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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.179.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/532/CE |
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Commissione |
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2009/533/CE |
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2009/534/CE |
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2009/535/CE |
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Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione della sostanza BAS 650 F nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5369] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 598/2009 DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2009
che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito denominato: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure provvisorie
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 194/2009 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («USA» o «paese interessato»). |
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(2) |
Con il regolamento (CE) n. 193/2009 (3) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America nel parallelo procedimento antidumping. |
1.2. Fase successiva del procedimento
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(3) |
In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure compensative provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza. |
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(4) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure compensative definitive sulle importazioni di biodiesel originario degli USA e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni. |
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(5) |
Il governo degli Stati Uniti («governo degli USA») e altre parti interessate hanno espresso il loro rammarico per la decisione di concedere solo sedici giorni per la presentazione di osservazioni sulle conclusioni provvisorie nonché per la decisione di respingere le richieste avanzate da alcune parti per una proroga significativa di tale termine. |
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(6) |
L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di base dispone che le parti interessate possono essere informate degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. A tal riguardo, la prassi prevede che, al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un regolamento che istituisce le misure provvisorie, la Commissione informi tutte le parti interessate da un procedimento e fissi un termine entro il quale le parti possono presentare le loro osservazioni. Tale prassi è stata osservata nel presente procedimento. Per quanto riguarda il termine riconosciuto alle parti per la presentazione delle loro osservazioni, il regolamento di base non specifica la durata del termine da concedere. Nel presente procedimento è stato deciso di concedere un periodo di sedici giorni (in seguito esteso a diciassette giorni) in considerazione della complessità del procedimento stesso e della necessità di rispettare quanto prescritto dall'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, ovvero che l'inchiesta deve essere conclusa entro tredici mesi dall'avvio. |
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(7) |
Per quanto riguarda l'aliquota del dazio fissata per le società statunitensi che non si sono manifestate e non hanno collaborato all'inchiesta, l'aliquota del dazio provvisorio è stata fissata al livello più basso tra il margine di sovvenzione più elevato e il margine di pregiudizio più elevato constatati per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato. L'aliquota così calcolata era quella stabilita dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento provvisorio (aliquota «tutte le altre società», 237,0 EUR la tonnellata). Il governo statunitense ritiene che tale aliquota sia punitiva e calcolata inadeguatamente, se si tiene conto dei fatti disponibili. È del parere che, per basarsi sui dati disponibili secondo quanto disposto dall'articolo 28 del regolamento di base, occorre prima di tutto stabilire che una parte interessata ha rifiutato di fornire o non ha comunicato le «informazioni necessarie» (4). Il governo degli USA ritiene che si debba invece applicare l'aliquota media ponderata calcolata per le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione. |
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(8) |
In risposta a tale osservazione va detto che, nella fase iniziale, la Commissione ha inviato il modulo di campionamento, la denuncia e l'avviso di apertura alle società elencate nella denuncia (oltre 150). Una copia del modulo per il campionamento è stata allegata anche alla nota verbale inviata alla missione degli Stati Uniti d'America presso le Comunità europee all'atto dell'apertura del procedimento, con preghiera di trasmetterla ai produttori esportatori negli Stati Uniti. Inoltre il National Biodiesel Board (associazione dei produttori degli Stati Uniti), che è stato parte interessata fin dall'inizio del presente procedimento, rappresenta numerose società del settore del biodiesel negli Stati Uniti d'America. |
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(9) |
Nell'avviso di apertura, come pure nella lettera di accompagnamento allegata al modulo per il campionamento è stata richiamata l'attenzione sulle conseguenze dell'omessa collaborazione. Come illustrato al considerando 8 del regolamento provvisorio, oltre 50 società si sono manifestate nel contesto dell'operazione di campionamento e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine prescritto di quindici giorni. Tali società rappresentavano oltre l'80 % del totale delle importazioni di biodiesel dagli Stati Uniti d'America nella Comunità. |
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(10) |
Successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, è stato chiesto alle autorità degli Stati Uniti d'America di fornire ulteriori informazioni. In particolare è stato loro chiesto di invitare gli eventuali altri produttori esportatori di biodiesel degli Stati Uniti, diversi da quelli elencati all'articolo 1 e nell'allegato del regolamento provvisorio, che non erano conosciuti all'atto dell'apertura del procedimento e che non avevano in precedenza rifiutato di collaborare, a manifestarsi (5). |
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(11) |
Le autorità degli Stati Uniti d'America hanno fornito un elenco contenente i nomi di oltre 100 altre società (produttori esportatori) degli Stati Uniti d'America. È stato verificato se nell'elenco vi fossero società che erano già state invitate a collaborare nella fase di apertura del procedimento. Dall'inchiesta è risultato che numerose società comprese nell'elenco erano già state invitate a collaborare durante il campionamento, ma all'epoca avevano scelto di non farlo. In altre parole, queste società conoscevano le conseguenze dell'omessa collaborazione a norma dell'articolo 28 del regolamento base. |
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(12) |
Tuttavia per quanto riguarda le società (oltre 40) dell'elenco che non erano note alla Commissione all'atto dell'apertura del presente procedimento, è stato osservato che la richiesta con la quale le autorità USA venivano invitate a fornire informazioni su quelle società era stata avanzata successivamente all'istituzione delle misure provvisorie. È stato pertanto deciso di aggiungere tali società all'allegato del presente regolamento e di applicare loro la stessa aliquota del dazio applicata alle società che avevano chiaramente collaborato ma non erano state inserite nel campione. Queste società sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva procedere all'istituzione di misure definitive e sono state invitate a trasmettere le loro osservazioni in merito alla proposta di inserire i loro nomi nell'allegato del presente regolamento. |
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(13) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il governo degli USA ha espresso il proprio apprezzamento per la proposta di applicare il dazio medio ponderato a un numero aggiuntivo di società. Tuttavia secondo il governo degli USA mancava una spiegazione del perché ad altre società fosse applicata l'aliquota del dazio relativa a «tutte le altre società». In tale contesto si osservi che per le società che erano state invitate a cooperare durante il campionamento le spiegazioni sono già state fornite nei considerando precedenti. Per quanto concerne i produttori/esportatori statunitensi che non sono stati informati individualmente dell'inchiesta né vengono citati nell'elenco di cui al considerando 11, si osservi innanzitutto che fin dall'apertura dell'inchiesta è stato fatto il possibile per contattare società negli Stati Uniti eventualmente interessate al procedimento (cfr. considerando 8 e 10 precedenti). Inoltre, successivamente all'istituzione delle misure provvisorie sono stati compiuti ulteriori sforzi, come illustrato al considerando 10, per individuare altre società: ciò ha portato all'aggiunta di oltre 40 società nell'elenco delle società alle quali applicare il dazio medio ponderato. Si ritiene che grazie a questi ampi sforzi sia stata data alle società statunitensi del settore del biodiesel ogni possibilità di manifestarsi. Si fa altresì rilevare che l'associazione industriale interessata è stata coinvolta nel procedimento sin dalla sua apertura. Si ritiene pertanto che alle società che non si sono manifestate debba applicarsi l'aliquota del dazio relativa a «tutte le altre società». |
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(14) |
Una società che aveva risposto al modulo per campionamento ed era quindi stata inserita nell'allegato del regolamento provvisorio ha chiesto che la società madre venisse aggiunta all'elenco di società di cui all'allegato. Tale società ha anche chiesto di modificare, nell'allegato, le città indicate a fianco del nome delle due società, in modo che l'indicazione riflettesse correttamente l'indirizzo di fatturazione delle società. |
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(15) |
Dopo aver esaminato la richiesta di questa società si è deciso di aggiungere anche la società madre nell'allegato del presente regolamento, trattandosi dell'unica società collegata attiva nel settore del biodiesel indicata nella risposta della società al modulo per il campionamento. È stata modificata anche la città indicata per le due società. |
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(16) |
Due società che hanno collaborato hanno chiesto che i loro nomi venissero eliminati dall'allegato in quanto hanno dichiarato di non operare come produttori esportatori. I nomi delle società sono quindi stati eliminati dall'elenco. |
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(17) |
Si ricorda che l'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il mese di gennaio del 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). |
1.3. Campionamento dei produttori comunitari e dei produttori esportatori degli USA
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(18) |
In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori degli USA, si confermano i considerando da 6 a 10 del regolamento provvisorio. |
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(19) |
Alcune parti hanno espresso osservazioni in merito alla rappresentatività del campione dei produttori comunitari. Tali osservazioni sono riprese nei considerando da 77 a 81. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(20) |
Si ricorda che nell'avviso di apertura il prodotto che secondo la denuncia sarebbe stato oggetto di sovvenzione è stato definito come segue: esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noti come «biodiesel»), in forma pura o in miscela. |
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(21) |
La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del fatto che la situazione economica dei produttori di biodiesel comunitari era stata influenzata dal biodiesel e da tutte le miscele di biodiesel contenenti diesel di origine minerale prodotti e sovvenzionati negli USA ed esportati nella Comunità. In linea con le caratteristiche dei produttori di biodiesel statunitensi interessati e del mercato interno degli USA, nella definizione del prodotto in esame si voleva comprendere il biodiesel anche quando incluso nelle miscele di biodiesel. Si è tuttavia ritenuto che la definizione del prodotto in esame che figura nell'avviso di apertura e al considerando 20 potesse risultare ambigua sotto il profilo dei produttori e dei tipi di prodotti destinati ad essere oggetto dell'inchiesta o ad essere esclusi dalla stessa. |
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(22) |
D'altra parte, ai fini dell'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio, in particolare per stabilire i margini di sovvenzione e il livello di eliminazione del pregiudizio è risultato necessario individuare chiaramente i tipi di prodotto oggetto dell'inchiesta. |
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(23) |
In linea con le caratteristiche del mercato statunitense, il prodotto in esame è stato definito in via provvisoria come segue: esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noti come «biodiesel»), in forma pura o in miscele superiori a B20. Di conseguenza il prodotto in esame comprendeva il biodiesel puro (B100) e tutte le miscele contenenti oltre il 20 % di biodiesel («prodotto in esame»). Si è ritenuto che questa soglia fosse idonea per distinguere chiaramente tra i vari tipi di miscele destinate ad essere ulteriormente miscelate, da un lato, e quelle destinate al consumo diretto sul mercato statunitense, dall'altro. |
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(24) |
L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti. |
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(25) |
Le parti interessate hanno fatto pervenire obiezioni sulle definizioni del prodotto in esame e del prodotto simile, contestandole entrambe contemporaneamente con le stesse argomentazioni, senza distinguere affatto tra il concetto di prodotto in esame e prodotto simile nel quadro del procedimento. |
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(26) |
Si ricorda che al concetto di prodotto in esame si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 4 del regolamento di base, mentre l'articolo 1, paragrafo 5, del medesimo regolamento precisa che cosa si intende per «prodotto simile». Di conseguenza, le obiezioni avanzate verranno analizzate separatamente. |
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(27) |
Una parte ha espresso dubbi sul fatto che miscele con un basso tenore di biodiesel (ad esempio, il B21) possano continuare a essere considerate biodiesel al pari del biodiesel puro (B100) o di miscele analoghe, composte principalmente di biodiesel con un più basso tenore di diesel minerale (ad esempio, B99). Secondo quanto da essa sostenuto, l'inchiesta ha riguardato in pratica il B100 e il B99 e tutti i calcoli del dumping e del pregiudizio sarebbero stati effettuati in rapporto a questi due tipi di prodotto. A suo avviso, la fissazione di una soglia appena superiore alla miscela B20, che è la miscela a basso tenore di biodiesel venduta direttamente ai consumatori statunitensi, determina una definizione artificiosa del prodotto in esame. |
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(28) |
La stessa parte ha espresso dubbi sul fatto che una miscela con un tenore di biodiesel del 20 % possa ancora essere definita come carburante biodiesel e non come diesel minerale, il quale non rientra nella definizione del prodotto in esame. Secondo quanto compreso da questa parte, l'UE sarebbe favorevole alla creazione di una nuova voce doganale (6) per il biodiesel nel sistema armonizzato (SA). A suo parere, la Commissione ha ampliato la definizione del prodotto nel presente procedimento con conseguente aumento dei tipi di prodotto interessati dall'istituzione delle misure. |
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(29) |
Inoltre la parte ritiene che all'epoca dell'inchiesta non esistesse una soglia specifica per stabilire che cos'è il biodiesel ai fini della classificazione nella voce 3824 90 91 della nomenclatura combinata (NC), specificamente creata per il biodiesel nell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2008. Alla luce della regola 3 b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (7), la parte ha espresso dubbi sulla possibilità di considerare biodiesel una miscela contenente meno del 50 % di biodiesel. Ha inoltre ricordato che gli esempi di miscele citati nel questionario della Commissione avevano un elevato tenore di biodiesel e lasciavano quindi intendere che il prodotto in esame fosse costituito soltanto dal biodiesel e dalle miscele con un tenore di biodiesel molto elevato. |
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(30) |
La parte ha sostenuto inoltre che l'UE non può modificare la definizione del prodotto in esame, mantenendo un diverso prodotto simile. La parte rinvia all'articolo 15, paragrafo 1 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Secondo la parte le conclusioni relative alle sovvenzioni e al pregiudizio vengono elaborate sulla base del B100 e del B99 e i codici della tariffa doganale statunitense (HTS) (8) utilizzati nell'inchiesta non risultano comprendere prodotti contenenti solo il 20 % di biodiesel. Essa ha ricordato anche le conclusioni provvisorie comunicate ai produttori statunitensi di biodiesel inseriti nel campione, che dimostrano che tali produttori hanno venduto miscele costituite esclusivamente da vari tipi di biodiesel. Di conseguenza, il prodotto in esame dovrebbe essere circoscritto ai prodotti contenenti il 100 % di biodiesel (B100), anche se derivato da varie materie prime agricole, o alle miscele contenenti il 99 % di biodiesel (B99). |
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(31) |
La parte ha citato una sentenza recente della Corte di giustizia (9) relativa alle importazioni di nitrato di ammonio e ha concluso che il fondamento logico di tale sentenza si applica anche al presente procedimento e che il biodiesel presente nelle miscele in concentrazioni non molto elevate non può essere oggetto dell'inchiesta e delle misure, giacché non si tratta del prodotto simile, ossia quello contenente solo biodiesel (B100) o il 99 % di biodiesel (B99), per il quale sono state formulate le conclusioni sul dumping e sul pregiudizio. |
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(32) |
Le parti non hanno prodotto prove o riferimenti giuridici atti a dimostrare la non corretta definizione del prodotto in esame nella presente inchiesta. Il disposto dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 4, del regolamento di base fornisce orientamenti in merito alla definizione del prodotto in esame. L'articolo 1, paragrafo 1, recita: «Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio. » |
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(33) |
Come enunciato al considerando 21, la denuncia conteneva elementi di prova prima facie del fatto che la situazione economica dei produttori di biodiesel comunitari era stata influenzata dal biodiesel e da tutte le miscele di biodiesel contenenti diesel di origine minerale prodotti negli USA ed esportati nella Comunità a prezzi sovvenzionati. |
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(34) |
Le parti non hanno presentato prove idonee a dimostrare l'artificiosità della soglia fissata nel regolamento provvisorio per distinguere chiaramente il prodotto in esame dal prodotto non in esame. Come enunciato ai considerando 26 e 28 del regolamento provvisorio, dall'inchiesta è emerso che la miscela B20 e potenzialmente le miscele con un tenore più basso erano vendute direttamente ai consumatori statunitensi. L'inchiesta ha rivelato anche che il mercato della miscelazione e il mercato dei prodotti di consumo sono mercati distinti con clienti diversi: esiste un mercato in cui il biodiesel e le sue miscele sono destinati a un'ulteriore miscelazione ad opera degli operatori commerciali e degli operatori che effettuano la miscelazione e un mercato in cui le miscele sono destinate alla rete di distribuzione e quindi ai consumatori. Quanto al prodotto in esame, fissare la soglia al di sopra della miscela B20 ha consentito di operare una distinzione netta, evitando confusioni tra i prodotti, i mercati e le varie parti negli Stati Uniti. La richiesta è stata pertanto respinta. |
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(35) |
È comune in tutte le inchieste antisovvenzione che le singole società oggetto dell'inchiesta non producano e vendano tutti i tipi di prodotto compresi nella definizione del prodotto in esame. Può accadere che alcune società producano una gamma molto ridotta di tipi di prodotto, a fronte di altre che ne producono una gamma più ampia. Ciò non incide però sulla definizione del prodotto in esame. Si ritiene pertanto infondata la tesi secondo cui il prodotto in esame dovrebbe comprendere solo i tipi di prodotto esportati dai produttori statunitensi e utilizzati ai fini del calcolo della sovvenzione e del pregiudizio. |
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(36) |
Come già enunciato nel regolamento provvisorio e al considerando 20, l'inchiesta si è concentrata principalmente sul biodiesel puro o in miscela. Le misure compensative si applicheranno alle miscele interessate esportate sul mercato comunitario. Ne consegue che viene considerata non pertinente l'obiezione circa la possibilità di continuare a definire come carburante biodiesel e non come diesel minerale, il quale non rientra nella definizione del prodotto in esame, la miscela con un tenore di biodiesel del 20 %. |
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(37) |
Va chiarito che le conclusioni sulle sovvenzioni e sul pregiudizio relative ad ogni società oggetto dell'inchiesta si basano esclusivamente sui tipi di prodotto pertinenti, fabbricati e venduti dalla società in questione durante il PI. La tesi secondo cui la definizione del prodotto in esame con l'inclusione delle miscele superiori a B20 danneggerebbe eccessivamente i produttori statunitensi é infondata e non può peraltro far concludere che il prodotto in esame dovrebbe essere circoscritto ai prodotti contenenti il 100 % di biodiesel (B100), anche se derivato da varie materie prime agricole, o alle miscele contenenti il 99 % di biodiesel (B99). L'inclusione delle miscele superiori a B20 nella definizione del prodotto in esame non ha avuto assolutamente alcuna incidenza sulle conclusioni relative alle società oggetto dell'inchiesta che non fabbricano e non esportano questo tipo di prodotto. |
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(38) |
La denuncia della parte secondo la quale il fondamento logico di una sentenza della Corte di giustizia (10) si applica anche al presente procedimento e il biodiesel non contenuto in miscele ad altissimo tenore di biodiesel non può essere oggetto dell'inchiesta è anch'essa infondata. Infatti, per ogni società oggetto dell'inchiesta i margini di sovvenzione e di pregiudizio corrispondono esattamente al prodotto in esame e al prodotto simile, per i quali sono state elaborate conclusioni sulle sovvenzioni e sul pregiudizio, ovvero i tipi di prodotto pertinenti contenenti biodiesel, venduti negli Stati Uniti ed esportati nella Comunità da parte di tale società. Inoltre la sentenza invocata dall'operatore interessato riguardava misure antidumping in vigore il cui riesame aveva comportato la loro estensione a prodotti diversi dal prodotto in esame, ovvero una fattispecie diversa da quella oggetto della presente inchiesta. |
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(39) |
Preso atto che gli esempi forniti nel questionario di rilevazione dei dati ai fini dell'inchiesta non possono servire per avanzare ipotesi sulla conclusione dell'inchiesta, va comunque osservato che la Commissione non può sapere in anticipo, ovvero prima di aver effettuato la visita in loco, quali tipi di prodotti siano fabbricati e venduti sul mercato nazionale e quali siano venduti all'esportazione dalle società interessate al momento dell'elaborazione del questionario. Secondo l'articolo 1 del regolamento di base, i tipi di prodotto pertinenti da includere nell'inchiesta antisovvenzione sono quelli ritenuti sovvenzionati mediante una sovvenzione compensabile. In tal caso si può imporre un dazio compensativo per compensare una sovvenzione concessa direttamente o indirettamente per la fabbricazione, la produzione, l'esportazione o il trasporto di un prodotto. |
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(40) |
Si è inoltre considerato che il B100 non debba essere escluso dalla definizione del prodotto. Innanzitutto il B100 o biodiesel puro è il prodotto principale per il quale sono state constatate sovvenzioni da parte degli Stati Uniti. Risulta chiaramente dall'Internal Revenue Code degli Stati Uniti (US CODE), titolo 26, sezione 40A, lettera d), che definisce chiaramente il termine biodiesel, che l'intero sistema di sovvenzioni è stato attuato per sostenere l'industria del biodiesel negli Stati Uniti. In secondo luogo, durante la visita di verifica presso il governo statunitense è risultato che il biodiesel, anche quando viene miscelato al di fuori degli Stati Uniti da una società che ne controlla una negli Stati Uniti, può beneficiare del credito d'imposta federale sul biodiesel di 1 dollaro al gallone negli Stati Uniti. |
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(41) |
Dall'inchiesta risulta anche che la produzione di biodiesel puro da parte di qualsiasi produttore negli Stati Uniti dà luogo al rilascio del certificato del produttore di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio. Il certificato è trasferibile e deve essere presentato al governo statunitense unitamente alla domanda di sovvenzione. |
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(42) |
Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, si conferma che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta, ovvero il biodiesel puro (B100) e le miscele superiori al B20 possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella loro produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti. |
2.2. Prodotto simile
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(43) |
È stato stabilito, a titolo provvisorio, che i prodotti oggetto della presente inchiesta, fabbricati e venduti sul mercato interno degli USA, presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dagli USA verso il mercato comunitario. Analogamente, i prodotti fabbricati dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dal paese interessato nella Comunità. |
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(44) |
Non sono state quindi rilevate differenze tra i vari tipi del prodotto in esame e i prodotti comunitari simili venduti sul mercato comunitario che facciano concludere che i prodotti fabbricati e venduti sul mercato comunitario non siano prodotti simili con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili a quelle dei tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nella Comunità. Si è pertanto concluso che tutti i tipi di biodiesel oggetto della presente inchiesta sono da considerarsi simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(45) |
Una parte ha sostenuto che la definizione del prodotto simile è strettamente connessa all'identificazione del prodotto in esame e debba basarsi sulle caratteristiche fisiche e sull'uso finale del prodotto. Ha in pratica affermato che non è il B20 a essere consumato nell'UE, quanto piuttosto il B5, una miscela con un tenore di biodiesel ancora più basso: di conseguenza la definizione del prodotto simile non sarebbe corretta. La parte ha sostenuto inoltre che la definizione del prodotto in esame non può essere modificata mantenendo contemporaneamente un diverso prodotto simile. |
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(46) |
Come emerge chiaramente dai considerando da 31 a 37 del regolamento provvisorio, la definizione del prodotto simile è collegata all'identificazione del prodotto in esame ed è stata effettuata sulla base delle caratteristiche fisiche del prodotto. È stato considerato anche l'effettivo utilizzo finale e si è ritenuto di dover mantenere anche la soglia della miscela B20 per la definizione del prodotto simile. In questo caso, anche il numero dei tipi di prodotto inclusi nel prodotto simile è stato ridotto in modo da corrispondere alla definizione del prodotto in esame. |
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(47) |
Sono state pertanto respinte le obiezioni delle parti secondo cui la definizione del prodotto simile non era corretta e ne è stata confermata la definizione provvisoria. |
3. SOVVENZIONI
3.1. Disposizioni generali
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(48) |
Una società ha affermato che le motivazioni della sua esclusione dal campione, esposte nel considerando 9 del regolamento provvisorio, erano note alla Commissione al momento della selezione del campione. Su tale base la società non avrebbe dovuto essere esclusa dal campione. |
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(49) |
In merito a tale obiezione si osservi che il fatto che la società venga o meno inserita nel campione non ha ripercussioni rilevanti sulla società stessa inerenti ai risultati dell'inchiesta. Per tale società, qualora inserita nel campione, sarebbe stata definita un'aliquota individuale del dazio compensativo, come era stato fatto nella fase provvisoria, anche se la società era stata esclusa dal campione. Anche il regolamento attuale stabilisce un'aliquota individuale del dazio compensativo per la società in questione. Dopo la divulgazione di tali conclusioni definitive, la società ha obiettato che la sua «esclusione de facto» dal campione degli esportatori l'ha privata di taluni diritti sostanziali, compresi diritti derivanti da calcoli specifici, basati su dati forniti dagli esportatori inseriti nel campione. In risposta a tale obiezione si richiama l'attenzione sul fatto che è stato effettuato un calcolo specifico del livello di sovvenzione di tale società. Il margine di pregiudizio relativo a tale società è stato invece calcolato come indicato nei seguenti considerando da 173 a 175, ovvero basandosi su dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, dato che la società non ha fornito le informazioni richieste riguardanti le sue vendite all'esportazione e le sue rivendite alla Comunità. Per questi motivi la tesi della società è stata respinta. |
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(50) |
Un società ha obiettato che l'aliquota del dazio compensativo risulta essere stata calcolata sulla base delle vendite nazionali e delle vendite all'esportazione. La società ha chiesto che il calcolo venga corretto. |
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(51) |
In relazione a tale obiezione si osservi che tutti i regimi di sovvenzione oggetto di compensazione riguardano sovvenzioni nazionali, ovvero a beneficio sia delle vendite sul mercato interno che di quelle all'esportazione, in egual misura. Conformemente alla prassi consueta, l'importo del vantaggio ottenuto da ogni sistema durante il PI è stato ripartito sul volume totale delle vendite del prodotto in esame (ovvero vendite sul mercato interno più vendite all'esportazione). L'argomentazione della società è pertanto respinta. |
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(52) |
Tale società, unitamente ad un'altra, ha inoltre precisato che i valori CIF impiegati per calcolare l'aliquota del dazio compensativo non sono identici a quelli impiegati per i calcoli relativi al pregiudizio e al dumping. Le società ritengono che, per motivi di coerenza, i valori CIF corretti che sono stati impiegati per il calcolo del pregiudizio e del dumping dovrebbero essere impiegati anche per calcolare l'aliquota del dazio compensativo. |
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(53) |
In merito a tale obiezione è necessario precisare nuovamente che, come affermato nel considerando 51, tutti i regimi di sovvenzione oggetto di compensazione riguardano sovvenzioni nazionali. In tali circostanze il denominatore impiegato per stabilire il beneficio durante il PI è i totale delle vendite, diversamente dai procedimenti antidumping, nei quali il denominatore è costituito unicamente dalle vendite all'esportazione verso l'UE. In queste circostanze l'argomentazione è stata respinta. |
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(54) |
Una serie di società ed il National Biodiesel Board (NBB) hanno obiettato che il dazio compensativo non va applicato alle importazioni di B100, dato che i margini di sovvenzione e di pregiudizio sono stati calcolati senza comprendere le vendite di B100. In merito a tale obiezione va osservato che le vendite di B100 effettuate dalle società campionate sono state prese in considerazione sia nel calcolare l'importo delle sovvenzioni compensabili, sia nel calcolare il margine di pregiudizio. In queste circostanze l'argomentazione è stata respinta. |
3.2. Credito di accisa/imposta sul reddito
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(55) |
Una società ha obiettato che l'importo del beneficio ricevuto attraverso il credito di accisa/imposta sul reddito federale nel periodo dell'inchiesta (PI) sarebbe inferiore ad 1 USD per gallone se si calcola il beneficio distribuendolo sul volume totale delle vendite nel PI. |
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(56) |
Il beneficio ricevuto attraverso il regime di credito di accisa/imposta sul reddito è stato calcolato, come indicato nel considerando 59 del regolamento provvisorio, sulla base di 1 USD per gallone di biodiesel venduto durante il PI, puro (B100) o in miscela. Il beneficio è stato riflesso nel livello del dazio compensativo provvisorio applicato. Il dazio provvisorio, ovvero il dazio definitivo da istituire con il presente regolamento, prevede che il dazio compensativo sulle miscele sia applicabile proporzionalmente al tenore totale di biodiesel nella miscela. In tali circostanze si ritiene che un dazio basato su 1 USD per gallone di biodiesel puro rifletta correttamente il beneficio durante il PI, dato che alle importazioni di B99, ad esempio, viene applicato un dazio inferiore, poiché contengono meno biodiesel. Per questi motivi la tesi della società è stata respinta. |
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(57) |
Alcune società ed il National Biodiesel Board (NBB) hanno obiettato che, poiché non è possibile beneficiare del credito di accisa/imposta sul reddito federale sulle vendite di B100, non vi è motivo di ritenere che tali vendite possano averne beneficiato. Una delle società ha argomentato in particolare che, per le proprie vendite di B100 durante il PI, non è stato dimostrato che essa sia stata il beneficiario indiretto di 1 USD per gallone di credito d'imposta. |
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(58) |
Nell'affrontare tali argomentazioni va ricordato che l'US Code prevede che il credito sulle miscele di biodiesel sia concesso soltanto se la società che effettua la miscelazione di biodiesel e di diesel minerale ottiene dal produttore di biodiesel un certificato (Certificate for biodiesel), nel quale il produttore attesta la quantità di biodiesel alla quale si riferisce il certificato. Il certificato è quindi trasferibile e chi lo detiene ha diritto a fruire di un credito d'imposta di un dollaro per ogni gallone di biodiesel utilizzato per produrre una miscela di biodiesel. Per quanto concerne le vendite di B100 delle società oggetto dell'inchiesta durante il PI, il beneficio per le società esiste, dato che il certificato per il biodiesel conferisce il diritto ad 1 USD per gallone di credito d'imposta. |
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(59) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive talune parti hanno obiettato che il beneficio derivante dal credito d'imposta «blender's credit» viene ottenuto da chi miscela il biodiesel e che non è stato stabilito che per le vendite di biodiesel puro (B100) il vantaggio venga ottenuto dal produttore/venditore di B100. In risposta a questa contestazione va osservato che, come già illustrato, il certificato per il biodiesel è trasferibile. Per tale motivo il detentore del certificato è a conoscenza del fatto che il suo valore è pari ad 1 USD per gallone. |
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(60) |
Il governo degli Stati Uniti ritiene che, poiché come indicato nel considerando 44 del regolamento provvisorio per avere diritto al credito per la miscela di biodiesel una società deve produrre una miscela di biodiesel e carburante diesel, l'importo del beneficio non vada stabilito sulla base del biodiesel puro o in una miscela, come indicato nel considerando 59 del regolamento provvisorio. Al riguardo si precisa che, per i motivi esposti nel considerando 58 e come indicato nei considerando 54 e 55 del regolamento provvisorio, si ritiene che tutto il biodiesel sia oggetto di sovvenzioni. |
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(61) |
In tali circostanze si ritiene quindi che le vendite di B100 siano state all'origine di un beneficio per i produttori di tale prodotto e che le argomentazioni dei considerando da 57 a 60 vadano respinte. |
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(62) |
Alcune società ed il NBB hanno obiettato che sulle importazioni di B100 non va applicato il dazio compensativo, dato che tali vendite all'UE non possono beneficiare del credito d'imposta sul biodiesel. Come indicato nel precedente considerando 60, è stato constatato che tutto il biodiesel riceve sovvenzioni attraverso il regime di credito d'imposta. In tali circostanze si ritiene di poter applicare un dazio compensativo sulle importazioni di biodiesel puro e di biodiesel in miscele. Va inoltre osservato che le vendite di B100 alla Comunità beneficiano anche del credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel. |
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(63) |
Durante il PI alcune società inserite nel campione avevano esportato piccoli quantitativi di B100 verso la Comunità. Tuttavia non sono emerse motivazioni economiche per esportare B100 anziché B99 verso la Comunità, dato che solo quest'ultima avrebbe beneficiato direttamente o indirettamente del credito per la miscela di biodiesel, a meno che l'esportatore o l'acquirente non potessero beneficiare del suddetto credito d'imposta sul reddito. In tal caso al produttore statunitense andrebbe un beneficio pari a quello ottenibile con le vendite di B100 sul mercato interno. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo statunitense ha dichiarato che non erano state presentate prove a sostegno dell'affermazione secondo cui non esistono motivazioni economiche per esportare B100 anziché B99 verso la Comunità. In tale contesto va precisato che secondo le conclusioni di cui sopra «non sono emerse» motivazioni economiche per esportare B100 anziché B99 verso la Comunità. I motivi di tali conclusioni sono illustrati sopra. |
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(64) |
Quindi, considerato il fatto che è assolutamente possibile che l'esportazione di B100 venga sovvenzionata e che non emergono motivazioni economiche per esportare verso la Comunità senza sovvenzione, le obiezioni di cui sopra vengono respinte. |
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(65) |
Stante quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (41) a (63) del regolamento provvisorio. |
3.3. Credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel
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(66) |
In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 64 a 72 del regolamento provvisorio. |
3.4. Programma Bioenergy del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti
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(67) |
In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 73 a 86 del regolamento provvisorio. |
REGIMI DEGLI STATI
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(68) |
In assenza di osservazioni sui regimi menzionati qui di seguito, si confermano i considerando da 87 a 157 del regolamento provvisorio.
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3.5. Importo delle sovvenzioni compensabili
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(69) |
Per le società oggetto dell'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili ai sensi delle disposizioni del regolamento di base varia tra il 29,1 % e il 41,1 %. Poiché tali livelli sono identici a quelli indicati nel considerando 158 del regolamento provvisorio, il considerando viene confermato.
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(70) |
La metodologia adottata per stabilire i margini di sovvenzione delle società che hanno collaborato e che non sono state incluse nel campione, era descritta al considerando 159 del regolamento provvisorio. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le società che hanno cooperato non incluse nel campione, calcolato in base alla media ponderata del margine di sovvenzione determinato per le società che hanno cooperato incluse nel campione, è pari al 36,0 %. È quindi confermato il considerando 159 del regolamento provvisorio. |
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(71) |
Il metodo per la determinazione del margine di sovvenzione unico per l'intero paese è stato descritto nel considerando 160 del regolamento provvisorio. In mancanza di osservazioni si conferma il considerando 160 del regolamento provvisorio. |
4. INDUSTRIA COMUNITARIA
4.1. Produzione e posizione dell'industria comunitaria
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(72) |
Una parte interessata ha contestato che dalla valutazione della produzione comunitaria totale fosse stato escluso il gruppo di produttori collegati a un produttore esportatore degli Stati Uniti (v. considerando 162 del regolamento provvisorio), esclusione operata in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. Secondo la parte, il denominatore corretto per stabilire il sostegno all'inchiesta va mantenuto a circa 5,4 milioni di tonnellate e non ridotto a 4,2-4,6 milioni di tonnellate, come avvenuto nella fase provvisoria del regolamento. |
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(73) |
Le norme pertinenti per valutare la posizione dell'industria comunitaria o il sostegno all'inchiesta sono l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base. Per informazione, le prescrizioni pertinenti dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative relative alla definizione dell'industria nazionale sono contenute, nella legislazione comunitaria, nell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base. Da tali disposizioni risulta chiaramente che la definizione della produzione comunitaria per stabilire la posizione va elaborata unitamente a quella dell'industria comunitaria ed è soggetta alle stesse prescrizioni. In ogni caso tale affermazione non modifica la conclusione secondo cui l'inchiesta è stata sostenuta da un'ampia quota della produzione comunitaria. Anche se il denominatore fosse stato mantenuto a 5,4 milioni di tonnellate, il sostegno all'inchiesta sarebbe stato superiore al 50 %, ovvero ampiamente superiore a quanto prescritto dal regolamento di base. |
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(74) |
La stessa parte interessata ha sostenuto che, alla luce della definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, ovvero biodiesel puro oppure in miscele contenenti più del 20 % di biodiesel (B20), l'industria comunitaria e la produzione comunitaria devono essere composte da tutte le imprese comunitarie che producono biodiesel e miscele superiori al B20. La parte ha affermato che non vi sono prove del fatto che il denunciante o la Commissione abbia cercato di includere tali società nella produzione totale o abbia stabilito che tali produttori sostengono la denuncia. |
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(75) |
In tale contesto va osservato che la cifra relativa alla produzione totale comunitaria indicata nel considerando 162 del regolamento provvisorio tiene effettivamente conto del volume di produzione del biodiesel contenuto in miscele superiori al B20. Si può inoltre chiarire che, secondo le informazioni disponibili, la produzione comunitaria di miscele contenenti tra il 21 % (B21) ed il 99 % (B99) di biodiesel è stata molto limitata durante il PI. L'unica produzione di miscele in tale fascia riguardava prevalentemente le miscele B30 e non superava 60 000 tonnellate in termini di contenuto di biodiesel. Inoltre la Commissione ha contattato produttori noti di B30 dopo l'istituzione delle misure provvisorie e, secondo le risposte ricevute da due produttori, essi sostengono la denuncia. |
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(76) |
In assenza di ulteriori osservazioni vengono confermati i considerando da 161 a 163 del regolamento provvisorio riguardanti la definizione di produzione comunitaria, industria comunitaria e posizione dell'industria comunitaria. |
4.2. Campionamento
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(77) |
Una parte ha affermato che i risultati di un produttore comunitario oggetto di campionamento, che non ha collaborato all'inchiesta, erano ottimi e se ne sarebbe dovuto tenere conto nella valutazione del pregiudizio per l'industria comunitaria. È stato affermato che tale produttore non ha subito pregiudizio durante il PI e che vanno impiegate le migliori informazioni disponibili, in applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. In tale contesto la parte ha suggerito di utilizzare i dati finanziari pubblicati da tale produttore per il 2007 ed il 2008 ai fini dell'esame del pregiudizio per l'industria comunitaria. |
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(78) |
Nelle inchieste antisovvenzione la prassi comune prevede che la Commissione escluda i produttori che non hanno collaborato ai fini della valutazione del pregiudizio e non faccia uso di informazioni disponibili in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base. I dati relativi al pregiudizio riguardano un periodo esteso di 4 anni e, basandosi su fonti pubbliche, non è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie a stabilire tutti gli indicatori del pregiudizio per l'intero periodo. In questo caso specifico, il suddetto produttore comunitario è stato escluso dall'inchiesta perché non aveva fornito informazioni complete e significative per gli anni dal 2004 al 2006 e aveva fornito solo informazioni parziali per il 2007 e per il PI. Utilizzando le informazioni pubblicamente disponibili sull'attività di tale produttore riguardante il biodiesel solo per il 2007 e per il 2008 non sarebbe stato possibile ottenere dati per tutti i fattori di pregiudizio e per tutti gli anni del periodo in esame. In tal modo sarebbero state distorte le tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio. |
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(79) |
Inoltre, mantenendo il suddetto produttore nel campione non sarebbe stato possibile valutare la sottoquotazione per tutte le vendite dei produttori del campione, dato che la suddetta società non aveva fornito un elenco dettagliato delle sue vendite per tipo di prodotto effettuate durante il PI. Infine va osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, i risultati finanziari del suddetto produttore, in termini di redditività, come risulta dai dati pubblicati dalla società, sono ben inferiori alla redditività media fissata per i produttori comunitari inseriti nel campione che hanno collaborato, come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio. Per questi motivi la richiesta della parte è stata respinta. |
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(80) |
La stessa parte ha obiettato che il campione di produttori comunitari non era rappresentativo per l'industria comunitaria, dato che si basava unicamente su produttori di biodiesel puro (B100) e quindi non comprendeva produttori di miscele da B99 a B20 né gli operatori che effettuano miscele di B100. |
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(81) |
Al riguardo si ricorda che, come indicato nel considerando 75, la produzione comunitaria di miscele di biodiesel tra B20 e B99 è stata molto limitata durante il PI. In considerazione di tali quantitativi limitati, che equivalgono a meno del 2 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile durante il PI, si può concludere che il campione, selezionato basandosi prevalentemente sui più ampi volumi di produzione e di vendita, è rappresentativo. Per quanto riguarda i miscelatori di B100, tali società non possono essere considerate produttori del prodotto simile, in quanto lavorano un prodotto esistente effettuando una semplice operazione di miscelatura. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(82) |
In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio. |
5. PREGIUDIZIO
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(83) |
Come si legge al considerando 17, l'esame delle tendenze significative per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nel 2004 l'industria comunitaria era in pratica in fase di avvio. È stato pertanto ritenuto più opportuno effettuare l'analisi circa il possibile pregiudizio e la situazione economica dell'industria comunitaria esaminando le tendenze relative al periodo compreso tra il 2005 e il PI («periodo analizzato»). Dato che nessuna parte ha formulato osservazioni su questa impostazione, si conferma il considerando 167 del regolamento provvisorio. |
5.1. Consumo comunitario
Tabella 1
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Consumo comunitario |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
PI |
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Tonnellate |
1 936 034 |
3 204 504 |
4 968 838 |
6 644 042 |
6 608 659 |
|
Indice: 2005 = 100 |
60 |
100 |
155 |
207 |
206 |
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(84) |
In assenza di osservazioni tali da giustificare una modifica dei dati del consumo comunitario quali risultano dalla precedente tabella, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 168 a 173 del regolamento provvisorio. |
5.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
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(85) |
La tabella che segue mostra il totale delle importazioni sul mercato comunitario effettuate dai produttori esportatori statunitensi nel corso del periodo in esame. Tabella 2
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(86) |
Una parte interessata ha sostenuto che l'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità nel procedimento antisovvenzioni dovesse essere fatta su dati diversi rispetto a quelli utilizzati nel parallelo procedimento antidumping. Ha sostenuto che le conclusioni sul dumping, in particolare in merito alle vendite all'esportazione nella Comunità, riguardano unicamente il biodiesel di produzione propria, dei produttori inseriti nel campione, mentre le conclusioni sulle sovvenzioni riguardano il biodiesel i) di produzione propria, ii) quello prodotto e miscelato e iii) e quello acquistato, miscelato ed esportato nella Comunità. |
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(87) |
Questa tesi lascerebbe intendere che il procedimento antidumping dovrebbe basarsi sempre su dati più limitati rispetto a quelli impiegati nel procedimento antisovvenzioni. Tuttavia nella fase provvisoria del parallelo procedimento antidumping è stato constatato che tutte le esportazioni effettuate verso il mercato comunitario dalle società inserite nel campione dei produttori statunitensi avvenivano a prezzi di dumping. Analoga conclusione è stata tratta nella presente inchiesta antisovvenzioni. Di conseguenza, in entrambe le inchieste si è ritenuto che tutte le esportazioni dagli USA fossero effettuate in dumping e fossero sovvenzionate ed è per questo che tutte sono state prese in considerazione nell'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità. |
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(88) |
Va comunque sottolineato che, nella fase definitiva, è emerso che una società statunitense inserita nel campione non effettuava il dumping, e tale constatazione ha determinato una discrepanza tra il volume delle importazioni in dumping e quello delle importazioni sovvenzionate da considerare ai fini dell'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità. Nel procedimento antidumping il volume complessivo delle importazioni in dumping dagli USA è stato corretto per tener conto di quanto emerso in merito a un produttore esportatore inserito del campione, ossia del fatto che esso non effettuava pratiche di dumping. Questo non influisce però sul procedimento antisovvenzioni. |
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(89) |
Stante quanto precede, la tesi è stata respinta. |
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(90) |
Una parte interessata ha sostenuto che nella voce HTS 3824 90 delle statistiche statunitensi sulle esportazioni, utilizzata nel regolamento provvisorio per determinare le importazioni dal paese interessato, rientrassero anche, oltre al biodiesel, altri prodotti quali le «sostanze grasse di origine animale o vegetale e loro miscele». Ne sarebbe derivata un'analisi carente del volume delle importazioni dagli USA. La stessa parte interessata ha proposto di usare, invece, le tendenze accertate per i produttori statunitensi oggetto dell'inchiesta. |
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(91) |
Su questo punto va in primo luogo osservato che per calcolare il volume delle esportazioni originarie degli USA è stato utilizzato il codice 3824 90 4000 della tariffa doganale armonizzata (HTS) degli USA e non la voce dell'HTS a sei cifre, come invece asserito dalla parte in questione. |
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(92) |
Come già illustrato al considerando 170 del regolamento provvisorio, si ricorda inoltre l'impossibilità di utilizzare i dati Eurostat per calcolare le importazioni di biodiesel dagli USA, in quanto fino alla fine del 2007 non esisteva un codice NC a sé per la classificazione doganale di tale prodotto. Il biodiesel avrebbe in effetti potuto essere classificato all'interno di diverse voci della NC, contenenti anche dati relativi alle importazioni di altri prodotti. Il motivo per cui ci si è avvalsi delle statistiche statunitensi sulle esportazioni risiede nel fatto che esse risultavano riunire all'interno di un unico codice della tariffa doganale le esportazioni del prodotto in esame e il volume degli altri prodotti ricompresi nello stesso codice risultava insignificante sotto il profilo dell'esportazione nella Comunità. |
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(93) |
Visti i limiti di impiego dei dati Eurostat, un'alternativa alle statistiche statunitensi sulle esportazioni sarebbe consistita nell'utilizzare i dati sulle importazioni contenuti nella denuncia. Questi dati sono stati ottenuti dai denuncianti da fonti riservate di market intelligence e l'impiego di tali dati sarebbe stato soggetto a questa limitazione. Tuttavia, a fini di completezza, l'andamento del volume delle importazioni, presentato in forma indicizzata, sarebbe risultato il seguente: Tabella 3
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(94) |
Il confronto della tabella 3 con la tabella 2 fa emergere che la Commissione ha operato una valutazione del volume delle importazioni del prodotto in esame effettuate nel corso del periodo in esame più prudente di quanto non sarebbe stato se avesse utilizzato, in alternativa, gli altri dati. Va aggiunto che il quadro complessivo delle importazioni di cui alla tabella 3 è elaborato sulla base di dati riservati non pubblicabili, mentre le statistiche statunitensi sono dati di pubblico dominio. |
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(95) |
Sulla base dei dati raccolti presso i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, l'andamento del volume delle esportazioni sarebbe risultato il seguente se si fosse applicato il metodo proposto dalla parte interessata: Tabella 4
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(96) |
Il confronto tra la tabella 4 e la tabella 2 mostra che il metodo impiegato dalla Commissione e quello proposto da questa parte farebbero emergere tendenze molto simili. |
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(97) |
La stessa parte interessata ha sostenuto che, essendo il prodotto in esame costituito da biodiesel e miscele con un tenore di biodiesel superiore al 20 %, il volume delle importazioni di cui alla tabella 2 non potrebbe corrispondere al volume esatto delle importazioni del prodotto in esame. |
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(98) |
A questo proposito, è opportuno rilevare che dall'inchiesta non sono emerse importazioni del prodotto in esame, effettuate durante il PI, con un tenore di biodiesel superiore alla miscela B20 e inferiore alla miscela B99. In altre parole, l'inchiesta non ha individuato importazioni del prodotto in esame che a causa del loro basso tenore di biodiesel sarebbero classificabili con un altro codice dell'HTS degli USA. |
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(99) |
In base a quanto esposto finora si conclude che il volume delle importazioni presentato nella tabella 2 del regolamento provvisorio costituisce una stima attendibile, oggettiva e prudente delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame. |
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(100) |
Una parte interessata ha obiettato che sarebbe stato opportuno distinguere le quantità esportate dagli USA con il meccanismo splash and dash dalle importazioni del prodotto in esame originario degli USA in quanto le prime non possono essere considerate importazioni di origine statunitense. |
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(101) |
Inoltre la stessa parte ed il governo degli Stati Uniti hanno osservato che, contrariamente a quanto affermato nei considerando 179 e 182 del regolamento provvisorio, non tutte le esportazioni dagli USA vengono automaticamente ritenute originarie degli USA. Negli Stati Uniti non esistono organismi che valutano o stabiliscono quale sia il paese d'origine di un determinato prodotto destinato all'esportazione e non si può presupporre che tutto il biodiesel che esce dal territorio degli Stati Uniti sia originario degli Stati Uniti. |
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(102) |
La stessa parte ha affermato inoltre che i regolamenti sull'origine stabiliti dal Census Bureau degli USA, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci esportate, non sono molto noti tra gli operatori del settore del biodiesel e che per tale motivo gli esportatori di biodiesel, nella «Shipper's export declaration» (SED), indicano di solito che le merci esportate sono di origine nazionale. |
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(103) |
La parte ha ribadito inoltre quanto affermato nella fase provvisoria del procedimento, ovvero che i volumi importati nella Comunità avvalendosi del meccanismo dello splash and dash costituirebbero oltre il 40 % del prodotto in esame esportato dagli USA. A sostegno di tale affermazione la parte ha fatto riferimento ai dati sulle importazioni e sulle esportazioni statunitensi dei codici HTS 3824 90 4020 e 3824 90 4000, asserendo in pratica che tutto il biodiesel importato negli USA viene riesportato verso la Comunità con il ricorso al meccanismo splash and dash. |
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(104) |
In merito a quanto sopra esposto, si osserva che può essere accolto il chiarimento richiesto dalle autorità statunitensi relativo al fatto che non esistono, negli USA, organismi che valutino o determinino l'origine di un determinato prodotto destinato all'esportazione. |
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(105) |
L'affermazione secondo la quale lo splash and dash rappresenterebbe almeno il 40 % delle esportazioni statunitensi nella Comunità si basa sull'ipotesi che tutto il biodiesel importato negli USA sia alla fine riesportato nella Comunità secondo il meccanismo dello splash and dash, e che nessun quantitativo sia consumato negli USA oppure ulteriormente miscelato negli USA prima dell'esportazione. |
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(106) |
Tuttavia, i dati presentati da tale parte indicano che negli anni dal 2004 al 2006 le importazioni sono state di gran lunga superiori alle esportazioni, lasciando concludere che negli Stati Uniti vi sia una domanda interna di biodiesel proveniente da altri paesi. Inoltre l'ipotesi di cui sopra è piuttosto semplicistica, dato che non tiene conto dei quantitativi di biodiesel miscelati negli USA ed esportati nella Comunità in cui: i) a conferire l'origine statunitense all'intero prodotto di miscelazione sono le caratteristiche delle miscele, diverse da quelle delle materie di base che la compongono, oppure ii) a conferire l'origine statunitense all'intero prodotto di miscelazione è il fatto che la componente preponderante di biodiesel della miscela è di origine statunitense. In tale contesto si rammenta che, come indicato nel considerando 180 del regolamento provvisorio, le società statunitensi oggetto dell'inchiesta hanno dichiarato che, per il biodiesel esportato verso la Comunità o venduto sul mercato nazionale, non era possibile distinguere tra i quantitativi di produzione propria, i quantitativi originari degli Stati Uniti e quelli importati. Va inoltre aggiunto che, a quanto pare, l'origine è stata dichiarata correttamente dalle società statunitensi in questione, considerato che in tutti i casi il biodiesel di origine non statunitense è stato oggetto di ulteriore miscelazione negli USA. In effetti, nella maggior parte dei casi i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta sono grandi società o gruppi societari con società collegate nella Comunità, per i quali è difficile ipotizzare che non fossero a conoscenza della normativa vigente negli Stati Uniti e nella Comunità in materia di determinazione dell'origine. |
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(107) |
Tenuto conto di quanto precede, si conclude che non vi sono motivi per distinguere chiaramente le importazioni effettuate nella Comunità attraverso il meccanismo splash and dash nel periodo in esame. Si ritiene anche che non vi sia motivo di considerare tali eventuali esportazioni come importazioni di origine non statunitense. |
5.3. Prezzi delle importazioni sovvenzionate e sottoquotazione del prezzo (price undercutting)
5.3.1. Prezzo di vendita unitario
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(108) |
La tabella che segue mostra il prezzo di vendita unitario, di cui ai considerando 183 e 184 del regolamento provvisorio, di tutte le importazioni originarie degli USA, effettuate sul mercato comunitario durante il periodo in esame. Tabella 5
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5.3.2. Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)
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(109) |
Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita adeguati a livello franco fabbrica, che i produttori comunitari del campione praticavano nei confronti di acquirenti indipendenti sul mercato comunitario é stata confrontata alla corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni in dumping dagli USA dei produttori esportatori statunitensi del campione, per i quali sono state accertate pratiche di dumping sul mercato comunitario. Ove necessario, è stato applicato un adeguamento per tener conto dei dazi doganali, dei costi successivi all'importazione e delle differenze nella materia prima agricola utilizzata nella produzione di biodiesel, secondo quanto illustrato al considerando 186 del regolamento provvisorio. |
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(110) |
Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che l'adeguamento per tener conto delle diverse materie prime agricole utilizzate era insufficiente in quanto non rifletteva correttamente il valore di mercato delle differenze. A loro avviso, queste differenze dovrebbero essere calcolate a partire dai prezzi dei vari tipi di biodiesel sul mercato comunitario e le hanno quantificate facendo riferimento alle quotazioni dei prezzi, merce sdoganata ad Anversa, pubblicate da un analista di mercato. |
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(111) |
A questo proposito si fa osservare che l'adeguamento è stato calcolato a partire dal complesso dei dati verificati raccolti presso i produttori esportatori inseriti nel campione in relazione alle loro attività negli USA; di conseguenza si basa sulle conclusioni dell'inchiesta che costituiscono la fonte di informazione più attendibile. Inoltre le quotazioni dei prezzi a livello comunitario non sarebbero state una base adeguata per procedere a questo adeguamento, in quanto questi prezzi sarebbero stati influenzati dai prezzi delle importazioni sovvenzionate originarie degli USA. Di conseguenza, l'argomentazione di cui sopra è stata respinta. |
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(112) |
Gli stessi produttori esportatori hanno sostenuto che l'adeguamento per tener conto delle diverse materie prime agricole utilizzate debba essere applicato unicamente alle vendite dei produttori esportatori inseriti nel campione e non alle vendite dei produttori comunitari inseriti nel campione, dato che le vendite operate da questi ultimi sono costituite da miscele compatibili con le norme comunitarie. |
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(113) |
Questa tesi è stata considerata non pertinente, in quanto la finalità dell'adeguamento è quella di compensare le differenze a livello di materie prime utilizzate e non le eventuali differenze a livello del rispetto delle diverse norme applicabili a livello comunitario. È stata pertanto respinta. |
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(114) |
Il denunciante ha contestato la correttezza di questo adeguamento sostenendo che sia i produttori comunitari sia gli esportatori statunitensi usano una serie di materie prime agricole e producono una gamma di miscele commercializzate su entrambi i mercati e di conseguenza dispongono delle stesse possibilità di scelta delle materie prime. |
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(115) |
A questo proposito, va osservato che, per quanto sia i produttori comunitari sia i produttori esportatori statunitensi utilizzino una molteplicità di miscele a base di diverse materie prime agricole, la quota di queste materie prime nelle miscele può variare in maniera significativa da un produttore all'altro e anche da un cliente all'altro dello stesso produttore. L'inchiesta ha in effetti evidenziato che solo in pochissime occasioni le miscele vendute dai produttori comunitari inseriti nel campione coincidevano con quelle vendute sul mercato comunitario dai produttori esportatori del campione. Per fare in modo che i calcoli della sottoquotazione tenessero conto dei vari tipi di prodotto di biodiesel, si è ritenuto quindi necessario un adeguamento che prendesse in considerazione le differenze delle materie prime agricole. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
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(116) |
Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che per il calcolo del margine del pregiudizio è stato fatto riferimento ai prezzi CIF franco frontiera comunitaria e non ai prezzi ai quali il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente. Hanno sostenuto la necessità di una rettifica dei calcoli che tenesse conto del valore delle vendite e delle quantità vendute al primo acquirente indipendente. |
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(117) |
Questa tesi è stata ritenuta legittima limitatamente a due produttori esportatori e i calcoli del pregiudizio sono stati rettificati di conseguenza. |
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(118) |
Alla luce di quanto sopra, il margine medio di sottoquotazione del prezzo nel PI, espresso in percentuale della media ponderata dei prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria, è risultato compreso tra il 18,9 % e il 31,9 %, e non tra il 18,9 % e il 33,0 % come stabilito nella fase provvisoria del procedimento. |
5.4. Situazione economica dell'industria comunitaria
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(119) |
Come si legge nei considerando da 209 a 212 del regolamento provvisorio, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(120) |
In realtà l'analisi provvisoria ha evidenziato un miglioramento dei risultati dell'industria comunitaria sotto il profilo di alcuni indicatori quantitativi, associato però a un notevole peggioramento della maggior parte degli indicatori della situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel periodo in esame. Nonostante la capacità dell'industria comunitaria di raccogliere capitali per gli investimenti, l'utile sul capitale investito si è ridotto drasticamente nel PI e la redditività è scesa notevolmente nel periodo in esame. |
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(121) |
Secondo una parte interessata, l'analisi sulla crescita dell'industria comunitaria (cfr. considerando 195 del regolamento provvisorio) non è corretta. Essa ha sostenuto che il regolamento provvisorio lascia intendere che il forte aumento della domanda di biodiesel sul mercato comunitario avrebbe dovuto determinare un analogo incremento della quota di mercato dell'industria comunitaria, mentre non esiste alcuna correlazione diretta tra aumento della domanda e quota di mercato. |
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(122) |
La stessa parte ha inoltre contestato che si potessero considerare «pesantemente interessati» gli indici di pregiudizio citati al medesimo considerando 195 del regolamento provvisorio, ovvero la produzione, l'utilizzo degli impianti, la produttività, le vendite, la politica degli investimenti e l'utile sul capitale investito. |
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(123) |
Si accoglie l'argomentazione relativa all'assenza di correlazione tra domanda e quota di mercato. Ciononostante, resta il fatto che tra il 2006 e il PI la quota di mercato dei produttori comunitari inseriti nel campione è cresciuta, moltiplicata per un fattore 1,2, mentre la quota di mercato delle importazioni sovvenzionate è cresciuta con un fattore di moltiplicazione pari a circa 17. Questo incremento relativamente consistente della quota di mercato detenuta dalle importazioni statunitensi deriva dai loro prezzi di vendita molto più bassi, come evidenziato nella tabella 5 e al considerando 118. |
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(124) |
Quanto all'obiezione circa la valutazione complessiva di tutti i fattori di pregiudizio, si riconosce che non tutti sono peggiorati nel corso del periodo in esame. Sono stati però pesantemente interessati i fattori connessi alla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, ovvero la redditività e l'utile sul capitale investito, e il fenomeno ha interessato anche la produttività, seppur in misura minore. Ciò deriva dal fatto che l'industria comunitaria ha dovuto adattarsi alla concorrenza delle importazioni sovvenzionate dagli USA che determinavano il corso dei prezzi e ha scelto di mantenere la propria presenza sul mercato a scapito della sua redditività, invece che salvaguardare quest'ultima perdendo però quote di mercato. |
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(125) |
Alcune parti interessate e il governo degli USA hanno sostenuto che la redditività e l'utile sul capitale investito dei produttori comunitari inseriti nel campione sono restati soddisfacenti, in termini assoluti, nel 2007 e nel PI, nonostante il forte calo registrato rispetto agli anni precedenti. A loro avviso, i livelli di redditività e di utile sul capitale investito ottenuti tra il 2004 e il 2006 non erano sostenibili e l'industria comunitaria del biodiesel, come tutte le industrie nascenti, avrebbe conosciuto un normale andamento altalenante di espansione e contrazione nel periodo in esame. |
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(126) |
Si ricorda, a questo proposito, che nel periodo in esame alcune società statunitensi inserite nel campione hanno ottenuto una redditività molto più elevata, superiore al 30 % nell'analogo contesto di un mercato in fase di sviluppo. Va anche precisato che la redditività e l'utile sul capitale investito dell'industria comunitaria sono calati molto bruscamente tra il 2006 e 2007, proprio in coincidenza con il massiccio afflusso delle importazioni statunitensi di biodiesel. |
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(127) |
Vari produttori comunitari hanno sostenuto che nella valutazione del pregiudizio dovesse essere presa in piena considerazione la situazione delle società comunitarie non inserite nel campione, soprattutto in quanto tra queste società sono stati accertati nel corso del periodo in esame numerosi casi di riduzione della produzione, chiusura degli impianti o rinvio di nuovi progetti. |
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(128) |
Una parte interessata ha invece sostenuto che non è pertinente il riferimento, operato dal regolamento provvisorio, ai produttori comunitari non inseriti nel campione, in quanto i dati non verificati di produttori non inseriti nel campione non possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del pregiudizio. Questa stessa parte pone l'accento su dati di pubblico dominio da cui risulta che alcuni di questi produttori non inseriti nel campione realizzavano profitti. |
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(129) |
Quanto a queste due ultime obiezioni, si ricorda che il regolamento provvisorio richiama nei considerando da 205 a 208 la situazione dei produttori comunitari non inseriti nel campione per fornire un'ulteriore indicazione del pregiudizio, senza che ciò abbia inciso sul calcolo degli indicatori del pregiudizio e del margine del pregiudizio, per il quale sono stati in effetti utilizzati dati verificati. È stata pertanto respinta la tesi avanzata da questa parte. In assenza di dati statistici disponibili o di singole informazioni sulla situazione di tutti i produttori comunitari non inseriti nel campione, non sono invece possibili calcoli precisi per i produttori comunitari nel loro complesso, come suggerito dai produttori comunitari stessi. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
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(130) |
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le conclusioni provvisorie sulla situazione economica dell'industria comunitaria, vengono confermati i considerando da 188 a 194 e da 196 a 208 del regolamento provvisorio. |
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(131) |
Si conferma anche la conclusione di cui ai considerando da 209 a 212 del regolamento provvisorio circa il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria. |
6. NESSO DI CAUSALITÀ
6.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate
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(132) |
Si ricorda che il volume delle importazioni sovvenzionate dagli USA è aumentato considerevolmente nel periodo analizzato. È stata inoltre accertata una coincidenza temporale tra le importazioni sovvenzionate ed il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. L'industria comunitaria non è stata in grado di fissare i propri prezzi conformemente alle condizioni del mercato e all'aumento dei costi, dato che tali prezzi subivano undercutting da parte delle importazioni sovvenzionate durante il PI. |
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(133) |
Si conferma perciò che il massiccio afflusso di importazioni sovvenzionate e a basso prezzo dagli USA ha avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il PI. |
6.2. Effetto di altri fattori
6.2.1. Importazioni da altri paesi terzi
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(134) |
In assenza di osservazioni che giustifichino una modifica delle conclusioni provvisorie, si conferma che le importazioni da altri paesi terzi non possono aver contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. |
6.2.2. Andamento della domanda
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(135) |
Una parte interessata ha sostenuto che la contrazione della domanda tra il 2007 e il PI, per quanto trascurabile (- 0,5 %) avrebbe comunque causato un pregiudizio all'industria comunitaria: la sua tesi è che un ipotetico aumento del 10 % della domanda avrebbe determinato vendite supplementari per 205 733 tonnellate se l'industria comunitaria avesse conservato la quota di mercato del 29,8 %, registrata durante il PI. |
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(136) |
Va osservato che le posizioni di questa parte si basano su ipotesi generiche e non confermate. Inoltre, l'incremento di 2,8 punti percentuali della quota di mercato dell'industria comunitaria tra il 2007 e il PI avvalorerebbe la conclusione di cui al considerando 223 del regolamento provvisorio, secondo cui il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito alla contrazione trascurabile della domanda osservata tra il 2007 e il PI. In assenza di altre osservazioni sull'evoluzione della domanda sul mercato comunitario, si conferma il considerando 223 del regolamento provvisorio. |
6.2.3. Decisioni delle pubbliche autorità
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(137) |
Una parte interessata ha ribadito che la reintroduzione di imposte sull'energia in Germania avrebbe avuto effetti negativi sulla situazione economica dei produttori comunitari che riforniscono quel mercato, in quanto a seguito di tale misura la domanda di biodiesel B100, pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, avrebbe subito un crollo. In relazione alle conclusioni contenute nel considerando 225 del regolamento provvisorio, essa ha aggiunto che, anche se l'introduzione della norma che impone l'obbligo di miscelazione del 4,4 % per il gasolio per trasporti immesso sul mercato tedesco (B5) avesse compensato l'asserita diminuzione delle vendite di B100, il livello dei prezzi del B100 sarebbe diverso da quello del biodiesel da utilizzare nelle miscele B5. Ha affermato che l'unica materia prima agricola impiegata per la fabbricazione di B100 era la colza, che è più costosa, mentre per il biodiesel B5 si faceva ricorso a una serie di materie prime agricole, e ciò avrebbe influenzato negativamente il prezzo medio dei produttori comunitari. |
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(138) |
A questo proposito è opportuno ricordare che, contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, l'inchiesta ha dimostrato che il volume delle vendite dei produttori comunitari del campione che rifornivano il mercato tedesco è aumentato del 68 % tra il 2006 e il PI e ciò confermerebbe in effetti la conclusione provvisoria secondo cui l'eventuale diminuzione delle vendite di B100 sarebbe stata compensata dalla norma che impone l'obbligo di miscelazione. Va osservato anche che l'introduzione dal 1o agosto 2006 dell'imposta di 0,09 EUR per litro di biodiesel non ha determinato il crollo del mercato cui allude la suddetta parte, anche se le vendite di B100 si sono in effetti ridotte notevolmente nell'ultimo trimestre del PI, quando l'imposta è passata a 0,15 EUR il litro con decorrenza dal 1o gennaio 2008. Quanto all'effetto sui prezzi, le affermazioni della parte sono risultate infondate visto che il biodiesel utilizzato per entrambi i tipi di prodotto doveva essere conforme alle stesse norme e ciò comporta la possibilità di utilizzare lo stesso mix di materie prime agricole per entrambi questi carburanti biodiesel, per i quali non sussiste alcuna accertata differenziazione di prezzo. Per questi motivi, l'obiezione è stata respinta. |
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(139) |
In assenza di altre osservazioni in merito alle decisioni delle pubbliche autorità, si conferma il considerando 226 del regolamento provvisorio. |
6.2.4. Capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari
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(140) |
Una parte interessata, pur riconoscendo che il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori comunitari del campione è rimasto piuttosto elevato, ha sostenuto che l'eccesso di capacità di tali produttori costituirebbe comunque una causa di pregiudizio, in quanto determinerebbe costi fissi più elevati con conseguenti effetti negativi sulla redditività. Ha affermato anche che l'incremento del valore del patrimonio netto di questi produttori avrebbe determinato un aumento dei costi fissi in ragione di costi finanziari e di ammortamento maggiori. |
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(141) |
A questo riguardo, si ricorda che dall'analisi particolareggiata della ripartizione tra costi variabili e fissi all'interno della struttura dei costi dell'industria comunitaria è risultato che i costi fissi rappresentavano soltanto il 6 % del totale dei costi (cfr. considerando 228 del regolamento provvisorio). Dall'analisi è emerso anche che questa percentuale ha subito oscillazioni di scarso rilievo nel periodo analizzato. Quanto all'affermazione relativa all'incidenza dell'incremento del valore del patrimonio netto sulla redditività, va osservato che l'incremento dei costi in termini assoluti non determina automaticamente un aumento del costo di produzione unitario. Quest'ultimo dipende in effetti dal volume della produzione, che ha conosciuto un progressivo aumento nel corso del periodo analizzato, come evidenziato dalla tabella 4 del regolamento provvisorio. I costi fissi più elevati in termini assoluti sono stati attribuiti al volume della produzione più elevato ed è su tali basi che è stata determinata la quota dei costi fissi in rapporto ai costi totali. Sono state pertanto respinte le argomentazioni addotte da questa parte interessata. |
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(142) |
La stessa parte interessata ha sostenuto che l'eccesso complessivo di capacità dei produttori comunitari ha un impatto diretto sui prezzi, in quanto i produttori si farebbero una guerra spietata per strappare contratti a prezzi vicini ai costi marginali e di conseguenza i produttori con un tasso di utilizzo degli impianti elevato devono essere stati quelli che hanno praticato la politica delle vendite più aggressiva per applicare prezzi più bassi dei concorrenti. A sostegno di questa affermazione, la parte ha presentato una dichiarazione allegata al bilancio dell'anno 2007 di una società del campione. |
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(143) |
Le affermazioni di questa parte non sono risultate suffragate da alcun elemento di prova, in quanto la citata dichiarazione non conteneva alcun riferimento alla presunta guerra dei prezzi dovuta all'eccesso di capacità. La dichiarazione faceva riferimento, invece, all'aumento dell'imposta sull'energia, deciso dal governo tedesco per il biodiesel B100 a decorrere dal 1o gennaio 2008, che ha stimolato la concorrenza sul mercato del biodiesel B5. Per questi motivi l'obiezione è stata respinta. |
|
(144) |
In assenza di altre osservazioni relative alla capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari, si confermano i considerando da 227 a 230 del regolamento provvisorio. |
6.2.5. Aumento della domanda delle materie prime agricole e aumento dei prezzi
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(145) |
Una parte interessata ed il governo degli USA hanno affermato che nessuna delle argomentazioni dei considerando da 231 a 235 del regolamento provvisorio indica che negli Stati Uniti dal 2004 i prezzi dell'olio di soia, dell'olio di palma e di canola siano sempre stati notevolmente inferiori a quelli della colza nella Comunità e, di conseguenza, il biodiesel importato dagli Stati Uniti presenti un vantaggio competitivo considerevole. |
|
(146) |
È opportuno ricordare che l'inchiesta deve consentire di stabilire se le importazioni oggetto di sovvenzioni (in termini di prezzo e di volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria o se questo pregiudizio grave deriva da altri fattori. A questo proposito l’articolo 8, paragrafo 6 del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate causa pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un'analisi dei fattori che incidono sul loro livello. |
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(147) |
In pratica, l'effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi dell'industria comunitaria è esaminato essenzialmente dal punto di vista della vendita a prezzi sensibilmente inferiori (sottoquotazione), della compressione o della depressione dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni sovvenzionate e i prezzi di vendita dell'industria comunitaria; è possibile che talvolta i prezzi all'esportazione utilizzati per calcolare il pregiudizio debbano essere adeguati per disporre di dati comparabili. Di conseguenza, in questo contesto il ricorso agli adeguamenti serve unicamente a garantire che la differenza di prezzo sia stabilita su una base comparabile. Da ciò risulta evidente che i prezzi delle materie prime nel paese esportatore non possono, in linea di principio, essere un altro fattore di pregiudizio. |
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(148) |
Quanto sopra è confermato dal testo dell’articolo 8, paragrafo 7 del regolamento di base, che menziona altri fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate. Nell’elenco degli altri fattori noti non figura alcun fattore di incidenza sul livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate. In sintesi, se le importazioni sono sovvenzionate, anche se hanno beneficiato di un'evoluzione favorevole del prezzo delle materie prime, non si ritiene che tale evoluzione possa costituire un altro fattore di pregiudizio. |
|
(149) |
Di conseguenza, l'analisi dei fattori che incidono sul livello di prezzo delle importazioni sovvenzionate, come ad esempio il presunto vantaggio concorrenziale dovuto ai prezzi più bassi delle materie prime, non può essere considerata decisiva e andrebbe oltre quanto disposto dal regolamento di base. |
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(150) |
Fatto salvo quanto precede, va comunque ricordato che nel corso del PI si è registrato un aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti agricoli in tutto il mondo e che nello stesso periodo l'incremento del prezzo dell'olio di soia (principale materia prima agricola utilizzata dai produttori del paese in esame) è stato più marcato rispetto a quello dell'olio di colza. Questi aumenti dei costi negli USA non si sono però ripercossi sui prezzi delle importazioni sovvenzionate nel mercato comunitario, notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. |
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(151) |
Per questi motivi la richiesta delle parti è stata respinta. |
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(152) |
In assenza di altre osservazioni relative all'aumento della domanda di materie prime agricole e al progressivo incremento dei prezzi, si confermano i considerando da 231 a 238 del regolamento provvisorio. |
6.2.6. Evoluzione del prezzo del diesel minerale
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(153) |
Una parte interessata ha ribadito quanto già affermato (cfr. considerando 236 del regolamento provvisorio), aggiungendo che i prezzi del diesel minerale costituiscono un limite oltre il quale i produttori di biodiesel non riescono ad aumentare i loro prezzi in parallelo agli aumenti di prezzo delle materie prime. |
|
(154) |
Al riguardo si osserva che tutti i produttori comunitari rifornivano mercati in cui vigono obiettivi vincolanti per la miscelazione. Inoltre il biodiesel era soggetto a defiscalizzazione nella maggior parte degli Stati membri, ovvero il suo prezzo è comparabile a quello del diesel minerale, aumentato in modo da tenere conto dell'imposta sull'energia alla quale quest'ultimo è soggetto. Questo significa che, mentre si può accettare una certa correlazione con i prezzi del petrolio, dall'inchiesta risulta che per i motivi di cui sopra il biodiesel può essere venduto a prezzi più elevati di quelli del diesel minerale. Inoltre la suddetta parte non ha presentato prove convincenti del fatto che i prezzi del diesel minerale, molto elevati nella seconda metà del PI, abbiano esercitato pressione sui prezzi del biodiesel dei produttori comunitari durante il PI. |
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(155) |
In assenza di ulteriori osservazioni sull'evoluzione del prezzo del diesel minerale, si conclude che questo fattore non ha causato pregiudizio all'industria comunitaria. |
6.2.7. Importanza dell'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità
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(156) |
In assenza di osservazioni relative all'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità, si confermano i considerando da 239 a 241 del regolamento provvisorio. |
6.2.8. Produttori collegati agli esportatori USA
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(157) |
In assenza di altre osservazioni relative all'impatto delle importazioni dagli Stati Uniti effettuate da produttori collegati con esportatori statunitensi, si conferma il considerando 242 del regolamento provvisorio. |
6.2.9. Conclusioni sul nesso di causalità
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(158) |
Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 243 a 245 del regolamento provvisorio. |
7. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
7.1. Industria comunitaria
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(159) |
A seguito della divulgazione provvisoria i produttori comunitari hanno approvato le conclusioni della Commissione e confermato che le misure tutelerebbero il loro interesse. |
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(160) |
Una parte interessata ha sostenuto che le misure non sarebbero nell'interesse dell'industria comunitaria in quanto determinerebbero uno spostamento dei flussi commerciali, ovvero uno spostamento a favore delle importazioni da paesi non assoggettati alle misure per i seguenti motivi: i) il perdurare della necessità per gli operatori del mercato comunitario di approvvigionarsi di biodiesel meno costoso a base di olio di soia e palma da integrare con il più costoso biodiesel di colza, prodotto dall'industria comunitaria, e ii) l'insufficienza del biodiesel a base di olio di colza a soddisfare la domanda. |
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(161) |
Va a questo proposito rilevato che, per quanto la colza sia la principale materia agricola utilizzata dai produttori dell'industria comunitaria per la fabbricazione di biodiesel, essi utilizzano anche altre materie prime agricole, quali l'olio di soia e l'olio di palma. Tuttavia, tenuto conto del fatto che molto spesso il prezzo di altre materie prime agricole era più elevato di quello delle importazioni sovvenzionate di biodiesel basato su tali materie prime, i produttori comunitari venivano privati della possibilità di utilizzare l'olio di soia e l'olio di palma su scala più ampia. Si prevede quindi che l'istituzione delle misure porterebbe al ripristino di condizioni di mercato normali anche sotto questo profilo, consentendo ai produttori dell'industria comunitaria di adattare con più efficienza la loro produzione in base ai vari tipi di biodiesel di cui il mercato comunitario ha bisogno. Di conseguenza, l'argomentazione di cui sopra è stata respinta. |
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(162) |
In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria comunitaria, si confermano i considerando da 247 a 249 del regolamento provvisorio. |
7.2. Importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità
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(163) |
In assenza di reazioni degli importatori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si conclude che le misure avranno, con ogni probabilità, un impatto irrilevante per quanto concerne gli importatori/operatori commerciali. |
7.3. Utilizzatori nella Comunità
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(164) |
In assenza di reazioni degli utilizzatori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si conclude che le misure compensative avranno, con ogni probabilità, un impatto irrilevante per quanto li concerne. |
7.4. Fornitori di materie prime nella Comunità
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(165) |
In assenza di reazioni dei fornitori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si confermano i considerando da 256 a 258 del regolamento provvisorio. |
7.5. Altri interessi
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(166) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che, se il prezzo del biodiesel nella Comunità dovesse, a causa delle misure, salire a livelli non competitivi con quelli del diesel minerale, i costruttori automobilistici che hanno investito nella produzione di veicoli alimentabili con biodiesel potrebbero non raccogliere i frutti dei loro investimenti, ovvero non riuscire a vendere questi veicoli. |
|
(167) |
A questo proposito, si osserva che quanto ipotizzato dalla parte potrebbe verificarsi anche in assenza di qualsiasi misura, ove i prezzi del diesel minerale (che dipendono dai prezzi del petrolio greggio) dovessero scendere tanto da diventare più competitivi di quelli del biodiesel. Sembrerebbe assurdo ipotizzare che l'industria automobilistica abbia investito senza considerare questo parametro. Questo argomento è stato perciò respinto. |
|
(168) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un'associazione di agricoltori UE ha manifestato il proprio sostegno alla denuncia, sostenendo che le importazioni di biodiesel dagli USA hanno privato i produttori UE di semi oleosi di un mercato di circa 6 milioni di tonnellate, pari a circa l'11 % della produzione comunitaria di semi oleosi nel 2007 e 2008 e determinato una flessione di 90 EUR la tonnellata del valore potenziale della colza utilizzata per scopi non alimentari. Non è stato però possibile verificare queste osservazioni tardive. |
7.6. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi
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(169) |
Una delle parti interessate ha ribadito la sua osservazione circa l'incoerenza tra le misure compensative e la politica dell'Unione europea volta a promuovere l'impiego dei biocarburanti. Ha aggiunto che per sviluppare il suo mercato del biodiesel l'Unione europea non può dipendere solo dal biodiesel di produzione comunitaria ottenuto dalla colza. |
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(170) |
La risposta alla suddetta osservazione è contenuta nella sezione 7.6 del regolamento provvisorio, mentre per quanto riguarda la questione del biodiesel ottenuto dalla colza cui la parte fa riferimento si rinvia anche al considerando 161 del presente regolamento. |
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(171) |
In assenza di altre osservazioni riguardo agli effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi, si confermano i considerando da 259 a 261 del regolamento provvisorio. |
7.7. Conclusioni sull'interesse della Comunità
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(172) |
Stante quanto precede, si conclude che in questo caso non esistono valide ragioni contro l'istituzione di dazi compensativi. |
8. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE
8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
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(173) |
Una società ha dichiarato che, per quanto riguarda la fissazione del margine di pregiudizio al livello più elevato constatato per le società campionate (cfr. considerando da 268 a 270 del regolamento provvisorio), avrebbe fornito le informazioni necessarie a calcolare il proprio margine di pregiudizio. La società era inoltre disposta a concordare un sopralluogo degli impianti della sua controllata. La società ha chiarito che tale invito è sempre valido. |
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(174) |
Esaminando la risposta della suddetta società al questionario successivo all'avvio del procedimento sono state rilevate alcune lacune nelle informazioni riguardanti le sue vendite all'esportazione verso la Comunità e le rivendite del suo importatore collegato nella Comunità. La società è stata invitata a fornire le informazioni richieste entro una determinata scadenza ma non ha ottemperato. Successivamente, come indicato nel considerando 268 del regolamento provvisorio, la società è stata informata che qualora le informazioni richieste non fossero state fornite, secondo l'articolo 28 del regolamento di base le informazioni lacunose fornite rispondendo al questionario non sarebbero state prese in considerazione. La società è stata pertanto informata delle conseguenze di questa parziale collaborazione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. La società ha risposto quasi due settimane dopo la scadenza prevista affermando, tra l'altro, che avrebbe fornito le informazioni richieste con urgenza. Tuttavia le informazioni in questione non sono mai state fornite dalla società. |
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(175) |
Di conseguenza, si conferma che il livello di eliminazione del pregiudizio per questa società è stato fissato al livello del margine di pregiudizio più elevato constatato per le società del campione. |
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(176) |
Diverse parti interessate e il governo degli USA hanno contestato la conclusione provvisoria secondo cui il 15 % sarebbe il margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'industria di questo tipo operante in condizioni normali di concorrenza. |
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(177) |
Una parte interessata ha sostenuto che il margine di profitto dell'industria comunitaria, impiegato ai fini della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, dovrebbe essere fissato al livello del profitto realizzato dall'industria comunitaria durante il PI, ovvero al 5,7 %, che è un valore compreso all'interno dell'intervallo dei margini di profitto realizzati per prodotti di base come il biodiesel. A sostegno della propria tesi, la parte interessata ha fatto riferimento ai profitti ottenuti dai produttori statunitensi di etanolo e oli vegetali e dalle raffinerie di petrolio. |
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(178) |
Si rammenta che il livello di eliminazione del pregiudizio deve essere fondato su una valutazione del profitto che l'industria può ragionevolmente prevedere di realizzare sulle vendite del prodotto simile sul mercato comunitario in assenza delle importazioni sovvenzionate. In una qualsiasi inchiesta, il profitto realizzato all'inizio del periodo in esame può essere ragionevolmente considerato corrispondente al profitto realizzato in assenza di importazioni sovvenzionate. Nel caso di specie, nei primi anni del periodo in esame (dal 2004 al 2006) le importazioni dagli USA non hanno mai superato l'1 % in termini di quota di mercato e si può quindi ragionevolmente concludere che tale fase sia stata caratterizzata dall'assenza di importazioni sovvenzionate. È stato quindi considerato ragionevole utilizzare il profitto medio conseguito in tale fase dall'industria comunitaria quale base per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire gli investimenti produttivi di questa nuova industria. In relazione all'affermazione della parte interessata, l'inchiesta ha anche dimostrato che i profitti realizzati dai principali produttori esportatori statunitensi nelle loro attività nazionali connesse al biodiesel erano di molto superiori al profitto impiegato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. Per questi motivi l'obiezione è stata respinta. |
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(179) |
Alcune obiezioni di società statunitensi, che riguardano la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi e per le quali si rinvia al considerando 185, hanno messo in evidenza che l'importo ad valorem relativo all'underselling (vendite sottocosto) è stato calcolato come il rapporto tra il totale dell'underselling e il prezzo CIF adeguato (v. adeguamento citato al considerando 109), mentre si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo CIF non adeguato, come si è fatto per calcolare il margine di dumping ad valorem. Per tutte le società statunitensi inserite nel campione sono stati pertanto ricalcolati i livelli ad valorem di eliminazione del pregiudizio. |
|
(180) |
In assenza di altre osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, per stabilire i prezzi non pregiudizievoli è stato applicato lo stesso metodo descritto ai considerando 266 e 267 del regolamento provvisorio. Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato in percentuale sul valore totale CIF all'importazione non adeguato. |
8.2. Forma e livello dei dazi
|
(181) |
Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate senza che venga superato il margine di sovvenzione accertato. |
|
(182) |
Alla luce delle osservazioni fatte pervenire da alcune parti interessate successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e tenuto conto delle revisioni esposte nel presente regolamento, alcuni margini sono stati modificati. |
|
(183) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo sono state fissate comparando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di sovvenzione. I dazi compensativi proposti sono pertanto i seguenti:
|
|
(184) |
Considerato che il dazio compensativo sarà applicato alle miscele contenenti in peso più del 20 % di biodiesel, in misura proporzionale al loro tenore di biodiesel, si considera opportuno, per un'applicazione efficace delle misure da parte delle autorità doganali degli Stati membri, determinare i dazi come importi fissi sulla base del tenore di biodiesel. |
|
(185) |
Alcune parti hanno contestato il metodo impiegato per convertire i dazi ad valorem in dazi fissi. A loro avviso, i valori CIF che avrebbero dovuto essere utilizzati per la conversione del dazio ad valorem in dazio fisso avrebbero dovuto essere i valori CIF effettivi e non quelli adeguati per tener conto delle differenze delle materie prime, secondo quanto illustrato ai considerando 185 e 186 del regolamento provvisorio. |
|
(186) |
Dall'esame di questa tesi è in effetti risultato che per la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi erano stati utilizzati i valori CIF adeguati. È però emerso anche che gli stessi valori erano stati impiegati come base per esprimere l'importo dell'underselling in dazio ad valorem. È stato quindi necessario procedere a una prima rettifica nell'esprimere l'importo dell'underselling come percentuale del valore totale CIF all'importazione. È su queste basi che i margini di pregiudizio sono stati modificati di conseguenza. Il successivo calcolo dei dazi fissi non ha tuttavia evidenziato alcuna differenza rispetto alle aliquote del dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento provvisorio, in quanto il dazio ad valorem più elevato è risultato compensato dai prezzi CIF più bassi (non più adeguati, ma effettivi), utilizzati per la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi. |
|
(187) |
Le aliquote del dazio specificate per ciascuna società nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze dell'inchiesta suesposta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Queste aliquote (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società indicate, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati, fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
|
(188) |
Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (11) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
|
(189) |
Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi compensativi definitivi. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza. |
8.3. Impegni
|
(190) |
Alcuni produttori esportatori statunitensi hanno offerto impegni sui prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Considerato il prezzo notevolmente variabile della materia prima, il prodotto non si presta ad impegni su prezzi fissi. Le società hanno proposto una indicizzazione periodica dei prezzi minimi all'importazione in rapporto alle fluttuazioni dei prezzi dell'olio di colza. Hanno altresì proposto prezzi minimi all'importazione per tre tipi di prodotto per tener conto della varietà di prodotti importati (biodiesel a base di olio di soia, olio di palma o olio di canola) in base ai coefficienti delle materie prime agricole accertati durante il PI. |
|
(191) |
Per quanto concerne le offerte dei produttori esportatori che hanno cooperato, la base per la fissazione di un prezzo minimo all'importazione indicizzato era in media del 7-8 % inferiore al prezzo non pregiudizievole stabilito durante il PI. Inoltre i coefficienti proposti per calcolare i prezzi minimi all'importazione adeguati per i tipi di prodotto citati non erano corretti in quanto facevano riferimento al PI. Tenuto conto che questi coefficienti, che dipendono dalla differenza di prezzo delle materie prime agricole, sono soggetti a continue oscillazioni, è possibile che essi siano cambiati notevolmente rispetto a quanto osservato durante il PI. La proposta di indicizzare i prezzi minimi all'importazione del biodiesel a base di soia e del biodiesel a base di olio di palma in rapporto alle oscillazioni di prezzo dell'olio di colza non è stata considerata idonea in quanto si baserebbe sull'andamento dei prezzi di una materia prima diversa da quelle utilizzate nella produzione del prodotto in esame esportato. |
|
(192) |
Stante quanto precede e senza affrontare gli aspetti pratici dell'accettazione degli impegni in rapporto alle singole società, si è ritenuto di dover respingere gli impegni, in quanto il metodo per la determinazione dei prezzi minimi all'importazione non era corretto e il livello dei prezzi minimi all'importazione offerti non era tale da eliminare le sovvenzioni pregiudizievoli. |
8.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale
|
(193) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha richiesto misure speciali per evitare la possibile elusione delle misure, tenuto conto del fatto che il mercato in esame è il mercato globale di un prodotto primario con caratteristiche di prodotto fungibile commercializzato attraverso vari canali di vendita. |
|
(194) |
Stante quanto precede, si ritiene opportuno seguire attentamente le importazioni di biodiesel di ogni provenienza, in modo da agevolare una reazione rapida e adeguata ove le circostanze lo richiedessero. |
|
(195) |
In considerazione dell'entità dei margini di sovvenzione accertati e del livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio compensativo provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente il dazio compensativo definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui attualmente ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91 , ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli Stati Uniti d'America.
2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è la seguente:
|
Società |
Aliquota del dazio compensativo, in euro per tonnellata netta |
Codice addizionale TARIC |
|
Archer Daniels Midland Company, Decatur |
237,0 |
A933 |
|
Cargill Inc., Wayzata |
213,8 |
A934 |
|
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston |
213,4 |
A935 |
|
Imperium Renewables Inc., Seattle |
216,8 |
A936 |
|
Peter Cremer North America LP, Cincinnati |
211,2 |
A937 |
|
Vinmar Overseas Limited, Houston |
211,2 |
A938 |
|
World Energy Alternatives LLC, Boston |
211,2 |
A939 |
|
Società elencate nell'allegato |
219,4 |
cfr. allegato |
|
Tutte le altre società |
237,0 |
A999 |
Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
3. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 194/2009 della Commissione sulle importazioni di biodiesel, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91 , ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originario degli Stati Uniti d'America. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio compensativo definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BORG
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
(2) GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50.
(3) GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22.
(4) L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base recita: « Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. […] »
(5) Diversamente da quelle società che avevano ricevuto il modulo per il campionamento, ma non lo avevano restituito.
(6) Voce n. 3826 00 in cui rientrerebbero «il biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi».
(7) «I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.»
(8) Codici HTS 38 24 90 40 00 e 38 24 90 40 20.
(9) Causa T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 10 settembre 2008, punti da 61 a 63.
(10) Causa T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 10 settembre 2008, punti da 61 a 63.
(11) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.
ALLEGATO
Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato, non inseriti nel campione
|
Nome della società |
Città |
Codice addizionale TARIC |
|
AC & S Inc. |
Nitro |
A941 |
|
Alabama Clean Fuels Coalition Inc. |
Birmingham |
A940 |
|
American Made Fuels, Inc. |
Canton |
A940 |
|
Arkansas SoyEnergy Group |
DeWitt |
A940 |
|
Arlington Energy, LLC |
Mansfield |
A940 |
|
Athens Biodiesel, LLC |
Athens |
A940 |
|
Beacon Energy |
Cleburne |
A940 |
|
Biodiesel of Texas, Inc. |
Denton |
A940 |
|
BioDiesel One Ltd |
Southington |
A940 |
|
BioPur Inc. |
Bethlehem |
A941 |
|
Buffalo Biodiesel, Inc |
Tonawanda |
A940 |
|
BullDog BioDiesel |
Ellenwood |
A940 |
|
Carbon Neutral Solutions, LLC |
Mauldin |
A940 |
|
Central Iowa Energy LLC |
Newton |
A940 |
|
Chesapeake Custom Chemical Corp. |
Ridgeway |
A940 |
|
Community Fuels |
Stockton |
A940 |
|
Delta BioFuels Inc. |
Natchez |
A940 |
|
Diamond Biofuels |
Mazon |
A940 |
|
Direct Fuels |
Euless |
A940 |
|
Eagle Creek Fuel Services, LLC |
Baltimore |
A940 |
|
Earl Fisher Bio Fuels |
Chester |
A940 |
|
East Fork Biodiesel LLC |
Algona |
A940 |
|
ECO Solutions, LLC |
Chatsworth |
A940 |
|
Ecogy Biofuels LLC |
Tulsa |
A940 |
|
ED&F Man Biofuels Inc. |
New Orleans |
A940 |
|
Freedom Biofuels Inc. |
Madison |
A940 |
|
Freedom Fuels LLC |
Mason City |
A941 |
|
Fuel & Lube, LLC |
Richmond |
A940 |
|
Fuel Bio |
Elizabeth |
A940 |
|
FUMPA Bio Fuels |
Redwood Falls |
A940 |
|
Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels) |
Houston |
A940 |
|
GeoGreen Fuels LLC |
Houston |
A940 |
|
Georgia Biofuels Corp. |
Loganville |
A940 |
|
Green River Biodiesel, Inc. |
Moundville |
A940 |
|
Griffin Industries Inc. |
Cold Spring |
A940 |
|
High Plains Bioenergy |
Guymon |
A940 |
|
Huish Detergents Inc. |
Salt Lake City |
A940 |
|
Incobrasa Industries Ltd. |
Gilman |
A940 |
|
Independence Renewable Energy Corp. |
Perdue Hill |
A940 |
|
Indiana Flex Fuels |
LaPorte |
A940 |
|
Innovation Fuels Inc. |
Newark |
A940 |
|
Integrity Biofuels |
Morristown |
A941 |
|
Iowa Renewable Energy LLC |
Washington |
A940 |
|
Johann Haltermann Ltd. |
Houston |
A940 |
|
Lake Erie Biofuels LLC |
Erie |
A940 |
|
Leland Organic Corporation |
Leland |
A940 |
|
Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC |
Claypool |
A940 |
|
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC |
Claypool |
A940 |
|
Middle Georgia Biofuels |
East Dublin |
A940 |
|
Middletown Biofuels LLC |
Blairsville |
A940 |
|
Musket Corporation |
Oklahoma City |
A940 |
|
Natural Biodiesel Plant LLC |
Hayti |
A941 |
|
New Fuel Company |
Dallas |
A940 |
|
North Mississippi Biodiesel |
New Albany |
A940 |
|
Northern Biodiesel, Inc. |
Ontario |
A940 |
|
Northwest Missouri Biofuels, LLC |
St. Joseph |
A940 |
|
Nova Biofuels Clinton County LLC |
Clinton |
A940 |
|
Nova Biosource |
Senaca |
A940 |
|
Organic Fuels Ltd. |
Houston |
A940 |
|
Owensboro Grain Company LLC |
Owensboro |
A940 |
|
Paseo Cargill Energy, LLC |
Kansas City |
A940 |
|
Peach State Labs Inc. |
Rome |
A940 |
|
Perihelion Global, Inc. |
Opp |
A940 |
|
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc. |
Philadelphia |
A940 |
|
Piedmont Biofuels Industrial LLC |
Pittsboro |
A941 |
|
Pinnacle Biofuels, Inc. |
Crossett |
A940 |
|
PK Biodiesel |
Woodstock |
A940 |
|
Pleasant Valley Biofuels, LLC |
American Falls |
A940 |
|
Prairie Pride |
Deerfield |
A941 |
|
RBF Port Neches LLC |
Houston |
A940 |
|
Red Birch Energy, Inc. |
Bassett |
A940 |
|
Red River Biodiesel Ltd. |
New Boston |
A940 |
|
REG Ralston LLC |
Ralston |
A940 |
|
Renewable Energy Products, LLC |
Santa Fe Springs |
A940 |
|
Riksch BioFuels LLC |
Crawfordsville |
A940 |
|
Safe Renewable Corp. |
Conroe |
A940 |
|
Sanimax Energy Inc. |
DeForest |
A940 |
|
Seminole Biodiesel |
Bainbridge |
A940 |
|
Southeast BioDiesel LLC |
Charlotte |
A941 |
|
Soy Solutions |
Milford |
A940 |
|
SoyMor Biodiesel LLC |
Albert Lea |
A940 |
|
Stepan Company |
Northfield |
A941 |
|
Sunshine BioFuels, LLC |
Camilla |
A940 |
|
TPA Inc. |
Warren |
A940 |
|
Trafigura AG |
Stamford |
A940 |
|
U.S. Biofuels Inc. |
Rome |
A940 |
|
United Oil Company |
Pittsburgh |
A940 |
|
Valco Bioenergy |
Harlingen |
A940 |
|
Vanguard Synfuels, LLC |
Pollock |
A940 |
|
Vitol Inc. |
Houston |
A940 |
|
Walsh Bio Diesel, LLC |
Mauston |
A940 |
|
Western Dubque Biodiesel LLC |
Farley |
A940 |
|
Western Iowa Energy LLC |
Wall Lake |
A940 |
|
Western Petroleum Company |
Eden Prairie |
A940 |
|
Yokaya Biofuels Inc. |
Ukiah |
A941 |
|
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 599/2009 DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2009
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure provvisorie
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 193/2009 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («USA» o «paese interessato»). |
|
(2) |
Nel parallelo procedimento antisovvenzioni la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 194/2009 (3), un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America. |
1.2. Fase successiva del procedimento
|
(3) |
Successivamente alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza. |
|
(4) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di biodiesel originario degli USA e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. |
|
(5) |
Il governo degli Stati Uniti («governo degli USA») e altre parti interessate hanno espresso il loro rammarico per la decisione di concedere solo sedici giorni per la presentazione di osservazioni sulle conclusioni provvisorie nonché per la decisione di respingere le richieste avanzate da alcune parti per una proroga significativa di tale termine. |
|
(6) |
L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base dispone che le parti interessate possono essere informate degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. A tal riguardo, la prassi prevede che, al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un regolamento che istituisce le misure provvisorie, la Commissione informi tutte le parti interessate da un procedimento e fissi un termine entro il quale le parti possono presentare le loro osservazioni. Tale prassi è stata osservata nel presente procedimento. Per quanto riguarda il termine riconosciuto alle parti per la presentazione delle loro osservazioni, il regolamento di base non specifica la durata del termine da concedere. Nel presente procedimento è stato deciso di concedere un periodo di sedici giorni (in seguito portato a diciassette giorni) in considerazione della complessità del procedimento stesso e della necessità di rispettare quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, che stabilisce che l'inchiesta deve essere conclusa entro tredici mesi dall'inizio. |
|
(7) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie nel parallelo procedimento antisovvenzioni, il governo degli USA ha formulato osservazioni sull'aliquota del dazio stabilita per «tutte le altre società». Per quanto riguarda l'aliquota del dazio fissata per le società statunitensi che non si sono manifestate e non hanno collaborato all'inchiesta, l'aliquota del dazio provvisorio è stata fissata al livello più basso tra il margine di sovvenzione più elevato e il margine di pregiudizio più elevato constatati per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato. Lo stesso metodo è stato applicato anche nel procedimento antidumping. L'aliquota del dazio antidumping così calcolata è quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento provvisorio (aliquota relativa a «tutte le altre società»: 182,4 EUR la tonnellata). Il governo degli USA ritiene che si tratti di un'aliquota calcolata in modo non corretto in base ai dati disponibili. È del parere che, per basarsi sui dati disponibili secondo quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento di base, occorre prima di tutto stabilire che una parte interessata ha rifiutato di fornire o non ha comunicato le «informazioni necessarie» (4). Il governo degli USA ritiene che si debba applicare invece l'aliquota media ponderata calcolata per le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione. |
|
(8) |
In risposta a tale osservazione va detto che, all'atto dell'apertura del procedimento, la Commissione ha inviato il modulo per il campionamento, la denuncia e l'avviso di apertura alle società elencate nella denuncia (oltre 150). Una copia del modulo per il campionamento è stata allegata anche alla nota verbale inviata contemporaneamente alla missione degli Stati Uniti d'America presso le Comunità europee, con preghiera di trasmissione ai produttori esportatori negli USA. Inoltre il National Biodiesel Board (NBB, associazione dei produttori degli Stati Uniti), che è parte interessata fin dall'apertura del presente procedimento, rappresenta numerose società del settore del biodiesel negli USA. |
|
(9) |
Nell'avviso di apertura, come pure nella lettera di accompagnamento allegata al modulo per il campionamento, è stata richiamata l'attenzione sulle conseguenze dell'omessa collaborazione. Come illustrato al considerando 8 del regolamento provvisorio, oltre 50 società si sono manifestate nel contesto dell'operazione di campionamento e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine prescritto di quindici giorni. Tali società rappresentavano oltre l'80 % del totale delle importazioni di biodiesel dagli USA. |
|
(10) |
Successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, è stato chiesto alle autorità degli USA di fornire ulteriori informazioni. In particolare è stato loro chiesto che invitassero a manifestarsi gli eventuali altri produttori esportatori di biodiesel degli USA, diversi da quelli elencati all'articolo 1 e nell'allegato del regolamento provvisorio, che non erano conosciuti all'atto dell'apertura del procedimento e che non avevano in precedenza rifiutato di collaborare (5). |
|
(11) |
Le autorità degli USA hanno fornito un elenco contenente i nomi di oltre 100 altre società (produttori esportatori) degli USA. È stato verificato se nell'elenco vi fossero società che erano già state invitate a collaborare nella fase di apertura del procedimento. Dall'inchiesta è risultato che numerose società comprese nell'elenco erano già state invitate a collaborare durante il campionamento, ma all'epoca avevano scelto di non farlo. In altre parole, queste società conoscevano le conseguenze dell'omessa collaborazione a norma dell'articolo 18 del regolamento base. |
|
(12) |
Tuttavia per quanto riguarda le società (oltre 40) dell'elenco che non erano note alla Commissione all'atto dell'apertura del presente procedimento, è stato osservato che la richiesta con la quale le autorità USA venivano invitate a fornire informazioni su quelle società era stata avanzata successivamente all'istituzione delle misure provvisorie. È stato pertanto deciso di aggiungere tali società all'allegato del presente regolamento e di applicare loro la stessa aliquota del dazio applicata alle società che avevano esplicitamente collaborato ma non erano state inserite nel campione. Queste società sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva procedere all'istituzione delle misure definitive e sono state invitate a trasmettere le loro osservazioni in merito alla proposta di inserire i loro nomi nell'allegato del presente regolamento. |
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(13) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il governo degli USA ha espresso il proprio apprezzamento per la proposta di applicare il dazio medio ponderato a un numero aggiuntivo di società. Tuttavia secondo il governo degli USA mancava una spiegazione del perché ad altre società fosse applicata l'aliquota del dazio relativa a «tutte le altre società». Per quanto concerne le società che sono state invitate a collaborare durante il campionamento, si rimanda alle spiegazioni fornite sopra. Quanto ai possibili produttori esportatori statunitensi che non sono stati informati singolarmente dell'inchiesta o che non figurano nell'elenco di cui al considerando 11, si osserva in primo luogo che all'apertura del procedimento ci si è ampiamente adoperati per contattare le società degli USA potenzialmente interessate dal presente procedimento (cfr. considerando 8 e 10). Inoltre, successivamente all'istituzione delle misure provvisorie sono stati compiuti ulteriori sforzi, come illustrato al considerando 10, per individuare altre società: ciò ha portato all'aggiunta di oltre 40 società nell'elenco delle società alle quali applicare il dazio medio ponderato. Si ritiene che grazie a questi ampi sforzi sia stata data alle società statunitensi del settore del biodiesel ogni possibilità di manifestarsi. Si fa altresì rilevare che l'associazione industriale del settore è stata coinvolta nel procedimento sin dalla sua apertura. Si ritiene pertanto che alle società che non si sono manifestate debba applicarsi l'aliquota del dazio relativa a «tutte le altre società». |
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(14) |
Una società che aveva risposto al modulo per il campionamento ed era quindi stata inserita nell'allegato del regolamento provvisorio ha chiesto che la società madre venisse aggiunta all'elenco di società di cui all'allegato del presente regolamento. La stessa società ha chiesto anche di modificare, nell'allegato, la città indicata a fianco del nome delle due società, in modo da avere una corrispondenza esatta con l'indirizzo di fatturazione delle società in questione. |
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(15) |
Dopo aver esaminato la richiesta di questa società si è deciso di aggiungere la società madre nell'allegato del presente regolamento, dato che figurava nella risposta al modulo di campionamento come l'unica società collegata ad essere attiva nel settore del biodiesel. È stata modificata anche la città indicata a fianco delle due società. |
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(16) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il mese di gennaio del 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). |
1.3. Campionamento dei produttori comunitari e dei produttori esportatori degli USA
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(17) |
In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori degli USA, si confermano i considerando da 5 a 10 del regolamento provvisorio. |
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(18) |
Alcune parti hanno espresso osservazioni in merito alla rappresentatività del campione dei produttori comunitari. Tali osservazioni sono riprese nei considerando da 74 a 78. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(19) |
Si ricorda che nell'avviso di apertura il prodotto che secondo la denuncia sarebbe stato oggetto di dumping è stato definito come costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noto come «biodiesel»), in forma pura o in miscela. |
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(20) |
La denuncia conteneva elementi di prova «prima facie» del fatto che la situazione economica dei produttori comunitari di biodiesel era stata influenzata dal biodiesel e da tutte le miscele di biodiesel contenenti diesel di origine minerale prodotti negli USA ed esportati nella Comunità a prezzi di dumping. In linea con le caratteristiche dei produttori di biodiesel statunitensi interessati e del mercato interno degli USA, nella definizione del prodotto in esame si voleva comprendere il biodiesel anche quando incluso nelle miscele di biodiesel. Si è tuttavia ritenuto che la definizione del prodotto in esame che figura nell'avviso di apertura e al considerando 19 potesse risultare problematica sotto il profilo dei produttori e dei tipi di prodotti destinati ad essere oggetto dell'inchiesta o ad essere esclusi dalla stessa. |
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(21) |
D'altra parte, ai fini dell'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio, in particolare per stabilire i margini di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio, è risultato necessario individuare chiaramente i tipi di prodotto oggetto dell'inchiesta. |
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(22) |
In linea con le caratteristiche del mercato statunitense, il prodotto in esame è stato definito in via provvisoria come segue: esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noti come «biodiesel»), in forma pura o in miscele superiori a B20. Di conseguenza il prodotto in esame comprendeva il biodiesel puro (B100) e tutte le miscele contenenti oltre il 20 % di biodiesel («prodotto in esame»). Si è ritenuto che questa soglia fosse idonea per distinguere chiaramente tra i vari tipi di miscele destinate ad essere ulteriormente miscelate, da un lato, e quelle destinate al consumo diretto sul mercato statunitense, dall'altro. |
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(23) |
L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti. |
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(24) |
Le parti interessate hanno fatto pervenire obiezioni sulle definizioni del prodotto in esame e del prodotto simile, contestandole entrambe contemporaneamente con le stesse argomentazioni, senza distinguere affatto tra il concetto di prodotto in esame e prodotto simile nel quadro del procedimento. |
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(25) |
Si ricorda che al concetto di prodotto in esame si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base, mentre l'articolo 1, paragrafo 4, del medesimo regolamento precisa che cosa si intende per «prodotto simile». Di conseguenza, le obiezioni avanzate verranno analizzate separatamente. |
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(26) |
Una parte ha espresso dubbi sul fatto che miscele con un basso tenore di biodiesel (ad esempio, il B21) possano continuare a essere considerate biodiesel al pari del biodiesel puro (B100) o di miscele analoghe, composte principalmente di biodiesel con un più basso tenore di diesel minerale (ad esempio, B99). Secondo quanto da essa sostenuto, l'inchiesta ha riguardato in pratica il B100 e il B99 e tutti i calcoli del dumping e del pregiudizio sarebbero stati effettuati in rapporto a questi due tipi di prodotto. A suo avviso, la fissazione di una soglia appena superiore alla miscela B20, che è la miscela a basso tenore di biodiesel venduta direttamente ai consumatori statunitensi, determina una definizione artificiosa del prodotto in esame. |
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(27) |
La stessa parte ha espresso dubbi sul fatto che una miscela con un tenore di biodiesel del 20 % possa ancora essere definita come carburante biodiesel e non come diesel minerale, il quale non rientra nella definizione del prodotto in esame. A suo dire, l'UE sarebbe favorevole alla creazione di una nuova voce doganale (6) per il biodiesel nel sistema armonizzato (SA). La Commissione avrebbe, a suo parere, esteso la definizione del prodotto nel presente procedimento e avrebbe fatto dilatare il numero di tipi di prodotto interessati dall'istituzione delle misure. |
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(28) |
La parte ha sostenuto inoltre che all'epoca dell'inchiesta non esisteva una soglia specifica per stabilire che cosa andasse inteso per biodiesel classificabile con il codice 3824 90 91 della nomenclatura combinata (NC), specificamente creato per il biodiesel dall'UE a decorrere dal 1o gennaio 2008. Alla luce della regola 3 b) delle regole generali per l'interpretazione della NC (7), la parte ha espresso dubbi sulla possibilità di considerare biodiesel una miscela contenente meno del 50 % di biodiesel. Ha inoltre ricordato che gli esempi di miscele citati nel questionario della Commissione avevano un elevato tenore di biodiesel e lasciavano quindi intendere che il prodotto in esame fosse costituito soltanto dal biodiesel e dalle miscele con un tenore di biodiesel molto elevato. |
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(29) |
La parte ha sostenuto inoltre che l'UE non può modificare la definizione del prodotto in esame a fronte di un «prodotto simile» diverso. Essa ha ricordato le conclusioni provvisorie comunicate ai produttori statunitensi di biodiesel inseriti nel campione, che dimostrano che tali produttori vendevano miscele costituite esclusivamente da vari tipi di biodiesel. Di conseguenza, il prodotto in esame dovrebbe essere circoscritto ai prodotti contenenti il 100 % di biodiesel (B100), anche se derivato da varie materie prime agricole, o alle miscele contenenti il 99 % di biodiesel (B99). |
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(30) |
La parte ha citato una recente sentenza della Corte di giustizia (8) relativa alle importazioni di nitrato di ammonio e ha concluso che la ratio di tale sentenza si applica anche al presente procedimento e che il biodiesel non contenuto in miscele con un tenore molto elevato di biodiesel non può essere oggetto dell'inchiesta e delle misure, giacché non si tratta del prodotto simile, ossia quello contenente solo biodiesel (B100) o il 99 % di biodiesel (B99), per il quale sono state formulate le conclusioni sul dumping e sul pregiudizio. |
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(31) |
Le parti non hanno prodotto prove o riferimenti giuridici atti a dimostrare la non corretta definizione del prodotto in esame nella presente inchiesta. Il disposto dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base fornisce orientamenti in merito alla definizione del prodotto in esame. L'articolo 1, paragrafo 1, recita: «Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio. » |
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(32) |
Come enunciato al considerando 20, la denuncia conteneva elementi di prova «prima facie» del fatto che la situazione economica dei produttori comunitari di biodiesel era stata influenzata dal biodiesel e da tutte le miscele di biodiesel contenenti diesel di origine minerale prodotti negli USA ed esportati nella Comunità a prezzi di dumping. I margini di dumping e di pregiudizio sono stati stabiliti per ogni singolo produttore inserito nel campione in base ai tipi di prodotto da essi venduti sul mercato comunitario. |
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(33) |
Le parti non hanno presentato prove idonee a dimostrare l'artificiosità della soglia fissata nel regolamento provvisorio per distinguere chiaramente il prodotto in esame da ciò che non vi rientra. Come enunciato ai considerando 24 e 26 del regolamento provvisorio, dall'inchiesta è emerso che la miscela B20 e potenzialmente le miscele con un più basso tenore di biodiesel erano vendute direttamente ai consumatori statunitensi. L'inchiesta ha rivelato anche che il mercato della miscelazione e il mercato dei prodotti di consumo sono mercati distinti con clienti diversi: esiste un mercato in cui il biodiesel e le sue miscele sono destinati a un'ulteriore miscelazione ad opera degli operatori commerciali e degli operatori che effettuano la miscelazione e un mercato in cui le miscele sono destinate alla rete di distribuzione e quindi ai consumatori. Quanto al prodotto in esame, fissare la soglia al di sopra della miscela B20 ha consentito di operare una distinzione netta, evitando confusioni tra i prodotti, i mercati e le varie parti negli Stati Uniti. |
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(34) |
È comune, in ogni inchiesta antidumping, che le singole società oggetto dell'inchiesta non producano e vendano tutti i tipi di prodotto compresi nella definizione del prodotto in esame. Può accadere che alcune società producano una gamma molto ridotta di tipi di prodotto, a fronte di altre che ne producono una gamma più ampia. Ciò non incide però sulla definizione del prodotto in esame. Si ritiene pertanto infondata la tesi secondo cui il prodotto in esame dovrebbe comprendere solo i tipi di prodotto esportati dai produttori statunitensi e utilizzati ai fini del calcolo del dumping e del pregiudizio. |
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(35) |
Come già enunciato nel regolamento provvisorio e al precedente considerando 19, l'inchiesta si è concentrata principalmente sul biodiesel in forma pura o in miscela. Le misure antidumping si applicheranno alle miscele in questione esportate sul mercato comunitario. Ne consegue che viene considerata non pertinente l'obiezione circa la possibilità di continuare a definire come carburante biodiesel e non come diesel minerale, il quale non rientra nella definizione del prodotto in esame, la miscela con un tenore di biodiesel del 20 %. |
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(36) |
È opportuno chiarire che per ogni società oggetto dell'inchiesta le conclusioni in merito al dumping e al pregiudizio si sono basate esclusivamente sui tipi di prodotti pertinenti da esse fabbricati e venduti durante il PI. La tesi secondo cui la definizione del prodotto in esame con l'inclusione delle miscele superiori a B20 danneggerebbe eccessivamente i produttori statunitensi é infondata; non può peraltro far trarre la conclusione che il prodotto in esame debba essere circoscritto ai prodotti contenenti il 100 % di biodiesel (B100), anche se derivato da varie materie prime agricole, o alle miscele contenenti il 99 % di biodiesel (B99). L'inclusione delle miscele superiori a B20 nella definizione del prodotto in esame non ha avuto assolutamente alcuna incidenza sulle conclusioni relative alle società oggetto dell'inchiesta che non fabbricano questo tipo di prodotto. |
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(37) |
È infondata anche la tesi della parte secondo la quale la ratio di una sentenza della Corte di giustizia (9) si applica anche al presente procedimento e il biodiesel non contenuto in miscele con un tenore molto elevato di biodiesel non può essere oggetto dell'inchiesta. In effetti, per ogni società oggetto dell'inchiesta gli eventuali margini di dumping e di pregiudizio corrisponderanno esattamente al prodotto in esame e al prodotto simile per i quali sono state elaborate le conclusioni sul dumping e sul pregiudizio: i tipi di prodotto pertinenti sono cioè quelli contenenti biodiesel, venduti sul mercato interno statunitense ed esportati nella Comunità da parte di tale società. Inoltre la sentenza invocata dall'operatore interessato riguardava misure antidumping in vigore il cui riesame aveva comportato la loro estensione a prodotti diversi dal prodotto in esame, ovvero una fattispecie diversa da quella oggetto della presente inchiesta. |
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(38) |
Preso atto che gli esempi forniti nel questionario di rilevazione dei dati ai fini dell'inchiesta non possono servire per avanzare ipotesi sulla conclusione dell'inchiesta, va comunque osservato che la Commissione non può sapere in anticipo, ovvero prima di aver effettuato la visita in loco, quali tipi di prodotti siano fabbricati e venduti sul mercato nazionale e quali siano venduti all'esportazione dalle società interessate, al momento dell'elaborazione del questionario. Il prodotto oggetto delle inchieste antidumping può comprendere una gamma di tipi di prodotti diversi e il fatto che alcuni di essi non siano oggetto di pratiche di dumping non ne determina l'esclusione dalla definizione del prodotto in esame. |
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(39) |
Alla luce dei fatti e delle considerazioni suesposti, si conferma che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti. |
2.2. Prodotto simile
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(40) |
È stato stabilito, a titolo provvisorio, che i prodotti oggetto della presente inchiesta, fabbricati e venduti sul mercato interno degli USA, presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dagli USA verso il mercato comunitario. Analogamente, i prodotti fabbricati dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dal paese interessato nella Comunità. |
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(41) |
Tra i vari tipi del prodotto in esame e i prodotti comunitari simili venduti sul mercato comunitario non sono quindi state rilevate differenze che facciano concludere che i prodotti fabbricati e venduti sul mercato comunitario non siano un prodotto simile con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili a quelle dei tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nella Comunità. Si è pertanto concluso che tutti i tipi di biodiesel oggetto della presente inchiesta sono da considerarsi simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(42) |
Una parte ha sostenuto che la definizione del prodotto simile è strettamente connessa all'identificazione del prodotto in esame e deve basarsi sulle caratteristiche fisiche e sull'uso finale del prodotto. Ha in pratica affermato che non è il B20 a essere consumato nell'UE, quanto piuttosto il B5, una miscela con un tenore di biodiesel ancora più basso: di conseguenza la definizione del prodotto simile non sarebbe corretta. La parte ha sostenuto inoltre che la definizione del prodotto in esame non può essere modificata a fronte di un «prodotto simile» diverso. |
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(43) |
Come emerge chiaramente dai considerando da 29 a 35 del regolamento provvisorio, la definizione del prodotto simile è collegata all'identificazione del prodotto in esame ed è stata effettuata sulla base delle caratteristiche fisiche del prodotto. È stato considerato anche l'effettivo utilizzo finale e si è ritenuto di dover mantenere anche la soglia della miscela B20 per la definizione del prodotto simile. In questo caso, anche il numero dei tipi di prodotto inclusi nel prodotto simile è stato ridotto in modo da avere una corrispondenza con la definizione del prodotto in esame. |
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(44) |
Sono state pertanto respinte le obiezioni delle parti secondo cui la definizione del prodotto simile non era corretta e ne è stata confermata la definizione provvisoria. |
3. DUMPING
3.1. Osservazione preliminare
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(45) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, vari produttori esportatori e l'NBB hanno sostenuto la necessità di procedere a un adeguamento nei calcoli del dumping per eliminare l'incidenza delle sovvenzioni. A loro avviso, aver ignorato l'effetto delle sovvenzioni concesse per le vendite sia sul mercato interno sia all'esportazione ha determinato una sottovalutazione dei ricavi e ciò ha inciso sia sul valore normale del prodotto simile sia sulla determinazione del prezzo all'esportazione del prodotto in esame. Ne è risultato quindi condizionato il valore normale in quanto la verifica del carattere di «normali operazioni commerciali» è stata effettuata sulla base di prezzi di vendita che non tenevano conto dei ricavi derivanti dalle vendite del prodotto sovvenzionato, e anche il prezzo all'esportazione è stato sottovalutato per la stessa ragione e nella stessa misura. Le stesse parti hanno sostenuto anche che il mancato adeguamento per tener conto della sovvenzione costituiva un errore manifesto nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 4 e 10, del regolamento di base in quanto contribuiva al ricorso a valori normali costruiti, mentre la produzione e le vendite del prodotto in esame sarebbero in effetti risultate remunerative se si fosse tenuto conto delle sovvenzioni. Si ricorda che l'inchiesta ha concluso che le autorità statunitensi concedevano un credito d'imposta, noto come blenders' credit, di 1 USD per gallone di biodiesel puro presente in una miscela di biodiesel e diesel di origine minerale. |
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(46) |
Di conseguenza l'NBB ha sostenuto che, per consentire un confronto equo e la simmetria funzionale tra il valore normale e il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il blenders' credit dovesse essere aggiunto non solo al valore normale ma anche al prezzo all'esportazione. |
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(47) |
Come chiarito al considerando 38 del regolamento provvisorio, l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base stabilisce che nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione: esso prevede cioè esplicitamente le condizioni in cui una sovvenzione può dar luogo a un adeguamento, come quello richiesto dall'NBB, per evitare che uno stesso prodotto sia soggetto contemporaneamente alle misure conseguenti a un'indagine antisovvenzioni e a un'indagine antidumping condotte parallelamente. Tali condizioni non sussistono nel caso in esame. Il blender's credit è una sovvenzione concessa esattamente nello stesso modo e nella stessa misura sia per le vendite sul mercato interno sia per quelle all'esportazione e di conseguenza non si configura come la concessione di sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1. Quest'affermazione non è stata contestata dall'NBB. Ne consegue che la richiesta di «adeguamento» dei calcoli del dumping per tener conto del blender's credit è stata ritenuta infondata e quindi respinta. |
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(48) |
In assenza di altre osservazioni tali da modificare le conclusioni provvisorie su questo punto, si confermano i considerando da 36 a 38 del regolamento provvisorio. |
3.2. Valore normale
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(49) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore ha segnalato un errore materiale nel calcolo del valore normale di un determinato tipo di prodotto in base al prezzo di vendita sul mercato interno. L'errore materiale in questione è stato rettificato. |
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(50) |
Un altro produttore esportatore, per il quale non sono emerse vendite rappresentative sul mercato interno, ha contestato che nel calcolo del valore normale si fosse fatto ricorso alla media ponderata del margine di profitto che altri produttori esportatori oggetto dell'inchiesta avevano ottenuto sulla produzione e sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno. Ha sostenuto che, invece del margine di profitto medio dei due produttori integrati le cui vendite sul mercato interno erano risultate remunerative nel corso del PI, si sarebbe dovuto utilizzare il profitto medio dei produttori non integrati. La società, considerati gli acquisti della materia prima agricola da essa effettuati sul mercato aperto, ha sostenuto di non poter essere confrontata con i due produttori tra loro pienamente integrati i quali, a suo avviso, non erano rappresentativi delle condizioni di mercato in cui operavano tutti gli altri produttori esportatori inseriti nel campione. |
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(51) |
La suddetta obiezione è stata ritenuta fondata, in quanto si può in effetti sostenere che la situazione dei due produttori tra loro integrati non sia direttamente confrontabile a quella degli altri produttori inseriti nel campione, in quanto i primi sono pienamente integrati e hanno accesso alle proprie materie prime agricole. Non è stato però possibile avvalersi della proposta di utilizzare il margine di profitto medio dei produttori non integrati, in quanto le vendite da essi effettuate sul mercato interno durante il PI non sono in alcun caso risultate remunerative. Così, in alternativa, si è ritenuto ragionevole, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, basare il profitto sulle vendite remunerative sul mercato interno di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione che effettuavano vendite sul mercato interno. Questo profitto è stato poi utilizzato per costruire il valore normale del produttore esportatore in questione. |
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(52) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un gruppo di produttori esportatori ha sostenuto che non era equo il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale dei tipi di prodotti che non erano stati venduti sul mercato interno durante il PI. A suo avviso, il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito in base ai tipi di prodotto per i quali detto valore normale non era stato costruito, applicando un adeguamento per tener conto delle differenze fisiche, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. Lo stesso gruppo di produttori esportatori ha anche sostenuto che gli adeguamenti applicati ai fini del calcolo dei margini di pregiudizio avrebbero dovuto essere applicati ai fini del calcolo del valore normale. |
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(53) |
Si fa a questo proposito rilevare che la finalità degli adeguamenti citati all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base è quella di consentire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione e non quella di stabilire il valore normale. La finalità dell'adeguamento operato in sede di calcolo del pregiudizio era quella di rendere le importazioni di biodiesel statunitense confrontabili con il biodiesel prodotto e venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Come illustrato al considerando 46 del regolamento provvisorio, il profitto utilizzato per costruire il valore normale viene determinato secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Ne consegue che la tesi non è stata considerata giustificata ed è stata respinta. |
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(54) |
In assenza di altre osservazioni in merito al valore normale tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 39 a 48 del regolamento provvisorio. |
3.3. Prezzo all'esportazione
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(55) |
Un produttore esportatore ha contestato la determinazione del margine di profitto del suo importatore collegato nella Comunità, sostenendo che alcuni costi, quali il nolo marittimo e i costi di assicurazione, non erano inclusi nel costo delle merci vendute. |
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(56) |
Questa tesi è stata considerata fondata e il costo delle merci vendute dall'importatore collegato è stato rettificato: al prezzo di acquisto FOB sono stati aggiunti tutti i costi connessi all'acquisizione del prodotto in esame, quali le commissioni, le spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, e i dazi doganali. |
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(57) |
Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che i risultati di alcune operazioni di copertura (hedging) saldate, relative allo stesso importatore collegato, erano stati indebitamente imputati al risultato operativo del prodotto in esame, mentre essi erano connessi alle operazioni di acquisto e vendita di un altro prodotto. |
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(58) |
La società ha prodotto elementi di prova a dimostrazione del fatto che i risultati delle operazioni di copertura saldate si riferivano esclusivamente a singoli contratti di vendita di un prodotto diverso dal prodotto in esame e di conseguenza non incidevano sulle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) del prodotto in esame. |
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(59) |
Stante quanto precede, essendo stato accertato che queste operazioni non erano connesse al prodotto in esame, si è deciso di non tener conto di questi risultati nel calcolo delle SGAV dell'importatore collegato. |
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(60) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un gruppo di produttori esportatori ha contestato che dai calcoli fosse stata esclusa la quota delle sue esportazioni di biodiesel nella Comunità che era stata oggetto di ulteriore miscelazione con altro biodiesel non statunitense ed era stata rivenduta come miscela di due origini. Il gruppo ha sostenuto che né il regolamento di base né l'accordo antidumping dell'OMC riconoscevano alcun potere discrezionale che consentisse tale esclusione. A questo proposito il governo degli USA ha sostenuto che la Commissione non ha sufficientemente documentato e motivato le modifiche apportate tra la determinazione provvisoria e quella definitiva. |
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(61) |
Alla luce delle osservazioni ricevute e del metodo alternativo proposto dal gruppo di produttori esportatori interessati per stabilire un prezzo all'esportazione affidabile a partire dalle miscele rivendute nella Comunità, la Commissione ha riesaminato la determinazione del prezzo all'esportazione. Non è stato possibile adottare il metodo proposto dal gruppo in quanto esso non consentiva di individuare separatamente il prezzo all'esportazione delle componenti di biodiesel importate contenute nella miscela successivamente rivenduta sul mercato comunitario. Tuttavia, conformemente al metodo applicato ai fini del calcolo del pregiudizio il prezzo di rivendita della miscela venduta sul mercato comunitario è stato espresso in materia prima (colza) equivalente e su tale base è stato costruito il prezzo all'esportazione franco fabbrica, detraendo tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. |
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(62) |
In assenza di altre osservazioni sul prezzo all'esportazione tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio. |
3.4. Confronto
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(63) |
Due produttori esportatori hanno contestato gli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base concernenti i costi di trasporto, movimentazione e magazzinaggio tra il luogo di produzione e il terminale dal quale il prodotto in esame è stato spedito per la vendita. Inoltre, uno dei produttori esportatori ha sostenuto che presso il terminale il prodotto perde la sua identità distintiva in quanto viene miscelato con altri materiali e che di conseguenza le spese suddette non dovrebbero essere considerate direttamente connesse alla vendita. |
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(64) |
È opportuno sottolineare che ai fini del calcolo dei margini del dumping si è tenuto conto solo del biodiesel, in forma pura o in miscela, prodotto dai produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. Non è pertanto considerata giustificata l'esclusione di alcuni costi intervenuti successivamente alla fabbricazione del prodotto di base, il B100. Occorre pertanto detrarre questi costi in modo che il prezzo all'esportazione praticato nei confronti di soggetti indipendenti per tutto il biodiesel di produzione propria, puro o in miscela, venga riportato al prezzo franco fabbrica. Il fatto che il biodiesel venga trasportato dalla fabbrica al terminale sito al di fuori della fabbrica non significa che alla parte di produzione propria della miscela finale non debbano applicarsi i costi di trasporto, movimentazione e magazzinaggio. |
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(65) |
In assenza di altre osservazioni sul confronto tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 51 a 53 del regolamento provvisorio. |
3.5. Margini di dumping
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(66) |
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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(67) |
Viste le modifiche dei margini di dumping delle società inserite nel campione, la media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione è stata ricalcolata in base al metodo illustrato al considerando 56 del regolamento provvisorio. Come evidenziato nella tabella, esso è stato fissato al 33,5 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. |
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(68) |
Il metodo per la determinazione del margine di dumping unico per l'intero paese è stato descritto al considerando 57 del regolamento provvisorio. Su quelle stesse basi il margine di dumping unico per l'intero paese è stato fissato in via definitiva al 39,2 %. |
4. INDUSTRIA COMUNITARIA
4.1. Produzione e posizione dell'industria comunitaria
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(69) |
Una parte interessata ha contestato che dalla valutazione della produzione comunitaria totale fosse stato escluso il gruppo di produttori collegati a un produttore esportatore degli Stati Uniti (v. considerando 60 del regolamento provvisorio), esclusione operata in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Secondo la parte, il denominatore corretto per stabilire il sostegno all'inchiesta va mantenuto a circa 5,4 milioni di tonnellate e non ridotto a 4,2 - 4,6 milioni di tonnellate, come avvenuto nella fase provvisoria del regolamento. |
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(70) |
Le norme pertinenti per valutare la posizione dell'industria comunitaria o il sostegno all'inchiesta sono l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Per informazione, le norme pertinenti dell'accordo antidumping relative alla definizione dell'industria nazionale sono contenute nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Da tali disposizioni risulta chiaramente che la produzione nazionale, necessaria a stabilire la posizione dell'industria nazionale, va definita contestualmente all'industria nazionale e sulla base degli stessi criteri. In ogni caso la tesi addotta non è tale da modificare la conclusione che l'inchiesta è sostenuta da una «proporzione maggioritaria» della produzione comunitaria. Anche se il denominatore fosse stato mantenuto a 5,4 milioni di tonnellate, il sostegno all'inchiesta sarebbe stato superiore al 50 %, ovvero ampiamente superiore a quanto prescritto dal regolamento di base. |
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(71) |
La stessa parte interessata ha sostenuto che, alla luce della definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, ossia il biodiesel in forma pura oppure in miscele contenenti più del 20 % di biodiesel (B20), l'industria comunitaria e la produzione comunitaria dovevano comprendere tutte le società comunitarie che producono biodiesel e miscele superiori al B20. La parte ha affermato che non vi sono prove del fatto che il denunciante o la Commissione si siano adoperati per includere tali società nella produzione totale o abbiano stabilito che tali produttori sostenevano la denuncia. |
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(72) |
A tale proposito va osservato che il dato relativo alla produzione totale comunitaria di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio tiene effettivamente conto del volume di produzione del biodiesel contenuto in miscele superiori al B20. È inoltre opportuno chiarire che, secondo le informazioni disponibili, la produzione comunitaria di miscele contenenti tra il 21 % (B21) e il 99 % (B99) di biodiesel è stata molto limitata durante il PI. L'unica produzione di miscele in tale fascia ha riguardato prevalentemente le miscele B30 e non ha superato 60 000 tonnellate in termini di contenuto di biodiesel. Inoltre la Commissione, dopo l'istituzione delle misure provvisorie, ha contattato i produttori noti di B30 e le risposte ricevute da due produttori indicano che essi sostengono la denuncia. |
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(73) |
In assenza di ulteriori osservazioni vengono confermati i considerando da 59 a 61 del regolamento provvisorio riguardanti la definizione della produzione comunitaria, dell'industria comunitaria e della posizione dell'industria comunitaria. |
4.2. Campionamento
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(74) |
Una parte ha affermato che i risultati di un produttore comunitario del campione, che non ha collaborato all'inchiesta, erano ottimi e che se ne sarebbe dovuto tenere conto nella valutazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. È stato sostenuto che tale produttore non ha subito alcun pregiudizio durante il PI e che, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, vanno impiegati i migliori dati disponibili. In tale contesto la parte ha suggerito che ai fini dell'esame del pregiudizio causato all'industria comunitaria si utilizzassero per tale produttore i dati finanziari pubblicati per il 2007 e il 2008. |
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(75) |
La prassi consolidata delle inchieste antidumping vuole che la Commissione escluda i produttori che non hanno collaborato alla valutazione del pregiudizio e non faccia uso delle informazioni disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. I dati relativi al pregiudizio riguardano un lungo periodo di quattro anni e basandosi su fonti pubbliche di dati non è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie a stabilire tutti gli indicatori del pregiudizio per l'intero periodo. Nel caso specifico, il suddetto produttore comunitario è stato escluso dall'inchiesta perché non aveva fornito dati significativi completi per gli anni dal 2004 al 2006 e aveva fornito solo informazioni parziali per il 2007 e per il PI. L'impiego delle informazioni pubblicamente disponibili per il 2007 e il 2008 sull'attività inerente al biodiesel di tale produttore non avrebbe consentito di ottenere i dati per tutti i fattori di pregiudizio e per tutti gli anni del periodo in esame. Ciò avrebbe distorto le tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio. |
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(76) |
Inoltre se si fosse mantenuto il suddetto produttore nel campione non sarebbe stato possibile valutare la sottoquotazione relativa a tutte le vendite dei produttori del campione, dato che la suddetta società non ha fornito un elenco dettagliato delle vendite, per tipo di prodotto, da essa effettuate durante il PI. Va infine osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, i risultati finanziari del suddetto produttore, in termini di redditività quale risulta dai suoi dati accessibili al pubblico, sono stati nettamente inferiori alla redditività media accertata per i produttori comunitari del campione che hanno collaborato, come mostra la tabella 7 del regolamento provvisorio. Per questi motivi la richiesta della parte è stata respinta. |
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(77) |
La stessa parte ha obiettato che il campione dei produttori comunitari non era rappresentativo dell'industria comunitaria, dato che si basava unicamente su produttori di biodiesel puro (B100) e quindi non comprendeva i produttori di miscele comprese tra B99 e B20 né gli operatori che effettuano la miscelazione di B100. |
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(78) |
Al riguardo, come già indicato al considerando 72, si ricorda che durante il PI la produzione comunitaria di miscele di biodiesel comprese tra B20 e B99 è stata molto limitata. Considerato che essa è stata pari a meno del 2 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile durante il PI, si può concludere che la selezione del campione, basato prevalentemente sul maggior volume della produzione e delle vendite all'interno della Comunità, fosse rappresentativa. Per quanto riguarda gli operatori che effettuano la miscelazione di B100, tali società non possono essere considerate produttori del prodotto simile, in quanto trasformano un prodotto simile esistente effettuando una semplice operazione di miscelazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(79) |
In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 62 a 64 del regolamento provvisorio. |
5. PREGIUDIZIO
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(80) |
Come si legge al considerando 16, l'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nel 2004 l'industria comunitaria era in pratica in fase di avvio. È stato pertanto ritenuto più opportuno effettuare l'analisi circa il possibile pregiudizio e la situazione economica dell'industria comunitaria esaminando le tendenze relative al periodo compreso tra il 2005 e il PI («periodo analizzato»). Dato che nessuna parte ha formulato osservazioni su questa impostazione, si conferma il considerando 65 del regolamento provvisorio. |
5.1. Consumo comunitario
Tabella 1
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Consumo comunitario |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
PI |
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Tonnellate |
1 936 034 |
3 204 504 |
4 968 838 |
6 644 042 |
6 608 659 |
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Indice: 2005 = 100 |
60 |
100 |
155 |
207 |
206 |
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(81) |
In assenza di osservazioni tali da giustificare una modifica dei dati del consumo comunitario quali risultano dalla precedente tabella, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 66 a 71 del regolamento provvisorio. |
5.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
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(82) |
La tabella che segue mostra il totale delle importazioni sul mercato comunitario effettuate dai produttori esportatori statunitensi nel corso del periodo in esame. Tabella 2
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(83) |
In sede di formulazione delle conclusioni definitive è emerso che un produttore esportatore statunitense non effettuava il dumping dei suoi prodotti sul mercato comunitario ed è stato perciò necessario procedere a una nuova valutazione del volume totale delle importazioni oggetto di dumping e del loro prezzo. Quando, come in questo caso, la Commissione ricorre al campionamento per stabilire il dumping, è sua prassi verificare poi se esistano prove che tutte le società non comprese nel campione abbiano effettivamente effettuato il dumping dei loro prodotti sul mercato della Comunità durante il PI. |
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(84) |
A tal fine, i prezzi all'esportazione applicati dai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione e i prezzi all'esportazione degli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta sono stati esaminati sulla base delle statistiche statunitensi sulle esportazioni, delle risposte al questionario date dai produttori esportatori degli USA inseriti nel campione e delle risposte ai moduli per il campionamento fornite da tutte le società degli USA che hanno collaborato. Si è ritenuto di poter stabilire il livello dei prezzi all'esportazione non in dumping del prodotto in esame aggiungendo ai prezzi medi all'esportazione, determinati per i produttori esportatori del campione che praticavano il dumping, il margine di dumping medio rilevato per i produttori esportatori del campione. |
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(85) |
Il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori non inseriti nel campione è stato stabilito in base alle statistiche statunitensi sulle esportazioni, una volta defalcati i dati delle esportazioni relativi ai produttori esportatori inseriti nel campione. Il prezzo così ottenuto è stato poi confrontato con il prezzo all'esportazione non in dumping. |
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(86) |
Dal confronto tra i prezzi è emerso che tanto i) i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione quanto ii) i produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta praticavano prezzi medi all'esportazione comunque inferiori ai prezzi medi non in dumping stabiliti per i produttori esportatori del campione. Ciò costituiva un'indicazione sufficiente del fatto che si potevano ritenere in dumping le importazioni di tutte le società non inserite nel campione, sia quelle che hanno collaborato sia quelle che non hanno collaborato. |
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(87) |
Quanto alle società non inserite nel campione, dalle informazioni disponibili e dai dati presentati in merito al prezzo all'esportazione i loro prezzi non sono risultati superiori al prezzo non in dumping stabilito con il metodo descritto al considerando 84. |
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(88) |
Come enunciato al considerando 83, nella fase definitiva del procedimento è emerso che un produttore esportatore statunitense inserito nel campione non effettuava il dumping dei suoi prodotti sul mercato comunitario. Le sue esportazioni sono state perciò escluse dall'analisi sull'andamento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario. |
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(89) |
Per evitare il rischio di rivelare dati commerciali sensibili su tale produttore, per ragioni di riservatezza si è comunque ritenuto opportuno non presentare dati di dominio pubblico, come le statistiche statunitensi sulle esportazioni, omettendo i dati dell'esportatore che non ha praticato il dumping sul mercato comunitario. |
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(90) |
La tabella che segue comprende pertanto, in forma indicizzata, tutte le importazioni di biodiesel originario degli USA per le quali sono state accertate pratiche di dumping sul mercato comunitario nel periodo in esame o che si ritiene siano state oggetto di tali pratiche. Tabella 3
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(91) |
I nuovi dati mostrano che il volume delle importazioni dagli USA è sensibilmente aumentato, passando da oltre 10 000 tonnellate nel 2005 a più di 1 000 000 di tonnellate durante il PI. Nel corso del periodo analizzato la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni in dumping originarie degli USA è aumentata costantemente, passando dallo 0,3 % circa nel 2005 ad oltre il 15 % nel PI. Si constata pertanto che nell'arco di tale periodo si è registrato un aumento significativo delle importazioni in dumping, sia in termini assoluti sia in termini relativi rispetto al consumo comunitario. |
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(92) |
Una parte interessata ha sostenuto che l'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità nel procedimento antidumping dovesse essere fatta su dati diversi rispetto a quelli utilizzati nel parallelo procedimento antisovvenzioni. Ha sostenuto che le conclusioni sul dumping, in particolare in merito alle vendite all'esportazione nella Comunità, riguardano unicamente il biodiesel di produzione propria dei produttori inseriti nel campione, mentre le conclusioni sulle sovvenzioni riguardano le seguenti categorie di biodiesel esportato nella Comunità: i) quello di produzione propria, ii) quello prodotto e miscelato e iii) quello acquistato e miscelato. |
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(93) |
Questa tesi lascerebbe intendere che il procedimento antidumping debba basarsi sempre su dati più limitati rispetto a quelli impiegati nel procedimento antisovvenzioni. Tuttavia nella fase provvisoria del procedimento è stato accertato che tutte le esportazioni effettuate verso il mercato comunitario dalle società inserite nel campione di produttori statunitensi avvenivano a prezzi di dumping. Analoga conclusione è stata tratta nell'inchiesta antisovvenzioni. Di conseguenza, in entrambe le inchieste si è ritenuto che tutte le esportazioni dagli USA fossero effettuate in dumping o fossero sovvenzionate ed è per questo che tutte sono state prese in considerazione nell'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità. |
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(94) |
Il fatto, richiamato al considerando 83, che nella fase definitiva del procedimento sia emerso che una società statunitense inserita nel campione non effettuava il dumping ha determinato una discrepanza tra il volume delle importazioni in dumping e quello delle importazioni sovvenzionate da considerare ai fini dell'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità. Il volume complessivo delle importazioni in dumping dagli USA è stato corretto per tener conto del fatto che le importazioni di un produttore esportatore inserito del campione non erano effettuate in dumping. |
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(95) |
Stante quanto precede, la tesi è stata respinta. |
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(96) |
Una parte interessata ha sostenuto che nella voce HTS 3824 90 delle statistiche statunitensi sulle esportazioni, utilizzata nel regolamento provvisorio per determinare le importazioni dal paese interessato, rientrassero anche, oltre al biodiesel, altri prodotti quali le «sostanze grasse di origine animale o vegetale e loro miscele». Ne sarebbe derivata un'analisi carente del volume delle importazioni dagli USA. La stessa parte interessata ha proposto di usare, invece, le tendenze accertate per i produttori statunitensi oggetto dell'inchiesta. |
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(97) |
Su questo punto va in primo luogo osservato che per calcolare il volume delle esportazioni originarie degli USA è stato utilizzato il codice 3824 90 4000 della tariffa doganale armonizzata (HTS) degli USA e non la voce HTS a sei cifre, come invece asserito dalla parte in questione. |
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(98) |
Come già illustrato al considerando 68 del regolamento provvisorio, si ricorda inoltre l'impossibilità di utilizzare i dati Eurostat per calcolare le importazioni di biodiesel dagli USA, in quanto fino alla fine del 2007 non esisteva un codice NC a sé per la classificazione doganale di tale prodotto. Il biodiesel avrebbe in effetti potuto essere classificato all'interno di diverse voci della NC, contenenti anche dati relativi alle importazioni di altri prodotti. Il motivo per cui ci si è avvalsi delle statistiche statunitensi sulle esportazioni risiede nel fatto che esse risultavano riunire all'interno di un unico codice della tariffa doganale le esportazioni del prodotto in esame ed anche nel fatto che il volume degli altri prodotti ricompresi nello stesso codice risultava insignificante sotto il profilo dell'esportazione nella Comunità. |
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(99) |
Visti i limiti presentati dall'impiego dei dati Eurostat, un'alternativa alle statistiche statunitensi sulle esportazioni sarebbe consistita nell'utilizzare i dati contenuti nella denuncia. Questi dati sono stati ottenuti dai denuncianti da fonti riservate di market intelligence e l'impiego di tali dati sarebbe stato soggetto a questa limitazione. Tuttavia, a fini di completezza, l'andamento del volume delle importazioni, presentato in forma indicizzata, sarebbe risultato il seguente: Tabella 4
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(100) |
Dal confronto della tabella 4 con la tabella 2 emerge che la Commissione ha operato una valutazione del volume delle importazioni del prodotto in esame effettuate nel corso del periodo analizzato più prudente di quella che avrebbe potuto in alternativa presentare. Va aggiunto che il quadro complessivo delle importazioni di cui alla tabella 4 è elaborato sulla base di dati riservati non pubblicabili, mentre le statistiche statunitensi sono dati di pubblico dominio. |
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(101) |
Sulla base dei dati raccolti presso i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, l'andamento del volume delle esportazioni sarebbe risultato il seguente se si fosse applicato il metodo proposto dalla parte interessata: Tabella 5
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(102) |
Il confronto tra la tabella 5 e la tabella 2 mostra che il metodo impiegato dalla Commissione e quello proposto da questa parte fanno emergere tendenze molto simili. |
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(103) |
La stessa parte interessata ha sostenuto che, essendo il prodotto in esame costituito da biodiesel e miscele con un tenore di biodiesel superiore al 20 %, il volume delle importazioni di cui alla tabella 2 non potesse corrispondere esattamente al volume delle importazioni del prodotto in esame. |
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(104) |
A questo proposito, è opportuno rilevare che dall'inchiesta non sono emerse importazioni del prodotto in esame, effettuate durante il PI, con un tenore di biodiesel superiore alla miscela B20, ma inferiore alla miscela B99. In altre parole, l'inchiesta non ha individuato importazioni del prodotto in esame classificabili con un altro codice dell'HTS degli USA a causa del loro basso tenore di biodiesel. |
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(105) |
In base a quanto esposto finora si conclude che il volume delle importazioni presentato nella tabella 2 del regolamento provvisorio costituisce una stima attendibile, oggettiva e prudente delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame. |
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(106) |
Una parte interessata ha obiettato che sarebbe stato opportuno distinguere le quantità esportate dagli USA avvalendosi del cosiddetto splash and dash dalle importazioni del prodotto in esame originario degli USA, in quanto le prime non possono essere considerate importazioni di origine statunitense. |
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(107) |
Inoltre la stessa parte e il governo degli USA hanno osservato che, contrariamente a quanto affermato nei considerando 77 e 80 del regolamento provvisorio, non tutte le esportazioni dagli USA vengono considerate originarie degli USA. Negli Stati Uniti non esistono organismi che valutino o stabiliscano quale sia il paese di origine di un determinato prodotto destinato all'esportazione e non si può presumere che tutto il biodiesel in uscita dal territorio degli Stati Uniti sia originario degli Stati Uniti. |
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(108) |
La stessa parte ha affermato inoltre che i regolamenti sull'origine stabiliti dal Census Bureau degli USA, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci esportate, non sono molto noti tra gli operatori del settore del biodiesel e che per tale motivo gli esportatori di biodiesel, nella «Shipper's Export Declaration» (SED), indicano di solito che le merci esportate sono di origine nazionale. |
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(109) |
La parte ha ribadito inoltre quanto affermato nella fase provvisoria del procedimento, ovvero che i volumi importati nella Comunità avvalendosi del meccanismo dello splash and dash costituirebbero oltre il 40 % del prodotto in esame esportato dagli USA. A sostegno di tale affermazione la parte ha fatto riferimento ai dati sulle importazioni e sulle esportazioni statunitensi dei codici HTS 3824 90 4020 e 3824 90 4000, asserendo in pratica che tutto il biodiesel importato negli USA viene riesportato verso la Comunità con il ricorso al meccanismo splash and dash. |
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(110) |
In merito a quanto sopra esposto, si osserva che può essere accolto il chiarimento richiesto dalle autorità statunitensi relativo al fatto che non esistono, negli USA, organismi che valutino o determinino l'origine di un determinato prodotto destinato all'esportazione. |
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(111) |
L'affermazione secondo la quale lo splash and dash rappresenterebbe almeno il 40 % delle esportazioni statunitensi nella Comunità si basa sull'ipotesi che tutto il biodiesel importato negli USA sia alla fine riesportato nella Comunità secondo il meccanismo dello splash and dash, e che nessun quantitativo sia consumato negli USA oppure ulteriormente miscelato negli USA prima dell'esportazione. |
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(112) |
Tuttavia, i dati presentati da tale parte indicano che negli anni dal 2004 al 2006 le importazioni sono state di gran lunga superiori alle esportazioni, il che fa supporre che negli Stati Uniti esista una domanda interna di biodiesel di altri paesi. Inoltre l'ipotesi di cui sopra è piuttosto semplicistica, dato che non tiene conto dei quantitativi di biodiesel miscelati negli USA ed esportati nella Comunità in cui: i) a conferire l'origine statunitense al prodotto di miscelazione sono le caratteristiche delle miscele, diverse da quelle delle materie di base che le compongono, oppure ii) a conferire l'origine statunitense all'intero prodotto di miscelazione è il fatto che la componente preponderante di biodiesel della miscela è di origine statunitense. In tale contesto, come già indicato al considerando 78 del regolamento provvisorio, si rammenta che le società statunitensi oggetto dell'inchiesta hanno dichiarato che non era possibile distinguere, all'interno dei quantitativi esportati nella Comunità o venduti sul mercato nazionale, tra i quantitativi prodotti negli USA od originari di tale paese e i quantitativi importati. Va inoltre aggiunto che, a quanto pare, l'origine è stata dichiarata correttamente dalle società statunitensi in questione, considerato che in tutti i casi il biodiesel di origine non statunitense è stato oggetto di ulteriore miscelazione negli USA. In effetti, nella maggior parte dei casi i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta sono grandi società o gruppi societari con società collegate nella Comunità, per i quali è difficile ipotizzare che non fossero a conoscenza della normativa vigente negli Stati Uniti e nella Comunità in materia di determinazione dell'origine. |
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(113) |
Tenuto conto di quanto precede, si conclude che non vi sono motivi per distinguere chiaramente le importazioni effettuate nella Comunità attraverso il meccanismo splash and dash nel periodo in esame. Si ritiene anche che non vi sia motivo di considerare tali eventuali esportazioni come importazioni di origine non statunitense. |
5.3. Prezzi delle importazioni in dumping e sottoquotazione del prezzo (price undercutting)
5.3.1. Prezzo di vendita unitario
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(114) |
La tabella che segue mostra il prezzo di vendita unitario di tutte le importazioni originarie degli USA effettuate sul mercato comunitario durante il periodo in esame, sulla base di quanto illustrato ai considerando 81 e 82 del regolamento provvisorio. Tabella 6
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(115) |
Considerate le conclusioni definitive in merito al dumping e tenuto conto che è risultato che una società non effettuava il dumping dei suoi prodotti sul mercato comunitario, i prezzi di vendita unitari delle importazioni in dumping sul mercato comunitario sono stati calcolati separatamente e sono oggetto della tabella che segue: Tabella 7
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(116) |
I prezzi medi delle importazioni dagli USA hanno subito variazioni nel periodo in esame e hanno registrato un aumento complessivo del 6 % tra il 2005 e il PI. |
5.3.2. Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)
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(117) |
Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita (adeguati a livello franco fabbrica) che i produttori comunitari del campione praticavano nei confronti di acquirenti indipendenti sul mercato comunitario è stata confrontata alla corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni in dumping dagli USA dei produttori esportatori statunitensi del campione, per i quali sono state accertate pratiche di dumping sul mercato comunitario. Se del caso, è stato applicato un adeguamento per tener conto dei dazi doganali, dei costi successivi all'importazione e delle differenze nella materia prima agricola utilizzata nella produzione di biodiesel, secondo quanto illustrato al considerando 84 del regolamento provvisorio. |
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(118) |
Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che l'adeguamento per tener conto delle diverse materie prime agricole utilizzate era insufficiente in quanto non rifletteva correttamente il valore di mercato delle differenze. A loro avviso, queste differenze dovrebbero essere calcolate a partire dai prezzi dei vari tipi di biodiesel sul mercato comunitario e le hanno quantificate facendo riferimento alle quotazioni dei prezzi, merce sdoganata ad Anversa, pubblicate da un analista di mercato. |
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(119) |
A questo proposito si fa osservare che l'adeguamento si basa sul complesso dei dati verificati, raccolti presso i produttori esportatori del campione e relativi alle loro attività negli USA; di conseguenza si basa sulle conclusioni dell'inchiesta che costituisce la fonte di informazione più attendibile. Inoltre le quotazioni dei prezzi a livello comunitario non sarebbero state una base adeguata per procedere a questo adeguamento, in quanto questi prezzi sarebbero stati influenzati dai prezzi delle importazioni in dumping originarie degli USA. L'argomentazione di cui sopra è stata quindi respinta. |
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(120) |
Gli stessi produttori esportatori hanno sostenuto che l'adeguamento per tener conto delle diverse materie prime agricole utilizzate dovesse essere applicato unicamente alle vendite dei produttori esportatori del campione e non alle vendite dei produttori comunitari del campione, dato che le vendite di questi ultime sono costituite da miscele compatibili con le norme comunitarie. |
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(121) |
Questa tesi è stata considerata non pertinente, in quanto l'adeguamento è stato operato per compensare le differenze a livello delle materie prime utilizzate e non le eventuali differenze inerenti al rispetto delle diverse norme applicabili a livello comunitario. Ne consegue che la suddetta tesi è stata respinta. |
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(122) |
Il denunciante ha contestato la correttezza di questo adeguamento sostenendo che sia i produttori comunitari sia gli esportatori statunitensi usano una gamma di materie prime agricole e producono una gamma di miscele commercializzate su entrambi i mercati e di conseguenza dispongono delle stesse possibilità di scelta delle materie prime. |
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(123) |
A questo proposito, va osservato che, per quanto sia i produttori comunitari sia i produttori esportatori statunitensi utilizzino una molteplicità di miscele a base di diverse materie prime agricole, la quota di queste materie prime nelle miscele può variare in maniera significativa da un produttore all'altro e anche da un cliente all'altro dello stesso produttore. L'inchiesta ha in effetti evidenziato che solo in pochissime occasioni le miscele vendute dai produttori comunitari inseriti nel campione coincidevano con quelle vendute sul mercato comunitario dai produttori esportatori del campione. Per fare in modo che i calcoli della sottoquotazione tenessero conto dei vari tipi di prodotto di biodiesel, è stato quindi ritenuto necessario un adeguamento che prendesse in considerazione le differenze delle materie prime agricole. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
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(124) |
Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che per il calcolo del margine del pregiudizio è stato fatto riferimento ai prezzi CIF franco frontiera comunitaria e non ai prezzi ai quali il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente. Hanno sostenuto la necessità di una rettifica dei calcoli che tenesse conto del valore delle vendite e delle quantità vendute al primo acquirente indipendente. |
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(125) |
Questa tesi è stata ritenuta legittima limitatamente a due produttori esportatori e i calcoli del pregiudizio sono stati rettificati di conseguenza. |
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(126) |
Alla luce di quanto sopra, il margine medio di sottoquotazione del prezzo nel PI, espresso in percentuale della media ponderata dei prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria, è risultato compreso tra il 18,9 % e il 31,9 %, e non tra il 18,9 % e il 33,0 % come stabilito nella fase provvisoria del procedimento. |
5.4. Situazione economica dell'industria comunitaria
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(127) |
Come si legge nei considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(128) |
In realtà l'analisi provvisoria ha evidenziato un miglioramento dei risultati dell'industria comunitaria sotto il profilo di alcuni indicatori quantitativi, associato però a un notevole peggioramento della maggior parte degli indicatori della situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel periodo in esame. Nonostante la capacità dell'industria comunitaria di raccogliere capitali per gli investimenti, l'utile sul capitale investito si è ridotto drasticamente nel PI e la redditività è scesa notevolmente nel periodo in esame. |
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(129) |
Secondo una parte interessata, l'analisi sulla crescita dell'industria comunitaria (cfr. considerando 93 del regolamento provvisorio) non è corretta. Essa ha sostenuto che il regolamento provvisorio lascia intendere che il forte aumento della domanda di biodiesel sul mercato comunitario avrebbe dovuto determinare un analogo incremento della quota di mercato dell'industria comunitaria, mentre non esiste alcuna correlazione diretta tra aumento della domanda e quota di mercato. |
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(130) |
La stessa parte ha inoltre contestato che si potessero considerare «pesantemente interessati» gli indici di pregiudizio citati al medesimo considerando 93 del regolamento provvisorio, ovvero la produzione, l'utilizzo degli impianti, la produttività, le vendite, la politica degli investimenti e l'utile sul capitale investito. |
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(131) |
Si accoglie l'argomentazione relativa all'assenza di correlazione tra domanda e quota di mercato. Ciononostante, resta il fatto che tra il 2006 e il PI la quota di mercato dei produttori comunitari inseriti nel campione è cresciuta, moltiplicata per un fattore 1,2, mentre quella delle importazioni in dumping è cresciuta con un fattore di moltiplicazione pari approssimativamente a 17. Questo incremento relativamente consistente della quota di mercato detenuta dalle importazioni statunitensi deriva dai loro prezzi di vendita molto più bassi, come evidenziato nella tabella 7 e al considerando 126. |
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(132) |
Quanto all'obiezione circa la valutazione complessiva di tutti i fattori di pregiudizio, si riconosce che non tutti sono peggiorati nel corso del periodo in esame. Sono stati però pesantemente interessati i fattori connessi alla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, ovvero la redditività e l'utile sul capitale investito, e il fenomeno ha interessato anche la produttività, seppur in misura minore. Ciò deriva dal fatto che l'industria comunitaria si è dovuta adattare alla concorrenza delle importazioni in dumping dagli USA che determinavano il corso dei prezzi e ha scelto di mantenere la propria presenza sul mercato a scapito della redditività, invece che salvaguardare quest'ultima perdendo però quote di mercato. |
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(133) |
Alcune parti interessate e il governo degli USA hanno sostenuto che la redditività e l'utile sul capitale investito dei produttori comunitari inseriti nel campione sono restati soddisfacenti, in termini assoluti, nel 2007 e nel PI, nonostante il forte calo registrato rispetto agli anni precedenti. A loro avviso, i livelli di redditività e di utile sul capitale investito ottenuti tra il 2004 e il 2006 non erano sostenibili e l'industria comunitaria del biodiesel, come tutte le industrie nascenti, avrebbe conosciuto un normale andamento altalenante di espansione e contrazione nel periodo in esame. |
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(134) |
Si ricorda, a questo proposito, che nel periodo in esame, ovvero nell'analogo contesto di un mercato in fase di sviluppo, alcune società statunitensi inserite nel campione hanno ottenuto una redditività molto più elevata, superiore al 30 %. Va anche precisato che la redditività e l'utile sul capitale investito dell'industria comunitaria sono calati molto bruscamente tra il 2006 e 2007, proprio in coincidenza con il massiccio afflusso delle importazioni statunitensi di biodiesel. |
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(135) |
Vari produttori comunitari hanno sostenuto che nella valutazione del pregiudizio dovesse essere presa in piena considerazione la situazione delle società comunitarie non inserite nel campione, soprattutto in quanto tra queste società sono stati accertati nel corso del periodo in esame numerosi casi di riduzione della produzione, chiusura degli impianti o rinvio di nuovi progetti. |
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(136) |
Una parte interessata ha invece sostenuto che non è pertinente il riferimento, contenuto nel regolamento provvisorio, ai produttori comunitari non inseriti nel campione, in quanto i dati non verificati di produttori non inseriti nel campione non possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del pregiudizio. Questa stessa parte pone l'accento su dati di pubblico dominio da cui risulta che alcuni di questi produttori non inseriti nel campione realizzavano profitti. |
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(137) |
Quanto a queste due ultime obiezioni, si ricorda che il regolamento provvisorio richiama nei considerando da 103 a 106 la situazione dei produttori comunitari non inseriti nel campione per fornire un'ulteriore indicazione del pregiudizio, senza che ciò abbia inciso sul calcolo degli indicatori del pregiudizio e del margine del pregiudizio, per il quale sono stati in effetti utilizzati dati verificati. È stata pertanto respinta la tesi avanzata da questa parte. In assenza di dati statistici disponibili o di singole informazioni sulla situazione di tutti i produttori comunitari non inseriti nel campione, non sono invece possibili calcoli precisi per i produttori comunitari nel loro complesso, come suggerito dai produttori comunitari stessi. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
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(138) |
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le conclusioni provvisorie sulla situazione economica dell'industria comunitaria, vengono confermati i considerando da 86 a 92 e da 94 a 106 del regolamento provvisorio. |
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(139) |
Si conferma anche la conclusione di cui ai considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio circa il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria. |
6. NESSO DI CAUSALITÀ
6.1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
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(140) |
Si ricorda che il volume delle importazioni in dumping dagli USA è aumentato considerevolmente nel periodo analizzato. Inoltre il massiccio afflusso delle importazioni oggetto di dumping, che ha coinciso esattamente con il peggioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, non ha consentito a quest'ultima di fissare i suoi prezzi in funzione delle condizioni del mercato e degli aumenti dei costi, in quanto nel corso del periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono stati notevolmente inferiori ai suoi (fenomeno della sottoquotazione dei prezzi). |
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(141) |
Si conferma perciò che il massiccio afflusso di importazioni in dumping dagli USA ha avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il PI. |
6.2. Effetto di altri fattori
6.2.1. Importazioni da altri paesi terzi
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(142) |
In assenza di osservazioni che giustifichino una modifica delle conclusioni provvisorie, si conferma che le importazioni da altri paesi terzi non possono aver contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. |
6.2.2. Evoluzione della domanda
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(143) |
Una parte interessata ha sostenuto che la contrazione della domanda tra il 2007 e il PI, per quanto trascurabile (- 0,5 %) avrebbe comunque causato un pregiudizio all'industria comunitaria: la sua tesi è che un ipotetico aumento del 10 % della domanda avrebbe determinato vendite supplementari per 205 733 tonnellate se l'industria comunitaria avesse conservato la quota di mercato del 29,8 %, registrata durante il PI. |
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(144) |
Va osservato che le posizioni di questa parte si basano su ipotesi generiche e non confermate. Inoltre, l'incremento di 2,8 punti percentuali della quota di mercato dell'industria comunitaria tra il 2007 e il PI avvalorerebbe la conclusione di cui al considerando 121 del regolamento provvisorio, secondo cui il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito alla contrazione trascurabile della domanda osservata tra il 2007 e il PI. In assenza di altre osservazioni sull'evoluzione della domanda sul mercato comunitario, si conferma il considerando 121 del regolamento provvisorio. |
6.2.3. Decisioni delle pubbliche autorità
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(145) |
Una parte interessata ha ribadito che la reintroduzione di imposte sull'energia in Germania avrebbe avuto effetti negativi sulla situazione economica dei produttori comunitari che riforniscono quel mercato, in quanto a seguito di tale misura la domanda di biodiesel B100, pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, avrebbe subito un crollo. In relazione alle conclusioni contenute nel considerando 123 del regolamento provvisorio, essa ha aggiunto che, anche se l'introduzione della norma che impone l'obbligo di miscelazione del 4,4 % per il gasolio per trasporti immesso sul mercato tedesco (B5) avesse compensato l'asserita diminuzione delle vendite di B100, il livello dei prezzi del B100 sarebbe diverso da quello del biodiesel da utilizzare nelle miscele B5. Ha affermato che l'unica materia prima agricola impiegata per la fabbricazione di B100 era la colza, che è più costosa, mentre per il biodiesel B5 si faceva ricorso a una serie di materie prime agricole, e ciò avrebbe influenzato negativamente il prezzo medio dei produttori comunitari. |
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(146) |
A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, è opportuno ricordare che l'inchiesta ha dimostrato che il volume delle vendite dei produttori comunitari del campione che rifornivano il mercato tedesco è aumentato del 68 % tra il 2006 e il PI e ciò confermerebbe in effetti la conclusione provvisoria secondo cui l'eventuale diminuzione delle vendite di B100 sarebbe stata compensata dalla norma che impone l'obbligo di miscelazione. Va osservato anche che l'introduzione dal 1o agosto 2006 dell'imposta di 0,09 EUR per litro di biodiesel non ha determinato il crollo del mercato cui allude la suddetta parte, anche se le vendite di B100 si sono in effetti ridotte notevolmente nell'ultimo trimestre del PI, quando l'imposta è passata a 0,15 EUR il litro con decorrenza dal 1o gennaio 2008. Quanto all'effetto sui prezzi, le affermazioni della parte sono risultate infondate visto che il biodiesel utilizzato per entrambi i tipi di prodotto doveva essere conforme alle stesse norme con la conseguente possibilità di utilizzare lo stesso mix di materie prime agricole per entrambi questi carburanti biodiesel, per i quali non sussiste alcuna accertata differenziazione di prezzo. Per questi motivi, l'obiezione è stata respinta. |
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(147) |
In assenza di altre osservazioni in merito alle decisioni delle pubbliche autorità, si conferma il considerando 124 del regolamento provvisorio. |
6.2.4. Capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari
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(148) |
Una parte interessata, pur riconoscendo che il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori comunitari del campione è rimasto piuttosto elevato, ha sostenuto che l'eccesso di capacità di tali produttori costituirebbe comunque una causa di pregiudizio, in quanto determinerebbe costi fissi più elevati con conseguenti effetti negativi sulla redditività. Ha affermato anche che l'incremento del valore del patrimonio netto di questi produttori avrebbe determinato un aumento dei costi fissi in ragione di costi finanziari e di ammortamento maggiori. |
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(149) |
A questo riguardo, si ricorda che dall'analisi particolareggiata della ripartizione tra costi variabili e fissi all'interno della struttura dei costi dell'industria comunitaria è risultato che i costi fissi rappresentavano soltanto il 6 % del totale dei costi (cfr. considerando 126 del regolamento provvisorio). Dall'analisi è emerso anche che questa percentuale ha subito oscillazioni di scarso rilievo nel periodo analizzato. Quanto all'affermazione relativa all'incidenza dell'incremento del valore del patrimonio netto sulla redditività, va osservato che l'incremento dei costi in termini assoluti non determina automaticamente un aumento del costo di produzione unitario. Quest'ultimo dipende in effetti dal volume della produzione, che ha conosciuto un progressivo aumento nel corso del periodo analizzato, come evidenziato dalla tabella 4 del regolamento provvisorio. I costi fissi più elevati in termini assoluti sono stati attribuiti al volume della produzione più elevato ed è su tali basi che è stata determinata la quota dei costi fissi in rapporto ai costi totali. Sono state pertanto respinte le argomentazioni addotte da questa parte interessata. |
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(150) |
La stessa parte interessata ha sostenuto che l'eccesso complessivo di capacità dei produttori comunitari ha un impatto diretto sui prezzi, in quanto i produttori si farebbero una guerra spietata per strappare contratti a prezzi vicini ai costi marginali e di conseguenza i produttori con un tasso di utilizzo degli impianti elevato devono essere stati quelli che hanno praticato la politica delle vendite più aggressiva per applicare prezzi più bassi dei concorrenti. A sostegno di questa affermazione, la parte ha presentato una dichiarazione allegata al bilancio dell'anno 2007 di una società del campione. |
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(151) |
Le affermazioni di questa parte non sono risultate suffragate da alcun elemento di prova, in quanto la citata dichiarazione non conteneva alcun riferimento alla presunta guerra dei prezzi dovuta all'eccesso di capacità. La dichiarazione faceva riferimento, invece, all'aumento dell'imposta sull'energia, deciso dal governo tedesco per il biodiesel B100 a decorrere dal 1o gennaio 2008, che ha stimolato la concorrenza sul mercato del biodiesel B5. Stante quanto precede, l'obiezione è stata respinta. |
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(152) |
In assenza di altre osservazioni relative alla capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari, si confermano i considerando da 125 a 128 del regolamento provvisorio. |
6.2.5. Aumento della domanda delle materie prime agricole e aumento dei prezzi
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(153) |
Una parte interessata e il governo degli USA hanno affermato che nessuna delle argomentazioni dei considerando da 129 a 133 del regolamento provvisorio fa presente il fatto che dal 2004 negli Stati Uniti i prezzi dell'olio di soia, dell'olio di palma e di canola si mantengono stabilmente molto al di sotto di quelli della colza nella Comunità, situazione questa che determina un vantaggio concorrenziale notevole per il biodiesel importato dagli USA. |
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(154) |
È opportuno ricordare che compito dell'inchiesta è stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e di volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria o se questo pregiudizio notevole sia stato determinato da altri fattori. A questo proposito l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping causi pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un'analisi dei fattori che incidono sul loro livello. |
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(155) |
In pratica, l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell'industria comunitaria è esaminato essenzialmente dal punto di vista della vendita a prezzi sensibilmente inferiori (sottoquotazione), del compressione o della depressione dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni oggetto di dumping e i prezzi di vendita dell'industria comunitaria; è possibile che talvolta i prezzi all'esportazione utilizzati per calcolare il pregiudizio debbano essere adeguati per disporre di dati comparabili. Di conseguenza, in questo contesto il ricorso agli adeguamenti serve unicamente a garantire che la differenza di prezzo sia stabilita su una base comparabile. Da ciò risulta evidente che i prezzi delle materie prime nel paese esportatore non possono, in linea di principio, essere un altro fattore di pregiudizio. |
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(156) |
Ciò è confermato anche dal testo dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, che fa riferimento ai fattori noti diversi dalle importazioni in dumping. Nell'elenco degli altri fattori noti citati nell'articolo non figura alcun fattore che incida sul livello di prezzo delle importazioni oggetto di dumping. In sintesi, se le importazioni sono effettuate in dumping, anche se hanno beneficiato di un'evoluzione favorevole del prezzo delle materie prime, non si ritiene che tale evoluzione possa costituire un altro fattore di pregiudizio. |
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(157) |
Di conseguenza, l'analisi dei fattori che incidono sul livello di prezzo delle importazioni oggetto di dumping, come ad esempio il presunto vantaggio concorrenziale dovuto ai prezzi più bassi delle materie prime, non può essere considerato decisivo e andrebbe al di là di quanto disposto dal regolamento di base. |
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(158) |
Fatto salvo quanto precede, va comunque ricordato che nel corso del PI si è registrato un aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti agricoli in tutto il mondo e che nello stesso periodo l'incremento del prezzo dell'olio di soia (principale materia prima agricola utilizzata dai produttori del paese in esame) è stato più marcato rispetto a quello dell'olio di colza. Questi aumenti dei costi negli USA non si sono però ripercossi sui prezzi delle importazioni in dumping nel mercato comunitario, nettamente inferiori rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. |
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(159) |
Stante quanto precede, l'obiezione avanzata da queste parti è stata respinta. |
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(160) |
In assenza di altre osservazioni relative all'aumento della domanda di materie prime agricole e al progressivo incremento dei prezzi, si confermano i considerando da 129 a 136 del regolamento provvisorio. |
6.2.6. Evoluzione del prezzo del diesel minerale
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(161) |
Una parte interessata ha ribadito la posizione già espressa (cfr. considerando 134 del regolamento provvisorio) e ha aggiunto che i prezzi del diesel minerale determinerebbero un tetto al di sopra del quale i produttori di biodiesel non potrebbero aumentare i loro prezzi in misura corrispondente all'aumento del costo delle materie prime agricole. |
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(162) |
A questo proposito, si osserva che tutti i produttori comunitari rifornivano mercati dove sono stati fissati obiettivi per quanto concerne la miscelazione obbligatoria. Inoltre nella maggior parte degli Stati membri la defiscalizzazione applicata al biodiesel fa sì che il suo prezzo sia confrontabile a quello del diesel minerale maggiorato di un fattore per tener conto dell'imposta sull'energia cui il diesel minerale è soggetto. Pur ammettendo una certa correlazione con i prezzi petroliferi, ciò comporta, come peraltro stabilito dall'inchiesta, che il biodiesel possa per i motivi suddetti essere in effetti venduto a prezzi più elevati del diesel minerale. La parte non ha neppure presentato elementi di prova convincenti che dimostrassero che i prezzi del diesel minerale, molto elevati nella seconda metà del PI, abbiano esercitato una pressione sui prezzi del biodiesel dei produttori comunitari durante il PI. |
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(163) |
In assenza di ulteriori osservazioni sull'evoluzione del prezzo del diesel minerale, si conclude che questo fattore non ha causato pregiudizio all'industria comunitaria. |
6.2.7. Importanza dell'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità
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(164) |
In assenza di altre osservazioni relative all'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità, si confermano i considerando da 137 a 139 del regolamento provvisorio. |
6.2.8. Produttori collegati agli esportatori USA
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(165) |
In assenza di ulteriori osservazioni circa l'impatto delle importazioni dagli USA effettuate dai produttori comunitari collegati ai produttori esportatori statunitensi, si conferma il considerando 140 del regolamento provvisorio. |
6.2.9. Conclusioni sul nesso di causalità
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(166) |
Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 141 a 143 del regolamento provvisorio. |
7. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
7.1. Industria comunitaria
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(167) |
I produttori dell'industria comunitaria hanno approvato le conclusioni provvisorie della Commissione loro comunicate e hanno confermato che le misure sarebbero nel loro interesse. |
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(168) |
Una parte interessata ha sostenuto che le misure non sarebbero nell'interesse dell'industria comunitaria in quanto determinerebbero uno spostamento dei flussi commerciali, ovvero uno spostamento a favore delle importazioni da paesi non assoggettati alle misure per i seguenti motivi: i) il perdurare della necessità per gli operatori del mercato comunitario di approvvigionarsi di biodiesel meno costoso a base di olio di soia e palma da integrare con il più costoso biodiesel di colza, prodotto dall'industria comunitaria, e ii) l'insufficienza del biodiesel a base di olio di colza a soddisfare la domanda. |
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(169) |
Va a questo proposito rilevato che, per quanto la colza sia la principale materia agricola utilizzata dai produttori dell'industria comunitaria per la fabbricazione di biodiesel, essi utilizzano anche altre materie prime agricole, quali l'olio di soia e l'olio di palma. Il motivo per cui i produttori dell'industria comunitaria non hanno potuto fare più ampio ricorso all'olio di soia e all'olio di palma risiede tuttavia nel fatto che molto spesso il prezzo di altre materie prime agricole era più elevato di quello delle importazioni in dumping di biodiesel ottenuto a partire da quelle medesime materie prime agricole. Si prevede quindi che l'istituzione delle misure porterebbe al ripristino di condizioni di mercato normali anche sotto questo profilo, consentendo ai produttori dell'industria comunitaria di adattare con più efficienza la loro produzione in base ai vari tipi di biodiesel di cui il mercato comunitario ha bisogno. Di conseguenza la tesi avanzata è stata respinta. |
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(170) |
In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria comunitaria, si confermano i considerando da 145 a 147 del regolamento provvisorio. |
7.2. Importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità
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(171) |
In assenza di reazioni degli importatori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si conclude che le misure avranno, con ogni probabilità, un impatto irrilevante per quanto concerne gli importatori/operatori commerciali. |
7.3. Utilizzatori nella Comunità
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(172) |
In assenza di reazioni degli utilizzatori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si conclude che le misure avranno, con ogni probabilità, un impatto irrilevante per quanto li concerne. |
7.4. Fornitori di materie prime nella Comunità
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(173) |
In assenza di reazioni dei fornitori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si confermano i considerando da 154 a 156 del regolamento provvisorio. |
7.5. Altri interessi
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(174) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che, se il prezzo del biodiesel nella Comunità dovesse, a causa delle misure, salire a prezzi non competitivi con quelli del diesel minerale, i costruttori automobilistici che hanno investito nella produzione di veicoli alimentabili con biodiesel potrebbero non raccogliere i frutti dei loro investimenti, ovvero non riuscire a vendere questi veicoli. |
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(175) |
A questo proposito, si osserva che quanto ipotizzato dalla parte potrebbe verificarsi anche in assenza di qualsiasi misura, ove i prezzi del diesel minerale (che dipendono dai prezzi del petrolio greggio) dovessero scendere tanto da diventare più competitivi di quelli del biodiesel. Sembrerebbe assurdo ipotizzare che l'industria automobilistica abbia investito senza considerare questo parametro. Questo argomento è stato perciò respinto. |
|
(176) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un'associazione di agricoltori comunitari ha manifestato il proprio sostegno alla denuncia, sostenendo che le importazioni di biodiesel dagli USA hanno privato i produttori comunitari di semi oleosi di un mercato di circa 6 milioni di tonnellate, pari a circa l'11 % della produzione comunitaria di semi oleosi nel 2007 e 2008 e determinato una flessione di 90 EUR la tonnellata del valore potenziale della colza utilizzata per scopi non alimentari. Non è stato però possibile verificare queste osservazioni tardive. |
7.6. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi
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(177) |
Una delle parti interessate ha ribadito la sua osservazione circa l'incoerenza tra le misure antidumping e la politica dell'Unione europea volta a promuovere l'impiego dei biocarburanti. Ha aggiunto che per sviluppare il suo mercato del biodiesel l'Unione europea non può dipendere solo dal biodiesel di produzione comunitaria ottenuto dalla colza. |
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(178) |
La risposta alla suddetta osservazione è contenuta nella sezione 7.6 del regolamento provvisorio, mentre per quanto riguarda la questione del biodiesel ottenuto dalla colza cui la parte fa riferimento si rinvia anche al considerando 169 del presente regolamento. |
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(179) |
In assenza di altre osservazioni riguardo agli effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi, si confermano i considerando da 157 a 159 del regolamento provvisorio. |
7.7. Conclusioni sull'interesse della Comunità
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(180) |
Stante quanto precede, si conclude che in questo caso non esistono valide ragioni contro l'istituzione di dazi antidumping. |
8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
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(181) |
Diverse parti interessate e il governo degli USA hanno contestato la conclusione provvisoria secondo cui il margine di profitto ragionevolmente realizzabile da un'industria di questo tipo operante in condizioni normali di concorrenza sarebbe del 15 %. |
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(182) |
Una parte interessata ha sostenuto che il margine di profitto dell'industria comunitaria, impiegato ai fini della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, dovrebbe essere fissato al livello del profitto realizzato dall'industria comunitaria durante il PI, ovvero al 5,7 %, che è un valore compreso all'interno dell'intervallo dei margini di profitto realizzati per prodotti di base come il biodiesel. A sostegno della propria tesi, la parte interessata ha fatto riferimento ai profitti ottenuti dai produttori statunitensi di etanolo e oli vegetali e dalle raffinerie di petrolio. |
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(183) |
Si rammenta che il livello di eliminazione del pregiudizio deve essere fondato su una valutazione del profitto che l'industria può ragionevolmente prevedere di realizzare sulle vendite del prodotto simile sul mercato comunitario in assenza delle importazioni oggetto di dumping. In una qualsiasi inchiesta, il profitto realizzato all'inizio del periodo in esame può essere ragionevolmente considerato corrispondente al profitto realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping. Nel caso di specie, nei primi anni del periodo in esame (dal 2004 al 2006) le importazioni dagli USA non hanno mai superato l'1 % in termini di quota di mercato e si può quindi ragionevolmente concludere che tale fase sia stata caratterizzata dall'assenza di importazioni in dumping. È stato quindi considerato ragionevole utilizzare il profitto medio conseguito in tale fase dall'industria comunitaria quale base per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire gli investimenti produttivi di questa nuova industria. In relazione all'affermazione della parte interessata, l'inchiesta ha anche dimostrato che i profitti realizzati dai principali produttori esportatori statunitensi nelle loro attività nazionali connesse al biodiesel erano di molto superiori al profitto impiegato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. Per questi motivi l'obiezione è stata respinta. |
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(184) |
Alcune obiezioni di società statunitensi, che riguardano la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi e per le quali si rinvia al considerando 193, hanno messo in evidenza che l'importo ad valorem dell'underselling (vendite sottocosto) è stato calcolato come il rapporto tra il totale dell'underselling e il prezzo CIF adeguato (v. adeguamento citato al considerando 117), mentre si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo CIF non adeguato, come si è fatto per calcolare il margine di dumping ad valorem. Per tutte le società statunitensi inserite nel campione sono stati pertanto ricalcolati i livelli ad valorem di eliminazione del pregiudizio. |
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(185) |
In assenza di altre osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, per stabilire i prezzi non pregiudizievoli è stato applicato lo stesso metodo descritto ai considerando 164 e 165 del regolamento provvisorio. Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato in percentuale sul valore totale CIF all'importazione non adeguato. |
8.2. Forma e livello dei dazi
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(186) |
Stante quanto precede e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato. |
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(187) |
Alla luce delle osservazioni fatte pervenire da alcune parti interessate successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e tenuto conto delle revisioni esposte nel presente regolamento, alcuni margini sono stati modificati. |
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(188) |
Nel parallelo procedimento antisovvenzioni vengono tuttavia istituiti anche dazi compensativi sulle importazioni di biodiesel originarie degli USA. Le sovvenzioni riscontrate nel corso dell'inchiesta parallela non sono sovvenzioni all'esportazione e pertanto si ritiene che non abbiano inciso né sul prezzo all'esportazione né sul corrispondente margine di dumping. Considerato che entrambi i procedimenti trattano il complesso delle stesse importazioni, è quindi possibile istituire i dazi antidumping contestualmente ai dazi compensativi se e in quanto entrambi i dazi, considerati congiuntamente, non superano il margine di eliminazione del pregiudizio (regola del dazio inferiore). |
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(189) |
Una parte ha sostenuto che nel caso di specie le istituzioni dovrebbero avvalersi del loro potere discrezionale per non applicare la regola del dazio inferiore, la cui applicazione non sarebbe giustificata per i seguenti motivi:
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(190) |
A questo proposito si osserva che il margine di pregiudizio stabilito mediante la presente inchiesta viene ritenuto idoneo a eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'industria comunitaria oggetto dell'inchiesta. Dato che l'inchiesta si è concentrata sulla situazione di questi produttori, non è possibile operare un calcolo preciso per i produttori comunitari nel loro complesso, come proposto da questa parte. Sono pertanto questi elementi più generali che non consentono alle istituzioni di derogare all'obbligo giuridico di applicare la regola del dazio inferiore. |
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(191) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping sono state fissate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio, i margini di dumping e le aliquote del dazio compensativo. I dazi antidumping proposti sono pertanto i seguenti:
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(192) |
Considerato che il dazio antidumping sarà applicato alle miscele contenenti in peso più del 20 % di biodiesel, in misura proporzionale al loro tenore di biodiesel, si considera opportuno, per un'applicazione efficace delle misure da parte delle autorità doganali degli Stati membri, determinare i dazi come importi fissi sulla base del tenore di biodiesel. |
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(193) |
Alcune parti hanno contestato il metodo impiegato per convertire i dazi ad valorem in dazi fissi. A loro avviso, i valori CIF che avrebbero dovuto essere utilizzati per la conversione del dazio ad valorem in dazio fisso avrebbero dovuto essere i valori CIF effettivi e non quelli adeguati per tener conto delle differenze delle materie prime, secondo quanto illustrato ai considerando 83 e 84 del regolamento provvisorio. |
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(194) |
Dall'esame di questa tesi è in effetti risultato che per la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi erano stati utilizzati i valori CIF adeguati. È però emerso anche che gli stessi valori erano stati impiegati come base per esprimere l'importo dell'underselling in dazio ad valorem. È stato quindi necessario procedere a una prima rettifica nell'esprimere l'importo dell'underselling come percentuale del valore totale CIF all'importazione. È su queste basi che i margini di pregiudizio sono stati modificati di conseguenza. Il successivo calcolo dei dazi fissi non ha tuttavia evidenziato alcuna differenza rispetto alle aliquote del dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento provvisorio, in quanto il dazio ad valorem più elevato è stato del tutto compensato dai prezzi CIF più bassi (non più adeguati, ma effettivi), utilizzati per la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi. |
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(195) |
Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale, quali indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Queste aliquote (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società indicate, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati, fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
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(196) |
Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (10) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
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(197) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza. |
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(198) |
Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato all'inchiesta ma che non sono state inserite nel campione (elencate nell'allegato I del presente regolamento), si ritiene opportuno prevedere che la media ponderata del dazio istituito nei confronti di dette società venga applicata anche ai nuovi esportatori, i quali non avrebbero comunque diritto a un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica nei casi in cui si sia fatto ricorso al campionamento. |
8.3. Impegni
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(199) |
Alcuni produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato hanno offerto impegni sui prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Considerato il prezzo notevolmente variabile della materia prima, il prodotto non si presta ad impegni su prezzi fissi. Le società hanno proposto un'indicizzazione periodica dei prezzi minimi all'importazione in rapporto alle fluttuazioni dei prezzi dell'olio di colza. Hanno altresì proposto prezzi minimi all'importazione per tre tipi di prodotto per tener conto della varietà di prodotti importati (biodiesel a base di olio di soia, olio di palma o olio di canola) in base ai coefficienti delle materie prime agricole accertati durante il PI. |
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(200) |
Per quanto concerne le offerte dei produttori esportatori che hanno collaborato, la base per la fissazione di un prezzo minimo all'importazione indicizzato era in media del 7-8 % inferiore al prezzo non pregiudizievole stabilito durante il PI. Inoltre i coefficienti proposti per calcolare i prezzi minimi all'importazione adeguati per i tipi di prodotto citati non erano corretti in quanto facevano riferimento al PI. In effetti, tenuto conto che questi coefficienti, che dipendono dalla differenza di prezzo delle materie prime agricole, sono soggetti a continue oscillazioni, è possibile che essi siano cambiati notevolmente rispetto a quanto osservato durante il PI. La proposta di indicizzare i prezzi minimi all'importazione del biodiesel a base di soia e del biodiesel a base di olio di palma in rapporto alle oscillazioni di prezzo dell'olio di colza non è stata considerata idonea in quanto si baserebbe sull'andamento dei prezzi di una materia prima diversa da quelle utilizzate nella produzione del prodotto in esame esportato. |
|
(201) |
Stante quanto precede e senza affrontare gli aspetti pratici dell'accettazione degli impegni in rapporto alle singole società, si è ritenuto di dover respingere gli impegni, in quanto il metodo per la determinazione dei prezzi minimi all'importazione non era corretto e il livello dei prezzi minimi all'importazione offerti non era tale da eliminare il dumping pregiudizievole. |
8.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale
|
(202) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha richiesto misure speciali per evitare la possibile elusione delle misure, tenuto conto del fatto che il mercato in esame è il mercato globale di un prodotto primario con caratteristiche di prodotto fungibile commercializzato attraverso vari canali di vendita. |
|
(203) |
Stante quanto precede, si ritiene opportuno monitorare attentamente le importazioni di biodiesel di ogni provenienza, in modo da agevolare una reazione rapida e adeguata ove le circostanze lo richiedessero. |
|
(204) |
In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, che rientrano attualmente nei codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91 , ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli USA.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è la seguente:
|
Società |
Aliquota del dazio antidumping, in euro per tonnellata netta |
Codice addizionale TARIC |
|
Archer Daniels Midland Company, Decatur |
68,6 |
A933 |
|
Cargill Inc., Wayzata |
0 |
A934 |
|
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston |
70,6 |
A935 |
|
Imperium Renewables Inc., Seattle |
76,5 |
A936 |
|
Peter Cremer North America LP, Cincinnati |
198,0 |
A937 |
|
World Energy Alternatives LLC, Boston |
82,7 |
A939 |
|
Società elencate nell'allegato |
115,6 |
cfr. allegato |
|
Tutte le altre società |
172,2 |
A999 |
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
3. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 193/2009, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91 , ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originario degli USA. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori,
Articolo 3
Qualora una parte degli USA fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie degli USA nel corso del periodo dell'inchiesta (1o aprile 2007 - 31 marzo 2008), che non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e che, successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nella Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR la tonnellata.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BORG
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22.
(3) GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50.
(4) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base recita: «Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.»
(5) Diversamente da quelle società che avevano ricevuto il modulo per il campionamento, ma non lo avevano restituito.
(6) Voce 3826 00 in cui rientrerebbero «il biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi».
(7) «I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.»
(8) Causa T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 10 settembre 2008, punti da 61 a 63.
(9) Causa T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 10 settembre 2008, punti da 61 a 63.
(10) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.
ALLEGATO
Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato, non inseriti nel campione
|
Nome della società |
Città |
Codice addizionale TARIC |
|
American Made Fuels, Inc. |
Canton |
A940 |
|
AG Processing Inc. |
Omaha |
A942 |
|
Alabama Clean Fuels Coalition Inc. |
Birmingham |
A940 |
|
Arkansas SoyEnergy Group |
DeWitt |
A940 |
|
Arlington Energy, LLC |
Mansfield |
A940 |
|
Athens Biodiesel, LLC |
Athens |
A940 |
|
Beacon Energy |
Cleburne |
A940 |
|
Biodiesel of Texas, Inc. |
Denton |
A940 |
|
BioDiesel One Ltd |
Southington |
A940 |
|
Buffalo Biodiesel, Inc |
Tonawanda |
A940 |
|
BullDog BioDiesel |
Ellenwood |
A940 |
|
Carbon Neutral Solutions, LLC |
Mauldin |
A940 |
|
Central Iowa Energy, LLC |
Newton |
A940 |
|
Chesapeake Custom Chemical Corp. |
Ridgeway |
A940 |
|
Community Fuels |
Stockton |
A940 |
|
Delta BioFuels, Inc. |
Natchez |
A940 |
|
Diamond Biofuels |
Mazon |
A940 |
|
Direct Fuels |
Euless |
A940 |
|
Eagle Creek Fuel Services, LLC |
Baltimore |
A940 |
|
Earl Fisher Bio Fuels |
Chester |
A940 |
|
East Fork Biodiesel, LLC |
Algona |
A940 |
|
ECO Solutions, LLC |
Chatsworth |
A940 |
|
Ecogy Biofuels, LLC |
Tulsa |
A940 |
|
ED & F Man Biofuels Inc. |
New Orleans |
A940 |
|
Freedom Biofuels, Inc. |
Madison |
A940 |
|
Fuel & Lube, LLC |
Richmond |
A940 |
|
Fuel Bio |
Elizabeth |
A940 |
|
FUMPA Bio Fuels |
Redwood Falls |
A940 |
|
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels) |
Houston |
A940 |
|
Geo Green Fuels, LLC |
Houston |
A940 |
|
Georgia Biofuels Corp. |
Loganville |
A940 |
|
Green River Biodiesel, Inc. |
Moundville |
A940 |
|
Griffin Industries, Inc. |
Cold Spring |
A940 |
|
High Plains Bioenergy |
Guymon |
A940 |
|
Huish Detergents, Inc. |
Salt Lake City |
A940 |
|
Incobrasa Industries, Ltd. |
Gilman |
A940 |
|
Independence Renewable Energy Corp. |
Perdue Hill |
A940 |
|
Indiana Flex Fuels |
LaPorte |
A940 |
|
Innovation Fuels, Inc. |
Newark |
A940 |
|
Iowa Renewable Energy, LLC |
Washington |
A940 |
|
Johann Haltermann Ltd. |
Houston |
A940 |
|
Lake Erie Biofuels, LLC |
Erie |
A940 |
|
Leland Organic Corporation |
Leland |
A940 |
|
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC |
Wilton |
A940 |
|
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC |
Claypool |
A940 |
|
Memphis Biofuels, LLC |
Memphis |
A942 |
|
Middle Georgia Biofuels |
East Dublin |
A940 |
|
Middletown Biofuels, LLC |
Blairsville |
A940 |
|
Musket Corporation |
Oklahoma City |
A940 |
|
New Fuel Company |
Dallas |
A940 |
|
North Mississippi Biodiesel |
New Albany |
A940 |
|
Northern Biodiesel, Inc. |
Ontario |
A940 |
|
Northwest Missouri Biofuels, LLC |
St. Joseph |
A940 |
|
Nova Biofuels Clinton County, LLC |
Clinton |
A940 |
|
Nova Biosource |
Senaca |
A940 |
|
Organic Fuels, Ltd |
Houston |
A940 |
|
Owensboro Grain Company LLC |
Owensboro |
A940 |
|
Paseo Cargill Energy, LLC |
Kansas City |
A940 |
|
Peach State Labs, Inc. |
Rome |
A940 |
|
Perihelion Global, Inc. |
Opp |
A940 |
|
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc. |
Philadelphia |
A940 |
|
Pinnacle Biofuels, Inc. |
Crossett |
A940 |
|
PK Biodiesel |
Woodstock |
A940 |
|
Pleasant Valley Biofuels, LLC |
American Falls |
A940 |
|
RBF Port Neches LLC |
Houston |
A940 |
|
Red Birch Energy, Inc. |
Bassett |
A940 |
|
Red River Biodiesel Ltd. |
New Boston |
A940 |
|
REG Ralston, LLC |
Ralston |
A940 |
|
Renewable Energy Products, LLC |
Santa Fe Springs |
A940 |
|
Riksch BioFuels LLC |
Crawfordsville |
A940 |
|
Safe Renewable Corp. |
Conroe |
A940 |
|
Sanimax Energy Inc. |
DeForest |
A940 |
|
Scott Petroleum |
Itta Bena |
A942 |
|
Seminole Biodiesel |
Bainbridge |
A940 |
|
Soy Solutions |
Milford |
A940 |
|
SoyMor Biodiesel, LLC |
Albert Lea |
A940 |
|
Sunshine BioFuels, LLC |
Camilla |
A940 |
|
TPA Inc. |
Warren |
A940 |
|
Trafigura AG |
Stamford |
A940 |
|
U.S. Biofuels, Inc. |
Rome |
A940 |
|
United Oil Company |
Pittsbourgh |
A940 |
|
Valco Bioenergy |
Harlingen |
A940 |
|
Vanguard Synfuels, LLC |
Pollock |
A940 |
|
Vinmar Overseas, Ltd |
Houston |
A938 |
|
Vitol Inc. |
Houston |
A940 |
|
Walsh Bio Diesel, LLC |
Mauston |
A940 |
|
Western Dubque Biodiesel, LLC |
Farley |
A940 |
|
Western Iowa Energy, LLC |
Wall Lake |
A940 |
|
Western Petroleum Company |
Eden Prairie |
A940 |
|
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/52 |
REGOLAMENTO (CE) N. 600/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MK |
42,6 |
|
TR |
44,0 |
|
|
ZZ |
43,3 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
112,2 |
|
ZZ |
112,2 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
104,4 |
|
ZZ |
104,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
60,1 |
|
MK |
25,1 |
|
|
TR |
41,9 |
|
|
ZA |
62,6 |
|
|
ZZ |
47,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
84,1 |
|
BR |
74,3 |
|
|
CL |
83,8 |
|
|
CN |
91,1 |
|
|
NZ |
99,8 |
|
|
US |
105,0 |
|
|
UY |
116,5 |
|
|
ZA |
85,3 |
|
|
ZZ |
92,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
78,4 |
|
CL |
77,4 |
|
|
NZ |
161,4 |
|
|
ZA |
108,5 |
|
|
ZZ |
106,4 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
201,5 |
|
XS |
116,3 |
|
|
ZZ |
158,9 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
350,9 |
|
ZZ |
350,9 |
|
|
0809 30 |
TR |
135,9 |
|
ZZ |
135,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/54 |
REGOLAMENTO (CE) N. 601/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009
recante centonovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 29 giugno 2009, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo tre persone fisiche all'elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda. Il comitato per le sanzioni ha comunicato le motivazioni di queste decisioni di inserimento nell’elenco. |
|
(3) |
Occorre modificare opportunamente l’allegato I. |
|
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate. |
|
(5) |
Nel caso in cui gli indirizzi delle persone fisiche interessate figurino nell'elenco dell'ONU, la Commissione informerà le persone interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darà loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminerà il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili. Poiché in questo caso l'elenco dell'ONU non contiene gli indirizzi attuali di alcune delle persone fisiche interessate, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché le persone interessate possano mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare la persona fisica interessata dei motivi su cui si basa il presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
|
(1) |
Arif Qasmani [alias (a) Muhammad Arif Qasmani, (b) Muhammad ‘Arif Qasmani, (c) Mohammad Arif Qasmani, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji]. Indirizzo: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009. |
|
(2) |
Mohammed Yahya Mujahid (alias Mohammad Yahya Aziz). Data di nascita: 12 marzo 1961. Luogo di nascita: Lahore, provincia di Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. N. di identificazione nazionale: 35404-1577309-9 (numero di identificazione nazionale pakistano). Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009. |
|
(3) |
Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari [alias (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, (g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari]. Indirizzo: distretto di Ganj, Peshawar, Pakistan. Data di nascita: (a) circa 1967, (b) circa 1961, (c) circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Konar, Afghanistan. Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009. |
|
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/56 |
REGOLAMENTO (CE) N. 602/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009
recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 186/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di burro fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (3). |
|
(2) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione. |
|
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute per la 8a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 8a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di burro di cui al regolamento (CE) n. 186/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 luglio 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 220,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
|
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/57 |
REGOLAMENTO (CE) N. 603/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009
recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 310/2209 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (3). |
|
(2) |
A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione. |
|
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute per la 6a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 6a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere di cui al regolamento (CE) n. 310/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 luglio 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 167,90 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
|
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/58 |
REGOLAMENTO (CE) N. 604/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009
recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 7 luglio 2009. |
|
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 7 luglio 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
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(EUR/100 kg) |
||
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Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all’esportazione per le destinazioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008 |
|
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
70,00 |
|
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
84,50 |
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10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 605/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009
recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3) e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 7 luglio 2009. |
|
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 7 luglio 2009, l'importo massimo della restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 25,80 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/61 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO, RIUNITO A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO
del 9 luglio 2009
relativa alla designazione della persona che intende nominare presidente della Commissione per il periodo 2009-2014
(2009/532/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITO A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 213, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e l’articolo 214, paragrafo 2, primo comma, nonché il protocollo sull’allargamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. José Manuel DURÃO BARROSO è designato persona che il Consiglio intende nominare presidente della Commissione per il periodo dal 1o novembre 2009 al 31 ottobre 2014.
Articolo 2
La presente decisione è trasmessa al Parlamento europeo.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 9 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
F. REINFELDT
Commissione
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10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009
che modifica la decisione 2008/22/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo
[notificata con il numero C(2009) 5251]
(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2009/533/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 35, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Alla luce delle esperienze acquisite dall’avvio del Fondo, è opportuno estendere il periodo di ammissibilità dei programmi annuali al fine di consentire agli Stati membri di attuare il Fondo in modo efficace e di adattare il calendario per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale. |
|
(2) |
È inoltre opportuno adattare la procedura di presentazione per gli Stati membri del programma annuale riveduto. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune Solidarietà e gestione dei flussi migratori, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/22/CE della Commissione (2) è modificata come segue:
|
1) |
nell’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della revisione del programma annuale approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, dell’atto di base, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione il progetto riveduto di programma annuale almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di ammissibilità. La Commissione esamina e approva nei tempi più brevi il programma riveduto, secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 5, dell’atto di base.»; |
|
2) |
nell’allegato 5, parte A, punto 4.1, la frase «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere al 30 giugno dell’anno N + 2 (N = anno del programma annuale in oggetto)» è sostituita dalla seguente: «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere sei mesi dopo il termine di ammissibilità delle spese»; |
|
3) |
nell’allegato 11, il punto I.4.1 è sostituito dal seguente:
(*1) Dove “N” è l’anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.»;" |
|
4) |
nell’allegato 11, il punto V.3 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
La presente decisione si applica a tutti i programmi annuali per i quali alla data della sua adozione non è stato ancora effettuato il pagamento del saldo.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
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10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/64 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009
che modifica la decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo
[notificata con il numero C(2009) 5257]
(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2009/534/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 21 e l’articolo 33, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Alla luce delle esperienze acquisite dall’avvio del Fondo, è opportuno estendere il periodo di ammissibilità dei programmi annuali al fine di consentire agli Stati membri di attuare il Fondo in modo efficace e di adattare il calendario per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale. |
|
(2) |
È inoltre opportuno adattare la procedura di presentazione per gli Stati membri del programma annuale riveduto. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/457/CE della Commissione (2) è così modificata:
|
1) |
nell’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della revisione del programma annuale approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, dell’atto di base, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione il progetto riveduto di programma annuale almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di ammissibilità. La Commissione esamina e approva nei tempi più brevi il programma riveduto, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 4, dell’atto di base.»; |
|
2) |
nell’allegato V, parte A, punto 4.1, la frase «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere al 30 giugno dell’anno N + 2 (N = anno del programma annuale in oggetto)» è sostituita dalla seguente: «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere sei mesi dopo il termine di ammissibilità delle spese»; |
|
3) |
nell’allegato XI, il punto I.4.1 è sostituito dal seguente:
(*1) Dove “N” è l’anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.»;" |
|
4) |
nell’allegato XI, il punto V.3 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
La presente decisione si applica a tutti i programmi annuali per i quali alla data della sua adozione non è stato ancora effettuato il pagamento del saldo.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
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10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/66 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009
che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione della sostanza BAS 650 F nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 5369]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/535/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari. |
|
(2) |
La società BASF SE ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi il 26 settembre 2008 un fascicolo relativo alla sostanza attiva BAS 650 F con una domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
|
(3) |
Le autorità dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
|
(4) |
La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello comunitario che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
|
(5) |
La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.
Relativamente a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, il fascicolo soddisfa anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva, tenuto conto degli usi proposti.
Articolo 2
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all’iscrizione o no della sostanza attiva di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
ALLEGATO
SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
|
Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
|
Codice di sviluppo: BAS 650 F CIPAC: (Non attribuito) Nome comune ISO: (Non attribuito) |
BASF SE |
26 settembre 2008 |
NL |
Rettifiche
|
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/68 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291 del 31 ottobre 2008 )
A pagina 258, nota 2:
anziché:
«Ai sensi della voce per “prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili”, si intendono esclusivamente:»,
leggasi:
«Ai sensi della voce 3606 , per “prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili” si intendono esclusivamente:»;