ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.202.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 202

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
4 agosto 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 700/2009 della Commissione, del 3 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 701/2009 della Commissione, del 3 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1182/2008 recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2009

3

 

*

Regolamento (CE) n. 702/2009 della Commissione, del 3 agosto 2009, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) ( 1 )

16

 

*

Direttiva 2009/97/CE della Commissione, del 3 agosto 2009, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole ( 1 )

29

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/586/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

35

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

36

 

 

2009/587/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 luglio 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

42

 

 

2009/588/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 luglio 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lituania

44

 

 

2009/589/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 luglio 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia

46

 

 

2009/590/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 luglio 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania

48

 

 

2009/591/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 luglio 2009, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia

50

 

 

2009/592/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2009, che modifica la decisione 2009/290/CE relativa all’assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia

52

 

 

2009/593/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 luglio 2009, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Banka Slovenije

53

 

 

Banca centrale europea

 

 

2009/594/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 17 luglio 2009, che modifica la Decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2009/19)

54

 

 

INDIRIZZI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2009/595/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 17 luglio 2009, che modifica l’indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2009/18)

65

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2009/596/PESC

 

*

Decisione EUJUST LEX/1/2009 del comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2009, relativa alla nomina del capo della missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX

82

 

 

2009/597/PESC

 

*

Decisione 2009/597/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta)

83

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta)

84

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.8.2009   

IT

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L 202/1


REGOLAMENTO (CE) N. 700/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

26,9

ZZ

26,9

0707 00 05

MK

25,2

TR

100,7

ZZ

63,0

0709 90 70

TR

99,9

ZZ

99,9

0805 50 10

AR

67,9

UY

60,3

ZA

67,3

ZZ

65,2

0806 10 10

EG

156,1

MA

135,1

TR

134,8

ZA

127,1

ZZ

138,3

0808 10 80

AR

121,2

BR

85,9

CL

86,1

CN

81,7

NZ

107,5

US

105,4

ZA

91,4

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

105,2

CL

77,9

TR

147,8

ZA

102,4

ZZ

108,3

0809 20 95

TR

263,6

US

342,7

ZZ

303,2

0809 30

TR

148,5

ZZ

148,5

0809 40 05

BA

39,5

ZZ

39,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.8.2009   

IT

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L 202/3


REGOLAMENTO (CE) N. 701/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1182/2008 recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, in particolare per l’aumento dell’offerta mondiale e per la contrazione della domanda determinata dalla crisi finanziaria ed economica. I prezzi dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario hanno subito un pesante calo. Per effetto di varie misure di mercato adottate sin dall’inizio di quest’anno, i prezzi comunitari si sono stabilizzati all’incirca ai livelli dei prezzi di sostegno. È fondamentale continuare ad applicare dette misure di sostegno del mercato, come l’ammasso privato, per tutto il tempo necessario a evitare un ulteriore calo dei prezzi e perturbazioni del mercato comunitario.

(2)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (2) reca norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli.

(3)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro (3), prevede che il periodo per l’entrata all’ammasso contrattuale termina il 15 agosto 2009.

(4)

Alla luce della situazione attuale e di quella prevedibile del mercato, è necessario continuare a concedere un aiuto per l’ammasso privato di burro conferito all’ammasso contrattuale nel periodo dal 15 agosto 2009 al 28 febbraio 2010.

(5)

Al fine di evitare un eccesso di offerta di tale prodotto sul mercato, è opportuno che per i prodotti che entrano all’ammasso successivamente al 15 agosto 2009, lo svincolo dall’ammasso cominci solo a decorrere dal 16 agosto 2010 e che il periodo di ammasso contrattuale non superi 365 giorni.

(6)

Per motivi di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell’ammasso del burro, i controlli di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 devono interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all’articolo citato.

(7)

Data la lunghezza del periodo di ammasso nell’ambito della misura estesa, l’importo dell’anticipo, di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008, deve essere adeguato per i prodotti immagazzinati successivamente al 15 agosto 2009.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1182/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1182/2008 è così modificato:

1)

il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento prevede un aiuto all’ammasso privato di burro salato e non salato di cui all’articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il burro conferito all’ammasso contrattuale fino al 28 febbraio 2010.»;

2)

all’articolo 4, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«2.   L’entrata all’ammasso contrattuale ha luogo:

a)

tra il 1o gennaio e il 15 agosto 2009; o

b)

tra il 16 agosto 2009 e il 28 febbraio 2010.

3.   Lo svincolo dall’ammasso non può avere luogo prima del:

a)

16 agosto 2009 per i prodotti conferiti all’ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera a);

b)

16 agosto 2010 per i prodotti conferiti all’ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera b).

4.   L’ammasso contrattuale termina:

a)

il giorno che precede quello dello svincolo dall’ammasso o al più tardi l’ultimo giorno del mese di febbraio che segue l’anno di entrata all’ammasso per i prodotti conferiti all’ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera a);

b)

il giorno che precede quello dello svincolo dall’ammasso per i prodotti conferiti all’ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera b).

5.   L’aiuto può essere concesso soltanto se il periodo di ammasso contrattuale dura:

a)

dai 90 ai 227 giorni, per i prodotti immagazzinati nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

365 giorni al massimo, per i prodotti immagazzinati nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).»;

3)

all’articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 826/2008, per il burro conferito all’ammasso contrattuale nel corso del periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 2), lettera b), del presente regolamento, l’importo dell’anticipo non può superare l’importo dell’aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di 168 giorni.

4.   In deroga all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, durante l’intero periodo di svincolo dall’agosto 2009 al febbraio 2010 e per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all’ammasso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 49.


4.8.2009   

IT

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L 202/5


REGOLAMENTO (CE) N. 702/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2009

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies e l’articolo 85 quinvicies,

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di ridurre le formalità amministrative per gli Stati membri e tenendo conto della massa di informazioni che sono tenuti a comunicare con le tabelle previste dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (2) e del fatto che spesso la legislazione nazionale è disponibile in formato elettronico, è opportuno stabilire che la comunicazione alla Commissione delle disposizioni legislative relative ai progetti di programmi di sostegno, richiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 del medesimo regolamento, possa essere sostituita dalla comunicazione del sito sul quale si può consultare la relativa legislazione.

(2)

L’articolo 10, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008 fa riferimento, per errore, a condizioni previste dal medesimo articolo. Poiché le condizioni a cui fa riferimento l’articolo 10 sono stabilite in effetti dal regolamento ma non da tale articolo, è opportuno rettificare la formulazione della lettera b).

(3)

L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede disposizioni relative alla gestione finanziaria delle misure di investimento. Per permettere un migliore utilizzo delle risorse è opportuno prevedere la possibilità di effettuare pagamenti dopo l’esecuzione di determinate operazioni di una data misura, accertandosi che la misura sarà portata a compimento nel suo complesso, secondo quanto previsto nella relativa domanda. Inoltre, per agevolare la realizzazione dei progetti di investimento nell’ambito dell’attuale crisi economica e finanziaria, è opportuno elevare i massimali degli anticipi che possono essere versati nel 2009 e nel 2010.

(4)

A norma dell’articolo 103 quindecies e dell’articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per le misure contemplate dagli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. Mentre gli articoli 87 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’articolo 88 del trattato non si applica ai pagamenti effettuati dagli Stati membri nell’ambito dell’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, di detto regolamento in conformità del medesimo. Poiché di conseguenza non è necessaria la notifica di aiuti di Stato nella forma stabilita dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3) e dai suoi regolamenti di applicazione, per poter controllare che tali pagamenti rispettino le regole in materia di aiuti di Stato occorre prevedere una comunicazione semplificata.

(5)

Se i produttori ritirano la domanda di premio di estirpazione oppure non estirpano la superficie indicata nella domanda o ne estirpano solo una parte, l’uso efficace delle risorse comunitarie previste per questa misura risulta compromesso. Oltre alle sanzioni già previste dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere di non dare alcuna priorità alle domande presentate da questi produttori nel corso degli esercizi finanziari successivi.

(6)

L’applicazione della percentuale unica di accettazione comporta un onere amministrativo sproporzionato a carico degli Stati membri nel caso in cui le domande riguardino l’estirpazione di superfici relativamente piccole. È quindi opportuno esonerare gli Stati membri dall’applicazione di questa percentuale di accettazione se la superficie oggetto di domande ammissibili non raggiunge una certa soglia.

(7)

Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 555/2008 sono richieste informazioni sugli importi versati nell’ambito dei pagamenti del regime di pagamento unico (RPU) per i vigneti. Nell’allegato VII del medesimo regolamento sono richieste informazioni sulla superficie coperta dai pagamenti RPU per i vigneti e sul pagamento medio effettuato. Dopo l’assegnazione dei diritti all’aiuto non è tuttavia più possibile distinguere per quale uso del terreno i diritti siano stati originariamente assegnati e i richiedenti non hanno l’obbligo di indicare se useranno superfici a vite a sostegno della domanda annuale di pagamento nell’ambito del regime RPU. Inoltre, alla Commissione sono trasmesse informazioni aggregate sul regime RPU a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4). Tali informazioni riguardano anche le superfici vitate. Si ritiene pertanto opportuno sopprimere le righe di richiesta di informazioni sui pagamenti nell’ambito del regime RPU dalle relative tabelle richieste a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.

(8)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 555/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai progetti di programma di sostegno di cui al paragrafo 1. Tale comunicazione può essere compiuta trasmettendo alla Commissione l’indirizzo del sito sul quale le disposizioni legislative sono accessibili al pubblico.»;

2)

all’articolo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il proseguimento delle misure, se necessario opportunamente adeguate, soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.»;

3)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Gestione finanziaria

1.   L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro.

Fermo restando che di norma l’aiuto può essere versato solo dopo l’esecuzione di tutte le operazioni, in deroga al primo comma è possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (5).

Se dai controlli emerge che un’operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 e se l’aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell’operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell’aiuto versato.

2.   I beneficiari dell’aiuto agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo ai competenti organismi pagatori se il programma nazionale prevede tale possibilità.

L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell’importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l’importo dell’anticipo può essere innalzato al 50 % dell’aiuto pubblico per tale investimento.

La garanzia è svincolata una volta che l’organismo pagatore competente abbia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’investimento supera l’importo dell’anticipo.

4)

nel titolo II, capo III, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 37 bis

Comunicazioni relative agli aiuti di Stato

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 16, terzo comma e all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, gli Stati membri che concedono aiuti di Stato in conformità all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (6), comunicano alla Commissione i seguenti dati:

a)

se del caso, l’elenco delle misure di aiuto già autorizzate in virtù degli articoli 87, 88 e 89 del trattato a cui ricorrere per l’attuazione dei programmi, oppure il motivo per cui l’aiuto di Stato in parola è stato esentato dall’obbligo di notifica;

b)

negli altri casi, gli elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di Stato in base alle regole di concorrenza.

2.   In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri compilano la tabella 1 dell’allegato VIII quater:

a)

indicando se il sostegno sarà concesso in conformità del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione (7) sugli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli o in conformità del regolamento (CE) n. 1998/2006 (8) sugli aiuti de minimis per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; oppure

b)

indicando il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (9), in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure

c)

indicando il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato.

3.   In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a)

la tabella 2 dell’allegato VIII quater per ciascuna delle misure di cui agli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 per le quali è stato concesso un aiuto di Stato;

b)

la tabella 3 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di promozione sui mercati dei paesi terzi, di cui all’articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c)

la tabella 4 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di assicurazione del raccolto di cui all’articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d)

la tabella 5 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di investimento di cui all’articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4.   I dati comunicati utilizzando una delle tabelle di cui all’allegato VIII quater devono essere validi per l’intero ciclo di vita del programma, fatte salve eventuali modifiche successive del medesimo.

5.   In deroga all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri che concedono aiuti di Stato modificano il loro futuro programma di sostegno compilando le tabelle corrispondenti dell’allegato VIII ter entro il 15 ottobre 2009. A tali modifiche si applica l’articolo 103 duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

5)

all’articolo 70 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Se in un dato esercizio finanziario un produttore ha revocato la propria domanda di premio di estirpazione o non ha estirpato la superficie ivi indicata o l’ha estirpata solo in parte, lo Stato membro può decidere di non attribuirgli, in uno degli esercizi finanziari successivi, la priorità prevista dall’articolo 85 vicies, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

6)

all’articolo 71 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, la percentuale unica di accettazione non si applica negli Stati membri che, in conformità dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, hanno comunicato domande ammissibili per una superficie inferiore a 50 ha»;

7)

nell’allegato I è soppressa la riga 1 relativa al regime di pagamento unico;

8)

nell’allegato VII è soppressa la riga 1 relativa al regime di pagamento unico;

9)

dopo l’allegato VIII ter è inserito l’allegato VIII quater, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 4 e 9 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;

(6)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(7)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

(8)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(9)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO VIII quater

Tabella 1

Informazione sui regimi di aiuto già autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato oppure informazioni relative all’esenzione di una data misura dall’obbligo di notifica  (1)

 

Stato membro (2): …

 

Regione/i interessata/e (se del caso): …

Codice misura

Titolo della misura di aiuto

Indicazione della base giuridica del regime

Durata della misura di aiuto

 

 

 

 

Indicare a seconda dei casi:

per le misure che rientrano in un regolamento de minimis, la dicitura: “Gli aiuti concessi in virtù della presente misura devono essere conformi al regolamento de minimis (CE) n. 1535/2007 (produzione primaria) oppure al regolamento (CE) n. 1998/2006” (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) (3),

per i regimi di aiuto approvati: riferimento alla decisione della Commissione recante approvazione dell’aiuto di Stato, nonché numero dell’aiuto di Stato ed estremi della lettera di notifica dell’approvazione,

per gli aiuti che formano oggetto di esenzione per categoria: riferimento al pertinente regolamento di esenzione per categoria [ossia il regolamento (CE) n. 1857/2006 oppure il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (4)] e al numero di registrazione.

Tabella 2

Scheda di informazioni generali  (5)

 

Stato membro (6): …

 

Regione/i interessata/e (se del caso): …

1.   Identificazione dell’aiuto

1.1.

Titolo dell’aiuto (o nome dell’impresa beneficiaria dell’aiuto individuale):

1.2.

Breve descrizione dell’obiettivo dell’aiuto:

Obiettivo principale (specificarne solo uno):

Promozione paesi terzi (articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007)

Assicurazione del raccolto (articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007)

Investimenti [articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007]

1.3.

Regime di aiuto — Aiuto individuale

La comunicazione riguarda:

un regime di aiuti

un aiuto individuale

2.   Base giuridica nazionale

Titolo della base giuridica nazionale comprese le disposizioni di attuazione:

3.   Beneficiari

3.1.

Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari:

in una regione non assistita

in una regione definita area assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (specificare se al livello III o inferiore della NUTS)

in una regione definita area assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (specificare se al livello II o inferiore della NUTS)

mista: (specificare) …

3.2.

Per un aiuto individuale:

 

Nome del beneficiario: …

 

Tipo di beneficiario:

PMI

Numero di dipendenti: …

Fatturato annuo: …

Totale di bilancio annuo: …

Indipendenza:…

grande impresa

3.3.

Per un regime di aiuti:

 

Tipo di beneficiari:

tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)

unicamente grandi imprese

piccole e medie imprese

medie imprese

piccole imprese

microimprese

i seguenti beneficiari: …

 

numero stimato di beneficiari:

inferiore a 10

da 11 a 50

da 51 a 100

da 101 a 500

da 501 a1 000

superiore a 1 000

4.   Forma dell’aiuto e fonti di finanziamento

Forma dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (specificare, se del caso, separatamente per ogni misura) (ad esempio sovvenzione diretta, prestito agevolato …):

Tabella 3

Scheda di informazioni complementari sull’aiuto a favore della promozione sui mercati dei paesi terzi [articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007  (7)

 

Stato membro (8): …

 

Regione/i interessata/e (se del caso): …

Si conferma che:

la campagna pubblicitaria non va a favore di imprese specifiche

la campagna pubblicitaria non rischia di pregiudicare le vendite di prodotti di altri Stati membri o di denigrarli

la campagna pubblicitaria rispetta i requisiti del regolamento (CE) n. 3/2008, compreso il divieto di campagne pubblicitarie a favore di marchi commerciali [a corredo di tale dichiarazione occorre fornire elementi che dimostrino il rispetto dei principi del regolamento (CE) n. 3/2008]

Tabella 4

Scheda di informazioni complementari sull’aiuto a favore dei premi di assicurazione del raccolto [articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007]  (9)

 

Stato membro (10): …

 

Regione/i interessata/e (se del caso): …

1.

Si conferma che:

la misura di aiuto non prevede il pagamento dei premi assicurativi a favore di grandi imprese e/o di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

la possibilità di copertura del rischio non è limitata ad un’unica compagnia o ad un gruppo di compagnie di assicurazione

la concessione dell’aiuto non è subordinata alla condizione che il contratto di assicurazione sia stipulato con una compagnia di assicurazioni stabilita nello Stato membro

2.

Le seguenti perdite sono coperte dall’assicurazione il cui premio sarà in parte finanziato nell’ambito della misura di aiuto notificata:

a)

unicamente le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, quali definite all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006

b)

le perdite di cui sopra e altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche

c)

le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie (combinate o meno con altre perdite menzionate al presente punto)

3.

Intensità di aiuto proposta: …%

NB:

Se si applica solo il caso contemplato nella prima casella [lettera a) del punto 2], l’intensità massima dell’aiuto è dell’80 % e in tutti gli altri casi [ossia se sono state contrassegnate le caselle b) o c) del punto 2] del 50 %.

Tali condizioni si riferiscono alle intensità massime dell’importo cumulato del contributo nazionale e comunitario, a norma dell’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007

Tabella 5

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di investimenti [Articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007]  (11)

 

Stato membro (12): …

 

Regione/i interessata/e (se del caso): …

1.   Campo di applicazione e beneficiari dell’aiuto

1.1.

L’aiuto è concesso per i seguenti investimenti materiali o immateriali destinati a migliorare il rendimento globale dell’impresa (specificare):

in impianti di trattamento

in infrastrutture vinicole

nella commercializzazione del vino

1.2.

L’aiuto riguarda (specificare):

la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007

lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007

1.3.

Si conferma che l’aiuto non è concesso a imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà:

1.4.

La presente comunicazione rientra nelle seguenti disposizioni degli Orientamenti agricoli e di conseguenza si conferma, a seconda dei casi, che:

1.4.1.

punto IV.B.2. a) [Articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008]; in questo caso si conferma che:

l’aiuto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese)

1.4.2.

punto IV.B.2. b) [Articolo 13 del regolamento (CE) n. 800/2008]; in questo caso si conferma che:

l’aiuto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 800/2008 (aiuti regionali agli investimenti)

1.4.3.

punto IV.B.2. c) (Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (13); in questo caso si conferma che:

l’aiuto soddisfa le condizioni di cui agli Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in tal caso, gli aiuti di questo tipo sono valutati alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Occorre compilare la sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione (14)]

1.4.4.

punto IV.B.2. d) (aiuti alle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale); in questo caso:

Tra i beneficiari figurano PMI?

no

In caso affermativo si rimanda al precedente punto 1.4.1 [punto IV.B.2 a) degli orientamenti agricoli].

In caso negativo si conferma che l’aiuto sarà erogato solo a imprese intermedie (ossia con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):

In questo caso, occorre compilare la sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006] relativa alle spese ammissibili.

2.   Aiuto individuale

Gli investimenti ammissibili possono superare 25 milioni di EUR e l’importo dell’aiuto può superare 12 milioni di EUR?

no

In caso affermativo si allegano le informazioni che permettono una valutazione individuale dell’aiuto:

3.   Intensità degli aiuti

NB:

Le condizioni si riferiscono alle intensità massime dell’importo cumulato del contributo nazionale e comunitario, a norma dell’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.1.

Se i beneficiari sono PMI [articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008], l’intensità massima dell’aiuto per gli investimenti ammissibili è la seguente:

3.1.1.

nelle regioni ultraperiferiche: … (massimo 75 %)

3.1.2.

nelle isole minori dell’Egeo (15): … massimo 65 %)

3.1.3.

nelle regioni ammissibili ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a): … (massimo 50 %)

3.1.4.

nelle altre regioni: … (massimo 40 %)

3.2.

Per gli aiuti contemplati dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 800/2008 (aiuti regionali agli investimenti) o dagli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, indicare l’intensità massima degli aiuti per:

3.2.1.

le PMI:

3.2.1.1.

con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: … (massimo: 50 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

3.2.1.2.

con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: … (massimo: 40 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

3.2.2.

le imprese intermedie ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (ossia imprese che non sono PMI, ma hanno meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):

3.2.2.1.

con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: … (massimo: 25 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

3.2.2.2.

con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: … (massimo: 20 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

3.2.3.

Tra i beneficiari figurano imprese di dimensioni maggiori delle imprese intermedie di cui al punto 3.2.2 (ossia grandi imprese):

no

In caso affermativo, si conferma che l’intensità massima degli aiuti è pari o inferiore al massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013:

In questo caso l’intensità massima di aiuto deve essere indicata nella succitata mappa degli aiuti a finalità regionale.

L’intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale corrispondente è del … %.

3.3.

In relazione agli investimenti a favore delle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale, l’intensità massima di aiuto è: … (massimo: 20 %).

4.   Criteri di ammissibilità e spese ammissibili

4.1.

Si conferma che:

l’aiuto non finanzia investimenti in relazione ai quali un’organizzazione comune di mercato (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal FEAGA pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione se tali investimenti possono provocare un aumento della produzione al di là di tali restrizioni o limiti

l’aiuto non riguarda l’acquisto di attrezzature di seconda mano in caso di concessione di aiuti a imprese intermedie o grandi imprese

4.2.

Con riguardo agli aiuti agli investimenti realizzati in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

le spese ammissibili per gli investimenti corrispondono pienamente alle spese ammissibili contemplate negli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013:

no

In caso negativo e se tra i beneficiari figurano PMI si conferma che le spese ammissibili sono conformi alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008:

5.   Altre informazioni

La comunicazione è corredata della documentazione richiesta, attestante che il sostegno è destinato ad obiettivi chiaramente definiti che rispecchiano precise esigenze strutturali e territoriali e svantaggi strutturali:

no

In caso di risposta affermativa, è necessario accludere detta documentazione alla presente scheda di informazioni complementari.»


(1)  Comunicazione di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.

(2)  Usare l’acronimo dell’OP.

(3)  Precisare il regolamento applicabile.

(4)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(5)  Comunicazione di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.

(6)  Usare l’acronimo dell’OP.

(7)  Comunicazione di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.

(8)  Usare l’acronimo dell’OP.

(9)  Comunicazione di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

(10)  Usare l’acronimo dell’OP.

(11)  Comunicazione di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento.

(12)  Usare l’acronimo dell’OP.

(13)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(14)  GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 10.

(15)  Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).


DIRETTIVE

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/16


DIRETTIVA 2009/80/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (3), ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla sua codificazione.

(2)

La direttiva 93/29/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, riguardante l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5), e fissa le prescrizioni tecniche inerenti alla progettazione e alla fabbricazione dei veicoli a motore a due o tre ruote con riferimento all’identificazione di comandi, spie e indicatori. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva.

(3)

Per facilitare l’accesso ai mercati dei paesi non membri della Comunità, risulta necessario stabilire l’equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 60 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) (6).

(4)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda l’identificazione di comandi, spie e indicatori di tutti i tipi di veicoli di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 2

La procedura per la concessione dell’omologazione CE relativamente all’identificazione di comandi, spie e indicatori per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva 2002/24/CE rispettivamente ai capi II e III.

Articolo 3

1.   A norma dell’articolo 11 della direttiva 2002/24/CE, si riconosce l’equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 60 dell’ECE/ONU.

2.   Le autorità degli Stati membri che concedono l’omologazione CE accettano le omologazioni rilasciate in conformità del regolamento dell’ECE/ONU di cui al paragrafo 1 nonché i marchi di omologazione in luogo delle omologazioni corrispondenti rilasciate in conformità della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all’ articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE, al fine di:

a)

tener conto delle modifiche apportate al regolamento dell’ECE/ONU di cui all’articolo 3;

b)

adeguare gli allegati I e II al progresso tecnico.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri non possono per motivi riguardanti l’identificazione di comandi, spie e indicatori:

rifiutare l’omologazione CE per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

se l’identificazione di comandi, spie e indicatori rispetta le prescrizioni della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE per ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l’identificazione di comandi, spie e indicatori, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 93/29/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato IV.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 325 del 30.12.2006, pag. 28.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 72) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.

(3)  GU L 188 del 29.7.1993, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato III, parte A.

(5)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

(6)  Doc. E/ECE/TRANS/505 Add. 59.


ALLEGATO I

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A DUE O TRE RUOTE PER QUANTO CONCERNE L’IDENTIFICAZIONE DI COMANDI, SPIE E INDICATORI

1.   DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1.1.

«comando» qualsiasi parte del veicolo o elemento direttamente azionato dal conducente che provoca un cambiamento di stato o una modifica di funzionamento del veicolo o di una delle sue parti;

1.2.

«spia» un segnale che indica la messa in funzione di un dispositivo, un funzionamento o uno stato sospetto o difettoso, oppure il mancato funzionamento;

1.3.

«indicatore» un dispositivo che fornisce un’informazione sul buon funzionamento o sulla situazione di un sistema o di una parte di esso, per esempio il livello di un fluido;

1.4.

«simbolo» un’immagine grafica che permette di identificare un comando, una spia o un indicatore.

2.   PRESCRIZIONI

2.1.   Identificazione

I comandi, le spie e gli indicatori di cui al punto 2.1.5, montati sul veicolo, sono identificati in conformità delle disposizioni seguenti.

2.1.1.

I simboli risaltano nettamente sullo sfondo.

2.1.2.

I simboli sono posti sul comando o sulla spia del comando da identificare o in loro immediata prossimità. In caso di impossibilità, il simbolo e il comando o la spia sono collegati con un tratto continuo il più breve possibile.

2.1.3.

I proiettori abbaglianti sono rappresentati da raggi luminosi paralleli orizzontali e quelli anabbaglianti da raggi luminosi paralleli inclinati verso il basso.

2.1.4.

I seguenti colori, qualora utilizzati sulle spie ottiche, hanno il seguente significato:

—   rosso: pericolo,

—   giallo ambra: prudenza,

—   verde: sicurezza.

Il colore blu è riservato esclusivamente alle spie dei fari abbaglianti.

2.1.5.

Designazione e identificazione dei simboli

Figura 1

Comando dei proiettori — Proiettori abbaglianti

Colore della spia: blu

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Figura 2

Comando dei proiettori — Proiettori anabbaglianti

Colore della spia: verde

Image

Figura 3

Indicatori di direzione

Nota: Se le spie degli indicatori di direzione a destra e a sinistra sono separate, anche le due frecce possono essere utilizzate separatamente.

Colore della spia: verde

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Figura 4

Segnale di emergenza

Due possibilità:

simbolo di identificazione raffigurato a lato

colore della spia: rosso,

oppure

funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione (due frecce della figura 3).

Image

Figura 5

Dispositivo di avviamento manuale

Colore della spia: giallo ambra

Image

Figura 6

Dispositivo di segnalazione acustica

Image

Figura 7

Livello del carburante

Colore della spia: giallo ambra

Image

Figura 8

Temperatura liquido di raffreddamento del motore

Colore della spia: rosso

Image

Figura 9

Carica della batteria

Colore della spia: rosso

Image

Figura 10

Olio motore

Colore della spia: rosso

Image

Figura 11

Proiettore fendinebbia anteriore (3)

Colore della spia: verde

Image

Figure 12

Luce posteriore per nebbia (3)

Colore della spia: giallo

Image

Figura 13

Comando di accensione o di arresto del motore in posizione «fuori servizio»

Image

Figura 14

Comando di accensione o di arresto del motore in posizione «in servizio»

Image

Figura 15

Interruttore di illuminazione

Colore della spia: verde

Image

Figura 16

Luci di posizione (laterali)

Nota: Se il comando non è separato, può essere identificato con il simbolo della figura 15

Colore della spia: verde

Image

Figura 17

Indicatore del punto neutro

Colore della spia: verde

Image

Figura 18

Avviatore elettrico

Image

(1)

Le superfici interne al riquadro possono essere di colore uniforme.

(2)

La parte scura di questo simbolo può essere sostituita dalla sua sagoma; in questo caso la parte che figura in bianco nel disegno è interamente di colore scuro.

(3)

Se per il proiettore fendinebbia anteriore e la luce posteriore per nebbia si utilizza un unico comando, il simbolo è quello del «proiettore fendinebbia anteriore».

Appendice

Costruzione del modello di base dei simboli di cui al punto 2.1.5

Image

Il modello di base comprende:

1)

un quadrato fondamentale di 50 mm di lato; questa misura «a» è uguale alla dimensione nominale dell’originale;

2)

un cerchio fondamentale di 56 mm di diametro, avente approssimativamente la stessa superficie del quadrato fondamentale (1);

3)

un secondo cerchio di 50 mm di diametro iscritto nel quadrato fondamentale (1);

4)

un secondo quadrato i cui vertici si trovano sul cerchio fondamentale (2) e i cui lati sono paralleli ai lati del quadrato fondamentale (1);

5) e 6)

due rettangoli aventi la stessa superficie del quadrato fondamentale (1); essi sono perpendicolari tra loro e ciascuno di essi interseca in modo simmetrico i lati opposti del quadrato fondamentale;

7)

un terzo quadrato i cui lati, inclinati di 45°, passano per i punti di intersezione del quadrato fondamentale (1) con il cerchio fondamentale (2) e forniscono le massime dimensioni orizzontali e verticali del modello di base;

8)

un ottagono irregolare, formato dalle linee inclinate di 30° rispetto ai lati del quadrato (7).

Il modello di base è costruito su un reticolo con un passo di 12,5 mm che coincide con il quadrato fondamentale (1).


ALLEGATO II

Appendice 1

Scheda informativa concernente l’identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

(da unire alla domanda di omologazione qualora questa sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)

Numero d’ordine (attribuito dal richiedente):

La domanda di omologazione CE concernente l’identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote è accompagnata dalle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 2002/24/CE, parte 1, punto A:

0.1,

0.2,

da 0.4 a 0.6,

9.2.1.

Appendice 2

Indicazione dell’amministrazione

Certificato di omologazione CE concernente l’identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

MODELLO

Verbale n. … del servizio tecnico … in data …

Numero di omologazione CE: … Numero di estensione: …

1.

Marca del veicolo: …

2.

Tipo di vehicolo ed eventuali versioni e varianti: …

3.

Nome e indirizzo del costruttore: …

4.

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

5.

Veicolo presentato alla prova il: …

6.

L’omologazione CE è concessa/rifiutata (1)

7.

Luogo: …

8.

Data: …

9.

Firma: …


(1)  Cancellare la dicitura inutile.


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modifica successiva

(di cui all’articolo 6)

Direttiva 93/29/CEE del Consiglio

(GU L 188 del 29.7.1993, pag. 1)

Direttiva 2000/74/CE della Commissione

(GU L 300 del 29.11.2000, pag. 24)

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 6)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

93/29/CEE

14 dicembre 1994

14 giugno 1995 (1)

2000/74/CE

31 dicembre 2001

1o gennaio 2002 (2)


(1)  In forza dell’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 93/29/CE:

«A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda l’identificazione di comandi, spie e indicatori, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.»

Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 14 dicembre 1994; cfr. l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 93/29/CEE.

(2)  In forza dell’articolo 2 della direttiva 2000/74/CE:

«1.   A decorrere dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri non possono:

negare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

negare l’immatricolazione e vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi riguardanti l’identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, sono rispettate

2.   A decorrere dal 1o luglio 2002, gli Stati membri devono negare l’omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l’identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate.»


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 93/29/CEE

Direttiva 2000/74/CE

Presente direttiva

Articoli 1 e 2

 

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, alinea

 

Articolo 4, alinea

Articolo 4, primo trattino

 

Articolo 4, lettera a)

Articolo 4, secondo trattino

 

Articolo 4, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articoli 6 e 7

Articolo 6

 

Articolo 8

Allegati I e II

 

Allegati I e II

 

Allegato III

 

Allegato IV


4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/29


DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2009

che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive della Commissione 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà le direttive prevedono che si applichino le linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

(2)

L’UCVV ha stabilito nel frattempo ulteriori linee direttrici per diverse altre specie e ha aggiornato quelle esistenti.

(3)

Per quanto riguarda la direttiva 2003/90/CE, devono essere aggiunte linee direttrici per le nuove specie che sono state incluse recentemente nell’elenco delle specie di cui alle direttive del Consiglio 66/401/CEE (5) e 66/402/CEE (6).

(4)

È pertanto opportuno modificare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nella parte A dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati della direttiva 2003/91/CEE sono sostituiti dal testo di cui alla parte B dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2010 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(3)  GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7.

(4)  GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 11.

(5)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

(6)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.


ALLEGATO

PARTE A

«

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che devono conformarsi ai protocolli dei test dell’UCVV

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Pisum sativum L.

Pisello da foraggio

TP 7/1 del 6.11.2003

Vicia faba L.

Favino

TP Broadbean/1 del 25.3.2004

Brassica napus L.

Colza

TP 36/1 del 25.3.2004

Helianthus annuus L.

Girasole

TP 81/1 del 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lino

TP 57/1 del 21.3.2007

Avena nuda L.

Avena nuda

TP 20/1 del 6.11.2003

Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch)

Avena comune e avena bizantina

TP 20/1 del 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orzo

TP 19/2 del 6.11.2003

Oryza sativa L.

Riso

TP 16/1 del 18.11.2004

Secale cereale L.

Segala

TP 58/1 del 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale

TP 121/2 del 22.1.2007

Triticum aestivum L.

Frumento

TP 3/4 del 23.6.2008

Triticum durum Desf.

Frumento duro

TP 120/2 del 6.11.2003

Zea mays L.

Granturco

TP 2/2 del 15.11.2001

Solanum tuberosum L.

Patata

TP 23/2 del 1.12.2005

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che risultano conformi alle linee direttrici dell’UPOV

Nome scientifico

Nome comune

Linee direttrici dell’UPOV

Beta vulgaris L.

Barbabietola da foraggio

TG/150/3 del 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide canina

TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide gigantea

TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

TG/30/6 del 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Bromo

TG/180/3 del 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell’Alaska

TG/180/3 del 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Dactilis (pannocchia)

TG/31/8 del 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Festuca arundinacea

TG/39/8 del 17.4.2002

Festuca filiformis Pourr.

Festuca a foglie capillari

TG/67/5 del 5.4.2006

Festuca ovina L.

Festuca ovina

TG/67/5 del 5.4.2006

Festuca pratensis Huds.

Festuca dei prati

TG/39/8 del 17.4.2002

Festuca rubra L.

Festuca rossa

TG/67/5 del 5.4.2006

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca indurita

TG/67/5 del 5.4.2006

Lolium multiflorum Lam.

Loglio d’Italia

TG/4/8 del 5.4.2006

Lolium perenne L.

Loglio inglese

TG/4/8 del 5.4.2006

Lolium x boucheanum Kunth

Loglio ibrido

TG/4/8 del 5.4.2006

Phleum nodosum L.

Codolina comune

TG/34/6 del 7.11.1984

Phleum pratense L.

Fleolo

TG/34/6 del 7.11.1984

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

TG/33/6 del 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupino bianco

TG/66/4 del 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

TG/66/4 del 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

TG/66/4 del 31.3.2004

Medicago sativa L.

Erba medica

TG/6/5 del 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Erba medica ibrida

TG/6/5 del 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trifoglio violetto

TG/5/7 del 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco

TG/38/7 del 9.4.2003

Vicia sativa L.

Veccia comune

TG/32/6 del 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Navone

TG/89/6 del 4.4.2001

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rafano oleifero

TG/178/3 del 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Arachide

TG/93/3 del 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ravizzone

TG/185/3 del 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Semi di cartamo

TG/134/3 del 12.10.1990

Gossypium spp.

Cotone

TG/88/6 del 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Papavero domestico

TG/166/3 del 24.3.1999

Sinapis alba L.

Senape bianca

TG/179/3 del 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Soya bean

TG/80/6 del 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG/122/3 del 6.10.1989

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).

»

PARTE B

«

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che devono conformarsi ai protocolli dei test dell’UCVV

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Allium cepa L. (var. Cepa)

Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

TP 46/2 dell’1.4.2009

Allium cepa L. (var. Aggregatum)

Scalogno

TP 46/2 dell’1.4.2009

Allium porrum L.

Porro

TP 85/2 dell’1.4.2009

Allium sativum L.

Aglio

TP 162/1 del 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Erba cipollina

TP 198/1 dell’1.4.2009

Apium graveolens L.

Sedano

TP 82/1 del 13.3.2008

Apium graveolens L.

Sedano rapa

TP 74/1 del 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asparagus

TP 130/1 del 27.3.2002

Beta vulgaris L.

Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham

TP 60/1 dell’1.4.2009

Brassica oleracea L.

Cavolfiore

TP 45/1 del 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Broccoli asparagi o a getto

TP 151/2 del 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Cavolo di Bruxelles

TP 54/2 dell’1.12.2005

Brassica oleracea L.

Cavolo rapa

TP 65/1 del 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso

TP 48/2 dell’1.12.2005

Brassica rapa L.

Cavolo cinese

TP 105/1 del 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Peperoncino rosso/peperone

TP 76/2 del 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Indivia riccia e indivia scarola

TP 118/2 dell’1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoria industriale

TP 172/2 dell’1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoria di tipo Witloof chicory

TP 173/1 del 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Anguria o cocomero

TP 142/1 del 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melone

TP 104/2 del 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Cetriolo e cetriolino

TP 61/2 del 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Zucchino

TP 119/1 del 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Carciofo e cardo

TP 184/1 del 25.3.2004

Daucus carota L.

Carota e carota da foraggio

TP 49/3 del 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Finocchio

TP 183/1 del 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Lattuga

TP 13/4 dell’1.4.2009

Lycopersicon esculentum Mill.

Pomodoro

TP 44/3 del 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Prezzemolo

TP 136/1 del 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fagiolo di Spagna

TP 9/1 del 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fagiolo nano e fagiolo rampicante

TP 12/3 dell’1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce

TP 7/1 del 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Ravanello

TP 64/1 del 27.3.2002

Solanum melongena L.

Melanzana

TP 117/1 del 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spinaci

TP 55/2 del 13.3.2008

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerianella o lattughella

TP 75/2 del 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fava

TP Broadbean/1 del 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Granturco dolce e pop corn

TP 2/2 del 15.11.2001

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che risultano conformi alle linee direttrici dell’UPOV

Nome scientifico

Nome comune

Linee direttrici dell’UPOV

Allium fistulosum L.

Cipolletta

TG/161/3 of 1.4.1998

Beta vulgaris L.

Bietola da costa

TG/106/4 of 31.3.2004

Brassica oleracea L.

Cavolo laciniato

TG/90/6 of 31.3.2004

Brassica rapa L.

Rapa

TG/37/10 of 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano

TG/154/3 of 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Zucca

TG/155/4 of 28.3.2007

Raphanus sativus L.

Ramolaccio

TG/63/6 of 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbaro

TG/62/6 of 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera

TG/116/3 of 21.10.1988

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).

»

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2009

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

(2009/586/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 83 e 308, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Data la dimensione internazionale sempre più marcata dei problemi della concorrenza, occorrerebbe rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore.

(2)

L’applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza è di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei mercati e degli scambi internazionali.

(3)

L’elaborazione dei principi della cortesia attiva nel diritto internazionale e la loro utilizzazione nell’applicazione del diritto della concorrenza della Comunità e della Corea del Sud sono atti a conferire maggiore efficacia alla loro applicazione.

(4)

La Commissione ha negoziato a tal fine con il governo della Repubblica di Corea un accordo relativo all’applicazione del diritto della concorrenza della Comunità e della Corea del Sud.

(5)

Dato che l’accordo comprende operazioni di fusione e di acquisizione, le quali sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento CE sulle concentrazioni) (2), che si basa principalmente sull’articolo 308, la presente decisione dovrebbe essere fondata su detto articolo.

(6)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (3).

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LIŠKA


(1)  Parere del 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA,

dall’altra,

(di seguito denominate «le parti»),

RICONOSCENDO la crescente interdipendenza delle economie mondiali, in particolare quelle della Comunità europea e della Repubblica di Corea;

CONSTATANDO che la Comunità europea e la Repubblica di Corea sono concordi nel ritenere che l’applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza sia di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei rispettivi mercati, nonché per il benessere economico dei consumatori di entrambe le parti e gli scambi reciproci;

CONSTATANDO che la corretta ed efficace applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza sarebbe ulteriormente migliorata attraverso la cooperazione e, in determinati casi, il comune coordinamento nell’applicazione di tali normative;

RICONOSCENDO INOLTRE che la cooperazione tra le autorità preposte alla concorrenza delle parti contribuirà al miglioramento ed al rafforzamento delle loro relazioni;

TENENDO ALTRESÌ PRESENTE che possono talvolta insorgere contrasti tra le parti in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza a comportamenti o operazioni che riguardano interessi rilevanti di entrambe le parti;

RILEVANDO la raccomandazione riveduta del consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici relativa alla cooperazione fra gli Stati membri in materia di pratiche anticoncorrenziali che incidono sul commercio internazionale, adottata il 27 e 28 luglio 1995;

VISTO il memorandum d’intesa concluso tra la direzione generale Concorrenza della Commissione europea e la Commissione per la concorrenza leale («Fair Trade Commission») della Repubblica di Corea il 28 ottobre 2004,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo e definizioni

1.   Scopo del presente accordo è contribuire all’efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte, promuovendo la cooperazione e il coordinamento fra le autorità preposte alla concorrenza delle parti ed evitare o ridurre il rischio di controversie tra le parti in tutte le questioni relative all’applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte.

2.   A norma del presente accordo si intende per:

a)

«attività anticoncorrenziali»: qualsiasi attività passibile di sanzioni o altri provvedimenti correttivi da parte delle autorità preposte alla concorrenza secondo il diritto della concorrenza di una o di entrambe le parti;

b)

«autorità preposta alla concorrenza»:

i)

per la Comunità europea, la Commissione delle Comunità europee nel quadro delle sue competenze a norma del diritto della concorrenza della Comunità europea; e

ii)

per la Repubblica di Corea, la Commissione della Corea per la concorrenza leale;

c)

«autorità competente di uno Stato membro»: un’autorità, per ciascuno degli Stati membri della Comunità europea, che è competente dell’applicazione del diritto della concorrenza. Al momento della firma del presente accordo la Commissione delle Comunità europee notifica al governo della Repubblica di Corea un elenco di tali autorità. La Commissione notifica al governo della Repubblica di Corea un elenco aggiornato ogni qualvolta necessario.

d)

«diritto della concorrenza»:

i)

per la Comunità europea, gli articoli 81, 82 e 85 del trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e i relativi regolamenti di applicazione nonché le eventuali modifiche; e

ii)

per la Repubblica di Corea, la legge sui monopoli e sulla concorrenza leale («Monopoly Regulation and Fair Trade Act») e i relativi regolamenti di applicazione nonché le eventuali modifiche;

e)

«atto di esecuzione»: qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall’autorità preposta alla concorrenza di una delle parti.

Articolo 2

Notifiche

1.   L’autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte notifica all’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte gli atti di esecuzione che essa ritiene possano incidere su interessi rilevanti dell’altra parte.

2.   I seguenti sono considerati atti di esecuzione che possono incidere su interessi sostanziali dell’altra parte e che sono rilevanti per gli atti di esecuzione dell’altra parte:

a)

atti adottati nei confronti di un cittadino o di cittadini dell’altra parte (nel caso della Comunità europea, degli Stati membri della Comunità europea) o di una società o di società riconosciute o disciplinate secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell’altra parte;

b)

atti nei confronti di attività anticoncorrenziali, diversi da concentrazioni, compiuti in porzione significativa nel territorio dell’altra parte;

c)

atti che riguardano una concentrazione nella quale una o più parti dell’operazione è un’impresa riconosciuta o disciplinata secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell’altra parte;

d)

atti che riguardano una concentrazione nella quale un’impresa che controlla una o più parti dell’operazione è un’impresa riconosciuta o disciplinata secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell’altra parte;

e)

atti che riguardano comportamenti che si presumono favoriti, imposti o approvati dall’altra parte; e

f)

atti che riguardano misure correttive che impongono o vietano espressamente un determinato comportamento nel territorio dell’altra parte o che comportano obblighi vincolanti per le imprese in tale territorio.

3.   Le notifiche relative alle concentrazioni a norma del paragrafo 1 avvengono:

a)

nel caso della Comunità europea:

i)

quando è avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio;

ii)

quando è emessa una comunicazione degli addebiti;

b)

nel caso della Repubblica di Corea:

i)

non oltre il momento in cui l’autorità preposta alla concorrenza presenta una richiesta scritta di prolungare il periodo di esame o di trasmettere documentazione aggiuntiva relativa a concentrazioni con potenziali effetti anticoncorrenziali; e

ii)

quando è presentata una relazione d’esame.

4.   Quando è richiesta una notifica ai sensi del paragrafo 1 in merito a questioni diverse dalle concentrazioni, la notifica avviene:

a)

nel caso della Comunità europea:

i)

quando è emessa una comunicazione degli addebiti;

ii)

quando è adottata una decisione o una soluzione concordata;

b)

nel caso della Repubblica di Corea:

i)

quando è presentata una relazione d’esame;

ii)

quando è avviato un procedimento penale;

iii)

quando è adottata una decisione.

5.   Le notifiche comprendono in particolare i nomi delle parti oggetto dell’indagine, le attività in esame e i relativi mercati, le pertinenti disposizioni giuridiche e la data degli atti di esecuzione.

Articolo 3

Cooperazione nell’esecuzione

1.   Le autorità preposte alla concorrenza delle parti si prestano reciprocamente assistenza nei rispettivi atti d’esecuzione, compatibilmente con le leggi e i regolamenti della parte che presta assistenza e con i suoi interessi rilevanti, ed entro i limiti delle risorse ragionevolmente disponibili.

2.   L’autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte, compatibilmente con le proprie leggi e regolamenti e con i propri interessi rilevanti:

a)

informa l’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte in merito a propri atti di esecuzione che comportano attività anticoncorrenziali che, a suo avviso, potrebbero anche danneggiare la concorrenza nel territorio dell’altra parte;

b)

fornisce all’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte tutte le informazioni rilevanti di cui dispone e di cui viene a conoscenza in merito ad attività anticoncorrenziali che, secondo l’autorità che fornisce le informazioni, riguardano o giustificano atti di esecuzione dell’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte; e

c)

fornisce all’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte, su sua richiesta e conformemente alle disposizioni del presente accordo, le informazioni di cui dispone relative alle attività di esecuzione dell’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte.

Articolo 4

Coordinamento degli atti di esecuzione

1.   Qualora le autorità preposte alla concorrenza di entrambe le parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti questioni correlate, prendono in considerazione il coordinamento dei loro atti di esecuzione compatibilmente con le leggi e i regolamenti rispettivi.

2.   Per stabilire se sia opportuno coordinare determinati atti di esecuzione le autorità preposte alla concorrenza delle parti dovrebbero tenere conto tra l’altro dei seguenti elementi:

a)

gli effetti di tale coordinamento sulla loro capacità di raggiungere gli obiettivi dei rispettivi atti di esecuzione;

b)

le capacità delle autorità preposte alla concorrenza delle parti di ottenere le informazioni necessarie a porre in essere gli atti di esecuzione;

c)

la possibilità di evitare obblighi contrastanti e oneri inutili per le persone oggetto degli atti di esecuzione;

d)

la possibilità di utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili attraverso il coordinamento.

3.   In tutti gli atti coordinati di esecuzione, l’autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte si sforza di porre in essere i propri atti tenendo attentamente conto degli obiettivi degli atti di esecuzione dell’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte.

4.   Qualora le autorità preposte alla concorrenza di entrambe le parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti questioni correlate, l’autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte prende in considerazione, su richiesta dell’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte e compatibilmente con gli interessi rilevanti della parte a cui viene rivolta la richiesta, l’eventualità di chiedere se le imprese/persone che hanno fornito informazioni riservate in relazione a detti atti di esecuzione acconsentono a divulgarle all’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte («rinuncia alla riservatezza»).

5.   L’autorità preposta alla concorrenza di una delle parti può in qualsiasi momento, previa apposita notifica all’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte, limitare il coordinamento degli atti di esecuzione, procedendo a un atto specifico in maniera indipendente.

Articolo 5

Prevenzione delle controversie (cortesia passiva)

1.   L’autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte prende in attenta considerazione gli interessi sostanziali dell’altra parte in tutte le fasi dei suoi atti di esecuzione, comprese le decisioni relative all’avvio di tali atti, al loro campo d’applicazione e alla natura delle sanzioni o dei provvedimenti correttivi necessari.

2.   Se uno specifico atto di esecuzione previsto da un’autorità preposta alla concorrenza di una parte può incidere su interessi sostanziali dell’altra, la prima, pur mantenendo completo potere discrezionale, si adopera per:

a)

informare tempestivamente l’altra parte di sviluppi significativi relativi agli interessi di quest’ultima;

b)

dare all’altra parte la possibilità di presentare osservazioni; e

c)

prendere in considerazione le osservazioni dell’altra parte, nel pieno rispetto dell’indipendenza di ciascuna parte nell’adottare le proprie decisioni.

L’applicazione del paragrafo 2 non pregiudica gli obblighi delle parti ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4.

3.   Qualora una delle parti ritenga che gli atti di esecuzione della sua autorità preposta alla concorrenza possano ledere gli interessi rilevanti dell’altra, le parti dovrebbero considerare i fattori seguenti, oltre a qualsiasi altro fattore rilevante nelle circostanze in questione, per cercare una composizione adeguata degli interessi in conflitto:

a)

l’importanza relativa degli effetti di attività anticoncorrenziali sugli interessi sostanziali della parte di esecuzione rispetto agli effetti sugli interessi sostanziali dell’altra parte;

b)

l’importanza relativa, per le attività anticoncorrenziali in questione, di comportamenti o operazioni posti in essere nel territorio di una parte rispetto ai comportamenti o alle operazioni poste in essere nel territorio dell’altra parte;

c)

in quale misura possono essere influenzati gli atti di esecuzione adottati dall’altra parte nei riguardi degli stessi soggetti, sia persone fisiche che giuridiche;

d)

in quale misura soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, possano trovarsi di fronte a requisiti contraddittori imposti dalle parti.

Articolo 6

Cortesia attiva

1.   Quando ritenga che le attività anticoncorrenziali svolte nel territorio dell’altra parte ledano i propri interessi sostanziali, l’autorità preposta alla concorrenza di una parte, tenendo conto dell’importanza di evitare conflitti in merito alla giurisdizione e della possibilità che l’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte sia in grado di porre in essere atti di esecuzione più efficaci per quanto riguarda tali attività anticoncorrenziali, può richiedere che l’autorità preposta alla concorrenza dell’altra parte avvii gli opportuni atti di esecuzione.

2.   La richiesta indica con la massima precisione possibile la natura delle attività anticoncorrenziali e il loro effetto su interessi sostanziali della parte dell’autorità preposta alla concorrenza richiedente e offre altresì qualsiasi informazioni e altra forma di cooperazione che detta autorità sia in grado di fornire.

3.   L’autorità preposta alla concorrenza destinataria della richiesta valuta attentamente se avviare atti di esecuzione o se ampliare atti già in corso relativamente alle attività anticoncorrenziali indicate nella richiesta. L’autorità preposta alla concorrenza destinataria della richiesta informa l’autorità preposta alla concorrenza richiedente della sua decisione non appena possibile. Nel caso di nuovi atti di esecuzione, l’autorità preposta alla concorrenza destinataria della richiesta informa l’autorità richiedente del loro esito e, nella misura del possibile, dei principali sviluppi intermedi.

4.   Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere dell’autorità preposta alla concorrenza della parte destinataria della richiesta, secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere, in via discrezionale, se adottare o meno atti di esecuzione nei riguardi delle attività anticoncorrenziali indicate nella richiesta, né ostano a che l’autorità preposta alla concorrenza della parte richiedente ritiri la richiesta.

Articolo 7

Riservatezza

1.   Indipendentemente da eventuali altre disposizioni del presente accordo, una parte non è tenuta a fornire all’altra informazioni la cui comunicazione sia vietata dalle leggi e dai regolamenti della parte in possesso dell’informazione o sia incompatibile con gli interessi sostanziali della stessa.

2.

a)

La Comunità europea non è tenuta a comunicare alla Repubblica di Corea, a norma del presente accordo, informazioni riservate che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, ad eccezione delle informazioni comunicate conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente accordo.

b)

Il governo della Repubblica di Corea non è tenuto a comunicare alla Comunità europea, a norma dell’accordo, informazioni riservate che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 62 della legge sui monopoli e sulla concorrenza leale e dell’articolo 9 della legge sulla divulgazione di informazioni da parte di organismi pubblici (Disclosure of Information by Public Agencies Act), ad eccezione delle informazioni comunicate in base alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente accordo.

3.

a)

Le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, comunicate da una parte all’altra ai sensi del presente accordo, sono utilizzate dalla parte destinataria soltanto allo scopo di indagare su attività anticoncorrenziali secondo il proprio diritto della concorrenza in relazione alla questione specificata nella richiesta.

b)

Quando una parte comunica informazioni riservate in virtù del presente accordo, la parte destinataria, compatibilmente con le leggi e i regolamenti vigenti, mantiene la riservatezza delle informazioni comunicate.

4.   Una parte può chiedere che le informazioni fornite a norma del presente accordo siano utilizzate a determinati termini e condizioni da essa specificate. L’altra parte non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a detti termini e condizioni senza previo consenso scritto dell’altra parte.

5.   Ciascuna parte può limitare le informazioni che comunica all’altra parte se quest’ultima non è in grado di fornire le garanzie richieste per quanto riguarda la riservatezza, i termini e le condizioni da essa specificate o le limitazioni degli scopi per i quali le informazioni verranno utilizzate.

6.   Il presente articolo non osta a che la parte destinataria utilizzi o divulghi informazioni diverse da quelle pubblicamente disponibili nella misura in cui:

a)

la parte che fornisce le informazioni abbia dato previo consenso scritto a tale utilizzo o divulgazione; o

b)

la parte destinataria sia tenuta a divulgarle in ottemperanza alle proprie leggi e ai propri regolamenti. In tal caso, la parte destinataria:

i)

non intraprende azioni che possano portare ad un obbligo giuridico di mettere a disposizione di un terzo o di altre autorità informazioni fornite in via riservata a norma del presente accordo senza previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni;

ii)

ove possibile, dà previa comunicazione di qualsiasi utilizzo o divulgazione alla parte che ha fornito le informazioni e, su richiesta, consulta l’altra parte e ne tiene in debito conto gli interessi sostanziali; e

iii)

salvo altrimenti convenuto dalla parte che ha fornito le informazioni, utilizza tutte le misure disponibili, in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti, per mantenere la riservatezza delle informazioni relativamente alle richieste di terzi o di altre autorità di divulgare le informazioni in questione.

7.   L’autorità preposta alla concorrenza della Comunità europea:

a)

informa le autorità competenti dello o degli Stati membri i cui interessi sostanziali siano coinvolti in merito alle notifiche che le ha inviato l’autorità preposta alla concorrenza coreana;

b)

informa le autorità competenti di detto o detti Stati membri in merito a qualsiasi cooperazione e coordinamento degli atti di esecuzione; e

c)

provvede a garantire che le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, comunicate alle autorità competenti dello o degli Stati membri interessati conformemente alle lettere a) e b), non siano utilizzate per scopi diversi da quelli precisati all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo, e che tali informazioni non siano divulgate.

Articolo 8

Consultazioni

1.   Su richiesta di una delle parti queste si consultano reciprocamente su qualsiasi questione che possa insorgere nell’esecuzione del presente accordo.

2.   Le autorità preposte alla concorrenza delle parti si incontrano almeno una volta l’anno e possono:

a)

scambiare informazioni sulle attuali iniziative di esecuzione e priorità inerenti al diritto della concorrenza di ciascuna parte;

b)

scambiare informazioni sui settori economici di interesse comune;

c)

discutere aspetti delle politiche di interesse reciproco; e

d)

discutere altri temi di interesse reciproco connessi all’applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte.

Articolo 9

Comunicazioni ai sensi dell’accordo

Le comunicazioni ai sensi del presente accordo possono avvenire direttamente tra le autorità preposte alla concorrenza delle parti. Le notifiche a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, e le richieste a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, sono tuttavia rapidamente confermate per iscritto attraverso i canali diplomatici e contengono le informazioni scambiate inizialmente tra le autorità preposte alla concorrenza.

Articolo 10

Diritto vigente

1.   Il presente accordo è attuato nel quadro delle leggi e dei regolamenti delle parti.

2.   Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da pregiudicare la politica o la posizione giuridica di una delle parti per questioni relative alla giurisdizione.

3.   Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da incidere sui diritti o obblighi delle parti derivanti da altri accordi internazionali o dalla legislazione della Comunità europea o della Repubblica di Corea.

Articolo 11

Entrata in vigore, recesso e riesame

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si notificano per iscritto di aver ottemperato ai necessari requisiti giuridici.

2.   Il presente accordo rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all’altra per iscritto attraverso i canali diplomatici di voler recedere.

3.   Le parti valutano la possibilità di riesaminare il funzionamento del presente accordo entro cinque anni dalla data dell’entrata in vigore, allo scopo di esaminare la loro cooperazione, individuare altre aree in cui potrebbero proficuamente cooperare e determinare ogni altro mezzo atto a migliorare il presente accordo. Le parti convengono che detto riesame includerà in particolare l’analisi di fattispecie reali o possibili, allo scopo di stabilire se per tutelare i loro interessi sia opportuna una più stretta cooperazione.

4.   Il presente accordo può essere modificato per iscritto previo reciproco consenso delle parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dalle rispettive parti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Seul in duplice copia, in data 23 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana. In caso di divergenza tra i testi prevalgono quelli in lingua inglese e coreana.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapen vägnar

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За правителството на Република Корея

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas valdības vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Pentru Guvernul Republicii Coreea

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Korejo

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

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4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

(2009/587/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni di Malta,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato, è giunta alla conclusione che a Malta esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un siffatto parere su Malta il 24 giugno 2009 (3).

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso di Malta, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità maltesi nel marzo 2009 e successivamente convalidati da Eurostat, il disavanzo pubblico ha raggiunto nel 2008 il 4,7 % del PIL, pertanto ampiamente superando il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il livello del disavanzo non è prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL e il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso non è stato determinato da un evento inconsueto o da una grave recessione economica nel 2008 ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Tra il 2005 e il 2007 la crescita del PIL reale era al disopra del 3 % annuo, nettamente superiore alla crescita potenziale. Nel 2008 la crescita economica è rallentata, pur rimanendo positiva all’1,6 % e, secondo gli ultimi dati, essa è stata rivista al rialzo al 2,5 %. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, il rapporto disavanzo/PIL dovrebbe diminuire, rimanendo comunque al disopra della soglia del 3 % durante il periodo di riferimento, posizionandosi al 3,6 % del PIL nel 2009 e, nell’ipotesi consueta di politiche invariate, al 3,2 % del PIL nel 2010. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è dunque soddisfatto.

(8)

Dal 2003 il debito pubblico lordo è al disopra del valore di riferimento del 60 % del PIL e nel 2008 era pari al 64,1 % del PIL. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, il debito pubblico dovrebbe tendere al rialzo e raggiungere circa il 69 % del PIL entro il 2010. Non si può ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo adeguato secondo quanto disposto dal trattato e dal patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è dunque soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso di Malta, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che a Malta esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di Malta sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/44


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lituania

(2009/588/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Lituania,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato, è giunta alla conclusione che in Lituania esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un siffatto parere sulla Lituania il 24 giugno 2009 (3).

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Lituania, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità lituane nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, il disavanzo pubblico in Lituania è salito al 3,2 % del PIL nel 2008, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il livello di disavanzo era prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, ma il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso non è stato determinato da una grave recessione economica nel 2008, anno in cui la crescita del PIL è scesa al 3 % dall’8,9 % nel 2007. Questo dato medio annuo della crescita non consente di per sé di considerare eccezionale il disavanzo del 2008. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, se si tengono conto delle misure per l’anno in corso previste nel bilancio del 2009 e nel bilancio suppletivo adottato dal Parlamento a maggio, il disavanzo dovrebbe aumentare al 5,4 % del PIL nel 2009 e, nell’ipotesi di politiche invariate, peggiorare ulteriormente nel 2010 raggiungendo l’8 % del PIL. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è dunque soddisfatto.

(8)

Il debito pubblico lordo rimane ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL e si è assestato al 15,6 % del PIL nel 2008. Tuttavia, secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione esso è destinato a salire rapidamente al 22,6 % del PIL nel 2009 e al 31,9 % nel 2010 principalmente a causa del previsto aumento del disavanzo primario.

(9)

In conformità del patto di stabilità e crescita, è opportuno tenere nella dovuta considerazione le riforme del sistema pensionistico che introducono un sistema multipilastro, comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione. Nonostante il deterioramento temporaneo della posizione di bilancio determinato dall’attuazione di queste riforme, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche migliora nettamente. Sulla base delle stime delle autorità lituane, i costi netti di questa riforma ammontano all’1 % del PIL nel 2008 e, a causa della temporanea riduzione dei contributi dal 5,5 % al 2 %, allo 0,5 % nel 2009 e allo 0,4 % nel 2010. Conformemente al patto di stabilità e crescita, si può tener conto di tali costi in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio e solo se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento. Per il 2008, che è l’unico anno in cui si può ritenere che il disavanzo sia prossimo al valore di riferimento, tenendo conto dei costi netti della riforma si arriva ad un disavanzo corretto del 2,6 % del PIL. Per il 2009 e il 2010, per contro, la previsione sul disavanzo dei servizi della Commissione non è prossima al valore di riferimento e pertanto i costi della riforma pensionistica non possono essere presi in considerazione.

(10)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Lituania questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Lituania esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Lituania sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


4.8.2009   

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L 202/46


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia

(2009/589/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Polonia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita, prevede una decisione relativa all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre tenute pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3 del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4 del trattato, è giunta alla conclusione che in Polonia esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un siffatto parere sulla Polonia il 24 giugno 2009 (3).

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Polonia, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità polacche nell’aprile 2009 nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, il disavanzo pubblico in Polonia ha raggiunto il 3,9 % del PIL nel 2008, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il livello del disavanzo non era prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL e il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, il disavanzo non è determinato da un evento inconsueto ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Esso non è neanche determinato da una grave recessione economica nel 2008 ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Nonostante un rallentamento della crescita al 3,3 % su base annua nell’ultimo trimestre del 2008, che ha influito sul gettito delle entrate in tale trimestre e ha reso ancora peggiore del previsto la situazione del disavanzo, la crescita globale del PIL si è attestata nel 2008 al livello ancora relativamente importante del 4,9 %.

Si ritiene che la crescita potenziale del PIL sia dell’ordine del 4 ½ % e il divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale abbia raggiunto all’incirca il 3 ½ % del PIL potenziale, il che indica una congiuntura favorevole. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere il 6,6 % del PIL nel 2009 e, nell’ipotesi di politiche invariate, il 7,3 % nel 2010 a fronte di una contrazione del PIL dell’1,4 % nel 2009 e a una crescita del PIL dello 0,8 % nel 2010. Il disavanzo aumenterà nel 2009 anche secondo le previsioni delle autorità polacche, che il 22 giugno 2009 hanno annunciato che il disavanzo pubblico potrebbe superare in misura significativa il 4,6 % del PIL previsto per l’anno in corso nella comunicazione inviata nella primavera 2009 nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (4). Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è dunque soddisfatto.

(8)

Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche resta inferiore al 60 % del PIL e nel 2008 era pari al 47,1 % del PIL. Tuttavia, secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, a causa degli elevati disavanzi attesi è probabile che, nell’ipotesi di politiche invariate, il debito pubblico raggiunga il 60 % circa nel 2010.

(9)

In conformità del patto di stabilità e crescita, è opportuno tenere nella dovuta considerazione le riforme del sistema pensionistico che introducono un sistema multipilastro, comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione. Nonostante il deterioramento temporaneo della posizione di bilancio determinato dall’attuazione di queste riforme risulti chiaramente accresciuto, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche migliora nettamente. Sulla base delle stime delle autorità polacche, i costi netti di questa riforma erano pari al 2,9 % del PIL nel 2008 e saliranno al 3,2 % del PIL nel 2009, come rammentato dalle autorità polacche nella lettera del 22 giugno. Conformemente al patto di stabilità e crescita, si può tener conto di tali costi in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio e soltanto se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento. Poiché il disavanzo non rimane prossimo al valore di riferimento nel periodo 2008-2010, il costo della riforma delle pensioni non può essere preso in considerazione.

(10)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6 del trattato, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Polonia, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Polonia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Polonia sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=m2

(4)  Lettera del ministro delle Finanze, signor Rostowski, al commissario Almunia.


4.8.2009   

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L 202/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania

(2009/590/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato, è giunta alla conclusione che in Romania esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un siffatto parere sulla Romania il 13 maggio 2009 (3).

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Romania, questa valutazione globale portato alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità rumene nell’aprile 2009 nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, successivamente convalidati da Eurostat, il disavanzo pubblico in Romania è salito al 5,4 % del PIL nel 2008, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il livello del disavanzo non era prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL e il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso non è determinato da un evento inconsueto o da una grave recessione economica nel 2008 ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Nonostante un rallentamento della crescita nell’ultimo trimestre dell’anno, la crescita globale del PIL nel 2008 ha registrato un tasso del 7,1 % rispetto al 6 % del 2007, risultando significativamente al di sopra del tasso di crescita potenziale. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico dovrebbe attestarsi al 5,1 % del PIL nel 2009 e, nell’ipotesi di politiche invariate, al 5,6 % nel 2010. Questa proiezione si basa su una crescita del PIL pari al – 4 % nel 2009 e allo 0 % nel 2010. Le previsioni dei servizi della Commissione tengono conto delle misure per l’anno in corso inserite nel bilancio 2009, approvato nel febbraio dello stesso anno, e delle misure supplementari adottate dal governo nell’aprile 2009. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche rimane ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL e nel 2008 era pari al 13,6 % del PIL. Tuttavia, secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, il rapporto debito/PIL atteso dovrebbe aumentare per attestarsi al 18 ¼ % nel 2009 e al 22 ¾ % nel 2010.

(9)

In conformità del patto di stabilità e crescita, è opportuno tenere nella dovuta considerazione le riforme del sistema pensionistico che introducono un sistema multipilastro, comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione. Nonostante il temporaneo deterioramento della posizione di bilancio determinato dall’attuazione di queste riforme, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche migliora nettamente. Sulla base delle stime delle autorità rumene, i costi netti di tale riforma ammontano allo 0,2 % del PIL nel 2008, allo 0,3 % nel 2009, allo 0,4 % nel 2010 e allo 0,4 % nel 2011. Conformemente al patto di stabilità e crescita, si può tener conto di tali costi in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio e soltanto se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento, che non è il caso della Romania. In ogni caso, anche tenendo conto del costo della riforma pensionistica del 2008, il disavanzo pubblico sarebbe ben al di sopra della soglia del 3 % del PIL.

(10)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Romania, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Romania esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Romania sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


4.8.2009   

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L 202/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia

(2009/591/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Lettonia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato, è giunta alla conclusione che in Lettonia esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un siffatto parere sulla Lettonia il 2 luglio 2009 (3).

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Lettonia, la valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati nell’aprile 2009 nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, il disavanzo pubblico in Lettonia è salito al 4 % del PIL nel 2008, superando pertanto il valore di riferimento del 3 % del PIL. Inoltre, il livello di disavanzo non era prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL. Tuttavia, il superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso è determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione la crescita del PIL reale della Lettonia dovrebbe essere nettamente negativa nel 2009, con un prodotto al 13,1 %, dopo un calo del 4,6 % nel 2008; dati più recenti indicano una contrazione ancora più ampia nel 2009, dell’ordine del 18 %.

Pertanto, gli obiettivi fissati nel dicembre 2008 nel quadro del programma comunitario di assistenza alla bilancia dei pagamenti, segnatamente 5,3 % del PIL nel 2009, 4,9 % nel 2010 e al di sotto del 3 % nel 2011, sono diventati irrealistici. Tuttavia, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni di primavera dei servizi della Commissione, tenendo conto delle misure di bilancio per il 2009 sulla base unicamente delle modifiche adottate nel dicembre 2008, il disavanzo dovrebbe aumentare dal 4 % del PIL nel 2008 all’11,1 % nel 2009, e nell’ipotesi di politiche invariate, peggiorare ulteriormente al 13,6 % del PIL nel 2010. Dopo l’adozione da parte delle autorità lettoni del pacchetto di nuove misure di risanamento nel giugno 2009, e tenendo conto anche di quelle indicate dalle autorità per il 2010 e ipotizzando la loro piena attuazione, il disavanzo pubblico potrebbe ammontare a circa il 10 % del PIL nel 2009, all’8,5 % nel 2010 e al 6 % nel 2011 (4). Pertanto, sebbene il superamento del valore di riferimento del disavanzo del 2008 appaia eccezionale, il disavanzo non era prossimo al valore di riferimento e il superamento non può essere considerato temporaneo. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è dunque soddisfatto.

(8)

Nel 2008 il debito pubblico lordo è stato pari al 19,5 % del PIL, ancora ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL. Tuttavia, si prevede un trend in rapida crescita (secondo le previsioni di primavera dei servizi della Commissione, dovrebbe crescere al 34,1 % del PIL nel 2009 e al 50,1 % del PIL nel 2010, nell’ipotesi del pieno assorbimento dell’assistenza finanziaria internazionale concessa alla Lettonia nel periodo fino al 2011). Tenendo conto delle nuove misure di risanamento adottate nel giugno 2009 e degli ulteriori piani di risanamento indicati dalle autorità per il 2010-2012, e a seconda se e in che misura il governo contrarrà ulteriori debiti per stabilizzare il settore finanziario, il rapporto debito lordo/PIL può superare il valore di riferimento del 60 % del PIL nel 2012 anche con interventi correttivi sufficienti.

(9)

L’impatto sul bilancio del pilastro finanziato a capitalizzazione della riforma del sistema pensionistico introdotta dal governo lettone sarà preso in considerazione in linea con le disposizioni del patto di stabilità e crescita. Nonostante il deterioramento temporaneo della posizione di bilancio determinato dall’attuazione di queste riforme, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche migliora nettamente. Sulla base delle stime dei servizi della Commissione, i costi complessivi della riforma attuata dalla Lettonia ammontano all’1,6 % del PIL nel 2008 e, a causa della temporanea riduzione dei contributi dall’8 % al 2 % nel 2009, a – 0,4 % nel 2009 e nel 2010. Si prevede di aumentare la quota di contributi sociali trasferiti al secondo pilastro finanziato a capitalizzazione al 4 % nel 2011 e al 6 % nel 2012, il che dovrebbe aumentare i costi complessivi della riforma nel 2011 e nel 2012 rispettivamente a 0,8 e a 1,2 punti percentuali del PIL. Conformemente al patto di stabilità e crescita, si può tener conto di tali costi in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio e solo se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento. Dal momento che nel 2008 il disavanzo non era prossimo al valore di riferimento e che secondo le previsioni sul disavanzo dei servizi della Commissione nel 2009 e nel 2010 il disavanzo continua a non essere prossimo al valore di riferimento, i costi della riforma pensionistica non possono essere presi in considerazione.

(10)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Lettonia questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Lettonia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Lettonia sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

(4)  Nelle stime si è tenuto conto dell’impatto del riorientamento temporaneo dei pagamenti dei contributi sociali dal sistema pensionistico del secondo pilastro.


4.8.2009   

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L 202/52


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

che modifica la decisione 2009/290/CE relativa all’assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia

(2009/592/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1), in particolare l’articolo 5, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 8,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario (CEF),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2009/289/CE (2) il Consiglio ha deciso di concedere il concorso reciproco alla Lettonia. Con decisione 2009/290/CE (3) il Consiglio ha deciso di concedere un’assistenza finanziaria a medio termine alla Lettonia.

(2)

La portata e l’intensità della crisi finanziaria che ha colpito la Lettonia impongono di rivedere le condizioni di politica economica previste per l’erogazione delle quote dell’assistenza finanziaria comunitaria al fine di tenere conto degli effetti sul bilancio della significativa riduzione del PIL.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/290/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/290/CE è così modificata:

1)

all’articolo 3, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’attuazione di un programma di bilancio a medio termine chiaramente definito per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato secondo una tempistica ed un percorso di risanamento coerenti con le raccomandazioni del Consiglio alla Lettonia adottate nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi;»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l’esecuzione del bilancio per il 2009 e l’adozione del bilancio per il 2010 con misure sostenibili compatibili con il percorso di risanamento;».

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 79 del 25.3.2009, pag. 37.

(3)  GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.


4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/53


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Banka Slovenije

(2009/593/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 27.1,

vista la raccomandazione BCE/2009/12 della Banca centrale europea, del 5 giugno 2009, al Consiglio dell’Unione europea relativamente al revisore esterno della Banka Slovenije (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato dell’attuale revisore esterno della Banka Slovenije terminerà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2008. È pertanto necessario nominare un nuovo revisore esterno a partire dall’esercizio finanziario 2009.

(3)

La Banka Slovenije ha selezionato Deloitte revizija d.o.o. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2011.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che Deloitte revizija d.o.o. sia nominata revisore esterno della Banka Slovenije per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2011.

(5)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 13, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«13.   La Deloitte revizija d.o.o. è accettata come revisore esterno della Banka Slovenije per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2011.»

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla BCE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU C 132 dell’11.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.


Banca centrale europea

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/54


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 luglio 2009

che modifica la Decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea

(BCE/2009/19)

(2009/594/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ed in particolare l’articolo 26.2,

Considerando quanto segue:

(1)

L’Indirizzo BCE/2009/10 del 7 maggio 2009 che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) consente l’accesso alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni su iniziativa delle controparti a enti creditizi che, in considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, sono soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalla autorità nazionali competenti.

(2)

La Decisione BCE/2009/16 del 2 luglio 2009 sull'attuazione di un programma di acquisto di obbligazioni garantite (2) istituisce un programma di acquisto di obbligazioni garantite.

(3)

La Decisione BCE/2006/17 del 10 novembre 2006 sui conti annuali della Banca centrale europea (3) deve essere modificata al fine di tener conto di tali sviluppi di natura politica,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2006/17 è modificata come segue:

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   I termini definiti nell’articolo 1 dell’Indirizzo BCE/2006/16 hanno il medesimo significato anche quando utilizzati nella presente decisione.»

2)

Gli allegati I e II alla Decisione BCE/2006/17 sono modificati in conformità dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 luglio 2009.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 123 del 19.5.2009, pag. 99.

(2)  GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.

(3)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 38.


ALLEGATO

Gli allegati I e II alla Decisione BCE/2006/17 sono modificati come segue:

1)

La tabella dal titolo «attivo» nell’allegato I è sostituita dalla seguente:

«ATTIVO

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio di valutazione

1)

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in transito”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: i) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro e ii) gli swap gold location or purity, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

2)

Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera

 

2.1.

Crediti nei confronti del Fondo Monetario Internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n.2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce “Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro”

a)

Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

b)

Diritti speciali di prelievo

Disponibilità (lorde) in diritti speciali di prelievo

b)

Diritti speciali di prelievo

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati nell’ambito del programma finanziario dell’FMI inteso a ridurre la povertà e la fame nel mondo

c)

Altri crediti

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

2.2.

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole (zero bonds), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell’area euro

b)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

b)ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

b)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

b)iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

c)

Prestiti esteri (depositi) a non residenti dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo «altre attività finanziarie»

c)

Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

d)

Altre attività sull’estero

Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro

d)

Altre attività sull’estero

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

3)

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

a)

Investimenti in titoli all’interno dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario,strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell’area euro

a)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

a)ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

a)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

a)iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

b)

Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli sotto la voce dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

4)   Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Strumenti azionari, buoni, titoli di debito e obbligazioni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario emessi da non residenti nell’area dell’euro

b)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

b)ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

b)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

b)iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

c)

Prestiti a non residenti dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo «altre attività finanziarie»

c)

Prestiti al di fuori dell’area dell’euro

Depositi al valore nominale

d)

Titoli emessi da soggetti al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo «altre attività finanziarie»

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica

d)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

I premi/sconti sono ammortizzati

d)ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

d)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II.

Valore nominale

5)

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1)

 

5.1.

Principali operazioni di rifinanziamento

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi

Valore nominale o costo

6)

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema

Valore nominale o costo

7)   Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

Titoli emessi nell’area dell’euro detenuti a fini di politica monetaria. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine tuning

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

7.2.

Altri titoli

Titoli diversi da quelli alla voce dell’attivo 7.1 «titoli detenuti a fini di politica monetaria» ed alla voce dell’attivo 11.3 «altre attività finanziarie»; titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’UEM denominati in euro. Strumenti azionari

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

8)

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti).

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

9)   Crediti interni all’Eurosistema

9.1.

Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell’emissione di certificati di debito della BCE

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE

Effetti cambiari rilasciati dalle BCN ai sensi del back-to-back agreement in connessione con certificati di debito della BCE

Valore nominale

9.2.

Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema

Crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, in forza della Decisione BCE/2001/15 del 6 dicembre 2001 sull’emissione di banconote in euro (2)

Valore nominale

9.3.

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

a)

crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — si veda anche la voce del passivo «Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)»

a)

Valore nominale

b)

altri crediti interni all’Eurosistema che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito da signoraggio della BCE alle BCN

b)

Valore nominale

10)

Voci in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso

Valore nominale

11)   Altre attività

11.1.

Monete metalliche dell’area dell’euro

Monete metalliche in euro

Valore nominale

11.2.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

L’ammortamento è l’assegnazione sistemica dell’ammontare ammortizzabile di un’attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che una immobilizzazione rimanga a disposizione per uso da parte dell’istituzione. La vita utile di singole immobilizzazioni rilevanti può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle stime precedenti. Le attività principali possono essere composte da componenti aventi differenti vite utili. Le vite di tali componenti dovrebbero essere valutate singolarmente

Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Deve essere incluso qualsiasi altro costo diretto o indiretto.

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

11.3.

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli che comprendono azioni e altri strumenti finanziari e saldi, inclusi i depositi a termine e i conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce

a)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

b)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a diminuzione

c)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

d)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

I premi/sconti sono ammortizzati

e)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

f)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

g)

Saldi con banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

11.4.

Differenze di rivalutazione su strumenti “fuori bilancio”

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, futures su tassi di interesse, financial swaps, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta termine/pronti al tasso di cambio di mercato

11.5.

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (per esempio, interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all’acquisto del titolo stesso)

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

11.6.

Varie

a)

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria

a)

Valore nominale o costo

b)

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

b)

Valore di mercato

c)

Attività nette per il finanziamento delle pensioni

c)

Ai sensi dell’art. 22, paragrafo 3

12)

Perdita dell’esercizio

 

Valore nominale

2)

La tabella dal titolo «Stato patrimoniale annuale della BCE» nell’allegato II è sostituita dalla seguente:

«Stato patrimoniale annuale della BCE

(EUR million)

Attivo (4)

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

Passivo

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1)

Oro e crediti in oro

2)

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

2.1.

Crediti nei confronti del FMI

2.2.

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

3)

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

4)

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5)

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

5.1.

Principali operazioni di rifinanziamento

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

6)

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

7)

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2.

Altri titoli

8)

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9)

Crediti interni all’Eurosistema

9.1.

Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell’emissione di certificati di debito della BCE

9.2.

Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema

9.3.

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)

10)

Voci in corso di regolamento

11)

Altre attività

11.1.

Monete metalliche dell’area dell’euro

11.2.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

11.3.

Altre attività finanziarie

11.4.

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

11.5.

Ratei e risconti attivi

11.6.

Varie

12)

Perdita dell’esercizio

 

 

1)

Banconote in circolazione

2)

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

2.1.

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.

Depositi overnight

2.3.

Depositi a tempo determinato

2.4.

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.

Depositi connessi a richieste di margini

3)

Altre passività denominate in euro nei confronti di Istituzioni creditizie dell’area dell’euro

4)

Certificati di debito della BCE emessi

5)

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

5.1.

Amministrazioni pubbliche

5.2.

Altre passività

6)

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

7)

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8)

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.1.

Depositi, saldi e altre passività

8.2.

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9)

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10)

Passività interne all’Eurosistema

10.1.

Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere

10.2.

Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)

11)

Voci in corso di regolamento

12)

Altre passività

12.1.

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

12.2.

Ratei e redditi percepiti in anticipo

12.3.

Varie

13)

Fondi di accantonamento

14)

Conti di rivalutazione

15)

Capitale e riserve

15.1.

Capitale

15.2.

Riserve

16)

Utile dell’esercizio

 

 

Totale Attivo

Totale Passivo

 

 


(1)  GU L 310 del 11.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52

(3)  La BCE può pubblicare alternativamente esatti importi in euro o importi arrotondati in diversa maniera.

(4)  La tabella dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.»


INDIRIZZI

Banca centrale europea

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/65


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 luglio 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali

(BCE/2009/18)

(2009/595/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto del SEBC»), e in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 47.2 dello statuto del SEBC,

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2009/10, del 7 maggio 2009, che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) consente l’accesso alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni su iniziativa delle controparti a enti creditizi che, in considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, sono soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalla autorità nazionali competenti.

(2)

La decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (2) istituisce un programma di acquisto di obbligazioni garantite.

(3)

L’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel sistema europeo di banche centrali (3) necessita di essere modificato per riflettere le decisioni di natura politica

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2006/16 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente definizione:

«i)

per “ente creditizio” si intende: a) un ente creditizio ai sensi degli articoli 2 e 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (4) come recepita nell’ordinamento nazionale, sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, del trattato, che sia soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente.

2)

gli allegati da IV a VIII all’indirizzo BCE/2006/16 sono modificati conformemente all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o luglio 2009.

Articolo 3

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 luglio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 123 del 19.5.2009, pag. 99.

(2)  GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.

(3)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;


ALLEGATO

Gli allegati da IV a VIII dell’indirizzo BCE/2006/16 sono modificati come segue:

1)

La tabella intitolata «Attivo» nell’allegato IV è sostituita dalla seguente:

«ATTIVO

Voce di bilancio (2)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (3)

Attivo

1.

1.

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in transito”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: i) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro; e ii) gli swap gold location or purity, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

Obbligatorio

2.

2.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera

 

 

2.1.

2.1.

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce “Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro”

a)

Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

Diritti speciali di prelievo

Disponibilità (lorde) in diritti speciali di prelievo

b)

Diritti speciali di prelievo

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati nell’ambito del programma finanziario del FMI inteso a ridurre la povertà e la fame nel mondo.

c)

Altri crediti

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

2.2.

2.2.

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Obbligatorio

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole (zero bonds), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell’area euro

b) i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b) ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b) iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b) iv)

Strumenti azionari negoziabili

Strumenti azionari negoziabili

Obbligatorio

c)

Prestiti esteri (depositi) al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

c)

Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

d)

Altre attività sull’estero

Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro

d)

Altre attività sull’estero

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

3.

3.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

a)

Investimenti in titoli all’interno dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario,strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell’area euro

a) i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

a) ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

a) iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

a) iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

4.

4.

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

4.1.

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

a)Saldi presso banche al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale

Obbligatorio

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Strumenti azionari, buoni, titoli di debito e obbligazioni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario emessi da non residenti nell’area dell’euro

b) i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzzati

Obbligatorio

b) ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b) iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b) iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatorio

c)

Prestiti al di fuori dell'area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

c)

Prestiti al di fuori dell'area dell’euro

Depositi al valore nominale

Obbligatorio

d)

Titoli diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie” emessi da soggetti al di fuori dell'area dell’euro

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica

d) i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

d) ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

d) iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

4.2.

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Valore nominale

Obbligatorio

5.

5.

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (4)

 

 

5.1.

5.1.

Principali operazioni di rifinanziamento

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.2.

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.3.

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.4.

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.5.

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.6.

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi

Valore nominale o costo

Obbligatorio

6.

6.

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da un BCN prima di entrare a far parte dell’Eurosistema

Valore nominale o costo

Obbligatorio

7.

7.

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

 

 

 

7.1.

7.1.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

Titoli emesis nell’area dell’euro detenuti a fini di politica monetaria. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine tuning

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono

Obbligatorio

7.2.

7.2.

Altri titoli

Titoli diversi dalla voce dell’attivo 7.1 “Titoli detenuti a fini di politica monetaria” e dalla voce dell’attivo 11.3 “Altre attività finanziarie”; buoni, “notes”, obbligazioni e strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’UEM denominati in euro. Strumenti azionari

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatorio

8.

8.

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti).

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

Obbligatorio

9.

Crediti interni all’Eurosistema (+)

 

 

 

9.1.

Partecipazione al capitale della BCE (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell’articolo 49.2 dello statuto del SEBC

Costo

Obbligatorio

9.2.

Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi del trattato

Valore nominale

Obbligatorio

9.3.

Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell’emissione di certificati di debito della BCE (+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE

Effetti cambiari rilasciati dalle BCN ai sensi del back-to-back agreement in connessione con certificati di debito della BCE

Valore nominale

Obbligatorio

9.4.

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema (+) (1)

Per le BCN: crediti netti connessi all’applicazione dello schema di distribuzione di banconote, ossia inclusa l’emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all’Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, sulla distribuzione del reddito monetario alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (5)

Per la BCE: crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, conformemente alla decisione BCE/2001/15

Valore nominale

Obbligatorio

9.5.

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti) (+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce del passivo “Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)”

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell’ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)

Valore nominale

Obbligatorio

c)

altri crediti interni all’Eurosistema che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria alle BCN del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro (1)

c)

Valore nominale

Obbligatorio

9.

10.

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso

Valore nominale

Obbligatorio

9.

11.

Altre attività

 

 

 

9.

11.1.

Monete metalliche dell’area dell’euro

Monete metalliche in euro qualora l’emittente non sia una BCN

Valore nominale

Obbligatorio

9.

11.2.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

Depreciation rates:

computers e relativo hardware/software e automezzi:

4 anni

impianti, mobili e attrezzature all’interno dell’edificio:

10 anni

fabbricati e spese rilevanti di rinnovamento capitalizzate:

25 anni

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

Consigliato

9.

11.3.

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli, comprese le azioni e altri strumenti finanziari e saldi (ad esempio depositi a tempo determinato e conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce

a)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Consigliato

b)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a diminuzione

Consigliato

c)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

Consigliato

d)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

e)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

f)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

g)

Saldi presso banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

Consigliato

9.

11.4.

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, futures su tassi di interesse, financial swaps, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

9.

11.5.

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all’acquisto del titolo stesso)

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

9.

11.6.

Varie

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell’esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i rispettivi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo “Conti di rivalutazione”). Prestiti su base fiduciaria. Investimenti connessi a depositi in oro di clienti. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell’area dell’euro. Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell’esercizio precedente, prima della copertura. Attività nette per il finanziamento delle pensioni

Valore nominale o costo

Consigliato

Conto provvisorio di rivalutazione

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Conto provvisorio di rivalutazione: obbligatorio

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

Valore di mercato

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti: obbligatorio

12.

Perdita dell’esercizio

 

Valore nominale

Obbligatorio

2)

la tabella dal titolo «Rendiconto finanziario consolidato settimanale dell’Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione dopo la fine del trimestre» nell’allegato V è sostituito dal seguente:

«Rendiconto finanziario consolidato settimanale dell’Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione dopo la fine del trimestre

(milioni di euro)

Attivo (6)

Saldo al …

Differenza rispetto all’ultima settimana, dovuta a

Passivo

Saldo al …

Differenza rispetto all’ultima settimana, dovuta a

operazioni

rettifiche di fine trimestre

operazioni

rettifiche di fine trimestre

1.

Oro e crediti in oro

2.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

2.1.

Crediti nei confronti del FMI

2.2.

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

3.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

4.

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

5.1.

Principali operazioni di rifinanziamento

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

6.

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

7.

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2.

Altri titoli

8.

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.

Altre attività

 

 

 

1.

Banconote in circolazione

2.

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

2.1.

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.

Depositi overnight

2.3.

Depositi a tempo determinato

2.4.

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.

Depositi connessi a richieste di margini

3.

Altre passività denominate in euro nei confronti di Istituzioni creditizie dell’area dell’euro

4.

Certificati di debito emessi

5.

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

5.1.

Amministrazioni pubbliche

5.2.

Altre passività

6.

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

7.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.1.

Depositi, saldi e altre passività

8.2.

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10.

Altre passività

11.

Conti di rivalutazione

12.

Capitale e riserve

 

 

 

Totale attivo

 

 

 

Totale passivo

 

 

 

L’eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

3)

la tabella dal titolo «Rendiconto finanziario consolidato settimanale dell’Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione nel corso del trimestre» nell’allegato VI è sostituito dal seguente:

«Rendiconto finanziario consolidato settimanale dell’Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione durante il trimestre

(milioni di euro)

Attivo (7)

Saldo al …

Differenza rispetto all’ultima settimana, dovuta a operazioni

Passivo

Saldo al …

Differenza rispetto all’ultima settimana, dovuta a operazioni

1.

Oro e crediti in oro

2.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

2.1.

Crediti nei confronti del FMI

2.2.

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

3.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

4.

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

5.1.

Principali operazioni di rifinanziamento

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

6.

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

7.

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2.

Altri titoli

8.

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.

Altre attività

 

 

1.

Banconote in circolazione

2.

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

2.1.

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.

Depositi overnight

2.3.

Depositi a tempo determinato

2.4.

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.

Depositi connessi a richieste di margini

3.

Altre passività denominate in euro nei confronti di istituzioni creditizie dell’area dell’euro

4.

Certificati di debito emessi

5.

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

5.1.

Amministrazioni pubbliche

5.2.

Altre passività

6.

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

7.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.1.

Depositi, saldi e altre passività

8.2.

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10.

Altre passività

11.

Conti di rivalutazione

12.

Capitale e riserve

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

L’eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

4)

la tabella dal titolo «Bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema Rendiconto finanziario consolidato annuale dell’Eurosistema» nell’allegato VII è sostituita dalla seguente:

«Rendiconto finanziario consolidato annuale dell’Eurosistema

(milioni di euro)

Attivo (8)

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

Passivo

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1.

Esercizio precedente

2.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

2.1.

Crediti nei confronti del FMI

2.2.

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

3.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

4.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

5.1.

Principali operazioni di rifinanziamento

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

6.

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

7.

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2.

Altri titoli

8.

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.

Altre attività

 

 

1.

Banconote in circolazione

2.

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

2.1.

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.

Depositi overnight

2.3.

Depositi a tempo determinato

2.4.

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.

Depositi connessi a richieste di margini

3.

Altre passività denominate in euro nei confronti di istituzioni creditizie dell’area dell’euro

4.

Certificati di debito emessi

5.

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

5.1.

Amministrazioni pubbliche

5.2.

Altre passività

6.

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

7.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.1.

Depositi, saldi e altre passività

8.2.

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10.

Altre passività

11.

Conti di rivalutazione

12.

Capitale e riserve

 

 

Totale attivo

 

 

Totale attivo

 

 

L’eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

5)

la tabella dal titolo «Stato patrimoniale annuale di una banca centrale» nell’allegato VIII è sostituita dalla seguente:

«Rendiconto finanziario annuale di una banca centrale  (9)

[milioni di euro]

Attivo (11)

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

Passivo

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1.

Oro e crediti in oro

2.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

2.1.

Crediti nei confronti del FMI

2.2.

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

3.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

4.

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

5.1.

Principali operazioni di rifinanziamento

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

6.

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

7.

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2.

Altri titoli

8.

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.

Crediti interni all’Eurosistema

9.1.

Partecipazione al capitale della BCE

9.2.

Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere

9.3.

Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell’emissione di certificati di debito della BCE

9.4.

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema (*)

9.5.

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti) (*)

10.

Partite in corso di regolamento

11.

Altre attività

11.1.

Monete metalliche dell’area dell’euro

11.2.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

11.3.

Altre attività finanziarie

11.4.

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

11.5.

Ratei e risconti attivi (*)

11.6.

Varie

12.

Perdita dell’esercizio

 

 

1.

Banconote in circolazione (*)

2.

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

2.1.

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.

Depositi overnight

2.3.

Depositi a tempo determinato

2.4.

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.

Depositi connessi a richieste di margini

3.

Altre passività denominate in euro nei confronti di istituzioni creditizie dell’area dell’euro

4.

Certificati di debito emessi

5.

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

5.1.

Amministrazioni pubbliche

5.2.

Altre passività

6.

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

7.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.1.

Depositi, saldi e altre passività

8.2.

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10.

Passività interne all’Eurosistema

10.1.

Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere

10.2.

Passività connesse agli effetti cambiari a fronte dell’emissione di certificati di debito della BCE

10.3.

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema (*)

10.4.

Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette) (*)

11.

Partite in corso di regolamento

12.

Altre passività

12.1.

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

12.2.

Ratei e risconti passivi e redditi percepiti in anticipo (*)

12.3.

Varie

13.

Fondi di accantonamento

14.

Conti di rivalutazione

15.

Capitale e riserve

15.1.

Capitale

15.2.

Riserve

16.

Utile dell’esercizio

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

L’eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.


(1)  Voce da armonizzare. Cfr. il considerando 4 del presente indirizzo.

(2)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “(+)” sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.

(3)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN utilizzati ai fini dell’Eurosistema, ossia rilevanti in ordine al funzionamento dell’Eurosistema.

(4)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55.»;

(6)  La tabella dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.»;

(7)  La tabella dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo»;

(8)  La tabella dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.»;

(9)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(10)  Le banche centrali in alternativa possono pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

(11)  La tabella dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/82


DECISIONE EUJUST LEX/1/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 3 luglio 2009

relativa alla nomina del capo della missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX

(2009/596/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2009/475/PESC del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/475/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX. Tale azione comune cessa di produrre effetti il 30 giugno 2010.

(2)

L’articolo 9, paragrafo 2, dell’azione comune 2009/475/PESC autorizza il comitato politico e di sicurezza ad adottare decisioni in merito alla nomina del capomissione.

(3)

Stephen WHITE dovrebbe essere nominato capomissione di EUJUST LEX fino al 31 dicembre 2009,

DECIDE:

Articolo 1

Stephen WHITE è nominato capo della missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX, con effetto dal 1o luglio 2009.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell’adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2009.

Fatto a Bruxelles, addì 3 luglio 2009.

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 156 del 19.6.2009, pag. 57.


4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/83


DECISIONE 2009/597/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione Atalanta).

(2)

L’articolo 10, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate della partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 24 del trattato.

(3)

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione Atalanta («l’accordo»).

(4)

L’accordo dovrebbe essere firmato, con riserva della sua conclusione.

(5)

Le disposizioni dell’accordo dovrebbero applicarsi a titolo provvisorio in attesa dell’entrata in vigore,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta) è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione dell’accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2 dell’accordo, l’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta)

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

dall’altra,

in seguito denominate «le parti»,

TENUTO CONTO di quanto segue:

l’adozione, da parte del Consiglio, dell’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione Atalanta),

l’invito rivolto dall’UE alla Repubblica di Croazia a partecipare all’operazione diretta dall’UE,

il completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e del comitato militare dell’UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica di Croazia all’operazione diretta dall’UE,

la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (2) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (3), entrambe modificate dalla decisione ATALANTA/5/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 giugno 2009 (4),

la decisione della Repubblica di Croazia del 3 aprile 2009 di partecipare all’operazione Atalanta,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all’operazione

1.   La Repubblica di Croazia aderisce all’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta) nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di estendere l’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica di Croazia all’operazione Atalanta lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

3.   La Repubblica di Croazia assicura che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

all’azione comune 2008/851/PESC e alle eventuali successive modifiche,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

4.   Le forze e il personale distaccato dalla Repubblica di Croazia che partecipano all’operazione conformano l’esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

5.   La Repubblica di Croazia informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 2

Status delle forze

1.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell’operazione Atalanta dalla Repubblica di Croazia è disciplinato dall’accordo sullo status delle forze concluso tra l’Unione europea e la Somalia, Gibuti o altri Stati della regione con cui sia stato concluso tale accordo ai fini dell’operazione, o della dichiarazione unilaterale sullo status delle forze rilasciata dal Kenya o altri Stati della regione che abbiano rilasciato tale dichiarazione ai fini dell’operazione.

2.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando al di fuori della zona delle operazioni congiunte è disciplinato da disposizioni fra lo Stato ospitante i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica di Croazia.

3.   Fatto salvo l’accordo sullo status delle forze di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Croazia esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

4.   La Repubblica di Croazia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’operazione Atalanta, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Repubblica di Croazia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

5.   La Repubblica di Croazia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione Atalanta e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

6.   Gli Stati membri dell’Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo in relazione alla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione Atalanta e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Condizioni di trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell’esercizio delle competenze giurisdizionali

Se la Repubblica di Croazia esercita la propria giurisdizione su persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia, il trasferimento dalla forza navale diretta dall’Unione europea (EUNAVFOR) alla Repubblica di Croazia delle persone arrestate e fermate dall’EUNAVFOR e dei beni sequestrati in possesso dell’EUNAVFOR ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie si svolge secondo le condizioni indicate nell’allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

Le disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (5) si applicano nell’ambito dell’operazione Atalanta.

Articolo 5

Catena di comando

1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE. Il comandante dell’operazione dell’UE può delegare i suoi poteri.

3.   La Repubblica di Croazia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può, previa consultazione della Repubblica di Croazia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica di Croazia.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica di Croazia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1.   La Repubblica di Croazia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (6).

2.   L’operazione Atalanta fornisce supporto logistico al contingente militare croato dietro rimborso dei costi alle condizioni previste nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 7. La gestione amministrativa delle spese è affidata ad Athena.

3.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Repubblica di Croazia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status delle forze, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo, del presente accordo.

Articolo 7

Disposizioni di attuazione del presente accordo

Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell’attuazione del presente accordo è concluso tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune o il comandante dell’operazione dell’UE e le autorità competenti della Repubblica di Croazia.

Articolo 8

Non conformità

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dei precedenti articoli, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 9

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 10

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Croazia all’operazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica di Croazia


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  GU L 109 del 30.4.2009, pag. 52.

(3)  GU L 119 del 14.5.2009, pag. 40.

(4)  GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 34.

(5)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 74.

(6)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.

ALLEGATO

Disposizioni sulle condizioni e sulle modalità di trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nel mare territoriale della Somalia, e fermate dalla forza navale diretta dall’Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell’EUNAVFOR, dall’EUNAVFOR alla Repubblica di Croazia, e del loro trattamento dopo tale trasferimento

1.   Definizioni

Ai fini del presente accordo:

a)

«pirateria» la pirateria definita all’articolo 101 dell’UNCLOS;

b)

«rapina a mano armata» gli atti definiti al paragrafo 1, lettera a), commessi nel mare territoriale di uno Stato costiero nel teatro dell’operazione;

c)

«persona trasferita» qualsiasi persona sospettata di voler commettere, di commettere o di aver commesso, atti di pirateria o rapine a mano armata, trasferita dall’EUNAVFOR alla Repubblica di Croazia in virtù del presente accordo.

2.   Principi generali

a)

La Repubblica di Croazia può accettare, su richiesta dell’EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall’EUNAVFOR in connessione con la pirateria o la rapina a mano armata e dei relativi beni sequestrati dall’EUNAVFOR e sottoporre tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell’azione giudiziaria.

b)

L’EUNAVFOR, agendo in virtù del presente accordo, trasferisce le persone soltanto alle autorità competenti della Repubblica di Croazia preposte all’applicazione della legge.

c)

La Repubblica di Croazia conferma che tratterà le persone trasferite in virtù delle presenti disposizioni, sia prima che dopo il trasferimento, in modo umano e in conformità con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, incluso il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione arbitraria ed in conformità con il requisito del diritto a un processo equo.

3.   Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite

a)

La persona trasferita è trattata in modo umano e non è oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, riceve vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e può osservare la propria religione.

b)

La persona trasferita è prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che decide senza indugio sulla legittimità della detenzione e ordina il rilascio se la detenzione non è legittima.

c)

La persona trasferita ha diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio.

d)

Nell’accertamento di un’accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita ha diritto a un’udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente e imparziale, costituito per legge.

e)

La persona trasferita accusata di un reato è presunta innocente fino a quando non ne sia legalmente accertata la colpevolezza.

f)

Nell’accertamento di un’accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita ha diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:

1)

essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad essa comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

2)

disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa e comunicare con un avvocato di sua scelta;

3)

essere giudicata senza indebito ritardo;

4)

essere presente al processo e difendersi di persona o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvista di un difensore, essere informata del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d’ufficio, a titolo gratuito se la persona non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

5)

esaminare, o far esaminare, tutte le prove a suo carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni a carico, e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

6)

farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza;

7)

non essere costretta a testimoniare contro sé stessa o a confessare la propria colpevolezza.

g)

La persona trasferita condannata per un reato ha diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi a un organo giurisdizionale superiore in conformità con la legislazione della Repubblica di Croazia.

h)

La Repubblica di Croazia non trasferisce la persona trasferita a alcun altro Stato ai fini delle indagini e dell’azione giudiziaria senza un consenso scritto preliminare dell’EUNAVFOR.

4.   Pena di morte

Nessuno è condannato o rischia di essere condannato alla pena di morte o è sottoposto all’applicazione di tale pena.

5.   Documentazione e notifiche

a)

Il trasferimento è oggetto di un documento appropriato firmato dal rappresentante dell’EUNAVFOR e dal rappresentante delle autorità competenti della Repubblica di Croazia preposte all’applicazione della legge.

b)

L’EUNAVFOR fornisce alla Repubblica di Croazia la documentazione sulla detenzione delle persone trasferite. Questa documentazione include, per quanto possibile, indicazioni concernenti la condizione fisica della persona trasferita durante la detenzione, il momento del trasferimento alle autorità della Repubblica di Croazia, la ragione della detenzione, l’ora e il luogo in cui è cominciata e tutte le decisioni prese riguardo alla detenzione.

c)

La Repubblica di Croazia è responsabile della rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, una documentazione di tutti i beni sequestrati, della condizione fisica della persona, dei luoghi di detenzione, delle accuse a suo carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell’azione giudiziaria e del processo.

d)

Questa documentazione è a disposizione dei rappresentanti dell’UE e dell’EUNAVFOR su richiesta scritta al ministro degli Affari esteri della Repubblica di Croazia.

e)

Inoltre, la Repubblica di Croazia notifica all’EUNAVFOR il luogo di detenzione delle persone trasferite in virtù del presente accordo, l’eventuale deterioramento delle loro condizioni fisiche e le indicazioni di presunto trattamento indebito. I rappresentanti dell’UE e dell’EUNAVFOR hanno accesso alle persone trasferite in virtù del presente accordo finché tali persone sono sottoposte a detenzione e possono interrogarle.

f)

A loro richiesta, le agenzie umanitarie nazionali e internazionali possono visitare le persone trasferite in virtù del presente accordo.

g)

Allo scopo di assicurare che l’EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva alla Repubblica di Croazia con la convocazione dei testimoni dell’EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, la Repubblica di Croazia notifica all’EUNAVFOR l’intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l’audizione dei testimoni.

6.   Assistenza dell’EUNAVFOR

a)

L’EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, fornisce tutta l’assistenza alla Repubblica di Croazia in vista delle indagini e dell’azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite.

b)

In particolare l’EUNAVFOR:

1)

consegna la documentazione sulla detenzione redatta ai sensi del punto 5, lettera b) delle presenti disposizioni;

2)

tratta le prove secondo le esigenze delle autorità competenti della Repubblica di Croazia, come convenuto nelle disposizioni di attuazione descritte al punto 8;

3)

si sforza di produrre le deposizioni dei testimoni o le dichiarazioni giurate dei membri del personale dell’EUNAVFOR coinvolti negli incidenti in relazione ai quali le persone sono state trasferite in virtù delle presenti disposizioni;

4)

consegna tutti i beni sequestrati pertinenti in suo possesso.

7.   Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite

Nulla delle presenti disposizioni è inteso o può essere interpretato come deroga ai diritti di cui può godere una persona trasferita ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.

8.   Modalità di attuazione

a)

Ai fini dell’attuazione delle presenti disposizioni, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere approvate dalle autorità competenti della Repubblica di Croazia, da una parte, e dalle autorità competenti dell’UE nonché dalle autorità competenti degli Stati che mettono un contingente nazionale a disposizione dell’EUNAVFOR, dall’altra.

b)

Le disposizioni di attuazione possono tra l’altro riguardare:

1)

l’individuazione delle autorità competenti della Repubblica di Croazia preposte all’applicazione della legge a cui l’EUNAVFOR può trasferire le persone;

2)

i luoghi di detenzione in cui le persone trasferite saranno trattenute;

3)

il trattamento dei documenti, inclusi quelli relativi alla raccolta delle prove, che sono consegnati alle autorità competenti della Repubblica di Croazia preposte all’applicazione della legge al momento del trasferimento di una persona;

4)

i punti di contatto per le notifiche;

5)

i formulari da utilizzare per i trasferimenti.