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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.169.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
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Sommario |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/478/CE |
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2009/479/CE |
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2009/480/CE |
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2009/481/CE |
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2009/482/CE |
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2009/483/CE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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30.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 2009
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/478/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (1) ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 (2) che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l’altro il trasferimento di Antigua e Barbuda dal primo al secondo elenco. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 dispone, inoltre, che le esenzioni sono d’applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda. |
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(2) |
Con decisione del 5 giugno 2008, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. |
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(3) |
I negoziati sull’accordo, avviati il 18 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008. |
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(4) |
È opportuno firmare l’accordo siglato il 19 novembre 2008 a Bruxelles e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
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(5) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l’accordo») è approvato a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome della Comunità.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (3), l’accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. POSPÍŠIL
(1) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(3) La data della firma dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,
e
ANTIGUA E BARBUDA,
in appresso insieme denominate «le parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l’altro l’iscrizione di sei paesi terzi, tra cui Antigua e Barbuda, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell’Unione europea (UE);
CONSIDERATO che l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato;
RICONOSCENDO che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano ad Antigua e Barbuda sono esentati dall’obbligo del visto per un periodo non superiore a sei mesi, laddove quelli di altri Stati membri sono soggetti al suddetto obbligo;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell’UE;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto comunitario o di diritto nazionale degli Stati membri e di Antigua e Barbuda per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini di Antigua e Barbuda che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
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a) |
«Stato membro» qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda; |
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b) |
«cittadino dell’Unione europea» qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a); |
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c) |
«cittadino di Antigua e Barbuda» chiunque possieda la cittadinanza di Antigua e Barbuda; |
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d) |
«spazio Schengen» lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Antigua e Barbuda senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Antigua e Barbuda titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da Antigua e Barbuda possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini di Antigua e Barbuda o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.
Per la suddetta categoria di persone, Antigua e Barbuda possono optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica fatte salve le normative delle parti contraenti relative alle condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Antigua e Barbuda si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Antigua e Barbuda.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio di Antigua e Barbuda per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.
2. I cittadini di Antigua e Barbuda possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.
I cittadini di Antigua e Barbuda possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per lo spazio Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Antigua e Barbuda e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e di rappresentanti di Antigua e Barbuda. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:
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a) |
controlla l’applicazione del presente accordo; |
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b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
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c) |
dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Antigua e Barbuda
Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Antigua e Barbuda, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore novanta giorni dopo la data della notifica.
6. Antigua e Barbuda possono sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. La Comunità può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il 28 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Антигуа и Барбуда
Por Antigua y Barbuda
Za Antiguu a Barbudu
For Antigua and Barbuda
Für Antigua und Barbuda
Antigua ja Barbuda nimel
Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
For Antigua and Barbuda
Pour Antigua-et-Barbuda
Per Antigua e Barbuda
Antigvas un Barbudas vārdā
Antigvos ir Barbudos vardu
Antigua és Barbuda részéről
Għal Antigwa u Barbuda
Voor Antigua en Barbuda
W imieniu Antigui i Barbudy
Por Antígua e Barbuda
Pentru Antigua și Barbuda
Za Antiguu a Barbudu
Za Antigvo in Barbudo
Antigua ja Barbudan puolesta
För Antigua och Barbuda
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Antigua e Barbuda, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO
Desiderose di garantire un’interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a scopo di lucro/un’attività retribuita in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:
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uomini d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
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— |
sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica, |
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— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e |
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— |
tirocinanti nell’ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI TRE MESI SU SEI A DECORRERE DALLA DATA DEL PRIMO INGRESSO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio di Antigua e Barbuda o nello spazio Schengen di cui all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi tre mesi su un periodo totale di sei mesi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e di Antigua e Barbuda, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
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30.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/9 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 2009
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/479/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (1) ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 (2) che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l’altro il trasferimento delle Barbados dal primo al secondo elenco. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 dispone, inoltre, che le esenzioni sono d’applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso tra la Comunità europea e le Barbados. |
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(2) |
Con decisione del 5 giugno 2008, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. |
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(3) |
I negoziati sull’accordo, avviati il 7 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008. |
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(4) |
È opportuno firmare l’accordo siglato il 12 novembre 2008 a Bruxelles e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
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(5) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l’accordo») è approvato a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome della Comunità.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (3), l’accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. POSPÍŠIL
(1) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(3) La data della firma dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,
e
LE BARBADOS,
in appresso insieme denominate «le parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l’altro l’iscrizione di sei paesi terzi, tra cui le Barbados, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell’Unione europea (UE);
CONSIDERATO che l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato;
RICONOSCENDO che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano alle Barbados sono esentati dall’obbligo del visto, anche se per periodi di durata diversa, che varia da ventotto giorni a sei mesi;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell’UE;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto comunitario o di diritto nazionale degli Stati membri e delle Barbados per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini delle Barbados che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
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a) |
«Stato membro» qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda; |
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b) |
«cittadino dell’Unione europea» qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a); |
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c) |
«cittadino delle Barbados» chiunque possieda la cittadinanza delle Barbados; |
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d) |
«spazio Schengen» lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio delle Barbados senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini delle Barbados titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato dalle Barbados possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini delle Barbados o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.
Per la suddetta categoria di persone, le Barbados possono optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica fatte salve le normative delle parti contraenti relative alle condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e le Barbados si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale delle Barbados.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio delle Barbados per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.
2. I cittadini delle Barbados possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.
I cittadini delle Barbados possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per lo spazio Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per le Barbados e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e di rappresentanti delle Barbados. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:
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a) |
controlla l’applicazione del presente accordo; |
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b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
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c) |
dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e le Barbados
Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e le Barbados, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore novanta giorni dopo la data della notifica.
6. Le Barbados possono sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. La Comunità può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il 28 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Барбадос
Por Barbados
Za Barbados
For Barbados
Für Barbados
Barbadose nimel
Για τα Μπαρμπάντος
For Barbados
Pour la Barbade
Per le Barbados
Barbadosas vārdā
Barbadoso vardu
Barbados részéről
Għal Barbados
Voor Barbados
W imieniu Barbadosu
Por Barbados
Pentru Barbados
Za Barbados
Za Barbados
Barbadosin puolesta
För Barbados
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Barbados, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO
Desiderose di garantire un’interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a scopo di lucro/un’attività retribuita in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:
|
— |
uomini d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
|
— |
sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica, |
|
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e |
|
— |
tirocinanti nell’ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI TRE MESI SU SEI A DECORRERE DALLA DATA DEL PRIMO INGRESSO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio delle Barbados o nello spazio Schengen di cui all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi tre mesi su un periodo totale di sei mesi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e delle Barbados, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
|
30.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 2009
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/480/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (1) ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 (2) che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l’altro il trasferimento della Repubblica di Mauritius («Mauritius») dal primo al secondo elenco. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 dispone, inoltre, che le esenzioni sono d’applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso tra la Comunità europea e Mauritius. |
|
(2) |
Con decisione del 5 giugno 2008, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. |
|
(3) |
I negoziati sull’accordo, avviati l’11 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008. |
|
(4) |
È opportuno firmare l’accordo siglato il 12 novembre 2008 a Bruxelles e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
|
(5) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l’accordo») è approvato a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome della Comunità.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (3), l’accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. POSPÍŠIL
(1) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(3) La data della firma dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», e
LA REPUBBLICA DI MAURITIUS, in appresso denominata «Mauritius»,
in appresso insieme denominate «le parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l’altro l’iscrizione di sei paesi terzi, tra cui Mauritius, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell’Unione europea (UE);
CONSIDERATO che l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato;
RICONOSCENDO che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano a Mauritius sono esentati dall’obbligo del visto per un periodo di sessanta giorni;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell’UE;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto comunitario o di diritto nazionale degli Stati membri e di Mauritius per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro;
TENENDO conto del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini di Mauritius che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
|
a) |
«Stato membro» qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda; |
|
b) |
«cittadino dell’Unione europea» qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a); |
|
c) |
«cittadino di Mauritius» chiunque possieda la cittadinanza di Mauritius; |
|
d) |
«spazio Schengen» lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Mauritius senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Mauritius titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da Mauritius possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini di Mauritius o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.
Per la suddetta categoria di persone, Mauritius può optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica fatte salve le normative delle parti contraenti relative alle condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Mauritius si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Mauritius.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio di Mauritius per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.
2. I cittadini di Mauritius possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.
I cittadini di Mauritius possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per lo spazio Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Mauritius e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e di rappresentanti di Mauritius. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:
|
a) |
controlla l’applicazione del presente accordo; |
|
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
|
c) |
dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Mauritius
Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Mauritius, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore novanta giorni dopo la data della notifica.
6. Mauritius può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. La Comunità può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il 28 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
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Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Република Мавриций
Por la República de Mauricio
Za Mauricijskou republiku
For Republikken Mauritius
Für die Republik Mauritius
Mauritiuse Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου
For the Republik of Mauritius
Pour la République de Maurice
Per la Repubblica di Mauritius
Maurīcijas Republikas vārdā
Mauricijaus Respublikos vardu
A Mauritiusi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Mawrizju
Voor de Republiek Mauritius
W imieniu Republiki Mauritiusu
Pela República da Maurícia
Pentru Republica Mauritius
Za Maurícijskú republiku
Za Republiko Mauritius
Mauritiuksen tasavallan puolesta
För Republiken Mauritius
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Mauritius, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO
Desiderose di garantire un’interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a scopo di lucro/ un’attività retribuita in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:
|
— |
uomini d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
|
— |
sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica, |
|
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e |
|
— |
tirocinanti nell’ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI TRE MESI SU SEI A DECORRERE DALLA DATA DEL PRIMO INGRESSO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio di Mauritius o nello spazio Schengen di cui all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi tre mesi su un periodo totale di sei mesi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e di Mauritius, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
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30.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 2009
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/481/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (1) ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 (2) che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l’altro il trasferimento del Commonwealth delle Bahamas («le Bahamas») dal primo al secondo elenco. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 dispone, inoltre, che le esenzioni sono d’applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso tra la Comunità europea e le Bahamas. |
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(2) |
Con decisione del 5 giugno 2008, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e le Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. |
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(3) |
I negoziati sull’accordo, avviati il 4 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008. |
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(4) |
È opportuno firmare l’accordo siglato il 19 novembre 2008 a Bruxelles e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
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(5) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l’accordo») è approvato a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome della Comunità.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (3), l’accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. POSPÍŠIL
(1) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(3) La data della firma dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,
e
IL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS, in appresso denominate «le Bahamas»,
in appresso insieme denominate «le parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l’altro l’iscrizione di sei paesi terzi, tra cui le Bahamas, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell’Unione europea (UE);
CONSIDERATO che l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato;
RICONOSCENDO che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano alle Bahamas sono esentati dall’obbligo del visto per un periodo della durata di tre o otto mesi, laddove quelli di altri Stati membri sono soggetti al suddetto obbligo;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell’UE;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto comunitario o di diritto nazionale degli Stati membri e delle Bahamas per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini delle Bahamas che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
|
a) |
«Stato membro» qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda; |
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b) |
«cittadino dell’Unione europea» qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a); |
|
c) |
«cittadino delle Bahamas» chiunque possieda la cittadinanza delle Bahamas; |
|
d) |
«spazio Schengen» lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio delle Bahamas senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini delle Bahamas titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato dalle Bahamas possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini delle Bahamas o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.
Per la suddetta categoria di persone, le Bahamas possono optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica fatte salve le normative delle parti contraenti relative alle condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e le Bahamas si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale delle Bahamas.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio delle Bahamas per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.
2. I cittadini delle Bahamas possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.
I cittadini delle Bahamas possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per lo spazio Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per le Bahamas e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e di rappresentanti delle Bahamas. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:
|
a) |
controlla l’applicazione del presente accordo; |
|
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
|
c) |
dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e le Bahamas
Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e le Bahamas, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore novanta giorni dopo la data della notifica.
6. Le Bahamas possono sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. La Comunità può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il 28 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Бахамската общност
Por la Commonwealth de Las Bahamas
Za Bahamské společenství
For Commonwealth of The Bahamas
Für das Commonwealth der Bahamas
Bahama Ühenduse nimel
Για την Κοινοπολιτεία των Νήσων Μπαχάμες
For the Commonwealth of The Bahamas
Pour le Commonwealth des Bahamas
Per il Commonwealth delle Bahamas
Bahamu Salu Sadraudzības vārdā
Bahamų Sandraugos vardu
A Bahamai Közösség részéről
Għall-Commonwealth tal-Bahamas
Voor het Gemenebest van de Bahama’s
W imieniu Wspólnoty Bahamów
Pela Comunidade das Baamas
Pentru Uniunea Bahamas
Za Bahamské spoločenstvo
Za Zvezo Bahami
Bahaman liittovaltion puolesta
För Samväldet Bahamas
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Bahamas, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO
Desiderose di garantire un’interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a scopo di lucro/un’attività retribuita in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:
|
— |
uomini d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
|
— |
sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica, |
|
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e |
|
— |
tirocinanti nell’ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI TRE MESI SU SEI A DECORRERE DALLA DATA DEL PRIMO INGRESSO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio delle Bahamas o nello spazio Schengen di cui all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi tre mesi su un periodo totale di sei mesi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e delle Bahamas, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
|
30.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 2009
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/482/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (1) ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 (2) che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l’altro il trasferimento della Repubblica delle Seychelles («le Seychelles») dal primo al secondo elenco. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 dispone, inoltre, che le esenzioni sono d’applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso tra la Comunità europea e le Seychelles. |
|
(2) |
Con decisione del 5 giugno 2008, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e le Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. |
|
(3) |
I negoziati sull’accordo, avviati il 9 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008. |
|
(4) |
È opportuno firmare l’accordo siglato il 12 novembre 2008 a Bruxelles e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
|
(5) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l’accordo») è approvato a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome della Comunità.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (3), l’accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. POSPÍŠIL
(1) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(3) La data della firma dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», e
LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, in appresso denominate «le Seychelles»,
in appresso insieme denominate «le parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l’altro l’iscrizione di sei paesi terzi, tra cui le Seychelles, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell’Unione europea (UE);
CONSIDERATO che l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato;
RICONOSCENDO che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano alle Seychelles sono esentati dall’obbligo del visto per un periodo di un mese, con possibile proroga fino a tre mesi;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell’UE;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto comunitario o di diritto nazionale degli Stati membri e delle Seychelles per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini delle Seychelles che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
|
a) |
«Stato membro» qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda; |
|
b) |
«cittadino dell’Unione europea» qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a); |
|
c) |
«cittadino delle Seychelles» chiunque possieda la cittadinanza delle Seychelles; |
|
d) |
«spazio Schengen» lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio delle Seychelles senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini delle Seychelles titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato dalle Seychelles possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini delle Seychelles o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.
Per la suddetta categoria di persone, le Seychelles possono optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica fatte salve le normative delle parti contraenti relative alle condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e le Seychelles si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale delle Seychelles.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio delle Seychelles per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.
2. I cittadini delle Seychelles possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.
I cittadini delle Seychelles possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per lo spazio Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per le Seychelles e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e di rappresentanti delle Seychelles. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:
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a) |
controlla l’applicazione del presente accordo; |
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b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
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c) |
dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e le Seychelles
Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e le Seychelles, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore novanta giorni dopo la data della notifica.
6. Le Seychelles possono sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. La Comunità può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il 28 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Република Сейшели
Por la República de Seychelles
Za Seychelskou republiku
For Republikken Seychellerne
Für die Republik Seychellen
Seišelli Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών
For the Republic of Seychelles
Pour la République des Seychelles
Per la Repubblica delle Seychelles
Seišela Salu Republikas vārdā
Seišelių Respublikos vardu
A Seychelle Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tas-Seychelles
Voor de Republiek der Seychellen
W imieniu Republiki Seszeli
Pela República das Seicheles
Pentru Republica Seychelles
Za Seychelskú republiku
Za Republiko Sejšeli
Seychellien tasavallan puolesta
För Republiken Seychellernas
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Seychelles, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO
Desiderose di garantire un’interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a scopo di lucro/un’attività retribuita in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:
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— |
uomini d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
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sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica, |
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giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e |
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tirocinanti nell’ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI TRE MESI SU SEI A DECORRERE DALLA DATA DEL PRIMO INGRESSO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio delle Seychelles o nello spazio Schengen di cui all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi tre mesi su un periodo totale di sei mesi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e delle Seychelles, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
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30.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/37 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 2009
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(2009/483/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (1) ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 (2) che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l’altro il trasferimento della Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis («Saint Christopher e Nevis») dal primo al secondo elenco. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 dispone, inoltre, che le esenzioni sono d’applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso tra la Comunità europea e Saint Christopher e Nevis. |
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(2) |
Con decisione del 5 giugno 2008, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e Saint Christopher e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. |
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(3) |
I negoziati sull’accordo, avviati il 15 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008. |
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(4) |
È opportuno firmare l’accordo siglato il 12 novembre 2008 a Bruxelles e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
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(5) |
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l’accordo») è approvato a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome della Comunità.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (3), l’accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. POSPÍŠIL
(1) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(3) La data della firma dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,
e
LA FEDERAZIONE DI SAINT CHRISTOPHER (SAINT KITTS) E NEVIS,
in appresso denominata «Saint Christopher e Nevis»,
in appresso insieme denominate «le parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l’altro l’iscrizione di sei paesi terzi, tra cui Saint Christopher e Nevis, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell’Unione europea (UE);
CONSIDERATO che l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato;
RICONOSCENDO che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano a Saint Christopher e Nevis sono esentati dall’obbligo del visto per un periodo non superiore a tre mesi, laddove quelli di altri Stati membri sono soggetti al suddetto obbligo;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell’UE;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto comunitario o di diritto nazionale degli Stati membri e di Saint Christopher e Nevis per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini di Saint Christopher e Nevis che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
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a) |
«Stato membro» qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda; |
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b) |
«cittadino dell’Unione europea» qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a); |
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c) |
«cittadino di Saint Christopher e Nevis» chiunque possieda la cittadinanza di Saint Christopher e Nevis; |
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d) |
«spazio Schengen» lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Saint Christopher e Nevis senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Saint Christopher e Nevis titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da Saint Christopher e Nevis possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini di Saint Christopher e Nevis o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.
Per la suddetta categoria di persone, Saint Christopher e Nevis può optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica fatte salve le normative delle parti contraenti relative alle condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Saint Christopher e Nevis si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Saint Christopher e Nevis.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio di Saint Christopher e Nevis per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.
2. I cittadini di Saint Christopher e Nevis possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.
I cittadini di Saint Christopher e Nevis possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per lo spazio Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Saint Christopher e Nevis e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e di rappresentanti di Saint Christopher e Nevis. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:
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a) |
controlla l’applicazione del presente accordo; |
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b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
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c) |
dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Saint Christopher e Nevis
Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Saint Christopher e Nevis, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore novanta giorni dopo la data della notifica.
6. Saint Christopher e Nevis può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. La Comunità può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il 28 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Федерация Сейнт Китс и Невис
Por la Federación de San Cristóbal y Nieves
Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis
For Føderationen Saint Kitts og Nevis
Für die Föderation St. Kitts und Nevis
Saint Kittsi ja Nevise föderatsioon nimel
Για την Ομοσπονδία του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις
For the Federation of Saint Kitts and Nevis
Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis
Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis
Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā
Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu
A Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről
Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis
Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis
W imieniu Federacij Saint Kitts i Nevis
Pela Federação de São Cristóvão e Nevis
Pentru Federația Saint Kitts și Nevis
Za Federáciu Svätý Krištof a Nevis
Za Federacijo Saint Kitts in Nevis
Saint Kitts ja Nevisin puolesta
För Saint Kitts och Nevis
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Saint Christopher e Nevis, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO
Desiderose di garantire un’interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a scopo di lucro/un’attività retribuita in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:
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uomini d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
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sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica, |
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giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e |
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tirocinanti nell’ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI TRE MESI SU SEI A DECORRERE DALLA DATA DEL PRIMO INGRESSO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio di Saint Christopher e Nevis o nello spazio Schengen di cui all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi tre mesi su un periodo totale di sei mesi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e di Saint Christopher e Nevis, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.