ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.191.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 191

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
23 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 634/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 635/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 636/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 15 ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Versione codificata) ( 1 )

10

 

*

Regolamento (CE) n. 638/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1145/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

15

 

*

Regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico

17

 

*

Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici ( 1 )

26

 

*

Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti ( 1 )

35

 

*

Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori ( 1 )

42

 

*

Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico ( 1 )

53

 

 

Regolamento (CE) n. 644/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 623/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2009

69

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/557/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in Italia nel 2008 [notificata con il numero C(2009) 5608]

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/1


REGOLAMENTO (CE) N. 634/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

19,3

ZZ

19,3

0707 00 05

TR

98,3

ZZ

98,3

0709 90 70

TR

97,9

ZZ

97,9

0805 50 10

AR

60,0

ZA

57,8

ZZ

58,9

0806 10 10

EG

150,6

MA

167,5

TR

109,9

US

141,6

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

90,5

BR

72,1

CL

90,0

CN

97,8

NZ

93,7

US

91,3

ZA

86,0

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

81,7

CL

81,8

NZ

138,3

ZA

98,6

ZZ

100,1

0809 10 00

TR

163,1

ZZ

163,1

0809 20 95

TR

285,7

US

236,3

ZZ

261,0

0809 30

TR

153,8

ZZ

153,8

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/3


REGOLAMENTO (CE) N. 635/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2006, il 2007 e il 2008, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

415 817

78.0020

1o giugno-30 settembre

40 105

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

19 309

78.0075

1o novembre-30 aprile

17 223

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre-30 giugno

16 421

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

65 893

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

700 277

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

95 620

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

329 947

78.0160

1o gennaio-31 maggio

61 422

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

89 140

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

824 442

78.0180

1o settembre-31 dicembre

327 526

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

223 485

78.0235

1o luglio-31 dicembre

70 116

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

5 785

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

21 maggio-10 agosto

133 425

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

131 459

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

129 925»


23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/5


REGOLAMENTO (CE) N. 636/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 15

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 3 luglio 2008 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’Interpretazione IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili (di seguito «IFRIC 15»). L’IFRIC 15 fornisce chiarimenti e orientamenti in merito a quando devono essere rilevati i ricavi provenienti dalla costruzione di immobili e in relazione a se un accordo per la costruzione rientri nell’ambito di applicazione dello IAS 11 Commesse a lungo termine o dello IAS 18 Ricavi.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 15 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è inserito il testo dell’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 15 Accordi per la costruzione di immobili che figura nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l’IFRIC 15 che figura nell’allegato al presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 15

Interpretazione IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE IFRIC 15

Accordi per la costruzione di immobili

RIFERIMENTI

IAS 1 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori

IAS 11 Lavori su ordinazione

IAS 18 Ricavi

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione

IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela

PREMESSA

1

Nel settore immobiliare, le entità che intraprendono la costruzione di immobili, direttamente o attraverso sub-appaltatori, possono stipulare accordi con uno o più acquirenti prima del completamento della costruzione. Tali accordi assumono forme diverse.

2

Per esempio, le entità che intraprendono la costruzione di immobili residenziali possono iniziare la prevendita di singole unità immobiliari (appartamenti o case) mentre la costruzione è ancora in corso o addirittura prima che inizi. Ciascun acquirente stipula con l’entità un accordo per l’acquisto di una determinata unità quando questa sarà pronta per essere occupata. Di solito, l’acquirente paga all’entità un deposito che sarà rimborsabile solo se l’entità non consegna l’unità completata alle condizioni sancite nel contratto. Generalmente, il saldo del prezzo di acquisto è versato all’entità solo all’esecuzione del contratto, quando l’acquirente entra in possesso dell’unità.

3

Le entità che intraprendono la costruzione di immobili commerciali o industriali possono stipulare un accordo con un singolo acquirente. All’acquirente può essere richiesto di versare degli acconti nel tempo che intercorre tra l’accordo iniziale e l’esecuzione del contratto. La costruzione può avere luogo su terreni di proprietà dell’acquirente o da questi presi in leasing prima dell’inizio dei lavori.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4

La presente Interpretazione si applica alla contabilizzazione dei ricavi e dei costi delle entità che intraprendono attività di costruzione di immobili direttamente o attraverso sub-appaltatori.

5

Gli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione sono accordi per la costruzione di immobili. Oltre alla costruzione di immobili, tali accordi possono comprendere la fornitura di altre merci o servizi.

PROBLEMI

6

La presente Interpretazione affronta due problemi:

(a)

L’accordo rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 o dello IAS 18?

(b)

Quando dovrebbero essere rilevati i ricavi derivanti dalla costruzione di immobili?

Interpretazione

7

La discussione che segue presume che l’entità abbia precedentemente analizzato l’accordo per la costruzione di immobili e qualsiasi accordo correlato, decidendo di non mantenere il coinvolgimento direzionale al livello usualmente connesso con lo stato di proprietà, né l’effettivo controllo sugli immobili costruiti in misura tale da precludere la rilevazione come reddito di alcuni o tutti i corrispettivi. Se è preclusa la rilevazione come reddito di alcuni corrispettivi, la seguente discussione si applica solo alla parte dell’accordo per cui saranno rilevati i ricavi.

8

Nell’ambito di un singolo accordo, una entità può impegnarsi a fornire merci o servizi oltre alla costruzione di immobili (per esempio, la vendita di un terreno o la fornitura di servizi di gestione immobiliare). In conformità alle disposizioni del paragrafo 13 dello IAS 18, può essere necessario suddividere un tale accordo in componenti identificabili separatamente, compresa la componente relativa alla costruzione di immobili. Il fair value (valore equo) del corrispettivo totale ricevuto o spettante per l’accordo deve essere ripartito su ciascuna componente. Se si identificano componenti separate, l’entità applica i paragrafi 10-12 della presente Interpretazione alla componente relativa alla costruzione di immobili al fine di stabilire se quella componente rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 o dello IAS 18. I criteri di suddivisione dello IAS 11 si applicano quindi a ciascuna componente dell’accordo definito come accordo di costruzione.

9

La seguente discussione fa riferimento a un accordo per la costruzione di immobili ma si applica anche a una componente per la costruzione di immobili identificata nell’ambito di un accordo che comprenda altre componenti.

Determinare se l’accordo rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 o dello IAS 18

10

Determinare se un accordo per la costruzione di immobili rientra nell’ambito dello IAS 11 o dello IAS 18 dipende dalle condizioni dell’accordo e da tutti i fatti e le circostanze relative. Tale determinazione richiede un giudizio relativamente a ciascun accordo.

11

Lo IAS 11 si applica quando l’accordo soddisfa la definizione di lavoro su ordinazione illustrata nel paragrafo 3 dello IAS 11: «un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni …». Un accordo per la costruzione di immobili soddisfa la definizione di contratto di costruzione quando l’acquirente è in grado di specificare i principali elementi strutturali della progettazione degli immobili prima dell’inizio della costruzione e/o di specificare le principali modifiche strutturali una volta che la costruzione è in corso (sia che egli eserciti o meno questa capacità). Quando si applica lo IAS 11, il lavoro su ordinazione comprende anche tutti i contratti o le componenti per la prestazione dei servizi direttamente connessi alla costruzione degli immobili in conformità al paragrafo 5(a) dello IAS 11 e al paragrafo 4 dello IAS 18.

12

Al contrario, un accordo per la costruzione di immobili in cui gli acquirenti hanno una capacità limitata di influire sulla progettazione degli immobili, per esempio nel caso in cui debbano scegliere un progetto tra una serie di opzioni specificate dall’entità oppure se possono solo apportare cambiamenti minori al progetto di base, è un accordo per la vendita di merci che rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 18.

Contabilizzazione dei ricavi derivanti dalla costruzione di immobili

L’accordo è un lavoro su ordinazione

13

Se l’accordo rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 e il suo esito può essere stimato attendibilmente, l’entità deve rilevare i ricavi facendo riferimento allo stadio di completamento dell’attività contrattuale in conformità allo IAS 11.

14

L’accordo può non soddisfare la definizione di lavoro su ordinazione e può pertanto rientrare nell’ambito di applicazione dello IAS 18. In tal caso, l’entità deve determinare se l’accordo riguarda la prestazione di servizi o la vendita di merci.

L’accordo è un contratto per la prestazione di servizi

15

Se all’entità non viene richiesto di acquisire e fornire materiali da costruzione, l’accordo può essere soltanto un accordo per la prestazione di servizi in conformità allo IAS 18. In tal caso, se sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 20 dello IAS 18, lo IAS 18 prevede che i ricavi siano rilevati facendo riferimento allo stadio di completamento dell’operazione utilizzando il metodo della percentuale di completamento. Le disposizioni dello IAS 11 si applicano, generalmente, alla rilevazione dei ricavi e dei relativi costi di una tale operazione (paragrafo 21 dello IAS 18).

L’accordo è un contratto per la vendita di merci

16

Se all’entità viene richiesto di fornire servizi unitamente ai materiali da costruzione al fine di adempiere al proprio obbligo contrattuale di consegnare gli immobili all’acquirente, l’accordo è un contratto per la vendita di merci e si applicano i criteri per la rilevazione dei ricavi illustrati nel paragrafo 14 dello IAS 18.

17

L’entità può trasferire all’acquirente il controllo e i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà del lavoro in corso allo stato corrente, man mano che la costruzione procede. In tal caso, se tutti i criteri di cui al paragrafo 14 dello IAS 18 sono sempre soddisfatti con l’avanzare della costruzione, l’entità deve rilevare i ricavi facendo riferimento allo stadio di completamento utilizzando il metodo della percentuale di completamento. Le disposizioni dello IAS 11 si applicano, generalmente, alla rilevazione dei ricavi e dei relativi costi di una tale operazione.

18

L’entità può trasferire interamente all’acquirente il controllo e i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà degli immobili in una sola volta (per esempio al completamento, alla consegna o dopo la consegna). In tal caso, l’entità deve rilevare i ricavi solo se sono soddisfatti tutti i criteri di cui al paragrafo 14 dello IAS 18.

19

Se all’entità viene richiesto di svolgere ulteriori lavori sugli immobili già consegnati all’acquirente, essa deve rilevare una passività e un costo secondo quanto previsto dal paragrafo 19 dello IAS 18. La passività deve essere valutata in conformità allo IAS 37. Se all’entità viene richiesto di consegnare altre merci o servizi identificabili separatamente dagli immobili già consegnati all’acquirente, essa avrebbe dovuto distinguere le merci o i servizi residuali come una componente separata della vendita, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8 della presente Interpretazione.

Informazioni integrative

20

Se una entità rileva i ricavi utilizzando il metodo della percentuale di completamento per gli accordi che, con l’avanzare della costruzione, soddisfano sempre tutti i criteri di cui al paragrafo 14 dello IAS 18 (vedere paragrafo 17 dell’Interpretazione), essa deve indicare:

(a)

come determina quali accordi soddisfano sempre i criteri di cui al paragrafo 14 dello IAS 18, con l’avanzare della costruzione;

(b)

l’ammontare dei ricavi derivanti da detti accordi nel periodo; e

(c)

i criteri utilizzati per determinare lo stadio di avanzamento degli accordi in corso.

21

Per gli accordi descritti nel paragrafo 20 che si trovino in fase di attuazione alla data di riferimento, l’entità deve inoltre indicare:

(a)

l’ammontare complessivo dei costi sostenuti e dei margini rilevati (al netto delle perdite rilevate) a quella data; e

(b)

l’ammontare degli anticipi ricevuti.

MODIFICHE ALL’APPENDICE ALLO IAS 18

22-23

[Modifica non applicabile ai soli Principi]

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

24

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.

25

I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati retroattivamente secondo quanto previsto dallo IAS 8.


23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/10


REGOLAMENTO (CE) N. 637/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2) in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono le norme generali relative all’ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante riferimento all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (5).

(3)

Ai fini dell’attuazione delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE è opportuno stabilire le modalità d’applicazione dei criteri stabiliti all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale, come precisato ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo. In una prima fase le modalità suddette concernono unicamente i seguenti impedimenti:

impiego vietato da un diritto anteriore altrui,

difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione,

denominazione che sia identica o possa essere confusa con la denominazione varietale di un’altra varietà,

denominazione che sia identica o possa essere confusa con altre denominazioni,

possibilità di indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche della varietà o altri elementi.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 2002/53/CE e del primo comma dell’articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 2002/55/CE, il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione di alcuni criteri indicati all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l’ammissibilità delle denominazioni varietali.

Articolo 2

1.   Nel caso di un marchio commerciale che costituisce un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora all’autorità competente per l’autorizzazione della denominazione varietale sia stato notificato un marchio che è stato registrato in uno o più Stati membri o a livello comunitario prima dell’approvazione della denominazione varietale e che è identico o analogo alla denominazione varietale e registrato per prodotti identici o analoghi alla varietà di pianta interessata.

2.   Nel caso di un’indicazione geografica o di una denominazione di origine di prodotti agricoli o alimentari che costituisce un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora la denominazione varietale possa violare l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (6) in riferimento all’indicazione geografica o alla denominazione di origine protetta in uno Stato membro o nella Comunità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 5, paragrafo 6, dell’articolo 6, e dell’articolo 7, paragrafo 4 o dell’ex articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (7), per prodotti identici o analoghi alla varietà di pianta interessata.

3.   L’inammissibilità di una denominazione dovuta all’esistenza di un diritto anteriore nel caso di cui al paragrafo 2 può essere eliminata ottenendo il consenso scritto del titolare del diritto anteriore a che la denominazione venga impiegata con riferimento alla varietà interessata, purché tale consenso non sia atto a indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

4.   Nel caso di un diritto anteriore del richiedente per la totalità o parte della denominazione proposta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94.

Articolo 3

1.   Si ritiene che una denominazione varietale causi difficoltà ai suoi utilizzatori per quanto riguarda il riconoscimento o la riproduzione nei seguenti casi:

a)

qualora sia costituita da una «denominazione di fantasia»:

i)

se consiste di una sola lettera;

ii)

se consiste di, o contiene come elemento separato, una serie di lettere che non formino una parola pronunciabile in una lingua ufficiale della Comunità; tuttavia, se tale serie è un’abbreviazione consueta, tale abbreviazione consueta è limitata ad un massimo di due gruppi contenenti ciascuno fino a tre caratteri, collocati a ciascun estremo della denominazione;

iii)

se contiene un numero, a meno che tale numero sia parte integrante della denominazione o indichi che la varietà rientra o rientrerà in una serie numerata di varietà apparentate per il metodo di ottenimento;

iv)

se consiste di più di tre termini o elementi, a meno che il concatenamento dei termini renda facile il riconoscimento o la riproduzione;

v)

se consiste di un termine o elemento eccessivamente lungo oppure contiene tale termine o elemento;

vi)

se contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole (salvo il caso in cui la prima lettera è maiuscola e il resto della denominazione è in lettere minuscole), un deponente, un esponente o un disegno;

b)

qualora sia costituita da un «codice»:

i)

se consiste soltanto di una o più cifre, tranne qualora si tratti di linee ottenute da inincroci o di analoghi tipi varietali specifici;

ii)

se consiste di una sola lettera;

iii)

se contiene più di dieci lettere, oppure lettere e numeri;

iv)

se contiene più di quattro gruppi diversi di una lettera o più lettere e di una cifra o di più cifre;

v)

se contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, un deponente, un esponente o un disegno.

2.   Nel presentare la proposta di una denominazione varietale il richiedente è tenuto a dichiarare se la denominazione proposta è in forma di «denominazione di fantasia» o di «codice».

3.   Qualora il richiedente non dichiari la forma della denominazione proposta, questa verrà considerata come una «denominazione di fantasia».

Articolo 4

Per valutare se una denominazione sia identica o possa essere confusa con la denominazione di un’altra varietà si applicano le seguenti disposizioni:

a)

con l’espressione «possa essere confusa con» si intende fare riferimento, tra l’altro, a una denominazione varietale differente per una sola lettera o per gli accenti sulle lettere rispetto alla denominazione varietale di una varietà di una specie apparentata, che sia stata ufficialmente ammessa alla commercializzazione nella Comunità, nello Spazio economico europeo o in una parte contraente della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) o che sia oggetto di una privativa per ritrovati vegetali in tali territori. Tuttavia, non viene considerata atta a generare confusione la differenza di una sola lettera in un’abbreviazione consueta che costituisce entità separata della denominazione varietale. Inoltre, non viene considerata atta a generare confusione la differenza di una lettera la cui evidenza sia tale da rendere la denominazione chiaramente distinta da denominazioni varietali già registrate. Differenze di due o più lettere non sono considerate atte a generare confusione, tranne nel caso in cui vi sia un semplice cambiamento di posto di due lettere. La differenza di una cifra tra due numeri (ove sia ammissibile la presenza di un numero in una denominazione di fantasia) non è da considerarsi atta a generare confusione.

Fatto salvo l’articolo 6, il primo comma non si applica a una denominazione varietale in forma di codice qualora si presenti sotto forma di codice anche la denominazione varietale di riferimento. Ove tra due codici vi sia una differenza di un solo carattere, una sola lettera o un solo numero, tale differenza è da considerarsi atta a consentire di distinguere i due codici in modo soddisfacente. In sede di raffronto tra denominazioni sotto forma di codice, vanno ignorati gli spazi vuoti;

b)

il significato di «specie apparentata» è quello indicato nell’ allegato I;

c)

per «varietà non più esistente» si intende una varietà non più commercializzata;

d)

per «registro ufficiale delle varietà vegetali» si intende il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi oppure un registro compilato e tenuto dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali o da un organismo ufficiale degli Stati membri della Comunità o dello Spazio economico europeo o di una parte contraente dell’UPOV;

e)

per «una varietà la cui denominazione non abbia assunto alcun significato particolare» si intende una varietà la cui denominazione è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali ed ha quindi acquistato un significato particolare, ma ha perso tale significato al termine di un periodo di dieci anni successivo alla soppressione dal registro.

Articolo 5

Per denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di altre norme legislative s’intendono in particolare:

a)

denominazioni di monete o termini associati a pesi e misure;

b)

espressioni che, a norma della legislazione, non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli dalla stessa previsti.

Articolo 6

Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se:

a)

desta la falsa impressione che la varietà abbia caratteristiche o un valore particolari;

b)

desta la falsa impressione che la varietà sia apparentata od ottenuta da un’altra varietà specifica;

c)

faccia riferimento a una caratteristica o un valore particolare in modo tale da destare la falsa impressione che solo quella varietà possieda tale caratteristica o valore, mentre altre varietà della stessa specie possono presentare la stessa caratteristica o lo stesso valore;

d)

suggerisce, in base all’analogia con un marchio ben conosciuto ma che non è un marchio registrato o una denominazione varietale registrata, che si tratta di un’altra varietà o desta un’impressione erronea sull’identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

e)

consiste dei seguenti termini o li contiene:

i)

comparativi o superlativi;

ii)

la denominazione botanica o comune di una specie del gruppo delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà;

iii)

il nome di una persona fisica o giuridica, oppure un riferimento a tale persona, che desti un’impressione erronea sull’identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

f)

comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà.

Articolo 7

Le denominazioni varietali che sono state autorizzate in forma di codice devono essere chiaramente indicate come tali nel catalogo o nei cataloghi ufficiali degli Stati membri relativi alle varietà di piante ufficialmente ammesse o nel catalogo comune pertinente con una nota in calce recante la seguente indicazione: denominazione varietale riconosciuta in forma di «codice».

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 930/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato III.

Articolo 9

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha proposto per approvazione all’autorità competente anteriormente al 25 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(3)  GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3.

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

(6)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(7)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

SPECIE APPARENTATE

Per definire una «specie apparentata», conformemente all’articolo 4, lettera b), si assume che:

a)

se esiste più di una classe nell’ambito dello stesso genere, si applica l’elenco di classi al punto 1;

b)

se le classi comprendono più di un genere, si applica l’elenco di classi al punto 2;

c)

a titolo generale, per i generi e le specie che non sono compresi nell’elenco delle classi dei punti 1 e 2, si considera che un genere costituisca una classe.

1.   Classi nell’ambito dello stesso genere

Classi

Nome scientifico

Classe 1.1

Brassica oleracea

Classe 1.2

Brassica diversa dalla Brassica oleracea

Classe 2.1

Beta vulgaris — barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio

Classe 2.2

Beta vulgaris — barbabietola che comprende la barbabietola di tipo Cheltenham e la bietola da costa

Classe 2.3

Bietola diversa da quella delle classi 2.1 e 2.2

Classe 3.1

Cucumis sativus

Classe 3.2

Cucumis melo

Classe 3.3

Cucumis diverso da quello delle classi 3.1 e 3.2

Classe 4.1

Solanum tuberosum

Classe 4.2

Solanum diverso dalla classe 4.1


2.   Classi che comprendono più di un genere

Classi

Nome scientifico

Classe 201

Secale, Triticale, Triticum

Classe 203 (1)

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum e Poa

Classe 204 (1)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Classe 205

Cichorium, Lactuca


(1)  Le classi 203 e 204 non vengono definite esclusivamente in base alle specie apparentate.


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione

(GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1831/2004 della Commissione

(GU L 321 del 22.10.2004, pag. 29)

Regolamento (CE) n. 920/2007 della Commissione

(GU L 201 del 2.8.2007, pag. 3)


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 930/2000

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, lettera a)

Articolo 5, lettera a)

Articolo 5, lettera c)

Articolo 5, lettera b)

Articolo 6, lettere dalla a) alla d)

Articolo 6, lettere dalla a) alla d)

Articolo 6, lettera e), punti i) e ii)

Articolo 6, lettera e), punti i) e ii)

Articolo 6, lettera e), punto iv)

Articolo 6, lettera e), punto iii)

Articolo 6, lettera f)

Articolo 6, lettera f)

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Allegato

Allegato I

Allegati II e III


23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/15


REGOLAMENTO (CE) N. 638/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1145/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 472/2009 del Consiglio (2), dà agli Stati membri la facoltà di presentare un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni. Occorre adeguare le modalità di applicazione per tenere conto di questa possibilità.

(2)

In vista dell’eventuale prolungamento della durata dei programmi, occorre aumentare la percentuale massima che può essere versata sotto forma di anticipi. È necessario specificare le condizioni per lo svincolo delle cauzioni collegate a tali anticipi e occorre chiarire che non sono richieste cauzioni per gli anticipi versati una volta portate a compimento le relative misure.

(3)

Per evitare trattamenti discriminatori delle imprese di sgranatura è necessario che i controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1145/2008 della Commissione (3) riguardino tutte le misure elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008.

(4)

Occorre inoltre precisare che spetta agli Stati membri verificare il rispetto dell’impegno di non usare il sito di produzione per la sgranatura del cotone per un periodo di dieci anni dal momento dell’approvazione della domanda di smantellamento.

(5)

Per ottimizzare gli effetti dei programmi di ristrutturazione, occorre dare agli Stati membri maggiore flessibilità nello stabilire l’importo dell’aiuto allo smantellamento per tonnellata di cotone non sgranato onde tenere conto dell’eterogeneità dell’industria della sgranatura, evitando comunque il rischio di sovracompensazione.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1145/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1145/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri possono versare al beneficiario uno o più anticipi. La somma degli anticipi non supera complessivamente l’87,5 % delle spese ammissibili.

Il pagamento di un anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’anticipo medesimo.

Una volta soddisfatte le condizioni per il completamento di una misura e svolti i controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo e terzo comma, le cauzioni sono svincolate e gli eventuali pagamenti supplementari non sono subordinati alla costituzione di una cauzione.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutti i pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti una particolare domanda sono effettuati:

a)

entro il 30 giugno del quarto anno successivo all’anno di scadenza del termine di presentazione del progetto di programma quadriennale di ristrutturazione fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008;

b)

entro il 30 giugno dell’ottavo anno successivo all’anno di scadenza del termine di presentazione del progetto di programma di ristrutturazione della durata di otto anni fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008.

Nel primo anno del primo periodo di programmazione i pagamenti sono effettuati a decorrere dal 16 ottobre 2009.»;

2)

l’articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri effettuano, prima del pagamento finale, un’ispezione in loco di ciascuno stabilimento, sito di produzione e beneficiario che riceve un finanziamento nell’ambito del programma di ristrutturazione, onde verificare che sussistano tutte le condizioni per l’ottenimento dell’aiuto e che siano state portate a compimento le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d), ed e), di tale regolamento.»;

b)

è aggiunto il seguente quarto comma:

«Gli Stati membri verificano il rispetto dell’impegno di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e).»;

3)

all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’impegno scritto di non usare il sito o i siti di produzione per la sgranatura del cotone per un periodo di dieci anni dall’approvazione della domanda di cui alla lettera b).»;

4)

all’articolo 11, paragrafo 2, «100 EUR» è sostituito da «190 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 144 del 9.6.2009, pag. 1.

(3)  GU L 308 del 19.11.2008, pag. 17.


23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/17


REGOLAMENTO (CE) N. 639/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 7, l'articolo 69, paragrafo 6, primo comma, lettera a), l’articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, l'articolo 71, paragrafo 6, secondo comma, l’articolo 71, paragrafo 10, e l'articolo 142, lettere c) e q),

considerando quanto segue:

(1)

Il titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tale capitolo.

(2)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, è necessario che il sostegno concesso ai sensi di tale articolo sia coerente con le altre misure comunitarie di sostegno o con le altre misure finanziate mediante aiuti di Stato. Per la corretta gestione di questi regimi è opportuno evitare il doppio finanziamento di misure analoghe nell'ambito del sostegno specifico e di altri regimi comunitari di sostegno. Date le diverse scelte a disposizione per l'attuazione del sostegno specifico è opportuno affidare la responsabilità di garantire tale coerenza agli Stati membri, in funzione della decisione che questi adottano per attuare le misure di sostegno specifico all'interno del quadro normativo stabilito dal regolamento (CE) n. 73/2009 e in conformità delle condizioni ivi previste.

(3)

A norma dell'articolo 71, paragrafo 10, e dell'articolo 140 del regolamento (CE) n. 73/2009 gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione informazioni dettagliate in merito alle misure adottate per attuare in particolare i suoi articoli da 68 a 72. Occorre pertanto adottare disposizioni che specificano i termini e il contenuto di tali comunicazioni in modo che la Commissione possa sorvegliarne l'attuazione.

(4)

Il sostegno specifico non può servire a compensare l'osservanza delle disposizioni regolamentari che gli agricoltori sono comunque tenuti a rispettare.

(5)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per specifici tipi di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire questi tipi specifici di agricoltura, tenendo presente che le misure sono intese a procurare vantaggi ambientali significativi e misurabili.

(6)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Per facilitare il compito degli Stati membri è opportuno redigere un elenco indicativo di condizioni da rispettare.

(7)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo il disposto dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, a norma del quale il sostegno deve soddisfare i criteri stabiliti dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (2). È opportuno precisare il contenuto delle misure ammissibili e le disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (3).

(8)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali. Ai fini di un rafforzamento delle norme in materia di benessere degli animali è necessario che gli Stati membri istituiscano un dispositivo che permetta di valutare i progetti presentati dai richiedenti sui diversi aspetti connessi al benessere degli animali che intendono trattare.

(9)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi. A norma dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), tale sostegno può essere concesso in particolare se approvato dalla Commissione. È quindi opportuno adottare disposizioni che specifichino nei dettagli le norme che gli Stati membri devono rispettare nel definire i criteri di ammissibilità al sostegno. È opportuno altresì adottare disposizioni relative alla procedura di comunicazione, valutazione e approvazione della misura da parte della Commissione.

(10)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori in settori specifici, in zone vulnerabili dal punto di vista economico o ambientale, oppure per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico negli stessi settori. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire le zone o i tipi di agricoltura ammissibili al sostegno e di fissare il livello adeguato di sostegno. Per evitare distorsioni sul mercato è opportuno evitare che i pagamenti siano basati sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato o equivalgano a un regime di compensazioni in base al quale gli Stati membri verserebbero un sostegno agricolo nazionale ai loro agricoltori in funzione della differenza tra un prezzo indicativo e il prezzo del mercato nazionale.

(11)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone. Occorre adottare disposizioni in particolare per la fissazione degli importi di riferimento per agricoltore ammissibile, l'assegnazione dei diritti all'aiuto e il calcolo dell'incremento del loro valore, nonché per il controllo dei programmi da parte degli Stati membri; per ragioni di coerenza, tali disposizioni dovrebbero essere in linea con quelle adottate per l'assegnazione degli importi a partire dalla riserva nazionale.

(12)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso un sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. È opportuno stabilire un quadro di minima all'interno del quale gli Stati membri possono stabilire disposizioni, conformi al loro diritto interno, sulle modalità di assegnazione dei contributi finanziari a favore del pagamento dei premi assicurativi per il raccolto, gli animali e le piante, onde garantire il mantenimento di un livello adeguato di tali contributi salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.

(13)

L'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009 precisa in modo particolarmente dettagliato le disposizioni relative alla concessione di un sostegno specifico inteso a risarcire gli agricoltori di talune perdite economiche subite in caso di epizoozie o fitopatie e di incidenti ambientali, attraverso la concessione di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione. È opportuno stabilire un quadro di minima all'interno del quale gli Stati membri possono stabilire disposizioni, conformi al loro diritto interno, per definire le modalità di assegnazione dei contributi finanziari a favore dei fondi di mutualizzazione, onde garantire il mantenimento di un livello adeguato di tali contributi salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.

(14)

La Commissione è tenuta a calcolare gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 in conformità del paragrafo 7 del medesimo articolo. Occorre pertanto adottare disposizioni che permettano alla Commissione di fissare tali importi, per Stato membro, e le condizioni applicabili alla loro revisione.

(15)

Poiché determinate disposizioni relative al sostegno specifico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 acquistano efficacia il 1o agosto 2009, è opportuno che le corrispondenti modalità di applicazione si applichino quanto prima dopo la loro adozione.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«misure di sostegno specifico», le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009,

b)

«altri strumenti comunitari di sostegno»:

i)

le misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4), dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (5), dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (6), dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (7), dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (8) e dal regolamento (CE) n. 3/2008; nonché

ii)

le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (9), incluse le misure veterinarie e fitosanitarie.

Articolo 2

Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico

1.   Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno specifico in conformità del quadro fissato nel regolamento (CE) n. 73/2009 e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Gli Stati membri attuano il presente regolamento, in particolare il paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Articolo 3

Coerenza e cumulo del sostegno

1.   Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra:

a)

le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno;

b)

le varie misure di sostegno specifico;

c)

le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato.

Gli Stati membri provvedono in particolare a che le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.

2.   Se nell'ambito di una misura di sostegno specifico il sostegno può essere erogato anche attraverso una misura attuata nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno, oppure attraverso un'altra misura di sostegno specifico, gli Stati membri provvedono a che l'agricoltore possa beneficiare di un sostegno per una data operazione attraverso una sola di tali misure.

Articolo 4

Condizioni applicabili alle misure di sostegno

1.   Le misure specifiche di sostegno non compensano i costi sostenuti per l'osservanza di obblighi regolamentari, in particolare l'osservanza dei criteri di gestione obbligatori e dei requisiti per le buone condizioni economiche e ambientali, fissati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, né di altri requisiti o norme di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Le misure di sostegno specifico non finanziano imposte e tasse.

3.   Gli Stati membri garantiscono la verificabilità e la controllabilità delle misure di sostegno specifico che attuano.

Articolo 5

Trasmissione di informazioni alla Commissione

1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di sostegno specifico che intendono applicare entro il 1o agosto dell'anno che precede il primo anno di applicazione di ogni misura.

Il contenuto delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato I, parte A, tranne per le misure di sostegno specifico destinate a specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, il cui contenuto figura nella parte B dello stesso allegato.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione di ogni decisione adottata in conformità dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 entro il 1o agosto 2009.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno dei pagamenti concessi agli agricoltori, per misura e per settore, entro il 15 settembre dell'anno successivo all'anno per il quale è stato concesso il pagamento.

4.   La relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione in applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009 è inviata entro il 15 settembre di ogni anno e contiene le informazioni elencate nell'allegato II del presente regolamento.

5.   Entro il 1o ottobre 2012 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alle misure di sostegno specifico attuate negli anni 2009, 2010 e 2011, al loro impatto sulle finalità previste e agli eventuali problemi incontrati.

CAPO II

NORME SPECIFICHE

Articolo 6

Tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente

Gli Stati membri definiscono i tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente per i quali l'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede un pagamento annuo supplementare. I suddetti tipi specifici di agricoltura procurano vantaggi ambientali significativi e misurabili.

Articolo 7

Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli

Il pagamento annuo supplementare per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009 può permettere in particolare agli agricoltori di:

a)

rispettare le condizioni necessarie per partecipare ai regimi comunitari di qualità alimentare stabiliti negli atti elencati nell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e nel regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (10), nel regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (11), nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (12), e nel regolamento (CE) n. 114/2009 della Commissione, del 6 febbraio 2009, recante misure transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta (13); oppure

b)

partecipare a regimi privati o nazionali di certificazione della qualità alimentare.

Se le misure di sostegno specifico sono concesse ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b), si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (14).

Articolo 8

Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli

1.   Il pagamento annuo supplementare per agricoltore di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009, destinato al miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, serve ad incoraggiare gli agricoltori a migliorare la commercializzazione dei loro prodotti attraverso una migliore informazione sulle qualità e caratteristiche dei prodotti e sui relativi metodi di produzione e attraverso una migliore promozione degli stessi.

2.   Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 4, 5 e 6, e gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 501/2008.

Articolo 9

Miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali

1.   Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che applicano norme più elevate in materia di benessere degli animali, previsto dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto, per quanto di ragione:

a)

del tipo di agricoltura;

b)

delle dimensioni dell'azienda in termini di densità o numero di capi di bestiame e di addetti; e

c)

del sistema di gestione dell'azienda agricola.

2.   Le norme più elevate in materia di benessere degli animali sono le norme che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare negli atti citati nell'allegato II, punto C, del regolamento (CE) n. 73/2009. Tali norme possono comprendere i criteri superiori di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Articolo 10

Specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi

1.   Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che esercitano attività agricole specifiche che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto in particolare:

a)

degli obiettivi ambientali nella regione in cui sarà applicata la misura; e

b)

di altri aiuti già concessi in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure di sostegno specifico o di misure finanziate mediante aiuti di Stato.

2.   L'articolo 27, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8, 9 e 13, l'articolo 48 e l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1974/2006 si applicano mutatis mutandis al sostegno specifico a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi.

3.   La Commissione valuta se le misure di sostegno specifico proposte a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, che le sono comunicate dagli Stati membri sono conformi al regolamento (CE) n. 73/2009 e al presente regolamento.

Se le ritiene conformi la Commissione approva le misure in applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se non le ritiene conformi la Commissione invita gli Stati membri a rivedere adeguatamente le misure proposte e a comunicarle nuovamente. Se le ritiene adeguatamente rivedute la Commissione approva le misure comunicate.

Articolo 11

Svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso

1.   Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico a favore degli agricoltori colpiti da svantaggi specifici nei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale oppure, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri definiscono le zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o ambientale e i tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ammissibili al sostegno, tenendo conto in particolare delle rispettive strutture e condizioni di produzione.

2.   Il sostegno specifico non si basa sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato né equivale a un regime di pagamenti compensativi.

Articolo 12

Zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

1.   Le condizioni di ammissibilità alle misure di sostegno specifico nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone, previste dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 precisano in particolare:

a)

in che modo sono fissati gli importi individuali di riferimento degli agricoltori ammissibili; e

b)

i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo e/o le condizioni per la loro approvazione.

2.   L'agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.

L'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all'aiuto.

Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto già detenuto dall'agricoltore può essere aumentato.

Il valore di ogni diritto all'aiuto ricevuto in conformità del presente paragrafo, eccettuato il terzo comma, è calcolato dividendo l'importo individuale di riferimento fissato dallo Stato membro per il numero di diritti di cui al comma precedente.

3.   L'aumento dell'importo per ettaro nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 è fissato dividendo l'importo di riferimento dell'agricoltore per il numero di ettari ammissibili da lui dichiarati ai fini del pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

4.   Gli Stati membri si accertano che gli svantaggi specifici a carico degli agricoltori nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, a favore dei quali è concesso il sostegno specifico, non ricevono compensazioni in virtù di altre disposizioni di tali programmi per le stesse finalità.

Articolo 13

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni che i contratti devono rispettare per beneficiare del sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   I contratti precisano:

a)

i rischi specifici assicurati;

b)

le specifiche perdite economiche coperte; e

c)

il premio pagato al netto delle tasse.

3.   I contratti coprono al massimo la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, gli Stati membri garantiscono che la compensazione non sia versata due volte per lo stesso contratto.

4.   Gli Stati membri adottano le norme per il calcolo della distruzione della produzione media annua di un agricoltore, in conformità dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

5.   L'agricoltore comunica ogni anno allo Stato membro il numero della polizza assicurativa e fornisce una copia del contratto e la prova del pagamento del premio.

Articolo 14

Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali

1.   Le norme che gli Stati membri definiscono in conformità dell'articolo 71, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009 per i fondi di mutualizzazione ammissibili a contributi finanziari per le epizoozie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento comprendono in particolare:

a)

le condizioni di finanziamento del fondo di mutualizzazione;

b)

la comparsa di epizoozie o fitopatie o incidenti ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando se del caso la copertura geografica;

c)

i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori;

d)

i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009;

e)

il calcolo dei costi amministrativi di cui all'articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009;

f)

eventuali massimali per i costi ammissibili al contributo finanziario, applicati in conformità dell'articolo 71, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;

g)

la procedura di riconoscimento di un dato fondo di mutualizzazione a norma del diritto nazionale;

h)

le norme procedurali; e

i)

le verifiche contabili e di conformità a cui è sottoposto il fondo di mutualizzazione in seguito al suo riconoscimento.

2.   Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un prestito commerciale, la durata è di un anno almeno e di 5 anni al massimo.

3.   Gli Stati membri si assicurano che gli agricoltori siano messi a conoscenza:

a)

dei fondi di mutualizzazione riconosciuti;

b)

delle condizioni di adesione ad un fondo di mutualizzazione; e

c)

delle modalità di finanziamento del fondo di mutualizzazione.

Articolo 15

Disposizioni finanziarie per le misure di sostegno specifico

1.   Gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, sono fissati nell'allegato III del presente regolamento.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere, entro il 1o agosto di un dato anno civile a partire dal 2010, una revisione degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso in cui l'importo ottenuto applicando il calcolo illustrato all'articolo 69, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per l'esercizio finanziario in questione differisce di oltre il 20 % dall'importo fissato nell'allegato III.

Gli eventuali importi riveduti dalla Commissione si applicano a partire dall'anno civile successivo all'anno della richiesta.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(3)  GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.

(4)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(5)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(6)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(7)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(8)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(9)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(10)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

(11)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

(12)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

(13)  GU L 38 del 7.2.2009, pag. 26.

(14)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.


ALLEGATO I

Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1

PARTE A

Per tutte le misure di sostegno specifico, tranne le misure per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:

il titolo di ogni misura con riferimento alla disposizione pertinente dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009,

una descrizione di ogni misura, che specifichi almeno i dati seguenti:

a)

i settori interessati;

b)

la durata;

c)

gli obiettivi;

d)

le condizioni di ammissibilità applicabili;

e)

un livello indicativo di sostegno;

f)

l’importo totale fissato;

g)

le informazioni necessarie per stabilire i relativi massimali di bilancio; e

h)

la fonte di finanziamento,

eventuali misure esistenti applicate in virtù di altri regimi di sostegno comunitari o di misure finanziate mediante aiuti di Stato nella stessa zona o nello stesso settore coperto dalla misura di sostegno specifico e, se del caso, la loro rispettiva delimitazione,

se del caso una descrizione:

a)

dei tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

delle norme più elevate in materia di benessere degli animali, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009;

c)

le zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o ambientale e i tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e i livelli attuali di produzione di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

d)

i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009.

PARTE B

Per le misure di sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:

il titolo dell’azione,

la zona geografica coperta dalla misura,

una descrizione della misura proposta e l’impatto ambientale atteso in relazione alle esigenze e alle priorità ambientali e a specifici obiettivi verificabili,

la logica d’intervento, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari,

i criteri e le norme amministrative che garantiscono che le operazioni non beneficino di altri regimi di sostegno comunitari,

i giustificativi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, che consentano alla Commissione di verificare la coerenza e l’attendibilità dei calcoli,

una descrizione dettagliata dell’attuazione nazionale dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori di cui al punto 5.3.2.1 dell’allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1974/2006,

una descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi; e b) del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto; se del caso, questa metodica deve tenere conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009; l’eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1974/2006,

l’importo del sostegno,

se del caso le informazioni di cui al punto 5.3.2.1.4 dell’allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1974/2006.


ALLEGATO II

Contenuto delle informazioni da includere nella relazione annuale sui fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4

Un elenco dei fondi di mutualizzazione riconosciuti e del numero di agricoltori soci per fondo,

se del caso, i costi amministrativi sostenuti per la costituzione di nuovi fondi di mutualizzazione,

la fonte di finanziamento a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a) o lettera c) del regolamento (CE) n. 73/2009 e se del caso l'importo della riduzione lineare applicata e i relativi pagamenti,

i tipi di perdite economiche compensate da ogni fondo riconosciuto, per ciascuno dei motivi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento,

il numero di agricoltori a cui è stata concessa una compensazione da ogni fondo riconosciuto, per tipo di perdita economica e per ciascuno dei motivi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento,

la spesa di ciascun fondo di mutualizzazione riconosciuto, per tipo di perdita economica,

la percentuale e l'importo versato da ogni fondo per il pagamento dei contributi finanziari di cui all'articolo 71, paragrafo 7, del medesimo regolamento, e

l'esperienza maturata nell'attuazione della misura di sostegno specifico relativa ai fondi di mutualizzazione.


ALLEGATO III

Importi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, calcolati a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009

(Mio EUR)

Belgio

8,6

Danimarca

15,8

Germania

42,6

Irlanda

23,9

Grecia

74,3

Spagna

144,4

Francia

97,4

Italia

144,9

Lussemburgo

0,8

Malta

0,1

Paesi Bassi

31,7

Austria

11,9

Portogallo

21,7

Finlandia

4,8

Slovenia

2,4

Svezia

13,9

Regno Unito

42,8


23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/26


REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e notevoli potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione riguardante i prodotti usati nei sistemi a motore elettrico.

(3)

I motori elettrici rappresentano il principale tipo di carico elettrico delle industrie all’interno della Comunità, dove i motori sono impiegati nei processi di produzione. I sistemi nell’ambito dei quali operano tali motori rappresentano il 70 % circa dell’elettricità consumata dall’industria. Le potenzialità complessive di miglioramento dell’efficienza energetica di questi sistemi in modo economicamente efficace sono quantificate nel 20-30 % circa. Uno dei principali fattori alla base di tali miglioramenti è l’impiego di motori efficienti sotto il profilo energetico. Ne consegue pertanto che i motori dei sistemi a motore elettrico sono un prodotto prioritario per il quale devono essere istituite specifiche per la progettazione ecocompatibile.

(4)

I sistemi a motore elettrico comprendono vari prodotti che consumano energia, ad esempio motori, variatori, pompe o ventilatori. I motori e i variatori di velocità sono componenti importanti di tali prodotti. Per questo il presente regolamento richiede che alcuni tipi di motori siano muniti di variatori di velocità.

(5)

Molti motori sono integrati in altri prodotti senza essere immessi in commercio o messi in servizio separatamente ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2005/32/CE e dell’articolo 5 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per realizzare tutto il risparmio energetico potenziale all’insegna dell’efficienza dei costi, i motori integrati in altri prodotti devono essere soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

(6)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici connessi ai motori elettrici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’UE e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(7)

Lo studio preparatorio dimostra che i motori elettrici sono immessi sul mercato comunitario in ingenti quantità e il loro consumo energetico in fase di utilizzo rappresenta l’aspetto ambientale più significativo di tutte le fasi del ciclo di vita, con un consumo annuo di elettricità di 1 067 TWh nel 2005, pari all’emissione di 427 Mt di CO2. In assenza di misure di contenimento, si prevede che il consumo energetico aumenterà fino a raggiungere 1 252 TWh nel 2020. Lo studio ha concluso che il consumo energetico durante il ciclo di vita e il consumo di elettricità nella fase di utilizzo possono migliorare sensibilmente, in particolare se i motori impiegati in applicazioni a velocità e carico variabili sono dotati di variatori.

(8)

Lo studio preparatorio mostra che il consumo di energia in fase di utilizzo è l’unico parametro di progettazione ecocompatibile significativo riguardante la progettazione dei prodotti indicato all’allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE.

(9)

Il consumo di elettricità dei motori elettrici può essere ridotto utilizzando tecnologie esistenti, non brevettate ed economicamente convenienti, che consentono nel contempo di ridurre i costi totali sostenuti per l’acquisto e l’uso dei dispositivi.

(10)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono armonizzare i requisiti riguardanti il consumo di energia elettrica dei motori in tutta la Comunità, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento delle prestazioni ambientali di tali prodotti.

(11)

Occorre definire un calendario opportuno che permetta ai fabbricanti di riprogettare i prodotti. I tempi devono essere tali da evitare impatti negativi sulle funzionalità dei motori e devono tenere conto dell’incidenza sui costi per i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.

(12)

Il consumo di energia elettrica deve essere determinato con metodi di misura affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (3).

(13)

Il presente regolamento deve favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che diminuiscono l’impatto ambientale dei motori elettrici durante il loro ciclo di vita, con un risparmio del consumo energetico e di elettricità nell’arco dell’intero ciclo di vita stimato rispettivamente in 5 500 PJ (4) e 135 TWh, entro il 2020, rispetto ad uno scenario nel quale non venissero adottate misure.

(14)

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(15)

Per agevolare il controllo della conformità, i fabbricanti devono essere invitati a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2005/32/CE.

(16)

Al fine di limitare ulteriormente l’impatto ambientale dei motori, i fabbricanti devono fornire informazioni utili sullo smontaggio, sul riciclaggio o sullo smaltimento a fine vita.

(17)

Occorre individuare i parametri di riferimento per le tecnologie attualmente disponibili caratterizzate da un’elevata efficienza energetica. Questo permetterà di assicurare un’ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare per le piccole e medie imprese e le microimprese, facilitando ulteriormente l’integrazione delle migliori tecnologie progettuali per ridurre il consumo di energia.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio e mettere in servizio i motori, anche integrati in altri prodotti.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido;

b)

ai motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto;

c)

ai motori progettati appositamente per funzionare:

i)

a più di 1 000 metri di altitudine sul livello del mare;

ii)

a temperature dell’aria ambiente superiori a 40 °C;

iii)

a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C;

iv)

a temperature ambiente dell’aria inferiori a – 15 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento dell’aria;

v)

a una temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiore a 5 °C o superiore a 25 °C;

vi)

in atmosfere potenzialmente esplosive, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

d)

in motori autofrenanti,

ad eccezione dei requisiti di informazione di cui all’allegato I, punti da 2.3 a 2.6 e 2.12.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE, s’intende per:

1)

«motore», un motore elettrico a induzione a gabbia, monovelocità e trifase, con una frequenza di 50 Hz o 50-60 Hz che abbia:

da 2 a 6 poli,

una tensione nominale (UN) massima di 1 000 V,

una potenza nominale (PN) compresa tra 0,75 kW e 375 kW,

caratteristiche basate su un funzionamento in continuo;

2)

«variatore di velocità», un convertitore elettronico di potenza che adatta continuamente l’energia elettrica fornita al motore elettrico per controllare la potenza meccanica del motore secondo la coppia-velocità caratteristica del carico (azionato dal motore), adeguando l’alimentazione elettrica trifase a 50 Hz alla frequenza e alla tensione variabili fornite al motore;

3)

«motore a gabbia», motore elettrico senza spazzole, collettori, collettori rotanti o collegamenti elettrici al rotore;

4)

«fase», il tipo di configurazione della rete di alimentazione elettrica;

5)

«polo», il numero totale di poli magnetici nord e sud prodotti dal campo magnetico rotante del motore. Il numero di poli determina la velocità di base del motore;

6)

«funzionamento in continuo», la capacità di un motore elettrico con sistema di raffreddamento integrato di funzionare al carico nominale senza interruzioni al di sotto dell’incremento massimo di temperatura nominale;

7)

«motore autofrenante», motore munito di un freno elettromeccanico che agisce direttamente sull’albero motore senza accoppiamenti.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori sono definite nell’allegato I.

Ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applica secondo il seguente calendario:

1)

a partire dal 16 giugno 2011 i motori devono avere come minimo un livello di efficienza IE2, quale definito all’allegato I, punto 1;

2)

a partire dal 1o gennaio 2015:

i)

i motori con una potenza nominale compresa tra 7,5 e 375 kW devono avere come minimo il livello di efficienza IE3, quale definito all’allegato I, punto 1, oppure il livello di efficienza IE2, di cui all’allegato I, punto 1, e devono essere muniti di variatore di velocità;

3)

a partire dal 1o gennaio 2017:

i)

tutti i motori con una potenza nominale compresa tra 0,75 e 375 kW devono avere come minimo il livello di efficienza IE3, quale definito all’allegato I, punto 1, oppure il livello di efficienza IE2, di cui all’allegato I, punto 1, e devono essere muniti di variatore di velocità.

I requisiti in materia di informazione di prodotto per i motori sono definiti nell’allegato I. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata secondo i parametri istituiti all’allegato II.

Articolo 4

Valutazione di conformità

La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di valutazione della conformità di cui all’allegato V della stessa direttiva.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i motori più efficienti disponibili attualmente sul mercato sono indicati nell’allegato IV.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico dei motori e dei variatori di velocità entro sette anni dalla sua entrata in vigore e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Il riesame comprenderà l’efficienza delle risorse, il riutilizzo e il riciclaggio e il livello di incertezza delle misure.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(3)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(4)  1 TWh = 3,6 PJ.

(5)  GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.


ALLEGATO I

SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI MOTORI

1.   EFFICIENZA ENERGETICA DEI MOTORI

Le tabelle 1 e 2 riportano le specifiche per l’efficienza energetica nominale minima dei motori.

Tabella 1

Efficienze nominali minime (η) per il livello di efficienza IE2 (50 Hz)

Potenza nominale

(kW)

Numero di poli

2

4

6

0,75

77,4

79,6

75,9

1,1

79,6

81,4

78,1

1,5

81,3

82,8

79,8

2,2

83,2

84,3

81,8

3

84,6

85,5

83,3

4

85,8

86,6

84,6

5,5

87,0

87,7

86,0

7,5

88,1

88,7

87,2

11

89,4

89,8

88,7

15

90,3

90,6

89,7

18,5

90,9

91,2

90,4

22

91,3

91,6

90,9

30

92,0

92,3

91,7

37

92,5

92,7

92,2

45

92,9

93,1

92,7

55

93,2

93,5

93,1

75

93,8

94,0

93,7

90

94,1

94,2

94,0

110

94,3

94,5

94,3

132

94,6

94,7

94,6

160

94,8

94,9

94,8

da 200 a 375

95,0

95,1

95,0


Tabella 2

Efficienze nominali minime (η) per il livello di efficienza IE3 (50 Hz)

Potenza nominale

(kW)

Numero di poli

2

4

6

0,75

80,7

82,5

78,9

1,1

82,7

84,1

81,0

1,5

84,2

85,3

82,5

2,2

85,9

86,7

84,3

3

87,1

87,7

85,6

4

88,1

88,6

86,8

5,5

89,2

89,6

88,0

7,5

90,1

90,4

89,1

11

91,2

91,4

90,3

15

91,9

92,1

91,2

18,5

92,4

92,6

91,7

22

92,7

93,0

92,2

30

93,3

93,6

92,9

37

93,7

93,9

93,3

45

94,0

94,2

93,7

55

94,3

94,6

94,1

75

94,7

95,0

94,6

90

95,0

95,2

94,9

110

95,2

95,4

95,1

132

95,4

95,6

95,4

160

95,6

95,8

95,6

da 200 a 375

95,8

96,0

95,8

2.   REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONE DI PRODOTTO PER I MOTORI ELETTRICI

A partire dal 16 giugno 2011 le informazioni sui motori definite ai punti da 1 a 12 devono comparire, in maniera visibile:

a)

nella documentazione tecnica dei motori;

b)

nella documentazione tecnica dei prodotti in cui vengono incorporati i motori;

c)

nei siti web accessibili al pubblico dei fabbricanti dei motori;

d)

nei siti web accessibili al pubblico dei fabbricanti dei prodotti in cui è integrato il motore.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica, le informazioni devono essere fornite nell’ordine in cui sono presentate nei punti da 1 a 12. Non è necessario utilizzare la formula esatta ripresa nell’elenco. Tali informazioni possono essere presentate anche sotto forma di grafici, figure o simboli:

1)

efficienza nominale (η) a carico e tensione nominali massimi, al 75 % e al 50 % del carico e della tensione nominali (UN);

2)

livello di efficienza: «IE2» o «IE3»;

3)

anno di fabbricazione;

4)

ragione sociale del fabbricante o marchio di fabbrica, numero di registrazione commerciale e sede del fabbricante;

5)

numero di modello del prodotto;

6)

numero di poli del motore;

7)

potenza(e) nominale(i) o intervallo di potenza nominale (kW);

8)

frequenza(e) d’ingresso nominale(i) del motore (Hz);

9)

tensione(i) nominale(i) o intervallo di tensione nominale (V);

10)

velocità nominale(i) o intervallo di velocità nominale (rpm);

11)

informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento a fine vita;

12)

informazioni sulla serie di condizioni di esercizio per le quali è stato appositamente progettato il motore:

i)

altitudine sul livello del mare;

ii)

temperature dell’aria ambiente, anche per i motori con raffreddamento dell’aria;

iii)

temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto;

iv)

temperatura massima di esercizio;

v)

atmosfere potenzialmente esplosive.

Le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere indicate in modo indelebile sulla targhetta del motore o in prossimità di essa.

Per i motori con una progettazione meccanica ed elettrica particolari, fabbricati appositamente su richiesta dei clienti, le informazioni elencate nei punti da 1 a 12 non devono essere necessariamente pubblicate nel sito web liberamente accessibile al pubblico del fabbricante dei motori. L’informazione riguardante l’installazione obbligatoria di un variatore di velocità nei motori non conformi al livello di efficienza IE3 deve comparire in maniera visibile sulla targhetta, nella documentazione tecnica e sul motore:

a)

a partire dal 1o gennaio 2015 per i motori con una potenza nominale compresa tra 7,5 e 375 kW;

b)

a partire dal 1o gennaio 2017 per i motori con una potenza nominale compresa tra 0,75 e 375 kW.

Nella documentazione tecnica i fabbricanti forniscono informazioni su tutte le eventuali precauzioni particolari da prendere durante il montaggio, l’installazione, la manutenzione o l’uso dei motori con i variatori di velocità, comprese le informazioni su come ridurre al minimo i campi elettrici e magnetici creati dai variatori di velocità.

3.   DEFINIZIONI AI FINI DELL’ALLEGATO I

1.

«Efficienza nominale minimale» (η), l’efficienza a pieno carico e tensione nominali, senza tolleranze.

2.

«Tolleranza», la variazione massima ammissibile del risultato della misura di prova ottenuto da un motore rispetto al valore indicato sulla targhetta o nella documentazione tecnica.


ALLEGATO II

MISURE E CALCOLI

Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, le misure e i calcoli devono essere effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali metodi soddisfano tutti i parametri tecnici indicati di seguito.

L’efficienza energetica è il rapporto tra potenza meccanica in uscita ed energia elettrica fornita.

Il livello di efficienza del motore, indicato all’allegato I, deve essere determinato alla potenza nominale (PN), alla tensione nominale (UN) e alla frequenza nominale (fN).

La differenza tra potenza meccanica in uscita ed energia elettrica fornita è data dalle perdite che avvengono nel motore.

Le perdite totali devono essere determinate secondo uno dei seguenti metodi:

misura delle perdite totali, oppure

determinazione delle singole perdite e relativa somma.


ALLEGATO III

PROCEDURA DI VERIFICA

Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all’allegato I.

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

2.

Il modello è considerato conforme al presente regolamento se nell’efficienza nominale del motore (η) le perdite (1-η) non si discostano dai valori fissati nell’allegato I di oltre il 15 % nell’intervallo di potenza 0,75-150 kW e di oltre il 10 % nell’intervallo > 150-375 kW.

3.

Se il risultato di cui al punto 2 non viene ottenuto l’autorità di sorveglianza del mercato sottopone a prove casuali tre unità supplementari, ad eccezione dei motori di cui vengono fabbricate meno di cinque unità l’anno.

4.

Lo stesso modello è considerato conforme al presente regolamento se nell’efficienza nominale media (η) le perdite (1-η) delle tre unità di cui al punto 3 non si discostano dai valori fissati nell’allegato I di oltre il 15 % nell’intervallo di potenza 0,75-150 kW e di oltre il 10 % nell’intervallo > 150-375 kW.

5.

Se i risultati di cui al punto 4 non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme al presente regolamento.

Al fine di verificare la conformità al presente regolamento gli Stati membri applicano la procedura descritta nell’allegato II e metodi di misura affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, compresi i metodi definiti nelle norme i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ALLEGATO IV

PARAMETRI DI RIFERIMENTO INDICATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 6

Al momento dell’adozione del presente regolamento il livello IE3 o un motore IE3 munito di variatore di velocità, quale definito nell’allegato I, è considerato la migliore tecnologia disponibile sul mercato.


23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/35


REGOLAMENTO (CE) N. 641/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione deve fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali ed hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento di tale impatto senza comportare costi eccessivi.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione per gli apparecchi nei sistemi a motore elettrico e nelle apparecchiature di riscaldamento, come i circolatori.

(3)

La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei circolatori, di solito utilizzati negli edifici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’UE e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(4)

I circolatori consumano buona parte dell’energia utilizzata nei sistemi di riscaldamento degli edifici. Inoltre la maggior parte dei circolatori sono costantemente in funzione, indipendentemente dalle esigenze di riscaldamento I circolatori rappresentano pertanto uno dei prodotti prioritari per i quali occorre stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile.

(5)

L’elemento ambientale dei circolatori ritenuto significativo ai fini del presente regolamento è il consumo di energia elettrica in fase di utilizzo.

(6)

Lo studio preparatorio indica che nel mercato comunitario sono immessi ogni anno circa 14 milioni di circolatori e che il loro consumo energetico in fase di utilizzo rappresenta l’aspetto ambientale più significativo di tutte le fasi del ciclo di vita, con un consumo annuo di elettricità di 50 TWh nel 2005, pari all’emissione di 23 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche, si prevede che il consumo energetico aumenterà fino a raggiungere 55 TWh nel 2020. Lo studio preparatorio indica che il consumo di elettricità nella fase di utilizzo può migliorare sensibilmente.

(7)

Lo studio preparatorio dimostra che eventuali prescrizioni riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE non sono necessarie in quanto il consumo di elettricità in fase di utilizzo è di gran lunga l’aspetto ambientale più importante.

(8)

Si può migliorare l’efficienza dei circolatori utilizzando tecnologie esistenti, non brevettate ed economicamente convenienti, che consentono nel contempo di ridurre i costi totali sostenuti per l’acquisto e l’uso dei circolatori.

(9)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono armonizzare i requisiti relativi al consumo di elettricità per i circolatori, in tutta la Comunità, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento del rendimento ambientale di tali prodotti.

(10)

Per incentivare il riutilizzo e il riciclaggio dei circolatori, è opportuno che i produttori forniscano informazioni relative all’assemblaggio e allo smontaggio dei circolatori.

(11)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l'ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di elettricità nella fase di utilizzo devono compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione.

(12)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono essere introdotte gradualmente per lasciare ai produttori il tempo sufficiente per riprogettare, se necessario, i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario per l’introduzione di questi requisiti dovrebbe essere tale da evitare impatti negativi sulle funzionalità dei circolatori già presenti sul mercato e deve tenere conto dell'incidenza sui costi per i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.

(13)

Occorre che la valutazione della conformità e le misurazioni dei parametri del prodotto pertinenti siano effettuate utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2).

(14)

Il presente regolamento deve rapidamente favorire l’immissione sul mercato di tecnologie che riducono l’impatto ambientale dei circolatori durante il loro ciclo di vita, con un risparmio di elettricità stimato a 23 TWh, entro il 2020, pari a 11 Mt di CO2 equivalente, rispetto una situazione invariata in assenza di misure.

(15)

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(16)

Al fine di agevolare i controlli di conformità i produttori sono invitati a fornire le informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2005/32/CE.

(17)

Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti dal presente regolamento, l'identificazione di parametri indicativi di riferimento per le migliori tecnologie disponibili per i prodotti oggetto del presente regolamento deve contribuire ad assicurare che le informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita dei circolatori siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di circolatori senza premistoppa indipendenti e di circolatori senza premistoppa integrati in prodotti.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai circolatori destinati ad impianti per l’acqua potabile, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione di cui all’allegato I, punto 2.4;

b)

ai circolatori integrati in prodotti e immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2020 per sostituire circolatori integrati in prodotti identici immessi sul mercato prima del 1o agosto 2015. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio devono indicare chiaramente a quale prodotto è destinato.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2005/32/CE, s’intende per:

1)

«circolatore», una pompa centrifuga caratterizzata da una potenza idraulica nominale compresa tra 1 e 2 500 W destinata ad essere utilizzata in sistemi di riscaldamento o in circuiti secondari di sistemi di distribuzione del freddo;

2)

«circolatore senza premistoppa», un circolatore il cui albero motore è direttamente accoppiato ad una turbina e il cui motore è immerso nella sostanza pompata;

3)

«circolatore indipendente», un circolatore progettato per funzionare indipendentemente dal prodotto;

4)

«prodotto», un apparecchio che genera e/o trasferisce calore;

5)

«circolatore di acqua potabile», un circolatore concepito appositamente per essere utilizzato nel ricircolo dell’acqua potabile come definito nella direttiva 98/83/CE del Consiglio (3).

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori sono definite nell'allegato I.

La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata secondo i parametri stabiliti all’allegato II, punto 1.

Il metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica dei circolatori è illustrato all’allegato II, punto 2.

Articolo 4

Valutazione della conformità

La procedura per la valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE è il sistema per il controllo della progettazione interno di cui all'allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione di valutazione della conformità di cui all'allegato V della stessa direttiva.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri, per i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento, applicano la procedura di verifica di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento

I parametri indicativi di riferimento per i circolatori più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato IV.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame della metodologia di calcolo dell’indice di efficienza energetica, di cui all’allegato II, punto 2, del presente regolamento, per i circolatori senza premistoppa integrati in prodotti entro il 1o gennaio 2012.

Riesamina il presente regolamento prima del 1o gennaio 2017, alla luce del progresso tecnologico. Il riesame comprenderà la valutazione delle opzioni di progettazione che possano agevolare il riutilizzo e il riciclaggio.

I risultati dell’esame sono presentati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica secondo il calendario seguente:

1)

dal 1o gennaio 2013, i circolatori senza premistoppa indipendenti soddisfano il livello di efficienza di cui all’allegato I, punto 1.1, ad eccezione di quelli progettati appositamente per i circuiti primari di sistemi termici solari e di pompe di calore;

2)

dal 1o agosto 2015, i circolatori senza premistoppa indipendenti e i circolatori senza premistoppa integrati in prodotti soddisfano il livello di efficienza di cui all’allegato I, punto 1.2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.


ALLEGATO I

SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

1.   REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA

1)

Dal 1o gennaio 2013 i circolatori senza premistoppa indipendenti, ad eccezione di quelli progettati appositamente per i circuiti primari di sistemi termici solari e di pompe di calore, devono avere un indice di efficienza energetica (IEE) non superiore a 0,27, calcolato conformemente all’allegato II, paragrafo 2.

2)

Dal 1o agosto 2015 i circolatori senza premistoppa indipendenti e i circolatori senza premistoppa integrati in prodotti devono avere un indice di efficienza energetica (IEE) non superiore a 0,23, calcolato conformemente all’allegato II, punto 2.

2.   REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONE DI PRODOTTO

Dal 1o gennaio 2013:

1)

l’indice di efficienza energetica dei circolatori, calcolato conformemente all’allegato II, deve essere indicato sulla targhetta e sull’imballaggio del prodotto e nella documentazione tecnica nel modo seguente: «IEE ≤ 0,[xx]»;

2)

occorre riportare la dicitura seguente: «Il parametro di riferimento per i circolatori più efficienti è IEE ≤ 0,20»;

3)

occorre fornire agli impianti di trattamento informazioni sullo smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento a fine vita;

4)

sull’imballaggio e nella documentazione tecnica dei circolatori di acqua potabile occorre riportare la dicitura seguente: «Questo circolatore è indicato solo per l’acqua potabile».

I produttori forniranno informazioni sulle modalità di installazione, utilizzo e manutenzione del circolatore al fine di ridurre al minimo il suo impatto sull’ambiente.

Le informazioni summenzionate sono riportate in modo visibile sui siti Internet liberamente accessibili dei fabbricanti di circolatori.


ALLEGATO II

METODOLOGIA E METODI DI MISURAZIONE PER IL CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

1.   METODI DI MISURAZIONE

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misure devono essere effettuate utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

La metodologia per il calcolo dell’indice di efficienza energetica (IEE) per i circolatori è la seguente:

1)

se il circolatore dispone di più regolazioni dell’altezza manometrica e della portata, misurare il circolatore alla regolazione massima.

«Altezza manometrica» (H) significa l’altezza (in metri) prodotta dal circolatore al punto di funzionamento specificato.

«Portata» (Q) significa la portata volumetrica di flusso di acqua che passa nel circolatore (m3/h);

2)

trovare il punto in cui Q · H è al massimo e definire la portata e l’altezza in questo punto come: Q100 % e H100 % ;

3)

calcolare la potenza idraulica Phyd a questo punto.

Per «potenza idraulica» si intende l’espressione del prodotto aritmetico della portata (Q), dell'altezza (H) e di un fattore di conversione che adegua le unità utilizzate nel calcolo.

Per «Phyd» si intende la potenza idraulica fornita dal circolatore al fluido che è pompato al punto di funzionamento specificato (in watt);

4)

calcolare la potenza di riferimento come segue:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e–0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W

Per «potenza di riferimento» si intende il rapporto tra la potenza idraulica e la potenza assorbita di un circolatore, che tiene conto della dipendenza tra l’efficienza del circolatore e la sua dimensione.

Per «Pref» si intende la potenza assorbita di riferimento (in watt) del circolatore;

5)

definire la curva di controllo di riferimento come la retta tra i punti:

(Q 100 %, H 100 %) and (Q 0 %, Formula)

Image

6)

selezionare una regolazione che garantisca che il circolatore sulla curva selezionata raggiunga Q · H = punto massimo;

7)

misurare P1 e H alle portate:

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

Per «P1» si intende la potenza elettrica (in watt) consumata dal circolatore al punto di funzionamento specificato;

8)

calcolare a questi flussi

Formula , if Hmeas ≤ Href PL = P1,meas, if Hmeas > Href

dove Href è l'altezza sulla curva di controllo di riferimento alle varie portate;

9)

utilizzando PL e questo profilo di carico:

Portata

[%]

Tempo

[%]

100

6

75

15

50

35

25

44

Image

Calcolare la potenza media ponderata PL,avg come segue:

PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 %

Calcolare l’indice di efficienza energetica (1) secondo la formula seguente:

Formula, dove C20 % = 0,49


(1)  CXX % si riferisce ad un fattore di scala che garantisce che al momento di definire il fattore di scala solo XX% di circolatori di un certo tipo hanno un IEE ≤ 0,20.


ALLEGATO III

Procedura di verifica

Per verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’allegato I, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di misurazione e calcolo descritta nell’allegato II.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un unico circolatore. Se l’indice di efficienza energetica supera i valori dichiarati dal produttore di oltre 7 %, tre circolatori supplementari saranno oggetto di prove. Il modello è ritenuto conforme se la media aritmetica dei valori misurati per gli ultimi tre circolatori non supera i valori dichiarati dal produttore di oltre 7 %.

In caso contrario, il modello è considerato non conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Oltre alla procedura illustrata nel presente allegato, le autorità degli Stati membri utilizzano un metodo di misurazione affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


ALLEGATO IV

PARAMETRI INDICATIVI DI RIFERIMENTO

Al momento dell’adozione del presente regolamento, il parametro di riferimento per la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i circolatori è IEE ≤ 0,20.


23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/42


REGOLAMENTO (CE) N. 642/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione riguardante l’elettronica di consumo.

(3)

La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei televisori. I risultati dello studio, che è stato eseguito in collaborazione con le parti in causa e i soggetti interessati provenienti dalla Comunità e da paesi terzi, sono stati pubblicati sul sito web EUROPA della Commissione europea.

(4)

I televisori formano un gruppo di prodotti di elettronica di consumo che ha un ruolo significativo per quanto riguarda il consumo di elettricità e pertanto costituiscono una priorità nella politica di progettazione ecocompatibile.

(5)

L’aspetto ambientale dei televisori identificato come rilevante ai fini del presente regolamento è il consumo di elettricità in fase di utilizzo.

(6)

Nel 2007 il consumo annuo di elettricità nella Comunità dovuto ai televisori è stato stimato a 60 TWh, pari a 24 Mt di emissioni di CO2. Se non vengono adottate misure specifiche per limitare i consumi, si prevede che il consumo di elettricità salirà a 132 TWh nel 2020. Lo studio preparatorio dimostra che il consumo di elettricità in fase di utilizzo può essere ridotto drasticamente.

(7)

Altri aspetti ambientali pertinenti riguardano le sostanze pericolose utilizzate nella produzione di televisori e presenti nei rifiuti di televisori smaltiti al termine del loro ciclo di vita. I miglioramenti in materia di impatto ambientale dei televisori sono trattati rispettivamente nella direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2) e nella direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (3), e non devono essere trattati ulteriormente nel presente regolamento.

(8)

Lo studio preparatorio dimostra che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE.

(9)

La riduzione del consumo di elettricità dei televisori è possibile/attuabile applicando tecnologie non proprietarie esistenti, economicamente efficienti, che consentono di ridurre le spese combinate per l’acquisto e il funzionamento dei televisori.

(10)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono armonizzare le specifiche per il consumo di elettricità dei televisori in tutta la Comunità, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento del rendimento ambientale di tali prodotti.

(11)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di elettricità nella fase di uso devono compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione.

(12)

L’introduzione progressiva delle specifiche per la progettazione ecocompatibile deve fornire ai produttori un calendario adeguato per adattare i loro prodotti. Il calendario deve essere tale da evitare impatti negativi sulle funzionalità delle apparecchiature già presenti sul mercato e deve tenere conto dell’incidenza sui costi per i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.

(13)

Le misurazioni dei parametri di prodotto pertinenti devono essere effettuate mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengono conto delle metodologie più avanzate generalmente accettate, incluse, se disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le norme relative ai servizi della società dell’informazione (4).

(14)

Il presente regolamento deve aumentare la penetrazione di mercato delle tecnologie che riducono l’impatto ambientale dei televisori, favorendo così un risparmio di elettricità stimato a 28 TWh entro il 2020 rispetto a una situazione invariata in assenza di misure.

(15)

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(16)

Per agevolare i controlli della conformità i fabbricanti devono fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2005/32/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(17)

I migliori indici di efficienza energetica in modo acceso e di impatto ambientale ridotto attualmente disponibili connessi alle sostanze pericolose sono individuati dalla decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che istituisce i criteri ecologici riveduti per l’attribuzione dell’etichetta ecolabel della Commissione ai televisori (5). Questo riferimento permetterà di assicurare un’ampia disponibilità e la facile accessibilità delle informazioni, in particolare per le PMI e le microimprese, agevolando ulteriormente l’integrazione delle migliori tecnologie progettuali per ridurre l’impatto ambientale dei televisori. I parametri di riferimento per le migliori tecnologie disponibili non devono quindi essere definiti nel presente regolamento.

(18)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile, applicabili dal 7 gennaio 2013, in conformità al regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (6) devono essere applicate ai televisori a una data precedente a quella fissata nel regolamento in questione in quanto le tecnologie che ne soddisfano le prescrizioni possono essere attuate entro un periodo più breve per i televisori e possono essere ottenuti ulteriori risparmi di energia. Il regolamento (CE) n. 1275/2008 non deve pertanto essere applicato ai televisori e deve essere modificato di conseguenza.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione dei televisori sul mercato.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«televisore», un apparecchio o un monitor televisivo;

2)

«apparecchio televisivo», un prodotto progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi, immesso sul mercato con una denominazione di modello o sistema, costituito da:

a)

uno schermo,

b)

uno o più sintonizzatori/ricevitori, con ulteriori funzioni opzionali per lo stoccaggio e/o la visualizzazione dei dati, quali un lettore DVD, un disco rigido (HDD) o un videoregistratore (VCR), in un’unica unità combinata con lo schermo o in una o più unità separate;

3)

«monitor televisivo», un prodotto progettato per visualizzare su uno schermo integrato un segnale video proveniente da fonti diverse, compresi i segnali televisivi, che può avere la funzione opzionale di controllare e riprodurre segnali audio provenienti da un dispositivo esterno, che è collegato mediante percorsi standardizzati per segnali video, fra cui cinch (componente, composito), SCART, HDMI, e future interfacce senza filo (escluse le interfacce non standardizzate per segnali video quali DVI e SDI), ma che non può ricevere ed elaborare segnali di trasmissione;

4)

«modo acceso», la condizione in cui il televisore è collegato alla fonte di alimentazione principale e produce suono e immagini;

5)

«modo domestico», l’impostazione del televisore raccomandata dal fabbricante per il normale uso domestico;

6)

«modo stand-by», la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare correttamente e offre esclusivamente le seguenti funzioni, che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:

funzione di riattivazione o funzione di riattivazione e soltanto un’indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o

visualizzazione di informazioni o dello stato;

7)

«modo spento», la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione; include:

a)

le condizioni che forniscono soltanto un’indicazione della condizione modo spento;

b)

le condizioni che forniscono esclusivamente le funzionalità intese a garantire la compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

8)

«funzione di riattivazione», una funzione che facilita l’attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno, un timer o una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, incluso il modo acceso;

9)

«visualizzazione di informazioni o dello stato», una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell’apparecchiatura, compresi gli orologi, su uno schermo;

10)

«menù impostato», le impostazioni di un televisore predefinite dal fabbricante, di cui l’utente deve selezionare un’impostazione specifica al momento della prima messa in servizio del televisore;

11)

«risoluzione full HD», una risoluzione dello schermo con conteggio fisico dei pixel di almeno 1 920 × 1 080 pixel.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile per i televisori sono definite all’allegato I.

La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata seguendo i metodi specificati all’allegato II.

Articolo 4

Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della direttiva 2005/32/CE o il sistema di gestione per la valutazione della conformità di cui all’allegato V della stessa direttiva.

La documentazione tecnica da fornire per la valutazione di conformità è specificata al punto 1 della parte 5 dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

I controlli di sorveglianza sono eseguiti in conformità della procedura di verifica di cui all’allegato III.

Articolo 6

Riesame

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procede a una sua revisione alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati della revisione al forum consultivo.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008

L’allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1275/2008 è sostituito dal testo dell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al punto 1 delle parti 1, 3 e 4, e al punto 2 della parte 5 dell’allegato I si applicano dal 20 agosto 2010.

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al punto 2, parte 1, dell’allegato I si applicano dal 1o aprile 2012.

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al punto 1, dalla lettera a) alla lettera d), della parte 2 dell’allegato I si applicano dal 7 gennaio 2010.

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al punto 2, dalla lettera a) alla lettera e), della parte 2 dell’allegato I si applicano dal 20 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(3)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(4)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(5)  GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3.

(6)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.

(7)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.


ALLEGATO I

SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

1.   CONSUMO DI ENERGIA IN MODO ACCESO

1)

A partire dal 20 agosto 2010:

Il consumo di energia in modo acceso di un televisore con area visibile dello schermo A espressa in dm2 non deve superare i seguenti valori limite:

 

Risoluzione Full HD

Tutte le altre risoluzioni

Apparecchi televisivi

20 Watt + A · 1,12 · 4,3224 Watt/dm2

20 Watts + A · 4,3224 Watt/dm2

Monitor televisivi

15 Watt + A · 1,12 · 4,3224 Watt/dm2

15 Watt + A · 4,3224 Watt/dm2

2)

A partire dal 1o aprile 2012:

Il consumo di energia in modo acceso di un televisore con area visibile dello schermo A espressa in dm2 non deve superare i seguenti valori limite:

 

Tutte le risoluzioni

Apparecchi televisivi

16 Watt + A · 3,4579 Watt/dm2

Monitor televisivi

12 Watt + A · 3,4579 Watt/dm2

2.   CONSUMO DI ENERGIA IN MODO STAND-BY/SPENTO

1)

A partire dal 7 gennaio 2010:

a)

Consumo di energia in «modo spento»:

il consumo di energia dei televisori in uno qualsiasi dei modi spento non deve superare 1,00 Watt;

b)

consumo di energia in «modo stand-by»:

il consumo di energia dei televisori in una qualsiasi delle condizioni che forniscono esclusivamente una funzione di riattivazione, o esclusivamente una funzione di riattivazione e la semplice indicazione che la funzione di riattivazione è attivata, non deve superare 1,00 Watt.

Il consumo di energia dei televisori in qualsiasi condizione che fornisca esclusivamente una visualizzazione di informazioni o dello stato o esclusivamente la combinazione della funzione di riattivazione e della visualizzazione di informazioni o dello stato, non deve superare 2,00 Watt.

c)

Disponibilità del modo spento e/o del modo stand-by:

i televisori devono essere muniti di un modo spento e/o di un modo stand-by, e/o di un’altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by quando il televisore è collegato alla fonte di alimentazione principale.

d)

Per gli apparecchi televisivi costituiti da uno schermo e uno o più sintonizzatori/ricevitori, con ulteriori funzioni facoltative per lo stoccaggio e/o la visualizzazione dei dati, quali un lettore DVD, un disco rigido (HDD) o un videoregistratore (VCR) in una o più unità separate, le lettere da a) a c) si applicano individualmente allo schermo e alle unità separate.

2)

A partire dal 20 agosto 2011:

a)

Consumo di energia in «modo spento»:

Il consumo di energia dei televisori in uno qualsiasi dei modi spento non può superare 0,30 Watt, tranne quando la condizione di cui al paragrafo successivo è soddisfatta.

Per i televisori con un interruttore facilmente visibile che, nella posizione «spento», mette il televisore in un modo con consumo di elettricità non superiore a 0,01 Watt, il consumo di elettricità di uno qualsiasi dei modi spento del televisore non può superare 0,50 Watt.

b)

Consumo di energia in «modo stand-by»:

il consumo di energia dei televisori in una qualsiasi delle condizioni che forniscono esclusivamente una funzione di riattivazione, o esclusivamente una funzione di riattivazione e la semplice indicazione che la funzione di riattivazione è attivata, non deve superare 0,50 Watt.

Il consumo di energia dei televisori in qualsiasi condizione che fornisca esclusivamente una visualizzazione di informazioni o dello stato o esclusivamente la combinazione della funzione di riattivazione e della visualizzazione di informazioni o dello stato, non deve superare 1,00 Watt.

c)

Disponibilità del modo spento e/o del modo stand-by:

i televisori devono essere muniti di un modo spento e/o di un modo stand-by, e/o di un’altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by quando il televisore è collegato alla fonte di alimentazione principale.

d)

Spegnimento automatico:

i televisori devono disporre di una funzione con le caratteristiche seguenti:

i)

Dopo non oltre 4 ore in modo acceso dopo l’ultima interazione dell’utente e/o l’ultimo cambio di canale, il televisore deve passare automaticamente dal modo acceso:

al modo stand-by, oppure

al modo spento, oppure

in un’altra condizione che non supera le specifiche applicabili in materia di consumo di energia per il modo spento e/o stand-by.

ii)

I televisori devono visualizzare un messaggio di avviso prima del passaggio automatico dal modo acceso ai modi/alle condizioni applicabili.

Questa funzione deve essere preimpostata.

e)

Per gli apparecchi televisivi costituiti da uno schermo e uno o più sintonizzatori/ricevitori, con ulteriori funzioni facoltative per lo stoccaggio e/o la visualizzazione dei dati, quali un lettore DVD, un disco rigido (HDD) o un videoregistratore (VCR) in un’unità separata, le lettere da a) a d) si applicano individualmente allo schermo e all’unità separata.

3.   «MODO DOMESTICO» PER I TELEVISORI FORNITI CON UN MENÙ IMPOSTATO

A partire dal 20 agosto 2010:

I televisori con menù impostato al momento della prima messa in servizio forniscono un «modo domestico» nel menù in questione che costituisce la scelta preimpostata al momento della prima messa in servizio. Se l’utente seleziona un modo diverso dal «modo domestico» al momento della prima messa in servizio del televisore, è attivato un secondo processo di selezione per confermare la scelta effettuata.

4.   RAPPORTO DI LUMINANZA DI PICCO

A partire dal 20 agosto 2010:

per i televisori senza menù impostato: la luminanza di picco del modo acceso del televisore quale fornito dal fabbricante non deve essere inferiore al 65 % della luminanza di picco del modo acceso più brillante previsto dal televisore,

per i televisori con menù impostato: la luminanza di picco del modo domestico non deve essere inferiore al 65 % della luminanza di picco del modo acceso più brillante previsto dal televisore.

5.   INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DAI FABBRICANTI

1)

Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 5, la documentazione tecnica deve contenere i seguenti elementi:

a)

Parametri di prova per le misurazioni:

temperatura ambiente,

tensione di prova in V e frequenza in Hz,

distorsione armonica totale del sistema di alimentazione elettrica,

terminal di ingresso per i segnali audio e video di prova,

informazioni e documentazione su strumentazione, configurazione e circuiti utilizzati per le prove elettriche.

b)

Modo acceso:

i dati relativi al consumo di energia in Watt arrotondati alla prima cifra decimale per le misurazioni di energia fino a 100 Watt e alla prima cifra intera per le misurazioni di energia superiori a 100 Watt,

le caratteristiche di un segnale video con contenuto dinamico che rappresenta i contenuti tipici di radiodiffusione televisiva,

la sequenza delle fasi per conseguire una condizione stabile per quanto riguarda il consumo di energia,

inoltre, per i televisori con menù impostato, il rapporto fra la luminanza di picco del modo domestico e la luminanza di picco del modo più brillante previsto dal televisore, espresso in percentuale,

inoltre, per i monitor televisivi, una descrizione delle caratteristiche pertinenti del sintonizzatore utilizzato per le misurazioni.

c)

Per ciascun modo stand-by e/o spento:

i dati sul consumo di energia espressi in Watt arrotondati alla seconda cifra decimale,

il metodo di misurazione utilizzato,

la descrizione di come è stato selezionato o programmato il modo dell’apparecchio,

la sequenza di operazioni necessarie affinché il televisore cambi modo automaticamente.

d)

Spegnimento automatico:

la durata del modo acceso prima che il televisore passi automaticamente in modo stand-by o modo spento o in un’altra condizione che non supera le specifiche applicabili in materia di consumo per il modo spento e/o stand-by.

e)

Sostanze pericolose:

se il televisore contiene mercurio o piombo: il contenuto di mercurio espresso in X,X mg e la presenza di piombo.

2)

A partire dal 20 agosto 2010:

Le seguenti informazioni devono essere pubblicate su siti web ad accesso libero:

i dati relativi al consumo di energia in Watt in modo acceso arrotondati alla prima cifra decimale per le misurazioni di energia fino a 100 Watt e alla prima cifra intera per le misurazioni di energia superiori a 100 Watt,

per ciascun modo stand-by e/o spento, i dati relativi al consumo di energia espressi in Watt arrotondati alla seconda cifra decimale,

per i televisori senza menù impostato: il rapporto fra la luminanza di picco del modo acceso del televisore, quale fornito dal fabbricante, e la luminanza di picco del modo acceso più brillante previsto per il televisore, espresso in percentuale, arrotondato alla cifra intera più vicina,

per i televisori con menù impostato: il rapporto fra la luminanza di picco del modo domestico e la luminanza di picco del modo più brillante previsto dal televisore, espresso in percentuale, arrotondato alla cifra intera più vicina,

se il televisore contiene mercurio o piombo: il contenuto di mercurio espresso in X,X mg e la presenza di piombo.


ALLEGATO II

MISURAZIONI

1.   Misurazioni del consumo di energia in modo acceso

Le misurazioni del consumo di energia di cui all’allegato I, parte 1, devono soddisfare tutte le condizioni di seguito elencate.

a)

Le misurazioni devono essere effettuate utilizzando una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile che tiene conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate.

b)

Condizioni dei televisori per la misurazione del consumo di energia in modo acceso:

Per gli apparecchi televisivi senza menù impostato: il consumo di energia di cui ai punti 1 e 2 deve essere misurato con il televisore in modo acceso quale fornito dal fabbricante: i comandi della luminosità del televisore devono quindi essere nella posizione impostata dal fabbricante per l’utilizzatore finale,

per gli apparecchi televisivi con menù impostato: il consumo di energia di cui ai punti 1 e 2 deve essere misurato con il televisore in modo domestico,

per i monitor televisivi senza menù impostato: il monitor televisivo deve essere collegato a un sintonizzatore adeguato. Il consumo di energia di cui ai punti 1 e 2 deve essere misurato con il televisore in modo acceso quale fornito dal fabbricante: i comandi della luminosità del monitor televisivo devono quindi essere nella posizione impostata dal fabbricante per l’utilizzatore finale. Il consumo di energia del sintonizzatore non è pertinente per le misurazioni del consumo di energia in modo acceso del monitor televisivo,

per i monitor televisivi con menù impostato: il monitor televisivo deve essere collegato a un sintonizzatore adeguato. Il consumo di energia di cui ai punti 1 e 2 deve essere misurato con il televisore in modo domestico.

c)

Condizioni generali:

le misurazioni devono essere effettuate a una temperatura ambiente di 23 °C +/– 5 °C,

le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un segnale video di contenuto dinamico che rappresenta i contenuti tipici di radiodiffusione televisiva. La misurazione deve essere la potenza media consumata in 10 minuti consecutivi,

le misurazioni devono essere effettuate quando il televisore è rimasto in modo spento per almeno un’ora e subito dopo in modo acceso per almeno un’ora e devono essere completate entro un periodo di tre ore in modo acceso. Il segnale video pertinente deve essere visualizzato per l’intera durata del modo acceso. Per i televisori di cui è noto che si stabilizzano entro un’ora, i periodi in questione possono essere ridotti se può essere dimostrato che la misurazione risultante non varia più del 2 % rispetto ai risultati che sarebbero stati ottenuti applicando i periodi sopra descritti,

le misurazioni devono essere effettuate con un’incertezza pari o inferiore al 2 % e a un livello di confidenza del 95 %,

le misurazioni devono essere effettuate con la funzione di controllo automatico della luminosità, ove presente, disattivata. Se tale funzione è presente e non può essere disattivata, le misurazioni devono essere effettuate con la luce che entra direttamente nel sensore della luce ambiente a un livello pari o superiore a 300 lux.

2.   Misurazioni del consumo di energia in modo stand-by/spento

Le misurazioni del consumo di energia di cui all’allegato I, parte 2, devono soddisfare tutte le condizioni di seguito elencate.

a)

Il consumo di energia di cui al punto 1, lettere a) e b), e al punto 2, lettere a) e b), è misurato mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile, che tiene conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.

b)

Le misurazioni di energia pari o superiori a 0,50 Watt sono effettuate con un’incertezza pari o inferiore al 2 % e con un livello di confidenza del 95 %. Le misurazioni di energia inferiori a 0,50 W sono effettuate con un’incertezza pari o inferiore a 0,01 W e con un livello di confidenza del 95 %.

3.   Misurazioni della luminanza di picco

Le misurazioni della luminanza di picco di cui all’allegato I, parte 4, devono soddisfare tutte le condizioni di seguito elencate.

a)

Le misurazioni devono essere effettuate utilizzando una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile che tiene conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate.

b)

Le misurazioni della luminanza di picco devono essere effettuate con un misuratore di luminanza che rileva la parte di schermo con un’immagine bianca completa (100 %) che fa parte di un modello di prova «test a schermo intero» che non supera il livello medio di immagine (average picture level, APL) quando nel sistema di azionamento della luminanza dello schermo si registrano limitazioni di energia elettrica.

c)

Le misurazioni del rapporto di luminanza devono essere effettuate senza disturbare il punto di rilevamento del misuratore di luminanza sullo schermo durante i passaggi fra le condizioni di cui all’allegato I, parte 4.


ALLEGATO III

PROCEDURA DI VERIFICA

Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all’allegato I.

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un singolo televisore.

2.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all’allegato I, se:

a)

il risultato riguardante il consumo di energia in modo acceso non supera di oltre il 7 % il valore limite applicabile di cui all’allegato I, punti 1 e 2, della parte 1; e

b)

i risultati riguardanti il consumo di energia in modo spento/stand-by non superano di oltre 0,10 Watt i valori limite applicabili di cui all’allegato I, punto 1, lettere a) e b), e punto 2, lettere a) e b), della parte 2; e

c)

il risultato riguardante la percentuale di luminanza di picco di cui all’allegato I, parte 3, non è inferiore a 60 %.

3.

Se i risultati di cui al punto 2, lettera a), b) o c), non vengono raggiunti, occorre testare tre ulteriori unità dello stesso modello.

4.

Dopo aver sottoposto a test tre ulteriori unità dello stesso modello, questo viene considerato conforme alle specifiche di cui all’allegato I se:

a)

la media dei risultati riguardanti il consumo di energia in modo acceso delle tre unità non supera di oltre il 7 % il valore limite applicabile di cui all’allegato I, punti 1 e 2, della parte 1; e

b)

la media dei risultati riguardanti il consumo di energia in modo spento/stand-by, ove applicabile, delle tre unità non supera di oltre 0,10 Watt i valori limite applicabili di cui all’allegato I, punto 1, lettere a) e b), e punto 2, lettere a) e b), della parte 2; e

c)

la media dei risultati riguardanti la percentuale di luminanza di picco delle tre unità di cui all’allegato I, parte 3, non è inferiore al 60 %.

5.

Se i risultati di cui al punto 4, lettere a), b) e c), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle specifiche.

6.

Ai fini della verifica della conformità alle specifiche, le autorità degli Stati membri usano la procedura di cui all’allegato II e procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate, compresi i metodi stabiliti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti che consumano energia oggetto dell’allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1275/2008

 

Apparecchi radio

 

Videocamere

 

Videoregistratori

 

Registratori hi-fi

 

Amplificatori audio

 

Sistemi di «home theatre»

 

Strumenti musicali

Altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei televisori ai sensi della definizione di cui al regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione.


23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/53


REGOLAMENTO (CE) N. 643/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico (2), contiene disposizioni relative agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. I requisiti stabiliti in detta direttiva, in vigore dal 1999, sono ormai obsoleti.

(2)

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(3)

L’articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, una nuova misura di esecuzione riguardante gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che abroga la direttiva 96/57/CE.

(4)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi di refrigerazione solitamente utilizzati negli ambienti domestici. I risultati dello studio, che è stato eseguito in collaborazione con le parti in causa e i soggetti interessati provenienti dalla Comunità e da paesi terzi, sono stati pubblicati sul sito web EUROPA della Commissione europea.

(5)

È possibile migliorare in misura significativa il rendimento energetico dei refrigeratori ad assorbimento e degli apparecchi di refrigerazione a raffreddamento termoelettrico, come i piccoli frigoriferi per bevande. È pertanto opportuno includere questi apparecchi nel presente regolamento.

(6)

Gli aspetti ambientali identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico nella fase di utilizzo e le caratteristiche tecniche che consentono di utilizzare gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico in maniera più rispettosa dell’ambiente.

(7)

Lo studio preparatorio ha indicato che non è necessario stabilire specifiche relative agli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE.

(8)

Nel 2005 il consumo annuo di elettricità, all’interno della Comunità, dei prodotti cui si applica il presente regolamento è stato stimato in 122 TWh, pari a 56 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. Le proiezioni indicano che il previsto consumo di energia da parte degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico diminuirà da qui al 2020, tuttavia si prevede che, poiché le specifiche e le etichette relative ai consumi energetici sono ormai obsolete, il calo subirà un rallentamento. Il potenziale vantaggio economico dato dal risparmio energetico non sarà quindi realizzato pienamente se non verranno introdotte ulteriori misure per aggiornare le specifiche esistenti in materia di progettazione ecocompatibile.

(9)

Il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento deve essere reso più efficiente applicando tecnologie non proprietarie esistenti, convenienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di questi prodotti.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe permettere di giungere rapidamente alla messa in commercio di prodotti più efficienti dal punto di vista energetico.

(11)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista dell’utilizzatore né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di elettricità nella fase di uso devono compensare ampiamente i possibili ulteriori impatti ambientali nella fase di produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

(12)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario delle fasi previste deve essere fissato in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle apparecchiature già presenti sul mercato, tenendo conto nel contempo dell’impatto sui costi per gli utenti finali e per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.

(13)

La valutazione della conformità e le misurazioni dei parametri di prodotto pertinenti devono essere effettuate utilizzando metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le norme relative ai servizi della società dell’informazione (3).

(14)

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(15)

Per agevolare i controlli della conformità i fabbricanti devono fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2005/32/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(16)

Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, devono essere definiti dei parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(17)

La direttiva 96/57/CE deve essere conseguentemente abrogata.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica con un volume utile fino a 1 500 litri.

2.   Il presente regolamento si applica agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica, compresi quelli venduti per uso non domestico o per la refrigerazione di beni non alimentari.

Si applica inoltre agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica che possono essere alimentati a batteria.

3.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

apparecchi di refrigerazione alimentati principalmente da energia non elettrica, come gas di petrolio liquefatto (GPL), cherosene e biodiesel;

b)

apparecchi di refrigerazione alimentati a batteria che possono essere collegati alla rete elettrica tramite convertitore AC/DC venduto separatamente;

c)

apparecchi di refrigerazione fabbricati su misura, non in serie e non equivalenti ad alcun modello esistente;

d)

apparecchi di refrigerazione per il settore terziario che rilevano elettronicamente la rimozione degli alimenti refrigerati e, tramite una connessione di rete, trasmettono automaticamente l’informazione ad un sistema remoto di controllo a fini di contabilità;

e)

apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione (ad esempio macchine indipendenti per la fabbricazione di ghiaccio o distributori di bevande fresche).

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE, si intende per:

1)

«alimenti», cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo e che devono essere refrigerati a temperature specifiche;

2)

«apparecchio di refrigerazione per uso domestico», un armadio isolato, ad uno o più scomparti, destinato alla refrigerazione o al congelamento di alimenti o alla conservazione di alimenti refrigerati o congelati a fini non professionali, raffreddato tramite uno o più processi che impiegano energia, compresi apparecchi venduti in kit di montaggio che devono essere assemblati dall’utilizzatore finale;

3)

«frigorifero», un apparecchio di refrigerazione per la conservazione di alimenti, avente almeno uno scomparto adatto alla conservazione di alimenti freschi e/o bevande (compreso il vino);

4)

«apparecchio di refrigerazione a compressione», un apparecchio in cui la refrigerazione è ottenuta tramite un compressore a motore;

5)

«apparecchio di refrigerazione ad assorbimento», un apparecchio in cui la refrigerazione è ottenuta tramite un processo di assorbimento che utilizza il calore come fonte di energia;

6)

«frigo-congelatore», un apparecchio di refrigerazione avente almeno uno scomparto per la conservazione di alimenti freschi e almeno un altro scomparto idoneo alla congelazione di alimenti freschi e alla conservazione di alimenti congelati in condizioni che rispondono alla categoria «3 stelle» (scomparto congelatore);

7)

«armadio per la conservazione di alimenti congelati», apparecchio di refrigerazione avente uno o più scomparti idonei alla conservazione di alimenti congelati;

8)

«congelatore per alimenti», apparecchio di refrigerazione avente uno o più scomparti atti alla congelazione di alimenti, la cui temperatura varia dalla temperatura ambiente a – 18 °C e adatto anche alla conservazione di alimenti congelati in condizioni che rispondono alla categoria «3 stelle»; un congelatore può includere anche sezioni e/o scomparti «a 2 stelle» all’interno dello scomparto o dell’armadio;

9)

«frigorifero cantina», un apparecchio di refrigerazione costituito unicamente da uno o più scomparti per la conservazione del vino;

10)

«apparecchio multiuso», un apparecchio di refrigerazione costituito unicamente da uno o più scomparti multiuso;

11)

«apparecchio di refrigerazione equivalente», un modello immesso sul mercato con lo stesso volume lordo e lo stesso volume utile, le medesime caratteristiche tecniche, di efficacia e di rendimento e lo stesso tipo di scomparti di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante con un codice commerciale diverso.

Nell’allegato I sono riportate ulteriori definizioni ai fini degli allegati da II a VI.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione ad uso domestico che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono definite nell’allegato II, punto 1. Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono definite nell’allegato II, punto 2.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della direttiva 2005/32/CE o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità dell’allegato III, punto 2, e i risultati dei calcoli di cui all’allegato IV del presente regolamento.

Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi di refrigerazione per uso domestico equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e delle prove svolte dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti i modelli per uso domestico equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Nel condurre le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE per le specifiche di cui all’allegato II del presente regolamento, le autorità dello Stato membro applicano le procedure di verifica descritte nell’allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento

Nell’allegato VI sono riportati i parametri di riferimento indicativi per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico con il migliore rendimento disponibili sul mercato al momento di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Il riesame è volto in particolare a valutare le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all’allegato V e la possibilità di eliminare o ridurre i valori dei fattori di correzione di cui all’allegato IV.

La Commissione valuta la necessità di adottare specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile per i frigoriferi cantina entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

Abrogazione

La direttiva 96/57/CE è abrogata con effetto dal 1o luglio 2010.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II, punto 1.1, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2010.

Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II, punto 1.2, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2013.

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile relative all’indice di efficienza energetica di cui all’allegato II, punto 2, si applicano secondo il calendario riportato nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato II.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36.

(3)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


ALLEGATO I

Definizioni applicabili ai fini degli allegati da II a VI

Ai fini degli allegati da II a VI si intende per:

a)

«apparecchi di refrigerazione di altro tipo», apparecchi nei quali la refrigerazione è effettuata tramite tecnologie o processi che non siano la compressione o l’assorbimento;

b)

«sistema antibrina», un sistema automatico che impedisce la formazione permanente di brina, in cui il raffreddamento è ottenuto tramite circolazione forzata dell’aria, l’evaporatore o gli evaporatori vengono sbrinati automaticamente e l’acqua prodotta dallo sbrinamento è automaticamente eliminata;

c)

«scomparto antibrina», qualsiasi scomparto dotato di un sistema antibrina;

d)

«apparecchio da incasso», un apparecchio di refrigerazione fisso progettato per essere installato all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;

e)

«frigorifero con scomparto a temperatura moderata», un apparecchio di refrigerazione nel quale sono presenti almeno uno scomparto per la conservazione degli alimenti freschi e un altro scomparto a temperatura moderata, ma privo di scomparti per la conservazione di alimenti congelati, scomparti di raffreddamento o per la fabbricazione di ghiaccio;

f)

«apparecchio a temperatura moderata», apparecchio di refrigerazione avente unicamente uno o più scomparti a temperatura moderata;

g)

«raffreddatore», un apparecchio di refrigerazione avente almeno uno scomparto per alimenti freschi e uno scomparto di raffreddamento, ma privo di scomparti per la conservazione di alimenti congelati;

h)

«scomparto», uno qualsiasi degli scomparti elencati alle lettere da i) a p);

i)

«scomparto per la conservazione di alimenti freschi», uno scomparto destinato alla conservazione di alimenti non congelati, che può a sua volta essere suddiviso in scomparti;

j)

«scomparto a temperatura moderata», uno scomparto destinato alla conservazione di alimenti o bevande particolari ad una temperatura superiore rispetto allo scomparto per la conservazione di alimenti freschi;

k)

«scomparto di raffreddamento», uno scomparto destinato in maniera specifica alla conservazione di alimenti altamente deperibili;

l)

«scomparto per il ghiaccio», scomparto a bassa temperatura destinato alla fabbricazione e alla conservazione del ghiaccio;

m)

«scomparto per surgelati», scomparto a bassa temperatura destinato specificamente alla conservazione di alimenti congelati e classificato in base alla temperatura:

i)

«scomparto a 1 stella», scomparto per la conservazione di alimenti congelati con temperatura non superiore a – 6 °C;

ii)

«scomparto a 2 stelle», scomparto per la conservazione di alimenti congelati con temperatura non superiore a – 12 °C;

iii)

«scomparto a 3 stelle», scomparto per la conservazione di alimenti congelati con temperatura non superiore a – 18 °C;

iv)

«scomparto congelatore» (o «scomparto a 4 stelle»), scomparto adeguato al congelamento di almeno 4,5 kg di alimenti per 100 l di volume utile, o di una quantità comunque non inferiore a 2 kg, portandoli dalla temperatura ambiente a – 18 °C in 24 ore e adatto inoltre alla conservazione di alimenti congelati in condizioni «a 3 stelle»; può comprendere anche sezioni a 2 stelle all’interno dello scomparto;

v)

«scomparto a 0 stelle», scomparto per la conservazione di alimenti congelati con temperatura < 0 °C e che può essere utilizzato anche per fabbricare e conservare ghiaccio, ma che non è destinato alla conservazione di alimenti altamente deperibili;

n)

«scomparto cantina», uno scomparto progettato esclusivamente per la conservazione di vino per brevi periodi o per portare i vini alla temperatura ideale di degustazione, oppure per conservare il vino a lungo per farlo invecchiare, avente le seguenti caratteristiche:

i)

temperatura costante, preimpostata o impostata manualmente seguendo le indicazioni del fabbricante, tra + 5 °C e + 20 °C;

ii)

temperature che, in un dato arco di tempo, variano di non oltre 0,5 K per ogni temperatura ambiente dichiarata corrispondente alla classe climatica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;

iii)

controllo attivo o passivo dell’umidità all’interno dello scomparto tra il 50 % e l’80 %;

iv)

concepito per ridurre la trasmissione di vibrazioni allo scomparto, provenienti dal compressore del refrigeratore o da fonti esterne;

o)

«scomparto multiuso», scomparto che può essere utilizzato a due o più delle temperature corrispondenti ai diversi tipi di scomparto, che l’utente finale può regolare per mantenere costante l’intervallo di temperature di funzionamento applicabile ad ogni tipo di scomparto secondo le istruzioni del fabbricante. Tuttavia, qualora sia presente una funzione che permette di cambiare la temperatura in uno scomparto per una durata limitata (ad esempio una funzione di congelamento rapido), lo scomparto non può essere definito «scomparto multiuso» ai sensi del presente regolamento;

p)

«altro scomparto», uno scomparto, non destinato alla conservazione del vino, progettato per la conservazione di alimenti particolari a temperature superiori ai + 14 °C;

q)

«sezione a 2 stelle», parte di un congelatore, di uno scomparto congelatore, di uno scomparto a 3 stelle o di un armadio per la conservazione di alimenti congelati a 3 stelle, non provvisto di sportello o coperchio individuale e la cui temperatura non supera i – 12 °C;

r)

«congelatore a pozzetto», congelatore per alimenti i cui scomparti sono accessibili dall’alto oppure, se dispone sia di apertura dall’alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall’alto supera il 75 % del volume lordo totale dell’apparecchio;

s)

«con apertura dall’alto» o «a pozzetto», un apparecchio di refrigerazione i cui scomparti sono accessibili dall’alto;

t)

«di tipo verticale», un apparecchio di refrigerazione i cui scomparti sono accessibili dal lato frontale dell’apparecchio;

u)

«congelamento rapido», funzione reversibile, che deve essere attivata dall’utilizzatore seguendo le istruzioni del fabbricante, che abbassa la temperatura del congelatore o dello scomparto congelatore per congelare più rapidamente alimenti non congelati.


ALLEGATO II

Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione ad uso domestico

1.   SPECIFICHE GENERICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

1.

A partire dal 1o luglio 2010:

a)

per i frigoriferi cantina, le seguenti informazioni devono essere riportate nel libretto di istruzioni fornito dal fabbricante: «Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione di vino»;

b)

per gli apparecchi da refrigerazione per uso domestico, nel libretto di istruzioni fornito dal fabbricante devono essere fornite informazioni relative:

alla combinazione di cassetti, cestelli e ripiani che consente di utilizzare l’energia nel modo più efficace, e

a come ridurre al minimo il consumo di energia dell’apparecchio in fase di utilizzo.

2.

A partire dal 1o luglio 2013:

a)

la funzione di congelamento rapido o eventuali funzioni simili attivate regolando il termostato, nei congelatori e negli scomparti di congelazione, una volta attivata dall’utilizzatore secondo le istruzioni del fabbricante devono ritornare automaticamente alla temperatura normale iniziale di conservazione dopo non oltre 72 ore. Questo requisito non si applica ai frigo-congelatori aventi un solo termostato e un compressore dotati di quadro di controllo elettromeccanico;

b)

nei frigo-congelatori dotati di termostato e compressore e provvisti di quadro di controllo elettronico e che possono essere utilizzati a temperature ambiente inferiori a + 16 °C secondo le istruzioni del fabbricante, qualsiasi interruttore o comando per passare alla configurazione invernale o comunque atto a garantire la corretta temperatura di conservazione degli alimenti congelati deve attivarsi automaticamente in base alla temperatura ambiente del locale in cui si trova l’apparecchio;

c)

gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico con un volume utile inferiore a 10 l, una volta vuoti, devono passare automaticamente ad una modalità di funzionamento con consumo di elettricità di 0,00 Watt entro 1 ora. La sola presenza di un interruttore fisico per lo spegnimento non è considerata sufficiente a rispondere a questo requisito.

2.   SPECIFICHE PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Gli apparecchi di refrigerazione ad uso domestico che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento aventi un volume utile pari o superiore a 10 litri devono rispettare i limiti degli indici di efficacia energetica riportati nelle tabelle 1 e 2.

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile riportati nelle tabelle 1 e 2 non si applicano a:

frigoriferi cantina, o

apparecchi di refrigerazione ad assorbimento e di altro tipo, appartenenti alle categorie da 4 a 9 definite nell’allegato IV, punto 1.

L’indice di efficienza energetica (IEE) degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico è calcolato secondo la procedura descritta nell’allegato IV.

Tabella 1

Apparecchi di refrigerazione a compressione

Data di applicazione

Indice di efficienza energetica (IEE)

1o luglio 2010

IEE < 55

1o luglio 2012

IEE < 44

1o luglio 2014

IEE < 42


Tabella 2

Apparecchi di refrigerazione ad assorbimento e di altro tipo

Data di applicazione

Indice di efficienza energetica (IEE)

1o luglio 2010

IEE < 150

1o luglio 2012

IEE < 125

1o luglio 2015

IEE < 110


ALLEGATO III

Misurazioni

Ai fini della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni devono essere effettuate utilizzando una procedura affidabile, accurata e riproducibile che tenga conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

1.   CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLE PROVE

Alle prove si applicano le seguenti condizioni generali:

1)

se sono forniti riscaldatori anticondensa che possono essere azionati dall’utilizzatore, devono essere accesi e, se regolabili, impostati al massimo potere di riscaldamento;

2)

se sono presenti dispositivi sulla porta dell’apparecchio (ad esempio distributori di ghiaccio o di acqua e bevande fresche) che possono essere azionati dall’utilizzatore, durante la misurazione del consumo di energia devono essere accesi ma non in uso;

3)

nel caso di apparecchi e scomparti multiuso la temperatura di conservazione durante la misurazione del consumo energetico deve essere la temperatura nominale del tipo di scomparto più freddo specificata dal fabbricante per un uso normale continuo;

4)

il consumo energetico di un apparecchio di refrigerazione deve essere stabilito nella configurazione più fredda, conformemente alle istruzioni del fabbricante per un uso normale continuo di eventuali «altri scomparti» come definiti nell’allegato IV, tabella 5.

2.   PARAMETRI TECNICI

Devono essere stabiliti i seguenti parametri:

a)

«dimensioni complessive», calcolate al millimetro più vicino;

b)

«ingombro complessivo durante l’uso», misurato al millimetro più vicino;

c)

«volume totale lordo», misurato al decimetro cubo o al litro intero più vicino;

d)

«volume utile e volume utile totale», misurato al decimetro cubo o al litro intero più vicino;

e)

«modalità di sbrinamento»;

f)

«temperatura di conservazione»;

g)

«consumo energetico», espresso in kilowatt/ora per 24 ore (kWh/24 h), calcolato al terzo decimale;

h)

«aumento di temperatura»;

i)

«capacità di congelamento»;

j)

«consumo di elettricità», misurato in Watt arrotondati al secondo decimale; e

k)

«umidità dello scomparto cantina», espressa come decimale arrotondato alla cifra intera più vicina.


ALLEGATO IV

Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica

1.   CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE PER USO DOMESTICO

Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono classificati nelle categorie indicate nella tabella 1. Ogni classe è definita da una specifica composizione degli scomparti (indicata nella tabella 2) e non dipende dal numero di sportelli e/o di cassetti.

Tabella 1

Categorie degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Categoria

Designazione

1

Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi

2

Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina

3

Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle

4

Frigorifero con scomparto a 1 stella

5

Frigorifero con scomparto a 2 stelle

6

Frigorifero con scomparto a 3 stelle

7

Frigo-congelatore

8

Congelatore verticale

9

Congelatore a pozzetto

10

Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che, per via della temperatura degli scomparti, non rientrano nelle categorie da 1 a 9, sono inseriti nella categoria 10.

Tabella 2

Classificazione degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e relativa composizione degli scomparti

Temperatura nominale (per l’IEE) (°C)

Temperatura di progetto

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Categoria

(numero)

Tipi di scomparti

Altro

Cantina

Temperatura moderata

Conservazione alimenti freschi

Raffreddamento

0 stelle/Fabbricazione di ghiaccio

1 stella

2 stelle

3 stelle

4 stelle

Categoria dell’apparecchio

Composizione scomparti

FRIGORIFERO CON UNO O PIÙ SCOMPARTI PER LA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI FRESCHI

N

N

N

S

N

N

N

N

N

N

1

FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A TEMPERATURA MODERATA, APPARECCHIO A TEMPERATURA MODERATA e FRIGORIFERO CANTINA

O

O

O

S

N

N

N

N

N

N

2

O

O

S

N

N

N

N

N

N

N

N

S

N

N

N

N

N

N

N

N

RAFFREDDATORE e FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 0 STELLE

O

O

O

S

S

O

N

N

N

N

3

O

O

O

S

O

S

N

N

N

N

FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 1 STELLA

O

O

O

S

O

O

S

N

N

N

4

FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 2 STELLE

O

O

O

S

O

O

O

S

N

N

5

FRIGORIFERO CON SCOMPARTO A 3 STELLE

O

O

O

S

O

O

O

O

S

N

6

FRIGO-CONGELATORE

O

O

O

S

O

O

O

O

O

S

7

CONGELATORE VERTICALE

N

N

N

N

N

N

N

O

S (1)

S

8

CONGELATORE A POZZETTO

N

N

N

N

N

N

N

O

N

S

9

APPARECCHI MULTIUSO E DI ALTRO TIPO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Note:

S

=

lo scomparto è presente.

N

=

lo scomparto non è presente.

O

=

la presenza dello scomparto è opzionale.

Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico sono classificati in una o più classi climatiche come indicato nella tabella 3.

Tabella 3

Classi climatiche

Classe

Simbolo

Temperatura ambiente media °C

Temperata estesa

SN

da + 10 a + 32

Temperata

N

da + 16 a + 32

Subtropicale

ST

da + 16 a + 38

Tropicale

T

da + 16 a + 43

L’apparecchio di refrigerazione deve essere in grado di mantenere le temperature di conservazione richieste dai diversi scomparti simultaneamente e all’interno delle deviazioni di temperatura consentite (durante il ciclo di sbrinamento) come definite nella tabella 4 per i diversi tipi di apparecchi per uso domestico e per le classi climatiche appropriate.

Gli apparecchi e/o gli scomparti multiuso devono essere in grado di mantenere le temperature richieste per i diversi tipi di scomparto quando dette temperature possono essere impostate dall’utilizzatore secondo le istruzioni del fabbricante.

Tabella 4

Temperature di conservazione

Temperature di conservazione (°C)

Altro scomparto

Scomparto cantina

Scomparto a temperatura moderata

Scomparto alimenti freschi

Scomparto raffreddatore

Scomparto a 1 stella

Scomparto/sezione a 2 stelle

Congelatore e scomparto/armadio a 3 stelle

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Note:

tom

:

temperatura di conservazione degli scomparti di altro tipo,

twma

:

temperatura di conservazione dello scomparto cantina con una variazione di 0,5 K,

tcm

:

temperatura di conservazione dello scomparto a temperatura moderata,

t1m, t2m, t3m

:

temperature di conservazione dello scomparto per la conservazione di alimenti freschi,

tma

:

temperatura media di conservazione dello scomparto per la conservazione di alimenti freschi,

tcc

:

temperatura istantanea di conservazione dello scomparto raffreddatore,

t*, t**, t***

:

temperature massime degli scomparti per la conservazione di alimenti congelati,

la temperatura di conservazione per lo scomparto per la fabbricazione di ghiaccio e per lo scomparto «0 stelle» è inferiore a 0 °C.

2.   CALCOLO DEL VOLUME EQUIVALENTE

Il volume equivalente di un apparecchio di refrigerazione per uso domestico è la somma dei volumi equivalenti di tutti i suoi scomparti. Il valore è espresso in litri e calcolato con la seguente formula arrotondandolo alla cifra intera più vicina:

Formula

dove:

n = numero di scomparti,

Vc = volume utile dello scomparto o degli scomparti,

Tc = temperatura nominale degli scomparti come definita nella tabella 2,

Formula = fattore termodinamico come definito nella tabella 5,

FFc , CC e BI = fattori di correzione del volume come definiti nella tabella 6.

Il fattore di correzione termodinamico Formula è la differenza tra la temperatura nominale di uno scomparto Tc (definito nella tabella 2) e la temperatura ambiente in condizioni di prova standard a + 25 °C, espresso come rapporto della stessa differenza per uno scomparto per alimenti freschi a + 5 °C.

I fattori termodinamici per gli scomparti descritti nell’allegato I, lettere da i) a p), sono elencati nella tabella 5.

Tabella 5

Fattori termodinamici per gli scomparti degli apparecchi di refrigerazione

Scomparto

Temperatura nominale

(25 – T c)/20

Altro scomparto

Temperatura di progetto

Formula

Scomparto a temperatura moderata/cantina

+ 12 °C

0,65

Scomparto alimenti freschi

+ 5 °C

1,00

Scomparto raffreddatore

0 °C

1,25

Scomparto fabbricazione ghiaccio e a 0 stelle

0 °C

1,25

Scomparto a 1 stella

– 6 °C

1,55

Scomparto a 2 stelle

– 12 °C

1,85

Scomparto a 3 stelle

– 18 °C

2,15

Scomparto congelatore (a 4 stelle)

– 18 °C

2,15

Note:

i)

per gli scomparti multiuso, il fattore termodinamico è determinato dalla temperatura nominale (definita nella tabella 2) del tipo di scomparto più freddo che può essere impostato dall’utilizzatore e mantenuto costantemente secondo le istruzioni del fabbricante;

ii)

per qualsiasi sezione a 2 stelle (all’interno di un congelatore) il fattore termodinamico è fissato a Tc = – 12 °C;

iii)

per gli altri scomparti il fattore termodinamico è determinato dalla temperatura di progetto più bassa che può essere impostata dall’utilizzatore e mantenuta costante secondo le istruzioni del fabbricante.

Tabella 6

Valore dei fattori di correzione

Fattore di correzione

Valore

Condizioni

FF (antibrina)

1,2

Scomparti per la conservazione di alimenti congelati dotati di sistema antibrina

1

Altro

CC (classe climatica)

1,2

Per apparecchi di classe T (tropicale)

1,1

Per apparecchi di classe ST (subtropicale)

1

Altro

BI (da incasso)

1,2

Per apparecchi da incasso di larghezza inferiore a 58 cm

1

Altro

Note:

i)

FF: fattore di correzione del volume per gli scomparti con sistema antibrina;

ii)

CC: fattore di correzione del volume per una data classe climatica. Se un apparecchio di refrigerazione rientra in più di una classe climatica, ai fini del calcolo del volume equivalente viene considerata la classe climatica con il fattore di correzione più elevato;

iii)

BI: fattore di correzione del volume per apparecchi da incasso.

3.   CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza energetica (IEE) di un apparecchio di refrigerazione per uso domestico, il consumo annuo di energia di un dato apparecchio è confrontato con il consumo annuo standard di energia dello stesso apparecchio.

1.

L’indice di efficienza energetica (IEE) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale:

Formula

dove:

=

AEC

=

consumo annuo di energia dell’apparecchio di refrigerazione per uso domestico,

=

SAEC

=

consumo annuo standard di energia dell’apparecchio di refrigerazione per uso domestico.

2.

Il consumo annuo di energia (AEC ) è calcolato in kWh/anno e arrotondato al secondo decimale:

AEc = E24h × 364

dove:

E24h è il consumo di energia dell’apparecchio di refrigerazione per uso domestico in kWh/24 h arrotondato al terzo decimale.

3.

Il consumo annuo di energia standard (SAE C) è calcolato in kWh/anno e arrotondato al secondo decimale:

SAEc = Veq × M + N + CH

dove:

Veq è il volume equivalente dell’apparecchio di refrigerazione per uso domestico,

CH è pari a 50 kWh/anno per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico dotati di scomparto di raffreddamento con un volume utile di almeno 15 litri,

i valori M e N sono riportati nella tabella 7 per ogni categoria di apparecchio di refrigerazione per uso domestico.

Tabella 7

Valori M e N per categoria di apparecchio di refrigerazione per uso domestico

Categoria

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  Comprende anche armadi a 3 stelle per alimenti congelati.

(2)  Per gli apparecchi di refrigerazione dotati di sistema antibrina è consentita, durante il ciclo di sbrinamento, una deviazione della temperatura non superiore a 3 K nell’arco di 4 ore o del 20 % della durata del ciclo di funzionamento, a seconda di quale periodo sia più breve.

(3)  Per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico di categoria 10 i valori M e N dipendono dalla temperatura e dal numero di stelle dello scomparto con la più bassa temperatura di conservazione che può essere impostata dall’utilizzatore e mantenuta costante secondo le istruzioni del fabbricante. Quando è presente solo uno scomparto di «altro» tipo come definito nella tabella 2 e nell’allegato I, lettera p), sono utilizzati i valori M e N corrispondenti alla categoria 1. Gli apparecchi con scomparti a 3 stelle o congelatori per alimenti sono considerati frigo-congelatori.


ALLEGATO V

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti nell’allegato II le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un unico apparecchio di refrigerazione per uso domestico. Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fabbricante, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, all’interno degli intervalli riportati nella tabella 1, le misurazioni possono essere effettuate su tre apparecchi supplementari per uso domestico. La media aritmetica dei valori misurati di detti tre apparecchi supplementari deve rispondere ai requisiti di cui all’allegato II e rientrare negli intervalli indicati nella tabella 1.

In caso contrario, il modello in oggetto e tutti i modelli per uso domestico equivalenti sono considerati non conformi.

Tabella 1

Parametro misurato

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Volume lordo nominale

Il valore misurato non deve essere inferiore al valore nominale (1) di oltre il 3 % o 1 l, a seconda di quale valore sia superiore.

Volume utile nominale

Il valore misurato non deve essere inferiore al valore nominale (1) di oltre il 3 % o 1 l, a seconda di quale valore sia superiore. Quando i volumi dello scomparto a temperatura moderata e dello scomparto per gli alimenti freschi sono regolabili dall’utilizzatore uno in rapporto all’altro, questa incertezza di misurazione si applica quando lo scomparto a temperatura moderata viene portato al volume minimo.

Capacità di congelamento

Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale.

Consumo energetico

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale (E24 h ).

Consumo di elettricità degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico con un volume utile inferiore a 10 l

Il valore misurato non può essere superiore al valore limite di cui all’allegato II, punto 1.2, lettera c), di oltre 0,10 W con un livello di confidenza del 95 %.

Frigoriferi cantina

Il valore di umidità relativa misurato non può superare l’intervallo nominale di oltre 10 %.

Oltre alla procedura definita nell’allegato III le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fabbricante.


ALLEGATO VI

Parametri indicativi per gli apparecchi di refrigerazione ad uso domestico

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico in termini di indice di efficienza energetica (IEE) e rumorosità è stata individuata come descritto di seguito.

Refrigeratori a compressione:

IEE = 29,7 e consumo di energia di 115 kWh/anno per un volume utile totale di 300 litri nello scomparto per alimenti freschi più uno scomparto di raffreddamento da 25 litri e classe climatica T (tropicale),

rumorosità: 33 dB(A).

Refrigeratori ad assorbimento:

IEE = 97,2 e consumo di energia di 245 kWh/anno per un volume utile totale di 28 litri nello scomparto per alimenti freschi e classe climatica N (temperata),

rumorosità ≈ 0 dB(A).

Frigo-congelatori a compressione:

IEE = 28,0 e consumo di energia di 157 kWh/anno per un volume utile totale di 255 litri, di cui 236 litri nello scomparto per alimenti freschi e 19 litri in uno scomparto congelatore a 4 stelle e classe climatica T (tropicale),

rumorosità = 33 dB(A).

Congelatori verticali a compressione:

IEE = 29,3 e consumo di energia di 172 kWh/anno per un volume utile totale di 195 litri in uno scomparto congelatore a 4 stelle e classe climatica T (tropicale),

rumorosità = 35 dB(A).

Congelatori a pozzetto a compressione:

IEE = 27,4 e consumo di energia di 153 kWh/anno per un volume utile totale di 223 litri in uno scomparto congelatore a 4 stelle e classe climatica T (tropicale),

rumorosità = 37 dB(A).


23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/69


REGOLAMENTO (CE) N. 644/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 623/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 623/2009 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 623/2009.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 623/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 623/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 184 del 16.7.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 23 luglio 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

61,37

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

31,15

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

31,15

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

66,36


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.7.2009-21.7.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

175,68

94,79

Prezzo FOB USA

189,62

179,62

159,62

76,43

Premio sul Golfo

16,16

Premio sui Grandi laghi

8,75

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

20,65 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

19,24 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/72


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in Italia nel 2008

[notificata con il numero C(2009) 5608]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2009/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia vescicolare dei suini è una malattia virale infettiva che non può essere distinta clinicamente dall’afta epizootica e quindi perturba gli scambi intracomunitari e le esportazioni verso i paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di malattia vescicolare dei suini, vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti di suini nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di suini vivi o di loro prodotti.

(3)

La decisione 2005/779/CE della Commissione, dell’8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (2) stabilisce le norme sanitarie relative alla malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute indenni da tale malattia e per quelle non riconosciute indenni. Le autorità italiane hanno adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 11 di tale decisione.

(4)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Secondo il disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri fruiscono di un contributo finanziario a condizione che siano applicate misure per eradicare la malattia vescicolare dei suini.

(5)

L’articolo 3, paragrafo 5, primo trattino, della decisione 90/424/CEE specifica la percentuale delle spese sostenute dagli Stati membri che può essere coperta dal contributo finanziario della Comunità.

(6)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità a favore di interventi urgenti per l’eradicazione della malattia vescicolare dei suini è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(7)

L’Italia ha adempiuto tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

In data 10 dicembre 2008 l’Italia ha presentato una stima delle spese sostenute per l’adozione di misure destinate a eradicare la malattia vescicolare dei suini.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità all’Italia

Un contributo finanziario della Comunità può essere concesso all’Italia a copertura delle spese sostenute nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure destinate a combattere la malattia vescicolare dei suini, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 28.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.