ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.200.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 200

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
31 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali

25

 

*

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

31

 

*

Regolamento (CE) n. 664/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009)

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

31.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/1


REGOLAMENTO (CE) N. 661/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. A tal fine, esiste già un dispositivo comunitario globale di omologazione dei veicoli a motore, stabilito dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (3).

(2)

Il presente regolamento è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione comunitaria di cui alla direttiva 2007/46/CE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati IV, VI, XI e XV di tale direttiva.

(3)

Il presente regolamento fa salve le procedure di omologazione in un’unica tappa e di omologazione mista dei veicoli di cui all’articolo 6 della direttiva 2007/46/CE.

(4)

I requisiti tecnici di omologazione dei veicoli a motore relativi a numerosi aspetti della sicurezza e dell’ambiente sono stati armonizzati a livello comunitario per evitare che essi differiscano da uno Stato membro all’altro e per garantire elevati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente nell’intera Comunità.

(5)

Il presente regolamento mira pertanto anche a migliorare la competitività dell’industria automobilistica comunitaria, consentendo agli Stati membri di esercitare un’efficace sorveglianza del mercato per verificare la conformità con le modalità di omologazione dettagliate di cui al presente regolamento per quanto riguarda l’immissione sul mercato dei prodotti interessati.

(6)

È opportuno fissare requisiti sia in materia di sicurezza generale dei veicoli a motore che di efficienza ambientale degli pneumatici, poiché esistono sistemi di controllo della pressione degli pneumatici che ne aumentano, allo stesso tempo, sia la sicurezza che l’efficienza ambientale.

(7)

In seguito alla richiesta del Parlamento europeo in tal senso un nuovo approccio normativo è stato applicato alla legislazione comunitaria in materia di veicoli. Il presente regolamento dovrebbe fissare perciò solo delle disposizioni di base sulla sicurezza dei veicoli e sulle emissioni di CO2 e di rumorosità degli pneumatici, mentre le specifiche tecniche dovrebbero essere stabilite da misure d’attuazione adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(8)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di fissare procedure specifiche, prove e requisiti per l’omologazione di veicoli a motore, componenti ed entità tecniche separate; di definire con più precisione le caratteristiche che uno pneumatico deve soddisfare per poter essere definito «pneumatico per uso speciale», «pneumatico professionale da fuoristrada», «pneumatico rinforzato», «pneumatico extra load», «pneumatico invernale», «pneumatico di scorta ad uso temporaneo di tipo T» o «pneumatico da trazione»; di fissare requisiti di sicurezza specifici per i veicoli destinati al trasporto su strada di merci pericolose all’interno degli Stati membri o tra di essi; di esentare determinati veicoli o classi di veicoli all’interno delle categorie M2, M3, N2 e N3 dall’obbligo di istallare dispositivi avanzati di frenata d’emergenza e/o sistemi d’avviso di deviazione dalla corsia; di modificare i valori limite di resistenza al rotolamento e di rumorosità di rotolamento degli pneumatici, a causa dell’evolversi dei metodi di prova, senza ridurre gli attuali livelli di protezione dell’ambiente; di fissare delle norme sulla procedura per la determinazione dei livelli di rumore degli pneumatici; di ridurre il periodo di vendita degli pneumatici che non soddisfano i nuovi requisiti fissati nel presente regolamento e nelle relative misure di attuazione e di modificare l’allegato IV per includervi i regolamenti della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa («regolamenti UNECE») che sono divenuti obbligatori ai sensi della decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (5). Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(9)

Oltre alla sua attuale iniziativa volta a definire un sistema di valutazione delle strade, la Commissione dovrebbe, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentare una proposta di classificazione delle strade dell’Unione europea in funzione della produzione del rumore che completerà la mappatura del rumore nei trasporti con veicoli a motore, allo scopo di fissare priorità e requisiti appropriati per il manto stradale e stabilire limiti massimi per il rumore stradale.

(10)

I progressi tecnici nell’area dei sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli offrono nuove possibilità di ridurre gli incidenti stradali. Al fine di ridurre al minimo il numero degli incidenti è necessario introdurre alcune delle nuove pertinenti tecnologie.

(11)

L’utilizzo obbligatorio e coerente di tecnologie d’avanguardia per la fabbricazione di pneumatici e di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento è determinante ai fini della riduzione della quota delle emissioni di gas serra dovuta al traffico stradale nel settore dei trasporti e contribuisce, al contempo, a promuovere l’innovazione, l’occupazione e la competitività dell’industria automobilistica comunitaria.

(12)

Per semplificare la legislazione in materia di omologazione, in linea con le raccomandazioni contenute nella relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21 è opportuno abrogare diverse direttive, senza ridurre il livello di protezione degli utenti della strada. I requisiti fissati in tali direttive dovrebbero essere riportati al presente regolamento ed essere eventualmente sostituiti con riferimenti ai rispettivi regolamenti UNECE, quali recepiti dal diritto comunitario ai sensi della decisione 97/836/CE. Per ridurre gli oneri amministrativi connessi con la procedura di omologazione è opportuno, se del caso, consentire ai produttori di veicoli di ottenere l’omologazione ai fini del presente regolamento, tramite l’ottenimento dell’omologazione in conformità del pertinente regolamento UNECE, come indicato all’allegato IV del presente regolamento.

(13)

È opportuno che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesione dei loro occupanti e degli altri utenti della strada. A tal fine, è necessario che i produttori garantiscano che i veicoli rispettino i requisiti pertinenti fissati dal presente regolamento e dalle relative misure di attuazione. Tali misure dovrebbero comprendere, ma non limitarsi, a requisiti relativi alla integrità strutturale del veicolo, ai sistemi per assistere il conducente a controllare il veicolo, ai sistemi per informare, in modo acustico e visivo, il conducente sullo stato del veicolo e della zona circostante, ai sistemi d’illuminazione del veicolo, ai sistemi di protezione degli occupanti, dell’esterno e degli accessori del veicolo, alle masse e alle dimensioni, agli pneumatici e ai sistemi avanzati del veicolo ed altri vari elementi. Inoltre, è necessario che i veicoli soddisfino requisiti specifici relativi ai veicoli destinati al trasporto di merci particolari e ai loro rimorchi o specifiche disposizioni relative agli autobus, se del caso.

(14)

Il calendario per l’introduzione dei nuovi requisiti specifici di omologazione dei veicoli dovrebbe tener conto dell’effettiva fattibilità tecnica di tali requisiti. In generale, i requisiti si dovrebbero applicare inizialmente solo ai nuovi tipi di veicoli. I tipi di veicoli già esistenti dovrebbero usufruire di un certo periodo di tempo per conformarsi alle prescrizioni. Inoltre, il montaggio obbligatorio di sistemi di controllo della pressione degli pneumatici dovrebbe inizialmente essere limitato alle sole autovetture. Il montaggio obbligatorio di altri dispositivi avanzati di sicurezza dovrebbe inizialmente essere limitato ai soli veicoli pesanti.

(15)

La Commissione dovrebbe continuare a valutare la fattibilità tecnica ed economica e la maturità del mercato di altri dispositivi avanzati di sicurezza e pubblicare una relazione, accompagnata eventualmente da proposte di modifica al presente regolamento, entro il 1o dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni.

(16)

La Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di estendere l’obbligo di montaggio dei sistemi di controllo della pressione degli pneumatici, dei sistemi di avviso di deviazione dalla carreggiata e dei dispositivi avanzati di frenata d’emergenza su altre categorie di veicoli e, se del caso, proporre una modifica al presente regolamento.

(17)

La Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di un rafforzamento dei requisiti di aderenza sul bagnato per gli pneumatici e, se del caso, proporre una modifica al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire un’efficace sorveglianza del mercato.

(18)

È possibile sfruttare appieno le potenzialità connesse all’aumento della sicurezza e alla riduzione delle emissioni di CO2 e del rumore causato dal traffico solamente affiancandole a un sistema di etichettatura inteso ad informare i consumatori in merito alle prestazioni degli pneumatici.

(19)

È opportuno attuare le misure annunciate nella comunicazione della Commissione del 7 febbraio 2007 intitolata «Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri» volte a ridurre le emissioni di CO2 dovute agli pneumatici. Tale riduzione dovrebbe essere ottenuta combinando pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e l’introduzione di sistemi di controllo della pressione degli pneumatici. Al contempo, è anche opportuno stabilire prescrizioni per ridurre il rumore di rotolamento e requisiti di aderenza sul bagnato assicurando che siano mantenuti i livelli di sicurezza degli pneumatici. Il relativo calendario di attuazione dovrebbe riflettere le difficoltà che ostacolano il soddisfacimento di tutti questi requisiti. In particolare, data la difficoltà di rispettare i requisiti relativi al rumore di rotolamento e dato il tempo di cui l’industria avrà bisogno per sostituire le attuali linee di pneumatici, è opportuno prevedere un periodo più lungo per applicare i requisiti sul rumore di rotolamento riguardo ai nuovi pneumatici di tipi già esistenti.

(20)

È probabile che alcune categorie di pneumatici, compresi gli pneumatici professionali da fuori strada, soggetti a limiti di velocità, e quelli destinati a veicoli immatricolati prima del 1990, debbano essere prodotte in quantità molto piccole. È perciò opportuno esentare tali categorie di pneumatici da alcuni requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione se emerge che tali requisiti sono incompatibili con l’uso degli pneumatici o se gli oneri supplementari da essi imposti risultino sproporzionati.

(21)

Per quanto riguarda gli pneumatici ricostruiti, la Commissione dovrebbe esaminare attentamente questo settore di attività, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, e valutare se sia necessario adeguare l’attuale sistema di regolamentazione.

(22)

È opportuno stabilire margini di tolleranza per alcuni valori limite di resistenza al rotolamento o di rumore di rotolamento per talune categorie specifiche di pneumatici al fine di tener conto delle loro caratteristiche di progettazione e di prestazione. In particolare, è opportuno stabilire tali margini di tolleranza per gli pneumatici progettati per avere prestazioni migliori di trazione e di frenata in condizioni di neve estreme.

(23)

Gli pneumatici per uso speciale sono utilizzati su veicoli che hanno accesso a cantieri edili, cantieri di abbattimento degli alberi e siti minerari e sono pertanto progettati per offrire prestazioni migliori fuori strada rispetto agli pneumatici destinati unicamente all’uso su strada. Per garantire dette prestazioni, essi sono costruiti usando materiali che permettono di resistere maggiormente ai danni rispetto agli pneumatici normali e sono dotati di una scolpitura del battistrada a blocchi. Poiché entrambe le predette caratteristiche essenziali di progettazione determinano che gli pneumatici per uso speciale producano più rumore rispetto agli pneumatici normali, essi dovrebbero poter emettere maggiore rumore rispetto agli pneumatici normali.

(24)

I sistemi elettronici di controllo della stabilità, i dispositivi avanzati di frenata d’emergenza e i sistemi d’avviso di deviazione dalla corsia hanno un elevato potenziale per ridurre considerevolmente gli incidenti stradali. È perciò opportuno che la Commissione fissi, in conformità dei regolamenti UNECE, dei requisiti per tali sistemi per le categorie di veicoli in cui l’applicazione dei requisiti in questione è adeguata e per le quali è stato dimostrato che ne conseguirebbe un miglioramento del livello complessivo di sicurezza. È opportuno accordare tempi sufficienti fino all’attuazione di tali requisiti per consentire che siano adottate misure di attuazione e, conseguentemente, che tali complesse tecnologie siano sviluppate e applicate ai veicoli.

(25)

A decorrere dal 2011 per le nuove omologazioni e dal 2014 per i nuovi veicoli, i termini attuazione per il montaggio obbligatorio dei sistemi elettronici di controllo della stabilità sui veicoli pesanti dovrebbero essere in linea con le date stabilite nel presente regolamento.

(26)

Fino all’introduzione dei sistemi elettronici di controllo della stabilità, la Commissione dovrebbe prevedere iniziative e campagne di informazione sulla loro efficacia e promuoverne le vendite. La Commissione dovrebbe inoltre controllare l’evoluzione dei prezzi per accertare se i prezzi dei nuovi veicoli stiano aumentando in modo sproporzionato a seguito della loro dotazione per conformarsi alle nuove norme di sicurezza.

(27)

Le misure che saranno proposte in futuro sulla base del presente regolamento o le procedure per la sua applicazione dovrebbero rispettare i principi indicati dalla Commissione nella comunicazione del 7 febbraio 2007 intitolata «Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo». In particolare, ai fini di una migliore regolamentazione e semplificazione e onde evitare di aggiornare costantemente la legislazione comunitaria in vigore su questioni di specifiche tecniche, è opportuno che il presente regolamento contenga riferimenti a norme e regolamenti internazionali esistenti senza doverli riprodurre nel quadro giuridico comunitario.

(28)

È importante che i pezzi di ricambio dei sistemi disciplinati dal presente regolamento siano soggetti a requisiti di sicurezza e a procedure d’omologazione equivalenti. È quindi opportuno che i pezzi di ricambio e le entità tecniche vengano omologate.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(30)

Il presente regolamento fa riferimento al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri commerciali leggeri (EUR 5 e EUR 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (6), e al regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (7). In particolare, le misure del presente regolamento che riguardano la riduzione delle emissioni di CO2 dovrebbero essere collegate, entro i limiti del possibile, alle misure aggiuntive miranti a conseguire un’ulteriore riduzione di 10 g di CO2 sulla base dell’obiettivo delle emissioni pari a 130 g di CO2.

(31)

Ai fini di un approccio più integrato, la Commissione dovrebbe proporre a tempo debito ulteriori modifiche al presente regolamento oppure presentare altre proposte, volte ad un’esauriente valutazione d’impatto che contempli tutte le eventuali misure aggiuntive volte a raggiungere gli auspicati obiettivi di emissione di CO2 e che contempli le altre tecnologie disponibili sul mercato, comprese le tecnologie di mantenimento della pressione negli pneumatici, il miglioramento del manto stradale e le altre nuove tecnologie pertinenti, nonché i requisiti relativi all’efficienza dei sistemi di condizionamento dell’aria che già hanno, o potrebbero avere, conseguenze evidenti sulla resistenza al rotolamento degli pneumatici o sul risparmio di carburante del veicolo e sulle emissioni di CO2.

(32)

Per affrontare il problema del rumore stradale è opportuno adottare un approccio coerente e globale. Per quanto riguarda la considerevole parte del rumore stradale dovuta al manto stradale, la norma ISO 10844 è attualmente in fase di revisione e dovrebbe essere considerata in questo contesto con l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente le superfici stradali. Nel quadro della normativa ISO, gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente per migliorare il manto delle loro strade. Inoltre, è opportuno sviluppare una politica globale in materia di emissioni sonore, che contempli tutti i sistemi di trasporto, ivi comprese le emissioni sonore dei trasporti aerei e ferroviari, in aggiunta a quelle dei trasporti su strada.

(33)

A decorrere dalle date di applicazione ai nuovi veicoli, ai componenti e alle entità tecniche nuove dei pertinenti requisiti del presente regolamento, le seguenti direttive dovrebbero pertanto essere abrogate:

direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (8),

direttiva 70/222/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (9),

direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (10),

direttiva 70/387/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (11),

direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (12),

direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (13),

direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (14),

direttiva 74/60/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (15),

direttiva 74/61/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (16),

direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (17),

direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio) (18),

direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (19),

direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (20),

direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (21),

direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (22),

direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (23),

direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (24),

direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d’ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (25),

direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (26),

direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (27),

direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (28),

direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (29),

direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (30),

direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (31),

direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (32),

direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (33),

direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (34),

direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (35),

direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (36),

direttiva 78/317/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore (37),

direttiva 78/318/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore (38),

direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore (39),

direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (40),

direttiva 89/297/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (41),

direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (42),

direttiva 92/21/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1  (43),

direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (44),

direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (45),

direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (46),

direttiva 92/114/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (47),

direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli (48),

direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (49),

direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (50),

direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (51),

direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (52),

direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (53),

direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (54),

direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio (55),

direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (56),

direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (57).

(34)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione del mercato interno grazie all’introduzione di requisiti tecnici comuni relativi alla sicurezza e all’efficienza ambientale dei veicoli a motore e degli pneumatici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà, sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa i requisiti:

1)

per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati per quanto riguarda la loro sicurezza;

2)

per l’omologazione dei veicoli a motore, in riferimento ai sistemi di controllo della pressione degli pneumatici, per quanto riguarda la loro sicurezza, l’efficienza dei carburanti e le emissioni di CO2 e, in riferimento agli indicatori di cambio di marcia, per quanto riguarda la loro efficienza dei carburanti e le emissioni di CO2; e

3)

per l’omologazione degli pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e di resistenza al rotolamento e la rumorosità di rotolamento.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M, N e O, nonché ai relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, definiti nella parte A dell’allegato II della direttiva 2007/46/CE, tenuto conto delle disposizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2007/46/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «controllo elettronico della stabilità»: una funzione elettronica di controllo di un veicolo che ne migliora la stabilità dinamica;

2)   «veicolo M2 o M3 di classe I»: un veicolo appartenente alla categoria M2 o M3, la cui capacità supera i 22 passeggeri oltre al conducente, e che dispone di spazi destinati ai passeggeri in piedi, per consentire loro spostamenti frequenti;

3)   «veicolo M2 o M3 di classe A»: un veicolo appartenente alla categoria M2 o M3, la cui capacità non supera i 22 passeggeri oltre al conducente, destinato al trasporto di passeggeri in piedi, munito di sedili e predisposto per i passeggeri in piedi;

4)   «sistema di avviso di deviazione dalla corsia»: un sistema che avverte il conducente di una deriva involontaria del veicolo dalla sua corsia di marcia;

5)   «dispositivo avanzato di frenata d’emergenza»: un dispositivo in grado di individuare automaticamente una situazione d’emergenza e di attivare il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare una collisione;

6)   «indice della capacità di carico»: uno o due numeri che indicano il carico che lo pneumatico può sopportare, singolarmente o in configurazione singola e accoppiata, alla velocità corrispondente alla categoria di velocità associata e se usato in conformità delle prescrizioni specificate dal costruttore;

7)   «sistema di controllo della pressione degli pneumatici»: un sistema montato su un veicolo, capace di valutare la pressione degli pneumatici o il variare della pressione nel tempo e di trasmettere le relative informazioni all’utente con il veicolo in marcia;

8)   «pneumatico per uso speciale»: uno pneumatico destinato a usi misti su strada, fuori strada o ad altri usi speciali;

9)   «pneumatico professionale da fuori strada»: uno pneumatico per uso speciale impiegato essenzialmente fuori strada in condizioni estreme;

10)   «pneumatico rinforzato» o «extra load»: una struttura dello pneumatico di categoria C1 la cui carcassa è progettata per sopportare un carico maggiore rispetto a uno pneumatico normale della medesima categoria;

11)   «pneumatico invernale»: uno pneumatico, la cui scolpitura, composizione o struttura del battistrada sono progettate principalmente per ottenere su suolo innevato prestazioni migliori di quelle di uno pneumatico normale riguardo alla sua capacità di avviare o mantenere il moto del veicolo;

12)   «pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T»: uno pneumatico di scorta progettato per un uso temporaneo ad una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;

13)   «pneumatico da trazione»: uno pneumatico delle classi C2 o C3, recante la scritta «M + S» o «M.S» o «M&S» e destinato a essere installato su uno o più assi motore del veicolo;

14)   «utente della strada non protetto»: pedoni, ciclisti e motociclisti;

15)   «indicatore di cambio di marcia» o «GSI»: un dispositivo visibile che raccomanda al conducente di cambiare marcia;

16)   «cambio manuale»: un cambio che può essere utilizzato in una modalità in cui il cambio tra tutte o alcune delle marce deriva sempre direttamente da un’azione del conducente, indipendentemente da come è stato attuato fisicamente; la presente definizione non comprende i sistemi in cui il conducente può soltanto scegliere a priori una determinata strategia di cambio di marcia o limitare il numero di marce disponibili durante la guida ma in cui l’effettivo cambio di marcia è avviato autonomamente dalla decisione del conducente, sulla base di determinati metodi di guida.

CAPO II

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI

Articolo 4

Obblighi generali

1.   I costruttori dimostrano che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità sono stati omologati ai sensi del presente regolamento e delle relative misure d’attuazione.

2.   I costruttori possono scegliere di presentare la domanda di omologazione per quanto riguarda tutti i sistemi e il montaggio di tutti i componenti e le entità tecniche coperti dal presente regolamento oppure di omologazione per quanto riguarda uno o più sistemi e il montaggio di uno o più componenti o di una o più entità tecniche coperti dal presente regolamento. Un’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE elencati all’allegato IV è considerata un’omologazione CE ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.

3.   I costruttori devono dimostrare che tutti i nuovi sistemi, i componenti e le entità tecniche, venduti o messi in servizio nella Comunità, sono omologati ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.

Articolo 5

Requisiti generali e prove

1.   I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo e per gli altri utenti della strada.

2.   I costruttori garantiscono che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche soddisfino i requisiti pertinenti fissati dal presente regolamento e dalle relative misure di attuazione, comprese le prescrizioni relative:

a)

all’integrità della struttura del veicolo, che comprende le prove d’urto;

b)

ai sistemi che coadiuvano il conducente nel controllo del veicolo, tra cui lo sterzo, i freni e i sistemi elettronici di controllo della stabilità;

c)

ai sistemi destinati a informare il conducente, in modo acustico o visivo, sullo stato del veicolo e della zona circostante e comprendenti vetrature, specchi e sistemi d’informazione del conducente;

d)

ai sistemi di illuminazione del veicolo;

e)

alla protezione degli occupanti del veicolo, che comprende finiture interne, poggiatesta, cinture di sicurezza, ancoraggi «ISOfix» o sistemi di ritenuta per bambini già montati di serie e porte del veicolo;

f)

alla parte esterna del veicolo e agli accessori;

g)

alla compatibilità elettromagnetica;

h)

ai dispositivi di segnalazione acustica;

i)

agli impianti di riscaldamento;

j)

al/ai dispositivo/i di protezione contro un impiego non autorizzato;

k)

ai sistemi di identificazione del veicolo;

l)

alle masse e dimensioni;

m)

alla sicurezza elettrica;

n)

agli indicatori di cambio di marcia.

3.   I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle unità tecniche destinati a tali veicoli, come specificato all’allegato I.

Articolo 6

Requisiti specifici concernenti taluni veicoli appartenenti alle categorie N e O

1.   I veicoli appartenenti alle categorie N e O rispettano eventualmente, oltre ai requisiti di cui agli articoli 5, 8, 9, 10 e 12 e alle relative misure di attuazione, anche i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e alle relative misure di attuazione.

2.   I veicoli appartenenti alle categorie N2 ed N3 sono costruiti in modo da garantire che, in caso di urto frontale con un altro veicolo, i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo siano ridotti al minimo.

3.   I veicoli appartenenti alle categorie N2, N3, O3 e O4 sono costruiti in modo da garantire che, in caso urto laterale provocato da un utente della strada non protetto, i rischi di lesioni per quest’ultimo siano ridotti al minimo.

4.   La cabina del veicolo o lo spazio per il conducente e i passeggeri sono sufficientemente robusti da proteggere gli occupanti in caso di urto o di ribaltamento, tenendo conto del regolamento UNECE n. 29.

5.   I veicoli appartenenti alle categorie N2, N3, O3 e O4 sono costruiti in modo da ridurre al minimo l’effetto degli spruzzi del veicolo sulla visibilità per i conducenti degli altri veicoli.

Articolo 7

Requisiti specifici per i veicoli delle categorie M2 ed M3

1.   Oltre ai requisiti di cui agli articoli 5, 8, 9 e 10 e 12 e le relative misure di attuazione, i veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3 rispettano anche quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e alle relative misure di attuazione.

2.   La capacità di carico di un veicolo, comprendente passeggeri a sedere, in piedi e utenti di sedie a rotelle, è adeguata alla massa, dimensione e forma del veicolo.

3.   Le carrozzerie dei veicoli sono progettate e costruite in modo tale da permettere che questi funzionino in modo sicuro e continuo, anche a pieno carico. Dovrà essere possibile entrare e uscire dal veicolo in tutta sicurezza, soprattutto in caso di emergenza.

4.   I veicoli della classe I sono accessibili alle persone a mobilità ridotta come gli utenti di sedie a rotelle.

5.   I materiali usati per gli interni delle carrozzerie degli autobus evitano per quanto possibile, o almeno ritardano, le fiamme per consentire agli occupanti di evacuare il veicolo in caso di incendio.

Articolo 8

Classificazione degli pneumatici

1.   Gli pneumatici sono classificati nel modo seguente:

a)   classe C1— pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2;

b)   classe C2— pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M2, M3, N, O3 e O4 con indice di capacità di carico, montaggio singolo ≤ 121 e codice di velocità ≥«N»;

c)   classe C3— pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M2, M3, N, O3 e O4 con uno dei seguenti indici di capacità di carico:

Uno pneumatico può essere classificato in più classi se rispetta tutti i requisiti di ciascuna delle classi nelle quali è classificato.

2.   Si applica l’elenco degli indici di capacità di carico e delle relative masse contenuto nei regolamenti UNECE n. 30 e n. 54.

Articolo 9

Disposizioni specifiche relative agli pneumatici dei veicoli, al montaggio degli pneumatici e ai sistemi di controllo della pressione degli pneumatici

1.   Tutti gli pneumatici in dotazione a un veicolo, compresi eventuali pneumatici di scorta, sono idonei a essere usati sui veicoli cui sono destinati, soprattutto dal punto di vista delle loro dimensioni, velocità ammessa e carico sopportabile.

2.   I veicoli della categoria M1 sono dotati di sistemi precisi di controllo della pressione degli pneumatici, capaci di emettere, qualora necessario, un avvertimento all’interno del veicolo per il conducente nel caso in cui si produca una perdita di pressione in uno degli pneumatici, nell’interesse di un ottimale consumo di carburante e della sicurezza stradale. Per ottenere ciò sono fissati nelle specifiche tecniche dei limiti adeguati, che consentono altresì un approccio improntato alla neutralità tecnologica e all’efficienza dei costi per lo sviluppo di sistemi precisi di controllo della pressione degli pneumatici.

3.   Tutti gli pneumatici C1 rispettano i requisiti di aderenza sul bagnato di cui alla parte A dell’allegato II.

4.   Tutti gli pneumatici rispettano i requisiti di resistenza al rotolamento di cui alla parte B dell’allegato II.

5.   Tutti gli pneumatici rispettano i requisiti di rumorosità di rotolamento di cui alla parte C dell’allegato II.

6.   I paragrafi 3, 4 e 5 non si applicano:

a)

a pneumatici appartenenti a categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

b)

a pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia pari o superiore a 635 mm;

c)

a pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T;

d)

a pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1o ottobre 1990;

e)

a pneumatici muniti di dispositivi supplementari atti a migliorare le proprietà di trazione.

7.   I requisiti di resistenza al rotolamento e di rumorosità di rotolamento di cui alle parti B e C dell’allegato II non si applicano agli pneumatici professionali da fuori strada.

Articolo 10

Sistemi avanzati per veicoli

1.   Fatte salve le esenzioni stabilite conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a), i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 ed N3 sono muniti di un dispositivo avanzato di frenata d’emergenza che rispetti i requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.

2.   Fatte salve le esenzioni stabilite conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a), i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 ed N3 sono muniti di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia che rispetti i requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.

Articolo 11

Indicatori di cambio di marcia

I veicoli appartenenti alla categoria M1 la cui massa di riferimento non supera i 2 610 kg e i veicoli la cui omologazione è estesa a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, se muniti di cambio manuale, sono dotati di indicatori di cambio di marcia conformemente ai requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.

Articolo 12

Sistemi elettronici di controllo della stabilità

1.   I veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 sono dotati di un sistema elettronico di controllo della stabilità che rispetta i requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.

2.   Ad esclusione dei veicoli fuoristrada definiti ai punti 4.2 e 4.3 della parte A dell’allegato II della direttiva 2007/46/CE, i seguenti veicoli appartenenti alle categorie elencate sono dotati di un sistema elettronico di controllo della stabilità che rispetta i requisiti del presente regolamento e delle sue misure di attuazione:

a)

i veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3 esclusi quelli con più di tre assi, gli autobus, gli autobus articolati e gli autobus di classe I o classe A;

b)

i veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3, esclusi quelli con più di tre assi, i trattori per semirimorchi la cui massa lorda è compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate e i veicoli per uso speciale definiti ai punti 5.7 e 5.8 della parte A dell’allegato II, della direttiva 2007/46/CE;

c)

i veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4 dotati di sospensioni pneumatiche, esclusi quelli con più di tre assi, i rimorchi per i trasporti eccezionali e i rimorchi che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi.

CAPO III

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 13

Omologazione di veicoli, componenti ed entità tecniche separate

1.   A partire dal 1o novembre 2011 le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti i sistemi elettronici di controllo della stabilità, il rilascio dell’omologazione CE o nazionale ai nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 che non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

In funzione delle date di applicazione di cui alla tabella 1 dell’allegato V, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti i sistemi elettronici di controllo della stabilità, il rilascio dell’omologazione CE o nazionale ai nuovi tipi di veicolo appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 che non siano conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

2.   A partire dal 1o novembre 2012, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti gli pneumatici e la sicurezza dei veicoli di cui agli articoli da 5 a 8, all’articolo 9, paragrafo 2 e all’articolo 11, il rilascio:

a)

dell’omologazione CE o nazionale, ai nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie specificate in tali articoli e nelle relative misure di attuazione, se tali veicoli non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; e

b)

dell’omologazione CE di componente/unità tecnica separata, in relazione ai nuovi tipi di componenti o unità tecniche separate destinate a tali veicoli, se tali componenti o unità tecniche separate non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

3.   A partire dal 1o novembre 2012, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti gli pneumatici di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, e all’allegato II, ed esclusi i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II, il rilascio dell’omologazione CE di componente/unità tecnica separata ai nuovi tipi di pneumatici che non siano conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

A partire dal 1o novembre 2013, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti gli pneumatici di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, e all’allegato II, ed esclusi i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II, il rilascio dell’omologazione CE o nazionale, ai nuovi tipi di veicolo appartenenti alle categorie M, N e O che siano conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

4.   In funzione delle date di applicazione di cui alla tabella 2 dell’allegato V, le autorità nazionali, per motivi riguardanti i sistemi elettronici di controllo della stabilità, cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4, e ne vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

5.   A partire dal 1o novembre 2014 le autorità nazionali, per motivi riguardanti gli pneumatici e la sicurezza dei veicoli di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, all’articolo 9, paragrafi da 1 a 4, agli articoli 11 e 12, paragrafo 1, e alle parti A e B dell’allegato II, ed esclusi i valori limite di resistenza al rotolamento degli pneumatici della categoria C3 e i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II:

a)

cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie specificate nei predetti articoli e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; e

b)

vietano la vendita e l’entrata in servizio dei componenti nuovi o unità tecniche separate destinate a tali veicoli, se tali componenti o unità tecniche separate non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

6.   A partire dal 1o novembre 2016 le autorità nazionali, per motivi riguardanti il rumore di rotolamento degli pneumatici e, in caso di pneumatici della categoria C3, anche per motivi riguardanti la resistenza al rotolamento, esclusi i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 e alla parte B dell’allegato II:

a)

cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M, N e O e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; e

b)

vietano la vendita e l’entrata in servizio degli pneumatici nuovi destinati a tali veicoli che non siano conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

7.   A partire dal 1o novembre 2016 le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti la resistenza al rotolamento degli pneumatici, il rilascio dell’omologazione CE di componente/unità tecnica separata ai nuovi tipi di pneumatici che non rispettano i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II.

8.   A partire dal 1o novembre 2017 le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti la resistenza al rotolamento degli pneumatici, il rilascio dell’omologazione CE o nazionale, ai nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M, N e O che non rispettano i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II.

9.   A partire dal 1o novembre 2018 le autorità nazionali:

a)

per motivi riguardanti i valori limite di resistenza al rotolamento degli pneumatici delle categorie C1 e C2 di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M, N e O, e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; e

b)

vietano la vendita e l’entrata in servizio degli pneumatici nuovi destinati a tali veicoli, se tali pneumatici non rispettano i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II.

10.   A partire dal 1o novembre 2020 le autorità nazionali:

a)

per motivi riguardanti i valori limite di resistenza al rotolamento degli pneumatici delle categorie C3, di cui tabella 2 della parte B dell’allegato II, cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M, N e O e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi non sono conformi al presente regolamento e alle sue misure di attuazione; e,

b)

vietano la vendita e l’entrata in servizio agli pneumatici nuovi destinati ai predetti veicoli, se tali pneumatici non rispettano i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II.

11.   Gli pneumatici delle categorie C1, C2 e C3 prodotti anteriormente alle date indicate ai paragrafi 5, 6, 9 e 10 che non rispettano i requisiti dell’allegato II possono essere venduti per un periodo non superiore a trenta mesi a partire da tali date.

12.   A partire dal 1o novembre 2013 le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti la sicurezza dei veicoli di cui all’articolo 10, il rilascio dell’omologazione CE o nazionale, ai nuovi tipi di veicolo appartenenti alle categorie M2, M3, N2 ed N3 quando tali veicoli non sono conformi al presente regolamento e alle sue misure di attuazione.

13.   A partire dal 1o novembre 2015 le autorità nazionali, per motivi riguardanti la sicurezza dei veicoli di cui all’articolo 10, cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

14.   Le autorità nazionali permettono la vendita e l’entrata in servizio di veicoli, componenti ed unità tecniche separate, omologati prima delle date indicate ai paragrafi 1, 2 e 3 e continuano a rilasciare ai veicoli, ai componenti e alle unità tecniche separate l’estensione dell’omologazione ai sensi dell’atto regolamentare in base al quale l’omologazione era stata in origine permessa o rilasciata, purché i requisiti che si applicano a tali veicoli, componenti o unità tecniche separate non siano stati modificati o siano stati aggiunti nuovi requisiti dal presente regolamento e dalle relative misure di attuazione.

Le autorità nazionali permettono la vendita e l’entrata in servizio e continuano a rilasciare ai componenti e alle unità tecniche separate di ricambio, esclusi gli pneumatici di scorta, destinate a veicoli omologati prima della data indicata ai paragrafi 1, 2 e 3, estensioni dell’omologazione CE ai sensi dell’atto regolamentare in base alla quale erano state in origine permesse o rilasciate.

15.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 14, e subordinatamente all’entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 14, se un costruttore lo richiede, le autorità nazionali non possono, per motivi riguardanti gli pneumatici e la sicurezza dei veicoli di cui agli articoli da 5 a 12:

a)

rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o nazionale, a un nuovo tipo di veicolo o il rilascio dell’omologazione CE di componente/unità tecnica separata a un nuovo tipo di componente o di unità tecnica separata, se il veicolo, il componente o l’unità tecnica separata interessati sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; o

b)

vietare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo veicolo o vietare la vendita o l’entrata in servizio di un componente o unità tecnica separata, se il veicolo, il componente o l’unità tecnica separata sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

CAPO IV

ATTUAZIONE

Articolo 14

Misure di attuazione

1.   La Commissione adotta le seguenti misure di attuazione:

a)

norme dettagliate sulle procedure, prove e requisiti tecnici specifici dell’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, dei componenti e delle entità tecniche tenendo presente quanto disposto dagli articoli da 5 a 12;

b)

norme dettagliate su requisiti di sicurezza specifici per i veicoli destinati al trasporto su strada di merci pericolose all’interno degli Stati membri o tra di essi che tengano conto del regolamento UNECE n. 105;

c)

una più precisa definizione delle caratteristiche fisiche e dei requisiti di prestazione che uno pneumatico deve avere per essere definito «pneumatico per uso speciale», «pneumatico professionale da fuori strada», «pneumatico rinforzato», «extra load», «pneumatico invernale», «pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T» o «pneumatico da trazione» in conformità dei punti da 8 a 13 dell’articolo 3, paragrafo 2;

d)

disposizioni che modificano i valori limite di resistenza al rotolamento e di rumorosità di rotolamento fissati nelle parti B e C dell’allegato II, nella misura in cui si rivelano necessarie in funzione dell’evolversi dei metodi di prove e senza ridurre gli attuali ambiziosi livelli di protezione ambientale;

e)

norme dettagliate sul metodo di determinazione dei livelli di rumore di cui al punto 1 della parte C dell’allegato II;

f)

modifiche all’allegato IV al fine di includere i regolamenti UNECE divenuti obbligatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1, tranne quelle relative alle disposizioni dell’articolo 10, sono adottate entro il 31 dicembre 2010.

Le misure relative alle disposizioni dell’articolo 10 sono adottate entro il 31 dicembre 2011.

3.   La Commissione può adottare le seguenti misure di attuazione:

a)

misure che esentano determinati veicoli o classi di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 dall’obbligo di istallare i dispositivi avanzati di cui all’articolo 10 se, una volta effettuata un’analisi costi/benefici e considerati tutti i pertinenti aspetti di sicurezza, l’applicazione di detti sistemi non si rivela adeguata per il veicolo o la classe di veicoli in esame;

b)

entro il 31 dicembre 2010, e sulla base di un’analisi costi/benefici, misure che abbreviano il periodo stabilito all’articolo 13, paragrafo 11, prevedendo eventualmente una differenziazione in funzione della classe o della categoria di pneumatici in questione.

4.   Le misure di cui al presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato tecnico — Veicoli a motore (CTVM) istituito dall’articolo 40, paragrafo 1 della direttiva 2007/46/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Sanzioni per inadempimento

1.   Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle sue misure di attuazione da parte dei costruttori e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni da essi adottate entro il 20 febbraio 2011 o, se del caso, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle pertinenti misure di attuazione e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse.

2.   I tipi di infrazione soggetti a una sanzione comprendono almeno:

a)

il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o di richiamo;

b)

la falsificazione dei risultati delle prove per l’omologazione;

c)

la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo o al ritiro dell’omologazione;

Articolo 17

Relazioni

Entro il 1o dicembre 2012, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, ove opportuno, di proposte di modifica al presente regolamento o altre normative comunitarie pertinenti per quanto riguarda l’inclusione di ulteriori nuovi dispositivi di sicurezza.

Articolo 18

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati IV, VI, XI e XV della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 19

Abrogazione

1.   Le direttive 70/221/CEE, 70/222/CEE, 70/311/CEE, 70/387/CEE, 70/388/CEE, 71/320/CEE, 72/245/CEE, 74/60/CEE, 74/61/CEE, 74/297/CEE, 74/408/CEE, 74/483/CEE, 75/443/CEE, 76/114/CEE, 76/115/CEE, 76/756/CEE, 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/389/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 77/649/CEE, 78/316/CEE, 78/317/CEE, 78/318/CEE, 78/549/CEE, 78/932/CEE, 89/297/CEE, 91/226/CEE, 92/21/CEE, 92/22/CEE, 92/24/CEE, 92/114/CEE, 94/20/CE, 95/28/CE, 96/27/CE, 96/79/CE, 97/27/CE, 98/91/CE, 2000/40/CE, 2001/56/CE, 2001/85/CE, 2003/97/CE sono abrogate a decorrere dal 1o novembre 2014.

2.   La direttiva 92/23/CEE è abrogata a decorrere dal 1o novembre 2017.

3.   I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 2011.

L’articolo 13, paragrafo 15, e l’articolo 14 nonché il punto 1, lettera a), punto iii), punto 1, lettera b), punti iii) e iv), punto 2, lettera c), punto 3, lettera a), punto iii), punto 3, lettera b), punto iii), punto 3, lettera c), punto iii), punto 3, lettera d), punto iii), punto 3, lettera e), punto iii), e punto 3, lettera f), punto i), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 20 agosto 2009.

Il punto 1, lettera a), punto i), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 2, lettera a), il punto 3, lettera a), punto i), il punto 3, lettera b), punto i), il punto 3, lettera c), punto i), il punto 3, lettera d), punto i), il punto 3, lettera e), punto i), e il punto 3, lettera f), punto ii), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.

Il punto 1, lettera a), punto ii), il punto 1, lettera b), punto ii), il punto 2, lettera b), il punto 3, lettera a), punto ii), il punto 3, lettera b), punto ii), il punto 3, lettera c), punto ii), il punto 3, lettera d), punto ii), il punto 3, lettera e), punto ii), e il punto 4 dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o novembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  Parere del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.

(3)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(6)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(7)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(8)  GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23.

(9)  GU L 76 del 6.4.1970, pag. 25.

(10)  GU L 133 del 18.6.1970, pag. 10.

(11)  GU L 176 del 10.8.1970, pag. 5.

(12)  GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12.

(13)  GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37.

(14)  GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15.

(15)  GU L 38 dell’11.2.1974, pag. 2.

(16)  GU L 38 dell’11.2.1974, pag. 22.

(17)  GU L 165 del 20.6.1974, pag. 16.

(18)  GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1.

(19)  GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4.

(20)  GU L 196 del 26.7.1975, pag. 1.

(21)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.

(22)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6.

(23)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

(24)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 32.

(25)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 54.

(26)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 71.

(27)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 85.

(28)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

(29)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 122.

(30)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 41.

(31)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 60.

(32)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 72.

(33)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 83.

(34)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95.

(35)  GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1.

(36)  GU L 81 del 28.3.1978, pag. 3.

(37)  GU L 81 del 28.3.1978, pag. 27.

(38)  GU L 81 del 28.3.1978, pag. 49.

(39)  GU L 168 del 26.6.1978, pag. 45.

(40)  GU L 325 del 20.11.1978, pag. 1.

(41)  GU L 124 del 5.5.1989, pag. 1.

(42)  GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5.

(43)  GU L 129 del 14.5.1992, pag. 1.

(44)  GU L 129 del 14.5.1992, pag. 11.

(45)  GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95.

(46)  GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154.

(47)  GU L 409 del 31.12.1992, pag. 17.

(48)  GU L 195 del 29.7.1994, pag. 1.

(49)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1.

(50)  GU L 169 dell’8.7.1996, pag. 1.

(51)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 7.

(52)  GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.

(53)  GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

(54)  GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

(55)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

(56)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.

(57)  GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Ambito d’applicazione dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2

Oggetto

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Targa d’immatricolazione posteriore

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dispositivi di sterzo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Serrature e cerniere delle porte

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Segnalatore acustico

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Dispositivi per la visione indiretta

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Frenatura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finiture interne

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antifurto e immobilizzatore

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Protezione dello sterzo

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Resistenza dei sedili

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Sporgenze esterne

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tachimetro

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Targhette regolamentari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Catadiottri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatori di direzione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiettori (comprese le lampade)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Proiettori fendinebbia (anteriori)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Dispositivi di rimorchio

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Luci per nebbia (posteriori)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiettori di retromarcia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luci di stazionamento

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Campo di visibilità anteriore

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificazione dei comandi, spie e indicatori

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Sbrinamento/disappannamento

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

Lavacristalli/tergicristalli

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

Sistemi di riscaldamento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parafanghi delle ruote

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poggiatesta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezione laterale

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Dispositivi antispruzzi

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Vetri di sicurezza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pneumatici

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dispositivi di limitazione della velocità

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Masse e dimensioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sporgenze esterne delle cabine

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Dispositivi di aggancio

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Infiammabilità

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Autobus

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Urto frontale

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urto laterale

X (5)

 

 

X (5)

 

 

 

 

 

 

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

 

 

 

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

Protezione antincastro anteriore

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 


(1)  I veicoli di questa categoria sono muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

(2)  I veicoli di questa categoria sono muniti di lavacristalli e tergicristalli adeguati.

(3)  Unicamente per i veicoli equipaggiati di dispositivi di aggancio.

(4)  Massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 2,5 tonnellate.

(5)  Unicamente applicabile ai veicoli di cui i «punti di riferimento del sedile (punto “R”)» del sedile più basso non sia situato a più di 700 mm sopra il livello del suolo. Il punto «R» è definito nel regolamento UNECE n. 95.

(6)  Unicamente qualora il costruttore chieda l’omologazione di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.


ALLEGATO II

Requisiti degli pneumatici riguardo all’aderenza sul bagnato, alla resistenza al rotolamento e al rumore di rotolamento

Parte A —   REQUISITI DI ADERENZA SUL BAGNATO

Gli pneumatici della classe C1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

Categoria di impiego

Indice di aderenza sul bagnato (G)

pneumatico invernale con codice di velocità («Q» o inferiore, escluso «H») che indica una velocità massima ammissibile non superiore a di 160 km/h

≥ 0,9

pneumatico invernale con codice di velocità («R» e superiore, incluso «H») che indica una velocità massima ammissibile superiore a 160 km/h

≥ 1,0

Pneumatico normale (stradale)

≥ 1,1

PARTE B —   REQUISITI DI RESISTENZA AL ROTOLAMENTO

I valori massimi del coefficiente di resistenza al rotolamento per ogni tipo di pneumatico, misurati in conformità della norma ISO 28580, non devono essere superiori a quanto segue:

Tabella 1

Classe di pneumatico

Valore massimo (kg/t)

1a fase

C1

12,0

C2

10,5

C3

8,0


Tabella 2

Classe di pneumatico

Valore massimo (kg/t)

2a fase

C1

10,5

C2

9,0

C3

6,5

Per gli pneumatici invernali i limiti di cui alla tabella 2 sono incrementati di 1 kg/t.

PARTE C —   REQUISITI SUL RUMORE DI ROTOLAMENTO

1.   I livelli di rumore misurati in conformità della procedura specificata nelle misure di attuazione del presente regolamento non saranno superiori ai limiti fissati ai punti 1.1 o 1.2. Le tabelle di cui ai punti 1.1 e 1.2 rappresentano i valori misurati, corretti per la temperatura, esclusi gli pneumatici C3, e la tolleranza dello strumento e sono approssimati per difetto al valore intero più vicino.

1.1.   Pneumatici della classe C1, in riferimento alla larghezza della sezione nominale dello pneumatico che è stato provato:

Classe dello pneumatico

Larghezza della sezione nominale (mm)

Valori limite in dB(A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Per pneumatici invernali, extra load o rinforzati, o qualsiasi combinazione di dette classificazioni i limiti suindicati sono incrementati di 1 dB(A).

1.2.   Pneumatici delle classi C2 e C3, in riferimento alla categoria d’impiego della gamma di pneumatici:

Classe dello pneumatico

Categoria d’uso

Valori limite in dB(A)

C2

Pneumatici normali

72

Pneumatici da trazione

73

C3

Pneumatici normali

73

Pneumatici da trazione

75

Per gli pneumatici per uso speciale i limiti suindicati sono aumentati di 2 dB(A). Per gli pneumatici invernali appartenenti alla categoria C2 di pneumatici da trazione è consentito un ulteriore aumento del valore limite pari a 2 dB(A). Per gli pneumatici invernali appartenenti a tutte le altre categorie di pneumatici C2 e C3 è consentito un ulteriore aumento pari a 1 dB(A).


ALLEGATO III

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è modificata come segue.

1)

la parte I dell’allegato IV è modificata come segue:

a)

la tabella è modificata come segue:

i)

punti da 3 a 10, da 12 a 38, da 42 a 45 e da 47 a 57 sono soppressi;

ii)

il punto 46 è soppresso;

iii)

è aggiunta la seguente riga:

Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

Riferimento alla Gazzetta ufficiale

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b)

l’appendice è modificata come segue:

i)

i punti da 3 a 10, da 12 a 37, 44, 45 e da 50 a 54 della tabella sono soppressi;

ii)

il punto 46 della tabella è soppresso;

iii)

è aggiunta la seguente riga:

 

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

Riferimento alla Gazzetta ufficiale

M1

«63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

P/A»

iv)

nella «Legenda», è aggiunto il seguente testo:

«P/A: Il presente regolamento è applicabile parzialmente. L’ambito di applicazione preciso è stabilito nelle misure di attuazione al regolamento.»

2)

Nell’appendice dell’allegato VI, la tabella è modificata come segue:

a)

i punti da 3 a 10, da 12 a 38, da 42 a 45 e da 47 a 57 sono soppressi;

b)

il punto 46 è soppresso;

c)

è aggiunta la seguente riga:

 

Oggetto

Riferimento all’atto normativo (1)

Modificato da

Applicabile alle versioni

«63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009»

 

 

3)

L’allegato XI è modificato come segue:

a)

nell’appendice 1, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti da 3 a 10, da 12 a 38, 44, 45 e da 47 a 54 sono soppressi;

ii)

il punto 46 è soppresso;

iii)

è aggiunta la seguente riga:

Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

«63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A»

b)

nell’appendice 2, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti da 3 a 10, da 12 a 38, da 42 a 45 e da 47 a 57 sono soppressi;

ii)

il punto 46 è soppresso;

iii)

è aggiunta la seguente riga:

Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A»

c)

nell’appendice 3, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti da 3 a 10, da 12 a 37, 44, 45 e da 50 a 54 sono soppressi;

ii)

il punto 46 è soppresso;

iii)

è aggiunta la seguente riga:

Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

M1

«63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

P/A»

d)

nell’appendice 4, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti da 3 a 10, da 13 a 36, da 42 a 45 e da 47 a 57 sono soppressi;

ii)

il punto 46 è soppresso;

iii)

è aggiunta la seguente riga:

Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A»

e)

nell’appendice 5, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti da 3 a 10, da 12 a 36, da 42 a 45 e da 47 a 57 sono soppressi;

ii)

il punto 46 è soppresso;

iii)

è aggiunta la seguente riga:

Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

Gru mobili della categoria N3

«63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

P/A»

f)

il «Significato delle lettere» è modificato come segue:

i)

i punti C, U, W5, e W6 sono soppressi;

ii)

viene aggiunto il seguente testo:

«P/A: Il presente atto normativo è applicabile parzialmente. L’ambito di applicazione preciso è stabilito nelle misure di attuazione al presente regolamento»

4)

All’allegato XV il punto 46 della tabella è soppresso.


ALLEGATO IV

Elenco dei regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria


ALLEGATO V

Date di applicazione dei requisiti sui sistemi elettronici di controllo della stabilità ai veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4

Tabella 1 —   Date di applicazione per i nuovi tipi di veicoli

Categoria veicolo

Data di applicazione

M2

11 luglio 2013

M3 (classe III)

1o novembre 2011

M3 < 16 tonnellate (trasmissione pneumatica)

1o novembre 2011

M3 (classe II e B) (trasmissione idraulica)

11 luglio 2013

M3 (classe III) (trasmissione idraulica)

11 luglio 2013

M3 (classe III) (trasmissione con controllo pneumatico e trasmissione di energia idraulica)

11 luglio 2014

M3 (classe II) (trasmissione a controllo pneumatico e trasmissione a energia idraulica)

11 luglio 2014

M3 (diversa dalle precedenti)

1o novembre 2011

N2 (trasmissione idraulica)

11 luglio 2013

N2 (trasmissione a controllo pneumatico e trasmissione a energia idraulica)

11 luglio 2014

N2 (diversa dalle precedenti)

11 luglio 2012

N3 (trattori a due assi per semirimorchi)

1o novembre 2011

N3 [trattori a due assi per semirimorchi con trasmissione a controllo pneumatico (ABS)]

1o novembre 2011

N3 [tre assi con trasmissione a controllo elettronico (EBS)]

1o novembre 2011

N3 [due e tre assi con trasmissione a controllo pneumatico (ABS)]

11 luglio 2012

N3 (diversa dalle precedenti)

1o novembre 2011

O3 (carico combinato per asse compreso tra 3,5 e 7,5 tonnellate)

11 luglio 2012

O3 (diversa dalle precedenti)

1o novembre 2011

O4

1o novembre 2011


Tabella 2 —   Date di applicazione per i nuovi veicoli

Categoria veicolo

Data di applicazione

M2

11 luglio 2015

M3 (classe III)

1o novembre 2014

M3 < 16 tonnellate (trasmissione pneumatica)

1o novembre 2014

M3 (classe II e B) (trasmissione idraulica)

11 luglio 2015

M3 (classe III) (trasmissione idraulica)

11 luglio 2015

M3 (classe III) (trasmissione a controllo pneumatico e trasmissione a energia idraulica)

11 luglio 2016

M3 (classe II) (trasmissione a controllo pneumatico e trasmissione a energia idraulica)

11 luglio 2016

M3 (diversa dalle precedenti)

1o novembre 2014

N2 (trasmissione idraulica)

11 luglio 2015

N2 (trasmissione con controllo pneumatico e trasmissione a energia idraulica)

11 luglio 2016

N2 (diversa dalle precedenti)

1o novembre 2014

N3 (trattori a due assi per semirimorchi)

1o novembre 2014

N3 [trattori a due assi per semirimorchi con trasmissione a controllo pneumatico (ABS)]

1o novembre 2014

N3 [tre assi con trasmissione a controllo elettronico (EBS)]

1o novembre 2014

N3 [due e tre assi con trasmissione a controllo pneumatico (ABS)]

1o novembre 2014

N3 (diversa dalle precedenti)

1o novembre 2014

O3 (carico combinato per asse compreso tra 3,5 e 7,5 tonnellate)

1o novembre 2014

O3 (diversa dalla precedente)

1o novembre 2014

O4

1o novembre 2014


31.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/25


REGOLAMENTO (CE) N. 662/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), l’articolo 65 e l’articolo 67, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La parte terza, titolo IV del trattato costituisce la base giuridica per l’adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(2)

La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi. Detti accordi, esistenti in gran numero, spesso riflettono legami speciali fra uno Stato membro e un paese terzo e sono destinati a fornire un quadro giuridico adeguato per soddisfare esigenze specifiche delle parti interessate.

(3)

L’articolo 307 del trattato esige che gli Stati membri ricorrano a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità tra l’acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi tra Stati membri e paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione di detti accordi.

(4)

Al fine di prevedere un quadro giuridico adeguato per soddisfare le esigenze specifiche di un dato Stato membro nelle sue relazioni con un paese terzo, può inoltre sussistere la necessità manifesta di concludere nuovi accordi con paesi terzi in relazione a settori della giustizia civile che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo IV del trattato.

(5)

Nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a concludere un accordo internazionale come la convenzione di Lugano con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (Bruxelles I).

(6)

Spetta alla Comunità concludere, ai sensi dell’articolo 300 del trattato, accordi tra la Comunità e un paese terzo riguardanti materie che rientrano nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità.

(7)

L’articolo 10 del trattato esige che gli Stati membri facilitino la Comunità nell’adempimento dei propri compiti e si astengano da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. Questo dovere di leale collaborazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza della Comunità.

(8)

Riguardo agli accordi con paesi terzi su questioni specifiche di giustizia civile che rientrano nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità, è opportuno istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l’intenzione di esercitare la competenza esterna per concludere un accordo tramite un mandato di negoziazione già esistente o previsto. Tale procedura non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato. Essa dovrebbe essere considerata una misura eccezionale e dovrebbe avere un ambito di applicazione e una durata limitati.

(9)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora la Comunità abbia già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente ad oggetto la stessa materia. Due accordi dovrebbero essere considerati accordi aventi ad oggetto la stessa materia solo se e nella misura in cui essi disciplinano nel merito le stesse questioni giuridiche specifiche. Le disposizioni che si limitano ad affermare l’intenzione generale di cooperare su tali questioni non dovrebbero essere considerate disposizioni aventi ad oggetto la stessa materia.

(10)

In circostanze eccezionali, taluni accordi regionali conclusi tra alcuni Stati membri e alcuni paesi terzi, ad esempio due o tre, intesi a risolvere situazioni locali e non aperti all’adesione di altri Stati, dovrebbero parimenti rientrare nell’ambito d’applicazione del presente regolamento.

(11)

Al fine di garantire che un accordo previsto da uno Stato membro non comprometta l’efficacia del diritto comunitario e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito da tale diritto o che non pregiudichi la politica delle relazioni esterne della Comunità da quest’ultima definita, lo Stato membro in questione dovrebbe essere tenuto a notificare alla Commissione le sue intenzioni in vista dell’ottenimento di un’autorizzazione per avviare o proseguire i negoziati formali su un accordo come pure per concludere un accordo. Tale notifica dovrebbe essere effettuata con lettera o per via elettronica. Essa dovrebbe contenere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per consentire alla Commissione di valutare l’impatto atteso dell’esito dei negoziati sul diritto comunitario.

(12)

Sarebbe opportuno valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo interessato o, se del caso, a sostituire un accordo bilaterale esistente tra uno Stato membro e un paese terzo con un accordo comunitario. A tal fine, tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica ricevuta dalla Commissione riguardante un accordo previsto da uno Stato membro affinché possano manifestare interesse ad aderire all’iniziativa dello Stato membro notificante. Se da questo scambio di informazioni dovesse emergere un interesse sufficiente della Comunità, la Commissione dovrebbe valutare l’eventualità di proporre un mandato di negoziazione ai fini della conclusione di un accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

(13)

Se la Commissione chiede ad uno Stato membro informazioni supplementari al fine di valutare se tale Stato membro debba essere autorizzato ad avviare negoziati con un paese terzo, tale richiesta non dovrebbe incidere sui termini entro i quali la Commissione deve adottare una decisione motivata sulla domanda dello Stato membro in questione.

(14)

Nell’autorizzare l’avvio di negoziati formali, la Commissione dovrebbe, se necessario, poter proporre direttive di negoziato o chiedere che nell’accordo previsto siano inserite clausole particolari. La Commissione dovrebbe essere tenuta pienamente al corrente in tutte le varie fasi dei negoziati per quanto riguarda materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere ammessa a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore in relazione a tali materie.

(15)

All’atto della notifica alla Commissione dell’intenzione di avviare negoziati con un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di informare la Commissione solo degli elementi pertinenti per la valutazione che quest’ultima deve effettuare. L’autorizzazione da parte della Commissione e le eventuali direttive di negoziato o, a seconda dei casi, il rifiuto da parte della Commissione dovrebbero riguardare unicamente le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(16)

Tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica alla Commissione riguardante accordi previsti o negoziati e di qualsiasi decisione motivata presa dalla Commissione ai sensi del presente regolamento. Dette informazioni dovrebbero tuttavia rispettare pienamente eventuali requisiti di riservatezza.

(17)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3).

(18)

Qualora la Commissione, in base alla sua valutazione, non intenda autorizzare l’avvio di negoziati formali o la conclusione di un accordo negoziato, essa dovrebbe fornire un parere allo Stato membro interessato prima di formulare la sua decisione motivata. In caso di rifiuto di autorizzare la conclusione di un accordo negoziato, il parere dovrebbe essere trasmesso anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19)

Al fine di garantire che l’accordo negoziato non costituisca un ostacolo all’attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l’accordo dovrebbe contemplare una clausola di denuncia totale o parziale, nell’eventualità in cui sia concluso tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro, un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia, oppure una clausola che consenta la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni dell’accordo con le disposizioni di detto accordo successivo.

(20)

È opportuno prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro abbia già avviato negoziati per un accordo con un paese terzo o li abbia già conclusi, ma non abbia ancora espresso il proprio consenso ad essere vincolato dall’accordo.

(21)

Per garantire che sia stata acquisita sufficiente esperienza nell’applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare una relazione su tale applicazione non prima di otto anni dall’adozione del presente regolamento. In tale relazione la Commissione, nell’esercizio delle sue prerogative, dovrebbe confermare la natura temporanea del presente regolamento oppure esaminare l’opportunità di sostituirlo con un nuovo regolamento avente ad oggetto la stessa materia o che includa anche materie particolari rientranti nella competenza esclusiva della Comunità e disciplinate da altri strumenti comunitari come quelli di cui al considerando 5.

(22)

Qualora la relazione presentata dalla Commissione confermi la natura temporanea del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere ancora in condizione, dopo la presentazione della relazione, di notificare alla Commissione i negoziati in corso o già annunciati, al fine di ottenere un’autorizzazione ad avviare negoziati formali.

(23)

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.

(24)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(25)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo con un paese terzo, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Tale procedura non pregiudica le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri.

2.   Il presente regolamento si applica agli accordi riguardanti particolari materie e rientranti, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (4) e del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (5).

3.   Il presente regolamento non si applica se la Comunità ha già concluso un accordo avente ad oggetto la stessa materia con il paese terzo interessato.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, per «accordo» si intende:

a)

un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo;

b)

un accordo regionale concluso tra un numero limitato di Stati membri e un numero limitato di paesi terzi confinanti con tali Stati membri che è inteso a risolvere situazioni locali e non è aperto all’adesione di altri Stati.

2.   Nel contesto degli accordi regionali di cui al paragrafo 1, lettera b), ogni riferimento nel presente regolamento ad uno Stato membro o a un paese terzo si intende rispettivamente come riferimento agli Stati membri o ai paesi terzi interessati.

Articolo 3

Notifica alla Commissione

1.   Lo Stato membro che intende avviare negoziati al fine di modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione il più presto possibile prima dell’avvio previsto dei negoziati formali.

2.   Alla notifica è acclusa, se del caso, una copia dell’accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta e ogni altro documento pertinente. Lo Stato membro indica l’oggetto dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare nell’accordo previsto ovvero le disposizioni dell’accordo esistente da modificare. Lo Stato membro può fornire altre informazioni supplementari.

Articolo 4

Valutazione della Commissione

1.   Ricevuta la notifica di cui all’articolo 3, la Commissione valuta se lo Stato membro può avviare negoziati formali.

2.   Nell’ambito di tale valutazione, la Commissione stabilisce anzitutto se sia specificamente previsto nei ventiquattro mesi successivi un pertinente mandato di negoziazione ai fini della conclusione di un accordo comunitario con il paese terzo interessato. In caso negativo, la Commissione valuta se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro interessato ha fornito informazioni con cui rende noto di avere un interesse specifico a concludere l’accordo, a motivo dei rapporti economici, geografici, culturali, storici, sociali o politici che lo legano al paese terzo interessato;

b)

sulla scorta delle informazioni fornite dallo Stato membro, l’accordo previsto non sembra rendere inefficace il diritto comunitario, né pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito da tale diritto; e

c)

l’accordo previsto non pregiudicherebbe l’oggetto e la finalità della politica delle relazioni esterne della Comunità, da quest’ultima definita.

3.   Se le informazioni fornite dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini della valutazione, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

Articolo 5

Autorizzazione ad avviare negoziati formali

1.   Se l’accordo previsto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 3, adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro autorizzandolo ad avviare i negoziati formali relativi a tale accordo.

Se necessario, la Commissione può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell’accordo previsto siano inserite clausole particolari.

2.   L’accordo previsto contempla una clausola che prevede:

a)

la denuncia totale o parziale dell’accordo nell’eventualità in cui sia concluso tra la Comunità o la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro, un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia; o

b)

la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni dell’accordo con le disposizioni di un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia concluso tra la Comunità o la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro.

La clausola di cui al primo comma, lettera a), dovrebbe essere formulata secondo il modello seguente: «(nome/i dello Stato membro o degli Stati membri) denuncia/denunciano il presente accordo, in tutto o in parte, se e quando la Comunità europea o la Comunità europea ed i suoi Stati membri concludono un accordo con (nome/i del paese terzo o dei paesi terzi) concernente le stesse questioni di giustizia civile disciplinate dal presente accordo».

La clausola di cui al primo comma, lettera b), dovrebbe essere formulata secondo il modello seguente: «Il presente accordo o alcune disposizioni del presente accordo cessa/cessano di essere applicabile/i relativamente alle questioni disciplinate da un accordo tra la Comunità europea o la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e (nome/i del paese terzo o dei paesi terzi), dall’altro, alla data di entrata in vigore di tale accordo».

Articolo 6

Rifiuto di autorizzare l’avvio di negoziati formali

1.   Se, in base alla valutazione di cui all’articolo 4, la Commissione non intende autorizzare l’avvio di negoziati formali sull’accordo previsto, essa fornisce un parere allo Stato membro interessato entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 3.

2.   Entro trenta giorni dal ricevimento del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare una discussione con essa al fine di pervenire ad una soluzione.

3.   Se lo Stato membro interessato non chiede alla Commissione di avviare una discussione entro il termine stabilito al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 3.

4.   Nell’eventualità della discussione di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura della discussione.

Articolo 7

Partecipazione della Commissione ai negoziati

La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatore per quanto attiene alle materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Se la Commissione non partecipa in qualità di osservatore, essa è tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.

Articolo 8

Autorizzazione a concludere l’accordo

1.   Prima di firmare un accordo negoziato, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’esito dei negoziati e le trasmette il testo dell’accordo.

2.   Al ricevimento di tale notifica, la Commissione valuta se l’accordo negoziato:

a)

soddisfa la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

b)

soddisfa la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), qualora sussistano nuove ed eccezionali circostanze in relazione a detta condizione; e

c)

rispetta il requisito di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

3.   Se l’accordo negoziato rispetta le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro autorizzandolo a concludere tale accordo.

Articolo 9

Rifiuto di autorizzare la conclusione dell’accordo

1.   Se, in base alla valutazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, la Commissione non intende autorizzare la conclusione dell’accordo negoziato, essa fornisce un parere allo Stato membro interessato, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2.   Entro trenta giorni dal ricevimento del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare una discussione con essa al fine di pervenire ad una soluzione.

3.   Se lo Stato membro interessato non chiede alla Commissione di avviare una discussione entro il termine stabilito al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

4.   Nell’eventualità della discussione di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura della discussione.

5.   La Commissione notifica la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio entro trenta giorni dall’adozione della stessa.

Articolo 10

Riservatezza

Nel fornire alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 8, lo Stato membro può indicare se determinate informazioni debbano considerarsi riservate e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

Articolo 11

Informazione agli Stati membri

Fatti salvi i requisiti di riservatezza, la Commissione invia agli Stati membri le notifiche ricevute ai sensi degli articoli 3 e 8 e, se necessario, la documentazione di accompagnamento nonché tutte le sue decisioni motivate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo con un paese terzo, si applicano gli articoli da 3 a 11.

Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere l’inserimento di clausole particolari, in conformità rispettivamente dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma e dell’articolo 5, paragrafo 2.

2.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l’accordo, si applicano l’articolo 3, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e l’articolo 9.

Articolo 13

Riesame

1.   Non prima del 13 luglio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2.   Tale relazione:

a)

conferma l’opportunità che il presente regolamento scada alla data fissata conformemente all’articolo 14, paragrafo 1; o

b)

raccomanda che a decorrere da tale data il presente regolamento sia sostituito da un nuovo regolamento.

3.   Se la relazione raccomanda la sostituzione del presente regolamento come indicato al paragrafo 2, lettera b), essa è corredata di un’appropriata proposta legislativa.

Articolo 14

Scadenza

1.   Il presente regolamento scade tre anni dopo la presentazione della relazione della Commissione di cui all’articolo 13.

Il periodo di tre anni di cui al primo comma inizia a decorrere il primo giorno del mese che segue la presentazione della relazione al Parlamento europeo oppure al Consiglio, se successiva.

2.   Nonostante la scadenza del presente regolamento alla data stabilita ai sensi del paragrafo 1, tutti i negoziati in corso a tale data, avviati da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento possono continuare ed essere completati in conformità del presente regolamento.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  Parere del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.

(2)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(4)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(5)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.


31.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/31


REGOLAMENTO (CE) N. 663/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 156 e l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’economia europea attraversa una fase di forte recessione dovuta alla crisi finanziaria. Sono necessari sforzi straordinari e immediati per rispondere a una situazione economica grave senza precedenti. Per ripristinare la fiducia tra gli operatori del mercato occorre mettere a punto senza indugio misure aventi un impatto sull’economia.

(2)

Allo stesso tempo è chiaro che la forza e la sostenibilità a lungo termine dell’economia europea dipendono dalla sua riorganizzazione, per soddisfare le richieste in termini di sicurezza energetica e l’esigenza di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Questa conclusione è rafforzata dalle crescenti preoccupazioni sulla necessità di assicurare l’affidabilità delle forniture di gas.

(3)

Alla luce di queste preoccupazioni, il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 ha approvato, nelle sue conclusioni, il piano europeo di ripresa economica, presentato dalla Commissione il 26 novembre 2008, che fissa le modalità secondo le quali gli Stati membri e l’Unione europea possono coordinare le rispettive politiche e dare un nuovo impulso all’economia europea, concentrandosi sugli obiettivi comunitari a lungo termine.

(4)

Una parte importante del piano di ripresa è costituita dalla proposta di aumentare le spese comunitarie in settori strategici ben definiti, per ridare fiducia agli investitori e contribuire a tracciare la strada verso un’economia più forte per il futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare un elenco di progetti specifici, tenendo conto di un adeguato equilibrio geografico, per rafforzare gli investimenti a favore, in particolare, dello sviluppo di progetti infrastrutturali.

(5)

Per l’efficacia del piano di ripresa è fondamentale finanziare misure che consentano di affrontare rapidamente sia la crisi economica che gli urgenti bisogni energetici della Comunità. Nondimeno, tale programma speciale, istituito dal presente regolamento, non dovrebbe creare in alcun modo un precedente per i futuri tassi di cofinanziamento nell’ambito degli investimenti nelle infrastrutture.

(6)

Per avere un impatto tangibile e sostanziale occorre che gli investimenti si concentrino su pochi settori specifici in cui l’azione consenta di dare un chiaro contributo al conseguimento degli obiettivi della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, esistano progetti maturi di ampia portata che consentano un uso efficiente ed efficace di un sostegno finanziario di consistente entità e che facciano da catalizzatore di notevoli investimenti provenienti da altre fonti, tra cui la Banca europea per gli investimenti, e l’azione a livello europeo possa creare valore aggiunto. I settori delle infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, dell’energia eolica in mare e della cattura e dello stoccaggio del carbonio soddisfano tali criteri. La scelta dei detti settori rispecchia le circostanze particolari del piano di ripresa e non dovrebbe mettere in questione l’elevata priorità accordata all’efficienza energetica e alla promozione dell’energia generata da fonti rinnovabili, affrontate nel piano di ripresa.

(7)

La Commissione ha dichiarato che, quando presenterà nel 2010 una relazione sull’attuazione del presente regolamento, intende proporre, se del caso, misure che consentano il finanziamento di progetti coerenti con il piano di ripresa, quali progetti nei settori dell’efficienza energetica e dell’energia generata da fonti rinnovabili, ove non fosse possibile impegnare tutti i fondi entro il 2010.

(8)

Per quanto riguarda le infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, nel corso degli ultimi anni si sono manifestati taluni problemi. Le recenti crisi del gas (inverno del 2006 e del 2009) e l’aumento dei prezzi del petrolio fino alla metà del 2008 hanno evidenziato la vulnerabilità dell’Europa. Le risorse energetiche autoctone (gas e petrolio) stanno diminuendo, in modo tale da accrescere la dipendenza dell’Europa dalle importazioni per il suo approvvigionamento energetico. In questo contesto, le infrastrutture energetiche avranno un ruolo determinante.

(9)

Tuttavia, la crisi economica e finanziaria in corso incide negativamente sulla realizzazione di progetti di infrastrutture energetiche. Alcuni progetti importanti, tra cui progetti di interesse comunitario, potrebbero subire forti ritardi a causa della scarsità dei finanziamenti. Occorrono pertanto azioni urgenti per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche. Dati i tempi lunghi richiesti per la progettazione e la realizzazione dei progetti, è importante che la Comunità investa immediatamente in queste infrastrutture in modo da accelerare, in particolare, lo sviluppo di progetti di particolare importanza per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità. Ciò sarà determinante per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità a prezzi competitivi quando l’economia ripartirà e la domanda mondiale di energia aumenterà.

(10)

Tra i progetti in materia di infrastrutture energetiche è necessario selezionare progetti importanti per il funzionamento del mercato interno dell’energia, per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e che, inoltre, contribuiscano alla ripresa dell’economia.

(11)

Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio e, nello specifico, l’energia eolica in mare, il presente regolamento dovrebbe basarsi sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, presentato dalla Commissione il 22 novembre 2007, che ha invitato a elaborare un piano strategico congiunto per la ricerca e l’innovazione nel settore dell’energia in linea con gli obiettivi della politica energetica dell’Unione europea, impegnandosi allo stesso tempo alla realizzazione di sei iniziative industriali europee. Nelle conclusioni della riunione del 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad accelerare in misura significativa l’attuazione del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Il programma avvia il finanziamento dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio e dell’eolico in mare, fatta salva la futura realizzazione delle sei iniziative industriali su progetti di dimostrazione nel settore dell’energia descritte nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

(12)

Per ottenere un impatto immediato sulla crisi economica, è essenziale che il presente regolamento elenchi i progetti che possono beneficiare immediatamente del sostegno finanziario, su riserva del rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza e dei limiti fissati dal pacchetto finanziario.

(13)

Per quanto riguarda i progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, dovrebbe essere redatto un elenco in funzione del contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi della sicurezza e della diversificazione degli approvvigionamenti, indicati dalla Commissione nel secondo riesame strategico della politica energetica del 13 novembre 2008 e approvati dal Parlamento europeo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 e dal Consiglio nelle conclusioni del 19 febbraio 2009. I progetti dovrebbero essere selezionati sulla base della loro capacità a realizzare le priorità individuate nel riesame, del raggiungimento di un grado ragionevole di maturità e del loro contributo alla sicurezza e diversificazione delle fonti energetiche e degli approvvigionamenti, all’ottimizzazione della capacità della rete e all’integrazione del mercato interno dell’energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera, allo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l’isolamento delle regioni meno favorite o insulari della Comunità, alla connessione delle fonti di energia rinnovabili, alla sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti interconnesse e alla solidarietà tra Stati membri. La realizzazione di tali progetti richiederà l’impegno da parte delle autorità nazionali, regionali e locali ad accelerare le procedure amministrative e la concessione delle autorizzazioni. Per numerosi progetti, il sostegno non potrà essere messo a disposizione entro i termini prescritti se questa accelerazione non verrà realizzata.

(14)

Per quanto riguarda l’energia eolica in mare, l’elenco dovrebbe contenere progetti che, sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti interessati nel quadro della piattaforma tecnologica europea per l’energia eolica, dall’industria e da altre fonti, possono essere considerati approvati e pronti per la realizzazione, innovativi, anche se basati su concetti consolidati, capaci di accelerazione in risposta ad uno stimolo finanziario, aventi un’importanza transfrontaliera, su vasta scala, e in grado di dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi, in funzione degli obiettivi e delle strutture approvati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010.

(15)

Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio, occorre che l’elenco sia in larga misura redatto sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti interessati nel quadro del forum sulle energie fossili, della piattaforma tecnologica sulle centrali elettriche a combustibile fossile e zero emissioni e da altre fonti. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010. Occorre valutare il grado di preparazione sulla base dell’esistenza di un concetto maturo e realizzabile di impianto industriale, ivi compresa la componente della cattura del carbonio, dell’esistenza di un concetto maturo e realizzabile per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 e di un chiaro impegno da parte delle autorità locali a sostenere il progetto. I progetti dovrebbero anche dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi e in che modo consentiranno di accelerare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

(16)

Occorrerà fare una selezione tra le proposte ammissibili. Tale selezione dovrà, tra l’altro, garantire che in ogni Stato membro non si sostenga più di una proposta di cattura e stoccaggio del carbonio, per garantire che sia studiata un’ampia gamma di condizioni di stoccaggio geologico e per sostenere l’obiettivo della ripresa economica in tutta Europa.

(17)

Occorre che il finanziamento comunitario non crei distorsioni ingiustificate della concorrenza o del funzionamento del mercato interno e tenga conto in particolare delle regole sull’accesso dei terzi e delle eventuali deroghe in materia di accesso dei terzi. Ulteriori fondi nazionali in aggiunta al finanziamento comunitario dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. A prescindere dalla sua forma, occorre che il sostegno finanziario della Comunità sia concesso in conformità delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (il regolamento finanziario), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), tranne nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento derogano espressamente a tali regole.

(18)

Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i bisogni urgenti della Comunità in materia energetica, il presente regolamento contiene già disposizioni dettagliate, tra cui un elenco di progetti ammissibili, sulle disposizioni finanziarie per il sostegno da concedere. Inoltre, data l’urgente necessità di misure di stimolo, tutti gli impegni giuridici che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e nel 2010 dovrebbero essere assunti prima della fine del 2010.

(19)

Nel realizzare azioni finanziate a norma del presente regolamento, occorre che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (5), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (6), e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7).

(20)

In funzione delle tematiche oggetto dei sottoprogrammi, la Commissione dovrebbe essere assistita da vari comitati nella selezione delle proposte che beneficeranno di un finanziamento e nella determinazione dell’importo del finanziamento da concedere ad ogni sottoprogramma.

(21)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(22)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire sostenere la ripresa economica nella Comunità, soddisfare la richiesta di sicurezza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra aumentando la spesa in settori strategici ben definiti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, in ragione dell’ambito di applicazione del presente regolamento e della natura dei settori e dei progetti selezionati, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i pressanti bisogni energetici della Comunità, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario denominato programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, «EEPR»), per lo sviluppo di progetti nel settore dell’energia nella Comunità che contribuiscano, dando un impulso finanziario, alla ripresa economica, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il presente regolamento istituisce sottoprogrammi per promuovere il conseguimento dei predetti obiettivi nei settori:

a)

delle infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica;

b)

dell’energia eolica in mare; e

c)

della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

Il presente regolamento individua progetti da finanziare nel quadro di ogni sottoprogramma e stabilisce i criteri per individuare e attuare azioni per realizzare detti progetti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«cattura e stoccaggio del carbonio» la cattura dell’anidride carbonica (CO2) prodotta dagli impianti industriali, il trasporto sul sito di stoccaggio e l’iniezione in una formazione geologica sotterranea idonea ai fini del suo stoccaggio permanente;

b)

«costi ammissibili» lo stesso significato di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002;

c)

«infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica»:

i)

tutte le linee ad alta tensione, tranne quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini, purché tali infrastrutture siano utilizzate per la trasmissione o i collegamenti interregionali o internazionali;

ii)

i gasdotti ad alta pressione, tranne quelli delle reti di distribuzione;

iii)

i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto ii);

iv)

i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL); e

v)

le attrezzature e gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare delle infrastrutture di cui ai punti i), ii), iii) o iv) compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione;

d)

«parte di progetto» ogni attività che sia indipendente finanziariamente, tecnicamente o nel tempo e che contribuisca al completamento di un progetto;

e)

«fase di investimento» la fase di un progetto durante la quale avviene la costruzione e si sostengono i costi di capitale;

f)

«energia eolica in mare» l’energia elettrica generata da turbine azionate dal vento situate in mare, vicino alla costa o lontano da essa;

g)

«fase di pianificazione» la fase di un progetto che precede la fase di investimento, nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l’ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni, e si sostengono i costi di capitale.

Articolo 3

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per la realizzazione dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è di 3 980 000 000 EUR, ripartiti come segue:

a)

progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica: 2 365 000 000 EUR;

b)

progetti di energia eolica in mare: 565 000 000 EUR;

c)

progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: 1 050 000 000 EUR.

2.   Impegni giuridici specifici che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 sono assunti entro il 31 dicembre 2010.

CAPO II

SOTTOPROGRAMMI

SEZIONE 1

Progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica

Articolo 4

Obiettivi

La Comunità promuove i progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto comunitario e contribuiscono ai seguenti obiettivi:

a)

la sicurezza e la diversificazione delle fonti di energia, dei percorsi e degli approvvigionamenti;

b)

l’ottimizzazione della capacità della rete elettrica e l’integrazione del mercato interno dell’energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;

c)

lo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l’isolamento delle regioni meno favorite o insulari della Comunità;

d)

la connessione e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili; e

e)

la sicurezza, l’affidabilità e l’interoperabilità delle reti energetiche interconnesse, compresa la capacità di utilizzare flussi di gas multidirezionali ove necessario.

Articolo 5

Priorità

L’EERP contribuisce ad adeguare e sviluppare urgentemente le reti energetiche di particolare importanza per la Comunità a sostegno del funzionamento del mercato interno dell’energia e, in particolare, ad accrescere la capacità di interconnessione, la sicurezza e la diversificazione dell’approvvigionamento e a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario un sostegno comunitario speciale per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerarne la costruzione, specialmente dove c’è scarsa diversificazione di percorsi e di fonti di approvvigionamento.

Articolo 6

Concessione del sostegno finanziario comunitario

1.   Il sostegno finanziario nel quadro dell’EEPR («sostegno EEPR») per progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica è concesso per le azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, o parti degli stessi, finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 4.

2.   La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità di tali proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 7 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 8.

3.   La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 7

Ammissibilità

1.   Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EERP fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’articolo 8.

2.   Possono presentare le proposte:

a)

uno o più Stati membri congiuntamente;

b)

con l’accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione:

i)

una o più imprese pubbliche o private ovvero uno o più organismi pubblici o privati congiuntamente;

ii)

una o più organizzazioni internazionali congiuntamente; oppure

iii)

un’impresa comune.

3.   Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

Articolo 8

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1.   Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

a)

la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’importazione;

b)

la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento dell’azione.

2.   Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

a)

grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, e sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;

b)

la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;

c)

la misura in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;

d)

l’impatto socio-economico;

e)

l’impatto ambientale;

f)

il contributo alla continuità e all’interoperabilità della rete energetica, nonché all’ottimizzazione delle sue capacità;

g)

il contributo al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza;

h)

il contributo alla creazione di un mercato dell’energia ben integrato.

Articolo 9

Condizioni di finanziamento

1.   Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi incaricati della realizzazione del progetto.

2.   Il sostegno EEPR non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Articolo 10

Strumenti

1.   A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.

2.   Il sostegno EEPR è concesso sulla base di decisioni della Commissione.

Articolo 11

Responsabilità finanziarie degli Stati membri

1.   Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l’importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.

SEZIONE 2

Progetti eolici in mare

Articolo 12

Concessione del sostegno EEPR

1.   Il sostegno EEPR per i progetti eolici in mare è concesso a seguito di un invito a presentare proposte limitato alle azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte B.

2.   La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 13 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 14.

3.   La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 13

Ammissibilità

1.   Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte B, non superano il massimale di sostegno EEPR fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’articolo 14. A capo di tali progetti vi è un’impresa commerciale.

2.   Le proposte possono essere presentate da un’impresa o da più imprese congiuntamente.

3.   Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

Articolo 14

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1.   Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

a)

la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’impostazione;

b)

la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto.

2.   Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

a)

il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, e il sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;

b)

in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;

c)

in che misura il progetto migliora o aumenta la scala degli impianti e delle infrastrutture già in costruzione o in fase di pianificazione;

d)

in che misura il progetto include la costruzione di impianti e di infrastrutture in scala reale e in scala industriale e in che misura prevede in particolare:

i)

la compensazione della variabilità dell’energia elettrica di origine eolica tramite sistemi integrati;

ii)

l’esistenza di sistemi di stoccaggio su vasta scala;

iii)

la gestione di parchi eolici come centrali elettriche virtuali (più di 1 GW);

iv)

l’esistenza di turbine collocate a maggiore distanza dalla costa o in acque più profonde (da 20 a 50 m) rispetto alla norma attuale;

v)

concezioni nuove delle sottostrutture; o

vi)

processi di assemblaggio, di installazione, di gestione e di smantellamento e la prova di questi processi in progetti su scala reale;

e)

gli elementi innovativi del progetto e in che misura esso dimostrerà la realizzazione di questi elementi;

f)

l’impatto del progetto e il suo contributo al sistema comunitario di rete eolica in mare, tra cui le sue potenzialità di riproduzione;

g)

l’impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria e in particolare con gli obiettivi e le strutture illustrati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

Articolo 15

Condizioni di finanziamento

1.   Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto.

2.   Il sostegno EEPR non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Articolo 16

Strumenti

1.   A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del finanziamento da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.

2.   Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

SEZIONE 3

Progetti di cattura e stoccaggio del carbonio

Articolo 17

Concessione del sostegno EEPR

1.   Il sostegno EEPR per progetti di cattura e stoccaggio del carbonio è concesso a favore di azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte C.

2.   La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 18 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 19.

3.   Qualora varie proposte di progetti situati nello stesso Stato membro soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 18 e i criteri di selezione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, la Commissione accorda il sostegno EEPR sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, al massimo ad una proposta per Stato membro fra le predette proposte.

4.   La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 18

Ammissibilità

1.   Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte C, e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’articolo 19 e le seguenti condizioni:

a)

i progetti dimostrano la capacità di catturare almeno l’80 % della CO2 proveniente dagli impianti industriali e di trasportare e di stoccare geologicamente la CO2 in sicurezza sottoterra;

b)

negli impianti di generazione di energia elettrica, la cattura di CO2 è dimostrata su un impianto con una produzione elettrica pari ad almeno 250 MW o equivalente;

c)

i promotori del progetto rilasciano una dichiarazione vincolante con la quale si impegnano a mettere le conoscenze generiche acquisite tramite l’impianto di dimostrazione a disposizione del settore industriale nel suo complesso e della Commissione per contribuire al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

2.   Le proposte sono presentate da un’impresa o da più imprese congiuntamente.

3.   Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

Articolo 19

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1.   Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

a)

la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’impostazione;

b)

il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, comprendente l’esame e lo sviluppo delle opzioni di stoccaggio, e il sostenimento di sostanziali spese collegate all’investimento per il progetto entro la fine del 2010;

c)

la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto;

d)

l’indicazione di tutti i permessi necessari per la costruzione e la gestione del progetto nei siti proposti, e la strategia per ottenerli.

2.   Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

a)

in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;

b)

il finanziamento richiesto per tonnellata di CO2 da ridurre nei primi cinque anni di funzionamento del progetto;

c)

la complessità del progetto e il livello di innovazione dell’impianto nel suo complesso, comprese altre attività di ricerca connesse, nonché l’impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria, in particolare con gli obiettivi e le strutture indicati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche;

d)

la solidità e l’adeguatezza del piano industriale, in particolare in relazione alle informazioni e ai dati scientifici, tecnici e ingegneristici in esso contenuti, che documentino un grado di preparazione del concetto proposto tale da consentire l’entrata in funzione del progetto entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 20

Condizioni di finanziamento

1.   Il sostegno EEPR contribuisce unicamente alle spese di realizzazione connesse ai progetti imputabili alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio del carbonio, tenendo conto di possibili benefici operativi.

2.   Il sostegno EEPR non supera l’80 % del totale dei costi di investimento ammissibili.

Articolo 21

Strumenti

1.   A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.

2.   Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 22

Altre forme di sostegno e altri strumenti dell’EEPR

1.   Una parte del sostegno comunitario a favore dei progetti elencati nell’allegato può essere fornita in forma di contributo ad uno strumento adeguato nell’ambito delle risorse della Banca europea per gli investimenti. Il contributo non può superare 500 000 000 EUR.

2.   L’esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti o ad altri strumenti finanziari, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all’importo del contributo comunitario allo strumento e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione europea.

3.   La Commissione fissa l’importo del sostegno EEPR da concedere al predetto strumento secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti concludono un protocollo di intesa che precisa le condizioni e le modalità di attuazione di tale decisione.

Articolo 23

Disposizioni sulla programmazione e sull’attuazione

1.   Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati direttamente dalla Commissione sulla base delle disponibilità di bilancio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e sulla base dei criteri di ammissibilità, di selezione e di aggiudicazione fissati al capo II.

2.   Il sostegno EEPR copre unicamente le spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari e, per quanto riguarda i progetti previsti dall’articolo 9, anche da terzi responsabili della realizzazione del progetto. Le spese possono essere ammissibili a partire dalla data di cui all’articolo 29.

3.   L’IVA non è una spesa ammissibile, eccetto l’IVA non rimborsabile.

4.   I progetti e le azioni finanziati a norma del presente regolamento sono realizzati in conformità del diritto comunitario e tengono conto delle politiche comunitarie pertinenti, in particolare in materia di concorrenza, tra cui le norme applicabili sugli aiuti di Stato, tutela dell’ambiente, salute, sviluppo sostenibile e appalti pubblici.

Articolo 24

Responsabilità generali degli Stati membri

Nell’ambito delle rispettive responsabilità gli Stati membri compiono ogni sforzo per realizzare i progetti che beneficiano del sostegno EEPR, segnatamente attraverso efficaci procedure amministrative di autorizzazione, licenza e certificazione.

Articolo 25

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   Relativamente alle attività comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un’azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti.

3.   Tutte le misure di attuazione risultanti dal presente regolamento prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa e verifiche del bilancio da parte della Corte dei conti europea, se necessario effettuate anche in loco.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 26

Comitati

1.   La Commissione è assistita dai seguenti comitati:

a)

per i progetti relativi a infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, il comitato istituito dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia (9);

b)

per i progetti eolici in mare, il comitato istituito dall’articolo 8 della decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (10);

c)

per i progetti relativi alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, il comitato istituito dall’articolo 8 della decisione 2006/971/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 27

Valutazione

1.   La Commissione effettua una valutazione dell’EEPR entro il 31 dicembre 2011 per stimarne il contributo all’utilizzo effettivo degli stanziamenti.

2.   La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati ai sensi del capo II, sezione 1, del presente regolamento oppure, ove opportuno, di fornirle le informazioni e l’assistenza necessarie per procedere alla valutazione dei progetti.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dall’EEPR.

Articolo 28

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione verifica l’attuazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dell’EEPR.

Se la relazione individua rischi gravi per la realizzazione dei progetti prioritari, la Commissione raccomanda misure volte a ovviare a tali rischi e formula, se del caso, proposte aggiuntive per tali progetti coerenti con il piano di ripresa.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

(10)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.


ALLEGATO

PROGETTI AMMISSIBILI

A.   Progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica

1.   Interconnettori per il gas

Progetto

Ubicazione dei progetti sostenuti

Contributo previsto della Comunità

(milioni di euro)

Corridoio meridionale del gas

NABUCCO

Austria, Ungheria, Bulgaria, Germania, Romania

200

ITGI — Poseidon

Italia, Grecia

100

Interconnessione del Baltico

Skanled/gasdotto baltico

Polonia, Danimarca, Svezia

150

Rete GNL

Terminale del gas naturale liquefatto sulla costa polacca nel porto di Świnoujście

Polonia

80

Europa centrale e sudorientale

Interconnettore Slovacchia-Ungheria (Vel’ký Krtíš — Vecsés)

Slovacchia, Ungheria

30

Sistema di trasmissione del gas in Slovenia tra il confine austriaco e Lubiana (tranne la sezione Rogatec-Kidričevo)

Slovenia

40

Interconnessione Bulgaria-Grecia (Stara Zagora — Dimitrovgrad-Komotini)

Bulgaria, Grecia

45

Interconnettore per il gas Romania-Ungheria

Romania, Ungheria

30

Espansione della capacità di stoccaggio del gas nel nodo ceco

Repubblica ceca

35

IInfrastruttura e impianti per permettere il flusso inverso del gas in caso di interruzione a breve termine dell’approvvigionamento

Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia

80

Interconnessione Slovacchia-Polonia

Slovacchia, Polonia

20

Interconnessione Ungheria-Croazia

Ungheria

20

Interconnessione Bulgaria-Romania

Bulgaria, Romania

10

Mediterraneo

Rafforzamento della rete francese del gas sull’asse Africa-Spagna-Francia

Francia

200

GALSI (Gasdotto Algeria-Italia)

Italia

120

Interconnessione di gas sull’asse occidentale Tratto Larrau

Spagna

45

Area del Mare del Nord

Gasdotto Germania-Belgio-Regno Unito

Belgio

35

Connessione Francia-Belgio

Francia, Belgio

200

TOTALE

 

1 440


2.   Interconnettori per l’energia elettrica

Progetto

Ubicazione dei progetti sostenuti

Contributo previsto della Comunità

(milioni di euro)

Interconnessione del Baltico

Estlink-2

Estonia, Finlandia

100

Interconnessione Svezia-Stati baltici e rafforzamento della rete negli Stati baltici

Svezia, Lettonia, Lituania

175

Europa centrale e sudorientale

Halle/Saale-Schweinfurt

Germania

100

Vienna-Győr

Austria, Ungheria

20

Mediterraneo

Rafforzamento dell’interconnessione Portogallo-Spagna

Portogallo

50

Interconnessione Francia-Spagna (Baixas-Sta Llogaia)

Francia, Spagna

225

Nuovo cavo sottomarino AC 380 kV tra la Sicilia e l’Italia continentale (Sorgente-Rizziconi)

Italia

110

Area del Mare del Nord

Dispositivo di interconnessione 500 MW Irlanda/Galles (Meath-Deeside)

Irlanda, Regno Unito

110

Interconnessione per l’energia elettrica Malta-Italia

Malta/Italia

20

TOTALE

 

910


3.   Progetti su piccole isole

Iniziative su piccole isole isolate

Cipro

10

Malta

5

TOTALE

 

15

B.   Progetti eolici in mare

Progetto

Capacità

Ubicazione dei progetti sostenuti

Contributo previsto della Comunità

(milioni di euro)

1.   

Integrazione nella rete dell’energia eolica in mare

1.1.

Baltic — Kriegers Flak I, II, III

Sulla base di progetti in fase di sviluppo. I finanziamenti mirano a coprire i costi aggiuntivi per assicurare una soluzione congiunta dell’interconnessione.

1,5 GW

Danimarca, Svezia, Germania, Polonia

150

1.2.

Rete del Mare del Nord

Sviluppo modulare della rete in mare, dimostrazione di una centrale elettrica in mare virtuale e integrazione nella rete esistente sul continente.

1 GW

Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Danimarca, Belgio, Francia, Lussemburgo

165

2.   

Turbine, strutture e componenti nuovi, ottimizzazione delle capacità di fabbricazione

2.1.

Borkum West II — Bard 1 — Nordsee Ost Global Tech I

Nuova generazione di turbine multimegawatt (5-7 MW) e di strutture innovative, ubicate lontano dalla costa (fino a 100 km) e in acque più profonde (fino a 40 m).

1,6 GW

Germania

200

2.2.

Parco eolico in mare di Aberdeen (Stazione di prova europea)

Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Prova di turbine multi-MW. Sviluppo di strutture e sottostrutture innovative, tra cui ottimizzazione delle capacità di fabbricazione di impianti di produzione di energia eolica in mare. È prevedibile un aumento di dimensioni di 100 MW.

0,25 GW

Regno Unito

40

2.3.

Thornton Bank

Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Trarre insegnamenti dal progetto Downvind (cofinanziato tramite il PQ6). Estensione delle turbine degli impianti Downvind (dimensioni 5 MW) in acque profonde (fino a 30 m) a basso impatto visito (fino a 30 km).

90 MW

Belgio

10

TOTALE

 

 

565

C.   Progetti di cattura e stoccaggio del carbonio

Nome del progetto/Ubicazione

Contributo previsto della Comunità

(milioni di euro)

Combustibile

Capacità

Tecnica di cattura

Concetto di stoccaggio

Huerth

Germania

180

Carbone

450 MW

IGCC

Falda acquifera salina

Jaenschwalde

 

 

Carbone

500 MW

Oxyfuel

Giacimenti di petrolio/gas

Eemshaven

Paesi bassi

180

Carbone

1 200 MW

IGCC

Giacimenti di petrolio/gas

Rotterdam

Carbone

1 080 MW

PC

Giacimenti di petrolio/gas

Rotterdam

Carbone

800 MW

PC

Giacimenti di petrolio/gas

Bełchatów

Polonia

180

Carbone

858 MW

PC

Falda acquifera salina

Compostilla

(León)

Spagna

180

Carbone

500 MW

Oxyfuel

Falda acquifera salina

Kingsnorth

Regno Unito

180

Carbone

800 MW

PC

Giacimenti di petrolio/gas

Longannet

Carbone

3 390 MW

PC

Falda acquifera salina

Tilbury

Carbone

1 600 MW

PC

Giacimenti di petrolio/gas

Hatfield

(Yorkshire)

Carbone

900 MW

IGCC

Giacimenti di petrolio/gas

Porto Tolle

Italia

100

Carbone

660 MW

PC

 

Progetto di cattura del carbonio industriale

Florange

Francia

50

Trasporto di CO2 dall’impianto industriale (impianto siderurgico) al deposito sotterraneo (falda acquifera salina)

TOTALE

1 050


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione sottolinea che l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili sono priorità fondamentali della politica energetica dell'Unione europea, per ragioni sia ambientali che di sicurezza dell'approvvigionamento. Al riguardo, il regolamento contribuirà alla realizzazione di tali priorità dando un sostegno fondamentale ai progetti eolici in mare.

In tale contesto, la Commissione ricorda le varie altre nuove iniziative a sostegno dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, proposte dalla Commissione segnatamente nel suo piano europeo di ripresa, che sono state approvate dal Consiglio europeo del dicembre 2008. Esse comprendono le iniziative indicate in appresso.

Una modifica del regolamento relativo al FESR volta a consentire investimenti fino a 8 miliardi di EUR per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri.

Un partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per «edifici efficienti sul piano energetico», che promuova le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o rinnovati. La dotazione prevista per questa azione è di 1 miliardo di EUR: 500 milioni di EUR dal bilancio del settimo programma quadro della Comunità europea nel periodo 2010-2013 e 500 milioni di EUR dal settore.

L'iniziativa CE - BEI per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, che mira a consentire investimenti in progetti per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile in ambiente urbano. La Commissione finanzia un meccanismo di assistenza tecnica nel quadro del programma Energia intelligente - Europa (dotazione annua di 15 milioni di EUR per il 2009). Tale meccanismo, gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), faciliterà l'accesso ai prestiti BEI con effetti di incentivo sostanziali.

La creazione da parte di investitori istituzionali dell'Unione europea, guidati dalla BEI, del fondo azionario orientato al mercato denominato Marguerite: fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture. Tale fondo dovrebbe investire nei settori dell'energia e dei cambiamenti climatici (RTE-E, produzione sostenibile di energia, energia rinnovabile, nuove tecnologie, investimenti nell'efficienza energetica, sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture ambientali). La Commissione sostiene questa iniziativa.

Inoltre la Commissione presenterà, entro novembre 2009, la revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica chiesta dal Consiglio (conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2009) e dal Parlamento (risoluzione del Parlamento P6_TA(2009)0064).

Gli esperti concordano sul fatto che l'efficienza energetica è l'opzione più economica disponibile per la riduzione delle emissioni di gas serra. La Commissione presenterà, entro novembre 2009, un'analisi dettagliata degli ostacoli all'incremento degli investimenti nell'efficienza energetica. In particolare la Commissione esaminerà se siano necessari maggiori incentivi finanziari in forma di prestiti agevolati e/o sovvenzioni, in che modo il bilancio europeo potrebbe essere usato a tal fine e, se del caso, includerà, tra l'altro, fondi aggiuntivi per il finanziamento dell'efficienza energetica nel nuovo strumento per l'infrastruttura e la sicurezza energetica dell'Unione europea, che sarà presentato nel 2010.

Nel quadro della revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, la Commissione presterà particolare attenzione alla dimensione di vicinato dell'efficienza energetica. Esaminerà come accordare incentivi finanziari e normativi ai paesi vicini affinché accrescano i loro investimenti nell'efficienza energetica.

Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 28, qualora dovesse riscontrare l'impossibilità di impegnare entro il 2010 parte dei fondi previsti per i progetti elencati nell'allegato del regolamento, la Commissione proporrà, se del caso e in modo geograficamente equilibrato, una modifica del regolamento per consentire il finanziamento di progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Dichiarazione del Portogallo

Il Portogallo vota a favore, fermo restando tuttavia che, nella revisione del programma ai sensi dell'articolo 28, dovrà essere contemplata l'inclusione di progetti rinnovabili e di efficienza energetica, segnatamente nel settore della microgenerazione e delle reti e contatori intelligenti, che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi figuranti all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.


31.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/46


REGOLAMENTO (CE) N. 664/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), l’articolo 65 e l’articolo 67, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La parte terza, titolo IV, del trattato costituisce la base giuridica per l’adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(2)

La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi. Detti accordi, esistenti in gran numero, spesso riflettono speciali legami tra uno Stato membro e un paese terzo e sono destinati a fornire un quadro giuridico adeguato per soddisfare le esigenze specifiche delle parti interessate.

(3)

L’articolo 307 del trattato esige che gli Stati membri ricorrano a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità tra l’acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi tra Stati membri e paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione di detti accordi.

(4)

Al fine di prevedere un quadro giuridico adeguato per soddisfare le esigenze specifiche di un dato Stato membro nelle sue relazioni con un paese terzo può inoltre sussistere la necessità manifesta di concludere nuovi accordi con paesi terzi in relazione a settori della giustizia civile che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato.

(5)

Nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a concludere un accordo internazionale come la convenzione di Lugano con paesi terzi in materie che incidono sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) («Bruxelles I»).

(6)

Spetta alla Comunità concludere, conformemente all’articolo 300 del trattato, accordi tra la Comunità e un paese terzo riguardanti materie che rientrano nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità.

(7)

L’articolo 10 del trattato esige che gli Stati membri facilitino la Comunità nell’adempimento dei propri compiti e si astengano da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. Questo dovere di leale cooperazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza della Comunità.

(8)

Riguardo agli accordi con paesi terzi su questioni specifiche di giustizia civile che rientrano nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità, è opportuno istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l’intenzione di esercitare la competenza esterna per concludere un accordo tramite un mandato di negoziato già esistente o previsto. Tale procedura non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato. Essa dovrebbe essere considerata una misura eccezionale e dovrebbe avere un ambito di applicazione e una durata limitati.

(9)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora la Comunità abbia già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente ad oggetto la stessa materia. Due accordi dovrebbero essere considerati accordi aventi ad oggetto la stessa materia solo se e nella misura in cui disciplinano nel merito le stesse questioni giuridiche specifiche. Le disposizioni che si limitano ad affermare l’intenzione generale di cooperare su tali questioni non dovrebbero essere considerate disposizioni aventi ad oggetto la stessa materia.

(10)

Alcuni accordi regionali cui fanno riferimento atti giuridici comunitari vigenti dovrebbero altresì rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(11)

Al fine di garantire che un accordo previsto da uno Stato membro non comprometta l’efficacia del diritto comunitario e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito da tale diritto o che non pregiudichi la politica delle relazioni esterne della Comunità da quest’ultima definita, lo Stato membro in questione dovrebbe essere tenuto a notificare alla Commissione le sue intenzioni in vista dell’ottenimento di un’autorizzazione per avviare o proseguire i negoziati formali su un accordo come pure per concludere un accordo. Tale notifica dovrebbe essere effettuata con lettera o per via elettronica. Essa dovrebbe contenere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per consentire alla Commissione di valutare l’impatto atteso dell’esito dei negoziati sul diritto comunitario.

(12)

Sarebbe opportuno valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo interessato o, se del caso, a sostituire un accordo bilaterale esistente tra uno Stato membro e un paese terzo con un accordo comunitario. A tal fine, tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica ricevuta dalla Commissione riguardante un accordo previsto da uno Stato membro affinché possano manifestare interesse ad aderire all’iniziativa dello Stato membro notificante. Se da questo scambio di informazioni emerge un interesse sufficiente della Comunità, la Commissione dovrebbe valutare l’eventualità di proporre un mandato di negoziato ai fini della conclusione di un accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

(13)

Se la Commissione chiede ad uno Stato membro informazioni supplementari al fine di valutare se tale Stato membro debba essere autorizzato ad avviare negoziati con un paese terzo, tale richiesta non dovrebbe incidere sui termini entro i quali la Commissione deve formulare una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro in questione.

(14)

Nell’autorizzare l’avvio di negoziati formali, la Commissione dovrebbe, se necessario, poter proporre direttive di negoziato o chiedere che nell’accordo previsto siano inserite clausole particolari. La Commissione dovrebbe essere tenuta pienamente al corrente in tutte le varie fasi dei negoziati per quanto riguarda le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere ammessa a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore in relazione a tali materie.

(15)

All’atto della notifica alla Commissione dell’intenzione di avviare negoziati con un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di informare la Commissione solo degli elementi pertinenti per la valutazione che quest’ultima deve effettuare. L’autorizzazione da parte della Commissione e le eventuali direttive di negoziato o, a seconda dei casi, il rifiuto da parte della Commissione dovrebbero riguardare unicamente le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(16)

Tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica alla Commissione riguardante accordi previsti o negoziati e di qualsiasi decisione motivata presa dalla Commissione ai sensi del presente regolamento. Dette informazioni dovrebbero tuttavia rispettare pienamente eventuali requisiti di riservatezza.

(17)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e dovrebbero provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3).

(18)

Qualora la Commissione, in base alla sua valutazione, non intenda autorizzare l’avvio di negoziati formali o la conclusione di un accordo negoziato, essa dovrebbe fornire un parere allo Stato membro interessato prima di formulare la sua decisione motivata. In caso di rifiuto di autorizzare la conclusione di un accordo negoziato, il parere dovrebbe essere trasmesso anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19)

Al fine di garantire che l’accordo negoziato non costituisca un ostacolo all’attuazione della politica esterna della Comunità in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l’accordo dovrebbe contemplare una clausola di denuncia totale o parziale, nell’eventualità in cui sia concluso tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro, un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia, oppure una clausola che consenta la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni dell’accordo con le disposizioni di detto accordo successivo.

(20)

È opportuno prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro abbia già avviato negoziati per un accordo con un paese terzo o li abbia già conclusi, ma non abbia ancora espresso il proprio consenso ad essere vincolato dall’accordo.

(21)

Per garantire che sia stata acquisita sufficiente esperienza nell’applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare una relazione su tale applicazione non prima di otto anni dall’adozione del presente regolamento. In tale relazione la Commissione, nell’esercizio delle sue prerogative, dovrebbe confermare la natura temporanea del presente regolamento oppure esaminare l’opportunità di sostituirlo con un nuovo regolamento avente ad oggetto la stessa materia o che includa anche altre materie che rientrano nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità e disciplinate da altri strumenti comunitari.

(22)

Qualora la relazione presentata dalla Commissione confermi la natura temporanea del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere ancora in condizione, dopo la presentazione della relazione, di notificare alla Commissione i negoziati in corso o già annunciati in vista di ottenere un’autorizzazione ad avviare negoziati formali.

(23)

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.

(24)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione ed applicazione del presente regolamento.

(25)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo con un paese terzo, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Tale procedura non pregiudica le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri.

2.   Il presente regolamento si applica agli accordi riguardanti materie rientranti, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (4) e del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (5) nella misura in cui tali materie rientrano nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità.

3.   Il presente regolamento non si applica se la Comunità ha già concluso un accordo avente ad oggetto la stessa materia con il paese terzo interessato.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, per «accordo» si intende:

a)

un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo;

b)

gli accordi regionali di cui all’articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003, fatti salvi l’articolo 59, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 59, paragrafo 3, di tale regolamento, e di cui all’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009.

2.   Nel contesto degli accordi regionali di cui al paragrafo 1, lettera b), ogni riferimento nel presente regolamento ad uno Stato membro o a un paese terzo si intende rispettivamente come riferimento agli Stati membri o ai paesi terzi interessati.

Articolo 3

Notifica alla Commissione

1.   Lo Stato membro che intende avviare negoziati al fine di modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione il più presto possibile prima dell’avvio previsto dei negoziati formali.

2.   Alla notifica è acclusa, se del caso, una copia dell’accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta e ogni altro documento pertinente. Lo Stato membro indica l’oggetto dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare nell’accordo previsto ovvero le disposizioni dell’accordo esistente da modificare. Lo Stato membro può fornire altre informazioni supplementari.

Articolo 4

Valutazione della Commissione

1.   Ricevuta la notifica di cui all’articolo 3, la Commissione valuta se lo Stato membro può avviare negoziati formali.

2.   Nell’ambito di tale valutazione, la Commissione stabilisce anzitutto se sia specificamente previsto nei ventiquattro mesi successivi un pertinente mandato di negoziazione ai fini della conclusione di un accordo comunitario con il paese terzo interessato. In caso negativo, la Commissione valuta se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro interessato ha fornito informazioni con cui rende noto di avere un interesse specifico a concludere l’accordo, a motivo dei rapporti economici, geografici, culturali, storici, sociali o politici che lo legano al paese terzo interessato;

b)

sulla scorta delle informazioni fornite dallo Stato membro, l’accordo previsto sembra non compromettere l’efficacia del diritto comunitario e non pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito da tale diritto; e

c)

l’accordo previsto non pregiudicherebbe l’oggetto e la finalità della politica delle relazioni esterne della Comunità, da quest’ultima definita.

3.   Se le informazioni fornite dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini della valutazione, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

Articolo 5

Autorizzazione ad avviare negoziati formali

1.   Se l’accordo previsto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 3, adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro autorizzandolo ad avviare i negoziati formali relativi a tale accordo.

Se necessario, la Commissione può proporre direttive di negoziato e può chiedere che nell’accordo previsto siano inserite clausole particolari.

2.   L’accordo previsto contempla una clausola che prevede:

a)

la denuncia totale o parziale dell’accordo, nell’eventualità in cui sia concluso tra la Comunità o la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro, un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia; o

b)

la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni dell’accordo con le disposizioni di un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia concluso tra la Comunità o la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro.

La clausola di cui al primo comma, lettera a), dovrebbe essere formulata sulla seguente falsariga: «(nome/i dello Stato membro o degli Stati membri) denuncia/denunciano il presente accordo, in tutto o in parte, se e quando la Comunità europea o la Comunità europea ed i suoi Stati membri concluderanno un accordo con (nome/i del paese terzo o dei paesi terzi) concernente le stesse questioni di giustizia civile disciplinate dal presente accordo».

La clausola di cui al primo comma, lettera b), dovrebbe essere formulata secondo il modello seguente: «Il presente accordo o alcune disposizioni del presente accordo cessa/cessano di essere applicabile/i relativamente alle questioni disciplinate da un accordo tra la Comunità europea o la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e (nome/i del paese terzo o dei paesi terzi), dall’altro, alla data di entrata in vigore di tale accordo».

Articolo 6

Rifiuto di autorizzare l’avvio di negoziati formali

1.   Se, in base alla valutazione di cui all’articolo 4, la Commissione non intende autorizzare l’avvio di negoziati formali sull’accordo previsto, fornisce un parere allo Stato membro interessato entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 3.

2.   Entro 30 giorni dal ricevimento del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare una discussione con essa al fine di pervenire ad una soluzione.

3.   Se lo Stato membro interessato non chiede alla Commissione di avviare una discussione entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 130 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 3.

4.   Nell’eventualità della discussione di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 30 giorni dalla chiusura della discussione.

Articolo 7

Partecipazione della Commissione ai negoziati

La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatore per quanto attiene alle materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Se la Commissione non partecipa in qualità di osservatore, essa è tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.

Articolo 8

Autorizzazione a concludere l’accordo

1.   Prima di firmare un accordo negoziato, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’esito dei negoziati e le trasmette il testo dell’accordo.

2.   Al ricevimento di tale notifica la Commissione valuta se l’accordo negoziato:

a)

soddisfa la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

b)

soddisfa la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), qualora sussistano nuove ed eccezionali circostanze in relazione a detta condizione; e

c)

soddisfa il requisito di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

3.   Se l’accordo negoziato rispetta le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione, entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro interessato autorizzandolo a concludere tale accordo.

Articolo 9

Rifiuto di autorizzare la conclusione dell’accordo

1.   Se, in base alla valutazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, la Commissione non intende autorizzare la conclusione dell’accordo negoziato, essa fornisce un parere allo Stato membro interessato, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2.   Entro 30 giorni dal ricevimento del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare una discussione con essa al fine di pervenire ad una soluzione.

3.   Se lo Stato membro interessato non chiede alla Commissione di avviare una discussione entro il termine stabilito al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 130 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

4.   Nell’eventualità della discussione di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 30 giorni dalla chiusura della discussione.

5.   La Commissione notifica la decisione al Parlamento europeo e al Consiglio entro 30 giorni dall’adozione della stessa.

Articolo 10

Riservatezza

Nel fornire alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 8, lo Stato membro può indicare se determinate informazioni debbano considerarsi riservate e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

Articolo 11

Informazione agli Stati membri

Fatti salvi i requisiti di riservatezza, la Commissione invia agli Stati membri le notifiche ricevute ai sensi degli articoli 3 e 8 e, se necessario, la documentazione di accompagnamento nonché tutte le sue decisioni motivate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9.

Articolo12

Disposizioni transitorie

1.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo con un paese terzo, si applicano gli articoli da 3 a 11.

Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere l’inserimento di clausole particolari, in conformità rispettivamente dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 5, paragrafo 2.

2.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l’accordo, si applicano l’articolo 3, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e l’articolo 9.

Articolo 13

Riesame

1.   Non prima del 7 luglio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2.   La relazione:

a)

conferma l’opportunità che il presente regolamento scada alla data fissata conformemente all’articolo 14, paragrafo 1; o

b)

raccomanda che a decorrere da tale data il presente regolamento sia sostituito da un nuovo regolamento.

3.   Se la relazione raccomanda la sostituzione del regolamento come indicato al paragrafo 2, lettera b), essa è corredata di un’appropriata proposta legislativa.

Articolo 14

Scadenza

1.   Il presente regolamento scade tre anni dopo la presentazione della relazione della Commissione di cui all’articolo 13.

Il periodo di tre anni di cui al primo comma inizia a decorrere il primo giorno del mese che segue la presentazione della relazione al Parlamento europeo oppure al Consiglio, se successiva.

2.   Nonostante la scadenza del presente regolamento alla data stabilita ai sensi del paragrafo 1, tutti i negoziati in corso a tale data, avviati da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, possono essere proseguiti e completati in conformità del presente regolamento.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1)  Parere del 7 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(4)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

(5)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.


Rettifiche

31.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/52


Rettifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188 del 18 luglio 2009 )

Pagina 9, articolo 18, secondo comma, prima frase:

anziché:

«Esso si applica a decorrere dal 7 agosto 2009.»,

leggi:

«Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2012.»