ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.126.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 126

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
21 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE

1

 

*

Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa

3

 

*

Regolamento (CE) n. 398/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, con riguardo all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

5

 

*

Regolamento (CE) n. 399/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

9

 

*

Regolamento (CE) n. 400/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

11

 

*

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata)

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

21.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/1


REGOLAMENTO (CE) N. 396/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (3), statuisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (FSE).

(2)

L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo del FSE a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.

(3)

La crisi finanziaria giustifica la necessità di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l’accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE.

(4)

Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di essere pronte a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e il maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive».

(5)

Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell’amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.

(6)

Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all’ammissibilità delle spese, è opportuno che tale semplificazione si applichi a tutte le sovvenzioni del FSE. Sarebbe pertanto necessaria un’applicazione retroattiva a decorrere dal 1o agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1081/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 è modificato come segue:

1)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nel caso di sovvenzioni:

i)

i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione;

ii)

i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;

iii)

somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un“operazione”;»

2)

sono aggiunti i seguenti commi:

«Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L’importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50 000 EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 maggio 2009.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.


21.5.2009   

IT

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L 126/3


REGOLAMENTO (CE) N. 397/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 162,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato CE (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di aumentare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine dell’Europa, il 26 novembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a un piano europeo di ripresa economica che evoca l’importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare l’efficienza energetica dell’edilizia, compreso il settore abitativo.

(2)

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) appoggia gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa, compreso l’aspetto dell’efficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il sostegno agli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore dell’edilizia abitativa andrebbe garantito a tutti gli Stati membri.

(3)

Si dovrebbero sostenere gli investimenti effettuati nell’ambito di programmi pubblici conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (4).

(4)

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione di cui all’articolo 158 del trattato, gli interventi dovrebbero sostenere la coesione sociale.

(5)

Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di prepararsi a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e facendo un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive».

(6)

Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell’amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FESR, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere tre ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente i costi indiretti, le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.

(7)

Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all’ammissibilità delle spese, è opportuno che queste ulteriori forme di costi ammissibili si applichino a tutte le sovvenzioni del FESR. Sarebbe pertanto necessaria un’applicazione retroattiva a decorrere dal 1o agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1080/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale.

Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.»;

2)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Le spese per l’edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo 1 bis, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:»;

3)

è inserito il seguente paragrafo:

«4.   Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

i)

i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione;

ii)

i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;

iii)

somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione.

Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L’importo forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di 50 000 EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 maggio 2009.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(4)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.


21.5.2009   

IT

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L 126/5


REGOLAMENTO (CE) N. 398/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, con riguardo all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 338/97 (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare talune misure di controllo del commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche, di adottare talune modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e di adottare ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) («la convenzione»), decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 338/97, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati per l’adozione di misure intese a modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, al fine di rispettare il termine per l’entrata in vigore delle modifiche delle appendici della convenzione.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

1)

l'articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 6, l'alinea è sostituito dal seguente:

«6.   In consultazione con i paesi di origine interessati e secondo della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all’introduzione nella Comunità:»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell’introduzione nella Comunità, sono accordate dalla Commissione deroghe all’attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, per autorizzare l’esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

2)

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti nella Comunità tramite una licenza d’importazione rilasciata da un altro Stato membro, l’organo di gestione deve consultare preliminarmente l’organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. La Commissione stabilisce le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda restrizioni alle esportazioni delle specie interessate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

3)

l'articolo 7 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

La Commissione stabilisce i criteri per determinare se un esemplare sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Se il documento di cui alla lettera b) non è stato rilasciato prima dell’esportazione o della riesportazione, l’esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Oggetti personali e domestici

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

4.   Istituzioni scientifiche

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un’etichetta il cui modello sia stato fissato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ovvero un’etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.»;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può definire deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell’allegato A, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all’introduzione nella Comunità in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In casi eccezionali e conformemente a criteri definiti dalla Commissione, un organo di gestione può autorizzare l’introduzione nella Comunità ovvero l’esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

8)

l'articolo 15 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

ii)

alla lettera c), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ai fini della preparazione delle modifiche agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica le informazioni richieste, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

9)

l'articolo 18 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.»;

10)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

1.   La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), all’articolo 15, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

La Commissione stabilisce il modello dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

3.   La Commissione definisce condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:

a)

il rilascio, la validità e l’uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10;

b)

l’uso di certificati fitosanitari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, punto i);

c)

la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l’identificazione e garantire l’osservanza delle disposizioni.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

4.   La Commissione adotta, se necessario, ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione, decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

5.   La Commissione procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell’allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.»;

11)

all’articolo 21, paragrafo 3, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione, due mesi prima dell’applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ed in accordo con il gruppo di consulenza scientifica:».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

(3)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


21.5.2009   

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L 126/9


REGOLAMENTO (CE) N. 399/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio (3) stabilisce che taluni provvedimenti siano adottati a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all’articolo 251 del trattato.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1172/98 la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare le caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati, nonché di adottare requisiti minimi di precisione per i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri e le modalità di attuazione di detto regolamento, compresi i provvedimenti atti a adeguarlo al progresso economico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di detto regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1172/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1172/98 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati sono stabiliti dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Precisione dei risultati

I metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni devono essere concepiti in modo tale che i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri soddisfino requisiti minimi di precisione, che tengano conto delle caratteristiche strutturali del trasporto stradale negli Stati membri. I requisiti di precisione sono adottati dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le modalità di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, incluse all’occorrenza le tabelle statistiche basate su tali dati, sono fissate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

4)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Diffusione dei risultati

Le disposizioni relative alla diffusione dei risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada, inclusi la struttura e il contenuto dei risultati da diffondere, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

5)

l’articolo 9 è soppresso;

6)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 36.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

(3)  GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


21.5.2009   

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REGOLAMENTO (CE) N. 400/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (2) stabilisce che taluni provvedimenti debbano essere adottati a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (4), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5), relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2223/96, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche alla metodologia del Sistema europeo dei conti 1995 e di decidere sui cambiamenti nei dati richiesti dagli Stati membri. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2223/96, anche completandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2223/96 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2223/96 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le modifiche alla metodologia del SEC 95, destinate a chiarire e a migliorarne il contenuto, sono adottate dalla Commissione, a condizione che esse non ne cambino i concetti di base, che non richiedano risorse supplementari per la loro esecuzione e non siano causa di aumento delle risorse proprie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro i limiti stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 2, i cambiamenti — nuove tabelle, nuovi paesi e/o regioni interessate — nei dati richiesti dagli Stati membri sono adottati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (“il comitato”).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2009.

(2)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


21.5.2009   

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L 126/13


REGOLAMENTO (CE) N. 401/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il trattato prevede lo sviluppo e l’attuazione di una politica comunitaria in materia ambientale ed enuncia gli obiettivi e i principi che dovrebbero guidare una simile politica.

(3)

Le esigenze connesse con la salvaguardia dell’ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità.

(4)

A norma dell’articolo 174 del trattato, la Comunità deve, nel predisporre l’azione in materia ambientale, tener conto, tra l’altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili.

(5)

La raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati ambientali a livello europeo sono necessarie per fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili che consentano alla Comunità e agli Stati membri di adottare le misure indispensabili alla protezione dell’ambiente, di valutarne l’attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell’ambiente.

(6)

Già esistono nella Comunità e negli Stati membri organismi che forniscono tali informazioni e servizi.

(7)

A partire da tale base, è stata istituita una rete europea di informazione e osservazione in materia ambientale, di cui l’Agenzia europea per l’ambiente costituisce l’ente di coordinamento a livello comunitario.

(8)

I principi generali e i limiti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, previsto dall’articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5).

(9)

L’Agenzia dovrebbe collaborare con le strutture esistenti a livello comunitario affinché la Commissione possa assicurare la piena applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente.

(10)

Lo status giuridico e la struttura dell’Agenzia dovrebbero corrispondere al carattere oggettivo dei risultati che deve raggiungere e permettere lo svolgimento delle sue funzioni in stretta cooperazione con gli enti nazionali e internazionali esistenti.

(11)

L’Agenzia deve avere un’autonomia giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto con le istituzioni della Comunità e degli Stati membri.

(12)

È opportuno prevedere che l’Agenzia sia aperta ad altri paesi che condividono l’interesse della Comunità e degli Stati membri per i suoi obiettivi, in virtù di accordi che essi potranno concludere con la Comunità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento istituisce l’Agenzia europea per l'ambiente, in prosieguo denominata «l’Agenzia», e ha lo scopo di attuare una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale.

2.   Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell’ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, così come lo sviluppo sostenibile, l’obiettivo dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale è di fornire alla Comunità e agli Stati membri:

a)

informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell’ambiente, di valutarne l’attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell’ambiente e a tal fine;

b)

il supporto tecnico e scientifico necessario.

Articolo 2

Per raggiungere l’obiettivo stabilito all’articolo 1, i compiti dell’Agenzia sono i seguenti:

a)

istituire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all’articolo 4; a tal fine l’Agenzia provvede alla raccolta, al trattamento e all’analisi dei dati, in particolare nei settori di cui all’articolo 3;

b)

fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni oggettive necessarie per formulare e attuare politiche ambientali oculate ed efficaci; a tale riguardo, fornire in particolare alla Commissione le informazioni necessarie perché possa svolgere i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle attività e della legislazione in materia di ambiente;

c)

contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l’ambiente mediante un’appropriata attività di supporto per quanto riguarda l’obbligo di presentare relazioni, (anche partecipando alla messa a punto di questionari, al trattamento delle relazioni degli Stati membri e alla diffusione dei risultati), in base al suo programma pluriennale di lavoro e allo scopo di coordinare le relazioni;

d)

a loro richiesta, assistere i singoli Stati membri, qualora ciò sia conforme al suo programma di lavoro annuale, nella messa a punto, nell’elaborazione e nell’ampliamento dei rispettivi sistemi di controllo dei provvedimenti ambientali, purché siffatte attività non pongano in pericolo l’assorbimento degli altri compiti stabiliti dal presente articolo; tale assistenza può comprendere anche valutazioni condotte da esperti di pari competenza a seconda delle richieste specifiche degli Stati membri;

e)

registrare, collazionare e valutare dati sullo stato dell’ambiente, redigere relazioni di esperti sulla qualità e la sensibilità dell’ambiente nonché sulle pressioni cui è sottoposto nella Comunità, fornire criteri di valutazione uniformi in ordine ai dati ambientali, da applicare in tutti gli Stati membri, sviluppare ulteriormente e mantenere un centro di informazione ambientale di riferimento; la Commissione si serve di queste informazioni nell’ambito dei suoi compiti di garante dell’applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente;

f)

contribuire ad assicurare la comparabilità dei dati ambientali a livello europeo e, se necessario, promuovere con i mezzi adeguati una maggiore armonizzazione dei metodi di misurazione;

g)

promuovere l’integrazione delle informazioni ambientali europee nei programmi internazionali di sorveglianza dell’ambiente, così come definito nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;

h)

pubblicare ogni cinque anni una relazione sullo stato dell’ambiente, le relative tendenze e prospettive, completata dalla pubblicazione di statistiche incentrate su temi specifici;

i)

stimolare lo sviluppo e l’applicazione delle tecniche di previsione ambientale, in modo che si possano adottare adeguate misure preventive in tempo opportuno;

j)

stimolare lo sviluppo di metodi per valutare il costo dei danni all’ambiente e i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell’ambiente;

k)

stimolare lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni all’ambiente;

l)

cooperare con gli organismi e con i programmi di cui all’articolo 15;

m)

assicurare un’ampia diffusione fra i cittadini di informazioni ambientali affidabili e paragonabili, in particolare sullo stato dell’ambiente, e incoraggiare l’utilizzazione della nuova tecnologia telematica a tal fine;

n)

assistere la Commissione nel processo di scambio di informazioni sull’elaborazione di metodologie delle valutazioni ambientali e migliori pratiche;

o)

assistere la Commissione nella diffusione di informazioni sui risultati della pertinente ricerca in campo ambientale, in una forma che meglio contribuisca all’elaborazione di politiche.

Articolo 3

1.   I principali campi di attività dell’Agenzia includono, nella più ampia misura possibile, tutti gli elementi che permettono di acquisire le informazioni utili a descrivere lo stato attuale e prevedibile dell’ambiente dai seguenti punti di vista:

a)

la qualità dell’ambiente;

b)

le pressioni sull’ambiente;

c)

la sensibilità dell’ambiente;

anche nel contesto dello sviluppo sostenibile.

2.   L’Agenzia fornisce i dati direttamente utilizzabili nell’attuazione della politica della Comunità in materia di ambiente.

È accordata la priorità ai seguenti settori di attività:

a)

qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche;

b)

qualità dell’acqua, inquinanti e risorse idriche;

c)

stato dei suoli, della fauna e della flora nonché dei biotopi;

d)

utilizzazione del suolo e risorse naturali;

e)

gestione dei rifiuti;

f)

emissioni sonore;

g)

sostanze chimiche pericolose per l’ambiente;

h)

protezione del litorale e del mare.

Saranno compresi in particolare i fenomeni transfrontalieri, plurinazionali o globali.

Si deve altresì tener conto della dimensione socioeconomica.

3.   L’Agenzia può inoltre cooperare allo scambio di informazioni con altri organismi, compresa la rete europea per l’attuazione e il rispetto del diritto dell’ambiente (la rete IMPEL).

Nelle sue azioni l’Agenzia evita doppioni con le attività già intraprese da altre istituzioni e altri organismi.

Articolo 4

1.   La rete comprende:

a)

i principali elementi delle reti nazionali di informazione;

b)

punti focali nazionali;

c)

i centri tematici operativi.

2.   Gli Stati membri tengono l’Agenzia informata dei principali elementi che compongono le rispettive reti nazionali d’informazione sull’ambiente in particolare nei settori prioritari di cui all’articolo 3, paragrafo 2 compresa qualsiasi istituzione che, a loro parere, potrebbe collaborare ai lavori dell’Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura geografica più completa possibile del loro territorio.

Gli Stati membri, ove opportuno, collaborano con l’Agenzia e contribuiscono all’attività svolta dalla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale in base al programma di lavoro dell’Agenzia mediante la raccolta, la collazione e l’analisi dei dati in ambito nazionale.

Gli Stati membri possono parimenti contribuire a cooperare nell’ambito di dette attività a livello transnazionale.

3.   Gli Stati membri possono in particolare designare, tra le istituzioni di cui al paragrafo 2 o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio, un «punto focale nazionale», incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all’Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete compresi i centri tematici di cui al paragrafo 4.

4.   Gli Stati membri possono parimenti individuare, entro il 30 aprile 1994, le istituzioni o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l’Agenzia per quanto riguarda determinati argomenti di interesse particolare.

Un’istituzione così individuata dovrebbe essere in grado di concludere un accordo con l’Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete per compiti specifici.

Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.

5.   I centri tematici sono designati dal consiglio d’amministrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma pluriennale di lavoro previsto all’articolo 8, paragrafo 4. Tuttavia questa designazione può essere rinnovata.

6.   L’assegnazione dei compiti specifici ai centri tematici deve figurare nel programma pluriennale di lavoro dell’Agenzia di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

7.   Alla luce, in particolare, del programma di lavoro pluriennale, l’Agenzia riesamina periodicamente i principali elementi della rete menzionati al paragrafo 2 e apporta loro le eventuali modifiche decise dal consiglio d’amministrazione tenendo conto, se del caso, di nuove designazioni fatte dagli Stati membri.

Articolo 5

L’Agenzia potrà concludere con le istituzioni o enti che fanno parte della rete di cui all’articolo 4 gli accordi necessari, in particolare i contratti, per condurre a buon fine i compiti che essa potrà loro affidare.

Uno Stato membro può prevedere che, per quanto riguarda le istituzioni o gli organismi nazionali nel suo territorio, siffatti accordi con l’Agenzia siano conclusi in accordo con il punto focale nazionale.

Articolo 6

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso dell’Agenzia.

2.   Le decisioni adottate dall’Agenzia a titolo dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 7

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

Articolo 8

1.   L’Agenzia ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Ci può essere inoltre un rappresentante di ciascun altro paese che partecipi all’Agenzia in base alle disposizioni pertinenti.

Inoltre il Parlamento europeo designerà come membri del consiglio di amministrazione due personalità del mondo scientifico particolarmente qualificate nel settore della protezione dell’ambiente, scelte in base al contributo che saranno in grado di dare all’attività dell’Agenzia.

Ogni membro del consiglio di amministrazione può farsi sostituire da un membro supplente.

2.   Il consiglio di amministrazione elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni e adotta il regolamento interno. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione elegge un comitato esecutivo al quale può delegare le decisioni esecutive, secondo le norme da esso adottate.

3.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di lavoro fondato sui settori prioritari elencati all’articolo 3, paragrafo 2; esso si basa su un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all’articolo 9, previa consultazione del comitato scientifico di cui all’articolo 10 e parere della Commissione. Il programma pluriennale di lavoro, nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità europea, include un progetto di proposta di bilancio pluriennale.

5.   Nell’ambito del programma pluriennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro dell’Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e parere della Commissione. Il programma può essere adeguato nel corso dell’anno, secondo la stessa procedura.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

7.   L’Agenzia trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 9

1.   L’Agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.

Ha la responsabilità dei seguenti compiti:

a)

adeguata preparazione ed esecuzione delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di amministrazione;

b)

ordinaria amministrazione dell’Agenzia;

c)

esecuzione dei compiti di cui agli articoli 12 e 13;

d)

preparazione e pubblicazione delle relazioni di cui all’articolo 2, lettera h;

e)

tutte le questioni relative al personale, l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5.

Il direttore esecutivo raccoglie il parere del comitato scientifico di cui all’articolo 10 per l’assunzione del personale scientifico dell’Agenzia.

2.   Il direttore esecutivo è responsabile delle sue attività di fronte al consiglio di amministrazione.

Articolo 10

1.   Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo sono assistiti da un comitato scientifico, incaricato di emettere un parere nei casi previsti dal presente regolamento e su ogni questione scientifica relativa alle attività dell’Agenzia che il consiglio di amministrazione o il direttore esecutivo gli sottopongano.

I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati.

2.   Il comitato scientifico è composto da membri particolarmente qualificati in materia ambientale, nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenendo conto, tra l’altro, dei settori scientifici che devono essere rappresentati in seno al comitato al fine di assistere l’Agenzia nei suoi campi di attività. Il regolamento interno previsto all’articolo 8, paragrafo 2 disciplina il suo funzionamento.

Articolo 11

1.   Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia devono formare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, ed essere iscritte nel bilancio dell’Agenzia.

2.   Il bilancio deve essere equilibrato in entrate e spese.

3.   Le entrate dell’Agenzia, fatte salve altre risorse, comprendono una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e i pagamenti per servizi resi.

4.   Le spese dell’Agenzia comprendono segnatamente le spese per il personale, le spese amministrative, infrastrutturali, operative e le spese relative ai contratti con istituzioni o organismi che fanno parte della rete, nonché con terzi.

Articolo 12

1.   Ogni anno, il consiglio d’amministrazione adotta, sulla base di un progetto redatto dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell’organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

2.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee.

3.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee che essa trasmette all’autorità di bilancio conformemente all’articolo 272 del trattato.

4.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia.

L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.

5.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 13

1.   Il direttore esecutivo cura l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.

2.   Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

3.   Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio d’amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

6.   Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d’amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi vengono pubblicati.

8.   Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e conformemente ai termini previsti dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell’anno N + 2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

Articolo 14

Il regolamento finanziario applicabile all’Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 15

1.   L’Agenzia si impegna attivamente a cooperare con altri organismi e programmi comunitari, segnatamente con il Centro comune di ricerca, l’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e i programmi di ricerca e sviluppo della Comunità in materia ambientale. In particolare:

a)

la cooperazione con il Centro comune di ricerca concerne più specificamente i compiti indicati alla lettera A dell’allegato I;

b)

il coordinamento con Eurostat e con il programma statistico delle Comunità europee segue le linee direttive indicate alla lettera B dell’allegato I.

2.   L’Agenzia coopera attivamente anche con altri enti, quali l’Agenzia spaziale europea, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), il Consiglio d’Europa e l’Agenzia internazionale per l’energia, nonché le Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, in particolare il programma ambientale delle Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

3.   L’Agenzia può cooperare in settori di interesse comune con organismi di paesi non membri della Comunità europea che possano fornire i dati, le informazioni, le consulenze tecniche, le metodologie di raccolta dei dati, le analisi e le valutazioni di interesse reciproco, necessari per l’assolvimento dei compiti dell’Agenzia.

4.   La cooperazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve in particolare tener conto della necessità di evitare qualsiasi doppione.

Articolo 16

All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 17

Il personale dell’Agenzia è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

L’Agenzia esercita nei confronti del suo personale i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione, d’intesa con la Commissione, adotta le opportune modalità di applicazione.

Articolo 18

1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola d’arbitrato contenuta nei contratti stipulati dall’Agenzia.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, qualsiasi danno cagionato dall’Agenzia o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

3.   La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell’Agenzia è regolata dalle relative disposizioni che si applicano al personale dell’Agenzia.

Articolo 19

L’Agenzia è aperta ai paesi che non sono membri delle Comunità europee e che condividono l’interesse della Comunità e degli Stati membri per gli obiettivi dell’Agenzia, in virtù di accordi da essi conclusi con la Comunità secondo la procedura prevista all’articolo 300 del trattato.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1210/90, modificato dai regolamenti di cui all’allegato II, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 162 del 25.6.2008, pag. 86.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

(3)  GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


ALLEGATO I

A.

Cooperazione con il Centro Comune di Ricerca

Armonizzazione dei metodi di misurazione in materia ambientale (1).

Comune taratura degli strumenti (1).

Normalizzazione dei formati di dati.

Messa a punto di nuovi metodi e di nuovi strumenti di misurazione dello stato dell’ambiente.

Altri compiti convenuti dal direttore esecutivo dell’Agenzia e dal direttore generale del Centro comune di ricerca.

B.

Cooperazione con Eurostat

1.

L’Agenzia utilizzerà, nella misura del possibile, le informazioni raccolte mediante i servizi statistici della Comunità. Tali informazioni sono frutto dell’attività di raccolta, convalida e pubblicazione di statistiche economiche e sociali, inclusa la contabilità nazionale e le informazioni correlate, condotta da Eurostat e dagli istituti di statistica nazionali.

2.

Il programma statistico nel settore dell’ambiente sarà stabilito di comune accordo dal direttore esecutivo dell’Agenzia e dal direttore generale di Eurostat e verrà presentato per approvazione al consiglio di amministrazione dell’Agenzia ed al comitato del programma statistico.

3.

Il programma statistico è concepito ed attuato nell’ambito creato dagli organismi statistici internazionali, come la Commissione statistica delle Nazioni Unite, la conferenza degli esperti statistici europei e l’OCSE.


(1)  La cooperazione in questi settori dovrà tener conto anche dei lavori condotti dall’Istituto di materiali di riferimento e misure.


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modifiche successive

(di cui all’articolo 20)

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio

(GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio

(GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1210/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto i)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto ii), primo trattino

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, punto ii), secondo trattino

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto ii), terzo trattino

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, punto iii)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, punto iv)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, punto v)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, punto vi)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, punto vii)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, punto viii)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, punto ix)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, punto x)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, punto xi)

Articolo 2, lettera m)

Articolo 2, punto xii)

Articolo 2, lettera n)

Articolo 2, punto xiii)

Articolo 2, lettera o)

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, punto iii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, frase finale

Articolo 3, paragrafo 1, frase finale

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, quinto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, sesto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera f)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, settimo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, ottavo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera h)

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 3, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, da «Per» a «sull’ambiente»

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, da «in particolare» a «territorio»

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, frase finale

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 5, primo comma

Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafi 6 e 7

Articolo 4, paragrafi 6 e 7

Articolo 5

Articolo 5, primo e secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articoli 7 e 8

Articoli 7 e 8

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 15, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 15, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2 bis

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III