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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.130.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
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Sommario |
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IV Altri atti |
pagina |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Comitato misto SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
IV Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
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28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 21/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 111/2008 del 7 novembre 2008 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 499/2004 della Commissione, del 17 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/2003 riguardo ai termini e al modello per la trasmissione delle informazioni nel settore bovino (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2004/764/CE della Commissione, del 22 ottobre 2004, relativa a una proroga del termine massimo previsto per l’apposizione di marchi auricolari su alcuni bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativa alla proroga del termine massimo fissato per l’apposizione di marchi auricolari ai bovini (8). |
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(9) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/132/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini (9). |
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(10) |
I regolamenti del Consiglio (CE) n. 1791/2006 (10) e (CE) n 1792/2006 (11), già integrati nell’accordo, devono però essere aggiunti come atti modificativi, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 1760/2000 e al regolamento (CE) n. 911/2004. |
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(11) |
Il regolamento (CE) n. 1760/2000 abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (12), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso. |
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(12) |
Il regolamento (CE) n. 1082/2003 abroga il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione (13), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso. |
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(13) |
Il regolamento (CE) n. 911/2004 abroga il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (14), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso. |
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(14) |
La decisione 2006/28/CE abroga la decisione 98/589/CE della Commissione (15), che è integrata nell’accordo e dev’essere pertanto soppressa dallo stesso. |
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(15) |
Il regolamento (CE) n. 2628/97 della Commissione (16), che è integrato nell’accordo, è scaduto e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso. |
|
(16) |
La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I. |
|
(17) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato I dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1760/2000, (CE) n. 1082/2003, (CE) n. 499/2004, (CE) n. 911/2004 e (CE) n. 644/2005 e delle decisioni 2004/764/CE, 2006/28/CE e 2006/132/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 339 del 18.12.2008, pag. 98.
(2) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.
(3) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.
(4) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 24.
(5) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65.
(6) GU L 107 del 28.4.2005, pag. 18.
(7) GU L 339 del 16.11.2004, pag. 9.
(8) GU L 19 del 24.1.2006, pag. 32.
(9) GU L 52 del 23.2.2006, pag. 33.
(10) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.
(11) GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
(12) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.
(13) GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23.
(14) GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19.
(15) GU L 283 del 21.10.1998, pag. 19.
(16) GU L 354 del 30.12.1997, pag. 17.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue.
|
1. |
Il testo del punto 7a [regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio] della parte 1.1 è soppresso. |
|
2. |
Dopo il punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 della Commissione] della parte 1.1 è aggiunto il punto seguente:
|
|
3. |
I testi dei punti 70 [regolamento (CE) n. 2628/97 della Commissione], 71 [regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione] e 72 [regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione] della parte 1.2 sono soppressi. |
|
4. |
Dopo il punto 139 (decisione 2007/363/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:
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|
5. |
Nella parte 1.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il punto 2 (decisione 98/589/CE della Commissione) è soppresso. |
|
6. |
Nella parte 1.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 23 (decisione 2006/615/CE della Commissione) vengono inseriti i punti seguenti:
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28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 22/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 111/2008 del 7 novembre 2008 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/594/CE della Commissione, del 29 agosto 2007, che modifica l’allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio riguardo ai modelli dei certificati veterinari destinati al commercio intracomunitario di pollame e di uova da cova, al fine di applicare taluni requisiti di polizia sanitaria (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/683/CE della Commissione, del 18 ottobre 2007, che approva il piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici in alcune zone dell’Ungheria (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/729/CE della Commissione, del 7 novembre 2007, che modifica le direttive del Consiglio 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE e le decisioni 2001/618/CE e 2004/233/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/846/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/870/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania per il 2008 (6). |
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(7) |
La decisione 2007/846/CE abroga la decisione 2001/106/CE della Commissione (7), che è integrata nell’accordo e dev’essere pertanto soppressa dallo stesso. |
|
(8) |
La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato I dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi delle decisioni 2007/594/CE, 2007/683/CE, 2007/729/CE, 2007/846/CE e 2007/870/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 339 del 18.12.2008, pag. 98.
(2) GU L 227 del 31.8.2007, pag. 33.
(3) GU L 281 del 25.10.2007, pag. 27.
(4) GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26.
(5) GU L 333 del 19.12.2007, pag. 72.
(6) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 105.
(7) GU L 39 del 9.2.2001, pag. 39.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue.
|
1. |
Ai punti 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio), 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio), 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1, ai punti 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) e 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1, ai punti 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) e 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 e al punto 3 (direttiva 90/539/CE del Consiglio) della parte 8.1 viene aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Nell’adattamento a) al punto 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio) della parte 3.1 e nel testo di adattamento al punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio) della parte 3.1 le parole «Norvegia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danimarca» sono sostituite dal testo seguente:
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|
3. |
Al punto 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il testo seguente: «Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: al punto A dell’allegato I è aggiunto il testo seguente:
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|
4. |
Nel testo di adattamento al punto 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1 le parole «Norvegia Danmarks Veterinære Institut — Avdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave» sono sostituite dal testo seguente:
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|
5. |
Il testo dell’adattamento f) del punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è sostituito dal testo seguente:
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|
6. |
Al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il testo seguente: «Ai fini dell’accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: al paragrafo 2, lettera d), dell’allegato I è aggiunto il testo seguente:
|
|
7. |
Al punto 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il testo seguente: «Ai fini dell’accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: nell’allegato I è aggiunto il seguente testo: Norvegia
|
|
8. |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 41 (decisione 2007/590/CE della Commissione) della parte 3.2 sono inseriti i punti seguenti:
|
|
9. |
Al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:
|
|
10. |
Nel testo di adattamento al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 viene aggiunto il testo seguente:
|
|
11. |
Al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il testo seguente: «Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: Nell’allegato IV, la parola “Norvegia” è inserita dopo la parola “Finlandia” nella nota 3 del Modello 1, nella nota 4 del Modello 2, nella nota 1 del Modello 3, nella nota 3 del Modello 4, nella nota 3 del Modello 5 e nella nota 1 del Modello 6.» |
|
12. |
Il testo del punto 61 (decisione 2001/106/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso. |
|
13. |
Dopo il punto 82 [regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione] della parte 4.2 è aggiunto il punto seguente:
|
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28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 23/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 393/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, relativo all’autorizzazione dell’astaxantina dimetildisuccinato come additivo per mangimi (2). |
|
(3) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 1zzzzn [regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:
|
«1zzzzo. |
32008 R 0393: regolamento (CE) n. 393/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, relativo all’autorizzazione dell’astaxantina dimetildisuccinato come additivo per mangimi (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 20).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 393/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 32.
(2) GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 20.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 24/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo» , in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 505/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 516/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, che modifica i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008 relativamente ai termini dell’autorizzazione di alcuni additivi destinati all’alimentazione animale (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 552/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004 per quanto concerne le condizioni di autorizzazione di alcuni additivi destinati all’alimentazione degli animali (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi (6), rettifica nella GU L 173 del 3.7.2008, pag. 31. |
|
(7) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato nel modo seguente:
|
1) |
al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2) |
ai punti 1y [regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione] e 1zy [regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente: « , modificato da:
|
|
3) |
al punto 1zzm [regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:
|
|
4) |
ai punti 1zzzj [regolamento (CE) n. 184/2007 della Commissione], 1zzzn [regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione], 1zzzzd [regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione], 1zzzze [regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione] e 1zzzzk [regolamento (CE) n. 165/2008 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente: « , modificato da:
|
|
5) |
dopo il punto 1zzzzo [regolamento (CE) n. 393/2008 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:
|
|
6) |
dopo il punto 3a [regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione] è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 429/2008, (CE) n. 505/2008, (CE) n. 516/2008, (CE) n. 552/2008 e (CE) n. 554/2008, rettificati nella GU L 173 del 3.7.2008, pag. 31, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 32.
(2) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1.
(3) GU L 149 del 7.6.2008, pag. 33.
(4) GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 3.
(5) GU L 158 del 18.6.2008, pag. 3.
(6) GU L 158 del 18.6.2008, pag. 14.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
28.5.2009 |
IT |
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L 130/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 25/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2008 del 6 giugno 2008 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/83/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/462/CE della Commissione, del 16 giugno 2008, che esonera Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specie Galega orientalis Lam. (4). |
|
(5) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo III dell’allegato I dell’accordo è modificato nel modo seguente:
|
1) |
al punto 15 (direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 viene aggiunto il seguente trattino:
|
|
2) |
al punto 51 (decisione 2007/853/CE della Commissione) della parte 2 viene aggiunto il seguente punto:
|
|
3) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 77 (decisione 2007/321/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi delle direttive 2008/62/CE e 2008/83/CE e della decisione 2008/462/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 257 del 25.9.2008, pag. 19.
(2) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13.
(3) GU L 219 del 14.8.2008, pag. 55.
(4) GU L 160 del 19.6.2008, pag. 33.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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28.5.2009 |
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L 130/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 26/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 5/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione, del 12 febbraio 2008, recante modifica e rettifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (rifusione) (3). |
|
(4) |
Il regolamento (CE) n. 345/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (4), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso. |
|
(5) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue.
|
1. |
Il testo del primo trattino [regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione], del 17o trattino [regolamento (CE) n. 314/97 della Commissione], del 20o trattino [regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione), del 26o trattino [regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione], del 29o trattino [regolamento (CE) n. 2589/2001 della Commissione], del 30o trattino [regolamento (CE) n. 548/2000 della Commissione], del 31o trattino [regolamento (CE) n. 1616/2000 della Commissione], del 32o trattino [regolamento (CE) n. 2426/2000 della Commissione], del 33o trattino [regolamento (CE) n. 349/2001 della Commissione], del 36o trattino [regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione], del 37o trattino [regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione], del 39o trattino [regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione], del 41o trattino [regolamento (CE) n. 2144/2003 della Commissione] e del 57o trattino [regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione] del punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] è soppresso. |
|
2. |
Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:
|
|
3. |
Dopo il punto 54zzzw (direttiva 2008/5/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 123/2008 e (CE) n. 345/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 38.
(2) GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3.
(3) GU L 108 del 18.4.2008, pag. 8.
(4) GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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L 130/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 27/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE N. 5/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 597/2008 della Commissione, del 24 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 372/2007 che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (versione codificata) (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/478/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2008/103/CE della Commissione, del 4 febbraio 2008, concernente un programma comunitario di sorveglianza coordinata per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale e i programmi di sorveglianza nazionali per il 2009 (5). |
|
(6) |
La direttiva 2008/60/CE abroga la direttiva 95/31/CE della Commissione (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo. |
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(7) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue.
|
1. |
Il quarto trattino (direttiva 95/31/CE della Commissione) del punto 16 (direttiva 78/663/CEE del Consiglio) e il testo del punto 46a (direttiva 95/31/CE della Commissione) sono soppressi. |
|
2. |
Al punto 54v (decisione 1999/217/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:
|
|
3. |
Al punto 54zzzr [regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente: « , modificato da:
|
|
4. |
Dopo il punto 54zzzx [regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione] è inserito il seguente punto:
|
|
5. |
Sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» , dopo il punto 64 (raccomandazione 2007/196/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 597/2008, della direttiva 2008/60/CE, della decisione 2008/478/CE e della raccomandazione 2008/103/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 38.
(2) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 12.
(3) GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17.
(4) GU L 163 del 24.6.2008, pag. 42.
(5) GU L 36 del 9.2.2008, pag. 7.
(6) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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28.5.2009 |
IT |
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L 130/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 28/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2008 del 26 settembre 2008 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clotianidin come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/16/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’etofenprox come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:
|
«— |
32008 L 0015: direttiva 2008/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008 (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 45), |
|
— |
32008 L 0016: direttiva 2008/16/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008 (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 48).» |
Articolo 2
I testi delle direttive 2008/15/CE e 2008/16/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 309 del 20.11.2008, pag. 22.
(2) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 45.
(3) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 48.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 29/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 49/2008 del 25 aprile 2008 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/14/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32008 L 0014: direttiva 2008/14/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008 (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 43).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2008/14/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 223 del 21.8.2008, pag. 45.
(2) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 43.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 30/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 8/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
|
(2) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2009 del 5 febbraio 2009 (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (5), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 9b [regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti:
|
«9ba. |
32007 R 1494: regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 25). |
|
9bb. |
32007 R 1497: regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4). |
|
9bc. |
32007 R 1516: regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10).». |
Articolo 2
Dopo il punto 21aq [regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XX dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti:
|
«21aqa. |
32007 R 1494: regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 25). |
|
21aqb. |
32007 R 1497: regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4). |
|
21aqc. |
32007 R 1516: regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10).». |
Articolo 3
I testi dei regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 42.
(2) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 57.
(3) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 25.
(4) GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4.
(5) GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/25 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 31/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2008 del 7 novembre 2008 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 5czb (decisione 2007/344/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:
|
«5czc. |
32008 D 0294: decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2008/294/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 339 del 18.12.2008, pag. 105.
(2) GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obbighi costituzionali.
|
28.5.2009 |
IT |
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L 130/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 32/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata) (2). |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1100/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso, |
DECIDE:
Articolo 1
Il testo del punto 12 [regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo è sostituito dal seguente:
« 32008 R 1100: regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata) (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 63).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1100/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 52.
(2) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 63.
(3) GU L 390 del 30.12.1989, pag. 18.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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28.5.2009 |
IT |
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L 130/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 33/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Ai punti 37 (direttiva 91/440/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 41 b (direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32007 L 0058: direttiva 2007/58/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2007/58/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 52.
(2) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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28.5.2009 |
IT |
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L 130/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 34/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/284/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 37af dell’allegato XIII dell’accordo (decisione 2002/735/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:
|
«37ag. |
32008 D 0284: decisione 2008/284/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 104 del 14.4.2008, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2008/284/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 52.
(2) GU L 104 del 14.4.2008, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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28.5.2009 |
IT |
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L 130/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 35/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 875/2008 della Commissione, dell’8 settembre 2008, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1962/2006 (2). |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 875/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1962/2006 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo e deve quindi essere soppresso dal medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue.
|
1. |
Ai punti 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] e 66n [regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio], i paragrafi sulle disposizioni transitorie per la Bulgaria sono soppressi. |
|
2. |
Dopo il punto 64a [regolamento (CE) n. 2408/92 del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 875/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 52.
(2) GU L 240 del 9.9.2008, pag. 3.
(3) GU L 408 del 30.12.2006, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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28.5.2009 |
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L 130/30 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 36/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XVIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 105/2008 del 26 settembre 2008 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 16jc (direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XVIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32008 L 0046: direttiva 2008/46/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008 (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 88).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2008/46/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 309 del 20.11.2008, pag. 31.
(2) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 88.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
28.5.2009 |
IT |
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L 130/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 37/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 131/2008 del 5 dicembre 2008 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (versione codificata) (3). |
|
(4) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 abroga il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio (4), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso. |
|
(5) |
Poiché il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 è una versione codificata del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90, gli attuali adattamenti SEE di quest’ultimo regolamento devono essere mantenuti, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue.
|
1. |
Dopo il punto 18v [regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:
|
|
2. |
Il testo del punto 17 [regolamento (CEE) n. 1588/90 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente: « 32008 R 1101: regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (versione codificata) (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1062/2008 e (CE, Euratom) n. 1101/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 40.
(2) GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3.
(3) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70.
(4) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 38/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 131/2008 del 5 dicembre 2008 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (2). |
DECIDE:
Articolo 1
Nell’allegato XXI dell’accordo, dopo il punto 19sa [regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione] è inserito il punto seguente:
|
«19sb. |
32008 R 1055: regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1055/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 40.
(2) GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 39/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 20/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2008/473/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 15 dell’allegato XXII dell’accordo (raccomandazione 2005/162/CE della Commissione), è inserito il seguente punto:
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«16. |
32008 H 0473: raccomandazione 2008/473/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 39).» |
Articolo 2
I testi della raccomandazione 2008/473/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 59.
(2) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 39.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. 39/2009 che integra nell’accordo la raccomandazione 2008/473/CE
«Raccomandazione 2008/473/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile. L’integrazione di tale raccomandazione lascia impregiudicato il campo d’applicazione dell’accordo SEE.»
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28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 40/2009
del 17 marzo 2009
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 19/2008 del 1o febbraio 2008 (1). |
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(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il paragrafo 7 dell’articolo 4 del protocollo 31 dell’accordo viene aggiunto il seguente paragrafo:
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«8. |
Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro dei seguenti atti comunitari:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 154 del 12.6.2008, pag. 38.
(2) GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.