ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.180.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 180

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
11 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 608/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 609/2009 della Commissione, dell'8 luglio 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 610/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (Versione codificata)

5

 

*

Regolamento (CE) n. 611/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante rettifica del regolamento (CE) n. 1276/2008 relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

15

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/536/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 luglio 2009, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

16

 

 

Commissione

 

 

2009/537/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 luglio 2009, che modifica l’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2009) 5314]  ( 1 )

18

 

 

2009/538/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 luglio 2009, che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2009) 5373]

20

 

 

2009/539/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 luglio 2009, che modifica la decisione 2000/96/CE relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5457]  ( 1 )

22

 

 

2009/540/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 luglio 2009, che modifica la decisione 2002/253/CE per quanto riguarda la definizione dei casi ai fini della dichiarazione dell’influenza A(H1N1) alla rete di sorveglianza comunitaria [notificata con il numero C(2009) 5465]  ( 1 )

24

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 438/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (GU L 128 del 27.5.2009)

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

11.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/1


REGOLAMENTO (CE) N. 608/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

36,3

ZZ

36,3

0707 00 05

TR

89,1

ZZ

89,1

0709 90 70

TR

101,9

ZZ

101,9

0805 50 10

AR

55,8

MK

25,1

TR

41,9

ZA

64,8

ZZ

46,9

0808 10 80

AR

88,4

BR

75,2

CL

86,7

CN

90,9

NZ

98,4

US

98,7

UY

116,5

ZA

81,3

ZZ

92,0

0808 20 50

AR

91,4

CL

84,4

NZ

87,2

ZA

100,8

ZZ

91,0

0809 10 00

TR

203,3

XS

107,8

ZZ

155,6

0809 20 95

TR

284,5

ZZ

284,5

0809 30

TR

124,7

ZZ

124,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


11.7.2009   

IT

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L 180/3


REGOLAMENTO (CE) N. 609/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto in forma di granuli composto da (% in peso):

betaina anidra

95,8

acqua

1,5

stearato di calcio (agente antiagglomerante)

1,0

con la parte restante costituita da impurità.

Il prodotto è impiegato nelle preparazioni utilizzate per l'alimentazione degli animali.

2923 90 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 1 a) e 1 f) del capitolo 29 e dal testo dei codici NC 2923 e 2923 90 00.

Oltre alla betaina anidra e all'acqua, il prodotto contiene soltanto stearato di calcio (agente antiagglomerante) e impurità, di conseguenza rispetta la formulazione delle note 1 a) e 1 f) del capitolo 29.

La betaina non è una vitamina o una provitamina della voce 2936, ma un sale d'ammonio quaternario intramolecolare [si vedano le Note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2923, quarto paragrafo, punto 6)]. Pertanto il prodotto deve essere classificato alla voce 2923.


11.7.2009   

IT

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L 180/5


REGOLAMENTO (CE) N. 610/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (4), prevede all’articolo 71, paragrafo 5, che un contingente tariffario di 1 000 tonnellate di carni bovine sia aperto a decorrere dal 1o febbraio 2003, con un incremento annuo di tale contingente di 100 t.

(3)

È necessario che il contingente in questione sia gestito per mezzo di titoli d’importazione. A tal fine, fatte salve talune deroghe, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6) e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (7).

(4)

Il Cile si è impegnato a rilasciare, per i prodotti in causa, dei certificati di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile. È necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d’impiego.

(5)

Il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell’11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (8) prevede, per vari contingenti di carni bovine, dei certificati di autenticità validi per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1o luglio di un anno. Ai fini di una gestione uniforme, occorre stabilire modalità di applicazione analoghe per il contingente di carni bovine originarie del Cile.

(6)

Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

(7)

È opportuno rammentare che il rimborso integrale dei dazi all’importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1o febbraio 2003 è effettuato conformemente alle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (9) e alle disposizioni di cui agli articoli 878 e successivi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (10).

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito del contingente tariffario previsto dall’articolo 71, paragrafo 5, dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, i prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento originari del Cile possono essere importati in esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune, per periodi compresi tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Per ciascun periodo d’importazione, il quantitativo dei prodotti di cui al primo paragrafo è indicato nell’allegato I.

Articolo 2

Il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 382/2008 sono d’applicazione, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 3

1.   I titoli di importazione fanno sorgere un obbligo di importazione dal paese specificato. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì».

2.   La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d’ordine 09.4181 e una delle diciture elencate nell’allegato II.

Articolo 4

1.   Un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile è redatto dall’organismo emittente di cui all’articolo 8 conformemente al disposto dell’articolo 7.

L’originale del certificato di autenticità e una copia di esso debitamente certificata sono presentati all’autorità competente dello Stato membro interessato (di seguito «l’autorità competente») unitamente alla prima domanda di titolo d’importazione corrispondente al certificato di autenticità.

2.   Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, l’autorità competente vista il certificato di autenticità indicando i quantitativi utilizzati.

3.   L’autorità competente rilascia il titolo di importazione immediatamente dopo aver accertato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali in merito. In caso contrario, il titolo d’importazione non può essere rilasciato.

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 4, l’autorità competente può rilasciare un titolo d’importazione in uno dei seguenti casi:

a)

viene presentato l’originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;

b)

non viene presentato l’originale del certificato di autenticità e non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;

c)

viene presentato l’originale del certificato di autenticità e sono pervenute le relative informazioni della Commissione ma alcuni dati non corrispondono.

2.   Nei casi enunciati al paragrafo 1, l’importo della cauzione da costituire per il titolo d’importazione è pari all’importo corrispondente, per i prodotti in causa, all’aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune applicabile il giorno della richiesta del titolo d’importazione.

Dopo aver ricevuto, secondo i casi, l’originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e dopo aver verificato la conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione di cui al primo comma.

La presentazione all’autorità competente dell’originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d’importazione in causa costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (11) per la cauzione di cui al primo comma.

Gli importi non svincolati della cauzione di cui al primo comma sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.

Articolo 6

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio.

Tuttavia, la loro validità non può oltrepassare il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

Articolo 7

1.   Il certificato di autenticità di cui all’articolo 4 è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all’allegato III, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2.

2.   Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale del Cile.

3.   Ogni certificato di autenticità è individuato da un numero di rilascio, assegnato dall’organismo emittente di cui all’articolo 8. Le copie recano lo stesso numero di rilascio dell’originale.

4.   L’originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest’ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

5.   Per essere valido, un certificato di autenticità dev’essere correttamente compilato e vistato dall’organismo emittente di cui all’articolo 8.

Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell’organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un sigillo stampato.

Articolo 8

1.   L’organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità (di seguito «l’organismo emittente»), il cui nome figura nell’allegato IV, deve:

a)

impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

b)

impegnarsi a comunicare alla Commissione, almeno una volta la settimana, qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2.   L’allegato IV può essere riveduto dalla Commissione qualora l’organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 9

La Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri le impronte del timbro utilizzato dall’organismo emittente nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità, comunicati dall’autorità del Cile.

Articolo 10

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, sono effettuate in conformità degli allegati V, VI e VII del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 297/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IX.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26.

(3)  Cfr. allegato VIII.

(4)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(7)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(8)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

(9)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(10)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(11)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


ALLEGATO I

Prodotti che formano oggetto della concessione tariffaria di cui all’articolo 1:

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso di riduzione dei dazi doganali

%

Quantitativo annuo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010

(Peso netto in tonnellate)

Incremento annuo a decorrere dal 1o luglio 2010

(Peso netto in tonnellate)

09.4181

0201 20

0201 30 00

0202 20

0202 30

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (1)

100

1 650

100


(1)  Si intende per «carne congelata» la carne che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, presenta una temperatura interna pari o inferiore a –12 °C.


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 2

:

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 610/2009

:

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 610/2009

:

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 610/2009

:

in danese

:

Forordning (EF) nr. 610/2009

:

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 610/2009

:

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 610/2009

:

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 610/2009

:

in inglese

:

Regulation (EC) No 610/2009

:

in francese

:

Règlement (CE) no 610/2009

:

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 610/2009

:

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 610/2009

:

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 610/2009

:

in ungherese

:

610/2009/EK rendelet

:

in maltese

:

Regolament (KE) Nru 610/2009

:

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 610/2009

:

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 610/2009

:

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 610/2009

:

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 610/2009

:

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 610/2009

:

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 610/2009

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 610/2009

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 610/2009


ALLEGATO III

Modello di formulario per il certificato di autenticità

Image


ALLEGATO IV

Organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità:

Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile

Teatinos 20 — Oficina 55

Santiago

Chile


ALLEGATO V

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 610/2009

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 610/2009

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: …………. al: ………….


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4181

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO VI

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 610/2009

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 610/2009

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativi non utilizzati

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4181

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO VII

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 610/2009

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 610/2009

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione).


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativi immessi in libera pratica

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4181

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO VIII

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione

(GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26)

 

Regolamento (CE) n. 1118/2004 della Commissione

(GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10)

limitatamente all’articolo 9

Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione

(GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27)

limitatamente all’articolo 5 e all’allegato V

Regolamento (CE) n. 567/2007 della Commissione

(GU L 133 del 25.5.2007, pag. 13)

 

Regolamento (CE) n. 332/2008 della Commissione

(GU L 102 del 12.4.2008, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 749/2008 della Commissione

(GU L 202 del 31.7.2008, pag. 37)

limitatamente all’articolo 1 e all’allegato I


ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 297/2003

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articoli da 2 a 9

Articoli da 2 a 9

Articolo 9 bis

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 10, primo comma

Articolo 12

Articolo 10, secondo comma

Allegato I

Allegato I

Allegato I A

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IX


11.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/15


REGOLAMENTO (CE) N. 611/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

recante rettifica del regolamento (CE) n. 1276/2008 relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 170, lettera c), e l’articolo 194, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (2), l’articolo 11, paragrafo 5, e l’allegato II di detto regolamento corrispondono rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce i criteri per l’analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (3). In particolare, la lettera a) dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008 corrisponde al primo trattino dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3122/94. Tuttavia, mentre l’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 3122/94 fa riferimento ai criteri enunciati nell’intero secondo comma dell’articolo 1 del medesimo regolamento, l’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1276/2008 accenna soltanto ai criteri di cui al punto 1 dell’allegato II di quest’ultimo regolamento.

(2)

Poiché la comunicazione relativa all’analisi dei rischi deve contemplare tutti gli elementi di rischio pertinenti, come già disposto dal regolamento (CE) n. 3122/94, occorre rettificare l’enunciato dell’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1276/2008 laddove esso limita il riferimento al solo punto 1 dell’allegato II dello stesso regolamento.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le misure prese, in particolare le istruzioni comunicate ai competenti servizi nazionali, per l’applicazione di un sistema di selezione in base ad un’analisi di rischio, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato II;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53.

(3)  GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

11.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

(2009/536/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

considerando quanto segue:

(1)

La strategia di Lisbona, rinnovata nel 2005, ha posto l’accento sulla crescita e sull’occupazione. Gli orientamenti a favore dell’occupazione, indicati nella strategia europea per l’occupazione, e gli indirizzi di massima per le politiche economiche sono stati adottati in forma di pacchetto integrato, conferendo così alla strategia europea per l’occupazione il ruolo di leader nell’attuazione degli obiettivi di Lisbona in materia di occupazione e di mercato del lavoro.

(2)

L’esame dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri, figurante nella relazione comune sull’occupazione, mostra che gli Stati membri dovrebbero proseguire ogni loro iniziativa nei seguenti settori prioritari: attrarre e mantenere un maggior numero di persone nel mercato del lavoro; incrementare l’offerta di manodopera e modernizzare i sistemi previdenziali; migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese; nonché incrementare gli investimenti nel capitale umano migliorando l’istruzione e le competenze.

(3)

Data l’attuale crisi economica, gli orientamenti dovrebbero inoltre servire a rispondere alle sfide del momento, che consistono in un aumento della disoccupazione e dell’esclusione sociale. Le politiche da adottare a breve termine comprendono politiche integrate di «flessicurezza» per facilitare il passaggio al mercato del lavoro, misure di adattamento dei disoccupati ai posti di lavoro disponibili e aggiornamento delle competenze.

(4)

Alla luce dell’esame dei programmi nazionali di riforma, effettuato dalla Commissione, è opportuno concentrarsi principalmente sulla loro attuazione efficace e tempestiva, prestando particolare attenzione agli obiettivi convenuti, ai parametri e alla partecipazione delle parti sociali.

(5)

Gli orientamenti a favore dell’occupazione sono stati adottati nel 2008 con un periodo di validità di tre anni, durante il quale il loro aggiornamento dovrebbe essere rigorosamente limitato.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di far ricorso al Fondo sociale europeo per attuare gli orientamenti a favore dell’occupazione.

(7)

Data la natura integrata del pacchetto degli indirizzi di massima e degli orientamenti, gli Stati membri dovrebbero attuare appieno gli indirizzi di massima per le politiche economiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione di cui all’allegato della decisione 2008/618/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (3) sono mantenuti per il 2009 e sono presi in considerazione dagli Stati membri nelle rispettive politiche a favore dell’occupazione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1)  Parere dell’11 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.


Commissione

11.7.2009   

IT

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L 180/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2009

che modifica l’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2009) 5314]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/537/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettera f), primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’atto di adesione della Bulgaria e della Romania ha accordato alla Bulgaria periodi di transizione per permettere ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di conformarsi al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (1).

(2)

La Bulgaria ha fornito garanzie a conferma che tre stabilimenti di trasformazione del latte hanno portato a termine il processo di ammodernamento e sono quindi completamente conformi alla legislazione comunitaria. Uno di tali stabilimenti è autorizzato a ricevere e a trasformare latte crudo conforme e non conforme senza separazione. È quindi opportuno includerlo nell’elenco di cui al capitolo I dell’appendice dell’allegato VI. Uno stabilimento di trasformazione del latte di cui al capitolo I trasformerà unicamente latte crudo conforme e sarà quindi approvato come stabilimento UE di trasformazione del latte. È quindi opportuno eliminare detto stabilimento dall’elenco di cui al capitolo I dell’appendice dell’allegato VI.

(3)

L’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania va pertanto modificata di conseguenza.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice dell’allegato VI all’atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO

Il capitolo I dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificato come segue:

1)

è aggiunta la voce seguente:

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

Città, via o zona, regione

«47

2812010

ET “Mladost-2-Yanko Yanev”

gr.Yambol, ul. “Yambolen” 13»

2)

è soppressa la voce seguente:

N.

n. vet.

Nome dello stabilimento

Città, via o zona, regione

«22

BG 2012043

“Agroprodukt” OOD

gr.Sliven

kv.Industrialen»


11.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2009) 5373]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, sono i soli facenti fede)

(2009/538/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 25 e l’articolo 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce delle esperienze acquisite dall’avvio del Fondo, è opportuno estendere il periodo di ammissibilità dei programmi annuali al fine di consentire agli Stati membri di attuare il Fondo in modo efficace e di adattare il calendario per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale.

(2)

È inoltre opportuno adattare la procedura di presentazione per gli Stati membri del programma annuale riveduto.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha attuato la decisione n. 574/2007/CE nel suo diritto interno ed è quindi vincolata dalla presente decisione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2) e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3). Il Regno Unito non è pertanto da quella vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4). L’Irlanda non è pertanto da quella vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6).

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/456/CE della Commissione (7) è così modificata:

1)

nell’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini della revisione del programma annuale approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’atto di base, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione il progetto riveduto di programma annuale almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di ammissibilità. La Commissione esamina e approva nei tempi più brevi il programma riveduto, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 4, dell’atto di base.»;

2)

nell’allegato V, parte A, punto 4.1, la frase «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere al 30 giugno dell’anno N + 2 (N = anno del programma annuale in oggetto)» è sostituita dalla seguente: «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere sei mesi dopo il termine di ammissibilità delle spese»;

3)

nell’allegato XI, il punto I.4.1 è sostituito dal seguente:

«1.

I costi relativi a un progetto devono essere sostenuti ed i relativi pagamenti devono essere effettuati (tranne in caso di ammortamento) dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento che approva i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità si estende fino al 30 giugno dell’anno N (8) + 2, il che significa che i costi relativi a un progetto devono essere sostenuti prima di tale data.

4)

nell’allegato XI, il punto V.3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le attività correlate all’assistenza tecnica e i pagamenti corrispondenti devono essere effettuati dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento con la quale sono stati approvati i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità dura almeno fino al termine stabilito per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a tutti i programmi annuali per i quali alla data della sua adozione non è stato ancora effettuato il pagamento del saldo.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.

(8)  Dove “N” è l’anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.»;


11.7.2009   

IT

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L 180/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

che modifica la decisione 2000/96/CE relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 5457]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/539/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) elenca determinate malattie trasmissibili da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria, tra cui le «malattie a prevenzione vaccinale». Questa categoria comprende le malattie per le quali sono già disponibili vaccini e quelle per cui sono a disposizione le conoscenze scientifiche e tecniche che consentono la produzione di un vaccino entro un periodo relativamente breve.

(2)

Un nuovo virus influenzale patogeno, di cui è stata registrata la trasmissione tra esseri umani, è emerso recentemente nel Nord America e si è già diffuso a diversi Stati membri. Poiché questo nuova situazione epidemica presenta un rischio significativo di pandemia influenzale, conformemente al regolamento sanitario internazionale (2005) l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito la malattia causata da tale virus come un’emergenza sanitaria di portata internazionale.

(3)

Questa nuova malattia deve essere classificata nella categoria delle «malattie a prevenzione vaccinale», anche se non è ancora disponibile un vaccino, poiché sono disponibili le conoscenze scientifiche e tecniche per l’elaborazione e la produzione del vaccino non appena sarà identificato in modo definitivo il ceppo in questione.

(4)

Tale virus è compreso alla voce «Influenza» di cui al punto 2.1 dell’allegato I della decisione 2000/96/CE. Tuttavia, visto il potenziale pandemico rappresentato da questo virus e l’esigenza di un coordinamento immediato ed efficiente tra la Comunità e gli Stati membri in quest’ambito, il virus deve essere menzionato specificamente come uno dei possibili tipi di virus influenzale. A sua volta questa menzione specifica consente l’adozione di una definizione specifica del caso a norma della decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e quindi permette una comunicazione di informazioni più mirata all’interno della rete di sorveglianza comunitaria conformemente all’articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE.

(5)

La decisione 2009/363/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha già introdotto una definizione specifica per il caso dell’influenza A(H1N1) nell’allegato della decisione 2002/253/CE. Occorre pertanto che la presente decisione abbia effetto retroattivo in modo da garantire che sia applicabile alla stessa data della decisione 2009/363/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2.1 dell’allegato I della decisione 2000/96/CE, il termine «Influenza» è sostituito da «Influenza inclusa l’influenza A(H1N1)».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 30 aprile 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(2)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50

(3)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 44.

(4)  GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 58.


11.7.2009   

IT

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L 180/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

che modifica la decisione 2002/253/CE per quanto riguarda la definizione dei casi ai fini della dichiarazione dell’influenza A(H1N1) alla rete di sorveglianza comunitaria

[notificata con il numero C(2009) 5465]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2 della decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la definizione dei casi di cui all’allegato di tale decisione va adattata per quanto necessario sulla base dei dati scientifici più recenti.

(2)

La decisione 2002/253/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha introdotto una nuova definizione in relazione alla recente comparsa nel Nord America di un focolaio di un nuovo virus dell’influenza e ai recenti casi registrati in diversi Stati membri.

(3)

L’Organizzazione mondiale della sanità nel frattempo ha dato una definizione ufficiale alla malattia attuale con il termine «Influenza A(H1N1)». È pertanto necessario aggiornare la decisione 2002/253/CE in modo da utilizzare questa denominazione invece di quella utilizzata nella decisione 2009/363/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione 2002/253/CE il titolo «NUOVO VIRUS INFLUENZALE A(H1N1) [DETTO ANCHE VIRUS DELL’INFLUENZA O DELLA FEBBRE SUINA A(H1N1) E VIRUS DELL’INFLUENZA MESSICANA] (1)» è sostituito da «INFLUENZA A(H1N1)».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 44.

(3)  GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 58.


Rettifiche

11.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/25


Rettifica del regolamento (CE) n. 438/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 128 del 27 maggio 2009 )

A pagina 58, articolo 2, paragrafo 2:

anziché:

«09.4197»,

leggi:

«09.0115».