ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.188.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 188

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
18 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte

14

 

*

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (Versione codificata)

93

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri ( GU L 142 del 6.6.2009 )

127

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/1


REGOLAMENTO (CE) N. 595/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale deve essere garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. A tal fine, per i veicoli a motore vige un sistema generale comunitario di omologazione. I requisiti tecnici per l’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dovrebbero, pertanto, essere armonizzati al fine di evitare l’adozione di requisiti diversi da uno Stato membro all’altro e di garantire un elevato grado di protezione dell’ambiente.

(2)

Il presente regolamento costituisce un regolamento nuovo e distinto, adottato nel contesto della procedura comunitaria di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («la direttiva quadro») (3). È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza gli allegati IV, VI e XI di tale direttiva.

(3)

In seguito alla richiesta del Parlamento europeo, nella legislazione comunitaria in materia di veicoli è stato introdotto un nuovo approccio normativo. Il presente regolamento dovrebbe, pertanto, limitarsi a fissare le disposizioni fondamentali sulle emissioni dei veicoli a motore, mentre i dettagli tecnici dovrebbero essere fissati in misure di attuazione, adottate in base a procedure di comitato.

(4)

Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, approvato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002 (4), stabilisce la necessità di portare l’inquinamento a livelli che riducano al minimo gli effetti nocivi sulla salute umana, prestando particolare attenzione alle popolazioni sensibili e all’ambiente nel suo insieme. La legislazione comunitaria ha fissato norme adeguate relative alla qualità dell’aria ambiente, a tutela della salute umana e in particolare degli individui sensibili, nonché ai livelli massimi nazionali delle emissioni. Successivamente alla sua comunicazione del 4 maggio 2001 che ha istituito il programma «Aria pulita per l’Europa» (Clean Air For Europe — CAFE), il 21 settembre 2005 la Commissione ha adottato un’altra comunicazione denominata«Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico». Una delle conclusioni cui è giunta tale strategia tematica è che per cogliere gli obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione europea, i trasporti (aerei, marittimi e terrestri), le famiglie e i settori energia, agricoltura e industria devono ulteriormente ridurre le emissioni. In questo contesto, il compito di ridurre le emissioni dei veicoli dovrebbe essere affrontato come parte di una strategia globale. Le norme euro VI sono una delle misure destinate a ridurre le effettive emissioni di inquinanti atmosferici durante l’uso come i particolati (PM) e i precursori dell’ozono come gli ossidi d’azoto (NOx) e gli idrocarburi.

(5)

Per conseguire gli obiettivi di qualità dell’aria perseguiti dall’Unione europea, occorre uno sforzo costante per ridurre le emissioni dei veicoli. Per questo motivo, l’industria dovrebbe ottenere informazioni chiare sui futuri valori limite delle emissioni e disporre di un termine sufficiente per il raggiungimento di detti obiettivi e per lo sviluppo delle necessarie soluzioni tecniche.

(6)

Per migliorare la qualità dell’aria e soddisfare i valori limite d’inquinamento e i livelli massimi nazionali delle emissioni è, in particolare, necessario ridurre le emissioni di NOx dei veicoli pesanti. Fissare in una fase iniziale i valori limite per le emissioni di NOx dovrebbe dare ai costruttori di veicoli a motore certezza di programmazione a lungo termine e su scala europea.

(7)

Quando si stabiliscono norme sulle emissioni è importante considerare le implicazioni per la competitività dei mercati e dei costruttori, i costi diretti e indiretti per le imprese, i vantaggi sempre maggiori in termini di stimoli all’innovazione, di miglioramento della qualità dell’aria, di riduzione dei costi sanitari e di aumento della speranza di vita.

(8)

Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche, e una concorrenza efficace sul mercato dei servizi d’informazione relativa alla riparazione e alla manutenzione del veicolo. Gran parte di tali informazioni si riferisce ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) e alla loro interazione con altri sistemi del veicolo. È necessario stabilire le caratteristiche tecniche cui i costruttori devono conformarsi nel fornire informazioni sui propri siti web, nonché le misure mirate che garantiscano un accesso ragionevole alle piccole e medie imprese (PMI).

(9)

Entro il 7 agosto 2013, la Commissione dovrebbe rivedere il funzionamento del sistema di accesso illimitato alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo allo scopo di stabilire se è opportuno consolidare tutte le disposizioni che disciplinano l’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo nell’ambito della legislazione quadro riveduta sull’omologazione. Se le disposizioni che disciplinano l’accesso a dette informazioni sono così consolidate, le corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere abrogate, purché siano salvaguardati gli esistenti diritti di accesso alle informazione relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli.

(10)

La Commissione dovrebbe incentivare lo sviluppo di un formato standard internazionale per un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni relative alla riparazione e manutenzione dei veicoli, ad esempio attraverso l’attività del Comitato europeo di normalizzazione (CEN).

(11)

È necessario stabilire una norma comune europea con riguardo al formato delle informazioni OBD dei veicoli e delle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli. Sino all’adozione di detta norma, le informazioni OBD dei veicoli e le informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli pesanti dovrebbero essere presentate in modo facilmente accessibile e in un formato in grado di garantire un accesso non discriminatorio. Le informazioni dovrebbero essere rese disponibili nei siti web dei costruttori o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato.

(12)

La Commissione dovrebbe sorvegliare le emissioni non ancora regolate e dovute all’uso più ampio di combustibili, tecnologie motoristiche e sistemi di controllo delle emissioni del tutto nuovi. Se necessario, la Commissione dovrebbe, inoltre, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di regolare tali emissioni.

(13)

È opportuno incoraggiare l’introduzione di veicoli a combustibili alternativi, in grado di emettere meno NOx e particolato. Dovrebbero quindi essere introdotti valori limite per gli idrocarburi, gli idrocarburi diversi dal metano e il metano.

(14)

Onde garantire il controllo delle emissioni di particolato inquinante ultrafine (PM 0,1 μm e inferiori), la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare un approccio basato sul numero di emissioni di tale particolato, oltre che sulla massa, com’è attualmente. L’approccio basato sul numero di emissioni di particolato dovrebbe imperniarsi sui risultati del programma di misurazione del particolato (PMP) della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) ed essere coerente con gli ambiziosi obiettivi in materia di ambiente, attualmente esistenti.

(15)

Al fine di raggiungere tali obiettivi ambientali, è opportuno segnalare che i limiti basati sul numero di particelle rispecchiano con ogni probabilità i più elevati livelli di prestazione attualmente ottenuti con filtri antiparticolato mediante l’uso della migliore tecnologia disponibile.

(16)

Nelle prove che sono alla base del regolamento per l’omologazione CE sulle emissioni, la Commissione dovrebbe adottare cicli di guida armonizzati a livello mondiale. Andrebbero considerate anche l’applicazione di sistemi portatili di misura delle emissioni per verificare le emissioni effettive durante l’uso e l’introduzione di procedure di controllo delle emissioni fuori ciclo.

(17)

L’installazione a posteriori, sui veicoli commerciali pesanti, di filtri antiparticolato per i motori diesel potrebbe determinare un aumento delle emissioni di diossido d’azoto (NO2). Nel quadro della strategia tematica sull’inquinamento atmosferico è quindi opportuno che la Commissione elabori una proposta legislativa intesa ad armonizzare le norme nazionali in materia di installazione a posteriori e che si accerti che, in tale contesto, siano garantiti i requisiti in materia di protezione dell’ambiente.

(18)

I sistemi OBD sono importanti per controllare le emissioni durante l’uso di un veicolo. Data l’esigenza di verificare le emissioni effettive a livello mondiale, la Commissione dovrebbe continuare ad esaminare i requisiti di tali sistemi e le soglie di tolleranza degli errori di controllo.

(19)

Per sorvegliare il contributo di questo settore, nel suo insieme, alle emissioni complessive dei gas a effetto serra, occorre che la Commissione introduca la misurazione del consumo di combustibile e delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dei veicoli pesanti.

(20)

Al fine di promuovere il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico, la Commissione dovrebbe studiare la fattibilità e lo sviluppo di una definizione e una metodologia del consumo di energia e delle emissioni di CO2 per l’intero veicolo e non solo per i motori, fatto salvo l’utilizzo di test virtuali e reali. Tale definizione e la metodologia dovrebbero coprire anche i sistemi di trasmissione alternativi (ad esempio, i veicoli ibridi) e gli effetti dei miglioramenti sui veicoli, ad esempio, per quanto riguarda l’aerodinamica, il peso, la capacità di carico e la resistenza al rotolamento. Se si potrà mettere a punto un metodo adeguato di presentazione e di confronto, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 che ne derivano dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico per tipi di veicoli distinti.

(21)

Per controllare meglio le emissioni effettive durante l’uso, comprese le emissioni fuori ciclo, e facilitare il processo di conformità dei veicoli in servizio, occorre adottare un metodo di analisi e valori di riferimento basati sull’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni entro un termine adeguato.

(22)

Al fine di conseguire gli obiettivi UE di qualità dell’aria, la Commissione dovrebbe introdurre norme armonizzate per garantire che le emissioni fuori ciclo dei veicoli pesanti e dei loro motori siano debitamente controllate su un’ampia gamma di motori e di condizioni ambientali.

(23)

Il corretto funzionamento del sistema di post-trattamento, soprattutto nel caso dei NOx, è il requisito fondamentale per soddisfare le norme stabilite in materia di emissioni inquinanti. In questo contesto, si dovrebbero introdurre misure per garantire il corretto funzionamento dei sistemi che usano un reagente.

(24)

Gli Stati membri possono accelerare mediante incentivi finanziari la commercializzazione di veicoli che rispondano a requisiti adottati a livello comunitario. Il presente regolamento non dovrebbe ledere il diritto degli Stati membri di inserire le emissioni nel metodo di calcolo delle tasse eventualmente imposte ai veicoli.

(25)

Quando gli Stati membri elaborano misure volte a garantire l’adeguamento a posteriori dei veicoli pesanti esistenti, tali misure dovrebbero basarsi sulle norme euro VI.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(27)

I requisiti di potenza del motore dei veicoli a motore di cui alla direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (5), dovrebbero essere introdotti nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (5 euro e 6 euro) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (6). È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 715/2007 e abrogare la direttiva 80/1269/CEE.

(28)

Per semplificare la normativa comunitaria, è opportuno sostituire con un regolamento la normativa in vigore in materia di veicoli pesanti, segnatamente la direttiva 2005/55/CE (7) e la direttiva 2005/78/CE della Commissione (8). Il ricorso ad un regolamento dovrebbe assicurare l’applicabilità diretta delle disposizioni tecniche dettagliate ai costruttori, agli enti di omologazione e ai servizi tecnici e che possano essere aggiornate in modo rapido ed efficiente. È opportuno, pertanto, abrogare le direttive 2005/55/CE e 2005/78/CE e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 715/2007.

(29)

Le misure per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(30)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di introdurre nell’allegato I valori limite basati sul numero delle particelle, di fissare, se del caso, il valore del livello ammissibile della componente di NO2 nel valore limite per gli NOx, di stabilire procedure, prove e requisiti specifici per l’omologazione nonché un procedimento per misurare il numero delle particelle, di adottare provvedimenti relativi alle emissioni fuori ciclo, l’utilizzo di sistemi portatili di misura delle emissioni, l’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e i cicli di prova usati per misurare le emissioni. Tali misure, di portata generale ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(31)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la realizzazione del mercato interno mediante l’introduzione di prescrizioni tecniche comuni con riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e la garanzia dell’accessibilità delle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli per gli operatori indipendenti come per i concessionari e i meccanici autorizzati, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa prescrizioni tecniche comuni per l’omologazione di veicoli a motore, motori e parti di ricambio per quanto riguarda le loro emissioni.

Il presente regolamento stabilisce inoltre regole per la conformità in servizio di veicoli e motori, la durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, i sistemi OBD, la misura del consumo di combustibile e di emissioni di CO2 e l’accessibilità delle informazioni OBD dei veicoli e delle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, N1 e N2, definiti nell’allegato II della direttiva 2007/46/CE con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e a tutti i veicoli a motore delle categorie M3 e N3, definiti nello stesso allegato.

Il presente regolamento si applica fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Su richiesta del costruttore, l’omologazione di un veicolo completato concessa ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione è estesa al suo veicolo incompleto con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Le omologazioni vengono estese qualora il fabbricante può dimostrare che tutte le combinazioni relative alla carrozzeria che devono essere montate sul veicolo incompleto aumentano la massa di riferimento del veicolo rendendola superiore a 2 610 kg.

Su richiesta del costruttore, l’omologazione di un veicolo concessa ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione è estesa alle sue varianti e versioni con una massa di riferimento superiore a 2 380 kg a condizione che esso soddisfi anche i requisiti relativi alla misurazione delle emissioni di gas serra e del consumo di carburante di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«motore», la fonte di propulsione motrice di un veicolo cui può essere rilasciata un’omologazione in quanto unità tecnica distinta, definita all’articolo 3, punto 25 della direttiva 2007/46/CE;

2)

«gas inquinanti», emissioni dei gas di scarico di monossido di carbonio, di NOx, espressi in equivalente di NO2, e di idrocarburi;

3)

«particolato», componenti dei gas di scarico, eliminate dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 K (52 °C) mediante filtri descritti nella procedura di prova per verificare le emissioni medie dallo scarico;

4)

«emissioni dallo scarico», emissione di gas inquinanti e di particolato;

5)

«basamento motore», spazi, nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell’olio con passaggi interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono essere emessi;

6)

«dispositivo di controllo dell’inquinamento», componenti di un veicolo che controllano e/o limitano le emissioni dallo scarico;

7)

«sistema diagnostico di bordo (OBD)», un sistema a bordo di un veicolo o collegato ad un motore, in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di indicarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni inserite nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all’esterno del veicolo;

8)

«strategia di manomissione», una strategia di controllo delle emissioni che riduce l’efficacia dei dispositivi di controllo delle emissioni in condizioni ambientali o di funzionamento del motore tipiche del normale funzionamento dei veicoli o estranee alle procedure di prova per l’omologazione;

9)

«dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento», dispositivo di controllo dell’inquinamento o l’insieme di tali dispositivi, coperti dall’omologazione concessa al veicolo interessato;

10)

«dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento», dispositivo di controllo dell’inquinamento o l’insieme di tali dispositivi destinato a sostituire un dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento e che può essere omologato come entità tecnica separata ai sensi dell’articolo 3, punto 25, della direttiva 2007/46/CE;

11)

«informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo», ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l’ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la riinizializzazione o il supporto diagnostico a distanza del veicolo, fornita dai costruttori ai propri concessionari e meccanici autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi a tale informazione. Tali informazioni comprendono tutte le informazioni necessarie per l’installazione di parti o dispositivi sul veicolo;

12)

«costruttore», la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o autorizzazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica soggetti all’omologazione;

13)

«operatore indipendente», imprese diverse dai concessionari e meccanici autorizzati, coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli a motore, in particolare meccanici, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione, o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, a servizi d’ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e meccanici di dispositivi per veicoli alimentati da combustibili alternativi;

14)

«veicolo alimentato da carburante alternativo», un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali;

15)

«massa di riferimento», la massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, più una massa forfettaria di 100 kg;

16)

«manomissione», la disattivazione, l’adattamento o la modifica del sistema di controllo delle emissioni o del sistema di propulsione del veicolo, ivi compresi eventuali software o altri elementi logici di controllo di tali sistemi, che, intenzionalmente o meno, possa causare il deterioramento delle prestazioni del veicolo in materia di emissioni.

La Commissione può adattare la definizione di cui al primo comma, punto 7, per tener conto dei progressi tecnici compiuti in materia di sistemi OBD. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

Obblighi dei costruttori

1.   I costruttori devono dimostrare che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità, tutti i motori nuovi venduti o messi in servizio nella Comunità e tutti i nuovi dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento che richiedono un’omologazione ai sensi degli articoli 8 e 9, venduti o messi in servizio nella Comunità, sono muniti di un’omologazione ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.

2.   I costruttori devono garantire il rispetto, in seno all’omologazione, delle procedure di verifica della conformità della produzione, della durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento e della conformità in servizio.

Le misure tecniche adottate dal costruttore devono garantire che le emissioni dallo scarico siano effettivamente limitate, ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione, per tutta la normale durata di vita dei veicoli in condizioni d’uso normali.

A tal fine, percorrenze e periodi di tempo, rispetto ai quali vanno effettuate le prove di durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento per l’omologazione e la prova di conformità di veicoli o motori in servizio, sono i seguenti:

a)

160 000 km o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo, per i motori installati su veicoli delle categorie M1, N1 ed M2;

b)

300 000 km o sei anni, a seconda del caso che si verifica per primo, per motori installati su veicoli di categoria N2, N3 di massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 16 tonnellate, ed M3 classe I, classe II e classe A, e classe B di massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 t;

c)

700 000 km o sette anni, a seconda del caso che si verifica per primo, per motori installati su veicoli di categoria N3 di massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate, ed M3, classe III e classe B di massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 t.

3.   La Commissione stabilisce le procedure e i requisiti specifici per l’attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 5

Requisiti e prove

1.   I costruttori garantiscono il rispetto dei limiti delle emissioni di cui all’allegato I.

2.   I costruttori producono veicoli e motori in modo che i componenti in grado di influire sulle emissioni siano progettati, costruiti e montati in modo tale da permettere al motore o al veicolo, nell’uso normale, di soddisfare il presente regolamento e le relative misure di attuazione.

3.   È vietato il ricorso a strategie di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni.

4.   La Commissione adotta le misure di attuazione del presente articolo, ivi compresi le misure relative ai seguenti elementi:

a)

emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, l’applicazione di sistemi portatili di misura per verificare le emissioni effettive durante l’uso, il controllo e la limitazione delle emissioni fuori ciclo, la fissazione di valori limite per il numero delle particelle, nel rispetto degli ambiziosi requisiti in materia ambientale, attualmente esistenti, e le emissioni a regime di minimo;

b)

emissioni dal basamento motore;

c)

sistemi OBD e prestazione dei dispositivi di controllo dell’inquinamento in servizio;

d)

durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento, conformità di motori e veicoli in servizio, conformità della produzione e controlli tecnici;

e)

emissioni di CO2 e consumo di carburante;

f)

concessione dell’estensione delle omologazioni;

g)

attrezzatura di prova;

h)

carburanti di riferimento, quali benzina, gasolio, gas e biocarburanti, come il bioetanolo, il biodiesel e il biogas;

i)

misurazione della potenza del motore;

j)

corretto funzionamento e rigenerazione dei dispositivi di controllo dell’inquinamento;

k)

i provvedimenti particolari per garantire il corretto funzionamento dei controlli sugli NOx; tali provvedimenti garantiscono che i veicoli non possano funzionare qualora i controlli sugli NOx non siano operanti, ad esempio a causa della mancanza del necessario reagente o di un ricircolo dei gas di scarico (EGR) malfunzionante o disattivato.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 6

Accesso alle informazioni

1.   I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni OBD dei veicoli, alle attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature o strumenti, compreso il pertinente software e alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli.

I costruttori forniscono una struttura standardizzata, sicura e a distanza per permettere ai meccanici indipendenti di realizzare operazioni che comportano l’accesso al sistema di sicurezza del veicolo.

Nel caso di omologazione in più fasi, il costruttore responsabile di una determinata omologazione è altresì tenuto a fornire le informazioni relative alla riparazione sia al costruttore finale che agli operatori indipendenti, relativamente alla fase in questione. Il costruttore finale è tenuto a fornire le informazioni relative al veicolo nel suo complesso agli operatori indipendenti.

Gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 715/2007 si applicano mutatis mutandis.

Sino all’approvazione della norma pertinente, ad esempio attraverso l’attività del CEN, le informazioni OBD dei veicoli e le informazione relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo sono presentate in modo facilmente accessibile e non discriminatorio.

Dette informazioni sono pubblicate nei siti web dei costruttori o, nel caso ciò non sia possibile a causa della natura delle informazioni, in un altro formato adeguato.

2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, la Commissione stabilisce e aggiorna le adeguate specifiche tecniche concernenti le modalità secondo le quali vanno fornite le informazioni OBD dei veicoli e le informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo. La Commissione tiene conto delle attuali tecnologie di informazione, degli sviluppi prevedibili della tecnologia dei veicoli, delle norme ISO esistenti e dell’eventualità di una norma ISO a livello mondiale.

La Commissione può adottare ulteriori provvedimenti necessari all’attuazione del paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 7

Obblighi relativi a sistemi che usano un reagente consumabile

1.   Costruttori, meccanici e operatori dei veicoli non devono manomettere i sistemi che usano un reagente consumabile.

2.   Gli operatori dei veicoli garantiscono che i veicoli non entrino in funzione senza un reagente consumabile.

Articolo 8

Calendario per la richiesta di omologazione di veicoli e motori

1.   A decorrere dal 31 dicembre 2012, le autorità nazionali rifiutano, per motivi attinenti le emissioni, il rilascio dell’omologazione CE o l’omologazione nazionale ai nuovi tipi di veicoli o motori che non siano conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

A veicoli e a motori destinati all’esportazione verso paesi terzi possono essere rilasciati certificati tecnici di omologazione corrispondenti a livelli di emissioni precedenti a euro VI, purché tali certificati evidenzino chiaramente che i veicoli e i motori in questione non possono essere commercializzati nella Comunità.

2.   A decorrere dal 31 dicembre 2013, le autorità nazionali cessano di ritenere validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione e, per motivi attinenti le emissioni, ne vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio.

A decorrere dalla stessa data e salvo il caso di motori di ricambio per veicoli in servizio, le autorità nazionali vietano la vendita o l’uso di nuovi motori non conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e con riserva dell’entrata in vigore delle misure di attuazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 4 e all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, si richiesta del costruttore, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti alle emissioni dei veicoli, rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o nazionale ad un nuovo tipo di veicolo o di motore, né proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo veicolo e la vendita o l’uso di nuovi motori, se il veicolo o i motori interessati sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

Articolo 9

Obblighi degli Stati membri relativi all’omologazione di parti di ricambio

La vendita o l’installazione su un veicolo di nuovi dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento, destinati ad essere montati su veicoli omologati ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione, sono vietate se non sono di un tipo per il quale sia stata rilasciata l’omologazione ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.

Articolo 10

Incentivi finanziari

1.   Con riserva dell’entrata in vigore delle misure d’attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari che si applicano a veicoli a motore prodotti in serie conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

Tali incentivi si applicano a tutti i veicoli nuovi, commercializzati nello Stato membro interessato e conformi al presente regolamento e alle relative misure d’attuazione. Tuttavia, essi cessano di essere applicati entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

2.   Con riserva dell’entrata in vigore delle misure d’attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere incentivi finanziari per l’adeguamento a posteriori di veicoli in servizio al fine di garantire il rispetto dei valori limite d’emissione di cui all’allegato I e per la demolizione di veicoli non conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

3.   Per ogni tipo di autoveicolo, gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono superare il costo supplementare dei dispositivi tecnici utilizzati per soddisfare i limiti delle emissioni di cui all’allegato I, compresi i costi d’installazione sul veicolo.

4.   La Commissione è informata dei progetti per introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 11

Sanzioni

1.   Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e delle relative misure di attuazione e adottano le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro il 7 febbraio 2011 e la informano immediatamente di tutte le successive modifiche ad esse relative.

2.   Le violazioni da parte dei costruttori soggette a sanzioni comprendono:

a)

il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che sfociano in azioni di richiamo;

b)

la falsificazione dei risultati delle prove relative all’omologazione o alla conformità in servizio;

c)

la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare azioni di richiamo o il ritiro dell’omologazione;

d)

l’impiego di strategie di manomissione;

e)

il rifiuto di consentire l’accesso alle informazioni.

Le violazioni da parte dei costruttori, meccanici e operatori dei veicoli soggette a sanzioni, comprendono la manomissione dei sistemi di controllo delle emissioni di NOx. Ciò include, ad esempio, la manomissione dei sistemi che usano un reagente consumabile.

Le violazioni commesse dagli operatori dei veicoli soggette a sanzioni comprendono la guida di un veicolo senza un reagente consumabile.

Articolo 12

Ridefinizione delle specifiche

1.   Al termine delle parti pertinenti del PMP dell’UN/ECE, effettuato sotto l’egida del Forum mondiale per l’armonizzazione delle regolamentazioni relative ai veicoli, la Commissione, senza abbassare il livello di protezione dell’ambiente all’interno della Comunità:

a)

introduce, quale ulteriore controllo delle emissioni di particolato, valori limite basati sul numero di particelle fissati a un livello adeguato alle tecnologie effettivamente utilizzate in quel momento per soddisfare il limite per la massa del particolato;

b)

adotta un metodo di misura per il numero delle particelle.

La Commissione, senza abbassare il livello di tutela ambientale all’interno della Comunità, specifica, inoltre, un valore limite per l’emissione di NO2 in aggiunta a quello totale per l’emissione di NOx, se del caso. Il limite per l’emissione di NO2 è fissato a un livello che tenga conto del rendimento delle tecnologie esistenti in quel momento.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

2.   La Commissione stabilisce fattori di correlazione tra il ciclo transiente europeo (ETC) e il ciclo europeo a stato stazionario (ESC), come descritti nella direttiva 2005/55/CE, da un lato, e il ciclo di guida transiente armonizzato a livello mondiale (WHTC) e il ciclo di guida a stato stazionario armonizzato a livello mondiale (WHSC), dall’altro, e adegua i valori limite di conseguenza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

3.   La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, nonché i cicli di prova usati per misurare le emissioni.

Se dalla verifica emerge che tali procedure, prove, requisiti e cicli di prova non sono più adatti o non riflettono più le effettive emissioni mondiali, essi devono essere corretti per riflettere adeguatamente le emissioni generate dalla guida reale su strada. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

4.   La Commissione segue l’evoluzione delle sostanze inquinanti elencate all’articolo 3, punto 2. Se la Commissione ritiene opportuno regolare le emissioni di altre sostanze inquinanti, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato tecnico — veicoli a motore (CTVM), istituito dall’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Attuazione

Entro il 1o aprile 2010, la Commissione adotta le misure di attuazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 2 e all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15

Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2007

Il regolamento (CE) n. 715/2007 è modificato come segue:

1)

l’articolo 5, paragrafo 3, è modificato come segue:

i)

dopo la lettera h), la parola «e» è soppressa;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«j)

misurazione della potenza del motore.»;

2)

l’articolo 14, paragrafo 6, è soppresso.

Articolo 16

Modifiche alla direttiva 2007/46/CE

Gli allegati IV, VI e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 17

Abrogazione

1.   Le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE sono abrogate a decorrere dal 31 dicembre 2013.

2.   I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 agosto 2009. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 10 si applicano a decorrere dal 7 agosto 2009 e il punto 1), lettera a), i), il punto 1), lettera b), i), il punto 2), lettera a), il punto 3), lettera a), i), il punto 3), lettera b), i), il punto 3), lettera c), i), il punto 3), lettera d), i) e il punto 3), lettera e), i) dell’allegato II si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Š. FÜLE


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 12.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 giugno 2009.

(3)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(6)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(7)  Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1).

(8)  Direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

Limiti d’emissione euro VI

 

Valori limite

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX  (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Massa del particolato

(mg/kWh)

Numero di particelle (2)

(#/kWh)

ESC (as)

1 500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (as)

4 000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (ac)

4 000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:

ac

=

accensione comandata,

as

=

accensione spontanea.


(1)  Il livello ammissibile della componente di NO2 nel valore limite di NOx può essere definito in un momento successivo.

(2)  Un numero standard deve essere definito in un momento successivo, al più tardi entro il 1o aprile 2010.

(3)  I valori limite relativi al WHSC e al WHTC, che sostituiscono i valori limite relativi a ESC ed ETC, saranno introdotti in un momento successivo, entro il 1o aprile 2010, una volta stabiliti i fattori di correlazione rispetto ai cicli attuali (ESC ed ETC).


ALLEGATO II

Modifiche alla direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è modificata come segue:

1)

la parte I dell’allegato IV è modificata come segue:

a)

la tabella è modificata come segue:

i)

i punti 40 e 41 sono soppressi;

ii)

è inserito il punto 41 bis seguente:

Oggetto

Riferimento dell’atto normativo

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

Applicazione

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«41 bis

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1

X12

X12

X

X12

X12

 

 

 

 

iii)

è inserita la nota seguente:

«(12)

Per veicoli con massa di riferimento superiore a 2 610 kg non omologati (a richiesta del costruttore e se la loro massa di riferimento non supera i 2 840 kg) ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007.»;

b)

nell’appendice, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti 40 e 41 sono soppressi;

ii)

è inserito il punto 41 bis seguente:

 

Oggetto

Riferimento dell’atto normativo

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

M1

«41 bis

Emissioni (euro VI) di veicoli pesanti, esclusa l’intera serie di requisiti relativi alla diagnostica di bordo (OBD) e l’accesso alle informazioni/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1

2)

nell’appendice dell’allegato VI, la tabella è modificata come segue:

a)

i punti 40 e 41 sono soppressi;

b)

è inserito il punto 41 bis seguente:

Oggetto

Riferimento dell’atto normativo

Modificato da

Applicabile alle varianti

«41 bis

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009»

 

 

3)

l’allegato XI è modificato come segue:

a)

nell’appendice 1, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti 40 e 41 sono soppressi;

ii)

è inserito il punto 41 bis seguente:

Voce

Oggetto

Riferimento dell’atto normativo

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

«41 bis

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

G + H

G + H

G + H

G + H»

b)

nell’appendice 2, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti 40 e 41 sono soppressi;

ii)

è inserito il punto 41 bis seguente:

Voce

Oggetto

Riferimento dell’atto normativo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«41 bis

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

 

 

 

 

c)

nell’appendice 3, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti 40 e 41 sono soppressi;

ii)

è inserito il punto 41 bis seguente:

Voce

Oggetto

Riferimento dell’atto normativo

M1

«41 bis

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

d)

nell’appendice 4, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti 40 e 41 sono soppressi;

ii)

è inserito il punto 41 bis seguente:

Voce

Oggetto

Riferimento dell’atto normativo

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«41 bis

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

H

H

H

H

 

 

 

 

e)

nell’appendice 5, la tabella è modificata come segue:

i)

i punti 40 e 41 sono soppressi;

ii)

è inserito il punto 41 bis seguente:

Voce

Oggetto

Riferimento dell’atto normativo

Gru mobili della categoria N3

«41 bis

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009


18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/14


REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55, l’articolo 71, paragrafo 1, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 152, paragrafo 4, lettere a) e b), l’articolo 175, paragrafo 1, e l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4) è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo ai fini dell’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(2)

In ottemperanza alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la nuova procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(3)

Poiché le modifiche apportate agli atti a tal fine hanno natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, nel caso delle direttive, non richiedono il recepimento da parte degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni degli atti elencati nell’allegato si intendono fatte a tali disposizioni, come adeguate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Š. FÜLE


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.

(2)  GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2009.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

1.   IMPRESE

1.1.   Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali  (1)

Per quanto riguarda la direttiva 97/68/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni per l’adozione delle modifiche necessarie alla luce dell’adeguamento al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 97/68/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 97/68/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione modifica l’allegato VIII. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 7 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adegua l’allegato VII per incorporare i dati specifici aggiuntivi eventualmente richiesti ai fini del certificato di omologazione per i motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

La Commissione adotta tutte le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, ad eccezione dei requisiti di cui all’allegato I, punto 1, punti da 2.1 a 2.8, e all’allegato I, punto 4.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;

4)

l’articolo 14 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 14 bis

La Commissione effettua uno studio circa le eventuali difficoltà tecniche ad ottemperare ai requisiti previsti dalla fase II per determinati utilizzi di motori, in particolare per le macchine in cui sono installati motori delle classi SH:2 e SH:3. Qualora lo studio della Commissione stabilisca che per motivi tecnici determinate macchine, in particolare i motori portatili, ad uso professionale, operanti in diverse posizioni, non possono rispettare i termini indicati, la Commissione, entro il 31 dicembre 2003, presenta una relazione accompagnata da opportune proposte di estensione del periodo di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7, e/o ulteriori deroghe, non superiori a cinque anni, eccetto in circostanze eccezionali per tali macchine. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;

5)

l’articolo 15 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

6)

all’allegato I, punto 4.1.2.7, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione definisce l’ambito di controllo cui si applica la percentuale da non eccedere e le condizioni di funzionamento del motore escluse da tale disposizione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;

7)

all’allegato III, punto 1.3.2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Prima dell’introduzione della sequenza di prova mista, la Commissione modifica i simboli (allegato I, punto 2.18), la sequenza di prova (allegato III) e le equazioni di calcolo (allegato III, appendice 3). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»

1.2.   Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro  (2)

Per quanto riguarda la direttiva 98/79/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure particolari di sorveglianza sanitaria e di modificare l’allegato II. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/79/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per motivi imperativi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di divieti, limitazioni o condizioni particolari in relazione a determinati prodotti.

Pertanto, la direttiva 98/79/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

2)

all’articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 siano registrare immediatamente nella banca dati descritta nell’articolo 12.

Le modalità d’applicazione del presente articolo e in particolare quelle relative alla notifica e alla definizione della nozione di “cambiamento significativo” sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

3)

all’articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Su richiesta, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri i dettagli di cui ai paragrafi da 1 a 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

4)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

5)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Se, in relazione ad un dato prodotto o gruppo di prodotti, uno Stato membro ritiene che, per garantire la tutela della salute e della sicurezza e/o per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica ai sensi dell’articolo 36 del trattato, la disponibilità di detti prodotti debba essere vietata, limitata o sottoposta a condizioni particolari, esso può adottare tutte le misure transitorie necessarie e giustificate. Esso ne informa in tal caso la Commissione e gli altri Stati membri, indicando le ragioni della sua decisione. La Commissione consulta le parti interessate e gli Stati membri e, se le misure nazionali sono giustificate, adotta le necessarie misure comunitarie.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 7, paragrafo 4.»;

6)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora uno Stato membro ritenga che:

a)

l’elenco dei dispositivi di cui all’allegato II debba essere modificato o ampliato; o

b)

la conformità di un dispositivo o di una categoria di dispositivi debba essere stabilita in deroga all’articolo 9, secondo una o più procedure scelte fra quelle previste nell’articolo 9;

esso presenta una domanda debitamente motivata alla Commissione affinché adotti le misure necessarie.

Qualora tali misure riguardino le materie di cui alla lettera a), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, esse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

Qualora tali misure riguardino le materie di cui alla lettera b), esse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»

1.3.   Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità  (4)

Per quanto riguarda la direttiva 1999/5/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare una decisione che specifichi quali requisiti supplementari si applichino agli apparecchi all’interno di determinate categorie o a determinati tipi di apparecchi; determinare la data di applicazione di alcuni requisiti essenziali supplementari a categorie specifiche di apparecchi o a particolari tipi di apparecchi, compreso all’occorrenza un periodo transitorio; decidere infine la forma assunta dall’identificatore di categoria dell’apparecchio da apporre su determinate apparecchiature radio. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/5/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/5/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può stabilire che gli apparecchi all’interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano costruiti in modo da:

a)

interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato all’interno della Comunità; e/o

b)

non danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o

c)

contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell’utente e dell’abbonato; e/o

d)

supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o

e)

supportare funzioni speciali che consentano l’accesso a servizi d’emergenza; e/o

f)

supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili, nel caso di determinati tipi di apparecchi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15 bis.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di carenza di norme armonizzate per quanto riguarda i requisiti essenziali, la Commissione può, previo parere del comitato e secondo la procedura di cui all’articolo 14, pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle raccomandazioni sull’interpretazione delle norme armonizzate o sulle condizioni alle quali il rispetto di tali norme solleva una presunzione di conformità. Dopo aver consultato il comitato e secondo la procedura di cui all’articolo 14, la Commissione può revocare le norme armonizzate mediante la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nell’adottare una decisione circa l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, la Commissione determina la data di applicazione dei requisiti.

Se viene stabilito che una categoria delle apparecchiature deve essere conforme ai particolari requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, qualsiasi apparecchio della categoria di apparecchiature in questione immesso sul mercato prima della data di attuazione determinata dalla Commissione può continuare ad essere immesso sul mercato per un periodo ragionevole determinato dalla Commissione.

Le misure di cui al primo e al secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15 bis.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Procedura di regolamentazione con controllo

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

5)

all’allegato VII, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

L’identificatore di categoria dell’apparecchio assume la forma che la Commissione decide.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15 bis

1.4.   Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani  (5)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 141/2000, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le definizioni delle espressioni «medicinale simile» e «clinicamente superiore». Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 141/2000, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 141/2000 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l’attuazione del paragrafo 1 del presente articolo tramite regolamento di applicazione.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   L’Agenzia trasmette immediatamente il parere definitivo del comitato alla Commissione, la quale adotta una decisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento del parere. Qualora, in casi eccezionali, il progetto di decisione non sia conforme al parere del comitato, la decisione finale è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2. La decisione è notificata allo sponsor e comunicata all’Agenzia e alle autorità competenti degli Stati membri.»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta le definizioni delle espressioni “medicinale simile” e “clinicamente superiore” tramite un regolamento di applicazione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali per uso umano di cui all’articolo 121, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (7), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(6)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67."

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»"

1.5.   Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano  (8)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/20/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare principi correlati alle buone pratiche cliniche e norme dettagliate in linea con tali principi, di stabilire requisiti specifici e di adeguare alcune disposizioni. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/20/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto la direttiva 2001/20/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta e, se del caso, rivede, i principi di buona pratica clinica e le regole dettagliate conformi a tali principi, per tener conto dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

La Commissione pubblica tali principi e regole dettagliate.»;

2)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché la fabbricazione e l’importazione di medicinali sottoposti a sperimentazione siano assoggettate al possesso di un’autorizzazione.

La Commissione stabilisce i requisiti minimi che il richiedente e, del pari, in seguito il titolare, dovranno soddisfare al fine di ottenere l’autorizzazione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

La Commissione adegua la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali per uso umano di cui all’articolo 121, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (9).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(9)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.»"

1.6.   Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari  (10)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/82/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare talune disposizioni e taluni allegati, nonché stabilire condizioni specifiche di applicazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/82/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/82/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga all’articolo 11 la Commissione definisce un elenco di sostanze indispensabili per trattare gli equidi e per le quali il tempo d’attesa è di almeno sei mesi secondo il sistema di controllo previsto dalle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

2)

all’articolo 11, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può tuttavia modificare tali tempi di attesa specifici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

3)

all’articolo 13, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per i medicinali veterinari destinati ai pesci e alle api o ad altre specie determinate dalla Commissione, il periodo decennale di cui al secondo comma è esteso a tredici anni.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

4)

all’articolo 17, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano, la Commissione può adattare le disposizioni del primo comma, lettere b) e c). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

5)

all’articolo 39, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta tali provvedimenti sotto forma di regolamento di esecuzione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

6)

all’articolo 50 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta le modifiche necessarie per adattare le disposizioni del paragrafo 1 al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

7)

all’articolo 51, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione per i medicinali veterinari di cui all’articolo 50, lettera f), sono adottati dalla Commissione sotto forma di direttiva di cui sono destinatari gli Stati membri. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

8)

all’articolo 67, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

«a bis)

i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti.

Tuttavia, gli Stati membri possono concedere esenzioni a tale requisito conformemente ai criteri definiti dalla Commissione. La definizione di tali criteri, che consiste in una misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.

Gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali fino:

i)

alla data di applicazione della decisione adottata ai sensi del primo comma; oppure

ii)

al 1o gennaio 2007, se tale decisione non è stata adottata entro il 31 dicembre 2006;»

9)

all’articolo 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta le modificazioni dell’elenco di sostanze di cui al paragrafo 1.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

10)

all’articolo 75, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione può modificare il paragrafo 5 alla luce dell’esperienza acquisita nell’ambito della sua applicazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

11)

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

La Commissione adotta le modificazioni eventualmente necessarie per aggiornare gli articoli da 72 a 78 al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

12)

l’articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Articolo 88

La Commissione adotta le modificazioni necessarie per adeguare l’allegato I al progresso tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

13)

l’articolo 89 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il regolamento interno del comitato permanente è reso pubblico.»

1.7.   Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine  (11)

Per quanto riguarda la direttiva 2006/42/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni relative all’aggiornamento dell’elenco indicativo dei componenti di sicurezza e alle misure in materia di limitazione dell’immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/42/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2006/42/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Misure specifiche

1.   La Commissione può adottare tutte le misure appropriate per quanto riguarda:

a)

l’aggiornamento dell’elenco indicativo dei componenti di sicurezza, figurante nell’allegato V, di cui all’articolo 2, lettera c);

b)

la limitazione dell’immissione sul mercato delle macchine di cui all’articolo 9.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

2.   La Commissione, seguendo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2, può adottare tutte le misure appropriate connesse con l’applicazione pratica della presente direttiva, comprese le misure necessarie per garantire la cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione di cui all’articolo 19, paragrafo 1.»;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri e le altri parti interessate indicando le misure che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone.

Tenendo debito conto dei risultati di tali consultazioni, la Commissione adotta le misure necessarie.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 22 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso.

2.   AMBIENTE

2.1.   Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)  (12)

Per quanto riguarda la direttiva 96/59/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di fissare i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati e i requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB nonché di definire, se necessario, esclusivamente ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), altri prodotti sostitutivi dei PCB meno pericolosi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/59/CE con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/59/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La Commissione fornisce secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, un elenco delle denominazioni di produzione dei condensatori, delle resistenze o degli induttori contenenti PCB.

2.   La Commissione:

a)

fissa i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati. Le misurazioni effettuate prima della fissazione dei parametri restano valide;

b)

definisce, se necessario, esclusivamente ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), altri prodotti sostitutivi dei PCB meno pericolosi.

La Commissione può fissare requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB di cui alla seconda frase dell’articolo 8, paragrafo 2.

Le misure di cui al primo e secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(13)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»"

2.2.   Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano  (14)

Per quanto riguarda la direttiva 98/83/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico e di definire alcuni dettagli in materia di controlli all’allegato II. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/83/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 98/83/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, possono essere stabiliti orientamenti comunitari riguardanti il controllo prescritto nel presente articolo.»;

2)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione adegua gli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

l’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La presentazione e le informazioni minime delle relazioni di cui al paragrafo 2 devono tener conto in particolare delle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafi 6 e 7, e all’articolo 15, paragrafo 1, e sono eventualmente modificate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Oltre alla prima relazione di cui al paragrafo 2 da pubblicare a norma della presente direttiva, gli Stati membri elaborano anche una relazione da trasmettere alla Commissione sulle misure adottate o sui provvedimenti da prendere per adempiere ai loro obblighi a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’allegato I, parte B, nota 10. Se del caso, viene presentata una proposta sull’impostazione di tale relazione secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

5)

all’articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La richiesta viene esaminata secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

6)

all’allegato I, parte C, il punto 1 della nota 10 è sostituito dal seguente:

«1.

La Commissione adotta le misure prescritte nelle note 8 e 9 per quanto riguarda la frequenza dei controlli, i metodi di controllo e i siti più importanti per i punti di controllo di cui all’allegato II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Nell’elaborare tali misure la Commissione tiene conto, tra l’altro, delle pertinenti disposizioni della normativa vigente o di opportuni programmi di controllo, ivi compresi i risultati dei controlli ottenuti in tale contesto.»;

7)

all’allegato II, tabella A, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Controllo di verifica

Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nella direttiva sono rispettati. Tutti i parametri fissati ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono soggetti a controllo di verifica, a meno che le autorità competenti non stabiliscano che, per un periodo determinato, è improbabile che un parametro si ritrovi in un dato approvvigionamento d’acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del relativo valore di parametro. Il presente punto non si applica ai parametri per la radioattività che è controllata, fatte salve le norme 8, 9 e 10 dell’allegato I, parte C, in conformità dei requisiti in materia di controllo adottati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

8)

all’allegato III, punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri microbiologici sono forniti per riferimento, ogniqualvolta è disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell’eventuale futura adozione, da parte della Commissione, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri. Gli Stati membri possono usare metodi alternativi, purché conformi alle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5.

Tali misure relative ad ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»

2.3.   Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono  (15)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2037/2000, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’allegato VI; determinare e ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto; determinare un meccanismo per l’attribuzione a ciascun produttore ed importatore di quote dei livelli calcolati di bromuro di metile; adottare, se necessario, modifiche e, ove opportuno, un calendario per l’eliminazione graduale degli usi critici di halon di cui all’allegato VII; decidere se modificare il termine ultimo per il divieto dell’uso di idroclorofluorocarburi; modificare l’elenco e le date relativi al controllo dell’uso di idroclorofluorocarburi; modificare l’elenco delle voci riguardanti la domanda di una licenza d’importazione e l’allegato IV; modificare l’elenco di prodotti contenenti sostanze controllate e i codici della nomenclatura combinata riportati nell’allegato V, nonché anticipare la data fissata per vietare le esportazioni di halon recuperato, riciclato e rigenerato per usi critici e modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2037/2000 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2037/2000 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il sedicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

“agente di fabbricazione”, le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato VI, che hanno luogo negli impianti esistenti al 1o settembre 1997, e le cui emissioni siano trascurabili. La Commissione, alla luce di tali criteri e nel rispetto della procedura di gestione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un elenco di imprese alle quali è permesso l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa livelli massimi di emissioni per ciascuna di esse.

Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici, compresa la revisione prevista dalla decisione X/14 della conferenza delle parti del protocollo, la Commissione può:

a)

modificare il suddetto elenco di imprese nel rispetto della procedura di gestione di cui all’articolo 18, paragrafo 2;

b)

modificare l’allegato VI. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, punto iii), il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione prende misure per ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto in funzione della disponibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi internazionali nel quadro del protocollo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 3, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

La Commissione può modificare il meccanismo per l’attribuzione a ciascun produttore ed importatore di quote dei livelli calcolati di cui alle lettere da d) a f), applicabili dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003 e per ogni successivo periodo di dodici mesi.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

al paragrafo 4, il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

Il paragrafo 1, lettera c), non si applica all’immissione sul mercato e all’uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all’immissione sul mercato e all’uso di halon per usi critici conformemente all’allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate.

Ogni anno la Commissione riesamina l’elenco degli usi critici di cui all’allegato VII e, se necessario, adotta modifiche e, ove opportuno, un calendario per la loro eliminazione graduale, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, lettera c), punto v), il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione presenta i risultati dell’esame al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso decide se modificare il termine del 1o gennaio 2015. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione, in base all’esperienza acquisita con l’applicazione del presente regolamento e al progresso tecnico, può modificare l’elenco e le date di cui al paragrafo 1, senza in alcun caso prorogare i termini ivi previsti, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 7.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può modificare l’elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell’allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’allegato V riporta a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti contenenti sostanze controllate e i codici della nomenclatura combinata. La Commissione può aggiungere e sopprimere voci o modificare tale elenco sulla base degli elenchi redatti dalle parti.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

halon recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall’autorità competente per soddisfare gli usi critici di cui all’allegato VII entro il 31 dicembre 2009, e prodotti e apparecchiature contenenti halon per soddisfare gli usi critici di cui all’allegato VII. In seguito ad un riesame delle esportazioni di tale halon recuperato, riciclato e rigenerato per usi critici avviato dalla Commissione entro il 1o gennaio 2005, la Commissione può vietare tali esportazioni prima del 31 dicembre 2009. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

8)

all’articolo 19, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4, per ottemperare al protocollo o per migliorare l’attuazione concreta di tali prescrizioni.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»

2.4.   Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti  (16)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 166/2006, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare provvedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 3; adeguare gli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico e adeguare gli allegati II e III in seguito all’adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, di eventuali modifiche degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 166/2006 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 166/2006 è modificato come segue:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Laddove la Commissione accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, sono adottati provvedimenti per avviare la comunicazione di dati relativi a sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Modifiche degli allegati

La Commissione apporta le eventuali modifiche necessarie agli allegati al fine di:

a)

adeguare gli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico;

b)

adeguare gli allegati II e III in seguito all’adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche degli allegati.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

2.5.   Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione  (17)

Per quanto riguarda la direttiva 2006/7/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso scientifico e tecnologico i metodi di analisi per i parametri definiti nell’allegato I e le norme sul campionamento di cui all’allegato V, nonché di specificare la norma EN/ISO sull’equivalenza dei metodi microbiologici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/7/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2006/7/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Adeguamenti tecnici e misure di attuazione

1.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione stabilisce:

a)

norme dettagliate per l’attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 12, paragrafo 4;

b)

linee guida relative a un metodo comune per la valutazione di singoli campioni.

2.   La Commissione adotta le misure seguenti:

a)

la specificazione della norma EN/ISO sull’equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell’articolo 3, paragrafo 9;

b)

tutte le modifiche necessarie per adattare i metodi di analisi per i parametri definiti nell’allegato I al progresso scientifico e tecnologico;

c)

tutte le modifiche necessarie per adattare l’allegato V al progresso scientifico e tecnologico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

3.   La Commissione presenta un progetto delle misure da adottare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), in relazione all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), entro il 24 marzo 2010. Prima di presentarlo, consulta i rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e locali, delle pertinenti organizzazioni turistiche e dei consumatori nonché di altre parti interessate. Dopo l’adozione delle pertinenti norme, le rende pubbliche via Internet.»;

2)

all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

2.6.   Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive  (18)

Per quanto riguarda la direttiva 2006/21/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6; definire i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell’allegato II; interpretare la definizione che figura all’articolo 3, punto 3; definire i criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all’allegato III; definire norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi, nonché adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/21/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2006/21/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2:

a)

le disposizioni necessarie per l’armonizzazione e la trasmissione periodica delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 6;

b)

le linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2;

c)

le linee guida tecniche in materia di ispezioni di cui all’articolo 17.

2.   La Commissione stabilisce le disposizioni necessarie, con priorità per quanto riguarda le lettere b), c) e d), per:

a)

l’attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

b)

la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell’allegato II;

c)

l’interpretazione della definizione che figura all’articolo 3, punto 3;

d)

la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all’allegato III;

e)

la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l’attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

3.   La Commissione apporta le modifiche necessarie agli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Le suddette modifiche sono apportate per garantire un livello elevato di protezione ambientale.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

3.   EUROSTAT

3.1.   Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati  (19)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2494/95, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le regole da seguire per garantire la comparabilità degli IPCA, nonché per preservarne e rafforzarne l’affidabilità e la pertinenza. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2494/95, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2494/95 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, i termini «all’articolo 14» sono sostituiti da «all’articolo 14, paragrafo 2»;

2)

all’articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione (Eurostat) adotta le regole da seguire per ottenere IPCA comparabili. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta le misure di applicazione del presente regolamento necessarie al fine di garantire la comparabilità degli IPCA nonché per preservarne e rafforzarne l’affidabilità e la pertinenza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3. La Commissione chiede alla BCE di fornire un parere sulle misure che essa propone di presentare al comitato.»;

4)

all’articolo 8, paragrafo 3, i termini «all’articolo 14» sono sostituiti da «all’articolo 14, paragrafo 2»;

5)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Produzione dei risultati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti per produrre l’IPCA, sulla base di un indice del tipo Laspeyres, che interessa le categorie della classificazione internazionale COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) (20) che saranno adeguate dalla Commissione allo scopo di stabilire gli IPCA comparabili. La Commissione definisce i metodi, le procedure e le formule che garantiscono la conformità ai requisiti di comparabilità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

(20)  Pubblicata dalle Nazioni Unite, serie F n. 2, revisione 3, tabella 6.1, modificata dall’OCSE (DES/NI/86.9), Parigi 1986.»;"

6)

all’articolo 11, i termini «all’articolo 14» sono sostituiti da «all’articolo 14, paragrafo 2»;

7)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (21) («il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (22), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(21)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47."

(22)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

8)

all’articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel contesto di tali relazioni, la Commissione prenderà posizione sullo svolgimento delle procedure di cui all’articolo 14 e proporrà, all’occorrenza, le modifiche che essa ritiene opportune.»

3.2.   Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità  (23)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 577/98, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiungere ulteriori variabili, adeguare le definizioni, le norme di revisione e la codifica delle variabili, nonché di stabilire l’elenco delle variabili strutturali, le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 577/98 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 577/98 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, quinto comma, terzo trattino, i termini «all’articolo 8» sono sostituiti da «all’articolo 8, paragrafo 2»;

2)

all’articolo 4, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Un ulteriore insieme di variabili, di seguito “modulo ad hoc”, può completare le informazioni richieste al precedente paragrafo 1.

Ogni anno la Commissione stabilisce un programma pluriennale di moduli ad hoc.

Tale programma definisce, per ogni modulo ad hoc, il tema, il periodo di riferimento, la dimensione del campione (pari o inferiore a quella prevista all’articolo 3) nonché i termini di trasmissione dei risultati (eventualmente diversi da quelli indicati all’articolo 6).

Gli Stati membri e le regioni in questione e l’elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere nel quadro di un modulo ad hoc sono stabiliti almeno dodici mesi prima del periodo di riferimento previsto per tale modulo.

La dimensione di un modulo ad hoc è limitata a undici variabili.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

3.   La Commissione stabilisce le definizioni, le norme di revisione, la codifica delle variabili, l’adeguamento dell’elenco delle variabili dell’indagine reso necessario dall’evoluzione delle tecniche e dei concetti, nonché un elenco dei principi per la formulazione delle domande relative alla situazione lavorativa. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

4.   Su proposta della Commissione è possibile identificare un elenco di variabili, di seguito “variabili strutturali”, nell’ambito delle caratteristiche dell’indagine specificate al paragrafo 1, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali. Tale elenco di variabili strutturali, le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Per un periodo transitorio fino alla fine del 2007, la Spagna, la Finlandia e il Regno Unito possono sottoporre a indagine le variabili strutturali con riferimento a un unico trimestre.»;

3)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (24).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (25), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(24)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47."

(25)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

3.3.   Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali  (26)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1165/98, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di approvare e attuare i programmi europei di campionamento, adeguare gli allegati e determinare le modalità di applicazione del regolamento, comprese le misure necessarie per adeguarlo all’evoluzione economica e tecnica nel campo della raccolta e dell’elaborazione statistica dei dati nonché della trasmissione delle variabili. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1165/98, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

partecipazione a programmi di campionamento europei coordinati da Eurostat al fine di produrre stime europee.

I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. La Commissione adotta misure per la loro approvazione ed attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

Qualora i programmi di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni europee, vengono stabiliti programmi di campionamento europei. Inoltre, gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento europei quando tali programmi consentano di ridurre in maniera sostanziale i costi del sistema statistico o l’onere per le imprese che l’osservanza delle prescrizioni europee comporta. La partecipazione a un programma di campionamento europeo deve soddisfare le condizioni di uno Stato membro per la fornitura della variabile pertinente, conformemente all’obiettivo di tale programma. I programmi di campionamento europei possono indicare le condizioni, il livello di informazione e le scadenze per la trasmissione dei dati.»;

2)

all’articolo 16, paragrafo 1, i termini «all’articolo 18» sono sostituiti da «all’articolo 18, paragrafo 2»;

3)

gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 17

Misure di esecuzione

La Commissione determina le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure necessarie per adeguarlo all’evoluzione economica e tecnica nel campo della raccolta e dell’elaborazione statistica dei dati nonché della trasmissione delle variabili. Nel far ciò tiene conto del principio che i benefici derivanti dalla misura devono essere superiori ai suoi costi e che, rispetto alle disposizioni originarie del presente regolamento, non deve derivarne per gli Stati membri o per le imprese la necessità di far ricorso in misura rilevante a risorse supplementari. Le modalità di applicazione del regolamento includono in particolare:

a)

l’impiego di unità particolari (articolo 2);

b)

l’aggiornamento dell’elenco delle variabili (articolo 3);

c)

le definizioni e le forme appropriate delle variabili trasmesse (articolo 3);

d)

l’istituzione di programmi di campionamento europei (articolo 4);

e)

la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 5);

f)

i livelli di scomposizione e di aggregazione delle variabili (articolo 6);

g)

i termini di trasmissione (articolo 8);

h)

i criteri di misurazione della qualità (articolo 10);

i)

i periodi transitori (articolo 13, paragrafo 1);

j)

le deroghe concesse durante il periodo transitorio (articolo 13, paragrafo 2);

k)

l’istituzione di studi pilota (articolo 16);

l)

il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE rev. 2;

m)

per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento.

Le misure di cui alle lettere j) e k) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Le misure di cui alle lettere da a) a i) e alle lettere l) ed m), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (27).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (28), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(27)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47."

(28)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

4)

l’allegato A («Industria») è modificato come segue:

a)

la lettera a) («Ambito d’applicazione») è sostituita dalla seguente:

«a)   Ambito d’applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da B a E della NACE rev. 2, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da B a E della CPA. I dati non sono richiesti per la divisione 37, i gruppi 38.1 e 38.2 e la divisione 39 della NACE rev. 2. L’elenco delle attività può essere riveduto dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

alla lettera b) («Unità d’osservazione»), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La Commissione può decidere l’uso di altre unità di osservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

la lettera c) («Elenco delle variabili»), è modificata come segue:

i)

al punto 2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione stabilisce le condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

ii)

i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.

a partire dall’inizio del primo periodo di riferimento i dati sui nuovi ordinativi (n. 130, n. 131, n. 132) possono essere approssimati mediante un indicatore anticipatore alternativo che può essere calcolato sulla base dei dati risultanti da un’inchiesta congiunturale di opinione. Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Detto periodo è esteso fino a un massimo di cinque anni, salvo decisione contraria della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

4.

a partire dall’inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Detto periodo è esteso fino a un massimo di cinque anni, salvo decisione contraria della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

iii)

al punto 8, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«L’elenco delle attività può essere riveduto dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

iv)

al punto 10, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«L’elenco delle attività può essere riveduto dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

d)

alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Inoltre, le variabili “Produzione” (n. 110) e “Ore di lavoro” (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi.

Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

e)

alla lettera f) («Livello di dettaglio»), i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

Per la variabile relativa ai prezzi all’importazione (n. 340) la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

9.

Le variabili relative al mercato non interno (n. 122, n. 132 e n. 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell’industria definita dalle sezioni da B a E della NACE rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE rev. 2. L’informazione su NACE rev. 2, sezioni D ed E, non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all’importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell’industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. All’importazione di prodotti da paesi della zona extra euro il programma europeo di campionamento può limitare il campo d’applicazione della variabile relativa ai prezzi all’importazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340.»;

f)

alla lettera j) («Periodo transitorio»), tutti i riferimenti all’articolo 18 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 18, paragrafo 2;

5)

l’allegato B («Costruzione») è modificato come segue:

a)

alla lettera b) («Unità d’osservazione»), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

La Commissione può decidere l’uso di altre unità d’osservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

la lettera c) («Elenco delle variabili»), è modificata come segue:

i)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

A partire dall’inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Tale periodo è esteso fino a un massimo di cinque anni, salvo decisione contraria della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

ii)

al punto 6, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Non oltre l’11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all’articolo 17, lettera b), per sostituire la variabile relativa ai costi di costruzione con la variabile relativa ai prezzi alla produzione a partire dall’anno base 2010. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Inoltre, le variabili relative alla produzione (n. 110, n. 115 e n. 116) e alle ore di lavoro (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

d)

alla lettera j) («Periodo transitorio»), tutti i riferimenti all’articolo 18 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 18, paragrafo 2;

6)

l’allegato C («Commercio al dettaglio e riparazioni») è modificato come segue:

a)

alla lettera b) («Unità d’osservazione»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La Commissione può decidere l’uso di altre unità di osservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

la lettera c) («Elenco delle variabili»), è modificata come segue:

i)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

A partire dall’inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di cinque anni, salvo decisione contraria della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

ii)

al punto 4, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Non oltre l’11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all’articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall’anno base 2010. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

d)

alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui al punto 3 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e n. 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

e)

alla lettera j) («Periodo transitorio»), tutti i riferimenti all’articolo 18 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 18, paragrafo 2;

7)

l’allegato D («Altri servizi») è modificato come segue:

a)

alla lettera b) («Unità d’osservazione»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La Commissione può decidere l’uso di altre unità d’osservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

la lettera c) («Elenco delle variabili»), è modificata come segue:

i)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

A partire dall’inizio del primo periodo di riferimento, i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di cinque anni, salvo decisione contraria della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

ii)

al punto 4, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Non oltre l’11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all’articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall’anno base 2010. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La variabile relativa al fatturato (n. 120) deve essere anche trasmessa con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

d)

alla lettera e) («Periodo di riferimento»), l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Non oltre l’11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all’articolo 17, lettera e), per un’eventuale modifica della frequenza di elaborazione della variabile relativa al fatturato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

e)

alla lettera f) («Livello di dettaglio»), il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

La Commissione può modificare l’elenco delle attività e dei gruppi non oltre l’11 agosto 2008. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

f)

alle lettere i) («Primo periodo di riferimento») e j) («Periodo transitorio»), tutti i riferimenti all’articolo 18 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 18, paragrafo 2.

3.4.   Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro  (29)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 530/1999, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare la definizione e la scomposizione dei dati da fornire, nonché di stabilire i criteri di valutazione della qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 530/1999 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 530/1999 è modificato come segue:

1)

gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11

Misure di attuazione

Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, comprese quelle destinate a tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate dalla Commissione per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio:

i)

la definizione e la scomposizione dei dati da fornire (articolo 6);

ii)

il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati (articolo 9);

iii)

i criteri di valutazione della qualità (articolo 10);

iv)

le deroghe, in casi debitamente giustificati, rispettivamente per gli anni 2004 e 2006 (articolo 13, paragrafo 2).

Le misure di cui ai punti ii) e iv) sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Le misure di cui ai punti i) e iii), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (30).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (31), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(30)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47."

(31)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

2)

all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per gli anni 2004 e 2006, rispettivamente, possono essere concesse deroghe agli articoli 3 e 6 qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo, in conformità con la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»

3.5.   Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro  (32)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 450/2003, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare le definizioni, modificare le specifiche tecniche, includere nuove sezioni nell’indagine, adeguare la disaggregazione per attività economica degli indici, definire i criteri di qualità, determinare studi di fattibilità e adottare le decisioni derivanti dai loro risultati, nonché determinare la metodologia per il concatenamento dell’indice. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 450/2003 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 450/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può adottare misure per ridefinire le specifiche tecniche dell’indice, compresa la revisione del sistema di ponderazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’inclusione delle attività economiche definite nelle sezioni da O a S della NACE rev. 2 nel campo d’applicazione del presente regolamento è stabilita dalla Commissione tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all’articolo 10. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Disaggregazione delle variabili

1.   I dati vengono disaggregati per attività economiche di cui alle sezioni della NACE rev. 2 e mediante ulteriori disaggregazioni, definite dalla Commissione, non oltre il livello delle divisioni NACE rev. 2 (livello a due cifre) o raggruppamenti di divisioni, tenendo conto dei contributi all’occupazione complessiva ed ai costi del lavoro a livelli nazionali e di Comunità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Gli indici del costo del lavoro sono forniti separatamente per le tre categorie di costi del lavoro riportate di seguito:

a)

costo totale del lavoro;

b)

retribuzioni lorde, definite sulla base della voce D.11 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999;

c)

contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti, definiti come la somma delle voci D.12 e D.4, meno la voce D.5, di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999.

2.   Viene fornito un indice delle stime del costo totale del lavoro, escluse le gratifiche secondo la definizione che figura alla voce D.11112 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999, disaggregato per attività economiche, definite dalla Commissione, e basato sulla classificazione NACE rev. 2, tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all’articolo 10. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Qualità

1.   I dati attuali e retrospettivi trasmessi soddisfano criteri di qualità distinti definiti dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2.   A partire dal 2003 gli Stati membri presentano relazioni annuali sulla qualità alla Commissione, che ne definisce il contenuto. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

5)

gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11

Misure di attuazione

La Commissione adotta le seguenti misure di attuazione del presente regolamento, incluse quelle per tener conto dei mutamenti tecnici ed economici:

a)

la definizione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, delle disaggregazioni da includere nella struttura fissa;

b)

le specifiche tecniche dell’indice (articolo 2);

c)

l’inclusione delle sezioni da O a S della NACE rev. 2 (articolo 3);

d)

la disaggregazione per attività economica degli indici (articolo 4);

e)

il formato per la trasmissione dei risultati e le procedure di adeguamento da applicare (articolo 6);

f)

i criteri distinti di qualità per i dati attuali e retrospettivi trasmessi e i contenuti delle relazioni sulla qualità (articolo 8);

g)

il periodo di transizione (articolo 9);

h)

la determinazione degli studi di fattibilità e le decisioni derivanti dai loro risultati (articolo 10); e

i)

la metodologia per il concatenamento dell’indice (allegato).

Le misure di cui alle lettere e), g) e h) sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Le misure di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (33).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(33)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.»;"

6)

nell’allegato, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La metodologia per il concatenamento dell’indice è stabilita dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»

3.6.   Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese  (34)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1552/2005, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare le definizioni e i requisiti di campionamento, determinare i dati specifici da raccogliere, nonché i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1552/2005 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1552/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tenendo conto della specifica distribuzione delle imprese per dimensione a livello nazionale e dell’evoluzione dei fabbisogni del settore, gli Stati membri possono estendere la definizione di unità statistica sul loro territorio. La Commissione può a sua volta decidere di estendere tale definizione qualora tale estensione migliori sostanzialmente la rappresentatività e la qualità dei risultati dell’indagine negli Stati membri interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione determina i requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE rev. 2 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione determina i dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione determina i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese, la struttura delle relazioni di qualità di cui al paragrafo 2 e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione determina il primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere dati. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

6)

gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Misure di attuazione

Le misure atte a tener conto degli sviluppi economici e tecnici in materia di raccolta, trasmissione e trattamento dei dati, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Le altre misure di attuazione del presente regolamento, riguardanti altresì il formato tecnico adeguato e la norma sull’interscambio per la trasmissione dei dati in forma elettronica, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (35).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(35)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.»"

4.   MERCATO INTERNO

4.1.   Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)  (36)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2195/2002, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare la struttura e i codici del CPV e di procedere agli adeguamenti tecnici di tutti gli allegati di tale regolamento per consentire di mettere a disposizione degli utilizzatori uno strumento adeguato alle loro esigenze e all’evoluzione degli appalti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2195/2002 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per motivi imperativi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura puramente tecnica.

Pertanto, gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2195/2002 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

La Commissione adotta le misure necessarie alla revisione del CPV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio (37).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.2.   Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali  (38)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/17/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di procedere ad adeguamenti tecnici di alcune disposizioni della direttiva e dei suoi allegati, in funzione del progresso tecnico o dell’evoluzione negli Stati membri e di rivedere le soglie d’applicazione del dispositivo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/17/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, e in considerazione dei vincoli previsti in materia di termini derivanti dalle modalità di calcolo e di pubblicazione, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati per quanto attiene alla revisione di determinate soglie.

Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di modifiche di natura puramente tecnica.

Pertanto, la direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio (39).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(39)  GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.»;"

2)

l’articolo 69 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile 2004, e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le soglie di cui all’articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.»;

3)

l’articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Articolo 70

Modificazioni

1.   La Commissione può modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 68, paragrafo 2, quanto segue:

a)

le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato XX per motivi di progresso tecnico o di ordine amministrativo;

b)

le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63;

c)

ai fini di semplificazione conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, le modalità di applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e distribuzione dei prospetti statistici di cui all’articolo 67, paragrafi 1 e 2.

2.   La Commissione può modificare quanto segue:

a)

l’elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 7;

b)

le modalità di riferimento specifico a voci particolari della nomenclatura CPV negli avvisi;

c)

i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato XVII lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalità di riferimento, negli avvisi, a voci particolari della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detti allegati;

d)

i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato XII, lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci particolari della suddetta nomenclatura negli avvisi;

e)

l’allegato XI;

f)

le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui ai punti a), f) e g) dell’allegato XXIV;

g)

le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 69, paragrafo 2, secondo comma.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.»

4.3.   Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi  (40)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/18/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di procedere ad adeguamenti tecnici di alcune disposizioni della direttiva e dei suoi allegati, in funzione del progresso tecnico o dell’evoluzione negli Stati membri, e di rivedere le soglie d’applicazione del dispositivo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/18/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, e in considerazione dei vincoli previsti in materia di termini derivanti dalle modalità di calcolo e di pubblicazione, i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene alla revisione di determinate soglie dovrebbero essere abbreviati.

Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura puramente tecnica.

Pertanto, la direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Articolo 77

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio (41).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(41)  GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.»;"

2)

l’articolo 78 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 7 ogni due anni dal 30 aprile 2004 e procede, se necessario, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie:

a)

le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera a), all’articolo 56 e all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;

b)

le soglie previste all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;

c)

le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b), e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.»;

3)

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Modificazioni

1.   La Commissione può modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:

a)

le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;

b)

le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo.

2.   La Commissione può modificare quanto segue:

a)

le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 78, paragrafo 3;

b)

le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;

c)

gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all’allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;

d)

gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all’allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all’accordo;

e)

i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;

f)

i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;

g)

le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui alle lettere a), f) e g) dell’allegato X.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.»

5.   SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

5.1.   Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari  (42)

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 315/93, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire tolleranze massime per contaminanti specifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento completandolo, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ritardi nello stabilire tolleranze massime per contaminanti specifici potrebbero costituire una minaccia per la salute umana o animale. Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di tali tolleranze.

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 315/93 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per tutelare la salute pubblica e in applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire le tolleranze massime eventualmente necessarie per contaminanti specifici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione esamina, nel più breve tempo possibile e nell’ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/414/CEE del Consiglio (43), i motivi forniti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1, esprime immediatamente il proprio parere in merito ed adotta le misure del caso per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale secondo la procedura di regolamentazione prevista all’articolo 8, paragrafo 2.

(43)  GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.»;"

3)

all’articolo 5, paragrafo 3, quarto comma, i termini «dall’articolo 8» sono sostituiti da «dall’articolo 8, paragrafo 2»;

4)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (44), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(44)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.2.   Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali  (45)

Per quanto riguarda la direttiva 93/74/CEE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni generali relative all’applicazione delle indicazioni contenute nell’elenco delle destinazioni e di adottare modifiche dell’elenco delle destinazioni e delle disposizioni generali relative all’applicazione delle indicazioni contenute nell’elenco delle destinazioni a seguito dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 93/74/CEE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali svolgono un ruolo importante nell’alimentazione degli animali da compagnia e nell’allevamento di animali da reddito. Si tratta di alimenti la cui composizione e lavorazione devono essere appositamente studiate per soddisfare le esigenze nutrizionali delle categorie di animali da compagnia o da reddito il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di venire alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in forma irreversibile. Risulta pertanto necessario fornire senza indugio all’utilizzatore di tali alimenti tutte le informazioni esatte e pertinenti che gli consentano di effettuare una scelta adeguata. Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione delle disposizioni generali relative all’applicazione delle indicazioni contenute nell’elenco delle destinazioni e all’adozione delle modifiche dell’elenco delle destinazioni e delle disposizioni generali relative all’applicazione delle indicazioni contenute nell’elenco delle destinazioni a seguito dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Pertanto, la direttiva 93/74/CEE è modificata come segue:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La Commissione adotta:

a)

entro il 30 giugno 1994, un elenco delle destinazioni in conformità dell’allegato, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Tale elenco contiene:

le indicazioni di cui all’articolo 5, punto 1, lettere b), c), d) ed e),

ove necessario, le indicazioni di cui all’articolo 5, punto 2, e all’articolo 5, punto 4, secondo comma;

b)

disposizioni generali relative all’applicazione delle indicazioni di cui alla lettera a), comprese le tolleranze applicabili;

c)

modifiche delle misure adottate in conformità delle lettere a) e b) a seguito dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Le misure di cui alle lettere b) e c), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 9, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione avvia quanto prima la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, onde adottare le eventuali misure appropriate per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale.»;

3)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dai seguenti:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.3.   Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti  (46)

Per quanto riguarda la direttiva 96/23/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/23/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/23/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il piano deve attenersi ai livelli e alle frequenze di campionamento previsti all’allegato IV. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, può adeguare, per gli Stati membri interessati, le esigenze di controllo minime fissate in detto allegato, purché risulti chiaramente che tale adeguamento potenzia l’efficacia generale del piano per lo Stato membro interessato e non riduce in alcun modo le sue possibilità di individuazione dei residui o dei casi di trattamento illecito di sostanze indicate nell’allegato I.

2.   La Commissione procede al riesame delle categorie di residui da ricercare in conformità dell’allegato II e alla determinazione dei livelli e delle frequenze del prelievo di campioni relativi agli animali e ai prodotti di cui all’articolo 3, non ancora fissati dall’allegato IV, la prima volta entro un termine massimo di 18 mesi dall’adozione della presente direttiva. A tal fine la Commissione tiene conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle misure nazionali esistenti, nonché delle informazioni comunicate alla Commissione in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti intese ad assoggettare tali settori specifici alla ricerca di residui. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 4.»;

2)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La Commissione sottopone il piano da essa ritenuto conforme per approvazione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

Su richiesta dello Stato membro interessato o di sua iniziativa — per tener conto dell’evoluzione della situazione in tale Stato membro o in una delle sue regioni, dei risultati delle indagini nazionali o delle constatazioni effettuate in forza degli articoli 16 e 17 — la Commissione può decidere, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di approvare una modificazione o una integrazione di un piano già approvato in conformità del paragrafo 2.»;

b)

al paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di osservazioni degli Stati membri o qualora l’aggiornamento non sia considerato conforme o sia ritenuto insufficiente dalla Commissione, quest’ultima sottopone il piano aggiornato al comitato permanente veterinario che deve pronunciarsi secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 14, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’elenco dei laboratori così designati è stabilito secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione precisa le modalità per la raccolta di campioni ufficiali, nonché i metodi di routine e di riferimento per l’analisi degli stessi. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 4.»;

5)

all’articolo 20, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Tenuto conto del parere degli esperti, misure appropriate possono essere prese secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;

6)

all’articolo 21, il paragrafo 1, secondo comma, e il paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Lo Stato membro interessato adotta le misure necessarie per tener conto dell’esito di dette verifiche e comunica alla Commissione le misure adottate. La Commissione, se ritiene che tali misure siano insufficienti, adotta — dopo aver consultato lo Stato membro in questione e aver valutato le misure necessarie per garantire la sanità pubblica — le opportune misure secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

2.   Le disposizioni generali d’applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto concerne la frequenza e le modalità di esecuzione di tali verifiche di cui al paragrafo 1, primo comma (comprese le modalità di collaborazione con le autorità competenti), sono fissate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

7)

l’articolo 29 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione approva detto piano secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Secondo la stessa procedura, possono essere ammesse altre garanzie rispetto a quelle derivanti dall’applicazione della presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In caso di inosservanza delle disposizioni del paragrafo 1, l’iscrizione di un paese terzo negli elenchi di paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria o il beneficio del “prelisting” possono essere sospesi, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.»;

8)

all’articolo 30, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Se, nel caso di paesi terzi che hanno concluso accordi di equivalenza con la Comunità, la Commissione, previa indagine presso le autorità competenti del paese terzo in questione, conclude che queste ultime non hanno ottemperato agli obblighi e alle garanzie contemplati nei piani di cui all’articolo 29, paragrafo 1, essa sospende — secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2 — il beneficio di detti accordi per gli animali ed i prodotti in causa fino a quando il paese in questione avrà dimostrato che si è posto rimedio alle inosservanze. Alla sospensione si mette fine secondo la medesima procedura.»;

9)

l’articolo 32 è soppresso;

10)

gli articoli 33, 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 33

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (47).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (48), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a quindici giorni.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 34

Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 2, gli allegati I, III, IV e V possono essere modificati o integrati dalla Commissione. In particolare, tali allegati possono essere modificati, ai fini di una valutazione dei rischi riguardanti i seguenti parametri:

la potenzialità tossicologica dei residui nei prodotti di origine animale,

la presenza potenziale di residui nei prodotti di origine animale.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 4.

Articolo 35

La Commissione, può adottare misure transitorie necessarie all’instaurazione del regime previsto dalla presente direttiva.

Misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, e in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni della presente direttiva, sono approvati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 4.

Altre misure transitorie possono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

(47)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1."

(48)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»"

5.4.   Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari  (49)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 258/97, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le modalità relative alla protezione dei dati. Tali misure di portata generale e intese a completare il regolamento (CE) n. 258/97 con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 258/97 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 3, i termini «all’articolo 13» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 2»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, i termini «all’articolo 13» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 2»;

3)

all’articolo 4, paragrafo 5, i termini «all’articolo 13» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 2»;

4)

all’articolo 7, paragrafo 1, i termini «all’articolo 13» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 2»;

5)

all’articolo 8, paragrafo 3, i termini «all’articolo 13» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 2»;

6)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

La Commissione adotta le modalità per la tutela delle informazioni fornite dal richiedente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione esamina quanto prima, nell’ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1; essa prende le misure necessarie per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all’entrata in vigore di queste misure.»;

8)

all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.5.   Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità  (50)

Per quanto riguarda la decisione n. 2119/98/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di determinare le malattie trasmissibili e i criteri per la selezione di tali malattie che devono essere oggetto di controllo da parte della rete comunitaria, nonché i metodi di sorveglianza epidemiologica e microbiologica. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della decisione n. 2119/98/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Di fronte a una situazione d’emergenza dovuta all’insorgenza di malattie trasmissibili gravi o a nuovi sviluppi in tale campo, occorre mettere in moto senza indugio il sistema di sorveglianza epidemiologica per garantire la protezione della popolazione e della sanità pubblica. Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di decisioni volte a determinare le malattie trasmissibili, i criteri per la selezione di tali malattie e i metodi di sorveglianza epidemiologica e microbiologica, nonché per la modifica dell’allegato della decisione n. 2119/98/CE contenente l’elenco delle categorie delle malattie trasmissibili.

Pertanto, la decisione n. 2119/98/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«Per un funzionamento efficace della rete comunitaria in materia di sorveglianza epidemiologica e per un’informazione uniforme la Commissione adotta i seguenti elementi:»;

b)

sono aggiunti i seguenti secondo e terzo comma:

«La misure di cui alle lettere a), b) ed e), intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 7, paragrafo 4.

Le misure di cui alle lettere c), d), f), g) e h) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le procedure relative alle informazioni e alla consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le procedure relative al coordinamento di cui ai paragrafi 1 e 4, sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

L’allegato può essere modificato o completato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 7, paragrafo 4.»

5.6.   Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità  (51)

Per quanto riguarda la direttiva 2000/13/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare alcune misure necessarie per la sua attuazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/13/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini della modifica degli elenchi di talune categorie di ingredienti.

Pertanto, la direttiva 2000/13/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta le disposizioni comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3 bis, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per gli altri prodotti, trattandosi di misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 6, il secondo comma è modificato come segue:

i)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all’allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria.

Modifiche all’elenco delle categorie che figurano all’allegato I possono essere decise dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

Tuttavia, la designazione “amido(i)” che figura all’allegato I deve sempre essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine,»;

ii)

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all’allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione.

Le modifiche da apportare all’allegato II in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

Tuttavia, la designazione “amidi modificati” che figura all’allegato II deve sempre essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine,»;

c)

al paragrafo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

d)

al paragrafo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il secondo comma, l’allegato III bis può essere modificato dalla Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare emesso sulla base dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (52). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

(52)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

nei casi stabiliti dalla Commissione; la determinazione di tali casi, che consiste in una misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

nei casi stabiliti dalla Commissione; la determinazione di tali casi, che consiste in una misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

c)

al paragrafo 4, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Queste disposizioni comunitarie sono adottate dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Questo elenco può essere completato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione adotta le disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 1, secondo comma, al paragrafo 2, lettere b) e d), e al paragrafo 5, secondo comma. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 11, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume, esse sono stabilite dalla Commissione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall’articolo 3 e dall’articolo 4, paragrafo 2, non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l’informazione di quest’ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite per una o più indicazioni dell’etichettatura. Tale determinazione intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

8)

l’articolo 20 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

9)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

La Commissione adotta le misure transitorie che si rivelino necessarie per facilitare l’applicazione della presente direttiva.

Le misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, comprese quelle che la completano con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

Altre misure transitorie possono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2.»

5.7.   Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco  (53)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/37/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare orientamenti per l’utilizzo di fotografie a colori o pittogrammi sui prodotti del tabacco e di adeguare al progresso scientifico e tecnico le disposizioni riguardanti i metodi di misurazione e le avvertenze relative alla salute. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/37/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/37/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 5, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta orientamenti per l’utilizzo di fotografie a colori o pittogrammi che illustrino e spieghino le ripercussioni del fumo sulla salute per assicurare che non siano pregiudicate le disposizioni del mercato interno. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Misure di adeguamento

1.   L’adeguamento al progresso scientifico e tecnico dei metodi di misurazione di cui all’articolo 4, nonché delle definizioni ad essi relative è deciso dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3 completandola.

2.   L’adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle avvertenze relative alla salute da apporre sulle confezioni dei prodotti del tabacco di cui all’allegato I e della frequenza della loro rotazione è deciso dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

3.   La Commissione provvede, secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della marcatura per l’identificazione e la rintracciabilità dei prodotti del tabacco.»;

3)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.8.   Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti  (54)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/95/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire e adeguare le principali norme e procedure relative alla notifica di gravi rischi presentati da prodotti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/95/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, e tenuto conto in particolare del fatto che l’adeguatezza delle principali norme e procedure in materia di notifica di gravi rischi presentati da prodotti è un presupposto del corretto funzionamento del sistema di allarme rapido, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati.

Pertanto, la direttiva 2001/95/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la Commissione definisce i requisiti intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l’obbligo generale di sicurezza; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4;»

2)

all’articolo 5, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adatta i requisiti specifici di tale obbligo di informazione che figurano nell’allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 5.»;

3)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le procedure particolareggiate concernenti il RAPEX figurano nell’allegato II. Esse sono adattate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 5.»;

4)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.»

5.9.   Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare  (55)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni relative al numero e al nome dei gruppi di esperti scientifici, regole riguardanti la procedura per la presentazione di una richiesta di parere all’Autorità, nonché criteri per l’inserimento di un istituto nell’elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 178/2002 completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 178/2002 è modificato come segue:

1)

all’articolo 28, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici possono essere adattati dalla Commissione su richiesta dell’Autorità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 29, il paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   Le regole per l’applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione sentita l’Autorità. Tali regole specificano in particolare quanto segue:

a)

la procedura che l’Autorità deve seguire per le richieste che le sono demandate;

b)

le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione preventiva o all’inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente.

La misura di cui alla lettera a), intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.

Le linee direttrici di cui alla lettera b) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»;

3)

all’articolo 36, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione, previa consultazione dell’Autorità, fissa le regole che stabiliscono i criteri per l’inserimento di un istituto nell’elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.

Altre regole per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite dalla Commissione, sentita l’Autorità, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»;

4)

all’articolo 58, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.10.   Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano  (56)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire norme in materia di eliminazione, lavorazione, importazione/esportazione e trasformazione di materiale di categoria 1, 2 e 3 di sottoprodotti di origine animale, nonché norme riguardanti l’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale provenienti da territori soggetti a restrizioni di polizia sanitaria e di fertilizzanti organici e ammendanti; definire le condizioni per l’importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, nonché requisiti d’igiene specifici o alternativi stabiliti negli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1774/2002, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per motivi imperativi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione delle norme riguardanti l’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale, o prodotti da essi derivati, provenienti da territori soggetti a restrizioni di polizia sanitaria; l’adozione di condizioni diverse per situazioni specifiche riguardanti l’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale, o prodotti da essi derivati, provenienti da territori soggetti a restrizioni di polizia sanitaria; le modifiche degli allegati.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1774/2002 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tuttavia, gli Stati membri possono disciplinare nella legislazione nazionale l’importazione e l’immissione sul mercato di prodotti non contemplati negli allegati VII e VIII in attesa dell’adozione di una decisione della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’eventuale ricorso a questa possibilità.»;

2)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

in funzione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, sono eliminati con altri metodi riconosciuti dalla Commissione, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Tali metodi possono completare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a d).»;

b)

al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I materiali di categoria 1 possono essere importati o esportati soltanto in conformità del presente regolamento o di disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

se si tratta di materiali proteici risultanti, sono utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, rispettando le condizioni definite, se del caso, dalla Commissione sentito il comitato scientifico competente; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3;»

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati secondo modalità adottate dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3;»

iii)

alla lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati secondo modalità stabilite dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3;»

iv)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi, secondo modalità stabilite dalla Commissione, sentito il comitato scientifico competente; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Tali metodi o modi possono completare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a f).»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I materiali di categoria 2 possono essere immessi sul mercato o esportati soltanto in conformità del presente regolamento o di disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 6, paragrafo 2, le lettere g), h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui al paragrafo 1, lettera l), sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati secondo modalità stabilite dalla Commissione o, in attesa dell’adozione di tali modalità, conformemente alla legislazione nazionale. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3;

h)

se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati secondo modalità stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3; o

i)

sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi, secondo modalità stabilite dalla Commissione sentito il comitato scientifico competente; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Tali metodi o modi possono completare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a h).»;

5)

all’articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere modificati dalla Commissione alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 16, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

rispettino i requisiti di cui agli allegati VII e VIII, o le modalità di applicazione che la Commissione dovrà stabilire. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 33, paragrafo 4.»;

b)

al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«In situazioni specifiche, condizioni diverse da quelle previste al primo comma possono essere stabilite con decisioni adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 33, paragrafo 4.»;

7)

all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fertilizzanti organici e gli ammendanti ottenuti da prodotti trasformati diversi da quelli derivanti dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente siano immessi sul mercato o esportati unicamente se rispettano le condizioni definite, se del caso, dalla Commissione, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

8)

all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione stabilisce regole riguardanti le misure di controllo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

Altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Possono essere concesse deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, previa consultazione del comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

9)

l’articolo 23 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare l’uso, sotto il controllo dell’autorità competente, dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), per l’alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o protette, secondo modalità stabilite dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le modalità di applicazione delle misure di controllo possono essere stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

10)

all’articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può stabilire regole concernenti la frequenza dei controlli e i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

Eventuali altre modalità di applicazione del presente articolo possono essere stabilite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;

11)

all’articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può stabilire regole concernenti la frequenza dei controlli e i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

Eventuali altre modalità di applicazione del presente articolo possono essere stabilite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;

12)

all’articolo 28, ilsecondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l’importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, provenienti da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, è autorizzata purché tali materie prime siano contrassegnate in modo indelebile e a condizioni specifiche stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

13)

all’articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualsiasi questione che possa avere conseguenze per la salute pubblica o degli animali, gli allegati possono essere modificati o integrati e opportune misure transitorie possono essere adottate dalla Commissione.

Le misure transitorie e le misure che modificano o integrano gli allegati, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 33, paragrafo 4.

Altre misure transitorie possono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;

14)

l’articolo 33 è così sostituito:

«Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, di seguito “il Comitato”.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

15)

all’allegato III, capitolo II, parte B, il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

Le acque reflue devono essere trattate in modo da garantire, per quanto ragionevolmente possibile, che non rimangano agenti patogeni. I requisiti specifici per il trattamento delle acque reflue provenienti dagli impianti di transito di categoria 1 e 2 possono essere fissati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

16)

l’allegato V è modificato come segue:

a)

al capitolo II, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Le acque reflue provenienti dalla zona sporca devono essere trattate in modo da garantire, per quanto ragionevolmente possibile, che non rimangano agenti patogeni. I requisiti specifici per il trattamento delle acque reflue provenienti dagli impianti di trasformazione possono essere fissati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

b)

al capitolo V, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Le procedure di convalida basate su metodi di prova possono essere stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

17)

l’allegato VI è modificato come segue:

a)

al capitolo I, parte C, il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2, ad eccezione dei prodotti liquidi destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio, devono essere contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, tramite un sistema approvato dall’autorità competente. Le modalità dettagliate del sistema volto ad applicare un contrassegno possono essere fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

b)

al capitolo III, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti, o condizioni equivalenti stabilite dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

18)

l’allegato VII è modificato come segue:

a)

al capitolo II, parte C, punto 13, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

viene sottoposta a nuovo trattamento presso un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi del presente regolamento o decontaminata per mezzo di un trattamento autorizzato dall’autorità competente. Un elenco di trattamenti autorizzati può essere stabilito dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. La partita non viene rimessa in circolazione finché non sia stata trattata e analizzata dall’autorità competente per accertare l’assenza di salmonella conformemente al capitolo I, punto 10, sempre che dalle prove la partita risulti negativa alla salmonella.»;

b)

il capitolo V è modificato come segue:

i)

nella parte A, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Il latte crudo e il colostro devono essere prodotti in condizioni che diano adeguate garanzie per quanto riguarda la salute degli animali. Queste condizioni possono essere definite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

ii)

nella parte B, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Qualora si individui il rischio dell’introduzione di una malattia esotica o di qualsiasi altro rischio per la salute degli animali, la Commissione può fissare condizioni ulteriori per la protezione della salute degli animali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

c)

al capitolo VI, parte B, punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

da un processo di produzione equivalente approvato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

d)

al capitolo VII, parte A, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il fosfato bicalcico deve essere elaborato mediante un processo che:

a)

è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;

b)

in seguito alla procedura descritta sub a) prevede un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e

c)

prevede infine che il precipitato di fosfato bicalcico sia essiccato con aria avente una temperatura d’ingresso compresa tra i 65 e i 325 °C e una temperatura di uscita compresa tra i 30 e i 65 °C;

ovvero elaborato mediante un processo equivalente approvato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

e)

al capitolo VIII, parte A, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il fosfato tricalcico deve essere elaborato utilizzando un processo atto a garantire che:

a)

tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori ai 14 mm);

b)

i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;

c)

il brodo di proteine venga separato dall’idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e

d)

il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C;

ovvero mediante un processo equivalente approvato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

19)

l’allegato VIII è modificato come segue:

a)

al capitolo VI, parte A, punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

conservate mediante un processo diverso dalla conciatura, precisato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

b)

al capitolo VII, parte A, punto 4, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

conservati con un trattamento diverso dalla conciatura, approvato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»

5.11.   Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti  (57)

Per quanto riguarda la direttiva 2002/98/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso scientifico e tecnico i requisiti tecnici fissati negli allegati da I a IV. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/98/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Qualora dall’evoluzione tecnica e scientifica risultasse la necessità di fornire o richiedere ai donatori informazioni supplementari, ad esempio per escludere donatori che rappresentino un rischio per la salute altrui, si dovrà procedere senza indugio a un adeguamento. Analogamente, qualora da progressi realizzati in campo scientifico emergessero nuovi criteri in materia di idoneità dei donatori di sangue e di plasma, bisognerà aggiungere immediatamente all’elenco nuovi criteri di esclusione. Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per adeguare al progresso tecnico e scientifico i requisiti tecnici in materia di informazioni da fornire o richiedere ai donatori, nonché i requisiti in materia di idoneità dei donatori di sangue e di plasma, fissati negli allegati da I a IV.

Pertanto, la direttiva 2002/98/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

2)

l’articolo 29 è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’adeguamento dei requisiti tecnici fissati negli allegati da I a IV al progresso tecnico e scientifico è stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 4, per quanto riguarda i requisiti tecnici fissati negli allegati III e IV.»;

b)

al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente:

«I seguenti requisiti tecnici e il loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico sono stabiliti dalla Commissione:»;

c)

sono aggiunti i commi seguenti:

«I requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i) del secondo comma, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 4, per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del secondo comma.»

5.12.   Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale  (58)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di istituire, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi, di adottare le modifiche da apportare all’allegato III e alle condizioni generali di cui all’allegato IV per tener conto del progresso tecnologico e dello sviluppo scientifico e di adottare modifiche dell’allegato II. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1831/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1831/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ove del caso, a seguito del progresso tecnologico o dello sviluppo scientifico, la Commissione può adeguare le condizioni di cui all’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Ove necessario, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, la Commissione può istituire nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 7, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«In seguito a consultazione dell’Autorità, possono essere definite ulteriori norme per l’attuazione del presente articolo.

La Commissione stabilisce le disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l’autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l’impiego negli alimenti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Altre misure di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2. Tali norme di attuazione dovrebbero, ove opportuno, distinguere fra i requisiti relativi agli additivi per mangimi destinati agli animali d’allevamento e quelli per mangimi destinati ad altri animali, in particolare gli animali da compagnia.»;

4)

all’articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione può adottare modifiche dell’allegato III per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 21, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l’attuazione dell’allegato II.

L’allegato II può essere modificato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.13.   Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari  (59)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2065/2003, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2065/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2065/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se necessario, dopo aver richiesto l’assistenza tecnica e scientifica dell’Autorità, la Commissione adotta criteri di qualità per i metodi analitici convalidati proposti conformemente al punto 4 dell’allegato II, con riferimento anche alle sostanze da misurare.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Modifiche

1.   Le modifiche agli allegati sono adottate dalla Commissione previa richiesta all’Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

2.   Le modifiche all’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, previa richiesta all’Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica.»;

3)

all’articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.14.   Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti  (60)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2160/2003, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, metodi specifici di controllo e norme specifiche relative ai criteri di valutazione dei metodi di prova, nonché stabilire le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento e le modalità di attuazione dei controlli comunitari. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2160/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2160/2003 è modificato come segue:

1)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli obiettivi e le eventuali modifiche ad essi relative sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

La Commissione può modificare l’allegato I per i fini elencati alla lettera b), dopo aver tenuto conto in particolare dei criteri elencati alla lettera c). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   L’allegato III può essere modificato o integrato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I requisiti e le norme minime in materia di campionamento figuranti nell’allegato II possono essere modificati, adeguati o integrati dalla Commissione, dopo aver tenuto conto in particolare dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 6, lettera c). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro:»;

b)

è aggiunto il seguente secondo comma:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 6, la Commissione può stabilire norme specifiche relative alla definizione, da parte degli Stati membri, dei criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 5, ed al precedente paragrafo 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lo Stato membro di destinazione finale può essere autorizzato ad esigere, per un periodo transitorio, che i risultati delle prove di cui al paragrafo 4 soddisfino gli stessi criteri previsti dal proprio programma nazionale, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5. La Commissione può ritirare l’autorizzazione e, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 6, fissare modalità specifiche relative a tali criteri. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

6)

l’articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le responsabilità e i compiti dei laboratori comunitari di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei laboratori nazionali di riferimento, sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri designati ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono essere definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 12, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso, altri metodi di prova possono essere approvati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

8)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Modalità di attuazione e misure transitorie

La Commissione può adottare idonee modalità di attuazione o misure transitorie, comprese le necessarie modifiche ai pertinenti certificati sanitari. Le misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, comprese quelle che lo completano con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Altre misure transitorie o di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

9)

all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

10)

all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le modalità pratiche di attuazione del presente articolo, in particolare quelle volte a disciplinare la procedura di cooperazione con le autorità nazionali competenti, sono stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»

5.15.   Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani  (61)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/23/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule e le relative procedure d’esecuzione, nonché alcuni requisiti tecnici riguardanti, tra l’altro, un sistema di accreditamento degli istituti dei tessuti e la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Qualora i progressi scientifici e tecnici in materia di criteri di selezione ed esami di laboratorio per i donatori fornissero nuove prove in merito a malattie trasmissibili mediante donazione, la normativa comunitaria dovrà essere immediatamente adeguata per tener conto di tali elementi. Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di decisioni relative ai criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o cellule e agli esami di laboratorio richiesti per i donatori.

Pertanto, la direttiva 2004/23/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza sono adottati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello comunitario sono stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 28 è modificato come segue:

a)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«I seguenti requisiti tecnici e il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico sono adottati dalla Commissione:»;

b)

sono aggiunti i seguenti commi:

«I requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 29, paragrafo 4, per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere d) ed e).»;

4)

l’articolo 29 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.16.   Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali  (62)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure d’attuazione riguardanti i metodi di campionamento e di analisi, stabilire le condizioni in cui vengono eseguiti i trattamenti speciali, aggiornare gli importi minimi delle tasse eventualmente riscosse, stabilire le circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale, modificare e aggiornare gli elenchi dei laboratori di riferimento comunitari, stabilire criteri per la valutazione del rischio presentato dai prodotti esportati verso la Comunità, nonché condizioni speciali di importazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è modificato come segue:

a)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«Le seguenti misure di attuazione possono essere adottate dalla Commissione:»;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’autorità competente assicura che i trattamenti speciali siano eseguiti in stabilimenti sotto il suo controllo o sotto il controllo di un altro Stato membro e conformemente alle condizioni previste dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4. In mancanza di tali condizioni, i trattamenti speciali sono eseguiti conformemente alle norme nazionali.»;

3)

all’articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli importi di cui all’allegato IV, sezione B, e all’allegato V, sezione B, sono aggiornati almeno ogni due anni dalla Commissione, in particolare per tenere conto dell’inflazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

4)

all’articolo 30, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi i requisiti di certificazione ufficiale adottati per la salute e il benessere degli animali, la Commissione può adottare i requisiti seguenti:»;

b)

sono aggiunti i seguenti secondo e terzo comma:

«Le misure di cui alla lettera a) intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.

Le misure di cui alle lettere da b) a g) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 62, paragrafo 3.»;

5)

l’articolo 32 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può inserire altri laboratori di riferimento comunitari pertinenti per i campi di cui all’articolo 1 nell’allegato VII. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4. L’allegato VII può essere aggiornato secondo la stessa procedura.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori comunitari di riferimento possono essere stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

6)

all’articolo 33, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori nazionali di riferimento possono essere stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

7)

all’articolo 46, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I criteri per determinare i rischi ai fini della valutazione del rischio di cui alla lettera a) sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

8)

all’articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nella misura in cui le condizioni e le procedure dettagliate da rispettare all’atto di importare merci da paesi terzi o da regioni degli stessi non siano previste dalla normativa comunitaria, e in particolare dal regolamento (CE) n. 854/2004, esse sono stabilite, se necessario, dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

9)

all’articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

10)

l’articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Misure transitorie e di attuazione

1.   Misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare:

eventuali modifiche delle norme di cui all’articolo 12, paragrafo 2,

definizione dei mangimi che, ai fini del presente regolamento, devono essere considerati mangimi di origine animale,

e ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.

Altre misure transitorie e modalità di attuazione necessarie per assicurare l’applicazione uniforme del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 62, paragrafo 3. Ciò si applica in particolare:

alla delega di compiti di controllo agli organismi di controllo di cui all’articolo 5, se tali organismi di controllo erano già funzionanti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento,

alla non conformità di cui all’articolo 28 che ha generato spese determinate da controlli ufficiali supplementari,

alle spese sostenute in applicazione dell’articolo 54,

alle norme relative alle analisi microbiologiche, fisiche e/o chimiche nell’ambito dei controlli ufficiali, in particolare in caso di sospetto rischio e anche alla sorveglianza della sicurezza dei prodotti importati da paesi terzi.

2.   Per tener conto della specificità dei regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, misure specifiche che la Commissione dovrà adottare possono prevedere le necessarie deroghe e modifiche alle norme stabilite nel presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

11)

l’articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Modifica degli allegati e riferimenti a norme europee

Le misure seguenti intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4:

1)

gli allegati del presente regolamento possono essere aggiornati, a eccezione dell’allegato I, dell’allegato IV e dell’allegato V, senza pregiudizio dell’articolo 27, paragrafo 3, in particolare per tener conto delle modifiche di carattere amministrativo e del progresso scientifico e/o tecnologico;

2)

i riferimenti alle norme europee di cui al presente regolamento possono essere aggiornati nel caso in cui il CEN modifichi tali riferimenti.»

5.17.   Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari  (63)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1935/2004, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti, l’autorizzazione comunitaria di una sostanza, nonché la modifica, la sospensione o la revoca di tale autorizzazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1935/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per rendere più competitiva e innovativa l’industria europea, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbero essere commercializzati non appena dimostrata la loro sicurezza. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati per quanto riguarda l’adozione di: un elenco di sostanze autorizzate per essere impiegate nella fabbricazione di materiali e oggetti; uno o più elenchi di sostanze autorizzate incorporate in materiali e oggetti attivi o intelligenti a contatto con i prodotti alimentari; uno o più elenchi di materiali e oggetti attivi o intelligenti nonché, se necessario, condizioni particolari d’impiego di tali sostanze e/o dei materiali e oggetti in cui sono incorporate; requisiti di purezza; condizioni particolari d’impiego di determinate sostanze e/o dei materiali e degli oggetti nei quali le sostanze sono utilizzate; limiti specifici di cessione di taluni componenti o gruppi di componenti nei o sui prodotti alimentari; modifiche di direttive specifiche vigenti riguardanti materiali e oggetti; autorizzazioni comunitarie, nonché la loro modifica, sospensione o revoca.

Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di misure specifiche riguardanti la modifica, la sospensione o la revoca di autorizzazioni comunitarie.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1935/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per i gruppi di materiali e oggetti elencati nell’allegato I e, se del caso, le combinazioni di tali materiali e oggetti o di materiali e oggetti riciclati impiegati nella fabbricazione di tali materiali e oggetti, la Commissione può adottare o modificare misure specifiche.»;

b)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Le misure specifiche di cui alla lettera m) sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Le misure specifiche di cui alle lettere f), g), h), i), j), k), l) e n), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Le misure specifiche di cui alle lettere da a) a e), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può modificare le direttive specifiche esistenti sui materiali e oggetti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’autorizzazione comunitaria sotto forma di misura specifica, di cui al paragrafo 1, è adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.»;

3)

all’articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La misura specifica finale relativa alla modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione è adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 23, paragrafo 5.»;

4)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Le modifiche degli allegati I e II sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»;

5)

l’articolo 23 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

6.   ENERGIA E TRASPORTI

6.1.   Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo  (64)

Per quanto riguarda la direttiva 96/98/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme di prova qualora gli organismi internazionali omettano o rifiutino di adottarle entro un congruo periodo di tempo, trasferire elementi dell’equipaggiamento dall’allegato A.2 all’allegato A.1, nonché autorizzare, in casi eccezionali, la sistemazione a bordo di un equipaggiamento innovatore sotto il profilo tecnico. È opportuno altresì conferire alla Commissione la facoltà di applicare, ai fini di tale direttiva, le successive modifiche degli strumenti internazionali, aggiornare l’allegato A, introdurre la possibilità di servirsi di determinati moduli per gli equipaggiamenti di cui all’allegato A.1 e modificare le colonne relative ai moduli per la valutazione della conformità, nonché includere altri organismi di normalizzazione nella definizione delle «norme di prova» di cui all’articolo 2. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/98/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/98/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 7, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Qualora gli organismi internazionali, compresa l’IMO, omettano o rifiutino di adottare le opportune norme di prova per un determinato elemento dell’equipaggiamento entro un congruo periodo di tempo, possono essere adottate norme basate sui lavori degli organismi europei di normalizzazione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

6.   Quando le norme di prova di cui al paragrafo 1 o 5 sono adottate o entrano in vigore per un determinato elemento dell’equipaggiamento, quest’ultimo può essere trasferito dall’allegato A.2 all’allegato A.1. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

Le disposizioni dell’articolo 5 sono applicabili dalla data di tali trasferimenti.»;

2)

all’articolo 13, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

i provvedimenti sono giustificati, essa provvede a informare immediatamente lo Stato membro che aveva assunto l’iniziativa e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia attribuita a carenze delle norme di prova, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone entro due mesi la questione al comitato di cui all’articolo 18, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla, e avvia la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2,»;

3)

all’articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L’equipaggiamento di cui al paragrafo 1 è aggiunto all’allegato A.2 della presente direttiva. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente direttiva può essere modificata allo scopo di:

a)

applicare ai fini della presente direttiva modifiche successive degli strumenti internazionali;

b)

aggiornare l’allegato A, sia introducendo un nuovo equipaggiamento, sia trasferendo un equipaggiamento dall’allegato A.2 all’allegato A.1 e viceversa;

c)

introdurre la possibilità di servirsi dei moduli B + C e del modulo H per gli equipaggiamenti di cui all’allegato A.1, e modificando le colonne relative ai moduli per la valutazione della conformità;

d)

includere altri organismi di normalizzazione nella definizione delle “norme di prova” di cui all’articolo 2.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

5)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (65).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (66), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(65)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1."

(66)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»"

6.2.   Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi  (67)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2099/2002, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’articolo 2, paragrafo 2, per inserirvi la menzione degli atti comunitari entrati in vigore dopo l’adozione di tale regolamento, che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2099/2002, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2099/2002 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Istituzione di un comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (“comitato COSS”).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Competenze del comitato COSS

Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione comunitaria in vigore. L’articolo 2, punto 2, può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo cui all’articolo 3, paragrafo 3, per inserirvi la menzione degli atti comunitari entrati in vigore dopo l’adozione del presente regolamento che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 3.»

6.3.   Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile  (68)

Per quanto riguarda la direttiva 2003/42/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati per estendere o modificare gli esempi, agevolare lo scambio di informazioni e adottare misure per la diffusione delle informazioni alle parti interessate. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/42/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2003/42/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può decidere di modificare gli allegati al fine di estendere o modificare gli esempi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione stabilito nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (69), la Commissione adotta di propria iniziativa le misure concernenti la diffusione delle informazioni di cui al paragrafo 1 alle parti interessate, nonché le relative condizioni. Tali misure possono essere generali o individuali e sono dettate dalla necessità:

di fornire alle persone e alle organizzazioni le informazioni loro necessarie per migliorare la sicurezza dell’aviazione civile,

di limitare la diffusione delle informazioni allo stretto necessario per gli scopi di chi ne fa uso, al fine di garantire un adeguato grado di riservatezza di tali informazioni.

Le misure individuali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, la decisione di diffondere le informazioni menzionate nel presente paragrafo è limitata a quanto strettamente necessario per gli scopi di chi ne fa uso.

(69)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»;"

3)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (70).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(70)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.»"

6.4.   Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari  (71)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/36/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni ottenute tramite ispezioni a terra effettuate nel quadro del programma SAFA della Comunità europea, nonché misure intese a modificare gli allegati della direttiva, che stabiliscono gli elementi delle procedure tecniche per lo svolgimento delle ispezioni a terra SAFA e la redazione dei relativi rapporti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/36/CE e anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/36/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo il diritto del pubblico di avere accesso ai documenti della Commissione, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione adotta di propria iniziativa misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni di cui al paragrafo 1 e delle relative condizioni. Dette misure, che possono essere generali o specifiche, si basano sulla necessità di:

fornire a persone e organizzazioni le informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza dell’aviazione civile,

limitare la diffusione delle informazioni a quanto strettamente necessario per i fini degli utenti, così da assicurare l’adeguata riservatezza di dette informazioni.

Le misure specifiche sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 1, la Commissione può:

a)

conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, prendere opportune misure per agevolare l’applicazione degli articoli 3, 4 e 5, provvedendo ad esempio a:

stabilire il formato per la registrazione e la diffusione delle informazioni,

costituire o sostenere organismi idonei a gestire o utilizzare gli strumenti necessari per la raccolta e lo scambio delle informazioni;

b)

indicare le condizioni per condurre le ispezioni a terra, ivi comprese le ispezioni sistematiche e redigere l’elenco delle informazioni da raccogliere. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.»;

3)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5.   Il comitato può essere inoltre consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi altra questione relativa all’applicazione della presente direttiva.»;

4)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

La Commissione può modificare gli allegati della presente direttiva.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.»

6.5.   Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea  (72)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 868/2004, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di elaborare una metodologia dettagliata per stabilire l’esistenza di pratiche tariffarie sleali, che tenga conto tra l’altro del modo in cui sono valutati nel contesto specifico del settore dei trasporti aerei le normali pratiche tariffarie concorrenziali, i costi effettivi e i ragionevoli margini di profitto. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 868/2004 completandolo, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 868/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione sviluppa una metodologia dettagliata per stabilire l’esistenza di pratiche tariffarie sleali, che tenga conto tra l’altro del modo in cui sono valutati nel contesto specifico del settore dei trasporti aerei le normali pratiche tariffarie concorrenziali, i costi effettivi e i ragionevoli margini di profitto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4.»;

2)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (73).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(73)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.»"

6.6.   Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea  (74)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/54/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/54/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/54/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 30 aprile 2009 la Commissione pubblica una relazione sulle prassi seguite negli Stati membri. Se del caso, essa formula delle raccomandazioni per l’adozione di una metodologia dell’analisi dei rischi comune e armonizzata conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Adeguamento al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

6.7.   Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo  (75)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2111/2005, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare i criteri comuni da applicare per imporre un divieto operativo a un vettore aereo per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2111/2005 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati per quanto riguarda la modifica dell’allegato che stabilisce i criteri comuni per la valutazione dell’opportunità di un divieto operativo per motivi di sicurezza a livello comunitario.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2111/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I criteri comuni da applicare, basati sulle pertinenti norme di sicurezza, per imporre un divieto operativo al vettore aereo sono stabiliti nell’allegato (di seguito “criteri comuni”). La Commissione può modificare l’allegato, in particolare per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se del caso, la Commissione adotta le misure di esecuzione per definire le modalità delle procedure di cui al presente capitolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4.»;

3)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 (“comitato”).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

5.   La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l’applicazione del presente regolamento.»


(1)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

(4)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(5)  GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(8)  GU L 121 dell’1.5.2001, pag. 34.

(10)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(11)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(12)  GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

(14)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

(15)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

(16)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

(17)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

(18)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

(19)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(23)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(26)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(29)  GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

(32)  GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.

(34)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.

(36)  GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

(38)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(40)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(42)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(45)  GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23.

(46)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(49)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(50)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(51)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(53)  GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

(54)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(55)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(56)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(57)  GU L 33 dell’8.2.2003, pag. 30.

(58)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(59)  GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

(60)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(61)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

(62)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(63)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(64)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(67)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(68)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

(71)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

(72)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1.

(74)  GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39.

(75)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

Indice cronologico

1)

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari.

2)

Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

3)

Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

4)

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

5)

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

6)

Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo.

7)

Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.

8)

Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali.

9)

Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità.

10)

Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali.

11)

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità.

12)

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

13)

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

14)

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

15)

Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro.

16)

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani.

17)

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

18)

Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

19)

Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

20)

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

21)

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

22)

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

23)

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

24)

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

25)

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi.

26)

Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).

27)

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

28)

Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro.

29)

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile.

30)

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale.

31)

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari.

32)

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.

33)

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

34)

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

35)

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

36)

Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

37)

Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea.

38)

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

39)

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

40)

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

41)

Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese.

42)

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo.

43)

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

44)

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

45)

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

46)

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine.


18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/93


REGOLAMENTO (CE) N. 597/2009 DEL CONSIGLIO

dell’11 giugno 2009

relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

visti i regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli e i regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che consentono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), ha subito numerose e sostanziali modificazioni (2). È opportuno, per ragioni di razionalizzazione e chiarezza procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

La conclusione dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round ha portato all’istituzione dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»).

(3)

L’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’OMC («accordo OMC»), approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (3), comprende, tra l’altro, l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («il GATT 1994»), un accordo sull’agricoltura, un accordo sull’applicazione dell’articolo VI del GATT del 1994 («accordo antidumping del 1994») e un accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni»).

(4)

Per rendere più trasparente ed efficace l’applicazione da parte della Comunità delle norme stabilite rispettivamente dall’accordo antidumping del 1994 e dall’accordo sulle sovvenzioni, è stata ritenuta necessaria l’adozione di due regolamenti distinti che specifichino in maniera sufficientemente dettagliata le condizioni per l’applicazione di ciascuno di questi strumenti di difesa commerciale.

(5)

Ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle norme stabilite dai predetti due accordi, è opportuno recepire, per quanto possibile, i loro termini nella legislazione comunitaria.

(6)

Appare inoltre opportuno illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera esistente una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo specifico) e in base a quali criteri debba essere calcolato l’importo della sovvenzione compensabile.

(7)

Nel determinare l’esistenza di una sovvenzione, è necessario dimostrare che c’è stato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di qualsiasi ente pubblico nel territorio di un paese, o che c’è stata una forma di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994, e che in tal modo è stato conferito un vantaggio all’impresa beneficiaria.

(8)

Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, nei casi in cui nel paese in questione manchino tali valori indicativi, i valori indicativi vanno determinati adeguando le condizioni vigenti nel paese interessato in base a fattori effettivamente presenti nel paese. Se ciò non risulta fattibile perché, tra l’altro, prezzi o costi non esistono o sono inattendibili, gli opportuni valori indicativi vanno determinati rifacendosi alle condizioni presenti su altri mercati.

(9)

È opportuno fissare orientamenti chiari e particolareggiati per quanto riguarda i fattori che possono contribuire a determinare se le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano causato oppure minaccino di provocare un pregiudizio grave; per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall’industria comunitaria, occorre tener conto dell’incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato vigenti nella Comunità.

(10)

È opportuno definire il termine «industria comunitaria» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «parti collegate»; inoltre occorre prevedere che un procedimento in materia di dazi compensativi possa essere attuato in nome dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione.

(11)

È necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denunzia in materia di dazi compensativi, precisando in quale misura essa debba essere sostenuta dall’industria comunitaria, e le informazioni in materia di sovvenzioni compensabili, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; è inoltre opportuno specificare le procedure di rigetto delle domande o di apertura dei procedimenti.

(12)

È necessario stabilire le modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità e si offrono alle stesse ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e la difesa dei propri interessi; è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l’inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione; è inoltre opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito; sarebbe altresì opportuno instaurare una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto attiene alla raccolta di informazioni.

(13)

È necessario stabilire le modalità secondo cui possono essere istituiti dazi provvisori, precisando che tali dazi non possono essere istituiti prima del decorso di sessanta giorni o dopo il decorso di nove mesi dall’inizio del procedimento; è altresì necessario prevedere che tali dazi possano in tutti i casi essere istituiti dalla Commissione solo per un periodo di quattro mesi.

(14)

Occorre stabilire procedure per l’accettazione di impegni tali da eliminare o compensare le sovvenzioni compensabili e il pregiudizio, in alternativa all’imposizione di dazi provvisori o definitivi; è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere imposti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un’inchiesta supplementare per completare le risultanze; ai fini dell’accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non rischino di provocare un comportamento lesivo della concorrenza.

(15)

Si considera opportuno consentire la revoca di un impegno e l’applicazione del dazio in un unico atto giuridico. È inoltre necessario assicurare che la procedura di revoca sia portata a termine entro un periodo pari normalmente a sei mesi e comunque non superiore a nove mesi, per garantire un’adeguata applicazione della misura.

(16)

È necessario prevedere che i procedimenti si concludano — con o senza l’istituzione di misure definitive — normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre tredici mesi a decorrere dall’inizio dell’inchiesta.

(17)

Le inchieste o i procedimenti dovrebbero essere chiusi qualora si riscontri che l’importo della sovvenzione è minimo oppure, in particolare nel caso di importazioni originarie di paesi in via di sviluppo, che il volume delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili e che è opportuno definire tali criteri; per i casi in cui si debbano istituire misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell’inchiesta e precisare che le misure stesse devono essere inferiori all’importo delle sovvenzioni compensabili qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure da applicarsi in caso di ricorso a tecniche di campionamento.

(18)

È necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo qualora ciò sia ritenuto opportuno e precisare le circostanze in cui si applicano retroattivamente per salvaguardare l’efficacia delle misure definitive; è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in casi di violazione o di revoca di impegni.

(19)

Occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un riesame risulti che esse devono essere mantenute in vigore; è inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi a un mutamento di circostanze, si devono svolgere riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi compensativi.

(20)

Sebbene l’accordo sulle sovvenzioni non contenga disposizioni relative all’elusione delle misure compensative, esiste la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all’elusione delle misure antidumping; risulta pertanto opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione contro le elusioni.

(21)

È auspicabile chiarire quali parti hanno il diritto di chiedere l’apertura di inchieste antielusione.

(22)

È opportuno inoltre chiarire quali pratiche costituiscano un’elusione delle misure in vigore. Le pratiche di elusione possono aver luogo all’interno o all’esterno della Comunità. Occorre pertanto prevedere che le esenzioni dai dazi estesi, che possono essere concesse agli importatori, possano essere accordate anche agli esportatori, quando si estendono i dazi per impedire l’elusione che ha luogo al di fuori della Comunità.

(23)

È opportuno autorizzare la sospensione delle misure compensative qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda inopportuna l’applicazione continuativa di tali misure.

(24)

È necessario stabilire che le importazioni sotto inchiesta possano essere soggette a registrazione all’atto dell’importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni.

(25)

Ai fini di una corretta applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino, e comunichino alla Commissione, gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti a inchieste o oggetto di misure e gli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. È inoltre necessario prevedere la possibilità che la Commissione chieda agli Stati membri di fornire, nel rispetto delle regole in materia di riservatezza, informazioni da utilizzare per controllare l’osservanza degli impegni relativi ai prezzi e per verificare il grado di efficacia delle misure in vigore.

(26)

È necessario prevedere che il comitato consultivo sia regolarmente sentito in determinate fasi dell’inchiesta; il comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione.

(27)

È opportuno stabilire che possono essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di sovvenzioni compensabili e di pregiudizio; tali visite sono tuttavia condizionate al ricevimento di risposte adeguate ai questionari.

(28)

È necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini della conclusione dell’inchiesta entro i termini fissati.

(29)

È necessario stabilire che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni e queste possono essere meno favorevoli di quelle disponibili nell’ipotesi della cooperazione.

(30)

Dovrebbero essere emanate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la rivelazione di segreti d’impresa o amministrativi.

(31)

È indispensabile stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nella Comunità, in tempo utile affinché possano difendere i loro interessi.

(32)

È opportuno istituire un sistema amministrativo nell’ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all’interesse della Comunità, e in particolare dei consumatori, all’istituzione di misure, nonché fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all’informazione delle parti interessate.

(33)

Per l’applicazione delle norme dell’accordo sulle sovvenzioni, è indispensabile che, al fine di mantenere l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi che tale accordo intende creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi

1.   Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

2.   Nonostante il paragrafo 1, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d’origine, ma vengano esportati verso la Comunità da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d’origine e la Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a)

un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione compensabile ai sensi degli articoli 3 e 4. La sovvenzione può essere concessa dalla pubblica amministrazione del paese d’origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nella Comunità, denominato ai fini del presente regolamento «paese di esportazione»;

b)

per «pubblica amministrazione» s’intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione;

c)

per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;

d)

per «pregiudizio» si intende, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria. Tale termine è interpretato in conformità delle disposizioni dell’articolo 8.

Articolo 3

Definizione di sussidio

Vi è sovvenzione quando:

1)

a)

una pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione attribuisca un contributo finanziario, ossia quando:

i)

provvedimenti pubblici comportino il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale) o potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);

ii)

la pubblica amministrazione rinunci ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota (ad esempio nel caso di incentivi fiscali quali i crediti d’imposta). Al riguardo, non si considerano sovvenzioni l’esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti, a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III;

iii)

la pubblica amministrazione fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni;

iv)

la pubblica amministrazione:

effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o

incarichi o dia ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l’attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione;

o

b)

sia posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994; e

2)

venga in tal modo conferito un vantaggio.

Articolo 4

Sovvenzioni compensabili

1.   Le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Al fine di determinare se una sovvenzione sia specifica per un’impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie (in appresso denominate «determinate imprese»), rientranti nell’ambito della competenza dell’autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

a)

ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l’accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;

b)

ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l’importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati;

c)

ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l’utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l’autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione in particolare informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.

Ai fini della lettera b) per «criteri o condizioni oggettivi» s’intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell’impresa.

I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati.

Nell’applicazione del primo comma, lettera c), si tiene conto del grado di diversificazione delle attività economiche nell’ambito di competenza dell’autorità concedente, nonché della durata del programma di sovvenzione.

3.   Si considera specifica la sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell’ambito della competenza dell’autorità concedente. L’istituzione o la modifica di aliquote d’imposta di applicazione generale, a qualsiasi livello della pubblica amministrazione che ne abbia il potere, non si considera una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.

4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:

a)

sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’andamento delle esportazioni, in particolare quelle illustrate nell’allegato I;

b)

sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

Ai fini della lettera a), le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all’andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all’andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all’esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici.

5.   La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev’essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.

Articolo 5

Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile

L’importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell’inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo coincide con l’ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere costituito da qualsiasi altro periodo comprendente almeno i sei mesi precedenti l’apertura dell’inchiesta per il quale si possa disporre di dati finanziari e di altra natura attendibili.

Articolo 6

Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario

Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:

a)

il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che l’investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento, ivi compreso il conferimento di capitale di rischio, di investitori privati nel territorio del paese d’origine e/o di esportazione;

b)

il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato per il finanziamento pubblico dall’impresa beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra questi due importi;

c)

la garanzia su mutuo concessa dalla pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato dall’azienda beneficiaria per il mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;

d)

la fornitura di beni o servizi ovvero l’acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, ovvero che l’acquisto venga effettuato per un corrispettivo superiore all’importo che sarebbe adeguato. L’adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita.

Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano applicazione le norme seguenti:

i)

le condizioni di mercato vigenti nel paese interessato vanno adeguate sulla base dei costi, prezzi e altri fattori effettivamente presenti nel paese, secondo un importo appropriato che rifletta le normali condizioni di mercato; oppure

ii)

ove necessario, è possibile avvalersi delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre.

Articolo 7

Disposizioni generali relative al calcolo dell’importo

1.   L’importo delle sovvenzioni compensabili è calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportato verso la Comunità.

Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:

a)

tasse di domanda e altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla;

b)

imposte d’esportazione, dazi o altri tributi prelevati all’esportazione di tale prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.

Il soggetto che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

2.   Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni.

3.   Qualora la sovvenzione possa essere concessa all’acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l’importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest’ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione.

L’importo così calcolato che si può attribuire al periodo d’inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto al paragrafo 2.

Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità dell’articolo 6, lettera b).

4.   Qualora una sovvenzione non possa essere connessa all’acquisto di capitale fisso, l’importo del vantaggio ricevuto nel corso del periodo oggetto dell’inchiesta è attribuito, in linea di massima, a tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 2, a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l’attribuzione a un periodo diverso.

Articolo 8

Accertamento del pregiudizio

1.   L’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario; e

b)

dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

2.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

3.   Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta antisovvenzioni, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

a)

l’importo delle sovvenzioni compensabili determinato per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito dall’articolo 14, paragrafo 5, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.

4.   L’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l’entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito o dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, l’aumento dell’onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

5.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova presentati in relazione con il paragrafo 1, che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 2 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 4 e che questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.

6.   Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 5. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

7.   L’effetto delle importazioni sovvenzionate è valutato in relazione alla produzione comunitaria del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

8.   L’esistenza della minaccia di un pregiudizio grave deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile e imminente.

Per accertare l’esistenza della minaccia di un pregiudizio notevole, è opportuno prendere in considerazione, tra gli altri, fattori quali:

a)

la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi;

b)

un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

c)

una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nella Comunità, tenendo conto della disponibilità di altri mercati d’esportazione con capacità residua di assorbimento;

d)

il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da stimolare la domanda di altre importazioni; e

e)

la situazione delle scorte dei prodotti sotto inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la totalità degli stessi deve consentire di concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un grave pregiudizio.

Articolo 9

Definizione di industria comunitaria

1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria comunitaria» il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia:

a)

qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni, l’espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

b)

in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati concorrenziali e i produttori all’interno di ogni mercato possono essere considerati un’industria distinta se:

i)

i produttori del mercato in questione vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato; e

ii)

la domanda su tale mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.

In questo caso, l’esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell’industria comunitaria totale non viene colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi tutta la produzione presente su detto mercato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:

a)

uno di essi controlli l’altro in forma diretta o indiretta; oppure

b)

entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure

c)

insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.

Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che un produttore controlli l’altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.

3.   Qualora per industria comunitaria si intendano i produttori di una determinata regione, gli esportatori o la pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni compensabili hanno l’opportunità di offrire impegni a norma dell’articolo 13 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l’interesse comunitario alle misure, deve essere attribuita particolare importanza all’interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell’articolo 13, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

4.   Al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 7.

Articolo 10

Apertura del procedimento

1.   Salvo il disposto del paragrafo 8, l’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di un’asserita sovvenzione è aperta in seguito a una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell’industria comunitaria.

La denuncia può essere presentata presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

Qualsiasi Stato membro che, pur in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione a una sovvenzione o al pregiudizio che ne risulta per un’industria della Comunità comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

2.   La denuncia di cui al paragrafo 1 contiene elementi di prova relativi all’esistenza delle sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo), del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio. La denuncia contiene tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:

a)

l’identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell’industria comunitaria, la denuncia scritta deve definire l’industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori comunitari noti (oppure delle associazioni dei produttori comunitari) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l’indicazione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

b)

descrizione completa del prodotto assertivamente sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine e/o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;

c)

elementi di prova relativi all’esistenza, all’importo, alla natura e alla compensabilità delle sovvenzioni in questione;

d)

informazioni relative alle variazioni del volume delle importazioni assertivamente sovvenzionate, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell’industria comunitaria, elencati all’articolo 8, paragrafi 2 e 4.

3.   La Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

4.   Può essere aperta un’inchiesta per stabilire se le asserite sovvenzioni sono specifiche o meno ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3.

5.   Può altresì essere aperta un’inchiesta sulle misure elencate nell’allegato IV al presente regolamento, in quanto contengano un elemento di sovvenzione definito ai sensi dell’articolo 3 al fine di determinare se siano pienamente conformi alle disposizioni di tale allegato.

6.   L’inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall’industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell’industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L’inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall’industria comunitaria.

7.   Se non è stata presa la decisione di avviare l’inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa denuncia. Tuttavia, non appena possibile dopo l’accettazione di una denuncia a norma del presente articolo, e in ogni caso prima dell’apertura dell’inchiesta, la Commissione informa il paese d’origine e/o d’esportazione interessato, invitandolo a procedere a consultazioni, nell’intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui al paragrafo 2, e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo.

8.   Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

9.   Ai fini della decisione relativa all’apertura di un’inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio. La denuncia viene respinta se gli elementi di prova relativi alle sovvenzioni o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l’inizio di un’inchiesta. Non vengono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all’1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo comunitario.

10.   Una denuncia può essere ritirata prima dell’apertura dell’inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

11.   Se, previa consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia i procedimenti entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato, previa consultazione, entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.

12.   L’avviso di apertura del procedimento annuncia l’inizio dell’inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione.

L’avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare osservazioni scritte e presentare informazioni, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell’inchiesta; l’avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5.

13.   La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché il paese d’origine e/o d’esportazione e i denunzianti in merito all’apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1 agli esportatori interessati e alle autorità del paese d’origine e/o d’esportazione, nonché alle altre parti interessate che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese d’origine e/o d’esportazione e alla relativa associazione di categoria.

14.   L’inchiesta antisovvenzioni non osta alle procedure di sdoganamento.

Articolo 11

L’inchiesta

1.   Dopo l’apertura dei procedimenti, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l’inchiesta a livello comunitario. L’inchiesta riguarda tanto la sovvenzione quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente.

Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell’inchiesta che per le sovvenzioni coincide di norma con il periodo d’inchiesta di cui all’articolo 5.

Le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d’inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

2.   Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antisovvenzioni hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all’esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese d’origine e/o d’esportazione. Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l’inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che le riguardino, per chiedere tale proroga.

3.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.

Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.

Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate, è comunicato un riassunto non riservato.

4.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti e i produttori della Comunità e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d’accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni.

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.

Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest’ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell’adempimento delle loro funzioni.

5.   Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall’esito dei procedimenti e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6.   Gli importatori, gli esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati a norma dell’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, e che ne facciano richiesta, nonché la pubblica amministrazione del paese d’origine e/o d’esportazione hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.

Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.

Nessuna parte è tenuta ad assistere a un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.

Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

7.   I denunzianti, il governo del paese d’origine e/o d’esportazione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano attinenti alla tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 29 e siano utilizzate nell’inchiesta.

Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, sempre quando siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

8.   Salvo nei casi di cui all’articolo 28, l’esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le conclusioni deve essere accertata con la massima accuratezza.

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 10, paragrafo 11, l’inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell’articolo 13 per gli impegni e dell’articolo 15 per i provvedimenti.

10.   Per tutta la durata dell’inchiesta, la Commissione offre al paese d’origine e/o d’esportazione un’adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire a una soluzione concordata.

Articolo 12

Misure provvisorie

1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

a)

sia stato avviato un procedimento a norma dell’articolo 10;

b)

sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 12, secondo comma;

c)

sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni compensabili e che ne deriva un pregiudizio per l’industria comunitaria; e

d)

qualora l’interesse della Comunità richieda un intervento per prevenire tale pregiudizio.

I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

L’importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l’importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria.

2.   I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l’immissione in libera pratica dei prodotti interessati nella Comunità viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.

3.   La Commissione istituisce le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest’ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione agli Stati membri.

4.   Quando l’intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio compensativo provvisorio.

5.   La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi da 1 a 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può decidere diversamente.

6.   I dazi compensativi provvisori sono imposti per un periodo massimo di quattro mesi.

Articolo 13

Impegni

1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie e soddisfacenti in base alle quali:

a)

il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

b)

l’esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, concluda che l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.

2.   Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che i paesi o gli esportatori abbiano l’obbligo di assumerli. Il fatto che i paesi o gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso.

Tuttavia, se le importazioni sovvenzionate continuano, si può considerare che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti ai paesi o agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l’esistenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio.

Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni.

3.   Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori e/o al paese d’origine e/o di esportazione possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell’offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva.

4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell’impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti dell’inchiesta interessate.

5.   In caso di accettazione degli impegni, previa consultazione, e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l’inchiesta è chiusa. In tutti gli altri casi la Commissione presenta immediatamente una relazione al Consiglio sull’esito delle consultazioni e propone di chiudere l’inchiesta. L’inchiesta si considera chiusa se entro un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso altrimenti.

6.   Se gli impegni sono accettati, l’inchiesta sulle sovvenzioni e sul pregiudizio è di norma completata. In questa ipotesi, se si accerta l’insussistenza delle sovvenzioni o del pregiudizio, l’impegno diviene automaticamente caduco, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all’esistenza di un impegno. In questa ipotesi, si può esigere che l’impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo.

Se si accerta l’esistenza di sovvenzioni o di pregiudizio, l’impegno continua a esplicare i suoi effetti conformemente alle proprie modalità e alle disposizioni del presente regolamento.

7.   La Commissione chiede ai paesi o agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all’adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L’inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell’impegno assunto.

8.   Quando nel corso dell’inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini degli articoli 18, 19, 20 e 22 si considera che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell’inchiesta nei confronti del paese d’origine e/o esportazione.

9.   In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, l’accettazione dell’impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 12 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l’esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell’impegno da parte dell’esportatore o del paese in questione, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione dell’impegno, si conclude di norma entro sei mesi e ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata.

La Commissione può chiedere l’assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.

10.   A norma dell’articolo 12, può essere imposto, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili qualora vi sia motivo di ritenere che l’impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione dell’impegno, qualora l’inchiesta nella quale esso è stato assunto non sia ancora conclusa.

Articolo 14

Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure

1.   In caso di ritiro della denuncia i procedimenti possono essere chiusi, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

2.   Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l’inchiesta o i procedimenti sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull’esito delle consultazioni e propone di chiudere i procedimenti. I procedimenti si considerano chiusi se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

3.   I procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che l’importo delle sovvenzioni compensabili è minimo, in conformità del paragrafo 5, oppure se il volume, effettivo o potenziale, delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili.

4.   Per i procedimenti iniziati a norma dell’articolo 10, paragrafo 11, il pregiudizio si considera di norma trascurabile quando la quota di mercato delle importazioni è inferiore agli importi indicati nell’articolo 10, paragrafo 9. Per quanto riguarda le inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate si considera trascurabile se è inferiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nella Comunità, a meno che le importazioni da paesi in via di sviluppo aventi quote inferiori al 4 % siano collettivamente superiori al 9 % del totale delle importazioni nella Comunità del prodotto simile.

5.   L’importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all’1 % ad valorem, tranne nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, per cui il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2 % ad valorem, fermo restando che deve essere chiusa solo l’inchiesta qualora l’importo delle sovvenzioni compensabili sia inferiore al limite d’irrilevanza per singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e possono essere sottoposti a ulteriori inchieste nel corso di successivi esami svolti nei confronti del paese interessato ai sensi degli articoli 18 e 19.

Articolo 15

Imposizione di dazi definitivi

1.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell’articolo 31, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo.

La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

Se sono in vigore dazi provvisori, una proposta di provvedimento definitivo deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza di tali dazi.

Non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione.

L’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.

2.   Il dazio compensativo viene istituito per l’importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione, sulle importazioni di prodotti che secondo gli accertamenti effettuati sono oggetto di sovvenzioni e causano pregiudizio, indipendentemente dalla loro fonte, fatte salve quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, il nome del paese fornitore interessato.

3.   Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell’articolo 27, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo 27, ma che non sono stati inclusi nell’esame, non supera la media ponderata dell’importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione.

Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28.

Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori per i quali è stato calcolato un importo individuale di sovvenzione, a norma dell’articolo 27.

Articolo 16

Retroattività

1.   Le misure provvisorie e i dazi compensativi definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, ovvero dell’articolo 15, paragrafo 1, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

2.   Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l’esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall’imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.

A tal fine non è considerato come pregiudizio il ritardo grave nella costituzione di un’industria comunitaria, né la minaccia di un pregiudizio grave, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio grave. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell’industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono svincolati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.

3.   Se il dazio compensativo definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l’accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.

4.   Può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell’apertura dell’inchiesta.

Il primo comma si applica a condizione che:

a)

le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 24, paragrafo 5;

b)

la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni;

c)

esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile; e

d)

si ritenga necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni.

5.   In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in libera pratica nei novanta giorni precedenti la data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 24, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della violazione o della revoca dell’impegno.

Articolo 17

Durata

Le misure compensative restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio.

Articolo 18

Riesami in previsione della scadenza

1.   Le misure compensative definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo alle sovvenzioni e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non si accerti che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame.

2.   Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni o del pregiudizio, in caso di scadenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, in particolare, il persistere delle sovvenzioni o del pregiudizio oppure il fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano concesse nuove sovvenzioni arrecanti pregiudizio.

3.   Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, il paese d’origine e/o d’esportazione e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

4.   Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una data appropriata nel corso dell’ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente articolo. I produttori comunitari, con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame ai sensi del paragrafo 2. Viene inoltre pubblicato anche l’avviso relativo all’effettiva scadenza delle misure a norma del presente articolo.

Articolo 19

Riesami intermedi

1.   Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari oppure del governo del paese d’origine e/o di esportazione, la quale contenga sufficienti elementi di prova della necessità di tale riesame intermedio.

2.   Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare le sovvenzioni compensabili oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

3.   Quando i dazi compensativi istituiti sono inferiori all’importo delle sovvenzioni compensabili accertato, può essere avviato un riesame intermedio qualora i produttori comunitari o un’altra parte interessata presentino, normalmente entro due anni dall’entrata in vigore delle misure, elementi sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta originale e prima o dopo l’istituzione delle misure, i prezzi all’esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nella Comunità. Se l’inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l’incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l’importo delle sovvenzioni compensabili.

Il riesame intermedio può anche essere avviato, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

4.   Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente articolo, la Commissione può, in particolare, esaminare se le circostanze relative alle sovvenzioni o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 8. A tale fine, nelle conclusioni definitive, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati.

Articolo 20

Riesami accelerati

Qualsiasi esportatore le cui esportazioni siano soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non sia stato individualmente indagato nel corso dell’inchiesta originale per motivi diversi dal rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, di essere sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente stabilire un’aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile.

La Commissione avvia tale riesame dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato ai produttori comunitari l’opportunità di comunicare le loro osservazioni.

Articolo 21

Restituzioni

1.   Nonostante l’articolo 18, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che l’importo delle sovvenzioni compensabili in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

2.   Per chiedere la restituzione dei dazi compensativi, l’importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data in cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l’importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

3.   Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull’importo della restituzione dei dazi compensativi richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi all’importo delle sovvenzioni compensabili per l’esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l’importatore non sia collegato all’esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l’esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all’importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell’esportatore attestante che l’importo delle sovvenzioni compensabili è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l’esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.

4.   Sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata.

Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro dodici mesi e, comunque non oltre diciotto mesi, dalla data alla quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall’importatore del prodotto soggetto al dazio compensativo.

Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione di cui al primo comma.

Articolo 22

Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni

1.   Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma degli articoli 18, 19 e 20.

I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura.

I riesami effettuati a norma dell’articolo 20 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio.

Se un riesame a norma dell’articolo 18 è avviato mentre è in corso un riesame a norma dell’articolo 19 nell’ambito degli stessi procedimenti, il riesame a norma dell’articolo 19 si conclude alla scadenza prevista sopra per il riesame a norma dell’articolo 18.

La Commissione presenta una proposta d’azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti.

Se l’inchiesta non è completata entro i suddetti termini, le misure possono:

a)

giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma dell’articolo 18;

b)

giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma degli articoli 18 e 19 parallelamente nel caso in cui l’inchiesta a norma dell’articolo 18 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma dell’articolo 19 nell’ambito degli stessi procedimenti, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo; oppure

c)

essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma degli articoli 19 e 20.

Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20 dopo aver sentito il comitato consultivo.

3.   Secondo l’esito del riesame, le misure sono abrogate o mantenute in vigore a norma dell’articolo 18 oppure abrogate, mantenute in vigore o modificate a norma degli articoli 19 e 20 dall’istituzione comunitaria che le ha adottate.

4.   Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti ai procedimenti e di conseguenza possono essere soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese stesso a norma del presente articolo.

5.   Qualora sia in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto all’articolo 18, il riesame a norma dell’articolo 19 verte anche sulle circostanze di cui all’articolo 18.

6.   In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma degli articoli da 18 a 21, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto degli articoli 5, 6, 7 e 27.

Articolo 23

Elusione

1.   L’applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o loro parti, se le misure in vigore vengono eluse.

2.   Dazi compensativi non superiori al dazio compensativo residuo istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse.

3.   Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro:

a)

le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali;

b)

la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi; e

c)

la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti.

4.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3. L’inchiesta è aperta, sentito il comitato consultivo, con regolamento della Commissione in cui si può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie.

Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi.

Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento relative all’apertura e allo svolgimento delle inchieste.

5.   Non sono soggette alla registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni.

6.   Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l’inchiesta.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo al di fuori della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi del paragrafo 3.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo all’interno della Comunità, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo o decisione del Consiglio che impone delle misure, e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione.

Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell’inchiesta che ha portato all’estensione delle misure.

7.   A condizione che sia trascorso almeno un anno dall’estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un’esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell’estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, applicabili ai riesami a norma dell’articolo 19.

8.   Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 24

Disposizioni generali

1.   I dazi compensativi provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni.

Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione.

2.   I regolamenti che impongono dazi compensativi provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tali regolamenti o decisioni indicano tra l’altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali che sono rilevanti per la determinazione della sovvenzione e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì, ai riesami.

3.   Disposizioni particolari, relative tra l’altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), possono essere adottate a norma del presente regolamento.

4.   Nell’interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l’industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

5.   La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure con effetto a decorrere dalla data della registrazione.

Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

La registrazione è disposta con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all’importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l’importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri in base ad un esame condotto caso per caso di fornirle le informazioni necessarie per controllare efficacemente l’applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 6.

Articolo 25

Consultazioni

1.   Le consultazioni previste dal presente regolamento, escluse quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 7, e all’articolo 11, paragrafo 10, si svolgono in seno ad un comitato consultivo composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, su richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

2.   Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d’informazione utili.

3.   Qualora sia necessario, le consultazioni possono svolgersi unicamente per iscritto. In questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l’organizzazione della consultazione orale, a condizione che questa possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

4.   Le consultazioni riguardano in particolare:

a)

l’esistenza di sovvenzioni compensabili e i metodi da utilizzare per determinarne l’importo;

b)

l’esistenza e l’entità del pregiudizio;

c)

il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio;

d)

le misure idonee, nel caso specifico, a prevenire il pregiudizio causato dalle sovvenzioni passibili di misure compensative oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure.

Articolo 26

Visite di verifica

1.   La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di sovvenzioni e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può essere omessa.

2.   Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l’accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei paesi ufficialmente avvisati. Ottenuto l’accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica al paese d’origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

3.   Le imprese interessate vengono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

4.   Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 27

Campionamento

1.   Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l’inchiesta può essere limitata:

a)

a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; oppure

b)

al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

2.   La selezione di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma del presente articolo spetta alla Commissione; di preferenza tuttavia la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro tre settimane dalla data di apertura dell’inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

3.   Qualora l’esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene determinato un importo di sovvenzione individuale per gli esportatori o i produttori non inclusi nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

4.   Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione.

Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell’articolo 28.

Articolo 28

Omessa collaborazione

1.   Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione.

2.   L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.

3.   Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

4.   Se le informazioni o gli elementi di prova non vengono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti e indicati nelle conclusioni pubblicate.

5.   Le conclusioni, comprese quelle relative all’importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate — per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta — in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta. Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

6.   Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso a informazioni rilevanti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione.

Articolo 29

Trattamento riservato

1.   Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro rivelazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale questa l’ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall’inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

2.   Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano a essere riassunte. In tal caso, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità.

3.   Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la rivelazione in termini generici o sintetici, le informazioni di cui trattasi possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4.   Il presente articolo non osta alla rivelazione da parte delle autorità comunitarie, di informazioni generali, e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla rivelazione di elementi di prova su cui le autorità comunitarie si sono basate, qualora essa sia necessaria per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale rivelazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d’impresa o amministrativi non siano rivelati.

5.   Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell’articolo 25 o alle consultazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 7, e all’articolo 11, paragrafo 10, oppure i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono rivelate, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

Tale disposizione non osta all’utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un’inchiesta ai fini dell’apertura di altre inchieste riguardanti lo stesso prodotto simile nell’ambito dello stesso procedimento.

Articolo 30

Comunicazione di informazioni

1.   I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e il paese di origine e/o di esportazione possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2.   Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli su cui si basano le misure provvisorie.

3.   Le domande di informazioni finali devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell’istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

4.   Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma degli articoli 14 e 15, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

La comunicazione delle informazioni non pregiudica alcuna decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5.   Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se pervenute entro il termine fissato dalla Commissione per ciascun caso in funzione dell’urgenza della questione, che non può essere inferiore a dieci giorni.

Articolo 31

Interesse della Comunità

1.   Per decidere se sia necessario intervenire nell’interesse della Comunità è opportuno valutare i diversi interessi nel loro complesso, in particolare quelli dell’industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l’interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Può essere deciso di non applicare le misure determinate in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che la loro applicazione non è nell’interesse della Comunità.

2.   Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l’istituzione delle misure sia nell’interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell’avviso di apertura dell’inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.

3.   Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un’audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto il profilo dell’interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

4.   Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull’applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro un mese a decorrere dall’applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

5.   La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto delle opinioni espresse dal comitato ai fini di proposte a norma degli articoli 14 e 15.

6.   Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.

7.   Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

Articolo 32

Rapporti tra dazi compensativi e i rimedi multilaterali

Qualora un prodotto importato sia assoggettato a contromisure a seguito delle procedure di risoluzione delle controversie dell’accordo sulle sovvenzioni, e tali misure siano idonee a eliminare il pregiudizio causato dalle sovvenzioni compensabili, i dazi compensativi imposti al riguardo sono immediatamente sospesi o, se del caso, abrogati.

Articolo 33

Disposizioni finali

Il presente regolamento non osta all’applicazione:

a)

di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi;

b)

dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2783/75 (5), (CE) n. 3448/93 (6) e (CE) n. 1667/2006 (7). Il presente regolamento si applica in maniera complementare a tali regolamenti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all’applicazione dei dazi compensativi;

c)

di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

Articolo 34

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2026/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

G. SLAMEČKA


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2)  Cfr. allegato V.

(3)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(5)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104.

(6)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(7)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL’ESPORTAZIONE

a)

Concessione da parte di una pubblica amministrazione di sovvenzioni dirette a un’impresa o a un’industria, in base alle loro prestazioni all’esportazione.

b)

Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all’esportazione.

c)

Tariffe di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all’esportazione, stabilite da, o per conto di, pubbliche amministrazioni, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all’interno del paese.

d)

La fornitura da parte di pubbliche amministrazioni o di loro enti, direttamente o indirettamente attraverso strutture operanti per conto della pubblica amministrazione, di prodotti importati, di prodotti nazionali o di servizi per la produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di prodotti o servizi simili o direttamente competitivi per la produzione di merci destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali (1) sono riservate sui mercati mondiali agli esportatori nazionali.

e)

L’esenzione totale o parziale, la remissione o il differimento, riferiti specificamente alle esportazioni, di imposte dirette (2) o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali (3).

f)

La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre a quelli accordati per quanto riguarda la produzione destinate al consumo interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette.

g)

L’esenzione o la remissione, per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, di imposte indirette (4) in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno.

h)

L’esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori (5) sui beni o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all’esenzione, alla remissione o al differimento di imposte indirette a cascata analoghe, riscosse a stadi anteriori su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; si possono tuttavia esentare, rimettere o differire le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui prodotti esportati anche quando i prodotti simili venduti per il consumo interno non beneficiano dell’esonero della remissione o del differimento se le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sono percepite su fattori produttivi consumati nella realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto) (6). Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell’allegato II.

i)

La remissione o la restituzione di oneri relativi all’importazione (7) in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto); tuttavia, in casi particolari le imprese possono utilizzare una quantità di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche dei fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi, per beneficiare di questa disposizione sempreché l’importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, non superiore ai due anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell’allegato II e delle direttive per la determinazione di sistemi di restituzione del dazio su sostituzioni a titolo di sovvenzione all’esportazione, contenute nell’allegato III.

j)

La concessione da parte di pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni) di sistemi di garanzie di credito all’esportazione o di misure di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l’incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela contro i rischi di cambio, con premi inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi.

k)

La concessione da parte di pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni e/o operanti sotto l’autorità delle pubbliche amministrazioni) di crediti all’esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine (o che dovrebbero pagare se prendessero detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all’esportazione), oppure il pagamento da parte di tali amministrazioni o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti per ottenere i crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo nelle condizioni di credito all’esportazione.

Tuttavia, ove un membro dell’OMC abbia aderito ad un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all’esportazione del quale siano parti al 1o gennaio 1979 almeno dodici membri originali (o ad un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella pratica, un membro dell’OMC applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all’esportazione che sia conforme a tali disposizioni non è considerata una sovvenzione all’esportazione.

l)

Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all’esportazione ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994.


(1)  Per «scambi commerciali» si intendono gli scambi in cui la scelta tra prodotti nazionali e prodotti d’importazione è libera e dipende unicamente da considerazioni di ordine commerciale.

(2)  Ai fini del presente regolamento:

per «imposte dirette» si intendono le imposte su retribuzioni, gli utili, gli interessi, le rendite, le royalties e qualsivoglia altra forma di reddito, nonché le imposte sulla proprietà immobiliare,

per «oneri sulle importazioni» si intendono le tariffe, i dazi doganali e gli altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente nota, riscossi sulle importazioni,

per «imposte indirette» si intendono le imposte sulle vendite, le accise, le imposte sulla cifra d’affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, l’imposta di bollo, le imposte sui trasferimenti, le imposte sulle scorte e le attrezzature, le compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni,

le imposte indirette «riscosse a stati anteriori» sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto,

le imposte indirette «a cascata» sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d’imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivo successivo,

la «remissione» delle imposte comprende le restituzioni e la riduzione delle imposte,

la «remissione o la restituzione del dazio (drawback)» comprende l’esenzione e il differimento totale o parziale degli oneri sulle importazioni.

(3)  Il differimento non costituisce necessariamente una sovvenzione all’esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi.

(4)  Cfr. nota 2.

(5)  Cfr. nota 2.

(6)  La lettera h) non si applica ai sistemi dell’imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell’eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dalla lettera g).

(7)  Cfr. nota 2.


ALLEGATO II

DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO  (1)

I

1.

I sistemi di abbuono delle imposte indirette prevedono l’esenzione, la remissione o il differimento di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull’importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto).

2.

L’elenco illustrativo delle sovvenzioni all’esportazione di cui all’allegato I fa riferimento ai «fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato» alle lettere h) e i). Ai sensi della lettera h), i sistemi di abbuono delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o differimenti delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l’ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi della lettera i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull’importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i punti stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. La lettera i) prevede inoltre, se del caso, l’utilizzo di fattori sostitutivi.

II

3.

Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell’ambito di una inchiesta in merito all’imposizione di dazi compensativi a norma del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sulla seguente procedura.

4.

Ove si presuma che un sistema di abbuono di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell’importo eccessivo dell’abbuono o della restituzione in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, la Commissione deve anzitutto verificare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l’applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le informazioni o di accertare che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

5.

Ove tale meccanismo o procedura non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, si può svolgere un’ulteriore verifica in conformità del punto 4.

6.

La Commissione considera di norma i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. Un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell’immissione nel processo di produzione.

7.

Nel determinare la quantità consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si deve tener conto di un «normale scarto» che deve rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine «scarto» si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.

8.

Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia «normale», la Commissione deve tener conto del processo di produzione, dell’esperienza media dell’industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. La Commissione deve tener presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità del paese di esportazione abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo dell’abbuono o della remissione in relazione a imposte o dazi.


(1)  Per fattori immessi nel processo produttivo s’intendono fattori incorporati materialmente nel prodotto, nonché energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in abbinamento agli stessi per ottenere il prodotto esportato.


ALLEGATO III

DIRETTIVE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI RESTITUZIONE DAZIARIA SOSTITUTIVA COME SOVVENZIONI ALL’ESPORTAZIONE

I

I sistemi di restituzione del dazio (drawback) possono prevedere il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all’atto della riesportazione, quest’ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi della lettera i) dell’allegato I, i sistemi di restituzioni daziarie sostitutive possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull’importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.

II

Nell’esaminare un sistema di restituzione daziaria sostitutiva nell’ambito di una inchiesta sulle sovvenzioni ai sensi del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sui seguenti criteri:

1)

la lettera i) dell’allegato I stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l’esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi, nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione importati sostituiti. L’esistenza di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante poiché consente al governo del paese di esportazione di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l’importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione;

2)

ove si presuma che un sistema di restituzione daziaria sostitutiva dia luogo a una sovvenzione, la Commissione deve anzitutto determinare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l’applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede a un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente ammesse nel paese di esportazione. Nella misura in cui si accerta che le procedure rispondono a questo criterio e sono efficacemente applicate, si considera che non esistano sovvenzioni. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le informazioni o di accertare che il meccanismo o procedura venga applicato in modo efficace;

3)

ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e considerate adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso, si renderà di norma necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, può essere condotta un’ulteriore verifica in conformità del punto 2;

4)

l’esistenza di una disposizione sulla restituzione daziaria sostitutiva, ai sensi della quale agli esportatori è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per sé stessa non implica la sussistenza di una sovvenzione;

5)

vi è restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi della lettera i) dell’allegato I ove le pubbliche amministrazioni versino interessi su importi rimborsati in base a sistemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.


ALLEGATO IV

(Il presente allegato riproduce l’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura. Eventuali termini o espressioni non spiegati nel presente allegato o non sufficientemente chiari sono da interpretarsi nel contesto di tale accordo.)

SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L’ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE

1.

Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l’esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l’esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:

a)

il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato con risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e

b)

il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori;

nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.

Programmi pubblici di servizi

2.   Servizi generali

Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all’agricoltura o alla comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al punto 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:

a)

ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;

b)

lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena ed eradicazione;

c)

servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;

d)

servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;

e)

servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;

f)

servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e

g)

servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l’erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d’esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.

3.   Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (1)

Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti che costituiscono parte integrante di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.

Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono a obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L’acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati a fini di sicurezza alimentare non dev’essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.

4.   Aiuto alimentare interno (2)

Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.

L’ammissibilità all’aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L’aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L’acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell’aiuto devono essere trasparenti.

5.   Pagamenti diretti ai produttori

Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l’esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al punto 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai punti da 6 a 13. Qualora l’esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai punti da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al punto 1, ai criteri di cui al punto 6, lettere da b) a e).

6.   Sostegno dei redditi su base fissa

a)

L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.

b)

L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.

c)

L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d)

L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.

e)

Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

7.   Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito

a)

L’ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall’agricoltura, superiore al 30 % del reddito lordo medio o dell’equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell’ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti.

b)

L’importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione.

c)

L’importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.

d)

Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente punto e del punto 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

8.   Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali

a)

L’ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quanto le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 % della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.

b)

I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.

c)

I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.

d)

I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).

e)

Se un prodotto riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente punto e del punto 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

9.   Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall’attività

a)

L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi intesi ad agevolare il ritiro dall’attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.

b)

I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.

10.   Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse

a)

L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.

b)

I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all’abbattimento o alla cessione permanente definitiva.

c)

I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.

d)

I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione, né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.

11.   Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all’investimento

a)

L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L’ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.

b)

L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame), attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).

c)

L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d)

I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all’attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.

e)

I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l’obbligo di non coltivare un determinato prodotto.

f)

I pagamenti devono essere limitati all’importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.

12.   Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali

a)

L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell’ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.

b)

L’importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall’osservanza del programma statale.

13.   Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale

a)

L’ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un’area geografica contigua chiaramente designata con un’identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.

b)

L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.

c)

L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d)

I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.

e)

Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente.

f)

I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all’esercizio dell’agricoltura nell’area indicata.


(1)  Ai fini del punto 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell’ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.

(2)  Ai fini dei punti 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente punto.


ALLEGATO V

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio

(GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio

(GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

 

Regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio

(GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(limitatamente all’articolo 2)


ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 2026/97

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, parole finali

Articolo 2, lettera a), frase iniziale

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma

Articolo 2, lettera a), frase finale

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), prima frase

Articolo 4 paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), seconda frase

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), terza frase

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), prima frase

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), seconda e terza frase

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafi 1e 2

Articolo 7, paragrafi 1e 2

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, prima frase

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 2, lettera d)

Articolo 8, paragrafi da 2 a 9

Articolo 8, paragrafi da 1 a 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

Articolo 10, paragrafi da 7 a 13

Articolo 10, paragrafi da 5 a 11

Articolo 10, paragrafo 14, prima frase

Articolo 10, paragrafo 12, primo comma

Articolo 10, paragrafo 14, seconda e terza frase

Articolo 10, paragrafo 12, secondo comma

Articolo 10, paragrafi 15 e 16

Articolo 10, paragrafi 13 e 14

Articolo 11, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, terza frase

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, quarta frase

Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3, prima frase

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma

Articolo 11, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3, terza frase

Articolo 11, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 4, prima frase

Articolo 11, paragrafo 4, primo comma

Articolo 11, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 4, terza frase

Articolo 11, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6, prima frase

Articolo 11, paragrafo 6, primo comma

Articolo 11, paragrafo 6, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 6, terza frase

Articolo 11, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 6), quarta frase

Articolo 11, paragrafo 6, quarto comma

Articolo 11, paragrafo 7), prima frase

Articolo 11, paragrafo 7, primo comma

Articolo 11, paragrafo 7), seconda frase

Articolo 11, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 11, paragrafi 8, 9 e 10

Articolo 11, paragrafi 8, 9 e 10

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2, prima e seconda frase

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2, terza e quarta frase

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2, quinta frase

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 13, paragrafo 6, prima, seconda e terza frase

Articolo 13, paragrafo 6, primo comma

Articolo 13, paragrafo 6, quarta frase

Articolo 13, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 13, paragrafi 7 e 8

Articolo 13, paragrafi 7 e 8

Articolo 13, paragrafo 9, primo comma

Articolo 13, paragrafo 9, primo comma

Articolo 13, paragrafo 9, secondo comma, prima e seconda frase

Articolo 13, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 9, secondo comma, terza frase

Articolo 13, paragrafo 9, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 14, paragrafi da 1 a 4

Articolo 14, paragrafi da 1 a 4

Articolo 14, paragrafo 5, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 5, prima parte della frase

Articolo 14, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 5, seconda parte della frase, da «nel caso» a «ad valorem»

Articolo 14, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 5, parole finali

Articolo 14, paragrafo 5, ultima parte della frase

Articolo 15, paragrafo 1, prima frase

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1, terza frase

Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 1, quarta frase

Articolo 15, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 15, paragrafo 1, quinta frase

Articolo 15, paragrafo 1, quinto comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3, prima frase

Articolo 15, paragrafo 3, primo comma

Articolo 15, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 3, terza frase

Articolo 15, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma

Articolo 16, paragrafo 2, seconda e terza frase

Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4, frase introduttiva, prima parte

Articolo 16, paragrafo 4, primo comma

Articolo 16, paragrafo 4, frase introduttiva, seconda parte

Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, parole introduttive e lettere a) e b)

Articolo 16, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, lettere c) e d)

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20, prima frase

Articolo 20, primo comma

Articolo 20, seconda frase

Articolo 20, secondo comma

Articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 21, paragrafo 4, prima frase

Articolo 21, paragrafo 4, primo comma

Articolo 21, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 21, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 4, terza frase

Articolo 21, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, seconda e terza frase

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, quarta frase

Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, quinta frase

Articolo 22, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 1, quinto comma

Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 22, paragrafo 1, sesto comma, frase introduttiva

Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 22, paragrafo 1, sesto comma, lettere a), b) e c)

Articolo 22, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 22, paragrafo 1, settimo comma

Articolo 22, paragrafo 2, prima frase

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2, terza frase

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, terza frase

Articolo 23, paragrafo 3, primo comma

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, da «Le pratiche» a «tra l’altro»

Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, alinea

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, da «le leggere modificazioni» a «dei fabbricanti»

Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 23, paragrafo 2, prima e seconda frase

Articolo 23, paragrafo 4, primo comma

Articolo 23, paragrafo 2, terza frase

Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 2, quarta e quinta frase

Articolo 23, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 23, paragrafo 2, sesta e settima frase

Articolo 23, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 23, paragrafo 3, primo comma, prima frase

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

Articolo 23, paragrafo 6, primo comma

Articolo 23, paragrafo 3, primo comma, terza frase

Articolo 23, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 3, primo comma, quarta frase

Articolo 23, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 6, quarto comma

Articolo 23, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 23, paragrafo 6, quinto comma

Articolo 23, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 8

Articolo 24, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 24, paragrafo 1, primo comma

Articolo 24, paragrafo 1, terza frase

Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 2, prima frase

Articolo 24, paragrafo 2, primo comma

Articolo 24, paragrafo 2, seconda e terza frase

Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 4, prima e seconda frase

Articolo 24, paragrafo 4, primo comma

Articolo 24, paragrafo 4, terza frase

Articolo 24, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 4, quarta e quinta frase

Articolo 24, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 24, paragrafo 5, prima frase

Articolo 24, paragrafo 5, primo comma

Articolo 24, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 24, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 5, terza e quarta frase

Articolo 24, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 24, paragrafi 6 e 7

Articolo 24, paragrafi 6 e 7

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 27, paragrafo 4, prima frase

Articolo 27, paragrafo 4, primo comma

Articolo 27, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 27, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 28

Articolo 28

Articolo 29, paragrafi da 1 a 5

Articolo 29, paragrafi da 1 a 5

Articolo 29, paragrafo 6, prima frase

Articolo 29, paragrafo 6, primo comma

Articolo 29, paragrafo 6, seconda frase

Articolo 29, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 30, paragrafo 4, prima, seconda e terza frase

Articolo 30, paragrafo 4, primo comma

Articolo 30, paragrafo 4, frase finale

Articolo 30, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 35

Allegati da I a IV

Allegati da I a IV

Allegato V

Allegato VI


Rettifiche

18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/127


Rettifica del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 142 del 6 giugno 2009 )

A pagina 1 e nel sommario:

anziché:

«Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri»,

leggi:

«Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri»