ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.150.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 150

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
13 giugno 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 497/2009 della Commissione, del 12 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 498/2009 della Commissione, del 12 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/56/CE della Commissione, del 12 giugno 2009, che rettifica la data di attuazione della direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ( 1 )

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/458/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione del concorso reciproco alla Romania

6

 

 

2009/459/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania

8

 

 

Commissione

 

 

2009/460/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 4246]  ( 1 )

11

 

 

2009/461/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 giugno 2009, relativa alla nomina di un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea dei medicinali

20

 

 

2009/462/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 giugno 2009, in deroga al punto 1, lettera d), dell’allegato della decisione 2006/133/CE, modificata dalla decisione 2009/420/CE, per quanto riguarda la data di applicazione in relazione al legname sensibile non originario delle zone delimitate [notificata con il numero C(2009) 4515]

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

13.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/1


REGOLAMENTO (CE) N. 497/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

37,3

MK

35,9

TR

41,3

ZA

28,0

ZZ

35,6

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

162,3

ZZ

118,7

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

54,7

TR

87,8

ZA

65,6

ZZ

69,4

0808 10 80

AR

82,8

BR

76,6

CL

79,2

CN

99,5

NZ

100,2

US

117,5

ZA

78,8

ZZ

90,7

0809 10 00

TN

146,2

TR

168,7

ZZ

157,5

0809 20 95

TR

505,0

ZZ

505,0

0809 30

TR

133,0

US

340,6

ZZ

236,8

0809 40 05

CL

118,9

ZZ

118,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/3


REGOLAMENTO (CE) N. 498/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 170 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione (2) il pagamento delle restituzioni alle esportazioni è subordinato al rispetto della legislazione comunitaria relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

(2)

Secondo le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 gennaio 2008 nelle cause riunite C-37/06 e C-58/06 e del 13 marzo 2008 nella causa C-96/06, deve essere chiarito il collegamento esistente tra il regolamento (CE) n. 639/2003 e il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (3).

(3)

È necessario definire chiaramente le norme sul benessere degli animali contenute nel regolamento (CE) n. 1/2005, rivolte agli operatori e che comportano, in caso di una loro violazione, la perdita della restituzione relativa alla violazione accertata. In questo contesto, gli articoli 2 e 3 e gli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e gli allegati che vi sono menzionati hanno il fine di precisare le disposizioni rivolte agli operatori aventi un legame diretto con l’obiettivo della protezione degli animali, mentre le altre disposizioni del regolamento concernono norme amministrative.

(4)

L’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e il regolamento (CE) n. 639/2003 dispongono che il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria sul benessere degli animali. Quindi occorre affermare chiaramente che, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, una violazione di queste disposizioni sul benessere degli animali non comporta una riduzione, ma la perdita della restituzione all’esportazione, relativa al numero di animali per i quali non sono state rispettate le condizioni di benessere. Dalle suddette disposizioni e dalle disposizioni sul benessere degli animali di cui agli articoli 2 e 3 e agli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dagli allegati che vi sono menzionati si ricava che la restituzione è persa per gli animali per i quali non sono state rispettate le regole sul benessere, indipendentemente dalle effettive condizioni fisiche degli animali.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 639/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce NC 0102 (di seguito “animali”) ai sensi dell’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni degli articoli 2 e 3 e degli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (4) e degli allegati in esso menzionati, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo totale della restituzione all’esportazione per animale, calcolato in conformità del secondo comma, non è versato per:

a)

gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2;

b)

gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale;

c)

gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli articoli 2 e 3 e da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2 e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10.

(3)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(4)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.»;


DIRETTIVE

13.6.2009   

IT

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L 150/5


DIRETTIVA 2009/56/CE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2009

che rettifica la data di attuazione della direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 della direttiva 2008/126/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (2), dispone che gli Stati membri devono recepire la direttiva 2008/126/CE con effetto dal 30 dicembre 2008.

(2)

Per motivi tecnici, la direttiva 2008/126/CE non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima di tale data. È pertanto necessario rettificare la data di attuazione della direttiva 2008/126/CE.

(3)

Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima. Poiché la direttiva 2008/126/CE è stata pubblicata il 31 gennaio 2009 deve essere concesso un termine ragionevole per la sua attuazione.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito all’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nel primo paragrafo dell’articolo 2 della direttiva 2008/126/CE, la data «30 dicembre 2008» è sostituita dalla data «30 giugno 2009».

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 32 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

13.6.2009   

IT

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L 150/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

relativa alla concessione del concorso reciproco alla Romania

(2009/458/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 119,

vista la raccomandazione della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

I mercati finanziari e dei capitali rumeni sono stati di recente oggetto di crescenti pressioni, che riflettono la recessione economica mondiale e che, a motivo dell’ampio disavanzo esterno e della rapida crescita del disavanzo pubblico, sollevano preoccupazioni in merito alla salute dell’economia rumena. Sono aumentate anche le pressioni sul tasso di cambio, le quali implicano un notevole rischio per la stabilità del settore bancario in generale.

(2)

In risposta, il governo e la Banca nazionale rumena hanno messo a punto una strategia globale, delineata nella lettera di intenti ricevuta dalla Commissione il 27 aprile 2009, per ancorare saldamente le politiche macroeconomiche e ridurre le pressioni sul mercato finanziario. Una delle pietre angolari del programma economico consiste nel ridurre il disavanzo di bilancio dal 5,4 % del PIL nel 2008 al 5,1 % del PIL nel 2009, per ricondurlo al di sotto del 3 % entro il 2011. Saranno adottate misure a miglioramento della strategia e delle procedure di bilancio per aiutare a ridurre stabilmente il disavanzo di bilancio. Il programma economico e in particolare gli obiettivi di bilancio saranno integrati nel bilancio governativo e nel programma di convergenza.

(3)

Il Consiglio rivede periodicamente le politiche economiche attuate dalla Romania, in particolare nel contesto dell’esame annuale dell’aggiornamento del programma di convergenza e dell’attuazione del programma nazionale di riforme da parte della Romania, dell’esame periodico dei progressi compiuti dalla Romania nel contesto della relazione sulla convergenza e della relazione annuale d’esecuzione.

(4)

Il finanziamento estero dovrebbe continuare ad essere oggetto di pressioni significative, dal momento che per il periodo 2009-2011 flussi in entrata di investimento diretto estero (IDE) e gli altri afflussi del conto capitale e del conto finanziario rischiano di non essere sufficienti a coprire il costante disavanzo, seppur in diminuzione, delle partite correnti, a cui va aggiunta la necessità di rinnovare una grossa fetta del debito in valuta estera a medio e lungo termine. Il fabbisogno di finanziamenti esteri per il periodo fino al primo trimestre del 2011 è stimato a 20 miliardi di EUR. Si suppone che, una volta concesso il concorso reciproco, le banche straniere rinnoveranno il 100 % delle loro esposizioni in Romania, in linea con l’impegno richiesto alle principali banche estere di mantenere la propria esposizione nel paese (impegno confermato nel loro comunicato congiunto del 26 marzo 2009), mentre nel 2009 il tasso di rinnovo del debito estero delle banche rumene e quello delle imprese nei confronti delle imprese madri dovrebbe ammontare al 50 %. Tenuto conto della prevista stabilizzazione del mercato finanziario e di un inizio di ripresa dei principali mercati di esportazione rumeni, si presume che per il 2010 e il 2011 tutte le passività estere in scadenza saranno rinnovate al 100 %. Oltre all’obiettivo di disporre di una quantità sufficientemente elevata di riserva di valuta estera (ossia superiore al 100 % del debito estero a breve termine residuo) le ipotesi relative ad altri flussi in uscita di capitali, quali i flussi in uscita dai depositi dei non residenti, le diminuzioni dei crediti commerciali o i flussi in uscita degli investimenti di portafoglio, sono tutte improntate alla prudenza, al fine di poter usufruire di ulteriori margini nei calcoli.

(5)

Le autorità rumene hanno richiesto un’assistenza finanziaria considerevole all’UE e ad altre istituzioni finanziarie internazionali per favorire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e per portare le riserve di valuta internazionale ad un livello prudente.

(6)

La bilancia dei pagamenti rumena è soggetta ad una seria minaccia che giustifica la concessione urgente del concorso reciproco da parte della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede il concorso reciproco alla Romania.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

V. TOŠOVSKÝ


13.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania

(2009/459/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato economico e finanziario (CEF),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2009/458/CE (2) il Consiglio ha deciso di concedere il concorso reciproco alla Romania.

(2)

Nonostante il previsto miglioramento delle partite correnti, per il periodo fino al primo trimestre del 2011 la Romania dovrà far fronte ad un fabbisogno di finanziamento estero importante [stimato dalla Commissione, il Fondo monetario internazionale (FMI) e le autorità rumene a circa 20 miliardi di EUR nel marzo 2009]; a causa dei recenti sviluppi dei mercati finanziari il conto capitale e il conto finanziario potrebbero registrare un notevole deterioramento.

(3)

È opportuno fornire alla Romania un sostegno comunitario per un importo massimo di 5 miliardi di EUR nel quadro del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri istituito con il regolamento (CE) n. 332/2002. Tale sostegno dovrebbe essere fornito in combinazione con un prestito dell’FMI di 11,443 miliardi di DSP (circa 12,95 miliardi di EUR) nel quadro di un accordo di stand-by che dovrebbe essere approvato il 6 maggio 2009. La Banca mondiale ha altresì acconsentito a fornire alla Romania un prestito di 1 miliardo di EUR e la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) contribuiranno con un ulteriore supporto per un ammontare totale di 1 miliardo di EUR.

(4)

L’aiuto comunitario dovrebbe essere gestito dalla Commissione. Le condizioni specifiche di politica economica convenute con le autorità rumene in seguito alla consultazione del CEF dovrebbero essere specificate in un protocollo d’intesa. Le modalità finanziarie dettagliate dovrebbero essere fissate dalla Commissione nell’accordo sul prestito.

(5)

Attraverso missioni e relazioni periodiche delle autorità rumene, la Commissione dovrebbe verificare periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinato il sostegno.

(6)

Durante l’intero periodo di attuazione del programma, la Commissione fornirà anche consulenza politica e assistenza tecnica in settori specifici.

(7)

La Corte dei conti europea ha la facoltà di effettuare tutti i controlli di natura tecnica o finanziaria che essa ritenga necessari nel quadro della gestione di detto sostegno. La Commissione, nonché l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, hanno la facoltà di inviare i propri agenti o rappresentanti debitamente autorizzati perché effettuino tutti i controlli di natura tecnica o finanziaria che essi ritengano necessari nel quadro della gestione del sostegno finanziario comunitario a medio termine.

(8)

Oltre alle condizioni di politica economica a cui è subordinato il programma, la Commissione continuerà anche a monitorare i progressi realizzati nel campo della riforma giudiziaria e della lotta alla corruzione attraverso il meccanismo di cooperazione e verifica. La durata di detto meccanismo è indipendente dalla durata del programma di sostegno. In aggiunta alle condizioni di politica economica a cui è subordinato il programma, la Commissione continuerà a monitorare l’uso appropriato dei trasferimenti UE pre- e postadesione, anche attraverso valutazioni di conformità ed esami periodici.

(9)

È opportuno fornire l’assistenza per favorire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti in Romania ed in questo modo contribuire all’efficace attuazione del programma di politica economica del governo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Comunità mette a disposizione della Romania un prestito a medio termine per un importo massimo di 5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di sette anni.

2.   Il sostegno finanziario della Comunità verrà messo a disposizione per un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

1.   Il sostegno è gestito dalla Commissione in modo coerente con gli impegni assunti dalla Romania e le raccomandazioni del Consiglio, in particolare le raccomandazioni per ciascun paese, nel contesto dell’attuazione del programma nazionale di riforme e del programma di convergenza.

2.   La Commissione concorda con le autorità rumene, previa consultazione del CEF, le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare il sostegno finanziario come previsto all’articolo 3, paragrafo 5. Tali condizioni sono fissate in un protocollo d’intesa coerente con gli impegni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. Le condizioni finanziarie sono stabilite nel dettaglio dalla Commissione nell’accordo sul prestito.

3.   La Commissione verifica periodicamente, in collaborazione con il CEF, che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinato il sostegno. A tal scopo, le autorità rumene mettono tutte le informazioni necessarie a disposizione della Commissione e collaborano pienamente con essa. La Commissione tiene informato il CEF in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alla ristrutturazione delle condizioni finanziarie.

4.   La Romania è disposta ad adottare e ad applicare misure di risanamento supplementari al fine di garantire la stabilità macrofinanziaria, qualora esse risultassero necessarie durante l’applicazione del programma di sostegno. Prima di adottare tali misure le autorità rumene consultano la Commissione.

Articolo 3

1.   La Commissione mette a disposizione della Romania il sostegno finanziario comunitario in un massimo di cinque rate, la cui entità sarà fissata nel protocollo d’intesa.

2.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito e del protocollo d’intesa.

3.   Se necessario per finanziare il prestito, è consentito l’uso prudente di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata.

4.   La Commissione decide in merito allo svincolo delle rate successive dopo aver ricevuto il parere del CEF.

5.   Il pagamento di ciascuna rata successiva avviene sulla base di un’attuazione efficace del nuovo programma economico del governo rumeno da integrare nel programma di convergenza della Romania, nel programma nazionale di riforme e, in particolare, nelle condizioni economiche specifiche stabilite nel protocollo d’intesa. Esse comprendono, fra l’altro:

a)

l’adozione di un programma di bilancio a medio termine chiaramente definito per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al disotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato entro il 2011;

b)

l’adozione e l’esecuzione di un bilancio modificato per il 2009, entro il secondo trimestre 2009, che abbia come obiettivo il contenimento del disavanzo pubblico entro il 5,1 % del PIL in termini SEC 95;

c)

la riduzione in termini nominali, rispetto ai risultati del 2008, della spesa retributiva nel settore pubblico rinunciando agli aumenti retributivi (per un totale del 5 % in termini nominali) previsti per il 2009 (o ulteriori tagli equivalenti nell’occupazione) o riducendo i posti nel pubblico impiego (compreso il fatto di bandire un solo posto vacante su sette);

d)

ulteriori riduzioni della spesa per beni e servizi e per sovvenzioni alle imprese pubbliche;

e)

il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche attraverso l’adozione e l’applicazione di un quadro di bilancio vincolante a medio termine, la fissazione di limiti alle revisioni di bilancio possibili durante l’esercizio in corso, ivi compreso tramite regole di bilancio, e l’istituzione di un consiglio sul bilancio incaricato di effettuare un controllo qualificato e indipendente;

f)

una riforma del sistema retributivo del settore pubblico che includerà una parificazione e semplificazione delle tabelle salariali e una riforma del sistema dei bonus;

g)

la riforma dei parametri fondamentali del sistema pensionistico tramite il passaggio a un’indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo piuttosto che alle retribuzioni, un graduale aumento dell’età pensionabile oltre quanto attualmente previsto, in particolare per le donne, e la graduale affiliazione a un regime pensionistico contributivo per le categorie di dipendenti pubblici che ancora non vi partecipano;

h)

una modifica del diritto bancario e in materia di liquidazione affinché sia in grado di rispondere in maniera efficace e tempestiva in caso di difficoltà per le banche. Uno degli obiettivi cardine delle modifiche consisterà nel rafforzare i poteri degli amministratori delle banche sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria. Oltre agli impegni delle banche, altre disposizioni saranno volte a rafforzare i poteri della Banca nazionale rumena concedendole la facoltà di richiedere ai grandi azionisti delle banche di aumentare la loro quota di capitale sociale e di sostenere finanziariamente la banca, o ancora di proibire o limitare la distribuzione degli utili. In conformità con la legislazione comunitaria in materia, la vigilanza finanziaria sarà aumentata. Inoltre, gli obblighi in materia di informazione sulla liquidità saranno resi più precisi e, a tempo debito, il livello minimo regolamentare del coefficiente di adeguatezza patrimoniale passerà dall’8 % al 10 %. In più, le procedure che reggono l’attivazione delle garanzie sui depositi saranno modificate al fine di semplificare e accelerare i pagamenti. In virtù della nuova normativa, le suddette garanzie saranno attivate entro 21 giorni dalla decisione della Banca nazionale rumena. Infine, per assicurare un adeguato di liquidità, la Banca nazionale rumena si è impegnata ad allargare la gamma di attività che possono essere accettate in garanzia;

i)

misure di riforma strutturale nei settori strategici evocati nelle raccomandazioni per ciascun paese formulate dal Consiglio nel contesto della strategia di Lisbona. Tra le riforme figureranno anche politiche indirizzate a rafforzare l’efficienza e l’efficacia della pubblica amministrazione, ad accrescere la qualità della spesa pubblica e un uso sano e un accresciuto assorbimento dei fondi UE; esse sono volte altresì a ridurre gli oneri amministrativi e fiscali e i vincoli giuridici a carico delle imprese e ad affrontare il problema del lavoro sommerso, allargando in tal modo la base imponibile.

6.   Perché sia assicurata un’agevole attuazione delle condizioni a cui è subordinato il programma, la Commissione fornirà orientamento e assistenza continui sulla riforma fiscale, strutturale e dei mercati finanziari.

7.   Ai fini della gestione del sostegno finanziario comunitario a medio termine, la Romania aprirà un conto speciale presso la Banca nazionale rumena.

Articolo 4

La Romania è destinataria della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

V. TOŠOVSKÝ


(1)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.


Commissione

13.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2009

relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 4246]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/460/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la raccomandazione della Agenzia ferroviaria europea sui metodi di sicurezza comuni per il calcolo, la valutazione e l’applicazione da utilizzare nell’ambito della prima serie di obiettivi di sicurezza comuni, trasmessa alla Commissione il 29 aprile 2008,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 2004/49/CE, è necessario introdurre gradualmente obiettivi comuni di sicurezza (CST) e metodi comuni di sicurezza (CSM) al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza e, ove necessario e ragionevolmente praticabile, il suo miglioramento.

(2)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE, è opportuno che la Commissione europea adotti i CSM. Questi ultimi devono descrivere, fra l’altro, in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE, la metodologia di valutazione del livello di sicurezza e della realizzazione degli obiettivi comuni di sicurezza (CST).

(3)

Al fine di assicurare che non si verifichino riduzioni degli attuali livelli di sicurezza del sistema ferroviario in nessuno Stato membro, è necessario introdurre la prima serie di CST. Essa deve basarsi su un esame degli attuali obiettivi e livelli di sicurezza dei sistemi ferroviari negli Stati membri.

(4)

Inoltre, per mantenere l’attuale livello di sicurezza del sistema ferroviario, è necessaria un’armonizzazione, sotto il profilo dei criteri di accettazione del rischio, dei livelli di sicurezza per l’insieme dei sistemi ferroviari nazionali. La conformità ai livelli di sicurezza deve essere monitorata nei diversi Stati membri.

(5)

Allo scopo di istituire la prima serie di CST in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE, è necessario identificare quantitativamente l’attuale livello di sicurezza dei sistemi ferroviari negli Stati membri mediante valori di riferimento nazionali («NRV»), che dovranno essere calcolati e utilizzati dalla Agenzia ferroviaria europea («l’Agenzia») e dalla Commissione. Questi NRV dovranno essere calcolati solo nel 2009, allo scopo di elaborare la prima serie di CST e, nel 2011, per elaborare la seconda serie di CST.

(6)

Per assicurare la coerenza degli NRV ed evitare oneri inutili, i sistemi di trasporto leggero su rotaia, le reti isolate dal punto di vista funzionale, le infrastrutture ferroviarie private utilizzate unicamente dal proprietario, le ferrovie storiche, museali e turistiche non devono rientrare nella presente decisione.

(7)

A causa della mancanza di dati armonizzati e affidabili sui livelli di sicurezza di parti del sistema ferroviario di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE, è stato concluso che l’elaborazione della prima serie di CST, espressi in criteri di accettazione del rischio per categorie specifiche di individui e per la società nel suo insieme, è fattibile, per il momento, solo per l’intero sistema ferroviario e non per le sue parti.

(8)

In seguito alla graduale armonizzazione dei dati statistici nazionali sugli incidenti e le loro conseguenze, conformemente al regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (2) e alla direttiva 2004/49/CE, lo sviluppo di metodi comuni per il monitoraggio e la fissazione di obiettivi per i livelli di sicurezza dei sistemi ferroviari negli Stati membri deve tener conto delle incertezze statistiche e della necessità di disporre di un criterio di giudizio che permetta di stabilire se il livello di sicurezza di uno Stato membro viene mantenuto.

(9)

Per consentire un raffronto equo e trasparente del livello di sicurezza delle ferrovie tra gli Stati membri, questi ultimi devono procedere alle rispettive valutazioni sulla base di un’impostazione comune diretta a identificare gli obiettivi di sicurezza del sistema ferroviario e a dimostrare la conformità agli stessi.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un metodo di sicurezza comune destinato all’Agenzia ferroviaria europea (di seguito «l’Agenzia») per il calcolo e la valutazione di obiettivi di sicurezza comuni («CST»), a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE.

Articolo 2

Campo d’applicazione

La presente decisione si applica all’intero sistema ferroviario all’interno di ogni Stato membro. Essa non si applica però a:

a)

metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;

b)

reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;

c)

l’infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell’infrastruttura per le sue operazioni di trasporto merci;

d)

veicoli storici che circolano sulle reti nazionali sempre che siano conformi alle norme e ai regolamenti di sicurezza nazionale al fine di assicurare la sicurezza della circolazione dei veicoli stessi;

e)

ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una rete propria, compresi le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2004/49/CE e nel regolamento (CE) n. 91/2003.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

per «valore di riferimento nazionale (NRV)» si intende una misura di riferimento che indica, per lo Stato membro interessato, il livello massimo tollerabile per una categoria di rischio ferroviario;

b)

per «categoria di rischio» si intende una delle categorie di rischio ferroviario specificate all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2004/49/CE;

c)

per «piano di miglioramento della sicurezza» si intende un piano diretto ad attuare la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, le attività, le capacità e le risorse necessarie per ridurre il rischio per una o più categorie di rischio;

d)

per «incidenti mortali e lesioni gravi ponderate (FWSI)» si intende una misurazione delle conseguenze di incidenti gravi che comportano decessi e lesioni gravi, dove 1 lesione grave è considerata sotto il profilo statistico equivalente a 0,1 decessi;

e)

per «utente dei passaggi a livello» si intende chiunque utilizzi un passaggio a livello per attraversare la linea ferroviaria con un mezzo di trasporto o a piedi;

f)

per «personale» o «dipendenti incluso il personale delle imprese appaltatrici» si intende qualsiasi persona la cui attività lavorativa sia in relazione con il trasporto ferroviario e si trovi in servizio al momento in cui si è prodotto l’incidente; sono inclusi l’equipaggio del treno e il personale che gestisce il materiale rotabile e le infrastrutture;

g)

per «persone non autorizzate negli impianti ferroviari» si intende qualsiasi persona presente negli impianti ferroviari, quando tale presenza è vietata, ad eccezione degli utenti dei passaggi a livello;

h)

per «altri (terzi)» si intende tutte le persone che non rientrano nella definizione di «passeggeri», «dipendenti incluso il personale delle imprese appaltatrici», «utenti dei passaggi a livello» o «persone non autorizzate negli impianti ferroviari»;

i)

per «rischio per la società nel suo insieme» si intende il rischio collettivo per tutte le categorie di persone specificate all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2004/49/CE;

j)

per «km-treno passeggeri» si intende l’unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno passeggeri su un percorso di un chilometro; va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

k)

per «km-binario» si intende la lunghezza della rete ferroviaria misurata in km negli Stati membri dove ogni binario di una linea ferroviaria a binari multipli deve essere contato.

Articolo 4

Metodologie per il calcolo di NRV e di CST e per valutarne la realizzazione

1.   Viene applicata la metodologia descritta nell’allegato per il calcolo e la valutazione della realizzazione degli NRV e dei CST.

2.   L’Agenzia propone alla Commissione NRV calcolati in conformità alla sezione 2.1 dell’allegato e CST derivati dagli NRV, conformemente alla metodologia esposta nella sezione 2.2 dell’allegato. Dopo l’adozione degli NRV e CST da parte della Commissione, l’Agenzia ne valuta la realizzazione da parte degli Stati membri in conformità al capo 3 dell’allegato.

3.   La valutazione dei costi e dei benefici stimati dei CST di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE, è limitata a quegli Stati membri i cui NRV, per ognuna delle categorie di rischio, risultano più elevati dei corrispondenti CST.

Articolo 5

Misure di applicazione

Conformemente ai diversi risultati finali della valutazione di risultato, di cui al punto 3.1.5 dell’allegato, vengono prese le seguenti misure di applicazione:

a)

in caso di «possibile deterioramento del livello di sicurezza», lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una comunicazione nella quale spiega le probabili cause dei risultati ottenuti;

b)

in caso di «probabile deterioramento del livello di sicurezza», lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una comunicazione nella quale spiega le probabili cause dei risultati ottenuti e presenta, se del caso, un piano per il miglioramento del livello di sicurezza.

Al fine di valutare eventuali informazioni e prove trasmesse dagli Stati membri conformemente alla procedura di cui alle lettere a) e b), la Commissione può chiedere all’Agenzia di fornire un parere tecnico.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

(2)  GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.


ALLEGATO

1.   Fonti statistiche e unità di misura per il calcolo di NRV e CST

1.1.   Fonti statistiche

1.1.1.

Gli NRV e i CST vengono calcolati sulla base dei dati sugli incidenti ferroviari e le relative conseguenze, comunicati conformemente all’allegato H del regolamento (CE) n. 91/2003 e alle disposizioni degli articoli 5, 18 e dell’allegato I della direttiva 2004/49/CE.

1.1.2.

Nell’ambito della determinazione della prima serie di CST, in caso di incoerenze tra i dati provenienti dalle due fonti di cui al punto 1.1.1, prevalgono i dati comunicati conformemente all’allegato H del regolamento (CE) n. 91/2003.

1.1.3.

Le serie temporali dei dati da utilizzare per attribuire i valori agli NRV e ai CST includono le dichiarazioni dei quattro anni più recenti. Entro il 31 gennaio 2011 l’Agenzia propone alla Commissione l’adozione di valori aggiornati per NRV e CST, calcolati sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sei anni più recenti.

1.2.   Unità di misura per gli NRV

1.2.1.

Le unità di misura per gli NRV sono espresse conformemente alla definizione matematica di rischio. Le conseguenze degli incidenti che vengono prese in considerazione per ognuna delle categorie di rischio costituiscono gli FWSI.

1.2.2.

Le unità di misura da utilizzare per quantificare gli NRV per ognuna delle categorie di rischio sono specificate nell’appendice 1 e derivano dall’applicazione dei principi e delle definizioni di cui al punto 1.2.1 e, ove opportuno, al punto 1.2.3. Le unità di misura includono le basi di graduazione di cui all’appendice 1, per la normalizzazione degli NRV.

1.2.3.

Per ognuna delle categorie di rischio «passeggeri» e «utenti di passaggi a livello» vengono fissate due serie diverse di NRV, espresse con due unità di misura diverse di cui all’appendice 1. Ai fini della valutazione di risultato di cui al capo 3, la conformità ad almeno uno di questi NRV viene considerata sufficiente.

1.3.   Unità di misura per i CST

1.3.1.

Le unità di misura da utilizzare per quantificare i CST per ognuna delle categorie di rischio sono le stesse descritte per gli NRV alla sezione 1.2.

2.   Metodologia per il calcolo di NRV e per ottenere i CST

2.1.   Metodo per il calcolo degli NRV

2.1.1.

Per ogni Stato membro e per ognuna delle categorie di rischio l’NRV viene calcolato applicando in ordine sequenziale il processo seguente:

a)

calcolo dei valori ottenuti dalle corrispondenti unità di misura elencate nell’appendice 1, considerando i dati e le disposizioni di cui alla sezione 1.1;

b)

analisi dei risultati del processo descritto alla lettera a), verifica della presenza e del ripetersi di valori zero per gli FWSI nei livelli di sicurezza osservati per gli anni in questione;

c)

se i valori zero di cui alla lettera b), non sono più di due, si calcola la media ponderata dei valori di cui alla lettera a), secondo la descrizione che figura alla sezione 2.3 e il valore ottenuto è adottato come NRV;

d)

se i valori zero di cui alla lettera b), sono più di due, l’Agenzia attribuisce allo NRV un valore discrezionale da determinare consultando lo Stato membro interessato.

2.2.   Metodologia per ottenere i CRT dagli NRV

2.2.1.

Per ognuna delle categorie di rischio, una volta che lo NRV è stato calcolato per ogni Stato membro, secondo la procedura fissata dalla sezione 2.1, al CST corrispondente verrà assegnato un valore eguale a quello più basso tra:

a)

il valore dello NRV più elevato tra gli Stati membri;

b)

il valore eguale a dieci volte il valore della media europea del rischio al quale l’NRV considerato si riferisce.

2.2.2.

La media europea di cui al punto 2.2.1, lettera b), viene calcolata cumulando i dati rilevanti per tutti gli Stati membri e utilizzando le unità di misura corrispondenti elencate all’appendice 1, nonché la media ponderata descritta alla sezione 2.3.

2.3.   Processo di formazione della media ponderata per il calcolo degli NRV

2.3.1.

Per ogni Stato membro e per ognuna delle categorie di rischio alle quali può essere applicata la media ponderata conformemente al punto 2.1.1, lettera c), si applicano i seguenti passaggi per calcolare, durante l’anno Y (dove Y = 2009 e 2011) l’NRVY:

a)

calcolo delle osservazioni annuali OBSi (dove i è considerato anno di osservazione) ottenute dalle unità di misura corrispondenti elencate all’appendice 1, dopo aver fornito come input i dati dichiarati per gli anni n più recenti di cui al punto 2.1.1, lettera a) [inizialmente n = 4; dal 2011 in poi n = 6];

b)

calcolo della media aritmetica n-anno (AV) delle osservazioni annuali OBSi ;

c)

calcolo del valore assoluto della differenza ABSDIFFi tra ogni osservazione annuale OBSi e la AV. Se ABSDIFFi < 0,01 * AV, ad ABSDIFFi viene attribuito un valore costante eguale a 0,01 * AV;

d)

calcolo del fattore ponderale (Wi ) per ogni singolo anno i, assumendo l’inverso di ABSDIFFi ;

e)

calcolo dell’NRVY nella forma di media ponderata, come segue:

Formula;

dove i è un numero naturale e

se Y = 2009: x = Y – 5; N = Y – 2

se Y = 2011: x = Y – 7; N = Y – 2

3.   Modello di struttura per valutare la realizzazione degli NRV e dei CST

3.1.   Metodologia per valutare la realizzazione degli NRV e dei CST

3.1.1.

Per valutare la realizzazione degli NRV e dei CST si applicano i seguenti principi:

a)

per ogni Stato membro e per ognuna delle categorie di rischio il cui NRV rispettivo è uguale o inferiore al CST corrispondente, la realizzazione dell’NRV implica automaticamente quella del CST. La valutazione della realizzazione dell’NRV viene effettuata secondo la procedura descritta alla sezione 3.2 e l’NRV rappresenta il livello massimo tollerabile del rischio cui si riferisce, ferme restando le disposizioni sul margine di tolleranza di cui al punto 3.2.3;

b)

per ogni Stato membro e per ognuna delle categorie di rischio il cui NRV rispettivo è più alto del CST corrispondente, il CST rappresenta il livello massimo tollerabile del rischio cui si riferisce. La valutazione della realizzazione del CST viene effettuata in conformità ai requisiti derivanti dalla valutazione di impatto e, se del caso, al calendario per l’attuazione graduale del CST, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE.

3.1.2.

Per ogni Stato membro e per ognuna delle categorie di rischio, la valutazione della realizzazione dell’NRV e del CST viene effettuata annualmente dall’Agenzia, prendendo in considerazione le dichiarazioni dei quattro anni precedenti.

3.1.3.

Entro il 31 marzo di ogni anno l’Agenzia riferisce alla Commissione in merito ai risultati globali della valutazione di realizzazione degli NRV e dei CST.

3.1.4.

Tenendo conto delle disposizioni di cui al punto 1.1.3, a partire dal 2012 la valutazione della realizzazione degli NRV e dei CST verrà effettuata annualmente dall’Agenzia, prendendo in considerazione le comunicazioni degli ultimi cinque anni.

3.1.5.

L’esito della valutazione di risultato di cui al punto 3.1.1 viene classificato come segue:

a)

livello di sicurezza accettabile;

b)

possibile deterioramento del livello di sicurezza;

c)

probabile deterioramento del livello di sicurezza.

3.2.   Descrizione della procedura per fasi di cui al punto 3.1.1, lettera a)

3.2.1.

La procedura per la valutazione di realizzazione degli NRV è costituita da quattro diversi passaggi descritti nel testo che segue. I diversi passaggi dell’intera procedura decisionale figurano all’appendice 2, dove le frecce decisionali positive e negative corrispondono rispettivamente ad un risultato «positivo» e ad uno «negativo» delle diverse fasi della valutazione.

3.2.2.

La prima fase di valutazione verifica se il livello di sicurezza osservato è conforme o meno allo NRV. Il livello di sicurezza osservato viene misurato utilizzando le unità di misura elencate all’appendice 1 e i dati di cui alla sezione 1.1, con le serie temporali che includono gli anni più recenti delle osservazioni come precisato alla sezione 3.1. Il livello di sicurezza viene espresso in termini di:

a)

livello di sicurezza osservato durante il singolo anno più recente cui si riferiscono le dichiarazioni;

b)

media ponderata mobile (MWA), come precisato alla sezione 3.3.

I valori ottenuti applicando le lettere a) e b), vengono poi raffrontati con l’NRV, e se uno di questi valori non supera l’NRV il livello di sicurezza viene considerato accettabile. In caso negativo, la procedura continua con la seconda fase di valutazione.

3.2.3.

La seconda fase di valutazione considera il livello di sicurezza accettabile se la MWA non supera l’NRV più un margine di tolleranza del 20 %. Se questa condizione non è soddisfatta, l’Agenzia chiede all’autorità di sicurezza dello Stato membro interessato di fornire le specifiche del singolo incidente con le conseguenze più gravi (in termini di FWSI) verificatosi negli anni più recenti di osservazione, di cui alla sezione 3.1, escludendo gli anni utilizzati per stabilire l’NRV.

Se tale incidente singolo è più grave, sotto il profilo delle conseguenze, del singolo incidente più grave incluso nei dati utilizzati per stabilire l’NRV, esso viene escluso dalle statistiche. La MWA viene quindi ricalcolata per verificare se si trova all’interno del margine di tolleranza summenzionato. In caso affermativo, il livello di sicurezza viene considerato accettabile. In caso negativo, la procedura continua con la terza fase di valutazione.

3.2.4.

La terza fase di valutazione verifica se sia la prima volta negli ultimi 3 anni che la seconda fase di valutazione non abbia fornito la prova di un livello di sicurezza accettabile. In caso affermativo, il risultato della terza fase di valutazione viene classificato come «positivo». La procedura continua con la quarta fase, indipendentemente dall’esito della terza fase.

3.2.5.

La quarta fase di valutazione verifica se il numero di incidenti gravi per km-treno, rispetto agli anni precedenti, sia rimasto stabile (o sia diminuito). I criteri per questo tipo di valutazione sono se si sia verificato un aumento statisticamente significativo del numero di incidenti gravi rilevanti per km-treno. La valutazione avviene utilizzando un limite superiore di tolleranza secondo il modello di Poisson che servirà a determinare la variabilità accettabile basata sul numero di incidenti che si sono verificati nei diversi Stati membri.

Se il numero di incidenti gravi per km-treno non supera il summenzionato limite di tolleranza, si desume che non vi sia stato un aumento statisticamente significativo e il risultato di questa valutazione viene classificato come «positivo».

A seconda della categoria di rischio alla quale i diversi NRV oggetto di valutazione di realizzazione si riferiscono, gli incidenti gravi da prendere in considerazione per effettuare questa fase di valutazione sono i seguenti:

a)

rischi per i passeggeri: tutti gli incidenti gravi rilevanti;

b)

rischi per il personale o i dipendenti incluso il personale delle imprese appaltatrici: tutti gli incidenti gravi rilevanti;

c)

rischi per gli utenti dei passaggi a livello: tutti gli incidenti gravi rilevanti inclusi nella categoria «incidenti che coinvolgono passaggi a livello»;

d)

rischi per persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari: tutti gli incidenti gravi rilevanti inclusi nella categoria «incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento»;

e)

rischi per gli altri: tutti gli incidenti gravi rilevanti;

f)

rischi per la società nel suo insieme: tutti gli incidenti gravi.

3.3.   Processo di formazione della media mobile ponderata per la valutazione annuale della realizzazione degli NRV

3.3.1.

Per ogni Stato membro e per ognuna delle categorie di rischio alle quali viene applicata la MEDIA Mobile Ponderata (Moving Weighted Averaging — MWA) per effettuare, in ogni anno Y (iniziando da Y = 2010 in poi), le fasi di valutazione descritte alla sezione 3.2, vengono applicati i seguenti passaggi per il calcolo della MWAY:

a)

calcolo delle osservazioni annuali OBSi ottenute dagli indicatori corrispondenti elencati all’appendice 1, dopo aver fornito come input i dati disponibili provenienti dalle fonti di cui alla sezione 1.1 per gli anni pertinenti (l’indice i assume i valori definiti nella formula che segue);

b)

calcolo della media aritmetica n-anno (AV) delle osservazioni annuali OBSi [inizialmente n = 4; dal 2012 in poi n = 5];

c)

calcolo del valore assoluto della differenza ABSDIFFi tra ogni osservazione annuale OBSi e la AV. Se ABSDIFFi < 0,01 * AV, ad ABSDIFFi viene attribuito un valore costante eguale a 0.01 * AV;

d)

calcolo del fattore ponderale Wi , assumendo l’inverso di ABSDIFFi ;

e)

calcolo della MWAY come segue:

Formula;

dove i è un numero naturale e

se Y = 2010 o 2011: x = Y – 5; N = Y – 2

se Y ≥ 2012: x = Y – 6; N = Y – 2

APPENDICE 1

Unità di misura per NRV e CST

Categoria di rischio

Unità di misura

Basi di graduazione

1.

Passeggeri

1.1

Numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno passeggeri per anno

Km-treno passeggeri per anno

1.2

Numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-passeggeri per anno

Km-passeggeri per anno

2.

Dipendenti

Numero di dipendenti FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno

Km-treno per anno

3.

Utenti di passaggi a livello

3.1

Numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno

Km-treno per anno

3.2

Numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/[(numero di km-treno per anno * Numero di passaggi a livello)/Km-binario)]

Km-treno per anno * Numero di passaggi a livello)/Km-binario

4.

Altri

Numero annuale di FWSI a persone appartenenti alla categoria «altri» derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno

Km-treno per anno

5.

Persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari

Numero di FWSI a persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno

Km-treno per anno

6.

Società nel suo insieme

Numero totale di FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-treno per anno

Km-treno per anno

APPENDICE 2

Descrizione della procedura per fasi di cui al punto 3.1.1, lettera a), dell’allegato

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13.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2009

relativa alla nomina di un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea dei medicinali

(2009/461/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 65,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 726/2004 il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l’Agenzia») comprende due rappresentanti della Commissione.

(2)

Poiché l’attuale mandato del rappresentante e del supplente della direzione generale «Imprese e industria» della Commissione scade il 2 giugno 2009, occorre nominare un rappresentante della direzione generale «Imprese e industria» presso il consiglio di amministrazione dell’ Agenzia e un supplente che lo sostituisca in sua assenza e eserciti il suo diritto al voto,

DECIDE:

Articolo 1

Il rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni:

a)

Direttore generale della direzione generale «Imprese e industria».

Il rappresentante supplente è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni:

b)

Direttore della direzione responsabile dell’autorizzazione dei medicinali sulla base del programma di lavoro della direzione generale «Imprese e industria».

Articolo 2

La presente decisione si applica alle persone che occupano, anche temporaneamente, le posizioni di cui all’articolo 1 alla data di adozione della presente decisione, o ai loro successori in tali posizioni.

Articolo 3

Il direttore generale della direzione generale «Imprese e industria» comunica al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali i nominativi delle persone che occupano le posizioni di cui all’articolo 1 ed eventuali modifiche.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


13.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2009

in deroga al punto 1, lettera d), dell’allegato della decisione 2006/133/CE, modificata dalla decisione 2009/420/CE, per quanto riguarda la data di applicazione in relazione al legname sensibile non originario delle zone delimitate

[notificata con il numero C(2009) 4515]

(2009/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 maggio 2009 la Commissione ha adottato la decisione 2009/420/CE che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo (2). Tale decisione ha introdotto nella decisione 2006/133/CE della Commissione (3), l’obbligo, a decorrere dal 16 giugno 2009, di sottoporre il legname sensibile sotto forma di imballaggi non originario delle zone delimitate a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 e di contrassegnarlo conformemente all’allegato II della norma in questione prima del trasporto dalle zone delimitate verso altre zone degli Stati membri o di paesi terzi nonché dalla parte della zona delimitata in cui il nematode del pino è notoriamente presente alla parte della zona delimitata designata come zona cuscinetto.

(2)

Gli imballaggi in legname sono necessari per il trasporto di varie merci. Tuttavia la produzione e l’uso di imballaggi in legname sensibile trattato e contrassegnato conformemente agli allegati I e II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 non sono ancora generalizzati nella Comunità. In particolare sembra che non sia possibile mettere a disposizione entro breve imballaggi in legname conformi alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 in quantità sufficienti per soddisfare le esigenze degli operatori economici che commerciano in beni trasportati dal Portogallo a altri Stati membri o paesi terzi.

(3)

Onde evitare il rischio di perturbazioni negli scambi è opportuno prevedere una deroga alla data di applicazione delle prescrizioni di cui alla decisione 2006/133/CE, modificata dalla decisione 2009/420/CE, riguardanti l’obbligo di trattare e contrassegnare conformemente agli allegati I e II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 il legname sensibile sotto forma di imballaggi non originario delle zone delimitate prima di trasportarlo dalle zone delimitate in Portogallo ad altre aree.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 1, lettera d), dell’allegato della decisione 2006/133/CE, modificata dalla decisione 2009/420/CE, non si applica al legname sensibile non originario delle zone delimitate.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 16 giugno 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 135 del 30.5.2009, pag. 29.

(3)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.