ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.149.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
|
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
Consiglio |
|
|
|
2009/447/CE |
|
|
* |
||
|
|
2009/448/CE |
|
|
* |
||
|
|
Commissione |
|
|
|
2009/449/CE |
|
|
* |
||
|
|
2009/450/CE |
|
|
* |
Decisione della Commissione, dell'8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 4293] ( 1 ) |
|
|
|
2009/451/CE |
|
|
* |
||
|
|
2009/452/CE |
|
|
* |
||
|
|
2009/453/CE |
|
|
* |
||
|
|
2009/454/CE |
|
|
* |
||
|
|
ACCORDI |
|
|
|
Commissione |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 492/2009 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2009
recante abrogazione di quattordici regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
visto l’atto di adesione del 1985, in particolare l’articolo 162, l’articolo 163, paragrafo 3, l’articolo 164, paragrafo 2, l’articolo 165, paragrafo 8, l’articolo 171, l’articolo 349, paragrafo 5, l’articolo 350, l’articolo 351, paragrafo 5, l’articolo 352, paragrafo 9, e l’articolo 358,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 24 e gli allegati VI, VIII, IX e XII,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più effettiva efficacia. |
(2) |
I regolamenti seguenti, relativi alla politica comune della pesca, sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore:
|
(3) |
Per ragioni di certezza e chiarezza del diritto è opportuno abrogare i suddetti regolamenti obsoleti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Regolamenti da abrogare
I regolamenti (CEE) n. 31/83, (CEE) n. 3117/85, (CEE) n. 3781/85, (CEE) n. 3252/87, (CEE) n. 3571/90, (CEE) n. 3499/91, (CE) n. 1275/94, (CE) n. 1448/1999, (CE) n. 300/2001, (CE) n. 2561/2001, (CE) n. 2341/2002, (CE) n. 2372/2002, (CE) n. 2287/2003 e (CE) n. 52/2006 sono abrogati.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ŠEBESTA
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 5 del 7.1.1983, pag. 1.
(3) GU L 297 del 9.11.1985, pag. 1.
(4) GU L 363 del 31.12.1985, pag. 26.
(5) GU L 314 del 4.11.1987, pag. 17.
(6) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(7) GU L 353 del 17.12.1990, pag. 10.
(8) GU L 331 del 3.12.1991, pag. 1.
(9) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(10) GU L 140 del 3.6.1994, pag. 1.
(11) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 7.
(12) GU L 44 del 15.2.2001, pag. 12.
(13) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17.
(14) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.
(15) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 81.
(16) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.
(17) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 184.
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 493/2009 DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
37,3 |
MK |
35,9 |
|
TR |
46,6 |
|
ZA |
28,0 |
|
ZZ |
37,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
162,3 |
MK |
31,4 |
|
TR |
113,6 |
|
ZZ |
102,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
113,7 |
ZZ |
113,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
58,4 |
TR |
58,3 |
|
ZA |
53,0 |
|
ZZ |
56,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
78,3 |
BR |
73,1 |
|
CL |
92,4 |
|
CN |
102,4 |
|
NA |
101,9 |
|
NZ |
106,7 |
|
US |
118,7 |
|
ZA |
77,1 |
|
ZZ |
93,8 |
|
0809 10 00 |
TN |
146,2 |
TR |
186,4 |
|
ZZ |
166,3 |
|
0809 20 95 |
TR |
441,7 |
ZZ |
441,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 494/2009 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 27
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 10 gennaio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale IAS 27 Bilancio consolidato e separato (di seguito «IAS 27»). Le modifiche allo IAS 27 specificano in quali circostanze un'entità deve redigere bilanci consolidati, in che modo le capogruppo devono contabilizzare le variazioni delle interessenze partecipative detenute in controllate e in che modo le perdite di una controllata devono essere ripartite tra partecipazioni di maggioranza e di minoranza. |
(3) |
La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche dello IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) |
L'adozione delle modifiche dello IAS 27 comporta di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, all'IFRS 4, all'IFRS 5, allo IAS 1, allo IAS 7, allo IAS 14, allo IAS 21, allo IAS 28, allo IAS 31, allo IAS 32, allo IAS 33, allo IAS 39 e all'interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 7, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(1) |
il principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio consolidato e separato è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento; |
(2) |
l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRS 4, l'IFRS 5, lo IAS 1, lo IAS 7, lo IAS 14, lo IAS 21, lo IAS 28, lo IAS 31, lo IAS 32, lo IAS 33, lo IAS 39 e l'interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 7 sono modificati conformemente alle modifiche dello IAS 27 di cui all'allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche dello IAS 27, di cui all'allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IAS 27 |
Bilancio consolidato e separato |
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27
Bilancio consolidato e separato
AMBITO DI APPLICAZIONE
1 |
Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo. |
2 |
Il presente Principio non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e dei loro effetti sul consolidamento, incluso l'avviamento derivante da una aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 Aggregazioni aziendali). |
3 |
Il presente Principio deve essere anche applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale. |
DEFINIZIONI
4 |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica. Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate. La partecipazione di minoranza è il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, ad una controllante. La controllante è un'entità che ha una o più società controllate. Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e all'attivo netto delle società partecipate. Una controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante). |
5 |
Una controllante o la sua controllata possono detenere partecipazioni in una società collegata o in quanto partecipanti in un'entità a controllo congiunto. In tali casi, i bilanci consolidati preparati e presentati in conformità con il presente Principio devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e nello IAS 31 Partecipazioni in joint venture. |
6 |
Per un'entità descritta nel paragrafo 5, il bilancio separato è quello predisposto e presentato in aggiunta al bilancio cui si fa riferimento nel paragrafo 5. Non occorre che il bilancio separato sia allegato a, o accompagni, quei bilanci. |
7 |
Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in un'entità a controllo congiunto non rappresenta un bilancio separato. |
8 |
Una controllante esentata dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 può presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio annuale. |
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
9 |
Una controllante, diversa dal tipo di controllante descritto al paragrafo 10, deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate in conformità al presente Principio. |
10 |
Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:
|
11 |
Una controllante che opti per l'esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 e presenta il solo bilancio separato, si conforma a quanto disposto nei paragrafi 38-43. |
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
12 |
Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante (1). |
13 |
Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se essa ha (2):
|
14 |
L'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altra entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una data futura o sino al verificarsi di un evento futuro. |
15 |
Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (inclusi le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti di voto potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o convertire tali diritti. |
16 |
Una controllata non è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga. |
17 |
Una controllata non è esclusa dal consolidamento in quanto la sua attività è dissimile da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni integrative richieste dall'IFRS 8 Settori operativi aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo. |
PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO
18 |
Nella redazione del bilancio consolidato, l'entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un'unica entità economica, sono necessarie le seguenti rettifiche:
|
19 |
In presenza di diritti di voto potenziali, le quote di utile o perdita e le variazioni del patrimonio netto attribuito alla controllante ed alle partecipazioni di minoranza sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali. |
20 |
Saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo devono essere integralmente eliminati. |
21 |
I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. Le perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario rilevare nel bilancio consolidato. Lo IAS 12 Imposte sul reddito si applica alle differenze temporanee derivanti dall'eliminazione di utili e perdite originati da operazioni infragruppo. |
22 |
I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando la data di chiusura dell'esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest'ultima prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile. |
23 |
Quando, in conformità al paragrafo 22, il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura diversa da quella del bilancio della capogruppo, devono essere eseguite rettifiche per tener conto dell'effetto di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell'esercizio della controllata e quella della capogruppo non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio. |
24 |
I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari. |
25 |
Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato. |
26 |
I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione secondo la definizione dell'IFRS 3. I ricavi e i costi della controllata devono essere basati sul valore delle attività e delle passività rilevate nel bilancio consolidato della controllante alla data di acquisizione. Per esempio, i costi di ammortamento rilevati nel prospetto consolidato di conto economico complessivo dopo la data di acquisizione, devono essere basati sul fair value (valore equo) delle relative attività ammortizzabili rilevate nel bilancio consolidato alla data di acquisizione. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui la controllante perde il controllo della controllata. |
27 |
Le partecipazioni di minoranza devono essere presentate nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria nell'ambito del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto dei soci della controllante. |
28 |
L'utile (perdita) d'esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuiti ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza. Il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo. |
29 |
Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono classificate come patrimonio netto e sono possedute da azionisti di minoranza, la controllante calcola la propria quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata. |
30 |
Le variazioni nell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo sono contabilizzate come operazioni sul capitale (ossia operazioni con soci nella loro qualità di soci). |
31 |
In tali circostanze, i valori contabili delle partecipazioni di maggioranza e di minoranza devono essere rettificati per riflettere le variazioni nelle loro relative interessenze nella controllata. Qualsiasi differenza tra il valore di cui vengono rettificate le partecipazioni di minoranza e il fair value (valore equo) del corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto ed attribuita ai soci della controllante. |
PERDITA DEL CONTROLLO
32 |
Una controllante può perdere il controllo di una controllata con o senza cambiamenti nella quota societaria assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale. |
33 |
Una controllante potrebbe perdere il controllo di una controllata in due o più accordi (operazioni). Tuttavia, talvolta le circostanze indicano che gli accordi multipli dovrebbero esser contabilizzati come un'unica operazione. Nel determinare se contabilizzare gli accordi come un'unica operazione, la controllante deve considerare tutti i termini e le condizioni degli accordi e i loro effetti economici. Una o più delle seguenti circostanze possono indicare che la controllante dovrebbe contabilizzare gli accordi multipli come un'unica operazione:
|
34 |
Se la controllante perde il controllo di una controllata, essa:
|
35 |
Se una controllante perde il controllo di una controllata, la controllante deve contabilizzare tutti gli importi rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella controllata, analogamente a quanto richiesto nel caso in cui la controllante avesse dismesso direttamente le attività o passività relative. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fosse riclassificato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio all'atto della dismissione delle relative attività o passività, la controllante, nel momento in cui perde il controllo della controllata, riclassifica l'utile o la perdita dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione). Per esempio, se una controllata possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e la controllante perde il controllo di quella controllata, la controllante deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Analogamente, se una riserva di rivalutazione precedentemente rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fosse trasferita direttamente negli utili portati a nuovo all'atto della dismissione dell'attività, la controllante, nel momento in cui perde il controllo della controllata, trasferisce la riserva di rivalutazione direttamente negli utili portati a nuovo. |
36 |
In caso di perdita del controllo di una controllata, qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata e qualsiasi ammontare dovuto dalla o alla ex controllata, devono essere contabilizzati, secondo quanto previsto da altri IFRS, a partire dalla data della perdita del controllo. |
37 |
Il fair value (valore equo) di una qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata alla data della perdita del controllo di maggioranza deve essere considerato pari al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale di un'attività finanziaria in base allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e misurazione oppure, laddove appropriato, pari al costo al momento della rilevazione iniziale di una partecipazione in una società collegata o in un'entità a controllo congiunto. |
CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO
38 |
Quando un’entità redige il bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate:
L’entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo devono essere contabilizzate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate quando sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5. La valutazione delle partecipazioni contabilizzate conformemente allo IAS 39 non viene modificata in tali circostanze. |
38A |
Un'entità deve rilevare un dividendo di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio del suo bilancio separato una volta accertato il diritto a percepire il dividendo. |
38B |
Quando una capogruppo riorganizza la struttura del suo gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:
e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella capogruppo originaria in conformità al paragrafo 38(a), nel suo bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota di elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione. |
38C |
Parimenti, un'entità che non sia una capogruppo può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 38B. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 38B. In tali casi, i riferimenti alla «capogruppo originaria» e al «gruppo originario» vanno intesi come riferimenti all'«entità originaria». |
39 |
Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico. I paragrafi 38 e 40-43 si applicano quando un'entità predispone un bilancio separato che sia conforme agli International Financial Reporting Standard. L'entità redige anche un bilancio consolidato per uso pubblico, secondo quanto disposto dal paragrafo 9, a meno che non si applichi l'esenzione di cui al paragrafo 10. |
40 |
Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato della partecipante. |
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
41 |
Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:
|
42 |
Se si redige un bilancio separato per una controllante la quale, in conformità al paragrafo 10, decide di non predisporre il bilancio consolidato, nel bilancio separato si devono fornire le seguenti informazioni integrative:
|
43 |
Quando una controllante (diversa da quella trattata al paragrafo 42), una partecipante in una entità a controllo congiunto o in una società collegata redige il proprio bilancio separato, tale bilancio deve fornire le seguenti informazioni integrative:
e deve identificare il bilancio redatto secondo il paragrafo 9 del presente Principio, oppure secondo lo IAS 28 e lo IAS 31, a cui si fa riferimento. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
44 |
L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. |
45 |
L'entità deve applicare le modifiche apportate nel 2008 allo IAS 27 dall’International Accounting Standards Board relativamente ai paragrafi 4, 18, 19, 26–37 e 41(e) e (f) a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Tuttavia, l'entità non deve applicare dette modifiche per gli esercizi che hanno inizio prima del 1o luglio 2009, a meno che non applichi anche l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008). Se l'entità applica le modifiche prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare le modifiche retroattivamente, con le seguenti eccezioni:
|
45A |
Il paragrafo 38 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009, prospetticamente dalla data alla quale ha applicato per la prima volta l’IFRS 5. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
45B |
Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha eliminato la definizione di «metodo del costo» dal paragrafo 4 e ha aggiunto il paragrafo 38A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicarlo e applicare contemporaneamente le relative modifiche allo IAS 18, allo IAS 21 e allo IAS 36. |
45C |
Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 38B e 38C. L'entità deve applicare tali paragrafi prospetticamente alle riorganizzazioni effettuate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Inoltre, un'entità può decidere di applicare i paragrafi 38B e 38C retroattivamente a riorganizzazioni già eseguite entro l'ambito di detti paragrafi. Tuttavia, se un'entità ridetermina una riorganizzazione in applicazione del paragrafo 38B o 38C, essa deve rideterminare tutte le successive riorganizzazioni nell'ambito di detti paragrafi. Se l'entità applica il paragrafo 38B o 38C a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
SOSTITUZIONE DELLO IAS 27 (2003)
46 |
Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (rivisto nella sostanza nel 2003). |
(1) Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, deve essere contabilizzata in conformità a tale IFRS.
(2) Si veda anche l'Interpretazione SIC-12 Consolidamento—Società a destinazione specifica.
Appendice
Modifiche ad altri IFRS
Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi le modifiche allo IAS 27 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
A1 |
Nei seguenti International Financial Reporting Standard, applicabili dal 1o luglio 2009, i riferimenti a «partecipazioni di minoranza» nei paragrafi individuati:
|
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
A2 |
L'IFRS 1 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 26 è modificato come segue:
Dopo il paragrafo 34B, si aggiungono una nuova intestazione e il paragrafo 34C:
Viene aggiunto il paragrafo 47J riportato di seguito:
|
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
A3 |
L'IFRS 5 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 33 è modificato come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 44B riportato di seguito:
|
IAS 1 Presentazione del bilancio
A4 |
Il paragrafo 106 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) è modificato come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 139A riportato di seguito:
|
IAS 7 Rendiconto finanziario
A5 |
Lo IAS 7 è modificato come descritto di seguito. L'intestazione che precede il paragrafo 39 e i paragrafi 39-42 sono modificati come segue:
Vengono aggiunti i paragrafi 42A e 42B come di seguito indicato:
Viene aggiunto il paragrafo 54 riportato di seguito:
|
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
A6 |
Lo IAS 21 è modificato come descritto di seguito. L'intestazione che precede il paragrafo 48 è modificata e sono aggiunti i paragrafi 48A-48D come descritto di seguito:
Viene aggiunto il paragrafo 60B riportato di seguito:
|
IAS 28 Partecipazioni in società collegate
A7 |
Lo IAS 28 è modificato come descritto di seguito. I paragrafi 18 e 19 sono modificati come descritto di seguito:
Viene aggiunto il paragrafo 19A riportato di seguito:
Viene aggiunto il paragrafo 41B riportato di seguito:
|
IAS 31 Partecipazioni in joint venture
A8 |
Lo IAS 31 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 45 è modificato come segue:
Vengono aggiunti i paragrafi 45A e 45B come di seguito indicato:
Viene aggiunto il paragrafo 58A riportato di seguito:
|
IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
A9 |
Lo IAS 39 è modificato come descritto di seguito. L'ultima frase del paragrafo 102 è modificata come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 103E riportato di seguito:
|
SIC-7 Introduzione dell'Euro
A10 |
La SIC -7 è modificata come descritto di seguito. Nella sezione «Riferimenti», viene aggiunto «IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008)». Il paragrafo 4 è modificato come segue:
Sotto l'intestazione «Data di entrata in vigore» viene aggiunto un nuovo paragrafo dopo il paragrafo che descrive la data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 1, come segue: Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 4(b). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. |
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 495/2009 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 10 gennaio 2008 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 (rivisto nella sostanza) Aggregazioni aziendali (nel seguito «IFRS 3 rivisto»). L’IFRS 3 rivisto stabilisce principi e disposizioni sul modo in cui l’acquirente rileva e valuta nel proprio bilancio i diversi elementi relativi al trattamento contabile dell’operazione di acquisizione (ad esempio le attività identificabili, le passività identificabili, le partecipazioni di minoranza e l’avviamento). Esso determina inoltre quali informazioni debbono essere presentate in merito a tali operazioni. |
(3) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRS 3 rivisto soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) |
L’adozione dell’IFRS 3 rivisto implica di conseguenza modifiche all’IFRS 1, all’IFRS 2, all’IFRS 7, ai Principi contabili internazionali IAS 12, IAS 16, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 34, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 39 e all’Interpretazione 9 dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) per garantire la coerenza tra i principi contabili internazionali. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1126/2008 va quindi modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(1) |
l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Aggregazioni aziendali è sostituito dall’IFRS 3 rivisto di cui all’allegato del presente regolamento; |
(2) |
l’IFRS 1, l’IFRS 2, l’IFRS 7, i Principi contabili internazionali IAS 12, IAS 16, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 34, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 39 e l’Interpretazione 9 dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sono modificati conformemente alle modifiche all’IFRS 3 come indicato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano l’IFRS 3 rivisto che figura nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)
IFRS 3 |
Aggregazioni aziendali |
Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 3
Aggregazioni aziendali
FINALITÀ
1. |
La finalità del presente IFRS è di migliorare la rilevanza, l’attendibilità e la comparabilità delle informazioni che, nel presentare il proprio bilancio, un’entità fornisce relativamente a una aggregazione aziendale e ai suoi effetti. Per realizzare ciò, il presente IFRS stabilisce principi e disposizioni relativi al modo in cui l’acquirente:
|
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. |
Il presente IFRS si applica a una operazione o a un altro evento che soddisfi la definizione di aggregazione aziendale. Il presente IFRS non si applica a:
|
IDENTIFICAZIONE DI UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE
3. |
Un’entità deve stabilire se un’operazione o un altro evento sia una aggregazione aziendale applicando la definizione riportata nel presente IFRS, che dispone che le attività acquisite e le passività assunte costituiscono un’attività aziendale. Se le attività acquisite non sono un’attività aziendale, l’entità che redige il bilancio deve contabilizzare l’operazione o un altro evento come un’acquisizione di attività. I paragrafi B5–B12 forniscono una guida inerente l’identificazione di una aggregazione aziendale e la definizione di un’attività aziendale. |
IL METODO DELL’ACQUISIZIONE
4. |
Un’entità deve contabilizzare ogni aggregazione aziendale applicando il metodo dell’acquisizione. |
5. |
L’applicazione del metodo dell’acquisizione richiede:
|
Identificazione dell’acquirente
6. |
Per ogni aggregazione aziendale, una delle entità partecipanti all’aggregazione deve essere identificata come acquirente. |
7. |
La guida nello IAS 27 Bilancio consolidato e separato deve essere utilizzata per identificare l’acquirente—l’entità che assume il controllo dell’acquisita. Se si è verificata una aggregazione aziendale ma l’applicazione della guida nello IAS 27 non indica chiaramente quale delle entità partecipanti all’aggregazione sia l’acquirente, ai fini di tale determinazione si devono considerare i fattori riportati nei paragrafi B14–B18. |
Determinazione della data di acquisizione
8. |
L’acquirente deve identificare la data di acquisizione, ovvero la data in cui ottiene effettivamente il controllo dell’acquisita. |
9. |
La data in cui l’acquirente ottiene il controllo dell’acquisita è generalmente la data in cui l’acquirente trasferisce legalmente il corrispettivo, acquisisce le attività e assume le passività dell’acquisita—la data di chiusura del contratto. Tuttavia, l’acquirente potrebbe ottenere il controllo in una data antecedente o susseguente alla data di chiusura. Per esempio, la data di acquisizione precede la data di chiusura se un accordo scritto dispone che l’acquirente ottenga il controllo dell’acquisita in una data antecedente alla data di chiusura. Nell’identificare la data di acquisizione, un acquirente deve considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti. |
Rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita
Principio di rilevazione
10. |
Alla data di acquisizione, l’acquirente deve rilevare, separatamente dall’avviamento, le attività acquisite e le passività assunte identificabili e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita. La rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili è soggetta alle condizioni specificate nei paragrafi 11 e 12. |
11. |
Affinché soddisfino le condizioni di rilevazione nell’ambito dell’applicazione del metodo di acquisizione, le attività acquisite e le passività assunte identificabili devono soddisfare le definizioni di attività e passività fornite nel Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio alla data di acquisizione. Per esempio, i costi che l’acquirente prevede di sostenere in futuro, ma che non è obbligato a sostenere, per realizzare il proprio piano di ritirarsi da un’attività di una acquisita, di dismettere i dipendenti di un’acquisita oppure di trasferirli, non sono passività alla data di acquisizione. Pertanto, l’acquirente non rileva quei costi nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’acquisizione. Invece, l’acquirente rileva quei costi nel bilancio successivo all’aggregazione, secondo quanto previsto da altri IFRS. |
12. |
Inoltre, per soddisfare le condizioni di rilevazione nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’acquisizione, le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte devono essere parte dello scambio avvenuto tra l’acquirente e l’acquisita (o i suoi precedenti soci) nell’ambito dell’operazione di aggregazione aziendale, e non il risultato di operazioni distinte. L’acquirente deve applicare le indicazioni di cui ai paragrafi 51–53 per stabilire quali attività acquisite o passività assunte sono comprese nello scambio con l’acquisita e quali, eventualmente, sono il risultato di operazioni distinte che devono essere contabilizzate secondo la loro natura e gli IFRS applicabili. |
13. |
L’applicazione da parte dell’acquirente del principio e delle condizioni di rilevazione può condurre a rilevare alcune attività e passività che l’acquisita non aveva precedentemente rilevato come attività e passività nel proprio bilancio. Per esempio, l’acquirente rileva attività immateriali identificabili acquisite, quali un marchio, un brevetto o un rapporto con la clientela, che l’acquisita non aveva rilevato come attività nel proprio bilancio in quanto le aveva sviluppate internamente imputando a conto economico i relativi costi. |
14. |
I paragrafi B28–B40 forniscono indicazioni per la rilevazione di operazioni di leasing operativi e di attività immateriali. I paragrafi 22–28 specificano i tipi di attività e passività identificabili comprendenti elementi per cui il presente IFRS prevede alcune eccezioni al principio e alle condizioni di rilevazione. |
15. |
Alla data di acquisizione, l’acquirente deve classificare o designare le attività acquisite e le passività assunte identificabili per quanto necessario per applicare successivamente altri IFRS. L’acquirente deve effettuare tali classificazioni o designazioni sulla base dei termini contrattuali, delle condizioni economiche, dei propri principi operativi o contabili nonché di altre condizioni pertinenti, in essere alla data di acquisizione. |
16. |
In alcune situazioni, gli IFRS dispongono un diverso trattamento contabile, a seconda del modo in cui un’entità classifica o designa una particolare attività o passività. Esempi di classificazioni o designazioni che l’acquirente deve effettuare sulla base delle condizioni pertinenti in essere alla data di acquisizione includono:
|
17. |
Il presente IFRS prevede due eccezioni al principio adottato di cui al paragrafo 15:
L’acquirente deve classificare tali contratti sulla base dei termini contrattuali e di altri fattori in essere alla stipula del contratto (oppure, se i termini del contratto sono stati modificati in modo da cambiarne la classificazione, alla data di tale modifica, che potrebbe essere la data di acquisizione). |
Principio di valutazione
18. |
L’acquirente deve valutare le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. |
19. |
Per ogni aggregazione aziendale, l’acquirente deve valutare qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita al fair value (valore equo) oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili dell’acquisita. |
20. |
I paragrafi B41–B45 forniscono delle indicazioni per la valutazione del fair value (valore equo) di particolari attività identificabili e della partecipazione di minoranza in una acquisita. I paragrafi 24-31 specificano i tipi di attività e passività identificabili che comprendono elementi per i quali il presente IFRS prevede alcune eccezioni al principio di valutazione. |
Eccezioni ai principi di rilevazione o valutazione
21. |
Il presente IFRS prevede alcune eccezioni ai principi di rilevazione e valutazione. I paragrafi 22–31 specificano sia gli elementi particolari per cui sono previste le eccezioni, sia la natura di tali eccezioni. L’acquirente deve contabilizzare tali elementi applicando le disposizioni di cui ai paragrafi 22–31, a seguito delle quali alcuni elementi saranno:
|
22. |
Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali definisce una passività potenziale come:
|
23. |
Le disposizioni dello IAS 37 non si applicano per determinare quali passività potenziali rilevare alla data di acquisizione. L’acquirente deve invece rilevare, alla data di acquisizione, una passività potenziale assunta in una aggregazione aziendale se si tratta di un’obbligazione attuale derivante da eventi passati e il cui fair value (valore equo) può essere attendibilmente determinato. Pertanto, contrariamente allo IAS 37, l’acquirente rileva una passività potenziale assunta in una aggregazione aziendale alla data di acquisizione anche se è improbabile che, per adempiere all’obbligazione, sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici. Il paragrafo 56 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva delle passività potenziali. |
24. |
L’acquirente deve rilevare e valutare un’attività o passività fiscale differita derivante dalle attività acquisite e dalle passività assunte in una aggregazione aziendale in conformità allo IAS 12 Imposte sul reddito. |
25. |
L’acquirente deve contabilizzare gli effetti fiscali potenziali di differenze e riporti a nuovo temporanei di un’acquisita in essere alla data di acquisizione o risultanti dall’acquisizione in conformità allo IAS 12. |
26. |
L’acquirente deve rilevare e valutare una passività (o, eventualmente, una attività) relativa ad accordi per la corresponsione di benefici ai dipendenti dell’acquisita in conformità allo IAS 19 Benefici per i dipendenti. |
27. |
In una aggregazione aziendale il venditore può, per contratto, indennizzare l’acquirente per l’esito di un evento contingente o incerto relativo a un’attività o passività specifica, in tutto o in parte. Per esempio, il venditore può indennizzare l’acquirente per perdite superiori a un certo ammontare relative a una passività risultante da un particolare evento contingente; in altri termini, il venditore garantisce che la passività dell’acquirente non superi un importo specificato. Di conseguenza, l’acquirente ottiene un’attività derivante da indennizzi. L’acquirente deve rilevare un’attività derivante da indennizzi nello stesso momento in cui rileva l’elemento indennizzato, valutandola con lo stesso criterio con cui valuta l’elemento indennizzato, subordinatamente alla necessità di svalutare gli ammontari non recuperabili. Pertanto, se l’indennizzo afferisce a un’attività o passività rilevata alla data di acquisizione e valutata al suo rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione, l’acquirente deve rilevare l’attività derivante da indennizzi alla data di acquisizione valutata al rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione. Per un’attività per indennizzi valutata al suo fair value (valore equo), gli effetti dell’incertezza sui flussi finanziari futuri derivante dalla recuperabilità sono compresi nella valutazione del fair value (valore equo), rendendo quindi superflua una svalutazione distinta (il paragrafo B41 fornisce una guida operativa in proposito). |
28. |
In alcuni casi, l’indennizzo può riguardare un’attività o passività che costituisce un’eccezione ai principi di rilevazione o valutazione. Per esempio, un indennizzo può essere riferito a una passività potenziale non rilevata alla data di acquisizione perché, a quella data, non è possibile valutarne con attendibilità il fair value (valore equo). Oppure, un indennizzo può essere riferito a un’attività o passività che, per esempio, risulti da un beneficio per i dipendenti e valutata su una base diversa dal fair value (valore equo) alla data di acquisizione. In tali circostanze, l’attività derivante da indennizzi deve essere rilevata e valutata adottando ipotesi coerenti con quelle adottate per valutare l’elemento indennizzato, subordinatamente alla valutazione della direzione aziendale circa la recuperabilità dell’attività derivante da indennizzi e le limitazioni contrattuali sull’importo indennizzato. Il paragrafo 57 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva di un’attività derivante da indennizzi. |
29. |
L’acquirente deve valutare il valore di un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale sulla base della durata residua del rispettivo contratto, senza tener conto se gli operatori di mercato considerino i rinnovi contrattuali potenziali ai fini della determinazione del fair value (valore equo). I paragrafi B35 e B36 forniscono una guida operativa in merito. |
30. |
L’acquirente deve valutare una passività o uno strumento rappresentativo di capitale relativo alla sostituzione degli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni di una acquisita con gli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell’acquirente, in conformità al metodo indicato nell’IFRS 2 Pagamento basato su azioni. (Il presente IFRS fa riferimento al risultato di questo metodo come a una «valutazione di mercato» dell’incentivo.) |
31. |
L’acquirente deve valutare un’attività non corrente acquisita (o gruppo in dismissione), che alla data di acquisizione è classificata come posseduta per la vendita secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, in conformità ai paragrafi 15–18 del predetto IFRS. |
Rilevazione e valutazione dell’avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli
32. |
L’acquirente alla data di acquisizione deve rilevare l’avviamento valutandolo per l’eccedenza di (a) su (b), nel modo indicato di seguito:
|
33. |
In una aggregazione aziendale in cui l’acquirente e l’acquisita (o i suoi precedenti soci) si scambiano solo interessenze, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquisita può essere valutato più attendibilmente del fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquirente. In tal caso, l’acquirente deve determinare l’ammontare dell’avviamento applicando il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquisita e non il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze trasferite. Per determinare il valore dell’avviamento in una aggregazione aziendale in cui non è trasferito alcun corrispettivo, l’acquirente deve usare il fair value (valore equo) alla data di acquisizione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita determinato applicando una tecnica di valutazione invece del fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito (paragrafo 32(a)(i)]. I paragrafi B46-B49 forniscono una guida operativa in merito. |
Acquisti a prezzi favorevoli
34. |
Talvolta un acquirente acquista a prezzi favorevoli, ossia effettua una aggregazione aziendale in cui l’ammontare di cui al paragrafo 32(b) supera l’importo complessivo indicato nel paragrafo 32(a). Se tale eccedenza rimane dopo aver applicato le disposizioni di cui al paragrafo 36, l’acquirente deve rilevare l’utile risultante nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, alla data di acquisizione. L’utile deve essere attribuito all’acquirente. |
35. |
Si può avere un acquisto a prezzi favorevoli, per esempio, in una aggregazione aziendale derivante da una vendita forzosa in quanto il venditore agisce per obbligo. Tuttavia, le eccezioni di rilevazione o valutazione trattate nei paragrafi 22-31 per certi particolari elementi possono anche risultare nella rilevazione di un utile (o modificare l’ammontare di un utile rilevato) per acquisto a prezzi favorevoli. |
36. |
Prima di rilevare un utile per acquisto a prezzi favorevoli, l’acquirente deve verificare se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e le passività assunte e deve rilevare qualsiasi ulteriore attività o passività identificata in tale verifica. Quindi, l’acquirente deve esaminare le procedure impiegate per valutare gli importi che il presente IFRS richiede siano rilevati alla data di acquisizione per tutti i seguenti elementi:
Obiettivo della verifica è di garantire che le valutazioni riflettano correttamente tutte le informazioni disponibili alla data di acquisizione. |
Corrispettivo trasferito
37. |
Il corrispettivo trasferito in una aggregazione aziendale deve essere valutato al fair value (valore equo) calcolato come la somma dei fair value (valori equi), alla data di acquisizione, delle attività trasferite dall’acquirente ai precedenti soci dell’acquisita, delle passività sostenute dall’acquirente per tali soggetti e delle interessenze emesse dall’acquirente. (Tuttavia, qualsiasi parte degli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell’acquirente scambiata con gli incentivi posseduti dai dipendenti dell’acquisita, che sia compresa nel corrispettivo trasferito nell’ambito dell’aggregazione aziendale, deve essere valutata in conformità al paragrafo 30 e non al fair value (valore equo)]. Esempi di potenziali forme di corrispettivo includono disponibilità liquide, altre attività, una attività aziendale o una controllata dell’acquirente, corrispettivi potenziali, strumenti rappresentativi di capitale ordinari o privilegiati, opzioni, warrant e partecipazioni in entità di tipo mutualistico. |
38. |
Il corrispettivo trasferito può comprendere attività o passività dell’acquirente di valore contabile differente dal loro fair value (valore equo) alla data di acquisizione (per esempio, attività non monetarie o un’attività aziendale dell’acquirente). In tal caso, l’acquirente deve ricalcolare le attività o le passività trasferite ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione e rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio eventuali utili o perdite risultanti. Tuttavia, talvolta le attività o passività trasferite restano nell’entità risultante dall’aggregazione aziendale (per esempio, quando le attività o passività sono state trasferite all’acquisita invece che ai suoi precedenti soci) e, pertanto, l’acquirente ne mantiene il controllo. In tale situazione, l’acquirente deve valutare quelle attività e passività ai rispettivi valori contabili immediatamente prima della data di acquisizione e non deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio un utile o una perdita su attività o passività da esso controllate, sia prima che dopo l’aggregazione aziendale. |
39. |
Il corrispettivo che l’acquirente trasferisce in cambio dell’acquisita comprende qualsiasi attività o passività risultante da un accordo sul corrispettivo potenziale (si veda paragrafo 37). L’acquirente deve rilevare il fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo potenziale come parte del corrispettivo trasferito in cambio dell’acquisita. |
40. |
L’acquirente deve classificare come passività o come patrimonio netto un’obbligazione a pagare il corrispettivo potenziale, sulla base delle definizioni di strumento rappresentativo di capitale e di passività finanziaria di cui al paragrafo 11 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio, o di altri IFRS applicabili. L’acquirente deve classificare come attività un diritto alla restituzione di un corrispettivo trasferito in precedenza se vengono soddisfatte particolari condizioni. Il paragrafo 58 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva dei corrispettivi potenziali. |
Ulteriori indicazioni per l’applicazione del metodo dell’acquisizione a particolari tipologie di aggregazioni aziendali
Aggregazione aziendale realizzata in più fasi
41. |
Talvolta un acquirente ottiene il controllo di un’acquisita in cui deteneva un’interessenza immediatamente prima della data di acquisizione. Per esempio, il 31 dicembre 20X1, l’Entità A detiene una partecipazione di minoranza del 35 per cento nell’Entità B. In tale data, l’Entità A acquista un’ulteriore partecipazione del 40 per cento nell’Entità B, che le dà il controllo dell’Entità B. Il presente IFRS definisce una tale operazione come una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, talvolta anche come acquisizione per stadi. |
42. |
In una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, l’acquirente deve ricalcolare l’interessenza che deteneva in precedenza nell’acquisita al rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione e rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio un eventuale utile o perdita risultante. Negli esercizi precedenti, l’acquirente può aver rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni del valore della propria interessenza nell’acquisita (per esempio, perché la partecipazione era stata classificata come disponibile per la vendita). In tal caso, l’ammontare rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere rilevato analogamente a quanto stabilito nel caso in cui l’acquirente avesse dismesso direttamente l’interessenza posseduta in precedenza. |
Aggregazione aziendale realizzata senza trasferimento di corrispettivo
43. |
Talvolta un acquirente acquisisce il controllo di maggioranza di un’acquisita senza trasferire alcun corrispettivo. A tali aggregazioni si applica il metodo dell’acquisizione previsto per la contabilizzazione di una aggregazione aziendale. Tali circostanze comprendono:
|
44. |
In una aggregazione aziendale realizzata unicamente per contratto, l’acquirente deve attribuire ai soci dell’acquisita l’ammontare dell’attivo netto dell’acquisita rilevato in conformità al presente IFRS. In altri termini, le interessenze nell’acquisita detenute da parti diverse dall’acquirente costituiscono una partecipazione di minoranza nel bilancio dell’acquirente successivo all’aggregazione, anche se risulta che tutta l’interessenza nell’acquisita viene attribuita alla partecipazione di minoranza. |
Periodo di valutazione
45. |
Se, al termine dell’esercizio in cui ha luogo l’aggregazione, la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale è incompleta, l’acquirente deve rilevare nel proprio bilancio gli importi provvisori degli elementi la cui contabilizzazione è incompleta. Durante il periodo di valutazione, l’acquirente deve rettificare con effetto retroattivo gli importi provvisori rilevati alla data di acquisizione, così da riflettere le nuove informazioni apprese su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione che, se note, avrebbero influenzato la valutazione degli importi rilevati in tale data. Durante il periodo di valutazione, l’acquirente deve anche rilevare attività o passività aggiuntive se ottiene nuove informazioni su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione che, se note, avrebbero determinato la rilevazione di tali attività e passività a partire da tale data. Il periodo di valutazione termina appena l’acquirente riceve le informazioni che stava cercando su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione o appura che non è possibile ottenere maggiori informazioni. Tuttavia, il periodo di valutazione non deve protrarsi per oltre un anno dalla data di acquisizione. |
46. |
Il periodo di valutazione è il periodo successivo alla data di acquisizione, durante il quale l’acquirente può rettificare gli importi provvisori rilevati per una aggregazione aziendale. Il periodo di valutazione concede all’acquirente un lasso di tempo ragionevole per ottenere le informazioni necessarie a identificare e valutare i seguenti elementi alla data di acquisizione, in conformità alle disposizioni del presente IFRS:
|
47. |
L’acquirente deve considerare tutti i fattori pertinenti onde stabilire se le informazioni ottenute successivamente alla data di acquisizione debbano comportare la rettifica degli importi provvisori rilevati o se tali informazioni derivino da eventi verificatisi dopo la data di acquisizione. I fattori pertinenti includono la data di ottenimento delle informazioni aggiuntive e l’eventualità o meno che l’acquirente possa individuare un motivo per modificare gli importi provvisori. Rispetto alle informazioni ottenute diversi mesi dopo, le informazioni ottenute subito dopo la data di acquisizione riflettono con maggiore probabilità circostanze esistenti alla data di acquisizione. Per esempio, a meno che non sia possibile individuare un evento successivo che ne abbia modificato il fair value (valore equo), la vendita a terzi di un’attività subito dopo la data di acquisizione per un importo significativamente diverso dal suo fair value (valore equo) provvisorio determinato a tale data, indica probabilmente un errore nell’importo provvisorio. |
48. |
L’acquirente rileva un incremento (decremento) nell’importo provvisorio rilevato per un’attività (passività) identificabile attraverso un decremento (incremento) dell’avviamento. Tuttavia, le nuove informazioni ottenute durante il periodo di valutazione possono talvolta determinare una rettifica dell’importo provvisorio di più attività o passività. Per esempio, l’acquirente potrebbe aver assunto una passività per pagare i danni derivanti da un incidente verificatosi in una delle strutture lavorative dell’acquisita, integralmente o parzialmente coperti dalla polizza assicurativa dell’acquisita. Se, durante il periodo di valutazione, l’acquirente ottiene nuove informazioni sul fair value (valore equo) alla data di acquisizione di quella passività, la rettifica dell’avviamento risultante da una variazione dell’importo provvisorio rilevato per quella passività sarebbe compensata (per intero o in parte) da una corrispondente rettifica dell’avviamento risultante da una variazione dell’importo provvisorio rilevato per l’indennizzo che si prevede di ricevere dall’assicuratore. |
49. |
Durante il periodo di valutazione, l’acquirente deve rilevare le rettifiche degli importi provvisori come se la contabilizzazione dell’aggregazione aziendale fosse stata completata alla data di acquisizione. Pertanto, se necessario, l’acquirente deve rivedere le informazioni comparative per gli esercizi precedenti presentate in bilancio, incluso l’apporto di variazioni agli ammortamenti, alle svalutazioni o ad altri effetti economici rilevati nel completamento della contabilizzazione iniziale. |
50. |
Al termine del periodo di valutazione, l’acquirente deve rivedere la contabilizzazione per una aggregazione aziendale soltanto per correggere un errore in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. |
Determinazione degli elementi inclusi nell’operazione di aggregazione aziendale
51. |
L’acquirente e l’acquisita possono avere in essere un rapporto preesistente o un altro accordo prima dell’inizio delle trattative per l’aggregazione aziendale oppure, nel corso delle trattative, possono stipulare un accordo separato dall’aggregazione aziendale. In entrambe le situazioni, l’acquirente deve individuare qualsiasi ammontare che non sia stato oggetto di scambio tra l’acquirente e l’acquisita (o i suoi ex soci) nell’aggregazione aziendale, ovvero gli importi che non rientrano nello scambio con l’acquisita. L’acquirente deve rilevare come parte dell’applicazione del metodo dell’acquisizione solo il corrispettivo trasferito per l’acquisita nonché le attività acquisite e le passività assunte nello scambio con l’acquisita. Le operazioni separate devono essere contabilizzate in conformità ai relativi IFRS. |
52. |
Un’operazione effettuata dall’acquirente o per conto di essa o principalmente a beneficio dell’acquirente o dell’entità risultante dall’aggregazione, piuttosto che a beneficio principalmente dell’acquisita (o dei suoi ex soci) prima dell’aggregazione, sarà probabilmente un’operazione separata. I seguenti sono esempi di operazioni separate che non devono essere incluse nell’applicazione del metodo dell’acquisizione:
I paragrafi B50-B62 forniscono una guida operativa in merito. |
Costi correlati all’acquisizione
53. |
I costi correlati all’acquisizione sono i costi che l’acquirente sostiene per realizzare una aggregazione aziendale. Questi costi includono provvigioni di intermediazione; spese di consulenza, legali, contabili, per perizie nonché altre spese professionali o consulenziali; costi amministrativi generali, inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni interne; nonché i costi di registrazione ed emissione di titoli di debito e di titoli azionari. L’acquirente deve contabilizzare i costi correlati all’acquisizione come spese nei periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, con un’unica eccezione. I costi di emissione di titoli di debito o di titoli azionari devono essere rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 32 e dallo IAS 39. |
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE SUCCESSIVE
54. |
In genere, un acquirente deve successivamente valutare e contabilizzare attività acquisite, passività assunte o sostenute e strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale secondo quanto disposto da altri IFRS applicabili a questi elementi, a seconda della loro natura. Tuttavia, il presente IFRS fornisce una guida sulla valutazione e contabilizzazione successive delle attività acquisite, delle passività assunte o sostenute e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale indicati di seguito:
Il paragrafo B63 fornisce una guida operativa in merito. |
Diritti riacquisiti
55. |
Un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale deve essere ammortizzato nel corso della durata residua del contratto con cui tale diritto è stato concesso. Un acquirente che, in un periodo successivo, vende a terzi un diritto riacquisito deve includere il valore contabile dell’attività immateriale nella determinazione dell’utile o della perdita derivante dalla vendita. |
Passività potenziali
56. |
Dopo la rilevazione iniziale e fino a quando la passività non è estinta, cancellata o scaduta, l’acquirente deve valutare una passività potenziale rilevata in una aggregazione aziendale al valore maggiore tra:
La disposizione precedente non si applica ai contratti contabilizzati in conformità allo IAS 39. |
Attività derivanti da indennizzi
57. |
Al termine di ogni esercizio successivo, l’acquirente deve valutare un’attività derivante da indennizzi rilevata alla data di acquisizione sulla stessa base della passività o attività indennizzata, subordinatamente a qualsiasi limitazione contrattuale su tale importo e, per un’attività derivante da indennizzi non successivamente valutata al rispettivo fair value (valore equo), alla verifica da parte della direzione aziendale della recuperabilità di tale attività derivante da indennizzi. L’acquirente deve eliminare l’attività derivante da indennizzi solo se recupera l’attività, la vende o altrimenti perde il proprio diritto su di essa. |
Corrispettivo potenziale
58. |
Alcune variazioni del fair value (valore equo) del corrispettivo potenziale che l’acquirente rileva dopo la data di acquisizione possono risultare da ulteriori informazioni ottenute dall’acquirente dopo tale data su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione. Tali variazioni sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione secondo quanto disposto dai paragrafi 45-49. Tuttavia, non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione le variazioni risultanti da eventi successivi alla data di acquisizione, quali il conseguimento di un obiettivo di reddito, il raggiungimento di un prezzo azionario specifico o il raggiungimento di un traguardo importante nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo. L’acquirente deve contabilizzare le variazioni di fair value (valore equo) del corrispettivo potenziale che non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione nel modo seguente:
|
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
59. |
L’acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti economico-finanziari di una aggregazione aziendale che si verifica:
|
60. |
Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 59, l’acquirente deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi B64—B66. |
61. |
L’acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli effetti economico-finanziari delle rettifiche rilevate nell’esercizio corrente relative alle aggregazioni aziendali verificatesi nello stesso esercizio o in esercizi precedenti. |
62. |
Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 61, l’acquirente deve fornire le informazioni indicate nel paragrafo B67. |
63. |
Se le informazioni specifiche richieste dal presente e da altri IFRS non permettono di conseguire gli obiettivi fissati nei paragrafi 59 e 61, l’acquirente deve fornire qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria a conseguire detti obiettivi. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Data di entrata in vigore
64. |
Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente ad aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione corrisponde o è successiva all’inizio del primo esercizio con inizio dal 1o luglio 2009. È consentita una applicazione anticipata. Tuttavia, il presente IFRS deve essere applicato solo all’inizio dell’esercizio con inizio a partire dal 30 giugno 2007 o da data successiva. Se un’entità applica il presente IFRS prima del 1o luglio 2009, deve indicare tale fatto e, al contempo, deve applicare lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008). |
Disposizioni transitorie
65. |
Le attività e le passività derivanti da aggregazioni aziendali le cui date di acquisizione sono antecedenti l’applicazione del presente IFRS non devono essere rettificate quando viene applicato il presente IFRS. |
66. |
Una entità, quale un’entità di tipo mutualistico, che non ha ancora applicato l’IFRS 3 e ha avuto una o più aggregazioni aziendali contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisto, deve applicare le disposizioni transitorie riportate nei paragrafi B68 e B69. |
Imposte sul reddito
67. |
Per aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione è antecedente l’applicazione del presente IFRS, l’acquirente deve applicare prospetticamente le disposizioni di cui al paragrafo 68 dello IAS 12, come modificato dal presente IFRS. Questo significa che l’acquirente non deve apportare rettifiche contabili per aggregazioni aziendali pregresse relativamente a variazioni rilevate in precedenza di attività fiscali differite rilevate. Tuttavia, a partire dalla data di applicazione del presente IFRS, l’acquirente deve rilevare, a rettifica dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se richiesto dallo IAS 12, al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio), le variazioni delle attività fiscali differite rilevate. |
SOSTITUZIONE DELL’IFRS 3 (2004)
68. |
Il presente IFRS sostituisce l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (come da pubblicazione del 2004). |
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
acquisita |
L’attività aziendale o le attività aziendali di cui l’acquirente acquisisce il controllo in una aggregazione aziendale. |
||||
acquirente |
L’entità che acquisisce il controllo dell’acquisita. |
||||
data di acquisizione |
La data in cui l’acquirente acquisisce il controllo dell’acquisita. |
||||
attività aziendale |
Un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti. |
||||
aggregazione aziendale |
Una operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. Anche le operazioni talvolta denominate «fusioni effettive» o «fusioni tra parì» sono aggregazioni aziendali nel senso in cui questo termine è utilizzato nel presente IFRS. |
||||
corrispettivo potenziale |
Generalmente, una obbligazione per l’acquirente di trasferire attività aggiuntive o interessenze ai precedenti soci di una acquisita come parte di uno scambio per ottenere il controllo dell’acquisita, qualora si verifichino determinati eventi futuri o vengano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia, il corrispettivo potenziale può anche conferire all’acquirente il diritto alla restituzione di un corrispettivo trasferito in precedenza, nel caso vengano soddisfatte determinate condizioni. |
||||
controllo |
Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. |
||||
interessenze |
Ai fini del presente IFRS, il termine interessenze è utilizzato per identificare nel senso più ampio le interessenze partecipative di entità possedute da investitori e le interessenze di soci, membri o partecipanti di entità di tipo mutualistico. |
||||
fair value (valore equo) |
Il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. |
||||
avviamento |
Una attività che rappresenta i futuri benefici economici risultanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale non individuate singolarmente e rilevate separatamente. |
||||
identificabile |
Un’attività è identificabile se:
|
||||
attività immateriale |
Una attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica. |
||||
entità di tipo mutualistico |
Una entità, diversa da una entità di proprietà di un investitore, che assicura dividendi, minori costi o altri benefici economici direttamente ai propri soci, membri o partecipanti. Per esempio, sono entità di tipo mutualistico una mutua assicuratrice, una cooperativa di credito e una entità cooperativa. |
||||
partecipazione di minoranza |
Il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, a una controllante. |
||||
soci |
Ai fini del presente IFRS, il termine soci è utilizzato per includere, nel senso più ampio, i titolari di interessenze di entità possedute da investitori, i soci, i proprietari o, i membri di, o i partecipanti in, entità di tipo mutualistico. |
Appendice B
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
AGGREGAZIONI AZIENDALI DI ENTITÀ SOTTO CONTROLLO COMUNE [APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 2(C)]
B1 |
Il presente IFRS non si applica ad aggregazioni aziendali di entità o attività aziendali sotto controllo comune. Per aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune si intende una aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio. |
B2 |
Un gruppo di soggetti deve essere considerato esercitante il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità. Pertanto, una aggregazione aziendale non rientra nell’ambito di applicazione del presente IFRS se lo stesso gruppo di soggetti ha, in base ad accordi contrattuali, un potere effettivo collettivo di determinare le politiche finanziarie e gestionali di ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione al fine di ottenere benefici dalle loro attività, e tale potere effettivo collettivo non è transitorio. |
B3 |
Un’entità può essere controllata da un soggetto o da un gruppo di soggetti che operano congiuntamente in base ad un accordo contrattuale, e tale soggetto o gruppo di soggetti può non essere tenuto alle disposizioni in materia di rendicontazione contabile previste dagli IFRS. Pertanto, non è necessario che le entità partecipanti all’aggregazione siano incluse nello stesso bilancio consolidato affinché una aggregazione aziendale sia considerata del tipo a cui partecipano entità sotto controllo comune. |
B4 |
La percentuale delle partecipazioni di minoranza in ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione, prima e dopo l’aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare se all’aggregazione partecipano entità sotto controllo comune. Analogamente, il fatto che una delle entità partecipanti all’aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato non è rilevante ai fini di determinare se a una aggregazione partecipano entità sotto controllo comune. |
IDENTIFICAZIONE DI UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 3)
B5 |
Il presente IFRS definisce una aggregazione aziendale come una operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. Un acquirente può acquisire il controllo di un’acquisita in molteplici modi, per esempio:
|
B6 |
Una aggregazione aziendale può essere strutturata con modalità diverse determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere che comprendono le seguenti, ma non sono a queste limitate:
|
DEFINIZIONE DI UN’ATTIVITÀ AZIENDALE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 3)
B7 |
Un’attività aziendale è costituita da fattori di produzione e processi applicati a tali fattori che sono in grado di creare produzione. Sebbene le attività aziendali abbiano generalmente una produzione, quest’ultima non è necessaria affinché un insieme integrato di attività costituisca un’attività aziendale. I tre elementi di un’attività aziendale sono così definiti: a) Fattori di produzione: qualsiasi risorsa economica che crei, o sia in grado di creare, produzione quando le vengono applicati uno o più processi. Tra gli esempi vi sono attività non correnti (incluso attività immateriali o diritti di utilizzo di attività non correnti), proprietà intellettuale, la capacità di avere accesso ai materiali o ai diritti necessari e i dipendenti. b) Processo: qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o regola che, se applicato ai fattori di produzione, crei o sia in grado di creare produzione. Tra gli esempi vi sono processi di gestione strategica, processi operativi e processi di gestione delle risorse. Generalmente questi processi sono documentati, ma una forza lavoro organizzata che disponga delle competenze e dell’esperienza necessarie in base alle regole e alle convenzioni, può fornire processi tali da poter essere applicati a fattori di produzione e creare produzione. (Contabilità, fatturazione, libro paga e altri sistemi amministrativi generalmente non sono processi utilizzati per creare produzione.) c) Produzione: il risultato di fattori di produzione e di processi applicati ai fattori di produzione che forniscono, o sono in grado di fornire, un profitto sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti. |
B8 |
Per poter essere condotto e gestito per gli scopi indicati, un insieme integrato di attività e beni necessita di due elementi fondamentali - fattori di produzione e processi applicati a tali fattori di produzione, che insieme sono o saranno utilizzati per creare produzione. Tuttavia, non è necessario che un’attività aziendale comprenda tutti i fattori di produzione o i processi impiegati dal venditore nella gestione di tale attività aziendale se gli operatori di mercato sono in grado di acquisire l’attività aziendale e continuare a realizzare la produzione, per esempio, integrando l’attività aziendale con fattori di produzione e processi propri. |
B9 |
La natura degli elementi di un’attività aziendale varia in base al settore industriale e alla struttura delle attività operative di un’entità, inclusa la fase di sviluppo. Le attività aziendali consolidate spesso hanno diversi tipi di fattori di produzione, di processi e di produzioni, mentre le attività aziendali di nuova costituzione presentano spesso fattori di produzione e processi ridotti e talvolta un’unica produzione (prodotto). Quasi tutte le attività aziendali hanno passività, ma un’attività aziendale non deve necessariamente avere passività. |
B10 |
Un insieme integrato di attività e beni nella fase di sviluppo potrebbe non avere produzione. Il tal caso l’acquirente deve considerare altri fattori per stabilire se l’insieme costituisce una attività aziendale. Tali fattori considerano, tra l’altro, se l’insieme:
Non è necessario che tutti i predetti fattori siano presenti affinché un particolare insieme integrato di attività e beni nella fase di sviluppo costituisca una attività aziendale. |
B11 |
Per determinare se un particolare insieme integrato di beni e attività costituisce una attività aziendale, si deve valutare se un operatore di mercato può condurre e gestire tale insieme integrato come una attività aziendale. Pertanto, per valutare se un particolare insieme è una attività aziendale, è irrilevante se il venditore ha condotto l’insieme come una attività aziendale o se l’acquirente intende condurre l’insieme come una attività aziendale. |
B12 |
In assenza di evidenza contraria, si deve supporre che un particolare insieme di beni e attività in cui sia presente avviamento sia una attività aziendale. Tuttavia, una attività aziendale non deve necessariamente avere avviamento. |
IDENTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6 E 7)
B13 |
La guida disponibile nello IAS 27 Bilancio consolidato e separato deve essere utilizzata per identificare l’acquirente—l’entità che acquisisce il controllo dell’acquisita. Se si è verificata una aggregazione aziendale ma l’applicazione della guida nello IAS 27 non indica chiaramente quale delle entità partecipanti all’aggregazione sia l’acquirente, ai fini di tale determinazione si devono considerare i fattori riportati nei paragrafi B14-B18. |
B14 |
In una aggregazione aziendale realizzata essenzialmente mediante trasferimento di disponibilità liquide o di altre attività oppure mediante assunzione di passività, l’acquirente è generalmente l’entità che trasferisce le disponibilità liquide o le altre attività oppure che assume le passività. |
B15 |
In una aggregazione aziendale realizzata essenzialmente attraverso lo scambio di interessenze, l’acquirente è generalmente l’entità che emette le interessenze. Tuttavia, in alcune aggregazioni aziendali, comunemente definite «acquisizioni inverse», l’entità che effettua l’emissione è l’acquisita. I paragrafi B19-B27 forniscono indicazioni sulla contabilizzazione delle acquisizioni inverse. Ai fini dell’identificazione dell’acquirente in una aggregazione aziendale realizzata attraverso lo scambio di interessenze, si devono prendere in considerazione anche altri fatti e circostanze pertinenti, tra cui:
|
B16 |
Generalmente l’acquirente è l’entità aggregante le cui dimensioni relative (valutate per esempio in base alle attività, ai ricavi o agli utili) sono notevolmente superiori a quelle dell’(e) altra(e) entità aggregante(i). |
B17 |
In una aggregazione aziendale comprendente più di due entità, ai fini della determinazione dell’acquirente si deve considerare, tra l’altro, quale delle entità aggreganti ha avviato l’aggregazione nonché le dimensioni relative delle entità aggreganti. |
B18 |
Una nuova entità costituita per realizzare una aggregazione aziendale non deve necessariamente essere l’acquirente. Se, al fine di realizzare una aggregazione aziendale, viene costituita una nuova entità per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, una delle entità aggreganti, esistenti prima della costituzione della stessa, deve essere identificata come l’acquirente applicando le indicazioni riportate nei paragrafi B13–B17. Al contrario, una nuova entità che trasferisce disponibilità liquide o altre attività o assume passività quale corrispettivo, può essere l’acquirente. |
ACQUISIZIONI INVERSE
B19 |
Si ha un’acquisizione inversa quando l’entità che emette i titoli (l’acquirente giuridico) è identificata come l’acquisita ai fini contabili, sulla base delle indicazioni riportate nei paragrafi B13–B18. Affinché l’operazione possa essere considerata una acquisizione inversa, l’entità di cui vengono acquisite le interessenze (l’acquisita giuridica) deve essere l’acquirente ai fini contabili. Per esempio, talvolta si hanno acquisizioni inverse quando una entità operativa privata intende diventare una entità quotata ma non vuole quotare le proprie azioni ordinarie. Per realizzare ciò, l’entità privata si accorderà con una entità quotata affinché acquisisca le sue interessenze in cambio delle interessenze dell’entità quotata. In quest’esempio, l’entità quotata è l’acquirente giuridico perché ha emesso le proprie interessenze, mentre l’entità privata è l’acquisita giuridica perché le sue interessenze sono state acquisite. Tuttavia, l’applicazione delle indicazioni riportate nei paragrafi B13–B18 comporta che si identifichi:
Affinché l’operazione possa essere contabilizzata come acquisizione inversa, l’acquisita contabile deve soddisfare la definizione di attività aziendale, e si applicheranno tutti i principi di rilevazione e valutazione di cui al presente IFRS, inclusa la disposizione relativa alla rilevazione dell’avviamento. |
Valutazione del corrispettivo trasferito
B20 |
In una acquisizione inversa, generalmente l’acquirente contabile non emette corrispettivi per l’acquisita. Invece, l’acquisita contabile generalmente emette le proprie azioni ordinarie per i soci dell’acquirente contabile. Di conseguenza, il fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito dall’acquirente contabile per la propria interessenza nell’acquisita contabile, si basa sul numero di interessenze che la controllata giuridica avrebbe dovuto emettere per dare ai soci della controllante giuridica la stessa percentuale di interessenze nell’entità risultante dall’aggregazione generata dall’acquisizione inversa. Il fair value (valore equo) del numero di interessenze così calcolato può essere adottato come fair value (valore equo) del corrispettivo trasferito nello scambio per l’acquisita. |
Preparazione e presentazione del bilancio consolidato
B21 |
Il bilancio consolidato redatto dopo un’acquisizione inversa è pubblicato a nome della controllante giuridica (l’acquisita contabile) ma viene descritto nelle note come la continuazione del bilancio della controllata giuridica (l’acquirente contabile), con un’unica rettifica, che consiste nella rettifica retroattiva del capitale legale dell’acquirente contabile onde riflettere il capitale legale dell’acquisita contabile. Tale rettifica è necessaria per riflettere il capitale della controllante giuridica (l’acquisita contabile). Anche le informazioni comparative presentate in tale bilancio consolidato verranno rettificate retroattivamente per riflettere il capitale legale della controllante giuridica (l’acquisita contabile). |
B22 |
Poiché il bilancio consolidato rappresenta la continuazione del bilancio della controllata giuridica, a eccezione della sua struttura patrimoniale, esso riflette:
|
Partecipazioni di minoranza
B23 |
In una acquisizione inversa, alcuni soci dell’acquisita giuridica (l’acquirente contabile), potrebbero non scambiare le proprie interessenze con le interessenze della controllante giuridica (l’acquisita contabile). Nel bilancio consolidato successivo all’acquisizione inversa, tali soci sono trattati come una partecipazione di minoranza. Ciò in quanto i soci dell’acquisita giuridica che non effettuano lo scambio di proprie interessenze con interessenze dell’acquirente giuridico possiedono una interessenza solo nei risultati e nell’attivo netto dell’acquisita giuridica - non nei risultati e nell’attivo netto dell’entità risultante dall’aggregazione. Al contrario, anche se l’acquirente giuridico è l’acquisita ai fini contabili, i soci dell’acquirente giuridico detengono una interessenza nei risultati e nell’attivo netto dell’entità risultante dall’aggregazione. |
B24 |
Le attività e le passività dell’acquisita giuridica sono valutate e rilevate nel bilancio consolidato ai rispettivi valori contabili precedenti all’aggregazione [vedere paragrafo B22(a)]. Pertanto, in una acquisizione inversa, la partecipazione di minoranza riflette l’interessenza proporzionale dell’azionista di minoranza nei valori contabili precedenti all’aggregazione dell’attivo netto dell’acquisita giuridica, anche se le partecipazioni di minoranza in altre acquisizioni sono valutate al fair value (valore equo) alla data di acquisizione. |
Utile per azione
B25 |
Come evidenziato al paragrafo B22(d), la struttura del patrimonio netto indicata nel bilancio consolidato redatto successivamente a una acquisizione inversa riflette la struttura del patrimonio netto dell’acquirente giuridico (l’acquisita contabile), incluse le interessenze emesse dall’acquirente giuridico al fine di realizzare l’aggregazione aziendale. |
B26 |
Allo scopo di calcolare la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (il denominatore del calcolo dell’utile per azione) nel corso dell’esercizio in cui si verifica l’acquisizione inversa:
|
B27 |
L’utile di base per azione per ciascun periodo comparativo antecedente alla data di acquisizione presentato nel bilancio consolidato successivamente a un’acquisizione inversa deve essere calcolato dividendo:
|
RILEVAZIONI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ACQUISITE E PASSIVITÀ ASSUNTE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 10-13)
Leasing operativi
B28 |
L’acquirente non deve rilevare attività o passività relative a un leasing operativo in cui l’acquisita sia il locatario, a eccezione di quanto disposto dai paragrafi B29 e B30. |
B29 |
L’acquirente deve determinare se le condizioni di ciascun leasing operativo in cui l’acquisita sia il locatario sono favorevoli o meno. L’acquirente deve rilevare un’attività immateriale se, rispetto alle condizioni di mercato, le condizioni di un leasing operativo sono favorevoli, e una passività se, sempre rispetto alle condizioni di mercato, dette condizioni sono sfavorevoli. Il paragrafo B42 fornisce indicazioni sulla valutazione del fair value (valore equo) alla data di acquisizione di attività oggetto di leasing operativi in cui l’acquisita sia il locatore. |
B30 |
Una attività immateriale identificabile può essere associata a un leasing operativo e ciò può essere evidenziato dalla volontà degli operatori di mercato di pagare un prezzo per il leasing, anche se tale prezzo è a condizioni di mercato. Per esempio, un leasing dei gate di un aeroporto o di uno spazio per la vendita al dettaglio in un’area commerciale primaria potrebbe consentire l’accesso a un mercato o altri benefici economici futuri che si qualificano come attività immateriali identificabili, per esempio, come rapporti con la clientela. In tale situazione, l’acquirente deve rilevare le attività immateriali identificabili correlate conformemente a quanto disposto dal paragrafo B31. |
Attività immateriali
B31 |
L’acquirente deve rilevare, separatamente dall’avviamento, le attività immateriali identificabili acquisite in una aggregazione aziendale. Una attività immateriale è identificabile se soddisfa il criterio di separabilità o il criterio contrattuale-legale. |
B32 |
Una attività immateriale che soddisfa il criterio contrattuale-legale è identificabile anche se non è trasferibile o separabile dall’acquisita o da altri diritti e obbligazioni. Per esempio:
|
B33 |
Il criterio di separabilità significa che una attività immateriale acquisita può essere separata o scorporata dall’acquisita e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività identificabile. Una attività immateriale che l’acquirente potrebbe vendere, dare in licenza o altrimenti scambiare con altre cose di valore soddisfa il criterio di separabilità anche se l’acquirente non intende venderla, darla in licenza, o scambiarla in altro modo. Una attività immateriale acquisita soddisfa il criterio di separabilità se c’è evidenza di operazioni di scambio per tale tipo di attività o per una attività similare, anche se tali operazioni non sono frequenti e indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia in esse coinvolto. Per esempio, le anagrafiche clienti e abbonati sono spesso date in licenza e pertanto soddisfano il criterio di separabilità. Anche se una acquisita ritiene che la propria anagrafica clienti abbia caratteristiche diverse dalle altre anagrafiche clienti, il fatto che le anagrafiche clienti siano spesso date in licenza attesta generalmente che l’anagrafica clienti acquisita soddisfa il criterio di separabilità. Tuttavia, una anagrafica clienti acquisita in una aggregazione aziendale non soddisfa il criterio di separabilità se, secondo i termini degli accordi di riservatezza o di altri accordi, viene vietata all’entità la vendita, la locazione o altre forme di scambio delle informazioni sui propri clienti. |
B34 |
Una attività immateriale non separabile individualmente dall’acquisita o dall’entità risultante dall’aggregazione soddisfa il criterio di separabilità se è separabile insieme a un relativo contratto, a una attività o ad una passività identificabile. Per esempio:
|
Diritti riacquisiti
B35 |
In quanto parte di una aggregazione aziendale, un acquirente può riacquisire un diritto che aveva precedentemente concesso all’acquisita in relazione all’uso di una o più attività rilevate o non rilevate dell’acquirente. Tra gli esempi di tali diritti rientrano il diritto di utilizzare il nome commerciale dell’acquirente in base a un accordo di franchising o il diritto di usare la tecnologia dell’acquirente in base a un accordo di licenza d’uso della tecnologia. Un diritto riacquisito è una attività immateriale identificabile che l’acquirente rileva separatamente dall’avviamento. Il paragrafo 29 fornisce indicazioni sulla valutazione di un diritto riacquisito e il paragrafo 55 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva di un diritto riacquisito. |
B36 |
Se le condizioni del contratto che dà origine a un diritto riacquisito sono favorevoli o sfavorevoli rispetto alle condizioni di operazioni di mercato correnti per uno stesso elemento o per elementi similari, l’acquirente deve rilevare un utile o una perdita da estinzione. Il paragrafo B52 fornisce indicazioni sul calcolo di tale utile o perdita da estinzione. |
Fattore lavoro organizzato e altri elementi non identificabili
B37 |
L’acquirente include nell’avviamento il valore di un’attività immateriale acquisita non identificabile alla data di acquisizione. Per esempio, un acquirente può attribuire valore all’esistenza di un fattore lavoro organizzato, ovvero a un insieme esistente di dipendenti che consenta all’acquirente di continuare a condurre un’attività aziendale acquisita sin dalla data di acquisizione. Un fattore lavoro organizzato non rappresenta il capitale intellettuale della manodopera qualificata, ovvero il contributo (spesso specialistico) di conoscenza ed esperienza che i dipendenti di un’acquisita apportano al proprio lavoro. Poiché il fattore lavoro organizzato non è una attività identificabile da rilevare separatamente dall’avviamento, qualsiasi valore ad esso attribuito viene incluso nell’avviamento. |
B38 |
L’acquirente include nell’avviamento anche qualsiasi valore attribuito a elementi privi dei requisiti propri delle attività alla data di acquisizione. Per esempio, l’acquirente potrebbe attribuire valore a potenziali contratti che, alla data di acquisizione, l’acquisita sta negoziando con nuovi clienti potenziali. Poiché, alla data di acquisizione, tali contratti potenziali non sono attività, l’acquirente non li rileva separatamente dall’avviamento. L’acquirente non dovrebbe riclassificare successivamente il valore di tali contratti dall’avviamento per eventi che si verificano successivamente alla data di acquisizione. Tuttavia, l’acquirente dovrebbe valutare i fatti e le circostanze inerenti ad eventi verificatisi subito dopo l’acquisizione, così da stabilire se alla data di acquisizione esistesse una attività immateriale rilevabile separatamente. |
B39 |
Dopo la rilevazione iniziale, un acquirente contabilizza le attività immateriali acquisite in una aggregazione aziendale secondo quanto disposto dallo IAS 38 Attività immateriali. Tuttavia, come descritto nel paragrafo 3 dello IAS 38, la contabilizzazione di alcune attività immateriali acquisite dopo la rilevazione iniziale è prescritta da altri IFRS. |
B40 |
I criteri di identificabilità determinano se una attività immateriale è rilevata separatamente dall’avviamento. Tuttavia, i criteri non forniscono una guida per la valutazione del fair value (valore equo) di una attività immateriale né limitano le ipotesi utilizzate nella stima del fair value (valore equo) di una attività immateriale. Per esempio, ai fini della valutazione del fair value (valore equo), l’acquirente prenderebbe in considerazione le ipotesi considerate dagli operatori di mercato, quali le aspettative in merito a futuri rinnovi contrattuali. Non è necessario che i rinnovi soddisfino i criteri di identificabilità. [Tuttavia si veda il paragrafo 29, che stabilisce un’eccezione al principio di valutazione del fair value (valore equo) per diritti riacquisiti rilevati in una aggregazione aziendale.] I paragrafi 36 e 37 dello IAS 38 forniscono indicazioni per determinare se le attività immateriali devono essere aggregate in un’unica base di determinazione del valore con altre attività immateriali o materiali. |
VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PARTICOLARI ATTIVITÀ IDENTIFICABILI E DI UNA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA IN UN’ACQUISITA (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 18 E 19)
Attività con flussi finanziari incerti (accantonamento per svalutazione)
B41 |
L’acquirente non deve rilevare, alla data di acquisizione, un accantonamento per svalutazione separato per le attività acquisite in una aggregazione aziendale e valutate ai rispettivi fair value (valore equo) alla data di acquisizione, perché gli effetti dell’incertezza sui flussi finanziari futuri sono già inclusi nella valutazione del fair value (valore equo). Per esempio, poiché il presente IFRS prevede che l’acquirente debba valutare i crediti acquisiti, inclusi i finanziamenti, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione, l’acquirente non rileva un accantonamento per svalutazione separato per i flussi finanziari contrattuali considerati non recuperabili a tale data. |
Attività oggetto di operazioni di leasing operativo in cui l’acquisita è il locatore
B42 |
Ai fini della valutazione del fair value (valore equo) alla data di acquisizione di un’attività, quali un edificio o un brevetto, oggetto di un’operazione di leasing operativo in cui l’acquisita è il locatore, l’acquirente dovrà tenere conto dei termini del contratto di leasing. In altri termini, l’acquirente non rileva un’attività o passività separata se le condizioni di un leasing operativo sono favorevoli o sfavorevoli rispetto alle condizioni di mercato, come richiesto dal paragrafo B29 per i leasing in cui l’acquisita è il locatario. |
Attività che l’acquirente non intende utilizzare o intende utilizzare in modo diverso rispetto ad altri operatori di mercato
B43 |
Per motivi di concorrenza o di altro genere, l’acquirente può non volere utilizzare una attività acquisita, per esempio una attività immateriale di ricerca e sviluppo, oppure può voler utilizzare l’attività diversamente da come essa sarebbe utilizzata da altri operatori di mercato. Tuttavia, l’acquirente deve valutare l’attività al fair value (valore equo) determinato in base al suo utilizzo da parte di altri operatori di mercato. |
Partecipazione di minoranza in una acquisita
B44 |
Il presente IFRS consente all’acquirente di valutare una partecipazione di minoranza nell’acquisita al rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione. Talvolta un acquirente è in grado di valutare il fair value (valore equo) alla data di acquisizione di una partecipazione di minoranza sulla base di prezzi di mercato attivo per titoli azionari non detenuti dall’acquirente. In altre situazioni, tuttavia, un prezzo di mercato attivo per i titoli azionari non è disponibile. In tali circostanze, l’acquirente valuterebbe il fair value (valore equo) della partecipazione di minoranza utilizzando altre tecniche di valutazione. |
B45 |
I fair value (valori equi) dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita e della partecipazione di minoranza determinati su base azionaria possono differire. La differenza principale risiede probabilmente nell’inclusione di un premio di controllo nel fair value (valore equo) per azione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita o, al contrario, nell’inclusione di uno sconto per mancanza di controllo (definito anche sconto di minoranza) nel fair value (valore equo) per azione della partecipazione di minoranza. |
VALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO O DI UN UTILE DERIVANTE DA UN ACQUISTO A PREZZI FAVOREVOLI
Valutazione del fair value (valore equo) alla data di acquisizione dell’interessenza dell’acquirente nell’acquisita utilizzando tecniche di valutazione (applicazione del paragrafo 33)
B46 |
In una aggregazione aziendale realizzata senza trasferimento di corrispettivo, l’acquirente deve sostituire il fair value (valore equo) alla data di acquisizione della propria interessenza nell’acquisita con il fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito per valutare l’avviamento o un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli (si vedano i paragrafi 32-34). L’acquirente dovrebbe valutare il fair value (valore equo) alla data di acquisizione della propria interessenza nell’acquisita utilizzando una o più tecniche di valutazione adeguate alle circostanze e per cui siano disponibili dati sufficienti. Se sono utilizzate più tecniche di valutazione, l’acquirente dovrebbe valutare i risultati delle tecniche, considerando la significatività e l’attendibilità dei dati utilizzati e l’entità dei dati disponibili. |
Considerazioni speciali per l’applicazione del metodo dell’acquisizione ad aggregazioni di entità di tipo mutualistico (applicazione del paragrafo 33)
B47 |
Nel caso di aggregazione di due entità di tipo mutualistico, il fair value (valore equo) del patrimonio netto o delle interessenze dei membri nell’acquisita [oppure il fair value (valore equo) dell’acquisita] può essere valutato con maggiore attendibilità rispetto al fair value (valore equo) delle interessenze dei soci trasferite dall’acquirente. In tale situazione, il paragrafo 33 dispone che l’acquirente debba determinare il valore dell’avviamento utilizzando il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze dell’acquisita piuttosto che il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle sue interessenze trasferite come corrispettivo. Inoltre, nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, l’acquirente in una aggregazione di entità di tipo mutualistico deve rilevare l’attivo netto dell’acquisita in aggiunta al capitale o al patrimonio netto e non in aggiunta agli utili portati a nuovo, il che è conforme al modo in cui altri tipi di entità applicano il metodo dell’acquisizione. |
B48 |
Sebbene siano per molti aspetti similari ad altre attività aziendali, le entità di tipo mutualistico presentano caratteristiche ben distinte, dovute essenzialmente al fatto che i loro membri sono al contempo clienti e soci. I membri delle entità di tipo mutualistico generalmente si aspettano di ricevere dei benefici dalla loro partecipazione a tali entità, spesso sotto forma di sconti su merci e servizi oppure di dividendi di patronage. La parte di dividendi di patronage allocata a ciascun membro si basa spesso sull’ammontare di attività che il membro ha svolto con l’entità di tipo mutualistico nel corso dell’anno. |
B49 |
La valutazione del fair value (valore equo) di una entità di tipo mutualistico dovrebbe includere le ipotesi che gli operatori di mercato formulerebbero sui benefici futuri per i membri nonché qualsiasi altra ipotesi che gli operatori di mercato farebbero sull’entità di tipo mutualistico. Per esempio, è possibile utilizzare un modello di stima dei flussi finanziari per determinare il fair value (valore equo) dell’entità di tipo mutualistico. I flussi finanziari utilizzati come input nel modello dovrebbero essere basati sui flussi finanziari previsti dell’entità di tipo mutualistico, che probabilmente rifletteranno riduzioni per benefici riconosciuti ai membri, quali sconti su merci e servizi. |
DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI COMPRESI NELL’OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 51 E 52)
B50 |
L’acquirente dovrebbe considerare i fattori seguenti, che non si escludono reciprocamente né hanno individualmente carattere definitivo, per stabilire se una operazione rientra nello scambio per l’acquisita o se è separata dall’aggregazione aziendale:
|
Estinzione risolutiva di un rapporto preesistente tra l’acquirente e l’acquisita in una aggregazione aziendale [applicazione del paragrafo 52(a)]
B51 |
L’acquirente e l’acquisita possono intrattenere un rapporto antecedente l’ipotesi di aggregazione aziendale, di seguito definito «rapporto preesistente». Un rapporto preesistente tra l’acquirente e l’acquisita può essere di natura contrattuale (per esempio, venditore e cliente o licenziante e licenziatario) o non contrattuale (per esempio, attore e convenuto). |
B52 |
Se l’aggregazione aziendale in corso estingue un rapporto preesistente, l’acquirente rileva un utile o una perdita valutato come segue:
L’ammontare dell’utile o della perdita rilevato può dipendere in parte dal fatto che l’acquirente abbia o meno rilevato precedentemente una relativa attività o passività, e, pertanto, l’utile o la perdita rilevato può differire dall’ammontare calcolato applicando le disposizioni precedenti. |
B53 |
Un rapporto preesistente può essere un contratto che l’acquirente rileva come diritto riacquisito. Se il contratto include termini che risultano favorevoli o sfavorevoli se confrontati con i prezzi delle operazioni correnti di mercato per gli stessi elementi o per elementi similari, l’acquirente rileva, separatamente dall’aggregazione aziendale, un utile o una perdita per l’estinzione risolutiva del contratto, valutato secondo quanto disposto dal paragrafo B52. |
Accordi per pagamenti potenziali a dipendenti o ad azionisti venditori [applicazione del paragrafo 52(b)]
B54 |
Che gli accordi per pagamenti potenziali a dipendenti o ad azionisti venditori rappresentino corrispettivo potenziale dell’aggregazione aziendale o siano operazioni separate dipende dalla natura degli accordi stessi. La comprensione delle ragioni per cui l’accordo di acquisizione includa una disposizione per pagamenti potenziali, la conoscenza di chi ha avviato l’accordo e di quando le parti hanno stipulato l’accordo, possono essere elementi utili per valutare la natura dell’accordo. |
B55 |
Se non è chiaro se un accordo per pagamenti a dipendenti o ad azionisti venditori è parte dello scambio per l’acquisita o è un’operazione separata dall’aggregazione aziendale, l’acquirente dovrebbe prendere in considerazione i seguenti indicatori:
|
Incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell’acquirente scambiati con incentivi posseduti dai dipendenti dell’acquisita [applicazione del paragrafo 52(b)]
B56 |
Un acquirente può scambiare i propri incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni (incentivi sostitutivi) con incentivi posseduti da dipendenti dell’acquisita. Gli scambi di opzioni su azioni o altri incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni in relazione a una aggregazione aziendale sono contabilizzati come modifiche di incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni in conformità all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. Se l’acquirente è tenuto a sostituire gli incentivi dell’acquisita, tutta o parte della valutazione di mercato degli incentivi sostitutivi dell’acquirente deve essere inclusa nella valutazione del corrispettivo trasferito nell’aggregazione aziendale. L’acquirente è tenuto a sostituire gli incentivi dell’acquisita se questa o i suoi dipendenti hanno la capacità di imporre la sostituzione. Per esempio, ai fini dell’applicazione della presente disposizione, l’acquirente è obbligato a sostituire gli incentivi dell’acquisita se la sostituzione è richiesta da:
In alcune situazioni, gli incentivi dell’acquisita possono scadere in conseguenza dell’aggregazione aziendale. Se l’acquirente sostituisce tali incentivi nonostante non sia tenuto a farlo, nel bilancio successivo all’aggregazione tutta la valutazione di mercato degli incentivi sostitutivi deve essere rilevata come costo di retribuzione. Ciò significa che nessuna valutazione di mercato di tali incentivi deve essere inclusa nella valutazione del corrispettivo trasferito nell’aggregazione aziendale. |
B57 |
Per determinare la parte di incentivo sostitutivo inclusa nel corrispettivo trasferito per l’acquisita e la parte che costituisce retribuzione per il servizio successivo all’aggregazione, l’acquirente deve valutare sia gli incentivi sostitutivi concessi dall’acquirente, sia gli incentivi dell’acquisita alla data di acquisizione, in conformità all’IFRS 2. La parte della valutazione di mercato dell’incentivo sostitutivo inclusa nel corrispettivo trasferito in cambio dell’acquisita equivale alla parte di incentivo dell’acquisita attribuibile al servizio antecedente l’aggregazione. |
B58 |
La parte di incentivo sostitutivo attribuibile al servizio antecedente l’aggregazione aziendale è la valutazione di mercato dell’incentivo dell’acquisita moltiplicata per il rapporto tra la parte del periodo di maturazione completato e il valore maggiore tra il periodo di maturazione totale e il periodo di maturazione originale dell’incentivo dell’acquisita. Il periodo di maturazione è il periodo durante il quale devono essere soddisfatte tutte le condizioni di maturazione specificate. Le condizioni di maturazione sono definite nell’IFRS 2. |
B59 |
La parte di un incentivo sostitutivo non maturato attribuibile al servizio successivo all’aggregazione, e pertanto rilevata come costo di retribuzione nel bilancio successivo all’aggregazione, equivale alla valutazione interamente basata su termini di mercato dell’incentivo sostitutivo al netto dell’importo attribuito al servizio antecedente l’aggregazione. Pertanto, l’acquirente attribuisce al servizio successivo all’aggregazione qualsiasi eccedenza tra la valutazione di mercato dell’incentivo sostitutivo e la valutazione di mercato dell’incentivo dell’acquisita e, nel bilancio successivo all’aggregazione, rileva tale eccedenza come costo di retribuzione. L’acquirente deve attribuire una parte di un incentivo sostitutivo al servizio successivo all’aggregazione se richiede servizi successivi all’aggregazione, indipendentemente dal fatto che i dipendenti abbiano prestato tutto il servizio richiesto affinché gli incentivi dell’acquisita maturassero prima della data di acquisizione. |
B60 |
La parte di incentivo sostitutivo non maturato attribuibile al servizio precedente all’aggregazione, così come la parte attribuibile al servizio successivo all’aggregazione, deve riflettere la migliore stima disponibile del numero di incentivi sostitutivi di cui si prevede la maturazione. Per esempio, se la valutazione di mercato della parte di incentivo sostitutivo attribuita al servizio precedente all’aggregazione è CU100 e l’acquirente prevede che maturerà solo il 95 per cento dell’incentivo, l’ammontare incluso nel corrispettivo trasferito nell’aggregazione aziendale è pari a CU95. Le variazioni del numero stimato di incentivi sostitutivi di cui è prevista la maturazione si riflettono nel costo di retribuzione per gli esercizi in cui si verificano le variazioni o gli annullamenti, non come rettifiche al corrispettivo trasferito nell’aggregazione aziendale. Analogamente, gli effetti di altri eventi, quali modifiche o l’esito finale di incentivi con condizioni di conseguimento di risultati, che si verificano dopo la data di acquisizione sono contabilizzati in conformità all’IFRS 2 ai fini della determinazione del costo di retribuzione per l’esercizio in cui l’evento si verifica. |
B61 |
Le stesse disposizioni per la determinazione delle parti di un incentivo sostitutivo attribuibili al servizio antecedente l’aggregazione e al servizio successivo all’aggregazione si applicano, indipendentemente dal fatto che un incentivo sostitutivo sia classificato come passività o come strumento rappresentativo di capitale, in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2. Tutte le variazioni della valutazione di mercato di incentivi classificati come passività dopo la data di acquisizione e i relativi effetti delle imposte sul reddito sono rilevati nel bilancio dell’acquirente successivo all’aggregazione nello(gli) esercizio(i) in cui tali variazioni si verificano. |
B62 |
Gli effetti delle imposte sul reddito relativi agli incentivi sostitutivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni devono essere rilevati secondo quanto disposto nello IAS 12 Imposte sul reddito. |
ALTRI IFRS CHE FORNISCONO UNA GUIDA SULLA VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE SUCCESSIVE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 54)
B63 |
Gli esempi di altri IFRS che forniscono indicazioni sulla valutazione e contabilizzazione successive delle attività acquisite e passività assunte o sostenute in una aggregazione aziendale, includono:
|
INFORMAZIONI INTEGRATIVE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 59 E 61)
B64 |
Per soddisfare l’obiettivo fissato nel paragrafo 59, l’acquirente deve fornire le seguenti informazioni per ciascuna aggregazione aziendale che si verifica nel corso dell’esercizio:
|
B65 |
Per aggregazioni aziendali singolarmente non rilevanti che si verificano nel corso dell’esercizio e che sono rilevanti collettivamente, l’acquirente deve fornire cumulativamente le informazioni richieste dal paragrafo B64(e)–(q). |
B66 |
Se la data di acquisizione di una aggregazione aziendale è successiva alla chiusura dell’esercizio ma antecedente la data in cui il bilancio viene autorizzato alla pubblicazione, l’acquirente deve fornire le informazioni integrative richieste nel paragrafo B64, a meno che, alla data in cui il bilancio viene autorizzato alla pubblicazione, la contabilizzazione iniziale dell’aggregazione aziendale non sia incompleta. In tale situazione, l’acquirente deve descrivere quali informazioni integrative non è stato possibile fornire e spiegarne i motivi. |
B67 |
Per soddisfare l’obiettivo fissato nel paragrafo 61, l’acquirente deve fornire la seguente informativa per ciascuna aggregazione aziendale rilevante o, cumulativamente, per aggregazioni aziendali singolarmente non rilevanti ma che sono rilevanti collettivamente:
|
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER AGGREGAZIONI AZIENDALI A CUI PARTECIPANO SOLO ENTITÀ DI TIPO MUTUALISTICO O UNICAMENTE PER CONTRATTO (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 66)
B68 |
Il paragrafo 64 dispone che il presente IFRS debba essere applicato prospetticamente ad aggregazioni aziendali per cui la data di acquisizione corrisponde o è antecedente l’inizio del primo esercizio, con inizio dal 1o luglio 2009. È consentita una applicazione anticipata. Tuttavia, una entità deve applicare il presente IFRS solo all’inizio di un esercizio con inizio dal 30 giugno 2007. Se una entità applica il presente IFRS prima della data di entrata in vigore, deve indicare tale fatto e, al contempo, applicare lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008). |
B69 |
La disposizione di applicare il presente IFRS prospetticamente ha il seguente effetto per una aggregazione aziendale a cui partecipano solo entità di tipo mutualistico o unicamente per contratto, se la data di acquisizione per tale aggregazione aziendale è antecedente all’applicazione del presente IFRS:
|
Appendice C
Modifiche apportate ad altri IFRS
Le modifiche riportate nella presente appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
IFRS 1 PRIMA ADOZIONE DEGLI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD
C1 |
L’IFRS 1 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 14 è modificato come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 47I riportato di seguito:
Nell’Appendice B, i paragrafi B1, B2(f) e B2(g) sono modificati come segue:
|
IFRS 2 PAGAMENTI BASATI SU AZIONI
C2 |
L’IFRS 2 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 5 è modificato come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 61 riportato di seguito:
|
IFRS 7 STRUMENTI FINANZIARI: INFORMAZIONI INTEGRATIVE
C3 |
L’IFRS 7 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 3(c) è eliminato. Viene aggiunto il paragrafo 44B riportato di seguito:
|
IAS 12 IMPOSTE SUL REDDITO
C4 |
Lo IAS 12 è modificato come descritto di seguito. Il terzo paragrafo delle «Finalità» è modificato come segue: «Finalità Il presente Principio … Analogamente, la rilevazione delle attività e passività fiscali differite in una aggregazione aziendale incide sul valore dell’avviamento derivante da tale aggregazione aziendale o sul valore dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli rilevato.» I paragrafi 18, 19, 21-22 e 26 sono modificati come segue:
Aggregazioni aziendali
Avviamento
Rilevazione iniziale di attività o passività
Dopo il paragrafo 31, si aggiungono una nuova intestazione e il paragrafo 32A:
Avviamento
I paragrafi 66-68 sono modificati come descritto di seguito: «Imposte differite derivanti da una aggregazione aziendale
L’esempio dopo il paragrafo 68 è eliminato. Il paragrafo 81 è modificato come segue:
I paragrafi 93-95 sono aggiunti come descritto di seguito:
|
IAS 16 IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
C5 |
Nello IAS 16, il paragrafo 44 è modificato come segue.
Viene aggiunto il paragrafo 81C riportato di seguito:
|
IAS 28 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE
C6 |
Nello IAS 28, il paragrafo 23 è modificato come segue.
|
IAS 32 STRUMENTI FINANZIARI: ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
C7 |
Lo IAS 32 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 4(c) è eliminato. Viene aggiunto il paragrafo 97B riportato di seguito:
|
IAS 33 UTILE PER AZIONE
C8 |
Nello IAS 33, il paragrafo 22 è modificato come segue.
|
IAS 34 BILANCI INTERMEDI
C9 |
Lo IAS 34 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 16(i) è modificato come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 48 riportato di seguito:
|
IAS 36 RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ
C10 |
Lo IAS 36 è modificato come descritto di seguito. Nel paragrafo 6, la definizione della data dell’accordo è eliminata. Il paragrafo 65 è modificato come segue:
I paragrafi 81 e 85 sono modificati come descritto di seguito:
Dopo il paragrafo 90, vengono eliminate l’intestazione e i paragrafi 91-95. Il paragrafo 138 è eliminato. Il paragrafo 139 è modificato come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 140B riportato di seguito:
Una nuova appendice (Appendice C) viene aggiunta come descritto di seguito. Essa incorpora le disposizioni dei paragrafi 9195 eliminati. «Appendice C Questa appendice costituisce parte integrante del Principio. Verifica per riduzione di valore di unità generatrici di flussi finanziari con avviamento e partecipazioni di minoranza
Allocazione dell’avviamento
Verifica per riduzione di valore
Allocazione di una perdita per riduzione di valore
|
IAS 37 ACCANTONAMENTI, PASSIVITÀ E ATTIVITÀ POTENZIALI
C11 |
Nello IAS 37, il paragrafo 5 è modificato come segue.
|
IAS 38 ATTIVITÀ IMMATERIALI
C12 |
Lo IAS 38 è modificato come descritto di seguito. Nel paragrafo 8, la definizione della data dell’accordo è eliminata. I paragrafi 11, 12, 25 e 33–35 sono modificati come segue:
Valutazione del fair value (valore equo) di un’attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale
Il paragrafo 38 è eliminato. Il paragrafo 68 è modificato come descritto di seguito:
Il paragrafo 94 è modificato come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 115A riportato di seguito:
Il paragrafo 129 è eliminato. Il paragrafo 130 è modificato come segue:
Viene aggiunto il paragrafo103C riportato di seguito:
|
IAS 39 STRUMENTI FINANZIARI: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
C13 |
Lo IAS 39 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 2(f) è eliminato. Viene aggiunto il paragrafo103D riportato di seguito:
|
IFRIC 9 RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI DERIVATI INCORPORATI
C14 |
Al paragrafo 5 dello IFRIC 9 si inserisce la seguente nota a piè di pagina:
|
(1) L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) si occupa dell’acquisizione di contratti con derivati incorporati in una aggregazione aziendale.»
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/60 |
REGOLAMENTO (CE) n. 496/2009 DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l’articolo 11, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 12 maggio 2009 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi di una persona a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2009.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio è modificato come segue:
La voce «Edwin M., Snowe jr. Nazionalità: liberiana. Numero di passaporto: (a) OR/0056672-01; (b) D/005072; (c) D-00172 (passaporto diplomatico ECOWAS, validità 7.8.2008-6.7.2010). Altre informazioni: amministratore delegato della Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data di designazione di cui all’articolo 6, lettera b): 10.9.2004.» è sostituita dal seguente:
«Edwin M., Snowe jr. Indirizzo: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Data di nascita: 11.2.1970. Luogo di nascita: Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Nazionalità: liberiana. Numero di passaporto: (a) OR/0056672-01, (b) D/005072, (c) D005640 (passaporto diplomatico), (d) D-00172 (passaporto ECOWAS-DPL, validità 7.8.2008-6.7.2010). Altre informazioni: amministratore delegato della Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data di designazione di cui all’articolo 6, lettera b): 10.9.2004.».
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/62 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2009
recante abrogazione della direttiva 83/515/CEE e di undici decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca
(2009/447/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
visto l'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 354, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più effettiva efficacia. |
(2) |
La direttiva e le decisioni seguenti, relative alla politica comune della pesca, sono divenute obsolete, anche se formalmente sono ancora in vigore:
|
(3) |
Per ragioni di certezza e chiarezza del diritto, è opportuno abrogare la suddetta direttiva e le suddette decisioni obsolete, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Direttiva e decisioni da abrogare
La direttiva 83/515/CEE e le decisioni 89/631/CEE, 94/117/CE, 94/317/CE, 94/318/CE, 1999/386/CE, 2001/179/CE, 2001/382/CE, 2001/431/CE, 2004/662/CE, 2004/890/CE e 2005/76/CE sono abrogate.
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addi 25 maggio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ŠEBESTA
(1) GU L 290 del 22.10.1983, pag. 15.
(2) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(3) GU L 364 del 14.12.1989, pag. 64.
(4) GU L 54 del 25.2.1994, pag. 28.
(5) GU L 142 del 7.6.1994, pag. 30.
(6) GU L 142 del 7.6.1994, pag. 31.
(7) GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.
(8) GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 33.
(9) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 25.
(10) GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.
(11) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 114.
(12) GU L 302 del 29.9.2004, pag. 5.
(13) GU L 375 del 23.12.2004, pag. 27.
(14) GU L 29 del 2.2.2005, pag. 20.
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/64 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2009
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda il revisore esterno di De Nederlandsche Bank
(2009/448/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
vista la raccomandazione BCE/2009/8 della Banca centrale europea, del 3 aprile 2009, al Consiglio dell'Unione europea relativamente al revisore esterno di De Nederlandsche Bank (1),
considerando quanto segue:
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema sono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea. |
(2) |
Il 12 luglio 2005 Josephus Andreas Nijhuis, revisore contabile autorizzato e presidente del consiglio di amministrazione di PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., è stato nominato a titolo personale come revisore esterno di De Nederlandsche Bank a decorrere dall’esercizio finanziario 2005 per un mandato di durata indeterminata, soggetto a riconferma annuale. |
(3) |
Il sig. Nijhuis ha dato le dimissioni da PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. con effetto dal 1o ottobre 2008; è pertanto necessario nominare un nuovo revisore. |
(4) |
De Nederlandsche Bank ha scelto PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. come revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2011. |
(5) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. sia nominato revisore esterno di De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2011. |
(6) |
È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 8, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:
«8. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. è accettato quale revisore esterno di De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2011.».
Articolo 2
La presente decisione è notificata alla BCE.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
V. TOŠOVSKÝ
(1) GU C 93 del 22.4.2009, pag. 1.
(2) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.
Commissione
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/65 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2009
relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)
[notificata con il numero C(2009) 3746]
(2009/449/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite (MSS) nella Comunità e garantire la copertura graduale in tutti gli Stati membri, la decisione n. 626/2008/CE istituisce una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE della Commissione (2), che comprende lo spettro radio da 1 980 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra. |
(2) |
Il 7 agosto 2008 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (2008/C 201/03) (3). Il termine per la presentazione delle candidature era fissato al 7 ottobre 2008. |
(3) |
Entro tale termine sono pervenute candidature da ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited e TerreStar Europe Limited. |
(4) |
Il 24 ottobre 2008 sono state chieste informazioni supplementari in relazione al rispetto dei requisiti di ammissibilità a ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited e TerreStar Europe Limited. I tre richiedenti hanno risposto in data 7 novembre 2008. |
(5) |
Con la decisione C(2008) 8123, dell’11 dicembre 2008, sull’ammissibilità delle candidature presentate in risposta all’invito a presentare candidature per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (2008/C 201/03), la Commissione ha dichiarato ammissibili le quattro candidature presentate rispettivamente da ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited e TerreStar Europe Limited. La decisione è stata immediatamente notificata ai richiedenti e l’elenco dei richiedenti ammissibili è stato pubblicato sul sito web della Commissione (4). |
(6) |
Conformemente all’allegato della decisione n. 626/2008/CE, informazioni concernenti il completamento della fase di concezione e sviluppo sono state trasmesse, a completamento della candidatura, da ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited e TerreStar Europe Limited entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della candidatura (entro il 6 febbraio 2009). |
(7) |
TerreStar Europe Limited e ICO Satellite Limited hanno inoltre trasmesso, dopo i termini per l’invio delle candidature e la presentazione delle informazioni riguardanti il completamento della fase di concezione e sviluppo, aggiunte al contenuto tecnico o operativo della candidatura, delle quali non è stato possibile tenere conto. |
(8) |
Entro quaranta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili, la Commissione deve valutare, nel corso della prima fase di selezione, se i richiedenti abbiano dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. La valutazione si basa sul completamento soddisfacente delle tappe da 1 a 5 elencate nell’allegato della decisione n. 626/2008/CE. Nella prima fase di selezione devono essere prese in considerazione la credibilità dei richiedenti e la sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti. |
(9) |
Per agevolare l’attuazione della procedura di selezione comparativa e segnatamente al fine di assistere la Commissione nella preparazione delle decisioni connesse alla procedura di selezione, è stato istituito, nell’ambito del comitato per le comunicazioni, un gruppo di lavoro sulla procedura di selezione comparativa per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS). |
(10) |
Per l’analisi e la valutazione delle candidature nella prima fase di selezione, la Commissione ha chiesto la consulenza e l’assistenza di esperti esterni, selezionati nell’ambito di un’equa procedura di gara in funzione della loro esperienza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità. |
(11) |
A seguito di un esame approfondito e di un ampio dibattito, gli esperti hanno elaborato una relazione consolidata con le loro conclusioni sul completamento delle tappe, che è stata trasmessa alla Commissione. |
(12) |
Le conclusioni formulate dagli esperti esterni a seguito della valutazione della prima fase sono state discusse dagli esperti degli Stati membri in seno al gruppo di lavoro sulla procedura di selezione comparativa per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), istituito nell’ambito del comitato per le comunicazioni. L’esito di tale dibattito è stato presentato e discusso nell’ambito del comitato per le comunicazioni. |
(13) |
Ai fini della valutazione della prima fase di selezione, la Commissione ha tenuto conto della relazione consolidata degli esperti esterni e del parere degli esperti degli Stati membri formulato nell’ambito del gruppo di lavoro sulla procedura di selezione comparativa per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS). |
(14) |
A seguito di tale valutazione la Commissione ha concluso che Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited hanno dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale e devono essere considerati richiedenti ammissibili, mentre ICO Satellite Limited e TerreStar Europe Limited non hanno dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale e non sono da considerarsi richiedenti ammissibili. |
(15) |
Nella tappa 1, intitolata «Presentazione di una domanda di coordinamento presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)», il richiedente deve dimostrare chiaramente che l’amministrazione responsabile della documentazione UIT di un sistema mobile via satellite che sarà utilizzato per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri ha presentato le pertinenti informazioni previste nell’appendice 4 delle norme radio dell’UIT. Le quattro candidature contenevano prove concludenti a tale riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente dai quattro richiedenti. |
(16) |
Nella tappa 2, intitolata «Fabbricazione del satellite», il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per la fabbricazione dei satelliti necessari per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve identificare le tappe di costruzione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali. Il documento deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti. Le candidature di Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited erano avvalorate da prove concludenti a questo riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente da tali richiedenti. |
(17) |
Nella tappa 3, intitolata «Contratto di lancio del satellite», il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per il lancio del numero minimo di satelliti necessario per offrire la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve segnalare le date ed i servizi di lancio nonché i termini e le condizioni contrattuali relativi alla garanzia. Il documento deve essere firmato dall’operatore del sistema mobile via satellite e dalla compagnia che lancia il satellite. Tutte e quattro le candidature erano avvalorate da prove concludenti a tale riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente dai quattro richiedenti. |
(18) |
Nella tappa 4, intitolata «Stazioni terrestri gateway», il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per la costruzione e l’installazione di stazioni terrestri gateway che verranno utilizzate per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Tutte e quattro le candidature erano avvalorate da prove concludenti a tale riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente dai quattro richiedenti. |
(19) |
La tappa 5 è intitolata «Completamento della fase di concezione e sviluppo». La fase di concezione e sviluppo è definita come «la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale termina la fase di concezione e sviluppo e inizia la fase della fabbricazione». In questa tappa il richiedente deve dimostrare chiaramente il completamento, entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della candidatura, della fase di concezione e sviluppo conformemente alle tappe di costruzione indicate nell’accordo sulla fabbricazione del satellite. Il pertinente documento deve essere firmato dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data del completamento della fase di concezione e sviluppo. Le candidature di ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited erano avvalorate da prove concludenti a questo riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente da tali richiedenti. |
(20) |
Relativamente alla tappa 2, […] (5). […] (5) mancanza di prove contrattuali e aggiornate per le tappe di costruzione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali ha indotto la Commissione a ritenere, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, che questa tappa non era stata completata in modo soddisfacente da ICO Satellite Limited. |
(21) |
[…] (5) Le contraddizioni rilevate tra quanto asserito nella candidatura e le informazioni fornite successivamente riguardo alla fase di concezione e sviluppo, nonché la mancanza di prove concludenti circa il completamento della fase di concezione e sviluppo del satellite cui si riferisce l’accordo sulla fabbricazione del satellite presentato a corredo della candidatura, hanno indotto la Commissione a ritenere, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, che le tappe 2 e 5, considerate congiuntamente, non erano state completate in modo soddisfacente da TerreStar Europe Limited. |
(22) |
Inmarsat Ventures Limited ha chiesto, nella sua candidatura, 15 MHz di spettro radio per le comunicazioni terra-spazio e 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Solaris Mobile Limited ha chiesto a sua volta 15 MHz di spettro radio per le comunicazioni terra-spazio e 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra. |
(23) |
Poiché la quantità complessiva di spettro radio richiesto da Inmarsat Ventures Limited e da Solaris Mobile Limited non supera la quantità di spettro radio disponibile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, entrambi i richiedenti devono essere selezionati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE. |
(24) |
La decisione di selezione adottata in esito alla prima fase di selezione deve determinare le frequenze che ciascuno dei richiedenti selezionati è autorizzato a utilizzare in ogni Stato membro, conformemente al titolo III della decisione n. 626/2008/CE. |
(25) |
Le frequenze devono essere assegnate secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. A questo riguardo occorre applicare il principio della gestione efficiente delle radiofrequenze enunciato all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (6). Conformemente a tale principio, le frequenze pari a 2 x 30 MHz da utilizzare devono essere divise in sottobande adiacenti di uguale larghezza di banda, sia per le comunicazioni terra-spazio (uplink), sia per le comunicazioni spazio-terra (downlink), in modo da consentire l’uso più efficiente delle sottobande. La coppia inferiore di sottobande deve essere costituita da 1 980-1 995 MHz per le comunicazioni terra-spazio (uplink) e da 2 170-2 185 MHz per le comunicazioni spazio-terra (downlink); la coppia superiore di sottobande deve essere costituita da 1 995-2 010 MHz per il collegamento uplink e da 2 185-2 200 MHz per il collegamento downlink. Come richiesto al punto 4.4 dell’invito a presentare candidature 2008/C 201/03, la Commissione ha tenuto conto delle preferenze espresse dai richiedenti ammissibili nelle loro candidature. […] (5). |
(26) |
Entro trenta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti selezionati, i richiedenti che non intendano utilizzare le radiofrequenze sono tenuti ad informarne la Commissione per iscritto. |
(27) |
A norma dell’articolo 7 della decisione n. 626/2008/CE, gli Stati membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3, e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. Gli Stati membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti. La decisione n. 626/2008/CE dispone inoltre che i diritti d’uso delle radiofrequenze specifiche dovrebbero essere accordati ai richiedenti selezionati il più rapidamente possibile dopo la selezione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (7). |
(28) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni emesso il 2 aprile 2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione n. 626/2008/CE, ICO Satellite Limited e TerreStar Europe Limited non sono richiedenti ammissibili.
Articolo 2
In esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione n. 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited sono richiedenti ammissibili.
Poiché la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti in esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione n. 626/2008/CE non supera la quantità di spettro radio disponibile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited sono selezionati.
Articolo 3
Le frequenze che ciascuno dei richiedenti selezionati è autorizzato a utilizzare in ogni Stato membro, conformemente al titolo III della decisione n. 626/2008/CE, sono le seguenti:
a) |
Inmarsat Ventures Limited: da 1 980 a 1 995 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 185 MHz per le comunicazioni spazio-terra; |
b) |
Solaris Mobile Limited: da 1 995 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 185 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra. |
Articolo 4
La selezione di Inmarsat Ventures Limited e di Solaris Mobile Limited e l’assegnazione ai richiedenti selezionati delle rispettive frequenze ai sensi degli articoli 2 e 3 sono subordinate alla condizione che, entro trenta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti selezionati da parte della Commissione, i richiedenti selezionati non comunichino per iscritto la loro intenzione di non utilizzare le radiofrequenze loro assegnate.
Articolo 5
Sono destinatari della presente decisione:
1) |
gli Stati membri; e |
2) |
|
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 172 del 2.7.2008, pag. 15.
(2) GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.
(3) GU C 201 del 7.8.2008, pag. 4.
(4) http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm
(5) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/69 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2009
recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 4293]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/450/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 ter,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere l’attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (2), ha incluso le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. |
(2) |
La definizione delle attività di trasporto aereo e, in particolare, le esenzioni elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE si fondano in gran parte sulle esenzioni contemplate dal regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (3), esenzioni che sono conformi a quelle del sistema di tariffazione delle rotte di Eurocontrol (Eurocontrol Route Charges System). |
(3) |
L’appendice 2 delle procedure per i servizi di navigazione aerea — Gestione del traffico aereo adottate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) (4) descrive il modello del foglio del piano di volo e fornisce istruzioni sul modo con cui questo va compilato. Il piano di volo può essere utilizzato per determinare quali voli rientrino nella sfera di applicazione del sistema comunitario. |
(4) |
È opportuno che l’interpretazione dei termini «attività di trasporto aereo» di cui alla presente decisione avvenga in conformità con la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(5) |
È opportuno che l’interpretazione degli oneri di servizio pubblico avvenga in conformità con il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (6). |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i cambiamenti climatici di cui all’articolo 23 della direttiva 2003/87/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’interpretazione particolareggiata delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE è contenuta nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.
(3) GU L 341 del 7.12.2006, pag. 3.
(4) PANS-ATM, Doc 4444.
(5) GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.
(6) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
ALLEGATO
Linee guida per l’interpretazione particolareggiata delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE
1. DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO
1. |
Per «volo» si intende un settore di volo, ossia un volo o una serie di voli che cominciano e terminano nell’area di parcheggio dell’aeromobile. |
2. |
Per «aerodromo» si intende un’area definita a terra o sull’acqua, compresi gli edifici, le installazioni e le attrezzature adibite in tutto o in parte all’arrivo e alla partenza degli aeromobili e al loro movimento in superficie. |
3. |
L’operatore aereo che effettua una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I alla direttiva 2003/87/CE è soggetto alle disposizioni del sistema comunitario indipendentemente dal fatto che si trovi nell’elenco degli esercenti di aeromobili pubblicata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. |
2. INTERPRETAZIONE DELLE ESENZIONI
4. |
Nella categoria di attività «Trasporto aereo» l’allegato I della direttiva 2003/87/CE elenca le categorie di voli esentati dall’osservanza del sistema comunitario. |
2.1. Esenzione di cui alla lettera a)
5. |
Quest’esenzione va interpretata in relazione allo scopo esclusivo del volo. |
6. |
I «membri più prossimi della famiglia» comprendono esclusivamente il coniuge, il partner considerato equivalente al coniuge, i figli e i genitori. |
7. |
I «ministri del governo» sono i membri del governo che figurano nella Gazzetta ufficiale del paese in questione. I membri di Governi locali o regionali di un determinato paese non beneficiano di quest’esenzione. |
8. |
Il «viaggio ufficiale» è un viaggio nel quale la persona in questione agisce a titolo ufficiale. |
9. |
I voli per il posizionamento o il trasferimento dell’aeromobile non beneficiano di quest’esenzione. |
10. |
I voli che, secondo il servizio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol (Central Route Charges Office) possono fruire dell’esenzione dalle tariffe di rotta (di seguito «Codice di esenzione CRCO») e che sono contrassegnate con «S», si considerano voli effettuati esclusivamente per il trasporto, in viaggio ufficiale, di un monarca regnante e dei membri più prossimi della sua famiglia, di capi di Stato, di capi di governo e di ministri del governo, a condizione che il loro status sia adeguatamente indicato nel piano di volo. |
2.2. Esenzioni di cui alla lettera b)
2.2.1. Voli militari
11. |
I «voli militari» sono quelli direttamente connessi all’effettuazione di attività militari. |
12. |
I voli militari effettuati da aeromobili immatricolati come aeromobili civili non beneficiano dell’esenzione. Del pari, non beneficiano dell’esenzione di cui alla lettera b), i voli civili effettuati da aeromobili militari. |
13. |
I voli recanti il codice di esenzione CRCO «M» o il codice «X» si considerano voli militari esentati. |
2.2.2. Voli delle autorità doganali e di polizia
14. |
I voli delle autorità doganali e di polizia sono esentati indipendentemente dall’aeromobile civile o militare che li effettua. |
15. |
I voli contrassegnati con codice di esenzione CRCO «P» sono considerati voli delle autorità doganali e di polizia esentati. |
2.3. Esenzioni di cui alla lettera c)
16. |
In relazione alle categorie indicate in appresso, i voli per il posizionamento o il trasferimento dell’aeromobile e i voli che trasportano esclusivamente le attrezzature ed il personale direttamente connessi alla fornitura dei relativi servizi beneficiano dell’esenzione. Inoltre, queste esenzioni non fanno distinzione fra voli effettuati grazie all’uso di risorse pubbliche o private. |
2.3.1. Voli a fini di ricerca e soccorso
17. |
I «voli effettuati a fini di ricerca e soccorso» sono i voli che offrono servizi di ricerca e di soccorso. Per «servizi di ricerca e soccorso» si intendono l’esecuzione di compiti di sorveglianza delle emergenze, di comunicazione, coordinamento e funzioni di ricerca e soccorso, la prestazione delle prime cure mediche, il trasporto di morti e feriti mediante l’uso di risorse pubbliche o private, anche con la cooperazione di aeromobili, navi e altri veicoli e istallazioni. |
18. |
I voli contrassegnati dal codice di esenzione CRCO «R» e i voli identificati come STS/SAR nel campo 18 del piano di volo si considerano voli di ricerca e soccorso esentati. |
2.3.2. Voli per attività antincendio
19. |
Per «voli per attività antincendio» si intendono i voli effettuati esclusivamente per fornire servizi aerei antincendio, il che comporta l’impiego di aeromobili o di altre risorse aeree per combattere gli incendi. |
20. |
I voli identificati come STS/FFR nel campo 18 del piano di volo sono considerati voli per attività antincendio esentati. |
2.3.3. Voli umanitari
21. |
Per «voli umanitari» si intendono i voli effettuati esclusivamente per scopi umanitari, che trasportano personale e beni per fini umanitari (alimenti, indumenti, ripari, medicinali ed altri generi) durante o dopo una emergenza e/o una catastrofe e/o che vengono utilizzati per evacuare persone da un luogo in cui la loro vita o la loro salute sono minacciate da questa emergenza e/o calamità verso un luogo sicuro situato nello Stato membro o in un altro Stato membro che ha dichiarato la sua disponibilità a accogliere queste persone. |
22. |
I voli contrassegnati dal codice di esenzione CRCO «H» e i voli identificati come STS/HUM nel campo 18 del piano di volo si considerano voli umanitari esentati. |
2.3.4. Voli per servizi medici di emergenza
23. |
Per «servizi medici di emergenza» si intendono i voli che hanno lo scopo esclusivo di agevolare l’assistenza medica di emergenza, quando sia assolutamente necessario il trasporto rapido e immediato di personale medico, forniture mediche, compresi apparecchi, sangue, organi, medicinali o il trasporto di persone ferite o malate e di altre persone direttamente implicate. |
24. |
I voli identificati come STS/MEDEVAC o STS/HOSP nel campo 18 del piano di volo sono considerati voli per servizi medici di emergenza esentati. |
2.4. Esenzione di cui alla lettera f)
25. |
I voli contrassegnati dal codice di esenzione CRCO «T» e i voli identificati come RMK/«Training flight» nel campo 18 del piano di volo sono considerati voli esentati ai sensi della lettera f). |
2.5. Esenzione di cui alla lettera g)
26. |
In relazione alle categorie di voli sotto elencate, i voli necessari per il posizionamento o il trasferimento dell’aeromobile non sono considerati esentati. |
2.5.1. Voli effettuati esclusivamente per fini di ricerca scientifica
27. |
Sono esentati i voli che hanno lo scopo esclusivo di effettuare ricerche scientifiche. Per beneficiare dell’esenzione i lavori di ricerca scientifica devono essere effettuati in tutto o in parte durante il volo. Il trasporto di personale o di attrezzature scientifiche non è di per sé sufficiente ad esentare il volo. |
2.5.2. Voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra
28. |
I voli contrassegnati dal codice di esenzione CRCO «N» e i voli classificati come STS/FLTCK nel campo 18 del piano di volo si considerano esentati ai sensi della lettera g). |
2.6. Esenzione di cui alla lettera i) (oneri di servizio pubblico)
29. |
L’esenzione per i voli effettuati nel quadro di oneri di servizio pubblico (OSP) con le regioni ultraperiferiche deve essere interpretata nel senso che si applica alle regioni elencate all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE e comprende esclusivamente voli o OSP all’interno di una regione ultraperiferica e i voli che collegano due regioni ultraperiferiche. |
2.7. Esenzione di cui alla lettera j) («regola de minimis»)
30. |
Tutti gli operatori di trasporto aereo commerciale devono essere in possesso di un certificato di operatore aereo (AOC) ai sensi della parte I dell’allegato 6 della Convenzione di Chicago. Gli operatori che non possiedono un siffatto certificato non possono considerarsi «operatori di trasporto aereo commerciale». |
31. |
Ai fini dell’applicazione della regola de minimis, il carattere «commerciale» si riferisce all’operatore e non ai voli in questione. Ciò significa, in particolare, che i voli effettuati da un operatore commerciale devono essere presi in considerazione per decidere se questo operatore si situa al di sopra o al di sotto delle soglie di esenzione, anche quando i voli in questione non sono effettuati a titolo oneroso. |
32. |
Per decidere se un operatore di trasporto aereo si situi al di sopra o al di sotto delle soglie di esenzione di cui alla regola de minimis si prendono in considerazione solamente i voli che partono da o arrivano a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato. I voli esentati ai sensi delle lettere da a) a j) non sono presi in considerazione per questo scopo. |
33. |
Sono esentati i voli effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi. I periodi di quattro mesi sono i seguenti: gennaio-aprile, maggio-agosto, settembre-dicembre. L’orario locale di partenza del volo determina in quale periodo di quattro mesi debba prendersi in considerazione il volo al fine di decidere se l’operatore del trasporto aereo si situi al di sopra o al di sotto delle soglie di esenzione di cui alla regola de minimis. |
34. |
Un operatore commerciale che opera 243 voli per periodo o un numero superiore è incluso nel sistema comunitario per tutto l’anno civile in cui ha raggiunto o superato la soglia dei 243 voli. |
35. |
Un operatore commerciale che opera voli con un totale di emissioni annue pari o superiore a 10 000 tonnellate/anno è incluso nel sistema comunitario per l’anno civile nel quale ha raggiunto o superato la soglia delle 10 000 tonnellate. |
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/73 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 giugno 2009
sull’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
[notificata con il numero C(2009) 4427]
(2009/451/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 11 A,
vista la lettera del Regno Unito al Consiglio e alla Commissione del 15 gennaio 2009,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1). |
(2) |
A norma dell’articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che isituisce la Comunità europea, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 4/2009. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo protocollo, il Regno Unito ha notificato al Consiglio e alla Commissione, con lettera del 15 gennaio 2009 pervenuta alla Commissione il 17 gennaio 2009, l’intenzione di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 e di partecipare alla sua adozione. |
(4) |
Il 21 aprile 2009 la Commissione ha trasmesso un parere positivo al Consiglio sull’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 4/2009 si applica al Regno Unito in conformità dell’articolo 2.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 4/2009 entra in vigore nel Regno Unito il 1o luglio 2009.
L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, e gli articoli 71, 72 e 73 del regolamento si applicano dal 18 settembre 2010.
Le altre disposizioni del regolamento si applicano dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari sia entrato in vigore nella Comunità entro tale data. In caso contrario, il regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto protocollo nella Comunità.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2009.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/74 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2009
che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d’America
(2009/452/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 14,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura del procedimento
(1) |
Il 23 luglio 2008, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso originario degli Stati Uniti d’America («USA»), di norma classificato al codice NC ex 2805 11 00 («il prodotto in esame»). |
(2) |
Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia depositata il 10 giugno 2008 dall’unico produttore comunitario, Métaux Spéciaux (MSSA SAS) («il denunziante»). |
(3) |
Il 23 luglio 2008 la Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni del prodotto simile originario degli USA (3). L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2009/453/CE della Commissione (4). |
1.2. Parti interessate e visite di verifica
(4) |
Prima dell’apertura del procedimento e conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97, la Commissione ha notificato ai rappresentanti statunitensi di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni sovvenzionate di sodio sfuso originario degli USA arrecavano un grave pregiudizio all’industria comunitaria. I rappresentanti degli USA sono stati invitati a prendere parte a consultazioni intese a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. I rappresentanti degli USA hanno accettato l’offerta di consultazione, e di conseguenza le consultazioni sono state tenute l’11 luglio 2008. Non è stato possibile giungere ad una soluzione concordata. Tuttavia, è stato preso nota delle osservazioni dei rappresentanti degli USA sulle argomentazioni contenute nella denuncia riguardanti la compensabilità della sovvenzione. |
(5) |
La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, l’unico produttore esportatore noto degli Stati Uniti, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti degli Stati Uniti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(6) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo risposte dai rappresentanti degli USA, dall’unico produttore esportatore degli USA («il produttore esportatore che ha collaborato»), dal denunziante e da tre utilizzatori comunitari. |
(7) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della sovvenzione, del pregiudizio risultante e dell’interesse della Comunità. |
(8) |
Sono state effettuate visite di verifica presso la sede dei seguenti rappresentanti statunitensi:
|
(9) |
Sono state effettuate visite di verifica anche presso le sedi delle seguenti imprese:
|
1.3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(10) |
L’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(11) |
Con lettera del 1o aprile 2009 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante sono state le mutate circostanze ad aver determinato il ritiro della denuncia. |
(12) |
In conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. |
(13) |
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia, non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse della Comunità. |
(14) |
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso, originario degli USA, debba essere chiuso senza l’istituzione di misure compensative, |
DECIDE:
Articolo unico
Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di sodio sfuso, classificato al codice NC ex 2805 11 00, originario degli Stati Uniti d’America, è chiuso.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2009.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
(2) GU C 186 del 23.7.2008, pag. 35.
(3) GU C 186 del 23.7.2008, pag. 32.
(4) Cfr. pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/76 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2009
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d’America
(2009/453/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura del procedimento
(1) |
Il 23 luglio 2008, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di aperture»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso originario degli Stati Uniti d’America («USA»), di norma classificato al codice NC ex 2805 11 00 («il prodotto in esame»). |
(2) |
Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia depositata il 10 giugno 2008 dall’unico produttore comunitario, Métaux Spéciaux (MSSA SAS) («il denunciante»). |
(3) |
Il 23 luglio 2008 la Commissione ha avviato un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni del prodotto simile originario degli Stati Uniti (3). L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2009/452/CE della Commissione (4). |
1.2. Parti interessate e visite di verifica
(4) |
La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, l’unico produttore esportatore noto degli Stati Uniti, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti degli Stati Uniti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(5) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo risposte dai rappresentanti degli USA, dall’unico produttore esportatore degli USA («il produttore esportatore che ha collaborato»), dal denunziante e da tre utilizzatori comunitari. |
(6) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
1.3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(7) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(8) |
Con lettera del 1o aprile 2009 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante sono state le mutate circostanze ad aver determinato il ritiro della denuncia. |
(9) |
In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. |
(10) |
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia, non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse della Comunità. |
(11) |
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso, originario degli USA, debba essere chiuso senza l’istituzione di misure antidumping. |
DECIDE:
Articolo unico
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sodio sfuso, classificato al codice NC ex 2805 11 00, originario degli Stati Uniti d’America, è chiuso.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2009.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU C 186 del 23.7.2008, pag. 32.
(3) GU C 186 del 23.7.2008, pag. 35.
(4) Cfr. pagina 74 della presente Gazzetta ufficiale.
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/78 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2009
che modifica la decisione 2008/938/CE della Commissione sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011
[notificata con il numero C(2009) 4383]
(2009/454/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la concessione di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri specificati agli articoli 8 e 9. |
(2) |
In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha adottato la decisione 2008/938/CE, del 9 dicembre 2008, sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (2). |
(3) |
In forza di tale decisione, alla Repubblica bolivariana del Venezuela (di seguito «Venezuela») è stato concesso il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. |
(4) |
Risulta ora che il Venezuela non ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che figura al punto 27 dell’elenco dell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 732/2008. Il Venezuela non ha quindi soddisfatto tutte le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 732/2008 per poter beneficiare del regime speciale di incentivazione. La decisione 2008/938/CE deve essere modificata di conseguenza e deve essere disposto un opportuno periodo transitorio per la sua applicazione. A norma dell’articolo 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), restano pertanto immutate le obbligazioni doganali sorte per effetto della decisione 2008/938/CE fino alla data di applicazione della presente decisione. |
(5) |
Il comitato delle preferenze generalizzate non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente; la Commissione ha pertanto presentato il 2 aprile 2009, come disposto dall’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4), una proposta al Consiglio, che è tenuto ad agire entro tre mesi. |
(6) |
Il Consiglio ha confermato in data 18 maggio 2009 che non esiste una maggioranza qualificata favorevole o contraria alla proposta e che la Commissione può procedere nel modo previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, ultimo comma, della decisione 1999/468/CE; la Commissione deve quindi adottare ora una decisone. |
(7) |
Come disposto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008, la presente decisione deve essere notificata al Venezuela, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 2008/938/CE, la riga «(VE) Venezuela» è soppressa.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La Repubblica bolivariana del Venezuela è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2009.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ACCORDI
Commissione
12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/80 |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (di seguito l’«accordo»), concluso con decisione 2006/325/CE del Consiglio (2), nel caso di adozione di modifiche al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche.
Il 18 dicembre 2008 è stato adottato il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (4) relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, il cui articolo 68 stabilisce che, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 75, paragrafo 2, tale regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo la Danimarca, con lettera del 14 gennaio 2009, ha notificato alla Commissione la sua decisione di attuare il contenuto del regolamento (CE) n. 4/2009 nella misura in cui tale regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001. Ciò significa che le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari si applicheranno alle relazioni fra la Comunità e la Danimarca ad eccezione delle disposizioni del capo III e del capo VII. Le disposizioni di cui all’articolo 2 e al capo IX del regolamento (CE) n. 4/2009, tuttavia, si applicano solo nella misura in cui riguardano la competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni, e l’accesso alla giustizia.
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, dell’accordo, la notifica della Danimarca determina il sorgere di obbligazioni reciproche fra la Danimarca e la Comunità. Pertanto, il regolamento (CE) n. 4/2009 costituisce una modifica all’accordo nella misura in cui modifica il regolamento (CE) n. 44/2001, ed è considerato allegato all’accordo.
A norma dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell’accordo, l’attuazione delle disposizioni sopra indicate del regolamento (CE) n. 4/2009 in Danimarca può avere luogo in via amministrativa ai sensi della sezione 9 della legge danese n. 1563, del 20 dicembre 2006, sul regolamento «Bruxelles I», e non richiede pertanto l’approvazione del Folketing. Le necessarie misure amministrative sono entrate in vigore alla stessa data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 4/2009, il 30 gennaio 2009.
(1) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.
(2) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.
(3) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(4) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.