ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.176.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 176

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
7 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 584/2009 della Commissione, del 6 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 585/2009 della Commissione, del 6 luglio 2009, recante misure eccezionali relative ai titoli di restituzione per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

3

 

*

Regolamento (CE) n. 586/2009 della Commissione, del 6 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 per quanto concerne il periodo di validità di taluni titoli di restituzione

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/523/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 52/2006 (ex NN 73/06, ex N 340/06) parzialmente attuato dalla Polonia a favore di Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. [notificata con il numero C(2008) 7049]  ( 1 )

7

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/524/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico ( 1 )

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 123 del 19.5.2009)

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO (CE) N. 584/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

24,2

TR

44,0

ZZ

34,1

0707 00 05

TR

108,5

ZZ

108,5

0709 90 70

TR

100,7

ZZ

100,7

0805 50 10

AR

53,6

MK

25,1

TR

41,9

ZA

60,5

ZZ

45,3

0808 10 80

AR

94,3

BR

72,3

CL

80,5

CN

93,4

NZ

113,9

US

92,3

UY

116,5

ZA

88,1

ZZ

93,9

0808 20 50

AR

70,3

CL

70,8

NZ

161,4

ZA

100,3

ZZ

100,7

0809 10 00

TR

208,8

XS

116,3

ZZ

162,6

0809 20 95

SY

197,7

TR

323,5

ZZ

260,6

0809 30

TR

140,1

ZZ

140,1

0809 40 05

IL

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/3


REGOLAMENTO (CE) N. 585/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2009

recante misure eccezionali relative ai titoli di restituzione per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), i titoli di restituzione per cui è stata fatta una domanda in conformità dell'articolo 33, lettera a), o dell'articolo 38 bis entro il 7 novembre sono validi fino all'ultimo giorno del decimo mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 prevede inoltre che il rilascio di un titolo di restituzione impone al titolare di chiedere restituzioni pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e relativamente ad esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo stesso.

(3)

Se non è soddisfatto l'obbligo di presentazione della domanda di restituzione, la cauzione è incamerata per un importo pari alla differenza tra il 95 % dell'importo indicato nel titolo di restituzione e l'importo effettivamente richiesto. Visto l'impatto della crisi economica e finanziaria nei mercati dei paesi terzi nell'esercizio finanziario 2009, taluni titoli di restituzione emessi per merci non comprese nell'allegato I del trattato con un periodo di validità di dieci mesi a partire dall'1 ottobre 2008 sono stati oggetto di un elevato livello di rischio e incertezza per gli operatori. L'aumento dell'incertezza si ripercuote su quasi tutte le esportazioni coperte da titoli di restituzione utilizzabili a partire dall'1 ottobre 2008. Rispetto alle provviste alimentari di base, la maggior parte delle merci non comprese nell'allegato I del trattato che beneficiano di restituzioni all'esportazione non riguarda prodotti essenziali e quindi è particolarmente sensibile alla diminuzione del consumo nei paesi importatori.

(4)

L'impatto della crisi economica e finanziaria è diventato chiaro alla fine di settembre 2008. A causa della crisi gli esportatori di merci coperte da titoli di restituzione, utilizzabili a partire dall'1 ottobre 2008 per un periodo di dieci mesi e riguardanti le esportazioni fino alla fine di luglio 2009, sono confrontati con una situazione in cui non è possibile utilizzare del tutto i titoli di restituzione validi a partire dall'1 ottobre 2008.

(5)

Al fine di limitare le conseguenze negative sugli esportatori è necessaria una deroga all'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), in modo da prorogare fino al 30 settembre 2009 la validità dei titoli di restituzione richiesti tra l'8 luglio e il 26 settembre 2008 a norma dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis e utilizzabili a partire dall'1 ottobre 2008.

(6)

Le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 376/2008 non vanno applicate al presente caso poiché la proroga del periodo di validità dei titoli di restituzione in questione non è dovuta a motivi di forza maggiore. Quindi occorre una deroga esplicita all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 in modo da non applicare l'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 376/2008 al presente caso.

(7)

È possibile che alla data di entrata in vigore del presente regolamento taluni titoli di restituzione con un periodo di validità di dieci mesi richiesti tra l'8 luglio e il 7 novembre 2008 in applicazione dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005 siano già stati restituiti all'autorità emittente conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1043/2005. Onde garantire la parità di trattamento a tutti i titolari di questi titoli di restituzione è opportuno consentire alle autorità emittenti di riemettere i titoli o gli estratti restituiti e di ricostituire le relative cauzioni.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005, per i titoli di restituzione richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo 33 o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005, tra l'8 luglio e il 7 novembre 2008 che hanno una validità di dieci mesi, il periodo di validità è prorogato fino al 30 settembre 2009.

Articolo 2

Su richiesta scritta del titolare, i titoli di restituzione o i relativi estratti richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo 33 o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005, tra l'8 luglio e il 7 novembre 2008, che hanno una validità di dieci mesi e che sono già stati restituiti all'autorità emittente conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1043/2005 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, vanno riemessi relativamente agli importi non utilizzati restanti sui titoli di restituzione, su presentazione della relativa cauzione all'autorità emittente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.


7.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/5


REGOLAMENTO (CE) N. 586/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 per quanto concerne il periodo di validità di taluni titoli di restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) dispone che i titoli di restituzione richiesti in conformità dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis, entro il 7 novembre, sono validi fino all'ultimo giorno del decimo mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda.

(2)

Il periodo di validità di dieci mesi per i titoli richiesti prima del 7 novembre è stato adottato per agevolare il funzionamento del sistema delle restituzioni nella situazione speciale di sospensione anticipata delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero successiva alla riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero. La disposizione che fissa il periodo di validità a dieci mesi si applica quindi solo all'esercizio 2009 e riguarda i certificati richiesti entro il 7 novembre 2008. Tale disposizione non è più necessaria e va quindi soppressa.

(3)

Dato che il regolamento (CE) n. 585/2009 della Commissione del 6 luglio 2009, recante misure eccezionali relative ai titoli di restituzione per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (3) si applica solo ai titoli di restituzione richiesti tra l'8 luglio ed il 7 novembre 2008, in conformità dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005, è opportuno specificare che le modifiche apportate dal presente regolamento lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 585/2009.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1043/2005.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1043/2005 è così modificato:

1.

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il secondo comma, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario.»

2.

Il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il periodo di validità di cui al regolamento (CE) n. 585/2009 si applica ai titoli di restituzione richiesti tra l'8 luglio ed il 7 novembre 2008 in conformità dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38bis del regolamento (CE) n. 1043/2005.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  Cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

7.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2008

relativa all’aiuto di Stato C 52/2006 (ex NN 73/06, ex N 340/06) parzialmente attuato dalla Polonia a favore di Odlewnia Żeliwa «Śrem» S.A.

[notificata con il numero C(2008) 7049]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/523/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 1o giugno 2006 le autorità polacche hanno notificato un aiuto alla ristrutturazione a favore di Odlewnia Żeliwa «Śrem» (in appresso: «Odlewnia Śrem»), principalmente sotto forma di rateizzazione dei debiti nei confronti dello Stato. È stato accertato che alcune misure di aiuto sono state concesse dopo l’adesione senza l’accordo della Commissione. Si è pertanto stabilito che si trattava di aiuti incompatibili con le norme di legge.

(2)

Con lettera del 6 dicembre 2006, la Commissione ha comunicato alla Polonia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha chiesto agli interessati di presentare le loro osservazioni sulle misure di aiuto proposte.

(4)

Il 31 gennaio 2007 le autorità polacche hanno presentato le proprie osservazioni in relazione all’avvio del procedimento di indagine formale. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.

(5)

Con lettera del 15 aprile 2008, la Commissione ha chiesto alle autorità polacche informazioni supplementari.

(6)

Il 30 aprile 2008 le autorità polacche hanno risposto informando la Commissione che ritiravano le misure di aiuto progettate. Tuttavia, la Commissione non ha potuto considerare tale ritiro un ritiro di notifica ai sensi dell’articolo 8 del regolamento 659/99 del Consiglio (1) dal momento che il rinvio del rimborso del debito precedentemente concesso aveva avuto ripercussioni concrete sul beneficiario attribuendo all’impresa del beneficiario un significativo vantaggio sulle altre imprese che hanno rimborsato i loro debiti nei confronti dello Stato entro i termini stabiliti.

II.   DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DELLA RISTRUTTURAZIONE

(7)

Odlewnia Śrem ha iniziato le proprie attività di produzione nel 1968. L’impresa produce principalmente ghisa per l’industria navale. Il processo di privatizzazione dell’impresa è iniziato nel 1999 quando il ministero del Tesoro ha dato avvio al processo di privatizzazione della società cedendo l’85 % delle azioni rispettivamente a CENTROZAP (44,9 %), a BANK PEKAO (25,1 %) e ai dipendenti (15 %). Una delle cause del peggioramento della situazione del beneficiario sono stati i problemi finanziari del principale azionista CENTROZAP che al momento possedeva il 71,4 % delle azioni di Śrem. L’attuale proprietario di Odlewnia Śrem è l’impresa PIOMA-ODLEWNIA, che possiede l’85,1 % delle azioni. Dai dati forniti dalle autorità polacche risulta che Odlewnia Śrem possiede il 6-8 % delle quote di mercato polacco nel settore della ghisa. La società è ubicata in una regione ammissibile agli aiuti di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

(8)

Il processo di ristrutturazione di Odlewnia Śrem è iniziato nel 2003. Il primo piano di ristrutturazione è stato elaborato e autorizzato dal Direttore dell’Agenzia per lo sviluppo dell’industria (ARP) nel 2004.

(9)

Come risulta dalle informazioni fornite dalle autorità polacche, Odlewnia Śrem intendeva avvalersi delle possibilità offerte dalla legge modificata del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti pubblici a favore delle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro che prevedeva una serie di possibilità di estinzione dei debiti nei confronti dello Stato (capitolo 5a), ma imponeva all’impresa ulteriori condizioni come quella di prendere accordi con un operatore indipendente e trasferire ad esso la proprietà di una parte degli attivi. Tali funzioni di operatore possono essere svolte solo da un’impresa che appartenga al 100 % all’ARP o al Tesoro di Stato. I proventi della vendita degli attivi da parte dell’operatore dovevano coprire almeno una parte dei debiti nei confronti dello Stato dell’impresa ristrutturata, mentre i debiti rimanenti dovevano essere estinti a conclusione del processo di ristrutturazione. I termini per il processo di ristrutturazione, conformemente a quanto stabilito nel capitolo 5a della legge, sono scaduti il 19 marzo 2006 e l’operatore non ha effettuato la vendita degli attivi. Inoltre, il 27 giugno 2006, il direttore dell’ARP ha deciso di porre fine al processo di ristrutturazione dell’impresa affermando che Odlewnia aveva ripristinato la redditività e che per una piena conclusione della ristrutturazione mancava solo l’autorizzazione della Commissione alla rateizzazione dei debiti nei confronti dello Stato. Dal momento che il procedimento avviato sulla base del capitolo 5a della legge non ha potuto essere chiuso, l’impresa ha chiesto ai cinque creditori istituzionali di accettare il rinvio del rimborso dei debiti sulla base delle norme universalmente applicate del diritto tributario, cosa che è per loro meno vantaggiosa delle soluzioni previste dal capitolo 5a della legge.

(10)

Secondo le autorità polacche i costi della ristrutturazione ammontano a 43,6 milioni di PLN. I costi della ristrutturazione finanziaria corrispondono al 75 % dei costi totali della ristrutturazione. Il rimanente 25 % consiste essenzialmente in spese connesse con la modernizzazione dell’infrastruttura dell’impresa.

(11)

Il piano di ristrutturazione comprende prima di tutto l’ammodernamento dell’impianto di produzione e investimenti volti a migliorare la qualità della gestione (ad esempio, l’adozione del programma SAP R/3 quale principale strumento informatico della società).

(12)

In secondo luogo, la ristrutturazione consiste in misura significativa nella ristrutturazione finanziaria, vale a dire nella rateizzazione ed estinzione dei debiti nei confronti dello Stato. Inoltre, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione concluso con i creditori il 17 maggio 2005, è stata approvata l’estinzione parziale dei debiti privati per un importo di 1,4 milioni di PLN.

(13)

In terzo luogo, l’impresa ha ridotto il personale che è passato da 1 776 addetti nel 2002 a 1 457 nel 2005 e non ha previsto un’ulteriore ristrutturazione dell’occupazione. Le autorità polacche hanno tuttavia affermato che la sospensione temporanea dell’applicazione delle decisioni dell’accordo collettivo di lavoro (Zakładowy Układ Zbiorowego Pracy — ZUZP) costituiva una riduzione dei costi delle prestazioni salariali per i lavoratori dal momento che l’impresa si avvaleva all’epoca di un’esenzione dal pagamento dei contributi al fondo di prestazioni sociali (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

(14)

La ristrutturazione degli attivi consisteva nel dare in leasing gli attivi non produttivi come un hotel (centro di riposo a Ostrowieczno) e altre strutture per una quota totale di 0,4 milioni di PLN. Inoltre, era prevista la vendita di una parte degli attivi per un totale di 2,6 milioni di PLN, operazione che non è ancora stata effettuata.

(15)

La Commissione, prima di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, era stata informata del fatto che dal 2003 l’impresa cercava di trovare un nuovo investitore e le autorità polacche avevano sottolineato l’importanza di privatizzare l’impresa per ripristinare la redditività a lungo termine. Le autorità polacche hanno informato la Commissione che tale obiettivo è stato raggiunto dal momento che l’85,1 % delle azioni dell’impresa è stato venduto all’impresa PIOMA-ODLEWNIA.

(16)

Odlewnia Śrem ha ridotto la capacità produttiva da 57 000 a 55 000 tonnellate di ghisa all’anno e non prevede ulteriori riduzioni della capacità produttiva in quanto ritiene che esse metterebbero a repentaglio la redditività dell’impresa. Le autorità polacche hanno proposto due misure compensatorie alternative. Prima di tutto, l’impresa ha ridotto del 50 % la produzione di ghisa per l’industria degli armamenti (passando da circa 11 000 tonnellate a 5 500 tonnellate). In secondo luogo, la Polonia ha comunicato che Odlewnia porrà fine alla produzione di ghisa per le centrali eoliche.

III.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CE

(17)

La Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale in quanto nutriva dubbi sul fatto che gli aiuti alla ristrutturazione fossero compatibili con il mercato comune. I dubbi riguardavano quattro punti.

(18)

In primo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che Odlewnia Śrem potesse essere riconosciuta come un’impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2) (in appresso «gli orientamenti del 2004») e che pertanto avesse i requisiti per ottenere un aiuto alla ristrutturazione dal momento che nel 2005 Odlewnia Śrem aveva realizzato utili per 3,9 milioni di PLN.

(19)

In secondo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che il piano di ristrutturazione potesse portare al ripristino della redditività a lungo termine del beneficiario dal momento che sembrava concentrarsi sul debito e sulla copertura dei costi operativi mentre l’impresa sembrava cercare assiduamente un investitore privato.

(20)

In terzo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che l’aiuto si limitasse al minimo necessario e che il contributo proprio fosse significativo e il più consistente possibile, principalmente perché le autorità polacche non avevano presentato alcun piano concreto di privatizzazione in cui il contributo proprio fosse significativamente aumentato.

(21)

Infine, la Commissione nutriva dubbi per quanto riguarda le misure compensatorie dal momento che la Polonia non aveva dimostrato che la riduzione della produzione di cui al punto 16 costituiva realmente una misura compensatoria e non era semplicemente determinata da cause esterne come il calo della domanda o la mancanza di possibili concorrenti sui mercati riforniti dall’impresa.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI

(22)

La Commissione ha ricevuto esclusivamente osservazioni dalla Polonia.

(23)

Le autorità polacche hanno segnalato alla Commissione alcuni cambiamenti per quanto riguarda l’aiuto concesso dopo l’adesione che dovrebbe attualmente ammontare a 24,2 milioni di PLN. La tabella che segue presenta una sintesi dell’aiuto alla ristrutturazione concesso e previsto a favore di Odlewnia Śrem, sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità polacche nelle osservazioni inviate a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale.

(24)

Il valore nominale totale dell’aiuto di Stato ammonta a 43,6 milioni di PLN. Le misure comprendono una garanzia statale, un prestito preferenziale, sovvenzioni dirette e la cancellazione del debito nei confronti dello Stato. Nella tabella che segue viene fornito un elenco dettagliato delle misure di aiuto (elementi di aiuto conformemente alle informazioni presentate dalle autorità polacche).

Tabella 1

Aiuti di Stato concessi

A

B

C

D

E

F

n.

Data presunta dell’accordo o della decisione

Autorità che concede l’aiuto

Forma di aiuto

Valore nominale

(in PLN)

Importo dell’aiuto

(in PLN)

Aiuti di Stato concessi prima dell’adesione e non applicabili dopo l’adesione

1

19.3.2004

Sindaco di Śrem

Estinzione dei debiti dovuti a titolo di imposte sugli immobili (con gli interessi) per il periodo 1.3.2002 — 30.6.2002

738 748,02

738 748,02

2

19.3.2004

Sindaco di Śrem

Estinzione di arretrati fiscali

500 000,00

500 000,00

3

23.4.2004

ARP

Prestito

4 000 000,00

4 000 000,00

4

28.4.2004

ARP

Garanzia di prestito

14 000 000,00

14 000 000,00

5

30.4.2004

Sindaco di Śrem

Estinzione degli interessi sugli arretrati fiscali

200 353,90

200 353,90

Totale

19 439 101,92

19 439 101,92

Aiuti concessi dopo l’adesione

6

20.5.2004

Ministero della Scienza e dell’Informatizzazione

Sovvenzione

435 000,00

352 350,00

7

9.5.2005

ZUS

Rateizzazione dei debiti dovuti a titolo di contributi di sicurezza sociale (con gli interessi)

5 385 415,31

134 585,81

8

17.10.2005

Ufficio di voivodato

Proroga dei termini di pagamento

855 438,78

105 369,44

9

Secondo trimestre del 2007

Ufficio di voivodato

Rateizzazione dei pagamenti relativi alle imposte per l’ambiente dovute al 30.6.2003

1 272 657,45

247 003,92

10

Secondo trimestre del 2007

Ufficio di voivodato

Rateizzazione del pagamento degli interessi relativi alle imposte per l’ambiente di cui sopra

692 185,03

126 365,78

11

Secondo trimestre del 2007

Ufficio di voivodato

Rateizzazione dei pagamenti relativi alle imposte per l’ambiente dovute al 30.6.2003

422 946,34

51 018,68

12

Secondo trimestre del 2007

Ufficio di voivodato

Rateizzazione del pagamento degli interessi relativi alle imposte per l’ambiente di cui sopra

274 950,10

33 167,04

13

Secondo trimestre del 2007

Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON)

Rateizzazione dei pagamenti per le somme dovute al PFRON al 30.6.2003

803 221,50

148 274,11

14

Secondo trimestre del 2007

Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON)

Estinzione degli interessi sui contributi dovuti al PFRON al 30.6.2003

421 085,20

421 085,20

15

Secondo trimestre del 2007

Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON)

Rateizzazione dei pagamenti per le somme dovute al PFRON per il periodo dal luglio 2003 al gennaio 2004 in 20 rate trimestrali

479 156,60

155 721,64

16

Secondo trimestre del 2007

Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON)

Estinzione degli interessi sui contributi dovuti al PFRON per il periodo dal luglio 2003 al gennaio 2004

38 392,87

38 392,87

17

Secondo trimestre del 2007

Amministrazione distrettuale

Rateizzazione dei pagamenti per il diritto di usufrutto perenne dei terreni per il periodo al 30.6.2003

263 496,00

34 701,67

18

Secondo trimestre del 2007

Amministrazione distrettuale

Rateizzazione del pagamento degli interessi per il diritto di usufrutto perenne dei terreni per il periodo al 30.6.2003 di cui sopra

137 890,00

18 159,78

19

Secondo trimestre del 2007

ZUS

Rateizzazione dei pagamenti dei contributi di sicurezza sociale per il periodo fino al 30.6.2003

4 077 498,51

46 619,38

20

Secondo trimestre del 2007

ZUS

Rateizzazione del pagamento degli interessi dei contributi di sicurezza sociale per il periodo fino al 30.6.2003 di cui sopra

2 306 780,00

26 341,18

21

Secondo trimestre del 2007

ZUS

Rateizzazione dei contributi dovuti al Fondo del lavoro e al Fondo di garanzia delle prestazioni salariali per i lavoratori fino al 30.6.2003

1 275 873,09

28 618,42

22

Secondo trimestre del 2007

ZUS

Rateizzazione del pagamento degli interessi dei contributi dovuti al Fondo del lavoro e al Fondo di garanzia delle prestazioni salariali per i lavoratori fino al 30.6.2003 di cui sopra

727 023,00

16 296,744

23

Secondo trimestre del 2007

ZUS

Rateizzazione dei pagamenti dei contributi di sicurezza sociale per il periodo fino al 30.6.2003

2 085 480,55

29 309,94

24

Secondo trimestre del 2007

ZUS

Rateizzazione del pagamento degli interessi dei contributi di sicurezza sociale per il periodo fino al 30.6.2003 di cui sopra

1 100 260,00

15 463,36

25

Secondo trimestre del 2007

ZUS

Estinzione delle spese di esecuzione dovute a titolo di arretrati nel pagamento dei contributi di sicurezza sociale fino al 30.6.2003

641 593,80

641 593,80

26

Secondo trimestre del 2007

Fondo Nazionale per la protezione dell’ambiente e la gestione dell’acqua (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Sovvenzione

470 000,00

470 000,00

Aiuti concessi dopo l’adesione

24 166 344,12

3 140 438,76

Importo totale degli aiuti di Stato concessi e previsti

43 605 446,04

22 579 540,68

(25)

In primo luogo, per quanto riguarda la redditività dell’impresa, le autorità polacche hanno affermato che la ristrutturazione si è conclusa con successo dal momento che Odlewnia Śrem ha trovato un investitore strategico privato che apporterà il capitale necessario e permetterà all’impresa di riconquistare credibilità sul mercato.

(26)

Inoltre, esse hanno sottolineato che l’impresa ha attuato una diversificazione della produzione concentrandosi su prodotti più avanzati con maggiore valore aggiunto. La riconversione verso una produzione di ghisa di peso superiore a 300 kg si è rivelata una mossa abile dal momento che molti concorrenti hanno cessato di produrre per questo segmento di mercato e ciò ha permesso a Odlewnia Śrem di lanciarsi in questo segmento.

(27)

Le autorità polacche hanno ribadito che l’impresa non ha problemi di liquidità e che tutti i debiti venivano rimborsati nei termini.

(28)

In secondo luogo, le autorità polacche hanno fornito argomenti convincenti del fatto che Odlewnia Śrem può essere considerata un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 2004 e può quindi essere ammissibile ad aiuti alla ristrutturazione. Le autorità polacche hanno confermato che il periodo di ristrutturazione è iniziato nel 2003 quando l’impresa era indubbiamente in difficoltà. Il ricavato netto ottenuto da Odlewnia Śrem nel 2005, pari ad un importo di 3,9 milioni di PNL, può essere considerato il segno di un ripristino della redditività nell’ambito del processo di ristrutturazione.

(29)

In terzo luogo, le autorità polacche hanno fornito ulteriori informazioni in relazione al contributo proprio al costo totale della ristrutturazione.

(30)

A loro parere, il beneficiario ha apportato un contributo proprio significativo. Mentre i costi della ristrutturazione ammontano a 43,6 milioni di PLN, le fonti di finanziamento della ristrutturazione, che possono essere considerate un contributo proprio alla ristrutturazione, possono essere valutate pari a 23,7 milioni di PLN. Ne fanno parte: il capitale apportato dall’investitore privato (16 milioni di PLN), il ricavato della vendita o del noleggio di attivi (0,4 milioni di PLN), la sospensione temporanea dell’applicazione delle decisioni dell’accordo collettivo di lavoro (7,3 milioni di PNL). Per quanto riguarda l’ultimo punto, le autorità polacche sostengono che tale sospensione porti a una riduzione dei costi delle prestazioni salariali per i lavoratori dal momento che l’impresa si avvaleva all’epoca di un’esenzione dal pagamento dei contributi al fondo di prestazioni sociali. Tale fondo è stato creato su base volontaria da Odlewnia Śrem e i suoi sindacati e non è imposto dalla legge. Non vi è quindi utilizzazione di risorse pubbliche. È stato precisato che la decisione è stata presa d’accordo con i sindacati che hanno acconsentito a utilizzare una parte delle prestazioni salariali per i lavoratori per sostenere la ristrutturazione. Pertanto, tale misura può essere considerata un contributo proprio.

(31)

La Polonia ha ribadito la propria posizione secondo la quale anche gli elementi che seguono costituiscono un contributo proprio alla ristrutturazione:

estinzione e rateizzazione del pagamento dei debiti nei confronti dello Stato per un importo di 2 milioni di PLN, sulla base dell’accordo di ristrutturazione concluso con i creditori dell’impresa,

crediti commerciali concessi dai fornitori che vendono a Odlewnia Śrem materiali e servizi per i quali sono previsti termini per il pagamento più lunghi di quelli usuali, che le autorità polacche hanno valutato pari a 2,5 milioni di PLN,

crediti di clienti valutati pari ad un importo di 9 milioni di PLN (realizzati riducendo i termini di pagamento dei crediti da parte dei clienti).

(32)

Infine, in relazione al requisito concernente la limitazione di qualsiasi distorsione della concorrenza, le autorità polacche fanno presente la riduzione del 50 % della produzione di ghisa per l’industria degli armamenti (passando da circa 11 000 tonnellate a 5 500 tonnellate). La cessazione, da parte dell’impresa, della produzione di ghisa per le centrali eoliche deve anch’essa essere considerata una valida misura compensatoria.

(33)

Le autorità polacche ritengono che la domanda di entrambi i tipi di prodotto è aumentata negli ultimi anni e tale tendenza dovrebbe continuare. Inoltre, sottolineano che Odlewnia Śrem, pur possedendo capacità tecniche che le consentono di produrre i quantitativi prodotti prima della ristrutturazione, si è impegnata a limitare la produzione di ghisa per l’industria degli armamenti e a cessare del tutto la produzione di ghisa per le centrali eoliche. Le autorità polacche ritengono quindi che tali misure possano essere considerate compensatorie.

(34)

La Commissione ha dovuto verificare se il prodotto finito di Odlewnia Śrem apparteneva al settore siderurgico perché, conformemente alla comunicazione della Commissione Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell’industria siderurgica (3), «la Commissione ritiene che gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà nell’industria siderurgica, quale definita nell’allegato B della disciplina multisettoriale, non siano compatibili con il mercato comune».

(35)

L’allegato B della Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (4) (disciplina multisettoriale), in vigore al momento in cui è stato concesso l’aiuto, rinvia alla nomenclatura combinata (5) per i prodotti da riconoscere come siderurgici. Tali prodotti sono elencati in due capitoli della nomenclatura combinata, nel capitolo 72 «ghisa, ferro e acciaio» e nel capitolo 73 «lavori di ghisa, ferro o acciaio».

(36)

Conformemente all’allegato B della disciplina multisettoriale, i seguenti lavori di ghisa, ferro e acciaio vengono considerati acciaio:

palancole,

rotaie e traverse,

tubi e profilati cavi, senza saldatura,

altri tubi, saldati o ribaditi, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio.

(37)

Conformemente alle informazioni fornite dalle autorità polacche, Odlewnia Śrem non produce nessuno di tali prodotti. Inoltre, non produce nessuno dei prodotti di cui all’articolo 72, ma si limita ad utilizzarli come materia prima per la realizzazione dei propri prodotti.

(38)

Odlewnia produce prodotti finiti specifici e sofisticati cui nella nomenclatura combinata si fa riferimento con il codice 7325 come «altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio» e i relativi sottocapitoli come 7325 10«in ghisa non malleabile» e 7325 99 10«in ghisa non malleabile».

(39)

Conformemente all’allegato B della disciplina multisettoriale, i prodotti di ghisa, ferro e acciaio di cui sopra non vengono considerati acciaio.

(40)

In sintesi, è opportuno sottolineare che l’aiuto alla ristrutturazione a favore di Odlewnia Śrem non è vietato a priori e la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune deve essere valutata dalla Commissione sulla base degli orientamenti del 2004.

(41)

Dal momento che una parte degli avvenimenti connessi con questo caso ha avuto luogo prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea, cioè prima del 1o maggio 2004, la Commissione deve prima di tutto stabilire se essa è competente ad agire riguardo alle misure dell’aiuto in questione.

(42)

Le misure di aiuto che sono state attuate prima dell’adesione e non sono applicabili dopo l’adesione non possono essere esaminate dalla Commissione nell’ambito della procedura transitoria di cui all’allegato IV, punto 3 del trattato di adesione né nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 88 del trattato CE. Né il trattato di adesione né il trattato CE impongono alla Commissione o la autorizzano a valutare tali misure di aiuto.

(43)

Invece, le misure di aiuto attuate dopo l’adesione costituirebbero un nuovo aiuto e rientrerebbero tra le competenze della Commissione ai sensi della procedura di cui all’articolo 88 del trattato CE. Al fine di valutare il momento in cui una determinata misura di aiuto è stata attuata, il criterio da applicare è di riferirsi all’atto giuridicamente vincolante in virtù del quale l’autorità nazionale competente si è impegnata a concedere l’aiuto (6).

(44)

Le singole misure di aiuto non sono applicabili dopo l’adesione se, nel momento in cui è stato concesso l’aiuto, era noto quale sarebbe stato il costo preciso per lo Stato.

(45)

Sulla base delle informazioni fornite dalla Polonia, la Commissione ha potuto stabilire quali misure di aiuto sono state concesse prima dell’adesione e non sono applicabili dopo l’adesione. Sono state presentate nella prima parte della tabella 1 ed è stato stabilito che il loro importo è pari a 19,4 milioni di PLN. Per quanto riguarda le rimanenti misure, è stato accertato che non sono state concesse prima dell’adesione. Pertanto, misure di aiuto per un importo di 24,2 milioni di PLN sono state considerate concesse dopo l’adesione all’UE, conformemente a quanto spiegato al punto 23.

(46)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(47)

Le garanzie notificate, i prestiti, le sovvenzioni, le estinzioni di debiti e i rinvii di pagamento, insieme con la rateizzazione dei debiti nei confronti dello Stato, rappresentano un’utilizzazione di risorse di Stato. Inoltre, garantiscono un vantaggio all’impresa dal momento che limitano i costi che essa deve sostenere. Dal momento che era un’impresa in difficoltà, Odlewnia non avrebbe ottenuto sul mercato un finanziamento a tali condizioni. Tale vantaggio falsa la concorrenza.

(48)

Il Tesoro di Stato era pronto a rinunciare alle entrate fiscali, ai pagamenti relativi alle imposte per l’ambiente e a concedere sovvenzioni e garanzie e, così facendo, a conferire all’impresa un vantaggio sulla concorrenza. Non ci sono prove del fatto che le autorità polacche abbiano agito conformemente al principio del creditore privato e l’esistenza di un aiuto di Stato è stata riconosciuta dalle autorità polacche quando hanno notificato l’aiuto.

(49)

Il beneficiario dell’aiuto è attivo nel mercato della ghisa ed esporta i propri prodotti in altri Stati membri dell’UE. Pertanto, il criterio relativo al fatto di incidere sugli scambi tra Stati membri è soddisfatto.

(50)

Pertanto, le misure che non sono state concesse prima dell’adesione e che costituiscono un nuovo aiuto sono state considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Le autorità polacche non lo contestano.

(51)

Le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE non si applicano al caso in esame. Per quanto riguarda le deroghe in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE, dal momento che lo scopo principale dell’aiuto è il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa, può essere applicata solo la deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE che prevede la possibilità di concedere aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(52)

La Commissione ha valutato le misure che costituiscono un aiuto nuovo e tutto il piano di ristrutturazione conformemente agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Gli orientamenti attualmente applicabili sono entrati in vigore il 10 ottobre 2004.

(53)

Come si afferma nella decisione della Commissione relativa all’avvio del procedimento di indagine formale, per valutare la compatibilità dell’aiuto nuovo alla ristrutturazione con il mercato comune occorre esaminare la ristrutturazione nel suo complesso. Bisogna prendere in considerazione tutte le misure di aiuto, e non solo il nuovo aiuto concesso, al fine di stabilire se il piano porterà al ripristino della redditività e se l’aiuto si limita al minimo necessario e scegliere misure compensatorie adeguate.

(54)

Dal momento che nel 2005 Odlewnia Śrem ha annoverato utili per un importo di 3,9 milioni di PNL, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che l’impresa potesse essere considerata un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 2004 e che quindi essa fosse ammissibile ad un aiuto alla ristrutturazione. Tali dubbi nascevano soprattutto dalla mancanza di informazioni sull’inizio del periodo di ristrutturazione. Pertanto, la Commissione non era in grado di determinare rispetto a quale momento preciso doveva essere effettuata la valutazione dell’ammissibilità di Odlewnia. Le autorità polacche hanno chiarito che il periodo di ristrutturazione era iniziato nel 2003 e pertanto gli utili ricavati da Odlewnia Śrem nel 2005 dovevano essere considerati un segnale di recupero della redditività nell’ambito del processo di ristrutturazione.

(55)

La Commissione si è accertata del fatto che nel periodo iniziale della ristrutturazione nel 2003 l’impresa era un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 9 e seguenti degli orientamenti del 2004 ed era quindi ammissibile alla concessione di un aiuto alla ristrutturazione.

(56)

Negli orientamenti del 2004 si afferma che «il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più breve possibile, deve ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso ragionevole di tempo e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. […] Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interne […]».

(57)

Il problema principale di Odlewnia Śrem era l’alto livello di indebitamento. La Commissione ritiene che la ristrutturazione finanziaria sia stata portata a termine.

(58)

L’impresa non ha più problemi di liquidità e tutti i debiti sono rimborsati entro i termini.

(59)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la ristrutturazione consistesse essenzialmente in una ristrutturazione finanziaria e che gli elementi di ristrutturazione industriale fossero sufficienti. Nelle osservazioni presentate a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, le autorità polacche hanno presentato prove sufficienti del fatto che la modernizzazione delle attrezzature e la riconversione della produzione fossero state prese sufficientemente in considerazione.

(60)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione aveva espresso dubbi quanto alla prospettiva di trovare un investitore privato. Tuttavia, l’impresa è riuscita a convincere un’impresa privata ad investire in essa e ciò ha aumentato la sua credibilità sul mercato.

(61)

La maggior parte dei criteri di analisi finanziaria indica che, dopo la ristrutturazione, l’impresa è in una situazione migliore dal momento che sono migliorate la sua liquidità, solvibilità e redditività.

(62)

Sulla base di tali elementi, la Commissione ritiene che i propri dubbi sul fatto che il piano avrebbe portato ad un ripristino della redditività siano stati sciolti.

(63)

La Commissione nutriva dubbi sul fatto che l’aiuto alla ristrutturazione notificato comportasse indebite distorsioni della concorrenza. Le autorità polacche dovevano dimostrare che la riduzione del 50 % della produzione di ghisa per l’industria degli armamenti e la cessazione totale della produzione di ghisa per le centrali eoliche costituissero effettivamente delle misure compensatorie e non fossero soltanto determinate da cause esterne come il calo della domanda o l’impossibilità di competere sul mercato e non fossero pertanto necessarie per ripristinare la redditività.

(64)

Le autorità polacche hanno dimostrato che entrambi i tipi di prodotto offrono prospettive di profitto. Hanno anche dimostrato che Odlewnia Śrem possiede capacità tecniche che le permettono di produrre i quantitativi prodotti prima della ristrutturazione. Le autorità polacche si sono impegnate a limitare del 50 % la produzione di ghisa per l’industria degli armamenti e cessare totalmente la produzione di ghisa per le centrali eoliche. Pertanto, la Commissione ritiene che tali misure possano essere considerate misure compensatorie e non solo misure necessarie per il ripristino della redditività di Odlewnia Śrem.

(65)

Le autorità polacche hanno presentato una serie di informazioni dettagliate sugli importi riconosciuti come contributo proprio del beneficiario ai costi della ristrutturazione.

(66)

La Commissione non è tenuta a prendere posizione per quanto riguarda il fatto che gli elementi di cui al punto 31 possano o meno venire considerati un contributo proprio alla ristrutturazione, ma ritiene che le risorse di cui al punto 30 possano essere considerate un contributo proprio.

(67)

In sintesi, per quanto riguarda le fonti di finanziamento della ristrutturazione, 23,7 milioni di PLN possono essere considerati un contributo apportato alla ristrutturazione dalle risorse proprie del beneficiario o da fonti esterne, ma che non costituiscono un aiuto di Stato. Il costo totale della ristrutturazione, compreso il costo sostenuto prima dell’adesione, ammonta a 43,6 milioni di PLN. Il contributo proprio di Odlewnia Śrem costituisce pertanto il 54 % del costo totale della ristrutturazione.

(68)

Conformemente agli orientamenti del 2004, il livello minimo dei contributi propri ai costi della ristrutturazione deve essere del 50 %. La Commissione ritiene, pertanto, che il contributo proprio sia significativo e che, alla luce delle informazioni fornite, l’aiuto si limiti al minimo necessario.

(69)

Inoltre, l’impresa beneficiaria dell’aiuto ha sede a Stalowa Wola che è ubicata in una regione ammissibile agli aiuti di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. È una circostanza che viene considerata inequivocabilmente un ulteriore punto a favore della compatibilità dell’aiuto (cfr. il punto 56 degli orientamenti del 2004).

(70)

La Commissione ritiene che la Polonia abbia concesso illegalmente l’aiuto in questione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, la Commissione ritiene che l’aiuto di Stato sia compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato, concesso dalla Polonia all’impresa Odlewnia Śrem per un importo di 43,6 PLN, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica polacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(3)  GU C 70 del 19.3.2002, pag. 21.

(4)  GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

(5)  GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

(6)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 gennaio 2004 nella causa T-109/01, Fleuren Compost contro Commissione, motivazione 74.


RACCOMANDAZIONI

Commissione

7.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/17


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2009

sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/524/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Il buon funzionamento del mercato unico è essenziale per creare occupazione, favorire la crescita e promuovere la stabilità economica. Quanto maggiore è l’efficienza del mercato unico, tanto più esso consente di migliorare il contesto imprenditoriale, incoraggiando così le imprese a investire e a creare posti di lavoro, e tanto più rafforza la fiducia e fa crescere la domanda dei consumatori. Un mercato unico ben funzionante è pertanto cruciale in un contesto di recessione economica per facilitare la ripresa dell'economia europea.

(2)

Per il buon funzionamento del mercato unico è essenziale disporre di norme comunitarie di disciplina del funzionamento del mercato unico (di seguito «norme del mercato unico») sufficientemente armonizzate che vengano correttamente recepite, applicate, fatte rispettare e monitorate.

(3)

La consultazione e l'analisi realizzate per preparare la comunicazione della Commissione dal titolo «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (di seguito «il riesame del mercato unico») (1) hanno consentito di individuare una serie di carenze che indicano che il mercato unico non funziona ancora con la dovuta efficienza. In molte aree e in molti settori sono necessari ulteriori sforzi. Spesso per i cittadini e le imprese è impossibile avere un quadro completo di tutte le opportunità offerte dal mercato unico, perché le norme non vengono correttamente applicate e fatte rispettare.

(4)

Nel riesame del mercato unico la Commissione ha pertanto proposto un pacchetto di misure concrete per assicurare che cittadini e imprese continuino a beneficiare dei vantaggi economici offerti dal mercato unico (2).

(5)

Le misure adottate dagli Stati membri e quelle prese dalla Commissione dovrebbero essere complementari. Un approccio coordinato e cooperativo, in partenariato tra la Commissione e gli Stati membri, per perseguire l'obiettivo comune di migliorare il recepimento, l'applicazione e il controllo del rispetto delle norme del mercato unico è vitale per assicurare il corretto funzionamento del mercato unico. Il partenariato proposto nella presente raccomandazione va oltre la cooperazione già esistente in alcuni settori di intervento del mercato unico. Esso richiede la creazione e il mantenimento di una stretta cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, in tutti i settori pertinenti per il mercato unico. Esso impone anche che gli Stati membri si assumano una responsabilità comune e pertanto svolgano un ruolo più proattivo nella gestione del mercato unico.

(6)

Il riesame del mercato unico, in particolare le discussioni con gli Stati membri che sono seguite, ha consentito di individuare alcuni settori cruciali per il miglioramento del funzionamento del mercato unico, vale a dire: assicurare il coordinamento sulle questioni relative al mercato unico; migliorare la cooperazione tra gli Stati membri nonché tra Stati membri e Commissione; migliorare il recepimento delle norme del mercato unico; monitorare i mercati e i settori al fine di individuare potenziali malfunzionamenti del mercato; migliorare l'applicazione delle norme del mercato unico; rafforzare il controllo del rispetto delle norme del mercato unico e promuovere la soluzione dei problemi; promuovere la valutazione periodica della normativa nazionale e informare i cittadini e le imprese sui loro diritti nel mercato unico.

(7)

La presente raccomandazione prende direttamente spunto da soluzioni già adottate in alcuni Stati membri, soluzioni che nella pratica hanno dimostrato di funzionare negli Stati membri interessati. Spetterà a ogni Stato membro scegliere le pratiche più idonee per assicurare l'attuazione della presente raccomandazione e più efficaci per lo Stato membro stesso, dato che procedure e pratiche efficaci in uno Stato membro possono non esserlo in un altro.

(8)

La ricerca dimostra che gli Stati membri devono migliorare il coordinamento interno sulle questioni relative al mercato unico, dato che attualmente le competenze sono sparse tra diverse autorità nazionali (3). Dato che l'applicazione delle norme del mercato unico può richiedere l'intervento di varie autorità nazionali, regionali e locali in ogni Stato membro, occorrerebbe rendere più efficiente la cooperazione tra di esse. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero assicurare e rafforzare una funzione di coordinamento per il mercato unico nell'ambito delle loro amministrazioni nazionali, che può variare a seconda delle specifiche strutture e tradizioni amministrative nazionali. Alle autorità chiamate ad assolvere questa funzione dovrebbe essere attribuita la responsabilità generale di pianificare, monitorare e valutare l'attuazione della presente raccomandazione.

(9)

Una stretta cooperazione transfrontaliera tra le autorità degli Stati membri competenti per le questioni relative al mercato unico consente l'instaurarsi di una fiducia reciproca ed è di fondamentale importanza per la corretta applicazione delle norme del mercato unico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che le reti transfrontaliere o i sistemi di informazione elettronici creati dalla Commissione [quali ad esempio, il sistema informativo del mercato interno (IMI), RAPEX (4), RASFF (5) o la rete di cooperazione per la protezione dei consumatori] siano operativi, attuando meccanismi idonei, ivi compresa l'allocazione delle risorse.

(10)

I quadri di valutazione del mercato interno hanno dimostrato che è ancora necessario migliorare la tempestività e la qualità del recepimento delle direttive sul mercato interno. Sebbene la raccomandazione della Commissione, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno (6) (di seguito «la raccomandazione della Commissione del 2004») sia stata sostanzialmente applicata, consentendo un significativo incremento del tasso di recepimento, parti di detta raccomandazione devono ancora essere attuate con maggiore efficacia. La presente raccomandazione ribadisce la necessità delle azioni raccomandate nella raccomandazione della Commissione del 2004, che rimane un riferimento per le amministrazioni degli Stati membri che si occupano di recepimento, e le sviluppa ulteriormente. La presente raccomandazione si basa anche sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Un'Europa dei risultati — applicazione del diritto comunitario» (7) e sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Revisione della procedura Lamfalussy — Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza» (8).

(11)

Il monitoraggio dei mercati è necessario per individuare i settori in cui i mercati non funzionano correttamente per i consumatori e per le imprese, e per concentrare le politiche relative al mercato unico su tali settori. Pertanto, esso dovrebbe diventare un elemento integrante dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche del mercato unico (ad esempio, tramite il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo). La cooperazione tra la Commissione e le autorità degli Stati membri nel monitoraggio dei mercati e nella raccolta dei dati migliorerà la qualità dei dati e dell'analisi da utilizzare a livello nazionale e comunitario e contribuirà a creare consenso sulle questioni relative al mercato unico. Gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare agli esercizi di monitoraggio dei mercati effettuati dalla Commissione e a realizzare esercizi analoghi a livello nazionale, adattati alle specifiche esigenze nazionali.

(12)

Vari studi condotti a livello nazionale hanno evidenziato l'importanza della formazione come ausilio ai funzionari, compresi i giudici, a livello nazionale, regionale e locale dell'amministrazione nel recepire, applicare e far rispettare correttamente le norme del mercato interno. A tale riguardo, è importante assicurare che dette norme, e l'impatto sulla competitività esterna della Comunità in generale, vengano sempre prese in considerazione in sede di elaborazione della normativa nazionale. L'importanza della formazione è stata ribadita da un recente studio e da una risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo del giudice nazionale e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 2005 sul diritto della concorrenza (9), nonché da una recente risoluzione del Consiglio (10). I funzionari dovrebbero inoltre ricevere orientamenti sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare.

(13)

Un controllo efficace del rispetto delle norme del mercato unico e misure idonee per risolvere i problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese sono di fondamentale importanza per aiutare i cittadini e le imprese a beneficiare delle libertà garantite dal trattato. Basandosi sulla cooperazione già realizzata nel settore della soluzione dei problemi, in particolare tramite SOLVIT (11), gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbero accrescere la capacità dei meccanismi di soluzione dei problemi, con il ricorso al giudice nazionale o a meccanismi extragiudiziali, per fornire rimedi efficaci. È importante affrontare le circostanze che hanno determinato i vari problemi incontrati.

(14)

Il monitoraggio e la valutazione periodici della legislazione nazionale sono importanti perché consentono di verificare con quanta efficacia vengono attuate le norme del mercato unico e di individuare le disposizioni che potrebbero impedire ai cittadini e alle imprese di godere di tutti i benefici offerti da dette norme. Un tale esercizio dovrebbe essere realizzato più sistematicamente in tutti gli Stati membri.

(15)

Recenti sondaggi dell'Eurobarometro (12) e richieste indirizzate ai servizi informazione e di soluzione dei problemi della Commissione dimostrano che è necessario fornire maggiori informazioni ai cittadini e alle imprese in merito ai diritti di cui essi godono nel mercato unico in modo che possano esercitarli concretamente. Inoltre, si dovrebbe fare in modo che i cittadini e le imprese possano ottenere assistenza nell'esercizio dei loro diritti. A tale scopo, con il sostegno della Commissione, e se del caso in cooperazione con le parti in causa, gli Stati membri dovrebbero assicurare che vengano fornite informazioni pratiche e consulenza su questioni che toccano i cittadini e le imprese che vogliono vivere, studiare, lavorare, creare società o fornire beni o servizi in un altro Stato membro.

(16)

Nell'allegato alla presente raccomandazione sono indicate le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per attuare la raccomandazione e viene fornito un elenco delle pratiche seguite da alcuni Stati membri, sulle quali si basano le misure. Si ritiene che, sebbene all'inizio alcune misure possano comportare costi, esse dovrebbero consentire risparmi, ad esempio grazie alla razionalizzazione delle pratiche amministrative, e in tal modo consentire a lungo termine un miglior funzionamento del mercato unico e creare pertanto benefici per i consumatori e le imprese.

(17)

I progressi nell'attuazione della presente raccomandazione dovrebbero essere monitorati in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, anche tramite discussioni, sulla base di valori di riferimento e di indicatori, in seno al comitato consultivo sul mercato interno (IMAC). Perché la Commissione possa effettuare una valutazione degli effetti della presente raccomandazione quattro anni dopo la pubblicazione della raccomandazione nella Gazzetta ufficiale, tre anni dopo la pubblicazione gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione una relazione sulle azioni intraprese per dare attuazione alla presente raccomandazione,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

1.

Assicurare e rafforzare la funzione di coordinamento del mercato unico, che promuova un coordinamento più efficace tra le autorità competenti per le questioni relative al mercato unico a livello nazionale, regionale e locale, e funga da punto di riferimento per il mercato unico nell'ambito dell'amministrazione.

2.

Facilitare la cooperazione attiva tra autorità amministrative competenti per le questioni relative al mercato unico nei vari Stati membri e con la Commissione, tramite l'allocazione di risorse sufficienti.

3.

Adottare tutte le misure necessarie per migliorare il recepimento delle direttive che incidono su mercato interno.

4.

Sostenere il lavoro della Commissione di monitoraggio dei mercati e di raccolta dei dati relativi, contribuendo attivamente all'esercizio a livello comunitario e, se del caso, considerando esercizi analoghi a livello nazionale.

5.

Assicurare che le autorità e i funzionari nazionali possiedano le conoscenze necessarie del diritto comunitario in generale e delle norme del mercato unico in particolare per poterle applicare efficacemente e, se del caso, tener conto di tali norme in sede di elaborazione e di introduzione di nuovi atti normativi nazionali.

6.

Facilitare e incoraggiare la soluzione rapida ed efficace dei problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese nell'esercizio dei loro diritti nel mercato unico, in generale adottando misure per migliorare il rispetto delle norme del mercato unico e in particolare assicurando che i giudici possiedano un'adeguata conoscenza del diritto comunitario, in particolare delle norme del mercato unico, e fornendo un adeguato sostegno ai meccanismi di soluzione dei problemi.

7.

Effettuare una valutazione periodica della normativa nazionale per assicurare il pieno rispetto delle norme del mercato unico, e in tal modo tenere sotto controllo il ricorso alle esenzioni o alle deroghe previste nelle vigenti norme del mercato unico.

8.

Migliorare la divulgazione alle imprese e ai cittadini di informazioni pratiche sulle questioni relative al mercato unico.

9.

Esaminare le misure e le pratiche di cui all'allegato e, tenendo conto delle rispettive tradizioni istituzionali nazionali, adottare le pratiche che consentiranno, o che si prevede consentiranno, di migliorare il funzionamento del mercato unico e che sono le più idonee per attuare la presente raccomandazione.

10.

Cooperare con la Commissione e con altri Stati membri al monitoraggio dell'attuazione della presente raccomandazione, informare periodicamente la Commissione in merito alle azioni adottate per dare attuazione alla presente raccomandazione e trasmettere una relazione finale alla Commissione tre anni dopo la pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2009.

Per la Commissione

Charlie MCCREEVY

Membro della Commissione


(1)  COM(2007) 724 definitivo del 20.11.2007.

(2)  Nel periodo 1992-2006 il PIL della Comunità è aumentato del 2,15 % e sono stati creati 2,75 milioni di posti di lavoro supplementari; tra il 1995 e il 2005 gli scambi intracomunitari hanno registrato un incremento del 30 %. [SEC(2007) 1521 del 20.11.2007].

(3)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sugli strumenti per una politica moderna sul mercato unico, [SEC(2007) 1518 del 20.11.2007].

(4)  Rapid alert system for non-food dangerous products (sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi).

(5)  Rapid alert system for food and feed (sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi).

(6)  GU L 98 del 16.4.2005, pag. 47.

(7)  COM(2007) 502 definitivo del 5.9.2007.

(8)  COM(2007) 727 definitivo del 20.11.2007.

(9)  Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo, (INI/2007/2027 del 9.7.2008); Risoluzione del PE sulla relazione della Commissione sulla politica della concorrenza 2004, (INI/2005/2209 del 20.3.2006).

(10)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, 14757 del 28 ottobre 2008.

(11)  Comunicazione della Commissione, dal titolo «Soluzione efficace dei problemi nel mercato interno («SOLVIT»)», [COM(2001) 702 definitivo del 27.11.2001].

(12)  http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#061204


ALLEGATO

Misure e pratiche per migliorare il funzionamento del mercato unico

1.   MISURE PER MIGLIORARE IL COORDINAMENTO SULLE QUESTIONI RELATIVE AL MERCATO UNICO

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

a)

attribuire ad un’autorità dell’amministrazione nazionale, nuova o già esistente, la competenza per il coordinamento sulle questioni relative al mercato unico;

b)

assicurare il coordinamento tra i ministeri e le agenzie governative su singole questioni;

c)

assicurare il coordinamento tra i ministeri e le agenzie governative da una parte e le autorità regionali e locali dall’altra, nonché tra le autorità regionali e tra le autorità locali;

d)

assicurare che i ministeri e le agenzie governative competenti e altre istituzioni tengano conto delle norme del mercato unico;

e)

prendere in considerazione l’eventualità di accorpare le competenze su una serie di attività relative al mercato unico in capo ad un’unica autorità, tenendo conto dell’organizzazione dell’amministrazione nazionale;

f)

pianificare, monitorare e valutare l’attuazione della presente raccomandazione.

Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

Responsabilità per il coordinamento sulle questioni relative al mercato unico

Alcuni organismi governativi esercitano già una funzione che si avvicina molto a quella di coordinamento sulle questioni relative al mercato unico. Essi cooperano strettamente con altre autorità sulle questioni relative al mercato unico, assicurano la compatibilità della normativa nazionale con le norme del mercato unico e sono competenti per una serie di attività relative al mercato unico.

Cooperazione interministeriale

Gruppi di lavoro interministeriali su questioni relative al mercato unico riuniscono rappresentanti delle autorità interessate.

Coordinamento verticale

Esistono reti speciali, ad esempio nel settore degli appalti pubblici o della sorveglianza dei mercati, che collegano autorità regionali e locali. Queste reti dispongono di banche dati e di siti web comuni.

Rappresentanti locali e regionali partecipano, in funzione delle materie di loro competenza, ai lavori dei gruppi interministeriali.

Visibilità politica

Discussioni politiche sulle questioni relative al mercato unico si tengono periodicamente, ad esempio in sottocomitati del consiglio nazionale dei ministri.

Il parlamento nazionale partecipa attivamente all’analisi delle questioni relative al mercato unico, ad esempio mediante la preparazione di relazioni o l’effettuazione di inchieste su queste questioni.

Rispetto delle norme

Un organismo governativo assicura la compatibilità della legislazione nazionale con le norme del mercato unico tramite, tra l’altro, l’esame dei progetti di legislazione nazionale.

Accorpamento delle attività relative al mercato unico

Alcuni organismi governativi sono responsabili di una serie di attività connesse con il mercato unico, quali SOLVIT, IMI, notifiche in applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (2), il coordinamento della creazione di sportelli unici nel quadro del «pacchetto merci».

2.   MISURE PER MIGLIORARE LA COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI E CON LA COMMISSIONE

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

a)

fornire su base permanente la necessaria formazione linguistica, informatica e di altro genere e far conoscere le reti esistenti e le norme pertinenti sulla tutela dei dati personali, in modo da rendere pienamente operative a livello nazionale le reti comunitarie (ad esempio il sistema di informazione sul mercato unico (IMI), RAPEX, RASFF, le reti di cooperazione per la tutela dei consumatori, ecc.)

b)

organizzare, ad esempio tramite le reti esistenti, scambi di funzionari responsabili delle questioni relative al mercato unico tra amministrazioni nazionali;

c)

assicurare che la cooperazione attiva tra autorità responsabili delle questioni relative al mercato unico nei diversi Stati membri entri a far parte della cultura amministrativa nazionale;

d)

adottare misure organizzative per assicurare che gli Stati membri siano in grado di rispondere tempestivamente alle richieste della Commissione di informazioni relative all’applicazione delle norme del mercato unico a livello nazionale, in particolare nel contesto del progetto pilota UE (3) e nel quadro delle procedure di infrazione.

Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

Cooperazione tra autorità nazionali

Esiste una stretta cooperazione tra i paesi nordici e i paesi baltici in materia di sorveglianza dei mercati, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (4) e su altre questioni relative al mercato unico.

La cooperazione è in atto tra le autorità nazionali nei settori degli appalti pubblici (ad esempio tramite la rete sugli appalti pubblici) e della sorveglianza dei mercati. Le autorità nazionali di sorveglianza dei mercati nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo (non alimentari) cooperano strettamente tramite la rete PROSAFE, e il sistema ICSMS facilita la sorveglianza del mercato dei prodotti tecnici.

Scambi tra amministrazioni

Le autorità nazionali della concorrenza partecipano allo scambio di funzionari nazionali nell’ambito della rete europea della concorrenza.

Diverse autorità nazionali di sorveglianza dei mercati e diverse autorità responsabili del controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dei consumatori partecipano allo scambio di funzionari nel quadro della rete per la sicurezza dei consumatori di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Sostegno finanziario e in risorse umane

Sono state designate apposite squadre incaricate di istituire la rete di informazione del mercato interno (IMI), le quali sono state dotate di adeguate risorse umane e finanziarie per sviluppare l’IMI nel rispettivo Stato membro.

Formazione

Rappresentanti delle autorità nazionali, dopo aver seguito corsi di formazione organizzati dalla Commissione, formano altri membri della rete IMI a livello nazionale. Questa prassi funziona al meglio quando la funzione di formatori è inclusa nella descrizione dei compiti dei predetti funzionari.

3.   MISURE PER MIGLIORARE IL RECEPIMENTO DELLE NORME DEL MERCATO UNICO

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

a)

preparare in anticipo il recepimento, l’applicazione e il controllo del rispetto delle direttive del mercato unico a livello nazionale;

b)

assicurare che tutti i funzionari interessati cooperino tra di loro e facilitare la partecipazione dei funzionari responsabili del recepimento e dell’applicazione di una direttiva a livello nazionale ai negoziati relativi alla direttiva;

c)

migliorare la cooperazione tra amministrazioni nazionali e parlamenti nazionali, regionali e devoluti, e autorità regionali e locali partecipanti al recepimento, e fornire loro, se necessario, tutte le informazioni pertinenti relative al processo di negoziazione e al recepimento;

d)

durante l’iter di recepimento fornire, se utile, informazioni alle parti in causa su singole proposte legislative relative al mercato unico che potrebbero essere interessanti per le imprese e i cittadini;

e)

evitare l’aggiunta di disposizioni aggiuntive non necessarie per il recepimento della direttiva (7);

f)

facilitare il dialogo con la Commissione sul recepimento delle direttive sul mercato unico utilizzando una serie di strumenti, quali le tabelle di concordanza, miranti ad accrescere la trasparenza e la facilità di consultazione della legislazione nazionale.

Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

Preparazione anticipata

Le valutazioni dell’impatto nazionali vengono preparate quando una direttiva viene messa all’ordine del giorno della Commissione. Esse includono un’analisi dettagliata dell’impatto per lo Stato membro interessato e le potenziali implicazioni del recepimento e dell’applicazione. Esse sono aggiornate nel corso di tutto l’iter di recepimento.

Continuità

È assicurata la stretta cooperazione tra i funzionari partecipanti alle negoziazioni, al recepimento e al controllo del rispetto delle direttive. La necessità di una tale continuità è sottolineata negli orientamenti nazionali in materia di recepimento.

Cooperazione con i parlamenti

Le informazioni sull’iter di recepimento delle direttive comunitarie sono inviate ai parlamenti nazionali in fase precoce e a scadenze regolari, tra l’altro tramite un quadro di valutazione trimestrale sul recepimento.

Cooperazione con le autorità regionali e locali

Funzionari delle autorità regionali o devolute partecipano al lavoro dei gruppi di coordinamento interministeriali sul recepimento.

Corsi di formazione e conferenze sull’iter di recepimento sono organizzati per l’amministrazione pubblica a tutti i livelli e per le ONG.

Comunicazione con le parti in causa

Il pubblico ha accesso ad una base di dati semplificata dei recepimenti tramite internet. Informazioni sull’iter di recepimento vengono messe a disposizione sui siti web dei ministeri ed un elenco di direttive non recepite in tempo viene pubblicato su internet.

Le autorità nazionali sono tenute a elaborare linee guida per i cittadini sulle nuove leggi recepite almeno 12 settimane prima della loro entrata in vigore.

Evitare «obblighi aggiuntivi inutili»

Procedure specifiche sono in atto per gestire e controllare i rischi legati all’aggiunta di misure manifestamente inutili all’atto del recepimento delle direttive, ad esempio un comitato governativo designato effettua un controllo sistematico dei progetti nazionali di recepimento che vanno al di là degli obblighi delle direttive.

Tavole di concordanza

Tavole di concordanza sono utilizzate a fini informativi e di esame.

4.   MISURE PER MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DEI MERCATI E DEI SETTORI PER INDIVIDUARE POTENZIALI MALFUNZIONAMENTI DEL MERCATO

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

a)

raccogliere informazioni qualitative e quantitative sui mercati o sui settori controllati, ad esempio tramite analisi di mercato effettuate da esperti, consulenti o parti in causa, o tramite dati raccolti dagli uffici nazionali di statistica e da organismi incaricati del trattamento dei reclami;

b)

individuare le fonti locali di informazioni e facilitare l’impegno delle parti in causa locali nella procedura di monitoraggio dei mercati, ad esempio organizzando consultazioni locali o riunioni tra la Commissione e parti in causa locali importanti;

c)

partecipare al lavoro di monitoraggio su aspetti specifici, come ad esempio l’analisi della concorrenza, le valutazioni regolamentari o la raccolta di dati per verificare in che misura i mercati funzionino per i consumatori (ad esempio tramite la raccolta periodica dei prezzi medi di prodotti e servizi di consumo comparabili, la classificazione dei reclami dei consumatori e la messa a punto di indicatori adeguati per misurare la qualità del controllo del rispetto della normativa).

Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

Raccolta delle informazioni

Gli Stati membri forniscono informazioni alla Commissione sui mercati o sui settori sorvegliati (ad esempio nel contesto dell’esercizio di monitoraggio del mercato del commercio al dettaglio).

Aspetti specifici del monitoraggio

Il monitoraggio viene effettuato anche dal punto di vista dei consumatori (ad esempio un «indice della situazione relativa ai consumatori» per 57 mercati che vengono valutati l’uno rispetto all’altro a scadenza annuale, la cui metodologia è stata seguita in altri Stati membri) o della concorrenza (ad esempio, il monitoraggio di un settore nazionale al dettaglio dal punto di vista della concorrenza).

Monitoraggio a livello nazionale

Un esercizio pilota di esame è stato effettuato in stretta cooperazione con la Commissione per vedere se la metodologia della Commissione possa essere utilizzata a livello nazionale e per fornire orientamenti per ulteriori analisi approfondite negli Stati membri.

5.   MISURE PER MIGLIORARE L’APPLICAZIONE DELLE NORME DEL MERCATO UNICO

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le seguenti misure riguardanti i funzionari responsabili dell’applicazione delle norme del mercato unico:

a)

organizzare corsi di formazione sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare al momento dell’assunzione;

b)

istituire programmi di formazione continua sul posto di lavoro sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare;

c)

fornire orientamenti pratici e consulenza riguardanti le norme del mercato unico e la loro applicazione.

Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

Formazione

È prevista la formazione obbligatoria sul diritto comunitario per i funzionari, ad esempio il diritto comunitario è tra le materie obbligatorie della fase di preparazione all’accesso alla carriera nella pubblica amministrazione; vengono organizzati seminari obbligatori sulle questioni attinenti l’amministrazione pubblica, ivi comprese le questioni comunitarie.

Formazione continua sul posto di lavoro

Corsi di formazione sulle questioni comunitarie e relative al mercato unico sono organizzati tramite moduli formativi online; vengono preparate lettere d’informazione periodiche; si tengono conferenze o corsi periodici di formazione nell’ambito dell’amministrazione nazionale.

Esistono programmi di formazione specifici per funzionari sul mercato interno.

Orientamenti pratici e consulenza

Un’apposita guida sul mercato interno consente ai funzionari di migliorare le loro conoscenze e competenze; orientamenti dettagliati svengono sviluppati anche sul riconoscimento reciproco a seguito dell’adozione del pacchetto merci.

Un apposito helpdesk tratta le domande relative al mercato unico formulate dai funzionari.

Una guida esplicativa sulla comprensione e l’interpretazione degli atti giuridici viene pubblicata sui siti web dei ministeri per fornire informazioni specifiche sull’applicazione.

Formazione e test sul diritto comunitario e sulle norme del mercato unico

Il diritto comunitario è tra le materie obbligatorie negli studi di giurisprudenza.

I funzionari sono tenuti a superare un esame sul diritto comunitario e sulle norme del mercato unico per accedere all’impiego nella pubblica amministrazione.

6.   MISURE PER RAFFORZARE IL CONTROLLO SULL’OSSERVANZA DELLE NORME DEL MERCATO UNICO E PER PROMUOVERE I MECCANISMI DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI

1)   Meccanismi extragiudiziali di soluzione dei problemi

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

a)

fare in modo che i cittadini e le imprese abbiano a disposizione procedure trasparenti, semplici e non onerose per la risoluzione alternativa delle controversie;

b)

partecipare e contribuire attivamente, specialmente tramite adeguate risorse, al funzionamento e all’ulteriore sviluppo di meccanismi di soluzione dei problemi a livello comunitario, quali SOLVIT e il progetto pilota UE;

c)

fornire sufficienti informazioni ai cittadini e alle imprese, su siti web dedicati al mercato unico, sui meccanismi esistenti di soluzione dei problemi a livello nazionale e comunitario;

d)

affrontare le cause dei problemi che richiedono meccanismi di soluzione dei problemi.

2)   Il giudice nazionale

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

a)

fornire ai giudici una formazione di base sul diritto comunitario in generale e sulle norme del mercato unico in particolare al momento dell’assunzione, nonché programmi di formazione continua sul posto di lavoro, tra l’altro tramite la rete europea di formazione giudiziaria (8), che organizza e finanzia scambi di giudici;

b)

assicurare un accesso facile a informazioni complete e aggiornate sulla normativa comunitaria relativa al mercato unico e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tra l’altro tramite il futuro portale comunitario e-Justice  (9) che fornirà uno «sportello (elettronico) unico» per informazioni sulla giustizia europea e sull’accesso ai procedimenti giudiziari europei;

c)

incoraggiare i giudici nazionali a raccogliere e a mettere a disposizione informazioni su sentenze importanti in materia di mercato unico, in particolare le sentenze nazionali di esecuzione delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

Meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie

Una rete di piccole corti per le controversie civili di modesto valore opera al fine di emettere decisioni in maniera più rapida, più efficiente e meno costosa. Essa comprende modi di risoluzione delle controversie sia giudiziari che extragiudiziali.

Partecipazione ai meccanismi comunitari di risoluzione alternativa delle controversie

Quando la cooperazione delle autorità nazionali competenti non è soddisfacente, i centri SOLVIT rinviano i casi ad un’istanza superiore all’interno dell’amministrazione come seconda possibilità di trovare una soluzione.

Informazioni sui meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie

SOLVIT viene promosso mediante una più stretta cooperazione con gruppi di parti in causa e inviando loro fogli informativi.

Formazione

Il ministero della Giustizia organizza appositi corsi di formazione per i giudici sulle norme del mercato unico.

Programmi di formazione obbligatori sul diritto comunitario per gli uditori giudiziari.

Facile accesso all’informazione

Sintesi della giurisprudenza comunitaria vengono preparate da una specifica unità in un ministero nazionale specializzata sulle norme del mercato unico ad uso degli organi giudiziari.

Sintesi di sentenze significative sono pubblicate nei bollettini giuridici.

Condividere importanti sentenze nazionali relative all’applicazione delle norme del mercato unico

I giudici nazionali sono tenuti a comunicare le sentenze importanti concernenti il diritto comunitario e sulle pronunce pregiudiziali, che vengono pubblicate in una lettera di informazione.

7.   MISURE PER PROMUOVERE LA VALUTAZIONE PERIODICA DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

a)

sviluppare un approccio sistematico per il monitoraggio e la valutazione della legislazione nazionale di attuazione delle norme del mercato unico per individuare eventuali incongruenze nella loro applicazione, anche mediante consultazioni delle parti in causa, feedback dagli attuali meccanismi di soluzione dei problemi, ecc.;

b)

riesaminare, se possibile, le norme e le pratiche amministrative nazionali in vigore, per individuare disposizioni che potrebbero impedire ai cittadini e alle imprese di sfruttare tutte le opportunità offerte dal mercato unico, e adeguare il quadro regolamentare nazionale, se necessario;

c)

prendere misure organizzative per assicurare uno stretto monitoraggio della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e a tale riguardo procedere ad una valutazione periodica della compatibilità della legislazione e delle pratiche amministrative nazionali con le norme del mercato unico.

Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

Valutazione dell’attuazione

Vengono sviluppate relazioni sulla valutazione dell’impatto e audit ex post per monitorare l’attuazione delle direttive sul mercato unico.

Viene sviluppato un processo sistematico di consultazione delle parti in causa per discutere (se e) in che modo vengono attuati pacchetti selezioni di norme del mercato unico intercorrelate e il loro impatto sulle imprese e sui cittadini.

Revisione delle norme e delle procedure nazionali

Revisioni di vasta portata della legislazione nazionale sono effettuate nel quadro della libera circolazione di beni e servizi.

Controllo dell’impatto delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia

Le autorità nazionali analizzano sistematicamente se la legislazione nazionale debba essere modificata a seguito di recenti sentenze della Corte di giustizia.

8.   MISURE PER MIGLIORARE L’INFORMAZIONE AI CITTADINI E ALLE IMPRESE SUI DIRITTI DI CUI GODONO NEL MERCATO UNICO

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure seguenti:

a)

promuovere e far conoscere i servizi di informazione comunitari (10) nell’ambito dell’amministrazione nazionale e all’esterno a livello nazionale, regionale e locale, in linea con il lavoro della Commissione, in particolare sui servizi di assistenza del mercato unico;

b)

assicurare un maggior coordinamento tra i punti di contatto nazionali responsabili dei servizi di informazione comunitari;

c)

mettere a disposizione informazioni pratiche sui diritti e sugli obblighi nel mercato unico in altre lingue, rendendole facilmente accessibili tramite un sito internet, e introdurre chiari riferimenti incrociati tra tutti i portali nazionali e comunitari pertinenti contenenti informazioni relative al mercato unico, in particolare tramite il portale «Your Europe»;

d)

organizzare campagne e programmi di informazione sui benefici e le opportunità del mercato unico.

Pratiche già seguite in alcuni Stati membri collegate alle misure suggerite

Promuovere i servizi di informazione comunitari

Informazioni mirate destinate ai gruppi di parti in causa maggiormente interessati vengono fornite tramite internet, depliant, opuscoli, seminari e campagne di sensibilizzazione.

Coordinamento dei servizi di informazione comunitari a livello nazionale

Un gruppo di coordinamento riunisce i punti di contatti di Europe Direct, Enterprise Europe Network, Eurojus, centro europeo dei consumatori (ECC NET) e FIN-NET.

Informazioni facilmente accessibili

Un volume notevole di informazioni e di consulenze relative al mercato unico per i cittadini e le imprese straniere e per i cittadini che vogliono recarsi all’estero viene messa a disposizione su portali orizzontali di e-governo, su siti web nazionali dedicati alle questioni comunitarie o su siti web specifici rivolti alle imprese o ai cittadini.

È in programma una risorsa nazionale informativa online sul mercato unico, che verrebbe sponsorizzata da un’autorità governativa e gestita da tutte le altre autorità interessate.

Campagne di informazione

È in corso di elaborazione un programma di informazione sul mercato unico che prevede tra l’altro la divulgazione di opuscoli informativi e l’organizzazione di corsi di formazione e conferenze per informare i cittadini e le imprese sulle opportunità del mercato unico.


(1)  Direttiva del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

(2)  Regolamento del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).

(3)  La fase di test del progetto pilota UE, il quale mira a rendere più rapidi i tempi di risposta alle richieste e alle denunce riguardanti l’interpretazione e l’attuazione corrette del diritto comunitario, tramite un metodo di lavoro più informale tra la Commissione e gli Stati membri, è stata lanciata nell’aprile 2008 con 15 Stati membri.

(4)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(5)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(6)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(7)  Fatto salvo il recepimento di disposizioni che fissano obblighi minimi nelle direttive risultanti da competenze condivise conformemente al trattato CE (in particolare l’articolo 137 del trattato CE).

(8)  http://www.ejtn.NET/www/en/html/index.htm

(9)  Il portale europeo e-Justice verrà lanciato il 14 dicembre 2009.

(10)  Tra cui, tra gli altri, Europe Direct, Citizens’ Signpost Service, Your Europe, EURES, centri europei dei consumatori, Enterprise Europe Network.


Rettifiche

7.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/27


Rettifica del regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 123 del 19 maggio 2009 )

A pagina 5, l’allegato del regolamento (CE) n. 407/2009 va letto come segue:

«ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D

1.

Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

a)

secondo il nome delle specie; o

b)

secondo l’insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.

2.

L’abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.

3.

Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.

4.

Le specie figuranti in grassetto nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva “Uccelli”) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva “Habitat”).

5.

Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

a)

“ssp.” designa le sottospecie;

b)

“var(s).” designa la/le varietà; e

c)

“fa” designa le forme.

6.

I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L’assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.

7.

Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice I della Convenzione.

8.

Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice II della Convenzione.

9.

Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell’appendice III.

10.

Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

11.

Se una specie è compresa nell’allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un’annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell’articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell’allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:

#1

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

b)

colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c)

fiori recisi di piante propagate artificialmente; e

d)

frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.

#2

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi e polline; e

b)

prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#3

Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.

#4

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi, eccetto quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;

b)

colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c)

fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d)

frutti, parti e prodotti derivati da piante acclimatate o propagate artificialmente; e

e)

elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere Opuntia, sottogenere Opuntia, acclimatate o propagate artificialmente.

#5

Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7

Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.

#8

Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.

#9

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l’etichetta “Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement n. BW/NA/ZA xxxxxx”.

#10

Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.

#11

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.

12.

Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell’allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

13.

L’urina, le feci e l’ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall’animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.

14.

Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell’allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 1

Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

§ 2

Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

15.

Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell’allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 3

Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

§ 4

Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura

 

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Nome comune

FAUNA

CHORDATA (CORDATI)

MAMMALIA

 

 

 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapra

Antilocapra americana (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Antilocapra

Bovidae

 

 

 

Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Antilope addax

 

Ammotragus lervia (II)

 

Pecora crinita o ammotrago

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Antilope cervicapra

 

Bison bison athabascae (II)

 

Bisonte dei boschi

Bos gaurus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos frontalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos grunniens, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

 

 

Yack selvatico

Bos sauveli (I)

 

 

Couprey

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di Bubalus bubalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

Bufalo indiano

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa o bufalo pigmeo di pianura

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Bufalo di Mindoro o Tamaru

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa di montagna

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

Markor o capra di Falconer

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Capricorno cinese

Capricornis rubidus (I)

 

 

Capricorno rosso

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Capricorno di Sumatra o Seran

Capricornis thar (I)

 

 

Capricorno dell’Himalaya

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Cefalofo dalla schiena nera

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Cefalofo di Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Cefalofo di Fernando Poo

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

 

Cephalophus zebra (II)

 

Cefalofo zebra

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

 

 

Gazzella di Cuvier

 

 

Gazella dorcas (III Algeria/Tunisia)

Gazzella dorcade

Gazella leptoceros (I)

 

 

Gazzella bianca

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilope nera gigante

 

Kobus leche (II)

 

Cobo lichi

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral cinese

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral rosso

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral grigio

Naemorhedus griseus (I)

 

 

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazzella dama

Oryx dammah (I)

 

 

Orice dalle corna a sciabola

Oryx leucoryx (I)

 

 

Orice bianco o d’Arabia

 

Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Argali o muflone asiatico

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Muflone dell’Himalaya

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Argali dei Kara Tau

 

Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Pecora delle Montagne Rocciose

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Muflone di Cipro

 

Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Pecora della steppa

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Muflone del Kashmir o Urial

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antilope tibetana o Chiru

 

Philantomba monticola (II)

 

Cefalofo azzurro

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Antilope del Vu Quang

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Camoscio d’Abruzzo

 

Saiga borealis (II)

 

Saiga della Mongolia

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga della steppa

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilope quadricorne

Camelidae

 

 

 

Cammelli, guanaco, vigogna

 

Lama glama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) [Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina (la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan), Bolivia (l’intera popolazione), Cile (popolazione della Primera Región) e Perù (l’intera popolazione), che figurano nell’allegato B]

Vicugna vicugna (II) [Solo le popolazioni dell’Argentina  (1) (la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan), della Bolivia  (2) (l’intera popolazione), del Cile  (3) (popolazione della Primera Región), del Perù  (4) (l’intera popolazione); le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A]

 

Vigogna

Cervidae

 

 

 

Cervi, huemul, muntjak, pudu

Axis calamianensis (I)

 

 

Cervo porcino di Calamian

Axis kuhlii (I)

 

 

Cervo porcino di Bawean o Kuhl

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cervo porcino dell’Indocina

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cervo delle paludi

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Cervo di Bukara o del Turkestan

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria/Tunisia)

Cervo berbero

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hangul o Cervo del Kashmir

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Daino della Mesopotamia

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemul

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Mazama grande

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjak nero

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjak gigante

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cervo coda bianca del Guatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cervo delle Pampas

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu mefistofele o del Nord

Pudu puda (I)

 

 

Pudu comune o del Sud

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga o Cervo di Duvaucel

Rucervus eldii (I)

 

 

Tameng o Cervo di Eld

Hippopotamidae

 

 

 

Ippopotami

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamo pigmeo

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamo

Moschidae

 

 

 

Cervo muschiato

Moschus spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

Moschus spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell’allegato A)

 

Cervo muschiato o Moschi

Suidae

 

 

 

Babirussa, cinghiali, maiali

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa di Buru

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa del Nord Sulawesi

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa di Togia

Sus salvanius (I)

 

 

Cinghiale nano

Tayassuidae

 

 

 

Pecari

 

Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Pecari

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pecari gigante

CARNIVORA

Ailuridae

 

 

 

Ailuridi

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda minore o rosso

Canidae

 

 

 

Cani, volpi, lupi

 

 

Canis aureus (III India)

Sciacallo dorato

Canis lupus (I/II)

(Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell’appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell’appendice II)

Canis lupus (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo)

 

Lupo comune

Canis simensis

 

 

Lupo del Simien o di Etiopia

 

Cerdocyon thous (II)

 

Cerdocione

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Crisocione

 

Cuon alpinus (II)

 

Cuon Alpino

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Volpe delle Ande

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpe di Darwin

 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpe grigia dell’Argentina

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpe grigia della Pampa

Speothos venaticus (I)

 

 

Speoto o Itticione

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Volpe del Bengala

 

Vulpes cana (II)

 

Volpe di Blanford

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennec

Eupleridae

 

 

 

Eupleridi

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Eupleride di Goudot

 

 

Fossa fossana (II)

 

Civetta del Madagascar o Fanaloka

Felidae

 

 

 

Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.

 

Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)

 

Felidi

Acinonyx jubatus (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento)

 

 

Ghepardo

Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell’Asia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Caracal o Lince africana o del deserto

Catopuma temminckii (I)

 

 

Gatto dorato asiatico

Felis nigripes (I)

 

 

Gatto dai piedi neri

Felis silvestris (II)

 

 

Gatto selvatico

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Gatto di Geoffroy

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Gatto delle Ande

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Gatto tigre o Oncilla

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

Lynx lynx (II)

 

 

Lince

Lynx pardinus (I)

 

 

Lince pardina

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Leopardo nebuloso o pantera nebulosa

Panthera leo persica (I)

 

 

Leone asiatico

Panthera onca (I)

 

 

Giaguaro

Panthera pardus (I)

 

 

Leopardo o Pantera

Panthera tigris (I)

 

 

Tigre

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Gatto marmorato

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Gatto leopardo del Bengala

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Gatto di Iriomote

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Gatto dalla testa piatta

Prionailurus rubiginosus (I) (Solo la popolazione dell’India; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Gatto rugginoso

Puma concolor coryi (I)

 

 

Puma della Florida

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Puma dell’America centrale

Puma concolor couguar (I)

 

 

Puma orientale

Puma yagouaroundi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Jaguarondi

Uncia uncia (I)

 

 

Leopardo delle nevi

Herpestidae

 

 

 

Manguste

 

 

Herpestes fuscus (III India)

Mangusta a coda corta indiana

 

 

Herpestes edwardsi (III India)

Mangusta grigia indiana

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Mangusta di Giava

 

 

Herpestes smithii (III India)

Mangusta rossiccia o di Smith

 

 

Herpestes urva (III India)

Mangusta cancrivora

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangusta a collo striato

Hyaenidae

 

 

 

Proteli, iene

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Protele crestato

Mephitidae

 

 

 

Moffette

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Moffetta della Patagonia

Mustelidae

 

 

 

Tassi, martore, donnole, ecc.

Lutrinae

 

 

 

Lontre

 

Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Lontre

Aonyx capensis microdon (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Lontra dalle guance bianche del Camerun

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lontra di mare meridionale

Lontra felina (I)

 

 

Lontra marina

Lontra longicaudis (I)

 

 

Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America

Lontra provocax (I)

 

 

Lontra di fiume meridionale

Lutra lutra (I)

 

 

Lontra comune

Lutra nippon (I)

 

 

Lontra del Giappone

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Lontra gigante del Brasile o Arirai

Mustelinae

 

 

 

Grigioni, martore, taira, donnole

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Taira

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grigione maggiore

 

 

Martes flavigula (III India)

Martora dalla gola gialla

 

 

Martes foina intermedia (III India)

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Martora del Nilgiri

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Tasso del miele

Mustela nigripes (I)

 

 

 

Odobenidae

 

 

 

Puzzola dai piedi neri

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Tricheco

Otariidae

 

 

 

Arctocefali, leoni marini

 

Arctocephalus spp (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Arctocefali

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Arctocefalo di Juan Fernandez

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Arctocefalo della Guadalupa

Phocidae

 

 

 

Foche

 

Mirounga leonina (II)

 

Elefante marino

Monachus spp. (I)

 

 

Foche monache

Procyonidae

 

 

 

Coati, bassaricione

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Bassaricione di Gabb

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Bassarisco del Centro America

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Nasua dal naso bianco

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Nasua o Coati rosso

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Cercoletto

Ursidae

 

 

 

Orsi

 

Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Orsi

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda gigante

Helarctos malayanus (I)

 

 

Orso malese o Biruang

Melursus ursinus (I)

 

 

Orso labiato

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Orso dagli occhiali

Ursus arctos (I/II)

(Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell’appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell’appendice II).

 

 

Orso bruno

Ursus thibetanus (I)

 

 

Orso tibetano o dal collare

Viverridae

 

 

 

Binturong, civette, linsanghi

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civetta zibetto

 

Cynogale bennettii (II)

 

Civetta lontra o Mampalon

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Civetta delle palme fasciata

 

 

Paguma larvata (III India)

Civetta delle palme mascherata

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Civetta delle palme comune

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Civetta delle palme di Jerdon

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsango fasciato

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsango macchiato

 

 

Viverra civettina (III India)

Civetta a grandi macchie del Malabar

 

 

Viverra zibetha (III India)

Civetta indiana maggiore

 

 

Viverricula indica (III India)

Civetta indiana minore

CETACEA

 

 

 

Cetacei (delfini, focene, balene)

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

Cetacei

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

Vampiri

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Vampiro dalle strisce bianche

Pteropodidae

 

 

 

Volpi volanti o pteropi

 

Acerodon spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Volpi volanti

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

 

Pteropus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Volpi volanti o Pteropi

Pteropus insularis (I)

 

 

Pteropo delle isole Truk

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Pteropo di Livingstone

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Pteropo del Giappone

Pteropus mariannus (I)

 

 

Pteropo delle Marianne

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pteropo di Ponape (isola)

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pteropo di Pelew

Pteropus pilosus (I)

 

 

Pteropo di Palau

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Pteropo di Rodrigues

Pteropus samoensis (I)

 

 

Pteropo delle Samoa

Pteropus tonganus (I)

 

 

Pteropo insulare

Pteropus ualanus (I)

 

 

Pteropo di Kosrae

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pteropo di Pemba

Pteropus yapensis (I)

 

 

Pteropo di Yap

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Armadilli

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Armadillo dalla coda nuda settentrionale

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Armadillo dalla coda nuda maggiore

 

Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

Armadillo villoso

Priodontes maximus (I)

 

 

Armadillo gigante o Tatù

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Topi marsupiali

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Topo marsupiale dalla coda lunga

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Topo marsupiale delle sabbie

Thylacinidae

 

 

 

Lupo marsupiale, tilacino

Thylacinus cynocephalus (forse estinto) (I)

 

 

Lupo marsupiale, tilacino

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Canguri, uallabi

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Canguro arboricolo grigio

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Canguro arboricolo orsino o nero

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Canguro lepre occidentale

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Canguro striato

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Uallabi dalle briglie

Onychogalea lunata (I)

 

 

Uallabi dall’unghia lunata

Phalangeridae

 

 

 

Cuschi

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Cusco orientale

 

Phalanger mimicus (II)

 

Cusco meridionale o grigio

 

Phalanger orientalis (II)

 

Falangero lanoso

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Cusco dell’Isola dell’Ammiraglio

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Falangero o cusco macchiato

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Cusco di Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Ratti canguro

Bettongia spp. (I)

 

 

Bettonge

Caloprymnus campestris (forse estinto) (I)

 

 

Ratto canguro campestre

Vombatidae

 

 

 

Vombati

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Vombato dal naso peloso del Queensland

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Lepri, conigli

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Caprolago ispido

Romerolagus diazi (I)

 

 

Coniglio dei vulcani

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Echidne

 

Zaglossus spp. (II)

 

Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Bandicoot

Chaeropus ecaudatus (forse estinto) (I)

 

 

Peramele o Bandicoot a piede di porco

Peramelidae

 

 

 

Peramele

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Peramele nasuto di Bougainville

Thylacomyidae

 

 

 

Bilbi

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bandicoot-coniglio (Bilbi)

 

Macrotis leucura (I)

 

 

Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Cavalli, asini selvatici, zebre

Equus africanus (I) (Esclude la forma addomesticata di Equus asinus, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)

 

 

Asino selvatico africano

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra di Grevy

Equus hemionus (I/II) (La specie è elencata nell’appendice II ma le sottospecie Equus hemionus hemionus e Equus hemionus khur figurano nell’appendice I)

 

 

Asino selvatico asiatico o Emione

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Cavallo di Przewalski

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra di Hartmann

Equus zebra zebra (I)

 

 

Zebra di montagna del Capo

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoceronti

Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato B)

 

 

Rinoceronti

 

Ceratotherium simum simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

Rinoceronte bianco del sud

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B)

 

 

Tapiri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapiro comune

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

Manis spp. (II)

(È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica e Manis pentadactyla prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)

 

Pangolini

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Bradipi tridattili

 

Bradypus variegatus (II)

 

Bradipo boliviano

Megalonychidae

 

 

 

Bradipi didattili

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Bradipo didattilo

Myrmecophagidae

 

 

 

Mirmecofagidi

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Formichiere gigante

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua del Messico

PRIMATES

 

 

 

Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)

 

PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Primati

Atelidae

 

 

 

Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)

Alouatta coibensis (I)

 

 

Aluatta dell’isola di Coiba

Alouatta palliata (I)

 

 

Aluatta dal mantello

Alouatta pigra (I)

 

 

Aluatta del Guatemala

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atele di Geoffroy

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Atele di Panama

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriquì meridionale

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Muriquì settentrionale

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Lagotrice dalla coda gialla

Cebidae

 

 

 

Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo

Callimico goeldii (I)

 

 

Callimico di Goeldi

Callithrix aurita (I)

 

 

Uistiti dalle orecchie bianche

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Uistiti dalla testa gialla

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Scimmie leonine o Leontocebi

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarino calvo o Marikina

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarino di Geoffroy

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarino dai piedi bianchi

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarino edipo

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Saimiri del Centro America

Cercopithecidae

 

 

 

Scimmie del vecchio mondo

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Cercocebo dal berretto

Cercopithecus diana (I)

 

 

Cercopiteco Diana

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Cercopiteco di Roloway

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Cercopiteco dalla coda dorata

Colobus satanas (II)

 

 

Colobo nero

Macaca silenus (I)

 

 

Sileno

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drillo

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrillo

Nasalis larvatus (I)

 

 

Nasica

Piliocolobus foai (II)

 

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Colobo rosso di Uzungwa

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Colobo rosso di Zanzibar

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Colobo rosso di Pennant

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Colobo rosso di Preuss

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Colobo rosso del Fiume Tana

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Presbite delle Mentawai

Pygathrix spp. (I)

 

 

Langur o rinopitechi

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Rinopitechi

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Entello del Kashmir

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Entello

Semnopithecus hector (I)

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

 

Simias concolor (I)

 

 

Simakobou

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Presbite del Tonchino

Trachypithecus geei (I)

 

 

Presbite dorato

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Presbite dei Nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Entello del Laos

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Presbite dal ciuffo

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Entello testa bianca

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

Chirogalei

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Chirogalei

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Scimpanzé, gorilla, orangutan

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorilla di montagna

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla

Pan spp. (I)

 

 

Scimpanzé e Bonobo

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan di Sumatra

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Gibboni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibboni

Indriidae

 

 

 

Indridi

Indriidae spp. (I)

 

 

Indridi

Lemuridae

 

 

 

Lemuri

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri

Lepilemuridae

 

 

 

Lepilemuri

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lepilemuri

Lorisidae

 

 

 

Lori

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lori lenti

Pitheciidae

 

 

 

Uacari, callicebi, chiropoti

Cacajao spp. (I)

 

 

Uacari

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Callicebo di Barbara Brown

Callicebus melanochir (II)

 

 

Callicebo costiero

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Callicebo dalla fronte nera

Callicebus personatus (II)

 

 

Callicebo mascherato

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Chiropote dal naso bianco

Tarsiidae

 

 

 

Tarsi

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsi

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Elefanti

Elephas maximus (I)

 

 

Elefante indiano o asiatico

Loxodonta africana (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell’allegato B)

Loxodonta africana (II)

(Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (6); le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A)

 

Elefante africano

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Cincillà

Chinchilla spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)

 

 

Cincillà

Cuniculidae

 

 

 

Paca

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti punteggiato

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti punteggiato

Erethizontidae

 

 

 

Istrici del nuovo mondo

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Coendu messicano

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Coendu spinoso

Hystricidae

 

 

 

Istrici del vecchio mondo

Hystrix cristata

 

 

Istrice crestata del Nord Africa

Muridae

 

 

 

Topi, ratti

Leporillus conditor (I)

 

 

Leporillo costruttore

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Falso topo della baia di Shark

Xeromys myoides (I)

 

 

Falso ratto di acqua

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Ratto di roccia dalla coda grossa

Sciuridae

 

 

 

Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Cane di prateria del Messico

 

 

Marmota caudata (III India)

Marmotta dalla coda lunga

 

 

Marmota himalayana (III India)

Marmotta dell’Himalaya

 

Ratufa spp. (II)

 

Scoiattoli giganti

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Scoiattolo di Depp

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaie

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Dugonghi

Dugong dugon (I)

 

 

Dugongo

Trichechidae

 

 

 

Manati o Lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis e Trichechus manatus figurano nell’appendice I. Trichechus senegalensis figura nell’appendice II)

 

 

Manati o Lamantini

AVES

 

 

 

Uccelli

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Anatre, oche, cigni, ecc.

Anas aucklandica (I)

 

 

Anatra delle Auckland

 

Anas bernieri (II)

 

Anatra di Bernier del Madagascar

Anas chlorotis (I)

 

 

Alzavola bruna

 

Anas formosa (II)

 

Alzavola asiatica

Anas laysanensis (I)

 

 

Germano di Laysan

Anas nesiotis (I)

 

 

Anatra dell’Isola di Campbell

Anas oustaleti (I)

 

 

Germano delle Marianne

Anas querquedula

 

 

Marzaiola

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Anatra della Malesia

Aythya innotata

 

 

Moriglione del Madagascar

Aythya nyroca

 

 

Moretta tabaccata

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Oca delle Aleutine

Branta ruficollis (II)

 

 

Oca dal collo rosso

Branta sandvicensis (I)

 

 

Oca delle Hawaii

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Anatra muta

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Cigno coscoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Cigno dal collo nero

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Dendrocigna di Cuba

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Dendrocigna autunnale

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Dendrocigna fulva

Mergus octosetaceus

 

 

Smergo del Brasile

 

Oxyura jamaicensis

 

Gobbo della Giamaica

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Gobbo rugginoso

Rhodonessa caryophyllacea (forse estinto) (I)

 

 

Anatra dalla testa rosa

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Anatra dal corno

Tadorna cristata

 

 

Casarca crestata

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Uccelli mosca o colibrì

 

Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Uccelli mosca o colibrì

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Eremita becco a uncino

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Occhioni

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Occhione americano

Laridae

 

 

 

Gabbiani, sterne

Larus relictus (I)

 

 

Gabbiano della Mongolia

Scolopacidae

 

 

 

Chiurli, pantane

Numenius borealis (I)

 

 

Chiurlo boreale

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Chiurlottello

Tringa guttifer (I)

 

 

Pantana macchiata

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Garzette, aironi

Ardea alba

 

 

Airone bianco maggiore

Bubulcus ibis

 

 

Airone guardabuoi

Egretta garzetta

 

 

Garzetta

Balaenicipitidae

 

 

 

Becco a scarpa

 

Balaeniceps rex (II)

 

Becco a scarpa

Ciconiidae

 

 

 

Cicogne

Ciconia boyciana (I)

 

 

Cicogna dal becco nero

Ciconia nigra (II)

 

 

Cicogna nera

Ciconia stormi

 

 

Cicogna di Storm

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Marabù maggiore asiatico

Mycteria cinerea (I)

 

 

Tantalo cinereo

Phoenicopteridae

 

 

 

Fenicotteri

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Fenicotteri

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Fenicottero rosa

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatole

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis rosso

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis calvo

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis eremita

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis del Giappone

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatola

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis gigante

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Colombi, piccioni

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Colomba delle Nicobare

Claravis godefrida

 

 

Tortora barrata di porpora

Columba livia

 

 

Piccione selvatico

Ducula mindorensis (I)

 

 

Colomba imperiale di Mindoro

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Colomba pugnalata

 

Goura spp. (II)

 

Colombe coronate

Leptotila wellsi

 

 

Tortora di Granada

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricio)

Colombo rosa di Maurizio

Streptopelia turtur

 

 

Tortora selvatica

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Buceri

 

Aceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

Aceros nipalensis (I)

 

 

Bucero collorossiccio

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buceri

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buceri

 

Berenicornis spp. (II)

 

Buceri

 

Buceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

Buceros bicornis (I)

 

 

Calao o bucero bicorne del Nord

 

Penelopides spp. (II)

 

Buceri

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Calao o bucero dall’elmo

 

Rhyticeros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Bucero birmano

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turachi

 

Tauraco spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Turachi

Tauraco bannermani (II)

 

 

Turaco di Bannerman

FALCONIFORMES

 

 

 

Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell’allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Rapaci diurni

Accipitridae

 

 

 

Falchi, aquile

Accipiter brevipes (II)

 

 

Sparviere levantino

Accipiter gentilis (II)

 

 

Astore

Accipiter nisus (II)

 

 

Sparviere

Aegypius monachus (II)

 

 

Avvoltoio monaco

Aquila adalberti (I)

 

 

Aquila imperiale spagnola

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Aquila reale

Aquila clanga (II)

 

 

Aquila anatraia maggiore

Aquila heliaca (I)

 

 

Aquila imperiale

Aquila pomarina (II)

 

 

Aquila anatraia minore

Buteo buteo (II)

 

 

Poiana

Buteo lagopus (II)

 

 

Poiana calzata

Buteo rufinus (II)

 

 

Poiana codabianca

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Nibbio di Wilson o di Cuba

Circaetus gallicus (II)

 

 

Biancone

Circus aeruginosus (II)

 

 

Falco di palude

Circus cyaneus (II)

 

 

Albanella reale

Circus macrourus (II)

 

 

Albanella pallida

Circus pygargus (II)

 

 

Albanella minore

Elanus caeruleus (II)

 

 

Nibbio bianco

Eutriorchis astur (II)

 

 

Aquila serpentaria del Madagascar

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Gipeto

Gyps fulvus (II)

 

 

Grifone

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla è elencata nell’appendice I; le altre specie figurano nell’appendice II)

 

 

Aquile di mare

Harpia harpyja (I)

 

 

Arpia

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Aquila del Bonelli

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Aquila minore

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Poiana dorsogrigio

Milvus migrans (II)

 

 

Nibbio bruno

Milvus milvus (II)

 

 

Nibbio reale

Neophron percnopterus (II)

 

 

Capovaccaio

Pernis apivorus (II)

 

 

Falco pecchiaiolo

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Aquila delle Filippine

Cathartidae

 

 

 

Avvoltoi del nuovo mondo

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor della California

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Avvoltoio papa

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor delle Ande

Falconidae

 

 

 

Falchi

Falco araeus (I)

 

 

Gheppio delle Seychelles

Falco biarmicus (II)

 

 

Lanario

Falco cherrug (II)

 

 

Falco sacro

Falco columbarius (II)

 

 

Smeriglio

Falco eleonorae (II)

 

 

Falco della regina

Falco jugger (I)

 

 

Falco laggar

Falco naumanni (II)

 

 

Falco grillaio

Falco newtoni (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)

 

 

Gheppio dell’isola Aldabra

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Falcone di Barberia

Falco peregrinus (I)

 

 

Falco pellegrino

Falco punctatus (I)

 

 

Gheppio delle Mauritius

Falco rusticolus (I)

 

 

Girfalco

Falco subbuteo (II)

 

 

Lodolaio

Falco tinnunculus (II)

 

 

Gheppio

Falco vespertinus (II)

 

 

Falco cuculo

Pandionidae

 

 

 

Falchi pescatori

Pandion haliaetus (II)

 

 

Falco pescatore

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

 

 

 

 

Crax fasciolata

 

Hocco faccianuda

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Hocco dal becco blu

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Hocco dal becco rosso

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Hocco dal becco giallo

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Hocco dai bargigli

 

 

 

Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)

Hocco globicero

 

Mitu mitu (I)

 

 

Miti o Hocco a becco di rasoio

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Crace di Derby

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Ciacialaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Crace dall’elmo

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Penelope dalle ali bianche

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelope purpurea

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Ciacialaca nero del Guatemala

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Penelope dalla fronte nera

 

Pipile pipile (I)

 

 

Penelope di Trinidad

Megapodiidae

 

 

 

Megapodi

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleo

Phasianidae

 

 

 

Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

 

 

Arborophila campbelli (III Malaysia)

Pernice a petto grigio

 

 

Arborophila charltonii (III Malaysia)

Pernice a petto castano

 

Argusianus argus (II)

 

Argo maggiore

 

 

Caloperdix oculeus (III Malaysia)

Pernice ferruginosa

Catreus wallichii (I)

 

 

Fagiano di Wallich

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Colino della Virginia mascherato

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Fagiano orecchiuto bianco

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Fagiano orecchiuto bruno

 

Gallus sonneratii (II)

 

Gallo di Sonnerat o Gallo grigio

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Fagiano insanguinato

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Lofoforo splendido o dell’Himalaya

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Lofoforo di Huys

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Lofoforo di Sclater

Lophura edwardsi (I)

 

 

Fagiano di Edwards

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malaysia)

Fagiano senza cresta a groppone rosso

 

Lophura hatinhensis

 

Fagiano di Vo Quy

 

 

Lophura ignita (III Malaysia)

Fagiano nobile

Lophura imperialis (I)

 

 

Fagiano imperiale

Lophura swinhoii (I)

 

 

Fagiano di Swinhoe o di Formosa

 

 

Melanoperdix niger (III Malaysia)

Pernice nera

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Tacchino ocellato

Odontophorus strophium

 

 

Colino dal collare

Ophrysia superciliosa

 

 

Quaglia dell’Himalaya

 

Pavo muticus (II)

 

Pavone mutico o verde

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Speroniere chinqui o grigio

 

Polyplectron germaini (II)

 

Speroniere di Germain

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malaysia)

Speroniere di Rothschild o montano

 

Polyplectron malacense (II)

 

Speroniere malese o di Hardwicke

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Speroniere di Napoleone o Palawan

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Speroniere del Borneo

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Rainardo ocellato o argo crestato

 

 

Rhizothera dulitensis (III Malaysia)

Pernice di Hose

 

 

Rhizothera longirostris (III Malaysia)

Pernice dal becco lungo

 

 

Rollulus rouloul (III Malaysia)

Quaglia crestata o Rul-rul

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Fagiano di Elliot

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Fagiano di Hume

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Fagiano mikado

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Tetraogallo del Caspio

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tetraogallo del Tibet

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopano di Blyth

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopano di Cabot

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopano occidentale

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopano satiro

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Tetraone di prateria di Attwater

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Gru

 

Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Gru

Grus americana (I)

 

 

Gru americana

Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell’appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell’appendice I)

 

 

Gru canadese

Grus grus (II)

 

 

Gru comune

Grus japonensis (I)

 

 

Gru della Manciuria o del Giappone

Grus leucogeranus (I)

 

 

Gru bianca asiatica

Grus monacha (I)

 

 

Gru monaca

Grus nigricollis (I)

 

 

Gru dal collo nero

Grus vipio (I)

 

 

Gru dal collo bianco

Otididae

 

 

 

Otarde

 

Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Otarde

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Grande otarda dell’India

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Ubara asiatica

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Ubara

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Otarda del Bengala

Otis tarda (II)

 

 

Otarda comune

Sypheotides indicus (II)

 

 

Otarda minore indiana

Tetrax tetrax (II)

 

 

Gallina prataiola

Rallidae

 

 

 

Folaghe, ralli

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Rallo di Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Atricornitidi

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Uccello dei cespugli rumoroso

Cotingidae

 

 

 

Cotinga

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Uccello parasole amazzonico

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Uccello parasole occidentale

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga macchiata

 

Rupicola spp. (II)

 

Galletti di roccia

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga dalle ali bianche

Emberizidae

 

 

 

Cardinali, tangara

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Cardinale verde

 

Paroaria capitata (II)

 

Cardinale a becco giallo

 

Paroaria coronata (II)

 

Cardinale dal ciuffo rosso

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tangara settecolori

Estrildidae

 

 

 

Estrildidi

 

Amandava formosa (II)

 

Bengalino verde

 

Lonchura fuscata

 

Padda di Timor

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Padda

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Diamante a bavetta

Fringillidae

 

 

 

Cardellini, canarini

Carduelis cucullata (I)

 

 

Cardinalino rosso del Venezuela

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Cardellino di Yarrell

Hirundinidae

 

 

 

Irundinidi

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Rondine dagli occhiali

Icteridae

 

 

 

Itteridi

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Ittero a cappuccio zafferano

Meliphagidae

 

 

 

Melifagi

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Melifago dall’elmo

Muscicapidae

 

 

 

Pigliamosche

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Cannaiola dell’Isola Rodriguez

 

Cyornis ruckii (II)

 

Niltava di Rueck

Dasyornis broadbenti litoralis (forse estinto) (I)

 

 

Uccello di macchia castano

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Uccello di macchia occidentale

 

Garrulax canorus (II)

 

Garrulo canoro

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Usignolo orecchie argentate

 

Leiothrix lutea (II)

 

Usignolo del Giappone

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liocicla del monte Omei

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Picatarte testa nuda

Picathartes oreas (I)

 

 

Picatarte collogrigio

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Pigliamosche del paradiso di Maurizio

Paradisaeidae

 

 

 

Uccelli del paradiso

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Uccelli del paradiso

Pittidae

 

 

 

Pitte

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta barrata settentrionale

Pitta gurneyi (I)

 

 

Pitta di Gurney o dal petto nero

Pitta kochi (I)

 

 

Pitta di Koch

 

Pitta nympha (II)

 

Pitta bengalese del Giappone

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbul

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul corona di paglia

Sturnidae

 

 

 

Maine, gracule

 

Gracula religiosa (II)

 

Gracula religiosa

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Maina di Rothschild

Zosteropidae

 

 

 

Zosteropidi o uccelli dagli occhiali

Zosterops albogularis (I)

 

 

Occhialino pettobianco

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Fregate

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fregata di Andrews

Pelecanidae

 

 

 

Pellicani

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pellicano riccio

Sulidae

 

 

 

Sule

Papasula abbotti (I)

 

 

Sula di Abbott

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Barbuti

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Barbuto tucanetto

Picidae

 

 

 

Picchi

Campephilus imperialis (I)

 

 

Picchio imperiale

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Picchio nero dal ventre bianco di Corea

Ramphastidae

 

 

 

Tucani

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Tucanetto zafferano

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Aracari collonero

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Aracari orecchiecastane

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Aracari verde

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Tucano bicolore

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tucano solforato

 

Ramphastos toco (II)

 

Tucano toco

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tucano beccorosso

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tucano beccoscanalato

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Tucanetto beccomaculato

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Podilimbi

Podilymbus gigas (I)

 

 

Podilimbo gigante

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatri

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatro codacorta

PSITTACIFORMES

 

 

 

Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e ad esclusione di Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri, che non figurano negli allegati del presente regolamento)

 

pappagalli

Cacatuidae

 

 

 

Cacatua

Cacatua goffini (I)

 

 

Cacatua di Goffin

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Cacatua ventre rosso

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Cacatua delle Molucche

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Cacatua ciuffogiallo

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Cacatua delle palme

Loriidae

 

 

 

Lori, lorichetti

Eos histrio (I)

 

 

Lori rosso e blu

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell’appendice I, le altre specie figurano nell’appendice II)

 

 

Lorichetti d’oltremare

Psittacidae

 

 

 

Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazzone dal collo rosso

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazzone corona gialla

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazzone a spalle gialle

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazzone dalla coda rossa

Amazona finschi (I)

 

 

Amazzone di Finsch

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazzone di Guilding o di Saint Vincent

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazzone imperiale

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazzone di Cuba o dalla testa bianca

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazzone testa gialla

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazzone dalla fronte rossa

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazzone a corona rossa

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazzone di Tucuman

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazzone variopinta o di Santa Lucia

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazzone vinacea

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazzone guance verdi

Amazona vittata (I)

 

 

Amazzone di Porto Rico

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara di Buffon

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara di Wagler o caninde

Ara macao (I)

 

 

Ara macao

Ara militaris (I)

 

 

Ara militare

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ara a fronte rossa

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Ara di Spix

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Parrocchetto di Norfolk

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Kakariki a pileo giallo

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Kakariki a fronte rossa

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Kakariki della Nuova Caledonia

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pappagallo dei fichi di Coxen

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Parrocchetto cornuto

Guarouba guarouba (I)

 

 

Conuro guarouba

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Parrocchetto ventrearancio

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Conuro a orecchie gialle

Pezoporus occidentalis (forse estinto) (I)

 

 

Pappagallo notturno

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Parrocchetto terragnolo

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Pappagallo pileato

Primolius couloni (I)

 

 

Ara testablu

Primolius maracana (I)

 

 

Ara di Illiger

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Parrocchetto aligialle

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Pappagallo dal cappuccio

Psephotus pulcherrimus (forse estinto) (I)

 

 

Parrocchetto del paradiso

Psittacula echo (I)

 

 

Parrocchetto dal collare di Mauritius

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Conuro a gola azzurra

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Parrocchetti a becco grosso

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Nandù

Pterocnemia pennata (I) (Ad esclusione di Pterocnemia pennata pennata che figura nell’allegato B)

 

 

Nandù di Darwin

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandù di Darwin

 

Rhea americana (II)

 

Nandù comune

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pinguini

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pinguino del Capo

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pinguino di Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

Rapaci notturni

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Rapaci notturni

Strigidae

 

 

 

Gufi, civette

Aegolius funereus (II)

 

 

Civetta capogrosso

Asio flammeus (II)

 

 

Gufo di palude

Asio otus (II)

 

 

Gufo comune

Athene noctua (II)

 

 

Civetta

Bubo bubo (II)

 

 

Gufo reale

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Civetta nana

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Civetta di foresta

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Assiolo gigante

Ninox natalis (I)

 

 

Ulula delle Isole Christmas

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Ulula australiana

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Civetta delle nevi

Otus ireneae (II)

 

 

Assiolo di Sokoke

Otus scops (II)

 

 

Assiolo

Strix aluco (II)

 

 

Allocco

Strix nebulosa (II)

 

 

Allocco di Lapponia

Strix uralensis (II)

 

 

Allocco degli Urali

Surnia ulula (II)

 

 

Ulula

Tytonidae

 

 

 

Barbagianni

Tyto alba (II)

 

 

Barbagianni

Tyto soumagnei (I)

 

 

Barbagianni del Madagascar

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Struzzi

Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centraficana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Struzzo del Nord Africa

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Tinami

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamo solitario

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal splendente

REPTILIA

 

 

 

Rettili

CROCODYLIA

 

 

 

Alligatori, caimani, coccodrilli

 

CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Alligatori, caimani, coccodrilli

Alligatoridae

 

 

 

Alligatori, caimani

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligatore della Cina

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Caimano del Rio Apaporis

Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell’Argentina, che è inclusa nell’allegato B)

 

 

Jacaré o Caimano dal muso largo

Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell’allegato B, e della popolazione dell’Ecuador, che è inclusa nell’allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)

 

 

Caimano nero o Melanosuco

Crocodylidae

 

 

 

Coccodrilli

Crocodylus acutus (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell’allegato B)

 

 

Coccodrillo americano o acuto

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Coccodrillo catafratto

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Coccodrillo intermedio o dell’Orinoco

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Coccodrillo di Mindoro

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Coccodrillo di Morelet

Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Coccodrillo del Nilo

Crocodylus palustris (I)

 

 

Coccodrillo di palude

Crocodylus porosus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell’allegato B)

 

 

Coccodrillo marino

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Coccodrillo di Cuba o rombifero

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Coccodrillo siamese

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Osteolemo

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Falso gaviale o Tomistoma

Gavialidae

 

 

 

Gaviali

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gaviale del Gange

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

Sfenodonti o tuatara

Sphenodon spp. (I)

 

 

Sfenodonte o tuatara

SAURIA

Agamidae

 

 

 

Agamidi

 

Uromastyx spp. (II)

 

Uromastici

Chamaeleonidae

 

 

 

Camaleonti

 

Bradypodion spp. (II)

 

Camaleonti nani

 

Brookesia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Camaleonti nani

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Camaleonti

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Camaleonte comune

 

Furcifer spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Cordilidi

 

Cordylus spp. (II)

 

Cordilidi

Gekkonidae

 

 

 

Gechi

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Geco dell’Isola Serpente

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nueva Zelanda)

 

 

 

Naultinus spp. (III Nueva Zelanda)

 

 

Phelsuma spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Gechi diurni o Felsume

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Gechi coda a foglia

Helodermatidae

 

 

 

Elodermi

 

Heloderma spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Elodermi

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Eloderma orrido del Guatemala

Iguanidae

 

 

 

Iguane

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguana marina

Brachylophus spp. (I)

 

 

Brachilofi

 

Conolophus spp. (II)

 

Iguane terrestri

Cyclura spp. (I)

 

 

Iguane cornute

 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Lucertola cornuta

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuchwalla dell’Isola di San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Lucertole

Gallotia simonyi (I)

 

 

Lucertola gigante di Hierro

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lucertola delle Baleari

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Lucertola di Ibiza

Scincidae

 

 

 

Scinchi

 

Corucia zebrata (II)

 

Scinco gigante delle Salomone

Teiidae

 

 

 

Lucertole caimano, tegu

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Tegu coccodrillo

 

Dracaena spp. (II)

 

Lucertole caimano

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tegu

Varanidae

 

 

 

Varani

 

Varanus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varano del Bengala

Varanus flavescens (I)

 

 

Varano giallo

Varanus griseus (I)

 

 

Varano del deserto

Varanus komodoensis (I)

 

 

Drago o varano di Komodo

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

Xenosauridae

 

 

 

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

 

SERPENTES

 

 

 

Serpenti

Boidae

 

 

 

Boidi

 

Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Boidi

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa del Madagascar

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa costrittore dell’Argentina

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa di Porto Rico

Epicrates monensis (I)

 

 

Boa di Mona

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa della Giamaica

Eryx jaculus (II)

 

 

Erice jaculo

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa arboreo del Madagascar

Bolyeriidae

 

 

 

Boa di Round

 

Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Boa di Round

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa di Round

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boa di Dussumier

Colubridae

 

 

 

Colubridi

 

 

Atretium schistosum (III India)

Ericope schistoso

 

 

Cerberus rynchops (III India)

Serpente d’acqua dal muso di cane

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Falso cobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Mangiatore di uova indiano

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serpente dei ratti indiano

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

Natrice pescatrice

Elapidae

 

 

 

Cobra, serpenti corallo

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Serpente corallo

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Serpente corallo nigro fasciato

 

Naja atra (II)

 

 

 

Naja kaouthia (II)

 

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

Naja naja (II)

 

Cobra o serpente dagli occhiali

 

Naja oxiana (II)

 

 

 

Naja philippinensis (II)

 

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

 

Naja siamensis (II)

 

 

 

Naja sputatrix (II)

 

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra reale

Loxocemidae

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Pitoni

Python molurus molurus (I)

 

 

Pitone dell’India

Tropidophiidae

 

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

 

Viperidae

 

 

 

Vipere

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Cascavel

 

Crotalus durissus unicolor

 

Crotalo di Aruba

 

 

Daboia russelii (III India)

Vipera di Russel

Vipera latifii

 

 

 

Vipera ursinii (I) (solo la popolazione dell’Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l’URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Vipera di Orsini

 

Vipera wagneri (II)

 

 

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

Tartarughe naso di porco

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Tartaruga naso di porco

Chelidae

 

 

 

 

 

Chelodina mccordi (II)

 

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Tartaruga dal collo corto

Cheloniidae

 

 

 

Tartarughe di mare

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Tartarughe di mare

Chelydridae

 

 

 

Tartarughe azzannatrici

 

 

Macrochelys temminckii (III Stati Uniti d’America)

Tartaruga alligatore

Dermatemydidae

 

 

 

Dermatemide

 

Dermatemys mawii (II)

 

Dermatemide

Dermochelyidae

 

 

 

Dermochelide coriacea

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Dermochelide coriacea

Emydidae

 

 

 

Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche

 

Chrysemys picta

 

Testuggine palustre dipinta

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Testuggine palustre scolpita

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Clemmide di Muhlenberg

 

 

Graptemys spp. (III Stati Uniti d’America)

Tartarughe carta geografica

 

Terrapene spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Tartarughe scatola

Terrapene coahuila (I)

 

 

Tartaruga-botte acquatica

 

Trachemys scripta elegans

 

Tartaruga dalle guance rosse

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

Tartaruga fluviale indiana

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

Callagur del Borneo

 

 

Cuora spp. (II)

 

Tartarughe scatola asiatiche

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Tartaruga di Hamilton

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Cina)

Tartaruga foglia a petto nero

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

 

 

 

Heosemys depressa (II)

 

 

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Tartaruga palustre asiatica gigante

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Tartaruga spinosa

 

 

Kachuga spp. (II)

 

Kachuga o Tartarughe a tetto

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Tartaruga malese

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III Cina)

 

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Cina)

Testugine palustre cinese a capo grosso

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Testuggine palustre asiatica gialla

 

 

 

Mauremys nigricans (III Cina)

 

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Cina)

 

 

 

 

Mauremys reevesii (III Cina)

Testugine cinese palustre

 

 

 

Mauremys sinensis (III Cina)

Testugine cinese a collo striato

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Tartaruga tricarinata

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Tartaruga della Birmania

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Cina)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III Cina)

 

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

Tartaruga gigante della Malesia

 

 

Pangshura spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

 

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Tartaruga a tetto dell’India

 

 

 

Sacalia bealei (III Cina)

 

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Cina)

 

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Cina)

Tartaruga quattr’occhi

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

 

Platysternidae

 

 

 

Platisterno capogrosso

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Platisterno capogrosso

Podocnemididae

 

 

 

Pelomeduse

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Podocnemide del Madagascar

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Tartaruga capo grosso

 

Podocnemis spp. (II)

 

 

Testudinidae

 

 

 

Testuggini

 

Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)

 

Testuggini

Astrochelys radiata (I)

 

 

Testuggine radiata

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Testuggine a sperone del Madagascar

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Testuggine gigante delle Galapagos

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Testuggine dal bordo giallo

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Testuggine focaccia africana

Psammobates geometricus (I)

 

 

Testuggine geometrica

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Testuggine aracnoide comune

Pyxis planicauda (I)

 

 

Testuggine aracnoide a guscio piatto

Testudo graeca (II)

 

 

Testuggine greca

Testudo hermanni (II)

 

 

Testuggine di Hermann o comune

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Testuggine egiziana

Testudo marginata (II)

 

 

Testuggine marginata

Trionychidae

 

 

 

Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Tartaruga dal guscio molle asiatica

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle nera

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle del Gange

Aspideretes hurum (I)

 

 

Trionice pavone

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Tartaruga a guscio molle scura

 

Chitra spp. (II)

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Tartaruga alata indiana

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Palea steindachneri (III Cina)

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Tartarughe giganti a guscio molle

 

 

Pelodiscus axenaria (III Cina)

 

 

 

Pelodiscus maackii (III Cina)

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III Cina)

 

 

 

Rafetus swinhoei (III Cina)

 

AMPHIBIA

 

 

 

Anfibi

ANURA

 

 

 

Rane e rospi

Bufonidae

 

 

 

Rospi

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Rospo dorato di Zetek

Bufo periglenes (I)

 

 

Rospo dorato

Bufo superciliaris (I)

 

 

Rospo del Camerun

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Rospi vivipari africani

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

 

Dendrobatidae

 

 

 

Dendrobatidi

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Dendrobatidi

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

Fillobati

Mantellidae

 

 

 

Mantella

 

Mantella spp. (II)

 

Mantella

Microhylidae

 

 

 

Rane pomodoro

Dyscophus antongilii (I)

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

Ranidae

 

 

 

Rane

 

Conraua goliath

 

Rana Golia

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

 

Rana catesbeiana

 

Rana toro

Rheobatrachidae

 

 

 

Rane ornitorinco

 

Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Rana ornitorinco

Rheobatrachus silus (II)

 

 

 

CAUDATA

Ambystomatidae

 

 

 

Axolotl

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandra del Lago Patzanaro

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Salamandra tigre o Axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandre giganti

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandre giganti

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Squali e razze

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

Squali elefante

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Squalo elefante

Lamnidae

 

 

 

Squalo bianco

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Squalo bianco

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

Squali balena

 

Rhincodon typus (II)

 

Squalo balena

RAJIFORMES

Pristidae

 

 

 

Pesci sega

Pristidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B)

 

 

Pesci sega

 

Pristis microdon (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

 

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Pesci

ACIPENSERIFORMES

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Storioni e Pesci spatola

Acipenseridae

 

 

 

Storioni

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Storione dal rostro breve

Acipenser sturio (I)

 

 

Storione comune

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 

 

 

Anguille

 

Anguilla anguilla (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 13 marzo 2009)

 

Anguilla europea

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Ciprinidi

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Barbo ceco del Congo

Probarbus jullieni (I)

 

 

Barbo dalle sette linee

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 

 

 

Arapaimas, bonytongues

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

Scleropage asiatico

PERCIFORMES

Labridae

 

 

 

Labridi

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Pesce Napoleone

Sciaenidae

 

 

 

Totoaba

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba o acupa di Macdonald

SILURIFORMES

Pangasiidae

 

 

 

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Siluro gigante

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 

 

 

Pesci ago, cavallucci marini

 

Hippocampus spp. (II)

 

Cavallucci marini

SARCOPTERYGII

 

 

 

Dipnoi o pesci polmonati

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

Ceratodontidi

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Pesce polmonato o Dipnoo australiano

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 

 

 

Celacanti

Latimeria spp. (I)

 

 

Celacanti

ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Oloturie

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

Oloturie

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Oloturia bruna

ARTHROPODA (ARTROPODI)

ARACHNIDA

 

 

 

Ragni e scorpioni

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

Tarantole

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

 

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

Scorpioni

 

Pandinus dictator (II)

 

Scorpione dittatore

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Scorpione del Gambia

 

Pandinus imperator (II)

 

Scorpione imperatore

INSECTA

 

 

 

Insetti

COLEOPTERA

 

 

 

Coleotteri

Lucanidae

 

 

 

Lucanidi o Cervi volanti

 

 

Colophon spp. (III Sudafrica)

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

FARFALLE

Papilionidae

 

 

 

Ornitottere e Papilionidi

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Papilioni del Bhutan

 

Graphium sandawanum

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Ornitottere

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Ornitottera della Regina Alessandra

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

Macaone di Luzon

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Papilio di Omero

Papilio hospiton (I)

 

 

Macaone di Sardegna

 

Papilio morondavana

 

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

Parides ascanius

 

 

 

Parides hahneli

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Apollo

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Papilioni imperiali

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Ornitottere

 

Troides spp. (II)

 

Ornitottere

ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Sanguisughe

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 

 

 

Sanguisughe

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sanguisuga medicinale

MOLLUSCA (MOLLUSCHI)

BIVALVIA

 

 

 

Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)

MYTILOIDA

Mytilidae

 

 

 

Mitilidi

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Dattero di mare

UNIONOIDA

Unionidae

 

 

 

Mitili d’acqua dolce

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

Toxolasma cylindrellus (I)

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

Tridacne

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Tridacne giganti

GASTROPODA

 

 

 

Limacce, lumache e strombi

ARCHAEOGASTROPODA

Haliotidae

 

 

 

Abalone

 

 

Haliotis midae (III Sudafrica)

Abalone orecchio di Mida

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

Strombi

 

Strombus gigas (II)

 

Strombo gigante

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 

 

 

 

Achatinella spp. (I)

 

 

Lumaca piccola agata di Oahu

Camaenidae

 

 

 

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Chiocciola verde dell’Isola di Manus

CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)

ANTHOZOA

 

 

 

Coralli, anemoni di mare

ANTIPATHARIA

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Antipatari o Coralli neri

GORGONACEAE

Coralliidae

 

 

 

 

 

 

Corallium elatius (III Cina)

 

 

 

Corallium japonicum (III Cina)

 

 

 

Corallium konjoi (III Cina)

 

 

 

Corallium secundum (III Cina)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

Corallo blu

 

Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie Heliopora coerulea) (7)

 

Corallo blu

SCLERACTINIA

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (7)

 

Madreporari

STOLONIFERA

Tubiporidae

 

 

 

Tubiporidi o Coralli a canne d’organo

 

Tubiporidae spp. (II) (7)

 

Tubiporidi o Coralli a canne d’organo

HYDROZOA

 

 

 

Idroidi, coralli di mare, fisalie

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

Milleporidi

 

Milleporidae spp. (II) (7)

 

Milleporidi

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

Stilasteridi

 

Stylasteridae spp. (II) (7)

 

Stilasteridi

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

Agavi

Agave parviflora (I)

 

 

Agave a fiore piccolo

 

Agave victoriae-reginae (II) #1

 

Agave della Regina Vittoria

 

Nolina interrata (II)

 

Nolina di San Diego

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amarillidacee

 

Galanthus spp. (II) #1

 

Bucaneve

 

Sternbergia spp. (II) #1

 

Sternbergia

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #1

 

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Rauvolfia

ARALIACEAE

 

 

 

Aralie

 

 

Panax ginseng (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3

 

Gingseng

 

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ginseng americano

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araucarie

Araucaria araucana (I)

 

 

Araucaria o Pino del Cile

BERBERIDACEAE

 

 

 

Berberidacee

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Podofillo indiano

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromeliacee

 

Tillandsia harrisii (II) #1

 

 

 

Tillandsia kammii (II) #1

 

 

 

Tillandsia kautskyi (II) #1

 

 

 

Tillandsia mauryana (II) #1

 

 

 

Tillandsia sprengeliana (II) #1

 

 

 

Tillandsia sucrei (II) #1

 

 

 

Tillandsia xerographica (II) #1

 

 

CACTACEAE

 

 

 

Cactus

 

CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp. (8) #4

 

Cactus

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Cactus pietra vivente

Astrophytum asterias (I)

 

 

Cactus riccio di mare

Aztekium ritteri (I)

 

 

Cactus azteco

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

Discocactus spp. (I)

 

 

Discocactus

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Cactus spinoso di Lindsay

Echinocereus schmollii (I)

 

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

Escobaria sneedii (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

Mamillaria a pettine

Mammillaria solisioides (I)

 

 

Pitayta

Melocactus conoideus (I)

 

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

Cactus a carciofo

Pachycereus militaris (I)

 

 

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Cactus del Marble Canyon

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Cactus di montagna di Knowlton

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Cactus di Paradina

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Cactus Navajo di Peeble

Pediocactus sileri (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Cactus ad ascia

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Cactus con le spine ad uncino

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Cactus della Mesa verde

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Cactus con le spine ad uncino

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Cactus con le spine ad uncino

Strombocactus spp. (I)

 

 

Cactus appiattito

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Cactus spiralati

Uebelmannia spp. (I)

 

 

 

CARYOCARACEAE

 

 

 

 

 

Caryocar costaricense (II) #1

 

Noce del Costa Rica

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Asteracee

Saussurea costus (I) (nota anche come S. lappa o Aucklandia costus)

 

 

Lappa Bardana

CRASSULACEAE

 

 

 

 

 

Dudleya stolonifera (II)

 

 

 

Dudleya traskiae (II)

 

 

CUPRESSACEAE

 

 

 

Cipressi

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Alerce

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

 

CYATHEACEAE

 

 

 

Felci arboree

 

Cyathea spp. (II) #1

 

Felci arboree

CYCADACEAE

 

 

 

Cicadi

 

CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #1

 

Cicadi

Cycas beddomei (I)

 

 

Cicas di Beddome

DICKSONIACEAE

 

 

 

Felci arboree

 

Cibotium barometz (II) #1

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento; comprende: Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana e D. stuebelii) #1

 

Felci arboree

DIDIEREACEAE

 

 

 

 

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #1

 

Discoria o Yam della Cina

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Ignami

 

Dioscorea deltoidea (II) #1

 

 

DROSERACEAE

 

 

 

Drosere

 

Dionaea muscipula (II) #1

 

Venere acchiappamosche

EUPHORBIACEAE

 

 

 

Euforbie

 

Euphorbia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona, gli esemplari propagati artificialmente, crestati, a ventaglio o cangianti di Euphorbia lactea, se innestati su portainnesti propagati artificialmente di Euphorbia neriifolia, e gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia 'Milii’, se commercializzati in partite di 100 o più piante e facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1

 

Euforbie succulente

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

Euphorbia cremersii (I)

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I)

 

 

 

Euphorbia decaryi (I)

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

Euphorbia moratii (I)

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

 

 

Fouquieria columnaris (II) #1

 

 

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

 

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GNETACEAE

 

 

 

Joint firs

 

 

Gnetum montanum (III Nepal) #1

 

JUGLANDACEAE

 

 

 

 

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #1

 

 

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 

 

 

Leguminose

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Pernambuco

Dalbergia nigra (I)

 

 

Palissandro brasiliano

 

 

Dalbergia retusa (III popolazione del Guatemala) #5

Cocobolo

 

 

Dalbergia stevensonii (III popolazione del Guatemala) #5

Palissandro dell’Honduras

 

 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

Almendro

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Afrormosia

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #1

 

Macacauba

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Sandalo rosso

LILIACEAE

 

 

 

Liliacee

 

Aloe spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e dell’Aloe vera, conosciuta anche come Aloe barbadensis, che non figura negli allegati del presente regolamento) #1

 

Aloes

Aloe albida (I)

 

 

 

Aloe albiflora (I)

 

 

 

Aloe alfredii (I)

 

 

 

Aloe bakeri (I)

 

 

 

Aloe bellatula (I)

 

 

 

Aloe calcairophila (I)

 

 

 

Aloe compressa (I)

 

 

 

Aloe delphinensis (I)

 

 

 

Aloe descoingsii (I)

 

 

 

Aloe fragilis (I)

 

 

 

Aloe haworthioides (I)

 

 

 

Aloe helenae (I)

 

 

 

Aloe laeta (I)

 

 

 

Aloe parallelifolia (I)

 

 

 

Aloe parvula (I)

 

 

 

Aloe pillansii (I)

 

 

 

Aloe polyphylla (I)

 

 

 

Aloe rauhii (I)

 

 

 

Aloe suzannae (I)

 

 

 

Aloe versicolor (I)

 

 

 

Aloe vossii (I)

 

 

 

MAGNOLIACEAE

 

 

 

Magnolie

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

Magnolia Taungme

MELIACEAE

 

 

 

Mogani

 

 

Cedrela odorata (III popolazione della Colombia, popolazione del Guatemala, popolazione del Perù) #5

Cedro spagnolo

 

Swietenia humilis (II) #1

 

Mogano messicano

 

Swietenia macrophylla (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6

 

Mogano grandi foglie

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Mogano americano

NEPENTHACEAE

 

 

 

Nepente o piante carnivore con ascidio

 

Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #1

 

Nepente o piante carnivore con ascidio

Nepenthes khasiana (I)

 

 

Nepente indiana

Nepenthes rajah (I)

 

 

Nepente o pianta da broche della Malesia

ORCHIDACEAE

 

 

 

Orchidee

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) (9)#1

 

Orchidee

Per tutte le seguenti specie di cui all’allegato A, le colture di piantine o di tessuti ottenute in vitro o in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

 

 

 

Aerangis ellisii (I)

 

 

 

Cephalanthera cucullata (II)

 

 

 

Cypripedium calceolus (II)

 

 

 

Dendrobium cruentum (I)

 

 

 

Goodyera macrophylla (II)

 

 

 

Laelia jongheana (I)

 

 

 

Laelia lobata (I)

 

 

 

Liparis loeselii (II)

 

 

 

Ophrys argolica (II)

 

 

 

Ophrys lunulata (II)

 

 

 

Orchis scopulorum (II)

 

 

 

Paphiopedilum spp. (I)

 

 

Scarpette di Venere dell’Asia

Peristeria elata (I)

 

 

Fiore dello Spirito Santo

Phragmipedium spp. (I)

 

 

Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale

Renanthera imschootiana (I)

 

 

Vanda rossa

Spiranthes aestivalis (II)

 

 

 

OROBANCHACEAE

 

 

 

 

 

Cistanche deserticola (II) #1

 

 

PALMAE

(ARECACEAE)

 

 

 

Palme

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #1

 

 

Chrysalidocarpus decipiens (I)

 

 

 

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

 

 

Marojejya darianii (II)

 

 

 

Neodypsis decaryi (II) #1

 

Palma a triangolo

 

Ravenea louvelii (II)

 

 

 

Ravenea rivularis (II)

 

 

 

Satranala decussilvae (II)

 

 

 

Voanioala gerardii (II)

 

 

PAPAVERACEAE

 

 

 

Papaveracee

 

 

Meconopsis regia (III Nepal) #1

 

PINACEAE

 

 

 

Pinacee

Abies guatemalensis (I)

 

 

Abete del Guatemala

PODOCARPACEAE

 

 

 

Podocarpi

 

 

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

 

Podocarpus parlatorei (I)

 

 

Pino del Cerro o di Parlatore

PORTULACACEAE

 

 

 

Portulache, porcellane

 

Anacampseros spp. (II) #1

 

 

 

Avonia spp. #1

 

 

 

Lewisia serrata (II) #1

 

Lewisia seghettata

PRIMULACEAE

 

 

 

Primule, ciclamini

 

Cyclamen spp. (II) (10) #1

 

Ciclamini

PROTEACEAE

 

 

 

Protee

 

Orothamnus zeyheri (II) #1

 

 

 

Protea odorata (II) #1

 

 

RANUNCULACEAE

 

 

 

Ranuncoli

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Adonide gialla

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

 

ROSACEAE

 

 

 

Rosacee

 

 

Prunus africana (II) #1

 

 

RUBIACEAE

 

 

 

 

Balmea stormiae (I)

 

 

 

SARRACENIACEAE

 

 

 

 

 

Sarracenia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #1

 

Sarracenie o piante carnivore con ascidio

Sarracenia oreophila (I)

 

 

Pianta carnivora montana

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 

 

Pianta carnivora dell’Alabama

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 

 

Pianta carnivora di Jones

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

Scrofularie

 

Picrorhiza kurrooa (II) (esclude Picrorhiza scrophulariiflora) #2

 

 

STANGERIACEAE

 

 

 

Stangeria e Bowenia

 

Bowenia spp. (II) #1

 

Cicadi

Stangeria eriopus (I)

 

 

Stangeria

TAXACEAE

 

 

 

Tassi

 

Taxus chinensis (II) #2

 

 

 

Taxus cuspidata (II) (11) #2

 

 

 

Taxus fuana (II) #2

 

 

 

Taxus sumatrana (II) #2

 

 

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

 

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

 

 

 

Legno di agar, ramino

 

Aquilaria spp. (II) #1

 

Legno di agar

 

Gonystylus spp. (II) #1

 

Ramino

 

Gyrinops spp. (II) #1

 

Legno di agar

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

 

 

 

Tetracentrons

 

 

Tetracentron sinense (III Nepal) #1

 

VALERIANACEAE

 

 

 

Valerianacee

 

Nardostachys grandiflora #2

 

 

WELWITSCHIACEAE

 

 

 

Welwitschia

 

Welwitschia mirabilis (II) #1

 

Welwitschia di Baine

ZAMIACEAE

 

 

 

Zamiacee

 

ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #1

 

Zamiacee

Ceratozamia spp. (I)

 

 

Ceratozamia

Chigua spp. (I)

 

 

Chigua

Encephalartos spp. (I)

 

 

Palme del pane

Microcycas calocoma (I)

 

 

Cicas nana

ZINGIBERACEAE

 

 

 

 

 

Hedychium philippinense (II) #1

 

Giglio delle farfalle

ZYGOPHYLLACEAE

 

 

 

Lignum-vitae

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Lignum-vitae

 

 

Bulnesia sarmientoi (III Argentina) #11

Guaiaco


 

Allegato D

Nome comune

FAUNA

CHORDATA (CORDATI)

MAMMALIA

 

MAMMIFERI

CARNIVORA

Canidae

 

Cani, volpi, lupi

Vulpes vulpes griffithi (III India) §1

Volpe rossa dell’Afghanistan

Vulpes vulpes montana (III India) §1

Volpe rossa dell’Himalaya

Vulpes vulpes pusilla (III India) §1

Volpe rossa del Punjab

Mustelidae

 

Tassi, martore, donnole, ecc.

Mustela altaica (III India) §1

Donnola degli Altai

Mustela erminea ferghanae (III India) §1

Ermellino del Turkestan

Mustela kathiah (III India) §1

Donnola dal ventre giallo

Mustela sibirica (III India) §1

Donnola siberiana

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

Canguri, uallabie

Dendrolagus dorianus

Canguro arboricolo monocolore

Dendrolagus goodfellowi

Canguro arboricolo di Goodfellow

Dendrolagus matschiei

Canguro arboricolo di Matschie

Dendrolagus pulcherrimus

Canguro arboricolo dal manto dorato

Dendrolagus stellarum

Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri

AVES

 

Uccelli

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anatre, oche, cigni

Anas melleri

Anatra del Meller

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Colombi, piccioni

Columba oenops

Colomba di Salvin

Didunculus strigirostris

Diduncolo becco dentato

Ducula pickeringii

Piccione imperiale di Pickering

Gallicolumba crinigera

Colomba pugnalata di Bartlett

Ptilinopus marchei

Colomba frigivora di Marché

Turacoena modesta

Piccione modesto di Timor

GALLIFORMES

Cracidae

 

Cracidi

Crax alector

Hocco nero

Pauxi unicornis

Hocco dall’elmo

Penelope pileata

Penelope crestabianca

Megapodiidae

 

Megapodi

Eulipoa wallacei

Megapodio di Wallace

Phasianidae

 

Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

Arborophila gingica

Pernice di Rickett

Lophura bulweri

Fagiano di Bulwer

Lophura diardi

Fagiano prelato

Lophura inornata

Fagiano di Salvadori

Lophura leucomelanos

Fagiano di Kalij

Syrmaticus reevesii §2

Fagiano venerato

PASSERIFORMES

Bombycillidae

 

Beccofrusoni

Bombycilla japonica

Beccofrusone giapponese

Corvidae

 

Cornacchie, gazze, ghiandaie

Cyanocorax caeruleus

Ghiandaia cerulea

Cyanocorax dickeyi

Ghiandaia di Dickey

Cotingidae

 

Cotinga

Procnias nudicollis

Campanaro collonudo

Emberizidae

 

Cardinali, beccasemi, tangara

Dacnis nigripes

Dacne zampenere

Sporophila falcirostris

Beccasemi di Temminck

Sporophila frontalis

Beccasemi frontechiara

Sporophila hypochroma

Beccasemi grigio e castano

Sporophila palustris

Beccasemi di palude

Estrildidae

 

Estrildidi

Amandava amandava

Bengalino moscato

Cryptospiza reichenovii

Alarossa di Reichenow

Erythrura coloria

Diamante del monte Katangland

Erythrura viridifacies

Diamante facciaverde

Estrilda quartinia (Spesso commercializzata sotto la denominazione Estrilda melanotis)

Estrilda panciagialla

Hypargos niveoguttatus

Amaranto fiammante

Lonchura griseicapilla

Becco d’argento testa grigia

Lonchura punctulata

Domino

Lonchura stygia

Cappuccino nero

Fringillidae

 

Cardellini, canarini

Carduelis ambigua

Verdone testa nera

Carduelis atrata

Negrito della Bolivia

Kozlowia roborowskii

Ciuffolotto di Roborowski

Pyrrhula erythaca

Ciuffolotto dalla testa grigia

Serinus canicollis

Canarino del Capo

Serinus citrinelloides hypostictus (Spesso commercializzato sotto la denominazione Serinus citrinelloides)

Venturone dell’Africa orientale

Icteridae

 

Itteridi

Sturnella militaris

Sturnella di Defilippi

Muscicapidae

 

Pigliamosche, tordi

Cochoa azurea

Cocioa di Giava

Cochoa purpurea

Cocioa purpurea

Garrulax formosus

Garrullo schiamazzante alirosse

Garrulax galbanus

Garrullo schiamazzante di Austen

Garrulax milnei

Garrullo schiamazzante codarossa

Niltava davidi

Niltava del Fukien

Stachyris whiteheadi

Garrullo di Whitehead

Swynnertonia swynnertoni (Denominata altresì Pogonicichla swynnertoni)

Pettirosso di Swynnerton

Turdus dissimilis

Tordo pettonero

Pittidae

 

Pittas

Pitta nipalensis

Pitta nucablù

Pitta steerii

Pitta di Steere

Sittidae

 

Sittidi

Sitta magna

Picchio muratore gigante

Sitta yunnanensis

Picchio muratore dello Yunnan

Sturnidae

 

Maine, storni

Cosmopsarus regius

Storno reale africano

Mino dumontii

Maina facciagialla

Sturnus erythropygius

Storno testabianca

REPTILIA

 

Rettili

TESTUDINES

Geoemydidae

 

Tartarughe acquatiche

Melanochelys trijuga

Tartaruga nera indiana

SAURIA

Cordylidae

 

 

Zonosaurus karsteni

 

Zonosaurus quadrilineatus

 

Gekkonidae

 

Gechi

Rhacodactylus auriculatus

 

Rhacodactylus ciliatus

 

Rhacodactylus leachianus

 

Teratoscincus microlepis

 

Teratoscincus scincus

 

Scincidae

 

Scinchi

Tribolonotus gracilis

 

Tribolonotus novaeguineae

 

SERPENTES

Colubridae

 

 

Elaphe carinata §1

 

Elaphe radiata §1

 

Elaphe taeniura §1

 

Enhydris bocourti §1

 

Homalopsis buccata §1

 

Langaha nasuta

 

Leioheterodon madagascariensis

 

Ptyas korros §1

 

Rhabdophis subminiatus §1

 

Hydrophiidae

 

Serpenti marini

Lapemis curtus (Comprende Lapemis hardwickii) §1

 

Viperidae

 

Vipere

Calloselasma rhodostoma §1

 

AMPHIBIA

 

 

ANURA

 

Rane e rospi

Hylidae

 

 

Phyllomedusa sauvagii

 

Leptodactylidae

 

Rane neotropicali

Leptodactylus laticeps

 

Ranidae

 

Ranidi

Limnonectes macrodon

 

Rana shqiperica

 

CAUDATA

 

 

Hynobiidae

 

Salamandre asiatiche

Ranodon sibiricus

 

Plethodontidae

 

 

Bolitoglossa dofleini

 

Salamandridae

 

Tritoni e salamandre

Cynops ensicauda

 

Echinotriton andersoni

 

Pachytriton labiatus

 

Paramesotriton spp.

 

Salamandra algira

 

Tylototriton spp.

 

ACTINOPTERYGII

 

Pesci

PERCIFORMES

Apogonidae

 

 

 

Pterapogon kauderni

Pesce cardinale di Banggai

ARTHROPODA (ARTROPODI)

INSECTA

 

Insetti

LEPIDOPTERA

 

Farfalle

Papilionidae

 

Ornitottere e papilionidi

Baronia brevicornis

 

Papilio grosesmithi

 

Papilio maraho

 

FLORA

AGAVACEAE

 

Agavi

Calibanus hookeri

 

Dasylirion longissimum

 

ARACEAE

 

Aracee

Arisaema dracontium

 

Arisaema erubescens

 

Arisaema galeatum

 

Arisaema nepenthoides

 

Arisaema sikokianum

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

Arisaema tortuosum

 

Biarum davisii ssp. Marmarisense

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Asteracee

Arnica montana §3

Arnica

Othonna cacalioides

 

Othonna clavifolia

 

Othonna hallii

 

Othonna herrei

 

Othonna lepidocaulis

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Eriche, rododendri

Arctostaphylos uva-ursi §3

Uva ursina

GENTIANACEAE

 

Genziane

Gentiana lutea §3

Genziana gialla o genziana maggiore

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

 

Leguminose

Dalbergia granadillo §4

Legno di rosa

Dalbergia retusa (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell’allegato C) §4

Cocobolo

Dalbergia stevensonii (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell’allegato C) §4

Palissandro dell’Honduras

LYCOPODIACEAE

 

Licopodi

Lycopodium clavatum §3

Licopodio clavato

MELIACEAE

 

Mogani

Cedrela fissilis §4

 

Cedrela lilloi (C. angustifolia) §4

 

Cedrela montana §4

 

Cedrela oaxacensis §4

 

Cedrela odorata (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell’allegato C) §4

Cedro spagnolo

Cedrela salvadorensis §4

 

Cedrela tonduzii §4

 

MENYANTHACEAE

 

 

Menyanthes trifoliata §3

Trifoglio fibrino

PARMELIACEAE

 

Cetraria islandica §3

Lichene islandico

PASSIFLORACEAE

 

 

Adenia glauca

 

Adenia pechuelli

 

PORTULACACEAE

 

 

Ceraria carrissoana

 

Ceraria fruticulosa

 

LILIACEAE

 

Liliacee

 

Trillium pusillum

 

 

Trillium rugelii

 

 

Trillium sessile

 

PEDALIACEAE

 

Sesamo, artiglio del diavolo

Harpagophytum spp. §3

Artiglio del diavolo

SELAGINELLACEAE

 

Selaginelle

Selaginella lepidophylla

Rosa di Gerico».

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(1)  Popolazione dell’Argentina (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell’allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA-ARGENTINA”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(2)  Popolazione della Bolivia (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA-BOLIVIA”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(3)  Popolazione del Cile (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell’allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA-CHILE”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4)  Popolazione del Perù (inclusa nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all’epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole “VICUÑA-PERÚ”. Gli altri prodotti devono recare un’etichetta con il logotipo e la dicitura “VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(5)  Tutte le specie sono comprese nell’appendice II, ad eccezione di Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Sotalia spp, Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter catodon, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., che figurano nell’appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell’appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell’allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

(6)  Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di “ekipas” singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d’avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l’avorio confiscato e l’avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l’esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l’avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l’avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all’avorio di cui al punto g) iv), un’unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell’areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell’avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell’allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(7)  Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

 

Fossili

 

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.

 

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro

(8)  Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

 

Hatiora x graeseri

 

Schlumbergera x buckleyi

 

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera truncata (cultivar)

 

Cactaceae spp. cangianti colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia “Jusbertii”, Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus

 

Opuntia microdasys (cultivar).

(9)  Gli ibridi propagati artificialmente dei seguenti generi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b): Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda:

a)

Gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall’ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all’interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti; e

b)

i)

se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all’interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

ii)

se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell’ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(10)  Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(11)  Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura “propagato artificialmente”), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.