ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.119.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 119

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
14 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 393/2009 del Consiglio, dell’11 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 394/2009 della Commissione, del 13 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

Regolamento (CE) n. 395/2009 della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

21

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/380/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 gennaio 2009, relativa all’aiuto di Stato C 22/07 (ex N 43/07) sull’estensione alle attività di dragaggio e di posa dei cavi del regime che esonera le imprese di trasporto marittimo dal pagamento dell’imposta sul reddito e dei contributi sociali dei marittimi in Danimarca [notificata con il numero C(2008) 8886]  ( 1 )

23

 

 

2009/381/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2009) 3710]  ( 1 )

32

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Addendum alla DECISIONE ATALANTA/3/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (2009/369/PESC) (GU L 112 del 6.5.2009)

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/1


REGOLAMENTO (CE) N. 393/2009 DEL CONSIGLIO

dell’11 maggio 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1130/2008, del 14 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

1.2.   Fase successiva del procedimento

(2)

A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(3)

Successivamente all’istituzione delle misure antidumping provvisorie la Commissione ha continuato l’inchiesta sugli aspetti connessi all’interesse della Comunità e ha effettuato analisi ulteriori delle informazioni fornite dagli importatori, dai dettaglianti e dalle associazioni di categoria della Comunità.

(4)

Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza. A tal fine sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

importatori indipendenti nella Comunità:

Koopman International BV, Amsterdam, Paesi Bassi,

Salco Group PLC, Essex, Regno Unito.

Sono state inoltre effettuate visite di verifica presso le sedi delle società di cui al considerando 31.

(5)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.

(6)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

(7)

Alcune parti interessate hanno giudicato scorretta la scelta del 2007 come periodo dell’inchiesta visto che sull’analisi del pregiudizio hanno inciso alcuni fatti, quali la modifica delle sovvenzioni all’esportazione e delle politiche del lavoro nella RPC e le oscillazioni dei tassi di cambio verificatesi nel 2007 e nel 2008.

(8)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, il periodo dell’inchiesta deve riguardare un periodo immediatamente a ridosso dell’inizio del procedimento. Nel caso della presente inchiesta va ricordato che essa è stata aperta il 16 febbraio 2008. Quanto all’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, essa riguarda di norma il periodo dei tre o quattro anni precedenti l’apertura dell’inchiesta, il cui termine coincide con la fine del periodo dell’inchiesta antidumping. L’obiezione è stata pertanto respinta.

(9)

Una parte interessata ha contestato la percentuale di cui al considerando 2 del regolamento provvisorio, relativa all’incidenza dei denunzianti sulla produzione comunitaria totale.

(10)

Alla luce dell’analisi della suddetta obiezione, va osservato che la percentuale del 60 % di cui al considerando 2 del regolamento provvisorio si riferisce al sostegno complessivo nei confronti dell’inchiesta e comprende i denuncianti e i produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia e hanno accettato di collaborare all’inchiesta e non corrisponde alla percentuale della produzione comunitaria effettuata dai soli denuncianti. Una conferma di ciò viene dal considerando 92 del regolamento provvisorio. La percentuale di cui al considerando 2 del regolamento provvisorio è modificata in «34 %».

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(11)

Il prodotto in esame è stato definito in via provvisoria come prodotto costituito da candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, esportati verso la Comunità e originari della RPC («candele» o «prodotto in esame»).

(12)

Ai fini dell’istituzione delle misure provvisorie, si è ritenuto che tutti i tipi di candele compresi nella definizione del prodotto in esame avessero, nonostante le differenze di dimensioni, forma, colore e altre caratteristiche quali ad esempio il profumo, caratteristiche chimiche e tecniche di base ed usi identici e fossero largamente intercambiabili.

(13)

Le osservazioni formulate all’epoca dalle parti interessate non giustificavano l’esclusione dall’ambito dell’inchiesta di alcuni tipi di candele, in particolare le candele «ornamentali» o «decorative». Le parti non hanno presentato alcuna osservazione su caratteristiche peculiari che avrebbero consentito di distinguere tra loro i tipi di candele da includere nell’ambito dell’inchiesta e quelli da escludere. Inoltre, contrariamente ad alcune posizioni espresse, i risultati dell’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio relativi alle società inserite nel campione non hanno fatto emergere differenze significative a seconda del tipo di candele. A titolo di conclusione provvisoria, sono state considerate come appartenenti allo stesso prodotto tutti i tipi di candele oggetto della presente inchiesta e si è ritenuto opportuno che l’inchiesta li riguardasse.

(14)

Successivamente all’istituzione delle misure provvisorie, è stato nuovamente obiettato che i produttori esportatori della RPC fabbricavano, in larga misura, candele fatte a mano od ornamentali, che comportavano ulteriori rifiniture. È stato ribadito che si tratta di prodotti ad alta intensità di lavoro, che i produttori comunitari fabbricano solo in quantitativi limitati. È stato anche ripetuto che la percezione degli utilizzatori in merito alle candele ornamentali era diversa rispetto a quella delle candele tradizionali o standard. È stato, ad esempio, affermato che le candele ornamentali, a differenza di quelle tradizionali, non sono destinate a essere fatte ardere o a produrre calore, ma rappresentano oggetti decorativi da conservare il più a lungo possibile nel loro stato originario.

(15)

È stato sostenuto anche che sarebbe relativamente semplice distinguere le candele ornamentali dagli altri tipi di candele quali le candele scaldavivande (tea-light) e le candele affusolate, tenuto conto che le candele ornamentali presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: i) sono multicolori e a strati; ii) hanno forme particolari; iii) hanno una superficie scolpita con decorazioni; e iv) e sono arricchite da decorazioni aggiuntive realizzate in materiali diversi dalla cera o dalla paraffina.

(16)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che le candele «di compleanno» non sono fabbricate nella Comunità ma quasi esclusivamente nella RPC e dovrebbero pertanto essere escluse dal presente procedimento.

(17)

È stato anche sostenuto che le candele scaldavivande (le cosiddette tea-light) potrebbero sostituire le candele da illuminazione, mentre altri tipi di candele non potrebbero sostituire le candele scaldavivande per la produzione di calore. Questi due tipi di prodotti non sarebbero quindi intercambiabili, intercambiabilità che del resto manca tra i lumini cimiteriali e le altre candele da esterno, che non rientrano nel prodotto in esame, e altri tipi di candele comprese quelle scaldavivande. È stato di conseguenza sostenuto che le candele scaldavivande dovessero essere escluse dal presente procedimento.

(18)

Quanto all’affermazione relativa alle candele decorative, le caratteristiche distintive cui hanno fatto riferimento le parti sono molto generiche e non consentirebbero di distinguere chiaramente quali tipi di candele includere nell’ambito dell’inchiesta e quali escludere e non assoggettare alle misure. Molti tipi di candele standard sono multicolori, hanno forme particolari e presentano una o più decorazioni aggiuntive, ad esempio per le diverse festività dell’anno. Inoltre le informazioni fornite dalle parti e raccolte durante l’inchiesta, in particolare in merito ai tipi di prodotto e ai relativi numeri di controllo così come sono stati definiti, non consentirebbero sempre di differenziare chiaramente tra loro i vari tipi di candele sulla base delle caratteristiche suddette. Va in primo luogo osservato che la tesi secondo cui alcuni tipi di prodotto non sarebbero fabbricati da produttori comunitari non determinerebbe automaticamente la loro esclusione dalla definizione del prodotto in esame. In secondo luogo non si può escludere che alcuni tipi di candele non vengano fabbricati dai produttori comunitari a causa delle pratiche di dumping pregiudizievole. Per quanto concerne le cosiddette candele di compleanno, le parti interessate non hanno dimostrato che questi tipi di candele non fossero effettivamente prodotti nella Comunità, né hanno spiegato perché queste candele non vi sarebbero fabbricate. Inoltre, come già per le candele ornamentali, non è stata indicata alcuna differenza chiara e netta tra le candele di compleanno e gli altri tipi di candele tale da consentire un’eventuale esclusione di questi tipi di prodotti. Le stesse osservazioni valgono per le cosiddette candele «fatte a mano». Come si legge al considerando 26, vale la pena segnalare che non è corretta l’affermazione secondo cui nella Comunità non sarebbero prodotte candele fatte a mano.

(19)

In merito a quanto affermato sull’uso di taluni tipi di candele a scopi di illuminazione e/o produzione di calore, si ricorda che il considerando 26 del regolamento provvisorio faceva riferimento all’intercambiabilità tra vari tipi di candele e al fatto che le candele erano largamente usate a scopo di decorazione di interni e non principalmente per la produzione di calore. Le parti non hanno fornito alcun dato che smentisse questa affermazione. Riguardo alle posizioni espresse sui lumini cimiteriali e sulle candele da esterno, si conferma che tali prodotti possono essere distinti da altri tipi di candele in base ai criteri tecnici e chimici di cui al considerando 17 del regolamento provvisorio.

(20)

In sintesi, si è ritenuto che le tesi sostenute dalle parti mancassero di sufficiente specificità e non fossero sostenute da elementi di prova in grado di dimostrare la non corretta definizione del prodotto nel regolamento provvisorio. Si ricorda che tutti i tipi di candele compresi nel prodotto in esame hanno caratteristiche chimiche e tecniche di base identiche. Inoltre nel presente procedimento è emerso che le candele avevano impieghi identici o simili ed erano in molti casi intercambiabili. Sono fabbricate da produttori di candele della RPC, esportate attraverso gli stessi canali di vendita e appartengono quindi allo stesso prodotto.

(21)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alla definizione del prodotto in esame, si confermano i considerando da 15 a 23 del regolamento provvisorio.

2.2.   Prodotto simile

(22)

Alcune parti hanno contestato la conclusione del considerando 28 del regolamento provvisorio che, per definire il «prodotto simile», si basa principalmente sui criteri delle caratteristiche tecniche e chimiche e sugli usi e sulle funzioni finali del prodotto. Ai fini della definizione del prodotto non sono stati considerati pertinenti altri fattori, quali forma, profumo, colore o altre caratteristiche indicate dalla parte interessata. Possibili differenze di dimensione non hanno in effetti alcuna incidenza sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, in particolare poiché non è possibile operare alcuna chiara distinzione tra i tipi di prodotto che, per caratteristiche tecniche e chimiche di base, uso finale e percezione da parte degli utilizzatori, appartengono allo stesso prodotto.

(23)

A questo proposito, è opportuno sottolineare che le parti non hanno contestato il fatto che tutti i tipi di candele presentino caratteristiche chimiche e tecniche di base identiche o che tutti i tipi di candele siano realizzati con la stessa materia prima, principalmente la cera, che siano fabbricati dagli stessi produttori e venduti all’esportazione attraverso gli stessi canali di vendita o ad acquirenti simili sul mercato comunitario.

(24)

Le principali argomentazioni avanzate dalle parti interessate si fondano sul fatto che i tipi di candele prodotti nella RPC ed esportati nella Comunità non sono simili ai tipi fabbricati nella Comunità dai produttori comunitari. Sono state esaminate attentamente tutte le argomentazioni, ma non è stato apportato alcun elemento sostanziale nuovo rispetto a quelli forniti e già esaminati nella fase provvisoria del procedimento.

(25)

La tesi enunciata al considerando 14 in merito alla definizione del prodotto in esame è stata avanzata anche in relazione al prodotto simile. È stato affermato che i produttori esportatori della RPC producono, in larga misura, candele fatte a mano o candele ornamentali ad alta intensità di lavoro, caratterizzate da ulteriori rifiniture e forme diverse, che non sono fabbricate, se non eventualmente in quantitativi limitati, dai produttori comunitari. Di conseguenza è stato sostenuto che questi tipi di candele non sono simili a quelli fabbricati dai produttori comunitari.

(26)

Dall’inchiesta è emerso che questa affermazione non è corretta. Anche se i produttori inclusi nella definizione dell’industria comunitaria sono concentrati probabilmente nel segmento di mercato delle candele standard, dalle informazioni disponibili risulta che esiste un ampio numero di produttori comunitari che in alcuni Stati membri, quali l’Estonia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Italia, la Polonia e la Slovenia, fabbricano candele ornamentali, comprese quelle fatte a mano e ad alta intensità di lavoro.

(27)

Viste le osservazioni ricevute, le prove fornite dalle parti interessate e tutte le altre informazioni raccolte attraverso l’inchiesta, si ritiene che il prodotto in esame e le candele prodotte e vendute dai produttori esportatori sul loro mercato interno e dai produttori della Comunità (che è stata usata anche come paese di riferimento per determinare il valore normale per la RPC) possano essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Questi prodotti hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche tecniche e chimiche di base e usi di base identici o simili.

3.   CAMPIONAMENTO

3.1.   Campionamento dei produttori comunitari, degli importatori e dei produttori esportatori della RPC

(28)

In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori comunitari, degli importatori e dei produttori esportatori della RPC tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 31 a 40 del regolamento provvisorio.

3.2.   Esame individuale

(29)

Come si legge nei considerando da 41 a 43 del regolamento provvisorio, la richiesta di esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base avanzata da un produttore esportatore non ha potuto essere accolta nella fase provvisoria in quanto ciò avrebbe impedito il completamento dell’inchiesta entro i termini fissati.

(30)

Tuttavia, nel caso specifico, si è ritenuto fosse possibile da un punto di vista amministrativo aderire a quest’unica richiesta motivata, dopo l’istituzione delle misure provvisorie.

(31)

È stata pertanto effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd, Taicang.

Sono state inoltre effettuate visite di verifica presso i seguenti suoi importatori collegati nella Comunità:

Müller Fabryka Świec SA, Grudziądz, Polonia,

Gebr. Müller Kerzenfabrik AG, Straelen, Germania.

4.   DUMPING

4.1.   Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

(32)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la società cui è stato applicato l’articolo 18 del regolamento di base ha contestato le conclusioni della Commissione. In pratica ha ribadito quanto affermato nella fase provvisoria del procedimento senza fornire prove documentate che potessero giustificare una modifica delle conclusioni provvisorie.

(33)

Stante quanto precede, sono confermati i considerando da 44 a 47 del regolamento provvisorio.

4.2.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(34)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie cinque produttori esportatori cinesi cui non è stato concesso il TEM hanno contestato le conclusioni provvisorie.

(35)

Per quanto concerne l’esportatore che non è stato in grado di dimostrare il rispetto dei criteri 1 e 3 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, esso ha sostenuto che il criterio 1 di tale disposizione poteva dirsi rispettato in quanto un contributo finanziario statale per la costruzione, ad esempio, di un polo tecnologico da parte di una piccola e media impresa sarebbe erogato anche in paesi ad economia di mercato. Ha affermato inoltre che in un altro procedimento antidumping le sovvenzioni ricevute da un’altra società non avevano impedito che ad essa fosse riconosciuto il TEM.

(36)

Quanto alla prima obiezione, occorre rilevare che le istituzioni comunitarie effettuano la valutazione relativa al TEM in base all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non sulla base di confronti di carattere generale delle condizioni di mercato tra società operanti nella RPC e società operanti in paesi ad economia di mercato. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Quanto alla seconda obiezione, è opportuno sottolineare che in ogni procedimento antidumping viene condotta un’inchiesta a sé stante e che le conclusioni delle singole inchieste vengono tratte tenendo conto del contesto e delle circostanze del caso specifico. Inoltre, nel caso in esame, la natura e la frequenza dei contributi statali e il contesto economico della loro erogazione hanno dimostrato che il criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non era soddisfatto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(37)

Relativamente al criterio 3, dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, lo stesso esportatore ha sostenuto che tutti i documenti pertinenti presentati consentivano di dimostrare che il prezzo pagato per i diritti d’uso del suolo costituiva l’esito di una libera trattativa con le autorità locali e rifletteva quindi i valori di mercato.

(38)

A questo proposito, va osservato che i documenti pertinenti in base ai quali è stato stabilito il prezzo di acquisto dei diritti d’uso del suolo risalgono al 1997 e hanno consentito all’esportatore l’acquisizione di questi diritti a tempo indeterminato a un prezzo stabilito all’epoca. L’esportatore non è stato in grado di spiegare su quali basi sia stato stabilito il prezzo di cessione dei diritti del suolo: in effetti non è stato preso in considerazione alcun aumento dei prezzi tra il 1997 e la data dell’effettiva cessione dei diritti d’uso del suolo e manca qualsiasi stima catastale o relazione valutativa.

(39)

Stante quanto precede, si conclude che, per quanto concerne questo esportatore, non è soddisfatto né il criterio 1 né il criterio 3 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e che debbano essere confermate le conclusioni della fase provvisoria del procedimento.

(40)

Un esportatore che non soddisfaceva il criterio 2 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base ha sostenuto il contrario in quanto a suo avviso i contributi finanziari erogati a due esponenti del management non dovevano essere considerati «prestiti», come invece stabilito nella fase provvisoria del procedimento (considerando 53 del regolamento provvisorio). Egli ha sostenuto che tali contributi dovrebbero piuttosto essere considerati fondi di riserva.

(41)

A questo proposito, è opportuno rilevare che un fondo di riserva è una voce di bilancio riservata ai progetti di investimento in conto capitale a lungo termine o a ogni altra previsione relativa a spese future di grande entità. Una volta iscritti a bilancio, questi fondi possono essere spesi unicamente per i progetti di spesa in conto capitale ai quali sono stati inizialmente destinati, salvo circostanze impreviste.

(42)

Dai verbali della riunione del consiglio di amministrazione emerge chiaramente l’assenza di questa destinazione. Inoltre, le rispettive poste sono state iscritte a bilancio alla voce «altri crediti», utilizzata di solito per i prestiti e gli anticipi a breve termine ai dipendenti e ai titolari.

(43)

Si può quindi concludere che i mezzi finanziari erogati a due persone fisiche non fossero destinati a costituire una riserva di capitale, ma a fornire denaro senza alcuna adeguata base giuridica, in particolare in assenza di un contratto che specificasse le date dei rimborsi o gli interessi dovuti. Un’operazione di questo genere va in ogni caso considerata uno strumento finanziario ai sensi del principio contabile internazionale («IAS») 32. Inoltre l’informativa di queste operazioni non ha rispettato lo IAS 24, in quanto il bilancio della società non ha fornito le seguenti informazioni: i) l’ammontare delle operazioni; ii) le condizioni e i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie; e iii) la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento e i dettagli delle eventuali garanzie fornite o ricevute.

(44)

Stante quanto precede, si conclude che questo esportatore non ha soddisfatto il criterio 2 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e che devono essere confermate le conclusioni della fase provvisoria del procedimento.

(45)

L’altro esportatore che non ha soddisfatto i requisiti del criterio 2 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non ha contestato gli errori dei suoi libri contabili, ma ha fatto notare che alcuni erano di secondaria importanza ed altri, verificatisi in anni precedenti, non avevano inciso sulla chiarezza della contabilità della società.

(46)

A questo proposito va osservato che gli errori, riscontrati in documenti contabili scelti a caso, non sono stati citati dai revisori contabili nella relazione di audit, circostanza questa che fa seriamente dubitare che la revisione contabile dell’insieme dei documenti contabili sia avvenuta nel rispetto delle norme internazionali in materia di contabilità. Inoltre l’errata registrazione delle immobilizzazioni negli anni precedenti continua a falsare la struttura dei costi della società e non può essere considerata conforme agli IAS 1 e 38.

(47)

In questa sede viene pertanto confermata la conclusione, espressa nella fase provvisoria del procedimento, relativa al mancato soddisfacimento da parte di questo produttore esportatore del criterio 2 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(48)

L’esportatore che ha collaborato e la cui richiesta di TEM è stata respinta in quanto mancava la dimostrazione del soddisfacimento del criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, ha fornito una conferma scritta delle autorità locali cinesi; secondo l’esportatore tale documento dimostrava che gli acquisti e le vendite della società non erano soggetti ad alcuna restrizione.

(49)

Dato che il documento di conferma presentato è in contrasto con lo statuto di questo specifico produttore esportatore e data l’impossibilità di ulteriori verifiche degli elementi di prova presentati, la richiesta di TEM deve comunque essere respinta anche nella fase definitiva del procedimento.

(50)

Quanto all’esportatore che ha collaborato e per il quale si è concluso che non soddisfaceva i criteri da 1 a 3 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, esso ha affermato, relativamente al criterio 1 di tale disposizione, che la società non rispettava in concreto le restrizioni previste dallo statuto per le attività di acquisto e vendita. Per quanto concerne il criterio 2 di tale disposizione, pur non contestando le conclusioni, ha sostenuto che gli errori contabili della società erano dovuti a pratiche scorrette dei suoi ragionieri e/o alle istruzioni delle autorità fiscali locali. In merito al criterio 3 di tale disposizione, la società ha presentato alcune spiegazioni circa lo sconto ricevuto dallo Stato, sconto che era stato considerato una forma di valutazione scorretta dei diritti di utilizzazione del suolo, senza però presentare elementi che dimostrassero che essa soddisfaceva le condizioni per accedere allo sconto.

(51)

Per quanto concerne il criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il diritto societario cinese stabilisce che lo statuto di una società è vincolante per la società stessa, gli azionisti, i membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza e per gli alti dirigenti: di conseguenza le osservazioni della società sono state respinte. Quanto ai criteri 2 e 3 di tale disposizione, le osservazioni della società non giustificavano una modifica delle relative conclusioni provvisorie. È quindi confermato il considerando 54 del regolamento provvisorio.

(52)

Quanto al considerando 57 del regolamento provvisorio, l’analisi delle informazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni sul TEM non giustifica alcuna modifica dell’elenco delle società cui è stato concesso il TEM.

(53)

La società cui è stato concesso l’esame individuale ha dimostrato di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e di conseguenza è stato possibile concederle il TEM.

4.3.   Trattamento individuale («TI»)

(54)

Una delle parti interessate ha affermato che le pratiche anticoncorrenziali e le interferenze statali incoraggerebbero l’elusione delle misure e che perciò a nessuno dei produttori cinesi dovrebbe essere concesso il TI.

(55)

La parte non ha fornito prove documentate che corroborassero la sua tesi. Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza significativa tra gli importi del dazio, si ritiene comunque che nel caso di specie siano necessarie misure speciali per garantire un’adeguata applicazione dei dazi antidumping (cfr. considerando 149 e 150).

(56)

In assenza di altre osservazioni in merito al TI, si confermano i considerando da 58 a 60 del regolamento provvisorio.

4.4.   Valore normale

4.4.1.   Esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che hanno ottenuto il TEM

(57)

Per quanto concerne la società cinese cui sono stati concessi l’esame individuale e successivamente il TEM («società oggetto dell’esame individuale»), si è accertato che non effettuava vendite sul mercato nazionale. Per questa società il valore normale è stato quindi calcolato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base applicando lo stesso metodo utilizzato per gli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta ma non hanno realizzato vendite rappresentative sul mercato interno, secondo quanto descritto ai considerando da 67 a 69 del regolamento provvisorio.

(58)

In assenza di altre osservazioni in merito al valore normale stabilito per gli esportatori che hanno ottenuto il TEM, si confermano i considerando da 61 a 69 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM e paese di riferimento

(59)

Alcune parti hanno contestato la scelta dell’industria comunitaria come paese di riferimento, soprattutto a causa delle differenze relative al mercato del lavoro e quindi al costo del lavoro. Come illustrato esaurientemente nei considerando da 70 a 76 del regolamento provvisorio, sono stati compiuti notevoli sforzi per ottenere la collaborazione di un paese di riferimento. In assenza di collaborazione, per determinare il valore normale in un paese a economia di mercato si è ritenuto di poter utilizzare i dati disponibili relativi all’industria comunitaria. L’obiezione circa le differenze relative al mercato del lavoro non è pertinente in rapporto ai dati del paese di riferimento. Inoltre le obiezioni e le osservazioni avanzate da queste parti non sono state corredate di alcun elemento di prova né di alcuna proposta alternativa concreta circa la scelta del paese di riferimento. Quindi necessariamente non si è tenuto conto di queste osservazioni e si possono confermare le conclusioni provvisorie.

(60)

In assenza di altre osservazioni relative al paese di riferimento, si confermano i considerando da 70 a 76 del regolamento provvisorio.

4.5.   Prezzo all’esportazione

(61)

Dato che la società oggetto dell’esame individuale ha effettuato le vendite all’esportazione nella Comunità tramite società collegate aventi sede nella Comunità, i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi ai quali il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(62)

In assenza di osservazioni in merito al prezzo all’esportazione tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando 77 e 78 del regolamento provvisorio.

4.6.   Confronto

(63)

Per quanto concerne la società oggetto dell’esame individuale, sono stati applicati gli adeguamenti descritti ai considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio così da garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(64)

Un produttore esportatore ha richiesto un adeguamento del suo prezzo di esportazione per tener conto della conversione valutaria, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Ha quantificato l’adeguamento come le perdite di cambio nette (pari alla differenza tra gli utili e le perdite di cambio) da esso subite nel PI per le vendite all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità. Dato che l’esportatore non ha dimostrato l’esistenza di sensibili variazioni dei tassi di cambio nel corso del PI, la sua obiezione è stata però respinta.

(65)

In assenza di altre osservazioni sul confronto tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 79 a 83 del regolamento provvisorio.

4.7.   Margini di dumping

(66)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni produttori esportatori cui era stato concesso il TI hanno sostenuto che a norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base si sarebbero dovute utilizzare tutte le loro importazioni per stabilire il loro margine di dumping.

(67)

Alla luce di queste osservazioni e per poter stabilire il valore normale per la maggioranza dei prodotti esportati dalla RPC visto in particolare l’impiego dei dati del paese di riferimento, si è ritenuto opportuno adeguare in questo senso i criteri impiegati per individuare i vari tipi di prodotto. I calcoli del dumping sono stati quindi rivisti in base a questi criteri modificati.

(68)

A un produttore esportatore è stato accordato un particolare adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, facendo riferimento al valore di mercato della differenza tra le materie prime, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.

(69)

Nel caso delle società cui è stato concesso il TI, la media ponderata del valore normale è stata confrontata poi con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(70)

Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo costo, assicurazione e nolo (cif) frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

47,7 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd

13,8 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd

48,4 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

0 %

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

0 %

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

14,0 %

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd

0 %

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

18,8 %

Società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione

31,8 %

(71)

Considerate le modifiche dei margini di dumping delle società inserite nel campione, la media ponderata del margine di dumping degli esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione è stata calcolata nuovamente secondo il metodo descritto al considerando 86 del regolamento provvisorio ed è stata fissata al 31,8 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

(72)

I considerando 87 e 88 del regolamento provvisorio illustrano su quali basi sia stato definito il margine di dumping nazionale che, alla luce dei calcoli modificati secondo quanto illustrato al considerando 67, è stato ridotto dal 66,1 % al 62,9 %.

(73)

Una parte ha messo in discussione la base giuridica che aveva portato all’attribuzione agli esportatori che non avevano collaborato di un margine di dumping più elevato rispetto a quello assegnato ai produttori esportatori che avevano collaborato e non erano state inserite nel campione. Si chiarisce a questo proposito che il metodo descritto al considerando 87 del regolamento provvisorio, basato sui dati disponibili, è stato applicato a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(74)

Il margine di dumping nazionale è stato così fissato in via definitiva al 62,9 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Produzione comunitaria

(75)

In assenza di osservazioni e nuove conclusioni relative alla produzione comunitaria, si confermano i considerando 90 e 91 del regolamento provvisorio.

5.2.   Definizione dell’industria comunitaria

(76)

In assenza di osservazioni relative alla definizione dell’industria comunitaria tali da determinare una modifica delle conclusioni provvisorie, si conferma il considerando 92 del regolamento provvisorio.

5.3.   Consumo comunitario

Tabella

Consumo comunitario

2004

2005

2006

PI

Tonnellate

511 103

545 757

519 801

577 332

Indice

100

107

102

113

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(77)

In assenza di osservazioni relative al consumo comunitario oggetto della precedente tabella, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 93 e 94 del regolamento provvisorio.

5.4.   Importazioni nella Comunità dalla RPC

5.4.1.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(78)

La tabella che segue mostra le importazioni effettuate nella Comunità dai produttori esportatori cinesi nel corso del PI.

Tabella

Tutte le importazioni dalla RPC

2004

2005

2006

PI

Importazioni (in tonnellate)

147 530

177 662

168 986

199 112

Indice

100

120

115

135

Prezzi (EUR/t)

1 486

1 518

1 678

1 599

Indice

100

102

113

108

Quota di mercato

28,9 %

32,6 %

32,5 %

34,5 %

Indice

100

113

112

119

Fonte: Eurostat.

(79)

Come si legge al considerando 97 del regolamento provvisorio, se la Commissione ricorre al campionamento per stabilire il dumping, è sua prassi verificare se esistano prove che tutte le società non inserite nel campione abbiano effettivamente praticato il dumping dei loro prodotti sul mercato comunitario durante il PI.

(80)

Considerate le conclusioni definitive in merito al dumping e visto che si è accertato che altre due società non effettuavano il dumping dei loro prodotti sul mercato comunitario, è stato necessario effettuare nuovamente la valutazione del volume totale e del prezzo delle importazioni oggetto di dumping. A tal fine, sulla base dei dati Eurostat, delle risposte al questionario date dai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione e delle risposte ai moduli per il campionamento da parte di tutte le società della RPC che hanno collaborato, sono stati nuovamente esaminati i prezzi all’esportazione applicati dai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione e i prezzi all’esportazione degli esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta.

(81)

Secondo la metodologia utilizzata nella fase provvisoria del procedimento, si è ritenuto di poter stabilire il livello dei prezzi all’esportazione non in dumping aggiungendo ai prezzi medi all’esportazione, determinati per i produttori esportatori del campione che praticavano il dumping, il margine di dumping medio per essi accertato. I prezzi all’esportazione stabiliti per i produttori esportatori non inseriti nel campione sono stati poi confrontati ai prezzi all’esportazione non in dumping.

(82)

Da tale confronto è emerso che tanto i) i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione quanto ii) i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta praticavano prezzi medi all’esportazione comunque inferiori ai prezzi medi non in dumping stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione. Ciò costituiva un’indicazione sufficiente del fatto che si potevano ritenere in dumping le importazioni di tutte le società non inserite nel campione, sia quelle che hanno collaborato sia quelle che non hanno collaborato.

(83)

Come illustrato al considerando 80, è risultato che il dumping dei prodotti sul mercato comunitario non era praticato da tre produttori esportatori della RPC, ossia due di quelli inseriti nel campione e quello al quale è stato concesso l’esame individuale. Le loro esportazioni sono state perciò escluse dall’analisi sull’andamento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario.

(84)

La tabella che segue comprende tutte le importazioni di candele originarie della RPC che si ritiene siano state oggetto di pratiche di dumping sul mercato comunitario o per le quali sono state accertate tali pratiche nel periodo in esame.

Tabella

Importazioni in dumping dalla RPC

2004

2005

2006

PI

Importazioni (in tonnellate)

137 754

159 979

152 803

181 043

Indice

100

116

111

131

Prezzi (EUR/t)

1 420

1 470

1 610

1 560

Indice

100

104

113

110

Quota di mercato

27,0 %

29,3 %

29,4 %

31,4 %

Indice

100

109

109

116

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(85)

Complessivamente, le importazioni in dumping dalla RPC sono passate da 137 754 tonnellate nel 2004 a 181 043 tonnellate nel PI, con un incremento del 31 % (pari a oltre 43 000 tonnellate) nel periodo in esame. L’aumento della quota di mercato (+ 4,4 punti percentuali) è stato più contenuto, visto che è aumentato il consumo comunitario. Inoltre, nonostante una diminuzione generale del consumo tra il 2005 e il 2006, ciò non si è di fatto tradotto in una riduzione della quota di mercato delle importazioni in dumping.

(86)

I prezzi medi delle importazioni in dumping dalla RPC sono aumentati del 10 % durante il periodo in esame, ma sono emersi forti indizi che il livello di dumping sia rimasto assai elevato (in media oltre il 40 %) durante il PI. Il prezzo medio delle importazioni in dumping è diminuito di oltre il 3 % tra il 2006 e il PI e, come di seguito illustrato, è risultato inferiore ai prezzi dell’industria comunitaria nello stesso periodo.

(87)

Nel complesso restano valide e possono essere confermate le osservazioni contenute nei considerando da 97 a 105 del regolamento provvisorio.

5.4.2.   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(88)

Si conferma il metodo descritto al considerando 106 del regolamento provvisorio relativo alla determinazione della sottoquotazione del prezzo. A seguito delle visite di verifica svoltesi successivamente all’istituzione delle misure provvisorie presso le sedi di importatori non collegati, si è tuttavia dovuto rettificare, sulla base dei dati verificati ottenuti da questi importatori, l’adeguamento relativo ai costi successivi all’importazione.

(89)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, vari esportatori cui era stato concesso il TI e l’industria comunitaria hanno contestato la scarsa comparabilità dei prezzi messi a confronto. Come già a proposito dei calcoli del dumping, le parti hanno chiesto di innalzare il grado di comparabilità. Di conseguenza, per aumentare la comparabilità si è ritenuto opportuno applicare gli stessi criteri impiegati nei calcoli del dumping, descritti al considerando 67. I calcoli relativi alla sottoquotazione dei prezzi sono stati rivisti di conseguenza.

(90)

Alcune parti hanno segnalato anche alcuni errori materiali nei calcoli provvisori che le riguardavano. Gli errori sono stati corretti, ove giustificato.

(91)

Alla luce di quanto sopra, il margine medio di sottoquotazione del prezzo nel PI, espresso in percentuale della media ponderata dei prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria, è risultato pari al 15,7 %.

5.5.   Situazione economica dell’industria comunitaria

(92)

Come si legge nei considerando da 130 a 134 del regolamento provvisorio, l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(93)

In realtà l’analisi provvisoria ha evidenziato un miglioramento dei risultati dell’industria comunitaria sotto il profilo di alcuni indicatori quantitativi, associato però a un notevole peggioramento di tutti gli indicatori della situazione finanziaria dell’industria comunitaria nel periodo in esame. Nonostante la capacità dell’industria comunitaria di raccogliere capitali per gli investimenti, l’utile sul capitale investito è diventato negativo nel PI e il flusso di cassa si è notevolmente ridotto nel periodo in esame. I prezzi medi di vendita si sono ridotti del 9 % nel periodo in esame e nel PI sono state registrate perdite. Durante il periodo in esame un andamento negativo ha caratterizzato anche altri indicatori del pregiudizio relativi all’industria comunitaria, la quale non è riuscita a trarre benefici dalla crescita del 13 % del mercato visto che il volume delle sue vendite è aumentato solo del 3 %.

(94)

Quanto alle scorte dell’industria comunitaria, una parte interessata ha sostenuto che l’incremento delle scorte di fine anno e il pregiudizio riscontrato fossero la conseguenza della sovrapproduzione che avrebbe, a suo dire, determinato anche la presentazione della denuncia da parte dell’industria comunitaria.

(95)

Come si legge al considerando 119 del regolamento provvisorio, le scorte, nonostante l’aumento in termini assoluti registrato nel corso del PI, si sono mantenute relativamente stabili in termini percentuali: intorno al 25 % del volume della produzione dell’industria comunitaria. Inoltre, nell’analisi che ha portato a concludere che l’industria comunitaria stava subendo un pregiudizio notevole, le scorte non sono state considerate un fattore di pregiudizio notevole. Va aggiunto che la suddetta parte interessata non ha presentato elementi di prova che corroborassero la sua tesi né sono state formulate osservazioni in merito ai fatti e alle considerazioni (di cui ai considerando da 130 a 134 del regolamento provvisorio) che hanno consentito di concludere che l’industria comunitaria stava subendo un pregiudizio notevole. Stante quanto precede, l’obiezione è stata respinta.

(96)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le conclusioni provvisorie sulla situazione economica dell’industria comunitaria, vengono confermati i considerando da 109 a 129 del regolamento provvisorio.

(97)

Si conferma anche la conclusione di cui ai considerando da 130 a 134 del regolamento provvisorio circa il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(98)

Essendo risultato che altri due produttori esportatori della RPC non effettuavano il dumping dei loro prodotti sul mercato comunitario, si è proceduto a valutare nuovamente se restassero validi i risultati e le conclusioni di cui ai considerando da 136 a 142 del regolamento provvisorio.

(99)

Questo nuovo esame ha confermato che durante il PI le candele esportate dalla RPC verso il mercato comunitario sono state vendute a prezzi che hanno comportato un elevato livello di dumping. Come ricordato al considerando 71, è emerso che i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all’inchiesta vendevano il prodotto in esame con un margine di dumping medio del 31,8 %. Viene confermato il dato secondo cui il 55 % degli esportatori cinesi non ha collaborato all’inchiesta. Come illustrato al considerando 82, l’inchiesta ha fornito indicazioni sufficienti del fatto che anche questi produttori esportatori praticavano il dumping dei loro prodotti sul mercato comunitario.

(100)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni in dumping sul mercato comunitario è aumentato del 31 %. Tale aumento è avvenuto a prezzi che hanno comportato un elevato livello di dumping e sono risultati inferiori del 15,7 % ai prezzi dell’industria comunitaria durante il PI. Di conseguenza, la quota di mercato dei produttori esportatori per i quali sono state accertate pratiche di dumping o che si ritiene praticassero il dumping è cresciuta, passando dal 27 % circa al 31,4 % circa (un incremento di 4,4 punti percentuali) durante il periodo in esame.

(101)

Il fatto che altri due produttori esportatori non abbiano praticato il dumping dei loro prodotti sul mercato comunitario non muta l’analisi contenuta nei considerando da 136 a 142 del regolamento provvisorio, e ciò alla luce dei fatti e delle considerazioni suesposti.

(102)

Si conferma perciò che l’ondata di importazioni in dumping dalla RPC ha avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell’industria comunitaria.

6.2.   Effetto di altri fattori

(103)

In assenza di osservazioni concernenti l’andamento della domanda sul mercato comunitario, le importazioni di candele da parte dall’industria comunitaria, le importazioni da altri paesi terzi o i risultati di altri produttori di candele della Comunità, si confermano i considerando da 143 a 151 del regolamento provvisorio.

6.2.1.   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria

(104)

Una parte ha sostenuto che l’industria comunitaria non è riuscita a seguire l’espansione del mercato comunitario in quanto nel corso del PI sono aumentate le sue vendite all’esportazione.

(105)

Secondo i dati Eurostat e le risposte al questionario fornite dai produttori comunitari inseriti nel campione, le esportazioni totali di candele effettuate da tali produttori verso paesi terzi sono aumentate del 10 %, ovvero di circa 5 000 tonnellate tra il 2006 e il PI. Secondo i risultati provvisori, l’industria comunitaria ha beneficiato di questo andamento relativamente buono delle esportazioni soprattutto durante il PI.

(106)

Per esaminare a fondo la tesi sostenuta dalla suddetta parte, occorre esaminare il livello delle scorte, la capacità di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti relativi all’industria comunitaria. Come illustrato al considerando 118 del regolamento provvisorio, il livello delle scorte dell’industria comunitaria, pari in media al 25 % della produzione, si è attestato sulle 56 000 tonnellate nel PI. Le scorte sono addirittura aumentate di circa 2 400 tonnellate tra il 2006 e il PI. Inoltre, come evidenziato dalla tabella 3 del regolamento provvisorio, la capacità di produzione dell’industria comunitaria è costantemente aumentata nel periodo in esame e il tasso di utilizzo degli impianti da parte dell’industria comunitaria è stato del 76 % nel PI contro l’82 % nel 2005. L’industria comunitaria avrebbe potuto quindi produrre di più e vendere una quota maggiore dei suoi prodotti sul mercato comunitario.

(107)

Alla luce dei fatti e delle considerazioni suesposti, viene respinta l’obiezione secondo cui l’incremento delle vendite all’esportazione dell’industria comunitaria spiegherebbe la sua incapacità di seguire l’espansione dei consumi. Viene pertanto confermata la conclusione contenuta nel considerando 153 del regolamento provvisorio secondo cui l’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria non ha contribuito al pregiudizio notevole da essa subito.

6.2.2.   Importazioni di candele da parte dell’industria comunitaria e trasferimento della produzione da parte della medesima

(108)

In assenza di osservazioni in merito alle importazioni di candele da parte dell’industria comunitaria e al trasferimento della produzione da parte della medesima, sono confermati i considerando da 154 a 160 del regolamento provvisorio.

6.2.3.   Impatto della presenza di un cartello di produttori europei di paraffina

(109)

Una parte ha nuovamente espresso la sua preoccupazione circa l’esistenza di un cartello di produttori comunitari di paraffina, accertata dalla direzione generale della Concorrenza a seguito di un’indagine avviata all’inizio del 2005. La parte non ha però prodotto alcun elemento nuovo in grado di confutare la conclusione provvisoria secondo cui il cartello non ha avuto alcun impatto sul pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(110)

Si ricorda che secondo le informazioni disponibili il cartello in questione ha avuto un impatto trascurabile, se non addirittura nullo, sulla situazione dell’industria comunitaria durante il PI, cioè nel 2007. Nonostante l’aumento del livello dei prezzi della paraffina nella Comunità durante il PI, nel caso di acquisto di tipi di paraffina identici non sono emerse differenze sostanziali di prezzo tra gli acquisti effettuati dai produttori comunitari rispettivamente presso membri del cartello e presso altri fornitori. I prezzi di acquisto pagati dai produttori comunitari sono risultati in linea con quelli dei produttori della RPC che hanno collaborato. Infine, nel corso del PI non sono state riscontrate differenze riconducibili al perdurare degli effetti degli accordi sui prezzi conclusi nel periodo 2004-2005.

(111)

Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni o di nuove conclusioni, si confermano i considerando da 161 a 169 del regolamento provvisorio.

6.2.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(112)

Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 170 a 173 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1.   Industria comunitaria

(113)

In assenza di osservazioni relative all’interesse dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 175 a 178 del regolamento provvisorio.

7.2.   Impatto sui dettaglianti e sugli importatori

(114)

Come si legge al considerando 179 del regolamento provvisorio, il questionario inviato a 32 destinatari per valutare il possibile impatto delle misure proposte sull’attività dei dettaglianti e degli importatori ha ottenuto in tutto sei risposte, di cui soltanto due hanno potuto essere considerate significative ai fini dell’analisi dell’interesse comunitario. Le due risposte sono state inviate da importatori di candele.

(115)

Il mercato comunitario è costituito, da un lato, da grandi dettaglianti che importano soprattutto candele direttamente dalla RPC per poi rivenderle ai consumatori e, dall’altro, da importatori che di norma vendono ad altri soggetti intermedi nella catena di distribuzione, principalmente dettaglianti o venditori, prima che il prodotto raggiunga l’acquirente finale. Secondo quanto emerso dall’analisi del mercato comunitario, all’interno della catena della distribuzione il prezzo al consumo è in genere fissato dai grandi dettaglianti. Questi, tuttavia, non hanno presentato informazioni significative nel quadro dell’inchiesta che consentissero di valutare accuratamente il probabile effetto delle misure antidumping sulla loro attività.

(116)

Alcune parti hanno sostenuto che, per quanto riguarda le candele, esistono nella Comunità due distinti mercati al dettaglio e che i produttori comunitari riforniscono prevalentemente il mercato di fascia alta, mentre l’approvvigionamento del mercato di fascia bassa è costituito da candele importate dalla RPC. A loro avviso, l’istituzione di dazi antidumping determinerebbe la scomparsa di questo secondo mercato, in quanto i dettaglianti deciderebbero di eliminare le candele dalla gamma dei loro prodotti.

(117)

Va prima di tutto rilevato che i risultati dell’inchiesta non hanno confermato questa tesi relativa alla presunta esistenza di due distinti mercati al dettaglio nella Comunità né hanno dimostrato che questo aspetto avrebbe potuto essere un fattore importante da prendere in considerazione in rapporto all’analisi dell’interesse comunitario. In secondo luogo, anche ammettendo l’esistenza di un mercato di fascia bassa, si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto da queste parti, che anche in presenza di misure antidumping i dettaglianti avrebbero comunque la possibilità di effettuare almeno una parte dei loro acquisti di candele senza dover corrispondere dazi antidumping. In effetti, da un lato il mercato comunitario dispone di varie fonti di approvvigionamento e, dall’altro, alcuni produttori esportatori cinesi non sono soggetti a dazi antidumping oppure sono assoggettati a dazi antidumping che, per livello e forma, non dovrebbero comunque influire sulla competitività delle importazioni dalla RPC, effettuate però a prezzi non pregiudizievoli. Infine, considerati i margini ottenuti dai dettaglianti sul prodotto in esame quali si evincono dalle informazioni disponibili, la tesi delle parti non è risultata fondata ed è stata pertanto respinta.

(118)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni grandi dettaglianti e alcune altre parti hanno contestato il metodo adottato per stimare il margine di profitto lordo ottenuto dai dettaglianti sul prodotto in esame e la conseguente conclusione del considerando 185 del regolamento provvisorio, secondo cui i dazi antidumping avrebbero un impatto limitato, se non nullo, sui dettaglianti in ragione dei loro elevati margini lordi.

(119)

Alla luce dell’analisi di questa tesi, è opportuno modificare la formulazione del considerando 185 del regolamento provvisorio: l’espressione «margini di guadagno lordo» nella prima frase del considerando in esame dovrebbe essere sostituita da «un margine di ricarico». La diversa formulazione non modifica le conclusioni circa il possibile impatto delle misure sui dettaglianti. Resta valido il risultato dei calcoli di cui al regolamento provvisorio.

(120)

Va aggiunto che queste parti non hanno dimostrato quanto da esse affermato, né hanno presentato elementi di prova che consentissero di definire con maggior precisione il margine di profitto ai fini della decisione definitiva sull’interesse comunitario. Esse non hanno neppure proposto un metodo alternativo di valutazione dell’impatto dei dazi sui dettaglianti. Stante quanto precede, sono confermati i calcoli di cui al considerando 185 del regolamento provvisorio.

(121)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 183 a 187 del regolamento provvisorio.

(122)

Per quanto concerne l’impatto delle misure sugli importatori che, come illustrato al considerando 115, riforniscono principalmente dettaglianti e grossisti con candele importate tra l’altro dalla RPC, dall’inchiesta è emerso che le candele vengono spesso acquistate o importate e poi confezionate insieme a una serie di altri articoli, quali candelieri in vetro e ceramica. Dall’inchiesta è risultato che le candele possono essere vendute anche a un prezzo relativamente basso per stimolare la vendita di altri prodotti ad esse associati e sui quali vengono realizzati utili più elevati. In questo contesto è risultato difficile valutare l’impatto delle misure limitatamente all’attività connessa alle candele.

(123)

Dai dati verificati dei due importatori che hanno collaborato è tuttavia risultato che i loro margini di profitto lordo relativi esclusivamente al prodotto in esame non sono stati modesti (di molto superiori al 25 %). Il margine di profitto relativo a una categoria di prodotti comprendente tutti i prodotti collegati alle candele sarebbe anche maggiore. Si ritiene inoltre che qualsiasi aumento di prezzo o perlomeno una parte del possibile aumento di prezzo connesso all’istituzione delle misure antidumping sulle candele potrebbe con ogni probabilità essere traslato sulla catena della distribuzione. Si conclude pertanto che le misure antidumping non sono destinate ad avere un impatto significativo sul complesso delle attività legate alle candele.

(124)

Un’ulteriore analisi dei dati forniti dagli importatori ha confermato che il prodotto in esame rappresenta in media solo il 3,4 % del loro fatturato complessivo. Per quanto riguarda uno dei due importatori, la quota è risultata leggermente più alta e quindi non si può escludere che l’istituzione delle misure possa avere un effetto negativo su questo importatore. Considerati tutti gli interessi in gioco, si è tuttavia concluso che, in media, l’impatto dei dazi antidumping sull’attività aziendale complessiva degli importatori non può essere considerato significativo.

(125)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si conferma la conclusione di cui al considerando 182 del regolamento provvisorio.

7.3.   Impatto sui consumatori

(126)

La tesi richiamata al considerando 116, relativa all’esistenza di due distinti mercati al dettaglio e alla possibile scomparsa del mercato di fascia bassa a seguito dell’istituzione delle misure antidumping, fa riferimento anche all’impatto sui consumatori, che vedrebbero limitata la loro possibilità di scelta di candele di qualità più bassa.

(127)

Questa affermazione non è stata dimostrata. Tenuto conto della struttura del mercato al dettaglio, dei margini ottenuti dai dettaglianti, del livello e della forma dei dazi antidumping, si ritiene ragionevole la previsione secondo cui non vi sarebbe alcun rischio di scomparsa del mercato di fascia più bassa, visto che gli importatori e i dettaglianti dovrebbero riuscire ad assorbire il dazio senza traslarlo sui consumatori.

(128)

Va ricordato anche, come si legge anche al considerando 131, che l’obiettivo delle misure antidumping è quello di ripristinare sul mercato comunitario condizioni di effettiva concorrenza a vantaggio di tutti gli operatori, compresi i consumatori. I fatti e le considerazioni suesposti e tutte le informazioni disponibili in questo procedimento non indicano alcun impatto sui consumatori.

(129)

In assenza di reazioni da parte delle associazioni dei consumatori successivamente all’istituzione dei dazi antidumping provvisori, si conferma la conclusione di cui al considerando 191 del regolamento provvisorio, secondo cui i consumatori non dovrebbero probabilmente subire conseguenze di rilievo.

7.4.   Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

(130)

Una parte ha sostenuto che, tenuto conto dei dati forniti nel regolamento provvisorio, la produzione comunitaria non sarebbe da sola in grado di soddisfare la domanda di candele nella Comunità. Di conseguenza le candele importate dalla RPC sarebbero necessarie per soddisfarla, mentre le misure precluderebbero la presenza di queste candele sul mercato.

(131)

Benché la produzione comunitaria complessiva possa da sola non essere sufficiente a soddisfare la domanda di candele sul mercato comunitario, va ricordato che esistono importazioni da altri paesi terzi e che alcuni produttori esportatori della RPC non sono assoggettati alle misure. Va anche sottolineato che l’obiettivo dell’istituzione di misure antidumping è il ripristino di condizioni di effettiva concorrenza e non la chiusura del mercato alle importazioni. Ne consegue che la fornitura di candele da parte di tutti gli operatori oggi presenti sul mercato comunitario continuerebbe e dovrebbe essere sufficiente a soddisfare la domanda in un mercato dal quale sarebbero stati eliminati gli effetti negativi del dumping pregiudizievole. Si ritiene quindi infondata la tesi che è stata avanzata.

(132)

Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando 194 e 195 del regolamento provvisorio.

7.5.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(133)

Stante quanto precede, si conclude che in questo caso non esistono valide ragioni contro l’istituzione di dazi antidumping.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(134)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, occorre istituire misure antidumping definitive onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

(135)

In assenza di osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, per stabilire i prezzi non pregiudizievoli è stato applicato lo stesso metodo descritto al considerando 199 del regolamento provvisorio. Tuttavia, anche per il calcolo dei margini di pregiudizio sono stati applicati gli stessi correttivi descritti ai considerando 89 e 90 e quindi detti margini sono stati adeguati di conseguenza.

8.2.   Forma e livello dei dazi

(136)

Stante quanto precede e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.

(137)

Alla luce delle osservazioni fatte pervenire da alcune parti interessate successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e tenuto conto delle revisioni esposte nel presente regolamento, alcuni margini sono stati modificati.

(138)

I margini di dumping e di pregiudizio sono dunque i seguenti:

Società

Margine di dumping

Margine di eliminazione del pregiudizio

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

47,7 %

28,3 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd

13,8 %

11,7 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd

48,4 %

25,9 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

0 %

non pertinente

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

0 %

non pertinente

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

14,0 %

0 %

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd

0 %

non pertinente

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

18,8 %

0 %

Società che hanno collaborato, non inserite nel campione

31,8 %

25,5 %

Tutte le altre società

62,9 %

37,1 %

(139)

Come si legge al considerando 203 del regolamento provvisorio, molto spesso le candele sono importate insieme a portacandele, candelieri o altri articoli e per questo si è ritenuto opportuno stabilire i dazi come importi fissi in base al contenuto di combustibile delle candele, stoppino compreso.

(140)

Alcune parti hanno sostenuto l’opportunità di dazi ad valorem, in quanto la misura basata sul contenuto di combustibile delle candele sarebbe gravosa per gli importatori e creerebbe grave confusione e distorsioni sul mercato.

(141)

Si rammenta a questo proposito che i set comprendenti candele sono stati classificati, all’importazione, come candele. Ciò significa che un eventuale dazio ad valorem sarebbe applicato al valore complessivo del set. Si è ritenuto per questo più opportuno stabilire i dazi come importi fissi basati sul contenuto di combustibile delle candele per evitare l’applicazione indebita di dazi antidumping a merci importate che attualmente sono classificate come candele, ma nelle quali la candela può rappresentare una frazione del peso o del valore del prodotto importato. Di conseguenza, l’argomentazione di cui sopra è stata respinta.

(142)

I dazi antidumping applicati a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono stati stabiliti in base alle conclusioni della presente inchiesta. Essi rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta con riferimento alle società in questione. Questi dazi (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società intese come le specifiche persone giuridiche citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non venga espressamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali dazi e sono soggette al dazio applicabile «a tutte le altre società».

(143)

Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3), corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

(144)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

(145)

Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato all’inchiesta ma che non sono state inserite nel campione ed elencate nell’allegato I, si ritiene opportuno prevedere che la media ponderata del dazio istituito nei confronti di dette società venga applicato anche ai nuovi esportatori, i quali non avrebbero comunque diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica nei casi in cui si sia fatto ricorso al campionamento.

8.3.   Impegni

(146)

Successivamente alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, un produttore esportatore della RPC non inserito nel campione ha proposto un impegno sui prezzi secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(147)

Va a questo proposito rilevato che il prodotto in esame è caratterizzato da centinaia di tipi diversi di prodotto, che presentano caratteristiche diverse e notevoli differenze di prezzo tra loro. Questo produttore ha offerto soltanto un prezzo minimo all’importazione per tutti i prodotti fissandolo a un livello che non avrebbe garantito l’eliminazione del dumping pregiudizievole per tutti i prodotti. Va altresì osservato che il numero significativo di tipi di prodotto fa sì che sia praticamente impossibile stabilire, per ciascun tipo di prodotto, prezzi minimi significativi che la Commissione possa opportunamente monitorare anche laddove il produttore esportatore avesse offerto prezzi minimi diversi per ciascuno di essi. In queste condizioni si è concluso che l’impegno non dovesse essere accettato in quanto avrebbe provocato difficoltà.

8.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

(148)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

(149)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza significativa tra gli importi del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato II. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori.

(150)

Qualora dopo l’istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficia di un dazio individuale più basso, tale aumento potrebbe essere considerato come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e di istituire di conseguenza un dazio unico per l’intero paese.

(151)

A seguito delle osservazioni e delle informazioni pertinenti ricevute dalle società interessate, si è ritenuto necessario procedere alla rettifica della denominazione di alcune delle società elencate nell’allegato del regolamento provvisorio. Tali modifiche sono state quindi integrate nell’elenco delle società di cui all’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406001190, 3406001990 e 3406009090), originari della Repubblica popolare cinese.

Ai fini del presente regolamento, per «lumini cimiteriali e altre candele da esterno» si intendono le candele, i ceri e gli articoli simili, che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

a)

il loro combustibile contiene più di 500 ppm di toluene;

b)

il loro combustibile contiene più di 100 ppm di benzene;

c)

sono muniti di uno stoppino del diametro di almeno 5 mm;

d)

sono confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali alte almeno 5 cm.

2.   Il dazio antidumping definitivo è applicato sotto forma di importo fisso in euro per tonnellata di combustibile (di solito ma non necessariamente sego, stearina, paraffina o altre cere, stoppino compreso) contenuto nei prodotti fabbricati dalle società di seguito elencate:

Società

Importo del dazio in EUR per tonnellata di combustibile

Codice addizionale TARIC

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

321,83

A910

Dalian Bright Wax Co., Ltd

171,98

A911

Dalian Talent Gift Co., Ltd

367,09

A912

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

0

A913

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

0

A951

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

0

A914

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd e la sua società collegata Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd

0

A915

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

0

A916

Società elencate nell’allegato I

345,86

A917

Tutte le altre società

549,33

A999

3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

4.   L’applicazione dei dazi individuali stabiliti per le società di cui al paragrafo 2 e all’allegato I è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato II. Nel caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

5.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1130/2008 sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406001190, 3406001990 e 3406009090), originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 3

Qualora una parte della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta, ovvero tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007;

b)

non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

successivamente alla fine del periodo dell’inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nella Comunità;

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 345,86 EUR per tonnellata di combustibile.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. KOPICOVÁ


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 306 del 15.11.2008, pag. 22.

(3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles, BELGIO.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione

Codice addizionale TARIC A917

Beijing Candleman Candle Co., Ltd

Beijing

Cixi Shares Arts & Crafts Co., Ltd

Cixi

Dalian All Bright Arts & Crafts Co., Ltd

Dalian

Dalian Aroma Article Co., Ltd

Dalian

Dalian Glory Arts & Crafts Co., Ltd

Dalian

Dandong Kaida Arts & crafts Co., Ltd

Dandong

Dehua Fudong Porcelain Co., Ltd

Dehua

Dongguan Xunrong Wax Industry Co., Ltd

Dongguan

Fushun Hongxu Wax Co., Ltd

Fushun

Fushun Pingtian Wax Products Co., Ltd

Fushun

Future International (Gift) Co., Ltd

Taizhou

Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd

Shanghai

Horsten Xi’an Innovation Co., Ltd

Xian

Ningbo Hengyu Artware Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Junee Gifts Designers & Manufacturers Co., Ltd

Ningbo

Qingdao Allite Radiance Candle Co., Ltd

Qingdao

Shanghai Changran Industrial & Trade Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Daisy Gifts Manufacture Co., Ltd

Shanghai

Shanghai EGFA International Trading Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Huge Scents Factory

Shanghai

Shanghai Kongde Arts & Crafts Co., Ltd

Shanghai

Shenyang Shengwang Candle Co., Ltd

Shenyang

Shenyang Shengjie Candle Co., Ltd

Shenyang

Taizhou Dazhan Arts & Crafts Co., Ltd

Taizhou

Xin Lian Candle Arts & Crafts Factory

Zhongshan

Zhaoyuan Arts & Crafts Co., Ltd

Huangyan, Taizhou

Zhejiang Aishen Candle Arts & Crafts Co., Ltd

Jiaxing

Zhejiang Hong Mao Household Co., Ltd

Taizhou

Zhejiang Neeo Home Decoration Co., Ltd

Taizhou

Zhejiang Ruyi Industry Co., Ltd

Taizhou

Zhongshan Zhongnam Candle Manufacturer Co., Ltd e la sua società collegata Zhongshan South Star Arts & Crafts Manufacturing Co., Ltd

Zhongshan


ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto dichiara che il quantitativo di [indicazione del quantitativo] di candele, ceri e articoli simili venduti all’esportazione nella Comunità europea ed oggetto della presente fattura è stato fabbricato dalla [nome e indirizzo della società] [codice aggiuntivo TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».


14.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/19


REGOLAMENTO (CE) N. 394/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

55,4

TN

115,0

TR

101,9

ZZ

90,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

41,9

TR

149,3

ZZ

115,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

120,2

ZZ

168,5

0805 10 20

EG

43,3

IL

54,0

MA

43,1

TN

49,2

TR

102,3

US

51,0

ZZ

57,2

0805 50 10

AR

50,9

TR

48,7

ZA

62,5

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

81,3

BR

72,1

CA

127,2

CL

85,0

CN

99,5

MK

42,0

NZ

110,2

US

131,7

UY

71,7

ZA

78,8

ZZ

90,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


14.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/21


REGOLAMENTO (CE) N. 395/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 368/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 112 del 6.5.2009, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 14 maggio 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

32,24

9,11

1701 99 10 (2)

32,24

4,67

1701 99 90 (2)

32,24

4,67

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

14.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2009

relativa all’aiuto di Stato C 22/07 (ex N 43/07) sull’estensione alle attività di dragaggio e di posa dei cavi del regime che esonera le imprese di trasporto marittimo dal pagamento dell’imposta sul reddito e dei contributi sociali dei marittimi in Danimarca

[notificata con il numero C(2008) 8886]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 15 gennaio 2007 (2) la Danimarca ha notificato alla Commissione una modifica al regime che esenta gli armatori dal pagamento in Danimarca dell’imposta sul reddito dei loro marittimi (cosiddetto «regime DIS»). Il regime DIS era stato autorizzato con decisione della Commissione del 13 novembre 2002 (3).

(2)

La modifica notificata è stata protocollata con il numero N 43/07. Con lettera del 27 marzo 2007 (4) la Danimarca ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni da essa richieste con lettera del 20 marzo 2007 (5).

(3)

Con lettera del 10 luglio 2007 (6) la Commissione ha informato la Danimarca dell’avvio di un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (7) («regolamento sugli aiuti di Stato»). La Danimarca ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 5 settembre 2007 (8).

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (9). Con la suddetta decisione la Commissione ha invitato i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni sulle misure in esame.

(5)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni delle seguenti parti interessate: la European Dredgers’ Association (l’associazione europea delle imprese di dragaggio), la European Community Ship-owners Association (l’associazione degli armatori della Comunità europea), la Chamber of British Shipping (la Camera della marina mercantile della Gran Bretagna), la Norwegian Ship-owner association (l’associazione norvegese degli armatori), Armateurs de France, Alcatel-Lucent e la Danish Shipowners’ Association (l’associazione danese degli armatori). La Commissione ha trasmesso le loro rispettive osservazioni alla Danimarca, cui è stata data possibilità di replicare. Con lettera del 9 gennaio 2008 la Danimarca ha inviato le proprie osservazioni (10).

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE NOTIFICATE

(6)

La descrizione delle misure notificate era già contenuta nella decisione summenzionata del 10 luglio 2007.

2.1.   Descrizione della modifica notificata del regime DIS

(7)

L’obiettivo principale delle misure notificate [progetto di legge n. L 110 (2006-07), sezione 11] è l’estensione dell’applicazione del cosiddetto regime DIS ai marittimi che lavorano a bordo di navi addette alla posa di cavi e di draghe.

(8)

Per quanto attiene alle navi addette alla posa di cavi, le loro attività sinora non erano ammissibili al regime DIS, sebbene le navi addette alla posa di cavi fossero autorizzate all’immatricolazione nel registro DIS ai sensi della legislazione danese.

(9)

D’ora in poi la Danimarca intende attribuire a questo tipo di navi tutti i vantaggi previsti dal regime DIS.

(10)

Per quanto riguarda le draghe, il decreto del 27 maggio 2005 di attuazione del regime DIS («il decreto») precisa quali attività possono essere considerate trasporto marittimo per il settore del dragaggio, con l’intento di fissare norme per la loro ammissibilità. Ai sensi della sezione 13 del decreto, le seguenti attività delle draghe sono considerate trasporto marittimo:

1)

la navigazione fra il porto e il sito di estrazione;

2)

la navigazione fra il luogo di estrazione e il luogo di scarico dei materiali estratti, compreso lo scarico stesso;

3)

la navigazione fra il luogo di scarico e il porto;

4)

la navigazione nei luoghi di estrazione e fra questi;

5)

la navigazione effettuata per fornire assistenza, su richiesta delle autorità pubbliche, in relazione alle attività di ripulitura dopo le fuoriuscite di petrolio in mare, ecc.

(11)

Ai sensi della vigente legislazione danese le draghe per sabbia non possono essere immatricolate nel registro DIS. Le draghe per sabbia non possono quindi soddisfare le condizioni di base per essere ammesse al regime DIS. Poiché inoltre le draghe per sabbia sono in certa misura utilizzate, ad esempio, in lavori di costruzione in acque territoriali, la Danimarca ha stimato che difficilmente esse potevano essere incluse nel regime generale dei salari netti. Essa ha quindi deciso di tassare i lavoratori a bordo delle draghe per sabbia secondo le norme generali in materia di tassazione, per rimborsare poi l’imposta ai proprietari della nave, una volta soddisfatte le relative condizioni.

(12)

Il dragaggio è così indirettamente coperto dal regime DIS e beneficia degli stessi vantaggi concessi alle imprese di trasporto marittimo che operano navi immatricolate nel registro DIS.

2.2.   Descrizione del regime DIS vigente

(13)

Il regime DIS è stato descritto nella decisione summenzionata della Commissione del 10 luglio 2007 (11).

(14)

Il regime vigente esenta gli armatori dal pagamento dei contributi sociali e dell’imposta sul reddito dei loro marittimi che lavorano a bordo di navi immatricolate nel Dansk Internationalt Skibsregister, il registro navale internazionale danese («registro DIS»), nei casi in cui le navi in questione vengono utilizzate per il trasporto commerciale di passeggeri o di merci.

(15)

La Commissione ricorda che il registro DIS è stato introdotto con legge n. 408 del 1o luglio 1988 ed è entrato in vigore il 23 agosto 1988. Il suo fine era contrastare il cambiamento di bandiera dal registro nazionale danese verso altri paesi.

(16)

Un requisito per l’applicazione del regime è che l’esenzione fiscale sia tenuta in considerazione nel momento in cui sono fissati i salari. Il beneficio fiscale va quindi a beneficio della società di navigazione e non ai marittimi a titolo individuale.

(17)

Cionondimeno la Commissione ha approvato il regime DIS il 13 novembre 2002.

(18)

Attualmente la Danimarca applica anche un altro regime a favore degli operatori del trasporto marittimo: il regime di tassazione del tonnellaggio (12).

2.3.   Dotazione finanziaria

(19)

La dotazione finanziaria complessiva del regime DIS è di circa 600 milioni di DKK.

3.   MOTIVI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

3.1.   Dubbi sulla compatibilità delle misure relative alla posa di cavi

(20)

Nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha ritenuto di aver dovuto procedere all’esame dei potenziali effetti economici che l’estensione in parola potrebbe avere nel settore interessato. Il settore interessato è quello della posa dei cavi di telecomunicazione o di trasporto di energia sul fondo del mare e della riparazione dei cavi esistenti sul fondo del mare.

(21)

La Commissione ha ritenuto impossibile dividere un viaggio in mare in due parti, una rientrante nella nozione di trasporto marittimo e l’altra essendone esclusa. La Commissione sostiene invece che è necessario procedere a una valutazione globale di tutti i tipi di attività marittima per determinare se il viaggio in mare sia compreso interamente nella nozione di trasporto marittimo.

(22)

Quindi nella decisione di avviare la procedura di indagine formale la Commissione ha espresso il parere che la posa di cavi in mare non possa essere interpretata come la sovrapposizione di un servizio di trasporto marittimo e di un’effettiva posa di cavi in mare.

(23)

Le imbarcazioni addette alla posa di cavi non trasportano di norma tamburi per cavi da un porto all’altro, o da un porto a un impianto off-shore, essendo questa la definizione di trasporto marittimo fissata nel regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (13) e nel regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (14). Esse invece, su richiesta di un cliente, posano cavi da un punto determinato situato sulla costa a un altro punto situato su un’altra costa. Pertanto le imbarcazioni addette alla posa di cavi non sembrano prestare un semplice servizio di trasporto marittimo nel significato a esso attribuito dai regolamenti comunitari summenzionati, cioè un trasporto di merci via mare tra un porto di uno Stato membro e un porto o un impianto off-shore di un altro Stato membro. Anche se queste imbarcazioni occasionalmente possono trasportare merci via mare, come disposto nei regolamenti (CEE) n. 4055/86 e (CEE) n. 3577/92, l’attività corrispondente alla definizione di trasporto marittimo sembra essere meramente complementare alla loro attività principale, consistente nella posa di cavi.

(24)

Inoltre la Commissione ha osservato che in questa fase del procedimento non è ancora provato che le imprese per la posa di cavi stabilite nella Comunità abbiano subito, sul mercato mondiale, effettivamente le stesse pressioni concorrenziali che gravano sugli operatori del trasporto marittimo. Secondo la Commissione non è chiaro se le imprese di posa di cavi nella Comunità si trovino esposte a una concorrenza, esercitata mediante bandiere di comodo, di intensità pari a quella del trasporto marittimo.

(25)

Pertanto, nella sua decisione di avvio del procedimento di indagine formale la Commissione ha ritenuto che la posa di cavi non poteva essere considerata come una attività di trasporto marittimo e che quindi non poteva essere ammessa agli aiuti di Stato al trasporto marittimo ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (15) («orientamenti»).

3.2.   Dubbi sulla compatibilità delle misure relative al dragaggio

(26)

La decisione di avviare il procedimento di indagine formale ha stabilito che la Commissione nutriva seri dubbi in relazione al fatto che tutte le attività di dragaggio incluse nel regime costituissero attività di trasporto marittimo ai sensi degli orientamenti. La Commissione ha ritenuto quindi che non tutte le suddette attività di dragaggio potevano essere ammissibili all’aiuto di Stato al trasporto marittimo.

4.   OSSERVAZIONE DELLA DANIMARCA SULLA DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

4.1.   Osservazioni relative alla posa di cavi

(27)

Per quanto attiene alle navi addette alla posa di cavi, la Danimarca sottolinea il fatto che i servizi della Commissione in una lettera dell’11 agosto 2006 (16) avevano assicurato alla Danimarca che le suddette navi devono essere ammesse all’aiuto di Stato in oggetto a condizione che il 50 % della loro attività costituisca trasporto marittimo.

(28)

Secondo la Danimarca, la Commissione ha deciso che le attività di posa di cavi potevano essere equiparate a trasporto marittimo per quella parte dell’attività che comprende il trasporto di tamburi per cavi dal porto di carico al luogo in alto mare dove doveva iniziare la posa dei cavi; ciò implica che la percentuale di attività marittime rispetto a tutte le attività deve essere calcolata sulla base della distanza percorsa dall’imbarcazione prima della posa dei cavi.

(29)

Inoltre, la Danimarca sottolinea di non aver compreso la ragione per la quale la Commissione della sua lettera del 10 luglio 2007 ritiene che la posa di cavi non può essere una combinazione di trasporto marittimo e di altre attività e conferma che detto punto di vista è contrario alla lettera dei servizi della Commissione dell’11 agosto 2006.

4.2.   Osservazioni relative al dragaggio

(30)

Secondo la Danimarca gli orientamenti consentono di suddividere l’attività generale di dragaggio in trasporto marittimo e in altre attività. La Danimarca non comprende quindi perché una simile divisione non possa essere fatta per le navi addette alla posa di cavi.

(31)

Essa sottolinea il fatto che la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/04, menzionata dalla Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento, non modifica i motivi su cui si era basata la Commissione per fornire l’assicurazione contenuta nella citata lettera dell’11 agosto 2006. Secondo la Danimarca, la Corte di giustizia ha chiarito la questione relativa all’inclusione delle attività di rimorchio nel regolamento (CEE) n. 3577/92, concludendo che esse non vi erano incluse. La Danimarca ritiene che la sentenza in questione non rilevi ai fini dell’applicazione degli orientamenti alle navi addette alla posa di cavi.

(32)

Le autorità danesi menzionano il fatto che gli orientamenti non comprendono solo i trasporti marittimi come definiti nei regolamenti (CEE) n. 4055/86 e (CEE) n. 3577/92 ma, «[…] anche in parti specifiche fanno riferimento al rimorchio e al dragaggio».

(33)

Conformemente agli orientamenti almeno il 50 % di tutte le attività deve costituire trasporto marittimo che, per le draghe, è definito negli orientamenti, secondo le autorità danesi, come «[…] trasporto in mare di materiali estratti […]». Secondo le autorità danesi gli orientamenti devono essere interpretati nel senso di qualificare il trasporto in mare di materiali estratti come trasporto marittimo.

(34)

La Danimarca contesta anche l’iniziativa della Commissione di estendere unilateralmente l’ambito di applicazione del procedimento di indagine formale a settori che non sono inclusi nella notifica, come la Commissione sembra stia facendo (17). Secondo la Danimarca il capo II del regolamento sugli aiuti di Stato non contiene una disposizione che consente alla Commissione di includere nel procedimento di indagine misure di aiuto statali già esistenti. Se la Commissione desidera indagare su aiuti di Stato esistenti dovrebbe, secondo la Danimarca, porre in essere il relativo procedimento ai sensi del capo V del regolamento summenzionato relativo alla procedura applicabile ai regimi di aiuto esistenti.

(35)

La Danimarca dichiara che essa ha notificato le modifiche il 21 gennaio 2005 sotto forma di due progetti di legge che il governo aveva presentato dinanzi al Parlamento il 12 gennaio 2005 (progetto di legge sulla tassazione dei marittimi e progetto di legge di modifica della legge sua tassazione del tonnellaggio). Secondo la Danimarca i due progetti di legge in questione possono essere considerati approvati dalla Commissione per i due motivi seguenti:

in primo luogo poiché, come dichiarato dalle autorità danesi, la Commissione non ha replicato alla lettera del 21 gennaio 2005 della rappresentanza permanente entro il termine fissato dal regolamento sugli aiuti di Stato,

in secondo luogo i servizi della Commissione hanno successivamente confermato il fatto che le modifiche erano conformi agli orientamenti.

(36)

La Danimarca sostiene pertanto che la legge sulla tassazione dei marittimi nella versione della primavera 2005 è un aiuto di Stato autorizzato ai sensi del diritto comunitario.

(37)

Le autorità danesi concludono quindi che il procedimento di indagine formale può avere ad oggetto soltanto l’unica misura notificata, cioè la possibile inclusione nel regime DIS dei marittimi impiegati a bordo delle navi addette alla posa di cavi.

(38)

Per quanto attiene alle imbarcazioni per il dragaggio, il governo danese dichiara che in data 13 dicembre 2006 è stata adottata la legge di modifica alla legge sulla tassazione dei marittimi. La modifica alla legge in oggetto è stata notificata il 15 gennaio 2007.

(39)

La Danimarca ritiene che il trasporto in alto mare di materiali estratti costituisca trasporto marittimo ai sensi degli orientamenti. Le draghe per sabbia rientrano quindi negli orientamenti, indipendentemente dal contenuto dei regolamenti (CEE) n. 4055/86 e (CEE) n. 3577/92 laddove le draghe effettuino un trasporto marittimo (definito, secondo la Danimarca, come «trasporto via mare di materiali estratti») durante almeno il 50 % del loro tempo di attività.

(40)

Le autorità danesi aggiungono che dette attività di «traffico marittimo limitato» non rientrano nei regimi danesi di aiuti di Stato. Con l’espressione «traffico marittimo limitato»si intendono le attività nei porti e nei fiordi, ad esempio. I lavori di scavo e di dragaggio nei porti e nei fiordi o nelle loro vicinanze sono sempre esclusi dal campo di applicazione del regime DIS. Lo stesso si applica ai casi in cui l’imbarcazione sia ferma.

(41)

Le autorità danesi spiegano che, in pratica, i lavori di scavo e di dragaggio sono (molto) spesso eseguiti mediante l’impiego di draghe munite di benne a catena prive di motori propri e che anche per questo motivo non sono comprese nel regime DIS. Le navi munite di proprie unità motrici possono rientrarvi. Tuttavia le navi impiegate in attività di subappalto in mare sono anche escluse dal regime DIS. Con il termine «attività di subappalto» si intende la costruzione e la riparazione di porti, moli, ponti, piattaforme petrolifere, parchi eolici e altri impianti in mare.

5.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

5.1.   European Dredging Association (EUDA)

(42)

Secondo l’EUDA la Commissione ha introdotto un regime molto più severo per gli aiuti di Stato alle attività di dragaggio rispetto a quello vigente ai sensi degli orientamenti del 1997. Continuando a sostenere l’obiettivo del mantenimento di una flotta di dragaggio nella Comunità, EUDA esprime due preoccupazioni di carattere generale:

in primo luogo sostiene il punto di vista secondo il quale il settore marittimo del dragaggio europeo deve poter beneficiare di aiuti di Stato ai sensi degli orientamenti in tutti i casi in cui esso deve confrontarsi con la concorrenza di navi di paesi terzi,

in secondo luogo EUDA ritiene che l’aiuto di Stato approvato dalla Commissione sulla base degli orientamenti non dovrebbe imporre nessun onere amministrativo indebito sul settore marittimo del dragaggio europeo.

5.2.   European Community Shipowners’ Association (ECSA)

(43)

ECSA ritiene che l’approccio della Commissione sia molto teorico e che non consideri gli obiettivi e il contenuto degli orientamenti.

(44)

Secondo ECSA, gli orientamenti presuppongono già che una parte sostanziale dell’attività di dragaggio debba consistere nel trasporto marittimo. ECSA ritiene che le navi per il dragaggio e per la posa di cavi trasportino, rispettivamente, materiali estratti e cavi da un punto A a un punto B e che il punto di carico e il punto di scarico sono irrilevanti.

(45)

ECSA sottolinea il fatto che il settore delle attività di trasporto delle draghe e delle navi per la posa di cavi è assolutamente in linea con gli obiettivi degli orientamenti dal momento che queste navi specializzate operano anche in un mercato globale, caratterizzato da una feroce concorrenza e in un mercato del lavoro anch’esso di dimensioni globali.

5.3.   Chamber of British Shipping (Camera della marina mercantile della Gran Bretagna)

(46)

La Camera della marina mercantile della Gran Bretagna sottolinea che gli orientamenti riconoscono che le attività ammissibili e non ammissibili delle draghe potrebbero essere svolte dalla stessa nave e, pertanto, devono essere distinte. Pertanto essa esprime la sua preoccupazione sull’affermazione che «la Commissione ritiene impossibile suddividere una determinata attività in una parte rientrante nella nozione di trasporto marittimo e una parte che ne è esclusa».

(47)

Nel parere della Camera della marina mercantile della Gran Bretagna non si ravvisa la necessità di marcare una distinzione tra il trasporto di merci o di passeggeri eseguito verso un luogo o da un luogo che figuri su una lista di porti e impianti e lo stesso trasporto verso altri punti specifici in mare. Essa è preoccupata poiché sembra si stia procedendo all’introduzione di un nuovo criterio sullo scopo del trasporto delle merci o dei passeggeri. Essa ritiene pertanto che gli scopi del cliente non rilevano ai fini dell’ammissibilità agli aiuti di un’attività di una società di navigazione. La Camera della marina mercantile della Gran Bretagna precisa che la destinazione specifica del materiale trasportato è per lo più determinata dal cliente, d’accordo con il suo uso in futuro e/o con le licenze ambientali o con altre licenze.

(48)

Per quanto riguarda la descrizione della normale gestione di una nave per la posa dei cavi, nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Camera della marina mercantile della Gran Bretagna non è d’accordo con la valutazione preliminare della Commissione: secondo tale valutazione, le navi per la posa di cavi caricano il loro carico dei clienti negli impianti portuali e lo trasportano verso una serie di altre località, che possono essere altri porti, dove esso è consegnato con una attività in itinere di posa sul o nel fondo marino.

5.4.   Norwegian Shipowners’ Association (Associazione degli armatori norvegesi)

(49)

Secondo l’Associazione degli armatori norvegesi, la Commissione dovrebbe interpretare la nozione di «trasporto marittimo» in modo flessibile, considerato che le società che eseguono lavori di posa di cavi e di dragaggio hanno la stessa mobilità internazionale e sono soggette allo stesso gioco di forze della concorrenza mondiale delle imprese classiche di «trasporto marittimo».

(50)

Secondo il loro punto di vista il trasporto e la posa di un cavo dal punto A al punto B è un’operazione simultanea e integrata, qualora il cavo venga «scaricato» gradualmente sul fondo del mare.

(51)

Analogamente, l’Associazione degli armatori norvegesi ritiene che il trasporto destinato all’eliminazione di fanghi derivanti dal dragaggio debba essere considerato un trasporto, anche se il dragaggio e/o il luogo di scarico non sia né un porto, né un impianto off-shore.

5.5.   Armateurs de France

(52)

Secondo Armateurs de France, a differenza di quanto indicato negli orientamenti, il trasporto marittimo non è definito allo stesso modo nei regolamenti (CEE) n. 4055/86 e (CEE) n. 3577/92. La definizione di trasporto marittimo in relazione agli aiuti di Stato non deve quindi essere la stessa contenuta nei regolamenti. Cionondimeno, Armateurs de France ritiene che la definizione del regolamento (CEE) n. 3577/92 debba essere intesa come non esaustiva. Secondo Armateurs de France, gli orientamenti non escludono quindi la posa di cavi e le attività di dragaggio.

(53)

A tal fine la sentenza della Corte di giustizia dell’11 gennaio 2007 nella causa C-251/04 non è pertinente per le attività in questione giacché essa non esclude dal trasporto marittimo le attività di posa di cavi o di dragaggio. Armateurs de France sottolinea che queste attività non sono un servizio «connesso, accessorio o complementare alla prestazione di servizi di trasporto marittimo» nell’accezione della sentenza, ma costituiscono piuttosto un trasporto via mare di merci diretto o proveniente da impianti off-shore.

(54)

Armateurs de France ritiene che se gli orientamenti fossero interpretati in modo da ammettere all’aiuto al trasporto marittimo solo il trasporto marittimo puro, una simile interpretazione escluderebbe in teoria anche dall’ambito di applicazione degli orientamenti le navi che navigassero vuote sulla rotta di ritorno dopo aver trasportato le merci. Dato che gli orientamenti si applicano già alle navi per la posa di cavi e per il dragaggio se più del 50 % dell’attività di rimorchio effettivamente svolta da un rimorchiatore durante un dato anno costituisce un «trasporto marittimo», secondo Armateurs de France, occorrerebbe estendere questo criterio a tutte le navi di servizio come le draghe e le navi addette alla posa di cavi.

5.6.   Alcatel-Lucent

(55)

Alcatel-Lucent sottolinea l’importanza delle navi per la posa di cavi nel mercato del lavoro marittimo, considerata l’esigenza di un elevato livello di conoscenze tecnologiche in questo settore. Secondo Alcatel-Lucent le navi per la posa di cavi impiegano i lavoratori più qualificati del mercato del lavoro marittimo. Pertanto, l’estensione alle navi per la posa di cavi del regime DIS soddisfa l’obiettivo dell’aiuto di Stato al trasporto marittimo come definito negli orientamenti, giacché salvaguarderebbe l’impiego di alta qualità in Europa dei marittimi europei. A causa delle crisi sul mercato delle telecomunicazioni, la flotta della navi per la posa di cavi è diminuita da 80 a 35 navi che sono in concorrenza con le navi battenti bandiere di comodo.

(56)

Il mercato è globale ed ha raggiunto 100 000 km l’anno al momento dell’apice del fenomeno Internet, per poi diminuire a 20 000 km l’anno tra il 2003 e il 2006 e attualmente è di 50 000-70 000 km l’anno.

(57)

Considerando che le connessioni via cavo richiedono viaggi transoceanici e che le navi più grandi per la posa dei cavi possono stoccare solo circa 3 000 km di tamburi di cavo, Alcatel-Lucent ritiene che l’attività più importante per queste navi sia il trasporto dei tamburi dalla fabbrica al punto in mare in cui il cavo deve essere connesso e dal quale sarà depositato sul fondo del mare. Secondo Alcatel una nave per la posa di cavi fa parte del trasporto marittimo, considerando lo scarico costante del carico lungo l’itinerario di navigazione. Pertanto l’operazione di posa di cavi deve essere considerata un trasporto di merci.

(58)

Secondo Alcatel-Lucent, i regolamenti (CEE) n. 3577/92 e (CEE) n. 4055/86 non limitano rigidamente i tipi di destinazioni marittime (tra due porti o tra un porto e un impianto off-shore). Secondo la sua opinione, anche un determinato punto in mare deve essere considerato come una destinazione ricompresa negli orientamenti. Si potrebbe inoltre considerare che con il primo metro di posa dei cavi sul fondo del mare la posa di cavi diventa un impianto off-shore e quindi la successiva posa di cavi costituisce un mero trasporto verso questo impianto off-shore.

(59)

Secondo il punto di vista di Alcatel-Lucent la sentenza della Corte di giustizia dell’11 gennaio 2007 nella causa C-251/04 consente indirettamente l’estensione della definizione di trasporto marittimo nella misura in cui essa è compresa negli obiettivi degli orientamenti. Secondo Alcatel-Lucent gli obiettivi principali sono la salvaguardia delle navi battenti bandiera comunitaria e il mantenimento di una flotta concorrenziale sui mercati mondiali. Pertanto, anche se le attività di posa dei cavi fossero considerate una prestazione di servizio (accessorio o complementare alla prestazione di servizi di trasporto marittimo) gli orientamenti sono applicabili alle attività di posa di cavi giacché le suddette attività rispettano gli obiettivi degli orientamenti.

(60)

Alcatel-Lucent è inoltre dell’opinione che, per quanto attiene alle considerazioni ambientali, è importante mantenere una grande flotta di navi battenti bandiera comunitaria per la posa di cavi.

5.7.   Danish Shipowners’ Association (Associazione degli armatori danesi)

(61)

Secondo l’associazione degli armatori danesi, l’attività di posa di cavi è un’attività «a tutti gli effetti» e non un servizio di assistenza lungo le linee di rimorchio, che la sentenza della Corte di giustizia dell’11 gennaio 2007 nella causa C-251/04 riteneva esclusa dall’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3577/92 e (CEE) n. 4055/86. L’Associazione ritiene più importante prendere in considerazione gli obiettivi degli orientamenti. A tal fine ricorda che l’industria europea di posa dei cavi fornisce lavoro a molti marittimi in Europa. Inoltre la posa di cavi può contribuire a istituire regole e norme di sicurezza e all’immatricolazione di navi per la posa di cavi nei registri comunitari.

(62)

L’Associazione degli armatori danesi ritiene che la posa di cavi sia esposta alle stesse pressioni concorrenziali degli operatori dei trasporti marittimi comunitari sul mercato mondiale. Anche la navigazione tra continenti è un compito delle navi per la posa di cavi.

(63)

L’Associazione degli armatori danesi ritiene inoltre che le norme danesi in materia di dragaggio di sabbia rientrino negli orientamenti, considerando la simile redazione testuale. L’attività di scavo non è presa in considerazione dalla legislazione danese in materia. Inoltre l’attività di dragaggio è ammissibile solo nei casi in cui sia rispettato il requisito che almeno il 50 % delle attività interessate costituisca trasporto marittimo.

5.8.   Osservazioni della Danimarca sull’osservazione dei terzi

(64)

Commentando le osservazioni dei terzi interessati, le autorità danesi reiterano le loro precedenti argomentazioni e sottolineano il fatto che tutte le parti interessate si sono dichiarate favorevoli all’applicazione degli orientamenti anche per le navi per la posa di cavi.

6.   VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

6.1.   Posa di cavi

(65)

In primo luogo la Commissione osserva che, analogamente al trasporto marittimo, le attività di posa di cavi richiedono marittimi qualificati, con qualifiche simili ai lavoratori in servizio a bordo di navi di trasporto marittimo tradizionale. Osserva ancora che ai marittimi a bordo di navi per la posa di cavi si applica la medesima legislazione in materia di lavoro e di previdenza sociale degli altri marittimi.

(66)

In secondo luogo la Commissione riconosce che le navi per la posa di cavi sono unità adibite alla navigazione marittima, sono sottoposte agli stessi controlli tecnici e di sicurezza delle altre navi per il trasporto marittimo.

(67)

In terzo luogo la Commissione riconosce l’esistenza del rischio che le società per la posa di cavi possano trasferire le loro attività a terra all’esterno della Comunità per trovare regimi fiscali più accomodanti e di conseguenza cambiare la bandiera delle loro navi con una bandiera di comodo. In questo contesto la Commissione riconosce che la posa da di cavi costituisce, per sua natura, un mercato mondiale.

(68)

La Commissione osserva ancora che l’estensione del regime DIS alle attività di posa di cavi in mare aiuterebbe a preservare l’impiego comunitario a bordo di navi per la posa dei cavi controllate dagli interessi danesi.

(69)

Le sfide cui è sottoposta l’attività comunitaria di posa di cavi in termini di concorrenza e delocalizzazione mondiale delle sue attività a terra sono simili a quelle del trasporto marittimo comunitario. Analogamente, le attività comunitarie di posa di cavi sono soggette alla stessa disciplina giuridica nel settore giuslavoristico, tecnico e di sicurezza del trasporto marittimo comunitario. Inoltre, esiste la necessità di impiegare marittimi qualificati e dotati di esperienza come nel trasporto marittimo.

(70)

Queste considerazioni sono alla base degli orientamenti. Infatti secondo il primo comma della sezione 2.2 degli orientamenti, i principali obiettivi perseguiti sono il miglioramento della sicurezza marittima, l’incoraggiamento dell’iscrizione o della nuova iscrizione del naviglio nei registri degli Stati membri, il contributo al consolidamento delle industrie marittime connesse stabilite negli Stati membri, la salvaguardia e il mantenimento del know-how marittimo e la promozione dell’occupazione dei marittimi europei. In particolare questo è il caso degli aiuti di Stato sotto forma di riduzione dei costi salariali (sezione 3.2) considerati «misure sociali volte a promuovere la competitività» (cfr. il titolo della sezione 3).

(71)

Di conseguenza, pur sostenendo che le attività di posa di cavi non sono ricomprese nella definizione di trasporto marittimo di cui ai regolamenti summenzionati e agli orientamenti, la Commissione ritiene che la posa di cavi deve essere associata, per analogia, al trasporto marittimo, agli effetti dell’applicazione della sezione 3.2 degli orientamenti e che la posa di cavi deve quindi essere ricompresa nel campo di applicazione della stessa disposizione.

(72)

La Commissione conclude quindi che può essere accettata l’estensione del regime DIS alle navi addette alla posa di cavi, applicando per analogia a dette navi la sezione 3.2 degli orientamenti, e che quindi questa estensione è compatibile con il mercato comune.

6.2.   Dragaggio

(73)

La Commissione rifiuta la tesi sostenuta dalla Danimarca relativa al supposto abuso di potere da parte della Commissione nel momento di avvio del procedimento di indagine formale sulle disposizioni delle regime DIS relative al dragaggio. Il decreto summenzionato è stato allegato alla notifica: la Commissione ritiene che essa aveva l’obbligo di esaminare anche questo allegato e di stabilire se il decreto costituisse o no una modifica al regime DIS approvato dalla Commissione nella sua decisione summenzionata del 12 dicembre 2002 per il caso NN 116/98 e alle misure comunicate dalla Danimarca nel 2005 per adattare il regime DIS agli orientamenti del 2004.

(74)

Inoltre la Commissione rigetta la tesi secondo la quale i due progetti di legge sarebbero stati approvati con la lettera dei servizi della Commissione del 18 maggio 2005. La lettera in questione ha chiarito che l’accettazione da parte dello Stato membro di misure idonee proposte dalla Commissione mediante gli orientamenti non deve essere considerata dal punto di vista procedimentale una notifica di nuovo aiuto o una modifica di un aiuto esistente. Nella suddetta replica la Commissione ha altresì chiarito che le misure trasmesse dalle autorità danesi costituivano una mera trasposizione di idonee misure proposte negli orientamenti e che non era necessaria una loro notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(75)

Inoltre il decreto allegato alla notifica prende sostanzialmente le mosse dal progetto di legge trasmesso con la lettera summenzionata del 21 gennaio 2008, estendendo ampiamente il campo di applicazione delle attività di dragaggio che possono essere ammesse all’aiuto al di là di quello che era previsto nel progetto di legge trasmesso con la lettera di cui sopra. Nell’avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha considerato le disposizioni del decreto non alla stregua di un nuovo aiuto (e oltretutto illegale giacché esse erano già state eseguite), ma alla stregua di un impiego abusivo di un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 16 del regolamento sugli aiuti di Stato. Pertanto il capo pertinente non è il capo V sulla procedura relativa ai regimi di aiuti esistenti — come ritenuto dalle autorità danesi nelle loro osservazioni — ma il capo IV sulla procedura relativa agli aiuti attuati in modo abusivo.

(76)

Pertanto la Commissione era pienamente legittimata ad avviare un procedimento di indagine formale avente ad oggetto il decreto in parola.

(77)

La sezione 3.2, quinto comma, degli orientamenti stabilisce le condizioni ai sensi delle quali l’aiuto di Stato può essere concesso all’attività di dragaggio sotto forma di riduzione dei costi salariali. Le condizioni secondo le quali i marittimi devono essere marittimi comunitari che lavorano a bordo di cui alla sezione 3.2, terzo comma, degli orientamenti e le draghe devono essere registrate in uno Stato membro, sono quelle già previste nel regime DIS.

(78)

Inoltre le autorità danesi hanno chiarito nelle loro osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento di indagine formale che soltanto draghe a propulsione autonoma possono essere ammesse al regime DIS e che, in altre parole, le attività di dragaggio svolte nei porti e nei fiordi e nelle loro vicinanze sono escluse dal regime DIS.

(79)

Per quanto riguarda il requisito secondo il quale le draghe devono effettuare trasporto marittimo per almeno il 50 % della loro attività, la Commissione osserva che il «trasporto marittimo» nel caso di dragaggio è definito al sedicesimo comma della sezione 3.1 degli orientamenti come «un trasporto in mare aperto di materiali estratti» ed esclude «l’estrazione o il dragaggio come tali». In questo contesto la Commissione osserva che l’estrazione o il dragaggio come tali sono esclusi dalla definizione di attività di dragaggio ammissibili come descritte nel summenzionato decreto danese. La Commissione ritiene inoltre che «la navigazione fra il luogo di estrazione e il luogo di scarico dei materiali estratti, compreso lo scarico stesso» e «la navigazione nei luoghi di estrazione e fra questi» costituiscono effettivamente trasporto di materiali estratti. La Commissione accetta anche che nel trasporto marittimo le navi non sempre navigano cariche a causa degli squilibri presenti in talune attività commerciali. Pertanto è logico ritenere per analogia che «la navigazione fra il porto e il sito di estrazione» e la «navigazione fra il luogo di scarico e il porto» costituiscono trasporto marittimo. Analogamente lo «scarico» è un’attività inerente al trasporto marittimo. Infine, quando le draghe forniscono assistenza su richiesta delle pubbliche autorità in alto mare, il tempo da esse impiegato direttamente ed esclusivamente per questo scopo va computato come trasporto marittimo.

(80)

La Commissione pertanto conclude che le attività di dragaggio come definite dal decreto possono essere ammesse al regime DIS, tranne le attività corrispondenti a «navigazione nei luoghi di estrazione» la quale non può infatti essere distinta dall’estrazione o dal dragaggio in quanto tali.

(81)

L’accoglimento da parte della Commissione della maggior parte delle attività definite dalle autorità danesi nel decreto summenzionato come ammissibili al regime DIS si basa anche sui seguenti elementi.

(82)

Il dragaggio richiede marittimi qualificati la cui attività è retta dalle stesse norme in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale degli altri marittimi.

(83)

Le draghe per sabbia sono unità adibite alla navigazione marittima ed esse sono sottoposte agli stessi controlli tecnici e di sicurezza cui sono sottoposte le altre navi destinate al trasporto marittimo.

(84)

Infine esiste il rischio che le imprese di dragaggio possano trasferire le loro attività a terra all’esterno della Comunità per trovare regimi fiscali più accomodanti e possano di conseguenza cambiare la bandiera delle loro navi con una bandiera di comodo.

(85)

La Commissione ritiene quindi che il regime DIS può applicarsi alle attività di dragaggio in mare come definite dal decreto, tranne la navigazione nei luoghi di estrazione.

6.3.   Limitazione alla durata della validità della decisione della Commissione nel settore degli aiuti di Stato

(86)

Nella sua prassi recente la Commissione non ha più approvato regimi aperti di aiuto di Stato o le rispettive modifiche e quindi ora si richiede che i regimi siano notificati per una durata massima di 10 anni.

(87)

Questo costituisce il motivo per qui la Commissione è obbligata ad imporre un termine alla misura notificata, in sintonia con la sua prassi attuale. Di conseguenza, la Commissione deve decidere che le autorità danesi notifichino nuovamente l’emendamento al regime DIS esaminato nella presente decisione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al più tardi entro 10 anni dalla notifica della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le misure che la Danimarca prevede di applicare a favore di navi per la posa di cavi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

2.   Le misure attuate dalla Danimarca a favore delle draghe in mare sono compatibili con il mercato comune a condizione che la navigazione nei luoghi di estrazione sia esclusa dalle attività ammissibili all’aiuto.

Articolo 2

La Danimarca deve notificare nuovamente la modifica del regime DIS oggetto della presente decisione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE entro 10 anni dalla data della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU C 213 del 12.9.2007, pag. 22.

(2)  Protocollata con riferimento TREN(2007) A/21157.

(3)  Il testo della decisione relativa al regime N 116/98 è disponibile nella lingua ufficiale al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-1998/nn116-98.pdf

(4)  Protocollata con riferimento TREN(2007) A/28077.

(5)  Protocollata con riferimento TREN(2007) A/306985.

(6)  Protocollata con riferimento C(2007) 3219 def.

(7)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(8)  Protocollata con riferimento TREN(2007) A/41561.

(9)  Cfr. nota 1.

(10)  Protocollata con riferimento TREN(2008) A/80508.

(11)  Protocollata con riferimento C(2007) 3219 def.

(12)  Aiuto NN 116/98 approvato dalla decisione della Commissione del 13 novembre 2002. Il testo della decisione relativa è disponibile nella lingua ufficiale al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/transports-1998/nn116-98.pdf

(13)  GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1.

(14)  GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

(15)  GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.

(16)  Protocollata con riferimento TREN(2006) D/212345.

(17)  Cfr. comunicato stampa IP/07/1047 della Commissione del 10 luglio 2007.


14.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2009

recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2009) 3710]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/381/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, fra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l’apertura di porte e impianti medici. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici.

(2)

La decisione 2008/432/CE della Commissione (3) ha modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE sostituendo l’allegato.

(3)

Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere sviluppate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente (4) di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

(5)

Nella sua relazione del novembre 2008 (5), presentata nell’ambito di tale mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell’allegato alla decisione 2006/771/CE.

(6)

Occorre pertanto modificare la decisione 2006/771/CE di conseguenza.

(7)

Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6) per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.

(3)  GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 49.

(4)  Mandato permanente alla CEPT riguardante l’aggiornamento annuale dell’allegato tecnico della decisione della Commissione relativa all’armonizzazione tecnica dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (5 luglio 2006).

(5)  Relazione 26 della CEPT, RSCOM 08-88.

(6)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio

Tipo di apparecchia-ture a corto raggio

Banda di frequenza

Limite di potenza/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (1)

Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2)

Altre restrizioni d’uso (3)

Termine di attuazione

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4)

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

13,553-13,567 MHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

26,957-27,283 MHz

Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri

 

Le applicazioni video sono escluse

1o giugno 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Le applicazioni video sono escluse

1o giugno 2007

433,050-434,040 (5) MHz

1 mW e.r.p.

e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

 

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

10 mW e.r.p.

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o giugno 2007

434,040-434,790 (5) MHz

1 mW e.r.p.

e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

 

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

10 mW e.r.p.

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o giugno 2007

Ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

863,000-868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

868,000-868,600 (5) MHz

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dell’1 %

Le applicazioni video sono escluse

1o ottobre 2008

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

868,700-869,200 (5) MHz

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

Le applicazioni video sono escluse

1o ottobre 2008

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

869,400-869,650 (5) MHz

500 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) del 10 %

La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità

Le applicazioni video sono escluse

1o ottobre 2008

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

869,700-870,000 (5) MHz

5 mW e.r.p.

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche di mitigazione avanzate

Le applicazioni audio e video sono escluse

1o giugno 2007

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

2 400-2 483,5 MHz

10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.)

 

 

1o giugno 2007

5 725-5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o giugno 2007

24,150-24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o ottobre 2008

61,0-61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o ottobre 2008

Sistemi di trasmissione a banda larga

2 400-2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.

e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipo di modulazione

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE

 

1o novembre 2009

57,0-66,0 (5) GHz

40 dBm e.i.r.p.

e densità 13 dBm/MHz e.i.r.p.

 

Le applicazioni per esterni sono escluse

1o novembre 2009

25 dBm e.i.r.p.

e densità - 2 dBm/MHz e.i.r.p.

 

Gli impianti fissi per esterni sono esclusi

1o novembre 2009

Impianti di allarme

868,600-868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

L’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità

Ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

 

1o ottobre 2008

869,250-869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

 

1o giugno 2007

869,300-869,400 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

 

1o ottobre 2008

869,650-869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Channel spacing: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

 

1o giugno 2007

Sistemi di telesoccorso (7)

869,200-869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

 

1o giugno 2007

Applicazioni induttive (8)

20,050-59,750 kHz

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

59,750-60,250 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

60,250-70,000 kHz

69 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

70-119 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

119-127 kHz

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

127-140 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

140-148,5 kHz

37,7 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

148,5-5 000 kHz

Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso:

- 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz

Inoltre, l’intensità di campo totale è di - 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.

 

 

1o ottobre 2008

400-600 kHz

- 8 dBμA/m a 10 metri

 

Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID (9)

1o ottobre 2008

3 155-3 400 kHz

13,5 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

5 000-30 000 kHz

Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso:

- 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz

Inoltre, l’intensità di campo totale è di - 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz

 

 

1o ottobre 2008

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

7 400-8 800 kHz

9 dBμA/m a 10 metres

 

 

1o ottobre 2008

10 200-11 000 kHz

9 dBμA/m a 10 metres

 

 

1o ottobre 2008

13 553-13 567 kHz

42 dBμA/m a 10 metres

 

 

1o giugno 2007

60 dBμA/m a 10 metres

 

Queste condizioni si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID (9) ed EAS (10)

1o ottobre 2008

26 957-27 283 kHz

42 dBμA/m a 10 metres

 

 

1o ottobre 2008

Impianti medici attivi (11)

9-315 kHz

30 dBμA/m at 10 m

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

 

1o ottobre 2008

402-405 MHz

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz

Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiore a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 1999/5/CE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche

 

1o novembre 2009

Applicazioni audio senza filo (12)

87,5-108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz

 

1o ottobre 2008

863-865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1o giugno 2007

Applicazioni di radio determinazione (13)

2 400-2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o novembre 2009

17,1-17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE

Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai sistemi di terra

1o novembre 2009

Radar per rilevamento del livello dei serbatoi (14)

4,5-7,0 GHz

24 dBm e.i.r.p (15)

 

 

1o novembre 2009

8,5-10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. (15)

 

 

1o novembre 2009

24,05-27,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (15)

 

 

1o novembre 2009

57,0-64,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (15)

 

 

1o novembre 2009

75,0-85,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (15)

 

 

1o novembre 2009

Comandi di modelli (16)

26 990-27 000 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1o novembre 2009

27 040-27 050 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1o novembre 2009

27 090-27 100 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1o novembre 2009

27 140-27 150 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1o novembre 2009

27 190-27 200 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1o novembre 2009

Identificazione a radiofrequenza (RFID)

2 446-2 454 MHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o novembre 2009


(1)  Gli Stati membri devono permettere l’uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza, intensità di campo o densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire permettere l’uso dello spettro a potenza, intensità di campo o densità di potenza più elevate.

(2)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi “parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione” e non possono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, per condizioni meno restrittive si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i parametri/le prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione in una data cella oppure permettere valori più elevati.

(3)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste “altre restrizioni d’uso” e non possono aggiungere ulteriori restrizioni d’uso. Dato che a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere in parte o in tutto queste restrizioni.

(4)  Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio gli strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).

(5)  Per questa banda di frequenza gli Stati membri devono rendere possibili tutti i gruppi alternativi di condizioni d’uso.

(6)  Per “ciclo di funzionamento” si intende la proporzione di tempo in un periodo di un’ora durante la quale un’apparecchiatura trasmette. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, gli Stati membri possono consentire un valore di “ciclo di funzionamento” più elevato.

(7)  Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili.

(8)  Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l’identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell’accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

(9)  Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per l’identificazione delle frequenze radio (RFID).

(10)  Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per i sistemi elettronici antitaccheggio (Electronic article surveillance — EAS).

(11)  Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(12)  Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare, ecc.; auricolari per il controllo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli.

(13)  Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri.

(14)  I radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) sono un’applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite di materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

(15)  Il limite di potenza si applica all’interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all’esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.

(16)  Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per controllare il movimento di modelli (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull’acqua o sott’acqua.»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

14.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/40


ADDENDUM

alla DECISIONE ATALANTA/3/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (2009/369/PESC)

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 112 del 6 maggio 2009)

Aggiungere alla decisione Atalanta/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, l’allegato seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Norvegia».