ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.171.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
1 luglio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 569/2009 della Commissione, del 30 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 570/2009 della Commissione, del 30 giugno 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o luglio 2009

3

 

*

Regolamento (CE) n. 571/2009 della Commissione, del 30 giugno 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo all’istituzione di un regime di quote per la produzione di fecola di patate

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/501/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India

17

Accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della repubblica dell’India

19

 

 

2009/502/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda

27

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda

28

 

 

2009/503/CE

 

*

Decisione n. 3/2009 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 5 giugno 2009, relativa al rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

36

 

 

Commissione

 

 

2009/504/CE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 28 maggio 2009, recante modifica della decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità [notificata con il numero C(2009) 4072]

37

 

 

2009/505/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 giugno 2009, che modifica la decisione 2008/788/CE recante fissazione degli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012 [notificata con il numero C(2009) 5095]

46

 

 

2009/506/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 giugno 2009, che designa alcuni membri del Comitato per i medicinali orfani ( 1 )

47

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009)

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.7.2009   

IT

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L 171/1


REGOLAMENTO (CE) N. 569/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

46,5

MK

21,6

TR

97,2

ZZ

55,1

0707 00 05

MK

27,4

TR

76,9

ZZ

52,2

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

50,1

TR

64,2

ZA

64,9

ZZ

59,7

0808 10 80

AR

78,9

BR

74,6

CL

89,4

CN

97,8

NZ

106,2

US

101,3

UY

55,1

ZA

85,9

ZZ

86,2

0809 10 00

TR

232,2

US

172,2

ZZ

202,2

0809 20 95

SY

197,7

TR

323,1

ZZ

260,4

0809 30

TR

92,3

US

175,8

ZZ

134,1

0809 40 05

US

196,2

ZZ

196,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.7.2009   

IT

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L 171/3


REGOLAMENTO (CE) N. 570/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o luglio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o luglio 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o luglio 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

42,90

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

17,34

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

17,34

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

47,89


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

16.6.2009-29.6.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

196,08

110,57

Prezzo FOB USA

207,47

197,47

177,47

96,57

Premio sul Golfo

13,57

Premio sui Grandi laghi

8,67

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

20,53 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

17,56 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.7.2009   

IT

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L 171/6


REGOLAMENTO (CE) N. 571/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo all’istituzione di un regime di quote per la produzione di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 e l’articolo 95 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (2), è stato più volte modificato in modo sostanziale (3). Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Le nuove modifiche risultano necessarie dopo le modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’adozione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4).

(3)

Per poter beneficiare degli aiuti comunitari nell’ambito del regime di quote istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007, le fecolerie devono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate.

(4)

È necessario precisare quali elementi devono essere contemplati dal contratto di coltivazione tra una fecoleria ed un produttore, onde evitare che vengano conclusi contratti per quantitativi che superino la sottoquota attribuita alla fecoleria. Occorre proibire alla fecoleria in questione di accettare forniture di patate non contemplate da un contratto di coltivazione, poiché si rischierebbe altrimenti di compromettere l’efficacia del sistema e l’obbligo di pagare il prezzo minimo di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le patate destinate alla produzione di fecola. Tuttavia, ove per motivi climatici la produzione di patate sulle superfici di cui al contratto di coltivazione risulti superiore al previsto, oppure il tenore di fecola delle patate sia maggiore del previsto, una fecoleria deve poter accettare dette patate purché paghi il prezzo minimo.

(5)

Le patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % non possono essere considerate come destinate alla produzione di fecola di patate e non devono pertanto essere accettate dalle fecolerie. Qualora per motivi climatici si registri un tenore di fecola inferiore, la Commissione deve poter autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, che vengano accettate patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % nel rispetto di determinate condizioni.

(6)

È necessario predisporre misure di controllo atte a garantire che solo la fecola prodotta conformemente alle disposizioni del presente regolamento possa beneficiare del premio. Al fine di proteggere i produttori di patate destinate alla produzione di fecola, è fondamentale che venga corrisposto il prezzo minimo di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le patate. È pertanto necessario prevedere sanzioni qualora non sia stato pagato il prezzo minimo o qualora le fecolerie abbiano accettato forniture di patate non contemplate da un contratto di coltivazione.

(7)

È necessario predisporre norme atte a garantire che la fecola di patate prodotta in eccesso rispetto alla sottoquota di una fecoleria venga esportata senza beneficio della restituzione all’esportazione, ai sensi dell’articolo 84 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre prevedere sanzioni in caso di infrazioni.

(8)

È necessario specificare che cosa accade alla sottoquota di una fecoleria oggetto di fusione, di trasferimento di proprietà o di cessazione di attività.

(9)

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano controllare il funzionamento del regime di quote. Occorre pertanto precisare le informazioni che le fecolerie sono tenute a comunicare allo Stato membro e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

(10)

Conformemente all’allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la fecola di patate è un prodotto soggetto alle norme applicabili ai cereali. La campagna di commercializzazione dei cereali si applica pertanto anche alla fecola di patate. L’articolo 204, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che, per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III, sezione III bis, dello stesso regolamento si applichino fino al termine della campagna di commercializzazione 2011/12. Il presente regolamento deve essere pertanto applicato fino a tale data.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI — REGIME DI QUOTE

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

quota, la quota assegnata a ciascuno Stato membro in forza dell’articolo 84 bis, paragrafo 1, e dell’allegato X bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b)

sottoquota, la parte di quota attribuita dallo Stato membro ad una fecoleria;

c)

fecoleria, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita sul territorio dello Stato membro interessato alla quale è attribuita la sottoquota e che beneficia del premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d)

produttore, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che fornisce ad una fecoleria patate prodotte dalla medesima a titolo principale o dai suoi membri, in nome e per conto proprio, nell’ambito di un contratto di coltivazione concluso personalmente o a suo nome;

e)

contratto di coltivazione, qualsiasi contratto concluso tra un produttore o un’associazione di produttori, da un lato, e la fecoleria, dall’altro;

f)

patate, patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009, il cui tenore di fecola sia perlomeno pari al 13 %;

g)

fecola non trasformata, la fecola di cui al codice NC 1108 13 00 che non ha subito alcuna trasformazione;

h)

fusione di fecolerie, l’accorpamento di due o più fecolerie in un’unica azienda;

i)

trasferimento di proprietà di una fecoleria, il trasferimento o l’assorbimento degli attivi di un’azienda cui è stata assegnata una sottoquota a beneficio di una o più fecolerie;

j)

cessione (passaggio di proprietà) di uno stabilimento per la produzione di fecola, il passaggio della proprietà di un’unità tecnica, compresi tutti gli impianti necessari per la fabbricazione di fecola, a una o più aziende, con parziale o totale assorbimento della produzione dell’azienda che trasferisce la proprietà;

k)

affitto di uno stabilimento, il contratto di affitto di un’unità tecnica, compresi tutti gli impianti necessari per la fabbricazione della fecola, concluso ai fini del suo esercizio con un’azienda stabilita nello stesso Stato membro per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ove, in seguito all’entrata in vigore del contratto, l’azienda affittuaria possa essere considerata, per tutta la sua produzione, come un’unica fecoleria;

l)

aiuti per le patate da fecola, aiuti istituiti a beneficio degli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 2

Nei casi in cui si applica l’articolo 84 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le sottoquote assegnate vengono adeguate conseguentemente all’inizio della campagna successiva al superamento.

CAPO II

REGIME DEI PREZZI E DEI PREMI

Articolo 3

1.   Per ogni campagna di commercializzazione è concluso un contratto di coltivazione. Tale contratto è provvisto di un numero di identificazione e comprende almeno i seguenti elementi:

a)

il nome e l’indirizzo del produttore o dell’associazione dei produttori;

b)

il nome e l’indirizzo della fecoleria;

c)

le aree coltivate espresse in ettari, fino a due decimali, ed identificate conformemente al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (5) relativo al sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);

d)

l’indicazione del quantitativo di patate che si prevede di raccogliere e di consegnare alla fecoleria, in tonnellate;

e)

l’indicazione del tenore di fecola delle patate, previsto sulla base del tenore medio di fecola delle patate consegnate dal produttore alla fecoleria nelle ultime tre campagne o, in mancanza di questi dati, in base al tenore medio nella zona di approvvigionamento;

f)

l’impegno della fecoleria a corrispondere al produttore il prezzo minimo di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   Prima dell’inizio della campagna, entro una data che verrà fissata dallo Stato membro al fine di garantire i necessari controlli, ogni fecoleria trasmette all’autorità competente una distinta riassuntiva dei contratti indicando, per ciascun contratto, il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo del produttore, le superfici coltivate ed il quantitativo di cui trattasi, espresso in equivalente fecola.

3.   La somma, in equivalente fecola, dei quantitativi previsti dai contratti di coltivazione non deve essere superiore alla sottoquota assegnata alla fecoleria interessata.

4.   Qualora il quantitativo effettivamente prodotto in applicazione del contratto di coltivazione, espresso in equivalente fecola, superi quello contemplato dal contratto, la fecoleria può accettarne la consegna, a condizione che venga corrisposto il prezzo minimo di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

5.   Le fecolerie non possono prendere in consegna patate che non formino oggetto di un contratto di coltivazione.

Articolo 4

1.   La consegna delle patate si effettua presso le fecolerie stesse o presso i relativi centri di presa in consegna.

2.   Il peso delle patate e il relativo contenuto di fecola vengono determinati, conformemente agli articoli 5 e 6, al momento della consegna, sotto l’autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

Articolo 5

1.   Qualora l’applicazione di uno dei metodi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione (6) renda necessaria tale operazione, il peso lordo delle patate viene determinato, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso la pesatura comparata del mezzo di trasporto carico e vuoto.

2.   Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003.

3.   Il tenore di fecola delle partite accettate non deve essere inferiore al 13 %.

La fecoleria può tuttavia accettare partite di patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % purché la quantità di fecola che può essere ottenuta da queste patate non superi l’1 % della sottoquota. In questo caso, il prezzo minimo da pagare equivale a quello applicabile nel caso in cui il tenore di fecola è pari al 13 %.

Articolo 6

Il tenore di fecola delle patate viene determinato in base al peso sott’acqua di 5 050 g di patate consegnate.

Deve essere utilizzata acqua pulita, senza aggiunta di alcun elemento, a temperatura inferiore a 18 °C.

Articolo 7

1.   Il premio è concesso alle fecolerie per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, in base alla quantità di patate utilizzata e al loro tenore di fecola, secondo i parametri stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003 ed entro il limite del quantitativo di fecola corrispondente alla loro sottoquota. Non viene concesso alcun premio per la fecola ottenuta da patate la cui qualità non risulti sana, leale e mercantile né per la fecola ottenuta da patate con un tenore di fecola inferiore al 13 %, fatti salvi i casi in cui si applica il secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 3.

Qualora il tenore di fecola venga calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponda ad una cifra che appare su due o tre righe nella seconda colonna dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

2.   Qualora le partite consegnate contengano una quantità di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato (di seguito «le granaglie») pari o superiore al 25 %, il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve corrispondere è ridotto come segue:

Percentuale di granaglie

Riduzione percentuale

dal 25 al 30 %

10 %

dal 31 al 40 %

15 %

dal 41 al 50 %

20 %

Le partite contenenti oltre il 50 % di granaglie sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.

La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.

3.   Il rispetto della sottoquota da parte delle fecolerie è stabilito in base al quantitativo e al tenore di fecola delle patate utilizzate, in conformità ai parametri fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

Articolo 8

1.   Una bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore. La fecoleria ne rilascia un duplicato al produttore e conserva l’originale, che può essere eventualmente presentato all’organismo preposto al controllo dei premi.

2.   La bolletta di ricevuta contiene almeno gli elementi elencati di seguito, ove questi risultino dalle operazioni effettuate ai sensi degli articoli da 4 a 7:

a)

data di consegna;

b)

numero della fornitura;

c)

numero del contratto di coltivazione;

d)

nome e indirizzo del produttore di patate;

e)

peso del mezzo di trasporto all’arrivo presso la fecoleria o presso il relativo centro di presa in consegna;

f)

peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l’eliminazione della terra residua;

g)

peso lordo della fornitura;

h)

riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell’acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio;

i)

riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità;

j)

percentuale di granaglie;

k)

peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie);

l)

tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott’acqua;

m)

prezzo unitario da pagare.

Articolo 9

La fecoleria compila, per ogni produttore di patate, una distinta di pagamento riassuntiva che riporti i seguenti dati:

a)

nome sociale della fecoleria;

b)

nome e indirizzo del produttore di patate;

c)

numero del contratto di coltivazione;

d)

data e numero delle bollette di ricevuta;

e)

peso netto di ogni fornitura previe eventuali riduzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2;

f)

prezzo unitario per fornitura;

g)

importo totale da pagare al produttore;

h)

somme versate al produttore e data dei versamenti;

i)

firma e timbro del produttore di fecola.

CAPO III

PAGAMENTI — SANZIONI

Articolo 10

1.   Il premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è corrisposto a condizione che la fecoleria dimostri che sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

la fecola è stata prodotta durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi;

b)

il prezzo franco stabilimento corrisposto ai produttori per l’intero quantitativo di patate prodotte nella Comunità utilizzato per la fabbricazione della fecola non è inferiore a quello di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c)

le patate da cui è ottenuta la fecola di cui trattasi formano oggetto dei contratti di coltivazione di cui all’articolo 3.

2.   Costituisce elemento di prova ai fini del paragrafo 1 la presentazione della distinta riassuntiva di cui all’articolo 9, completata dall’attestato di pagamento rilasciato dal produttore, oppure da un documento rilasciato dall’organismo finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine della fecoleria, il quale certifichi l’avvenuto pagamento.

3.   Lo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate corrisponde il premio alla fecoleria entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a verificare in loco, oltre all’effettività delle operazioni che danno diritto al premio, il rispetto della sottoquota stabilita per ogni fecoleria. A tal fine i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria delle fecolerie, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

I controlli vertono, per ogni periodo di trasformazione, su tutte le operazioni effettuate durante il processo di produzione e riguardano almeno il 10 % del quantitativo di patate consegnato alla fecoleria.

2.   Gli Stati membri comunicano eventualmente a ciascuna fecoleria i quantitativi di fecola che superano la sottoquota di quest’ultima.

3.   Qualora l’organismo competente accerti che la fecoleria non ha soddisfatto il requisito di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), questa viene esclusa in tutto o in parte, salvo caso di forza maggiore, dal beneficio del premio secondo le modalità seguenti:

a)

se l’inadempienza riguarda una quantità di fecola inferiore al 20 % del quantitativo totale di fecola prodotta dalla fecoleria, l’importo del premio da corrispondere viene ridotto di cinque volte la percentuale constatata;

b)

se si tratta di una quantità pari o superiore al 20 %, il premio non viene concesso.

4.   Nel caso di accertata violazione del divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 5, il premio concesso per la sottoquota è ridotto secondo le seguenti modalità:

a)

se dal controllo risulta che la fecoleria ha accettato un quantitativo in eccesso, in equivalente fecola, inferiore al 10 % della sua sottoquota, dall’importo totale dei premi da corrispondere alla fecoleria per la campagna di cui trattasi viene sottratto un importo pari a 10 volte la percentuale di superamento riscontrata;

b)

se il quantitativo non contemplato da contratti di coltivazione è superiore al limite di cui alla lettera a), non è concesso alcun premio per la campagna di cui trattasi e la fecoleria viene esclusa dal premio per la campagna successiva.

5.   Se, contrariamente all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, la quantità di fecola che può essere prodotta dalle partite accettate che presentano un tenore di fecola inferiore al 13 %:

a)

supera l’1 % della sottoquota della fecoleria, non è concesso alcun premio per la quantità eccedente; dal premio concesso per la sottoquota viene inoltre detratto un importo pari a 10 volte la percentuale di superamento riscontrata;

b)

supera l’11 % della sottoquota della fecoleria, non è concesso alcun premio per la campagna di cui trattasi e la fecoleria viene esclusa dal premio per la campagna successiva.

6.   Le verifiche effettuate a norma del presente articolo non ostano allo svolgimento di ulteriori controlli da parte delle autorità competenti.

Articolo 12

1.   L’esportazione di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si considera effettuata quando:

a)

l’organismo competente dello Stato membro di produzione, indipendentemente dallo Stato membro di esportazione della fecola, ha ricevuto la prova di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

b)

lo Stato membro di esportazione ha accettato la relativa dichiarazione di esportazione anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecola è stata prodotta;

c)

la fecola di cui trattasi ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1o gennaio di cui alla lettera b);

d)

il prodotto è stato esportato senza restituzione.

Salvo casi di forza maggiore, ove i requisiti di cui al primo comma non vengano soddisfatti nel loro insieme, il quantitativo di fecola che supera la sottoquota è considerato come smerciato sul mercato interno.

2.   In caso di forza maggiore, l’organismo competente dello Stato membro nel cui territorio la fecola è stata prodotta adotta le misure necessarie in funzione delle circostanze addotte dall’interessato.

Se la fecola viene esportata dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di produzione, queste misure sono adottate su parere delle autorità competenti di tale Stato membro.

3.   Ai fini del presente regolamento, non possono essere invocate le disposizioni di cui all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (7).

Articolo 13

1.   In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (8), l’importo della cauzione relativa ai certificati di esportazione è pari a 23 EUR/t.

2.   La prova che la fecoleria ha soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, è fornita all’organismo competente dello Stato membro di produzione anteriormente al 1o aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecola è stata prodotta.

3.   Detta prova viene fornita tramite la presentazione:

a)

di un titolo d’esportazione rilasciato alla fecoleria di cui trattasi dall’autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 2, recante una delle diciture elencate nell’allegato I, in deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 388/2009 della Commissione (9);

b)

dei documenti di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (10), necessari per lo svincolo della cauzione;

c)

di una dichiarazione della fecoleria che attesti di aver prodotto la fecola.

4.   Se la fecola non trasformata prodotta da una fecoleria è immagazzinata ai fini dell’esportazione in un silo, magazzino o serbatoio situato fuori dello stabilimento del fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, e in cui siano immagazzinate anche altre fecole non trasformate prodotte da altre fecolerie o dalla stessa fecoleria, senza possibilità di distinguerne l’identità fisica, la totalità dei prodotti immagazzinati deve essere sottoposta ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale fino all’accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere da detta accettazione.

Nel caso di cui al primo comma, se la fecola esce dal magazzino prima dell’accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l’immagazzinamento ne forniscono la prova.

Se la fecola esce dal magazzino dopo l’accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le autorità doganali dello Stato membro in cui ha avuto luogo l’immagazzinamento forniscono una prova ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008.

La prova di cui al secondo e terzo comma attesta l’uscita dal magazzino del prodotto in questione o del corrispondente quantitativo di sostituzione ai sensi del primo comma.

Articolo 14

1.   Per i quantitativi che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, sono considerati come smerciati sul mercato interno, nel caso di fecola non trasformata o qualsiasi prodotto derivato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 388/2009 della Commissione o rientrante nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (11), lo Stato membro interessato riscuote un importo forfettario calcolato per tonnellata di fecola non trasformata ed equivalente alla tariffa doganale comune applicabile per tonnellata di fecola di cui al codice NC 1108 13 00 nel corso della campagna di commercializzazione durante la quale la fecola o il prodotto derivato sono stati prodotti, più una maggiorazione pari al 10 %.

2.   Anteriormente al 1o maggio successivo alla data del 1o gennaio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato comunica l’importo totale da pagare alle fecolerie interessate.

Detto importo totale è versato dalle fecolerie entro il 20 maggio dello stesso anno.

Articolo 15

1.   In caso di fusione di fecolerie, lo Stato membro assegna all’impresa risultante dalla fusione una sottoquota pari alla somma delle sottoquote assegnate, prima della fusione, alle fecolerie partecipanti alla fusione.

In caso di trasferimento di proprietà di una fecoleria, lo Stato membro assegna alla fecoleria cessionaria, per la produzione di fecola, la sottoquota della fecoleria ceduta. Qualora vi siano più fecolerie cessionarie, l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di fecola assorbiti da ciascuna di esse.

In caso di trasferimento di proprietà di uno stabilimento produttore di fecola, lo Stato membro diminuisce la sottoquota dell’azienda che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la sottoquota della fecoleria o delle fecolerie che acquistano lo stabilimento di cui trattasi, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

2.   In caso di cessazione di attività di una fecoleria o di uno o più stabilimenti di una fecoleria in circostanze diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, lo Stato membro assegna le sottoquote interessate da detta cessazione di attività ad una o più fecolerie.

3.   In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad una fecoleria, lo Stato membro diminuisce la sottoquota della fecoleria che dà in affitto lo stabilimento e attribuisce la parte detratta all’azienda che prende in affitto lo stabilimento per produrvi la fecola.

Se l’affitto termina prima della scadenza di cui all’articolo 1, lettera k), l’adeguamento della sottoquota effettuato a norma delle disposizioni del primo comma è revocato dallo Stato membro con effetto retroattivo al termine iniziale dell’affitto.

4.   Qualora, in seguito all’applicazione del paragrafo 1, primo comma, gli stabilimenti di una o più fecolerie che hanno partecipato alla fusione interrompano la produzione, mettendo pertanto a serio repentaglio la continuità della produzione di patate destinate alla fabbricazione di fecola nella zona che aveva precedentemente rifornito la o le imprese in questione, lo Stato membro può ordinare all’impresa risultante dalla fusione di restituire allo Stato stesso la sottoquota inizialmente assegnata all’impresa i cui impianti hanno da allora interrotto la produzione. Lo Stato membro può riassegnare qualsiasi sottoquota di cui al paragrafo 1, primo comma, a qualsivoglia fecoleria dedita alla fabbricazione di fecola nella zona interessata.

Articolo 16

Ove la cessazione dell’attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1o luglio e il 31 marzo dell’anno successivo, le misure di cui all’articolo 15 producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione in corso durante lo stesso periodo.

Ove la cessazione dell’attività della fecoleria o dello stabilimento, la fusione o il trasferimento di proprietà avvengano tra il 1o aprile e il 30 giugno dello stesso anno, le misure di cui all’articolo 15 producono i loro effetti nella campagna di commercializzazione successiva allo stesso periodo.

CAPO IV

COMUNICAZIONI

Articolo 17

Entro una data fissata dallo Stato membro interessato, le fecolerie comunicano alle autorità competenti:

i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato degli aiuti di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009;

i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato del premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 18

1.   Entro il 30 giugno di ogni campagna, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009; qualora siano state utilizzate patate coltivate in altri Stati membri, i quantitativi devono essere ripartiti per Stato membro d’origine;

b)

i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c)

i quantitativi e le sottoquote per le fecolerie che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 84 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna in corso e le sottoquote disponibili per la campagna successiva;

d)

i quantitativi destinati all’esportazione per i quali non è versata alcuna restituzione conformemente all’articolo 84 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

e)

i quantitativi di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

f)

i quantitativi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Nei casi in cui si applica l’articolo 15, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni campagna, tutte le informazioni circostanziate ivi afferenti, unitamente agli elementi comprovanti il rispetto delle condizioni previste.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19

Il regolamento (CE) n. 2236/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2009.

Esso si applica alle campagne di commercializzazione 2009/10, 2010/11 e 2011/12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 30 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45.

(3)  Si veda l’allegato II.

(4)  GU L 30 del 31.10.2009, pag. 16.

(5)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(6)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 36.

(7)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(8)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(9)  GU L 118 del 13.5.2009, pag. 72.

(10)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(11)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO I

Diciture di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

:

In bulgaro

:

За износ без възстановяване в съответствие с член 84а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1234/2007

:

In spagnolo

:

Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 84 bis, apartado 4 del Reglamento (CE) no 1234/2007

:

In ceco

:

K vývozu bez náhrady podle článku 84a odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007

:

In danese

:

Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 84a, stk. 4 i forordning (EF) nr. 1234/2007

:

In tedesco

:

Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 84a Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007

:

In estone

:

Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 84a lõike 4 kohaselt

:

In greco

:

Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 84α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

:

In inglese

:

For export without refund under Article 84a(4) of Regulation (EC) No 1234/2007

:

In francese

:

À exporter sans restitution conformément à l'article 84 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007

:

In italiano

:

Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 84 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007

:

In lettone

:

Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 84.a panta 4. punktu

:

In lituano

:

Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 84a straipsnio 4 dalį

:

In ungherese

:

Visszatérítés nélkül exportálandó az 1234/2007/EK rendelet 84a cikke 4. bekezdése szerint

:

In maltese

:

Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skont l-Artikolu 84a (4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007

:

In olandese

:

Overeenkomstig artikel 84 bis, lid 4 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 zonder restitutie uit te voeren

:

In polacco

:

Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 84a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007

:

In portoghese

:

A exportar sem restituição em conformidade com o n.o 4 do artigo 84.o-A do Regulamento (CE) n.o 1234/2007

:

In rumeno

:

Pentru export fără restituire conform articolului 84a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

:

In slovacco

:

Na vývoz bez náhrady podľa článku 84a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007

:

In sloveno

:

Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 84a (4) Uredbe (ES) št. 1234/2007

:

In finlandese

:

Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 84a artiklan 4 kohdan mukaisesti

:

In svedese

:

För export utan exportbidrag enligt artikel 84a.4 i förordning (EG) nr 1234/2007


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue successive modifiche

Regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione

(GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45)

 

Regolamento (CE) n. 1950/2005 della Commissione

(GU L 312 del 24.12.2003, pag. 45)

limitatamente all’articolo 9 e all’allegato VIII

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione

(GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11)

limitatamente all’articolo 13

Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione

(GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52)

limitatamente all’articolo 25

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione

(GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1)

limitatamente all’articolo 14 e all’allegato X


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2236/2003

Presente regolamento

Articoli da 1 a 9

Articoli da 1 a 9

Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 10, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 4, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 5, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 5, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 5, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 5, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 6

Articoli 12 e 13

Articoli 12 e 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22, primo comma

Articolo 20, primo comma

Articolo 22, secondo comma

Articolo 20, secondo comma

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

1.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India

(2009/501/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2002/648/CE (2), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (in appresso «l’accordo»).

(2)

Ai sensi dell’articolo 11, lettera b), dell’accordo, questo deve essere concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere rinnovato su accordo delle parti, previa valutazione da effettuarsi nel corso dell’ultimo anno di ciascun periodo successivo.

(3)

Nel corso della riunione del Comitato direttivo CE-India di cooperazione scientifica del 15 e 16 novembre 2006, le due parti hanno espresso il loro interesse a rinnovare l’accordo per altri cinque anni.

(4)

Il contenuto materiale dell’accordo rinnovato è identico al contenuto materiale dell’accordo scaduto il 14 ottobre 2007. Le parti ritengono che un rinnovo in tempi rapidi dell’accordo sarebbe nel loro reciproco interesse.

(5)

L’accordo si fonda sui principi di partenariato per vantaggi reciproci ed equilibrati, reciprocità, scambio tempestivo delle informazioni e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

(6)

L’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo (3), firmato il 20 dicembre 1993, prevede che le parti contraenti si impegnino a stabilire adeguate procedure per agevolare, nella misura del possibile, la partecipazione dei rispettivi scienziati e centri di ricerca alla cooperazione scientifica e tecnologica.

(7)

La cooperazione scientifica e tecnologica rientra altresì nel novero dei settori contemplati dal piano d’azione congiunto nell’ambito del partenariato strategico UE-India, del 7 settembre 2005, che mira, fra l’altro, ad accrescere la mobilità e gli scambi di ricercatori tra l’India e l’Europa e l’accesso dei ricercatori di entrambe le parti all’altra parte.

(8)

Con decisione del 26 novembre 2007, il Consiglio ha autorizzato la firma dell’accordo di rinnovo dell’accordo («l’accordo rinnovato») a nome della Comunità europea.

(9)

L’accordo rinnovato è stato firmato il 30 novembre 2007.

(10)

È opportuno approvare l’accordo rinnovato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo rinnovato è accluso alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica, a nome della Comunità, alla Repubblica dell’India l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo, in conformità dell’articolo 11, lettera a), dell’accordo rinnovato (4).

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


(1)  Parere dell’8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29.

(3)  GU L 223 del 27.8.1994, pag. 24.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo rinnovato sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della repubblica dell’India

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’INDIA, in appresso denominato «India»,

dall’altra,

in appresso denominati «le parti»,

CONSIDERATA l’importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che la Comunità e l’India perseguono obiettivi comuni di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che agevolando la cooperazione le parti possono trarre reciproci vantaggi;

OSSERVANDO che, nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra la Comunità e l’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo firmato il 20 dicembre 1993 vi è stata un’attiva cooperazione e uno scambio di informazioni in vari settori scientifici e tecnologici;

TENENDO CONTO delle conclusioni dell’ultimo vertice UE-India, svoltosi a Helsinki nell’ottobre 2006, secondo le quali i leader delle parti desideravano rinnovare nel 2007 l’accordo UE-India di cooperazione scientifica e tecnologica;

DESIDERANDO estendere la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l’applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo economico e sociale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

Le parti promuovono ed agevolano le attività di ricerca e sviluppo in cooperazione tra la Comunità e l’India in settori scientifici e tecnologici di interesse comune.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«attività di cooperazione», qualunque attività che le parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca comune;

b)

«informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni effettuate nel quadro del presente accordo e qualsiasi altro dato ritenuto necessario dai partecipanti alle attività di cooperazione e, eventualmente, dalle parti stesse;

c)

«proprietà intellettuale», la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

d)

«ricerca comune», i progetti di ricerca, sviluppo tecnologico o dimostrazione condotti con il sostegno finanziario di una o di entrambe le parti che comportino la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che dell’India e che siano designati per iscritto dalle parti o dagli agenti esecutivi come ricerche comuni. Se il finanziamento è erogato da una sola parte, la designazione spetta alla parte finanziatrice e ai partecipanti al progetto;

e)

«partecipante» o «ente di ricerca» qualsiasi persona, istituzione accademica, istituto di ricerca o altra entità giuridica o impresa avente sede nella Comunità o in India che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.

Articolo 3

Principi

La cooperazione si svolge in base ai seguenti principi:

a)

un partenariato che apporti vantaggi reciproci ed equilibrati;

b)

accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna parte;

c)

scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione,

d)

adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4

Settori di cooperazione

La cooperazione ai sensi del presente accordo può coprire tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, di seguito denominate «RST», che rientrano nel programma quadro ai sensi dell’articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea e tutte le analoghe attività di RST svolte in India nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici.

Il presente accordo non pregiudica la partecipazione dell’India in altre attività comunitarie.

Articolo 5

Forme di cooperazione

Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:

partecipazione di enti di ricerca indiani a progetti di RST previsti dal programma quadro e reciproca partecipazione di enti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti indiani intrapresi in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna delle parti,

progetti comuni di RST; i progetti comuni di RST sono attuati previa elaborazione ad opera dei partecipanti di un piano di gestione della tecnologia (concernente la diffusione e l’utilizzo delle conoscenze e i relativi diritti d’accesso), secondo quanto indicato nell’allegato del presente accordo,

la messa in comune di progetti di RST già attuati in conformità delle procedure previste dai programmi di RST di ciascuna parte,

visite e scambi di ricercatori ed esperti tecnici,

l’organizzazione in comune di seminari, conferenze, simposi e workshop di natura scientifica e la partecipazione di esperti a tali attività,

azioni concertate per la diffusione dei risultati e lo scambio di esperienze sui progetti comuni di RST che sono stati finanziati,

scambi e condivisione di attrezzature e materiali, compreso l’uso in comune di strutture di ricerca avanzate,

lo scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo,

qualsiasi altra forma raccomandata dal Comitato direttivo e ritenuta conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

Articolo 6

Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

a)

Il compito di coordinare e di agevolare le attività di cooperazione previste dal presente accordo spetta, per l’India, al ministero della Scienza e della Tecnologia (Dipartimento di scienza e tecnologia) e, per la Comunità, ai servizi della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agenti esecutivi.

b)

Gli agenti esecutivi istituiscono un Comitato direttivo per la cooperazione scientifica e tecnologica, in appresso denominato «Comitato direttivo», incaricato della gestione del presente accordo. Il Comitato è composto da un uguale numero di rappresentanti ufficiali per ciascuna parte, e da due co-presidenti nominati dalle parti; esso stabilisce il proprio regolamento interno.

c)

Nell’ambito delle sue funzioni il Comitato direttivo:

i)

promuove e controlla le varie attività di cooperazione di cui all’articolo 4 nonché le attività eventualmente intraprese nell’ambito di altre attività comunitarie non contemplate dal programma quadro, ma tali da incidere sulla cooperazione disciplinata dal presente accordo, migliorandola;

ii)

promuove lo sviluppo di progetti comuni di RST, da finanziare sulla base della ripartizione dei costi tra le parti, ricevuti a seguito della pubblicazione simultanea, a cura degli agenti esecutivi, dell’invito congiunto a presentare proposte. I progetti comuni sono selezionati da ciascuna parte secondo le proprie procedure, con eventuale partecipazione di esperti di entrambe le parti;

iii)

indica per l’anno successivo, ai sensi dell’articolo 5, primo e secondo trattino, tra i possibili settori di cooperazione nel campo della RST, i settori o sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;

iv)

ai sensi dell’articolo 5, terzo trattino, propone ai partecipanti di entrambe le parti la messa in comune dei progetti che possano essere reciprocamente vantaggiosi e complementari;

v)

formula raccomandazioni ai sensi dell’articolo 5, dal quarto all’ottavo trattino;

vi)

consiglia le parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati nel presente accordo;

vii)

vigila sul buon funzionamento e sull’attuazione del presente accordo, comprese le attività contemplatevi;

viii)

presenta ogni anno alle parti un rapporto sulla situazione, sui risultati e sull’efficacia della cooperazione intrapresa ai sensi del presente accordo. Il rapporto è trasmesso alla Commissione comune istituita dall’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l’India sulla compartecipazione e lo sviluppo.

d)

Il Comitato direttivo si riunisce, in linea di massima, una volta all’anno, preferibilmente prima della riunione della Commissione comune istituita dall’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l’India sulla compartecipazione e lo sviluppo, secondo un calendario concordato; le riunioni si svolgono alternatamente nella Comunità ed in India. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate riunioni straordinarie.

e)

Le decisioni del Comitato direttivo sono prese consensualmente. Per ogni riunione è redatto un verbale, che comprende l’elenco delle decisioni e i principali punti discussi. I verbali sono approvati dai due co-presidenti del Comitato direttivo.

f)

Ciascuna parte si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno dei propri partecipanti alle riunioni del Comitato direttivo. Gli altri costi relativi alle riunioni del Comitato direttivo sono a carico della parte ospitante.

Articolo 7

Finanziamenti

a)

Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi adeguati nonché alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna parte (compresa la normativa in materia di esenzione fiscale e doganale) e sono conformi alle politiche e ai programmi delle parti.

b)

I costi delle attività di cooperazione selezionate saranno ripartiti tra i partecipanti senza trasferimento di fondi da una parte all’altra.

c)

Un protocollo di attuazione specifica le procedure amministrative e finanziarie applicabili alle attività di cooperazione.

d)

Ai progetti di RST cui l’India partecipa, finanziati nell’ambito delle attività della Comunità non contemplate dal programma quadro, non si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c).

Articolo 8

Circolazione di personale e attrezzature

Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel proprio territorio, ciascuna parte prende tutte le misure ragionevoli e si adopera per agevolare l’ingresso, il soggiorno e l’uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature impegnate o impiegate nelle attività di cooperazione individuate dalle parti in base alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 9

Divulgazione e sfruttamento dei risultati

La diffusione e l’uso delle informazioni nonché la gestione, la ripartizione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca comune promossa in virtù del presente accordo, sono soggetti ai requisiti dell’allegato. L’allegato costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 10

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e dall’altra, al territorio dell’India. Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extratmosferico o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

Articolo 11

Entrata in vigore, denuncia dell’accordo e risoluzione delle controversie

a)

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all’altra per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

b)

Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato su accordo delle parti, previa valutazione da effettuarsi nel corso dell’ultimo anno del menzionato periodo.

c)

Le parti possono concordare modifiche al presente accordo. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui ciascuna parte ha notificato all’altra per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all’uopo previste.

d)

Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi. La cessazione del presente accordo alla scadenza o la sua denuncia lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi maturati in conformità delle disposizioni dell’allegato.

e)

Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Съставено в Ню Делхи на тридесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Nueva Delhi, el treinta de noviembre de dos mil siete.

V Dillí dne třicátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i New Delhi den tredivte november to tusind og syv.

Geschehen zu New Delhi am dreißigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kolmekümnendal päeval New Delhis.

Έγινε στo Nέο Δελχί, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at New Delhi on the thirtieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à New Delhi, le trente novembre deux mille sept.

Fatto a Nuova Delhi, addì trenta novembre duemilasette.

Ņūdeli, divtūkstoš septītā gada trīsdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio trisdešimtą dieną Naujajame Delyje.

Kelt Újdelhiben, a kétezer-hetedik év november harmincadik napján.

Magħmul fi New Delhi, fit-tletin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te New Delhi, de dertigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Nowym Delhi, dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Nova Delhi, em trinta de Novembro de dois mil e sete.

Întocmit la New Delhi, la treizeci noiembrie două mii șapte.

V Dillí tridsiateho novembra dvetisícsedem.

V New Delhiju, dne tridesetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty New Delhissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i New Delhi den trettionde november țjugohundrasju.

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské spolecenství

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos Bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Gћall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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За правителството на Република Индия

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

På vegne af regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

For the Government of the Republic of India

Pour le gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Republica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República Índia

Pentru Guvernul Republicii India

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indiens regering

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ALLEGATO

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell’accordo sono attribuiti secondo quanto stabilito nel presente allegato.

DOMANDA

Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi dell’accordo, salvo se diversamente convenuto tra le parti.

I.   Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1.

Ai fini del presente allegato «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all’articolo 2, lettera c) dell’accordo.

2.

Il presente allegato disciplina l’attribuzione dei diritti e degli interessi alle parti ed ai loro partecipanti. Ciascuna parte e i suoi partecipanti provvedono affinché l’altra parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica altrimenti e lascia impregiudicate la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l’uso delle informazioni, che saranno stabilite dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna parte.

3.

Le parti si attengono inoltre ai seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base all’accordo:

a)

protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti e/o i partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione, entro un termine ragionevole, di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell’ambito dell’accordo o delle modalità di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale diritto;

b)

sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle parti e dei loro partecipanti;

c)

trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell’altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti per ciò che concerne la titolarità, l’uso e la diffusione delle informazioni e la titolarità, la ripartizione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale;

d)

protezione delle informazioni commerciali riservate.

4.

I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan, TMP). Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti a una ricerca comune che definisce i rispettivi diritti ed obblighi, sia in relazione alla titolarità ed all’uso delle informazioni, inclusa la pubblicazione, sia in materia di diritti di proprietà intellettuale sorti nell’ambito della ricerca comune. Con riferimento alla proprietà intellettuale, in linea di massima il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l’altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di uso a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune, diritti ed obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia definisce inoltre il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati tangibili (deliverables). Il piano è elaborato secondo le normative vigenti in ciascuna delle parti tenendo conto delle finalità della ricerca comune, dei contributi, finanziari o di altro tipo, delle parti e dei partecipanti, dei vantaggi e svantaggi di un regime di licenze su base territoriale o settoriale, degli obblighi posti dalle leggi applicabili, della necessità di procedure di risoluzione delle controversie e di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. Il piano definisce altresì i diritti ed obblighi in materia di proprietà intellettuale in relazione alle ricerche condotte da ricercatori in visita (cioè ricercatori che non provengono né dalle parti né da organismi partecipanti). Il piano di gestione della tecnologia è approvato dal dipartimento o dal servizio competente ad erogare i fondi della parte finanziatrice della ricerca prima della conclusione dei singoli contratti di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e viene allegato ad essi.

5.

L’informazione o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca comune non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite secondo i principi stabiliti dal piano. Nell’eventualità di un disaccordo che non possa essere risolto tramite la procedura di composizione delle controversie concordata dalle parti, tale informazione o proprietà intellettuale spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca comune dalla quale è derivata. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tali informazioni o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

6.

In conformità della normativa applicabile, ciascuna parte garantisce che l’altra parte ed i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale ad essi attribuiti.

7.

Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui si applica l’accordo, ciascuna parte si adopera per assicurare che i diritti acquisiti ai sensi dell’accordo e i contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

i)

la diffusione e l’uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell’accordo; e

ii)

l’adozione e l’attuazione di norme internazionali.

8.

La denuncia o la scadenza dell’accordo lasciano impregiudicati i diritti o gli obblighi dei partecipanti in materia di proprietà intellettuale in relazione ai progetti approvati ed in corso in conformità del presente allegato.

II.   Opere oggetto di diritto d’autore e letteratura scientifica

Ai diritti d’autore spettanti alle parti o ai partecipanti si applica un trattamento conforme alle norme della Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971) e dell’accordo TRIPS. Fatto salvo quanto previsto nella sezione III, e tranne se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dalle parti o dai partecipanti. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1.

in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un suo organismo pubblico di riviste, articoli, saggi e libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell’accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione, l’adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.

2.

Le parti si adoperano affinché sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca comune svolta ai sensi del presente accordo e realizzate da editori indipendenti.

3.

Ogni riproduzione destinata al pubblico di un’opera tutelata da diritto d’autore prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori, salvo se un autore chieda di non essere citato. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle parti.

III.   Informazioni riservate

A.   Informazioni riservate di carattere documentale

1.

Ciascuna parte, o, se del caso, i suoi servizi o i suoi partecipanti, indica quanto prima e preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all’accordo, sulla base, tra l’altro, dei seguenti criteri:

a)

segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell’esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

b)

valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;

c)

protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza. Le parti e i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca comune condotta ai sensi dell’accordo siano riservate.

2.

Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad esempio mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni. La parte che riceva informazioni riservate ai sensi dell’accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3.

Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla parte ricevente a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze nonché ai dipartimenti e ai servizi autorizzati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.

4.

La parte ricevente può dare alle informazioni riservate ad essa fornite a norma dell’accordo una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo 3, previo consenso scritto della parte che ha fornito tali informazioni. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per tale più ampia divulgazione e ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi e regolamenti e dalle proprie politiche.

B.   Informazioni riservate di carattere non documentale

Alle informazioni riservate di carattere non documentale e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o l’esecuzione di progetti comuni, le parti ed i loro partecipanti applicano i principi previsti dal presente accordo per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate siano precedentemente stati informati per iscritto del carattere confidenziale delle informazioni da comunicare.

C.   Controllo

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l’osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l’obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate. Se una delle parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sull’obbligo di riservatezza contenute nelle sezioni A e B, o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire le linee di condotta da seguire.


1.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

relativa alla conclusione, a nome della Comunità, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda

(2009/502/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato con il governo della Nuova Zelanda, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.

(2)

Tale accordo è stato firmato il 16 luglio 2008 a Bruxelles, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3)

È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda («l’accordo») è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

La Commissione rappresenta la Comunità e ne adotta la posizione all’interno del comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica istituito dall’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo in merito alle modifiche tecniche dell’accordo, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del medesimo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica prevista all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


(1)  Parere espresso il 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda

LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso «la Comunità»),

e

IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA,

in appresso denominate «le parti»;

CONSIDERANDO che le parti stanno attualmente svolgendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che sono consapevoli della rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

PRESO ATTO della cooperazione e dello scambio di informazioni che sono stati intrapresi in una serie di settori scientifici e tecnologici in applicazione dell’accordo informale tra la Commissione delle Comunità europee e il governo della Nuova Zelanda in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, del 17 maggio 1991;

DESIDERANDO ampliare l’ambito della cooperazione scientifica e tecnologica in alcuni settori di interesse comune mediante la creazione di un partenariato fruttuoso avente fini pacifici e benefici reciproci;

RILEVANDO che tale cooperazione e l’applicazione dei relativi risultati contribuiranno allo sviluppo economico e sociale delle parti; nonché

DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale per l’attuazione delle attività di cooperazione globali che rafforzeranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente accordo s’intende per:

1)

«attività di cooperazione», le attività di cooperazione sia dirette che indirette;

2)

«attività di cooperazione dirette», le attività di cooperazione tra le parti o i loro agenti esecutivi, svolte nei settori della scienza e della tecnologia;

3)

«attività di cooperazione indirette», le attività di cooperazione, diverse dalle attività di cooperazione dirette, nei settori della scienza e della tecnologia svolte tra il governo della Nuova Zelanda o partecipanti della Nuova Zelanda, da una parte, e la Comunità o partecipanti della Comunità, dall’altra, mediante:

a)

la partecipazione del governo della Nuova Zelanda o di partecipanti della Nuova Zelanda al programma quadro comunitario di cui all’articolo 166 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso «il programma quadro»); nonché

b)

la partecipazione della Comunità o partecipanti della Comunità a programmi o progetti di ricerca neozelandesi nel campo della scienza e della tecnologia analoghi a quelli contemplati nel programma quadro.

4)

«proprietà intellettuale», la definizione che ne dà l’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967;

5)

«partecipante», qualsiasi persona fisica risiedente abitualmente in Nuova Zelanda o nella Comunità, o qualsiasi persona giuridica stabilita in Nuova Zelanda o nella Comunità, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, eccettuate le parti. Per chiarezza, le entità della Corona neozelandesi («Crown entities») sono considerate partecipanti e non rientrano nella definizione di «parte». Il Centro comune di ricerca della CE è nel contempo partecipante, ai fini della partecipazione ad attività di cooperazione indirette, e agente esecutivo, ai fini dello svolgimento di attività di cooperazione dirette.

Articolo 2

Finalità e principi

1.   Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione a fini pacifici, in conformità del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari delle due parti.

2.   Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

a)

contributi e vantaggi reciproci ed equi;

b)

reciproco accesso per i partecipanti ai programmi o ai progetti di ricerca condotti o finanziati dall’altra parte;

c)

scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

d)

promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle due parti; nonché

e)

protezione dei diritti di proprietà intellettuale in conformità dell’articolo 8.

Articolo 3

Attività di cooperazione

1.   Le attività di cooperazione dirette ai sensi del presente accordo possono consistere in:

a)

riunioni di vario tipo, comprese le riunioni di esperti, al fine di esaminare e scambiare informazioni su argomenti scientifici e tecnologici di natura generale o specifica, e di determinare i progetti e i programmi di ricerca e di sviluppo che possono essere effettuati in cooperazione;

b)

scambi di informazioni circa le attività, le politiche, le pratiche, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di ricerca e sviluppo;

c)

visite e scambi di scienziati, personale tecnico e altri esperti su argomenti generali o specifici; nonché

d)

altri tipi di attività nei settori della scienza e della tecnologia, tra cui l’attuazione di progetti e programmi in cooperazione, che possono essere decise dal comitato misto di cui all’articolo 6, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti.

2.   Ai fini delle attività di cooperazione indirette, ogni partecipante della Nuova Zelanda o della Comunità può prendere parte ai programmi o ai progetti di ricerca gestiti o finanziati dall’altra parte, con l’accordo degli altri partecipanti al programma o al progetto in questione e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti, nonché delle pertinenti norme di partecipazione a tali programmi o progetti.

3.   Nel quadro del presente accordo, qualora una parte concluda un contratto per un’attività di cooperazione indiretta con un partecipante dell’altra parte, quest’ultima si impegna a fornire, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria o utile alla prima parte per un’agevole attuazione di tale contratto.

4.   Il compito di coordinare e di favorire le attività di cooperazione svolte a titolo del presente accordo spetta, per la Nuova Zelanda, al ministero per la Ricerca, la scienza e la tecnologia o l’organismo che ne assuma successivamente le pertinenti funzioni e, per la Comunità, ai servizi della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agenti esecutivi.

Articolo 4

Modalità di esecuzione

1.   Se del caso, le attività di cooperazione possono avere luogo in base alle modalità di esecuzione stabilite tra le parti o tra la Commissione e le organizzazioni neozelandesi che finanziano i programmi o i progetti di ricerca a nome del governo della Nuova Zelanda. Tali modalità possono determinare:

a)

la natura e la durata della cooperazione in un settore specifico o per una finalità specifica;

b)

il trattamento della proprietà intellettuale generata dalla cooperazione, in conformità al presente accordo;

c)

ogni impegno di finanziamento applicabile;

d)

la ripartizione delle spese connesse alla cooperazione; nonché

e)

eventuali altri aspetti significativi.

2.   Le attività di cooperazione in corso alla data dell’entrata in vigore del presente accordo sono incorporate nel presente accordo a partire dalla suddetta data.

Articolo 5

Circolazione del personale e delle attrezzature

Ciascuna delle parti, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti e degli Stati membri dell’UE, agevola l’entrata e l’uscita dal proprio territorio di personale dei partecipanti impegnato nelle attività di cooperazione, nonché di materiali e attrezzature utilizzati nelle stesse.

Articolo 6

Comitato misto

1.   Per garantire l’efficace attuazione del presente accordo, gli agenti esecutivi istituiscono un comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica (in appresso denominato «il comitato misto»). Il comitato misto si compone di rappresentanti di ciascuna delle parti ed è copresieduto dai rappresentanti delle due parti.

2.   Il comitato misto si riunisce alternativamente in Nuova Zelanda e nella Comunità, almeno ogni due anni.

3.   Il comitato misto ha il compito di:

a)

scambiare idee e informazioni su questioni di politica scientifica e tecnologica;

b)

formulare raccomandazioni alle parti circa l’attuazione del presente accordo, il che comprende la definizione e la raccomandazione di aggiunte alle attività di cooperazione di cui all’articolo 3 e misure concrete per migliorare l’accesso reciproco previsto all’articolo 3, paragrafo 2;

c)

apportare all’accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie; nonché

d)

ad ogni riunione esaminare, presentando una relazione alle parti, i progressi, i risultati e l’efficacia delle attività di cooperazione, considerando anche l’accesso reciproco di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e i quel che ciascuna parte ha predisposto per i ricercatori in visita.

4.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Le decisioni sono adottate per consenso.

5.   Le spese di partecipazione dei rappresentanti alle riunioni del comitato misto, quali le spese di viaggio e di alloggio, sono a carico della parte a cui essi appartengono. Gli altri costi relativi alle riunioni suddette sono a carico della parte ospitante.

Articolo 7

Finanziamenti

1.   Ciascuna parte attua il presente accordo in funzione della disponibilità di finanziamenti adeguati e nell’osservanza delle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

2.   I costi delle attività di cooperazione sono sostenuti secondo quanto deciso dalle parti o dai partecipanti interessati.

3.   Se una delle parti prevede un aiuto finanziario per i partecipanti dell’altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell’altra parte sono esentati da tasse, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti nel momento in cui si effettuano tali sovvenzioni e contributi finanziari o di altra natura.

Articolo 8

Informazioni e diritti di proprietà intellettuale

1.   Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascuna delle parti attraverso i canali consueti e secondo le procedure generali della parte.

2.   Ciascuna delle parti garantisce che il trattamento dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale dei partecipanti alle attività di cooperazione indirette, come pure dei diritti e degli obblighi connessi derivanti da tale partecipazione, osservi le leggi e i regolamenti, nonché le convenzioni internazionali applicabili, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, e l’atto di Stoccolma, del 14 luglio 1967, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

3.   Ciascuna delle parti garantisce che i partecipanti alle attività di cooperazione indirette dell’altra parte beneficino dello stesso trattamento, per quanto concerne la proprietà intellettuale, accordato ai partecipanti della prima parte dalle norme di partecipazione ai singoli programmi o progetti di ricerca, nonché dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Articolo 9

Efficacia territoriale

Il presente accordo si applica:

a)

ai territori cui si applica il trattato istitutivo della Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite; nonché

b)

al territorio della Nuova Zelanda.

Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extraatmosferico o nel territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

Articolo 10

Altri accordi e composizione delle controversie

1.   Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi esistenti e/o futuri tra le parti o tra uno Stato membro della Comunità ed il governo della Nuova Zelanda.

2.   Tutte le questioni o le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

Articolo 11

Status dell’allegato

L’allegato del presente accordo costituisce un accordo informale non vincolante tra gli agenti esecutivi riguardo ai diritti di proprietà intellettuale e agli altri diritti di proprietà generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette.

Articolo 12

Modifica

Eccettuate le modifiche tecniche apportate dal comitato misto a titolo dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), il presente accordo può essere consensualmente modificato dalle parti mediante scambio di note diplomatiche. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, una modifica entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne per l’entrata in vigore della modifica sono state portate a termine.

Articolo 13

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine.

2.   Il presente accordo resta in vigore per un periodo iniziale di cinque anni. L’accordo resterà successivamente in vigore, salvo denuncia di una delle parti, fino al momento in cui una parte non notifichi all’altra, per iscritto, la sua intenzione di denunciarlo. In tal caso il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dal ricevimento della notifica.

3.   La denuncia del presente accordo lascia impregiudicate tutte le attività di cooperazione non portate a compimento al momento della denuncia del medesimo, nonché i diritti e gli obblighi specifici derivanti dall’attuazione dell’allegato del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all’uopo autorizzati, rispettivamente dalla Comunità europea e dal governo della Nuova Zelanda, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in duplice copia a Bruxelles, addì sedici luglio duemilaotto, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на шестнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciséis de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia szesnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de șaisprezece iulie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde juli tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapen

Image

Image

За правителството на Нова Зеландия

Por el Gobierno de Nueva Zelanda

Za vládu Nového Zélandu

På vegne af New Zealands regering

Für die Regierung Neuseelands

Uus-Meremaa valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας

For the Government of New Zealand

Pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande

Per il governo della Nuova Zelanda

Jaunzēlandes valdības vārdā

Naujosios Zelandijos Vyriausybės vardu

Új-Zéland kormánya részéről

Għall-Gvern ta’ New Zealand

Voor de regering van Nieuw-Zeeland

W imieniu rządu Noweij Zelandii

Pelo Governo da Nova Zelândia

Pentru Guvernul Noii Zeelande

Za vládu Nového Zélandu

Za vlado Nove Zelandije

Uuden-Seelannin hallituksen puolesta

För Nya Zeelands regering

Image

ALLEGATO

Accordo informale concernente i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette tra la Nuova Zelanda e la Comunità europea

Il ministero per la Ricerca, la scienza e la tecnologia e la Commissione delle Comunità europee («gli agenti esecutivi»), in conformità all’articolo 11 dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda («l’accordo») hanno convenuto quanto segue per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette (di cui all’articolo 1 dell’accordo) svolte nell’ambito dell’accordo.

1.

Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano ai diritti di proprietà intellettuale generati o introdotti dalle parti nel corso delle attività di cooperazione dirette:

a)

la parte che genera la proprietà intellettuale è proprietaria della stessa. Qualora la proprietà intellettuale venga generata congiuntamente e il ruolo rispettivo delle parti nei lavori non possa essere verificato, la proprietà intellettuale è di proprietà comune delle parti;

b)

salvo nei casi indicati al paragrafo 2, la parte che detiene o introduce la proprietà intellettuale concede all’altra parte i diritti di accesso necessari allo svolgimento di qualsiasi attività di cooperazione diretta. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito;

c)

salvo nei casi indicati al paragrafo 2, qualora la proprietà intellettuale sia di proprietà comune delle parti, ciascuna delle parti concede all’altra parte una licenza non esclusiva, irrevocabile e a titolo gratuito che consenta a quest’ultima di utilizzare e sfruttare tale proprietà intellettuale a propri fini.

2.

Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano ai diritti d’autore e ai diritti connessi delle parti generati o introdotti dalle parti nel corso delle attività di cooperazione dirette:

a)

in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati che siano frutto di attività di cooperazione o siano connesse ad esse, per mezzo di un supporto adeguato quale riviste, articoli, relazioni, libri, internet, incluse opere audiovisive e software, tale parte si impegna al massimo affinché l’altra parte ottenga una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi in cui è prevista la protezione del diritto di autore, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e divulgare al pubblico tali opere. La parte che pubblica, tuttavia, non ha alcun obbligo di ottenere tali licenze presso terzi il cui possesso di diritti di proprietà intellettuale su tali opere non le era noto al momento della prima pubblicazione;

b)

tutti gli esemplari destinati al pubblico di un’opera tutelata da diritto d’autore di cui alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a) recano i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Contengono inoltre una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

3.

Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi 1 e 2 sono forniti senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, in particolare della loro idoneità ad un fine determinato, della loro titolarità o dell’assenza di violazioni.

4.

Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano alle informazioni riservate delle parti:

a)

all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni necessarie per lo svolgimento di attività di cooperazione dirette, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare («informazioni riservate»);

b)

la parte che riceve le informazioni riservate può comunicare tali informazioni a proprie agenzie o a persone assunte tramite tali agenzie ai fini specifici dello svolgimento delle attività di cooperazione dirette. La parte che riceve dette informazioni impone l’obbligo di riservatezza per le medesime alle agenzie, ai loro dipendenti e a terzi, tra cui contraenti e subcontraenti;

c)

previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l’altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 4, lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Su richiesta, ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue leggi e dai suoi regolamenti;

d)

le informazioni fornite nel corso di seminari e riunioni, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato e l’uso di attrezzature nel quadro del presente accordo sono considerate riservate quando la parte che le fornisce le definisce tali, ai sensi del paragrafo 4, lettera a);

e)

se una delle parti si rende conto che non sarà in grado, o che potrà non essere in grado, di rispettare le restrizioni e le condizioni di divulgazione di cui al presente allegato, essa ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

5.

Il presente accordo informale può essere modificato con il consenso scritto di entrambi gli agenti esecutivi.

6.

Il presente accordo informale ha efficacia a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.


1.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/36


DECISIONE N. 3/2009 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE

del 5 giugno 2009

relativa al rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

(2009/503/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (1), riveduto dall’accordo (2) che modifica l’accordo di partenariato, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare l’articolo 2, paragrafo 7, dell’allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione n. 2/2008 del 7 marzo 2008, il comitato degli ambasciatori ACP-CE ha nominato i membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (tre membri UE e tre membri ACP) per un mandato di cinque anni, fatto salvo un riesame dopo un anno per i membri dell’UE e dopo due anni e mezzo per i membri ACP.

(2)

L’Unione europea ha manifestato l’intenzione di rinnovare i membri UE di tale Consiglio per la restante durata del mandato ed ha presentato i nomi dei tre nuovi candidati.

(3)

È pertanto necessario nominare i nuovi membri del consiglio di amministrazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese, in sostituzione del sig. Jens Peter BREITENGROSS, del sig. Philippe GAUTIER e del sig. Sean MAGEE:

sig. Bayo AKINDEINDE, sig. Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI e sig.ra Vera VENCLIKOVA.

Articolo 2

Per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 6 marzo 2013 il consiglio di amministrazione del CSI è pertanto composto nel modo seguente:

sig. Ibrahim IDDI ANGO

sig. Adrien SIBOMANA

sig.ra Valerie Patricia VEIRA

sig. Bayo AKINDEINDE

sig. Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

sig.ra Vera VENCLIKOVA.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 2009.

Per il comitato degli ambasciatori ACP-CE

Il presidente

Joseph MA’AHANUA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.


Commissione

1.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2009

recante modifica della decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità

[notificata con il numero C(2009) 4072]

(2009/504/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, terzo comma e l’articolo 17, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo delle risorse proprie delle Comunità, di cui all’articolo 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/245/CE, Euratom della Commissione (3) ha definito i modelli d’estratti della contabilità degli Stati membri relativa alle risorse proprie che devono essere trasmessi alla Commissione.

(2)

A seguito del recepimento nel diritto comunitario degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round, non vi è più alcuna differenza sostanziale tra prelievi agricoli e dazi doganali. Inoltre, la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio non comporta tale distinzione. Di conseguenza, è opportuno eliminare la distinzione nei modelli contenuti negli allegati I e III della decisione 97/245/CE, Euratom.

(3)

Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), ha inoltre istituito una tassa sulla produzione che concorre a finanziare le spese nonché un prelievo sull’eccedenza teso a prevenire l’accumulo di quantitativi in eccesso. Sono inoltre previsti, a determinate condizioni, determinati prelievi unici sulle quote supplementari di zucchero e sulle quote aggiuntive di isoglucosio. Poiché tali contributi costituiscono risorse proprie, occorre adeguare in conformità i modelli contenuti negli allegati I e III della decisione 97/245/CE, Euratom.

(4)

È inoltre opportuno valorizzare l’esperienza acquisita nella trasmissione, da parte degli Stati membri, degli estratti della contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 e migliorare la presentazione dei formulari predisposti conformemente ai modelli contenuti negli allegati I e III della decisione 97/245/CE, Euratom.

(5)

La decisione 97/245/CE, Euratom fissa le modalità di trasmissione delle informazioni e stabilisce un modello per la comunicazione, da effettuarsi nell’ambito della relazione annuale, dei casi d’irrecuperablità di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(6)

Data l’esperienza acquisita nella trasmissione delle informazioni pertinenti, occorre provvedere affinché vengano trasmessi alla Commissione tutti gli elementi necessari per l’esame completo dei casi d’irrecuperablità segnalati dagli Stati membri.

(7)

I sistemi per la trasmissione delle relazioni e per la gestione efficace delle informazioni devono essere adeguati all’aumento del numero dei casi d’irrecuperabilità, mediante l’introduzione di un nuovo sistema informatico di gestione e informazione elettronica di cui gli Stati membri dovranno valersi per comunicare elettronicamente i casi in cui gli importi si considerano o sono dichiarati irrecuperabli.

(8)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio (5) ha introdotto nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 una distinzione chiara tra la comunicazione dei casi in cui i crediti sono dichiarati o considerati irrecuperabili, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, e le relazioni annuali di cui all’articolo 17, paragrafo 5, dello stesso regolamento. È pertanto opportuno sostituire il modello per tali relazioni annuali e definire un diverso modello per detta comunicazione.

(9)

Occorre inoltre prevedere adeguati termini d’attuazione per la trasmissione degli estratti modificati.

(10)

La decisione 97/245/CE, Euratom deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/245/CE, Euratom è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, i termini «all’articolo 6, paragrafi 3, lettera a) e 3 lettera b), del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89» sono sostituiti da «all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (6).

2)

all’articolo 2, paragrafo 1, i termini «all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89» sono sostituiti da «all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri redigono la relazione annuale di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 secondo il modello di cui all’allegato VI.

2.   Gli Stati membri trasmettono per via elettronica la comunicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, utilizzando il sistema di gestione ed informazione elettronica.

3.   Le comunicazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, terzo comma sono redatte secondo il modello di cui all’allegato VII.»;

4)

l’allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I della presente decisione;

5)

l’allegato III è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II della presente decisione;

6)

l’allegato VI è sostituito dal testo contenuto nell’allegato III della presente decisione;

7)

è aggiunto l’allegato VII contenuto nell’allegato IV della presente decisione.

Articolo 2

L’estratto mensile e l’estratto trimestrale, compilati secondo i modelli contenuti negli allegati I e III della decisione 97/245/CE, Euratom come modificata dalla presente decisione, sono trasmessi per la prima volta rispettivamente in riferimento al mese di giugno del 2009 e al secondo trimestre del 2009.

Articolo 3

Il sistema di gestione e informazione elettronica e il modello di cui rispettivamente all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della decisione 97/245/CE, Euratom, come modificata dalla presente decisione, devono essere usati a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione agli Stati membri.

Fino a tale comunicazione gli Stati membri usano il modello di cui all’allegato VI della decisione 97/245/CE, Euratom, come modificata dalla decisione 2002/235/CE, Euratom (7).

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2009.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(3)  GU L 97 del 12.4.1997, pag. 12.

(4)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(5)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.

(6)  GU L 130, del 31.5.2000, pag. 1.»;

(7)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 61.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

CONTABILITÀ “A” DELLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Estratto dei dati accertati  (1)

Stato membro:

mese/anno:

(in moneta nazionale)

NATURA DELLA RISORSA

Riferimento Stato membro

(facoltativo)

Accertamenti del mese (2)

(1)

Importi della contabilità separata recuperati

(2)

Rettifiche di accertamenti precedenti (3)

Importi lordi

(5) = (1) + (2) + (3) – (4)

Importi netti

(6)

+

(3)

(4)

1210

Dazi doganali meno dazi compensativi e antidumping

 

 

 

 

 

 

 

1230

Dazi compensativi e antidumping sui prodotti

 

 

 

 

 

 

 

1240

Dazi compensativi e antidumping sui servizi

 

 

 

 

 

 

 

12

DAZI DOGANALI

 

 

 

 

 

 

 

1100

Contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e per gli anni precedenti

 

 

 

 

 

 

 

1110

Contributi connessi all'ammasso di zucchero

 

 

 

 

 

 

 

1130

Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato, nonché a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione

 

 

 

 

 

 

 

1170

Tassa sulla produzione

 

 

 

 

 

 

 

1180

Prelievi unici sulle quote supplementari di zucchero e sulle quote aggiuntive di isoglucosio

 

 

 

 

 

 

 

1190

Prelievo di eccedenza

 

 

 

 

 

 

 

11

CONTRIBUTI ZUCCHERO

 

 

 

 

 

 

 

Totale 12 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

— 25 % spese di riscossione

— 10 % spese di riscossione (4)

 

 

 

Totale da versare alla CE

 

 


(1)  Compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frode e irregolarità individuati.»

(2)  Comprese le correzioni contabili.

(3)  Si tratta di rettifiche degli accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, le correzioni delle campagne di commercializzazione precedenti devono indicare a quale campagna si riferiscono.

(4)  L'aliquota di trattenuta del 10 % è applicabile agli importi che conformemente alle norme comunitarie avrebbero dovuto essere messi a disposizione prima del 28 febbraio 2001.


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

CONTABILITÀ SEPARATA DELLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE  (1)

Estratto dei tributi accertati non indicati nella contabilità “A”

Stato membro:

Trimestre/Anno:

(in moneta nazionale)

NATURA DELLA RISORSA

Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente

(1)

Dazi accertati titolo del trimestre in oggetto

(2)

Rettifica degli accertamenti (articolo 8) (2)

(3)

Importi che non possono essere messi a disposizione (articolo 17, paragrafo 2) (3)

(4)

Totale

(1 + 2 ± 3 – 4)

(5)

Recupero nel corso del trimestre (4)

(6)

Importi lordi da recuperare alla fine del trimestre in oggetto

(7) = (5) – (6)

1210

Dazi doganali meno dazi compensativi e antidumping

 

 

 

 

 

 

 

1230

Dazi compensativi e antidumping sui prodotti

 

 

 

 

 

 

 

1240

Dazi compensativi e antidumping sui servizi

 

 

 

 

 

 

 

12

DAZI DOGANALI

 

 

 

 

 

 

 

1100

Contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e per anni precedenti

 

 

 

 

 

 

 

1110

Contributi connessi all'ammasso di zucchero

 

 

 

 

 

 

 

1130

Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato nonché a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione

 

 

 

 

 

 

 

1170

Tassa sulla produzione

 

 

 

 

 

 

 

1180

Prelievi unici sulle quote supplementari di zucchero e sulle quote aggiuntive di isoglucosio

 

 

 

 

 

 

 

1190

Prelievo di eccedenza

 

 

 

 

 

 

 

11

CONTRIBUTI ZUCCHERO

 

 

 

 

 

 

 

Totale 12 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima degli accertamenti il cui recupero risulta improbabile (5)

 


(1)  Contabilità “B” a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frode e di irregolarità individuati.»

(2)  Per rettifica degli accertamenti si intendono le correzioni, compresi gli annullamenti dovuti a revisione dell'accertamento iniziale, intervenute a titolo dei trimestri precedenti. Sono per natura diverse da quelle riportate nella colonna (4).

(3)  Tutti i casi devono essere specificati nell'allegato III bis che va trasmesso contemporaneamente all'estratto trimestrale. Il totale della colonna (4) dev'essere identico a quello dell'allegato III bis.

(4)  L'importo totale di questa colonna deve coincidere con il totale degli importi comunicati nella colonna (2) dell'estratto della contabilità “A” per i tre mesi in oggetto.

(5)  Obbligatorio per l'estratto del quarto trimestre di ogni esercizio. Se la stima è zero dev'essere indicata la menzione “nulla”.


ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

RELAZIONE ANNUALE

di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000

20…

Stato membro: …

1.   Attività di controllo degli Stati membri

Controlli

Numero

Dichiarazioni doganali accettate (regimi doganali o destinazioni doganali interessati)

 

Dichiarazioni doganali controllate successivamente allo sdoganamento, regimi doganali o destinazioni doganali interessati (controlli a posteriori)

 

Personale totale dei servizi doganali a livello nazionale (1)

 

Personale totale addetto ai controlli a posteriori a livello nazionale

 

2.   Questioni di principio

Elenco degli aspetti più importanti in materia di accertamento, di contabilizzazione e di messa a disposizione di tributi, rilevati nell’applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, compresi quelli inerenti a casi di contenzioso.

(se necessario, continuare su una pagina da allegare alla relazione, recante un rimando al presente punto).»


(1)  Totale complessivo del personale del servizio doganale (espresso in agenti per anno).


ALLEGATO IV

«ALLEGATO VII

Comunicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000

Salvo indicazione contraria, occorre fornire tutte le informazioni richieste, se disponibili e pertinenti. Gli importi vanno indicati nella valuta in vigore nei singoli Stati membri al momento dell’invio della relazione.

1.   INFORMAZIONI GENERALI

Stato membro: …

Estremi della comunicazione: …

(codice dello Stato membro/esercizio di riferimento/numero d’ordine dell’esercizio di riferimento)

Riferimento a schede con informazioni attinenti inviate in precedenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000: …

Ragioni del mancato riferimento alle schede informative di cui sopra: …

Caso relativo a un controllo effettuato dalla Comunità (sì/no)

Riferimento al relativo controllo effettuato dalla Comunità: …

Importo totale irrecuperabile: …

Autorità che ha dichiarato irrecuperabile l’importo o ha accertato che l’importo è considerato irrecuperabile: …

Estremi della decisione amministrativa nazionale relativa all’irrecuperabilità:…

(Si veda la seconda colonna dell’allegato III bis della decisione 97/245/CE modificata dalla decisione 2006/246/CE, Euratom, della Commissione) (1))

Data della decisione amministrativa relativa all’irrecuperabilità: …

Data in cui l’importo è stato considerato irrecuperabile: …

2.   NASCITA DELL’OBBLIGAZIONE

Data alla quale o periodo nel corso del quale l’obbligazione è insorta: …

Base giuridica per la nascita dell’obbligazione: …

[Le basi giuridiche antecedenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) devono essere indicate facendo riferimento al corrispondente numero di articolo del regolamento stesso]

Posizione doganale: …

(Regime doganale prevalente, situazione delle merci o destinazione doganale approvata al momento dell’insorgere dell’obbligazione doganale)

Altre informazioni da fornire in caso di regime di transito: …

Data/e di accettazione della dichiarazione di transito: …

Stato/i membro/i di partenza o di ingresso nel mercato comunitario (codice ISO): …

Stato/i membro/i di destinazione o di uscita dal mercato comunitario (codice ISO): …

Numero del carnet TIR: …

Tipo di controllo per l’accertamento del diritto: …

Controlli non attinenti all’accettazione della dichiarazione doganale: …

Controlli effettuati all’atto dello sdoganamento, fra cui il prelievo di campioni: …

Controlli effettuati successivamente allo sdoganamento ma prima dell’appuramento del regime doganale: …

Controlli effettuati dopo l’appuramento del regime doganale per le merci in oggetto: …

Controlli effettuati dopo lo sdoganamento e l’immissione in libera pratica: …

Data/e di appuramento da comunicare qualora la posizione doganale implichi regimi sospensivi: …

Descrizione sommaria dei fatti che hanno portato all’accertamento del tributo: …

3.   MUTUA ASSISTENZA

Caso riguardante la mutua assistenza (MA) ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (3) che coinvolge i servizi della Commissione (sì/no)

Riferimento della comunicazione di MA: …

Data di ricevimento: …

Osservazioni (facoltative): …

4.   ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Ufficio di accertamento: …

Data di accertamento: …

Riferimento contabile dell’accertamento (facoltativo): …

Data di iscrizione nella contabilità B [articolo 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000]: …

Riferimento contabile della contabilità B (facoltativo): …

Importo totale accertato: …

Importo dei dazi doganali e diritti agricoli accertati, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping: …

Importo dei dazi compensativi e dei dazi antidumping accertati: …

Importo dei contributi nel settore dello zucchero e dell’isoglucosio accertati:…

Importo corrispondente di accise nazionali e IVA accertate (facoltativo): …

Importo totale della correzione (aggiunta/deduzione) operata dopo l’accertamento iniziale: …

Importo della correzione (aggiunta o deduzione) dei dazi doganali e diritti agricoli effettuata dopo l’accertamento iniziale, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping: …

Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei dazi compensativi e antidumping effettuata dopo l’accertamento iniziale: …

Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei contributi zucchero/isoglucosio effettuata dopo l’accertamento iniziale: …

Importo della correzione (aggiunta/deduzione) di accise e IVA nazionali effettuata dopo l’accertamento iniziale (facoltativo): …

Importo totale della garanzia: …

(È l’importo a copertura delle risorse proprie comunitarie ed eventualmente delle accise nazionali. Può essere uguale a 0 in caso di esonero o di mancata costituzione di una garanzia)

Quota della garanzia da assegnare alle risorse proprie della Comunità: …

Tipo di garanzia (obbligatoria, facoltativa, non prevista): …

Tipo di garanzia obbligatoria: …

Ragioni per la mancata costituzione della garanzia richiesta: …

Importo della garanzia messo a disposizione della Comunità: …

Data di messa a disposizione dell’importo della garanzia: …

5.   PROCEDURA DI RECUPERO

(In caso di molteplici debitori per la stessa obbligazione, fornire le informazioni seguenti per ciascuno di essi:)

Debitore principale o debitore in solido: …

Data di notifica del debito: …

Data/e dei solleciti di pagamento: …

Accertamento soggetto alla procedura di ricorso ai sensi dell’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (sì/no)

Fasi raggiunte nella procedura di ricorso: …

Data della prima presentazione del ricorso: …

Data di notifica della decisione/sentenza definitiva: …

Osservazioni (facoltative): …

Sospensione dell’esecuzione ai sensi degli articoli 222 e 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell’articolo 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) (sì/no)

Costituzione di una garanzia per sospensione (sì/no)

Importo della garanzia per sospensione: …

Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per sospensione: …

(Specificare se è stato concesso o non concesso l’esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)

Facilitazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 229 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (nessuna richiesta/richiesta respinta/richiesta accettata)

Descrizione delle modalità di concessione delle facilitazioni di pagamento: …

Costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento (sì/no)

Importo della garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento: …

Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento: …

(Specificare se è stato concesso o non concesso l’esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)

Data dell’emissione del titolo esecutivo: …

Notifica del titolo esecutivo (sì/no)

Data di notifica del titolo esecutivo: …

Osservazioni sul titolo esecutivo (facoltative): …

Data del primo pagamento: …

Importo del primo pagamento: …

Data del pagamento a saldo: …

Importo del pagamento: …

Importo totale pagato: …

Data/e del pignoramento: …

Importo ottenuto tramite il pignoramento: …

Osservazioni sul pignoramento (facoltative): …

Data di avvio delle procedure di fallimento/liquidazione/insolvenza: …

Data di dichiarazione del credito nell’ambito della procedura: …

Data di chiusura delle procedure di fallimento/liquidazione/insolvenza: …

Importo di risorse proprie recuperate mediante la procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza: …

Assistenza reciproca prestata da altri Stati membri per il recupero [direttiva 2008/55/CE del Consiglio (5) o direttiva 76/308/CEE del Consiglio (6) (sì/no)

Estremi della procedura di assistenza reciproca al recupero: …

Stato membro adito: …

Data della domanda: …

Importo recuperato: …

Data della risposta: …

Osservazioni sulla risposta (segnatamente se lo Stato membro adito non ha dato seguito alla domanda): …

6.   RAGIONI PER LE QUALI È RISULTATO IMPOSSIBILE RECUPERARE L’IMPORTO RIMANENTE

(In questa sezione indicare con chiarezza, se del caso, tutte le misure esecutorie concrete prese e le ragioni per cui in caso di procedure di fallimento/liquidazione/insolvenza l’importo ricevuto non è stato sufficiente a ripagare il debito, in parte o per intero).

(Non occorre ripetere informazioni già fornite nei punti da 1 a 5).

7.   ALTRE INFORMAZIONI UTILI


(1)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 46.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(3)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

(6)  GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18


1.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2009

che modifica la decisione 2008/788/CE recante fissazione degli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012

[notificata con il numero C(2009) 5095]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2009/505/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/788/CE della Commissione (2) fissa gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012.

(2)

L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 378/2007 prevede che i tassi fissati all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3), ridotti di cinque punti percentuali, debbano essere detratti dal tasso di modulazione volontaria applicato dagli Stati membri. Di conseguenza, gli importi netti risultanti dalla modulazione volontaria devono essere ridotti.

(3)

Occorre pertanto modificare la decisione 2008/788/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione 2008/788/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012 sono i seguenti:

(in milioni di EUR)

2009

2010

2011

2012

32,8

29,0

25,0

21,0»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2010.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(2)  GU L 271 dell’11.10.2008, pag. 44.

(3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.


1.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2009

che designa alcuni membri del Comitato per i medicinali orfani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/506/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

vista la raccomandazione dell’Agenzia europea per i medicinali del 3 aprile 2009,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato di quattro membri del comitato per i medicinali orfani, qui di seguito denominato «il comitato», istituito in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 141/2000, è scaduto il 15 aprile 2009. Un membro del comitato, il cui mandato è scaduto, è stato designato dalla Commissione sulla base di una raccomandazione dell’Agenzia europea per i medicinali. Altri tre membri il cui mandato è scaduto sono stati designati dalla Commissione per rappresentare le associazioni di pazienti. Occorre quindi nominare quattro membri del comitato.

(2)

L’Agenzia europea per i medicinali ha raccomandato una persona per la nomina.

(3)

I membri del comitato sono designati per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o luglio 2009,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La persona il cui nome figura di seguito, è nominata membro del comitato per i medicinali orfani, qui di seguito denominato «il comitato», allo scopo di rappresentare le associazioni di pazienti per un mandato di tre anni, a decorrere dal 1o luglio 2009,

Sig.ra Lesley Claire GREENE.

2.   Le persone il cui nome figura di seguito, sono riconfermate nelle loro funzioni di membri del comitato al fine di rappresentare le associazioni di pazienti, per un mandato di tre anni, a decorrere dal 1o luglio 2009,

 

Sig.ra Birthe Byskov HOLM

 

Dr. Marie Pauline EVERS.

Articolo 2

Su raccomandazione dell’Agenzia europea per i medicinali, la persona, il cui nome figura di seguito, è riconfermata nelle sue funzioni di membro del comitato per un mandato di tre anni, a decorrere dal 1o luglio 2009,

Dr. David LYONS.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.


Rettifiche

1.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/48


Rettifica del regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 16 del 21 gennaio 2009 )

A pagina 4, nell’articolo 2 («Definizioni»):

anziché:

«b)

“glutine”, frazione proteica del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, nei confronti della quale alcune persone sono intolleranti, non solubile in acqua in soluzione di cloruro di sodio di 0,5 M;»,

leggi:

«b)

“glutine”, frazione proteica del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena o di varietà incrociate di detti cereali ovvero derivati di tale frazione proteica, nei cui confronti alcune persone risultano intolleranti, non solubile in acqua in soluzione di cloruro di sodio di 0,5 M;».