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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.185.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/552/CE, Euratom |
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Commissione |
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2009/553/CE |
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Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009, relativa alle misure C 52/07 (ex NN 64/07) alle quali la Spagna ha dato esecuzione a favore del piano di sostegno al settore tessile e dell’abbigliamento [notificata con il numero C(2009) 2017] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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17.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 625/2009 DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2009
relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi
(Versione codificata)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
viste le normative relative all’organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle adottate a norma dell’articolo 308 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali normative che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste dalle normative stesse,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (1), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (2). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detto regolamento. |
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(2) |
La politica commerciale comune dovrebbe basarsi su principi uniformi. |
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(3) |
Ai sensi dell’articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta, dal 1o gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. |
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(4) |
Il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni è l’unico mezzo per garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall’integrazione dei mercati. |
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(5) |
Per una maggiore uniformità dei regimi applicabili alle importazioni sarebbe opportuno prevedere, nella misura del possibile, viste le specificità dei sistemi economici di tali paesi terzi, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi. |
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(6) |
Il regime comune applicabile alle importazioni si applica altresì ai prodotti del carbone e dell’acciaio, fatte salve eventuali misure d’applicazione di un accordo riguardante specificamente tali prodotti. |
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(7) |
La liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l’assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, dovrebbe pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia. |
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(8) |
Per quanto riguarda alcuni prodotti, la Commissione dovrebbe esaminare le modalità e le condizioni delle importazioni, il loro andamento, i diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, all’occorrenza, le misure da prendere. |
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(9) |
Per tali prodotti potrebbe risultare necessario assoggettare a una vigilanza comunitaria determinate importazioni. |
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(10) |
È compito della Commissione e del Consiglio adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti. |
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(11) |
Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata a una o più regioni della Comunità possono tuttavia rivelarsi più adatte di misure applicabili all’intera Comunità. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno. |
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(12) |
In caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione andrebbe subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento dovrebbe essere rilasciato, su semplice richiesta dell’importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d’importazione per l’importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza dovrebbe essere utilizzato soltanto finché non verrà modificato il regime d’importazione. |
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(13) |
Ai fini di una buona gestione amministrativa e nell’interesse degli operatori comunitari, è opportuno allineare per quanto possibile il contenuto e la presentazione del documento di vigilanza sui formulari di licenze d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (3), al regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che istituisce, nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d’importazione comunitaria (4), e al regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica l’allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi e che istituisce, nel campo di applicazione del regolamento medesimo, una licenza d’importazione comunitaria (5), nonché rammentare le caratteristiche tecniche del documento di vigilanza. |
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(14) |
Nell’interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria. |
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(15) |
È necessario adottare precisi criteri di valutazione dell’eventuale pregiudizio e istituire una procedura d’inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di varare, in caso di urgenza, le misure necessarie. |
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(16) |
A tal fine è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull’apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull’audizione degli interessati, sull’elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio. |
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(17) |
Le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale. |
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(18) |
È anche necessario fissare limiti di tempo per l’apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all’opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli operatori economici interessati. |
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(19) |
L’uniformazione del regime all’importazione impone di semplificare e di uniformare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo è opportuno prevedere che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento. |
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(20) |
I documenti di vigilanza rilasciati nell’ambito delle misure di vigilanza comunitaria dovrebbero essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati. |
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(21) |
I prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (6), sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia comunitario che internazionale. È quindi opportuno escluderli integralmente dall’ambito di applicazione del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi di cui all’allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94.
2. L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera e pertanto non forma oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere prese a norma del capo V.
CAPO II
PROCEDURA COMUNITARIA D’INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE
Articolo 2
Qualora l’andamento delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri, i quali le comunicano altresì gli elementi di prova disponibili, determinati secondo i criteri di cui all’articolo 8. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri.
Articolo 3
1. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è possibile avviare consultazioni.
2. Tali consultazioni si svolgono entro otto giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 2, in ogni caso prima dell’applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.
Articolo 4
1. Le consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo («comitato»), composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; quest’ultimo comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
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a) |
sui termini, sulle condizioni e sull’andamento delle importazioni, nonché sui vari aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione; |
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b) |
sulle questioni relative alla gestione degli accordi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi di cui all’allegato I; |
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c) |
sulle eventuali misure da adottare. |
4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, la Commissione informa gli Stati membri, i quali possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, stabilito dalla Commissione.
CAPO III
PROCEDURA COMUNITARIA D’INCHIESTA
Articolo 5
1. Qualora, al termine delle consultazioni di cui agli articoli 3 e 4, ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un’inchiesta, la Commissione apre un’inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso:
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a) |
riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; |
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b) |
stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, qualora tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l’inchiesta; |
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c) |
stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4. |
La Commissione avvia l’inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.
2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del comitato, alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.
La Commissione è coadiuvata in questo compito da personale dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che lo Stato in questione si sia espresso in tal senso.
Le parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, primo comma, nonché i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, distintamente dai documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dai suoi Stati membri, purché siano pertinenti per la difesa dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 7 e siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. A tal fine, essi indirizzano una domanda scritta alla Commissione indicando i documenti richiesti.
3. Su richiesta della Commissione e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull’andamento del mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta.
4. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste devono essere ascoltate quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell’inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.
5. Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, oppure quando l’inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.
6. Ove la Commissione, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.
Articolo 6
1. Al termine dell’inchiesta, la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.
2. Ove, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l’inchiesta viene chiusa, previa consultazione del comitato, entro un mese. La decisione di chiusura dell’inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e un sommario dei motivi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capi IV e V, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.
4. Le disposizioni del presente capo non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 9 a 14 oppure, ove circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedano un’azione immediata, misure di salvaguardia conformemente agli articoli 15, 16 e 17.
La Commissione avvia immediatamente le procedure d’inchiesta che ritiene ancora necessarie e in base alle risultanze riesamina le misure prese.
Articolo 7
1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale sono state richieste.
2. Il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i loro agenti non divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.
3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.
Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l’informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell’informazione in questione.
4. Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte.
5. I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che le autorità della Comunità facciano riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’affari non vengano divulgati.
Articolo 8
1. L’esame dell’andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:
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a) |
il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità; |
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b) |
il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità; |
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c) |
l’impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:
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2. Nello svolgere l’inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all’allegato I.
3. Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:
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a) |
il tasso d’incremento delle esportazioni verso la Comunità; |
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b) |
la capacità di esportazione del paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità. |
CAPO IV
VIGILANZA
Articolo 9
1. Quando gli interessi della Comunità lo richiedono, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa:
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a) |
decretare la vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo modalità da essa definite; |
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b) |
decidere, per sorvegliarne l’andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza comunitaria preventiva conformemente all’articolo 10. |
2. Le misure di vigilanza hanno durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello durante il quale sono state introdotte.
Articolo 10
1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato gratuitamente dall’autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che la richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
2. Il documento di vigilanza è rilasciato sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell’allegato II.
Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell’importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:
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a) |
il nome e l’indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di fax e l’eventuale numero d’identificazione presso l’autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all’IVA; |
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b) |
all’occorrenza, il nome e l’indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax); |
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c) |
una descrizione delle merci, che specifichi:
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d) |
i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità, ecc.); |
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e) |
il valore cif frontiera comunitaria delle merci in euro; |
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f) |
la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l’indicazione del nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio della Comunità». |
3. Il documento di vigilanza è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l’ha rilasciato.
4. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di vigilanza, ovvero che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all’importazione supera di meno del 5 % il valore o il quantitativo indicati in detto documento non osta all’immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, di massima, superare il 10 %.
5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto fintanto che, per le operazioni in questione, rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e comunque entro un termine fissato all’atto di instaurare la vigilanza e secondo la stessa procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali operazioni.
6. Quando la decisione presa a norma dell’articolo 9 lo prevede, l’origine dei prodotti sottoposti a vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d’origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.
7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l’autorizzazione d’importazione concessa da quest’ultimo può sostituire il documento di vigilanza.
8. I moduli dei documenti di vigilanza nonché i loro estratti sono redatti in due esemplari, di cui il primo, denominato «originale per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato «esemplare per l’autorità competente» e recante il numero 2, è conservato dall’autorità che ha rilasciato il documento. A fini amministrativi l’autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2.
9. I moduli sono stampati su carta bianca esente da paste meccaniche, per scrittura e di peso compreso tra 55 e 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297. L’interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice). La disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto, sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
10. Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno ricevuto l’autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest’ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l’indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l’identificazione.
Articolo 11
Ove gli interessi della Comunità lo esigano, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1:
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— |
limitare il termine di utilizzazione del documento di vigilanza eventualmente richiesto, |
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— |
subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all’inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d’informazione e di consultazione preliminare di cui all’articolo 3. |
Articolo 12
Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni di cui all’articolo 3, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può disporre, conformemente all’articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni della Comunità.
Articolo 13
1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato gratuitamente dall’autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.
2. Si applica l’articolo 10, paragrafo 2.
Articolo 14
1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese:
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a) |
in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi di merci e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, i documenti di vigilanza; |
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b) |
in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a). |
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.
Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.
2. Ove la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.
3. La Commissione informa gli Stati membri.
CAPO V
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 15
1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa può modificare il regime d’importazione del prodotto in questione subordinandone l’immissione in libera pratica alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione, che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti da essa definiti.
2. Le misure adottate vengono comunicate senza indugio al Consiglio e agli Stati membri e sono di applicazione immediata.
3. Le misure di cui al presente articolo si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all’articolo 17, a una o più regioni della Comunità.
Tuttavia, tali misure non ostano all’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 10 e 13, alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.
4. Qualora l’intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.
5. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può rimetterla al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.
6. Qualora uno Stato membro abbia rimesso al Consiglio una decisione presa dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.
Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data alla quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.
Articolo 16
1. Il Consiglio può adottare misure appropriate, in particolare nella situazione prevista all’articolo 15, paragrafo 1. Esso delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. È d’applicazione l’articolo 15, paragrafo 3.
Articolo 17
Qualora, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all’articolo 9, risulti che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l’adozione di misure a norma del capo IV e dell’articolo 15, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, in via eccezionale, l’applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alle regioni in questione, ove ritenga che tali misure, applicate a quel livello, siano più appropriate di misure applicabili all’intera Comunità.
Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Dette misure sono adottate secondo le procedure previste, rispettivamente, agli articoli 9 e 15.
Articolo 18
1. Durante il periodo d’applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si procede a consultazioni in seno al comitato di cui all’articolo 3. Le consultazioni hanno lo scopo di:
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a) |
valutare gli effetti della misura; |
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b) |
verificare se sia necessario mantenerla in vigore. |
2. Se al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 ritiene necessaria l’abrogazione o la modifica di una misura di vigilanza o di salvaguardia adottata a norma dei capi IV e V, la Commissione agisce come segue:
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a) |
se il Consiglio non ha preso alcuna decisione su una misura adottata dalla Commissione, questa modifica o abroga senza indugio la misura e ne riferisce immediatamente al Consiglio; |
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b) |
in tutti gli altri casi, la Commissione propone al Consiglio di abrogare o modificare la misura da esso adottata. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. |
Quando riguarda misure di vigilanza regionale, la decisione si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
1. Il presente regolamento non osta all’adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.
2. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli Stati membri di:
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a) |
divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale; |
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b) |
speciali formalità in materia di cambio; |
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c) |
formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato. |
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da introdurre o da modificare ai sensi del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall’adozione.
Articolo 20
1. Il presente regolamento non osta all’applicazione dei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell’articolo 308 del trattato, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.
2. Le disposizioni degli articoli da 9 a 14 e dell’articolo 18 non si applicano ai prodotti oggetto delle normative di cui al paragrafo 1, per le quali il regime comunitario degli scambi con paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d’importazione.
Gli articoli 15, 17 e 18 non si applicano ai prodotti per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all’importazione.
Articolo 21
Il regolamento (CE) n. 519/94 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.
Articolo 22
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BORG
(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.
(2) Cfr. allegato III.
(3) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.
(4) GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PAESI TERZI
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Armenia |
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Azerbaigian |
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Bielorussia |
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Corea del Nord |
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Kazakstan |
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Russia |
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Tagikistan |
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Turkmenistan |
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Uzbekistan |
|
|
Vietnam |
ALLEGATO III
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
|
Regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio |
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Regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio |
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|
Regolamento (CE) n. 538/95 del Consiglio |
|
|
Regolamento (CE) n. 839/95 del Consiglio |
|
|
Regolamento (CE) n. 139/96 del Consiglio |
limitatamente all’articolo 2 |
|
Regolamento (CE) n. 168/96 del Consiglio |
|
|
Regolamento (CE) n. 752/96 del Consiglio |
|
|
Regolamento (CE) n. 1897/96 del Consiglio |
|
|
Regolamento (CE) n. 847/97 del Consiglio |
|
|
Regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio |
|
|
Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio |
limitatamente all’articolo 22, paragrafi 1 e 2 |
|
Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione |
|
ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento (CE) n. 519/94 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
|
Articolo 3, prima frase |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, seconda frase |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, alinea |
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva, alinea |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, frase iniziale, ultime parole e lettere a), b) e c) |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 5, paragrafi da 2 a 6 |
Articolo 5, paragrafi da 2 a 6 |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), primo comma |
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma |
|
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
|
Articoli da 8 a 14 |
Articoli da 8 a 14 |
|
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 3, primo comma |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma |
|
Articolo 15, paragrafi 4, 5 e 6 |
Articolo 15, paragrafi 4, 5 e 6 |
|
Articoli 16, 17 e 18 |
Articoli 16, 17 e 18 |
|
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
|
Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), alinea |
Articolo 19, paragrafo 2, primo comma, alinea |
|
Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii) |
Articolo 19, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c) |
|
Articolo 19, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma |
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Articolo 20 |
Articolo 20 |
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Articolo 21 |
— |
|
Articolo 22 |
— |
|
Articolo 23 |
— |
|
— |
Articolo 21 |
|
Articolo 24 |
Articolo 22 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato IV |
Allegato II |
|
— |
Allegato III |
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— |
Allegato IV |
|
17.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 626/2009 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2009
che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
|
(1) |
A seguito di un’inchiesta («l’inchiesta originaria»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India. |
1.1. Apertura di un riesame intermedio
|
(2) |
Su richiesta di Hindustan Electro Graphite Limited («HEG» o «la società»), un produttore esportatore indiano soggetto alle misure antidumping in vigore, è stato aperto un riesame intermedio parziale del citato regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. |
|
(3) |
L’esame intermedio parziale è stato aperto sulla base di elementi di prova, a prima vista sufficienti, forniti dalla società, da cui risulta che, per quanto riguarda la società stessa, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo. |
|
(4) |
L’argomento addotto nella domanda di riesame è che il costo di produzione del prodotto in esame è diminuito rispetto all’inchiesta originaria in conseguenza della maggiore efficienza della produzione e che la società ha potuto aumentare sensibilmente i prezzi delle esportazioni. Secondo la società, pertanto, per controbilanciare il dumping non sarebbe più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, basato sul livello di dumping precedentemente stabilito. |
|
(5) |
La Commissione, avendo concluso, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, ha pubblicato un avviso («avviso di apertura») (3) e avviato un’inchiesta di portata limitata all’analisi del dumping. |
1.2. Parti interessate dall’inchiesta
|
(6) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame HEG, i rappresentanti del paese esportatore e l’industria comunitaria. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. |
|
(7) |
La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato una visita di verifica presso la sede di HEG, in Bhopal, India. |
1.3. Periodo dell’inchiesta di riesame
|
(8) |
L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
|
(9) |
Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso dell’inchiesta originaria: elettrodi di grafite del tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili nel codice NC ex 8545 11 00 e i raccordi utilizzati per questi elettrodi, classificabili nel codice NC ex 8545 90 90 , importati insieme o separatamente, originari dell’India. |
2.2. Prodotto simile
|
(10) |
Dal riesame è risultato che i sistemi di elettrodi di grafite prodotti da HEG e venduti sul mercato interno indiano sono simili a quelli esportati nella Comunità e potevano quindi essere considerati prodotto simile al prodotto in esame. |
3. DUMPING
3.1. Valore normale
|
(11) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto in esame sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse almeno pari al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l’esportazione verso la Comunità. Le vendite sul mercato interno di HEG sono risultate rappresentative durante il periodo dell’inchiesta. |
|
(12) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotti venduti sul mercato interno da tale società che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità. |
|
(13) |
Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto venduto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era almeno pari al 5 % del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto per l’esportazione nella Comunità. |
|
(14) |
In seguito, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di sistema di elettrodi di grafite effettuate in quantità rappresentative potevano essere considerate come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata determinata la proporzione di vendite interne redditizie ad acquirenti indipendenti realizzate per ciascun tipo di prodotto esportato nel corso del periodo dell’inchiesta. |
|
(15) |
Per le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di sistema di elettrodi di grafite in quantità rappresentative redditizie per più dell’80 % in volume, il valore normale è stato quindi calcolato in base al prezzo effettivamente praticato sul mercato interno per tutte le transazioni durante il periodo dell’inchiesta. |
|
(16) |
Per tutti gli altri tipi esportati, venduti anche sul mercato interno, per i quali le vendite redditizie erano inferiori all’80 % in volume, il valore normale è stato calcolato sulla base del prezzo di vendita sul mercato interno delle transazioni redditizie durante il periodo dell’inchiesta. |
|
(17) |
Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale, è stato necessario ricorrere ad un altro metodo. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha invece calcolato con il seguente metodo un valore normale costruito. |
|
(18) |
Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di fabbricazione dei tipi esportati un congruo importo per spese generali, amministrative e di vendita («spese GAV») e un congruo margine di profitto. |
|
(19) |
In tutti i casi, le spese GAV e il margine di profitto sono stati determinati secondo il metodo esposto nell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha esaminato se le spese GAV sostenute e i profitti realizzati dal produttore esportatore sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno costituivano dati attendibili e in questo caso ha determinato che erano adeguati per costruire il valore normale. |
3.2. Prezzo all’esportazione
|
(20) |
Poiché tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate da HEG ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame nel corso del PIR, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.3. Confronto
|
(21) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti fattori: sconti, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, costi del credito, e oneri all’importazione. |
3.4. Margine di dumping
|
(22) |
Come disposto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. |
|
(23) |
Il margine di dumping di HEG, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato minimo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. |
4. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
|
(24) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato altresì verificato se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo. |
|
(25) |
Mentre il costo di produzione della società non è diminuito in misura significativa rispetto all’inchiesta originaria, il prezzo all’esportazione del prodotto in esame è aumentato notevolmente durante il PIR; non sono quindi più valide le conclusioni dell’inchiesta originaria relative al dumping. |
|
(26) |
Gli ultimi dati disponibili relativi al periodo successivo al PIR indicano che i prezzi delle importazioni da HEG si sono mantenuti elevati e stabili e confermano quindi che la società ha continuato a non praticare dumping dopo il PIR. |
|
(27) |
È stato inoltre accertato che, durante il PIR, le esportazioni di HEG verso mercati non UE sono state effettuate a prezzi superiori a quelli praticati sul mercato interno indiano. |
|
(28) |
Date queste circostanze, le conclusioni raggiunte per quanto riguarda il PIR possono essere considerate di carattere duraturo. |
5. MISURE ANTIDUMPING
|
(29) |
Come indicato, il livello del dumping praticato da HEG durante il PIR è risultato irrilevante. Si noti tuttavia che, mentre il margine di dumping stabilito per la società interessata nell’inchiesta originaria era del 22,4 %, il dazio antidumping attualmente in vigore nei riguardi di questa società è dello 0 % (4). Questo è dovuto al fatto che sono in vigore dazi compensativi paralleli sulle importazioni del prodotto in esame. In queste circostanze la constatazione di un dumping minimo non ha alcuna incidenza immediata sul livello delle misure attualmente in vigore (5). |
6. INFORMAZIONE DELLE PARTI
|
(30) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti, delle considerazioni e delle constatazioni essenziali dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India, aperto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifica del livello del dazio antidumping in vigore.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.
(3) GU C 164 del 27.6.2008, pag. 15.
(4) Cfr. considerando 30 del regolamento (CE) n. 1629/2004.
|
17.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 627/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MK |
26,9 |
|
ZZ |
26,9 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
114,1 |
|
ZZ |
114,1 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
103,7 |
|
ZZ |
103,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
52,3 |
|
TR |
53,0 |
|
|
ZA |
71,6 |
|
|
ZZ |
59,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
126,4 |
|
BR |
80,9 |
|
|
CL |
88,2 |
|
|
CN |
93,5 |
|
|
NZ |
94,7 |
|
|
US |
92,2 |
|
|
ZA |
82,1 |
|
|
ZZ |
94,0 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
168,4 |
|
CL |
81,3 |
|
|
NZ |
87,2 |
|
|
ZA |
101,0 |
|
|
ZZ |
109,5 |
|
|
0809 10 00 |
HR |
90,0 |
|
TR |
182,1 |
|
|
XS |
103,5 |
|
|
ZZ |
125,2 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
332,5 |
|
US |
236,3 |
|
|
ZZ |
284,4 |
|
|
0809 30 |
TR |
134,2 |
|
ZZ |
134,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
17.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 628/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2009
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2009 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. |
|
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2009 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.10.2009-31.12.2009 (%) |
|
1 |
09.4211 |
0,439 |
|
5 |
09.4215 |
27,345272 |
|
7 |
09.4217 |
62,153962 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
|
17.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2009
relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee
(2009/552/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 215, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 128, secondo comma,
considerando quanto segue:
Con lettera del 5 luglio 2009 il signor Louis MICHEL ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione con effetto successivamente al 14 luglio 2009. Occorre provvedere alla sua sostituzione per la restante durata del suo mandato,
DECIDE:
Articolo 1
Il signor Karel DE GUCHT è nominato membro della Commissione per il periodo dal 17 luglio 2009 al 31 ottobre 2009.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 17 luglio 2009.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
Commissione
|
17.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2009
relativa alle misure C 52/07 (ex NN 64/07) alle quali la Spagna ha dato esecuzione a favore del piano di sostegno al settore tessile e dell’abbigliamento
[notificata con il numero C(2009) 2017]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/553/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver sollecitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma di tali disposizioni (1) e viste queste osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Il 5 luglio 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a un programma di aiuti all’industria tessile attuato dalla Spagna («Plan de apoyo al sector textil y de la confección»: il «piano tessile»). |
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(2) |
Con lettera del 1o agosto 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole d’inviarle tutte le informazioni necessarie relative al suddetto piano tessile. La Spagna ha risposto con lettera del 29 settembre 2006, protocollata il 2 ottobre 2006. |
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(3) |
Il 13 novembre 2007 la Commissione ha deciso d’iniziare il procedimento formale di esame. Dopo la pubblicazione di tale decisione, la Commissione ha ricevuto, rispettivamente il 22 febbraio e il 9 aprile 2008, le osservazioni di due parti terze interessate che hanno preferito mantenere l’anonimato. La Commissione ha chiesto chiarimenti con lettera del 18 aprile 2008, alla quale le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 30 maggio 2008. Il 6 maggio la Commissione aveva trasmesso alle autorità spagnole le osservazioni delle parti terze interessate, alle quali le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 12 giugno 2008. |
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(4) |
L’11 settembre 2008 si è tenuta una riunione tra rappresentanti di vari ministeri spagnoli e la Commissione. Con lettera del 17 settembre 2008 le autorità spagnole hanno inviato informazioni supplementari. |
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(5) |
Il 3 ottobre 2008 e il 19 febbraio 2009, mediante messaggi elettronici la Commissione ha chiesto altre informazioni, che le autorità spagnole hanno inviato il 21 ottobre 2008 e il 20 febbraio 2009. |
2. DESCRIZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE MISURE DI AIUTO
2.1. Obiettivi del piano tessile spagnolo
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(6) |
L’obiettivo del piano tessile è aiutare le imprese dell’industria tessile ad adeguarsi alla piena liberalizzazione commerciale dei prodotti tessili ed a potenziare la propria competitività preservando nel contempo il massimo numero possibile d’imprese e di posti di lavoro in tale settore. Inoltre, il piano si prefiggeva di alleviare le conseguenze negative che la liberalizzazione dei prodotti tessili e dell’abbigliamento causano per i lavoratori e in tutte le aree di tale attività. |
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(7) |
Il piano comprendeva misure dirette a favore delle imprese in materia di ricerca tecnica, progetti innovatori e sviluppo delle esportazioni, mentre altre misure riguardavano più specificamente aspetti della formazione e delle condizioni di assunzione, pur apportando indirettamente un beneficio alle imprese e promuovendo il rilancio delle attività industriali nelle regioni colpite dalla delocalizzazione di imprese del settore. |
2.2. I beneficiari
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(8) |
Il piano tessile si applicava a tutte le imprese del settore tessile e dell’abbigliamento la cui attività industriale era minacciata da accordi collettivi generali conclusi in tale settore o che figuravano ai punti 17, 18.1 e 18.2 della «Clasificación Nacional de Actividades Económicas» (CNAE). Secondo i dati trasmessi dalle autorità spagnole, nel 2001 erano attivi in tale settore 15 438 imprese e 211 831 lavoratori, ma tali cifre si erano ridotte nel 2007 a 11 554 imprese e 140 541 lavoratori ed a soltanto 127 354 lavoratori nel 2008, ossia con un calo del 25 % del numero d’imprese tra il 2001 e il 2007, causato dalla globalizzazione del settore. |
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(9) |
Il settore spagnolo dell’industria tessile e dell’abbigliamento si compone per il 75 % d’imprese in cui lavorano meno di 10 persone e per il 35 % di imprese comprendenti solo uno o due lavoratori. |
2.3. Le misure
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(10) |
Le misure riguardo alle quali la Commissione ha iniziato il procedimento formale di esame sono le seguenti. |
1. Programma di promozione della ricerca tecnica nel settore tessile e dell’abbigliamento
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(11) |
L’obiettivo di questa misura specifica era promuovere progetti di sviluppo industriale e tecnologico atti a rafforzare la capacità tecnologica delle imprese e ad ampliare la cooperazione nella ricerca e sviluppo (R&S) tra le imprese dell’industria tessile e dell’abbigliamento e altri organismi interessati alla ricerca. Era inoltre prevista la diffusione dei relativi risultati. |
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(12) |
I progetti ammissibili a beneficiare di tale misura erano progetti di R&S, investimenti in attivi materiali o immateriali unicamente per piccole e medie imprese (PMI) aventi lo scopo d’incorporare tecnologie progredite nei loro processi di produzione, progetti di diffusione dei risultati delle attività di R&S e progetti relativi alla conclusione e allo sviluppo di accordi di cooperazione tra imprese. |
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(13) |
Secondo le autorità spagnole, questo programma si basava sul regime di aiuti N 415/2004, già approvato (2), e si prefiggeva di promuovere la ricerca tecnica nel settore tessile e dell’abbigliamento. Tra il 2005 e il 2007 il suo bilancio è ammontato a 12,5 milioni di EUR in forma di sovvenzioni e 51 milioni di EUR a titolo di prestiti senza interesse, rimborsabili in 12 anni con un periodo di grazia di 2 anni. |
2. Programma di rilancio delle attività industriali nelle zone colpite dai cambiamenti strutturali del settore tessile
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(14) |
Questa misura mirava a sostenere il rilancio delle attività industriali nelle zone colpite dai cambiamenti strutturali. Erano ammissibili i seguenti progetti:
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(15) |
I fondi apportati ammontavano a 11,1 milioni di EUR tra il 2006 e il 2008 in forma di sovvenzioni ed a 155,2 milioni di EUR in forma di prestiti rimborsabili senza interesse, con 15 anni di ammortamento e periodo di grazia di 5 anni. Le autorità spagnole hanno indicato che tale misura si basava sul regime di aiuti N 101/2005, già approvato (3). |
3. Crediti speciali concessi dalla Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA) (4) per l’ammodernamento di PMI
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(16) |
La misura prevedeva crediti preferenziali, equipollenti ad apporto di capitale, allo scopo di promuovere l’ammodernamento dei prodotti, dei processi di produzione e della gestione di PMI e la costituzione di nuove imprese tecnologiche nelle zone colpite dai cambiamenti strutturali. Erano ammissibili PMI vitali sotto il profilo economico e finanziario. Erano invece escluse le grandi imprese e le imprese in difficoltà. L’ENISA concedeva ai progetti selezionati uno sgravio dello 0,5 % dal tasso d’interesse applicato. Il tasso fisso d’interesse era l’Euribor 1 anno più 0,25 p.p. per crediti con ammortamento da 4 a 8 anni e periodo di grazia da 2 a 6 anni. Per ogni impresa, la sovvenzione massima era di 30 000 EUR. |
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(17) |
Il bilancio stanziato a tale scopo era di 4,07 milioni di EUR tra il 2006 e il 2008. L’elemento di aiuto (bonifico d’interessi di 50 punti di base) doveva essere inferiore alla soglia di 200 000 EUR (5). |
4. Crediti a interesse preferenziale concessi dall’ICO
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(18) |
Nell’ambito di questa misura, le imprese beneficiavano di crediti a interesse preferenziale per investimenti produttivi innovatori. Tali crediti erano basati su un accordo tra il ministero dell’industria, turismo e commercio e, dal 5 settembre 2006, l’ente finanziario pubblico Instituto de Crédito Oficial (ICO). L’ICO agiva da intermediario tra le banche commerciali partecipanti, mentre il ministero dell’industria, turismo e commercio finanziava i tassi preferenziali. Le condizioni di finanziamento erano le seguenti:
Erano escluse dal beneficio di questa misura le imprese o gruppi d’imprese la cui attività principale consisteva nella distribuzione. Il bilancio previsto per questa misura ammontava a 450 milioni di EUR. |
5. Promozione dell’esportazione di prodotti spagnoli (ICEX)
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(19) |
L’Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) aveva predisposto vari aiuti nell’ambito del piano tessile:
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(20) |
Le misure in questione venivano attuate nell’ambito di varie iniziative, quali il Plan Global de la Moda, il Plan Hábitat de España, stand ufficiali, piani settoriali, consorzi di esportazione, piani per l’insediamento all’estero, piani di promozione delle marche spagnole, piani di iniziazione alla promozione all’estero (PIPE), aiuti per la partecipazione a fiere, riunioni di rappresentanti, missioni commerciali, fori d’investimento e di cooperazione tra imprese, creazione e aggiornamento di basi di dati di operatori, campagne d’informazione e pubblicità. |
6. Formazione permanente
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(21) |
L’obiettivo di questa misura era impartire formazione a lavoratori del settore spagnolo dell’industria tessile e dell’abbigliamento, per migliorare le loro qualifiche e quindi potenziare la competitività dell’impresa e adeguarla al ritmo del progresso. |
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(22) |
A norma della legislazione nazionale (6), per finanziare parzialmente i loro programmi specifici di formazione le imprese potevano utilizzare parte dei contributi pagati durante il precedente anno contabile alla cassa centrale della previdenza sociale per programmi specifici di formazione, detraendoli dai loro regolari contributi di previdenza sociale. Nel settore tessile e dell’abbigliamento, erano state maggiorate alcune percentuali:
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(23) |
Inoltre, le imprese beneficiavano di un credito supplementare del 5 % per compensare le ore di lavoro perdute durante la formazione. |
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(24) |
Per beneficiare di queste misure, le imprese dovevano presentare al Servicio Nacional de Empleo Estatal (il Servizio nazionale del lavoro) un piano di riqualificazione professionale, comprendente informazioni relative ai cambiamenti apportati al processo di produzione, all’introduzione di una nuova struttura organizzativa, alla formazione per nuovi macchinari e alla riconversione dei lavoratori licenziati. In un documento a parte, l’impresa doveva indicare gli obiettivi in materia di produttività e di mantenimento dell’occupazione, l’entità economica dell’investimento e il contributo da essa apportato. A titolo supplementare, per il piano di riconversione era necessaria l’approvazione della commissione paritetica del settore (composta per il 50 % da rappresentanti d’imprese e per il 50 % da sindacalisti del settore tessile). |
7. Mantenimento dell’occupazione di lavoratori anziani
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(25) |
Secondo la legislazione generale spagnola, un’impresa avente un dipendente di età superiore a 60 anni può beneficiare di una riduzione del 50 % dei contributi di previdenza sociale. Nell’ambito del piano, l’età è stata anticipata a 55 anni per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che avessero lavorato in tale impresa per almeno cinque anni. |
8. Esenzione dalla garanzia per pagamenti differiti alla previdenza sociale
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(26) |
Il diritto spagnolo generale in materia di previdenza sociale (articolo 33, comma 4 del regio decreto 11 giugno 2004, n. 1415) permette di differire e di pagare a rate i debiti nei confronti della previdenza sociale, se sono soddisfatte determinate condizioni, tra cui la costituzione di garanzie a copertura di tali debiti. Tuttavia, le disposizioni di attuazione (7) conferivano alle autorità spagnole l’autorizzazione a esentare dalla garanzia, «in circostanze eccezionali», i debiti nei confronti della previdenza sociale. |
2.4. Base giuridica del regime
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(27) |
La base giuridica della misura 1 (punti 10-13) è l’ordinanza ITC/217 del 4 febbraio 2005 (8), che si basa a sua volta sul regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (9). |
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(28) |
La misura 2 (punti 14 e 15) si basava sulle misure dell’aiuto N 101/2005 approvato dalla Commissione con la decisione C(2005) 1523 (di cui al punto 15) e dell’aiuto XR/70/2007 nell’ambito del regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale (10). |
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(29) |
La base giuridica della misura 3 (punti 16 e 17) è la legge 29 dicembre 2005, n. 30 (11). |
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(30) |
La base giuridica della misura 4 (punto 18) è la suddetta legge 30/2005, settantunesima disposizione aggiuntiva, Actión del Instituto de Crédito Official credito ufficiale per i prestiti a favore d’imprese nei settori tessile, delle calzature, del mobilio e dei giocattoli. |
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(31) |
La misura 5 (punti 19 e 20) si basava sull’articolo 14, comma 1, lettera d) e sull’articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 17 novembre 2003, n. 38. |
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(32) |
La misura 6 (punti 21-24) è disciplinata dal regio decreto 1o agosto 2003, n. 1046 e dall’ordinanza TAS/500 del 13 febbraio 2004. |
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(33) |
La norma generale relativa alla misura 7 (punto 25) è sancita nel regio decreto legge 9 giugno 2006, n. 5. |
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(34) |
La misura 8 (punto 26) è disciplinata dall’articolo 33, comma 4 del regio decreto 11 giugno 2004, n. 1415. |
2.5. Durata del regime
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(35) |
A quanto risulta, il piano tessile è stato firmato nel giugno 2006 ed è stato in applicazione fino al 31 dicembre 2008. Secondo le informazioni inviate dalle autorità spagnole il 17 settembre 2008, non è prevista la proroga della durata del piano (come è indicato del resto al suo articolo I.2). La misura 1 è stata applicata dal 2005 al 2007. |
3. MOTIVI PER L’APERTURA DEL PROCEDIMENTO
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(36) |
Nella decisione del 13 novembre 2007 d’iniziare il procedimento formale di esame («decisione d’iniziare il procedimento»), la Commissione ha espresso dubbi riguardo alla compatibilità delle misure con il mercato comune e ha accennato al possibile cumulo indebito tra le differenti misure previste nel piano tessile:
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4. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA
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(37) |
Le autorità spagnole hanno sostenuto che la decisione d’iniziare il procedimento era contraria alla giurisprudenza nella causa Italgrani II (14). |
Misura 1
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(38) |
Le autorità spagnole hanno chiarito che, oltre alla base giuridica dell’aiuto N 415/2004, ossia una misura a favore di grandi imprese la cui applicazione si è conclusa il 31 dicembre 2007 e che esse avevano menzionato in lettere precedenti, era di applicazione anche il regime XS 50/2005 (15) destinato alle PMI, già approvato, che scadeva il 30 giugno 2007. |
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(39) |
I fondi effettivamente erogati sono ammontati a 14,24 milioni di EUR in sovvenzioni e 36,72 milioni di EUR in crediti rimborsabili senza interesse con 12 anni di ammortamento. Il 21 ottobre 2008 le autorità spagnole hanno confermato di aver rispettato le condizioni indicate nel regime, dichiarando che il regime N 415/2004 non era stato e non sarebbe stato in applicazione dopo il 31 dicembre 2007 e che il regime XS 50/2005 non era stato e non sarebbe stato in applicazione dopo il 30 giugno 2008. |
Misura 2
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(40) |
Le autorità spagnole hanno chiarito che il regime N 101/2005 era scaduto con l’entrata in vigore del regolamento n. 1628/2006 (16). In seguito, le autorità spagnole hanno notificato il regime N 430/2006, che fu revocato il 26 gennaio 2007. Dopo di allora, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole il 30 maggio 2008, le misure si basavano sul regime XR/70/2007 (17). Ai termini del comma 4 dell’ordinanza ITC/1014/2005 e del comma 4 dell’ordinanza ITC/3098/2006, modificato dal comma 3 dell’ordinanza ITC/643/2007, l’industria delle fibre sintetiche non era ammissibile a beneficiare dei regimi N 101/2005 e XR/70/2007. |
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(41) |
D’altro canto, le autorità spagnole hanno confermato che la misura poteva essere qualificata d’investimento iniziale, come indicato nell’ordinanza ministeriale ITC/643/2007, del 2 ottobre 2007, recante modifica dell’ordinanza ITC/3098/2006 (18). La descrizione dei beneficiari figurante nel comma 4 dell’ordinanza ministeriale ITC/643/2007 corrispondeva alla definizione d’investimento iniziale indicata negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (19) e nel regolamento n. 1628/2006. |
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(42) |
I fondi erogati sono ammontati a 10,97 milioni di EUR in sovvenzioni ed a 150,8 milioni di EUR in crediti rimborsabili. |
Misura 3
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(43) |
Le autorità spagnole hanno confermato che le beneficiarie erano esclusivamente PMI. L’importo massimo dell’aiuto, stimato a 30 000 EUR per impresa, era stato calcolato sulla base di un credito massimo di 1 milione di EUR. Dal 1o gennaio 2006 al 13 gennaio 2008 il beneficio di tale misura è stato concesso a10 imprese ed è stato negato ad altre 23. Non è stato concesso lo sgravio di 0,5 punti percentuali del tasso d’interesse. |
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(44) |
Il 30 maggio 2008 e durante la riunione dell’11 settembre 2008 le autorità spagnole hanno fatto notare che il finanziamento era stato concesso alle normali condizioni di mercato, escludendone tuttavia le grandi imprese e le imprese in difficoltà. Le autorità spagnole hanno confermato tale asserzione per iscritto con lettera del 21 ottobre 2008 e si sono impegnate a non applicare questa misura fino alla scadenza del piano. |
Misura 4
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(45) |
La base giuridica di questa misura era il regolamento de minimis. Il credito massimo per ogni beneficiario era stato fissato a 2,3 milioni di EUR. Le soglie de minimis sono state sempre rispettate. Gli importi non potevano cumularsi con altri aiuti se in tal modo si superava la soglia de minimis permessa. Di conseguenza, tutti i beneficiari dovevano compilare un modulo di dichiarazione annuale. L’ICO preparava ogni anno dati ufficiali relativi a tale misura, che venivano inviati agli istituti di credito che collaboravano con l’ICO stesso. |
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(46) |
Fino al settembre 2008, sul totale di 450 milioni di EUR erano stati erogati 54,79 milioni di EUR. L’importo massimo dei crediti era di 2,3 milioni di EUR. I tassi d’interesse si situavano tra il 5,59 % e il 4,94 %, dopo che il tasso europeo di riferimento per la Spagna era stato fissato al 5,19 %. Le autorità spagnole hanno confermato di aver applicato dal 1o luglio 2008 la nuova comunicazione sui tassi di riferimento (20). Secondo le autorità spagnole, gli organismi finanziari partecipanti determinavano il margine da aggiungere al tasso di riferimento. Inoltre, l’ICO trasmetteva loro informazioni sui margini medi applicati in Spagna, basandosi sui dati forniti dalla Banca di Spagna. |
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(47) |
Il 21 ottobre 2008 le autorità spagnole hanno presentato un quadro generale degli aiuti de minimis concessi nel 2006, 2007 e 2008, allegando le corrispondenti dichiarazioni. Le autorità spagnole si sono impegnate a rispettare in futuro il regolamento de minimis. |
Misura 5
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(48) |
Le misure in questione erano misure generali aperte a tutti i settori. Le attività sovvenzionate erano analoghe a quelle menzionate nell’articolo 5 del regolamento sulle PMI. Era molto difficile calcolare l’importo dell’aiuto, poiché la misura veniva applicata a intermittenza, in forma indiretta e senza molta precisione. |
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(49) |
I fondi erogati tra il 2006 e il 2008 ammontavano a 7,5 milioni di EUR. Le autorità spagnole hanno indicato che la misura, della quale beneficiavano anche grandi imprese, rientrava nel regolamento de minimis. |
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(50) |
Per quanto riguarda l’applicazione del regolamento de minimis, le autorità spagnole hanno spiegato che l’ICEX esigeva che ogni beneficiario presentasse una dichiarazione dell’aiuto ricevuto, in rapporto alle spese minime ammissibili, a norma dell’articolo 14, comma 1, lettera d) della legge 17 novembre 2003, n. 38. I beneficiari erano tenuti a informare l’ICEX di successive sovvenzioni. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera m), l’ICEX deve verificare la compatibilità con altri aiuti ricevuti per le medesime spese ammissibili. Le autorità spagnole hanno presentato una tabella nella quale è indicato che gli aiuti de minimis concessi dall’ICO e dall’ICEX dal 2006 al 2008 nel settore tessile e dell’abbigliamento non superavano il massimale di 200 000 EUR per ogni impresa nell’arco di tre anni contabili. |
Misura 6
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(51) |
La misura aveva carattere generale, anche se il suo obiettivo prioritario era il sostegno alle PMI. Quindi solo le imprese con meno di 5 dipendenti potevano ricevere importi superiori a quelli da esse versati l’anno precedente alla cassa della previdenza sociale. Gli altri beneficiari potevano soltanto recuperare una percentuale dei contributi versati a fini speciali di formazione nell’anno contabile in corso. Secondo le autorità spagnole, l’intensità dell’aiuto era di circa l’11,3 % per le PMI e del 20 % per le grandi imprese. Il bilancio previsto ammontava a 50 000 EUR all’anno. |
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(52) |
Fino al 13 gennaio 2008, soltanto un’impresa era stata selezionata per la misura. Le autorità spagnole hanno confermato che, nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (21), le imprese in difficoltà erano escluse da questo regime di aiuti. |
Misura 7
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(53) |
Le autorità spagnole hanno fatto osservare che le imprese potevano beneficiare di tale misura soltanto se i loro dipendenti di età superiore a 55 anni lavoravano presso di loro da almeno 5 anni, il che riduceva l’ammissibilità di circa il 50 %. I beneficiari erano perlopiù donne (53 %) e per il 76 % avevano qualifiche e formazione molto basse, per cui avrebbero avuto difficoltà a farsi assumere altrove. |
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(54) |
Le autorità spagnole hanno fatto osservare che l’articolo 137, paragrafo 1 e l’articolo 4 del trattato conferiscono agli Stati membri l’autonomia in materia di previdenza sociale. |
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(55) |
Fino al 1o gennaio 2008, 2 015 imprese hanno beneficiato del regime, per 6 313 lavoratori, il che corrisponde al 16,6 % delle imprese del settore e al 4,5 % dei lavoratori del settore. Il 56 % delle imprese hanno beneficiato della misura per un solo lavoratore, il 30 % per 2, 3 o 4 lavoratori e il 13 % per 5-30 lavoratori; soltanto l’1 % per più di 30 lavoratori. 1 428 imprese hanno ricevuto una sovvenzione inferiore a 500 EUR. Il bilancio previsto per questa misura era di 15 milioni di EUR all’anno. L’aiuto medio per ogni lavoratore di 55-58 anni di età è stato di 151 EUR al mese, il che corrisponde a un’intensità dell’8,3 % del costo del lavoro. Per i lavoratori di 59 anni l’aiuto è ammontato 44 EUR al mese, equivalente al 2,6 % del costo del lavoro. Solo il 5,2 % dei lavoratori del settore erano ammissibili a questa misura. L’incidenza media per le imprese è stata dello 0,3 % del costo del lavoro. |
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(56) |
Nonostante la sua denominazione, tale misura si prefiggeva non di mantenere l’occupazione ma di costituire un’alternativa al pensionamento anticipato. Inoltre, le autorità spagnole hanno sostenuto che l’importo di 151 EUR al mese fosse un incentivo sufficiente per mantenere al posto di lavoro il dipendente invece di assumere la medesima persona senza dichiararla. |
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(57) |
La misura poteva applicarsi alle imprese del settore industriale delle fibre sintetiche se tali imprese svolgevano la propria attività principale nel settore tessile e se erano incluse nel contratto collettivo del settore tessile e dell’abbigliamento e non in quello delle industrie chimiche. Di conseguenza, la possibilità che i produttori di fibre sintetiche beneficiassero di tale misura era minima. |
Misura 8
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(58) |
Con lettera del 17 settembre 2008, le autorità spagnole hanno confermato che si trattava di un aiuto generale e che alle imprese del settore tessile ammesse al piano tessile non era stata concessa nessuna moratoria fiscale. |
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(59) |
Il 21 ottobre 2008 le autorità spagnole si sono impegnate nel senso che, nell’ipotesi improbabile che un’impresa del settore tessile o dell’abbigliamento chiedesse l’esenzione dalla garanzia a copertura di ritardi nei pagamenti, tale domanda sarebbe stata trattata secondo la normativa generale e non basandola sul piano tessile. |
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(60) |
Infine, le autorità spagnole si sono impegnate a rispettare la legislazione comunitaria per quanto riguarda il cumulo di misure de minimis. |
5. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI
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(61) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni di due parti che hanno preferito mantenere l’anonimato. |
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(62) |
Le prime osservazioni esprimevano rifiuto nei confronti dell’aiuto settoriale di Stato a favore dell’industria tessile in quanto comportava distorsione della concorrenza; si dichiaravano favorevoli all’orientamento assunto dalla Commissione nella decisione d’iniziare il procedimento e facevano notare che il piano tessile non indicava limiti per quanto riguardava i benefici che poteva ricevere ciascuna impresa. Si sosteneva che le giustificazioni fatte valere dalle autorità spagnole erano insufficienti. L’aiuto per la R&S era utile, ma doveva limitarsi alle PMI. Si riteneva inoltre che si dovesse escludere l’aiuto per attivi immateriali, del quale è facile fare un uso indebito. Erano invece giudicate positivamente le misure a favore della formazione di dipendenti licenziati dell’industria tessile, ma concedere un abbuono dell’80 % dei contributi di previdenza sociale poteva beneficiare i dipendenti soltanto in forma indiretta ed era inaccettabile. Se le imprese tessili ricevevano maggiori vantaggi rispetto ad altri settori per il versamento a rate dei debiti nei confronti della previdenza sociale, si sarebbe trattato di un aiuto di Stato illegittimo. |
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(63) |
Le altre osservazioni riguardavano i prezzi estremamente bassi dell’impresa Geotexan sul mercato spagnolo, che potevano esser dovuti all’applicazione del piano tessile spagnolo. |
6. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI
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(64) |
Le autorità spagnole hanno sostenuto che nella decisione d’iniziare il procedimento la Commissione non aveva qualificato come aiuti di Stato le misure in oggetto, ma si era limitata a prospettare la possibilità che lo fossero. Inoltre, la Spagna ha fatto osservare che la sovvenzione per la formazione concessa alle imprese avente un totale di dipendenti tra 50 e 249 configurava un incremento del 20 % e non dell’80 %. L’intensità rispettava i limiti indicati all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alla formazione (22). Inoltre, il beneficiario della misura di aiuto alla formazione era il lavoratore, che poteva rimanere nell’impresa o migliorare le sue possibilità di trovare un altro lavoro. |
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(65) |
Riguardo alla seconda osservazione, le autorità spagnole hanno sostenuto che le argomentazioni erano tardive e non corroborate da prove. L’obiettivo del piano tessile era adeguare le imprese del settore alla liberalizzazione del mercato, non favorire la posizione di nessuna impresa in particolare. Per menzionare un caso concreto, l’impresa Geotexan è stata costituita nel 2004. I criteri di ammissibilità per mantenere al lavoro i dipendenti anziani richiedevano che fossero attestati più di cinque anni di servizio nell’impresa, il che non era possibile nel caso della Geotexan. Non vi sono documenti che provino che la Geotexan abbia beneficiato di misure di aiuto alla formazione. In ogni caso, essa avrebbe ricevuto una sovvenzione di 970 EUR all’anno, il che non sarebbe un fattore decisivo per sviluppare una politica aggressiva dei prezzi. |
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(66) |
In conclusione, le osservazioni non presentavano fatti o motivazioni giuridiche nuove ed erano presentate in termini generici, senza apportare prove: dunque non se ne doveva tener conto. |
7. VALUTAZIONE
7.1. Carattere di aiuto di Stato delle misure
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(67) |
Come dispone l’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
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(68) |
Secondo le autorità spagnole, la misura 3 non era stata applicata: lo sgravio dello 0,5 dei tassi d’interesse non era stato concesso e il finanziamento era stato effettuato alle normali condizioni di mercato. La Commissione aveva chiesto alle autorità spagnole informazioni sui tassi d’interesse effettivamente concessi alle 10 imprese beneficiarie. Le autorità spagnole hanno risposto il 13 marzo 2009. Soltanto in due casi il tasso d’interesse era inferiore al tasso di riferimento più basso dell’anno (un credito di 300 000 EUR e un altro di 100 000 a un tasso d’interesse del 4,114 % nel 2007, quando il tasso di riferimento più basso era del 4,62 %). Data la scarsa differenza tra queste due percentuali, la Commissione deve concludere che l’aiuto di Stato sarebbe stato talmente esiguo da situarsi al di sotto del massimale de minimis. Le autorità spagnole si sono impegnate a non applicare tale misura fino alla scadenza del piano. La Commissione deve quindi concludere che l’importo dell’aiuto era inferiore al massimale de minimis e che non si tratta quindi di un aiuto di Stato. |
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(69) |
Riguardo alle misure 4 e 5, le autorità spagnole hanno indicato che esse rientrano nel regolamento della Commissione sugli aiuti de minimis, e che quindi non costituiscono un aiuto di Stato. Di conseguenza, la Commissione deve esaminare se siano state rispettate le condizioni del regolamento de minimis. |
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(70) |
Riguardo alla misura 4, le autorità spagnole hanno comprovato di aver rispettato in passato il regolamento de minimis e si sono impegnate a rispettarlo in futuro. Inoltre, esse hanno confermato di rispettare la nuova comunicazione sui tassi di riferimento validi dal 1o luglio 2008. |
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(71) |
Riguardo alla misura 5, il regolamento de minimis escludeva gli aiuti destinati a promuovere le esportazioni. In generale, gli aiuti all’esportazione sono definiti all’articolo 1, lettera d), nella loro forma tradizionale, come «gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione». Inoltre, secondo il considerando 6 del regolamento de minimis: «Non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato». Dunque, se l’aiuto è concesso per la partecipazione collettiva a fiere, rientra nel regolamento de minimis (23). Con lettera del 30 maggio 2008 le autorità spagnole hanno confermato che la misura era intesa come stimolo per le imprese che sino ad allora non avevano esportato in fiere internazionali, il che soddisfaceva la suddetta condizione. L’aiuto per creare infrastrutture d’informazione mediante portali Internet non costituisce un aiuto all’esportazione e rientra quindi nel regolamento de minimis. Infine, la prestazione di servizi di consulenza per promuovere il potenziale di esportazione delle imprese è prevista nel regolamento de minimis, e quindi non rientra nella definizione di aiuti all’esportazione. |
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(72) |
Nondimeno, la Commissione continuava a dubitare che le autorità spagnole avessero rispettato in passato il regolamento de minimis. e quindi aveva chiesto loro, ai termini dell’articolo 3, paragrafo 3 di tale regolamento, di dimostrare di averlo rispettato in passato riguardo alle misure 4 e 5. Inoltre, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento de minimis, la Commissione aveva chiesto alle autorità spagnole che s’impegnassero a rispettare il regolamento in futuro. Il che presupponeva che fosse stato rispettato il limite massimo di 200 000 EUR per impresa per tutti i tre gli anni contabili, con particolare riguardo alla possibilità di cumulo con altre misure del piano tessile basate sulle medesime spese ammissibili. Come si è detto al punto 47, le autorità spagnole hanno comprovato di aver rispettato in passato il regolamento de minimis e si sono impegnate a rispettarlo in futuro. Di conseguenza, le misure 4 e 5 non si configurano come aiuti. |
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(73) |
La misura 8 consiste in un aiuto generale previsto dalla legge spagnola che, secondo le autorità spagnole, non è mai stato applicato nel piano tessile. Se, successivamente, un’impresa chiedesse una moratoria fiscale, le autorità spagnole si sono impegnate ad applicare la normativa generale e non la misura in oggetto. Poiché non è stata applicata nel caso in oggetto, tale misura non può configurarsi come aiuto di Stato. |
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(74) |
Le misure 1, 2, 6 e 7 sono state concesse mediante risorse statali. Sembra che tali misure conferiscano un vantaggio selettivo alle imprese del settore tessile e dell’abbigliamento in misura superiore alle condizioni previste dalla normativa generale, favorendo tali imprese. Nel settore tessile e dell’abbigliamento vi sono ingenti scambi commerciali e quindi tali misure possono incidere sugli scambi tra Stati membri. Esse costituiscono dunque un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. |
7.2. Compatibilità con il mercato comune
Misure 1 e 2
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(75) |
Riguardo alla misura 1, la Commissione ha concluso che il regime di aiuti N 415/2004, già approvato, si applica soltanto alle grandi imprese e alle attività di R&S ammissibili: spese per il personale e per le attrezzature ed equipaggiamenti necessari, costi della consulenza esterna, spese di gestione e spese generali supplementari derivanti dall’attività di ricerca. Il bilancio era di 16 milioni di EUR per le sovvenzioni e di 74,45 milioni di EUR per i crediti agevolati. |
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(76) |
Il piano tessile definiva come ammissibili i seguenti progetti per le grandi imprese: progetti di R&S, progetti di diffusione dei risultati delle attività di R&S e progetti relativi alla conclusione e allo sviluppo di accordi di cooperazione tra imprese. Il bilancio era di 12,5 milioni di EUR per le sovvenzioni e 51 milioni di EUR per i crediti agevolati. |
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(77) |
Il 13 gennaio 2008 le autorità spagnole hanno ribadito la loro intenzione di rispettare le condizioni imposte nell’ambito del regime. Su tale base, la Commissione deve concludere che la misura 1 a favore delle grandi imprese risponde ai criteri indicati nel regime. |
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(78) |
Riguardo alla misura 1 a favore delle PMI, le quali secondo il piano tessile costituiscono il suo obiettivo centrale, le autorità spagnole hanno indicato che essa rientrava nel regime di aiuti XS 50/2005. Gli obiettivi di questo regime consistono nel promuovere progetti di ricerca per le PMI, potenziare la cooperazione tra PMI e organismi di ricerca e diffondere i risultati della ricerca. Come il precedente regime, anche questo copre le spese per il personale e per le attrezzature ed equipaggiamenti necessari, i costi della consulenza esterna, le spese di gestione e le spese generali supplementari derivanti dall’attività di ricerca, oltre agli investimenti in attivi patrimoniali materiali e immateriali e in servizi di consulenza. Il bilancio annuale era di 22 milioni di EUR, da erogare in forma di sovvenzioni e di crediti agevolati. |
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(79) |
I progetti ammissibili nell’ambito del piano tessile erano progetti di R&S, investimenti in attivi patrimoniali materiali e immateriali effettuati per incorporare tecnologie progredite nei processi di produzione, progetti di diffusione dei risultati delle attività di R&S e progetti relativi alla conclusione e allo sviluppo di accordi di cooperazione tra imprese. |
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(80) |
La Commissione ritiene che la misura 1 applicabile alle PMI soddisfi i criteri indicati nel regime di aiuti N 415/2004, già approvato, e nel regime di aiuti XS 50/2005. |
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(81) |
La misura 2 era stata basata sul regime di aiuti N 101/2005, in applicazione dal giugno al 1o novembre 2006, già approvato. L’obiettivo di tale regime era promuovere la ristrutturazione di zone industriali in declino in regioni assistite. Il regime era aperto a tutte le imprese industriali che effettuassero investimenti in regioni assistite, ad eccezione dei settori carbonifero, siderurgico e delle fibre sintetiche. L’aiuto sarebbe stato erogato in forma di crediti senza interessi della durata massima di 10 anni, compresi 5 anni di grazia. Il bilancio previsto era di 400 milioni di EUR. |
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(82) |
Il piano tessile rispetta i criteri di base, tranne uno relativo ai crediti senza interesse, che avevano durata massima di 15 anni con periodo di grazia di 5 anni invece della durata massima di 10 anni indicata al punto 11 del regime. Dopo aver esaminato questo punto, la Commissione deve accettarlo, dato che il capo I 7.2 dell’ordinanza ITC/3098/2006 precisa che la durata massima sarebbe stata di 10 anni più un periodo di grazia di 5 anni. Di conseguenza, la Commissione deve concludere che la misura 2 soddisfa i criteri indicati nel regime. |
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(83) |
Il 3 luglio 2006 le autorità spagnole avevano notificato ancora una volta il regime (N 430/2007) per adeguarlo ai nuovi orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale (24) e il 26 gennaio 2007 lo revocarono per basarlo sul regolamento n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (25). Il 20 marzo 2007 fu adottato il regime XR/70/2007. |
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(84) |
I progetti ammissibili, secondo l’ordinanza ITC/3098/2006 e l’ordinanza ITC/643/2007, riguardavano infrastrutture tecniche, creazione di parchi tecnologici, trasferimenti di conoscenze specialistiche, rafforzamento e diversificazione dell’economia locale, creazione di nuove attività industriali, sviluppo dei settori maturi e creazione ed espansione di settori emergenti. L’industria delle fibre sintetiche non era ammissibile. La misura era qualificata come investimento iniziale. |
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(85) |
La Commissione ritiene quindi che la misura 2 soddisfi i criteri indicati nel regime di aiuti N 101/2005 e nel regime XR/70/2007, già approvati. |
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(86) |
D’altro canto, le autorità spagnole si sono impegnate a non applicare le misure in oggetto dopo la scadenza dei regimi sui quali esse si basavano. La Commissione ritiene dunque che le misure 1 e 2 rientrino nei suddetti regimi e si configurino pertanto come aiuti compatibili. |
Misura 6
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(87) |
La Commissione ritiene che questa misura, relativa alla formazione specifica, non rientri nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, a norma del quale determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (26) né nel precedente regolamento sugli aiuti alla formazione, poiché la misura in oggetto non riguarda un «nuovo posto di lavoro» e di essa beneficiano anche grandi imprese. |
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(88) |
La Commissione deve quindi valutarla basandosi direttamente sull’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, secondo il quale gli aiuti intesi ad agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. |
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(89) |
La Commissione valuterà la compatibilità della misura 6 per analogia (27) con il regolamento sugli aiuti alla formazione per il periodo dal 2006 e il 1o agosto 2008 e con il regolamento generale di esenzione per categoria per il periodo dal 29 agosto al 31 dicembre 2008. |
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(90) |
L’intensità degli aiuti per la formazione specifica era del 19,96 % per le PMI e del 20 % per le grandi imprese. L’intensità degli aiuti era molto inferiore al 35 % stabilito dal regolamento sugli aiuti alla formazione per trattare le domande relative a tali aiuti e al 25 % stabilito all’articolo 39 del regolamento generale di esenzione per categoria. |
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(91) |
Del resto, gli importi differiscono appena dalla normativa generale. L’incremento dipende dal numero degli effettivi e dai contributi versati alla previdenza sociale l’anno precedente. Le condizioni per beneficiare della misura erano molto restrittive, poiché le imprese dovevano elaborare un piano che doveva essere approvato dalla commissione paritetica (vedere il punto 24). |
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(92) |
Il 20 febbraio 2009 le autorità spagnole hanno confermato che già al punto I. 1.A, lettera c) del piano tessile si teneva conto degli effetti dell’incentivo supplementare per le grandi imprese ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento generale di esenzione per categoria. Infatti le imprese richiedenti dovevano presentare al Servizio nazionale del lavoro un piano di riqualificazione professionale, indicando nei particolari gli obiettivi in termini di occupazione e le misure specifiche. Il Servizio nazionale del lavoro accertava che fossero rispettate una o più delle disposizioni del suddetto articolo del regolamento generale di esenzione per categoria. Il piano doveva comprendere un documento nel quale si dovevano esporre gli obiettivi in materia di produttività e di mantenimento dell’occupazione e indicare l’entità dell’investimento in questione. Inoltre. la commissione paritetica elaborava una relazione sul piano di riconversione professionale presentato da ogni impresa o gruppo. In base alle informazioni indicate nel piano e nella relazione presentata dagli osservatori industriali, lo Stato membro accertava che fossero soddisfatti i criteri relativi agli effetti d’incentivo per le grandi imprese. |
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(93) |
La Commissione deve concludere che le ripercussioni di tali aiuti sulla concorrenza sono molto limitate. A suo parere, dunque, la misura in questione non altera le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Di conseguenza, la Commissione deve ritenere tale misura compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. |
Misura 7
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(94) |
Anche la misura 7 viene attuata mediante risorse statali e sembra favorire il settore. Riguardo alla sua compatibilità, essa non sembra rientrare pienamente nel disposto dell’articolo 15 del vigente regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) né nel regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (28), poiché 37 imprese sul totale delle 11 544 attive nel settore nel 2007 sono grandi imprese e la misura non riguarda nuovi posti di lavoro. Tal misura va quindi valutata in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (29). |
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(95) |
Gli aiuti di Stato consistenti in sovvenzioni salariali allo scopo di incrementare la domanda di lavoratori svantaggiati possono apportare alle imprese incentivi supplementari ad accrescere il grado di occupazione di questa categoria di lavoratori. I lavoratori in questione rientrano nella categoria dei lavoratori svantaggiati perché hanno più di 50 anni. Per il 76 %, i lavoratori in età tra 55 e 59 anni avevano formazione e qualifiche basse, il che rendeva impossibile il loro passaggio ad altri settori in caso di licenziamento. Per quanto riguarda l’entità numerica dei lavoratori in questione, soltanto 10 215 dei 123 574 lavoratori del settore nel 2008 erano in età tra 55 e 59 anni e soltanto 6 700, ossia il 5,2 % del totale dei lavoratori del settore, avevano lavorato nell’impresa per più di 5 anni con contratto a tempo indeterminato. Per ogni impresa, l’intensità della misura era dello 0,3 % del suo costo del lavoro, una percentuale molto inferiore al livello del 50 % delle spese ammissibili stabilito all’articolo 40 del regolamento generale di esenzione per categoria. Anche l’incidenza della misura era esigua, poiché riguardava principalmente (per il 74 %) microimprese e l’importo dell’aiuto era minimo (lo 0,3 % del costo del lavoro). Sebbene l’incidenza finanziaria per l’impresa fosse minima, secondo le autorità spagnole essa costituiva un incentivo a mantenere i lavoratori in questione al loro posto di lavoro per qualche altro anno invece di licenziarli o di assumerli senza dichiararli. L’aiuto sembrava quindi necessario, proporzionato e ben orientato verso la fascia d’età dei lavoratori svantaggiati. |
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(96) |
Per quanto riguarda gli effetti negativi dell’aiuto, si deve considerare che la misura s’incentrava esclusivamente nel settore tessile e dell’abbigliamento, un’industria in declino che dal 2001 aveva registrato una perdita del 40 % dei posti di lavoro. |
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(97) |
Dopo aver controbilanciato gli effetti positivi e negativi, si è concluso che l’aiuto aveva effetti positivi, in quanto motivava, soprattutto le più piccole imprese, a mantenere al loro posto fino al compimento dei 60 anni i lavoratori di età superiore a 55 anni, invece di assumerli senza dichiararli, mentre la distorsione della concorrenza sarebbe stata probabilmente limitata dato il ridottissimo importo dell’aiuto. |
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(98) |
Di conseguenza, la misura 7 è compatibile con il mercato comune e risponde al disposto dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. |
8. CONCLUSIONE
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli aiuti concessi dalla Spagna mediante le misure 1 e 2, descritte ai punti 11-15, relative a un programma di promozione della ricerca tecnica ed a un programma di rilancio delle attività industriali nel settore tessile e dell’abbigliamento sono coperte dall’approvazione dei regimi N 415/2004 e N 101/2005 e dai regimi XS 50/2005 e XS 70/2007, e non costituiscono quindi aiuti di Stato.
2. Le misure 3, 4 e 5, descritte ai punti 16-20, relative a crediti preferenziali concessi dall’ENISA per l’ammodernamento di PMI, a crediti a interesse preferenziale concessi dall’ICO e alla promozione delle esportazioni effettuata dall’ICEX, sono inferiori al massimale stabilito nel regolamento de minimis e non costituiscono quindi aiuti di Stato.
3. Gli aiuti concessi dalla Spagna mediante le misure 6 e 7, descritte ai punti 21-25, con le quali si offre formazione permanente ai lavoratori e si preserva l’occupazione dei lavoratori anziani nel settore tessile e dell’abbigliamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 239 dell’11.10.2007, pag. 12.
(2) Decisione C(2004) 4709 della Commissione, del 1o dicembre 2004, relativa alle misure N 415/2004: Promozione della ricerca tecnologica nel settore tessile (2005-2007) (GU C 72 del 24.3.2006, pag. 2).
(3) Decisione C(2005) 1532 della Commissione, del 18.5.2005, Aiuti alla ristrutturazione (GU C 235 del 23.9.2005, pag. 3).
(4) L’ENISA è un ente pubblico vincolato al ministero dell’industria, turismo e commercio tramite la direzione generale Politica per le piccole e medie imprese.
(5) A norma del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis). (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
(6) Regio decreto 23.3.2007, n. 395; ordinanza TAS 2307 del 27.7.2007 e legge 26.12.2007 n. 51.
(7) Regio decreto 11 giugno 2004, n. 1415, articolo 33, comma 4, lettera d).
(8) Boletín Oficial del Estado (BOE: Gazzetta ufficiale spagnola) del 9.2.2005.
(9) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.
(10) GU C 169 dell’21.7.2007, pag. 18.
(11) Legge finanziaria, ventisettesima disposizione aggiuntiva.
(12) GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 29.
(13) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).
(14) Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 1994 nella causa C-47/91, Italia contro Commissione (Italgrani II), Racc. 1992, pag. I-4635.
(15) XS 50/2005: Programma di promozione della ricerca tecnica per il settore tessile/confezioni (GU C 19 del 26.1.2006, pag. 3) (NdT: sic nel testo originale).
(16) Regolamento(CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 29).
(17) GU C 169 del 21.7.2007, pag. 18.
(18) BOE del 10.10.2006.
(19) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).
(20) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
(21) Comunicazione della Commissione: Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).
(22) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.
(23) Cfr. anche la decisione della Commissione, del 24 settembre 2002, relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» (GU L 91 dell’8.4.2003 pag. 13) e in particolare il punto 72: «non costituiscono […] normalmente aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato».
(24) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).
(25) GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 29.
(26) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
(27) Cfr. la decisione C(2004) 1356 def. della Commissione del 2 giugno 2004 sul caso N 443/03, Secondo circuito acqua, Belgio (NdT: Non disponibile in lingua italiana).
(28) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.
(29) Cfr. la motivazione delle misura A2 nella decisione della Commissione nel caso N 244/2008, Programma Español del calzado, los curtidos y la marroquinería (Programma spagnolo nel settore delle calzature, delle pelli conciate e della lavorazione del cuoio) (GU C 52 del 5.3.2009, pag. 1).