ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.204.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2009/600/CE |
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Decisione della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcuni Stati membri e loro regioni sono ufficialmente indenni da brucellosi bovina [notificata con il numero C(2009) 6086] ( 1 ) |
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2009/601/CE |
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Decisione della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica l'allegato I della decisione 2004/233/CE con riguardo alle voci relative alla Germania nell'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici [notificata con il numero C(2009) 6105] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
6.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 706/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
29,6 |
XS |
22,4 |
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ZZ |
26,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
23,0 |
TR |
111,0 |
|
ZZ |
67,0 |
|
0709 90 70 |
TR |
105,5 |
ZZ |
105,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
65,3 |
UY |
64,9 |
|
ZA |
66,2 |
|
ZZ |
65,5 |
|
0806 10 10 |
EG |
154,0 |
MA |
134,3 |
|
TR |
148,9 |
|
ZA |
127,3 |
|
ZZ |
141,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
109,4 |
BR |
62,0 |
|
CL |
83,4 |
|
CN |
96,2 |
|
NZ |
92,0 |
|
US |
93,5 |
|
ZA |
80,8 |
|
ZZ |
88,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
79,7 |
AU |
112,1 |
|
CL |
74,1 |
|
TR |
143,1 |
|
ZA |
88,5 |
|
ZZ |
99,5 |
|
0809 20 95 |
TR |
309,1 |
US |
368,0 |
|
ZZ |
338,6 |
|
0809 30 |
TR |
141,9 |
ZZ |
141,9 |
|
0809 40 05 |
BA |
39,5 |
IL |
142,4 |
|
ZZ |
91,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
6.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 707/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2009
che modifica, per quanto concerne l’aggiornamento delle esigenze in termini di dati, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 184/2005 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero. |
(2) |
L’evoluzione tecnica ed economica del settore della bilancia dei pagamenti obbliga a rivedere regolarmente le esigenze in termini di dati e a adeguare il livello di ripartizione di cui al regolamento (CE) n. 184/2005. |
(3) |
L’adozione del regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (2) rende necessarie statistiche supplementari della bilancia dei pagamenti. |
(4) |
Al fine di migliorare la precisione degli aggregati per i redditi e il conto corrente a livello comunitario, di garantire la coerenza tra il metodo di aggregazione per i redditi da investimenti di portafoglio (conto corrente) e i flussi di investimenti di portafoglio (conto finanziario), nonché di assicurare la coerenza tra i calcoli della Commissione europea (Eurostat) e quelli della Banca centrale europea (BCE), è necessario apportare alcune modifiche alla tabella 1 «Indicatori della bilancia dei pagamenti in euro» e alla tabella 2 «Statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005. |
(5) |
L’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea e l’adozione dell’euro da parte di Slovenia, Cipro, Malta e Slovacchia rendono necessario modificare la tabella 6 «Livelli di ripartizione geografica» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005. |
(6) |
A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (3) è necessario adeguare i livelli di ripartizione per attività nella tabella 7 «Livelli di ripartizione per attività» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti istituito con il regolamento (CE) n. 184/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.
(2) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.
(3) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 è così modificato:
1. |
A partire dal primo periodo di riferimento del 2009, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Indicatori della bilancia dei pagamenti in euro
|
2. |
A partire dal primo periodo di riferimento del 2009, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti
|
3. |
Il punto 6 è così modificato:
|
4. |
A partire dalla trasmissione annuale del 2011, il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. Livelli di ripartizione per attività
|
t |
= |
periodo di riferimento (anno o trimestre).» |
(2) Mondo, Intra UE, Extra UE, Zona intra euro, Zona extra euro, Istituzioni dell’UE»
6.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 708/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2009
recante deroga per l’esercizio contabile 2008 al regolamento (CEE) n. 1915/83 con riguardo al periodo di trasmissione delle schede aziendali da parte dell’organo di collegamento dell’Italia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), a decorrere dall’esercizio contabile 2005 tutte le schede aziendali vengono trasmesse dall’organo di collegamento alla Commissione al più tardi 12 mesi dopo la fine dell’esercizio contabile cui si riferiscono. |
(2) |
È opportuno, in via eccezionale per l’esercizio contabile 2008, concedere all’Italia un termine più lungo per la trasmissione dei dati, onde consentire a questo Stato membro di completare il rinnovamento del sistema informatico utilizzato per elaborare i dati contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1915/83, per l’esercizio contabile 2008 l’organo di collegamento dell’Italia trasmette alla Commissione le schede aziendali entro un termine di 15 mesi dopo la fine di detto esercizio.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.
(2) GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.
6.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 709/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
I limiti di cattura provvisori per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV sono fissati nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 43/2009. |
(2) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2009. |
(3) |
Tenuto conto delle informazioni raccolte nel primo semestre del 2009, è opportuno fissare i limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nelle zone considerate. |
(4) |
Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ritiene che un livello di catture, nel 2009, fino a 157 000 tonnellate nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV, corrisponderebbe ad un tasso di mortalità alieutica dello 0,6 e permetterebbe di mantenere lo stock al di sopra dei limiti precauzionali. |
(5) |
La busbana norvegese è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; che però, attualmente, non è gestito congiuntamente dalle due parti. Le misure di cui al presente regolamento devono essere conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008. |
(6) |
Pertanto la quota comunitaria del totale ammissibile di catture (TAC) di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV deve essere fissata al 75 % di 157 000 tonnellate. |
(7) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 43/2009, in seguito ad una revisione dei limiti di catture dello stock di busbana norvegese per tener conto delle catture accessorie industriali di tali stock nella pesca della busbana norvegese, la Commissione può rivedere i limiti di cattura applicabili agli stock di merlano della zona CIEM IIIa, della zona CIEM IV e delle acque comunitarie della zona CIEM IIa, agli stock di eglefino della zona CIEM IIIa e delle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId, della zona CIEM IV nonché delle acque comunitarie della zona CIEM IIa. Tuttavia, tale revisione porterebbe ad una diminuzione dei quantitativi di merlano ed eglefino sbarcati destinati al consumo umano e ad un aumento dei quantitativi sbarcati destinati a scopi industriali. È quindi preferibile lasciare immutati i limiti di cattura per questi stock e interrompere la pesca di busbana norvegese non appena vengano raggiunti i livelli di catture accessorie di merlano ed eglefino corrispondenti alle stime attuali. |
(8) |
I limiti di cattura per gli stock di merlano ed eglefino della zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId dovrebbero restare invariati per il resto del 2009 anche in considerazione della pesca limitata di busbana norvegese in queste zone e in assenza di nuove previsioni di catture accessorie di merlano ed eglefino in altri tipi di pesca industriale in queste zone. |
(9) |
La busbana norvegese è una specie dal ciclo vitale breve. È quindi opportuno che i nuovi quantitativi relativi ai limiti di cattura siano applicati quanto prima possibile, al fine di garantire la continuità di queste attività di pesca. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (CE) n. 43/2009. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 43/2009, la voce relativa allo stock di busbana norvegese della zona CIEM IIIa e delle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dalla seguente:
|
|
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Danimarca |
116 642 (1) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
||||||||
Paesi Bassi |
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CE |
116 750 |
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Norvegia |
1 000 (3) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Contingente da prelevare solo fintanto che le catture accessorie di merlano nella zona CIEM IIIa, di merlano nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId, e di eglefino nella zona CIEM IV nonché nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa restano al di sotto dei quantitativi stimati di catture accessorie industriali indicati nelle note in calce delle tabelle relative ai limiti di cattura per questi stock.
(2) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
(3) Contingente da prelevare solo nelle zone CIEM IV e VIa a nord di 56°30′N.»
6.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 710/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 11, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere a) e c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 38, lettere a), b) e c), e l'articolo 40,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare il titolo III, stabilisce le prescrizioni fondamentali relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. Occorre definire le modalità di applicazione di tali prescrizioni modificando il regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007. |
(2) |
La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (3) illustra le prospettive di sviluppo di questo settore per i prossimi dieci anni, al fine di promuovere l'insediamento stabile di questa attività nelle zone rurali e costiere, come alternativa alla pesca in termini di prodotti e di occupazione. La comunicazione sottolinea le potenzialità dell'acquacoltura biologica e l'esigenza di stabilire norme e criteri in materia. |
(3) |
Ai fini di una comune comprensione, occorre completare e correggere le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2008, onde evitare ambiguità e garantire l'applicazione uniforme delle norme alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. |
(4) |
La zona di crescita delle alghe marine e degli animali d'acquacoltura di produzione biologica è della massima importanza per la coltura di prodotti sicuri e di alta qualità con un impatto minimo sull'ambiente acquatico. La normativa comunitaria sulla qualità delle acque e sui contaminanti alimentari — tra cui la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4), la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (5), il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 852/2004 (7), n. 853/2004 (8) e n. 854/2004 (9) — stabilisce obiettivi ambientali per l'acqua e garantisce una qualità elevata degli alimenti. È pertanto opportuno elaborare un piano di gestione sostenibile per la produzione di alghe marine e di prodotti dell'acquacoltura, corredato di misure specifiche quali la riduzione dei rifiuti. |
(5) |
La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (10), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (11) e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (12) sono intese a garantire una corretta interazione con l'ambiente, tenendo in considerazione le conseguenze di tali attività sugli obiettivi ambientali per l'acqua fissati in applicazione delle direttive 2000/60/CE e 2008/56/CE. È opportuno disporre la stesura di una valutazione ambientale concernente l'adattamento ottimale all'ambiente circostante e l'attenuazione di eventuali effetti negativi. Poiché la produzione biologica di alghe marine e di animali d'acquacoltura è un'attività relativamente nuova in confronto all'agricoltura biologica, tali valutazioni devono assicurare che essa sia non solo accettabile dal punto di vista ambientale, ma, rispetto ad altre opzioni, più in accordo con l'interesse pubblico generale, più sostenibile e più adatto in termini ambientali. |
(6) |
Lo specifico mezzo acquatico solubile richiede una netta separazione tra unità di acquacoltura biologiche e non biologiche; occorre pertanto definire le opportune distanze di separazione. Vista la variabilità delle situazioni degli ambienti di acqua dolce e marini nell'intero territorio comunitario, è preferibile che le distanze di separazione adeguate siano fissate e livello di Stati membri, in quanto questi ultimi sono più preparati ad affrontare la questione della separazione considerando l'eterogeneità di questi ambienti acquatici. |
(7) |
La coltivazione di alghe marine può avere effetti benefici sotto certi aspetti, come la rimozione dei nutrienti, e può favorire la policoltura. Si dovrà avere cura di non sfruttare eccessivamente le praterie di alghe marine selvatiche per consentirne la ricostituzione ed evitare che la produzione abbia un impatto rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. |
(8) |
Negli Stati membri si registra una crescente penuria di colture proteiche biologiche. Nel contempo, le importazioni di mangimi proteici biologici sono insufficienti a coprire il fabbisogno. La superficie totale coltivata a colture proteiche biologiche non è sufficientemente estesa per soddisfare la domanda di proteine biologiche; occorre pertanto autorizzare, a determinate condizioni, la somministrazione di mangimi proteici provenienti da appezzamenti nel primo anno di conversione. |
(9) |
Poiché la produzione di animali di acquacoltura biologica è appena agli esordi, non si dispone ancora di riproduttori biologici in quantità sufficiente. Si deve consentire, a determinate condizioni, l'introduzione di riproduttori e di novellame non biologici. |
(10) |
La produzione di animali di acquacoltura biologica deve garantire il rispetto delle esigenze proprie di ciascuna specie animale. A questo proposito, le pratiche di allevamento, i sistemi di gestione e gli impianti di contenimento devono rispondere alle esigenze di benessere degli animali. Occorre disciplinare la costruzione e la posa di idonee gabbie e recinti di rete in mare, nonché l'apprestamento di impianti di allevamento a terra. Per ridurre al minimo gli organismi nocivi e i parassiti e garantire uno stato ottimale di salute e di benessere degli animali, occorre fissare coefficienti di densità massimi. Occorrono disposizioni specifiche che tengano conto dell'ampia varietà di specie con particolari esigenze. |
(11) |
Grazie ai recenti progressi della tecnica, si diffondono sempre più in acquacoltura i sistemi a ricircolo, i quali dipendono da un apporto esterno e sono caratterizzati da un elevato consumo energetico, ma consentono di limitare gli scarichi di rifiuti e di evitare le fughe. In base al principio che la produzione biologica deve essere il più naturale possibile, l'uso di tali sistemi non dovrebbe essere autorizzato nell'acquacoltura biologica finché non si disponga di ulteriori conoscenze. Il loro uso potrebbe essere eccezionalmente consentito solo negli incubatoi e nei vivai. |
(12) |
I principi generali della produzione biologica, enunciati agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 834/2007, presuppongono una concezione e una gestione appropriate dei processi biologici, basate su sistemi ecologici che si avvalgono di risorse naturali interne al sistema, secondo metodi che, in particolare nella pratica dell'acquacoltura, rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. Essi comprendono anche il principio secondo cui, nella produzione acquicola, deve essere conservata la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali. Tali principi si basano sull'analisi del rischio e sul ricorso, se necessario, a misure precauzionali e preventive. A questo scopo occorre chiarire che l'uso di ormoni e di derivati ormonali per stimolare artificialmente la riproduzione degli animali d'acquacoltura è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che ne hanno i consumatori e che pertanto tali sostanze non devono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica. |
(13) |
Il mangime per gli animali d'acquacoltura deve rispondere alle esigenze nutrizionali e rispettare la norma sanitaria vieta la somministrazione ad una specie di materiale proveniente dalla stessa specie, come prescritto dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (13). È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori e non carnivori. |
(14) |
I pesci e i crostacei carnivori di produzione biologica devono essere nutriti con materie prime provenienti di preferenza dallo sfruttamento sostenibile della pesca, come disposto all'articolo 5, lettera o), del regolamento 834/2007 e secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (14), oppure con mangimi biologici provenienti dall'acquacoltura biologica. Poiché l'acquacoltura biologica e la pesca sostenibile sono ancora agli esordi, potrebbe verificarsi una penuria di mangime biologico o di mangime proveniente dalla pesca sostenibile; in tal caso occorre autorizzare l'uso di mangimi non biologici, in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per le materie prime ottenute da pesci che possono essere utilizzate nell'acquacoltura e vieta la somministrazione di taluni materiali derivati da pesci di allevamento ai pesci di allevamento della stessa specie. |
(15) |
L'uso di talune materie prime per mangimi, di additivi e di coadiuvanti tecnologici di origine non biologica è autorizzato, a condizioni ben precise, ai fini della produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. I nuovi prodotti devono essere autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base della raccomandazione di un gruppo di esperti ad hoc (16) in materia di «Mangimi per pesci e prodotti per la pulizia utilizzati nell'acquacoltura biologica», secondo cui tali prodotti, già elencati negli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 e autorizzati nella produzione biologica animale, dovrebbero essere autorizzati anche nell'acquacoltura biologica e che concludeva affermando che alcuni di questi prodotti sono essenziali per determinate specie ittiche, i prodotti in questione devono essere inseriti nell'allegato VI del predetto regolamento. |
(16) |
L'allevamento di molluschi bivalvi filtratori può avere effetti benefici sulla qualità delle acque costiere grazie alla rimozione dei nutrienti e può favorire la policoltura. Occorre definire norme specifiche per i molluschi, tenendo presente che non è richiesta alcuna integrazione alimentare e che, da questo punto di vista, l'impatto ambientale potrebbe essere quindi inferiore rispetto ad altri comparti dell'acquacoltura. |
(17) |
La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. In caso di trattamenti veterinari, le misure di cui al presente regolamento devono essere compatibili con la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (17). Devono essere autorizzati, a determinate condizioni, taluni prodotti per la pulizia, la disinfezione e il trattamento antivegetativo degli impianti e dell'attrezzatura di produzione. In presenza di animali vivi, l'uso di disinfettanti richiede particolare cautela e precauzioni per evitare effetti nocivi. I prodotti in questione devono essere autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base della raccomandazione di un gruppo di esperti ad hoc, tali prodotti devono essere inseriti nell'allegato. |
(18) |
Occorre definire norme specifiche per i trattamenti veterinari, che classifichino i vari tipi di trattamenti e, in caso di trattamenti allopatici, ne limitino la frequenza di somministrazione. |
(19) |
I pesci vivi devono essere manipolati e trasportati con cautela, nel rispetto delle esigenze fisiologiche. |
(20) |
La conversione al metodo di produzione biologico richiede un periodo di adattamento di tutti i mezzi di produzione. Occorre determinare il periodo di conversione in funzione del precedente sistema di produzione. |
(21) |
Si è constatato che gli allegati del regolamento (CE) n. 889/2007 contengono lievi errori, che è necessario correggere. |
(22) |
Occorre definire specifici requisiti di controllo che tengano conto delle peculiarità dell'acquacoltura. |
(23) |
Al fine di agevolare la conversione alla nuova normativa comunitaria di aziende che già praticano la produzione biologica secondo norme nazionali o private, occorre adottare misure transitorie. |
(24) |
L'acquacoltura biologica costituisce un settore relativamente nuovo di produzione biologica rispetto all'agricoltura biologica per la quale a livello delle aziende esiste già una lunga esperienza. Visto il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici dell'acquacoltura è probabile che sempre più unità di acquacoltura passeranno alla produzione biologica. Ciò consentirà rapidamente di maturare esperienza ed acquisire conoscenze tecniche. Inoltre la ricerca programmata dovrebbe permettere di acquisire nuove conoscenze soprattutto sugli impianti di contenimento, l'esigenza di ingredienti alimentari non biologici, la densità di bestiame per alcune specie. Le nuove conoscenze e gli sviluppi tecnici, che contribuiranno al perfezionamento delle tecniche dell'acquacoltura biologica, dovrebbero rispecchiarsi anche nelle nuove regole di produzione. Pertanto occorre prevedere un riesame della legislazione vigente al fine di modificarla laddove opportuno. |
(25) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 889/2008. |
(26) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il presente regolamento non si applica:
Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai suddetti prodotti fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.»; |
2) |
l'articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
al titolo II è aggiunto il seguente capo 1 bis: «CAPO 1 bis Produzione di alghe marine Articolo 6 bis Campo di applicazione Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine. Esso si applica mutatis mutandis alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura. Articolo 6 ter Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile 1. Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per la produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti. 2. Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. Le autorità degli Stati membri possono designare i luoghi o le zone che ritengono inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine e possono altresì fissare distanze di separazione minime tra le unità di produzione biologica e non biologica. Se fissano distanze di separazione minime, gli Stati membri ne informano gli operatori, gli altri Stati membri e la Commissione. 3. Per ogni nuova attività di cui si chieda il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'organismo o all'autorità di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio (21). Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, ne è consentito l'uso per il presente scopo. 4. L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità di produzione. Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica. 5. Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura usano di preferenza fonti di energia rinnovabili e riciclano il materiale utilizzato, includendo nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili. 6. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, una tantum, della biomassa. Articolo 6 quater Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche 1. Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di accertare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007. 2. La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità raccolte non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine, riguardanti in particolare la tecnica di raccolta, le dimensioni minime, l'età, i cicli riproduttivi e le dimensioni delle alghe restanti. 3. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento. 4. In riferimento all'articolo 73 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), nel registro dell'operatore devono essere documentate la gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine sulle aree di raccolta. Articolo 6 quinquies Coltivazione di alghe marine 1. L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura. 2. Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto i nutrienti di origine vegetale o minerale elencati nell'allegato I. 3. La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente. 4. Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile. Articolo 6 sexies Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione 1. Gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. 2. La pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione è effettuata con mezzi fisici o meccanici. Se questi non danno risultati soddisfacenti, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, sezione 2. |
4) |
all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2 Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale cumulativa totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.»; |
5) |
nel titolo II è inserito il seguente capo 2 bis: «CAPO 2 bis Produzione di animali d'acquacoltura
Articolo 25 bis Campo di applicazione Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi di cui all'allegato XIII bis. Esso si applica mutatis mutandis allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime. Articolo 25 ter Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile 1. Al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ter, paragrafi da 1 a 5. 2. Nel piano di gestione sostenibile vengono descritte le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (22) e della normativa nazionale. 3. Se del caso, gli operatori situati in aree adiacenti si coordinano in maniera verificabile per la stesura dei rispettivi piani di gestione. 4. Per la produzione di animali d'acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe marine e/o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari. Articolo 25 quater Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura 1. L'autorità competente può autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda, a condizione che sia garantita un'adeguata separazione fisica tra le unità e che vengano predisposte uscite distinte del sistema di distribuzione dell'acqua. 2. Nella fase di ingrasso, l'autorità competente può autorizzare la presenza di unità di acquacoltura biologica e non biologica nella stessa azienda, purché sia rispettato il disposto dell'articolo 6 ter, paragrafo 2, del presente regolamento, qualora le fasi di produzione o i periodi di manipolazione degli animali d'acquacoltura siano differenziati. 3. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.
Articolo 25 quinquies Origine degli animali di acquacoltura biologici 1. Sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di allevamento, più sani ed efficienti in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Documenti giustificativi dell'origine e del trattamento degli animali sono tenuti a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo. 2. Sono scelte specie che possano essere allevate senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici. Articolo 25 sexies Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici 1. A fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio genetico e in mancanza di animali di acquacoltura biologici, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione. 2. A fini di ingrasso e in mancanza di novellame biologico, può essere introdotto in un'azienda del novellame non biologico. Almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgono in regime di produzione biologica. 3. La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2013 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015. 4. La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:
Articolo 25 septies Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura 1. L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura:
2. I coefficienti di densità sono indicati nell'allegato XIII bis, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua. 3. Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali. 4. Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe. 5. In caso di fuga di pesci o di crostacei, si prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. Gli operatori conservano i relativi documenti giustificativi. Articolo 25 octies Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici 1. Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico. 2. Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:
3. Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:
4. Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. L'acqua sorgiva o di pozzo può essere utilizzata per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione. Articolo 25 nonies Gestione degli animali di acquacoltura 1. Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire il benessere dei pesci. 2. L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:
3. La ventilazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili. Ogni impiego della ventilazione è documentato nel registro di produzione. 4. L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:
I relativi documenti giustificativi devono essere conservati. 5. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, sì da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.
Articolo 25 decies Divieto di utilizzazione di ormoni È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali.
Articolo 25 undecies Norme generali sull'alimentazione I regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità:
Articolo 25 duodecies Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori 1. Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:
2. Ove non siano disponibili i mangimi di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzati, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014, farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura non biologica o scarti di pesci catturati per il consumo umano. La proporzione di questi mangimi non può superare il 30 % della razione giornaliera. 3. La razione alimentare può comprendere al massimo il 60 % di prodotti vegetali di produzione biologica. 4. L'astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito Phaffia). Articolo 25 terdecies Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura 1. Gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, si nutrono di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi. 2. In mancanza delle risorse alimentari naturali di cui al paragrafo 1 in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi della necessità di utilizzare integratori alimentari. 3. Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2 la razione delle specie di cui alla sezione 7 e del pangasio (Pangasius sp.) menzionato alla sezione 9 possono contenere al massimo 10 % di farina di pesce e di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Articolo 25 quaterdecies Prodotti e sostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007 1. Le materie prime per mangimi di origine animale e minerale possono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica solo se figurano nell'allegato V. 2. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se figurano nell'allegato VI e con le limitazioni ivi specificate.
Articolo 25 quindecies Area di coltura 1. La molluschicoltura può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui sono praticate l'itticoltura e l'alghicoltura biologiche in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policoltura. 2. La produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti. 3. Gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori. Articolo 25 sexdecies Fonti di approvvigionamento del seme 1. Se consentito dalla legislazione locale e sempre che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione e proveniente da:
Gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, i documenti giustificativi attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico. Tuttavia, nelle unità di produzione biologica può essere introdotto seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nelle seguenti percentuali massime: 80 % entro il 31 dicembre 2011, 50 % entro il 31 dicembre 2013 e 0 % entro il 31 dicembre 2015. 2. Per l'ostrica concava (Crassostrea gigas) sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura. Articolo 25 septdecies Gestione 1. Nell'allevamento è applicato un coefficiente di densità non superiore a quello usuale negli allevamenti locali di molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità. 2. Gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. Una sola volta durante il ciclo di produzione, i molluschi bivalvi possono essere trattati con una soluzione di calce per combattere gli organismi incrostanti competitivi. Articolo 25 octodecies Norme sulla coltura 1. L'allevamento di mitili su corde e con altri metodi elencati nell'allegato XIII bis, sezione 8, può essere praticato in regime di produzione biologica. 2. La molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile. Articolo 25 novodecies Norme specifiche sull'ostricoltura È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La produzione risponde ai criteri di cui all'allegato XIII bis, sezione 8.
Articolo 25 vicies Norme generali in materia di profilassi 1. Il piano di gestione della salute degli animali elaborato in conformità all'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi. 2. Gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti all'azienda sono debitamente puliti e disinfettati. Possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, punti 2.1 e 2.2. 3. Per quanto riguarda il fermo degli impianti:
4. Se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori. 5. L'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai. 6. Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori. Articolo 25 unvicies Trattamenti veterinari 1. Qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:
2. Ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici. 3. Le cure antiparassitarie — esclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — sono limitate a due trattamenti all'anno o ad un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi. 4. Il tempo di attesa per la somministrazione di medicinali allopatici e di antiparassitari ai sensi del paragrafo 3 — inclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — è doppio rispetto al tempo di attesa legale di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore. 5. L'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile. |
6) |
al titolo II, capo 3, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo 29 bis: «Articolo 29 bis Disposizioni specifiche per le alghe marine 1. Se il prodotto finale è costituito da alghe marine fresche, le alghe appena raccolte sono risciacquate con acqua di mare. Se il prodotto finale è costituito da alghe marine disidratate, il risciacquo può essere effettuato anche con acqua potabile. Per eliminare l'umidità si può utilizzare il sale. 2. È vietato essiccare le alghe mettendole a diretto contatto con una fiamma. Se il processo di essiccazione avviene con l'impiego di corde o altri attrezzi, questi devono essere esenti da trattamenti antivegetativi nonché da detergenti e disinfettanti, salvo se si tratta di uno dei prodotti previsti per tale uso nell'allegato VII.»; |
7) |
al titolo II, capo 4, è inserito il seguente articolo 32 bis: «Articolo 32 bis Trasporto di pesci vivi 1. I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto soddisfi le esigenze fisiologiche degli animali stessi. 2. Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente. 3. Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie. 4. Gli operatori conservano i documenti giustificativi dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.»; |
8) |
all'articolo 35, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Nelle unità di produzione di vegetali, di alghe marine, di animali d'allevamento e di animali d'acquacoltura biologici è vietato il magazzinaggio di fattori di produzione diversi da quelli autorizzati a norma del presente regolamento. 3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti, a seconda dei casi, nel registro degli animali di cui all'articolo 76 del presente regolamento o nel registro di produzione acquicola di cui all'articolo 79 ter del presente regolamento.»; |
9) |
al titolo II, capo 5, è inserito il seguente articolo 36 bis: «Articolo 36 bis Alghe marine 1. Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi. 2. Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.»; |
10) |
al titolo II, capo 5, dopo l'articolo 38 è inserito il seguente articolo 38 bis: «Articolo 38 bis Produzione di animali di acquacoltura 1. Le unità di produzione acquicola dotate dei seguenti tipi di impianti contenenti gli animali d'acquacoltura presenti sono soggette ai seguenti periodi di conversione:
2. L'autorità competente può riconoscere retroattivamente come parte del periodo di conversione qualsiasi periodo precedentemente documentato, durante il quale gli impianti non sono stati trattati né sono entrati in contatto con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.»; |
11) |
il titolo dell'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Uso di mangimi non biologici di origine vegetale e animale»; |
12) |
all'articolo 59, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.»; |
13) |
all'articolo 60, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
14) |
al titolo IV è aggiunto il seguente capo 2 bis: «CAPO 2 bis Requisiti di controllo specifici per le alghe marine Articolo 73 bis Regime di controllo per le alghe marine Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per le alghe marine, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:
Articolo 73 ter Registro della produzione di alghe marine 1. I dati relativi alla produzione di alghe marine sono annotati in un registro dall'operatore e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Il registro contiene almeno le seguenti informazioni:
2. Per la raccolta di alghe marine selvatiche, il registro contiene inoltre:
|
15) |
nel titolo IV è inserito il seguente capo 3 bis: «CAPO 3 bis Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura Articolo 79 bis Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di animali di acquacoltura, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:
Articolo 79 ter Registro della produzione di animali di acquacoltura L'operatore annota in un registro, aggiorna e tiene permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda i seguenti dati:
Articolo 79 quater Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi Nel caso dell'allevamento di molluschi bivalvi, vengono condotte ispezioni prima e durante la massima produzione di biomassa. Articolo 79 quinquies Operatori che gestiscono più unità di produzione Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 25 quater, le unità che producono animali d'acquacoltura non biologici sono soggette allo stesso regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo.»; |
16) |
nel titolo IV, il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente: |
17) |
nel titolo IV, il titolo del capo 5 è sostituito dal seguente: |
18) |
all'articolo 93, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
|
19) |
all'articolo 95, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.»; |
20) |
all'articolo 95 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 1o luglio 2013, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento, a condizione che tali unità non provochino un indebito inquinamento delle acque con sostanze non autorizzate per la produzione biologica. Gli operatori che beneficiano di questa autorizzazione notificano all'autorità competente gli impianti, gli stagni piscicoli, le gabbie o i lotti di alghe marine interessati.» |
21) |
Gli allegati sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010, con le seguenti eccezioni:
a) |
il punto 4 dell'articolo 1 si applica il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento; |
b) |
le misure correttive di cui al punto 19 dell'articolo 1 e al punto 1, lettere b) e c), dell'allegato si applicano a decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008. |
Il presente regolamento può essere riesaminato sulla base di proposte pertinenti da parte degli Stati membri accompagnate da una motivazione adeguatamente giustificata in vista della modifica del presente regolamento a partire dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.
(3) COM(2002) 511 del 19.9.2002.
(4) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(5) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(6) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(7) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(8) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(9) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(10) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
(11) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(12) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(13) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(14) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(15) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(16) Raccomandazioni del gruppo di esperti ad hoc in materia di «Mangimi per pesci e prodotti per la pulizia utilizzati nell'acquacoltura biologica» del 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu
(17) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(18) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(19) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(20) GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.»;
(21) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.»;
(22) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7».
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
l'allegato III è così modificato: a) nella sezione 1, sesta riga (Suini da ingrasso), è inserita la seguente quarta sottoriga:
|
3) |
l'allegato V è così modificato:
|
4) |
l'allegato VI è così modificato:
|
5) |
l'allegato VII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VII Prodotti per la pulizia e la disinfezione
|
6) |
nell'allegato VIII, sezione A, la tabella è modificata come segue:
|
7) |
l'allegato XII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XII Modello di documento giustificativo di cui all'articolo 68 del presente regolamento, da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007
|
8) |
dopo l'allegato XIII è inserito il seguente allegato XIII bis: «ALLEGATO XIII BIS Sezione 1 Produzione biologica di salmonidi in acque dolci: Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) — Salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis) — Salmone (Salmo salar) — Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) — Temolo (Thymallus thymallus) — Salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) — Salmone del Danubio (Hucho hucho)
Sezione 2 Produzione biologica di salmonidi in acque marine: Salmone (Salmo salar), Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
Sezione 3 Produzione biologica di merluzzi (Gadus morhua) e altri gadidi, spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare (Sparus aurata), ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), rombi (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagri mediterranei (Pagrus pagrus[=Sparus pagrus]), ombrine ocellate (Sciaenops ocellatus) e altri sparidi, nonché sigani (Siganus spp)
Sezione 4 Produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla spp) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.
Sezione 5 Produzione biologica di storioni in acque dolci Specie interessata: famiglia Acipenser
Sezione 6 Piscicoltura biologica in acque interne. Specie interessate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.
Sezione 7 Produzione biologica di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.)
Sezione 8 Molluschi ed echinodermi
Sezione 9 Pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio (Pangasius sp.)
Sezione 10 Altre specie animali di acquacoltura: nessuna» |
6.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 711/2009 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2009
che introduce un divieto di pesca delle musdee nelle zone VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2009 e il 2010. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
1/DSS |
Stato membro |
PRT |
Stock |
GFB/89- |
Specie |
Musdee (Phycis blennoides) |
Zona |
Zone VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
Data |
15 luglio 2009 |
6.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 712/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2009
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 685/2009 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.
(4) GU L 197 del 29.7.2009, pag. 65.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 6 agosto 2009
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
32,58 |
1,51 |
1701 11 90 (1) |
32,58 |
5,24 |
1701 12 10 (1) |
32,58 |
1,38 |
1701 12 90 (1) |
32,58 |
4,83 |
1701 91 00 (2) |
35,60 |
7,43 |
1701 99 10 (2) |
35,60 |
3,66 |
1701 99 90 (2) |
35,60 |
3,66 |
1702 90 95 (3) |
0,36 |
0,31 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
6.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2009
che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcuni Stati membri e loro regioni sono ufficialmente indenni da brucellosi bovina
[notificata con il numero C(2009) 6086]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/600/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte II, punto 7,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 64/432/CEE, uno Stato membro o una parte di uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina per quanto riguarda gli allevamenti bovini purché rispetti determinate condizioni stabilite nella direttiva. |
(2) |
Gli elenchi degli Stati membri e delle loro regioni dichiarati indenni da brucellosi bovina figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2). |
(3) |
L'Irlanda e la Polonia hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per l'intero territorio nazionale sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE che permettono di considerare ufficialmente tali Stati membri indenni da brucellosi bovina. |
(4) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Irlanda e dalla Polonia, è opportuno che l'intero territorio di tali Stati membri sia dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina. |
(5) |
Il Portogallo ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le isole di Faial e Santa Maria nella regione autonoma delle Azzorre sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE che permettono di considerare tali isole regioni del Portogallo ufficialmente indenni da brucellosi bovina. |
(6) |
Inoltre, la Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas in Spagna sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE che permettono di considerare tali province ufficialmente indenni da brucellosi bovina. |
(7) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dal Portogallo e dalla Spagna, è opportuno che le isole e le province in questione siano dichiarate regioni di tali Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi bovina. |
(8) |
La decisione 2003/467/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(9) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.
ALLEGATO
L'allegato II della decisione 2003/467/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
CAPITOLO 1
Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi
Codice ISO |
Stato membro |
BE |
Belgio |
CZ |
Repubblica ceca |
DK |
Danimarca |
DE |
Germania |
IE |
Irlanda |
FR |
Francia |
LU |
Lussemburgo |
NL |
Paesi Bassi |
AT |
Austria |
PL |
Polonia |
SI |
Slovenia |
SK |
Slovacchia |
FI |
Finlandia |
SE |
Svezia |
CAPITOLO 2
Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi
In Italia:
— |
regione Abruzzo: provincia di Pescara, |
— |
regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, |
— |
regione Friuli-Venezia Giulia, |
— |
regione Lazio: provincia di Rieti, |
— |
regione Liguria: province di Imperia e Savona, |
— |
regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, |
— |
regione Marche, |
— |
regione Piemonte, |
— |
regione Puglia: provincia di Brindisi, |
— |
regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, |
— |
regione Toscana, |
— |
regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento, |
— |
regione Umbria: province di Perugia e Terni, |
— |
regione Veneto. |
In Portogallo:
— |
regione autonoma delle Azzorre: Isole di Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria. |
In Spagna:
— |
provincia di Santa Cruz de Tenerife, |
— |
provincia di Las Palmas. |
Nel Regno Unito:
— |
Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles.» |
6.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2009
che modifica l'allegato I della decisione 2004/233/CE con riguardo alle voci relative alla Germania nell'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici
[notificata con il numero C(2009) 6105]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/601/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa uno specifico istituto responsabile della fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2000/258/CE ha designato il laboratorio Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy (laboratorio AFSSA di Nancy) in Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. |
(2) |
La decisione prevede anche che il laboratorio AFSSA di Nancy invii alla Commissione l'elenco dei laboratori comunitari abilitati ad effettuare tali test sierologici. Il laboratorio AFSSA di Nancy effettua pertanto le prove di idoneità necessarie per valutare i laboratori ai fini dell’autorizzazione ad effettuare i test sierologici. |
(3) |
La decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (2), ha redatto un elenco dei laboratori autorizzati negli Stati membri sulla base dei risultati delle prove di idoneità comunicati dal laboratorio AFSSA di Nancy. |
(4) |
La Germania ha chiesto di eliminare una delle voci a essa riferite dall'elenco dei laboratori autorizzati contenuto nell'allegato I della decisione 2004/233/CE. |
(5) |
L'allegato I della decisione 2004/233/CE va pertanto modificato di conseguenza. |
(6) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I della decisione 2004/233/CE è eliminata la voce 3 per la Germania.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.
(2) GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30.
Rettifiche
6.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/44 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 649/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2009 nel contesto della gestione annuale dei contingenti di pesca
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192 del 24 luglio 2009 )
A pagina 22, allegato, colonna «Contingente finale 2008» linea ESP, ALF/3X14- Berici:
anziché:
«74»,
leggi:
«76».