consegue che le transazioni spot e a scadenza comportano per i produttori rischi molto maggiori rispetto agli HTM. Quest’ultimi, infatti, offrono sicurezza sia in relazione alla copertura dei costi fissi e di capitale che allo sfruttamento delle capacità produttive. |
(214) |
Per quel che riguarda i diritti di prelievo, la maggior differenze tra questo tipo di accordi e gli HTM è che solitamente ai diritti di prelievo non si collegano acquisti minimi garantiti. Il titolare dei diritti di prelievo si fa carico dei rischi commerciali relativi alla vendita dell’energia prodotta tramite le capacità impegnate. Peraltro, gode della garanzia di essere in grado di vendere tutta l’energia menzionata ad un prezzo che copra almeno i costi variabili, dal momento che può decidere di non produrre energia elettrica qualora i prezzi scendano al di sotto di tali costi variabili. Gli HTM, in conseguenza dell’obbligo di acquisto minimo garantito alle centrali, non offrono una tale assicurazione a MVM. |
(215) |
Per quel che riguarda i contratti di acquisto a lungo termine stipulati dai grandi consumatori, è perfettamente chiaro che essi sono molto più vantaggiosi per l’acquirente di quanto non siano gli HTM per MVM, dal momento che il prezzo, fissato per lo più per l’intera durata del contratto, in primo luogo non è legato ad indicatori — quali ad esempio i prezzi del combustibile — il cui andamento nel corso del contratto non è prevedibile, in secondo luogo tale prezzo non viene stabilito in modo da coprire i costi fissi e di capitale, dal momento che dipende dai prezzi quotati sui mercati della grande distribuzione. In realtà, l’acquirente ha interesse a stipulare contratti a lunga scadenza soltanto nel caso in cui tali contratti gli offrano qualche tipo di tutela contro le oscillazioni di prezzo sul mercato dell’energia elettrica, in particolare contro i cambiamenti provocati dalle oscillazioni di prezzo dei combustibili. Di conseguenza, l’acquirente può essere interessato sotto l’aspetto economico ad un contratto a lunga scadenza in cui il venditore proponga di accollarsi una parte del rischio che deriva dall’oscillazione dei prezzi del combustibile, oppure nel caso in cui la tecnologia di produzione dell’energia elettrica assicuri costi di combustibile stabili, un esempio della quale è rappresentato dalla tecnologia delle centrali idroelettriche e, a determinate condizioni, da quella delle centrali nucleari. Inoltre, tali contratti vengono generalmente stipulati per periodi molti più brevi rispetto agli HTM, offrendo così al venditore la possibilità di cambiare operatore, nel caso in cui un concorrente offra prezzi più vantaggiosi. Al fine di ottenere il prezzo più basso, tali acquirenti ricorrono spesso ad una procedura di gara. |
(216) |
I contratti relativi alla fornitura di energia di bilanciamento sono importanti sotto l’aspetto dell’esame dell’esistenza del vantaggio, in quanto MVM utilizza una piccola parte delle capacità impegnate nell’ambito degli HTM per assicurare energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasporto (58). Nella pratica, MVM vende annualmente un pacchetto di capacità al gestore del sistema di trasporto e utilizza una parte delle capacità impegnate nell’ambito degli HTM a questo scopo. Nella pratica questo significa che i produttori non si fanno carico del rischio che comportano le procedure di gare (59) annuali e l’incertezza sulla quantità di energia elettrica che devono fornire. Dal punto di vista dei produttori, le condizioni contrattuali della fornitura di energia di bilanciamento corrispondono alle condizioni degli HTM. Tuttavia, come indicato al punto 204, le disposizioni degli HTM — in particolare la lunga durata e l’acquisto garantito — non sono commercialmente giustificate nemmeno nel caso della fornitura di energia di bilanciamento. La Commissione riconosce che in Ungheria — secondo quanto affermato dalle parti interessate — soltanto poche unità di produzione di energia sono in grado di mettere a disposizione energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasporto. È giunta, però, alla conclusione che le condizioni offerte negli HTM superino, anche in queste circostanze, quanto potrebbe essere ritenuto accettabile dai gestori dei sistema di trasporto per motivi commerciali. |
(217) |
Tale confronto mostra che gli HTM — in virtù delle loro struttura — offrono maggiori garanzie ai produttori rispetto ai normali contratti commerciali. Pertanto, grazie agli HTM i produttori godono di una situazione più vantaggiosa rispetto a quella in cui si troverebbero sul libero mercato, in assenza di HTM. Al fine di valutare nella maniera più completa possibile l’esistenza del vantaggio, è necessario esaminare gli effetti vantaggiosi e svantaggiosi sui quali le autorità ungheresi potevano contare alla data di adesione dell’Ungheria all’Unione europea. È inoltre necessario esaminare se, nel caso di altre impostazioni che si basano sulle normali prassi commerciali, avrebbero potuto contare su un equilibrio più favorevole tra gli effetti vantaggiosi e quelli svantaggiosi. |
(218) |
Le autorità potevano aspettarsi dagli HTM che consentissero a MVM di assicurare a lungo energia elettrica sufficiente al fabbisogno del segmento del servizio pubblico. |
(219) |
Allo stesso tempo, le autorità non avevano alcuna assicurazione sui prezzi che MVM avrebbe dovuto pagare nel corso di questo stesso periodo, dal momento che gli HTM non garantiscono alcuna protezione contro le oscillazioni dei prezzi, in particolare di quelli del combustibile. |
(220) |
Inoltre, l’utilizzo congiunto dell’impegno a lungo termine delle capacità e dell’acquisto minimo garantito ad esso correlato impedisce alle autorità di approfittare dei prezzi più vantaggiosi offerti dagli altri produttori o dagli importatori. Le capacità degli HTM e la quantità di acquisto minimo garantito, la quantità acquistata da MVM nell’ambito dei contratti di importazione a lungo termine e nell’ambito del sistema di acquisto obbligatorio (60), erano sufficienti a coprire i suoi fabbisogni. Pertanto, MVM non poteva diversificare il suo portafoglio fornitori, nonostante il fatto che avesse a disposizione capacità di produzione alternative. Nel 2004 svariati produttori di energia elettrica non disponevano di accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine. Gli HTM di due centrali elettriche relativi ad una capacità installata di 470 MW sono scaduti alla fine del 2003, aumentando così significativamente la capacità disponibile al di fuori degli HTM. In aggiunta, una capacità importata di circa 700 MW non è coperta da contratti di importazione a lungo termine. Qualora il sistema di capacità impegnate e l’acquisto minimo garantito non avesse vincolato MVM, essa avrebbe potuto utilizzare tale energia di importazione. |
(221) |
Inoltre, così come illustrato al prossimo punto — nel 2003 e nel 2004, al momento dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea — era chiaro che il sistema di impegno della capacità sviluppato nell’ambito del sistema dell’acquirente unico che soddisfa l’intero fabbisogno energetico dell’Ungheria con la mediazione di MVM ed il sistema dell’acquisto minimo garantito avrebbero comportato il rischio significativo che i contratti imponessero l’acquisto da parte di MVM di una quantità di energia elettrica che superasse i suoi fabbisogni. |
(222) |
A tale riguardo, un importante fattore da prendere in considerazione è l’apertura parziale del mercato dell’energia elettrica nel 2003. Il 18 dicembre 2001 l’Assemblea nazionale ungherese ha approvato la seconda legge sull’energia elettrica, che ha permesso ai grandi consumatori — ossia quelli il cui consumo annuo superava i 6,5 GW — di divenire «clienti idonei» e di poter in tal modo scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. Tale regola, entrata in vigore il 1o gennaio 2003, ha permesso la creazione di un libero mercato, che si è affiancato al segmento di servizio pubblico precedentemente esistente, e in tale mercato i prezzi venivano determinati dai rapporti di domanda e offerta. La misura menzionata comportava come effetto prevedibile la diminuzione della quantità che MVM doveva fornire ai fornitori regionali di energia elettrica per soddisfare il fabbisogno del segmento del servizio pubblico. La seguente tabella dimostra che la quantità venduta sul libero mercato è effettivamente costantemente aumentata tra il 2003 e il 2006, mentre la quantità venduta attraverso i fornitori regionali di energia elettrica al segmento del servizio pubblico è diminuita in proporzione. Tabella 6 Vendita sul mercato al dettaglio (settore del servizio pubblico e del libero mercato)
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(223) |
Tra il 2003 e il 2006 la quantità venduta nel segmento del settore pubblico — pari al fabbisogno reale di MVM — è diminuita del 25 %. La diminuzione del fabbisogno di MVM — soprattutto sulla base delle significative differenze tra i prezzi ufficiali del settore del servizio pubblico (i prezzi pagati dagli operatori alle società regionali di fornitura di energia elettrica) e i prezzi pagati nel segmento del libero mercato nel 2003 e nel 2004 — era in gran parte prevedibile al momento dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea. Tabella 7 Differenze tra i prezzi del settori del servizio pubblico e quelli del libero mercato sul mercato al dettaglio nel 2003 e 2004
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(224) |
I prezzi del libero mercato rappresentavano un chiaro stimolo per i clienti idonei a valersi del loro status. Inoltre, nel 2003 e nel 2004 era noto che con l’imminente adesione dell’Ungheria all’Unione europea sarebbe entrata in vigore la seconda direttiva sull’energia elettrica (63), in conseguenza della quale dal 1o luglio 2007 tutti i consumatori sarebbero divenuti clienti idonei, portando ad un’ulteriore diminuzione dei fabbisogni di MVM in un periodo più breve rispetto alla durata rimanente degli HTM. |
(225) |
Di conseguenza, nel 2003 e nel 2004 era chiaro che gli HTM sviluppati nell’ambito del sistema dell’acquirente unico che provvede al fabbisogno energetico dell’intera Ungheria tramite la mediazione di MVM non soltanto impedivano a MVM di diversificare il proprio portafoglio operatori e di ottenere un prezzo più vantaggioso, sfruttando la concorrenza tra operatori, ma che probabilmente avevano anche l’effetto di costringere MVM ad acquistare energia elettrica in misura maggiore rispetto all’effettivo fabbisogno. |
(226) |
Le autorità hanno infatti preso in considerazione tale rischio. Nel 2002 il governo ungherese ha emesso un decreto (64) che obbliga MVM ad avviare la rinegoziazione degli HTM con tutti i produttori, al fine di rettificare le quantità di capacità impegnata. Benché il succitato decreto non disponesse la cessazione degli HTM, esso dimostra chiaramente che la capacità impegnata nell’ambito degli HTM era troppo elevata alla luce della graduale liberalizzazione del mercato al dettaglio. Il decreto di cui sopra consente ad MVM — nel caso in cui le trattative condotte con i produttori non abbiano un risultato positivo — anche di vendere, grazie ai seguenti «meccanismi di vendita», le capacità e l’energia elettrica che in maniera evidente superano la quantità effettivamente necessaria al soddisfacimento del fabbisogno del settore del servizio pubblico: vendita tramite aste di capacità, procedure di gara in materia di capacità e il cosiddetto «mercato elettronico», ossia una piattaforma commerciale virtuale online. Nonostante la diversità nella forma dei tre meccanismi, in tutti il concetto è che MVM offre in vendita sul libero mercato come prodotto con diverse scadenze di adempimento, il surplus energetico di cui non necessita per soddisfare il fabbisogno del settore del servizio pubblico, ma che è obbligata ad acquistare secondo le condizioni degli HTM. |
(227) |
La successiva tabella illustra i dati relativi alle prime tre aste svolte da MVM. Da tale tabella risulta che i prezzi ai quali MVM ha venduto l’energia tramite il meccanismo di erogazione sono significativamente inferiori rispetto ai prezzi pagati per la stessa energia nell’ambito degli HTM. Tabella 8 Le prime tre aste di MVM
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(228) |
Il legislatore ungherese aveva chiaramente previsto tale effetto e aveva disposto che lo Stato ungherese pagasse una compensazione per le perdite in cui sarebbe incorsa MVM a causa della differenza tra il prezzo pagato per la quantità erogata tramite le aste di capacità ed i prezzi di vendita di mercato. La compensazione pagata a MVM nel 2003 ammontava a 3,8 miliardi di fiorini (65). Secondo la relazione annuale di MVM del 2004, l’importo della compensazione è aumentato di 2,4 miliardi di fiorini. |
(229) |
Dal punto di vista delle autorità, è chiaro che non è giustificabile con motivazioni commerciali un sistema che, nella pratica, corrisponde ad un aiuto alle vendite da parte dei produttori nel segmento del libero mercato. |
(230) |
La seguente tabella — sulla base delle informazioni fornite dall’Ungheria il 24 settembre 2007 e il 21 aprile 2008 — mostra la quantità totale di energia elettrica venduta da MVM attraverso il meccanismo di vendita tra il 2003 e il 2004. Tabella 9 Quantità vendute da MVM attraverso il meccanismo di vendita
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(231) |
È chiaro che nelle normali condizioni di mercato gli acquirenti non stipulano contratti che implicano il serio rischio di essere obbligati ad acquistare più energia elettrica del necessario e di subire una grave perdita nel corso della rivendita della stessa. In teoria anche nel caso delle transazioni stipulate dai grandi consumatori finali e nel caso dei contratti a lungo termine esiste tale rischio, ma in misura molto inferiore. |
(232) |
La decorrenza delle transazioni a scadenza è molto più breve rispetto agli HTM. Con una tale decorrenza, l’acquirente riesce a valutare molto meglio il proprio fabbisogno che nel caso di un periodo compreso tra 15 e 27 anni. Inoltre, gli acquirenti cercano di fare in modo di coprire solo una parte del proprio fabbisogno con contratti a scadenza e si procurano l’ulteriore quantità necessaria sul mercato spot. |
(233) |
Anche nel caso dei contratti a lungo termine stipulati dai grandi consumatori finali, il rischio di un acquisto eccessivo esiste soltanto in maniera esigua, dal momento che la decorrenza dei contratti succitati è limitata e poiché, generalmente, il consumo dei grandi consumatori finali industriali e commerciali che stipulano tali contratti è stabile e calcolabile — situazione che non sussiste nel caso di MVM per i motivi summenzionati. |
(234) |
In aggiunta, è utile ricordare che, sulla base delle transazioni a scadenza e dei contratti di acquisto a lungo termine stipulati dai consumatori finali, gli acquirenti accettano l’impegno di acquistare un determinato quantitativo di energia elettrica molti mesi o anni prima dell’effettiva data di adempimento, dal momento che il loro contratto di acquisto offre loro protezione contro le oscillazioni dei prezzi. Tale vantaggio non è presente negli HTM, dal momento che i prezzi, che coprono i costi variabili, possono aumentare in maniera non prevedibile in conseguenza dei cambiamenti dei prezzi del combustibile. |
(235) |
La Commissione è giunta alla conclusione che i vantaggi a cui hanno accesso le autorità grazie agli HTM non offrono la stabilità nei prezzi dell’energia elettrica che gli operatori medi del mercato si aspettano dai contratti a lungo termine e comportano inoltre il serio rischio dell’obbligo di acquisto di una quantità di energia superiore alle necessità e della conseguente perdita al momento della rivendita della quantità eccedente. Al momento dell’adesione all’Unione europea, le autorità ungheresi conoscevano bene tali rischi. Il confronto tra gli HTM e le normali prassi commerciali degli acquirenti sui mercati europei dell’energia elettrica mostra che l’acquirente agente soltanto su base commerciale non avrebbe accettato degli effetti così svantaggiosi e — in conformità con la normale prassi commerciale — avrebbe sviluppato una diversa strategia di acquisto oppure avrebbe stipulato accordi di altro tipo. |
(236) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione giunge alla conclusione che le più importanti clausole degli HTM rappresentano per i produttori un vantaggio superiore rispetto alle normali transazioni commerciali. A questo riguardo, si sottolinea che i più importanti elementi degli HTM — ossia l’impegno a lungo termine delle capacità, l’acquisto minimo garantito e il meccanismo di determinazione dei prezzi che si basa sulla tariffa dell’energia e che mira alla copertura dei costi fissi, variabili e di capitale — non sono scindibili e non possono essere esaminati separatamente. Il vantaggio deriva dall’applicazione congiunta di questi elementi. La lunga decorrenza degli HTM, come emerge da quanto sopra, contribuisce in larga misura all’esistenza del vantaggio. |
3) Effetto esercitato dagli HTM sul mercato nel periodo successivo all’adesione dell’Ungheria all’Unione europea.
(237) |
Nelle loro osservazioni le parti interessate sostengono che i prezzi applicati nell’ambito degli HTM non superano i prezzi della grande distribuzione. Mátrai Erőmű Rt. sottolinea in particolare che i suoi prezzi sono concorrenziali grazie alle miniere di carbone di sua proprietà ed ai conseguenti ridotti costi minerari. In conformità a quanto detto, le parti di cui sopra reputano di non beneficiare di alcun vantaggio. |
(238) |
La Commissione non concorda con tale argomentazione. |
(239) |
In primo luogo — come dettagliatamente spiegato sopra nella presente decisione — il prezzo effettivamente pagato nell’ambito degli HTM è soltanto una delle conseguenze degli HTM, ma non rappresenta la parte più importante del vantaggio assicurato dagli HTM. Anche le summenzionate osservazioni degli istituti bancari (cfr. in particolare i punti 175 e 176) confermano che tutti quegli elementi degli HTM che garantiscono gli utili sul capitale investito nell’unità di produzione e proteggono i produttori dai rischi commerciali derivanti dall’attività, rappresentano congiuntamente la sostanza del vantaggio degli HTM. |
(240) |
In secondo luogo, la differenza di prezzo rispetto ai prezzi di mercato dipende da molti fattori, legati all’andamento del mercato, che sono indipendenti dal contenuto degli HTM e possono essere valutati soltanto successivamente. I prezzi menzionati riportati negli HTM sono prezzi unitari indicativi in un dato momento, che non prendono in considerazione i vantaggi derivanti da tutti gli altri HTM, ad esempio la capacità o la quantità che i produttori avrebbero potuto vendere, nel caso in cui la vendita fosse dipesa dalla domanda di mercato. Come risulta da quanto sopra, a parere della Commissione, il vantaggio economico assicurato ai produttori è parte integrante di tutti gli HTM esaminati, indipendentemente dal fatto se in un dato momento essi conducano o meno a prezzi più elevati rispetto a quelli di mercato. |
(241) |
Nondimeno, la Commissione ha paragonato i prezzi effettivamente applicati negli HTM con i prezzi di quella parte del mercato della grande distribuzione non coperto dagli HTM, al fine di poter fornire una risposta completa alle osservazioni ad essa presentate e per capire meglio le conseguenze degli HTM. |
(242) |
Nel corso di tale confronto, la Commissione non tiene conto dei prezzi del 2007, dal momento che nel corso di tale anno (più precisamente dal 9 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007) i prezzi ufficiali hanno sostituito i prezzi degli HTM. Di conseguenza, i prezzi applicati non necessariamente riflettono il prezzo esatto a cui avrebbe condotto l’applicazione della formula per il calcolo dei prezzi degli HTM. |
(243) |
Pertanto, la Commissione ha confrontato i prezzi applicati sulla base degli HTM con i prezzi del libero mercato degli anni 2004-2006. Tabella 10 Prezzo medio dell’energia elettrica venduta a MVM nell’ambito di HTM (67)
Tabella 11 Quantità e prezzo medio dell’energia elettrica venduta dai produttori nazionali sul libero mercato, al di fuori degli HTM (68)
Tabella 12 Prezzo medio e quantità di energia elettrica di importazione acquistata da MVM (70)
|
(244) |
Dal 2003 MVM — in conformità con la seconda legge sull’energia elettrica (73) — eroga l’energia sovrabbondante (ossia quella in eccesso rispetto al fabbisogno del settore del servizio pubblico) al fine di fornire energia al mercato competitivo attraverso il seguente meccanismo di vendita: i) aste di capacità, ii) procedure di gara in materia di capacità e iii) il cosiddetto «mercato elettronico», ossia una piattaforma commerciale virtuale online. La successiva tabella illustra i prezzi medi raggiunti nel corso di tali vendite: Tabella 13 Prezzi medi raggiunti da MVM nelle aste di capacità, nelle procedure di gara e sul mercato elettronico (74)
|
(245) |
I dati di cui sopra mostrano che in Ungheria nel settore competitivo nel 2004 il prezzo medio di vendita dell’energia elettrica per la grande distribuzione era compreso tra i 4,5 e i 12,76 HUF/kWh. Tra produttori operanti nell’ambito degli HTM, Paksi Atomerőmű e Mátrai Erőmű hanno venduto energia a MVM ad un prezzo compreso entro tale fascia. Il blocco […] di Dunamenti Erőmű vendeva energia elettrica al prezzo di […] HUF/kWh, corrispondente al più alto prezzo del libero mercato ([…]) nell’ambito degli HTM. Tutti gli altri produttori hanno fatturato a MVM un prezzo medio compreso tra i 13,86 e i 25,46 HUF/kWh, ossia ad un prezzo che supera del 10-100 % i prezzi più alti del libero mercato. |
(246) |
Nel 2005 i prezzi di vendita al di fuori degli HTM esaminati oscillavano tra i 5,4 ed i 12,91 HUF/kWh. Tra i produttori operanti nell’ambito degli HTM, soltanto Paksi e Mátrai Erőmű hanno venduto energia a MVM entro tale fascia di prezzo. Tutti gli altri produttori hanno fatturato per l’energia elettrica un prezzo medio compreso tra i 13,99 ed i 25,64 HUF/kWh, sulla base del proprio HTM, ossia, prezzi che superano del 10-100 % i prezzi più alti del libero mercato. |
(247) |
Nel 2006 i prezzi di vendita al di fuori degli HTM in questione oscillavano tra i 9,1 e i 14,27 HUF/kWh. Tra i produttori operanti nell’ambito degli HTM, soltanto Paksi e Mátrai Erőmű hanno venduto energia entro tale fascia di prezzo sulla base del proprio HTM (nel caso di Paks praticamente ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato più basso). Tutti gli altri produttori hanno fatturato per l’energia elettrica un prezzo medio compreso tra i 16,67 e i 33,49 HUF/kWh, sulla base del proprio HTM, ossia, ad un prezzo che superava del 15-135 % i prezzi più alti del libero mercato. |
(248) |
I calcoli di cui sopra si basano sui dati dei prezzi medi, ossia non tengono conto separatamente dei prezzi fuori picco di carico, per il carico di base e per il picco di carico. I produttori che vendono soprattutto prodotti per far fronte ai picchi di carico (76), in assenza di HTM, sostengono che i loro prezzi non possano essere paragonati con i prezzi per il carico di base. La Commissione riconosce che i prezzi dell’energia elettrica per i periodi di picco di carico sono effettivamente solitamente più elevati rispetto a quelli dell’energia per il consumo ordinario. Confrontando tali prezzi con quelli di vendita sul libero mercato (ad esempio con le aste di energia elettrica di MVM), il prezzo medio dei prodotti per i picchi di carico supera di circa il 10-30 % il prezzo di quelli per il carico di base. |
(249) |
Invece, dal confronto dei prezzi per i picchi di carico di Csepeli Erőmű, del blocco F di Dunamenti Erőmű e di […] con i prezzi delle aste di capacità, si vede chiaramente che i primi sono più alti del prezzo pagato alle aste nel corso di tre anni per qualunque prodotto per i picchi di carico. Inoltre, anche tra i produttori elencati alla tabella 11, che vendono sul libero mercato in assenza di HTM, vi sono alcuni (ad esempio EMA), che vendevano soprattutto prodotti per i picchi di carico. |
(250) |
Dal confronto di cui sopra risulta che i prezzi indicati negli HTM dei produttori operanti nell’ambito di HTM, ad eccezione di Paksi Erőmű e Mátrai Erőmű, negli anni 2004-2006 effettivamente superavano i più alti prezzi del libero mercato. |
(251) |
Pertanto, la Commissione non condivide gli argomenti delle parti relativi al fatto che i prezzi stabiliti negli HTM non superassero i prezzi del libero mercato. |
(252) |
In relazione a Mátrai Erőmű e Paksi Erőmű, la tabella di cui sopra indica che i loro prezzi rimanevano inferiori rispetto ai prezzi più alti raggiunti sul libero mercato. I prezzi di Mátrai Erőmű corrispondevano al livello più alto dei prezzi del libero mercato. Per quanto i suoi prezzi fossero probabilmente più competitivi della maggior parte dei prezzi degli HTM, la Commissione non può sostenere che la centrale elettrica sarebbe stata in grado di ottenere gli stessi prezzi anche senza gli HTM. A tale proposito, la Commissione osserva che i prezzi di vendita dei blocchi di Mátrai Erőmű operanti senza HTM erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi di vendita dei blocchi operanti con HTM. |
(253) |
La Commissione è consapevole del fatto che i prezzi del settore del libero mercato (senza HTM) non possono essere ritenuti in esatta corrispondenza con i prezzi di mercato che i produttori operanti senza HTM avrebbero conseguito se nel periodo esaminato gli HTM non fossero esistiti. Gli HTM, che coprivano approssimativamente il 60 % del mercato dei produttori, indubbiamente influenzavano anche i prezzi della parte di mercato rimanente. Tuttavia, il confronto indica almeno l’ordine di grandezza della differenza tra i prezzi degli HTM esaminati e i prezzi effettivamente raggiunti senza gli HTM. |
(254) |
Budapesti Erőmű e Csepeli Áramtermelő Kft. ritengono che gli HTM debbano essere considerati un servizio d’interesse economico generale che assicura l’approvvigionamento di energia elettrica. Secondo la loro opinione, gli HTM sono conformi a tutti i criteri contenuti nella sentenza del caso Altmark e non possono pertanto essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(255) |
La Commissione ha esaminato tali argomenti, con i quali non concorda per i seguenti motivi. |
(256) |
Secondo la legislazione comunitaria, gli Stati membri dispongono di determinati poteri discrezionali per stabilire quali servizi ritengono servizi di interesse economico generale. È prerogativa dello Stato membro in questione stabilire, nell’ambito della la legislazione comunitaria, la portata dei servizi di interesse economico generale dello Stato membro. I beneficiari delle misure di aiuto non possono qualificare i propri servizi come servizi pubblici. |
(257) |
Le autorità ungheresi, tuttavia, nel corso del presente procedimento, non hanno mai dichiarato che uno qualunque dei produttori offrisse un servizio di interesse economico generale, né hanno sostenuto le argomentazioni dei produttori in tal senso. |
(258) |
La Commissione è peraltro del parere che gli HTM non soddisfino i criteri elencati nella causa Altmark. |
(259) |
In primo luogo, come stabilito nella causa Altmark, l’azienda beneficiaria è obbligata a fornire un servizio pubblico e lo Stato membro deve definire in maniera univoca gli obblighi relativi al servizio. |
(260) |
Ai sensi della legislazione ungherese in vigore nel periodo esaminato, MVM aveva l’obbligo di assicurare l’approvvigionamento. Si trattava, però, di un obbligo generale, che si riferiva al fatto che l’acquirente unico di allora doveva assicurare l’approvvigionamento energetico necessario alla copertura dell’intero fabbisogno energetico, ma che non imponeva a nessun produttore concreto un obbligo specifico di servizio di interesse economico generale. |
(261) |
L’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento energetico è di natura molto generale. Fino ad un certo livello si potrebbe dire che il raggiungimento di tale obiettivo viene perseguito da tutti i produttori del settore energetico. Le parti interessate non hanno presentato documenti ufficiali, emananti dalle autorità ungheresi, che stabiliscano in maniera univoca un servizio di interesse economico generale e che incarichino un produttore specifico (o produttori specifici) della fornitura di tale servizio precisamente definibile. |
(262) |
A tale riguardo gli HTM sono simili: stabiliscono gli obblighi delle parti, ma non definiscono servizi pubblici specifici. Il fatto che tutte e dieci le centrali che operano nell’ambito degli HTM devono impegnare capacità a favore di MVM non significa di per sé che esse siano state esplicitamente incaricate di provvedere al servizio pubblico. Tale impostazione, come indicato sopra, condurrebbe alla conclusione che l’intero settore della produzione energetica sia conforme al criterio del servizio d’interesse economico generale. Chiaramente questo è contrario al significato che viene attribuito a tale concetto nella legislazione e nella prassi comunitarie. |
(263) |
Nel presente caso, i presunti obblighi di servizio pubblico non sono precisamente definiti e nessun produttore è obbligato a rispettare obblighi di servizio pubblico concretamente stabiliti. |
(264) |
Le parti interessate sottolineano che gli HTM sono documenti che impongono ai produttori l’obbligo di provvedere a servizi di interesse economico generale. Allo stesso tempo gli HTM non contengono alcuna definizione concreta di servizio d’interesse economico generale e non fanno riferimento ad obblighi di questo tipo, né a disposizioni legislative che possano costituire la base giuridica per l’attribuzione da parte dello Stato dei servizi di interesse economico generale ad altri organismi. |
(265) |
Nelle precedenti decisioni (77) la Commissione ha riconosciuto che l’approvvigionamento può effettivamente costituire un servizio di interesse economico generale, considerando le limitazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 96/92/CE (che corrisponde a al disposto dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE), presupponendo che i produttori in questione utilizzino per la produzione di energia fonti nazionali di energia combustibile primaria e che la quantità totale di energia non superi, nel corso di qualsiasi anno solare, il 15 % dell’energia combustibile primaria totale necessaria per la produzione dell’energia elettrica utilizzata nello Stato membro in questione. |
(266) |
Mátrai Erőmű Rt. è stata l’unica a dichiarare di utilizzare fonti nazionali di energia combustibile primaria. Nessuno degli altri produttori ha presentato simili argomentazioni. Tuttavia, nemmeno Mátrai Erőmű Rt. ha presentato alcun documento ufficiale ai sensi del quale lo Stato ungherese la avrebbe espressamente incaricata di un servizio di interesse generale. |
(267) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione respinge l’argomento che gli HTM svolgano un servizio pubblico ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. |
(268) |
Inoltre, gli indici utilizzati per il calcolo della compensazione avrebbero dovuto essere stabiliti in anticipo, in maniera obiettiva e trasparente, mentre la compensazione non dovrebbe superare l’importo necessario alla copertura totale o parziale dei costi derivanti dall’osservanza dell’obbligo di servizio pubblico, tenuto conto anche delle entrate derivanti dall’osservanza degli obblighi e del ragionevole guadagno ad esse relativo (78). |
(269) |
In mancanza di una definizione precisa dei servizi di interesse economico generale da eseguirsi, in particolare in mancanza di una precisa delimitazione dei servizi menzionati e delle attività economiche quotidiane della centrale, è impossibile stabilire gli indici di compensazione e/o controllare se la compensazione superi l’importo necessario alla copertura dei costi supplementari derivanti dall’esecuzione del servizio d’interesse economico generale. Non è possibile nemmeno stabilire con precisione a che cosa corrisponda concretamente la compensazione. |
(270) |
La determinazione basata su alcuni indici relativi ai prezzi degli HTM non equivale assolutamente agli indici precisi utilizzati per il calcolo della compensazione dei servizi di interesse economico generale, dal momento che il prezzo non equivale assolutamente alla compensazione. Inoltre, il fatto che il prezzo si componga esclusivamente dell’importo del prezzo di produzione aumentato del margine di guadagno non significa che non contenga alcun tipo di compensazione eccessiva. Infatti, numerosi costi calcolati per la produzione dell’energia elettrica sono costi normali che qualunque produttore di energia elettrica dovrebbe sopportare, contrariamente ai costi supplementari derivanti dall’esecuzione dei servizi di interesse economico generale. |
(271) |
Inoltre, se la società che adempie all’obbligo del servizio pubblico non è stata scelta tramite una gara d’appalto, l’importo della compensazione necessaria deve essere stabilito tramite l’analisi dei costi. Tale analisi si basa sugli elementi di costo che qualunque impresa media, ben gestita, che disponga dei mezzi di produzione necessari all’esecuzione del servizio pubblico, dovrebbe sopportare per adempiere a tale obbligo di servizio pubblico, tenuto conto delle entrate da esso derivanti e del ragionevole guadagno che garantiscono. |
(272) |
Nove dei dieci HTM sono stati sottoscritti senza una gara d’appalto. Benché nel caso di Kispesti Erőmű ci sia stata una gara d’appalto, non è stato definito l’obiettivo concreto relativo ai servizi di interesse generale. Questo rende difficile anche stabilire quale parte delle attività della centrale corrisponderebbe ai servizi pubblici e di conseguenza quale sarebbe la misura della compensazione che non supera l’importo necessario alla copertura dei costi derivanti dall’esecuzione dell’obbligo di servizio pubblico. |
(273) |
Inoltre, né le autorità ungheresi né le parti interessate hanno presentato l’analisi dei costi relativa ai produttori interessati per dimostrare che i costi corrispondono effettivamente ai costi sopportati da un’impresa media. |
(274) |
La Commissione osserva infine che, ad eccezione di Kispesti Erőmű, tutti gli HTM esaminati sono stati sottoscritti in assenza di una gara d’appalto. |
(275) |
Di conseguenza, gli HTM non soddisfano i criteri elencati nella causa Altmark. |
(276) |
Le parti interessate sostenevano che l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE fosse applicabile agli HTM anche qualora essi non fossero conformi ai criteri della causa Altmark sotto gli altri aspetti. La compatibilità di tale misura con l’articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE viene trattata al punto 7.7 della presente decisione. |
(277) |
GLI HTM sono stati stipulati con alcune imprese di un determinato settore economico. La tabella 1 di cui sopra elenca le società partecipanti agli HTM in questione. |
(278) |
AES-Tisza Erőmű Kft. sostiene che gli HTM non sono selettivi, dal momento che in tutto il settore energetico esistono accordi a lungo termine: tra MVM e i produttori, tra MVM e le società di erogazione dell’energia elettrica, nonché in relazione alle importazioni di energia elettrica. Afferma che, in conseguenza delle normative ungheresi di allora, tutti i produttori avevano stipulato un contratto con MVM e che soltanto le centrali che utilizzavano energie rinnovabili e la cogenerazione avevano potuto ottenere accordi a più breve termine. |
(279) |
Nel documento relativo alle osservazioni presentate dalle parti interessate, le autorità ungheresi spiegano che ci sono centrali e blocchi di centrali significativi che vendono energia elettrica sul libero mercato, senza HTM o acquisto obbligato (ad esempio il blocco G1 di Dunamenti Erőmű, Vértesi Erőmű e i blocchi I-III di Mátrai Erőmű). |
(280) |
Ci sono effettivamente centrali e blocchi di centrali significativi che operano senza HTM (cfr. gli esempi presentati dalle autorità ungheresi). La stessa AES-Tisza Erőmű Kft. dispone di due centrali che non operano nell’ambito degli HTM. |
(281) |
La Commissione osserva inoltre che il fatto che un aiuto non venga espressamente concesso ad uno o più beneficiari stabiliti in anticipo, ma che i beneficiari vengano scelti sulla base di in certo numero di criteri obiettivi non significa che la misura in questione non rappresenti un vantaggio selettivo per i beneficiari. Il procedimento necessario all’identificazione dei beneficiari non influenza il fatto che la misura si configura come aiuto di Stato (79). |
(282) |
Inoltre, sulla base della giurisprudenza della Corte europea, anche una misura che porrebbe l’intero settore in una posizione più favorevole rispetto ad altri settori economici con una simile situazione, viene considerata una misura che assicura un vantaggio selettivo al settore in questione (80). |
(283) |
Sulla base delle riflessioni di cui sopra, la Commissione trae la conclusione che gli HTM siano misure selettive. |
(284) |
La Commissione deve esaminare se gli HTM siano associati alla concessione di fonti statali. |
(285) |
Il principio fondamentale di tutti gli HTM esaminati è l’obbligo di acquisto da parte di MVM di una capacità produttiva stabilita, nonché di una determinata quantità minima di energia prodotta, ad un prezzo che copra i costi fissi e variabili della centrale per un periodo di 15-27 anni. Sotto l’aspetto economico, in conseguenza di tale obbligo di acquisto, MVM è costantemente obbligata, per l’intera durata del contratto, a pagare alle centrali un prezzo prestabilito per una determinata capacità (tariffa di capacità) e per una determinata quantità di energia (tariffa energetica). Secondo quanto illustrato al capitolo 2 di cui sopra, alcuni HTM stabiliscono anche ulteriori obblighi finanziari a carico di MVM. La concessione costante di risorse finanziarie ai produttori (ossia il pagamento delle tariffe summenzionate) è parte integrante di tutti gli HTM e vale per l’intera durata degli HTM. Chiaramente, quanto più lunga è la durata degli HTM, tanto maggiore sarà l’importo complessivo delle risorse finanziarie erogate. |
(286) |
Al fine di stabilire se le risorse erogate ai produttori da parte di MVM siano da considerarsi come derivanti da risorse statali, la Commissione ha valutato la misura in particolare sotto i seguenti aspetti: |
(287) |
Nella sentenza pronunciata nella causa PreussenElektra, la Corte europea aveva esaminato un meccanismo nel quale lo Stato obbligava imprese private ad acquistare energia da determinati produttori di energia elettrica ai prezzi stabiliti dallo Stato, più elevati rispetto a quelli di mercato. La Corte aveva deciso che in tal caso non si trattava di utilizzo di risorse pubbliche e che pertanto la misura non si configurava come aiuto di Stato. |
(288) |
La Commissione giudica che il sistema ungherese presenti notevoli differenze rispetto al sistema esaminato dalla Corte nella decisione di cui sopra, in primo luogo in relazione alla catena della proprietà delle imprese che devono sottostare all’obbligo di acquisto. |
(289) |
Nella causa PreussenElektra, l’impresa per la quale lo Stato aveva stabilito l’obbligo di acquisto era di proprietà privata, invece MVM è completamente di proprietà dello Stato. Di conseguenza, le risorse utilizzate sono di proprietà e sotto il controllo di un’impresa completamente di proprietà dello Stato. |
(290) |
Nella causa PreussenElektra, seguendo il percorso a ritroso dei fondi dal beneficiario alla fonte, è risultato che essi non sono mai stati sotto il controllo, diretto o indiretto, dello Stato. Nel presente caso, invece, i fondi erano sotto il controllo dello Stato, dal momento che, seguendo a ritroso il loro percorso del denaro, è risultato che si trovavano sotto il controllo dell’impresa statale. |
(291) |
La Commissione ritiene inoltre che la condotta di MVM sia imputabile allo Stato. È necessario aggiungere che, nel corso della presente procedura, le autorità ungheresi non hanno mai sostenuto che gli HTM non siano imputabili allo Stato e che di conseguenza non siano associati alla concessione di risorse statali. |
(292) |
Il principio alla base degli HTM che impone a MVM l’obbligo di acquisto che garantisce un utile alle centrali interessate è imputabile allo Stato ungherese. Considerato che tale principio fondamentale in vigore per l’intera durata degli HTM è stato stabilito al momento della stipula dei contratti, la Commissione deve esaminare le condizioni della stipula degli HTM (ossia le condizioni alle quali è stato determinato tale principio fondamentale), al fine di chiarire se sia imputabile o meno allo Stato ungherese. |
(293) |
Nel valutare l’imputabilità allo Stato, la Commissione ha preso in considerazione in particolare le condizioni che seguono. |
(294) |
Al momento della stipula degli HTM, ai sensi della prima legge sull’energia elettrica, MVM aveva l’obbligo giuridico di assicurare l’approvvigionamento di energia elettrica dell’Ungheria con i minori costi possibili. |
(295) |
La prima legge sull’energia elettrica obbligava MVM anche a calcolare il suo fabbisogno di energia elettrica e ad avviare il necessario ampliamento della capacità produttiva su tale base. MVM ha dovuto sviluppare un Piano nazionale di costruzione di centrali elettriche, che ha presentato al governo e all’Assemblea nazionale per approvazione. |
(296) |
Il governo ungherese e le parti interessate concordano nelle loro osservazioni sul fatto che, al momento della loro stipula, gli HTM rappresentavano lo strumento individuato dallo Stato ungherese allo scopo di assicurare l’approvvigionamento energetico e altri obiettivi del governo — quali l’ammodernamento del settore energetico, con particolare attenzione agli norme ambientali generali e alla necessaria ristrutturazione del settore della fornitura di energia elettrica (83). Come espresso da Csepeli Áramtermelő Kft. nelle sue osservazioni, l’HTM deve essere valutato per quello che è: parte integrante dei tentativi dello Stato ungherese di creare un portafoglio produttori diversificato, tramite MVM, in un periodo in cui lo Stato non disponeva di mezzi finanziari per crearlo da sé. (84) |
(297) |
Le autorità ungheresi avevano informato la Commissione (85) che, nell’ambito del procedimento di privatizzazione delle centrali, era stata avviata la preparazione della sottoscrizione degli HTM sulla base del decreto governativo 1114/1994 (XII.7). Nel corso del procedimento avente come obiettivo la preparazione degli HTM e la privatizzazione vi è stata collaborazione tra l’ente ungherese per l’energia (l’organo di regolamentazione), il ministero dell’Industria e del Commercio, il ministero delle Finanze, l’agenzia per il patrimonio di Stato (Állami Vagyonügynökség Rt.) — ovvero l’organo governativo responsabile della privatizzazione — MVM e numerosi consulenti internazionali. |
(298) |
In particolare, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti di una parte degli organi di cui sopra, che ha approvato gli orientamenti generali relativi all’elaborazione degli HTM e alle modalità di determinazione dei prezzi. |
(299) |
Su richiesta del governo ungherese, uno studio legale internazionale ha redatto un modello di contratto unificato per gli HTM. Le autorità ungheresi hanno confermato che per gli HTM ci si è basati su tale modello di contratto unificato. Hanno confermato che i meccanismi di determinazione dei prezzi degli HTM si sono basati sul decreto governativo 1074/1995 (III.4) concernente la regolamentazione dei prezzi dell’energia elettrica. Tale decreto governativo conteneva le regole dettagliate stabilite dalle autorità per il calcolo dei prezzi dell’energia elettrica. GLI HTM hanno ripreso le formule e le definizioni presenti nel decreto governativo (86). |
(300) |
La decisione relativa alla sottoscrizione degli HTM, sia in relazione alla privatizzazione che in seguito alla stessa, è stata presa dalla Direzione di MVM. I membri della Direzione sono eletti dall’Assemblea Generale. Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità ungheresi (87), tenuto conto del fatto che MVM Rt. è per il 99 % di proprietà dello Stato, la candidatura, l’elezione e la revoca dei membri della direzione avviene esclusivamente per decisione dello Stato. |
(301) |
Sulla base del decreto governativo 35/1995 (IV.5) concernente l’applicazione della prima legge sull’energia elettrica, MVM è stata obbligata ad indire una gara d’appalto entro novanta giorni dall’approvazione del Piano di costruzione delle centrali. |
(302) |
L’HTM di Kispesti Erőmű Rt. è stato sottoscritto secondo il seguente procedimento giuridico in seguito ad una gara d’appalto. |
(303) |
La direttiva congiunta sulla procedura di autorizzazione e sulle regole generali della gara è stata emessa dal ministero competente e dall’ente ungherese per l’energia nel 1997. |
(304) |
La direttiva congiunta rende nota la ristrutturazione della catena di proprietà e le motivazioni che sostengono la necessità della creazione di nuova capacità di produzione di energia elettrica. Il documento stabilisce chiaramente gli obiettivi da perseguire: l’approvvigionamento ai minori costi possibili, la modernizzazione dell’infrastruttura secondo le prescrizioni delle norme di tutela ambientale, la diversificazione delle risorse energetiche, la creazione di una rete di centrali che disponga delle necessarie riserve e che sia maggiormente flessibile, in grado di collaborare con le reti di energia elettrica dell’Europa occidentale. Sottolinea anche che il funzionamento futuro della rete delle centrali dovrà rendere possibile il funzionamento e la manutenzione remunerativi con una determinazione dei prezzi conforme alla normativa (88). |
(305) |
Il punto 2 della direttiva congiunta del ministero e dell’ente ungherese per l’energia prevede che, gli obiettivi di cui sopra devono portare allo sviluppo di una moderna rete dell’energia elettrica conforme alle normative in materia ambientale, che assicuri la collaborazione a livello europeo, il recupero dei costi degli investimenti giustificati e sopportati dal concessionario che opera in maniera efficiente, nonché l’utile necessario ad un funzionamento a lungo termine. Gli obiettivi di cui sopra devono essere perseguiti in modo da assicurare … l’approvvigionamento energetico primario, da garantire agli operatori la sicurezza dei loro investimenti e il recupero degli stessi, … e da assicurare la realizzazione degli obiettivi del governo. |
(306) |
La direttiva congiunta regolamenta inoltre la gara d’appalto per la creazione di capacità di produzione di energia elettrica. |
(307) |
La proposta finale relativa all’aggiudicatario dell’appalto è stata resa nota dalla commissione principale di valutazione (Értékelő Főbizottság), di cui sono membri il ministero dell’Economia, il ministero dell’Ambiente, l’ente ungherese per l’energia, MVM e i rappresentanti di ERSTE Bank. La decisione finale è stata presa dalla Direzione di MVM. Ai sensi della direttiva congiunta, il risultato ufficiale della gara d’appalto poteva essere pubblicato (esclusivamente) nella Gazzetta ufficiale del ministero. |
(308) |
La seconda legge sull’energia elettrica è stata redatta dando già per scontata l’esistenza degli HTM. Tale legge, che nel periodo di valutazione ha stabilito il quadro legislativo del mercato ungherese dell’energia, fa in molti casi riferimento agli obblighi di acquisto a lungo termine di MVM. |
(309) |
Il paragrafo 5, comma 2, del decreto governativo 183/2002 (VIII.23) sui costi non recuperabili stabilisce l’obbligo di MVM di avviare la rinegoziazione degli HTM, al fine della riduzione della capacità impegnata. In tal modo, il decreto governativo obbliga MVM a presentare un parere per la modifica degli HTM. |
(310) |
Nelle sue osservazioni, AES-Tisza Erőmű Kft. sostiene che, dopo il periodo di regolamentazione dei prezzi (ossia dopo il 1o gennaio 2004, fatta salva la nuova regolamentazione dei prezzi del 2007), i prezzi degli HTM non erano imputabili allo Stato, ma erano il risultato delle trattative tra la centrale in questione e MVM. |
(311) |
La Commissione riconosce il fatto che l’importo preciso delle risorse erogate ai beneficiari non dipende esclusivamente dalle clausole presenti negli HTM e imputabili allo Stato, ma anche dalle trattative bilaterali periodiche condotte da MVM con i produttori. GLI HTM conferiscono effettivamente una certa libertà di movimento alle parti, affinché si possano accordare sulla quantità di energia elettrica effettivamente acquistata da MVM, nonché — in particolare con riferimento alla tariffa di capacità — su alcuni elementi dei prezzi che — così come menzionato al punto 356 — dipendono da numerosi fattori e rendono necessario un adeguamento periodico. D’altra parte, le trattative sulle quantità di energia elettrica acquistata non possono mai condurre ad una quantità inferiore rispetto al livello di acquisto minimo stabilito negli HTM. Analogamente, le trattative sui prezzi possono essere condotte soltanto nell’ambito dei meccanismi di determinazione dei prezzi contenuti negli HTM e imputabili allo Stato. Le trattative sui prezzi, pertanto, non possono mettere in dubbio l’obbligo di acquisto ad un prezzo che copra i costi giustificati e l’utile necessario al funzionamento della centrale. |
(312) |
Inoltre — indipendentemente dalle trattative periodiche tra MVM e i produttori — il trasferimento delle risorse statali ai beneficiari è di per sé associato al fatto che gli HTM stabiliscono l’impegno della maggior parte delle capacità delle centrali in cambio di un corrispettivo. |
(313) |
Nelle osservazioni (89), la maggior parte delle parti interessate concordava sul fatto che le principali formule e definizione dei prezzi applicate sulla base degli HTM, dopo il 1o gennaio 2004 avessero applicato le norme principali di regolamentazione dei prezzi. […] (90) Erőmű Rt. stessa, sia nelle osservazioni di cui sopra, sia nelle osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento spiega che le trattative sui prezzi «hanno chiarito» le formule di determinazione dei prezzi e hanno «interpretato·» il contenuto delle stesse (91). Riconosce che gli HTM rispecchiano i costi e coprono i costi giustificati, nonché il fatto che fin dall’inizio hanno preso in larga misura in considerazione il metodo di calcolo dei prezzi applicato nei decreti sui prezzi. |
(314) |
[…] Erőmű Rt. inoltre spiega che anche la formula per il calcolo dei prezzi contenuta nella modifica dell’anno […] del suo HTM si basa sui decreti governativi, che prevedono che la formula relativa al calcolo della tariffa di tenuta a disposizione indicata nella modifica dell’anno […] (appendice […] dell’allegato […]) corrisponda a quella che determina la tariffa di tenuta a disposizione e la tariffa energetica massime per i produttori ai sensi delle direttive pertinenti (nella nota a piè di pagina si trova un riferimento alle direttive 55/1996/IKIM del ministero dell’industria, del commercio e del turismo e 46/2000/GM del ministero dell’economia, nonché all’ultima normativa applicabile prima del 1o gennaio 2004, la direttiva 60/2002/GKM del ministero dell’economia e dei trasporti). |
(315) |
Quanto sopra illustra chiaramente che né le trattative sui prezzi, né le modifiche degli HTM hanno inciso sui principi fondamentali degli HTM, che vengono determinati, secondo le condizioni sopra delineate, al momento della stipula degli accordi in questione. Anche attualmente è lo stesso principio a costituire la base degli HTM, ovvero l’obbligo di acquisto che assicura gli utili sul capitale investito. |
(316) |
Quanto sopra mostra chiaramente che l’obbligo di acquisto di energia elettrica di MVM nei confronti dei produttori, basato sul principio della copertura dei costi fissi e variabili, è imputabile allo Stato ungherese. |
(317) |
Inoltre, secondo la giurisprudenza costante, le misure non vengono considerate aiuti di Stato soltanto nel caso in cui conferiscano un vantaggio all’impresa attraverso la movimentazione diretta di risorse statali, ma anche nel caso in cui, al verificarsi di determinate condizioni in futuro, le autorità debbano sostenere oneri finanziari ulteriori, che senza il conferimento del vantaggio avrebbero potuto evitare (92). Nel 2004 era chiaro che MVM avrebbe dovuto sopportare un tale onere aggiuntivo nel caso probabile in cui i produttori e gli importatori di energia elettrica avessero offerto prezzi inferiori a quelli indicati negli HTM, dal momento che tali offerte avrebbero incentivato MVM a modificare il suo portafoglio di approvvigionamento di energia elettrica e di conseguenza a diminuire le quantità acquistate dai produttori operanti nell’ambito degli HTM, ovvero a ottenere la riduzione dei prezzi da parte di quest’ultimi. Sulla base degli obblighi derivanti dagli HTM, tuttavia, MVM non disponeva di tale possibilità di scelta, poiché, così come è stato illustrato sopra, non poteva diminuire la quantità acquistata dai produttori che operano nell’ambito degli HTM sotto un certo livello minimo (acquisto minimo garantito), inoltre non poteva condurre trattative sui prezzi sulla base delle offerte alternative che giungessero da produttori concorrenti, poiché era vincolata dai meccanismi di determinazione dei prezzi, che rispecchiano i costi, contenuti negli HTM. Su tale base, e sulla base quanto descritto ai punti 315 e 316, la Commissione giunge alla conclusione che le condizioni di trasferimento delle risorse statali erano presenti negli HTM dal 1o maggio 2004 e continueranno a sussistere per l’intera durata degli HTM, indipendentemente dalle condizioni effettive del mercato, dal momento che gli HTM privano MVM delle possibilità di scelta che consentirebbero la riduzione al minimo livello possibile dell’importo delle risorse destinate all’acquisto dell’energia elettrica necessaria alla copertura del suo fabbisogno. |
(318) |
Da quanto precede risulta che gli HTM determinano la concessione di fonti statali. |
(319) |
Il mercato dell’energia elettrica si è aperto alla libera concorrenza e l’energia elettrica è oggetto di commercio tra gli Stati membri, in particolare dall’entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (93). |
(320) |
Di conseguenza, misure che assicurano un vantaggio ad alcune imprese nel settore dell’energia elettrica di uno Stato membro possono rappresentare un ostacolo all’esportazione di energia verso questo Stato membro da parte di imprese di un altro Stato membro oppure possono stimolare l’esportazione di energia elettrica da questo Stato membro verso gli altri. Questo vale particolarmente nel caso dell’Ungheria, dal momento che, grazie alla sua posizione centrale in Europa, si collega, o è in grado di collegarsi, facilmente alla rete di Stati membri attuali o futuri. |
(321) |
Quanto detto si applica particolarmente all’Ungheria, che ha una collocazione centrale in Europa (di sette paesi confinanti quattro sono Stati membri dell’Unione europea). Per quanto riguarda gli Stati membri l’Ungheria è connessa alle reti della Slovacchia, dell’Austria e della Romania. Nel 2004 ha importato quasi 14 000 GWh e ha esportato 6 300 GWh. Dal 2005 le importazioni hanno superato i 15 000 GWh e le esportazioni si sono attestate tra gli 8 000 ed i 10 000 GWh. |
(322) |
Negli anni successivi all’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, circa il 60 % della capacità di produzione dello Stato membro rientrava nell’ambito degli HTM. Questi strumenti arriveranno a scadenza tra la fine del 2010 e la fine del 2024 e le condizioni dell’obbligo di acquisto sopra illustrate da parte di MVM permarranno invariate fino alla scadenza degli accordi. |
(323) |
Il primo passo dell’apertura del mercato ungherese è avvenuto il 1o luglio 2004, quando tutte le utenze non domestiche sono state legittimate a entrare nel libero mercato. Dal 1o gennaio 2008 il settore del servizio pubblico ha cessato di esistere e pertanto tutti i clienti sono divenuti «idonei». |
(324) |
La maggior parte dei clienti idonei non ha scelto il settore del libero mercato, nonostante l’apertura dello stesso avvenuta nel 2004. L’esame svolto dall’Autorità per la concorrenza sul mercato ungherese dell’energia elettrica giunge chiaramente alla conclusione che la scarsità di capacità concorrenziali dovuta alle significative capacità impegnate dagli HTM rappresenta un ostacolo rilevante alla scelta del mercato libero (94). Tramite gli HTM, circa il 60 % della capacità di produzione dell’Ungheria è collegata al settore pubblico ed esclusivamente a MVM, per cui in realtà soltanto la capacità rimanente può contendersi i nuovi clienti. |
(325) |
Le capacità impegnate, ossia le quantità garantite per un periodo così lungo, rappresentano un ostacolo anche all’entrata di nuovi produttori sul mercato, dal momento che il 60 % dell’intera capacità è collegato ad un’unica impresa (di proprietà dello Stato), che offre garanzia di acquisto. |
(326) |
Anche in questo caso la Commissione ha tenuto conto dell’esame dell’Autorità ungherese per la concorrenza, che stabilisce esplicitamente che gli HTM determinano una chiusura del mercato, dal momento che limitano l’effettiva scelta degli operatori da parte dei clienti idonei e impediscono ai potenziali grandi distributori di fare il proprio ingresso sul mercato (95). |
(327) |
Inoltre, la ridotta disponibilità di capacità al di fuori degli HTM conduce all’aumento dei prezzi sul mercato concorrenziale. Anche la significativa capacità impegnata nell’ambito degli HTM e la quantità di energia elettrica sul libero mercato influenzano i prezzi. |
(328) |
L’esame quantitativo del Centro regionale per la ricerca sulla politica energetica, concernente l’effetto degli HTM sui prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica in Ungheria (96), indica che gli HTM determinano prezzi all’ingrosso più elevati rispetto a quelli che potrebbero essere raggiunti senza gli HTM. Lo studio, in linea più generale, stabilisce anche che gli HTM costituiscono uno dei fattori principali di una struttura di mercato incompatibile con i principi di funzionamento di un mercato concorrenziale (97). Tale studio propone, peraltro, di sciogliere gli HTM, come soluzione per l’assicurazione della libera concorrenza sul mercato dell’energia elettrica ungherese all’ingrosso. |
(329) |
Nel suo esame del settore dell’energia elettrica (98), anche la Commissione ha esaminato l’effetto degli HTM sulla concorrenza e sul commercio. Ai punti 467-473, la Commissione osserva che anche gli accordi per l’acquisto di energia elettrica a lungo termine (HTM) sono in grado di influenzare le quantità di energia elettrica regolarmente distribuita sul mercato all’ingrosso. In riferimento agli HTM polacchi, il documento sostiene che possono rappresentare un ostacolo significativo allo sviluppo del mercato all’ingrosso polacco. Continua dicendo che la situazione è simile in Ungheria, dove Magyar Villamos Művek (MVM), ossia il grande distributore pubblico, acquista energia elettrica sulla base degli HTM a lungo termine, che poi rivende ai venditori al dettaglio locali. GLI HTM ungheresi, che coprono la maggior parte del fabbisogno energetico dello Stato membro — prosegue il documento — possono esercitare sul mercato all’ingrosso un effetto simile o addirittura maggiore di quello constatato sul mercato all’ingrosso polacco di cui sopra. |
(330) |
Tutti gli studi succitati, pertanto, giungono alla conclusione che gli HTM distorcono la concorrenza e possono incidere sugli scambi intracomunitari. |
(331) |
Le parti interessate sostengono anche che non corrisponde al vero la dichiarazione che la limitazione delle capacità a disposizione porterebbe alla distorsione della concorrenza, dal momento che le aste di capacità di MVM dimostrano che l’impresa non è riuscita a vendere nemmeno i prodotti di energia elettrica offerti. |
(332) |
Allo stesso tempo, il confronto tra la quantità offerta e quella effettivamente venduta in asta (99) dimostra che MVM ha venduto tutti i prodotti offerti in quasi tutte le aste. Anzi, nella maggior parte dei casi, è riuscita a vendere anche l’ulteriore 10 %, che le normative le consentivano di offrire. |
(333) |
Nelle loro osservazioni le parti interessate hanno anche sottolineato che numerosi altri fattori hanno inciso sugli scambi commerciali e hanno influenzato lo sviluppo della libera concorrenza sul mercato ungherese all’ingrosso di energia elettrica. Chiaramente la Commissione concorda sul fatto che gli HTM non rappresentano l’unico fattore che influenza la concorrenza e il commercio. Anche tutti gli studi di cui sopra riconoscono che sono molti altri i fattori (la normativa, l’accesso limitato alle capacità transfrontaliere, la significativa influenza dei prezzi dei mercati internazionali dell’energia, ecc.) che incidono sull’apertura del mercato e sull’effettivo livello dei prezzi. Allo stesso tempo, tutti gli studi presentati alla Commissione o altrimenti a disposizione di quest’ultima — ad eccezione dello studio commissionato e presentato da AES-Tisza Erőmű Kft. (100) — riconoscono chiaramente che gli HTM esercitano un’influenza notevole sulla concorrenza e sul commercio. |
(334) |
Le capacità impegnate dagli HTM, l’acquisto garantito e il meccanismo di determinazione dei prezzi tutelano le centrali per l’intera durata degli accordi dai rischi legati al funzionamento delle stesse. Come spiegato al punto 211 di cui sopra, tali rischi comprendono l’oscillazione dei costi di produzione dell’energia elettrica — in particolare i costi del combustibile —, le variazioni dei prezzi dell’energia elettrica che gli utenti finali devono pagare e le fluttuazioni del fabbisogno energetico dei consumatori finali. Tenuto conto del fatto che questi sono rischi normali che, in assenza degli HTM, i produttori di energia elettrica devono sopportare, gli HTM impediscono lo sviluppo di pari condizioni di concorrenza tra i produttori e distorcono la concorrenza basata sul merito. |
(335) |
La Commissione constata anche che le centrali che operano nell’ambito degli HTM sono fanno parte di gruppi internazionali che sono presenti anche in molti altri Stati membri. La misura che assicura un vantaggio concorrenziale alle imprese in questione incide indubbiamente sugli scambi commerciali e può distorcere la concorrenza sul mercato comune. |
(336) |
La maggior parte delle parti interessate utilizza i criteri dell’effetto sugli scambi commerciali e sulla distorsione della concorrenza facendo riferimento alle condizioni di mercato esistenti al momento della stipula degli HTM o, in ogni caso, prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea. La Commissione non può accettare questa impostazione e, a tale proposito, fa riferimento ai punti da 156 a 172. |
(337) |
Alcune parti interessate sostengono anche che i loro HTM, esaminati separatamente, non incidono sugli scambi commerciali, dal momento che, se rapportata alla capacità totale del paese, la capacità produttiva delle loro centrali è ridotta. Dal momento che il principio fondamentale di tutti gli HTM è lo stesso (obbligo di acquisto di una quantità minima di energia elettrica prodotta, impegno delle capacità di produzione, applicazione di un prezzo che copra i costi fissi e variabili giustificati per un periodo di 15-27 anni), ciascun HTM esercita un’influenza sul mercato. Allo stesso tempo, la presenza contemporanea di dieci HTM sul mercato ungherese chiaramente moltiplica tale effetto, che è tanto maggiore quanta più capacità viene coperta dagli HTM. |
(338) |
Di conseguenza, la Commissione constata che le summenzionate disposizioni degli HTM incidono sugli scambi e possono distorcere la concorrenza. |
(339) |
Al punto 3.1 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l’HTM di Paksi Atomerőmű si configuri o no come aiuto di Stato, viste le differenze che possono sussistere tra l’HTM di questo impianto e gli altri HTM. La Commissione è giunta tuttavia alla conclusione che la valutazione dei criteri di cui sopra relativi agli aiuti di Stato vale anche per l’HTM di Paksi Atomerőmű, dal momento che le disposizioni pertinenti dello stesso corrispondono ai principi fondamentali degli altri HTM. Le caratteristiche uniche dell’HTM di Paksi sono state rese note sopra nell’ambito dell’esame del relativo criterio. |
(340) |
Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione reputa che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE si configurano come aiuti di Stato le principali condizioni di obbligo di acquisto contenute negli HTM, ossia il vincolo da parte di MVM di accettare condizioni di impegno della capacità e di acquisto obbligato, aventi come obiettivo l’assicurazione del recupero degli investimenti nelle centrali, sollevando queste ultime dai rischi commerciali derivanti dalla loro gestione. Tale aiuto di Stato è il risultato dell’applicazione congiunta dell’impegno delle capacità, dell’acquisto minimo garantito e del meccanismo di determinazione dei prezzi che si basa sulla tariffa di capacità ed energetica e che mira alla copertura dei costi fissi, variabili e di capitale, nonché della durata superiore a quella normalmente applicata nella prassi di mercato. |
7.4. Applicabilità degli HTM dopo l’adesione
(341) |
Le parti interessate sostengono che la Commissione, in conformità con il principio generale della non retroattività, non può esaminare successivamente all’adesione all’Unione europea misure adottate legalmente prima della stessa. |
(342) |
La Commissione non concorda con tale argomentazione. A partire dall’adesione deve essere applicato l’acquis a tutte le misure, a prescindere dal fatto che esse fossero legittime prima di tale data ai sensi della legislazione nazionale. Le norme specifiche concernenti le misure di aiuti di Stato di cui all’allegato IV dell’Atto di adesione si applicano alle misure di aiuto, anche nel caso in cui esse siano state approvate prima dell’adesione in conformità con le normative nazionali allora vigenti. |
(343) |
L’allegato IV, capitolo 3, punto 1, dell’Atto di adesione definisce come aiuti esistenti soltanto le tre seguenti categorie di misure: i) le misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994, ii) le misure di aiuto esaminate dalla Commissione ed elencate nell’appendice dell’allegato IV dell’Atto di adesione e iii) le misure di aiuto approvate dalla Commissione nell’ambito del cosiddetto «meccanismo provvisorio». Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che si configurano come aiuti di Stato e che non rientrano in una delle tre categorie sono considerate nuovi aiuti alla data di adesione; di conseguenza la Commissione ha piena competenza per vietare l’applicazione di tali misure, qualora esse non siano compatibili con il mercato comune. L’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato agli effetti futuri delle misure applicabili dopo l’adesione non si configura come applicazione retroattiva della normativa CE in materia di aiuti di Stato e viene in ogni caso effettuata sulla base della delega dell’Atto di adesione. |
(344) |
L’allegato IV, capitolo 3, punto 2 dell’Atto di adesione definisce il «meccanismo provvisorio», che determina il contesto normativo per l’esame dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali concessi nei nuovi Stati membri prima della data di adesione e applicabili anche successivamente ad essa. |
(345) |
Le parti interessate sostengono che, dal momento che le norme comunitarie sugli aiuti di Stato sono applicabili solamente dal momento dell’adesione, soltanto le misure di aiuto che assicurano un vantaggio dopo l’adesione stessa potranno essere considerate misure applicabili anche dopo l’adesione. Affermano che gli HTM non hanno creato ulteriori vantaggi successivamente all’adesione, dal momento che la loro formula per il calcolo dei prezzi era stata stabilita in precedenza e di conseguenza prima dell’adesione si conosceva appieno l’impegno finanziario dello Stato. |
(346) |
La Commissione osserva che gli HTM scadono nel periodo 2010-2024, ovvero dopo l’adesione e che essa, soltanto in casi eccezionali, ha ritenuto che le misure di aiuto in vigore anche dopo la data di adesione non si configurano come misure applicabili anche dopo l’adesione ai sensi dell’Atto di adesione. Questa prassi d’eccezione tuttavia, secondo i principi fondamentali generali dell’interpretazione giuridica delle eccezioni — deve essere interpretata in maniera limitativa, in modo che non vengano escluse dal controllo che la Commissione esercita sugli aiuti di Stato misure per le quali, secondo l’intenzione dei firmatari del trattato di adesione, si applica tale competenza di controllo. |
(347) |
A tale riguardo, la Commissione fino ad oggi ha effettivamente considerato (101) che, ai sensi dell’allegato IV all’Atto di adesione, non fossero applicabili dopo l’adesione le misure di aiuto per le quali prima dell’adesione si conoscesse esattamente l’impegno economico dello Stato. |
(348) |
GLI HTM non stabiliscono il massimo livello di impegno finanziario dello Stato e prima dell’adesione non era possibile calcolare esattamente la misura esatta di tale impegno finanziario per l’intera durata degli HTM. |
(349) |
Al contrario, la misura dell’impegno economico dello Stato nell’ambito degli HTM dipende da indici il cui andamento futuro era ignoto alla data di adesione. GLI HTM garantiscono inoltre ai produttori la tutela da oscillazioni dei costi che non erano collegate a eventi o transazioni precedenti l’adesione bensì a sviluppi futuri che erano pertanto ignoti al momento dell’adesione. |
(350) |
In particolare, le circostanze esposte di seguito dimostrano che alla data dell’adesione l’impegno dello Stato nell’ambito degli HTM era ignoto e che gli HTM impongono obblighi allo Stato anche dopo l’adesione. |
(351) |
In primo luogo, gli HTM non stabiliscono il prezzo preciso al quale i produttori vendono l’energia a MVM. Il calcolo dei prezzi si basa su formule composte da numerosi indici che sono soggetti a cambiamenti non prevedibili in anticipo. |
(352) |
La formula per il calcolo dei prezzi degli HTM contiene una tariffa di capacità e una tariffa energetica, a cui si possono associare, a seconda del produttore, varie tariffe complementari. |
(353) |
La formula stabilisce soltanto i costi e le tariffe accettabili secondo le singole categorie tariffarie, nonché l’importanza della categoria tariffaria in questione all’interno del prezzo. |
(354) |
Anche i produttori e MVM hanno riconosciuto nelle loro osservazioni che il contenuto preciso di determinate categorie tariffarie ha dovuto essere oggetto di chiarimenti nell’ambito delle trattative condotte con MVM. |
(355) |
Tra le categorie di costo riconosciute negli HTM molte sono variabili e non potevano essere precisamente conosciute prima dell’adesione. Seguono alcuni esempi. |
(356) |
Tariffa di capacità Questa categoria tariffaria tiene conto sia delle capacità garantite sia di quelle effettivamente utilizzate da MVM. Essa dipende, in particolare, dalla programmazione annuale, mensile e settimanale. Tutti gli HTM fanno riferimento alle regole della programmazione periodica, per cui il prezzo finale esatto nel caso di tutti gli HTM dipende dai programmi annuali, mensili e settimanali. È evidente che non è possibile stabilire in anticipo queste categorie di costo. Ad esempio, le parti hanno stanziato capacità in eccesso con riferimento ad un dato periodo. Il prezzo totale che MVM deve pagare dipende necessariamente dagli altri fattori che influenzano il fabbisogno di energia elettrica — quali ad esempio le condizioni atmosferiche. Questa categoria di costo viene influenzata anche dal tasso di cambio del fiorino ungherese. |
(357) |
Tariffa energetica Tale categoria di costo viene determinata principalmente dai costi del combustibile. L’oscillazione di questi costi segue regole di mercato che le parti non sono in grado di controllare. GLI HTM non stabiliscono alcun massimale concreto con riferimento all’andamento futuro dei prezzi del combustibile. L’importo preciso della tariffa energetica da pagare per un dato periodo è ovviamente influenzato anche dalla quantità precisa dell’energia venduta a MVM. Tale importo può essere calcolato soltanto a posteriori. |
(358) |
Tariffe complementari (laddove applicabili) Alcuni HTM prevedono una tariffa complementare per le capacità impegnate, ma non utilizzate. Chiaramente nemmeno tale importo può essere stabilito in anticipo. |
(359) |
La maggior parte degli HTM prevede un sistema bonus-malus, sulla base del quale i produttori hanno diritto a un supplemento nel caso in cui, ad esempio, nei periodi di picco essi forniscano maggiore capacità o producano più energia rispetto a quanto previsto nell’HTM. Prevedono invece una riduzione di prezzo se il produttore fornisce una capacità inferiore rispetto a quanto indicato nell’HTM oppure nel programma annuale o mensile. |
(360) |
Tali calcoli — in maniera simile a quelli elencati sopra — si basano su programmi operativi periodici e dipendono anche dalla condotta del produttore stesso. Non possono in alcun caso essere eseguiti in anticipo. |
(361) |
Da quanto sopra, si desume chiaramente che, nel caso di contratti di 15-27 anni non è tecnicamente possibile stabilire esattamente il prezzo finale di fornitura dell’energia. Il prezzo preciso dipende dai piani periodici di produzione ed è influenzato dalla domanda di energia, dalla condotta delle parti contraenti, dai prezzi del combustibile, ecc. |
(362) |
Benché non tutti gli argomenti menzionati siano riferibili a tutti gli HTM (dal momento che le categorie dei costi accettabili si differiscono in una certa misura nei diversi accordi), tutti gli HTM contengono elementi di prezzo che non possono essere stabiliti in anticipo. |
(363) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione reputa che l’esistenza delle formule per la determinazione dei prezzi non circoscriva adeguatamente l’impegno economico dello Stato. Il fatto che la formula sia composta da numerosi indici variabili rende impossibile stabilire in maniera sufficientemente precisa la misura del futuro impegno dello Stato. |
(364) |
Va notato, inoltre, che l’impegno finanziario di MVM derivante dagli HTM dipende in larga misura anche dalla domanda. Tale impegno finanziario, infatti, corrisponde alla differenza tra prezzo di fornitura stabilito dagli HTM e le entrate derivanti dalla vendita dell’energia venduta da MVM. Il prezzo a cui MVM venderà l’energia non può essere stabilito in anticipo. Tale entrata è infatti influenzata dalle entrate di MVM tramite la vendita che avviene nell’ambito degli accordi stipulati con i distributori regionali, dai risultati delle gare d’appalto e delle aste, nonché dalle vendite che avvengono sul Mercato elettronico. Tali prezzi sono influenzati anche dalla regolamentazione dei prezzi da parte delle autorità e dall’oscillazione della domanda di mercato. Ciò aumenta ulteriormente l’imprevedibilità dell’impegno finanziario dello Stato in relazione agli HTM. Inoltre, è anche possibile che i quantitativi di cui è garantito l’acquisto previste dagli HTM superino sempre più il reale fabbisogno di MVM, specialmente dopo la completa liberalizzazione del mercato dell’energia avvenuta nel gennaio 2008. Il surplus di energia elettrica può aumentare ulteriormente i costi sconosciuti, rendendo ancora più imprevedibile la misura precisa dell’impegno dello Stato nell’ambito degli HTM. |
(365) |
Quindi, sulla base di quanto sopra, i pagamenti effettuati dopo l’adesione ai produttori di energia elettrica da parte di MVM non rappresentano soltanto l’erogazione di un aiuto precisamente determinato prima dell’adesione. |
(366) |
Di conseguenza, gli HTM esaminati nella presente decisione — ai sensi dell’allegato IV, capitolo 3, dell’Atto di adesione — sono misure applicabili dopo l’adesione. |
7.5. L’HTM come «nuovo aiuto», rispetto all’«aiuto esistente».
(367) |
Ai sensi dell’allegato IV, capitolo 3 dell’Atto di adesione «se, entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del nuovo Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene che le informazioni fornite sono complete poiché le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono già state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilità della stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.» |
(368) |
Sulla base di questo articolo, alcune parti interessate argomentano che la Commissione ha lasciato passare il periodo di tre mesi successivo alla notifica dell’Ungheria del 31 marzo 2004 e in questo modo ha tacitamente approvato la misura nell’ambito del meccanismo provvisorio. |
(369) |
A tale proposito, la Commissione richiama l’attenzione sul fatto che l’oggetto della notifica del 31 marzo 2004 nell’ambito del meccanismo provvisorio era il decreto concernente la compensazione erogata a MVM e non gli HTM. L’Ungheria ha ritirato tale notifica e la Commissione ha successivamente aperto un nuovo procedimento relativo agli HTM, con il numero di protocollo «NN» (capitolo 1 di cui sopra). |
(370) |
Indipendentemente da ciò, va osservato che — come si evince dalla tabella riportata di seguito — la Commissione non ha lasciato scadere il periodo di tre mesi menzionato dalle parti interessate.
|
(371) |
Oltre ai contatti avvenuti per iscritto di cui sopra, il 15 luglio 2004, il 30 novembre 2004 e il 12 gennaio 2005 si sono anche svolti incontri tra la Commissione e le autorità ungheresi. |
(372) |
Per quanto riguarda il procedimento oggetto della presente decisione, nel prosieguo la Commissione esamina se gli HTM contengano aiuti nuovi o già esistenti ai sensi delle disposizioni dell’Atto di adesione e del Regolamento di procedura. |
(373) |
Ai sensi dell’allegato IV, capitolo 3, dell’Atto di adesione, tutte le misure entrate in vigore prima dell’adesione e ancora applicabili dopo l’adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non rientrano in una delle categoria elencate di aiuti già esistenti sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 88 del trattato CE. |
(374) |
Gli HTM discussi nella presente decisione sono entrati in vigore tra il 1995 e il 2001, ossia prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea (1o maggio 2004). La presente decisione riguarda soltanto gli HTM che erano in vigore alla data di adesione. Non riguarda nessun HTM che venuto a scadenza prima data menzionata. Per gli ulteriori motivi menzionati al punto 7.4 di cui sopra, la misura è considerata applicabile dopo l’adesione ai fini dell’applicazione dell’Atto di adesione. |
(375) |
Appartengono alle tre categorie menzionate nell’Atto di adesione le misure seguenti:
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(376) |
Considerando che gli HTM non appartengono a nessuna delle categorie di aiuti esistenti elencati nell’Atto di adesione, sono da considerarsi nuovi aiuti dalla data di adesione. |
(377) |
La Commissione richiama anche l’attenzione sul fatto che tale qualificazione degli HTM corrisponde anche alle disposizioni contenute nell’ultima frase dell’articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento di procedura. Tale disposizione prescrive che, nel caso in cui le misure in questione divengano aiuti di Stato dopo la liberalizzazione, ai sensi dell’acquis (ossia, nel presente caso, dopo l’entrata in vigore della direttiva 96/92/CE concernente la liberalizzazione del mercato dell’energia, che in Ungheria è avvenuta alla data di adesione dell’Ungheria all’Unione europea), dopo l’adesione esse non sono da considerarsi aiuti esistenti, ovvero devono essere trattate come nuovi aiuti. |
(378) |
Secondo l’argomentazione di Budapesti Erőmű — che fa riferimento alla causa Alzetta Mauro (102), sostenendo che l’aiuto concesso in un mercato non competitivo prima della liberalizzazione viene considerato aiuto esistente dalla data della liberalizzazione — l’ultima frase dell’articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento di procedura non è applicabile. |
(379) |
La Commissione non può accettare tale argomentazione. Come già illustrato in precedenza, secondo la Commissione le disposizioni dell’Atto di adesione relative agli aiuti di Stato avevano proprio l’obiettivo di assicurare che la Commissione controllasse tutte quelle misure che avrebbero potuto distorcere la concorrenza tra gli Stati membri dopo la data di adesione. Contrariamente al trattato di adesione precedente il 1o maggio 2004, l’Atto di adesione entrato in vigore il 1o maggio 2004 ha cercato di limitare l’ambito delle misure che si configurano come aiuti esistenti ai tre casi concreti citati in precedenza. La sentenza pronunciata nella causa Alzetta Mauro non interessa le misure rientrano nel campo di applicazione dell’Atto di adesione e pertanto non può essere applicata agli HTM oggetto dell’esame. Inoltre, la sentenza pronunciata nella causa Alzetta Mauro si riferisce alle circostanze esistenti prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(380) |
Budapesti Erőmű sostiene anche che l’articolo 1, lettera b), punto v) non è applicabile alle misure individuali di aiuto dal momento che le misure individuali di aiuto non sono esplicitamente menzionate. La Commissione ha respinto tale argomentazione. Non vi è alcun motivo per cui il riferimento ad «aiuti» o a «determinate misure» non possa indicare contemporaneamente gli aiuti individuali e i regimi di aiuti. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 fa riferimento a una «misura» coerentemente notificata, ma la Commissione suppone che la parte interessata non affermi che l’articolo 4 si applica soltanto all’esame preliminare dei regimi di aiuti. |
(381) |
Di conseguenza, in virtù dell’Atto di adesione e del regolamento di procedura, la Commissione reputa che gli HTM siano da considerare nuovi aiuti. |
7.6. La Commissione non può abrogare gli accordi di diritto privato validamente stipulati («pacta sunt servanda») — Incertezza del diritto — Proporzionalità
(382) |
A tale riguardo, la Commissione desidera prendere posizione in riferimento alle osservazioni presentate dalle parti interessate, secondo le quali la Commissione non può abrogare i contratti di diritto privato, dal momento che secondo le parti interessate questo sarebbe contrario alle regole del trattato CE relative agli aiuti di Stato e violerebbe il principio della certezza del diritto, nonché il requisito di proporzionalità. |
(383) |
La Commissione respinge tale argomentazione. Nell’ottica degli aiuti di Stato, la forma dell’aiuto (nel caso degli HTM un contratto di diritto privato) non ha importanza, dal momento che ai fini dell’esame della Commissione importa esclusivamente l’effetto della misura in questione. Nel caso in cui, in conseguenza delle condizioni di un contratto di diritto privato, si generi un aiuto di Stato illegale e incompatibile a beneficio di una delle parti, lo Stato in questione deve abrogare tali condizioni. La Commissione deve ordinare la cessazione della misura di aiuto di Stato illegale e incompatibile anche nel caso in cui l’aiuto di Stato rappresenta una parte tanto importante dell’accordo che il suo venir meno inficia anche la validità dell’accordo. |
(384) |
Riguardo alla certezza del diritto, la Commissione presenta le seguenti osservazioni. L’accordo europeo di associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica di Ungheria dall’altra, servito a preparare l’adesione, è stato sottoscritto il 16 dicembre 1991 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1994, ossia prima della stipula degli HTM. L’Ungheria ha presentato ufficialmente la domanda di adesione il 31 marzo 1994. Nel periodo in cui le parti hanno stipulato gli HTM (tra il 1995 e il 2001), l’Ungheria — in conformità con l’articolo 62 dell’accordo europeo, ha dovuto armonizzare le norme in materia di concorrenza con il trattato CE. All’epoca era chiaro inoltre che gli HTM erano stati sottoscritti con una durata talmente lunga che non arrivata a scadenza prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea. |
(385) |
La Repubblica di Ungheria ha sottoscritto il trattato di adesione il 16 aprile 2003 (103). Il trattato di adesione è entrato in vigore il 1o maggio 2004. Dal momento dell’adesione, i trattati fondamentali originali e le disposizioni del diritto derivato sono divenuti obbligatori in Ungheria, in conformità dell’articolo 2 dell’Atto di adesione. Di conseguenza, nei nuovi Stati membri si deve applicare l’acquis a tutti i rapporti contrattuali e qualunque eccezione a tale regola può derivare esclusivamente dallo stesso Atto di adesione. L’Atto di adesione allegato al trattato di adesione e i relativi allegati non contengono eccezioni alle regole relative agli aiuti di Stato tali da escludere gli HTM o in generale il settore dell’energia dall’applicazione diretta delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato. |
(386) |
Di conseguenza, la Commissione è obbligata ad applicare la normativa comunitaria in materia di diritto di concorrenza in relazione al settore dell’energia in Ungheria allo stesso modo che negli altri Stati membri. Rispetto alle argomentazioni degli Stati membri, la Commissione è del parere che è piuttosto la mancata applicazione agli HTM della normativa sugli aiuti di Stato che potrebbe determinare l’incertezza del diritto nel mercato comune dell’energia. È effettivamente possibile che l’adesione di un paese all’Unione europea crei una situazione per cui una misura che non violava le norme giuridiche nazionali prima dell’adesione si configuri come aiuto di Stato dopo l’adesione e di conseguenza rientri nelle competenze di controllo della Commissione relativamente agli aiuti di Stato. |
(387) |
Nelle osservazioni delle parti interessate, la Commissione non ha trovato un’argomentazione fondata da cui si possa concludere che il presente procedimento è incompatibile con il principio della certezza del diritto. |
7.7. Esame della compatibilità
(388) |
L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce i principi generali che vietano all’interno della Comunità la concessione di aiuti di Stato. |
(389) |
L’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE formula eccezioni al dettato dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, secondo cui tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune. |
(390) |
Le deroghe contemplate all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non sono applicabili al presente procedimento, dal momento che questa misura non ha carattere sociale e non è stata adottata a beneficio di un consumatore privato, non ha la funzione di compensare i danni di una catastrofe naturale o altro evento eccezionale e non si tratta di un aiuto erogato alle economie di determinati territori interessati dalla suddivisione della Repubblica Federale di Germania. |
(391) |
Le ulteriori esenzioni sono stabilite all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. |
(392) |
L’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), dispone che si considerino compatibili con il mercato comune «aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». Alla data di adesione l’intero territorio dell’Ungheria rientrava in tale definizione e la maggior parte delle regioni del paese può continuare a godere di tali aiuti (104). |
(393) |
La Commissione ha adottato un documento di orientamento per la valutazione di tali aiuti. In Ungheria, al momento dell’adesione all’UE era in vigore l’orientamento in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (105) (nel prosieguo, «l’orientamento precedente per gli aiuti regionali»). Questo orientamento disciplinava la valutazione degli aiuti regionali anche ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione ha adottato un nuovo orientamento in materia di aiuti regionali per il periodo successivo al 1o gennaio 2007 (106) (nel prosieguo: «il nuovo orientamento per gli aiuti regionali»). |
(394) |
La regola generale di entrambi gli orientamenti per gli aiuti regionali è che possano essere autorizzati aiuti di Stato esclusivamente a copertura dei costi di investimento (107). Secondo la formulazione di entrambi gli orientamenti: |
(395) |
«Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, tuttavia, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l’esistenza e l’importanza di tali svantaggi.» (108) |
(396) |
L’aiuto di cui trattasi non può essere considerato un aiuto all’investimento, che sulla base degli orientamenti per gli aiuti regionali, è definito sulla base di un elenco dei costi ammissibili. Chiaramente i pagamenti effettuati nell’ambito degli HTM coprono anche altri costi. L’esempio più lampante è la garanzia a copertura dei costi del combustibile necessari al funzionamento delle centrali. GLI HTM possono coprire anche i costi relativi alla manodopera. Chiaramente tali costi non possono beneficiare di aiuti agli investimenti. Al contrario, corrispondono alle spese correnti del gestore e di conseguenza vanno classificati come costi di funzionamento ai sensi di entrambi gli orientamenti per gli aiuti regionali. |
(397) |
Per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento, né le autorità ungheresi, né le parti interessate hanno dimostrato, nel corso del procedimento, l’esistenza di uno svantaggio regionale relativo a particolari regioni, che potrebbe essere alleviato dagli HTM e non hanno nemmeno dimostrato che la misura di aiuto sarebbe proporzionale a tali svantaggi. |
(398) |
Inoltre, entrambi gli orientamenti per gli aiuti regionali dispongono che gli aiuti al funzionamento debbano in ogni caso diminuire progressivamente ed essere limitati nel tempo. Gli aiuti erogati nell’ambito degli HTM non diminuiscono progressivamente e la durata di 15-27 anni supera di gran lunga la misura ammissibile ai sensi dei due orientamenti. GLI HTM non corrispondono a nessuna delle eccezioni ammesse nel quadro degli orientamenti per gli aiuti regionali e né le autorità ungheresi, né le parti interessate hanno presentato argomentazioni in tal senso. |
(399) |
Considerando quanto sopra, la Commissione constata che l’aiuto non può beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. |
(400) |
L’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE dispone che possono essere compatibili con il mercato comune gli «aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». |
(401) |
La Commissione constata che l’aiuto in questione non ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. |
(402) |
La Commissione non ha inoltre riscontrato prove del fatto che l’aiuto ponga rimedio a un grave turbamento dell’economia ungherese. La Commissione riconosce che l’energia elettrica è un prodotto importante per l’economia di tutti gli Stati membri e che negli anni Novanta in Ungheria sia era reso necessario l’ammodernamento di tale settore. |
(403) |
Allo stesso tempo, a giudizio della Commissione, il «grave turbamento dell’economia di uno Stato membro» fa riferimento a situazioni molto più serie e non può essere applicato ai normali accordi di approvvigionamento energetico. Inoltre la Commissione richiama l’attenzione sul fatto che la formulazione di cui sopra presuppone un certo grado di urgenza, che non è compatibile con gli HTM. |
(404) |
Né le autorità ungheresi, né le parti interessate hanno sostenuto che gli HTM sono compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE. |
(405) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione constata che l’aiuto non corrisponde alle condizioni che giustificano la concessione di una deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE. |
(406) |
L’articolo 87, paragrafo 4, lettera d), del trattato CE dispone che si possono considerare compatibili con il trattato CE gli aiuti che promuovono la conservazione della cultura e del patrimonio culturale, qualora gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune. Chiaramente tale punto non è applicabile agli HTM. |
(407) |
L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, autorizza la concessione di aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha elaborato numerosi orientamenti e comunicazioni in cui spiega come devono essere applicate le deroghe previste dall’articolo menzionato. |
(408) |
Ai punti 393-398 è stato dimostrato che gli HTM sono incompatibili sia con gli orientamenti per gli aiuti regionali precedenti che con quelli nuovi. |
(409) |
Con riferimento alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (109) applicabile alla data di adesione dell’Ungheria all’Unione europea, la Commissione richiama l’attenzione sul fatto che, analogamente agli orientamenti per gli aiuti regionali, esso autorizza innanzitutto l’aiuto agli investimenti. L’aiuto al funzionamento si limita all’aiuto mirato a singoli obiettivi. Il primo di essi riguarda la gestione dei rifiuti e il risparmio energetico (punto E.3.1) e può essere concesso al massimo per 5 anni; il secondo gli sgravi e le esenzioni fiscali (punto E.3.2); il terzo le energie rinnovabili (E.3.3). Chiaramente nessuna di queste disposizioni è applicabile nel presente caso. |
(410) |
Il quarto e ultimo tipo di aiuto ammissibile è l’aiuto al funzionamento erogato per la cogenerazione di energia termica ed elettrica (punto E.3.4, nel prosieguo, «cogenerazione»). Alcuni dei produttori interessati producono calore ed energia. Tuttavia, gli HTM non soddisfano i requisiti prescritti al punto 66 degli orientamenti in materia di ambiente, né, di conseguenza, corrispondono ad alcuna delle possibilità di scelta indicate ai punti 58-65. Uno dei requisiti indicati al punto 66 si riferisce al fatto che la misura di aiuto ha effetti benefici a livello ambientale: perché l’efficienza della conversione è particolarmente elevata, perché la misura consente di ridurre il consumo energetico oppure perché il processo di produzione è meno dannoso per l’ambiente. Nessuna delle informazioni in possesso della Commissione sembra indicare che sono presenti tali condizioni. |
(411) |
Inoltre, gli Stati membri utilizzano le seguenti opzioni per la concessione degli aiuti relativi alla cogenerazione:
|
(412) |
È chiaro che gli HTM non soddisfano i requisiti della seconda e della terza opzione. I requisiti dell’opzione 1 non sono soddisfatti poiché al calcolo dell’aiuto non è stato applicato il prezzo di mercato dell’energia prodotta. L’importo dell’aiuto erogato nell’ambito di un dato HTM non dipende dal prezzo offerto dagli altri produttori di energia elettrica, ma esclusivamente dai costi di investimento e funzionamento in cui incorre il produttore in questione. |
(413) |
Inoltre, in realtà né l’Ungheria né i produttori interessati hanno sostenuto la compatibilità in base agli articoli citati e non hanno mai dimostrato che le centrali soddisfino i criteri degli orientamenti in materia di ambiente relativi agli aiuti al funzionamento erogati per la cogenerazione. |
(414) |
Il 23 gennaio 2008 la Commissione ha adottato una nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (110), che autorizza aiuti al funzionamento soltanto nel caso di risparmio energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, nonché sgravi ed esenzioni fiscali. Come menzionato precedentemente, nessuna di queste disposizioni è applicabile agli HTM. |
(415) |
Per quanto riguarda la cogenerazione, gli Stati membri possono erogare tale tipo di aiuto in base alle seguenti possibilità di scelta:
GLI HTM non soddisfano alcuno dei requisiti delle opzioni menzionate. Né le autorità ungheresi, né i produttori di energia elettrica hanno presentato alcuna prova del fatto che sono soddisfatti i requisiti della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. |
(416) |
Nel presente caso, tra gli orientamenti e le comunicazioni che la Commissione ha elaborato al fine di spiegare il preciso metodo di applicazione della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), l’unico applicabile è il metodo dei costi non recuperabili (cfr. punto 26). |
(417) |
Il metodo si riferisce agli aiuti erogati agli operatori storici che hanno effettuato investimenti nelle centrali prima della liberalizzazione e per i quali il recupero degli investimenti sul mercato liberalizzato rivelarsi difficile. Il metodo costituisce la base adeguata per l’esame relativo alla compatibilità degli HTM, poiché una delle caratteristiche fondamentali degli stessi è consentire ad alcune società che hanno effettuato investimenti in impianti di produzione dell’energia elettrica precedentemente alla liberalizzazione del settore dell’energia di continuare a mantenere entrate che assicurino il recupero dell’investimento. |
(418) |
La Commissione osserva che né le autorità ungheresi, né i produttori interessati hanno dichiarato nelle loro osservazioni che gli HTM sono compatibili con i criteri del metodo. La maggior parte dei produttori effettivamente giudica gli HTM accordi commerciali stipulati molto prima della definizione del metodo e che i criteri del meccanismo di compensazione semplicemente non sono adeguati alla valutazione degli accordi menzionati. |
(419) |
L’obiettivo principale del metodo è promuovere la transizione del settore energetico al mercato liberalizzato, offrendo alle imprese storiche del settore dell’energia elettrica la possibilità di adeguarsi all’introduzione di condizioni di concorrenza (111). |
(420) |
Il metodo delinea i principi applicati dalla Commissione nel corso dell’esame delle misure di aiuto aventi come obiettivo la compensazione dei costi derivanti dal mancato mantenimento degli obblighi e dalle garanzie successivamente alla liberalizzazione del mercato dell’energia. Esso fa riferimento a tali obblighi o garanzie come a «costi non recuperabili», che possono presentarsi sotto diverse forme, in particolare sotto forma di investimenti accompagnati da garanzie di vendita occulte o pubbliche. |
(421) |
Dal momento che anche gli HTM si configurano come esplicite garanzie di vendita concesse prima della data di liberalizzazione, si può considerare che le centrali operanti nell’ambito degli HTM rientrino nell’ambito di applicazione del metodo. |
(422) |
La Commissione tuttavia constata che numerosi elementi dei principi fondamentali degli HTM non corrispondono ai requisiti stabiliti alla sezione 3 del metodo. In primo luogo non soddisfano il requisito del paragrafo 4.2 del metodo, secondo cui le disposizioni aventi come obiettivo il pagamento di aiuti devono tenere conto dello sviluppo della concorrenza. Il meccanismo di determinazione dei prezzi degli HTM prevede che al momento della determinazione dei prezzi si prendano in considerazione soltanto gli indici della centrale in questione. Non vanno considerati i prezzi offerti dai produttori concorrenti, né le loro capacità produttive. |
(423) |
Richiamandosi al punto 4.9 del metodo, la Commissione esprime serie perplessità sugli aiuti che non tengono conto della differenza tra le ipotesi economiche e di mercato prese in considerazione al momento della stima originaria dei costi non recuperabili ed i cambiamenti effettivi avvenuti nel tempo. GLI HTM si configurano come aiuti di questo tipo, dal momento che non sono state utilizzate ipotesi sull’andamento del mercato per determinare l’aiuto. Inoltre, il fatto che, nonostante l’apertura graduale del mercato dell’energia, le disposizioni principali degli HTM siano rimaste invariate e che essi stipulino l’acquisto da parte di MVM di una quantità di energia superiore al fabbisogno, il cui surplus è rivenduto da MVM sul libero mercato, dimostra chiaramente che gli HTM non tengono conto dell’effettivo andamento del mercato. |
(424) |
Inoltre — come illustrato nel capitolo 3 di cui sopra — uno dei principali vantaggi degli HTM per i produttori di energia elettrica è che MVM è obbligata ad acquistare capacità prestabilite e quantità garantite a un prezzo che copra i costi fissi, variabili e di capitale nel corso di un periodo corrispondente approssimativamente al periodo di funzionamento e di ammortamento degli impianti in questione. Di conseguenza, gli HTM hanno l’effetto di obbligare un soggetto all’acquisto di energia elettrica da un altro soggetto, senza tenere conto dell’offerta della concorrenza. |
(425) |
Diversi Stati membri hanno creato un meccanismo di compensazione che permette — sulla base dell’esame dei futuri prezzi di mercato derivanti dai rapporti di domanda e offerta del futuro mercato concorrenziale — di stabilire in anticipo il massimale dell’importo dell’aiuto. Qualora i ricavi effettivi dei produttori interessati risultino più elevati rispetto al previsto, si procede a un nuovo calcolo e viene fissato un importo più basso per l’aiuto. Pertanto, l’impatto della compensazione sul mercato è limitato al minimo, in particolare perché non assicura un livello minimo di produzione e di vendita ai beneficiari. |
(426) |
Gli HTM, invece, anziché promuovere la transizione verso un mercato concorrenziale, rappresentano piuttosto un ostacolo allo sviluppo di una vera concorrenza in un segmento significativo del mercato della produzione di energia elettrica. Pertanto le disposizioni relative al pagamento degli aiuti non consentono di prendere in considerazione lo sviluppo futuro della concorrenza e l’importo dell’aiuto non dipende dall’instaurarsi di una concorrenza effettiva. |
(427) |
Di conseguenza, le disposizioni menzionate sono in contrasto con i principi di cui alla sezione 5 del metodo, in virtù dei quali i metodi di finanziamento non possono essere contrari agli interessi comunitari e in particolare alla concorrenza. Ai sensi della sezione 5, i metodi di finanziamento non devono disincentivare le imprese esterne e i nuovi operatori a entrare nel mercato nazionale o regionale in questione. Come rilevato al punto 220, l’impegno della capacità e il sistema della tariffa di capacità rappresenta per MVM — ossia l’acquirente di gran lunga più significativo nel mercato della grande distribuzione — un disincentivo a stipulare contratti con altri produttori, diversi da quelli operanti nell’ambito degli HTM. Inoltre, l’apertura del mercato e le condizioni stabilite negli HTM obbligano MVM ad acquistare energia in misura maggiore del necessario e la inducono a rivendere sul libero mercato l’energia elettrica così acquistata tramite meccanismi di erogazione. Già di per sé questo fatto ostacola la comparsa di nuovi attori sul mercato all’ingrosso. Infine, la Commissione giudica che gli HTM distorcono la concorrenza sul mercato ungherese dell’energia elettrica per un periodo molto più lungo di quanto ragionevolmente necessario per la transizione al mercato concorrenziale. |
(428) |
Le regole che istituiscono gli HTM non sono conformi ai criteri indicati al punto 4.5 del metodo, dal momento che non stabiliscono in anticipo il massimale dell’importo dell’aiuto da pagarsi ai produttori tra il 1o maggio 2004 e la data di scadenza degli HTM. |
(429) |
Inoltre, ai sensi del punto 4.8 del metodo, la Commissione esprime serie perplessità sugli aiuti il cui obiettivo è salvaguardare, in tutto o in parte, i ricavi precedenti all’entrata in vigore della direttiva 96/92/CE (112), senza tenere conto dei costi non recuperabili ammissibili conseguenti all’apertura del mercato. |
(430) |
Il mantenimento degli HTM successivamente all’adesione dell’Ungheria all’Unione europea aveva precisamente l’obiettivo di salvaguardare la maggior parte dei ricavi dei produttori di energia elettrica interessati prima dell’entrata in vigore della direttiva 96/92/CE. In più, le centrali operanti nell’ambito degli HTM rappresentano una notevole parte del mercato e gli HTM hanno una durata molto più lunga rispetto al periodo ragionevolmente necessario all’adeguamento alle condizioni di mercato. |
(431) |
Inoltre, tra le disposizioni principali che costituiscono gli HTM la Commissione non è in grado di individuare una serie di elementi tali da assicurare la compatibilità con il mercato comune sulla base del metodo. In particolare, la riduzione della durata degli HTM non sarebbe sufficiente ad assicurarne la compatibilità, dal momento che il meccanismo di finanziamento, che si basa sulle capacità impegnate e sulle quantità di acquisto garantite, continuerebbe a ostacolare lo sviluppo di una vera concorrenza. Il meccanismo di determinazione dei prezzi continuerebbe a essere in contrasto con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di un effettivo mercato concorrenziale, in cui sia il rapporto tra domanda e offerta a determinare i prezzi. |
(432) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che gli HTM sono incompatibili con i criteri stabiliti nel metodo. |
(433) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE sia applicabile agli HTM anche qualora essi non rispettino i criteri di cui alla causa Altmark. |
(434) |
La Commissione ritiene che le osservazioni di cui ai punti 255-275 in relazione ai criteri della causa Altmark portano a concludere che l’articolo 86, paragrafo 2, non è applicabile agli HTM. |
(435) |
L’articolo 86, paragrafo 2, è applicabile esclusivamente imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ma tale requisito — come indicato ai punti da 256 a 267 — in questo caso non sussiste. Inoltre, la compensazione prevista per il servizio di interesse economico generale deve essere proporzionata ai costi supplementari, ovvero l’ambito dei servizi menzionati deve essere precisamente determinabile affinché il costo relativo a tale servizio possa essere stabilito. Come indicato ai punti da 268 a 270, nel caso di cui trattasi tale requisito non è soddisfatto. |
(436) |
Pertanto, l’aiuto oggetto della presente decisione si configura come aiuto di Stato non compatibile. |
7.8. Recupero
(437) |
Ai sensi del trattato CE e secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia — una volta appurato che un aiuto è incompatibile con il mercato comune — la Commissione è competente per decidere se lo Stato in questione debba abolire o modificare tale aiuto (113). La giurisprudenza costante della Corte indica anche che, nel caso di aiuti giudicati dalla Commissione incompatibili con il mercato comune, l’obbligo di abolire l’aiuto, imposto allo Stato membro, ha l’obiettivo di ripristinare la situazione preesistente (114). La Corte ha in tal senso dichiarato che tale obiettivo si realizza nel momento in cui i beneficiari abbiano rimborsato gli importi erogati a titolo di aiuto illegale, perdendo così il vantaggio di cui godevano nei confronti dei concorrenti e si sia ripristinata la situazione precedente la concessione dell’aiuto (115). |
(438) |
Conformemente alla giurisprudenza menzionata, l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». |
(439) |
Nei documenti presentati alcune parti interessate sostenevano che la cessazione dei contratti di diritto privato conseguente alla decisione della Commissione sarebbe contraria al principio della certezza del diritto, dal momento che gli HTM sono contratti di diritto privato che i produttori hanno stipulato in buona fede, a condizioni di mercato adeguate al momento della loro sottoscrizione. Affermavano inoltre che una tale decisione avrebbe violato il principio della proporzionalità. Sulla base delle ragioni espresse ai punti 382-387, la Commissione rifiuta tale argomentazione. |
(440) |
Riguardo alla proporzionalità, la Corte ha dichiarato che la restituzione di un aiuto di Stato erogato illegalmente, avente come obiettivo di ripristinare la situazione precedente, non può essere ritenuta sproporzionata rispetto agli obiettivi delle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato (116). |
(441) |
La Commissione reputa pertanto che ci siano sufficienti motivi per recuperare gli aiuti erogati nell’ambito degli HTM al fine di ripristinare le condizioni di concorrenza. |
(442) |
Ai punti 176-236 è stato dimostrato che il vantaggio derivante dagli HTM supera in larga misura l’eventuale differenza positiva tra i prezzi degli HTM e quelli ottenibili sul mercato in mancanza di essi. |
(443) |
Tuttavia, la Commissione reputa che non sia possibile calcolare il valore totale di tutte le condizioni relative agli obblighi di fornitura a lungo termine di MVM — descritte ai punti da 174-236 — per il periodo tra il 1o maggio 2004 e la data di cessazione degli HTM. Di conseguenza, la Commissione, nell’ordinare il recupero degli aiuti illegali, limiterà il recupero alla differenza tra i ricavi delle centrali operanti nell’ambito degli HTM e i ricavi che tali centrali avrebbero potuto ottenere sul mercato, in assenza degli HTM, nel periodo summenzionato. |
(444) |
Con riferimento all’importo da recuperare, la Commissione si rende conto che è estremamente complicato calcolare esattamente l’importo degli aiuti erogati ai beneficiari, dal momento che tale importo dipende dalla quantità di energia che si sarebbe prodotta e che si sarebbe venduta — e dai relativi prezzi — sul mercato ungherese all’ingrosso nel periodo tra il 1o maggio 2004 e la cessazione degli HTM, qualora in tale periodo non fosse stato in vigore alcun HTM. Dal momento che gli HTM coprono la maggior parte delle capacità produttive ungheresi, nel caso di realizzazione di uno scenario controfattuale (117) il mercato si sarebbe sviluppato in modo molto diverso da quanto è realmente accaduto. |
(445) |
Una delle caratteristiche principali dell’energia elettrica è che dopo la produzione non può essere immagazzinata in maniera economica. Al fine di garantire la stabilità della rete, è necessario un costante equilibrio tra domanda e offerta. Di conseguenza, la quantità di energia che i produttori e gli importatori sono in grado di vendere sul mercato all’ingrosso in un dato periodo e il relativo prezzo non dipendono dalla quantità totale di energia richiesto dagli acquirenti in quel periodo, ma dalla quantità di energia elettrica richiesta momenti specifici (118). In aggiunta, la domanda di energia elettrica oscilla in maniera significativa anche durante il giorno e al variare delle stagioni, pertanto anche la capacità di produzione e di importazione necessaria al soddisfacimento della domanda varia a seconda dei periodi. Per di più, alcune unità di produzione di energia elettrica forniscono energia soltanto nei periodi di domanda elevata (119). Di conseguenza, i dati sul consumo e la produzione annuali a disposizione della Commissione non consentono di valutare in maniera accurata il funzionamento del mercato. |
(446) |
Stando alla giurisprudenza della Corte, tuttavia, nessuna norma della legislazione comunitaria stabilisce che, al momento di ordinare il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, la Commissione debba stabilire l’importo esatto dell’aiuto da recuperare. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga le informazioni che consentano al destinatario di calcolarne l’importo senza eccessive difficoltà (120). |
(447) |
Conformemente a quanto sopra, la Commissione fornisce orientamenti sulle modalità di calcolo dell’importo da recuperare. Come menzionato in precedenza, gli HTM coprono una parte talmente significativa del mercato ungherese della produzione e, in loro assenza, l’andamento dei prezzi sarebbe stato sicuramente diverso dai prezzi effettivamente registrati nel segmento concorrenziale. Ovvero, il prezzo che i produttori avrebbero potuto ottenere in assenza degli HTM può essere calcolato tramite una simulazione del mercato costituita dall’esame del funzionamento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica effettuato sulla base dello scenario controfattuale. L’obiettivo di una tale simulazione è stimare quali sarebbero state le vendite e i prezzi nel caso dello scenario controfattuale. Su tale base può essere fornita una stima affidabile relativa all’importo che MVM avrebbe dovuto pagare al produttore interessato per l’energia acquistata secondo lo scenario controfattuale. La simulazione deve soddisfare i requisiti di cui ai punti successivi. |
(448) |
Innanzitutto, tenuto conto della ridotta flessibilità dei prezzi della domanda di energia, la simulazione deve essere eseguita sulla base dell’ipotesi che il carico del sistema secondo lo scenario controfattuale corrisponda in ogni momento a quello effettivamente misurato nel momento in questione. |
(449) |
In secondo luogo — così come sottolineato al punto 196 — l’energia elettrica viene venduta tramite contratti a pronti o a termine. L’esame del settore dell’energia elettrica ha dimostrato che i prezzi a termine sono determinati dalle aspettative sull’andamento dei prezzi del mercato a pronti. A differenza dei mercati a pronti — in cui secondo la teoria economica il prezzo, nel caso di condizioni di concorrenza ottimali, corrisponde in ogni singolo momento al massimo costo marginale a breve termine tra tutte le unità produttive necessario al soddisfacimento della domanda (121) — sui mercati a termine non c’è un livello di prezzo univoco che possa essere stimato sulla base della teoria economica. Per di più, gli effetti delle strategie utilizzate dai venditori e dagli acquirenti per la scelta tra transazioni a pronti o a termine non possono essere simulati. Le numerose situazioni divergenti osservabili sui mercati di tutta Europa illustrano bene questo fatto. L’esame del settore dell’energia elettrica ha mostrato che il rapporto tra la quantità distribuita come prodotto a pronti e il consumo di energia elettrica nazionale varia moltissimo tra gli Stati membri. (122). |
(450) |
Secondo quanto stabilito al punto 198, i prezzi a pronti — e in particolare quelli osservabili nelle relative borse dell’energia — rappresentano un riferimento per l’intero mercato della grande distribuzione, ivi compresi i prodotti a termine. Pertanto la Commissione ritiene che la simulazione del mercato della grande distribuzione — con l’obiettivo di stabilire l’importo del recupero — deve partire dall’ipotesi che, ad eccezione dei casi speciali menzionati ai punti da 453 a 456, tutte le vendite di energia elettrica avvengono nell’ambito di transazioni a pronti. |
(451) |
La simulazione deve essere eseguita sulla base dei costi marginali a breve termine delle unità di produzione interessate. Di conseguenza, deve prendere in considerazione tutti i dati pertinenti relativi alle unità di produzione di energia elettrica operanti in Ungheria (123) nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e la cessazione effettiva degli HTM — con particolare riferimento alle prestazioni installate, all’efficacia termica, ai costi del combustibile, agli altri elementi rilevanti dei costi variabili e con riferimento ai periodi di pausa operativa programmata e obbligata. Inoltre, la simulazione deve essere eseguita tenendo conto dell’ipotesi fondamentale che in ogni singolo momento c’è un solo prezzo sul mercato a pronti, che è il risultato del meccanismo di domanda e offerta. Questo unico prezzo viene modificato periodicamente in conseguenza del cambiamento delle esigenze e dei costi variabili. |
(452) |
Nel corso della simulazione, è necessario anche tenere conto, che secondo lo scenario controfattuale, MMV non dovrebbe acquistare energia in eccesso rispetto a quella necessaria per rispondere alle esigenze del settore pubblico (124). Di conseguenza, nello scenario controfattuale non sono presenti i meccanismi di vendita citati nel punto 226 e le esigenze di MVM si limitano alle quantità necessarie per soddisfare il fabbisogno del settore pubblico. |
(453) |
La simulazione deve tenere conto anche di singole situazioni, debitamente giustificate, che possono comportare una deviazione dal principio del costo marginale alla base dell’intera simulazione. Le unità di cogenerazione possono essere esposte a tali situazioni particolari. A seconda degli obblighi di fornitura di energia termica stabiliti tramite contratto o normativa, è possibile che queste unità siano costrette a vendere energia elettrica a un prezzo inferiore ai loro costi marginali a breve termine. |
(454) |
Possono trovarsi in questa situazione anche le unità produttive che, grazie all’applicazione di tecnologie rispettose dell’ambiente, beneficiano di regimi di aiuti di Stato. È questa la situazione in Ungheria, dove le norme giuridiche impongono a MVM, e alle società regionali di fornitura di energia elettrica, di acquistare ad un prezzo stabilito ufficialmente, generalmente più elevato rispetto a quello del mercato concorrenziale, l’energia elettrica prodotta dagli impianti di cogenerazione o derivante dai rifiuti o da fonti energetiche rinnovabili. Nel corso della simulazione, si deve tenere conto del fatto che anche nello scenario controfattuale esisterebbe tale sistema di acquisto obbligatorio. Pertanto è da considerarsi che la quantità di energia acquistata da MVM nell’ambito del sistema di acquisto obbligatorio e il prezzo pagato per la stessa corrisponde a quanto osservato nello scenario reale (125). |
(455) |
Nel corso della simulazione si dovrà tenere conto anche del fatto che una certa quantità di capacità produttiva fisicamente disponibile non può essere utilizzata per l’approvvigionamento di energia elettrica del mercato della grande distribuzione, dal momento che tali capacità sono state impegnate per la copertura dei servizi di compensazione del gestore di sistema. Nello scenario reale, sia i produttori operanti nell’ambito degli HTM che gli altri hanno fornito servizi di compensazione. La simulazione deve essere eseguita sulla base dell’ipotesi che, nello scenario controfattuale, la capacità impegnata per i servizi di compensazione del gestore del sistema di trasferimento, l’energia elettrica fornita sulla base di tale capacità e il prezzo corrisposto per la stessa si verifichino in modo corrispondente allo scenario reale. |
(456) |
Sulla base dello scenario controfattuale la quantità di energia importata ed esportata, così come il prezzo, potrebbero essere stati divergenti rispetto allo scenario reale. Allo stesso tempo non è possibile valutare tale effetto senza estendere l’ambito della simulazione anche ai paesi importatori ed esportatori, dal momento che le decisioni di importazione o esportazione da o verso un dato paese vengono determinate dalle condizioni di mercato ivi presenti. Dato che la quantità di energia importata o esportata in Ungheria è limitata rispetto alla produzione e al consumo nazionali, tenuto conto inoltre del fatto che un terzo delle importazioni sono regolamentate da contratti a lungo termine (126), la Commissione reputa che l’ampliamento della simulazione renderebbe necessario uno sforzo sproporzionato. Per questo l’Ungheria può considerare che le quantità importate ed esportate nel quadro dello scenario controfattuale e i relativi prezzi corrispondano ai livelli dello scenario reale. |
(457) |
La Commissione è consapevole del fatto che determinati produttori — che non hanno stipulato HTM con MVM — hanno stipulato contratti di fornitura a lungo o medio termine con altri consumatori. La Commissione ritiene tuttavia che tali contratti non debbano essere presi in considerazione nella simulazione, poiché se gli HTM fossero venuti a scadenza il 1o maggio 2004, o anteriormente, in base all’ipotesi fondamentale dello scenario controfattuale, tutti i produttori avrebbero dovuto modificare la loro strategia commerciale, vista l’alta percentuale della prestazione impegnata e inserita nel quadro degli HTM. Come spiegato nel punto 449, non è possibile stimare la proporzione tra l’energia elettrica venduta come prodotto a pronti e quella venduta come prodotto a termine. Pertanto è giustificato ipotizzare che — se non si trovassero in una delle situazioni menzionate nei punti da 453 a 456 — tutti i produttori venderebbero l’energia elettrica da loro prodotta con modalità a pronti. |
(458) |
La simulazione del mercato all’ingrosso potrebbe essere eseguita con precisione oraria, prendendo in considerazione tutti gli indici per ciascuna ora. La Commissione tuttavia accetta anche una simulazione che si limiti a prendere in considerazione campioni di fasce orarie rappresentative e che i risultati ottenuti per ciascun campione siano presi come riferimento l’intero periodo esaminato. |
(459) |
La simulazione dovrebbe garantire una stima affidabile delle quantità di energia elettrica che le singole unità produttive venderebbero (e del relativo prezzo) sulla base dello scenario controfattuale. Sulla base dei dati storici relativi al consumo totale da parte dei consumatori finali del settore pubblico e di tutti i consumatori finali nello scenario reale, si dovrebbe stimare il rapporto tra la quantità di energia elettrica necessaria a MVM per soddisfare il fabbisogno del settore pubblico (127) e la quantità totale di energia elettrica fornita nelle singole fasce orarie sul mercato all’ingrosso. |
(460) |
Utilizzando la proporzione di cui sopra, si dovrà preparare una stima della quantità di energia elettrica che i singoli produttori avrebbero venduto a MVM nei singoli orari, secondo lo scenario controfattuale. Sulla base di tali stime è necessario valutare quale sarebbe stato l’importo, nel periodo esaminato, che MVM avrebbe pagato, secondo lo scenario controfattuale, ai singoli produttori per l’energia acquistata al fine di soddisfare il fabbisogno del settore pubblico (128). |
(461) |
L’ultima fase del calcolo dell’importo da recuperare dovrebbe tenere conto del fatto che nello scenario reale i produttori non vendevano necessariamente a MVM il totale dell’energia elettrica prodotta dai blocchi delle centrali che operavano nell’ambito degli HTM, ma che la capacità non impegnata veniva venduta ad altri acquirenti. Nel caso di ciascun blocco di centrale interessato, l’importo dell’aiuto da recuperare deve essere calcolato per ciascun anno, sulla base della differenza tra i ricavi (129) derivanti dall’energia venduta a MVM nell’ambito degli HTM secondo lo scenario reale e l’importo che MVM avrebbe dovuto pagare secondo lo scenario controfattuale — sulla base di calcoli conformi ai principi fondamentali esposti sopra. |
(462) |
La Commissione tuttavia riconosce che nello scenario controfattuale i produttori avrebbero probabilmente venduto l’energia a consumatori diversi da MVM e a prezzi più elevati rispetto allo scenario reale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che nello scenario controfattuale non sono previste le capacità impegnate a favore di MVM, offrendo ulteriori possibilità ai produttori di vendere a consumatori diversi da MVM l’energia elettrica da essi prodotta. Pertanto l’Ungheria può detrarre dagli importi calcolati in conformità con il punto 461 la differenza tra le entrate derivanti dalle vendite ai consumatori diversi da MVM secondo lo scenario controfattuale e le entrate effettive derivanti da tali vendite secondo lo scenario reale, qualora tale differenza sia positiva. |
(463) |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 gli interessi sul recupero devono essere calcolati su base annuale. |
(464) |
Per consentire alla Commissione di esaminare la precisione e l’affidabilità della simulazione, le autorità ungheresi devono fornire una descrizione dettagliata dei sistemi utilizzati per i calcoli, nonché dei dati inseriti nella simulazione. |
(465) |
La Commissione è a conoscenza del fatto che esistono strumenti adeguati per eseguire la simulazione, che essa stessa ha utilizzato nell’ambito dell’indagine sul settore energetico per valutare la struttura e la presentazione di sei mercati all’ingrosso europei (130). Numerosi produttori e distributori di energia elettrica utilizzano questo tipo di strumenti per ricavare previsioni dei prezzi dell’energia a lungo termine, per pianificare le risorse e per ottimizzare lo sfruttamento della produzione. Inoltre la Commissione — secondo quanto delineato sopra — è pronta ad accettare determinate semplificazioni, in particolare l’utilizzo di campioni composti di orari rappresentativi al posto della simulazione su base oraria. L’Ungheria pertanto — in conformità con il principio di leale collaborazione di cui all’articolo 10 del trattato CE — è tenuta a eseguire la simulazione entro tempi ragionevoli e in conformità dei principi di cui sopra e a calcolare, sulla base di tale simulazione, l’importo dell’aiuto da recuperare. |
(466) |
La Corte di giustizia ha dichiarato che, qualora uno Stato membro che incontri difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, può sottoporre questi problemi alla valutazione della stessa Commissione, proponendo opportune modifiche. In questo caso, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede onde superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del trattato CE (131). |
(467) |
La Commissione invita pertanto l’Ungheria a sottoporre alla valutazione della Commissione stessa gli eventuali problemi incontrati all’atto dell’esecuzione della presente decisione. |
8. CONCLUSIONI
(468) |
La Commissione constata che gli HTM concedono ai produttori di energia elettrica un aiuto di Stato illegale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e che tale aiuto è incompatibile con il mercato comune. |
(469) |
Come illustrato al punto 7.3, l’elemento di aiuto di Stato degli HTM è rappresentato dall’obbligo di acquisto da parte di MVM di una determinata capacità e un determinato quantitativo minimo di energia elettrica a un prezzo che copra i costi fissi, variabili e di capitale, per una porzione significativa della durata di vita delle unità produttive, garantendo così il recupero degli investimenti. |
(470) |
Dal momento che l’aiuto di Stato è incompatibile con il trattato CE, esso deve essere soppresso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’obbligo di acquisto stabilito negli accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine stipulati tra Magyar Villamos Művek Rt. da una parte e Budapesti Erőmű Rt., Dunamenti Erőmű Rt., Mátrai Erőmű Rt., AES-Tisza Erőmű Kft, Csepeli Áramtermelő Kft., Paksi Atomerőmű Rt. e Pécsi Erőmű Rt. (firmatario dell’HTM originale e predecessore di Pannon Hőerőmű Rt.) (132) costituisce aiuto di Stato a favore dei produttori di energia elettrica ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
2. L’aiuto di Stato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non è compatibile con il mercato comune.
3. Entro sei mesi dalla comunicazione della presente decisione, l’Ungheria deve cessare la concessione dell’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
1. L’Ungheria deve recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1.
2. Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi, calcolati dal momento in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al momento dell’effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (133), modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (134).
Articolo 3
1. Entro due mesi dalla comunicazione della presente decisione la Repubblica di Ungheria deve informare la Commissione delle misure adottate e progettate per conformarsi alla presente decisione e in particolare dei provvedimenti presi per eseguire in maniera adeguata la simulazione del mercato all’ingrosso necessaria a calcolare l’importo da recuperare, indicando nei dettagli la metodologia prevista e i dati che intende usare per il calcolo.
2. La Repubblica di Ungheria deve informare costantemente la Commissione delle misure nazionali adottate per dare esecuzione alla presente decisione, fino al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Su semplice richiesta della Commissione l’Ungheria dovrà presentare immediatamente informazioni relative alle misure progettate e già approvate necessarie a conformarsi alla presente decisione. Dovrà inoltre fornire informazioni dettagliate anche sugli importi già recuperati dai beneficiari e sui relativi interessi.
Articolo 4
1. L’Ungheria calcola l’importo esatto dell’aiuto da recuperare sulla base di un’adeguata simulazione della situazione del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica che si sarebbe verificata se nessuno degli accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, fosse stato in vigore al 1o maggio 2004.
2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione l’Ungheria deve calcolare gli importi da recuperare sulla base del sistema di cui al paragrafo 1 e presenta alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative alla simulazione succitata, in particolare i risultati, la metodologia applicata e i dati utilizzati.
Articolo 5
L’Ungheria garantisce di recuperare l’aiuto di cui all’articolo 1 entro dieci mesi dalla notifica della presente decisione.
Articolo 6
La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 324 del 21.12.2005, pag. 12.
(2) Decreto governativo 183/2002 (VIII.23) sulle regole dettagliate per la determinazione e la gestione dei costi non recuperabili.
(3) Lettera delle autorità ungheresi datata 4 giugno 2004 e protocollata alla medesima data e lettera datata 20 ottobre 2004 e protocollata il 21 ottobre 2004.
(4) Lettera di AES-Tisza Erőmű Kft. datata 21 dicembre 2004.
(5) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(6) GU C 324 del 21.12.2005, pag. 12.
(7) Richiesta del 14 dicembre 2005, accettata dalla Commissione il 20 dicembre 2005.
(8) Richieste protocollate il 9 gennaio 2006 (Budapesti Erőmű), il 16 gennaio 2006 [AES-Tisza, […] ()], il 17 gennaio 2006 (Electrabel), il 19 gennaio 2006 […], e il 20 gennaio 2006 (Csepeli Erőmű), accettate dalla Commissione con lettere del 13, 18, 20 e 24 gennaio e del 27 febbraio 2006.
(9) I dati da considerarsi segreto professionale vengono indicati nel prosieguo della decisione con il simbolo […].
(10) La lettera è stata protocollata il 3 aprile 2006.
(11) 2080/2007. (V.11.) Korm. Határozat a villamos energia iparban kötött hosszú távú szerződések rendezéséről.
(12) Legge numero LXXXVI del 2007.
(13) Eccetto le lettere del 7 dicembre 2007 e del 14 gennaio 2008.
(14) Approvata dalla Commissione il 26 luglio 2001. Disponibile dal sito della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html
(15) Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).
(16) Comunicazione del 20 luglio 2005, protocollata il 25 luglio 2005.
(17) In alcuni casi esistevano HTM distinti per i diversi blocchi di alcune centrali, come ad esempio nel caso di Mátrai Erőmű e di Dunamenti Erőmű.
(18) Quali energia di compensazione, riserva di minuti, capacità di black-start, ecc.
(19) Tali tassi si basano sul calcolo dell’impegno della capacità produttiva (MW) e non sulla misura della vendita dell’energia elettrica (MWh). Le autorità ungheresi hanno presentato tali tassi alla Commissione con lettera del 4 giugno 2004. Questi stessi valori compaiono anche nel rapporto sull’esame settoriale condotto sul mercato ungherese dell’energia elettrica dall’ufficio ungherese per la concorrenza economica, datato 15 maggio 2006.
(20) Cessato nel marzo 2008, di comune accordo.
(21) L’elenco si basa sulle informazioni fornite dalle autorità ungheresi il 20 ottobre 2004 e sulla direttiva concernente l’esecuzione dell’analisi dei costi, a gennaio 2001, da parte dell’ente ungherese per l’energia avente come obiettivo la determinazione dei prezzi (A Magyar Energia Hivatal irányelve a 2001. januári ármegállapítás előkészítését célzó költség-felülvizsgálat végzéséhez).
(22) Lettera datata 20 luglio 2005 e protocollata il 25 luglio 2005.
(23) Lettera datata 28 giugno 2006 e protocollata il 29 giugno 2006.
(24) Cfr. il rapporto sull’esame settoriale condotto sul mercato ungherese dell’energia elettrica dall’ufficio ungherese per la concorrenza economica, datato 15 maggio 2006.
(25) Legge XXXV del 2006 sulla modifica di alcune leggi relative alla regolamentazione dei prezzi dell’energia elettrica.
(26) I valori indicati in tabella si basano sulle statistiche contenute nell’annuario statistico sull’energia elettrica. Cfr. anche la lettera delle autorità ungheresi protocollata il 21 aprile 2008.
(27) Prestazione integrata: la prestazione nominale garantita, misurata in MW, delle unità integrate nelle centrali in Ungheria. Può cambiare soltanto nel caso di ampliamento o disinstallazione.
(28) Prestazione costante a disposizione: la prestazione che la centrale è in grado di fornire costantemente, tenendo presente possibili sovraccarichi e carenze fisse esistenti. Il valore della prestazione integrata diminuito per cause di natura permanente e maggiorato del possibile sovraccarico.
(29) Prestazione utilizzabile: la prestazione costante a disposizione diminuita della prestazione perduta a causa di manutenzione programmata.
(30) I valori indicati in tabella si basano sugli HTM fatti pervenire alla Commissione dalle autorità ungheresi. Cfr. anche la lettera delle autorità ungheresi protocollata il 21 aprile 2008.
(31) Valore contrattuale della prestazione media a disposizione.
(32) Tra i 400 e i 700 MW (le note a piè di pagina indicate con lettera minuscola non sono presenti nella versione ufficiale della decisione. Sono state tuttavia inserite nella versione pubblica, allo scopo di indicare il dominio di valore dell’ordine di grandezza dei dati che rientrano nell’ambito dell’obbligo di mantenimento del segreto professionale).
(33) Tra i 600 e i 900 MW.
(34) Tra i 4 057 e i 4 357 MW.
(35) Tra i 4 725,9 e i 5 025,9 MW.
(36) Tra i 4 749,6 e i 5 049,6 MW.
(37) Tra i 4 724,7 e i 5 024,7 MW.
(38) I valori indicati in tabella si basano sugli HTM presentati dalle autorità ungheresi, sulle statistiche indicate sul sito dell’ente ungherese per l’energia (www.eh.gov.hu) e sulla lettera del 21 aprile 2008 delle autorità ungheresi. La quantità garantita di acquisto stabilita negli accordi commerciali può discostarsi leggermente dalle quantità previste dagli HTM. I dati effettivi di acquisto comprendono tutte le vendite effettuate nei confronti di MVM da parte delle centrali interessate dagli HTM.
(39) I dati che si riferiscono alla produzione totale di energia elettrica e al consumo proprio comprendono anche quei blocchi delle centrali che non rientrano nell’ambito di applicazione di HTM.
(40) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, GU L 236 del 23.9.2003.
(41) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
(42) Sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Repubblica Francese/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2002, pag. I-4397.
(43) Si fa riferimento alla causa T-366/00, Scott S.A.
(44) GU C 34 del 7.2.2004, pag. 8.
(45) Sentenza nella causa C-280/00, Altmark trans Gmbh e Regierungsprasidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH e Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Racc. 2003, pag. I-07747.
(46) Direttiva 2003/54/CE.
(47) Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000 nelle cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97–T-607/97, T-1/98, T-3/98–T-6/98 e T-23/98.
(48) La lettera è stata protocollata il 19 dicembre 2006.
(49) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
(50) La sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000 nella causa Alzetta Mauro, a cui Budapesti Erőmű fa riferimento, non fa che confermare che la misura deve essere valutata nelle nuove condizioni di mercato successive alla liberalizzazione, se viene riconosciuto che la misura, che non si configurava come aiuto di Stato prima della liberalizzazione, diventa un aiuto di Stato (nuovo o esistente).
(51) L’accordo europeo che ha dato vita all’associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica di Ungheria dall’altra è stato sottoscritto il 16 dicembre 1991.
(52) Citazione del punto 3 delle osservazioni del produttore.
(53) Indipendentemente dal fatto se questo prezzo si basi sul meccanismo di determinazione dei prezzi degli HTM o sui decreti sui prezzi e tenuto conto che entrambe le regolamentazioni dei prezzi si basano su principi simili.
(54) Cfr. la sentenza nelle cause riunite C-328/99 e C-399/00 Repubblica italiana e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione, punto 83, Raccolta 2003, pag. I-4035.
(55) Nel giugno 2005 la Commissione ha avviato l’esame del funzionamento dei mercati europei del gas e dell’energia elettrica. La presente decisione utilizza la relazione finale pubblicata il 10 gennaio 2007 sull’esame del settore dell’energia elettrica come fonte di informazioni relative alle tendenze e alle prassi commerciali significative osservabili sul mercato europeo dell’energia elettrica che esistevano in Ungheria già al momento della sua adesione all’Unione europea, il 1o maggio 2004. La relazione è disponibile al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/
(56) I costi marginali a breve termine sono i costi che il produttore può evitare qualora decida a breve termine di cessare la produzione di energia elettrica. Tali costi corrispondono approssimativamente ai costi variabili, dal momento che in entrambi i casi sono di importanza fondamentale i costi del combustibile.
(57) Si può considerare equivalente all’impegno della capacità il fatto che il fornitore si obblighi a fornire la quantità stabilita nel contratto.
(58) Nel 2005 il 15 % della capacità contrattuale.
(59) A causa delle procedure di gara annuali la capacità che può essere offerta al gestore del sistema di trasporto e il relativo prezzo variano ogni anno oppure può capitare che diminuisca qualora le esigenze del gestore del sistema di trasporto si riducano oppure nel caso in cui altri fornitori offrano prezzi più bassi o quantità maggiori.
(60) Le leggi ungheresi prescrivono a MVM e alle società regionali di fornitura di energia elettrica di acquistare a prezzi regolamentati l’energia elettrica prodotta dalla cogenerazione, dai rifiuti o derivante da fonti energetiche rinnovabili.
(61) Cfr. ad esempio http://www.mvm.hu
(62) Prezzo derivato dalle tariffe regolamentate che dipendono dalla misura del consumo.
(63) Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, GU L 176, pag. 37-55.
(64) Decreto governativo 183/2002.
(65) Cfr. la lettera delle autorità ungheresi del 4 giugno 2004.
(66) Aste di capacità, procedure di gara in materia di capacità e mercato elettronico di MVM.
(67) I dati numerici presentati in tabella sono ricavati dalle lettere delle autorità ungheresi protocollate il 24 settembre 2007 e il 16 gennaio 2008. Sono osservabili differenze minime (meno del 5 %) tra i numeri comunicati nelle due lettere informative in relazione ai prezzi del 2006. In questi casi la presente decisione si basa sulle informazioni successive (lettera del 16 gennaio 2008).
(68) Informazioni basate sulla lettera delle autorità ungheresi protocollata il 24 settembre 2007. Nel 2005 e nel 2006 anche la società E.ON DKCE ha venduto energia elettrica sul libero mercato. Secondo le informazioni fornite dalle autorità ungheresi nella lettera protocollata il 22 aprile 2008, tuttavia, la quantità venduta era trascurabile, pertanto le autorità ungheresi non dispongono dei dati relativi ai prezzi.
(69) La quantità venduta è inferiore a 1 000 MWh. La Commissione reputa che prezzi corrispondenti a quantità così ridotte non rappresentino una base comparativa adeguata sotto l’aspetto del confronto con i prezzi degli HTM.
(70) Informazioni basate sulle lettere delle autorità ungheresi protocollate il 24 settembre 2007 e il 16 gennaio 2008. Sono osservabili differenze minime (meno del 2 %) tra i numeri comunicati nelle due lettere informative. In questi casi la presente decisione si basa sulle informazioni successive (lettera del 16 gennaio 2008). Anche le importazioni di MVM si basano su accordi a lungo termine. Tali accordi non sono oggetto del presente procedimento.
(71) Nome della società di importazione partner.
(72) Il prezzo medio ponderato delle importazioni in tabella è di 9,14 HUF/kWh per il 2004, di 10,41 HUF/kWh per il 2005 e di 11,49 HUF/kWh per il 2006.
(73) Cfr. il punto 32 della presente decisione.
(74) I prezzi medi sono i prezzi ponderati indicativi.
(75) La quantità venduta per tipo di prodotto (decrescente/continuo/picco) è compresa tra 25 000 e 2 000 000 MWh.
(76) Secondo le stime delle autorità ungheresi, in assenza di HTM, i diversi produttori, attualmente operanti nell’ambito di HTM possono ottenere maggiori utili nei seguenti modi. Paksi Erőmű e Pécsi Erőmű venderebbero il 100 % della loro produzione per il carico di base, Mátrai Erőmű, il blocco G2 di Dunamenti Erőmű, Kelenföldi Erőmű, Újpesti Erőmű e Kispesti Erőmű venderebbero approssimativamente il 50 % dell’energia da loro prodotta per il carico di base e il 50 % per i picchi di carico, mentre Csepeli Erőmű, il blocco F di Dunamenti Erőmű e Tisza II. Erőmű venderebbero per la maggior parte (approssimativamente il 70 %) energia elettrica per i picchi di carico.
(77) Cfr. le decisioni della Commissione nelle cause N34/99 (GU C 5 dell’8.1.2002, pag. 2), NN49/99 (GU C 268 del 22.9.2001, pag. 7), N6/A/2001. (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 25) e C7/2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(78) Si tratta in effetti del secondo e del terzo criterio stabiliti nella causa Altmark.
(79) Punti 40 e 52 della sentenza pronunciata il 29 settembre 2000 dal Tribunale nella causa T-55/99 CETM contro Commissione delle Comunità europee.
(80) Punto 4 della sentenza pronunciata il 14 luglio 1983 dal Tribunale nella causa 203/82 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Punto 18 della sentenza pronunciata il 2 luglio 1973 dalla Corte nella causa 173/73, Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.
(81) Sentenza pronunciata dalla Corte il 13 marzo 2001 nella causa C-379/98.
(82) Sentenza pronunciata dalla Corte il 16 marzo 2002 nella causa C-482/99.
(83) Cfr. la lettera delle autorità ungheresi protocollata il 25 luglio 2005.
(84) Traduzione libera dall’originale inglese di pag. 5 delle osservazioni.
(85) La lettera è stata protocollata il 25 luglio 2005.
(86) Il contratto ha ripreso le formule e le definizioni presenti del decreto governativo. Lettera delle autorità ungheresi protocollata il 25 luglio 2005.
(87) Citazione della lettera datata 20 luglio 2005, protocollata il 25 luglio 2005.
(88) Il testo della direttiva congiunta è stato presentato alla Commissione soltanto in inglese.
(89) Lettera inoltrata alla Commissione dalle autorità ungheresi il 20 ottobre 2004 e inoltrata a Dunamenti Erőmű Rt. il 25 luglio 2005.
(90) Allegato 3 al documento di […] Erőmű Rt.
(91) Nome del produttore di energia elettrica.
(92) Cfr. in particolare sentenza pronunciata dal Tribunale il 13 giugno 2000 nelle cause riunite T-204/97 e T-290/97 EPAC — Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA contro Commissione delle Comunità europee [Racc. 2000, pag. II-02267].
(93) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
(94) Pubblicato il 15 maggio 2006.
(95) Punto 24 del capitolo «Sintesi» della relazione.
(96) Pubblicato nel novembre 2006. Titolo originale: «A hosszú távú áramvásárlási szerződések megszűnésének hatása a villamos energia nagykereskedelmi árára» (Effetto della cessazione dei contratti di acquisto di energia elettrica a lungo termine sui prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica).
(97) Citazione del punto 2 delle osservazioni dello studio: «incompatibile con i principi di funzionamento di un mercato concorrenziale».
(98) 10 gennaio 2007. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/
(99) Le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo sul sito dell’ente ungherese per l’energia: www.eh.gov.hu
Il testo ungherese riportato nella seguente decisione è la libera traduzione del testo originale inglese.
(100) Studio di Theon van Dijk, marzo 2006.
(101) Cfr. la decisione della Commissione del 28 gennaio 2004 sugli aiuti di Stato: CZ 14/2003 — Repubblica ceca «Česka spořitelna, a.s.».
(102) Cfr. la nota di pag. 32.
(104) La mappa degli aiuti regionali dell’Ungheria è stata approvata dalla Commissione il 13 settembre 2006 e pubblicata nella GU C 256, 24.10.2006, pag. 7.
(105) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(106) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
(107) Punto 4.15 degli orientamenti per gli aiuti regionali precedenti e punto 5 dei nuovi orientamenti per gli aiuti regionali.
(108) Citazione del punto 5 dei nuovi orientamenti per gli aiuti regionali.
(109) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
(110) GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.
(111) Cfr. le disposizioni introduttive del metodo.
(112) In realtà dalla data di liberalizzazione del mercato energetico, ossia il 1o maggio 2004 nel caso dell’Ungheria.
(113) Causa C-70/72, Commissione contro Germania (Racc. 1973, pag. 00813, punto 13).
(114) Cfr. cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1994, pag. I-4103, punto 75).
(115) Causa C-75/97, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1999, pag. I-03671, punti 64-65).
(116) Cause riunite C-75/97, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1999, pag. I-030671, punto 68), C-142/87 Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1990, pag. I-00959, punto 66.) e C-278/92-C-280/92 Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1994, pag. I-04103, punto 75).
(117) Ossia uno scenario ipotetico in cui, tra il 1o maggio 2004 e la data di scadenza degli HTM, non fosse in vigore alcun HTM e tutti gli altri fattori fossero costanti. Lo «scenario reale» corrisponde a quanto è veramente accaduto in virtù dell’esistenza dei HTM.
(118) Tale caratteristica viene espressa in MW e viene convenzionalmente chiamata «carico del sistema».
(119) Generalmente si chiamano «picchi di domanda» i periodi in cui la domanda è alta, in contrapposizione al «consumo ordinario».
(120) Cfr. in particolare C-480/98, Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 2000, pag. I-8717, punto 25), C-415/03 Commissione delle Comunità europee contro repubblica di Grecia (Racc. 2005, pag. 0000, punto 39).
(121) Alle condizioni di concorrenza ottimali la domanda viene soddisfatta dalle unità di carico i cui costi marginali a breve termine sono i più bassi e che sono in grado di alimentare la rete con l’intera quantità di energia elettrica necessaria a soddisfare la domanda. Le unità delle centrali vengono classificate sulla base dei loro costi marginali a breve termine. Il loro ingresso sul mercato in qualsiasi momento dipende dal posto che occupano in questa classifica «di merito», dalla misura del carico del sistema e dalla quantità di energia elettrica trasportata dalle unità produttive che le precedono nella classifica di merito.
(122) Per esempio tale percentuale è del 5 % in Francia, dell’11 % nel Regno Unito, del 44 % in Italia, dell’84 % in Spagna.
(123) Operanti o no nell’ambito di HTM.
(124) Tenuto conto delle perdite nel sistema di trasmissione e distribuzione.
(125) Lo «scenario reale» corrisponde all’effettivo andamento del mercato a partire dal 1o maggio 2004 in presenza degli HTM.
(126) Che sarebbero rimasti in vigore anche nel caso di uno scenario controfattuale.
(127) Tale quantità corrisponde all’energia elettrica effettivamente consumata dai clienti del settore pubblico e all’ulteriore quantità richiesta a causa delle perdite nel sistema di trasmissione e distribuzione.
(128) Tra il 1o maggio 2004 e l’effettiva cessazione degli HTM.
(129) Tali ricavi devono essere calcolati sulla base dei prezzi effettivamente pagati da MVM. Nei calcoli si devono prendere in considerazione i prezzi ufficiali con riferimento al periodo in cui i prezzi ufficiali hanno sostituito le formule per la determinazione dei prezzi presenti negli HTM (tra il 9 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2007).
(130) Stati membri interessati: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. I mercati all’ingrosso di questi paesi sono tra i più grandi in Europa.
(131) Cfr. causa C-94/87, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Federale di Germania (Racc. 1989, pag. 175, punto 9) e C-348/93, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Racc. 1995, pag. 673, punto 17).
(132) Lo statuto giuridico indicato riflette le denominazioni utilizzate alla sottoscrizione degli HTM.
(133) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(134) GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.
27.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/104 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2008
sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards
[notificata con il numero C(2008) 3118]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/610/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a dette disposizioni (1) e viste queste osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 9 settembre 2003 le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di Hellenic Shipyards SA («HSY») riguardante modifiche del piano di investimento volto alla sua ristrutturazione, per il quale era stato autorizzato un aiuto con decisione della Commissione del 15 luglio 1997 nel caso N 401/97 (2) («decisione N 401/97»). In base al nuovo piano risalente al novembre 2002, HSY ha chiesto, e infine ricevuto, l’autorizzazione delle autorità greche a completare l’attuazione del piano di investimento entro il 30 giugno 2004. Inoltre, sempre secondo il nuovo piano, l’aiuto approvato dalla Commissione nel 1997 non è stato ancora versato a HSY. |
(2) |
Con lettera del 31 ottobre 2003 le autorità greche hanno spiegato che il nuovo piano d’investimento era stato comunicato alla Commissione «per informazione» e che tale comunicazione non era da considerarsi una notificazione. |
(3) |
Con lettera del 18 novembre 2003 la Commissione ha chiesto alle autorità greche di chiarire se intendessero accordare o versare aiuti a HSY per la realizzazione del nuovo piano d’investimento. Nella stessa lettera la Commissione ha ricordato alle autorità greche che in tal caso, e ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3) [il «regolamento (CE) n. 659/1999»], l’aiuto avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione e che non sarebbe stato possibile dargli esecuzione prima che questa avesse adottato una decisione formale al riguardo. |
(4) |
Con lettera del 16 gennaio 2004 le autorità greche hanno affermato che l’aiuto che intendevano concedere era un «aiuto esistente», rientrante nella decisione di approvazione della Commissione del 1997. Esse si ritenevano competenti per approvare modifiche al piano di ristrutturazione, ivi compresa la proroga del calendario relativo all’attuazione del piano. |
(5) |
Con lettera del 20 febbraio 2004 la Commissione ha comunicato alle autorità greche i propri dubbi riguardo alla fondatezza delle precedenti asserzioni. |
(6) |
Con lettera del 27 febbraio 2004 le autorità greche hanno dichiarato che, a tale data, non era stato versato nessun aiuto a HSY. |
(7) |
Con decisione C(2004) 1359 del 20 aprile 2004 (4) («la decisione di avviare il procedimento»), la Commissione ha dato avvio al procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alle modifiche apportate al piano d’investimento finanziato in parte dagli aiuti agli investimenti autorizzati con la decisione N 401/97. La decisione di avviare il procedimento riferisce anche che l’istituto statale Banca ellenica per lo sviluppo industriale («ETVA») ha concesso vari prestiti e garanzie a HSY e che le autorità greche non avevano presentato relazioni annuali come avrebbero dovuto. |
(8) |
Avendo chiesto e ottenuto proroghe del termine per la presentazione di commenti, la Grecia ha presentato le sue osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento con lettera del 20 ottobre 2004. |
(9) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in oggetto. |
(10) |
Avendo chiesto e ottenuto proroghe del termine per la presentazione di commenti, HSY ha trasmesso osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento con lettera del 18 ottobre 2004. Si tratta degli stessi commenti presentati dalla Grecia il 20 ottobre 2004. Elefsis, una concorrente greca di HSY, ha presentato osservazioni con lettera del 10 settembre 2004, che sono state inoltrate alla Grecia con lettere del 16 dicembre e 23 dicembre 2004; la Grecia ha risposto rispettivamente con lettere del 20 gennaio e 26 gennaio 2005. Con lettera del 29 marzo 2005, la Commissione ha inviato i commenti aggiuntivi di Elefsis alla Grecia. Le autorità greche hanno risposto con lettera del 23 maggio 2005. |
(11) |
Dal 2002 la Commissione aveva iniziato a ricevere lettere di denuncia da Elefsis, in cui questa sosteneva che HSY usufruiva di varie misure di aiuto illegittime e incompatibili con il mercato comune e che aveva utilizzato impropriamente aiuti autorizzati dalla Commissione. Queste lettere erano datate 23 maggio, 28 maggio e 14 agosto 2002, 24 aprile 2003, 3 febbraio, 4 marzo e 30 giugno 2004, 8 aprile, 27 aprile, 24 maggio, 10 giugno, 15 luglio, 28 luglio, 13 settembre, 16 settembre, 21 ottobre, 12 dicembre e 23 dicembre 2005, 6 gennaio, 10 gennaio, 12 gennaio, 18 gennaio, 23 gennaio, 3 febbraio, 9 febbraio, 23 marzo, 28 marzo, 6 aprile, 20 aprile, 24 maggio e 2 giugno 2006. La Commissione ha inviato lettere alla denunciante in data 27 giugno 2002, 22 luglio 2004 e 12 agosto 2005. |
(12) |
Queste denunce sono state registrate con i numeri CP 71/02 e CP 133/05. |
(13) |
La Commissione ha chiesto informazioni alla Grecia con lettere del 30 gennaio 2003, 30 luglio 2004, 2 maggio e 24 maggio 2005, 24 marzo, 24 maggio e 29 maggio 2006. La Grecia ha risposto con lettere del 31 marzo 2003, 21 ottobre e 17 dicembre 2004, 20 giugno 2005, 25 aprile, 30 maggio e 1o giugno 2006. |
(14) |
La Commissione ha incontrato successivamente: il 22 marzo 2006 le autorità greche (che erano accompagnate da rappresentanti di HSY e della Banca del Pireo e hanno fornito alla Commissione documenti aggiuntivi); la denunciante il 10 gennaio 2003, 14 gennaio, 10 marzo, 20 maggio, 19 ottobre e, 8 novembre 2005 e il 23 marzo 2006; rappresentanti di Thyssen Krupp Marine Systems AG («TKMS») il 21 marzo 2006. |
(15) |
Con decisione C(2006) 2983 del 4 luglio 2006 (6) («la decisione di proroga»), la Commissione ha prorogato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato per comprendere varie misure aggiuntive a favore di HSY. Tale decisione di proroga conclude altresì che alcune misure non notificate rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato o non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(16) |
La decisione di proroga del procedimento nel caso C 16/04 non ha effetti su ogni altro procedimento in corso o imminente su aiuti di Stato riguardante HSY, in particolare il procedimento C 40/02. |
(17) |
Avendo chiesto e ottenuto una proroga del termine per le risposte, la Grecia ha replicato alla decisione di proroga con lettera del 5 ottobre 2006. |
(18) |
La decisione della Commissione di prorogare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in oggetto. |
(19) |
La Commissione ha ricevuto commenti dai seguenti interessati: da HSY con lettera del 30 ottobre 2006; da Greek Naval Shipyard Holding («GNSH») congiuntamente a TKMS con lettera del 30 ottobre 2006; dalla Banca del Pireo con lettera del 27 ottobre 2006 e, dopo un incontro con la Commissione stessa tenutosi il 15 novembre 2007, con lettera del 27 dicembre 2006. Avendo chiesto e ricevuto una proroga del termine per rispondere, Elefsis ha presentato osservazioni con lettera del 17 novembre 2006. |
(20) |
Con lettera del 22 febbraio 2007 la Commissione ha inoltrato questi commenti alla Grecia, che ha presentato le sue osservazioni al riguardo il 7 marzo e il 19 marzo 2007. Con lettera del 27 aprile 2007, la Commissione ha inviato alla Grecia gli allegati ai commenti di terzi, che aveva omesso nella lettera del 22 febbraio. Nella lettera del 27 aprile 2007 la Commissione ha anche posto varie domande alla Grecia, che ha risposto con lettera del 29 giugno. Con lettera del 23 agosto 2007 la Commissione ha posto domande a HSY, che ha risposto con lettera del 9 ottobre. Con lettera del 13 novembre 2007 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Grecia e ha inoltrato le risposte di HSY del 9 ottobre 2007. La Grecia ha risposto con lettere del 4 dicembre e del 14 dicembre 2007. La Commissione ha incontrato le autorità greche il 16 ottobre 2007 e il 21 gennaio 2008. La Commissione ha inviato domande aggiuntive alla Grecia il 12 febbraio 2008; la Grecia ha risposto con lettera del 3 marzo 2008. |
(21) |
L’8 maggio 2007 si è tenuta una riunione fra la Commissione, TKMS/GNSH e l’avvocato di HSY. TKMS/GNSH ha presentato ulteriori commenti con lettera del 21 giugno 2007. L’11 settembre 2007 la Commissione ha inoltrato tale lettera alla Grecia, che ha presentato commenti con lettera dell’11 ottobre. Dopo una seconda riunione tenutasi il 9 gennaio 2008 tra la Commissione e gli stessi operatori economici, TKMS/GNSH ha trasmesso osservazioni aggiuntive con lettera del 18 gennaio 2008, che sono state inoltrate alle autorità greche con lettera del 12 febbraio 2008. |
(22) |
La Commissione ha incontrato Elefsis il 15 marzo e il 7 agosto 2007. Dopo la seconda riunione, Elefsis ha presentato ulteriori osservazioni con lettera dell’8 novembre 2007, che sono state trasmesse alla Grecia con lettera del 17 gennaio 2008. La Grecia ha formulato commenti al riguardo con lettera del 15 febbraio 2008. |
(23) |
La Banca del Pireo ha presentato ulteriori commenti con lettera del 22 ottobre 2007, che sono stati inoltrati alla Grecia con lettera del 13 novembre 2007. Il 12 febbraio 2008, la Banca del Pireo ha chiesto di incontrare ancora una volta la Commissione. La riunione si è tenuta il 5 marzo 2008. |
(24) |
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce che lo Stato membro e gli altri interessati hanno un mese di tempo per presentare osservazioni e che «in casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine». Nel caso in oggetto, le parti hanno continuato a presentare osservazioni (e a chiedere incontri con la Commissione) dopo la scadenza di questo termine. Inizialmente, la Commissione ha inoltrato queste osservazioni alla Grecia per commenti, informandola di non aver accettato tali osservazioni dopo la scadenza del termine di un mese. La Commissione ha accettato dapprima le richieste d’incontro presentate da terzi e, durante le riunioni, ha aderito alle richieste degli interessati di poter presentare osservazioni per fornire ulteriori informazioni sulle questioni discusse durante le riunioni. Tuttavia, la Commissione non ha mai indicato agli interessati che ogni altro loro commento formulato dopo la scadenza del termine di un mese sarebbe stato accettato. In particolare, la Commissione non ha mai indicato agli interessati che avrebbero potuto presentare commenti indefinitamente o che li avrebbe informati quando non avrebbe più accettato osservazioni. |
(25) |
La Commissione ritiene che l’estensione del periodo prescritto oltre un mese fosse giustificata nel caso in oggetto, in quanto la decisione di proroga riguarda un gran numero di misure. Inoltre, la valutazione di alcune di queste misure richiede un’analisi giuridica complessa e il chiarimento di fatti risalenti fino a dieci anni fa. |
(26) |
Tuttavia, alcuni interessati hanno continuato a presentare commenti alla Commissione oltre un anno dopo la pubblicazione della decisione di proroga. Se la Commissione non avesse deciso di ignorare i commenti presentati oltre una certa data, il fatto che questi continuassero ad arrivare le avrebbe impedito di giungere a una decisione finale in tempo ragionevole (8). Inoltre, in alcune documentazioni presentate, i terzi interessati formulavano nuove osservazioni su questioni già commentate nelle lettere precedenti, senza apportare nuovi elementi di fatto. Non può essere questo lo scopo della proroga del periodo per la presentazione delle osservazioni. |
(27) |
Di conseguenza, la Commissione ha deciso che ogni osservazione ricevuta a partire dal 5 marzo 2008 (ovvero dalla data in cui aveva ricevuto la lettera di quattro pagine del 3 marzo 2008 con cui la Grecia rispondeva alla lettera della Commissione stessa del 12 febbraio 2008) sarebbe stata considerata come pervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione di commenti. Questa decisione riguarda la documentazione inviata da Elefsis il 7 marzo, 24 aprile e 2 giugno 2008 (9) e quella inviata da GNSH/TKMS il 2 aprile 2008. Quindi questi documenti non sono stati inviati alla Grecia per commenti e non sono stati presi in considerazione nella presente decisione. |
2. PRECEDENTI DECISIONI DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO
(28) |
La struttura di HSY è fra le più grandi del Mediterraneo orientale. Il cantiere è situato a Scaramanga, a ovest di Atene, nella regione dell’Attica. HSY è stata costituita nel 1939 dalla Marina ellenica e acquistata nel 1957 dal gruppo Niarchos. La lunga crisi del settore navale, seguita alla prima crisi petrolifera, ha avuto un effetto negativo sul livello di attività di HSY. Nell’aprile 1985 la situazione era così critica che l’impresa ha cessato l’attività ed è stata messa in liquidazione. Nel settembre 1985 la banca di Stato ETVA ha acquistato la società. Ripristinate dopo questa compravendita, le attività dell’impresa non erano tuttavia sufficienti rispetto all’imponenza della sua capacità e all’elevato numero di dipendenti (10). |
(29) |
Nel 1990 la Grecia ha ottenuto disposizioni particolari con la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale («direttiva 90/684/CEE») (11), che consentivano aiuti al funzionamento a favore della ristrutturazione nel quadro della privatizzazione di vari cantieri. |
(30) |
Nel 1992, a causa degli obblighi finanziari e delle perdite cumulate, HSY è stata posta in liquidazione. Nel novembre 1993, dopo due tentativi infruttuosi di vendere HSY, il processo di liquidazione è stato revocato. Sulla base degli impegni assunti dal governo greco di privatizzare i cantieri pubblici entro il 31 marzo 1993, il 23 dicembre 1992 (12) la Commissione aveva autorizzato la cancellazione del debito a favore di HSY. Poiché il governo greco non ha rispettato la scadenza del marzo 1993, il 10 marzo 1994 la Commissione ha avviato un procedimento (C 10/94) per utilizzazione abusiva di aiuti autorizzati (13). Il 26 luglio 1995 la Commissione ha deciso (14) di concludere il procedimento con una decisione negativa riguardo all’aiuto a favore di HSY. Su richiesta del governo greco, per il quale la vendita del cantiere era imminente, la Commissione ha deciso tuttavia di sospendere la notifica di tale decisione. Infine, le autorità greche hanno informato la Commissione che il 49 % delle azioni di HSY erano state vendute ai dipendenti, mentre la Grecia aveva la facoltà di mantenere una partecipazione di maggioranza in uno dei propri cantieri, facoltà giustificata per motivi di difesa nazionale in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 90/684/CEE. Il 31 ottobre 1995 la Commissione ha revocato la decisione negativa finale per HSY (15). Nel frattempo l’ammontare del debito aumentava e la ristrutturazione non era stata attuata. La Commissione ha pertanto prorogato, l’8 gennaio 1997, il procedimento avviato nel caso C 10/94 (16). È stato poi adottato il regolamento (CE) n. 1013/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione (17) [«regolamento (CE) n. 1013/97 del Consiglio»], compreso quello di HSY. |
(31) |
Il 15 luglio 1997 la Commissione ha approvato aiuti per HSY con due decisioni distinte:
|
(32) |
Nel 2001 il governo ha deciso la totale privatizzazione di HSY. Lo Stato greco ha lanciato una gara pubblica d’appalto, per la quale è stato predisposto un capitolato d’oneri. Il 31 maggio 2002 ETVA e i dipendenti di HSY hanno venduto le loro quote in HSY a un consorzio costituito da HDW e Ferrostaal (19) («HDW/Ferrostaal»). Questo consorzio ha fondato GNSH al fine di accogliere la partecipazione in HSY. HDW e Ferrostaal detenevano in GNSH quote pari. ThyssenKrupp ha acquisito HDW nel gennaio 2005 (20) e ha rilevato le quote di Ferrostaal in GNSH nel novembre 2005 (21). Dalla fine del 2005 ThyssenKrupp detiene quindi il 100 % della proprietà e il controllo di HSY. GNSH ed ΕΝΑΕ sono comprese in TKMS, la divisione di ThyssenKrupp specializzata in sistemi per imbarcazioni e navi commerciali dedicate. |
(33) |
Nell’agosto 2001, durante la procedura di appalto per la vendita di HSY, lo Stato greco ha adottato la legge 2941/2001, che prevede varie misure volte ad agevolare la vendita di HSY. In primo luogo, la legge concede incentivi ai lavoratori che si dimettono volontariamente dalla società. In secondo luogo, lo Stato greco si assume alcuni costi pensionistici una tantum di HSY. In terzo luogo, la legge consente a HSY di usufruire di alcune riserve esenti da tasse se sono intese a compensare perdite degli esercizi precedenti. In quarto luogo, la legge prevede una disposizione per la compensazione dei lavoratori che erano azionisti di HSY prima della privatizzazione. Più precisamente, lo Stato greco rimborsa i lavoratori dell’importo investito in HSY nel quadro degli aumenti di capitale effettuati negli anni precedenti. Il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato una duplice decisione («decisione N 513/01») (22) concernente varie misure previste nella legge 2941/2001, che la Grecia aveva notificate nel 2001 (notifica registrata con il numero N 513/01). La Commissione ha deciso di approvare un aiuto alla chiusura per 29,5 milioni di EUR a favore di HSY e di avviare (nel caso C 40/02) il procedimento formale di indagine ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE per quanto riguarda: 1) la copertura da parte dello Stato di alcuni costi una tantum relativi al pensionamento di dipendenti di HSY; 2) il trasferimento di alcune riserve del bilancio senza la corresponsione dell’imposta obbligatoria del 10 %. La decisione finale adottata il 20 ottobre 2004 (23) («decisione C 40/02») ha concluso che queste due misure costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune che si dovevano quindi recuperare. |
3. VALUTAZIONE DI QUESTIONI ORIZZONTALI
(34) |
La presente decisione riguarda sedici misure. Prima di esaminarle singolarmente, la Commissione deve chiarire talune questioni fondamentali per la valutazione di alcune di queste misure. |
3.1. Questione orizzontale 1: affidabilità creditizia e accesso al mercato finanziario fra il 1997 e il 2002
(35) |
Per la valutazione della maggior parte delle misure oggetto dell’attuale decisione, è necessario determinare quale fosse la situazione economica e finanziaria di HSY durante gli anni 1997-2002 e se ci si potesse ragionevolmente attendere che l’impresa tornasse alla redditività nel lungo termine. Inoltre, occorre stabilire se in queste circostanze un investitore operante secondo i criteri dell’economia di mercato avrebbe accettato di concedere a HSY prestiti e garanzie analoghe a quelle erogate dallo Stato e dalla banca di Stato ETVA, che sono state le uniche istituzioni a erogare fondi a HSY durante tale periodo. |
(36) |
La Commissione inizierà analizzando la situazione nel 1997 e procederà esaminando l’evoluzione fino al 2002. |
3.1.1. Situazione nel 1997
(37) |
Per iniziare questa analisi è necessario verificare se la Commissione si sia già espressa su tale questione in decisioni precedenti. In primo luogo, la Commissione rammenta che nelle sue decisioni N 401/97 e C 10/94, entrambe adottate il 15 luglio 1997, essa non aveva messo in dubbio la validità del piano aziendale presentato dalla Grecia. Pertanto, la Commissione ha riconosciuto implicitamente che l’attuazione di tale piano fosse in grado di ripristinare la redditività di HSY. In secondo luogo, la parte descrittiva della decisione N 401/97 indica che il cantiere avrebbe finanziato parte del piano di ristrutturazione mediante prestiti bancari per l’importo di 4,67 miliardi di GRD, erogati a condizioni di mercato senza garanzie statali. Non mettendo in dubbio la fattibilità di questo finanziamento, la Commissione ha riconosciuto che l’impresa avrebbe dovuto essere in grado da aver accesso al mercato dei prestiti, quanto meno per l’importo in questione. Infatti, se la Commissione fosse stata del parere che il cantiere non sarebbe stato in grado di ottenere prestiti per l’ammontare di almeno 4,67 miliardi di GRD, avrebbe dovuto segnalare che il piano di ristrutturazione non era fattibile e avrebbe dovuto porre il veto contro l’elevato importo di aiuti alla ristrutturazione (compresi gli aiuti agli investimenti). In conclusione, la Commissione non può contraddire nella presente decisione queste due precedenti valutazioni. |
(38) |
Pur senza contraddire tali valutazioni, la Commissione rammenta quanto fosse delicata la situazione del cantiere nel periodo 1996-1997. |
(39) |
In primo luogo, per quanto riguarda le infrastrutture fisiche, la decisione N 401/97 indica che le attrezzature in dotazione al cantiere erano datate e obsolete e che il piano di investimento era il primo dalla costruzione del cantiere (24). La decisione C 10/94 indica anche che questo ammodernamento delle infrastrutture era necessario per ristabilire competitività e redditività. Si può quindi concludere che il ritorno alla redditività fosse subordinato alla rapida attuazione del piano d’investimento. |
(40) |
In secondo luogo, per quanto concerne le attività commerciali di HSY e il volume degli ordini, le autorità greche stesse riconoscono che «all’epoca della presentazione del piano di investimento, l’impresa non aveva firmato contratti per la costruzione di navi; l’attività del cantiere era caratterizzata da un’elevata incertezza riguardo al futuro, dalla mancanza di una chiara strategia commerciale e dalla carenza d’investimenti. L’unica attività importante era l’ultimazione delle fregate di tipo MEKO per la Marina greca» (25). Dal momento che non sussistevano ordini di costruzione navale e che il cantiere necessitava di un livello sufficiente di attività di costruzione per essere redditizio negli anni successivi, la Commissione ritiene che il ripristino della redditività dipendesse dalla firma (ossia conclusione) in tempi rapidi di contratti redditizi per la costruzione di navi civili o militari. |
(41) |
In terzo luogo, per quanto riguarda la situazione finanziaria di HSY, nella tabella 1 sono riportati i dati contabili principali. Per quanto riguarda la solvibilità dell’impresa nel 1997, si osserva che l’impresa disponeva di un importo considerevole di capitale (26). Questa situazione positiva, tuttavia, derivava interamente dalle massicce cancellazioni di debito attuate dallo Stato nel 1996. Lo Stato ha azzerato debiti per 54,52 miliardi di GRD (160 milioni di EUR) in relazione alle attività civili (cancellazione approvata con la decisione C 10/94) e per 46,35 miliardi di GRD (136 milioni di EUR) in relazione alle attività militari. Il bilancio apparentemente solido osservato il 31 dicembre 1996 era in un certo senso «artificiale» e, in particolare, non dimostrava affatto che il cantiere fosse di nuovo concorrenziale e che fossero state affrontate le cause delle gravi difficoltà incontrate negli ultimi venti anni. Senza la completa attuazione del piano di ristrutturazione, il cantiere avrebbe probabilmente registrato perdite che avrebbero rapidamente eroso tali risorse proprie (ovvero il capitale netto). Va ricordato che HSY era stata messa in liquidazione due volte nei dodici anni precedenti. In conclusione, il capitale positivo non sarebbe bastato a convincere una banca a concedere prestiti a HSY a un tasso di interesse normale, ovvero al tasso di interesse applicato a prestiti erogati a imprese solide. Tabella 1 Dati relativi a fatturato, utile e capitale netto di HSY dal 1997 al 2005
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(42) |
In conclusione, la Commissione ritiene che nel 1997 il cantiere fosse tuttora in difficoltà e non ancora concorrenziale, ma che ci si potesse attendere un ritorno alla redditività se il piano di investimento fosse stato attuato nella sua totalità e nei tempi previsti e se il cantiere fosse riuscito a concludere in breve tempo contratti per la costruzione di navi. Poiché il ritorno alla redditività era subordinato a questi sviluppi incerti, i prestiti a HSY nel 1997 e negli anni seguenti presentavano «un rischio particolare». Una banca privata avrebbe accettato di concedere prestiti o garanzie a HSY, ma a un prezzo che riflettesse il rischio significativo. In una situazione di «rischio particolare» la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (28) indica che il punto di riferimento adeguato per determinare l’esistenza e l’ammontare dell’aiuto di Stato è il tasso di riferimento per la Grecia (ovvero l’Athibor più 300 punti base fino al 31 dicembre 2000 e il tasso swap in EUR a cinque anni più 75 punti base dal 1o gennaio 2001) aumentato di un premio al rischio di almeno 400 punti base (il che corrisponde fino al 31 dicembre 2000 all’Athibor più come minimo 700 punti base e, dal 1o gennaio 2001, al tasso swap in EUR a cinque anni più come minimo 475 punti base). Per quanto riguarda le garanzie sui prestiti, la Commissione valuterà l’esistenza di aiuti con lo stesso metodo, ovvero confrontando il costo complessivo del prestito garantito (vale a dire il tasso di interesse versato da HSY alla banca più il premio di garanzia corrisposto da HSY al garante) con il costo che HSY avrebbe sostenuto se avesse contratto il prestito sul mercato (ovvero il tasso di riferimento per la Grecia più come minimo 400 punti base). |
3.1.2. Evoluzione dal 1997
(43) |
Come si spiegherà in seguito, la Commissione non può escludere che fino al 30 giugno 1999 HSY fosse ancora in grado di ottenere prestiti dal mercato al tasso di interesse definito al punto precedente (29). |
(44) |
HSY ha registrato modesti utili netti nel 1997 e nel 1998 (30). Tuttavia, durante questi due esercizi non è riuscita a concludere alcun contratto di costruzione navale (31), militare o civile; il che sarebbe stato necessario per assicurare un livello sufficiente di attività negli anni successivi ed evitare di registrare perdite. Il primo contratto di costruzione navale che il cantiere è riuscito a concludere, firmato solo agli inizi del 1999 (32), riguardava la realizzazione di due navi traghetto per la società Strintzis. Inoltre, fin dall’inizio si sapeva che il prezzo di vendita era troppo basso per coprire i costi e che pertanto questo contratto avrebbe causato una perdita (33). Nel luglio 1999 la marina greca ha affidato a HSY e HDW la costruzione di tre sottomarini. Secondo i programmi, questi avrebbero dovuto essere costruiti nell’arco di quasi dieci anni. Il contratto complessivo ammontava a circa 350 miliardi di GRD (1 miliardo di EUR), di cui pressoché tre quarti sarebbero spettati a HDW per la fornitura di macchine, componenti in pressione e sistemi elettronici riservati. Inoltre, il primo sottomarino avrebbe dovuto essere costruito nel cantiere di HDW a Kiel (34). Quindi questo progetto non avrebbe generato un livello elevato di attività e di redditi per HSY nei primi anni (35). |
(45) |
Considerata la mancata creazione di un portafoglio ordini consistente e redditizio nel 1997, nel 1998 e nei primi mesi del 1999, la direzione, al pari di qualunque investitore dopo aver analizzato la situazione del cantiere, deve aver compreso al più tardi nei primi mesi del 1999 che il cantiere non avrebbe avuto nel 1999 e 2000 un livello sufficiente di attività per coprire i propri costi e che in questi anni il cantiere avrebbe registrato ingenti perdite riducendo il proprio capitale netto a un importo modesto (36). In queste circostanze non ci si poteva più attendere un ritorno alla redditività (37). Come elemento secondario, la Commissione osserva che la prima relazione redatta dalle autorità greche riguardo all’attuazione del piano di investimento riportava che, al 30 giugno 1999, era stata attuata solo una parte esigua del piano. Pertanto, oltre alle difficoltà commerciali, l’ammodernamento della struttura procedeva lentamente (38). Infine, la Commissione osserva che le difficoltà finanziarie che si profilavano sono state alla base del disaccordo fra il gruppo dirigenziale indipendente del cantiere (ovvero Brown & Root, nominato nel settembre 1996) e i dipendenti/azionisti. In particolare, la direzione insisteva sulla necessità di un’ulteriore riduzione del personale a causa del basso livello di attività. I rappresentanti sindacali si sono opposti a tale riforma e sono riusciti a rimuovere il gruppo dirigenziale (39). Tale evento, creando discontinuità dirigenziale e illustrando la difficoltà di attuare riforme adeguate nel cantiere, è stato un elemento aggiuntivo che avrebbe dissuaso dal concedere prestiti a HSY un investitore operante secondo i criteri dell’economia di mercato. |
(46) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che dal 30 giugno 1999 non era più ragionevole attendersi un ritorno alla redditività. Di conseguenza, la Commissione considera che a partire da tale data nessuna banca avrebbe accettato di erogare prestiti al cantiere, neanche a tassi di interesse elevati, e che nessuna banca avrebbe accettato di concedere garanzie, neanche per una commissione corrispettiva elevata. Dal momento che HSY non avrebbe ricevuto prestiti o garanzie dal mercato, qualunque prestito o garanzia concessa dopo il 30 giugno 1999 costituisce automaticamente un aiuto. Se incompatibili con il mercato comune e ancora in essere, le garanzie devono essere immediatamente revocate e i prestiti immediatamente rimborsati. Secondo il piano di rientro di cui al contratto di prestito e a seguito della presente decisione, il rimborso dei prestiti concessi dopo il 30 giugno 1999 non è tuttavia sufficiente a ripristinare la situazione iniziale, dal momento che, fino alla data del rimborso, HSY ha potuto disporre di finanziamenti che non avrebbe normalmente ottenuto dal mercato. Al fine di ripristinare la situazione iniziale deve essere recuperato anche questo vantaggio, la cui entità può essere solo approssimata utilizzando il tasso di interesse su un prestito ad alto rischio. Pertanto, per il periodo compreso dall’esborso del prestito a HSY fino al rimborso dalla stessa società, la Commissione deve imporre il recupero della differenza fra il tasso di interesse effettivamente corrisposto da HSY e un tasso di interesse teoricamente adeguato per un prestito che presenta un grado di rischio molto elevato. Al fine di determinare quest’ultimo, la Commissione osserva che la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione indica che il premio al rischio può essere superiore a 400 punti base oltre il tasso di riferimento «nell’ipotesi in cui nessuna banca privata avrebbe accettato di concedere il prestito», che è la circostanza di specie. In alcune decisioni, la Commissione ha considerato che un premio di 600 punti base sul tasso di riferimento è un valore minimo adeguato a riflettere una situazione in cui è insito un rischio elevato (40). La Commissione ritiene che ciò costituisca il valore minimo per prestiti concessi nella situazione in esame. Per quanto concerne le garanzie di Stato concesse dopo il 30 giugno 1999, la Commissione adotterà lo stesso approccio: per il periodo intercorso fra l’esborso del prestito garantito fino alla cessazione della garanzia, che questa avvenga in base al normale prospetto fissato nel contratto di garanzia o a seguito della presente decisione, la Commissione impone il recupero della differenza fra il costo del prestito garantito (tasso di interesse corrisposto alla banca più il premio di garanzia versato) e il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 600 punti base. |
(47) |
A sostegno della propria tesi secondo cui i prestiti e le garanzie concessi dallo Stato e da ETVA avrebbero potuto essere accordati alle stesse condizioni da una banca privata, HSY ha presentato la prima relazione Deloitte (41). Nella parte 5 di tale relazione, Deloitte analizza l’affidabilità creditizia di HSY nel 1999 e negli anni seguenti. Si conclude che «la società avrebbe potuto in alternativa contrarre prestiti o ricevere lettere di garanzia da un’altra istituzione finanziaria non collegata (ovvero priva di altre relazioni che non fossero la regolare collaborazione commerciale) nel periodo in esame» (42). La Commissione osserva che la relazione non spiega come si possa conciliare questa conclusione con il fatto che i tentativi di HSY di raccogliere fondi da altre istituzioni finanziarie siano falliti (43). Inoltre, la Commissione osserva che l’analisi contiene una serie di errori (44), con un significativo effetto di distorsione sulle conclusioni tratte. |
3.1.3. Analisi all’interno del gruppo
(48) |
Tutti i prestiti e le garanzie oggetto del presente procedimento sono stati concessi da ETVA o dallo Stato. Le autorità greche sostengono che, poiché ETVA e lo Stato greco (mediante ETVA) erano azionisti di HSY, i prestiti e le garanzie potrebbero essere considerate operazioni all’interno del gruppo. In questo contesto, la Grecia sostiene due tesi:
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(49) |
La Commissione ritiene che le conclusioni della Grecia non siano corrette. |
(50) |
Innanzitutto, la Commissione avanza le seguenti osservazioni. In primo luogo, nessun investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato si sarebbe messo nella situazione di ETVA. Infatti, si ricorda ad esempio che, quando ETVA ha acquisito HSY nel 1985, era una banca di sviluppo operante su ordine del governo per evitare la chiusura di una società di significativa importanza per l’economia greca (45). Al fine di mantenere in vita HSY, nel 1986 ETVA ha effettuato un conferimento di capitali che è stato dichiarato un aiuto dalla Commissione (46). Nel 1995 ETVA ha mantenuto «una partecipazione di maggioranza al 51 %» in HSY perché la Grecia ha sostenuto che fosse «giustificato nell’interesse della difesa nazionale», ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 90/684/CEE. In secondo luogo, la Commissione osserva che, una volta considerate tutte le misure attuate dallo Stato a favore di HSY (comprese le misure attuate da ETVA, in quanto queste, come si dimostrerà in seguito nella presente decisione, sono imputabili allo Stato) e in particolare gli aiuti di Stato reiterati e ingenti concessi a HSY nel periodo fino al 2002, risulta chiaro che, durante il periodo fino al 2002, lo Stato non ha agito come un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. Esso ha fornito costantemente il considerevole sostegno finanziario necessario a mantenere in vita HSY e questo ha comportato costi elevati. In conclusione, dal momento che lo Stato (mediante ETVA) si è trovato nella situazione di essere l’azionista di HSY solo perché ha agito in qualità di autorità pubblica che desidera mantenere le attività di HSY a qualunque costo e, poiché non ha mai agito da investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato che intende trarre profitto dalla partecipazione in HSY, è priva di credibilità la dichiarazione che ETVA e lo Stato hanno agito in una maniera accettabile per un investitore operante in un’economia di mercato perché i tassi di interesse (o la commissione sulle garanzie) insufficienti applicati sui finanziamenti (prestiti e garanzie) concessi a HSY sono stati compensati da un aumento del valore della partecipazione in HSY. Dal momento che lo Stato (ETVA compresa) non ha mai agito da investitore mirante a trarre profitto, bensì al contrario ha accettato di mantenere in vita HSY a un costo elevato, la Grecia e HSY avrebbero dovuto quanto meno suffragare la loro dichiarazione con un’analisi dettagliata che dimostrasse che, in qualità di azionisti di HSY, lo Stato ed ETVA potevano effettivamente attendere un guadagno in conto capitale (ovvero un aumento del valore delle azioni) più elevato dei «mancati introiti» (ovvero il tasso di interesse o il premio di garanzia insufficienti). Poiché tale analisi non è stata fornita e HSY e la Grecia hanno avanzato la loro dubbia e ipotetica dichiarazione senza prove a sostegno, la Commissione respinge senza ulteriori analisi la loro dichiarazione che lo Stato (ETVA compresa) ha agito come un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato poiché il finanziamento concesso a condizioni favorevoli ha determinato un aumento del valore delle azioni di HSY in misura sufficiente a compensare i «mancati introiti». |
(51) |
Inoltre, anche qualora fossero respinti i precedenti ragionamenti e fossero analizzati gli aspetti all’interno del gruppo (ovvero l’aumento potenziale del valore delle azioni di HSY), è ampiamente provato che le operazioni effettuate da ETVA non sarebbero state accettabili per un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato che avesse detenuto una partecipazione in HSY del 51 %. |
(52) |
Alla fine del 1995 il 49 % della proprietà di HSY è stata trasferita ai dipendenti di HSY. Il prezzo che i dipendenti avrebbero corrisposto per acquistare questa quota del 49 % è stato deciso in tale occasione. Pertanto, negli anni seguenti, quanto ETVA e lo Stato erogavano finanziamenti a HSY a un prezzo inferiore a quello che avrebbe applicato una banca privata (non collegata), il 49 % dell’aumento del valore di HSY che derivava da questo risparmio (ovvero dal fatto che HSY pagava tassi di interesse inferiori) andava a beneficio degli altri azionisti di HSY. Solo il 51 % del vantaggio (riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni di garanzia applicati) concesso da ETVA e dallo Stato a HSY ritornava loro sotto forma di incremento del valore di HSY. Nessun investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato avrebbe accettato di offrire un tale favore agli altri azionisti di HSY. Al fine di evitare di perdere denaro a favore di questi altri azionisti, un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe applicato un tasso di interesse simile a quello applicato da banche private (non collegate). La prima dichiarazione delle autorità greche è pertanto priva di fondamento. |
(53) |
Per quanto riguarda il periodo successivo al 30 giugno 1999, in un’epoca in cui nessuna banca privata avrebbe erogato finanziamenti a HSY perché il rischio di fallimento era troppo elevato, si applica lo stesso ragionamento. In particolare, un investitore razionale che deteneva solo il 51 % di un’impresa avrebbe quanto meno chiesto agli altri azionisti di fornire un finanziamento proporzionale alla loro partecipazione in HSY. Se questi altri azionisti non disponevano delle risorse per concedere tale finanziamento, un investitore razionale avrebbe quanto meno negoziato l’erogazione di finanziamento a HSY a fronte di una maggiore partecipazione in HSY. L’erogazione di un finanziamento significativo a HSY in assenza di cofinanziamento o di concessioni da parte degli altri azionisti equivaleva a esporre il proprio denaro a un rischio elevato per preservare il valore delle azioni detenute da un altro soggetto. Nessun investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato avrebbe accettato in circostanze analoghe di offrire un tale favore agli altri azionisti (47). La seconda dichiarazione delle autorità greche deve essere pertanto respinta. |
3.2. Questione orizzontale 2: imputabilità del comportamento di ETVA allo Stato
(54) |
Alcune misure delle sedici analizzate nella presente decisione non sono state messe a esecuzione direttamente dallo Stato, bensì dalla banca di Stato ETVA. Dal momento che la Grecia, HSY e TKMS/GNSH contestano l’imputabilità di queste misure allo Stato mentre Elefsis e Banca del Pireo la confermano, occorre approfondire tale questione. |
(55) |
Le misure sono state accordate da ETVA fra il 1996 e il 2002. Secondo la giurisprudenza, esse sono classificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE solo se lo Stato era in condizioni di controllare ETVA e se le autorità pubbliche hanno «avuto un qualche ruolo nell’adozione di tali misure» (48). |
(56) |
ETVA, acronimo di Banca di Grecia per lo sviluppo industriale, è stata istituita nel 1964 a seguito della fusione di tre organizzazioni (l’Organizzazione per lo sviluppo industriale, l’Organizzazione per il finanziamento dello sviluppo economico e l’Organizzazione per il credito al settore turistico). È stata convertita in società con legge 1369/1973 e dal 1973 ha pertanto operato come banca di Stato. Secondo la Grecia (49), «lo scopo principale dichiarato nello statuto di ETVA quale banca di sviluppo era la promozione dello sviluppo del paese attraverso il finanziamento di attività produttive dell’economia greca (turismo, produzione industriale, ecc.)». ETVA era l’unica banca di sviluppo in Grecia. Essa pertanto ha cercato di svolgere un ruolo decisivo nello sviluppo economico e regionale del paese finanziando imprese, sviluppando l’infrastruttura regionale, fornendo capitale di rischio e partecipando in imprese di importanza strategica per l’economia greca. Nel 1995, a seguito delle difficoltà finanziarie derivanti da queste attività, sono diventate di massima priorità per il governo greco la ricapitalizzazione, la ristrutturazione e la modernizzazione della banca. Tali interventi sono stati attuati sulla base di un programma quinquennale nel quadro della legge 2359/95. Oltre all’erogazione di 427 miliardi di GRD in conto capitale da parte del governo, lo scopo della ristrutturazione era di adottare un nuovo orientamento strategico, modificare la struttura organizzativa e stabilire procedure operative moderne che rispondessero alle condizioni concorrenziali correnti. Di conseguenza, «oltre all’attività di sviluppo, ETVA ha svolto servizi di banca commerciale, soprattutto a partire dal 1997» (50). |
(57) |
Nel 1999 lo Stato, che deteneva il 100 % delle azioni di ETVA, ha deciso di procedere con la quotazione della banca nella borsa di Atene, offrendo il 24 % delle sue quote di capitale al pubblico. Lo Stato ha deciso di procedere ulteriormente con la privatizzazione della banca e di ridurre la sua partecipazione a una quota inferiore al 50 %. La gara d’appalto indetta a tal fine è stata aggiudicata alla Banca del Pireo, alla quale, il 20 marzo 2002, sono state trasferite azioni pari al 57,7 % del capitale di ETVA (51). |
(58) |
Riguardo alla possibilità dello Stato di controllare ETVA, la Commissione osserva che fino alla fine del 1999 ETVA era interamente di proprietà dello Stato greco. Lo Stato ha mantenuto una partecipazione maggioritaria fino al trasferimento della maggioranza delle azioni alla Banca del Pireo il 20 marzo 2002. Era pertanto in condizione di controllare ETVA quanto meno fino al 20 marzo 2002. Ciò dimostra anche che nelle misure messe a esecuzione da ETVA erano implicate risorse statali. |
(59) |
Riguardo al coinvolgimento dello Stato nell’adozione delle varie misure, la Commissione formula le seguenti osservazioni:
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(60) |
Decidendo l’entità della partecipazione di ETVA in HSY, fornendo costantemente un ingente sostegno finanziario a HSY e avendole assegnato contratti militari di notevole importanza per la sicurezza della Grecia, il governo greco ha indicato molto chiaramente di attribuire notevole importanza alle attività di HSY e di tenere sotto stretta osservazione la situazione del cantiere. In questo contesto generale, la Commissione ritiene che, fino alla privatizzazione di ETVA nel marzo 2002, non si possa mettere in dubbio l’imputabilità del comportamento di ETVA allo Stato. Infatti, in queste circostanze, era impossibile per la direzione di ETVA sviluppare nei confronti di HSY una politica di erogazione di prestiti che non fosse in linea con la politica di costante sostegno adottata dal governo. In particolare, sarebbe stato impossibile per ETVA adottare una decisione che creasse problemi finanziari a HSY. Per esempio, ETVA non avrebbe potuto applicare un tasso di interesse elevato (ovvero uno «spread» elevato al di sopra del tasso interbancario) sui prestiti concessi a HSY, dal momento che, peggiorando la posizione finanziaria di HSY, ciò sarebbe stato politicamente inaccettabile per il governo. Analogamente, ETVA non avrebbe potuto rifiutare di concedere un prestito richiesto da HSY per finanziare la propria operatività (57). In altre parole, ETVA non aveva altra scelta che rimanere coerente con la politica di notevole e costante sostegno a HSY adottata dallo Stato. Di conseguenza, la Commissione conclude che tutte le misure attuate da ETVA nei confronti di HSY (prestiti, garanzie, conferimenti di capitali, ecc.) sono automaticamente imputabili allo Stato e che non è necessario riportare ulteriori elementi probanti del coinvolgimento dello Stato nel momento in cui ciascuna di queste misure è stata adottata da ETVA. In conclusione, la Commissione ritiene che le diverse misure condotte da ETVA siano imputabili allo Stato. |
(61) |
Come motivazioni aggiuntive, la Commissione osserva altresì i seguenti elementi che confermano l’imputabilità del comportamento di ETVA allo Stato. |
(62) |
In primo luogo, nel 1995 ETVA ha venduto solo il 49 % (e quindi non il 100 %) delle proprie quote in HSY ai dipendenti. «La Grecia ha invocato esigenze militari di costruzione navale per giustificare il mantenimento del 51 % del cantiere come consentito dall’articolo 10 della direttiva» (58). L’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 90/684/CEE del Consiglio stabilisce infatti che «in deroga all’obbligo, fissato al paragrafo 2, di cedere i cantieri tramite vendita, il governo greco è autorizzato a mantenere una partecipazione di maggioranza del 51 % in un cantiere se ciò risulterà giustificato nell’interesse della difesa nazionale» Ciò illustra che la quota di ETVA del 51 % in HSY era finalizzata a consentire allo Stato di controllare HSY allo scopo di preservare l’interesse della difesa della Grecia. È ovvio che in questo contesto la direzione di ETVA non avrebbe potuto sviluppare una relazione con HSY basata su termini commerciali. Qualunque decisione riguardo all’erogazione di finanziamenti a HSY e i termini di questi stessi finanziamenti non potevano andare contro gli interessi di difesa della Grecia. In particolare, la Commissione non vede come la direzione di ETVA avrebbe potuto rifiutarsi di erogare un finanziamento a HSY o avrebbe potuto applicare un tasso di interesse elevato su questi finanziamenti. Inoltre, se l’obiettivo della Grecia era di preservare gli interessi di difesa, si può supporre che il governo controllasse di fatto direttamente qualsivoglia decisione significativa della direzione di HSY e qualunque decisione di ETVA riguardo ai finanziamenti erogati a HSY. |
(63) |
In secondo luogo, dal momento che il mandato di ETVA quale «banca di sviluppo» era definito dallo Stato, si può concludere che tutte le attività di ETVA attuate nel quadro di tale mandato fossero imputabili allo Stato. In modo analogo, la giurisprudenza indica che, per analizzare l’imputabilità delle misure adottate da un’impresa, possono essere rilevanti «la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati» (59). In questo contesto, le autorità greche riconoscono che «sin dalla sua creazione ETVA non ha funzionato come una banca commerciale tradizionale bensì quale ente creditizio speciale per lo sviluppo, attivo prevalentemente nel settore dei crediti a lungo termine, che svolgeva un ruolo decisivo nello sviluppo economico e regionale del paese» (60). In questo contesto, la Commissione ricorda che ETVA ha acquisito HSY nel 1985. Il coinvolgimento di ETVA in HSY nasce pertanto nel quadro di questo mandato di «banca di sviluppo», e non nel quadro delle sue attività commerciali, che non hanno avuto inizio prima del 1997. Dal momento che ETVA fino ad allora doveva sostenere HSY nell’ambito del suo mandato di «banca di sviluppo», ETVA non poteva improvvisamente dal 1997 cessare di concedere i prestiti e le garanzie richiesti da HSY e lasciar fallire il cantiere. In questo contesto, la Commissione ricorda che, nella seconda metà degli anni Novanta, ETVA è stata autorizzata a sviluppare attività commerciali in aggiunta, e non in sostituzione, a quelle di sviluppo, che andavano proseguite. |
(64) |
In terzo luogo, secondo la giurisprudenza, per dimostrare l’imputabilità può essere rilevante «lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società» (61). A questo riguardo, poiché l’obiettivo principale di ETVA, come banca di Stato per lo sviluppo, è di favorire lo sviluppo del paese finanziando l’economia greca, essa non era soggetta alle direttive bancarie (62). È solo quando le azioni di ETVA sono state quotate nella borsa valori di Atene, il 12 gennaio 2000, che ETVA è stata assoggettata alle comuni regole di vigilanza applicabili alle banche commerciali. |
(65) |
In quarto luogo, la Commissione osserva che durante il periodo 1996-2002, lo Stato ha prestato particolare attenzione alle operazioni di ETVA. Infatti, esso ha adottato la legge 2359/95 per ristrutturare questa istituzione e, in questo contesto, ha iniettato centinaia di miliardi di dracme. Nel 1999 ha deciso di quotare parte del capitale nella borsa valori di Atene. Un anno dopo ha deciso di privatizzare la maggior parte del capitale di ETVA. La privatizzazione si è conclusa nel 2002. Ciò dimostra che, nel periodo 1996-2002, lo Stato era profondamente interessato alle operazioni di ETVA. I prestiti e le garanzie forniti a HSY erano di dimensioni sufficientemente rilevanti (63) da far sì che le decisioni di erogazione non potessero essere adottate dalla direzione di ETVA senza l’avvallo o l’ordine diretto dell’unico azionista di ETVA. |
(66) |
Nei precedenti paragrafi la Commissione ha dimostrato che, nel periodo antecedente alla vendita di ETVA alla Banca del Pireo nel marzo 2002, tutte le misure attuate da ETVA hanno coinvolto risorse statali e tutte le misure attuate da ETVA nei confronti di HSY erano imputabili allo Stato. Nella valutazione individuale delle singole misure attuate da ETVA, la Commissione quindi non dimostrerà più questi due punti. |
(67) |
La Commissione tratterà nuovamente queste due questioni solo nella valutazione della misura E18c, perché alcune parti sostengono che questa misura è stata concessa da ETVA nel maggio 2002, ossia dopo l’acquisto di ETVA da parte della Banca del Pireo. |
3.3. Questione orizzontale 3: misure di aiuto che in parte finanziano le attività militari di HSY
(68) |
Nella replica alla decisione di proroga, la Grecia dichiara che alcune delle misure analizzate dalla Commissione hanno sostenuto le attività militari del cantiere. La Grecia asserisce pertanto che tali misure ricadono nell’articolo 296 del trattato, e non possono essere valutate, né tanto meno recuperate, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. |
(69) |
La Commissione deve pertanto valutare se alcune misure potrebbero rientrare totalmente o in parte nell’ambito di applicazione dell’articolo 296 del trattato. |
(70) |
Nessuna delle parti in questo procedimento contesta il fatto che HSY svolga attività civili e militari. Negli ultimi quindici anni, la principale attività civile è consistita nella riparazione di navi civili. HSY ha costruito altresì materiale ferroviario e scafi di navi civili. Le attività militari di HSY consistevano nella costruzione e riparazione di navi e sottomarini militari per la Marina greca. |
(71) |
La Commissione ricorda che la decisione di proroga ha già individuato le misure esclusivamente a sostegno della attività militari del cantiere. La decisione di proroga conclude che queste misure ricadono interamente nell’articolo 296 del trattato e non sono soggette alle norme in materia di aiuti di Stato. La decisione di proroga non è stata impugnata dinanzi alla Corte. |
(72) |
Alcune sovvenzioni statali di cui alla presente decisione non sono state attribuite a un’attività particolare, ovvero non erano destinate al finanziamento di un progetto specifico. La Commissione deve pertanto determinare in che misura queste sovvenzioni statali siano andate a vantaggio delle attività militari e in che misura a favore delle attività civili. Il calcolo è reso complesso dal fatto che HSY non ha tenuto una contabilità separata per le attività civili e quelle militari. In tali circostanze, la Commissione baserà la propria analisi sulle dimensioni relative delle due attività. Deve quindi valutare il peso relativo di ciascuna di esse. La Commissione osserva che qualunque sostegno statale (per esempio finanziamenti, conferimenti di capitale) concesso a HSY (e non destinato a finanziarie un’attività specifica) ha coperto perdite del passato (ovvero perdite generate da contratti passati) e allo stesso tempo ha consentito al cantiere di finanziare le attività future. Al fine di determinare in che misura un dato sostegno di Stato ha avvantaggiato le attività civili e militari, la Commissione pertanto ritiene che l’analisi non si debba limitare alla suddivisione tra attività civili e militari (ovvero al peso relativo di ciascuna attività) nell’esercizio in cui il sostegno è stato fornito, ma è necessario calcolare la ripartizione media fra queste due attività in un arco temporale sufficientemente lungo. Anche il fatto che il peso relativo delle due attività vari notevolmente da un anno all’altro giustifica l’impiego di una media su più anni. Infatti, un dato esercizio può non essere rappresentativo della ripartizione media fra le due attività nel medio e lungo periodo. |
(73) |
Nel quadro del procedimento di recupero dell’aiuto riscontrato illegittimo e incompatibile dalla decisione C 40/02, la Grecia ha dichiarato che le attività civili rappresentavano il 25 % delle attività di HSY e quelle militari il 75 %. A sostegno di tale dichiarazione, la Grecia ha fornito dati relativi agli orari di lavoro e al fatturato (cioè il valore delle vendite) delle due attività per gli anni dal 1997 al 2005 (64). Nel contesto del presente procedimento, la Grecia non ha contestato queste cifre. Inoltre, la Commissione aveva già accettato una suddivisione pari al 25 % per le attività civili e al 75 % per quelle militari nella decisione N 513/01, che non è stata impugnata dinanzi alla Corte. Sulla base di quanto precede, la Commissione considererà che le attività civili siano corrisposte al 25 % delle attività di HSY e quelle militari al 75 %. |
(74) |
Quanto alle attività militari di HSY, la Commissione ha coerentemente accettato in decisioni precedenti che il sostegno offerto a loro favore esula dall’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (65). La Commissione ha ribadito tale valutazione nei considerando da 86 a 90 della decisione di proroga. Poiché le misure che sono oggetto della presente decisione sono state accordate a HSY (ovvero a HSY nel suo complesso) nel medesimo periodo di quello analizzato in queste precedenti decisioni, si deve concludere che anche la parte di queste misure che ha sostenuto le attività militari di HSY ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 296 del trattato e sia esente dalle norme sugli aiuti di Stato. |
(75) |
Nel valutare ciascuna misura individualmente, la Commissione stabilirà se ha sostenuto esclusivamente attività civili di HSY o se la misura in esame è stata concessa a HSY senza essere destinata a un uso specifico (66):
|
4. LE MISURE: DESCRIZIONE, MOTIVAZIONE PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO, OSSERVAZIONI RICEVUTIE, VALUTAZIONE E CONCLUSIONI
(76) |
Per quanto riguarda i commenti della Grecia e di terzi, la Commissione osserva che essi coprono un’ampia gamma di argomenti. Per esempio, nelle numerose osservazioni presentate alla Commissione, la denunciante Elefsis ha dichiarato che sussistono svariate motivazioni sulla base delle quali le misure dovrebbero essere considerate aiuti incompatibili. Analogamente, la Grecia, HSY e TKMS/GNSH hanno sostenuto,nelle osservazioni presentate successivamente alla Commissione, che sussistono svariate motivazioni in base alle quali si potrebbe dichiarare la compatibilità delle misure con il mercato comune. |
(77) |
Ai sensi dell’articolo 253 del trattato, una decisione della Commissione deve dichiarare le motivazioni su cui è fondata. Tuttavia la Commissione non è tenuta a rispondere a ciascuna delle argomentazioni sollevate dalle parti. Di conseguenza, la presente decisione tratterà esplicitamente solo i punti principali sollevati dalle parti. In particolare, la decisione non tratterà alcune motivazioni sollevate dalle parti che sono chiaramente inconciliabili con i fatti, che sono in contraddizione con le asserzioni della stessa parte formulate in altre lettere o che possono chiaramente essere respinte sulla base dei fatti e della valutazione illustrati nella presente decisione. |
(78) |
Dal momento che questa indagine copre un numero significativo di misure, è importante numerarle al fine di agevolare la lettura ed evitare confusione. Pertanto, le quattro misure coperte dalla decisione di avviare il procedimento saranno numerate da P1 a P4. Le dodici misure coperte dalla decisione di proroga manterranno il numero attribuito a ciascuna di esse nella decisione stessa, preceduto però da una E. |
4.1. Utilizzazione abusiva degli aiuti agli investimenti approvati nel 1997 (misura P1)
4.1.1. Descrizione della misura
(79) |
Con la decisione N 401/97, la Commissione ha autorizzato un aiuto all’investimento per 7,8 miliardi di GRD (22,9 milioni di EUR), che la Grecia aveva notificato il 20 giugno 1997. In tale decisione, l’aiuto è stato valutato sulla base dell’articolo 6 «Aiuti agli investimenti» del capo III «Aiuti alla ristrutturazione» della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, che recita: «Gli aiuti agli investimenti […] non possono essere accordati […] a meno che non siano legati ad un programma di ristrutturazione che non comporta aumenti di capacità di costruzione navale del cantiere […]. Siffatti aiuti non possono essere concessi ai cantieri di riparazione, a meno che non siano legati ad un piano di ristrutturazione da cui risulta una riduzione della capacità globale di riparazione navale». La decisione N 401/97 rileva che è stato predisposto un piano aziendale mirato a ripristinare la competitività del cantiere attraverso un’accresciuta produttività e un ammodernamento. Il primo pilastro di questo piano è una riorganizzazione su larga scala e una riduzione dell’organico. In particolare, il numero dei lavoratori sarebbe stato ridotto a 2 000 entro la fine del 1997 e sarebbero stati introdotti metodi di lavoro più flessibili. La decisione N 401/97 riferisce che la maggior parte della riduzione dell’organico era già stata attuata all’epoca della decisione, il che avrebbe concorso ad accrescere la produttività. Il secondo pilastro del piano di ristrutturazione è un programma di investimenti, teso a sostituire le dotazioni datate e obsolete con nuove e moderne tecnologie. La decisione indica che, secondo il piano, il cantiere sarebbe tornato alla redditività alla fine del piano aziendale, ovvero entro il 2000. Il costo complessivo del programma di investimenti era stimato in 15,62 miliardi di GRD (45,9 milioni di EUR). La parte descrittiva della decisione indica che questo programma sarebbe stato così finanziato: 7,81 miliardi di GRD (22,9 milioni di EUR) di aiuti di Stato, 3,13 miliardi di GRD (9,2 milioni di EUR) mediante un aumento del capitale azionario e 4,67 miliardi di GRD (13,7 milioni di EUR) tramite prestiti bancari. L’aumento di capitale sarebbe stato effettuato nella stessa proporzione della distribuzione del capitale, ovvero il 51 % da ETVA e il 49 % dai dipendenti di HSY. La decisione indica inoltre che i prestiti bancari sarebbero stati contratti alle condizioni ordinarie di mercato senza garanzie statali. Nella sua valutazione, la Commissione osserva che, secondo il piano di ristrutturazione, non vi sono incrementi di capacità di costruzione navale mentre la capacità di riparazione navale sarebbe diminuita. La Commissione osserva altresì che l’intensità dell’aiuto (50 %) rientra entro l’intensità di aiuto regionale consentita alla Grecia. L’intensità è altresì giustificata dalla portata della ristrutturazione in questione. |
4.1.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(80) |
Lo scambio di lettere fra Grecia e Commissione che ha preceduto l’avvio del procedimento è stato descritto nel capitolo 1 «Procedimento» della presente decisione. |
(81) |
Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha espresso il dubbio che l’aiuto agli investimenti approvato con la decisione N 401/97 fosse stato utilizzato impropriamente. In primo luogo, la Commissione ha osservato che il piano di investimento è stato attuato solo in parte e con notevoli ritardi. Le autorità greche hanno concesso varie proroghe del termine per l’esecuzione del piano di investimento dopo il 31 dicembre 1999 senza consultare la Commissione. In secondo luogo, sebbene la decisione N 401/97 indichi che il programma di investimenti sarebbe stato finanziato da prestiti bancari assunti alle condizioni ordinarie di mercato senza garanzie statali, la società sembra aver ricevuto prestiti da una banca di Stato a tassi di interesse che non corrispondono ai valori di mercato e uno dei prestiti sarebbe stato coperto da una garanzia statale. In terzo luogo, le autorità greche non hanno trasmesso relazioni annuali sull’attuazione del piano, come richiesto dalla decisione N 401/97. Per queste tre violazioni della decisione N 401/97, l’aiuto agli investimenti sarebbe stato utilizzato impropriamente. |
4.1.3. Osservazioni delle parti interessate
(82) |
Elefsis evidenzia che il sisma tellurico addotto a giustificazione del ritardo si è verificato solo nel settembre 1999, ovvero quattro mesi prima della fine del periodo di attuazione del piano di investimento, il 31 dicembre 1999. Alla fine del 1999 HSY aveva realizzato solo una parte modesta del piano di investimento. Ciò dimostra che HSY aveva già accumulato ritardi significativi nell’attuazione del piano prima del verificarsi del sisma e che HSY non avrebbe potuto finire per tempo il programma di investimenti, anche nel caso in cui non ci fosse stato il terremoto. Analogamente, la privatizzazione di HSY invocata per motivare il ritardo si è avuta molto dopo la fine del 1999 e pertanto non poteva giustificare la mancata osservanza da parte di HSY della decisione N 401/97. Infine, Elefsis sostiene che, poiché HSY aveva ricevuto un prestito garantito dallo Stato e prestiti a condizioni non di mercato, ha violato le condizioni poste nella decisione N 401/97. Pertanto, andrebbero recuperati questo aiuto aggiuntivo e anche l’aiuto agli investimenti. |
(83) |
HSY ha presentato gli stessi commenti della Grecia, che sono riassunti nel punto seguente. |
4.1.4. Osservazioni della Grecia
(84) |
Nella lettera del 20 ottobre 2004 le autorità greche confermano di aver fissato inizialmente la data del 31 dicembre 1999 per il completamento del piano di investimento. Nel dicembre 1999 hanno condotto i primi controlli sull’attuazione del piano, cui fanno riferimento le spese sostenute da HSY fino al 30 giugno 1999. È risultato che ammontavano a 2,7 miliardi di GRD (8,1 milioni di EUR), pari al 17,7 % delle spese complessive del programma di investimenti. Il 27 giugno 2001 le autorità greche hanno concesso una proroga fino al 31 dicembre 2001 per il completamento degli investimenti, perché il sisma del 7 settembre 1999 aveva danneggiato le strutture del cantiere e ritardato l’esecuzione del piano di investimento. Con decisione del 28 dicembre 2001 le autorità greche hanno accordato una seconda proroga fino al 30 giugno 2002, perché il processo di privatizzazione, iniziato nel gennaio 2001 (e infine completato il 31 maggio 2002), richiedeva un congelamento del piano di investimento. Quando hanno condotto il secondo controllo nel maggio 2002, le autorità greche hanno stabilito che le spese sostenute da HSY fino al 31 dicembre 2001 ammontavano a 9,8 miliardi di GRD (28,9 milioni di EUR), ovvero al 63 % dei costi complessivi di investimento. Con decisione del 14 giugno 2002 è stata concessa un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2004. Con decisione del 23 luglio 2003 le autorità hanno autorizzato una modifica del piano di investimento. In questa occasione, la società ha chiesto di eliminare alcune spese di investimento certificate in occasione del secondo controllo. Tali spese erano anticipi di pagamento relativi a investimenti che la società aveva deciso di escludere dal piano di investimento. Pertanto, l’importo complessivo dopo il secondo controllo è stato ridotto a 23,3 milioni di EUR, ossia al 50,75 % del totale. Con lettera del 30 giugno 2004 il cantiere ha richiesto una nuova proroga fino al 31 dicembre 2004. Alla data odierna, l’aiuto agli investimenti non è stato ancora versato al cantiere. |
(85) |
Le autorità greche sostengono che, nel concedere le proroghe, ritenevano in buona fede di agire entro i limiti della decisione di approvazione della Commissione e che si trattava di un aiuto esistente che non era necessario notificare. Reputavano che non fosse realistico non accordare la possibilità di una proroga di un piano di investimento di tale entità e portata, ancor più per un cantiere che non aveva alcuna esperienza di attuazione di un piano del genere, come riconosciuto dalla Commissione stessa nella sua decisione di approvazione. Esse sostengono altresì di aver informato la Commissione della proroga nel novembre 2002. La modifica del piano di investimento che hanno autorizzato nel 2003 non variava la natura, la sostanza o lo scopo dell’aiuto approvato. Essa si proponeva semplicemente di adeguare il contenuto del piano alle nuove circostanze: la privatizzazione del cantiere, i nuovi contratti di natura imprevista (sottomarini), il sisma del 1999 e il progresso tecnologico. Le autorità greche non vedono neanche come le proroghe possano influire sulla sostanza dell’aiuto e pertanto sulla sua compatibilità. Infine, esse dichiarano che la Commissione dovrebbe valutare la compatibilità della proroga del piano di investimento sulla base del punto 52 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (67) («gli orientamenti S&R del 1999»). In questo caso, l’aiuto dovrebbe essere dichiarato compatibile dal momento che la revisione del piano prevede un ritorno alla redditività in un lasso temporale ragionevole, ovvero prima del 30 giugno 2004. Le autorità greche sostengono in particolare che il ritardo non è provocato dalla società ma da cause di forza maggiore (sisma del 1999 e privatizzazione dell’impresa). Infine, il principio dell’«aiuto unico» («una tantum») non sarebbe violato in quanto l’aiuto si sarebbe realizzato nell’adeguamento di un piano di ristrutturazione esistente. |
(86) |
Quanto alla mancata presentazione di relazioni annuali sull’attuazione del piano di investimento, la Grecia reputa che questo fatto non rivesta sufficiente importanza per impedire la modifica del piano. |
4.1.5. Valutazione
4.1.5.1.
(87) |
Prima di intraprendere una valutazione della compatibilità ai sensi dell’articolo 87 e 88 del trattato, va considerata l’applicabilità dell’articolo 296 del trattato. A tale riguardo, la Commissione formula le seguenti osservazioni. In primo luogo, l’aiuto agli investimenti era stato notificato dalla Grecia nel 1997 conformemente alla procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Notificando l’aiuto, la Grecia ha riconosciuto che il piano di investimento era prevalentemente connesso alle attività civili di HSY (ovvero alla riparazione e alla costruzione navale) perché, se il piano fosse stato connesso alle attività militari e fosse stato importante per la sicurezza nazionale, la Grecia avrebbe potuto invocare l’articolo 296 del trattato CE allora e non avrebbe dovuto notificare questo aiuto agli investimenti (68). Inoltre, la Grecia non ha contestato la decisione di approvazione in cui la Commissione ha valutato l’aiuto notificato ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Infine, la Grecia non ha invocato l’articolo 296 nella sua replica alla decisione di avviare il procedimento. Gli elementi esposti sono sufficienti per concludere che il piano di investimento non ha riguardato gli interessi di sicurezza della Grecia e che qualsiasi aiuto volto a finanziare il piano di investimento può essere trattato ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato previste dall’articolo 87 e 88 del trattato. |
4.1.5.2.
(88) |
I tre dubbi sollevati nella decisione di avviare un procedimento saranno analizzati separatamente. |
(89) |
Per quanto riguarda la violazione della condizione che i prestiti dovessero essere contratti a tassi di mercato e senza garanzie statali, la Commissione ritiene che questa infrazione interessi la compatibilità di queste ultime misure e non la compatibilità degli aiuti agli investimenti. Infatti, lo scopo di tale condizione è di evitare l’erogazione di aiuti aggiuntivi a favore del programma di investimenti (di evitare cioè l’accumulo di aiuti oltre l’intensità stabilita nella decisione N 401/97). In ogni caso, come sarà spiegato successivamente in questa decisione, la Commissione riscontra, sulla base di altri fondamenti giuridici,che la garanzia statale concessa a HSY costituisce un aiuto incompatibile che va recuperato. Anche per quanto riguarda i prestiti, la Commissione rileva che l’elemento di aiuto va recuperato. Una volta recuperati gli elementi di aiuto, la situazione iniziale sarà ripristinata e i costi finanziari di HSY non saranno inferiori a quelli del tasso di mercato. In altre parole, mediante questi recuperi, l’obiettivo della condizione di cui alla decisione N 401/97 sarà conseguito, in particolare quello di evitare l’erogazione di aiuti aggiuntivi mediante il finanziamento accordato a HSY al di sotto del prezzo di mercato. La Commissione pertanto respinge la suddetta tesi di Elefsis secondo cui devono essere recuperati sia l’elemento di aiuto nei prestiti e nella garanzia sia gli aiuti agli investimenti approvati con la decisione N 401/97. |
(90) |
Per quanto concerne l’assenza di rendicontazione annuale evidenziata nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ritiene che la mancata presentazione di relazioni annuali in quanto tale non costituisce un’utilizzazione abusiva dell’aiuto. Infatti, non cambia le caratteristiche dell’aiuto, i suoi effetti o le caratteristiche del programma di investimenti. Tuttavia, poiché la Grecia non ha fornito tali informazioni a tempo debito e pertanto non ha informato la Commissione dei ritardi nel momento in cui si sono verificati, ha impedito alla Commissione di adottare una decisione su tali questioni al momento opportuno. Di conseguenza, tale assenza di rendicontazione fa sì che l’onere della prova incomba alla Grecia: spetta a quest’ultima provare che la Commissione avrebbe approvato le successive proroghe del periodo per attuare il programma di investimenti. |
(91) |
Quanto al ritardo nell’attuazione del piano di investimento, che costituiva il principale dubbio sollevato nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione è giunta alla seguente conclusione. Con la decisione N 401/97, la Commissione ha autorizzato un aiuto inteso a sostenere gli investimenti che erano «legati a un programma di ristrutturazione», come richiesto dal capo III «Aiuti alla ristrutturazione» della direttiva 90/684/CEE. Come indicato nella descrizione del piano aziendale di cui alla decisione N 401/97, il piano di investimento non era in realtà semplicemente legato alla ristrutturazione; era esso stesso uno dei due pilastri della ristrutturazione, perché il cantiere non aveva effettuato alcun investimento negli anni precedenti e doveva sostituire «attrezzature datate e obsolete con nuove tecnologie» per ripristinare la sua competitività. Al punto 2.1 della lettera del 20 ottobre 2004, le autorità greche confermano che il programma di investimenti intendeva ristabilire la competitività di HSY, mediante una miglior produttività e un ammodernamento, al fine di renderla un’impresa competitiva a livello nazionale e internazionale. La Grecia conferma altresì che lo scopo era di sostituire attrezzature obsolete e inutilizzate con nuove dotazioni tecnologicamente avanzate. In conclusione, dalla decisione N 401/97 stessa nonché dalle lettere della Grecia risulta che il programma di investimenti svolgeva un ruolo fondamentale nel piano di ristrutturazione e nel ritorno alla redditività (69). Poiché è «correlata a un programma di ristrutturazione» e fondamentale per il ritorno alla redditività, è ovvio che l’attuazione del programma di investimenti non poteva essere soggetta a significativi ritardi. Di fatto, tale attuazione era urgente per consentire il ritorno alla redditività. In conclusione, la Commissione ha autorizzato un aiuto per sostenere un programma d’investimenti che doveva essere realizzato in un periodo preciso; non ha autorizzato un aiuto per sostenere ogni progetto d’investimenti attuato nel futuro. |
(92) |
Per quanto riguarda la tempistica precisa dell’attuazione di questo programma di investimenti, nella decisione N 401/97 non figurava il calendario pianificato. La decisione N 401/97 riporta solo che «il cantiere ritornerà alla redditività alla fine del piano aziendale, nell’anno 2000». Nella lettera del 20 ottobre 2004, le autorità greche indicano che, secondo la decisione ministeriale del dicembre 2007 che accorda la sovvenzione, il programma d’investimenti doveva essere completato entro il 31 dicembre 1999 (70). Tuttavia, questa data non appare nella decisione N 401/97. La Commissione conclude che, sulla base della decisione N 401/97, il programma d’investimenti doveva essere completato al più tardi entro la fine del 2000. |
(93) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che era importante attenersi alla data del 31 dicembre 2000 per assicurare il successo del piano di ristrutturazione. Inoltre, qualunque investimento attuato alquanto dopo il 2000 non poteva più essere considerato correlato al piano di ristrutturazione descritto nella decisione N 401/97, come imposto dalla direttiva 90/684/CEE. |
(94) |
Dopo questa analisi della decisione N 401/97, la Commissione deve stabilire se avrebbe concesso una proroga del termine entro cui condurre gli investimenti qualora la Grecia ne avesse fatto richiesta e l’avesse correttamente informata dei ritardi. Nel settembre 1999 un sisma tellurico ha parzialmente danneggiato le seguenti dotazioni del cantiere: muri, tetti, finestre, la struttura di tre edifici, tubature, reti elettriche, moli e rotaie per gru. La Grecia sostiene che il sisma ha costretto il cantiere a sospendere il piano di investimento e a concentrarsi sulla riparazione di questi danni. |
(95) |
Giustificando il ritardo sulla base del sisma, il cantiere ha chiesto nel novembre 2000 una prima proroga della data di completamento del programma di investimenti al 31 dicembre 2001. La questione è se la Commissione, qualora avesse ricevuto tale richiesta, l’avrebbe accettata. La Commissione osserva che, se avesse applicato il punto 52 degli orientamenti S&R del 1999, non avrebbe accordato la prima proroga in quanto il piano di ristrutturazione approvato nel 1997 era divenuto chiaramente insufficiente a ristabilire la redditività, in considerazione della situazione presente nel novembre 2000, e all’epoca non si disponeva di alcun altro piano di ristrutturazione. La Commissione, tuttavia, dubita che avrebbe applicato il punto 52 degli orientamenti S&R del 1999, poiché l’aiuto non era stato approvato sulla base di questi orientamenti, non si apportava alcuna «modifica» al contenuto del piano, bensì solo un rinvio della data per completare gli investimenti, e non vi erano disposizioni chiare riguardo alla modifica della data per completare gli investimenti nella decisione N 401/97 e nella direttiva 90/684/CEE. Inoltre, poiché un grave sisma è un evento che non rientra nella responsabilità del cantiere e delle autorità greche, è straordinario e non connesso all’economia e all’impresa, la Commissione avrebbe probabilmente ritenuto di poter giustificare alcuni mesi di ritardo. Inoltre, l’attuazione di un piano di investimento è un’operazione complessa, che di per sé può richiedere alcuni mesi aggiuntivi. Di conseguenza, ancorché un ritardo di un anno sia notevole, è ragionevole considerare che la Commissione avrebbe accettato la proroga. |
(96) |
Riguardo alla seconda proroga concessa dalle autorità greche, la Grecia e HSY l’hanno giustificata con la privatizzazione del cantiere, durante la quale il piano di investimento è stato congelato (71). In altri termini, il ritardo nell’attuazione del programma di investimenti è disceso da una decisione consapevole di sospenderne la realizzazione. La Commissione non può certamente autorizzare un prolungamento del periodo per attuare il programma di investimenti quando è stato scientemente deciso di sospenderne l’attuazione per alcuni trimestri di un anno. Come concluso in precedenza, osservare la tempistica stabilita per l’attuazione del piano di ristrutturazione era essenziale. La Commissione ha autorizzato un aiuto volto a sostenere un piano di ristrutturazione preciso attuato in uno specifico momento. Come argomentazione secondaria, la Commissione osserva che, se fossero state accettate le proroghe dopo il 31 dicembre 2001, il periodo di ristrutturazione sarebbe stato talmente lungo che gli investimenti effettuati dopo tale data non avrebbero più potuto essere considerati «legati», secondo la definizione della direttiva 90/684/CEE, alla ristrutturazione iniziata addirittura nel 1996. Il piano di ristrutturazione approvato nel 1997 non era atto a far fronte alla difficile situazione finanziaria del cantiere negli anni a partire dal 2001. Inoltre, nel 2001-2002 sono stati effettuati interventi significativi di ristrutturazione, che erano nuovi e non compresi nel piano di ristrutturazione descritto nella decisione N 401/97 (per esempio, un’ulteriore riduzione dell’organico). Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione ritiene che non avrebbe accordato un prolungamento del periodo di investimento oltre il 31 dicembre 2001. |
(97) |
In conclusione, la Commissione ritiene che qualunque aiuto a sostegno di spese di investimento posteriore al 31 dicembre 2001 non rientri nell’ambito di applicazione della decisione N 401/97. |
(98) |
La Grecia sostiene che, anche qualora la Commissione rilevi che gli aiuti a favore di alcune spese di investimento non rientrino nell’ambito di applicazione della decisione N 401/97, tali aiuti debbano essere considerati compatibili in quanto aiuti alla ristrutturazione sulla base degli orientamenti S&R del 1999. La Commissione deve pertanto valutare se gli aiuti a favore delle spese di investimento sostenute da HSY dopo il 31 dicembre 2001 possano essere dichiarati compatibili. La Commissione osserva che non vi sono dubbi in merito al fatto che HSY era un’impresa in difficoltà dopo il 31 dicembre 2001. Per esempio, le perdite accumulate negli anni precedenti erano talmente rilevanti che il capitale netto era negativo. Pertanto, tutti gli aiuti all’impresa, e soprattutto quelli a sostegno dell’ammodernamento delle attrezzature obsolete, avrebbero dovuto essere considerati aiuti alla ristrutturazione. La Commissione reputa, tuttavia, che l’impresa non soddisfacesse le condizioni per ricevere aiuti ai sensi degli orientamenti S&R del 1999. Per esempio, il principio dell’«aiuto unico» («una tantum») di cui al punto 48 di tali orientamenti era disatteso perché la Grecia aveva già concesso aiuti alla ristrutturazione a HSY con la decisione ministeriale del dicembre 1997. Infatti, gli aiuti agli investimenti approvati dalla decisione N 401/97 erano aiuti alla ristrutturazione ai sensi della direttiva 90/684/CEE e della decisione N 401/97 stessa. Il punto 48 degli orientamenti S&R del 1999 consente una deroga al principio dell’«aiuto unico» in «circostanze eccezionali e imprevedibili». La Commissione non vede quali circostanze eccezionali e imprevedibili possano giustificare l’erogazione di aiuti alla ristrutturazione a favore di spese di investimento sostenute dopo il 31 dicembre 2001. In particolare, il sisma del settembre 1999 può giustificare, come concluso in precedenza, un limitato ritardo nell’attuazione del piano di investimento. Non è tuttavia la causa del ritardo dell’attuazione del piano di investimento dopo il 31 dicembre 2001. Per quanto concerne il congelamento del piano durante il processo di privatizzazione, esso non soddisfa la definizione di «circostanze eccezionali [e] imprevedibili». La Grecia sostiene che principio dell’«aiuto unico» non sarebbe stato disatteso in quanto l’aiuto sarebbe stato erogato come parte dell’adeguamento di un piano di ristrutturazione esistente. Come approfonditamente spiegato, la Commissione ritiene che gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2001 non rientrino nel programma di investimenti descritti nella decisione N 401/97. Inoltre, il punto 52 degli orientamenti S&R del 1999 stabilisce che «il piano modificato deve prevedere un ritorno alla redditività sempre in tempi accettabili». Secondo il piano iniziale il cantiere avrebbe dovuto ritornare alla redditività entro il 2000. La Commissione ritiene pertanto che il pianificato ritorno alla redditività nel giugno 2004 comportasse un ritardo eccessivo rispetto al piano iniziale e non avvenisse più in tempi accettabili. Infine, la Commissione osserva che accettare un tale prolungamento del periodo di ristrutturazione avrebbe corrisposto a un’elusione del principio dell’«aiuto unico». |
(99) |
In conclusione, la Commissione ritiene che si possa considerare che l’aiuto a favore delle spese di investimento sostenute fino al 31 dicembre 2001 e connesse al programma di investimento descritto nella decisione N 401/97 sia coperto dalla decisione N 401/97. Qualunque altro aiuto non rientra nel campo di applicazione della decisione N 401/97. Inoltre, qualunque altro aiuto a favore di spese di investimento sostenute da HSY è incompatibile con il mercato comune. Poiché la Grecia ha indicato che l’aiuto agli investimenti non è ancora stato versato a HSY, da quest’ultima società non deve essere recuperato nessun aiuto. |
4.2. Prestito di 4,67 miliardi di GRD (13,72 milioni di EUR) erogato nel 1999 e coperto da una garanzia statale (misura P2)
4.2.1. Descrizione della misura
(100) |
La Grecia segnala che questo prestito, della durata di otto anni, pari a 4,67 miliardi di GRD (13,72 milioni di EUR) è stato erogato da ETVA per finanziare il programma di investimenti (72). Con decisione dell’8 dicembre 1999, il governo ha concesso una garanzia e ha applicato una commissione annua sulla stessa pari a 100 punti base. Il prestito è stato concluso il 29 dicembre 1999 e versato a HSY in quote successive da tale data fino al 26 ottobre 2000, per un importo complessivo di 12,76 milioni di EUR (73). È stato applicato un tasso di interesse pari all’Athibor (Euribor dal 1o gennaio 2001) più 25 punti base. Il 31 maggio 2002 la garanzia statale e il prestito sono stati estesi fino al 30 giugno 2009 e il tasso di interesse è stato aumentato di 100 punti base. Il rimborso del capitale è iniziato con una prima rata nel dicembre 2003. |
4.2.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(101) |
La decisione di avvio del procedimento indica che la garanzia statale potrebbe costituire un aiuto la cui compatibilità è dubbia. Inoltre, a prescindere dal fatto che la garanzia sia classificata o no come aiuto, la decisione N 401/97 rileva che, per finanziare il programma di investimenti, i prestiti bancari sarebbero stati contratti alle condizioni ordinarie di mercato in assenza di garanzie statali. Pertanto, le garanzie statali sarebbero state di per sé vietate dalla decisione N 401/97. |
4.2.3. Osservazioni delle parti interessate
(102) |
Elefsis ha formulato i seguenti commenti riguardo alle misure P2, P3 e P4. Ricorda che la decisione N 401/97 imponeva che i prestiti bancari per il finanziamento di HSY fossero ottenuti ai termini ordinari di mercato in assenza di garanzie statali. Si può dimostrare che tutti e tre i prestiti sono stati accordati su una base non di mercato. In primo luogo, questi prestiti sono stati concessi a partire dalla fine del 1999, quando la situazione finanziaria di HSY era disastrosa e poneva a rischio di revoca la licenza di conduzione della società. In secondo luogo, i prestiti sono stati garantiti in un momento in cui era chiaro che HSY non era riuscita a realizzare il suo piano di ristrutturazione/investimento e non aveva rispettato i termini della decisione N 401/97. In terzo luogo, data la sua disastrosa situazione finanziaria e l’assenza di normali coperture, HSY non avrebbe potuto contrarre questi prestiti dal settore privato. |
4.2.4. Osservazioni della Grecia
(103) |
Le autorità greche (nonché HSY) sostengono che la garanzia statale non costituisce un aiuto di Stato e che è stata offerta alle normali condizioni di mercato. Esse basano la propria analisi sugli elementi seguenti:
|
4.2.5. Valutazione
4.2.5.1.
(104) |
Prima di intraprendere una valutazione della compatibilità ai sensi dell’articolo 87 del trattato, va considerata l’applicabilità dell’articolo 296 del trattato. La Commissione osserva che, sulla base della decisione di erogazione, HSY era tenuta a utilizzare il prestito garantito nonché i due altri prestiti coperti dalla decisione di avviare il procedimento (ovvero le misure P3 e P4) per il finanziamento del programma di investimenti (74). Come concluso nella valutazione della misura P1, il programma di investimenti non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato. La Commissione pertanto ritiene che questi tre prestiti destinati al finanziamento del programma di investimenti siano soggetti alle norme sugli aiuti di Stato e non ricadano nell’articolo 296 del trattato. |
4.2.5.2.
(105) |
Occorre dapprima stabilire se la garanzia statale soddisfa le condizioni per essere un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(106) |
Al fine di valutare l’esistenza di aiuti nelle varie garanzie analizzate in questa decisione, la Commissione ricorrerà alla Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (75) (la «comunicazione sulle garanzie»), pubblicata nel marzo 2000. Come indicato al punto 1.4, essa però non ha costituito un cambiamento di approccio, bensì spiega piuttosto in maggiore dettaglio il metodo applicato fino ad allora dalla Commissione per valutare le garanzie. Di conseguenza, i principi statuiti nella comunicazione sulle garanzie possono essere impiegati anche per valutare garanzie concesse prima del marzo 2000. In linea con questa conclusione, nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha utilizzato la comunicazione sulle garanzie per valutare la misura P2. La Grecia non ha contestato tale applicazione. Al contrario, anch’essa l’ha applicata per valutare la misura P2 (76). |
(107) |
In primo luogo, per rientrare nell’articolo 87, paragrafo 1, una misura deve implicare risorse statali. È questo il caso della misura P2 poiché, concedendo tale garanzia, lo Stato ha messo a rischio risorse statali. |
(108) |
In secondo luogo, occorre stabilire se la misura è o non è selettiva. La Grecia sostiene che lo Stato ha concesso alcune garanzie ad altre imprese, applicando anche un premio dell’1 %. La Grecia ha fornito un elenco di tali imprese. La Commissione considera che questo fatto non dimostra che si è trattato di una misura di carattere generale. Per essere tale, una misura deve essere aperta a tutti gli operatori economici attivi in uno Stato membro. Essa deve essere aperta a tutte le imprese su una base di parità di accesso e il suo ambito di applicazione non può essere ridotto di fatto, per esempio, attraverso il potere discrezionale dello Stato in merito alla concessione della stessa o tramite altri fattori che ne restringono gli effetti nella pratica. La misura in questione non può quindi essere considerata di carattere generale. In particolare, il solo fatto che talune imprese abbiano ricevuto una garanzia statale non significa che tutte le imprese ne potessero ricevere una. La Grecia non ha dimostrato che la concessione di una garanzia statale è aperta a tutti gli operatori economici su una base di parità di accesso. Inoltre, tutte le imprese che figurano nell’elenco fornito dalla Grecia sono di proprietà statale o società che svolgono attività militari. Sembra pertanto che le imprese private non potessero ricevere tale garanzia per il finanziamento delle loro attività ordinarie. Di fatto, la Grecia non indica il fondamento giuridico in base al quale il ministero delle Finanze ha deciso, l’8 dicembre 1999, di concedere la garanzia. È probabile che si tratti della legge 2322/1995, che è una misura selettiva, come si spiegherà nella valutazione della misura E12b. |
(109) |
In terzo luogo, si deve dimostrare l’esistenza di un vantaggio. Conformemente al punto 2.2.2 della comunicazione sulle garanzie, dal momento che la garanzia è stata accordata prima dell’erogazione del prestito e non «a posteriori», non esiste presunzione di aiuto al mutuante. È pertanto l’aiuto al mutuatario che va analizzato, secondo la definizione di cui al punto 2.1.1 della comunicazione sulle garanzie. La Grecia sostiene che non ci sono vantaggi dal momento che HSY avrebbe potuto ottenere un prestito analogo offrendo a una banca altre coperture diverse da una garanzia statale. La Commissione ritiene di non dover indagare se, offrendo altre coperture, HSY avrebbe potuto ottenere questo prestito. Infatti, la Commissione deve valutare se l’operazione effettiva attuata dallo Stato, in particolare la concessione di una garanzia su un prestito senza usufruire di alcuna copertura, sarebbe stata accettabile per un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. Una garanzia su un prestito coperta da un pegno su talune attività o dalla cessione di crediti costituisce un’operazione diversa. Come indicato al punto 2.1.1 della comunicazione sulle garanzie, uno dei potenziali vantaggi della garanzia statale è la possibilità per il mutuatario «di offrire coperture minori». Inoltre, anche se dovesse essere valutata la possibilità di ottenere un finanziamento offrendo maggiori coperture, la Commissione ha già concluso nel capitolo 3.1 della presente decisione che dopo il 30 giugno 1999 HSY non avrebbe ricevuto prestiti o garanzie da banche private, neanche offrendo una copertura alla banca. La Commissione conclude che, dal momento che la garanzia statale è stata concessa nel dicembre 1999, ha offerto un vantaggio a HSY fornendo un finanziamento che HSY non avrebbe potuto ricevere dal mercato. |
(110) |
La Grecia sostiene altresì che la commissione sulla garanzia pari all’1 % corrispondeva al prezzo di mercato e che pertanto non si aveva alcun vantaggio. La Commissione osserva che la Grecia non ha fornito dati di mercato a dimostrazione del fatto che le banche erano disposte a concedere una garanzia a tale prezzo. La Grecia ha solo fornito un elenco di garanzie fornite dallo Stato nello stesso periodo per lo stesso prezzo. La Commissione non vede come detto elenco di garanzie statali possa provare che la commissione sulla garanzia applicata a HSY sia in linea con il mercato e non costituisca un aiuto. In particolare, il presente elenco non può essere considerato come uno dei «regimi di garanzia statale che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1» in quanto, come illustra la garanzia a favore di HSY, non soddisfa numerose condizioni statuite al punto 4.3 della comunicazione sulle garanzie. Inoltre, anche qualora una commissione sulla garanzia dell’1 % fosse stata conforme al mercato per altre società (solide), ciò non avrebbe automaticamente significato che lo sarebbe stata per una società in difficoltà come HSY. |
(111) |
Per quanto riguarda l’affermazione che una commissione sulla garanzia inferiore al prezzo di mercato potesse essere accettabile per un investitore privato in circostanze analoghe in quanto la Grecia era azionista di HSY, la Commissione ha già respinto tale tesi nel capitolo 3.1 della presente decisione. |
(112) |
Nel capitolo 3.1 è anche dimostrato che dal 30 giugno 1999 si disponeva di informazioni sufficienti per concludere che HSY non era riuscita a firmare abbastanza contratti di costruzione navale per ristabilire la propria redditività e che sarebbe incorsa in pesanti perdite nel 1999 e nel 2000. Di conseguenza, sebbene il fatto che il prestito finanziasse un piano di investimento approvato nel 1997 dalla Commissione avrebbe rassicurato un potenziale mutuante nel 1997 e nel 1998, non avrebbe rassicurato una banca nel dicembre 1999 poiché era chiaro che il piano aziendale era fallito. La tesi corrispondente sostenuta dalla Grecia deve pertanto essere respinta. |
(113) |
Infine, per quanto concerne il fatto evidenziato dalla Grecia che il prestito è rimborsato conformemente ai termini del contratto, la Commissione non vede come ciò possa dimostrare che una banca privata avrebbe concesso il prestito in questione. Infatti, l’elemento rilevante è la situazione dell’impresa e le informazioni disponibili al momento della concessione della garanzia (77). Come elemento secondario, la Commissione osserva che, in linea con le informazioni disponibili al momento della concessione della garanzia, sulla base delle quali si poteva prevedere che il cantiere avrebbe registrato gravi perdite negli anni seguenti, il cantiere ha effettivamente registrato gravi perdite negli anni seguenti e il suo capitale netto è divenuto di fatto ampiamente negativo. Inoltre, HSY è sopravvissuta solo (e quindi è in grado di rimborsare il prestito) per il protrarsi del sostegno degli aiuti di Stato. |
(114) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura fornisca un vantaggio a HSY. |
(115) |
Questo vantaggio selettivo provoca una distorsione della concorrenza perché consente un finanziamento in un momento in cui HSY non avrebbe ricevuto finanziamenti dal mercato ed era in difficoltà. La misura pertanto ha contribuito a mantenere in vita HSY e a finanziarne le attività. Poiché alcuni concorrenti di HSY hanno sede in altri Stati membri (78), questa distorsione della concorrenza incide sugli scambi tra Stati membri (79). |
(116) |
Poiché sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la garanzia costituisce un aiuto di Stato. Dal momento che, in violazione dell’obbligo statuito all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, essa è stata concessa senza una previa notifica, essa costituisce un aiuto illegale. |
(117) |
Poiché la Commissione ha appena dimostrato che un vantaggio selettivo accordato a HSY provoca una distorsione della concorrenza e degli scambi, la Commissione non ripeterà l’analisi dell’esistenza di una distorsione della concorrenza e degli scambi nella sua valutazione delle restanti misure. |
4.2.5.3.
(118) |
Per quanto riguarda la compatibilità di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, la Commissione osserva che nessuna delle disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettere b) e d), del suddetto articolo trova applicazione. Quanto alla compatibilità ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) ed e), gli aiuti alla costruzione navale erano disciplinati dal 1o gennaio 1999 dal regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (80) [il «regolamento (CE) n. 1540/98»]. Poiché il prestito garantito era destinato a finanziare un piano di investimento che rientrava nell’ambito di un piano di ristrutturazione, e dal momento che, oltretutto, HSY versava in difficoltà, la garanzia statale dovrebbe essere esaminata sulla base dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1540/98. È evidente che la misura non soddisfa le condizioni poste in questo articolo. In particolare, l’articolo 5 precisa che gli aiuti alla ristrutturazione «possono essere considerati in via eccezionale compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà». Gli orientamenti applicabili all’epoca in cui è stato concesso il prestito erano quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 ottobre 1999 (81) ed entrati in vigore nel medesimo giorno («gli orientamenti S&R del 1999»). Alcune delle condizioni per l’autorizzazione degli aiuti di cui al punto 3.2.2 di questi orientamenti non sono soddisfatte. Per esempio, per quanto riguarda la condizione b) «Ripristino della redditività», la Commissione osserva che la garanzia di Stato era atta a finanziare un piano d’investimento rientrante nell’ambito di un piano di ristrutturazione che, nel dicembre 1999, era del tutto insufficiente a ripristinare la redditività a lungo termine di HSY. Quanto alla condizione d) «Aiuto limitato al minimo», la Commissione aveva già stabilito, nella decisione N 401/97, che gli aiuti di Stato non avrebbero potuto superare un importo pari al 50 % dei costi di investimento e che il rimanente 50 % avrebbe dovuto essere finanziato con risorse attinte dagli azionisti o mobilitate tramite prestiti bancari ottenuti a condizioni di mercato. Di conseguenza, non era possibile autorizzare nuovi aiuti in favore del piano di investimento, altrimenti l’intensità massima dell’aiuto del 50 % sarebbe stata trasgredita. La garanzia statale violava anche il principio dell’«aiuto unico» («una tantum») previsto al punto 3.2.3 degli orientamenti S&R del 1999, poiché con la decisione N 401/97 la Commissione aveva autorizzato aiuti agli investimenti che, ai sensi della direttiva 90/684/CEE, erano considerati un tipo di aiuti alla ristrutturazione. Questi aiuti sono stati concessi a HSY con la decisione ministeriale del dicembre 1997 (ma, come già si è precisato al considerando 84 della presente decisione, la Grecia sostiene che tali risorse non sono ancora state erogate a HSY). |
(119) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che la garanzia statale costituisca un aiuto illegittimo e incompatibile che deve essere recuperato. Se la garanzia statale fosse ancora attiva all’epoca della presente decisione, essa dovrà essere immediatamente interrotta. Tuttavia, ciò non basta per ripristinare la situazione che sarebbe esistita senza gli aiuti, perché HSY ha beneficiato per alcuni anni di un prestito che, senza l’intervento dello Stato, non avrebbe ottenuto. Per porre rimedio a questo vantaggio la Commissione, in conformità con la conclusione tratta nel capitolo 3.1 della presente decisione, ritiene necessario recuperare, per gli anni in cui la garanzia è stata prestata, la differenza tra il costo complessivo del prestito garantito (tasso d’interesse e premio di garanzia) e il tasso di riferimento della Grecia aumentato di 600 punti base. |
(120) |
La Commissione è del parere che, in questo modo, sarà ripristinata la situazione che sarebbe esistita senza la garanzia di Stato. Viene così eliminata la violazione del divieto a costituire garanzie statali e a concedere finanziamenti a un tasso inferiore al tasso di mercato introdotto dalla decisione N 401/97. |
4.3. Prestito di 1,56 miliardi di GRD (4,58 milioni di EUR) erogato nel 1999 (misura P3)
4.3.1. Descrizione della misura
(121) |
Nel 1999 HSY ha ottenuto un prestito di 1,56 miliardi di GRD (4,58 milioni di EUR) da ETVA, la quale ha ricevuto come copertura il diritto al pagamento della prima tranche degli aiuti agli investimenti autorizzati con la decisione N 401/97. Il contratto di prestito è stato sottoscritto il 28 luglio 1999 e il prestito è stato interamente erogato a HSY il giorno seguente. Inizialmente il contratto aveva una durata limitata al periodo fino al 31 marzo 2001. Dopo una serie di proroghe successive, il prestito è stato restituito il 2 agosto 2004. Il tasso d’interesse applicato era l’Athibor (l’Euribor dal 1o gennaio 2001) maggiorato di 100 punti base (82). |
4.3.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(122) |
Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione precisa che il prestito poteva costituire un aiuto la cui la compatibilità risulta dubbia. Inoltre, se emergesse che il prestito ha beneficiato di una garanzia statale, si configurerebbe una violazione della decisione N 401/97, in base alla quale, per finanziare il programma di investimenti, i prestiti bancari dovrebbero essere accordati a condizioni di mercato normali, senza garanzie statali. |
4.3.3. Osservazioni delle parti interessate
(123) |
Elefsis sostiene, in aggiunta alle osservazioni riprese in precedenza in relazione alla misura P2, che, dal momento che le misure P3 e P4 sono state accordate in un’epoca in cui era evidente che HSY non aveva attuato il suo piano di ristrutturazione/investimento e non aveva soddisfatto le condizioni poste dalla decisione N 401/97, sussiste il rischio materiale che la copertura concessa per questi prestiti, vale a dire il pagamento degli aiuti agli investimenti autorizzati, fosse illegittima e quindi nulla e priva di effetti. |
4.3.4. Osservazioni della Grecia
(124) |
Le autorità greche (e HSY) sostengono che il prestito è stato concesso a condizioni di mercato. In particolare, affermano che il tasso d’interesse è simile a quello applicato ad alcuni prestiti accordati da ETVA ad altre imprese nello stesso periodo. HSY avrebbe potuto richiedere il prestito a qualsiasi altra banca, ma ovviamente ha preferito rivolgersi a ETVA, che era suo azionista. Inoltre, la copertura resa sub specie di cessione dei diritti sulla prima tranche degli aiuti agli investimenti costituiva una garanzia accettabile per qualsiasi banca. Infine, la Grecia rammenta che il prestito è stato interamente rimborsato alla banca. |
4.3.5. Valutazione
4.3.5.1.
(125) |
La Commissione ha già concluso nella valutazione della misura P2 che la misura P3 non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 296 del trattato. Deve pertanto essere analizzata nel contesto delle norme in materia di aiuti di Stato. |
4.3.5.2.
(126) |
Innanzitutto, la Commissione rileva che il prestito è stato concesso da ETVA e non era coperto da una garanzia di Stato. |
(127) |
Quanto alla selettività della misura, la Grecia fa presente che altre imprese hanno ottenuto prestiti da ETVA a tassi d’interesse analoghi. Tuttavia, come già si è detto nel corso della valutazione della misura P2, una misura è considerata generale soltanto se soddisfa condizioni rigorose, che chiaramente non sono soddisfatte nel caso di specie. Per esempio, la misura non è destinata a tutte le imprese su una base di parità di accesso, poiché i tassi di interesse variano da un mutuatario all’altro e dipendono dalla decisione di ETVA di concedere o no il prestito e a quali condizioni. Pertanto, la misura è selettiva. |
(128) |
Per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio, la Commissione osserva che il prestito è stato accordato dopo il 30 giugno 1999, in un’epoca in cui l’impresa non aveva più accesso al mercato dei prestiti, come si è precisato nel capitolo 3.1 della presente decisione. Il fatto che ETVA abbia applicato un tasso d’interesse simile ad alcuni prestiti concessi ad altre imprese nello stesso periodo non dimostra che questo tasso d’interesse sarebbe stato accettato da una banca privata in circostanze analoghe. In primo luogo, il tasso d’interesse richiesto da una banca privata su un determinato prestito dipende dall’affidabilità creditizia del mutuatario. La Grecia non ha dimostrato che gli altri mutuatari compresi nell’elenco avevano un rischio di insolvenza simile a quello di HSY. La Commissione rammenta che, all’epoca, la situazione di HSY era molto critica. È quindi probabile che un investitore privato operante in un’economia di mercato avrebbe chiesto a HSY un tasso d’interesse più alto per la concessione di un prestito rispetto a imprese sane. In secondo luogo, anche se altri mutuatari avessero avuto un rischio di insolvenza pari al rischio di HSY, l’elenco fornito dalla Grecia sarebbe comunque insufficiente per concludere che il tasso d’interesse in oggetto fosse il prezzo di mercato. Infatti, l’elenco fornito dalla Grecia contiene soltanto riferimenti a prestiti accordati da ETVA, che è una banca di Stato (oltre che una banca di sviluppo), ed è pertanto possibile che anche gli altri prestiti contenessero un elemento di aiuto. Non è quindi dimostrato che detti tassi d’interesse sarebbero stati accettabili per una banca privata. |
(129) |
Le autorità greche asseriscono altresì che la copertura, sotto forma di trasmissione dei diritti alla prima tranche degli aiuti agli investimenti, costituiva una garanzia che avrebbe reso il prestito accettabile per qualsiasi banca privata. La Commissione replica che, conformemente alla decisione governativa con cui sono stati approvati gli aiuti agli investimenti, il versamento della prima tranche degli aiuti sarebbe stato effettuato soltanto allorché un organismo di controllo competente avesse constatato che i costi di investimento ammontavano a 2,73 miliardi di GRD. Inoltre, il versamento non sarebbe avvenuto prima del 31 dicembre 1999. Come è emerso dai controlli effettuati dalle autorità greche nel dicembre 1999 (cfr. le osservazioni della Grecia sulla misura P1), il 30 giugno 1999 l’importo di 2,73 miliardi di GRD era appena stato raggiunto. Di conseguenza, poiché il prestito è stato concesso nel luglio 1999 e dal momento che, all’epoca, si poteva già probabilmente calcolare che la soglia dei 2,73 miliardi di GRD era stata raggiunta o sarebbe stata raggiunta a breve, la probabilità di ottenere la prima tranche dell’aiuto poteva sembrare a prima vista elevata. Vero è, tuttavia, che potevano ancora verificarsi circostanze suscettibili di impedire la liquidazione dell’aiuto. Innanzitutto, se HSY avesse dichiarato il fallimento, non è sicuro che le autorità greche avrebbero accettato di versare gli aiuti agli investimenti a un’impresa che aveva cessato ogni attività (83). In tal caso la banca avrebbe dovuto avviare azioni legali lunghe e costose per recuperare il denaro. Inoltre, non è detto che gli organismi di controllo competenti avrebbero accettato di convalidare le spese di investimento sostenute, e quindi la soglia fissata non sarebbe stata raggiunta nei termini stabiliti. Infine, avrebbero potuto verificarsi altri problemi di tipo amministrativo. Ed è proprio ciò che è avvenuto (84), cosicché le autorità greche si sono astenute dal versare la prima tranche per alcuni anni successivi. Come si è precisato nel capitolo 1 «Procedura» della presente decisione, quando la Commissione ha successivamente appreso del ritardo nell’attuazione del piano d’investimento, essa ha chiesto la sospensione del pagamento degli aiuti che ancora non erano stati versati a HSY. La Commissione conclude che il versamento della prima tranche degli aiuti agli investimenti da parte dello Stato era possibile ma non certo. Alla luce delle difficoltà in cui versava HSY, una banca privata avrebbe richiesto garanzie che avrebbero potuto essere incamerate rapidamente e con certezza, e non avrebbe accettato una garanzia che, in talune circostanze, avrebbe potuto non avere alcun valore. La Commissione pertanto conclude che una banca privata non avrebbe concesso il prestito. Come già si è detto, tale conclusione è confermata dai tentativi vani di HSY di reperire risorse da investitori operanti secondo i criteri di un’economia di mercato. |
(130) |
La Grecia sostiene inoltre che, poiché ETVA era azionista di HSY, nel concedere il prestito a quest’ultima essa perseguiva i suoi stessi interessi. Nel capitolo 3.1.3 della presente decisione, la Commissione ha già respinto questa tesi. |
(131) |
Infine, in merito al rimborso del prestito, la Commissione ha già avuto modo di spiegare, nella valutazione della misura P2, il motivo per cui questo fatto di per sé non dimostra che una banca privata avrebbe accettato di concedere il finanziamento a HSY in quel dato momento. |
(132) |
Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che il prestito offre un vantaggio a HSY, perché l’impresa non avrebbe ottenuto finanziamenti da una banca privata. |
(133) |
La Commissione ritiene quindi che la misura P3 costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Poiché, contrariamente al disposto dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato, la misura è stata concessa senza previa notifica, essa rappresenta un aiuto illegittimo. |
4.3.5.3.
(134) |
Come per la misura P2, la compatibilità di questa misura deve essere valutata ai sensi del regolamento (CE) n. 1540/98. Poiché, come è vero per la misura P2, il prestito era finalizzato al finanziamento di un piano d’investimento facente parte di un piano di ristrutturazione e dal momento che è stato concesso a un’impresa in difficoltà, esso deve essere considerato alla stregua di un aiuto alla ristrutturazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1540/98. È chiaro che la misura non soddisfa le condizioni stabilite in detto articolo. In particolare, l’articolo 5 precisa che gli aiuti alla ristrutturazione «possono essere considerati in via eccezionale compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà». Gli orientamenti applicabili all’epoca in cui è stato concesso il prestito erano quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 dicembre 1994 (85) ed entrati in vigore nel medesimo giorno («gli orientamenti S&R del 1994»). Alcune delle condizioni per l’autorizzazione degli aiuti di cui al punto 3.2.2 di questi orientamenti non sono soddisfatte. Per esempio, per quanto riguarda la condizione i) «Ripristino della redditività», la Commissione osserva che la garanzia di Stato era atta a finanziare un piano d’investimento rientrante nell’ambito di un piano di ristrutturazione che, nel luglio 1999, non era più sufficiente a ripristinare la redditività a lungo termine di HSY. Quanto alla condizione III) «Proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione», la Commissione aveva già stabilito, nella decisione N 401/97, che gli aiuti di Stato non avrebbero potuto superare un importo pari al 50 % dei costi di investimento e che il rimanente 50 % avrebbe dovuto essere finanziato con risorse attinte dagli azionisti o mobilitate tramite prestiti bancari ottenuti a condizioni di mercato. Di conseguenza, non sarebbe stato possibile concedere ulteriori aiuti in favore del piano d’investimento, altrimenti la suddetta soglia del 50 % sarebbe stata travalicata e la Commissione non avrebbe potuto considerare l’aiuto proporzionale «ai costi e ai benefici della ristrutturazione». |
(135) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che il prestito costituisca un aiuto illegittimo e incompatibile che deve essere recuperato. Poiché, dopo il 30 giugno 1999, HSY non avrebbe potuto ricevere alcun aiuto dal mercato, il prestito deve essere interamente rimborsato. Tuttavia, ciò non basta per ripristinare la situazione che sarebbe esistita senza gli aiuti, perché HSY ha beneficiato per alcuni anni di un prestito che, senza l’intervento dello Stato, non avrebbe ottenuto. Per porre rimedio a questo vantaggio la Commissione ritiene necessario, conformemente alla conclusione tratta nel capitolo 3.1 della presente decisione, recuperare per ciascun anno di concessione del prestito a HSY, e fino al suo rimborso, la differenza (86) tra il tasso d’interesse del prestito e il tasso di riferimento per la Grecia accresciuto di 600 punti base. |
(136) |
La Commissione osserva che nel marzo 2002 lo Stato ha venduto la maggioranza delle azioni di ETVA alla Banca del Pireo. Quindi, negli ultimi due anni del prestito, che è stato rimborsato nel 2004, ETVA non era più di proprietà dello Stato. Si potrebbe pertanto sollevare la questione (per questo prestito e per gli altri prestiti e garanzie concessi da ETVA prima del marzo 2002 e con validità oltre il marzo 2002) se la parte dell’aiuto relativa al periodo successivo al marzo 2002 debba essere rimborsata a ETVA anziché allo Stato. Per rispondere a questa domanda la Commissione rammenta che, quando lo Stato concede un prestito con un tasso di interesse inferiore al tasso di mercato, l’aiuto è accordato all’epoca della conclusione del contratto di prestito, anche se il vantaggio si materializza in ciascuna data di pagamento degli interessi, quando cioè il mutuatario paga un tasso di interesse inferiore (87). Allo stesso modo, il valore di mercato di un prestito caratterizzato da un tasso di interesse che non riflette adeguatamente le difficoltà del mutuatario diminuisce immediatamente (88) dopo la conclusione del contratto di prestito (e quindi non in momenti successivi, quando il mutuatario paga il tasso di interesse inferiore al tasso di mercato). A sua volta, il valore di una banca dipende dal valore dei suoi attivi, segnatamente dal portafoglio dei prestiti in essere. Pertanto, la concessione di prestiti a condizioni che non erano conformi con il mercato ha diminuito il valore di ETVA e, di conseguenza, ha ridotto il prezzo che lo Stato ha successivamente potuto applicare vendendo le azioni di ETVA (89). Ciò serve a spiegare che è stato lo Stato ad assumersi il costo di queste misure di aiuto, anche successivamente alla data del marzo 2002. |
4.4. Prestito di 13,75 milioni di EUR erogato nel 2002 (misura P4)
4.4.1. Descrizione della misura
(137) |
Il contratto di prestito sottoscritto tra ETVA e HSY è terminato il 31 maggio 2002. L’importo del prestito era di 13,75 milioni di EUR, la sua durata di due anni e il tasso di interesse applicato era l’Euribor più 125 punti base. Il prestito sarebbe stato usato come anticipo sulla seconda e terza tranche degli aiuti agli investimenti. Il prestito era coperto dal trasferimento del pagamento della seconda e terza tranche degli aiuti agli investimenti (90). |
4.4.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(138) |
Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione precisa che il prestito poteva costituire un aiuto la cui la compatibilità risulta dubbia. Inoltre, se emergesse che il prestito ha beneficiato di una garanzia statale, sembrerebbe sussistere una violazione della decisione N 401/97, in cui si stabilisce che, per finanziare il programma di investimenti, i prestiti bancari dovrebbero essere accordati a condizioni di mercato normali, senza garanzie statali. |
4.4.3. Osservazioni delle parti interessate
(139) |
I commenti di Elefsis sulla misura sono analoghi alle osservazioni espresse in merito alla misura P3. |
4.4.4. Osservazioni della Grecia
(140) |
Le autorità greche sostengono che il prestito è stato concesso a condizioni di mercato. In particolare, affermano che il tasso d’interesse è simile a quello applicato ad alcuni prestiti accordati da ETVA ad altre imprese nello stesso periodo. HSY avrebbe potuto richiedere il prestito a qualsiasi altra banca, ma ovviamente ha preferito rivolgersi a ETVA, che era suo azionista. Inoltre, la copertura resa sub specie di cessione dei diritti sulla seconda e terza tranche degli aiuti agli investimenti costituiva una garanzia accettabile da qualsiasi banca. Infine, il prestito non è mai stato accordato a HSY e, pertanto, non poteva costituire un aiuto a HSY. Inoltre, il fatto che ETVA abbia rifiutato di trasferire il finanziamento non appena si è accorta che il versamento degli aiuti agli investimenti era stato «congelato» per motivi procedurali e che la concessione degli aiuti era incerta dimostra che ETVA ha agito come avrebbe agito qualsiasi altra banca. |
4.4.5. Valutazione
4.4.5.1.
(141) |
La Commissione ha già concluso in precedenza, nella valutazione della misura P2, che la misura P4 non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 296 del trattato. Deve pertanto essere analizzata nel contesto delle norme in materia di aiuti di Stato. |
4.4.5.2.
(142) |
Innanzitutto, la Commissione rileva che il prestito è stato concesso da ETVA e non era coperto da una garanzia di Stato. |
(143) |
La Commissione osserva che, poiché ETVA si è rifiutata di versare il finanziamento a HSY, quest’ultima non ha mai ricevuto denaro nell’ambito del contratto di prestito. Pertanto, HSY non ha beneficiato di alcun vantaggio e la Commissione può immediatamente concludere che la misura non costituisce un aiuto. |
(144) |
I seguenti due elementi riguardanti la misura P4, pur essendo irrilevanti per la valutazione della stessa, possono gettare dubbi sulla validità dell’analisi delle altre misure. Per questo motivo la Commissione decide di prenderli in esame. |
(145) |
In primo luogo, la Grecia sostiene che, per il fatto che ETVA, a fronte del rischio che gli aiuti agli investimenti non fossero versati, abbia deciso di non trasferire il prestito a HSY, ETVA ha agito come un normale creditore privato, senza offrire a HSY un trattamento favorevole. La Commissione fa notare che l’argomentazione della Grecia non tiene conto del fatto che, quando ETVA si è rifiutata di concedere il prestito, l’istituto era già di proprietà della Banca del Pireo e non era più sotto il controllo dello Stato. Pertanto, il rifiuto di concedere il prestito non può essere addotto come esempio del comportamento che ETVA ha tenuto quando era un istituto di credito statale. Al contrario, esso conferma che una banca privata si sarebbe astenuta dal concedere prestiti a HSY. |
(146) |
In secondo luogo, la Commissione osserva che la misura P4 è caratterizzata dallo stesso tipo di garanzia della misura P3. La misura P4 è stata decisa quando ‘la Banca del Pireo aveva già assunto il controllo di ETVA. Ciò tuttavia non dimostra che la misura P3 fosse, di fatto, accettabile per una banca privata. Le due situazioni, in realtà, non possono essere assimilate tra loro per una serie di ragioni. La Commissione rileva, per esempio, che alla data della conclusione del contratto di prestito, il 31 maggio 2002, era già noto, e senz’altro ETVA ne era al corrente, essendo all’epoca un azionista di HSY, che il pagamento degli aiuti agli investimenti era stato «congelato» per motivi amministrativi (91). Pertanto, quando ha sottoscritto il contratto il 31 maggio 2002, ETVA poteva già rifiutarsi di concedere il prestito (92). Sapeva di essere autorizzata a rifiutarsi di trasferire il prestito. Questa situazione è diversa rispetto alle circostanze in cui versava ETVA quando ha sottoscritto il contratto di prestito nel luglio 1999. Un’altra differenza rispetto alla misura P3 è che, all’epoca della conclusione del contratto di prestito, il 31 maggio 2002, due imprese internazionali avevano completato l’acquisto di HSY ed erano intenzionate a investire nell’azienda. L’acquisizione aumentava le probabilità di sopravvivenza dell’impresa. Questo risvolto non poteva essere previsto nel luglio 1999. |
4.5. Utilizzo abusivo dell’aiuto di 54 miliardi di GRD (160 milioni di EUR) autorizzato nel 1997 (misura E7)
4.5.1. Descrizione della misura
(147) |
Il 15 luglio 1997, oltre alla decisione N 401/97 che autorizzava gli aiuti agli investimenti, la Commissione ha adottato la decisione C 10/94, con cui si chiudeva il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, approvando, in forza del regolamento (CE) n. 1013/97, una cancellazione del debito di 54 miliardi di GRD (160 milioni di EUR), che corrispondeva ai debiti contratti in relazione alle attività civili del cantiere. La cancellazione simultanea dei debiti correlati alle opere militari del cantiere non è stata valutata nell’ambito delle norme in materia di aiuti di Stato. |
4.5.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(148) |
Nella decisione relativa alla proroga, la Commissione solleva dubbi in merito alla violazione delle due condizioni poste nella decisione C 10/94. In primo luogo, l’autorizzazione alla cancellazione del debito era legata all’attuazione del piano di ristrutturazione, di cui il piano di investimenti costituiva uno dei due pilastri. Come ha avuto modo di spiegare la Commissione nella decisione di avviare il procedimento (cfr. la descrizione della misura P1), la Commissione dubita che il piano di investimento sia stato attuato correttamente. In secondo luogo, la decisione C 10/94 vieta la concessione di altri aiuti al funzionamento a favore della ristrutturazione. La Commissione osserva che le diverse misure comprese nella decisione di proroga sembrano costituire un ulteriore aiuto alla ristrutturazione. Sembra quindi che questa condizione non sia stata rispettata. |
4.5.3. Osservazioni delle parti interessate
(149) |
Elefsis sostiene che la violazione delle due condizioni poste nella decisione di avviare il procedimento costituisca un valido fondamento per concludere che gli aiuti sono stati impropriamente utilizzati. Inoltre, Elefsis sostiene che la privatizzazione del 1995 non è mai stata un’autentica privatizzazione. In particolare, i dipendenti non hanno mai assunto un rischio finanziario come azionisti, perché hanno versato soltanto una minima parte di quanto avrebbero dovuto in realtà corrispondere e perché gli importi che sono stati effettivamente versati sono stati interamente rimborsati dallo Stato in occasione della privatizzazione del 2001-2002. La Commissione dovrebbe tener conto di questa mancata privatizzazione effettiva, che costituiva una condizione per la cancellazione del debito, considerandola un’ulteriore violazione della decisione C 10/94. |
4.5.4. Osservazioni della Grecia
(150) |
Nelle loro osservazioni sulla decisione di proroga, la Grecia e HSY (93) sostengono che il divieto di concedere ulteriori aiuti alla ristrutturazione non fa che rendere illegittimo qualsiasi nuovo aiuto. Questo divieto, se violato, non ha l’effetto di rendere incompatibile l’aiuto autorizzato con la decisione C 10/94. Inoltre, la Grecia sottolinea che la decisione vieta ulteriori «aiuti al funzionamento» (come definiti nell’articolo 5 della direttiva 90/684/CEE del Consiglio) a favore della ristrutturazione. Pertanto, obietta che dopo il 1997 era vietato concedere a HSY degli aiuti alla ristrutturazione. |
(151) |
Per quanto riguarda il piano di investimento, la Grecia e HSY affermano che la decisione C 10/94 non conteneva una condizione relativa all’attuazione di un piano di investimento. Oltretutto, non avrebbe potuto contenere una condizione di questo genere perché la direttiva 90/684/CEE e il regolamento (CE) n. 1013/97, che costituivano la base giuridica della decisione, a loro volta non contenevano una siffatta condizione. L’unica condizione menzionata era la parziale privatizzazione di HSY e la presentazione (e non l’attuazione) di un piano di investimento. |
4.5.5. Valutazione
4.5.5.1.
(152) |
L’articolo 296 non si applica a questa misura poiché riguarda la cancellazione di debiti esclusivamente correlati alle attività civili del cantiere. Inoltre, la decisione C 10/94 era fondata sulle norme relative agli aiuti di Stato e non sull’articolo 296 del trattato. |
4.5.5.2.
(153) |
Per quanto riguarda l’attuazione del piano di investimento, la Commissione è del parere che essa fosse una condizione menzionata nella decisione C 10/94, in cui si legge (secondo paragrafo fino in fine): «Il piano di investimento non è stato ancora avviato […]. Quando sarà realizzato, la ristrutturazione in corso dovrà essere completata e la redditività del cantiere dovrà essere ripristinata». Nel penultimo paragrafo la Commissione ribadisce il divieto di ulteriori aiuti alla ristrutturazione. Infine, nell’ultimo paragrafo precisa: «Alla luce di quanto precede, la Commissione decide di concludere il procedimento ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, autorizzando gli aiuti alle condizioni descritte nella presente lettera. Se la Commissione dovesse rilevare che una qualsiasi di queste condizioni non è stata soddisfatta, potrà imporre la soppressione e/o il recupero degli aiuti». Il fatto che la Commissione abbia usato la parola «condizioni» al plurale indica l’esistenza di almeno una seconda condizione, oltre al divieto di concedere altri aiuti alla ristrutturazione. Per la struttura e il contenuto della decisione, si può concludere che l’altra condizione fosse l’attuazione del piano di investimento. La Commissione ha già valutato in dettaglio l’attuazione degli aiuti agli investimenti nell’ambito dell’analisi della misura P1. La Commissione conclude pertanto che HSY non ha attuato il piano di investimento entro un periodo ragionevole. Alla data del 31 dicembre 2001 — dopo una proroga concessa per completare il piano di investimento — HSY aveva realizzato soltanto il 63 % del piano. La Commissione pertanto conclude che questa condizione non è stata soddisfatta. |
(154) |
La Grecia sostiene che l’attuazione del piano di investimento non è una condizione menzionata nel regolamento (CE) n. 1013/97, che costituisce la base giuridica della decisione C 10/94. La Commissione rammenta che l’aiuto è stato autorizzato con la decisione C 10/94. Pertanto, le condizioni riportate in questa decisione devono essere rispettate. Se la Grecia avesse ritenuto che le condizioni formulate nella decisione C 10/94 non fossero conformi alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1013/97, avrebbe dovuto contestare la decisione C 10/94. Tuttavia, tale contestazione non è avvenuta entro il termine a tal fine previsto dall’articolo 230 del trattato. In via subordinata, la Commissione rammenta che il regolamento (CE) n. 1013/97 è soltanto una modifica alla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, il cui scopo è aumentare l’importo degli aiuti che possono essere concessi a tre categorie di cantieri. Quanto a HSY, il regolamento (CE) n. 1013/97 indica che «al menzionato cantiere si applicano tutte le altre disposizioni della direttiva 90/684/CEE». La Commissione rammenta che la direttiva 90/684/CEE autorizza gli aiuti ai cantieri greci se «erogati per la ristrutturazione finanziaria dei cantieri in relazione ad un sistematico e specifico programma di ristrutturazione collegato alla cessione dei cantieri tramite vendita». Ciò significa che il Consiglio non poteva accontentarsi della mera presentazione di un piano di ristrutturazione, bensì che richiedeva l’esecuzione vera e propria del piano presentato. Infatti, come sarebbe possibile erogare aiuti «in relazione ad un sistematico e specifico programma di ristrutturazione» se tale programma non venisse attuato? |
(155) |
Poiché questa condizione non è stata soddisfatta, si configura un’utilizzazione abusiva degli aiuti e, conformemente all’ultimo paragrafo della decisione C 10/94, gli aiuti devono essere recuperati. |
4.5.5.3.
(156) |
Nel penultimo paragrafo della decisione C 10/94 si legge che «la Commissione nota che il regolamento (CE) n. 1013/97 è stato adottato dal Consiglio a condizione che nessun altro aiuto al funzionamento a favore della ristrutturazione sia messo a disposizione dei cantieri interessati dal regolamento stesso. Di conseguenza, in futuro non potranno essere concessi a questo cantiere altri aiuti alla ristrutturazione». Le parti nel procedimento contestano l’interpretazione di questa condizione. Secondo la Grecia e HSY, ciò presuppone che qualsiasi aiuto a favore della ristrutturazione concesso dopo l’adozione della decisione sarebbe stato automaticamente incompatibile con il mercato e avrebbe dovuto essere recuperato. Secondo Elefsis, questa condizione implica che la concessione di aiuti al funzionamento a favore della ristrutturazione successivamente all’adozione della decisione sarebbe equivalsa a un utilizzo abusivo degli aiuti autorizzati dalla decisione C 10/94 e, quindi, renderebbe necessario il recupero degli aiuti autorizzati con la medesima decisione, oltre al recupero degli altri aiuti al funzionamento a favore della ristrutturazione. |
(157) |
La Commissione fa presente che l’obiettivo del divieto di concedere altri aiuti al funzionamento a favore della ristrutturazione è quello di evitare l’accumulo di aiuti al di sopra del livello fissato nella decisione. La Commissione ritiene che questo obiettivo sia raggiunto se qualsiasi altro aiuto al funzionamento aggiuntivo concesso dopo l’adozione della decisione C 10/94 verrà recuperato. Infatti, il recupero dell’aiuto supplementare ripristina la situazione iniziale e consente di evitare l’accumulo di aiuti oltre il limite fissato nella decisione C 10/94. La Commissione pertanto conclude che la concessione di altri aiuti al funzionamento a favore della ristrutturazione dopo l’adozione della decisione C 10/94 non fa scattare l’obbligo di recuperare l’aiuto approvato con la decisione C 10/94, purché venga effettivamente recuperato l’aiuto aggiuntivo concesso. |
(158) |
La Commissione ritiene che, per stabilire se l’aiuto autorizzato con la decisione C 10/94 debba essere recuperato, non sia necessario determinare se le misure di aiuto illegittimamente attuate dopo l’adozione della decisione C 10/94 costituiscano un «aiuto al funzionamento a favore della ristrutturazione». Infatti, nella presente decisione la Commissione concluderà che tutte le misure di aiuto illegittimamente attuate dopo l’adozione della decisione C 10/94 devono essere recuperate. Di conseguenza, qualsiasi misura che possa essere qualificata come altro aiuto al funzionamento a favore della ristrutturazione dovrà essere recuperata. Il recupero consentirà di ripristinare la situazione iniziale e, pertanto, di evitare ogni potenziale accumulo di aiuti alla ristrutturazione. Pertanto, l’obiettivo della condizione stabilita nella decisione C 10/94 sarà raggiunto. |
4.5.5.4.
(159) |
Nel corso dell’analisi più approfondita del caso che è stata condotta durante il procedimento di indagine, la Commissione ha rinvenuto un’ulteriore violazione della decisione C 10/94: per l’intero periodo in cui i dipendenti, in quanto proprietari di una quota del 49 % di HSY, hanno partecipato alla gestione dell’impresa, essi non hanno mai corrisposto il prezzo d’acquisto che avrebbero dovuto versare ai sensi del contratto di privatizzazione parziale del settembre 1995. |
(160) |
Per comprendere questa violazione della decisione C 10/94 è necessario innanzitutto analizzare il testo della decisione e gli atti giuridici su cui essa si fondava. |
(161) |
Il preambolo della direttiva 90/684/CEE così recita: «considerando che è necessaria una ristrutturazione finanziaria a breve termine dell’industria cantieristica greca, per permettere agli enti pubblici che ne sono proprietari di ristabilirne la competitività cedendola a nuovi proprietari […]». Date queste premesse, l’articolo 10 della direttiva stabilisce: «2. Durante il 1991 gli aiuti al funzionamento a favore della costruzione, della trasformazione e riparazione navali non connessi a nuovi contratti potranno essere considerati compatibili con il mercato comune se erogati per la ristrutturazione finanziaria dei cantieri in relazione ad un sistematico e specifico programma di ristrutturazione collegato alla cessione dei cantieri tramite vendita. 3. In deroga all’obbligo, fissato al paragrafo 2, di cedere i cantieri tramite vendita, il governo greco è autorizzato a mantenere una partecipazione di maggioranza del 51 % in un cantiere se ciò risulterà giustificato nell’interesse della difesa nazionale». La Commissione osserva che la direttiva utilizza i termini «cedendola a nuovi proprietari» e non «passandola» a nuovi proprietari. Si suppone quindi che i nuovi proprietari versino un corrispettivo per poter acquisire la proprietà dei cantieri. La proprietà non può essere concessa gratuitamente. La frase «di ristabilirne la competitività cedendola a nuovi proprietari» spiega lo scopo di questa condizione. Quando erano di proprietà dello Stato, i cantieri non adottavano le misure necessarie per ristabilire la propria competitività. Di conseguenza, necessitavano costantemente di aiuti di Stato. Per rimediare a questa situazione, che era inaccettabile alla luce dell’articolo 87 del trattato, il Consiglio ha autorizzato gli aiuti per un’ultima volta (nel senso che gli aiuti sono stati autorizzati nel 1991), imponendo tuttavia la vendita dei cantieri a nuovi proprietari. La logica quindi è che i nuovi proprietari avrebbero dovuto introdurre le misure necessarie a ristabilirne la competitività affinché i cantieri non necessitassero più di aiuti al funzionamento a favore della ristrutturazione (94). |
(162) |
Come si è detto al capitolo 2 «Precedenti decisioni della Commissione e del Consiglio» della presente decisione, nel luglio 1995 la Commissione ha adottato una decisione negativa nel caso C 10/94, perché HSY non era stata ceduta com’era invece richiesto dalla direttiva 90/684/CEE. La Grecia ha chiesto la sospensione di tale decisione precisando che la vendita dell’impresa era imminente. La stessa Grecia ha quindi presentato il contratto del settembre 1995 come prova della vendita del cantiere. Su questa base la Commissione ha revocato la sua decisione negativa. |
(163) |
Nel preambolo al regolamento (CE) n. 1013/97 si legge: «considerando che, malgrado gli sforzi effettuati dal governo greco al fine di privatizzare tutti i suoi cantieri statali entro il marzo 1993, il cantiere Hellenic Shipyard è stato venduto solo nel settembre 1995 ad una cooperativa di dipendenti del medesimo, mentre lo Stato ha mantenuto la quota di maggioranza del 51 % a difesa dei propri interessi; considerando che la redditività finanziaria e la ristrutturazione di Hellenic Shipyard richiedono aiuti che consentono alla società di cancellare i debiti accumulati precedentemente alla sua ritardata privatizzazione; […]». L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/97 stabilisce: «In deroga alle disposizioni della direttiva 90/684/CEE possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti accordati a “Hellenic Shipyard” sotto forma di remissione dei debiti fino ad un importo massimo di 54 525 milioni di DRA, corrispondente ai debiti per le attività civili del cantiere, in essere alla data del 31 dicembre 1991 e maggiorati degli interessi e penalità di mora applicati 31 fino al 31 gennaio 1996. Al menzionato cantiere si applicano tutte le altre disposizioni della direttiva 90/684/CEE». Il regolamento (CE) n. 1013/97 è stato quindi adottato perché, per poter diventare redditizia, HSY aveva bisogno di un quantitativo di aiuti superiore a quello autorizzato dall’articolo 10 della direttiva 90/684/CEE. Più precisamente, il precedente regolamento autorizzava la remissione degli interessi e delle penalità di mora relativi ai debiti in essere alla data del 31 dicembre 1991 e maturati a partire da quella data. Il regolamento (CE) n. 1013/97 si applicava fino al 31 dicembre 1998. La Commissione osserva che, riferendosi a HSY, il Consiglio ancora una volta ha utilizzato termini come «venduto» e «privatizzazione». Il Consiglio ha autorizzato gli aiuti perché ha ritenuto che nel settembre 1996 fosse stato sottoscritto un contratto di compravendita valido, in conformità con la condizione posta nella direttiva 90/684/CEE. In altri termini, non occorreva porre come condizione la vendita del cantiere, poiché esisteva già un contratto di compravendita valido. |
(164) |
La decisione C 10/94 inizia rammentando che l’articolo 10 della direttiva 90/684/CEE imponeva la vendita del cantiere, continuando col precisare che siffatta condizione era stata soddisfatta poiché «il 49 % delle azioni del cantiere era stato venduto il 18 settembre 1995 a una cooperativa di dipendenti del medesimo». Tuttavia, poiché l’importo dell’aiuto è superiore rispetto alla somma autorizzata dalla direttiva 90/684/CEE, «la Commissione non ha potuto concedere la sua approvazione sulla base delle disposizioni della settima direttiva», che pertanto è stata modificata dal regolamento (CE) n. 1013/97 al fine di accrescere l’importo dell’aiuto che avrebbe potuto essere concesso a HSY. Poiché le condizioni poste in quest’ultimo regolamento e le condizioni definite nella direttiva 90/684/CEE sono state rispettate, la decisione C 10/94 ha autorizzato l’aiuto. La Commissione rileva che anche nella decisione C 10/94 è stata usata la parola «venduto» e ha riconosciuto che il contratto concluso tra ETVA e i dipendenti e riguardante la vendita del 49 % delle azioni di HSY costituiva un contratto di compravendita valido. La Commissione precisa che essa aveva ricevuto una copia del contratto di compravendita prima dell’adozione della decisione C 10/94 e che pertanto era a conoscenza del suo contenuto. La Commissione conclude che, all’epoca dell’adozione della decisione C 10/94, non aveva motivo di richiedere la vendita di HSY (ossia di inserire esplicitamente questa condizione nel testo della decisione ordinando che fosse rispettata in futuro), dal momento che nel settembre 1995 era già stato sottoscritto un contratto di compravendita valido. |
(165) |
Tuttavia, la Commissione rammenta che il contratto del settembre 1995 conteneva disposizioni insolite riguardo al pagamento del prezzo di acquisto: il prezzo di acquisto di 8,1 miliardi di GRD (24 milioni di EUR) non sarebbe stato versato immediatamente dai dipendenti, ma sarebbe stato corrisposto in tredici rate annuali dopo un periodo di tolleranza di due anni, quindi a partire dal 1998 e fino al 2010. Nonostante ciò, la proprietà delle azioni sarebbe stata immediatamente trasferita ai dipendenti. Fino al pagamento del prezzo di acquisto da parte dei dipendenti, ETVA avrebbe avuto diritto a un’ipoteca sulle azioni. Per finanziare il pagamento delle rate annuali a ETVA, HSY avrebbe trattenuto parte dello stipendio mensile e delle indennità dei dipendenti. Nei mesi successivi al settembre 1995 è stato sottoscritto un contratto da ETVA, HSY, dall’associazione dei dipendenti e da ogni singolo dipendente di HSY (il contratto del settembre 1995 è stato concluso tra ETVA e l’associazione dei dipendenti). Con questo atto ogni dipendente accettava di acquistare un determinato numero di azioni in conformità con le condizioni del contratto del settembre 1995. In questi contratti si ripete altresì che HSY avrebbe trattenuto una parte dello stipendio mensile e dei premi di Pasqua e Natale per finanziare le rate annuali. Ora la Commissione constata che i dipendenti non hanno mai versato le rate annuali. |
(166) |
E, pur non avendo mai pagato alcuna rata, essi partecipavano ugualmente alla gestione del cantiere in qualità di proprietari del 49 % delle azioni. Le prime tre rate specificate nel contratto del settembre 1995 (che avrebbero dovuto essere versate nel 1998, nel 1999 e nel 2000) non sono mai state pagate. Nel 2001, nell’ambito della privatizzazione di HSY, i dipendenti e ETVA hanno sottoscritto un contratto in base al quale i dipendenti rinunciavano al diritto al 49 % delle entrate derivanti dalla vendita delle azioni di HSY alla società HDW/Ferrostaal. In cambio, ETVA rinunciava a rivendicare la corresponsione del prezzo di acquisto del 49 % delle azioni di HSY che i dipendenti avrebbero dovuto pagare in forza del contratto del settembre 1995. Ciò significa che i dipendenti, in quanto proprietari, non sono mai stati finanziariamente esposti al successo o al fallimento della ristrutturazione. |
(167) |
La Commissione ha fatto presente alla Grecia e a HSY che il mancato pagamento del prezzo di acquisto da parte dei dipendenti sembra costituire un’utilizzazione abusiva della decisione C 10/94, poiché implica che la privatizzazione parziale, che puntava a ripristinare la competitività del cantiere, non è mai avvenuta. |
(168) |
La Grecia e HSY contestano queste conclusioni. Tra le altre cose, adducono le seguenti motivazioni per fugare i dubbi della Commissione. |
(169) |
In primo luogo, la Grecia sostiene che la privatizzazione è «reale» e «autentica». In particolare, il governo greco sottolinea che: «I dipendenti hanno acquisito la capacità di azionisti in conformità con le disposizioni della legge greca. Sono stati iscritti nel registro degli azionisti della società e hanno acquisito tutti i relativi diritti come azionisti, ivi compreso il diritto a partecipare e votare nelle assemblee generali, esercitando quindi un controllo e un’influenza sull’amministrazione quotidiana del cantiere. Inoltre, l’acquisto delle azioni ha comportato il rischio che dette azioni perdessero il loro valore». «I dipendenti hanno esercitato i propri diritti di prelazione previsti dalla legge e hanno partecipato all’aumento del capitale sociale, proporzionalmente rispetto alla quota di capitale in loro possesso; pertanto, nel cantiere è stato investito capitale privato» (95). |
(170) |
In secondo luogo, la Grecia afferma che il pagamento del prezzo di acquisto non era tra le condizioni fissate nella decisione C 10/94 e che, anche se lo fosse stato, la Commissione considerava tale condizione come già soddisfatta. In particolare, la Grecia rammenta che «la Commissione, nella sua decisione del 31 ottobre 1995, riferiva la sua intenzione di continuare a esaminare, nell’ambito del procedimento avviato, tutte le azioni del governo greco relative all’applicazione dell’accordo di cessione del 49 % delle azioni all’associazione dei dipendenti, oltre che dei suoi contenuti, prima di adottare una decisione definitiva sull’autorizzazione della cancellazione del debito. La Commissione ha quindi mantenuto questa linea d’azione, finché non ha adottato, nel 1997, una decisione positiva con cui approvava la cancellazione del debito, senza imporre la condizione della privatizzazione. In altri termini, nel 1997, prima di autorizzare la cancellazione del debito, la Commissione aveva già esaminato il contenuto del contratto e aveva concluso che la transizione equivaleva a una privatizzazione» (96). |
(171) |
In terzo e ultimo luogo, la Grecia rivendica la corretta esecuzione del contratto di compravendita da parte di ETVA. I dipendenti, infatti, avendo già partecipato a tre aumenti di capitale finalizzati a finanziare il piano di investimento (97), «hanno trovato difficoltà nell’onorare l’impegno di versare il prezzo delle azioni. ETVA non ha richiesto l’emissione di ingiunzioni per recuperare le somme dovute da ciascuno dei 2 000 dipendenti perché, realisticamente, le probabilità che un’eventuale azione legale producesse un esito positivo erano nulle […]. Anziché imbarcarsi in un procedimento giudiziario complicato, dispendioso in termini di tempo e denaro e, alla fin dei conti, inutile per dare soddisfazione alle proprie rivendicazioni […], ETVA ha fatto valere l’ipoteca sulle azioni non pagate e ha recuperato i diritti di sua spettanza con la vendita delle azioni di proprietà dei dipendenti, dal momento che, con questa soluzione, riusciva a coprire il debito di cui trattasi» (98). In altre parole, la Grecia sostiene che, poiché nell’ambito della privatizzazione di HSY del 2001-2002 ETVA ha ricevuto da HDW/Ferrostaal il 100 % del prezzo di vendita (anziché soltanto il 51 %), «il prezzo dovuto si può considerare corrisposto. È evidente che la corresponsione del prezzo delle azioni dei dipendenti tramite un atto di vendita ha soddisfatto la richiesta di pagamento formulata da ETVA […]. […] non vi sono quindi motivi per considerare il prezzo di acquisto delle azioni non pagato» (99). Inoltre, non si può dubitare che la vendita a HDW/Ferrostaal costituisca una privatizzazione reale. |
(172) |
La Commissione ha tratto le seguenti conclusioni. Come già si è avuto modo di precisare, nella decisione C 10/94 e nel regolamento (CE) n. 1013/97 si concludeva che, poiché le azioni di HSY erano state cedute ai dipendenti tramite il contratto del settembre 1995, la condizione della vendita del cantiere posta dall’articolo 10 della direttiva 90/684/CEE era stata soddisfatta. Si è spiegato inoltre che scopo di questa condizione era trasferire la proprietà del cantiere a proprietari che, desiderando ottimizzare il valore del proprio investimento, avrebbero adottato le misure necessarie per ripristinare la competitività del cantiere. In tale contesto la Commissione ha accettato il contratto del settembre 1995 come un contratto di compravendita valido, dal momento che esso obbligava i dipendenti a versare 24 milioni di EUR per l’acquisto della quota del 49 % di HSY. L’esistenza di un obbligo a versare questa somma implicava che, nella partecipazione alla gestione del cantiere, i dipendenti si sarebbero adoperati per mantenere e accrescere il valore del proprio investimento (100). Quanto emerge ora è che ETVA, che era controllata dallo Stato, non ha mai veramente cercato di ottenere il pagamento delle quote del prezzo di acquisto che, in forza del contratto del settembre 1995, avrebbero dovuto essere versate dai dipendenti nel 1998, 1999 e 2000. ETVA poteva ottenere il pagamento del prezzo di acquisto in vari modi. ETVA controllava HSY, che era giuridicamente autorizzata a trattenere gli importi dagli stipendi e dalle indennità dei dipendenti (101). Inoltre, HSY e l’associazione dei dipendenti erano anche vincolati nei confronti di ETVA per il tramite di contratti individuali sottoscritti con ciascun dipendente nei mesi successivi al settembre 1995. ETVA pertanto aveva la possibilità di citare in giudizio HSY e l’associazione dei dipendenti, senza quindi dover citare in giudizio i dipendenti singolarmente, come sostengono le autorità greche. La Commissione pertanto conclude che le autorità greche non hanno intenzionalmente richiesto il pagamento delle rate annuali ai dipendenti. Con questo comportamento la Grecia ha dimostrato di non essere stata intenzionata a ottenere dai dipendenti il pagamento del prezzo di acquisto. Ciò modifica nettamente la situazione in cui si sono trovati i dipendenti. Anziché dover pagare un prezzo di acquisto, i dipendenti non sarebbero stati costretti a mettere a rischio i propri capitali. Ciò significa che, partecipando alla gestione del cantiere, i dipendenti hanno dato meno importanza al mantenimento e all’aumento del valore delle proprie azioni e al ripristino della redditività finanziaria dell’impresa (e più importanza al mantenimento del posto e delle condizioni di lavoro). Inoltre, dal momento che il prezzo di acquisto non veniva corrisposto, era prevedibile che, nel medio o lungo termine, ETVA avrebbe fatto valere la propria ipoteca sulle azioni e che, quindi, i dipendenti avrebbero perso la loro partecipazione azionaria nel cantiere. Alla luce di questi fatti, la Commissione non capisce in che modo i dipendenti potessero essere motivati a mantenere e aumentare il valore di HSY e ad adottare le misure necessarie per ripristinarne la competitività. La Commissione pertanto ritiene che, poiché lo Stato non ha cercato di ottenere il pagamento del prezzo di acquisto da parte dei dipendenti, conformemente alle condizioni contrattuali del settembre 1995, la situazione dei dipendenti in relazione alla loro partecipazione alla gestione del cantiere sia drasticamente cambiata. Di conseguenza, poiché ETVA non ha ingiunto il pagamento del prezzo di acquisto ai dipendenti, il trasferimento di proprietà del settembre 1995 non costituisce una «vendita» reale, finalizzata al recupero della competitività del cantiere, così come richiesto dalla direttiva 90/684/CEE. In conclusione, astenendosi dal richiedere il pagamento del prezzo di acquisto ai dipendenti, la Grecia ha abusivamente approfittato della decisione C 10/94. Quest’ultima infatti è stata adottata dalla Commissione sulla base del presupposto legittimo che il contratto del settembre 1995 sarebbe stato attuato dalla banca statale ETVA, e in particolare che ETVA avrebbe incamerato il prezzo di acquisto rivendicandone il pagamento presso i dipendenti di HSY, in conformità delle precise disposizioni del contratto, garantendo così che i nuovi proprietari fossero finanziariamente interessati a sostenere le misure necessarie per ripristinare la competitività e la redditività dell’impresa. La Commissione non poteva prevedere che la Grecia, dopo avere essa stessa esibito il contratto del settembre 1995 come atto di vendita di HSY, si sarebbe intenzionalmente astenuta dal rivendicare il pagamento del prezzo di vendita dall’acquirente, e ciò malgrado l’esistenza di più clausole contrattuali e disposizioni edittali che permettevano di incamerare tale somma. La Commissione considera questo comportamento equivalente alla presentazione di informazioni inesatte alla Commissione e a un utilizzo abusivo degli aiuti. Gli aiuti autorizzati con la decisione C 10/94 devono quindi essere recuperati da HSY. |
(173) |
La Commissione è giunta alla conclusione che le tre argomentazioni addotte dalla Grecia e da HSY e qui sintetizzate devono essere respinte. |
(174) |
Per quanto riguarda la prima argomentazione (ossia che la privatizzazione è stata autentica e reale, perché i dipendenti sono effettivamente divenuti proprietari delle azioni e hanno esercitato il controllo di HSY), la Commissione osserva che il trasferimento di proprietà era una condizione necessaria ma non sufficiente. Infatti, la decisione C 10/94 e il regolamento (CE) n. 1013/97 si basano sul fatto che le azioni sono state «vendute» ai dipendenti nel settembre 1995. In altri termini, si fondano sull’ipotesi che i dipendenti provvedano a versare il prezzo di acquisto secondo le condizioni esposte nel contratto del settembre 1995. Non si basano sul fatto che le azioni sono state «trasferite» o «consegnate» ai dipendenti. Come già si è detto, è logico che la Commissione e il Consiglio considerino il pagamento del prezzo d’acquisto un elemento fondamentale, che obbliga i dipendenti a dare importanza al valore delle azioni acquisite e a gestire il cantiere di conseguenza. Si è detto altresì che, non essendo i dipendenti stati costretti a pagare questo prezzo, essi si sono trovati in una situazione diversa da quella di un attore privato operante in un’economia di mercato. Quanto alla dichiarazione della Grecia che «l’acquisto delle azioni ha comportato il rischio che dette azioni perdessero il loro valore», la Commissione fa notare che, se è indubbio che i dipendenti sono formalmente divenuti i proprietari delle azioni, non si può negare che l’evoluzione del valore di tali azioni fosse per loro una questione secondaria, dal momento che, per acquisirne la proprietà, non avevano dovuto pagare un prezzo elevato (ossia la riduzione degli stipendi e delle indennità nell’arco di dodici anni). Inoltre, poiché i dipendenti non stavano versando il prezzo di acquisto, era giocoforza che ETVA avrebbe fatto valere il proprio diritto sulle azioni, con la conseguenza che i dipendenti avrebbero perduto la titolarità delle azioni stesse. Infine, per quanto concerne l’affermazione della Grecia che «i dipendenti […] hanno partecipato all’aumento del capitale sociale, proporzionalmente rispetto alla quota di capitale in loro possesso; pertanto, nel cantiere è stato investito capitale privato», la Commissione non mette in dubbio che i dipendenti abbiano contribuito ad accrescere il capitale (come avrà modo di precisare nella descrizione e valutazione della misura E10). Tuttavia, la Commissione rammenta che, stando al contratto del settembre 1995, la partecipazione all’aumento di capitale non conferisce ai dipendenti il diritto a nuove azioni di HSY. La Commissione pertanto non vede in che modo questa semplice partecipazione avrebbe potuto motivare i dipendenti a gestire il cantiere secondo modalità atte a mantenere o accrescere il valore delle azioni dell’impresa, dal momento che questa partecipazione non conferiva loro il diritto a nuove azioni (102). Inoltre, la Commissione non capisce in che modo tale partecipazione possa costituire una «vendita» di HSY, dacché i dipendenti non hanno ricevuto nuove azioni in cambio dei loro investimenti. Infine, in via subordinata, la Commissione ricorda che l’importo complessivo investito dai dipendenti in occasione dei tre aumenti di capitale era di gran lunga inferiore rispetto a quanto avrebbero dovuto investire se avessero partecipato in questi aumenti di capitale sociale e versato il prezzo di acquisto in conformità con le disposizioni del contratto del settembre 1995. Si fa presente che la decisione C 10/94 e il regolamento (CE) n. 1013/97 si fondavano sull’ipotesi che il contratto del settembre 1995 avrebbe trovato esecuzione, e quindi che i dipendenti avrebbero versato il prezzo di acquisto e partecipato agli incrementi di capitale azionario. Poiché la somma di denaro che i dipendenti avrebbero dovuto investire era di gran lunga inferiore all’importo che la Commissione legittimamente si era figurata all’epoca in cui adottava la decisione C 10/94 [e che il Consiglio a sua volta si era figurato adottando il regolamento (CE) n. 1013/97 del Consiglio], la Commissione considera tale importo insufficiente a motivare i dipendenti a dare la debita importanza al valore delle azioni e al recupero della competitività di HSY. |
(175) |
Per quanto riguarda la seconda argomentazione formulata dalla Grecia (ossia che il pagamento del prezzo di acquisto non era una condizione contenuta nella decisione C 10/94, e che, anche se lo fosse stato, la Commissione riteneva tale condizione come già soddisfatta, dopo aver esaminato il contratto del settembre 1995), la Commissione ha già avuto modo di ricordare che la vendita del cantiere era una condizione fissata nella direttiva 90/684/CEE e quindi di spiegare i motivi alla base di tale condizione. La Commissione ha già spiegato di aver adottato una decisione negativa nel luglio 1995 perché il cantiere non era stato venduto. Doveva quindi essere chiaro alla Grecia che il mero trasferimento di proprietà del cantiere ai dipendenti non avrebbe soddisfatto la Commissione e che la Commissione aveva accettato il contratto del settembre 1995 per il solo fatto che esso prospettava la vendita effettiva del cantiere, vincolando cioè i dipendenti al pagamento di un prezzo di acquisto ingente, che a sua volta avrebbe suscitato nei nuovi acquirenti un interesse finanziario reale verso il ripristino della competitività del cantiere. La Commissione rammenta inoltre che il regolamento (CE) n. 1013/97 ha modificato la direttiva 90/684/CEE soltanto a livello di importo di aiuti al funzionamento a favore della ristrutturazione che potevano essere concessi a HSY. Poiché il contratto del settembre 1995 era già stato inoltrato alla Commissione e al Consiglio all’epoca dell’adozione del regolamento (CE) n. 1013/97 e della decisione C 10/94, non era necessario riformulare in questi atti giuridici la condizione della vendita del cantiere. In essi semplicemente si rammenta che le azioni di HSY sono state «vendute». Su questi presupposti, la decisione C 10/94 conclude che «le condizioni fissate nell’articolo 10 della direttiva […] sono state soddisfatte». Per dirla altrimenti, la valutazione fatta dalla Commissione nella sua decisione C 10/94 [e la valutazione effettuata dal Consiglio nel suo regolamento (CE) n. 1013/97] tiene conto dell’esistenza del contratto del settembre 1995, che la Grecia aveva esibito come dimostrazione di una vendita in corso e, soprattutto, che obbliga contrattualmente i dipendenti a versare il corrispettivo di 24 milioni di EUR a ETVA per l’acquisto del 49 % delle azioni di HSY, stabilendo con precisione in che modo questo prezzo d’acquisto sarebbe stato prelevato ai dipendenti e corrisposto a ETVA. Poiché le obbligazioni e i diritti delle parti erano stati stabiliti con precisione in un contratto, e poiché la Grecia stessa aveva fornito tale contratto come contratto di compravendita di HSY, e dal momento che il governo greco stesso aveva adottato una legge che obbliga i dipendenti a versare il prezzo di acquisto a ETVA (cfr. la nota 100), la Commissione non aveva motivo di dubitare che lo Stato avrebbe correttamente dato esecuzione al contratto. In particolare, la Commissione non poteva prevedere che lo Stato stesso si sarebbe scientemente astenuto dal richiedere il versamento del prezzo di acquisto all’acquirente. La Commissione era piuttosto legittimata a considerare che HSY era stata venduta e quindi non aveva motivo di ripetere che HSY avrebbe dovuto essere venduta. |
(176) |
Quanto alla terza argomentazione avanzata dalla Grecia per dissipare i dubbi della Commissione (e cioè che al contratto del settembre 1995 è stata data giusta esecuzione), la Commissione osserva che detto contratto indicava chiaramente in che modo sarebbe stato pagato il prezzo d’acquisto. Le rate annuali, cioè, sarebbero state versate a partire dal 1998 e sarebbero state pagate trattenendo parte dei premi di Natale e Pasqua e degli stipendi mensili dei dipendenti. Poiché i dipendenti avevano accettato la futura riduzione dei loro stipendi e delle loro indennità, ETVA non aveva motivo di ingiungere il versamento del prezzo di acquisto a ciascun dipendente singolarmente: HSY poteva infatti trattenere direttamente una parte del loro stipendio mensile. In tali circostanze la Commissione non vede per quale motivo il non pagamento delle rate annuali debba essere giustificato dal fatto che i dipendenti «hanno trovato difficoltà nell’onorare l’impegno di versare il prezzo delle azioni». ETVA doveva semplicemente assicurarsi che HSY trattenesse i rispettivi importi dagli stipendi e dalle indennità dei dipendenti. ETVA controllava HSY in qualità di azionista di maggioranza. Oltretutto, HSY avrebbe dovuto trattenere questi importi anche ai sensi dei contratti conclusi tra ETVA, HSY, l’associazione dei dipendenti e i dipendenti singolarmente. Pertanto, ETVA avrebbe potuto citare direttamente in giudizio HSY qualora quest’ultima non avesse agito in conformità con i termini del contratto (103). La Commissione quindi conclude che ETVA, che era controllata dallo Stato, non ha cercato di ottenere il pagamento del prezzo di acquisito come avrebbe dovuto fare ai sensi delle clausole del contratto di compravendita del settembre 1995. Come si è detto in precedenza, ciò costituisce un utilizzo abusivo della decisione C 10/94, poiché quest’ultima legittimamente dava per scontata la corretta esecuzione di detto contratto. In via subordinata, la Commissione fa notare che, se è vera l’osservazione della Grecia che sarebbe stato impossibile per ETVA recuperare il prezzo d’acquisto dai dipendenti, altrettanto certo è che questa situazione impone il recupero degli aiuti autorizzati dalla decisione C 10/94. Infatti, se questa osservazione fosse corretta, la Grecia avrebbe inoltrato alla Commissione un contratto di compravendita la cui esecuzione era sin dall’inizio impossibile (nel senso che lo Stato non avrebbe potuto ottenere dall’acquirente il prezzo d’acquisto) (104). In tal caso, la Commissione deve ritenere che la decisione C 10/94 sia fondata su informazioni fuorvianti trasmesse dalla Grecia e deve pertanto annullarla. |
(177) |
In relazione alla terza argomentazione addotta dalla Grecia, la Commissione respinge altresì l’affermazione che la rivendicazione del diritto sulle azioni non pagate e la loro vendita nell’ambito della privatizzazione del 2001-2002 equivalga a ottenere dai dipendenti il pagamento dovuto ai sensi del contratto del settembre 1995. In primo luogo, poiché ETVA non ha cercato di ottenere il pagamento del prezzo di acquisto dai dipendenti, questi ultimi non si aspettavano di dover effettivamente investire la corrispondente somma di denaro e, di conseguenza, di doversi assumere il rischio di perdere il proprio capitale se il valore delle azioni fosse diminuito. Come già si è detto, ciò è in contrasto con la decisione C 10/94, che dava per scontato che HSY fosse stata «venduta», ossia che un investitore privato avesse messo a rischio una determinata somma ingente di denaro proprio acquistando le azioni di HSY e che fosse quindi motivato a gestire il cantiere con l’obiettivo di ottimizzare il valore della propria impresa. In secondo luogo, il capitale pervenuto nelle casse di ETVA — e quindi dello Stato — è completamente diverso. Facendo valere la sua ipoteca sulle azioni, ETVA ha assunto la totalità del rischio legato al valore di HSY (e, così facendo, ha annullato la parziale privatizzazione). Inoltre, vendendo il 100 % delle azioni di HSY a HDW/Ferrostaal, ETVA ha ricevuto soltanto 6,1 milioni di EUR. Ciò significa che ETVA ha ricavato soltanto 3 milioni di EUR dalla vendita del 49 % delle azioni. Questo importo è di gran lunga inferiore a quanto ETVA avrebbe dovuto incassare dai dipendenti ai sensi del contratto del settembre 1995, vale a dire 24 milioni di EUR versati in rate annuali dal dicembre 1998 al dicembre 2010. |
(178) |
Infine, la Commissione non contesta l’affermazione che HSY sia stata effettivamente privatizzata con l’acquisto della totalità delle sue azioni da parte di HDW/Ferrostaal. Tuttavia, l’istituzione rammenta che l’articolo 10 della direttiva 90/684/CEE autorizza gli aiuti soltanto in relazione alla vendita del cantiere. Parimenti, il regolamento (CE) n. 1013/97 e la decisione C 10/94 autorizzavano gli aiuti proprio perché il cantiere era appena stato «venduto». Pertanto, gli aiuti avrebbero dovuto essere accordati nel contesto della vendita del cantiere. Non potevano quindi essere accordati in previsione di una vendita che sarebbe avvenuta a distanza di anni. Di conseguenza, il fatto che HSY sia stata effettivamente privatizzata con la vendita a HDW/Ferrostaal non cambia la conclusione che la decisione C 10/94 è stata oggetto di un utilizzo abusivo. Si rammenta altresì che all’epoca della vendita a HDW/Ferrostaal, sia la direttiva 90/684/CEE sia il regolamento (CE) n. 1013/97 erano scaduti già da alcuni anni. Pertanto, HSY non avrebbe potuto ottenere gli aiuti autorizzati dalla decisione C 10/94 nel quadro della privatizzazione del 2001-2002. |
(179) |
La Commissione conclude che nessuna delle argomentazioni addotte dalla Grecia può confutare la precedente conclusione che, astenendosi dall’ingiungere ai dipendenti il pagamento del prezzo di acquisto, la banca statale ETVA ha impropriamente approfittato della decisione C 10/94. Ciò pertanto costituisce un secondo utilizzo abusivo, oltre alla non attuazione del piano di investimento, della decisione C 10/94 e un secondo motivo che giustifica il recupero dell’aiuto autorizzato con detta decisione. |
4.5.5.5.
(180) |
Nella decisione di proroga la Commissione ha sollevato dubbi in merito alla possibilità che i dipendenti non versassero il prezzo d’acquisto per la quota del 49 % di HSY da loro acquisita. Tuttavia, questi dubbi sono stati sollevati nell’ambito della valutazione della misura E10 (denominata misura 10 nella decisione di proroga). Questi stessi dubbi non sono emersi nella valutazione della misura E7 (denominata misura 7 nella decisione di proroga). Di conseguenza, la decisione di proroga non indica che il mancato pagamento del prezzo di acquisto potrebbe costituire un’utilizzazione abusiva della decisione C 10/94. Si potrebbe quindi sollevare la questione se, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione dovesse adottare o no una nuova decisione per prorogare per la seconda volta il procedimento formale d’indagine al fine di sollevare dubbi a questo proposito. La Grecia afferma che la Commissione avrebbe dovuto farlo (105). |
(181) |
La Commissione ritiene di non essere obbligata a prorogare il procedimento d’indagine una seconda volta nel caso in oggetto. In primo luogo, come si è detto, i dubbi riguardanti il fatto specifico (ossia il pagamento o no del prezzo d’acquisto da parte dei dipendenti) sono emersi nella decisione di proroga e, per questo motivo, le parti hanno potuto produrre osservazioni al riguardo. In secondo luogo, per quanto concerne l’argomentazione giuridica che questo fatto potesse costituire un’utilizzazione abusiva della misura E7, la Commissione è giunta a tale conclusione nell’ambito della sua analisi approfondita di tutti i fatti e di tutte le norme che hanno interessato il procedimento d’indagine formale. In un caso vasto e complesso come questo, che riguarda misure risalenti a dieci anni fa, il procedimento d’indagine consentirà quasi automaticamente alla Commissione di perfezionare la sua analisi, poiché fornirà una maggiore comprensione dei fatti e delle questioni giuridiche correlate. In terzo luogo, la Grecia ha fornito a lungo informazioni confuse riguardanti il pagamento del prezzo d’acquisto da parte dei dipendenti. Ancora nella loro risposta alla domanda di proroga, la Grecia e HSY affermavano che i dipendenti avevano iniziato a versare il prezzo di acquisto nel 1998, in conformità alle disposizioni del contratto del settembre 1995 (106). Tuttavia, nell’ambito del procedimento d’indagine, la Commissione ha raccolto una serie di elementi che provano il contrario. Ha quindi chiesto alla Grecia e a HSY di fornire solidi elementi probatori a sostegno delle loro asserzioni (107). Alla fine HSY e la Grecia hanno ammesso che i dipendenti non hanno versato le rate annuali previste dal contratto del settembre 1995. La Commissione, dopo aver finalmente chiarito i fatti del caso, ha potuto valutare se precedenti decisioni fossero state utilizzate in maniera inappropriata. |
(182) |
La Commissione sottolinea inoltre che, per poter consentire alla Grecia e a HSY di partecipare effettivamente al procedimento e per assicurarsi che i diritti di difesa fossero stati rispettati, ha offerto alla Grecia e a HSY (ossia alle uniche parti che avevano inoltrato osservazioni sulla misura E10, oltre a Elefsis, che tuttavia aveva già specificato nei propri commenti di essere del parere che, poiché il prezzo d’acquisto non era stato versato, la Commissione avrebbe dovuto ordinare il recupero degli aiuti autorizzati con la decisione C 10/94) la possibilità di presentare osservazioni sulla sua valutazione secondo cui il mancato pagamento del prezzo d’acquisto potesse essere considerato un utilizzo abusivo della decisione C 10/94 (108). Sia la Grecia che HSY hanno presentato osservazioni sostanziose (109). |
4.6. Utilizzazione abusiva degli aiuti alla chiusura per 29,5 milioni di EUR autorizzati nel 2002 (misura E8)
4.6.1. Descrizione della misura
(183) |
Il 5 giugno 2002, la decisione N 513/01 ha autorizzato aiuti per l’ammontare di 29,5 milioni di EUR al fine di incoraggiare parte dei dipendenti di HSY a lasciare volontariamente il cantiere. La Commissione ha riscontrato che i 29,5 milioni di EUR di aiuti costituivano aiuti alla chiusura compatibili ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1540/98 e ha accettato come una riduzione valida di capacità la limitazione della capacità annuale di riparazione delle navi nel cantiere a 420 000 ore uomo dirette, compresi i subcontraenti. |
4.6.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(184) |
Nella decisione di proroga, la Commissione ha espresso perplessità in merito al rispetto di questa limitazione. L’obbligo di presentare relazioni biennali non è stato infatti rispettato. Inoltre, dietro richiesta di presentare le informazioni del caso, le autorità greche hanno trasmesso cifre confuse. |
4.6.3. Osservazioni delle parti interessate
(185) |
Secondo Elefsis, il fatturato di HSY e la quantità di navi riparate ogni anno nel cantiere sono troppo elevati per essere conciliabili con il rispetto della limitazione a 420 000 ore. |
4.6.4. Osservazioni della Grecia
(186) |
Secondo la Grecia e HSY, il cantiere ricorre ampiamente ai servizi di subcontraenti, che sono stati suddivisi in due categorie. In primo luogo i «subcontraenti di HSY», che vengono selezionati e pagati dalla stessa HSY. In secondo luogo i «contraenti di terzi». Questi vengono scelti dall’armatore, il quale procede alla selezione e discute il prezzo direttamente con loro. I contraenti di terzi pagano una commissione a HSY per l’utilizzo delle strutture del cantiere. Secondo la Grecia, soltanto la prima categoria ha l’obbligo di rispettare la limitazione enunciata nella decisione N 513/01. HSY paga però questi «subcontraenti di HSY» a prezzo fisso e non può quindi conoscere il numero di ore lavorate. La Grecia propone pertanto un metodo per approssimare il numero di ore lavorate: anzitutto, la somma dei prezzi contrattuali ad essi corrisposti viene ridotta del 15 % (per il margine di utile) e di un ulteriore 20 % (110) (per le ore uomo indirettamente produttive). L’importo ottenuto viene quindi diviso per il «costo annuale di un’ora uomo risultante dai libri ufficiali di HSY» (111). Utilizzando questo metodo si ottiene un numero totale di ore inferiore a 420 000 per ciascun anno dal 2002 al 2006. La Grecia conclude quindi che la limitazione è stata rispettata. Il metodo viene riassunto nella seguente tabella.
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4.6.5. Valutazione
4.6.5.1.
(187) |
Per quanto concerne la potenziale applicazione dell’articolo 296 a questa misura, la Commissione ricorda che le attività militari e le attività civili sono già state separate nella decisione N 513/01, con la quale si è stabilito che la parte del sostegno statale rientrante nelle norme in materia di aiuti di Stato doveva essere pari al 25 %. I 29,5 milioni di EUR di aiuti si riferivano quindi interamente alle attività civili di HSY e possono essere pertanto valutati secondo le norme in materia di aiuti di Stato. |
4.6.5.2.
(188) |
La Commissione ha stabilito che ciascuno dei seguenti elementi basta da solo a concludere che la limitazione enunciata nella decisione di autorizzazione non è stata rispettata e che vi è quindi stato un utilizzo abusivo degli aiuti. |
(189) |
In primo luogo, essendo soggetta a una limitazione del numero di ore uomo, HSY doveva attuare un meccanismo per calcolare con esattezza queste ore. Non avendo attuato alcun meccanismo per calcolare con esattezza il numero di ore uomo lavorate dai subcontraenti, e avendo così impedito un calcolo preciso del numero di ore uomo lavorate dal cantiere, HSY ha impropriamente utilizzato la decisione N 513/01, tanto più che era stata proprio la Grecia a proporre di utilizzare l’indicatore «numero di ore uomo» per dimostrare che HSY stava riducendo la sua capacità di produzione. |
(190) |
In secondo luogo, la Commissione contesta l’affermazione della Grecia secondo cui i «contraenti di terzi»non sono soggetti alla limitazione di ore. La Grecia asserisce di non intrattenere con essi alcuna relazione contrattuale che vada oltre l’affitto di strutture. Anzitutto, la Commissione ritiene che accettare un simile ragionamento offrirebbe una facile scappatoia per eludere la limitazione: HSY, invece di firmare contratti con i subcontraenti, li farebbe firmare agli armatori, in modo da non far risultare l’esistenza di contratti tra HSY e i subcontraenti. Secondariamente, lo scopo della limitazione consiste nel ridurre le attività all’interno del cantiere. È quindi logico dedurre che, quando la decisione N 513/01 parla di «servizi subappaltati» inclusi nella limitazione, intende sia i subcontraenti di HSY sia i subcontraenti dell’armatore che lavorano nel cantiere. Infine, in risposta alle domande dettagliate poste dalla Commissione (113), la Grecia ha riconosciuto che HSY gestisce il pagamento di alcuni di questi «contraenti di terzi» nel modo seguente: questi ultimi concludono un accordo con l’armatore in merito agli incarichi da svolgere e al prezzo, ma poi l’armatore paga HSY, la quale a sua volta trasferisce il denaro ai contraenti. In questi casi si instaura una relazione contrattuale tra HSY e i contraenti, e gli importi pagati dall’armatore per il lavoro del contraente figurano come entrate nel conto economico di HSY (il che significa che fanno parte delle vendite/del fatturato di HSY). Non vi è quindi alcun dubbio che almeno questi contratti con «contraenti di terzi» rientrino nell’oggetto della limitazione. La Grecia non ha né calcolato né comunicato alla Commissione il numero di ore uomo lavorate da questi «contraenti di terzi». Ciò costituisce un’ulteriore violazione della decisione N 513/01. Inoltre, la Commissione osserva che il fatturato delle attività di riparazione di HSY è cresciuto rapidamente dal 2002, ma questa tendenza non è affatto rispecchiata nel numero totale di ore uomo comunicate dalla Grecia. È quindi probabile che il numero di ore uomo lavorate dai contraenti di terzi e pagate da HSY sia aumentato in misura significativa. Poiché, secondo le cifre fornite dalla Grecia, nel 2003 HSY era appena sotto il limite di 420 000 ore, la Commissione giunge alla conclusione che, includendo i contraenti di terzi che vengono pagati da HSY nel numero totale di ore uomo lavorate da HSY, è ragionevole supporre che tale limite sia stato sforato negli anni seguenti. |
(191) |
In terzo luogo, anche se si accettasse (cosa che non accade) che i «contraenti di terzi» non rientrino nella limitazione di ore enunciata nella decisione N 513/01 e che le ore uomo lavorate dai «subcontraenti di HSY» possano essere approssimate dividendo gli importi loro pagati per il costo orario del lavoro, la limitazione non sarebbe comunque rispettata. Infatti, il «costo annuale di un’ora uomo risultante dai libri ufficiali di HSY», che viene utilizzato dalla Grecia, è un’approssimazione inadeguata del costo orario di un operaio che lavora per un subcontraente. L’elevata volatilità dell’intervallo (per esempio, da 27 EUR a […] EUR l’anno successivo) dimostra infatti che il costo annuale di un’ora uomo risultante dai libri ufficiali di HSY non indica quanto costa un operaio all’ora (114). In effetti, la retribuzione lorda oraria in un settore non evolve mai in questo modo, nel senso che cresce costantemente nel tempo, ma non raddoppia mai di anno in anno. A ciò si aggiunga che i cantieri ricorrono ai subcontraenti proprio perché è più conveniente che assumere direttamente più manodopera. Di conseguenza, l’utilizzo del costo annuale di un’ora uomo risultante dai libri ufficiali di HSY rappresenta una sopravvalutazione del costo per ora uomo degli operai impiegati dai subcontraenti. Questo fatto è stato confermato dal consulente incaricato dalla Commissione. Considerando stime più ragionevoli del costo all’ora, il numero di ore uomo lavorate dai subcontraenti aumenta in misura significativa (115), determinando una violazione della limitazione a 420 000ore nel 2003 e nel 2005. |
(192) |
In quarto luogo, nel metodo proposto dalla Grecia, il 2003 ha solo nove mesi, vale a dire fino al settembre 2003. La Grecia afferma che, da quel momento in poi, l’esercizio contabile ha iniziato a essere considerato da ottobre a ottobre. È inaccettabile che si applichi un tetto annuale all’attività di soli nove mesi. La Commissione ha chiesto alla Grecia di fornire i dettagli relativi all’attività svolta negli ultimi tre mesi del 2003, ma la Grecia non ha messo a disposizione i dati richiesti (116). Approssimando l’attività svolta negli ultimi tre mesi dell’anno solare 2003 a un trimestre dell’attività svolta nell’esercizio 2004, emerge una chiara violazione della limitazione delle ore uomo. |
(193) |
In presenza di alcuni elementi indipendenti dai quali è possibile evincere un utilizzo abusivo, la Commissione giunge alla conclusione che gli aiuti devono essere recuperati. |
4.7. Conferimento di capitali per 8,72 miliardi di GRD (25,6 milioni di EUR) da parte dello Stato greco o di ETVA nel 1996-1997 (misura E9)
4.7.1. Descrizione della misura
(194) |
Nel 1996-1997, ETVA ha effettuato un conferimento di capitali per 8,72 miliardi di GRD (25,6 milioni di EUR) in HSY. |
4.7.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(195) |
La decisione di proroga solleva perplessità in merito alla coerenza di questo conferimento di capitali con il comportamento di un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. In primo luogo, la Commissione fa notare che la Grecia ha prodotto una documentazione contraddittoria, indicando in un primo momento che questo importo era stato concesso dallo Stato per compensare il costo del taglio di 1 000 dipendenti, per poi contraddire questa spiegazione asserendo che il conferimento di capitali era stato effettuato da ETVA. In secondo luogo, la Commissione osserva che i dipendenti, che possedevano il 49 % delle azioni, non hanno partecipato a questo aumento di capitale. È inoltre sorprendente che il conferimento di capitali da parte di ETVA non ne abbia aumentato la partecipazione in HSY. |
(196) |
La Commissione ha altresì osservato che, anche qualora fosse riconosciuta come un aiuto, non è certo che tale misura possa costituire un aiuto compatibile. |
4.7.3. Osservazioni delle parti interessate
(197) |
Elefsis riferisce che nel 1996 il 49 % delle azioni di HSY era di proprietà dei dipendenti. Se ETVA avesse effettuato un conferimento di capitali senza una partecipazione proporzionale dei dipendenti, la sua partecipazione sarebbe dovuta salire sopra il 51 %, cosa che era proibita dalla legge e che di fatto non ha avuto luogo. Ciò significa che ETVA non ha ricevuto alcuna nuova azione in cambio di tale conferimento di capitali. Un simile scenario sarebbe stato inaccettabile per un investitore privato. |
4.7.4. Osservazioni della Grecia
(198) |
La Grecia conferma che ETVA ha effettuato un conferimento di capitali per 8,72 miliardi di GRD (25,6 milioni di EUR) nel 1996-1997, ricevendo un importo equivalente dallo Stato. La Grecia sostiene che lo Stato ha agito come un investitore operante in un’economia di mercato, in quanto la riduzione di manodopera finanziata dal conferimento di capitali ha migliorato in misura significativa l’efficienza del cantiere e la sua futura redditività. HSY chiarisce che gli importi immessi non hanno determinato l’emissione di nuove azioni e non costituivano formalmente un conferimento di capitali. Questo spiega perché la partecipazione statale non è salita sopra il 51 %. Qualora la Commissione ritenga, ciò nonostante, che questa misura costituisca un aiuto, la Grecia la assimila un aiuto compatibile alla chiusura ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 90/684/CEE. |
4.7.5. Valutazione
4.7.5.1.
(199) |
Questa misura ha finanziato l’intera attività del cantiere e non era destinata a sostenere soltanto le attività civili. Poiché, come concluso nel capitolo 3.3 della presente decisione, il 75 % delle attività del cantiere sono di tipo militare e la Grecia si appella all’articolo 296 del trattato, soltanto il 25 % della misura [2,18 miliardi di GRD (6,4 milioni di EUR)] può essere valutato secondo le norme in materia di aiuti di Stato. |
4.7.5.2.
(200) |
La Commissione osserva che lo Stato, attraverso ETVA, ha erogato fondi a favore di HSY senza ricevere in cambio nuove azioni, ma continuando a detenere soltanto il 51 % di HSY. Un investitore operante in un’economia di mercato non avrebbe mai fatto un simile favore agli altri azionisti. Al contrario, avrebbe chiesto di ricevere nuove azioni, oppure che gli altri azionisti operassero un conferimento proporzionale di capitali. Ne consegue che un investitore privato, in simili circostanze, non avrebbe effettuato questo conferimento di capitali. |
(201) |
Poiché lo Stato ha fornito a HSY risorse che non avrebbe ricevuto dal mercato, questa misura ha assicurato un vantaggio selettivo a HSY. La misura costituisce quindi un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Poiché, contrariamente al requisito enunciato nell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, tale aiuto è stato concesso senza notificazione preventiva, esso costituisce un aiuto illegittimo. |
4.7.5.3.
(202) |
Per quanto concerne la compatibilità di questo aiuto, la Commissione osserva che la riduzione della manodopera di HSY da 3 022 unità nel 1995 a 1 977 nel 1997 è un fatto assodato. Di tale riduzione della forza lavoro si è parlato anche nelle due decisioni adottate il 15 luglio 1997 (decisioni C 10/94 e N 401/97), in quanto essa costituiva un pilastro del piano di ristrutturazione. La decisione N 401/97 autorizza quegli aiuti agli investimenti che, conformemente alla direttiva 90/684/CEE, possono essere giudicati compatibili solo se sono «legati ad un piano di ristrutturazione da cui risulta una riduzione della capacità globale di riparazione navale» e «che non comporta aumenti di capacità di costruzione navale». La decisione N 401/97 osserva che c’è «una riduzione nella capacità di riparazione del cantiere equivalente alla riduzione nel numero di dipendenti, che non sarà possibile compensare con il previsto aumento di produttività e con una riduzione della capacità di messa in bacino per le imbarcazioni commerciali». La decisione indica inoltre una riduzione limitata nella capacità di costruzione navale. Riconoscendo essa stessa nella decisione N 401/97 che la riduzione di manodopera in combinazione con le altre misure proposte dalla Grecia determinerebbe una riduzione delle capacità di costruzione navale e riparazione navale, la Commissione osserva che vi è stata una riduzione di capacità come richiesto dall’articolo 7 della direttiva 90/684/CEE. Per quanto concerne l’importo e l’intensità dell’aiuto, la Commissione osserva che l’aiuto ammontava a 25,6 milioni di EUR per una riduzione della forza lavoro di 1 000 unità. Nel 2002, appena sei anni più tardi, la Commissione ha ritenuto compatibile un importo quattro volte maggiore per una riduzione di minore entità della forza lavoro. La Commissione ritiene pertanto che l’importo e l’intensità dell’aiuto siano giustificati. In conclusione, la Commissione è del parere che siano state osservate le condizioni enunciate nell’articolo 7 della direttiva 90/684/CEE e ritiene pertanto l’aiuto compatibile con il mercato comune. |
4.8. Aumento di capitale nel 1998-2000 per finanziare il piano d’investimento (misura E10)
4.8.1. Descrizione della misura
(203) |
Come previsto nella decisione N 401/97, nel 1998, 1999 e 2000 hanno avuto luogo tre aumenti di capitale per un importo totale di 2,98 miliardi di GRD (8,7 milioni di EUR), allo scopo di finanziare una parte del piano d’investimento di HSY. Tali aumenti di capitale sono stati finanziati da ETVA e dai dipendenti di HSY, proporzionalmente alla loro partecipazione in HSY.
|
(204) |
Nel 2001 lo Stato greco ha pagato ai dipendenti un importo uguale al loro contributo ai tre aumenti di capitale (cfr. il considerando 33 della presente decisione, che descrive la legge 2941/2001). |
4.8.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(205) |
Nella decisione di proroga, la Commissione ha sollevato dubbi sul fatto che la partecipazione di ETVA agli aumenti di capitale possa costituire un aiuto incompatibile. Anche se la decisione N 401/97 adottata il 15 luglio 1997 stabilisce che la futura partecipazione di ETVA agli aumenti di capitale può essere considerata in linea di principio priva di aiuti nell’ambito dell’attuazione del piano di ristrutturazione, tale partecipazione potrebbe ciò nondimeno aver costituito un aiuto al momento della sua attuazione nel 1998, 1999 e 2000. In particolare, la situazione di HSY è peggiorata nel periodo tra queste date. La decisione di proroga sottolinea inoltre che il fatto che i dipendenti abbiano partecipato all’aumento di capitale proporzionalmente alla loro quota nel capitale di HSY non esclude l’esistenza di aiuti: anzitutto non è certo che abbiano pagato a ETVA il prezzo per la quota del 49 % di HSY in conformità con l’accordo di privatizzazione parziale del settembre 1995; in secondo luogo, non si può escludere che lo Stato si sia segretamente impegnato a rimborsare ai dipendenti qualunque importo da essi immesso nel capitale di HSY. Un simile impegno escluderebbe qualunque rischio a carico dei dipendenti. |
4.8.3. Osservazioni delle parti interessate
(206) |
Elefsis conferma i dubbi espressi nella decisione di avviare il procedimento, ricorda la sentenza Alitalia (117) relativa alla partecipazione dei dipendenti all’aumento di capitale della loro azienda e conclude che la partecipazione di ETVA agli aumenti di capitale costituisce un aiuto incompatibile. |
4.8.4. Osservazioni della Grecia
(207) |
La Grecia rammenta che la partecipazione di ETVA e dei dipendenti all’aumento di capitale è stata sancita contrattualmente nell’accordo di privatizzazione parziale del settembre 1995. La decisione N 401/97 indica inoltre che questi aumenti di capitale avrebbero avuto luogo, con una partecipazione di ETVA e dei dipendenti di HSY rispettivamente del 51 % e del 49 %, senza considerare che la partecipazione di ETVA avrebbe potuto costituire un aiuto. Infine, la Grecia e HSY contestano entrambe l’ipotesi per cui i dipendenti non avrebbero pagato il prezzo di acquisto a ETVA, nonché l’esistenza di un accordo segreto con cui lo Stato avrebbe promesso ai dipendenti di rimborsare loro qualunque importo pagato per finanziare il piano d’investimento. HSY afferma che se la Commissione dovesse considerare la misura un aiuto, si tratterebbe di un aiuto alla ristrutturazione compatibile con il mercato. |
4.8.5. Valutazione
4.8.5.1.
(208) |
Per quanto concerne la potenziale applicazione dell’articolo 296 del trattato, la Commissione osserva che gli aumenti di capitale erano finalizzati al finanziamento del piano d’investimento. Come già concluso nel quadro della valutazione delle misure P1, P2, P3 e P4, questo piano d’investimento e la sovvenzione statale volta a finanziarlo possono essere valutati secondo le norme in materia di aiuti di Stato. |
4.8.5.2.
(209) |
La Commissione è giunta alle seguenti conclusioni. Sulla base dell’accordo di privatizzazione parziale del settembre 1995, ETVA era contrattualmente tenuta a partecipare con un livello del 51 % al futuro aumento di capitale di HSY, mentre il restante 49 % avrebbe dovuto essere apportato dai dipendenti. L’aumento di capitale era necessario per finanziare parzialmente il piano d’investimento. Nella decisione N 401/97 relativa agli aiuti agli investimenti, la Commissione ha ritenuto implicitamente che questa partecipazione di ETVA al futuro aumento di capitale di HSY non avrebbe costituito un aiuto di Stato. questa valutazione era coerente con la decisione C 10/94 adottata quello stesso giorno, con cui la Commissione ha stabilito che la vendita del 49 % delle azioni di HSY ai dipendenti rappresentava una valida privatizzazione parziale e che ci si poteva attendere un ritorno alla redditività. |
(210) |
Per quanto riguarda la partecipazione di ETVA agli aumenti di capitale del 20 maggio 1998, la Commissione ritiene che non vi siano elementi sufficienti per scostarsi dalla valutazione implicita di non aiuto, effettuata nella decisione N 401/97. In particolare, le circostanze del maggio 1998 non erano sufficientemente diverse da quelle previste al momento dell’adozione della decisione. Inoltre, la Commissione non ha rinvenuto prove di un impegno (segreto) dello Stato a rimborsare ai dipendenti qualunque importo da essi pagato nell’ambito degli aumenti di capitale. |
(211) |
Per contro, al momento degli aumenti di capitale del 24 giugno 1999 e del 22 maggio 2000 non erano più presenti gli elementi fondamentali che costituivano la base per la valutazione di non aiuto del 15 luglio 1997:
|
(212) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che un investitore operante in un’economia di mercato nella stessa situazione di ETVA non avrebbe più investito in HSY (119). |
(213) |
Poiché un simile conferimento di capitali assicura un vantaggio selettivo a HSY, la Commissione conclude che la partecipazione di ETVA al secondo e al terzo aumento di capitale costituisce un aiuto di Stato a favore di HSY. Per quanto concerne la conformità con l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la Commissione osserva di non avere mai adottato alcuna decisione che valuti e autorizzi espressamente la partecipazione di ETVA agli aumenti di capitale di HSY. La Commissione ritiene pertanto che l’aiuto sia stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. |
(214) |
La Commissione osserva che, anche se si ritenesse che la misura sia stata autorizzata dalla decisione N 401/97 (la decisione N 401/97 spiega che ETVA parteciperà agli aumenti di capitale di HSY e, non sollevando dubbi sulla conformità con le norme in materia di aiuti di Stato, ritiene che tale partecipazione non costituirebbe un aiuto), questo non cambierebbe l’imminente conclusione secondo cui l’aiuto deve essere recuperato. Infatti, in un simile caso, si dovrebbe ritenere che questa decisione sia stata utilizzata in modo improprio dalla banca di Stato ETVA, la quale non ha incassato il prezzo di acquisto dai dipendenti in conformità con il contratto del settembre 1995. La conclusione secondo cui la partecipazione di ETVA ai futuri aumenti di capitale non costituiva un aiuto si basava difatti sull’aspettativa che i dipendenti pagassero il prezzo di acquisto conformemente al contratto del settembre 1995. Si deve pertanto concludere che la parte della decisione N 401/97 che autorizza la partecipazione di ETVA è stata utilizzata in modo improprio e, quindi, che la partecipazione di ETVA deve essere recuperata da HSY. |
4.8.5.3.
(215) |
La Grecia sostiene che questa misura potrebbe costituire un aiuto alla ristrutturazione compatibile. La Commissione ricorda che lo scopo degli aumenti di capitale consisteva nel finanziare il piano d’investimento. Nel quadro della valutazione della misura P2 e della misura P3, la Commissione ha già spiegato perché un ulteriore aiuto alla ristrutturazione a favore del piano d’investimento non può essere considerato compatibile con il mercato comune. |
(216) |
Siccome i due aumenti di capitale costituiscono un aiuto incompatibile, questi devono essere recuperati da HSY. |
4.9. Controgaranzia statale in relazione ai contratti di HSY con OSE e ISAP (misura E12b)
4.9.1. Descrizione della misura
(217) |
Nell’ambito dei contratti che HSY ha concluso con l’Ente delle ferrovie elleniche (OSE) e con la Ferrovia elettrica Atene-Pireo (ISAP) in merito alla fornitura di materiale rotabile, ETVA ha concesso garanzie di pagamento anticipato e di buona esecuzione (denominate «garanzie di pagamento anticipato»). ETVA ha emesso le garanzie di pagamento anticipato in rapporto al contratto con ISAP nel febbraio 1998 e nel gennaio 1999 e le garanzie in rapporto al contratto con OSE nell’agosto 1999, ricevendo in cambio corrispondenti controgaranzie dallo Stato. Le garanzie nel quadro dei contratti con OSE e ISAP ammontavano, rispettivamente, a 29,4 milioni di EUR e 9,4 milioni di EUR. |
4.9.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(218) |
Nella decisione di proroga la Commissione ha sollevato dubbi in merito al fatto che una banca privata avrebbe accettato di concedere queste controgaranzie alle stesse condizioni. Alla luce delle difficoltà di HSY, verrebbe addirittura da chiedersi se una banca le avrebbe concesse tout court. |
4.9.3. Osservazioni delle parti interessate
(219) |
Elefsis conferma i dubbi espressi dalla Commissione. In particolare, lo Stato non ha agito come un investitore operante sul mercato, in quanto ha assunto un rischio multiplo nella sua veste non solo di principale azionista di HSY, ma anche di suo unico creditore e garante che si è fatto carico praticamente di tutti i rischi associati alle sue operazioni. |
4.9.4. Osservazioni della Grecia
(220) |
La Grecia e HSY sostengono che, anche se le controgaranzie statali sono state formalmente emesse nel dicembre 1999, erano già state promesse a ETVA quando questa ha emesso le garanzie di pagamento anticipato in rapporto al contratto con ISAP nel febbraio 1998 e nel gennaio 1999 e le garanzie in rapporto al contratto con OSE nell’agosto 1999. La Grecia afferma che queste controgaranzie non costituivano misure selettive. Sono state infatti concesse ai sensi della legge 2322/1995 (120), sulla cui base anche altre imprese hanno ricevuto garanzie statali. Inoltre, la Grecia dichiara che la commissione annuale dello 0,05 % era adeguata a remunerare il rischio. Per quanto riguarda il comportamento di ETVA, si è trattato di un comportamento accettabile per una banca privata, in quanto ha ricevuto una controgaranzia dallo Stato e ha applicato un premio dello 0,4 % (121). A comprova di questa affermazione HSY ha presentato la relazione di un consulente, la prima relazione Deloitte. In tale relazione si legge anche che, senza una controgaranzia statale, HSY avrebbe comunque potuto ricevere da una banca privata una garanzia analoga a quella concessa da ETVA, ipotecando talune immobilizzazioni a titolo di copertura. Infine, la Grecia specifica che i beneficiari delle controgaranzie statali sono OSE e ISAP, non HSY. |
4.9.5. Valutazione
4.9.5.1.
(221) |
Questa misura rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato, in quanto sostiene direttamente un’attività civile. |
4.9.5.2.
(222) |
Bisogna anzitutto chiarire quale dei due tipi di misure (le garanzie di pagamento anticipato concesse da ETVA e le controgaranzie concesse dallo Stato a ETVA) potrebbe costituire una misura di aiuto. Poiché la Grecia afferma che le controgaranzie statali erano già promesse in via definitiva a ETVA quando quest’ultima ha concesso le garanzie di pagamento anticipato, si deve concludere che, quando ETVA ha concesso le garanzie, era totalmente coperta dalle controgaranzie statali. Di conseguenza, siccome ETVA non correva alcun rischio (grazie alle controgaranzie statali) e riceveva al contempo una commissione trimestrale dello 0,4 %, questa misura sarebbe stata accettabile per un investitore operante in un’economia di mercato in circostanze analoghe. Per contro, lo Stato ha concesso controgaranzie che non erano coperte da alcuna garanzia collaterale e per le quali ha ricevuto un premio di garanzia soltanto dello 0,05 %. Questa seconda misura non sarebbe chiaramente accettabile per un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. È quindi questa seconda misura a costituire l’aiuto di Stato. La Commissione osserva però che, poiché lo Stato possedeva il 100 % di ETVA e tutte le misure attuate da tale banca sono imputabili allo Stato, la separazione tra le due misure (vale a dire tra la garanzia e la controgaranzia) è piuttosto artificiosa. |
(223) |
Siccome la Grecia afferma che i beneficiari erano OSE e ISAP, occorre chiarire chi sia effettivamente il beneficiario di questa misura. La Commissione osserva che, nell’ambito dei contratti per la fornitura di materiale rotabile, il venditore deve solitamente fornire garanzie bancarie all’acquirente per i pagamenti anticipati effettuati da quest’ultimo. L’acquirente vuole infatti assicurarsi di recuperare questi importi nel caso in cui il venditore non consegni il materiale, per esempio per dichiarato fallimento. È quindi il venditore che deve ottenere queste garanzie da una banca e farsi carico dei relativi costi. Si tratta in altre parole di un normale costo che un venditore di materiale rotabile deve sostenere. In questo caso, la controgaranzia statale ha permesso a HSY di ottenere da ETVA garanzie a un prezzo soltanto dello 0,4 % a trimestre. Come si illustrerà in seguito, senza una controgaranzia statale, una banca privata avrebbe applicato almeno 480 punti base per le garanzie concesse prima del 30 giugno 1999. Dopo tale data, nessuna banca privata avrebbe concesso simili garanzie. È quindi chiaro che nel periodo prima del 30 giugno 1999 le controgaranzie statali hanno consentito a HSY di ottenere garanzie a un prezzo inferiore. Nel periodo dopo il 30 giugno 1999, le controgaranzie statali hanno invece permesso a HSY di ottenere garanzie che HSY non avrebbe in alcun modo ricevuto dal mercato. In conclusione, il beneficiario dell’aiuto è HSY. |
(224) |
Per quanto concerne l’affermazione della Grecia secondo cui la misura non sarebbe selettiva, la Commissione ricorda che, per essere generalmente valida, una misura deve essere effettivamente aperta e concedere lo stesso accesso a tutti gli agenti economici operanti all’interno di uno Stato membro, senza essere di fatto limitata nella sua portata, per esempio attraverso il potere discrezionale dello Stato di concedere tale misura oppure attraverso altri fattori che ne limitino l’effetto pratico. La Commissione ritiene che la legge 2322/1995 sia ben lontana dal rispondere a questa definizione. In primo luogo, l’articolo 1 della legge stabilisce che la garanzia viene concessa dal ministro dell’Economia di comune accordo con altri tre ministri. La concessione della garanzia dipende pertanto dal potere discrezionale delle autorità. In secondo luogo, una garanzia statale può essere concessa a un’impresa privata soltanto se si trova in una zona isolata e allo scopo di migliorare lo sviluppo economico della zona e non l’impresa specifica (articolo 1bb), oppure se questa ha subito danni a causa di calamità naturali (articolo 1cc). Al contrario, le società che sono al 100 % statali o in cui lo Stato detiene la maggioranza delle azioni possono ricevere aiuti di Stato per motivi generici, come la copertura delle loro passività (articolo 1B). È quindi chiaro che le imprese statali hanno molto più accesso alle garanzie statali rispetto alle aziende private. Questa conclusione è confermata dall’analisi dell’elenco dei prestiti garantiti, riportato nella prima relazione Deloitte (122). In terzo luogo, le garanzie non sono accessibili in egual misura. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 4, della legge stabilisce che per concedere una garanzia lo Stato può chiedere una forma di copertura (come un’ipoteca sulle immobilizzazioni della società). La decisione di chiedere o no una copertura è lasciata alla discrezione del ministro dell’Economia. In questo caso, lo Stato non ha chiesto alcuna copertura per concedere la misura E12b. Per quanto riguarda la mancanza di uguale accesso, la Commissione osserva che la commissione di garanzia non è la stessa per tutti i prestiti. Per esempio, nel caso in questione il premio di garanzia ammontava soltanto allo 0,05 %. Nel caso della misura E14, anch’essa concessa ai sensi della legge 2322/1995, il premio era pari all’1 %. Nell’elenco dei prestiti garantiti riportato nella prima relazione Deloitte, alcuni prestiti avevano anche premi dello 0,1 % e 0,5 %. In conclusione, la Commissione respinge la dichiarazione della Grecia secondo cui la legge 2322/1995 sarebbe una misura di ordine generale. |
(225) |
Per quanto concerne l’affermazione contenuta nella prima relazione Deloitte, secondo la quale HSY avrebbe potuto ricevere queste garanzie di pagamento anticipato da una banca privata ipotecando talune immobilizzazioni a titolo di garanzia collaterale a favore della banca, invece di una controgaranzia statale, la Commissione ritiene che questa affermazione sia irrilevante ai fini dell’analisi della misura. La Commissione ha infatti il compito di analizzare se i termini delle misure effettivamente concesse dallo Stato abbiano costituito o no un aiuto al cantiere. Non è invece tenuta a verificare se, fornendo una maggiore copertura, il cantiere avrebbe potuto ricevere la stessa garanzia dal mercato. Come indicato al punto 2.1.1 della comunicazione sulle garanzie, uno dei vantaggi potenziali della garanzia statale consiste nella possibilità per il mutuatario di «offrire coperture minori». In questo caso, nessuna delle controgaranzie statali era coperta da un’ipoteca su alcune immobilizzazioni del cantiere. Pertanto, una controgaranzia con un’immobilizzazione a titolo di copertura costituisce una transazione diversa, che non deve essere valutata. Come motivo secondario, la Commissione osserva che, anche valutando l’affermazione della prima relazione Deloitte, HSY non sarebbe riuscita a convincere una banca privata a concedere tali garanzie di pagamento anticipato fornendo qualche forma di copertura. Infatti, le immobilizzazioni del cantiere erano già ipotecate e avevano un modesto valore di liquidazione (cfr. il secondo e il terzo punto della nota 43). Di conseguenza, neppure una copertura sotto forma di ipoteca su talune immobilizzazioni di HSY sarebbe stata sufficiente a convincere un investitore operante in un’economia di mercato a erogare prestiti a HSY. |
(226) |
In un punto precedente di questa decisione la Commissione ha stabilito il tasso d’interesse che una banca privata avrebbe applicato per concedere un prestito a HSY. Per il periodo fino al 30 giugno 1999 è stato concluso che, poiché HSY presentava un rischio particolare, bisognava aggiungere un premio al rischio di almeno 400 punti base sopra il tasso d’interesse applicato per i prestiti a imprese in buona salute. Al fine di applicare lo stesso approccio alle garanzie di pagamento anticipato, occorre determinare quale premio applicherebbe un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato per concedere una garanzia di pagamento anticipato a un’impresa in buona salute. Nessuna parte del presente procedimento ha fornito un prezzo di mercato affidabile per simili garanzie. In alcuni sistemi di garanzie statali destinati al settore della costruzione navale e approvati dalla Commissione come privi di aiuti (123), il premio di garanzia annuale per il mutuatario con il minore rischio di credito era fissato allo 0,8 %, ovvero a 80 punti base. In mancanza di altri indicatori affidabili, la Commissione utilizzerà questo tasso come stima del premio minimo annuale di garanzia pagato dalle imprese di costruzione navale in buona salute in Grecia in quel momento. Anche se i contratti con OSE e ISAP non riguardano la costruzione navale ma la costruzione di materiale rotabile, la Commissione utilizzerà lo 0,8 % come riferimento, in quanto la costruzione di materiale rotabile è rimasta un’attività marginale per HSY, mentre la maggior parte delle attività di HSY, e quindi la maggior parte del rischio di HSY, ha riguardato la costruzione e la riparazione navale. Di conseguenza, per le garanzie di pagamento anticipato concesse a HSY prima del 30 giugno 1999, l’esistenza e l’importo dell’aiuto saranno valutati confrontando il premio annuale effettivamente pagato da HSY (ivi compresa la commissione di controgaranzia pagata allo Stato) con un premio di 480 punti base (vale a dire 80 punti base aumentati di 400 punti base). Per quanto concerne il periodo dopo il 30 giugno 1999, in un punto precedente della presente decisione la Commissione ha concluso che il cantiere non aveva più alcun accesso al mercato finanziario e che l’elemento di aiuto da recuperare in qualunque prestito sarebbe stato la differenza tra il tasso d’interesse effettivamente pagato da HSY e il tasso di riferimento aumentato di 600 punti base. Nel caso delle garanzie di pagamento anticipato, l’aiuto da recuperare sarà pertanto calcolato confrontando il premio effettivo pagato da HSY (ivi compresa la commissione di controgaranzia pagata allo Stato) con un premio di 680 punti base (vale a dire 80 punti base aumentati di 600 punti base). |
(227) |
La Commissione osserva che la Grecia afferma che le controgaranzie erano già promesse quando ETVA ha concesso le garanzie di pagamento anticipato. Di conseguenza, le controgaranzie relative ai pagamenti anticipati di ISAP sono state concesse prima della fine del giugno 1999. Il costo annuale totale di queste garanzie (commissione di garanzia pagata a ETVA più commissione di controgaranzia pagata allo Stato) era di gran lunga inferiore a 480 punti base. Esse contengono pertanto aiuti di Stato corrispondenti alla differenza tra quest’ultimo premio e il costo totale delle garanzie per HSY [il premio pagato a ETVA (124) e il premio pagato allo Stato]. Poiché, contrariamente al requisito enunciato nell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, tali aiuti sono stati concessi senza notificazione preventiva, essi costituiscono aiuti illegittimi. |
(228) |
Le controgaranzie relative ai pagamenti anticipati di OSE sono state concesse dopo il giugno 1999, in un momento in cui nessuna banca avrebbe continuato a fornire alcuna garanzia. Pertanto, queste controgaranzie nella loro interezza costituiscono un aiuto. Poiché, contrariamente al requisito enunciato nell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, l’aiuto è stato concesso senza notificazione preventiva, esso costituisce un aiuto illegittimo. Se queste misure di aiuto saranno giudicate un aiuto incompatibile e se sono ancora in essere, dovranno essere interrotte immediatamente. Questo sarebbe però insufficiente a ripristinare la situazione iniziale, in quanto HSY avrebbe beneficiato per alcuni anni di una garanzia che non avrebbe ricevuto dal mercato. Per il periodo fino alla scadenza della garanzia si dovrebbe recuperare anche l’aiuto pari alla differenza tra 680 punti base e i premi effettivamente pagati da HSY. |
4.9.5.3.
(229) |
La Commissione osserva che l’aiuto costituisce un aiuto al funzionamento, in quanto riduce i costi che HSY avrebbe normalmente dovuto sostenere nell’ambito di contratti commerciali. Poiché l’aiuto al funzionamento non era consentito nel settore della produzione di materiale rotabile, l’aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune e deve pertanto essere recuperato. |
4.10. Rinvio/rinegoziazione degli obblighi e cancellazione delle penali dovute a OSE e ISAP (misura E12c)
4.10.1. Descrizione della misura
(230) |
HSY non è stata in grado di soddisfare i suoi obblighi derivanti dai contratti sul materiale rotabile conclusi con OSE e ISAP. In particolare, HSY non è riuscita a produrre il materiale rotabile entro i tempi concordati. Di conseguenza, nel 2002-2003 alcuni contratti sono stati rinegoziati ed è stato concordato un nuovo calendario per le consegne. Sembra inoltre che vi sia stata una rinuncia o un differimento dell’applicazione delle clausole penali e degli interessi di mora stabiliti nei contratti iniziali. |
4.10.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(231) |
Nella decisione di proroga, la Commissione solleva dubbi circa il fatto che durante le trattative svoltesi nel 2002-2003 OSE e ISAP, che sono società statali, si siano comportate in maniera inaccettabile per un’impresa privata in circostanze analoghe. Esse possono aver applicato e/o rinegoziato i contratti in modo favorevole a HSY, concedendo così a quest’ultima un aiuto di Stato. |
4.10.3. Osservazioni delle parti interessate
(232) |
Elefsis sostiene che OSE e ISAP non hanno cercato di ottenere l’intero pagamento delle penali e degli interessi di mora maturati a causa dei ritardi, né hanno invocato le garanzie concesse per conto di HSY sulla buona esecuzione dei suoi obblighi contrattuali. |
4.10.4. Osservazioni della Grecia
(233) |
Le autorità greche sostengono che HSY ha pagato tutte le penali e i relativi importi degli interessi in conformità con i suoi obblighi contrattuali, e che qualunque rinegoziazione è avvenuta nel rispetto della pratica commerciale accettata. OSE e ISAP non hanno mai rinunciato a penali e interessi di mora. |
(234) |
Per quanto concerne i contratti tra OSE e HSY, i sei seguenti accordi programmatici («AP») sono stati conclusi alla fine del 1997: AP 33 SD 33, AP 33 SD 33a, AP 35 SD 35, AP 37 SD 37a, AP 39 SD 39 e AP 41 SD 41a. Gli accordi programmatici sono divenuti efficaci nell’agosto e nel settembre 1999 con l’effettuazione da parte di OSE dei pagamenti anticipati concordati nei contratti del 1997. OSE ha chiesto un’attuazione puntuale degli accordi dal 2000 in poi, dopo i primi ritardi nella consegna del materiale in quell’anno. I consorzi di cui faceva parte HSY hanno proposto emendamenti ai sei contratti alle seguenti condizioni:
|
(235) |
Il 7 gennaio 2003 il consiglio di OSE ha approvato le modifiche proposte. Tre AP (33a, 35 e 39) sono stati modificati nei primi quattro mesi del 2003, e i contratti che li modificano sono stati firmati rispettivamente il 28 febbraio 2003, il 17 aprile 2003 e il 28 febbraio 2003 (125). |
(236) |
Posta di fronte al dilemma di scegliere tra la denuncia e la modifica degli AP e alla luce dei requisiti posti a suo carico per i Giochi olimpici 2004, OSE ha ritenuto che i suoi interessi aziendali fossero meglio serviti accettando la proposta dei consorzi di modificare gli accordi, anziché imboccare la via della denuncia. La denuncia avrebbe impedito a OSE di poter accettare altro nuovo materiale rotabile, dato che ci sarebbero voluti almeno tre o quattro anni prima che qualunque nuova procedura d’appalto per il materiale rotabile giungesse a buon fine. I contratti modificati erano leciti e conformi a quelli originali. |
(237) |
Le informazioni sopra riportate mostrano, secondo il parere della Grecia, che i consorzi, e quindi HSY, non hanno mai ricevuto un trattamento più favorevole di quello riservato ad altri fornitori di OSE e che gli importi delle penali e degli interessi sono stati rivendicati e riscossi in ogni singolo caso (126). Il contratto non conteneva disposizioni sugli importi degli interessi di mora o delle penali, ma OSE ha rivendicato gli interessi ed emesso conseguentemente fattura nei confronti dei consorzi. |
(238) |
Lo stesso vale in relazione agli importi di ISAP, che sono pagamenti realmente effettuati da HSY e non semplici forniture. Si sottolinea inoltre che non vi è stata alcuna rinegoziazione o emendamento nel caso dell’accordo programmatico 1/97 (127). Tale accordo prevedeva la progettazione, la costruzione, la consegna e la messa in servizio di quaranta unità multiple, ciascuna costituita da tre veicoli. La consegna delle unità è avvenuta in ritardo e quindi le penali e gli interessi previsti nell’accordo programmatico sono stati imposti e trattenuti (128). |
4.10.5. Valutazione
4.10.5.1.
(239) |
Questa misura non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato, in quanto riguarda esclusivamente attività civili. |
4.10.5.2.
(240) |
La Commissione osserva che le autorità greche hanno fornito informazioni dettagliate sui contratti interessati, come richiesto nella decisione di proroga. Queste informazioni hanno permesso di fugare i dubiti sollevati dalla Commissione. Infatti, HSY ha pagato gli importi delle penali e i relativi interessi in conformità con i suoi obblighi contrattuali e, quando vi sono state rinegoziazioni dei contratti, la Commissione non ha rinvenuto prove che le rinegoziazioni non fossero state condotte in conformità con la pratica commerciale accettata. Come riconosciuto dalla stessa Elefsis, i ritardi nell’esecuzione dei contratti sono costati a HSY decine di milioni di EUR, in particolare perché OSE e ISAP hanno chiesto il pagamento delle penali e degli interessi di mora oppure, in alternativa, la fornitura di materiale rotabile equivalente. Per quanto concerne l’affermazione di Elefsis, secondo cui OSE e ISAP, se fossero state imprese private, avrebbero respinto tutte le modifiche proposte dai consorzi, conseguentemente richiesto il pagamento per intero delle penali e degli interessi di mora e quindi richiesto un pagamento rapido in contanti anziché il dilazionamento dei pagamenti per un periodo prolungato, si può sostenere che tutto ciò sembra altamente improbabile. Infatti, se OSE e ISAP avessero adottato un approccio così inflessibile prima della conclusione della vendita di HSY, ciò avrebbe probabilmente dissuaso il nuovo proprietario dall’acquistare il cantiere. Senza un simile acquisto, il cantiere, come si spiegherà nell’analisi della misura E18c, avrebbe con tutta probabilità dichiarato fallimento. Anche dopo l’acquisto da parte di HDW/Ferrostaal, la situazione finanziaria del cantiere non è migliorata. Di conseguenza, se OSE e ISAP avessero adottato un approccio del tutto privo di flessibilità, vi sarebbe stato il rischio concreto che HSY fallisse. Ciò significa che l’esecuzione dei contratti esistenti sarebbe stata interrotta e che OSE e ISAP avrebbero dovuto organizzare una nuova gara d’appalto, il contratto sarebbe stato assegnato a un nuovo fornitore e la consegna sarebbe stata ritardata di alcuni anni. In simili circostanze, la Commissione ritiene che un acquirente operante secondo i criteri di un’economia di mercato potrebbe accettare una rinegoziazione parziale che consenta il completamento del contratto esistente entro un lasso di tempo ragionevole, di modo che l’acquirente riceva infine il materiale rotabile ordinato con un ritardo limitato. A questo riguardo, la Commissione osserva che la probabilità che i contratti fossero completati entro un lasso di tempo ragionevole è aumentata quando HSY è stata privatizzata, in quanto il nuovo proprietario privato aveva esperienza nella gestione di progetti complessi ed era un’impresa privata interessata all’utile e quindi intenzionata a contenere il ritardo per limitare le conseguenze finanziarie negative. |
(241) |
In conclusione, la Commissione ritiene che non vi siano prove convincenti del fatto che il comportamento di OSE e ISAP non sarebbe stato accettabile per una società privata in circostanze analoghe. La Commissione conclude pertanto che il modo in cui sono stati attuati i contratti con OSE e ISAP e gli emendamenti limitati dei contratti accettati da OSE nel 2002-2003 non implicano elementi di aiuto. |
4.11. Prestito di ETVA per finanziare il contratto Strintzis (misura E13a)
4.11.1. Descrizione della misura
(242) |
Il 29 ottobre 1999 ETVA ha concesso un prestito di 16,9 miliardi di GRD (49,7 milioni di EUR) per finanziare la costruzione delle due navi traghetto ordinate dalla società Strintzis. Il tasso d’interesse applicato era il LIBOR (129) più 100 punti base. Nel giugno 2001 è stata accesa un’ipoteca privilegiata sulle due navi in costruzione. Il prestito è stato rimborsato in toto alla banca prestatrice in data 8 ottobre 2004. |
4.11.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(243) |
Nella decisione di proroga si sono espressi dubbi sul fatto che la cessione di un’ipoteca sulle navi e dei premi di assicurazione costituisse una copertura sufficiente. È sembrato inoltre che il prestito sia stato erogato immediatamente a HSY, mentre avrebbe dovuto essere pagato parallelamente ai costi di costruzione. A ciò si aggiunga che il tasso d’interesse è apparso insufficiente alla luce delle difficoltà del cantiere. Infine, la combinazione di questo prestito e della misura seguente (misura E13b) indica che una parte sostanziale del finanziamento delle due navi ordinate da Strintzis è stata sostenuta da ETVA. |
4.11.3. Osservazioni delle parti interessate
(244) |
Elefsis sostiene che nessuna banca privata avrebbe concesso questo prestito. Anzitutto, ETVA non aveva nessuna copertura quando il prestito è stato concordato, in quanto l’ipoteca sulle navi è stata accesa molto più tardi. Inoltre, Elefsis conviene che il valore di mercato degli scafi in costruzione è limitato. |
4.11.4. Osservazioni della Grecia
(245) |
La Grecia e HSY sottolineano che le condizioni del prestito erano abituali per quel periodo. La relazione Deloitte conferma che sia la banca specifica (ETVA) sia in generale le banche greche concedevano prestiti alle imprese a un tasso d’interesse analogo. HSY fornisce dettagli in merito alle coperture offerte a ETVA al momento del contratto di prestito (cessione del prezzo delle due imbarcazioni, degli indennizzi assicurativi e di tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti dal noleggio o in generale dallo sfruttamento delle navi) e in una data successiva (l’ipoteca sulle navi), concludendo che erano adeguate. La Grecia fornisce anche il calendario in base al quale ETVA ha erogato il prestito a HSY e che mostra che il pagamento è avvenuto in parallelo con l’evoluzione dei costi di costruzione. |
4.11.5. Valutazione
4.11.5.1.
(246) |
Questa misura non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato, in quanto sostiene direttamente un’attività civile. |
4.11.5.2.
(247) |
La Commissione è giunta alle seguenti conclusioni. Il prestito è stato concordato dopo il giugno 1999, in un momento in cui nessuna banca avrebbe continuato a prestare denaro a HSY. La Grecia afferma che la copertura applicata al prestito ha ridotto il rischio in misura tale che la concessione del prestito sarebbe stata accettabile per un investitore privato. Tale affermazione non può essere accettata. La cessione del prezzo delle navi rappresenta una copertura efficace soltanto se il cantiere porta a buon fine la costruzione della nave, il che non è sicuro. Se il cantiere dichiara fallimento durante la costruzione della nave, tale copertura perde valore, in quanto il prezzo di acquisto non può essere rivendicato nei confronti di Strintzis perché questa non ha ricevuto le imbarcazioni ordinate (130). Ciò significa che la copertura sarebbe priva di valore proprio nello scenario in cui sarebbe più necessaria. L’accensione di un’ipoteca su ciascuna delle navi in costruzione è stata offerta a ETVA soltanto nel giugno 2001, quindi molto tempo dopo il versamento del prestito a HSY. Inoltre, la Commissione osserva che le navi in costruzione hanno un valore relativamente modesto e sono difficili da vendere, come dimostra il caso in oggetto. Infatti, HSY non è riuscita a portare a termine la costruzione delle due navi e, di conseguenza, il contratto con Strintzis è stato disdetto nel luglio 2002. HSY ha impiegato non meno di due anni a vendere gli scafi in costruzione, ricevendo soltanto 14 milioni di EUR, pari a solo un terzo dell’importo mutuato da ETVA per finanziare la costruzione. |
(248) |
Per quanto riguarda l’affermazione della Grecia, di HSY e di Deloitte, secondo cui il tasso d’interesse del prestito concesso a HSY era analogo al tasso d’interesse di molti altri prestiti accordati durante lo stesso periodo da ETVA e dalle banche greche, essa non dimostra che il prestito erogato a HSY non fosse un aiuto. Infatti, la Grecia, HSY e Deloitte non hanno né analizzato né dimostrato che la situazione finanziaria degli altri mutuatari usati come metro di paragone fosse simile a quella di HSY, vale a dire che la loro situazione finanziaria fosse tanto negativa quanto quella di HSY. Non hanno pertanto dimostrato che le banche private fossero disposte a erogare prestiti a imprese in difficoltà a un tasso d’interesse analogo a quello applicato per il prestito in oggetto. Confrontare i tassi d’interesse di prestiti concessi a imprese diverse senza verificare l’analogia tra i rischi sostenuti dalle banche prestatrici è un esercizio sterile. La Commissione conclude pertanto che nessun investitore operante in un’economia di mercato in circostanze analoghe avrebbe concesso a HSY tale prestito, il quale quindi costituisce un aiuto. Poiché, contrariamente al disposto dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato, tale aiuto è stato concesso senza notificazione preventiva, esso costituisce un aiuto illegittimo. |
4.11.5.3.
(249) |
La Commissione osserva che l’aiuto costituisce un aiuto al funzionamento, in quanto riduce i costi che HSY avrebbe normalmente dovuto sostenere nell’ambito di contratti commerciali. Come già si è detto, il prestito ha infatti permesso a HSY di concludere un contratto commerciale che la società non sarebbe stata in grado di finanziare raccogliendo fondi sul mercato. La Commissione osserva che, sulla base dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1540/98, gli aiuti al funzionamento connessi al contratto erano autorizzati per i contratti di costruzione navale firmati entro il 31 dicembre 2000. Tuttavia, HSY non aveva il diritto di ricevere aiuti per il contratto con Strintzis, in quanto HSY non ha mai ultimato le navi, queste non sono mai state consegnate e il contratto con Strintzis è stato annullato (131). Inoltre, gli scafi sono stati venduti a un nuovo acquirente soltanto nel 2004, vale a dire alcuni anni dopo il 31 dicembre 2000. |
(250) |
Essendo illegittimo e incompatibile, l’aiuto deve essere recuperato. Poiché il prestito è stato rimborsato, parte del vantaggio ricevuto da HSY è già venuto meno. Tuttavia, grazie a questo prestito di ETVA, HSY ha avuto a disposizione per alcuni anni l’importo del prestito, un importo che HSY non avrebbe altrimenti potuto avere a disposizione durante tale periodo. Anche questo vantaggio deve essere recuperato. La Commissione ritiene quindi che si debba recuperare l’aiuto corrispondente alla differenza tra il tasso d’interesse pagato a ETVA e il tasso di riferimento per la Grecia (132) più 600 punti base per il periodo dal pagamento del prestito a HSY fino alla data in cui il prestito è stato garantito da un’ipoteca sugli scafi. Per il periodo successivo fino al rimborso del prestito, l’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse pagato a ETVA e il tasso di riferimento per la Grecia più 400 punti base. La riduzione di un terzo di questo premio al rischio rispecchia il fatto che l’ipoteca sugli scafi avrebbe parzialmente ridotto la perdita del prestatore in caso di inadempienza di HSY, riducendo così il rischio del prestito per ETVA. In particolare, come si è detto, HSY è riuscita a vendere gli scafi a un prezzo equivalente all’incirca a un terzo dell’importo che ETVA le aveva prestato. |
4.12. Garanzia di ETVA in relazione al contratto Strintzis (misura E13b)
4.12.1. Descrizione della misura
(251) |
Nel 1999 HSY si è avvalsa di due garanzie di ETVA per coprire gli anticipi di Strintzis pari a 6,6 milioni di EUR. Le garanzie sono state cancellate nel luglio 2002, quando è stato disdetto il contratto di costruzione navale con Strintzis. |
4.12.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(252) |
La decisione di proroga ritiene che le due garanzie, i cui termini non erano noti al momento della decisione, possano costituire un aiuto. |
4.12.3. Osservazioni delle parti interessate
(253) |
Elefsis sottolinea il fatto che lo Stato/ETVA ha assunto al contempo il ruolo di garante, creditore, azionista e principale cliente di HSY. Così facendo, lo Stato si è esposto a una situazione di grave rischio finanziario. Assumendo questo ruolo multiplo, ha in effetti fornito risorse finanziare senza alcuna copertura in quanto, in caso di inadempienza e/o insolvenza della società, lo Stato non avrebbe alcuna possibilità di rivalsa e subirebbe una perdita certa, perché il valore delle immobilizzazioni del cantiere sarebbe considerato insufficiente per coprire tutte le passività. |
4.12.4. Osservazioni della Grecia
(254) |
La Grecia fa notare che una prima garanzia e una seconda garanzia sono state concesse rispettivamente il 4 marzo e il 17 giugno 1999. Secondo la prima relazione Deloitte presentata da HSY, queste ammontavano rispettivamente a 3,26 milioni di EUR e a 3,38 milioni di EUR. La Grecia rammenta che ETVA non ha versato nessun importo in base alle garanzie dopo l’annullamento del contratto con Strintzis nel 2002. Ciò dimostra che HSY non era un mutuatario con un elevato rischio di inadempienza. Inoltre, la Grecia e HSY osservano che ETVA ha ricevuto a titolo di copertura per questa garanzia da 6,6 milioni di EUR la cessione dei ricavi di HSY derivanti dall’accordo 39 con OSE, il cui prezzo contrattuale per HSY ammontava a 8,5 milioni di EUR. Il consulente conferma che HSY potrebbe avere ricevuto le due garanzie da una banca privata. |
4.12.5. Valutazione
4.12.5.1.
(255) |
Questa misura non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato, in quanto sostiene direttamente un’attività civile. |
4.12.5.2.
(256) |
La Commissione osserva che entrambe le garanzie sono state concesse prima del 30 giugno 1999. Come spiegato in precedenza, la Commissione ritiene che HSY in quel momento avesse ancora accesso al mercato finanziario, ma a un prezzo che rispecchiava la sua situazione economica estremamente precaria. |
(257) |
La Grecia e HSY affermano che la cessione dei ricavi derivanti dall’accordo 39 con OSE costituiva una copertura adeguata che avrebbe reso accettabile la concessione della garanzia per un investitore privato. La Commissione osserva che, in caso di fallimento di HSY, tale copertura non avrebbe permesso a una banca di recuperare il denaro. Infatti, se HSY fosse fallita, la costruzione del materiale rotabile si sarebbe interrotta, OSE non avrebbe ricevuto alcuna fornitura e non le si sarebbe potuto chiedere nessun pagamento in base a tale accordo (133). La Commissione non riesce quindi a capire come questa copertura avrebbe ridotto in misura significativa il rischio di un prestito a favore di HSY. |
(258) |
HSY non è stata in grado di indicare né alla Commissione né al proprio consulente (cfr. la prima relazione Deloitte, pagina 4-9) se HSY fosse o no contrattualmente tenuta a pagare un premio di garanzia a ETVA e quale fosse il livello di tale premio. Come spiegato nella valutazione della misura E12b, HSY avrebbe dovuto pagare un premio annuale pari ad almeno 480 punti base per una simile garanzia. Conoscendo il livello degli altri premi di garanzia pagati da HSY a ETVA, è altamente improbabile che il premio di garanzia effettivamente pagato da HSY arrivasse a 480 punti base. La Commissione conclude pertanto che la garanzia concessa da ETVA costituisce un aiuto di Stato, corrispondente alla differenza tra il premio di garanzia annuale effettivamente pagato a ETVA e un premio di garanzia di 480 punti base. Poiché, contrariamente al requisito enunciato nell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, tale aiuto è stato concesso senza notificazione preventiva, esso costituisce un aiuto illegittimo. |
4.12.5.3.
(259) |
Come indicato nella valutazione della misura E13a, la Commissione ritiene che un aiuto di questo tipo costituisca un aiuto al funzionamento, che non può essere giudicato compatibile sulla base del regolamento (CE) n. 1540/98. Esso è pertanto illegittimo e incompatibile e deve essere recuperato. |
4.13. Garanzia statale a copertura di un prestito di 10 miliardi di GRD (29,3 milioni di EUR) (misura E14)
4.13.1. Descrizione della misura
(260) |
Dopo il terremoto del settembre 1999, il 13 gennaio 2000 ETVA ha concesso un prestito di 10 miliardi di GRD (29,3 milioni di EUR) a HSY, coperto da una garanzia statale concessa per decisione del ministro delle Finanze dell’8 dicembre 1999. ETVA ha applicato un tasso d’interesse pari all’Euribor più 125 punti base (134), mentre lo Stato ha applicato un premio di garanzia di 100 punti base. |
4.13.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(261) |
Data la situazione finanziaria di HSY in quel momento, non è certo che i termini della garanzia sarebbero stati accettati da un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. Per quanto concerne la compatibilità sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), la Grecia non ha dimostrato che la portata della misura fosse proporzionata al danno subito da HSY. |
4.13.3. Osservazioni delle parti interessate
(262) |
Elefsis ritiene che nessuna banca avrebbe prestato denaro a HSY in quel momento, alla luce della sua situazione finanziaria. La garanzia dovrebbe essere considerata un aiuto compatibile soltanto se fosse limitata agli importi strettamente necessari per riparare il danno derivante da una specifica calamità naturale. |
4.13.4. Osservazioni della Grecia
(263) |
La Grecia e HSY negano che la misura sia selettiva, in quanto la garanzia è stata concessa secondo le disposizioni della legge 2322/1995, che stabilisce i termini e le condizioni per la concessione di una garanzia per conto dello Stato greco a qualunque società richiedente. Inoltre, esse sostengono che il premio di garanzia dell’1 % sarebbe stato accettabile per un investitore privato. A ciò si aggiunga che HSY avrebbe potuto prendere in prestito il denaro dal mercato senza una garanzia statale, ma usando altre forme di copertura, come per esempio la cessione dei crediti risultanti dai contratti principali e l’ipoteca delle sue immobilizzazioni. Anche se la misura costituisse un aiuto, questo sarebbe parzialmente compatibile sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), nella misura in cui tale capitale fosse stato concesso a titolo di risarcimento per il danno arrecato dal terremoto a HSY, e rientrerebbe parzialmente nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato, nella misura in cui si riferisse direttamente alle attività militari di HSY. |
4.13.5. Valutazione
4.13.5.1.
(264) |
Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 296, il testo della decisione con cui ETVA ha stabilito di concedere il prestito garantito mostra che ETVA si preoccupava, tra le altre cose, della continuazione delle attività militari di HSY. Non esistono però clausole contrattuali che obblighino HSY a utilizzare il prestito garantito per il finanziamento delle attività militari. In altre parole, ETVA voleva mantenere in vita HSY allo scopo di garantire la continuazione delle attività militari, ma non ha destinato il prestito garantito al finanziamento di una particolare attività. HSY era quindi libera di utilizzare il denaro come meglio credeva. Come già spiegato, per le misure che vengono concesse al cantiere nel suo complesso la Commissione ritiene che il 25 % del prestito garantito sia stato utilizzato per attività civili e il 75 % per attività militari. Pertanto, solo il 25 % della garanzia statale [vale a dire un importo iniziale di 2,5 miliardi di GRD (7,34 milioni di EUR)] deve essere valutato secondo le norme in materia di aiuti di Stato e potrebbe essere recuperato, se costituisse un aiuto incompatibile. Il 75 % della garanzia statale rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato e non è soggetto alle norme in materia di aiuti di Stato. |
4.13.5.2.
(265) |
Per quanto concerne la selettività della misura, la Commissione ha già dimostrato nella valutazione della misura E12b che la legge 2322/1995 non costituisce una misura di ordine generale. |
(266) |
Per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio, la Commissione ricorda che il prestito garantito è stato concesso nel gennaio 2000, in un momento in cui nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe concesso un prestito o una garanzia a HSY, come concluso in precedenza. Senza una garanzia statale, nessuna banca avrebbe erogato un prestito a HSY. La garanzia statale ha pertanto assicurato un chiaro vantaggio a HSY. |
(267) |
In conclusione, la parte della garanzia statale che non è contemplata dall’articolo 296 del trattato costituisce un aiuto. Poiché, contrariamente al requisito enunciato nell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, l’aiuto è stato concesso senza notificazione preventiva, esso costituisce un aiuto illegittimo. |
4.13.5.3.
(268) |
Per quanto riguarda la compatibilità di questo aiuto sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, nessuna parte nega che il terremoto del settembre 1999 sia stato una «calamità naturale». Sebbene il contratto di prestito non sia stato firmato prima del 13 gennaio 2000, HSY ha chiesto questo finanziamento a ETVA già nelle prime settimane successive al terremoto. Secondo le autorità greche, il danno al cantiere era dato, in primo luogo, dal costo di riparazione delle installazioni fisiche e, in secondo luogo, dai costi generati dal ritardo nell’esecuzione dei contratti. La Grecia non ha però presentato alcuna stima del secondo tipo di danno. Se la Grecia intendeva risarcire HSY per quest’ultimo tipo di costi, avrebbe dovuto almeno tentare di quantificarli e tale calcolo avrebbe dovuto essere effettuato sulla base di un metodo verificabile. Poiché ciò non è avvenuto e siccome l’aiuto può essere giudicato compatibile sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), soltanto se è strettamente limitato al risarcimento del danno subito, la Commissione ritiene che questi costi ipotetici non costituiscano un valido motivo per la compatibilità dell’aiuto (135). Per quanto concerne il primo tipo di costi (la riparazione dei danni fisici), la Commissione osserva che non è stato creato alcun meccanismo per assicurarsi che l’entità della garanzia statale venisse ridotta una volta stabilita con esattezza l’entità dei danni subiti e dopo l’avvenuto pagamento dei risarcimenti a HSY da parte delle compagnie di assicurazione. Nella sua lettera del 20 ottobre 2004 (136) la Grecia ha stimato che i danni fisici ammontavano approssimativamente a 3 miliardi di GRD (8,8 milioni di EUR). Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’importo in eccesso rispetto a tali cifre, ossia 20,5 milioni di EUR, non si riferisse ai danni causati dal terremoto. Per contro, si può ipotizzare che 8,8 milioni di EUR fossero proporzionati ai danni subiti, ma solo fino al primo trimestre del 2002, quando le compagnie di assicurazione hanno pagato un risarcimento di 3,52 milioni di EUR (137). A partire da tale data, la garanzia statale sarebbe dovuta essere ridotta di un importo equivalente. Pertanto, dalla data in questione, soltanto il saldo (8,8 milioni di EUR — 3,5 milioni di EUR = 5,3 milioni di EUR) poteva essere ritenuto proporzionato ai danni netti subiti (vale a dire i danni subiti meno il risarcimento pagato a HSY dalle compagnie di assicurazione). |
(269) |
Come indicato in precedenza, poiché si ritiene che il 75 % del prestito garantito serva a finanziare attività militari, soltanto il 25 % della garanzia è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato ed è risultato essere un aiuto di Stato. È però anche ragionevole supporre che soltanto il 25 % del danno subito da HSY si riferisse alle sue attività civili, in quanto il terremoto ha danneggiato le strutture di HSY senza distinzione tra strutture militari, strutture civili e strutture utilizzate per entrambi i tipi di attività. In altre parole, non c’è motivo di ritenere che il 100 % del danno subito da HSY debba essere finanziato dal 25 % della garanzia statale che costituisce l’aiuto di Stato. Di conseguenza, si può prendere in considerazione solamente il 25 % dei danni ai fini della valutazione se l’aiuto di Stato sia o no proporzionato ai danni subiti. In conclusione, rispetto all’aiuto di Stato nel suo complesso, un importo equivalente al 25 % della parte della garanzia statale considerata proporzionata al danno subito (secondo la definizione data nel precedente paragrafo) costituisce un aiuto compatibile sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b). In altre parole, della parte della garanzia statale che costituisce l’aiuto, 750 milioni di GRD (2,20 milioni di EUR), vale a dire il 25 % di 3 miliardi di GRD (8,8 milioni di EUR), sono compatibili fino al pagamento del risarcimento da parte degli assicuratori nel primo trimestre del 2002. Dopo tale data sono compatibili solo 1,32 milioni di EUR, vale a dire il 25 % di 3 miliardi di GRD (8,8 milioni di EUR) meno 3,52 milioni di EUR. L’importo residuo dell’aiuto è incompatibile con il mercato comune. |
(270) |
Se la garanzia statale è ancora in essere, la parte di questa garanzia che costituisce un aiuto incompatibile (vale a dire il 25 % della garanzia ancora in essere, meno 1,32 milioni di EUR che sono compatibili) deve essere immediatamente annullata. L’annullamento della garanzia incompatibile non è sufficiente a ripristinare la situazione iniziale. Infatti, grazie alla garanzia statale incompatibile, HSY ha avuto a disposizione per alcuni anni un prestito che non avrebbe altrimenti ricevuto. Al fine di recuperare questo ulteriore aiuto incompatibile, la Commissione ritiene che, dalla concessione del prestito garantito fino alla fine della garanzia statale incompatibile, debba essere recuperato un aiuto pari alla differenza tra il costo totale del prestito garantito (tasso d’interesse più premio di garanzia pagato da HSY) e il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 600 punti base. Questo importo deve essere calcolato in relazione alla parte della garanzia statale che costituiva un aiuto incompatibile. |
4.14. Prestiti erogati da ETVA nel 1997 e 1998 (misura E16)
4.14.1. Descrizione della misura
(271) |
Questa misura riguarda tre prestiti concessi da ETVA a HSY nel 1997 e 1998. |
(272) |
In primo luogo, il 25 luglio 1997 ETVA ha concesso una linea di credito per 1,99 miliardi di GRD (5,9 milioni di EUR), con data di scadenza fissata al 31 ottobre 1997. La linea di credito aveva un tasso d’interesse pari all’Athibor più 200 punti base ed è stata concessa per coprire il fabbisogno di capitale circolante di HSY. Era garantita da crediti nei confronti della Marina ellenica. |
(273) |
In secondo luogo, il 15 ottobre 1997 ETVA ha concesso una linea di credito per 10 milioni di USD, sempre allo scopo di coprire il fabbisogno di capitale circolante di HSY (138). Il prestito aveva un tasso d’interesse pari al Libor più 130 punti base ed era garantito da crediti derivanti dal contratto con la Marina ellenica. Il 19 maggio 1999 ETVA ha ricevuto un’ulteriore copertura per il prestito attraverso la cessione di ogni credito relativo all’accordo programmatico 1/97 che HSY aveva concluso con ISAP per la costruzione e la fornitura di 125 veicoli ferroviari. Il prestito è stato rimborsato nel gennaio 2000. |
(274) |
In terzo luogo, il 27 gennaio 1998 ETVA ha concesso una linea di credito per 5 milioni di USD, sempre con un tasso d’interesse pari al Libor più 130 punti base. Anche in questo caso, lo scopo consisteva nel coprire il fabbisogno di capitale circolante di HSY. Non è stata fornita alcuna copertura per questa terza linea di credito. |
4.14.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(275) |
La decisione di proroga indica che questi prestiti sembrano costituire un aiuto la cui compatibilità è dubbia. Inoltre, il fatto che i primi due prestiti fossero garantiti da crediti nei confronti della Marina ellenica non implica automaticamente che questi prestiti rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato. |
4.14.3. Osservazioni delle parti interessate
(276) |
Elefsis sostiene che, data la situazione finanziaria del cantiere in quel momento, nessuna banca privata avrebbe erogato questi prestiti a favore di HSY. |
4.14.4. Osservazioni della Grecia
(277) |
La Grecia e HSY affermano che ETVA ha ottenuto una copertura adeguata con la cessione dei crediti nei confronti della Marina ellenica. La Grecia fa notare che i tre prestiti sono stati rimborsati in toto alla banca prestatrice e sostiene pertanto che qualunque aiuto di Stato illegittimo, quod non, è stato recuperato attraverso il rimborso. Infine, le autorità greche asseriscono che, alla luce del tipo di coperture fornite alla banca prestatrice e del fatto che HSY era prevalentemente attiva nel settore della difesa, la Commissione non è autorizzata ad analizzare queste misure sulla base dell’articolo 88 del trattato CE, bensì deve utilizzare la procedura di cui all’articolo 298 del trattato. |
4.14.5. Valutazione
4.14.5.1.
(278) |
Per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 296 e 298 del trattato, la Commissione osserva che le due linee di credito concesse nel 1997 erano garantite da crediti derivanti da un contratto militare. Tuttavia, questo fatto da solo non dimostra che le linee di credito siano state concesse per finanziare l’esecuzione di questi contratti militari. La Grecia non ha esibito prove dell’esistenza di un obbligo contrattuale che limitasse l’utilizzo di questi fondi al finanziamento dell’esecuzione di contratti militari. Al contrario, la Grecia indica che i due prestiti sono stati concessi per coprire il fabbisogno di capitale circolante di HSY. La prima relazione Deloitte conferma che sono stati concessi per fini di capitale circolante, senza indicare che erano destinati al finanziamento di una particolare attività. Questo è confermato dal fatto che è stata concessa un’ulteriore copertura relativa a un contratto civile (vale a dire il contratto con ISAP) per la linea di credito da 10 milioni di USD. La Commissione ritiene pertanto che questi tre prestiti abbiano finanziato il cantiere nella sua interezza e non soltanto le attività militari. Come indicato nel capitolo 3.3, la Commissione è del parere che il 25 % dei prestiti abbia finanziato le attività civili di HSY non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato e possa quindi essere valutato secondo le norme in materia di aiuti di Stato. |
4.14.5.2.
(279) |
Per quanto concerne le coperture fornite, vale a dire la cessione di crediti derivanti dal contratto con la Marina ellenica e con ISAP, la Commissione ritiene che queste non offrissero una valida protezione contro le perdite in caso di fallimento di HSY. Infatti, se HSY avesse cessato le proprie attività, l’esecuzione dei contratti in corso con la Marina e con ISAP si sarebbe interrotta. Poiché non si sarebbe consegnato alcun prodotto alla Marina e a ISAP, queste non sarebbero state tenute a pagare il prezzo di acquisto (139). Per quanto riguarda l’esistenza di crediti per i prodotti già consegnati alla Marina e a ISAP, la Grecia non ha dimostrato, in primo luogo, che tali crediti realmente esistessero, in secondo luogo, che fossero esigibili e, in terzo luogo, che rappresentassero, in maniera continuativa per tutta la durata del credito, un importo di entità tale da attenuare il rischio di perdite in caso di fallimento di HSY. |
(280) |
Come concluso nel capitolo 3.1, nel 1997 e nel 1998 le banche private avrebbero applicato un tasso d’interesse pari al tasso di riferimento più 400 punti base, vale a dire l’Athibor più 700 punti base. Non esiste alcun tasso di riferimento in dollari. Tuttavia, poiché il tasso di riferimento in valute forti è stato stabilito aggiungendo un premio di 75 punti base (140) al tasso interbancario e siccome i due prestiti in dollari avevano un tasso d’interesse variabile indicizzato al Libor, la Commissione ritiene coerente con l’approccio precedente calcolare l’importo dell’aiuto sulla base dello US Libor più 475 punti base (vale a dire US Libor più 75 punti base per ottenere il tasso di riferimento, più un premio al rischio di 400 punti base per rispecchiare il rischio speciale di erogare prestiti a favore di HSY). Da quanto sopra risulta che il premio applicato per questi tre prestiti è inferiore al tasso che sarebbe stato applicato da un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. |
(281) |
La Commissione conclude che la parte di questi tre prestiti che non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296, vale a dire il 25 % di questi prestiti, contiene un aiuto di Stato. L’aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse applicato da ETVA e il tasso d’interesse che sarebbe stato applicato da un investitore operante in un’economia di mercato, come sopra definito. Poiché, contrariamente al requisito enunciato nell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, tale aiuto è stato concesso senza notificazione preventiva, esso costituisce un aiuto illegittimo. |
4.14.5.3.
(282) |
Questi tre prestiti sono stati concessi per coprire il fabbisogno di capitale circolante di HSY. Essi costituiscono pertanto un aiuto al funzionamento, vale a dire un aiuto concesso per finanziare il funzionamento del cantiere in generale e non un particolare progetto. Sono stati concessi in un momento in cui gli aiuti al settore della costruzione navale erano ancora disciplinati dalla direttiva 90/684/CEE. Gli articoli 4 e 5 di questa direttiva stabiliscono che gli aiuti al funzionamento possono essere concessi alle attività di costruzione e trasformazione navale, che sono entrambe definite nell’articolo 1 della direttiva. Tuttavia, negli anni in cui i prestiti sono stati erogati, vale a dire il 1997 e il 1998, HSY non svolgeva simili attività. La direttiva 90/684/CEE vieta gli aiuti alla riparazione navale, che era la principale attività civile di HSY nel 1997 e 1998. L’aiuto non può pertanto essere giudicato compatibile con il mercato comune e deve essere recuperato, essendo stato concesso illegittimamente. |
(283) |
Come sottolineato dalla Grecia, i prestiti sono stati rimborsati. L’aiuto come sopra definito deve quindi essere recuperato per il periodo intercorso tra il versamento dei prestiti a HSY e il loro rimborso. |
4.15. Sovvenzione incrociata tra attività militari e civili fino al 2001 (misura E17)
4.15.1. Descrizione della misura
(284) |
La decisione di proroga indica che sembra aver avuto luogo una sovvenzione incrociata tra attività militari e civili. In particolare descrive due casi in cui, nell’ambito di contratti militari, HSY ha ricevuto anticipi sostanziosi superiori al suo fabbisogno a breve termine derivante dall’esecuzione del corrispondente contratto, sicché HSY ha potuto utilizzare queste somme in contanti per finanziare altre attività. In primo luogo, nella relazione della direzione di HSY per il 2001 si legge che «importi fino a un massimo di 81,3 milioni di EUR sono stati ricevuti a titolo di anticipo per le attività militari, ma sono stati utilizzati prevalentemente per altre attività e costi operativi della società». In secondo luogo, nella documentazione presentata nel quadro di un’azione legale davanti a un tribunale greco, il consorzio HDW/Ferrostaal indica che almeno una parte dei fondi (che Elefsis stima essere superiori a 40 milioni di EUR) concessi a HSY per la costruzione di cannoniere (contratto firmato il 21 dicembre 1999) è stata utilizzata per altri fini. |
4.15.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(285) |
La decisione di proroga afferma che, quando i documenti si riferiscono espressamente all’utilizzo per «altre attività» dei fondi ricevuti per contratti militari, la Commissione ha diritto di sospettare che tali fondi rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 296 e non costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1. La decisione di proroga raccomanda inoltre l’introduzione di conti separati per le attività civili e militari, al fine di evitare che le attività civili siano finanziate dal sostegno statale a favore delle attività militari. |
4.15.3. Osservazioni delle parti interessate
(286) |
Elefsis afferma che la sovvenzione incrociata è difficile da individuare, in quanto non esiste alcuna separazione contabile tra le attività civili e militari di HSY. Ciò nondimeno, da un’analisi delle attività svolte dal cantiere nel 2001 emerge che le attività militari erano piuttosto limitate. È quindi chiaro che le «altre attività» finanziate secondo la relazione della direzione sarebbero principalmente attività civili. |
(287) |
TKMS/GNSH, che ha presentato osservazioni soltanto riguardo a questa misura e a quella seguente (misura E18c), ritiene che l’articolo 296, paragrafo 1, lettera a), del trattato riconosca che talune restrizioni alla divulgazione di informazioni possano essere giustificate. Di conseguenza, la Commissione non può chiedere alla Grecia di divulgare informazioni relative, per esempio, alle somme esatte spese per diversi progetti militari. In secondo luogo, TKMS/GNSH afferma che non esiste alcun fondamento giuridico per chiedere la separazione contabile tra le attività civili e militari. |
4.15.4. Osservazioni della Grecia
(288) |
La Grecia sostiene che, nella misura in cui gli importi specificati nella denuncia erano associati alle attività di difesa del cantiere, il procedimento avviato dalla Commissione sulla base dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato è erroneo e ultra vires. Se la Commissione pensa che le misure abbiano distorto la competizione, dovrebbe seguire la procedura descritta nell’articolo 298 del trattato. HSY aggiunge che non esiste alcun obbligo giuridico che le imponga di tenere conti separati. La richiesta della Commissione è priva di fondamento giuridico. |
4.15.5. Valutazione
4.15.5.1.
(289) |
Per determinare se gli articoli 296 e 298 del trattato siano applicabili, occorre anzitutto stabilire i fatti. Secondo i documenti citati nella decisione di avviare il procedimento, almeno per alcuni trimestri questi anticipi non sono stati utilizzati ai fini dell’esecuzione del contratto militare interessato. Né la Grecia né HSY hanno ritrattato le citazioni fatte nella decisione di avviare il procedimento. Inoltre, i conti di HSY confermano che nel 2000 e nel 2001 quest’ultima ha ricevuto dalla Marina anticipi di gran lunga superiori ai fondi necessari a breve termine per finanziare l’esecuzione dei corrispondenti contratti militari. Per esempio, il bilancio al 31 dicembre 2000 (141) mostra che gli anticipi ricevuti da HSY per il contratto sulle cannoniere e il contratto sui sottomarini ammontavano rispettivamente a 49,1 milioni di EUR e 33,1 milioni di EUR. Nella stessa data, la somma delle scorte, delle commesse in corso di lavorazione, degli anticipi per le scorte e dei crediti commerciali (in termini contabili queste voci sono dette «attività correnti») relativi ai contratti per la Marina ammontava a 14,8 milioni di EUR. In altri termini, gli anticipi superavano di un importo di 67,4 milioni di EUR le attività correnti che erano destinati a finanziare. Poiché gli importi citati nella decisione di avviare il procedimento non sono stati contestati e siccome una fonte diversa mostra che questi sembrano essere una ragionevole approssimazione della realtà, la Commissione conclude che, almeno per un anno, questi anticipi non sono stati utilizzati ai fini dell’esecuzione dei contratti militari interessati. |
(290) |
Per quanto concerne l’applicazione degli articoli 296 e 298 del trattato CE, la Commissione respinge l’argomentazione della Grecia secondo cui qualunque anticipo pagato nell’ambito di un contratto militare rientrerebbe automaticamente nel campo di applicazione dell’articolo 296. In particolare, nel caso presente la stessa direzione di HSY riconosce che alcuni anticipi hanno di gran lunga superato gli importi necessari per l’esecuzione dei contratti nel breve periodo e che sono stati pertanto temporaneamente utilizzati per altri scopi. Una misura rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 soltanto se la Grecia la ritiene «necessaria per la tutela degli interessi fondamentali della sua sicurezza che sono associati alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico». La Commissione osserva che la Grecia non ha spiegato perché la parte degli anticipi che superava i fondi necessari per eseguire i progetti militari interessati avrebbe contribuito alla «tutela degli interessi fondamentali della sua sicurezza». La Commissione stessa non riesce a capire perché sarebbe questo il caso, in quanto il cantiere non ne aveva bisogno per produrre il materiale bellico interessato e non ne ha fatto uso a tal fine. In un simile caso, in cui i fatti indicano che l’articolo 296 non è applicabile, la Grecia avrebbe dovuto spiegare perché ritenga, ciò nonostante, che questi anticipi in eccesso abbiano contribuito alla sua sicurezza. Poiché ciò non è avvenuto, la Commissione conclude che questi anticipi, nel periodo in cui non sono stati necessari per l’esecuzione dei contratti militari interessati, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato CE. |
(291) |
Dal momento che gli anticipi sono stati inizialmente utilizzati per finanziare tutte le attività del cantiere, la Commissione ritiene che il 75 % di tali anticipi sia andato alle attività militari e il 25 % alle attività civili. In altre parole, per almeno un anno il 25 % di 81,3 milioni di EUR e il 25 % di 40 milioni di EUR sono stati soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato. |
4.15.5.2.
(292) |
Questi anticipi in eccesso costituiscono prestiti senza interessi concessi dallo Stato. Essi conferiscono pertanto un vantaggio selettivo a HSY. Si potrebbe affermare che, se lo Stato acquista prodotti in un modo che sarebbe accettabile per un’impresa privata, il contratto di acquisto, ivi compresi i suoi termini anche in relazione agli anticipi, non può conferire un vantaggio selettivo al produttore. Tuttavia, nell’ambito dei contratti militari assegnati a HSY, lo Stato non si è mai comportato in un modo accettabile per un’impresa privata che voglia acquistare merci. In particolare, un’impresa privata avrebbe cercato di pagare il minor prezzo possibile, considerando tutti i potenziali fornitori a livello mondiale. Al contrario, la Grecia ha sempre limitato le sue scelte ai fornitori attivi in Grecia (o a consorzi aventi un membro attivo in Grecia), al fine di sostenere l’occupazione a livello nazionale e di mantenere la capacità di produzione di prodotti militari in Grecia (142). Un’impresa privata non avrebbe pertanto concluso questi contratti di acquisto. Inoltre, un’impresa privata non avrebbe accettato di effettuare anticipi superiori all’importo necessario per eseguire i suoi ordini, bensì avrebbe cercato di limitarli il più possibile. |
(293) |
In queste circostanze, la Commissione considera questi anticipi in eccesso un prestito senza interessi. I suddetti documenti mostrano che almeno per un anno questi fondi sono stati utilizzati per attività diverse dall’esecuzione dei contratti interessati (143). La Commissione li considera pertanto equivalenti a un prestito di un anno senza alcun interesse. Secondo l’analisi dell’affidabilità creditizia di HSY di cui nel capitolo 3.1 della presente decisione, l’importo dell’aiuto incluso in questi prestiti concessi dopo il 30 giugno 1999 è pari al tasso di riferimento per la Grecia più 600 punti base. Poiché, contrariamente al requisito enunciato nell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, tale aiuto è stato concesso senza notificazione preventiva, esso costituisce un aiuto illegittimo. |
4.15.5.3.
(294) |
La Commissione non ha rinvenuto alcun fondamento per ritenere compatibile questo aiuto. Poiché l’aiuto sostiene il funzionamento generale del cantiere, sembra trattarsi di un aiuto al funzionamento, ma, come già spiegato nella valutazione delle precedenti misure, questo cantiere non aveva il diritto di ricevere aiuti al funzionamento nel 1999, 2000 o 2001. |
(295) |
Essendo illegittimo e incompatibile, l’aiuto deve essere recuperato. |
(296) |
Per quanto concerne la separazione contabile, la Commissione si occuperà di questa questione alla fine della presente decisione. |
4.16. Clausola d’indennizzo a favore di HDW/Ferrostaal in caso di recupero degli aiuti concessi a HSY (misura E18c).
4.16.1. Descrizione della misura
(297) |
La decisione di proroga indica che lo Stato greco ha promesso di risarcire l’acquirente di HSY (vale a dire HDW/Ferrostaal) nel caso in cui si proceda nei confronti di HSY al recupero degli aiuti incompatibili concessi prima e al momento della privatizzazione. Da un punto di vista giuridico, questa garanzia è stata concessa attraverso un meccanismo articolato in due fasi:
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(298) |
Il grafico seguente illustra la struttura della garanzia in due fasi, come descritta nella decisione di proroga (le linee continue indicano i flussi d’indennizzo in base a ciascuna delle due fasi della garanzia, mentre la linea tratteggiata indica la proprietà dopo la conclusione della vendita di HSY e del 57,7 % delle azioni di ETVA).
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4.16.2. Motivazione per l’avvio del procedimento
(299) |
La decisione di proroga indica che un venditore privato non avrebbe fornito una simile garanzia, in quanto questa non è limitata nel tempo o nell’importo. Inoltre, un azionista operante in un’economia di mercato avrebbe preferito lasciare fallire HSY ed essere liquidato, anziché venderla in queste circostanze. Infatti, il prezzo di vendita ricevuto dallo Stato è stato di soli 6 milioni di EUR, mentre i pagamenti degli indennizzi che lo Stato doveva prevedere di effettuare in base alla garanzia erano di gran lunga maggiori. |
(300) |
Mentre il beneficiario in senso giuridico della garanzia in due fasi è HDW/Ferrostaal, la decisione di proroga indica che HSY è il vero beneficiario dell’intero meccanismo. Senza una simile clausola sulla compensazione statale, nessun investitore sarebbe stato disposto ad acquistare HSY. Lo Stato greco ha espressamente riconosciuto questo fatto. È quindi probabile che, senza una simile garanzia, HSY sarebbe rimasta invenduta e incapace di affrontare le sue difficoltà finanziarie, finendo per fallire. |
(301) |
La decisione di proroga indica inoltre che una simile garanzia sembra di per sé incompatibile, in quanto pregiudica l’«effetto utile» di qualunque decisione di recupero. |
4.16.3. Osservazioni delle parti interessate
(302) |
Elefsis sostiene, in conformità con la valutazione iniziale della Commissione, che nessun venditore privato avrebbe concesso una simile garanzia illimitata. Elefsis contesta l’affermazione della Commissione secondo cui nessun investitore sarebbe stato disposto ad acquistare il cantiere senza una simile clausola, in quanto Elefsis, che ha partecipato alla procedura d’appalto e intendeva acquistare HSY, non ha posto tale condizione nella sua offerta per HSY ed era disposta ad acquistare HSY senza detta garanzia. A parere di Elefsis, la garanzia è stata concessa in via esclusiva a HDW/Ferrostaal. Quest’ultima e HSY sono pertanto i beneficiari della garanzia. |
(303) |
La Banca del Pireo, che ha commentato soltanto questa misura perché è l’unica in cui sia direttamente coinvolta, fornisce alcuni documenti che mostrano che ETVA aveva già accettato di concedere la clausola d’indennizzo a favore di HDW/Ferrostaal al momento della conclusione dell’accordo di vendita di HSY nell’ottobre 2001, in un momento in cui ETVA era ancora controllata dallo Stato. Banca del Pireo esibisce contratti, documenti e articoli che illustrano che la procedura di privatizzazione di HSY era gestita dallo Stato. L’accordo tra il governo greco e la Banca del Pireo, concluso il 20 marzo 2002, stabilisce che, anche se la Banca del Pireo divenisse l’azionista di maggioranza di ETVA, il processo di privatizzazione di HSY continuerebbe a essere gestito dallo Stato. Infine, la Banca del Pireo mostra che, nell’invito a presentare offerte inviato ai potenziali offerenti nel luglio 2001, era già espressamente stabilito che, qualora venisse imposto a HSY un recupero in virtù di una potenziale violazione dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, il miglior offerente non sarebbe stato responsabile del pagamento di tale recupero. |
(304) |
TKMS/GNSH indica che, durante le trattative con ETVA per l’acquisto di HSY, è divenuto evidente che HSY aveva ricevuto un certo sostegno finanziario dallo Stato greco. Tuttavia, né la portata di queste misure né le circostanze precise in cui erano state adottate erano note ai potenziali acquirenti. Durante il processo di appalto, gli acquirenti hanno ricevuto ben poche informazioni sulle varie misure che costituiscono ora l’oggetto della presente procedura. In altri termini, le possibili implicazioni degli aiuti di Stato ricevuti da HSY non erano quantificabili per gli acquirenti. Onde evitare di esporsi a qualunque rischio derivante dagli aiuti passati o presenti, HDW/Ferrostaal ha insistito per ottenere dalla Commissione l’approvazione oppure una lettera amministrativa/attestazione negativa per le passate misure di aiuto. Ove ciò non fosse stato possibile, l’acquirente avrebbe suggerito una forma accettabile di garanzia al venditore. A seguito dei contatti con la Commissione, è emerso con chiarezza che quest’ultima non sarebbe stata disposta a rilasciare una simile lettera amministrativa/attestazione negativa. Nella decisione relativa all’operazione di concentrazione con cui approva l’acquisizione di HSY da parte di HDW/Ferrostaal, la Commissione stessa riconosce che la portata delle sovvenzioni non era nota. In queste circostanze, la clausola d’indennizzo è stata conclusa il 31 maggio 2002 sotto forma di addendum al contratto di compravendita di HSY, con cui ETVA nella sua veste di venditore di HSY garantiva di compensare qualunque perdita finanziaria subita dall’acquirente in caso di recupero degli aiuti nei confronti di HSY. TKMS/GNSH conclude che nessun investitore avrebbe accettato di acquistare HSY senza una simile garanzia. Questa affermazione è stata confermata anche dalla seconda relazione Deloitte, che è stata presentata da TKMS/GNSH nel giugno 2007. |
(305) |
TKMS/GNSH ritiene che la misura non sia imputabile allo Stato, in quanto è stata concessa da ETVA in un momento in cui non era più sotto il controllo statale. Infatti, sulla base dell’accordo di vendita di HSY concluso nell’ottobre 2001, ETVA non aveva alcun obbligo contrattuale di risarcire GNSH. ETVA ha deciso di concedere questa garanzia non prima del maggio 2002. TKMS/GNSH sostiene anche che ETVA e lo Stato hanno agito come un venditore privato. La probabilità di dover pagare la garanzia era relativamente bassa. Per contro, se il cantiere fosse stato liquidato, le perdite sui prestiti e sulle garanzie concesse a HSY avrebbero rappresentato importi di gran lunga maggiori (il calcolo a giustificazione di questa affermazione è riportato nella seconda relazione Deloitte presentata da TKMS/GNSH). Inoltre, secondo TKMS/GNSH la garanzia concessa dallo Stato alla Banca del Pireo il 20 marzo 2002 prevedeva che lo Stato pagasse alla Banca del Pireo un indennizzo pari soltanto al 57,7 % di qualunque importo pagato da ETVA all’acquirente di HSY (vale a dire HDW/Ferrostaal). Al contrario, la garanzia concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal il 31 maggio 2002 prevedeva che ETVA pagasse a HDW/Ferrostaal un indennizzo pari al 100 % di qualunque aiuto recuperato nei confronti di HSY. TKMS/GNSH conclude che la garanzia concessa da ETVA il 31 maggio 2002 è più ampia di quella ricevuta dalla Banca del Pireo il 20 marzo 2002. Pertanto, non si può parlare di un unico meccanismo di garanzia e il fatto che ETVA abbia concesso una garanzia più ampia dimostra che ha agito come qualunque venditore privato. |
(306) |
TKMS/GNSH non vede come una simile clausola d’indennizzo possa costituire una circonvenzione del recupero degli aiuti. Infatti, se gli aiuti fossero recuperati nei confronti di HSY, lo Stato non risarcirebbe HSY, bensì l’acquirente di HSY (vale a dire TKMS/GNSH, che è il successore di HDW/Ferrostaal). |
(307) |
TKMS/GNSH (144) ritiene inoltre che la garanzia concessa dallo Stato alla Banca del Pireo possa costituire un aiuto nei confronti della Banca del Pireo e di ETVA. |
4.16.4. Osservazioni della Grecia
(308) |
Secondo la Grecia e HSY, la clausola d’indennizzo non costituisce un aiuto. In primo luogo, non è imputabile allo Stato in quanto è stata concessa da ETVA in un momento in cui non era più sotto il controllo statale. In secondo luogo, la Grecia e HSY sostengono che, vendendo la sua quota di HSY in veste di principale azionista di ETVA, lo Stato greco ha agito come un investitore operante sul mercato. La garanzia concessa all’acquirente dai venditori di HSY è una condizione standard e normale negli accordi commerciali. La Grecia ricorda infatti di non aver fornito una garanzia a HSY per l’obbligo di rimborsare aiuti di Stato illegittimi, ma di averla fornita all’acquirente di HSY. Tale indennizzo costituisce un onere a carico del venditore a prescindere dal fatto che sia o no incluso come clausola nell’accordo commerciale. La dichiarazione della Commissione secondo cui lo Stato greco era o sarebbe dovuto essere a conoscenza del numero considerevole di ulteriori misure di aiuto di Stato potenzialmente illegittime e incompatibili e del fatto che gli importi avrebbero dovuto essere recuperati, attivando così la clausola d’indennizzo, è del tutto priva di fondamento. Nel periodo in cui è stata conclusa la clausola d’indennizzo, non vi era alcuna decisione della Commissione che stabilisse che HSY aveva ricevuto aiuti di Stato illegittimi. Inoltre, la chiusura e la liquidazione di HSY sarebbe stata più costosa per lo Stato, tenuto conto dell’onere sociale. |
(309) |
A ciò si aggiunga che HSY non vede come avrebbe potuto beneficiare finanziariamente di una garanzia che era stata concordata tra ETVA e HDW/Ferrostaal, oppure di una garanzia concordata tra lo Stato greco e la Banca del Pireo. Anche se HDW/Ferrostaal dovesse ricevere un risarcimento, non vi è alcun obbligo a carico del consorzio di immettere questo importo in HSY. Pertanto, la Commissione non può neppure dimostrare perché la clausola d’indennizzo neutralizzerebbe una decisione di recupero. Secondo la giurisprudenza dei tribunali, rimborsando l’aiuto, il destinatario rinuncia al vantaggio ed è possibile ripristinare la situazione antecedente alla concessione dell’aiuto. |
(310) |
Infine, se la Commissione ritenesse che la clausola d’indennizzo sia un aiuto di Stato, la Grecia sostiene che sarebbero applicabili gli articoli da 296 a 298 del trattato CE. In questo contesto, HSY indica che, siccome la Marina ellenica è sempre stata il cliente più importante del cantiere, la procedura e i termini della privatizzazione, compresa l’entrata in vigore della legge 2941/2001, dovrebbero essere esaminati nell’ottica dello Stato cliente che per ragioni di difesa nazionale è interessato a mantenere il funzionamento e la redditività del cantiere. In questo caso, lo Stato greco ha adottato le stesse misure che sarebbero state adottate da qualunque società privata i cui interessi fossero legati alla redditività di un’altra impresa. Inoltre, questa valutazione è ancora più importante quando lo Stato ha l’obbligo di sostenere l’onere e le perdite derivanti dallo scioglimento e dalla liquidazione della società, che sarebbero più costosi e quindi non redditizi. |
4.16.5. Valutazione
4.16.5.1.
(311) |
La Commissione ritiene che la misura non rientri nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato. Infatti, il meccanismo d’indennizzo si applica in caso di recupero degli aiuti di Stato nei confronti dei HSY. Come sostenuto dalla Grecia e coerentemente accettato dalla Commissione (145), le attività militari di HSY sono fondamentali per la sicurezza della Grecia e rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 296; di conseguenza, ad esse non si applicano le norme in materia di aiuti di Stato. Poiché tutto il sostegno statale fornito alle attività militari di HSY è esente dalle norme in materia di aiuti di Stato, qualunque recupero degli aiuti di Stato può essere soltanto il recupero del sostegno statale fornito alle attività civili di HSY. Di conseguenza, questa garanzia si riferisce direttamente ed esclusivamente alle attività civili di HSY. |
(312) |
Alcune parti sostengono che, senza tale garanzia, nessun investitore avrebbe acquistato HSY e il cantiere sarebbe probabilmente fallito. Pertanto, pur riferendosi esclusivamente alle attività civili di HSY, questa misura è stata ciò nondimeno indispensabile per garantire la sopravvivenza delle attività militari di HSY e rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo 296. La Commissione non può accettare questa argomentazione. Appellandosi all’articolo 296, la Grecia avrebbe potuto concedere alle attività militari il sostegno finanziario necessario per garantirne la continuazione. La Grecia avrebbe così evitato la dismissione delle attività militari. In alternativa, la Grecia avrebbe potuto concedere il sostegno finanziario necessario per rendere le attività militari allettanti per un potenziale investitore, in modo che queste attività militari venissero acquistate e la loro continuazione garantita. Un investitore che avesse acquistato le attività militari non avrebbe avuto bisogno di una garanzia come questa, in quanto, come appena spiegato, non si potrebbe recuperare alcun aiuto dalle attività militari di HSY. Di conseguenza, questa misura serviva solamente a trovare un acquirente per HSY nella sua interezza, vale a dire comprese le attività civili. L’effetto della misura è stato quindi quello di permettere di trovare un acquirente per le attività civili di HSY, garantendo così la continuazione di tali attività. Non era necessario garantire la continuazione delle attività militari. La misura non rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato. |
4.16.5.2.
(313) |
Poiché alcune parti negano che le due garanzie (vale a dire la garanzia concessa dallo Stato alla Banca del Pireo e quella concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal) costituiscano un unico meccanismo di garanzia e che HSY sia il beneficiario delle due garanzie, la Commissione valuterà anzitutto separatamente la garanzia concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal e dimostrerà che essa costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(314) |
Per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, una misura deve essere imputabile allo Stato. Alcune parti negano che la garanzia concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal sia imputabile allo Stato. Esse sostengono che la decisione di concedere questa garanzia sia stata presa in maniera libera e indipendente da ETVA. In particolare, affermano che la garanzia è stata concessa il 31 maggio 2002 sotto forma di addendum all’accordo di vendita di HSY, in una data in cui ETVA non era più sotto il controllo statale, bensì sotto il controllo della Banca del Pireo. La Commissione respinge questa affermazione e ritiene che sia ampiamente provato che la misura è imputabile allo Stato:
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(315) |
Per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, una misura deve essere finanziata con risorse statali. La comunicazione sulle garanzie indica che «l’aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato […] occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata». Come sopra indicato, la Commissione ritiene che ETVA si sia impegnata per contratto a concedere questa garanzia a HDW/Ferrostaal in un momento in cui lo Stato ancora possedeva la grande maggioranza delle azioni di ETVA. Poiché la Comunicazione sulle garanzie indica che l’esistenza di aiuti deve essere analizzata al momento della concessione della garanzia e non successivamente quando viene fatta valere la garanzia, si può concludere che, impegnandosi a concedere la garanzia, lo Stato ha messo a rischio risorse statali e che la garanzia implica pertanto risorse statali. Il fatto che ETVA sia stata poco dopo venduta a Banca del Pireo non influisce su questa conclusione. Infatti, se lo Stato ha informato correttamente gli offerenti in merito agli obblighi contrattuali di ETVA (ivi compreso l’impegno di ETVA a fornire la garanzia a HDW/Ferrostaal qualora la Commissione non avesse rilasciato una lettera amministrativa), gli offerenti devono aver tenuto conto di questo impegno di ETVA. Essi devono pertanto aver rivisto al ribasso il prezzo che erano disposti a pagare per l’acquisto di ETVA. Ciò significa che lo Stato ha venduto ETVA a un prezzo inferiore, perdendo così risorse. Come sopra indicato, anche se si giungesse alla conclusione che, quando ETVA era ancora di proprietà dello Stato, essa non si è impegnata contrattualmente a rilasciare la garanzia, la Commissione ritiene che, decidendo di privatizzare HSY nel gennaio 2001 (in un momento in cui ETVA era ancora di proprietà dello Stato), lo Stato abbia messo ETVA in una situazione in cui questa si è trovata costretta a emettere una simile garanzia, in quanto tale garanzia era indispensabile per trovare un acquirente per HSY. Ciò implica che, quando gli offerenti hanno fatto la loro offerta per ETVA, devono aver tenuto conto del fatto che ETVA avrebbe dovuto rilasciare questa garanzia. Di conseguenza, hanno proposto un prezzo inferiore per l’acquisto di ETVA, il che porta alla conclusione che le risorse statali sono andate perdute. |
(316) |
Anche se si giungesse alla conclusione che, quando lo Stato ha venduto ETVA, non vi era alcun obbligo (né contrattuale né di fatto) di rilasciare questa garanzia, si può comunque dimostrare che la garanzia concessa da ETVA coinvolge risorse statali. Infatti, lo Stato ha concesso all’acquirente di ETVA (vale a dire Banca del Pireo) una garanzia con cui prometteva di rimborsare a Banca del Pireo il 100 % di qualunque importo che ETVA avrebbe dovuto pagare in base alla garanzia da essa emessa a favore di HDW/Ferrostaal. Questa controgaranzia è stata concessa in contratti successivi. Nell’accordo del 18 dicembre 2001 tra lo Stato e Banca del Pireo per la vendita del 57,7 % di ETVA, lo Stato si è impegnato a pagare a Banca del Pireo il 57,7 % di qualunque importo che ETVA avrebbe pagato all’acquirente di HSY. Nell’accordo del 20 marzo 2002 tra le medesime parti e che ha emendato l’accordo del 18 dicembre 2001, lo Stato si è impegnato a pagare a Banca del Pireo il 100 % di qualunque importo che ETVA avrebbe dovuto pagare all’acquirente di HSY (152). Con lettera del 31 maggio 2002 inviata a Banca del Pireo, lo Stato ha confermato a quest’ultima che avrebbe rimborsato il 100 % di qualunque importo pagato da ETVA all’acquirente di HSY (153). In altri termini, quando ETVA ha firmato l’addendum al contratto di compravendita di HSY il 31 maggio 2002, Banca del Pireo aveva ricevuto dallo Stato una garanzia che stabiliva che avrebbe avuto diritto a un risarcimento del 100 % di qualunque importo che ETVA avrebbe dovuto pagare a seguito della garanzia che doveva essere concessa a HDW/Ferrostaal (154). Questo mostra che qualunque importo pagato da ETVA sarebbe in ultima istanza finanziato dal bilancio dello Stato e che la garanzia coinvolge risorse statali. |
(317) |
Al fine di dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre mostrare che lo Stato non si è comportato come si sarebbe comportato un investitore operante in un’economia di mercato in circostanze analoghe. A questo riguardo, la Grecia, HSY e TKMS/GNSH sostengono che in circostanze analoghe un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe accettato di rilasciare questa garanzia a favore di HDW/Ferrostaal. Esse affermano che la prova dell’investitore operante in un’economia di mercato dovrebbe essere applicata a livello di ETVA, che era il soggetto giuridico che ha venduto HSY, e a livello di governo greco, che è stato il venditore di ETVA. |
(318) |
La Commissione ricorda che, come indicato nel capitolo 3.2, quando ETVA ha acquistato HSY immettendo subito dopo capitali per tenerla in vita, non ha agito come un investitore operante in un’economia di mercato, bensì come un’autorità pubblica che concedeva aiuti per tenere in vita un’impresa ritenuta importante per l’economia greca. Pertanto, nessun investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato si sarebbe trovato nella situazione di ETVA. Nessun investitore operante in un’economia di mercato si sarebbe trovato nella situazione di vendere queste azioni di HSY. La Commissione ritiene quindi che la prova dell’investitore operante in un’economia di mercato non possa essere utilizzata in questo caso per giustificare il fatto che lo Stato stia mettendo a rischio ulteriori risorse statali (concedendo la garanzia). |
(319) |
Anche se si ritenesse di dover applicare la prova dell’investitore operante in un’economia di mercato, la Commissione è del parere che, se lo Stato fosse stato un’impresa privata che agiva in normali condizioni di mercato, non avrebbe accettato di concedere la garanzia. Ciascuna delle tre argomentazioni seguenti è sufficiente da sola a dimostrare quanto sopra. |
(320) |
In primo luogo, la Commissione osserva che ETVA (e lo Stato attraverso ETVA), pur detenendo soltanto una partecipazione del 51 % in HSY [il restante 49 % era di proprietà dei dipendenti (155)], ha promesso di pagare all’acquirente di HSY (vale a dire HDW/Ferrostaal) il 100 % di qualunque aiuto che potesse essere recuperato nei confronti di HSY. Un investitore operante in un’economia di mercato non avrebbe accettato di concedere un indennizzo pari al 100 % del danno subito dalla società venduta. In talune circostanze, un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato potrebbe accettare di assumere la responsabilità di talune passività future dell’azienda venduta, ma soltanto in una proporzione corrispondente alla sua partecipazione, che nel caso presente era del 51 %. Un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe chiesto agli altri azionisti di assumere la responsabilità del restante 49 % delle passività interessate. Accettando di farsi carico del 100 % delle passività potenzialmente enormi (si ricorda che il contratto non fissa un tetto per i pagamenti dei risarcimenti) dell’impresa venduta, ETVA ha fatto un favore agli altri azionisti di HSY (vale a dire ai dipendenti). Un investitore operante in un’economia di mercato non avrebbe accettato di fare un simile favore assumendo le passività potenzialmente enormi dell’azienda venduta in una proporzione di gran lunga superiore alla sua partecipazione. Pertanto, per il semplice fatto che la garanzia di compensazione concessa da ETVA e HDW/Ferrostaal ammonta al 100 % (anziché al 51 %) degli aiuti recuperabili nei confronti di HSY, si può concludere che nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe fornito una simile garanzia. |
(321) |
In secondo luogo, la Grecia, HSY e TKMS/GNSH sostengono che i ricavi netti (vale a dire le entrate meno i costi) sarebbero stati maggiori nel caso di vendita di HSY – ivi compresi i pagamenti attesi dovuti in base alla garanzia – che non nel caso di liquidazione della medesima. TKMS/GNSH presenta la seconda relazione Deloitte a sostegno della sua affermazione. Questa relazione confronta i costi netti nei due scenari. L’analisi viene effettuata a livello di ETVA e quindi a livello di Stato. La Commissione ritiene che applicare la prova a livello di ETVA sia un utilizzo improprio di questa prova. Infatti, come discusso nel capitolo 3.2, la privatizzazione è stata decisa e sostenuta finanziariamente [cfr. per esempio gli aiuti di Stato inclusi nella legge 2941/2001 (156)] dal governo, mentre ETVA non è mai stata nelle condizioni di un’unità economica indipendente libera di concepire la vendita di HSY in modo da massimizzare le entrate e ridurre al minimo le perdite. È quindi l’intervento dello Stato nel suo complesso a dover essere esaminato e non il comportamento di una delle sue parti. |
(322) |
Volendo comunque applicare la prova a livello di ETVA, occorre confrontare i ricavi netti (vale a dire le entrate meno i costi) per ETVA nel caso di liquidazione di HSY e nel caso di vendita della medesima. Nel caso di liquidazione di HSY, bisogna stabilire quali sarebbero stati i costi sostenuti da ETVA. TKMS/GNSH sostiene che la perdita sarebbe stata pari almeno alle garanzie e ai prestiti concessi da ETVA a HSY e che non erano coperti da controgaranzie statali. La Commissione osserva però che nessuno di questi prestiti e garanzie costituisce un normale costo di liquidazione di un’impresa (157). Infatti, tutti questi prestiti e garanzie sono stati concessi da ETVA nella veste di autorità pubblica, in quanto costituivano aiuti di Stato alle attività civili oppure rappresentavano misure volte a tutelare la sicurezza della Grecia in conformità con l’articolo 296 del trattato (158). Questi prestiti e garanzie non possono quindi essere presi in considerazione quando si applica la prova del venditore operante in un’economia di mercato. Ne consegue che ETVA quale operatore che agisce in un’economia di mercato non avrebbe avuto costi significativi da sostenere in caso di liquidazione di HSY. Nel caso di vendita di HSY, ETVA avrebbe ricevuto il prezzo di vendita di 6 milioni di EUR. Per quanto concerne i costi sostenuti nel caso di vendita di HSY, ETVA ha dovuto rilasciare la garanzia attualmente analizzata, che era di importo illimitato e implicava quindi potenziali pagamenti di decine o addirittura di centinaia di milioni di EUR. Da un confronto tra i due scenari emerge che un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe preferito liquidare il cantiere (159). ETVA non si è quindi comportata come un investitore operante in un’economia di mercato. Effettuando il confronto tra la vendita di HSY e la liquidazione di HSY a livello di Stato, si giunge esattamente alle stesse conclusioni. Lo Stato nella sua veste di imprenditore/proprietario non avrebbe sostenuto costi significativi nel caso di liquidazione di HSY, in quanto tutte le garanzie e i prestiti concessi dallo Stato (direttamente o tramite ETVA) a HSY sono stati concessi dallo Stato come autorità pubblica perché costituivano un aiuto di Stato alle attività civili oppure rappresentavano misure volte a tutelare la sicurezza della Grecia ai sensi dell’articolo 296 del trattato. Nel caso di vendita di HSY, lo Stato avrebbe ricevuto soltanto qualche milione di EUR mentre, avendo concesso la garanzia, avrebbe corso il rischio di dover pagare decine o centinaia di milioni di EUR. In conclusione, lo Stato non ha agito in maniera accettabile per un’impresa privata in circostanze analoghe. |
(323) |
La Grecia, HSY e TKMS/GNSH sostengono che HSY correva rischi molto limitati di dover rimborsare gli aiuti di Stato, in quanto in quel momento non vi erano indagini in corso da parte della Commissione. Esse affermano pertanto che il rischio che ETVA e lo Stato dovessero pagare un indennizzo in base alla garanzia era basso. La Commissione non può accettare quest’affermazione. Sarebbe come affermare che, poiché la Grecia negli anni precedenti era riuscita a nascondere il fatto che erano stati concessi aiuti di Stato illegittimi e incompatibili a HSY, nonché l’utilizzo abusivo degli aiuti precedentemente approvati dalla Commissione, era autorizzata a concedere questa garanzia. Come motivo secondario, la Commissione osserva che HDW/Ferrostaal ha insistito per ricevere questa garanzia e non era disposta a concludere la vendita di HSY prima di aver ricevuto la garanzia. L’importanza attribuita alla garanzia da HDW/Ferrostaal dimostra che questo investitore privato riteneva tutt’altro che scarsa la probabilità che HSY dovesse rimborsare gli aiuti di Stato. Il fatto che, dall’inizio della procedura di privatizzazione, la Grecia si sia impegnata a concedere una simile garanzia al miglior offerente dimostra inoltre che la Grecia riteneva che un investitore privato la avrebbe giudicata molto importante (una condizione sine qua non, secondo la lettera della Grecia del 23 maggio 2005 citata nella nota 148 della presente decisione, nonché secondo la seconda relazione Deloitte), il che può accadere soltanto su un investitore privato ritiene che la probabilità di recupero non sia poi così limitata. |
(324) |
La Commissione osserva inoltre che in questo contesto, in cui era difficile stimare l’importo degli aiuti recuperabili nei confronti di HSY, un venditore operante in un’economia di mercato e intenzionato a vendere HSY avrebbe almeno inserito nel contratto di compravendita un tetto per limitare il pagamento potenziale all’acquirente. Un venditore operante in un’economia di mercato non avrebbe accettato di correre il rischio di dover pagare centinaia di milioni di EUR, neppure se avesse ritenuto molto scarsa la probabilità di un pagamento così elevato. Pertanto, il fatto che nella garanzia non sia stato incluso alcun tetto costituisce un’ulteriore prova a dimostrazione del fatto che ETVA e lo Stato non si sono comportati in maniera accettabile per un operatore che agisce in un’economia di mercato. |
(325) |
In terzo luogo, nel valutare se lo Stato abbia agito o no come un investitore operante nell’economia di mercato, occorre prendere in considerazione l’intervento dello Stato nella sua interezza. In questo caso, lo Stato ha concesso alcuni aiuti d’importo elevato per agevolare la privatizzazione di HSY [vale a dire gli aiuti di Stato inclusi nella legge 2941/2001 (160)]. In particolare, ha rimborsato ai dipendenti di HSY l’importo di 4,3 milioni di EUR che essi avevano investito nell’ambito dei tre aumenti di capitale della società. Questa misura, che era tesa a garantire che i dipendenti non ostacolassero la vendita di HSY, sarebbe stata inaccettabile per un investitore operante in un’economia di mercato, tra le altre cose perché non esisteva alcun obbligo contrattuale ad agire in tal senso e perché, per di più, i dipendenti dovevano ancora 24 milioni di EUR a ETVA come prezzo di acquisto delle azioni. Infine, lo Stato ha chiesto agli offerenti di pagare una parte del prezzo di acquisto HSY sotto forma di aumento di capitale (161). Tutti questi elementi mostrano che, durante la vendita di HSY, lo Stato non ha agito nell’intento di massimizzare le entrate e ridurre al minimo i costi, bensì allo scopo di agevolare la vendita di HSY e la continuazione delle attività del cantiere. Pertanto, durante la vendita di HSY, lo Stato greco non si è comportato come un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. |
(326) |
Sulla base di ciascuna delle tre considerazioni precedenti, la Commissione giunge alla conclusione che un investitore operante in un’economia di mercato non avrebbe concesso la garanzia. |
(327) |
Per quanto concerne l’esistenza di un vantaggio e l’individuazione del beneficiario, la Commissione ritiene che nessun investitore avrebbe acquistato HSY nella sua interezza (quindi comprese le attività civili) senza la garanzia. La seconda relazione Deloitte conferma questa conclusione: «Sulla base della nostra esperienza e della precedente analisi, siamo propensi a ritenere che nessun investitore razionale sarebbe stato disposto ad acquisire HSY e ad assumere parallelamente qualunque ulteriore rischio relativo agli aiuti di Stato (che in quel momento non erano né certi né quantificati dalla CE), per la società che a) era da alcuni anni posseduta e gestita da una società statale (ETVA) e al contempo b) aveva un patrimonio netto decisamente negativo, oltre ad altri problemi operativi (vale a dire bassa produttività, elevati costi operativi, personale in eccesso ecc.)». Questa conclusione è confermata anche dal fatto che la Grecia, prevedendo la necessità di una simile garanzia per attirare gli investitori privati, ha promesso nei documenti di gara che tale garanzia sarebbe stata concessa al miglior offerente (162). È logico concludere che una simile garanzia serviva a trovare un acquirente per HSY, in quanto un investitore che avesse svolto una verifica di «due diligence» su HSY avrebbe scoperto che HSY aveva usufruito di alcune misure che potevano costituire un aiuto che la Commissione avrebbe successivamente chiesto di recuperare (163). Contrariamente a questa conclusione, Elefsis sostiene che la garanzia non era necessaria e dichiara in particolare che sarebbe stata disposta ad acquistare HSY senza una simile garanzia, come dimostra il fatto che, nella sua offerta per l’acquisto di HSY, non ha posto questa garanzia come condizione per l’acquisto della società. La Commissione ritiene che la dichiarazione di Elefsis sia poco credibile. La Commissione ricorda anzitutto che, anche se fosse vero che Elefsis non ha richiesto una simile garanzia nella sua offerta, ciò non dimostra che, se Elefsis fosse stata selezionata quale offerente prescelto, non avrebbe richiesto la garanzia in una fase successiva della trattativa con il venditore (164). È molto probabile che Elefsis avrebbe agito in questo modo. Infatti, non appena HSY è stata venduta a HDW/Ferrostaal, Elefsis ha iniziato a presentare denunce alla Commissione, asserendo che HSY aveva usufruito di alcune misure di aiuto di grande entità che la Commissione doveva recuperare. Un investitore convinto che un’impresa abbia ricevuto decine di milioni di EUR di aiuti incompatibili non si farà carico del rischio di acquistare tale impresa, se non a fronte di una garanzia. La Commissione pertanto respinge l’affermazione di Elefsis e ritiene che senza questa garanzia nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe acquistato HSY nella sua interezza, vale a dire incluse le attività civili. Come indicato in precedenza, se HSY non fosse stata venduta, la Grecia avrebbe potuto continuare a sostenere le attività militari sulla base dell’articolo 296 del trattato. Per contro, in virtù dell’articolo 87 del trattato, alla Grecia non sarebbe stato consentito fornire sostegno finanziario alle attività civili. La Commissione osserva che la situazione finanziaria di HSY è peggiorata drasticamente tra il 1998 e il 2002. Anche se HSY non pubblica conti separati per le attività civili, è ragionevole supporre che queste attività siano state fortemente in perdita durante questi anni. Oltre all’attività di riparazione navale, i tre principali contratti non militari eseguiti durante questi anni sono stati i contratti con ISAP, OSE e Strintzis. Come nella presente decisione (cfr. la descrizione e valutazione della misura E12c), i contratti con ISAP e OSE sono stati eseguiti con notevoli ritardi; questo ha costretto HSY a pagare penali elevate e a fornire materiale rotabile a titolo gratuito, il che ha comportato un ulteriore costo elevato per HSY. È quindi chiaro che questi contratti hanno fatto registrare perdite significative. Inoltre, come spiegato nella presente decisione, il contratto concluso con Strintzis all’inizio del 1999 è stato un insuccesso totale per HSY. Il contratto è stato annullato nel 2002, HSY ha dovuto pagare a Strintzis i risarcimenti previsti dal contratto e ha venduto gli scafi nel 2004 a un prezzo che era solo una piccola frazione delle decine di milioni di EUR di costi sostenuti da HSY per costruire questi scafi. Anche questo contratto ha quindi fatto registrare perdite considerevoli. Restava infine l’attività civile della riparazione navale. Questa è un’attività con pochi margini a causa della feroce competizione tra cantieri. La Commissione dubita pertanto che tale attività sia stata redditizia e, in ogni caso, ritiene che non fosse certamente in grado di compensare le perdite elevate derivanti dai contratti con ISAP, OSE e Strintzis. È quindi ragionevole supporre che le attività civili abbiano fatto registrare perdite notevoli fino al 2002. Come è stato dimostrato nella presente decisione, queste attività sono state costantemente sostenute con aiuti, una parte dei quali deve ora essere recuperata. Soprattutto, l’incapacità di eseguire correttamente i contratti con ISAP, OSE e Strintzis dimostra che, se non fossero state acquistate da un grande impresa e non avessero usufruito delle capacità tecniche e di gestione dei progetti di quest’ultima, le attività civili sarebbero rimaste in perdita. La seconda relazione Deloitte conferma che HSY aveva «problemi operativi (vale a dire bassa produttività, costi operativi elevati, personale in eccesso ecc.)». Di conseguenza, se le attività civili non fossero state vendute, sarebbero state sospese rapidamente (tranne nel caso in cui la Grecia avesse continuato a fornire aiuti illegittimi e incompatibili a queste attività). In sintesi, la Commissione ha dimostrato in questo paragrafo che senza la garanzia nessun investitore avrebbe acquistato le attività civili di HSY e, se queste attività non fossero state acquistate, si sarebbero fermate rapidamente. La Commissione giunge alla conclusione che il beneficiario della garanzia è HSY e che il vantaggio consiste nel permettere la continuazione delle attività civili. |
(328) |
Elefsis non conviene con la precedente conclusione relativa all’individuazione del beneficiario. Elefsis sostiene che, oltre a HSY, l’altro beneficiario della garanzia concessa da ETVA era HDW/Ferrostaal. La Commissione non conviene con questa valutazione. Come è stato mostrato, nel documento di gara sottoposto agli offerenti era già indicato che questi sarebbero stati risarciti se gli aiuti di Stato fossero stati recuperati nei confronti di HSY. Ciò significa che quando HDW/Ferrostaal ha fatto la sua offerta per l’acquisto di HSY, si è basata sul presupposto che, se fosse stato recuperato qualunque aiuto nei confronti di HSY, avrebbe ricevuto un indennizzo corrispondente da ETVA (165). In altre parole, il prezzo di acquisto proposto da HDW/Ferrostaal teneva già conto della garanzia di indennizzo. La garanzia non ha quindi favorito HDW/Ferrostaal. |
(329) |
La Commissione conclude che la garanzia concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che il beneficiario di questo aiuto è HSY. Poiché, contrariamente al requisito enunciato nell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, l’aiuto è stato concesso senza notificazione preventiva, esso costituisce un aiuto illegale. |
(330) |
Per quanto concerne la garanzia concessa dallo Stato greco a Banca del Pireo, anch’essa costituisce un aiuto. Si tratta infatti di una misura selettiva finanziata con risorse statali. Un investitore operante in un’economia di mercato e intenzionato a vendere ETVA non avrebbe concesso una simile garanzia. Infatti, l’unica giustificazione per concedere questa garanzia era la garanzia concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal. Se quest’ultima garanzia non fosse stata concessa, non sarebbe stato necessario fornire la garanzia a Banca del Pireo. Poiché, come spiegato, nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe concesso la garanzia concessa da ETVA, che costituisce un aiuto di Stato, nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe concesso la garanzia a Banca del Pireo (in quanto quest’ultima garanzia non sarebbe stata necessaria, ossia sarebbe stata irrilevante). Per quanto concerne l’individuazione del beneficiario della garanzia concessa dallo Stato a Banca del Pireo, la Commissione ricorda che la presente procedura riguarda i potenziali aiuti di Stato a HSY. Nella decisione di proroga non viene menzionato nessun altro potenziale beneficiario. Pertanto, nel quadro del presente procedimento si possono esaminare soltanto gli aiuti concessi a HSY. Se la garanzia concessa dallo Stato a Banca del Pireo costituisse un aiuto a favore di HSY, essa non costituirebbe un ulteriore aiuto di Stato in aggiunta all’aiuto di Stato incluso nella garanzia concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal. Infatti, è grazie a quest’ultima garanzia che un investitore privato ha accettato di acquistare HSY, salvando così le attività civili di HSY. In altre parole, la garanzia concessa dallo Stato a Banca del Pireo non fornisce un vantaggio aggiuntivo a HSY e non può quindi costituire un aiuto aggiuntivo a HSY: tutto il vantaggio a favore di HSY viene dalla garanzia concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal. Nel presente procedimento, che riguarda i potenziali aiuti di Stato concessi a HSY, la Commissione non deve pertanto esprimere un parere definitivo sull’identità del beneficiario della garanzia concessa dallo Stato greco a Banca del Pireo, né deve esaminare ulteriormente quest’ultima garanzia. È sufficiente esaminare la prima garanzia, quella concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal, e annullarla qualora costituisca un aiuto incompatibile a HSY. |
4.16.5.3.
(331) |
Per quanto concerne la garanzia concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal, la Commissione non vede come questo aiuto possa essere giudicato compatibile sulla base dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione osserva che HSY si trovava in difficoltà. La Commissione ha già fatto notare che gli aiuti alla costruzione navale erano disciplinati dal 1o gennaio 1999 dal regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio. L’articolo 5 stabilisce che gli aiuti alla ristrutturazione «possono essere considerati in via eccezionale compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà». Gli orientamenti in vigore al momento della concessione della garanzia erano gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione pubblicati nel 1999. È chiaro che la garanzia non soddisfaceva tutte le condizioni per l’autorizzazione degli aiuti di cui al punto 3.2.2 degli orientamenti. Per esempio, alla condizione b) «Ripristino della redditività», la concessione degli aiuti deve essere «subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, per tutti gli aiuti individuali, dovrà essere approvato dalla Commissione». La Commissione osserva che la concessione della garanzia non era subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione. Inoltre, questo piano, non essendo stato sottoposto alla Commissione, non è stato da questa autorizzato. Gli orientamenti parlano inoltre di «un programma […] da presentarsi alla Commissione corredato di tutte le indicazioni utili». Questa consultazione preliminare della Commissione era necessaria soprattutto in questo caso, in quanto la Commissione aveva già approvato un piano di ristrutturazione nel 1997, che non era però stato in grado di ripristinare la redditività di HSY. La garanzia ha anche violato il principio dell’«aiuto unico» («una tantum») enunciato nel capitolo 3.2.3 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione pubblicati nel 1999. Infatti, con decisione N 401/97, la Commissione aveva autorizzato aiuti agli investimenti ai sensi della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, che rappresentavano una sorta di aiuti alla ristrutturazione (166). Come notato nell’analisi della misura P1, lo Stato ha concesso questi aiuti nel dicembre 1997 (ma non li ha versati). Come è stato mostrato nella presente decisione, l’azienda ha anche ricevuto alcuni aiuti non comunicati e incompatibili negli anni prima della privatizzazione del 2001-2002. Gli aiuti alla ristrutturazione autorizzati con decisione C 10/94 sono stati concessi al cantiere, ma le condizioni poste alla loro approvazione non sono state rispettate. |
(332) |
Poiché la garanzia concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal costituisce un aiuto incompatibile a favore di HSY, la Commissione ritiene che debba essere sospesa immediatamente. |
4.16.5.4.
(333) |
Come indicato nella decisione di proroga, la garanzia concessa a HDW/Ferrostaal è incompatibile con il mercato comune per una seconda ragione. La Commissione ritiene che sia di per sé incompatibile, in quanto, impedendo a qualunque recupero di aiuti nei confronti di HSY di avere un «effetto utile», impedisce l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. |
(334) |
TKMS/GNSH e HSY contestano questa posizione. In particolare, ricordano che HSY non è la destinataria di nessun pagamento di indennizzi. Infatti,la garanzia emessa da ETVA fornisce un’assicurazione a HDW/Ferrostaal e non a HSY. Pertanto, se la Commissione ordinasse il rimborso dell’aiuto, HSY dovrebbe provvedere al rimborso e questo ripristinerebbe la situazione iniziale. TKMS/GNSH non riesce a capire perché il risarcimento di TKMS/GNSH (in quanto successore di HDW/Ferrostaal) invaliderebbe questa conclusione. TKMS/GNSH non è infatti soggetta ad alcun obbligo di reinvestire in HSY l’indennizzo ricevuto. |
(335) |
La Commissione osserva che il 100 % delle azioni di HSY è stato acquistato da HDW/Ferrostaal ed è ora detenuto da TKMS/GNSH. Ciò significa che, anche se HSY e il suo azionista sono due soggetti giuridici diversi, essi costituiscono un’unica unità economica. Grazie alla garanzia, questa unità economica avrebbe diritto a un risarcimento del 100 % per qualunque aiuto debba rimborsare allo Stato. La Commissione pertanto ritiene che questo costituisca un’eliminazione dell’«effetto utile» di qualunque decisione di recupero. |
(336) |
Per quanto concerne l’assenza di una disposizione di legge che obblighi TKMS/GNSH a reimmettere ogni risarcimento ricevuto in HSY, la Commissione non vede come questo invaliderebbe la precedente conclusione. Inoltre, la Commissione osserva che, pur non essendovi alcun obbligo, non vi è neppure alcun divieto di farlo. Pertanto, TKMS/GNSH potrebbe immettere il risarcimento ricevuto in HSY. Inoltre, si può ragionevolmente supporre che, poiché TKMS è un gruppo privato di successo, le sue risorse finanziarie vengano distribuite in maniera ottimale tra i diversi soggetti giuridici che ne fanno parte. È quindi ragionevole supporre che, se un soggetto giuridico del gruppo deve pagare un’ammenda e un altro soggetto giuridico riceve un indennizzo per tale ammenda, la direzione del gruppo deciderà di trasferire quest’ultimo importo al primo soggetto, ripristinando così la distribuzione ottimale delle risorse tra i diversi soggetti giuridici del gruppo. In altre parole, sebbene TKMS/GNSH non sia soggetta ad alcun obbligo di reimmettere i fondi in HSY, sembra probabile che la direzione deciderà di farlo. |
(337) |
La Commissione giunge quindi alla conclusione che la garanzia concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal è di per sé incompatibile con le norme in materia di aiuti di Stato. |
5. CONCLUSIONE
(338) |
La Commissione ha riscontrato che, delle sedici misure oggetto del procedimento di indagine formale, alcune non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, alcune costituiscono un aiuto compatibile, altre un aiuto incompatibile, mentre alcune misure di aiuto approvate dalla Commissione in passato sono state utilizzate in maniera impropria. Per i casi di aiuti incompatibili concessi in violazione delle disposizioni dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e per i casi di aiuti utilizzati abusivamente, la Commissione ha concluso che gli aiuti devono essere recuperati. |
(339) |
La Commissione ritiene che il problema seguente potrebbe ostacolare il recupero effettivo di questi aiuti e che sia necessario imporre ulteriori condizioni onde evitare che ciò accada. Questo sarà spiegato nel capitolo seguente. |
5.1. Esigenza di assicurare che il rimborso degli aiuti a favore delle attività civili di HSY non sia parzialmente finanziato dalle attività militari
(340) |
Come spiegato nel capitolo 3.3 e applicato alle misure interessate, la Commissione ha accettato che, laddove sia stato fornito sostegno statale al cantiere senza che questo fosse destinato a finanziare una precisa attività, si può ritenere che il 75 % del sostegno sia andato a favore delle attività militari e il 25 % a favore delle attività civili. Questa conclusione si basa sul fatto che HSY non tiene conti separati e non è quindi possibile monitorare l’utilizzo dei fondi. |
(341) |
Tuttavia, se la Commissione accetta che il 75 % di qualunque afflusso di fondi statali finanzi le attività militari del cantiere, deve anche concludere che il 75 % di qualunque deflusso di fondi dal cantiere sia sostenuto dalla parte militare di HSY. In altre parole, 75 centesimi di ogni euro recuperato nei confronti di HSY vengono pagati dalla parte militare di HSY. Chiedere a HSY di rimborsare gli aiuti ricevuti dalle attività civili ripristinerà la situazione iniziale delle attività civili del cantiere soltanto se la Grecia presenterà alla Commissione prove inconfutabili che questo rimborso è stato finanziato esclusivamente dalla parte civile del cantiere. |
(342) |
In altri termini, poiché la maggioranza delle attività di HSY sono di natura militare e HSY non tiene conti separati per le attività civili, sussiste un chiaro rischio che il rimborso degli aiuti ricevuti dalle attività civili sarà finanziato prevalentemente con fondi che avrebbero altrimenti finanziato le attività militari. Il recupero di cui avrebbe dovuto farsi interamente carico la parte civile del cantiere sarebbe principalmente sostenuto dalla parte militare. Poiché lo Stato ha fornito un ampio e ripetuto sostegno finanziario e finanziamento alle attività militari di HSY (167), utilizzare a favore delle attività civili di HSY fondi che avrebbero altrimenti finanziato le attività militari è come trasferire gli aiuti di Stato alle attività civili del cantiere. In altre parole, una parte del sostegno finanziario concesso dallo Stato alle attività militari sosterrebbe di fatto le attività civili di HSY (e non rientrerebbe quindi nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato. Infatti, questi fondi non possono essere ritenuti necessari per il finanziamento della produzione militare, perché non vengono utilizzati per tale scopo). La situazione iniziale nei mercati civili non sarebbe quindi ripristinata e, per di più, sarebbe automaticamente concesso un ulteriore aiuto incompatibile alle attività civili di HSY. |
(343) |
Di conseguenza, al fine di ripristinare la situazione che si sarebbe avuta senza gli aiuti di Stato e per impedire la concessione di ulteriori aiuti alle attività civili, la Grecia dovrà assicurare che gli aiuti siano recuperati esclusivamente nei confronti della parte civile del cantiere (168), |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti a favore dei costi d’investimento sostenuti da HSY prima del 31 dicembre 2001 e che si riferivano al programma d’investimento descritto nella decisione della Commissione del 15 luglio 1997 riguardante la causa N 401/97 (questa misura è denominata misura P1 nel preambolo della presente decisione) rientrano nel campo di applicazione della decisione della Commissione del 15 luglio 1997.
Ogni aiuto a favore di altri costi d’investimento sostenuti da HSY, e in particolare dei costi d’investimento sostenuti dopo il 31 dicembre 2001, non rientra nel campo di applicazione della decisione del 15 luglio 1997 ed è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
La garanzia che la Grecia ha concesso a ETVA con decisione dell’8 dicembre 1999 e che copre un prestito di 4,67 miliardi di GRD (13,72 milioni di EUR) concesso da ETVA a HSY (questa misura è denominata misura P2 nel preambolo della presente decisione) costituisce aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è incompatibile con il mercato comune.
Se sarà ancora in essere nella data della presente decisione, la garanzia statale dovrà essere sospesa immediatamente. Inoltre, l’aiuto deve essere recuperato per il periodo che intercorre tra il versamento del prestito garantito a HSY e la scadenza della garanzia.
L’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento della Grecia aumentato di 600 punti base e il costo totale del prestito garantito (tasso d’interesse più premio di garanzia pagato da HSY).
Articolo 3
Il prestito di 1,56 miliardi di GRD (4,58 milioni di EUR) concesso nel luglio 1999 da ETVA a HSY e rimborsato nel 2004 (questa misura è denominata misura P3 nel preambolo della presente decisione) costituisce un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e che è incompatibile con il mercato comune.
Per il periodo che intercorre tra il versamento del prestito a HSY e il suo rimborso, l’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 600 punti base e il tasso d’interesse del prestito.
Articolo 4
Il prestito di due anni pari a 13,75 milioni di EUR che è stato concordato il 31 maggio 2002 tra ETVA e HSY e che non è mai stato versato a HSY (questa misura è denominata misura P4 nel preambolo della presente decisione) non costituisce un aiuto.
Articolo 5
L’aiuto per 54 miliardi di GRD (160 milioni di EUR) che è stato autorizzato con decisione della Commissione del 15 luglio 1997 riguardante la causa sugli aiuti di Stato C 10/94 (questa misura è denominata misura E7 nel preambolo della presente decisione) è stato utilizzato in maniera abusiva e deve essere recuperato.
Articolo 6
L’aiuto per 29,5 milioni di EUR che è stato autorizzato con decisione della Commissione del 5 giugno 2002 riguardante la causa N 513/01 (questa misura è denominata misura E8 nel preambolo della presente decisione) è stato utilizzato in maniera abusiva e deve essere recuperato.
Articolo 7
Il 75 % del conferimento di capitali per 8,72 miliardi di GRD (25,6 milioni di EUR) effettuata da ETVA in HSY nel 1996 e nel 1997 (questa misura è denominata misura E9 nel preambolo della presente decisione) rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato. Il restante 25 % costituisce un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è compatibile con il mercato comune.
Articolo 8
Il conferimento di capitali per 800 milioni di GRD (2,3 milioni di EUR) effettuato da ETVA in HSY il 20 maggio 1998 (questo aumento di capitale, insieme ai due seguenti, è denominato misura E10 nel preambolo della presente decisione) non costituisce un aiuto.
I conferimenti di capitali per 321 milioni di GRD (0,9 milioni di EUR) e 397 milioni di GRD (1,2 milioni di EUR) effettuati da ETVA in HSY rispettivamente il 24 giugno 1999 e il 22 maggio 2000 costituiscono un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è incompatibile con il mercato comune. Questo aiuto deve essere recuperato.
Articolo 9
Le controgaranzie concesse dallo Stato a ETVA a copertura delle garanzie emesse da ETVA nell’ambito dei contratti che HSY ha concluso con l’ente delle ferrovie elleniche (OSE) e con la ferrovia elettrica Atene-Pireo (ISAP) (queste misure sono denominate misura E12b nel preambolo della presente decisione) costituiscono un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e che è incompatibile con il mercato comune.
Nel caso delle controgaranzie relative ai contratti con ISAP, l’aiuto corrisponde alla differenza tra una commissione annuale di 480 punti base (ovvero 4,8 %) e i premi effettivamente pagati da HSY (vale a dire il premio di garanzia pagato a ETVA più il premio di garanzia pagato allo Stato). Questo aiuto deve essere recuperato per il periodo fino alla scadenza delle controgaranzie statali.
Nel caso delle controgaranzie relative ai contratti con OSE, qualora siano ancora in essere, devono essere sospese immediatamente. L’aiuto deve essere inoltre recuperato per il periodo che decorre dall’applicazione delle controgaranzie. L’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra una commissione annuale di 680 punti base (ovvero 6,8 %) e i premi effettivamente pagati da HSY (vale a dire il premio di garanzia pagato a ETVA più il premio di garanzia pagato allo Stato).
Articolo 10
L’attuazione dei contratti esistenti tra HSY da un lato e OSE e ISAP dall’altro, così come gli emendamenti dei contratti accettati da OSE nel 2002-2003 (queste misure sono denominate misura E12c nel preambolo della presente decisione), non costituiscono un aiuto.
Articolo 11
Il prestito di 16,9 miliardi di GRD (49,7 milioni di EUR) concesso il 29 ottobre 1999 da ETVA a HSY e rimborsato nel 2004 (questa misura è denominata misura E13a nel preambolo della presente decisione) costituisce un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è incompatibile con il mercato comune.
L’aiuto da recuperare per il periodo fino a giugno 2001 è la differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 600 punti base e il tasso d’interesse effettivamente pagato a ETVA da HSY.
Per il periodo successivo fino al rimborso del prestito, l’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 400 punti base e il tasso d’interesse effettivamente pagato da HSY a ETVA.
Articolo 12
Le garanzie di 3,26 milioni di EUR e 3,38 milioni di EUR concesse da ETVA rispettivamente il 4 marzo 1999 e il 17 giugno 1999 e che sono state annullate nel 2002 (queste misure sono denominate misura E13b nel preambolo della presente decisione) costituiscono un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è incompatibile con il mercato comune.
L’aiuto da recuperare per il periodo fino all’annullamento delle garanzie corrisponde alla differenza tra un premio di garanzia annuale di 480 punti base (ovvero 4,8 %) e il premio di garanzia effettivamente pagato da HSY.
Articolo 13
Il 75 % della garanzia statale concessa l’8 dicembre 1999 a copertura di un prestito pari a 10 miliardi di GRD (29,3 milioni di EUR) concesso da ETVA a HSY (questa misura è denominata misura E14 nel preambolo della presente decisione) rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato.
Il restante 25 % della garanzia statale non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato e costituisce un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 750 milioni di GRD (2,20 milioni di EUR) di questo aiuto erano compatibili con il mercato comune fino al 31 marzo 2002. Dopo tale data solo 1,32 milioni di EUR erano compatibili con il mercato comune. L’importo residuo dell’aiuto è incompatibile.
Se la garanzia statale è ancora in essere, la parte di questa garanzia che costituisce un aiuto incompatibile (vale a dire 25 % della garanzia ancora in essere, meno 1,32 milioni di EUR che sono compatibile) deve essere immediatamente sospesa.
Inoltre, per il periodo che intercorre tra il versamento del prestito garantito a HSY fino all’annullamento della garanzia statale incompatibile, l’aiuto corrispondente alla differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 600 punti base e il costo totale del prestito garantito (tasso d’interesse più premio di garanzia pagato da HSY) deve essere recuperato.
Questo aiuto viene calcolato in relazione alla parte della garanzia statale che costituiva un aiuto incompatibile.
Articolo 14
Il 75 % dei prestiti per 1,99 miliardi di GRD (5,9 milioni di EUR), 10 milioni di USD e 5 milioni di USD concessi da ETVA a HSY rispettivamente il 25 luglio 1997, il 15 ottobre 1997 e il 27 gennaio 1998 (queste misure sono denominate misura E16 nel preambolo della presente decisione) rientra nel campo di applicazione dell’articolo 296 del trattato.
Il restante 25 % dei prestiti costituisce un aiuto.
L’aiuto incluso nel primo prestito, che era denominato in dracme, corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 400 punti base e il tasso d’interesse pagato da HSY. L’aiuto incluso nel secondo e nel terzo prestito, che erano denominati in dollari statunitensi, corrisponde alla differenza tra lo US Libor aumentato di 475 punti base e il tasso d’interesse pagato da HSY.
In tutti e tre i casi, l’aiuto è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato ed è incompatibile con il mercato comune.
Questo aiuto quindi deve essere recuperato.
Articolo 15
Il 25 % di 81,3 milioni di EUR e di 40 milioni di EUR, che rappresentano approssimazioni degli anticipi pagati dalla Marina greca nel 2000 e nel 2001 in eccesso rispetto ai costi sostenuti da HSY per l’esecuzione dei corrispondenti contratti durante tale periodo (queste misure sono denominate misura E17 nel preambolo della presente decisione), costituisce un aiuto nel corso di un anno.
Questo aiuto è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato ed è incompatibile con il mercato comune. L’aiuto da recuperare corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento per la Grecia aumentato di 600 punti base, che deve essere conteggiato per un anno.
Articolo 16
La garanzia di compensazione concessa da ETVA a HDW/Ferrostaal, con cui ETVA si impegnava a risarcire HDW/Ferrostaal per qualunque aiuto di Stato recuperato nei confronti di HSY (questa misura fa parte della misura denominata misura E18c nel preambolo della presente decisione), costituisce un aiuto che è stato attuato contravvenendo all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e che è incompatibile con il mercato comune. Inoltre, la garanzia è di per sé incompatibile con il mercato comune. La garanzia deve quindi essere immediatamente sospesa.
Articolo 17
Poiché l’aiuto da recuperare, come definito negli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 11-15, è andato a esclusivo beneficio delle attività civili di HSY, esso deve essere recuperato dalle attività civili di HSY. A questo riguardo, la Grecia deve fornire prove dettagliate, ivi compresa una conferma della società indipendente di revisione dei conti, che il rimborso è stato finanziato esclusivamente dalla parte civile di HSY.
Articolo 18
1. La Grecia deve recuperare da HSY l’aiuto recuperabile ai sensi degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 11-15.
2. Le somme da recuperare devono essere fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione di HSY fino al loro effettivo recupero.
3. Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (169).
4. Il recupero dell’aiuto deve essere immediato ed efficace.
5. La Grecia deve assicurare che questa decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 19
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia deve presentare alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
l’importo (capitale e interessi sul recupero) da recuperare nei confronti del beneficiario; |
b) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle pianificate per uniformarsi alla presente decisione; |
c) |
i documenti che dimostrano che il beneficiario ha ricevuto l’ordine di rimborsare l’aiuto. |
2. La Grecia dovrà tenere informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto. Essa dovrà presentare immediatamente, dietro richiesta della Commissione, le informazioni sulle misure già adottate e su quelle pianificate per uniformarsi alla presente decisione. Dovrà inoltre fornire informazioni dettagliate in merito agli importi degli aiuti e agli interessi sul recupero già recuperati dal beneficiario.
Articolo 20
La Repubblica ellenica è la destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) L’avvio del procedimento è stato annunciato nella GU C 202 del 10.8.2004, pag. 3. La proroga del procedimento è stata annunciata nella GU C 236 del 30.9.2006, pag. 40.
(2) GU C 47 del 12.2.1998, pag. 3. La decisione è stata trasmessa alla Grecia il 1o agosto 1997 [lettera SG(97)D 6556].
(3) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(4) GU C 202 del 10.8.2004, pag. 3.
(5) Cfr. la nota 1.
(6) Cfr. la nota 1.
(7) Cfr. la nota 1.
(8) Si ricorda infatti che le osservazioni presentate dagli interessati devono essere inviate per commenti alla Grecia, che ha solo un mese per rispondere. Dal momento che alcune osservazioni sono piuttosto voluminose, la Grecia avrebbe potuto chiedere più tempo per formulare una risposta. Se alla base di alcune asserzioni non vi sono elementi validi, la Commissione può trovarsi nella condizione di dover chiedere ulteriori documenti di sostegno. È possibile anche che la Commissione debba porre alla Grecia domande precise su nuove questioni sollevate nelle osservazioni presentate dagli interessati.
(9) Questa lettera è costituita da 65 pagine più 290 pagine di allegati, quella del 24 aprile da 35 pagine più 900 pagine di allegati e quella del 2 giugno da 63 pagine più 1 750 pagine di allegati.
(10) Le informazioni fornite in questo punto provengono in ampia misura dalla relazione «Hellenic Shipyards SA — Memorandum informativo riservato — Alpha Finance/Banca commerciale di Grecia/KPMG/Elias SP. Paraskevas» del marzo 2001, che è stata distribuita a tutti gli offerenti interessati. Una copia di questo documento è stata fornita da TKMS/GNSH nella lettera del 21 giugno 2007.
(11) GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27. Le disposizioni particolari riguardanti la Grecia figurano all’articolo 10.
(12) GU C 88 del 30.3.1993, pag. 6.
(13) GU C 138 del 20.5.1994, pag. 2.
(14) PV(95) 1258, 26.7.1995, SEC(95) 1322/2, 24.7.1995.
(15) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 4.
(16) GU C 80 del 13.3.1997, pag. 8.
(17) GU L 148 del 6.6.1997, pag. 1.
(18) GU C 306 dell’8.10.1997, pag. 5.
(19) L’operazione è stata autorizzata dalla Commissione con la decisione del 25.4.2002 relativa all’operazione di concentrazione M.2772, (GU C 143 del 15.6.2002, pag. 7).
(20) L’operazione è stata autorizzata dalla Commissione con la decisione del 10.12.2004 relativa all’operazione di concentrazione M.3596, (GU C 103 del 29.4.2006, pag. 30).
(21) L’operazione è stata autorizzata dalla Commissione con la decisione del 10.11.2005 relativa all’operazione di concentrazione M.3932, (GU C 287 del 18.11.2005, pag. 5).
(22) GU C 186 del 6.8.2002, pag. 5.
(23) GU L 75 del 22.3.2005, pag. 44.
(24) Le autorità greche hanno confermato questa valutazione nella lettera del 20 ottobre 2004.
(25) Punto 2.1 della lettera del 20 ottobre 2004.
(26) Per valutare le risorse proprie dell’impresa, il capitale netto è molto più rilevante del capitale azionario. Infatti, il capitale netto tiene conto degli utili non distribuiti e delle perdite degli anni precedenti, che rispettivamente aumentano e riducono le risorse proprie dell’impresa.
(27) L’esercizio finanziario del 2003 va dall’1.1.2003 al 30.9.2003.
(28) GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.
(29) La Commissione osserva che HSY ha tentato invano di contrarre prestiti sul mercato a un tasso inferiore. Così emerge dai verbali del consiglio di amministrazione di HSY del 1o dicembre 1998 e del 27 gennaio 1999, le cui copie sono state presentate da TKMS/GNSH nella lettera del 21 giugno 2007. Il tentativo di contrarre prestiti sull’euromercato è stato anche riferito dalla stampa («Hellenic Shipyards set first euromarket loan», Reuters News, 19 marzo 1999).
(30) Grazie alla cancellazione dei debiti attuata dallo Stato, HSY era pressoché priva di debiti, per cui le spese per interessi (ovvero il tasso di interesse corrisposto alle banche mutuanti) erano estremamente basse nel 1997 e nel 1998 (registrando un netto incremento negli anni seguenti). Se nel 1997 e nel 1998 le spese per interessi fossero state a un livello più normale, i risultati finanziari sarebbero stati meno favorevoli e, con ogni probabilità, non ci sarebbero stati utili nel 1998.
(31) Il piano di ristrutturazione prevedeva anche un incremento considerevole delle attività di conversione delle navi a partire dal 1998, obiettivo che HSY non è riuscita a conseguire.
(32) Questo è stato di fatto il primo contratto di costruzione navale concluso con un’impresa privata in quasi venti anni.
(33) Fin dal primo anno nella contabilità di HSY era registrato un accantonamento per le perdite previste dovute all’esecuzione di questo contratto. Negli esercizi successivi l’ammontare degli accantonamenti è aumentato ogni anno. Sembra inoltre che tali accantonamenti fossero insufficienti, dato che TKMS/GNSH ha avviato un procedimento a carico del venditore di HSY a tale proposito. Quanto ai motivi per firmare un contratto che, considerato di per se stesso, non genera utili, la Commissione osserva che, concludendolo, la direzione probabilmente prevedeva di coprire parte dei costi fissi del cantiere (all’epoca non c’erano ordini di costruzione navale acquisiti) e pertanto di contenere la perdita prevista.
(34) Questo contratto è stato riportato dalla stampa. Cfr. per esempio l’articolo sull’acquisizione da parte di HSY dell’importante contratto di fornitura di sottomarini dal titolo «Hellenic lands crucial submarine contract», Lloyd’s List International, 30 luglio 1999.
(35) In base alle pagg. 5-12 della relazione di Deloitte Financial Advisory Services («la prima relazione Deloitte») presentata da HSY a sostegno dei suoi commenti sulla decisione di proroga, la costruzione dei sottomarini è cominciata solo nel 2003.
(36) Secondo gli articoli apparsi sulla stampa, già nell’ottobre 1998 la direzione di HSY ha informato gli azionisti delle difficoltà attese (cfr. l’articolo citato nella nota 38). Secondo il verbale del consiglio di amministrazione di HSY del 1o dicembre 1998, erano previste perdite per il 1999. Ai primi di dicembre 1999 la direzione di HSY ha riconosciuto pubblicamente che per il cantiere le perdite attese ammontavano a 10 miliardi di GRD (29 milioni di EUR) per l’esercizio del 1999 e per quello del 2000 (cfr. l’articolo sugli utili per il 2001 previsti dalla direzione HSY intitolato «Hellenic boss expects profit in 2001», Lloyd’s List, 6 dicembre 1999). La possibilità di una perdita così importante per il 1999 è stata anche riportata dalla stampa nel novembre 1999 in un articolo sulla rimozione della squadra di Brown & Root da parte di HSY («Brown & Root team ousted from Hellenic», Lloyd’s List, 19 novembre 1999).
(37) Salvo che lo Stato fornisse aiuti aggiuntivi (incompatibili con il mercato comune) a sostegno delle attività civili del cantiere e una sovvenzione su larga scala a quelle militari.
(38) Il cantiere correva pertanto il rischio di non ricevere gli aiuti agli investimenti promessi dalle autorità greche, che fissavano il termine per il completamento del programma al 31 dicembre 1999. Ai sensi della legge greca, al fine di ottenere una proroga di tale scadenza, doveva essere sostenuto almeno il 50 % delle spese.
(39) Nel documento «Hellenic Shipyards SA — Memorandum informativo riservato — Alpha Finance/Banca commerciale di Grecia/KPMG/Elias SP. Paraskevas» del marzo 2001 distribuito agli offerenti interessati (di cui una copia è stata prodotta da TKMS/GNSH nella lettera del 21 giugno 2007), si riporta quanto segue: «Nel 1999, tuttavia, il risultato finanziario della Società è ritornato negativo. Brown & Root hanno insistito per procedere a modifiche strutturali dell’organico. Tali modifiche non sono state accettate dagli azionisti (banca ETVA e Dipendenti) e il contratto di Brown & Root è stato revocato» (pag. 15). Gli articoli apparsi sulla stampa sono più espliciti: «Già dallo scorso ottobre la direzione avrebbe informato i proprietari di HSY che i risultati dell’esercizio corrente sarebbero stati negativi se non si fossero adottate misure di razionalizzazione degli effettivi, comproprietari del cantiere insieme a una banca statale. Dopo che per la prima volta da anni si è investito nell’ammodernamento di HSY, le nuove dotazioni hanno acuito il constatato problema degli esuberi, ma finora gli azionisti hanno respinto le proposte di sopprimere quanto meno 250 posti di lavoro (prevalentemente impiegati). Nel contempo, la direzione ha cercato di introdurre maggiore flessibilità nelle pratiche operative del cantiere. Il principale risultato, tuttavia, sembra essere stato l’ostilità dei rappresentanti sindacali, i quali hanno tentato di rimuovere il gruppo dirigenziale che, costituito da 8 persone sotto la guida di Groves, è un distaccamento della britannica Brown & Root».
(40) Considerando 68 della decisione della Commissione, del 16 giugno 2004, relativa alle misure cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Siderúrgica Añón SA (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 22); considerando 42 della decisione della Commissione, dell’11 dicembre 2002, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di Sniace SA (GU L 108 del 30.4.2003, pag. 35).
(41) Cfr. la nota 34.
(42) Pag. 5-19 della relazione.
(43) Cfr. la nota 28.
(44) La Commissione descrive di seguito alcuni errori che figurano nel capitolo 5.0 «Affidabilità creditizia di Hellenic Shipyards S.A». della prima relazione Deloitte.
In primo luogo, riguardo alla «Attuazione del piano di investimento (stato di avanzamento ed evoluzione)» la prima relazione Deloitte sostiene a pag. 5-4 che al 30 giugno 1999«l’importo certificato era superiore al 50 % dell’investimento complessivo». In realtà l’importo certificato al 30 giugno 1999 rappresentava tuttavia il 18 % del programma di investimenti complessivo. Ciò dimostra che il piano di investimento procedeva lentamente. Lo «Stato di avanzamento ed evoluzione» del piano era pertanto un fattore piuttosto «negativo» nella tabella a pag. 5-2 della relazione.
In secondo luogo, riguardo ai criteri di «Disponibilità di beni di proprietà ipotecabili» (pagg. 5-5 e 5-6), la Commissione ritiene che questo elemento sia irrilevante per valutare se una banca privata avrebbe concesso i prestiti e le garanzie concessi da ETVA e dallo Stato. Infatti, questi ultimi non erano tutelati da alcun pegno su beni. Nel valutare se un prestito o garanzia concesso dallo Stato costituisca un aiuto, si deve considerare se tale precisa operazione sarebbe stata accettabile per un investitore privato. La Commissione non deve stabilire se HSY, stipulando un contratto di altro genere che sancisse maggiori diritti al mutuante, sarebbe stata in grado di ottenere prestiti e garanzie. Quand’anche l’esistenza di beni ipotecabili fosse rilevante, la Commissione osserva che i beni esistenti erano già ipotecati per un importo di 199 milioni di EUR fino al 1998 e per un importo di 51 milioni di EUR fino al 2003. Pertanto, un potenziale mutuante avrebbe potuto ottenere un’ipoteca di primo grado solo su una parte limitata dei beni di proprietà. Inoltre, le immobilizzazioni materiali di HSY avevano un modesto valore di liquidazione. Ciò è confermato dalla stessa Deloitte Financial Advisory Services alle pagg. 8-8 e 8-9 della sua seconda relazione redatta il 18 giugno 2007 (in prosieguo «la seconda relazione Deloitte») e presentata da TKMS/GNSH a sostegno della lettera alla Commissione del 21 giugno 2007. In conclusione, la Commissione ritiene che la «Disponibilità di beni ipotecabili» sia irrilevante nella valutazione delle misure e che, anche qualora fosse rilevante, un potenziale mutuante non avrebbe considerato questo elemento così positivamente quanto indicato da Deloitte nella sua prima relazione.
In terzo luogo, la «Disponibilità di costruzioni in corso ipotecabili» (pag. 5-7) non offre una valida tutela a un creditore nel caso in cui HSY sia inadempiente e cessi l’attività. Infatti, il valore di mercato di una commessa in corso di lavorazione è solitamente modesto rispetto ai capitali presi in prestito per attuarla e al valore del contratto. Ciò si evince dalla vendita dei due scafi dei traghetti ordinati dalle linee Strintzis, effettuata a un prezzo modesto e solo (ovvero non prima di) due anni dopo la revoca del contratto di costruzione navale. Riguardo alla cessione di crediti di HSY a una banca mutuante, neanche questa è una valida tutela dal momento che, se il cantiere cessa l’attività, l’acquirente non riceve il prodotto ordinato e non è quindi tenuto a pagare il prezzo di acquisto. Ciò significa che le coperture sarebbero prive di valore proprio nello scenario in cui si renderebbero necessarie. La cessione di crediti relativi a contratti pertanto non consente alla banca mutuante di recuperare un importo significativo in caso di fallimento di HSY (cfr., per esempio, le note 128 e 131 della presente decisione). Di conseguenza, un potenziale mutuante non avrebbe considerato questo elemento così positivamente quanto indicato da Deloitte nella sua prima relazione.
In quarto luogo, per quanto concerne il «Rapporto fra prestiti bancari complessivi e capitale degli azionisti nonché i titoli di debito in essere all’epoca», i «Contratti sottoscritti dai clienti (portafoglio ordini di HSY)», l’«Evoluzione della generazione di introiti» e l’«Evoluzione della redditività», la Commissione rinvia ai commenti formulati in precedenza nella presente decisione. Fra l’altro, la Commissione ricorda che, non più tardi dell’ultimo trimestre del 1998, si poteva prevedere che HSY esibisse una perdita nel 1999. Nei mesi seguenti è diventato evidente che le dimensioni di tale perdita sarebbero state considerevoli e che una perdita ingente doveva essere attesa anche per il 2000, al punto da esaurire quasi il capitale netto di HSY. In sintesi, la Commissione ritiene che la prima relazione Deloitte non consideri il fatto che i risultati finanziari negativi degli esercizi 1999 e 2000 fossero già prevedibili prima dell’inizio dell’anno rispettivo.
In quinto e ultimo luogo, come già spiegato, qualunque mutuante potenziale avrebbe percepito come un fattore negativo le circostanze e le ragioni per cui è stata rimossa la direzione esistente di HSY. Pertanto, la classificazione «Indefinibile» di cui alla pag. 5-2 non può essere accettata dalla Commissione.
(45) Questo punto è approfondito nel capitolo seguente (capitolo 3.2), in cui la Commissione analizza l’imputabilità del comportamento di ETVA allo Stato. All’epoca l’unico mandato di ETVA era quello di essere una banca di sviluppo. Le autorità greche segnalano nella nota 63 della loro risposta alla decisione di proroga: «ETVA era l’unica banca di sviluppo in Grecia e, pertanto, non vi è modo di confrontare la sua attività di sviluppo a fronte di quella di altri enti creditizi».
(46) Cfr. la nota 52.
(47) Per quanto riguarda il periodo successivo al 30 giugno 1999, la Commissione non riesce a vedere neanche quale «valore» avesse la partecipazione in HSY e quindi quale «valore» ETVA cercasse di preservare. Infatti, la situazione finanziaria era talmente pregiudicata che non si riesce a capire come le azioni potessero avere un valore significativo.
(48) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-482/99 Francia contro Commissione delle Comunità europee («Stardust»), [2002] Racc. pag. I-4397, punto 52.
(49) Lettera del 5 ottobre 2006, punto 156.
(50) Lettera del 5 ottobre 2006, punto 156.
(51) Il patto di acquisto azionario è stato firmato il 18 dicembre 2001 e modificato il 20 marzo 2002, data in cui è stata conclusa la vendita.
(52) Sulla stampa sono apparsi molti articoli che dimostrano il coinvolgimento del governo in tale decisione. Si veda, per esempio, l’articolo sulla scadenza per il cantiere greco e sulla decisione del governo di rilevare HSY, dal titolo «Deadline for Greek shipyard/Government to decide on purchase of Hellenic Shipyards», Financial Times, 19 aprile 1985; in un articolo del Lloyd’s List International del 29 giugno 1985 si sostiene che, secondo il ministro greco dell’Economia nazionale e della navigazione Arsenis, ci sarebbero state pressioni sul governo per rilevare HSY in ragione della struttura industriale greca; cfr. l’articolo sull’acquisizione da parte del governo di un cantiere navale greco in sofferenza, dal titolo «Government to buy ailing Greek shipyard», Financial Times, 17 luglio 1985; secondo un articolo del Lloyd’s List International del 26 luglio 1985, il ministro greco della Difesa nazionale Drossoyannis ha annunciato che tutti i nuovi ordini di costruzione navale futuri sarebbero stati collocati presso Hellenic Shipyards; cfr. l’articolo sulla marcia ad Atene dei lavoratori del cantiere navale disoccupati, dal titolo «Jobless shipyard workers march in Athens», The Wall Street Journal, 12 luglio 1985.
(53) Con lettera del 25 novembre 1986, la Grecia ha notificato alla Commissione un conferimento di capitali per 58,3 milioni di USD da parte di ETVA a favore di HSY. Il caso è stato registrato con il numero N 230/86. Con lettera del 20 marzo 1987 (riferimento SG (87) D/3738), la Commissione ha informato la Grecia di aver deciso che il conferimento di capitali da parte di ETVA costituiva un aiuto di Stato, compatibile tuttavia con il mercato comune.
(54) Cfr. legge 2367/1995, capo E, articoli da 12 a 15.
(55) Per esempio l’articolo 13 della legge 2367/1995 sanciva la riduzione di 600 effettivi dell’organico della società e specificava indennità di licenziamento. Inoltre, secondo l’articolo 14 della legge, sarebbe stato cancellato il 99 % dei debiti in essere di HSY.
(56) Come già osservato, lo Stato infatti ha iniziato a erogare notevoli aiuti a HSY dal momento in cui l’ha acquistata.
(57) Come stabilito in precedenza, dal 30 giugno 1999 HSY non aveva accesso alle banche. Poiché HSY non poteva contrarre prestiti sul mercato e si trovava in una situazione finanziaria precaria, se ETVA avesse rifiutato di concedere il prestito o avesse richiesto tassi di interesse più elevati, ciò avrebbe aggravato le difficoltà di HSY (o addirittura dato luogo al fallimento), il che sarebbe stato inaccettabile per lo Stato. Data l’influenza dello Stato, ETVA pertanto non aveva altra scelta che garantire il prestito richiesto da HSY.
(58) Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e terzi interessati riguardo agli aiuti che la Grecia ha deciso di concedere a Hellenic Shipyards plc, GU C 80 del 13.3.1997, pag. 8.
(59) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-482/99 Francia contro Commissione delle Comunità europee («Stardust»), [2002] Racc. pag. I-4397, punto 56.
(60) Lettera delle autorità greche del 18 settembre 2002 (registrata dalla Commissione il 23 settembre 2002 con il numero A/36895), inviata nel quadro del caso CP 101/02.
(61) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-482/99 Francia contro Commissione delle Comunità europee («Stardust»), [2002] Racc. pag. I-4397, punto 56.
(62) Lettera delle autorità greche del 20 novembre 2003, inviata nel quadro del caso CP 101/02.
(63) Inoltre, essi sono stati concessi in aggiunta al coinvolgimento già esistente di ETVA in HSY, cosicché l’esposizione complessiva di ETVA nei confronti di HSY era significativa. Prova ne è che la relazione annuale di ETVA per l’esercizio 2000 riconosce i danni causati alla banca dal coinvolgimento in Hellenic Shipyards (pag. 42-43).
(64) Lettera della Grecia del 15 giugno 2006 (il numero del procedimento di recupero è CR 40/02).
(65) Nella decisione C 10/94, la Commissione non valuta la cancellazione di debiti derivanti dalla «costruzione di navi militari» perché è una «attività che esula dall’ambito di applicazione del trattato CE». Analogamente, nella decisione N 513/01, la Commissione non valuta il 75 % del sostegno di Stato, che ammonta a 118 milioni di EUR, perché connesso alla costruzione navale militare.
(66) Si ricorda che HSY non ha tenuto una contabilità separata fra le attività militari e civili negli anni in questione. Pertanto, si può ritenere che una misura finanzi un’attività specifica solo se la decisione di erogazione indica precisamente quale attività è finanziata.
(67) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(68) Nello stesso anno, la cancellazione di debiti connessi alle attività militari del cantiere non è stata valutata ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato dalla Commissione.
(69) Così emerge chiaramente anche dal testo della decisione C 10/94.
(70) Queste sono anche le informazioni fornite agli offerenti interessati durante il processo di privatizzazione nel 2001, come si può desumere anche dalla relazione «due diligence» del 19 giugno 2001 redatta da Arthur Andersen per HDW e Ferrostaal, pag. 23 (acclusa come allegato C alla relazione presentata da TKMS e GNSH nella lettera del 21 giugno 2007).
(71) La Commissione ricorda che non ha richiesto la privatizzazione del 2001-2002 e, tanto meno, il congelamento del programma di investimenti durante tale processo.
(72) Punto 1.3.b della lettera del 20 ottobre 2004.
(73) Importo fornito in EUR dalle autorità greche.
(74) Queste informazioni figurano nel capitolo 1.3 e negli allegati 4, 5 e 6 della lettera della Grecia del 20 ottobre 2004.
(75) GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.
(76) Cfr. la nota 14 nella lettera della Grecia del 20 ottobre 2004.
(77) Il punto 2.1.2 della comunicazione sulle garanzie recita: «un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, può comunque sussistere anche nei casi in cui non venga effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L’aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l’eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata».
(78) Per esempio, fra i concorrenti di HSY si annoverava la società «Portugal shipyards» a pag. 10 del documento «Hellenic Shipyards SA — Memorandum informativo riservato — Alpha Finance/Banca commerciale di Grecia/KPMG/Elias SP. Paraskevas», datato marzo 2001 e distribuito a tutti gli offerenti interessati. Una copia di questa relazione è stata fornita da TKMS/GNSH nella lettera del 21 giugno 2007.
La Commissione osserva altresì che la decisione della Commissione su una concentrazione, caso n. COMP/M.2772 — HDW/FERROSTAAL/HELLENIC SHIPYARD indica alla voce «Definizione geografica del mercato» che «le parti sostengono che il mercato della costruzione, riparazione e conversione di tutti i tipi di imbarcazioni commerciali sono di livello mondiale per portata geografica, in quanto i costi di trasporto per le navi sono relativamente contenuti e non sussistono significative barriere agli scambi».
(79) La Commissione osserva altresì che le precedenti decisioni della Commissione e del Consiglio relative agli aiuti di Stato erogati a HSY erano imperniate sull’esistenza di una distorsione della concorrenza e di un’influenza sugli scambi. Queste decisioni non sono mai state impugnate. Pertanto, nel valutare le misure attuate durante lo stesso periodo, non è necessaria una verifica approfondita del soddisfacimento di questi due criteri.
(80) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.
(81) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(82) Queste informazioni sono state fornite dalla Grecia nel capitolo 1.3.a e nell’allegato 4 della sua lettera del 20 ottobre 2004.
(83) Se il cantiere avesse cessato ogni attività, gli organismi di controllo competenti avrebbero potuto decidere di non effettuare alcun controllo sull’attuazione del piano e, quindi, la condizione necessaria per l’esborso della prima tranche non sarebbe stata soddisfatta.
(84) Al punto 1.2.2 «Primo controllo effettuato dagli organi competenti» della loro lettera del 20 ottobre 2004, le autorità greche spiegano che il ministero dell’Economia nazionale aveva ritardato la preparazione del modulo di controllo, per cui la scadenza del 31 dicembre 1999 fissata dalla decisione di approvazione del governo greco non era stata rispettata. Per liquidare l’aiuto successivamente a tale data, le autorità greche avrebbero dovuto autorizzare una proroga del periodo di attuazione del piano d’investimento. La decisione che autorizzava la proroga implicava anche la proroga della commissione responsabile della decisione, il che è stato complicato da una serie di modifiche introdotte a livello legislativo.
(85) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.
(86) La differenza tra i due tassi d’interesse deve essere moltiplicata per il capitale del prestito residuo (non ancora rimborsato) nell’anno interessato.
(87) Parimenti, la comunicazione sulle garanzie indica che l’aiuto è concesso allorché è accordata la garanzia e non in una data successiva (cfr. la nota 76).
(88) Infatti, il valore di mercato di un prestito dipende dal valore attuale dei flussi di cassa futuri, scontati utilizzando un tasso di interesse che riflette il rischio del prestito. Se il tasso d’interesse fissato nel contratto di prestito è inferiore a quest’ultimo tasso d’interesse, il valore di mercato scende immediatamente al di sotto del valore nominale del prestito.
(89) Se il nuovo proprietario di ETVA decidesse, dopo la privatizzazione, di prorogare un prestito non garantito dallo Stato oltre la sua scadenza originale, non si parla di aiuto nel periodo successivo alla durata originale poiché, secondo il ragionamento appena esposto, non sono coinvolte risorse statali.
(90) Queste informazioni sono state fornite dalla Grecia al punto 1.3 e nell’allegato 6 della sua lettera del 20 ottobre 2004.
(91) Cfr. la nota 83.
(92) Verrebbe da chiedersi perché ETVA abbia concluso il contratto di prestito il 31 maggio 2002, sapendo che non avrebbe trasferito a HSY l’importo corrispondente. La Commissione osserva che la data del contratto coincide con la conclusione della vendita di HSY. È quindi probabile che gli acquirenti di HSY abbiano esercitato pressioni su ETVA perché garantisse nuovi finanziamenti a HSY, minacciando altrimenti di boicottare la vendita. In tali circostanze, ETVA ha probabilmente accettato di concludere il contratto di prestito, introducendovi tuttavia delle clausole che le consentissero di astenersi dal trasferire il prestito se HSY ne avesse fatto richiesta. Come si avrà modo di spiegare nella valutazione della misura E18c, l’articolo 8.2.2 del contratto del 20 marzo 2002 obbligava Banca del Pireo ad aiutare lo Stato a portare a termine la vendita di HSY. Ne consegue che, probabilmente, anche lo Stato ha esercitato pressioni affinché ETVA sottoscrivesse il contratto di prestito in modo da facilitare la vendita di HSY.
(93) HSY ha presentato osservazioni sulla decisione di proroga con lettera del 30 ottobre 2006. Al punto 4 di questa lettera si legge che «poiché HSY ha operato in stretta collaborazione con lo Stato ellenico nel contesto della sua risposta alla Commissione europea, la Società non ritiene necessario ritrasmettere le informazioni già inoltrate dallo Stato ellenico, né riformulare le stesse argomentazioni, di cui condivide pienamente i contenuti; tuttavia, per amore di completezza e per agevolare la Commissione nel suo compito, sintetizza le argomentazioni già esposte e si mostra disponibile a fornire qualsiasi altro elemento sia stato raccolto nel periodo compreso tra la risposta dello Stato ellenico e la presente risposta, nonché a presentare eventuali argomentazioni nuove o supplementari». Nella presente decisione, pertanto, i commenti di HSY e della Grecia relativi alla decisione di proroga verranno raggruppati, onde evitare di riportare due volte le stesse argomentazioni.
(94) La direttiva 90/684/CEE suddivide gli aiuti alla ristrutturazione (capitolo III) in aiuti agli investimenti (articolo 6), aiuti per chiusure (articolo 7), aiuti alla ricerca e allo sviluppo (articolo 8) e aiuti al funzionamento a favore della ristrutturazione (articoli 9 e 10).
(95) Lettera delle autorità greche del 15 febbraio 2008, punto 26.
(96) Lettera delle autorità greche del 19 marzo 2007. La stessa argomentazione è stata ripresa nella lettera del 29 giugno 2007, ai punti 62 e 63.
(97) I dettagli di questa partecipazione saranno forniti nell’analisi della misura E10.
(98) Lettera delle autorità greche del 31 marzo 2003, estratto della risposta alla domanda 5.
(99) Lettera delle autorità greche del 29 giugno 2007, estratto dei punti 49, 50 e 51.
(100) La Commissione non poteva ignorare, e non ha ignorato, il fatto che i dipendenti hanno, tra i loro obiettivi, il mantenimento del posto di lavoro e quindi sono motivati a difendere tali obiettivi nell’amministrazione della propria impresa. Tuttavia, proprio per l’elevato prezzo di acquisto concordato, anche il mantenimento e l’aumento del valore delle azioni dovevano diventare obiettivi importanti per i dipendenti.
(101) Si rammenta che il pagamento del prezzo di acquisto da parte dei dipendenti con trattenuta sugli stipendi e le indennità, oltre a essere previsto dal contratto del settembre 1995, è anche stabilito nell’articolo 12 della legge 2367/1995.
(102) Si rammenta che ETVA avrebbe potuto far valere il proprio diritto di ipoteca sulle azioni se i dipendenti non avessero corrisposto il prezzo di acquisto come previsto dal contratto del settembre 1995.
(103) Si rammenta che il pagamento del prezzo di acquisto da parte dei dipendenti con trattenuta sugli stipendi e le indennità, oltre a essere previsto dal contratto del settembre 1995, è anche stabilito nell’articolo 12 della legge 2367/1995.
(104) Nel contratto del settembre 1995 era esplicitamente indicato che i dipendenti avrebbero dovuto pagare, contemporaneamente, il prezzo d’acquisto e la partecipazione all’aumento di capitale. Questo doppio pagamento quindi non è una condizione inattesa, bensì costituisce una parte essenziale del contratto del settembre 1995. La Grecia avrebbe dovuto verificare se le disposizioni basilari del contratto erano fattibili prima di trasmettere l’atto alla Commissione presentandolo come prova della privatizzazione del cantiere. Se le disposizioni essenziali di un contratto che la Grecia ha essa stessa presentato alla Commissione si dimostrano nel tempo inapplicabili, si deve concludere che la decisione C 10/94 era fondata su informazioni fuorvianti trasmesse dalla Grecia e deve essere quindi abrogata.
(105) Punti 59 e 60 della lettera delle autorità greche del 29 giugno 2007.
(106) Al punto 191 della lettera della Grecia del 5 ottobre 2006 si legge: «Dal 31.12.1998 fino all’epoca della vendita delle azioni di HSY al consorzio HDW/FS (11.10.2001) una parte degli stipendi degli azionisti dipendenti è stata trattenuta, come si è avuto modo di spiegare poc’anzi, in qualità di pagamento a ETVA del prezzo per l’acquisto del 49 % delle azioni». Una dichiarazione simile è stata resa da HSY ai punti 35 e 36 della sua lettera del 31 ottobre 2006. Prima della decisione di proroga le autorità greche avevano rilasciato dichiarazioni analoghe nell’ottavo capitolo della loro lettera del 26 maggio 2005. Inoltre, in alcune lettere la Grecia ha indicato che i dipendenti erano proprietari del 49 % delle azioni. Di conseguenza, la Grecia ha dato l’impressione che il contratto del settembre 1995 fosse stato attuato. Soltanto dopo che il procedimento era stato avviato la Commissione ha scoperto che la Grecia non aveva applicato la propria legge (ossia la legge 2367/1995), in quanto aveva trasferito la proprietà del 49 % di HSY ai dipendenti senza tuttavia dare esecuzione alla rimanente parte del contratto, quindi senza richiedere a costoro il pagamento del prezzo di acquisto. Nella lettera del 31 marzo 2003, le autorità greche avevano invece implicitamente suggerito che i dipendenti (parte di essi) non avevano (in parte) versato le rate annuali previste.
(107) Lettere della Commissione del 27 aprile 2007 alla Grecia (domanda 3) e del 23 agosto 2007 a HSY.
(108) Lettere della Commissione del 27 aprile 2007 alla Grecia (domanda 4), e del 23 agosto 2007 a HSY. Questa seconda lettera è stata inviata alla Grecia per osservazioni il 13 novembre 2007; alla Grecia è stata quindi offerta l’opportunità di fornire osservazioni una seconda volta.
(109) Punti 2.3.c e 2.4 della lettera della Grecia del 29 giugno 2007, lettera di HSY del 9 ottobre 2007 e lettere della Grecia del 14 dicembre 2007 e del 15 febbraio 2008.
(110) Per quanto concerne la riparazione della KEYMAR nei primi mesi del 2003, la Grecia sostiene che, essendo state le riparazioni molto più complesse che in altri casi, è ragionevole supporre che la percentuale di ore indirette sia stata il 25 % e non il 20 %.
(111) Punto 144 della lettera della Grecia del 5 ottobre 2006.
(112) informazioni coperte da segreto professionale.
(113) Lettera della Commissione del 27 aprile 2004 (domanda 2.2), cui la Grecia ha risposto con lettera del 29 giugno 2007.
(114) Con tutta probabilità, questa cifra indica quanto un’ora produttiva dei dipendenti di HSY costa all’ora a HSY in un dato anno. Il numero di ore produttive lavorate da un operaio è soltanto una frazione del numero di ore pagate da HSY a tale operaio. Questo numero dipende infatti da diversi fattori, tra cui la struttura e l’efficienza del cantiere. Viceversa, i subcontraenti sono in competizione gli uni con gli altri. Devono quindi essere flessibili e competitivi. Essi hanno costi fissi limitati (lavoratori a tempo indeterminato) e i loro costi devono essere bassi. I cantieri ricorrono ai subcontraenti proprio perché è più conveniente che assumere direttamente più manodopera.
(115) Il consulente osserva:
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«Il numero di ore uomo dei subcontraenti può essere ricavato dai costi, utilizzando un costo medio delle ore uomo che permetta un paragone tra i subcontraenti dello stesso settore e paese. |
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Secondo la relazione sull’andamento delle retribuzioni nel 2006, pubblicata dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la retribuzione lorda minima mensile è pari a 625,97 EUR in Grecia e a 1 254,28 EUR in Francia. |
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Il prezzo medio di mercato delle ore uomo dedicate alla riparazione navale in Francia oscilla tra 40 EUR e 50 EUR; applicando il rapporto di 2 che esiste tra la Francia e la Grecia per le retribuzioni minime, ci si può aspettare un prezzo compreso tra 20 EUR e 25 EUR per le ore uomo destinate alla riparazione navale in Grecia. |
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Dalle domande che abbiamo posto risulta che all’inizio del 2007 questa cifra oscillava tra 30 EUR e 36 EUR. Tale prezzo è il prezzo fatturato per ogni ora uomo diretta ed è comprensivo di tutti i costi correlati: ore indirette, ore di gestione, spese generali e costi generali. |
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Non avendo individuato la posizione delle retribuzioni medie nel settore delle riparazioni navali rispetto alle retribuzioni minime in entrambi i paesi, preferiamo utilizzare una cifra prudenziale e calcoleremo pertanto le nostre stime con i prezzi delle ore uomo in una fascia tra 30 EUR e 36 EUR l’ora. |
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Le tariffe delle ore uomo dei subcontraenti menzionate nell’allegato 6 della documentazione trasmessa dalla Grecia alla Commissione sono le seguenti:
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Calcolando la quantità di ore uomo subappaltate basate sui costi delle ore uomo nella fascia da 30 EUR a 36 EUR per il 2006 e ricavate da queste cifre per gli anni precedenti usando l’indice di escalation pubblicato da Eurostat, otteniamo le cifre seguenti:
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(116) Lettera della Commissione del 27 aprile 2004 (domanda 2.2.d), cui la Grecia ha risposto con lettera del 29 giugno 2007.
(117) Causa T-296/97 Alitalia contro Commissione delle Comunità europee[2000] Racc. pag. II-3871, punti 82 e 84.
(118) In particolare ETVA non può, da un lato, non attuare la parte del contratto del settembre 1995 relativa al pagamento del prezzo di acquisto (vale a dire non cercare di ricevere i corrispondenti pagamenti annuali) e, dall’altro, asserire che sulla base del medesimo contratto è stata costretta a partecipare agli aumenti di capitale. In altre parole, poiché ETVA e la Grecia avevano deciso di non attuare correttamente le principali disposizioni del contratto, esse non possono al contempo invocare in maniera selettiva altre disposizioni di tale contratto per asserire che ETVA è stata costretta, per contratto, a compiere determinate azioni (vale a dire partecipare agli aumenti di capitale).
(119) Pur avendo partecipato all’aumento di capitale, i dipendenti di HSY non si trovavano nella stessa situazione di ETVA. In effetti, non pagando il prezzo di acquisto a ETVA, essi avevano già violato il contratto del settembre 1995. Si trovavano inoltre in una posizione diversa rispetto a ETVA e a un investitore operante in un’economia di mercato. Era stata infatti la preoccupazione di mantenere il loro posto di lavoro a indurli a investire in HSY, anche se il rendimento finanziario atteso non era sufficiente per indurre all’investimento un investitore operante in un’economia di mercato.
(120) La Grecia ha fornito una copia di questa legge come allegato 10 della sua lettera del 5 ottobre 2006.
(121) Dalla documentazione presentata dalla Grecia e da HSY (compresa la relazione Deloitte) non si evince con chiarezza se il premio ammontava allo 0,4 % l’anno, ma veniva pagato a cadenza trimestrale, oppure allo 0,4 % a trimestre. Pur essendo importante nell’ambito della procedura di recupero, questo non cambia la conclusione della presente decisione.
(122) Tale elenco è riportato alle pagine 3-11 e 3-12 della relazione, nell’ambito dell’analisi del prestito da 10 miliardi di GRD che ha beneficiato di una garanzia statale concessa ai sensi della legge 2322/1995 (misura E14 della presente decisione).
(123) La Commissione ha autorizzato sistemi di garanzia privi di aiuti per la costruzione navale in Germania (GU C 62 dell’11.3.2004, pag. 3), nei Paesi Bassi (GU C 228 del 17.9.2005, pag. 10), in Francia (GU C 259 del 27.10.2006, pag. 14) e in Finlandia (GU C 152 del 6.7.2007, pag. 6). Gli ultimi due sistemi includono espressamente garanzie di pagamento anticipato.
(124) Poiché lo Stato possedeva il 100 % di ETVA quando quest’ultima ha concesso le garanzie di pagamento anticipato, il premio di garanzia pagato da HSY a ETVA era già una remunerazione per lo Stato.
(125) Le modifiche sono state le seguenti:
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Accordo programmatico 33a — SD 33a (fornitura di 20 HA/A): le penali sono state calcolate fino al 31 dicembre 2002 e registrate nelle modifiche come importi stabiliti. Si è convenuto che questi importi fossero pagati in 10 rate, di cui la prima pagabile alla consegna del primo veicolo e le altre nove pagabili in concomitanza con ognuna delle ultime nove consegne. È stato concordato che l’evoluzione delle penali si sarebbe fermata dal 1o ottobre 2003, a patto che i consorzi (Siemens AG, Siemens SA e HSY) fornissero a OSE il materiale rotabile equivalente. I consorzi hanno soddisfatto tale condizione solo in parte, e così OSE ha calcolato e rivendicato gli importi delle penali per l’intero periodo. |
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Accordo programmatico 39 — SD 39 (fornitura di 24 locomotive elettriche): le penali sono state calcolate fino al 31 dicembre 2002 e registrate negli emendamenti come importi stabiliti. Si è convenuto che questi importi fossero pagati in 10 rate, di cui la prima pagabile alla consegna del primo veicolo e le altre nove pagabili in concomitanza con ognuna delle ultime nove consegne. È stato concesso un periodo senza penali come proroga del termine di consegna. Non è stata prevista alcuna disposizione in rapporto al materiale rotabile equivalente nel caso dell’AP 39 SD 39, ma il calendario delle consegne è stato modificato. OSE ha rivendicato gli importi della clausola penale che erano stati stabiliti entro il 31/12/2002 e li ha riscossi dai consorzi (Siemens AG, Siemens SA e HSY). |
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Accordo programmatico 35 — SD 35 (fornitura di 29 autobus su rotaia): non è stato concesso un periodo senza penali, e quindi OSE ha rivendicato e riscosso gli importi della clausola penale. Gli interessi di mora sugli importi delle penali sono stati applicati e rivendicati per il periodo in cui gli importi non sono stati pagati. |
(126) Al momento della lettera della Grecia datata 5 ottobre 2006, era stata trattenuta la somma di 9 932 511,99 EUR e restava da trattenere la somma di 826 556 EUR.
(127) Il consorzio per l’accordo programmatico era composto da HSY, Siemens AG e ABB Daimler-Benz Transportation (Bombardier Transportation dal 1o maggio 2001). Le percentuali di attuazione per l’accordo erano pari al 22,06 % del prezzo finale totale pagato per HSY e al 77,94 % per le altre società.
(128) Tale accordo prevedeva inoltre la configurazione e l’installazione di una protezione automatica dei treni e di un sistema di identificazione in cinquanta unità multiple. Secondo il calendario, i lavori dovevano essere ultimati nel gennaio 2004. Il consiglio ha deciso all’unanimità, nella decisione N 578/4/4-9-2002, di prorogare il termine di consegna al 19 maggio 2004, alla luce del fatto che il consorzio non era responsabile del ritardo. I lavori sono stati infine ultimati il 4 giugno 2004. Secondo il paragrafo 14 dell’accordo programmatico, le penali per il mancato rispetto del termine di consegna concordato dovevano decorrere quaranta giorni dopo la data di consegna prevista dal contratto e soltanto se il fornitore era responsabile del mancato rispetto. Di conseguenza, non vi era motivo di imporre penali e interessi per via di questo ritardo.
(129) Dalla documentazione presentata dalla Grecia e da HSY (compresa la prima relazione Deloitte) non è del tutto chiaro se il prestito fosse inizialmente in dracme o in euro. La risposta della Grecia alla decisione di avviare il procedimento specifica gli importi soltanto in euro, indicando un tasso d’interesse basato sull’Euribor a tre mesi. Al contrario, la prima relazione Deloitte indica che il prestito ammontava a 16,92 miliardi di GRD e che il tasso d’interesse si basava sul Libor. La questione può essere chiarita nel quadro della procedura di recupero.
(130) Nella loro lettera del 21 giugno 2007, TKMS e GNSH hanno presentato la seconda relazione Deloitte. L’allegato C di questa relazione è «La relazione di «due diligence» su Hellenic Shipyards SA intitolata Copia per la presentazione e il suo compendio redatto da Arthur Andersen, recante la data del 19 giugno 2001». La pagina 7 di questa relazione di «due diligence» analizza i crediti di HSY e indica che i debiti commerciali dovuti da Strintzis Lines «sono incassabili soltanto alla consegna delle imbarcazioni nel 2002». È così confermato che, fatti salvi i limitati anticipi che erano stati già pagati e che non erano quindi più esigibili, l’importo residuo del prezzo di acquisto non era esigibile prima della consegna delle imbarcazioni.
(131) Nelle lettere del 21 ottobre e del 17 dicembre 2004 relative al caso CP 71/02, le autorità greche hanno confermato che HSY ha chiesto di ricevere per le due navi aiuti al funzionamento pari al 9 %, richiesta che è stata accettata dal ministero competente. Le autorità greche hanno tuttavia confermato che in ultima analisi l’aiuto non è stato versato, in quanto HSY non ha ultimato la costruzione delle navi. Le decisioni di concessione sono quindi state revocate. Tale questione è trattata nella parte della decisione di proroga riguardante la misura 13(c).
(132) Cfr. la nota 127.
(133) Per quanto concerne la possibilità di riscuotere i ricavi durante l’esecuzione del contratto (vale a dire prima della consegna), la Commissione fa nuovamente riferimento al documento citato nella nota 128 della presente decisione, da cui si evince che il 31 dicembre 2000 il debito commerciale relativo ai contratti con OSE ammontava soltanto a 0,5 milioni di EUR. Inoltre, nel documento si legge che «questi crediti saranno compensati con i rispettivi anticipi ricevuti». Ciò mostra che in quel momento non si poteva esigere alcuna somma di denaro da OSE.
(134) Il margine iniziale è di 25 punti base, che sono saliti a 125 punti base dal 1o aprile 2000. La Commissione si basa sulla prima relazione Deloitte.
(135) L’articolo seguente suggerisce che l’attività di riparazione navale non abbia subito interferenze significative dopo il sisma: «Contracts — Hellenic declares business as usual after Athens earthquake», Lloyd’s List International, 14 settembre 1999.
(136) La lettera con cui la Grecia ha presentato osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento.
(137) Cifra tratta dalla lettera della Grecia del 29 giugno 2007.
(138) Il 19 maggio 1999 questa linea di credito è stata convertita da USD in EUR.
(139) Per quanto riguarda la possibilità di riscuotere denaro prima della consegna dei prodotti, la Commissione fa riferimento al documento citato nella nota 128, cui viene fatto riferimento anche nella nota 123. Questa relazione di due diligence si riferisce a un periodo successivo al rimborso dei prestiti attualmente valutati. È però utile spiegare che prima della consegna di un prodotto non è praticamente possibile riscuotere alcuna somma di denaro. Questa relazione di due diligence mostra in particolare che il 31 dicembre 2000 non era praticamente possibile riscuotere alcuna somma di denaro da Strintzis, dalla Marina greca, da OSE e da ISAP.
(140) Cfr. la comunicazione della Commissione sul metodo per fissare i tassi di riferimento e di sconto. (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).
(141) Questo bilancio appare nei documenti presentati da TKMS e GNSH, descritti nella nota 128 della presente decisione
(142) Nel caso dei sottomarini, le condizioni poste dallo Stato greco hanno per conseguenza che il primo sottomarino sarà interamente costruito a Kiel (Germania), mentre i due seguenti saranno assemblati presso HSY (cfr. considerando 44 della presente decisione). Con tutta probabilità sarebbe stato più conveniente ed efficiente produrre tutti e tre i sottomarini in Germania. Sarebbe anche stato più sensato non includere nel consorzio HSY, che era un’impresa in difficoltà e per di più non aveva alcuna esperienza con i sottomarini.
(143) In un certo momento, questi fondi devono essere stati necessari per coprire i costi generati dall’esecuzione dei contratti militari interessati. In quel momento i fondi non erano però più disponibili per finanziare altre attività di HSY. In altre parole, in quel momento una parte del vantaggio concesso dallo Stato è venuta meno. Il vantaggio residuo è consistito nel fatto che durante i trimestri precedenti il cantiere ha avuto gratuitamente a disposizione i fondi, mentre non avrebbe potuto mutuare quelle somme presso le banche.
(144) Pagina 30 della lettera del 30 ottobre 2006.
(145) Per esempio, la cancellazione del debito di notevole entità relativo alle attività militari è stata menzionata nella decisione C 10/94, ma non valutata secondo le norme in materia di aiuti di Stato, le spese di chiusura relative alle attività militari sono state menzionate nella decisione N 513/01, ma non valutate secondo le norme in materia di aiuti di Stato e lo stesso è avvenuto con alcune misure nella decisione di proroga.
(146) Per esempio, l’invito a presentare offerte vincolanti per l’acquisizione di azioni di Hellenic Shipyards SA del 2 luglio 2001 indica che «si stabilisce che nel caso in cui sia imposta un’ammenda in virtù di una potenziale violazione dei regolamenti CE in materia di aiuti di Stato, il miglior offerente non sarà responsabile del pagamento di tale ammenda. Questa assicurazione avrà la precedenza sul trasferimento delle azioni».
(147) Il verbale della riunione tenutasi il 14 settembre 2001, che è stato firmato dalle parti, riporta che «si conviene che l’autorizzazione dell’Unione europea sarà una condizione prima per la conclusione del contratto successivamente alla sua firma. In alternativa, qualora tale decisione sia procrastinata dall’Unione europea […] o non sia soddisfacente, le parti hanno concordato che ETVA assumerà l’obbligo di fornire una garanzia a HDW/Ferrostaal in relazione a qualunque questione in sospeso in relazione all’UE, per quanto concerne le eventuali sovvenzioni statali presenti e passate, in riferimento a HSY».
(148) Per esempio, in una lettera del 6 dicembre 2001 indirizzata a HDW e in copia a Ferrostaal, Alpha Finance, che era il consulente dello Stato e di ETVA, scrive: «Abbiamo ricevuto istruzioni dal ministero dello Sviluppo e da ETVA di fornirvi la dicitura allegata, proposta da ETVA, per […] la lettera di garanzia che deve essere fornita da ETVA a HDW/Ferrostaal qualora la clausola 1.2.3 dell’accordo non sia soddisfatta». Nei messaggi fax del 23 gennaio, 31 gennaio e 8 marzo 2002, HDW ha trasmesso ad Alpha Finance osservazioni relative all’esatta dicitura della garanzia.
(149) La Banca del Pireo ha presentato alcuni articoli relativi al periodo da ottobre 2001 a maggio 2002, che mostrano che il governo era direttamente coinvolto nel processo di privatizzazione di HSY.
(150) La lettera del 23 maggio 2005 contiene quanto segue:
«La vendita di HSY è stata condotta con la procedura di denazionalizzazione (legge 2001/1990). La procedura di dichiarazione, che ha preceduto la conclusione, inizialmente, del contratto promissorio dell’11.10.2001 e, successivamente, del contratto esecutivo (31.5.2002), conteneva tutte le condizioni fondamentali della cessione e comprendeva anche la consegna del memorandum analitico del consulente finanziario (dell’aprile 2001) e la presentazione di offerte. La condizione della garanzia è stata stabilita durante tutte queste fasi in cui le parti interessate (compresa la denunciante) hanno avuto accesso alle informazioni. Di conseguenza, come sottolineato anche nella lettera del 17.12.2004, essa riguarda non solo una condizione giuridica e finanziariamente condivisa, ma anche una condizione che è inclusa nelle trattative per la privatizzazione del cantiere sin dall’inizio e, in particolare, nella forma di una condizione critica (sine qua non), senza la quale il completamento della vendita delle azioni di HSY non sarebbe stato possibile. È significativo che, come sopra menzionato, questa condizione, con formule diverse ma sempre con lo stesso obiettivo, vale a dire la ragionevole agevolazione della transazione nel quadro delle regole di mercato, appaia sin dall’inizio della procedura di privatizzazione nei seguenti testi:
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la dichiarazione del consulente; |
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l’invito a presentare offerte vincolanti; |
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l’offerta della joint venture acquirente (in particolare senza essere inclusa nella dichiarazione di abbandono della sua condizione); |
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nei testi delle trattative e, da ultimo; |
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nell’accordo per l’acquisto di azioni dell’11 ottobre 2001. |
Di conseguenza, la dichiarazione di garanzia che è inclusa in aggiunta al contratto di garanzia del 31.5.2002 era indirizzata al candidato offerente sin dall’inizio e non costituisce pertanto un aiuto di Stato per l’acquirente finale. La stessa condizione sarebbe stata valida per ogni offerente in quanto, come già menzionato, è stata inclusa nella procedura di denazionalizzazione. È inoltre palese che, poiché la procedura di denazionalizzazione è iniziata nel febbraio 2001 (in un momento in cui il principale azionista dell’allora banca venditrice ETVA era lo Stato greco), lo Stato, nella veste di venditore di ETVA alla Banca del Pireo, avrebbe dovuto anche fornire e ha di fatto fornito una propria garanzia all’acquirente delle sue azioni in ETVA (Banca del Pireo), in relazione all’immobilizzazione in vendita, vale a dire Hellenic Shipyards SA, in quanto il venditore era tenuto a fornire una simile garanzia. Queste garanzie che, come già sottolineato, sono incluse con assoluta trasparenza e chiarezza in tutti i testi contrattuali della denazionalizzazione e soprattutto nel contratto promissorio dell’11.10.2001 si riferiscono alla natura della transazione (vendita di un’immobilizzazione definita), sono valide per tutti i candidati offerenti e non conferiscono alcun beneficio aggiuntivo a nessuno di essi. Sulla scorta di quanto sopra, la vera natura di questa garanzia (come condizione necessaria per la transazione e condivisa secondo le regole di mercato) e il suo carattere vincolante sono dimostrati sulla base di tutte le procedure che precedono la privatizzazione, ma anche dello stesso accordo di compravendita delle azioni di HSY dell’11.10.2001, cui hanno poi fatto seguito l’accordo di compravendita delle azioni di ETVA del 18.10.2001 e il primo atto modificativo del 18.3.2002 tra ETVA e lo Stato greco. Tuttavia, il punto fondamentale, su cui viene posto particolare accento, è che la condizione sulla garanzia è inclusa nell’intera procedura di denazionalizzazione e non viene stabilita per la prima volta dopo la conclusione del contratto. Essa, quindi, non costituisce un’“invenzione” dell’ultimo minuto, come il denunciante vorrebbe far credere, avente per obiettivo quello di eludere le norme comunitarie sulla legittimità degli aiuti di Stato.
Lo Stato greco, in quanto venditore delle azioni di ETVA, avrebbe dovuto, non solo al momento del contratto del 18.10.2001 ma anche a norma di legge, cedere a Banca del Pireo le sue azioni in ETVA senza alcun tipo di obbligo. Considerato che Banca del Pireo non era in alcun modo coinvolta nella procedura di denazionalizzazione di HSY, essa dovrebbe essere, in virtù di legge e delle prassi di transazione, coperta contro qualunque obbligo derivante dal contratto di cessione di HSY cui non ha partecipato. Ed è proprio questa copertura ciò che la garanzia dello Stato greco del 18.3.2002 le offre. Tale garanzia era lampante e lecita. Lo Stato greco l’ha concessa in quanto aveva un obbligo contrattuale, dato dal fatto che agiva nei confronti di Banca del Pireo come una parte contraente, vale a dire come fisco, e non come un agente del potere pubblico».
La Commissione ricorda che, al momento di tale lettera, la Grecia, commentando l’accusa di Elefsis secondo cui la garanzia costituiva un aiuto a favore di HDW/Ferrostaal, voleva dimostrare che questa garanzia non costituiva un vantaggio concesso in maniera selettiva a HDW/Ferrostaal, bensì era offerta a tutti gli offerenti (inclusa Elefsis) che partecipavano al processo di privatizzazione di HSY. Nella documentazione successivamente presentata alla Commissione, la Grecia, rendendosi conto che la Commissione avrebbe potuto considerare questa garanzia come un aiuto a favore di HSY, ha cercato di mettere in dubbio l’imputabilità della misura allo Stato, sostenendo che la garanzia è stata conclusa non prima del mese di maggio 2002, il che è in piena contraddizione con le dichiarazioni rilasciate nella lettera del 23 maggio 2005.
(151) Come indicato nel considerando 59 della presente decisione, la privatizzazione è stata deliberata con decisione n. 14/3-1-2001 della relativa Commissione interministeriale per la privatizzazione.
(152) La Commissione riconosce che la dicitura e la struttura dell’accordo del 20 marzo 2002 sono confuse. L’articolo 8.2.4 dell’accordo del 20 marzo 2002 stabilisce che, per quanto concerne gli aiuti di cui agli articoli da 3 a 6 della legge 2941/2001 (cfr. il paragrafo 33 della presente decisione per una descrizione di tale legge), lo Stato deve pagare a Banca del Pireo il 100 % dell’importo che ETVA dovrebbe pagare a HDW/Ferrostaal. Tuttavia, in caso di recupero di aiuti non inclusi negli articoli da 3 a 6 della legge 2941/2001, l’articolo 8.2.4 dell’accordo del 20 marzo 2002 non trova applicazione. Si applicherebbe pertanto l’articolo 8.2.1. Tale articolo prevede che lo Stato paghi a Banca del Pireo soltanto il 57,7 % dell’importo che ETVA dovrebbe pagare a HDW/Ferrostaal. Tuttavia, la Commissione osserva che l’articolo 8.2.2 dell’articolo indica che, nonostante la vendita della maggioranza delle azioni di ETVA a Banca del Pireo, è lo Stato — e non Banca del Pireo/ETVA — che deve gestire la vendita in corso di HSY. Tale articolo, e in particolare il punto 8.2.2d), specifica che lo Stato promette che l’acquirente (vale a dire Banca del Pireo) non subirà alcun danno in rapporto alla privatizzazione di Hellenic Shipyards. Poiché, come mostrato dall’articolo 8.2.4 (e dall’articolo 7.4 dell’accordo del 18 dicembre 2001), l’accordo si basava sul presupposto che Banca del Pireo ed ETVA si sarebbero presto fuse, l’impegno assunto dallo Stato nell’articolo 8.2.2 non sarebbe rispettato se questo pagasse a Banca del Pireo soltanto il 57,7 % della somma pagata da ETVA a HDW/Ferrostaal. In altre parole, al fine di attuare l’impegno assunto nel paragrafo 8.2.2 — vale a dire per garantire che Banca del Pireo non subisca danni dalla vendita di HSY — il meccanismo illustrato nell’articolo 8.2.4 deve essere applicato a tutti i casi di recupero di aiuti e non soltanto ai casi di recupero di aiuti derivanti dalla legge 2941/2001.
(153) Con lettera del 28 maggio 2002, Banca del Pireo ha consultato il governo in merito alla dicitura della garanzia che ETVA intendeva fornire a HDW/Ferrostaal, chiedendo conferma del fatto che, nel caso di richiesta di far valere questa garanzia, si applicherebbe quanto previsto dall’articolo 8.2.4 dell’accordo del 20 marzo 2002. Con lettera del 31 maggio 2002, il governo ha acconsentito al rilascio della garanzia da parte di ETVA e ha confermato che, qualora questa venga fatta valere, si applicherebbe quanto previsto dall’articolo 8.2.4. Ciò significa che anche se, contrariamente alla precedente conclusione, l’accordo del 20 marzo 2002 avesse costretto lo Stato a pagare a Banca del Pireo soltanto il 57,7 % dell’importo pagato da ETVA a HDW/Ferrostaal, questo è stato modificato con la lettera del governo del 31 maggio 2002, la quale afferma senza ambiguità che bisogna applicare il meccanismo illustrato nell’articolo 8.2.4 dell’accordo del 20 marzo 2002 (vale a dire risarcimento del 100 %).
(154) In risposta a una precisa domanda posta dalla Commissione e inviata con lettera del 12 febbraio 2008, la Grecia ha confermato nella sua lettera del 3 marzo 2008 che avrebbe dovuto pagare a Banca del Pireo l’intero importo (vale a dire il 100 % e non il 57,7 %) pagato da ETVA a HDW/Ferrostaal.
(155) Come indicato nella valutazione della misura E7, i dipendenti erano proprietari di queste azioni, ma non avevano pagato il prezzo di acquisto che avrebbero dovuto pagare a ETVA.
(156) Cfr. il considerando 33 per una descrizione di tale legge.
(157) Causa C-334/99, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee, punti 133-141.
(158) Inoltre, la Commissione osserva che, per quanto a sua conoscenza, nessuno dei prestiti e delle garanzie rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 296 è conforme alle condizioni enunciate nel capitolo 3.1 della presente decisione. Essi non sarebbero stati pertanto accettabili per un investitore operante in un’economia di mercato.
(159) Tenendo conto dell’avversione al rischio degli agenti economici, la vendita di HSY sarebbe stata preferibile alla liquidazione della medesima soltanto se l’aspettativa statistica dei pagamenti derivanti dalla garanzia fosse stata notevolmente inferiore a 6 milioni di EUR.
(160) Cfr. il considerando 33 per la descrizione di tale legge.
(161) Questo è già stato analizzato dalla Commissione nella decisione di proroga, in particolare nella descrizione e nella valutazione della misura 18(a). La Commissione nota inoltre che la seconda relazione Deloitte recita: «La precedente clausola d), relativa alla distribuzione del corrispettivo tra un importo destinato a un aumento del capitale sociale e il prezzo offerto per l’acquisizione delle azioni esistenti, a un rapporto stabilito di 2:1, non è una condizione molto comune secondo la nostra esperienza in transazioni analoghe. Tuttavia, tenuto conto dei notevoli problemi operativi e dell’aggravarsi della situazione finanziaria della società, riteniamo che la decisione presa dai venditori (e dai loro consulenti) di fissare simili condizioni sia razionale e ragionevole» (pag. 9-2). La Commissione interpreta questa citazione come una conferma del fatto che questa distribuzione del prezzo di acquisto era una richiesta razionale e ragionevole dello Stato, se si ritiene che il suo obiettivo consistesse nel garantire la continuazione delle attività di HSY nel lungo periodo (obiettivo come autorità pubblica), ma non se si ritiene che il suo obiettivo fosse quello di massimizzare le entrate dalla vendita (obiettivo come investitore operante in un’economia di mercato).
(162) Cfr. la nota 148.
(163) La Commissione non sostiene che una verifica di due diligence avrebbe permesso di individuare tutte le misure che devono essere recuperate secondo la presente decisione, ma almeno alcune di esse. Nella sua lettera del 21 giugno 2007, TKMS/GNSH ha presentato alcune relazioni sulle verifiche di due diligence svolte nel 2001 da Arthur Andersen per conto di HDW/Ferrostaal. Arthur Andersen sostiene in queste relazioni che non si può escludere che HSY abbia ricevuto aiuti di Stato che dovrebbero essere recuperati in futuro.
(164) In particolare, poiché ETVA e la Grecia avevano promesso di concedere la garanzia nel documento di gara sottoposto agli offerenti, il fatto che la garanzia non fosse menzionata come condizione nei documenti di offerta presentati da Elefsis non le avrebbe impedito di richiederla in un momento successivo nel processo di negoziazione.
(165) Questo punto è confermato nella seconda relazione Deloitte che sostiene che, se HDW/Ferrostaal avesse dovuto farsi carico del rischio di dover rimborsare gli aiuti di Stato ricevuti da HSY negli anni precedenti, non avrebbe acquistato HSY.
(166) Questo emerge con chiarezza dal testo della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale e dalla sua struttura, dove «Aiuti agli investimenti» fa parte del «Capitolo III Aiuti alla ristrutturazione».
(167) Cfr. la cancellazione del debito di notevole entità di cui si fa menzione nella decisione C 10/94, il pagamento dei costi di chiusura menzionati nella decisione N 513/01 e tutte le forme di sostegno finanziario fornite dallo Stato e rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 296 che sono state menzionate nella decisione di proroga.
(168) Per esempio, per quanto concerne il sostegno finanziario statale che è stato fornito a HSY senza essere destinato al finanziamento di una precisa attività, la Commissione ha ritenuto che soltanto il 25 % del sostegno statale sia andato a vantaggio delle attività civili. Tuttavia, recuperando solo il 25 % del sostegno statale, soltanto il 6,25 % (vale a dire il 25 % del 25 %) del sostegno statale è stato di fatto recuperato nei confronti delle attività civili. Questo non ripristinerà la situazione iniziale delle attività civili di HSY, perché queste hanno ricevuto il 25 % del sostegno statale e rimborserebbero soltanto il 6,25 %.
(169) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
27.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/180 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2008
riguardante le misure N C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM)
[notificata con il numero C(2008) 3182]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/611/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste queste osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
(1) |
Il 18 febbraio 2002 la Repubblica francese ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto alla ristrutturazione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (in prosieguo «la SNCM») (2), completato il 3 luglio 2002 (3). L’aiuto alla ristrutturazione notificato consisteva nel ricapitalizzare la SNCM attraverso la Compagnie Générale Maritime et Financière (in prosieguo «la CGMF») (4) per un importo di 76 milioni di EUR. |
(2) |
Con lettera del 19 agosto 2002, la Commissione ha notificato alle autorità francesi la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5). |
(3) |
L’8 ottobre 2002 (6) le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni sulla decisione del 19 agosto 2002 (7). |
(4) |
Su richiesta delle autorità francesi, sono state organizzate riunioni di lavoro con i servizi della Commissione il 24 ottobre 2002, il 3 dicembre 2002 e il 25 febbraio 2003. |
(5) |
Nel quadro dell’avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di due imprese, ovvero Corsica Ferries France (in prosieguo «la CFF») l’8 gennaio 2003 (8) e il gruppo Stef-TFE il 7 gennaio 2003, nonché di diversi enti territoriali francesi il 18 dicembre 2002 e il 9 e il 10 gennaio 2003. Con lettere del 13 e del 16 gennaio e del 5 e del 21 febbraio 2003, la Commissione ha trasmesso dette osservazioni alla Francia per eventuali commenti. |
(6) |
Il 13 febbraio 2003 (9) e il 27 maggio 2003 (10) le autorità francesi hanno inviato alla Commissione commenti sulle osservazioni della CFF e del gruppo Stef-TFE. |
(7) |
Il 16 gennaio 2003 i servizi della Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni complementari cui le autorità francesi hanno risposto il 21 febbraio 2003. |
(8) |
Con lettera del 10 febbraio 2003 (11), le autorità francesi hanno formulato argomentazioni per dimostrare che il progetto di aiuto rispettava in ogni punto gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (12) (qui di seguito denominati «gli orientamenti del 1999»). |
(9) |
Il 25 febbraio 2003 (13) le autorità francesi, su richiesta della Commissione, hanno trasmesso copia dell’accordo fra azionisti che lega la SNCM e il gruppo Stef-TFE. |
(10) |
Con decisione 2004/166/CE del 9 luglio 2003 (in prosieguo «la decisione del 2003») (14), la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione a favore della SNCM pagabile in due tranche, una di 66 milioni di EUR e l’altra di un importo massimo di 10 milioni di EUR da determinare in funzione dei proventi netti ottenuti dalle cessioni di attivi realizzate dopo l’adozione della decisione del 2003. |
(11) |
Il 13 ottobre 2003 la CFF ha introdotto un ricorso d’annullamento della decisione del 2003 dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo «il Tribunale») (causa T-349/03). |
(12) |
L’8 settembre 2004 la Commissione ha deciso di considerare che le modifiche richieste dalla Francia il 23 giugno 2004, ovvero la permuta della nave Aliso con la Asco nell’elenco delle navi che la SNCM era autorizzata a utilizzare a seguito della decisione del 2003 e la vendita della nave Aliso al posto della Asco, non erano di natura tale da rimettere in discussione la compatibilità con il mercato comune dell’aiuto alla ristrutturazione autorizzato dalla decisione del 2003 (15). |
(13) |
Con decisione del 16 marzo 2005 (in prosieguo «la decisione del 2005»), la Commissione ha approvato il pagamento di una seconda tranche dell’aiuto alla ristrutturazione per un importo di 3,3 milioni di EUR, portando così l’importo complessivo dell’aiuto alla ristrutturazione autorizzato a 69 292 400 EUR. |
(14) |
Il 15 giugno 2005, nella causa T-349/03, il Tribunale ha annullato la decisione del 2003 per via di un’errata valutazione del valore minimo dell’aiuto. Questa sentenza ha rinviato la Commissione alla fase del procedimento d’indagine formale avviato con decisione del 19 agosto 2002 e ha fatto decadere le decisioni dell’8 settembre 2004 e del 16 marzo 2005, che si basavano sulla decisione annullata del 2003. |
(15) |
Il 25 ottobre 2005 (16) le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione informazioni relative alla situazione finanziaria della compagnia dalla notifica del progetto di aiuto alla ristrutturazione del 18 febbraio 2002. |
(16) |
Il 17 novembre 2005 (17) le autorità francesi hanno fornito elementi relativi all’aggiornamento del piano di ristrutturazione del 2002 e alla ricostituzione dei capitali propri della SNCM (18). |
(17) |
Il 15 marzo 2006 sono state trasmesse alla Commissione dalle autorità francesi una nota di sintesi sul mercato, il piano aziendale (parte delle entrate) e il calcolo dei risultati previsionali (19). Altri documenti sono stati consegnati ai servizi della Commissione il 28 marzo 2006 e il 7 aprile 2006 (20). In quest’ultima lettera, le autorità francesi hanno peraltro invitato la Commissione a ritenere che, in ragione della sua natura di «compensazione di servizio pubblico», una parte dell’aiuto alla ristrutturazione del 2002, in particolare l’importo di 53,48 milioni di EUR, non dovesse essere classificata come misura presa nel quadro di un piano di ristrutturazione, bensì come misura che non costituisce aiuto ai sensi della giurisprudenza Altmark (21) o come misura autonoma e indipendente dal piano di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. |
(18) |
Il 21 aprile 2006 un progetto di concentrazione, mediante il quale le imprese Veolia Transport (di seguito «la VT») (22) e Butler Capital Partners (di seguito «la BCP») acquisiscono il controllo congiunto della SNCM (23), è stato notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (24). Il 29 maggio 2006 è stata adottata dalla Commissione una decisione che approva tale operazione di concentrazione (25). |
(19) |
Il 21 giugno 2006 (26) le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione l’ordinanza del 26 maggio 2006 del ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria che approva operazioni finanziarie realizzate dalla società CGMF, il decreto n. 2006-606 del 26 maggio 2006 che trasferisce la SNCM al settore privato nonché l’ordinanza del 26 maggio 2006 che approva operazioni finanziarie realizzate dalla SNCF. |
(20) |
Il 7 giugno 2006 sono state trasmesse alla Commissione informazioni riguardanti la delega di servizio pubblico e gli aiuti a carattere sociale relativi ai collegamenti con la Corsica (27). |
(21) |
Il 13 settembre 2006 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardante nuove misure attuate a favore della SNCM, integrando nel contempo il piano di ristrutturazione notificato nel 2002 (28) (in prosieguo «la decisione del 2006»). |
(22) |
Il 16 novembre 2006 la Francia ha fatto pervenire alla Commissione le sue osservazioni nel quadro della decisione del 2006 (29). |
(23) |
Avendo ricevuto da alcune parti interessate una richiesta di proroga del termine per presentare osservazioni (30), la Commissione ha deciso di accordare questo termine supplementare a tutte le parti interessate (31). |
(24) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte della CFF (32) e della STIM d’Orbigny (in prosieguo «STIM») (33), che sono state trasmesse alle autorità francesi mediante lettera del 20 febbraio 2007. Anche un terzo interessato ha fatto pervenire commenti, trasmessi anch’essi alle autorità francesi, che ha ritirato il 28 maggio 2008. |
(25) |
Le autorità francesi hanno comunicato le loro osservazioni sui commenti dei terzi interessati il 30 aprile 2007 (34). |
(26) |
Il 20 dicembre 2007 la CFF ha presentato una denuncia per aiuti di Stato contro la SNCM che completa gli invii di informazioni del 15 giugno 2007 e del 30 novembre 2007. Tale denuncia verte sull’articolo 3 della nuova convenzione di delega di servizio pubblico firmata nel giugno 2007 tra Collectivité territoriale de Corse e il raggruppamento Compagnie Méridionale de Navigation-SNCM per il periodo 2007-2013. Secondo la CFF, l’attuazione di questa clausola mobiliterebbe nuove risorse finanziarie per la SNCM dell’ordine di 10 milioni di EUR per l’anno 2007. Inoltre, la compensazione corrisposta alla SNCM in ragione degli obblighi di servizio pubblico costituirebbe un aiuto di Stato illegittimo in quanto non è stato notificato alla Commissione. |
(27) |
Poiché un certo numero di informazioni era stato trasmesso alla Commissione dopo la scadenza del termine fissato inizialmente al 13 febbraio 2007 (35), la Commissione ha informato le parti interessate della sua decisione di prolungare il termine di presentazione delle osservazioni da parte di terzi al 14 marzo 2008. |
(28) |
La Commissione ha trasmesso il 26 marzo 2008 le osservazioni dei terzi interessati alla Francia, che ha comunicato i suoi commenti il 28 marzo 2008, il 10 aprile 2008 e il 28 aprile 2008. |
2. IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO DELLE MISURE COPERTE DALLA PRESENTE DECISIONE
(29) |
Il beneficiario delle misure coperte dalla presente decisione è la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) che raggruppa varie filiali nel settore marittimo e che effettua servizi di trasporto marittimo di passeggeri, autovetture e automezzi pesanti sulle rotte fra la Francia continentale e la Corsica, l’Italia (Sardegna) e il Magreb (Algeria e Tunisia). |
(30) |
La SNCM è una società per azioni nata nel 1969 dalla fusione della Compagnie générale transatlantique e della Compagnie de navigation mixte, entrambe create nel 1850. Denominata all’epoca Compagnie générale transméditerranéenne, è stata ribattezzata Société nationale maritime Corse-Méditerranée nel 1976, dopo che la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ha acquisito una partecipazione nel suo capitale. La compagnia era stata infatti scelta dal governo francese per attuare il principio di continuità territoriale con la Corsica, ovvero l’allineamento delle tariffe dei trasporti marittimi a quelle della SNCF per il trasporto ferroviario, sulla base di una convenzione conclusa il 31 marzo 1976 per venticinque anni. La Compagnie générale transatlantique era già stata incaricata dal governo francese dei collegamenti con la Corsica con una precedente convenzione conclusa il 23 dicembre 1948. |
(31) |
Al momento della notifica della ricapitalizzazione nel 2002, la SNCM era detenuta al 20 % dalla SNCF e all’80 % dalla CGMF. A seguito dell’apertura del capitale della SNCM il 30 maggio 2006 (cfr. il considerando 18 della presente decisione), la BCP e la VT detengono rispettivamente il 38 % e il 28 % del capitale della SNCM, mentre la CGMF resta presente nel capitale con una quota del 25 % (il 9 % del capitale è riservato ai dipendenti). |
(32) |
Le principali filiali della SNCM sono le società Compagnie Méridionale de Navigation (in prosieguo «la CMN») (36), Compagnie Générale de Tourisme et d’Hôtellerie (CGTH) (37), Aliso Voyage (38), Sudcargos (39), Société Aubagnaise de Restauration et d’Approvisionnement (SARA) (40), Ferrytour (41) e Les Comptoirs du Sud (42). |
(33) |
A seguito della cessione delle navi ad alta velocità Aliso nel settembre 2004 e Asco (43) nel maggio 2005, la flotta della SNCM è costituita da dieci navi cinque traghetti per automezzi (44), quattro navi miste (mercantili e passeggeri) (45) e una nave ad alta velocità (NAV) che opera principalmente da Nizza (46), di cui sette di proprietà (47). |
(34) |
Per essere esaustivi, va ricordato che i servizi di trasporto marittimo regolari fra i porti della Francia continentale e della Corsica sono stati assicurati dal 1948 nell’ambito di un servizio pubblico di cui la SNCM e la CMN sono stati i concessionari fra il 1976 e il 2001, in virtù di una convenzione quadro conclusa inizialmente per venticinque anni. Conformemente alla normativa comunitaria in vigore (48) e a seguito dalla gara d’appalto europea (49) organizzata dall’ente territoriale di Corsica (50), la SNCM e la CMN hanno ottenuto congiuntamente la delega di servizio pubblico (in prosieguo «la DSP») relativa ai collegamenti con la Corsica in partenza da Marsiglia in cambio di compensazioni finanziarie durante il periodo 2002-2006. |
(35) |
Poiché la DSP sarebbe giunta a scadenza alla fine del 2006, il summenzionato servizio pubblico marittimo, a seguito di una nuova gara d’appalto europea (51), è stato assegnato al raggruppamento SNCM-CMN con decorrenza dal 1o maggio 2007 e fino al 31 dicembre 2013 per una sovvenzione di circa 100 milioni di EUR l’anno. |
(36) |
Parallelamente, sono imposti obblighi di frequenza dei collegamenti a tutti gli operatori che servono l’isola con partenza da Tolone e Nizza. Su queste linee, i residenti corsi nonché altre categorie di passeggeri usufruiscono dal 2002 e fino al 2013 di aiuti sociali istituiti in virtù delle decisioni della Commissione del 2 luglio 2002 (52) e del 24 aprile 2007 (53). |
3. CONTESTO CONCORRENZIALE
(37) |
La SNCM opera principalmente su due mercati distinti sia per il traffico di passeggeri che per quello delle merci: da un lato, il collegamento con la Corsica e del Magreb, con partenza dalla Francia, e dall’altro, a titolo accessorio, il collegamento con l’Italia e la Spagna. |
3.1. I collegamenti con la Corsica
(38) |
I collegamenti con la Corsica per il trasporto passeggeri è un mercato caratterizzato da una forte stagionalità. Vi si osservano infatti picchi di frequentazione stagionale che possono raggiungere un livello dieci volte superiore a quello del mese più calmo e ciò impone agli operatori di possedere una flotta dimensionata per assorbire tali picchi. La metà del fatturato è realizzato in luglio e agosto. Si ha poi uno squilibrio secondo la direzione del tragitto, anche in periodo di punta: in luglio, per esempio, la partenza dal continente si effettua a pieno carico mentre il ritorno è quasi vuoto. Di conseguenza, i tassi di riempimento annuale medio delle navi sono relativamente bassi. |
(39) |
La SNCM è l’operatore storico che collega la Corsica al continente francese. Schematicamente, i due terzi della sua attività si realizzano fra Marsiglia e la Corsica nel quadro di una delega di servizio pubblico; il terzo restante della sua attività è costituito da collegamenti che hanno punti di origine o di destinazione diversi (Nizza-Corsica, Tolone-Corsica, collegamenti internazionali verso la Sardegna o il Magreb). |
(40) |
La SNCM ha esercitato a lungo la sua attività principale in situazione di monopolio. Dal 1996, tuttavia, essa si confronta con una concorrenza in rapido sviluppo. Quindi, la società Corsica Ferries France (CFF) è oggigiorno l’attore dominante dei collegamenti marittimi fra il continente e la Corsica e la sua quota di mercato è in costante progresso. Pur essendo presente su questo mercato solo dal 1996, la CFF ha visto aumentare il suo traffico «passeggeri» di […] (54) l’anno fra il 2000 e il 2005 e questa crescita continua. Oggigiorno, quindi, quasi […] passeggeri marittimi fra il continente e la Corsica prendono una nave della CFF e solo […] ne utilizzano una della SNCM, mentre la CMN trasporta i passeggeri restanti, ovvero […]. |
(41) |
La posizione acquisita negli ultimi sette anni dalla CFF sul mercato considerato si manifesta anche riguardo al numero di passeggeri trasportati per stagione fra la Corsica e la Francia continentale. Dal grafico sottostante si evince che la quota di mercato della CFF è passata dal 45 % del 2000 al […] % nel 2007 e quella della SNCM dal 53 % al […] % nello stesso periodo, con un divario superiore a un milione di viaggiatori trasportati. Grafico 1 Numero di passeggeri trasportati a stagione (maggio-settembre) fra la Francia continentale e la Corsica — stagioni 2000-2007
|
(42) |
Gli altri concorrenti minori della SNCM nel servizio della Corsica sono la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN), Moby Lines, Happy Lines e TRIS. |
(43) |
Negli ultimi due anni l’offerta della SNCM e le sue quote di mercato per i collegamenti con la Corsica sono diminuite, con una riduzione del […] % per quanto riguarda l’offerta di posti (- […] % per i servizi in partenza da Nizza e - […] % per quelli in partenza da Marsiglia). |
(44) |
Il calo costante delle quote di mercato dimostra tuttavia che il ristabilimento della fiducia da parte dei passeggeri, pregiudicata in maniera molto grave dagli scioperi e dai disordini generati dai conflitti sociali del 2004 e del 2005, soprattutto in occasione della privatizzazione dell’impresa, procede molto lentamente. Si tratta di una condizione necessaria per arginare la diminuzione della quota di mercato della SNCM constatata in questi ultimi anni. In questo contesto, l’incremento del fatturato nel 2007 rassicura circa la solidità dell’impresa, sebbene abbia liberato quote di mercato considerevoli a vantaggio del suo unico concorrente, che detiene attualmente una quota di gran lunga superiore. |
(45) |
Il mercato del trasporto marittimo di passeggeri fra il continente e la Corsica è aumentato in media del 4 % negli ultimi 15 anni; la crescita dovrebbe continuare, con un incremento del […] % previsto anche per il 2008 per poi aumentare moderatamente negli anni seguenti. Eppure, non sembra che nuovi attori cerchino di affacciarsi su questo mercato. In occasione della gara d’appalto lanciata dall’Office des Transports de Corse al fine di attribuire, per il periodo 2007-2013, la delega di servizio pubblico relativa al collegamento di alcuni porti della Corsica, oltre a quelle della CFF e della SNCM-CMN non sono pervenute altre candidature, benché fossero possibili risposte parziali su una determinata linea. |
(46) |
Costituendo il principale concorrente della SNCM, la CFF ha aumentato notevolmente la propria offerta di posti da 500 000 a […] milioni fra il 1999 e il 2007 (di cui il […] % è aumentato fra il 2006 e il 2007), circostanza che le ha permesso di incrementare il traffico (da […] milioni nel 2005 a […] milioni nel 2007) e la quota di mercato. Questa politica si traduce tuttavia in tassi di riempimento strutturalmente meno elevati per la CFF rispetto alla SNCM, con un divario dell’ordine di […] punti percentuali nel 2007. Per la SNCM, il tasso di riempimento medio per l’anno 2007 si collocava al […] %, valore nella norma se si tiene conto della forte stagionalità del mercato (cfr. supra). |
(47) |
Per quanto concerne il traffico merci con la Corsica, la SNCM deteneva nel 2005 circa il […] % del mercato Marsiglia-Tolone verso la Corsica. |
(48) |
Per il traffico di merci generiche (non accompagnate), la SNCM e la CMN dispongono di un quasi monopolio di fatto. Nel quadro del contratto di delega di servizio pubblico, le due compagnie assicurano collegamenti frequenti da Marsiglia verso l’insieme dei porti della Corsica. |
(49) |
Per i rimorchi accompagnati, caricati su traghetti, che rappresentano globalmente il 24 % del traffico di merci generiche misurato in metri lineari, esiste una concorrenza tra tutti gli operatori passeggeri. La SNCM e la CMN detengono la maggioranza anche di questo traffico accompagnato. Gli altri operatori, in particolare la CFF, ne detengono il 10 %, ovvero il 2 % del mercato globale. |
(50) |
Anche per le automotrici accompagnate (55), caricate su traghetti (circa il 24 % del traffico delle merci generiche nel 2003), la SNCM e la CMN detengono la maggioranza del mercato in questione. Tuttavia, a partire dal 2002, la CFF ha sviluppato l’offerta e detiene circa il […] % del mercato. |
3.2. I collegamenti con il Magreb
(51) |
La Tunisia e l’Algeria rappresentano un mercato importante, di circa 5 milioni di passeggeri, dominato dal settore dei trasporti aerei. In questo contesto, il trasporto marittimo rappresenta circa il 15 % dei flussi. Mentre l’Algeria rappresenta un mercato marittimo significativo dell’ordine di 560 000 passeggeri, la Tunisia rappresenta un mercato meno importante, pari a 250 000 passeggeri circa. |
(52) |
Il mercato del trasporto marittimo della Francia verso il Magreb ha registrato una crescita sostenuta nel corso di questi ultimi anni, pari a circa il 13 % fra il 2001 e il 2005. Considerate le prospettive di incremento del turismo verso questa regione, il trasporto marittimo dovrebbe registrare un tasso di espansione annuo del 4 % circa all’orizzonte 2010. |
(53) |
In Algeria, la SNCM si posiziona come il secondo attore del mercato dopo l’Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV), società pubblica algerina. La quota di mercato della SNCM è passata dal 24 % del 2001 al […] % del 2005. |
(54) |
La SNCM si posiziona come secondo operatore nel mercato verso la Tunisia dopo la Compagnie tunisienne de navigation (CTN). Benché dal 2001 la SNCM abbia perso quote di mercato a vantaggio della CTN passando dal 44 % al […] % nel 2004, nel 2005 si è tuttavia registrato un miglioramento ([…] %). |
4. DESCRIZIONE DELLE MISURE COPERTE DALLA PRESENTE DECISIONE
4.1. La ricapitalizzazione della SNCM del 2002
4.1.1. Descrizione
(55) |
A seguito della decisione della Commissione del 17 luglio 2002 di autorizzare una aiuto al salvataggio alla SNCM (56), il 18 febbraio 2002 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un progetto di aiuto alla ristrutturazione a favore della SNCM. Questa misura consisteva nel ricapitalizzare la SNCM, attraverso la sua società madre CGMF, per un importo di 76 milioni di EUR, di cui 46 milioni a titolo di oneri di ristrutturazione (57). Questo aumento di capitale mirava a portare i capitali propri della SNCM da 30 milioni di EUR a 106 milioni di EUR. |
(56) |
Conformemente agli orientamenti del 1999, le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione (58) per la SNCM imperniato su cinque punti:
|
(57) |
A seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione nella decisione del 19 agosto 2002, le autorità francesi hanno descritto, nella lettera del 31 gennaio 2003, i miglioramenti apportati al piano di ristrutturazione in merito ai seguenti punti:
|
(58) |
Riguardo a quest’ultimo punto, le autorità francesi precisano che «la SNCM assume questo impegno senza riserve, poiché considera che una guerra tariffaria nella fattispecie non sarebbe conforme al suo posizionamento strategico, al suo interesse, poiché condurrebbe a un calo delle sue entrate, alle sue pratiche abituali e al suo know-how». |
(59) |
Nel loro piano di ristrutturazione, le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un piano finanziario dettagliato per il periodo 2002-2007 sulla base di ipotesi mediane concernenti una serie di variabili (61). Le proiezioni finanziarie indicano, fra l’altro, un ritorno a risultati correnti positivi a partire dal 2003. Tabella 1 Piano finanziario per il periodo 2002-2007
|
(60) |
L’apporto di capitale per 76 milioni di EUR nonché il ritorno alla redditività dell’azienda, previsto a partire dal 2003, dovevano permettere, secondo le autorità francesi, di far passare i capitali propri da circa 30 milioni di EUR della fine dell’anno 2001 a 120 milioni di EUR nel breve termine (2003), poi a […] milioni di EUR alla fine del piano (2006-2007). Ciò doveva consentire una riduzione dell’indebitamento finanziario dai 145 milioni di EUR del 2002 a livelli compresi fra […] e […] milioni di EUR tra il 2003 e il 2005. Negli ultimi anni del piano, era previsto un innalzamento dell’indebitamento da parte della compagnia per il rinnovo, in piena proprietà, di una o due navi. |
(61) |
Le autorità francesi hanno anche fornito uno studio di sensibilità dei risultati previsti rispetto alle ipotesi di lavoro relative al traffico sulle varie linee. Su tale base, le diverse simulazioni dimostrano che la SNCM dovrebbe ritornare sulla strada della redditività nei casi considerati. |
4.1.2. Determinazione dell’importo della ricapitalizzazione
(62) |
Il metodo utilizzato dalle autorità francesi (62) per determinare l’importo della ricapitalizzazione consiste nel calcolare il fabbisogno finanziario sulla base del rapporto medio fra fondi propri e debiti finanziari constatato nel 2000 presso cinque compagnie marittime europee. Malgrado le disparità dei bilanci di queste imprese, la media considerata dalle autorità francesi si colloca al 79 %. Le autorità francesi sostengono che le proiezioni finanziarie sul periodo dal 2002 al 2007 portano a un rapporto medio fra capitali propri e debiti finanziari pari al 77 % mentre i capitali propri raggiungerebbero 169 milioni di EUR nel 2007. Un tale livello di fondi propri doveva essere ottenuto mediante una ricapitalizzazione di 76 milioni di EUR e l’adeguata realizzazione delle azioni previste nel piano di ristrutturazione. |
4.2. Misure posteriori alla ricapitalizzazione del 2002
4.2.1. Osservazione preliminare
(63) |
La ricapitalizzazione e il piano di ristrutturazione del 2002 non hanno prodotto i risultati previsti e, a partire dal 2004, la situazione economica e finanziaria della SNCM è notevolmente peggiorata. A questo deterioramento hanno contribuito sia fattori interni (conflitti sociali, realizzazione insufficiente e tardiva degli obiettivi di produttività, perdita di quote di mercato) sia fattori esterni alla SNCM [minor attrattiva della destinazione della Corsica, acquisizione di quote di mercato da parte della CFF, errori di gestione da parte dello Stato (63)] nonché il rincaro dei carburanti. |
(64) |
Così, il risultato corrente della SNCM si è collocato a – 32,6 milioni di EUR nel 2004 e a – 25,8 milioni di EUR nel 2005. Quanto al risultato netto, era di – 29,7 milioni di EUR nel 2004 e di – 28,8 milioni di EUR nel 2005. |
(65) |
Il deterioramento della situazione economica e finanziaria della SNCM ha indotto le autorità francesi a cedere attivi in misura superiore rispetto a quanto previsto dal piano di ristrutturazione del 2002 e richiesto dalla decisione del 2003, nonché ad avviare una procedura di ricerca di partner privati. Tabella 2 Elenco degli attivi ceduti dalla SNCM dal 2002 (64)
|
4.2.2. Le misure successive alla ricapitalizzazione del 2002
(66) |
A seguito di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria (66), il 13 ottobre 2005 è stato finalmente trovato un accordo fra lo Stato, la BCP e la VT in un contesto sociale e finanziario molto difficile. La VT è quindi l’operatore industriale della SNCM (partecipazione al 28 %) mentre la BCP è l’azionista di riferimento con una partecipazione del 38 %. Lo Stato si è impegnato, in particolare nei confronti dei dipendenti, a rimanere azionista della compagnia per il 25 % (67). La BCP e la VT hanno stabilito un piano aziendale per la SNCM che è stato comunicato il 7 aprile 2006 alla Commissione europea. |
(67) |
Il protocollo d’intesa, ai sensi del quale il 75 % del capitale della SNCM è ceduto agli acquirenti privati, è stato sottoscritto il 16 maggio 2006 fra le parti (BCP, VT e CGMF). |
(68) |
Nella sezione II del protocollo d’intesa è stabilito che la CGMF si impegna ad approvare, sottoscrivere e versare integralmente un aumento di capitale della SNCM per un importo complessivo di 142,5 milioni di EUR. |
(69) |
A seguito dell’aumento di capitale, si prevede che il capitale sociale della SNCM sia ridotto mediante annullamento di azioni per essere riportato al minimo legale per una società per azioni che non ricorre a un collocamento presso il pubblico. |
(70) |
A integrazione dell’aumento di capitale, la CGMF si impegna a mettere a disposizione della SNCM, sotto forma di un anticipo in conto corrente, la somma di 38,5 milioni di EUR. Questo anticipo di conto corrente, che sarà versato dalla SNCM a un sequestratario (la banca CIC), è destinato al finanziamento della frazione di costo definito «per generosità» che andrebbe a integrare le somme dovute in applicazione delle disposizioni di legge e convenzionali nell’eventualità di un piano di riduzione del personale attuato dagli acquirenti (68). Il versamento di compensazioni in aggiunta alle indennità percepite in applicazione delle disposizioni di legge e convenzionali si fa su base individuale e nominativa per dipendenti che hanno lasciato l’impresa e il cui contratto di lavoro è stato rescisso. |
(71) |
A seguito di queste operazioni, la sezione III del protocollo d’intesa prevede che la CGMF ceda agli acquirenti privati le proprie azioni pari al 75 % delle azioni che costituiscono il capitale sociale dell’impresa e il […] destinato a finanziare la parte del piano sociale che va oltre gli obblighi convenzionali e legali. |
(72) |
La sezione III del protocollo d’intesa prevede anche la sottoscrizione congiunta e concomitante da parte degli acquirenti e della CGMF di nuove azioni per un importo complessivo di 35 milioni di EUR e di un apporto in conto corrente di 8,75 milioni di EUR da parte delle società BCP/VT, messo a disposizione della SNCM in funzione del suo fabbisogno di tesoreria. Al paragrafo III.2.7 del protocollo d’intesa, si stabilisce che il valore delle azioni della CGMF è pari, in ogni momento, al loro valore nominale iniziale aumentato del […] % del valore nominale versato, moltiplicato per G/365, dove G è il numero di giorni trascorsi dalla data di realizzazione, al netto di tutte le somme percepite (per esempio dividendi). Queste modalità non sono applicabili in caso di amministrazione controllata o liquidazione giudiziaria della società. |
(73) |
Il protocollo d’accordo (sezione III.5) comporta una clausola risolutiva di cessione della SNCM che può essere esercitata in concomitanza dagli acquirenti nel caso sopraggiunga uno dei seguenti avvenimenti, poiché queste ipotesi avrebbero l’effetto di rimettere in discussione la credibilità del loro piano aziendale e il risanamento della società:
|
(74) |
La sezione VII del protocollo d’intesa prevede che la CGMF si faccia carico di una parte degli impegni sociali della SNCM a titolo di spese per cassa mutua dei suoi pensionati per un importo valutato in 15,5 milioni di EUR a decorrere dal giorno del trasferimento della proprietà dell’impresa. |
(75) |
Le modalità di governance dell’impresa sono precisate nella sezione IV del protocollo d’intesa. Si prevede di procedere a una modifica della modalità di gestione della SNCM che sarà trasformata in società per azioni con comitato esecutivo e consiglio di vigilanza. Quest’ultimo sarà costituito da 10, poi da 14 membri. La presidenza sarà attribuita temporaneamente a un rappresentante dello Stato. Se la DSP è attribuita alla SNCM, il presidente del consiglio di vigilanza sarà sostituito da un rappresentante della BCP. Quanto al comitato esecutivo, esso ha la funzione di assicurare la gestione operativa della SNCM. |
(76) |
Il 26 maggio 2006 il governo francese ha interinato la cessione della SNCM nonché le succitate misure. |
(77) |
Alla luce di quanto sopra, il protocollo d’intesa contiene tre tipi di misure statali che giustificano un’indagine relativa al regime comunitario degli aiuti di Stato:
|
5. PORTATA DELLA PRESENTE DECISIONE
(78) |
La presente decisione definitiva concerne le misure attuate dalla Francia a favore della SNCM dal 18 febbraio 2002, cioè:
|
(79) |
La presente decisione non concerne l’esame delle compensazioni finanziarie percepite o da percepire da parte della SNCM a titolo degli obblighi di servizio pubblico per il periodo 2007-2013, che sono oggetto di un procedimento distinto. |
6. MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALL’ADOZIONE DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DEL 2002 E DEL 2006
6.1. L’avvio del procedimento d’indagine formale del 2002
(80) |
Nella sua decisione del 19 agosto 2002 di avviare un procedimento, la Commissione, pur riconoscendo alla SNCM la natura di impresa in difficoltà, ha espresso i propri dubbi circa la compatibilità della misura notificata con i criteri esposti al punto 3.2.2 degli orientamenti del 1999 allora in vigore. |
(81) |
La Commissione ha espresso alcuni dubbi sul piano di ristrutturazione in considerazione dell’assenza di analisi delle cause delle perdite dell’impresa. In particolare, la Commissione ha chiesto delucidazioni riguardanti i collegamenti fra le perdite e gli obblighi di servizio pubblico, l’impatto della politica di acquisto di navi della SNCM sul conto economico e le misure previste per aumentare la produttività dell’impresa. |
(82) |
La Commissione ha inoltre sottolineato alcune lacune del piano di ristrutturazione, in particolare l’assenza di misure concrete per ridurre l’ammontare dei consumi intermedi e l’assenza di indicazioni sulla futura politica tariffaria della SNCM. |
(83) |
La Commissione si è parimenti interrogata sulla pertinenza del metodo di calcolo adottato dalle autorità francesi per fissare l’importo della ricapitalizzazione e su certe ipotesi considerate per elaborare le simulazioni finanziarie. |
6.2. L’estensione del procedimento d’indagine formale del 2006
(84) |
Con decisione del 13 settembre 2006, la Commissione ha stabilito di estendere il procedimento d’indagine formale del 2002 alle misure previste nel quadro della cessione della SNCM al settore privato. |
(85) |
Innanzitutto, considerando l’invito delle autorità francesi del 7 aprile 2006 (cfr. considerando 17 della presente decisione) a esaminare una parte dell’importo dell’apporto di capitale del 2002 alla luce della giurisprudenza Altmark, la Commissione ha, a questo proposito, sollevato dubbi quanto al rispetto delle condizioni (in particolare la seconda e la quarta) poste dal giudice comunitario in tale sentenza (69). |
(86) |
Nell’ipotesi in cui questo importo fosse definito quale aiuto compatibile ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha stimato, nella decisione del 2006, che il nuovo importo di aiuto da valutare alla luce degli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione sarebbe di 15,81 milioni di EUR. Poiché l’ammontare dell’aiuto alla ristrutturazione sarebbe sensibilmente inferiore a quello notificato nel 2002 e approvato nel 2003, la Commissione ha espresso dubbi circa l’opportunità di mantenere l’insieme delle contropartite imposte alla SNCM con la decisione del 2003. |
(87) |
La Commissione ha altresì espresso dubbi circa il rispetto delle condizioni imposte dalla decisione del 2003, ovvero il principio di price leadership e il numero di rotazioni sulla Corsica. |
(88) |
Per quanto concerne il prezzo di cessione negativo della SNCM, la Commissione ha espresso dubbi circa il fatto che la ricapitalizzazione ad opera dello Stato precedente alla cessione della SNCM sia conforme al principio dell’investitore privato in economia di mercato. In particolare, la Commissione dubita della validità del calcolo dei costi di liquidazione che lo Stato azionista sarebbe stato tenuto a corrispondere in caso di liquidazione della SNCM. |
(89) |
La Commissione ha messo in dubbio il fatto che gli interventi finanziari possano giustificarsi in ottemperanza agli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. |
(90) |
Ha peraltro espresso dubbi circa la seconda ricapitalizzazione di 8,75 milioni di EUR per quanto riguarda il rispetto dei principi di concomitanza dell’investimento privato e di quello pubblico e l’identità delle condizioni di sottoscrizione ai sensi della giurisprudenza. |
(91) |
La Commissione ha infine messo in dubbio il fatto che gli interventi sociali complementari di 38,5 milioni di EUR di aiuti alla persona possano costituire un vantaggio indiretto all’impresa. Ha altresì evidenziato il rischio di contraddizione con l’assunzione delle indennità complementari di licenziamento come facenti parte dei rischi sostenuti da un investitore avveduto. |
7. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ FRANCESI
7.1. Sulla ricapitalizzazione del 2002
7.1.1. Sull’importo di 53,48 milioni di EUR alla luce della giurisprudenza Altmark
7.1.1.1.
(92) |
Nella lettera del 7 aprile 2006 nonché nell’ambito dei commenti presentati a seguito della decisione del 2006, le autorità francesi invitavano la Commissione a prendere atto che, in ragione della sua natura di «compensazione di servizio pubblico» per il periodo 1991-2001, una parte dell’aumento di capitale del 2002, ovvero 53,48 milioni di EUR, non costituisce un aiuto di Stato alla luce della giurisprudenza Altmark, considerando infatti che le quattro condizioni sancite da detta giurisprudenza sono soddisfatte nella fattispecie. |
(93) |
Per quanto concerne in particolare la seconda condizione Altmark, le autorità francesi sottolineano che ai sensi della sentenza Altmark, solo i parametri di calcolo devono essere fissati previamente in modo obiettivo e trasparente. Ora, nella fattispecie, esse precisano che l’importo di 53,48 milioni di EUR è stato versato nel novembre 2003 sulla base di parametri di calcolo fissati prima del periodo in questione (1991-2001) (70). |
(94) |
Da allora, secondo la Francia, il fatto che il versamento della rivalutazione per compensazione insufficiente intervenga a posteriori non rimette in dubbio la sua conclusione per cui i parametri di calcolo in base ai quali è calcolata la compensazione di 53,48 milioni di EUR erano chiaramente fissati in modo obiettivo e trasparente prima dell’assolvimento delle mansioni di servizio pubblico. |
(95) |
Per quanto riguarda la quarta condizione Altmark, le autorità francesi considerano che essa riguardi le caratteristiche di un’impresa incaricata di un compito di servizio pubblico che risponda alla qualifica di un buon gestore medio, ma per contro non fa in alcun modo riferimento a una qualche esigenza di redditività minima o media dell’impresa in questione. |
(96) |
A questo proposito, le autorità francesi considerano che la SNCM possa beneficiare di una «presunzione di gestione efficiente» per il periodo dal 1991 al 2001 e che non può essere considerata alcuna «presunzione di gestione inefficiente» nei confronti di questa per il solo fatto delle perdite finanziarie subite durante il periodo 1991-2001. Secondo le autorità francesi, le perdite della SNCM non sarebbero da imputare a una cattiva gestione bensì alla rigidità delle convenzioni sottoscritte nel 1991 e nel 1996 nonché all’improvviso sconvolgimento del mercato storico di questa compagnia dovuto al passaggio da una situazione di monopolio a un contesto fortemente concorrenziale. La SNCM si sarebbe comportata, dunque, come un’impresa gestita in modo mediamente efficiente. |
(97) |
La Francia sottolinea che l’operatore pubblico era la sola impresa in grado di assumersi tali obblighi in termini di regolarità annuale e frequenza di servizio e questo nonostante l’arrivo nel 1996 di un operatore privato, il quale copriva solo alcune linee e unicamente durante l’alta stagione. In senso stretto, quindi, non esisteva un’impresa i cui costi potessero fungere da riferimento per determinare se il livello della compensazione accordata alla SNCM superasse o meno i costi necessariamente generati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Sarebbe dunque difficile, secondo le autorità francesi, effettuare un confronto fra la struttura di costi della SNCM e quella di altre compagnie marittime, considerate le specificità dell’attività di quest’ultima e del mercato in cui opera. |
(98) |
Malgrado l’impossibilità pratica di trovare un’impresa che possa servire da punto di riferimento per tale periodo, la Francia ritiene di aver cercato di fornire, nell’ambito degli scambi con la Commissione che hanno avuto luogo nel 2005 e nel 2006, elementi oggettivi e giustificabili che consentissero di stabilire la natura di «impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto» della SNCM e di constatare l’osservanza del quarto criterio posto dalla sentenza Altmark (71). |
(99) |
La Francia ritiene inoltre che un raffronto fondato sugli elementi disponibili relativi alla struttura di costi della CFF e della SNCM sarebbe lungi dal contraddire la presunzione di gestione efficiente della SNCM, soprattutto perché tali elementi non permettono di prendere in considerazione una parte non trascurabile dei costi dell’attività di servizio pubblico che concerne il trasporto merci. |
(100) |
Peraltro, la Francia afferma che, in un caso come il presente, è ammesso considerare che la giurisprudenza che ha portato alla sentenza Altmark (e in particolare la sentenza Ferring) debba intendersi come una verifica della sola assenza di compensazione sovradimensionata. A questo riguardo, le autorità francesi sostengono che le sovvenzioni accordate non hanno superato i costi effettivamente sostenuti dalla SNCM per gli obblighi di servizio pubblico di cui si è fatta carico, come ha rilevato la Commissione nella decisione del 30 ottobre 2001 (72). |
(101) |
Infine, le autorità francesi affermano che il fatto che la giurisprudenza Altmark si applichi alla convenzione di DSP del 2002-2006 dovrebbe contribuire a fugare ogni dubbio sull’applicabilità di questa giurisprudenza alle compensazioni per oneri di servizio pubblico relative al periodo compreso fra il 1991 e il 2001. Infatti, secondo la Francia, le compensazioni accordate dal 1991 al 2001 e dal 2002 al 2006 avrebbero la stessa natura poiché i parametri della loro definizione, ovvero esigenze di servizio pubblico gravose, la presenza di una sola impresa in grado di farsene carico e uno schema di valutazione dei costi di esercizio, sono identici. |
(102) |
In conclusione, la Francia è del parere che l’esistenza degli obblighi di servizio pubblico, associata all’assenza di compensazione sovradimensionata per il periodo 1991-2001, conferma il rispetto delle quattro condizioni Altmark. |
7.1.1.2.
(103) |
Se la Commissione dovesse concludere che questo intervento costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, le autorità francesi stimano che questa misura autonoma e indipendente dal piano di ristrutturazione del 2002 sia compatibile ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, non essendo stato contestato detto fondamento di compatibilità dal Tribunale nella sentenza del 2005. |
(104) |
Le autorità francesi insistono sul fatto che, nel caso in esame, l’importo in questione è una misura che non andrebbe valutata alla luce degli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione del 1999 o del 2004 e, in particolare, non dovrebbe essere presa in considerazione nel valutare le condizioni imposte al piano del 2002. Infatti, secondo la Francia, gli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione del 2004 (punto 68) non potrebbero giustificare l’integrazione dei 53,48 milioni di EUR negli aiuti alla ristrutturazione. |
(105) |
A questo proposito, la Francia afferma che l’importo di 53,48 milioni di EUR che copre compensazioni per oneri di servizio pubblico per il periodo 1991-2001 non è una misura accordata durante la ristrutturazione, che si tratti del piano di ristrutturazione notificato nel 2002 o del suo aggiornamento, bensì una misura che precede i piani di ristrutturazione in questione. Inoltre, le autorità francesi rilevano che una misura volta a compensare gli oneri gravanti su imprese per effetto dei loro obblighi di servizio pubblico non e un aiuto alla ristrutturazione come definito negli orientamenti. |
(106) |
Le autorità francesi ritengono che, anche se questo importo è stato notificato nel quadro di un finanziamento globale a titolo di aiuto alla ristrutturazione, la Commissione non è legata alle definizioni adottate dagli Stati membri e che al contrario è sua competenza, se del caso, ridefinire una misura in quanto non costituisce aiuto di Stato o, al contrario, classificare una misura statale di aiuto quand’anche lo Stato membro in questione non l’avesse presentata come tale. |
7.1.2. Sul saldo notificato a titolo degli aiuti alla ristrutturazione
(107) |
Alla luce di quanto sopra, la Francia considera che, se l’importo di 53,48 milioni di EUR è giudicato privo di elementi di aiuto o se è classificato come aiuto compatibile ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, l’importo dell’aiuto da considerare come aiuto alla ristrutturazione a titolo della notifica del 2002 ammonterebbe non più a 76 milioni di EUR, bensì a 15,81 milioni di EUR. |
7.2. Sulle misure successive alla ricapitalizzazione del 2002
(108) |
La Francia ricorda, a titolo marginale, che la gravità dei moti sociali del 2004/2005 e il deterioramento della situazione economica e finanziaria della SNCM hanno indotto lo Stato azionista ad avviare nel gennaio 2005 una procedura di selezione di investitori privati e ad attuare misure di emergenza [soprattutto la cessione della nave Asco e della partecipazione in Sudcargos (73)]. |
7.2.1. Sul prezzo di cessione negativo della SNCM
(109) |
In applicazione della giurisprudenza comunitaria in materia, le autorità francesi invitano la Commissione a considerare che il prezzo di cessione negativo della SNCM di 158 milioni di EUR non comprende alcuna misura classificabile come aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE poiché lo Stato francese si sarebbe comportato come un investitore privato in economia di mercato. |
(110) |
In via marginale, la Francia fa osservare che il prezzo finale di 158 milioni di EUR, inferiore al prezzo negativo richiesto inizialmente dagli acquirenti al termine della loro revisione contabile della SNCM, è il risultato di una negoziazione di cessione di controllo condotta nel quadro di una gara d’appalto aperta, trasparente e non discriminatoria e, in virtù di questa, costituisce senza dubbio un prezzo di mercato. |
(111) |
La Francia considera che, poiché questa ricerca di un partner privato per la SNCM è stata effettuata nel quadro di una procedura di gara d’appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, in esito alla quale è stata accettata la miglior offerta, il prezzo di cessione è un prezzo di mercato. |
(112) |
Secondo le autorità francesi, la cessione al prezzo negativo di 158 milioni di EUR avrebbe avuto luogo alle condizioni più vantaggiose per lo Stato conformemente alla giurisprudenza comunitaria e alla prassi decisionale della Commissione e non conterrebbe dunque alcun elemento di aiuto. In effetti, la Francia ritiene che questo prezzo negativo sia inferiore al costo di liquidazione di cui lo Stato avrebbe dovuto farsi carico in caso di liquidazione dell’impresa. |
(113) |
Questa conclusione si imporrebbe sia applicando l’approccio desunto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [in prosieguo giurisprudenza Gröditzer (74)] sia applicando quello fondato sull’analisi dei costi di liquidazione effettivi della SNCM [decisione ABX (75)]. |
(114) |
Quanto al primo metodo basato sulla giurisprudenza Gröditzer, la Francia sostiene che questa sentenza avrebbe confermato la valutazione della Commissione nella decisione dell’8 luglio 1999, secondo la quale «i costi di liquidazione si limitano al […] valore dell’attivo […].» (76). |
(115) |
A questo riguardo, le relazioni della CGMF (77) e di Oddo-Hastings (78) stimano il valore di liquidazione degli attivi a un minimo di […] milioni di EUR al 30 settembre 2005 (79). |
(116) |
Di conseguenza, nella misura in cui lo Stato in quanto proprietario azionista di una società è responsabile dei relativi debiti solo fino a concorrenza del valore di liquidazione dei loro attivi [giurisprudenza Hytasa (80)], la Francia afferma che il valore di liquidazione degli attivi della compagnia stimato a un minimo di […] milioni di EUR è nettamente superiore al prezzo negativo di cessione di 158 milioni di EUR. |
(117) |
Circa il secondo metodo, la Francia indica che discende dalla decisione della Commissione riguardante l’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di ABX Logistics, nella quale la Commissione ha esaminato un prezzo di cessione negativo, che presentava, come nella fattispecie, il carattere di un prezzo di mercato, paragonandolo ai costi che lo Stato azionista avrebbe effettivamente sostenuto nel quadro di una liquidazione volontaria o coatta, quali stimati da un terzo indipendente. Secondo la Francia, la Commissione riconosce in questa decisione la validità di un certo numero di costi che possono derivare da un’azione di ripianamento del passivo da parte dei creditori o della liquidazione agli altri rami del gruppo che liquidano la controllata. |
(118) |
Sulla base delle summenzionate relazioni CGMF e Oddo-Hastings, le autorità francesi stimano che l’insieme dei costi reali che la Repubblica francese andrebbe a sostenere in quanto azionista, ammonterebbero a un valore compreso fra […] e […] milioni di EUR al 30 settembre 2005. |
(119) |
Questo metodo tiene soprattutto conto del rischio che lo Stato francese fosse chiamato a «ripianare il passivo» nel caso in cui un tribunale avesse dovuto considerarlo come dirigente di fatto della SNCM. Le autorità francesi stimano che il rischio di azione in ripianamento del passivo non può essere evitato, soprattutto in relazione a un precedente giudizio dalla Corte di cassazione in Francia (81). Pertanto, in varie lettere alla Commissione, le autorità francesi hanno sostenuto che l’ipotesi di una condanna dello Stato da parte di un giudice nazionale a ripianare il passivo dell’impresa gestita costituiva uno scenario più che plausibile e che andava presa in considerazione nel calcolo del costo effettivo di un’eventuale liquidazione della SNCM. |
(120) |
Al 30 settembre 2005 il valore residuo dell’attivo della SNCM (ovvero […] milioni di EUR) sarebbe, dopo il pagamento dei debiti privilegiati, di […] milioni di EUR. Gli altri elementi di costo considerati a titolo dell’azione di ripianamento del passivo nei confronti dello Stato comprendono in particolare i costi di rescissione dei principali contratti di esercizio, i costi connessi alla risoluzione delle condizioni di leasing delle navi e il pagamento dei debiti chirografi, il che porterebbe a un disavanzo degli attivi pari a […] milioni di EUR. Le autorità francesi considerano che lo Stato sarebbe stato condannato a farsi carico di un quota compresa fra il […] e il […] % di tale importo. |
(121) |
Inoltre, le autorità francesi considerano che, dato il suo legame di dipendenza con la SNCM, e secondo un’altra giurisprudenza francese (82), la liquidazione dell’impresa avrebbe potuto portare il giudice a ordinare il versamento di un’indennità ai dipendenti. Secondo questa giurisprudenza, le autorità francesi ritengono che sarebbe stato alquanto verosimile che un giudice fissasse l’importo delle indennità complementari in base a quelle che sarebbero state versate nel quadro di un piano sociale presentato prima della liquidazione. |
(122) |
Applicando la giurisprudenza Aspocomp al caso in esame, la Francia considera che lo Stato sarebbe stato indotto a pagare le indennità complementari di licenziamento per un costo totale compreso fra […] e […] milioni di EUR, il che avrebbe determinato da ultimo un costo totale di liquidazione a carico dello Stato compreso fra […] e […] milioni di EUR. |
(123) |
Secondo questo approccio, l’analisi dei costi effettivi che sarebbero stati posti a carico dello Stato azionista dimostra che il costo per lo Stato della vendita della SNCM a un prezzo negativo di 158 milioni di EUR è inferiore al costo effettivo che avrebbe dovuto sostenere in caso di liquidazione giudiziaria dell’impresa. |
(124) |
In conclusione, le autorità francesi considerano che questo importo non avrebbe potuto essere definito aiuto di Stato. |
7.2.2. Sull’apporto congiunto di capitale da parte degli azionisti
(125) |
La Francia considera che, attraverso questa assunzione di partecipazione, si è comportata come un investitore avveduto poiché, da un lato, è intervenuta contestualmente e in via minoritaria a fianco delle società BCP e VT e, dall’altro, questa partecipazione gode di una remunerazione di capitale fisso pari a […] % l’anno, esentando così lo Stato dal rischio di esecuzione del piano aziendale. Infatti, la Francia sostiene che questo tasso di redditività è molto soddisfacente per un investitore privato (83). Precisa tuttavia che nessuna remunerazione sarebbe dovuta in caso di amministrazione controllata o liquidazione giudiziaria della SNCM o dell’esercizio della clausola risolutiva da parte degli acquirenti. |
7.2.3. Sulle misure sociali complementari (aiuto alla persona)
(126) |
La Francia considera, rifacendosi alla prassi decisionale della Commissione, soprattutto in relazione al fascicolo SFP — Société française de production (84), che questo finanziamento costituisca un aiuto alla persona che non va a vantaggio dell’impresa. Pertanto l’attuazione grazie a fondi pubblici di misure sociali supplementari a favore dei lavoratori licenziati, senza che tali misure alleggeriscano gli oneri normali del datore di lavoro, rientra nella politica sociale degli Stati membri e non costituirebbe un aiuto di Stato. |
7.2.4. Conclusioni
(127) |
Se la Commissione dovesse tuttavia classificare come aiuto di Stato interamente o in parte le nuove misure, la Francia pone alla sua attenzione il fatto che queste nuove misure, assicurando il risanamento della SNCM, consentirebbero il mantenimento di un gioco della concorrenza nei mercati in questione, soprattutto nel mercato dei collegamenti con la Corsica. Questo elemento, secondo la Francia, è uno dei principi degli orientamenti nel salvataggio di un’impresa in difficoltà come ricordato, nel presente fascicolo, dalla Commissione (considerando 283 della sua decisione annullata) e dal Tribunale nella sua sentenza del 15 giugno 2005. In particolare, quest’ultimo avrebbe ricordato che la Commissione poteva ritenere, nell’esercizio del suo ampio potere di valutazione, che la presenza di un’impresa fosse necessaria per evitare l’emergere di una struttura oligopolistica rafforzata dei mercati in questione. |
(128) |
Quanto alla determinazione delle eventuali contropartite da imporre alla SNCM, la Francia suggerisce che la Commissione dovrebbe tener conto della struttura di mercato. Pertanto, una riduzione delle capacità della SNCM sarebbe tale da rafforzare la posizione ormai dominante della CFF sul mercato dei collegamenti con la Corsica (85). |
(129) |
Secondo le autorità francesi, il piano di ristrutturazione, aggiornato, sarebbe conforme ai criteri di compatibilità enunciati dalla Commissione nei suoi orientamenti del 1999 e del 2004. L’insieme delle misure esposte nel contesto della privatizzazione della SNCM consentirebbe altresì di ristabilire già dalla fine del 2009 la solidità a lungo termine della SNCM e sarebbe limitato al minimo necessario per detto risanamento. |
7.3. Sulla soppressione delle restrizioni imposte dalla decisione annullata del 2003
(130) |
Le autorità francesi ricordano, da un lato, che le condizioni imposte dalla decisione del 2003 sono state tutte attuate e rispettate nel periodo 2003-2006. D’altra parte, le autorità francesi considerano che queste misure non siano più necessarie per prevenire una distorsione della concorrenza e che il loro mantenimento sarebbe contrario al principio della proporzionalità in considerazione dell’esiguità dell’importo degli aiuti alla ristrutturazione, ormai ridotto a 15,81 milioni di EUR. In particolare, le autorità francesi considerano che occorra rimuovere le condizioni che potrebbero ancora trovare applicazione, ovvero quelle che vertono sul divieto di ammodernare la flotta della SNCM, sul rispetto del principio del price leadership in materia tariffaria e sul mantenimento di un certo numero di frequenze. |
8. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
8.1. Sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale del 2002
8.1.1. Osservazioni di Corsica Ferries (CFF)
(131) |
Mettendo in discussione, soprattutto, il fatto che la SNCM sia un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti (86), la CFF s’interroga sulla capacità della stessa di diventare redditizia sulle linee non sovvenzionate. La CFF constata d’altronde che, contrariamente a quanto annunciato nel piano di ristrutturazione (87), Livorno è sempre servita. |
(132) |
In merito alla questione della riduzione dei costi, la CFF lamenta il fatto di non aver accesso a taluni elementi del piano di ristrutturazione riguardo al quale i suoi rappresentanti hanno espresso critiche (88). |
(133) |
La CFF ritiene che il calcolo delle autorità francesi che porta alla somma di 76 milioni di EUR sia puramente fittizio (89), mentre la quota di capitali propri rispetto ai debiti finanziari del 79 % decretato dalle autorità francesi le sembra eccessivo (90). Per quanto concerne le partecipazioni della SNCM, la CFF osserva che certe affiliate non sono utili alle attività della compagnia marittima (91). |
(134) |
In conclusione, secondo la CFF, il progetto di aiuto mira a evitare il regolamento sul cabotaggio e a privare di significato la gara d’appalto indetta per i collegamenti con la Corsica in partenza da Marsiglia. La CFF insiste perché l’aiuto programmato non finisca per consentire un’offerta commerciale più aggressiva da parte della SNCM. Essa suggerisce di concedere un aiuto alla ristrutturazione solo nel 2007 ed esclusivamente nel caso in cui la SNCM perdesse la prossima gara d’appalto nel 2006, solo scenario a suo parere che metterebbe veramente la compagnia marittima pubblica in difficoltà. |
8.1.2. Osservazioni del gruppo Stef-TFE (92)
(135) |
Il gruppo Stef-TFE sostiene che le partecipazioni della SNCM nella CMN debbano essere analizzate come attivi puramente finanziari. Secondo il gruppo Stef-TFE, la CMN e la SNCM sono indipendenti e in concorrenza per le linee diverse da quelle in partenza da Marsiglia, anche se sono entrambe co-appaltatrici nell’ambito del contratto di delega di servizio pubblico. |
(136) |
La lettera indica che il gruppo Stef-TFE si impegnerebbe «a riacquistare, interamente o in parte, e preferibilmente la totalità delle partecipazioni della SNCM nella CMN», di cui stima il valore fra i 15 e i 17 milioni di EUR, se la Commissione dovesse reputare, nelle condizioni che potrebbe imporre nella sua decisione finale, che «una tale cessione sia necessaria al buon equilibrio del piano di ristrutturazione». |
8.1.3. Osservazioni dei rappresentanti degli enti locali
(137) |
Il sindaco di Marsiglia, il presidente del consiglio generale del dipartimento Bouches-du-Rhône e il presidente del consiglio della regione Provenza-Alpi-Costa azzurra sottolineano l’importanza economica della SNCM nell’economia regionale. |
(138) |
Il presidente del consiglio regionale Provenza-Alpi-Costa azzurra aggiunge che a suo parere sussistono le condizioni perché il piano di ristrutturazione della SNCM garantisca la sostenibilità dell’impresa. |
(139) |
Il presidente del consiglio esecutivo dell’Assemblea di Corsica ha trasmesso una delibera della suddetta assemblea del 18 dicembre 2002 durante la quale essa emetteva «un parere favorevole» al progetto di ricapitalizzazione della SNCM. |
8.1.4. Osservazioni dell’Office des Transports de Corse
(140) |
L’Office des Transports de Corse (OTC) (93) sottolinea, nell’ambito della gara d’appalto lanciata per il contratto di delega di servizio pubblico, è pervenuta un’unica offerta, ovvero quella del raggruppamento della CMN e della SNCM. Desiderosa di mantenere un servizio affidabile di qualità, l’ente territoriale di Corsica ha incluso nel proprio contratto meccanismi finanziari di compensazione o di correzione in funzione dell’efficienza e dell’affidabilità dei servizi. Infine, si ricorda che l’ente territoriale di Corsica ha tenuto in considerazione l’evoluzione dell’offerta dal 1996 sui servizi in partenza dai porti della Francia continentale per non limitare gli oneri di servizio pubblico ai soli collegamenti con partenza da Marsiglia. |
(141) |
L’OTC indica altresì che, poiché la SNCM è tuttora la sola compagnia in grado di soddisfare le esigenze del contratto per quanto riguarda il traffico passeggeri, la sua scomparsa «comporterebbe immediatamente una diminuzione importante dei servizi». Ricorda, inoltre, il peso della SNCM nell’economia della Corsica. |
8.2. Sulla decisione di estensione del procedimento del 2006
8.2.1. Osservazioni di Corsica Ferries (CFF)
(142) |
La CFF sottolinea l’importanza degli importi finanziari in questione, il loro carattere sproporzionato rispetto al fatturato della SNCM e il fatto che sono stati versati alla SNCM prima che la Commissione si pronunciasse sulla qualifica ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(143) |
La CFF pone all’attenzione della Commissione il fatto che il sostegno dello Stato francese alla SNCM riveste un carattere strategico per lo sviluppo della CFF. Queste misure non autorizzate permetterebbero alla SNCM di avere una politica tariffaria molto aggressiva sulle linee in cui la CFF è presente da 10 anni e in cui, per la prima volta dal suo ingresso, perderebbe quote di mercato. |
(144) |
La CFF considera che esistono vie alternative alla presenza della SNCM su tutte le linee in questione, comprese e non comprese nella DSP, che presenterebbero svariati vantaggi sia per la SNCM sia per la concorrenza in generale. Quanto alla DSP (94), la CFF ritiene che la SNCM dovrebbe ridurre la propria offerta sui servizi effettuati in tale ambito per impedire che sfrutti abusivamente la sua posizione dominante su tale mercato, evitare nuovi investimenti e istituire un piano sociale limitato a 120 posti di lavoro stagionale senza dover rescindere contratti a durata indeterminata, più onerosi. Per quanto concerne le linee non comprese nella DSP, la CFF suggerisce il ritiro da parte della SNCM di una nave stagionale. |
8.2.1.1.
(145) |
Quanto all’importo di 53,48 milioni di EUR, la CFF si interroga su un eventuale doppio conteggio nel calcolo della compensazione di 787 milioni di EUR autorizzato dalla decisione della Commissione del 2001. |
(146) |
La CFF considera che, nonostante il fatto che la giurisprudenza Altmark sia posteriore alla firma della DSP, le compensazioni corrisposte nel quadro di quest’ultima devono essere esaminate alla luce dei criteri stabiliti da detta giurisprudenza. A questo proposito, la CFF considera che, ad eccezione del primo, i criteri Altmark non sono soddisfatti. |
(147) |
Per quanto riguarda in particolare il quarto criterio Altmark, la CFF condivide i dubbi della Commissione circa il fatto che si possa considerare la SNCM come un’impresa gestita in modo efficiente e dotata di mezzi adeguati. A questo riguardo, la CFF pone all’attenzione della Commissione il fatto che circa il 50 % delle perdite della SNCM si sarebbero concentrate negli anni 2000 e 2001, circostanza che lascerebbe supporre che le perdite della SNCM non siano esclusivamente imputabili agli oneri di servizio pubblico. |
(148) |
Quanto alla possibilità di valutare questo importo alla luce dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, la CFF ritiene che il Tribunale avrebbe invitato la Commissione a una valutazione che si limiterebbe alla classificazione di questo importo come aiuto e non alla sua giustificazione ai sensi di detto articolo. La Commissione sarebbe tenuta a verificare che questo importo non sia eccessivo rispetto ai costi aggiuntivi generati dagli oneri di servizio pubblico. |
8.2.1.2.
(149) |
Per quanto concerne la procedura di gara d’appalto per la cessione della compagnia, la CFF considera che non sia stata completamente trasparente nella misura in cui l’impresa selezionata, ovvero la BCP, non ha più il controllo operativo della SNCM, avendo ceduto il posto al gruppo VT. Inoltre, poiché le condizioni finanziarie sono evolute per diventare molto più favorevoli agli acquirenti, la CFF si interroga sul principio di parità di trattamento degli investitori su cui avrebbe dovuto fondarsi l’operazione nel suo insieme. |
(150) |
Per quanto riguarda il prezzo di cessione negativo di 158 milioni di EUR, la CFF dubita dell’applicazione nella fattispecie del criterio dell’investitore avveduto in economia di mercato. Da un lato, la CFF si chiede se si può considerare che l’operazione in questione sia stata condotta dallo Stato parallelamente a un intervento significativo e concomitante degli operatori privati interessati in condizioni analoghe allorquando lo Stato ha ricapitalizzato la compagnia prima della ricapitalizzazione congiunta degli azionisti e del nuovo piano di ristrutturazione. Dall’altro, la CFF ritiene che, a fronte delle gravi condizioni finanziarie della SNCM, un investitore avveduto sarebbe intervenuto prima per non lasciare che il proprio investimento si svalutasse (95). |
(151) |
La CFF ritiene che il riferimento alla causa ABX Logistics non sia pertinente. Oltre al fatto che le circostanze di questa causa non sono trasferibili al caso di specie, la CFF sottolinea un contributo significativo del beneficiario degli aiuti in questa causa, condizione che evidentemente non si verifica per la SNCM. Peraltro, secondo la CFF, la decisione della Commissione del 2006 non avrebbe preso in considerazione i costi connessi al rischio di azioni in giudizio nel quadro di una liquidazione della società interessata. A questo proposito, la CFF stima che la giurisprudenza nazionale invocata dalla Francia per giustificare i costi che sarebbero connessi alla liquidazione della SNCM non è applicabile al caso di specie (96). |
(152) |
La CFF considera che l’applicazione della giurisprudenza comunitaria «Gröditzer» e «Hytasa» al caso di specie non può che portare a concludere che lo Stato non si sarebbe comportato da investitore privato poiché, conformemente alla suddetta giurisprudenza, il suo apporto di capitale è stato collegato alla vendita del 75 % della sua partecipazione nella SNCM diminuendo in pari misura le prospettive di rendimento. |
(153) |
Infine, la CFF reputa che il raffronto fra i costi della liquidazione e i costi di una ricapitalizzazione dovrebbe prendere in considerazione il valore degli attivi, che in entrambi i casi è trasferito all’acquirente. La CFF stima che il valore dell’attivo ceduto ai subentranti oscillerebbe fra 640 e 755 milioni di EUR (97), se si considera il valore commerciale della flotta utilizzata dalla SNCM che la CFF valuta fra i 644 e i 664 milioni di EUR nell’agosto del 2006. |
(154) |
Quanto alla valutazione delle misure successive alla ricapitalizzazione del 2002 come aiuti alla ristrutturazione, la CFF ritiene che, se la SNCM soddisfa le condizioni di impresa in difficoltà degli orientamenti del 2004 nel periodo precedente alla prima ricapitalizzazione di 142,5 milioni di EUR, questa classificazione diventi alquanto contestabile per il periodo che precede il secondo aumento di capitale di 8,75 milioni di EUR poiché i fondi propri dell’impresa sono stati ricostituiti. |
(155) |
Quanto alla solidità dell’impresa, la CFF sottolinea che la cessione della SNCM è solo parziale e non è irrevocabile, considerate le clausole risolutive negoziate con gli acquirenti. Questi rappresentano importanti elementi di incertezza sulla volontà e sulla capacità degli acquirenti di risanare la SNCM e, pertanto, pregiudicano le prospettive di solidità sostenibile dell’impresa. Inoltre, la CFF indica che, contrariamente a quanto imposto dagli orientamenti del 2004, le autorità francesi non hanno programmato l’abbandono delle attività che resterebbero strutturalmente deficitarie anche dopo la ristrutturazione (98). In aggiunta, la CFF esprime il proprio scetticismo quanto al progetto di riduzione dei costi con un contestuale ampliamento della flotta della SNCM (99) e al piano di riduzione dell’organico soprattutto alla luce del fallimento del piano sociale del 2002. |
(156) |
La CFF esprime dubbi circa il fatto che i nuovi aiuti siano limitati al minimo in ragione, da un lato, di una mancanza di chiarezza su cosa coprono i costi sociali e, dall’altro, del contenuto del verbale dell’assemblea della SNCM del 28 aprile 2006 da cui si evince che una parte di questi aiuti sarebbero serviti a coprire le perdite di esercizio della compagnia nel 2006 e nel 2007. La CFF ritiene altresì che gli acquirenti della SNCM non contribuiscano in maniera sostanziale alla ristrutturazione dell’impresa. |
(157) |
Per prevenire indebite distorsioni della concorrenza, la CFF reputa necessario rinnovare e precisare le contropartite imposte alla SNCM nel 2003 nonché aggiungerne di nuove imperniate sulla riduzione della presenza della SNCM nel mercato (100). La CFF considera inoltre che una parte delle misure imposte alla SNCM con la decisione del 2003 non sia stata rispettata (101). |
(158) |
Circa la natura della seconda ricapitalizzazione di 8,75 milioni di EUR, la CFF ritiene che, oltre la concomitanza dell’investimento pubblico e privato, l’intervento privato debba essere significativo e realizzato a condizioni analoghe in modo da convalidare l’intervento dello Stato. Nella fattispecie, queste due condizioni non sarebbero soddisfatte. Da un lato, la partecipazione degli acquirenti, strettamente connessa al primo aumento di capitale di 142,5 milioni di EUR, non sarebbe significativa. Dall’altro, l’intervento degli acquirenti non sarebbe stato attuato a condizioni comparabili a quelle dello Stato soprattutto a causa delle clausole risolutive e della redditività attesa dalla partecipazione minoritaria della CGMF. |
(159) |
Quanto agli interventi sociali per un importo di 38,5 milioni di EUR, la CFF contesta la classificazione di questo importo come aiuto alla persona. Infatti, se è vero che di questo importo usufruiscono direttamente i dipendenti della SNCM, la CFF sottolinea che questa misura potrebbe generare effetti positivi indiretti per la SNCM, soprattutto in termini di distensione del clima sociale. |
8.2.2. Osservazioni della STIM d’Orbigny (gruppo Stef-TFE)
8.2.2.1.
(160) |
La STIM sottolinea che attraverso il versamento di un importo di 53,48 milioni di EUR a titolo di compensazioni di servizio pubblico lo Stato avrebbe remunerato la SNCM due volte per gli stessi oneri di servizio pubblico. Inoltre, la STIM ritiene che questa compensazione non soddisfi i criteri stabiliti dalla giurisprudenza Altmark. |
(161) |
Per quanto concerne più in particolare il secondo e il quarto criterio Altmark, la STIM contesta, da un lato, l’esistenza di parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente e, dall’altro, la comparabilità dei coefficienti della SNCM e della CMN nel periodo 1991-2001 (102); reputa, a questo riguardo, che i dati forniti alla Commissione siano stati palesemente distorti (103). |
8.2.2.2.
(162) |
Quanto al prezzo di cessione negativo di 158 milioni di EUR, la STIM ritiene che esso non costituisca un prezzo di mercato risultante da una procedura d’appalto aperta e non discriminatoria poiché la ricapitalizzazione è avvenuta a condizioni diverse da quelle che devono normalmente guidare un investitore privato. La STIM considera infatti che l’attivo netto contabile rivalutato permetta, nella peggiore delle ipotesi, una liquidazione priva di costi per lo Stato, se non addirittura con un plusvalore da liquidazione, che il prezzo di cessione sia derisorio rispetto al valore dell’impresa (stimato dalla STIM a 350 milioni di EUR) e che l’aiuto sia sproporzionato rispetto al fabbisogno dell’impresa. |
(163) |
La STIM attira altresì l’attenzione della Commissione sul carattere eccessivo della clausola risolutiva del trasferimento al settore privato. |
(164) |
La STIM contesta infine la giustificazione della vendita a un prezzo negativo fondata sull’ipotesi di una liquidazione socialmente difficile, che sembra scarsamente realistica. |
(165) |
Quanto alla seconda ricapitalizzazione di 8,75 milioni, la STIM reputa che questo apporto di capitale non rispetti il principio dell’investitore privato in economia di mercato vista l’insufficienza delle garanzie di rendimento dell’investimento. La STIM contesta l’argomentazione addotta circa la concomitanza dell’investimento privato e pubblico per negare a questo apporto la classificazione di aiuto di Stato. Una tale concomitanza, ammesso che sia accertata, costituisce solo un indizio e non potrebbe essere di per se stessa un criterio di classificazione (104). La STIM afferma infine che questo apporto costituirebbe una garanzia data agli acquirenti dal governo francese che la SNCM si sarebbe certamente aggiudicata la DSP per il servizio della Corsica. |
(166) |
Quanto ai 38,5 milioni di EUR di aiuti alla persona, la STIM reputa che questo importo si propone in realtà di fornire i mezzi alla SNCM per rispettare alcuni aspetti essenziali del piano di risanamento sottoposto alla Commissione che non sono stati attuati, in particolare la riduzione dell’organico. |
8.2.2.3.
(167) |
La STIM ritiene che gli aiuti percepiti dalla SNCM non siano limitati al minimo. Il contributo della SNCM e degli acquirenti al piano di ristrutturazione sarebbe insufficiente rispetto alle condizioni imposte dagli orientamenti del 2004 e non sarebbe dimostrato che la situazione della SNCM fosse talmente straordinaria da giustificare un contributo proprio meno elevato. Inoltre, la STIM evidenzia il carattere sproporzionato degli aiuti concessi nel 2006 poiché hanno permesso alla SNCM di costituire riserve a copertura di perdite future. Infine, il fatto che la SNCM non abbia previsto di cedere gli attivi non indispensabili alla sopravvivenza dell’impresa sarebbe contrario requisiti alle prescrizioni previste dagli orientamenti del 2004. |
(168) |
La STIM reputa che le somme siano state versate in violazione del principio di unicità stabilito dagli orientamenti del 2004. Il deterioramento della situazione finanziaria dell’impresa al pari dei conflitti sociali non andrebbero analizzati come circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all’impresa beneficiaria. |
(169) |
Pertanto, la STIM reclama compensazioni aggiuntive pari alla metà degli aiuti apportati, ovvero 98,25 milioni di EUR attraverso la cessione di un’ulteriore nave nonché delle partecipazioni dirette e indirette della SNCM nella CMN. A tale proposito, la STIM sostiene che queste partecipazioni non siano strategiche ai sensi degli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione poiché non sono «indispensabili alla sopravvivenza dell’impresa» né avrebbero il carattere di attivo inalienabile. |
(170) |
La STIM rileva altresì che le presunte sinergie fra la SNCM e la CMN non esistono poiché la SNCM non svolge alcun ruolo effettivo nella gestione e sviluppo della CMN. La STIM sottolinea infine il fatto che il patto di azionariato che collega le due imprese non esiste più dal 15 marzo 2006, data in cui così ha dichiarato la CMN, come constatato dalla Corte di appello di Parigi. |
8.2.3. Osservazioni della SNCM
(171) |
La SNCM ha trasmesso alla Commissione un fascicolo che fa il punto sulla sua situazione economica e concorrenziale, con acclusa una perizia legale, che valuta, nel quadro di una procedura di liquidazione, il rischio di un ricorso in giudizio in merito all’intervento dello Stato in quanto gestore di fatto della società periodo precedente alla privatizzazione. |
(172) |
Consultato dalla SNCM, lo studio […] arriva alla conclusione che, sulla base dei registri contabili della società integrati dalla corrispondenza, gli interventi e i resoconti degli organi di controllo, lo Stato francese ha […] (105) (106) (107). La relazione evidenzia fra l’altro il fatto che […] (108). Infine, la relazione medesima constata che […]. |
(173) |
Su questa base, il consulente della SNCM conclude che molto probabilmente dal tribunale di commercio di Marsiglia sarebbe stata riconosciuta allo Stato francese la qualità di gestore di fatto. |
(174) |
Inoltre, dai fatti constatati in particolare da relazioni della Corte dei conti di risulterebbe che alcuni errori di gestione imputabili allo Stato francese (109), dirigente di fatto della SNCM, abbiano contribuito allo stato di insolvenza della SNCM. Il danno degli errori di gestione dello Stato ammonterebbe a […]. |
(175) |
In questo contesto, secondo il consulente della SNCM, la condanna dello Stato francese a farsi carico interamente o in parte dello stato di insolvenza nel quadro di un’azione di ripianamento del passivo sarebbe assolutamente certa, tenuto conto del coinvolgimento molto rilevante dello Stato nella gestione della SNCM, dei suoi errori di gestione manifesti e dell’entità delle sue risorse finanziarie. |
(176) |
Sulla base della giurisprudenza pertinente, il consulente della SNCM conclude che, se la SNCM fosse stata messa in liquidazione, lo Stato sarebbe stato certamente condannato a farsi carico dell’integrità dei debiti sociali della SNCM. Ciò avrebbe comportato l’iscrizione a carico dello Stato azionista una parte stimata fra […] e […] % del disavanzo degli attivi constatato (ovvero per un valore compreso fra i […] e i […] milioni di EUR). Di conseguenza, decidendo di privatizzare la SNCM consolidando previamente i suoi fondi propri per un importo di 158 milioni di EUR, lo Stato francese si sarebbe comportato come un investitore avveduto. |
9. COMMENTI DELLA FRANCIA SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
9.1. Commenti della Francia sulle osservazioni delle parti interessate relative alla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale del 2002
9.1.1. Sulle osservazioni di Corsica Ferries
(177) |
Le autorità francesi hanno segnalato che alcuni dati presentati dalla CFF riguardo all’offerta della SNCM sono inesatti. |
(178) |
Lo Stato francese ritiene che, contrariamente alle affermazioni della CFF, il piano di ristrutturazione sia stato elaborato per consentire il risanamento della SNCM nei tempi più rapidi possibili e creare le condizioni della sua redditività a medio e lungo termine. Le autorità francesi ricordano che è già stata attuata una parte importante del programma di riduzione dei costi (110). Inoltre, nel 2001 la SNCM ha stanziato 21,3 milioni di EUR destinati al finanziamento di misure di ristrutturazione e, in particolare, del piano di salvaguardia dei posti di lavoro. |
(179) |
Quanto alla determinazione dell’importo dell’aiuto, le autorità francesi confermano che un coefficiente di capitali propri su indebitamento complessivo pari a 0,79 è effettivamente caratteristico dei bilanci relativi alla maggior parte delle compagnie marittime, salvo casi particolari (111). |
9.1.2. Sulle osservazioni del gruppo Stef-TFE
(180) |
Le autorità francesi considerano che la descrizione, effettuata dal gruppo Stef-TFE, delle relazioni fra la SNCM e la CMN nel quadro dell’esecuzione del contratto di servizio pubblico non corrisponda alla realtà. |
(181) |
Secondo le autorità francesi, la scelta della formula di raggruppamento temporaneo d’impresa, nel quale la SNCM e la CMN condividono le deleghe e non sono solidali, non è stata affatto «resa obbligatoria dal carattere globale della consultazione», contrariamente alle osservazioni del gruppo Stef-TFE. La scelta di costituire un raggruppamento SNCM-CMN è il risultato di un’analisi effettuata dalle due compagnie, secondo la quale la continuazione sotto questa forma del loro partenariato storico e naturale conferiva loro i più grandi vantaggi (soprattutto in termini di competitività) nel quadro della gara d’appalto. L’ingresso della CMN in questo raggruppamento è dunque il risultato di una scelta deliberata da parte della stessa, fondata sulla valutazione dei propri interessi, e non di un obbligo nato dalla forma della gara d’appalto. |
(182) |
Le autorità francesi precisano che, contrariamente alle osservazioni del gruppo Stef-TFE, le due compagnie SNCM e CMN non sono né indipendenti, né in concorrenza diretta. Tale situazione sarebbe in contraddizione con il principio stesso del contratto di delega di servizio pubblico unico di cui sono firmatarie congiunte. |
(183) |
Le autorità francesi sostengono che la partecipazione della SNCM nel capitale della CMN non possa essere valutato come un attivo puramente finanziario, come sembra affermare il gruppo Stef–TFE. La Francia difende la posizione secondo cui le partecipazioni della SNCM nella CMN rivestono un carattere altamente strategico. A suo parere, la loro cessione costituirebbe, infatti, non solo un controsenso industriale bensì anche un grave errore strategico. |
9.1.3. Commenti della Francia sulle osservazioni dei rappresentanti degli enti locali
(184) |
Pur approvando nel complesso il contenuto della lettera del presidente della regione Provenza-Alpi-Costa azzurra, la Francia desidera nondimeno segnalare che, contrariamente a quanto affermato al punto 2 di detta lettera (112), l’offerta per il servizio fra la Francia continentale e la Corsica non è «sovradimensionato rispetto alla domanda» e che la politica tariffaria della SNCM è conforme agli impegni assunti di non essere all’origine di una guerra tariffaria e di non essere il «price leader». |
9.2. Commenti della Francia sulle osservazioni delle parti interessate relative alla decisione del 2006
(185) |
In linea generale, la Francia rileva che molte delle osservazioni della STIM e della CFF sono identiche ai commenti che queste società avevano già formulato dinanzi alla Commissione nel 2003. In particolare, sottolinea che i commenti della CFF sono stati presentati dinanzi al Tribunale di primo grado nel quadro del ricorso d’annullamento della decisione della Commissione del 9 luglio 2003 e, per la maggior parte, sono già stati respinti sia dalla Commissione sia dal Tribunale. |
(186) |
Quanto alla DSP che riguarda i collegamenti Marsiglia-Corsica, la Francia contesta qualunque argomentazione volta a indicare che la procedura di assegnazione della convenzione della DSP sia stata irregolare. Inoltre, secondo la Francia, l’esistenza di questi procedimenti nazionali dinanzi a giudici nazionali competenti in quanto giudice comunitario di diritto comune implica che non sussisterebbe l’interesse comunitario per la Commissione di esaminare le questioni relative alla procedura di assegnazione della convenzione di DSP. |
9.2.1. Sull’attuazione anticipata delle misure previste dal primo piano di ristrutturazione e relative modifiche
(187) |
All’osservazione generale che riguarda l’attuazione anticipata delle misure classificabili come aiuti da parte della Francia, le autorità francesi rispondono che tale attuazione si giustifica in ragione della particolarità del procedimento, ovvero l’annullamento nel 2005 della decisione di autorizzazione della Commissione del 9 luglio 2003, e non della volontà delle autorità francesi di disconoscere gli obblighi derivanti dal trattato CE. D’altronde, la Francia precisa di aver sempre tenuto informata la Commissione sull’evoluzione del fascicolo e delle varie misure adottate dal gennaio 2005, in virtù del principio di cooperazione leale fra Stati membri e Commissione. |
(188) |
Per quanto riguarda queste ultime misure, le autorità francesi considerano che, poiché nessuna di esse costituisce un aiuto, l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE non sia dopo tutto applicabile nella fattispecie e che, quindi, non vi sia alcun obbligo per cui ne venga sospesa l’esecuzione. |
9.2.2. Sulla ricapitalizzazione del 2002
(189) |
In primo luogo, le autorità francesi precisano di non aver messo in dubbio l’applicabilità della sentenza Altmark pur rilevando, per contro, talune difficoltà nell’attuazione della verifica prevista da questa sentenza, poiché l’importo in questione era anteriore nel tempo e quindi non aveva potuto tener conto di questi nuovi criteri. |
(190) |
La Francia precisa che i 53,48 milioni di EUR in questione fanno parte dei 69,3 milioni di EUR dichiarati compatibili dalla Commissione nel 2003. I dubbi espressi dalla Commissione nella sua decisione del 2006 di avviare il procedimento non riguardano quindi la compatibilità di queste misure, che non è rimessa in discussione, come sembra affermare la STIM nelle sue osservazioni, bensì vertono sulla natura di aiuto di questo importo concesso a titolo di compensazione per oneri di servizio pubblico. |
(191) |
Secondo la Francia, le osservazioni della CFF e della STIM non rimettono in discussione l’applicabilità nella fattispecie della prima e della seconda condizione Altmark. |
(192) |
Quanto al terzo criterio Altmark, le autorità francesi rifiutano l’argomentazione avanzata dalla CFF e dalla STIM secondo cui il versamento di questa somma condurrebbe necessariamente a un eccesso di compensazione dal momento che la Commissione ha autorizzato, con decisione del 30 ottobre 2001, il versamento di 787 milioni di EUR a titolo di contropartite per oneri di servizio pubblico. A questo riguardo, la Francia precisa che la Commissione, nella decisione del 2003, ha constatato che questi obblighi non erano stati compensati sufficientemente e che l’importo di 53,48 milioni di EUR era giustificato in quanto compensazione di servizio pubblico. |
(193) |
Riguardo alla quarta condizione Altmark, le autorità francesi sottolineano che, nonostante l’assenza di un’impresa di riferimento e dunque l’impossibilità di stabilire un confronto complessivo fra la SNCM e altre imprese, come constatato anche dalla CFF, esse si sono adoperate per fornire elementi atti a consentire un confronto quanto più preciso possibile con imprese analoghe, ovvero principalmente la CMN. La Francia contesta altresì l’argomentazione avanzata dalla STIM e dalla CFF, secondo la quale gli oneri strutturali della SNCM sarebbero più gravosi rispetto a quelli della CMN. Anche se così fosse, le autorità francesi considerano che i coefficienti di produttività della SNCM sono molto vicini a quelli della CMN. In conclusione, la SNCM era gestita in modo altrettanto efficiente quanto la CMN, la cui gestione non è definita inadeguata in alcun momento dalla STIM. |
(194) |
La Francia precisa che le perdite subite fra il 1991 e il 2001 non erano imputabili esclusivamente alla DSP, come sembra voler affermare la CFF, ma che gli oneri di servizio pubblico avevano impedito alla SNCM di adattarsi al cambiamento del contesto concorrenziale. Le autorità francesi precisano anche che queste perdite non si sono concentrate nel periodo 2000-2001 ma hanno segnato un’accelerazione in questo periodo in ragione dell’aumento delle rotazioni effettuate dalla CFF. |
(195) |
Per quanto riguarda la compatibilità dei 53,48 milioni di EUR versati a titolo di compensazioni per oneri di servizio pubblico in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, le autorità francesi ricordano che, da un lato, nella decisione del 2003, la Commissione aveva già dichiarato la compatibilità di questo importo con il suddetto articolo e che, dall’altro, il Tribunale non l’ha rimessa in discussione nella sentenza del 15 giugno 2005. |
9.2.3. Sulle misure successive alla ricapitalizzazione del 2002
(196) |
Quanto al processo di cessione, la Francia precisa che prevedeva sin dall’inizio criteri di selezione classici basati principalmente sul prezzo proposto per la valutazione dei titoli della SNCM e, a titolo secondario, su altri parametri (progetto industriale, progetto sociale, ecc.), fra cui l’importo che i candidati erano pronti a investire nella società ai fini di una ricapitalizzazione. La Francia contesta fermamente l’argomentazione avanzata dai terzi, secondo cui la procedura adottata per la vendita non sarebbe stata trasparente e ricorda che, nella fattispecie, lo Stato è andato persino oltre i propri obblighi giuridici e regolamentari, già notevoli e vincolanti, previsti in caso di cessione di partecipazioni pubbliche. La Francia ricorda che l’evoluzione seguita all’offerta della BCP di acquisire il 100 % dei titoli della SNCM è avvenuta in un contesto finanziario e sociale molto difficile e che l’associazione della VT all’offerta della BCP non ha modificato i termini commerciali e finanziari dell’operazione (al di là della ripartizione del capitale). |
(197) |
Per quanto concerne il prezzo negativo di 158 milioni di EUR, le autorità francesi ricordano che, vista la situazione finanziaria della SNCM al 30 settembre 2005, l’impresa è stata venduta a un prezzo di mercato e che la vendita è stata economicamente più vantaggiosa rispetto alla liquidazione dell’impresa. A questo riguardo, le autorità francesi precisano che l’applicazione del criterio dell’investitore privato nel caso di una cessione di impresa prossima alla liquidazione non va considerata come la ricerca della «redditività dell’intervento pubblico», bensì come il modo di evitare perdite più importanti che avrebbe subito l’azionista con una liquidazione più onerosa. |
(198) |
Quanto al prezzo corrisposto, la Francia contesta l’argomentazione secondo cui la SNCM sarebbe stata ceduta a un prezzo non corrispondente al suo valore reale (113). |
(199) |
Le autorità francesi confutano altresì l’argomentazione della CFF secondo cui avrebbero sottovalutato il valore commerciale della flotta della SNCM, che la CFF stimerebbe fra i 406,5 e i 426,5 milioni di EUR. Le autorità francesi sostengono che le navi considerate nel calcolo della CFF non corrispondono a quelle di proprietà della SNCM al 30 settembre 2005. L’assenza di svalutazioni applicate al valore commerciale delle navi non terrebbe conto del contesto nel quale si sarebbe svolta un’eventuale liquidazione giudiziaria di questi attivi e, infine, la data considerata per calcolare questo valore commerciale, ovvero agosto 2006, non è la data di liquidazione potenziale della SNCM cui è opportuno riferirsi, che invece è quella del 30 settembre 2005. Peraltro, la Francia osserva che, se dovesse essere scelto il calcolo proposto dalla CFF, il prezzo negativo sarebbe tre volte minore del valore di liquidazione degli attivi richiesto dalla giurisprudenza Gröditzer, circostanza dunque che sarebbe più favorevole rispetto alle ipotesi presentate alla Commissione dalle autorità francesi. |
(200) |
Quanto all’argomentazione avanzata dalla CFF che rimette in discussione l’applicazione della giurisprudenza Gröditzer facendo riferimento al fatto che l’apporto di capitale dello Stato nella SNCM è stato collegato alla vendita del 75 % della sua partecipazione, diminuendo in pari misura le prospettive di rendimento, le autorità francesi ricordano che il prezzo di cessione negativo di 158 milioni di EUR corrisponde esattamente alla cessione della totalità del capitale della SNCM, seguita da un nuovo investimento da parte dello Stato per il 25 % che ha un rendimento annuo del […] %. Di conseguenza, la Francia considera che il rendimento sull’investimento resti garantito dal fatto della sua partecipazione nell’azionariato della compagnia per il 25 % poiché questa partecipazione gode di una garanzia di rendimento molto elevato. |
(201) |
La Francia contesta altresì l’argomentazione avanzata dalla CFF circa la non applicabilità nella fattispecie dell’approccio ABX, in base soprattutto all’analisi dei costi di liquidazione effettivi della SNCM e al rischio che lo Stato avrebbe potuto essere considerato responsabile del passivo dell’impresa a titolo di un’azione per il ripianamento passivo prevista dalle procedure collettive francesi e confermata dalla giurisprudenza nazionale (sentenza della Corte d’appello di Rouen del 22 marzo 2005). Sebbene le autorità francesi stimino che il loro comportamento in quanto gestore della SNCM non possa essere definito «inadeguato» a titolo di questa azione, insistono sull’esistenza di un rischio molto elevato di condanna dello Stato da parte di un giudice nazionale per lo stato di insolvenza della SNCM visti i criteri flessibili di definizione dell’errore di gestione ai sensi dell’articolo L651-2 del codice di commercio e in virtù della giurisprudenza precitata che sarebbe trasferibile al caso di specie. |
(202) |
Quanto alla ricapitalizzazione di 8,75 milioni di EUR, la Francia ricorda che, contrariamente alle affermazioni della CFF e della STIM, questo apporto di capitale non costituisce un aiuto di Stato in ragione della concomitanza di questo investimento, l’analogia delle condizioni della sua sottoscrizione e la remunerazione superiore alla media ottenuta dallo Stato attraverso la CGMF. |
(203) |
In particolare, le autorità francesi precisano che il principio di parità degli investitori non sarebbe rimessa in discussione dall’esistenza delle clausole risolutive poiché queste ultime sono state previste nel quadro della cessione del 100 % della SNCM e non nel quadro della ricapitalizzazione di 35 milioni di EUR che ha fatto seguito. |
(204) |
Inoltre, la Francia ricorda che il suo investimento è decisamente inferiore a quello degli acquirenti poiché solo l’importo di 8,75 milioni di EUR va paragonato all’investimento effettuato dagli acquirenti (26,25 milioni di EUR). Infatti, l’analisi della prima ricapitalizzazione di 142,5 milioni di EUR andrebbe fatta esclusivamente nel quadro del raffronto con il prezzo di liquidazione. |
(205) |
Infine, la Francia contesta l’argomentazione sostenuta dalla STIM secondo cui questo apporto costituirebbe una garanzia data agli acquirenti privati che la SNCM si sarebbe certamente aggiudicata la DSP per i collegamenti con la Corsica. Le autorità francesi sostengono che questo aumento di capitale è avveduto e indipendente dai risultati dell’impresa e che l’assegnazione della DSP alla SNCM non consentirebbe di migliorare il rendimento previsto di questo investimento. |
(206) |
Quanto ai 38,5 milioni di EUR di misure sociali, la Francia ribadisce l’argomentazione secondo cui queste misure sono aiuti alla persona e che non si può considerare che il loro accollo da parte dello Stato fornisca un vantaggio indiretto all’impresa poiché queste vanno a integrare gli obblighi giuridici e convenzionali a carico della SNCM. Inoltre, la Francia ricorda che queste misure non consentirebbero il licenziamento dei dipendenti che resterebbero, in loro assenza, a carico della SNCM. |
(207) |
Contrariamente all’argomentazione avanzata dalla CFF, le autorità francesi precisano che i 38,5 milioni di EUR non corrispondono all’attuazione delle riduzioni di personale previste nel quadro del piano sociale del 2003 in quanto, nonostante il ritardo, queste riduzioni sono già state attuate. Il nuovo piano sociale va dunque a integrare le prime misure sociali del 2003. |
9.2.4. Sulla compatibilità con gli orientamenti
(208) |
La Francia considera che, alla luce di quanto precede, l’importo degli aiuti da valutare ai sensi degli orientamenti è di 15,81 milioni di EUR. |
(209) |
Contrariamente alle affermazioni della CFF, le autorità francesi considerano che, visto il punto 11 degli orientamenti del 2004, la prima ricapitalizzazione, pur avendo permesso alla SNCM di ricostituire i suoi fondi propri, non ha modificato la sua caratteristica di impresa in difficoltà poiché questa ricapitalizzazione aveva l’obiettivo di assicurare il mantenimento dell’attività della società. |
(210) |
La Francia respinge le accuse della CFF secondo cui non avrebbe dovuto effettuare nuove iniezioni di capitale nell’impresa dal momento che la SNCM avrebbe potuto ricorrere al credito bancario. A questo riguardo, le autorità francesi ricordano che il 24 agosto 2005 le banche avevano rifiutato di concedere nuove linee di credito a favore della SNCM e che, da quel momento, le sole alternative ipotizzabili erano la privatizzazione o la liquidazione dell’impresa. |
(211) |
La Francia contesta le argomentazioni sostenute dalla CFF e dalla STIM concernenti il fallimento del piano di ristrutturazione del 2002 che, nonostante un certo ritardo, è stato attuato e ha permesso di conseguire gli obiettivi nel 2005. Il deterioramento della situazione economica e finanziaria della SNCM, dovuto a fattori esterni all’impresa stessa, avrebbe reso necessario in seguito il prolungamento del piano notificato nel 2002 e l’introduzione di nuove misure. |
(212) |
La Francia ritiene che la SNCM abbia buone prospettive di risanamento e che le misure previste dai nuovi azionisti, soprattutto l’attuazione del piano sociale, la ristrutturazione dei servizi e il rinnovo di alcune navi, permetteranno il ritorno alla redditività dell’impresa. A questo proposito, la Francia osserva che in ragione dei ricavi provenienti dalla DSP (circa […] del fatturato della SNCM) e considerata l’importanza dei costi fissi e delle difficoltà di reindirizzamento delle 6 navi utilizzate sulla linea Marsiglia-Corsica, la DSP costituisce un elemento essenziale della strategia dell’impresa e della sua solidità. |
(213) |
Sul contenimento dell’aiuto al minimo, la Francia reputa di aver limitato al minimo indispensabile i costi di ristrutturazione necessari per consentire l’attuazione della stessa. A questo scopo, le autorità francesi ricordano che, come riconosciuto dalla Commissione nella decisione del 2003, l’impresa stessa ha contribuito in misura sufficiente al piano di ristrutturazione mediante risorse proprie grazie alla cessione di attivi per un importo pari a 30,2 milioni di EUR. Inoltre, considerate altre cessioni effettuate dalla SNCM per un importo di 12,2 milioni di EUR, il totale dei contributi propri dell’impresa ammonterebbe a 42,4 milioni di EUR. La Francia ritiene che questo importo sia di gran lunga superiore a quello dei contributi propri necessari per approvare aiuti alla ristrutturazione, che ammonterebbero alla fine a 15,81 milioni di EUR in quanto le altre misure non sarebbero aiuti di Stato. |
9.2.5. Sulle condizioni imposte dalla decisione della Commissione del 2003 e sulle eventuali nuove contropartite
(214) |
Contrariamente alle affermazioni della STIM e della CFF, le autorità francesi sostengono di aver rispettato tutte le condizioni imposte dalla decisione del 2003, che erano tenute a rispettare fino al 2006, in particolare il mantenimento della flotta a 11 navi e l’applicazione di tariffe inferiori a quelle dei concorrenti. |
(215) |
Peraltro, la Francia considera che, nel quadro della nuova decisione definitiva, il livello delle contropartite da imporre alla SNCM debba essere adattato poiché l’importo degli aiuti alla ristrutturazione sarebbe ormai pari a 15,81 milioni di EUR anziché 69,3 milioni di EUR. |
(216) |
A questo riguardo, la Francia contesta le osservazioni della STIM riguardo alla possibilità che la Commissione imponga alla SNCM come contropartita la cessione della sua partecipazione nella CMN. La Francia respinge l’argomentazione avanzata dalla STIM, secondo cui la definizione di attivi strategici sarebbe stata rimessa in discussione negli orientamenti del 2004 rispetto a quelli del 1999. |
(217) |
Quanto alle misure evocate dalla CFF miranti a ridurre la presenza della SNCM sul mercato, le autorità francesi ricordano che, come peraltro rilevato dalla Commissione nella decisione del 2003 (considerando 87), nei mercati in questione (Francia–Corsica e Magreb) non ci sono eccessi di capacità e che una riconfigurazione delle linee che servono la Corsica nel quadro della DSP e al suo esterno metterebbe nuovamente a repentaglio la sostenibilità dell’impresa. |
(218) |
Quanto all’argomentazione sollevata dalla CFF secondo cui l’attuazione delle misure descritte in precedenza a vantaggio della SNCM comporterebbe un serio rischio di far scomparire dal mercato Francia continentale-Corsica il suo principale concorrente, ossia la CFF, le autorità francesi rilevano che, considerata la configurazione attuale di detto mercato in cui la CFF è ormai prevalente, il mantenimento di una struttura concorrenziale dipende dall’autorizzazione del piano di ristrutturazione della SNCM e dalla presenza di quest’ultima nel mercato in questione. |
10. VALUTAZIONE DELLE MISURE
(219) |
L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE recita: «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
(220) |
La classificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE presuppone che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti, ovvero che: 1) la misura in questione conferisca un vantaggio economico selettivo; 2) questo vantaggio sia finanziato mediante risorse statali; 3) questo vantaggio falsi o minacci di falsare la concorrenza; infine, 4) questo vantaggio incida sugli scambi tra Stati membri (114). |
(221) |
La Commissione constata che la SNCM ha beneficiato di risorse statali per un importo complessivo di 274,54 milioni di EUR attraverso la CGMF detenuta al 100 % dallo Stato francese. |
(222) |
Poiché la SNCM opera nel settore del trasporto marittimo, aperto alla concorrenza intracomunitaria, il vantaggio economico potenziale di cui ha usufruito è suscettibile di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. |
(223) |
La circostanza per cui il mercato del cabotaggio con le isole del Mediterraneo era, fino al 1o gennaio 1999, temporaneamente esente dall’applicazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (115) non consente di escludere a priori che le sovvenzioni versate per il servizio dei collegamenti di cabotaggio con le isole del Mediterraneo nel quadro della DSP abbiano potuto incidere sugli scambi fra Stati membri e falsare la concorrenza. |
(224) |
In ogni caso, anche se le sovvenzioni erogate per il servizio delle linee di cabotaggio potevano non pregiudicare gli scambi fra Stati membri e non comportare distorsioni della concorrenza prima del 1o gennaio 1999, la situazione è cambiata a partire da tale data poiché, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/92, le attività di cabotaggio sono ormai aperte alla totalità degli operatori comunitari. Occorre inoltre sottolineare che la SNCM non effettua soltanto trasporti di cabotaggio ma opera anche sul mercato del trasporto marittimo internazionale, che è stato liberalizzato dal regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (116). |
(225) |
Pertanto, la Commissione considera che nella fattispecie gli ultimi tre criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE di cui al considerando 220 della presente decisione siano soddisfatti. Le sezioni seguenti esaminano successivamente per ciascuna misura l’esistenza di un vantaggio economico selettivo e, se del caso, la compatibilità con il mercato comune delle misure classificate come aiuto di Stato. |
10.1. L’apporto di capitale di 53,48 milioni di EUR a titolo di compensazione di servizio pubblico
(226) |
Sebbene nella decisione del 2003 la Commissione avesse riconosciuto la natura di compensazione di servizio pubblico di una parte di questi 76 milioni di EUR, ovvero 53,48 milioni di EUR, per i collegamenti con la Corsica tra il 1991 e il 2001, essa aveva valutato la totalità dell’apporto di capitale, ovvero 76 milioni di EUR, a titolo di aiuti alla ristrutturazione nella misura in cui questo importo era stato notificato dalle autorità francesi in quanto tale. Nella sentenza del 15 giugno 2005 che ha annullato la decisione della Commissione del 2003, il giudice comunitario ha invitato la Commissione a esaminare l’importo di 53,48 milioni di EUR alla luce della sentenza della Corte del 24 luglio 2003 nella causa Altmark. |
(227) |
Inoltre, le autorità francesi hanno esortato la Commissione a considerare che, in ragione della sua natura di «compensazione di servizio pubblico», una parte dell’aiuto alla ristrutturazione del 2002 non sia considerata come aiuto alla luce della giurisprudenza Altmark. |
(228) |
Poiché le autorità francesi hanno invocato l’applicazione al caso di specie della giurisprudenza Altmark ed eventualmente della deroga prevista dall’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione è tenuta a pronunciarsi in merito, in quanto queste tesi rivestono un’importanza essenziale nell’argomentazione della Francia (117). |
10.1.1. Osservazioni preliminari
(229) |
In via preliminare, la Commissione ricorda che, nonostante il fatto che la pronuncia della sentenza Altmark sia posteriore all’attuazione della summenzionata misura, i criteri stabiliti dal giudice comunitario nella sentenza sono applicabili al caso di specie. |
(230) |
Infatti, come ricordato recentemente dal Tribunale (118), la Corte non ha limitato, nel tempo, la portata delle enunciazioni di cui alla sentenza Altmark. In assenza di una tale limitazione temporale, queste enunciazioni che derivano da un’interpretazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono pertanto pienamente applicabili alla situazione di diritto e di fatto del presente procedimento. |
(231) |
Occorre innanzitutto notare che la SNCM ha registrato disavanzi considerevoli fra il 1991 e il 2001 per l’insieme dei servizi della Corsica sottoposti all’obbligo di servizio pubblico, nonostante le sovvenzioni dello Stato autorizzate dalla decisione della Commissione del 2001 (119). La Commissione ha infatti constatato nel considerando 105 di questa decisione che la perdita cumulata al lordo delle imposte per il periodo 1991-1999 relativa ai collegamenti con la Corsica (120), determinata nella relazione del consulente da essa designato, e comprensive delle sovvenzioni ricevute, ammontava a 217 milioni di FRF, pari a 33,08 milioni di EUR. |
(232) |
Per quanto concerne gli anni 2000 e 2001 (121), la Commissione ha seguito lo stesso approccio del rapporto di perizia summenzionato e ha ricalcolato, a partire dal conto economico analitico fornito, il risultato al lordo delle imposte e al netto degli accantonamenti per ristrutturazione che sono già computati nelle spese di ristrutturazione notificati. Peraltro, la Commissione ha potuto verificare, secondo i conti annuali dell’impresa, che non si sono verificate cessioni di materiale navale nel corso di questi due anni. |
(233) |
La Commissione reputa che la perdita del 2002 sul servizio Marsiglia-Corsica non possa essere tenuta in considerazione, dal momento che, a partire dal 1o gennaio 2002, le tariffe di esercizio per i collegamenti con la Corsica in partenza da Marsiglia e gli importi della compensazione finanziaria sono stati stabiliti dalle autorità pubbliche e la SNCM in termini contrattuali, contrariamente alla prassi prevalsa nelle convenzioni del 1991 e del 1996. |
(234) |
Pertanto, conformemente all’approccio e alla motivazione della decisione del 2001, la Commissione giunge alle seguenti conclusioni: Tabella 3 Conto economico analitico per il periodo 1991-2001
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(235) |
In totale, la perdita cumulata registrata dalla SNCM sul servizio Marsiglia-Corsica oltre alle sovvenzioni dello Stato autorizzate dalla decisione del 2001 e corrette per il plusvalore sulle navi vendute in questo periodo e per i costi di ristrutturazione, ammonta a 53,48 milioni di EUR per l’intero periodo 1991-2001. |
(236) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, dell’apporto di capitale di 76 milioni di EUR notificato nel 2002 (124), 53,48 milioni di EUR possano essere considerati come compensazione di servizio pubblico. |
10.1.2. Esistenza di un vantaggio economico alla luce della giurisprudenza Altmark
(237) |
Secondo la Corte, un intervento statale non ricade nell’ambito dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE qualora debba essere considerato come una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere oneri di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese che fanno loro concorrenza. |
(238) |
Tuttavia, perché una tale compensazione non sia classificata come aiuto di Stato, si devono verificare contestualmente alcune condizioni (cfr. la nota 68 della presente decisione). |
(239) |
Per quanto riguarda in particolare il quarto criterio segnalato dalla Corte nella sentenza Altmark, va constatato che la SNCM non è stata scelta a seguito di una procedura di appalto pubblico che permettesse di selezionare il candidato in grado di fornire questi servizi al costo più contenuto per la collettività. |
(240) |
In assenza di procedura di appalto pubblico, la Commissione considera che spetti allo Stato membro dimostrare che il livello della compensazione versata alla SNCM non superi i costi incorsi da un’impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di mezzi adeguati, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi, conformemente alle prescrizioni della giurisprudenza della Corte. |
(241) |
Nella fattispecie, le autorità francesi stesse riconoscono nei loro scritti del 16 novembre 2006 che è praticamente impossibile trovare un’impresa che possa servire da riferimento per il periodo 1991-2001 a causa degli oneri di servizio pubblico gravanti sulla SNCM, laddove quest’ultima era l’unica impresa in grado di assumersi detti obblighi. In queste circostanze, le autorità francesi hanno cercato di fornire elementi che permettessero di effettuare un confronto quanto più preciso possibile con imprese simili, in particolare con la CMN, sottolineando però che queste imprese non si trovavano nelle stesse condizioni di esercizio imposte alla SNCM dalle convenzioni relative agli oneri di servizio pubblico fra il 1991 e il 2001. |
(242) |
A questo proposito, la Commissione considera che, alla luce dell’argomentazione delle autorità francesi, queste ultime non abbiano dimostrato i motivi per cui le imprese da loro stesse giudicate simili costituivano il riferimento richiesto dalla giurisprudenza comunitaria. In questo contesto, la Commissione rileva che i dati trasmessi dalla Francia riguardo a queste imprese non le permettono di valutare il grado di similitudine invocato né di analizzare l’impatto delle differenze di condizioni di esercizio addotte sul confronto che dovrebbe essere effettuato ai fini dell’applicazione del quarto criterio summenzionato. |
(243) |
In queste circostanze, la Commissione considera che, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dalle autorità francesi nel quadro del presente procedimento, queste non abbiano tuttora dimostrato che il quarto criterio Altmark è soddisfatto. |
(244) |
Considerati gli sviluppi precedenti, la Commissione ritiene che la misura in questione abbia conferito un vantaggio economico alla SNCM. Poiché solo la SNCM ha usufruito della misura, questo vantaggio economico è selettivo. Pertanto, la compensazione accordata alla SNCM nel quadro delle convenzioni del 1991 e del 1996 per un importo di 53,48 milioni di EUR costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
10.1.3. Compatibilità con il mercato comune della misura in esame ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE
(245) |
Poiché le autorità francesi hanno invocato la deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione utilizzerà lo stesso approccio e la stessa motivazione di cui alla decisione del 2001 per valutare la misura in esame. |
(246) |
Ai sensi di questo articolo, l’erogazione di un aiuto di Stato può sottrarsi al divieto di cui all’articolo 87 del trattato CE, a condizione che l’aiuto in questione miri a compensare solamente i sovraccosti generati dall’adempimento della missione particolare che spetta all’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale e che la concessione dell’aiuto risulti necessaria perché detta impresa possa assicurare i propri oneri di servizio pubblico in condizioni di equilibrio economico. |
(247) |
Alla luce della giurisprudenza applicabile al periodo 1991-2001 (125), la Commissione deve, come ha fatto nella decisione del 2001:
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(248) |
Nella fattispecie, trattandosi di compensazioni versate per il periodo 1991-2001, come constatato dalla Commissione nella decisione del 2001, gli oneri di servizio pubblico imposti alla SNCM e alla CMN conseguono da due convenzioni quinquennali firmate da queste ultime e l’Office des Transports de la Corse (OTC). Queste convenzioni, la cui base giuridica è la convenzione quadro 1976-2001, precisano le modalità d’esecuzione del servizio pubblico rispettivamente per i periodi 1991-1996 e 1996-2001. Esse hanno parimenti definito i principi di pagamento della sovvenzione forfettaria prelevata dalla dotazione per la continuità territoriale quale contropartita degli obblighi imposti. |
(249) |
Riguardo alla questione di stabilire se questi oneri corrispondono a un bisogno reale di servizio pubblico, la Commissione ha constatato nella summenzionata decisione del 2001 che la convenzione quadro e le convenzioni quinquennali rispondono al principio della continuità territoriale intesa a limitare gli svantaggi presentati dall’insularità e ad assicurare i collegamenti con la Corsica secondo modalità quanto mai prossime ai collegamenti puramente continentali. La Commissione osserva altresì che questo obiettivo, che ricade in un interesse pubblico legittimo, non è stato raggiunto storicamente dal semplice esercizio delle forze di mercato (126). |
(250) |
Pertanto, la Commissione considera che il sistema di servizio previsto dalla convenzione quadro e dalle convenzioni quinquennali risponda a un bisogno reale di servizio pubblico. |
(251) |
Come rileva la Commissione nella decisione del 2001, nel periodo 1991-2001 la SNCM ha ricevuto in virtù del quadro giuridico descritto in precedenza una sovvenzione annua forfettaria il cui importo era fissato per cinque anni e rivisto ogni anno in funzione del prodotto interno lordo commerciale, nonché delle informazioni e dei conti analitici convenzionali presentati dalla SNCM. |
(252) |
Al considerando 30 della decisione del 2001, la Commissione prende atto del fatto che, ai sensi dell’articolo 4 della convenzione del 1976 (127), l’importo della sovvenzione annua è corrisposto sotto forma di dodici acconti mensili di pari entità. Per la liquidazione definitiva della sovvenzione, la SNCM deve presentare, entro il 1o luglio di ogni anno, i risultati relativi all’esercizio precedente, vistati dal controllore dello Stato. Gli eventuali rimborsi a carico della SNCM vengono detratti dagli acconti dell’esercizio in corso. Le norme vigenti per la regolarizzazione degli acconti prevedono anche l’eventuale versamento, a carico dello Stato, di complementi di sovvenzione. Le convenzioni successivamente stipulate prevedono altresì penalità qualora, nel corso di un anno, il numero dei collegamenti di base non effettuati dalla SNCM superi nella misura del 2 % il numero dei collegamenti di base dedotti nella convenzione. L’autorità concedente può anche notificare alla SNCM una trattenuta sulla dotazione forfettaria di continuità territoriale qualora si verifichino incidenti significativi che comportino l’interruzione del servizio pubblico. |
(253) |
Al considerando 82 di questa stessa decisione la Commissione indica che la seconda parte di questo punto IV stabilisce che «Nell’ipotesi in cui le condizioni economiche e, in particolare, gli oneri di esercizio e il livello del traffico che hanno costituito la base per il calcolo della sovvenzione dovessero degradarsi in modo sostanziale, la SNCM e l’OTC si incontreranno per studiare insieme quali provvedimenti possano essere presi in tema di collegamenti, tariffe o adeguamento al rialzo dell’importo della dotazione allo scopo di ripristinare l’equilibrio finanziario della compagnia.» |
(254) |
Alla luce di quanto precede, e come ha concluso nella decisione del 2001, la Commissione considera che la compensazione di 53,48 milioni di EUR corrisposti dallo Stato non sia forfettaria in ragione del meccanismo che permette di colmare lo squilibrio finanziario che deriva dalla discordanza fra gli oneri di esercizio reali e quelli che hanno servito da base di calcolo per la sovvenzione. |
(255) |
Come constatato dalla Commissione nella decisione del 2001 (128), le compensazioni finanziarie ricevute nel periodo di applicazione delle convenzioni quinquennali del 1991 e del 1996 non hanno permesso alla SNCM di ripianare completamente le perdite connesse agli oneri di servizio pubblico. La Commissione ha reputato che la compensazione mancante ammontasse a 53,48 milioni di EUR. |
(256) |
La Commissione conclude che l’importo di 53,48 milioni di EUR corrisposti dallo Stato è pari alla compensazione mancante osservata per il periodo 1991-2001 ed è quindi adeguato in considerazione dei costi netti generati dalla missione di servizio pubblico di cui è stata investita la SNCM. |
10.1.4. Conclusioni
(257) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato, compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Poiché la misura è stata attuata il 14 novembre 2003, la Commissione constata che questo aiuto di Stato è illegittimo. |
(258) |
In questo contesto, l’importo dell’aiuto da considerare come aiuto alla ristrutturazione ai sensi della notifica del 2002 ammonta a 22,52 milioni di EUR (129). Questo importo andrà ad aggiungersi alle misure notificate nel 2006 nella misura in cui queste comportano aiuti alla ristrutturazione (cfr. sezione 10.5 della presente decisione). |
10.2. La cessione della SNCM a un prezzo di vendita negativo di 158 milioni di EUR
(259) |
Nella fattispecie, la Commissione deve valutare se l’apporto di capitale dello Stato per 158 milioni di EUR precedente alla cessione della SNCM agli acquirenti privati, ovvero in ultima istanza il prezzo di vendita negativo dell’impresa per un importo equivalente, è privo di elementi di aiuto di Stato. |
(260) |
Una procedura pubblica di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria al termine della quale lo Stato cede l’impresa dopo una ricapitalizzazione preliminare (per un importo superiore al prezzo di vendita) non consente necessariamente di escludere la presenza di un aiuto, suscettibile di avvantaggiare nel contempo l’impresa privatizzata e il suo acquirente (130). |
10.2.1. Quadro giuridico di riferimento
(261) |
Per verificare se un’impresa ha usufruito di un vantaggio economico indotto da un apporto di capitale dello Stato, la Commissione applica, in linea di principio, il criterio dell’«investitore privato che opera in un’economia di mercato» (in prosieguo «il criterio dell’investitore privato»). Il criterio dell’investitore privato è un’emanazione del principio di parità di trattamento fra i settori pubblico e privato che discende dall’articolo 295 del trattato CE. In base a questo principio, i capitali messi a disposizione di un’impresa da parte dello Stato, direttamente o indirettamente, in circostanze che corrispondono alle condizioni normali di mercato, non possono essere classificati come aiuti di Stato (131). |
(262) |
A tal fine, la Commissione può in particolare valutare se l’erogatore delle risorse si è comportato come un investitore privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, ed è guidato da prospettive di redditività a lungo termine dei capitali investiti. La validità di questo approccio è stata riconosciuta dal giudice comunitario nell’ambito di vari procedimenti (132). |
(263) |
Secondo una giurisprudenza costante, un apporto di capitale realizzato da un investitore pubblico in assenza di qualsiasi prospettiva di profitto, anche a lungo a termine, costituisce un aiuto di Stato (133). |
(264) |
Il giudice comunitario ha stabilito altresì che un investitore privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidata da prospettive di redditività a lungo termine non potrebbe ragionevolmente permettersi, dopo anni di perdite ininterrotte, di procedere a un apporto di capitale che, in termini economici, non solo si rivela più oneroso di una liquidazione degli attivi, ma è inoltre connesso alla vendita dell’impresa, circostanza che lo priva di qualunque prospettiva di beneficio, anche a termine (134). |
(265) |
Più precisamente, nella sentenza Gröditzer, la Corte ha ritenuto che, per determinare se la privatizzazione di un’impresa per un prezzo di vendita negativo comporti elementi di aiuto di Stato: «occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di tale entità nell’ambito della vendita della detta impresa o avrebbe optato per la liquidazione di quest’ultima» (135). |
10.2.2. Applicazione al caso di specie
(266) |
Alla luce di quanto precede, per determinare la natura di aiuto della misura in esame, la Commissione deve «valutare se la soluzione prescelta dallo Stato sia, in assoluto e rispetto a qualsiasi altra soluzione, ivi compresa quella del non intervento, la meno costosa, il che consentirebbe eventualmente di concludere che lo Stato ha agito come un investitore privato» (136). |
10.2.2.1.
(267) |
In questo contesto, occorre notare che i grandi gruppi di imprese non possono attualmente, quando procedono alla chiusura di siti o alla liquidazione di filiali, disinteressarsi delle conseguenze sociali che tali chiusure o liquidazioni implicano. |
(268) |
Pertanto, essi attuano molto spesso piani sociali che possono comprendere misure di riqualificazione del personale, aiuti alla ricerca di posti di lavoro, indennità di licenziamento o addirittura interventi sul tessuto economico locale, che vanno al di là di quanto imposto dalla legge e dalle convenzioni collettive. |
(269) |
Nella fattispecie, la Commissione constata che la SNCM è una società controllata dallo Stato attraverso il gruppo CGMF (Compagnie Maritime Générale et Financière). |
(270) |
La Commissione ritiene che, nell’ipotesi di una liquidazione della SNCM (137), sarebbero state introdotte misure di tal genere in aggiunta agli obblighi di legge al fine di non offuscare l’immagine della holding di appartenenza e del suo azionista ultimo (138). |
(271) |
La Commissione ricorda che lo spettro della liquidazione dell’impresa nel 2004 ha provocato numerosi e importanti disordini sociali. L’aspro conflitto sociale del settembre 2004 ha per esempio bloccato la flotta della SNCM per 16 giorni. La Commissione aggiunge che le autorità francesi hanno dimostrato con cifre a supporto che questi movimenti sociali del 2004, gettando un’ombra sull’immagine della holding di appartenenza presso la clientela, hanno arrecato un pregiudizio importante al numero di passeggeri trasportati dalla SNCM e, quindi, al fatturato dell’impresa. La Commissione sottolinea inoltre che, a seguito del teso clima sociale dell’estate del 2004 che ha arrecato danno alla situazione finanziaria della SNCM, l’azionista dell’impresa ha attuato nella primavera del 2005 un piano sociale, sospeso nell’aprile del 2005, di concerto con i sindacati. Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene accertato che, nell’ipotesi di una liquidazione della SNCM, una mancata erogazione a proprio carico, da parte del gruppo CGMF, delle indennità complementari di licenziamento avrebbe senza dubbio pregiudicato l’immagine della holding di appartenenza e del suo azionista finale. |
(272) |
Pertanto, la Commissione ritiene che i costi associati a queste misure debbano essere compresi nel calcolo dei costi di una liquidazione. Tali costi allora sarebbero stati dedotti dal valore di liquidazione della SNCM purché questa fosse stata positiva e/o assunta a carico direttamente della CGMF o dello Stato in quanto azionista. La Commissione reputa che qualunque altra soluzione non terrebbe conto della realtà sociale alla quale i grandi gruppi di imprese sono oggigiorno confrontati (139). |
(273) |
Per quantificare il costo di una liquidazione per l’azionista, la Commissione considera un’ipotesi minima che corrisponde esclusivamente alle indennità supplementari di licenziamento. |
(274) |
A tale riguardo, le autorità francesi reputano che, sulla base del piano sociale del 2005, esso stesso fondato sul piano sociale del 2002, il valore da considerare sia compreso fra […] e […] EUR per dipendente, ovvero un importo complessivo fra i […] e i […] milioni di EUR. Le autorità francesi precisano che il limite inferiore dell’intervallo summenzionato comprende il fatto che il costo del piano sociale di riferimento sia maggiorato in ragione della proporzione molto importante di dipendenti prossimi all’età di pensionamento e il cui licenziamento avviene a condizioni particolarmente vantaggiose. Peraltro, si tiene anche conto del fatto che il contesto di liquidazione della società e di licenziamento dell’insieme del personale non è paragonabile a quello di un adeguamento dell’organico che permetta il prosieguo delle attività come previsto dal piano sociale di riferimento. |
(275) |
Il consulente della Commissione ha effettuato un’analisi comparativa delle cifre presentate dalle autorità francesi con i piani sociali attuati recentemente in Francia. Il piano sociale della Hewlett Packard nel 2003 è costato 214 000 EUR a persona e nel 2005 tra i 50 000 e i 400 000 EUR. Nel 2004 il piano sociale attuato dalla Péchiney, dopo la fusione con Alcan, è costato 128 000 EUR a persona. In occasione del piano sociale della Giat Industries nel 2004, il costo totale per dipendente è stato dell’ordine di 162 000 EUR contro i 71 000 EUR per Gemplus nel 2002 e i 69 000 EUR per Danone (attività biscotti) nel 2001. Nel 2002 Yves Saint Laurent Haute Couture annuncia un piano sociale a 115 000 EUR per dipendente. Il piano Power 8 annunciato da Airbus France nel febbraio 2007 prevedeva un costo per dipendente pari a 68 000 EUR (140). Nel 2008 il costo del piano sociale della Michelin ammonta a 157 400 EUR per dipendente. |
(276) |
Quanto ai portuali, la Commissione precisa che la Corte dei conti, nella sua relazione tematica pubblica del luglio 2006 sui porti francesi confrontati alle mutazioni del trasporto marittimo e la necessità di azioni urgenti, ricorda il costo totale per persona del piano sociale 2004, ovvero 145 000 EUR a licenziamento per i porti autonomi e 209 000 EUR a licenziamento nel porto di Marsiglia. |
(277) |
La Commissione ricorda che la sua decisione del 17 luglio 2002 relativa alla Société Française de Production permette di illustrare il costo della generosità in un caso di privatizzazione di un’impresa in difficoltà. Pertanto, la generosità ha avuto un costo per lo Stato di 43,1 milioni di EUR (ovvero 151 000 EUR per dipendente, dal momento che il piano prevedeva la cessazione di 285 rapporti di lavoro) che si aggiunge al costo di 5,3 milioni di EUR degli obblighi legali e convenzionali (ovvero un costo complessivo di 169 000 EUR per dipendente). |
(278) |
Alla luce di questa analisi comparata, la Commissione considera che l’ipotesi di […] EUR corrisposti a ciascun impiegato a titolo di indennità complementari di licenziamento è coerente con il costo per impiegato licenziato nell’ambito di piani sociali attuati da azionisti privati nello stesso periodo. |
(279) |
Infine, la Commissione stima che l’ipotesi di licenziamento dell’insieme del personale della SNCM nel quadro di una liquidazione dell’impresa è l’ipotesi più probabile, soprattutto perché l’assegnazione della DSP per il periodo 2007-2013 non era ancora stata oggetto di gara d’appalto e, quindi, di una decisione definitiva. Inoltre, considerata la situazione finanziaria preoccupante della SNCM, è improbabile che un piano di prosecuzione dell’attività fosse elaborato in modo che l’impresa fosse posta in amministrazione controllata e che potessero essere evitati licenziamenti. |
(280) |
Alla luce dei precedenti elementi, la Commissione considera l’importo complessivo di […] milioni di EUR quale somma che la CGMF (lo Stato) avrebbe dovuto riservare alle indennità complementari di licenziamento. |
(281) |
A questo punto dell’analisi, la Commissione deve determinare il valore di liquidazione della SNCM al netto delle indennità complementari di licenziamento. È infatti la differenza fra questo valore di liquidazione, purché positivo, e le indennità complementari di licenziamento che va raffrontata al prezzo negativo risultante dalla vendita per verificare se lo Stato si è comportato come un investitore privato in economia di mercato. A tal fine, la Commissione si basa sul calcolo dell’attivo netto rivalorizzato. Secondo il metodo dell’attivo netto rivalorizzato, lo stato di insolvenza è constatato quando il valore economico degli attivi reali (generalmente superiore al valore netto contabile) non copre il valore economico dei debiti reali. |
(282) |
Al fine di accertare lo stato di insolvenza nella fattispecie, la Commissione, con l’aiuto del suo consulente (141), ha verificato come spiegato di seguito che alla data del 30 settembre 2005 il valore dell’attivo della SNCM non era sufficiente per pagare i creditori privilegiati e quelli non privilegiati (compresi i dipendenti a titolo di crediti tradizionali). |
(283) |
La Commissione stima che la valorizzazione dell’attivo netto è un metodo utilizzato correntemente per valutare società nel settore del trasporto marittimo. Essa reputa peraltro che questo metodo sia particolarmente adatto alla situazione della SNCM poiché l’azionista di riferimento può, in alternativa alla cessione, solo presentare istanza di fallimento della società che verrebbe posta in liquidazione. |
(284) |
Quanto agli altri metodi di valutazione, in particolare il metodo dei flussi di cassa liberi operativi attualizzati, la Commissione reputa che non sia pertinente nella fattispecie, in quanto presuppone il proseguimento dell’attività della società, circostanza che non si verificherebbe nel caso della SNCM. |
(285) |
La Commissione considera la data del 30 settembre 2005 come data di riferimento per la valutazione della SNCM, dal momento che si tratta della data alla quale è stata effettivamente operata la scelta tra l’accettazione dell’offerta di acquisizione e la liquidazione della società, in quanto la selezione di BCP era stata decisa il 27 settembre 2005. |
(286) |
La Commissione osserva in particolare che l’azionista della SNCM ha proceduto, in collaborazione con la società Ernst & Young, a una quantificazione del costo di liquidazione dell’impresa (la summenzionata relazione CGMF) al 30 settembre 2005 che è stata oggetto di una controperizia da parte di Oddo Corporate Finance e dalla società Paul Hastings. La Commissione ricorda che la summenzionata relazione Oddo-Hastings ha valutato l’attivo della SNCM a […] milioni di EUR. |
(287) |
Quanto alla valutazione della flotta detenuta in proprio (142), poiché il valore commerciale lordo delle navi della SNCM è stato valutato dal Mediatore specializzato BRS pari a […] milioni di EUR al 30 settembre 2005, la flotta della SNCM è stata valutata nella relazione Oddo in […] milioni di EUR al netto di svalutazione (143), provvigione di mediazione (144) e rischio giudiziario (145). Tabella 4 Scenari di valutazione dell’attivo della SNCM al 30 settembre 2005
|
(288) |
Leggendo la tabella precedente, la Commissione constata che la flotta di navi costituisce l’elemento principale della valutazione dell’attivo dell’impresa. A questo riguardo, il consulente della Commissione ha ritenuto, dopo aver effettuato un’analisi comparata laddove possibile, che la svalutazione applicata al valore commerciale lordo delle navi e il rischio giudiziario fossero coerenti. Su questa base, ha concluso di non aver argomentazioni per respingere la valutazione del valore della flotta effettuata dallo Stato francese. |
(289) |
Quanto alla svalutazione, la Commissione reputa che il suo livello sia coerente con le svalutazioni osservate nelle vendite di navi in caso di liquidazione giudiziaria. Secondo il consulente della Commissione, la Régie des Transports Maritimes, società nazionale belga attiva sulla linea Ostenda-Ramsgate, ha per esempio ceduto due traghetti per automezzi nel 1997 con svalutazioni stimate al 35 % e al 45 %. Più di recente, la società Festival Cruises ha ceduto tre navi da crociera con una svalutazione media del 20 %. Le svalutazioni osservate in casi analoghi sono dunque dello stesso ordine di quelle applicate dalle autorità francesi nella fattispecie. |
(290) |
Quanto al rischio giudiziario, poiché non si sono avute nel mercato transazioni comparabili, la Commissione considera che le argomentazioni che giustificano l’applicazione del rischio giudiziario sono coerenti con la limitatezza del mercato per navi caratterizzate, concepite per un servizio piuttosto specifico. |
(291) |
La Commissione osserva peraltro che il suo consulente indipendente ha rivisto al rialzo la valutazione degli immobilizzi finanziari, in particolare quello della partecipazione della SNCM nella CMN (da […] milioni di EUR a […] milioni di EUR). A questo riguardo, in considerazione dell’offerta di riscatto di questa partecipazione da parte del gruppo Stef-TFE a […] milioni di EUR trasmessa alla Commissione nel quadro della presente istruttoria, la Commissione considera che la valutazione della partecipazione della SNCM nella CMN a […] milioni di EUR è ragionevole in un contesto di liquidazione della società. |
(292) |
Quanto alla valutazione delle altre voci dell’attivo, il consulente della Commissione non ha sollevato particolari obiezioni. Non ha tuttavia preso in considerazione la voce «tesoreria netta», in quanto in disavanzo. La Commissione ritiene che effettivamente la voce debba essere reinserita nel passivo della SNCM. |
(293) |
Considerate le correzioni apportate, la Commissione valuta l’attivo della SNCM in […] milioni di EUR al 30 settembre 2005. |
(294) |
La Commissione constata che le autorità francesi quantificano l’importo dovuto a titolo di crediti privilegiati a […] milioni di EUR e a […] milioni di EUR l’importo dovuto a titolo di crediti non privilegiati (al netto di indennità supplementari di licenziamento). |
(295) |
Per quanto riguarda in particolare il passivo sociale, le autorità francesi valutano il costo del piano sociale convenzionale a […] milioni di EUR. I costi afferenti al piano sociale convenzionale sono stati stabiliti su base individuale tenendo conto del tipo di contratto (contratto a durata indeterminata – CDI, e contratto a durata determinata – CDD), degli statuti e delle convenzioni collettive applicabili (personale navigante, di terra e corpo ufficiali), dell’anzianità, della classificazione e della retribuzione di ciascun dipendente. Questo importo copre le indennità di preavviso ([…] milioni di EUR), le indennità di ferie pagate su preavviso ([…] milioni di EUR), le indennità convenzionali di licenziamento ([…] milioni di EUR) e il contributo Delalande ([…] milioni di EUR) (149). |
(296) |
Il costo del piano sociale extra-convenzionale è valutato dalle autorità francesi in […] milioni di EUR. Questo piano sociale raggruppa l’insieme delle misure di accompagnamento connesse agli obblighi di legge e regolamentari della SNCM in materia di licenziamento (150) e dei costi indiretti connessi al piano sociale convenzionale (151). |
(297) |
Il costo della disdetta dei principali contratti di esercizio verte essenzialmente sul coinvolgimento della cauzione bancaria per un importo di […] milioni di EUR data in garanzia del corretto assolvimento da parte della SNCM dei propri oneri di servizio pubblico, cui si aggiungerebbe la penalità di cui alla suddetta convenzione, pari al […] % della compensazione finanziaria di riferimento pari a un importo di […] milioni di EUR per l’anno 2005, ovvero circa […] milioni di EUR in caso di inadempimento del delegatario. |
(298) |
Per quanto riguarda il passivo netto connesso alla cessione delle navi in leasing (152), le autorità francesi sottolineano che, sulla base di talune ipotesi (153), i proventi netti di cessione sono valutati, dal Mediatore specializzato BRS, in […] milioni di EUR al 30 settembre 2005 al netto di svalutazione, provvigione di mediazione e costo finanziario di mantenimento. Poiché le economie di imposta e i debiti bancari ammontano a […] milioni di EUR, sussiste un saldo di debiti bancari relativo alle navi in leasing da rimborsare pari a […] milioni di EUR. Tabella 5 Scenari di valutazione del passivo della SNCM al 30 settembre 2005
|
(299) |
La Commissione osserva che il passivo sociale costituisce l’elemento principale del passivo della SNCM. Trattandosi del passivo sociale privilegiato, ovvero del costo del piano sociale convenzionale, il consulente della Commissione ha verificato le formule di calcolo di tutte le componenti del piano sulla base di sondaggi e non ha rilevato né anomalie né errori. Considerata questa verifica, la Commissione reputa ragionevole l’importo di […] milioni di EUR indicato dalle autorità francesi a titolo del piano sociale convenzionale. |
(300) |
Quanto alle perdite di esercizio intermedie, la Commissione reputa che la stima sia prudente in base alla legislazione, in particolare agli articoli L.622-10 del codice di commercio e 119-2 del decreto n. 85-1388 del 27 dicembre 1985 in virtù dei quali la SNCM potrebbe essere costretta dal Tribunale di commercio competente a proseguire l’attività per una durata di due mesi rinnovabili su richiesta del ministero pubblico in ragione degli obblighi di servizio pubblico. |
(301) |
Per quanto concerne i debiti chirografari, il consulente della Commissione non ha sollevato obiezioni particolari. Ha tuttavia corretto l’importo di […] milioni di EUR in […] milioni di EUR a seguito della cancellazione della voce dell’attivo «Tesoreria netta». La Commissione reputa che questa riclassificazione sia in linea con le modifiche apportate nella valutazione dell’attivo della SNCM. |
(302) |
Quanto al costo del piano sociale extra-convenzionale (al netto di indennità complementari di licenziamento), il consulente della Commissione ritiene che l’ammontare del costo dei contenziosi giuridici dovrebbe essere riportato a […] milioni di EUR dai […] milioni preventivati dalle autorità francesi. Su questo punto, se la Commissione reputa certo che le organizzazioni sindacali esigano una riclassificazione dei contratti CDD in contratti CDI (158), considera per contro che la valutazione debba riguardare solo i dipendenti in CDD per i quali questo rischio è pressoché certo (ovvero […] CDD). Considerando uno stipendio mensile lordo di […] EUR con un’indennità di 9 mensilità di stipendio per i primi […] CDD e 6 mensilità per i […] successivi, l’importo è fissato a […] milioni di EUR. |
(303) |
Per quanto concerne il passivo netto connesso alla cessione delle navi in leasing, la Commissione considera che le ipotesi sottostanti al calcolo siano giustificate soprattutto in ragione del formalismo contrattuale dei GIE, che limita eventuali sostituzioni della SNCM con terzi e condiziona i vantaggi fiscali all’utilizzo delle navi con bandiera francese. È peraltro giustificato anche che il rischio giudiziario non si applichi alle navi utilizzate in leasing poiché esse sono cedute dalle banche creditrici dei GIE. In questo contesto, la Commissione reputa giustificato che si tenga conto di un costo finanziario di mantenimento fra il 30 settembre 2005 e la data di cessione effettiva della nave. |
(304) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione stima che al 30 settembre 2005 il passivo privilegiato della SNCM ammonti a […] milioni di EUR e quello subordinato a […] milioni di EUR. |
(305) |
Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione reputa che alla data del 30 settembre 2005 il valore dell’attivo della SNCM (ovvero […] milioni di EUR) non fosse sufficiente per liquidare i creditori privilegiati (per […] milioni di EUR) e i creditori subordinati (per […] milioni di EUR). |
(306) |
In un tale contesto, in assenza di azioni di ripianamento del passivo (cfr. di seguito) e visti il considerando 273 della presente decisione e lo stato di insolvenza, il costo di una liquidazione della SNCM da parte della CGMF si limiterebbe ai costi delle indennità complementari di licenziamento, pari a […] milioni di EUR. |
(307) |
Ne consegue che la scelta operata dalle autorità francesi di cedere la SNCM a un prezzo negativo di 158 milioni di EUR da confrontare al costo minimo di liquidazione di […] milioni di EUR può essere considerato conforme alla scelta che avrebbe compiuto un gruppo privato di imprese in economia di mercato. |
10.2.2.2.
(308) |
La Commissione ha altresì esaminato l’argomentazione delle autorità francesi secondo cui lo Stato, in quanto azionista di maggioranza, potrebbe essere obbligato a ripianare il passivo in caso di liquidazione dell’impresa (cfr. sotto). In questo caso, secondo le autorità francesi, il calcolo del costo di liquidazione per lo Stato azionista deve tener conto del diritto nazionale come riconosciuto dalla Commissione nella decisione ABX Logistics (159) e deve essere valutato caso per caso, tenendo conto delle particolarità del settore (160) e delle circostanze particolari. |
(309) |
Nella fattispecie, la Commissione prende atto del fatto che le autorità francesi le hanno trasmesso il 28 marzo 2006 alcuni documenti comprovanti che l’azionista della SNCM aveva cercato la soluzione meno onerosa per sé esaminando parallelamente e sin dall’inizio due possibilità, ovvero la liquidazione dell’impresa e la vendita della stessa a un prezzo negativo. |
(310) |
Sulla base delle perizie summenzionate trasmesse alla Commissione, le autorità francesi ritengono che l’insieme dei costi reali che la Repubblica francese, attraverso la CGMF, si sarebbe dovuta accollare in quanto azionista ammonterebbe a un valore compreso fra i […] e […] milioni di EUR al 30 settembre 2005. Questa stima tiene soprattutto conto del rischio che lo Stato francese fosse chiamato a «ripianare il passivo» se un tribunale lo avesse considerato come il dirigente di fatto della SNCM e del rischio che lo Stato fosse condannato a pagare indennità complementari di licenziamento al personale licenziato. Le autorità francesi ritengono che questi rischi vadano presi in considerazione nel calcolo del costo effettivo di un’eventuale liquidazione della SNCM. |
(311) |
Si pone allora il problema di valutare l’insieme dei costi reali che avrebbe dovuto sostenere in quanto azionista la Francia in caso di liquidazione giudiziaria della SNCM per stabilire se un azionista privato avveduto, considerate le possibilità di essere condannato a sostenere questi costi e data l’entità degli stessi (161), avrebbe preferito vendere immediatamente la società controllata a un prezzo negativo di 158 milioni di EUR piuttosto che correre questo rischio. |
a) Possibile condanna dello Stato a ripianare il passivo
(312) |
Nel diritto francese, il curatore fallimentare di una società in liquidazione giudiziaria ha facoltà di avviare un procedimento legale relativo alla responsabilità contro gli ex dirigenti della società, detto «azione di ripianamento del passivo», in caso di attuazione di un piano di salvataggio o di amministrazione controllata nonché in caso di liquidazione giudiziaria (162). |
(313) |
L’introduzione di un procedimento per il ripianamento di passivo contro gli ex dirigenti della società in fallimento è motivata dalla necessità di ricostituire il patrimonio della società, che è uno dei compiti affidati al curatore fallimentare. |
(314) |
In varie lettere alla Commissione, le autorità francesi hanno sostenuto che l’ipotesi di una condanna dello Stato da parte di un giudice nazionale a ripianare il passivo dell’impresa gestita costituiva uno scenario più che plausibile e che andava presa in considerazione nel calcolo del costo effettivo di un’eventuale liquidazione della SNCM. |
(315) |
Nelle lettere del 28 febbraio 2008, la SNCM ha fornito una perizia che valutava le conseguenze giuridiche di un procedimento per il ripianamento del passivo imputabile allo Stato francese. La perizia conclude che un tribunale di commercio investito di questa causa avrebbe molto probabilmente riconosciuto lo Stato responsabile di questo capo di imputazione e l’avrebbe condannato a farsi carico dell’integrità dei debiti sociali della SNCM. |
(316) |
Nella fattispecie, la Commissione è del parere che, considerato lo stato di insolvenza riconosciuto alla SNCM (cfr. supra) e considerato il possibile coinvolgimento della responsabilità civile del curatore fallimentare in caso di inazione conformemente alla legge del 1985 e del diritto di azione per i creditori dal 2005, molto probabilmente sarebbe stato avviato un procedimento di ripianamento del passivo contro lo Stato francese nell’ipotesi di una liquidazione giudiziaria della SNCM (163). |
(317) |
La legislazione pertinente prevede che i debiti sociali della società in liquidazione possono essere imputati agli ex dirigenti, di diritto o di fatto, a patto che si configurino 4 condizioni cumulative. |
i) Riconoscimento dello Stato quale dirigente di diritto o di fatto dell’impresa in liquidazione giudiziaria (164)
(318) |
Nella fattispecie, la Commissione osserva che il consulente della SNCM ha fornito un’analisi dettagliata che porta alla conclusione che lo Stato francese sarebbe stato definito molto probabilmente gestore di fatto della SNCM. Sostanzialmente, la perizia summenzionata ha dimostrato che, conformemente alla giurisprudenza pertinente (165), lo Stato aveva compiuto atti positivi di gestione e di direzione che non rientravano palesemente nei controlli amministrativi sanciti per legge e ciò per un lungo periodo. In particolare, secondo la relazione del consulente della SNCM, lo Stato avrebbe adottato decisioni nel quadro dei poteri di controllo che aveva egli stesso instaurato, deviandoli per assumere decisioni per conto dell’impresa al posto dei dirigenti investiti cui spettava prendere tali decisioni. Sembrerebbe inoltre che gli organi direttivi della SNCM non disponessero nei fatti di alcuna indipendenza rispetto allo Stato nella gestione dell’impresa. Infine, lo Stato si sarebbe sostituito agli organi direttivi della SNCM assumendo da solo decisioni strategiche senza informarne i detti dirigenti. |
(319) |
La Commissione constata che le autorità francesi, nella lettera del 28 marzo 2008, non hanno sollevato riserve in merito alla definizione dello Stato francese quale gestore di fatto della SNCM. Nella lettera del 20 novembre 2006, le autorità francesi stesse indicano che il giudice avrebbe certamente definito lo Stato azionista della SNCM come dirigente di fatto dell’impresa. È tuttavia evidente che una tale dichiarazione, resa nel quadro di un procedimento riguardante aiuti di Stato, non può essere di per sé sufficiente per stabilire in termini giuridicamente soddisfacenti se un giudice avrebbe considerato le autorità nazionali come dirigenti di fatto dell’impresa beneficiaria delle misure in questione e, soprattutto, il grado di probabilità di una tale eventualità. |
(320) |
Nelle circostanze di specie, non occorre che la Commissione si pronunci oltre sulla valutazione degli elementi addotti dalle autorità francesi, considerata la conclusione alla quale la Commissione è giunta nella precedente sezione 10.2.2.1. |
ii) Esistenza di uno o più errori di gestione imputabili allo Stato francese, dirigente di fatto dell’impresa in liquidazione giudiziaria
(321) |
Nella fattispecie, la Commissione rileva che la relazione del consulente della SNCM ha menzionato, sulla base di un elenco non esaustivo di elementi di fatto, una serie di elementi volti a dimostrare che lo Stato, dirigente di fatto della SNCM, ha commesso errori di gestione. |
(322) |
In particolare, si segnala che lo Stato francese avrebbe commesso errori in materia di investimenti […]. Lo Stato avrebbe poi commesso numerosi errori di gestione in materia di […]. |
(323) |
A questo proposito, […] (166). Nella lettera del 30 aprile 2007, le autorità francesi hanno definito molto elevato il rischio di una condanna dello Stato per responsabilità in considerazione dei criteri […] di definizione dell’errore di gestione ai sensi dell’articolo L.651-2 del codice di commercio. È tuttavia evidente che una tale dichiarazione, resa nel quadro di un procedimento riguardante aiuti di Stato, non può essere di per sé sufficiente per stabilire in termini giuridicamente soddisfacenti se un giudice avrebbe considerato che le autorità nazionali hanno commesso gli errori presunti e, soprattutto, il grado di probabilità di una tale eventualità. |
iii) Constatazione dello stato di insolvenza
(324) |
Nella fattispecie, la Commissione constata che, nella lettera del 16 novembre 2006, le autorità francesi hanno fornito una valutazione del disavanzo di attivi della SNCM sulla base delle summenzionate relazioni dei consulenti della CGMF e di Oddo-Hastings. La Commissione prende atto del fatto che la perizia della SNCM sull’azione di ripianamento del passivo trasmessa alla Commissione nel febbraio 2008 si basa su queste stesse relazioni per constatare l’esistenza di uno stato di insolvenza in caso di liquidazione giudiziaria dell’impresa. In particolare, la relazione Oddo-Hastings rileva un disavanzo per […] milioni di EUR al 30 settembre 2005, calcolata come la differenza fra il valore dell’attivo della SNCM da un lato ([…] milioni di EUR) e, dall’altro, il valore del passivo dell’impresa (debiti privilegiati e subordinati valutati rispettivamente in […] milioni di EUR e […] milioni di EUR). |
(325) |
La Commissione rileva che, in virtù della precitata legislazione francese, uno stato di insolvenza è constatato allorquando il curatore fallimentare della società non dispone di attivi sufficienti a pagare i creditori, privilegiati o no. Per quanto riguarda più in particolare i crediti sociali dell’impresa, il passivo dell’impresa è quanto meno costituito dai crediti salariali tradizionali, ovvero quelli che derivano direttamente dal contratto di lavoro, dalla convenzione collettiva o dalla legge e che sono automaticamente iscritti dal curatore fallimentare nel passivo dell’impresa (167). |
(326) |
La Commissione ha stimato precedentemente il disavanzo di attivi della SNCM a […] milioni di EUR al 30 settembre 2005. |
iv) Esistenza di un nesso di causalità fra gli errori e lo stato di insolvenza constatato
(327) |
Secondo le autorità francesi, nel diritto nazionale, il richiedente dell’azione per ripianamento del passivo non è tenuto a stabilire l’ammontare dell’aggravamento del passivo generato dagli errori di gestione del dirigente. Il dirigente di una persona giuridica può essere dichiarato responsabile, sulla base dell’articolo L.624-3 del codice di commercio, anche se l’errore di gestione commesso è solo una delle cause dello stato di insolvenza e può essere condannato a sostenere in tutto o in parte i debiti sociali, anche se l’errore compiuto ha generato solo una parte di essi (168). |
(328) |
Nella fattispecie, la Commissione rileva che il consulente della SNCM definisce evidente il nesso tra gli errori di gestione e lo stato di insolvenza accertato. Sulla base delle stime presentate da tale consulente, il pregiudizio finanziario risultante dall’elenco non esaustivo degli errori di gestione dello Stato di cui al considerando 322 della presente decisione ammonterebbe a […] milioni di EUR (169). |
(329) |
Le autorità francesi […] (170). |
(330) |
La Commissione rileva inoltre che le autorità francesi, negli scritti del 16 novembre 2006, 27 aprile 2007 e 28 marzo 2008, […] (171). Le autorità francesi […] (172). Le autorità francesi stesse hanno ammesso, nella lettera del 16 novembre 2005, che «era chiaro che lo Stato azionista, il quale sarebbe stato immancabilmente riconosciuto dal giudice come dirigente di fatto della SNCM, società a responsabilità limitata, sarebbe stato condannato con ogni probabilità in virtù dell’articolo L.651-2 del codice di commercio a sostenere la totalità dell’insolvenza della SNCM». |
(331) |
Nelle circostanze in esame, non occorre che la Commissione si pronunci oltre sulla valutazione degli elementi addotti dalle autorità francesi, considerata la conclusione alla quale la Commissione è giunta nella precedente sezione 10.2.2.1. |
b) Stima del costo complessivo di liquidazione giudiziaria della SNCM
(332) |
Alla luce di quanto precede, allo stato attuale del fascicolo, la Commissione non è tenuta a stabilire il costo economico reale del coinvolgimento della responsabilità dell’azionista. |
(333) |
A questo proposito, la Commissione rileva che, sulla base dell’articolo L624-3 del codice di commercio, il dirigente di diritto o di fatto della società in liquidazione è condannato, in tali circostanze, a pagare in tutto o in parte l’ammontare del disavanzo accertato. |
(334) |
La Commissione constata che l’articolo summenzionato lascia ai magistrati piena libertà di decidere se è opportuno condannare il dirigente a sostenere l’integralità o una parte dei debiti sociali. Alla luce della giurisprudenza pertinente, sembra che le corti e i tribunali siano sensibili al comportamento del dirigente perseguito e modulino le condanne in funzione degli accertamenti che possono effettuare. |
(335) |
Come indicato in precedenza, le autorità francesi ritengono che lo Stato francese sarebbe chiamato a sostenere una parte stimata fra il […] e il […] % dell’ammontare accertato di disavanzo, ovvero un valore compreso in un intervallo tra i […] e i […] milioni di EUR. |
(336) |
La Commissione sottolinea che, in un contesto analogo a quello della SNCM che riguardava la società Les Mines de Salsignes, società subaffiliata del BRGM (ente pubblico a carattere industriale e commerciale) (173), la Camera di commercio della Corte di cassazione ha condannato il BRGM e le sue affiliate in qualità di dirigente di fatto in solido con gli altri dirigenti della società Les Mines de Salsignes al pagamento dell’integralità dell’ammontare dell’insolvenza (174). La quota di debiti sociali a carico della società Coframines e del BRGM, e quindi da ultimo dello Stato, ammontano a 73,6 %. Ai sensi di questa decisione, la Corte ha rilevato che il consiglio di amministrazione si trovava in una condizione di dipendenza nei confronti delle due entità considerate. |
(337) |
Tuttavia, la Commissione considera che le autorità francesi non abbiano dimostrato, alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato, in che senso i summenzionati errori di gestione dello Stato pregiudizievoli per l’impresa siano errori che qualunque altro azionista privato in economia di mercato avrebbe potuto commettere. A questo proposito, occorre infatti sottolineare che solo errori di tal genere, debitamente accertati, possono essere presi in considerazione per determinare se, considerati il rischio di essere condannato a sostenere questi costi e l’entità degli stessi (ovvero il valore attualizzato netto del rischio di una condanna futura), un operatore privato avveduto avrebbe preferito pagare un prezzo negativo di 158 milioni di EUR anziché correre detto rischio. Infatti, non si potrebbe ritenere che un investitore privato sarebbe stato indotto a commettere errori motivati da considerazioni non imprenditoriali, bensì di carattere generale (per esempio a scopi sociali o di sviluppo regionale). |
(338) |
La Commissione riconosce che, in alcuni casi eccezionali, alcune legislazioni prevedono la possibilità per i terzi di rivalersi sugli azionisti di una società liquidata, soprattutto se questi azionisti possono essere considerati come dirigenti di diritto o di fatto che hanno commesso errori di gestione pregiudizievoli per l’impresa. Tuttavia, sebbene esista tale possibilità nel diritto francese, la Commissione considera che le autorità francesi non abbiano dissipato sufficientemente i dubbi della Commissione nella fattispecie, riguardo alle argomentazioni addotte circa il rischio che, in caso di liquidazione della SNCM, lo Stato francese fosse condannato a ripianare il passivo di tale società. Non occorre tuttavia pronunciarsi su questo aspetto nella presente decisione date le conclusioni cui è giunta la Commissione nella precedente sezione 0. |
(339) |
Oltre al disavanzo di attivi, secondo le autorità francesi un giudice, considerata la giurisprudenza in merito (175), sarebbe stato certamente indotto a condannare lo Stato francese a farsi carico delle indennità supplementari di licenziamento (per un valore compreso fra i […] e i […] milioni di EUR). Secondo le autorità francesi, l’insieme dei costi reali che avrebbe dovuto sostenere in quanto azionista la Repubblica francese ammonterebbe a un valore compreso fra i […] e i […] milioni di EUR. |
(340) |
Le autorità francesi precisano che, nelle sentenze rese di recente, alcuni tribunali francesi hanno condannato il dirigente di diritto o di fatto a farsi carico, oltre che dell’ammontare del disavanzo, delle indennità complementari di licenziamento calcolate sulla base di un piano sociale stabilito dall’impresa prima di essere messa in liquidazione. |
(341) |
Le autorità francesi osservano in particolare che, nella causa Aspocomp, la società francese Aspocomp SAS, controllata al 99 % della società finlandese Aspocomp Group Oyj, aveva firmato un accordo aziendale il 18 gennaio 2002 che descriveva le condizioni di indennità di un piano sociale riguardante 210 dipendenti su un totale di 550. Questo accordo definiva in particolare l’importo delle indennità compensative e complementari nonché gli aiuti alle dimissioni volontarie. A seguito di un cambiamento di strategia del gruppo, la società madre Aspocomp Group Oyj ha deciso il 21 febbraio 2002 di non finanziare più la controllata Aspocomp SAS, provocando così il fallimento di quest’ultima. Questa decisione ha impedito di fatto alla controllata di onorare gli impegni assunti nel quadro dell’accordo aziendale e l’ha portata a licenziare la totalità degli altri dipendenti. |
(342) |
In questo contesto, la sentenza della Corte d’appello di Rouen ha confermato il giudizio del collegio dei probiviri di Evreux e ha quindi condannato la società Aspocomp Group Oyj, che controllava al 99 % la gestione dell’affiliata, a versare: i) ai dipendenti interessati dall’accordo aziendale, la totalità delle indennità compensative e complementari previste da tale accordo, nonché un risarcimento danni per licenziamento privo di causa grave e reale e ii) ai dipendenti licenziati nell’ambito quadro del procedimento fallimentare di Aspocomp indennità equivalenti considerando che disattendendo gli impegni assunti, la società madre aveva fatto prova di un comportamento sleale e di una leggerezza biasimevole. |
(343) |
Nella fattispecie, la Commissione osserva che dagli elementi del fascicolo si evince che il 25 aprile 2005 l’azionista della SNCM ha sospeso un piano sociale negoziato, fondato sul piano sociale del 2002 e realizzato nella primavera del 2005, senza concertazione con la direzione dell’impresa. La Commissione rileva inoltre che l’elaborazione di questo piano sociale è precedente alla decisione dello Stato di vendere la SNCM. |
(344) |
La Commissione ritiene che, qualora la SNCM fosse stata liquidata, i dipendenti dell’impresa avrebbero fatto valere le disposizioni di detto piano sociale dinanzi alla giustizia. |
(345) |
Perché un tale approccio possa essere pertinente in un caso come quello in esame, la Commissione dovrebbe stabilire i) se un giudice avrebbe condannato lo Stato membro per aver sospeso, senza concertazione con la direzione dell’impresa, il piano sociale in questione, ii) l’importo che lo Stato membro avrebbe potuto essere condannato a pagare in tale eventualità e iii) il grado di probabilità di una tale eventualità (176). |
(346) |
La Commissione osserva che una sentenza della sezione Commercio della Corte di cassazione, in cui la Corte indica che sarebbe disposta ad accogliere un’azione contro una società dominante i cui comportamenti colposi hanno determinato il tracollo della controllata e, di conseguenza, licenziamenti collettivi (177), va nello stesso senso della giurisprudenza Aspocomp. |
(347) |
A questo riguardo, la Commissione rileva tuttavia che il principio che si evince dalla sentenza della Corte di appello di Rouen non è stato ribadito finora da altre sentenze di uguale natura. Pertanto, la Commissione considera che le autorità francesi non abbiano dissipato sufficientemente i dubbi della Commissione sul fatto che l’azionista della SNCM si sarebbe trovato esposto, in una maniera sufficientemente certa, al coinvolgimento delle sua responsabilità e al pagamento di indennità supplementari di licenziamento sulla base di questa giurisprudenza. Non occorre tuttavia pronunciarsi su questo aspetto nella presente decisione date le conclusioni cui è giunta la Commissione nella precedente sezione 10.2.2.1. |
10.2.2.3.
(348) |
La Commissione reputa, sulla base di quanto sopra, che la scelta di cedere la SNCM a un prezzo negativo di 158 milioni di EUR sia conforme alla scelta che avrebbe operato un gruppo privato in economia di mercato in considerazione dei costi sociali che una liquidazione dell’impresa avrebbe comportato. |
(349) |
La Commissione ha basato la precedente analisi unicamente sulle ipotesi che le sembrano ragionevoli e sufficientemente motivate. Queste valutazioni portano a considerare che il divario fra lo scenario scelto dalle autorità francesi e la soluzione alternativa ammonterebbe almeno a […] milioni di EUR, che dovrebbe coprire ampiamente un’eventuale errore sulle stime considerate a seguito di analisi. |
(350) |
Inoltre, la Commissione ritiene che il prezzo negativo di 158 milioni di EUR derivi da una trattativa commerciale fra lo Stato e gli acquirenti privati a seguito di una procedura pubblica di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. A questo riguardo, la Commissione considera che questo prezzo, che è meno negativo possibile, costituisca un prezzo di mercato. |
(351) |
Nonostante i limiti di cui al considerando 284 della presente decisione, la Commissione segnala che il consulente della Commissione ha verificato scenari di valutazione della SNCM sulla base del metodo dei flussi di cassa liberi operativi attualizzati basati su una relazione della Banca HSBC commissionata dalle autorità francesi. Il consulente della Commissione ritiene che i calcoli della HSBC siano stati effettuati correttamente. Sulla base dei risultati di queste simulazioni, si può concludere che il prezzo pagato per la SNCM è coerente con il valore dell’impresa stimato sulla base del metodo dei flussi di cassa liberi operativi attualizzati al momento dell’operazione. |
(352) |
Dalla precedente sezione 10.2.2.1 risulta, senza che occorra trarre conclusioni sugli elementi esposti nella sezione 10.2.2.2, che detta misura non conferisce vantaggi economici né alla SNCM, né agli acquirenti privati. Pertanto, l’apporto di capitale dello Stato di 158 milioni di EUR preliminare alla cessione dell’impresa agli acquirenti privati, ovvero il prezzo di vendita negativo di 158 milioni di EUR, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
10.3. L’apporto di capitale della CGMF per un importo di 8,75 milioni di EUR
10.3.1. Quadro giuridico di riferimento
(353) |
Se l’intervento dei poteri pubblici in questione è realizzato in concomitanza con un intervento significativo di operatori privati, effettuato in condizioni analoghe, l’esistenza di un vantaggio economico può essere immediatamente scartata (178). |
(354) |
La prassi decisionale della Commissione, confermata dal giudice comunitario, esclude subito la natura di aiuto di un apporto di capitale dello Stato in tali circostanze purché siano rispettate le tre condizioni seguenti:
|
10.3.2. Applicazione al caso in esame
(355) |
La Commissione prende innanzitutto atto del fatto che le azioni della SNCM sono cedute a operatori economici, la BCP e la VT. A seguito dell’operazione di cessione, lo Stato doveva apportare contestualmente un importo di 8,75 milioni di EUR in modo che la sua partecipazione del 25 % nella SNCM fosse mantenuta in conformità ai propri impegni, soprattutto nei confronti dei dipendenti. |
(356) |
L’apporto dello Stato francese pari a 8,75 milioni di EUR va confrontato poi con l’apporto degli acquirenti privati, ovvero 26,25 milioni di EUR. Come precisato in precedenza, questa ripartizione deriva dall’impegno delle autorità francesi di mantenere il 25 % di partecipazione nell’impresa interessata. Poiché l’intervento privato riguarda il 75 % dell’importo complessivo, la Commissione lo reputa significativo. A titolo informativo, la Commissione sottolinea inoltre che i partner privati possiedono una struttura finanziaria solida, che l’acquisizione della SNCM si integra perfettamente nella loro strategia imprenditoriale e che il piano aziendale di detti acquirenti prevede un ritorno alla redditività per la fine dell’anno 2009. |
(357) |
Per quanto concerne infine la concomitanza delle due operazioni di apporto di capitale, il consulente della Commissione ha controllato che tali importi siano stati corrisposti da tutti gli azionisti della SNCM, ivi compresa la CGMF. |
(358) |
È stato infatti verificato che il 31 maggio 2006 il consiglio di amministrazione della SNCM ha constatato che tutte le suddette operazioni erano stata effettuate. In particolare, l’aumento di capitale congiunto e concomitante di tutti gli azionisti per un importo di 35 milioni di EUR ha avuto luogo il 31 maggio 2006. Esso si è svolto in due tappe contestuali: i) un primo aumento di capitale per […] azioni è stato sottoscritto interamente dagli acquirenti, in numerario e al valore nominale ([…] EUR), e ii) un secondo aumento di capitale di […] azioni (versate per un quarto) è stato sottoscritto in parte dagli acquirenti ([…] azioni per un importo di 26,25 milioni di EUR) e in parte dallo Stato francese attraverso la CGMF ([…] azioni per un importo di 8,75 milioni di EUR), alle stesse condizioni, ovvero sottoscrizione in numerario per un importo nominale di […] EUR. |
(359) |
Gli apporti di capitale pubblico e privato sono quindi rigorosamente concomitanti. |
(360) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che siano soddisfatti i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per escludere immediatamente la natura di aiuto della misura in questione. Pertanto, la Commissione considera che l’apporto di capitale dello Stato francese pari a 8,75 milioni di EUR non conferisca un vantaggio economico alla SNCM in quanto tale apporto è stato effettuato parallelamente a un apporto di capitali privati a condizioni analoghe, in conformità della giurisprudenza comunitaria. |
(361) |
In ogni caso, la Commissione ritiene che il rendimento dell’apporto dello Stato, pari al […] % l’anno, costituisca una redditività a lungo termine adeguata dei capitali investiti per un investitore privato. |
(362) |
A tale proposito, la Commissione rileva infatti che il rendimento fisso dell’investimento di capitale dello Stato nella SNCM sottrae quest’ultimo a qualsiasi rischio di esecuzione del piano aziendale poiché questo rendimento è totalmente scollegato dai risultati (al rialzo o al ribasso) dell’impresa. Pertanto, l’assegnazione della DSP alla SNCM non consentirà allo Stato di migliorare il rendimento atteso dalla sua partecipazione. |
(363) |
Il consulente della Commissione ne evince che in termini di rischi l’apporto di capitale dello Stato francese assomiglia più a un collocamento in obbligazioni con opzione che a uno in azioni. Ne consegue che il tasso di rendimento del […] % va confrontato ai tassi delle obbligazioni del settore privato francese al momento dell’operazione. Secondo il consulente della Commissione, questo tasso si collocava al 4,15 % alla fine del mese di maggio 2006. |
(364) |
La Commissione considera infine che l’esistenza di una clausola risolutiva di cessione della SNCM non rimette in discussione il principio di parità di trattamento degli investitori. Tale clausola verte infatti sulla cessione totale della SNCM agli acquirenti privati e non sull’investimento (35 milioni di EUR) concomitante da parte degli acquirenti privati (26,25 milioni di EUR) e lo Stato (8,75 milioni di EUR) nella SNCM privatizzata. |
(365) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura in questione non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
10.4. Le misure di aiuto alla persona (38,5 milioni di EUR)
10.4.1. Quadro giuridico di riferimento
(366) |
Per stabilire se una misura conferisce un vantaggio economico a un’impresa, «si deve […] determinare se l’impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato» (183) o viceversa se evita di «sostenere i costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell’impresa ed hanno pertanto impedito che le forze presenti sul mercato spiegassero i loro normali effetti» (184). |
(367) |
Secondo una giurisprudenza costante, un onere normale è un onere di cui un’impresa deve normalmente farsi carico nell’ambito della sua gestione corrente o delle attività ordinarie (185). Più precisamente la Corte ha indicato che la riduzione degli oneri sociali costituisce un aiuto di Stato se questa misura è «un provvedimento inteso ad alleviare in parte, a favore delle imprese di un particolare settore industriale, gli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che l’esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema» (186). Con questa sentenza, la Corte indica chiaramente che l’esistenza di un vantaggio economico deve essere stabilita rispetto al sistema generale di previdenza sociale, applicando così un ragionamento analogo a quello utilizzato in ambito fiscale. |
(368) |
Il 20 settembre 2001 la Corte ha ribadito questo approccio: «un aiuto consiste in un provvedimento inteso ad alleviare gli oneri che di regola gravano sul bilancio delle imprese tenuto conto della natura o della struttura del sistema di oneri in questione, mentre un onere speciale è, al contrario, un onere supplementare rispetto a detti oneri normali» (187). |
(369) |
Di conseguenza, per identificare ciò che costituisce un vantaggio, conformemente alla giurisprudenza relativa alla nozione di aiuto di Stato, è necessario determinare la norma di riferimento o il sistema comune applicabile, nel quadro di un determinato regime giuridico, cui tale vantaggio sarà confrontato (188). A tale riguardo, la Corte ha peraltro dichiarato che la determinazione del quadro di riferimento riveste maggiore importanza nel caso di misure fiscali poiché l’esistenza stessa di un vantaggio può essere stabilita solo rispetto a un’imposizione detta «normale», ovvero l’aliquota fiscale in vigore nell’area geografica di riferimento (189). |
(370) |
Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 92 del trattato, è irrilevante che la situazione del presunto beneficiario del provvedimento sia migliorata o aggravata con riferimento alla situazione giuridica precedente o, all’opposto, non sia evoluta nel tempo […]. Occorre unicamente determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal provvedimento interessato» (190). |
10.4.2. Applicazione al caso di specie
(371) |
Dalla giurisprudenza e dalla prassi decisionale (191) della Commissione si evince che, per escludere la natura di aiuto del provvedimento in questione, la Commissione deve verificare che esso non riduca per la SNCM gli oneri riguardanti la gestione corrente, ovvero nella fattispecie gli oneri derivanti dalla normale applicazione della legislazione in ambito sociale vigente nel settore nel quadro della rescissione del contratto di lavoro. |
(372) |
A tale riguardo, la Commissione rileva che, conformemente al protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti, il conto sequestrato può essere attivato solo per finanziarie compensazioni versate a soggetti il cui contratto di lavoro con la SNCM sia stato previamente rescisso. Questi provvedimenti, quindi, non hanno né per oggetto, né per effetto il fatto di consentire il licenziamento di dipendenti che, in assenza di queste misure, avrebbero potuto restare a carico della SNCM. |
(373) |
La Commissione osserva parimenti che la concessione di compensazioni al personale licenziato dopo la cessione della SNCM è stato consentito dallo Stato in quanto ente pubblico e non dall’impresa. |
(374) |
Inoltre, la Commissione rileva che queste misure sociali supplementari vanno oltre le indennità previste dalla legislazione in materia sociale e dalle convenzioni collettive applicabili. I costi che discendono dall’applicazione di queste ultime restano quindi interamente a carico della SNCM. |
(375) |
La Commissione osserva infine che queste misure sociali supplementari saranno attuate nell’eventualità di un piano di riduzione dell’organico attuato dagli acquirenti dopo la vendita della SNCM. In altri termini, queste compensazioni non corrispondono all’esecuzione dei piani di riduzione del personale contemplati nel contesto del piano di ristrutturazione del 2002. |
(376) |
Pertanto, la Commissione ritiene che il costo delle indennità sociali supplementari non coincida né con il costo dei piani sociali anteriori alla cessione di cui si è fatto carico lo Stato, né con il costo sociale stimato precedentemente nel quadro di una liquidazione giudiziaria della SNCM. |
(377) |
Ne consegue che le misure sociali complementari non costituiscono oneri che derivano dall’applicazione ordinaria della legislazione in ambito sociale applicabile nel quadro della risoluzione del contratto di lavoro. |
(378) |
A titolo aggiuntivo, la Commissione rileva che, anche sommando l’importo di 38,5 milioni di EUR all’apporto di capitale dello Stato pari a 142,5 milioni di EUR, il prezzo di vendita negativo corretto, pari a 196,50 milioni di EUR, resta ampiamente inferiore al costo di liquidazione giudiziaria della SNCM (cfr. il punto 3 della presente decisione). |
(379) |
Alla luce di quanto precede e conformemente alla sua prassi decisionale (192), la Commissione ritiene che l’attuazione grazie a questi fondi di interventi sociali supplementari a favore delle persone licenziate, senza che questi vadano a ridurre gli oneri normali del datore di lavoro, rientri nella politica sociale degli Stati membri e non costituisca un aiuto diretto, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione reputa che non costituisca neanche un aiuto indiretto in quanto il personale ne usufruisce solo una volta licenziato. |
10.5. Il saldo di 22,52 milioni di EUR notificato a titolo degli aiuti alla ristrutturazione
(380) |
Sulla base di quanto precede, e conformemente al considerando 258 della presente decisione, l’importo della sovvenzione da valutare a titolo di aiuti di Stato, al netto della compensazione di servizio pubblico, ammonta a 22,52 milioni di EUR (193) e rappresenta una parte dell’iniezione di capitali notificata dalle autorità francesi nel 2002. |
(381) |
La Commissione considera che questo importo conferisca alla SNCM un vantaggio economico selettivo e, pertanto, che questa sovvenzione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
10.5.1. Compatibilità della misura con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
(382) |
La misura in questione è stata notificata nel 2002 dalle autorità francesi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese del 1999 (194). |
(383) |
Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (195) per la valutazione degli aiuti alla ristrutturazione di compagnie di navigazione rinviano agli orientamenti menzionati in precedenza. Secondo il punto di 19 di tali orientamenti, «Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà […] possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c)». |
(384) |
Per quanto concerne la compatibilità di un aiuto di Stato alla ristrutturazione con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, si evince dalla giurisprudenza che la decisione della Commissione deve enunciare i motivi per cui considera che gli aiuti siano giustificati rispetto alle condizioni previste dagli orientamenti e, in particolare, in relazione all’esistenza di un piano di ristrutturazione, a una dimostrazione soddisfacente circa la redditività a lungo termine e al carattere proporzionato degli aiuti rispetto al contributo del suo beneficiario. |
(385) |
Per essere ammissibile a un aiuto alla ristrutturazione, l’impresa deve poter essere definita impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 1999 (196). |
(386) |
Nella fattispecie, la Commissione ricorda di aver verificato che questo criterio era rispettato sia nella decisione della Commissione, del 17 luglio 2002, relativa all’aiuto al salvataggio a favore della SNCM (197) sia in quella del 19 agosto 2002 che avviava il procedimento di indagine formale nei confronti del progetto di ricapitalizzazione, sulla base del bilancio della SNCM per l’esercizio 2001. |
(387) |
Ai fini della presente decisione, la Commissione ha verificato che la SNCM soddisfacesse questa condizione sulla base del bilancio dell’impresa per l’esercizio 2002. Quindi, i capitali propri al netto di accantonamenti regolamentati (198) rimangono sempre negativi a – 26,5 milioni di EUR nel 2002, dopo i – 30,7 milioni di EUR nel 2001. Un tale livello rispecchia il venir meno di oltre la metà del capitale sociale dell’impresa, capitale sociale di cui oltre un quarto è svanito nel corso degli ultimi 12 mesi che hanno seguito la notifica, accertando così la condizione sufficiente e non necessaria di cui al punto 5, lettera a), degli orientamenti. |
(388) |
Oltre all’evoluzione del capitale sociale, la Commissione rileva fra l’altro che:
|
(389) |
Le autorità francesi hanno confermato peraltro alla Commissione che le banche si rifiutano ormai di erogare prestiti alla società in ragione del suo indebitamento, nonostante il fatto che la SNCM abbia proposto di fornire a garanzia le ultime navi prive di ipoteche e di altre servitù analoghe. |
(390) |
Infine, il contratto di DSP non apporta alcuna modifica alla presente analisi. Questo contratto poteva sicuramente consentire alla SNCM, contestualmente al successo del piano di ristrutturazione, di conseguire a termine risultati di gestione positivi, ciò non toglie che la grave carenza di fondi propri, l’indebitamento crescente e il costo delle misure operative del piano di ristrutturazione avrebbero condotto la compagnia, in un certo lasso temporale, all’inadempienza. |
(391) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione reputa che la SNCM soddisfi nel contempo la condizione di cui al punto 5, lettera a), degli orientamenti del 1999 e quella di cui al punto 6 dello stesso documento. Essa rileva, pertanto, che nel 2002 la SNCM era un’impresa in difficoltà ai sensi dei suddetti orientamenti. |
(392) |
Conformemente agli orientamenti del 1999, la concessione dell’aiuto è condizionato all’attuazione di un piano di ristrutturazione convalidato dalla Commissione. Come indicato al considerando 79 della decisione di estensione del procedimento d’indagine formale del 2006 e, dato che la Commissione ha ritenuto che le misure posteriori alla notifica del 2002 non abbiano costituito aiuti di Stato, la Commissione reputa che la compatibilità dell’apporto di capitale per un importo di 22,52 milioni di EUR con gli orientamenti del 1999 debba essere esaminata sulla base del piano di ristrutturazione del 2002. «Occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di […] astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva» (199). |
(393) |
Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità francesi, la Commissione constata che, sebbene il piano di ristrutturazione del 2002 preveda un ritorno alla redditività a partire dal 2003 grazie ad azioni scaglionate essenzialmente fra il 2002 e il 2003, ciò non toglie che la SNCM abbia ritrovato un livello di fondi propri «sufficienti» solo verso il 2005-2006. La Commissione stabilisce così la fine del periodo di ristrutturazione al 31 dicembre 2006. |
(394) |
Il ritorno alla redditività del servizio fra Marsiglia e la Corsica è previsto a breve e il collegamento con il Magreb è già un’attività redditizia. Solo l’attività con partenza da Nizza è più incerta ma il suo peso diminuisce e il deprezzamento anticipato della Liamone nel 2001 agevolerà il ritorno a risultati positivi su questa linea. La Commissione accetta peraltro l’argomentazione secondo cui una presenza, ancorché ridotta, con partenza da Nizza resta necessaria per il posizionamento della compagnia nell’insieme del mercato. Il reindirizzamento dell’attività a favore del Magreb contribuirà a diminuire la dipendenza della compagnia nei confronti del servizio storico e dovrebbe altresì contribuire al ripristino della redditività in considerazione dei […]. |
(395) |
Quanto alla redditività a lungo termine, ovvero oltre la scadenza dell’attuale contratto di DSP, la Commissione ritiene che l’attuazione del piano debba consentire all’impresa di affrontare la concorrenza in maniera efficace al momento del rinnovo dei contratti. Si osserva infine che, anche in uno scenario di perdita parziale, pari a una nave traghetto per automezzi, questo contratto dovrebbe permettere alla compagnia di mantenere risultati positivi. Se la perdita di questo contratto dovesse provocare una riduzione pari o superiore al 40 % dei ricavi della compagnia nel suo mercato storico, come anche preventivato in un altro scenario, la Commissione considera che si verificherebbe una situazione cui pochi piani di ristrutturazione, con o senza sostegno pubblico, sarebbero capaci di far fronte e che sia prematuro in questa fase fare previsioni in questo senso. |
(396) |
Per quanto riguarda «ipotesi realistiche riguardanti le condizioni di esercizio futuro», la Commissione considera valido lo studio di mercato e reputa che costituisca una buona base per stabilire gli scenari di evoluzione dell’azienda. |
(397) |
La Commissione rileva che, al fine di assicurare il ripristino della redditività dell’impresa, il piano di ristrutturazione prevede che il miglioramento dei risultati aziendali derivi principalmente da misure interne quali un miglior controllo sui costi di produzione e un’accresciuta produttività. Inoltre, se il miglioramento della situazione finanziaria della SNCM presuppone attraverso un reindirizzamento delle sue attività sul servizio per il Magreb in considerazione delle prospettive di crescita di questo mercato, il piano di ristrutturazione del 2002 comporta altresì misure destinate all’abbandono di certe attività, in particolare della filiale italiana, Corsica Marittima. |
(398) |
La Commissione reputa che l’effetto delle misure contemplate dal piano notificato e il suo successo non dipendano dall’evoluzione del mercato, ad eccezione dei progressi dei collegamenti con il Magreb che corrisponde soprattutto a un ritorno a una posizione già detenuta dalla SNCM fino a metà degli 1990. |
(399) |
Inoltre, la Commissione prende nota del fatto che il piano di ristrutturazione tiene conto della situazione e dell’evoluzione prevedibile dell’offerta e della domanda nel mercato dei prodotti interessati, con scenari che traducono ipotesi ottimistiche, pessimistiche e intermedie, nonché dei punti di forza e di debolezza specifici della SNCM. |
(400) |
Infine, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione proponga una trasformazione della SNCM tale da consentire a quest’ultima, a ristrutturazione ultimata, di coprire tutti i costi, compresi i costi di ammortamento e gli oneri finanziari. |
(401) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione rileva che, sulla base delle informazioni disponibili all’epoca in cui le misure di sostegno finanziario sono state adottate, il criterio relativo alla redditività dell’impresa è soddisfatto. |
(402) |
Secondo il punto 35 degli orientamenti in questione, è necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative dell’aiuto sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti sarebbero «contrari all’interesse comune» e quindi incompatibili con il mercato comune. |
(403) |
Nella fattispecie, questa condizione deve tradursi in una limitazione della presenza che l’impresa può assumere nel suo mercato storico, ovvero i collegamento con la Corsica, che è anche quello in cui è confrontata a una concorrenza di compagnie con sede nella Comunità, circostanza che non si verifica per il servizio del Magreb. |
(404) |
La Commissione è del parere che nel mercato dei servizi marittimi verso la Corsica non ci sia eccesso di capacità, considerate la forte stagionalità e la notevole crescita del traffico. La Commissione osserva anche che il tasso di riempimento medio delle navi del principale concorrente della SNCM è più basso di quello della compagnia pubblica. Non essendoci nel mercato eccesso di capacità produttiva ai sensi degli orientamenti, non occorre contribuire al suo risanamento. La vendita delle navi, piuttosto che la loro distruzione, rappresenta dunque una riduzione di capacità ammissibile alla luce degli orientamenti. |
(405) |
La limitazione o la riduzione forzata della presenza sul o sui mercati in questione in cui opera l’impresa rappresenta infatti una contropartita per i concorrenti, contropartita la cui entità deve essere proporzionata agli effetti di distorsione che l’aiuto alla ristrutturazione causerà o potrà causare. |
(406) |
Il piano di ristrutturazione contribuisce in maniera significativa alla riduzione della presenza dell’impresa sul suo mercato, a vantaggio diretto dei concorrenti, in ragione dell’attuazione di quanto segue:
|
(407) |
Nell’insieme del Golfo di Genova e di Tolone, la SNCM riduce l’offerta di oltre un milione di posti all’anno rispetto al 2001, più che dimezzandoli, a vantaggio immediato dei concorrenti, mentre sono proprio questi servizi che registrano gli incrementi più considerevoli. |
(408) |
Benché di ampia portata, queste misure sono state integrate con l’obbligo per la SNCM di non finanziare, nel periodo di ristrutturazione, nuovi investimenti in aggiunta ai costi di reindirizzamento dell’attività verso il Magreb contemplati nel piano di ristrutturazione. |
(409) |
Considerato quanto precede, la Commissione considera che il criterio relativo alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza sia soddisfatto. |
(410) |
L’importo dell’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte, senza gravare tuttavia sulle possibilità di ritorno alla redditività. |
(411) |
Nella decisione del 19 agosto 2002 la Commissione aveva sollevato dubbi circa il metodo di calcolo presentato dalle autorità francesi per determinare l’importo dell’aiuto. Nonostante le spiegazioni aggiuntive fornite dalla Francia, la Commissione ha effettuato la propria valutazione. |
(412) |
Infatti, per quanto concerne l’approccio adottato dalle autorità francesi, ovvero quello basato sul coefficiente di fondi propri su indebitamento, la Commissione ritiene che:
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(413) |
Riguardo agli altri approcci proposti dalla Francia per dimostrare che l’apporto di capitale era limitato al minimo, la Commissione ne critica la pertinenza (200). |
(414) |
Infatti, la Commissione reputa che l’apporto di capitale debba avere la finalità principale non di aumentare i fondi propri dell’impresa (semplice ristrutturazione finanziaria) bensì di aiutare l’impresa a passare dalla situazione di monopolio nel quadro della convenzione del 1976 a un contesto concorrenziale. È per questo motivo che la Commissione è restia a dimensionare l’aiuto sulla base del metodo considerato dalle autorità francesi, considerata la difficoltà di definire il livello appropriato di fondi propri per la SNCM. Infatti, la Commissione osserva che aggiungendo o togliendo talune imprese nella rosa scelta dalle autorità francesi, il coefficiente medio di fondi propri su indebitamento può variare in maniera significativa. |
(415) |
La Commissione considera che l’aiuto alla ristrutturazione possa coprire i costi delle varie azioni previste nel piano di ristrutturazione (ristrutturazione operativa) necessarie per la variazione del contesto giuridico e concorrenziale della compagnia. Quanto ai costi connessi alle misure operative di ristrutturazione, la Commissione considera l’importo di 46 milioni di EUR (cfr. il considerando 55 della presente decisione) (201). |
(416) |
Quanto al calcolo esatto della fabbisogno della SNCM, la Commissione ricorda che «occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di […] astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva» (202). |
(417) |
Nella fattispecie, la Commissione osserva che, alla luce del punto 40 degli orientamenti, tra il 18 febbraio 2002, data della notifica da parte delle autorità francesi dell’aiuto alla ristrutturazione, e il 9 luglio 2003, data in cui la Commissione ha adottato la decisione di autorizzare l’aiuto alla ristrutturazione, sono state realizzate vendite significative di attivi essenzialmente navali, per 26,25 milioni di EUR di proventi al netto dei debiti finanziari associati (203). |
(418) |
Tuttavia, queste vendite non sono sufficienti per riportare alla redditività la SNCM la cui situazione finanziaria resta caratterizzata da un significativo passivo (19,75 milioni di EUR) a seguito di questa operazione. Poiché la SNCM non è in grado di contrarre prestiti bancari, anche proponendo in garanzia ipotecaria le sue ultime navi prive di ipoteche o altre servitù, la Commissione reputa che l’impresa non possa trovare altre risorse proprie per finanziare la sua ristrutturazione. |
(419) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione giunge dunque alla conclusione che una somma di 19,75 milioni di EUR è giustificata per consentire all’impresa di trovare nel breve periodo la strada della redditività. |
(420) |
La Commissione ritiene dunque che dal saldo inizialmente notificato a titolo di aiuti alla ristrutturazione, pari a 22,52 milioni di EUR, solo 19,75 milioni possono essere giustificati sulla base del fabbisogno di liquidità della SNCM e delle vendite di attivi realizzate al 9 luglio 2003, fatta salva l’integrazione nel calcolo dei proventi delle cessioni (cfr. di seguito) imposte dalla Commissione nella decisione del 2003 e che sono andate ad aggiungersi alle cessioni previste nel piano di ristrutturazione. |
(421) |
Gli orientamenti (204) stabiliscono che una società che ha già usufruito in passato di un aiuto alla ristrutturazione non possa di regola riceverne un’altro nei dieci anni successivi alla fine del periodo di ristrutturazione. Nell’elenco degli aiuti di cui ha già usufruito la SNCM, non figura alcun aiuto alla ristrutturazione. Si tratta infatti della prima ristrutturazione della SNCM dalla sua creazione nel 1976. |
10.5.2. Sul mantenimento delle misure compensative
(422) |
Come suggerito dal Tribunale nella sentenza del 2005 e riportato nel considerando 137 della decisione di estensione del 2006, considerata la revisione al ribasso dell’importo dell’aiuto convalidato ai sensi degli orientamenti del 1999, si pone la questione del mantenimento delle misure compensative imposte dalla Commissione nella decisione del 2003. |
(423) |
Si ricorda che, con la decisione del 2003, la Commissione aveva approvato un’iniezione di capitale pari a 76 milioni di EUR ai sensi degli orientamenti del 1999, imponendo al contempo le seguenti condizioni (205):
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(424) |
Il consulente della Commissione ha verificato l’attuazione dell’insieme delle condizioni imposte dalla decisione della Commissione del 2003. |
(425) |
Egli ha confermato l’osservanza delle condizioni relative alla non acquisizione di navi (di cui al precedente punto i). A questo proposito occorre sottolineare che la nave Superfast ribattezzata Jean Nicoli è stata acquisita dalla società VT ed è stata messa a disposizione della SNCM mediante locazione con decorrenza dal mese di febbraio 2007, precisamente dopo la fine del periodo stabilito dalla decisione del 2003 (206). |
(426) |
Quanto all’impiego della flotta esistente della SNCM (condizione di cui al precedente punto ii), il consulente della Commissione ha confermato che la SNCM aveva mantenuto la sua flotta a 10 navi, ovvero un’unità al di sotto del limite di 11 navi posto dalla decisione del 2003, a seguito della sostituzione della nave Aliso con la Asco nel 2004 (207) e della cessione della Asco il 24 maggio 2005. |
(427) |
Per quanto riguarda la sostituzione della nave Aliso con la Asco, la Commissione osserva innanzitutto che le navi Asco e Aliso sono due «sistership» ovvero due navi gemelle, costruite sulla base degli stessi progetti dallo stesso cantiere navale. Esse hanno esattamente le stesse dimensioni, la stessa forma e la stessa capacità. La Commissione reputa che la permuta delle due navi non sia finalizzata all’aumento della capacità della SNCM. Peraltro, la Commissione ricorda che la possibilità di modificare la composizione della flotta autorizzata della SNCM è ammessa solo per ragioni indipendenti dalla volontà della SNCM. Nella fattispecie, la Commissione è del parere che i problemi incontrati dalla SNCM per cedere la nave Asco fossero indipendenti dalla volontà della compagnia. La Commissione ritiene altresì che se la SNCM abbia trovato un acquirente per la nave Aliso al posto della Asco, la vendita della Aliso sia stata, negli effetti sulla capacità della SNCM, equivalente a quella della Asco e che gli impegni assunti dalle autorità francesi di conformarsi al piano di ristrutturazione siano stati soddisfatti per quanto concerne la vendita delle quattro navi della flotta operativa della SNCM. |
(428) |
Peraltro, il consulente ha constatato, sulla base dei documenti contabili, che tutte le cessioni di attivi imposte dalla decisione del 2003 (condizione di cui al precedente punto iii) sono state effettuate. I proventi netti da cessione ammontano a 5,02 milioni di EUR (208). La Commissione evidenzia che, oltre alle cessioni previste dal piano di ristrutturazione del 2002 o imposte dalla decisione del 2003, la SNCM ha proceduto a cessioni di attivi (209), di cui il consulente della Commissione ha appurato la realizzazione, per proventi netti da cessione pari a 12,6 milioni di EUR. |
(429) |
Quanto alla condizione dell’assenza di price leadership (210), il consulente della Commissione ha accertato da un lato l’esistenza in seno alla SNCM di una procedura intesa a verificare l’osservanza di detta condizione. Dall’altro, ha esaminato l’applicazione di questa condizione da parte della SNCM sulle varie linee per il periodo dal 16 marzo 2005 al 31 dicembre 2006 (211). Sulla base di questa verifica, il consulente della Commissione conclude che, nel […] % dei casi, i biglietti emessi dalla SNCM hanno rispettato la condizione di cui al precedente punto iv). La Commissione osserva che, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità francesi, la SNCM continua ad applicare alla data odierna le condizioni di cui ai punti iv) e cfr. quando la decisione del 2003 poneva termine alle stesse al 31 dicembre 2006. |
(430) |
In merito alla condizione cfr., il consulente ha rilevato che la SNCM aveva rispettato il numero di traversate per gli esercizi 2005 e 2006. Per contro, avrebbe superato il numero massimo di posti offerti previsti dalle norme sulle traversate da Marsiglia nel 2005 e nel 2006 nonché, in maniera molto contenuta, quello di metri lineari offerti contemplati dalle norme per le traversate da Tolone nel 2005 e nel 2006 e Marsiglia nel 2006. |
(431) |
Su quest’ultimo punto, la Commissione osserva tuttavia che, per i posti, la nozione di esclusività delle cabine per una sola famiglia rende delicata la stima precisa del superamento. Quest’unica circostanza, quindi, non può consentire di considerare che la SNCM non sia riuscita a soddisfare le condizioni che le sono state imposte dalla decisione del 2003. |
(432) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che la SNCM ha attuato le misure compensative imposte dalla decisione del 2003. |
10.5.3. Conclusioni
(433) |
La Commissione osserva che le misure compensative della decisione del 2003 sono state rispettate nella quasi totalità. Considerata l’importante riduzione dell’importo degli aiuti approvato ai sensi degli orientamenti del 1999, rispetto a quello approvato nel 2003, che aveva indotto la Commissione a imporre dette condizioni, la Commissione non reputa necessario imporre condizioni e obblighi aggiuntivi perché la concorrenza non sia falsata in una misura contraria all’interesse comune. |
(434) |
Alla luce di quanto precede e considerato l’importo esatto dei proventi netti delle cessioni determinato al momento della decisione del 2005, la Commissione considera che l’aiuto di Stato sotto forma di apporto di capitale di 15,81 milioni di EUR (212) è compatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. |
11. CONCLUSIONI
(435) |
In conclusione, la Commissione considera che le misure di cui alla presente decisione non costituiscano aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, oppure che siano aiuti compatibili con il mercato comune. |
(436) |
La Commissione invita la Francia:
|
(437) |
La Commissione ricorda alla Francia che in virtù degli orientamenti, salvo circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all’impresa, di regola non potrà essere previsto un secondo aiuto alla ristrutturazione nei dieci anni successivi alla fine del periodo di ristrutturazione, ovvero nella fattispecie il 31 dicembre 2006, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La compensazione versata dallo Stato francese alla SNCM per un importo pari a 53,48 milioni di EUR, a titolo di oneri di servizio pubblico per il periodo 1991-2001, costituisce un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, di detto trattato.
Il prezzo di vendita negativo della SNCM pari a 158 milioni di EUR, il fatto che la CGMF si sia fatta carico di interventi sociali nei confronti dei dipendenti per un importo di 38,5 milioni di EUR e la ricapitalizzazione congiunta e concomitante della SNCM da parte della CGMF per un importo pari a 8,75 milioni di EUR non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
L’aiuto alla ristrutturazione per un importo pari a 15,81 milioni di EUR che la Francia ha attuato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) costituisce un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, di detto trattato.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU C 308 dell’11.12.2002, pag. 29.
(2) Questo piano di ristrutturazione faceva seguito alla notifica del 20 dicembre 2001 da parte delle autorità francesi di un anticipo di tesoreria accordato dalla Compagnie Générale Maritime et Financière alla SNCM per un importo di 22,5 milioni di EUR a titolo di aiuto al salvataggio. Con decisione del 17 luglio 2002 (GU C 148 del 25.6.2003, pag. 7), in prosieguo la decisione del 2002, la Commissione ha autorizzato l’aiuto al salvataggio a favore della SNCM nel quadro del procedimento d’indagine preliminare degli aiuti di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Il 19 novembre 2002 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione copia delle convenzioni di anticipo di tesoreria fra la SNCM e la CGMF nonché le prove di rimborso dell’anticipo della CGMF alla SNCM con due bonifici datati 13 maggio e 14 giugno 2002.
(3) Registrato con il TREN A/61846.
(4) La CGMF è una holding finanziaria detenuta al 100 % dallo Stato francese che funge da intermediario a quest’ultimo per qualunque operazione di trasporto marittimo, armamento e locazione di navi nel Mediterraneo.
(5) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Poiché l’11 settembre 2002 le autorità francesi hanno chiesto la correzione di alcuni errori di fatto nella decisione del 19 agosto 2002, la Commissione ha adottato una decisione il 27 novembre 2002 che modifica la decisione del 19 agosto 2002 (pubblicata nella GU C 308 dell’11.12.2002, pag. 29). Le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni sul progetto di aiuto a decorrere da tale data.
(6) L’11 settembre 2002 le autorità francesi hanno chiesto un termine supplementare per esprimere i loro commenti sulla decisione del 19 agosto 2002, termine che i servizi della Commissione hanno accordato il 17 settembre 2002.
(7) Protocollate con il n. SG(2002) A/10050.
(8) Protocollate il 15 gennaio 2003 con il. DG TREN A/10962.
(9) Protocollati con il n. SG(2003) A/1691.
(10) Protocollati con il n. TREN A/21531.
(11) Protocollata con il. n. SG(2003) A/1546.
(12) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(13) Protocollata con il n. TREN A/21701.
(14) GU L 61 del 27.2.2004, pag. 13. Con decisione dell’8 settembre 2004 (in prosieguo «la decisione del 2004»), la Commissione ha apportato una modifica marginale alla decisione del 2003, consentendo alla SNCM di effettuare, se del caso, una permuta fra le navi Aliso e Asco mediante una modifica all’articolo 2 della decisione del 2003.
(15) GU L 19 del 21.1.2005, pag. 70.
(16) Protocollate con il n. TREN A/27546.
(17) Protocollati con il n. TREN A/30842.
(18) Informazioni complementari sono state trasmesse con lettere del 30 novembre 2005 (SG(2005) A/10782), 14 dicembre 2005 (SG(2005)A/11122), 30 dicembre 2005 (TRENA/10016).
(19) Protocollati con il n. TREN A/16904.
(20) Protocollati con il n. TREN A/19105.
(21) Sentenza della Corte 24 luglio 2003, Altmark Trans GmbH contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, (causa 280/00, Racc. pag. 7747).
(22) Veolia Transport è una controllata al 100 % di Veolia Environnement. Sotto il nome di Connex gestisce servizi di trasporto viaggiatori per conto di enti pubblici (trasporti collettivi urbani, trasporti collettivi interurbani e regionali) e amministra a questo titolo reti stradali e ferroviarie nonché, in misura minore, servizi di trasporto marittimo.
(23) GU C 103 del 29.4.2006, pag. 28.
(24) GU C 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(25) GU C 148 del 24.6.2006, pag. 42.
(26) Protocollati con il n. TREN A/25295.
(27) Protocollate con il n. TREN A/24111.
(28) GU C 303 del 13.12.2006, pag. 53.
(29) Protocollate con il n. TREN A/37907.
(30) Dal gruppo Stef-TFE il 28 dicembre 2007 (A/20313) e da Corsica Ferries il 27 dicembre 2006 (A/20056).
(31) Lettere del 4 gennaio 2007 (D 2007 300067) indirizzate al gruppo Stef-TFE e (D 2007 300068) al gruppo Corsica Ferries.
(32) L’11 gennaio, il 16 gennaio e il 9 febbraio 2007 protocollate rispettivamente con i nn. TREN/A/21142, A/21669 e A/23798.
(33) Il 13 febbraio 2007, protocollate con il n. TREN/A/24473 e TREN/A/23981.
(34) Protocollate dai servizi della Commissione con il n. TREN/A/30979. Le autorità francesi hanno chiesto e ottenuto due termini supplementari di un mese per formulare i loro commenti con lettere del 15 marzo 2007 e del 19 aprile 2007 protocollate con il n. TREN/A//27002 e A/29928.
(35) Queste informazioni sono state comunicate dalla CFF il 15.3.2007 (TREN/A/27058), il 27.9.2007 (TREN/A/43510 dell’1.10.2007), il 30.11.2007 (TREN/A/49918 del 6.12.2007), il 20.12.2007 (TREN/A/51600 del 26.12.2007), il 14 marzo 2008 (TREN/A/87084), dalla Stim il 20.12.2007 (TREN/A/51391) e dalla SNCM il 28.2.2008 (TREN/A/85681). Anche la Francia ha trasmesso informazioni il 21.12.2007 (TREN/A/51441), il 7.1.2008 (TREN/A/86344) e l’8.2.2008 (TREN/A/83661). Altri documenti sono stati consegnati dalle autorità francesi in occasione di una riunione di lavoro il 29 febbraio 2008.
(36) La SNCM detiene una partecipazione non maggioritaria diretta per il 45 % nella CMN e una partecipazione non maggioritaria indiretta attraverso la Compagnie Générale de Tourisme et d’Hôtellerie (CGTH) pari al 24,1 %. Il controllo effettivo è stato affidato dal 1992 al gruppo Stef-TFE attraverso la sua partecipazione con una quota del 49 % nella Compagnie Méridionale de Participations (CMP). La SNCM e la CMN erano partner nell’ambito della DSP per il periodo 2001-2006 e hanno acquisito congiuntamente il nuovo contratto di delega di servizio pubblico per il periodo 2007-2012/2013.
(37) La CGTH è una holding, detenuta al 100 % dalla SNCM.
(38) Aliso Voyage costituisce il canale di distribuzione in proprio della SNCM. Costituita da 17 agenzie distribuite in tutta la Francia, questa società gestisce le vendite di biglietteria marittima di cui il 49,9 % di biglietteria SNCM.
(39) All’epoca dell’adozione della decisione del 2003, la SNCM deteneva, alla pari con il gruppo di trasporto Delmas, una partecipazione nella compagnia marittima francese di trasporto merci Sudcargos, specializzata nei collegamenti con il Marocco. Questa partecipazione è stata successivamente ceduta alla fine del 2005 per un importo di […] milioni di EUR (informazione coperta da segreto professionale) come risulta dal piano di investimento del 2005 trasmesso dalle autorità francesi il 28 marzo 2006.
(40) La SNCM detiene il 100 % di questa società che assicura l’approvvigionamento delle navi della SNCM.
(41) Società in nome collettivo detenuta al 100 % dalla SNCM, Ferrytour svolge l’attività di organizzatore viaggi. Offre viaggi per via marittima verso la Corsica, la Sardegna e la Tunisia, ma anche voli con molte destinazioni. In via accessoria, propone anche mini-crociere e prestazioni per il turismo d’affari.
(42) Filiale creata nel 1996 e detenuta al 100 % dalla SNCM, la società Comptoirs du Sud gestisce l’insieme dei negozi a bordo delle navi.
(43) Cfr. nota 12.
(44) La nave Napoléon Bonaparte (capacità 2 150 passeggeri e 708 autovetture, potenza 43 MW, velocità 23,8 nodi), grande nave traghetto per autoveicoli di lusso; la nuova nave Danielle Casanova, consegnata nel maggio 2002 (capacità 2 204 passeggeri e 700 autovetture, potenza 37,8 MW, velocità 23,8 nodi), anch’essa grande nave traghetto per autoveicoli di lusso; la nave Île de Beauté (capacità 1 554 passeggeri e 520 autoveicoli, potenza 37,8 MW, velocità 21,5 nodi), messa in servizio nel 1979 e revisionata nel 1989/1990; la nave Méditerranée (capacità 2 254 passeggeri e 800 autoveicoli, potenza 35,8 MW, velocità 24 nodi) e la nave Corse (capacità 2 150 passeggeri e 600 autoveicoli, potenza 27,56 MW, velocità 23,5 nodi).
(45) La nave Paglia Orba, (capacità 500 passeggeri, 2 000 metri lineari di trasporto merci e 120 autoveicoli, potenza di 19,7 MW, velocità 19 nodi); la nave Monte d’Oro (capacità 508 passeggeri, 1 615 metri di trasporto merci e 130 autoveicoli, potenza di 14,8 MW, velocità di 19,5 nodi); la nave Monte Cinto (capacità di 111 passeggeri, 1 200 metri di trasporto merci, potenza 8,8 MW, velocità 18 nodi); dal maggio 2003, la nave Pascal Paoli (capacità 594 passeggeri, 2 300 metri di trasporto merci e 130 autoveicoli, potenza 37,8 MW, velocità 23 nodi).
(46) La NAV Liamone (capacità 1 116 passeggeri e 250 autoveicoli, potenza 65 MW, velocità 42 nodi) che effettua traversate anche verso Tolone.
(47) Tutte, ad eccezione delle navi Danielle Casanova, Pascal Paoli, Liamone che sono in leasing.
(48) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).
(49) GU S 2001/10 – 007-005.
(50) Autorità concedente in materia di obblighi di servizio pubblico dal 1991 in virtù della suddetta legge francese n. 91-428 del 13 maggio 1991.
(51) GU 2006/S 100-107350.
(52) Aiuto di Stato N 781/01 autorizzato con decisione della Commissione del 2 luglio 2002 (GU C 186 del 6.8.2002, pag. 3).
(53) Aiuto di Stato N 13/07 autorizzato con decisione della Commissione del 24 aprile 2007, pubblicato sul sito Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports_2007.htm
(54) (Informazione coperta da segreto professionale).
(55) Il conducente accompagna l’autotreno nel corso della traversata. In taluni casi, un conducente carica il veicolo alla partenza e un altro lo scarica all’arrivo. Questo è contabilizzato come traffico accompagnato, a differenza del traffico ro/ro per il quale il rimorchio viaggia senza motrice.
(56) GU C 148 del 25.6.2003, pag. 7.
(57) Questo importo era ripartito nel dettaglio come segue: 20,4 milioni di EUR per il piano di ristrutturazione propriamente detto, 1,8 milioni di EUR per spese smantellamento delle navi in vendita, 14,8 milioni di EUR per la svalutazione della Liamone e 9 milioni di EUR quale costo di reindirizzamento dell’attività verso il Magreb.
(58) Questo piano è stato adottato il 17 dicembre 2001 dal consiglio di amministrazione della SNCM.
(59) Il piano di ristrutturazione prevedeva una diminuzione del numero di traversate da 4 138 (3 835 per la SNCM e 303 per la sua controllata Corsica Marittima) a 3 410 nel 2003 con le seguenti modifiche dei servizi:
— |
la modifica dei servizi tra Marsiglia e la Corsica conformemente al capitolato del contratto di servizio pubblico 2001-2006, |
— |
la soppressione di quasi tutti i collegamenti fra Tolone e la Corsica, |
— |
la riduzione dei collegamenti tra Nizza e la Corsica, |
— |
la chiusura della linea Livorno-Bastia con materiale dedicato, chiusa effettivamente nel 2003, |
— |
il rafforzamento dei servizi verso l’Algeria e la Tunisia con le navi Méditerranée, Île de Beauté e Corse nonché la sospensione del servizio Genova-Tunisi. |
(60) Le riduzioni del personale dovevano essere attuate grazie a dimissioni spontanee o anticipate sulla base di criteri di età (cessazione anticipata di attività), di congedi per mobilità e di mancata sostituzione dei contratti a durata determinata. Nondimeno, esse dovevano rappresentare un costo stimato di 20,4 milioni di EUR per la SNCM.
(61) Quali il traffico, le previsioni di crescita del prodotto interno lordo (1,5 %), il tasso sui prestiti (5,5 %), il tasso di rendimento dei prodotti finanziari (4,5 %) e il tasso sui debiti a breve termine (5 %).
(62) Le autorità francesi hanno menzionato due metodi alternativi che hanno scartato in quanto troppo onerosi.
Il primo metodo di valutazione consisteva nel sommare i costi dell’insieme delle misure di ristrutturazione e permetteva di giungere a un fabbisogno finanziario di 90,9 milioni di EUR, considerando:
— |
le perdite cumulate dal 1991 al 2001, ovvero 41,7 milioni di EUR (ossia 29 milioni di EUR, cifra confermata dalla decisione 2002/149/CE del 30 ottobre 2001 (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 66), 6,1 milioni di EUR ascritti al 2000 e 6,6 milioni di EUR, al lordo delle spese di ristrutturazione, ascritti al 2001), |
— |
il calo della risorsa costituito dagli ammortamenti anticipati fra queste due stesse date, ossia 24 milioni di EUR (la voce diminuisce da 86 a 62 milioni di EUR nel periodo, il che traduce il prolungamento da dodici a venti anni del periodo di ammortamento, il minor ricorso a questa risorsa e il ricorso al leasing per le ultime due unità consegnate), |
— |
il plusvalore da cessione generato da questa ristrutturazione, ovvero 21 milioni di EUR, che va a ridurre il fabbisogno finanziario, |
— |
l’effetto cumulato degli oneri da ristrutturazione che ammonta a 46,2 milioni di EUR (cfr. nota 56). |
Il secondo metodo di valutazione consisteva nel determinare quale sarebbe l’ammontare di capitali propri richiesto dagli istituti bancari per l’insieme della flotta, sapendo che questi ultimi richiedono in genere per finanziare l’acquisto di una nave fondi propri per il 20-25 % del valore della nave. Il calcolo effettuato dalle autorità francesi, sulla base di un costo di acquisizione storica della flotta di 843 milioni di EUR, portava il fabbisogno di fondi propri a un valore compreso fra i 157 e i 196 milioni di EUR. Una volta dedotti i capitali propri esistenti alla fine del 2001, questo approccio portava il fabbisogno di ricapitalizzazione a un valore compreso fra i 101 e i 140 milioni di EUR.
(63) Cfr. ultra.
(64) Nel piano di ristrutturazione del 2002, la SNCM prevedeva di disarmare e vendere quattro delle sue navi: Napoléon, Liberté, Monte Rotondo e la NAV Asco; quest’ultima è stata sostituita di fatto dalla nave gemella Aliso. Le navi sono ora tutte vendute. I proventi netti da cessione constatati ammontano a 25 165 000 EUR.
Ai sensi della decisione del 2003, la SNCM ha ceduto le partecipazioni in SCI Espace Shuman, Southern Trader, Someca, Amadeus e CCM per proventi netti da cessione di 5,02 milioni di EUR.
Dopo la decisione del 2003, la SNCM ha venduto la partecipazione in Sudcargos, la nave Asco e alcuni appartamenti del parco immobiliare della SNCM per un importo di 12,2 milioni di EUR.
(65) […]
(66) La procedura di selezione dei partner privati si è svolta dal 26 gennaio 2005 fino a fine settembre 2005.
Il 26 gennaio e il 17 febbraio 2005 il governo francese ha annunciato che avrebbe avviato la ricerca di un partner privato di capitale per la SNCM, al fine di rafforzarne la struttura finanziaria e di accompagnarla nelle evoluzioni necessarie al suo sviluppo.
Dopo aver nominato un soggetto indipendente che sovrintendesse al processo di ricerca, l’Agence des Participations de l’Etat (APE) ha incaricato un consulente bancario (HSBC) di contattare alcuni potenziali acquirenti.
In questo contesto, settantadue investitori industriali e finanziari sono stati contattati, con l’obiettivo di definire le condizioni finanziarie di un’offerta volta a sostenere il progetto industriale delle compagnia e a preservare l’impiego e la adeguata esecuzione del servizio pubblico. […] di questi hanno espresso interesse, sono stati firmati […] […] accordi di riservatezza e sono state inviate […] […] note informative. […] […] imprese hanno presentato offerte nella prima tornata il 5 aprile 2005, mentre nella seconda tornata il 17 giugno 2005 sono pervenute tre offerte ([…] […], […] e […]) nonché una manifestazione di interesse per una partecipazione minoritaria ([…]). Per la terza tornata, il 28 luglio 2005 sono pervenute tre offerte.
Il 14 settembre 2005 ogni impresa è stata invitata a sottoporre la propria offerta stabile e definitiva prima del 15 settembre 2005. A tale data, poiché la società […] aveva desistito, i servizi dello Stato hanno ricevuto due offerte stabili di apporto di capitale e subentro per il totale del capitale presentate dai gruppi francesi Butler Capital Partners (BCP) e […].
Il 27 settembre 2005 la Francia ha pubblicato un comunicato stampa segnalando che, sulla base di un esame approfondito delle due offerte, era stata selezionata l’offerta presentata dal gruppo BCP poiché, oltre ad essere la più accettabile dal punto di vista finanziario, era quella in grado di corrispondere nel modo migliore agli interessi della compagnia, del servizio pubblico e dell’occupazione. L’offerta iniziale della BCP proponeva un prezzo negativo di […] milioni di EUR e costituiva la stima più contenuta di prezzo negativo.
Questa offerta iniziale dei potenziali acquirenti prevedeva esplicitamente la possibilità di essere corretta al termine delle revisioni contabili effettuate. Le autorità francesi hanno indicato che il prezzo iniziale è stato rivisto al rialzo a seguito delle revisioni contabili consegnate il 16 dicembre 2005 per effetto di elementi obiettivi che influivano sul contesto regolamentare ed economico in cui opera la SNCM sopraggiunta successivamente alla presentazione dell’offerta il 15 settembre 2005. Il prezzo negativo è quindi stato rivisto a […] milioni di EUR.
Le trattative condotte fra le autorità francesi e i futuri acquirenti hanno permesso di ricondurre questa cifra a 142,5 milioni di EUR, cui andava sommato l’assunzione di una parte delle spese relative alle casse mutue dei pensionati della SNCM (per 15,5 milioni di EUR).
(67) Il procedimento interno alla SNCM relativo all’attuazione delle operazioni di ricapitalizzazione e di privatizzazione ha preso inizio formalmente il 12 aprile 2006 per concludersi il 31 maggio 2006. Occorre sottolineare che al 27 novembre 2007 la realizzazione della partecipazione dei dipendenti al capitale non è stata attuata.
(68) Questo meccanismo è previsto all’articolo II.2 del protocollo di cessione del 16 maggio 2006 che sancisce che questo conto è destinato «al finanziamento della frazione di costo delle eventuali dimissioni volontarie o rescissioni del contratto di lavoro […] che andrebbe a integrare le somme di qualsivoglia natura dovute dal datore di lavoro in applicazione delle disposizioni di legge e convenzionali». Il sequestratario ha «il compito di erogare i fondi via via che i dipendenti interessati, non essendo oggetto di una riqualificazione interna al gruppo SNCM, lasceranno di fatto la società e di liberare il saldo dell’importo sequestrato alla conclusione del suo mandato di sequestro»). […].
(69) I quattro criteri Altmark sono i seguenti:
i) |
l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; |
ii) |
i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti; |
iii) |
la compensazione non potrà eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; |
iv) |
quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della compensazione necessaria deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi. |
(70) A questo proposito, le autorità francesi ricordano anche che le compensazioni sono state calcolate sulla base precisa di obblighi (numero di traversate, posti offerti, mezzo di sostituzione, tariffazione massima, ecc.) e, dunque, di parametri che figurano nelle convenzioni quinquennali di servizio pubblico stipulate nel 1991 e nel 1996 tra la SNCM e l’ente pubblico competente e che tali convenzioni prevedevano anche un adeguamento della compensazione in funzione delle entrate percepite.
(71) In particolare, le autorità francesi hanno fornito, nella lettera dell’8 ottobre 2002 (TREN/A/10050), elementi atti a dimostrare che la struttura dei costi di esercizio della SNCM per il periodo 1991-2001 era paragonabile a quella di imprese simili di trasporto marittimo di passeggeri, quali Brittany Ferries, Seafrance e CMN. Quanto a quest’ultima, le autorità francesi avrebbero giudicato l’efficienza della SNCM confrontando l’attività di navi mercantili miste. Queste due compagnie operavano infatti in un contesto analogo, con navi pressoché equivalenti (3 navi mercantili miste per la CMN e 4 per la SNCM) e verso destinazioni equivalenti. I dati rilevati nel periodo 1991-2001 avrebbero permesso di verificare che i coefficienti di produttività (rapporti fra costo del lavoro da un lato, e il fatturato, le traversate e le navi, dall’altro) per l’attività di navi mercantili miste che erano differenti nel 1993, erano significativamente simili nel periodo in esame. Questi dati mostrerebbero, quindi, che nel corso di tale periodo, i coefficienti di produttività della SNCM si sarebbero avvicinati a quelli di un’impresa media del settore.
(72) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 66. Infatti, le autorità francesi ricordano che, a seguito della relazione del consulente nominato dalla Commissione sui dati contabili e di gestione presentati dalle autorità francesi, quest’ultima ha concluso nel considerando 98 della decisione del 30 ottobre 2001«che le sovvenzioni relative al servizio pubblico non sono servite per compensare i costi delle attività concorrenziale della SNCM. La separazione dei conti relativi alla prestazione del servizio pubblico e la certificazione contabile effettuata dagli organi di controllo regionali e nazionali consentono parimenti di garantire che i conti annuali che registrano l’impiego della sovvenzione detta di continuità territoriale danno un’immagine fedele del costo della prestazione del servizio pubblico».
(73) Le autorità francesi avevano difeso nel 2002 il carattere strategico della partecipazione della SNCM in Sudcargos. L’evoluzione del traffico merci (sviluppo del container a danno del traffico ro-ro), il riacquisto di Delmas, altro azionista di Sudcargos, da parte della CMA CGM e le difficoltà economiche di Sudcargos sono altrettanti fattori che spiegano come questa partecipazione non sia stata più considerata strategica e abbia potuto essere ceduta nel 2005 dalla SNCM.
(74) Sentenza della Corte 28 gennaio 2003, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee (causa 334/99, Racc. pag. I-1139).
(75) Decisione della Commissione del 7 dicembre 2005 relativa all’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della ABX Logistics n. C 53/2003 (ex NN 62/03) (GU L 383 del 28.12.2006, pag. 21).
(76) Decisione della Commissione dell’8 luglio 1999 relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Germania alla Gröditzer Stahlwerke GmbH ed alla sua controllata Walzwrk Burg GmbH, (GU L 292 del 13.11.1999).
(77) Questa relazione è stata trasmessa alla Commissione nel marzo 2006 ed è stata redatta dalla CGMF con il contributo di Ernst & Young, il revisore contabile legale della SNCM (in prosieguo «relazione CGMF»).
(78) La relazione stilata il 29 marzo 2006 da Oddo Corporate Finance e dallo studio Paul Hastings (relazione Oddo) è stata trasmessa il 7 aprile 2006 alla Commissione. Essa consiste in una revisione critica, richiesta dall’Agence des Participations de l’Etat (APE), delle relazioni CGMF e in un approccio dei costi di liquidazione ritenuti accettabili sul piano comunitario.
(79) In considerazione delle immobilizzazioni materiali ([…] milioni di EUR) e finanziarie ([…] milioni di EUR), dei crediti clienti ([…] milioni di EUR), di altri crediti ([…] milioni di EUR) e di un disavanzo di tesoreria di […] milioni di EUR. La Francia ha precisato che una stima più realistica, che tiene conto di ulteriori elementi finanziari, porterebbe questo valore a […] milioni di EUR.
(80) Sentenza della Corte 14 settembre 1994, Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (cause 278/92, 279/92 e 280/92, Racc. pag. I-4103).
(81) Sentenza n. 98-15129 della Corte di Cassazione del 6 febbraio 2001. Questa causa riguarda un ente pubblico, il BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) condannato a pagare l’integralità del disavanzo dell’attivo della sua controllata, la società Mines de Salsignes, poiché il dirigente di fatto, il BRGM, nonostante la sua conoscenza delle condizioni di degrado dell’attività e degli allarmi dati, aveva tenuto un comportamento colpevole lasciando continuare l’attività.
(82) Causa Aspocomp Group Oyj; sentenza della Corte d’appello di Rouen del 22 marzo 2005.
(83) A titolo di raffronto, il tasso di rendimento di una OAT (obbligazione assimilabile del Tesoro, titolo emesso dallo Stato francese) con scadenza a 30, 10, 5 e 2 anni è rispettivamente del 3,95 %, 3,82 %, 3,75 % e 3,72 % al 31 ottobre 2006.
(84) Decisione della Commissione del 17 luglio 2002, Société Française de Production, C(2002) 2593 definitivo (GU C 71 del 25.3.2003, pag. 3).
(85) Infatti, secondo uno studio di mercato indipendente trasmesso dalla Francia a questo riguardo, la CFF detiene attualmente pressoché il […] % del mercato passeggeri, mentre la SNCM è passata dall’82 % delle quote di mercato del 2000 al […] % nel 2005 e ha registrato una crescita nel mercato del trasporto merci in cui la SNCM è ancora il principale trasportatore grazie alla fortissima partecipazione nella CMN.
(86) La CFF ricorda che il contratto di delega di servizio pubblico assicura alla compagnia una sovvenzione pubblica dell’ordine di 64,3 milioni di EUR in media l’anno, ovvero un totale di 321,5 milioni di EUR in 5 anni. A suo parere, l’articolo 5 del contratto di DSP garantisce alla SNCM un flusso di cassa di 72,8 milioni di EUR. Peraltro, Corsica Ferries sottolinea che dei 40,6 milioni di EUR di perdite registrate nel 2001 dalla SNCM, 15 milioni derivano da una svalutazione di nave applicata alla NAV Liamone.
(87) La decisione dell’avvio di procedimento indicava che il piano di ristrutturazione prevedeva, fra l’altro, «la chiusura della linea Bastia-Livorno con materiale dedicato».
(88) Le critiche espresse dalla CFF vertono sui seguenti punti: non c’è una reale diminuzione di personale, le partecipazioni della SNCM non sono mobilitate a sostegno della ristrutturazione, non sono considerati plusvalori sulle navi.
(89) La somma di 76 milioni di EUR corrisponderebbe secondo la CFF ai 500 milioni di FRF che la compagnia dovrebbe perdere sulla dotazione di continuità territoriale nel nuovo periodo 2002-2006.
(90) Rispetto ai coefficienti che essa stessa ha rilevato su un rosa di dieci compagnie marittime. Questi coefficienti variano dal 23,69 % (per Moby Lines) al 55,09 % (per Grimaldi), passando per il 49,7 % della CMN.
(91) La CFF cita la partecipazione al 50 % nella compagnia marittima Sudcargos, la partecipazione al 13 % in Amadeus, impresa specializzata nei sistemi di prenotazione nel trasporto aereo, la partecipazione nella CMN e il patrimonio immobiliare della CGTH.
(92) Azionista di riferimento della CMN.
(93) Si ricorda che l’OTC è l’autorità che concede, congiuntamente con l’ente territoriale della Corsica, il contratto di delega di servizio pubblico.
(94) Sulla DSP riguardante i collegamenti Marsiglia-Corsica, la maggior parte delle osservazioni della CFF verte sul procedimento di attribuzione della nuova DSP per il periodo 2007-2012/2013 e sui contenziosi promossi dalla CFF dinanzi ai tribunali nazionali, in seguito respinti dalle giurisdizioni nazionali.
(95) A questo proposito, la CFF ricorda che, nel secondo semestre del 2005, era stata avviata dinanzi al Tribunale di commercio di Marsiglia una procedura d’allarme e che avrebbe potuto essere preventivata una liquidazione volontaria a partire dall’autunno del 2005 per perdite stimate nel 2005 a 30 milioni di EUR.
(96) Infatti, secondo la CFF, la Corte di cassazione, nella causa della società Mines et Produits Chimiques de Salsignes, non evoca affatto la responsabilità diretta dello Stato azionista in caso di liquidazione di un’impresa di cui sarebbe azionista, ma piuttosto la possibilità di richiedere un’ingiunzione di pagamento dei debiti sociali contro un ente pubblico a carattere industriale e commerciale e l’impossibilità dei loro dirigenti di sottrarsi ai propri obblighi invocando l’intervento dei poteri pubblici.
Quanto all’applicabilità al caso di specie della giurisprudenza della Corte d’appello di Rouen nella causa Aspocomp, la CFF rileva che il caso oggetto di questa giurisprudenza, che verteva sulla condanna di una società madre a corrispondere ai dipendenti di una filiale indennità sociali per il «mancato rispetto di un accordo» convalidata dalla prima, è ben lungi dalle circostanze del fascicolo SNCM. Non esiste dunque un rischio certo di assistere a una condanna della CGMF o dello Stato a pagare indennità di licenziamento in caso di liquidazione giudiziaria. D’altronde, la CFF dubita della cifra stimata per gli altri costi sociali in ragione del fatto che sembrano divergere secondo i consulenti invitati a stabilirli.
(97) A questo fine, la CFF stima che il valore reale delle navi quale indicato dalla SNCM al momento della presentazione della sua offerta nel quadro della DSP avrebbe dovuto essere preso in considerazione nella stima degli attivi della SNCM effettuata dalle relazioni Oddo e CGMF.
(98) Secondo la CFF, la Francia insiste sul carattere essenziale dell’integrità del servizio di Nizza, sul mantenimento della flotta al livello attuale e sul presunto carattere strategico della partecipazione della SNCM nel gruppo CMN.
(99) Il 1o gennaio 2007 con l’arrivo della nave Superfast X.
(100) La CFF propone di limitare al livello del 2005 le capacità offerte su ciascun mercato concorrenziale (Nizza, Tunisia e Algeria), di vietare l’apertura di qualsiasi nuova linea e di riconfigurare in trasporto mercantile misto i servizi Marsiglia-Corsica per contenere i costi.
(101) La SNCM avrebbe proceduto all’acquisizione di nuove navi in violazione dell’articolo 2 della decisione della Commissione del 2003. Peraltro, la SNCM non avrebbe ceduto la partecipazione nella CCM in violazione dell’articolo 3 della decisione della Commissione. Infine, la SNCM praticherebbe dal 2003 una politica tariffaria aggressiva con prezzi inferiori a quelli praticati dalla CFF in violazione dell’articolo 4 della summenzionata decisione (con biglietti fino al 30 % meno cari per servizi identici o comparabili).
(102) In ragione, da un lato, della mancanza di conoscenza dei metodi contabili e d’imputazione analitica rispettivi delle due compagnie e, dall’altro, dell’assenza di partecipazione della CMN a tale studio.
(103) Secondo la STIM, la SNCM avrebbe sottostimato volontariamente i suoi risultati finanziari. Secondo la revisione contabile di un consulente indipendente per conto dell’Office des Transports de Corse, il disavanzo cumulato della rete corsa della SNCM ammonterebbe a 125 milioni di FRF (circa 19 milioni di EUR) per gli anni 1996-2001, escludendo il risultato eccezionale del 2001.
(104) Sentenza della Corte 8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia contro Commissione delle Comunità europee (cause 328/99 e 399/00, Racc. pag. I-4035).
(105) Fra i fatti addotti da questa relazione, si evince che […].
(106) A sostegno di un resoconto della Corte dei conti, la relazione cita per esempio il fatto che […].
(107) Fra i fatti addotti da questa relazione, si evince che […].
(108) Lo Stato, per esempio, ha […].
(109) La relazione individua fra l’altro i seguenti errori di gestione: […].
(110) I mezzi nautici sono stati ridotti e il programma di cessione degli attivi si svolge secondo il progetto industriale. I servizi sono stati reindirizzati e il piano di azione sulla riduzione dei consumi intermedi produce i suoi primi effetti. Infine, è in progressiva attuazione la parte del progetto industriale relativa ai posti di lavoro.
(111) Quanto al coefficiente pari a 0,497 dichiarato dalla Corsica Ferries per la CMN nel 2001, è inesatto poiché non tiene conto delle disponibilità nell’attivo del bilancio. Corretto per questa mancanza, il coefficiente della CMN è pari a 0,557. Secondo le autorità francesi, questo livello resta a ragion veduta insufficiente per la CMN e la difficile situazione di tesoreria cui è stata confrontata la CMN nel 2002 ne è la dimostrazione. La CMN ha dovuto infatti prendere in prestito fino a 8 milioni di EUR presso il gruppo Stef-TFE per finanziare un disavanzo di tesoreria non coperto dalle sue banche.
(112) Nella sua lettera del 9 gennaio 2003, il consiglio regionale Provenza-Alpi-Costa azzurra citava infatti lo studio di mercato che era stato trasmesso alla Commissione nel quadro della notifica e di cui aveva evidentemente una copia, sottolineando la seguente constatazione: «L’offerta [sul servizio fra la Corsica e il continente francese] è sovradimensionata rispetto alla domanda. Il tasso di riempimento delle navi varia in media dal 20 % dell’inverno al 50 % dell’estate.»
(113) In particolare, respinge la stima del valore dell’impresa pari a quasi 350 milioni di EUR formulata dalla STIM che prende in considerazione solo gli elementi del bilancio che migliorano la valutazione a partire dai fondi propri contabili (ammortamenti derogatori, plusvalori residui delle navi ecc.) senza tener conto degli elementi del passivo che andrebbero a ridurla. Questo metodo di calcolo di natura puramente contabile non corrisponderebbe alla realtà economica di un’impresa marittima, come la SNCM, dotata di attivi di valore che figurano in bilancio ma che hanno anche una redditività limitata e di importanti passivi fuori bilancio.
(114) Cfr., per esempio, la sentenza della Corte 10 gennaio 2006, ministero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze (causa 222/04, Racc. pag. I-289, punto 129).
(115) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
(116) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1.
(117) La Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi a essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione (sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, Siemens contro Commissione delle Comunità europee, (causa 459/93, Racc. pag. II-1675, punto 31) e 13 giugno 2000, EPAC contro Commissione delle Comunità europee, (cause 204/97 e 270/97, Racc. pag. II-2267, punto 35).
(118) Sentenza del Tribunale 12 febbraio 2008, BUPA e. a. contro Commissione delle Comunità europee (causa 289/03).
(119) Cfr. a questo proposito la decisione della Commissione del 30 ottobre 2001 relativa agli aiuti pubblici corrisposti dalla Francia alla SNCM (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 66).
(120) Risultato al netto del plusvalore realizzato grazie alla cessione di navi.
(121) Per questi due anni che corrispondono agli ultimi due anni di applicazione della convenzione del 1996, la relazione dei consulenti di allora non aveva potuto, in mancanza di dati disponibili all’epoca, calcolare il risultato di contabilità analitica per quanto concerne i collegamenti con la Corsica.
(122) Dati ricavati dalla decisione 2002/149/CE.
(123) Nel 2001 è stato costituito un accantonamento di 14,8 milioni di EUR per la NAV Liamone. Esso serve a riportare il carico annuo della nave al livello di una nave che soddisfi le nuove prescrizioni imposte su questa linea e finanziata alle stesse condizioni. Questo accantonamento è stato costituito in virtù delle norme contabili in base alle quali un’impresa deve correggere il proprio bilancio prendendo atto di un ammortamento eccezionale nel momento in cui constata che uno dei suoi attivi ha un valore effettivo o commerciale inferiore al suo valore contabile.
(124) Conformemente alla sua prassi decisionale, la Commissione non tiene conto della modalità di compensazione adottata dallo Stato membro se può verificare l’assenza di sovvenzioni incrociate a favore di attività concorrenziali. Cfr. la decisione della Commissione, del 12 marzo 2002, relativa agli aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Poste Italiane SpA (GU L 282 del 19.10.2002, pag. 29) e la decisione della Commissione, del 23 luglio 2003, relativa all’aumento di capitale di 297,5 milioni di EUR a favore di La Poste Belge/De Post (GU C 241 dell’8.10.2003, pag. 13).
(125) Peraltro, occorre ricordare che la Commissione ha stabilito nel 1997 gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, precisando che le condizioni in cui gli aiuti di Stato concessi come contropartita di oneri di servizio pubblico saranno considerati compatibili con il mercato comune (GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5).
(126) Cfr. decisione 2002/149/CE della Commissione (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 66).
(127) Condizioni per il regolamento del contributo finanziario dello Stato, cfr. punto IV della convenzione quinquennale 1996-2001 tra la SNCM e l’OTC.
(128) In particolare, come indicato nella nota 71 della presente decisione, la Commissione ha verificato l’esistenza di una separazione dei conti relativi alla prestazione di detti servizi per il periodo in esame.
(129) L’importo corrisponde alla differenza fra l’importo notificato inizialmente (76 milioni di EUR) e quello corrisposto a titolo degli oneri di servizio pubblico (53,48 milioni di EUR).
(130) Sentenza della Corte 28 gennaio 2003, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee (334/99, Racc. pag. I-1139, punto 142).
(131) Comunicazione della Commissione agli Stati membri - Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 11. Questa comunicazione riguarda il comparto manifatturiero, ma si applica per analogia allo stesso modo a tutti gli altri settori economici.
(132) Cfr. in particolare la sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale contro Commissione delle Comunità europee (causa 233/99, Racc. pag. II-435).
(133) Sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH e Lech-Stahlwerke GmbH contro Commissione delle Comunità europee (cause 2/96 e 129/95, Racc. pag. II-17, punto 116).
(134) Sentenza della Corte 14 settembre 1994, Spagna contro Commissione delle Comunità europee, (cause 278/92, 279/92 e 280/92, Racc. pag. I-4103).
(135) Sentenza della Corte 28 gennaio 2003, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee (causa 334/99, Racc. pag. I-1139).
(136) Decisione 98/204/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, recante approvazione condizionata degli aiuti accordati dalla Francia al gruppo GAN, (GU L 78 del 16.3.1998, pag. 1).
(137) Cfr. a questo proposito la decisione 2006/947/CE del 7 dicembre 2005 relativa all’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della ABX Logistics (GU L 383 del 28.12.2006, pag. 21).
(138) Cfr. in questo senso la sentenza della Corte 21 marzo 1991, Italia contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1991, pag. I-1433).
(139) Cfr. per esempio la decisione 92/266/CEE della Commissione, del 27 novembre 1991, relativa alle attività di riconversione dei gruppi industriali pubblici francesi ad eccezione di quelli siderurgici, delle miniere di carbone e della Compagnie générale maritime conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE, (GU L 138 del 21.5.1992, pag. 24). Si vedano anche i piani sociali cui si fa riferimento nel prosieguo del testo.
(140) Occorre tuttavia osservare che la metà dell’organico interessato era composto da personale interinale o da subappaltatori in loco. È presumibile, quindi, che il costo per dipendente per i 5 000 posti di lavoro riguardanti il personale Airbus permanente fosse nettamente superiore.
(141) A seguito di una procedura di gara d’appalto, la Commissione ha incaricato un consulente indipendente, Moore Stephens, Chartered Accountants, la cui relazione finale è stata consegnata il 25 gennaio 2008.
(142) Si tratta delle 7 navi seguenti: Corse, Île de Beauté, Méditerranée, Napoléon Bonaparte, Paglia Orba, Monte d’Oro, Monte Cino.
(143) Questa svalutazione, pari a […] milioni di EUR (ovvero in media a un valore compreso tra il […] e il […] % del valore commerciale lordo), è giustificata tra l’altro dalla specificità delle navi della SNCM che sono adattate ai collegamenti assicurati dall’impresa, dallo stato delle navi e dal contesto di un’immissione in commercio dell’insieme della flotta (soprattutto la debolezza della posizione del venditore). La valutazione della BRS si fonda in particolare sull’ipotesi di una vendita di navi completamente in ordine e aggiornate, in un buono stato di manutenzione e di funzionamento in condizioni commerciali normali.
(144) Stimata pari a […] milioni di EUR.
(145) Il rischio giudiziario è giustificato dalla probabilità che il curatore fallimentare sia costretto a procedere molto rapidamente alla cessione delle navi e da un effetto di saturazione del mercato in ragione della sua limitata capacità di assorbimento.
(146) Per quanto concerne gli immobili (fra cui la sede legale della SNCM), le autorità francesi precisano che il valore di liquidazione considerato si basa sulla valutazione di un consulente immobiliare effettuata nel novembre 2003 e attualizzata per + […] % per tener conto dell’incremento dei prezzi.
(147) Gli immobilizzi finanziari riguardano essenzialmente i titoli di partecipazione della SNCM in Sudcargos, Aliso, CGTH, CMN e Ferrytour.
(148) Questa voce concerne essenzialmente crediti dello Stato, in particolare la compensazione per gli oneri di servizio pubblico del mese di settembre 2005 e il rimborso dei contributi sociali a carico del datore di lavoro da parte delle Assedic a titolo dell’esercizio 2004.
Fonti: relazione Oddo-Hastings, relazione del consulente della Commissione.
(149) Si tratta di un obbligo istituito dall’articolo L.321-13 del codice del lavoro che prevede il versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità in caso di licenziamento di un dipendente di età non inferiore a 50 anni.
(150) Costo di rilancio del bacino di occupazione ([…] milioni di EUR), costo delle convenzioni di riqualificazione ([…] milioni di EUR), costo della cellula di accompagnamento e di aiuto alla riqualificazione detto «mobilità» ([…] milioni di EUR).
(151) Costo di licenziamento del personale con contratto SNCM distaccato presso società affiliate e del personale delle controllate liquidate ([…] milioni di EUR) e costo dei contenziosi relativi al recesso dai contratti di lavoro e alle domande di riqualificazione del contratto di lavoro ([…] milioni di EUR).
(152) Al 30 settembre 2005 la SNCM utilizza tre navi in leasing: la NAV Liamone (di proprietà della GIE Véronique Bail), la Danielle Casanova (GIE Joliette Bail) e la Pascal Paoli (GIE Castellane Bail).
(153) Le ipotesi sottostanti a questa valutazione sono le seguenti:
— |
la SNCM pone fine ai suoi contratti di leasing al 30 settembre 2005, il che significa che le navi sono restituite ai loro rispettivi proprietari (GIE) e non viene corrisposto alcun canone, |
— |
le opzioni di acquisto non si possono far valere, |
— |
le navi sono cedute dalle banche creditrici dei GIE al 30 settembre 2005; i proventi netti della vendita delle navi sono destinati in via prioritaria al rimborso dei debiti bancari e fiscali. |
(154) Le navi Napoléon Bonaparte e Paglia Orba garantiscono l’importo dei prestiti navali che sono serviti al loro finanziamento.
(155) Questa voce riguarda la consuetudine secondo cui la SNCM si impegna a farsi carico di una parte dei costi di assicurazione mutua integrativa a favore dei pensionati.
(156) Fino alla conclusione della liquidazione. Le perdite intermedie si basano sull’ipotesi del pagamento degli stipendi di un solo mese. Comprendono altresì il costo del disarmo delle navi detenute in proprio, non scontate del valore degli attivi. Questo costo corrisponde al costo di immobilizzazione delle navi alla banchina in attesa della loro cessione.
(157) I debiti chirografari sono articolati come segue: accantonamenti per rischi e oneri ([…] milioni di EUR), debiti intragruppo/partecipazioni ([…] milioni di EUR), fornitori di esercizio ([…] milioni di EUR), rappresentanza generale ([…] milioni di EUR), debiti verso gruppo e associati ([…] milioni di EUR), ratei e risconti passivi ([…] milioni di EUR).
Fonti: relazione Oddo-Hastings, relazione del consulente della Commissione.
(158) In considerazione del ricorso intensivo da parte della SNCM ai CDD a ripetizione.
(159) Nella decisione 2006/947/CE del 7 dicembre 2005 relativa all’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della ABX Logistics (GU L 383 del 28.12.2006, pag. 21), la Commissione sosteneva: «La Commissione riconosce che, in alcuni casi eccezionali, alcune legislazioni prevedono la possibilità per dei terzi di rivalersi sugli azionisti di una società liquidata, soprattutto se questi azionisti possono essere considerati dei […] e/o responsabili di errori di gestione. Nel caso in esame, tuttavia, sebbene tale possibilità esista nel diritto francese e le autorità belghe abbiano fornito un certo numero di indicazioni rispetto a questo rischio, non hanno sufficientemente dissipato i dubbi espressi al momento dell’estensione del procedimento in aprile 2005. La Commissione ne deduce che non è lecito, nel caso in questione, annoverare tra i costi di questo scenario i 58 milioni di EUR legati, secondo le autorità belghe, al rischio di […].»
(160) Comunicazione della Commissione relativa all’aiuto che la Francia ha deciso di accordare alla Société Marseillaise de crédit (GU C 49 del 19.2.1997, pag. 2).
(161) Ovvero il valore attualizzato netto del rischio di una condanna future, considerando che le persone accusate di essere responsabili del passivo si difenderebbero da una tale accusa.
(162) Legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985 sull’amministrazione controllata e la liquidazione giudiziaria delle imprese ai sensi del codice di commercio, articoli L620-1 e seguenti; legge n. 2005-845 del 26 luglio 2005 riguardante il ripristino di esercizio, l’amministrazione controllata e la liquidazione delle società, di cui agli articoli da 620-1 a 670-8 del codice di commercio.
(163) Lo scenario di risoluzione di un piano di salvataggio non è applicabile al caso in esame in quanto la summenzionata legge del 2005 è entrata in vigore successivamente mentre, sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, non vi sono elementi per concludere che un’eventuale amministrazione controllata della SNCM sarebbe fallita.
(164) Ai sensi delle leggi in materia, le imprese pubbliche dotate di uno statuto di diritto privato rientrano nel campo di applicazione delle leggi sopraindicate che disciplinano la liquidazione giudiziaria. Inoltre, la legislazione permette l’impegno della responsabilità delle persone giuridiche di diritto pubblico in qualità di dirigenti nel quadro di un’azione di ripianamento del passivo.
(165) La giurisprudenza francese esige che il dirigente di fatto abbia compiuto atti positivi di gestione o di direzione in maniera ricorrente.
(166) Reazione delle autorità francesi a talune osservazioni trasmesse dalla SNCM (cfr. il considerando 172 della presente decisione).
(167) È interessante notare che oltre ai crediti salariali tradizionali, esistono crediti salariali giudiziari che discendono da una decisione adottata dalle giurisdizioni del lavoro. Nella fattispecie, il dipendente investe la giurisdizione del lavoro per far giudicare la fondatezza della sua richiesta e quando questa richiesta è accolta, viene iscritta nello stato dei crediti della società.
(168) Sentenza della Corte di cassazione 30 novembre 1993, n 91-20554, Boll. civ.IV, n. 440, pag. 319.
(169) Questa valutazione è stata effettuata dalla Sorgem Evaluation Conseiller, società di consulenza in investimenti finanziari. L’autore della valutazione, Maurice Nussenbaum, è un consulente finanziario presso la Corte d’appello di Parigi ed è accreditato alla Corte di cassazione.
(170) Reazione delle autorità francesi a talune osservazioni trasmesse dalla SNCM (cfr. il considerando 174 della presente decisione).
(171) Reazione delle autorità francesi a talune osservazioni trasmesse dalla SNCM (cfr. i considerandi 175 e 176 della presente decisione).
(172) Reazione delle autorità francesi a talune osservazioni trasmesse dalla SNCM (cfr. i considerandi 175 e 176 della presente decisione).
(173) Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
(174) Cfr. per esempio la sentenza della Corte di cassazione 6 febbraio 2001, n. 98-15129.
(175) Cfr. in particolare le due sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Rouen il 22 marzo 2005, sentenza n. RG 04/02549 Aspocomp Group Oyj e sentenza n. RG 01/02667–04/02675.
(176) Considerato il fatto che le persone accusate di aver commesso l’errore di sospendere questo piano si sarebbero difese probabilmente con vigore per evitare il coinvolgimento della propria responsabilità.
(177) Corte di cassazione, sezione Commercio, 19 aprile 2005, Métaleurop.
(178) Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE all’acquisizione di partecipazioni delle autorità pubbliche, Bollettino CE-9/1984, punto 3.2, punto iii).
(179) Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2000, Alitalia contro Commissione delle Comunità europee (causa 296/97, Racc. pag. II-3871).
(180) Cfr. per esempio la sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, Air France contro Commissione delle Comunità europee (causa 358/94, Racc. pag. II-2109, punto 70).
(181) Sentenza della Corte 14 febbraio 1990, Francia contro Commissione delle Comunità europee (causa 301/87, Racc. pag. I-307, punto 40).
(182) Cfr. la comunicazione riguardante un eventuale aiuto contenuto in un progetto di apporto di fondi pubblici nel capitale della Klöckner Stahl, (GU C 390 del 31.12.1994, pag. 1).
(183) Sentenza della Corte 11 luglio 1996, SFEI (39/94, Racc. pag. I-3547, punto 60).
(184) Sentenza della Corte 14 febbraio 1990, Francia contro Commissione delle Comunità europee (causa 301/87, Racc. pag. I-307, punto 41).
(185) Sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) contro Commissione delle Comunità europee (causa 55/99, Racc. pag. II-03207, punto 82).
(186) Sentenza della Corte 2 luglio 1974, Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (causa 173/73, Racc. pag. 709, punto 33).
(187) Sentenza della Corte 20 settembre 2001, HJ Banks (causa 390/98, Racc. pag. I-6117, punto 33).
(188) Sentenza del Tribunale 1o luglio 2004, Salzgitter contro Commissione delle Comunità europee (causa 308/00, Racc. pag. II-1933, punto 79). Cfr. anche la comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3), punto 16).
(189) Sentenza della Corte 6 settembre 2006, Portogallo contro Commissione delle Comunità europee (causa 88/03, Racc. pag. I-7115, punto 56).
(190) Sentenza della Corte 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline GmbH (causa 143/99, Racc. pag. I-8365, punto 41).
(191) Cfr. per esempio la decisione della Commissione del 10 ottobre 2007 concernente la riforma del finanziamento delle pensioni nel settore bancario in Grecia (GU C 308 del 19.12.2007, pag. 9) e la decisione della Commissione del 10 ottobre 2007 relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia relativamente alla riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 16).
(192) Cfr. la decisione della Commissione del 17 luglio 2002 relativa alla Société française de production (GU C 71 del 25.3.2003, pag. 3). «Il finanziamento da parte dello Stato di un piano di riduzione degli effettivi che consente a un’impresa di liberarsi di una parte del suo personale, senza sostenerne interamente il costo, è un vantaggio selettivo suscettibile di essere soggetto al divieto di aiuti di Stato. Per contro, l’attuazione grazie a fondi pubblici di interventi sociali supplementari a favore dei lavoratori licenziati, senza che tali misure esonerino il datore di lavoro dei suoi oneri normali, rientra nella politica sociale degli Stati membri e non costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. […] La SFP si farà carico interamente di questo costo. Gli interventi sociali supplementari, quindi, a vantaggio del personale licenziato della SFP che saranno attuate una volta che questo personale avrà lasciato l’impresa, non affrancano in nulla quest’ultima dai propri obblighi e non comportano aiuti di Stato a favore della SFP.»
(193) L’importo corrisponde alla differenza fra l’importo effettivamente notificato (76 milioni di EUR) e quello corrisposto a titolo degli obblighi di servizio pubblico (53,48 milioni di EUR).
(194) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(195) GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.
(196) Cfr. il punto 30 degli orientamenti del 2002.
(197) Decisione già citata.
(198) Gli accantonamenti regolamentati sono oneri contabilizzati in applicazione della normativa fiscale.
(199) Sentenza della Corte 16 maggio 2002, Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee (causa 482/99, Racc. pag. I-4397, punto 71).
(200) Il primo metodo alternativo, basato sui capitali propri necessari ad assicurare il finanziamento della flotta esistente, risulta inappropriato poiché le autorità francesi hanno considerato in questo calcolo il valore di acquisizione della flotta e non il suo valore commerciale nel 2002. Infatti, se si dovesse costituire una nuova società con la stessa flotta di quella della SNCM allo stato attuale, essa dovrebbe trovare capitali propri proporzionali al valore di acquisto dell’insieme delle navi e non al valore di costruzione. Peraltro, un tale approccio non ha tenuto conto degli altri attivi lordi come il sistema informatico di prenotazione o gli immobili della sede.
Il secondo metodo alternativo, basato sulle spese sostenute dalla SNCM, sembra più appropriato secondo la Commissione. La Commissione desidera pertanto rivedere l’importo di 41,7 milioni di EUR relativo alle perdite anteriori, soprattutto per tener conto del risultato del 2002 e delle sole perdite connesse al servizio della Corsica prima del 1999.
(201) Occorre notare che il consulente indipendente della Commissione ha quantificato in […] milioni di EUR il costo reale del piano di ristrutturazione del 2002 sulla base della contabilità della SNCM.
(202) Sentenza della Corte 16 maggio 2002, Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee (causa 482/99, Racc. pag. I-4397, punto 71).
(203) Cfr. la tabella 2 della presente decisione. Questo importo comprende le cessioni di attivi realizzate all’epoca della decisione del 2003, ovvero la vendita delle navi Napoléon, Monte Rotondo e Liberté nonché le cessioni immobiliari (complesso immobiliare Schuman e SCI Espace Schuman).
(204) Cfr. il punto 48 degli orientamenti del 2002.
(205) Cfr. l’allegato I.
(206) Occorre notare che, l’11 dicembre 2007, è stato firmato un preliminare di vendita concernente la nave Jean Nicoli fra la VT e un terzo acquirente per un trasferimento di proprietà che ha avuto luogo nell’aprile 2008.
(207) Notificata alla Commissione con lettera del 23 giugno 2004.
(208) Questo importo tiene conto della vendita della SCI Espace Schuman ([…] milioni di EUR) realizzata il 24 giugno 2003, ma non tiene conto dei proventi netti da cessione negativi connessi alla vendita della nave Aliso ([…] milioni di EUR) realizzata il 30 settembre 2004.
(209) La nave Asco, la partecipazione in Sudcargos e il parco immobiliare.
(210) La Commissione ritiene che, nel quadro della valutazione in merito all’osservanza dell’articolo 4 della decisione del 2003, si debba tener conto dei prezzi pubblicati, ovvero dei prezzi che figurano su tutti i supporti pubblicitari o in tutte le comunicazioni di dominio pubblico che la SNCM possa divulgare. Questa condizione non concerne i prezzi ricavati dal sistema informatico di prenotazione della SNCM poiché queste tariffe sono, presso la SNCM come presso i suoi concorrenti, contingentati in maniera dinamica secondo lo «yield management». La definizione dei parametri dei sistemi non consente di rendersi conto della disponibilità di tariffe speciali dei concorrenti della SNCM e, quindi, di appurare l’assenza di price leadership a capo della SNCM.
(211) Risulta, infatti, che sulla base delle informazioni fornite dalle autorità francesi, la SNCM non ha mai pubblicato fra il 9 luglio 2003 e il 16 marzo 2005 attraverso la sua comunicazione aziendale, le sue campagne pubblicitarie o qualsiasi tipo di documento reso pubblico, prezzi inferiori a quelli dei suoi concorrenti.
(212) Questo importo è la differenza fra il fabbisogno netto di tesoreria della SNCM (pari a 19,75 milioni di EUR) e i proventi netti delle cessioni di attivi risultanti dalla decisione del 2003 (pari a […] milioni di EUR che corrispondono alla vendita della nave Aliso e delle partecipazioni in Southern Trader, Someca e Amadeus). Esso porta l’apporto di capitale concesso dallo Stato alla SNCM a 69,29 milioni di EUR.
ALLEGATO I
DISPOSITIVO DELLA DECISIONE DEL 2003
Articolo 1
L’aiuto alla ristrutturazione che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) è compatibile con il mercato comune, alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5.
Articolo 2
La SNCM si astiene, a partire dalla notifica della presente decisione e fino al 31 dicembre 2006, da acquisire nuove navi e firmare contratti di costruzione, ordinazione o locazione per altre navi, nuove o rimesse a nuovo.
La SNCM può, a partire dalla notifica della presente decisione e fino al 31 dicembre 2006, operare soltanto le 11 navi che l’impresa SNCM possiede già, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d’Oro.
Se la SNCM deve sostituire, a causa di eventi indipendenti dalla sua volontà, una delle sue navi entro il 31 dicembre 2006, la Commissione potrà autorizzare tale sostituzione sulla base di una notifica debitamente motivata dalla Francia.
Articolo 3
Il gruppo SNCM cede tutte le sue partecipazioni dirette e indirette nelle società seguenti:
— |
Amadeus France, |
— |
Compagnie Corse Méditerranée, |
— |
società civile immobiliare Schuman, |
— |
Société Méditerranéenne d’Investissements et de Participations, |
— |
Someca. |
Anziché cedere le sue partecipazioni nella Société Méditerranéenne d’Investissements et de Participations, la SNCM può vendere l’attivo unico di questa società, Southern Trader, e chiudere questa filiale.
Le cessioni possono essere fatte, a scelta delle autorità francesi, sia mediante offerta pubblica di vendita, sia per appello a manifestazione d’interesse con pubblicità preliminare e un termine di risposta di almeno due mesi.
La Francia comunica alla Commissione le prove dell’insieme delle cessioni. La debolezza delle offerte che la SNCM riceverà non potrà essere invocata per non procedere alle cessioni. In caso di assenza d’offerta e se la Francia può dimostrare che tutte le misure di pubblicità necessarie sono state adottate, la condizione considerata al primo comma sarà considerata riempita.
Articolo 4
Per tutte le linee a destinazione della Corsica, la SNCM si astiene, a partire dalla notifica della presente decisione e fino al 31 dicembre 2006, da ogni politica tariffaria per le tariffe pubblicate volta ad offrire prezzi più bassi di quelli di ciascuno dei suoi concorrenti per destinazioni e servizi equivalenti e per date identiche.
La Commissione si riserva il diritto di avviare la procedura di indagine per ogni inadempimento constatato alle condizioni previste dalla presente decisione, in particolare alla condizione di cui al primo comma.
La condizione di cui al primo comma è soddisfatta se ogni giorno, i prezzi più bassi pubblicati dalla SNCM sono superiori ai prezzi promozionali più bassi pubblicati da ciascuno dei suoi concorrenti, per destinazioni e servizi equivalenti.
La condizione di cui al primo comma non si applica più dal momento che i prezzi dei detti concorrenti diventano superiori alle tariffe della SNCM in vigore in occasione dell’anno di riferimento 1996, corretti dell’inflazione.
Ogni anno entro il 30 giugno la Francia comunica alla Commissione tutti gli elementi necessari per dimostrare che questa condizione è stata effettivamente soddisfatta per l’anno civile precedente, per tutte le traversate verso o dalla Corsica.
Articolo 5
Conformemente agli impegni assunti dalle autorità francesi nel piano di ristrutturazione, i numeri annuali di rotazioni di navi sui diversi collegamenti marittimi con la Corsica sono limitati fino al 31 dicembre 2006 alle soglie previste alla tabella 3 della presente decisione (1), salvo per ragioni eccezionali e non imputabili alla SNCM, che la costringerebbero a rinviare alcune rotazioni su altri porti e salvo cambiamento degli obblighi di servizio pubblico gravanti sull’impresa.
Articolo 6
La Francia è autorizzata a ricapitalizzare la SNCM con un primo versamento dell’importo di 66 milioni di EUR a partire dalla notifica della presente decisione.
Fino alla fine del periodo di ristrutturazione, cioè fino al 31 dicembre 2006, la Commissione potrà decidere, su richiesta delle autorità francesi, di autorizzare ulteriormente un secondo pagamento alla SNCM che corrisponderà alla differenza fra i 10 milioni di EUR restanti e il ricavo delle cessioni imposte all’articolo 3, secondo le modalità di cui a detto articolo.
Tale decisione potrà essere presa soltanto se le azioni imposte all’articolo 3 sono state effettuate, che il ricavo delle cessioni non supera 10 milioni di EUR e sempre che le condizioni stipulate agli articoli 2, 4 e 5 siano state rispettate, a prescindere dal potere della Commissione di avviare se necessario il procedimento d’indagine formale nei confronti dell’inosservanza di una di esse. In caso contrario, la seconda tranche dell’aiuto non sarà versata.
Articolo 7
La Francia informa la Commissione, entro sei mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarsi.
Articolo 8
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
(1) Cfr. l’allegato II della presente decisione.
ALLEGATO II
TABELLA 3 DELLA DECISIONE DEL 2003
Evoluzione dell’offerta della SNCM
|
Numero di traversate |
Posti offerti |
Metri lineari offerti |
|||
2001 |
> 2003 |
2001 |
> 2003 |
2001 |
> 2003 |
|
Marsiglia-Corsica |
1 881 |
[…] |
1 723 050 |
[…] |
1 469 000 |
[…] |
Tolone-Corsica |
187 |
[…] |
303 650 |
[…] |
0 |
[…] |
Golfo di Genova |
1 768 |
[…] |
1 708 700 |
[…] |
0 |
[…] |
Totale Europa |
3 836 |
3 067 |
3 735 400 |
2 357 500 |
1 469 000 |
[…] |
Magreb |
302 |
372 |
444 000 |
635 000 |
0 |
0 |
Totale |
4 138 |
3 439 |
4 179 400 |
2 992 500 |
1 469 000 |
[…] |