ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.208.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 208

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
12 agosto 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 731/2009 della Commissione, dell’11 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 732/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante centoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

3

 

*

Regolamento (CE) n. 733/2009 della Commissione, dell’11 agosto 2009, recante misure di emergenza per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di apertura degli acquisti all’intervento di burro e di latte scremato in polvere mediante gara per il periodo dal 1o settembre al 30 novembre 2009

5

 

*

Regolamento (CE) n. 734/2009 della Commissione, dell’11 agosto 2009, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea o della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

7

 

 

Regolamento (CE) n. 735/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

11

 

 

Regolamento (CE) n. 736/2009 della Commissione, dell’11 agosto 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 4 giorni del mese di agosto 2009 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

13

 

 

Regolamento (CE) n. 737/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 3 al 7 agosto 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

14

 

*

Regolamento (CE) n. 738/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

19

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/607/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure [notificata con il numero C(2009) 5613]  ( 1 )

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 256/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina e fludioxonil in e su determinati prodotti (GU L 81 del 27.3.2009)

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

12.8.2009   

IT

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L 208/1


REGOLAMENTO (CE) N. 731/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

27,9

TR

100,7

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

101,7

ZZ

101,7

0805 50 10

AR

56,5

NZ

63,1

TR

92,6

UY

69,2

ZA

63,9

ZZ

69,1

0806 10 10

EG

166,6

MA

141,6

TR

145,0

US

223,1

ZA

142,3

ZZ

163,7

0808 10 80

AR

111,7

BR

71,6

CL

83,7

CN

96,2

NZ

81,2

US

87,1

ZA

80,4

ZZ

87,4

0808 20 50

AR

60,7

AU

112,1

CL

101,7

CN

59,6

TR

139,2

ZA

91,3

ZZ

94,1

0809 30

TR

134,9

ZZ

134,9

0809 40 05

IL

123,1

ZZ

123,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.8.2009   

IT

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L 208/3


REGOLAMENTO (CE) N. 732/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2009

recante centoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Questo elenco comprendeva anche il nome di Uthman Omar Mahmoud.

(2)

L'11 giugno 2009 il Tribunale di primo grado ha deciso (2) di annullare il regolamento (CE) n. 881/2002 per quanto riguarda Omar Mohammed Othman.

(3)

Anteriormente alla sentenza del Tribunale di primo grado, la Commissione ha pubblicato un avviso (3) destinato a Uthman Omar Mahmoud per informarlo che il comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani aveva fornito i motivi del suo inserimento nell'elenco, che sarebbero stati comunicati su richiesta per dargli la possibilità di esprimere il suo parere in merito. I motivi del suo inserimento nell'elenco sono stati inoltre notificati a Uthman Omar Mahmoud, presso lo studio del suo avvocato, con una comunicazione del 12 giugno 2009 in cui gli si chiedeva di esprimere il suo parere entro il 14 luglio 2009.

(4)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalla persona in questione sui motivi del suo inserimento nell'elenco.

(5)

Nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, stilato dal comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani, figura anche Uthman Omar Mahmoud.

(6)

Uthman Omar Mahmoud deve pertanto essere aggiunto all'elenco dell'allegato I.

(7)

Il comitato per le sanzioni ha modificato i dati identificativi il 24 marzo 2009. Occorre pertanto aggiornare le informazioni pubblicate (4) che riguardano Uthman Omar Mahmoud.

(8)

Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di prevenzione, e data la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla legittimità del regolamento annullato, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 30 maggio 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  Sentenza nella causa T-318/01, Omar Mohammed Othman contro Consiglio (non ancora pubblicata).

(3)  GU C 80 del 3.4.2009, pag. 12.

(4)  Regolamento (CE) n. 374/2008 (GU L 113 del 25.4.2008, pag. 15).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente viene aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:

«Uthman Omar Mahmoud [alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail]. Data di nascita: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001. Altre informazioni: in custodia cautelare nel Regno Unito in attesa dell'esito della procedura di espulsione (situazione al marzo 2009).»


12.8.2009   

IT

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L 208/5


REGOLAMENTO (CE) N. 733/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2009

recante misure di emergenza per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di apertura degli acquisti all’intervento di burro e di latte scremato in polvere mediante gara per il periodo dal 1o settembre al 30 novembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 191, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, in particolare per l’aumento dell’offerta mondiale e per la contrazione della domanda determinata dalla crisi finanziaria ed economica. I prezzi dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario hanno subito un pesante calo. Per effetto di varie misure di mercato adottate dall’inizio di quest’anno, i prezzi comunitari si sono stabilizzati all’incirca ai livelli dei prezzi di sostegno. È fondamentale continuare ad applicare tali misure di sostegno del mercato, in particolare l’intervento pubblico, per tutto il tempo necessario a evitare un ulteriore peggioramento dei prezzi e perturbazioni del mercato comunitario.

(2)

Tenendo conto dell’attuale situazione del mercato e della sua evoluzione prevedibile, è necessario continuare l’intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere dopo il 31 agosto 2009.

(3)

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio volto a prorogare per il 2009 e il 2010 il periodo di intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere previsto dall’articolo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007; il Consiglio ha accolto favorevolmente tale proposta.

(4)

Data l’urgenza di adottare provvedimenti al riguardo poiché il periodo di intervento termina il 31 agosto 2009 e dato il problema pratico dovuto al fatto che, essendosi svolte da poco le elezioni, è improbabile che il Parlamento europeo riesca a formulare un parere in tempo utile, la Commissione deve adottare le necessarie misure di emergenza.

(5)

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione (2) stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione decide che gli acquisti di burro all’intervento debbano avvenire mediante gara.

(6)

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (3) stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione decide che gli acquisti di latte scremato in polvere all’intervento debbano avvenire mediante gara.

(7)

Data la particolare situazione del mercato lattiero-caseario e al fine di rendere il sistema più efficiente, è opportuno che, in deroga ai regolamenti (CE) n. 214/2001 e (CE) n. 105/2008, la frequenza delle gare sia portata a due volte al mese.

(8)

Per motivi di efficienza, il presente regolamento fornisce agli operatori tutte le informazioni necessarie rendendo perciò superflua la pubblicazione di un bando di gara distinto. Affinché gli operatori dispongano delle informazioni più aggiornate sui recapiti degli organismi pagatori, è opportuno trasmettere tali informazioni con mezzi di comunicazione diversi e più efficaci della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

È opportuno limitare a tre mesi, dal 1o settembre al 30 novembre 2009, la proroga del periodo di intervento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

BURRO

Articolo 1

Sono aperti dal 1o settembre al 30 novembre 2009 gli acquisti all’intervento di burro mediante gara, alle condizioni stabilite al capo II, sezione 3, del regolamento (CE) n. 105/2008 e nel presente regolamento.

Articolo 2

1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 105/2008, il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese.

Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1o settembre 2009 alle ore 11:00 (ora di Bruxelles).

2.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008, non è pubblicato alcun bando di gara (4).

CAPO II

LATTE SCREMATO IN POLVERE

Articolo 3

Dal 1o settembre al 30 novembre 2009 sono aperti gli acquisti all’intervento di latte scremato in polvere mediante gara, alle condizioni stabilite al capo II, sezione 4, del regolamento (CE) n. 214/2001 e nel presente regolamento.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001, il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese.

Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1o settembre 2009 alle ore 11:00 (ora di Bruxelles).

2.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 214/2001, non è pubblicato alcun bando di gara (4).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.

(3)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.

(4)  Gli indirizzi degli organismi pagatori sono pubblicati sul sito web CIRCA della Commissione europea (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/lait/library).


12.8.2009   

IT

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L 208/7


REGOLAMENTO (CE) N. 734/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2009

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea o della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il “regolamento di base”), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   RICHIESTA

(1)

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.

(2)

La richiesta è stata presentata in data 29 giugno 2009 dal Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) per conto dei produttori comunitari di cavi di acciaio.

2.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione sono cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm originari della Repubblica popolare cinese, attualmente rientranti nei codici NC ex ex 7312 10 81, ex ex 7312 10 83, ex ex 7312 10 85, ex ex 7312 10 89 ed ex ex 7312 10 98 («il prodotto in esame»).

(4)

Il prodotto oggetto della possibile elusione sono cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia («il prodotto in esame»), attualmente rientranti negli stessi codici dei prodotti interessati.

3.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/2009 (3).

4.   MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo di cavi di acciaio nella Repubblica di Corea e in Malaysia.

(7)

Dalla domanda risulta che, a seguito dell’imposizione di misure sul prodotto in questione, la configurazione degli scambi concernenti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia nella Comunità ha subito una notevole modificazione, senza che apparentemente vi sia per tale cambiamento una sufficiente motivazione o giustificazione a parte l’istituzione del dazio.

(8)

Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo nella Repubblica di Corea e nella Malaysia di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

(9)

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Le importazioni del prodotto in questione sarebbero state sostituite da consistenti volumi di importazioni di cavi di acciaio dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(10)

Infine, la domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi dei cavi di acciaio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

(11)

Qualora nel corso dell’inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, di cui all’articolo 13 del regolamento di base, che coinvolgono la Repubblica di Corea e la Malaysia, diverse dal trasbordo, l’inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

5.   PROCEDURA

(12)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia.

5.1.   Questionari

(13)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica di Corea e della Malaysia, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note della Comunità, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria.

(14)

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro e non oltre il termine di cui all’articolo 3 del presente regolamento, per stabilire se esse figurano nella domanda e chiedere un questionario entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(15)

L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese nonché della Repubblica di Corea e della Malaysia.

5.2.   Raccolta di informazioni e audizioni

(16)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione, inoltre, può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

5.3.   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(17)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(18)

Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno della Comunità, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

6.   REGISTRAZIONE

(19)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, la riscossione retroattiva dell’appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia.

7.   TERMINI

(20)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

(21)

È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

8.   OMESSA COLLABORAZIONE

(22)

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(23)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basino perciò, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(24)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(25)

Va osservato che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(26)

Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e per le modalità di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, indipendentemente dal fatto che siano provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia o meno, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Repubblica di Corea e dalla Malaysia o meno, attualmente rientranti nei codici NC ex ex 7312 10 81, ex ex 7312 10 83, ex ex 7312 10 85, ex ex 7312 10 89 ed ex ex 7312 10 98(codici Taric: 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813) eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultano aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   I produttori della Repubblica di Corea e della Malaysia che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

5.   Le informazioni, le richieste di audizioni o questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax +32 22956505

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(3)  GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 5.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/11


REGOLAMENTO (CE) N. 735/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 207 del 11.8.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 12 agosto 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

37,14

0,14

1701 11 90 (1)

37,14

3,76

1701 12 10 (1)

37,14

0,01

1701 12 90 (1)

37,14

3,47

1701 91 00 (2)

39,21

5,71

1701 99 10 (2)

39,21

2,57

1701 99 90 (2)

39,21

2,57

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/13


REGOLAMENTO (CE) N. 736/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2009

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 4 giorni del mese di agosto 2009 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 4 agosto 2009 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 4 agosto 2009 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione dello 0,753327 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/14


REGOLAMENTO (CE) N. 737/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 3 al 7 agosto 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 3 al 7 agosto 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d’ordine 09.4335 (2008-2009).

(2)

In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 3 al 7 agosto 2009 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4331

Barbados

0

Raggiunto

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d'Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

Raggiunto

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

0

Raggiunto

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Raggiunto

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna luglio-settembre 2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d'Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

0

Raggiunto

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero complementare

Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia e Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4380

eccezionale

 

09.4390

industriale

100

 


Zucchero APE supplementare

Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4431

Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambico

0

Raggiunto

09.4435

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

0

Raggiunto

09.4436

Repubblica dominicana

0

Raggiunto

09.4437

Figi, Papua – Nuova Guinea

100

 


Importazione di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

0

Raggiunto


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/19


REGOLAMENTO (CE) N. 738/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2009

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

8/T&Q

Stato membro

Portogallo

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1

Data

22 luglio 2009


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure

[notificata con il numero C(2009) 5613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/607/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti (2). I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 marzo 2010.

(5)

Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la denominazione e la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

(6)

I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

(7)

La decisione 2002/272/CE deve essere pertanto sostituita.

(8)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per le coperture dure sulla base dei criteri fissati nella decisione 2002/272/CE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2002/272/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande previste in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «coperture dure» comprende prodotti duri, per uso interno o esterno, che non abbiano rilevante funzione strutturale: pietra naturale, agglomerati lapidei, masselli, marmette di graniglia, piastrelle in ceramica e laterizi. Nel caso delle coperture dure, i criteri possono applicarsi alle coperture di pavimenti e di pareti se il processo di produzione è identico e si utilizzano gli stessi materiali e gli stessi metodi di fabbricazione.

Articolo 2

Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 (in prosieguo «il marchio comunitario di qualità ecologica»), i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «coperture dure» soddisfano i criteri di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «coperture dure» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «coperture dure» è «021».

Articolo 5

La decisione 2002/272/CE è abrogata.

Articolo 6

1.   Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per il gruppo di prodotti «coperture dure» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE.

2.   Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «coperture dure» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 marzo 2010 possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 94 dell’11.4.2002, pag. 13.


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:

la riduzione degli impatti sugli habitat e sulle rispettive risorse,

la riduzione del consumo di energia,

la riduzione delle sostanze tossiche o inquinanti rilasciate nell’ambiente,

la riduzione dell’uso di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti finiti,

la sicurezza e l’assenza di rischi per la salute nell’ambiente abitativo,

le informazioni che consentano al consumatore di usare il prodotto in maniera efficiente, riducendo al minimo l’impatto ambientale complessivo.

I livelli fissati nei diversi criteri sono tali da promuovere l’etichettatura di coperture dure prodotte con impatto ambientale limitato.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Tale gruppo può essere suddiviso in «prodotti naturali» e «prodotti lavorati».

I «prodotti naturali» includono le pietre naturali (CEN TC 246), che sono pezzi di roccia presente in natura, tra cui marmo, granito e altre pietre naturali.

Per «altre pietre naturali» si intendono pietre naturali le cui caratteristiche tecniche sono nel complesso diverse da quelle del marmo e del granito secondo la definizione CEN/TC 246/N.237 EN 12670 «Pietre naturali — Terminologia». Tali pietre non possono generalmente essere lucidate a specchio e l’estrazione non avviene sempre sotto forma di blocchi: arenaria, quarzite, ardesia, tufo, scisto.

Il gruppo dei «prodotti lavorati» può essere suddiviso in prodotti induriti e prodotti cotti. I prodotti induriti sono agglomerati lapidei, masselli e marmette di graniglia. I prodotti cotti sono le piastrelle in ceramica e i laterizi.

Gli agglomerati lapidei sono prodotti industriali ottenuti da una miscela di aggregati, principalmente graniglia di pietra naturale con un legante come definito in JWG 229/246 EN 14618. La graniglia consiste normalmente di granulato di cava di marmo e granito, mentre il legante contiene componenti artificiali come resina poliestere insatura o cemento idraulico. Tale gruppo comprende anche pietre artificiali e marmo compattato.

I «masselli» sono prodotti per pavimentazione esterna e sono ottenuti per miscelazione di sabbia, ghiaietto, cemento, pigmenti e additivi inorganici, e vibrocompressione, come definito in CEN/TC 178. Tale gruppo comprende inoltre lastre e mattonelle in calcestruzzo.

Le «marmette di graniglia» sono elementi compattati di forma e spessore uniformi, che soddisfano determinati requisiti geometrici, come definito in CEN/TC 229. Esse possono avere uno o due strati. Le marmette a strato singolo sono composte interamente di granulati o frammenti di un aggregato idoneo, in un letto di cemento grigio e bianco e acqua. Le marmette a due strati sono composte da un primo strato esterno o strato superficiale (con composizione monostrato) e da un secondo strato, noto come supporto o strato di base in calcestruzzo, la cui superficie non è di norma esposta e può venire parzialmente rimossa.

Le «piastrelle in ceramica» sono lastre sottili ricavate da argille e/o altre materie prime inorganiche, come feldspato e quarzo, come definito in CEN/TC 67. Esse sono solitamente formate mediante estrusione o pressione a temperatura ambiente, essiccate e successivamente trattate in forno a temperature sufficienti per ottenere le proprietà richieste. Le piastrelle possono essere smaltate o no, non sono combustibili e generalmente non sono alterate dalla luce.

I «laterizi» devono soddisfare determinati requisiti di forma e di dimensione, sono utilizzati per lo strato superficiale di pavimenti e prodotti principalmente con argilla o altri materiali, con o senza additivi, come definito in CEN 178.

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la richiesta.

Se possibile, le prove vanno effettuate da laboratori opportunamente accreditati o laboratori che soddisfano i requisiti generali della norma EN ISO 17025.

All’occorrenza, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri, dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS, ISO14001 (NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

COPERTURE DURE

CRITERI

1.   Estrazione delle materie prime

1.1.   Gestione dell’estrazione (solo per prodotti naturali)

Requisiti generali

La gestione dell’estrazione delle materie prime per le pietre naturali è valutata con un punteggio calcolato sulla base di una matrice di 6 indicatori principali. Il punteggio totale è basato sulla somma dei punteggi individuali assegnati a ciascun indicatore, moltiplicato da un fattore di ponderazione (W). Le cave devono ottenere un punteggio ponderato minimo di 19 punti per poter ricevere il marchio Ecolabel. Inoltre, il punteggio per ogni indicatore deve essere superiore o inferiore alla soglia specificata, a seconda del caso.

Cfr. le informazioni sul retro della matrice.

Oltre al punteggio si devono rispettare tutte le seguenti condizioni obbligatorie:

assenza di interferenze con l’eventuale acquifero confinato,

assenza di interferenze con corpi idrici superficiali dove esistono punti di captazione o sorgenti, oppure se il corpo idrico è compreso nel registro delle zone protette di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), oppure se il flusso medio del corso d’acqua è > 5 m3/s,

esistenza di un sistema chiuso per il recupero delle acque di scarico, per evitare la dispersione nell’ambiente degli scarichi delle segatrici e per alimentare il circuito di riciclo. L’acqua deve essere contenuta in stretta prossimità del luogo delle operazioni estrattive e successivamente convogliata in tubature chiuse all’impianto di trattamento. L’acqua deve essere riciclata dopo la depurazione.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del punteggio complessivo ponderato, nonché i dati per ciascuno dei sei indicatori (evidenziando tra l’altro che ciascun punteggio è superiore all’eventuale soglia minima), secondo lo schema indicato sul retro della matrice e in conformità delle istruzioni di cui all’allegato tecnico — A1. Il richiedente fornisce inoltre la documentazione pertinente e/o le dichiarazioni che mostrano il rispetto di tutti i criteri sopra menzionati.

Matrice per la valutazione della gestione dell’estrazione delle materie prime per le pietre naturali

Indicatore

Note

Classe

5

(eccellente)

3

(buono)

1

(sufficiente)

Soglia

Fattori di ponderazione

I.1.

Quoziente di riciclo dell’acqua

Formula

Cfr. allegato tecnico — A3

> 80

80 — 70

69 — 65

< 65

W3

I.2.

Quoziente di impatto della cava

m2 zona interessata (fronte di abbattimento + deposito attivo)/m2 di zona autorizzata

(%)

< 15

15 — 30

31 — 50

> 50

W1, W2

I.3.

Scarti di risorse naturali

m3 di materiale utilizzabile/m3 di materiale stratto

(%)

> 50

50 — 35

34 — 25

< 25

I.4.

Qualità dell’aria

Limite annuo misurato lungo il perimetro della zona estrattiva.

Particelle in sospensione PM 10 (μg/Nm3)

Metodo di prova EN 12341

< 20

20 — 100

101 — 150

> 150

W2

I.5.

Qualità dell’acqua

Solidi sospesi (mg/l)

Metodo di prova ISO 5667-17

< 15

15 — 30

31 — 40

> 40

W1, W2, W3

I.6.

Rumore

Misurato lungo il perimetro della zona estrattiva [dB(A)]

Metodo di prova ISO 1996-1

< 30

30 — 55

56 — 60

> 60

W2

Elenco dei fattori di ponderazione (da usare soltanto nei casi specificati):

 

W1. Protezione del suolo: (ponderazioni: 0,3-0,8, cfr. la tabella) — per il quoziente di impatto della cava (I.2) e la qualità dell’acqua (I.5) sono presi in considerazione tre valori diversi, in funzione delle potenzialità di uso dei suoli (per maggiori dettagli cfr. l’allegato tecnico — A1):

Protezione del suolo

Classi I — II

Classi III — IV — V

Classi VI — VII — VIII

Coefficiente di ponderazione

0,3

0,5

0,8

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente, compresa una cartina, sulla classificazione della cava in termini di uso del suolo.

 

W2. Densità di popolazione degli insediamenti situati entro un raggio (distanza) di 5 km dal sito estrattivo: (ponderazioni: 0,5 — 0,9, cfr. la tabella) il quoziente di impatto della cava (I.2), la qualità dell’aria (I.4), la qualità dell’acqua (I.5) e il rumore (I.6) sono ponderati in funzione di tre intervalli di densità:

Densità di popolazione

> 100 abitanti/km2

da 20 a 100 abitanti/km2

< 20 abitanti/km2

Coefficiente di ponderazione

0,5 (0,6)

0,7 (0,84)

0,9

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una cartina e la documentazione pertinente per verificare la densità di popolazione degli insediamenti situati entro un raggio (distanza) di 5 km dal perimetro della cava (zona autorizzata). Nel caso di cave preesistenti e di insediamenti in espansione nella zona interessata, è usato il fattore di ponderazione indicato tra parentesi. Ciò non riguarda però le ulteriori estensioni della zona già autorizzata di tali cave (> 75 %).

 

W3. (Ponderazione: 0,5) — Se la cava interferisce con corpi idrici superficiali (flusso medio < 5 m3/s), si applica una ponderazione di 0,5 al quoziente di riciclo dell’acqua (I.1) e alla qualità dell’acqua (I.5).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente per dimostrare l’eventuale interferenza tra la cava e il corpo idrico superficiale.

1.2.   Gestione dell’estrazione (per tutte le coperture dure)

Le materie prime usate nella produzione delle coperture dure devono rispettare i seguenti requisiti concernenti le rispettive attività di estrazione:

Parametro

Soglia di esclusione

Progetto dell’attività di estrazione e recupero ambientale

Il richiedente fornisce un rapporto tecnico e i documenti seguenti:

 

l’autorizzazione dell’attività di estrazione;

 

il piano di recupero ambientale e/o la relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale;

 

la cartina che indica l’ubicazione della cava;

 

la dichiarazione di conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) (habitat) e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (3) (uccelli) (4). Nelle zone esterne alla Comunità, è necessario un simile rapporto tecnico per dimostrare il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (1992) e per fornire informazioni su eventuali strategie di biodiversità e piani di azione nazionali, se disponibili.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce i dati e la documentazione pertinente, compresa una cartina della zona. Se l’attività di estrazione non è gestita direttamente dai produttori, la documentazione è richiesta al responsabile dell’attività d’estrazione.

2.   Scelta delle materie prime (per tutte le coperture dure)

Tali requisiti sono applicabili alle materie prime, ai materiali secondari o recuperati utilizzati nei processi di produzione e ai prodotti semilavorati (5) (miscele) che sono acquistati esternamente (anche i fornitori devono rispettare i criteri).

2.1.   Assenza di frasi di rischio nelle materie prime

Non può essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe essere assegnata al momento della domanda, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):

R45 (può provocare il cancro),

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

R51 (tossico per gli organismi acquatici),

R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico),

R54 (tossico per la flora),

R55 (tossico per la fauna),

R56 (tossico per gli organismi del terreno),

R57 (tossico per le api),

R58 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente),

R59 (pericoloso per lo strato di ozono),

R60 (può ridurre la fertilità),

R61 (può danneggiare il feto),

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

R63 (possibile rischio di danni al feto),

R68 (possibilità di effetti irreversibili),

come esposto nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio (6) (direttiva sulle sostanze pericolose), e tenendo conto della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (direttiva sui preparati pericolosi).

In alternativa, si può considerare la classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). In tal caso non può essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe essere assegnata al momento della domanda, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse): H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Considerati i vantaggi ambientali del riciclo di materiali, tali criteri non si applicano alla quota di materiali riciclati a circuito chiuso (9) usata nel processo secondo la definizione dell’allegato A2.

Valutazione e verifica: in termini di analisi chimica e mineralogica, il richiedente fornisce la formulazione della materia prima con la dichiarazione di conformità ai criteri di cui sopra.

2.2.   Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate)

Se sono usati piombo, cadmio e antimonio (o qualsiasi loro composto) negli smalti, il tenore di tali sostanze non supera i seguenti valori specifici:

[% in peso degli smalti]

Parametro

Soglia di esclusione

Piombo

0,5

Cadmio

0,1

Antimonio

0,25

Valutazione e verifica: in termini di analisi chimica e mineralogica, il richiedente fornisce la formulazione del materiale insieme a una dichiarazione di conformità ai requisiti sopra indicati.

2.3.   Limitazione della presenza di amianto e resine poliestere nei materiali

Conformemente alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio (11), le materie prime usate per prodotti naturali e lavorati non possono contenere amianto.

L’uso di resine poliestere nella produzione è limitato al 10 % del peso totale delle materie prime.

Valutazione e verifica: in termini di analisi chimica e mineralogica, il richiedente fornisce la formulazione del materiale insieme a una dichiarazione di conformità ai requisiti sopra indicati.

3.   Operazioni di finitura (soltanto per i prodotti naturali)

Le operazioni di finitura sui prodotti naturali sono effettuate secondo i seguenti requisiti:

Parametro

Soglia (di esclusione)

Metodo di prova

Emissioni di particelle nell’aria

PM10 < 150 μg/Nm3

EN 12341

Emissioni di stirene nell’aria

< 210 mg/Nm3

 

Quoziente di riciclo dell’acqua

Formula

Allegato tecnico — A3

Emissioni di solidi sospesi nell’acqua

<40 mg/l

ISO 5667-17

Emissioni di Cd nell’acqua

< 0,015 mg/l

ISO 8288

Emissioni di Cr(VI) nell’acqua

< 0,15 mg/l

ISO 11083

Emissioni di Fe nell’acqua

< 1,5 mg/l

ISO 6332

Emissioni di Pb nell’acqua

< 0,15 mg/l

ISO 8288

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce l’analisi corrispondente e le relazioni di prova per ciascun parametro di emissione misurato in corrispondenza di tutti i punti di emissione. Nei casi in cui non è specificato alcun metodo di prova, oppure se il metodo specificato si riferisce solo agli usi di verifica e controllo, gli organismi competenti si baseranno, a seconda dei casi, su dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente e/o verifiche indipendenti.

4.   Processo di produzione (soltanto per i prodotti lavorati)

4.1.   Consumo energetico

Il consumo di energia è calcolato come fabbisogno energetico di processo (Process Energy Requirement — PER) per agglomerati lapidei e per marmette di graniglia, o come fabbisogno energetico per la cottura (Energy Requirement for Firing — ERF) per piastrelle in ceramica e per laterizi.

a)   Limite applicabile al fabbisogno energetico di processo (PER)

Il fabbisogno energetico di processo (PER) per i processi di produzione di agglomerati lapidei e marmette di graniglia non supera i seguenti valori:

 

Soglia di esclusione (MJ/kg)

Metodo di prova

Agglomerati lapidei

1,6

Allegato tecnico — A4

Marmette di graniglia

1,3

Allegato tecnico — A4

NB: tutti i valori sono espressi in MJ per kg di prodotto finale pronto per la vendita. Tale criterio non si applica ai masselli.

Valutazione e verifica: il richiedente calcola il PER secondo le istruzioni contenute nell’allegato tecnico — A4, e fornisce i rispettivi risultati e la documentazione giustificativa.

b)   Limite applicabile al fabbisogno energetico per la cottura (ERF)

Gli stadi del fabbisogno energetico per la cottura (ERF) per piastrelle in ceramica e per i laterizi non superano i seguenti valori:

 

Soglia di esclusione (MJ/kg)

Metodo di prova

Piastrelle in ceramica e laterizi

3,5

Allegato tecnico — A4

NB: valore espresso in MJ per kg di prodotto finale pronto per la vendita.

Valutazione e verifica: il richiedente calcola l’ERF secondo le istruzioni contenute nell’allegato tecnico — A4, e fornisce i rispettivi risultati e la documentazione giustificativa.

4.2.   Consumo e uso di acqua

a)

Il consumo di acqua nella fase di produzione, dalla preparazione delle materie prime alla cottura, per i prodotti cotti non supera i valori seguenti:

(Litri/kg di prodotto)

Parametro

Soglia di esclusione

Consumo specifico di acqua dolce (Cwp-a)

1

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del consumo specifico di acqua dolce, conformemente alle indicazioni dell’allegato tecnico — A5. Per acqua dolce s’intende solo acqua sotterranea, di superficie o di acquedotto.

b)

L’acqua di scarico prodotta dai processi della catena di produzione deve avere un quoziente di riciclo pari ad almeno il 90 %. Il quoziente di riciclo è calcolato come il rapporto tra l’acqua di scarico riciclata o recuperata mediante l’applicazione di un insieme di misure di ottimizzazione di processo e sistemi di trattamento delle acque di processo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e l’acqua totale che esce dal processo, secondo la definizione dell’allegato tecnico — A3.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del quoziente di riciclo, con i dati grezzi sull’acqua di scarico totale prodotta, sull’acqua riciclata e sulla quantità e provenienza dell’acqua dolce usata nel processo.

4.3.   Emissioni nell’aria

a)   Agglomerati lapidei

Le emissioni nell’aria per i seguenti parametri, nel complesso del processo di produzione, non superano i seguenti valori:

Parametri

Soglia di esclusione (mg/m2)

Metodo di prova

Particolato (polvere)

300

EN 13284-1

Ossidi di azoto (NOx)

1 200

EN 14792

Biossido di zolfo (SO2)

850

EN 14791

Stirene

2 000

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell’allegato tecnico — A6. Nei casi in cui non è specificato alcun metodo di prova, oppure se il metodo specificato si riferisce solo agli usi di verifica e controllo, gli organismi competenti si baseranno, a seconda dei casi, su dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente e/o verifiche indipendenti.

b)   Piastrelle in ceramica

Le emissioni totali di particelle nell’aria per le operazioni di stampa, smaltatura ed essiccazione a spruzzo («emissioni fredde») non superano 5 g/m2.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova, conformemente alle indicazioni dell’allegato tecnico — A6.

Le emissioni nell’aria per il solo stadio di cottura non superano i valori seguenti:

Parametri

Soglia di esclusione (mg/m2)

Metodo di prova

Particolato (polvere)

200

EN 13284-1

Fluoruri (HF)

200

ISO 15713

Ossidi di azoto (NOx)

2 500

EN 14792

Biossido di zolfo (SO2)

Tenore di zolfo nella materia prima ≤ 0,25 %

1 500

EN 14791

Biossido di zolfo (SO2)

Tenore di zolfo nella materia prima > 0,25 %

5 000

EN 14791

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell’allegato tecnico — A6.

c)   Laterizi

Le emissioni nell’aria per i seguenti parametri, relativamente allo stadio di cottura dei laterizi, non superano i seguenti valori specifici calcolati con la formula:

Valore (mg/m2) = Tasso di emissione (mg/[m2 (area) x cm (spessore)])

di cui alla seguente tabella:

Parametri

Tasso di emissione (mg/m2 * cm)

Soglia di esclusione (mg/m2)

Metodo di prova

Particolato (polvere)

250

1 000

EN 13284

Fluoruri (HF)

200

800

ISO 15713

Ossidi di azoto (NOx)

3 000

12 000

EN 14792

Biossido di zolfo (SO2)

2 000

8 000

EN 14791

I limiti calcolati in tal modo non superano le soglie indicate nella tabella.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell’allegato tecnico — A6.

d)   Marmette di graniglia e masselli

Le emissioni nell’aria per i seguenti parametri, nel complesso del processo di produzione, non superano i seguenti valori:

Parametri

Soglia di esclusione (mg/m2)

Metodo di prova

Particolato (polvere)

300

EN 13284-1

Ossidi di azoto (NOx)

2 000

EN 14792

Anidride solforosa (SO2)

1 500

EN 14791

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni di cui sopra, secondo le indicazioni dell’allegato tecnico — A6.

4.4.   Emissioni nell’acqua

Dopo il trattamento delle acque di scarico, che può avvenire all’interno o all’esterno dello stabilimento, i seguenti parametri non superano i seguenti valori:

Parametro

Soglia di esclusione

Metodi di prova

Emissioni di solidi sospesi nell’acqua

40 mg/l

ISO 5667-17

Emissioni di Cd nell’acqua

0,015 mg/l

ISO 8288

Emissioni di Cr(VI) nell’acqua

0,15 mg/l

ISO 11083

Emissioni di Fe nell’acqua (12)

1,5 mg/l

ISO 6332

Emissioni di Pb nell’acqua

0,15 mg/l

ISO 8288

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per dimostrare la conformità a tale criterio.

4.5.   Cemento

L’uso di materie prime per la produzione di cemento è conforme ai requisiti della gestione dell’estrazione per i prodotti lavorati (criterio 1.2).

I produttori che usano cemento nel processo di produzione devono ottemperare alle prescrizioni seguenti:

per il cemento incorporato in qualsiasi prodotto non si devono superare 3 800 MJ/t di fabbisogno energetico di processo (PER), calcolato come indicato nell’allegato tecnico — A4,

per il cemento incorporato in qualsiasi prodotto si devono rispettare i seguenti limiti di emissione nell’aria:

Parametro

Soglia di esclusione attuale (g/t)

Metodi di prova

Polvere

65

EN 13284-1

SO2

350

EN 14791

NOx

900

EN 14792

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova riguardanti il PER e le emissioni nell’aria dovute alla produzione del cemento.

5.   Gestione dei rifiuti

Tutti gli stabilimenti interessati alla produzione devono disporre di un sistema per il trattamento dei rifiuti e dei prodotti residui derivanti dal processo di produzione. Il sistema è documentato e spiegato nella domanda e sono fornite informazioni riguardanti almeno i tre aspetti seguenti:

procedure per separare e utilizzare materiali riciclabili contenuti nel flusso dei rifiuti,

procedure per il riciclo di materiali per altri usi,

procedure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente.

5.1.   Gestione dei rifiuti (solo per prodotti naturali)

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente alla gestione dei rifiuti provenienti dalle attività estrattive e dalle operazioni di rifinitura. La gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei sottoprodotti (inclusa la segatura) devono essere dichiarati.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità ai requisiti della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

5.2.   Recupero dei rifiuti (soltanto per i prodotti lavorati)

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente alle procedure adottate per il riciclo dei sottoprodotti del processo, nonché un rapporto e le informazioni seguenti:

tipo e quantità di rifiuti recuperati,

tipo di smaltimento,

tipo di riutilizzo (interno o esterno al processo di produzione) dei rifiuti e dei sottoprodotti nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Si deve recuperare almeno l’85 % (in peso) dei rifiuti totali generati dal processo o dai processi (14), secondo i termini generali e le definizioni contenuti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio (15).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente basata, ad esempio, sui bilanci di massa e/o sui sistemi di contabilità ambientale, per dimostrare i tassi di recupero ottenuti, esternamente o internamente, ad esempio mediante riciclo, riutilizzo o bonifica/ricostituzione.

6.   Fase d’uso

6.1.   Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)

Al fine di limitare il rilascio potenziale di sostanze pericolose nella fase d’uso, nonché al termine della vita utile della piastrella smaltata, i prodotti sono sottoposti a verifica secondo la prova EN ISO 10545-15. Non si devono superare i seguenti valori:

Parametro

Soglia di esclusione (mg/m2)]

Metodo di prova

Pb

80

EN ISO 10545-15

Cd

7

EN ISO 10545-15

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un’analisi e le relazioni di prova concernenti i parametri di emissione sopra menzionati, compresa una dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (16), e alle rispettive norme armonizzate create dal CEN, dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7.   Imballaggio

Il cartone utilizzato per l’imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70 % di materiali riciclati.

Valutazione e verifica: va fornito un campione dell’imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.

8.   Idoneità all’uso

Il prodotto deve essere idoneo all’uso. La relativa documentazione potrà comprendere dati ottenuti mediante opportuni metodi di prova ISO, CEN o equivalenti, quali procedure di prova nazionali o interne all’azienda.

Deve essere specificato chiaramente il tipo d’uso cui è destinato il prodotto: parete, pavimento o parete/pavimento se è idoneo per entrambi gli impieghi.

Valutazione e verifica: sono forniti particolari sulle procedure di prova e i risultati, con una dichiarazione di idoneità all’uso del prodotto, basata su tutte le altre informazioni riguardanti l’applicazione migliore per l’utilizzatore finale. Secondo la direttiva 89/106/CEE, si presume che un prodotto è idoneo all’uso se è conforme a una norma armonizzata, a un’omologazione tecnica europea o a una specifica tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario. Il marchio comunitario di conformità «CE» per i prodotti da costruzione fornisce ai produttori un attestato di conformità facilmente riconoscibile e può essere ritenuto sufficiente nel presente contesto.

9.   Informazioni per i consumatori

Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l’utilizzatore, contenenti consigli sull’uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:

a)

indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica «Ecolabel», con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;

b)

consigli per l’uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l’uso dei prodotti. Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d’uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell’acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di pulitura e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;

c)

indicazione del circuito di riciclo o smaltimento;

d)

informazioni sul marchio comunitario Ecolabel e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del marchio Ecolabel: http://www.ecolabel.eu».

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione dell’imballaggio e/o dei testi allegati.

10.   Informazioni figuranti sul marchio Ecolabel

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

 

Prodotti naturali:

estrazione con impatto ridotto sugli habitat e sulle risorse naturali,

emissioni limitate nelle operazioni di finitura,

miglioramento dell’informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

 

Prodotti lavorati:

minore consumo energetico dei processi di produzione,

minori emissioni nell’aria e nell’acqua,

miglioramento dell’informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione dell’imballaggio e/o dei testi allegati.


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(3)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(4)  Per maggiori informazioni cfr. http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

(5)  I prodotti semilavorati sono miscele equilibrate di diverse materie prime, pronti ad essere introdotti nel processo di produzione.

(6)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(7)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(8)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(9)  Con «riciclo a circuito chiuso» s’intende il riciclo di un rifiuto per l’utilizzo nello stesso prodotto. Per i materiali secondari derivanti da un processo di produzione (ad esempio resti) «riciclo a circuito chiuso» significa che i materiali vengono riutilizzati nello stesso processo.

(10)  Gli smalti sono tutte le sostanze applicate sulla superficie delle piastrelle tra il modellamento della piastrella e la fase di cottura.

(11)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(12)  Il parametro «FE» è applicabile a tutti i prodotti lavorati «ad esclusione delle piastrelle in ceramica».

(13)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

(14)  I rifiuti di processo non includono i rifiuti di manutenzione, i rifiuti organici e i rifiuti urbani prodotti da attività ausiliarie e amministrative.

(15)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(16)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

Allegato tecnico Coperture dure

Il richiedente fornisce le informazioni richieste, calcolate, misurate o sperimentali, per il periodo immediatamente precedente la domanda. Le misurazioni sono rappresentative delle rispettive serie di prove e sono coerenti in tutte le parti della domanda stessa, come appropriato.

A1   Estrazione della materia prima — Definizioni degli indicatori e dei fattori di ponderazione

Acquifero confinato

Con i termini «acquifero confinato» si intende una falda artesiana.

Flusso medio dei corpi idrici superficiali

Il flusso medio del corpo idrico che interferisce con la cava è calcolato tenendo conto della zona autorizzata della cava in questione. Il calcolo è effettuato moltiplicando la sezione del corso d’acqua per la velocità dell’acqua. I valori sono rappresentativi di almeno 12 mesi.

Descrizione degli indicatori

I.1.   Quoziente di riciclo dell’acqua

Cfr. A3

I.2.   Quoziente di impatto della cava

Il calcolo di I.2 consiste nella misurazione della zona interessata, comprendente il fronte di abbattimento e le zone di deposito attivo, e della zona autorizzata. Tali zone vanno misurate durante le attività di funzionamento.

I.3.   Scarti di risorse naturali

Il calcolo di I.3 consiste nella valutazione del materiale utilizzabile e del volume totale estratto annualmente. Il materiale utilizzabile si riferisce all’intero volume che può essere utilizzato in qualsiasi processo: ad esempio blocchi commercializzabili, materiali aggregati e tutto ciò che è idoneo ad un’ulteriore lavorazione e uso.

I.4.   Qualità dell’aria

Tale indicatore è descritto nella direttiva 1999/30/CE del Consiglio (1). Il calcolo di I.4 consiste nella misurazione, lungo il perimetro della zona della cava, delle particelle in sospensione PM 10, sulla base dei requisiti specifici del metodo di prova e delle disposizioni generali di detta direttiva (le PM 10 sono definite all’articolo 2, paragrafo 11). Il metodo di prova è definito nella norma EN 12341.

I.5.   Qualità dell’acqua

Tale indicatore riguarda le emissioni totali di solidi sospesi, dopo il trattamento dell’acqua superficiale che esce dal sito della cava. Il calcolo di I.5 consiste nella misurazione del totale dei solidi sospesi con il metodo di prova definito nella norma ISO 5667-17.

I.6.   Rumore

Tale indicatore riguarda il livello di rumore registrato lungo il perimetro della zona estrattiva. Vanno misurati i rumori non impulsivi. Il calcolo di I.6 consiste nella misurazione del rumore con il metodo di prova definito nella norma ISO 1996-1.

Descrizione dei fattori di ponderazione

W1.   Protezione del suolo/Classificazione delle possibilità di uso del suolo

Secondo l’indicazione dell’European Soil Bureau, i terreni sono classificati in otto classi di potenzialità sulla base delle rispettive potenzialità e della gravità delle limitazioni che possono impedire la crescita dei raccolti. Le singole classi possono essere descritte indicativamente come segue:

Classe I: suoli con lievi limitazioni all’uso.

Classe II: suoli con limitazioni moderate che riducono la scelta di piante o richiedono moderate pratiche di conservazione.

Classe III: suoli con limitazioni gravi che riducono la scelta di piante o richiedono pratiche di conservazione speciali, o entrambi.

Classe IV: suoli con limitazioni molto gravi che limitano la scelta di piante o richiedono una gestione molto attenta, o entrambi.

Classe V: suoli con pericolo di erosione scarso o nullo, ma con altre limitazioni, non facilmente eliminabili, che ne limitano l’uso principalmente a pascoli, uso forestale o alimentazione e riparo della fauna selvatica.

Classe VI: suoli con limitazioni gravi che li rendono generalmente inadatti alla coltivazione e ne limitano l’uso principalmente a pascoli, uso forestale o alimentazione e riparo della fauna selvatica.

Classe VII: suoli con limitazioni molto gravi che li rendono inadatti alla coltivazione e ne limitano l’uso principalmente a pascoli, uso forestale o fauna selvatica.

Classe VIII: suoli e zone miste con limitazioni che ne impediscono l’uso per la produzione commerciale di piante e ne limitano l’uso a scopi ricreativi, fauna selvatica, approvvigionamento di acqua, o scopi estetici.

A2   Scelta delle materie prime

Con «riciclo a circuito chiuso» s’intende il riciclo di un rifiuto per l’utilizzo nello stesso tipo di prodotto. Per i materiali secondari derivanti da un processo di produzione (ad esempio scarti) con «riciclo a circuito chiuso» s’intende che i materiali vengono riutilizzati nello stesso processo.

A3   Quoziente di riciclo dell’acqua

Il calcolo del quoziente di riciclo dell’acqua è conforme alla seguente formula, sulla base dei flussi evidenziati nella figura A1.

Formula

Image

Per acqua di scarico s’intende solo l’acqua utilizzata nello stabilimento di produzione, ad esclusione dell’acqua dolce come l’acqua piovana e l’acqua sotterranea.

A4   Calcolo del consumo di energia (PER, ERF)

Nel calcolo del fabbisogno energetico di processo (PER) e del fabbisogno energetico per la cottura (ERF), si prendono in considerazione i rispettivi flussi energetici per l’intero stabilimento o per il solo stadio di cottura. La conversione delle unità di energia in MJ è effettuata sulla base dei poteri calorifici lordi (valore termico elevato) dei combustibili (tabella A1). Se si usano altri combustibili si deve menzionare il potere calorifico usato nei calcoli. Per elettricità si intende l’elettricità importata netta proveniente dalla rete e la produzione interna di elettricità, misurata sotto forma di energia elettrica.

La valutazione del PER per la produzione di agglomerati lapidei comprende tutti i flussi di energia immessi nello stabilimento di produzione, sia come combustibile sia come elettricità.

La valutazione del PER per la produzione di marmette di graniglia comprende tutti i flussi di energia immessi nello stabilimento di produzione, sia come combustibili sia come elettricità.

La valutazione dell’ERF per la produzione delle piastrelle in ceramica comprende tutti i flussi di energia immessi in tutti i forni come combustibili per lo stadio di cottura.

La valutazione dell’ERF per la produzione dei laterizi comprende tutti i flussi di energia immessi in tutti i forni come combustibili per lo stadio di cottura.

La valutazione del PER per la produzione di cemento comprende tutti i flussi di energia immessi nel sistema di produzione, sia come combustibili sia come elettricità.

Tabella A1

Tabella per il calcolo di PER e ERF (cfr. le spiegazioni nel testo)

Periodo di produzione

Giorni

dal

al

 

Produzione (kg)

 

Tipo di combustibile

Quantità

Unità di misura

Coefficiente di conversione

Energia (MJ)

Gas naturale

 

kg

54,1

 

Gas naturale

 

Nm3

38,8

 

Butano

 

kg

49,3

 

Kerosene

 

kg

46,5

 

Benzina

 

kg

52,7

 

Olio diesel

 

kg

44,6

 

Gasolio

 

kg

45,2

 

Olio combustibile pesante

 

kg

42,7

 

Carbone magro

 

kg

30,6

 

Antracite

 

kg

29,7

 

Carbone di legna

 

kg

33,7

 

Coke industriale

 

kg

27,9

 

Elettricità (dalla rete)

 

kWh

3,6

 

Energia totale

 

Consumo energetico specifico (MJ/kg di prodotto)

 

A5   Calcolo del consumo di acqua

Calcolare il consumo specifico di acqua dolce nel modo seguente:

CWp-a = (Wp + Wa)/Pt

Cwp-a

=

consumo specifico di acqua dolce. I risultati sono espressi in m3/tonnellate, equivalenti a l/kg;

Pt

=

produzione immagazzinata in tonnellate;

Wp

=

acqua da pozzi destinata esclusivamente all’uso industriale (ad esclusione dell’acqua da pozzi destinata all’uso domestico, all’irrigazione e a qualsiasi altro uso non industriale), in m3;

Wa

=

acqua da acquedotto destinata esclusivamente all’uso industriale (ad esclusione dell’acqua da acquedotto destinata all’uso domestico, all’irrigazione e a qualsiasi altro uso non industriale), in m3.

I limiti del sistema s’intendono dalle materie prime alla cottura.

A6   Emissioni nell’aria (solo per i prodotti lavorati)

I fattori di emissione per gli inquinanti atmosferici sono calcolati nel modo seguente:

si calcola la concentrazione, nel gas di scarico rilasciato nell’ambiente, di ciascun parametro riportato nelle tabelle,

le misurazioni utilizzate nei calcoli sono effettuate sulla base dei metodi di prova riportati nelle tabelle,

le campionature sono rappresentative della produzione in questione.


(1)  GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

(2)  «W» è l’acqua di scarico rilasciata nell’ambiente.


Rettifiche

12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/39


Rettifica del regolamento (CE) n. 256/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina e fludioxonil in e su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 81 del 27 marzo 2009 )

A pagina 10, nell’allegato, punto 2, in tabella:

anziché:

«Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)

Fludioxonil

140030

Pesche

leggi:

«Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)

Fludioxonil

140030

Pesche