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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.167.ita |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 167 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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29.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 167/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 543/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2009
relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (2), e il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (3), sono stati più volte emendati. Vista l’attuale necessità di ulteriori emendamenti e semplificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, e in conformità del nuovo approccio finalizzato a semplificare la legislazione comunitaria e a migliorare la regolamentazione (4), sostituire tali atti con un atto unico. |
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(2) |
Le statistiche sui prodotti vegetali rivestono un’importanza fondamentale ai fini della gestione dei mercati comunitari. Si ritiene inoltre indispensabile che, accanto alle statistiche sui cereali e sugli altri seminativi attualmente disciplinate dalla legislazione comunitaria, siano incluse statistiche anche sugli ortaggi e sulle coltivazioni permanenti. |
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(3) |
Al fine di garantire un’appropriata gestione della politica agricola comune, è necessario che alla Commissione siano regolarmente trasmessi i dati sulle superfici, sulle rese e sulla produzione di prodotti vegetali. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola (5), prevede un programma di indagini comunitarie per la compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole fino al 2016. |
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(5) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (6), tutte le statistiche degli Stati membri trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, al fine di elaborare statistiche regionali comparabili, è opportuno definire le unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS. |
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(6) |
Per limitare l’onere che incombe agli Stati membri, le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa, salvo nel caso in cui nel frattempo siano emersi nuovi livelli regionali. Di conseguenza, è opportuno permettere che i dati statistici regionali relativi alla Germania e al Regno Unito siano forniti unicamente per le unità territoriali NUTS 1. |
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(7) |
Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare grazie al contributo del comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio del 31 luglio 1972 (7). |
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(8) |
Onde assicurare una transizione armoniosa dal regime applicabile a norma dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93, il presente regolamento dovrebbe concedere una deroga per un periodo non superiore a due anni agli Stati membri in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richiederebbe adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici. |
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(9) |
Le misure per la produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle superfici coltivate, sulle rese e sulla produzione di cereali e di altri prodotti diversi dai cereali negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(10) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (8), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza e costituisce il quadro di riferimento per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati di cui al presente regolamento, affinché le statistiche comunitarie non siano oggetto di divulgazione illecita o usi a fini non statistici al momento della loro produzione e diffusione. |
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(11) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). |
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(12) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare le tabelle di trasmissione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
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(13) |
Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (10), prevede l’obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni statistiche pertinenti definite nel contesto del programma statistico comunitario. Riconoscendo la necessità della produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla produzione e agricoltura biologica, è previsto che la Commissione adotterà misure appropriate, ivi inclusa la presentazione di una proposta legislativa, per affrontare adeguatamente tale questione. |
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(14) |
Il presente regolamento non pregiudica la compilazione volontaria da parte degli Stati membri delle statistiche sulle stime iniziali relative ai prodotti vegetali (Early Estimates for Crop Products — EECP). |
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(15) |
Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune in vista della produzione sistematica di statistiche comunitarie sull’utilizzazione dei terreni agricoli e sulle produzioni vegetali.
Articolo 2
Definizioni e chiarimenti
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«annata agraria»: l’anno civile in cui ha inizio la raccolta; |
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b) |
«superficie agricola utilizzata»: la superficie complessiva occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzata dalle aziende, indipendentemente dal sistema di conduzione o dal suo utilizzo come terra comune; |
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c) |
«superficie coltivata»: la superficie corrispondente alla superficie complessiva seminata ad esclusione, dopo la raccolta, delle aree sterili (ad esempio per catastrofi naturali); |
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d) |
«superficie destinata ad una coltivazione»: la superficie corrispondente alla superficie complessiva seminata per produrre una specifica coltura nel corso di un determinato anno; |
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e) |
«superficie in cui è stata effettuata la raccolta»: la parte della superficie destinata ad una coltivazione in cui si è proceduto alla raccolta. Essa può pertanto essere uguale o inferiore alla superficie destinata ad una coltivazione; |
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f) |
«superficie in produzione»: con riguardo alle coltivazioni permanenti, la superficie in cui potenzialmente si può procedere al raccolto nell’annata agraria di riferimento. Sono escluse tutte le superfici non produttive, come quelle occupate da nuovi impianti che non hanno ancora iniziato la fase produttiva; |
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g) |
«produzione raccolta»: la produzione comprensiva delle perdite all’interno dell’azienda e dei prodotti deteriorati, dei quantitativi consumati direttamente nell’azienda agricola e dei quantitativi commercializzati, espressi in unità di peso di prodotto base; |
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h) |
«resa»: la produzione raccolta rispetto alla superficie coltivata; |
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i) |
«coltivazioni in serre o sotto ripari (accessibili)»: le coltivazioni praticate in serre o sotto ripari fissi o mobili (di vetro o di plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Sono esclusi i fogli flessibili di materia plastica situati a piatto sul terreno, le coltivazioni in tunnel di plastica non accessibili all’uomo, sotto campane o cassoni portatili. Le superfici delle coltivazioni praticate temporaneamente in serra e temporaneamente all’aperto vengono rilevate esclusivamente tra le superfici sotto serra, a meno che il periodo di coltivazione in serra non sia di durata estremamente limitata; |
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j) |
«superficie principale» di un determinato appezzamento: la superficie utilizzata una sola volta nel corso di una determinata annata agraria che è inequivocabilmente definita da tale utilizzo. |
2. La «coltivazione successiva» fa riferimento alla coltivazione di una pianta su un appezzamento di terreno coltivabile utilizzato più di una volta nel corso di una determinata annata agraria ma sul quale si pratica ogni volta una sola coltivazione. Tale superficie è considerata come superficie coltivata per ciascuna coltura. I concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto.
La «coltivazione consociata» fa riferimento alla consociazione di coltivazioni che sono coltivate contemporaneamente su un appezzamento di terreno agricolo. La superficie coltivata è in questo caso distribuita tra le coltivazioni in proporzione al terreno sul quale esse sono coltivate. I concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto.
«Coltivazioni a duplice destinazione», ovvero coltivazioni aventi più di una destinazione, sono per convenzione considerate coltivazioni per il loro scopo primario e coltivazioni secondarie per i loro scopi accessori.
Articolo 3
Copertura
1. Ogni Stato membro compila statistiche sui prodotti agricoli elencati nell’allegato e prodotti sulla superficie agricola utilizzata all’interno del proprio territorio.
2. Le statistiche sono rappresentative almeno del 95 % delle seguenti superfici:
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a) |
superficie coltivata complessiva investita a seminativi (tabella 1); |
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b) |
superficie complessiva in cui è stata effettuata la raccolta investita a ortaggi, meloni e fragole (tabella 2); |
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c) |
superficie in produzione complessiva investita a coltivazioni permanenti (tabella 3); |
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d) |
superficie agricola utilizzata (tabella 4). |
3. Le variabili che presentano una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche, a condizione che lo Stato membro interessato specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e la soglia di diffusione trascurabile applicabile a ciascuna di tali coltivazioni entro la fine dell’anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.
Articolo 4
Cadenza e periodo di riferimento
Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati di cui all’allegato. Il periodo di riferimento è l’annata agraria. Il primo anno di riferimento è il 2010.
Articolo 5
Prescrizioni in materia di precisione
1. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione a fini statistici adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati della tabella 1 soddisfino le seguenti prescrizioni in materia di precisione: il coefficiente di variazione dei dati da fornire entro il 30 settembre dell’anno n + 1 non deve oltrepassare, a livello nazionale, il 3 % della superficie coltivata per ciascuno dei seguenti gruppi di coltivazioni principali: cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e compresi i miscugli di cereali e di legumi), piante da radice, piante industriali e piante raccolte allo stato verde.
2. Lo Stato membro che decida di utilizzare fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini statistiche garantisce che la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.
3. Lo Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.
Articolo 6
Trasmissione alla Commissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati elencati nell’allegato entro i termini specificati per ciascuna tabella.
2. Le tabelle di trasmissione di cui all’allegato possono essere adeguate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.
Articolo 7
Statistiche regionali
1. I dati relativi alle coltivazioni contrassegnate con la lettera «R» nell’allegato sono forniti per le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 quali definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente essi possono essere forniti per le unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito.
2. Le variabili che presentano una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche regionali, a condizione che lo Stato membro specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e la soglia di diffusione trascurabile applicabile a ciascuna di tali coltivazioni entro la fine dell’anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.
Articolo 8
Qualità statistica e relazione
1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di qualità:
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a) |
«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti; |
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b) |
«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti; |
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c) |
«tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto; |
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d) |
«puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data entro cui i dati avrebbero dovuto essere forniti); |
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e) |
«accessibilità»e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; |
|
f) |
«comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, e gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; |
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g) |
«coerenza»: la possibilità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi. |
2. Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 1o ottobre 2011, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi.
3. Avvalendosi dei parametri di qualità di cui al paragrafo 1, la relazione sulla qualità descrive:
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a) |
l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata; |
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b) |
il livello di precisione raggiunto per le indagini a campione di cui al presente regolamento; e |
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c) |
la qualità delle fonti diverse dalle indagini che sono state usate. |
4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire non oltre tre mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.
5. È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.
Articolo 9
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dall’articolo 1 della decisione 72/279/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
I termini stabiliti all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 10
Deroga
1. Nella misura in cui l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di un determinato Stato membro richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici, la Commissione può accordare, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, una deroga alla sua applicazione sino al 31 dicembre 2010 o sino al 31 dicembre 2011.
2. A tale scopo uno Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta debitamente motivata non oltre il 31 luglio 2009.
Articolo 11
Abrogazione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, i regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2010.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 12, secondo comma, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga conformemente all’articolo 10 continua ad applicare le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 per la durata della deroga.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 18 giugno 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
Š. FÜLE
(1) Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 giugno 2009.
(2) GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.
(3) GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1.
(4) Progetto interistituzionale — «Legiferare meglio» (GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1).
(5) GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.
(6) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
(7) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.
(8) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
ALLEGATO
Tabella 1
Seminativi
(n.c.a. = non classificati altrove)
PARTE A
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Superficie coltivata (in migliaia di ettari) |
Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) |
Resa (in centinaia di kg/ha) |
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Termini di trasmissione |
31 genn |
30 giu |
31 ago |
30 sett |
31 genn |
30 sett |
30 sett |
31 ott |
31 genn |
30 sett |
31 ago |
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anno n |
anno n |
anno n |
anno n |
anno n + 1 |
anno n + 1 |
anno n |
anno n |
anno n + 1 |
anno n + 1 |
anno n |
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SM sopra la soglia |
SM sopra la soglia |
SM sopra la soglia |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
SM sopra la soglia |
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Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) (*1) |
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X |
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Cereali (escluso il riso) (*1) |
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Frumento tenero e spelta (*1) |
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di cui: Frumento invernale (*1) |
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X |
X |
X |
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Frumento duro (*1) |
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R |
X |
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|
Segale e frumento segalato (*1) |
X |
X |
X |
X |
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Orzo (*1) |
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di cui: Orzo invernale (*1) |
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Avena (*1) |
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X |
X |
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Cereali misti diversi dal frumento segalato (*1) |
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— |
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X |
X |
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X |
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|
Granturco e misto di granturco (*1) |
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X |
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Sorgo (*1) |
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Triticale (*1) |
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X |
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Miglio, grano saraceno, scagliola (*1) |
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X |
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X |
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Riso (*1) |
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X |
X |
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di cui: |
Indica |
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— |
X |
X |
— |
— |
X |
X |
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Japonica |
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— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
X |
X |
— |
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PARTE B
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Superficie coltivata (in migliaia di ettari) |
Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) |
Resa (in centinaia di kg/ha) |
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Termini di trasmissione |
31 genn |
30 giu |
31 ago |
30 sett |
31 mar |
30 sett |
30 sett |
31 ott |
31 mar |
30 sett |
31 ago |
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anno n |
anno n |
anno n |
anno n |
anno n + 1 |
anno n + 1 |
anno n |
anno n |
anno n + 1 |
anno n + 1 |
anno n |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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|
SM sopra la soglia |
SM sopra la soglia |
SM sopra la soglia |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
Tutti gli SM |
SM sopra la soglia |
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Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) (*1) |
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X |
R |
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— |
X |
X |
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Piselli da foraggio (*1) |
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X |
X |
X |
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X |
X |
X |
X |
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Fave e favette (*1) |
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X |
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X |
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Lupini dolci (*1) |
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Altri legumi secchi n.c.a. |
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X |
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|
Piante da radice |
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X |
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Patate (incluse le patate primaticce e le patate da semina) |
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X |
X |
X |
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X |
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Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) |
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Altre piante da radice n.c.a. |
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Piante industriali |
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Colza e ravizzone (*1) |
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X |
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X |
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di cui: colza autunnale |
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X |
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X |
X |
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Semi di girasole (*1) |
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X |
R |
X |
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Semi di lino (lino da olio) (*1) |
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X |
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X |
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Soia (*1) |
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Semi di cotone (*1) |
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|
Altre piante da semi oleosi (*1) |
— |
— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Lino da fibra |
— |
— |
— |
— |
X |
R |
— |
— |
X |
X |
— |
|
Canapa |
— |
— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
X |
X |
— |
|
Cotone |
— |
— |
— |
— |
X |
R |
— |
— |
X |
X |
— |
|
Luppolo |
— |
— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
X |
X |
— |
|
Tabacco |
— |
— |
— |
— |
X |
R |
— |
— |
X |
R |
— |
|
Piante aromatiche, medicinali e da condimento |
— |
— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Colture energetiche n.c.a. |
— |
— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
X |
X |
— |
|
Piante raccolte allo stato verde |
— |
— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Piante annuali raccolte allo stato verde |
— |
— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
X |
X |
— |
|
di cui: Mais verde |
— |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Cereali raccolti allo stato verde |
— |
— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
X |
X |
— |
|
Leguminose |
— |
— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Prati e pascoli temporanei |
— |
— |
— |
— |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
— |
NB: Le stime per le colonne 1, 2, 3 e 11 sono obbligatorie per gli Stati membri con una produzione nazionale annua media negli ultimi tre anni superiore a:
3 000 000 tonnellate per il frumento tenero,
1 000 000 tonnellate per il frumento duro,
900 000 tonnellate per l’orzo,
100 000 tonnellate per la segale e il frumento segalato,
1 500 000 tonnellate per il granturco,
200 000 tonnellate per il triticale,
150 000 tonnellate per l’avena,
150 000 tonnellate per il sorgo,
150 000 tonnellate per il riso,
70 000 tonnellate per i piselli da foraggio,
50 000 tonnellate per le favette,
300 000 tonnellate per la colza,
200 000 tonnellate per il girasole,
60 000 tonnellate per la soia,
700 000 tonnellate per le patate,
2 500 000 tonnellate per le barbabietole da zucchero,
e 4 500 000 tonnellate per il mais verde.
Tabella 2
Ortaggi, meloni e fragole
|
|
Superficie in cui è stata effettuata la raccolta (in migliaia di ettari) |
Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) |
|
Termini di trasmissione |
31 mar anno n + 1 |
31 mar anno n + 1 |
|
|
1 |
2 |
|
Ortaggi, meloni e fragole |
X |
|
|
Brassicacee |
||
|
Cavolfiori e broccoli |
X |
X |
|
Cavolo cappuccio |
X |
X |
|
Ortaggi a foglia o stelo |
||
|
Sedano |
X |
X |
|
Porri |
X |
X |
|
Lattuga |
X |
X |
|
di cui: in serre o sotto ripari accessibili all’uomo (1) |
X |
|
|
Indivia |
X |
X |
|
Spinaci |
X |
X |
|
Asparagi |
X |
X |
|
Cicoria |
X |
X |
|
Carciofi |
X |
X |
|
Ortaggi coltivati per il frutto |
||
|
Pomodori |
X |
X |
|
di cui: Pomodori per il consumo fresco |
X |
X |
|
di cui: in serre o sotto ripari accessibili all’uomo (1) |
X |
|
|
Cetrioli |
X |
X |
|
di cui: in serre o sotto ripari accessibili all’uomo (1) |
X |
|
|
Cetriolini |
X |
X |
|
Meloni |
X |
X |
|
Cocomeri |
X |
X |
|
Melanzane |
X |
X |
|
Zucchine |
X |
X |
|
Peperoni e peperoncini |
X |
X |
|
di cui: in serre o sotto ripari accessibili all’uomo (1) |
X |
|
|
Radici, tuberi e bulbi |
||
|
Carote |
X |
X |
|
Aglio |
X |
X |
|
Cipolle |
X |
X |
|
Scalogni |
X |
X |
|
Sedano rapa |
X |
X |
|
Ravanelli |
X |
X |
|
Legumi |
X |
|
|
Piselli |
X |
X |
|
Fagioli |
X |
X |
|
Fragole |
X |
X |
|
di cui: in serre o sotto ripari accessibili all’uomo (1) |
X |
|
|
Funghi coltivati |
X |
X |
Tabella 3
Coltivazioni permanenti
|
|
Superficie in produzione (in migliaia di ettari) |
Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) |
||
|
Termini di trasmissione |
31 mar anno n + 1 |
31 mar anno n + 1 |
30 sett anno n + 1 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Coltivazioni permanenti |
X |
|
|
|
|
Frutta proveniente da zone temperate |
||||
|
Mele |
X |
X |
|
|
|
di cui: Mele per il consumo fresco |
|
X |
|
|
|
Pere |
X |
X |
|
|
|
Pesche |
X |
X |
|
|
|
Nettarine |
X |
X |
|
|
|
Albicocche |
X |
X |
|
|
|
Ciliegie |
X |
X |
|
|
|
di cui: Amarene |
X |
X |
|
|
|
Prugne |
X |
X |
|
|
|
Bacche |
||||
|
Ribes |
X |
X |
|
|
|
Lamponi |
X |
X |
|
|
|
Frutta a guscio (2) |
||||
|
Noci |
X |
X |
|
|
|
Nocciole |
X |
X |
|
|
|
Mandorle |
X |
X |
|
|
|
Castagne |
X |
X |
|
|
|
Frutta proveniente da zone subtropicali |
||||
|
Fichi |
X |
X |
|
|
|
Kiwi |
X |
X |
|
|
|
Avocado |
X |
X |
|
|
|
Banane |
X |
X |
|
|
|
Agrumi (2) |
X |
|
|
|
|
Pomeli e pompelmi |
X |
|
X |
|
|
Limoni e limette acide |
X |
|
X |
|
|
Arance |
X |
|
X |
|
|
Piccoli agrumi |
X |
|
X |
|
|
Satsuma |
X |
|
X |
|
|
Clementine |
X |
|
X |
|
|
Viti (2) |
X |
X |
|
|
|
Viti per la produzione di uva da vino |
X |
X |
|
|
|
di cui: |
Vini a denominazione di origine protetta |
X |
X |
|
|
Vini a indicazione geografica protetta |
X |
X |
|
|
|
Altri vini |
X |
X |
|
|
|
Viti per la produzione di uve da tavola |
X |
X |
|
|
|
Viti per la produzione di uva passa |
X |
X |
|
|
|
Olivi (2) |
||||
|
Olivi per la produzione di olive da tavola |
X |
X |
|
|
|
Olivi per la produzione di olio d’oliva |
X |
X |
|
|
Tabella 4
Utilizzazione agricola dei terreni
|
|
Superficie principale (in migliaia di ettari) |
|
|
Termine di trasmissione |
30 sett anno n + 1 |
|
|
Superficie agricola utilizzata |
R |
|
|
Seminativi |
R |
|
|
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) |
X |
|
|
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e compresi i miscugli di cereali e di legumi) |
X |
|
|
Patate (incluse le patate primaticce e le patate da semina) |
X |
|
|
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) |
X |
|
|
Piante industriali |
X |
|
|
Ortaggi freschi, meloni e fragole |
X |
|
|
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) |
X |
|
|
Piante raccolte allo stato verde |
X |
|
|
Altri seminativi |
X |
|
|
Terreni a riposo |
R |
|
|
Pascoli permanenti |
R |
|
|
Coltivazioni permanenti |
X |
|
|
di cui: |
Frutteti e piantagioni di bacche |
R |
|
Oliveti |
R |
|
|
Vigneti |
R |
|
|
Vivai |
X |
|
(*1) I dati relativi alla produzione di questi prodotti sono forniti in grado medio di umidità che ogni Stato membro comunica alla Commissione in gennaio/marzo dell’anno n + 1 (colonna 9).
(1) Stime obbligatorie per gli Stati membri con una superficie in cui è stata effettuata la raccolta pari o superiore a 500 ettari.
(2) Obbligatorio per gli Stati membri con una superficie in produzione nazionale pari o superiore a 500 ettari.
|
29.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 167/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 544/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all’interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
sentito il Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 717/2007 (3) fissa, in via eccezionale e temporanea, dei limiti per le tariffe applicabili da parte degli operatori mobili, sia all’ingrosso sia al dettaglio, per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali che si effettuano da e verso destinazioni all’interno della Comunità. Detto regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l’erogazione delle informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario. |
|
(2) |
Come previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 717/2007, la Commissione ha svolto un’analisi per valutare se gli obiettivi di tale regolamento fossero stati raggiunti ed esaminare l’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui SMS ed MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. Nella relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, contenuta nella comunicazione del 23 settembre 2008 sull’esito della verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE, la Commissione ha ritenuto conveniente estendere la validità del regolamento (CE) n. 717/2007 oltre il 30 giugno 2010. |
|
(3) |
La Commissione ha inoltre rilevato l’opportunità di ampliare l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 per includervi la fornitura di servizi di SMS e dati in roaming all’interno della Comunità. Le caratteristiche specifiche dei mercati del roaming internazionale, che hanno reso necessaria l’adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l’imposizione di obblighi agli operatori mobili relativamente alla fornitura di roaming vocale in tutta la Comunità, valgono anche per la fornitura di servizi di SMS e dati in roaming sul territorio comunitario. Come per i servizi di roaming vocale, i servizi di SMS e dati in roaming non sono acquistati separatamente a livello nazionale, ma fanno parte di pacchetti più ampi acquistati dal consumatore presso i fornitori del paese d’origine, il che limita il gioco della concorrenza. Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel territorio di loro competenza non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante, situati in altri Stati membri. |
|
(4) |
I problemi strutturali relativi ai servizi di roaming sarebbero più facilmente risolvibili in un vero mercato unico dei servizi di comunicazione mobile, mercato che oggi non è pienamente operante ma che dovrebbe rappresentare lo scopo ultimo di ogni quadro normativo. |
|
(5) |
Per questo motivo le autorità nazionali di regolamentazione, agendo nell’ambito del gruppo dei regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GRE), istituito con la decisione 2002/627/CE della Commissione (4), nella risposta alla consultazione pubblica sul riesame del regolamento (CE) n. 717/2007 hanno nuovamente chiesto alla Commissione di intervenire a livello comunitario in merito alla proroga della validità del regolamento e alla regolamentazione dei servizi di SMS e dati in roaming. |
|
(6) |
I dati relativi all’andamento delle tariffe per i servizi di roaming vocale nel territorio della Comunità dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, compresi in particolare i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati ogni trimestre tramite il GRE, non fanno prevedere che a partire dal giugno 2010, in assenza di misure di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso possa essere sostenibile. I dati indicano che le tariffe al dettaglio e all’ingrosso quasi non si discostano dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007, al di sotto dei quali la concorrenza è minima. |
|
(7) |
Vi sono rischi notevoli che nel giugno 2010, con il venire meno delle garanzie regolamentari applicate ai servizi di roaming vocale intracomunitari all’ingrosso e al dettaglio ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, in mancanza di pressione concorrenziale nel mercato del roaming vocale e dato l’interesse degli operatori mobili a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming intracomunitario all’ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono realisticamente i costi effettivi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007. Pertanto, è opportuno estendere la validità del regolamento (CE) n. 717/2007 di due anni oltre il 30 giugno 2010, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno continuando a far sì che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive rispetto a quelle competitive nazionali per i servizi di invio e ricezione di chiamate in roaming regolamentate e lasciando nel contempo tempo sufficiente per lo sviluppo della concorrenza. |
|
(8) |
Gli obblighi stabiliti nel presente regolamento non dovrebbero comportare distorsioni delle condizioni di concorrenza tra operatori mobili all’interno della Comunità, né introdurre alcun tipo di vantaggio concorrenziale, in particolare in funzione delle dimensioni, del tipo di traffico in roaming o del mercato interno del fornitore di servizi di roaming. |
|
(9) |
Occorre che i livelli delle tariffe medie massime all’ingrosso per le chiamate in roaming regolamentate fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007 continuino a diminuire durante il periodo di proroga del regolamento, riflettendo la diminuzione dei costi, comprese le riduzioni delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili regolamentate negli Stati membri, per garantire il buon funzionamento del mercato interno e continuare nel contempo a perseguire il duplice obiettivo di eliminare i prezzi eccessivi e di consentire agli operatori di competere e portare avanti l’innovazione. |
|
(10) |
Per incentivare e rafforzare durevolmente la concorrenza tra i diversi servizi di roaming, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione verifichino la presenza di discriminazioni tra operatori di grandi e piccole dimensioni, in particolare ai fini del calcolo delle tariffe all’ingrosso. |
|
(11) |
È opportuno anticipare la data nel 2009 in cui è applicato l’abbassamento dei limiti massimi di prezzo per le chiamate in roaming regolamentate all’ingrosso e al dettaglio dal 30 agosto al 1o luglio 2009, per garantire coerenza con l’introduzione degli obblighi relativi alle tariffe degli SMS regolamentati previsti dal presente regolamento. In questo modo gli utenti dei servizi di roaming vocale ed SMS potrebbero beneficiare delle nuove tariffe nel periodo di maggiore richiesta di questi servizi. |
|
(12) |
Ove i limiti tariffari non siano espressi in euro, i limiti tariffari iniziali applicabili e i loro valori rivisti dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta, applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alle date precisate nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successiva a tale data contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento. |
|
(13) |
Poiché il rispetto del limite tariffario all’ingrosso stabilito dal regolamento (CE) n. 717/2007 è misurato rispetto al prezzo medio all’ingrosso prevalente tra due operatori in un arco di dodici mesi, è opportuno chiarire che il periodo può essere più breve, ad esempio quando la data della prevista diminuzione del livello della tariffa media massima all’ingrosso è anteriore allo scadere del periodo di dodici mesi. |
|
(14) |
Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all’ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a sessanta secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all’ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra questi operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l’applicazione coerente dei limiti ai prezzi all’ingrosso introdotti dal regolamento (CE) n. 717/2007. Ciò comporta inoltre spese aggiuntive che, incidendo sui costi all’ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di roaming vocale al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori mobili applichino le tariffe per i servizi di roaming vocale regolamentato all’ingrosso secondo una fatturazione al secondo. |
|
(15) |
Occorre che durante il periodo di estensione del regolamento (CE) n. 717/2007 i livelli massimi dell’eurotariffa per le chiamate effettuate e ricevute continuino a diminuire, in maniera coerente con le diminuzioni previste per il periodo iniziale di applicazione del regolamento stesso, per riflettere la costante diminuzione delle tariffe mobili nazionali in generale e il persistente calo dei costi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate. In tal modo si garantisce la continuità degli effetti di tale regolamento. |
|
(16) |
Il presente regolamento dovrebbe aumentare lo scarto tra le tariffe massime all’ingrosso e al dettaglio per lasciare agli operatori un più ampio margine di competitività nei prezzi al dettaglio, creando così le condizioni più favorevoli per il formarsi di un mercato realmente competitivo. |
|
(17) |
Alcuni operatori sostengono costi all’ingrosso superiori ad altri per ragioni geografiche o di altro tipo, quali una topografia difficile, regioni a bassa densità demografica e forti afflussi turistici per periodi di tempo limitati. |
|
(18) |
Il GRE ha riscontrato che l’adozione di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di roaming al dettaglio ha causato l’aumento di una fattura tipo in eurotariffa del 24 % circa per le chiamate effettuate e del 19 % circa per le chiamate ricevute. Il GRE ha affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo occulto perché non sono trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, il GRE ha raccomandato di agire tempestivamente affrontando il problema delle diverse prassi di fatturazione dell’eurotariffa al dettaglio. |
|
(19) |
Sebbene il regolamento (CE) n. 717/2007, introducendo nella Comunità l’eurotariffa, abbia istituito un approccio comune per assicurare che ai clienti in roaming non siano imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, le diverse unità di fatturazione utilizzate dagli operatori mobili pregiudicano gravemente la sua applicazione uniforme. Ne consegue che, nonostante la natura comunitaria e transfrontaliera dei servizi di roaming intracomunitario, la fatturazione delle chiamate in roaming regolamentate avviene secondo modalità divergenti che distorcono le condizioni della concorrenza nel mercato unico. |
|
(20) |
È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell’eurotariffa al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato unico ed offrire attraverso la Comunità una protezione comune a tutti i consumatori dei servizi di roaming intracomunitario. |
|
(21) |
I fornitori di chiamate in roaming regolamentate al dettaglio dovrebbero pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa al secondo, con l’unica possibilità di fatturare un periodo iniziale minimo pari a non oltre trenta secondi per chiamata effettuata. In questo modo gli operatori copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è tuttavia giustificata la fatturazione di un periodo iniziale minimo per le chiamate in eurotariffa ricevute, poiché il costo effettivo all’ingrosso è fatturato al secondo ed eventuali costi di connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili. |
|
(22) |
Ai clienti non dovrebbero essere addebitati costi per la ricezione di messaggi vocali in una rete ospitante, dato che essi non hanno la possibilità di controllare la durata di tali messaggi. Ciò non dovrebbe però impedire l’applicabilità di altri addebiti per la messaggeria vocale, ad esempio l’addebito dei costi per l’ascolto di tali messaggi. |
|
(23) |
Per quanto riguarda i servizi di SMS in roaming, i dati di mercato raccolti dal GRE e dalla Commissione dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 mostrano che in tutta la Comunità le tariffe all’ingrosso per questi servizi sono rimaste ampiamente stabili e non sono in correlazione con i costi effettivi. Come per i servizi di roaming vocale, la pressione concorrenziale non sembra sufficiente a spingere gli operatori a ridurre le tariffe all’ingrosso. Anche le tariffe per i servizi di SMS in roaming al dettaglio sono rimaste ampiamente stabili, mostrando notevole variabilità e mantenendosi a livelli notevolmente più elevati rispetto ai servizi di SMS nazionali, senza chiare motivazioni. |
|
(24) |
Così come per il roaming vocale, vi è un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all’ingrosso non si ottengano automaticamente riduzioni delle tariffe per i clienti al dettaglio. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non fosse accompagnata da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso potrebbe compromettere la situazione di taluni operatori, in particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una compressione dei prezzi. |
|
(25) |
Inoltre, per via della particolare struttura del mercato del roaming e della sua natura transfrontaliera, il quadro normativo del 2002 non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti adeguati ad affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da cui derivano i prezzi elevati, all’ingrosso come al dettaglio, per i servizi di SMS in roaming. Questa situazione non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed occorre perciò modificarla. |
|
(26) |
Nella risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, il GRE ha affermato inoltre la necessità di una regolamentazione degli SMS in roaming, sia all’ingrosso sia al dettaglio, per conformare le tariffe ai costi ed avvicinarle ai prezzi nazionali. Il GRE ha concluso che converrebbe intervenire con misure analoghe a quelle adottate per il roaming vocale. In particolare, ha raccomandato di introdurre un tetto per la tariffa media all’ingrosso imposta da un operatore all’altro per gli SMS in roaming e di modificare gli obblighi relativi all’eurotariffa per includere un’offerta di SMS in roaming ad una tariffa non superiore al tetto massimo stabilito. |
|
(27) |
È perciò opportuno imporre obblighi relativi ai servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso affinché le tariffe all’ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, per proteggere gli interessi dei clienti in roaming. |
|
(28) |
Occorre che gli obblighi di regolamentazione entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per conformarsi adattando i prezzi e le offerte di servizi. |
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(29) |
L’approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming regolamentati all’ingrosso consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe medie massime all’ingrosso per ogni SMS inviato da una rete ospitante. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori mobili all’interno della Comunità per un periodo di tempo determinato. |
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(30) |
Il limite tariffario all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati dovrebbe comprendere tutti i costi sostenuti dal fornitore del servizio all’ingrosso, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli SMS in roaming sulla rete ospitante. Occorre pertanto proibire ai fornitori di servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso di introdurre tariffe separate per la terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare un’applicazione coerente delle misure previste dal presente regolamento. |
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(31) |
L’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe per gli SMS in roaming sul territorio comunitario al dettaglio è prevedere l’obbligo, per gli operatori mobili, di offrire ai clienti in roaming un’eurotariffa SMS che non superi un limite massimo prestabilito. L’eurotariffa SMS dovrebbe essere fissata ad un livello tale da garantire all’operatore un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura del servizio al dettaglio. |
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(32) |
Questo approccio regolamentare dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati rispecchino in maniera più adeguata i costi effettivi di fornitura del servizio rispetto al passato. L’eurotariffa SMS massima che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra gli operatori che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Questo approccio regolamentare non si dovrebbe applicare ai servizi di SMS a valore aggiunto. |
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(33) |
I clienti in roaming non dovrebbero essere tenuti a pagare costi aggiuntivi per la ricezione di un SMS o di un messaggio vocale in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all’invio di un SMS o di un messaggio vocale in roaming. |
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(34) |
È opportuno che l’eurotariffa SMS si applichi automaticamente ad ogni cliente in roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di SMS in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di SMS in roaming regolamentati. |
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(35) |
Per garantire la connettività da punto a punto e l’interoperabilità per i clienti in roaming dei servizi di SMS in roaming regolamentati, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero intervenire tempestivamente qualora un operatore di reti mobili terrestri stabilito in uno Stato membro lamentasse presso la propria autorità nazionale di regolamentazione il fatto che i propri abbonati non sono in grado di inviare o ricevere SMS in roaming regolamentati da o verso abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro in seguito al mancato accordo tra i due operatori interessati. Tale intervento dovrebbe avvenire in conformità delle disposizioni dell’articolo 5 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), e su basi coordinate, nonché in conformità delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 717/2007 e dell’articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (6). |
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(36) |
Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message Service) e si differenzia chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o messaggi di posta elettronica. Per garantire che non venga meno l’efficacia del regolamento e che gli obiettivi siano pienamente raggiunti, è necessario vietare modifiche ai parametri tecnici degli SMS in roaming che li differenzino dagli SMS nazionali. |
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(37) |
I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all’ingrosso per i servizi di dati in roaming imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d’origine dei clienti in roaming sembrano diminuire progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati. |
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(38) |
Continuano a destare preoccupazione i livelli elevati dei prezzi al dettaglio per i servizi di dati in roaming, che indicano come la concorrenza in questo settore non sia sufficiente. Tuttavia, a differenza di quanto accade per i servizi di roaming vocale ed SMS, nel mercato al dettaglio di dati in roaming vi è pressione concorrenziale perché i clienti in roaming, all’estero, possono accedere ai servizi di dati in maniera alternativa, ad esempio tramite i punti pubblici di accesso ad Internet senza fili che non richiedono di disporre di un numero di telefono. Sarebbe pertanto prematuro, in questa fase, regolamentare le tariffe al dettaglio. Inoltre, ogni collegamento in roaming a una rete dovrebbe avvenire col consenso dell’utente. Di conseguenza, non dovrebbe aver luogo nessuno download di dati in roaming, ivi incluso l’aggiornamento del software o il recupero di posta elettronica, senza il consenso o la richiesta preventivi dell’utente, a meno che quest’ultimo abbia indicato che non intende beneficiare di tale protezione. |
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(39) |
Il fornitore del paese d’origine non dovrebbe addebitare al cliente in roaming i servizi di dati in roaming regolamentati, a meno che e fino a quando detto cliente accetti l’erogazione del servizio in questione. |
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(40) |
È tuttavia opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per i servizi di dati in roaming, in particolare per eliminare il problema delle bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di sostituire o di costituire un’alternativa ai servizi di roaming, quali la tecnologia WiFi (wireless fidelity), i servizi Voice over Internet Protocol (VoIP) e Instant Messaging (messaggistica istantanea). È opportuno che i consumatori ricevano tali informazioni affinché possano compiere una scelta con cognizione di causa. |
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(41) |
In particolare, è opportuno che gli operatori mobili offrano ai clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicate a tali clienti per servizi di dati in roaming ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo all’ingresso in un altro Stato membro. L’informazione dovrebbe essere inviata al telefono mobile o altro dispositivo mobile nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile. |
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(42) |
Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze pecuniarie dell’uso di servizi di dati in roaming regolamentati, consentendo loro di controllare e contenere la spesa legata al loro uso, è opportuno che il fornitore del paese di origine presenti esempi di applicazioni di dati in roaming, quali posta elettronica, trasmissione di immagini e navigazione in rete, indicandone il volume di dati approssimativo. |
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(43) |
Inoltre, per evitare bollette esorbitanti, gli operatori mobili dovrebbero definire uno o più tetti di spesa e/o di consumo per le spese da pagare per i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta in cui il cliente in roaming paga le tariffe, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti in roaming, tramite apposita notifica, quando stanno per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, i clienti non dovrebbero più ricevere tali servizi, né pertanto detti servizi dovrebbero essere loro addebitati, a meno che i clienti in questione ne richiedano esplicitamente la continuazione alle condizioni indicate nella suddetta notifica. Ai clienti in roaming dovrebbe essere offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati tetti di spesa o di consumo entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un regime standard di tetto massimo. |
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(44) |
Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero essere considerate la tutela minima per i clienti in roaming e non dovrebbero precludere agli operatori mobili di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di dati in roaming. Numerosi operatori, ad esempio, hanno cominciato a proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono di utilizzare servizi di dati in roaming ad un prezzo specifico e per un dato periodo di tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri operatori stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in tempo reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per i dati in roaming. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate dovrebbero rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali. |
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(45) |
Il persistere di tariffe elevate all’ingrosso per i servizi di dati in roaming è imputabile in primo luogo alle tariffe elevate applicate all’ingrosso dagli operatori delle reti non preferite. Esse dipendono a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che non incentivano gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all’ingrosso perché il traffico viene ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne risulta una grande variabilità dei costi all’ingrosso. In alcuni casi i prezzi del dati in roaming all’ingrosso applicabili alle reti non preferite sono trenta volte superiori rispetto a quelli applicati alla rete preferita. Queste eccessive tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming comportano una notevole distorsione della concorrenza tra operatori mobili all’interno della Comunità, che pregiudica il buon funzionamento del mercato interno. Esse inoltre impediscono ai fornitori nazionali di prevedere i propri costi all’ingrosso ed offrire quindi ai clienti pacchetti con prezzi al dettaglio trasparenti e competitivi. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di affrontare questi problemi in modo efficace a livello nazionale, è opportuno fissare un limite per i prezzi all’ingrosso dei servizi di dati in roaming. Tale limite dovrebbe essere posto ad un livello di tutela ben al di sopra dei prezzi all’ingrosso più bassi attualmente disponibili sul mercato, per incoraggiare condizioni competitive e consentire lo sviluppo di un andamento concorrenziale del mercato, assicurando nel contempo un migliore funzionamento del mercato interno a vantaggio dei consumatori. Eliminando le tariffe eccessive di dati in roaming all’ingrosso che in taluni casi persistono sul mercato, tale livello di garanzia dovrebbe evitare, per l’intero periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007, l’insorgere di distorsioni e limitazioni della concorrenza tra operatori mobili. |
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(46) |
Per riflettere gli sviluppi del mercato e il quadro normativo applicabile per le comunicazioni elettroniche occorre parlare di «reti pubbliche di comunicazioni» anziché di «reti pubbliche di telefonia». Per garantire uniformità, l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
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(47) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia modificare il regolamento (CE) n. 717/2007 e la direttiva 2002/21/CE al fine di mantenere e di sviluppare ulteriormente un insieme di norme comuni che assicuri che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili in viaggio all’interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario (chiamate vocali, SMS o trasferimento di dati), contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e raggiungendo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(48) |
Questo approccio comune dovrebbe tuttavia essere mantenuto per un periodo di tempo limitato, pur potendo, alla luce di un riesame effettuato dalla Commissione, essere ulteriormente esteso o modificato o sostituito da opzioni normative alternative, sulla base di opportune proposte della Commissione. |
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(49) |
È opportuno che la Commissione riesamini l’efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce all’applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l’impatto sulla posizione concorrenziale di fornitori di comunicazioni mobili di varie dimensioni e provenienti da diverse parti della Comunità, l’andamento, le tendenze e la trasparenza delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso, il loro rapporto ai costi effettivi, la misura in cui sono state confermate le ipotesi formulate nella valutazione d’impatto che accompagna il presente regolamento, nonché i costi di conformità degli operatori e l’impatto sugli investimenti. La Commissione dovrebbe altresì, alla luce degli sviluppi tecnologici, esaminare la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad esempio il VoIP). |
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(50) |
Prima di procedere al suddetto riesame e onde garantire un monitoraggio costante dei servizi di roaming nella Comunità, la Commissione dovrebbe redigere una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi generale delle ultime tendenze in materia di servizi di roaming e una valutazione intermedia dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento e delle eventuali opzioni alternative per realizzarli. |
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(51) |
Prima di formulare le raccomandazioni del caso, la Commissione dovrebbe altresì valutare se la regolamentazione dei servizi di roaming possa opportunamente rientrare nell’ambito del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Detta valutazione dettagliata dovrebbe vertere inoltre sulle modalità alternative per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007, quali:
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In particolare, la Commissione dovrebbe indagare e valutare, in consultazione con un organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, la struttura competitiva del mercato della telefonia mobile cui sono imputabili tariffe di roaming non concorrenziali e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le proprie conclusioni e proposte per ovviare ai problemi strutturali sui mercati della telefonia mobile, con particolare riferimento agli ostacoli all’accesso e all’espansione.
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(52) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 717/2007 e la direttiva 2002/21/CE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 717/2007
Il regolamento (CE) n. 717/2007 è così modificato:
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1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità»; |
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2) |
l’articolo 1 è così modificato:
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3) |
l’articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:
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4) |
l’articolo 3 è così modificato:
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5) |
l’articolo 4 è così modificato:
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6) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati 1. A decorrere dal 1o luglio 2009 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare all’operatore di una rete d’origine del cliente in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non può superare l’importo di 0,04 EUR per SMS. 2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento. 3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante da ogni operatore di rete d’origine per la raccolta e l’invio di SMS in roaming regolamentati intracomunitari nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo operatore di rete d’origine durante il periodo in questione. 4. L’operatore di una rete ospitante non applica all’operatore di una rete d’origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante. Articolo 4 ter Tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati 1. Il fornitore del paese di origine rende disponibile a tutti i suoi clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa SMS di cui al paragrafo 2. L’eurotariffa SMS non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo. 2. A decorrere dal 1o luglio 2009 l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) di un’eurotariffa SMS che un fornitore del paese d’origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni messaggio in roaming ma non supera 0,11 EUR. 3. Il fornitore del paese di origine non può imporre ai propri clienti in roaming costi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato. 4. Dal 1o luglio 2009 il fornitore del paese di origine applica automaticamente un’eurotariffa SMS a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per gli SMS in roaming regolamenti di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. 5. Dal 1o luglio 2009 il fornitore del paese d’origine applica un’eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti in roaming che non hanno già scelto espressamente una tariffa di SMS in roaming diversa, o un pacchetto per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati. 6. Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a un’eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente, e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i tre mesi. Un’eurotariffa SMS può sempre essere combinata con un’eurotariffa. 7. Non oltre il 30 giugno 2009, il fornitore del paese d’origine informa individualmente tutti i clienti in roaming esistenti in merito all’eurotariffa SMS, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1o luglio 2009 al più tardi a tutti i clienti in roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per gli SMS regolamentati, mettendoli al corrente del loro diritto di passare all’eurotariffa SMS, o di rinunciarvi, ai sensi del paragrafo 6. Articolo 4 quater Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati Nessun fornitore o operatore di una rete ospitante può alterare le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da differenziarle rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all’interno del proprio mercato nazionale.»; |
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7) |
l’articolo 5 è soppresso; |
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8) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming regolamentati 1. Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all’atto di effettuare o ricevere una chiamata o all’invio di un SMS, ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d’origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro visitato. Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:
Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito, di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112. Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d’origine di ripristinare tale servizio. Il fornitore del paese di origine fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe. 2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nella Comunità, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili, sulla rete ospitante, alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare, o l’invio di un SMS, a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine. 3. Al momento della sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull’eurotariffa e l’eurotariffa SMS. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse. Il fornitore del paese d’origine adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti siano al corrente della disponibilità dell’eurotariffa e dell’eurotariffa SMS. In particolare, detto fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming, entro il 30 luglio 2007, le condizioni relative all’eurotariffa ed entro il 30 giugno 2009 le condizioni relative all’eurotariffa SMS. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa.»; |
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9) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 bis Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming regolamentati 1. Il fornitore del paese d’origine provvede affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all’uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3. Se del caso, il fornitore del paese di origine informa i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. Esso spiega inoltre ai propri clienti, in modo chiaro e facilmente comprensibile, come disattivare siffatte connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming. 2. Al più tardi dal 1o luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi di roaming e contiene informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni. Tali informazioni personalizzate essenziali sulle tariffe vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, messaggi di posta elettronica o una finestra pop-up sul suo computer, ogni volta che detto cliente entra in uno Stato membro diverso dalla sua rete d’origine e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming regolamentato in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione. Un cliente che abbia comunicato al fornitore del paese d’origine di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d’origine di ripristinare tale servizio. 3. Entro il 1o marzo 2010 ogni fornitore del paese di origine offre a tutti i suoi clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo non possa superare un determinato limite pecuniario. A tal fine, il fornitore del paese di origine mette a disposizione uno o più limiti pecuniari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi quantitativi di volume. Uno di tali limiti (limite standard di spesa) si avvicina ma non supera l’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa). In alternativa, il fornitore del paese di origine può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi importi pecuniari. Uno di tali limiti (limite standard di consumo) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa). Inoltre, il fornitore del paese di origine può offrire ai suoi clienti in roaming altri limiti con tetti massimi mensili di spesa differenti, ossia superiori o inferiori. Entro il 1o luglio 2010 il limite standard di cui al secondo e al terzo comma si applica a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso. Ciascun fornitore del paese d’origine provvede inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, allorché i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l’80 % del limite di spesa o di consumo concordato. I clienti hanno il diritto di esigere che i loro fornitori interrompano l’invio di tali comunicazioni e di chiedere, al fornitore del paese d’origine in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio. Qualora questo tetto di spesa o di consumo dovesse essere altrimenti superato, è inviata una notifica sul telefono mobile o su un altro dispositivo del cliente in roaming. Detta notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore del paese d’origine cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi. A decorrere dal 1o novembre 2010, se un cliente in roaming chiede di optare per il limite di spesa o di consumo o di sopprimerlo, il cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento. 4. A decorrere dal 1o luglio 2009:
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10) |
l’articolo 7 è così modificato:
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11) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 marzo 2008 oppure, nel caso delle prescrizioni supplementari introdotte all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, all’articolo 4, paragrafi 2 e 4, e agli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6, 6 bis e 7, dal regolamento (CE) n. 544/2009 (*1), non oltre il 30 marzo 2010, e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche. |
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12) |
l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Verifica 1. La Commissione verifica il funzionamento del presente regolamento entro il 30 giugno 2011 e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l’altro:
La Commissione valuta altresì metodologie diverse dalla regolamentazione dei prezzi che potrebbero essere utilizzate per creare un mercato interno competitivo per il roaming e, in tale contesto, tiene conto di un’analisi effettuata autonomamente da un organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. La Commissione formula opportune proposte sulla base di una siffatta valutazione. 2. Inoltre, entro il 30 giugno 2010, la Commissione prepara una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di roaming nella Comunità, nonché una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui al paragrafo 1.»; |
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13) |
all’articolo 12, i termini «non oltre il 30 agosto 2007» sono soppressi; |
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14) |
all’articolo 13, la data «2010» è sostituita da «2012». |
Articolo 2
Modifica della direttiva 2002/21/CE
L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE è sostituito dal seguente:
«5. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve eventuali misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming internazionale sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità.».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
Š. FÜLE
(1) Parere del 15 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 giugno 2009.
(3) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.
(4) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.
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29.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 167/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 545/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2009
che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La crisi economica e finanziaria mondiale colpisce oggi gravemente l’attività dei vettori aerei. La crisi ha provocato una forte contrazione del traffico aereo durante la stagione invernale di traffico 2008/2009. La stagione estiva di traffico 2009 parimenti risentirà di tale crisi economica. |
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(2) |
Al fine di garantire che la mancata utilizzazione delle bande orarie assegnate per la stagione estiva di traffico 2009 non determini per i vettori aerei la perdita dei loro diritti su tali bande orarie, è necessario precisare con chiarezza e senza ambiguità che tale stagione di traffico è colpita dalla crisi economica. |
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(3) |
È opportuno che la Commissione continui a studiare l’impatto della crisi economica sul settore dei trasporti aerei. Se la situazione economica dovesse continuare a deteriorarsi prima della stagione invernale di traffico 2009/2010, la Commissione potrebbe presentare una proposta volta a prorogare il regime contemplato dal presente regolamento per la stagione invernale di traffico 2010/2011. Tale proposta dovrebbe essere preceduta da una valutazione d’impatto esaustiva che esamini le sue possibili ripercussioni sulla concorrenza e sui consumatori e dovrebbe essere elaborata soltanto nell’ambito di una proposta di revisione generale del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (3), al fine di ovviare alle attuali inefficienze nell’assegnazione delle bande orarie e di garantire l’utilizzo ottimale delle limitate capacità presso gli aeroporti congestionati. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza e in via d’urgenza il regolamento (CEE) n. 95/93. Tale modifica non pregiudica in alcun modo i poteri attribuiti alla Commissione in relazione all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:
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1) |
l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 10 bis Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori riconoscono ai vettori aerei il diritto di usufruire, per la stagione estiva di traffico 2010, delle serie di bande orarie che erano state loro assegnate all’inizio della stagione estiva di traffico 2009 in conformità del presente regolamento.»; |
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2) |
l’articolo 10 ter è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 18 giugno 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
Š. FÜLE
(1) Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 giugno 2009.
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29.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 167/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 546/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 159, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (4) ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («FEG») per permettere alla Comunità di fornire un sostegno e dimostrare solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione. |
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(2) |
Nella sua comunicazione del 2 luglio 2008, la Commissione ha presentato, conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la sua prima relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha concluso che è opportuno rafforzare l’impatto del FEG sulla creazione di posti di lavoro e di opportunità di formazione per i lavoratori europei. |
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(3) |
I «Principi comuni di flessicurezza» approvati dal Consiglio europeo il 14 dicembre 2007 e la comunicazione della Commissione dal titolo «Nuove competenze per nuovi lavori: Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi» sottolineano l’obiettivo di promozione della costante capacità di adattamento e di inserimento professionale dei lavoratori grazie ad una migliore offerta di formazione a tutti i livelli e a strategie di sviluppo delle competenze adeguate alle necessità dell’economia, ivi comprese, ad esempio, le competenze occorrenti per il passaggio ad un’economia a bassa emissione di carbonio e basata sulla conoscenza. |
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(4) |
Il 26 novembre 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su un piano europeo di ripresa economica basato sui principi fondamentali di solidarietà e di giustizia sociale. Nell’ambito della risposta alla crisi è necessario rivedere le norme del FEG per prevedere una deroga al fine di estendere temporaneamente il campo d’applicazione del FEG e di permettergli di reagire più efficacemente. Gli Stati membri che chiedono un contributo del FEG in base alla presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica. |
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(5) |
Al fine di garantire un’applicazione trasparente dei criteri d’intervento, è opportuno introdurre una definizione dell’evento qualificabile come esubero. Per rendere più flessibili le condizioni di presentazione di una domanda da parte degli Stati membri e raggiungere meglio gli obiettivi di solidarietà, dovrebbe essere abbassata la soglia degli esuberi. |
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(6) |
Conformemente all’obiettivo del trattamento equo e non discriminatorio, tutti i lavoratori la cui collocazione in esubero può essere chiaramente collegata allo stesso evento dovrebbero poter beneficiare dell’insieme di servizi personalizzati per il quale è chiesto un contributo del FEG. |
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(7) |
L’assistenza tecnica prestata su iniziativa della Commissione dovrebbe essere utilizzata per facilitare l’intervento del FEG. |
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(8) |
Al fine di fornire un finanziamento supplementare del FEG durante il periodo della crisi finanziaria ed economica, è opportuno aumentare temporaneamente il tasso di cofinanziamento. |
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(9) |
Al fine di migliorare la qualità degli interventi e di prevedere un periodo di tempo sufficiente per garantire l’efficacia delle misure di reinserimento professionale dei lavoratori più vulnerabili, occorre estendere e precisare il periodo durante il quale le misure ammissibili al finanziamento devono essere eseguite. |
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(10) |
È opportuno rivedere il funzionamento del FEG mediante l’inclusione della deroga temporanea volta ad aiutare i lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale. |
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(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1927/2006, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. In deroga al paragrafo 1, il FEG fornisce un sostegno anche ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale, a condizione che le domande soddisfino i criteri di cui all’articolo 2, lettere a), b) o c). Gli Stati membri che chiedono un contributo del FEG sulla base della presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica. Tale deroga si applica a tutte le domande presentate prima del 31 dicembre 2011.»; |
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2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Criteri di intervento Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all’origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento notevole delle importazioni nell’Unione europea, un calo brusco della quota di mercato dell’Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:
Ai fini del conteggio del numero di esuberi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), un esubero si considera avvenuto:
Per ogni impresa coinvolta gli Stati membri precisano nella domanda le modalità utilizzate per conteggiare gli esuberi stessi. |
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3) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis Persone ammissibili Gli Stati membri possono prestare servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati, fra i quali possono rientrare:
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4) |
all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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5) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
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6) |
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l’importo dell’eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili. L’importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d). Per le domande presentate prima della data indicata all’articolo 1, paragrafo 1 bis, l’importo non può superare il 65 %.»; |
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7) |
all’articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo: «Nel caso di sovvenzioni, i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, costituiscono spese ammissibili per un contributo del FEG fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione, purché siano sostenuti in conformità delle normative nazionali, comprese le regole contabili.»; |
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8) |
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Lo Stato membro esegue tutte le misure ammissibili comprese nell’insieme coordinato di servizi personalizzati quanto prima possibile, e comunque entro ventiquattro mesi dalla data della domanda a norma dell’articolo 5 o dalla data d’inizio delle misure in questione, a condizione che tra quest’ultima data e la data della domanda non siano trascorsi più di tre mesi.»; |
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9) |
all’articolo 20, dopo il primo comma è inserito il seguente comma: «Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere il presente regolamento, ivi inclusa la deroga temporanea prevista all’articolo 1, paragrafo 1 bis.». |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento si applica a tutte le domande di assistenza del FEG pervenute a partire dal 1o maggio 2009. Per quanto riguarda le domande pervenute prima di tale data, continuano ad applicarsi, per l’intera durata dell’assistenza del FEG, le norme in vigore alla data della domanda.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
Š. FÜLE
(1) Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 giugno 2009.