ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.154.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
17.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Per semplificare il quadro normativo della politica agricola comune (PAC), il regolamento (CE) n. 1234/2007 («regolamento unico OCM») (2) ha abrogato e sostituito con un unico atto giuridico tutti i regolamenti che il Consiglio aveva adottato sin dagli inizi della PAC in relazione all’istituzione delle organizzazioni comuni dei mercati di prodotti agricoli o di gruppi di prodotti agricoli. |
(2) |
Come evidenziato nel regolamento unico OCM, tale semplificazione non era intesa a rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell’ambito della PAC. Pertanto, essa non prevedeva di introdurre nuovi strumenti o misure. Il regolamento unico OCM rispecchia quindi le decisioni politiche prese fino alla data della presentazione del suo testo da parte della Commissione. |
(3) |
Parallelamente ai negoziati e all’adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha avviato anche le trattative per una riforma politica del settore del vino, che è sfociata nell’adozione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3). Come specificato nel regolamento unico OCM, inizialmente sono state incorporate in tale regolamento solo le disposizioni del settore vitivinicolo che non erano interessate da una riforma della politica comunitaria. Tali disposizioni sostanziali passibili di riforme politiche dovevano essere incorporate nel regolamento unico dopo essere state adottate. Poiché tali disposizioni sostanziali sono state nel frattempo adottate, è opportuno accogliere pienamente il settore vitivinicolo nel regolamento unico OCM, inserendo in tale regolamento le decisioni politiche adottate con il regolamento (CE) n. 479/2008. |
(4) |
Per l’inserimento di queste disposizioni nel regolamento unico OCM è opportuno seguire la stessa linea seguita per l’adozione del regolamento unico OCM, ovvero non si dovranno rimettere in discussione né le decisioni politiche prese al momento dell’adozione delle rispettive disposizioni da parte del Consiglio né la motivazione di tali decisioni politiche espressa nei pertinenti considerando dei relativi regolamenti. |
(5) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento unico OCM. |
(6) |
Il regolamento unico OCM accoglie le disposizioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza previste dal trattato per i settori contemplati da detto regolamento. Tali disposizioni finora erano contenute nel regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (4). Il regolamento unico OCM ha pertanto adattato il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1184/2006. Atteso che il settore vitivinicolo viene ora pienamente inserito nel regolamento unico OCM e poiché tale regolamento ha esteso a tale settore le regole di concorrenza ivi previste, è opportuno escludere il settore vitivinicolo dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1184/2006. |
(7) |
È opportuno precisare che ogni elemento di aiuto di Stato suscettibile di essere compreso nei programmi nazionali di sostegno di cui al presente regolamento dovrà essere esaminato alla luce delle norme comunitarie sostanziali in materia di aiuti di Stato. Dal momento che la procedura stabilita dal presente regolamento con riferimento all’approvazione di tali programmi di sostegno autorizza la Commissione ad assicurare che le norme comunitarie sostanziali in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste negli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» (5) siano rispettate, non dovrebbe essere richiesta alcuna ulteriore notifica ai sensi dell’articolo 88 del trattato o del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6). |
(8) |
Per motivi di certezza del diritto è opportuno ricordare che l’abrogazione del regolamento (CE) n. 479/2008 non pregiudica la validità degli atti giuridici adottati sulla base dell’atto abrogato. |
(9) |
Per garantire che il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 479/2008 a quello previsto dal presente regolamento non crei interferenze con la campagna viticola 2008/2009 in corso, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso; |
2) |
all’articolo 3, primo comma, è inserita la lettera seguente:
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3) |
l’articolo 55 è modificato come segue:
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4) |
nella parte II, titolo I, capo III, il titolo della sezione IV è sostituito dal seguente: |
5) |
all’articolo 85, l’alinea è sostituito dal seguente: «La Commissione adotta le modalità di applicazione delle sezioni da I a III bis, che possono riguardare in particolare:»; |
6) |
nella parte II, titolo I, capo III, è inserita la seguente sezione: «
Articolo 85 bis Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998 1. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto. 2. In attesa dell’estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol. 3. Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni già imposte, gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione. 4. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo. Articolo 85 ter Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998 1. Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici impiantate a vite anteriormente al 1o settembre 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto. Fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999. 2. La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi. 3. In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol. 4. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità al medesimo paragrafo. Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione. In attesa dell’estirpazione di cui al primo comma si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3. 5. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4. Articolo 85 quater Verifica di non circolazione o distillazione 1. In relazione all’articolo 85 bis, paragrafo 2, e all’articolo 85 ter, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora tali prodotti siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione. 2. Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole. Articolo 85 quinquies Misure di accompagnamento Le superfici di cui all’articolo 85 ter, paragrafo 1, primo comma, purché non regolarizzate, e le superfici di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 1, non beneficiano di misure di sostegno nazionali o comunitarie. Articolo 85 sexies Modalità di applicazione Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione. Esse possono riguardare:
Articolo 85 septies Durata La presente sottosezione si applica fino al 31 dicembre 2015. Articolo 85 octies Divieto transitorio di impianto di viti 1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 120 bis, paragrafi da 1 a 6, e in particolare del paragrafo 4, è vietato l’impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2. 2. È inoltre vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo. 3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, l’impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:
4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari. 5. Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di cui al paragrafo 1 nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018. In tal caso, le norme che disciplinano il regime transitorio dei diritti di impianto di cui alla presente sottosezione, compreso il presente articolo, si applicano di conseguenza allo Stato membro interessato. Articolo 85 nonies Diritti di nuovo impianto 1. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:
2. I diritti di nuovo impianto sono:
Articolo 85 decies Diritti di reimpianto 1. Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata. Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità della sottosezione III non generano diritti di reimpianto. 2. Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l’estirpazione della superficie oggetto dell’impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto. 3. I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura. 4. I diritti di reimpianto sono esercitati nell’azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l’estirpazione. 5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un’altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:
Gli Stati membri provvedono affinché l’applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue. 6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell’ambito di disposizioni legislative comunitarie o nazionali preesistenti. 7. I diritti di reimpianto concessi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti. Articolo 85 undecies Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto 1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto. 2. Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità della presente sottosezione. 3. Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:
4. I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti. 5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve purché siano in grado di dimostrare di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti della presente sottosezione. Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Articolo 85 duodecies Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva 1. Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:
Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l’importo del corrispettivo di cui al primo comma, lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall’articolo 85 octies, paragrafi 1 e 2. 2. Nell’utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri si accertano che:
3. I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva. 4. I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono. 5. Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve. Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione. Articolo 85 terdecies De minimis La presente sottosezione non si applica agli Stati membri in cui il regime comunitario dei diritti di impianto non si applicava al 31 dicembre 2007. Articolo 85 quaterdecies Disposizioni nazionali più restrittive Gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l’andamento del potenziale produttivo. Articolo 85 quindecies Modalità di applicazione Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione. Esse possono riguardare in particolare:
Articolo 85 sexdecies Durata Le disposizioni di cui alla presente sottosezione si applicano fino al termine della campagna viticola 2010/2011. Articolo 85 septdecies Ambito di applicazione e definizione La presente sottosezione stabilisce le condizioni alle quali i viticoltori beneficiano di un premio per l’estirpazione dei vigneti («il premio di estirpazione»). Articolo 85 octodecies Condizioni di ammissibilità Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie corrispondente soddisfa le seguenti condizioni:
Nonostante il disposto della lettera e), del primo comma, le superfici regolarizzate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 85 ter, paragrafo 1, del presente regolamento sono ammissibili al premio di estirpazione. Articolo 85 novodecies Importo del premio di estirpazione 1. Le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere sono fissate dalla Commissione. 2. L’importo specifico del premio di estirpazione è stabilito dagli Stati membri entro i limiti delle tabelle di cui al paragrafo 1 e in base alle rese storiche della relativa azienda. Articolo 85 vicies Procedura e dotazione di bilancio 1. I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il 15 settembre di ogni anno. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore al 15 settembre a condizione che sia posteriore al 30 giugno e che tengano debitamente conto, se del caso, delle esenzioni da loro applicate ai sensi dell’articolo 85 duovicies. 2. Gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi relativi alle domande ricevute, esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa. 3. La dotazione annua massima destinata al regime di estirpazione è fissata nell’allegato X quinquies. 4. Entro il 15 novembre di ogni anno, se l’importo globale comunicato dagli Stati membri supera la dotazione di bilancio disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati, tenendo conto, se del caso, dell’applicazione dell’articolo 85 duovicies, paragrafi 2 e 3. 5. Entro il 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:
Articolo 85 unvicies Condizionalità Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli. Articolo 85 duovicies Esenzioni 1. Una volta che la superficie estirpata sul suo territorio raggiunga cumulativamente l’8 % della superficie vitata del paese, quale indicata nell’allegato X sexies, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’articolo 85 vicies, paragrafo 1. Una volta che la superficie estirpata in una regione raggiunga cumulativamente il 10 % della superficie vitata di tale regione, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’articolo 85 vicies, paragrafo 1, in detta regione. 2. La Commissione può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe cumulativamente una superficie estirpata superiore al 15 % della sua superficie vitata totale, quale fissata nell’allegato X sexies. 3. La Commissione può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro per un dato anno se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe una superficie estirpata superiore al 6 % della sua superficie vitata totale, quale fissata nell’allegato X sexies in tale anno particolare di funzionamento del regime. 4. Gli Stati membri possono dichiarare i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza inammissibili al regime di estirpazione, in base a condizioni determinate dalla Commissione. 5. Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l’applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell’ambiente. Le superfici in tal modo dichiarate inammissibili non superano il 3 % della superficie vitata totale di cui all’allegato X sexies. 6. La Grecia può dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici vitate delle isole del Mar Egeo e delle isole Ionie, ad eccezione di Creta e dell’Eubea. 7. Il regime di estirpazione di cui alla presente sottosezione non si applica alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. 8. Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone inammissibili, o dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi da 4 a 7, al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento nel settore vitivinicolo, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell’ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale. Articolo 85 tervicies De minimis Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle cinque campagne viticole precedenti. Articolo 85 quatervicies Aiuti nazionali complementari Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, oltre al premio di estirpazione, aiuti nazionali non superiori al 75 % del premio di estirpazione stesso. Articolo 85 quinvicies Modalità di applicazione Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione. Esse possono riguardare in particolare:
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7) |
nella parte II, titolo I, capo IV, è inserita la seguente sezione: «
Articolo 103 decies Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali di sostegno («programmi di sostegno») per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. Articolo 103 undecies Compatibilità e coerenza 1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. 2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori. Gli Stati membri sono responsabili della predisposizione e dell’esecuzione dei necessari controlli e delle necessarie sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di sostegno. 3. Non è concesso alcun sostegno:
Articolo 103 duodecies Presentazione dei programmi di sostegno 1. Ogni Stato membro produttore elencato nell’allegato X ter presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi alla presente sezione. I programmi di sostegno entrati in applicazione in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 continuano ad applicarsi in virtù del presente regolamento. Le misure di sostegno contenute nei programmi di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno rispondente alle sue peculiarità regionali. 2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione. Se, tuttavia, il programma di sostegno presentato non risponde alle condizioni previste nella presente sezione, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma. 3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri. 4. L’articolo 103 terdecies non si applica allorché l’unica misura prevista nel programma di sostegno di uno Stato membro consiste nel trasferimento verso il regime di pagamento unico di cui all’articolo 103 sexdecies. In tal caso, l’articolo 188 bis, paragrafo 5, si applica solo per l’anno in cui ha luogo il trasferimento e l’articolo 188 bis, paragrafo 6, non si applica. Articolo 103 terdecies Contenuto dei programmi di sostegno I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:
Articolo 103 quaterdecies Misure ammissibili 1. I programmi di sostegno contemplano una o più delle seguenti misure:
2. I programmi di sostegno non contemplano misure diverse da quelle di cui agli articoli da 103 sexdecies a 103 sexvicies. Articolo 103 quindecies Regole generali relative ai programmi di sostegno 1. La ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell’allegato X ter. 2. Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di sostegno ai sensi dell’articolo 103 duodecies, paragrafo 1. 3. Gli Stati membri non contribuiscono alle spese di misure finanziate dalla Comunità nell’ambito dei programmi di sostegno. 4. In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. L’intensità massima di aiuto stabilita nelle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprese le risorse comunitarie e le risorse nazionali.
Articolo 103 sexdecies Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori 1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all’aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in conformità dell’allegato VII, punto O, dello stesso regolamento. 2. Gli Stati membri che intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1 prevedono detto aiuto nei loro programmi di sostegno, apportando tra l’altro le necessarie di cui all’articolo 103 duodecies ai programmi in questione, paragrafo 3, per quanto concerne i successivi trasferimenti delle risorse al regime di pagamento unico. 3. Una volta effettivo, il sostegno di cui al paragrafo 1:
Articolo 103 septdecies Promozione sui mercati dei paesi terzi 1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini con indicazione della varietà di uva da vino. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
4. Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50 % della spesa ammissibile. Articolo 103 octodecies Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino. 2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell’inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell’articolo 185 bis, paragrafo 3. 3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. 4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:
5. La compensazione delle perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:
6. Il contributo comunitario ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (7), il contributo comunitario alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %. Articolo 103 novodecies Vendemmia verde 1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie. 2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato. 3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L’importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione. 4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che le misure relative alla vendemmia verde non comportino una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma. Articolo 103 vicies Fondi di mutualizzazione 1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato. 2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi. Articolo 103 unvicies Assicurazione del raccolto 1. Il sostegno per l’assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie. 2. Il sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario comunitario non superiore:
3. Il sostegno per l’assicurazione del raccolto può essere concesso solo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato. 4. Il sostegno per l’assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni. Articolo 103 duovicies Investimenti 1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all’aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (8). Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 e dei dipartimenti francesi d’oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l’aliquota massima. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l’intensità massima degli aiuti è dimezzata. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 3. Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 3, lettere a), b), e c), del regolamento (CE) n. 1698/2005. 4. Le seguenti intensità massime di aiuto in relazione ai costi d’investimento ammissibili si applicano al contributo comunitario:
5. L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1, del presente articolo. Articolo 103 tervicies Distillazione dei sottoprodotti 1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato XV ter, sezione D. L’importo dell’aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto. 2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione. 3. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza. Articolo 103 quatervicies Distillazione di alcole per usi commestibili 1. Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno sotto forma di aiuto per ettaro ai produttori per la distillazione del vino in alcole per usi commestibili. 2. Prima della concessione del sostegno, sono presentati i corrispondenti contratti per la distillazione del vino, nonché le opportune prove della consegna per la distillazione. Articolo 103 quinvicies Distillazione di crisi 1. Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria di eccedenze di vino decisa dagli Stati membri in casi giustificati di crisi al fine di ridurre o eliminare l’eccedenza e nel contempo garantire la continuità di rifornimento da un raccolto all’altro. 2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono stabiliti dalla Commissione. 3. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza. 4. La quota della dotazione disponibile utilizzata per la misura di distillazione di crisi non supera le seguenti quote percentuali calcolate sul totale delle risorse disponibili stabilite nell’allegato X ter per Stato membro per il corrispondente esercizio finanziario:
5. Gli Stati membri possono aumentare le risorse disponibili per la misura di distillazione di crisi oltre i massimali annui previsti al paragrafo 4 con l’apporto di risorse nazionali entro i seguenti limiti (espressi in percentuale del corrispondente massimale annuo di cui al paragrafo 4):
Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’apporto di risorse nazionali ai sensi del primo comma e la Commissione approva l’operazione prima che tali risorse siano rese disponibili. Articolo 103 sexvicies Uso di mosto di uve concentrato 1. Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all’allegato XV bis. 2. L’importo dell’aiuto è fissato per titolo alcolometrico volumico potenziale e per ettolitro di mosto utilizzato per l’arricchimento. 3. I livelli massimi di aiuto applicabili per questa misura nelle diverse zone viticole sono stabiliti dalla Commissione. Articolo 103 septvicies Condizionalità Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.
Articolo 103 octovicies Modalità di applicazione Le misure necessarie per l’applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione. Esse possono riguardare in particolare:
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8) |
nella parte II, titolo II, il titolo del capo I è sostituito dal seguente: |
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nella parte II, titolo II, capo I, il titolo della sezione I è sostituito dal seguente: |
10) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 113 quater Norme di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini 1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire norme di commercializzazione intese a regolare l’offerta, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 123, paragrafo 3, e all’articolo 125 sexdecies. Tali norme sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:
2. Le norme di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato. 3. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 125 sexdecies, paragrafo 3, si applica anche per le decisioni o le azioni adottate dagli Stati membri in conformità al presente articolo. Articolo 113 quinquies Disposizioni specifiche per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli 1. Nella Comunità possono essere utilizzate le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nell’allegato XI ter solo per la commercializzazione di un prodotto conforme alle corrispondenti condizioni ivi stabilite. Tuttavia, nonostante l’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola “vino” se:
Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui all’allegato XI ter. 2. Le categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato XI ter possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. 3. Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l’imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell’articolo 102 bis, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell’allegato XI ter, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.»; |
11) |
nella parte II, titolo II, capo I, sono inserite le seguenti sezioni: «
Articolo 118 bis Ambito di applicazione 1. Le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all’allegato XI ter, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16. 2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
Articolo 118 ter Definizioni 1. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità delle norme stabilite nella presente sottosezione. Articolo 118 quater Contenuto delle domande di protezione 1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare comporta almeno:
Articolo 118 quinquies Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo 1. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 118 quater, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. 2. La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato. 3. La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue. Articolo 118 sexies Richiedenti 1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate. 2. I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono. 3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune. Articolo 118 septies Procedura nazionale preliminare 1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, a norma all’articolo 118 ter, di vini originari della Comunità sono esaminate nell’ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo. 2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l’indicazione geografica. 3. Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione. Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata. 4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l’indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, o sia incompatibile con il diritto comunitario in generale. 5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:
Tali informazioni sono presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue. 6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1o agosto 2009. 7. Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione. Articolo 118 octies Esame da parte della Commissione 1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica. 2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dalla presente sottosezione. 3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5. In caso contrario, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide di respingere la domanda. Articolo 118 nonies Procedura di opposizione Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’articolo 118 octies, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione. Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma. Articolo 118 decies Decisione sulla protezione In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte. Articolo 118 undecies Omonimi 1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento con riguardo al settore vitivinicolo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione. Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione. L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore. 2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri. Gli Stati membri non registrano, ai fini della protezione a norma della rispettiva legislazione in materia, un’indicazione geografica non identica qualora una denominazione di origine o indicazione geografica sia protetta nella Comunità in virtù della normativa comunitaria relativa alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche. 3. Salvo se altrimenti disposto nelle modalità di applicazione adottate dalla Commissione, il nome di una varietà di uve da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento. 4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all’articolo 118 ter lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (9) e viceversa. Articolo 118 duodecies Motivi di rigetto della protezione 1. I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche. Ai fini della presente sottosezione, si intende per «nome diventato generico» il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità. Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino. Articolo 118 terdecies Relazione con i marchi commerciali 1. Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato XI ter, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. 2. Fatto salvo l’articolo 118 duodecies, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (10) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (11). In tali casi l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi. Articolo 118 quaterdecies Protezione 1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione. 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:
3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell’articolo 118 duodecies, paragrafo 1. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2. Articolo 118 quindecies Registro La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Articolo 118 sexdecies Designazione dell’autorità di controllo competente 1. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sottosezione secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (12) 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente sottosezione abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati. Articolo 118 septdecies Verifica del rispetto del disciplinare 1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:
I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati. 2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:
3. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida. 4. L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni. Articolo 118 octodecies Modifiche del disciplinare 1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 118 sexies può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni. 2. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 118 septies a 118 decies. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 118 octies, paragrafo 2, e dall’articolo 118 nonies e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 118 octies, paragrafo 3. 3. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:
Articolo 118 novodecies Cancellazione Secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Gli articoli da 118 septies a 118 decies si applicano mutatis mutandis. Articolo 118 vicies Denominazioni di vini protette preesistenti 1. Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (13) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 118 quindecies del presente regolamento. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:
3. Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 118 quindecies. 4. L’articolo 118 novodecies non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1. Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può decidere, di propria iniziativa e secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 118 ter. Articolo 118 unvicies Tasse Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.
Articolo 118 duovicies Definizioni 1. Per “menzione tradizionale” si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, per indicare:
2. Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione. Articolo 118 tervicies Protezione 1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità della definizione enunciata all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1. Le menzioni tradizionali sono protette contro l’uso illegale. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di menzioni tradizionali protette. 2. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nella Comunità.
Articolo 118 quatervicies Definizione Ai fini della presente sezione si intende per:
Articolo 118 quinvicies Applicabilità delle regole orizzontali Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 89/104/CEE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (14), la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (15) e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (16) si applicano all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti ivi contemplati. Articolo 118 sexvicies Indicazioni obbligatorie 1. L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato XI ter, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nella Comunità o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta. 3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” può essere omesso nei seguenti casi:
Articolo 118 septvicies Indicazioni facoltative 1. L’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:
2. Fatto salvo l’articolo 118 undecies, paragrafo 3, relativamente all’impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), per vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:
Articolo 118 octovicies Lingue 1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 118 sexvicies e 118 septvicies, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità. 2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), figurano sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali della Comunità. Articolo 118 novovicies Esecuzione Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, che non è etichettato in conformità della presente sezione, non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato. |
12) |
nella parte II, titolo II, capo I, è inserita la seguente sezione: «
Articolo 120 bis Classificazione delle varietà di uve da vino 1. I prodotti di cui all’allegato XI ter elaborati nella Comunità sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma del paragrafo 2. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino. Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:
L’estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua eliminazione. 3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall’obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2. Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino rispondenti al paragrafo 2, lettere a), e b). 4. In deroga al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l’impianto, il reimpianto o l’innesto delle seguenti varietà di uve da vino:
5. Le superfici impiantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3, e 4 sono estirpate. Non v’è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. 6. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi da 2 a 5.
Articolo 120 ter Ambito di applicazione La presente sottosezione concerne le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo, nonché la procedura per decidere in merito a tali pratiche e restrizioni. Articolo 120 quater Pratiche enologiche e restrizioni 1. Per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti del settore vitivinicolo sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario, figuranti nell’allegato XV bis o stabilite in conformità degli articoli 120 quinquies e 120 sexies. Il disposto del primo comma non si applica:
2. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti. 3. I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti nella Comunità nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato XV ter. 4. È vietata la commercializzazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o, laddove applicabile, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell’allegato XV ter. Articolo 120 quinquies Regole più restrittive decise dagli Stati membri Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi. Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. Articolo 120 sexies Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni 1. Fatte salve le pratiche enologiche relative all’arricchimento, all’acidificazione e alla disacidificazione previste nell’allegato XV bis per i prodotti specifici in esso contemplati e le restrizioni elencate nell’allegato XV ter, l’autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti del settore vitivinicolo sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. 2. Gli Stati membri possono permettere l’uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. Articolo 120 septies Criteri per l’autorizzazione Per l’autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione:
Articolo 120 octies Metodi di analisi I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV. In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, la Commissione adotta metodi e regole corrispondenti secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. In attesa dell’adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.»; |
13) |
l’articolo 121 è modificato come segue:
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14) |
all’articolo 122 sono aggiunti i seguenti commi: «Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere le organizzazioni di produttori che soddisfano le stesse condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), e c), e il cui statuto impone ai loro membri in particolare di:
I seguenti obiettivi specifici ai sensi del paragrafo 1, lettera c), possono essere perseguiti in particolare nel settore vitivinicolo:
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15) |
l’articolo 123, paragrafo 3, è modificato come segue:
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16) |
nella parte II, titolo II, capo II è inserita la sezione seguente: «
Articolo 125 sexdecies Riconoscimento 1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che hanno presentato loro una domanda di riconoscimento che contiene la prova che il soggetto:
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente articolo. Le organizzazioni che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 123, paragrafo 3, e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e che sono state riconosciute dagli Stati membri sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi delle suddette disposizioni. 3. Le disposizioni dell’articolo 125 ter, paragrafo 2, e dell’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, si applicano mutatis mutandis rispettivamente alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo. Tuttavia:
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17) |
all’articolo 129, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate negli allegati III e XI ter, è inserita nella tariffa doganale comune.»; |
18) |
all’articolo 130, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
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19) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 133 bis Cauzione speciale nel settore vitivinicolo 1. Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 03 per i quali l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di importazione del prodotto, l’esattezza di questo prezzo è verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante un valore forfettario di importazione, calcolato dalla Commissione in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi di origine. Qualora il prezzo di entrata dichiarato della partita sia superiore al valore forfettario di importazione, maggiorato eventualmente di un margine fissato dalla Commissione, che non può superare il valore forfettario di oltre il 10 %, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all’importazione determinati sulla base del valore forfettario all’importazione. Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l’applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni che la Commissione stabilisce. 2. Se ai prodotti importati si applicano le deroghe del Consiglio di cui all’allegato XV ter, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell’immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione da parte dell’importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell’immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uve, che sono stati utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, oppure, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.»; |
20) |
all’articolo 141, paragrafo 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «Un dazio addizionale è applicato alle importazioni, soggette all’aliquota del dazio di cui agli articoli da 135 a 140 bis, di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame, delle banane, nonché di succhi di uve e mosti di uve, per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:»; |
21) |
nella parte III, capo II, sezione IV, è aggiunta la seguente sottosezione: «
Articolo 158 bis Requisiti speciali per le importazioni di vino 1. Salvo disposizione contraria, prevista in particolare in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, le disposizioni in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e in materia di etichettatura di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I bis, sottosezione I, e all’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nella Comunità. 2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione. 3. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.»; |
22) |
all’articolo 160, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere in tutto o in parte, il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell’alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.»; |
23) |
all’articolo 161, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
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24) |
all’articolo 174, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere in tutto o in parte, il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.»; |
25) |
l’articolo 175 è sostituito dal seguente: «Articolo 175 Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui agli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.»; |
26) |
l’articolo 180 è sostituito dal seguente: «Articolo 180 Applicazione degli articoli 87, 88, e 89 del trattato Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1. Tuttavia, gli articoli 87, 88, e 89 del trattato non si applicano a pagamenti effettuati in virtù degli articoli da 44 a 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105, 182 e 182 bis, nonché della parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, e della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter del presente regolamento da parte degli Stati membri conformemente al presente regolamento. Tuttavia, con riguardo all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, unicamente l’articolo 88 del trattato non si applica.»; |
27) |
nella parte IV, titolo II è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 182 bis Aiuti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi 1. Dal 1o agosto 2012 gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi. 2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi. 3. L’importo totale del sostegno disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali aiuti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell’allegato X ter per lo stesso anno. 4. Gli Stati membri che desiderano ricorrere agli aiuti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide in merito all’approvazione della misura e alla possibilità di concedere aiuti. 5. L’alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione.»; |
28) |
all’articolo 184 sono aggiunti i punti seguenti:
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29) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 185 bis Schedario viticolo e inventario 1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. 2. Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha non sono soggetti all’obbligo di cui al paragrafo 1. 3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la misura «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» a norma dell’articolo 103 octodecies presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. 4. La Commissione adotta le modalità di applicazione relative allo schedario viticolo e all’inventario, con riguardo in particolare al loro impiego per la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo e la misurazione delle superfici. In qualsiasi momento dopo il 1o gennaio 2016 la Commissione può decidere che i paragrafi 1, 2, e 3 cessino di applicarsi. Articolo 185 ter Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo 1. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti. 2. Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio. 3. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione e possono in particolare prevedere norme sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi in materia di comunicazione. Articolo 185 quater Documenti di accompagnamento e registro nel settore vitivinicolo 1. I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale. 2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell’esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, da determinarsi dalla Commissione, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione. Articolo 185 quinquies Designazione delle autorità nazionali responsabili nel settore vitivinicolo 1. Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Gli Stati membri designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni senza essere assistita dal comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1.»; |
30) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 188 bis Comunicazioni e valutazione nel settore vitivinicolo 1. Per quanto riguarda gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998, di cui all’articolo 85 bis, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, le superfici impiantate a vite senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 31 agosto 1998 e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo. 2. Per quanto riguarda la regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998, di cui all’articolo 85 ter, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo degli anni pertinenti:
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1o marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione dell’articolo 85 ter, paragrafo 4, primo comma. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente paragrafo. 3. Per quanto riguarda le domande di premio nell’ambito del regime di estirpazione istituito dalla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo di ogni anno le domande accolte per regione e per fasce di resa e l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione. Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna viticola precedente:
4. Per quanto riguarda le esenzioni dall’applicazione del regime di estirpazione previste dall’articolo 85 duovicies, gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi da 4 a 6 del medesimo articolo comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto di ogni anno, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:
5. Entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 1o marzo 2010, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter durante l’esercizio finanziario precedente. Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo comunitario nell’ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull’attuazione delle misure di promozione di cui all’articolo 103 septdecies. 6. Entro il 1o marzo 2011, e, per la seconda volta entro il 1o marzo 2014, gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza. 7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.»; |
31) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 190 bis Trasferimento di risorse disponibili nel settore vitivinicolo allo sviluppo rurale 1. Gli importi fissati al paragrafo 2, in base alla spesa storica assegnata, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005. 2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:
3. Gli importi fissati al paragrafo 2, sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell’allegato X quater.»; |
32) |
all’articolo 194 è aggiunto il seguente comma: «La Commissione può stabilire anche le norme sulla misurazione di superfici nel settore vitivinicolo atte a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie previste dal presente regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare i controlli e le norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli.»; |
33) |
nella parte VI è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 194 bis Compatibilità con il sistema integrato di gestione e di controllo Ai fini dell’applicazione del presente regolamento nel settore vitivinicolo, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo (SIGC) previste all’articolo 194, primo e terzo comma, relative alle superfici, siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo sotto i seguenti profili:
Le procedure consentono l’ordinato e armonioso funzionamento comune o lo scambio di dati con il SIGC.»; |
34) |
l’articolo 195 è modificato come segue:
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35) |
l’articolo 196 è sostituito dal seguente: «Articolo 196 Organizzazione del comitato di gestione L’organizzazione delle riunioni del comitato di gestione di cui all’articolo 195, paragrafo 1, tiene conto in particolare dell’ambito delle sue competenze, delle specificità dell’argomento da trattare e della necessità di disporre di competenze adeguate.»; |
36) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 203 ter Disposizioni transitorie nel settore vitivinicolo La Commissione può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 1493/1999 e (CE) n. 479/2008 a quelli istituiti dal presente regolamento.»; |
37) |
gli allegati sono modificati come segue:
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Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli articoli da 81 a 86 del trattato e di alcune disposizioni dell’articolo 88 del trattato relative alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (17).
Articolo 3
Abrogazioni e proroga temporanea dell’efficacia
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 479/2008 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso regolamento.
2. L’articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ŠEBESTA
(1) Parere del 20 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(3) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
(4) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.
(5) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(7) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(8) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»;
(9) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(10) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1.
(11) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
(12) OJ L 165, 30.4.2004, p. 1.
(13) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.
(14) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.
(15) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(16) GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.»;
(17) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»
ALLEGATO I
«Parte III bis: Definizioni per il settore vitivinicolo
1. |
“Estirpazione”: l’eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata. |
2. |
“Impianto”: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze. |
3. |
“Sovrainnesto”: l’innesto di una vite già precedentemente innestata. |
4. |
“Uve fresche”: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea. |
5. |
“Mosto di uve fresche mutizzato con alcole”: il prodotto:
|
6. |
“Succo di uve”: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:
|
7. |
“Succo di uve concentrato”: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9 %. Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. |
8. |
“Fecce di vino”: il residuo:
|
9. |
“Vinaccia”: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no. |
10. |
“Vinello”: il prodotto ottenuto:
|
11. |
“Vino alcolizzato”: il prodotto:
|
12. |
“Partita” (cuvée):
|
13. |
“Titolo alcolometrico volumico effettivo”: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura. |
14. |
“Titolo alcolometrico volumico potenziale”: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura. |
15. |
“Titolo alcolometrico volumico totale”: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale. |
16. |
“Titolo alcolometrico volumico naturale”: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento. |
17. |
“Titolo alcolometrico massico effettivo”: il numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto. |
18. |
“Titolo alcolometrico massico potenziale”: il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg del prodotto. |
19. |
“Titolo alcolometrico massico totale”: la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.» |
ALLEGATO II
ALLEGATO X ter
DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO (DI CUI ALL’ARTICOLO 103 quindecies, PARAGRAFO 1)
in 1000 EUR |
||||||
Esercizio finanziario |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
A partire dal 2014 |
BG |
15 608 |
21 234 |
22 022 |
27 077 |
26 742 |
26 762 |
CZ |
2 979 |
4 076 |
4 217 |
5 217 |
5 151 |
5 155 |
DE |
22 891 |
30 963 |
32 190 |
39 341 |
38 867 |
38 895 |
EL |
14 286 |
19 167 |
19 840 |
24 237 |
23 945 |
23 963 |
ES |
213 820 |
284 219 |
279 038 |
358 000 |
352 774 |
353 081 |
FR |
171 909 |
226 814 |
224 055 |
284 299 |
280 311 |
280 545 |
IT (1) |
238 223 |
298 263 |
294 135 |
341 174 |
336 736 |
336 997 |
CY |
2 749 |
3 704 |
3 801 |
4 689 |
4 643 |
4 646 |
LT |
30 |
37 |
45 |
45 |
45 |
45 |
LU |
344 |
467 |
485 |
595 |
587 |
588 |
HU |
16 816 |
23 014 |
23 809 |
29 455 |
29 081 |
29 103 |
MT |
232 |
318 |
329 |
407 |
401 |
402 |
AT |
8 038 |
10 888 |
11 313 |
13 846 |
13 678 |
13 688 |
PT |
37 802 |
51 627 |
53 457 |
65 989 |
65 160 |
65 208 |
RO |
42 100 |
42 100 |
42 100 |
42 100 |
42 100 |
42 100 |
SI |
3 522 |
3 770 |
3 937 |
5 119 |
5 041 |
5 045 |
SK |
2 938 |
4 022 |
4 160 |
5 147 |
5 082 |
5 085 |
UK |
0 |
61 |
67 |
124 |
120 |
120 |
ALLEGATO X quater
DOTAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE (DI CUI ALL’ARTICOLO 190 bis, PARAGRAFO 3)
in 1000 EUR |
|||
Esercizio finanziario |
2009 |
2010 |
A partire dal 2011 |
BG |
— |
— |
— |
CZ |
— |
— |
— |
DE |
— |
— |
— |
EL |
— |
— |
— |
ES |
15 491 |
30 950 |
46 441 |
FR |
11 849 |
23 663 |
35 512 |
IT |
13 160 |
26 287 |
39 447 |
CY |
— |
— |
— |
LT |
— |
— |
— |
LU |
— |
— |
— |
HU |
— |
— |
— |
MT |
— |
— |
— |
AT |
— |
— |
— |
PT |
— |
— |
— |
RO |
— |
— |
— |
SI |
— |
1 050 |
1 050 |
SK |
— |
— |
— |
UK |
160 |
160 |
160 |
ALLEGATO X quinquies
DOTAZIONE PER IL REGIME DI ESTIRPAZIONE
La dotazione disponibile per il regime di estirpazione di cui all’articolo 85 vicies, paragrafo 3, è la seguente:
a) |
per la campagna viticola 2008/2009 (esercizio finanziario 2009): EUR 464 000 000; |
b) |
per la campagna viticola 2009/2010 (esercizio finanziario 2010): EUR 334 000 000; |
c) |
per la campagna viticola 2010/2011 (esercizio finanziario 2011): EUR 276 000 000. |
ALLEGATO X sexies
SUPERFICI CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO DICHIARARE INAMMISSIBILI AL REGIME DI ESTIRPAZIONE (DI CUI ALL’ARTICOLO 85 duovicies, PARAGRAFI 1, 2 E 5)
in ha |
||
Stato membro |
Superficie vitata totale |
Superfici di cui all’articolo 85 duovicies, paragrafo 5 |
BG |
135 760 |
4 073 |
CZ |
19 081 |
572 |
DE |
102 432 |
3 073 |
EL |
69 907 |
2 097 |
ES |
1 099 765 |
32 993 |
FR |
879 859 |
26 396 |
IT |
730 439 |
21 913 |
CY |
15 023 |
451 |
LU |
1 299 |
39 |
HU |
85 260 |
2 558 |
MT |
910 |
27 |
AT |
50 681 |
1 520 |
PT |
238 831 |
7 165 |
RO |
178 101 |
5 343 |
SI |
16 704 |
501 |
SK |
21 531 |
646 |
(1) I massimali nazionali di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’Italia corrispondenti agli anni 2008, 2009 e 2010 sono ridotti di 20 milioni di EUR e tali importi sono stati inclusi in quelli della dotazione di bilancio dell’Italia per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 di cui alla presente tabella.
ALLEGATO III
«ALLEGATO XI ter
CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
1. Vino
Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.
Il vino:
a) |
dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XV bis, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all’appendice del presente allegato, e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole; |
b) |
se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XV bis, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol; |
c) |
ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, a titolo di deroga:
|
d) |
fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, ha un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro. |
La “retsina” è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L’uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino “retsina” in condizioni definite dalla normativa greca vigente.
In deroga alla lettera b), il “Tokaji eszencia” e il “Tokajská esencia” sono considerati vino.
2. Vino nuovo ancora in fermentazione
Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.
3. Vino liquoroso
Il vino liquoroso è il prodotto:
a) |
avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol; |
b) |
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4; |
c) |
ottenuto da:
|
d) |
avente un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4; |
e) |
e mediante aggiunta:
|
f) |
in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, ottenuto mediante aggiunta:
|
4. Vino spumante
Il vino spumante è il prodotto:
a) |
ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
|
b) |
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione; |
c) |
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione; e |
d) |
il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 8,5 % vol. |
5. Vino spumante di qualità
Il vino spumante di qualità è il prodotto:
a) |
ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
|
b) |
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione; |
c) |
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione; e |
d) |
il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 9 % vol. |
6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:
a) |
che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che deriva da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione redige secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4; |
b) |
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione; |
c) |
il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol; e |
d) |
il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol. |
Le norme specifiche concernenti altre caratteristiche o condizioni di produzione e di circolazione supplementari sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.
7. Vino spumante gassificato
Il vino spumante gassificato è il prodotto:
a) |
ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; |
b) |
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall’aggiunta di tale gas; e |
c) |
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. |
8. Vino frizzante
Il vino frizzante è il prodotto:
a) |
ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol; |
b) |
avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol; |
c) |
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar; e |
d) |
presentato in recipienti di 60 litri o meno. |
9. Vino frizzante gassificato
Il vino frizzante gassificato è il prodotto:
a) |
ottenuto da vino; |
b) |
avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol; |
c) |
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar; e |
d) |
presentato in recipienti di 60 litri o meno. |
10. Mosto di uve
Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
11. Mosto di uve parzialmente fermentato
Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
12. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite
Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8 % vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.
13. Mosto di uve concentrato
Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 50,9 %.
Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
14. Mosto di uve concentrato rettificato
Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:
a) |
ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 61,7 %; |
b) |
che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero; |
c) |
che presenta le seguenti caratteristiche:
|
Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
15. Vino ottenuto da uve appassite
Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:
a) |
ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all’ombra per una disidratazione parziale; |
b) |
avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol; e |
c) |
avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16 % vol (o 272 g di zucchero/l). |
16. Vino di uve stramature
Il vino di uve stramature è il prodotto:
a) |
ottenuto senza alcun arricchimento; |
b) |
avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol; e |
c) |
avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol. |
Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.
17. Aceto di vino
L’aceto di vino è l’aceto:
a) |
ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino; e |
b) |
avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l. |
Appendice all’allegato XI ter
Zone viticole
Le zone viticole sono quelle definite di seguito.
1. |
La zona viticola A comprende: a) in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a); b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese; c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici viticole di questi paesi; d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy. |
2. |
La zona viticola B comprende:
|
3. |
La zona viticola C I comprende:
|
4. |
La zona viticola C II comprende:
|
5. |
La zona viticola C III a) comprende:
|
6. |
La zona viticola C III b) comprende:
|
7. |
La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1998 |
ALLEGATO IV
ALLEGATO XV bis
ARRICCHIMENTO, ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE IN ALCUNE ZONE VITICOLE
A. Limiti di arricchimento
1. |
Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità di cui all’appendice dell’allegato XI ter lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 120 bis, paragrafo 2. |
2. |
L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:
|
3. |
Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5 %. In risposta a tale richiesta, la Commissione presentarà quanto prima il progetto di misura legislativa al comitato di gestione previsto all’articolo 195, paragrafo 1. La Commissione si adopererà per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta. |
B. Operazioni di arricchimento
1. |
L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
|
2. |
Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell’articolo 103 sexvicies. |
3. |
L’aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a), e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:
Tuttavia, l’arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo. |
4. |
L’aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l’effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l’11 % nella zona viticola A, l’8 % nella zona viticola B e il 6,5 % nella zona viticola C, indicate nell’appendice dell’allegato XI ter. |
5. |
La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:
|
6. |
Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:
|
7. |
In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:
|
C. Acidificazione e disacidificazione
1. |
Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:
|
2. |
L’acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro. |
3. |
L’acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro. |
4. |
La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro. |
5. |
Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale. |
6. |
Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, indicate nell’appendice dell’allegato XI ter, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3. |
7. |
L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, nonché l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda. |
D. Trattamenti
1. |
Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell’acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un’altra bevanda destinata al consumo umano diretto, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera l), diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate. |
2. |
La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate. |
3. |
L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell’azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino. |
4. |
Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2, e 3, è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l’esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione. |
5. |
Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall’articolo 185 quater, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento. |
6. |
Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:
|
7. |
Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l’acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l’anno. |
ALLEGATO XV ter
RESTRIZIONI
A. Disposizioni generali
1. |
Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari. |
2. |
Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante. |
3. |
Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione. |
B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve
1. |
Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all’elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. |
2. |
Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità. |
3. |
Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all’elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l’uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita “vino”. |
4. |
Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l’elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1o gennaio 1985, e per l’elaborazione di vini di uve stramature. |
5. |
Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui all’allegato XI ter o aggiunti a tali prodotti nel territorio della Comunità. |
C. Taglio dei vini
Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, sono vietati nella Comunità il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi.
D. Sottoprodotti
1. |
È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve. Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto. |
2. |
Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l’alcole, l’acquavite o il vinello. A condizioni che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di “Tokaji fordítás” e “Tokaji máslás” in Ungheria e di “Tokajský forditáš” e “Tokajský mášláš” in Slovacchia. |
3. |
Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile. |
4. |
Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore. |
5. |
Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l’eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. |
ALLEGATO V
«47. Regolamento (CE) n. 479/2008
Regolamento (CE) n. 479/2008 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera l) |
Articolo 2 |
Articolo 2 e allegato III, parte III bis |
Articolo 3 |
Articolo 103 decies |
Articolo 4 |
Articolo 103 undecies |
Articolo 5 |
Articolo 103 duodecies |
Articolo 6 |
Articolo 103 terdecies |
Articolo 7 |
Articolo 103 quaterdecies |
Articolo 8 |
Articolo 103 quindecies |
Articolo 9 |
Articolo 103 sexdecies |
Articolo 10 |
Articolo 103 septdecies |
Articolo 11 |
Articolo 103 octodecies |
Articolo 12 |
Articolo 103 novodecies |
Articolo 13 |
Articolo 103 vicies |
Articolo 14 |
Articolo 103 unvicies |
Articolo 15 |
Articolo 103 duovicies |
Articolo 16 |
Articolo 103 tervicies |
Articolo 17 |
Articolo 103 quatervicies |
Articolo 18 |
Articolo 103 quinvicies |
Articolo 19 |
Articolo 103 sexvicies |
Articolo 20 |
Articolo 103 septvicies |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 188 bis, paragrafo 5 |
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 188 bis, paragrafo 6 |
Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 184, punto 5) |
Articolo 22, primo comma e secondo comma, lettere da a), a d) |
Articolo 103 octovicies |
Articolo 22, secondo comma, lettera e) |
Articolo 188 bis, paragrafo 7 |
Articolo 23 |
Articolo 190 bis |
Articolo 24 |
Articolo 120 bis, paragrafi da 2 a 6 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 120 bis, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafi 2, 3, e 4 |
Articolo 113 quinquies |
Articolo 26 |
Articolo 120 ter |
Articolo 27 |
Articolo 120 quater |
Articolo 28 |
Articolo 120 quinquies |
Articolo 29 |
Articolo 120 sexies |
Articolo 30 |
Articolo 120 septies |
Articolo 31 |
Articolo 120 octies |
Articolo 32 |
Articolo 121, terzo e quarto comma |
Articolo 33 |
Articolo 118 bis |
Articolo 34 |
Articolo 118 ter |
Articolo 35 |
Articolo 118 quater |
Articolo 36 |
Articolo 118 quinquies |
Articolo 37 |
Articolo 118 sexies |
Articolo 38 |
Articolo 118 septies |
Articolo 39 |
Articolo 118 octies |
Articolo 40 |
Articolo 118 nonies |
Articolo 41 |
Articolo 118 decies |
Articolo 42 |
Articolo 118 undecies |
Articolo 43 |
Articolo 118 duodecies |
Articolo 44 |
Articolo 118 terdecies |
Articolo 45 |
Articolo 118 quaterdecies |
Articolo 46 |
Articolo 118 quindecies |
Articolo 47 |
Articolo 118 sexdecies |
Articolo 48 |
Articolo 118 septdecies |
Articolo 49 |
Articolo 118 octodecies |
Articolo 50 |
Articolo 118 novodecies |
Articolo 51 |
Articolo 118 vicies |
Articolo 52 |
Articolo 121, primo comma, lettera k) |
Articolo 53 |
Articolo 118 unvicies |
Articolo 54 |
Articolo 118 duovicies |
Articolo 55 |
Articolo 118 tervicies |
Articolo 56 |
Articolo 121, primo comma, lettera l) |
Articolo 57 |
Articolo 118 quatervicies |
Articolo 58 |
Articolo 118 quinvicies |
Articolo 59 |
Articolo 118 sexvicies |
Articolo 60 |
Articolo 118 septvicies |
Articolo 61 |
Articolo 118 octovicies |
Articolo 62 |
Articolo 118 novovicies |
Articolo 63 |
Articolo 121, primo comma, lettera m) |
Articolo 64, paragrafo 1, lettere a), b), e c), punti da i), a iv) |
Articolo 122, secondo comma |
Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da v), a viii) |
Articolo 122, terzo comma |
Articolo 64, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 122, terzo comma |
Articolo 64, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 64, paragrafo 2 |
Articolo 125 sexdecies, paragrafo 2 |
Articolo 65, paragrafo 1, lettere a), b), e c) |
Articolo 123, paragrafo 3 |
Articolo 65, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 65, paragrafo 2 |
Articolo 125 sexdecies, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 66, paragrafo 1 |
— |
Articolo 66, paragrafo 2 |
Articolo 125 sexdecies, paragrafo 3 |
Articolo 67 |
Articolo 113 quater, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 68 |
Articolo 125 sexdecies, paragrafo 3 |
Articolo 69 |
Articolo 113 quater, paragrafo 3, e articolo 125 sexdecies, paragrafo 3 |
Articolo 70, paragrafo 1 |
Articolo 135 |
Articolo 70, paragrafo 2 |
Articolo 128 |
Articolo 71 |
Articolo 129 |
Articolo 72 |
Articoli 130 e 161 |
Articolo 73 |
Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2 |
Articolo 74 |
Articolo 132 e articolo 161, paragrafo 2 |
Articolo 75 |
Articolo 133 e articolo 161, paragrafo 2 |
Articolo 76 |
Articolo 133 bis |
Articolo 77 |
Articoli 134 e 170 |
Articolo 78 |
Articolo 159 |
Articolo 79 |
Articolo 141, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 80 |
Articoli 160 e 174 |
Articolo 81 |
Articolo 143 |
Articolo 82 |
Articolo 158 bis |
Articolo 83 |
Articolo 144 |
Articolo 84, lettera a) |
Articolo 158 bis, paragrafo 4 |
Articolo 84, lettere b), e c) |
Articolo 148, lettere a) e b) |
Articolo 85, paragrafi 1, 2, 3 e 5 |
Articolo 85 bis |
Articolo 85, paragrafo 4 |
Articolo 188 bis, paragrafo 1 |
Articolo 86, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6 |
Articolo 85 ter |
Articolo 86, paragrafo 5 |
Articolo 188 bis, paragrafo 2 |
Articolo 87 |
Articolo 85 quater |
Articolo 88 |
Articolo 85 quinquies |
Articolo 89 |
Articolo 85 sexies |
Articolo 90 |
Articolo 85 octies |
Articolo 91 |
Articolo 85 nonies |
Articolo 92 |
Articolo 85 decies |
Articolo 93 |
Articolo 85 undecies |
Articolo 94 |
Articolo 85 duodecies |
Articolo 95 |
Articolo 85 terdecies |
Articolo 96 |
Articolo 85 quaterdecies |
Articolo 97 |
Articolo 85 quindecies |
Articolo 98 |
Articolo 85 septdecies |
Articolo 99 |
Articolo 85 sexdecies |
Articolo 100 |
Articolo 85 octodecies |
Articolo 101 |
Articolo 85 novodecies |
Articolo 102, paragrafi 1, 2, 3, 4 e paragrafo 5, primo comma |
Articolo 85 vicies |
Articolo 102, paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6 |
Articolo 188 bis, paragrafo 3 |
Articolo 103 |
Articolo 85 unvicies |
Articolo 104, paragrafi da 1 a 7 e paragrafo 9 |
Articolo 85 duovicies |
Articolo 104, paragrafo 8 |
Articolo 188 bis, paragrafo 4 |
Articolo 105 |
Articolo 85 tervicies |
Articolo 106 |
Articolo 85 quatervicies |
Articolo 107 |
Articolo 85 quinvicies |
Articolo 108 |
Articolo 185 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 109 |
Articolo 185 bis, paragrafo 3 |
Articolo 110 |
Articolo 185 bis, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 111 |
Articolo 185 ter |
Articolo 112 |
Articolo 185 quater |
Articolo 113, paragrafo 1 |
Articolo 195, paragrafo 2 |
Articolo 113, paragrafo 2 |
Articolo 195, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 114 |
Articolo 190 |
Articolo 115 |
Articolo 192 |
Articolo 116 |
Articolo 194, quarto e quinto comma |
Articolo 117, lettera a) |
Articolo 194, terzo comma |
Articolo 117, lettere da b), ad e) |
Articolo 194, primo comma |
Articolo 118 |
Articolo 185 quinquies |
Articolo 119 |
Articolo 182 bis, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 120 |
Articolo 184, punto 6) |
Articolo 121, lettere a), b) e c) |
Articolo 185 bis, paragrafo 4, primo comma e articolo 194, paragrafo 3 |
Articolo 121, lettere d) e e) |
Articolo 185 ter, paragrafo 4 |
Articolo 121, lettera f) |
Articolo 185 quater, paragrafo 3 |
Articolo 121, lettera g) |
Articolo 182 bis, paragrafo 6 |
Articoli da 122 a 125 |
— |
Articolo 126, lettera a) |
Articolo 203 ter |
Articolo 126, lettera b) |
Articolo 191 |
Articolo 127, paragrafo 1 |
Articolo 180, primo comma |
Articolo 127, paragrafo 2 |
Articolo 180, secondo comma |
Articolo 129, paragrafo 3 |
Articolo 85 septies» |