ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.118.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 118

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
13 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 384/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

*

Regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009, che sostituisce l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi ( 1 )

66

 

*

Regolamento (CE) n. 387/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu du Vercors-Sassenage (DOP)]

67

 

*

Regolamento (CE) n. 388/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo al regime d’importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (Versione codificata)

72

 

*

Regolamento (CE) n. 389/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

78

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/372/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2009, che modifica l'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2009) 3389]  ( 1 )

80

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

13.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/1


REGOLAMENTO (CE) N. 383/2009 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1129/2008 (2) del 14 novembre 2008 («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso («fili e trefoli PSC») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Occorre osservare che il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata da Eurostress Information Service («ESIS») a nome dei produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 57 %, della produzione comunitaria totale di fili e trefoli PSC.

(3)

Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva del procedimento

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5)

La Commissione ha continuato l’inchiesta relativamente agli aspetti connessi all’interesse della Comunità e ha effettuato un’analisi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da alcuni utilizzatori della comunitari dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie.

(6)

Sono state effettuate quattro ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società utilizzatrici:

Hormipresa SL, Santa Coloma de Queralt, Spagna,

Grupo Pacadar SA, Madrid, Spagna,

Strongforce Engineering PLC, Dartford, Regno Unito,

Hanson Building Products Limited, Somercotes, Regno Unito.

(7)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli PSC originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.

(8)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate, apportando le debite modifiche alle conclusioni.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(9)

Una delle parti interessate ha affermato che un determinato tipo di trefolo da 19 fili andrebbe escluso dal campo di applicazione del procedimento poiché questo tipo di prodotto è destinato ad applicazioni molto specifiche, non può essere utilizzato come armatura per calcestruzzo, in strutture di sospensione o ponti strallati, che costituiscono le principali applicazioni del prodotto in esame ed esso non viene prodotto nella Comunità. L’industria comunitaria è stata consultata e ha confermato che il prodotto descritto, ovvero i trefoli da 19 fili, ma anche da più di 19 fili, non corrisponde al prodotto in esame. L’argomentazione è stata ritenuta valida e i trefoli da 19 o più fili saranno esclusi dalla definizione di prodotto.

(10)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 14 a 20 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(11)

Un produttore esportatore cinese ha contestato le conclusioni provvisorie relative alla determinazione del TEM, sostenendo che soddisfaceva i criteri da 1 a 3 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(12)

Per quanto attiene al primo criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, l’inchiesta relativa al TEM ha dimostrato che i costi dell’energia elettrica sostenuti dal produttore esportatore interessato, che costituiscono una percentuale rilevante dei costi totali di fabbricazione, non sono attendibili. Si è constatato che tali costi venivano fatturati mediante una terza società in liquidazione (anziché direttamente dal fornitore di energia elettrica). È stato spiegato che la società in liquidazione, originariamente proprietaria degli impianti in cui il prodotto in esame è fabbricato, ma nel frattempo in liquidazione, era ancora considerata proprietaria di una parte degli impianti. La società elettrica avrebbe pertanto continuato a fatturare l’intero consumo di energia elettrica alla società in liquidazione, la quale avrebbe a sua volta fatturato tali costi al produttore esportatore interessato.

(13)

Si è tuttavia verificato che il produttore esportatore ha acquistato gli impianti produttivi nel 2007, durante il periodo dell’inchiesta, pertanto almeno durante parte del PI era il legittimo proprietario di detti impianti. Gli importi indicati sono inoltre risultati incompatibili con i conti del produttore esportatore. Infine, dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie la società non ha presentato informazioni né elementi di prova per dimostrare l’attendibilità dei costi dell’energia elettrica e invalidare così le conclusioni provvisorie a tale riguardo.

(14)

Lo stesso produttore esportatore ha nuovamente sostenuto che la breve durata della sua licenza commerciale non va attribuita a significative ingerenze statali ai sensi del criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, come risulta dall’inchiesta sul TEM. A tale riguardo va osservato che la breve durata della licenza commerciale era stata considerata un ostacolo alle decisioni in tema di politica e pianificazione commerciale a lungo termine. In particolare si è constatato che le società in situazioni analoghe in genere beneficiano di licenze commerciali di durata considerevolmente più lunga. Tuttavia, dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie si è potuto chiarire che la tempestiva estensione della licenza commerciale del produttore esportatore costituiva una semplice formalità che non poteva più essere considerata un ostacolo alle decisioni in tema di politica e pianificazione commerciale a lungo termine.

(15)

Alla luce di quanto precede è stato concluso che nella fattispecie la durata della licenza commerciale non poteva effettivamente essere ritenuta un’ingerenza statale significativa ai sensi del criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e le argomentazioni del produttore esportatore sono state accolte. Le conclusioni provvisorie sono state rivedute di conseguenza.

(16)

Il produttore esportatore interessato ha inoltre contestato le conclusioni secondo cui non soddisfaceva le condizioni di cui al criterio 2 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, ovvero di disporre di una serie ben definita di documenti contabili in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Va osservato che l’inchiesta relativa al TEM ha evidenziato che importi significativi di un prestito ricorrente erano iscritti in una voce errata. Sebbene il produttore esportatore abbia sostenuto che tale conclusione non corrispondesse a realtà, non ha presentato alcuna spiegazione convincente né alcun elemento di prova valido a sostegno delle sue affermazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(17)

Infine, lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che non vi erano distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato a norma del criterio 3 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. In particolare, il produttore esportatore ha contestato la conclusione secondo cui poteva prendere in prestito denaro a un tasso d’interesse significativamente inferiore ai tassi del mercato. Il produttore esportatore non ha, tuttavia, fornito informazioni o elementi di prova nuovi, in grado di modificare le conclusioni provvisorie a tale riguardo e tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(18)

Alla luce di quanto precede, e nonostante le conclusioni di cui al considerando 14, sono confermate le conclusioni sul TEM in merito a tale produttore esportatore esposte al considerando 35 del regolamento provvisorio.

(19)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alla determinazione del TEM si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 25 a 36 del regolamento provvisorio.

3.2.   Trattamento individuale (TI)

(20)

Il produttore esportatore al quale è stato negato il trattamento individuale ha sostenuto di poter decidere in modo sufficientemente indipendente dall’ingerenza dello Stato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base.

(21)

A sostegno di tale richiesta il produttore esportatore è stato in grado di precisare la composizione del consiglio di amministrazione della società e i diritti di voto dei suoi azionisti. Il produttore esportatore ha così potuto dimostrare di essere sufficientemente indipendente da una potenziale ingerenza dello Stato nel sistema di fissazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base. Come indicato al considerando 14, il produttore esportatore ha inoltre potuto dimostrare che la durata della sua licenza commerciale non può essere considerata una significativa ingerenza dello Stato. Di conseguenza, poiché tale produttore esportatore soddisfava le condizioni relative al TI di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno calcolare un dazio definitivo individuale applicabile ai prodotti da esso fabbricati ed esportati.

(22)

Per quanto riguarda due dei produttori esportatori ai quali è stato accordato il TI, nuove informazioni, resesi disponibili dopo l’istituzione delle misure provvisorie, hanno dimostrato che il personale dirigente di tali società era costituito da funzionari di enti statali ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base. Entrambe le società hanno omesso tali informazioni nelle loro richieste di TEM/TI.

(23)

L’omissione di tali informazioni è stata giudicata fuorviante ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, pertanto si è deciso di non tenere conto delle informazioni fornite nelle pertinenti richieste di TEM/TI. Le società interessate hanno avuto la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni in conformità dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tuttavia, nessuna delle società interessate ha fornito spiegazioni soddisfacenti. Alla luce di quanto precede a tali società è stato negato il TI.

(24)

Quanto alla terza società cui è stato accordato il TI, l’industria comunitaria ha messo in dubbio che fosse una società interamente controllata da capitale straniero e che potesse pertanto soddisfare il criterio di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base. Durante l’inchiesta è stato tuttavia possibile verificare e comparare tutti i pertinenti pagamenti e bonifici bancari relativi all’acquisizione della società e dall’esame è emerso che la società era interamente controllata da capitale straniero. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   VALORE NORMALE

4.1.   Paese di riferimento

(25)

Alcune parti interessate hanno giudicato inappropriata la scelta del paese di riferimento. In particolare, si è sostenuto che data la presenza di un solo produttore di fili e trefoli PSC nel mercato turco, il livello di concorrenza in Turchia non sarebbe sufficiente per basare il calcolo del valore normale sui dati relativi a tale produttore.

(26)

Tali parti non hanno tuttavia presentato nuovi elementi di prova a tale riguardo e si sono limitate a ribadire le affermazioni fatte prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Come indicato al considerando 44 del regolamento provvisorio, nonostante la presenza di un solo produttore in Turchia, le importazioni verso tale paese sono state ingenti e hanno rappresentato più del 50 % del mercato totale. Alla luce di quanto precede e dato che nessuno dei produttori degli altri potenziali paesi di riferimento ha collaborato all’inchiesta attuale, si conferma che la Turchia costituisce un paese di riferimento adeguato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(27)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al paese di riferimento si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 40 a 45 del regolamento provvisorio.

4.2.   Metodo di calcolo del valore normale

(28)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il valore normale utilizzato non era adeguato poiché, come indicato ai considerando 48 e 49 del regolamento provvisorio, per la maggior parte dei tipi di prodotto il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione del produttore turco. Tale produttore esportatore ha affermato che per i tipi di prodotto esportati da esportatori cinesi il valore normale avrebbe dovuto essere basato sui costi di fabbricazione degli esportatori cinesi.

(29)

Va osservato che il regolamento di base, all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dispone espressamente che il valore normale sia determinato in base al prezzo o al valore costruito di un paese ad economia di mercato. Pertanto, il fatto che il valore normale sia stato determinato in base a valori costruiti non implica che i valori utilizzati fossero inappropriati. Si sottolinea che, poiché all’esportatore in questione è stato negato il TEM, i suoi costi relativi ai modelli esportati sono stati giudicati inattendibili. La selezione di un paese di riferimento ha lo scopo di determinare costi e prezzi attendibili basati sulle informazioni raccolte in un paese di riferimento appropriato. Essendo stato deciso che la Turchia rappresentava una scelta adeguata, non vi erano motivi per ritenere che i costi relativi al prodotto in esame fossero inaffidabili o inadeguati.

(30)

Il produttore esportatore interessato non ha presentato alcuna motivazione specifica (a parte quelle menzionate al considerando 25) per cui la scelta del paese di riferimento sarebbe inappropriata, né ha spiegato in particolare su quali basi si è ritenuto che i tipi di prodotto fabbricati e venduti da tale produttore esportatore non siano comparabili a quelli fabbricati e venduti nel paese di riferimento. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(31)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il metodo di calcolo del valore normale si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 46 a 50 del regolamento provvisorio.

4.3.   Prezzo all’esportazione

(32)

Il produttore esportatore di cui al considerando 52 del regolamento provvisorio, che ha effettuato vendite all’esportazione attraverso il proprio importatore collegato nella Comunità ha sostenuto che per costruire il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si sarebbe dovuto utilizzare il profitto effettivamente conseguito dall’importatore collegato nel rivendere i fili e trefoli PSC nella Comunità.

(33)

Va osservato che i prezzi di vendita tra parti collegate sono considerati inaffidabili a causa del rapporto tra l’acquirente e il venditore. Di conseguenza anche il margine di profitto derivante da una rivendita va considerato inaffidabile. Il produttore esportatore non ha presentato elementi di prova dell’eventuale affidabilità del margine di profitto del proprio importatore collegato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(34)

Si sottolinea che al produttore esportatore di cui al considerando 32 il TI è stato negato per i motivi illustrati ai considerando 22 e 23 e che, poiché il suo margine di dumping è stato quindi determinato in base al metodo illustrato nel considerando 41, la questione del metodo applicato nel determinare il prezzo all’esportazione di tale produttore esportatore non risulta pertinente.

(35)

Quanto a uno dei produttori esportatori ai quali è stato accordato il TI, l’industria comunitaria ha messo in dubbio l’attendibilità del prezzo all’esportazione da esso dichiarato. Si è sostenuto che poiché sia gli scarsi quantitativi esportati durante il PI, sia le circostanze particolari (segnatamente, il prodotto esportato era privo di certificato di omologazione) sembrerebbero indicare un rapporto tra l’importatore e il produttore esportatore, non si dovrebbe pertanto tenere conto del pertinente prezzo all’esportazione. L’industria comunitaria non ha tuttavia potuto presentare elementi di prova a sostegno delle proprie affermazioni. L’inchiesta inoltre non ha evidenziato alcun rapporto tra il produttore esportatore e l’importatore non collegato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(36)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la determinazione del prezzo all’esportazione si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio.

4.4.   Confronto

(37)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 53 e 54 del regolamento provvisorio.

5.   MARGINI DI DUMPING

5.1.   Produttori che hanno collaborato e beneficiano del TI

(38)

Per le società che beneficiano di un TI la media ponderata del valore normale è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(39)

La media ponderata del margine di dumping definitivo, espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping definitivo

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

49,8 %

5.2.   Tutti gli altri produttori esportatori

(40)

Come indicato al considerando 57 del regolamento provvisorio, il livello di collaborazione è stato basso.

(41)

Si è ritenuto quindi opportuno determinare il margine di dumping su scala nazionale sulla base dei dati forniti dalle società cui è stato negato sia il TEM che il TI.

(42)

Alla luce di quanto precede il margine di dumping a livello nazionale per tutti i produttori esportatori ai quali è stato negato il trattamento individuale, è stato fissato al 50,0 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

6.   PREGIUDIZIO

6.1.   Produzione comunitaria e definizione dell’industria comunitaria

(43)

In assenza di osservazioni relative alla produzione e alla definizione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 60 a 63 del regolamento provvisorio.

6.2.   Consumo comunitario

(44)

In assenza di osservazioni relative al consumo comunitario, si confermano i considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio.

6.3.   Importazioni nella Comunità dalla RPC

(45)

Una delle parti interessate ha sostenuto che il prezzo medio delle importazioni cinesi era simile al prezzo medio di vendita dell’industria comunitaria. A tale riguardo le conclusioni della Commissione, basate su dati di Eurostat per i prezzi all’importazione dalla RPC e su dati verificati per l’industria comunitaria, hanno dimostrato la scorrettezza di tale affermazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(46)

In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 67 a 70 del regolamento provvisorio.

6.4.   Situazione dell’industria comunitaria

(47)

Un utilizzatore ha sostenuto che i prezzi medi dell’industria comunitaria nel 2004 e nel 2005 erano più alti di quelli indicati nel regolamento provvisorio, che pertanto non risultano corretti. Per quanto riguarda tale argomentazione, va sottolineato che le attuali conclusioni sono il risultato di un’inchiesta a livello di UE e non su scala regionale o nazionale. Poiché la parte interessata non ha presentato elementi di prova a tale riguardo, l’argomentazione è stata respinta.

(48)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 71 a 91 del regolamento provvisorio, secondo cui l’industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio.

7.   NESSO DI CAUSALITÀ

7.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(49)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che la quota di mercato delle importazioni cinesi non era sufficiente per causare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Come chiaramente dimostrato al considerando 93 del regolamento provvisorio, il forte incremento, pari al 2 106 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping tra il 2004 e il PI e il corrispondente aumento della quota di mercato, dallo 0,4 % nel 2004 all’8,2 % nel PI, sul mercato comunitario, nonché la sottoquotazione dei prezzi del 18 % constatata nel corso del PI, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria comunitaria.

(50)

Inoltre, l’aumento dei costi della principale materia prima, ovvero la vergella, che rappresenta il 75 % dei costi di fabbricazione, avrebbe dovuto ripercuotersi su tutti gli operatori del mercato. Tuttavia, i prezzi medi cinesi della vergella sono diminuiti del 45 % tra il 2004 e il PI. Si conclude pertanto che la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, il cui volume e la cui quota di mercato sono considerevolmente aumentati a partire dal 2006, ha avuto un ruolo decisivo nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Tale argomentazione è quindi respinta.

(51)

Alla luce di quanto precede si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 92 a 94 del regolamento provvisorio.

7.2.   Effetti di altri fattori

(52)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria è stato causato da importazioni provenienti da altri paesi terzi. Come dimostrato ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 112 % tra il 2004 e la fine del PI. Tuttavia, i prezzi medi di tali importazioni erano decisamente superiori a quelli praticati dai produttori esportatori cinesi e persino a quelli dell’industria comunitaria. Ne consegue che tali importazioni non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(53)

Si è constatato che due degli altri paesi terzi, caratterizzati da una quota di mercato combinata del 2,5 %, praticavano prezzi inferiori ai prezzi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Tuttavia, dato il volume relativamente modesto delle importazioni in questione, si ritiene che questo non basti per escludere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(54)

Alla luce di quanto precede si confermano le conclusioni di cui ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio.

7.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria costituente il campione

(55)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria è stato causato da esportazioni a prezzi inferiori ai costi di produzione. Le esportazioni verso paesi non comunitari hanno rappresentato solo il 14 % circa delle vendite totali del prodotto simile effettuate dall’industria comunitaria nel PI. Tali esportazioni sono aumentate del 16 % tra il 2004 e il PI. Il prezzo unitario di vendita all’esportazione dei produttori comunitari è tuttavia diminuito dell’8 % (da 715 EUR per tonnellata nel 2004 a 660 EUR per tonnellata nel PI). Come indicato al considerando 98 del regolamento provvisorio, non si può presumere che tali vendite siano state effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione. Ciò è dovuto a rilevanti differenze di costi e prezzi tra le società così come a livello di tempi. Il calo dei prezzi all’esportazione è stato causato dalla pressione esercitata dalle esportazioni cinesi anche nei principali mercati di esportazione dell’industria comunitaria attraverso un’estrema compressione dei prezzi.

(56)

Alla luce di quanto precede si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 99 del regolamento provvisorio.

(57)

In assenza di osservazioni sull’aumento dei costi di produzione e sulla concorrenza degli altri produttori nella Comunità, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 100 a 102 del regolamento provvisorio.

7.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(58)

Alla luce dell’analisi che precede, nella quale gli effetti prodotti da tutti gli altri fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria sono stati debitamente distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che questi altri fattori non sono sufficienti a invalidare la conclusione secondo cui il notevole pregiudizio accertato debba essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

(59)

Alla luce di quanto precede, si conferma pertanto che le importazioni oggetto di dumping di fili e trefoli PSC originari della RPC hanno determinato un pregiudizio notevole per l’industria comunitaria, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(60)

In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 103 e 104 del regolamento provvisorio.

8.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

8.1.   Interesse dell’industria comunitaria e degli altri produttori comunitari

(61)

In assenza di osservazioni relative all’interesse dell’industria comunitaria e degli altri produttori comunitari, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 105 a 111 del regolamento provvisorio.

8.2.   Interesse degli importatori

(62)

Una delle parti interessate che importa fili e trefoli PSC ha sostenuto che l’istituzione di misure antidumping avrebbe gravi ripercussioni sulla situazione degli importatori, poiché questi ultimi non sarebbero in grado di trasferire l’aumento dei prezzi sui propri acquirenti.

(63)

L’inchiesta ha evidenziato che i margini di profitto degli importatori sul prodotto in esame erano relativamente elevati. Inoltre, il fatto che i costi del prodotto in esame rappresentino una quota esigua del totale dei costi sostenuti dai loro acquirenti dovrebbe permettere agli importatori di trasferire un eventuale aumento dei prezzi su di essi. Inoltre, i termini dei loro contratti con i fornitori non sono tali da impedire agli importatori di cambiare fonte di approvvigionamento del prodotto in esame, passando a società soggette a dazi più bassi o nulli, oppure ad altri paesi fornitori, come Tailandia e Sudafrica. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(64)

In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

8.3.   Interesse degli utilizzatori

(65)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’istituzione di misure antidumping avrebbe gravi ripercussioni sulla situazione degli utilizzatori di fili e trefoli PSC, poiché questi ultimi non sarebbero in grado di trasferire l’aumento dei prezzi sui propri acquirenti.

(66)

Come indicato nei considerando 4 e 5, le possibili ripercussioni delle misure sulla situazione delle industrie utilizzatrici sono state nuovamente esaminate dopo l’istituzione delle misure provvisorie mediante ulteriori visite di verifica presso le sedi di quattro utilizzatori. Tali utilizzatori erano tutte società intermedie che producono e forniscono elementi in calcestruzzo per armature, strutture di sospensione e ponti strallati.

(67)

Le conclusioni della Commissione hanno dimostrato che per l’utilizzatore più rappresentativo visitato, così come per la maggior parte delle applicazioni, il prodotto in esame rappresentava solo il 5 % del costo totale di produzione. Tale percentuale può tuttavia raggiungere il 13 % in media per gli utilizzatori. L’effetto del dazio antidumping sui loro costi è stato stimato tra 0 e 6 %. Quanto agli acquirenti finali (principalmente società di costruzioni), l’effetto del dazio sarà comunque minimo e in ogni caso inferiore all’1 % del loro costo totale di produzione. Gli utilizzatori non dovrebbero quindi incontrare particolari difficoltà nel trasferire il dazio sui propri acquirenti. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(68)

Una delle parti interessate ha sostenuto che l’istituzione di misure antidumping comporterebbe una penuria di fili e trefoli di acciai PSC nel Regno Unito a causa della dipendenza del mercato di tale paese dalle importazioni. A tale proposito va ricordato che le presenti conclusioni sono state tratte a livello di UE e non su scala regionale o nazionale. Tuttavia, anche considerando solo il mercato del Regno Unito, le conclusioni hanno dimostrato che i produttori britannici coinvolti nell’inchiesta dispongono di un’ampia capacità inutilizzata per l’approvvigionamento del mercato. L’industria comunitaria nel suo insieme dispone inoltre di una capacità inutilizzata sufficiente a coprire il consumo totale nell’UE. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(69)

Alcune parti interessate hanno sostenuto l’esistenza di un cartello nell’industria comunitaria di fili e trefoli PSC. A tale proposito va rilevato che nell’ottobre 2008 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a una serie di società che operano nella fornitura di acciaio precompresso. La Commissione tuttavia non ha ancora preso una decisione definitiva a tale riguardo. L’invio di una comunicazione degli addebiti comunque non pregiudica il risultato definitivo del procedimento. Se venisse dimostrato che nel mercato comunitario è esistito un cartello, le misure potrebbero essere opportunamente riesaminate.

(70)

In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 117 del regolamento provvisorio.

8.4.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(71)

Alla luce dei risultati dell’ulteriore inchiesta sugli aspetti connessi all’interesse della Comunità, si confermano le conclusioni di cui al considerando 118 del regolamento provvisorio.

9.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

9.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(72)

Diverse parti interessate hanno contestato la conclusione provvisoria secondo cui l’8,5 % sarebbe il margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza.

(73)

Una della parti interessate ha sostenuto che non si dovrebbe tener conto della redditività del 2005 nel calcolo del margine di profitto dell’industria comunitaria, essendosi trattato di un anno di eccezionale prosperità per il settore. Poiché questi dati sono stati confermati, l’argomentazione è stata accolta. Di conseguenza è stato fissato un margine di profitto del 6,2 % per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, pari a quello raggiunto nel 2004 quando i quantitativi importati dalla RPC non erano significativi e i prezzi erano superiori a quelli dell’industria comunitaria.

(74)

Il necessario aumento del prezzo è stato quindi determinato procedendo a un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per il calcolo della sottoquotazione, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. La differenza risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale cif all’importazione.

(75)

Una delle parti interessate ha sostenuto che la media ponderata del margine di sottoquotazione andrebbe calcolata utilizzando come fattore ponderale i quantitativi di ogni tipo di prodotto venduto dall’industria comunitaria. È pratica corrente utilizzare il valore cif delle esportazioni di ogni tipo di prodotto come fattore ponderale per il calcolo del margine medio ponderato di sottoquotazione. La ragione di tale calcolo è che un dazio così calcolato, se applicato alle vendite della società durante il PI, comporterebbe una sottoquotazione pari a zero, ovvero un prezzo non pregiudizievole. Questo non accadrebbe se i quantitativi di ogni tipo di prodotto venduto dall’industria comunitaria fossero utilizzati come fattore ponderale, secondo quanto sostenuto.

(76)

Il livello di eliminazione del pregiudizio di uno dei produttori esportatori cinesi ai quali è stato accordato il TI, di cui al considerando 24, è stato ricalcolato in seguito a un errore materiale nella determinazione provvisoria. Ne è risultato un livello di eliminazione del pregiudizio inferiore al 2 %, che è stato considerato minimo. Di conseguenza, le importazioni del prodotto in esame fabbricato da tale società non dovrebbero essere soggette a nessun dazio.

(77)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 119 a 122 del regolamento provvisorio.

(78)

Il livello nazionale di eliminazione del pregiudizio è stato ricalcolato sulla base dei dati forniti dalle società cui è stato negato sia il TEM che il TI.

9.2.   Forma e livello dei dazi

(79)

Alla luce di quanto precede e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.

(80)

Le aliquote dei dazi definitivi sono così stabilite, in via definitiva:

Società

Margine di dumping

Margine di eliminazione del pregiudizio

Aliquota del dazio antidumping definitivo

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

0 %

0 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

49,8 %

31,1 %

31,1 %

Tutte le altre società

50,0 %

46,2 %

46,2 %

(81)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta con riferimento alle società interessate. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non venga espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tale aliquota e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile «a tutte le altre società».

(82)

Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità di produzione o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

9.3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(83)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori. Gli importi depositati a titolo provvisorio per i prodotti esclusi dalla definizione di prodotto a norma del considerando 9 vanno svincolati.

9.4.   Monitoraggio speciale

(84)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio per i produttori esportatori, si ritiene necessaria, in questo caso, l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure comprendono gli elementi indicati di seguito.

(85)

La presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(86)

Qualora le esportazioni delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali più basse aumentino notevolmente in volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito di tale inchiesta si può tra l’altro esaminare la necessità di eliminare le aliquote del dazio individuali e di istituire quindi un dazio su scala nazionale.

10.   IMPEGNI

(87)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive, uno dei produttori esportatori ai quali è stato accordato il trattamento individuale ha offerto un impegno sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(88)

Tale offerta è stata esaminata e si è constatato che durante il PI i prezzi del prodotto erano estremamente variabili, ovvero la differenza tra i prezzi di vendita all’UE più bassi e quelli più alti della stessa categoria di prodotti poteva variare fino al 46 % per la società citata. Si sono inoltre constatate variazioni significative nei prezzi di vendita dell’industria comunitaria durante il periodo in esame. Il prodotto non è quindi adatto a un impegno su prezzi fissi. La società ha proposto che il prezzo minimo venga indicizzato in base all’evoluzione del prezzo di una materia prima, la vergella. In assenza di informazioni pubblicamente accessibili sui prezzi delle materie prime utilizzate nel prodotto in esame e tenendo conto dell’opposta tendenza di prezzo di una materia prima comparabile, la vergella per rete, non è stato tuttavia possibile stabilire alcuna correlazione tra i prezzi di vendita del prodotto finito nella Comunità e quelli della principale materia prima. Si ritiene che l’accettazione di tale offerta di impegno provochi difficoltà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché non eliminerebbe l’effetto pregiudizievole del dumping constatato.

(89)

Esistono inoltre numerose tipologie diverse del prodotto in esame. La società, al fine di agevolare la comunicazione delle informazioni richieste nel quadro dell’inchiesta, ha semplificato i criteri di classificazione del prodotto ed ha provveduto a raggruppare i diversi tipi di prodotti fabbricati e venduti. Questo non cambia tuttavia il fatto che la società durante il PI abbia fabbricato e venduto vari tipi di fili e trefoli nell’UE. Per ridurre il rischio di compensazioni incrociate tra diversi tipi di prodotto, la società ha proposto di rispettare tre prezzi minimi all’importazione, uno per i fili PSC e due per i trefoli, a seconda del diametro. Alla luce dei motivi illustrati al considerando 88, non è stato tuttavia possibile accettare l’impegno offerto dal produttore esportatore interessato.

11.   CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE

(90)

Dopo il PI e nel corso della presente inchiesta, uno dei produttori esportatori interessati, un gruppo composto da due società collegate, segnatamente Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang, ha cambiato la denominazione per divenire, rispettivamente, Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang.

(91)

Tale modifica non comporta mutamenti sostanziali con un’incidenza sulle conclusioni della presente inchiesta, pertanto è stato concluso che le conclusioni definitive relative a Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiangsi applicano a Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli di acciai non legati (anche rivestiti) da non più di 18 fili, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 e 7312106991), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

0 %

A899

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

31,1 %

A952

Tutte le altre società

46,2 %

A999

3.   L’applicazione dell’aliquota di dazio individuale stabilita per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Vengono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (CE) n. 1129/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, relativo alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati a titolo provvisorio per merci che non rientrano nell’articolo 1, paragrafo 1, sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 306 del 15.11.2008, pag. 5.

(3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile della società, redatta secondo il modello seguente:

1)

nome e funzione del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il [volume] di fili e trefoli PSC venduto per l’esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (denominazione della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Dichiaro che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete e corrette.

Data e firma»


13.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/11


REGOLAMENTO (CE) N. 384/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

58,0

TN

115,0

TR

103,4

ZZ

92,1

0707 00 05

JO

155,5

MA

41,9

TR

135,2

ZZ

110,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

116,7

ZZ

166,7

0805 10 20

EG

45,7

IL

55,7

MA

41,0

TN

49,2

TR

94,0

US

68,2

ZZ

59,0

0805 50 10

TR

50,9

ZA

54,1

ZZ

52,5

0808 10 80

AR

79,1

BR

69,9

CA

127,2

CL

81,8

CN

93,5

NZ

102,9

US

131,8

UY

71,7

ZA

81,4

ZZ

93,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/13


REGOLAMENTO (CE) N. 385/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2009

che sostituisce l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («Direttiva quadro»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa impone che il costruttore del veicolo, in quanto titolare di un’omologazione comunitaria per tipo, rilasci un certificato di conformità che accompagni ogni veicolo fabbricato in conformità alla legislazione comunitaria sull’omologazione.

(2)

Il certificato di conformità, il cui modello si trova nell’allegato IX della direttiva 2007/46/CE, è una dichiarazione ufficiale consegnata all’acquirente del veicolo attestante che un determinato veicolo è stato fabbricato secondo i requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria sull’omologazione.

(3)

È necessario far sì che le informazioni contenute nel certificato di conformità siano comprensibili ai consumatori e agli operatori economici coinvolti. Il modello del certificato di conformità deve contenere tutte le informazioni tecniche che permettano alle autorità degli Stati membri la messa in servizio dei veicoli.

(4)

Dopo l’adozione della direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), il modello del certificato di conformità non è più stato aggiornato. È pertanto opportuno aggiornarlo alla luce delle numerose e sostanziali modifiche apportate dalla direttiva 2007/46/CE che, a partire dal 29 aprile 2009, introdurrà, per i veicoli commerciali, l'omologazione CE per tipo del veicolo completo.

(5)

Inoltre, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (3), le autorità di immatricolazione degli Stati membri devono ricevere informazioni tecniche affidabili per la prima immatricolazione di un veicolo nuovo nel territorio della Comunità. I dati tecnici contenuti nel certificato di conformità costituiscono una fonte autorevole di informazioni utilizzabili ai fini dell’immatricolazione. Per ridurre l’onere amministrativo a carico dei cittadini europei e alla luce dei principi enunciati nelle comunicazioni della Commissione Piano d’azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione» (4) e Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea (5), è opportuno che il certificato di conformità contenga anche tutte le informazioni richieste ai sensi della direttiva 1999/37/CE.

(6)

Per consentire il corretto funzionamento dell'omologazione comunitaria per tipo, è opportuno aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche.

(7)

L’allegato IX della direttiva 2007/46/CE deve quindi essere sostituito.

(8)

Per attuare un nuovo sistema di gestione che raccolga tutti i dati destinati a essere elencati nel certificato di conformità il costruttore del veicolo dovrà mettere in atto una serie di misure appropriate. Occorre pertanto prevedere un periodo di transizione sufficiente durante il quale si possano continuare a usare i precedenti modelli del certificato di conformità.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX della direttiva 2007/46/CE è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Fino al 29 aprile 2010, i costruttori possono rilasciare certificati di conformità conformi al modello di cui all’allegato IX della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (6).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

(3)  GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57.

(4)  COM(2002) 278 def.

(5)  COM(2007) 23 def.

(6)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

0.   OBIETTIVI

Il certificato di conformità è una dichiarazione che il costruttore del veicolo rilascia all’acquirente al fine di garantire che il veicolo acquistato rispetta la legislazione in vigore nell’Unione europea al momento in cui esso è stato costruito.

Il certificato di conformità permette inoltre alle competenti autorità degli Stati membri di immatricolare i veicoli senza dover chiedere al richiedente di corredare la domanda di una documentazione tecnica supplementare.

A tal fine, il certificato di conformità deve comprendere:

a)

il numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number - VIN);

b)

le caratteristiche tecniche esatte del veicolo (è cioè vietato indicare nelle diverse voci una gamma di valori).

1.   PRESENTAZIONE GENERALE

1.1.

Il certificato di conformità consta di 2 parti.

a)

PAGINA 1 - dichiarazione di conformità del costruttore. Lo stesso modello è comune a tutte le categorie di veicoli.

b)

PAGINA 2 - descrizione tecnica delle principali caratteristiche del veicolo. Il modello della pagina 2 è adattato a ogni singola categoria di veicoli.

1.2.

Le dimensioni massime del certificato di conformità devono essere quelle del formato A4 (210×297 mm) o di un pieghevole di formato non superiore ad A4.

1.3.

Fatte salve le disposizioni di cui alla parte O, lettera b), valori e unità indicati nella seconda parte devono essere quelli della documentazione di omologazione per tipo dei pertinenti atti normativi. Per i controlli di conformità della produzione i valori vanno verificati con i metodi fissati nei pertinenti atti normativi. Occorrerà tener conto delle tolleranze ammesse in tali atti normativi.

2.   DISPOSIZIONI PARTICOLARI

2.1.

Il modello “A” del certificato di conformità (veicolo completo) riguarda i veicoli che possono essere usati sulla strada senza che siano necessarie ulteriori fasi di omologazione.

2.2.

Il modello “B” del certificato di conformità (veicoli completati) riguarda i veicoli per i quali sono necessarie ulteriori fasi di omologazione.

Questo è il normale risultato di un processo di omologazione in più fasi (per esempio: un autobus costruito in una seconda fase su telaio di un costruttore di veicoli).

Le caratteristiche supplementari, che si aggiungono via via nel processo in più fasi, vanno brevemente descritte.

2.3.

Il modello “C” del certificato di conformità (veicoli incompleti) riguarda i veicoli che hanno bisogno di un’ulteriore fase di omologazione (ad esempio: telai di autocarri).

Esclusi i trattori per semirimorchi, i certificati di conformità riguardanti i veicoli cabinati appartenenti alla categoria “N” seguiranno il modello “C”.

PARTE I:

VEICOLI COMPLETI E COMPLETATI

MODELLO A1 — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome, ruolo ricoperto)] certifica che il veicolo:

0.1

Marca: (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.

Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

0.2.1.

Nome commerciale: …

0.4.

Categoria di appartenenza del veicolo: …

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.

Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore: …

0.10.

Numero di identificazione del veicolo: …

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (… data del rilascio) e

può essere immatricolato in modo permanente negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra (b) e che usano unità metriche/imperiali (c) per il tachimetro (d).

(Luogo) (Data) …

(Firma) …

MODELLO A2 — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETI OMOLOGATI IN SERIE LIMITATE

[Anno]

[numero progressivo]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome, ruolo ricoperto)] certifica che il veicolo:

0.1.

Marca: (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.

Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

0.2.1.

Nome commerciale: …

0.4.

Categoria di appartenenza del veicolo: …

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.

Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore: …

0.10.

Numero di identificazione del veicolo: …

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (…data del rilascio) e

può essere immatricolato in modo permanente negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra (b) e che usano unità metriche/imperiali (c) per il tachimetro (d).

(Luogo) (Data) …

(Firma): …

MODELLO B — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETATI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome e ruolo ricoperto)] certifica che il veicolo:

0.1

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.

Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

0.2.1.

Nome commerciale: …

0.4.

Categoria di appartenenza del veicolo: …

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.

Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore: …

0.10.

Numero di identificazione del veicolo: …

a)

è stato completato e modificato (1) come segue: … e

b)

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (… data del rilascio) e

c)

può essere immatricolato in modo permanente negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra (b) e che usano unità metriche/imperiali (c) per il tachimetro (d).

(Luogo) (Data) …

(Firma): …

Allegati: Certificato di conformità rilasciato in ciascuna delle fasi precedenti.

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M1

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.

Lunghezza: … mm

6.

Larghezza: … mm

7.

Altezza: … mm

Masse

13.

Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg (f)

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg; ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile di veicolo combinato: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: …kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: …kg

18.4.

Rimorchio non frenato: …kg

19.

Massa verticale statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: …kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico)…kW (1)

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.

Carreggiata degli assi:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

Carrozzeria

38.

Codice della carrozzeria (i): …

40.

Colore del veicolo (j): …

41.

Numero e configurazione delle porte: …

42.

Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

42.1.

Posti a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

42.3.

Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) a … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

1.2.

procedura di prova: Tipo I [Euro 5 o 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particolato (massa): …

 

Particelle (numero): …

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

49.

Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (m):

1.

Ogni apparato propulsore eccetto veicoli esclusivamente elettrici

 

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km (1)

Ciclo extraurbano:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km (1)

Ciclo ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2.

Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

… Wh/km

Autonomia elettrica:

… km

Varie

51.

Per veicoli speciali: designazione in conformità dell’allegato II, parte 5: …

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M2

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.

Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.

Lunghezza: … mm

6.

Larghezza: … mm

7.

Altezza: … mm

9.

Distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: … mm

12.

Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.

Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg (f)

13.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile di veicolo combinato: … kg

17.

Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.

Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

28.

Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.

Carreggiata degli assi:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.

Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Carrozzeria

38.

Codice della carrozzeria (i): …

39.

Classe di appartenenza del veicolo: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (1)

41.

Numero e configurazione delle porte: …

42.

Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

42.1.

Posti a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

42.3.

Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: …

43.

Numero di posti in piedi: …

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

1.2.

procedura di prova: Tipo I [Euro 5 o 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particolato (massa): …

 

Particelle (numero): …

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

Varie

51.

Per veicoli speciali: designazione in conformità dell’allegato II, parte 5: …

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M3

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.

Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.

Lunghezza: … mm

6.

Larghezza: … mm

7.

Altezza: … mm

9.

Distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: … mm

12.

Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.

Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg (f)

13.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato: … kg

17.

Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.

Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

28.

Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.1.

Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2.

Carreggiata di tutti gli altri assi: … mm

32.

Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33.

Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.

Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Carrozzeria

38.

Codice della carrozzeria (i): …

39.

Classe di appartenenza del veicolo: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (1)

41.

Numero e configurazione delle porte: …

42.

Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

42.1.

Posti a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

42.2.

Numero di posti a sedere per passeggeri: …(piano inferiore) … (piano superiore; conducente compreso)

42.3.

Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: …

43.

Numero di posti in piedi: …

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

Varie

51.

Per veicoli speciali: designazione in conformità dell’allegato II, parte 5: …

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N1

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.

Lunghezza: … mm

6.

Larghezza: … mm

7.

Altezza: … mm

8.

Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

9.

Distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: … mm

11.

Lunghezza della superficie di carico: … mm

Masse

13.

Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg (f)

13.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.2.

Semirimorchio: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

28.

Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.

Carreggiata degli assi:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.

Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Carrozzeria

38.

Codice della carrozzeria (i): …

40.

Colore del veicolo (j): …

41.

Numero e configurazione delle porte: …

42.

Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

1.2.

procedura di prova: Tipo I [Euro 5 o 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particolato (massa): …

 

Particelle (numero): …

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

49.

Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (m):

1.

Ogni apparato propulsore eccetto veicoli esclusivamente elettrici

 

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ciclo extraurbano:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ciclo ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2.

Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

… Wh/km

Autonomia elettrica

… km

Varie

50.

Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì — classe/i: …/no (l):

51.

Per veicoli speciali: designazione in conformità all’allegato II, parte 5: …

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N2

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.

Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.

Lunghezza: … mm

6.

Larghezza: … mm

8.

Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

9.

Distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: … mm

11.

Lunghezza della superficie di carico: … mm

12.

Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.

Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg (f)

13.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato: … kg

17.

Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.

Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.2.

Semirimorchio: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

28.

Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.

Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32.

Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33.

Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.

Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Carrozzeria

38.

Codice della carrozzeria (i): …

41.

Numero e configurazione delle porte: …

42.

Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

1.2.

procedura di prova: Tipo I [Euro 5 o 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particolato (massa): …

 

Particole (numero): …

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

Varie

50.

Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì — classe/i: …/no (l):

51.

Per veicoli speciali: designazione in conformità dell’allegato II, parte 5: …

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N3

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.

Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.

Lunghezza: … mm

6.

Larghezza: … mm

8.

Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

9.

Distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: … mm

11.

Lunghezza della superficie di carico: … mm

12.

Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.

Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg (f)

13.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato: … kg

17.

Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.

Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.2.

Semirimorchio: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

28.

Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.

Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32.

Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33.

Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.

Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Carrozzeria

38.

Codice della carrozzeria (i): …

41.

Numero e configurazione delle porte: …

42.

Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

Varie

50.

Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì - classe/i: …/no (l):

51.

Per veicoli speciali: designazione in conformità dell’allegato II, parte 5: …

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O1 E O2

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.

Lunghezza: … mm

6.

Larghezza: … mm

7.

Altezza: … mm

10.

Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l’estremità posteriore del veicolo: … mm

11.

Lunghezza della superficie di carico: … mm

12.

Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.

Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg (f)

13.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg; ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.1.

Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2.

Carreggiata di tutti gli altri assi: … mm

31.

Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32.

Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

34.

Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

Carrozzeria

38.

Codice della carrozzeria (i): …

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Varie

50.

Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì — classe/i: …/no (l):

51.

Per veicoli speciali: designazione in conformità dell’allegato II, parte 5: …

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O3 E O4

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.

Assi sterzanti (numero, posizione): …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.

Lunghezza: … mm

6.

Larghezza: … mm

7.

Altezza: … mm

10.

Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l’estremità posteriore del veicolo: … mm

11.

Lunghezza della superficie di carico: … mm

12.

Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.

Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg (f)

13.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3).

… kg, ecc.

17.

Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.

Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.

Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32.

Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

34.

Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

Carrozzeria

38.

Codice della carrozzeria (i): …

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Varie

50.

Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì - classe/i: …/no (l):

51.

Per veicoli speciali: designazione in conformità all’allegato II, parte 5: …

52.

Osservazioni (n): …

PARTE II

VEICOLI INCOMPLETI

MODELLO C1 — PAGINA 1

VEICOLI INCOMPLETI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome, ruolo ricoperto)] certifica che il veicolo:

0.1.

Marca: (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.

Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

0.2.1.

Nome commerciale: …

0.4.

Categoria di appartenenza del veicolo: …

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.

Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore: …

0.10.

Numero di identificazione del veicolo: …

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (… data del rilascio) e

non può per essere immatricolato in modo permanente senza omologazioni ulteriori.

(Luogo) (Data): …

(Firma): …

MODELLO C2 — PAGINA 1

VEICOLI INCOMPLETI OMOLOGATI IN SERIE LIMITATE

[Anno]

[numero progressivo]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome, ruolo ricoperto)] certifica che il veicolo:

0.1.

Marca: (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.

Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

0.2.1.

Nome commerciale: …

0.4.

Categoria di appartenenza del veicolo: …

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.

Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore: …

0.10.

Numero di identificazione del veicolo: …

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (… data del rilascio) e

non può per essere immatricolato in modo permanente senza omologazioni ulteriori.

(Luogo) (Data) …

(Firma): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M1

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.1.

Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.

Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.

Altezza massima ammissibile … mm

12.1.

Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.

Massa del veicolo incompleto in ordine di marcia: … kg (f)

14.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

15.

Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.

Carreggiata degli assi:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

Carrozzeria

41.

Numero e configurazione delle porte: …

42.

Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

1.2.

procedura di prova: Tipo I [Euro 5 o 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particolato (massa): …

 

Particelle (numero): …

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

49.

Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (m):

1.

Ogni apparato propulsore eccetto veicoli esclusivamente elettrici

 

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km (1)

Ciclo extraurbano:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km (1)

Ciclo ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2.

Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

… Wh/km

Autonomia elettrica

… km

Varie

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M2

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.

Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.1.

Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.

Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.

Altezza massima ammissibile: … mm

12.1.

Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.

Massa del veicolo incompleto in ordine di marcia: … kg (f)

14.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

15.

Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato: … kg

17.

Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.

Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … gir/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

28.

Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.

Carreggiata degli assi:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.

Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.

Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

1.2.

procedura di prova: Tipo I [Euro 5 o 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particolato (massa): …

 

Particelle (numero) : …

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

Varie

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M3

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.

Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.1.

Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.

Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.

Altezza massima ammissibile: … mm

12.1.

Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.

Massa del veicolo incompleto in ordine di marcia: … kg (f)

14.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

15.

Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato: … kg

17.

Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.

Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

28.

Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.1.

Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2.

Carreggiata di tutti gli altri assi: … mm

32.

Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: … mm

33.

Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.

Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.

Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

Varie

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N1

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm;

 

2-3: … mm;

 

3-4: … mm

5.1.

Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.

Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.

Altezza massima ammissibile … mm

8.

Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

12.1.

Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.

Massa del veicolo incompleto in ordine di marcia: … kg (f)

14.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

15.

Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3).

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg, ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.2.

Semirimorchio: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

28.

Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.

Carreggiata degli assi:

1.

… mm;

2.

… mm;

3.

… mm

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.

Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.

Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

1.2.

procedura di prova: Tipo I [Euro 5 o 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particolato (massa): …

 

Particelle (numero): …

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

49.

Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica(m):

1.

Ogni apparato propulsore eccetto veicoli esclusivamente elettrici

 

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km (1)

Ciclo extraurbano:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km (1)

Ciclo ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2.

Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

… Wh/km

Autonomia elettrica

… km

Varie

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N2

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:…

2.

Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.

Larghezza massima ammissibile: … mm

8.

Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

12.1.

Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.

Massa del veicolo incompleto in ordine di marcia: … kg (f)

14.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

15.

Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1)

… kg

2)

… kg

3)

… kg ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato: … kg

17.

Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1) (o)

17.1.

Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.2.

Semirimorchio: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

28.

Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.

Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32.

Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33.

Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.

Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.

Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

1.2.

procedura di prova: Tipo I [euro 5 o 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particulato (massa): …

 

Particulato (numero): …

2)

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

Varie

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N3

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.

Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.

Larghezza massima ammissibile: … mm

8.

Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

12.1.

Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.

Massa del veicolo incompleto in ordine di marcia: … kg (f)

14.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

15.

Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato: … kg

17.

Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1) (o)

17.1.

Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.2.

Semirimorchio: … kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Apparato motore

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore, come indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no (1)

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: … cm3

26.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

28.

Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.

Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32.

Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33.

Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.

Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.

Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.

Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni dei gas di scarico (l): Euro …

48.

Emissioni dei gas di scarico (m):

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile: …

1.

procedura di prova: Tipo I o ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m-1)

2.

procedura di prova: ETC (se del caso)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particolato: …

48.1.

Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m-1)

Varie

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O1 E O2

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.

Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.

Altezza massima ammissibile: … mm

10.

Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l’estremità posteriore del veicolo: … mm

12.1.

Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.

Massa del veicolo incompleto in ordine di marcia: … kg (f)

14.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

15.

Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

19.1.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.1.

Carreggiata di ciascun asse sterzante … mm

30.2.

Carreggiata di tutti gli altri assi … mm

31.

Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32.

Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

34.

Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.

Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Varie

52.

Osservazioni (n): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O3 E O4

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche generali di costruzione

1.

Numero degli assi: … Numero delle ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.

Assi sterzanti (numero, posizione): …

Dimensioni principali

4.

Passo (e): … mm

4.1.

Interasse:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.

Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.

Altezza massima ammissibile: … mm

10.

Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l’estremità posteriore del veicolo: … mm

12.1.

Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.

Massa del veicolo incompleto in ordine di marcia: … kg (f)

14.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

15.

Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

16.3.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ecc.

17.

Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1) (o)

17.1.

Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

19.1.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.

Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32.

Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

34.

Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.

Insieme pneumatico/ruota (h): …

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

45.

Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: …

45.1.

Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Varie

52.

Osservazioni (n): …

Note esplicative relative all’allegato IX

(1)

Cancellare la dicitura inutile.

(a)

Indicare il codice di identificazione. Esso non deve contenere più di 25 caratteri per una variante e non più di 35 caratteri per una versione.

(b)

Indicare se il veicolo è idoneo alla circolazione a destra, alla circolazione a sinistra o ad entrambe.

(c)

Indicare se il tachimetro esprime la velocità in chilometri/ora o sia in chilometri/ora che in miglia/ora.

(d)

La dichiarazione non limita il diritto degli Stati membri di prescrivere adeguamenti tecnici per l'immatricolazione di un veicolo in uno Stato membro diverso da quello cui esso era destinato, ove il senso di marcia nella circolazione stradale sia diverso.

(e)

Questa voce va compilata solo se il veicolo ha due assi.

(f)

Tale massa comprende quella del conducente e quella del membro dell’equipaggio, se sul veicolo esiste un sedile per membri dell’equipaggio.

Nei veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, O1, O2 o M2 di peso inferiore a 3,5 t., la massa effettiva può differire del 5 % rispetto alla massa indicata in questa voce.

La differenza non è superiore al 3 % per i veicoli appartenenti a tutte le altre categorie.

(g)

Per i veicoli ibridi elettrici, indicare le potenze di entrambi gli apparati motori.

(h)

Accessori opzionali relativi a questa lettera possono essere aggiunti alla voce “Osservazioni”.

(i)

Usare i codici descritti nell’allegato II, lettera C.

(j)

Indicare solo il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.

(k)

Esclusi i sedili destinati a essere usati solo a veicolo fermo e il numero di posti per sedie a rotelle.

Per gli autobus granturismo appartenenti alla categoria M3, includere nel novero dei passeggeri anche il numero dei membri dell’equipaggio.

(l)

Aggiungere il numero della norma Euro e il carattere corrispondente alle disposizioni usate per l’omologazione.

(m)

Ripetere per i vari carburanti utilizzabili. I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che a gas nei quali il sistema a benzina è destinato però solo ai casi d’emergenza o per l’avviamento e che dispongono di un serbatoio di benzina di capacità non superiore a 15l, sono considerati funzionare solo a gas.

(n)

Se il veicolo è munito di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda di frequenza di 24 GHz, in conformità della decisione 2005/50/CE della Commissione (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15), il costruttore indicherà qui: “Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda di frequenza di 24 GHz”.

(o)

Il costruttore può completare queste voci per il traffico internazionale, per quello nazionale o per entrambi.

Per il traffico nazionale, indicare il codice del paese in cui il veicolo è destinato a essere immatricolato. Il codice deve essere conforme alla norma ISO 3166-1 : 2006.

Per il traffico internazionale, indicare il numero della direttiva (ad esempio: “96/53/CE” per la direttiva 96/53/CE del Consiglio).»


13.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/66


REGOLAMENTO (CE) N. 386/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che gli additivi per mangimi vengano suddivisi in categorie, all’interno delle quali vengano poi ulteriormente ripartiti in gruppi funzionali a seconda delle loro funzioni e proprietà.

(2)

Sono stati sviluppati nuovi tipi di additivi per mangimi che inibiscono o riducono l’assorbimento di micotossine, ne promuovono l’escrezione o ne modificano la modalità di azione; essi possono pertanto mitigare i possibili rischi di effetto nocivo delle micotossine sulla salute animale.

(3)

Dall’uso di tali prodotti potrebbe risultare non tanto un aumento dei livelli massimi o dei livelli guida stabiliti nel contesto della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) quanto dovrebbe invece risultare un miglioramento della qualità dei mangimi, legalmente commercializzati, e destinati all’alimentazione animale, fornendo garanzie supplementari per la protezione della salute umana e pubblica.

(4)

Poiché tali additivi per mangimi non possono essere assegnati a nessuno dei gruppi funzionali stabiliti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 è necessario aggiungere un nuovo gruppo funzionale alla categoria degli additivi tecnologici.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è aggiunto il seguente punto:

«m)

sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine: sostanze che possano inibire o ridurre l’assorbimento delle micotossine, promuoverne l’escrezione o modificarne la modalità di agire.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.


13.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/67


REGOLAMENTO (CE) N. 387/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu du Vercors-Sassenage (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu du Vercors Sassenage», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 509/2001 (3).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d'uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del «Bleu du Vercors-Sassenage». Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza far ricorso alla procedura prevista agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu du Vercors-Sassenage» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 76 del 16.3.2001, pag. 7.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu du Vercors-Sassenage» sono approvate le seguenti modifiche:

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:

«(…) Il processo di coagulazione dev'essere realizzato esclusivamente con l'aggiunta di caglio, a una temperatura tra i 31 o e i 35 oC.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.

È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

(…) È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.

È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«BLEU DU VERCORS-SASSENAGE»

CE N.: FR-PDO-0105-0077/29.3.2006

DOP (X) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro

Nome

:

Institut National de l’origine et de la qualité

Indirizzo

:

51 rue d’Anjou – 75008 PARIS

Tel.

:

+33 (0)1 53 89 80 00

Fax

:

+33 (0)1 53 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione

Nome

:

Syndicat Interprofessionnel du Bleu du Vercors

Indirizzo

:

Maison du Parc - 38250 LANS EN VERCORS

Tel.

:

+33 (0)4 76 94 38 26

Fax

:

+33 (0)4 76 94 38 39

E-mail

:

siver@pnr-vercors.fr

Composizione

:

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.3.

Formaggi

4.   Disciplinare

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome

«Bleu du Vercors-Sassenage»

4.2.   Descrizione

Il Bleu du Vercors-Sassenage è un formaggio a pasta erborinata, non pressata e non cotta, a forma di cilindro appiattito con scalzo convesso, di 27-30 cm di diametro, di 7-9 cm di altezza, il cui peso è compreso tra i 4 e 4,5 kg, stagionato; la crosta presenta una fine fioritura costituita da una lieve peluria bianca tipo muffa che può tollerare venature di colore da arancione ad avorio di tipo lieviti e batteri di stagionatura.

Si tratta di un formaggio che contiene al massimo 48 grammi di materia grassa per 100 grammi di formaggio dopo essiccamento completo, il cui tenore di materia secca non dev'essere inferiore a 52 grammi per 100 grammi di formaggio.

4.3.   Zona geografica

La zona geografica di produzione della denominazione d'origine controllata Bleu du Vercors-Sassenage è situata all'interno del massiccio del Vercors, su 13 comuni del dipartimento della Drôme e su 14 comuni del dipartimento dell'Isère.

Dipartimento della Drôme

Comuni di Bouvante (sezioni C, D, E, L 1, K, I 1, I 2, A I), Échevis, Le Chaffal, La Chapelle-en-Vercors, Léoncel, Omblèze, Plan-de-Baix, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans (sezione E), Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Laurent-en-Royans (sezioni D 1 e D 2), Saint-Martin-en-Vercors, Vassieux-en-Vercors.

Dipartimento dell'Isère

Comuni di Autrans, Châtelus, Choranche, Corrençon-en-Vercors, Engins, Izeron (sezioni F 1, F 2 e G 1, località: Fressinet, Gouté, G 2 località: Malache), Lans-en-Vercors, Malleval, Méaudre, Presles, Rencurel, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Saint-Pierre-de-Chérennes (sezioni C 1, località: Alevoux, Bayettes, Guillon, C 2 e D 2), Villard-de-Lans.

4.4.   Prova dell'origine

Ciascun produttore di latte, ciascun laboratorio di trasformazione e ciascun laboratorio di stagionatura compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell'INAO, che consente a quest'ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell'INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell'ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione di origine, è condotto un esame analitico ed organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.

Il formaggio commercializzato con la denominazione d'origine controllata deve contenere un segno d'identificazione che permetta di conoscere il laboratorio di produzione e di seguire il prodotto.

4.5.   Metodo di ottenimento

La produzione del latte, la lavorazione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

Il latte utilizzato per la produzione della denominazione d'origine controllata Bleu du Vercors-Sassenage deve provenire esclusivamente da mandrie lattiere composte da mucche di razza montbéliard, abondance e villarde. Gli animali devono essere nutriti con foraggio proveniente dalla zona geografica delimitata. Il latte prodotto è latte intero di vacca, eventualmente parzialmente scremato. Proviene dalle ultime quattro mungiture al massimo. I formaggi sono fabbricati con latte riscaldato la cui temperatura non può superare i 76 °C e arricchito di Pénicillium roqueforti. La cagliata deve essere realizzata ad una temperatura compresa fra 31 e 35 °C. La cagliatura viene scremata e versata negli stampi in più strati, senza pressatura. I formaggi sono salati in stampi singoli. La durata della salatura non deve superare i tre giorni. La stagionatura, che prima dell'uscita dai locali sotterranei deve avere durata minima di 21 giorni a decorrere dalla data di cagliatura, permette uno sviluppo armonioso del «Bleu».

4.6.   Legame

Si ritrovano tracce di fabbricazione di questo formaggio sul Massif du Vercors a partire dal XIV secolo. Nel giugno 1338, una carta promulgata del barone Albert de Sassenage autorizzava gli abitanti a vendere in tutta libertà i loro formaggi. La notorietà del prodotto è attestata da numerosi scritti come il Grand Dictionnaire Universel du XIX di Pierre Larousse che cita il re Francesco I fra i grandi ammiratori di questo formaggio. La fabbricazione tradizionale in fattoria è proseguita fino all'inizio del XX secolo. Nel 1933, un caseificio ha avviato la fabbricazione del «Bleu» secondo la ricetta tradizionale. Più recentemente, la fabbricazione in fattoria ha ripreso nuovo slancio.

Il Massif du Vercors è un altipiano di pietra calcarea molto caratteristico che domina le pianure circostanti da un'altezza di 1 000 metri. Esso è caratterizzato da lunghe e ampie vallate umide e da circhi e combe chiusi dominati da falesie. Il Vercors beneficia di un clima di tipo montano, caratterizzato da estati brevi, notti sempre fresche, autunni precoci e neve che può cadere sin da ottobre e restare sul terreno fino ad aprile o maggio. Questo clima è mitigato da influenze oceaniche e mediterranee. L'altitudine, i suoli argillo-calcarei e il clima piuttosto piovoso d'influenza montana fanno di questo massiccio un ambiente privilegiato per i pascoli. Questo concorso di elementi conferisce inoltre al Massif du Vercors tutta la sua specificità soprattutto dal punto di vista botanico. La varietà dei rilievi di questo ambiente naturale permette l'utilizzazione di varie zone di pascolo complementari, che offrono un foraggio abbondante e di eccellente qualità, che costituisce la base dell'alimentazione delle mandrie e conferisce la sua tipicità al latte e quindi al formaggio.

4.7.   Struttura di controllo

Nome

:

Institut National de l'origine et de la qualité (INAO)

Indirizzo

:

51 rue d'Anjou 75008 PARIS

Tel.

:

+33 (0)1 53 89 80 00

Fax

:

+33 (0)1 53 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

L'Institut National des Appellations d'Origine è un organismo pubblico amministrativo, dotato di personalità civile, alle dipendenze del ministero dell'Agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione d'origine è di competenza dell'INAO.

Nome

:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizzo

:

59, Boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS Cedex 13

Tel.

:

+33 (0)1 44 87 17 17

Fax

:

+33 (0)1 44 97 30 37

La DGCCRF è un servizio del ministero dell'economia, dell'industria e del lavoro.

4.8.   Etichettatura

L'etichettatura dei formaggi che beneficiano della denominazione d'origine controllata Bleu du Vercors-Sassenage deve contenere il nome della denominazione d'origine controllata e la menzione «denominazione d'origine controllata».

La dicitura «fabrication fermière» o «fromage fermier» o qualsiasi altra dicitura analoga che indichi la produzione in una fattoria sono riservate alla produzione delle aziende agricole.


13.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/72


REGOLAMENTO (CE) N. 388/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo al regime d’importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 143, 170 e 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime d’importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

È opportuno, nel rispetto degli obblighi internazionali che vincolano la Comunità, stabilire le norme di applicazione relative ai dazi all’importazione e alle restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad eccezione tuttavia degli alimenti composti per animali, per i quali sono previste disposizioni particolari.

(3)

La restituzione deve avere come obiettivo quello di compensare il divario tra i prezzi praticati per i prodotti in oggetto nella Comunità e i prezzi praticati per gli stessi prodotti sul mercato mondiale; a tal fine, i criteri secondo i quali viene calcolata la restituzione devono essere stabiliti essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all’interno e all’esterno della Comunità, come pure in funzione delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a)

«prodotti trasformati», i prodotti o gruppi di prodotti di cui:

i)

all’allegato I, parte I, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 2309;

ii)

all’allegato I, parte II, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b)

«prodotti di base», i cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le rotture di riso di cui all’allegato I, parte II, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 2

1.   La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente:

a)

dell’andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale;

b)

dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione e, ove del caso, del carattere intercambiabile di questi ultimi;

c)

dell’eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione;

d)

delle possibilità e condizioni di smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

2.   Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.

Articolo 3

1.   La restituzione viene adeguata ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (4). L’adeguamento è effettuato maggiorando o riducendo la restituzione dell’importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1342/2003, per tonnellata di prodotto di base, moltiplicata per il coefficiente indicato nella quarta colonna dell’allegato I del presente regolamento per il prodotto trasformato in causa.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 164, paragrafo 4, e dell’articolo 166, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’importo nullo non viene considerato una restituzione, e l’adeguamento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 non è pertanto applicabile.

Articolo 4

1.   Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti trasformati per cui è stata presentata una domanda di titoli di esportazione.

2.   Per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso menzionati all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente e per ciascun codice di prodotto quale definito all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, distinguendo i prodotti esportati con restituzione da quelli esportati senza restituzione.

Articolo 5

1.   Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare le seguenti misure:

a)

applicazione di una tassa all’esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione;

b)

sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;

c)

reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.

2.   La tassa all’esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell’espletamento delle formalità doganali.

Tuttavia, su richiesta dell’interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all’esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.

3.   La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.

Articolo 6

I metodi impiegati per definire il tenore di ceneri, il tenore di sostanze grasse, il tenore di amido, il processo di denaturazione e ogni altro metodo d’analisi necessario per l’applicazione del presente regolamento riguardo al regime d’importazione o di esportazione sono determinati, ove del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1518/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato III.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

(3)  Cfr. allegato II.

(4)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(5)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.


ALLEGATO I

Codice NC/Codice del prodotto

Designazione delle merci

Prodotto di base

Coefficiente

1

2

3

4

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

 

1102 20 10 9200

Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all’1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso

Granturco

1,40

1102 20 10 9400

Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore all’1,3 % ma inferiore o uguale all’1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso

Granturco

1,20

1102 20 90 9200

Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore all’1,5 % ma inferiore o uguale all’1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso

Granturco

1,20

1102 90 10 9100

Altre di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso

Orzo

1,50

1102 90 10 9900

Altre di orzo, altro

Orzo

1,02

1102 90 30 9100

Altre di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

Avena

1,80

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

1103 13 10 9100

Semole e semolini il cui tenore di materie grasse è inferiore allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6 % in peso

Granturco

1,80

1103 13 10 9300

Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore allo 0,9 % in peso ma non superiore all’1,3 % in peso o il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso

Granturco

1,40

1103 13 10 9500

Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore all’1,3 % in peso ma non superiore all’1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso

Granturco

1,20

1103 13 90 9100

Semole e semolini di granturco, altri, il cui tenore in materie grasse è superiore all’1,5 % in peso ma non superiore all’1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso

Granturco

1,20

1103 19 10 9000

Semole e semolini di segala

Segala

1,00

1103 19 30 9100

Semole e semolini di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso, e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso

Orzo

1,55

1103 19 40 9100

Semole e semolini di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è praticamente inattiva

Avena

1,80

1103 20 20 9000

Agglomerati in forma di pellets di orzo

Orzo

1,02

1103 20 60 9000

Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)

Frumento

1,02

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

 

1104 12 90 9100

Cereali in fiocchi d’avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12 % e in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

Avena

2,00

1104 12 90 9300

Cereali in fiocchi di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1 % ma inferiore o uguale all’1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12 % e in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

Avena

1,60

1104 19 10 9000

Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano)

Frumento

1,02

1104 19 50 9110

Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,7 % in peso

Granturco

1,60

1104 19 50 9130

Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % ma inferiore o uguale all’1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso

Granturco

1,30

1104 19 69 9100

Cereali in fiocchi di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso

Orzo

1,50

1104 22 20 9100

Cereali di avena mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

Avena

1,60

1104 22 30 9100

Cereali di avena, mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten») il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

Avena

1,70

1104 23 10 9100

Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6 % in peso (detti «Grütze» o «grutten»)

Granturco

1,50

1104 23 10 9300

Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % ma inferiore o uguale all’1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 in peso (detti «Grütze» o «grutten»)

Granturco

1,15

1104 29 01 9100

Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso

Orzo

1,50

1104 29 03 9100

Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten») il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso

Orzo

1,50

1104 29 05 9100

Cereali di orzo perlati il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso (senza talco) — prima categoria

Orzo

2,00

1104 29 05 9300

Cereali di orzo perlati il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso (senza talco) — seconda categoria

Orzo

1,60

1104 29 11 9000

Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), non tagliati o spezzati

Frumento

1,02

1104 29 51 9000

Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati

Frumento

1,00

1104 29 55 9000

Cereali di segala mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati

Segala

1,00

1104 30 10 9000

Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

Frumento

0,25

1104 30 90 9000

Germi di cereali, altri, interi schiacciati, in fiocchi o macinati

Granturco

0,25

1107

Malto, anche torrefatto:

 

 

1107 10 11 000

non torrefatto di frumento (grano) presentato in forma di farina

Frumento

1,78

1107 10 91 000

non torrefatto altro presentato in forma di farina

Orzo

1,78

1108

Amidi e fecole; inulina:

 

 

1108 11 00 9200

Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca pari o superiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

Frumento

2,00

1108 11 00 9300

Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca non inferiore all’84 % ma inferiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

Frumento

2,00

1108 12 00 9200

Amido di granturco avente un tenore di materia secca pari o superiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

Granturco

1,60

1108 12 00 9300

Amido di granturco avente un tenore di materia secca non inferiore all’84 % ma inferiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

Granturco

1,60

1108 13 00 9200

Fecola di patate avente tenore di materia secca pari o superiore all’80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

Granturco

1,60

1108 13 00 9300

Fecola di patate avente un tenore di materia secca non inferiore al 77 % ma inferiore all’80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

Granturco

1,60

1108 19 10 9200

Amido di riso avente un tenore di materia secca pari o superiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

Riso

1,52

1108 19 10 9300

Amido di riso avente un tenore di materia secca non inferiore all’84 % ma inferiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

Riso

1,52

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

1702 30 50 9000

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio, altri che l’isoglucosio in polvere cristallina bianca anche agglomerata

Granturco

2,09

1702 30 90 9000

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno dal 20 % di fruttosio, altri che l’isoglucosio, altri

Granturco

1,60

1702 40 90 9000

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso di fruttosio, ad eccezione dello zucchero invertito (o intervertito), altri

Granturco

1,60

1702 90 50 9100

Maltodestrina, sotto forma solida bianca anche agglomerata

Granturco

2,09

1702 90 50 9900

Maltodestrina sciroppo di maltodestrina, altri

Granturco

1,60

1702 90 75 9000

Zuccheri e melassi, caramellati in polvere, anche agglomerati

Granturco

2,19

1702 90 79 9000

Zuccheri e melassi, caramellati, altri

Granturco

1,52

2106 90 55 9000

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati di glucosio o di maltodestrina

Granturco

1,60


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione

(GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55)

Regolamento (CE) n. 2993/95 della Commissione

(GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25)


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1518/95

Presente regolamento

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera a), punto i)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, lettera b)

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


13.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/78


REGOLAMENTO (CE) N. 389/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 329/2007, nell'allegato IV del regolamento deve figurare l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati.

(2)

Il 24 aprile 2009 il comitato per le sanzioni ha deciso che i fondi e le risorse economiche di determinate persone giuridiche, entità o organismi dovevano essere congelati.

(3)

Occorre modificare opportunamente l'allegato IV.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6

A.

Persone fisiche

B.

Persone giuridiche, entità e organismi:

(1)

Korea Mining Development Trading Corporation [alias (a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; (b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; (c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; (d) “KOMID”]. Indirizzo: Central District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale commerciante di armi e principale esportatore di merci e attrezzature connesse ai missili balistici e alle armi convenzionali.

(2)

Korea Ryonbong General Corporation [alias (a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION]. Indirizzo: Pot’onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell’RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.

(3)

Tanchon Commercial Bank [alias (a) CHANGGWANG CREDIT BANK; (b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK]. Indirizzo: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale ente finanziario dell’RPDC per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e merci connesse all'assemblaggio e alla fabbricazione di queste armi.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

13.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/80


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2009

che modifica l'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2009) 3389]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/372/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettera f), primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ha accordato alla Bulgaria periodi transitori per permettere ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di conformarsi al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (1).

(2)

L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione è stata modificata dalle decisioni della Commissione 2007/26/CE (2), 2007/689/CE (3), 2008/209/CE (4), 2008/331/CE (5), 2008/547/CE (6), 2008/672/CE (7), 2008/827/CE (8) e 2009/27/CE (9).

(3)

La Bulgaria ha fornito garanzie a conferma del fatto che 48 stabilimenti di trasformazione del latte hanno portato a termine il processo di ammodernamento e sono ora completamente conformi alla legislazione comunitaria. Di questi stabilimenti, 31 sono autorizzati a ricevere e a trasformare latte crudo conforme e non conforme senza separazione. È quindi opportuno includerli nell'elenco di cui al capitolo I dell'appendice dell'allegato VI.

(4)

Uno stabilimento di trasformazione del latte elencato attualmente nel capitolo I trasformerà unicamente latte crudo conforme e sarà quindi considerato uno stabilimento di trasformazione del latte approvato dall'UE. È quindi opportuno sopprimere detto stabilimento dall'elenco di cui al capitolo I dell'appendice dell'allegato VI.

(5)

L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(2)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35.

(3)  GU L 282 del 26.10.2007, pag. 60.

(4)  GU L 65 dell'8.3.2008, pag. 18.

(5)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 97.

(6)  GU L 176 del 4.7.2008, pag. 11.

(7)  GU L 220 del 15.8.2008, pag. 27.

(8)  GU L 294 dell'1.11.2008, pag. 9.

(9)  GU L 10 del 15.1.2009, pag. 23.


ALLEGATO

Il capitolo I dellappendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificato come segue:

1.

sono aggiunte le voci seguenti:

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o zona, regione

«16

BG 1512029

“Lavena” OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

17

BG 1612028

ET “Slavka Todorova”

s. Trud

obsht. Maritsa

18

BG 1612051

ET “Radev-Radko Radev”

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

19

BG 1612066

“Lakti ko” OOD

s. Bogdanitza

20

BG 2112029

ET “Karamfil Kasakliev”

gr. Dospat

21

BG 0912004

“Rodopchanka” OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

22

BG 2012043

“Agroprodukt” OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

23

0112003

ET “Vekir”

s. Godlevo

24

0112013

ET “Ivan Kondev”

gr. Razlog

Stopanski dvor

25

0212028

“Vester” OOD

s. Sigmen

26

0212037

“Megakomers” OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

27

0512003

SD “LAF-Velizarov i sie”

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

28

0612035

OOD “Nivego”

s. Chiren

29

0612041

ET “Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova”

gr. Vratsa

ul. “Ilinden” 3

30

0612042

ET “Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova”

gr. Krivodol

ul. “Vasil Levski”

31

1012008

“Kentavar” OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

32

1212022

“Milkkomm” EOOD

gr. Lom

ul. “Al.Stamboliyski” 149

33

1212031

“ADL” OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

34

1512006

“Mandra” OOD

s. Obnova

obsht. Levski

35

1512008

ET “Petar Tonovski-Viola”

gr. Koynare

ul. “Hr.Botev” 14

36

1512010

ET “Militsa Lazarova-90”

gr. Slavyanovo

ul. “Asen Zlatarev” 2

37

1612024

SD “Kostovi - EMK”

gr. Saedinenie

ul. “L.Karavelov” 5

38

1612043

ET “Dimitar Bikov”

s. Karnare

obsht. “Sopot”

39

1712046

ET “Stem-Tezdzhan Ali”

gr. Razgrad

ul. “Knyaz Boris” 23

40

2012012

ET “Olimp-P.Gurtsov”

gr. Sliven

m-t “Matsulka”

41

2112003

“Milk-inzhenering” OOD

gr. Smolyan

ul. “Chervena skala” 21

42

2112027

“Keri” OOD

s. Borino,

obsht. Borino

43

2312023

“Mogila” OOD

gr. Godech

ul. “Ruse” 4

44

2512018

“Biomak” EOOD

gr. Omurtag

ul. “Rodopi” 2

45

2712013

“Ekselans” OOD

s. Osmar

obsht. V. Preslav

46

2812018

ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov”

s. General Inzovo

obl. Yambolska»

2.

è soppressa la voce seguente:

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città, via o zona, regione

«4

1512003

“Mandra-1” OOD

s. Tranchovitsa

obsht. Levski»